Ateneo Pontificio Regina Apostolorum a.a. 2006 - 2007 DIRITTI UMANI E BIOETICA Prof. CARLO CASINI...
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Ateneo Pontificio Regina Apostoloruma.a. 2006 - 2007
DIRITTI UMANI DIRITTI UMANI E BIOETICAE BIOETICA
Prof. CARLO CASINI(lezione del 13-3-07)
RIASSUNTO DELLE SCORSE LEZIONI
(20-2-07;27-2-07; 6-3-07)
• IL PARAGRAFO 18 dell’EVANGELIUM VITAE
• IL CONCETTO DI DIRITTO
• L’ORDINAMENTO GIURIDICO:DIRITTO COSTITUZIONALEDIRITTO PENALEDIRITTO INTERNAZIONAE
LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
1) A livello mondiale: • l’ONU
2) A livello Europeo:• Il Consiglio d’Europa• L’Unione Europea
L’O.N.U.
• LA STORIA• GLI ORGANI• LA DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMOE LA MODERNA IDEA DEI
DIRITTI UMANI
L’UNIONE EUROPEA
L'Unione europea (UE) è una famiglia di Paesi europei democratici che si sono impegnati a lavorare insieme per la pace e la prosperità. Non è né uno Stato che si propone di sostituire gli Stati esistenti, né è una semplice Organizzazione per la cooperazione internazionale. I suoi Stati membri hanno creato una serie di
istituzioni comuni a cui delegano una parte della loro sovranitàdelegano una parte della loro sovranità in modo che le decisioni su questioni specifiche di
interesse comune possano essere prese democraticamente a
livello europeo.
LA STORIA
IL PROGETTO DI COSTITUZIONE EUROPEA E LA BIOETICA
VII Programma Quadro di attività comunitarie di
ricerca (2007-2013)
e le cellule staminali embrionali
Stati membri dell'Unione Europea e gli Stati candidati
CONDIZIONI DI ADESIONE
ATTIVITA’
STRUTTURA (ORGANI)
PARLAMENTO EUROPEO
IL PE E LA BIOETICA
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA
CORTE DI GIUSTIZIA
Andiamo avanti….…. Lezione del 13 marzo
2007
IL CONSIGLIO D’EUROPA
• Il Consiglio d’Europa, la più vecchia organizzazione politica del continente (Londra, 5 maggio 1949)
• è un’organizzazione distinta dall’UE dei "25"; tuttavia, nessun paese ha mai aderito all’Unione senza prima essere membro del Consiglio d’Europa,
• ha sede a Strasburgo
• raggruppa 46 paesi
• ha accordato lo statuto di osservatore ad altri 5 Stati (Santa Sede, Stati Uniti, Canada, Giappone e Messico)
• All’indomani della II GM, l’Europa esce dal conflitto stremata, devastata, rovinata. Incoraggiati dagli Stati Uniti, i paesi europei sono decisi a ricostruire le loro economie distrutte, a ritrovare la loro influenza e soprattutto a scongiurare definitivamente una nuova tragedia.
FINALITA’
Il Consiglio d’Europa è stato istituito allo scopo di:
• TUTELARE I DIRITTI DELL’UOMO e la democrazia parlamentare e garantire il primato del diritto
• concludere accordi su scala continentale per armonizzare le pratiche sociali e giuridiche degli Stati membri
• favorire la consapevolezza dell’identità europea, basata su valori condivisi, che trascendono le diversità culturali.
• Scopo del Cd’E è:
“CONSEGUIRE UNA PIU’ STRETTA
UNIONE TRA I SUOI MEMBRI PER
SALVAGUARDARE E PROMUOVERE GLI
IDEALI E I PRINCIPI CHE
COSTITUISCONO IL LORO COMUNE
PATRIMONIO E DI AVORIRE IL
PROGRESSO ECONOMICO E SOCIALE”
DA RICORDARE:
• 4 novembre 1950 CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI, primo strumento giuridico internazionale a protezione dei diritti dell’uomo
ORGANI PRINCIPALI
• COMITATO DEI MINISTRI composto dai 46 Ministri degli esteri o dai loro rappresentanti permanenti a Strasburgo e costituisce l’istanza decisionale dell’Organizzazione,
• ASSEMBLEA PARLAMENTARE raggruppa 630 membri (315 titolari e 315 supplenti) provenienti dai 46 parlamenti nazionali e dalle delegazioni di invitati speciali dei parlamenti dello Stato candidato.
• SEGRETARIATO GENERALE composto da circa 1800 funzionari, sotto la direzione del Segretario Generale, dal settembre 2004
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
• La Corte europea dei Diritti dell’Uomo è composta da un numero di giudici pari a quello degli Stati contraenti. Non vi è alcuna restrizione quanto al numero di giudici aventi la stessa nazionalità.
• I giudici sono eletti, ogni volta per sei anni, dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.
• I giudici siedono nella Corte a titolo individuale e non rappresentano nessuno Stato. Non possono esercitare alcuna attività incompatibile con i loro doveri di indipendenza e imparzialità o con la disponibilità richiesta da un’attività esercitata a tempo pieno. Il mandato dei giudici scade allorquando raggiungono l’età di settanta anni.
• Ogni Stato contraente o individuoindividuo che si ritenga vittima di una violazione della Convenzione può inoltrare direttamente alla Corte di Strasburgo un ricorso che lamenti una violazione da parte di uno Stato contraente di uno dei diritti garantiti dalla Convenzione.
DICHIARAZIONI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI
PRECEDENTI STORICI DELLA DUDU
• IN INGHILTERRA (pp. 97 – 100):
• 1215, Magna Charta Libertatum (Giovanni senza terra)
• 1628, Petition of Rights (Carlo V)
• 1679, Habeas Corpus Act (Carlo II)
• 1689, Bill of Rights (Guglielmo III d’Orange)
IN AMERICA (pp. 101 – 103)
• 1776, Dichiarazione dei diritti e dell’indipendenza americana (Franklin – Gefferson)
uguaglianza, vita, libertà, felicità, compito dello Stato
• 1787, Costituzione degli Stati UnitiSeparazione dei poteri
• 1791, primi dieci emendamenti (libertà di culto e di pensiero – diritti giudiziari)
• 1920 diritto di voto alle donne
… segue: IL PROBLEMA DELLA POPOLAZIONE NERA E DELLA SCHIAVITU’
• 1857, sentenza Dred Scott
• 1861 – 1865, Guerra di secessione
• 1863, emancipazione schiavi (Lincoln)
• 1865, XIII emendamento (abolizione schiavitù)
• 1968 XIV emendamento ( diritto di cittadinanza)
• 1870, XV emenda,mento (diritto di voto)
• 1896 Corte Suprema: “separati ma uguali”
• 1954, abolizione separazione nelle scuole
• 1963, M. L. King: “marcia della libertà”
• 1964, premio Nobel a M. Luther King
• 1968, assassinio di M.L. King
IN FRANCIA (pp. 104 – 105):
• 28.8.1789, Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino
• Convocazione Stati Generali (1139 membri, nobili 270, clero 291, terzo stato 578)
• “L’ignoranza e il disperzzo dei diritti dell’uomo naturali , sacri, inalienabili è causa di disgrazie pubbliche”
• “uguaglianza, libertà, proprietà, sicurezza, resistenza alla opposizione”
• Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo
(10. 12. 1948)
• Patto sui diritti civili e politici (16. 12. 1966)
• Patto sui diritti sociali, economici e culturali
(16. 12. 1966)
• Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (1948)
• Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965)
• Convenzione contro la tortura e altre pene e trattamenti crudeli, disumani o degradanti (1984)
CONVENZIONI E DICHIARAZIONI UNIVERSALI E SPECIALI
• Dichiarazione sui diritti del fanciullo (20. 11. 1959)
• Convenzione sui diritti del fanciullo (20. 11. 1989)
• Convenzione sui diritti politici della donna (1952)
• Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979)
• Dichiarazione sui diritti delle persone ritardate mentali (1971)
CONVENZIONI E DICHIARAZIONI REGIONALI
• Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali
(Consiglio d’Europa, 4. 11. 1950)
• Convenzione americana dei diritti umani (San Josè de Costa Rica 22. 11. 1969)
• Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli
(Nairobi, 28. 6. 1969)
… segue:
• Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’Islam
(Parigi, 19. 9. 1981)
• Carta araba dei diritti dell’uomo (15. 9. 1994)
PUNTI DI RILEVANZA BIOETICA NELLE DICHIARAZIONI E CONVENZIONI
INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI
• I “Preamboli” (dignità inerente alla persona umana)
• Diritto alla vita (titolarità di “ognuno”, “ogni individuo”, “ogni persona”, “tutti”)
• Pena di morte
… segue
• sperimentazione sull’uomo
• personalità giuridica
• famiglia e maternità
• servizi e assistenza sanitaria
• bambino
LA TITOLARITA’ DEL DIRITTO ALLA VITA
• LA DIGNITA’ UMANA
• “OGNUNO”, “OGNI INDIVIDUO”, “OGNI PERSONA”, “TUTTI”
• PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA
Segue:LA CONVENZIONE AMERICANA SUI
DIRITTI DELL’UOMO
• Art. 4: “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita. Tale diritto deve essere protetto dalla legge, e, in generale, a partire dal momento del concepimento”
• Art. 1, 2° comma: “Ogni essere umano è persona”
PERSONALITA’ GIURIDICA
• Art. 6 Dichiarazione Universale D.U.
• Art. 16 Patto sui diritti civili e politici
• Art. 3 Convenzione americana sui diritti dell’uomo
• Dichiarazione Universale dei diritti
dell’uomo (1948) , art. 6 e Patto Internazionale sui diritti civili e politici (1966), art. 16:
“Ogni individuo ha diritto al riconoscimento
in qualsiasi luogo della sua capacità
giuridica”
• Convenzione americana sui diritti dell’uomo (1969),
art. 1: “… ogni essere umano è persona”
art. 3: “Ogni persona ha diritto al riconoscimento della sua personalità giuridica”
art. 4: “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita. Tale diritto deve essere protetto dalla legge sin dal momento del concepimento”
PERSONALITA’ GIURIDICA E MODERNA IDEA DEI DIRITTI UMANI
Capacità giuridica (= personalità giuridica)• attitudine ad essere titolari di diritti e di
doveri
• distingue il mondo degli oggetti da quello dei soggetti
IL “POTERE” DEL LEGISLATORE
COSTITUTIVO-DECISIONALE (organizzazioni collettive)
RICOGNITIVO-DICHIARATIVO (esseri umani): la c.g. è la traduzione strettamente giuridica del principio di uguaglianza sostanziale
La proposta di modifica dell’art. 1 del codice civile
• FAVOR FILII
• STATO SALUTE
• PRESUNZIONE VITALITA’
“frutto di una lunghissima maturazione
storica e per decenni indiscusso, dopo i
tanti cambiamenti intervenuti (di civiltà, di
tecnologie, di scelte nuove che si devono
affrontare), si trova oggi in un contesto
profondamente diverso: tanto diverso che
la storia ha ormai invertito, rispetto al suo
mantenimento, l'onere della prova. Non
tocca più a chi vuole cambiarlo dimostrare
le ragioni per cui intende cambiarlo. Tocca
a chi lo vuole lasciare com'è, dimostrare le
ragioni attuali per cui dovrebbe restare
com'è. La discussione si apre da
qui”.
(Giuliano Amato, Liberal, aprile 1997)
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita (462, 687, 715, 784).
Le limitazioni alla. capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi. speciali (abrogato nel 1944).
Ogni essere umano ha la capacità giuridica fin dal momento del concepimento.
I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.
LA PENA DI MORTE
• INAPPLICABILITÀ NEI CONFRONTI DELLE DONNE INCINTE
art. 6/5 Patto sui diritti civili e politici (1966)
«Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte»
Art. 4/5 Convenzione americana sui diritti dell’uomo (San José de Costa Rica, 1969)
«La pena capitale non sarà inflitta a persone
che, al momento in cui il crimine era stato
commesso, erano minori di 18 anni e di età
superiore ai 70; non sarà applicata a donne
incinte»
Art. 12 Carta della lega araba (1994)
«La pena di morte non può essere eseguita sui minori di diciotto anni, su una donna in stato di gravidanza fino al parto o su una donna con figli in tenera età se non siano trascorsi due anni dalla data del parto».
PROGRESSIVA ABOLIZIONE IN EUROPA:
Articolo 2/1 (CEDU) Diritto alla vita • Il diritto alla vita di ogni persona è
protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in salvo che in esecuzione di una sentenza esecuzione di una sentenza capitalecapitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena”
1) Consiglio d’Europa: VI protocollo aggiuntivo, 1983 (in vigore dal 1985)
vieta in tempo di pace il ricorso alla pena di morte
3) art. 2 Carta dei diritti fondamentali UE, 2004
"nessuno può
essere condannato
alla pena di morte,
né giustiziato”
2) Consiglio d’Europa: XII protocollo aggiuntivo, 2002
abolisce la pena di
morte in ogni
circostanza, anche per
gli atti commessi in
tempo di guerra o di
minaccia di guerra
Boussel du Burg vs Francia (1993);
SPUC vs Grogan et al. (1991)
Vo vs. Francia (2004);
Boso vs. Italia (2004);
Pretty vs.
Regno Unito (2002);
Evans v. United Kindom (2006)
RISOLUZIONE SULL'INIZIATIVA A
FAVORE DELLA MORATORIA
UNIVERSALE IN MATERIA DI PENA DI
MORTE Bruxelles, 1 febbraio 2007
FLASH (1):Il Parlamento Europeo
e la pena di morte
I precedenti:• Risoluzione sulla pena di morte negli USA, 6-7-2000
• Risoluzione sull’abolizione della pena di morte negli USA,
13-4-2000
• Risoluzione sulla questione della pena di morte e la proclamazione di una moratoria universale delle esecuzioni capitali,
6-5-1999
• Risoluzione sulla pena di morte negli USA e il caso Barnabei, 8-10-1999
• Risoluzione sull’abolizione della pena di morte, 17-12-1998
• Risoluzione sulla questione della pena di morte e l’istituzione di una moratoria universale belle esecuzioni capitali,
18-6-1998
• Risoluzione sulla pena di morte in USA, 2-4-1998
Bruxelles, 31 gennaio 2007
“.. Interpreto ottimisticamente la storia umana che, nonostante tutto, è un faticoso cammino verso il bene, sospinto dal crescente emergere di un decisivo valore: la dignità di ogni essere umano. Questa dignità è talmente grande da non essere graduabile e perciò determina l'eguaglianza di tutti quale che sia la condizione della vita umana. Essa è anche indistruttibile: nemmeno le mani di un criminale possono cancellarne le tracce sul volto dell'uomo stesso che ha commesso il delitto.
La vita e la dignità non sono a disposizione di nessuno, né dei singoli Stati. Questa è la vera ragione per cui va abolita la pena di morte. Tutte le altre ragioni pratiche, che pur ben conosco, possono incontrare obiezioni ma questa no. L'Europa che intende costruire la sua identità, non tanto sulla concorrenza e sul mercato, ma sulla dignità e sui diritti umani non può tacere.
In questo momento non voglio parlare di incoerenze.
Verrà il tempo in cui la dignità umana e il
conseguente diritto alla vita estenderanno la loro
forza persuasiva anche in altre aree della vita umana,
dove oggi sono offuscati, purtroppo, anche all'interno
della nostra Unione, nelle aree più emblematiche della
povertà e dell'emarginabilità umana, quali sono il
nascere e il morire”.
FLASH (2)
• In Italia, il primo Stato ad abolire la pena di morte fu il Granducato di Toscana, in data 30 novembre 1786, sotto il regno di Pietro Leopoldo Asburgo Lorena, Granduca di Toscana. Si trattò del primo Paese civile al mondo ad aver abolito la tortura e la pena capitale.
FANCIULLO
“Il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa una adeguata tutela giuridica, sia prima che dopo la nascita”
(Preambolo Dichiarazione 1959; e Preambolo Convenzione 1989)
… segue
“Si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore ai 18 anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”
(Art. 1 Convenzione 1989)
LA FAMIGLIA
Dichiarazione Universale diritti uomo (1948), art. 16/3“La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della nucleo naturale e fondamentale della
società e dello Statosocietà e dello Stato e come tale deve essere riconosciuta e protetta”
Convenzione europea diritti e libertà (1950), art. 12
“Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.
Patto diritti civili e politici (1966), art. 23/1 “La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale nucleo naturale e fondamentale
della societàdella società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato”
Patto diritti economici, sociali, culturali (1966),
art. 10/1 “La protezione e l’assistenza più ampia che sia
possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della societànucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell’educazione di figli a suo carico”.
Segue: LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E
DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
Articolo 2 - Diritto alla vita1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla
legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
a. per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;
b. per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.
ALCUNI CASI …
Open Door/Dublin Well Woman vs. Irlanda (1992);
X vs. Repubblica Federale tedesca (1975);
X vs Austria (1976);
Bruggermann e Scheuten vs Repubblica Federale
tedesca (1977);
X vs. Regno Unito (1980);
Knudsen vs Norvegia (1985);
Amy vs Belgio (1988);
H. Vs Norvegia (1992);
CASO PRETTY c. REGNO UNITO SENTENZA
del 29 APRILE 2002 Ricorso n° 2346/02 Diniego di
autorizzazione al suicidio assistito
Non - violazione art. 2 (diritto alla vita)
Non violazione art. 3 (divieto trattamenti disumani e degradanti)
Non violazione art. 8 (diritto al rispetto della vita privata)
Non violazione art. 9 (libertà di coscienza)
Non violazione art. 14 (divieto di discriminazione)
• CASO EVANS C. REGNO UNITO, SENTENZA DEL 6 MARZO 2006
La questione della sorte degli embrioni soprannumerari e l’evasione della
Corte Europea
• HA DIRITTO ALLA VITA?
Consiglio d’Europa e Bioetica (Assemblea Parlamentare)
– Ris. e Racc. sui diritti dei malati e dei morenti (1976, 1976, 1977)
– Racc. sull’ingegneria genetica (1982)
– Racc. sull’uso di embrioni e feti umani a fini diagnostici, terapeutici, scientifici, industriali e commerciali (1986)
– Racc. sull’uso di embrioni e feti umani nella ricerca scientifica (1989)
• Racc. sugli xenotrapianti (1999)
• Racc. sui diritti dell’uomo e la dignità dei malati incurabili e dei morenti (1999)
• Racc. sulle biotecnologie (2000)
segue: Consiglio d’Europa (Comitato dei Ministri)
– Racc. sulla ricerca medica sull’essere umano (1990)
– Racc. sulla diagnosi e sulla selezione genetica prenatale (1990)
– Racc. sulla gestione delle liste di attesa in materia di trapianto di organi (2001)
segue: Consiglio d’Europa
• Conf. sui diritti dell’uomo (Vienna 1985): Ris. sui diritti dell’uomo e il progresso scientifico nel campo della biologia, della medicina e della biochimica
• Conf. dei Ministri europei della Giustizia (Instanbul 1990): Ris. sulla bioetica
… segue
CONVENZIONE SUI DIRITTI
DELL’UOMO E LA BIOMEDICINA
(Oviedo, 4.4.1997)
• PROTOCOLLO ADDIZIONALE SUL DIVIETO DI CLONAZIONE DI ESSERI UMANI (12. 1. 1998) [Legge 28. 3. 2001, n. 145]
• PROTOCOLLO SUI TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI DI ORIGINE UMANA (4.12. 2001)
• PROTOCOLLO SULLA RICERCA BIOMEDICA (25. 1. 2005)
• Documento vincolante
• Inizio lavori 1990
• Il CAHBI (Comitato ad hoc per la Bioetica)
• L’ “appoggio” del Parlamento Europeo(Ris.sulla tutela dei diritti umani e della
dignità dell’essere umano in relazione alle
applicazioni biologiche e mediche,
20. 9. 1996)
• Convenzione-quadro
Protocolli applicativi
1) Prot. Clonazione del 12 .1. 1998
2) Prot. Trapianti del 4.04. 2001
3) Prot. Ricerca Biomedica del
25. 01.2005
LEGGE 28 marzo 2001, n. 145 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignita' dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonchè del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani.
Art. 3.1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo
STRUTTURA: 38 articoli - 14 capitoli.
- Disposizioni generali
- Consenso
- Vita privata e informazione
- Genoma umano
- Ricerca scientifica
- Prelievo di organi e tessuti
- Divieto di profitto e di uso
di parti del corpo umano
- Violazione delle
disposizioni della
convenzione
- Rapporti della
Convenzione con altre
Disposizioni
- Pubblico dibattito
- Interpretazione e
applicazione della
- Convenzione
- Protocolli
- Emendamenti
- Disposizione finali
FINALITA’
“Necessità di rispettare l’essere umano sia
come individuo sia in quanto appartenente
alla specie umana”
“assicurarne la dignità umana” esposta a
pericoli a causa di un “uso improprio della
biologia e della medicina”.
Uso dei “progressi della biologia e della
medicina a beneficio delle generazioni
presenti e future”
“L’INTERESSE ED IL BENE
DELL’ESSERE UMANO DEVONO
PREVALERE SUL SOLO INTERESSE
DELLA SOCIETA’ E DELLA SCIENZA”
EQUIVOCITA’
Art. 1:
“Le parti della presente Convenzione
proteggono l’essere umano nella sua
dignità e nella sua identità e garantiscono
ad ogni persona, senza discriminazioni, il
rispetto della sua integrità e degli altri suoi
diritti e libertà fondamentali riguardo alle
applicazioni della biologia e della
medicina”
Art. 18:
Quando la ricerca sugli embrioni in
vitro è ammessa dalla legge, essa
assicura una protezione adeguata
all’embrione.
La formazione di embrioni umani a fini
di ricerca è proibita”.
1) Gli Stati possono lecitamente consentire la
ricerca (distruttiva) sull’embrione in vitro
2) Non è definito alcun livello di “adeguatezza” della protezione
3) Il divieto generare embrioni a fini sperimentali (ad hoc) ha ben poca importanza pratica: finché ci saranno gli “embrioni soprannumerari” saranno questi l’oggetto della ricerca ! (Es. L. Svizzera 19. 12. 2003)
Va detto però che:
non è accolto il concetto di “pre –
embrione”
Tuttavia in precedenza (1979, 1986, 1989)
il C d’E era intervenuto in modo più chiaro:
“L’embrione e il feto umano devono in
qualunque circostanza beneficiare del
rispetto dovuto alla dignità umana”
NON E’ RICHIESTA UNA LEGGE AD
HOC
• ELIMINAZIONE AGGETTIVO “DETERMINANTI”
• IL PARAGRAFO 62 DEL RAPPORTO ESPLICATIVO
“tenere in considerazione i
desideri precedentemente
espressi, non significa che
essi debbano essere
necessariamente eseguiti”
• DESIDERI (SOUHAITS, WISHES)
PERPLESSITA’
Silenzio su tematiche attuali fondamentali
(assistenza al morente, criteri di accertamento
della morte clinica, trattamento dei feti abortiti,
allocazione risorse sanitarie, aids,
tossicodipendenza,...)
• Vuoto in materia di procreatica
(art. 14 sul divieto di selezione del sesso)
• Mancanza del diritto all’obiezione di coscienza
(art. 4)
FINE……… PER ORA !!!