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ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE LE NOVITA’ FISCALI PER L’ANNO 2015 Fattura Elettronica e Split Payement Relatore: Massimo Ciocchini

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ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

LE NOVITA’ FISCALI PER L’ANNO 2015

Fattura Elettronica e Split Payement

Relatore: Massimo Ciocchini

Fattura Elettronica e Split Payment

Il 31 marzo si avvicina: c’è ormai poco tempo a disposizione per attrezzarsi ed esserein grado di procedere all’emissione delle fatture elettroniche nei confronti dellarestante parte della PA. All’entrata in vigore a pieno regime dell’obbligo difatturazione elettronica si sovrappone, peraltro, una ulteriore modifica normativa,rappresentata dal meccanismo della scissione dei pagamenti - split payment. Intalune ipotesi potrà verificarsi non solo che il cedente o prestatore debba emettere ildocumento in formato elettronico, ma anche che la fattura debba riportare, comeprevisto dal D.M. 23 gennaio 2015, l’indicazione “scissione dei pagamenti”.

Relatore: Massimo Ciocchini

ARGOMENTI DA TRATTARE:DEFINIZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA;LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NELLA P.A.;CARATTERISTICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA;IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (S.D.I.);I SOGGETTI INTERESSATI AL PROCESSO DI F.E.;MODALITA’ DI TRASMISSIONE F.E.;

LA SCISSIONE DEI PAGAMENTI;PERIMETRO APPLICATIVO;PROBLEMATICHE SPLIT PAYMENT E REGIME 398/91

Relatore: Massimo Ciocchini

DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

DELLA FATTURA ELETTRONICA

Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633, la fattura elettronica viene intesa come

documento informatico in formato XML (eXtensible Markup Language),

sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, secondo la

normativa, anche tecnica, vigente in materia.

Relatore: Massimo Ciocchini

La legge finanziaria del 2008 ha previsto che: «l’emissione, la

trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse

nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, nonché con le

amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella

e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica,

con l’osservanza del Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del

codice dell’amministrazione digitale, di cui al Decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82.

FATTURA ELETTRONICANELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Relatore: Massimo Ciocchini

L’emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze

del 3 aprile 2013, n. 55, (GU Serie Generale n.118 del 22‐5‐2013)

recante il “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e

ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni

pubbliche”, ha reso imminente e obbligatoria l’emissione di fattura

elettronica per tutte le amministrazioni pubbliche. DECRETO ENTRATO

IN VIGORE IL 06/06/2013

FATTURA ELETTRONICA NELLA PA ENTRATA IN VIGORE

Relatore: Massimo Ciocchini

La decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica è fissata in:• 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento per i ministeri, leagenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (6giugno 2014);• 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamentoper le altre amministrazioni incluse nell'elenco Istat(6 giugno 2015).Quest’ultimo termine è stato anticipato al 31 marzo 2015 da parte delGoverno con l’inserimento dell'articolo 25 nel decreto Irpef 2014:DECRETO‐LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 ‐ Misure urgenti per lacompetitività e la giustizia sociale. (G.U. n. 95 del 24/4/2014)

ENTRATA IN VIGORE

Relatore: Massimo Ciocchini

DIVIETO DI PAGAMENTO Decorsi tre mesi dalla decorrenza dell’obbligo di fatturazioneelettronica, le PA non possono più procedere ad alcun pagamento,neanche parziale, se non hanno ricevuto le fatture in formatoelettronico. Le fatture emesse in forma cartacea entro la data didecorrenza della FE potranno comunque essere ancora accettate epagate nei tre mesi successivi alla data di decorrenza fissata dallanorma. Le fatture che allo scadere dei tre mesi siano ancora inlavorazione presso la PA e prevedano termini di pagamento successivi,potranno comunque essere pagate senza necessità che il fornitoredebba emetterle in formato elettronico.

FATTURA ELETTRONICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ENTRATA IN VIGORE

Relatore: Massimo Ciocchini

La fattura elettronica, in quanto documento elettronico predisposto 

secondo le regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione 

digitale, presenta le seguenti caratteristiche: 

è un documento statico non modificabile; 

la sua emissione, al fine di garantirne l'attestazione della data e 

l'autenticità dell'integrità, prevede l'apposizione del riferimento 

temporale e della firma elettronica qualificata o digitale;

deve essere leggibile e disponibile su supporto informatico;

CARATTERISTICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Relatore: Massimo Ciocchini

deve essere conservata e resa disponibile secondo le linee guida e le 

regole tecniche predisposte dall'Agenzia per l'Italia digitale ed 

approvate dalla Commissione SPC (Sistema pubblico di connettività). 

deve essere inviata alla pubblica amministrazione tramite il “Sistema 

di Interscambio” (SDI)

il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup 

Language). 

la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo 

univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle 

Pubbliche Amministrazioni (codice IPA)

CARATTERISTICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Relatore: Massimo Ciocchini

Il Sistema di Interscambio, la cui gestione viene demandata al Ministero dell'economia e delle finanze:  fornisce i servizi di accreditamento al sistema; riceve le fatture trasmesse in formato elettronico; valida e gestisce i flussi delle fatture; effettua le opportune verifiche sui dati trasmessi (integrità, autenticità, univocità, rispetto del formato, presenza e correttezza formale dei dati obbligatori di fattura); indirizza le fatture alle PP.AA. destinatarie; notifica l'esito di invio/ricezione dei flussi agli utenti tramite ricevuta; invia alla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) i flussi informativi per il monitoraggio della finanza pubblica;

SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SdI)

Relatore: Massimo Ciocchini

Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono: 

gli operatori economici, le amministrazioni pubbliche; gli intermediari.

SOGGETTI INTERESSATI AL PROCESSODI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Relatore: Massimo Ciocchini

L’ Operatore economico è colui che effettua fatturazione elettronica 

verso un’ Amministrazione pubblica tramite il Sistema di Interscambio. 

L’ Operatore economico può predisporre, emettere e trasmettere 

autonomamente la fattura elettronica oppure avvalersi di un 

Intermediario.

GLI OPERATORI ECONOMICI

Relatore: Massimo Ciocchini

Nell’interazione con il Sistema di Interscambio, l’Intermediario è colui 

che invia o riceve i file FatturaPA o i file archivio per conto 

dell’Operatore economico e/o dell’Amministrazione pubblica.

GLI INTERMEDIARI

Relatore: Massimo Ciocchini

Le operazioni che l’Operatore Economico deve svolgere sono: 

Predisporre la FatturaPA

Firmare la FatturaPA

Inviare la FatturaPA

ATTIVITA’ DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Relatore: Massimo Ciocchini

Ogni fattura, o lotto di fatture, costituisce, per il Sistema di 

Interscambio, un file predisposto secondo il formato della FatturaPA.

Il singolo file, oppure più file singoli, possono essere racchiusi in un file 

compresso, in firmato zip, cioè in un file archivio. Dopo aver preparato 

il file, esso deve essere “nominato” in maniera opportuna affinché 

possa essere accettato dal Sistema di Interscambio.

PREDISPORRE LA FATTURA PA

Relatore: Massimo Ciocchini

Nel caso di file FatturaPA

deve essere rispettata la seguente nomenclatura: 

1. Codice Paese; 

2. Identificativo univoco del Trasmittente; 

3. Progressivo univoco del file

Nomenclatura file FatturaPA

Relatore: Massimo Ciocchini

1) CODICE PAESE  ‐ Il Codice Paese va espresso secondo lo standard ISO 3166‐1 alpha‐2 code;  Per l’Italia il codice è IT.

2) IDENTIFICATIVO UNIVOCO DEL TRASMITTENTE sia esso persona fisica o soggetto giuridico, è rappresentato dal suo 

codice fiscale. La lunghezza di questo identificativo è di: 11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice paese IT,

3) PROGRESSIVO UNIVOCO DEL FILE è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 

caratteri e con valori ammessi da “A” a “Z” e da “0” a “9”. Il separatore degli elementi che compongono il nome file è il carattere underscore (“_”), codice ASCII 95 (tasto Alt + 95).

Nomenclatura file FatturaPA

Relatore: Massimo Ciocchini

Ad esempio: 

ITSRCVTI67H26A893M_00001.xml

Nomenclatura file FatturaPA

Identificativo univoco del Trasmittente 

Codice Paese  Progressivo univoco del file

Relatore: Massimo Ciocchini

In merito al destinatario indicare: Codice Destinatario: identifica 

l'ufficio centrale o periferico, appartenente all'Amministrazione al 

quale è destinata la fattura. Ad esempio il Codice Univoco UFYYBQ è 

quello corrispondente alla : Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 

a favore Dei Dottori Commercialisti 

Contenuto della FatturaPa

Relatore: Massimo Ciocchini

Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in via esclusiva 

alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di 

interscambio e ne curano l'inserimento nel: Indice delle Pubbliche 

Amministrazioni (IPA),

Le stesse amministrazioni curano altresì, agli stessi fini, 

l'aggiornamento periodico dei propri uffici nel predetto Indice, che 

provvede ad assegnare il codice in modo univoco. I codici IPA degli 

uffici destinatari di fatture elettroniche sono consultabili sul sito 

www.indicepa.gov.it

Contenuto della FatturaPa

Relatore: Massimo Ciocchini

Ogni file FatturaPA prima di essere trasmesso al Sistema di 

Interscambio deve essere firmato dal soggetto che emette la fattura 

tramite un certificato di firma qualificata.

La firma è necessaria in quanto garantisce:

•l’integrità delle informazioni contenute nella fattura 

e

•l’autenticità dell’emittente;

FIRMARE LA FATTURA PA

Relatore: Massimo Ciocchini

L’estensione del file assume il valore “.xml” prima dell’apposizione della 

firma e “.xml.p7m” dopo la firma digitale. Nel caso di file archivio deve 

essere rispettata la stessa nomenclatura usata per il file FatturaPA

utilizzando l'estensione .zip. La firma digitale va apposta sui singoli file 

di FatturaPa che compongono il file archivio e non su quest’ultimo.

Contenuto della FatturaPa

Relatore: Massimo Ciocchini

Il file preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste,può essere inviato al Sistema di Interscambio.

INVIARE LA FATTURA PA

Relatore: Massimo Ciocchini

Sono previsti cinque diversi canali di trasmissione per l’invio dei file: 

1. Posta Elettronica Certificata (PEC) 

2. Invio via web 

3. Servizio SDICoop ‐ canale di cooperazione per l'invio delle fatture 

elettroniche al Sistema di interscambio

4. Servizio SDIFTP ‐ sistema di trasmissione dei dati mediante FTP 

5. Servizio SPCoop – infrastruttura per la cooperazione tra enti della 

pubblica amministrazione che tutela e garantisce il patrimonio 

informativo della Pubblica amministrazione

TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Relatore: Massimo Ciocchini

Invio tramite posta elettronica certificata (pec) 

L’invio mediante PEC è possibile per i soggetti forniti di una casella di

Posta Elettronica Certificata. L'utilizzo del canale PEC non presuppone

alcun tipo di accreditamento preventivo presso il Sistema di

Interscambio

I file FatturaPA e i file archivio devono essere spediti come allegato del

messaggio di PEC. L'indirizzo PEC a cui destinare i file è il seguente:

[email protected] Il soggetto che utilizza il canale PEC riceverà,

sulla casella di PEC da cui ha effettuato la trasmissione, i file messaggio

prodotti dal SdI relativi al proprio invio.

TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Relatore: Massimo Ciocchini

Invio via web

Il Sistema di Interscambio mette a disposizione un’applicazione per

inviare un file FatturaPA o un file archivio attraverso un’interfaccia web.

Per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali Entratel o

Fisconline o essere provvisti di Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle

Entrate.

TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Relatore: Massimo Ciocchini

Tutti i canali di trasmissione descritti prevedono deimessaggi di ritorno a conferma del buon esito dellatrasmissione. Questi messaggi sono specifici delleinfrastrutture di comunicazione e garantiscono la "messa adisposizione" del messaggio e dei file allegati (fatture onotifiche o ricevute) da parte di chi invia rispetto a chiriceve.

MESSAGGI DI RITORNO DA PARTE DEL SDI

Relatore: Massimo Ciocchini

L’art. 2 comma 4 D.M. 3 aprile 2013, n. 55, in combinazione con l’art.

21, comma 1, D.P.R. 633/1972, delinea la disciplina applicabile

all’emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica verso

le Amministrazioni Pubbliche .

La fattura elettronica si considera emessa elettronicamente solo nel

momento in cui viene rilasciata dal Sistema di Interscambio (SDI) la

ricevuta di consegna.

MOMENTO A PARTIRE DAL QUALE SI CONSIDERA EMESSA LA FATTURA

Relatore: Massimo Ciocchini

Sul punto la Circolare 31 marzo 2014, n. 1/Dipartimento Finanze

chiarisce come “…il rilascio, da parte del Sistema di Interscambio, della

ricevuta di consegna di cui al paragrafo 4 dell’allegato B al DM 55/2013,

è certamente sufficiente a provare sia l’emissione della fattura

elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione

committente”.

MOMENTO A PARTIRE DAL QUALE SI CONSIDERA EMESSA LA FATTURA

Relatore: Massimo Ciocchini

Lo split payment (scissione dei pagamenti) prevede per le cessioni di

beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di determinati enti

pubblici (vedi C.M. 1/E/2015), che l'imposta sia versata in ogni caso

dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del

ministro dell'Economia. Al fornitore verrà dunque corrisposto il

corrispettivo al netto dell’IVA.

Relatore: Massimo Ciocchini

Quando un nuovo meccanismo viene introdotto per la prima volta nei

sistemi amministrativi contabili spesso non si conoscono in anticipo le

conseguenze pratiche della sua applicazione. Non fa eccezione il

cosiddetto “split payment”, introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b)

della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che, dal primo gennaio, ha

inserito il nuovo art. 17‐ter nel corpus del decreto Iva (D.P.R. n.

633/1972).

Split payment: qual è il perimetro applicativo?

Relatore: Massimo Ciocchini

Sono escluse dall'applicazione dello split payment le operazioni per i

quali l'ente acquirente è debitore d'imposta in quanto soggetto

all’inversione contabile, nonché i compensi erogati ai professionisti per

i quali si applica ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo meccanismo dello split

payment richiede l’esposizione del tributo in fattura. Pertanto se

l’acquisto è documentato con il rilascio di uno scontrino o una ricevuta

fiscale l’applicazione dello split payment è esclusa automaticamente

(cfr. Agenzia delle Entrate, circolare n. 1E del 9 febbraio 2015).

Split payment: qual è il perimetro applicativo?

Relatore: Massimo Ciocchini

La stessa esclusione è dovuta all’applicazione di uno dei regimi

speciali ai fini IVA per le operazioni che non prevedono l’evidenza

dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento

secondo regole proprie. Si tratta, ad esempio, del regime

speciale previsto per l’editoria, per le cessioni dei beni usati (c.d.

del margine) e delle agenzie di viaggio.

Split payment ed enti associativi: qual è il perimetro applicativo?

Relatore: Massimo Ciocchini

Deve però considerarsi che alcuni dei regimi speciali prevedono la

distinta evidenziazione dell’IVA addebitata al cessionario/committente

in quanto la particolarità delle regole applicabili investe il profilo della

detrazione. Uno di questi riguarda gli enti associativi e le società di

capitali non lucrative che svolgono un’attività sportiva/dilettantistica e

che hanno optato per il regime speciale di cui alla legge n. 398/1991.

Gli enti associativi e le società non lucrative che hanno optato per tale

regime non sono obbligati all’emissione della fattura, salvo il caso in cui

non sia richiesta dal cliente. In tale ipotesi, in mancanza della fattura,

non sussistono dubbi sull’inapplicabilità della scissione dei pagamenti.

SPLIT PAYMENT E REGIME 398/91

Relatore: Massimo Ciocchini

Viceversa, in caso di richiesta del documento o per le prestazioni

pubblicitarie e di sponsorizzazioni, l’emissione della fattura è

obbligatoria (indipendentemente da un’esplicita richiesta in tal

senso). In tale ipotesi l’imposta sul valore aggiunto è indicata

distintamente dall’imponibile.

Pertanto il meccanismo dello split payment troverà, in presenza

di tutti i presupposti di legge, regolare applicazione.

SPLIT PAYMENT E REGIME 398/91

Relatore: Massimo Ciocchini

Come chiarito dal citato comunicato stampa del Mef del 9

gennaio 2015, il nuovo sistema di pagamento dell’IVA si

applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio

2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi

successivamente a tale data.

ENTRATA IN VIGORE DELLO SPLIT PAYMENT

Relatore: Massimo Ciocchini

Per questi soggetti l’imposta da versare è determinata in manieraforfettaria, secondo le disposizioni previste dal sesto comma dell'art.74 del D.P.R. n. 633/1972. Per calcolare l’Iva da versare si fa riferimentoall'imposta relativa alle operazioni attive alla quale devono essereapplicate le percentuali di detrazione indicate nel citato sesto commadell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972. L'Iva da versare è quindi forfettizzatacon l'applicazione, in via ordinaria, di una detrazione pari al 50%dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. La stessa percentuale siapplica, a decorrere dal 13 dicembre scorso, anche alle prestazioni disponsorizzazione (in precedenza limitata al 10%), mentre perle cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e ditrasmissione radiofonica la detrazione compete in misurapari al 33% dell'imposta relativa alle operazioni stesse.

PROBLEMATICHE PER LE A.S.D. IN 398/91

Relatore: Massimo Ciocchini

Il “vantaggio” riconosciuto al regime della L. n. 398/1991 è quindiquello di poter trattenere una quota dell’Iva incassata sulle fattureemesse.In contabilità, questo importo determina una sopravvenienza attiva chenon concorre a determinare il volume dei ricavi massimo consentito aisoggetti che applicano questo regime.E’ chiaro quindi che un meccanismo, quale quello dello split payment,che non prevede la liquidazione dell’imposta indicata in fattura alsoggetto cedente o prestatore (in quanto versata in maniera autonomae particolare) non solo reca un danno finanziario percoloro che applicano il regime forfettario della L. n. 398/91ma determina anche un indebito arricchimento per l’Erario.

PROBLEMATICHE PER LE A.S.D. IN 398/91

Relatore: Massimo Ciocchini

Rimane pertanto, auspicabile un chiarimento che possa dirimere ogni dubbio.

SPLIT PAYMENT E 398/91

Relatore: Massimo Ciocchini

Non è previsto alcun obbligo di effettuare registrazioni distinte.Tuttavia, la registrazione distinta può trovare una diversa origine epotrebbe essere dovuta all’obbligo di emissione della fattura in formatoelettronico.Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le fatture emesse informato elettronico devono essere registrate separatamente rispetto aidocumenti analogici. In considerazione del fatto che la conservazionedelle fatture deve avvenire secondo il principio di ordinata contabilità edi omogeneità, è necessario dover predisporre due distintiregistri sezionali, uno per le fatture in formato cartaceo ed uno per lefatture elettroniche.

SPLIT E FATTPA OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

Relatore: Massimo Ciocchini

In buona sostanza fino al 30 marzo i contribuenti potranno emetteretutte le fatture, anche quelle soggette allo split payment, in formatocartaceo.Dal 31 marzo sorgerà l’obbligo di invio dei documenti in formatoelettronico, con il conseguente ed ulteriore obbligo di istituzione deiregistri sezionali adottando distinte serie di numerazione deidocumenti.Il decreto del Ministro dell' Economia e Finanze 23 gennaio 2015,pubblicato nella gazzetta ufficiale il 3 febbraio 2015, introduce l'obbligo di esposizione in fattura dell' assoggettamento dell' operazionefatturata al meccanismo della scissione dei pagamenti.La disposizione è esecutiva dal 3 febbraio 2015.

SPLIT E FATTPA OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

Relatore: Massimo Ciocchini

Split payment sotto i fari di Bruxelles: già chiesti chiarimenti al governo

Lo split payment è sotto osservazione della Commissione europea, chenelle prossime settimane deciderà se stopparlo.Tutto parte da una lettera del presidente dell’ANCE di Cuneo ove sichiedeva l'intervento della Commissione, basandosi su una violazionedel diritto comunitario. «Nonostante – si leggeva ‐ la versione originariadella legge di stabilità subordinasse l'efficacia della misura al rilascio diapposita autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, unemendamento predisposto dal governo ha anticipato l'efficacia dellamisura, che è effettivamente entrata in vigore e produce effetti dalprimo gennaio 2015. Questo fattore desta non poche perplessità sulpiano della compatibilità con il diritto comunitario».

Relatore: Massimo Ciocchini

Split payment sotto i fari di Bruxelles: già chiesti chiarimenti al governo

La Commissione Europea sta dunque osservando attentamente gli eventi recenti nonché i possibili sviluppi». E, a breve, si pronuncerà. 

Relatore: Massimo Ciocchini