Ateneo Pontificio Regina Apostolorum a.a. 2006 - 2007 DIRITTI UMANI E BIOETICA 20 febbraio 2007...
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Ateneo Pontificio Regina Apostoloruma.a. 2006 - 2007
DIRITTI UMANI DIRITTI UMANI E BIOETICAE BIOETICA
20 febbraio 2007
Prof. CARLO CASINI
LETTERA
ENCICLICA
EVANGELIUM
VITAE,
25 MARZO 1995,
paragrafo n. 18
“Giunge ad una svolta dalle tragiche conseguenze un lungo processo storico, che dopo aver scoperto l’idea dei “diritti umani” – come diritti inerenti a ogni persona e precedenti ogni Costituzione e legislazione degli Stati – incorre oggi in una sorprendente contraddizione: proprio in un’epoca in cui si proclamano solennemente i diritti inviolabili della persona e si afferma pubblicamente il valore della vita, lo stesso diritto alla vita viene praticamente negato e conculcato, in particolare nei momenti più emblematici dell’esistenza, quali sono il nascere e il morire.
Da un lato, le varie dichiarazioni dei diritti dell’uomo e le
molteplici iniziative che ad esse si ispirano dicono l’affermarsi a
livello mondiale di una sensibilità morale più attenta a
riconoscere il valore e la dignità di ogni essere umano in quanto
tale, senza alcuna distinzione di razza, nazionalità, religione,
opinione politica, ceto sociale.
Dall’altro lato, a queste nobili proclamazioni si contrappone,
purtroppo, nei fatti, una loro tragica negazione. Questa è
ancora più sconcertante, anzi più scandalosa, proprio perché si
realizza in una società che fa dell’affermazione e della tutela dei
diritti umani il suo obiettivo principale e il suo vanto … Questi
attentati vanno in direzione esattamente contraria al rispetto
della vita e rappresentano una minaccia frontale a tutta la
cultura dei diritti dell’uomo”.
A) IL CONCETTO DI DIRITTOA) IL CONCETTO DI DIRITTO
• DIRITTO SOGGETTIVO
Facultas agendi
• DIRITTO OGGETTIVO
Norma agendi
DIRITTO SOGGETTIVODIRITTO SOGGETTIVO = FACULTAS AGENDI (p. 15)
POSIZIONE DI VANTAGGIO DI UN
SOGGETTO RISPETTO AD UN BENE
AUTONOMAMENTE TUTELATO
TUTELA DIRETTA O INDIRETTA
(pp. 16 – 20)
Applicazione in materia di aborto
• La giurisprudenza costituzionale italiana (sentenza n. 18 del 1975 e n. 35 del 1997)
• La giurisprudenza costituzionale spagnola (sentenza n. 53 del 1985)
• La giurisprudenza statunitense (22. 1. 1973 Roe contro Wade e Doe contro Bolton)
«Una delle confessioni che devo fare è che nel 1973 ho mentito, dichiarando di essere rimasta incinta dopo essere stata violentata da una banda. Sarah Weddington ci basò buona parte della mozione, sapendo che gli americani sarebbero certo stati a favore dell'interruzione di gravidanza per una donna stuprata. Ma non era vero. Avevo mentito.
La legge che ha ucciso milioni di vite era nata da una bugia».
NORMA McCORVEY, Il Giornale 17.1.2005
… segue:
• L’art. 1 della legge italiana n. 40 del 2004 ( pp. 17 – 21)
“… la legge assicura i diritti
di tutti i soggetti coinvolti compreso
il concepito”
IL DIRITTO OGGETTIVO POSITIVO
Ordinamento giuridico e dottrina istituzionalistica
(p. 31)
Il principio di completezza dell’ordinamento
giuridico
L’interpretazione (pp. 32 – 33)
In particolare: l’analogia (pp. 33 – 35)
• Il problema delle leggi imperfette e il n. 73 dell’Evangelium Vitae (pp. 35 - 39)
“Un particolare problema di coscienza potrebbe porsi in quei casi in cui un voto parlamentare risultasse determinante per favorire una legge più restrittiva, volta cioè a restringere il numero degli aborti autorizzati, in alternativa ad una legge più permissiva già in vigore o messa al voto. Simili casi non sono rari. Si registra infatti il dato che mentre in alcune parti del mondo continuano le campagne per l'introduzione di leggi a favore dell'aborto, sostenute non poche volte da potenti organismi internazionali, in altre Nazioni invece — in particolare in quelle che hanno già fatto l'amara esperienza di simili legislazioni permissive — si vanno manifestando segni di ripensamento.
Nel caso ipotizzato, quando non fosse possibile
scongiurare o abrogare completamente una legge
abortista, un parlamentare, la cui personale assoluta
opposizione all'aborto fosse chiara e a tutti nota,
potrebbe lecitamente offrire il proprio sostegno a
proposte mirate a limitare i danni di una tale legge e a
diminuirne gli effetti negativi sul piano della cultura e
della moralità pubblica. Così facendo, infatti, non si
attua una collaborazione illecita a una legge ingiusta;
piuttosto si compie un legittimo e doveroso tentativo di
limitarne gli aspetti iniqui”.
LE PARTI DEL DIRITTO POSITIVO
• IL DIRITTO COSTITUZIONALE.
In particolare le Corti costituzionali: loro
importanza in materia bioetica (pp. 39 – 47)
LA COSTITUZIONELA COSTITUZIONE
DOCUMENTO FONDATIVO-ASSETTO FONDAMENTALE
(DNA di uno Stato)
“Qualsiasi ente o gruppo sociale in
quanto esiste con un suo ordine
caratteristico che ne riduce ad unità gli
elementi costitutivi ha , e non può non
costituito in questo o quel modo, con una
anziché con un’altra struttura, e via
dicendo)”
Crisafulli
PRINCIPI (cui lo stato dichiara di attenersi nella sua azione politico amministrativa)
OBIETTIVI ORGANI REGOLE
(funzionamento organi, tripartizione poteri)
STORIA
LA CORTE COSTITUZIONALE
COMPITO PRINCIPALE
SUPREMO GIUDICE DELLE LEGGIcontrolla la conformità di una legge
ordinaria al dettato costituzionale(La costituzione vivente)
(anche: conflitti di attribuzione; ammissibilità referendum; accuse mosse al PdR)
GIUDIZIO (sindacato) DI LEGITTIMITÀ (conformità) COSTITUZIONALE DELLE LEGGI
COSTANTI:
ACCENTRATO
FACOLTATIVO
VARIABILI: PREVENTIVOANTERIORE SUCCESSIVOPOSTERIORE
DIRETTO
INCIDENTALE (“filtro”)
RILEVANZA BIOETICA DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
La responsabilità dei giudici: possono nel segreto di una camera di consiglio dipanare nodi problematici che il dibattito culturale e parlamentare non riesce a sciogliere
“Entra” nel nucleo dell’ordinamento giuridico
Durata e stabilità nel tempo
Vincolo per il Parlamento
Ripercussioni a livello internazionale (interpretazione universale)
… segue:
• IL DIRITTO PENALE
Sua funzione di prevenzione generale e
speciale
La teoria dell’ “extrema ratio”
(pp. 47 – 51)
… segue:
• IL DIRITTO INTERNAZIONALE
L’organizzazione delle Nazioni Unite
Il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea
(pp. 51 – 64)
DISTINZIONI E PRECISAZIONIDISTINZIONI E PRECISAZIONI
• differenze tra diritto internazionale e diritto comparato • Il diritto internazionale, in prima approssimazione, è l’ordinamento della Comunità degli Stati, perché regola i rapporti tra gli Stati. Ma la definizione è imprecisa, perché della Comunità internazionale fanno parte anche soggetti che non sono stati e perché il diritto internazionale moderno regola anche rapporti interindividuali
• diritto internazionale pubblico e privato (esempi: art. 17 preleggi al c.c.; art. 3 c.p.)
I SOGGETTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE
A) Gli Stati (Effettività- autonomia)B) I soggetti individualiC) La Chiesa Cattolica (Stato del
Vaticano e Santa Sede)D) L’Ordine militare di MaltaE) Organizzazioni internazionali
LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
1) A livello mondiale: • l’ONU
2) A livello Europeo:• Il Consiglio d’Europa• L’Unione Europea
L’O.N.U.
• Storia• Organi istituzionali:
– Assemblea Generale– Consiglio di Sicurezza– Consiglio di Amministrazione
fiduciaria– Corte internazionale di Giustizia– Segretariato generale– Consiglio economico e sociale
LE STRUTTURE DELL’ONU PIU’ RILEVANTI PER LA
BIOETICA
• Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
• Organizzazione per l’educazione, le scienze e la cultura (UNESCO)
• Fondo per la popolazione e lo sviluppo
• Organi di Giustizia internazionale
L’UNIONE EUROPEA
• Storia
• Organi
• Atti (direttive, regolamento, decisioni, risoluzioni)
• Il Parlamento Europeo
IL CONSIGLIO D’EUROPA
• Natura• Organi• In particolare: La Corte Europea dei diritti dell’uomo
DIRITTO INTERNAZIONALE OGGETTIVO
1) La consuetudine2) I patti (trattati, convenzioni)3) le fonti di “terzo grado” (fonti
previste da trattato)4) raccomandazioni, risoluzioni, piani
di azione, decisioni, dichiarazioni
RAPPORTO TRA ORDINAMENTO STATALE E ORDINAMENTO
INTERNAZIONALE
• Le procedure di ratifica dei Trattati
• L’evoluzione del concetto di sovranità
IL RAPPORTO GIURIDICO
• Il concetto di persona in senso giuridico
(p. 65)
• Persone fisiche e giuridiche (pp. 65 – 66)
• Capacità giuridica (= capacità di essere titolare di diritti e obblighi) (p. 67)
… segue:
• Capacità di agire (= capacità di modificare la propria sfera giuridica)
(p. 67)
• La rappresentanza
(p. 66)
IL LUNGO PERCORSO STORICOIL LUNGO PERCORSO STORICO
• Cosa distingue la legge dal comando del più forte?
• Cosa distingue lo Stato da un’associazione a delinquere ben organizzata?
• Necessità di un collegamento tra diritto e giustizia
LA RISPOSTA DEL DIRITTO LA RISPOSTA DEL DIRITTO NATURALENATURALE
• Regole non scritte, non poste dall’autorità legislativa.
• La giustizia coincide con la natura
• Origine: Cicerone, S. Agostino, S. Tommaso
• Sviluppo: Ugo Grozio, giurista e teologo olandese (1583 – 1645)
CRITICA AL DIRITTO NATURALE
• ARBITRIO
• IL DIRITTO NATURALE COME ESIGENZA MORALE E NON COME NORMA VIGENTE
LA RISPOSTA DEL POSITIVISMO GIURIDICO
• Concetto di diritto: effettività e coercibilità
• L’uguaglianza come giustizia
• La certezza come lotta contro l’arbitrio (“la legge è uguale per tutti”) e specifica eticità del diritto
• Hans Kelsen (1881-1973): la “costruzione a gradi dell’ordinamento giuridico” e la GRUNDNORM
“Le norme giuridiche non sono valide in forza del loro contenuto. Non vi è nessun comportamento umano che, come tale, in forza del suo contenuto, non possa diventare contenuto di una norma giuridica. Una norma vale come norma giuridica, sempre e soltanto perché si è presentata in un modo particolarmente stabilito, è stata prodotta secondo una regola del tutto determinata, è stata posta secondo un metodo specifico. Il diritto vale soltanto come diritto positivo, cioè come diritto posto“(Hans Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, 1934, cap. V, § 28)
CRITICA AL POSITIVISMO GIURIDICO
• I PROCESSI DI NORIMBERGA (1945 – 1946)
LA RISPOSTA DEI DIRITTI UMANI
“Il riconoscimento della dignità inerente ad ogni membro della famiglia umana costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”
(Preambolo D.U.D.U. 10 – 12 – 1948)
L’UGUAGLIANZA SOSTANZIALEL’UGUAGLIANZA SOSTANZIALE
TUTTI SONO UGUALI DI FRONTE ALLA
LEGGE
“TUTTI” A. Rosmini: «la persona umana è il diritto
sussistente»
A. Trabucchi: «L’uomo: ecco il diritto! »
L’UOMO:L’UOMO: PROBLEMA BIOETICO, PROBLEMA BIOETICO, PROBLEMA GIURIDICOPROBLEMA GIURIDICO
“Nessuna epoca ha saputo conquistare tante e
così svariate cose come la nostra [...] Eppure
[...] in nessuna epoca l’uomo è divenuto così
problematico come nella nostra”
(M. Heidegger)
«L’uomo non riesce più a percepirsi come
“misteriosamente altro” rispetto alle creature
terrene; egli si considera come uno dei tanti
esseri viventi, come un organismo che, tutt’al
più ha raggiunto uno stadio molto elevato di
perfezione. Chiuso nel ristretto orizzonte della sua
fisicità, si riduce in qualche modo a una “cosa” e non
coglie più il carattere “trascendente” del suo
“esistere come uomo»
(Giovanni Paolo II, Evangelium Vitae, n. 22)
La Bioetica tocca il fondamento dei diritti umani: LA QUESTIONE LA QUESTIONE DEL DEL
SOGGETTOSOGGETTO
• Chi ha diritto ai diritti dell’uomo?
• Può distinguersi nell’ambito dei diritti umani tra “essere umano” e “persona”?
• Può la dignità umana essere separata dalla vita umana?
• Che rapporto c’è tra vita umana, diritti umani e ordinamento giuridico?
I diritti umani crollano nell’inconsistenza, o addirittura si capovolgono in inedite oppressioni contro l’uomo, se viene ignorato il problema del soggetto che ne è titolare, o, peggio, se la norma giuridica pretende di non “riconoscere” l’uomo, ma di “costituirlo”.
EVOLUZIONE STORICA RIGUARDO AL SOGGETTO (pp. 70 – 83)
• LA SCHIAVITU’
– Nel diritto romano
– Nel Codice di Hammurabi
– Nel decalogo biblico
– Nel diritto moderno
“E perciò, amici miei, vi dico che,
anche se dovrete affrontare le asperità
di oggi e di domani, io ho sempre
davanti a me un sogno (…) che un
giorno questa nazione si leverà in piedi
e vivrà fino in fondo il senso delle sue
convinzioni: noi riteniamo ovvia
questa verità, che tutti gli uomini sono
creati uguali”.
(M. Luter King, Washington 1963)
““I neri non sono persone I neri non sono persone
ai sensi delle leggi civili”ai sensi delle leggi civili”
(Supreme Court, Dred Scott
vs. Sandford case,
7 marzo 1857)
I PRECEDENTI DELLA D.U.D.U.
•Tradizione costituzionale britannica:• Magna Charta Libertatum (1215)• Petition of Rights (1628)• Habeas Corpus Act (1679)• Bill of Rights (1689)
•Dichiarazione di Indipendenza americana (1776)
•La legge dei diritti americana (1787)•Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789)
LA DICHIARAZIONE DEL 1948LA DICHIARAZIONE DEL 1948
• Sua centralità non solo cronologica, ma anche logica
• In un secolo d’eccezionale progresso tecnico
• in un secolo d’eccezionale violenza e paura
• il “riconoscimento” come atto della mente
LE NOVITA’
• I diritti umani come progetto di pace
• Universalizzazione
• Internazionalizzazione
• Il fondamento dei diritti umani: la dignità umana
IL PRIMATO DEL DIRITTO IL PRIMATO DEL DIRITTO SOGGETTIVOSOGGETTIVO
• Diritto oggettivo (norma agendi) e diritto soggettivo (facultas agendi)
• Protezione autonioma del diritto soggettivo
• Tutela “poggettivizzata” e tutela “soggettivizzata”
CONTENUTO DELLA D.U.D.U.
• DIRITTO FONTALE: DIRITTO ALLA VITA
• DIRITTI DI LIBERTA’ FISICA E MORALE
• DIRITTI GIUDIZIARI
• DIRITTI PILITICI
• DIRITTI SOCIALI
I DIRITTI DI RILEVANZA BIOETICA NELLA DUDU: LA PROTEZIONE GLOBALE DELLA
PERSONA
• Diritto alla vita (art. 3)• Diritto all’integrità fisica e conseguente divieto di
tortura e trattamenti degradanti (art. 5)• Riconoscimento della capacità giuridica (art. 6)• Diritto all’assistenza sanitaria (artt. 22 e 25)• Diritto alla protezione della maternità e infanzia
(art. 25)• Diritto alla famiglia (artt. 16 e 25)• il diritto alla sicurezza (artt. 3 e 22)
… segue• il diritto alla libertà (artt. 3-4)• il diritto alla giustizia (artt. 7-8-9-10-11)• il diritto all’autonomia della vita privata
(artt. 12 e 13)• il diritto a un tenore di vita sufficiente a
garantire la salute e il proprio benessere
(art. 2)
ATTI INTERNAZIONALI DI RILEVANZA BIOETICA
• Dichiarazioni e Convenzioni• Atti universali e regionali• Atti generali e speciali
DICHIARAZIONI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI GENERALI SUI
DIRITTI UMANI
• Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (10. 12. 1948)
• Patto sui diritti civili e politici (16. 12. 1966)
• Patto sui diritti sociali, economici e culturali (16. 12. 1966)
• Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (1948)
• Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965)
• Convenzione contro la tortura e altre pene e trattamenti crudeli, disumani o degradanti (1984)
CONVENZIONI E DICHIARAZIONI UNIVERSALI E SPECIALI
• Dichiarazione sui diritti del fanciullo (20. 11. 1959)
• Convenzione sui diritti del fanciullo (20. 11. 1989)
• Convenzione sui diritti politici della donna (1952)
• Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979)
• Dichiarazione sui diritti delle persone ritardate mentali (1971)
CONVENZIONI E DICHIARAZIONI REGIONALI
• Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (Consiglio d’Europa, 4. 11. 1950)
• Convenzione americana dei diritti umani (San Josè de Costa Rica 22. 11. 1969)
• Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (Nairobi, 28. 6. 1969)
… segue:
• Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’Islam
(Parigi, 19. 9. 1981)
• Carta araba dei diritti dell’uomo (15. 9. 1994)
PUNTI DI RILEVANZA BIOETICA NELLE DICHIARAZIONI E CONVENZIONI
INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI
• I “Preamboli” (dignità inerente alla persona umana)
• Diritto alla vita (titolarità di “ognuno”, “ogni individuo”, “ogni persona”, “tutti”)
• Pena di morte
… segue• sperimentazione sull’uomo
• personalità giuridica
• famiglia e maternità
• servizi e assistenza sanitaria
• bambino
PERSONALITA’ GIURIDICA
• Art. 6 Dichiarazione Universale D.U.
• Art. 16 Patto sui diritti civili e politici
• Art. 3 Convenzione americana sui diritti dell’uomo
.. Segue: LA CONVENZIONE AMERICANA SUI DIRITTI DELL’UOMO
• Art. 4: “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita. Tale diritto deve essere protetto dalla legge, e, in generale, a partire dal momento del concepimento”
… segue:
• Art. 1, 2° comma: “Ogni essere umano è persona”
• Art. 3: “Ogni persona ha diritto al riconoscimento della sua personalità giuridica”
• Progressiva abolizione in Europa: protocollo 6/1983 e 13/2002 del Consiglio d’Europa; art. 2 Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Nizza, 2001)
PENA DI MORTE• PROGRESSIVA ABOLIZIONE IN EUROPA:
1) Consiglio d’Europa: VI protocollo aggiuntivo, 1983 (in vigore dal 1985)
vieta in tempo di pace il ricorso alla pena di morte
2) Consiglio d’Europa: XII protocollo aggiuntivo, 2002
abolisce la pena di morte in ogni circostanza, anche per gli
atti commessi in tempo di guerra o di minaccia di guerra
3) art. 2 Carta dei diritti fondamentali UE, 2004
"nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato
FANCIULLO
“Il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa una adeguata tutela giuridica, sia prima che dopo la nascita”
(Preambolo Dichiarazione 1959; e Preambolo
Convenzione 1989)
… segue
“Si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore ai 18 anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”
(Art. 1 Convenzione 1989)
… segue:
“In tutte le azioni riguardanti i bambini, se avviate da istituzioni di assistenza sociale, pubbliche o private, tribunali, autorità amministrative o corpi legislativi, i maggiori interessi del bambino devono essere oggetto di primaria considerazione”
(art. 3 Convenzione 1989)