ATTIVITA' DEL CONSIGLIO · 2003-12-17 · FORO ROMANO 1-2/2003 21 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO Adunanza...

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FORO ROMANO 1-2/2003 21 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO Adunanza del 19 dicembre 2002 All’adunanza hanno partecipato il Presi- dente Federico Bucci, il Consigliere Segreta- rio Domenico Condello, i Consiglieri Ales- sandro Cassiani, Giovanni Cipollone, Ga- briele Scotto, Salvatore Orestano, Giovam- battista Sgromo, Grazia Pirisi Camerlengo, Goffredo Maria Barbantini, Fioravante Caar- letti, Gian Domenico Caiazza, Laura Vasselli e Donatella Ceré. Tra l’altro: Il Consigliere Segretario ha riferito sul completamento del programma per la gestio- ne del sistema “patrocinio a spese dello sta- to”, ringraziando per la collaborazione i fun- zionari del Consiglio Fausto Lanzidei e Piero Paris e la ditta che ha elaborato il programma. Con una astensione il Consiglio ha delibe- rato -pur ovviamente- che, come per l’esame della corrispondenza in entrata (e relative assegnazioni) sia responsabilità del Presi- dente sottoscrivere le comunicazioni consi- liari in uscita, manifesti, locandine e sito web, salvo -quanto ai manifesti- le comunicazioni strettamente istituzionali da sottoscrivere in- sieme al Consigliere Segretario e le comuni- cazioni relative ad attività delegate a singoli consiglieri da sottoscrivere dagli stessi unita- mente al Presidente. I Consiglieri Barbantini e Ceré hanno rife- rito sulle loro attività per l’organizzazione della cerimonia di consegna delle medaglie d’oro. Nel corso dell’adunanza - oltre alla deli- berazione di ammissione al patrocinio a spe- se dello stato come da numerosissime richie- ste motivate e singolarmente vagliate - sono stati trattati tre procedimenti disciplinari e sessantuno pratiche di segreteria e disciplina, con il seguente esito: -n. 2 rinvii a nuovo ruolo; -n. 1 irrogazione della sanzione disci- plinare della censura; -n. 49 archiviazioni; -n. 12 aperture di procedimento discipli- nare. Sono state altresì assunte le seguenti deli- berazioni amministrative: - n. 26 iscrizioni nell’Albo Ordinario; -n. 1 passaggio dall’Albo Ordinario all’Elenco Speciale; -n. 14 cancellazioni dall’Albo (di cui 1 per morte, 11 a domanda e 2 per trasferi- mento); -n. 2 iscrizioni nel Registro dei Praticanti; -n. 16 abilitazioni; -n. 4 revoche abilitazioni per decorrenza termini; -n. 13 cancellazioni dal Registro (di cui 2 a domanda, 10 per trasferimento e 1 per fine pratica); -n. 15 nulla osta al trasferimento di prati- canti; -n. 31 certificati di compiuta pratica; -n. 5 pareri su nomine a Vice Procuratore Onorario; -n. 97 erogazioni dal Fondo Assistenza della Cassa di Previdenza; -n. 115 pareri di congruità su note di onorari. I lavori, iniziati alle ore 15,00, sono termina- ti alle ore 19,30.

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FORO ROMANO 1-2/2003 21

ATTIVITA' DEL CONSIGLIOAdunanza del 19 dicembre 2002

All’adunanza hanno partecipato il Presi-dente Federico Bucci, il Consigliere Segreta-rio Domenico Condello, i Consiglieri Ales-sandro Cassiani, Giovanni Cipollone, Ga-briele Scotto, Salvatore Orestano, Giovam-battista Sgromo, Grazia Pirisi Camerlengo,Goffredo Maria Barbantini, Fioravante Caar-letti, Gian Domenico Caiazza, Laura Vassellie Donatella Ceré.

Tra l’altro:Il Consigliere Segretario ha riferito sul

completamento del programma per la gestio-ne del sistema “patrocinio a spese dello sta-to”, ringraziando per la collaborazione i fun-zionari del Consiglio Fausto Lanzidei e PieroParis e la ditta che ha elaborato il programma.

Con una astensione il Consiglio ha delibe-rato -pur ovviamente- che, come per l’esamedella corrispondenza in entrata (e relativeassegnazioni) sia responsabilità del Presi-dente sottoscrivere le comunicazioni consi-liari in uscita, manifesti, locandine e sito web,salvo -quanto ai manifesti- le comunicazionistrettamente istituzionali da sottoscrivere in-sieme al Consigliere Segretario e le comuni-cazioni relative ad attività delegate a singoliconsiglieri da sottoscrivere dagli stessi unita-mente al Presidente.

I Consiglieri Barbantini e Ceré hanno rife-rito sulle loro attività per l’organizzazionedella cerimonia di consegna delle medaglied’oro.

Nel corso dell’adunanza - oltre alla deli-berazione di ammissione al patrocinio a spe-

se dello stato come da numerosissime richie-ste motivate e singolarmente vagliate - sonostati trattati tre procedimenti disciplinari esessantuno pratiche di segreteria e disciplina,con il seguente esito:

-n. 2 rinvii a nuovo ruolo;-n. 1 irrogazione della sanzione disci-plinare della censura;-n. 49 archiviazioni;-n. 12 aperture di procedimento discipli-nare.

Sono state altresì assunte le seguenti deli-berazioni amministrative:

- n. 26 iscrizioni nell’Albo Ordinario;-n. 1 passaggio dall’Albo Ordinarioall’Elenco Speciale;-n. 14 cancellazioni dall’Albo (di cui 1per morte, 11 a domanda e 2 per trasferi-mento);-n. 2 iscrizioni nel Registro dei Praticanti;-n. 16 abilitazioni;-n. 4 revoche abilitazioni per decorrenzatermini;-n. 13 cancellazioni dal Registro (di cui 2a domanda, 10 per trasferimento e 1 perfine pratica);-n. 15 nulla osta al trasferimento di prati-canti;-n. 31 certificati di compiuta pratica;-n. 5 pareri su nomine a Vice ProcuratoreOnorario;-n. 97 erogazioni dal Fondo Assistenzadella Cassa di Previdenza;-n. 115 pareri di congruità su note dionorari.

I lavori, iniziati alle ore 15,00, sono termina-ti alle ore 19,30.

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Adunanza del 9 gennaio 2003

All’adunanza hanno partecipato il Presi-dente Federico Bucci, il Consigliere TesoriereCarlo Testa, i Consiglieri Donatella Cerè, Ales-sandro Cassiani, Giovanni Cipollone, Gabrie-le Scotto, Salvatore Orestano, GiovambattistaSgromo, Grazia Pirisi Camerlengo, GoffredoMaria Barbantini, Fioravante Carletti, GianDomenico Caiazza e Laura Vasselli.

Tra l’altro:Il Consigliere Orestano ha riferito che l’Avv.

XY ha chiesto al Consiglio di conoscere:1) se, in caso di sentenza che compensi

integralmente le spese di giudizio tra le parti,le spese di registrazione della stessa debbanoanch’esse intendersi divise a metà oppureessere imputate integralmente alla parte cheha promosso il giudizio;

2) se la parte che provvede alla registra-zione della sentenza, anticipando così la quo-ta di spettanza dell’altra parte, può successi-vamente notificare un atto di precetto impu-tando, oltre alla quota di registrazione, anchei diritti per detta attività, nella stessa percen-tuale o diversa.

Al riguardo, il Consiglio, udita la rela-zione del Consigliere Avv. Salvatore Oresta-no, opina:

A) quanto al primo quesito -ipotizzandoche, come sembra ritenere il richiedente, trat-tasi di giudizio tra due parti- in caso di com-pensazione totale delle spese di lite, dispostacon la sentenza che ha definito il giudizio, glioneri concernenti la registrazione della sen-tenza in parola sono a carico di entrambe leparti, in ragione del 50% pro capite;

B) quanto al secondo quesito, la parteche abbia proceduto ad effettuare la registra-zione della decisione, sopportandone per in-tero il relativo costo, ben può richiedere al-l’altra parte -e, nella prospettazione effettua-

ta dal richiedente, anche mediante atto diprecetto- di essere ristorata degli oneri soste-nuti, inserendo così nella richiesta di rimbor-so anche gli importi corrispondenti ai dirittitariffariamente previsti per tale tipo di in-combente; il tutto -ovviamente- nella misuradel 50%, stante la dichiarata compensazionedelle spese che si realizza anche con riferi-mento a quelle successive alla emanazionedella sentenza in rassegna, purchè dipendentida quest’ultima, ovvero, comunque, ad essacollegate.

Il Presidente ha riferito sull’invito perve-nuto dal Presidente dell’”Illustri Collegid’Avocats de Barcelona” ad intervenire allaFestività del Santo Raimon de Peniafort chesi terrà in Mallorca nei giorni 7 ed 8 febbraioprossimi; pur doverosamente riferendo il ri-cevimento dell’invito, il Presidente ha osser-vato che la partecipazione a tale evento nonappare riferibile in alcun modo ai compitiistituzionali dell’Ordine romano.

Il Consiglio ha deliberato di non parteci-parvi.

Nel corso dell’adunanza - oltre alla deli-berazione di ammissione al patrocinio a spe-se dello stato come da numerosissime richie-ste motivate e singolarmente vagliate - sonostati trattati due procedimenti disciplinari eventiquattro pratiche di segreteria e discipli-na, con il seguente esito:

-n. 1 rinvio a nuovo ruolo;-n. 1 irrogazione della sanzionediscipli-nare della cancellazione dall’Albo;

-n. 19 archiviazioni;-n. 5 aperture di procedimento disciplinare.Sono state altresì assunte le seguenti deli-

berazioni amministrative:-n. 66 iscrizioni nell’Albo Ordinario;-n. 3 iscrizioni nel Registro dei Praticanti;

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

-n. 3 abilitazioni;-n. 14 cancellazioni dal Registro (di cui 5a domanda, 1 per trasferimento e 8 perfine pratica);

-n. 8 nulla osta al trasferimento dipraticanti;

-n. 7 certificati di compiuta pratica;-n. 34 pareri di congruità su note di ono-rari.

I lavori, iniziati alle ore 17,15, sono ter-minati alle ore 23,10.

Adunanza del 16 gennaio 2003

All’adunanza hanno partecipato tutti iConsiglieri.

Tra l’altro:Il Consigliere Segretario ha informato il

Consiglio che il giorno 7 febbraio inizierà ilXIV Corso per Curatori fallimentari, orga-nizzato unitamente all’Ordine dei DottoriComercialisti ed al Collegio dei Ragionieri eRevisori contabili; le lezioni si terranno nel-l’Aula Avvocati ogni venerdì dalle ore 14,30alle ore 16,30 per un totale di 16 incontri.

Le domande degli avvocati pervenute sonooltre 400, alle quali vanno aggiunte, in virtùdel Regolamento istitutivo della Scuola, altre150 domande dei Dottori Commercialisti ealtre 150 del Collegio dei Ragionieri.

Considerata la disponibilità massima dicirca 500 posti dell’Aula consiliare, il Consi-gliere Segretario ha proposto di far predi-sporre dei pannelli mobili per separare laparte dell’atrio antistante l’accesso all’Aulaconsiliare al fine di poter sistemare dellesedie per altri 100-150 posti e di ampliarecosì lo spazio disponibile per la prima lezio-ne. Per le successive lezioni si prevede unagraduale riduzione dei partecipanti.

Il Consiglio ha approvato.

Il Presidente ha riferito che è stata fissataa Berlino, per i giorni 21 e 22 marzo 2003,l’Assemblea Plenaria dell’Ordine ForenseInternazionale, anche per l’elezione del Con-siglio dell’Ordine e dell’Esecutivo.

Presidente della Commissione Finanzia-ria del costituendo Ordine Forense Interna-zionale è stato nominato lo stesso PresidenteBucci.

Il Consiglio ha autorizzato a partecipareall’importante Assemblea il Presidente Buc-ci ed i Consiglieri Caiazza, Orestano, PirisiCamerlengo, Sgromo e Vasselli.

Nel corso - oltre alla deliberazione diammissione al patrocinio a spese dello statocome da numerosissime richieste motivate esingolarmente vagliate - dell’adunanza sonostati trattati due procedimenti disciplinari,con il seguente esito:

-n. 1 irrogazione della sanzionedisciplinare della censura;

-n. 1 non luogo a sanzione disciplinare.

Sono state altresì assunte le seguenti deli-berazioni amministrative:

-n. 82 iscrizioni nell’Albo Ordinario;-n. 2 passaggi dall’Elenco Specialeall’Albo Ordinario;

-n. 4 cancellazioni dall’Albo (di cui 2 permorte 1 a domanda ed 1 pertrasferimento);

-n. 15 iscrizioni nel Registro dei Pratican-ti;

-n. 19 abilitazioni;-n. 8 cancellazioni dal Registro (5 pertrasferimento e 3 per fine pratica);

-n. 12 certificati di compiuta pratica;-n. 42 pareri di congruità su note di ono-rari.

I lavori, iniziati alle ore 17,00, sono ter-minati alle ore 20,10.

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Adunanza del 23 gennaio 2003

All’adunanza hanno partecipato il Presi-dente Federico Bucci, il Consigliere Segreta-rio Domenico Condello, il Consigliere Teso-riere Carlo Testa, i Consiglieri AlessandroCassiani, Giovanni Cipollone, Gabriele Scot-to, Salvatore Orestano, Giovambattista Sgro-mo, Grazia Pirisi Camerlengo, Goffredo Ma-ria Barbantini, Piero Sandulli, Gian DomenicoCaiazza, Laura Vasselli e Donatella Cerè.

Tra l’altro:Il Consigliere Tesoriere ha comunicato

che è attualmente in corso un’accurata revi-sione delle effettive condizioni di necessitàeconomica dei Colleghi e/o familiari che ri-correntemente usufruiscono del fondo di as-sistenza del Consiglio.

Il Presidente ha riferito al Consiglio sullasituazione di stallo dell’attività del TribunaleRegionale delle acque pubbliche presso laCorte di Appello di Roma, auspicandone unasollecita riattivazione, per la preziosa operasvolta da tali uffici giudiziari nelle varie re-gioni su materie specialistiche.

Il Consiglio ha, pertanto, deliberato di ri-volgere al Ministro della Giustizia, al Diretto-re dell’Ufficio Legislativo del Ministero ed alPresidente della Corte di Appello di Roma unasegnalazione sull’esigenza di riattivare il dettoUfficio Giudiziario e di emanare la normativaper la nomina dei componenti tecnici del Tri-bunale Regionale delle acque pubbliche.

Il Presidente ha riferito di aver assistito -unitamente ai Consiglieri Orestano e Scotto-alla cerimonia di inaugurazione dell’annogiudiziario 2003 del TAR per il Lazio, ove ilPresidente del TAR Dott. Corrado Calabròha reso il proprio discorso alla presenza delCapo dello Stato, del Presidente del Consi-

glio dei Ministri e delle massime autoritàpolitiche e giudiziarie: con compiacimento ilPresidente ha riportato ai consiglieri, in par-ticolare, le espressioni di elogiativa valoriz-zazione del Foro romano rivolte dal Presi-dente del TAR.

Il Consiglio ha incaricato il Presidente dimanifestare al Presidente del TAR l’apprez-zamento dell’istituzione forense.

Il Consigliere Cerè ha comunicato che laCommissione Sportiva consiliare ha organiz-zato, d’intesa con l’Associazione “Sci ClubAvvocati Romani” e con l’approvazione del-la Federazione Italiana Sport Invernali, ilprimo campionato regionale di sci riservatoagli avvocati. La competizione prevede losvolgimento di una gara di slalom gigante -che si articolerà in due manches- ed una garadi fondo tecnico. La gara di slalom gigantesarà valevole per l’assegnazione del XXXI°Trofeo S.C.A.R. nonchè della XXIX° CoppaConsiglio Forense di Roma.

Nel corso dell’adunanza - oltre alla deli-berazione di ammissione al patrocinio a spe-se dello stato come da numerosissime richie-ste motivate e singolarmente vagliate - sonostati trattati tre procedimenti disciplinari e 21pratiche di segreteria e disciplina, con il se-guente esito:

-n. 1 irrogazione della sanzionedisciplinare della censura;

-n. 2 non luogo a sanzione disciplinare;-n. 18 archiviazioni;-n. 3 aperture di procedimento disciplinare.

Sono state altresì assunte le seguenti deli-berazioni amministrative:

-n. 52 iscrizioni nell’Albo Ordinario;-n. 1 passaggio dall’Albo Ordinarioall’Elenco Speciale;

-n. 1 passaggio dall’Elenco Speciale

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

all’Albo Ordinario;-n. 5 cancellazioni dall’Albo (di cui 1 permorte 3 a domanda e 1 per trasferimento);

-n. 10 iscrizioni nel Registro dei Praticanti;-n. 25 abilitazioni;-n. 4 revoche abilitazioni per decorrenzatermini;

-n. 7 cancellazioni dal Registro ( di cui 2a domanda, 3 per trasferimento e 2 perfine pratica);

-n. 14 nulla osta al trasferimento dipraticanti;

-n. 7 certificati di compiuta pratica;-n. 80 pareri di congruità su note di onorari.I lavori, iniziati alle ore 17,30, sono ter-

minati alle ore 23,00.

Adunanza del 28 gennaio 2003

All’adunanza hanno partecipato i Consi-glieri Alessandro Cassiani, Donatella Cerè,Giovanni Cipollone, Gabriele Scotto, Salva-tore Orestano, Giovambattista Sgromo, Gra-zia Pirisi Camerlengo, Piero Sandulli, GianDomenico Caiazza e Laura Vasselli.

Nel corso dell’adunanza è stato trattato unprocedimento disciplinare che si è conclusocon delibera di non essere luogo a sanzionedisciplinare.

I lavori, iniziati alle ore 15,15, sono ter-minati alle ore 18,00.

Adunanza del 30 gennaio 2003

All’adunanza hanno partecipato il Presi-dente Federico Bucci, il Consigliere Segreta-rio Domenico Condello, il Consigliere Teso-riere Carlo Testa, i Consiglieri AlessandroCassiani, Giovanni Cipollone, Salvatore Ore-stano, Giovambattista Sgromo, Grazia PirisiCamerlengo, Goffredo Maria Barbantini, Fio-ravante Carletti, Piero Sandulli, Gian Dome-

nico Caiazza, Laura Vasselli e Donatella Cerè.

Tra l’altro:Il Presidente ha riferito sulla necessità di

maggiore presenza dei Consiglieri nella sedeistituzionale per svolgere proficuamente leattività ordinarie del Consiglio.

Al riguardo, il Consigliere Cerè ha con-fermato la propria disponibilità nei giorni dilunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle ore11.30 alle ore 13.30; il Consigliere Barbanti-ni per i giorni di martedì e giovedì dalla ore9,30 in poi, i Consiglieri Caiazza e Orestanoper tutti i lunedì dalle ore 9,00 in poi, ilConsigliere Vasselli per tutti i martedì dalleore 11.00; il Consigliere Sandulli per tutti imercoledì dalle ore 11,00 in poi, il Consiglie-re Carletti per il giovedì, a settimane alterne,il Consigliere Cassiani per tutti i giovedì, ilConsigliere Pirisi Camerlengo per la tardamattinata dei giorni del lunedì, martedì emercoledì ed il Consigliere Cipollone per ilgiorno del venerdì.

Nel corso dell’adunanza - oltre alla deli-berazione di ammissione al patrocinio a spe-se dello stato come da numerosissime richie-ste motivate e singolarmente vagliate - sonostati trattati due procedimenti disciplinari,con il seguente esito:

-n. 1 irrogazione della sanzionediscipli-nare dell’avvertimento;

-n. 1 irrogazione della sanzionediscipli-nare della sospensione per mesi tre.

Sono state altresì assunte le seguenti deli-berazioni amministrative:

-n. 53 iscrizioni nell’Albo Ordinario;-n. 4 passaggi dall’Elenco Specialeall’Albo Ordinario;

-n. 6 cancellazioni dall’Albo (di cui 1 permorte, 3 a domanda e 2 per trasferimento);

-n. 6 iscrizioni nel Registro dei Praticanti;-n. 22 abilitazioni;

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

-n. 14 cancellazioni dal Registro (di cui 1a domanda, 4 per trasferimento e 9 perfine pratica);

-n. 17 nulla osta al trasferimento dipraticanti;

-n. 11 certificati di compiuta pratica;-n. 1 autorizzazioni alle notifiche dirette;-n. 72 pareri di congruità su note di onorari.I lavori, iniziati alle ore 17,00, sono ter-

minati alle ore 22,55.

Adunanza del 6 febbraio 2003

All’adunanza hanno partecipato i Consi-glieri Alessandro Cassiani (che, assente ilPresidente per altro impegno istituzionale, neha assunto le funzioni quale Consigliere An-ziano), Donatella Cerè, Carlo Testa, Giovan-ni Cipollone, Gabriele Scotto, Salvatore Ore-stano, Giovambattista Sgromo, Grazia PirisiCamerlengo, Goffredo Maria Barbantini, Fio-ravante Carletti, Piero Sandulli, Gian Dome-nico Caiazza e Laura Vasselli.

Tra l’altro:Il Presidente f.f. ha riferito sulla lettera

pervenuta dall’Avv. XX volta ad ottenerel’autorizzazione del Consiglio, ovvero in su-bordine il suo parere favorevole, ad applicaregli importi tariffari minimi previsti per lafascia inferiore a euro 129,11 anche per lecause di valore superiore. Il professionistaspecifica di essere fiduciario della Compa-gnia di Assicurazioni ZZZ e YYY e, in rela-zione al provvedimento dell’Autorità Anti-trust n. 8546 del 28 luglio 2000, gli è statopreannunciato il conferimento di incarichiquale mero corrispondente su Roma; per ilche, afferma il professionista, la deroga appa-re giustificata dalle specifiche modalità diassunzione dell’incarico per ciò che attiene laripetitività dell’opera richiesta, correlata atipologie predeterminate di cause ed all’ele-

vato numero delle stesse.Il Consiglio, ritenuta meritevole di acco-

glimento la richiesta, con due voti contrari, haautorizzato il predetto professionista all’ap-plicazione degli importi proposti, alla condi-zione che gli impegni professionali rispettivinon siano inferiori ad almeno 100 incarichil’anno.

Nel corso dell’adunanza - oltre alla deli-berazione di ammissione al patrocinio a spe-se dello stato come da numerosissime richie-ste motivate e singolarmente vagliate - è statotrattato un procedimento disciplinare, con ilseguente esito:

-n. 1 irrogazione della sanzionedisciplinare della censura.

Sono state altresì assunte le seguenti deli-berazioni amministrative:

-n. 38 iscrizioni nell’Albo Ordinario;-n. 15 cancellazioni dall’Albo (di cui 4per morte, 7 a domanda e 4 pertrasferimento);

-n. 18 iscrizioni nel Registro dei Praticanti;-n. 16 abilitazioni;-n. 4 revoche abilitazioni per decorrenzatermini;

-n. 10 cancellazioni dal Registro (6 pertrasferimento e 4 per fine pratica);

-n. 16 nulla osta al trasferimento di prati-canti;

-n. 18 certificati di compiuta pratica;-n. 5 autorizzazioni alle notifiche dirette;-n. 6 pareri per la nomina a Vice Procura-tore Onorario;

-n. 103 pareri di congruità su note di onorari.I lavori, iniziati alle ore 14,35, sono ter-

minati alle ore 19,15.

Adunanza del 13 febbraio 2003

All’adunanza hanno partecipato il Presi-

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

dente Federico Bucci, il Consigliere Segreta-rio Domenico Condello, i Consiglieri Ales-sandro Cassiani, Giovanni Cipollone, Ga-briele Scotto, Salvatore Orestano, Giovam-battista Sgromo, Grazia Pirisi Camerlengo,Goffredo Maria Barbantini, Fioravante Car-letti, Laura Vasselli, Donatella Cerè.

Tra l’altro:Il Presidente ha riferito sulla missione svolta

per la preparazione dell’Assemblea generaledell’Ordine Forense Penale Internazionale.

Il Presidente ha riferito sull’intervenutamodifica dell’art. 82, comma secondo, delTesto Unico sulle spese di giustizia, dispostacon l’art. 115 della Legge Finanziaria 2003.Con tale innovazione il legislatore ha intesoripristinare la facoltà per i collaboratori digiustizia ammessi allo speciale programma diprotezione di poter usufruire dell’attività di-fensiva di professionisti iscritti in Albi diver-si da quello del distretto di Corte di Appelloove ha sede l’autorità procedente, ricono-scendo ai ridetti professionisti le relative in-dennità di trasferta da computarsi secondo iminimi tariffari.

Il Consiglio ha preso immediatamenteatto dell’intervenuta modifica legislativa, di-sponendo di liquidare le parcelle dei profes-sionisti che hanno assunto i mandati difensividi collaboratori di giustizia ammessi allo spe-ciale programma di protezione inserendovianche la voce “Indennità di trasferta”, secon-do i minimi tabellari.

Il Consigliere Cipollone ha riferito sulledoglianze esposte dall’Avv. XY per la sco-perta dell’esistenza di una informativa dellaDIGOS di Firenze del 29 maggio 2000, rela-tiva ad intercettazioni telefoniche tra il pre-detto professionista e il suo cliente, nei con-fronti del quale era in corso un indagineprofessionale.

Il Consigliere ha espresso l’opinione chela detta lamentela sia pienamente condivisi-bile: infatti, per espressa previsione di legge(art. 103, quinto comma, c.p.p.) non è con-sentita in alcun caso l’intercettazione di con-versazioni dei difensori, né tra gli stessi e lepersone assistite; tra l’altro, tale divieto deveritenersi operante anche nel caso in cui l’atti-vità difensiva concerne un procedimento di-verso da quello in cui le intercettazioni ven-gono disposte (cfr. Cass. Sez. Un. 12 novem-bre 1993, Grollino).

Lo stesso relatore ha quindi osservatoche, in base all’art. 35, quinto comma delledisposizioni di attuazione del codice di rito, èvietata la registrazione di colloqui tra l’impu-tato detenuto e il suo difensore, sicché si deveconclusivamente ritenere che, nel caso inesame, si è di fronte ad una palese violazionedel segreto professionale e delle garanzie dilibertà del difensore.

Nel caso in esame, l’intercettazione dellaconversazione avrebbe dovuto essere imme-diatamente interrotta, e non poteva assoluta-mente far parte di un rapporto della Questura;la relativa informativa, giunta alla Procura del-la Repubblica doveva comunque essere imme-diatamente espunta dall’incarto processuale aisensi dell’art. 271, secondo comma c.p.p.

Ancor più marcata appare nel caso dispecie la violazione dello spirito e della lette-ra delle richiamate disposizioni di legge inquanto proprio tale conversazione è stataposta dalle autorità inquirenti alla base dellarichiesta di proroga dell’autorizzazione alleintercettazioni.

Il Consiglio, preso atto delle summenzio-nate violazioni di legge che offendono ladignità del professionista e intaccano la in-violabilità del diritto di difesa, ha ritenutodoveroso segnalare il caso.

Nel corso dell’adunanza - oltre alla deli-berazione di ammissione al patrocinio a spe-

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

se dello stato come da numerosissime richie-ste motivate e singolarmente vagliate - sonostati trattati due procedimenti disciplinari,con il seguente esito:

-n. 1 rinvio a nuovo ruolo;-n. 1 non luogo a sanzione disciplinare.

Sono state altresì assunte le seguenti deli-berazioni amministrative:

-n. 26 iscrizioni nell’Albo Ordinario;-n. 1 passaggio dall’Albo Ordinarioall’Elenco Speciale;

-n. 5 cancellazioni dall’Albo (di cui 3 adomanda e 2 per trasferimento);

-n. 23 iscrizioni nel Registro dei Praticanti;-n. 19 abilitazioni;-n. 13 cancellazioni dal Registro (4 pertrasferimento e 9 per fine pratica);

-n. 13 nulla osta al trasferimento dipraticanti;

-n. 13 certificati di compiuta pratica;-n. 49 pareri di congruità su note di onorari.I lavori, iniziati alle ore 15,00, sono ter-

minati alle ore 19,00.

Adunanza del 20 febbraio 2003

All’adunanza hanno partecipato il Presi-dente Federico Bucci, il Consigliere TesoriereCarlo Testa, i Consiglieri Donatella Cerè, Ales-sandro Cassiani, Giovanni Cipollone, Gabrie-le Scotto, Giovambattista Sgromo, Grazia Pi-risi Camerlengo, Goffredo Maria Barbantini,Gian Domenico Caiazza e Laura Vasselli.

Tra l’altro:Il Presidente ha riferito sulla lettera invia-

ta dall’Avv. XY con la quale il professionistacomunica di aver presentato ricorso avversola liquidazione da parte del Giudice dei com-pensi ad esso spettanti per l’attività svolta afavore di un soggetto ammesso al patrocinio

a spese dello Stato. Il professionista ha quindichiesto di conoscere quali provvedimenti in-tenda adottare il Consiglio per arginare lareiterata e arbitraria procedura di liquidazio-ne dei compensi in misura non solo inferiorea quanto riconosciuto preventivamente con-gruo dal medesimo Consiglio, ma anche delminimi tariffari, penalizzando così sia l’at-tività del professionista sia del Consiglio cheha emesso il parere di congruità (che dovreb-be rivestire natura vincolante).

L’Avv. XY ha quindi comunicato che unarecente circolare della Presidenza del Tribu-nale ha imposto al professionista che intendapresentare ricorso avverso i citati provvedi-menti di versare il contributo unificato compu-tandolo in base agli onorari richiesti e non aquelli effettivamente liquidati, e che l’esecuti-vità dei decreti di liquidazione rimane affidataad un numero esiguo e riottoso di impiegate,con ritardi quantificabili in 5-6 mesi.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, hadeliberato di istituire una Commissione distudio sul problema, presieduta dal Consiglie-re Sgromo e composta dal Presidente Bucci edai Consiglieri Barbantini, Caiazza, Cerè.

Il Presidente ha riferito sull’articolo rela-tivo alla ampia intervista rilasciata al quoti-diano La Stampa dal Consigliere Cerè, qualeResponsabile della Commissione Sociale eSportiva dell’Ordine romano, sull’attivitàdelle squadre di calcio di recente formatesiall’interno dell’Ordine Forense.

Il Consigliere Cassiani ha espresso il pro-prio compiacimento al Consigliere Cerè perl’attività sportiva in vari campi promossa tra iprofessionisti forensi romani, osservando chele iniziative si sono rivelate di tale interesse daguadagnarsi spazio nella cronaca di quotidianidi natura nazionale. Il Consigliere ha aggiuntiche simili iniziative, a suo avviso, contribui-scono a migliorare l’immagine dell’Avvoca-

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

tura, motivo di merito per l’intero Consiglio.

Nel corso dell’adunanza - oltre alla deli-berazione di ammissione al patrocinio a spe-se dello stato come da numerosissime richie-ste motivate e singolarmente vagliate - sonostati trattati tre procedimenti disciplinari, conil seguente esito:

-n. 3 non luogo a sanzione disciplinare.

Sono state altresì assunte le seguenti deli-berazioni amministrative:

-n. 28 iscrizioni nell’Albo Ordinario;-n. 5 cancellazioni dall’Albo (di cui 1 perirreperibilità e 4 a domanda);

-n. 17 iscrizioni nel Registro dei Praticanti;-n. 22 abilitazioni;-n. 5 revoche abilitazioni per decorrenzatermini;

-n. 32 cancellazioni dal Registro (di cui 1a domanda, 26 per trasferimento e 5 perfine pratica);

-n. 22 nulla osta al trasferimento di prati-canti;

-n. 6 certificati di compiuta pratica;-n. 99 pareri di congruità su note di onorari.I lavori, iniziati alle ore 16,10, sono ter-

minati alle ore 20,00.

Adunanza del 27 febbraio 2003

All’adunanza hanno partecipato il Presi-dente Federico Bucci, il Consigliere Segreta-rio Domenico Condello, il Consigliere Teso-riere Carlo Testa, i Consiglieri AlessandroCassiani, Giovanni Cipollone, Gabriele Scot-to, Giovambattista Sgromo, Grazia PirisiCamerlengo, Goffredo Maria Barbantini, Fio-ravante Carletti, Piero Sandulli, Laura Vas-selli e Donatella Cerè.

Tra l’altro:Nel corso dell’adunanza - oltre alla deli-

berazione di ammissione al patrocinio a spe-se dello stato come da numerosissime richie-ste motivate e singolarmente vagliate - sonostati trattati tre procedimenti disciplinari e 30pratiche di segreteria e disciplina, con il se-guente esito:

-n. 2 non luogo a sanzione disciplinare;-n. 1 irrogazione della sanzione discipli-nare della censura;

-n. 21 archiviazioni;-n. 9 aperture di procedimento disciplinare.

Sono state altresì assunte le seguenti deli-berazioni amministrative:

-n. 27 iscrizioni nell’Albo Ordinario;-n. 1 passaggio dall’Albo Ordinarioall’Elenco Speciale;

-n. 2 cancellazioni dall’Albo a domanda;-n. 17 iscrizioni nel Registro dei Praticanti;-n. 27 abilitazioni;-n. 14 cancellazioni dal Registro (di cui 1a domanda, 7 per trasferimento e 6 perfine pratica);

-n. 16 nulla osta al trasferimento dipraticanti;

-n. 5 certificati di compiuta pratica;-n. 4 pareri per la nomina a ViceProcuratore Onorario;

-n. 53 pareri di congruità su note di onorari.I lavori, iniziati alle ore 14,45, sono ter-

minati alle ore 21,40.

Adunanza del 6 marzo 2003

All’adunanza hanno partecipato il Presi-dente Federico Bucci, il Consigliere Segreta-rio Domenico Condello, il Consigliere Teso-riere Carlo Testa, i Consiglieri AlessandroCassiani, Giovanni Cipollone, Gabriele Scot-to, Giovambattista Sgromo, Grazia PirisiCamerlengo, Goffredo Maria Barbantini, Fio-ravante Carletti, Gian Domenico Caiazza,Laura Vasselli e Donatella Cerè.

FORO ROMANO 1-2/200330

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

E’ stato, tra l’altro, deliberato:Il Consiglio:- udita la relazione del Consigliere Avv.

Giandomenico Caiazza, avente ad oggetto iproblemi operativi del turno di sostituzioned’aula dei difensori non comparsi, ex art. 97comma 4° c.p.p., e le connesse problematichedeontologiche;

- ribadita la necessità di rendere quantopiù possibile efficace il funzionamento didetto turno, che l’esperienza di questi dueanni ha confermato essere lo snodo crucialedel funzionamento dell’intera riforma delladifesa d’ufficio nel processo penale;

- ribadito che il diritto alla retribuzionedell’attività svolta dal difensore d’ufficio èprincipio cardine della riforma, ma che essodeve altresì trovare, nella peculiare fattispeciedella sostituzione ex art. 97 comma 4, equotemperamento nei più generali ed indefettibiliprincipi dello spirito di colleganza e del deco-ro dell’esercizio della professione forense;

- riaffermata la correttezza dei principiespressi da questo Consiglio circa il doveredel difensore nominato ex art. 97 comma 4 insostituzione del difensore fiduciario non com-parso di richiedere, laddove ne abbia titolo edintenda ottenere la retribuzione dell’attivitàprestata, il pagamento del proprio onorarioalla persona assistita previamente per il tra-mite del proprio collega non comparso, ren-dendosi dunque legittimo l’interpello direttodel cliente solo all’esito infruttuoso di talerichiesta intermediazione;

- richiamata la natura comunque pubbli-ca dell’incarico ricevuto, la natura volontariadella iscrizione nelle liste dei difensori diufficio, e la connotazione in linea generaleprecaria ed occasionale della prestazione di-fensiva espletata in sede di incarico ex art. 97comma 4 c.p.p., con le doverose conseguenzeda assumersi in sede di determinazione deglionorari per l’attività a quel titolo svolta, alla

luce di elementari quanto indefettibili princi-pi di lealtà e di correttezza nell’esercizio ditale peculiare munus pubblico, sia riguardo aiColleghi sostituiti, sia riguardo allo stessoConsiglio dell’Ordine chiamato ad esprimer-si sulla congruità delle note di onorari;

- ribadita al tempo stesso la necessità,anche per il prestigio della Istituzione Foren-se e per il decoro della preziosa attività svoltadai difensori d’ufficio, i quali assicurano conla loro attività il diritto di difesa della granparte delle persone, cittadini e stranieri, sot-toposti a processo penale nel Foro di Roma,che i pareri di congruità espressi dal Consi-glio dell’Ordine di Roma in materia di difesad’ufficio o di patrocinio dei non abbienti,vengano debitamente considerati e valutatidal giudice che procede alla liquidazione, oaltrimenti vengano disattesi con motivazionicongrue e rispettose dei principi normativi egiurisprudenziali vigenti in materia di Tariffeprofessionali,

ha deliberato:1) di invitare i difensori nominati ex art.

97 comma 4 c.p.p. a limitare la richiesta dipagamento degli onorari per l’attività da essisvolta in tale veste alle sole ipotesi in cui taleprestazione si sia concretizzata non in unamera e passiva presenza, ma in una effettivaattività di istruttoria dibattimentale (o di di-scussione), o nella proposizione di eccezionio questioni processuali divenute oggetto diordinanza decisoria da parte del giudice, cosìescludendosi ogni richiesta di pagamento re-lativa ad attività di mero rinvio o comunquesommariamente interlocutorie (quali ad esem-pio la mera ammissione delle prove testimo-niali o documentali già indicate in atti) opalesemente risoltesi in un mero atto di pre-senza. A tal fine, si rivolge il più vivo richia-mo, per il difensore nominato ex art. 97comma 4 c.p.p. che non debba limitare ilproprio intervento nel senso sopra detto (meri

FORO ROMANO 1-2/2003 31

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

rinvii, interlocuzioni sommarie, etc), al dove-re di acquisire, seppure nei connaturati limitidell’incarico ex art. 97 comma 4 c.p.p., l’es-senziale conoscenza degli atti processuali, sedel caso previa richiesta di termini a difesa,anche ad horas;

2) di sollecitare i difensori ad ispirare laredazione della notula degli onorari relativi atale attività di sostituzione dibattimentale aipiù rigorosi principi di lealtà e correttezzadell’esercizio della professione forense. Inparticolare, si invitano i difensori d’ufficio cheabbiano svolto l’attività di cui al punto 1) dellapresente delibera a voler illustrare, e se delcaso documentare, l’effettività dell’attivitàsvolta secondo i criteri sopra richiamati, e perle stesse ragioni di non indicare, ai fini delladeterminazione degli onorari, voci tariffariedescrittive di attività palesemente incompati-bili con la natura occasionale e temporaneadell’attività svolta (quali ad esempio, indenni-tà per accesso agli uffici, sessioni con il cliente,et similia). A tal fine, il Consiglio predisponeuno schema esemplificativo di nota di onorarirelativo all’attività svolta ex art. 97 comma 4c.p.p., che si provvederà a rendere immediata-mente disponibile per tutti gli iscritti;

3) di organizzare, a partire dal prossimoturno trimestrale, la formazione del turno deidifensori ex art. 97 comma 4 c.p.p. assegnan-do a ciascun difensore di turno il riferimentodi due Aule presso le quali il difensore stessodovrà rendersi presente per l’intero svolgi-mento dell’udienza. L’indicazione delle dueAule d’udienza assegnate a ciascun difensoredi turno sarà annotata a margine del nomina-tivo pubblicato sulla rubrica riepilogativa deiturni trimestrali ex art. 97 comma 4 c.p.p.,consultabile presso gli Uffici di questo Con-siglio e presso le sedi della Camera Penale edell’A.N.F. di Roma, site presso gli UfficiGiudiziari di piazzale Clodio;

4) di predisporre un apposito modulo, che

verrà distribuito a tutte le cancellerie dellesezioni penali del Tribunale Ordinario diRoma, della Corte di Appello di Roma, delTribunale Militare di Roma, del Tribunaleper i Minorenni di Roma, ove verranno anno-tate, per le conseguenti determinazioni delConsiglio, le assenze non giustificate dei di-fensori di ufficio già nominati in ciascunprocedimento, così come quelle dei difensorid’ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p. assegnatialle Aule, e non comparsi;

5) di istituire un Osservatorio permanentesulla liquidazione degli onorari per i difenso-ri di ufficio e per quelli relativi al patrociniodei non abbienti, al fine di raccogliere tutte lesegnalazioni relative a provvedimenti giuri-sdizionali di liquidazione di onorari nei casipredetti, che si siano caratterizzati per laingiustificata disapplicazione dei principinormativi vigenti in materia di tariffe profes-sionali e dei pareri di congruità espressi daquesto Consiglio dell’Ordine, allo scopo diassumere le più determinate iniziative istitu-zionali e politiche volte alla reiterazione ditali illegittimi provvedimenti.

Il Consigliere Cerè ha informato il Consi-glio che il 22 febbraio scorso si è svolta nellasplendida cornice del Monte Terminillo lamanifestazione sportiva 1° Campionato re-gionale Ordine Avvocati, che ha visto l’entu-siastica partecipazione di tantissimi avvocatie loro familiari. Hanno presenziato alle gareanche il Presidente ed il Consigliere Barban-tini. Visto il successo dell’evento è statorichiesto da numerosi partecipanti che questamanifestazione sportiva diventi un appunta-mento annuale per tutti i professionisti aman-ti delle discipline sciistiche. Un ringrazia-mento particolare all’Avv. Giorgio Gelerache tanto si è prodigato per la buona riuscitadella competizione. Alle gare hanno parteci-pato: Gaia Gelera, Laura Berti, Irma Conti,

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Carla Manduchi, Donatella Cerè, David Ter-racina, Matteo Padellaro, Francesco Albisin-ni, Massimiliano Sbernini, Francesco PaoloCherra, Massimiliano Calò, Ernesto Bene-dettelli, Massimo Pieralli, David Del Gigan-te, Fabio Mattei, Filippo Angelini Rota, An-tonio de Fazi, Andrea Manzi, Stefano Bona,Federico Canalini, Marco De Fazi, Paolo DiFeo, Armin Alois SChielein, Giacinto Grie-co, Roberto Catucci, Renzo Ristuccia, GianLuca Umbertini, Alessandro Di Giovanni,Michele Sprovieri, Giuseppe Valvo, EnnioSciamanna, Andrea Lapponi, Fabrizio Gizzi,Stelio Sbernini, Giorgio Gelera, Cesare Ber-ti, Corrado Giovannini Torelli, Aleandro Ti-nelli, Carlo Angelini Rota.

Il Presidente ha riferito sull’incontro avu-to lo scorso 4 marzo con il Capo di Gabinettodel Ministero della Giustizia e con il Segreta-rio Particolare del Ministro nel corso delquale si è trattato l’argomento della forma-zione professionale e della riforma dell’ordi-namento professionale forense, nonché del-l’istituzione dell’Ordine forense penale in-ternazionale, della rappresentanza dell’Av-vocatura e della contribuzione al CNF. IlPresidente, in esito alla proficua visita, haproposto di chiedere un incontro con il Mini-stro.

Il Consiglio ha approvato ed invitato ilPresidente a volersi interessare in merito.

Nel corso dell’adunanza - oltre alla deli-berazione di ammissione al patrocinio a spe-se dello stato come da numerosissime richie-ste motivate e singolarmente vagliate - sonostati trattati due procedimenti disciplinari,con il seguente esito:

-n. 1 rinvio a nuovo ruolo;-n. 1 non luogo a sanzione disciplinare.

Sono state altresì assunte le seguenti deli-

berazioni amministrative:-n. 15 iscrizioni nell’Albo Ordinario;-n. 8 cancellazioni dall’Albo (di cui 4 permorte e 4 a domanda);

-n. 5 iscrizioni nel Registro dei Praticanti;-n. 14 abilitazioni;-n. 5 cancellazioni dal Registro (di cui 1 adomanda, 1 per trasferimento e 3 per finepratica);

-n. 22 nulla osta al trasferimento di prati-canti;

-n. 7 certificati di compiuta pratica;-n. 1 autorizzazioni alle notifiche dirette;-n. 5 pareri per la nomina a ViceProcuratore Onorario;

-n. 56 pareri di congruità su note di onorari-n. 199 pareri di congruità su patrocinio aspese dello stato.

I lavori, iniziati alle ore 14,35, sono ter-minati alle ore 20,20.

Adunanza del 13 marzo 2003

All’adunanza hanno partecipato il Presi-dente Federico Bucci, il Consigliere Segreta-rio Domenico Condello, il Consigliere Teso-riere Carlo Testa, i Consiglieri AlessandroCassiani, Giovanni Cipollone, Gabriele Scot-to, Giovambattista Sgromo, Grazia PirisiCamerlengo, Fioravante Carletti, Gian Do-menico Caiazza e Donatella Cerè.

Tra l’altro:Il Presidente ha riferito sulla riunione di

Parigi dei World City Bar Leaders (con iPresidenti degli Ordini di New York, Parigi,Tokio, Madrid, Città del Messico Shangai epochi altri) alla quale è stato invitato -trapochi- quale segno del grande rilievo rag-giunto dall’istituzione forense romana anchein campo internazionale: lo stesso è interve-nuto alla suddetta riunione svolgendo un in-tervento sulla esigenza di riservare l’attività

FORO ROMANO 1-2/2003 33

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

stragiudiziale in favore degli avvocati, inten-dendo sollecitare gli altri leaders dei fori piùimportanti del mondo a convergere in talsenso, precisando che l’attuazione legislativadi una tale proposta non sarebbe (almenonell’Unione Europea) una violazione dellaconcorrenza, rispondendo al genuino interes-se dei cittadini e delle imprese che ci sianoconsulenti ed assistenti che abbiano una pre-parazione specifica e competente e soprattut-to siano vincolati dal segreto professionale enon possano operare in condizioni di conflit-to di interessi.

Nel corso dell’adunanza - oltre alla deli-berazione di ammissione al patrocinio a spe-se dello stato come da numerosissime richie-ste motivate e singolarmente vagliate - sonostati trattati tre procedimenti disciplinari, conil seguente esito:

-n. 1 rinvio a nuovo ruolo;-n. 2 non luogo a sanzione disciplinare.

Sono state altresì assunte le seguenti deli-berazioni amministrative:

-n. 16 iscrizioni nell’Albo Ordinario;-n. 1 passaggio dall’Elenco Specialeall’Albo Ordinario;

-n. 2 cancellazioni dall’Albo (di cui 1 permorte e 1 per trasferimento);

-n. 17 iscrizioni nel Registro dei Praticanti;-n. 14 abilitazioni;-n. 16 cancellazioni dal Registro (di cui11 per trasferimento e 5 per fine pratica);

-n. 35 nulla osta al trasferimento dipraticanti;

-n. 13 certificati di compiuta pratica;-n. 2 autorizzazioni alle notifiche dirette;-n. 11 pareri per la nomina a ViceProcuratore Onorario;

-n. 13 erogazioni dal Fondo Assistenzaconsiliare;

-n. 26 pareri di congruità su note di onorari

-n. 406 pareri di congruità su note di ono-rari per patrocinio a spese dello stato.

I lavori, iniziati alle ore 14,00, sono ter-minati alle ore 19,00.

Adunanza del 20 marzo 2003

All’adunanza hanno partecipato i Consi-glieri Alessandro Cassiani, Donatella Cerè,Carlo Testa, Giovanni Cipollone, GabrieleScotto, Goffredo Maria Barbantini, Fiora-vante Carletti, Piero Sandulli e DonatellaCerè.

Tra l’altro:Il Consigliere Cerè ha riferito sulla finale

del Campionato invernale di vela Saling Cuptenutosi nella Marina di Cala Galera. Le im-barcazioni dei partecipanti a nome del Consi-glio si sono piazzate in posizioni più cheonorevoli. Un caloroso ringraziamento vaagli oltre 100 partecipanti, molti dei qualipoco esperti, che hanno dato il meglio di sè incondizioni climatiche poco favorevoli, ai ca-pobarca e all’organizzatore Avv. StefanoLeonardi per l’evento unico nel suo genere.Tra i natanti che hanno gareggiato per ilprimo posto ha vinto l’imbarcazione VIS.

Nel corso dell’adunanza - oltre alla deli-berazione di ammissione al patrocinio a spe-se dello stato come da numerosissime richie-ste motivate e singolarmente vagliate - sonostati trattati tre procedimenti disciplinari, conil seguente esito:

-n. 1 rinvio a nuovo ruolo;-n. 1 estinzione per prescrizione;-n. 1 non luogo a sanzione disciplinare.

Sono state altresì assunte le seguenti deli-berazioni amministrative:

-n. 21 iscrizioni nell’Albo Ordinario;-n. 1 passaggio dall’Elenco Specialeall’Albo Ordinario;

FORO ROMANO 1-2/200334

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

-n. 7 cancellazioni dall’Albo (di cui 6 adomanda e 1 per trasferimento);

-n. 11 iscrizioni nel Registro dei Praticanti;-n. 13 abilitazioni;-n. 4 revoche abilitazioni per decorrenzatermini;

-n. 27 cancellazioni dal Registro (di cui 4a domanda, 16 per trasferimento e 7 perfine pratica);

-n. 57 nulla osta al trasferimento dipraticanti;

-n. 19 certificati di compiuta pratica;-n. 68 pareri di congruità su note di onorari-n. 316 pareri di congruità su note di ono-rari per patrocinio a spese dello stato.

I lavori, iniziati alle ore 16,00, sono ter-minati alle ore 17,30.

Adunanza del 27 marzo 2003

All’adunanza hanno partecipato il Presi-dente Federico Bucci, il Consigliere Segreta-rio Domenico Condello, il Consigliere Teso-riere Carlo Testa, i Consiglieri AlessandroCassiani, Giovanni Cipollone, Gabriele Scot-to, Giovambattista Sgromo, Grazia PirisiCamerlengo, Goffredo Maria Barbantini, Fio-ravante Carletti, Gian Domenico Caiazza,Laura Vasselli e Donatella Cerè.

Tra l’altro:Il Consigliere Cerè, responsabile della

Commissione Sportiva, ha informato il Con-siglio della possibilità di organizzare un cor-so di “difesa personale, disciplina della lottaravvicinata e tecnica del disarmo”, presso lapalestra CRDD Aeronautica Militare in Lun-gotevere Salvatore d’Acquisto, con frequen-za bisettimanale, della durata di mesi tre.

Il Consiglio ha accolto la proposta, rin-graziandone il Consigliere Cerè.

Il Presidente ha riferito sulla missione a

Berlino dei Consiglieri Caiazza, Pirisi Ca-merlengo, Sgromo, Vasselli e di esso stessoper l’elezione degli organi direttivi (Consi-glio dell’Ordine e, nel suo ambito, del Comi-tato esecutivo) del Barreau Penale Internatio-nal - International Criminal Bar; all’Assem-blea rappresentante uno sterminato orizzonteprofessionale, per l’Italia erano altresì pre-senti un avvocato torinese senza delega delConsiglio del suo Ordine, due colleghi napo-letani non consiglieri, il Presidente dell’Ordi-ne di Milano e due consiglieri.

Dei trentacinque eletti al Consiglio del-l’Ordine internazionale è risultato primo ilBatonnier di Parigi e secondo il Presidenteromano: all’interno del detto Consiglio del-l’Ordine, sono stati eletti all’esecutivo la ca-nadese Elise Groulx ed il francese Paul-Al-bert Iwens (attuale Batonnier di Parigi) Co-Presidenti, l’olandese Jeroen Brouwer, il te-desco Eberhard Kempf ed il sudafricanoJeremy Gountlet Co-VicePresidenti, il colle-ga togo-francese Jean Degli quale Segretarioed il Presidente romano quale Tesoriere.

Nel corso dell’adunanza - oltre alla deli-berazione di ammissione al patrocinio a spe-se dello stato come da numerosissime richie-ste motivate e singolarmente vagliate - sonostati trattati tre procedimenti disciplinari e 27pratiche di segreteria e disciplina, con il se-guente esito:

-n. 1 non luogo a sanzione disciplinare;-n. 1 irrogazione della sanzionediscipli-nare della censura;

-n. 1 irrogazione della sanzionediscipli-nare della cancellazione

-n. 25 archiviazioni;-n. 2 aperture di procedimento disciplinare.

Sono state altresì assunte le seguenti deli-berazioni amministrative:

-n. 14 iscrizioni nell’Albo Ordinario;

FORO ROMANO 1-2/2003 35

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

-n. 8 cancellazioni dall’Albo (di cui 4 permorte, 3 a domanda e 1 per trasferimento);

-n. 17 iscrizioni nel Registro dei Praticanti;-n. 18 abilitazioni;-n. 20 cancellazioni dal Registro (di cui 1a domanda, 14 per trasferimento e 5 perfine pratica);

-n. 71 nulla osta al trasferimento di prati-canti;

-n. 24 certificati di compiuta pratica;-n. 3 autorizzazioni alle notifiche dirette;-n. 1 pareri per la nomina a Vice Procura-tore Onorario;

-n. 97 pareri di congruità su note di onorari-n. 230 pareri di congruità su note di ono-rari per patrocinio a spese dello stato.

I lavori, iniziati alle ore 16,15, sono ter-minati alle ore 21,50.

Adunanza del 3 aprile 2003

All’adunanza hanno partecipato il Presi-dente Federico Bucci, il Consigliere Segreta-rio Domenico Condello, il Consigliere Teso-riere Carlo Testa, i Consiglieri Giovanni Ci-pollone, Gabriele Scotto, GiovambattistaSgromo, Grazia Pirisi Camerlengo, GoffredoBarbantini, Fioravante Carletti, Gian Dome-nico Caiazza, Laura Vasselli e Donatella Ceré.

Tra l’altro:Il Presidente ha riferito sul positivo in-

contro avuto il giorno precedente con il Mini-stro della Giustizia, nel quale - ricevendoattenzione per un tempo superiore al doppiodi quanto previsto - ha illustrato le posizionidell’Ordine di Roma in generale e del Consi-glio in particolare su numerosi temi, quali ildelicato problema del contributo potestativa-mente preteso dal C.N.F.

Nella medesima occasione il Presidenteha segnalato come non siano stati convocati iConsigli degli Ordini (mentre erano stateconvocate alcune associazioni) nella c.d.

Commissione Vietti per la elaborazione di untesto ministeriale di progetto di riforma degliordinamenti professionali (inutile, perché innessun modo migliora le condizioni di eserci-zio professionale e - soprattutto - dannoso siaperché prevede la nuova costituzione di Con-sigli intermedi (con costi a carico dei profes-sionisti per tali ulteriori, inutili “poltronci-ne”), sia perché inventando la figura degliOrdini Nazionali, rende i Consigli degli Ordi-ni Territoriali mere sottosezioni di tale Ordi-ne, governati dal Consiglio Nazionale.

Il Presidente ha riferito, infine, che ilMinistro gli ha chiesto un parere sul progettodi modificare con decreto legge le modalità disvolgimento degli esami di abilitazione al-l’esercizio della professione di avvocato: ilGoverno dovrebbe disporre che gli esami sidovranno svolgere innanzi tutto nel distrettodi Corte d’Appello dove è stata svolta lapratica, ovvero gran parte della pratica, ovve-ro - in caso di parità tra due periodi in sedidiverse - dove è iniziata la pratica, ciò alloscopo di stroncare il fenomeno dei trasferi-menti di massa, a questo fine, dei praticanti;inoltre, le locali commissioni di esame do-vrebbero trasferirsi - per sorteggio - in altresedi per presiedere allo svolgimento correttodelle prove scritte, recando poi con sé nellapropria sede di provenienza gli elaborati daesaminare ed ivi svolgendo le prove orali cuidovranno sottoporsi coloro che risulterannoaver superato le prove scritte.

Il Consiglio, con un solo voto contrario,ha espresso parere favorevole al progettoministeriale, incaricando il Presidente diManifestare l’adesione.

Il Consigliere Tesoriere ha proposto - ilConsiglio ha approvato - nuovi, più razionalicriteri per la valutazione delle necessità di assi-stenza economica avanzata da iscritti, alcuni deiquali ricorrentemente. Approvati tali criteri, il

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Consiglio ha poi approvato l’elenco dei benefi-ciari redatto alla luce dei nuovi criteri.

Il Presidente ha riferito che - dopo tantedifficoltà -finalmente è stato possibile spedirel’ultimo numero di Temi Romana tramite laRomana Recapiti, ad un prezzo pari a menodella metà del prezzo della spedizione postale,dopo la recente revoca delle agevolazioni perle spedizioni da parte di enti non nazionali.

Il Consigliere Pirisi ha riferito di averpartecipato lo scorso 29 marzo alla primariunione della Commissione “pari opportuni-tà” istituita presso il Consiglio NazionaleForense, nel corso della quale sono statecostituite te sottocommissioni: la prima perpromuovere le “azioni positive”; la secondaper lo svolgimento di indagini sulle proble-matiche dell’avvocatura femminile; la terzac.d. “trasversale” per prendere contatti contutti gli organismi che si occupano di pariopportunità.

Nel corso dell’adunanza - oltre alla deli-berazione di ammissione al patrocinio a spe-se dello stato come da numerosissime richie-ste motivate e singolarmente vagliate - sonostati trattati quattro procedimenti disciplina-ri, con il seguente esito:

-n. 2 non luogo a sanzione disciplinare;-n. 1 irrogazione della sanzionedisciplinare della censura;

-n. 1 proscioglimento istruttorio.

Sono state altresì assunte le seguenti deli-berazioni amministrative:

-n. 15 iscrizioni nell’Albo Ordinario;-n. 6 cancellazioni dall’Albo (di cui 1 permorte, 3 a domanda e 2 per trasferimento);

-n. 14 iscrizioni nel Registro dei Praticanti;-n. 21 abilitazioni;-n. 7 cancellazioni dal Registro (di cui 1 adomanda, 4 per trasferimento e 1 per finepratica);

-n. 73 nulla osta al trasferimento dipraticanti;

-n. 27 certificati di compiuta pratica;-n. 1 autorizzazioni alle notifiche dirette;-n. 64 erogazioni dal Fondo di AssistenzaConsiliare;

-n. 10 pareri per la nomina a ViceProcuratore Onorario;

-n. 67 pareri di congruità su note di onorari-n. 526 pareri di congruità su note di ono-rari per patrocinio a spese dello stato.

I lavori, iniziati alle ore 14,45, sono ter-minati alle ore 19,30.

Adunanza del 10 aprile 2003

All’adunanza hanno partecipato il Presi-dente Federico Bucci, il Consigliere Segreta-rio Domenico Condello, il Consigliere Teso-riere Carlo Testa, i Consiglieri AlessandroCassiani, Giovanni Cipollone, Gabriele Scot-to, Giovambattista Sgromo, Grazia PirisiCamerlengo, Goffredo Maria Barbantini, Fio-ravante Carletti, Piero Sandulli, Gian Dome-nico Caiazza, Laura Vasselli e Donatella Cerè.

Nel corso della laborioso adunanza - oltrealla deliberazione di ammissione al patroci-nio a spese dello stato come da numerosissi-me richieste motivate e singolarmente vaglia-te - sono stati trattati tre procedimenti disci-plinari, con il seguente esito:

-n. 1 irrogazione della sanzionedisciplinare della censura;

-n. 2 non luogo a sanzione disciplinare.

Sono state altresì assunte le seguenti deli-berazioni amministrative:

-n. 17 iscrizioni nell’Albo Ordinario;-n. 2 passaggi dall’Elenco specialeall’Albo Ordinario;

-n. 6 cancellazioni (di cui 5 a domanda ed

FORO ROMANO 1-2/2003 37

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

1 per trasferimento);-n. 30 iscrizioni nel Registro dei Praticanti;-n. 13 abilitazioni;-n. 19 cancellazioni dal Registro (di cui 12per trasferimento e 7 per fine pratica);

-n. 85 nulla osta al trasferimento dipraticanti;

-n. 38 certificati di compiuta pratica;-n. 2 pareri su nomina a Vice ProcuratoreOnorario;

-n. 2 erogazioni dal Fondo AssistenzaConsiliare;

-n. 94 pareri di congruità su note di onorari.

I lavori, iniziati alle ore 15,45, sono ter-minati alle ore 21,00.

Adunanza del 16 aprile 2003

All’adunanza hanno partecipato il Presi-dente Federico Bucci, il Consigliere Segreta-rio Domenico Condello, i consiglieri Alessan-dro Cassiani, Giovanni Cipollone, Grazia Piri-si Camerlengo, Piero Sandulli, Gian Domeni-co Caiazza, Laura Vasselli e Donatella Ceré.

Tra l’altro:Il Presidente ha riferito sulla visita resagli

dal Vice Presidente Vicario della Cassa Foren-se, Avv. Filippo Bove, per l’esame congiuntodel testo del contratto di locazione dell’appar-tamento di Via Valadier, con le clausole elabo-rate dai Consiglieri Sgromo e Barbantini.

Il Presidente ha riferito sulla richiesta diparere deontologico preventivo rivolta da uniscritto citato a deporre quale teste in unaquestione attinente la propria attività profes-sionale: il Consiglio, ribadita l’inammissibi-lità dell’espressione di un opinamento sutema specifico sul quale lo stesso Consigliopotrebbe poi essere chiamato a procederedisciplinarmente, ha deliberato di invitare ilrichiedente ad attenersi alle disposizioni del

Codice Deontologico Forense.Il Presidente, infine, ha riferito sulla ri-

chiesta degli altri Presidenti degli Ordini deldistretto di sottoscrizione con essi di una notadi contrasto all’ipotizzata centralizzazionedelle procedure fallimentari che - secondo unprogetto ministeriale - dovrebbero essere tra-sferite dai Tribunali minori.

Il Consigliere Sandulli, al riguardo, si èrichiamato all’esigenza di effettiva terzietà edi libertà da condizionamenti locali, che deveriguardare gli organi delle procedure falli-mentari, dal che consegue l’opportunità del-l’attribuzione “centralizzata” della compe-tenza territoriale delle procedure stesse, sic-chè devesi ritenere che la questione rivesta uncarattere funzionale e la proposta della com-missione ministeriale va incontro all’esigen-za di disporre di un Giudice più “attrezzato”.

Il Consiglio ha espresso, pertanto, adesio-ne al progetto della commissione ministerialeper la riforma della competenza territorialeper le procedure fallimentari.

Nel corso dell’adunanza - oltre alla deli-berazione di ammissione al patrocinio a spe-se dello stato come da numerosissime richie-ste motivate e singolarmente vagliate - sonostate assunte le seguenti deliberazioni ammi-nistrative:

-n. 18 iscrizioni nell’Albo Ordinario;-n. 1 iscrizione dell’Elenco Speciale;-n. 2 cancellazioni dall’Albo (1 perdecesso ed 1 a domanda);

-n. 18 iscrizioni nel Registro dei Praticanti;-n. 9 abilitazioni;-n. 8 cancellazioni dal Registro deiPraticanti (di cui 4 per trasferimento e 4per fine pratica);

-n. 113 nulla osta al trasferimento di pra-ticanti;

-n. 44 certificati di compiuta pratica;-n. 146 pareri di congruità su note dionorari;

-n. 112 pareri di congruità su note di ono-

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Adunanza del 24 aprile 2003

All’adunanza hanno partecipato il Presi-dente Federico Bucci, il Consigliere Segreta-rio Domenico Condello, il Consigliere Teso-riere Carlo Testa, i Consiglieri AlessandroCassiani, Giovanni Cipollone, Gabriele Scot-to, Grazia Pirisi Camerlengo, Goffredo Ma-ria Barbantini, Fioravante Carletti, Piero San-dulli, Gian Domenico Caiazza e Laura Vas-selli.

Tra l’altro:Il Presidente ha riferito sulla nota del

Procuratore della Repubblica Dott. SalvatoreVecchione segnalante disfunzioni nell’ope-ratività del “call center” per la designazionedei difensori di ufficio e le renitenze di difen-sori di turno, con la precisazione che quantospecificamente indicato costituiva soltantouna minima parte di un più vasto fenomenonegativo.

Lo stesso Presidente -precisato che del-l’invio della detta nota il Procuratore Capogli aveva dato preavviso telefonico- ha pre-gato il Consigliere Caiazza -già al correntedel contenuto della nota in riferimento- difare il punto della situazione.

Il Consigliere Caiazza ha riferito che iproblemi evidenziati nella nota del Procura-tore Vecchione sono di duplice natura, disci-plinare e logistica. Quanto alla prima il Con-siglio ha già deliberato severe misure volte asanzionare, con la sospensione del professio-nista dalla iscrizione nell’elenco dei difenso-ri d’ufficio, le assenze ingiustificate. Quantoalle difficoltà di comunicazione con il “callcenter”, sin dalla sua istituzione questo Con-siglio ha provveduto, con ripetute lettere cir-

colari a tutti gli Uffici Giudiziari e di PoliziaGiudiziaria di Roma, a sottolineare l’assolutanecessità che il “call center” venisse interpel-lato per via telematica, e non telefonica, perragioni talmente ovvie da non dover essereillustrate. A tal fine, a seguito di un incontrocon la società di gestione del “call center”, laVisura s.r.l., si è giunti alla determinazione diorganizzare un incontro tra i responsabilioperativi della stessa ed i rappresentanti ditutti gli Uffici Giudiziari e di Polizia Giudi-ziaria di Roma per una ulteriore concretadimostrazione della efficacia della opzionetelematica. Ciò anche perchè analoga inizia-tiva realizzatasi nella città di Genova, ha poideterminato, secondo quanto riferitoci dallaSocietà Visura un incremento della percen-tuale delle chiamate per via telematica giuntoal 60% del totale delle chiamate.

Il Presidente ha delegato il ConsigliereCaiazza ad indire una riunione operativa coni responsabili del “call center” e degli UfficiGiudiziari e di Polizia Giudiziaria per otti-mizzare il servizio di designazione dei difen-sori di ufficio.

Il Consigliere Sandulli ha proposto che leistanze di reclamo o di revisione dei pareri dicongruità vengano assegnate a relatori diver-si da coloro i quali li hanno emessi in quantoda tale situazione risulterebbe un più pre-gnante controllo sugli elaborati sottopostinuovamente all’esame consiliare. Il Consi-glio ha approvato.

Il Presidente ha riferito che il responsabi-le del servizio Amministazione e Cassa delConsiglio ha contestato alla Supema s.r.l.,azienda tipografica appaltatrice della stampadelle pubblicazioni consiliari, il ritardo dicirca dieci giorni nella consegna degli esem-plari dell’ultimo numero del notiziario ForoRomano all’agenzia di recapiti, la quale -a

rari per patrocinio a spese dello stato.I lavori, iniziati alle ore 17,35, sono termi-

nati alle ore 19,00.

FORO ROMANO 1-2/2003 39

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

ciò sollecitata- ha offerto a titolo di risarci-mento un addebito a proprio carico di euro500,00 da stornare sulla prossima fattura cheemetterà nei confronti del Consiglio: la pro-posta è stata accettata con compiacimento.

Il Presidente ha riferito sulla richiestadell’Avv. XY di individuazione degli sca-glioni tabellari di valore nella tariffa forenseper il computo di compensi difensivi e procu-ratori, in relazione all’attività professionalesvolta in una causa civile dinanzi al TribunaleOrdinario di Roma, nella quale l’istituto assi-curatore -difeso e rappresentato dal profes-sionista- era stato chiamato in causa dal pro-prio assicurato, già attore e nei confronti delquale uno dei convenuti aveva spiegato do-manda riconvenzionale.

Il Presidente ha proposto di rendere ilseguente opinamento: nel caso in cui l’attivi-tà professionale venga resa in difesa e inrappresentanza di un istituto assicuratore chia-mato in causa per garanzia dal proprio assicu-rato, quest’ultimo attore in un procedimentocivile per accertamento di responsabilità ci-vile e risarcimento di danni e nei confronti delquale uno dei convenuti aveva spiegato do-manda riconvenzionale assumendo la respon-sabilità del primo e chiedendo il ristoro deidanni, si ritiene che il valore della controver-sia -ai fini dell’inquadramento della praticanei relativi scaglioni delle tabelle A e B dellatariffa forense 1994- sia determinabile dalcumulo delle domande delle parti (di accerta-mento giudiziario delle rispettive responsa-bilità aquiliane e delle rispettive responsabi-lità assicurative) non rilevando come risolu-tiva la semplicistica considerazione che ilprincipale (rectius: il primo) accertamentoriguarda l’unica dinamica del sinistro, risul-tando la rilevanza anche delle valutazioni

giuridiche sulla ammissibilità delle domandedelle parti, sulla validità degli atti, sulla fonda-tezza delle tesi, oltre alla problematica su rap-porti assicurativi sotto i profili sostanziale eprocessuale.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, haapprovato.

Nel corso dell’adunanza - oltre alla delibe-razione di ammissione al patrocinio a spesedello stato come da numerosissime richiestemotivate e singolarmente vagliate - sono statitrattati tre procedimenti disciplinari, con il se-guente esito:

-n. 1 rinvio a nuovo ruolo;-n. 2 non luogo a sanzione disciplinare.Sono state altresì assunte le seguenti delibe-

razioni amministrative:-n. 5 iscrizioni nell’Albo Ordinario;-n. 3 cancellazioni (di cui 1 per morte e 2a domanda);

-n.19 iscrizioni nel Registro dei Praticanti;-n. 16 abilitazioni;-n. 5 revoche abilitazioni per decorrenzatermini;

-n. 17 cancellazioni dal Registro (di cui12 per trasferimento e 5 per fine pratica);

-n. 152 nulla osta al trasferimento dipraticanti;

-n. 67 certificati di compiuta pratica;-n. 25 erogazioni dal fondo di assistenzadella Cassa di Previdenza;

-n. 11 erogazioni dal fondo do assistenzadel Consiglio;

-n. 5 pareri su nomina a Vice ProcuratoreOnorario;

-n. 1 autorizzazione alle notifiche dirette;-n. 34 pareri di congruità su note di onorari.I lavori, iniziati alle ore 15,00, sono termi-

nati alle ore 19,30.

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il sito web dell’Ordine forense Romano.Un sistema esperto su Internet per informare gli avvocatiRomani delle attività istituzionali svolte dal Consiglio

a cura di Domenico Condello

I 400.000 (quattrocentomila) visitatori sulla prima pagina , in poco più di sei

mesi, hanno portato il sito - FOROROMANO on line - dell’Ordine degli Avvocati diRoma tra i portali, riguardanti le professioni, più visitati in Italia ed in Europa.

Il sito è stato costruito, in questi due ultimi anni, utilizzando innovative tecnologieinformatiche.

Il sistema si basa su un principio semplicissimo: la possibilità di effettuare gli aggiorna-menti, inserendo le informazioni desiderate, in tempo reale da parte di un qualsiasi utenteinesperto. L’addetto alle suddette operazioni - nei siti tradizionali chiamato webmaster - nondeve avere alcuna cognizione dei linguaggi di programmazione delle pagine web utilizzatenel sistema Internet né deve avere alcuna conoscenza informatica. Un semplice accesso alsistema, controllato da password, consente di attivare tutte le funzioni previste.

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Tutte le sezioni del sito sono state costruite, dopo mesi di studi e di sperimentazioni, conquesta particolare tecnologia e con la implementazione di un apposito programma. Alla basedel sistema e’ stato ideato un motore “intelligente” – un sistema esperto – in grado ditrasformare un qualsiasi testo, elaborato con un programma di videoscrittura e poi inseritoin una scheda con la tecnica del taglia e cuci, in una pagina perfettamente visibile su Internet.Uno specifico sistema di gestione degli archivi consente poi di visualizzare le informazioniin relazione alla data di pubblicazione. E’ stato aggiunto infine un motore di ricerca perindividuare tutte le informazioni contenute negli archivi.

Il sistema è stato ideato e costruito per l’Ordine forense di Roma senza alcun costo adeccezione della modestissima spesa sopportata per il pagamento della software house ove ilsistema è collocato per essere visibile in rete 24 ore al giorno.

La sperimentazione relativa alle suddette funzionalità può considerarsi conclusa.

Il progetto potrà, se il Consiglio delibererà in senso positivo, essere “pacchettizzato” edistribuito gratuitamente a tutti i colleghi che desiderano essere presenti su Internet senzaessere vincolati agli elevati costi di aggiornamento delle pagine web.

Nel sito inoltre è stato previsto un sistema per la messa in linea – con aggiornamentoautomatico – dell’albo degli avvocati e dei praticanti.

FORO ROMANO 1-2/200342

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Le altre funzioni attive: 1.Informazioni sulle attività svolte dalle singole commissioni distudio istituite dal Consiglio; 2.elenco delle riviste disponibili nel centro di documentazio-ne 3.un archivio delle sentenze pubblicate su Temi Romana 3.la modulistica. 4.gli atti dei

principali convegni organizzati dal Centro Studi

L’acceso al sito è stato ampliato anche con la registrazione di altri due nomi a dominio:www.ordineavvocatiroma.it, www.avvroma.it. Una invisibile tecnica di “reindirizzamento”consente sempre di visualizzare la prima pagina ufficiale del sito digitando uno qualsiasi deitre indirizzi su indicati.

Sono allo studio altre importanti implementazioni. Per non svelare i progetti ai nostri“concorrenti” ed ai molti copioni – il progetto su indicato è stato già duplicato in diversi siti– dovranno restare riservati anche per i lettori di FOROROMANO. Possiamo anticipareperò due nuovi concetti: interattività con gli iscritti e sportello virtuale del Consigliodirettamente nello studio di tutti i colleghi.

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Un nostro ricorso alle SezioniUnite Civili della Corte Suprema

Fare il proprio dovere significa anche dover dire di no: il Consigliodell’Ordine è una istituzione pubblica e, come tale, non subisce timorireverenziali.

Il fatto: Un avvocato del libero foro, assunto dal Servizio Giuridicodella Commissione delle Comunità Europee a Bruxelles, pretendeva cheil Consiglio dell’Ordine romano trasferisse la sua iscrizione semplicemen-te dall’albo ordinario all’elenco speciale, mentre egli non era più residente,ne’ domiciliato a Roma.

Il Consiglio non accoglieva tale richiesta e disponeva poi la cancellazio-ne di quell’iscritto dall’albo ordinario, per sopravvenuta incompatibilità.

Su ricorso dell’interessato il Consiglio Nazionale Forense ordinava alConsiglio dell’Ordine romano di iscrivere il detto dipendente della Com-missione Europa nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati diRoma.

Il principale motivo per il quale il CNF ha accolto il ricorso di quelCollega ormai residente e domiciliato a Bruxelles è basato su un passo del“protocollo sui privilegi e sulle immunità della Commissione Europea”allegato al Trattato europeo dell’8 aprile 1965: ho scoperto che quelladisposizione ha effetto soltanto ai fini fiscali e successori … …

Salvatore Orestano, da per suo, ha redatto un ricorso che merita diessere di seguito pubblicato, sia per informativa ai Lettori su quelledisposizioni, sia per la efficacia espressiva del nostro difensore, sia per farcapire quanto scrupolosamente venga svolta, con dedizione non comune,la articolata ed impegnativa attività onorifica di coloro che sono stati elettialla guida del nostro Ordine.

(f. b.)

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Corte Suprema di CassazioneSEZIONI UNITE CIVILI

RICORSOper: il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del Presidente pro tempore,avv. Federico Bucci, difeso dall’avv. Salvatore Orestano giusta deliberazione consiliareadottata nella adunanza del 5 giugno 2003, della quale si deposita estratto, e giusta procuraspeciale a margine del presente atto, presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma,via de’ Prefetti, 26;contro: l’avv. ….. domiciliato presso il Legal Service – Servizio Giuridico, Avenue desNerviens, 105, B – 1040 Bruxellese nei confronti: del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Romanonché: del Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione

per l’annullamentodella sentenza resa dal Consiglio Nazionale Forense alle date 28 novembre 2002 – 11 aprile2003, n. 63, notificata al Consiglio ricorrente in data 15 maggio 2003.Premesse in fatto e svolgimento del giudizioCosì leggesi nell’impugnata sentenza:«(Ricorso n. 165/01 R.G.)Con istanza 8 febbraio 2001, depositata presso il COA di Roma il 16 febbraio 2001, l’Avv.….., iscritto nell’albo degli avvocati di Roma, chiedeva di essere trasferito nell’albo specialedegli avvocati dipendenti da enti o pubbliche amministrazioni.Il ricorrente precisava di essere avvocato addetto al Servizio Giuridico (ufficio legale) dellaCommissione delle Comunità Europee con sede in Bruxelles.Allegava alla domanda attestazione della Commissione Europea dalla quale risultava -appunto - la sua qualità di membro del Servizio Giuridico della Commissione, con svolgimen-to dei compiti di istituto, nonché documentazione contenente la descrizione delle funzionidello stesso Servizio Giuridico e dell’organizzazione del medesimo.Da tale documento si ricava che il compito del Servizio Giuridico consiste nell’elaborazionedegli atti normativi, nell’assistenza nei negoziati internazionali, nell’esercizio del ruolo di“custodie dei Trattati”, nell’esercizio dei poteri esecutivi delegati dal legislatore comunita-rio o direttamente conferiti dal Trattato ed inoltre che il Servizio Giuridico svolge unafunzione di consulente generale; che esso deve essere previamente consultato su tutti idocumenti da sottoporre alla Commissione; che ha l’esclusiva rappresentanza in giudiziodella Commissione davanti alla Corte di Giustizia, al Tribunale di Primo Grado, alla CorteAELE (EFTA), ai “PANELS” del GATT e dell’OMC ed a qualsiai altro organo giurisdizio-nale. La Commissione, attraverso il Servizio Giuridico, è presente in tutti i procedimentipregiudiziali, cioé in quelli che hanno origine dai quesiti che i Giudici nazionali pongono allaCorte di Giustizia.Le norme procedurali di quest’ultima impongono agli Agenti della Commissione e delServizio Giuridico di presentare comparse scritte ed osservazioni orali nella lingua delprocedimento, ciò che richiede al Servizio Giuridico una composizione multinazionale digiuristi originari di tutti gli Stati membri per garantire la conoscenza di tutti i sistemi giuridicinazionali e di tutte le lingue di lavoro della Commissione.Il Servizio Giuridico è posto direttamente sotto l’autorità del Presidente della Commissione,il Direttore Generale del Servizio Giuridico (o, in sua assenza, il Direttore Generale

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

aggiunto) partecipando di diritto alla riunione settimanale del Collegio dei Commissari.Stante la sua funzione di consulente generale interno e di rappresentante della Commissionedinanzi agli organi giurisdizionali, il Servizio Giuridico svolge i propri compiti nei confrontidelle istituzioni comunitarie, adempie alle relazioni esterne, segue i problemi del mercatointerno, delle merci; dell’energia (compresa l’Euratom); delle imprese; dell’unione dogana-le; dell’ambiente nonché del diritto di stabilimento e delle questioni di diritto commerciale,circolazione dei capitali, trasporti, proprietà industriale e società dell’informazione; bilan-cio, ricerca, strumenti strutturali, fiscalità, occupazione, affari sociali, istruzione e cultura,sanità e tutela dei consumatori; ed ancora della giustizia e degli affari interni, del dirittoprivato, del diritto penale; dell’agricoltura e della pesca, della concorrenza, del personalee dell’amministrazione, degli usi di Stato, del dumping.Nel corso dell’istruttoria, l’Avv. ….. sottolineava che per necessità aveva dovuto fissare lapropria residenza ed il proprio domicilio a Bruxelles e ciò nel rispetto dello statuto deifunzionari comunitari; aggiungeva di non avere mai svolto, durante tutto il periodo diiscrizione all’albo, alcuna attività professionale retribuita né di avere richiesto l’iscrizioneall’IVA; ed infine che il periodo di appartenenza dello scrivente al Servizio Giuridico dellaCommissione Europea decorreva dal 7 ottobre 2000.Con deliberazione 28 giugno 2001 - considerato che l’Avv. ….. non ha residenza né domicilionell’ambito della circoscrizione del Tribunale di Roma, visti l’art.17, n. 7 del R.D.L. 27novembre 1933, n. 1578 e l’art. 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (equiparante ildomicilio professionale alla residenza) il C.O.A. respingeva la domanda dell’Avv. ….. dipassaggio dall’elenco ordinario a quello speciale annesso all’albo degli avvocati di Roma,per difetto - appunto - del requisito della residenza e/o domicilio.Considerata la sussistenza di eventuale incompatibilità prevista dall’art.3 dell’ordinamentoforense, il provvedimento proseguiva deliberando l’apertura del procedimento di cancella-zione dell’Avv. Atresu dall’albo degli avvocati ordinari per soppravenuta incompatibilità.La decisione 28 giugno 2001 veniva notificata all’interessato, per il tramite del Consolatod’Italia a Bruxelles, con atto in data 7/14 agosto 2001.Tempestivamente e nei termini, il 1 settembre 2001 ricorreva al Consiglio Nazionale Forensel’Avv. ….. denunciando la illegittimità della decisione impugnata, gravemente lesiva anche delclima di proficua collaborazione da tempo instauratasi tra gli Ordini degli avvocati italiani egli avvocati operanti nell’ambito del Servizio Giuridico dell’istituzione comunitaria.Il ricorrente denuncia carenza di motivazione e mancato rispetto di forme essenziali, ladecisione essendo stata oltretutto assunta oltre i 4 mesi previsti dalla legge.Secondo il ricorrente, la decisione impugnata violerebbe la legge nazionale in quanto estendeil requisito della residenza o del domicilio nell’ambito della circoscrizione del competenteTribunale anche agli avvocati che chiedono l’iscrizione all’albo speciale ed in particolareagli avvocati che svolgono le loro mansioni in seno ai servizi delle istituzioni comunitarie,dovendo questi ultimi per obbligo statutario avere la propria residenza nella sede dellaistituzione (Bruxelles per l’interessato) e non potendola mantenere in Italia. Per quantoriguarda tale violazione, il ricorrente ricorda i casi dell’Avv. Antonino Abate di Roma edell’Avv. Enrico Traversa di Bologna, entrambi regolarmente iscritti negli albi speciali degliOrdini di appartenenza pur essendo avvocati operanti in seno al Servizio Giuridico dellaCommissione Europea.La decisione impugnata violerebbe inoltre i principi dell’ordinamento comunitario in quanto

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

discrimina gli avvocati che operano in seno alle istituzioni comunitarie rispetto a quelli cheoperano presso le istituzioni od organismi stabiliti in Italia, ostacolando così la liberacircolazione dei servizi e dei lavoratori.Infine il ricorrente denuncia che la decisione impugnata è caratterizzata da eccesso di potereper disparità di trattamento in casi uguali, nonché il fatto che la decisione impugnata sembrainserirsi in una linea politica di sfavore verso gli avvocati non professionisti.Per questi motivi l’avv. ….. chiede che, previa sospensione, venga annullata la decisione delConsiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e disposto il passaggio dell’interessatoall’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati di Roma, con conseguente sua cancella-zione dall’albo ordinario.Con memoria 10 gennaio 2002, il ricorrente ha aggiunto col primo ricorso ulterioriargomentazioni in ordine alla dedotta violazione della legge comunitaria, ricordando comein numerose decisioni la Corte di Giustizia delle Comunità Europee abbia deciso che siverifichi una sostanziale limitazione della libertà di stabilimento ogni qualvolta uno Statomembro subordini l’iscrizione di un avvocato nell’apposito albo professionale al requisitodella residenza nella circoscrizione dell’Ordine professionale competente.Nel 1999 la Commissione aveva adito la Corte di Giustizia con una azione di inadempimentocontro la Repubblica Italiana in quanto, tra l’altro, quest’ultima subordinava l’iscrizionecome avvocato ad un albo italiano (art. 17, n. 7 del R.D.L. 1578/33) al requisito dellaresidenza in una circoscrizione giudiziaria italiana.Nella stessa memoria il ricorrente ricorda che - in base all’art. 14, 1° co. del protocollo suiprivilegi e le immunità allegato al Trattato di Roma – è previsto espressamente che, ai finitributari, “i funzionari e gli altri agenti della Comunità i quali in ragione esclusivamentedell’esercizio delle loro funzioni al servizio della comunità stabiliscono la loro residenza sulterritorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momentodell’entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza chenel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest’ultimo paese qualora essosia membro delle Comunità”.Infine con nota 24 aprile/ 3 maggio 2002, l’Avv. ….. depositava copia della sentenza dellaCorte di Giustizia delle Comunità Europee 7 marzo 2002 nella causa Commissione controRepubblica Italiana, che accertava la violazione italiana laddove si fa obbligo agli avvocati(in contrasto con l’art. 52 del Trattato) di risiedere nella circoscrizione del Tribunale da cuidipende l’albo al quale essi sono iscritti. La Corte (punto 27) ricorda di avere ripetutamentestatuito che il diritto di stabilimento sancito dall’art. 52 del Trattato implica la facoltà dicreare e di conservare più di un centro di attività nel territorio della Comunità (la Corte aquesto riguardo non ha, per la verità, tenuto conto dell’intervenuta disposizione di cui all’art.16 della sopravvenuta legge (italiana) 21 dicembre 1999, n. 526 sull’equiparazione deldomicilio professionale alla residenza, modificazione peraltro ricordata nella stessa delibe-razione impugnata nel COA di Roma).(Ricorso n. 33/02 R.G)Traendo spunto dalla richiesta avanzata dall’Avv. ….. – di ottenere, come ricordato, ilpassaggio dell’iscrizione dall’albo ordinario degli avvocati di Roma a quello specialeallegato a quest’ultimo – con deliberazione 25 ottobre 2001 il COA di Roma si ricollega alladecisione 28 giugno 2001 relativa all’apertura di procedimento di cancellazione dell’Avv.….. dall’albo forense per la sopravvenuta incompatibilità prevista dall’art. 3 R.D.L. 27

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

novembre 1933, n. 1578, essendo lo stesso Avv. ….. divenuto nel frattempo dipendente dellaCommissione delle Comunità Europee, addetto al Servizio Giuridico della stessa.Considerato che non potevasi ulteriormente consentire la permanenza dell’iscrizione del-l’Avv. ….. – perché divenuta illegittima – nell’albo ordinario (e nell’attesa che il ConsiglioNazionale Forense si esprimesse sulla possibilità di iscrizione dello stesso Avv. ….. nell’elen-co speciale annesso a quello pur non avendo egli residenza né domicilio in Roma ma inBruxelles), respingeva la richiesta di sospensione del procedimento e disponeva la cancella-zione dell’Avv. ….. dall’albo ordinario degli avvocati di Roma.La deliberazione veniva notificata all’Avv. ….., per il tramite del Consolato d’Italia aBruxelles, con lettera 17/22 gennaio 2002, e – con ricorso depositato presso il Consigliodell’Ordine degli Avvocati di Roma il 30 gennaio successivo – l’Avv. ….. la impugnava,deducendone la illegittimità per i vizi di seguito indicati.Innanzitutto, violazione del diritto di difesa, l’interessato non essendo stato informatopreliminarmente della decisione del COA di respingere la richiesta di sospensione ritualmen-te avanzata (per la pendenza del primo ricorso al Consiglio Nazionale Forense), preliminarerispetto ad ogni altra deliberazione. Il Consiglio dell’Ordine avrebbe dovuto, infatti, decidereprima in merito alla sospensione del procedimento e, solo dopo tale decisione e dopo averposto l’interessato nella condizione di difendersi, pronunciarsi sulla cancellazione dell’in-teressato stesso dall’albo ordinario.Inoltre il ricorrente denuncia violazione dell’art. 3 R.D.L. n. 1578/33 concernente la materiadell’incompatibilità, non menzionata per quanto riguarda gli organismi comunitari. Trattan-dosi di norma che riduce l’esercizio del diritto ad iscriversi in un albo professionale, questava interpretata in senso restrittivo non potendosi gli organismi comunitari essere annoveratisic et simplicer [id est simpliciter] tra le amministrazioni pubbliche, né la funzione pubblicaeuropea venir trattata alla stregua di un impiego pubblico o privato interno.Il ricorrente chiede pertanto, previa sospensione, l’annullamento della decisione impugna-ta.»Il C.N.F. accoglieva il ricorso dell’avv. ….. e, per l’effetto, annullava le deliberazioni di questoConsiglio in data 28 giugno e 25 ottobre 2001, disponendo l’iscrizione dell’odierno resistente«nell’albo speciale – aggiunto a quello ordinario – tenuto dal Consiglio dell’Ordine degliAvvocati di Roma».L’iter motivazionale posto a sostegno della detta decisione è assolutamente carente ed erroneosotto molteplici profili e, pertanto questo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati proponericorso, ai sensi dell’art. 56, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, chiedendone l’annullamentoper i seguenti

MOTIVI1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, co. 1, del “protocollo sui privilegi e sulle

immunità della Comunità Europea” allegato al Trattato che istituisce un Consigliounico ed una Commissione unica delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l’8aprile 1965, ratificato con legge 3 maggio 1966, n. 437; violazione e falsa applicazionedell’art. 10 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (anche come interpretato dalla Cortedi Giustizia).Il C.N.F., dopo aver lungamente disquisito circa la natura di “Ente pubblico” della

Commissione e circa la coincidenza dei compiti ivi svolti dall’avv. ….. con quelli di cui all’art.3 della Legge professionale (da p. 7 a p. 9, riga 16) giungendo – pur se, francamente, nessun

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

dubbio in proposito mai era stato formulato – alla positiva soluzione dei detti quesiti, haritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 14 indicato in rubrica, concludendo, malgovenandola “finzione” giuridica ivi prevista, che l’avv. ….. è da considerarsi “domiciliato” a Roma.

Simile voluta ricostruzione circa il domicilio dell’avv. ….., che qui si censura, è ostacolatadalla chiara lettera della norma in questione, che prevede:«ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione,nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri delle Comunità al fine di evitare ledoppie imposizioni, i funzionari e altri agenti delle Comunità, i quali, in ragione esclusiva-mente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la lororesidenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscaleal momento dell’entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nel paese diresidenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo paesequalora esso sia membro delle Comunità. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge,sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a caricodelle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia».

Pare quasi superfluo evidenziare che la “finzione” giuridica sopra cennata, attraverso laquale è possibile considerare come domiciliato in Italia un soggetto avente residenza edomicilio in altro paese, vale ai soli fini fiscali e successori.

Dal che discende che l’ordinamento comunitario non impone allo Stato membro diconsiderare l’avv. ….. ivi domiciliato anche ai fini della iscrizione in Albi professionali.

Quindi, nessun contrasto tra la norma comunitaria e quella nazionale che impone laresidenza, ovvero il domicilio (secondo la interpretazione della Corte di Giustizia), nelcircondario dell’Ordine di appartenenza (ovvero al quale si chiede l’iscrizione) può essereravvisata e, pertanto, non poteva disapplicarsi la seconda.2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 49 del Trattato che istituisce la Comunità

europea; violazione e falsa applicazione della Direttiva 98/5/CE; violazione e falsaapplicazione del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96; violazione e falsa applicazione dell’art.10 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (anche come interpretato dalla Corte diGiustizia).Parimenti privo di fondamento è l’assunto del giudice a quo secondo il quale l’imposizio-

ne dell’obbligo di domicilio nell’ambito del circondario dell’Ordine di appartenenza violereb-be la disciplina comunitaria sulla liberà di stabilimento (art. 43, già 52 del Trattato).

Sul punto si osserva che già la decisione gravata contiene in sé un chiaro motivo a sostegnodella propria infondatezza ed erroneità, laddove può leggersi: «gli avvocati comunitari hannoil diritto di stabilirsi ovunque nel territorio della Comunità […] con facoltà di creare econservare più di un centro di attività nel territorio della stessa Comunità» (cfr. p. 10, righe1 e ss.).

Il combinato disposto delle norme richiamate in rubrica è chiaro nel consentire all’avvo-cato comunitario di stabilire una propria sede, anche secondaria, e di esercitare la professione(o come “avvocato stabilito”, o come “avvocato integrato”) nell’ambito degli stati membri.

Nessuna delle disposizioni richiamate prevede la possibilità di ottenere l’iscrizionenell’albo professionale senza che il richiedente abbia un centro di affari nel luogodell’iscrizione stessa.Pertanto, la disciplina comunitaria e la giurisprudenza richiamata dal CNF in merito alla

libertà di stabilimento e la normativa nazionale del ’33 non sono tra loro in contrasto, in quanto

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

entrambe pongono a fondamento del diritto di iscrizione all’albo l’esistenza almeno di undomicilio (centro di attività) nel territorio dello stato membro.

Nella presente fattispecie, al contrario, il richiedente l’iscrizione è privo di tale indefet-tibile requisito.3) Eccesso di potere per perplessità, sviamento, errore sui presupposti, irragionevolezza,

disparità di trattamento.L’iter argomentativo della decisione impugnata offre, però, la spiegazione sostanziale che

ha mosso il CNF alla sì patente distorsione delle norme sin qui richiamate. Infatti, alla p. 10,righe 6 e ss., può leggersi che la cancellazione dell’avv. ….. dall’albo «significherebbe per luiperdere la legittimazione a continuare a far parte, in quanto avvocato, del Servizio Giuridicodella Commissione Europea».

Dal che discende il ricorrere del censurato vizio di eccesso di potere sotto il profilo dellosviamento e della perplessità, in quanto la decisione mira a far perseguire all’avv. ….. unbeneficio diverso da quello previsto dalla legge, piegando le norme ad una interpretazione sìpalesemente irragionevole da apparire volta esclusivamente a non far perdere all’avv. ….. lalegittimazione a far parte del Servizio Giuridico.

Simile legittimazione non era oggetto del giudizio a quo.Incidentalmente, si osserva che proprio la disciplina comunitaria in materia di libertà di

stabilimento e quella in materia di esercizio delle professioni sopra sommariamente richiama-ta, offrono la unica soluzione normativamente corretta a rimedio del paventato pericolo: chel’avv. ….. si iscriva all’albo di Bruxelles!!!

Quanto, poi, alla ipotizzata disparità di trattamento deve osservarsi che, sul punto, ladecisione impugnata è frutto di un evidente errore sui presupposti, in quanto, ad esempio,l’avv. Antonino Abate (posto dal giudice a quo quale parametro di riferimento), ha sempreavuto, anche quando era addetto all’Ufficio Legale della CEE, una sede a Roma (in via F.Pacelli, 14; cfr. certificato storico di iscrizione, doc. n. 1).

La soluzione adottata dal CNF nella presente fattispecie, inoltre, lungi dal porsi a rimediodi un inesistente disparità di trattamento come si è testè constatato, pone essa in essere unadisparità di trattamento tra l’avv. Areu, autorizzato a non avere un domicilio professionale nelcircondario del Tribunale di Roma, e gli avvocati dei paesi comunitari che, invece, per ottenerel’iscrizione all’Albo romano tale domicilio devono avere.

Peraltro, la esenzione concessa all’avv. ….. dall’obbligo di domicilio, come si è visto nonsupportata da alcun fondamento legislativo, priverebbe di qualsivoglia utile effetto l’iscrizio-ne, dal momento che questo Consiglio dell’Ordine non avrebbe modo di esercitare alcun potere(anche disciplinare) su di un proprio iscritto che non esercita, neppure saltuariamente, laprofessione a Roma, che mai è fisicamente presente a Roma, che nessuna residenza, domicilioo dimora ha a Roma.

P.Q.M.voglia codesta Corte di Cassazione, in accoglimento del presente ricorso, annullare la sentenzaimpugnata con ogni consequenziale provvedimento, anche in ordine alle spese di lite.

Roma, 5 giugno 2003Avv. Salvatore Orestano

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Convegni

CONVEGNO SUL TEMA“DOPO IL TRATTATO DI NIZZA VERSO LA COSTITUZIONE DELL’EUROPAPER UNA GIUSTIZIA NELLA LIBERTA’”30 GENNAIO 2003SALA DELLE BANDIERE DEL PARLAMENTO EUROPEOUFFICIO PER L’ITALIA

RELAZIONEdell'Avv. Salvatore Orestano

( Consigliere dell'Ordine Forense romano e Coordinatore del Centro Studi)

Il tema assegnato alla mia trattazione, nell’ambito di questo importante Convegno, èrappresentato dalla efficacia del diritto comunitario nell’Ordinamento italiano ed, in particolare,dal rapporto tra il sistema delle fonti del diritto comunitario e quello delle fonti del diritto italiano.

Mi preme, innanzitutto, sottolineare che tale argomento è stato costantemente oggetto diapprofondimenti – esso, anzi, rappresenta un “classico” di tutte le trattazioni del dirittocostituzionale e comunitario - anche in considerazione del fenomeno, oramai galoppante, della“globalizzazione” che ha portato ad una radicale trasformazione dello spazio e della suapercezione sociale. Questa trasformazione si manifesta in una lenta ma inesorabile erosionedella sovranità degli Stati nazionali.

L’evoluzione delle istituzioni europee ha visto, infatti, oltre ad un ampliamento geografico,anche un ampliamento delle competenze della Comunità, che è avvenuto in modo esplicito conle modifiche dei trattati istitutivi. Come era prevedibile, l’interpretazione delle competenzeassegnate in materia economica ha coinvolto una serie di materie che – a ben vedere –sembrerebbero drasticamente escluse dall’ambito di azione della Comunità Europea. In altritermini, con il pretesto di creare il mercato Unico, si è cercato di armonizzare il regime dellaresponsabilità dei produttori, dei contratti del consumatore, del diritto societario e di altrenumerose discipline, andando così a “rivoluzionare”, molto spesso in radice, i sistemi deldiritto civile, del diritto commerciale, del diritto del lavoro ecc. dei singoli Stati.

In questo quadro, la relazione tra diritto della Comunità e diritto nazionale è caratterizzataanche dal fatto che gli ordinamenti giuridici della C.E. e degli Stati membri non di rado sipongono in contrasto gli uni con gli altri. Tale situazione si verifica ogni qualvolta unadisposizione del diritto comunitario stabilisce per i cittadini diritti o obblighi diretti incontraddizione con una norma di diritto nazionale.

Ebbene, in questo caso, rilevano due questioni di principio della costruzione della C.E., chemettono in causa l’esistenza stessa dell’ordinamento giuridico comunitario: l’applicabilitàdiretta del diritto comunitario e la preminenza del diritto della Comunità sul diritto nazionaleche gli si contrappone.

L’applicabilità immediata del diritto comunitario significa che esso conferisce direttamen-te diritti ed impone direttamente obblighi non soltanto alle istituzioni comunitarie e agli Statimembri, ma anche ai cittadini della Comunità (“appartenenti” cioè ad essa, in quanto

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

“appartenenti” ai singoli Stati).In proposito, uno dei grandi meriti della Corte di Giustizia è l’aver riconosciuto l’applica-

bilità diretta delle disposizioni del diritto comunitario - a dispetto della resistenza iniziale ditaluni Stati membri - a recepire le stesse norme comunitarie e di aver così garantito l’esistenzaautonoma dell’ordinamento giuridico comunitario.

In tale ottica, dunque, la Comunità costituisce un nuovo ordinamento giuridico, chericonosce come soggetti non solo gli Stati membri, ma anche i loro cittadini. Pertanto, il dirittocomunitario, indipendente dalle norme emananti dai singoli Stati membri, nello stesso modoin cui impone degli obblighi, attribuisce pure (ai cittadini) dei diritti soggettivi.

A questo punto, però, si pone un problema: quali sono le disposizioni del dirittocomunitario immediatamente applicabili? In un primo momento, la Corte di Giustizia haesaminato tale questione nell’ottica della legislazione primaria ed ha stabilito che tutte lenorme dei trattati istitutivi della Comunità possono (ed, anzi, devono) essere direttamenteapplicabili all’interno dei singoli Stati membri se sono: formulate senza riserve; complete inse stesse e giuridicamente perfette; in altri termini, se esse non necessitano, per la loroesecuzione o la loro efficacia di altri atti degli Stati membri o delle Istituzioni comunitarie.

Quanto ho sopra delineato si rinviene in linea generale, ma, più in particolare, cosa accadese una norma del diritto comunitario (che sancisce diritti e doveri diretti per i cittadini)contrasta con una norma nazionale?

Tale conflitto può essere risolto solo se uno dei due ordinamenti prevale sull’altro. Il dirittocomunitario “scritto” però, al riguardo, non prevede alcuna “regola” esplicita. Nessuno deitrattati comunitari sancisce che il diritto della C.E. abroghi quello nazionale o, viceversa, cheil primo assuma una posizione subordinata rispetto al secondo. Tuttavia, il conflitto può essererisolto unicamente riconoscendo la prevalenza del primo (il diritto comunitario) sul secondo(il diritto nazionale).

Il diritto comunitario viene così a sostituirsi, negli ordinamenti giuridici degli Stati membri,alle disposizioni nazionali contrarie.

Infatti, cosa diverrebbe l’ordinamento giuridico comunitario se lo si volesse subordinarea quello nazionale? La sua efficacia sarebbe, praticamente, inesistente, in quanto le disposi-zioni della C.E. potrebbero essere abrogate da una legge nazionale! Dunque, sarebbe esclusal’applicazione uniforme del diritto comunitario in tutti gli Stati membri, con tutto ciò che neconseguirebbe con riferimento all’assolvimento dei compiti per cui la stessa Istituzionecomunitaria è stata creata (non potrebbe parlarsi di “Europa unita”).

Le naturali conseguenze discendenti dal principio della “preminenza del diritto comuni-tario su quello nazionale” sono rappresentate dal fatto che gli Stati membri hanno definitiva-mente rinunciato alla propria prerogativa di sovranità, trasferendola ad una Comunità da essistessi creata.

Tale sovranità non può essere revocata attraverso misure unilaterali, incompatibili con ilconcetto di “Comunità”.

Invero, il Trattato (specificamente vedansi gli artt. 10 (ex 5) e 249 (ex 189), comma 3 cheimpongono agli Stati membri di adottare tutte le misure idonee affinché gli atti delle istituzionicomunitarie ricevano puntuale osservanza) sancisce il principio che nessuno Stato membropuò opporsi alla piena ed uniforme applicazione del diritto comunitario su tutto il territoriodella Comunità (si passa, quindi, dal concetto di territorio nazionale, che è sempre statoprerogativa della sovranità nazionale, a quello di territorio comunitario).

Ne consegue che: le norme comunitarie, emanate nell’esercizio dei poteri previsti daitrattati, prevalgono su ogni disposizione nazionale contraria e, addirittura, ostano all’emana-

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

zione successiva di disposizioni (nazionali) con loro in contrasto.Venendo alla situazione italiana, deve sottolinearsi che la Corte Costituzionale ha, oramai

da tempo, affermato il principio della preminenza del diritto comunitario su quello statuale,per cui, nell’ambito della tutela giurisdizionale – in caso di contrasto - gli organi giudicantidevono osservare la norma comunitaria.

Per ricordare talune delle decisioni più significative in materia, si veda sentenza n. 170/1984 della stessa Corte Costituzionale, con la quale è stato enunciato il principio fondamentale(ispirato alla dottrina della pluralità degli ordinamenti giuridici) secondo cui i due ordinamen-ti, comunitario e statale, sono “distinti e al tempo stesso coordinati” (secondo la ripartizionedi competenze stabilita e garantita dai trattati istitutivi) e le norme del primo vengono, in forzadell’art. 11 Cost., a ricevere “diretta applicazione” in quest’ultimo.

L’effetto di tale diretta applicazione – ha puntualizzato la Corte Costituzionale – non è,quindi, la caducazione della norma interna incompatibile, bensì la mancata applicazione diquest’ultima da parte del giudice nazionale al caso di specie, oggetto della sua cognizione, chepertanto “sotto tale aspetto è attratto nel plesso normativo comunitario”.

I ricordati principi sono stati poi confermati con successive pronunce ed estesi ad altri atticomunitari (non solo, quindi, le direttive; i regolamenti e le raccomandazioni).

Con la sentenza n. 113/1985, è stata ad esempio ritenuta la diretta applicabilità dellesentenze interpretative rese dalla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 234 (ex 177) del Trattatoe con la sentenza n. 389 del 1989, analoga efficacia è stata riconosciuta alle sentenze dellastessa Corte in sede contenziosa ai sensi dell’art. 226 (ex 169) del Trattato.

Questo sviluppo coerente della giurisprudenza costituzionale ha, infine, toccato le direttivecomunitarie, considerate dalla sentenza n. 64/1990 e più ampiamente dalla sentenza n. 168/1991.

In tale ultima occasione, la Corte ha precisato che dall’autonomia del diritto comunitariorispetto al diritto nazionale discende che le condizioni per la diretta applicabilità delle fonticomunitarie negli ordinamenti degli Stati membri vanno verificate facendo riferimento allagiurisprudenza della Corte di Giustizia, quale organo cui compete istituzionalmente l’interpre-tazione del Trattato.

Ed è la stessa Corte Costituzionale a ricordare che la Corte del Lussemburgo – interpretan-do l’art. 249 (ex 189) del Trattato di Roma sul carattere vincolante delle direttive per gli Statimembri – ha da tempo elaborato principi molto puntuali, ritenendo che – come su cennato -in tutti i casi in cui alcune disposizioni di un atto comunitario appaiano, sotto l’aspettosostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanziai giudici nazionali nei confronti dello Stato, sia che questo non abbia tempestivamenterecepito l’atto comunitario sia che l’abbia recepito in modo inadeguato (cfr. le sentenze dellaCorte di Giustizia: 22 giugno 1989 nella causa C-103/1988; 29 settembre 1988, nella causa C-31/1987; 8 ottobre 1987, nella causa C-80/1986 e 24 marzo 1987, nella causa C-286/1985).

In particolare, in tale ultima pronuncia (24 marzo 1987, nella causa C-286/1985), la Cortedel Lussemburgo ha puntualizzato che la disposizione - nel caso specifico - della direttiva cherisponda ai presupposti suddetti possa essere invocata dal singolo innanzi al giudice nazionale“onde far disapplicare qualsiasi norma di diritto interno non conforme a detto articolo”.

Ma v’è di più. L’obbligo di osservanza della normativa comunitaria non si rinviene soltantonell’ambito della tutela giurisdizionale: è, infatti, oramai unanime e consolidato l’orientamen-to giurisprudenziale della Corte di Giustizia, secondo cui anche la Pubblica Amministrazioneè tenuta ad applicare la normativa comunitaria e a disapplicare quella nazionale che siaeventualmente in contrasto con la prima (cfr. C. Giust, sent. 22 giugno 1989 – causa C-103/1988 “al pari del giudice nazionale, l’amministrazione, anche comunale, è tenuta ad

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

applicare l’art. 29, n. 5, della direttiva del consiglio n. 71/305 e a disapplicare le norme deldiritto nazionale non conformi a questa disposizione”).

In conclusione, il mio auspicio è rivolto ai giudici nazionali tutti ed anche alle PubblicheAmministrazioni (organi dello Stato non dotati di potestà legislativa) affinché tengano benpresenti i moniti, più volte rivolti loro dagli Organi di Giustizia europei e dal nostro Giudicedelle Leggi, sulla necessità che il diritto comunitario venga osservato, anche in difetto diformale recepimento da parte dello Stato italiano (nonché in presenza di una sua realeresistenza ad attuare le stesse disposizioni comunitarie), perché i cittadini non vengano lesinelle loro posizioni giuridiche, acquisite in forza di quel diritto.

Avv. Salvatore Orestano

INTERVENTOdell'Avv. Giovanni Cipollone

( Consigliere dell'Ordine Forense romano)

Credo che, dopo gli aspetti squisitamente tecnici, bisogna fare qualche annotazione, sottoil profilo storico.

Non v’è dubbio che la affermazione di un ideale comune che leghi i popoli del nostrocontinente, e che contempli valori di uguaglianza e solidarietà, abbia un valore altamentesignificativo.

L’Europa non si identifica infatti in una semplice espressione concettuale, bensì nelriconoscimento di identità spirituale, culturale e politiche.

Ci si domanda: quali devono essere le linee direttive di una Costituzione Europea?In via generale, le norme costituzionale, nel rispetto della formula teorizzata dal filosofo

Leibnez “varietas identitate compensata” (cioè la diversità si compensa nella identità), devonoessere prima di tutto programmatiche e poi percettive.

Gli antichi greci avevano coniato il termine “Koinonìa”, comunità o insieme di cittadini;per i loro fini egemonici (vedi la Lega Archea) ricorrevano invece alla “simmackìa”, alleanzadi genti belligeranti.

Anche oggi sul tappeto vi è il contrasto tra tali due concetti. Tutti noi speriamo, in questoattuale clima di tensione, che prevalga la Koinonìa”.

Molti secoli dopo, i comuni medievali hanno tentato di dar vita ad una “universitas civium”.Ma è nel continente europeo, in uno dei momenti di maggiore crisi politica e spirituale, che

nasce nelle coscienze l’aspirazione alla creazione di una nuova Europa, unita dallo spirito dicooperazione tra le nazioni, sia pure nel rispetto delle singole autonomie. Ed è il filosofoLeibniz, vero precursore dell’europeismo, che nei primi del 1700, all’epoca della sanguinosaguerra di successione spagnola, intuisce ed elabora un progetto di costituzione europea,mediante l’istituzione di una “Banca d’Europa”.

Nel corso del XX° secolo, con l’approvazione di una legge comune, i singoli Stati europeihanno finalmente incominciato a comprendere che no si debba utilizzare il proprio potenzialeproduttivo nel loro esclusivo interesse ma che, in un nuovo spirito di reciproca collaborazione,è necessario impegnarsi in un vincolo di interdipendenza reciproca per perseguire il benesseredi tutti gli Stati della Comunità.

Il nuovo profilo economico-monetario era stato già preconizzato dal Leibniz. Il grande

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pensatore tedesco era per l’Unità Europea e contro le latenti controspinte, confidava nellacreazione degli Stati Uniti d’Europa.

Bisogna aggiungere che, ai primi del novecento, le pessimistiche considerazioni delfilosofo Edmund Husserl sulla crisi della cultura europea e sulla presunta impossibilità diricostituire una identità culturale europea in una nuova visione etico-filosofica, hanno inqualche modo intaccato l’ideale europeistico che, invece, a partire dal 1° gennaio 1958, haavuto una consacrazione definitiva con il Trattato di Roma, con il negoziato Maastricht 2,sfociato nel Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 e con le felici prospettazioni del Trattatodi Nizza.

L’ampiamento del diritto di sussidarietà come principio di complementarietà, nel rispettodella identità di soggetti statuali diversi e che va a influenzare la concezione del potere politicodi ogni singolo Stato, nel rapporto di interdipendenza con la Comunità Internazionale,costituisce la base di sviluppo dell’espansionismo delle Istituzioni comunitarie.

Ma quanto lungo e faticoso è stato il cammino intrapreso.Si tengano presenti le pronunce della Corte Costituzionale Italiana che si sono susseguite

nel tempo.La sentenza n 183 del 1973 affermò che “il diritto della Comunità e il diritto interno dei

singoli Stati membri possono configurarsi come sistemi giuridici autonomi e distinti, ancorchécoordinati secondo la ripartizione di competenze, stabilita e garantita dal Trattato”.

La sentenza n 232 del 1975 precisò che alla Comunità spetta il potere di emanare nomegiuridiche “sulla base di un preciso criterio di ripartizione di competenze”.

Ecco, allora, la necessita di dar vita a una norma Costituzionale che finalmente riconoscain via definitiva tutte le specifiche attribuzioni e competenze nel supremo interesse di tutti gliStati membri della Comunità.

Ora, si deve pervenire alla affermazione di principi-guida, che incidano più profondamentenell’ambito politico-sociale.

Si pensi alla pressione delle masse ai confini della Comunità, le quali aspirano ad una vitamigliore, nella libera circolazione di beni e di servizi.

Si consideri il processo di sincretismo delle varie culture.Dall’originale patto sociale al confronto normativo degli interessi della Comunità, nel-

l’ampio spazio che racchiude l’orizzonte dei principi democratici, si sente la necessità di unanormativa costituzionale di immediata applicabilità precettiva ,come quella relativa allaunificazione, tra gli Stati comunitari, della regolamentazione del diritto di sciopero.

Altri diritti fondamentali da prendere in considerazione sono quelli relativi alla integrazio-ne scolastica e lavorativa dei disabili, in modo che tutti gli Stati della Unione Europea siuniformizzino ad una normativa che abbia come caposaldo legislativo il rispetto e la dignitàdell’Uomo, nel fondamento di un ethos comune europeo.

L’attuazione di una legge superiore che fissi le regole di fondo, al di sopra dellaprovvisorietà, precarietà e mutabilità delle decisioni contingenti, è una necessità.

In tal modo si garantisce la perfetta osservanza giurisdizionale.Come il potere – come sosteneva Montesquieu – si deve controllare con il potere, così la

legge deve controllarsi con una legge superiore, nella certezza che essa sia spinta dal ventopropizio della universalità e riaffermi i grandi valori di libertà, uguaglianza, solidarietà egiustizia sociale.

Avv. Giovanni Cipollone

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Commissione Responsabilità Civile

COORDINATORE

Avv. Carlo Testa

Una buona giornata. Questa semplice con-siderazione feci il 7 maggio scorso, quando ilCollega e amico Settimio Catalisano mi tele-fonò annunciandomi che il progetto di leggeredatto da lui e da Laura Rigoni, Pietro diTosto, Mauro Mazzoni e Alessandro Pruden-zano, e dalla Commissione ResponsabilitàCivile del nostro Consiglio dell’Ordine con ilcontributo dell’AGIFOR (Associazione Gio-vanile Forense), era approdato al Senatodella Repubblica e rubricato con il n. 2235(seduta del 7 maggio 2003 n. 389). Il dettoatto esprime le legittime aspettative di chia-rezza nella materia della cd. R.C.A.;

IL Disegno di Legge si caratterizza per laespressa previsione dei criteri per la liquida-zione del danno biologico dal 10° al 100°punto di invalidità, secondo la Tabella alle-gata. Ciò consente di evitare disparità ditrattamento tra i cittadini in base a criteri – difatto – territoriali, dipendenti dalla misuraadottata dalle singole curie.

Inoltre, la previsione dei criteri di liquida-zione del danno morale, , sgombera il campodalle odiose disparità di cui sopra.

Ancora, l’introduzione del concetto didanno esistenziale e l’estensione del diritto alrisarcimento di altri danni non patrimoniali,accresce la tutela del danneggiato.

Una buona giornata, quindi. Perché glisforzi e la volontà di quel consesso si sono

realizzati in un atto il cui valore risiede nonsolo nella autorevolezza del destinatario enella rilevanza della materia, ma nel signifi-cato che quell’atto racchiude; una ricono-sciuta autorevolezza del nostro Ordine, in-nanzi tutto.

Il riconoscimento delle sedi istituzionalipiù alte a cui la rappresentanza dell’Avvoca-tura tanto giustamente anela, con la presenta-zione di quell’atto è più vicino.

Il nostro Consiglio ha dato l’ulterioreprova che l’unità di intenti, scevra dei perso-nalismi, in uno con la convinzione che allaAvvocatura spetti un ruolo determinante nel-la produzione legislativa di ordine sostanzia-le e rituale, costituisce motore per la nostrapartecipazione attiva alla vita politica delloStato.

Il peso riconosciuto alla CommissioneResponsabilità Civile dai parlamentari soste-nitori del progetto di legge è evidente. Altree più impegnative valutazioni in ordine alfuturo riassetto della materia sono già stateposte alla Commissione da parte di quelleAutorità e Istituzioni che solo poco tempoaddietro mai avrebbero pensato di interpella-re l’Avvocatura per la ricerca di soluzioni enuove idee.

Le sorti del progetto di legge – si sa – sonolegate a tanti e tali fattori da lambire l’impon-derabile; il progetto potrà trovare il successoche merita o finire nel Grande Fossato del-l’incompiuto parlamentare. Comunque an-drà, rimarrà il segno; l’Avvocatura Romana,tramite un organo di rappresentanza collegia-le, ha dato il suo contributo fattivo alla rego-lamentazione di un settore che abbisogna diregole e certezze, rendendosi partecipe –finalmente – della vita della Nazione.

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Commissione Difesa di ufficio e Patrociniodei non abbienti

COORDINATORE

Avv. Giandomenico Caiazza

Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Avv.Gian Domenico Caiazza, avente ad oggetto iproblemi operativi del turno di sostituzioned’aula dei difensori non comparsi, ex art. 97comma 4 c.p.p., e le connesse problematichedeontologiche;

- ribadita la necessità di rendere quantopiù possibile efficace il funzionamento didetto turno, che l’esperienza di questi dueanni ha confermato essere lo snodo crucialedel funzionamento dell’intera riforma delladifesa di ufficio nel processo penale;

- ribadito che il diritto alla retribuzionedella attività svolta dal difensore di ufficio èprincipio cardine della riforma, ma che essodeve altresì trovare, nella peculiare fattispe-cie della sostituzione ex art. 97 comma 4c.p.p., equo temperamento nei più generali edindefettibili principi dello spirito di collegan-za e del decoro dell’esercizio della professio-ne forense;

- riaffermata la correttezza dei principiespressi da questo Consiglio circa il doveredel difensore nominato ex art. 97 comma 4c.p.p. in sostituzione del difensore fiduciarionon comparso di richiedere, laddove ne abbiatitolo ed intenda ottenere la retribuzione dellaattività prestata, il pagamento del proprioonorario alla persona assistita previamenteper il tramite del proprio collega non compar-so, rendendosi dunque legittimo l’interpellodiretto del cliente solo all’esito infruttuoso ditale richiesta intermediazione;

- richiamata la natura comunque pubblicadell’ incarico ricevuto, la natura volontariadella iscrizione nelle liste dei difensori diufficio, e la connotazione in linea generaleprecaria ed occasionale della prestazione di-fensiva espletata in sede di incarico ex art. 97comma 4 c.p.p., con le doverose conseguenzeda assumersi in sede di determinazione deglionorari per la attività a quel titolo svolta, allaluce di elementari quanto indefettibili princi-pi di lealtà e di correttezza nell’esercizio ditale peculiare munus pubblico, sia riguardo aiColleghi sostituiti, sia riguardo allo stessoConsiglio dell’Ordine chiamato ad esprimer-si sulla congruità delle note di onorari;

- ribadita al tempo stesso la necessità,

I NUOVI ORIENTAMENTI DELCONSIGLIO IN MATERIA DIDIFESA DI UFFICIO

La delibera che pubblichiamo di seguitosi segnala per il particolare rilievo dellequestioni affrontate, e per l’ interesse dellesoluzioni proposte. La decisione affronta siaquestioni organizzative della difesa di ufficiodisposta in aula, per mancata comparizionedel difensore titolare della nomina (di ufficioo fiduciaria), sia le connesse ed assai delicatequestioni relative al diritto alla retribuzionedella attività del difensore di ufficio cosìnominato. Quest’ ultimo problema ha posto,in questi primi due anni dalla entrata invigore della riforma, questioni di non facilesoluzione dal punto di vista deontologico. L’Ordine di Roma ha inteso affrontare laquestione con precise disposizioni e,soprattutto, forti richiami ai fondamentaliprincipi di lealtà e di colleganza che devonosempre ispirare la condotta professionaledegli avvocati, ancor più se officiati di unmunus pubblico come quello della difesa diufficio.

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

anche per il prestigio della Istituzione Foren-se e per il decoro della preziosa attività svoltadai difensori di ufficio, i quali assicurano conla loro attività il diritto di difesa della granparte delle persone, cittadini e stranieri, sot-toposti a processo penale nel Foro di Roma,che i pareri di congruità espressi dal Consi-glio dell’Ordine di Roma in materia di difesadi ufficio o di patrocinio dei non abbienti,vengano debitamente considerati e valutatidal Giudice che procede alla liquidazione, oaltrimenti vengano disattesi con motivazionicongrue e rispettose dei principi normativi egiurisprudenziali vigenti in materia di Tariffeprofessionali;

DELIBERA

1) di invitare i difensori nominati ex art.97 comma 4 c.p.p. a limitare la richiesta dipagamento degli onorari per l’attività da essisvolta in tale veste alle sole ipotesi in cui taleprestazione si sia concretizzata non in unamera e passiva presenza, ma in una effettivaattività di istruttoria dibattimentale (o di di-scussione), o nella proposizione di eccezionio questioni processuali divenute oggetto diordinanza decisoria da parte del Giudice,così escludendosi ogni richiesta di pagamen-to relativa ad attività di mero rinvio o comun-que sommariamente interlocutorie (quali adesempio la mera ammissione delle provetestimoniali o documentali già indicate inatti) o palesemente risoltesi in un mero atto dipresenza. A tal fine, si rivolge il più vivorichiamo, per il difensore nominato ex art. 97comma 4 c.p.p. che non debba limitare ilproprio intervento nel senso sopra detto (meririnvii, interlocuzioni sommarie, etc), al do-vere di acquisire, seppure nei connaturatilimiti dell’ incarico ex art. 97 comma 4 c.p.p.,l’essenziale conoscenza degli atti processua-li, se del caso previa richiesta di termini a

difesa, anche ad horas;2) di sollecitare i difensori ad ispirare la

redazione della notula degli onorari relativi atale attività di sostituzione dibattimentale aipiù rigorosi principi di lealtà e correttezzadell’ esercizio della professione forense. Inparticolare, si invitano i difensori di ufficioche abbiano svolto la attività di cui al punto 1)della presente delibera a voler illustrare, e sedel caso documentare, la effettività della atti-vità svolta secondo i criteri sopra richiamati,e per le stesse ragioni di non indicare, ai finidella determinazione degli onorari, voci ta-riffarie descrittive di attività palesemente in-compatibili con la natura occasionale e tem-poranea della attività svolta (quali ad esem-pio, indennità per accesso agli uffici, sessionicon il cliente, et similia). A tal fine, il Consi-glio predispone uno schema esemplificativodi nota di onorari relativo alla attività svoltaex art. 97 comma 4 c.p.p., che si provvederàa rendere immediatamente disponibile pertutti gli iscritti;

inoltreDELIBERA

3) di organizzare, a partire dal prossimoturno trimestrale, la formazione del turno deidifensori ex art. 97 comma 4 c.p.p. assegnan-do a ciascun difensore di turno il riferimentodi due Aule presso le quali il difensore stessodovrà rendersi presente per l’ intero svolgi-mento della udienza. La indicazione delledue Aule di udienza assegnate a ciascun di-fensore di turno sarà annotata a margine delnominativo pubblicato sulla rubrica riepilo-gativa dei turni trimestrali ex art. 97 comma 4c.p.p., consultabile presso gli Uffici di questoConsiglio e presso le sedi della Camera Pena-le e dell’ A.N.F. di Roma, site presso gliUffici Giudiziari di piazzale Clodio;

4) di predisporre un apposito modulo, che

FORO ROMANO 1-2/200358

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

verrà distribuito a tutte le cancellerie delle sezioni penali del Tribunale ordinario di Roma,della Corte di Appello di Roma, del Tribunale Militare di Roma, del Tribunale per i Minorennidi Roma, ove verranno annotate, per le conseguenti determinazioni del Consiglio, le assenzenon giustificate dei difensori di ufficio già nominati in ciascun procedimento, così come quelledei difensori di ufficio 97 comma 4 c.p.p. assegnati alle Aule, e non comparsi;

infineDELIBERA

5) di istituire un Osservatorio permanente sulla liquidazione degli onorari per i difensoridi ufficio e per quelli relativi al patrocinio dei non abbienti, al fine di raccogliere tutte lesegnalazioni relative a provvedimenti giurisdizionali di liquidazioni di onorari nei casipredetti, che si siano caratterizzati per la ingiustificata disapplicazione dei principi normativivigenti in materia di tariffe professionali e dei pareri di congruità espressi da questo Consigliodell’Ordine, allo scopo di assumere le più determinate iniziative istituzionali e politiche voltea la reiterazione di tali illegittimi provvedimenti.

Roma, 13 marzo 2002

FORO ROMANO 1-2/2003 59

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI PERL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE PRESTATA EX ART. 97 IV COMMA C.P.P.

Il/la sottoscritto/a Avv. _____________________________ tessera n. _______________nominato da (autorità giudiziaria) ____________________________________________nell’udienza del__________________________________________ difensore di ufficio diimputato del/dei reato/i di cui all’art./agli artt. ___________________________________nel procedimento n. __________

rivolge istanza

al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma affinché voglia esprimere il parere dicongruità, per l’opera professionale svolta, nella seguente misura:(indicare con un segno nell’apposita casella l’attività svolta)q Esame e studio * ............................................................................... € 30,00q Indennità per la partecipazione alla attività dibattimentale **

(di cui al n. 5 della tabella allegata alla tariffa penale –D.M. 5/10/1994 n. 582) nell’udienza del _______________(€ 38,00 per ogni ora o frazione) totale € _________

q Onorario per la partecipazione all’udienza di discussione del ......... € 185,00q Indennità di accesso uffici (per copia verbali udienza max 1 h.) ....... € 17,00

Per un totale di € _________q Si allega copia del verbale *** del ______________

Roma, ........................

__________________firma

* Solo in caso di richiesta di termini a difesa, anche ad horas** Udienze di mero rinvio o di ridotta attività istruttoria*** Allegare copia del verbale di ogni udienza nella quale si è prestata l’opera professionale