Associazioni Sportive Dilettantistiche: come fare per non ...
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ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
LE NOVITA’ FISCALI PER L’ANNO 2015
Fattura Elettronica e Split Payement
Relatore: Massimo Ciocchini
Fattura Elettronica e Split Payment
Il 31 marzo si avvicina: c’è ormai poco tempo a disposizione per attrezzarsi ed esserein grado di procedere all’emissione delle fatture elettroniche nei confronti dellarestante parte della PA. All’entrata in vigore a pieno regime dell’obbligo difatturazione elettronica si sovrappone, peraltro, una ulteriore modifica normativa,rappresentata dal meccanismo della scissione dei pagamenti - split payment. Intalune ipotesi potrà verificarsi non solo che il cedente o prestatore debba emettere ildocumento in formato elettronico, ma anche che la fattura debba riportare, comeprevisto dal D.M. 23 gennaio 2015, l’indicazione “scissione dei pagamenti”.
Relatore: Massimo Ciocchini
ARGOMENTI DA TRATTARE:DEFINIZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA;LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NELLA P.A.;CARATTERISTICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA;IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (S.D.I.);I SOGGETTI INTERESSATI AL PROCESSO DI F.E.;MODALITA’ DI TRASMISSIONE F.E.;
LA SCISSIONE DEI PAGAMENTI;PERIMETRO APPLICATIVO;PROBLEMATICHE SPLIT PAYMENT E REGIME 398/91
Relatore: Massimo Ciocchini
DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE
DELLA FATTURA ELETTRONICA
Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, la fattura elettronica viene intesa come
documento informatico in formato XML (eXtensible Markup Language),
sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, secondo la
normativa, anche tecnica, vigente in materia.
Relatore: Massimo Ciocchini
La legge finanziaria del 2008 ha previsto che: «l’emissione, la
trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse
nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, nonché con le
amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella
e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica,
con l’osservanza del Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del
codice dell’amministrazione digitale, di cui al Decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
FATTURA ELETTRONICANELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Relatore: Massimo Ciocchini
L’emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
del 3 aprile 2013, n. 55, (GU Serie Generale n.118 del 22‐5‐2013)
recante il “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni
pubbliche”, ha reso imminente e obbligatoria l’emissione di fattura
elettronica per tutte le amministrazioni pubbliche. DECRETO ENTRATO
IN VIGORE IL 06/06/2013
FATTURA ELETTRONICA NELLA PA ENTRATA IN VIGORE
Relatore: Massimo Ciocchini
La decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica è fissata in:• 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento per i ministeri, leagenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (6giugno 2014);• 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamentoper le altre amministrazioni incluse nell'elenco Istat(6 giugno 2015).Quest’ultimo termine è stato anticipato al 31 marzo 2015 da parte delGoverno con l’inserimento dell'articolo 25 nel decreto Irpef 2014:DECRETO‐LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 ‐ Misure urgenti per lacompetitività e la giustizia sociale. (G.U. n. 95 del 24/4/2014)
ENTRATA IN VIGORE
Relatore: Massimo Ciocchini
DIVIETO DI PAGAMENTO Decorsi tre mesi dalla decorrenza dell’obbligo di fatturazioneelettronica, le PA non possono più procedere ad alcun pagamento,neanche parziale, se non hanno ricevuto le fatture in formatoelettronico. Le fatture emesse in forma cartacea entro la data didecorrenza della FE potranno comunque essere ancora accettate epagate nei tre mesi successivi alla data di decorrenza fissata dallanorma. Le fatture che allo scadere dei tre mesi siano ancora inlavorazione presso la PA e prevedano termini di pagamento successivi,potranno comunque essere pagate senza necessità che il fornitoredebba emetterle in formato elettronico.
FATTURA ELETTRONICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ENTRATA IN VIGORE
Relatore: Massimo Ciocchini
La fattura elettronica, in quanto documento elettronico predisposto
secondo le regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione
digitale, presenta le seguenti caratteristiche:
è un documento statico non modificabile;
la sua emissione, al fine di garantirne l'attestazione della data e
l'autenticità dell'integrità, prevede l'apposizione del riferimento
temporale e della firma elettronica qualificata o digitale;
deve essere leggibile e disponibile su supporto informatico;
CARATTERISTICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA
Relatore: Massimo Ciocchini
deve essere conservata e resa disponibile secondo le linee guida e le
regole tecniche predisposte dall'Agenzia per l'Italia digitale ed
approvate dalla Commissione SPC (Sistema pubblico di connettività).
deve essere inviata alla pubblica amministrazione tramite il “Sistema
di Interscambio” (SDI)
il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup
Language).
la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo
univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle
Pubbliche Amministrazioni (codice IPA)
CARATTERISTICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA
Relatore: Massimo Ciocchini
Il Sistema di Interscambio, la cui gestione viene demandata al Ministero dell'economia e delle finanze: fornisce i servizi di accreditamento al sistema; riceve le fatture trasmesse in formato elettronico; valida e gestisce i flussi delle fatture; effettua le opportune verifiche sui dati trasmessi (integrità, autenticità, univocità, rispetto del formato, presenza e correttezza formale dei dati obbligatori di fattura); indirizza le fatture alle PP.AA. destinatarie; notifica l'esito di invio/ricezione dei flussi agli utenti tramite ricevuta; invia alla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) i flussi informativi per il monitoraggio della finanza pubblica;
SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SdI)
Relatore: Massimo Ciocchini
Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:
gli operatori economici, le amministrazioni pubbliche; gli intermediari.
SOGGETTI INTERESSATI AL PROCESSODI FATTURAZIONE ELETTRONICA
Relatore: Massimo Ciocchini
L’ Operatore economico è colui che effettua fatturazione elettronica
verso un’ Amministrazione pubblica tramite il Sistema di Interscambio.
L’ Operatore economico può predisporre, emettere e trasmettere
autonomamente la fattura elettronica oppure avvalersi di un
Intermediario.
GLI OPERATORI ECONOMICI
Relatore: Massimo Ciocchini
Nell’interazione con il Sistema di Interscambio, l’Intermediario è colui
che invia o riceve i file FatturaPA o i file archivio per conto
dell’Operatore economico e/o dell’Amministrazione pubblica.
GLI INTERMEDIARI
Relatore: Massimo Ciocchini
Le operazioni che l’Operatore Economico deve svolgere sono:
Predisporre la FatturaPA
Firmare la FatturaPA
Inviare la FatturaPA
ATTIVITA’ DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Relatore: Massimo Ciocchini
Ogni fattura, o lotto di fatture, costituisce, per il Sistema di
Interscambio, un file predisposto secondo il formato della FatturaPA.
Il singolo file, oppure più file singoli, possono essere racchiusi in un file
compresso, in firmato zip, cioè in un file archivio. Dopo aver preparato
il file, esso deve essere “nominato” in maniera opportuna affinché
possa essere accettato dal Sistema di Interscambio.
PREDISPORRE LA FATTURA PA
Relatore: Massimo Ciocchini
Nel caso di file FatturaPA
deve essere rispettata la seguente nomenclatura:
1. Codice Paese;
2. Identificativo univoco del Trasmittente;
3. Progressivo univoco del file
Nomenclatura file FatturaPA
Relatore: Massimo Ciocchini
1) CODICE PAESE ‐ Il Codice Paese va espresso secondo lo standard ISO 3166‐1 alpha‐2 code; Per l’Italia il codice è IT.
2) IDENTIFICATIVO UNIVOCO DEL TRASMITTENTE sia esso persona fisica o soggetto giuridico, è rappresentato dal suo
codice fiscale. La lunghezza di questo identificativo è di: 11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice paese IT,
3) PROGRESSIVO UNIVOCO DEL FILE è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5
caratteri e con valori ammessi da “A” a “Z” e da “0” a “9”. Il separatore degli elementi che compongono il nome file è il carattere underscore (“_”), codice ASCII 95 (tasto Alt + 95).
Nomenclatura file FatturaPA
Relatore: Massimo Ciocchini
Ad esempio:
ITSRCVTI67H26A893M_00001.xml
Nomenclatura file FatturaPA
Identificativo univoco del Trasmittente
Codice Paese Progressivo univoco del file
Relatore: Massimo Ciocchini
In merito al destinatario indicare: Codice Destinatario: identifica
l'ufficio centrale o periferico, appartenente all'Amministrazione al
quale è destinata la fattura. Ad esempio il Codice Univoco UFYYBQ è
quello corrispondente alla : Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
a favore Dei Dottori Commercialisti
Contenuto della FatturaPa
Relatore: Massimo Ciocchini
Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in via esclusiva
alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di
interscambio e ne curano l'inserimento nel: Indice delle Pubbliche
Amministrazioni (IPA),
Le stesse amministrazioni curano altresì, agli stessi fini,
l'aggiornamento periodico dei propri uffici nel predetto Indice, che
provvede ad assegnare il codice in modo univoco. I codici IPA degli
uffici destinatari di fatture elettroniche sono consultabili sul sito
www.indicepa.gov.it
Contenuto della FatturaPa
Relatore: Massimo Ciocchini
Ogni file FatturaPA prima di essere trasmesso al Sistema di
Interscambio deve essere firmato dal soggetto che emette la fattura
tramite un certificato di firma qualificata.
La firma è necessaria in quanto garantisce:
•l’integrità delle informazioni contenute nella fattura
e
•l’autenticità dell’emittente;
FIRMARE LA FATTURA PA
Relatore: Massimo Ciocchini
L’estensione del file assume il valore “.xml” prima dell’apposizione della
firma e “.xml.p7m” dopo la firma digitale. Nel caso di file archivio deve
essere rispettata la stessa nomenclatura usata per il file FatturaPA
utilizzando l'estensione .zip. La firma digitale va apposta sui singoli file
di FatturaPa che compongono il file archivio e non su quest’ultimo.
Contenuto della FatturaPa
Relatore: Massimo Ciocchini
Il file preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste,può essere inviato al Sistema di Interscambio.
INVIARE LA FATTURA PA
Relatore: Massimo Ciocchini
Sono previsti cinque diversi canali di trasmissione per l’invio dei file:
1. Posta Elettronica Certificata (PEC)
2. Invio via web
3. Servizio SDICoop ‐ canale di cooperazione per l'invio delle fatture
elettroniche al Sistema di interscambio
4. Servizio SDIFTP ‐ sistema di trasmissione dei dati mediante FTP
5. Servizio SPCoop – infrastruttura per la cooperazione tra enti della
pubblica amministrazione che tutela e garantisce il patrimonio
informativo della Pubblica amministrazione
TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
Relatore: Massimo Ciocchini
Invio tramite posta elettronica certificata (pec)
L’invio mediante PEC è possibile per i soggetti forniti di una casella di
Posta Elettronica Certificata. L'utilizzo del canale PEC non presuppone
alcun tipo di accreditamento preventivo presso il Sistema di
Interscambio
I file FatturaPA e i file archivio devono essere spediti come allegato del
messaggio di PEC. L'indirizzo PEC a cui destinare i file è il seguente:
[email protected] Il soggetto che utilizza il canale PEC riceverà,
sulla casella di PEC da cui ha effettuato la trasmissione, i file messaggio
prodotti dal SdI relativi al proprio invio.
TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
Relatore: Massimo Ciocchini
Invio via web
Il Sistema di Interscambio mette a disposizione un’applicazione per
inviare un file FatturaPA o un file archivio attraverso un’interfaccia web.
Per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali Entratel o
Fisconline o essere provvisti di Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle
Entrate.
TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
Relatore: Massimo Ciocchini
Tutti i canali di trasmissione descritti prevedono deimessaggi di ritorno a conferma del buon esito dellatrasmissione. Questi messaggi sono specifici delleinfrastrutture di comunicazione e garantiscono la "messa adisposizione" del messaggio e dei file allegati (fatture onotifiche o ricevute) da parte di chi invia rispetto a chiriceve.
MESSAGGI DI RITORNO DA PARTE DEL SDI
Relatore: Massimo Ciocchini
L’art. 2 comma 4 D.M. 3 aprile 2013, n. 55, in combinazione con l’art.
21, comma 1, D.P.R. 633/1972, delinea la disciplina applicabile
all’emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica verso
le Amministrazioni Pubbliche .
La fattura elettronica si considera emessa elettronicamente solo nel
momento in cui viene rilasciata dal Sistema di Interscambio (SDI) la
ricevuta di consegna.
MOMENTO A PARTIRE DAL QUALE SI CONSIDERA EMESSA LA FATTURA
Relatore: Massimo Ciocchini
Sul punto la Circolare 31 marzo 2014, n. 1/Dipartimento Finanze
chiarisce come “…il rilascio, da parte del Sistema di Interscambio, della
ricevuta di consegna di cui al paragrafo 4 dell’allegato B al DM 55/2013,
è certamente sufficiente a provare sia l’emissione della fattura
elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione
committente”.
MOMENTO A PARTIRE DAL QUALE SI CONSIDERA EMESSA LA FATTURA
Relatore: Massimo Ciocchini
Lo split payment (scissione dei pagamenti) prevede per le cessioni di
beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di determinati enti
pubblici (vedi C.M. 1/E/2015), che l'imposta sia versata in ogni caso
dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del
ministro dell'Economia. Al fornitore verrà dunque corrisposto il
corrispettivo al netto dell’IVA.
Relatore: Massimo Ciocchini
Quando un nuovo meccanismo viene introdotto per la prima volta nei
sistemi amministrativi contabili spesso non si conoscono in anticipo le
conseguenze pratiche della sua applicazione. Non fa eccezione il
cosiddetto “split payment”, introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b)
della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che, dal primo gennaio, ha
inserito il nuovo art. 17‐ter nel corpus del decreto Iva (D.P.R. n.
633/1972).
Split payment: qual è il perimetro applicativo?
Relatore: Massimo Ciocchini
Sono escluse dall'applicazione dello split payment le operazioni per i
quali l'ente acquirente è debitore d'imposta in quanto soggetto
all’inversione contabile, nonché i compensi erogati ai professionisti per
i quali si applica ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo meccanismo dello split
payment richiede l’esposizione del tributo in fattura. Pertanto se
l’acquisto è documentato con il rilascio di uno scontrino o una ricevuta
fiscale l’applicazione dello split payment è esclusa automaticamente
(cfr. Agenzia delle Entrate, circolare n. 1E del 9 febbraio 2015).
Split payment: qual è il perimetro applicativo?
Relatore: Massimo Ciocchini
La stessa esclusione è dovuta all’applicazione di uno dei regimi
speciali ai fini IVA per le operazioni che non prevedono l’evidenza
dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento
secondo regole proprie. Si tratta, ad esempio, del regime
speciale previsto per l’editoria, per le cessioni dei beni usati (c.d.
del margine) e delle agenzie di viaggio.
Split payment ed enti associativi: qual è il perimetro applicativo?
Relatore: Massimo Ciocchini
Deve però considerarsi che alcuni dei regimi speciali prevedono la
distinta evidenziazione dell’IVA addebitata al cessionario/committente
in quanto la particolarità delle regole applicabili investe il profilo della
detrazione. Uno di questi riguarda gli enti associativi e le società di
capitali non lucrative che svolgono un’attività sportiva/dilettantistica e
che hanno optato per il regime speciale di cui alla legge n. 398/1991.
Gli enti associativi e le società non lucrative che hanno optato per tale
regime non sono obbligati all’emissione della fattura, salvo il caso in cui
non sia richiesta dal cliente. In tale ipotesi, in mancanza della fattura,
non sussistono dubbi sull’inapplicabilità della scissione dei pagamenti.
SPLIT PAYMENT E REGIME 398/91
Relatore: Massimo Ciocchini
Viceversa, in caso di richiesta del documento o per le prestazioni
pubblicitarie e di sponsorizzazioni, l’emissione della fattura è
obbligatoria (indipendentemente da un’esplicita richiesta in tal
senso). In tale ipotesi l’imposta sul valore aggiunto è indicata
distintamente dall’imponibile.
Pertanto il meccanismo dello split payment troverà, in presenza
di tutti i presupposti di legge, regolare applicazione.
SPLIT PAYMENT E REGIME 398/91
Relatore: Massimo Ciocchini
Come chiarito dal citato comunicato stampa del Mef del 9
gennaio 2015, il nuovo sistema di pagamento dell’IVA si
applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio
2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi
successivamente a tale data.
ENTRATA IN VIGORE DELLO SPLIT PAYMENT
Relatore: Massimo Ciocchini
Per questi soggetti l’imposta da versare è determinata in manieraforfettaria, secondo le disposizioni previste dal sesto comma dell'art.74 del D.P.R. n. 633/1972. Per calcolare l’Iva da versare si fa riferimentoall'imposta relativa alle operazioni attive alla quale devono essereapplicate le percentuali di detrazione indicate nel citato sesto commadell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972. L'Iva da versare è quindi forfettizzatacon l'applicazione, in via ordinaria, di una detrazione pari al 50%dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. La stessa percentuale siapplica, a decorrere dal 13 dicembre scorso, anche alle prestazioni disponsorizzazione (in precedenza limitata al 10%), mentre perle cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e ditrasmissione radiofonica la detrazione compete in misurapari al 33% dell'imposta relativa alle operazioni stesse.
PROBLEMATICHE PER LE A.S.D. IN 398/91
Relatore: Massimo Ciocchini
Il “vantaggio” riconosciuto al regime della L. n. 398/1991 è quindiquello di poter trattenere una quota dell’Iva incassata sulle fattureemesse.In contabilità, questo importo determina una sopravvenienza attiva chenon concorre a determinare il volume dei ricavi massimo consentito aisoggetti che applicano questo regime.E’ chiaro quindi che un meccanismo, quale quello dello split payment,che non prevede la liquidazione dell’imposta indicata in fattura alsoggetto cedente o prestatore (in quanto versata in maniera autonomae particolare) non solo reca un danno finanziario percoloro che applicano il regime forfettario della L. n. 398/91ma determina anche un indebito arricchimento per l’Erario.
PROBLEMATICHE PER LE A.S.D. IN 398/91
Relatore: Massimo Ciocchini
Rimane pertanto, auspicabile un chiarimento che possa dirimere ogni dubbio.
SPLIT PAYMENT E 398/91
Relatore: Massimo Ciocchini
Non è previsto alcun obbligo di effettuare registrazioni distinte.Tuttavia, la registrazione distinta può trovare una diversa origine epotrebbe essere dovuta all’obbligo di emissione della fattura in formatoelettronico.Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le fatture emesse informato elettronico devono essere registrate separatamente rispetto aidocumenti analogici. In considerazione del fatto che la conservazionedelle fatture deve avvenire secondo il principio di ordinata contabilità edi omogeneità, è necessario dover predisporre due distintiregistri sezionali, uno per le fatture in formato cartaceo ed uno per lefatture elettroniche.
SPLIT E FATTPA OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE
Relatore: Massimo Ciocchini
In buona sostanza fino al 30 marzo i contribuenti potranno emetteretutte le fatture, anche quelle soggette allo split payment, in formatocartaceo.Dal 31 marzo sorgerà l’obbligo di invio dei documenti in formatoelettronico, con il conseguente ed ulteriore obbligo di istituzione deiregistri sezionali adottando distinte serie di numerazione deidocumenti.Il decreto del Ministro dell' Economia e Finanze 23 gennaio 2015,pubblicato nella gazzetta ufficiale il 3 febbraio 2015, introduce l'obbligo di esposizione in fattura dell' assoggettamento dell' operazionefatturata al meccanismo della scissione dei pagamenti.La disposizione è esecutiva dal 3 febbraio 2015.
SPLIT E FATTPA OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE
Relatore: Massimo Ciocchini
Split payment sotto i fari di Bruxelles: già chiesti chiarimenti al governo
Lo split payment è sotto osservazione della Commissione europea, chenelle prossime settimane deciderà se stopparlo.Tutto parte da una lettera del presidente dell’ANCE di Cuneo ove sichiedeva l'intervento della Commissione, basandosi su una violazionedel diritto comunitario. «Nonostante – si leggeva ‐ la versione originariadella legge di stabilità subordinasse l'efficacia della misura al rilascio diapposita autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, unemendamento predisposto dal governo ha anticipato l'efficacia dellamisura, che è effettivamente entrata in vigore e produce effetti dalprimo gennaio 2015. Questo fattore desta non poche perplessità sulpiano della compatibilità con il diritto comunitario».
Relatore: Massimo Ciocchini