Articolo 133

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Parte II - Ordinamento della Repubbli Titolo V - Le Regioni, le Provincie, La Costituzione

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Parte II - Ordinamento della Repubblica Titolo V - Le Regioni, le Provincie, i Comuni

La Costituzione

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Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una

Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

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Il procedimento ha impulso su iniziativa dei Comuni interessati ovvero di quelli che, per effetto del mutamento

delle circoscrizioni provinciali o dell'istituzione di nuove Province, si verrebbero a trovare in un ambito provinciale diverso da quello precedente. È poi necessario il parere

della Regione nel cui ambito territoriale si discute la variazione dell'assetto provinciale. Il Testo unico degli enti

locali (D.Lgs. 267/2000) ha fissato i criteri ai quali la revisione delle circoscrizioni provinciali deve attenersi, con l'intento di evitare che tali variazioni possano pregiudicare

la programmazione dello sviluppo economico in un determinato territorio o determinare il frazionamento di un Comune in più Province. Viene fissato un numero minimo

di abitanti per ciascuna Provincia risultante dalle modificazioni territoriali (200.000) e si impone alle

Province preesistenti di fornire alle nuove le risorse ed i mezzi adeguati per svolgere le proprie funzioni (articolo

21).

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L'istituzione di nuovi Comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni sono

riservate alla legge regionale. La Regione provvede sia a definire in via generale le forme e le modalità con cui operare le modificazioni, sia ad attuare tali

modifiche mediante leggi che assumono la caratteristica di leggi-provvedimento (v. 70). Anche

in questo caso è richiesta una base di consenso, proveniente, però, dalle popolazioni interessate e non dagli enti, come nell'ipotesi disciplinata dal 1° comma. Il mezzo per «sentire» le popolazioni non è

definito dalla norma: trattandosi di un parere, questo può esser dato con un referendum

(consultivo) o con qualsiasi altro mezzo si riveli utile allo scopo (art. 15 Testo unico degli enti locali).

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