Asilo e Rifugio

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Accoglienza e Diritto di Asilo Diritto di asilo. Presentazione a cura della dott.ssa Enza Papa Il quadro normativo vigente in materia di diritto di asilo e il sistema di accoglienza per: Richiedenti Asilo, Rifugiati e beneficiari di Protezione Umanitaria

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Asilo e Rifugio

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Accoglienza e Diritto di AsiloDiritto di asilo. Presentazione a cura della dott.ssa Enza PapaIl quadro normativo vigente in materia di diritto di asilo e il sistema di accoglienza per:Richiedenti Asilo, Rifugiati e beneficiaridi Protezione Umanitaria Che differenza c fra rifugiato ed immigrato??limmigrato lascia liberamente il proprio paese per cercare nuove e migliori opportunit di lavoro altrove;il rifugiato non si sposta per libera scelta, ma costretto ad abbandonareilpropriopaesepersfuggireagravi persecuzioni e violenze.Immigrazione e Asilo Richiedente asiloColuichechiedelaprotezionediunPaese diversodaquellodiorigineedinattesa del riconoscimento dello status.GlossarioRifugiatoMigranteColuichedecidevolontariamentedi lasciareilpropriopaeseperstabilirsi, temporaneamente o permanentemente, in un altro Stato.Coluialqualestatoriconosciutolasilo, ciolaprotezionedalloStatoalqualeha inoltrato la sua richiesta. IRichiedentiasilosonofiguregiuridicamentediverse dagliimmigratistranierichearrivanoinItaliapermotivi di lavoro, studio e/o ricongiungimento familiare.CichespingeaspostarsiinunaltroPaesenonuna libera scelta, ma, piuttosto, la mancanza di ogni scelta.Immigrazione volontaria = interesse legittimoImmigrazione non volontaria = diritto soggettivo Il quadro normativo sul diritto di asiloIl quadro normativo che regola la materia del diritto di asilo, che diverso da quello che regola la materia dellimmigrazione, complesso e articolato: si compone di atti relativi alla legislazione internazionale, a quella europea e a quella prodotta dai singoli Stati. La legislazione internazionale:1948Dichiarazione Universale dei Diritti dellUomoAdottata dallAssemblea Generale delle Nazioni Unite, il primo documento che sancisce, a livello mondiale, i diritti fondamentali degli individui.Art. 14Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni. La Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato1951Eilprimodocumentoincuivieneregolatoilsistema legale internazionale per quanto concerne lassistenza a coloroiqualisonocostrettiadabbandonarelapropria terra. Prima definizione del termine rifugiato. Art. 1Erifugiatocoluiche,temendoaragionediessere perseguitatopermotividirazza,religione, nazionalit,appartenenzaadundeterminato grupposocialeoperlesueopinionipolitiche,si trovi fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e nonpossao,acausaditaletimore,nonvoglia avvalersi della protezione di detto Stato. I requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiatoIn base alla definizione dellart. 1, possono essere evidenziati 4 requisiti essenziali:1) LafugadalproprioPaese.Ilrifugiato-peresserericonosciutotale- deve trovarsi fuori del suo Paese di origine2) Il fondato timore di persecuzione. Il timore di persecuzione deve essere reale,masoprattuttodevetrattarsidipersecuzionerivoltainmododirettoalla persona che richiede asilo. Deve trattarsi di persecuzione a titolo individuale e non generalizzata.3)Motivispecificidipersecuzione. Lapersecuzione,temutaosubita,deve essere operata in ragione di uno dei motivi indicati dallo stesso articolo 1 della stessa convenzione. 4) L'impossibilit di avvalersi della protezione del proprio paese di origine. Ilrichiedenteasilodevetrovarsinellacondizionedinonpotere,nvolere rivolgersialleautoritdelsuopaese.Questoperchilcosiddettoagentedi persecuzione(chiperseguita),puesseredirettamenteilgovernodelpaese oppure altro soggetto da questi tollerato o non contrastato. La persecuzioneLaConvenzionediGinevranoncontieneunadefinizionedel terminepersecuzione.Secondolinterpretazionedominante,si pu dedurrecheogni minaccia alla vita o alla libert per ragioni di razza, religione, nazionalit, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, costituisce persecuzione. I principi della ConvenzioneTraiprincipaliobiettividellaConvenzionecanche quello di definire degli strumenti atti a garantire leffettiva tutela dei diritti dei rifugiati nei territori dei Paesi di asilo.Nello specifico la Convenzione:vieta di sanzionare lingresso ed il soggiorno irregolare dei rifugiati (art. 31);Affermailprincipiodinonrefoulement,(non respingimento)secondoilqualenessunoStatopu espellereinnessunmodounrifugiatoversounterritorio dovelasuavitaelasualibertpotrebberoessere minacciate (art. 33). Diritti e doveri dei rifugiatiDirittiProtezione legale;Assistenza sociale e sanitaria;Diritto al lavoro e allistruzione;Diritti civili, economici e sociali;DoveriObbligodirispettareleleggiei regolamenti del Paese di asilo Limiti della Convenzione di GinevraDue ordini di restrizione nellambito dellapplicazione della Convezione:1) riserva temporaleEsclusione della protezione per fatti accaduti dopo il 1951;2) riserva geograficada applicare solo ai rifugiati Europei.LaConvenzionediGinevrastataratificatadallItaliacon laLeggen.722del1954chehaintrodottoentrambele limitazioni.1967: Il protocollo di New YorkSuperamento delle due riserve. LaConvenzionediGinevraeilProtocollodiNewYorksono ritenuti i due pilastri normativi, a livello internazionale, sui diritti dei rifugiati.Sono gli strumenti fondamentali in base ai quali gli Stati firmatari garantiscono la loro protezione alle persone che chiedono lo status di rifugiato.Rappresentanoglistrumentiessenzialidacuiprendelemosse lattivitdellACNUR(AltoCommissariatodelleNazioniUnite per i Rifugiati, con sede a Ginevra, istituita nel 1951 e finalizzata alla protezione dei rifugiati sul piano internazionale. La normativa comunitariaAlivellocomunitariosiintrapresodadiversianniun processodiarmonizzazionedellepoliticheinmateriadi immigrazione e soprattutto di asilo.1990: Convenzione di Schengen1990: Convenzione di DublinoAbolizionedeicontrolliallefrontiereinternedellospaziocomunitarioe potenziamento dei confini esterni. Regole comuni in materia di attraversamento delle frontiere esterne e per le richiesete di asilo. Regimecomuneperilrilasciodivistidiingressoedelcontrollo alle frontiere.Determina lo Stato responsabile per lesame di una richiesta di asilo.Obiettivo: evitare le domande di asilo multiple, cio presentate in pi Stati Regolamento Dublino II e Sistema Eurodac2002: la Convenzione diventa Regolamento in base al qualevienestabilitoilprincipiodiautorizzazione,ovverola responsabilit dello Stato competente.Ingenerequellochehaprecedentementeconcessoun visto di ingresso.2003: Sistema EURODACObbligagliStatimembriarilevareleimprontedigitalidi tutti i richiedenti asilo, nonch di tutti gli stranieri irregolari ed a trasmettere i dati ad una banca dati centrale.InbasealsistemaEURODACvengonodispostii traferimenti dei richiedenti asilo allo Stato competente. CEAS: Sitema Comunitario AsiloI fase regime comunitario europeo1999: Trattato di Amsterdam e il Consiglio Europeo di TampereApartiredalTrattatodiAmsterdam,lUnioneEuropeasi impegnata a raggiungere lobiettivo di una politica comune nel campo dellasilo.Periodo conclusivo della prima fase: 2004periodotransitorioprimadellaintegralearmonizzazionedelle procedure comunitarie. I Fase:4 strumenti giuridici:1) Regolamento N. 343/2003 (Regolamento Dublino)2)Direttiva Accoglienza, N. 9/2003 (Recante norme minime relative allaccoglienza dei richiedenti asilo nei Paesi Membri) in merito allaccoglienza e assistenza sanitaria. Introduce, per la prima volta, listituto del trattenimento dei R.A.3) Direttiva Qualifiche N. 83/2004Introduce elementi di novit, quali il richiamo ad agenti non statali di persecuzione e alla persecuzione fondata sullidentit di genere e sullorientamento sessuale, come fattori caratterizzanti lappartenenza ad un determinato gruppo sociale4) Direttiva procedure N. 85/2005, per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato II fase entro il 2010: procedura unica comunitaria di asilo Il diritto di asilo in ItaliaArt. 10 Cost.Comma 3Lo straniero al quale sia impedito leffettivo esercizio delle libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nelterritoriodellaRepubblica,secondole condizioni stabilite dalla legge. A tuttoggi non esiste ancora in Italia una legge organica sul diritto di asilo.CiononostantediversesentenzedellaCortediCassazionehanno stabilitocheildirittodiasilosancitodallaCostituzionesi configuracomeundirittosoggettivoenoncomemerointeresse legittimo, da riconoscere al cittadino straniero, anche in mancanza di leggi ordinarie che diano attuazione al principio costituzionale. Asilo costituzionale e status di rifugiatoCostituzione ItalianaArt. 10 co. 3Impedimento delleffettivo esercizio delle libert democratiche garantite dalla Costituzione Istanza di asilo al Tribunale CivileConvenzione di GinevraStatus di rifugiato Fondato timore di persecuzione a causa della razza, religione, opinione politica, appartenenza ad un determinato gruppo politico.Istanza di asilo presso la Commissione competenteSono diversi i presupposti per il riconoscimento dellasilo allo straniero. In base alla nostra Costituzione la sussistenza di un impedimento nel Paese di origine alleffettivoeserciziodellelibertdemocratichegarantitedallaCostituzione stessa. In base alla Convenzione di Ginevra, il presupposto, invece, il fondato timoredipersecuzione.Sonodiversigliorganicompetentiperil riconoscimento dello status. La situazione italianaNonostantelasuacrucialeimportanza,iltemadeldirittodi asilostatotrattatosempreinmanieraresidualeallinterno delle leggi nazionali dedicate allimmigrazione, e solo a partire dal 1990, con la c. d. legge Martelli (L. 39/1990): Normeurgentiinmateriadiasilopolitico,dingressoe soggiornodeicittadiniextracomunitariediregolarizzazione deicittadiniextracomunitariedapolidigipresentinel territorio dello Stato.Art. 1Regolailriconoscimentodellostatusdirifugiatoaisensidella ConvenzionediGinevraeintroduce,perlaprimavolta nellordinamento interno, una procedura di accesso allasilo. Nonfaalcunriferimentoaldirittocostituzionaledi asilo.Superamento delle due riserve (temporale e geografica) La procedura di asiloPer procedura di asilo si intende la sequenza di passaggi burocratici che inizia nelmomentoincuiilcittadinostranieropresentaladomandadiasiloesi concludeconl'emanazionediunprovvedimentodefinitivoinmeritoal riconoscimento o meno dello status di rifugiato.il richiedente deve presentare una istanza motivata alla poliziadi frontiera o alla Questura del luogo di arrivo. Ilquestoreterritorialmentecompetenterilasciaunpermessodi soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento.Laprocedurahatermineconlaudizionedelrichiedenteasilo presso un organo competente per il riconoscimento dello status di rifugiato. La Commissione competente per il riconoscimento dello status di rifugiatoLadomandadiasilovieneesaminatadaunorganoadhoc, competenteperlavalutazionedellerichiestediasilo, introdotto dalla legge Martelli:La Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, con sede a Roma, nel corso di unaudizione personale durante laqualeilrichiedenteracconta,inpresenzadiuninterprete, la sua storia personale e i motivi della persecuzione subita.

La Commissione pu adottare tre tipi di decisione:1) Riconoscere lo status di rifugiato;2)Negarelostatusdirifugiato,mariconoscerela protezione umanitaria;3)Negarelostatusdirifugiatoeanchelaprotezione umanitaria.Lesito della CommissioneLaLeggemartelliprevedelapossibilitdipresentareun ricorsoalTARcontroladecisionenegativadella Commissione,entro30giorni,ammettendolasospensione di un provvedimento di espulsione a seguito del rigetto della domanda di asilo. 1) Riconoscimento status di rifugiatoLa Commissione emette il certificato di riconoscimento dello status di rifugiato;La Questura rilascia un permesso di soggiorno per asilo, della validit di due anni;Il rifugiato pu richiedere la cittadinanza dopo 5 anni dal riconoscimento dello status; 2) Diniego con concessione di protezione umanitariaLaCommissionenonriconoscelostatusdirifugiato,maconcedela protezione umanitaria.Eilcasodichinontemeunapersecuzioneindividuale,comesancitodalla Conv.diGinevra,manonpufarerientronelPaesediorigineacausadel pericoloperlapropriavitaacausadisituazionidiconflittoeviolenza generalizzata.Ancheseunapersonanonvienericonosciutarifugiata,vaapplicatoil principio di non refoulement, previsto dallart. 19 T.U. sullimmigrazione.La Questura notifica il diniego della Commissione e rilascia unpermesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di 1 anno.Il titolare del p.d.s. per motivi umanitari pu svolgere attivit lavorativa;Il titolare del p.d.s. per motivi umanitari pu richiedere la cittadinanaza dopo 10 anni di permanenza. 3)Diniego con espulsioneSe la Commissione decide di non riconoscere lo status di rifugiatoe ritiene che non sussistano esigenze di protezione umanitaria:La Questura notifica la decisione negativa della Commissione;Viene ritirato il p.d.s. temporaneo per richiesta asilo e alla persona viene intimato di lasciare il territorio entro 15 giorni;se entro 15 giorni dalla notifica dellintimazione la persona non lascia il territorio, pu essere emesso nei suoi confronti un decreto di espulsione prefettizio;il decreto di espulsione vietaalla persona espulsa di rientrare in Italia e nei paesi Schengen per un periodo di 10 anni. LaproceduradiasilointrodottadallaLeggeMrtelli rimasta in vigore per circa 15 anni, dal 1990 al 2005.Domande di asilo presentate in Italia dal 1990 al 2004:165.564Richieste di asilo inoltrate alla Clmmissione Centrale125.604 Richieste esaminate10.861 decisioni positive97.489 decisioni negative7.438 dinieghi per irreperibilit del richiedente Richiesta di asilo ex art. 10, comma 3 della Costituzione italianaListanzadirichiestadiasilocostituzionaleviene inoltrata al Tribunale Civile e non alla Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato.Non sono stabiliti n i tempi n le modalit di rilascio del permessodisoggiorno,nonchidirittieidoveridichi ottiene il riconoscimento. Modifiche alla procedura di asiloLa procedura di asilo introdotta dalla legge n. 39/1990 stata modificatadallalegge189/2002,lac.d.Bossi/Fini.Trale principali novit, la legge prevede: 1) Listituzionedi7CommissioniTerritorialicompetentiper il riconoscimento dello status di rifugiato;2) Lintroduzionedidueprocedurediasilo:unaprocedura ordinaria e una procedura semplificata;3)Iltrattenimentodeirichiedentiasiloinappositestrutture:i Centri di Identificazione Le Commissioni Territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiatoMigliaiadirichiestediasilofermepresolaCommissione Centraleperilriconoscimentodellostatusdirifugiato. Unattesa di convocazione di circa 1 anno/1 anno e mezzo. Istituzione di 7 Commissioni Territoriali composte da un Prefetto, un funzionario della Pubblica Sicurezza, un rappresentante degli Enti locali ed uno dellACNUR, con sedi a:1) Gorizia (Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige);2) Milano (Lombardia, Valle dAosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna):3) Roma (Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria);4) Foggia (Puglia);5) Siracusa (Sicilia);6) Trapani (Sicilia);7) Krotone (Calabria, Basilicata). Centri di Identificazione per Richiedenti asiloPer la prima volta nellordinamento italiano viene introdotto listitutodeltrattenimentodeirichiedentiasiloinapposite strutture,geograficamentecoincidenticonleCommissioni Territoriali.Iltrattenimentopuesseredispostoquandoilrichiedente asiloabbiaelusoicontrollioquandosiaentrato irregolarmente.Sicalcolachecircail90%deirichiedentiasiloarriva irregolarmente. Cio, quasi la totalit dei casi.Ilrichiedentenonpuallontanarsisenzaautorizzazioneda partedellaPrefettura,penalarevocadellostatusdi richiedente asilo. Ricorso avverso decisione negativaLa Legge Bossi/Fini stabilisce che un ricorso contro il parere negativodapartedellaCommissioneTerritoriale competentenonsospendelespulsionedelrichiedente,il quale pu proporre ricorso dal Paese di origine! Accoglienza e diritto di asiloLoffertadiaccoglienzaediassistenzaairichiedentiasilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria, in mancanza di unaleggenazionalespecificainmateriadiasilo,stataper tanti anni inesistente.Pesanticonseguenzesullesclusionesocialedimigliaiadi personechespessohannocomeunicaprospettivalafuga versoaltriPaesieuropei,chehannodadecenniistituito sistemidiaccoglienzaadeguatipercoloroincercadi protezione. Azione comuneNasce il progetto Azione Comune;Laprimaveraesperienzadiretediaccoglienza nazionale,sperimentatainseguitoallemergenza kosovo.Ideatadalmondodellassociazionismoedel volontariato in collaborazione con enti locali;Finanziato dallUE e dal Ministero degli Interni;Assistenza a circa 1000 persone;Rifinanziato anche nel 2000 e rivolto anche a persone provenienti da altre aree del mondo;1999 IlprogettoAzioneComuneharappresentatoilprimotentativo sperimentalediorganizzareunaretediaccoglienzaeassistenzaper RARU, con alcuni rudimentali strumenti comuni:creazione di una banca dati;servizi di consulenza e orientamento comuni;percorsi di inserimento sociale;Ambiti di intervento:segretariato sociale (rapporti con questure, ASL, prefetture,etc);inserimento scolastico per i minori;corsi di alfabetizzazione della lingua italiana per adulti;consulenza legale e tutela dei diritti della persona.Idea di accoglienza:unaccoglienza decentrata (strutture medio piccole);non mera assistenza, ma servizi mirati allautosufficienza. 10 Regioni coinvolte;26 centri di accoglienza; Pi di 1000 beneficiari;Azione ComuneIlmodellosperimentatoconAzioneComunestato riconosciutodatutticomeunabuonaprassinelcampo dellaccoglienzaedhafattodapuntodiriferimentoperla progettazione nazionale;Haevidenziatolanecessitdiunsistemadiaccoglienza integrato e in rete, che permetta di:-uscire dalla logica dellemergenza;Attraverso il coinvolgimento:-deglientipubblici,delleamministrazionilocali, dellassociazionismo e del volontariato sociale. Il Programma Nazionale AsiloNel 2001 nasce il PNA:un Progetto Pilota mirato alla costituzione e alla gestione di un sistema nazionale di accoglienza, assistenza e protezione in favore di RARU, decentrato e diffuso a livello nazionale.Protocollo di intesa siglato da:ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani);ACNUR (Alto Commissariato delle N.U. per i rifugiati);Ministero degli InterniFinanziato con fondi straordinari dell8 x1000 e con FER (Fondo Europeo per i Rifugiati) stato avviato con un bando pubblico rivolto ai Comuni. Organizzazione del PNASegreteria Centrale, con sede a Roma:-supporto tecnico ai progetti territoriali;-messa in rete dei progetti;-gestione di una banca dati nazionale;- verifica del funzionamento del PNA e dei singoli progettiIl sistema di accoglienza del PNA funziona con le seguenti modalit:i RARU vengono individuati sul territorio o nelle aree di frontierala segreteria orienta le persone verso i centri territorialii RARU risiedono nei centri per un periodo di circa 6 mesi duranteI quali vanno individuati dei percorsi di integrazione autonomanel territorio. Le attivit del PNAInciascunodegliambititerritorialisonostateavviatele seguenti attivit:accoglienza;orientamento sociale;informazione e sostegno legale.AccoglienzaVitto, alloggio, assistenza sociosanitaria.Orientamento socialeInserimentoscolasticodeiminori;alfabetizzazionelingua italiana per adulti; percorsi di inserimento lavorativo. Assistenza legaleSupporto nella presentazione della domanda di asilo;Redazione del dossier per laudizione presso la Commissione;Diritti e doveri dei RARU. SPRAR: Sistema Nazionale di Protezione e Tutela di RARUIl Sistema Nazionale di Protezione e Tutela dei RARU;(evoluzione in chiave pi organica ed istituzionale del PNA)LoSPRARunsistemapubblicoperlatutela,laccoglienzae lintegrazionediRARU,diffusosututtoilterritorionazionale, attraverso una rete di progetti che fanno capo agli Enti locali.LaL.189/2002,(leggeBossiFini),hariconosciutoleiniziative avviate sul territorio con il PNA.Lart 32, 1-sexies, di modifica allart. 1 della legge 39/90 istituisceLart. 32, 1- septies, istituisce:Il fondo nazionale per le politiche e i servizi dellasilo. Dati 2006 SPRAR2006 95 Comuni;102 progetti territoriali;2428 posti di accoglienza;Calabria:5 progetti territoriali1) Cosenza (25 posti);2) Crotone (20 posti);3) Isola Capo Rizzuto (25 posti);4) Badolato; (15 posti);5) Riace (15 posti);6)Carfizzi (20 posti)Totale: 120 posti in accoglienza Dati beneficiariArea geografica di provenienza:67% Africa;13%Asia;10% America Latina;10% Europa.Prime 5 nazionalit:1) Eritrea;2) Etiopia;3) Colombia;4) Togo;5) SomaliaTitolo di studio:25% nessun titolo;19% licenza elementare;22% licenza media inf.;28% diploma media sup.;6% laureaModalit di ingresso:64% sbarco;24% frontiera aereoportuale;9% rientri Dublino;3% nascita in Italia Richieste di asilo 200610. 348 richieste di asilo presentate alle 7 Commissioni;Domande per Commissione:Foggia: 29,5%;Crotone: 19,8%;Milano: 18,1%;Roma: 9,8%;Siracusa: 9,8%;Trapani: 8,3%;Gorizia: 4,7%Esiti delle domande:46,8%: protezione umanitaria;39,8%: diniego;9,5%: rifugiati;3%: irreperibili Conclusioni:Divariotraledisponibilitdelsistemaelenecessitrealidi accoglienza.Circa 10.000 richieste di asilo annue;Lo SPRAR copre solo la met delle richieste;IltrattenimentodeiRichiedentiasiloneiCentridi Identificazionesemprecrescente,quasialternativo allaccoglienza nei centri SPRAR.