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Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it 1 TI HANNO RITIRATO IL LIBRETTO DI NAVIGAZIONE? Di seguito un parere dell’avvocato Fabio Petracci in merito ad un rapporto di lavoro nell’ambito della navigazione. Lei mi riferisce di essere dipendente da lungo tempo di una società di navigazione e di temere che al prossimo accertamento medico, Le venga revocato per motivi di salute il libretto di navigazione. Di fronte a questa evenienza, Lei mi chiede quali possano essere le conseguenze sul piano del lavoro. Le rispondo in questi termini. Da lungo tempo ormai, la giurisprudenza applica in tema di risoluzione del rapporto di lavoro dei marittimi, le medesime regole, ove compatibili, che riguardano l’ordinario rapporto di lavoro. Qui interessa naturalmente la risoluzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inidoneità alla navigazione. Questa situazione normalmente si concretizza nel ritiro del libretto che attesta come il lavoratore sia idoneo a lavori che comportano la navigazione. Tale giudizio spetta alla Commissione medica di primo grado e contro di esso è ammesso ricorso. Contro il giudizio così emesso, si può ricorrere alla Commissione medica di secondo grado. Il ritiro del libretto non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro, è invece necessario che il datore di lavoro intimi il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e dimostri pure di non poter impiegare il lavoratore in altre mansioni per le quali non necessita il possesso del libretto. Nel caso di perdita del libretto e conseguente licenziamento possono scattare delle provvidenze a favore del lavoratore. Al lavoratore marittimo che già non sia titolare di una pensione di inabilità (100% di qualunque attività) o assegno di invalidità riduzione superiore 2/3 di capacità lavorativa, spetta la pensione di inabilità alla navigazione. Egli per percepirla deve possedere almeno 520 settimane di contribuzione marittima effettiva o figurativa e 52 settimane di tale contribuzione nel decennio anteriore alla pensione. La pensione privilegiata spetta invece a chi sia divenuto inidoneo per causa di servizio.

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TI HANNO RITIRATO IL LIBRETTO DI NAVIGAZIONE?

Di seguito un parere dell’avvocato Fabio Petracci in merito ad un rapporto di lavoro

nell’ambito della navigazione.

Lei mi riferisce di essere dipendente da lungo tempo di una società di navigazione e di

temere che al prossimo accertamento medico, Le venga revocato per motivi di salute il

libretto di navigazione.

Di fronte a questa evenienza, Lei mi chiede quali possano essere le conseguenze sul

piano del lavoro.

Le rispondo in questi termini.

Da lungo tempo ormai, la giurisprudenza applica in tema di risoluzione del rapporto di

lavoro dei marittimi, le medesime regole, ove compatibili, che riguardano l’ordinario

rapporto di lavoro.

Qui interessa naturalmente la risoluzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta

inidoneità alla navigazione.

Questa situazione normalmente si concretizza nel ritiro del libretto che attesta come il

lavoratore sia idoneo a lavori che comportano la navigazione.

Tale giudizio spetta alla Commissione medica di primo grado e contro di esso è ammesso

ricorso. Contro il giudizio così emesso, si può ricorrere alla Commissione medica di

secondo grado.

Il ritiro del libretto non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro, è

invece necessario che il datore di lavoro intimi il licenziamento per giustificato motivo

oggettivo e dimostri pure di non poter impiegare il lavoratore in altre mansioni per le quali

non necessita il possesso del libretto.

Nel caso di perdita del libretto e conseguente licenziamento possono scattare delle

provvidenze a favore del lavoratore.

Al lavoratore marittimo che già non sia titolare di una pensione di inabilità (100% di

qualunque attività) o assegno di invalidità riduzione superiore 2/3 di capacità lavorativa,

spetta la pensione di inabilità alla navigazione. Egli per percepirla deve possedere almeno

520 settimane di contribuzione marittima effettiva o figurativa e 52 settimane di tale

contribuzione nel decennio anteriore alla pensione.

La pensione privilegiata spetta invece a chi sia divenuto inidoneo per causa di servizio.

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Inoltre un accordo nazionale sindacale del 20.12.2002 prevede una forma di assicurazione

a favore del marittimo nel caso di ritiro del libretto di navigazione. Se ne occupa il

FANIMAR (Fondo Assistenza Nazionale Integrativa Marittimi).

Per ottenere questa prestazione, il marittimo cui è stato ritirato il libretto, deve entro 15

giorni rivolgersi a FANIMAR e quindi entro 30 giorni dalla dichiarazione della Commissione

di primo grado, proporre reclamo alla Commissione di secondo Grado.

Respinto il ricorso di secondo grado, il FANIMAR invierà la documentazione ai propri

assicuratori che attiveranno una procedura arbitrale per decidere quanto compete al

marittimo per la revoca del libretto di navigazione.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgo distinti saluti.

Avvocato Fabio Petracci