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approdo il piano individuale di previdenza distribuito da banca delle marche Edizione 2004 COMMERCIAL U NION Life

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a p p r o d oil piano individuale di previdenzadistribuito da banca delle marche

Edizione 2004

Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano Tel. 02.2775.1 – Fax 02.2775.204

Capitale Sociale Euro 15.480.000,00 (i.v.) Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni

con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato

n. 19305 del 31/03/1992 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07/04/1992)

R.E.A. di Milano n. 1355410 Codice Fiscale, iscrizione al Registro delle Imprese

di Milano e Partita IVA n. 10210040159La Società ha sede legale e sociale in Italia

Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano

COMPAGNIA DEL GRUPPO

COMMERCIAL UNIONLife

COMMERCIAL UNIONLife

Commercial Union

Life S.p.A.

UFFI

CIODE

LRE

GIST

ROSEC

ONDO ATTI PRIVATI EDEM

ANIODI

MILANO—

Mod. 99605 - fontegrafica - 3.050 - 4/2004

Banca delle Marche S.p.A.

Sede Sociale Ancona Via Menicucci,4/6.

Iscritta al n.22628 del Registro delle Imprese di

Ancona. Capitale Sociale E 386.476.840,88 (I.V.).

Codice Fiscale e Partita IVA 01377380421.

Iscritta all'Albo delle Banche

tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5236.5.

Capogruppo del Gruppo Bancario

Banca delle Marche cod.6055.8.

a p p r o d oil piano individuale di previdenza distribuito dalla cassa di risparmio di loreto

Edizione 2004

CARILO Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.

Gruppo Banca delle Marche

Sede Sociale Loreto (AN) Via Solari, 21

Iscritta al N. 20637

del Registro delle Imprese di Ancona

Capitale sociale € 15.599.591,25 (i.v.)

Codice fiscale e Partita IVA 00079350427

Iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari Cod. 6055.8

UFFICIODE

LRE

GIST

ROSECONDO ATTI PRIVATI

EDEM

ANIODI

MILANO—

Mod. 99606 - fontegrafica - 350 - 4/2004

Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano Tel. 02.2775.1 – Fax 02.2775.204

Capitale Sociale Euro 15.480.000,00 (i.v.) Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni

con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato

n. 19305 del 31/03/1992 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07/04/1992)

R.E.A. di Milano n. 1355410 Codice Fiscale, iscrizione al Registro delle Imprese

di Milano e Partita IVA n. 10210040159La Società ha sede legale e sociale in Italia

Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano

COMPAGNIA DEL GRUPPO

APPRODOIL PIANO INDIVIDUALE

DI PREVIDENZADISTRIBUITO DA BANCA DELLE MARCHE

SOMMARIO

INFORMATIVA PRIVACY

E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA parte I

GUIDA ALL’USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO parte II

I TERMINI PIÙ USATI parte III

ASPETTI LEGALI parte V

ASPETTI GENERALI parte V

NOTA INFORMATIVA pag. 1

CONDIZIONI CONTRATTUALI - TARIFFA PM 1 pag. 23

FASE DI ACCUMULO pag. 24

FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA pag. 35

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI pag. 42* CU BDM CONCHIGLIA

* CU BDM STELLA MARINA

* CU BDM TRITONE

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO pag. 44* CU BDM CORALLO

I

INFORMATIVA PRIVACY

E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Societàinforma gli interessati sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi del-l’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003).La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati(Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI** Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione delConsiglio d’Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l’altro, anche per l’in-dividuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li ri-guardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all’azienda informazionicommerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da commercial unionlife s.p.a., da società del gruppo aviva e da terzi a cui essi verranno comunicati alfine di:• dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, non-

ché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,

• ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o dialtre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - conte-nuto nella Proposta-Certificato - per il trattamento dei loro dati, strettamente ne-cessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anchedati “sensibili” – sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato disalute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggettiinteressati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei datipersonali) - strettamente strumentali all’erogazione degli stessi (come nel caso diperizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sini-stri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifichefinalità.Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti sog-getti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassi-curatori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altricanali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM),broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA)e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, CIRT, Ministero dell’Industria, delCommercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondipensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestiori di assicu-razioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell’ordine ed altre banchedati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

II

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l’attività svolta dai suddettisoggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

COMMERCIAL UNION LIFE S.p.A. – Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447.

Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e iprodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligodi legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

MODALITA’ D’USO DEI DATIIl trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioniindicate all’art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organiz-zazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo,comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzio-ne, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure stret-tamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni daloro richiesti, anche mediante l’uso del fax, del telefono anche cellulare, dellaposta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. La Società utiliz-za le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questidati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all’estero e ad altre aziendedello stesso Gruppo, in Italia ed all’estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per contodella Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggettisono operanti anche all’estero.Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di “Responsabile”o dell’ “incaricato” del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomiacome distinti “Titolari” del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di sog-getti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri ca-nali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) edaltri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società ( legali, medi-ci, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telema-tici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizza-ti), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale perrischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recuperocrediti.In considerazione della suddetta complessità dell’organizzazione e della stretta in-terrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali re-sponsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti isuoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambi-to delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere co-nosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:COMMERCIAL UNION LIFE S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel.02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in es-sere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a co-noscenza dei dati in qualità di incaricati.

III

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione aqueste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perse-guimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto eper la ridistribuzione del rischio.La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno dif-fusi.Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i lorodati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, in-tegrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento(questi diritti sono previsti dall’articolo 7 del Codice in materia di protezione deidati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazionedi legge, per l’integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizionepuò essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicita-rio, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l’opposizio-ne presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l’esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a: Servizio Privacy - COMMERCIAL UNION LIFE S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131Milano - tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474 – email [email protected]

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento dei dati personali.

IV

V

GUIDA ALL’USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO

Conservi con cura questo Testo Contrattuale APPRODO, la Proposta-Certificato,documento che attesta la stipula del Contratto e con il quale si dà corso alla Suaposizione assicurativa e la Lettera Contrattuale di Conferma, che riceverà dallaCommercial Union Life S.p.A., nella quale è indicato il numero definitivo di Polizzaa cui dovrà fare sempre riferimento e dove sono illustrate le diverse informazioniinerenti al Suo Contratto.

Nel Testo Contrattuale APPRODO sono indicate le Condizioni che regolano la vitadel Suo Contratto, in particolare:

• la NOTA INFORMATIVA, che illustra le principali caratteristiche del SuoContratto e descrive gli aspetti di maggiore rilievo delle Condizioni Contrattualie del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi;

• le CONDIZIONI CONTRATTUALI, (Tariffa PM1) che comprendono:

• la Fase di Accumulo: è la fase in cui il Contraente/Assicurato attraverso i ver-samenti accumula il capitale costitutivo della prestazione in forma di rendita.La Fase di Accumulo termina alla data di scadenza contrattuale ovvero con ilpensionamento del Contraente/Assicurato;

• la Fase di Erogazione della Rendita: è la fase, in cui la Società eroga la pre-stazione pensionistica al Contraente/Assicurato;

• il Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi: stabilisce le modalità di ge-stione dei Fondi Interni Assicurativi CU BDM CONCHIGLIA, CU BDM STELLAMARINA, CU BDM TRITONE e CU BDM CORALLO.

VI

I TERMINI PIÙ USATI

Società: COMMERCIAL UNION LIFE S.p.A. con sede e uffici di direzione inMilano (Italia) – viale Abruzzi 94;

Contraente/Assicurato: il soggetto che stipula il Contratto di assicurazione, siimpegna a pagare il premio e sulla cui vita è stipulato il Contratto di assicurazio-ne. Data la finalità di questo Contratto il Contraente coincide sempre conl’Assicurato;

Beneficiari: i soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate. Per le forme pensionistiche individuali i Beneficiari per il caso morte sono gli eredi delContraente/Assicurato che devono intendersi testamentari ed in mancanza legitti-mi, mentre, in caso di vita il Beneficiario coincide con il Contraente/Assicurato;

Soggetto Incaricato: sportello della Banca presso cui è stato stipulato ilContratto;

Proposta-Certificato: il documento contenente la richiesta del Contraen-te/Assicurato di stipulare il Contratto di assicurazione con la Società;

Lettera Contrattuale di Conferma: il documento attestante l’esistenza delContratto di assicurazione;

Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso quando ilContraente/Assicurato ha sottoscritto la Proposta-Certificato ed ha versato il pre-mio pattuito;

Data di decorrenza: data da cui sono operanti le prestazioni del Contratto; inquesto caso il quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusionedel Contratto;

Recesso: diritto del Contraente/Assicurato di recedere dal Contratto. Il diritto puòessere esercitato entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione delContratto;

Durata del Contratto: periodo durante il quale il Contratto è in vigore;

Scadenza contrattuale: fissata convenzionalmente al termine dell’intervallo tem-porale entro il quale, il Contraente/Assicurato matura i propri requisiti di accessoalla prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità;

Quote: quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti, nei quali vengono investiti alnetto delle spese i versamenti effettuati dal Contraente/Assicurato;

Controvalore delle quote: valore monetario delle quote, ottenuto moltiplicandoil numero di quote, possedute dal Contraente/Assicurato ad una determinata dataper il valore unitario delle stesse alla medesima data;

VII

Valore unitario delle quote: è il valore di mercato delle quote, riferito a ciascunFondo Interno Assicurativo, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani na-zionali;

Capitale Caso Morte: prestazione che la Società corrisponde ai Beneficiari desi-gnati in caso di morte del Contraente/Assicurato;

Capitale a scadenza: è dato dal controvalore delle quote dei Fondi InterniAssicurativi prescelti calcolato moltiplicando il numero delle quote per il valoreunitario delle stesse alla data di scadenza;

Fase di Accumulo: è la fase in cui il Contraente/Assicurato attraverso i versamentiaccumula il capitale costitutivo della prestazione in forma di rendita. Tale fase ter-mina alla data di scadenza del piano;

Fase di Erogazione della Rendita: è la fase in cui la Società eroga la presta-zione pensionistica al Contraente/Assicurato;

Premio ricorrente: è l’importo dovuto dal Contraente/Assicurato alla Società afronte delle prestazioni assicurate;

Versamento aggiuntivo: è l’importo ulteriore rispetto al premio ricorrente che ilContraente/Assicurato ha la facoltà di versare volontariamente alla Società, in qual-siasi momento, durante la Fase di Accumulo;

Spese: oneri a carico del Contratto;

Fondo Interno Assicurativo: Fondo scelto dal Contraente/Assicurato, tra quellipredisposti dalla Società al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, nel quale vengono fatti confluire, convertiti in quote i versamenti ef-fettuati dallo stesso;

Sostituzione del Fondo Interno Assicurativo: possibilità data alContraente/Assicurato di richiedere il trasferimento totale o parziale del numero diquote possedute nei Fondi Interni Assicurativi precedentemente scelti ad altriFondi Interni Assicurativi tra quelli gestiti dalla Società per il presente Contratto;

Riscatto totale: diritto del Contraente/Assicurato, nei casi previsti dalla legge, diinterrompere anticipatamente il Contratto e di chiedere la liquidazione del con-trovalore della totalità delle quote possedute al momento del calcolo del valore diriscatto;

Riscatto parziale: diritto del Contraente/Assicurato, nei casi previsti dalla legge,di chiedere la liquidazione del controvalore di una parte delle quote possedute almomento del calcolo del valore di riscatto;

Valuta: il presente Contratto è stipulato in Euro e pertanto ogni calcolo ed ogniriferimento ad importi monetari avviene esclusivamente con tale valuta;

VIII

Articolo 9-ter: si intende l’articolo 9-ter del Decreto Legislativo nr. 124/93 comemodificato dall’articolo 2 del Decreto Legislativo nr. 47/2000 che disciplina leForme Pensionistiche Individuali;

Decreto Legislativo nr. 124/93: si intende il Decreto Legislativo nr. 124/93 comemodificato dal Decreto Legislativo nr. 47/2000 che disciplina le FormePensionistiche Individuali e da tutte le successive modifiche ed integrazioni.

IX

ASPETTI LEGALI

Impignorabilità ed insequestrabilità sono due caratteristiche che contraddistinguo-no i Contratti di Assicurazione sulla Vita. Essi sono infatti esenti ai sensi del CodiceCivile - fatte salve specifiche disposizioni di Legge – da pignoramento o sequestro(Art. 1923 del Codice Civile).

X

ASPETTI GENERALI

PREMESSAIl presente Contratto - APPRODO Forma Pensionistica Individuale attuata me-diante una polizza assicurativa a premio ricorrente con capitale espresso in quotedi Fondi Interni Assicurativi - fa parte della più generale categoria delle assicura-zioni sulla vita “Unit Linked”.Infatti, la Società si impegna ad investire i versamenti effettuati dalContraente/Assicurato, al netto delle spese, in quote di uno o più Fondi InterniAssicurativi che il Contraente/Assicurato stesso sceglie al momento della sottoscri-zione della Proposta-Certificato.

Il Contratto è strutturato in due fasi distinte:

– FASE DI ACCUMULO: durante la quale viene costituito il capitale in base ai versa-menti complessivamente effettuati;

– FASE DI EROGAZIONE: nella quale il capitale maturato nella fase precedente vieneutilizzato per l’erogazione di una rendita annua vitalizia rivalutabile.

NATURA GIURIDICA E FINALITÀ DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE INDIVIDUALILa materia della previdenza complementare nel suo complesso e, più in partico-lare, le forme pensionistiche individuali, sono disciplinate dal Decreto Legislativon. 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche ed integrazioni.Più precisamente l’articolo 9-ter introdotto dal Decreto Legislativo n. 47 del 18 feb-braio 2000 - che contiene le disposizioni di attuazione della “Riforma della disci-plina fiscale della previdenza complementare, a norma dell’articolo 3 della leggenr. 133 del 13/5/1999” - prevede l’attuazione delle forme pensionistiche individualimediante contratti di assicurazione sulla vita.L’introduzione nel mercato assicurativo di queste forme pensionistiche - alle qualisi aderisce su base individuale - intende favorire lo sviluppo di una previdenzacomplementare ed individuale che si affianchi alla previdenza obbligatoria. A taliforme pensionistiche sono state riconosciute particolari agevolazioni fiscali, illu-strate di seguito al punto 12 “REGIME FISCALE”, che le assimilano di fatto – sotto ilprofilo del trattamento fiscale - ai Fondi Pensione Aperti.Alla scadenza del Contratto come prestazione principale le forme pensionisticheindividuali prevedono l’erogazione, al Contraente/Assicurato, di una rendita annuavitalizia rivalutabile, con possibilità di opzione in forma di capitale, per un importonon superiore al 50% del capitale maturato a scadenza.Le disposizioni previste dal Decreto Legislativo nr. 124/93 regolano attualmentel’erogazione della prestazione principale soltanto al conseguimento dei seguentirequisiti:

– PRESTAZIONE PENSIONISTICA DI VECCHIAIA: al compimento dell’età pensionabile delContraente/Assicurato, stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza ovverose il Contraente/Assicurato non è titolare di reddito di lavoro o di impresa, alcompimento dell’età prevista dall’Art. 1 comma 20 della legge 335/1995, attual-mente fissata a 57 anni;In ogni caso il vincolo temporale di partecipazione ad una forma pensionisticacomplementare e/o individuale dovrà essere complessivamente non inferiore acinque anni;

XI

– PRESTAZIONE PENSIONISTICA DI ANZIANITÀ: alla cessazione dell’attività lavorativa, pur-ché l’età raggiunta dal Contraente/Assicurato non sia più di dieci anni inferiorea quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio diappartenenza.In questo caso il vincolo temporale di partecipazione ad una forma pensioni-stica complementare e/o individuale dovrà essere complessivamente non infe-riore a quindici anni.

È importante sottolineare che i periodi di partecipazione maturati dalContraente/Assicurato presso altre forme pensionistiche complementari e/o indi-viduali sono pienamente riconosciuti per calcolare il periodo di partecipazionematurato nel presente contratto, solo se il Contraente/Assicurato, pur avendo eser-citato il riscatto della posizione individuale, non ha perso i requisiti necessari aldiritto alla prestazione pensionistica.

DESTINATARIL’adesione alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assi-curazione sulla vita è libera, non essendo necessariamente legata ad una determi-nata occupazione o all’esercizio di una libera professione.In particolare l’adesione al Contratto è consentita anche a tutti quei soggetti cheintendono trasferire la propria posizione pensionistica da altre FormePensionistiche Individuali e/o Fondi Pensione Complementari.

1

NOTA INFORMATIVA

La presente nota informativa, di cui si racco-manda l’attenta e integrale lettura primadella sottoscrizione del Contratto, ha loscopo di fornire tutte le informazioni prelimi-nari necessarie al Contraente/Assicurato perpoter sottoscrivere l’assicurazione con cogni-zione di causa e fondatezza di giudizio.

L’informativa precontrattuale e in corso dicontratto relativa alla tipologia di polizza diseguito descritta è regolata da specifiche dispo-sizioni emanate dall’ISVAP.

La presente nota informativa non è sog-getta al preventivo controllo da partedell’ISVAP.

SEZIONE AINFORMAZIONI SULL’IMPRESA DIASSICURAZIONELa COMMERCIAL UNION LIFE S.p.A. ha sedein Italia, a Milano, in Viale Abruzzi 94 - 20131.La Società è stata autorizzata all’esercizio del-l’attività assicurativa con Decreto MinisterialeN. 19305 del 31/3/1992 (G.U. N. 82 del7/4/1992).

SEZIONE BAVVERTENZE PER ILCONTRAENTE/ASSICURATO1. La presente nota informativa descrive un’as-

sicurazione sulla vita “Unit Linked a PremiRicorrenti” in cui l’entità delle somme do-vute dalla Società è direttamente collegataalle variazioni del valore delle quote, lequali a loro volta, dipendono dalle oscilla-zioni di prezzo delle attività finanziarie dicui le quote sono rappresentazione.

Informazioni dettagliate sulle caratteristichedel prodotto sono riportate nella SEZIONEC della presente Nota Informativa.

2. In relazione alla struttura dei Fondi InterniAssicurativi cui sono collegate le sommedovute, la stipulazione della presente assi-

curazione comporta per il Contraente/Assi-curato gli elementi di rischio propri di uninvestimento azionario e, per alcuni aspetti,anche quelli di un investimento obbligazio-nario, ed in particolare:

– il rischio, tipico dei titoli di capitale (es.azioni), collegato alla variabilità dei loroprezzi, i quali risentono sia delle aspetta-tive di mercato sulle prospettive di anda-mento economico espresso dall’emittente(rischio specifico) sia delle fluttuazionidei mercati sui quali tali titoli sono nego-ziati (rischio generico o sistematico);

– il rischio, tipico dei titoli di debito (es. ob-bligazioni), connesso all’eventualità chel’emittente, per effetto di un deteriora-mento della sua solidità patrimoniale,non sia in grado di pagare l’interesse e/odi rimborsare il capitale (rischio di con-troparte); il valore del titolo risente ditale rischio variando al modificarsi dellecondizioni creditizie dell’emittente;

– il rischio, tipico dei titoli di debito, colle-gato alla variabilità dei loro prezzi deri-vante dalle fluttuazioni dei tassi d’interes-se di mercato (rischio di interesse);queste ultime, infatti, si ripercuotono suiprezzi (e quindi sui rendimenti) di tali ti-toli in modo tanto più accentuato, soprat-tutto nel caso di titoli a reddito fisso,quanto più lunga è la loro vita residua: unaumento dei tassi di mercato comporteràuna diminuzione del prezzo del titolostesso e viceversa;

– Rischio di liquidità: la liquidità di unostrumento finanziario consiste nella suaattitudine a trasformarsi prontamente inmoneta senza perdita di valore. Essa di-pende in primo luogo dalle caratteristichedel mercato in cui il titolo è trattato;

– la stipulazione del contratto può compor-tare un rischio di cambio per le attivitàdenominate in valute estere diversedall’Euro.

3. Il presente Contratto non consente di con-solidare, di anno in anno, i risultati econo-mici conseguiti e non prevede alcun valore

2

minimo garantito dalla Società. Il rischioconseguente alle possibili oscillazioni delvalore unitario delle quote dei Fondi InterniAssicurativi rimane dunque a totale caricodel Contraente/Assicurato; ciò può compor-tare che le somme corrisposte in caso di de-cesso del Contraente/Assicurato oppure allascadenza siano inferiori alla somma dei ver-samenti effettuati, come indicato ai punti1.1 “PRESTAZIONI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE”e 1.2 “PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DE-CESSO DEL CONTRAENTE/ASSICURATO”.Le prestazioni vengono descritte nel detta-glio nella SEZIONE C della presente NotaInformativa.

4. In caso di liquidazione nel corso della du-rata contrattuale (riscatto totale o parziale) oin caso di trasferimento del Contratto, il re-lativo importo potrebbe anche risultare in-feriore alla somma dei premi pagati, comeindicato al punto 7 “TRASFERIMENTI E RISCATTI”della sezione C. Non vi è infatti da partedella Società, una garanzia di valore minimoin caso di liquidazione nel corso della du-rata contrattuale o in caso di trasferimento enon vi è quindi la certezza di poter recupe-rare i premi versati.

5. Leggere attentamente tutta la NotaInformativa prima della sottoscrizionedella Proposta-Certificato.

Il presente Contratto è di tipo previdenziale (dicui all’Art. 9 ter del D. Lgs. 124/93). Le prestazioni collegate al Contratto sono diseguito indicate.

SEZIONE CINFORMAZIONI SUL CONTRATTO

1. PRESTAZIONI ASSICURATE La Società contro il versamento di premi ri-correnti si impegna a corrispondere una pre-stazione da erogarsi:– alla scadenza del Contratto, come indicato

al successivo paragrafo 1.1.1 “PRESTAZIONI

ALLA SCADENZA CONTRATTUALE”;– in caso di decesso del Contraente/Assicu-

rato, come indicato al successivo paragrafo1.1.2 “PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DEL

CONTRAENTE/ASSICURATO”.

1.1 PRESTAZIONE E MODALITÀ DI CALCOLO

1.1.1 PRESTAZIONI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

Il presente Contratto è un piano assicurativoche impegna la Società a corrispondere alContraente/Assicurato – alla scadenza contrat-tuale, maturato il diritto alla prestazione pen-sionistica ed a seguito del pagamento di unasuccessione di premi ricorrenti e degli even-tuali versamenti aggiuntivi - il pagamento diuna rendita annua vitalizia rivalutabile pagabi-le in rate posticipate.

Per i versamenti effettuati entro il 31.12.2010 -fino ad un importo massimo pari alla massimadeducibilità fiscale annua - la rendita annua vi-talizia iniziale si ottiene moltiplicando il capi-tale maturato a scadenza, a fronte di tali ver-samenti, per il coefficiente di conversione inrendita riportato nell’Allegato 1 “TABELLA DEI

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA”.Tali coefficienti di conversione in rendita, in-dicati nell’Allegato 1, sono attualmente in vi-gore e non modificabili fino alla data del31.12.2010.

Per la parte di versamenti eccedenti tale limitee per i versamenti effettuati successivamente al31.12.2010 la rendita annua vitalizia iniziale siottiene moltiplicando il capitale maturato ascadenza a fronte di tali versamenti per il coef-ficiente di conversione di più recente comuni-cazione all’ISVAP, in vigore alla data dei sud-detti versamenti.Tali coefficienti potranno essere rideterminatiin linea con quanto indicato nel successivopunto 3 “BASI DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE

DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA”.

È facoltà del Contraente/Assicurato optare peruna delle ulteriori modalità di erogazione dellarendita, così come descritte al successivopunto 4 “OPZIONI ALLA SCADENZA”.

Viene definito capitale maturato a scadenza ilcontrovalore delle quote dei Fondi InterniAssicurativi prescelti dal Contraente/Assicurato,calcolato moltiplicando il numero di quote peril valore unitario delle stesse alla data di sca-denza.

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Tale importo, nel momento in cui viene con-vertito in rendita, deve essere considerato alnetto dell’eventuale quota da erogare sottoforma di capitale, indicata di seguito.Sulla base delle disposizioni dell’Articolo 9-terla scadenza contrattuale è da fissarsi conven-zionalmente non prima del compimento del-l’età pensionabile per vecchiaia del Contraen-te/Assicurato stesso, stabilita dal regime obbli-gatorio di appartenenza, ovvero, se il Con-traente/Assicurato non è titolare di reddito dilavoro o di impresa, al compimento dell’etàpensionabile prevista dall’Art. 1 comma 20della legge 335/1995, attualmente fissata a 57anni.A scelta del Contraente/Assicurato, la Societàpuò erogare, unitamente alla rendita annua vi-talizia, una prestazione in forma di capitalefino ad un massimo del 50% del valore del ca-pitale maturato a scadenza.A seguito di tale scelta la Società rideterminal’importo della rendita da corrispondere alContraente/Assicurato applicando i coefficien-ti di conversione alla quota del capitale matu-rato a scadenza al netto della prestazione ero-gata in forma di capitale; in tale circostanzal’importo della rendita viene proporzionalmen-te ridotto.Il limite del 50% di cui sopra, indipendente-mente da quanto risulta essere l’importoannuo della prestazione in forma di rendita,non si applica ai Contraenti/Assicurati che,sulla base della documentazione prodotta, ri-sultino iscritti, alla data del 28 aprile 1993, aForme Pensionistiche Complementari istituiteentro il 15 novembre 1992.

Qualora l’importo annuo della prestazione informa di rendita, che si ottiene convertendo inrendita annua vitalizia rivalutabile l’intero ca-pitale maturato a scadenza, risulti inferiore al-l’assegno sociale, di cui all’articolo 3, commi 6e 7, della Legge nr. 335 dell’8 agosto 1995, ilContraente/Assicurato può richiedere la liqui-dazione in forma di capitale del 100% del ca-pitale maturato a scadenza.Come già indicato negli “ASPETTI GENERALI” alpunto “NATURA GIURIDICA E FINALITÀ DELLE PRESTA-ZIONI PENSIONISTICHE INDIVIDUALI”, dove sussista-no i requisiti previsti dal Decreto Legislativonr. 124/93, il Contraente/Assicurato può ri-

chiedere anticipatamente la liquidazione dellaprestazione per anzianità, con le medesimemodalità e caratteristiche previste per la liqui-dazione della prestazione per vecchiaia. Le condizioni e le modalità di erogazione dellaprestazione in forma di rendita saranno effet-tuate in base alle norme, in materia di previ-denza integrativa individuale, in vigore all’e-poca dell’erogazione.

Valore Unitario delle quote dei Fondi InterniAssicurativiIl valore unitario delle quote di ciascun FondoInterno Assicurativo si ottiene dividendo il pa-trimonio netto giornaliero del Fondo InternoAssicurativo per il numero delle quote in cui èripartito alla stessa data il Fondo InternoAssicurativo.Il valore unitario delle quote del FondoInterno Assicurativo viene determinato gior-nalmente dalla Società, al netto di qualsiasionere a carico del Fondo come indicato al suc-cessivo punto 5.2 “SPESE GRAVANTI SUI FONDI IN-TERNI ASSICURATIVI”, e pubblicato sul quotidiano“IL SOLE 24 ORE”.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasiragione - non fosse disponibile il valore unita-rio delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, laSocietà considera come valore unitario dellequote quello risultante il primo giorno diBorsa aperto successivo.

La prestazione a scadenza potrebbe risul-tare inferiore alla somma dei versamentieffettuati, sia per effetto, nel corso delladurata contrattuale, del deprezzamentodelle attività finanziarie di cui le quotesono rappresentazione, sia per l’applica-zione delle spese indicate al punto 4“COSTI” che segue.Non esiste inoltre alcun valore minimo ga-rantito dalla Società per la prestazione allascadenza del Contratto.

1.1.2 PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSODEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Il Contratto prevede che la Società si impegnia corrispondere ai Beneficiari il riscatto dellaposizione individuale pari al controvaloredelle quote dei Fondi Interni Assicurativi, cal-colato moltiplicando il numero di quote per il

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valore unitario delle stesse del primo giorno diBorsa aperta successivo alla data di ricevimen-to della richiesta di liquidazione per decessodel Contraente/Assicurato da parte dellaSocietà.Come previsto dall’articolo 10 comma 3-quar-ter del Decreto Legislativo nr. 124/93 modifi-cato dal Decreto Legislativo nr. 47/2000, iBeneficiari sono gli eredi testamentari ed inmancanza gli eredi legittimi del Contraen-te/Assicurato.Tale importo viene corrisposto in qualsiasiepoca avvenga il decesso - prima della sca-denza del Contratto - qualunque ne sia lacausa, senza limiti territoriali e senza tenerconto dei cambiamenti di professione delContraente/Assicurato stesso.

Valore Unitario delle quote dei Fondi InterniAssicurativiIl valore unitario delle quote di ciascun FondoInterno Assicurativo si ottiene dividendo il pa-trimonio netto giornaliero del Fondo InternoAssicurativo per il numero delle quote in cui èripartito alla stessa data il Fondo InternoAssicurativo.Il valore unitario delle quote del FondoInterno Assicurativo viene determinato gior-nalmente dalla Società, al netto di qualsiasionere a carico del Fondo come indicato al suc-cessivo punto 5.2 “SPESE GRAVANTI SUI FONDI IN-TERNI ASSICURATIVI”, e pubblicato sul quotidiano“IL SOLE 24 ORE”.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasiragione - non fosse disponibile il valore unita-rio delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, laSocietà considera come valore unitario dellequote quello risultante il primo giorno diBorsa aperto successivo.

Il valore del Capitale Caso Morte potrebberisultare inferiore alla somma dei versa-menti effettuati, sia per effetto, nel corsodella durata contrattuale, del deprezza-mento delle attività finanziarie di cui lequote sono rappresentazione, sia per l’ap-plicazione delle spese indicate al punto 4“COSTI” che segue.Non esiste inoltre alcun valore minimo ga-rantito dalla Società per la prestazione incaso di decesso.

1.2 FONDI INTERNI ASSICURATIVI A CUI ÈCOLLEGATA LA PRESTAZIONE

La Società ha istituito e gestisce un portafogliodi strumenti finanziari e di altre attività finan-ziarie per ciascun Fondo Interno Assicurativodenominati: CU BDM CONCHIGLIA, CU BDMSTELLA MARINA, CU BDM TRITONE e CUBDM CORALLO. Il patrimonio di ciascunFondo costituisce patrimonio separato rispettoal patrimonio della Società ed a quello di ognialtro Fondo Interno Assicurativo dalla stessagestito ed è disciplinato dal Regolamento edall’Art. 11 “INTEGRAZIONI DI QUANTO RIPORTATO

NEL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

CU BDM CONCHIGLIA, CU BDM STELLA MA-RINA e CU BDM TRITONE AI SENSI DELLA

CIRCOLARE ISVAP N. 474/D DEL 21/02/2002”delle Condizioni Contrattuali.

Lo scopo di ciascun Fondo Interno Assicu-rativo è di realizzare l’incremento delle sommeconferite dai sottoscrittori di un Contrattoespresso in quote di ciascuno dei Fondi InterniAssicurativi prescelti.

Il grado di rischio di ciascun Fondo InternoAssicurativo dipende in larga misura dallacomposizione del portafoglio degli stessi e, inparticolare, dalle oscillazioni che si registranonel valore unitario delle quote degli OICR incui sono eventualmente investite le disponibi-lità allocate nei Fondi Interni Assicurativi, non-ché dall’eventuale rischio di cambio.

Per misurare il profilo di rischio dei Fondiviene utilizzata la volatilità quale indicatore dellivello di rischio insito nell’investimento asso-ciato alla variabilità dei tassi di rendimento. Invia generale le classi di volatilità possono es-sere schematicamente rappresentate secondola seguente tabella, elaborata dall’Ania:

VOLATILITA’ MEDIAANNUA

CLASSI DI RISCHIO

0% - 1% molto basso

1% - 3% basso

3% - 8% medio basso

8% - 15% medio alto

15% - 25% alto

> 25% molto alto

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Il profilo di rischio per ciascun Fondo è il se-guente:– basso per il Fondo CU BDM CORALLO;– medio-alto per il Fondo CU BDM CONCHI-

GLIA;– medio-alto per il Fondo CU BDM STELLA

MARINA;– alto per il Fondo CU BDM TRITONE.

I Fondi Interni Assicurativi collegati alContratto si distinguono per finalità, composi-zione del portafoglio e profilo di rischio; inquesto modo, sulla base delle opportunità of-ferte dai mercati finanziari, il Contraente/As-sicurato può valutare il rapporto rischio/rendi-mento in funzione degli obiettivi che intendeperseguire e decidere, nel rispetto delle Condi-zioni di Assicurazione, di destinare il versa-mento effettuato in quote di uno o più FondiInterni Assicurativi, denominati: CU BDMCONCHIGLIA, CU BDM STELLA MARINA, CUBDM TRITONE e CU BDM CORALLO.

La caratteristica principale di ciascun FondoInterno Assicurativo è quella di investire gli at-tivi detenuti dalla Società in:• Quote di uno o più Organismi di Investi-

mento Collettivo di Risparmio (OICR), sia didiritto comunitario che di diritto estero (ar-monizzati UE) che soddisfino le condizionirichieste dalla Direttiva 85/611/CEE comemodificata dalla Direttiva 88/220/CEE;

• Strumenti finanziari emessi o garantiti daStati appartenenti alla zona A, ai sensi delladirettiva 89/647/CEE, da enti locali o da entipubblici di Stati membri o da organizzazio-ni internazionali a cui aderiscono uno o piùdei predetti Stati;

• Obbligazioni o altri titoli assimilabili, nego-ziati in un mercato regolamentato, con ra-ting attribuito da almeno una primaria agen-zia non inferiore a “AA-” o equivalente;

• Pronti contro termine;• Liquidità;• titoli mobiliari di tipo obbligazionario quo-

tati in mercati ufficiali o regolamentati, ap-partenenti all’OCSE anche emessi dalGruppo della Banca delle Marche.

Gli investimenti verranno scelti in funzionedello scopo di ciascun Fondo e del profilo dirischio di cui sopra e la loro ripartizione saràeffettuata in base all’asset allocation indicata al

successivo punto 1.2.1 “CARATTERISTICHE DEI

FONDI INTERNI ASSICURATIVI”.

Gli Organismi di Investimento Collettivo diRisparmio che compongono i Fondi InterniAssicurativi sono stati scelti in base alla loropotenzialità di crescita sul lungo periodo e allaloro solidità finanziaria. Qui di seguito sonoindicati gli Organismi di InvestimentoCollettivo di Risparmio (OICR), nei quali sa-ranno inizialmente investite le disponibilità deiFondi Interni Assicurativi:

Azionari• AVIVA FUNDS - EUROPEAN EQUITY FUND• AVIVA FUNDS - AMERICAN EQUITY FUND• AVIVA FUNDS - JAPANESE EQUITY FUND• AVIVA FUNDS - ITALIAN EQUITY FUND

Obbligazionari:• AVIVA FUNDS AAA EUROPEAN BOND

SHORT TERM• AVIVA FUNDS AAA EUROPEAN BOND

LONG TERM

Monetari:• AVIVA FUNDS EURO RESERVE

La gestione degli attivi, sottostanti i FondiInterni Assicurativi, verrà delegata ad un ope-ratore qualificato, nel quadro dei criteri di al-locazione del patrimonio predefinito dallaSocietà attraverso un adeguato e sistematicoservizio di asset allocation, ferma restando l’e-sclusiva responsabilità della Società nei con-fronti dei Contraenti/Assicurati per l’attività digestione dei Fondi Interni Assicurativi.

La Società, qualora ne ravvisasse l’opportunitàin un’ottica di ricerca di maggiore efficienzaanche in termini di costi di gestione, senza ad-durre danno alcuno al Contraente/Assicurato enel rispetto dei criteri e dei profili di investi-mento scelti dal Contraente/Assicurato all’attodella stipula del Contratto, potrà procederealla fusione dei Fondi con altri Fondi aventianaloghe caratteristiche.

1.2.1 CARATTERISTICHE DEI FONDI INTERNI

ASSICURATIVI

I Fondi Interni Assicurativi CU BDM CONCHI-GLIA, CU BDM STELLA MARINA, CU BDMTRITONE e CU BDM CORALLO hanno le se-guenti caratteristiche:

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FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU BDM CORALLO

– Finalità: conservazione del capitale investitoutilizzando OICR del comparto obbligazio-nario e monetario. La concentrazione degliinvestimenti principalmente nel compartomonetario assicurerà stabilità al valore dellaQuota, evitando, in parte le oscillazioni do-vute al rischio di tasso di interesse.

– Destinatari: persone fisiche o giuridiche chehanno una bassa propensione al rischio.

– Composizione: la ripartizione del capitaleinvestito è la seguente:

COMPARTO MINIMO MASSIMO

Liquidità 0% 10%

Monetario 0% 100%

Obbligazionario 0% 20%

Azionario 0% 0%

– Area Geografica: Area EURO

– Profilo di rischio: basso;

– Volatilità: annua attesa 2%.

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FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU BDM CONCHIGLIA

– Finalità: salvaguardare il capitale dalle oscil-lazioni dei mercati finanziari, consentendouna redditività derivante da investimenticoncentrati nel comparto obbligazionario,introducendo una modesta componenteazionaria rivolta ad incrementare la crescitadel Fondo.

– Destinatari: persone fisiche o giuridiche chehanno una bassa propensione al rischio.

– Composizione: la ripartizione del capitaleinvestito è la seguente:

COMPARTO MINIMO MASSIMO

Liquidità 0% 10%

Obbligazionario 50% 70%

Azionario 30% 50%

– Area Geografica: area Euro e area USA.

– Profilo di rischio: medio-alto.

– Volatilità media annua: 8,45%.

– Miglior rendimento trimestrale: 2° trimestre 2003 5,26%

– Peggior rendimento trimestrale: 3° trimestre 2002 –7,56%

Qui di seguito riportiamo l’andamento storico del Fondo dalla data di partenza:

L’andamento passato del Fondo non offre garanzia di uguale rendimento per il futuro.

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FONDO INTERNO ASSICURATIVO

CU BDM STELLA MARINA

– Finalità: consentire una significativa redditi-vità derivante da investimenti effettuati inmodo bilanciato sia nel comparto azionariosia nel comparto obbligazionario.

– Destinatari: persone fisiche o giuridiche chehanno una medio-alta propensione al ri-schio.

– Composizione: la ripartizione del capitaleinvestito è la seguente:

COMPARTO MINIMO MASSIMO

Liquidità 0% 10%

Obbligazionario 30% 50%

Azionario 40% 70%

– Area Geografica: area Euro e area USA.

– Profilo di rischio: medio-alto.

– Volatilità media annua: 12,39%.

– Miglior rendimento trimestrale: 2° trimestre 2003 7,47%

– Peggior rendimento trimestrale: 3° trimestre 2002 –11,16%

Qui di seguito riportiamo l’andamento storico del Fondo dalla data di partenza:

L’andamento passato del Fondo non offre garanzia di uguale rendimento per il futuro.

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FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU BDM TRITONE

– Finalità: consentire una significativa redditi-vità derivante da investimenti concentratiprevalentemente nel comparto azionario.

– Destinatari: persone fisiche o giuridiche chehanno una alta propensione al rischio.

– Composizione: la ripartizione del capitaleinvestito è la seguente:

COMPARTO MINIMO MASSIMO

Liquidità 0% 10%

Obbligazionario 10% 30%

Azionario 51% 90%

– Area Geografica: area Euro, area USA e areaGiappone.

– Profilo di rischio: alto.– Volatilità media annua: 17,86%.– Miglior rendimento trimestrale:

2° trimestre 2003 10,61%– Peggior rendimento trimestrale:

3° trimestre 2002 –16,75%

Qui di seguito riportiamo l’andamento storico del Fondo dalla data di partenza:

L’andamento passato del Fondo non offre garanzia di uguale rendimento per il futuro.

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Caratteristiche comuni ai Fondi InterniAssicurativi CU BDM CONCHIGLIA, CU BDMSTELLA MARINA, CU BDM TRITONE e CUBDM CORALLO:

– Rischio di cambio: gli OICR sono denomi-nati in Euro e possono investire in strumen-ti finanziari denominati in valute diversedall’Euro. Nessun OICR prevede l’obbligodella copertura del rischio di cambio, per-tanto il rischio di cambio può influenzare ilrendimento del Fondo Interno Assicurativo.

– Valuta: Euro.

– Modalità di valorizzazione delle quote: il va-lore unitario delle quote di ciascun FondoInterno Assicurativo si ottiene dividendo ilpatrimonio netto giornaliero di ciascunFondo Interno Assicurativo per il numerodelle quote in cui è ripartito alla stessa dataciascun Fondo Interno Assicurativo.Il patrimonio netto giornaliero di ciascunFondo Interno Assicurativo viene determi-nato in base alla valorizzazione – a valoricorrenti di mercato – di tutte le attività dipertinenza di ciascun Fondo, al netto ditutte le passività, comprese le spese a cari-co dei Fondi di cui al successivo punto 5.2“SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATI-VI”.Il valore unitario delle quote, quale risultadal prospetto giornaliero, viene pubblicatosul quotidiano finanziario “IL SOLE 24ORE”. La Società si riserva, previo avviso alContraente/Assicurato, di modificare il gior-nale su cui è pubblicato il valore unitariodelle quote dei Fondi Interni Assicurativi.

– Tempistica di valorizzazione delle units: ilvalore unitario delle units del FondoInterno Assicurativo è determinato quotidia-namente dalla Società utilizzando per la va-lorizzazione delle attività di pertinenza delFondo il prezzo di mercato del secondogiorno precedente a quello di valorizzazio-ne ad esclusione dei giorni di chiusura delleBorse valori nazionali ed internazionali. Ilvalore degli strumenti finanziari ammessialla negoziazione su mercati regolamentatiè determinato in base all’ultimo prezzo di-sponibile rilevato sul mercato di negozia-zione. Gli strumenti finanziari individual-

mente sospesi dalla quotazione, o per iquali i volumi di negoziazione poco rile-vanti o la ridotta influenza degli scambi nonconsentono la formazione di prezzi signifi-cativi anche se risultano ammessi alla nego-ziazione in un mercato regolamentato, sonovalutati sulla base dei criteri previsti perquelli non quotati, tenendo conto dell’ulti-ma quotazione rilevata.

Gli strumenti finanziari non negoziati sumercati regolamentati sono valutati al pre-sumibile valore di realizzo sul mercato, in-dividuato su un’ampia base di elementi, ri-guardanti sia la situazione dell’emittente,del Paese di residenza e del mercato di ri-ferimento.

Le quote di OICR sono valutate in base al-l’ultimo prezzo reso noto al pubblico.

Nel caso in cui sopravvengono eventi cheprovochino rilevanti “turbative dei mercati”tali da comportare la sospensione, elimina-zione o mancata rilevazione del valore dimercato degli strumenti finanziari in cui ilFondo Interno Assicurativo è investito laquotazione viene rinviata fino a quando laquotazione degli stessi si renda nuovamen-te disponibile.

Per completezza, resta inteso che una limi-tazione all’orario normale di contrattazioneannunciata dal Mercato Borsistico diRiferimento, non costituirà un Evento diTurbativa dei Mercati, al contrario, una limi-tazione alle contrattazioni dovuta ad unafluttuazione dei prezzi che eccede i livellipermessi dalle autorità competenti costituiràun Evento di Turbativa dei Mercati.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all’uti-lizzo di strumenti derivati, qualora utili a pro-teggere il valore dell’investimento.Inoltre si prevede la possibilità di investire inparti di OICR promossi o gestiti da imprese ap-partenenti al gruppo o in altri strumenti finan-ziari emessi da Società del gruppo.Gli eventuali crediti d’imposta su Fondi di di-ritto italiano, agevolazioni e commissioni re-trocesse dai gestori non verranno riconosciuteai Contraenti ma vengono trattenute dallaSocietà o da terzi.La Società gestirà i Fondi Interni Assicurativi in

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maniera tale che le operazioni effettuate sianoeseguite alle migliori condizioni possibili conriferimento al momento, alla dimensione edalla natura delle operazioni.

2. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTODEL CONTRATTO E DI CONVERSIONEDEI PREMI IN QUOTE

2.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTOIl Contratto si considera concluso quando ilContraente/Assicurato ha sottoscritto laProposta-Certificato ed ha versato il premio ri-corrente – o la prima rata di premio in caso difrazionamento –.

2.2 DECORRENZA DEL CONTRATTO Le prestazioni del Contratto decorrono dalquarto giorno di Borsa aperta successivo alladata di conclusione del Contratto, fatto salvo ilmancato ricevimento del premio da parte dellaSocietà.La data di decorrenza viene indicata nellaLettera Contrattuale di Conferma che vieneinviata al Contraente/Assicurato.

2.3 PREMIO RICORRENTEL’importo del premio ricorrente, viene deter-minato dal Contraente/Assicurato all’atto dellasottoscrizione della Proposta-Certificato, in re-lazione ai propri obiettivi in termini di presta-zioni assicurate e può essere successivamentevariato.

Tale importo non potrà tuttavia risultare infe-riore all’importo annuo di 1.000,00 Euro.

Il Contraente/Assicurato, al momento dellasottoscrizione della Proposta-Certificato, puòscegliere se corrispondere i premi ricorrentiannualmente o mensilmente.Il premio deve essere versato dal Contraen-te/Assicurato alla Società alla data di conclu-sione del contratto e, successivamente, ad ogniricorrenza annuale o mensile della data di de-correnza, a seconda della periodicità di versa-mento prescelta.Il primo versamento del premio ricorrenteviene quietanzato direttamente sulla Proposta-Certificato.

Il Contraente/Assicurato, ad ogni ricorrenzaannuale, ha la facoltà di modificare l’importodel premio ricorrente ed il frazionamento pre-scelto, nei limiti di cui sopra, inviando comu-nicazione scritta alla Società – a mezzo letteraraccomandata con ricevuta di ritorno -, e/o ri-volgendosi direttamente al Soggetto Incaricatoentro sessanta giorni precedenti la ricorrenza.

A seguito del pagamento del primo premio ri-corrente o della prima rata di premio, laSocietà invia al Contraente/Assicurato laLettera Contrattuale di Conferma, che con-tiene le seguenti informazioni:

– il numero di polizza;

– il primo premio corrisposto;

– il premio investito alla data di decorrenza;

– la data di decorrenza del contratto (checoincide con la data a cui il prezzo dellequote si riferisce);

– la data di scadenza del contratto;

– la durata convenzionale del Piano;

– relativamente a ciascun Fondo InternoAssicurativo prescelto:- il numero delle quote acquistate a fronte

del versamento effettuato;- il prezzo (valore unitario) al quale è av-

venuto l’acquisto.

2.4 SOSPENSIONEIl Contraente/Assicurato ha la facoltà, in qual-siasi momento, di sospendere il versamentodei premi ricorrenti previsti dal piano.Il Contraente/Assicurato dovrà comunicare allaSocietà mediante lettera raccomandata con ri-cevuta di ritorno e/o rivolgendosi direttamen-te al Soggetto Incaricato la propria volontà dinon voler corrispondere ulteriori premi entrotrenta giorni prima della ricorrenza annuale.Il Contraente/Assicurato potrà, comunque, ri-prendere in qualsiasi momento il versamentodei premi ricorrenti senza dover corrisponderequelli arretrati.

2.5 VERSAMENTI AGGIUNTIVIIl Contraente/Assicurato ha la facoltà di effet-tuare, in qualsiasi momento, versamenti ag-giuntivi.L’importo di ogni versamento aggiuntivo nonpuò essere inferiore a 500,00 Euro.

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Il pagamento del versamento aggiuntivo:

– deve avvenire al momento della sottoscri-zione dell’apposito Modulo per VersamentiAggiuntivi e/o Sostituzione Fondi medianteprocedura di addebito sul conto correntedel Contraente/Assicurato;

– verrà quietanzato direttamente sul Moduloper Versamenti Aggiuntivi e/o SostituzioneFondi.

La Società invierà al Contraente/Assicurato – aseguito del pagamento di ciascun versamentoaggiuntivo e dell’avvenuta determinazione delcapitale espresso in quote dei Fondi InterniAssicurativi prescelti - una Lettera diConferma Versamento Aggiuntivo che con-tiene le seguenti informazioni:

– il versamento aggiuntivo corrisposto;

– il versamento aggiuntivo investito;

– la data di investimento del versamento ag-giuntivo (che coincide con la data a cui ilprezzo delle quote si riferisce);

– relativamente a ciascun Fondo InternoAssicurativo:

- il numero delle quote acquistate a frontedel versamento effettuato,

- il prezzo (valore unitario) al quale è av-venuto l’acquisto.

Le quote derivanti da ogni versamento aggiun-tivo vengono aggiunte a quelle posseduteprima del versamento aggiuntivo, nei FondiInterni Assicurativi a suo tempo prescelti dalContraente/Assicurato.

2.6 MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL PREMIO RICORRENTE E DEGLI EVENTUALI VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Il pagamento sia dei premi ricorrenti – indi-pendentemente dalla frequenza di versamentoprescelta - che degli eventuali versamenti ag-giuntivi, deve essere effettuato mediante pro-cedura di addebito sul conto corrente, appog-giato presso il Soggetto Incaricato.Ai fini dell’attestazione dell’avvenuto paga-mento, fa fede la documentazione contabiledel competente Istituito di Credito.Ai fini di non ostacolare la prosecuzione delrapporto, in caso di estinzione del conto cor-rente bancario con il Soggetto Incaricato, laSocietà provvede ad indicare al Contraente/As-

sicurato possibili diverse modalità di paga-mento del premio, quali ad esempio RID.

2.7 MODALITÀ DI CONVERSIONE DEIPREMI IN QUOTE

Il Contraente/Assicurato decide, in base alleCondizioni di Assicurazione e nei limiti previ-sti dal Regolamento dei Fondi InterniAssicurativi, di destinare i versamenti in quotedi uno o più Fondi Interni Assicurativi scelti traquelli proposti dal presente Contratto.Ai fini della determinazione del numero diquote, si procede come segue:

– relativamente al primo versamento:il primo premio versato, al netto della spesafissa e della spesa di gestione, viene divisoper il valore unitario delle quote dei FondiInterni Assicurativi prescelti dal Contraen-te/Assicurato del quarto giorno di Borsaaperta successivo alla data di conclusionedel Contratto;

– relativamente ai successivi premi:i premi versati, al netto della spesa di ge-stione, vengono divisi per il valore unitariodelle quote dei Fondi Interni Assicuratividel giorno di incasso dei premi stessi.Nei giorni di calendario in cui - per qual-siasi ragione - non fosse disponibile il valo-re unitario delle quote dei Fondi InterniAssicurativi, la Società considera come valo-re unitario delle quote quello risultante ilprimo giorno di Borsa aperto successivo.

– relativamente agli eventuali versamenti ag-giuntivi:il versamento aggiuntivo, al netto dellaspesa di gestione, viene diviso per il valoreunitario delle quote dei Fondi InterniAssicurativi del quarto giorno di Borsa aper-ta successivo alla data di addebito del ver-samento aggiuntivo sul conto corrente delContraente;

– relativamente al trasferimento da un’altraForma Pensionistica Individuale o FondoPensione Complementare:il capitale trasferito, viene diviso per il valo-re unitario delle quote dei Fondi InterniAssicurativi del quarto giorno di Borsa aper-ta successivo alla data di ricevimento daparte della Società del versamento dell’im-porto trasferito.

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3. BASI DI CALCOLO PER LA DETERMI-NAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CON-VERSIONE IN RENDITA

Per la determinazione dei coefficienti di con-versione in rendita del capitale maturato a sca-denza, la Società ha formulato delle ipotesi inordine all’evoluzione della sopravvivenza deiContraenti/Assicurati ed ai rendimenti ottenibi-li con gli investimenti finanziari.

L’elaborazione dei coefficienti di conversionein vigore fino al 31.12.2010 è basata sull’ado-zione delle seguenti ipotesi:

– IPOTESI DEMOGRAFICA: utilizzo di annualitàmedie vitalizie elaborate dalla Società sullabase della Tavola di mortalità RG48 (mo-dello per generazioni elaborato sulle basidelle Proiezioni di mortalità della popola-zione italiana dalla Ragioneria Generaledello Stato per il periodo 1994-2044), distin-ta per sesso, con maggiorazione di sicurez-za;

– IPOTESI FINANZIARIA: tasso di interesse compo-sto e posticipato del 2,5%.

Tuttavia, poiché le ipotesi stesse si fondano suproiezioni che abbracciano un lunghissimoarco di tempo, è verosimile pensare che pos-sano verificarsi degli scostamenti significativitra gli scenari previsti e gli effettivi andamentidemografici e/o finanziari, su cui si basa la de-terminazione dei coefficienti. Le modalità di modifica dei coefficienti di con-versione a fronte di una tale eventualità sonoprecisate nelle Condizioni Contrattuali nellasezione “FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA”.

La Società provvederà ad adeguare la compo-nente demografica assunta per il calcolo deicoefficienti, tenendo conto sia della variazionedella probabilità di sopravvivenza desuntadalle rilevazioni statistiche nazionali sulla po-polazione condotte dall’ISTAT o da un qualifi-cato organismo pubblico sia delle rilevazionistatistiche condotte sui portafogli di polizze.

I limiti e le condizioni per i quali è ammessaoggettivamente la rideterminazione dei coeffi-cienti di conversione, sono i seguenti:a. siano decorsi almeno tre anni dalla data di

decorrenza del Contratto, al fine di consen-tire una corretta applicazione del diritto ditrasferibilità della posizione previdenziale;

b. non abbia ancora avuto inizio l’erogazionedella rendita;

c. la Società abbia comunicato al Contraen-te/Assicurato la rideterminazione dei coeffi-cienti di conversione almeno novanta gior-ni prima dell’entrata in vigore della modifi-ca degli stessi.

La rideterminazione dei coefficienti non è am-messa nel triennio antecedente l’inizio di ero-gazione della rendita.

La modifica dei coefficienti, nel rispetto delle so-pracitate limitazioni, potrà pertanto verificarsi:

– PER EFFETTO DELLA VARIAZIONE DELLE IPOTESI DE-MOGRAFICHE: la rideterminazione dei coeffi-cienti di conversione – che incide sull’am-montare della rendita erogabile alContraente/Assicurato - avrà effetto sul ca-pitale costitutivo della rendita derivante daipremi ricorrenti corrisposti anche preceden-temente la rideterminazione ma successivial 31.12.2010;

– PER EFFETTO DELLA VARIAZIONE DELLE IPOTESI FI-NANZIARIE: in base agli andamenti effettividei mercati finanziari, la Società stessa potràmodificare la base finanziaria unicamentecon effetto sui premi versati successivamen-te all’entrata in vigore della modifica.

Il Contraente/Assicurato, nell’ipotesi di modifi-ca dei coefficienti di conversione, nel caso incui queste siano da considerarsi peggiorative eprima dell’entrata in vigore della modifica stes-sa, può avvalersi della facoltà di trasferire lapropria posizione individuale senza alcunacommissione di trasferimento a suo carico, in-viando una lettera raccomandata con ricevutadi ritorno alla Società.

4. OPZIONI ALLA SCADENZAIl Contraente/Assicurato, almeno tre mesiprima della scadenza contrattuale, in luogodella rendita annua vitalizia rivalutabile di cuisopra, può richiedere l’erogazione della pre-stazione pensionistica in una delle forme direndita di seguito indicate:

a. una rendita annua certa per 5 o 10 anni esuccessivamente vitalizia corrisposta alContraente/Assicurato per i primi cinque odieci anni e successivamente vitalizia. In

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caso di decesso del Contraente/Assicurato –prima dei cinque o dieci anni – la renditaverrà corrisposta alla persona da lui indica-ta quale Beneficiario designato;

b. una rendita vitalizia reversibile, in misuraminore, corrisposta al Contraente/Assicu-rato finché è in vita e successivamente, inmisura totale o per la quota di reversibilitàscelta, alla persona da lui indicata qualeBeneficiario designato;

c. altre tipologie di rendita messe a disposi-zione dalla Società al momento della richie-sta di opzione.

La rendita annua vitalizia derivante dall’eserci-zio delle opzioni di cui alle sopraindicate let-tere a, b e c si ottiene moltiplicando il capita-le maturato a scadenza per il coefficiente diconversione in rendita calcolato nel rispettodei medesimi criteri indicati al comma 3 e 4dell’Art. 1 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE

DELLA RENDITA” della sezione “FASE DI EROGAZIO-NE DELLA RENDITA”. Le basi demografiche e fi-nanziarie saranno le stesse indicate all’Art. 6“BASI DEMOGRAFICHE E FINANZIARIE” e potrannoessere rideterminate in base a quanto previstodall’Art. 7 “RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI

CONVERSIONE” della stessa sezione. Tale coefficiente verrà comunicato dallaSocietà al Contraente/Assicurato su esplicita ri-chiesta di quest’ultimo.

5. COSTI

5.1 COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO

SPESE SUL PREMIO

Le spese relative al presente Contratto, sono leseguenti:

• spesa fissa: l’importo annuo complessivo èpari:– 10,00 Euro in caso di frazionamento

annuale;– 15,00 Euro in caso di frazionamento

mensile.

La spesa fissa è trattenuta dalla posizioneindividuale del Contraente/Assicurato confrequenza annuale. Più precisamente:– alla decorrenza del contratto la spesa fissa

viene detratta dal primo premio versato;

– ad ogni ricorrenza annuale la spesa fissa,convertita in numero di quote, in base alvalore unitario delle stesse alla data di ri-correnza annuale, viene detratta dalla po-sizione individuale del Contraente/Assi-curato.

• spesa di gestione: le quote vengono ac-quistate al netto di una percentuale di spesadecrescente, determinata in base al cumulodei premi progressivamente versati. Per cu-mulo dei premi si intende la somma deipremi ricorrenti e degli eventuali versamen-ti aggiuntivi.

Qui di seguito vengono indicate le percen-tuali di spesa di gestione in corrispondenzadel cumulo dei premi:

CUMULO PREMI % DI SPESA

fino a 5.000,99 € 6%

da 5.001,00 a 15.000,99 € 4%

da 15.001,00 € ed oltre 3%

La spesa di gestione viene applicata sia suipremi ricorrenti che sugli eventuali versa-menti aggiuntivi.

Per il calcolo del cumulo dei versamenti sitiene conto sia dei premi ricorrenti che deiversamenti aggiuntivi, senza invece consi-derare gli importi provenienti da un’altraForma Pensionistica Individuale o da unFondo Pensione.

SPESA DI RECESSO

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato recedadal Contratto, la Società rimborserà alContraente/Assicurato l’importo calcolatocome descritto al successivo punto 8 “DIRITTO

DI RECESSO” al netto di una spesa fissa pari a50,00 Euro, trattenuta dalla Società a titolo dispesa di emissione del Contratto.

COSTO IN CASO DI SOSTITUZIONE DEI FONDI INTERNI

ASSICURATIVI

In caso di sostituzione di uno dei Fondi InterniAssicurativi precedentemente scelti con unodegli altri Fondi Interni Assicurativi tra quelligestiti dalla Società in relazione al presenteContratto, è prevista un costo fisso pari a Euro25,00 per ogni sostituzione successiva alleprime due.

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COSTO IN CASO DI TRASFERIMENTO AD ALTRA FORMA

PENSIONISTICA INDIVIDUALE O FONDO PENSIONE

COMPLEMENTARE

In caso il Contraente/Assicurato eserciti la fa-coltà di trasferire la propria posizione indivi-duale maturata ad un’altra Forma PensionisticaIndividuale o ad un Fondo PensioneComplementare è prevista una commissione di75,00 Euro.

5.2 SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNIASSICURATIVI

Le spese a carico dei Fondi Interni Assicurativi,trattenute giornalmente dalla Società sono rap-presentate da:a. Commissione di gestione applicata dalla

Società: viene trattenuta giornalmente ed in-cide sulla valorizzazione delle quote deiFondi Interni Assicurativi stessi; è applicatasul patrimonio complessivo di ciascunFondo Interno Assicurativo, al netto di tuttele passività, comprese le spese a carico deiFondi dei punti che seguono, ed è pariall’1,80% su base annua, per i Fondi CUBDM CONCHIGLIA, CU BDM STELLA MA-RINA, CU BDM TRITONE ed 1,20% su baseannua per il Fondo CU BDM CORALLO.

b. Gli oneri di intermediazione e le spese dinegoziazione, amministrazione e custodiadelle attività.

c. Le spese di pubblicazione del valore unita-rio delle quote.

d. I compensi dovuti alla Società di Revisionedi cui all’Art. 7 o 10 “REVISIONE CONTABILE” deiRegolamenti dei Fondi Interni Assicurativi.

e. Ogni altro onere, anche fiscale, posto a ca-rico dei Fondi.

f. Commissioni di gestione applicate dallaSGR: sui Fondi Interni Assicurativi gravanoindirettamente le spese di gestione e glioneri propri degli Organismi diInvestimento Collettivo di Risparmio (OICR)in cui sono investite le relative disponibilità.La percentuale massima delle commissioniprelevate da parte della Società di Gestione(SGR) è pari a 1,45%.Qualora le condizioni economiche di mer-cato varino sensibilmente, previa comunica-zione al Contraente/Assicurato, la Societàpotrà rivedere il costo massimo sopra pre-visto e in questo caso al Contraente/Assi-

curato è concesso il diritto di trasferimentosenza penalità.Si precisa che attualmente la commissionemassima - su base annua - applicata dallaSocietà di Gestione (SGR) di ciascun FondoInterno Assicurativo non è superiore a:– a 1,25% per gli OICR appartenenti al

comparto azionario;– a 0,70% per gli OICR appartenenti al

comparto obbligazionario;– a 0,50% per gli OICR appartenenti al

comparto monetario.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possonogravare una serie di oneri ulteriori che riduco-no il valore unitario delle relative quote quali,ad esempio, le spese di pubblicazione del va-lore della quota, gli oneri di intermediazioneper la compravendita mobiliare, le spese lega-li e fiscali, i costi di Banca Depositaria e ditransfer agent.

6. DURATANell’ambito di questo Contratto occorre distin-guere tra la durata del Piano e la durata di ero-gazione della rendita:– DURATA DEL PIANO: intendendosi per tale il pe-

riodo di versamento del premio, che vienestabilito all’atto della sottoscrizione dellaProposta-Certificato e non può comunque es-sere inferiore alla differenza tra il compimen-to dell’età prevista per il pensionamento divecchiaia e quella del Contraente/Assicuratoalla data di decorrenza del Contratto.

– DURATA DI EROGAZIONE DELLA RENDITA: arco ditempo durante il quale viene corrisposta laprestazione: tale durata è vitalizia, vale adire commisurata alla vita del Contraente/Assicurato stesso.

Il Contraente/Assicurato - ai sensi degli Articoli7 e 9bis del Decreto Legislativo nr. 124/93 –raggiunta l’età pensionabile per vecchiaia, hala facoltà di proseguire la partecipazione allaforma pensionistica individuale prolungandola durata del piano oltre il raggiungimento dellimite dell’età pensionabile per vecchiaia.Tale periodo di ulteriore permanenza non puòcomunque essere superiore a cinque anni edin questa fase sarà possibile continuare a ver-sare i premi.

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In ogni caso è fatta salva la facoltà delContraente/Assicurato di chiedere:

– il riscatto, totale o parziale, del capitale ma-turato sulla propria polizza esclusivamentenei casi previsti dal Decreto Legislativo nr. 124/93;

– il trasferimento della propria posizione indi-viduale nei termini e secondo le modalitàindicate al successivo punto 7 “TRASFERIMEN-TI E RISCATTI”.

7. TRASFERIMENTI E RISCATTI

7.1 TRASFERIMENTI AD ALTRA FORMAPENSIONISTICA INDIVIDUALE OFONDO PENSIONE COMPLEMENTARE

In linea generale, trascorsi interamente tre annidalla data di decorrenza del Contratto, ilContraente/Assicurato ha la facoltà di trasferi-re la propria posizione individuale maturata adun’altra Forma Pensionistica Individuale o adun Fondo Pensione Complementare. Nel caso specifico in cui il Contraente/Assicu-rato cambi la propria attività lavorativa, egli hala facoltà di trasferire - senza alcun vincolotemporale – la propria posizione individuale alFondo Pensione Complementare al qualeabbia facoltà di accesso in relazione alla nuovaattività.

Il capitale costitutivo della rendita maturato aquel momento ed oggetto del trasferimento,viene calcolato determinando il controvaloredelle quote dei Fondi Interni Assicurativi pre-scelti, calcolato moltiplicando il numero diquote per il valore unitario delle stesse delquarto giorno di Borsa aperta successivo alladata di ricevimento da parte della Società,della richiesta di trasferimento.

È prevista una commissione di 75,00 Euro.

È possibile richiedere il trasferimento dellapropria posizione individuale senza applicarealcuna penalità qualora:• la modifica dei coefficienti di conversione

comporta un peggioramento oggettivo dellaprestazione pensionistica. I coefficienti diconversione possono essere modificaticome indicato al punto 3 “BASI DI CALCOLO

PER LA DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CON-VERSIONE IN RENDITA”;

• la Società riveda il costo massimo dellacommissione di gestione applicata dallaSGR indicata al punto f) del precedentepunto 5.2 “SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI

ASSICURATIVI”.

7.2 TRASFERIMENTI DA ALTRA FORMAPENSIONISTICA INDIVIDUALE OFONDO PENSIONE COMPLEMENTARE

È sempre possibile il trasferimento del capita-le costitutivo della rendita maturato a quel mo-mento da un’altra Forma PensionisticaIndividuale o da un altro Fondo PensioneComplementare.

In caso di trasferimento sull’importo trasferitonon verranno applicate le spese di gestione.L’importo trasferito inoltre non contribuisce alcumulo dei premi per la determinazione dellapercentuale delle spese di gestione da appli-carsi ai premi ricorrenti ed ai versamenti ag-giuntivi.

Una volta effettuato il trasferimento, al capita-le trasferito verranno applicate le medesimecondizioni previste dal Contratto. Sarà comun-que necessario che il Contraente/Assicuratofornisca alla Società - tramite lettera raccoman-data con ricevuta di ritorno o apposito ModuloTrasferimenti fornito dal Soggetto Incaricato –tutte le informazioni necessarie, riguardanti adesempio l’anzianità di iscrizione maturata pres-so altre forme pensionistiche e la possibilità dipoter considerare o meno il Contraente/Assi-curato come un soggetto che alla data del 28aprile 1993 risultava già iscritto a forme pen-sionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

7.3 RISCATTOIl Contraente/Assicurato può richiedere, conapposita richiesta corredata da idonea docu-mentazione, il riscatto parziale o totale del ca-pitale costitutivo della rendita maturato a quelmomento esclusivamente nei casi previsti dalDecreto Legislativo nr. 124/93 al comma 4 del-l’articolo 7, che attualmente sono:

– acquisto della prima casa di abitazione persé o per i figli;

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– interventi di recupero del patrimonio edili-zio relativamente alla prima casa di abita-zione;

– spese sanitarie per terapie e interventistraordinari riconosciuti dalle competentistrutture pubbliche;

– spese da sostenere durante i periodi di frui-zione di congedi e per la formazione conti-nua ai sensi delle disposizioni contenutenell’articolo 7, comma 2 della legge 8 marzo2000, n.53.

Il riscatto parziale o totale, nelle ipotesi so-praindicate, può essere chiesto dopo almenootto anni di partecipazione ad una forma pen-sionistica. Ai fini della determinazione del nu-mero di anni di partecipazione necessario peravvalersi della facoltà di riscatto sono conside-rati utili tutti i periodi di iscrizione ad altreForme Pensionistiche Individuali o Fondi Pen-sione Complementari maturati dal Contraen-te/Assicurato, per i quali l’interessato non haperso i requisiti necessari al diritto alla presta-zione pensionistica.

In caso di cessazione dell’attività lavorativasenza aver maturato i requisiti per il diritto allaprestazione pensionistica, il Contraente/Assi-curato ha la facoltà di riscattare totalmente lapropria posizione pensionistica.

Il riscatto totale della posizione individualematurata, viene concesso anche in caso di de-cesso del Contraente/Assicurato prima cheabbia maturato il diritto alla prestazione pen-sionistica.In questo caso il valore di riscatto viene deter-minato come indicato al precedente punto1.1.2 “PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO” e vienecorrisposto ai Beneficiari.

Non è prevista altra forma di riscatto del capi-tale costitutivo della rendita oltre ai casi previ-sti e sopra indicati.

Per esercitare la sua scelta il Contraente/Assi-curato deve compilare il Modulo di richiesta diliquidazione o inviare una comunicazione scrit-ta alla Società – tramite lettera raccomandatacon ricevuta di ritorno – nella quale indica lasua decisione di riscattare totalmente o parzial-mente il Contratto.

Il valore di riscatto totale e parziale è pari alcontrovalore delle quote dei Fondi InterniAssicurativi prescelti, calcolato moltiplicando ilnumero di quote per il valore unitario dellestesse del quarto giorno di Borsa aperta suc-cessivo alla data di ricevimento della richiestadi riscatto da parte della Società.

La Società corrisponde al Contraente/Assicura-to il valore di riscatto al netto di una commis-sione a carico di quest’ultimo pari a 75,00 Euroe delle imposte previste dalla normativa vi-gente. In caso di riscatto per decesso del Con-traente/Assicurato non verrà applicata la com-missione di riscatto di cui sopra.

In caso di riscatto parziale il Contratto resta invigore per il capitale residuo.

In ogni caso, il Contraente/Assicurato può ri-chiedere informazioni relative al proprio valo-re di riscatto alla Società, la quale si impegnaa fornire tale informazione nel più brevetempo possibile e comunque non oltre diecigiorni dalla data di ricezione della richiestastessa.

Per qualsiasi informazione relativa al cal-colo del valore di riscatto, il Contraen-te/Assicurato può rivolgersi direttamentealla Commercial Union Life S.p.A., al nu-mero telefonico 02/27.75.378.

È necessario tener presente che l’interru-zione volontaria del Contratto potrebbecomportare una diminuzione dei risultatieconomici ed il non pieno recupero daparte del Contraente/Assicurato dellasomma dei premi corrisposti.Il valore del riscatto potrebbe risultare in-feriore alla somma dei premi corrisposti,sia per effetto, nel corso della durata con-trattuale, del deprezzamento del valoreunitario delle quote, sia per l’applicazionedei costi indicati al precedente punto 5“COSTI”.Non esiste inoltre alcun valore minimo ga-rantito per il valore di riscatto.

7.4 PRESTITIPer il presente Contratto non è prevista l’ero-gazione di prestiti.

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8. DIRITTO DI RECESSOIl Contraente/Assicurato ha la facoltà di eserci-tare il diritto di recesso entro trenta giorni dalladata di conclusione del contratto come disci-plinato dal punto 2.1 “CONCLUSIONE DEL CON-TRATTO”.Il Contraente/Assicurato per esercitare il dirittodi recesso deve inviare alla Società una letteraraccomandata con ricevuta di ritorno - conte-nente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – al seguente indirizzo:Commercial Union Life S.p.A. Viale Abruzzi 94 20131 Milanoe/o rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato.

La Società, entro trenta giorni dal ricevimentodella richiesta di recesso, rimborserà:– qualora la richiesta di recesso pervenga alla

Società antecedentemente alla data di de-correnza del contratto il premio versato;

– qualora la richiesta di recesso pervenga allaSocietà dal giorno della data di decorrenzadel contratto il premio versato, maggioratoo diminuito della differenza fra il valore uni-tario delle quote del quarto giorno di Borsaaperto successivo al ricevimento, da partedella Società, della comunicazione di reces-so ed il valore unitario delle stesse alla datadi decorrenza del Contratto, moltiplicatoper il numero delle quote acquisite alla datadi decorrenza, al netto della spesa di emis-sione del Contratto, dovuta alla Società, paria 50,00 Euro.

9. SOSTITUZIONE DEI FONDI INTERNIASSICURATIVI

Trascorsi trentuno giorni dalla data di decor-renza del Contratto, il Contraente/Assicuratoha la facoltà di chiedere alla Società, utilizzan-do il Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/oSostituzione Fondi, il trasferimento totale delcontrovalore delle quote da qualunque FondoInterno Assicurativo inizialmente scelto, ad unaltro Fondo Interno Assicurativo, scelto traquelli previsti dal presente Contratto.Tutti i versamenti futuri confluiranno quindinei nuovi Fondi Interni Assicurativi, nei termi-ni già precisati.Il costo relativo a tale operazione è il se-guente:

– le prime due sostituzioni sono gratuite;

– ogni sostituzione successiva ha un costofisso pari a Euro 25,00, come indicato alprecedente punto 5 “COSTI”, che viene de-tratto direttamente dal controvalore dellequote calcolato al momento della richiesta.

La procedura adottata per effettuare il trasferi-mento della totalità del numero delle quote dalFondo Interno Assicurativo, precedentementescelto, ad un altro Fondo Interno Assicurativoè la seguente:– viene determinato il controvalore del nu-

mero delle quote possedute nel FondoInterno Assicurativo precedentemente scel-to, calcolato come prodotto del numero diquote per il valore unitario delle stesse delquarto giorno di Borsa aperta successivo aquello di ricevimento, da parte dellaSocietà, del Modulo per VersamentoAggiuntivo e/o Sostituzione Fondo;

– da tale controvalore viene eventualmentedetratto il costo fisso pari a Euro 25,00 -spesa sempre prevista per le sostituzionisuccessive alle prime due -;

– il controvalore così ottenuto viene divisoper il valore unitario delle quote, del nuovoFondo Interno Assicurativo, del quarto gior-no di Borsa aperta successivo a quello di ri-cevimento, da parte della Società, delModulo per Versamento Aggiuntivo e/oSostituzione Fondo.

La Società invia una Lettera di ConfermaSostituzione Fondo che informa dell’avvenu-ta sostituzione del Fondo Interno Assicurativoed indica per il vecchio ed il nuovo Fondo:– il prezzo (valore unitario) al quale è avve-

nuto il trasferimento;– il numero di quote vendute ed acquistate;– il controvalore del numero delle quote alla

data della sostituzione.

10. MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO DELCONTRATTO

Il Contratto - prima della fase di erogazionedella rendita - si scioglie unicamente nel casodi esercizio del diritto di recesso e per il veri-ficarsi delle cause previste dal DecretoLegislativo nr. 124/93, di seguito precisate:

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– in caso di trasferimento della posizione in-dividuale ad altra forma pensionistica;

– alla richiesta, da parte del Contraente/Assi-curato, di liquidazione del valore di riscattototale in caso di cessazione dell’attività la-vorativa, senza che lo stesso abbia matura-to i requisiti per il diritto alla prestazionepensionistica;

– alla richiesta, da parte dei Beneficiari di li-quidazione della posizione individuale incaso di decesso del Contraente/Assicurato.

In fase di erogazione della rendita annua vita-lizia, l’ulteriore caso di scioglimento delContratto - tipico dei contratti di assicurazionesulla vita - si ha a seguito del decesso delContraente/Assicurato e del soggetto reversio-nario, qualora previsto.

11. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNA-RE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDA-ZIONE DELLE PRESTAZIONI

11.1 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀLa Società provvede alla liquidazione dell’im-porto dovuto - verificata la sussistenza dell’ob-bligo di pagamento - entro trenta giorni dalladata di ricevimento di tutta la documentazione.Per un maggior dettaglio sulla documentazio-ne da consegnare alla Società, necessaria a ve-rificare l’esistenza dell’obbligo di pagamentoed a individuare gli aventi diritto, si rimandaallo specifico Art. 20 “PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ”della sezione “FASE DI ACCUMULO” ed all’Art. 4“MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA RENDITA”della sezione “FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA”entrambi delle Condizioni Contrattuali.

11.2 PRESCRIZIONEAi sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, idiritti derivanti da qualsiasi contratto di assicu-razione si prescrivono in un anno dal giornoin cui si è verificato l’evento su cui i diritti stes-si si fondano, fatte salve specifiche disposizio-ni di Legge.

12. REGIME FISCALE

12.1 IMPOSTA SUI PREMII premi delle assicurazioni sulla vita non sonosoggetti ad imposta sulle assicurazioni.Inoltre, i premi delle forme pensionistiche in-

dividuali assicurative a favore del Contraente/Assicurato o di persona fiscalmente a suo cari-co sono deducibili – insieme ai contributi ver-sati ad altre forme pensionistiche previste dalD. Lgs. 21 aprile 1993, nr. 124 – dal redditocomplessivo a fini IRPEF del Contraente/Assicurato (o della persona di cui è fiscalmen-te a carico), alle condizioni e nei limiti fissatidalla Legge. Salvo casi particolari, la deducibi-lità spetta per un importo complessivamentenon superiore al 12% del reddito complessivoe comunque con un massimo pari a 5.164,57Euro; inoltre, se alla formazione del redditocomplessivo concorrono redditi di lavoro di-pendente, l’importo complessivamente dedot-to non può superare l’ammontare dei redditidiversi da quello di lavoro dipendente aumen-tato del doppio della quota di TFR destinata aforme pensionistiche collettive, sempre, co-munque, entro i limiti sopra indicati.

Detto plafond è onnicomprensivo, in quantonello stesso confluiscono i contributi del lavo-ratore, quelli del datore di lavoro, i contributieccedenti il massimale contributivo oggi pari aEuro 76.442,85 e le quote accantonate dal da-tore di lavoro ai fondi di previdenza interni.I contratti di assicurazione vita previdenzialipossono essere stipulati, come predetto, ancheda soggetti che non sono titolari di redditi dilavoro o d’impresa e, oltre che per sé stessi,per le persone fiscalmente a carico. In questocaso la deduzione spetta anzitutto al soggettofiscalmente a carico senza applicazione del li-mite percentuale del 12% (purché nei limiti delplafond di Euro 5.164,57 e, per la parte ecce-dente (parte non dedotta dai familiari a cari-co), al contribuente del quale i soggetti stessisono a carico, sempre nei limiti del plafondcomplessivamente deducibile di Euro 5.164,57.Se il Contraente/Assicurato non ha usufruito,ha usufruito parzialmente o non intende usu-fruire della deduzione, deve comunicare allaSocietà (entro il 30 settembre dell’anno suc-cessivo a quello del versamento del premio o,se antecedente, alla data in cui sorge il dirittoalla prestazione) l’importo di premio non de-dotto o che non sarà dedotto in sede di di-chiarazione dei redditi. In tal caso, il suddettoimporto non concorrerà a formare la base im-ponibile per l’imposta gravante sulla prestazio-ne al momento della sua erogazione.

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12.2 REGIME FISCALE DEI RISULTATI MATURATI DURANTE LA FASE DI COSTITUZIONE

Fino alla data in cui sorge il diritto all’eroga-zione della prestazione, sul risultato netto ma-turato dalle posizioni individuali in ciascunanno grava una imposta sostitutiva delle im-poste sui redditi nella misura dell’11%.

12.3 REGIME FISCALE DELLE SOMME CORRISPOSTE

Le forme pensionistiche individuali assicurati-ve sono soggette al seguente regime fiscale:

– LE PRESTAZIONI EROGATE IN FORMA DI RENDITA:

• per l’importo derivante dai premi versatie dedotti dal reddito complessivo ai finiIRPEF, costituiscono reddito assimilato aquello di lavoro dipendente;

• per l’importo derivante dai risultati matu-rati successivamente alla data in cui sorgeil diritto all’erogazione, costituiscono red-dito da capitale soggetti ad imposta sosti-tutiva delle imposte sui redditi nella mi-sura del 12,50%.

– LE PRESTAZIONI EROGATE IN FORMA DI CAPITALE

ED I RISCATTI ANCHE PARZIALI, sono soggetti atassazione separata. In generale, la tassazio-ne viene effettuata con i criteri previsti peril trattamento di fine rapporto; in sede dierogazione definitiva della prestazione, gliuffici finanziari provvederanno a riliquidarel’imposta in base all’aliquota media di tassa-zione degli ultimi cinque anni. Se i capitalicomplessivamente erogati non superano unterzo dell’importo complessivamente matu-rato l’imposta verrà applicata sull’importo alnetto dei redditi già assoggettati ad imposta.

Quest’ultima disposizione si applica anchequando:- il capitale viene corrisposto a seguito di

decesso del Contraente/Assicurato;- l’importo annuo della rendita derivante

dalla conversione dei due terzi del capi-tale maturato risulta inferiore al 50% del-l’assegno sociale quale stabilito dallalegge. Per rendita – prestazione annuaperiodica – deve intendersi quella che de-

riva dai due terzi dell’importo complessi-vamente maturato alla data di accesso allaprestazione come disciplinato dallaCircolare nr. 29 del 20 marzo 2001;

- in caso di riscatto della posizione indivi-duale di cui all’Art. 10, comma 1, letterac) del D.Lgs. 124, esercitato a seguito dipensionamento o per la cessazione delrapporto di lavoro per mobilità o per altrecause non dipendenti dalla volontà delleparti, quali, ad esempio, il licenziamentoderivante dal dissesto finanziario del da-tore di lavoro, dal fallimento od altra pro-cedura concorsuale. Al riguardo occorrespecificare che detta deroga non si appli-ca qualora il riscatto avvenga per effettodella sola cessazione del rapporto di la-voro prima del raggiungimento dei requi-siti previsti per il pensionamento di vec-chiaia o di anzianità nel regime obbliga-torio di appartenenza. Nel caso in cui il capitale da liquidare èsuperiore ad un terzo, la base imponibileè data dall’intero capitale liquidato.Il capitale corrisposto in caso di riscattoper decesso del Contraente/Assicurato èaltresì esente dall’imposta sulle successio-ni ma rientra nei redditi soggetti a tassa-zione separata in capo agli eredi; gli uffi-ci finanziari provvederanno a riliquidarel’imposta in base all’aliquota media di tas-sazione degli ultimi cinque anni del decuius.

– IL VALORE DI RISCATTO TOTALE CORRISPOSTO A

SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVO-RATIVA senza aver maturato i requisiti per l’e-rogazione della prestazione, - ad eccezionedi quello corrisposto a seguito di pensiona-mento o di cessazione del rapporto di lavo-ro per mobilità o per altre cause non di-pendenti dalla volontà delle Parti – limita-tamente all’importo corrispondente ai premidedotti, costituisce reddito assimilato aquello di lavoro dipendente.

– IL TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

ad altra forma pensionistica (individuale ocollettiva) prevista dal D. Lgs. 21 aprile1993, nr. 124 è esente da ogni onere fiscale.

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12.4 COMUNICAZIONI DEL CONTRAEN-TE/ASSICURATO

Se il Contraente/Assicurato non ha usufruito,ha usufruito solo parzialmente o non intendeusufruire della deduzione, deve comunicarealla Società (entro il 30 settembre dell’annosuccessivo a quello del versamento del premioo, se antecedente, alla data in cui sorge il di-ritto alla prestazione) l’importo del premio nondedotto o che non sarà dedotto in sede di di-chiarazione dei redditi.Il Contraente/Assicurato iscritto alla data del28 aprile 1993 a forme pensionistiche comple-mentari istituite entro il 15 novembre 1992 èaltresì tenuto a produrre la documentazioneattestante detta condizione, ai fini della identi-ficazione delle prestazioni erogabili e del regi-me fiscale applicabile al Contratto.In caso di trasferimento della posizione indivi-duale in relazione alla sua nuova attività lavo-rativa ed in caso di riscatto, nelle ipotesi previ-ste ai sensi dell’articolo 7, comma 4 e dell’arti-colo 10, comma 1 (cessazione dell’attività lavo-rativa senza aver maturato i requisiti per l’ero-gazione della prestazione) del Decreto Legisla-tivo nr. 124/93 e successive modificazioni edintegrazioni, il Contraente/Assicurato è tenutoa produrre la documentazione necessaria,quale prevista dalle Condizioni Contrattuali, at-testante la sussistenza delle fattispecie indicatedal Decreto Legislativo nr. 124/93.

12.5 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell’Art. 1923 del Codice Civile lesomme dovute in dipendenza del Contrattonon sono né pignorabili né sequestrabili, fattesalve specifiche disposizioni di Legge.

12.5 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIOAi sensi dell’Art. 1920 del Codice Civile ilBeneficiario acquista, per effetto della desi-gnazione, un diritto proprio ai vantaggidell’Assicurazione.Ciò significa, in particolare, che le somme cor-risposte a seguito del decesso del Contraente/Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.

13. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTOIn base all’Art. 108 del D. Leg. 174/1995 alContratto si applica la legge italiana.

14. REGOLE RELATIVE ALL’ESAME DEI RECLAMI DEI CONTRAENTI/ ASSICURATI O DEIBENEFICIARI IN MERITO AL CONTRATTO ED ORGANO COMPETENTE AD ESAMINARLI

14.1 REGOLE RELATIVE ALL’ESAME DEI RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto con-trattuale o la gestione dei sinistri devono esse-re inoltrati per iscritto alla Società:

COMMERCIAL UNION LIFE S.P.A.SERVIZIO RECLAMIVIALE ABRUZZI 9420131 MILANOTELEFAX 02 2775 [email protected]

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfattodall’esito del reclamo o in caso di assenza diriscontro nel termine massimo di quarantacin-que giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, ServizioTutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187Roma, corredando l’esposto della documenta-zione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti l’entitàdelle somme da corrispondere o l’interpreta-zione del contratto si ricorda che permane lacompetenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria,oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi concilia-tivi ove esistenti.

14.2 CONTROLLO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO

L’ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanzasulla gestione tecnica del Ramo III“Assicurazioni sulla durata della vita umanaconnessa ai Fondi di Investimento” e del RamoI “Assicurazioni sulla durata della vita umana”,quindi anche sulla costituzione e il regolareaccantonamento delle Riserve Matematiche,cioè degli investimenti effettuati dalla Societàper soddisfare, in qualsiasi momento, le obbli-gazioni contratte nei confronti degli aventi di-ritto.L’ISVAP, con sede a ROMA in Via delQuirinale, 21 - 00187 è comunque l’organopreposto ad esaminare eventuali reclami.

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15. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Leparti possono tuttavia pattuire una diversa lin-gua di redazione, in tal caso spetta alla Societàproporre quella da utilizzare.

16. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

16.1 PUBBLICAZIONE DEL VALORE DEIFONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il valore unitario delle quote di ciascun FondoInterno Assicurativo CU BDM CONCHIGLIA,CU BDM STELLA MARINA, CU BDM TRITONEe CU BDM CORALLO viene determinato gior-nalmente dalla Società, ai sensi del rispettivoRegolamento, e pubblicato sul quotidiano “ILSOLE 24 ORE” ovvero su altro quotidiano adiffusione nazionale. La Società si riserva, pre-vio avviso al Contraente/Assicurato, di modifi-care il giornale su cui è pubblicato il valoreunitario delle quote dei Fondi InterniAssicurativi.

16.2 COMUNICAZIONI ALCONTRAENTE/ASSICURATO

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto,viene inviata al Contraente/Assicurato unaLettera di Informazione, nella quale sonoindicati:

– il numero delle quote assegnate e il relativocontrovalore all’inizio del periodo di riferi-mento;

– il dettaglio dei premi versati e di quelli in-vestiti nel periodo di riferimento e il relati-vo numero e controvalore delle quote asse-gnate;

– il numero delle quote assegnate e il relativocontrovalore alla fine del periodo di riferi-mento;

– il valore della posizione trasferibile o riscat-tabile.

Per periodo di riferimento si intende l’ultimaannualità antecedente l’invio della Lettera diInformazione.

La Società si impegna a comunicare tempesti-vamente al Contraente/Assicurato qualunquevariazione della sua denominazione sociale,forma giuridica e indirizzo.

Qualora nel corso della durata contrattuale do-vessero intervenire variazioni nelle informazio-ni di cui alla precedente PARTE C “INFORMAZIO-NI SUL CONTRATTO”, a seguito di modifiche nellanormativa applicabile al Contratto, la Società siimpegna a fornire tempestivamente alContraente/Assicurato ogni necessaria precisa-zione.

La Società, infine, si impegna a comunicare, surichiesta del Contraente/Assicurato, l’ultimorendiconto della gestione di ciascun FondoInterno Assicurativo.

17. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEIFONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, aiquali è collegato il Contratto, consegnato alContraente/Assicurato unitamente alla presentee alle Condizioni Contrattuali, può subire mo-difiche derivanti dall’adeguamento dello stessoalla normativa primaria e secondaria vigenteoppure a fronte di mutati criteri gestionali, conl’esclusione di quelli meno favorevoli per ilContraente/Assicurato. Tali modifiche sarannotempestivamente comunicate ai Contraenti.

La presente Nota Informativa è stata redat-ta tenendo conto di quanto disposto nel-l’articolo 109 del Decreto Legislativo 17marzo 1995 nr. 174 e nelle Circolari ISVAPnr. 249 del 19 giugno 1995, nr. 403/D del16 marzo 2000, nr. 434/D del 12 febbraio2001, nr. 474/D del 21 febbraio 2002 e nr. 518/D del 21 Novembre 2003.

della durata del piano (FASE DI ACCUMULO) e cor-risponde al controvalore delle quote dei FondiInterni Assicurativi prescelti dal Contraente/As-sicurato, calcolato moltiplicando il numerodelle quote per il valore unitario delle stessedel giorno di scadenza.

I coefficienti di conversione in rendita – che sa-ranno utilizzati dalla Società fino al 31.12.2010– sono indicati all’Allegato 1 “TABELLA DEI

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA”.Ai sensi dell’Articolo 9-ter la scadenza contrat-tuale viene fissata convenzionalmente al ter-mine di un intervallo temporale entro il qualematurano, per il Contraente/Assicurato, i re-quisiti di accesso alla prestazione pensionisticadi vecchiaia ovvero di anzianità.

1.2 PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSODEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Il presente Contratto prevede che, in caso didecesso del Contraente/Assicurato - in qualsia-si epoca esso avvenga, prima della scadenzacontrattuale (FASE DI ACCUMULO), qualunque nesia la causa, senza limiti territoriali e senza te-nere conto dei cambiamenti di professione delContraente/Assicurato stesso - la Società corri-sponda ai Beneficiari, che devono intendersigli eredi testamentari ed in mancanza legittimidel Contraente/Assicurato, il riscatto della po-sizione individuale, pari al controvalore dellequote dei Fondi Interni Assicurativi presceltidal Contraente/Assicurato calcolato moltipli-cando il numero delle quote per il valore uni-tario delle stesse del primo giorno di Borsaaperta successivo alla data di ricevimento dellarichiesta di liquidazione per decesso da partedella Società.

ART. 2 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀGli obblighi della Società risultano esclusiva-mente dalla Proposta-Certificato, dalle presen-ti Condizioni di Assicurazione, dai Regolamenti dei Fondi Interni Assicurativi, dalla LetteraContrattuale di Conferma e dalle eventualiAppendici al Contratto, firmate dalla Societàstessa. Per tutto quanto non espressamente quiregolato, valgono le Norme di Legge.

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CONDIZIONI CONTRATTUALI

Le presenti Condizioni Contrattuali relative alContratto APPRODO sono redatte in confor-mità alle disposizioni di cui all’articolo 109 delDecreto Legislativo 17 marzo 1995 nr. 174, al-l’articolo 9-ter del Decreto Legislativo nr.124/93 come modificato dall’articolo 2 delDecreto Legislativo nr. 47/2000 e seguenti.Ogni successiva modifica legislativa in materiadi previdenza integrativa individuale sarà pre-valente sulle Condizioni che seguono.

Sulla base di quanto espressamente indicatonel 3° comma dell’articolo 9-ter nel DecretoLegislativo nr. 124/93, la Società ha comunica-to le presenti Condizioni Contrattuali allaCOVIP - Commissione di Vigilanza sui FondiPensione - organismo pubblico di controllo suiFondi Pensione.

Disciplina del Contratto

Il presente Contratto è disciplinato:• dalle Condizioni Contrattuali;• dalle norme di legge, per quanto non

espressamente qui disciplinato.

ART. 1 PRESTAZIONI ASSICURATE

1.1 PRESTAZIONI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

In base al presente Contratto la Società si im-pegna a corrispondere al Contraente/As-sicurato, se in vita, alla scadenza contrattuale,il pagamento di una rendita annua vitalizia ri-valutabile pagabile in rate posticipate - presta-zione pensionistica - con le modalità di rivalu-tazione e di erogazione riportate all’Art.1“DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DELLA RENDI-TA” della successiva sezione “FASE DI EROGAZIO-NE DELLA RENDITA” alla quale si rimanda.

La rendita annua vitalizia si ottiene applicandoal capitale maturato a scadenza, al netto dell’e-ventuale quota da erogare sotto forma di capi-tale, i coefficienti di conversione in rendita.Il capitale maturato a scadenza viene progres-sivamente costituito in funzione dei premi ver-sati e degli eventuali versamenti aggiuntivi cor-risposti dal Contraente/Assicurato nel corso

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FASE DI ACCUMULO

ART. 3 PREMIO E MODALITÀ DIVERSAMENTO

Con la sottoscrizione della Proposta-Certificato il Contraente/Assicurato si impegnaa versare alla Società un premio ricorrente diimporto non inferiore a 1.000,00 Euro annui.

Il premio ricorrente può essere corrisposto concadenza annuale o mensile. La prima annualitàdi premio o la prima rata mensile viene quie-tanzata direttamente sulla Proposta-Certificato.Il versamento del premio ricorrente viene ef-fettuato per tutta la durata del piano, sempre-ché il Contraente/Assicurato sia in vita, ad ogniricorrenza annuale o mensile della data di de-correnza, così come prescelto dal Con-traente/Assicurato.

Il Contraente/Assicurato, ad ogni ricorrenzaannuale, ha la facoltà di modificare l’importodel premio ricorrente ed il frazionamento pre-scelto, nei limiti di cui sopra, inviando unalettera raccomandata con ricevuta di ritornoalla Società, ovvero rivolgendosi direttamenteal Soggetto Incaricato, entro sessanta giorniprecedenti la ricorrenza annuale stessa.

A seguito del pagamento del primo premio ri-corrente o della prima rata di premio mensilela Società invierà al Contraente/Assicurato laLettera Contrattuale di Conferma che con-tiene tutte le informazioni relative al Contratto,così come indicato al successivo Art. 14“COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE/ASSICURATO”.

Il versamento del premio ricorrente, così comeindicato in Proposta-Certificato, viene effettua-to tramite procedura di addebito sul conto cor-rente del Contraente/Assicurato appoggiatopresso il Soggetto Incaricato.Ai fini di non ostacolare la prosecuzione delrapporto, in caso di estinzione del conto cor-rete bancario con il Soggetto Incaricato, laSocietà provvederà ad indicare al Contraen-te/Assicurato possibili diverse modalità di pa-gamento del premio quali ad esempio RID.

Infine se il Contraente/Assicurato non ha usu-

fruito, ha usufruito solo parzialmente, o nonintende usufruire della deduzione, deve co-municare alla Società (entro il 30 settembredell’anno successivo a quello del versamentodel premio o, se antecedente, alla data in cuisorge il diritto alla prestazione) l’importo delpremio non dedotto o che non sarà dedotto insede di dichiarazione dei redditi.

ART. 4 VERSAMENTI AGGIUNTIVIIl Contraente/Assicurato ha la facoltà di effet-tuare, in qualsiasi momento, versamenti ag-giuntivi il cui importo minimo è stabilito in500,00 Euro.Ogni versamento aggiuntivo determina un in-cremento del capitale espresso in quote deiFondi Interni Assicurativi a suo tempo prescel-ti dal Contraente/Assicurato e/o modificaticome previsto al successivo Art. 13 “SOSTITU-ZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI”. Ogni ver-samento aggiuntivo viene investito il quartogiorno di Borsa aperta successivo alla data diaddebito del versamento aggiuntivo sul contocorrente del Contraente.Il pagamento del versamento aggiuntivo vieneeffettuato mediante procedura di addebito sulconto corrente del Contraente/Assicurato eviene quietanzato direttamente sul Modulo perVersamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.Il numero delle quote così ottenute viene ag-giunto, distintamente per ogni Fondo InternoAssicurativo, a quelle che costituivano il capi-tale espresso in quote prima del versamentoaggiuntivo.A seguito del pagamento del versamento ag-giuntivo, la Società invia al Contraente/Assi-curato una Lettera di Conferma VersamentoAggiuntivo che contiene tutte le informazio-ni relative al versamento aggiuntivo, così comeindicato nel successivo Art. 14 “COMUNICAZIONI

AL CONTRAENTE/ASSICURATO”.

ART. 5 CONCLUSIONE DEL CONTRATTOIl Contratto si considera concluso quando ilContraente/Assicurato ha sottoscritto laProposta-Certificato ed ha versato il primo pre-mio ricorrente – o la prima rata di premio incaso di frazionamento del premio –.

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ART. 6 DECORRENZA DEL CONTRATTO Le prestazioni indicate all’Art. 1 “PRESTAZIONI

ASSICURATE” e all’Art. 2 “PRESTAZIONE IN CASO DI

DECESSO” del Contraente/Assicurato decorronodal quarto giorno di Borsa aperta successivoalla data di conclusione del Contratto, fattosalvo il mancato ricevimento del premio daparte della Società.La data di decorrenza viene indicata nellaLettera Contrattuale di Conferma che vieneinviata al Contraente/Assicurato.

ART. 7 DURATA DEL CONTRATTOLa scadenza contrattuale viene fissata al termi-ne dell’intervallo temporale entro il quale ilContraente/Assicurato matura i propri requisitidi accesso alla prestazione pensionistica di vec-chiaia o di anzianità. La durata del piano, vie-ne quindi fissata convenzionalmente, pari alnumero di anni che intercorrono tra la data didecorrenza del contratto ed il compimento del-l’età pensionabile per vecchiaia del Contraen-te/Assicurato, stabilita dal regime obbligatoriodi appartenenza ovvero se il Contraente/Assi-curato non è titolare di reddito di lavoro o diimpresa, al compimento dell’età pensionabileprevista dall’Art. 1 comma 20 della legge335/1995, attualmente fissata a 57 anniIl Contraente/Assicurato - ai sensi dell’Art. 7 e9-bis del Decreto Legislativo nr. 124/93 - rag-giunta l’età pensionabile per vecchiaia, ha la fa-coltà di proseguire la partecipazione alla formapensionistica individuale prolungando la dura-ta del piano oltre il raggiungimento del limitedell’età pensionabile per vecchiaia. Tale periodo di ulteriore permanenza non puòcomunque essere superiore a cinque anni edanche in questo periodo sarà possibile effet-tuare ulteriori versamenti.

Art. 8 DIRITTO DI RECESSOIl Contraente/Assicurato ha la facoltà di eserci-tare il diritto di recesso entro trenta giorni dalmomento della conclusione del contrattocome disciplinato dall’Art. 5 “CONCLUSIONE DEL

CONTRATTO”.Il Contraente/Assicurato per esercitare il dirittodi recesso deve inviare alla Società una letteraraccomandata con ricevuta di ritorno - conte-nente gli elementi identificativi della Proposta-

Certificato – al seguente indirizzo:COMMERCIAL UNION LIFE S.p.A. VIALE ABRUZZI 94 20131 MILANOe/o rivolgersi direttamente al SoggettoIncaricato.

La Società, entro trenta giorni dal ricevimentodella richiesta di recesso, rimborserà:

• qualora la richiesta di recesso pervenga allaSocietà antecedentemente alla data di de-correnza del contratto il premio versato;

• qualora la richiesta di recesso pervenga allaSocietà dal giorno della data di decorrenzadel contratto il premio versato, maggioratoo diminuito della differenza fra il valore uni-tario delle quote del quarto giorno di Borsaaperto successivo al ricevimento, da partedella Società, della comunicazione di reces-so ed il valore unitario delle stesse alla datadi decorrenza del Contratto, moltiplicatoper il numero delle quote acquisite alla datadi decorrenza, al netto della spesa di emis-sione del Contratto, dovuta alla Società, paria 50,00 Euro.

ART. 9 DICHIARAZIONI DELCONTRAENTE/ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente/Assicurato de-vono essere esatte e complete.L’inesatta indicazione dell’età del Contraen-te/Assicurato comporta in ogni caso la rettifi-ca, in base all’età reale, delle prestazioni assi-curate di cui all’Art. 1 “PRESTAZIONI ASSICURATE”.

ART. 10 DETERMINAZIONE DEL CAPITALEESPRESSO IN QUOTE

Alla data di decorrenza, fissata a normadell’Art. 6 “DECORRENZA DEL CONTRATTO”, laSocietà determina, a fronte del versamento ef-fettuato, il capitale espresso in quote di uno opiù Fondi Interni Assicurativi, prescelti dalContraente/Assicurato fra i seguenti: • CU BDM CONCHIGLIA;• CU BDM STELLA MARINA;• CU BDM TRITONE;• CU BDM CORALLO.

Ai fini della determinazione del numero diquote ciascun versamento, è diviso per il valo-

re unitario delle quote dei Fondi InterniAssicurativi prescelti dal Contraente/Assicuratocome segue:

• relativamente al primo versamento:il primo premio versato, al netto della spesafissa e della spesa di gestione, viene divisoper il valore unitario delle quote dei FondiInterni Assicurativi prescelti dal Contraente/Assicurato del quarto giorno di Borsa aper-ta successivo alla data di conclusione delContratto;

• relativamente ai successivi premi:i premi versati, al netto della spesa di ge-stione, vengono divisi per il valore unitariodelle quote dei Fondi Interni Assicuratividel giorno di incasso dei premi stessi.Nei giorni di calendario in cui - per qual-siasi ragione - non fosse disponibile il valo-re unitario delle quote dei Fondi InterniAssicurativi, la Società considera come valo-re unitario delle quote quello risultante ilprimo giorno di Borsa aperto successivo;

• relativamente agli eventuali versamenti ag-giuntivi:il versamento aggiuntivo, al netto dellaspesa di gestione, viene diviso per il valoreunitario delle quote dei Fondi InterniAssicurativi del quarto giorno di Borsa aper-ta successivo alla data di addebito del ver-samento sul conto corrente del Contraente;

• relativamente al trasferimento da un’altraForma Pensionistica Individuale o FondoPensione Complementare:il capitale trasferito, viene diviso per il valo-re unitario delle quote dei Fondi InterniAssicurativi del quarto giorno di Borsa aper-ta successivo alla data di ricevimento daparte della Società del versamento dell’im-porto trasferito.

ART. 11 INTEGRAZIONI DI QUANTO RI-PORTATO NEL REGOLAMENTO DEIFONDI INTERNI ASSICURATIVI CU BDM CONCHIGLIA CU BDM STELLA MARINA CU BDM TRITONE AI SENSI DELLA CIRCOLARE ISVAPN. 474/D DEL 21/02/2002

La Società precisa quanto segue:Il patrimonio di ciascun Fondo costituisce pa-

trimonio separato rispetto al patrimonio dellaSocietà ed a quello di ogni altro Fondo InternoAssicurativo dalla stessa gestito ed è discipli-nato da uno specifico Regolamento riportatonelle Condizioni Contrattuali.

Il grado di rischio di ciascun Fondo InternoAssicurativo dipende in larga misura dallacomposizione del portafoglio degli stessi e, inparticolare, dalle oscillazioni che si registranonel valore unitario delle quote degli OICR incui sono eventualmente investite le disponibi-lità allocate nei Fondi Interni Assicurativi, non-ché dall’eventuale rischio di cambio.Il profilo di rischio per ciascun Fondo è il se-guente: • Fondo CU BDM CONCHIGLIA: medio-alto• Fondo CU BDM STELLA MARINA: medio-

alto• Fondo CU BDM TRITONE: alto

I Fondi Interni Assicurativi collegati alContratto si distinguono per finalità, composi-zione del portafoglio e profilo di rischio; inquesto modo, sulla base delle opportunità of-ferte dai mercati finanziari, il Contraente puòvalutare il rapporto rischio/rendimento in fun-zione degli obiettivi che intende perseguire edecidere, nel rispetto delle Condizioni diAssicurazione, di destinare il versamento effet-tuato in quote di uno o più Fondi InterniAssicurativi previsti per questo Contratto.

Gli investimenti verranno scelti in funzionedello scopo di ciascun Fondo e del profilo dirischio di cui sopra e la loro ripartizione saràeffettuata in base ai criteri di investimento in-dicati agli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento deiFondi Interni Assicurativi.

Gli Organismi di Investimento Collettivo diRisparmio che compongono i Fondi InterniAssicurativi sono stati scelti in base alla loropotenzialità di crescita sul lungo periodo e allaloro solidità finanziaria.La gestione degli Organismi di InvestimentoCollettivo di Risparmio, sottostanti i FondiInterni Assicurativi, verrà delegata ad un ope-ratore qualificato, nel quadro dei criteri di al-locazione del patrimonio predefinito dallaSocietà attraverso un adeguato e sistematicoservizio di asset allocation, ferma restando l’e-

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sclusiva responsabilità della Società nei con-fronti dei Contraenti per l’attività di gestionedei Fondi Interni Assicurativi.

La Società, qualora ne ravvisasse l’opportunitàin un’ottica di ricerca di maggiore efficienzaanche in termini di costi di gestione, senza ad-durre danno alcuno al Contraente e nel rispet-to dei criteri e dei profili di investimento scel-ti dal Contraente all’atto della stipula delContratto, potrà procedere alla fusione deiFondi con altri Fondi aventi analoghe caratte-ristiche.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all’uti-lizzo di strumenti derivati, qualora utili a pro-teggere il valore dell’investimento.

Inoltre si prevede la possibilità di investire inparti di OICR promossi o gestiti da imprese ap-partenenti al gruppo o in altri strumenti finan-ziari emessi da Società del gruppo.

TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE UNITS

Il valore unitario delle units del Fondo InternoAssicurativo è determinato quotidianamentedalla Società utilizzando per la valorizzazionedelle attività di pertinenza del Fondo il prezzodi mercato del secondo giorno precedente aquello di valorizzazione ad esclusione deigiorni di chiusura delle Borse valori naziona-li ed internazionali. Il valore degli strumenti fi-nanziari ammessi alla negoziazione su mercatiregolamentati è determinato in base all’ultimoprezzo disponibile rilevato sul mercato di ne-goziazione. Gli strumenti finanziari individual-mente sospesi dalla quotazione, o per i quali ivolumi di negoziazione poco rilevanti o la ri-dotta influenza degli scambi non consentonola formazione di prezzi significativi anche serisultano ammessi alla negoziazione in unmercato regolamentato, sono valutati sullabase dei criteri previsti per quelli non quotati,tenendo conto dell’ultima quotazione rilevata..Gli strumenti finanziari non negoziati su mer-cati regolamentati sono valutati al presumibilevalore di realizzo sul mercato, individuato suun’ampia base di elementi, riguardanti sia la si-tuazione dell’emittente, del Paese di residenzae del mercato di riferimento.Le quote di OICR sono valutate in base all’ul-timo prezzo reso noto al pubblico.

Nel caso in cui sopravvengono eventi che pro-vochino rilevanti “turbative dei mercati” tali dacomportare la sospensione, eliminazione omancata rilevazione del valore di mercatodegli strumenti finanziari in cui il FondoInterno Assicurativo è investito la quotazioneviene rinviata fino a quando la quotazionedegli stessi si renda nuovamente disponibile.Per completezza, resta inteso che una limita-zione all’orario normale di contrattazione an-nunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento,non costituirà un Evento di Turbativa deiMercati, al contrario, una limitazione alle con-trattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prez-zi che eccede i livelli permessi dalle autoritàcompetenti costituirà un Evento di Turbativadei Mercati.

SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Si precisa che le spese a carico di questi FondiInterni Assicurativi, trattenute giornalmentedalla Società sono rappresentate da:a) Gli oneri di intermediazione e le spese di

negoziazione, amministrazione e custodiadelle attività.

b) Le spese di pubblicazione del valore unita-rio delle quote.

c) I compensi dovuti alla Società di Revisionedi cui all’Art. 10 “REVISIONE CONTABILE” delRegolamento dei Fondi Interni Assicurativi.

d) Ogni altro onere, anche fiscale, posto a ca-rico dei Fondi.

e) Commissioni di gestione applicate dallaSGR: sui Fondi Interni Assicurativi gravanoindirettamente le spese di gestione e glioneri propri degli Organismi di Investi-mento Collettivo di Risparmio (OICR) in cuisono investite le relative disponibilità. Lapercentuale massima delle commissioniprelevate da parte della Società di Gestione(SGR) è pari a 1,45%.Qualora le condizioni economiche di mer-cato varino sensibilmente, previa comunica-zione al Contraente/Assicurato, la Societàpotrà rivedere il costo massimo sopra pre-visto e in questo caso al Contraente/Assicu-rato è concesso il diritto di riscatto senzapenalità.Si precisa che attualmente la commissionemassima - su base annua - applicata dallaSocietà di Gestione (SGR) su ciascun Fondo

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Interno Assicurativo non è superiore a:

– a 1,25% per gli OICR appartenenti alcomparto azionario;

– a 0,70% per gli OICR appartenenti alcomparto obbligazionario;

– a 0,50% per gli OICR appartenenti alcomparto monetario.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possonogravare una serie di oneri ulteriori che riduco-no il valore unitario delle relative quote quali,ad esempio, le spese di pubblicazione del va-lore della quota, gli oneri di intermediazioneper la compravendita mobiliare, le spese lega-li e fiscali, i costi di Banca Depositaria e ditransfer agent.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI AS-SICURATIVI

Il Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, aiquali è collegato il Contratto, consegnato alContraente unitamente alle presenti CondizioniContrattuali e alla Nota Informativa, può subiremodifiche derivanti dall’adeguamento dellostesso alla normativa primaria e secondaria vi-gente oppure a fronte di mutati criteri gestio-nali, con l’esclusione di quelli meno favorevoliper il Contraente. Tali modifiche saranno tem-pestivamente comunicate ai Contraenti.

ART. 12 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE Il valore unitario delle quote dei Fondi InterniAssicurativi viene determinato giornalmentedalla Società, ai sensi del rispettivo Regola-mento, e pubblicato giornalmente sul quoti-diano a diffusione nazionale indicato nellaNota Informativa (punto 1.2 “FONDI INTERNIASSICURATIVI A CUI E’ COLLEGATA LA PRE-STAZIONE”).La Società si riserva, previo avviso alContraente/Assicurato, di modificare il giorna-le su cui è pubblicato il valore unitario dellequote dei Fondi Interni Assicurativi.Nei giorni di calendario in cui - per qualunqueragione - non fosse disponibile il valore unita-rio delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, laSocietà considererà, ai fini dell’applicazionedelle presenti Condizioni Contrattuali, il valoreunitario delle quote del primo giorno di Borsaaperta successivo.

ART. 13 SOSTITUZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

A condizione che siano trascorsi almeno tren-tuno giorni dalla data di decorrenza delContratto, il Contraente/Assicurato può chie-dere alla Società – mediante il Modulo perVersamenti Aggiuntivi e/o SostituzioneFondi fornito dal Soggetto Incaricato o me-diante lettera raccomandata con ricevuta di ri-torno indirizzata alla Società –, la modifica delprofilo di investimento a suo tempo prescelto,trasferendo la totalità delle quote da uno deiFondi Interni Assicurativi precedentementescelti, ad un altro dei Fondi Interni Assicurativitra quelli gestiti dalla Società in relazione alpresente Contratto.

La modifica del profilo di investimento vieneeffettuata nei seguenti termini:• viene determinato il controvalore delle

quote del Fondo Interno Assicurativo a suotempo prescelto dal Contraente/Assicurato,calcolato moltiplicando il numero dellequote per il valore unitario delle stesse delquarto giorno di Borsa aperta successivoalla data di ricevimento da parte dellaSocietà, del Modulo per VersamentiAggiuntivi e/o Sostituzione Fondi;

• detto importo, al netto di una commissionedi 25,00 Euro, viene diviso per il valore uni-tario delle quote del nuovo Fondo InternoAssicurativo del medesimo giorno.

La suddetta commissione non verrà applicatain occasione delle prime due richieste di mo-difica.Resta inteso che ogni premio versato successi-vamente alla modifica del profitto di investi-mento, confluirà nei nuovi Fondi InterniAssicurativi in base alla nuova composizionepercentuale stabilita alla data della modifica.

A seguito della modifica del profilo di investi-mento la Società invierà una Lettera diConferma Sostituzione Fondo che contienetutte le informazioni relative alla modifica, cosìcome indicato al successivo Art. 14 “COMU-NICAZIONI AL CONTRAENTE/ASSICURATO”.

ART. 14 COMUNICAZIONI AL CONTRAEN-TE/ASSICURATO

A seguito dell’avvenuta determinazione del ca-

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pitale espresso in quote dei Fondi InterniAssicurativi prescelti dal Contraente/Assicu-rato, la Società invierà a quest’ultimo a seguitodel primo versamento la Lettera Contrattualedi Conferma che contiene le seguenti infor-mazioni:

– il numero di polizza;

– il primo premio corrisposto;

– il premio investito alla data di decorrenza;

– la data di decorrenza del Contratto (checoincide con la data a cui il prezzo dellequote si riferisce);

– la durata convenzionale del piano;

– distintamente per ciascun Fondo InternoAssicurativo prescelto:- il numero delle quote acquistate a fronte

del versamento effettuato;- il prezzo (valore unitario) al quale è av-

venuto l’acquisto.

In caso di versamento aggiuntivo a seguitodell’avvenuto incremento del capitale espressoin quote, la Società invierà al Contraen-te/Assicurato una Lettera di ConfermaVersamento Aggiuntivo che contiene le se-guenti informazioni:

– il versamento aggiuntivo corrisposto;

– il versamento aggiuntivo investito;

– la data di investimento del versamento ag-giuntivo (che coincide con la data a cui ilprezzo delle quote si riferisce);

– distintamente per ciascun Fondo InternoAssicurativo:- il numero delle quote acquistate a fronte

del versamento effettuato;- il prezzo (valore unitario) al quale è av-

venuto l’acquisto.

In caso di sostituzione dei Fondi InterniAssicurativi la Società invia Lettera diConferma Sostituzione Fondo che informadell’avvenuta sostituzione del Fondo InternoAssicurativo ed indica per il vecchio ed ilnuovo fondo:

– il prezzo (valore unitario) e la data al qualeè avvenuto il trasferimento;

– il numero di quote vendute ed acquistate;

– il controvalore del numero delle quote alladata della sostituzione.

La Società s’impegna ad inviare ogni anno alContraente/Assicurato, una Lettera diInformazione che indica:– il numero delle quote assegnate e il relativo

controvalore all’inizio del periodo di riferi-mento;

– il dettaglio dei premi versati e di quelli in-vestiti nel periodo di riferimento e il relati-vo numero e controvalore delle quote asse-gnate;

– il numero delle quote assegnate e il relativocontrovalore alla fine del periodo di riferi-mento;

– il valore della posizione trasferibile o riscat-tabile.

Per periodo di riferimento si intende l’ultimaannualità antecedente l’invio della Lettera diInformazione.

ART. 15 MANCATO VERSAMENTO DELPREMIO

Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di so-spendere il pagamento dei premi previsti dalpiano. In tal caso:• il Contratto rimane in vigore per un capita-

le calcolato in funzione delle quote posse-dute alla data di sospensione del versamen-to dei premi (al netto degli eventuali riscat-ti parziali effettuati);

• le garanzie previste dal Contratto continua-no ad essere prestate, come se il Contraen-te/Assicurato non avesse mai interrotto ilpiano di versamento, finché sulla posizionedello stesso le quote non saranno esaurite.

Il Contraente/Assicurato potrà comunque, ri-prendere in qualsiasi momento i versamenti,senza dover corrispondere i premi arretrati.

ART. 16 SPESELe spese relative al presente Contratto, sono leseguenti:

1) spesa fissa:l’importo annuo complessivo è pari:• 10,00 Euro in caso di frazionamento

annuale;• 15,00 Euro in caso di frazionamento

mensile.

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La spesa fissa è trattenuta dalla posizioneindividuale del Contraente/Assicurato confrequenza annuale. Più precisamente:– alla decorrenza del contratto la spesa

fissa viene sottratta dal primo premioversato;

– ad ogni ricorrenza annuale la spesa fissa,convertita in numero di quote in base alvalore unitario delle stesse alla data di ri-correnza annua, viene detratta dalla po-sizione individuale del Contraente/Assi-curato.

2) spesa di gestione:le quote vengono acquistate al netto di unapercentuale di spesa decrescente, determi-nata in base al cumulo dei premi progressi-vamente versati. Per cumulo dei premi si in-tende la somma dei premi ricorrenti e deglieventuali versamenti aggiuntivi versati finoa quel momento.Qui di seguito vengono indicate le percen-tuali di spesa di gestione in corrispondenzadel cumulo dei premi:

CUMULO PREMI % DI SPESA

fino a 5.000,99 € 6%

da 5.001,00 a 15.000,99 € 4%

da 15.001,00 € ed oltre 3%

La spesa di gestione viene applicata sia suipremi ricorrenti che sugli eventuali versa-menti aggiuntivi.

Per il calcolo del cumulo dei versamenti sitiene conto sia dei premi ricorrenti che deiversamenti aggiuntivi, senza invece consi-derare gli importi provenienti da un’altraForma Pensionistica Individuale o da unFondo Pensione.

ART. 17 TRASFERIMENTITRASFERIMENTI AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA

INDIVIDUALE O FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE

Dopo un periodo minimo di tre anni dalla datadi decorrenza del Contratto – e prima cheabbia maturato il diritto alla prestazione pen-sionistica – il Contraente/Assicurato ha la fa-coltà di trasferire la propria posizione indivi-duale ad altra Forma Pensionistica Individuale,ovvero ad un Fondo Pensione Comple-mentare.

Tale facoltà è prevista senza l’obbligo di moti-vare la richiesta.Il vincolo temporale, di cui al comma prece-dente, non viene rispettato qualora ilContraente/Assicurato trasferisca la propriaposizione individuale al Fondo PensioneComplementare al quale abbia facoltà di ac-cesso in relazione alla nuova attività lavorativa.

In ogni caso la somma oggetto del trasferi-mento viene calcolata determinando il contro-valore delle quote dei Fondi Interni Assicu-rativi prescelti, al netto di una commissione di75,00 Euro, calcolato moltiplicando il numerodelle quote per il valore unitario delle stessedel quarto giorno di Borsa aperta successivoalla data di ricevimento, da parte della Società,della richiesta di trasferimento.

È possibile richiedere il trasferimento dellapropria posizione individuale senza applicarealcuna penalità qualora:• la modifica dei coefficienti di conversione

comporta un peggioramento oggettivo dellaprestazione pensionistica. I coefficienti diconversione possono essere modificaticome indicato all’Art. 7 “RIDETERMINAZIONE

DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE” della Fase diErogazione della Rendita;

• la Società riveda il costo massimo dellacommissione di gestione applicata dallaSGR indicata al precedente Art. 11 al puntoe) del paragrafo “SPESE GRAVANTI SUI FONDI

INTERNI ASSICURATIVI” ed all’Art. 5 “SPESE GRA-VANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO” delRegolamento del Fondo CU BDM CORAL-LO.

TRASFERIMENTI DA ALTRA FORMA PENSIONISTICA

INDIVIDUALE O FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE

Il presente Contratto prevede la possibilità ditrasferire la propria posizione individuale ma-turata fino a quel momento da un’altra FormaPensionistica Individuale o da un altro FondoPensione Complementare.

In caso di trasferimento sull’importo trasferitonon verrà applicata la spesa di gestione.L’importo trasferito inoltre non contribuisce alcumulo dei premi per la determinazione dellapercentuale della spesa di gestione da appli-carsi ai premi ricorrenti.

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Una volta effettuato il trasferimento, al capita-le acquisito verranno applicate le medesimecondizioni previste dal Contratto.

Per quanto concerne il coefficiente di conver-sione in rendita da applicare all’importo tra-sferito sarà quello di più recente comunicazio-ne all’ISVAP al momento del trasferimento.

Il Contraente/Assicurato dovrà fornire allaSocietà - tramite lettera raccomandata con ri-cevuta di ritorno ovvero mediante il ModuloTrasferimenti fornito dal Soggetto Incaricato -tutte le informazioni necessarie, riguardanti adesempio l’anzianità di iscrizione maturata pres-so altre Forme Pensionistiche e la documenta-zione dalla quale risulti se il Contraente/Assi-curato alla data del 28 aprile 1993 risultava giàiscritto a Forme Pensionistiche Complementariistituite entro il 15 novembre 1992.

ART. 18 RISCATTIIl presente Contratto prevede la facoltà, daparte del Contraente/Assicurato, di richiedere ilriscatto, anche parziale, del capitale maturato aquel momento, dopo almeno otto anni di par-tecipazione ad una Forma Pensionistica. Ai fini della determinazione del numero di annidi partecipazione necessari per avvalersi dellafacoltà del riscatto sono considerati utili tutti iperiodi di iscrizione a Forme PensionisticheIndividuali o a Fondi Pensione Complementarimaturati dal Contraente/Assicurato per i qualil’interessato non ha perso i requisiti necessarial diritto alla prestazione pensionistica.

Il riscatto del Contratto, parziale o totale, puòessere richiesto esclusivamente nei casi previ-sti dalla Legge, che attualmente sono:• acquisto della prima casa di abitazione per

sé o per i figli;• interventi di recupero del patrimonio edili-

zio relativamente alla prima casa di abita-zione;

• spese sanitarie per terapie e interventistraordinari riconosciuti dalle competentistrutture pubbliche;

• spese da sostenere durante i periodi di frui-zione di congedi e per la formazione conti-nua ai sensi delle disposizioni contenutenell’articolo 7, comma 2 della Legge n.53dell’8 marzo 2000.

In caso di cessazione dell’attività lavorativasenza aver maturato i requisiti per il diritto allaprestazione pensionistica, il Contraente/Assi-curato ha comunque la facoltà di riscattare ilcapitale maturato sulla propria posizione indi-viduale.Il riscatto totale della posizione individualematurata, viene concesso anche in caso di de-cesso del Contraente/Assicurato prima cheabbia maturato il diritto alla prestazione pen-sionistica.In questo caso il valore di riscatto viene deter-minato come indicato al precedente Art. 2“PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DEL CONTRAENTE/ASSICURATO” e viene corrisposto ai Beneficiari.

Al di fuori dei casi suddetti non sono previstealtre forme di riscatto delle prestazioni.

Il valore di riscatto totale e parziale è pari alcontrovalore delle quote dei Fondi InterniAssicurativi che è pari al numero di quote peril valore unitario delle stesse del quarto giornodi Borsa aperta successivo alla data di ricevi-mento della richiesta di riscatto da parte dellaSocietà.

La Società corrisponde al Contraente/Assicu-rato il valore di riscatto, totale o parziale, alnetto di una commissione di riscatto a caricodello stesso, pari a 75,00 Euro e delle impostepreviste dalla normativa vigente.In caso di riscatto per decesso del Con-traente/Assicurato non verrà applicata la com-missione di riscatto di cui sopra.

In caso di liquidazione del valore per riscattoparziale il Contratto rimane in vigore per il ca-pitale residuo.

ART. 19 BENEFICIARIAlla scadenza del Contratto, sulla base diquanto indicato dall’Articolo 9-ter, il Con-traente/Assicurato ha il diritto a percepire laprestazione pensionistica così come illustrataall’Art. 1 “PRESTAZIONI ASSICURATE”.

Ai sensi del comma 3-quarter dell’articolo 10del Decreto Legislativo nr. 47/2000, in caso didecesso del Contraente/Assicurato prima chesia maturato il diritto alla prestazione pensio-

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nistica, la posizione individuale raggiunta aquella data, sarà riscattata dagli eredi, che de-vono intendersi come eredi testamentari ed inmancanza legittimi del Contraente/Assicurato.

ART. 20 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀPer tutti i pagamenti della Società debbono es-sere preventivamente consegnati alla stessa oal Soggetto Incaricato i documenti necessari averificare l’effettiva esistenza dell’obbligo dipagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le domande di liquidazione, con allegata ladocumentazione richiesta, devono essere:

• consegnate al Soggetto Incaricato, previacompilazione del relativo Modulo di richie-sta di liquidazione – indirizzate comunque aCommercial Union Life S.p.A., Viale Abruzzi94, 20131 Milano -;

ovvero

• inviate a Commercial Union Life S.p.A.,Viale Abruzzi 94, 20131 Milano a mezzo dilettera raccomandata con ricevuta di ritor-no, solo nei casi strettamente particolari incui non si abbia più alcun rapporto direttocon il Soggetto Incaricato.

Le liquidazioni vengono effettuate entro trentagiorni dalla data di ricevimento della richiestadi liquidazione, corredata da tutta la docu-mentazione necessaria. I trenta giorni vengonoconsiderati dal momento in cui la richiesta diliquidazione arriva:

• al Soggetto Incaricato;

oppure

• alla Società.

Tale richiesta di liquidazione deve essere sem-pre accompagnata, distintamente per tipo di ri-chiesta effettuata, dalla seguente documenta-zione:

ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

Per la documentazione richiesta nel caso dierogazione della rendita, si rimanda all’Art. 4“MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA RENDITA”della successiva sezione “FASE DI EROGAZIONE

DELLA RENDITA”.

IN CASO DI DECESSO DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

• certificato di morte del Contraente/Assicu-rato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile incarta semplice;

• se il Contraente/Assicurato NON ha lasciatotestamento: verbale di pubblicazione o attodi notorietà ovvero dichiarazione auten-ticata sostitutiva dell’atto notorio, in cuirisulti che egli non ha lasciato testamento enel quale siano indicati i suoi eredi legitti-mi, la loro data di nascita e capacità diagire, il loro grado di parentela con ilContraente/Assicurato (con la specifica indi-cazione che tali eredi legittimi sono gliunici, e non vi sono altri soggetti che rive-stono tale ruolo);

• se il Contraente/Assicurato HA lasciato te-stamento: copia autenticata del testamentostesso ed atto di notorietà ovvero dichia-razione autenticata sostitutiva dell’attonotorio in cui risulti che il testamento inquestione è l’ultimo da ritenersi valido enon impugnato nel quale sono indicati isuoi eredi legittimi, la loro data di nascita ecapacità di agire, il loro grado di parentelacon il Contraente/Assicurato (con la specifi-ca indicazione che tali eredi legittimi sonogli unici, e non vi sono altri soggetti che ri-vestono tale ruolo);

• per ciascuno dei Beneficiari o dei tutori(qualora essi siano minorenni o privi di ca-pacità di agire) sarà sufficiente compilare ilModulo di richiesta liquidazione e le dichia-razioni sottoscritte verranno direttamenteautenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nelcaso in cui tale richiesta venga inviata amezzo posta, e quindi non sia possibilel’autenticazione delle dichiarazioni, ciascu-no dei Beneficiari o dei tutori dovrà inviarealla Società anche la seguente documenta-zione:– copia di un valido documento di identità; – copia del codice fiscale;– dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari

con l’indicazione del numero di contocorrente bancario, Istituto Bancario, inte-statario del conto corrente bancario, codi-ce C.A.B., A.B.I. e CIN;

• decreto del Giudice Tutelare che autorizzi iltutore degli eventuali Beneficiari minori o

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privi di capacità di agire, a riscuotere lasomma dovuta, con esonero della Societàda ogni responsabilità in ordine al paga-mento; il decreto può essere consegnatoanche in copia autenticata.

IN CASO DI RICHIESTA DI TRASFERIMENTO ADALTRA FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE

O FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE

• il Contraente/Assicurato dovrà inviare unacomunicazione scritta di richiesta di trasferi-mento e le dichiarazioni sottoscritte verran-no direttamente autenticate dal SoggettoIncaricato. Solo nel caso in cui la richiestadi trasferimento venga inviata a mezzoposta, il Contraente/Assicurato dovrà invia-re alla Società insieme alla richiesta di tra-sferimento anche la seguente documenta-zione:– copia di un valido documento di identità;– copia del codice fiscale;– dichiarazione sottoscritta dal Contraente/

Assicurato con l’indicazione del numerodi conto corrente bancario, IstitutoBancario, codice C.A.B., A.B.I. e CIN;della nuova Forma PensionisticaComplementare;

• qualora il Contraente/Assicurato trasferiscala propria posizione individuale al FondoPensione complementare al quale abbia fa-coltà di accesso in relazione ad una nuovaattività lavorativa, il Contraente/Assicuratodovrà documentare tale nuova attività e lanuova forma pensionistica.

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

• il Contraente/Assicurato dovrà fornire la do-cumentazione necessaria, per potersi avva-lere del diritto di richiedere il valore di ri-scatto, parziale o totale, e compilare ilModulo di richiesta di liquidazione; in talcaso le dichiarazioni sottoscritte verrannodirettamente autenticate dal Soggetto Incari-cato. Solo nel caso in cui la richiesta di ri-scatto venga inviata a mezzo posta, ilContraente/Assicurato dovrà inviare allaSocietà insieme alla richiesta di riscattoanche la seguente documentazione:

– copia di un valido documento di identità;

– copia del codice fiscale;

– dichiarazione sottoscritta dal Contraente/Assicurato con l’indicazione del numerodi conto corrente bancario, IstitutoBancario, intestatario del conto correntebancario, codice C.A.B., A.B.I. e CIN;

• il Contraente/Assicurato al momento dellapresentazione della richiesta di riscatto,dovrà sottoscrivere nel Modulo di richiestadi liquidazione la propria dichiarazione diesistenza in vita;

• nel caso di richiesta di riscatto parziale lamodalità di richiesta è la medesima del ri-scatto totale. Il Contraente/Assicurato dovràcomunque indicare l’importo che intende ri-scattare nel Modulo di richiesta di liquida-zione. Solo in caso di invio della richiesta diriscatto parziale a mezzo posta, tale indica-zione dovrà essere inviata unitamente alladocumentazione sopra indicata.

La Società si riserva di chiedere, in tutti i casisopra citati, ulteriore documentazione che sirendesse strettamente necessaria per definirela liquidazione dell’importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all’acquisi-zione dei suddetti documenti gravano diretta-mente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell’obbligo di paga-mento, la Società provvede alla liquidazionedell’importo dovuto entro trenta giorni dalladata di ricevimento della documentazionesuindicata.Decorso il termine dei trenta giorni sono do-vuti gli interessi moratori a partire dal terminestesso a favore degli aventi diritto.

ART. 21 TITOLARITÀ DEI FONDI INTERNIASSICURATIVI

Fermo restando che i versamenti effettuati dalContraente/Assicurato, al netto delle spese,sono convertiti in numero di quote, ed investi-ti nei Fondi Interni Assicurativi prescelti, restainteso che la titolarità dei Fondi InterniAssicurativi rimane di proprietà della Società.

ART. 22 DUPLICATO DELLAPROPOSTA-CERTIFICATO

In caso di smarrimento, sottrazione o distru-

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zione dell’esemplare della Proposta-Certificatodel Contraente/Assicurato, lo stesso o gli aven-ti diritto, possono ottenerne un duplicato aproprie spese e responsabilità.

ART. 23 IMPOSTELe imposte, presenti e future, dovute sugli attidipendenti dal Contratto sono a carico delContraente/Assicurato, dei Beneficiari o degliaventi diritto, secondo le Norme di Legge vi-genti.

ART. 24 ARROTONDAMENTITutti i valori in Euro riportati nel presente

Contratto e nelle comunicazioni che la Societàfarà al Contraente/Assicurato, ed ai Beneficiarisaranno indicati con due decimali. Quando necessario l’arrotondamento della se-conda cifra avverrà con il criterio commercia-le, e cioè per difetto, se la terza cifra decimaleè inferiore a 5, per eccesso, se è pari o supe-riore a 5.

ART. 25 FORO COMPETENTEForo competente è esclusivamente quello delluogo di residenza o domicilio elettivo delContraente/Assicurato o delle persone fisicheche intendono far valere diritti derivanti dalContratto.

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FASE DI EROGAZIONE DELLA

RENDITA

ART. 1 DETERMINAZIONEDELL’AMMONTARE DELLA RENDITA

In caso di vita del Contraente/Assicurato allascadenza contrattuale, il capitale maturato atale data sarà convertito in una rendita vitaliziarivalutabile pagabile in rate annuali posticipate.Il Contraente/Assicurato ha la possibilità dichiedere alla Società che la rendita annua vita-lizia rivalutabile venga corrisposta in rate po-sticipate di periodicità semestrale o mensile.

Il capitale maturato a scadenza è dato dal con-trovalore delle quote dei Fondi InterniAssicurativi prescelti dal Contraente/Assicura-to, calcolato moltiplicando il numero dellequote per il valore unitario delle stesse alladata di scadenza. La rendita annua vitalizia si ottiene moltipli-cando il capitale maturato a scadenza, al nettodell’eventuale quota da convertire in forma dicapitale, per i coefficienti di conversione inrendita come indicato di seguito.

Per i versamenti effettuati entro il 31.12.2010 -fino ad un importo pari alla massima deduci-bilità fiscale annua - la rendita annua vitaliziainiziale si ottiene moltiplicando il capitale ma-turato a scadenza, a fronte di tali versamenti,per il coefficiente di conversione in rendita ri-portato nell’Allegato 1 “TABELLA DEI COEFFICIENTI

DI CONVERSIONE IN RENDITA”.Tali coefficienti di conversione in rendita, in-dicati nell’allegato 1, sono garantiti per i ver-samenti effettuati - fino ad un importo pari allamassima deducibilità fiscale annua - entro il31.12.2010.

Per la parte di versamenti eccedenti tale limi-te, e per i versamenti effettuati successivamen-te al 31.12.2010 la rendita annua vitalizia ini-ziale si ottiene moltiplicando il capitale matu-rato a scadenza, a fronte di tali versamenti, peril coefficiente di conversione di più recentecomunicazione all’ISVAP, in vigore alla datadei suddetti versamenti. Tale coefficiente potràessere rideterminato in linea con quanto indi-cato nel successivo Art. 7 “RIDETERMINAZIONE DEI

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE”.

La rendita annua vitalizia viene annualmenterivalutata sulla base di quanto disciplinato alpunto A) della “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” in-dicata di seguito.

In alternativa all’erogazione di una renditaannua vitalizia il Contraente/Assicurato, alme-no tre mesi prima della scadenza contrattuale,può scegliere che la corresponsione della pre-stazione pensionistica in forma di renditavenga erogata in una delle forme rivalutabili diseguito indicate:

a) una rendita annua certa per 5 o 10 anni esuccessivamente vitalizia corrisposta alContraente/Assicurato per i primi cinque odieci anni e successivamente vitalizia. Incaso di decesso del Contraente/Assicurato – prima dei cinque o dieci anni – la renditaverrà corrisposta alla persona da lui indica-ta quale Beneficiario designato. L’importo di tale rendita si rivaluterà, nellamisura indicata nella “CLAUSOLA DI

RIVALUTAZIONE” sia nel periodo in cui è cor-risposta in modo certo, sia successivamentea tale periodo;

b) una rendita annua vitalizia rivalutabile re-versibile, in misura minore, corrisposta alContraente/Assicurato finché è in vita e suc-cessivamente, in misura totale o per laquota di reversibilità scelta, alla persona dalui indicata quale Beneficiario designato.L’importo di tale rendita si rivaluterà, nellamisura indicata nella “CLAUSOLA DI RIVALUTA-ZIONE” sia nel periodo in cui è corrisposta alContraente/Assicurato, sia, in caso di deces-so se corrisposta ai Beneficiari designati;

c) altre tipologie di rendita messe a disposi-zione dalla Società al momento della richie-sta di opzione.

La rendita annua vitalizia derivante dall’eserci-zio delle opzioni di cui alle sopraindicate let-tere a) b) e c) si ottiene moltiplicando il capi-tale maturato a scadenza per il coefficiente diconversione in rendita calcolato nel rispettodei medesimi criteri indicati ai commi 3 e 4 diquesto articolo. Le basi demografiche e finan-ziarie saranno le stesse indicate al successivoArt. 6 “BASI DEMOGRAFICHE E FINANZIARIE” e po-

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tranno essere rideterminate in base a quantoprevisto dal successivo Art. 7 “RIDETERMINA-ZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE”.Tale coefficiente verrà comunicato dallaSocietà al Contraente/Assicurato su esplicita ri-chiesta di quest’ultimo.

A scelta del Contraente/Assicurato la Societàpuò erogare, unitamente alla rendita, una pre-stazione in forma di capitale fino ad un massi-mo del 50% del valore del capitale maturato;in tale circostanza l’importo della rendita vieneproporzionalmente ridotto.

Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere daquanto risulta essere l’importo annuo dellarendita pensionistica, non si applica aiContraenti/Assicurati che, sulla base della documentazione prodotta, risultano iscritti alla data del 28 aprile 1993 a FormePensionistiche Complementari istituite entro il15 novembre 1992.

Qualora l’importo annuo della rendita pensio-nistica, che si ottiene convertendo l’intero ca-pitale maturato a scadenza, risulti inferiore al-l’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ilContraente/Assicurato può richiedere la liqui-dazione in forma di capitale dell’intero impor-to maturato.In generale, dove sussistano i requisiti dilegge, indicati dall’Articolo 9-ter, il Contraen-te/Assicurato può richiedere anticipatamentela liquidazione delle prestazioni per anzianità.

Le condizioni e le modalità di erogazione dellarendita saranno effettuate in base alle normein materia di previdenza integrativa individua-le, in vigore all’epoca di erogazione della pre-stazione in forma di rendita.

ART. 2 DATA DI DECORRENZA DELLARENDITA

La data di decorrenza della rendita, coincidecon la data di scadenza del Contratto, indicataall’Art. 1.1 “PRESTAZIONI ALLA SCADENZA CONTRAT-TUALE” delle Condizioni Contrattuali.

Due mesi prima che il Contraente/Assicuratomaturi i requisiti di accesso alla prestazione

pensionistica di vecchiaia o di anzianità stabi-lita dal regime obbligatorio di appartenenzadeve comunicarlo al Soggetto Incaricato attra-verso l’apposito modulo o darne comunicazio-ne scritta alla Società - attraverso lettera racco-mandata con ricevuta di ritorno indirizzata a:COMMERCIAL UNION LIFE S.p.A.; VialeAbruzzi, 94; 20131 Milano (Italia) -.

ART. 3 FASE DI EROGAZIONE DELLARENDITA

La rendita viene erogata al Contraente/Assi-curato in via posticipata, di conseguenza laprima rata di rendita viene corrisposta al ter-mine del periodo di rateazione prescelto.L’erogazione della rendita cessa con l’ultimascadenza di rata precedente il decesso delContraente/Assicurato. Non è possibile riscattare la rendita in corso dipagamento.

ART. 4 MODALITÀ DI CORRESPONSIONEDELLA RENDITA

Per tutti i pagamenti della Società, il Con-traente/Assicurato deve preventivamente con-segnare alla stessa i seguenti documenti, ne-cessari a verificare l’effettiva esistenza dell’ob-bligo di pagamento: • copia di un documento di riconoscimento

valido, riportante i dati anagrafici delContraente/Assicurato;

• autocertificazione del Contraente/Assicuratonella quale si dichiari - come definito dal-l’articolo 2 comma 4 introdotto dal DecretoLegislativo nr. 47/2000, - il possesso dei re-quisiti richiesti per l’ottenimento della pre-stazione pensionistica;

• documento comprovante l’esistenza in vitadel Contraente/Assicurato (anche in formadi autocertificazione) da esibire con perio-dicità annuale almeno un mese prima della scadenza della ricorrenza annua dellarendita;

• eventuale dichiarazione sottoscritta dalContraente/Assicurato nella quale venga in-dicata la quota del capitale maturato a sca-denza che si intende farsi liquidare in formadi capitale - come indicato al precedenteArt. 1 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE

DELLA RENDITA” di questa sezione;

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• dichiarazione sottoscritta dal Contraente/As-sicurato nella quale venga indicata l’even-tuale opzione in rendita prescelta tra quellepreviste all’Art. 1 “DETERMINAZIONE DELL’AM-MONTARE DELLA RENDITA” di questa sezione inalternativa all’erogazione di una renditaannua vitalizia rivalutabile;

• dichiarazione sottoscritta dal Contraente/As-sicurato con l’indicazione dell’IstitutoBancario, codice C.A.B., A.B.I. e CIN e nu-mero di conto corrente bancario. In caso divariazione del conto corrente bancario ilContraente/Assicurato dovrà darne comuni-cazione alla Società con tre mesi di anticiporispetto alla data di corresponsione dellarata di rendita.

La Società si riserva di chiedere l’ulteriore do-cumentazione che si rendesse strettamente ne-cessaria per definire la liquidazione dell’im-porto spettante.

Resta inteso che le spese relative all’acquisi-zione dei suddetti documenti gravano diretta-mente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell’obbligo di paga-mento, la Società provvede alla liquidazionedell’importo dovuto dopo il ricevimento delladocumentazione suindicata ed entro trentagiorni dal termine del periodo di rateazioneprescelto, come indicato dall’Art. 20 “PAGAMENTI

DELLA SOCIETÀ” della “FASE DI ACCUMULO”.Decorso il termine dei trenta giorni sono do-vuti gli interessi moratori a partire dal terminestesso a favore degli aventi diritto.

ART. 5 COEFFICIENTI DI CONVERSIONE L’ammontare della rendita annua vitalizia ini-ziale si ottiene moltiplicando il capitale matu-rato a scadenza per i coefficienti di conversio-ne come indicato Art. 1 “DETERMINAZIONE

DELL’AMMONTARE DELLA RENDITA” di questa sezio-ne.Tali coefficienti variano in base al sesso delContraente/Assicurato, all’età dello stesso all’e-poca della conversione e in base alla rateazio-ne prescelta.

I coefficienti di conversione sono determinatitenendo conto:

• della speranza di vita residua delContraente/Assicurato, in base alle proie-zioni demografiche adottate;

• di un rendimento atteso pari al 2,5% annuo(tasso tecnico), implicito nei coefficienti diconversione in rendita, degli investimentioperati dalla Società;

• di un caricamento dell’1,25% sul valore ca-pitale della rendita, per le spese sostenutedalla Società in fase di erogazione della ren-dita.

Conseguentemente a tali ipotesi, la rendita èdeterminata sin dall’inizio con la garanzia diun rendimento minimo pari al tasso tecnico.

Come indicato al successivo Art. 7“RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI

CONVERSIONE” i coefficienti di conversione sa-ranno rideterminati successivamente al31.12.2010 con cadenza non inferiore a cinqueanni sulla base delle rilevazioni (osservazionisugli andamenti) demografiche e delle condi-zioni finanziarie. Tale rideterminazione deicoefficienti non avrà effetto sulle rendite già incorso di erogazione.

Nell’Allegato 1 “TABELLA DEI COEFFICIENTI DI

CONVERSIONE IN RENDITA” vengono illustrati - di-stinti sia per sesso che in base all’anno di na-scita del Contraente/Assicurato - i coefficientidi conversione, per 10.000,00 Euro di renditaannua iniziale. Tali coefficienti sono garantiti per i versamen-ti effettuati - fino ad un importo pari alla mas-sima deducibilità fiscale annua - entro il31.12.2010.

Qualora la rendita venga erogata in rate seme-strali o mensili, i coefficienti della tabella ri-portati nell’Allegato 1 dovranno essere ridottiripettivamente del 2% o del 4%.

ART. 6 BASI DEMOGRAFICHE EFINANZIARIE

L’elaborazione dei coefficienti di conversionein vigore fino al 31.12.2010 è basata sull’ado-zione delle seguenti ipotesi:• IPOTESI DEMOGRAFICA: utilizzo di annualità

medie vitalizie elaborate dalla Società sullabase della Tavola di mortalità RG48 (mo-

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dello per generazioni elaborato sulle basidelle proiezioni di mortalità della popola-zione italiana dalla Ragioneria Generaledello Stato per il periodo 1994-2044), distin-ta per sesso con maggiorazione di sicurez-za;

• IPOTESI FINANZIARIA: tasso di interesse com-posto e posticipato del 2,5%.

ART. 7 RIDETERMINAZIONE DEICOEFFICIENTI DI CONVERSIONE

I coefficienti di conversione sono determinatiin base agli elementi demografici e finanziariindicati al precedente Art. 5 “COEFFICIENTI DI

CONVERSIONE”.

RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI

PER LA PARTE DEMOGRAFICA

La Società provvederà ad adeguare la compo-nente demografica assunta per il calcolo deicoefficienti, tenendo conto sia della variazionedella probabilità di sopravvivenza desuntadalle rilevazioni statistiche nazionali sulla po-polazione condotte dall’ISTAT o da un qualifi-cato organismo pubblico e sia delle rilevazionistatistiche condotte su portafogli assicurativi.

I limiti e le condizioni per i quali è ammessaoggettivamente la rideterminazione dei coeffi-cienti di conversione, sono i seguenti:

a) siano decorsi almeno tre anni dalla data didecorrenza del Contratto, in modo tale daconsentire una corretta applicazione del di-ritto di trasferibilità della posizione previ-denziale;

b) non abbia avuto inizio l’erogazione dellarendita;

c) la Società abbia comunicato al Contraen-te/Assicurato la modifica dei coefficienti diconversione almeno novanta giorni primadell’entrata in vigore della modifica deglistessi.

La rideterminazone dei coefficiente non è am-messa nel triennio antecedente l’inizio di ero-gazione della rendita.

La Società si riserva di rivedere successiva-mente al 31.12.2010, ed eventualmente modi-ficare, i coefficienti di conversione ogni cinqueanni, nel rispetto di quanto indicato ai prece-denti capoversi.

La rideterminazione dei coefficienti di conver-sione - che incide sull’ammontare della rendi-ta erogabile al Contraente/Assicurato - avrà ef-fetto sul capitale costitutivo della rendita deri-vante dai premi ricorrenti corrisposti ancheprecedentemente la rideterminazione, ma suc-cessivamente al 31.12.2010.

RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI

PER LA PARTE FINANZIARIA

In base agli andamenti effettivi dei mercati fi-nanziari, fermo restando l’obbligo per laSocietà di osservare le disposizioni di cui allelettere a), b) e c) di cui al precedente para-grafo, la Società stessa potrà modificare la basefinanziaria unicamente con effetto sui premiversati successivamente all’entrata in vigoredella modifica e comunque non prima del31.12.2010.

Nell’ipotesi in cui le modifiche apportate com-portino un peggioramento oggettivo della pre-stazione pensionistica prevista dal Contratto, ilContraente/Assicurato ha la possibilità di ac-cettare o rifiutare tali modifiche. Per accettare le modifiche non sarà necessariooperare in alcun modo e, trascorsi novantagiorni dalla data di comunicazione dellaSocietà riguardo le modifiche che interverran-no, tali modifiche si considereranno piena-mente accettate.Per rifiutare le modifiche sarà sufficiente co-municare per iscritto alla Società – tramite let-tera raccomandata con ricevuta di ritorno –che si intende avvalersi del diritto di trasferirela propria posizione individuale ad un’altraForma Pensionistica Individuale o FondoPensione Complementare. Il trasferimento av-verrà senza conseguenze economiche sullaprestazione assicurata.

39

CLAUSOLADI RIVALUTAZIONEDELLE RENDITE

La Società riconosce una rivalutazione annuadelle prestazioni in base alle condizioni cheseguono. La Società gestisce le attività a copertura degliimpegni assunti (Riserve Matematiche) neiconfronti degli aderenti al Fondo, attraverso laGestione Speciale denominata “GestionePolizze Pensionistiche Individuali LIFEPIP” (diseguito LIFEPIP) con le modalità ed i criteriprevisti dal Regolamento della Gestione.Il Regolamento della Gestione è illustratonell’Allegato “1B” che segue e costituisce parteintegrante delle Condizioni Contrattuali di AP-PRODO.

A. MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE

DELLA RENDITA ANNUA VITALIZIA

All’inizio di ogni mese viene determinato ilrendimento del Fondo LIFEPIP, realizzato nei12 mesi che precedono l’inizio del terzo meseantecedente quello nel quale cade l’anniversa-rio della data di decorrenza del Contratto, rap-portando il risultato finanziario di LIFEPIP alvalore medio degli investimenti di LIFEPIP pertale periodo.

Il rendimento finanziario da attribuire alContratto si calcola moltiplicando il rendimen-to di cui al precedente comma per l’aliquota diretrocessione, pari al 90%. In ogni caso, il rendimento finanziario attribui-to non può risultare superiore al rendimentomedio annuo della Gestione Speciale LIFEPIPdiminuito dell’1%.La misura annua di rivalutazione si ottienescontando, per il periodo di un anno, al tassotecnico già conteggiato nel calcolo del coeffi-ciente di conversione e pari attualmente al2,5%, la differenza - se positiva - fra il rendi-mento finanziario attribuito ed il tasso tecnicostesso.

B. RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA ANNUA

VITALIZIA

Ad ogni anniversario della data di decorrenza- indicata all’Art. 2 “DATA DI DECORRENZA DELLA

RENDITA” della sezione “FASE DI EROGAZIONE

DELLA RENDITA” - la rendita annua viene au-mentata di un importo pari al prodotto dellarendita dell’anniversario immediatamente pre-cedente per la misura di rivalutazione fissata anorma del punto A.

La rendita rivalutata verrà determinata som-mando alla rendita in vigore nel periodo an-nuale precedente, l’importo ottenuto moltipli-cando detta rendita per la misura annua di ri-valutazione fissata a norma del punto A.

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ALLEGATO “1” ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA

(Rendita annua vitaliza pagabile in rate annuali posticipate espressa per 10.000,00 Euro di capitale maturato alla scadenza)

TABELLA 1:I seguenti coefficienti vengono applicati per le generazioni maschili e femminili fino al 1946.Nel caso in cui la data di nascita del Contraente/Assicurato sia superiore al 1946, l’età viene ringiovanita di 3 anni.

ETÀ MASCHI FEMMINE50 437 39951 446 40552 455 41153 465 41754 474 42555 485 43356 497 44157 510 45058 522 46059 537 47060 553 48161 568 49362 586 50663 606 51964 626 53465 649 55066 672 56767 699 58668 727 60669 759 6270 792 65371 829 68072 869 71073 914 74274 963 77875 1017 819

Qualora la rendita venga erogata in rate semestrali o mensili, i coefficienti della tabella dovrannoessere ridotti ripettivamente del 2% o del 4%.

41

ALLEGATO “1B”ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE POLIZZE

PENSIONISTICHE INDIVIDUALI LIFEPIP

1) Viene attuata una speciale forma di gestio-ne degli investimenti, separata da quelladelle altre attività della COMMERCIALUNION LIFE S.p.A. denominata LIFEPIP.Il valore delle attività gestite non sarà infe-riore all’importo delle Riserve Matematichecostituite per le assicurazioni che prevedo-no una Clausola di Rivalutazione legata alrendimento del Fondo LIFEPIP.La gestione di LIFEPIP é conforme alle normestabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulleAssicurazioni Private e di Interesse Collettivocon le Circolari n. 71, 210, 249 e 294 e si at-terrà ad eventuali successive modifiche.

2) La gestione di LIFEPIP è annualmente sot-toposta a verifica da parte di una Società diRevisione iscritta all’albo di cui all’Art. 161del Decreto Legislativo 24/2/1998 nr. 58, laquale attesta la rispondenza di LIFEPIP alpresente Regolamento.In particolare, sono verificati la corretta va-lutazione delle attività attribuite a LIFEPIP, ilrendimento di periodo di LIFEPIP, quale de-scritto al seguente punto 3, e l’adeguatezzadell’ammontare delle attività a fronte degliimpegni assunti dalla Società sulla basedelle Riserve Matematiche.

3) Il rendimento di periodo di LIFEPIP vienecalcolato al termine di ciascun mese di ca-lendario con riferimento ai 12 mesi di ca-lendario trascorsi, rapportando il risultato fi-

nanziario di LIFEPIP di competenza di quelperiodo al valore medio di LIFEPIP nellostesso periodo.Per risultato finanziario di LIFEPIP si devonointendere i proventi finanziari di competen-za del periodo considerato - compresi gliutili e le perdite di realizzo per la quota dicompetenza di LIFEPIP - al lordo delle rite-nute di acconto fiscali e al netto delle spesespecifiche degli investimenti.Gli utili e le perdite di realizzo vengono de-terminati con riferimento al valore d’iscri-zione delle corrispondenti attività in LIFE-PIP e cioè al prezzo di acquisto per i benidi nuova acquisizione ed al valore di mer-cato all’atto dell’iscrizione in LIFEPIP per ibeni già di proprietà della Società.Per valore medio di LIFEPIP nel periodoconsiderato si intende la somma della gia-cenza media nel periodo stesso dei deposi-ti in numerario presso gli Istituti di Credito,della consistenza media nel periodo degliinvestimenti in titoli e della consistenzamedia nel periodo di ogni altra attività in LI-FEPIP.La consistenza media nel periodo dei titolie delle altre attività viene determinata inbase al valore di iscrizione in LIFEPIP.Il periodo oggetto di verifica è quello coin-cidente con l’anno solare.

4) La Società si riserva di apportare al punto 3di cui sopra quelle modifiche che si rendes-sero necessarie a seguito di cambiamentinell’attuale legislazione fiscale.

5) Il Contraente/Assicurato ha facoltà di richie-dere in un qualsiasi momento un prospettoaggiornato della ripartizione delle attivitàche compongono LIFEPIP.

42

REGOLAMENTO DEI FONDI

INTERNI ASSICURATIVI

CU BDM CONCHIGLIA,CU BDM STELLA MARINA,CU BDM TRITONE

ART. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONEDEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

La Società ha istituito e controlla, secondo lemodalità previste dal presente Regolamento, lagestione di un portafoglio di valori mobiliarisuddivisi e diversificati in tre Fondi InterniAssicurativi, denominati CU BDM CONCHIGLIA,CU BDM STELLA MARINA e CU BDM TRITONE checostituiscono patrimoni separati rispetto al pa-trimonio della Società e a quello di ogni altroFondo dalla stessa gestito.Il valore del patrimonio di ciascun FondoInterno Assicurativo non può essere inferioreall’importo delle Riserve Matematiche costitui-te dalla Società per le assicurazioni sulla vita,le cui prestazioni sono espresse in quote delFondo stesso.Il Contraente, al momento della sottoscrizionedella Proposta-Certificato, sceglie uno o piùFondi Interni Assicurativi tra quelli predispostidalla Società.

ART. 2 SCOPO E CARATTERISTICHE DELFONDO INTERNO ASSICURATIVO

Lo scopo di ciascun Fondo InternoAssicurativo è di realizzare l’incremento dellesomme conferite dai sottoscrittori di unContratto espresso in quote di uno o più FondiInterni Assicurativi prescelti.La caratteristica principale di ciascun FondoInterno Assicurativo è quella di investire gli at-tivi detenuti dalla Società in:• quote di uno o più Fondi Comuni di

Investimento Mobiliare, di diritto comunita-rio - OICR che soddisfino le condizioni ri-chieste dalla Direttiva 85/611/CEE come mo-dificata dalla Direttiva 88/220/CEE, organiz-zati in forma di “Fondo Comune diInvestimento” -;

• titoli mobiliari di tipo obbligazionario quota-ti in mercati ufficiali o regolamentati, appar-

tenenti all’OCSE anche emessi dal Gruppodella Banca delle Marche.

ART. 3 PARTECIPANTI AL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

A ciascun Fondo Interno Assicurativo possonopartecipare le persone fisiche mediante la sot-toscrizione di un Contratto espresso in quotedi uno o più Fondi Interni Assicurativi pre-scelti.

ART. 4 DESTINAZIONE DEI VERSAMENTIIl Contraente/Assicurato decide, nel rispettodelle Condizioni Contrattuali, di destinare iversamenti effettuati in quote di uno o piùFondi Interni Assicurativi, denominati CU BDMCONCHIGLIA, CU BDM STELLA MARINA e CU BDMTRITONE.I capitali conferiti a ciascun Fondo InternoAssicurativo prescelto sono investiti dallaSocietà nel rispetto dei limiti previsti dagli Artt. 5, 6, e 7 del presente Regolamento.

ART. 5 CRITERI DI INVESTIMENTO DELFONDO INTERNO ASSICURATIVOCU BDM CONCHIGLIA

Gli attivi che costituiscono il patrimonio delFondo Interno Assicurativo CU BDM CONCHIGLIA

- valorizzati a valori correnti di mercato – sonoinvestiti secondo quanto indicato nella tabellaseguente:

Tipologia del Comparto% dei capitali investitiin ciascun Comparto

da a

LIQUIDITÀ 0% 10%

COMPARTO OBBLIGAZIONARIO 50% 70%

COMPARTO AZIONARIO 30% 50%

ART. 6 CRITERI DI INVESTIMENTO DELFONDO INTERNO ASSICURATIVO CU BDM STELLA MARINA

Gli attivi che costituiscono il patrimonio delFondo Interno Assicurativo CU BDM STELLA MARI-NA - valorizzati a valori correnti di mercato –sono investiti secondo quanto indicato nellatabella seguente:

43

Tipologia del Comparto% dei capitali investitiin ciascun Comparto

da a

LIQUIDITÀ 0% 10%

COMPARTO OBBLIGAZIONARIO 30% 50%

COMPARTO AZIONARIO 40% 70%

ART. 7 CRITERI DI INVESTIMENTO DELFONDO INTERNO ASSICURATIVOCU BDM TRITONE

Gli attivi che costituiscono il patrimonio delFondo Interno Assicurativo CU BDM TRITONE -valorizzati a valori correnti di mercato – sonoinvestiti secondo quanto indicato nella tabellaseguente:

Tipologia del Comparto% dei capitali investitiin ciascun Comparto

da a

LIQUIDITÀ 0% 10%

COMPARTO OBBLIGAZIONARIO 10% 30%

COMPARTO AZIONARIO 51% 90%

ART. 8 COMMISSIONE DI GESTIONE DELFONDO INTERNO ASSICURATIVO

La commissione di gestione a favore dellaSocietà è pari a 1,80% annuo, ed è calcolataquotidianamente sul patrimonio netto di cia-scun Fondo Interno Assicurativo.

ART. 9 VALORE UNITARIO DELLE QUOTEE RELATIVA PUBBLICAZIONE

Il valore unitario delle quote di ciascun FondoInterno Assicurativo è determinato quotidiana-mente dalla Società ad esclusione dei giorni dichiusura delle Borse valori nazionali ed inter-nazionali.Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo

Interno Assicurativo si ottiene dividendo il pa-trimonio netto giornaliero del Fondo InternoAssicurativo per il numero delle quote in cui èripartito alla stessa data il Fondo InternoAssicurativo medesimo.Il patrimonio netto giornaliero di ciascunFondo Interno Assicurativo viene determinatoin base alla valorizzazione – a valori correnti dimercato – di tutte le attività di pertinenza delFondo stesso, al netto di tutte le passività,comprese le commissioni a carico di ciascunFondo Interno Assicurativo di cui all’articolo 8del presente Regolamento. Il valore unitario delle quote, quale risulta dalprospetto giornaliero, viene pubblicato gior-nalmente sul quotidiano a diffusione naziona-le indicato nella Nota Informativa (punto 1.2“FONDI INTERNI ASSICURATIVI A CUI E’COLLEGATA LA PRESTAZIONE”)

ART. 10 REVISIONE CONTABILEAnnualmente, alla chiusura di ogni esercizio,la Società redige il rendiconto della gestione diciascun Fondo Interno Assicurativo.Entro il 31 marzo di ciascun anno, il FondoInterno Assicurativo è sottoposto a verificacontabile da parte di una Società di Revisioneiscritta all’Albo Speciale di cui all’Art. 161 delDecr. Leg. 58/1998, e successive modificazioniche attesta la rispondenza di ogni FondoInterno Assicurativo al presente Regolamentoe certifica l’adeguatezza delle attività gestite ri-spetto agli impegni assunti, sulla base delleRiserve Matematiche, ed il valore unitario dellequote.Il rendiconto della gestione, insieme alla rela-zione di revisione predisposta dalla Società diRevisione, è a disposizione del Contraentepresso la sede della Società dal primo aprile diciascun anno con riferimento all’esercizio pre-cedente.

44

REGOLAMENTO DEL FONDO

INTERNO ASSICURATIVO

CU BDM CORALLO,

ART. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONEDEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

La Società ha istituito e gestisce, secondo lemodalità previste dal presente Regolamento,un portafoglio di valori mobiliari raggruppatinel Fondo Interno Assicurativo, denominatoCU BDM CORALLO.Il patrimonio del Fondo Interno Assicurativocostituisce patrimonio separato rispetto al pa-trimonio della Società ed a quello di ogni altroFondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito.La Società, qualora ne ravvisasse l’opportunitàin un’ottica di ricerca di maggiore efficienzaanche in termini di costi di gestione, senza ad-durre danno alcuno al Contraente e nel rispet-to dei criteri e dei profili di investimento scel-ti dal Contraente all’atto della stipula delContratto, potrà procedere alla fusione delpresente Fondo Interno Assicurativo con altriFondi aventi analoghe caratteristiche.Il valore del patrimonio del Fondo InternoAssicurativo non può essere inferiore all’im-porto delle Riserve Matematiche costituitedalla Società per le assicurazioni sulla vita, lecui prestazioni sono espresse in quote delFondo stesso.La valuta di denominazione del Fondo InternoAssicurativo è l’Euro.

ART. 2 SCOPO, CARATTERISTICHE E PRO-FILO DI RISCHIO DEL FONDO IN-TERNO ASSICURATIVO

Lo scopo del Fondo Interno Assicurativo è direalizzare l’incremento delle somme conferitedai sottoscrittori di un Contratto espresso inquote del Fondo Interno Assicurativo stesso.I rischi connessi all’investimento nel FondoInterno Assicurativo sono quelli derivanti dalleoscillazioni del valore delle quote in cui è ri-partito il Fondo stesso, oscillazioni a loro voltariconducibili a quelle del valore corrente dimercato delle attività di pertinenza del FondoInterno Assicurativo, nonché dal rischio dicambio per le attività denominate in valuteestere.

In particolare, l’investimento nel Fondo Inter-no Assicurativo è esposto, in misura diversa inrelazione ai differenti criteri di investimentopropri del Fondo stesso e comunque indiretta-mente quale effetto della sottoscrizione diquote di OICR, ai seguenti profili di rischio:• il rischio tipico dei titoli di capitale (es. azio-

ni), collegato alla variabilità dei loro prezzi;a questo proposito va segnalato che i prezzirisentono sia delle aspettative dei mercatisulle prospettive di andamento economicodegli emittenti (rischio specifico), sia dellefluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sononegoziati (rischio sistematico);

• il rischio di interesse tipico dei titoli di de-bito (es. obbligazioni), collegato alla variabi-lità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazio-ni dei tassi di interesse di mercato;

• il rischio di controparte tipico dei titoli didebito, connesso all’eventualità che l’emit-tente, per effetto di un deterioramento dellasua solidità patrimoniale, non sia in grado dipagare l’interesse o di rimborsare il capitale;

• il rischio di liquidità correlato all’attitudinedi uno strumento finanziario a trasformarsiprontamente in moneta senza perdita di va-lore.

ART. 3 TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTILa caratteristica principale del Fondo InternoAssicurativo è quella di investire gli attivi de-tenuti dalla Società in:• Quote di uno o più Organismi di

Investimento Collettivo di Risparmio (OICR),sia di diritto comunitario che di diritto este-ro (armonizzati UE) che soddisfino le condi-zioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEEcome modificata dalla Direttiva 88/220/CEE.

• Strumenti finanziari emessi o garantiti daStati appartenenti alla zona A, ai sensi delladirettivi 89/647/CEE, da enti locali o da entipubblici di Stati membri o da organizzazioniinternazionali a cui aderiscono uno o più deipredetti Stati.

• Obbligazioni o altri titoli assimilabili nego-ziati in un mercato regolamentato, con ra-ting attribuito da almeno una primariaagenzia non inferiore a “AA-” o equivalente.

• Pronti contro termine.• Liquidità.

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Gli attivi sottostanti il Fondo InternoAssicurativo vengono investiti secondo la se-guente ripartizione:

COMPARTO MINIMO MASSIMO

Liquidità 0% 10%

Monetario 0% 100%

Obbligazionario 0% 20%

Azionario 0% 0%

Gli Organismi di Investimento Collettivo diRisparmio che compongono i Fondi InterniAssicurativi sono stati scelti in base alla loropotenzialità di crescita sul lungo periodo e allaloro solidità finanziaria.La Società si riserva di affidare la gestione delFondo Interno Assicurativo e le relative sceltedi investimento a qualificate Società diGestione del Risparmio, nel quadro dei criteridi allocazione del patrimonio da essa predefi-niti, attraverso un adeguato e sistematico ser-vizio di asset allocation.Nella gestione potrà essere fatto ricorso all’uti-lizzo di strumenti derivati, qualora utili a pro-teggere il valore dell’investimento. L’impiegodi tali strumenti finanziari sarà comunque coe-rente con il profilo di rischio del FondoInterno Assicurativo.Inoltre si prevede la pos-sibilità di investire in parti di OICR promossi ogestiti da imprese appartenenti al gruppo o inaltri strumenti finanziari emessi da Società delgruppo.Gli eventuali crediti d’imposta su Fondi di di-ritto italiano, agevolazioni e commissioni re-trocesse dai gestori non verranno riconosciuteai Contraenti ma vengono trattenute dallaSocietà o da terzi.

ART. 4 PARTECIPANTI AL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Al Fondo Interno Assicurativo possono parte-cipare sia le persone fisiche che le personegiuridiche, mediante la sottoscrizione di uncontratto espresso in quote del Fondo InternoAssicurativo stesso.

ART. 5 SPESE GRAVANTI DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Le spese a carico del Fondo Interno Assicurati-vo CU BDM CORALLO, trattenute giornalmen-

te dalla Società, sono rappresentate da:

a) Commissione di gestione applicata dallaSocietà: viene trattenuta giornalmente ed in-cide sulla valorizzazione delle quote delFondo Interno Assicurativo stesso; è appli-cata sul patrimonio complessivo del FondoInterno Assicurativo, al netto di tutte le pas-sività, comprese le spese a carico del Fondodei punti che seguono, ed è pari all’1,20%su base annua;

b) Gli oneri di intermediazione e le spese dinegoziazione, amministrazione e custodiadelle attività.

c) Le spese di pubblicazione del valore unita-rio delle quote.

d) I compensi dovuti alla Società di Revisionedi cui all’Art. 7 “REVISIONE CONTABILE”che segue.

e) Ogni altro onere, anche fiscale, posto a ca-rico del Fondo.

f) Commissioni di gestione applicate dallaSGR: sul Fondo Interno Assicurativo grava-no indirettamente le spese di gestione e glioneri propri degli Organismi diInvestimento Collettivo di Risparmio (OICR)in cui sono investite le relative disponibilità.Tali commissioni vengono espresse in per-centuale sul valore giornaliero del patrimo-nio degli OICR. La percentuale massimadelle commissioni prelevate da parte dellaSocietà di Gestione (SGR) è pari a 1,25% subase annua.Qualora le condizioni economiche di mer-cato varino sensibilmente, previa comunica-zione al Contraente, la Società potrà rivede-re il costo massimo sopra previsto e in que-sto caso al Contraente è concesso il riscattototale senza penalità.Si precisa che la commissione massima - subase annua - applicata dalla Società diGestione (SGR) alla data di costituzione delFondo Interno Assicurativo non è superiorea:– a 0,70% per gli OICR appartenenti al

comparto obbligazionario;– a 0,50% per gli OICR appartenenti al

comparto monetario.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possonogravare una serie di oneri ulteriori che riduco-

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no il valore unitario delle relative quote quali,ad esempio, le spese di pubblicazione del va-lore della quota, gli oneri di intermediazioneper la compravendita mobiliare, le spese lega-li e fiscali, i costi di Banca Depositaria e ditransfer agent.

ART. 6 VALORE UNITARIO DELLE QUOTEE RELATIVA PUBBLICAZIONE

Modalità di valorizzazione delle quote: Il valo-re unitario delle quote del Fondo InternoAssicurativo si ottiene dividendo il patrimonionetto giornaliero del Fondo InternoAssicurativo per il numero delle quote in cui èripartito alla stessa data il Fondo InternoAssicurativo.Il patrimonio netto giornaliero del FondoInterno Assicurativo viene determinato in basealla valorizzazione – a valori correnti di mer-cato – di tutte le attività di pertinenza delFondo, al netto di tutte le passività, compresele spese a carico del Fondo di cui al prece-dente Art. 5 “SPESE GRAVANTI SUL FONDOINTERNO ASSICURATIVO”.Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasiragione - non fosse disponibile il valore unita-rio delle quote del Fondo Interno Assicurativo,la Società considera come valore unitario dellequote quello risultante il primo giorno di rile-vazione successivo.Il valore unitario delle quote, quale risulta dalprospetto giornaliero, viene pubblicato su unprincipale quotidiano finanziario a diffusionenazionale, indicato nella nota informativa alpunto 1.2.1 “CARATTERISTICHE DEL FONDOINTERNO ASSICURATIVO”. La Società si riser-va, previo avviso al Contraente , di modificareil giornale su cui è pubblicato il valore unita-rio delle quote del Fondo Interno Assicurativo.

Tempistica di valorizzazione delle quote: Il va-lore unitario delle quote del Fondo InternoAssicurativo sopra indicato è determinato quo-tidianamente dalla Società utilizzando per lavalorizzazione delle attività di pertinenza delFondo medesimo il prezzo di mercato del se-condo giorno precedente a quello di valoriz-zazione ad esclusione dei giorni di chiusuradelle Borse valorinazionali ed internazionali. Il valore degli stru-

menti finanziari ammessi alla negoziazione sumercati regolamentati è determinato in baseall’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mer-cato di negoziazione. Gli strumenti finanziariindividualmente sospesi dalla quotazione, oper i quali i volumi di negoziazione poco rile-vanti o la ridotta influenza degli scambi nonconsentono la formazione di prezzi significati-vi anche se risultano ammessi alla negoziazio-ne in un mercato regolamentato, sono valutatisulla base dei criteri previsti per quelli nonquotati, tenendo conto dell’ultima quotazionerilevata..Gli strumenti finanziari non negoziati su mer-cati regolamentati sono valutati al presumibilevalore di realizzo sul mercato, individuato suun’ampia base di elementi, riguardanti sia la si-tuazione dell’emittente, del Paese di residenzae del mercato di riferimento.Le quote di OICR sono valutate in base all’ul-timo prezzo reso noto al pubblico. Nel caso in cui sopravvengono eventi che pro-vochino rilevanti “turbative dei mercati” tali dacomportare la sospensione, eliminazione omancata rilevazione del valore di mercatodegli strumenti finanziari in cui il FondoInterno Assicurativo è investito la quotazioneviene rinviata fino a quando la quotazionedegli stessi si renda nuovamente disponibi-le.Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si in-tende, con riferimento agli Organismi diInvestimento Collettivo di Risparmio sottostan-ti il Fondo Interno Assicurativo, l’esistenza diuna sospensione o limitazione alle contratta-zioni sul corrispondente Mercato Borsistico diRiferimento. Per completezza, resta inteso cheuna limitazione all’orario normale di contratta-zione annunciata dal Mercato Borsistico diRiferimento, non costituirà un Evento diTurbativa dei Mercati, al contrario, una limita-zione alle contrattazioni dovuta ad una fluttua-zione dei prezzi che eccede i livelli permessidalle autorità competenti costituirà un Eventodi Turbativa dei Mercati.Alla data di costituzione il valore unitario dellequote del Fondo Interno Assicurativo è con-venzionalmente fissato ad Euro 5.

ART. 7 REVISIONE CONTABILEAnnualmente, alla chiusura di ogni esercizio,

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la Società redige il rendiconto della gestionedel Fondo Interno Assicurativo.Entro il 31 marzo di ciascun anno, il FondoInterno Assicurativo è sottoposto a verificacontabile da parte di una Società di Revisioneiscritta all’Albo Speciale di cui all’Art. 161 delDecr. Leg. 58/1998, e successive modificazioniche attesta la rispondenza del Fondo InternoAssicurativo al presente Regolamento e verifi-ca l’adeguatezza delle attività gestite rispettoagli impegni assunti, sulla base delle RiserveMatematiche, ed il valore unitario delle quote. Il rendiconto della gestione, insieme alla rela-zione di revisione predisposta dalla Società diRevisione, è a disposizione del Contraente

presso la sede della Società dal primo aprile diciascun anno con riferimento all’esercizio pre-cedente.

ART. 8 MODIFICHE REGOLAMENTARIIl presente Regolamento dei Fondi InterniAssicurativi può subire modifiche derivantidall’adeguamento dello stesso alla normativaprimaria e secondaria vigente oppure a frontedi mutati criteri gestionali, con l’esclusione diquelli meno favorevoli per il Contraente. Inogni caso tali modifiche saranno tempestiva-mente comunicate ai Contraenti.

a p p r o d oil piano individuale di previdenzadistribuito da banca delle marche

Edizione 2004

Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano Tel. 02.2775.1 – Fax 02.2775.204

Capitale Sociale Euro 15.480.000,00 (i.v.) Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni

con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato

n. 19305 del 31/03/1992 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07/04/1992)

R.E.A. di Milano n. 1355410 Codice Fiscale, iscrizione al Registro delle Imprese

di Milano e Partita IVA n. 10210040159La Società ha sede legale e sociale in Italia

Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano

COMPAGNIA DEL GRUPPO

COMMERCIAL UNIONLife

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UFFI

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GIST

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Iscritta al n.22628 del Registro delle Imprese di

Ancona. Capitale Sociale E 386.476.840,88 (I.V.).

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Iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari Cod. 6055.8

UFFICIODE

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