ASSOCIAZIONE PERUGINA di VOLONTARIATO - STATUTO · 2020-01-28 · ASSOCIAZIONE PERUGINA di...

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ASSOCIAZIONE PERUGINA di VOLONTARIATO - ODV 1 Sede: “Villaggio della Carità” - Via Montemalbe, n. 1 - PERUGIA STATUTO COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE ART. 1) COSTITUZIONE È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d’ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE PERUGINA di VOLONTARIATO - ODV”. L’Associazione, quale Organizzazione di Volontariato iscritta nel Registro Regionale della Regione Umbria al n. 325 con DPGR del 8 luglio 1997 n. 396, provvederà ad iscriversi nel Registro Nazionale del Terzo Settore - Sezione “Organizzazioni di Volontariato” - al momento della sua istituzione-operatività. ART. 2) SEDE LEGALE L’Associazione ha sede legale a Perugia, Via Montemalbe, n. 1 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto. ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidarietà, democrazia e pluralismo. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. ART. 4) FINALITA’ L’Associazione, promossa dalla Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, persegue finalità

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ASSOCIAZIONE PERUGINA di VOLONTARIATO - ODV

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Sede: “Villaggio della Carità” - Via Montemalbe, n. 1 - PERUGIA

STATUTO

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d’ora in avanti Codice del Terzo

Settore) e successive modifiche, l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE PERUGINA di

VOLONTARIATO - ODV”.

L’Associazione, quale Organizzazione di Volontariato iscritta nel Registro Regionale della

Regione Umbria al n. 325 con DPGR del 8 luglio 1997 n. 396, provvederà ad iscriversi nel

Registro Nazionale del Terzo Settore - Sezione “Organizzazioni di Volontariato” - al momento

della sua istituzione-operatività.

ART. 2) SEDE LEGALE

L’Associazione ha sede legale a Perugia, Via Montemalbe, n. 1 ed ha durata a tempo

indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie,

amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi

quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di

solidarietà, sussidarietà, democrazia e pluralismo.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve

comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra

ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA’

L’Associazione, promossa dalla Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, persegue finalità

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civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di

terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di

volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l’Associazione ha lo scopo di promuovere il servizio volontario e gratuito di chi, in

spirito di solidarietà umana e cristiana, si mette al servizio delle persone che si trovano in

situazioni di bisogno. Le attività consistono nell’animare, sostenere e coordinare i volontari

impegnati in varie realtà, promuovendo e tutelando la qualità della vita dei minori, dei giovani,

degli anziani, dei malati, dei diversamente abili e di altre categorie di persone emarginate.

L’Associazione svolge attività nelle aree: carceraria, ospedaliera, accoglienza anziani, accoglienza

diversamente abili attraverso il sostegno, attività relazionale e di laboratori vari. Al fine di

perseguire le proprie finalità, provvede alla formazione permanente dei volontari e

all’aggiornamento di quanti sono impegnati in attività di servizio.

L’Associazione esercita le proprie attività nell’ambito di quelle previste dall’art. 5, comma 1, del

CTS, in particolare:

a) interventi e servizi sociali;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore;

q) alloggio sociale;

r) accoglienza umanitaria;

s) agricoltura sociale;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei

consumatori, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le

banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;

z) beni confiscati.

L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive

modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che

siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e

limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è

delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

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L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di

raccolta fondi, attraverso donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di

finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza

e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e

gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione,

attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e

le proprie capacità.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al

volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e

documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente

stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell’Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni

caso rimborsi di tipo forfetario.

L’Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo

svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo

o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure

nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del

numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall’art. 33 del Codice del Terzo

Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo

stabilito dalla Legge.

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Possono far parte dell’Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del Terzo Settore o

senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento

del numero delle organizzazioni di volontariato, che intendono contribuire al raggiungimento

esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;

b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità

associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi

previsti dall’articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse

iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente

limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire

con diritto di voto nelle assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei

regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART. 9) MODALITA’ AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione

all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di

nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni

degli organi sociali.

E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale

domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le

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finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è

comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la

deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta

giorni, all’assemblea ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva

convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio

Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status

di socio per morosità.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori

rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione effettuare

versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L’associato può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere dall’Associazione deve

comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una

apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso

ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento

della quota associativa annuale entro 180 giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio

Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter

provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di

ammissione ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni, o

alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

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b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero

assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da

lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso,

avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non

appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

L’Assemblea dei Soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n.

117/2017) o se facoltativamente istituito dall’Assemblea dei soci.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n

117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, secondo comma Codice civile,

non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente

sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L’assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione.

All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il

pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli

associati, conformemente a quanto stabilito dall’art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

All’assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell’Associazione;

c. approvare le linee generali del programma di attività dell’Associazione;

d. approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di

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responsabilità nei loro confronti;

f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai soci espulsi;

g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario

per cui sia chiamata a decidere.

All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la

fusione o scissione dell’Associazione;

i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque

mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto

dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo

dell’assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale assemblea di seconda

convocazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una

volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura

dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi

dalla chiusura dell’esercizio.

L’assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga

opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10

(un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure

dall’Organo di controllo.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato

dall’assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al

Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di

intervenire in assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal

Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA’ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all’art. 21 del Codice Civile.

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Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato mediante delega

scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di

voto.

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la

maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con

un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci

intervenuti.

L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4

(trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli

associati in seconda convocazione.

L’assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a

maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del

patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente Statuto.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia

richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene

a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2538,

secondo comma, del Codice Civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre eletti

dall’assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio

Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino

alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l’assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al

momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il

Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

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ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri

componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice

Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si

adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è

validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere

determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, quando invitati dal Presidente, i

responsabili dei gruppi delle aree con specifica operatività.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo :

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee

approvate dall’assemblea dei soci;

b. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;

c. redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;

e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana

ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

f. delibera circa l’ammissione e l’espulsione dei soci (salvo ricorso dell’interessato

all’assemblea dei soci);

g. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

h. delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere

secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;

j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;

k. nomina i responsabili dei gruppi delle aree con specifica operatività, garanti dell’attività

di volontariato nelle varie realtà di servizio; la nomina ha validità triennale.

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ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure

quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una

volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei

casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato

anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 21) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la

firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione

amministrativa ed economica dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento del

Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal

Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria

amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può

anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente

convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative

deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica

l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la

necessità.

ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali

(verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza

dell’Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa

documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’Associazione in

conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

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ART. 23) L’ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla

legge o se facoltativamente istituito dall’assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si

compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea anche tra persone non

socie.

L’Organo di controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e

presiede le riunioni.

L’Organo di controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito

dall’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono

essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di

organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo: - vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi

di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001,

qualora applicabili, nonché sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un

soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un

revisore legale iscritto nell’apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza

delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Organo di controllo può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio

Direttivo.

L’Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli

artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 24) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

b. eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

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a. quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;

b. contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;

c. contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o

istituzioni pubbliche civili e/o religiose, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate

attività o progetti;

d. rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

e. rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;

f. rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali

contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti

consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;

g. rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse

di cui all’art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle

Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;

h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 25) INTRASMISSIBLITA’ QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le

quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno

economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di

partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 26) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo

Settore, l’Associazione tiene i seguenti libri sociali:

-Libro degli associati.

-Registro dei volontari che svolgono l’attività;

-Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea degli associati.

-Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

-Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura

dello stesso organo.

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Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni

riguardanti l’Associazione.

I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare

all’organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un

preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 27) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al

trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno

marzo dell’anno successivo, e approvato dall’assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni

dalla chiusura dell’esercizio.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con

l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le

poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente con le modalità di

perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori

a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio

deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e

prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 28) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività

occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o

campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un

apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione

illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta

celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ASSOCIAZIONE PERUGINA di VOLONTARIATO - ODV

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Sede: “Villaggio della Carità” - Via Montemalbe, n. 1 - PERUGIA

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 29) LO SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere

deliberato dall’assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.

ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non

soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione

imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell’Ufficio di cui

all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa

vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche

e integrazioni.

Perugia, 26 giugno 2019

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LO STATUTO È STATO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI TENUTASI PRESSO LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE AL VILLAGGIO DELLA CARITÀ IN DATA 26 GIUGNO 2019

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