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Numero 57 | House Organ | 27 giugno 2013 1 SOMMARIO AREE TEMATICHE IN EVIDENZA Lavoro: pronto il Piano per il Sud AREA FINANZA AGEVOLATA AREA LAVORO E SICUREZZA AREA CONSULENZA FISCALE AREA STRATEGIE D'IMPRESA 1 | Assunzioni, come migliorare il giudizio 2 | Lavoro: pronto il Piano per il Sud 3 | Pubblicizzare un brand in maniera economica 4 | Aumento dell'IVA, arriva la proroga di tre mesi 5 | La notifica al solo portinaio non basta 6 | Detrazioni fiscali: Guida ai Bonus Ristrutturazioni 7 | Bonus arredamento: chi acquista i mobili, ristruttura! 8 | Ricambio generazionale in azienda: profili fiscali Assunzioni, come migliorare il giudizio Per evitare di incappare in va- lutazioni sbagliate, ecco qualche consiglio per le giuste domande da porre. Essere un buon giudice quando si tratta di assumere la giusta persona non si rivela sempre così facile. La prima impressione è quella che più di tutte può ingannare, ma spesso è proprio da un primo colloquio che si possono tirare fuori gli elementi giusti per capire che la persona che si ha davanti è quella adatta al ruolo da coprire, e in linea con la cultura aziendale. Qualche suggerimento può aiutare. Un aspetto da considerare durante il colloquio è il rapporto tra quanto il candidato parla e quanto ascolta. Tutti cercano infatti persone capaci di esprimere il loro punto di vista, ma se il parlato superasse di molto l’ascolto, allora ci si potrebbe trovare di fronte a qualcuno incapace di apprendere dagli altri. Anche coloro che sembrassero estremamente ossequiosi sono da tenere sott’occhio, perché probabilmente stanno cercando di fare una buona prima impressione. Chi sembra se stesso invece può riservare meno sorprese nel futuro. Anche informarsi sulla situazione familiare o sentimentale può rivelarsi utile, così come, ove possibile, assistere al colloquio tra il candidato e un estraneo. Nel primo caso, sapere con chi ci si accompagna offre elementi utili per valutare la persona, mentre nel secondo caso si potranno vedere all’opera l’apertura e la gentilezza verso chi non si conosce. Un elemento utile qualora si avesse a che fare con dei clienti, indispensabile per l’integrazione con il resto del team di lavoro. Può infine rivelarsi valido informarsi sulle ultime letture, sia per rendersi conto della curiosità intellettuale della persona, sia per avere qualche informazione in più sulla storia del candidato e i suoi riferimenti culturali. Da ultimo, se proprio non bastasse tutto ciò, chiedetevi se fareste un lungo viaggio in macchina con il candidato. Perché in fondo lavorare fianco a fianco ogni santo giorno potrebbe rivelarsi davvero molto più duro. a cura di Angelo Fanizzi AREA STRATEGIE D'IMPRESA

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Numero 57 | House Organ | 27 giugno 2013

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SOMMARIO

AREE TEMATICHE

IN EVIDENZALavoro: pronto il Piano per il Sud

AreA FinAnzA AgevolAtA AreA lAvoro e sicurezzA

AreA consulenzA FiscAle AreA strAtegie d'impresA

1 | Assunzioni, come migliorare il giudizio2 | lavoro: pronto il piano per il sud3 | pubblicizzare un brand in maniera economica4 | Aumento dell'ivA, arriva la proroga di tre mesi5 | la notifica al solo portinaio non basta6 | detrazioni fiscali: guida ai Bonus ristrutturazioni7 | Bonus arredamento: chi acquista i mobili, ristruttura!8 | ricambio generazionale in azienda: profili fiscali

Assunzioni, come migliorare il giudizio

Per evitare di incappare in va-lutazioni sbagliate, ecco qualche consiglio per le giuste domande da porre.

Essere un buon giudice quando si tratta di assumere la giusta persona non si rivela sempre così facile. La prima impressione è quella che più di tutte può ingannare, ma spesso è proprio da un primo colloquio che si possono tirare fuori gli elementi giusti per capire che la persona che si ha davanti è quella adatta al ruolo da coprire, e in linea con la cultura aziendale. Qualche suggerimento può aiutare.

Un aspetto da considerare durante il colloquio è il rapporto tra quanto il candidato parla e quanto ascolta. Tutti cercano infatti persone capaci di esprimere il loro punto di vista, ma se il parlato superasse di molto l’ascolto, allora ci si potrebbe trovare di fronte a qualcuno incapace di apprendere dagli altri. Anche coloro che sembrassero estremamente ossequiosi sono da tenere sott’occhio, perché probabilmente stanno cercando di fare una buona prima impressione. Chi sembra se stesso invece può riservare meno sorprese nel futuro.

Anche informarsi sulla situazione familiare o sentimentale può rivelarsi utile, così come, ove possibile, assistere al colloquio tra il candidato e un estraneo. Nel primo caso,

sapere con chi ci si accompagna offre elementi utili per valutare la persona, mentre nel secondo caso si potranno vedere all’opera l’apertura e la gentilezza verso chi non si conosce. Un elemento utile qualora si avesse a che fare con dei clienti, indispensabile per l’integrazione con il resto del team di lavoro.

Può infine rivelarsi valido informarsi sulle ultime letture, sia per rendersi conto della curiosità intellettuale della persona, sia per avere qualche informazione in più sulla storia del candidato e i suoi riferimenti culturali. Da ultimo, se proprio non bastasse tutto ciò, chiedetevi se fareste un lungo viaggio in macchina con il candidato. Perché in fondo lavorare fianco a fianco ogni santo giorno potrebbe rivelarsi davvero molto più duro.

a cura di Angelo FanizziAreA strAtegie d'impresA

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numero 57 - 27 giugno 2013

numero 57 - 27 giugno 2013

direttore editoriAleAngelo Fanizzi

consulenti redAttoritito spiro papa, maria romano,giuseppe Ambrosecchia, Aldo sammarelli, vito sportelli, maria teresa tamborra

reAlizzAzionesolcom srl

Lavoro: pronto il Piano per il SudLo sgravio contributivo per ciascun giovane meridionale, pari al 33% della retribuzione mensile lorda complessiva, non può superare l'importo mensile di € 650

a cura di maria romanoAreA lAvoro e sicurezzA

Premessa – Nell’attesissimo Cdm di oggi il Governo si gioca buona parte della sua partita per quanto riguarda le misure da introdurre per incentivare il lavoro giovanile. Infatti, quest’oggi si parla soprattutto di sgravi fiscali per chi assume giovani meridionali tra i 18 e i 29 anni, con un tetto all'incentivo che non può superare l'importo di 650 euro per lavoratore; e modifiche a “costo zero” alla Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012), come l’estensione da 12 a 18 mesi dell’acausalità del primo contratto a tempo determinato e la riduzione degli intervalli tra un contratto a termine e il successivo a 10 e 20 giorni. Vediamo nel dettaglio i provvedimenti contenuti nel c.d. “pacchetto Giovannini”.

Piano Sud – La misura principale attesa soprattutto dai giovani meridionali, sono gli incentivi previsti, in misura sperimentale, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nelle Regioni del Mezzogiorno. La manovra sarà finanziata con 500 milioni di euro a valere sulle risorse derivanti dalla

riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e sulla rimodulazione del Piano di azione coesione (Pac), previo consenso della Commissione europea. Mentre altri 500milioni di euro saranno destinati alla Social card, tirocini al Sud e misure per chi si mette in proprio. Come precisato in premessa, l’assunzione è rivolta ai lavoratori d’età compresa tra i 18 e i 29 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.

Quanto all’importo dell’incentivo, esso è pari al 33% della retribuzione mensile lorda complessiva per un periodo di 18 mesi ed è corrisposto unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. In ogni caso, il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di 650 euro per lavoratore. Tuttavia, c’è un limite per fruire dell’agevolazione; infatti, esse vanno effettuate non oltre il 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto.

Credito d’imposta – Inoltre, il “pacchetto Giovannini” punta a introdurre un credito di imposta, estendendo e uniformando la scadenza per tutti i datori

di lavoro in caso di nuovo lavoro stabile al Sud previsto dal decreto-legge n. 70 del 2011: si fisserebbe la possibilità di effettuare la compensazione entro il 15 maggio 2015.

Interventi a “costo zero” – Veniamo ora agli interventi a “costo zero” che riguardano le modifiche alla Riforma Fornero. Innanzitutto, il Governo punta a ripristinare gli intervalli di 10 e 20 giorni per il rinnovo dei contratti a termine previsti prima della legge Fornero (che li ha innalzati a 60 giorni e 90 giorni a seconda della durata del contratto). Inoltre, per sfruttare le opportunità di lavoro in tutta Italia, derivanti da "Expo 2015" di Milano, fino al 31 dicembre 2015 si allungherebbe da 12 a 18 mesi l'acausalità del primo contratto a tempo determinato e si estenderebbe da 36 a 48 mesi la durata massima del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda l’apprendistato, invece, il Governo intende uniformare su scala nazionale i criteri per la formazione, che oggi variano da regione a regione. Altra modifica che dovrebbe veder luce è la semplificazione dei contratti "a chiamata" e l'acquisto solo telematico dei voucher per il lavoro accessorio.

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numero 57 - 27 giugno 2013

Pubblicizzare un brand in maniera economica

Come pubblicizzare il proprio brand in modo efficace ma al contempo economico? Ecco una breve guida per il manager.

Per creare una ottima immagine del vostro brand e per pubblicizzarla è solitamente richiesto un ingente esborso economico che non tutti i dirigenti possono attuare.

Esistono però dei modi accessibili per promuovere il proprio brand

in maniera efficace: ecco qualche consiglio qui di seguito.

Innanzitutto è necessario creare un sito Internet volto a promuovere il brand dell'azienda. Occorre che il marchio abbia una pubblicità ad ampio raggio, dunque procuratevi qualsiasi tipo di aggancio, soprattutto sociale. Via libera dunque alle Pagine business su Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest e anche su Instagram, nel tentativo di tenere sempre aggiornata la clientela con le novità che riguardano l'azienda che si gestisce, e soprattutto di far conoscere il brand sempre a più persone.

Occorre tanta buona volontà. Non arrendersi ai primi ostacoli e anzi perseguire una strategia continuativa. Bisogna essere pazienti e attendere i feedback della clientela: il successo di un brand non arriva subito, l'importante è non demordere mai e prima o poi si riuscirà, perseverando, a farsi conoscere, soprattutto in Rete.

Puntare comunque molto sul passaparola e sul viral marketing, magari attraverso dei curiosi e simpatici video condivisi su YouTube e attraverso i podcast, dipende la natura del brand. Proficui, ed economici.

a cura di Angelo FanizziAreA strAtegie d'impresA

Con la riunione del Consiglio dei Ministri del 15 giugno è stato approvato il tanto atteso "Decreto del fare", la prima importante opera del Governo Letta, di ben 80 articoli, contenente misure utili a rilanciare l`economia del nostro paese. Nella giornata di sabato il Governo ha discusso diversi provvedimenti, che riguardano fisco, infrastrutture, scuola e università, edilizia, energia, fino alle semplificazioni burocratiche.Un vero e proprio "pacchetto" per rilanciare finalmente l`economia italiana e "dare più ossigeno a famiglie e imprese schiacciate dalla crisi".Degli 80 articoli, eccone alcuni tra i più urgenti ed importanti:l'impignorabilità della prima casa. A chi ha debiti con il Fisco fino a 120mila euro non potrà essere pignorata la prima casa, se possiede solo quella. Fanno eccezione ville, castelli e case signorili, considerati beni di lusso; per i cittadini che fossero in difficoltà con il fisco Equitalia concede la possibilità di saltare fino a 8 rate non pagate e non consecutive, e non solo 2 come e` stato fino ad ora, prima che decada i beneficio della rateizzazione; bonus di 5 miliardi per le imprese per l`acquisto dei nuovi macchinari, impianti e attrezzature nuove ad uso produttivo; bollette meno care: sono stati previsti infatti sconti sulle bollette energetiche per500 milioni di euro; previsti finanziamenti per le opere pubbliche e per lo sblocco di migliaia di cantieri fino ad un totale di circa 3 miliardi di euro in piccole, medie e grandi opere, che porteranno alla creazione di almeno 30.000 posti di lavoro; agenda digitale: riorganizzazione della governance, liberalizzazione dell`uso del wi-fi per cui non sarà più richiesta l'identificazione personale, carta d’identità elettronica per tutta la famiglia e la casella di posta elettronica certificata per poter "dialogare" con le amministrazioni pubbliche, fascicolo sanitario elettronico ecc.. Una delle norme definite "rivoluzionarie" dal presidente Letta, riguarda la Pubblica Amministrazione. Nel decreto infatti si stabilisce che, "i cittadini italiani potranno pretendere un indennizzo se la pubblica amministrazione non rispetta i tempi previsti per una procedura".

Decreto del fare: le novità più importantiFOCUS

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Aumento dell'IVA, arriva la proroga di tre mesi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il decreto legge che, oltre a contenere le misure sul pacchetto lavoro, fa slittare l'aumento dell'IVA al 22% di tre mesi, dal 1° luglio al 1° ottobre 2013.

Per coprire la misura scatteranno, però, gli aumenti degli acconti Irpef, Ires e Irap. In particolare, gli acconti Irpef e Irap per persone fisiche e società di persone passeranno dal 99% al 100%, mentre gli acconti Ires e Irap per le società di capitali a passeranno dal 100% al 101%. Gli acconti interessati dall'aumento sono quelli versati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013.

Il decreto prevede anche un aumento dell'acconto che gli istituti di credito sono tenuti a versare sulle ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale; in tal caso, l'acconto passa dal 100% al 110%. A copertura della proroga dell'aumento IVA è stata introdotta anche una tassa sulla sigaretta elettronica sotto forma di un'imposta di consumo pari al 58,3% del prezzo di vendita a partire dal 2014.

Il Giudice di pace di Nocera Inferiore con una sentenza ampiamente motivata ed articolata sancisce la inesistenza giuridica della notifica effettuata, a mezzo posta, dal concessionario della riscossione. Nella motivazione della sentenza si legge , infatti che “ fondato è anche il motivo di opposizione inerente la nullità e/o inesistenza della notifica della cartella esattoriale in quanto effettuata a mezzo del servizio postale mediante l’invio da parte dell’agente della riscossione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, dunque, da soggetto non abilitato in quanto non incluso nell’elenco di cui all’art. 26 comma 1 parte DPR 602/73”.Il giudice passando in rassegna la maggiore giurisprudenza di merito dei giudici tributari italiani, evidenzia, come, a far data dalla modifica normativa intervenuta nell’art. 26 del DPR 602/73, a far data dal 1 luglio del 1999, il legislatore abbia escluso l’agente della riscossione dai soggetti abilitati a notificare , a mezzo posta, una cartella di pagamento.La questione relativa alla notifica della cartella di pagamento e di altri atti del concessionario della riscossione, eseguita direttamente dall’ente riscossore, a mezzo del servizio postale, è ampiamente discussa in giurisprudenza, anche perché, per anni, si è sembrato quasi ignorare un dato normativo essenziale: dal 1° luglio del 1999 il legislatore, modificando l’art. 26 del DPR 602/73 ha inteso sottrarre all’agente per la riscossione, la possibilità di notificare direttamente, a mezzo posta, le cartelle di pagamento. Ed era chiara e palese, la volontà del legislatore di sottrarre all’agente della riscossione questa possibilità! Invece, stranamente, della riscossione hanno continuato a notificare,direttamente, a mezzo del servizio postale, i loro atti ai contribuenti, benché la norma legislativa fosse stata cambiata nel frattempo.

Fonte: http://www.federcontribuentinazionale.it

Importante sentenza contro l'intimazione di pagamento a mezzo postaFOCUS

fonte: il sole 24 ore

L'aumento dell'IVA dal 21% al 22%, previsto per il 1o luglio, scatterà ora dal 1o ottobre, ma la proroga peserà sugli acconti d'imposta e sulla sigaretta elettronica

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La notifica al solo portinaio non basta

Gli atti tributari - sia che si tratti di accertamenti fiscali che di cartelle esattoriali - devono raggiungere necessariamente il destinatario altri-menti sono nulli.

A queste conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Roma che, in una recente pronuncia ha annullato una serie di cartelle esattoriali poiché consegnate solamente dal portinaio senza il successivo avviso del contribuente (Sent. CTP di Roma n.231/51/13).

Secondo i giudici della Commissione, infatti, la cartella consegnata in questo modo è da annullare " …in quanto è stata notificata non personalmente ma a persona diversa dal ricorrente … sotto il vigore dell'art. 37, comma 27, lett. a) del DL 4 luglio 2006 n.223 (cd. Decreto Bersani) in vigore dal 4 luglio 2006 che espressamente prevede che qualora il consegnatario dell'atto sia persona diversa dal destinatario il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. In questo caso manca infatti la seconda

raccomandata di avviso della consegna della cartella al contribuente e pertanto la stessa va annullata per vizio attinente alla procedura di notificazione ".

A seguito della predetta normativa, ne consegue che se il soggetto che riceve l'atto non è il destinatario (sia che si tratti del portinaio, di un vicino o di un famigliare) la procedura di notifica non si conclude ma necessità di un successivo avviso che il notificatore deve inviare a mezzo raccomandata al contribuente contenente l'indicazione del soggetto al quale l'atto è stato consegnato.

Secondo i giudici, dunque, tale norma ha dato finalmente vigore al cosiddetto principio di "effettiva conoscenza dell'atto tributario", tra l'altro già previsto dallo Statuto dei Diritti del Contribuente, il quale stabilisce che "L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati" (art. 6 della legge n.212 del 27/07/2000).

La finalità della norma, dunque, è chiara e pare seguire la logica secondo la quale se da un lato pagare le tasse è un dovere di ogni cittadino, dall'altro quest'ultimo ha il diritto di venire sempre a conoscenza delle pretese tributarie nei suoi confronti attraverso una procedura di notifica degli atti mirata.

A sostegno di questo importante cambiamento di mentalità, si ritiene utile citare anche la sentenza n.258 del 22/11/2012 della Corte Costituzionale, laddove i giudici dichiarano inco-stituzionali alcune norme riguardanti la notifica delle cartelle in caso di irreperibilità cd "relativa" (ossia quando il contribuente risulta temporaneamente assente dalla propria abitazione, art. 26, comma 3 del DPR 602/73) poiché " Tale disciplina, con riferimento alla cartella di pagamento, non assicura, dunque, né l'«effettiva conoscenza da parte del contribuente» , né, quale mezzo per raggiungere tale fine, la comunicazione «nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della […] amministrazione» finanziaria; finalità queste fissate dal comma 1 dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) ". Anche in questo caso, infatti, le norme non assicuravano la materiale conoscenza delle cartelle esattoriali.

Ci si augura, dunque, che tali sentenze possano finalmente con-tribuire a realizzare una maggiore correttezza e trasparenza dei rapporti tra Fisco e contribuente.

a cura di avv. matteo sances

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Detrazioni fiscali: Guida ai Bonus Ristrutturazioni

Dopo il via libera del Governo alla proroga 2013 sulle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica, si sono moltiplicati i dubbi sulla modalità di fruizione dei bonus, previste dalla bozza di decreto legge che recepisce la direttiva 2010/31/UE sul risparmio di energia negli immobili.

Tra le novità, infatti, spiccano:- Ecobonus 65% sulle spese docu-mentate, sostenute dal 1 luglio al 31 dicembre 2013, per interventi generici di riqualificazione energetica.- Ecobonus 65% fino al 30 giugno 2014 per interventi di efficienza energetica che riguardano parti comuni degli edifici condominiali.- Detrazione 50% per acquisto di mobili in concomitanza con le ristrutturazioni edilizie, fino a 5mila euro (per spese fino a 10mila euro).

Si tratta in tutti i casi di detrazioni dall’imposta lorda per una quota pari al 65% o 50%, a seconda degli interventi effettuati, degli importi rimasti a carico del contribuente, ripartita in un numero di 10 quote annuali di pari importo.

Lavori e burocraziaPrima di tutto, se si desidera

usufruire dei bonus ristrutturazioni, è necessario chiarire che le spese per le quali si sta richiedendo l’agevolazione devono far riferimento a lavori effettuati realmente sull’immobile, così come riportati nella Dia (Documento inizio attività). Allo scopo di dimostrare che il lavoro è stato effettivamente

eseguito, sarà necessario conservare le fatture intestate a chi ha eseguito i pagamenti.

In caso di cantiere, è necessario comunicare alla Asl competente le informazioni reltive alla sicurezza. Per i condomini l’amministratore dovrà certificare il rispetto degli obblighi di legge in tema di sicurezza.

PagamentiUn vincolo importante riguarda il

pagamento dei materiali e dei lavori oggetto della detrazione fiscale, che devono necessariamente avvenire mediante bonifico bancario o postale. Questo deve riportare il codice fiscale del contribuente, la partita IVA della ditta che esegue i lavori e come casuale i riferimenti alla legge che introduce le agevolazioni.

Non sono oggetto di agevolazione, quindi non è necessario che vengano pagate con bonifico le spese relative agli oneri di urbanizzazione, le ritenute d’acconto dei professionistiche effettuano la prestazione, l’imposta di bollo, le concessioni e le necessarie autorizzazioni.

Avvio lavoriTra la documentazione da

conservare da parte delle ditte che effettuano i lavori, c’è il consenso all’avvio dei lavori da parte del proprietario dell’immobile.

Bonus 65%Con solo riferimento alle detrazioni

per la riqualificazione energetica degli edifici, che vengono innalzate al 65%, è necessario che venga inviato all’Enea (Ente per l’energia e l’ambiente), la documentazione sui lavori effettuati. L’attestazione ecologica andrà poi

allegata alla prossima dichiarazione dei redditi (quella del 2014 relativa all’anno d’imposta 2013).

Infine, in caso di lavori a cavallo di più periodi d’imposta e sempre con riferimento al bonus del 65%, è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate la relativa comunicazione mediante modello IRE.

Nessun parametro di rendimento né pratica con l’Enea è invece richiesto per il bonus ristrutturazioni del 50%.

Rientrano nel bonus del 65% le sostituzioni di finestre, infissi, coperture, pavimenti, pannelli solari per la produzione di acqua calda, impianti di climatizzazione invernale, le pose di tendoni, pellicole filtranti sulle finestre e porte finestre che servano a facilitare l’isolamento termico dei locali. Sono invece escluse le sostituzioni di impianti di riscaldamento con pompe di calore e di scalda-acqua tradizionali.

Bonus arrediAgli arredi fissi (cucine, armadi

a muro, bagni) vengono applicate detrazioni fiscali pari al 50%, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10mila euro. L’acquisto deve derivare da una ristrutturazione edilizia, quindi di fatto si tratta di un ulteriore incentivo, cumulabile con il bonus ristrutturazione.

Una novità che gioverà a 1.800 piccole e medie imprese del settore, salvando 8 mila posti di lavoro, favorendo i consumi (per quasi 1,8 miliardi di euro) e contribuendo a rilanciare l’economia nazionale.

Da precisare che non vengono coperti dal bonus arredi gli acquisti di televisori, elettrodomestici e computer.

Guida agli Ecobonus 2013 e 2014 per ristrutturazioni edilizie e interventi di efficienza energetica: ecco come usufruire di incentivi e detrazioni fiscali

a cura di Angelo FanizziAreA consulenzA FiscAle

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Bonus arredamento: chi acquista i mobili, ristruttura!

Il bonus arredamento, introdotto dall'articolo 16, comma 2, del D.L. 63/2013, è entrato in vigore dal 6 giugno 2013. Si tratta, in sostanza, di un'agevolazione cumulabile con lo sconto principale della ristrutturazione che è stato prorogato fino al 31 dicembre 2013.

Esso è accessorio all’agevolazione del 50% sul recupero edilizio, dunque riguarda i medesimi soggetti che possono beneficiare di tale agevolazione.

Qualora non vi sia coincidenza tra l’intestatario della fattura di acquisto dei mobili e l’ordinante il bonifico, la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, purché sulla fattura sia annotato che la spesa è stata sostenuta da chi intende usufruire della detrazione; mentre qualora non vi sia coincidenza tra il soggetto che ha sostenuto le spese di ristrutturazione e quello che ha sostenuto le spese per l’arredo della stessa abitazione, quest’ultimo non ha diritto di usufruire della detrazione delle spese per arredi, in quanto il bonus mobili è accessorio alla detrazione per la ristrutturazione edilizia. In caso di immobile in comproprietà, il limite di euro 10.000 va ripartito tra i comproprietari tutti.

Caso pratico – Due coniugi: la moglie esegue una ristrutturazione nell'alloggio di sua proprietà con il risparmio fiscale del 50%. Decide

di fruire anche del bonus mobili per l'acquisto di mobili destinati all'alloggio ristrutturato. Per motivi finanziari, le spese per i mobili vengono pagate dal marito convivente della proprietaria dell'alloggio ristrutturato. Va posta particolare attenzione a tale circostanza, dato che l’Agenzia delle Entrate contesterà la detrazione se il bonus mobili verrà scontato dal marito. Per fruire del bonus mobilio sarà la moglie a dover sostenere le spese, in quanto esecutrice della ristrutturazione.

La stessa conclusione era stata raggiunta per il “vecchio bonus mobilio”, previsto dall’art.2 del D.L. n. 5/2009, conv. nella L. n.33/2009.

In quell’occasione l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 21/E del 2010 ha precisato che la detrazione per l’acquisto dei mobili ed elettrodomestici segue le medesime regole della detrazione del 36% (ora 50%) prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Pertanto, analogamente a quanto consentito per quest’ultima agevolazione, nel caso in cui non ci sia coincidenza tra l’intestazione della fattura e l’ordinante il bonifico, la detrazione per l’acquisto dei mobili spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa, fermo restando naturalmente il rispetto delle altre condizioni richieste, ed in particolare dell’obbligo di annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione. Nell’ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l’arredo della medesima abitazione dall’altro, quest’ultima detrazione non può essere

riconosciuta al contribuente che non si avvale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia. In sostanza, la detrazione spetta allo stesso soggetto che fruisce del 36% (50%), cioè alla moglie che ha sostenuto le spese del 50% e non anche al marito convivente, che ha pagato i mobili. Pertanto, la detrazione del 50% non si applica al caso di specie, in quanto vi deve essere coincidenza tra i due soggetti (chi sostiene le spese di ristrutturazione e chi sostiene le spese per i mobili).

La cessione dell’immobile ris-trutturato - Il co. 8 dell'art. 16-bis del Tuir prevede alcuni casi particolari che interessano i soggetti beneficiari dell'agevolazione fiscale: in caso di vendita dell'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento di recupero edilizio, prima che sia trascorso l'intero periodo di fruizione della detrazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito per i rimanenti periodi d'imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente (persona fisica) dell'immobile; in caso di decesso del contribuente prima che lo stesso abbia fruito di tutte o di alcune delle quote di detrazione spettanti per i singoli periodi d'imposta, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

Deve quindi ritenersi possibile per l’acquirente scontare anche l’ulteriore detrazione del 50% per il bonus arredamento, in aggiunta a quella relativa alla ristrutturazione.

a cura di redazione Fiscal Focus

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numero 57 - 27 giugno 2013

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Angelo FAnizzicommercialista e revisore contabiletito spiro pApAcommercialista e revisore contabile

mAriA romAnoconsulente del lavoro e sicurezza

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Ricambio generazionale in azienda: profili fiscali

Con la Circolare n.18/E/2013, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni punti controversi circa la questione dei passaggi generazionali d'azienda in relazione all’imposizione fiscale che ne deriva.

Imposta sulle successioni e donazioni – Nelle aziende nelle quali è garantita la continuità aziendale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che vige l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, come disposto dall'art. 3 co. 4-ter del Testo unico dell'imposta sulle successioni. Tale normativa dispone che l’esenzione riguarda sia i trasferimenti di aziende o rami di esse, nonché di quote o azioni, effettuati anche per il tramite dei patti di famiglia e di trust, a favore dei discendenti e del coniuge.

Nel caso del c.d. “controllo di diritto”, cioè quando le quote sociali e le azioni (fatta eccezione per quelle delle società di persone) siano oggetto di acquisto o di integrazione del controllo ex articolo 2359 c.1 n.1 del c.c., l'esenzione è limitata; ciò in quanto un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di una società, e cioè detiene più del 50% delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Con Risoluzione 26 luglio

2010 n. 75, l’Agenzia ha chiarito che la verifica del requisito dell'acquisizione o integrazione del controllo deve essere svolta in base al dettato del co. 2 dell'articolo 2359 del c.c., cioè per individuare i casi di controllo tramite maggioranza dei voti, si deve tener conto anche dei voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta e non si imputano invece, i voti spettanti per conto di terzi.

Gli aventi causa del contratto di trasferimento e cioè i nuovi soci, devono proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. è necessario che essi si obblighino tramite un’apposita dichiarazione e che tale dichiarazione venga resa contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione.

Se non vengono adempiuti gli obblighi descritti, i soggetti decadranno dal beneficio, con conseguente obbligo di pagare l'imposta di successione o donazione; nonché, in aggiunta, verrà applicata la sanzione per omesso versamento pari al 30% dell'imposta stessa (art. 13 D.Lgs. n.471 del 1997).

Imposta di registro e divisione – Altra questione affrontata dal documento di prassi in esame è la divisione della massa. Essa è soggetta all'imposta di registro con aliquota dell'1% dell’imponibile, dato

dal valore della massa comune oggetto di divisione (art. 34 del D.P.R. n.131/1986).

Se però tale massa si è formata in base a una “massa plurima” cioè prendendo a base una pluralità di titoli, la regola appena descritta non trova applicazione. Si pensi, ad esempio, a due soggetti che acquistano due appartamenti e poi, procedono alla divisione, assegnandosi un appartamento per ciascuno, danno vita ad una comunione che discende da un unico titolo.

Se invece, gli stessi soggetti comprano, in quote eguali, un ap-partamento da Caio e uno da Tizio, e in un secondo momento procedono alla divisione, essi suddividono due distinte masse comuni, ognuna delle quali origina da un diverso titolo.

In questo secondo caso, non può parlarsi di semplice divisione, ma si deve parlare in parte di divisione e in parte di permuta.

Se si trattasse della divisione di un'unica massa si avrebbe una tassazione pari a 2; mentre se si tratta di una massa plurima, la tassazione è 2,75.

Se l’eventuale secondo acquisto, ha origine da una successione ereditaria, la circolare n.18 dell’Agenzia chiarisce che anche gli acquisti precedenti vanno considerati come una sola comunione, anche se formata in base a titoli diversi, dunque trova applicazione la normativa di cui sopra.

a cura di redazione Fiscal Focus