Art Dvr Stand

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La scadenza dell’AUTOCERTIFICAZIONE e l’obbligo di sostituirla almeno con un DVR – PROCEDURE STANDARDIZZATE. di Massimo CAROLI La scadenza dell’AUTOCERTIFICAZIONE. Rispondendo a numerosi dubbi interpretativi e a richieste di chiarimento, una circolare esplicativa del Ministero del Welfare ha chiarito che l’Autocertificazione dei rischi per le piccole imprese scade definitivamente il 31 Maggio 2013; perciò, dal 1 Giugno 2013 sarà indispensabile sostituirla almeno con un “DVR - Procedure standardizzate”. Cos’è il “DVR – PROCEDURE STANDARDIZZATE”. Le "Procedure Standardizzate" per la valutazione dei rischi delle piccole Aziende (che occupano fino a 10 e/o 50 lavoratori) erano già state preannunciate nell’art. 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi), commi 5 e 6 del DLgs 81/2008 e s.m.i. Mentre con il Decreto Interministeriale del 30.11.2012 è stata pubblicata una Modulistica per la redazione di questo particolare “documento di valutazione dei rischi aziendale”. Ma, in che cosa consiste realmente questa nuova opportunità?

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La scadenza dellAUTOCERTIFICAZIONE e lobbligo di sostituirla almeno con un DVR PROCEDURE STANDARDIZZATE.di Massimo CAROLI

La scadenza dellAUTOCERTIFICAZIONE. Rispondendo a numerosi dubbi interpretativi e a richieste di chiarimento, una circolare esplicativa del Ministero del Welfare ha chiarito che lAutocertificazione dei rischi per le piccole imprese scade definitivamente il 31 Maggio 2013; perci, dal 1 Giugno 2013 sar indispensabile sostituirla almeno con un DVR - Procedure standardizzate.

Cos il DVR PROCEDURE STANDARDIZZATE.Le "Procedure Standardizzate" per la valutazione dei rischi delle piccole Aziende (che occupano fino a 10 e/o 50 lavoratori) erano gi state preannunciate nellart. 29 (Modalit di effettuazione della valutazione dei rischi), commi 5 e 6 del DLgs 81/2008 e s.m.i. Mentre con il Decreto Interministeriale del 30.11.2012 stata pubblicata una Modulistica per la redazione di questo particolare documento di valutazione dei rischi aziendale.Ma, in che cosa consiste realmente questa nuova opportunit?E bene evidenziare subito che - a prescindere dalle procedure utilizzate per la sua redazione - ogni DVR deve contenere almeno quanto ci viene imposto con lart. 28 del DLgs 81/2008 e s.m.i. E cio:a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attivit lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonch dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacit professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Pertanto, pur rispettando questi obblighi, il decreto del 30.11.2012 fornisce alle piccole aziende - in sostituzione dellAutocertificazione - la possibilit di redigere un Documento di Valutazione dei Rischi scegliendo una procedura standardizzata (indipendentemente dal codice ATECO o attivit svolta) che offre i seguenti vantaggi:

operare in maniera semplice e guidata ed effettuare la valutazione dei rischi mediante l'uso di check-list contenenti un elenco dei pericoli da verificare (cosa che garantisce la non contestabilit del DVR da parte di un eventuale ispettore, essendo la valutazione effettuata in maniera standard); evitare ai Datori di lavoro l'onere di dover dimostrare, eventualmente, di aver valutato attraverso il DVR tutti i rischi presenti nella propria azienda e di aver ottemperato, senza eccezioni, ai dettami dell'art. 28.

Non una agevolazione di poco conto, se pensiamo che in Italia oltre il 90 % delle Aziende non ha pi di 10 dipendenti.

necessario per ricordare che:

a) le Procedure standardizzate non si applicano a quelle aziende che sono definite ad alto rischio e/o nelle quali sono presenti un elevato numero di lavoratori;

b) anche quando possibile adottare le procedure standardizzate ci si pu avvalere delle normali procedure inserite nellart. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi), purch il DVR sia congruente con le previsioni degli articoli 17, 28 e 29 del DLgs 81/2008 e s.m.i.

c) il Datore di lavoro di piccole/medie Imprese che intende svolgere direttamente i compiti di RSPP e redigere personalmente il DVR (art. 34 del DLgs 81/2008 e s.m.i.) deve comunque frequentare un specifico corso che varia dalle 16 alle 48 ore (dipende dal macrosettore di appartenenza).

Ma per le Imprese edili anche necessaria una particolare attenzione! Perch queste possono ricorrere alle procedure standardizzate solo se dalle stesse non vengono svolte attivit per le quali i lavoratori possono essere esposti a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni ed attivit connesse all'esposizione allamianto. Perci, se una Impresa edile ha redatto preliminarmente il DVR utilizzando le procedure standardizzate ma poi rilever che in un cantiere temporaneo o mobile saranno presenti i rischi particolari sopra indicati, dovr assolutamente valutarli ed inserirli nella redazione del POS (che deve comunque essere redatto prima di iniziare i lavori). Mentre non sono escluse dalle procedure standardizzate quelle attivit che nelle Imprese edili espongono i lavoratori a rischi fisici in generale (esempio: rischi da esposizione a rumori e vibrazioni).

E opportuno perci ricordare che il POS una integrazione e non una sostituzione del DVR. Infatti, definito nellart. 89 del DLgs 81/2008 e s.m.i. documento che il Datore di lavoro dell'impresa redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'Allegato XV). Ed per questo che il POS non sostituisce ma integra il DVR aziendale. Oltretutto nel successivo art. 96 il POS, per la particolarit dei suoi contenuti, imposto a tutti i Datori di lavoro anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti. Cosa cambia in merito alla documentazione che deve presentare lImpresa al Committente.Ai fini della verifica dellidoneit tecnico professionale prevista nellAllegato XVII del DLgs 81/2008 e s.m.i. le Imprese (esecutrici ed affidataria) debbono continuare ad esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dellappalto; (questobbligo resta immutato);

b) documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui allart. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui allart. 28, comma 5, del presente decreto legislativo (ma dal 1 giugno 2013 non sar pi valida lautocertificazione, che dovr essere sostituita almeno dal DVR con procedure standardizzate);

c) documento unico di regolarit contributiva (DURC) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (anche questobbligo resta immutato, almeno per ora, visto che in corso una revisione dei livelli minimi di verifica da assegnare ai committenti);

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui allart. 14 del presente decreto legislativo (anche questobbligo resta immutato).