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Le Società Sportive Dilettantistiche

ADEMPIMENTI FISCALI

PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA

DILETTANTISTICA

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SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA

Temi che verranno trattati oggi si possono raggruppare in 5 gruppi:

1. Requisiti OBBLIGATORI per SSD;2. Rapporti con la clientela modulistica;3. Collaboratori;4. Documentazione Contabile;5. Adempimenti vari.

Rispettare questi punti è importante per non avere o ridurre le eccezioni durante le verifiche degli organi predisposti al controllo.

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REQUISITI FORMALI- Requisiti Oggettivi -

1. Statuto a Norma dell’Art. 148 del TUIR e dell’Art. 90 L. 298/91 (Cenno su problematica Cessione di quote);

2. Iscrizione al Registro delle SSD tenuto dal Coni

(per Ogni Affiliazione ad Enti e/o Federazioni riconosciute dal Coni);

3. Modello Eas.

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REGISTRO CONI

Uniformità con il dettato dell’art. 90 L. 289/2002.

L.136/2004, il CONI è l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva.

Quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

ATTENZIONE: Consigliata l’esposizione

Sempre più importante è l’indicazione delle attività svolte.

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IL MODELLO EAS PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI

RILEVANTI AI FINI FISCALI

E’ UN MODELLO FORMATO DA 38 QUESITI ELABORATO DALL’AGENZIADELL’ENTRATE AI SENSI DELL’ART. 30

DECRETO LEGGE N. 185/2008 (decreto anti-crisi) PER IL CONTROLLO DEI CIRCOLI PRIVATI

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MODELLO EAS PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI

La circolare 45/E del 29/10/2009 semplifica l’adempimento perle associazioni iscritte in pubblici registri disciplinati dalla normativa di

settore e in particolare per:

le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI le associazioni riconosciute

Tali soggetti possono assolvere alla presentazione del Modellocompilando il quadro dei dati identificativi dell’ente e delrappresentante legale e fornendo i dati richiesti ai righi 3) soloper le associazioni riconosciute, 4), 5), 6), 20) solo per le ASD e SSD, 25),

26).

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ACCERTAMENTI FISCALI

Negli ultimi anni l’attività di controllo ha rivolto molto la sua attenzione nell’intercettare gli abusi delle norme agevolative riservate agli enti non commerciali. (Circolare n.20 del 16 aprile 2010).

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CHI PUO’ EFFETTUARE I CONTROLLI

Guardia di Finanza;

Agenzia delle Entrate;

SIAE;

Ispettorato del Lavoro;

ENPALS.

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ATTIVITA’ DI CONTROLLO

G.d.F./ Ag. Entrate: programma “Ercole” su palestre – sopratutto se ex commerciali o SRL sportive dilettantistiche;

SIAE: verifica su adempimenti ex L. 398/1991 – versamenti IVA – corretta qualificazione operazioni di pubblicità e sponsorizzazione – supero platfond € 250.000,00

Ag. Entrate: verifiche su ASD che hanno richiesto contributo 5 per mille;

ENPALS/Ispettorato del Lavoro: controllo su inquadramento collaboratori e compensi erogati a istruttori sportivi.

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OBIETTIVO FINALE DEGLI ACCERTAMENTI VS ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE

DILETTANTISTICHE CHE GESTISCONO IMPIANTI SPORTIVI

ASSOCIAZIONI SPORTIVE: disconoscimento della natura associativa e sportiva dilettantistica dell’ente e riqualificazione dello stesso quale società commerciale di fatto

SOCIETA’ SPORTIVE DI CAPITALI: disconoscimento della spettanza delle agevolazioni fiscali sportivo dilettantistiche e accertamento della natura commerciale dell’attività.

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VERBALIZZAZIONE

Processo verbale di accesso in cui vengono riportate le osservazioni poste in essere nella fase iniziale della verifica;

Processo verbale di verifica – giornaliero, se l’attività di controllo si protrae per più giorni;

Processo verbale di constatazione – atto conclusivo a mezzo del quale viene formalizzato l’esito del controllo.

Di ogni verbale va rilasciata copia al contribuente sono le prime due fasi importante per trasferire chi siamo e perchè attuiamo certe procedure che dopo riscontreremo

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Domanda di Iscrizione

Perché è importante…

E’ un contratto!!

a. Ha Valore giuridico

(Obbligazione);

b.Ha Valenza amministrativa/Fiscale (documento che mi collega il TESSERATO al Tesseramento).

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Bozza domanda iscrizione

Vedi pdf della bozza di iscrizione con relativo regolamento (ovviamente da personalizzare)

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Ricevute di Incasso

Grazie all’opzione per la legge 398/’91 un’altra semplificazione è la «non certificazione dei corrispettivi» ..

Attenzione: per trasparenza si consigli comunque di rilasciare ricevute, anche se non fiscali, nominative.

Ps: suggeriamo di tenere due blocchi quando ci sono incassi strettamente commerciali aiuta nella compilazione del registro

dei corrispettivi.

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ASSICURAZIONE

Dopo 6 ANNI dall’uscita della Legge (l. 289/02 Art. 51) è stato emanato il decreto attuativo sulla Assicurazione obbligatoria per gli sportivi (DP CM del 16 Aprile 2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 01/07/2008).

Questo decreto impone analoga copertura assicurativa sia per gli AGONISTI che per AMATORIALI presupponendo una identica percentuale di Rischio.

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ASSICURAZIONE

SOGGETTI OBBLIGATI:sono considerati tali gli atleti (tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico); i dirigenti (intendendosi come tali i soggetti tesserati con tale qualifica dalle Federazioni, enti di Promozione Sportiva e Discipline associate); i tecnici (soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all’insegnamento delle tecniche sportive, all’allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico).La normativa statale non ha, comunque, previsto una copertura per responsabilità civile verso terzi in capo a tutti i gestori di impianti sportivi nonostante tale esigenza sia stata già recepita da talune leggi regionali in riferimento ai centri di attività motoria non federali.

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ASSICURAZIONE

L’applicazione della tutela assicurativa riguarda gli infortuni accaduti durante e a causa dello svolgimento delle attività sportive e purché svolte in impianti omologabili per la specifica disciplina la cui pratica ha prodotto l’infortunio.

La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento e cessa alle 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.

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ASSICURAZIONE

La tutela assicurativa è estesa anche agli infortuni durante gli allenamenti ma, in tal caso, sarà necessaria una “dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato è tesserato, che si assume la responsabilità della veridicità della dichiarazione resa”.

La copertura scatta anche per il rischio in itinere purché “l’infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario presso il luogo deputato alle attività oggetto del presente decreto.

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ASSICURAZIONE

Sono previste prestazioni aggiuntive in caso di morte di un genitore, in favore del figlio minore convivente, al soggetto che subisce un infortunio minore di 14 anni riceverà anche le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva conseguenti all’intervento subito, altri rimborsi sono previsti in caso di perdita dell’anno scolastico, di ricovero per assideramento, congelamento, avvelenamento, ecc..

Il rischio potrà essere quello di un incremento complessivo dei costi di tesseramento a causa della maggior ampiezza di copertura delle garanzie assicurative.

E’ anche da capire come far coincidere il tesseramento e quindi l’assicurazione con la decorrenza dell’abbonamento ad esempio nelle palestre.

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TESSERAMENTO

Grande conferma è arrivata dalla Direzione Regionale della Liguria dell’Agenzia delle Entrate in data 23 Maggio 2008.

Rispondendo ad una istanza di interpello formulata da una Società Sportiva Dilettantistica da consenso alla prassi attuata di considerare “ISTITUZIONALI” e come tali non imponibili IVA le quote versate dagli iscritti alle varie attività, tesserati alla Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva a cui il sodalizio sportivo sia affiliato.

Resta altresì confermata la necessità di avere tutti i requisiti richiesti dalla Normativa (Assenza di lucro, iscrizione al Registro Coni, ecc….)

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TESSERAMENTO

Alla luce di questo è necessario evidenziare che al contrario saranno considerate commerciali le somme pagate da partecipanti Saltuari che come tali non vengono Tesserati per la Federazione Sportiva o Ente di Promozione.

E’ al momento del pagamento che si deve riscontrare se il fruitore è Tesserato per la Federazione o Ente di Promozione a cui la Società Sportiva è affiliata.

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TRATTAMENTO TRIBUTARIO CORRISPETTIVI SPECIFICI SRL

SPORTIVENel maggio 2010 l’Agenzia delle Entrate fornisce, con la Risoluzione Ministeriale

n° 38/E, una serie di chiarimenti per definire alcuni dubbi in materia di fisco tra gli Enti sportivi Dilettantistici.

Il primo quesito riguarda la definizione del concetto “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” e la sua corretta applicazione dell’Art. 67 co. 1 lett. m), DPR 917/1986. L’analisi parte proprio da una precedente Risoluzione Ministeriale 34/E/2001 e prosegue con il più recente intervento legislativo contenuto nell’Art. 35, co. 5 D. L. 207/2008 convertito con modifica dalla legge 14/2009 per arrivare alla conferma che le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi godono del beneficio dell’agevolazione IRPEF quando sono erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto a quei soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

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TRATTAMENTO TRIBUTARIO CORRISPETTIVI SPECIFICI SRL

SPORTIVE

Viene quindi superato il legame fra “l’attività sportiva dilettantistica” e la “manifestazione sportiva dilettantistica” e vengono finalmente messi sulla stesso piano tutti i protagonisti del mondo sportivo come atleti, allenatori, dirigenti accompagnatori, istruttori, insegnanti,

collaboratori amministrativogestionale a prescindere dalla partecipazione o meno ad una manifestazione sportiva dilettantistica.

È opportuno altresì ricordare che la risoluzione Ministeriale richiama la circolare ENPALS n° 18/2009 altra importante conferma delle agevolazioni fiscali e contributive.

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TRATTAMENTO TRIBUTARIO CORRISPETTIVI SPECIFICI SRL

SPORTIVE

Il secondo quesito è di particolare interesse per le Società Sportive Dilettantistiche che vedano confermarsi l’applicazione delle agevolazioni previste dall’Art. 148, co. 3, del TUIR per i “corrispettivi specifici” pagati dai “frequentatori e/o partecipanti” per l’attuazione dell’attività istituzionale.

Questa disposizione nata per enti aventi natura associativa ha sempre determinato difficoltà applicative con riferimento alle società di capitali sportive dilettantistiche dotate di base sociale poco numerosa.

Finalmente viene chiarito che sono agevolate fiscalmente attività istituzionali fornite dalle Società Sportive Dilettantistiche nei confronti dei “frequentatori e/o partecipanti” che non abbiano la qualifica di Soci a condizione che questi risultino “Tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali” (CONI, Federazioni e/o enti di Promozione Sportiva).

Ovvio è che le Società Sportive Dilettantistiche sono subordinate al rispetto di taluni requisiti statutari fondamentali oltre che all’invio del modello EAS.

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TRATTAMENTO TRIBUTARIO CORRISPETTIVI SPECIFICI SRL

SPORTIVE

Con il terzo quesito l’Agenzia delle Entrate precisa e sottolinea che agevolati sono i corrispettivi specifici da parte dei soci e soggetti assimilati pagati per l’attività effettuata in diretta attuazione degli scopi istituzionali escludendo quella che è riconducibile ad una attività commerciale come le prestazioni per il bagno turco ed idromassaggio.

È pertanto necessario dividere le attività commerciali da quelle istituzionali e l’attività rivolte ai soci/tesserati da quelle rivolte ai terzi in modo da distinguere le attività non imponibili IRES, Art. 148, co. 3, DPR 917/1986, da quelle imponibili.

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TRATTAMENTO TRIBUTARIO CORRISPETTIVI SPECIFICI SRL

SPORTIVE

Con il quarto ed ultimo quesito l’Agenzia delle Entrate dimostra una più aperta posizione riguardo alla possibilità di erogare compensi anche a parametri diversi dall’Art. 10 co. 6 del D.L. n. 460/1997.

A mio avviso anche in virtù dell’Art. 90 L. 280/2002 le ASD e le SSD sono destinatari di un espresso divieto di riparto di utili sia in forme dirette che indirette, per cui sarei cauto a superare i suddetti parametri anche di fronte ad un esito favorevole di un’istanza di disapplicazione.

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Registro dei Corrispettivi

Le ricevute del giorno vanno sommate e riportate nel registro che può essere tenuto cartaceo o in formato excel distinguendo i seguenti importi:

Incasso del giorno; Tesserato / non tesserato; Attività commerciale (servizi non istituzionali).

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SSD DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI

Agenzia delle Entrate – risoluzione n. 9/E del 25 Gennaio 2007

Caso: Centro sportivo polivalente con tre soci fondatori i quali, per l’ attività svolta da ciascuno percepiscono:

Compensi per la carica di amministratore della società sportiva, nonché socio;

Compensi in qualità di istruttore, atleta, allenatore; Canone per la concessione in locazione dell’impianto sportivo a favore

della società.

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SSD DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI

Tratto dalle Onlus: Art. 10, comma6 del Dlgs. N.460/97

La lettera a) del comma citato stabilisce che si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o disavanzo di gestione “...le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.” (GESTIONALE)

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AVVIAMENTO ALLO SPORT DEI MINORI

Agenzia delle Entrate circolare n.50/E del 25.02.’09Si ricorda che è detraibile il 19% dell’importo lordo spese, per un importo

non superiore ai 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica compresi gli impianti polisportivi.Per quanto concerne le caratteristiche delle strutture sportive il citato decreto fa riferimento alla “associazioni sportive”, e intende le società e le associazioni sportive dilettantistiche indicate dall’art. 90, della legge 289/2002, che abbiano nella propria denominazione sociale l’espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica.

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AVVIAMENTO ALLO SPORT DEI MINORI

La documentazione che attesta il sostenimento della spesa, rilasciata dalle strutture sportive può essere:

-    Bollettino bancario o postale;-    Fattura;-    Ricevuta;-    Quietanza.

I suddetti documenti dovranno recare l’indicazione:a) Della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero,

se persona fisica, del nome cognome e della residenza, nonché del codice fiscale, dei soggetti di cui all’art. 1;

b) Della causale del pagamento; c) Dell’ attività sportiva esercitata;d) Dell’ importo corrisposto per la prestazione resa.

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AVVIAMENTO ALLO SPORT DEI MINORI

Dei dati anagrafici del praticante l’ attività sportiva e del codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

Cogliamo l’occasione per precisare che detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.

I genitori che partecipano entrambi alle spese, pertanto, dovranno ripartire tra di loro tale ammontare sul quale calcolare la detrazione in relazione all’ onere da ciascuno sostenuto, secondo quanto risulta dal documento rilasciato dalla struttura sportiva.

Tratto dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 50/E del 25 febbraio 2009.

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Avvocato Francesco Banchelli

È con piacere che passo la parola ad un amico che ha sulla sua pelle, mentre

portava avanti una grande passione, compreso la problematica del

disconoscimento dell’associazione Sportiva.

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Certificati medici

In data 13/09/2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 il Decreto – Legge 13 settembre 2012, n.158, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela per la salute” meglio noto come decreto Sanità. L'art. 7 al suo comma 11 prevede: “Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’ attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.”

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PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI

Ad oggi nessun chiarimento è giunto da parte dell’agenzia delle entrate in merito a come e se una SSD/ASD può fare pubblicità al proprio centro.

Le correnti di pensiero, semplificando,  tendenzialmente sono due:

1) una restrittiva che ritiene che una SSD/ASD  non può fare pubblicità perché è sinonimo di attività commerciale;

2) una permissiva che sostiene che uno dei compiti delle SSD/ASD è la divulgazione dello sport e che ritiene possibile l’utilizzo della pubblicità per tale fine.

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PER CHI COMUNQUE INTENDE FARE PUBBLICITA' E/O INVIARE

COMUNICAZIONI

1) Suggeriamo di utilizzare immagini e slogan atti alla divulgazione dello sport;

2) Ricordiamo che è OBBLIGATORIO sulla locandina, manifesto ecc.. evidenziare la ragione sociale completa, meglio per esteso, Società/Associazione Sportiva Dilettantistica.

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XXXX Società Sportiva dilettantistica a R.L. “è una società affiliata agli

enti/federazioni di promozione sportiva riconosciuti dal CONI come:

ASI – Alleanza Sportiva Italiana – affiliazione n. 00000  registro Coni n. 111111

(Meglio indicare tutti gli enti e/o le federazioni alla quale la SSD/ASD è affiliata con relativa

iscrizione al Registro tenuto dal Coni).

L’attività di propaganda è in funzione agli scopi istituzionali e necessaria per lo sviluppo e la

divulgazione dello Sport dilettantistico nazionale.

Per coloro che faranno domanda per la pratica dell’attività istituzionale la società provvederà

al tesseramento di questi  ad una delle federazioni o enti sportivi a cui è affiliata.

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circolare Settembre 2003

In riferimento a varie problematiche emerse in connessione all'uso, riproduzione a stampa e via web, concessione d'utilizzo del logo CONI da parte di Associazioni affiliate a FSN, DSA ed Enti di Promozione Sportiva ed a seguito di diversi quesiti che vengono posti al CONI in ordine a tale argomento si ritiene opportuno definire specifici indirizzi in merito.

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IL REGIME FISCALE AGEVOLATO – L. 398/91 –

1. Esonero dalla tenuta delle scritture contabili;

2. Esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA;

3. Obbligo di conservare e numerare le fatture;

4. Obbligo di annotare i corrispettivi e gli altri proventi entro il giorno 15 del mese successivo;

5. Versamento trimestrale dell’IVA entro il giorno 16 del II mese successivo al trimestre di riferimento;

6. Obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP;

7. Divieto di effettuare operazioni in contanti per importi superiori ad €. 516,46. (Resta il dubbio se questo punto deve essere applicato alle SSD)

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PRESUPPOSTI PER ACCEDERE AL REGIME AGEVOLATO

OGGETTIVO: i proventi derivanti dalle attività commerciali, conseguiti

nel periodo di imposta precedente, NON devono superare €. 250.000.

SOGGETTIVO: svolgimento di attività sportiva dilettantistica riconosciuta

dal CONI; Requisiti nello Statuto; Affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali o Enti di

Promozione Sportiva e Relativa Iscrizione Registro Coni; Modello Eas inviato.

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IL REGIME FISCALE AGEVOLATO

– L. 398/’91 – IMPOSTE DIRETTE

IRES (27,5%) RICAVI DA ATTIVITA’ COMMERCIALE: è prevista una

determinazione forfetaria del reddito mediante l’applicazione di un coefficiente di redditività pari al 3%.

RICAVI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE (NON COMMERCIALE): non sono tassati (Art.148 TUIR).

IRAP (3,9%) La base imponibile è data dalla somma del reddito imponibile

IRES e i costi non deducibili ai fini IRAP quali per esempio le retribuzioni pagate ai dipendenti e gli interessi passivi.

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IL REGIME FISCALE AGEVOLATO

– L. 398/’91– IVA

E’ previsto un regime forfetario consistente nell’applicazione delle seguenti percentuali all’IVA a debito dei proventi conseguiti dallo svolgimento dell’attività commerciale:

50% sull’IVA dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

90% sull’IVA dei proventi da sponsorizzazioni;

2/3 sull’IVA dei proventi derivanti da cessione o concessione dei diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica.

N.B.: l’IVA sulle fatture di acquisto non dà quindi diritto ad alcuna detrazione

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IL REGIME FISCALE AGEVOLATO – L. 398/’91 –ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E ATTIVITA’

COMMERCIALI

L’attività svolta nei confronti dei propri associati in conformità alle finalità istituzionali dell’ente NON è considerata commerciale come anche i contributi corrisposti da

Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali.

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IL REGIME FISCALE AGEVOLATO – L. 398/’91 – ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

E ATTIVITA’ COMMERCIALI

Si considerano invece di natura commerciale le attività rese dietro corrispettivi specifici tra cui:

- somministrazione di alimenti e bevande anche se nei confronti dei soli soci

- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita (ad esempio: divise, attrezzi …);

- pubblicità commerciale;

- organizzazione di viaggi, soggiorni turistici e gite;

- organizzazione di fiere ed esposizioni.

N.B.: non sono considerati commerciali i proventi conseguiti dall’ente tramite la raccolta pubblica dei fondi nei limite di due eventi per anno e per l’importo massimo di €. 51.645,69.

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Vendita spazzi pubblicitari

Contratto con data certa (anche timbrato alle poste), dettagliando bene l’oggetto della pubblicità e che sia coerente con il corrispettivo;

Fattura; Incasso tramite bonifico; Materiale comprovante l’esecuzione della prestazione.

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Libro Cassa

Sempre in un ottica di trasparenza suggeriamo di versare tutti gli incassi in banca (ricordo il limite di 516,46);

Per tenere del contante per far fronte alle spese correnti fate un prelevamento con casale «cassa».

Tenete nota delle uscite in maniera cronologica allegando al libro cassa le pazze di appoggio.

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COMPENSI SPORTIVI

Definizione:

Il D.M. 26/11/1973, n.473 stabilisce che i compensi devono essere erogati per le prestazioni volte a promuovere

l’attività sportiva dilettantistica.

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CO.CO.CO. SPORTIVE

L’art.61 del D.lgs. 276/2003 ha fatto salvi i rapporti e le attività di co.co.co.. Resi e utilizzati ai fini istituzionali in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI.

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ESCLUSIONI

Compensi corrisposti a lavoratori dipendenti. Compensi corrisposti a professionisti e artisti. Esercenti attività d’impresa.

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DEFINIZIONE

La risoluzione 26/03/2001 n.34/E ha specificato cosa debba intendersi per esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Si considerano pertanto corrisposti nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica i compensi riconosciuti a:

• Atleti dilettanti;• Allenatori;• Giudici di gara;• Commissari speciali che durante le gare o le manifestazioni devono

visionare o giudicare gli arbitri;• Dirigenti che presenziano direttamente a ciascuna manifestazione,

consentendone il regolare svolgimento.

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DEFINIZIONE

Nell’iter di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti – c.d. “decreto milleproroghe” – approvato in via definitiva dalla camera dei deputati martedì 24/02/2009, sono stati inseriti alcuni emendamenti di grande interesse per il mondo sportivo dilettantistico, relativi alla definizione di nuove tipologie di redditi diversi percepiti da “sportivi dilettanti”.

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DEFINIZIONE

Nelle parole “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, contenute nell’art.67 comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Ciò significa che, per espressa previsione di legge, gli istruttori sportivi ed i preparatori atletici vengono considerati “sportivi dilettanti”, alla stregua degli atleti e degli allenatori – ovviamente a condizione che non svolgano tale attività come professione abituale ovvero ai titolo di lavoratori dipendenti.

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LEGGE 289/2002

L’art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, nell’introdurre una serie di novità per l’ attività sportiva dilettantistica, ha stabilito che il regime di favore di cui all’art.67 TUIR si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale resi in favore di società e

associazioni sportive dilettantistiche.

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CIRCOLARE 22/04/2003

La circolare 22/04/2003 n.21/E con riguardo alle collaborazioni di carattere amministrativo- gestionale, ha chiarito che nella tipologia delle co.co.co. si possono ricomprendere le prestazioni connesse a compiti di segreteria, a condizione che non richiedano particolari conoscenze di natura tecnico-giudirica. La Circolare indica i compiti di raccolta delle iscrizioni e di tenuta della cassa e delle contabilità.

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LA COMUNICAZIONE AL “CENTRO PER L’IMPIEGO”

La Finanziaria 2007, al comma 1180, ha previsto una novità che interessa per alcuni aspetti le società ed associazioni sportive dilettantistiche: la comunicazione di assunzione anticipata al giorno prima dell’inizio dell’ attività lavorativa al centro per l’impiego (ex ufficio di collocamento), a partire dal 1° gennaio 2007.

La nota Ministeriale nel paragrafo “rapporti di Lavoro” ha chiarito che tra i rapporti di collaborazione per i quali vige l’obbligo della comunicazione anticipata all’ex ufficio di collocamento, vi sono anche le collaborazioni individuate dall’articolo 90 della L. 289 del 27 dicembre 2002.

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LA COMUNICAZIONE AL “CENTRO PER L’IMPIEGO”

Tali forme di collaborazione che interessano le società ed associazioni sportive dilettantistiche sono riconducibili essenzialmente, in base all’articolo 90 comma 3 lettera a) della L.289/2002, alle tipologie di attività aventi le seguenti caratteristiche:

- Carattere amministrativo gestionale;- Natura non professionale.

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TRATTAMENTO FISCALE

A differenza degli altri tipi di co.co.co. Quelle prestate nell’ambito dello sport dilettantistico non sono considerate assimilate a prestazioni di lavoro dipendente.

Di conseguenza tali compensi sono considerati redditi diversi, secondo le disposizioni degli artt. 67 e 69 del TUIR.

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MODALITA’ DI TASSAZIONE

Ai sensi dell’art. 68, comma 2, TUIR, detti compensi non concorrono a formare il reddito per un importo complessivamente non superiore nel periodo d’imposta a € 7.500;

Sono esclusi dalla formazione del reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

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REGIME DI FAVORE

La legge ha introdotto un regime di favore, stabilendo che rientrano tra i redditi diversi di cui all’art.67 del TUIR:

Le indennità di trasferta; I rimborsi forfetari di spesa; I premi e i compensi;

Erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

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SUDDIVISIONE IN FASCE

Detti compensi vengono quindi divisi nelle seguenti tre fasce: Fino alla somma complessiva di € 7.500,00 annui esenti da

imposta; Tra € 7.500,00 e € 28.158,28 soggetti a ritenuta va titolo

d’imposta con aliquota del 23% maggiorata della addizione regionale pari allo 0,90%;

Superiori a € 28.158,28 soggetti a ritenuta a titolo di acconto con aliquota del 23% maggiorata della addizionale regionale pari allo 0,90%;

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SUDDIVISIONE IN FASCE

Sono esclusi dalla formazione del reddito i rimborsi spese documentate relative al vitto, all’alloggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal

territorio comunale.

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TRATTAMENTO IRAP

L’art.90, comma 10 della legge 289/2002 ha stabilito l’irrilevanza delle indennità e dei rimborsi di cui all’art.67

(ex 81), comma 1, lett.m) TUIR ai fini della determinazione del valore della produzione netta soggetta all’imposta

regionale.

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INPS

Il nuovo inquadramento tra i redditi diversi dei compensi erogati ai co.co.co. Amministrativo – gestionali sportivi comporta che i percepenti non devono più essere iscritti alla gestione separata INPS che prevede il contributo del 10 – 14%.

Tale interpretazione è stata ulteriormente avvalorata dalla circolare 9/2004 in cui l’INPS ha ribadito l’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata dei suddetti compensi come già stabilito per i compensi sportivi dalla circolare 42/2003.

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INAIL

Roma, 19 Marzo 2003

Il nuovo inquadramento dei compensi comporta un’ulteriore agevolazione: non sussiste più l’obbligo di iscrizione all’INAIL.

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ENPALS

Circolare n.13 del 07/08/2006

Con questa circolare l’ente scritta in seguito al D.M. del lavoro e delle politiche sociali del 15/03/2005 che ha adeguato l’elencazione delle categorie di lavoratori assicurati all’enpals in relazione alle somme corrisposte da organismi sportivi dilettantistici vuol manifestare pone la sua attenzione alle somme erogate come “redditi diversi” dettando una serie di condizioni e limitazioni perché tali somme siano esenti da contributi.

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ENPALS

Circolare n.18 del 09/11/2009

Fornisce opportune precisazioni anche visto la modifica all’ art. 67 TUIR e con questa circolare s’impegna anche ad annullare o comunque archiviare i verbali emanati negli anni passati.

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GRATUITA’ DELLA PRESTAZIONE IN AMBITO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Si ha rapporto di lavoro volontario quando il collaboratore, a fronte della propria opera, non percepisce alcun compenso; allo stesso potranno, ovviamente, essere rimborsate le spese vive sostenute e anticipate per conto dell’ente sportivo, purchè autorizzate e idoneamente documentate.

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GRATUITA’ DELLA PRESTAZIONE IN AMBITO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Una interessante pronuncia della Corte d’Appello di Roma, la n.8165 del 01/02/2008, evidenzia che la gratuità di una prestazione effettuata nei confronti di una associazione sportivo dilettantistica, non si determina dall’intensità dell’impegno profuso dal prestatore, ma bensì dalla volontà dello stesso e contestualmente dell’associazione, di attuare una prestazione che abbia fini unicamente sportivi e non utilitaristici.

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GRATUITA’ DELLA PRESTAZIONE IN AMBITO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Partendo dal principio che “ogni attività” oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso e perciò, l’assunto della sua riconducibilità ad un rapporto diverso istituito con la correlativa gratuità, esige una prova rigorosa” (Cass. n.2204/1999); il Collegio della Corte d’Appello fonda la sua decisione sulla base di circostanze oggettive e soggettive.

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L’ATTIVITA’ DEI DIPENDENTI PUBBLICI NELLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI

SPORTIVE DILETTANTISTICHE

L'art. 90, comma 23, Legge 289/2002 (Finanziaria 2003) prevede la possibilità per i dipendenti pubblici di prestare, fuori orario di lavoro, la propria attività a favore delle società o associazioni sportive dilettantistiche, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. L'attività svolta deve essere a titolo gratuito e pertanto ai dipendenti pubblici non possono essere riconosciuti emolumenti di ammontare tale da non configurarsi come indennità e rimborsi di cui all'ex art. 81, oggi art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR (circolare n° 21 del 22 aprile 2003 Agenzia delle Entrate).

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L’ATTIVITA’ DEI DIPENDENTI PUBBLICI NELLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI

SPORTIVE DILETTANTISTICHE

L'associazione e/o società sportiva dilettantistica può comunque, pur rimanendo prestazione gratuita, rimborsare anche le spese documentate sostenute per proprio conto e riconoscere un rimborso chilometrico secondo tabella ACI. Resta inteso che i criteri di determinazione delle somme erogate a titolo di rimborso o di indennità devono essere ragionevoli. In buona sostanza affinché tale somma possa essere qualificata come rimborso ci deve essere una correlazione tra l’attività prestata, le spese sostenute e la somma stessa. Pertanto se il dipendente pubblico riceve un importo sproporzionato (eccessivo) rispetto al tipo di attività svolta è possibile che alla predetta somma venga attribuita la natura di compenso. Risulterebbe così violata la norma che impedisce ai dipendenti pubblici di percepire compensi per le predette attività.

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L’ATTIVITA’ DEI DIPENDENTI PUBBLICI NELLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI

SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Più complesso è il caso in cui le prestazioni del dipendente pubblico non siano rese a titolo gratuito, quindi laddove siano retribuite. In questo caso non basterà una semplice comunicazione, ma sarà necessaria un'autorizzazione preventiva dell'amministrazione di appartenenza, fermo restando la disciplina di incompatibilità.

In particolare, il D.lgs. 165/2001, art. 53, comma 10, prevede che la società o l'associazione chieda l'autorizzazione all'amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico prima di conferire l'incarico; questo onere può essere anche assolto direttamente dal dipendente interessato.

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L’ATTIVITA’ DEI DIPENDENTI PUBBLICI NELLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI

SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Ovviamente nel caso di prestazione gratuita è solo il dipendente pubblico che potrebbe incorrere in sanzioni quantomeno disciplinari, mentre nel caso di prestazioni retribuite è anche la società o associazione erogante ad essere soggetta a sanzioni.

L'art. 53, comma 9 del D.lgs. citato, vieta agli enti pubblici economici e soggetti privati di conferire incarichi retribuiti senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi e, in caso di inosservanza si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1, del 28 marzo 1997, n° 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 28 maggio 1997 n° 140 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto la sanzione a cui la società o associazione sportiva dilettantistica è soggetta è pari al doppio degli emolumenti sotto qualsiasi forma corrisposti oltre alle sanzioni per eventuali violazioni tributarie o contributive.

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L’ATTIVITA’ DEI DIPENDENTI PUBBLICI NELLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI

SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Il dipendente pubblico potrà incorrere in sanzioni amministrative e disciplinari. Un ulteriore obbligo è previsto dall'art. 53 comma 11, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche che erogano compensi a dipendenti pubblici, per incarichi previsti al comma 6: entro il 30 aprile sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti degli importi erogati relativi all'anno precedente.

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Colloqui con probabili collaboratori

Se il candidato vi va bene suggeriamo di fare due domande prima di concludere colloquio:

1. Sei Dipendente Pubblico?

2. Hai Partita Iva?

… Fermatevi se la risposta è «Affermativa»!!

Attenzione: non esiste la prova!!

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Richiesta Stipula Contratto

Istruttore; Amministrativo-Gestionale (obbligo di

comunicazione preventiva);

Attività Gratuita.

Tutte le richieste devono essere preventive all’inizio della collaborazione tenendo presente il tempo di redazione dello studio e la vs. disponibilità per la firma antecedente. Vedi Bozza ….

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Rimborsi spesa

Si ha quando c’è un esborso del collaboratore per una missione aziendale.

Metodo del Rimborso:

1. Documentato;

2. Forfettario.

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Azione di Coordinamento dei collaboratori dalla SSD

Estratto dal contratto di co.co.co.:

«Il collaboratore indicherà alla Società, e concorderà con essa, i giorni e le ore disponibili in cui svolgerà la propria attività didattica.»

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Disponibilità del Collaboratore

Periodica; Preventiva; Documentabile.

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Istruttori con Partita iva

E’ obbligatoria l’iscrizione preventiva all’Enpals.

PS.: Suggeriamo la forma scritta per l’accordo stipulato.

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Fattura del collaboratore

indicare le giornate per cui percepisce il compenso

(Minimale giornaliero di Euro 44,50 la società dovrà ogni 20 del mese predisporre una comunicazione all’ente);

L’imponibile è soggetto ad Enpals (non Inps) di cui a carico istruttore 9,19% e alla società 23,81%;

Attenzione: il regime dei minimi ad oggi è solo per minori di 35 anni gli altri sono soggetti ad Iva;

Dal 18 luglio 2012 richiedere dichiarazione che incassano più di Euro 18.663,00 (Oppure esamina gli altri requisiti della

Riforma);81

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Pagamento Collaboratori

Sempre per assegno o bonifico (sconsigliato per

contanti); Ricevuta fatevi dichiarare che non anno altri

compensi medesima natura (vedi bozza…); Certificazioni (da consegnare ogni anno 28/02 meglio farsi

firmare ricevuta o inviare per Raccomandata); Modello 770.

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Personale addetto alle pulizie

Il personale in questione rientra nella categoria dei lavoratori subordinati dal momento che non sono riscontrabili nella loro attività le caratteristiche delle collaborazioni.

Per assumere questi lavoratori la Società deve iscriversi ed aprire la relativa posizione contributiva presso l’INPS e l’INAIL.

Deve inoltre essere effettuata ai centri per l’impiego la comunicazione preventiva entro il giorno precedente l’inizio dell’attività lavorativa.

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Modalità di assunzione:

A tempo pieno; A tempo parziale che a sua volta può essere:- orizzontale, quando la riduzione di orario è distribuita su ciascun giorno della settimana;

- verticale, ovvero i casi in cui la prestazione sia resa solo in determinati periodi dell’anno, del mese o della settimana

- misto, quando il rapporto di lavoro prevede sia la riduzione dell’orario giornaliero che dei periodi lavorati

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A tempo determinato o indeterminato.

I vari istituti contrattuali quali livelli di inquadramento, mensilità, competenze feriali, festività, mensilità aggiuntive, aumenti periodici, accantonamenti TFR e le modalità di trasformazione e/o cessazione del rapporto di lavoro, sono disciplinati dal c.c.n.l. Impianti Sportivi.

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Modalità di assunzione: