Attilio Steffano [email protected]
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Attilio [email protected]
Profili critici assicuratividella Legge Balduzzi
Uscire dal Tunnel
Per chi:•Per gli assicuratori che possono tornare a sottoscrivere il rischio Sanità.
•Per le strutture che possono tornare a trasferire il rischio o parte di esso.
•Per i medici che possono avere un idonea copertura assicurativa
•Per il cittadino che può avere come interlocutore compagnie solventi.
Rinvio obbligo assicurazioneR.C. Professionale
Il 4 agosto 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di riforma
degli ordinamenti professionali.
Concedendo una proroga di 12 mesi (quindi agosto 2013) per assolvere l'obbligo, da parte del professionista, di stipulare polizza
assicurativa per la copertura di eventuali danni.
Milano 6 marzo 2013
Professionisti: a rischio l’obbligo di copertura assicurativa
L'obbligo per il professionista di dotarsi di una copertura assicurativaentro il 13 agosto 2013 rischia di saltare nuovamente.Visto che, secondo quanto scrive Italia Oggi, i problemi segnalati nel 2012 che avevano portato alla proroga di un anno sono rimasti tutti al loro posto.E la massima che va per la maggiore fra gli addetti ai lavori è che "nessuno può essere soggetto ad un obbligo che non può adempiere".Visto che, in base al Dpr di riforma degli ordini (137/12), le assicurazioni non hanno l'obbligo di assicurare il professionista. E tale lacuna normativa, a giudizio dei rappresentanti di categoria, attribuisce un potere discrezionale molto ampio alle compagnie di rifiutare la copertura assicurativa oppure di imporla a carissimo prezzo ad un iscritto all'albo in quanto ritenuto "troppo litigioso" per via delle pregresse richieste di risarcimento ricevute dai propri clienti. Una situazione che solo i ministeri competenti, come chiedono Cup (Comitato unitario delle professioni) ed Oua (organismo unitario dell'avvocatura), possono risolvere. In quanto il problema resta normativo.
“Disposizioni urgenti per promuoverelo sviluppo del Paese mediante
un più alto livello di tutela della salute“.
13 settembre 2012«decreto Balduzzi»
decreto legge numero 158
Dott. Attilio Steffano [email protected]
Il comma 2.a) annuncia che saranno determinati i casi, per definite categorie di rischio professionale, per i quali prevedere l’obbligo, da parte di un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa a quei professionisti che ne facciano espressa richiesta e che concorrano al suo finanziamento, unitamente alle Compagnie assicuratrici, rinunciando apparentemente alla copertura assicurativa di una compagnia che non sono riusciti ancora a reperire, o dalla quale sono stati estromessi o che hanno reputato troppo onerosa.
Dovrà essere inoltre valutata dalla regolamentazione di adesione al Fondo la possibilità da parte di quei sanitari, anche non rientranti nelle categorie di rischio professionale predefinite e che ne facciano richiesta, di aderirvi, per potersi garantire da eventuali pretese che superino le garanzie previste dalle loro coperture assicurative.
Aspetti assicurativi della «Legge Balduzzi»
Novità 3/10/2012Emendamenti commissione Affari sociali
NON INSERITO
NELLA VERSIONE
PRESENTATA PER LA FIDUCIA
LE PRIME APPLICAZIONI 2013NEL PENALE
Un'autentica primizia. Depositata il 30 gennaio 2013 dalla Quarta Sezione della Cassazione Penale - Pres. Carlo Brusco, Est. Rocco Blaiotta, Procuratore Generale il Dr. Vito D'Ambrosio - la primissima decisione (la sentenza n. 268/2013 emessa alla pubblica udienza del 29.1.2013) che applica la nuova legge n. 189 dell'8 novembre 2012 sulla depenalizzazione della colpa medica lieve. Il Collegio degli Ermellini, muovendo dall'art. 2 c.p. (successione di leggi penali e legge più favorevole al reo), ha così annullato con rinvio la condanna per omicidio colposo a carico di un chirurgo che aveva provocato la morte del paziente per la lesione di vasi sanguigni, con conseguente emorragia letale; ciò era accaduto in occasione di un intervento di ernia discale recidivante.
La questione ritorna ora al giudice del merito per verificare se esistano linee guida o pratiche mediche accreditate e più note della specialità scientifica afferenti la tipologia di atto chirurgico, onde stabilire se si tratti di colpa lieve o grave. Sarà così possibile acclarare se il medico chirurgo si sia attenuto a tali direttive. In realtà, nell'ordinamento giuridico italiano - nella sede penale non sussiste nessuna differenza fra colpa lieve e colpa grave: tale dicotomia riveste rilievo al più quale criterio per la determinazione della pena o come circostanza aggravante: MAI per determinare l'elemento soggettivo del delitto.
LE PRIME APPLICAZIONI 2013NEL CIVILE
NR. ANNO REGIONE SPECIALIZZAZIONE IMPORTO
SENTENZA IMPORTO RIVALSA
RIDUZIONENR.
MEDICIANNO FATTO
ANNO RIVALSA
ANNI
91 2008 BASILICATA GINECOLOGIA € 225.000
€ 174.000
€ 51.000 2 1985 2008 23
215 2006 LAZIO GINECOLOGIA € 750.000
€ 125.000
€ 625.000 2 1983 2005 22
303 2007 SICILIA GINECOLOGIA € 219.500
€ 219.500
€ 0 1 1995 2008 13
308 2008 CALABRIA GINECOLOGIA € 95.500
€ 95.500
€ 0 1 1995 2008 13
449 2006 PUGLIA GINECOLOGIA € 218.000
€ 30.000
€ 188.000 1 1978 2005 27
523 2004 TOSCANA GINECOLOGIA € 490.000
€ 50.000
€ 440.000 1 1991 2003 12
676 2002 TOSCANA GINECOLOGIA € 616.000
€ 616.000
€ 0 3 1987 2001 14
841 2004 PUGLIA GINECOLOGIA € 0
€ 115.000
€ 115.000 1 1978 2004 26
1146 2006 SICILIA GINECOLOGIA € 840.000
€ 260.000
€ 580.000 1 1989 2005 16
2500 2003 EMILIA GINECOLOGIA € 845.000
€ 826.000
€ 19.000 1 1982 2003 21
SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTISENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI
27
50 2001 FRIULI VENEZIA GIULIA ANESTESIA € 140.000,00 € 140.000,00 1
509 2005 TOSCANA ANESTESIA € 2.000.000,00 € 100.000,00 1
544 2002 VENETO ANESTESIA € 1.200.000,00 € 130.000,00 2
53 2005 EMILIA ROMAGNA OCULISTICA € 10.000,00 € 10.000,00 1
709 2004 SICILIA OCULISTICA € 106.000,00 € 14.000,00 2
1011 2006 PUGLIA OCULISTICA € 15.000,00 € 10.000,00 1
2210 2003 EMILIA ROMAGNA OCULISTICA € 85.000,00 € 50.000,00 1
NUM. ANNO REGIONE SPECIALIZZAZIONE IMPORTO SENTENZA IMPORTO RIVALSA
NR. MEDICI
SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI SUDDIVISE PER SPECIALITA’
28
NUM. ANNO REGIONE SPECIALIZZAZIONE IMPORTO SENTENZA IMPORTO RIVALSA
NR. MEDICI
80 2008 SICILIA CARDIOLOGIA € 120.000,00 € 30.000,00 1
313 2002 UMBRIA CARDIOLOGIA € 190.000,00 € 541.000,00 3
56 2008 PUGLIA ORTOPEDIA € 25.000,00 € 20.000,00 1
238 2008 SICILIA ORTOPEDIA € 27.400,00 € 27.400,00 2
662 2005 LAZIO ORTOPEDIA € 50.000,00 € 70.000,00 1
802 2007 TOSCANA ORTOPEDIA € 820.000,00 € 250.000,00 1
955 2002 TOSCANA ORTOPEDIA € 57.000,00 € 35.000,00 1
SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI SUDDIVISE PER SPECIALITA’
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Profili critici assicuratividella Legge Balduzzi