Art.1 l.280/2003 Art.1 l.280/2003 La Repubblica riconosce e favorisce lauto- nomia dellordinamento...

21
Art.1 l.280/2003 Art.1 l.280/2003 La Repubblica riconosce e La Repubblica riconosce e favorisce l’auto-nomia favorisce l’auto-nomia dell’ordinamento sportivo dell’ordinamento sportivo nazionale quale articolazione nazionale quale articolazione dell’ordinamento spor-tivo dell’ordinamento spor-tivo internazionale facente capo al internazionale facente capo al Comita-to Olimpico Comita-to Olimpico Internazionale Internazionale

Transcript of Art.1 l.280/2003 Art.1 l.280/2003 La Repubblica riconosce e favorisce lauto- nomia dellordinamento...

Page 1: Art.1 l.280/2003 Art.1 l.280/2003 La Repubblica riconosce e favorisce lauto- nomia dellordinamento sportivo nazionale quale articolazione dellordinamento.

Art.1 l.280/2003Art.1 l.280/2003

La Repubblica riconosce e favorisce La Repubblica riconosce e favorisce l’auto-nomia dell’ordinamento l’auto-nomia dell’ordinamento sportivo nazionale quale sportivo nazionale quale articolazione dell’ordinamento spor-articolazione dell’ordinamento spor-tivo internazionale facente capo al tivo internazionale facente capo al Comita-to Olimpico InternazionaleComita-to Olimpico Internazionale

Page 2: Art.1 l.280/2003 Art.1 l.280/2003 La Repubblica riconosce e favorisce lauto- nomia dellordinamento sportivo nazionale quale articolazione dellordinamento.

Ordinamento sportivo Ordinamento sportivo internazionaleinternazionale

Non si fonda su accordi tra StatiNon si fonda su accordi tra Stati Non si ricollega ad accordi tra StatiNon si ricollega ad accordi tra Stati Non deriva da atti internazionali Non deriva da atti internazionali

È un complesso di associazioni private, È un complesso di associazioni private, nazionali e transnazionali che sinazionali e transnazionali che si

Auto-organizzanoAuto-organizzano Auto-disciplinanoAuto-disciplinano

Page 3: Art.1 l.280/2003 Art.1 l.280/2003 La Repubblica riconosce e favorisce lauto- nomia dellordinamento sportivo nazionale quale articolazione dellordinamento.

““ordinamento sportivo”ordinamento sportivo”

Cesarini Sforza (1929)Cesarini Sforza (1929) M.S. Giannini (1949)M.S. Giannini (1949)

Natura giuridica dell’ordinamento sportivo Natura giuridica dell’ordinamento sportivo in forza della presenza di tre elementi in forza della presenza di tre elementi costitutivicostitutivi

a)Plurisoggettivitàa)Plurisoggettività

b)Normazione b)Normazione

c)Organizzazione c)Organizzazione

Page 4: Art.1 l.280/2003 Art.1 l.280/2003 La Repubblica riconosce e favorisce lauto- nomia dellordinamento sportivo nazionale quale articolazione dellordinamento.

L’ordinamento sportivo è quindi un L’ordinamento sportivo è quindi un

Ordinamento giuridico settorialeOrdinamento giuridico settoriale A formazione spontaneaA formazione spontanea Proteso al perseguimento di un fine Proteso al perseguimento di un fine

particolareparticolare

Page 5: Art.1 l.280/2003 Art.1 l.280/2003 La Repubblica riconosce e favorisce lauto- nomia dellordinamento sportivo nazionale quale articolazione dellordinamento.

Rapporti tra ordinamento statale ed Rapporti tra ordinamento statale ed ordinamento sportivoordinamento sportivo

Tre zone di influenzaTre zone di influenza

Norma sportiva (irrilevante giuridico)Norma sportiva (irrilevante giuridico)

Zona intermedia Zona intermedia

Norma statale (cogente per gli sportivi)Norma statale (cogente per gli sportivi)

Page 6: Art.1 l.280/2003 Art.1 l.280/2003 La Repubblica riconosce e favorisce lauto- nomia dellordinamento sportivo nazionale quale articolazione dellordinamento.

““zona di influenza zona di influenza intermediaintermedia””

Può essere di confronto o di contrastoPuò essere di confronto o di contrasto

Diversa qualificazione dei fattiDiversa qualificazione dei fatti

Identica qualificazione ma diverse conseguenzeIdentica qualificazione ma diverse conseguenze

Identica qualificazione, identiche conseguenze Identica qualificazione, identiche conseguenze ma diverse misure giuridiche per la tutela degli ma diverse misure giuridiche per la tutela degli interessiinteressi

Page 7: Art.1 l.280/2003 Art.1 l.280/2003 La Repubblica riconosce e favorisce lauto- nomia dellordinamento sportivo nazionale quale articolazione dellordinamento.

Fonti del diritto sportivoFonti del diritto sportivo

Sovranazionale Sovranazionale

Carta OlimpicaCarta Olimpica

Norme antidoping WADANorme antidoping WADA

Direttive e Direttive e Raccomandazioni CIORaccomandazioni CIO

Statuti e Regolamenti Statuti e Regolamenti FSIFSI

Nazionale Nazionale

Principi FondamentaliPrincipi Fondamentali

Regolamenti e Delibere Regolamenti e Delibere CONICONI

Statuti e Regolamenti Statuti e Regolamenti FSNFSN

Page 8: Art.1 l.280/2003 Art.1 l.280/2003 La Repubblica riconosce e favorisce lauto- nomia dellordinamento sportivo nazionale quale articolazione dellordinamento.

Punto di collegamento tra Punto di collegamento tra ordinamento statale italiano e ordinamento statale italiano e

ordinamento sportivoordinamento sportivoèè

Lo statuto CONILo statuto CONIprevisto dalla legge 242/1999previsto dalla legge 242/1999

Page 9: Art.1 l.280/2003 Art.1 l.280/2003 La Repubblica riconosce e favorisce lauto- nomia dellordinamento sportivo nazionale quale articolazione dellordinamento.

CIOCIO

ART.19 Carta OlimpicaART.19 Carta Olimpica

1.Il CIO è una organizzazione internazionale 1.Il CIO è una organizzazione internazionale non governativa senza scopo di lucro, di non governativa senza scopo di lucro, di durata illimitata, avente la forma di una durata illimitata, avente la forma di una associazione con lo status di persona giu-associazione con lo status di persona giu-ridica, riconosciuta dal Consiglio Federale ridica, riconosciuta dal Consiglio Federale SvizzeroSvizzero

2.Il CIO ha sede a Losanna, Svizzera 2.Il CIO ha sede a Losanna, Svizzera

Page 10: Art.1 l.280/2003 Art.1 l.280/2003 La Repubblica riconosce e favorisce lauto- nomia dellordinamento sportivo nazionale quale articolazione dellordinamento.

Soggettività del CIOSoggettività del CIO

Siamo in presenza Siamo in presenza di un soggetto di di un soggetto di diritto diritto internazionale?internazionale?

Gli atti stipulati dal Gli atti stipulati dal CIO hanno natura CIO hanno natura di accordi di accordi internazionali? internazionali?

Page 11: Art.1 l.280/2003 Art.1 l.280/2003 La Repubblica riconosce e favorisce lauto- nomia dellordinamento sportivo nazionale quale articolazione dellordinamento.

Organi del CIOOrgani del CIO

PresidentePresidente SessioneSessione Comitato esecutivoComitato esecutivo

Gruppi di lavoro, fondazioni, giunte…Gruppi di lavoro, fondazioni, giunte…

Page 12: Art.1 l.280/2003 Art.1 l.280/2003 La Repubblica riconosce e favorisce lauto- nomia dellordinamento sportivo nazionale quale articolazione dellordinamento.

Art.19 c.III Art.19 c.III Carta OlimpicaCarta Olimpica

La missione del CIO è quella di guidare La missione del CIO è quella di guidare il Movimento Olimpico nel pieno il Movimento Olimpico nel pieno

rispetto della Carta Olimpica rispetto della Carta Olimpica

Page 13: Art.1 l.280/2003 Art.1 l.280/2003 La Repubblica riconosce e favorisce lauto- nomia dellordinamento sportivo nazionale quale articolazione dellordinamento.

Organizzazione dei Giochi Organizzazione dei Giochi OlimpiciOlimpici

Cap. V Carta OlimpicaCap. V Carta Olimpica

““celebration, organization and celebration, organization and adimistration of the Olympic Games”adimistration of the Olympic Games”

Regola 33.2 Regola 33.2

““onore e responsabilità” onore e responsabilità” dell’organizzazionedell’organizzazione

affidato non uno Stato ma una cittàaffidato non uno Stato ma una città

Page 14: Art.1 l.280/2003 Art.1 l.280/2003 La Repubblica riconosce e favorisce lauto- nomia dellordinamento sportivo nazionale quale articolazione dellordinamento.

Procedimento di selezione Procedimento di selezione della “host city of the Olympic della “host city of the Olympic

Games”Games” Presentazione del Dossier e domanda Presentazione del Dossier e domanda

della Applicant citydella Applicant city

Scelta (da parte del Comitato Scelta (da parte del Comitato esecutivo CIO) delle Candidates esecutivo CIO) delle Candidates Cities Cities

Page 15: Art.1 l.280/2003 Art.1 l.280/2003 La Repubblica riconosce e favorisce lauto- nomia dellordinamento sportivo nazionale quale articolazione dellordinamento.

Presentazione del secondo Dossier Presentazione del secondo Dossier (particolareggiato)(particolareggiato)

Visita della delegazione del Visita della delegazione del Commissari Cio nelle città candidateCommissari Cio nelle città candidate

Ballottaggio (in sessione plenaria)Ballottaggio (in sessione plenaria)

Elezione della città vincitriceElezione della città vincitrice

Page 16: Art.1 l.280/2003 Art.1 l.280/2003 La Repubblica riconosce e favorisce lauto- nomia dellordinamento sportivo nazionale quale articolazione dellordinamento.

Ruolo dello Stato Ruolo dello Stato

The country and its public authorities willThe country and its public authorities will

comply with and respect the Olympiccomply with and respect the Olympic

CharterCharter

(atto unilaterale di impegno dello Stato)(atto unilaterale di impegno dello Stato)

Page 17: Art.1 l.280/2003 Art.1 l.280/2003 La Repubblica riconosce e favorisce lauto- nomia dellordinamento sportivo nazionale quale articolazione dellordinamento.

Olympic identity Olympic identity and accreditation cardand accreditation card

Pass che consente all’atleta ed agli Pass che consente all’atleta ed agli altri membri delle delegazioni altri membri delle delegazioni olimpiche di entrare, circolare ed olimpiche di entrare, circolare ed uscire dal territorio dello stato della uscire dal territorio dello stato della città che ospita i giochi olimpicicittà che ospita i giochi olimpici

Opera anche in deroga alle norme sui Opera anche in deroga alle norme sui visti e sull’immigrazionevisti e sull’immigrazione

Page 18: Art.1 l.280/2003 Art.1 l.280/2003 La Repubblica riconosce e favorisce lauto- nomia dellordinamento sportivo nazionale quale articolazione dellordinamento.

Host City ContractHost City Contract

Organizzazione di un apposito COGOOrganizzazione di un apposito COGO

Specificazione di diritti ed obblighi Specificazione di diritti ed obblighi delle partidelle parti

Determinazione in ordine alle Determinazione in ordine alle olympicolympic propertierspropertiers

Page 19: Art.1 l.280/2003 Art.1 l.280/2003 La Repubblica riconosce e favorisce lauto- nomia dellordinamento sportivo nazionale quale articolazione dellordinamento.

Svolgimento delle gareSvolgimento delle gare

Cerimonia di aperturaCerimonia di apertura

Gare e premiazioniGare e premiazioni

(costituzione di appositi organi di (costituzione di appositi organi di giustizia e prevenzione fenomeni di giustizia e prevenzione fenomeni di doping)doping)

Cerimonia di chiusuraCerimonia di chiusura

Page 20: Art.1 l.280/2003 Art.1 l.280/2003 La Repubblica riconosce e favorisce lauto- nomia dellordinamento sportivo nazionale quale articolazione dellordinamento.

Dopo le gareDopo le gare

Riunione di sintesiRiunione di sintesi

Rapporto finaleRapporto finale

Scioglimento o trasformazione del Scioglimento o trasformazione del COGOCOGO

Page 21: Art.1 l.280/2003 Art.1 l.280/2003 La Repubblica riconosce e favorisce lauto- nomia dellordinamento sportivo nazionale quale articolazione dellordinamento.