ASSOCIAZIONE PERUGINA di VOLONTARIATO - STATUTO · 2020-01-28 · ASSOCIAZIONE PERUGINA di...
Transcript of ASSOCIAZIONE PERUGINA di VOLONTARIATO - STATUTO · 2020-01-28 · ASSOCIAZIONE PERUGINA di...
ASSOCIAZIONE PERUGINA di VOLONTARIATO - ODV
1
Sede: “Villaggio della Carità” - Via Montemalbe, n. 1 - PERUGIA
STATUTO
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE
ART. 1) COSTITUZIONE
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d’ora in avanti Codice del Terzo
Settore) e successive modifiche, l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE PERUGINA di
VOLONTARIATO - ODV”.
L’Associazione, quale Organizzazione di Volontariato iscritta nel Registro Regionale della
Regione Umbria al n. 325 con DPGR del 8 luglio 1997 n. 396, provvederà ad iscriversi nel
Registro Nazionale del Terzo Settore - Sezione “Organizzazioni di Volontariato” - al momento
della sua istituzione-operatività.
ART. 2) SEDE LEGALE
L’Associazione ha sede legale a Perugia, Via Montemalbe, n. 1 ed ha durata a tempo
indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie,
amministrative, sezioni locali.
La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi
quale modifica del presente Statuto.
ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI
L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di
solidarietà, sussidarietà, democrazia e pluralismo.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra
ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 4) FINALITA’
L’Associazione, promossa dalla Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, persegue finalità
ASSOCIAZIONE PERUGINA di VOLONTARIATO - ODV
2
Sede: “Villaggio della Carità” - Via Montemalbe, n. 1 - PERUGIA
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di
terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di
volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
In particolare l’Associazione ha lo scopo di promuovere il servizio volontario e gratuito di chi, in
spirito di solidarietà umana e cristiana, si mette al servizio delle persone che si trovano in
situazioni di bisogno. Le attività consistono nell’animare, sostenere e coordinare i volontari
impegnati in varie realtà, promuovendo e tutelando la qualità della vita dei minori, dei giovani,
degli anziani, dei malati, dei diversamente abili e di altre categorie di persone emarginate.
L’Associazione svolge attività nelle aree: carceraria, ospedaliera, accoglienza anziani, accoglienza
diversamente abili attraverso il sostegno, attività relazionale e di laboratori vari. Al fine di
perseguire le proprie finalità, provvede alla formazione permanente dei volontari e
all’aggiornamento di quanti sono impegnati in attività di servizio.
L’Associazione esercita le proprie attività nell’ambito di quelle previste dall’art. 5, comma 1, del
CTS, in particolare:
a) interventi e servizi sociali;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore;
q) alloggio sociale;
r) accoglienza umanitaria;
s) agricoltura sociale;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei
consumatori, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le
banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
z) beni confiscati.
L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive
modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che
siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e
limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è
delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.
ASSOCIAZIONE PERUGINA di VOLONTARIATO - ODV
3
Sede: “Villaggio della Carità” - Via Montemalbe, n. 1 - PERUGIA
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di
raccolta fondi, attraverso donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di
finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza
e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
SOCI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO
ART. 5) VOLONTARI
L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e
gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione,
attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e
le proprie capacità.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al
volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente
stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell’Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni
caso rimborsi di tipo forfetario.
L’Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo
svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
ART. 6) LAVORO RETRIBUITO
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure
nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del
numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall’art. 33 del Codice del Terzo
Settore.
ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo
stabilito dalla Legge.
ASSOCIAZIONE PERUGINA di VOLONTARIATO - ODV
4
Sede: “Villaggio della Carità” - Via Montemalbe, n. 1 - PERUGIA
Possono far parte dell’Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del Terzo Settore o
senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento
del numero delle organizzazioni di volontariato, che intendono contribuire al raggiungimento
esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;
b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti interni.
La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi
previsti dall’articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse
iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente
limitativi di diritti o a termine.
I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione.
Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire
con diritto di voto nelle assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.
ART. 9) MODALITA’ AMMISSIONE SOCIO
Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione
all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di
nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni
degli organi sociali.
E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale
domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le
ASSOCIAZIONE PERUGINA di VOLONTARIATO - ODV
5
Sede: “Villaggio della Carità” - Via Montemalbe, n. 1 - PERUGIA
finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è
comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la
deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati
In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta
giorni, all’assemblea ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva
convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA
I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio
Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status
di socio per morosità.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori
rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione effettuare
versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.
L’associato può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere dall’Associazione deve
comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una
apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso
ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 mesi prima.
La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento
della quota associativa annuale entro 180 giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio
Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter
provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di
ammissione ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto.
I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni, o
alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
ASSOCIAZIONE PERUGINA di VOLONTARIATO - ODV
6
Sede: “Villaggio della Carità” - Via Montemalbe, n. 1 - PERUGIA
b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero
assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da
lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.
Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso,
avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non
appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 12) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
L’Assemblea dei Soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n.
117/2017) o se facoltativamente istituito dall’Assemblea dei soci.
Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n
117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, secondo comma Codice civile,
non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA
L’assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione.
All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il
pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli
associati, conformemente a quanto stabilito dall’art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.
All’assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:
a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell’Associazione;
c. approvare le linee generali del programma di attività dell’Associazione;
d. approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di
ASSOCIAZIONE PERUGINA di VOLONTARIATO - ODV
7
Sede: “Villaggio della Carità” - Via Montemalbe, n. 1 - PERUGIA
responsabilità nei loro confronti;
f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai soci espulsi;
g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario
per cui sia chiamata a decidere.
All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la
fusione o scissione dell’Associazione;
i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque
mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto
dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo
dell’assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale assemblea di seconda
convocazione.
ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI
L’assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una
volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi
dalla chiusura dell’esercizio.
L’assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga
opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10
(un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure
dall’Organo di controllo.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato
dall’assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al
Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di
intervenire in assemblea.
Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal
Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.
ART. 15) VALIDITA’ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI
Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all’art. 21 del Codice Civile.
ASSOCIAZIONE PERUGINA di VOLONTARIATO - ODV
8
Sede: “Villaggio della Carità” - Via Montemalbe, n. 1 - PERUGIA
Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato mediante delega
scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di
voto.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la
maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con
un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci
intervenuti.
L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4
(trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli
associati in seconda convocazione.
L’assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a
maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del
patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente Statuto.
ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia
richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene
a scrutinio segreto.
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2538,
secondo comma, del Codice Civile.
ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre eletti
dall’assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.
I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio
Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino
alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
Nel caso in cui l’assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al
momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il
Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
ASSOCIAZIONE PERUGINA di VOLONTARIATO - ODV
9
Sede: “Villaggio della Carità” - Via Montemalbe, n. 1 - PERUGIA
ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri
componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice
Presidente.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si
adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è
validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere
determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, quando invitati dal Presidente, i
responsabili dei gruppi delle aree con specifica operatività.
ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE
Il Consiglio Direttivo :
a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee
approvate dall’assemblea dei soci;
b. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
c. redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana
ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
f. delibera circa l’ammissione e l’espulsione dei soci (salvo ricorso dell’interessato
all’assemblea dei soci);
g. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
h. delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere
secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
k. nomina i responsabili dei gruppi delle aree con specifica operatività, garanti dell’attività
di volontariato nelle varie realtà di servizio; la nomina ha validità triennale.
ASSOCIAZIONE PERUGINA di VOLONTARIATO - ODV
10
Sede: “Villaggio della Carità” - Via Montemalbe, n. 1 - PERUGIA
ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure
quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una
volta ogni tre mesi.
La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei
casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato
anche telefonicamente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.
ART. 21) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE
Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la
firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione
amministrativa ed economica dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento del
Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal
Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria
amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può
anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente
convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative
deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica
l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la
necessità.
ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE
Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali
(verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza
dell’Associazione.
Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa
documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’Associazione in
conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
ASSOCIAZIONE PERUGINA di VOLONTARIATO - ODV
11
Sede: “Villaggio della Carità” - Via Montemalbe, n. 1 - PERUGIA
ART. 23) L’ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla
legge o se facoltativamente istituito dall’assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si
compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea anche tra persone non
socie.
L’Organo di controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e
presiede le riunioni.
L’Organo di controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito
dall’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono
essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di
organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo: - vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001,
qualora applicabili, nonché sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un
soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un
revisore legale iscritto nell’apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Organo di controllo può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio
Direttivo.
L’Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli
artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 24) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
b. eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio.
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
ASSOCIAZIONE PERUGINA di VOLONTARIATO - ODV
12
Sede: “Villaggio della Carità” - Via Montemalbe, n. 1 - PERUGIA
a. quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
b. contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
c. contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o
istituzioni pubbliche civili e/o religiose, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;
d. rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
e. rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
f. rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali
contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti
consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
g. rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse
di cui all’art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle
Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.
ART. 25) INTRASMISSIBLITA’ QUOTA ASSOCIATIVA
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le
quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno
economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di
partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
ART. 26) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI
Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo
Settore, l’Associazione tiene i seguenti libri sociali:
-Libro degli associati.
-Registro dei volontari che svolgono l’attività;
-Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea degli associati.
-Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
-Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura
dello stesso organo.
ASSOCIAZIONE PERUGINA di VOLONTARIATO - ODV
13
Sede: “Villaggio della Carità” - Via Montemalbe, n. 1 - PERUGIA
Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni
riguardanti l’Associazione.
I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare
all’organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un
preavviso di almeno quindici giorni.
ART. 27) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE
Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al
trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno
marzo dell’anno successivo, e approvato dall’assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni
dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con
l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le
poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente con le modalità di
perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori
a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio
deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e
prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.
Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.
ART. 28) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI
Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività
occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o
campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un
apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione
illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta
celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
ASSOCIAZIONE PERUGINA di VOLONTARIATO - ODV
14
Sede: “Villaggio della Carità” - Via Montemalbe, n. 1 - PERUGIA
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 29) LO SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere
deliberato dall’assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.
ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS
In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non
soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione
imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell’Ufficio di cui
all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 31) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa
vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche
e integrazioni.
Perugia, 26 giugno 2019
____________________________________________________________________________
LO STATUTO È STATO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI TENUTASI PRESSO LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE AL VILLAGGIO DELLA CARITÀ IN DATA 26 GIUGNO 2019
____________________________________________________________________________