Asl sa mta rischio ribezzo

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STANDARD DI CERTIFICAZIONE VOLONTARI NELL’AGROALIMENTARE: REQUISITI PER UNA EFFICACE GESTIONE DELLE EMERGENZE Maurizio Ribezzo

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STANDARD DI CERTIFICAZIONE VOLONTARI NELL’AGROALIMENTARE: REQUISITI PER UNA EFFICACE GESTIONE DELLE EMERGENZE

Maurizio Ribezzo

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AZIENDA

CERTIFICATA?

SONO SOLO

CARTACCE

FARLOCCHE!

Qual è l’approccio da parte delle AC?

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PRODOTTI A MARCHIO DEI FORNITORI

PRODOTTI PRIVATE LABELS

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PRODOTTI PRIVATE LABELS

LA GDO ‘SPENDE’ IL PROPRIO MARCHIO E LA PROPRIA

AFFIDABILITA’ PER GARANTIRE AI CONSUMATORI,

ASSUMENDOSENE PIENAMENTE LA RESPONSABILITA’,

PRODOTTI ALIMENTARI CON UN OTTIMALE RAPPORTO

QUALITA’/PREZZO

L’OSA SI ASSICURA VOLUMI DI PRODUZIONE RILEVANTI

QUALITA’ E FILIERA CERTIFICATE A FRONTE DI STANDARD

SPECIFICI CHE SOTTINTENDONO AL RISPETTO DI

CAPITOLATI DI FORNITURA TRA LE PARTI

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Qual è l’approccio da parte della GDO?

VUOI FORNIRE

PRODOTTI A MIO

MARCHIO? ADOTTA

REQUISITI AGGIUNTIVI

RISPETTO AI COGENTI!

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Per la GDO non tutte le certificazioni hanno la stessa valenza

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C’è realmente differenza?

Qual è il valore aggiunto?

requisiti aggiuntivi e maggiori garanzie per le aziende certificate GFSI rispetto a quanto

previsto dalle norme cogenti. Non solo

sicurezza alimentare… ma anche tutela

dell’immagine e prevenzione dei reclami

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Obbligo di periodica e documentata verifica della

efficacia ed efficienza delle procedure di gestione

implementate

Valutazione preliminare di una casistica ben più

ampia di quella di norma prevista dall’ambito

cogente e prevenzione delle emergenze

Preliminare addestramento alle modalità di

comunicazione a tutti gli stakeholders, non solo

alle Autorità di controllo

C’è realmente differenza?

Qual è il valore aggiunto?

Limitatamente ai requisiti relativi alla gestione delle emergenze, gli standard GFSI prevedono

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Valutazione preliminare di una casistica ben più ampia di quella di norma

prevista dall’ambito cogente e prevenzione delle emergenze ipotizzabili

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CONTAMINAZIONE DA CORPI ESTRANEI

Controllo e monitoraggio della contaminazione non solo da metalli ma

anche da vetri, plastiche dure e, più in generale da ogni oggetto estraneo.

Mappatura e controllo periodico degli oggetti in vetro e plastiche dure

presenti in azienda (impianti di produzione inclusi) e periodica verifica della

efficacia dei sistemi di identificazione in linea (es. metal check ed X Ray)

Utilizzo esclusivo di oggetti «detectabili» (es. cerotti, materiali per

sanificazione, utensili, penne, taglierini, ecc)

IL RISCONTRO DI CORPI ESTRANEI NEGLI ALIMENTI DA

PARTE DEI CONSUMATORI, OLTRE A COSTITUIRE UN

POTENZIALE PERICOLO PER LA SALUTE, RAPPRESENTA UN

DANNO NOTEVOLE IN TERMINI DI IMMAGINE ED IN

TERMINI ECONOMICI

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SCELTA, GESTIONE ED UTILIZZO DEI M.O.C.A.

In aggiunta alla dichiarazione di conformità rilasciata, per legge, dal

produttore, è necessario effettuare e documentare, preliminarmente

all’utilizzo, una valutazione delle specifiche esigenze aziendali (es.

caratteristiche chimico fisiche degli alimenti da sottoporre a

confezionamento, condizioni di esposizione e di utilizzo, ecc)

I M.O.C.A. IMPIEGATI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A

PROCESSO DI VALIDAZIONE PRELIMINARE ALL’UTILIZZO

SECONDO SCHEMI PIU’ RESTRITTIVI DI QUELLI PREVISTI

DALLA NORMA COGENTE

Necessaria una valutazione/validazione della documentazione fornita dai

produttori di M.O.C.A. al fine di verificarne l’aggiornamento normativo e la

correttezza degli ambiti di utilizzo indicati (es. simulanti)

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Monitoraggio e pest proofing! non cattura o controllo degli infestanti! I

dispositivi istallati e le procedure adottate non servono ‘a catturare’…. ma a

monitorare e a studiare il comportamento degli infestanti in quel

determinato sito!

Imposto esame periodico delle risultanze del monitoraggio al fine di definire

l’efficacia delle azioni di pest proofing poste in essere dall’azienda

Intervento documentato di un esperto, anche esterno, secondo frequenze

prestabilite per identificazione di specie, valutazione degli andamenti, ecc.

LA CONTAMINAZIONE DA INFESTANTI RAPPRESENTA UN

DANNO DI IMMAGINE NOTEVOLE SEBBENE, SPESSO, NON

COMPORTI ALCUN RISCHIO PER LA SALUTE PUBBLICA

PEST MANAGEMENT

Non solo roditori e insetti volanti.... Gli infestanti sono tanti e differenti!

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FOOD DEFENCE

Implementazione e successiva validazione di procedure per la valutazione

del rischio correlato ad attività di sabotaggio, effrazione, bio-terrorismo,

ecc. e relativa gestione; cosa prendere in considerazione? Alcuni esempi:

• Sito

• Operatori autorizzati all’accesso

• Terzi soggetti coinvolti a vario titolo

• Modalità di confezionamento

• Modalità di distribuzione

FINITA L’ERA DELLA SOLA ‘FOOD SAFETY’, OCCORRE ORA

PRENDERE IN CONSIDERAZIONE ANCHE LA FOOD

DEFENCE… SABOTAGGI? BIO-TERRORISMO? DANNI DI

IMMAGINE? IPOTESI LONTANE DALLA NOSTRA REALTA’?

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http://www.fda.gov/Food/FoodDefense/

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Studi di shelf life che non tengano conto esclusivamente del rispetto dei

criteri di sicurezza alimentare ma anche di ulteriori requisiti (es.

composizione nutrizionale, caratteristiche organolettiche e sensoriali)

Valutazione della shelf life mediante applicazione del ‘worst case scenario’

e di condizioni di stress e differenziazione tra best shelf life e shelf life

prudenziale

CAPITA FREQUENTEMENTE CHE GLI ALIMENTI

CONFEZIONATI RIPORTINO SHELF LIFE, SIANO ESSE

ESPRESSE COME SCADENZA O COME TMC, NON

CONGRUE IN RELAZIONE AGLI SPECIFICI STUDI EFFETTUATI

O AGLI ACCORDI CONTRATTUALI SOTTOSCRITTI CON GDO

ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA SHELF LIFE

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ALIMENTI DEPERIBILI

ALTRI ALIMENTI O ALTRI CRITERI

Alimenti stabili?

Alimenti surgelati/congelati?

Alimenti con claims esposti in etichetta?

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ERRATA ETICHETTATURA DEI PRODOTTI

Sempre più frequentemente le industrie dichiarano claims salutistici e

nutrizionali in etichetta che dovrebbero comunque essere conformi a

quanto previsto dal Reg. 1924/2006, 432/2012 e 536/2013 .

Il Reg. 1169/2011 prevede il rispetto di specifici requisiti ed individua la

responsabilità nel soggetto che commercializza a proprio nome l’alimento.

Pertanto nel caso in cui il soggetto responsabile sia la GDO per produzioni a

marchio proprio è richiesta opportuna gestione di eventuali anomalie

riscontrate (es: Allergeni non correttamente indicati o identificati)

ETICHETTE NON ADEGUATAMENTE SOTTOPOSTE A

VALUTAZIONE TECNICO LEGALE E PERTANTO RECANTI

INFORMAZIONI NON CORRETTE O FUORVIANTI

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Nella gestione delle emergenze

occorre fare buona COMUNICAZIONE

non pericoloso ed inopportuno ALLARMISMO

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A chi compete la valutazione del

rischio e la decisione di attivare le

azioni di ritiro e/o richiamo?

E quanto occorre attivarle?

Spetta agli operatori del settore alimentare e

dei mangimi garantire che nelle imprese da

essi controllate gli alimenti o i mangimi

soddisfino le disposizioni della legislazione

alimentare inerenti alle loro attività in tutte le

fasi della produzione, della trasformazione e

della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte. (Art. 17.1, Reg. UE 178/2002)

L’obbligo del ritiro e/o del richiamo dei prodotti pericolosi spetta agli operatori del settore alimentare (artt. 19 e 20 del Reg. UE 178/02).

In seguito ad un’iniziativa di ritiro e/o richiamo dell’operatore del settore alimentare, può scaturire o meno un’allerta in base al tipo di rischio classificato.

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E’ sempre necessario attivare

azioni di ritiro e richiamo e

notificare l’allerta?

L’attivazione dell’allerta così come disposto dall’art. 50.2 del Reg. (CE) 178/02 riguarda le autorità competenti e fa seguito ad una valutazione di opportunità.

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ALLEGATO D

RISCHIO ‘GRAVE’ NECESSARIA VALUTAZIONE

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Non è sempre facile né per l’OSA né per le AC

Ferma restando la tutela del consumatore allerte non corrette equivalgono ad ingente impiego di denaro

pubblico e privato e procurano danni di immagine spesso

notevoli e prolungati con impatti in termini occupazionali

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NON TUTTE LE ALLERTE RIESCONO CON IL BUCO!

ALCUNI ESEMPI… DI ALLERTE INUTILI, DISPENDIOSE ED IMMOTIVATE

• Superamento di indicatori di igiene….

• Riscontro di taxa microbico in semilavorato da sottoporre a trattamenti efficaci…

• Riscontro di agente biologico potenzialmente dannoso non vitale….

• Episodi di frode commerciale senza implicazioni di grave rischio….

• Superamento minimo dei limiti previsti per taluni additivi consentiti…