Apprendistato DL 112 2008

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neDecreto Legge n°112 del 25 giugno 2008

Art. 23

Modifiche alla disciplina

del contratto di Apprendistatoprofessionalizzante e di alta formazione

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ne Decreto Legge n°112 del 25 giugno 2008

Art. 49 Dlg 276/2003 comma 3

I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e associazioni dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.

DURATA: DA 2 A 6 ANNI

Art.23 comma 1

All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei» sono sostituite con «superiore a sei anni» .

1. Cancella il vincolo della durata minima di 2 anni

2. Il contratto potrà essere:

- anche molto breve

- utilizzato per il lavoro stagionale

DURATA: MAX 6 ANNI

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Apprendistato professionalizzante

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ne Decreto Legge n°112 del 25 giugno 2008

Art. 49, Dlg 276/2003 comma 5

Previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;

L.R. 9/2006

Artt. 5-6 Obbligo di Formazione

Definizione di formazione formale (svolta prevalentemente all’esterno)

Almeno 120 ore per anno

Art. 10- Caratteristiche e formazione tutor

Art.23

Nulla

Nessun riferimento a:

• Obbligo formazione

• Quantità (ore/mesi)

• Qualità (certificazione competenze, qualifica, presenza tutor)

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ne Decreto Legge n°112 del 25 giugno 2008

Art. 49, Dlg 276/2003 comma 5

La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa alle regioni e alle province ………… nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno,………;b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale…………. per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;c) riconoscimento ….. della qualifica professionale ai fini contrattuali;d) registrazione formazione nel libretto formativo;e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

L.R. 9/2006

Art.9 certificazione, registrazione nel libretto formativo

Art. 10- Caratteristiche e formazione Tutor

Art. 23 comma 2

All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e' aggiunto il seguente comma: «5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalita' di erogazione della formazione, le modalita' di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».

Aggiunto comma all’art.5 dlgs.276/03

In caso si formazione esclusivamente aziendale assegna alla contrattazione (qualsiasi livello) e agli enti bilaterali il compito di individuare:

•I profili formativi

•La durata

•La modalità di erogazione formazione

•La modalità di riconoscimento qualifica professionale ai fini contrattuali

•Registrazione libretto formativo

Disconosciute le prerogative delle REGIONI:

- nella definizione dei profili formativi

- nella certificazione delle competenze

Ruolo Enti bilaterali viene assimilato a quello della contrattazione

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ne Art. 50 Dlgs.276/2003 Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

Comma 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonche' per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

Art. 23 comma 3

Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «alta formazione» aggiungere le parole: «,compresi i dottorati di ricerca».

Estensione dell’istituto anche per il conseguimento del Dottorato di ricerca

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Decreto Legge n°112 del 25 giugno 2008

Apprendistato Alta Formazione

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ne Art. 50 Dlgs.276/2003 Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

Comma 3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e' rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.

REGOLAMENTO REGIONALE 7/2007 DELLA LR9/2006 rinvia regolamentezione aspetti formativi alto apprend

SPERIMENTAZIONI

Art. 23 comma 4

Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «e le altre istituzioni formative» aggiungere le seguenti parole: «In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Universita' e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 53».

In assenza di regolamentazioni regionali, il contratto apprendistato di alta formazione può essere avviato sulla base di apposite convenzioni tra datori di lavoro ed università escludendo il ruolo delle organizzazioni sindacali

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Apprendistato Alta Formazione

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Quale la situazione?

Decreto Legge n°112 del 25 giugno 2008

Il decreto non risponde alle nostre richieste (già nel protocollo del Welfare del Luglio 2007) di riordino dell’istituto dell’apprendistato in una logica di standard nazionali di qualità della formazione. Infatti , rinviando alla contrattazione e in particolare a quella aziendale e degli enti bilaterali, rischia di sviluppare una infinità di interventi che, in modo difforme gli uni dagli altri, definiscono i profili, intervengono sulla qualità e qualità della formazione, sulle caratteristiche dei soggetti che devono fare la formazione, sulle forme di certificazione, ecc.

Si rischia quindi:

- di creare una giungla

- lo scopo formativo dell’apprendista diventa marginale

- gli esiti formativi diversificati, non in base alle necessità formative o di apprendimento ma in base alla forza contrattuale o al radicamento sindacale presente in ogni singola impresa.

- si indeboliscono ulteriormente le possibilità di certificazione pubblica e di spendibilità delle competenze acquisite attraverso l’apprendimento