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Archivio selezionato: Autorità: Legge - 20/03/1865, n. 2248 Gazzetta uff.: 27/04/1865, n. 66 Classificazioni: GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Testo vigente Epigrafe Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (in Gazz. Uff., 27 Aprile 1865) . - Per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia (1). (1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente decreto, limitatamente agli articoli: All. E: artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16; All. F: artt. da 1 a 131, da 140 a 209, 212, 214, 215, 216, 225, 227,228, 229, 230, 231,232,da 242 a 300, 304, 312, 313, art. 304 (ad eccezione della dizione "in quelle stazioni che verranno designate dal Ministero dei lavori pubblici"), 337, 338, 342, 343, 344, 348, da 366 a 382. ALLEGATO E LEGGE SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO (1). (1) Con legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sono stati istituiti i tribunali amministrativi regionali. Allegato E [ Parte 1 di 2] ARTICOLO N.1 Art. 1. I Tribunali speciali attualmente investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo, tanto in materia civile, quanto in materia penale, sono aboliti e le controversie ad essi attribuite dalle diverse leggi in vigore saranno d'ora in poi devolute alla giurisdizione ordinaria, od all'autorità amministrativa, secondo le norme dichiarate dalla presente legge (1). (1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo. ARTICOLO N.2 Art. 2. Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione d'un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o

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Archivio selezionato:Autorità: Legge - 20/03/1865, n. 2248Gazzetta uff.: 27/04/1865, n. 66Classificazioni: GIUSTIZIA AMMINISTRATIVATesto vigente

Epigrafe

Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (in Gazz. Uff., 27 Aprile 1865) . - Per l'unificazione amministrativadel Regno d'Italia (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente decreto, limitatamente agli articoli: All. E: artt.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16; All. F: artt. da 1 a 131, da 140 a 209, 212, 214, 215, 216, 225,227,228, 229, 230, 231,232,da 242 a 300, 304, 312, 313, art. 304 (ad eccezione della dizione "inquelle stazioni che verranno designate dal Ministero dei lavori pubblici"), 337, 338, 342, 343, 344,348, da 366 a 382.

ALLEGATO E

LEGGE SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO (1).

(1) Con legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sono stati istituiti i tribunali amministrativi regionali.

Allegato E [ Parte 1 di 2]

ARTICOLO N.1

Art. 1.

I Tribunali speciali attualmente investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo, tantoin materia civile, quanto in materia penale, sono aboliti e le controversie ad essi attribuite dallediverse leggi in vigore saranno d'ora in poi devolute alla giurisdizione ordinaria, od all'autoritàamministrativa, secondo le norme dichiarate dalla presente legge (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.2

Art. 2.

Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nellequali si faccia questione d'un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata lapubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o

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dell'autorità amministrativa (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.3

Art. 3.

Gli affari non compresi nell'articolo precedente saranno attribuiti alle autorità amministrative, lequali, ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate, provvederanno condecreti motivati, previo parere dei consigli amministrativi che pei diversi casi siano dalla leggestabiliti.

Contro tali decreti, che saranno scritti in calce del parere egualmente motivato, è ammesso ilricorso in via gerarchica in conformità delle leggi amministrative (1) (2).

(1) Per i ricorsi amministrativi vedi articolo 16 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, l'articolo 5 delR. D. 3 marzo 1934, n. 383 e il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.4

Art. 4.

Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autoritàamministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazioneall'oggetto dedotto in giudizio.

L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competentiautorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda ilcaso deciso (1) (2).

(1) In deroga al divieto di cui al presente articolo vedi articolo 152, comma 12 del D.Lgs. 30giugno 2003, n. 196.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.5

Art. 5.

In questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed iregolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la

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permanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.6

Art. 6.

Sono escluse dalla competenza delle autorità giudiziarie le questioni relative all'estimo catastale edal riparto di quota e tutte le altre sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto luogo lapubblicazione dei ruoli (1).

In ogni controversia d'imposte gli atti d'opposizione per essere ammissibili in giudizio dovrannoaccompagnarsi dal certificato di pagamento dell'imposta, eccetto il caso che si tratti di domanda disupplemento (2).

Nelle controversie relative alle imposte così dirette, come indirette, la giurisdizione ordinaria saràsempre esercitata in prima istanza dai Tribunali di circondario, ed in seconda istanza dalle Cortid'appello.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11 luglio 1969, n. 125 ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale del presente comma limitatamente alla parte in cui condiziona l'esercizio dell'azionedel contribuente dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria alla pubblicazione del ruolo eall'iscrizione a ruolo dell'imposta (3).

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 1961, n. 21 ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale del presente comma in riferimento alle norme degli articoli 3, 24, e 113 dellaCostituzione.

(3) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.7

Art. 7.

Allorché per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba senza indugio disporre dellaproprietà privata, od in pendenza di un giudizio per la stessa ragione, procedere all'esecuzionedell'atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvederà con decreto motivato, sempreperò senza pregiudizio dei diritti delle parti (1) (2).

(1) A norma dell'articolo unico della legge 30 novembre 1950, n. 996 i provvedimenti adottati daiPrefetti in attuazione del presente articolo sono provvedimenti definitivi.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.8

Art. 8.

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Nelle controversie intorno a contratti di lavoro o somministrazioni è riservata facoltà all'autoritàamministrativa di provvedere anche ad economia, pendente il giudizio, ai lavori ed allesomministrazioni medesime, dichiarando l'urgenza con decreto motivato e senza pregiudizio deidiritti delle parti (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.9

Art. 9.

Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, senon vi aderisca l'amministrazione interessata (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.10

Art. 10.

Nelle controversie che si agitano dinanzi alle autorità giudiziarie tra privati e pubblicheamministrazioni il giudizio sarà sempre trattato colle forme ad udienza fissa (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.11

Art. 11.

Il modo col quale saranno rappresentate ed assistite le amministrazioni nei giudizi civili, e cosìanche il luogo e il modo della citazione delle amministrazioni stesse, saranno determinati conregolamento da approvarsi con decreto reale (1) (2).

(1) Il regolamento di cui al presente articolo è stato emanato con R.D. 25 giugno 1865, n. 2361.Vedi, ora, t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, il r.d. 30 ottobre 1933, n. 1612 e il codice di proceduracivile del 1942.

Successivamente sono stati emanati, e sono attualmente in vigore il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611,testo unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocaturadello Stato, il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612, regolamento di esecuzione del suddetto testo unico

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.12

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Art. 12.

Con la presente legge non viene fatta innovazione né alla giurisdizione della Corte dei conti e delConsiglio di Stato in materia di contabilità e di pensioni, né alle attribuzioni contenziose di altricorpi o collegi derivanti da leggi speciali e diverse da quelle fin qui esercitate dai giudici ordinaridel contenzioso amministrativo (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.13

Art. 13.

[ Fino ad ulteriori provvedimenti per la risoluzione uniforme dei conflitti tra le autorità giudiziariee amministrative, la legge del 20 novembre 1859, n. 3780, sarà estesa a tutte le provincie delRegno, ferma la giurisdizione attribuita al Consiglio di Stato per pronunciare sui conflitti dell'art.10 della legge sulla costituzione del Consiglio di Stato del Regno.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1877, n. 3761.

ARTICOLO N.14

Art. 14.

Le controversie devolute in forza della presente legge ai Tribunali ordinari, le quali si trovinopendenti in primo grado di giurisdizione, saranno portate, mediante citazione, dalla parte piùdiligente avanti il Tribunale di circondario competente, e quelle che si trovino pendenti in secondogrado, avanti la Corte d'appello.

Le controversie, non ancora definitivamente decise, per le quali è esaurito il primo grado digiurisdizione, in qualunque stato esse si trovino, ed ancorché siano intervenuti gli avvisi chedebbono precedere la sovrana provvisione, dove questa sia per legge richiesta, saranno portate conle medesime norme, al Tribunale o alla Corte di appello secondo le ordinarie regole dicompetenza, senza bisogno di nuova procura, ed ammesse in tutti i casi nuove produzioni e provenel giudizio d'appello.

I conflitti di giurisdizione non ancora decisi fra le autorità giudiziarie e i tribunali del contenziosoamministrativo attualmente esistenti, per le materie devolute in forza della presente legge aiTribunali ordinari, si avranno come non elevati; e le pronunziazioni anteriormente emanate sulmerito dai Tribunali ordinari produrranno il loro effetto, salva l'ammissione e la discussione deilegittimi richiami.

Saranno date con decreto reale le norme necessarie alla esecuzione di questo articolo, avutoriguardo alle diverse legislazioni civili vigenti nelle varie Province del Regno (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.15

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Art. 15.

La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1865, col quale giorno saranno soppresse sezionidel contenzioso amministrativo della Gran Corte dei conti di Napoli e di Palermo, ed il Tribunaledel contenzioso di Parma (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.16

Art. 16.

Sono temporaneamente mantenuti nelle Province napoletane e siciliane i procedimenti riguardantiscioglimenti di promiscuità, divisione in massa e suddivisione dei demani comunali, e quelli direintegra per occupazione o illegittima alienazione dei demani medesimi; ed i Prefetticontinueranno ad esercitare in conformità delle relative leggi in vigore tutte le attribuzioni loroconferite per tali oggetti, udito soltanto l'avviso di funzionari aggiunti con le norme da stabilirsimediante decreto reale, il quale avviso terrà luogo di quello del consiglio di Prefettura.

Il Governo avrà tuttavia facoltà di confidare tali attribuzioni a speciali commissari ripartitori nelleProvince in cui ne riconosca il bisogno (1).

I richiami contro le ordinanze dei Prefetti e dei Commissari ripartitori, che prima portavansi allaCorte dei conti saranno di cognizione delle Corti d'appello con le forme del procedimentosommario.

Le Corti d'appello potranno in ogni caso ordinare la sospensione della esecuzione delle ordinanzeimpugnate.

Ai procedimenti vertenti saranno applicate le norme dell'art. 14 (2).

(1) Vedi la legge 16 giugno 1927, n. 1766, relativa al riordinamento degli usi civici nel Regno.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ALLEGATO F [ parte 2 di 2]TITOLO IDELLE ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RELATIVE ALLEOPERE PUBBLICHE

ARTICOLO N.1

Art. 1.

Sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici:

a) Le strade nazionali così ordinarie come ferrate, per gli studi e formazione dei progetti, per ladirezione delle opere di costruzione e di manutenzione e per la loro polizia (1) ;

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b) Le strade ferrate sociali per l'esame delle domande di costituzione delle società, per leconcessioni dei relativi privilegi, per l'approvazione dei piani esecutivi, e per la sorveglianza allacostruzione, alla manutenzione e all'esercizio;

c) L'esercizio delle strade ferrate nazionali e la manutenzione ed esercizio di quelle strade socialiche lo Stato s'incaricasse di esercitare;

d) Le strade provinciali, comunali e vicinali e le opere che si eseguiscono a spese delle provincie edei comuni, nei limiti e nei casi determinati dalla legge;

e) I canali demaniali così di navigazione come d'irrigazione per ciò che concerne la direzione deiprogetti e delle opere di costruzione, di difesa, di conservazione e di miglioramento, e la partetecnica della distribuzione delle acque, e la polizia della navigazione;

f) Il regime e la polizia delle acque pubbliche, e così dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e canali di scoloartificiale; i progetti e le opere relative alla navigazione fluviale e lacuale, al trasporto dei legnamia galla, alla difesa delle sponde e territori laterali dalle corrosioni, inondazioni e disalveamenti,alle derivazioni di acque pubbliche, al bonificamento delle paludi e degli stagni nei rapportitecnici; finalmente la polizia tecnica della navigazione dei fiumi e laghi;

g) Le opere e lavori di costruzione e manutenzione dei porti, dei fari e delle spiaggie marittime, ela polizia tecnica relativa;

h) La conservazione dei pubblici monumenti d'arte per la parte tecnica;

i) La costruzione, le ampliazioni, i miglioramenti e la manutenzione degli edifizi pubblici, esclusiquelli dipendenti dalle amministrazioni della guerra e della marina, e quelli i quali, tuttochéfacienti parte del patrimonio dello Stato, non servono ad uso pubblico;

k) Lo stabilimento, la manutenzione e l'esercizio dei telegrafi (2).

(1) Per il riordinamento dell' A.N.A.S vedi la legge 7 febbraio 1961, n. 59.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.2

Art. 2.

Le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda la costruzione di nuove stradenazionali ordinarie e ferrate, di strade ferrate sociali, di strade provinciali, comunali e vicinali, e dinuovi lavori marittimi, sono subordinate ai concerti da prendersi preventivamente col Ministerodella guerra, ogniqualvolta gli anzidetti oggetti possano avere influenza o relazione colla difesamilitare e colla sicurezza dello Stato.

Ad analoghi concerti col Ministero della marina sarà subordinata la esecuzione dei lavorimarittimi per quanto possano interessare la sicurezza, la facilità e la regolarità della navigazione(1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

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ARTICOLO N.3

Art. 3.

Le tariffe per le strade ferrate esercitate o guarentite dallo Stato, ed i canoni per l'uso e i prezzi divendita delle acque pubbliche, vengono determinati dal Ministero dei lavori pubblici di concertocon quello delle finanze (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.4

Art. 4.

La sorveglianza attribuita al Ministero dei lavori pubblici sulla costruzione, manutenzione edesercizio delle strade ferrate di società concessionarie, si estende a tutto quanto riguarda la esattaosservanza dei capitoli di concessione, affine di assicurare l'interesse economico dello Stato etutelare la sicurezza, puntualità e regolarità del servizio pubblico (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.5

Art. 5.

Le proposte ed i programmi relativi alla manutenzione, ampliazioni, miglioramenti e nuovecostruzioni degli edifizi e stabilimenti amministrati dagli altri Ministeri sono a questi riservati,come è loro riservata la concessione dell'eseguimento, ed il pagamento delle relative spese; ma ènelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici la compilazione dei relativi progetti d'arte, ladirezione tecnica della esecuzione, la contabilità relativa e la collaudazione delle opere.

Nei casi in cui un altro Ministero credesse dover far redigere il progetto di una nuova fabbrica ostabilimento da ingegneri od architetti da lui delegati, tale progetto sarà deferito all'esame edapprovazione tecnica del ministero dei lavori pubblici, che avrà l'alta sorveglianza dell'esecuzionee la collaudazione.

La ingerenza del Ministero dei lavori pubblici non si estende a quanto può risguardarel'eseguimento delle ordinarie piccole riparazioni occorrenti per l'uso dei locali degli uffizi e dellefabbriche e stabilimenti suddetti (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.6

Art. 6.

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Quanto ai fabbricati e stabilimenti di proprietà privata o sociale o di altri corpi morali destinati aduso pubblico, la ingerenza del Ministero dei lavori pubblici per quanto interessa la sicurezza el'igiene pubblica potrà essere richiesta da quel Ministero, alle attribuzioni del quale la lorosicurezza e l'igiene sono affidate (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.7

Art. 7.

Nelle opere marittime e lacuali o comunali o provinciali o private che venissero eseguite senzaconcorso dello Stato, siano esse dirette a vantaggio della navigazione, od abbiano qualsivogliaaltro scopo di utilità pubblica o privata, le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici sonolimitate all'esame ed approvazione dei relativi progetti tecnici ed all'accertamento dell'osservanzadelle condizioni imposte, riservata al Ministero di finanze la concessione della occupazione dellespiaggie, e ferme inoltre, quanto alle spiaggie marittime, le disposizioni del Codice della marinamercantile (1) (2).

(1) Vedi ora il Codice della Navigazione del 1942.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.8

Art. 8.

La ingerenza attribuita al Ministero dei lavori pubblici sui telegrafi elettro-magnetici stabiliti dallesocietà concessionarie lungo le ferrovie sociali, di cui è conceduto l'uso all'amministrazione delloStato od al pubblico, è determinata dagli atti di concessione.

Per tutte le altre linee telegrafiche il servizio sarà ordinato con uno speciale regolamento emanatoper decreto reale (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

TITOLO IIDELLE STRADE ORDINARIECAPO IDella classificazione delle strade.

ARTICOLO N.9

Art. 9.

Le strade ordinarie d'uso pubblico sono distinte in nazionali, provinciali, comunali e vicinali (1)

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(2).

(1) Per il riordino dell'intera materia della classificazione delle strade vedi ora la legge 12 febbraio1958, n. 126 e il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

SEZIONE IStrade nazionali.

ARTICOLO N.10

Art. 10.

Sono nazionali:

a) Le grandi linee stradali che nel loro corso congiungono direttamente parecchie delle cittàprimarie del regno, o queste coi più vicini porti commerciali di prima classe;

b) Quelle che allacciano le precedenti alle grandi linee commerciali degli Stati limitrofi.

c) Le grandi strade attraverso le catene principali delle Alpi e degli Appennini;

d) Quelle che hanno uno scopo esclusivamente militare (1) (2).

(1) Per il riordino dell'intera materia della classificazione delle strade vedi ora la legge 12 febbraio1958, n. 126 e il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.11

Art. 11.

Non può esservi strada nazionale fra due punti del territorio che siano collegati da una ferrovia.

Venendo aperte ad uso pubblico strade ferrate scorrenti nella stessa direzione delle stradenazionali esistenti, queste passeranno nella classe delle provinciali al principio dell'anno solareimmediatamente successivo, se l'apertura avvenga nella prima metà dell'anno, ed al principio delsecondo anno susseguente, quando avverrà nella seconda metà.

Quando fra due punti del territorio le comunicazioni possono farsi più agevolmente, parte peristrada ordinaria e parte per via ferrata, potrà essere classificato fra le nazionali quel troncosoltanto di strada ordinaria che congiunge uno dei due colla stazione più vicina della ferrovia.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili a quei tronchi stradali che attraversano lacatena principale delle Alpi o degli Appennini (1) (2).

(1) Per il riordino dell'intera materia della classificazione delle strade vedi ora la legge 12 febbraio

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1958, n. 126 e il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.12

Art. 12.

In conformità delle norme stabilite dalla presente legge, e nel termine di sei mesi dalla suapubblicazione, il governo del Re stabilirà quali delle strade esistenti od in corso di costruzionerimangano nazionali, e ne pubblicherà l'elenco, approvato per decreto reale, dopo aver sentito iConsigli provinciali, ed avuto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio diStato.

Stabilito l'elenco delle strade nazionali, non potrà esservi introdotta, fuorché per legge, alcunamodificazione, la quale non derivi dall'applicazione del precedente articolo (1) (2).

(1) Per il riordino dell'intera materia della classificazione delle strade vedi ora la legge 12 febbraio1958, n. 126 e il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

SEZIONE IIStrade provinciali.

ARTICOLO N.13

Art. 13.

Sono provinciali:

a) Le strade che servono alla più diretta comunicazione fra il capoluogo di una provincia e quellidelle provincie limitrofe;

b) Quelle che dal capoluogo di una provincia conducono ai capoluoghi dei circondari in cui essa èdivisa;

c) Quelle che collegano i capoluoghi di provincia o di circondario coi vicini porti marittimi piùimportanti;

d) Quelle che sono riconosciute di molta importanza per le relazioni industriali, commerciali edagricole della provincia o della maggior parte di essa, purché facciano capo a ferrovie, a stradenazionali, o almeno ad un capoluogo di circondario della stessa o di altra provincia (1) (2).

(1) Per il riordino dell'intera materia della classificazione delle strade vedi ora la legge 12 febbraio1958, n. 126 e il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

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ARTICOLO N.14

Art. 14.

La classificazione di strade fra quelle provinciali è deliberata dai Consigli provinciali.

La deliberazione deve essere pubblicata in tutti i Comuni della Provincia.

L'approvazione è effettuata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consigliosuperiore dei lavori pubblici. Nel caso che risultino presentate opposizioni o reclami deve esseresentito anche il parere del Consiglio di Stato.

Con la stessa procedura si provvede alla declassificazione di strade provinciali (1) (2) (3).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 12 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534.

(2) Per il riordino dell'intera materia della classificazione delle strade vedi ora la legge 12 febbraio1958, n. 126 e il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(3) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.15

Art. 15.

Allorché avvenga la esclusione di una strada dal novero delle provinciali, essa passerà colprincipio dell'anno successivo nella classe delle comunali, rimanendo perciò a carico o dellesingole comunità che attraversa, o di vari comuni riuniti in consorzio.

Le deliberazioni dei Consigli provinciali a tale effetto non saranno approvate, se non sentiti iConsigli dei comuni interessati, e costituito, ove occorra, il consorzio a norma della legge (1) (2).

(1) Per il riordino dell'intera materia della classificazione delle strade vedi ora la legge 12 febbraio1958, n. 126 e il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

SEZIONE IIIStrade comunali e vicinali.

ARTICOLO N.16

Art. 16.

Sono strade comunali:

a) Quelle necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione d'una comunitàcol capoluogo del rispettivo circondario e con quelli dei comuni contigui.

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Non sono considerate come contigue le comunità separate l'una dall'altra da una elevata catena dimonti:

b) Quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati;

c) Quelle che dai maggiori centri di popolazione di un comune conducono alle rispettive chieseparrocchiali ed ai cimiteri, o mettono capo a ferrovie e porti, sia direttamente, sia collegandosi adaltre strade esistenti;

d) Quelle che servono a riunire fra loro le più importanti frazioni di un comune;

e) Quelle che al momento della classificazione si troveranno sistemate, e dai comuni mantenute,salve le ulteriori deliberazioni dei Consigli comunali, di cui è parola all'art. 18 (1) (2).

(1) Per il riordino dell'intera materia della classificazione delle strade vedi ora la legge 12 febbraio1958, n. 126 e il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.17

Art. 17.

Entro un anno dalla presente legge, le Giunte municipali formeranno un elenco delle strade daclassificarsi fra le comunali, indicando i luoghi abitati che percorrono, la loro larghezza elunghezza chilometrica. Si terrà conto degli elenchi già esistenti.

Questo elenco sarà per la durata di un mese depositato in una delle sale della residenza comunaleed affisso in copia all'albo pretorio. Gli interessati verranno con pubblico avviso invitati aprenderne cognizione ed a presentare in iscritto entro il termine suddetto le loro osservazioni ed iloro reclami.

Spirato quel termine, il Consiglio comunale, deliberando sulla proposta della Giunta e sui reclamidei privati, stabilirà l'elenco delle strade comunali, il quale sarà omologato dal prefetto.

Alla deputazione provinciale spetterà la decisione sulle insorte contestazioni ed il rendereobbligatoria la classificazione delle strade indicate nell'articolo precedente, sentito il pareredell'Ufficio del genio civile. Questa decisione dovrà essere omologata dal prefetto (1) (2).

(1) Per il riordino dell'intera materia della classificazione delle strade vedi ora la legge 12 febbraio1958, n. 126 e il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.18

Art. 18.

Ogni aggiunta all'elenco ed ogni soppressione di strade comunali sarà soggetta alle formalità e

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prescrizioni contenute nel precedente articolo.

Le deliberazioni dei Consigli comunali portanti soppressioni di strade dovranno dichiarare sedebbano essere classificate come vicinali, o se invece si debba alienarne il suolo ai proprietarifrontisti, od all'asta pubblica (1) (2).

(1) Per il riordino dell'intera materia della classificazione delle strade vedi ora la legge 12 febbraio1958, n. 126 e il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.19

Art. 19.

Tutte le altre strade non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a servitù pubblica sonovicinali.

Le strade vicinali sono soggette alla vigilanza delle Autorità comunali (1) (2).

(1) Per il riordino dell'intera materia della classificazione delle strade vedi ora la legge 12 febbraio1958, n. 126 e il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

SEZIONE IVDisposizioni comuni alle strade nazionali, provinciali, comunali e

ARTICOLO N.20

Art. 20.

Gli elenchi delle strade approvati definitivamente, e di cui sarà deposta copia negli archivi dellaprefettura, fanno prova in materia di strade per tutti gli effetti di ragione.

Le questioni però che insorgono sulla proprietà del suolo delle medesime o delle opere annessesono giudicate dai Tribunali ordinari (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.21

Art. 21.

Quando una linea stradale, che secondo la presente legge deve classificarsi fra le provinciali o lecomunali, tocchi più provincie o più comuni, e le rispettive Amministrazioni non si accordino

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sulla scelta del tracciamento, la decisione della quistione spetta al Ministero dei lavori pubblici perle linee provinciali e per le comunali scorrenti in diverse provincie, e spetta al prefetto, sentita ladeputazione provinciale, per le altre (1) (2).

(1) Per il riordino dell'intera materia della classificazione delle strade vedi ora la legge 12 febbraio1958, n. 126 e il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.22

Art. 22.

Il suolo delle strade nazionali è proprietà dello Stato; quello delle strade provinciali appartiene alleprovincie, ed è proprietà dei comuni il suolo delle strade comunali.

Sono considerati come parte di queste strade per gli effetti amministrativi contemplati nellapresente legge i fossi laterali che servono unicamente o principalmente agli scoli delle strade, lecontrobanchine, le scarpe in rialzo e le opere d'arte d'ogni genere stabilite lungo le strademedesime, non che le aiuole per deposito di materiali, le case di ricovero e quelle per abitazioni dicantonieri.

Nell'interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazii ed i vicoliad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioniesistenti ed i diritti acquisiti.

I tronchi delle strade nazionali e provinciali compresi nell'abitato di una città o villaggio fannoparte delle strade comunali, salvo il concorso dello Stato o della provincia nelle spese dimantenimento o di miglioramento come all'art. 41 e seguenti (1) (2).

(1) Vedi il R.D. 15 novembre 1923, n. 2506 e il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

CAPO IICostruzione, sistemazione e conservazione delle strade.

ARTICOLO N.23

Art. 23.

La dimensione e le forme da assegnarsi alle strade nazionali, ed opere relative, come tutti i lavorida farsi per la costruzione, sistemazione e mantenimento delle medesime debbono risultare da unprogetto compilato secondo un regolamento da approvarsi per decreto reale (1) (2).

(1) Vedi D.M. 29 maggio 1895.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

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ARTICOLO N.24

Art. 24.

I Consigli provinciali dovranno entro due anni deliberare regolamenti obbligatorii, da approvarsiper decreto reale, per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali,comunali e consorziali.

Questi regolamenti stabiliranno il sistema di sorveglianza delle strade ed il modo di riparto dellerelative spese (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.25

Art. 25.

Il tracciamento generale di qualunque nuova strada provinciale, deliberato dal Consiglioprovinciale, deve essere approvato con decreto reale, sentito il parere del Consiglio superiore deilavori pubblici.

Nel caso in cui questo parere sia contrario al proposto andamento o vi suggerisca modificazioniimportanti, il Ministero ne farà conoscere al Consiglio provinciale le ragioni, e dopo le replichedel medesimo promuoverà il decreto reale (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.26

Art. 26.

I progetti di nuove strade provinciali e delle loro opere d'arte più importanti, che possonomodificare o variare il regime dei fiumi e torrenti, o che interessano varie provincie, o per le qualilo Stato concorre con sussidi o per qualunque altro titolo, saranno sottoposti all'esame delConsiglio dei lavori pubblici ed approvati dal Ministero (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.27

Art. 27.

I progetti di strade comunali sono approvati dalla deputazione provinciale, sentito l'Ufficio delgenio civile (1).

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(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.28

Art. 28.

E' obbligatoria la conservazione in istato normale delle strade provinciali e comunali sistemate (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.29

Art. 29.

I porti, o ponti natanti o chiatte, ed i ponti galleggianti di barche che servono alla continuazione diqualsivoglia classe di strade nell'attraversare i fiumi e torrenti, ovunque ad uso pubblico o privatone sia autorizzato lo stabilimento e l'esercizio, debbono essere collocati nei luoghi e nei modi piùconvenienti per conciliare insieme la comodità, facilità e sicurezza del tragitto di detti fiumi etorrenti colla brevità, comodo e sicurezza delle vie di accesso, osservando le prescrizioni e cauteleche saranno ordinate dal Governo, al quale si dovrà pure ricorrere pel relativo permesso quandodiventi necessario variar posizione (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

CAPO IIISpese per le strade.SEZIONE IStrade nazionali.

ARTICOLO N.30

Art. 30.

Le strade nazionali e tutti gli edifizi lungo le medesime per passaggio di corsi d'acqua naturali sicostruiscono, si adattano e si conservano a spese dello Stato (1) (2).

(1) Vedi il R.D. 15 novembre 1923, n. 2506.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.31

Art. 31.

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Pei lavori contemplati nel precedente articolo non devesi in modo alcuno, sia direttamente, siaindirettamente, recare speciale aggravio né alle località traversate, né a chi transita sulla strada.

Sono quindi soppressi i pedaggi tuttavia esistenti a favore dello Stato o delle provincie lungo lestrade nazionali, ad eccezione di quelli per il varco dei fiumi o torrenti sopra chiatte o ponti natanti(1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.32

Art. 32.

Chi avesse od acquistasse la ragione di attraversare le strade con corsi d'acqua, è obbligato astabilire e mantenere i ponti ed altre opere necessarie per il passaggio e la condotta delle acque, eper ovviare ai danni che le medesime potessero arrecare alla strada.

Queste opere si costruiranno secondo le norme da prescriversi dall'Amministrazione e sotto lasorveglianza dell'ufficio del genio civile.

Se nella costruzione o sistemazione di una strada deve traversarsi un corso d'acqua preesistente,l'Amministrazione che fa eseguire i lavori è tenuta alla conservazione del canale ed allacostruzione e manutenzione dei ponti ed altre opere di che in quest'articolo (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.33

Art. 33.

I ponti ed edifizi in legnami esistenti sui canali artificiali che traversano una strada, dovranno nelcaso di ricostruzione, venire rifatti o tutti di muro o di muro misto con ferro.

Sono eccettuate da questa disposizione le località soggette a servitù militari, per le quali, in forzadi concerti presi o da prendere col Ministero della guerra, si credesse provvedere diversamentenell'interesse della difesa dello Stato.

ARTICOLO N.34

Art. 34.

I ponti ed altri edifizi esistenti sopra canali artificiali sono mantenuti e rifatti dai proprietari edutenti di questi, purché non ne provino la preesistenza alle strade od abbiano titolo o possesso incontrario (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

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ARTICOLO N.35

Art. 35.

Occorrendo il trasporto o l'allargamento di alcuni tratti di strade attraversate da canali artificiali,spetta ai proprietari, possessori od utenti delle acque la ricostruzione in muratura o in opere mistedi muro e ferro dei ponti ed altri edifizi in legname, come la successiva loro manutenzione; seinvece sono di cotto o di pietra, la spesa di ricostruzione o di allargamento dei medesimi è a caricodello Stato, e la manutenzione di essi a carico dei proprietari, possessori od utenti delle acque (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.36

Art. 36.

La costruzione e riparazione dei muri od altri simili sostegni lungo le strade nazionali, qualoraservano unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti, sta a carico dei possessori dei fondistessi; se poi abbiano per oggetto la stabilità e conservazione della strada, sta a carico dello Stato.La spesa si divide in ragione d'interesse, quando l'opera abbia scopo promiscuo.

Il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere capo, sentiti gli interessati, ed avuto il parere delConsiglio di prefettura, può rendere obbligatoria l'esecuzione di tali opere ad esclusivo carico deipossessori, come esecutorio il riparto delle spese per quelle d'interesse promiscuo.

Se i possessori non si prestano entro il termine da stabilirsi, le opere si compiono d'ufficio, e lespese si ripetono colle forme privilegiate dalle pubbliche imposte, salvo a quelli il diritto di ricorsoin via amministrativa e salva pure in ogni caso l'azione giudiziaria di rimborso a termini di diritto(1) (2).

(1) Vedi il R.D. 15 novembre 1923, n. 2506.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

SEZIONE IIStrade provinciali.

ARTICOLO N.37

Art. 37.

La costruzione, la sistemazione e la conservazione delle strade provinciali e delle opere che lecorredano sono a carico delle provincie nelle quali sono aperte, ovvero di più provincie riunite inconsorzio facoltativo od obbligatorio a norma di legge.

Le disposizioni dei precedenti articoli 32, 33, 34, 35 e 36 sono applicabili alle strade provinciali(1) (2).

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(1) Vedi il R.D. 15 novembre 1923, n. 2506.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.38

Art. 38.

L'istituzione dei pedaggi sui ponti e strade spettanti alla provincia, come la relativa tariffadeliberata dai Consigli provinciali, dovranno essere approvate per decreto reale, sentito ilConsiglio di Stato, e dovrà esserne fissata la durata al tempo presumibilmente necessario perindennizzare l'Amministrazione provinciale delle spese incontrate per la costruzione di tali opere(1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

SEZIONE IIIStrade comunali.

ARTICOLO N.39

Art. 39.

Alla costruzione, sistemazione e mantenimento delle strade comunali provvedono i rispettivicomuni od isolatamente, o per modo di consorzio con altri comuni, concorrendo insieme alla spesasecondo il grado d'interesse di ognuno.

Sono estese anche alle strade comunali le disposizioni degli articoli 32, 33, 34, 35 e 36 (1) (2).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

(2) Vedi il R.D. 15 novembre 1923, n. 2506.

ARTICOLO N.40

Art. 40.

Le spese incumbenti ai comuni per le opere stradali saranno sostenute colle rendite dei comunimedesimi o colle imposte di cui essi possono caricarsi a norma di legge.

Quando però trattasi di apertura di nuove strade o di opere di radicale sistemazione di stradeimperfette, e la spesa occorrente sia riconosciuta troppo grave per le condizioni economiche deicomuni, è fatta facoltà ai Consigli comunali d'istituire pedaggi che mettano i comuni in grado disostenerla.

I pedaggi però non potranno essere che temporanei e duraturi soltanto per quel periodo di tempo

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che sia sufficiente a compensare i comuni delle spese sostenute per l'opera, a pro della quale essipedaggi sono applicati.

Compensata la spesa di costruzione, il passaggio sarà libero ed i comuni dovranno mantenere aproprie spese le strade ed i ponti.

La istituzione dei pedaggi e la loro durata, come pure le relative tariffe non avranno effetto senzal'approvazione della deputazione provinciale (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.41

Art. 41.

La sistemazione e la manutenzione dei tronchi delle strade nazionali e provinciali che traversanol'abitato delle città o villaggi sono a carico dei rispettivi comuni, sotto la sorveglianza tecnica degliuffizi del genio civile o provinciali.

Rispetto alla manutenzione, lo Stato o la provincia corrisponde ai comuni una indennità annua parialla spesa di manutenzione di un tronco contiguo di strada di eguale lunghezza fuori dell'abitato eposta in condizione analoga (1) (2).

(1) A norma dell'articolo 4 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 l'indennità prevista dal presentecomma è conservata limitatamente ai Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti chenon siano capoluoghi di Provincia.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.42

Art. 42.

Allorquando l'amministrazione dello Stato o della provincia riconosca la necessità dellarinnovazione totale del pavimento di un tronco di strada nazionale o provinciale compreso entrol'abitato, essa, fino alla larghezza normale della strada, sostiene la spesa relativa:

a) Per intero nei comuni aventi meno di mille abitanti;

b) Per una metà nei comuni aventi meno di quattro mila abitanti;

c) Per un quarto nei comuni aventi quattro mila abitanti e più (1) (2).

(1) A norma dell'articolo 4 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 è soppresso il contributo per iComuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

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ARTICOLO N.43

Art. 43.

Se per la costruzione, adattamento e manutenzione di una strada comunale od opere relative, vi haun interesse collettivo, la formazione del consorzio di cui all'art. 39 è promossa da quel comuneche crederà aver ragione di chiamare altri a concorrere nella spesa.

Dovrà il detto comune dimostrare la convenienza dell'opera e la opportunità del consorzio,proponendo le basi e le quote di concorso (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.44

Art. 44.

Il progetto di consorzio, coi documenti relativi, viene dallo stesso comune trasmesso alladeputazione provinciale, la quale ne fa comunicazione agli altri comuni interessati perchédeliberino entro il termine da essa fissato. Trascorso questo termine, la deputazione statuirà sullacostituzione del consorzio, decidendo in pari tempo sulle osservazioni o sui richiami dei comuni(1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.45

Art. 45.

Quando una linea da dichiararsi consorziale tocchi il territorio di più provincie, statuirannod'accordo le rispettive deputazioni provinciali.

Nel caso di conflitto, il prefetto di quella provincia in cui si trovi il più lungo tratto di stradaconsorziale statuirà, previo parere delle deputazioni provinciali interessate (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.46

Art. 46.

Contro il decreto della deputazione provinciale di che nell'art. 44, e contro quello del prefetto, diche nell'art. 45, i comuni interessati potranno, entro trenta giorni dalla comunicazione fattane alsindaco, ricorrere al Re, il quale provvede definitivamente sulla proposta del Ministro dei lavoripubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato (1).

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(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.47

Art. 47.

Ordinato e reso esecutorio il consorzio, l'assemblea generale costituita dai delegati dei comuniinteressati provvede all'eseguimento delle opere col mezzo di una deputazione o Consiglio diamministrazione (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.48

Art. 48.

Le rispettive attribuzioni e le deliberazioni dell'assemblea generale e del Consigliod'amministrazione del consorzio sono regolate e rese esecutorie nei modi e colle formalitàprescritte per i Consigli e le Giunte comunali.

Per gravi motivi interessanti la economia o l'ordinamento generale del consorzio, può ladeputazione provinciale sospendere la esecuzione delle deliberazioni prese dalla deputazione oConsiglio d'amministrazione del consorzio deferendole all'esame dell'assemblea generale (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.49

Art. 49.

La provincia, con deliberazione del Consiglio provinciale, approvata nelle forme volute dallalegge, potrà obbligarsi ad una determinata quota di concorso nei consorzi da istituirsi, odassociarsi nella spesa di un consorzio già costituito per una quota proporzionale (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.50

Art. 50.

Quando la provincia concorra per una quota proporzionale nelle spese dei consorzi, essa ha dirittodi voto nell'assemblea generale e nel Consiglio d'amministrazione.

Se la quota di concorso della provincia raggiunge il terzo della spesa totale, la diretta

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amministrazione del consorzio potrà essere assunta dalla deputazione provinciale, salve leattribuzioni dell'assemblea generale degl'interessati (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

SEZIONE IVStrade vicinali.

ARTICOLO N.51

Art. 51.

La riparazione e conservazione delle strade vicinali sta a carico di quelli che ne fanno uso perrecarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse, quando perdiritto o per consuetudine un tale carico non ricada sopra determinate proprietà o persone (1).

Il municipio potrà essere pure tenuto ad una determinata quota di concorso nella spesa diriparazione delle strade vicinali più importanti.

In caso di divergenza o conflitto tra il municipio e gli interessati deciderà la deputazioneprovinciale (2) (3).

(1) Vedi disposizioni di cui al D.Lgs. 1 settembre 1918, n. 1446.

(2) Vedi R.D. 15 novembre 1923, n. 2506.

(3) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.52

Art. 52.

Il sindaco d'ufficio o ad istanza degli interessati convoca annualmente o quando occorra gli utentidelle strade vicinali per deliberare sui modi di dare esecuzione alle opere di cui sarà stata verificatala necessità, e sul riparto della spesa.

Non intervenendo all'adunanza la metà dei chiamati, o non prendendosi alcuna deliberazione dallamaggioranza degli intervenuti, o non eseguendosi poi quanto fu deliberato, l'affare è deferito allarisoluzione del Consiglio comunale.

La Giunta municipale provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, se gl'interessati trascurino dieseguirli entro il termine prefisso nella deliberazione del Consiglio, e decorrendo dallapubblicazione della medesima.

Contro le deliberazioni del Consiglio comunale può entro lo stesso termine essere mosso reclamoalla deputazione provinciale, la quale decide definitivamente.

La quota di spesa assegnata a ciascun interessato si esige nei modi stabiliti per la riscossione delleimposte dirette, salvo il diritto di chiamare in giudizio gli altri utenti per il rimborso (1).

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(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.53

Art. 53.

Il riparto delle prestazioni fra gli utenti, una volta stabilito per effetto della presente legge, restaobbligatorio finché, a norma dei casi sopra contemplati, non sia modificato o nella riunione degliinteressati, o dal Consiglio comunale, o dalla deputazione provinciale, od in conseguenza disentenza giudiziale (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.54

Art. 54.

Gli utenti possono essere costituiti in consorzio permanente per deliberazione del Consigliocomunale, quando il comune concorra alla conservazione della strada, ovvero a richiesta di unnumero di essi, che rappresenti il terzo del contributo.

La Giunta municipale provvede per la formazione del consorzio, previa convocazione degli utenti,e decide sulle questioni che insorgessero, salvo entro trenta giorni il diritto agli utenti di ricorrerealla deputazione provinciale che statuirà definitivamente (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

Polizia delle strade (1) .(1) Vedi il R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, R.D. 15 novembre 1923, n. 2506 e il D.P.R. 15 giugno1959, n. 393 e l'articolo 1 della legge 12 novembre 1968, n. 1202.SEZIONE IStrade nazionali e provinciali.

ARTICOLO N.55

Art. 55.

Nessuno può senza mandato o licenza dell'amministrazione fare opere o depositi anche temporaneisulle strade, né alterarne la forma od invaderne il suolo.

E' proibito altresì di far cosa che rechi danno alla strada, alle opere relative, non che allepiantagioni che appartengono alla strada stessa (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

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ARTICOLO N.56

Art. 56.

E' vietato a chiunque di porre impedimento al libero scolo delle acque nei fossi laterali alla strada,come pure di stabilire nei medesimi maceratoi di canapa o lino.

E' ugualmente vietato d'impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade suiterreni più bassi (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.57

Art. 57.

Per le diramazioni di altre strade dalle nazionali o provinciali, non che per l'accesso da queste aifondi e fabbricati laterali, le provincie, i comuni o i proprietari interessati debbono formare emantenere gli opportuni ponti sui fossi laterali, senza alterare la sezione delle strade, né il loropiano viabile, ed uniformandosi alle norme da prescriversi dal prefetto o dalla deputazioneprovinciale, da cui rispettivamente dovrà previamente ottenersi licenza (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.58

Art. 58.

E' proibito di scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvi idiritti acquisiti e le regolari concessioni (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.59

Art. 59.

I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente od in contatto alle strade sonoobbligati ad impedire la espansione delle acque sulle medesime ed ogni guasto al corpo stradale esue pertinenze (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.60

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Art. 60.

Debbono i proprietari mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in istato tale da impedire loscoscendimento del terreno ad ingombro dei fossi e del piano viabile (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.61

Art. 61.

La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non ne derivi alcundanno alle medesime, formando, secondo il bisogno, un contrafosso (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.62

Art. 62.

E' vietato di condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpe ed i fossistradali (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.63

Art. 63.

E' parimente vietato di fare scendere il bestiame sulle scarpe della strada per abbeverarlo in fossi ocanali laterali. Quando occorra, saranno praticati gli opportuni abbeveratoi a carico di chi diragione sotto le norme da prescriversi dall'autorità competente (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.64

Art. 64.

Non è lecito di condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta o dimensione,ancorché in parte fossero sostenuti da ruote. é pure vietato l'uso delle treggie, salvo in quantoservano al solo trasporto degli stromenti aratorii, e salvo pure l'uso delle slitte nel tempo in cui lestrade sono coperte di ghiaccio o di neve (1).

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(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.65

Art. 65.

Nelle traverse degli abitati il suolo delle strade non può sotto verun pretesto venire ingombrato nédi giorno né di notte, salve temporanee occupazioni per esercizio di commercio od altro uso acomodo pubblico dietro il permesso dell'autorità competente (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.66

Art. 66.

Per fabbricati ed altre opere da farsi lungo le strade fuori degli abitati si osserveranno le seguentidistanze misurate dal ciglio:

a) Per le fornaci, fucine e fonderie 50 metri;

b) Per le case ed altre fabbriche non che per i muri di cinta 3 metri (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.67

Art. 67.

Pei tiri al bersaglio, stabilimenti ed opifizi che interessano la sicurezza o la salubrità pubblica ladistanza sarà fissata caso per caso dalla competente autorità (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.68

Art. 68.

Per i canali, per i fossi e per qualunque escavazione venga effettuata nei terreni laterali, la distanzadeve essere uguale almeno alla loro profondità, partendo dal ciglio più esterno del fosso stradale odalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la strada è in trincea, oppure dalpiede della scarpa, se la strada è in rilevato.

Una tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri, anche se l'escavazione del terreno sia

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meno profonda (1) (2).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 12 novembre 1968, n. 1202.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.69

Art. 69.

E' vietato ai proprietari di piantare alberi e siepi lateralmente alla strada a distanze minori delleseguenti:

a) Per gli alberi di alto fusto, metri 3 misurati dal ciglio della strada;

b) Per le siepi, tenute all'altezza non maggiore di un metro e mezzo sul terreno, centimetri 50misurati dal ciglio esterno del fosso, ove questo esista, oppure dal piede della scarpa dove la stradaè in rilevato;

In ogni caso la distanza non sarà mai minore di un metro misurato dal ciglio della strada;

c) Per le siepi di maggiore altezza la distanza sarà di 3 metri misurati pure dal ciglio della strada(1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.70

Art. 70.

Per i piantamenti presso le città o comuni ad uso di pubblico passeggio, le distanze sarannostabilite in conformità dei piani approvati dall'autorità competente (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.71

Art. 71.

I piantamenti dei terreni a bosco saranno tenuti alla distanza di 100 metri dal ciglio della strada(1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.72

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Art. 72.

Per le strade di montagna la distanza dei fabbricati basterà che sia tale da impedire che lostillicidio cada sul piano stradale, o sulla scarpa del rilevato.

I muri di cinta non che i canali e i piantamenti di alberi, siepi e boschi saranno tollerati fino alladistanza di mezzo metro dal confine della proprietà stradale (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.73

Art. 73.

Le piante, le siepi ed i boschi ora esistenti a fianco delle strade sono tollerati qualora non rechinoun riconosciuto pregiudizio; ma giungendo a maturità o deperimento, non potranno venir surrogatifuorché alle distanze sovra stabilite (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.74

Art. 74.

Per i boschi laterali alle strade di montagna è riservata all'Amministrazione superiore la facoltàd'impedirne lo sradicamento in tutti i casi ove potesse essere minacciata la sicurezza della stradadalle valanghe e dalle frane (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.75

Art. 75.

I proprietari sono obbligati a tener regolate le siepi vive, in modo da non restringere o danneggiarela strada, e a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

Quando essi non operino questo taglio entro il termine assegnato da un avviso del sindaco, potràl'Amministrazione far recidere a loro spese i rami sporgenti (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.76

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Art. 76.

I fabbricati e muri di qualunque genere esistenti lungo le strade debbono essere conservati in mododa non compromettere la sicurezza pubblica.

Se il proprietario a ciò non provveda, ed i fabbricati minaccino rovina, l'autorità della provincia odel comune può provocare dal giudice competente la facoltà di demolirli a spese dello stessoproprietario, salvi quei provvedimenti istantanei che sono nelle attribuzioni del sindaco per lapubblica sicurezza (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

In occasione di lavori lungo le strade saranno apposti i convenienti ripari, e mantenuti durante lanotte i necessari lumi con quelle avvertenze che saranno dalla Amministrazione prescritte.

ARTICOLO N.77

Art. 77.

Per via di regolamento approvato con decreto reale saranno stabilite le norme necessarie perguarentire la libertà della circolazione e la materiale sicurezza del passaggio (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.78

Art. 78.

Chi per imprudenza o negligenza avrà col proprio veicolo danneggiata la strada o le operedipendenti sarà tenuto a riparare il danno (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.79

Art. 79.

Ognuno risponde civilmente dei propri sottoposti per le infrazioni alle precedenti disposizioni dipolizia stradale ed alle discipline del regolamento relativo (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

SEZIONE IIStrade comunali.

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ARTICOLO N.80

Art. 80.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68,75, 76, 78 e 79 sono applicabili alle strade comunali (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.81

Art. 81.

E' vietato di far piantamenti di alberi e di siepi di qualunque sorta sul suolo stradale di ragionecomunale.

I nuovi piantamenti nei terreni laterali alle strade si faranno alla distanza di un metro dal cigliodella strada oppure dal ciglio esterno del fosso quando questo esiste (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.82

Art. 82.

I fabbricati ed i muri di cinta potranno essere stabiliti sul limite della strada comunale, salvo adosservare la debita distanza per lo stillicidio, quando lo scolo delle acque piovane dai tetti nonvenga diretto fuori del suolo stradale (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.83

Art. 83.

In ordine ai veicoli saranno anche per le strade comunali stabilite nel regolamento citato alprecedente art. 77 le discipline convenienti nell'interesse pubblico (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

SEZIONE IIIStrade vicinali.

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ARTICOLO N.84

Art. 84.

Nessuno può ingombrare o scaricare acque o fare opera qualunque la quale pregiudichi il liberopassaggio sulle strade vicinali, o alteri la forma di esse.

I contravventori saranno tenuti a risarcire i danni e rimettere le cose nel primiero stato (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

CAPO VDisposizioni transitorie relative alle strade.

ARTICOLO N.85

Art. 85.

Col principio dell'anno 1866 le spese relative alle strade che devono passare fra le provincialiandranno a carico delle provincie (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.86

Art. 86.

Nell'isola di Sardegna passeranno fra le strade provinciali quelle che erano come tali classificateprima della legge 23 ottobre 1859 (n. 3710).

Rimarrà però a carico dello Stato la sola costruzione di quelle fra le medesime che fanno partedella rete stradale stabilita dalla legge 27 luglio 1862 (n. 729).

Restano ferme le disposizioni della legge 30 marzo 1863 (n. 517) per le strade della Sicilia nellastessa legge nominate, come pure restano ferme le disposizioni della legge 10 agosto 1862 (n. 751)per le strade nella valle Roja.

Tanto alle strade nazionali di Sardegna quanto a quelle di Sicilia e della valle Roja sarà applicabilel'articolo 11 della presente legge (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.87

Art. 87.

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Fino a che non sia provveduto a seconda dell'art. 15, saranno mantenute nel novero delle stradeprovinciali, oltre a quelle che verranno escluse dal novero delle strade nazionali, anche tutte lealtre che nelle varie provincie del Regno si trovano già classificate in quella categoria (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.88

Art. 88.

Per le strade che venissero a variare di classe in seguito all'applicazione della presente leggeresteranno in vigore a carico dell'amministrazione, che ne assume la cura, i contratti stipulati per illoro mantenimento, miglioramento e nuova costruzione, non meno che ogni altra obbligazioneinerente e dipendente da fatti che si continuano o si verificano dopo la consegna delle strademedesime dall'una all'altra amministrazione (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.89

Art. 89.

Sono pure tenute ferme le offerte di concorso a cui prima della promulgazione della presente leggesi sono obbligati municipi e corpi morali per le strade che diventano provinciali, e le offerte deglistessi e delle provincie per le strade che restano nazionali (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.90

Art. 90.

Per le strade che da nazionali diventano provinciali lo Stato soddisferà alle spese di opere eseguitenei limiti degli stanziamenti fatti nei bilanci anteriori al 1866, e trasmetterà alle Amministrazioniprovinciali le somme stanziate come sopra che fossero regolarmente impegnate a norma delregolamento generale di contabilità per le opere in corso di esecuzione, restando così sollevato daogni responsabilità per l'esecuzione delle opere stesse (1).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

DELLE ACQUE SOGGETTE A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (1)(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523, il Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sullafluitazione di cui al R.D. 11 luglio 1913, n. 959 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle

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acque e impianti elettrici di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.CAPO IDei fiumi, torrenti, laghi, canali, rivi e colatori naturali.

ARTICOLO N.91

Art. 91.

Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e la ispezione sui relativi lavori (1)(2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

SEZIONE IClassificazione delle opere intorno alle acque pubbliche.

ARTICOLO N.92

Art. 92.

A seconda degl'interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche si eseguisconoe si mantengono:

1. Dallo Stato esclusivamente;

2. Dallo Stato col concorso delle provincie e degli interessati riuniti in consorzio;

3. Dai consorzi degl'interessati;

4. Dai frontisti, siano questi corpi morali o privati.

L'Amministrazione pubblica fa eseguire le opere delle due prime categorie; per le altre è riservataall'autorità provinciale l'approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro ilimiti stabiliti nella presente legge (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

SEZIONE IIOpere della prima categoria.

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ARTICOLO N.93

Art. 93.

Sono a carico dello Stato le opere che hanno per unico oggetto la navigazione dei fiumi, laghi egrandi canali coordinati ad un sistema di navigazione, o la conservazione dell'alveo dei fiumi diconfine.

Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali di proprietà demaniale, quandoaltrimenti non dispongano speciali convenzioni (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523, il Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sullafluitazione di cui al R.D. 11 luglio 1913, n. 959 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulleacque e impianti elettrici di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

SEZIONE IIIOpere idrauliche della seconda categoria.

ARTICOLO N.94

Art. 94.

Col concorso delle provincie e degl'interessati riuniti in consorzio lo Stato provvede:

a) Alle opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti, parimente arginati, dal punto in cui le acquecominciano a correre entro argini, e quando tali opere provvedano ad un grande interesse di unaprovincia;

b) Alle nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse, che si fanno a fine di regolare imedesimi fiumi;

[c) Ai canali di navigazione che interessano una o due provincie, e che non si legano ad altrecomunicazioni per acqua.] (1) (2) (3).

(1) Lettera abrogata dall'articolo 78 del R.D. 11 luglio 1913, n. 959.

(2) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(3) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.95

Art. 95.

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Le spese per le opere indicate nell'articolo precedente vanno ripartite, detratta la rendita nettapatrimoniale dei consorzi, per una metà a carico dello Stato, l'altra metà per un quarto a caricodella provincia o delle provincie interessate, e pel restante a carico degli altri interessati.

Sono incluse nel riparto le spese di sorveglianza dei lavori e di guardia delle arginature (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

SEZIONE IVOpere della terza categoria.

ARTICOLO N.96

Art. 96.

Gl'interessati riuniti in consorzio provvedono alle opere e sostengono le spese:

a ) Per difendere le ripe dei fiumi non arginati, e delle loro diramazioni, ancorché navigabili, comeanche le rive dei torrenti dalle corrosioni che mettono in pericolo gl'interessi di molte possidenze;

b ) Per le arginature parziali di qualche tratto di fiume, e per quelle dei piccoli corsi di acquad'interesse di un limitato territorio (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.97

Art. 97.

Lo Stato concorre nelle spese che si sostengono dai consorzi per le opere indicate nel precedentearticolo, quando siano utili alla navigazione, o direttamente influiscano sulla sicurezza di operenazionali.

La sua quota non può essere maggiore di un quarto della spesa totale, ed è determinata secondo ilgrado d'importanza dei lavori nell'interesse generale.

Le provincie possono essere chiamate a contribuire nelle spese dei consorzi in ragione dell'utileche ne avrà il loro territorio (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523, il Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla

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fluitazione di cui al R.D. 11 luglio 1913, n. 959 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulleacque e impianti elettrici di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

SEZIONE VOpere idrauliche della quarta categoria.

ARTICOLO N.98

Art. 98.

Sono ad esclusivo carico dei proprietari frontisti, salvo ad essi il diritto di far concorrere gli altriinteressati secondo le leggi civili:

a) Gli argini in golena, e gli argini circondari e traversanti;

b) Gli argini e ripari alle ripe dei fiumi e torrenti, come a quelle dei rivi e scolatori naturali, cheservono di difesa ad una o poche proprietà (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.99

Art. 99.

Le opere, che unicamente provvedono alla difesa dell'abitato di città, villaggi e borgate contro unfiume o torrente, sono a carico del comune col concorso dei frontisti in ragione del rispettivointeresse, a modo di consorzio.

Alloraquando però si dovessero costruire ripari od argini di una spesa sproporzionata alle forze delcomune e dei particolari interessati, oltre al concorso a cui potrà essere chiamata la provincia, saràdal Governo accordato un sussidio sui fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero deilavori pubblici (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.100

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Art. 100.

[ I porti e gli scali sui laghi e fiumi sono a carico dei comuni in cui sono collocati, o di più comuniriuniti in consorzio.

Qualora questi porti o scali interessino alla navigazione internazionale o ad una o più provincie,potranno essere pareggiati ai porti marittimi di terza o di quarta classe nei modi e per tutti glieffetti in questa legge stabiliti.] (1) (2)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 78 del R.D. 11 luglio 1913, n. 959.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.101

Art. 101.

I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di unastrada pubblica, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quell'amministrazione a cuispetta la conservazione del ponte o della strada.

Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati, i loro proprietari dovrannoconcorrervi in ragione dell'utile che ne risentiranno (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.102

Art. 102.

I minori corsi naturali di acque pubbliche distinti dai fiumi e torrenti colla denominazione difossati , rivi e colatori pubblici , sono mantenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiano o diquelli cui servono di scolo, e dai possessori od utenti delle loro acque.

Per tale manutenzione e per regolare l'ordinamento dell'alveo dei suddetti corsi di acqua sistabiliscono consorzi in conformità del disposto nel capo II di questo titolo, quando concorral'assenso degl'interessati a seconda dell'art. 108 (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

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SEZIONE VIDisposizioni comuni alle opere di ogni categoria.

ARTICOLO N.103

Art. 103.

Sono obbligatorie rispettivamente per il Governo, per le provincie, per i comuni e per i proprietarie possessori dei beni laterali ai fiumi e torrenti le opere ed i provvedimenti necessari per laconservazione della navigazione e del territorio dello Stato, e per impedire i disalveamenti ed idanni derivanti dalle inondazioni.

Le opere designate al capoverso b) dell'articolo 94 diverranno obbligatorie per tutti gl'interessati,quando siano ordinate per legge.

A richiesta dei principali o immediati interessati, e quando sia voluto dalla gravità e dallaestensione dei danni minacciati, il Governo potrà rendere obbligatorie pei proprietari e possessorianzidetti, come per le provincie e pei comuni, anche le opere necessarie alla difesa delle spondedalle corrosioni.

Le spese verranno divise a norma della categoria delle opere cui esse si riferiscono (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523, il Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sullafluitazione di cui al R.D. 11 luglio 1913, n. 959 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulleacque e impianti elettrici di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.104

Art. 104.

Sono mantenute, per tutto ciò che non riguarda le spese poste a carico dello Stato e delle provinciedalla presente legge, le convenzioni e le legittime consuetudini vigenti, che in qualche localitàdisponessero diversamente da quanto è prescritto negli articoli precedenti.

Quando tali convenzioni o consuetudini fossero litigiose od incerte, o pel cambiamento dellecircostanze fossero rese impraticabili od ingiuste, vengono le medesime rettificate e ridotteconformi alle prescrizioni della presente legge, salvi i diritti agli eventuali indennizzi da esercitarsiinnanzi ai tribunali competenti (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

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CAPO IIOrdinamento dei consorzi per le opere di difesa sulle acque pubbliche.SEZIONE ICostituzione dei consorzi.

ARTICOLO N.105

Art. 105.

A formare i consorzi per le spese e per le obbligazioni dichiarate nel capo I di questo titoloconcorrono in proporzione del rispettivo vantaggio i proprietari dei beni vicini e continuativi,laterali a fiumi e torrenti, posti in pericolo di danno presente, prossimo o remoto.

S'intendono compresi fra questi beni anche le proprietà esenti dall'imposta fondiaria, le officine, ifabbricati di ogni genere, gli stabilimenti industriali, le strade pubbliche e le opere difortificazione.

I beni predetti saranno classificati per ordine ed in ragione dello interesse diverso che possonoavere nello eseguimento dei lavori di difesa e nella loro conservazione (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.106

Art. 106.

Lo Stato, le provincie ed i comuni partecipano al consorzio come proprietari di beni soggetti adanno ed indipendentemente dalla quota di concorso cui fossero obbligati nell'interesse generale(1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.107

Art. 107.

I comuni possono essere chiamati a far parte dei consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti,quando tali opere giovino alla difesa dei loro abitati, quando si tratti d'impedire i disalveamenti, efinalmente quando i lavori possono coadiuvare alla conservazione del valore imponibile delrispettivo territorio (1) (2).

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(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.108

Art. 108.

Ove non esista consorzio per la costruzione o conservazione dei ripari ed argini, ne potrà a curadegli interessati essere promossa la costituzione, presentando al sindaco, ove si tratti di opera di uninteresse concernente il solo territorio comunale, ed al prefetto in ogni altro caso, gli elementisufficienti per riconoscere la necessità delle opere, la loro natura e la spesa presuntiva, non menoche l'elenco dei proprietari, i quali possono venir chiamati a concorso.

Il sindaco o rispettivamente il prefetto fa pubblicare la domanda nel comune o comuni in cui sonoposti i beni che si vorrebbero soggetti a concorso, e decreta la convocazione di tutti gl'interessatidopo un congruo termine, non minore di quindici giorni dalla pubblicazione anzi accennata.

In seguito al voto espresso dagl'interessati comparsi, il Consiglio comunale, o rispettivamente ilConsiglio provinciale delibera sulla costituzione del proposto consorzio, statuendo sulle questionie dissidenze che fossero insorte.

Questa deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.109

Art. 109.

Nel caso di opposizione da parte degl'interessati o di negata omologazione, è aperto l'adito alricorso, se trattasi di consorzio d'interesse comunale, alla deputazione provinciale, e se trattasi dialtro consorzio al Ministero, che deciderà, sentito il Consiglio dei lavori pubblici ed il Consiglio diStato (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

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ARTICOLO N.110

Art. 110.

Quando gli interessi di un consorzio si estendano a territori di diverse provincie, la costituzione diesso è riservata al Ministero, sentiti i rispettivi Consigli provinciali.

Potrà essere istituito per legge un consorzio generale di più provincie e di più consorzi speciali chehanno interesse in un determinato fiume o sistema idraulico per provvedere a grandi opere didifesa, rettificazione, inalveamento, ed alla loro manutenzione (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

SEZIONE IIOrganizzazione dei consorzi.

ARTICOLO N.111

Art. 111.

Ordinato e reso obbligatorio il consorzio, l'assemblea generale degl'interessati procede alla nominadi una deputazione o Consiglio d'amministrazione, ed alla formazione di uno speciale statuto oregolamento, e delibera sul modo di eseguire le opere e sui relativi progetti tecnici (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.112

Art. 112.

L'assemblea generale potrà demandare le sue attribuzioni ad un Consiglio di delegati eletti amaggioranza relativa di voti (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

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ARTICOLO N.113

Art. 113.

I consorzi istituiti unicamente per concorrere nelle spese delle opere della seconda categoria hannol'esclusiva amministrazione delle rispettive rendite di qualunque natura, e debbono essereconsultati previamente, quando vogliasi procedere ad opere nuove straordinarie.

Nelle rendite e doti dei consorzi sono compresi i prodotti degli argini e golene.

Alle rappresentanze di tali consorzi spetta pure il provvedere pel riparto delle imposizioni, per laloro esazione e pel versamento nelle casse dello Stato (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.114

Art. 114.

Un consorzio istituito per l'eseguimento di un'opera s'intende continuativo per la sua perpetuaconservazione, salvo che la sopravvenienza di qualche variazione nel corso del fiume o torrenteconsenta di abbandonare la detta opera; od una variazione di circostanze obblighi ad ampliare,restringere, o comunque modificare il consorzio stesso.

La cessazione o le modificazioni essenziali del consorzio debbono essere deliberate ed approvatenei modi stabiliti per la costituzione di un nuovo consorzio (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.115

Art. 115.

Trattandosi di opere per le quali possono essere chiamati a contribuire lo Stato o le provincie, ilconsorzio formatosi regolarmente fa istanza in assemblea generale per ottenere il concorsosovraccennato.

Le relative deliberazioni sono comunicate al Consiglio provinciale ed al Ministero dei lavoripubblici per la loro adesione al chiesto concorso.

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Qualora il Ministero predetto od il Consiglio provinciale si rifiutino al concorso, il consorzio potràreclamare al Re, il quale decide sull'avviso del Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio superioredei lavori pubblici.

Nei casi in cui è assentito il concorso, il governo e la provincia saranno rappresentati nelleassemblee generali e nei Consigli d'amministrazione del consorzio, e le deliberazioni cheimportino spesa non saranno valide senza l'approvazione rispettivamente del prefetto e delladeputazione provinciale (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.116

Art. 116.

I consorzi esistenti sono conservati, e tanto nella esecuzione, quanto nella manutenzione delleopere, continueranno a procedere con osservanza delle norme prescritte dalla loro instituzione.

Entro tre anni però dalla pubblicazione della presente legge, gli statuti e regolamenti dei singoliconsorzi saranno sottoposti a revisione dalla rappresentanza legale dei medesimi, edall'approvazione di conformità alla presente legge (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.117

Art. 117.

Gli statuti e regolamenti dei consorzi saranno approvati, omologati e fatti soggetto di ricorso,secondo le norme sancite dagli articoli 108 e 109 per la costituzione dei consorzi stessi (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.118

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Art. 118.

I bilanci dei consorzi sono deliberati dalle assemblee generali o dal Consiglio dei delegati nel casoprevisto all'articolo 112, colla approvazione o del prefetto o della deputazione provinciale, quandoo lo Stato o la provincia concorrano nelle spese.

Le altre deliberazioni delle assemblee generali e del Consiglio d'amministrazione sono soggettealle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei Consigli e Giunte comunali, in quanto daglispeciali statuti e regolamenti non si provveda altrimenti (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.119

Art. 119.

La misura della imposta prediale per ciascun fondo serve di base al riparto dei contributi neiconsorzi, salve le consuetudini e convenzioni speciali, e salvi gli effetti della diversa tangente,come all'ultimo alinea dell'articolo 105.

Il valore imponibile dei beni indicati nel primo capoverso dell'articolo suddetto sarà determinatodal consorzio, ed in caso di contestazione, stabilito dalla deputazione provinciale, sentiti gliinteressati.

L'esazione delle quote di contributo si farà colle forme e coi privilegi della imposta fondiaria (1)(2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

CAPO IIIDegli argini ed altre opere idrauliche.

ARTICOLO N.120

Art. 120.

I progetti per costruzione o modificazione di argini e per altre opere idrauliche, quantunqued'interesse puramente consorziale, non potranno eseguirsi senza la previa omologazione delprefetto.

Quando l'opera sia di grande importanza, e quando concorrano nella spesa lo Stato e la provincia,

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il prefetto prima di omologarne il progetto, chiederà l'autorizzazione al Ministero dei lavoripubblici (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.121

Art. 121.

Sono eccettuati i provvedimenti temporanei d'urgenza, per i quali si procederà in conformità dispeciali disposizioni regolamentari a questi casi relative.

Sono eccettuate altresì le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde deiloro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo.

Le questioni tecniche che insorgeranno circa la esecuzione di queste opere saranno decise in viaamministrativa dal prefetto, con riserva alle parti, che si credessero lese dalla esecuzione di taliopere, di ricorrere ai tribunali ordinari per esperire le loro ragioni (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.122

Art. 122.

Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche o private,sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o dai particolari interessati, potrà loroconcedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini sarannoprescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorsonelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.123

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Art. 123.

Le rettilineazioni e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti di cui all'articolo 94, ed il chiudimentodei loro bracci, non possono in alcun caso eseguirsi senza che siano autorizzati per legge speciale,o per decreto ministeriale, in esecuzione della legge del bilancio annuo: per fiumi e torrenti, di cuiall'articolo 96, l'autorizzazione sarà data con decreto reale, sentiti previamente gli interessati.

Per decreto reale saranno permesse le nuove inalveazioni e rettificazioni di rivi e scolatoripubblici, quando occorra procedere alla espropriazione di proprietà private, ferme le cautele edisposizioni stabilite nella legge di espropriazione per utilità pubblica (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.124

Art. 124.

Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso dicontestazione, sulle opere che nuociono al buon regime delle acque pubbliche, alla difesa econservazione delle sponde, all'esercizio della navigazione, a quello delle derivazioni legalmentestabilite, ed all'animazione dei molini ed opifizi sovra le dette acque esistenti; e così pure sullecondizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque, fatta entro gli alvei o controle sponde.

Quando l'opera, riconosciuta dannosa dall'autorità amministrativa, sia di tal natura, che oltre aiprovvedimenti di sua competenza per la modificazione o distruzione di essa, lasci ragione arisarcimento di danni, la relativa azione sarà promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali nonpotranno discutere le questioni già risolute in via amministrativa (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523, il Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sullafluitazione di cui al R.D. 11 luglio 1913, n. 959 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulleacque e impianti elettrici di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.125

Art. 125.

Il Governo del Re stabilisce le norme da osservarsi nella custodia degli argini dei fiumi o torrenti,e nell'eseguimento dei lavori, così di loro manutenzione, come di riparazione o nuova costruzione;e così pure stabilisce le norme per il servizio della guardia, da praticarsi in tempo di piena, lungole arginature, che sono mantenute a cura o col concorso dello Stato (1) (2).

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(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.126

Art. 126.

In caso di piena o di pericolo d'inondazione, di rotte di argini, di disalveamento od altri similidisastri, chiunque, sull'invito dell'autorità governativa o comunale, è tenuto ad accorrere alla difesadegli argini, ripari e sponde dei fiumi e torrenti, somministrando tutto quanto è necessario e di cuipuò disporre, salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro coloro cui incombe la conservazionedegli argini e ripari, o di coloro a cui vantaggio torna la difesa delle sponde (1) (2).

In qualunque caso d'urgenza, i comuni interessati, e come tali designati o dai vigenti regolamenti odall'autorità amministrativa provinciale, sono tenuti a fornire, salvo sempre l'anzidetto diritto, quelnumero di operai, carri e bestie, che verrà loro richiesto.

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

CAPO IVScoli artificiali.

ARTICOLO N.127

Art. 127.

Se i terreni manchino di scolo naturale, i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi chein questi si aprano i canali e si formino gli argini ed altre opere indispensabili per procurare aquelli un sufficiente scolo artificiale.

In tali casi, salvo sempre lo effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitù legittimamenteacquistate, i proprietari dei terreni sovrastanti, insieme agli obblighi generali imposti dalla leggeper l'acquisto della servitù coattiva di acquedotto, avranno specialmente quello di formare emantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo, di difendere i fondi a traverso i quali essipassano, e di risarcire i danni che possono in ogni tempo derivarne.

Queste disposizioni sono anche applicabili alle occupazioni dei terreni per apertura, costruzione emanutenzione dei canali di disseccamento, dei fossi, degli argini ed altre opere necessarie alloeseguimento dei lavori di bonificamento dei terreni paludosi e vallivi, e per la innocuità di essilavori, sia che i bonificamenti si facciano per asciugamento o per colmata (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25

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luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.128

Art. 128.

I lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli o i bonificamenti e migliorìe dei terreni sono acarico esclusivo dei proprietari (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.129

Art. 129.

I possidenti interessati in tali lavori sono uniti in altrettanti comprensorii quanti possono esseredeterminati dalla comunanza d'interessi e dalla divisione territoriale del regno.

I fondi che godono del benefizio di uno scolo comune formano un solo comprensorio; se però laestensione e le circostanze del canale così richiedano, lo scolo potrà essere diviso in più tronchi, edogni tronco avrà il suo comprensorio (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.130

Art. 130.

Ogni comprensorio costituirà un consorzio, la istituzione, modificazione, ed amministrazione delquale sarà regolata dalle norme contenute in questa legge sulle opere lungo i fiumi e torrenti (1)(2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

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(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.131

Art. 131.

La proprietà delle paludi in quanto al suo esercizio è sottoposta a regole particolari, e per il lorobonificamento sarà provveduto con legge speciale (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

Derivazioni delle acque pubbliche (1).(1) Le disposizioni di cui al presente capo sono state abrogate dall'articolo 38 del D.Lgt. 20novembre 1916, n. 1664.

ARTICOLO N.132

Art. 132.

[Nessuno può derivare acque pubbliche, né stabilire su queste molini od altri opifizi se non neabbia un legittimo titolo, o non ne ottenga la concessione dal Governo.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 38 del D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664.

ARTICOLO N.133

Art. 133.

[ Le nuove concessioni di acqua sia in proprietà assoluta, sia per semplice uso temporaneo edeterminato, saranno fatte per reale decreto promosso dal Ministero delle finanze, e sottol'osservanza delle cautele che, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno stateproposte in linea di arte dal Ministero dei lavori pubblici nello interesse ed a tutela del buonregime degli alvei, della libera navigazione e delle proprietà laterali.

Le concessioni determineranno la quantità, il tempo, il modo e le condizioni dall'estrazione, edoccorrendo, le condizioni della condotta e dell'uso delle acque, o le norme della costruzione edell'uso dell'opifizio, e stabiliranno l'annuo canone, od il prezzo di vendita da corrispondersi allefinanze dello Stato.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 38 del D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664.

ARTICOLO N.134

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Art. 134.

[ Le domande per nuove derivazioni saranno sempre accompagnate da regolari progetti delle opereda eseguirsi per la estrazione e condotta delle acque; verranno insieme ai detti progetti pubblicate;saranno intese le osservazioni degli interessati, e sarà proceduto in contradditorio così di questicome dei richiedenti alla ricognizione delle località.

Quando si tratti di nuove derivazioni, a tempo indeterminato, dai fiumi e laghi, il Governo dovrà,prima di decidere, provocare il parere dei Consigli provinciali che possono avervi interesse.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 38 del D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664.

ARTICOLO N.135

Art. 135.

[ Per gli oggetti d'interesse pubblico, l'osservanza delle obbligazioni imposte dai decreti diconcessione ai concessionari nell'uso delle acque, è sottoposta alla vigilanza dell'autoritàpubblica.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 38 del D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664.

ARTICOLO N.136

Art. 136.

[ Quando per causa di variazioni nel corso dei fiumi, torrenti e rivi, o per qualunque altra cagione,sorga il bisogno di variare la posizione, la forma o la natura delle opere autorizzate, o fareaggiunte o lavori accessori negli alvei e sulle sponde, se ne farà domanda al Governoaccompagnata da regolare progetto. Il Governo, riconosciuta la opportunità delle proposte, leapproverà, previe le pubblicazioni e gli accertamenti di cui all'art. 134.

Sono eccettuati i casi di urgenza nei quali potesse derivare grave danno dall'attendere ilcompimento delle anzidette formalità. In questi casi l'autorità amministrativa provinciale potrà invia provvisionale, e col parere dell'ufficio tecnico, permettere quelle opere che fossero necessarieper ristabilire il corso delle acque nei canali di derivazione, o l'esercizio dei molini, od altri opifizi,con che gl'interessati, prima di porvi mano, si obblighino con atto di sottomissione ad osservare leprescrizioni che emaneranno definitivamente dal Governo sulla loro domanda.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 38 del D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664.

ARTICOLO N.137

Art. 137.

[ Le norme da osservarsi nell'eseguimento delle disposizioni dei tre articoli precedenti formerannomateria di un regolamento speciale.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 38 del D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664.

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ARTICOLO N.138

Art. 138.

[ Tutti i proprietari, possessori od utenti delle derivazioni dei fiumi e torrenti sono obbligati dimantenere le imboccature munite degli opportuni edifizi, e di conservarli in buono stato; essi sonoresponsabili dei danni che possono succedere a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forzamaggiore provata.

Spetta agli stessi proprietari possessori od utenti di regolare col mezzo di detti edifizi lederivazioni in modo che nei tempi delle piene non si introducano acque eccedenti la portata deirispettivi canali, e di far sì che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, venganosmaltite le acque sovrabbondanti.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 38 del D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664.

ARTICOLO N.139

Art. 139.

[ Coloro che hanno derivazioni stabilite a bocca aperta con chiuse sia permanenti, sia temporaneeo stabili od instabili, sono obbligati a provvedere acciocché si mantengano innocue al pubblico edal privato interesse, seguendo le consuetudini locali, salvo a munir la detta bocca degli opportuniedifizi regolatori e moderatori della introduzione delle acque, o ad eseguire quelle altre opere chedall'autorità amministrativa fossero giudicate necessarie, nel caso che tali consuetudini nonguarentissero sufficientemente la detta innocuità. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 38 del D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664.

CAPO VIDella navigazione e trasporto dei legnami a galla.

ARTICOLO N.140

Art. 140.

La navigazione è l'oggetto principale a cui servono i laghi, i canali ed i fiumi navigabili. A questoprimo fine sono subordinati tutti gli altri vantaggi che possono ottenersi dalle loro acque, e gli usia cui possono queste applicarsi (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazionedi cui al R.D. 11 luglio 1913, n. 959.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.141

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Art. 141.

La navigazione nei laghi, fiumi e canali naturali è libera.

Sui canali artificiali è regolata dalle legittime consuetudini esistenti o da disposizioni di leggi eregolamenti speciali (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazionedi cui al R.D. 11 luglio 1913, n. 959.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.142

Art. 142.

[Si riguardano come navigabili per applicazione della presente legge quei fiumi o quei tronchi difiume sui quali la navigazione è presentemente in costante esercizio.

Un prospetto di questi fiumi e canali sarà pubblicato con decreto reale. Quando convengaestendere il detto esercizio ad altri fiumi o tronchi di fiume, la dichiarazione della loro attitudinealla navigazione, e quindi la classificazione loro fra i fiumi o tronchi di fiume navigabili perl'oggetto preaccennato, sarà fatta per legge.] (1) (2)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 78 del R.D. 11 luglio 1913, n. 959.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.143

Art. 143.

Chiunque vuole eseguire nei fiumi e canali navigabili opere per lo stabilimento ed esercizio dimolini ed opifizi, o per derivazioni d'acque, non potrà ottenerne la permissione del Governo, salvonel caso che esse siano riconosciute di nessun pregiudizio alla navigazione, o che la libertà esicurezza di questa possa facilmente guarentirsi con opportune disposizioni e cautele che sarannoprescritte nell'atto di concessione. Perciò nelle chiuse stabili che servono alle derivazioni od almovimento degli opifizi dovrà lasciarsi aperta una bocca o callone pel passaggio delle barche, lecui modalità nei singoli casi saranno determinate dal Ministero dei lavori pubblici, il quale potràanche in ogni tempo prescrivervi quelle variazioni di forma e di posizione che le mutazioni delcorso delle acque rendessero necessarie o convenienti nell'interesse della navigazione (1) (2).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523, il Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sullafluitazione di cui al R.D. 11 luglio 1913, n. 959 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulleacque e impianti elettrici di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

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ARTICOLO N.144

Art. 144.

I beni laterali ai fiumi navigabili sono soggetti alla servitù della via alzaia, detta anche d'attiraglioo di marciapiede.

Dove la larghezza di questa non è determinata da regolamenti e consuetudini vigenti, s'intenderàstabilita a metri 5. Essa insieme alla sponda fino al fiume dovrà dai proprietari esser lasciata liberada ogni ingombro od ostacolo al passaggio d'uomini e di bestie da tiro.

Le opere dell'adattamento e della conservazione del piano stradale sono a carico dello Stato. Però iguasti provenienti dal fatto dei proprietari del terreno saranno riparati a loro spese.

In caso che per corrosione del fiume si debba trasportare la via alzaia, lo sgombro del suolo daglialberi e da ogni altro materiale sarà fatto a spese dello Stato, restando a disposizione delproprietario gli alberi ed i materiali medesimi (1) (2).

(1) Vedi ora Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione dicui al R.D. 11 luglio 1913, n. 959.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.145

Art. 145.

Ogniqualvolta negli alvei dei fiumi navigabili vengano a manifestarsi ostacoli impedienti la liberae sicura navigazione, e dipendenti dal fatto dei privati, l'autorità amministrativa provinciale,premesse le opportune verificazioni, dà le disposizioni necessarie per guarentire ed all'uoporistabilire la compromessa libertà e sicurezza, e nei casi di urgenza provvede per la esecuzioneimmediata a carico dei privati suddetti (1) (2).

(1) Vedi ora Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione dicui al R.D. 11 luglio 1913, n. 959.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.146

Art. 146.

Lo esercizio dei porti, o ponti natanti, o chiatte, o ponti di barche, qualunque sia il sistema di lorostabilimento sui fiumi navigabili, non dovrà recare incaglio o qualsivoglia pregiudizio allanavigazione; al quale effetto gli esercenti dovranno conformarsi alle consuetudini e regolamenti invigore, non che alle prescrizioni ed ordini che nella specialità dei casi potessero emanare dalprefetto (1) (2).

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(1) Vedi ora Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione dicui al R.D. 11 luglio 1913, n. 959.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.147

Art. 147.

Chiunque, munito della opportuna autorizzazione, intenda di collocare nuovi molini natanti conchiuse o senza chiuse sopra un fiume navigabile, è obbligato ad osservare tutte le cautele econdizioni che l'autorità amministrativa provinciale crederà conveniente di prescrivergli,acciocché non venga recato impedimento alla libera e sicura navigazione (1) (2).

(1) Vedi ora Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione dicui al R.D. 11 luglio 1913, n. 959.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.148

Art. 148.

Quando per conseguenza di variazioni nel corso dei fiumi navigabili, o per altra cagionequalunque, la navigazione sarà impedita o resa incomoda o pericolosa dai molini natanti, verrannofatte ai medesimi ed alle chiuse quei ripari ed altre opere reputate opportune, ed, occorrendo,saranno detti molini traslocati per ordine del prefetto, ed anche remossi per disposizioneministeriale (1) (2).

(1) Vedi ora Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione dicui al R.D. 11 luglio 1913, n. 959.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.149

Art. 149.

[Le darsene ed opere relative, ed in generale i luoghi di approdo destinati ad uso pubblico, sonoposti sotto la ispezione dell'autorità provinciale per tutto quanto concerne alla sicurezza dellebarche, alla facilità dello imbarco e sbarco dei viaggiatori, del carico e scarico delle merci, ed allaconservazione di queste in buono stato di servizio.] (1) (2)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 78 del R.D. 11 luglio 1913, n. 959.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la

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permanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.150

Art. 150.

Le discipline per la navigazione dei laghi, fiumi e canali sono determinate dai regolamenti vigenti.

Le variazioni, che tornasse utile di apportare ad essi, saranno fatte per decreto reale, sentiti iConsigli provinciali (1) (2).

(1) Vedi ora Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione dicui al R.D. 11 luglio 1913, n. 959.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.151

Art. 151.

Nei fiumi, laghi e canali non potrà esercitarsi la navigazione coi piroscafi senza averne ottenuta laconcessione dal Governo (1) (2).

(1) Vedi ora Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione dicui al R.D. 11 luglio 1913, n. 959.

(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

ARTICOLO N.152

Art. 152.

Il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi, torrenti, rivi, canali e laghi, tanto in tronchisciolti od annodati, quanto con zattere, non potrà farsi senza licenza speciale.

Questa licenza viene accordata dall'autorità provinciale, sentite le amministrazioni dei comuni sulterritorio dei quali dovrà farsi il trasporto, e gli uffizi del genio civile e della ispezione forestale (1)(2).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

(2) Vedi ora Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione dicui al R.D. 11 luglio 1913, n. 959.

ARTICOLO N.153

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Art. 153.

Il trasporto dei legnami a tronchi sciolti sarà permesso solo là dove si riconoscerà non essere essopraticabile con zattere, od in tronchi annodati in forma di zattera (1) (2).

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile lapermanenza in vigore del presente articolo.

(2) Vedi ora Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione dicui al R.D. 11 luglio 1913, n. 959.

ARTICOLO N.154

Art. 154.

Dal punto in cui i fiumi o torrenti cominciano ad essere navigabili, i legnami debbono venireannodati e disposti in zattere.

Nelle forme, nelle dimensioni e nella condotta delle zattere si osserveranno i regolamenti stabilitiper la navigazione dei fiumi e canali (1).

(1) Vedi ora Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione dicui al R.D. 11 luglio 1913, n. 959.

ARTICOLO N.155

Art. 155.

Quando i legnami che si vorranno mettere a galla dovranno percorrere i territori di più provincie, ilprefetto di quella in cui comincia la fluitazione dovrà, prima di accordare il permesso, comunicarela relativa domanda ai prefetti delle altre provincie per le loro osservazioni (1).

(1) Vedi ora Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione dicui al R.D. 11 luglio 1913, n. 959.

ARTICOLO N.156

Art. 156.

I permessi di fluitazione non possono essere dati se prima i richiedenti non si saranno obbligaticon atto formale, e mediante cauzione, ad uniformarsi a tutte le condizioni imposte loro dalrelativo decreto, ad osservare puntualmente le leggi ed i regolamenti gabellari ovunque ne sia ilcaso, e finalmente a risarcire tutti i danni che il trasporto dei legnami per una causa qualunque, ecosì anche malgrado la osservanza delle ordinate precauzioni, potesse recare tanto ai terreni,quanto ai fabbricati, ai molini natanti, alle barche, alle chiuse, agli argini, ai ripari, ai ponti ed altreopere di pubblica o privata pertinenza, con inondazioni, corrosioni, rotture od in qualsivoglia altromodo (1).

(1) Vedi ora Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione di

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cui al R.D. 11 luglio 1913, n. 959.

ARTICOLO N.157

Art. 157.

Il Ministero dei lavori pubblici pronunzierà definitivamente tanto sulle opposizioni dei comuni,quanto sui ricorsi dei richiedenti ai quali fosse stata rifiutata la concessione (1).

(1) Vedi ora Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione dicui al R.D. 11 luglio 1913, n. 959.

ARTICOLO N.158

Art. 158.

I decreti di concessione saranno pubblicati in tutti i comuni, i territori dei quali dovranno esserepercorsi dai legnami. Le autorità locali, gli uffizi del genio civile e gli agenti dell'amministrazioneforestale invigileranno sulla osservanza delle imposte condizioni (1).

(1) Vedi ora Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione dicui al R.D. 11 luglio 1913, n. 959.

ARTICOLO N.159

Art. 159.

Se varie domande venissero fatte ad un tempo per trasportare legnami a galla sopra lo stesso corsodi acqua, spetterà all'autorità amministrativa che concede il permesso, lo stabilire quandodovranno eseguirsi le varie fluitazioni, e l'ordine nel quale dovranno eseguirsi, in modo che lenecessarie operazioni possano regolarsi senza confusioni e senza pregiudizio dei concessionari (1).

(1) Vedi ora Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione dicui al R.D. 11 luglio 1913, n. 959.

ARTICOLO N.160

Art. 160.

Nelle fluitazioni a tronchi sciolti i concessionari potranno imprimere su quelli un marchio specialeper cui possano essere riconosciuti e all'uopo rivendicati a tutti gli effetti di ragione.

E tuttora conservato l'uso della restituzione mediante compenso dove esso trovasi in vigore (1).

(1) Vedi ora Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione dicui al R.D. 11 luglio 1913, n. 959.

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ARTICOLO N.161

Art. 161.

Qualunque proprietario o possessore di terreni, qualunque utente di acque correnti, qualunqueesercente di molini, chiuse, porti o ponti natanti od altri edifizi, è tenuto a lasciar sempre passare ilegnami galleggianti, dei quali fosse debitamente autorizzato il trasporto, non meno che le personedestinate a dirigerne od invigilarne la condotta, mediante il pagamento di quell'indennità che saràconvenuta col concessionario, od in caso contrario, determinata dall'autorità competente (1).

(1) Vedi ora Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione dicui al R.D. 11 luglio 1913, n. 959.

ARTICOLO N.162

Art. 162.

I legnami nelle piene o per altra forza maggiore trasportati dalle acque nei fondi vicini rimangonodi proprietà di chi li ha posti in regolare fluitazione, e saranno dal medesimo ripresi, mediantepreventivo avviso al possessore del fondo, e corresponsione di quella indennità cui esso avràdiritto a termini di equità e giustizia (1).

(1) Vedi ora Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione dicui al R.D. 11 luglio 1913, n. 959.

ARTICOLO N.163

Art. 163.

Tutte le questioni relative ai diritti di proprietà, di possesso o di servitù od a risarcimento di danniche fossero per sorgere in relazione alle precedenti disposizioni sui trasporti di legnami a galla, enon avessero potuto definirsi amichevolmente fra le parti, saranno demandate alle competentiAutorità giudiziarie, senza che per ciò possano essere sospesi o ritardati i detti trasporti, purchéregolarmente autorizzati (1).

(1) Vedi ora Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione dicui al R.D. 11 luglio 1913, n. 959.

ARTICOLO N.164

Art. 164.

E mantenuta la osservanza dei regolamenti speciali in vigore per l'esercizio delle fluitazioni dilegnami sui fiumi, torrenti, laghi e canali dello Stato, finché non si provveda in conformità dell'art.150 (1).

(1) Vedi ora Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione dicui al R.D. 11 luglio 1913, n. 959.

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CAPO VIIPolizia delle acque pubbliche.

ARTICOLO N.165

Art. 165.

Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici, e canali di proprietàdemaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permessodell'Autorità amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici,ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

ARTICOLO N.166

Art. 166.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee, fino alle quali dovrà intendersiestesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso dicontestazione dal prefetto, sentiti gl'interessati (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

ARTICOLO N.167

Art. 167.

Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 121, èsubordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corsoordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche oprivate, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifizi legittimamente stabiliti, ed in generale aidiritti dei terzi.

L'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

ARTICOLO N.168

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Art. 168.

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese iseguenti:

a) La formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, colle quali sialterasse il corso naturale delle acque.

Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocueconcessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle detteconcessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente diprescrivere;

b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali a costringerne lasezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi etorrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acqueordinarie.

Per i rivi, canali, e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti allesponde;

d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dallaopposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto,sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile;

e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, lorobanche e sottobanche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dalpiede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigentinelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per lepiantagioni e smovimento del terreno, e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e laconvenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufattiattinenti;

h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali escolatori pubblici, tanto arginati come non arginati e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, non che sullesponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;

k) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore diquella voluta dai regolamenti o consuetudini locali, o di quella che dall'Autorità amministrativaprovinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni diacque;

l) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi e canali navigabili, o sulle vie alzaieche possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione, ed all'esercizio dei porti natantie ponti di barche;

m) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del

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trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

ARTICOLO N.169

Art. 169.

Sono opere ed atti che non si possono eseguire, se non con speciale permesso del prefetto e sottol'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte i seguenti:

a) La formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti perfacilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

b) La formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzino entro gli alvei oltre le linee chefissano la loro larghezza normale;

c) I dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore dimetri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 168,lettera c ;

d) Le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino afronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo didisalveamenti;

e) La formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento dicomunicazioni ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

f) La conversione delle chiuse temporanee di derivazione delle acque pubbliche in chiusepermanenti quantunque instabili, e l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione;

g) Le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili;

h) Gli scavamenti nei ghiareti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuatiquelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'Autorità amministrativa;

i) Le variazioni nella forma e posizione delle chiuse stabili e rialzamento di queste, e leinnovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni dai rivi,scolatori e canali pubblici, od all'esercizio dei molini ed altri opifizi su di essi stabiliti;

k) La ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incilidelle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi,torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali demaniali;

l) Il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermosempre l'obbligo dell'intiera estirpazione delle chiuse abbandonate;

m) La estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie del letto dei fiumi, torrenti e canalipubblici, eccettuate quelle località ove per invalsa consuetudine si suole praticare senza specialeautorizzazione per usi pubblici o privati.

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Anche per queste località però l'Autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati essere lesi;

n) La occupazione delle spiaggie dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh'esse che possanopromuoverne il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente, laestrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione quanto a detta estrazione, per quelle localitàove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

ARTICOLO N.170

Art. 170.

Non si possono eseguire se non con ispeciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, esotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

a) La conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazione dai fiumi etorrenti in chiuse stabili;

b) Le variazioni della forma e della posizione sì delle bocche di derivazione, come delle chiusestabili, ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste;

c) Le opere alle sponde dei fiumi e torrenti che possono alterare o modificare le condizioni dellederivazioni;

d) Le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici o canali demaniali, dichiuse ed altra opera stabile per le derivazioni, di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che leinnovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;

e) La costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti;

f) La stabilimento di nuovi molini natanti, conservate le discipline e le consuetudini vigenti nellediverse località (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

ARTICOLO N.171

Art. 171.

I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari saranno puniti a termini delle vigentileggi penali (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

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ARTICOLO N.172

Art. 172.

E' facoltativo all'Autorità amministrativa provinciale di ordinare ed eseguire il taglio degli arginidi golena, quando la piena del fiume o torrente sia giunta all'altezza per tale operazione prestabilitadai regolamenti locali, nell'interesse della conservazione degli argini maestri.

Potrà però ai proprietari delle golene essere conceduto di stabilire chiaviche nei loro arginisecondo progetti da approvarsi dall'Autorità suddetta nell'intento di evitarne il taglio.

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

CAPO VIIIDisposizioni transitorie relative alle acque pubbliche.

ARTICOLO N.173

Art. 173.

Sono conservati i comprensori o circondari d'imposizione, ed i consorzi esistenti sotto qualunquenome per gli scoli di cui al capo IV.

Il Ministero dei lavori pubblici, sentiti gl'interessati ed il Consiglio provinciale, potrà decretarequelle modificazioni e addizioni che reputasse opportune ai singoli comprensori, per conformarlialle prescrizioni dell'art. 129 (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

ARTICOLO N.174

Art. 174.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re pubblicherà un elenco:

a) Dei fiumi, laghi e canali navigabili che devono iscriversi nella prima categoria, seguendo leprescrizioni dell'art. 142;

b) Delle arginature, opere idrauliche e canali navigabili da comprendersi nella seconda categoria,purché siano fra quelle opere o canali cui lo Stato abbia provveduto con appositi stanziamenti neibilanci dopo il 1860.

Quest'elenco sarà approvato e pubblicato per decreto reale, previo il parere dei Consigliprovinciali, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

L'elenco delle opere di seconda categoria potrà essere modificato entro tre anni dal Governo del

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Re, coll'aggiunta d'altre opere idrauliche sopra istanza degli interessati, e osservate le prescrizionidell'art. 115. Però la decisione del Governo non sarà esecutoria se non quando sia ammesso nelbilancio dei lavori pubblici uno stanziamento speciale per le spese relative, il quale, in questo caso,potrà essere anche superiore alle L. 30,000. Scorsi tre anni nessun'opera potrà essere dichiarata diseconda categoria se non per legge.

Tutti i corsi d'acqua e tutte le opere idrauliche non comprese in tale elenco anderanno a carico deiconsorzi o dei singoli interessati (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

ARTICOLO N.175

Art. 175.

Entro un anno dalla pubblicazione dell'elenco, di che nell'articolo precedente, verranno per decretoministeriale stabiliti i perimetri dei territori che devono collo Stato contribuire per le opere in dettoelenco nominate. Il Governo promuoverà poi la istituzione dei consorzi o la riforma di quelliesistenti, ove sia bisogno, per le spese idrauliche relative alle opere della seconda e della terzacategoria (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

ARTICOLO N.176

Art. 176.

Col principio dell'anno 1866 le spese relative alle opere idrauliche saranno regolate secondoquesta legge. Lo Stato avrà diritto a rimborso di tutte quelle somme che anticipasse durantel'esercizio dell'anno 1866 fino alla istituzione dei nuovi consorzi, per quelle opere alle quali finoraha provveduto (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

ARTICOLO N.177

Art. 177.

Dopo l'anno 1865 e fino a tanto che lo Stato continuasse a percepire nei territori ex-mantovaniquella quota d'imposta prediale, che corrisponde al concorso territoriale nelle opere di difesa o didigagna, sarà stanziato nei bilanci passivi delle finanze, sentito il Consiglio di Stato, un fondo dispeciale sussidio per i consorzi che saranno istituiti per provvedere alle opere stesse secondo lapresente legge (1).

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(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

ARTICOLO N.178

Art. 178.

Colla fine del 1865 saranno chiuse e regolate le contabilità relative alle opere per le quali lo Statoin parte contribuisce, e rivedute poscia ed approvate dalla Corte dei conti.

Le attività e le sostanze che fossero possedute dalle attuali aziende idrauliche delle Romagnepasseranno coi rispettivi carichi ai consorzi da istituirsi per le opere di seconda categoria; fino atale istituzione continueranno ad essere amministrate nel modo attuale.

Le differenze che insorgessero fra lo Stato ed i consorzi pei conti anteriori al 1866, e per laconsegna delle attività e sostanze saranno dalla Corte dei conti giudicate con giurisdizionecontenziosa (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

ARTICOLO N.179

Art. 179.

I corpi morali o persone che, per effetto di speciali leggi o regolamenti hanno oggil'amministrazione o la sorveglianza di opere idrauliche d'interesse sociale, dovranno promuovereentro un anno la formazione di consorzi secondo la presente legge.

Colla costituzione dei nuovi consorzi cesseranno dal prender parte all'amministrazione interna deimedesimi quelle Autorità governative che fossero designate da speciali leggi o regolamenti,eccettuato nel caso previsto dall'art. 115 (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

ARTICOLO N.180

Art. 180.

Le attribuzioni finora esercitate nelle provincie Toscane dalle Autorità giudiziarie perl'ordinamento e la sorveglianza dei consorzi, comprensori ed imposizioni cessano collapubblicazione della presente legge.

Gli atti, documenti, campioni e catasti, presso le medesime esistenti sono consegnati entro tre mesimediante inventario agli uffizi di prefettura o di sotto-prefettura secondo le disposizioni che

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saranno date dal prefetto della provincia.

La deputazione provinciale o chi sarà dalla medesima delegato eserciterà le attribuzioni dairegolamenti e statuti locali assegnate ai giudici per tutti gli oggetti di competenza amministrativa,su cui è provveduto nella presente legge, finché non saranno formati i consorzi degli interessaticolle norme in questa legge stabilite (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

ARTICOLO N.181

Art. 181.

Il Governo potrà passare al servizio dei consorzi quegli ufficiali del genio civile e custodi idraulici,che ora sono addetti alla sorveglianza di opere che venissero ad essere iscritte nella terza categoria,sotto le condizioni con cui ha facoltà di rimetterli al servizio delle provincie (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25luglio 1904, n. 523 e il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cuial R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

PORTI, SPIAGGE E FARI (1) .(1) Vedi ora il Testo unico sulle opere marittime di cui al R.D. 2 aprile 1885, n. 3095.CAPO IClassificazione delle opere marittime.

ARTICOLO N.182

Art. 182.

Le nuove opere e quelle di miglioramento e conservazione dei porti, dei fari e delle spiaggie sonoa carico dello Stato, delle provincie e dei comuni, secondo la natura loro, e la importanza e gradodi utilità dei porti e spiaggie in cui vengono eseguite (1).

(1) Vedi ora il Testo unico sulle opere marittime di cui al R.D. 2 aprile 1885, n. 3095.

ARTICOLO N.183

Art. 183.

Sono opere che riguardano i porti, i fari e le spiaggie:

a) I moli di ridosso ed i frangi-onde che proteggono gli ancoraggi;

b) I moli e le dighe, le gettate o scogliere che regolano la foce e proteggono le sponde deiporti-canali;

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c) Le ripe artificiali, banchine, scali, darsene mercantili, macchine fisse da alberare o scaricar navi;

d) Gli argini e moli di circondario per difendere i porti dalle alluvioni e dagli interrimenti;

e) I bacini di deposito d'acque, atte a produrre correnti artificiali per tener sgombre le foci deiporti-canali;

f) I canali di deviazione e gli smaltitoi per liberare i porti dai depositi e dalle infezioni;

g) Gli scali e bacini da costruzione o riparazione di navi;

h) Le escavazioni della bocca, del bacino e dei canali dei porti;

i) I fari, le torri a segnali ed altri fabbricati ad uso del servizio tecnico, amministrativo e di poliziadei porti;

k) I gavitelli ed altri segnali fissi e mobili destinati a guida o ad ormeggio dei bastimenti;

l) Ogni altra opera il cui scopo sia mantenere profondo e spurgato un porto, facilitarne l'accesso ol'uscita, ed aumentarne la sicurezza (1).

(1) Vedi ora il Testo unico sulle opere marittime di cui al R.D. 2 aprile 1885, n. 3095.

ARTICOLO N.184

Art. 184.

I porti in ordine alla loro amministrazione si dividono in quattro classi, come appresso:

1. I porti situati a capo di grandi linee di comunicazione, ed il movimento commerciale dei quali,giovando ad estesa parte del regno, od al traffico internazionale terrestre, li costituisce d'interessegenerale dello Stato;

2. I porti e le spiaggie che interessano la sicurezza della navigazione generale e servonounicamente o precipuamente di rilascio;

3. I porti e gli approdi, il movimento commerciale dei quali interessa soltanto ad una o ad alcuneprovincie;

4. I porti e gli approdi, la utilità dei quali non si estende che ad un circondario od a qualchecomune (1).

(1) Vedi ora il Testo unico sulle opere marittime di cui al R.D. 2 aprile 1885, n. 3095.

ARTICOLO N.185

Art. 185.

In base alle norme stabilite nell'articolo antecedente, e, quanto ai porti di terza classe tenuto purconto del movimento dei bastimenti e dell'introito delle dogane e delle tasse marittime nel triennio1861-1862-1863, il Governo del Re approverà con decreto reale e pubblicherà entro un anno dalla

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data di questa legge gli elenchi dei porti delle prime tre classi e delle provincie interessate perciascuno di essi, sentiti previamente all'uopo i Consigli provinciali interessati quanto ai porti diterza classe, ed avuto per tutti il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio diammiragliato e del Consiglio di Stato (1).

(1) Vedi ora il Testo unico sulle opere marittime di cui al R.D. 2 aprile 1885, n. 3095.

ARTICOLO N.186

Art. 186.

Sono compresi nella quarta classe tutti gli altri porti, seni, golfi e spiaggie, tanto del continentequanto delle isole, non assegnati alle tre prime classi (1).

(1) Vedi ora il Testo unico sulle opere marittime di cui al R.D. 2 aprile 1885, n. 3095.

ARTICOLO N.187

Art. 187.

Il trapasso di un porto dalla classe cui è ascritto ad un'altra, quando per le mutate condizioni delporto stesso ne sia riconosciuta la convenienza, sarà fatto per legge (1).

(1) Vedi ora il Testo unico sulle opere marittime di cui al R.D. 2 aprile 1885, n. 3095.

CAPO IISpese per i porti.

ARTICOLO N.188

Art. 188.

Le spese di qualunque natura occorrenti ai porti di prima classe sono sopportate dallo Stato inragione dell'80 per cento, ed il 20 per cento è a carico dei comuni, circondari e provincieinteressate (1).

(1) Vedi ora il Testo unico sulle opere marittime di cui al R.D. 2 aprile 1885, n. 3095.

ARTICOLO N.189

Art. 189.

Per i porti e le spiaggie della seconda classe, le spese riguardanti la sicurezza dell'approdo edell'ancoraggio sono a carico esclusivo dello Stato.

Occorrendovi lavori interessanti il commercio, la competenza delle spese si regolerà come per iporti, cui potrà quello scalo essere assimilato.

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A stabilire tale assimilazione si provvederà secondo gli articoli 185, 186 e 187 (1).

(1) Vedi ora il Testo unico sulle opere marittime R.D. 2 aprile 1885, n. 3095.

ARTICOLO N.190

Art. 190.

Le spese per i porti di terza classe saranno sopportate, metà dallo Stato, e metà dai comuni, daicircondari e dalle provincie interessate (1).

(1) Vedi ora il Testo unico sulle opere marittime di cui al R.D. 2 aprile 1885, n. 3095.

ARTICOLO N.191

Art. 191.

La spesa a carico dei comuni, di circondari e di provincie per i porti di prima e terza classe, saràfra loro ripartita come segue:

Una metà a carico del comune in cui è situato il porto e dei comuni contigui al porto medesimo;

Un quarto a carico dei comuni del circondario;

L'altro quarto a carico della provincia in cui il porto è situato, col concorso delle provincie attigueche abbiano un interesse immediato alla creazione, conservazione o miglioramento del porto.

Le quote a carico di più comuni o provincie si ripartiranno in base al principale dei tributi diretti(1).

(1) Vedi ora il Testo unico sulle opere marittime di cui al R.D. 2 aprile 1885, n. 3095.

ARTICOLO N.192

Art. 192.

I comuni e le provincie chiamate a concorrere sono in facoltà, ove ciò avvenga di pieno accordofra di loro, di variare la proporzione di quota assegnata nel precedente articolo.

La designazione dei comuni e delle provincie tenute a concorrere e delle quote rispettive, si faràcolle norme dalla legge stabilite pei consorzi stradali (1).

(1) Vedi ora il Testo unico sulle opere marittime di cui al R.D. 2 aprile 1885, n. 3095.

ARTICOLO N.193

Art. 193.

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Le opere e le spese da farsi nei porti di prima classe sono determinate ed eseguite dal Governosenza intervento alcuno degli atti contribuenti nella parte tecnica ed amministrativa (1).

(1) Vedi ora il Testo unico sulle opere marittime di cui al R.D. 2 aprile 1885, n. 3095.

ARTICOLO N.194

Art. 194.

Per intraprendere nuove opere straordinarie ai porti di terza classe occorre il previo assenso deiConsigli provinciali e comunali, i quali complessivamente rappresentino almeno i due terzi delcontributo nella spesa necessaria.

Mancando tale assenso, le spese non potranno essere fatte obbligatorie se non da una leggespeciale.

L'attuazione poi ha luogo tanto per dette opere nuove, quanto per quelle di manutenzione a curaesclusiva del Governo, come è detto all'articolo precedente (1).

(1) Vedi ora il Testo unico sulle opere marittime di cui al R.D. 2 aprile 1885, n. 3095.

ARTICOLO N.195

Art. 195.

Annualmente è data comunicazione agl'interessati della liquidazione delle spese, ed essi debbono,sulle basi di tale liquidazione, versare nelle casse delle regie finanze la quota rispettiva, salvi glieffetti del conto finale quando si tratti di nuove opere (1).

(1) Vedi ora il Testo unico sulle opere marittime di cui al R.D. 2 aprile 1885, n. 3095.

ARTICOLO N.196

Art. 196.

Tra le spese nelle quali debbono contribuire i comuni, i circondari e le provincie, s'intendonoincluse quelle per le paghe del personale di servizio, come capitani di bastimenti, macchinisti,fuochisti, padroni di caracche, marinai, fanalisti, custodi, ecc (1).

(1) Vedi ora il Testo unico sulle opere marittime di cui al R.D. 2 aprile 1885, n. 3095.

ARTICOLO N.197

Art. 197.

Sono a carico esclusivo dei comuni quelle opere o spese che, sebbene attinenti ai porti, hanno periscopo il comodo o l'abbellimento dell'abitato (1).

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(1) Vedi ora il Testo unico sulle opere marittime di cui al R.D. 2 aprile 1885, n. 3095.

ARTICOLO N.198

Art. 198.

I lavori dei porti di quarta classe sono a carico dei singoli comuni, o delle associazioni dei comuniche ne risentono benefizio, costituiti in consorzio a forma delle associazioni per le strade.

In caso di spesa eccedente la forza del comune o dei comuni associati, potrà essere invocato unsussidio dalla provincia e dallo Stato. Il sussidio dello Stato però non potrà mai eccedere il terzodella spesa totale che le parti interessate dimostreranno necessaria per l'opera a pro della quale èdomandato.

Accordandosi un qualche sussidio dallo Stato, il Ministero dei lavori pubblici eserciterà l'altasorveglianza sull'esecuzione delle opere (1).

(1) Vedi ora il Testo unico sulle opere marittime di cui al R.D. 2 aprile 1885, n. 3095.

ARTICOLO N.199

Art. 199.

I progetti d'arte per lavori ai porti di quarta classe dovranno essere previamente approvati dalprefetto della provincia, il quale assumerà in proposito l'avviso del competente ufficio Geniocivile.

Ove tale parere sia contrario al progetto, e gli interessati non vi si acquetino, la decisione spetteràal Ministero dei lavori pubblici (1).

(1) Vedi ora il Testo unico sulle opere marittime di cui al R.D. 2 aprile 1885, n. 3095.

ARTICOLO N.200

Art. 200.

Per i comuni ove esiste un porto di quarta classe e per i comuni che ne risentono benefizio, sonoobbligatorie le spese per la conservazione di quello in buono stato di servizio (1).

(1) Vedi ora il Testo unico sulle opere marittime di cui al R.D. 2 aprile 1885, n. 3095.

CAPO IIISpese per i fari, fanali e per i segnalamenti.

ARTICOLO N.201

Art. 201.

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Le spese occorrenti per la erezione, illuminazione e manutenzione dei fari e fanali stabiliti presso iporti di prima, terza e quarta classe, per farne conoscere la posizione e l'entrata, sono a carico delloStato, delle provincie, circondari e comuni, come le altre spese del relativo porto e nella medesimaproporzione.

Nello stesso modo si sostengono le spese per i fanali sulle calate interne dei porti, ogni volta chenon siano a carico dei comuni (1).

(1) Vedi ora il Testo unico sulle opere marittime di cui al R.D. 2 aprile 1885, n. 3095.

ARTICOLO N.202

Art. 202.

Saranno interamente a carico dello Stato quelle di tali spese, che sono esclusivamente necessarie afar riconoscere la posizione e l'entrata dei porti di seconda classe; lo saranno ugualmente quelleper i fari di scoperta o di largo, e per il segnalamento di secche o punti pericolosi lungo le coste odin alto mare (1).

(1) Vedi ora il Testo unico sulle opere marittime di cui al R.D. 2 aprile 1885, n. 3095.

CAPO IVPolizia dei porti e spiaggie.

ARTICOLO N.203

Art. 203.

Alla polizia dei porti e spiaggie provvede il Codice della marina mercantile, ferma la competenzadel Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda la parte tecnica nei porti non esclusivamentemilitari (1).

(1) Vedi ora il Testo unico sulle opere marittime di cui al R.D. 2 aprile 1885, n. 3095.

ARTICOLO N.204

Art. 204.

Un regolamento sancito per decreto reale determinerà le attribuzioni proprie degl'ingegneri delgenio civile e quelle dei capitani dei porti e consoli di marina, per ciò che concerne la sorveglianzae conservazione delle opere dei porti, e fisserà le reciproche loro relazioni (1).

(1) Vedi ora il Testo unico sulle opere marittime di cui al R.D. 2 aprile 1885, n. 3095.

CAPO VDisposizioni transitorie relative alle opere marittime.

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ARTICOLO N.205

Art. 205.

Col principio dell'anno 1866 le spese relative ai porti, spiaggie e fari, saranno regolate secondoquesta legge.

Lo Stato avrà diritto di rimborso per tutta quella somma che anticipasse per conto delle provincie odei comuni.

Nulla è innovato rispetto alla competenza delle spese per tutte le opere marittime approvate perleggi speciali fino alla concorrenza delle somme assegnate nelle stesse leggi.

Per tutte le maggiori spese occorrenti per l'ultimazione dei lavori si seguiranno le norme stabilitedalla presente legge (1).

(1) Vedi ora il Testo unico sulle opere marittime di cui al R.D. 2 aprile 1885, n. 3095.

DELLE STRADE FERRATE (1)(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.CAPO IDisposizioni preliminari.

ARTICOLO N.206

Art. 206.

Le strade ferrate sono pubbliche o private.

Sono pubbliche quelle destinate al servizio pubblico pel trasporto di persone, merci o cosequalunque.

Sono private quelle che un privato od una società costruisce esclusivamente per l'eserciziopermanente o temporario di un commercio, di una industria, o di un uso qualunque suo proprio(1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.207

Art. 207.

Le ferrovie private si dividono in due categorie:

La prima comprende quelle che corrono esclusivamente su terreni appartenenti a chi le costruisce,senza intersecare od in alcun modo interessare alcuna proprietà pubblica o privata.

La seconda comprende quelle che toccano in qualsivoglia modo le proprietà altrui, le pubbliche

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vie di comunicazione, corsi d'acqua pubblici, abitati, ed ogni altro sito od opera pubblica.

La ingerenza del Ministero dei lavori pubblici, per la costruzione e l'esercizio delle strade dellaprima categoria, è limitata a quanto concerne la igiene e la sicurezza pubblica; per quelle diseconda categoria si estenderà inoltre alla preventiva approvazione dei piani esecutivi (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.208

Art. 208.

Le proprietà private che dovranno intersecarsi colle ferrovie private della seconda categoriasaranno soggette alla servitù del passaggio coattivo, e coloro che costruiscono le dette stradeferrate dovranno adempiere gli obblighi tutti dalla legge imposti per l'acquisto della servitùcoattiva di acquedotto (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.209

Art. 209.

La costruzione e l'esercizio di una ferrovia pubblica non possono altrimenti venire concessi cheper legge (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

CAPO IINorme della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie.

ARTICOLO N.210

Art. 210.

[Le ferrovie pubbliche e le private della seconda categoria sono esercitate con forze animali ofisiche secondo il previsto nella rispettiva concessione.

E' vietato di variare la specie di motore prevista, senza l'autorizzazione del Ministero.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.211

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Art. 211.

[Le ferrovie pubbliche e le private della seconda categoria saranno separate dalle proprietà lateralicon siepi vive, muri, od altra specie di chiusura stabile e permanente. Potrà solo farsi unaeccezione per le ferrovie, o loro tratti, l'esercizio dei quali fosse esclusivamente fatto con forzeanimali.

Salva questa medesima eccezione, la separazione di una ferrovia pubblica da una strada ordinaria,che le corra in contatto, sarà fatta con un muro od altra parete stabile equivalente, dell'altezza edelle forme da determinarsi negli atti di concessione. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.212

Art. 212.

Le congiunzioni e le intersecazioni delle ferrovie private colle pubbliche e la loro immissione nellestrade pubbliche ordinarie, nelle piazze, negli abitati od altri siti pubblici, sarà fatta con talidisposizioni da non nuocere alla libertà, sicurezza e regolarità dei servizi ed usi pubblici relativi.

I veicoli delle strade ferrate private non potranno né avere ingresso, né circolare sulle ferroviepubbliche, e quelli delle ferrovie pubbliche non potranno avere ingresso, né circolare sulle private,se le modalità di costruzione di esse strade e veicoli non lo consentano sotto il rispetto dellasicurezza pubblica (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.213

Art. 213.

[Le ferrovie così private come pubbliche sono esercìte esclusivamente con forze animali, seintersecheranno a raso strade ordinarie pubbliche o private, dovranno essere costantemente muniteai punti d'intersecazione, da ambo i lati, di cancelli od altro modo di chiusura, col quale si possaimpedire il passaggio contemporaneo delle macchine e veicoli della strada ferrata e delle persone,bestie e veicoli della strada ordinaria.

Queste chiusure avranno in attiguità case cantoniere, o casotti di guardia, e i meccanismi necessaripel conveniente loro esercizio e custodia, ed il suolo della ferrovia sarà costituito nelle condizionidi forma e di stabilità convenienti perché il passaggio ordinario possa effettuarvisi con tuttafacilità. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.214

Art. 214.

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Il numero delle traversate a raso sarà ridotto al minimo possibile, col portare, ove sia compatibilecoll'interesse pubblico, più strade ordinarie ad attraversare la ferrata nel medesimo punto, e collostabilimento degli opportuni cavalcavia e sottovia, ovunque le condizioni della località il rendanoagevole (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.215

Art. 215.

Le salite e le chine degli accessi tanto alle traversate a raso, quanto ai cavalcavia e sottovia,saranno regolate nella forma, nella disposizione planimetrica ed altimetrica, nella costituzione delsuolo, ed in ogni altro accessorio riflettente alla permanente facilità e sicurezza del transito, inrelazione all'importanza ed allo stato delle comunicazioni a cui deggiono servire (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.216

Art. 216.

Allo attraversamento dei corsi di acqua ed alla difesa dai danni che essi possono arrecare alle vieferrate sarà provveduto con opere che abbiano le condizioni di maggiore stabilità, richieste dallaimportanza di dette vie e dall'azione dei veicoli che le percorrono.

I ponti bisognevoli pel loro genere di costruzione di periodiche parziali rinnovazioni sarannocombinati in modo che le medesime possano eseguirsi senza sospendere l'esercizio ordinario delleferrovie pubbliche (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.217

Art. 217.

[Lungo le ferrovie, per provvedere alla vigilanza ed alle cure di buona manutenzione e di sicuroesercizio, debbono erigersi casette per guardiani e cantonieri, proporzionate per numero e perampiezza alla importanza del movimento di ciascuna linea, alle particolari sue condizioni ed allecircostanze locali. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.218

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Art. 218.

[Una ferrovia pubblica deve essere provveduta dei mezzi necessari per assicurare la continuità delregolare e sicuro esercizio, e per eseguire le ordinarie riparazioni dei veicoli, macchine, attrezzi emeccanismi. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.219

Art. 219.

[Le ferrovie pubbliche fanno il servizio del paese che traversano col mezzo degli scali o stazioni, ilnumero ed ubicazione dei quali verrà determinato negli atti di concessione, avuti i debiti riguardial servizio del pubblico.

L'ampiezza di dette stazioni, la natura, la grandezza e la disposizione dei loro fabbricati, opere emeccanismi diversi sono regolati dalla quantità, dalla natura e dalla importanza dei servizi che visi debbono eseguire. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.220

Art. 220.

[ Le pendenze ed i raggi delle curve delle ferrovie, così pubbliche come private, di secondacategoria, devono essere contenuti nei limiti che si richiedono per il sicuro e regolare eserciziodella strada, coi motori che sarà proposto di applicare alla trazione dei convogli. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.221

Art. 221.

[La larghezza libera delle ferrovie, così pubbliche come private di seconda categoria, tra i cigli deirilevati su cui si troveranno costituite, tra i margini dei fossi laterali di scolo, laddove sarannoincassate sotto il terreno naturale, od a livello di questo, e tra i parapetti dei punti e dei muri disostegno, non sarà mai minore di quanto è necessario non solo pel libero passaggio dei veicoli, maanche per la sicurezza del servizio di guardia e di manutenzione. L'intervallo fra i due binari nelleferrovie a doppio binario dovrà sempre essere sufficiente pel libero scansamento dei convogli alloro incontro. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.222

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Art. 222.

[Nei cavalcavia l'altezza della luce sarà regolata dall'altezza massima delle macchine e veicoli chedebbono passarvi sotto; e tanto la larghezza della loro via, quanto le dimensioni della luce deisottovia, saranno in giusta relazione colla importanza delle strade ordinarie a cui debbono servire,e colla natura di queste, secondo che saranno correggiabili o soltanto praticabili a pedoni.

Nei sotterranei, l'altezza del vano dovrà di alcuni decimetri eccedere quella conveniente aicavalcavia, ed opportunamente aumentarsi, se saranno di lunghezza considerevole. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.223

Art. 223.

[Le scarpe degli sterri, e quelle dei rilevati, verranno regolate colla inclinazione conveniente allanatura del terreno, in modo da premunire la via contro ogni scoscendimento che la ingombri, o cheprivi l'armamento di stabile sostegno.

I tratti di ferrovia incassati od a livello, o poco più elevati delle campagne laterali, sarannofiancheggiati da fossi atti a procurare un perfetto scolo delle acque.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.224

Art. 224.

[ Il sistema di armamento che s'intenda adottare per una ferrovia pubblica dovrà presentare lanecessaria stabilità e resistenza, ed esser tale che i veicoli e macchine destinati a circolare nelladetta ferrovia possano anche circolare nelle altre che da quella si diramano od a quella sicongiungono. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.225

Art. 225.

Le vie ferrate pubbliche sono opere di utilità pubblica, e quindi sono a loro applicabili tutte ledisposizioni delle leggi sulla espropriazione per causa di pubblica utilità.

In cosiffatta applicazione s'intenderanno far parte delle ferrovie i fossi laterali, i terreni daoccuparsi colle siepi, muri od altre chiusure stabili qualunque, comprese le loro distanze legali, daifondi vicini, i terreni pure da occuparsi pei trasporti dei corsi d'acqua, o di pubbliche o privatecomunicazioni, e per stabilimento di vie d'accesso; e finalmente i terreni necessari per la erezionedelle stazioni, e per qualsivoglia altra fabbrica od opera stabile, destinata all'esercizio od allaconservazione delle dette ferrovie (1).

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(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.226

Art. 226.

[Per la trasmissione dei dispacci e segnali necessari alla sicurezza e regolarità dell'eserciziodovranno su qualsivoglia ferrovia pubblica stabilirsi gli occorrenti uffizi ed apparati telegrafici. ](1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

(2) Vedi, ora, il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

CAPO IIIDiritti ed obbligazioni di chi costruisce od esercita le ferrovie verso le proprietà ed operepubbliche o private.

ARTICOLO N.227

Art. 227.

Chi costruisce una ferrovia pubblica ha il diritto non solo di occupare permanentemente leproprietà private e pubbliche, necessarie per lo stabilimento della ferrovia medesima, con tutte lesue dipendenze ed accessori, dichiarati all'art. 225, ma anche, mercè i giusti risarcimenti, quellodella occupazione temporanea dei luoghi occorrenti, durante la esecuzione dei lavori dicostruzione o di riparazione, per estrarne i materiali necessari a detti lavori, per farvi dei depositidi materiali od oggetti qualunque, per istabilirvi dei magazzini ed officine, per praticarvi deipassaggi provvisionali, così ad uso proprio, come ad uso del pubblico e dei privati, a cui i lavorimedesimi avessero interrotte, o rese impraticabili le comunicazioni esistenti, e per aprirvi deicanali di diversione delle acque private o pubbliche, che coll'eseguimento delle opere recasserodifficoltà od impedimento (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.228

Art. 228.

Non sarà dovuto alcun compenso o risarcimento per le occupazioni permanenti, provvisionali otemporanee, degli alvei delle acque pubbliche, delle spiaggie lacuali o marittime, né di qualunquealtro terreno improduttivo, appartenente allo Stato, salve però le reintegrazioni che potessero neicasi speciali essere necessarie per restituire a tali proprietà l'attitudine alla propria naturaledestinazione, e salva la conservazione od il conveniente trasferimento delle servitù che potrebberotrovarsi stabilite con legittimo titolo (1).

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(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.229

Art. 229.

Chi costruisce una strada ferrata pubblica ha obbligo di ristabilire in convenienti condizioni dicomodità e sicurezza, a proprie spese, tutte le comunicazioni pubbliche e private, che dalle operedella sua impresa rimanessero interrotte.

Pari obbligo egli ha relativamente allo scolo ed al libero corso delle acque, i condotti delle quali onaturali, od artefatti rimanessero od interrotti od alterati dalle opere anzidette. E per tutto quantonon dipendesse da innovazioni, dopo la esecuzione di tali opere praticate dal fatto di altri, egli ètenuto a guarentire in ogni tempo la libertà, l'innocuità e la regolarità del corso ristabilito.

Al ristabilimento delle comunicazioni e dei corsi di acque di privata pertinenza gl'interessatipotranno rinunziare, ma ciò dovrà risultare da formale dichiarazione.

Per le comunicazioni private, gravate di servitù pubblica, chi costruisce la strada ferrata haunicamente l'obbligo di acquistare, a favore degli utenti, la servitù attiva di passaggio sul terrenonecessario pel loro ristabilimento. Non potrà quindi costringere il proprietario a cederne laproprietà, quando egli non vi consenta.

A malgrado di qualsivoglia rinunzia degli interessati, non si potrà omettere di provvedere al corsodelle acque, i condotti delle quali siano intersecati dalla via ferrata, quando dal loro ristagno fosseper soffrirne nocumento la pubblica igiene, o per restarne compromessa l'immunità delle proprietàe dei diritti dei terzi (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.230

Art. 230.

Le opere di arte costrutte nel corpo d'una ferrovia pubblica, per la conservazione e ristabilimentodei corsi d'acqua, e delle comunicazioni, tanto di pubblica che di privata pertinenza, dovrannoessere mantenute da chi ha l'onere della manutenzione di essa ferrovia.

Quanto a quelle costrutte fuori del corpo della ferrovia, ed indipendenti dalla sussistenza e dallabuona conservazione di questa, potrà, chi ha l'onere anzidetto, mediante speciale convenzionecolle pubbliche Amministrazioni o coi privati interessati, esonerarsi dall'obbligo di loromanutenzione.

Nel caso che le dette opere esteriori vengano costrutte in sostituzione di altre preesistenti, chicostruisce la strada ferrata avrà a suo carico le spese di loro costruzione, ma dopo il collaudo e laconsegna a chi di ragione avrà diritto alla totale esenzione dall'obbligo della manutenzione, ameno che questa non riuscisse più gravosa di prima, nel qual caso egli sarà tenuto ad un giustocompenso (1).

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(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.231

Art. 231.

Quando per nuova costruzione o per trasporto ordinato od autorizzato dal Governo una stradaordinaria nazionale, provinciale o comunale, un canale o un condotto d'acqua dovesseroattraversare una ferrovia pubblica che prima non intersecavano, od attraversarla in punto diversoda quello in cui la intersecavano precedentemente, chi ha costrutto od esercita la strada ferrata nonpotrà opporvisi, purché lo attraversamento non nuoccia alla regolarità e sicurezza dell'esercizio.

Se l'attraversamento fosse cagione di maggiori spese per l'esercizio, manutenzione e custodia dellaferrovia, chi l'ha costrutta o la esercita avrà diritto a giusto compenso.

Egli avrà in ogni caso il diritto di costrurre, mantenere e custodire l'attraversamento a propria curae spese, mediante il dovuto rimborso (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.232

Art. 232.

Le opere che servono all'attraversamento dei corsi d'acqua, od a difendere le ferrovie pubbliche ele private della seconda categoria dovranno essere innocue al buon regime dei corsi medesimi, alleproprietà laterali, alle derivazioni, alla navigazione ed alle fluitazioni (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

CAPO IVServitù legali delle ferrovie pubbliche e delle proprietà

ARTICOLO N.233

Art. 233.

[Le disposizioni della presente legge concernenti la conservazione del suolo delle strade ordinarienazionali, provinciali e comunali, e delle loro dipendenze, sono applicabili alle strade ferratepubbliche e loro dipendenze ed accessori.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.234

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Art. 234.

[Le proprietà laterali alle strade ferrate pubbliche sono soggette a tutte le servitù e pesi impostidalla presente legge alle proprietà coerenti alle strade ordinarie nazionali, provinciali e comunali,colle modificazioni risultanti dagli articoli seguenti. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 3 della legge 12 novembre 1968, n. 1202 e dall'articolo 104 delD.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.235

Art. 235.

[E' proibito a chiunque costrurre muri, case, capanne, tettoie od altro qualsivoglia edifizio, e diallevare piante a distanza minore di metri sei dalla linea della più vicina ruotaia di una stradaferrata, la quale misura dovrà, occorrendo, aumentarsi in guisa che le anzidette costruzioni nonriescano mai a minore distanza di metri due dal ciglio degli sterri, o dal piede dei rilevati.

Tali distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muricciuoli di cinta e steccati dialtezza non maggiore di metri 1,50.

Chi costruisce od esercita la strada ferrata è in diritto di richiedere che siano accresciute le dettedistanze a misura conveniente per rendere libera la visuale alla portata necessaria per la sicurezzadella locomozione al lato convesso dei tratti curvilinei. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.236

Art. 236.

[Laddove le strade ferrate sono in rilevato non minore di tre metri i proprietari dei beni laterali nonpotranno praticare alcuno scavamento a distanza minore di tre metri dal piede del rilevatomedesimo. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 3 della legge 12 novembre 1968, n. 1202 e dall'articolo 104 delD.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.237

Art. 237.

[E' proibito a chiunque di costrurre a distanza minore di venti metri dalla più vicina ruotaia di unastrada ferrata, la quale si eserciti con macchine a fuoco, delle case o capanne in legno od in paglia,o con copertura di legno o di paglia, o di fare cumuli di qualsivoglia materia combustibile.

Tale divieto non deve però intendersi esteso ai depositi temporanei dei prodotti del suolo che sifanno al tempo del raccolto.] (1)

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(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.238

Art. 238.

[I depositi di pietre o di qualunque altro materiale incombustibile nei terreni laterali ad unaferrovia, quando si elevino al di sopra del livello delle ruotaie, dovranno essere tenuti alla distanzaprescritta all'art. 235. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.239

Art. 239.

[Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie e le particolari circostanze locali loconsentano, con decreto ministeriale, sentito il parere del Consiglio dei lavori pubblici, potrannoessere autorizzate delle riduzioni alle distanze prescritte agli articoli precedenti.

In tali casi però, se si tratta di ferrovie non esercitate dallo Stato, dovranno sempre intendersi leosservazioni dei concessionari dell'esercizio. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.240

Art. 240.

[Se all'epoca dello stabilimento di una strada ferrata esisteranno nelle proprietà laterali, a distanzeminori di quelle prescritte dagli articoli precedenti, degli edifizi, capanne, piantamenti, siepi,steccati, muricciuoli di cinta, cumuli di materie qualunque o scavamenti, i proprietari potrannovenire obbligati ad abbatterli o toglierli, od a colmarli, quando ciò sia riconosciuto necessario perla sicurezza pubblica e per la conservazione e regolarità dell'esercizio delle strade.

In siffatto caso, ove non risulti che la esistenza degli anzidetti oggetti abbia cominciato dopo chela linea della ferrovia era stata fatta conoscere al pubblico o con piani esecutivi definitivamenteapprovati, o con visibili tracciamenti definitivi sul terreno, sarà dovuta ai proprietari unacompetente indennità da determinarsi nel modo prescritto dalla legge sulle espropriazioni percausa di utilità pubblica.

I fabbricati e gli scavamenti pei quali non risulti necessario l'abbattimento od il riempimento,potranno essere mantenuti nello stato in cui si trovano, e potranno farvisi quelle innovazionisoltanto che non tolgano loro la riconosciuta innocuità. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.241

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Art. 241.

[Per la esecuzione delle disposizioni dell'articolo precedente chi costruisce la ferrovia dovrà, entroil termine non maggiore di un mese dalla data della pubblicazione dei piani definitivi, procedere aregolari descrizioni degli oggetti in esso articolo contemplati. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

CAPO VDelle concessioni delle ferrovie all'industria privata.

ARTICOLO N.242

Art. 242.

Chiunque vorrà ottenere il permesso di fare sul terreno gli studi di un progetto di ferrovia pubblicadovrà rivolgersi al Ministero dei lavori pubblici con apposita domanda, che sarà accompagnata daun piano od abbozzo di massima della linea sulla quale intende di fare i detti studi, ed indicherà iltempo entro il quale egli si propone di cominciarli e compierli (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.243

Art. 243.

Il permesso di cui all'articolo precedente non conferisce al postulante né un diritto di prelazione,né alcuna altra ragione esclusiva per il conseguimento della concessione, ma solo la facoltà dieseguire nelle proprietà private e pubbliche, osservando il disposto della legge, gli studi e leoperazioni geodetiche, necessarie alla compilazione del progetto. Il permesso potrà venireaccordato contemporaneamente per la medesima linea a più postulanti, e s'intenderà estinto allascadenza del tempo per cui fu concesso (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.244

Art. 244.

Le domande di concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia pubblica dovrannoessere accompagnate da una dimostrazione della sua pubblica utilità, dalla indicazione del modocol quale s'intenda provvedere alle occorrenti spese, dal calcolo presuntivo dell'importare di suacostruzione e primo stabilimento, e finalmente da quei piani, profili e disegni che sono necessariper potere pronunziare giudizio sulla regolarità tecnica del progetto, e sul grado di esattezza delcalcolo suddetto.

Il Ministero, secondo le circostanze, potrà anche richiedere dai postulanti la presentazione del

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calcolo presuntivo del costo dell'esercizio della ferrovia e quello del suo prodotto lordo, collaesibizione degli elementi statistici su cui questo sarà fondato (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.245

Art. 245.

Le domande suddette sono subordinate al preventivo esame e parere del Consiglio dei lavoripubblici per la parte tecnica, e del Consiglio di Stato per la parte giuridica ed amministrativa (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.246

Art. 246.

L'atto di concessione sarà basato sopra un capitolato o preventivamente approvato per legge, ostipulato dal Ministero per promuovere la sanzione legislativa della concessione (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.247

Art. 247.

Alla stipulazione dell'atto di concessione, il concessionario dovrà dare una primordiale cauzioneper assicurare che entro il termine da fissarsi nell'atto medesimo egli farà il deposito definitivo,che gli verrà nell'atto stesso prescritto a guarentigia dell'adempimento dell'assunta impresa.

Tale deposito definitivo sarà restituito a rate di mano in mano che procederanno i lavori dicostruzione, salvo un'ultima rata che verrà ritenuta fin dopo la collaudazione finale dell'opera (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.248

Art. 248.

Le concessioni delle ferrovie pubbliche si fanno per un tempo determinato dagli atti dellemedesime, alla scadenza del quale, o pel fatto solo di essa scadenza lo Stato sottentrerà aiconcessionari nell'esercizio di tutti gli utili e prodotti degli stabili od opere costituenti le ferrovieconcesse e le loro dipendenze.

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Dovranno all'anzidetta scadenza i concessionari consegnare al Governo in buono stato la stradaferrata, le opere componenti la medesima e le sue dipendenze, quali sono l'armamento della via, lestazioni con le fabbriche tutte che vi sono comprese, le rimesse, i magazzini, le officine, le tettoieed i rilevati di caricamento e scaricamento, le case e casotti di guardia, gli uffizi delle esazioni, lemacchine fisse ed in generale qualunque altro immobile che non abbia per destinazione distinta especiale il servizio dei trasporti.

Se durante quel numero di anni anteriori alla scadenza delle concessioni che sarà stabilito negli attidelle medesime, i concessionari non si porranno in grado di ridurre la loro ferrovia nella buonacondizione nella quale debbe essere consegnata al Governo, questo sarà in diritto di sequestrarne iprodotti e di valersene per far eseguire d'ufficio i lavori che rimanessero imperfetti (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.249

Art. 249.

Alla scadenza delle concessioni i concessionari conserveranno però, oltre le azioni reali, laproprietà degli oggetti mobili, come macchine di locomozione, carrozze e carri per trasporti,mobilie delle stazioni e fabbricati annessi, attrezzi ed utensili, materiali, combustibili e provvistedi ogni genere.

Gli atti di concessione stabiliranno in ogni caso particolare, se, mediante pagamento del giustovalore, i concessionari siano in diritto di esigere che lo Stato ne faccia acquisto, o questo in dirittodi pretendere dai concessionari la cessione, ed i modi ed i limiti dell'esercizio di tali diritti (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.250

Art. 250.

Se, alla scadenza del termine accordato dagli atti di concessione per l'incominciamento dei lavoridi costruzione delle ferrovie pubbliche, e dopo una formale ingiunzione fatta intimare dalMinistero dei lavori pubblici almeno un mese prima ai concessionari, questi non si fossero messiin grado di cominciare e continuare i detti lavori, perderanno la metà della somma di cui avesserofatto materiale deposito o per cui avessero prestato cauzione a termini dell'art. 247, la quale metàsarà devoluta al Governo, a meno che non facessero legalmente constare d'impedimenti provenutida forza maggiore ed indipendenti dal fatto proprio.

Se il detto deposito definitivo non fosse stato fatto, o la cauzione prestata nel termine di tempoprescritto, i concessionari perderanno l'importare della intiera cauzione primordiale prestata allastipulazione dell'atto di concessione (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

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ARTICOLO N.251

Art. 251.

Se, alla scadenza del termine fissato dagli atti medesimi pel compimento ed apertura alpermanente e regolare esercizio delle linee concesse, i concessionari non avranno dato pienaesecuzione alle contratte obbligazioni, senza aver fatto legalmente constare d'impedimenti di forzamaggiore del tutto indipendenti dal fatto proprio, incorreranno di pien diritto e senza che occorraalcuna costituzione in mora nella decadenza della concessione e nella perdita della intieracauzione definitiva. (Vedi art. 253) (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.252

Art. 252.

Nel detto caso il Governo provvederà alla continuazione ed ultimazione delle opere tutte rimasteimperfette, ed all'esecuzione di tutte le altre obbligazioni contratte dai concessionari, col mezzo diun'asta pubblica da aprirsi sulle basi dei capitolati annessi agli atti di concessione, e per riguardoalle opere o parti di opere già eseguite, ai materiali utili provvisti, ai terreni acquistati ed ai tronchidi strada che si trovassero già posti in esercizio, sul prezzo di stima che verrà determinato daarbitri inappellabili, due dei quali da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo, in caso didisaccordo, dal tribunale di commercio (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.253

Art. 253.

Le concessioni saranno deliberate a chi, oltre ad assumersi tutte le obbligazioni dei concessionaridecaduti, i quali in ogni caso non potranno mai essere deliberatari, ed al prestare tutte le necessarieguarentigie d'idoneità e risponsabilità, avrà offerto un maggiore aumento sul detto prezzo di stima.

Il prezzo del deliberamento sarà, nel termine che verrà stabilito dagli atti d'incanto, corrisposto dainuovi concessionari ai concessionari decaduti, prelevatone però prima ciò che sarà dovuto alloStato in rimborso di quella parte della cauzione definitiva che fosse già stata restituita (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.254

Art. 254.

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Se il primo incanto andasse deserto, si dovrà, dentro termine non minore di due mesi, procedere adun secondo, il quale potrà essere aperto con ribasso non maggiore di un quarto sul primitivoprezzo di stima delle opere eseguite, dei terreni acquistati e dei materiali provvisti.

Quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, i concessionari saranno definitivamentedecaduti da tutti i diritti della concessione; le porzioni di strada già eseguite che si trovassero inesercizio cadranno immediatamente in proprietà assoluta dello Stato, il quale sarà libero diconservarle o di abbandonarle, come altresì di continuare o no i lavori ineseguiti; né inqualsivoglia caso avrà altra obbligazione che quella di corrispondere ai concessionari uncorrespettivo eguale al prezzo delle opere eseguite e delle provviste fatte, stimateindipendentemente dalla loro destinazione allo stabilimento od esercizio della strada ferrata, agiudizio degli arbitri inappellabili sovra mentovati (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.255

Art. 255.

Se, compiuta ed aperta al pubblico una strada ferrata concessa all'industria privata, l'esercizio diessa venga ad interrompersi su tutta o su una parte della linea, senza che il concessionario viprovveda immediatamente, o se l'esercizio medesimo venga eseguito con gravi e ripetuteirregolarità, l'Amministrazione superiore prenderà, a spese e rischio di esso concessionario, lemisure necessarie per assicurare provvisionalmente il ristabilimento, la regolarità e la sicurezza delservizio pubblico, e prefiggerà un termine perentorio dentro il quale debba il detto concessionarioeseguire tutto il necessario pel ristabilimento del servizio definitivo.

Scaduto questo termine, il concessionario che non abbia soddisfatto alle intimategli ingiunzioni,senza che possa far constare d'impedimenti provenienti da forza maggiore ed indipendenti dal fattoproprio, decadrà dalla concessione, e sarà provveduto nel modo prescritto ai quattro articoliprecedenti.

Il rimborso delle spese che il Governo avrà anticipato per effetto del presente articolo sarà riscossocolle forme e coi privilegi delle imposte prediali (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.256

Art. 256.

Le proroghe all'incominciamento dei lavori di costruzione delle ferrovie, alla loro ultimazione edal ristabilimento dell'interrotto esercizio, a cui potranno avere diritto i concessionari nei casilegalmente accertati di forza maggiore e dal fatto loro indipendenti, saranno determinate dalMinistero dei lavori pubblici con prefiggimento di termini, l'osservanza dei quali sarà peiconcessionari obbligatoria come di quelli prefissi dagli atti di concessione.

In ogni circostanza in cui fossero per invocare il caso di forza maggiore onde evitare le comminatepenalità, saranno i concessionari in obbligo di notificare al Ministero dei lavori pubblici gli

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avvenimenti o le cause qualunque che avessero impedito l'adempimento delle stipulate condizioni,e ciò dentro il termine più breve possibile e tale da permettere quelle verificazioni che possonovenire giudicate necessarie per provarne la realtà e valutare la portata delle loro conseguenze. Indifetto i concessionari saranno considerati come decaduti di pien diritto da ogni azione per siffattoriguardo (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.257

Art. 257.

Quando nulla sia espressamente stabilito in contrario negli atti di concessione, potrà il Ministerodei lavori pubblici, per ragione d'interesse pubblico, permettere ad un concessionario, sotto quellecondizioni che troverà conveniente di prescrivere, di aprire anteriormente all'intiera lineal'esercizio di parziali tronchi come potrà permettere l'apertura di essi tronchi, o dell'intiera lineaall'esercizio libero per ogni genere di trasporti, o limitato a qualche solo genere particolare,quando i lavori di costruzione non siano peranco pienamente ultimati, ma portati a segno dapotersi esso esercizio effettuare con piena sicurezza (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.258

Art. 258.

Compiuta perfettamente tutta la linea o linee comprese in una concessione, il Ministero dei lavoripubblici farà procedere alla loro generale collaudazione col mezzo di una commissione o di unuffiziale da lui delegato, in contraddittorio del concessionario o suoi legittimi rappresentanti, e conintervento del commissario del Governo che ne avrà sopravvegliato la costruzione.

La collaudazione si riferirà a tutte le opere costituenti il corpo della ferrovia o ferrovie,all'armamento di queste, alle case di guardia, alle stazioni, loro fabbricati e accessori ed almateriale fisso.

Essa avrà per oggetto di riconoscere se nella costruzione si siano osservate le disposizioni dellapresente legge e del capitolato annesso all'atto di concessione, massimamente per tutto quantoconcerne alla guarentigia della sicurezza pubblica ed alla regolarità, perfezione e permanenza delservizio.

Se dai delegati per la collaudazione si riscontreranno mancanze nelle opere eseguite, oppureinosservanze delle anzidette disposizioni, sarà tosto ingiunto al concessionario di porvi riparo; edove egli non si prestasse compiutamente, potrà l'Amministrazione superiore supplirvi d'uffizio,prevalendosi all'uopo di quella parte della cauzione che ancora detenesse, e in caso d'insufficienzacompensandosi sui primi prodotti dell'esercizio della ferrovia (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

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ARTICOLO N.259

Art. 259.

Dopo il totale compimento dei lavori di costruzione di una ferrovia pubblica e la lorocollaudazione definitiva, il concessionario dovrà far eseguire a sue spese una delimitazione delsuolo di proprietà della ferrovia medesima, e la formazione, in contraddittorio dei commissari delGoverno, ed in quella scala che sarà prescritta, di un piano catastale della ferrovia e delle suedipendenze, oltre ad un quadro definitivo delle stazioni e fabbricati attinenti, e di tutte le altreopere di arte che saranno state costrutte in virtù della sua concessione.

Un originale del processo verbale di delimitazione, del piano catastale e del quadro descrittivosovra indicato sarà rimesso al Ministero dei lavori pubblici (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.260

Art. 260.

I concessionari dovranno mantenere le loro strade ferrate colle rispettive dipendenzecostantemente in buono stato, in modo tale che la circolazione possa sempre esservi effettuata confacilità e sicurezza. In difetto vi sarà provveduto d'uffizio, previa regolare ingiunzione, a maggiorispese dei concessionari medesimi.

Le anticipazioni di spese che in siffatto caso occorresse di fare saranno rimborsate sopra note darendersi esecutorie dai prefetti delle provincie attraversate dalle ferrovie (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.261

Art. 261.

Se una concessione sarà stata accordata sulla presentazione di piani, profili e disegni di semplicemassima, il concessionario prima dell'esecuzione dovrà presentare all'approvazione del Ministerodei lavori pubblici i necessari piani e profili circostanziati coi disegni speciali esecutivi delleprincipali opere d'arte, quali sono i ponti e sifoni di mole od apertura più considerevole, icavalcavia e sottovia ed i fabbricati delle stazioni, ed oltre a ciò i moduli delle traversate a raso,delle case cantoniere, dei minori ponticelli, acquedotti e sifoni, dei materiali di armamento, e,quando venissero richiesti, anche quelli degli oggetti di materiale fisso e di materiale mobile perl'esercizio.

Al Ministero dei lavori pubblici verrà sempre rimessa per proprio uso dal concessionario, unacopia autentica di tutti i piani, profili ed altri disegni approvati (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

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ARTICOLO N.262

Art. 262.

Nell'esame dei progetti definitivi e dei piani esecutivi delle principali opere d'arte sarà in facoltàdel Ministero dei lavori pubblici di farvi introdurre quelle modificazioni, che, sentito ilconcessionario nelle sue osservazioni, giudicasse necessarie nell'interesse del servizio pubblico. Ilconcessionario non potrà scostarsi, senza speciale autorizzazione, dai piani esecutividefinitivamente approvati, sotto pena del rifacimento delle opere.

Sarà però tanto al Ministero facoltativo di ordinare, quanto al concessionario di proporre, anchedurante l'eseguimento dei lavori, quelle modificazioni dei progetti approvati che fossero pergiudicarsi necessarie od utili, ma il concessionario non potrà venire obbligato ad eseguire unamodificazione che fosse per cagionargli notabili maggiori spese di costruzione o di esercizio,quando avesse per solo scopo una maggiore tecnica regolarità delle opere senza comprovatanecessità (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.263

Art. 263.

I concessionari non potranno intraprendere i lavori approvati per la costruzione di cavalcavia o disottovia, pel trasporto di strade pubbliche o gravate di servitù pubblica, per la costruzione di pontiod altre opere qualunque sui fiumi e sui canali navigabili od atti alle fluttuazioni, se prima ilprefetto della provincia, inteso il parere dell'ingegnere capo, non acconsenta all'eseguimento delleindicate opere.

Durante la loro esecuzione i concessionari dovranno prendere tutte le misure e sopportare tutte lespese necessarie, accioché né il servizio della navigazione o dei trasporti a galla, né il pubblicopassaggio provino interruzione od incaglio.

A tale effetto a cura e spese dei concessionari, all'intersecazione delle strade pubbliche o gravatedi pubblica servitù, ove ciò venga giudicato necessario, saranno costrutte strade ed altre opereprovvisionali, né potranno le comunicazioni esistenti venire interrotte, se prima per parte delsuddetto ingegnere capo l'idoneità e sufficienza dei suddetti lavori provvisionali non sarà stataaccertata.

Un termine perentorio sarà assegnato ai concessionari per compiere le opere stabili che faccianocessare lo stato provvisorio delle comunicazioni.

Le comunicazioni definitive prima di essere aperte al pubblico dovranno essere collaudatedall'ingegnere capo (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.264

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Art. 264.

Sono parimente obbligati i concessionari, durante l'eseguimento dei lavori di costruzione delleferrovie, a provvedere, acciocché non rimangano interrotte né le private comunicazioni, né i corsid'acqua pure private, a meno che non provino di esservi stati autorizzati da particolari convenzioni(1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.265

Art. 265.

Tutti i lavori ed opere d'arte d'una strada ferrata pubblica e sue dipendenze dovranno venireeseguite secondo i migliori sistemi e precetti dell'arte, con solidità proporzionata all'uso a cui sonodestinati, e con materiali scelti fra i migliori che sogliono impiegarsi nelle opere pubbliche dellelocalità da essa strada attraversate, o delle località vicine.

Il sistema proposto per l'armamento della ferrovia e per ogni sorta di materiale fisso, serviente alsuo esercizio, dovrà essere conforme a quelli generalmente adottati e con buon successo praticati.Potrà essere ammesso sia all'atto di concessione, sia in seguito un sistema diverso, quando siadimostrato che riunisca tutti i voluti requisiti di permanente stabilità (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.266

Art. 266.

Le stazioni dovranno essere provviste di tutte le fabbriche e stabilimenti accessori richiesti dallaprontezza del servizio e regolarità e corredate dei necessari binari di percorso, di recesso e dideposito.

Gli sviatoi, le piatteforme e gli altri meccanismi fissi o mobili, servienti a far passare i veicoli e lemacchine dall'uno all'altro binario saranno stabiliti secondo un sistema approvato, nel numero enella posizione convenienti all'ufficio cui deggiono compiere.

A seconda della natura e della quantità dei servizi che avranno a farvisi, le stazioni dovrannoessere provviste di stadere fisse e mobili, di macchine fisse e mobili per elevare e trasportar pesi,di pozzi o condotti d'acqua occorrenti cogli opportuni serbatoi colonne idrauliche e macchineelevatrici, e finalmente di meccanismi fissi o mobili pei segnali indicativi della libertàdell'ingresso nelle stazioni medesime.

L'ampiezza delle sale di aspetto sarà proporzionata al concorso dei viaggiatori, e il loro arredo saràconveniente alle classi cui vengono destinate.

Non dovranno mancarvi latrine ad uso pubblico decenti ed opportunamente collocate.

Nelle stazioni ed in ogni loro accessorio sarà in ogni tempo facoltativo alla superiore

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Amministrazione di ordinare quelle ampliazioni, aggiunte o variazioni che l'esperienza facesseravvisare necessarie nell'interesse pubblico (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.267

Art. 267.

Sulla palificazione del telegrafo elettro-magnetico che i concessionari sono obbligati a stabilire perservizio delle loro ferrovie sarà riservata al Governo la facoltà in ogni tempo di collocare e diesercitare, però a tutte sue spese, altri fili per la trasmissione dè suoi dispacci ufficiali e pelservizio dei privati (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.268

Art. 268.

Il concessionario di una strada ferrata è obbligato ad essere sempre provvisto di ogni genere dimateriale mobile, necessario per un completo servizio, e così di veicoli per il trasporto deiviaggiatori, animali, merci e materiali, di locomotive a vapore, o di ogni altro valido corredo dimezzi con cui fosse autorizzata la locomozione.

I concessionari dovranno nei loro progetti determinare le quantità, le specie e le forme normali diquesti materiali e mezzi di trasporto, in proporzione dell'estensione delle linee concesse e dellapresunta quantità e natura del movimento, e far conoscere tale determinazione al Ministero deilavori pubblici, il quale potrà ordinarvi quelle aggiunte o variazioni, che, sentite le osservazionidei concessionari, giudicherà convenienti nell'interesse di un regolare e lodevole servizio pubblico,tanto all'epoca dell'apertura dell'esercizio delle ferrovie, quanto nel progresso di esso esercizio.

Ogni sorta di materiale avente per ispeciale destinazione il servizio dei trasporti dovrà essere dellamigliore qualità, e costrutto secondo modelli di provata bontà. L'Amministrazione superiore, tantoprima quanto durante l'impiego, sarà in facoltà di sottoporlo a quelle ricognizioni ed esperimentiche giudicherà convenienti nell'interesse della regolarità e sicurezza del servizio pubblico, e potràprescrivere che venga posto fuori d'esercizio ogniqualvolta ne giudichi l'uso sconveniente epericoloso (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.269

Art. 269.

Il concessionario di una ferrovia pubblica ha il privilegio esclusivo di qualsivoglia altra

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concessione di ferrovia parimente pubblica che congiunga due punti della sua linea, o che le corralateralmente entro quel limite di distanza che verrà determinato nell'atto di concessione (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.270

Art. 270.

Resterà però in facoltà dell'Amministrazione dello Stato, ove nulla sia statuito in contrario nell'attodi concessione, di costrurre ed esercitare essa stessa ferrovie che dalle concesse si diramino o leintersechino o ne costituiscano un prolungamento, e di accordarne ad altri la concessione, salva lapreferenza al primo concessionario a parità di condizioni.

L'uso che l'Amministrazione dello Stato facesse di questa facoltà non conferisce al primoconcessionario il diritto ad indennità o compenso di sorta, purché non gli cagioni danno alcuno odincaglio all'esercizio.

I rapporti che occorresse di stabilire tra il concessionario primitivo e la detta Amministrazione, onuovi concessionari, faranno oggetto di convenzioni da stipularsi in via amichevole per tuttoquanto può concernere ad un regolare e completo servizio cumulativo. In caso di divergenza ladecisione verrà rimessa a giudizio di arbitri (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.271

Art. 271.

Ogni concessionario di ferrovie pubbliche ha l'obbligo di eseguire costantemente, con diligenza,esattezza e prontezza, e senza concedere preferenza a chicchessia, il trasporto dei viaggiatori, delbestiame, delle derrate, mercanzie e materie d'ogni natura che gli saranno consegnate, colle soleeccezioni stabilite per alcuni oggetti speciali degli atti di concessione, o dai decreti reali cheemaneranno in esecuzione della presente legge.

Salvo una speciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, la quale sarà semprerivocabile, e salvo il caso di impossibilità dipendente da avvenimenti impreveduti o difficilmenteprevedibili, ogni convoglio ordinario di viaggiatori dovrà sempre essere provvisto di un numero divetture sufficiente pel trasporto delle persone che si presenteranno agli uffizi delle stazioni (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.272

Art. 272.

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In forza della loro concessione, e sotto condizione dell'esatta osservanza delle obbligazioni portatedagli atti relativi, e delle prescrizioni della presente legge, i concessionari delle ferrovie pubblichesono autorizzati per tutto il periodo di durata del loro privilegio, a riscuotere sia sulle intiere lineeconcesse, sia su tronchi parziali le tasse di trasporto ed altre, in base delle tariffe stabilite negli attidi concessione.

L'applicazione delle tariffe sarà sempre fatta colle norme speciali fissate negli atti suddetti, od indifetto con quelle che verranno stabilite dal regolamento da emanarsi per decreto reale inesecuzione della presente legge.

I prezzi delle tariffe sono considerati come prezzi massimi. I concessionari, tranne i casicontemplati all'art. 276, hanno facoltà di ribassarli, come pure di far discendere un oggetto portatoin una classe di prezzo superiore ad una di prezzo inferiore. Ma è loro vietato ogni aumento didetti prezzi, come altresì di rialzare di classe alcun oggetto senza l'autorizzazione del Governo (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.273

Art. 273.

Le tariffe primitive e i regolamenti che le concernono, non meno che le successive variazioni loro,dovranno essere fatte note al pubblico e tenersi esposte continuamente nelle stazioni in luogo incui possano essere facilmente vedute da chiunque vi abbia interesse (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.274

Art. 274.

Non potranno dai concessionari essere accordati con convenzioni speciali ribassi di tariffa od altrefacilitazioni ad alcuni spedizionieri od appaltatori di trasporti per terra o per acqua che non sianoin egual misura concesse a tutti gli altri spedizionieri od appaltatori del medesimo genere ditrasporti che ne facessero richiesta, e che offrissero alle ferrovie eguali vantaggi e si trovassero inpari circostanze. Le dette convenzioni dovranno essere notificate alla superiore Amministrazionenell'atto della loro stipulazione (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.275

Art. 275.

Le spese accessorie che non fossero contemplate nelle tariffe di cui agli articoli precedenti,saranno sempre fissate con regolamento speciale da sottoporsi all'approvazione del Ministero dei

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lavori pubblici, e da mettersi a notizia del pubblico, come è prescritto per le tariffe all'art. 273.

Quanto ai rialzi o ribassi ed alle convenzioni speciali relative a queste spese valgono ledisposizioni dei due articoli precedenti (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.276

Art. 276.

Nei casi in cui il Governo avesse coi concessionari di ferrovie pubbliche pattuito od assicurazionid'interesse o compartecipazione negli utili, le facilitazioni e ribassi di tariffa, di cui ai tre articoliprecedenti, non potranno senza il suo consenso accordarsi (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.277

Art. 277.

Le contravvenzioni ai quattro articoli precedenti saranno punite colle pene dal Codice penalecomminate a chi con mezzi dolosi cagiona alterazione nei prezzi al disopra o al disotto di quantosarebbe determinato dalla naturale e libera concorrenza (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.278

Art. 278.

Il servizio di posta per le lettere tutte e pei dispacci del governo sarà fatto gratuitamente daiconcessionari nel modo che verrà stabilito negli atti di concessione.

Pari trasporto gratuito nelle vetture di qualsivoglia classe a scelta del Governo sarà accordato agliagenti delle dogane, agli ufficiali del telegrafo, ai commissari governativi, agli ingegneri ed aglialtri funzionari incaricati di visite o di ricognizioni relative al servizio delle linee concesse (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.279

Art. 279.

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I concessionari delle ferrovie pubbliche sono pure obbligati a trasportare a prezzi ridotti, comeverrà fissato negli atti di concessione, i sali, tabacchi ed altri generi di privativa demaniale; cosìpure i militari con armi e bagaglio, i doganieri ed i marinai della regia marina, sia che viagginoisolatamente muniti di regolare foglio di via, sia che viaggino in corpo; i prigionieri colla forzaarmata che loro serve di scorta, e finalmente quegli indigenti a cui tale riduzione fosse accordatasulle ferrovie esercitate dallo Stato dai vigenti regolamenti.

Le vetture cellulari di proprietà del Governo, nelle quali si trasportano i prigionieri, godranno deltrasporto gratuito, così nell'andata come nel ritorno, e verranno trasportate coi convogli ordinari aseconda delle richieste dell'Amministrazione (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.280

Art. 280.

Ogniqualvolta il Governo abbia bisogno di spedire truppe o materiale militare di qualunque generead un punto qualsiasi di una ferrovia pubblica, il concessionario della medesima sarà tenuto amettere tosto a di lui disposizione, ed ai prezzi stabiliti dall'atto di concessione, tutti i mezzi ditrasporto che gli verranno richiesti, quand'anche la richiesta si estendesse alla totalità di quelli dicui egli può disporre per l'esercizio della sua linea.

Pel materiale di trasporto pericoloso il concessionario potrà esigere che la spedizione sia fatta collenecessarie cautele a carico del Governo (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.281

Art. 281.

I concessionari delle ferrovie pubbliche debbono provvedere a tutti i casi e sottostare a tutti glieventi così ordinari come straordinari, senza potersi esimere dagli obblighi contratti in forza dellaloro concessione, e senza acquistare diritto a speciali compensi che non fossero espressamentepattuiti negli atti di concessione.

Se per misura d'ordine pubblico o per la difesa dello Stato, il Governo ordinasse la temporaneasospensione dell'esercizio, o facesse in modo qualunque interrompere una ferrovia, sarebbe daesso sopportata la spesa dei lavori della interruzione e quella del completo regolare ristabilimento,cessate le cause della sospensione, senza che i concessionari potessero pretendere a maggiorerisarcimento di sofferti danni (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.282

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Art. 282.

L'Amministrazione superiore è in diritto di fissare, sentiti i concessionari, gli orari delle corsedelle ferrovie pubbliche in modo da conciliarne gli interessi, e da ottenere quel bene ordinatosistema di velocità nelle dette corse, tanto pei convogli ordinari o celeri di viaggiatori, quanto perquelli delle merci, che meglio soddisfaccia ai bisogni del servizio ed alle esigenze della pubblicasicurezza.

Il Governo ha pure facoltà di ordinare un servizio cumulativo sulle linee ferroviarie dipendenti dadiverse società, a condizioni da concertarsi fra le medesime. In caso di dissenso, le questionirelative saranno regolate da arbitri.

Quando il numero delle corse ordinarie giornaliere di una ferrovia pubblica non sia già fissato ereso obbligatorio dagli atti di concessione, dovrà venire prestabilito dal concessionario; ma tanto ilprimitivo numero delle corse quanto le variazioni che ad ogni tempo gl'interessi del concessionariomedesimo richiedessero di apportarvi, saranno sempre tali da provvedere a quel servizio pubblicoche l'accordata concessione ebbe per iscopo; e sotto questo riguardo anderanno soggette allapreventiva approvazione del Ministero dei lavori pubblici. Tanto le corse quanto i loro oraridovranno essere in tempo congruo notificate con regolare pubblicazione.

I concessionari delle ferrovie pubbliche sono autorizzati a stabilire sulle loro linee, o sopra unaparte delle medesime, delle corse speciali o straordinarie, sia eventualmente, sia per giorni o pertempi fissi determinati, mediante partecipazione in tempo congruo alla superiore amministrazione.

Sono eccettuati da questa disposizione i casi imprevisti o di assoluta urgenza, nei quali le corsespeciali o straordinarie per trasporto così di viaggiatori, come di merci, potranno eseguirsi, purchéi concessionari abbiano preso tutte le misure e precauzioni richieste dalla guarentigia dellasicurezza pubblica e della regolarità del servizio ordinario (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.283

Art. 283.

Le ferrovie pubbliche concesse all'industria privata sono soggette al pagamento di ogni sorta ditributo pubblico stabilito dalla legge a carico degli stabili nei paesi attraversati dalle loro linee.

Tali tributi, per quanto riguarda al suolo occupato dal corpo delle ferrovie e dalle loro dipendenze,verranno fissati in ragione di superficie ed in somma non diversa da quella per cui il suolomedesimo veniva tassato nell'anteriore sua destinazione.

Le fabbriche per uffici, alloggi e sale di aspetto, tettoie, rimesse, magazzini, officine, casecantoniere ed altre, quantunque attinenti al servizio delle strade ferrate, saranno censite perparificamento agli altri fabbricati delle località in cui si trovano situate (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.284

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Art. 284.

Se altro termine più o meno lungo non sarà stato fissato dall'atto di concessione, dopo scadutitrenta anni dal giorno nel quale una ferrovia pubblica concessa all'industria privata sarà stataaperta al permanente esercizio sopra tutta la sua lunghezza, avrà diritto il Governo di farne aqualsivoglia epoca il riscatto, previo diffidamento di un anno almeno da darsi al concessionario,ove pure diverso termine non sia stato nella concessione stabilito.

In tal caso al detto concessionario, per tutto il tempo che rimarrà ancora a trascorrere finoall'estinzione del suo privilegio, verrà corrisposta un'annualità eguale alla terza parte della sommadei prodotti netti ottenuti dalla ferrovia nei tre dei cinque anni immediatamente precedenti aldiffidamento che diedero prodotto maggiore. Oltre a ciò gli si pagherà al momento del riscatto oda quell'altra epoca che dalla concessione fosse stata prestabilita, l'importare degli oggetti mobili eprovviste indicate all'art. 249, di cui tanto il Governo sarà in diritto di esigere la cessione, quanto ilconcessionario di obbligarlo a fare l'acquisto al prezzo risultante da stima fissata d'accordo, ed incaso di dissenso, rimessa a giudizio d'arbitri.

La suddetta annualità potrà essere a scelta del concessionario convertita in un capitalecorrispondente all'annualità stessa col ragguaglio del cinque per cento da pagarsi all'atto delriscatto (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.285

Art. 285.

Ogni volta che dai conti del concessionario risulti che l'annuo prodotto netto di una ferrovia,ragguagliato sull'ultimo scorso quinquennio, eccede il dieci per cento, se altro minor limite nonsarà stabilito dall'atto di concessione, il Governo avrà diritto ad una partecipazione negli utilieguale alla metà del soprappiù.

Tale diritto potrà egli cominciare ad esercitare soltanto dopo scaduti quindici anni dal giornodell'apertura della ferrovia al permanente esercizio sull'intiera sua linea, se nell'atto di concessionenon sarà stata espressamente fissata epoca più lontana.

Si dichiara poi intendersi per prodotto netto quello che rimane del prodotto lordo, detratte le spesed'esercizio, di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria, i canoni e i tributi pubblici, lespese di amministrazione, quelle di sorveglianza del Governo, ove ne sia il caso, il fondo di riservae quello di estinzione del capitale di primo stabilimento.

Il Governo potrà rinunciare alla compartecipazione dei prodotti, cui avrebbe diritto, imponendo alconcessionario un abbassamento corrispondente nelle tariffe (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.286

Art. 286.

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Per l'esercizio dei diritti che le disposizioni dei due articoli precedenti conferiscono al Governo,come anche per l'accertamento degli oneri che gli imponesse una concessione fatta con garanzia diun minimo d'interesse sul capitale o di un minimo di prodotto, il concessionario dovrà sempreassoggettarsi alle regole che verranno prescritte per la verificazione delle spese e prodotti di ognisorta, e dar comunicazione ai commissari di esso Governo dei conti di dette spese e prodotti e deidocumenti giustificativi (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.287

Art. 287.

Il Governo fa sorvegliare la buona esecuzione dei lavori di costruzione delle ferrovie concesseall'industria privata, e l'andamento e gestione della loro manutenzione ed esercizio da commissaritecnici e da commissari amministrativi.

Senza incagliare la libera azione dei concessionari per riguardo alla scelta ed impiego degli agentie dei mezzi di esecuzione, la sorveglianza dei commissari anzidetti avrà per iscopo di riconoscerese vengano nell'interesse pubblico adempiute le condizioni ed obblighi imposti dalla presentelegge, come pure dai regolamenti emanati in esecuzione della medesima e degli atti diconcessione, e di esigere tale adempimento se i detti concessionari se ne discostassero.

Conseguentemente i commissari tecnici potranno ordinare la riforma dei lavori che riconoscesseronon eseguiti giusta le buone regole dell'arte ed in conformità dei progetti approvati e delle stabilitecondizioni, e farne sospendere la continuazione ove alla detta riforma i concessionari non siprestassero; nel qual caso l'amministrazione superiore, intese le osservazioni dei concessionarimedesimi, potrà farvi dar opera d'uffizio, ove il caso lo richieda.

Incumbenza dei commissari tecnici, quando le ferrovie sieno aperte all'esercizio, è di sorvegliarealla buona manutenzione loro e delle loro dipendenze ed accessori, come anche del materiale fissoe mobile, ed alla regolare condotta del detto esercizio.

I commissari amministrativi invigileranno sulla esatta applicazione delle tariffe, sull'eseguimentodelle convenzioni che si fossero stipulate dai concessionari col Governo o con altri concessionarisotto l'approvazione del Governo, e sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia ed'ordine pubblico in vigore.

Le attribuzioni dei commissari del Governo ed i loro rapporti coi concessionari sarannodeterminati da uno speciale regolamento d'ordine pubblico (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.288

Art. 288.

Gli onorari dei commissari ed altri uffiziali delegati dall'Amministrazione superiore ed in generalele spese tutte di visite, di sorveglianza e di collaudazione dei lavori di costruzione delle ferrovie

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concesse alla industria privata, non che quelle di sorveglianza sulla loro manutenzione edesercizio, saranno sempre a carico dei concessionari, i quali dovranno pagarle nel modo e tempiche verranno stabiliti negli atti di concessione (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.289

Art. 289.

I concessionari di ferrovie pubbliche sono sottoposti alla osservanza non solo delle prescrizionidella presente legge e dei regolamenti di polizia e di sicurezza pubblica emanati in esecuzionedella medesima, ma anche di quelle misure e disposizioni speciali che l'amministrazione superiore,sentite le loro osservazioni, potrebbe prescrivere per assicurare la polizia, il regolare esercizio e laconservazione delle ferrovie e delle loro dipendenze.

Saranno sempre a carico dei concessionari le spese occorrenti o che avrà cagionate la esecuzionedella legge, regolamenti, misure e disposizioni anzidette (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.290

Art. 290.

I concessionari dell'esercizio delle ferrovie pubbliche, siano essi semplici individui o societàriconosciute dalle leggi sono civilmente risponsali tanto verso lo Stato quanto verso i corpi moralied i privati dei danni che i loro amministratori, preposti, impiegati ed agenti qualunque, applicatial servizio delle linee concesse, cagionassero nell'esercizio delle proprie funzioni.

Pari risponsabilità verso lo Stato pesa sugli anzidetti concessionari per ogni danno procedentedalla inesecuzione di alcuna delle condizioni della concessione rispettiva, e dalla inosservanza deipropri regolamenti e statuti.

I risarcimenti, ai quali i concessionari saranno tenuti in dipendenza di queste disposizioni, sarannodovuti pel fatto solo della inesecuzione delle condizioni stipulate, eccettuati i casi di forzamaggiore legalmente accertati (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.291

Art. 291.

Allorché i concessionari della costruzione o dell'esercizio di una strada ferrata pubblicacontravverranno alle condizioni degli atti di concessione, oppure alle decisioni del Ministero dei

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lavori pubblici, pronunziate in eseguimento delle dette condizioni per tutto ciò che riguarda alservizio della navigazione e delle fluitazioni, al buon regime ed al libero deflusso delle acquepubbliche e private, alla buona conservazione ed alla facile praticabilità delle strade pubbliche, neverrà steso verbale per l'ulteriore corso giuridico presso i tribunali ordinari.

Tali contravvenzioni saranno punite con multe da lire 300 a 3000.

L'Amministrazione pubblica potrà inoltre prendere immediatamente tutte le misure provvisionalinecessarie per far cessare il danno e la contravvenzione; e le spese che saranno cagionate dallaesecuzione di queste misure verranno riscosse a carico dei concessionari, come in materia dicontribuzioni pubbliche (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.292

Art. 292.

Gli atti relativi all'acquisto e alla espropriazione dei terreni ed altri stabili necessari per lacostruzione delle ferrovie pubbliche, concesse all'industria privata e delle loro dipendenze edaccessori, non saranno soggetti che al pagamento di un diritto fisso da determinarsi in ciascun attodi concessione ed andranno esenti da qualsivoglia diritto proporzionale di registro.

Essi potranno sempre venire estesi nelle forme concesse per quelle espropriazioni che si fanno peropere di utilità pubblica nell'interesse dello Stato (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.293

Art. 293.

Saranno dichiarati negli atti di concessione quei favori che il Governo volesse accordare aiconcessionari di ferrovie pubbliche, così pei trasporti sulle ferrovie esercitate dallo Stato dimateriali necessari per la loro costruzione, esercizio e conservazione, come in materia doganaleper la introduzione dall'estero dei ferri ed altri metalli lavorati, meccanismi ed utensili d'ognigenere esclusivamente destinati ed assolutamente necessari pel primo completo armamento e perogni accessorio fisso occorrente per metterle in istato d'esercizio, comprese le macchine o mobili ofisse necessarie per la locomozione.

Per godere di tali favori dovranno i concessionari assoggettarsi a tutte le cautele che venissero atale riguardo prescritte dal ministero delle finanze (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.294

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Art. 294.

Non verrà mai ammesso alcun reclamo dei concessionari delle ferrovie pubbliche pel fatto dimodificazioni che potessero venire introdotte nei diritti di pedaggio, nei dazi pubblici o nelletariffe doganali che si stabilissero dopo le concessioni (1).

(1) Vedi, ora, il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.295

Art. 295.

Quando la concessione della costruzione ed esercizio di una ferrovia pubblica sia stata fatta afavore di un individuo o di una società in nome collettivo, o di una società in accomandita, saràsempre in facoltà al concessionario di cedere ad una società anonima i diritti e le ragioni che glicompetono tanto per la costruzione, quanto per l'esercizio e manutenzione.

In tale caso la società anonima dovrà costituirsi con un capitale che sarà determinato dal Governo,e sarà retta da uno statuto, il quale dovrà essere sottoposto all'approvazione del Governomedesimo in conformità delle leggi sulla materia (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.296

Art. 296.

Gli individui e le società concessionarie di ferrovie pubbliche sono autorizzati a fare queiregolamenti che credessero opportuni per la loro amministrazione interna.

I regolamenti però che esse facessero pel servizio esterno e per l'esercizio delle ferrovie sarannosoggetti alla preventiva approvazione del Governo, e saranno anche obbligatorii per quegliindividui o società che ottenessero ulteriormente la concessione di diramazioni o di prolungamentidelle dette ferrovie, per tutto quanto può riguardare il servizio comune (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.297

Art. 297.

Non saranno ammessi sequestri a favore di terzi sugli averi di una società anonima concessionariadella costruzione o dell'esercizio d'una ferrovia pubblica, sul capitale, interessi o dividendi delleazioni costituenti il fondo sociale. Gli eredi perciò od i creditori degli azionisti non potranno sottoalcun pretesto provocare l'apposizione dei sigilli sopra i beni e gli averi della società, né prendereingerenza di sorta nella sua amministrazione. Dovranno anzi per l'esercizio dei loro diritti riferirsi

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agli inventari sociali ed alle deliberazioni dell'assemblea generale (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.298

Art. 298.

Ogniqualvolta l'Amministrazione superiore crederà essere il caso di modificare qualcheproposizione dei concessionari, essa dovrà, salvo i casi di urgenza, intender questi nelle loroosservazioni prima di prescrivere le modificazioni (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.299

Art. 299.

Le ferrovie pubbliche concesse alla industria privata prima della promulgazione della presentelegge continueranno ad esser rette, fino alla estinzione del loro privilegio, dai loro atti diconcessione e dalle disposizioni legislative o regolamentari a cui questi si riferiscono. Leprescrizioni della presente legge saranno loro applicabili soltanto per gli oggetti di ordine pubblicoe di polizia generale, e per quelli a cui i detti atti non avessero provveduto (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.300

Art. 300.

L'approvazione superiore dei progetti tecnici delle ferrovie private di seconda categoria nonconferisce a chi intende di costrurle il diritto d'intraprender i lavori, se prima egli non avrà fattoconstare presso l'autorità amministrativa locale e, ove d'uopo, presso chi esercita la ferroviapubblica alla quale la ferrovia privata dee congiungersi, di avere compiuto a tutto ciò che la leggeprescrive per l'esercizio della servitù attiva di passaggio nelle altrui proprietà (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

CAPO VIPolizia delle strade ferrate.

ARTICOLO N.301

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Art. 301.

[ L'ingresso, le fermate e la circolazione delle carrozze e carri destinati al trasporto di persone emerci nei cortili e piazze annesse alle stazioni delle ferrovie pubbliche sono sottoposti aregolamenti d'ordine pubblico, da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.302

Art. 302.

[ E' proibito a qualsivoglia persona estranea al servizio di una ferrovia pubblica d'introdursi, dicircolare o di fermarsi nel recinto di essa o delle sue dipendenze, eccettuati i luoghi delle stazionidestinati per l'accesso ai convogli o per la spedizione delle merci e le traversate a raso nel tempo incui per opera del personale della strada ferrata sono tenute aperte, d'introdurvi animali e di farvicircolare o stanziare vetture o macchine estranee al servizio.

Tale divieto non è applicabile ai funzionari amministrativi o politici, agli agenti della forzapubblica, della pubblica sicurezza e della amministrazione delle finanze dello Stato che verrannoindicati dal Ministero dei lavori pubblici, il quale determinerà pure, intesi i concessionari, leopportune misure speciali di precauzione. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.303

Art. 303.

[ I cantonieri, i guardiani e gli altri agenti di una strada ferrata faranno uscire immediatamentequalunque persona si fosse introdotta nel recinto di essa strada e sue dipendenze, o nelle vetture incui non avesse diritto di entrare.

In caso di resistenza, qualunque impiegato della ferrovia potrà chiedere l'assistenza della forzapubblica.

Gli animali abbandonati che si trovassero nel suddetto recinto saranno fermati e posti sottosequestro. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.304

Art. 304.

Chi esercita una ferrovia pubblica dovrà tenersi provvisto di quei mezzi di soccorso che sono i piùnecessari nei casi di sinistri in quelle stazioni che verranno designate dal Ministero dei lavoripubblici (1).

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(1) Vedi, ora, il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.305

Art. 305.

[Durante il servizio delle ore notturne, le stazioni ed i loro accessi dovranno essere illuminati.

Lo saranno eziandio quelle traversate a raso per le quali la superiore amministrazione giudicasseciò necessario per motivi di pubblica sicurezza.

Saranno pure muniti di lumi esterni di segnale i convogli durante la notte secondo un sistema daapprovarsi dal Ministero.

Le vetture dei viaggiatori dovranno parimente essere illuminate nel loro interno durante la notte, enel passaggio di quei sotterranei che verranno designati dal Ministero. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.306

Art. 306.

[ Lungo qualsivoglia ferrovia pubblica sarà distribuito e mantenuto, sì di giorno che di notte, tantoper la conservazione, quanto per la custodia e sorveglianza, il numero di agenti necessario perassicurare la libera circolazione dei convogli e la trasmissione dei segnali. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.307

Art. 307.

[ Qualsiasi agente od impiegato incaricato di funzioni di servizio pubblico sopra una strada ferratapubblica dovrà essere vestito di uniforme o portare un segno distintivo. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.308

Art. 308.

[I capi-stazione, i macchinisti conduttori delle locomotive e gli ufficiali telegrafici sulle ferroviepubbliche dovranno avere la capacità e l'attitudine necessarie comprovate nei modi che sarannoprescritti dal Ministero dei lavori pubblici. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

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ARTICOLO N.309

Art. 309.

[Chi si serve delle ferrovie pubbliche per viaggiare o per trasportare oggetti deve osservare tutte leprescrizioni relative, ed uniformarsi alle avvertenze che a siffatto riguardo gli saranno date dalpersonale applicato all'esercizio, e sarà responsale delle infrazioni alle leggi e regolamenti daziariprovenienti dal fatto suo. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.310

Art. 310.

[ Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge contenute nel capo IV di questo titolosono punite con pene di polizia, con ammende e multe fino a lire 300, oltre al risarcimento deidanni ed a quelle maggiori pene in cui i contravventori possono essere incorsi a termine delCodice penale, ed oltre all'obbligo di rimettere le cose in pristino nel termine che verrà prefisso, inmancanza di che sarà provveduto d'ufficio a loro maggiori spese.

Nei casi d'urgenza gli ufficiali addetti al servizio delle ferrovie esercitate tanto dallo Stato quantodall'industria privata, potranno, previo processo verbale, far togliere anche prima della sentenzasulla contravvenzione, ogni opera od oggetto dannoso al servizio.

I contravventori potranno venire per le vie amministrative assoluti dall'obbligo della restituzionedelle cose in pristino nei casi contemplati nell'articolo 239 della presente legge, se il Ministero deilavori pubblici, in seguito a relativa domanda, legittimerà il loro operato. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.311

Art. 311.

[ Le contravvenzioni all'articolo 303 nei casi di opposizione o resistenza saranno punite con penedi polizia. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.312

Art. 312.

Qualunque macchinista o conduttore guarda-freno abbia abbandonato il suo posto mentre unconvoglio è in corso, sarà punito col carcere da sei mesi a due anni (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,

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le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.313

Art. 313.

Se una ferrovia è esercitata a spese e per conto dello Stato, questo incorre verso i privati nellastessa responsabilità dichiarata dall'articolo 290 a carico dei concessionari delle ferrovie concessealla industria privata (1).

(1) Vedi ora il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili di cui al R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

ARTICOLO N.314

Art. 314.

[ I verbali di accertamento delle contravvenzioni, contemplati nell'articolo 291, dovranno esserestesi sia dai commissari tecnici od amministrativi del Governo o dagli ufficiali da essi dipendenti,sia dagl'ingegneri capi ed altri ufficiali del genio civile nelle rispettive provincie.

Alla osservanza di tutte le altre disposizioni del presente capo sono in obbligo di sorvegliare gliagenti di polizia giudiziaria, i commissari, gl'ingegneri e tutti gli altri agenti applicati all'esercizio,alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie.

Le infrazioni delle suddette disposizioni, costituiscano esse crimini o delitti, o semplicicontravvenzioni, potranno essere accertate col mezzo di verbali stesi dai suddetti funzionari,impiegati ed agenti.

Per la legalità dei detti verbali, gl'impiegati ed agenti di ogni grado, applicati alle ferrovie concesseall'industria privata, dovranno essere giurati nelle forme volute dalla legge. Tale obbligo si estendeai cantonieri, guardiani ed altri agenti subalterni applicati alle ferrovie esercitate dal Governo. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.315

Art. 315.

[ I verbali stesi dagli agenti di polizia giudiziaria, dagli ingegneri, aiutanti ed assistenti del geniocivile, dai capi-stazione delle ferrovie esercitate dallo Stato e dai commissari di Governo sonoesenti dalla conferma; tutti gli altri saranno confermati, entro i tre giorni successivi a quello delreato, davanti al giudice del mandamento in cui il medesimo sarà stato commesso, o davanti quellodel mandamento di residenza dell'autore del verbale. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.316

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Art. 316.

[ I verbali, stesi e confermati a norma dei due articoli precedenti, faranno fede sino a provacontraria pei fatti punibili con pene non maggiori delle correzionali.

Quanto ai reati più gravi, i verbali saranno trasmessi al fisco, accioché si proceda nelle formeordinarie. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.317

Art. 317.

[ Un regolamento approvato con reale decreto, previo parere del Consiglio di Stato, stabilirà pertutto quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie pubbliche,le norme speciali da osservarsi, per la esecuzione della presente legge, nello stabilimento econservazione del corpo di dette ferrovie e loro dipendenze; nell'accettazione, impiego econservazione del materiale mobile; nella composizione dei convogli; nella partenza, nella corsa enegli arrivi dei medesimi; nella riscossione delle tasse e delle spese accessorie; nella sorveglianzasull'esercizio e sulla manutenzione, e nelle misure d'ordine concernenti così i viaggiatori come lepersone estranee al servizio.

Il detto regolamento potrà comminare pene di polizia e multe fino alla somma di lire 1000; e lecontravvenzioni al medesimo saranno accertate nelle forme prescritte agli articoli precedenti.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.318

Art. 318.

[Le disposizioni del presente capo, che concernono la sicurezza delle persone e delle cose, e lapubblica igiene nell'esercizio delle ferrovie, sono anche applicabili alle ferrovie private.

Sorvegliano alla loro osservanza i prefetti delle provincie.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

TITOLO VIDELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI LAVORI PUBBLICICAPO IDisposizioni preliminari.

ARTICOLO N.319

Art. 319.

[Le opere pubbliche che stanno a carico dello Stato si eseguiscono coi fondi e dentro i limiti

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determinati dall'annuale bilancio passivo dello Stato o da leggi speciali.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

ARTICOLO N.320

Art. 320.

[Le spese si dividono in ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle che si rendono necessarieper la manutenzione e conservazione delle opere pubbliche e dei servizi che vi si riferiscono.

Sono straordinarie quelle che si richiedono per l'eseguimento di opere nuove, o di ricostruzione emiglioramento delle esistenti.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

ARTICOLO N.321

Art. 321.

[Nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici è stanziata annualmente una somma destinata asussidiare i comuni ed i consorzi per la esecuzione delle opere pubbliche che stanno a loro carico.

La ripartizione di questa somma, da approvarsi per decreto reale, è fatta dal Ministero dei lavoripubblici a benefizio di quelle opere che si trovano nelle condizioni indicate dalla presente legge eche sono definitivamente ordinate o già in corso di esecuzione.

Il Ministero dei lavori pubblici invigilerà al giusto impiego dei sussidi accordati. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

ARTICOLO N.322

Art. 322.

[ I lavori si eseguiscono in generale sulla base di progetti compilati secondo le norme e disciplinegià in vigore, e di quelle altre che potranno essere fissate da appositi regolamenti, per assicurare laregolarità dei progetti medesimi e la esattezza delle analisi e dei calcoli di perizia.

I progetti per la costruzione di nuove strade ferrate e tramvie saranno approvati dal Ministero,sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. I progetti di lavori per le strade ferrate inesercizio e le provviste di materiale rotabile e di esercizio il cui importo complessivo di stimasupera le 200,000 lire, saranno approvati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il comitatosuperiore delle strade ferrate. Quelli il cui importo sta fra 200,000 e 25,000 lire, saranno approvatidal Ministero, visto il parere dell'ispettore direttore del circolo del Regio ispettorato delle stradeferrate. L'approvazione tecnica dei progetti il cui importo non supera 25,000 lire sarà fattadall'ispettore direttore del circolo.

I progetti per tutte le altre opere il cui importo complessivo di stima supera le 200,000 lire saranno

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approvati dal Ministero dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici. Iprogetti relativi alla manutenzione delle strade nazionali e quelli il cui importo sta fra 200,000 e25,000 lire, saranno approvati dal Ministero, visto il parere dell'ispettore compartimentale delgenio civile. L'approvazione tecnica dei progetti il cui importo non supera 25,000 lire, sarà fattadall'ispettore compartimentale.

Il ministro potrà sempre ordinare che venga sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici od ilcomitato superiore delle ferrovie anche su progetti il cui limite di spesa sia inferiore alle 200,000lire.

Sono eccettuati dalle formalità di cui sopra quei casi speciali, nei quali per motivi d'urgenzal'amministrazione può ordinare la esecuzione di opere senza un preventivo progetto regolare,secondo le norme prescritte dalla legge di contabilità generale per tutelare l'interesse dello Stato.](1)

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2 della Legge 15 giugno 1893, n. 294 e, successivamente,abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

ARTICOLO N.323

Art. 323.

[Ogni progetto sarà corredato da un capitolato di appalto che descriva esattamente il lavoro daeseguirsi e determini gli obblighi speciali che s'impongono all'imprenditore, oltre le condizioni e leclausole generali comprese nella presente legge.

Il capitolato deve essere compilato in modo da renderlo affatto indipendente dalla perizia e dalleanalisi che gli hanno servito di base.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

ARTICOLO N.324

Art. 324.

[ Nei capitolati di appalto sarà dichiarato se le espropriazioni staranno a carico direttodell'amministrazione, o se saranno accollate all'appaltatore.

Gli atti di cessione e di quietanza si fanno secondo le norme stabilite dalla legge sulleespropriazioni. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

CAPO IIDei contratti.

ARTICOLO N.325

Art. 325.

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[ Alla esecuzione dei lavori e alle somministrazioni si provvede per mezzo di contratti stipulati dalMinistero dei lavori pubblici o suoi delegati, o per economia, nei limiti e secondo le normeprescritte dalla legge sulla contabilità generale dello Stato. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

ARTICOLO N.326

Art. 326.

[ I contratti si fanno sempre per la esecuzione di un dato lavoro o di una data provvista,regolandone il prezzo od a corpo od a misura.

Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essereinvocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura loro, o sul valore attribuito allaqualità di dette opere o provviste.

Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto inmeno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite. Per la esecuzione loro sono fissati nelcapitolato di appalto prezzi invariabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio2006, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.327

Art. 327.

[Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori tanto a corpo che a misura, s'intende semprecompresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalcapitolato di appalto.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

ARTICOLO N.328

Art. 328.

[I lavori, la entità e valore dei quali non possono essere preventivamente stabiliti, si eseguiscono ineconomia secondo le norme fissate dalle leggi di contabilità. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

ARTICOLO N.329

Art. 329.

[ In un medesimo contratto si possono comprendere opere da eseguirsi a corpo, a misura e ad

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economia.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio2006, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.330

Art. 330.

[Fanno parte integrale del contratto i disegni delle opere che si devono eseguire, ed il capitolatospeciale di appalto, esclusi tutti gli altri documenti di perizia che erano annessi al progetto.

Trattandosi però di oggetti di poca entità la perizia di stima delle opere o provviste, collecondizioni di esecuzione alla medesima annesse, può servir di base ad un contratto.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

ARTICOLO N.331

Art. 331.

[Nelle aste e in tutte le altre operazioni d'appalto si osserveranno le norme prescritte dalle leggi eregolamenti di contabilità generale. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

ARTICOLO N.332

Art. 332.

[Qualora il deliberatario non fosse in misura di stipulare il contratto definitivo entro il terminefissato nell'atto di deliberamento, sarà l'Amministrazione in facoltà di procedere ad un nuovoincanto a spese del medesimo, il quale perderà la somma che avrà depositata per sicurezzadell'asta. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

ARTICOLO N.333

Art. 333.

[Qualunque sia il numero dei soci in una impresa, l'Amministrazione, tanto nell'atto dideliberamento, quanto nel contratto definitivo, e durante la esecuzione dei lavori, riconosce unsolo deliberatario per tutti gli atti ed operazioni di ogni sorta dipendenti dall'impresa medesima. ](1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

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ARTICOLO N.334

Art. 334.

[Occorrendo il caso che il deliberatario, nell'atto della stipulazione del contratto definitivo, volessecedere il suo appalto ad altro imprenditore, l'Amministrazione ha diritto di rifiutarvisi, se il nuovoappaltatore non riunisce i requisiti che lo avrebbero fatto ammettere all'asta per la medesimaimpresa. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 22 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 e, successivamente,dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

ARTICOLO N.335

Art. 335.

[Tutte le spese relative all'asta, alla stipulazione del contratto, non che quelle di bollo, di iscrizioniipotecarie per le cauzioni e per quel numero di copie del contratto stesso che sono richieste daivigenti regolamenti, sono a carico dell'imprenditore. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

ARTICOLO N.336

Art. 336.

[I contratti non sono obbligatorii per l'Amministrazione, finché non sono approvati dalla superioreAutorità nelle forme prescritte dalle vigenti leggi; ma il deliberatario resta vincolato dal momentoin cui ha sottoscritto l'atto del deliberamento all'asta. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

CAPO IIIEsecuzione dei contratti.

ARTICOLO N.337

Art. 337.

[ I contratti in generale sono esecutorii soltanto dopo l'approvazione dell'Autorità competentesecondo le norme prescritte dalla legge di contabilità generale.

Nei casi di urgenza il Ministero può autorizzare il cominciamento dei lavori immediatamente dopoil deliberamento. In tal caso il direttore delle opere terrà conto di tutto ciò che venisse predispostoo somministrato dal deliberatario pel reintegramento delle spese, quando il contratto non fosseapprovato. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 358, comma 1, lettera a), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

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ARTICOLO N.338

Art. 338.

[ L'ingegnere direttore, tosto approvato il contratto od anche prima nel caso di urgenza di cuiall'articolo precedente, procede alla consegna del lavoro, la quale dovrà risultare da un verbalesteso in concorso coll'impresario nella forma stabilita dal regolamento, e dalla data di esso verbaledecorrerà il termine utile pel compimento delle opere. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 358, comma 1, lettera a), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ARTICOLO N.339

Art. 339.

[É vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, le quali non siano riconosciute. ] (1)

(1) Articolo sostituito dall'articolo 22 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 e, successivamente,abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

ARTICOLO N.340

Art. 340.

[ L'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevoledi frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate.

In questi casi l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, esarà passibile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovocontratto, o dalla esecuzione d'ufficio.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio2006, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 257 del medesimo decreto

ARTICOLO N.341

Art. 341.

[ Nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso del lavoro non fosse tale, a giudiziodell'ingegnere direttore, da assicurarne il compimento nel tempo prefisso dal contratto,l'Amministrazione, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, sarà in diritto di far eseguiretutte le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia, o per cottimi, a maggiorispese dell'impresa o sua sicurtà.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio2006, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 257 del medesimo decreto

ARTICOLO N.342

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Art. 342.

[Non può l'appaltatore sotto verun pretesto introdurre vaziazioni o addizioni di sorta al lavoroassunto senza averne ricevuto l'ordine per iscritto dall'ingegnere direttore, nel qual ordine sia citatala intervenuta superiore approvazione.

Mancando una tale approvazione gli appaltatori non possono pretendere alcun aumento di prezzood indennità per le variazioni od addizioni avvenute, e sono tenuti ad eseguire senza compensoquelle riforme che in conseguenza l'Amministrazione credesse opportuno di ordinare, oltre ilrisarcimento dei danni recati.

Si eccettuano i casi di assoluta urgenza nei quali l'appaltatore dovrà tosto prestarsi sulla richiestadell'ingegnere direttore; in questi casi però l'ingegnere medesimo dovrà darne immediatapartecipazione all'Amministrazione, la quale potrà sospendere la esecuzione dei lavori, pagandoall'appaltatore le spese sostenute pei lavori ordinati di urgenza. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 358, comma 1, lettera a), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ARTICOLO N.343

Art. 343.

[ Verificandosi il bisogno d'introdurre in un progetto già in corso di eseguimento variazioni odaggiunte le quali non sieno previste dal contratto e diano luogo ad alterazione dei prezzi diappalto, l'ingegnere direttore ne promuove l'approvazione dell'Autorità competente, presentandouna perizia suppletiva che servirà di base ad una distinta sottomissione o ad un'appendice alcontratto principale.] (1)

(1) Articolo abrogato dall' articolo 358, comma 1, lettera a), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 .

ARTICOLO N.344

Art. 344.

[ Occorrendo in corso di esecuzione un aumento od una diminuzione di opere, l'appaltatore èobbligato ad assoggettarvisi fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stessecondizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo dei lavori a termini di contratto.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 358, comma 1, lettera a), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ARTICOLO N.345

Art. 345.

[ E' facoltativo all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante ilpagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimodell'importatore delle opere non eseguite.] (1)

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(1) Articolo abrogato dall'articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio2006, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.346

Art. 346.

[Il regolamento determina le discipline da osservarsi in ordine alla esecuzione dei lavori ed lamodo di regolarne la contabilità e la liquidazione loro. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

ARTICOLO N.347

Art. 347.

[L'appaltatore deve dichiarare il suo domicilio legale e condurre personalmente i lavori, o farsirappresentare legittimamente da persona idonea alla quale si possano impartire gli ordini chel'andamento dei lavori può richiedere; in ogni caso l'appaltatore è sempre responsabile versol'Amministrazione ed i terzi del fatto dei suoi dipendenti. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

ARTICOLO N.348

Art. 348.

[ L'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi diforza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Appena accaduto il danno, l'appaltatore deve denunciarlo alla direzione dei lavori, la qualeprocede all'accertamento dei fatti e ne stende processo verbale in concorso dell'appaltatore, pernorma nella determinazione di quei compensi ai quali esso appaltatore potesse aver diritto.

Frattanto la impresa non potrà sotto verun pretesto sospendere o rallentare la esecuzione dei lavori.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 358, comma 1, lettera a), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ARTICOLO N.349

Art. 349.

[Nei capitoli di appalto potrà prestabilirsi che le questioni tra l'Amministrazione e gli appaltatorisiano decise da arbitri. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

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ARTICOLO N.350

Art. 350.

[Il prezzo di appalto è pagato nelle rate stabilite dalle condizioni del contratto e sotto le normefissate dalla legge di contabilità generale dello Stato. Potrà l'Amministrazione ritenere le rate dipagamento in a conto , qualora l'appaltatore non soddisfaccia alle condizioni del contratto.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

ARTICOLO N.351

Art. 351.

[ Ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche non sarà concesso verun sequestro sul prezzo diappalto durante la esecuzione delle stesse opere, salvo che l'Autorità amministrativa, da cuil'impresa dipende, riconosca che il sequestro non possa nuocere all'andamento ed alla perfezionedell'opera.

Potranno però essere senz'altro sequestrate le somme che rimarranno dovute ai suddetti appaltatoridopo la definitiva collaudazione dell'opera (1).] (2)

(1) Vedi, anche, l'articolo 256, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e l'articolo 19 del D.L.31 dicembre 2007, n. 248.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificatodall'articolo 2, comma 1, lettera zz), numero 1), del D.Lgs.11 settembre 2008 , n. 152, condecorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 257 del decreto 163/2006.

ARTICOLO N.352

Art. 352.

[Le domande di sequestri saranno dalla competente Autorità giudiziaria comunicate all'Autoritàamministrativa da cui dipende l'impresa (1).] (2)

(1) Vedi, anche, l'articolo 256, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e l'articolo 19 del D.L.31 dicembre 2007, n. 248.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificatodall'articolo 2, comma 1, lettera zz), numero 1), del D.Lgs.11 settembre 2008 , n. 152, condecorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 257 del decreto 163/2006.

ARTICOLO N.353

Art. 353.

[Quando a termini dell'art. 351 l'Amministrazione riconosca di poter annuire alla concessione di

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sequestri, saranno questi preferibilmente accordati ai creditori per indennità, per mercedi di lavoroe per somministrazioni di ogni genere che si riferiscano all'esecuzione delle stesse opere (1).] (2)

(1) Vedi, anche, l'articolo 256, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e l'articolo 19 del D.L.31 dicembre 2007, n. 248.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificatodall'articolo 2, comma 1, lettera zz), numero 1), del D.Lgs.11 settembre 2008 , n. 152, condecorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 257 del decreto 163/2006.

ARTICOLO N.354

Art. 354.

[Ai creditori per indennità dipendenti da espropriazione forzata per la esecuzione delle opererimangono salvi ed interi i privilegi e diritti che ad essi competono a termini del disposto delcodice civile e della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, e potranno inconseguenza in tutti i casi e in tutti i tempi essere concessi sequestri sul prezzo di appalto a lorofavore (1).] (2)

(1) Vedi gli articoli 52, 53, 54, 55 e 56 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l' articolo 256, comma4, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e l'articolo 19 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificatodall'articolo 2, comma 1, lettera zz), numero 1), del D.Lgs.11 settembre 2008 , n. 152, condecorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 257 del decreto 163/2006.

ARTICOLO N.355

Art. 355.

[L'Autorità che avrà ordinato un sequestro sarà sola competente per decretare in favore deicreditori il pagamento della somma sequestrata, come pure per decretare la revoca del sequestro,ben inteso che siano prima risolute dalla potestà competente le questioni riguardanti la legittimitàe sussistenza dei titoli e delle domande (1).] (2)

(1) Vedi, anche, l'articolo 256, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e l'articolo 19 del D.L.31 dicembre 2007, n. 248.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificatodall'articolo 2, comma 1, lettera zz), numero 1), del D.Lgs.11 settembre 2008 , n. 152, condecorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 257 del decreto 163/2006.

ARTICOLO N.356

Art. 356.

[Non è ammessa per parte dei venditori la rivendicazione dei materiali, attrezzi, bestie da soma oda tiro già introdotte nei cantieri, di cui fosse ancora dovuto il prezzo. ] (1)

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(1) Articolo abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

ARTICOLO N.357

Art. 357.

[ Potrà l'Amministrazione, previo diffidamento per iscritto all'impresario, pagare direttamente lamercede giornaliera degli operai che risultasse essersi dall'impresario rifiutata senza giustomotivo, o non corrisposta nel termine consueto pei pagamenti di tali mercedi.

Le somme pagate a questo titolo saranno dall'Amministrazione ritenute sul prezzo dei lavori.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

ARTICOLO N.358

Art. 358.

[L'ultima rata di appalto risultante dall'atto finale di collaudazione sarà pagata all'appaltatore dopoesaurite le operazioni seguenti. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

ARTICOLO N.359

Art. 359.

[Ultimati i lavori l'ingegnere direttore ne presenta il conto finale corredato da tutti i documentigiustificativi, compresi gli atti d'acquisto degli stabili espropriati, dei certificati di trascrizione e dimutazione al catasto, che l'appaltatore dovrà consegnare a giustificazione del fattone pagamento,qualora ne avesse avuto l'obbligo a termini del contratto di appalto. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

ARTICOLO N.360

Art. 360.

[Tosto ordinata la collaudazione delle opere l'Amministrazione ne dà avviso al pubblico, invitandoi creditori verso l'appaltatore per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi apresentare i titoli del loro credito entro un termine prefisso. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

ARTICOLO N.361

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Art. 361.

[Le domande ed opposizioni pei crediti suddetti sono dall'Amministrazione comunicateall'appaltatore, il quale non potrà pretendere il compiuto pagamento del prezzo di appalto se primanon giustifica di aver tacitato ogni domanda.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

ARTICOLO N.362

Art. 362.

[ La collaudazione dei lavori è affidata dall'autorità competente ad un funzionario di ruolo inattività di servizio od a riposo del Ministero dei lavori pubblici provvisto di laurea in ingegneria oad un funzionario di ruolo a riposo di altra Amministrazione dello Stato provvisto dello stessotitolo. In casi di notevole importanza la collaudazione è affidata ad una Commissione che puòessere composta di membri tecnici e amministrativi.

La collaudazione dei lavori di manutenzione annuale o pluriennale può essere affidata anche, conle stesse norme di cui al comma precedente, a funzionari tecnici dei ruoli sopraddetti provvisti didiploma di geometra o di altro titolo equipollente.

Le visite di collaudo saranno sempre fatte con l'intervento del direttore dei lavori, ed incontraddittorio dell'impresa o del suo rappresentante. ] (1)

(1) Articolo sostituito dapprima dall'articolo 2 della Legge 15 giugno 1893, n. 294,successivamente sostiuito dall'articolo unico del D.Lgs. 6 marzo 1948, n. 341 e, da ultimo,abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

ARTICOLO N.363

Art. 363.

[Per imprese non eccedenti la somma di lire 12,000 potrà prescindersi dall'atto formale dicollaudazione, e basterà un certificato dell'ingegnere direttore dei lavori che ne attesti la regolareesecuzione. ] (1)

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2 della Legge 15 giugno 1893, n. 294 e, successivamente,abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

ARTICOLO N.364

Art. 364.

[ Un regolamento determina le norme e la procedura di collaudazione e degli atti relativi pergaranzia della perfetta esecuzione delle opere e dell'adempimento degli obblighi e delle condizionidei contratti, per la liquidazione dei crediti della impresa e per la risoluzione delle contestazioniche insorgessero colla impresa stessa. ] (1)

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(1) Articolo abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

ARTICOLO N.365

Art. 365.

[La restituzione della cauzione e lo svincolo della sicurtà non può aver luogo che in seguito alfinale collaudo. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

TITOLO VIIORDINAMENTO GENERALE DEL SERVIZIO DEL GENIO CIVILECAPO UNICODisposizioni transitorie.

ARTICOLO N.366

Art. 366.

Le disposizioni contenute nel titolo VII della legge 20 novembre 1859, n. 3754, sull'ordinamentodel Genio civile, sono per ora mantenute in vigore, in quanto non siano o modificate dadisposizioni già emanate, o contrarie alla presente legge.

Al principio dell'anno 1866 il Governo del Re presenterà al Parlamento un progetto di legge per ildefinitivo ordinamento del corpo reale di Genio civile, e per il ruolo normale del personale.

ARTICOLO N.367

Art. 367.

Intanto sarà stabilito con decreto reale un ruolo provvisorio del personale del Genio civile cheresterà al servizio del Governo nella misura dei fondi, che saranno stanziati nel bilancio delMinistero dei lavori pubblici.

ARTICOLO N.368

Art. 368.

Le provincie che già non l'avessero dovranno istituire un proprio personale d'ingegneri ed altriagenti tecnici pel servizio dei lavori pubblici di loro pertinenza.

Il personale che a tutte le provincie fosse per occorrere per il servizio delle opere pubbliche neiprimi tre anni dalla attuazione della presente legge sarà scelto fra gli uffiziali del Genio civile edimpiegati dello Stato in servizio od in disponibilità.

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ARTICOLO N.369

Art. 369.

Pubblicata la classificazione delle strade nazionali, di cui al titolo II, capo I, sezione I, dellapresente legge, il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, stabilirà con decreto reale la quotacomplessiva degli stipendi del personale del Genio civile da passarsi al servizio delle provincie,non che il corrispondente numero complessivo per classe degli ufficiali del Genio civile.

Nello stesso decreto reale sarà pure fatto il riparto per ciascuna provincia della quota complessivadegli stipendi del personale che deve assumere a suo carico.

ARTICOLO N.370

Art. 370.

La quota da assegnarsi a ciascuna provincia, secondo l'articolo antecedente, sull'importo totaledegli stipendi che ora sono a carico dello Stato pel Genio civile sarà determinata dal rapporto che,prendendo a base i bilanci dello Stato e delle provincie per gli anni 1863 e 1864, esiste fra lasomma complessiva di spese che già sono e andranno a carico di ciascuna provincia in forza diquesta legge, e la somma complessiva delle spese a carico dello Stato e delle provincie per serviziaffidati al Genio civile.

ARTICOLO N.371

Art. 371.

La scelta del personale che passerà a carico delle provincie sarà fatta per decreto reale sentite leproposte dei Consigli provinciali.

Questo personale avrà il trattamento che dalla legge comunale e provinciale è attribuitoagl'impiegati governativi che passano al servizio delle provincie.

ARTICOLO N.372

Art. 372.

Gli effetti dell'articolo 369 cominceranno dal 1° gennaio 1866.

TITOLO VIIIDISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIECAPO IDisposizioni generali.

ARTICOLO N.373

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Art. 373.

Per quanto risguarda l'espropriazione per l'esecuzione dei lavori pubblici si osserveranno ledisposizioni legislative sulla espropriazione per causa di utilità pubblica.

ARTICOLO N.374

Art. 374.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge saranno punite con pene di polizia e conmulte che potranno estendersi fino a lire 500, salvo quanto è specialmente disposto nel titolo Vriguardo alle contravvenzioni relative alle strade ferrate (1) (2).

(1) A norma dell'articolo 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 la multa di cui al presentecomma è sostituita con la sanzione amministrativa.

(2) L'importo è stato elevato dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e dall'articolo 114, inrelazione all' articolo 113, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per l'importo minimo dellasanzione vedi l'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO N.375

Art. 375.

I regolamenti emanati per l'esecuzione della presente legge, approvati per decreto reale, previo ilparere del Consiglio di Stato, potranno parimente contenere la comminazione di pene di polizia edi multe sanzioni amministrative non eccedenti le lire 60.000 (1).

(1) La sanzione originaria della multa è stata parificata all'ammenda in virtù dell'art. 5, R.D. 28maggio 1931, n. 601, recante disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, a suavolta sostituita con la sanzione amministrativa, dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art.114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primocomma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689,come modificato dall’art. 96, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, l'entità della sanzione non puòessere inferiore a lire 12.000.

ARTICOLO N.376

Art. 376.

Oltre le pene di polizia e le multe predette ed il sequestro, ove occorra, degli oggetti colti incontravvenzione, s'intenderà sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni a terminidella legge comune.

ARTICOLO N.377

Art. 377.

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I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati nelle forme volute dalla legge, possonoessere fatti da qualsiasi agente giurato della pubblica amministrazione, non che da quelli deicomuni e dai carabinieri reali.

ARTICOLO N.378

Art. 378.

Per le contravvenzioni alla presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato al prefettol'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità delle denuncie, esentito l'ufficio del Genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente diufficio i lavori per il ripristino.

Sentito poi il trasgressore per mezzo dell'autorità locale, il prefetto provvede al rimborso a di luicarico delle spese degli atti e della esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota, efacendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

Il prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorché lo giudichi necessariood opportuno (1).

Queste attribuzioni sono esercitate dai sindaci quando trattasi di contravvenzioni relative ad operepubbliche dei comuni (2).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 26 luglio 1979, n. 84 ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale del presente comma.

(2) A norma dell'articolo 1 del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688 le attribuzioni affidate ai Prefettidal presente articolo sono state demandate agli ingegneri capi degli Uffici del Genio civile.

ARTICOLO N.379

Art. 379.

In ogni caso in cui per gli effetti della presente legge siano deferite a date autorità deliberazioni odecisioni, sarà a chi se ne crede gravato aperta la via del ricorso all'autorità superiore in viagerarchica, a meno che altrimenti non sia statuito nei singoli casi.

Il termine pei ricorsi si riterrà di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento nei casi neiquali non sia diversamente dalla legge stabilito.

ARTICOLO N.380

Art. 380.

Sono abrogate le leggi e i regolamenti in vigore nelle diverse località sulle materie alle quali èprovveduto dalla presente legge.

Sono mantenute le consuetudini alle quali questa legge espressamente si riferisce.

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CAPO IIDisposizioni transitorie.

ARTICOLO N.381

Art. 381.

La percezione dei pedaggi, di cui all'articolo 31 di questa legge, se si faccia in via economicadall'amministrazione, cesserà col primo luglio 1865.

Se tale percezione è data in appalto, essa non potrà durare oltre la scadenza dei relativi contratti.

ARTICOLO N.382

Art. 382.

Fino a che non sieno emanati i regolamenti per la compiuta esecuzione della presente legge,resteranno in vigore i regolamenti esistenti, nelle parti che alla medesima non siano contrari.

Utente: UNIV. DI PARMAwww.iusexplorer.it - 01.02.2016

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