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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE GRU SU AUTOCARRO 2017 COLLANA RICERCHE Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTOMATERIALI DI TIPO MOBILEGRU SU AUTOCARRO

2017

COLLANA RICERCHE

Istruzioni per la prima verifica periodicaai sensi del d.m. 11 aprile 2011

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTOMATERIALI DI TIPO FISSO - PARTE I

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Istruzioni per la prima verifica periodicaai sensi del d.m. 11 aprile 2011

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2017

Istruzioni per la prima verifica periodicaai sensi del d.m. 11 aprile 2011

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Pubblicazione realizzata da

InailDipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici

AutoriSara Anastasi1, Fabio Giordano1, Luigi Monica1

1 Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici

per informazioniInail - Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropicivia Roberto Ferruzzi, 38/40 - 00143 [email protected]

© 2017 InailISbn 978-88-7484-582-8

Gli autori hanno la piena responsabilità delle opinioni espresse nelle pubblicazioni, che non vanno inte-se come posizioni ufficiali dell’Inail. Distribuita gratuitamente. Vietata la vendita e la riproduzione con qualsiasi mezzo. È consentita solo lacitazione con l’indicazione della fonte.

Tipolitografia Inail - Milano, gennaio 2018

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L’articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature dilavoro elencate nell’allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verificheperiodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini dellasicurezza.

L’Inail è preposta alla gestione, diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privatiabilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali cheoperano sull’intero territorio nazionale.

In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica che ild.m. 11 aprile 2011 ha riconosciuto all’Istituto e la volontà di uniformare il compor-tamento delle proprie unità operative territoriali, il Dipartimento innovazioni tec-nologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail haelaborato dei documenti che descrivono le modalità tecnico-amministrative per laconduzione della prima verifica periodica.

nello specifico il presente elaborato descrive in dettaglio le gru su autocarro, illu-strandone le principali caratteristiche costruttive, per poi trattare in modo approfon-dito le fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica (compilazio-ne della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica).

Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante,ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazio-nale dell’approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la condu-zione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvol-ti (soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA), anche al fine di garantire all’utenzaindicazioni e comportamenti coerenti.

Carlo De PetrisDirettore del Dipartimento innovazioni

tecnologiche e sicurezza degli impianti,

prodotti e insediamenti antropici

Premessa

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Indice

1. Introduzione 7

2. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di un 11apparecchio di sollevamento di tipo mobile

3. Richiesta di prima verifica periodica 14

4. Campo d’applicazione: gru su autocarro 18

4.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo 19

4.2 Scheda tecnica gru su autocarro 54

4.3 Verbale di prima verifica periodica gru su autocarro 62

Appendice – Liste di controllo 74

Appendice – Documentazione 78

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1. Introduzione

Attrezzatura Intervento/periodicità

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, nonazionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscon-trabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, nonazionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolaree anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, nonazionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolaree anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifica annuale

Verifica biennale

Verifica annuale

Il d.m. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un apparecchio disollevamento di tipo mobile, non azionato a mano con portata superiore a 200 kg,provveda a:- dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa ter-

ritoriale (uot) Inail competente, che provvede all’assegnazione di una matricola;- richiedere la prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale Inail

competente secondo le scadenze indicate dall’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i.;il sopradetto allegato per le attrezzature di sollevamento prescrive periodicitàvariabili in base alla loro vetustà e al settore di impiego. In particolari settori,infatti, quali costruzioni, siderurgico, portuale ed estrattivo, la frequenza di veri-fica aumenta. nello specifico per le attrezzature di sollevamento di tipo mobilesi riporta di seguito l’indicazione delle periodicità prescritte:

Gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile, non azionati a mano con portatasuperiore a 200 kg, rientravano già nel precedente regime di verifica ai sensi diquanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 5 del d.m. 12 settembre 1959e dell’articolo 194 del d.p.r. 547/1955. La circolare n. 23 del 13 agosto 2012 delMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che queste attrezzature disollevamento, immesse sul mercato prive di marcatura CE, rimangono soggette al

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previgente regime omologativo, di esclusiva competenza Inail, al termine del qualerientrano nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima1.In caso, quindi, di apparecchi di sollevamento di tipo mobile immessi sul mercatoprima del 21 settembre 1996 e privi di marcatura CE ai sensi della direttiva mac-chine, non ancora omologati, il datore di lavoro dovrà produrre la documentazio-ne prevista dalla circolare n. 77 del 23 dicembre 1976 del Ministero del Lavoro edella Previdenza Sociale.Per gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile marcati CE, invece, il datore dilavoro, qualora non avesse già provveduto ai sensi del previgente regime di verifi-ca periodica, dovrà inoltrare la comunicazione di messa in servizio dell’apparec-chio all’unità operativa territoriale Inail competente, che procederà all’assegnazio-ne della matricola.La modulistica prevista a tal scopo è disponibile sul portale Inail nella sezione“ricerca e tecnologia”.Gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile, già sottoposti a verifiche periodicheda parte delle ASL/ARPA prima del 23 maggio 2012, data di entrata in vigore deld.m. 11 aprile 2011, pur in assenza del libretto delle verifiche rilasciato dall’alloraISPESL, come indicato nelle procedure di cui alla Circolare M.I.C.A.2 n. 162054/97 ealla successiva Circolare M.L.P.S.3 n. 23/12 al punto 10.2, rientrano nel regime delleverifiche periodiche successive alla prima. Per tali attrezzature, pertanto, non èprevista la compilazione della scheda tecnica di identificazione da parte di Inail,che s’impegna a provvedere nel più breve tempo possibile, qualora non fosse giàstato fatto, all’assegnazione della matricola, al fine di consentire una completaredazione dei verbali di verifica e il loro inserimento nella banca dati. Per apparecchi di sollevamento devono intendersi apparecchi destinati a sollevare

e movimentare nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa, in

grado di muoversi senza vie di corsa o binari [UnI ISO 4306-1:2010].A titolo meramente esemplificativo (fig. 1) si riportano di seguito talune attrezza-ture che, seppure destinate ad operazioni di sollevamento (e pertanto progettatee costruite conformemente ai requisiti di cui alla parte 4 dell’allegato I alla diretti-va macchine), non rientrano tra gli apparecchi di sollevamento materiali di cuiall’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i., e quindi soggetti al relativo regime di verificaperiodica, in quanto l’organo di presa non consente “la libera oscillazione in tutti isensi” del carico sollevato.

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1 La Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 agosto2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pub-bliche amministrazioni (GU n.255 del 30/10/2013) ha previsto che le verifiche successive alla prima sianoeffettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale,dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma13 dell’articolo 71 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

2 M.I.C.A.: Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.3 M.L.P.S.: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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a) b)

c) d)

Figura 1: Esempi di macchine per operazioni di sollevamento non rientranti nella definizione di apparecchio di sollevamento di cui all’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i.

Si precisa che gli stacker (fig. 1 lettera b) rientrano comunque nel regime delle veri-fiche periodiche, in quanto carrelli semoventi a braccio telescopico, ma non nellaspecifica tipologia degli apparecchi di sollevamento di tipo mobile.Sono, invece, da ritenersi apparecchi di sollevamento di tipo mobile rientranti nelregime delle verifiche periodiche: gru su autocarro, autogru, caricatori e altreattrezzature di lavoro similari.Alla stessa tipologia afferiscono anche quelle attrezzature che assumono la funzio-ne di sollevamento a seguito dell’adozione di particolari accessori o attrezzatureintercambiabili (come ad esempio il caso di macchine movimento terra o carrellicon forche - comunemente denominati muletti - attrezzati con gancio e altri orga-ni di presa e sospensione del carico). I carrelli semoventi a braccio telescopicodotati di accessori/attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sol-levamento cose, come chiarito nel decreto del Ministero del lavoro di cui all’art. 3comma 3 del d.m. 11 aprile 2011 inerente le tariffe per le attività di verifica perio-dica, non devono invece essere trattati come apparecchi di sollevamento mobili,ma vanno sottoposti a verifica esclusivamente come carrelli semoventi a bracciotelescopico, prevedendo nel corso della stessa anche una parte specifica dedicataalla funzione aggiuntiva conferitagli dagli accessori/attrezzature intercambiabili in

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dotazione all’attrezzatura. Per la trattazione di questa tipologia di attrezzature dilavoro si rimanda al documento specifico. Le presenti istruzioni trattano in modo dettagliato la procedura di compilazionedella scheda tecnica e di effettuazione della prima verifica periodica, compresa laredazione del relativo verbale, per le gru su autocarro4, evidenziando gli elementiminimi cui il verificatore deve prestare particolare attenzione durante l’effettuazio-ne della propria attività.

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4 Per quanto riguarda autogru, caricatori e altre attrezzature di lavoro similari si rimanda al documentospecifico.

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La comunicazione di messa in servizio di un apparecchio di sollevamento, in basea quanto previsto dall’articolo 5 bis, comma 1 del Codice dell’AmministrazioneDigitale (CAD) coordinato con il d.lgs. 179/2016, deve essere inoltrata tramite postacertificata o attraverso i servizi online prossimamente disponibili sul portale Inail.Risulta utile che a tale comunicazione il datore di lavoro alleghi copia della dichia-razione CE di conformità dell’attrezzatura di lavoro, onde consentirne una corret-ta identificazione. La mancata presentazione della dichiarazione di conformitànon costituisce tuttavia motivo ostativo al rilascio della matricola.Particolare attenzione va riservata alle gru su autocarro immesse sul mercato condichiarazione del fabbricante, di cui all’allegato II b alla direttiva 98/37/CE, ovverodichiarazione di incorporazione per quasi macchina, di cui all’allegato II b alladirettiva 2006/42/CE. In questi casi, infatti, per una corretta identificazione dell’at-trezzatura, sarebbe opportuno allegare la dichiarazione CE di conformità dell’in-sieme gru-autocarro rilasciata dall’installatore, eventualmente inviando anche ladichiarazione della gru originaria. Potrebbe anche capitare che l’installatore rilascinuova dichiarazione CE di conformità dell’allestimento gru-autocarro, seppure lagru originaria sia accompagnata da dichiarazione CE di conformità. Anche in que-sto caso, per una corretta identificazione dell’attrezzatura, converrebbe allegare ladichiarazione CE di conformità dell’insieme gru-autocarro rilasciata dall’installato-re, eventualmente inviando anche la dichiarazione della gru originaria. A seguito della comunicazione di messa in servizio del datore di lavoro, l’unità ope-rativa territoriale Inail provvede ad assegnare una matricola all’attrezzatura e atrasmetterla all’utente.

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2. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di un apparecchio di sollevamento di tipo mobile

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Il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 71, comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. inconformità alla periodicità stabilita dall’allegato VII al medesimo decreto, deveprovvedere a richiedere all’unità operativa territoriale Inail competente la primadelle verifiche periodiche per gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile.Le periodicità indicate nel suddetto allegato, come evidente dal punto 3.1.1 dell’al-legato II al d.m. 11 aprile 2011, rappresentano il termine ultimo entro il quale l’at-trezzatura di lavoro deve essere necessariamente sottoposta a verifica. In assen-za dell’effettuazione della suddetta verifica periodica entro il termine prescritto,l’attrezzatura non potrà essere utilizzata.La richiesta di prima verifica periodica, in base a quanto previsto dall’articolo 5 bis,comma 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) coordinato con il d.lgs. 179/2016, deve essere inoltrata tramite posta certificata o attraverso i ser-vizi online prossimamente disponibili sul portale Inail.Risulta utile che a tale richiesta il datore di lavoro alleghi copia della dichiarazioneCE di conformità dell’attrezzatura di lavoro, onde consentirne una corretta identi-ficazione. La mancata presentazione della dichiarazione di conformità non costi-tuisce motivo per ritenere la richiesta incompleta. Particolare attenzione va riservata alle gru su autocarro immesse sul mercatocon dichiarazione del fabbricante, di cui all’allegato II b alla direttiva 98/37/CE,ovvero dichiarazione di incorporazione per quasi macchina, di cui all’allegato II balla direttiva 2006/42/CE. In questi casi, infatti, per una corretta identificazionedell’attrezzatura, sarebbe opportuno allegare la dichiarazione CE di conformitàdell’insieme gru-autocarro rilasciata dall’installatore, eventualmente inviandoanche la dichiarazione della gru originaria. Potrebbe anche capitare che l’instal-latore rilasci nuova dichiarazione CE di conformità dell’allestimento gru-autocar-ro, seppure la gru originaria sia accompagnata da dichiarazione CE di confor-mità. Anche in questo, per una corretta identificazione dell’attrezzatura, conver-rebbe allegare la dichiarazione CE di conformità dell’insieme gru-autocarro rila-sciata dall’installatore, eventualmente inviando anche la dichiarazione della gruoriginaria. Come previsto dalla circolare del M.L.P.S. n. 11 del 25 maggio 2012 punto 1, larichiesta può ritenersi completa se contiene almeno le seguenti informazioni:- indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro;

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3. Richiesta di prima verifica periodica

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- dati fiscali del datore di lavoro (sede legale, codice fiscale, partita IVA) e i riferi-menti telefonici;

- dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro (tipologia dell’attrezzatura di lavoro,matricola EnPI/AnCC/Ispesl/Inail/MLPS);

- indicazione del soggetto abilitato iscritto nell’elenco di cui all’art. 2 comma 4 deld.m. 11 aprile 2011;

- data della richiesta.Dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dallasopra richiamata circolare inizia il computo dei quarantacinque giorni5 entro i qualil’Inail può intervenire, effettuando direttamente la verifica oppure incaricando laASL/ARPA, laddove sono stati stipulati accordi ai sensi dell’articolo 2 comma 3 deld.m. 11 aprile 2011, o affidando il servizio al soggetto abilitato indicato dal datoredi lavoro nella richiesta, scelto negli elenchi regionali Inail, reperibili sul portale Inailnella sezione “ricerca e tecnologia”.La prima verifica periodica è finalizzata ad accertare la conformità alle modalità diinstallazione previste dal fabbricante nelle istruzioni, lo stato di manutenzione econservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in originedal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi disicurezza e di controllo. La prima verifica prevede anche la redazione della schedatecnica di identificazione dell’attrezzatura. La compilazione di detta scheda, la veri-fica dell’attrezzatura e la redazione del verbale di prima verifica periodica sarannodescritti nel prosieguo del documento.

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5 I termini temporali sono stati ridotti da sessanta a quarantacinque giorni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante dispo-sizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.(GU n.255 del 30/10/2013).

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La presente istruzione operativa tratta nello specifico le gru caricatrici, comune-mente dette gru su autocarro, così come definite nella norma di tipo C specificaper questa tipologia di macchine, la En 12999, ovvero:

gru azionata da energia non manuale comprendente una colonna, che ruota intorno

ad una base, ed un pacco bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è

installata di regola su un veicolo commerciale6 (inclusi i rimorchi) con una significativa

portata residua ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo e per altre operazio-

ni, come specificato dal produttore nel manuale dell’operatore7.

Tale definizione comprende esclusivamente macchine per le quali è prevista unafase di installazione da condurre secondo le istruzioni dei fabbricanti prima dellamessa in servizio; non sono invece trattate le gru immesse sul mercato come attrez-zature intercambiabili, assemblate, per definizione, direttamente dall’operatore,come ad es. le gru destinate ad essere collegate da parte dell’utilizzatore finale all’at-tacco a tre punti di un trattore (fig. 2). Sono invece ricomprese le gru, che, seppuremontate su trattore, richiedono in ogni caso una fase di installazione (fig. 3).

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4. Campo d’applicazione

Figura 2: : Gru per trattore non inclusenella En 12999

Figura 3: Gru su trattore ricompresa nella En 12999

6 La futura revisione chiarirà che detta norma si applica anche a gru caricatrici installate su altri tipi di vei-coli, come ad esempio veicoli su rotaia.

7 La norma En 12999 tratta anche una gru caricatrice installata su fondazione statica, configurazione questache però non rientra tra gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile.

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Ai fini di una migliore fruibilità del documento si riporta anche la definizione diattrezzatura intercambiabile ripresa dalla direttiva macchine:

attrezzatura intercambiabile: dispositivo che, dopo la messa in servizio di una mac-

china o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall’operatore stesso al

fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui

tale attrezzatura non è un utensile; […]

La direttiva 2006/42/CE ha introdotto un’importante novità rispetto alla preceden-te, includendo nella definizione di macchina anche un “insieme […] pronto peressere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su unmezzo di trasporto […]”. Questo comporta che il fabbricante di una gru su autocar-ro debba tenere conto, nella propria valutazione dei rischi, di tutti i rischi derivan-ti dalla macchina, inclusi quelli relativi all’installazione sul telaio di un veicolo orimorchio, apporre la marcatura CE sulla macchina, redigere e firmare la dichiara-zione CE di conformità e fornire dettagliate istruzioni per l’installazione, specifican-do veicoli o rimorchi sui quali è possibile installare in sicurezza la macchina o indi-cando le caratteristiche tecniche o, se del caso, i modelli specifici di tali veicoli.nel caso di macchine destinate ad attività di sollevamento, il fabbricante è respon-sabile della verifica dell’idoneità all’impiego della macchina pronta per la messa inservizio.

4.1. Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo

La norma specifica per questa tipologia di macchine è la En 12999 – “Cranes -

Loader cranes”. La tabella sotto riportata riassume le diverse versioni della norma,a partire dalla prima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea(GUUE) il 14 agosto del 2003, e riporta le successive versioni con le rispettive datedi pubblicazione in GUUE. Si precisa che, nel caso di gru su autocarro immesse sul mercato con dichiarazio-ne del fabbricante, di cui all’allegato II b alla direttiva 98/37/CE, ovvero dichiarazio-ne di incorporazione per quasi macchina, di cui all’allegato II b alla direttiva2006/42/CE, la data di riferimento per l’individuazione dello stato dell’arte è quel-la relativa all’allestimento della gru su autocarro. Lo stesso dicasi nel caso in cuil’installatore abbia rilasciato nuova dichiarazione CE di conformità dell’allestimen-to gru-autocarro, in presenza di una gru accompagnata da propria dichiarazioneCE di conformità. Anche in questo caso, infatti, il riferimento per lo stato dell’arteè da rintracciare nella nuova dichiarazione CE di conformità.

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Si precisa che l’adozione di una norma armonizzata pubblicata in GazzettaUfficiale seppure dia presunzione di conformità alla direttiva di prodotto specifica,è a carattere volontario e fornisce un’indicazione dello stato dell’arte, determinan-do il livello di sicurezza che ci si aspetta da un determinato tipo di prodotto in queldato momento: il fabbricante della macchina che sceglie di adottare soluzioni tec-niche diverse, anche se desunte da altre specifiche tecniche, deve poter dimostra-re che la sua soluzione è conforme ai requisiti di sicurezza e di tutela della salutepertinenti e fornisce un livello di sicurezza almeno equivalente a quello che siotterrebbe con l’applicazione delle indicazioni della norma armonizzata specifica.Si riportano di seguito alcuni estratti della citata norma, propedeutici all’attività diverifica, in quanto riferiti ai principali dispositivi di sicurezza previsti per la specifi-ca attrezzatura. negli estratti della norma la formattazione in grassetto evidenziail testo che nelle diverse edizioni ha subito delle modifiche.

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Norma EN Data pubblicazione in GUUE Recepimento UNI Cessazione validità

EN 12999:2002 14/08/2003 UNI EN 12999:2003 31/12/2005

EN 12999:2002+A1:2004 31/12/2005 UNI EN 12999:2005 08/05/2007

EN 12999:2002+A2:2006 08/05/2007 UNI EN 12999:2009 29/12/2009

EN 12999:2011 08/04/2011 UNI EN 12999:2011 31/12/2012

EN 12999:2011+A1:2012 24/08/2012 UNI EN 12999:2012 in vigore

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TERMINI E DEFINIZIONI

EN 12999:2002EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2002 + A2:2006EN 12999:2011

EN 12999:2011+A1:2012

§ 3.1.39 Stabilizzatore: supporto della struttura di sostegno fissato alla base della gru oal veicolo al fine di dare stabilità, senza sollevare il veicolo dal suolo.

EN 12999:2002EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2002 + A2:2006

§ 5.4.1.2 Martinetto stabi-lizzatore Il martinetto stabilizzatoredeve disporre di mezzi(per esempio piedi) daappoggiare al suolo. Il sup-porto al suolo dello stabiliz-zatore deve essere costruitoin modo da compensare leirregolarità del terreno dialmeno 10°[…].

EN 12999:2011

§ 5.4.1.2 Martinetto stabi-lizzatore8

Il martinetto stabilizzatoredeve disporre di un piededa appoggiare al suolo. Ilpiede stabilizzatore deveessere progettato in mododa adattarsi alle irregolaritàdel terreno di almeno 10°.

L’area di ogni piede deveessere tale che la pressionemassima sul terreno risultan-te sia minore di 4 MPa […].

Qualora il martinetto stabi-lizzatore disponga di undispositivo di ribaltamento,devono essere previstimezzi di bloccaggio che pos-sano contrastare le forze dilavoro durante l'utilizzo pre-visto (per esempio perni),per fissare lo stabilizzatoresia nella posizione di lavoroche in quella di trasporto(vedere punto 5.4.3).

EN 12999:2011+A1:2012

§ 5.4.1.2 Martinetto stabi-lizzatore8

Il martinetto stabilizzatoredeve disporre di un piededa appoggiare al suolo. Ilpiede stabilizzatore deveessere progettato in mododa adattarsi alle irregolaritàdel terreno di almeno 10°.Le gru per la movimenta-zione del legname posso-no comunque avere i piedistabilizzatori fissi. L’area di ogni piede deveessere tale che la pressionemassima sul terreno risultan-te sia minore di 4 MPa […].

Qualora il martinetto stabi-lizzatore disponga di undispositivo di ribaltamento,devono essere previstimezzi di bloccaggio che pos-sano contrastare le forze dilavoro durante l'utilizzo pre-visto (per esempio perni),per fissare lo stabilizzatoresia nella posizione di lavoroche in quella di trasporto(vedere punto 5.4.3).

8 Una possibile soluzione tecnica adottata dai fabbricanti per considerare le novità introdotte dalla versio-ne della En 12999:2011 prevede l’adozione di un piede stabilizzatore snodato che possa compensare leirregolarità del terreno, garantendo una superficie minima di appoggio tale da assicurare che la pressio-ne esercitata sul terreno non superi i 4 MPa.

DISPOSITIVI MECCANICI - STABILIZZATORI

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STABILIZZATORI

EN 12999:2002 + A2:2006EN 12999:2011

EN 12999:2011+A1:2012

§ 5.4.1.3 Braccio stabilizzatore I bracci stabilizzatori devono essere marca-ti in modo da mostrare quando essi sonoestesi correttamente. I bracci manuali devono essere muniti di:a) maniglie per il funzionamento manuale; b) dispositivi di bloccaggio nella posizione

di lavoro e di trasporto (vedere punto5.4.3);

c) finecorsa per evitare la fuoriuscita.Devono essere montati mezzi di bloccaggionella posizione di lavoro se i cilindri idraulicinon sono in grado di resistere alle forzedurante la movimentazione del carico.I bracci stabilizzatori a comando idrauli-co devono essere provvisti di mezzi dibloccaggio nella posizione di trasporto.Devono essere previsti mezzi di bloccaggionella posizione di lavoro se i cilindri idrau-lici non sono in grado di resistere alle forzedurante la movimentazione del carico.

§ 5.4.1.3 Braccio stabilizzatore I bracci stabilizzatori devono essere marca-ti in modo da mostrare quando essi sonoestesi correttamente. I bracci manuali devono essere muniti di:a) maniglie per il funzionamento manuale; b) dispositivi di bloccaggio nella posizione

di lavoro e di trasporto (vedere punto5.4.3);

c) finecorsa per evitare la fuoriuscita.Devono essere montati mezzi di bloccaggionella posizione di lavoro se i cilindri idraulicinon sono in grado di resistere alle forzedurante la movimentazione del carico.

Devono essere montati mezzi di bloccaggionella posizione di lavoro se i cilindri idraulicinon sono in grado di resistere alle forzedurante la movimentazione del carico.

STABILIZZATORI

EN 12999:2002EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2002 + A2:2006EN 12999:2011

EN 12999:2011+A1:2012

§ 5.4.2 Prolunghe manuali Le prolunghe manuali devono avere dei fine corsa e mezzi meccanici di bloccaggio nellaposizione chiusa e aperta.

EN 12999:2002EN 12999:2002+A1:2004

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

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EN 12999:2002EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2002 + A2:2006

§ 5.4.39 Generalità

Devono essere previsti mezzidi bloccaggio per preveniremovimenti incontrollati edella gru e degli stabilizzatoriinstallati sui veicoli durante illoro trasferimento. […]

EN 12999:2011

§ 5.4.1.2 GeneralitàQuando il gruppo bracci diuna gru caricatrice monta-ta su veicolo deve essereparcheggiato sulla piat-taforma di carico o sullaparte superiore del caricodurante il trasporto, unindicatore (ad es. sensored’angolo) deve essere pre-visto, vedi 5.6.1.3.

Devono essere previsti mezzidi bloccaggio per preveniremovimenti incontrollati dellagru e degli stabilizzatoriinstallati sui veicoli durante illoro trasferimento.

EN 12999:2011+A1:2012

§ 5.4.3.1 Generalità Su tutte le gru caricatricimontate su veicoli deveessere montato un siste-ma (per esempio sensoredi angolo) per rilevare se ilbraccio principale non èmesso a riposo al di sottodell’altezza di trasportopermessa, vedere punto5.6.1.3.

Devono essere previsti mezzidi bloccaggio per preveniremovimenti incontrollati dellagru e degli stabilizzatoriinstallati sui veicoli durante illoro trasferimento.

9 nella versione della norma EN 12999:2002 + A2:2006 il presente testo è riportato al punto 5.4.3.1.

BLOCCAGGIO DURANTE IL TRASPORTO

BLOCCAGGIO DURANTE IL TRASPORTO

12999:2002 + A2:2006EN 12999:2011

EN 12999:2011+A1:2012

§ 5.4.3 Fissaggio durante il trasporto

Gli stabilizzatori devono essere bloccatinella posizione di trasporto per mezzo didue separati dispositivi di bloccaggio perogni stabilizzatore, di cui almeno uno acomando automatico, per esempio unachiusura a camma azionata a molla e uncatenaccio a molla automatico. Essi devo-no essere applicati alla gru e/o agli stabiliz-zatori ed essere protetti da una rimozioneinvolontaria, per esempio mediante pernidi fissaggio con mollette di bloccaggio.

§ 5.4.3.2 Estensioni con attivazionemanuale Le estensioni dei bracci stabilizzatori conattivazione manuale devono essere blocca-te nella posizione di trasporto da due mezzidi bloccaggio separati per ogni stabilizzato-re, e almeno uno di questi deve essere adattivazione automatica, per esempio unbloccaggio a camma attivato da una molla eun catenaccio automatico a molla. Questidevono essere fissati alla gru e/o agli stabi-lizzatori ed essere protetti da una rimozioneinvolontaria, per esempio mediante perni dibloccaggio con fermi a molla. […]

EN 12999:2002EN 12999:2002+A1:2004

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

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EN 12999:2002EN 12999:2002+A1:2004

§ 5.4.3 Fissaggio durante iltrasporto […] L'operatore deve potervedere chiaramente se ildispositivo di bloccaggio ènella posizione di blocco osblocco. L'operatore deveinoltre avere la possibilità dicontrollare dal posto diguida durante il trasporto,che gli stabilizzatori siano inposizione di trasporto, peresempio, con specchietti,spia/cicalino interbloccatisulla posizione degli stabiliz-zatori.

EN 12999:2002+A2:2006

§ 5.4.3.2 Estensioni conattivazione manuale […] Deve essere chiaramen-te visibile all’operatorequando i mezzi di bloccaggiomanuale sono nella posizio-ne bloccata o non bloccata.In aggiunta, una luce di allar-me, visibile dalla posizionedi guida durante il trasporto,deve indicare quando gli sta-bilizzatori non sono bloccatinella posizione di trasporto.

EN 12999:2011EN 12999:2011+A1:2012

§ 5.4.3.2 Estensioni conattivazione manuale […] L'operatore deve potervedere chiaramente se idispositivi di bloccaggiomanuale sono nella posizio-ne bloccata o non bloccata.Inoltre deve essere indicatoquando gli stabilizzatori nonsono bloccati nella posizionedi trasporto, vedere punto5.6.1.5.

§ 5.6.1.5 Le gru con braccistabilizzatori ad attivazionemanuale devono esseredotate di un allarme visibilee udibile dalla posizione diguida durante il trasportoche indichi quando gli stabi-lizzatori non sono bloccati inposizione di trasporto. […] L'allarme acustico puòessere volontariamentedisattivato mediante un pul-sante di conferma oppurese esiste un segnale che èattivo il freno di staziona-mento del veicolo.

BLOCCAGGIO DURANTE IL TRASPORTO

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

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BLOCCAGGIO DURANTE IL TRASPORTO

12999:2002 + A2:2006EN 12999:2011

EN 12999:2011+A1:2012

§ 5.4.3 Fissaggio durante il trasporto

Gli stabilizzatori devono essere bloccatinella posizione di trasporto per mezzo didue separati dispositivi di bloccaggio perogni stabilizzatore, di cui almeno uno acomando automatico, per esempio unachiusura a camma azionata a molla e uncatenaccio a molla automatico. Essi devo-no essere applicati alla gru e/o agli stabiliz-zatori ed essere protetti da una rimozioneinvolontaria, per esempio mediante pernidi fissaggio con mollette di bloccaggio.

§ 5.4.3.3 Estensioni con attivazioneidraulica Le estensioni con attivazione idraulicadevono essere dotate di sistema di bloc-caggio automatico idraulico o meccanicoper la posizione di trasporto, in aggiuntaad una valvola a centro chiuso. Un sistemadi bloccaggio automatico idraulico devecomprendere delle valvole di arresto perprevenire perdite e devono essere diretta-mente collegate al cilindro o per mezzo ditubazioni metalliche. Un sistema di bloc-caggio meccanico deve essere progettatoper resistere, senza deformazioni perma-nenti, alla forza dovuta al prevedibile usoerrato di tentare di estendere gli stabilizza-tori con i sistemi di bloccaggio attivati.

§ 5.6.1.5 […] Le gru con bracci stabilizzato-ri con attivazione idraulica devono esseredotate di un allarme visibile e udibile dallaposizione di guida durante il trasporto cheindichi quando gli stabilizzatori non sonoin posizione di trasporto. L'allarme acusti-co può essere volontariamente disattivatomediante un pulsante di conferma oppurese esiste un segnale che è attivo il freno distazionamento del veicolo.

EN 12999:2002EN 12999:2002+A1:2004

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EN 12999:2002EN 12999:2002+A1:2004

§ 5.4.3 Fissaggio durante iltrasporto […] L'operatore deve potervedere chiaramente se ildispositivo di bloccaggio ènella posizione di blocco osblocco. L'operatore deveinoltre avere la possibilità dicontrollare dal posto diguida durante il trasporto,che gli stabilizzatori siano inposizione di trasporto, peresempio, con specchietti,spia/cicalino interbloccatisulla posizione degli stabiliz-zatori.

EN 12999:2002+A2:2006EN 12999:2011

EN 12999:2011+A1:2012

§ 5.6.1.5 Le gru con bracci stabilizza-tori con attivazione idraulicadevono essere dotate di unallarme visibile e udibiledalla posizione di guidadurante il trasporto cheindichi quando gli stabiliz-zatori non sono bloccati inposizione di trasporto.L'allarme acustico può esse-re volontariamente disatti-vato mediante un pulsantedi conferma oppure se esi-ste un segnale che è attivo ilfreno di stazionamento delveicolo.

BLOCCAGGIO DURANTE IL TRASPORTO

En 12999:2002

En 12999:2002+A1:2004

En 12999:2002+A2:2006

En 12999:2011

En 12999:2011+A1:2012

AVVISO ACUSTICO E LUMINOSO

ESTENSIONIIDRAULICHE E

MANUALI

X

X

AVVISOLUMINOSO

ESTENSIONI MANUALI

X

SPECCHIETTIE/O SPIA/CICALINO

ESTENSIONIIDRAULICHE E

MANUALI

X

X

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

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IMPIANTO IDRAULICO

EN 12999:2002EN 12999:2011EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2011+A1:2012EN 12999:2002 + A2:2006

§ 5.5.4 Valvole di massima

Tutti i circuiti di sostegno del carico devonoessere attrezzati con mezzi automatici (peresempio valvole massima) che limitano lapressione ad un valore massimo corri-spondente al 25% sopra la pressione mas-sima di lavoro o devono essere progettatiin modo da resistere alla pressione massi-ma che può verificarsi alle condizioni ope-rative previste.Il valore minimo di taratura sulle valvolelimitatrici di pressione, ad eccezione di gruper la movimentazione di legname (vedere5.6.2.1 e 5.6.2.2) deve essere tale da impe-dire qualsiasi movimento incontrollato concarichi fino a 1,3 volte il carico nominale.

§ 5.5.4 Dispositivo di limitazione dellapressione Se un circuito di sostegno del carico non èin grado di resistere alla pressione che puòverificarsi, devono essere previsti mezziper limitare la pressione massima al valoredi progettazione.Tali dispositivi di limitazione della pressio-ne, eccetto quelli:- per gru caricatrici con un carico nomina-

le inferiore a 1.000 kg e con un momen-to di sollevamento netto massimominore di 40.000 nm;

- gru per la movimentazione di legname,devono essere impostati in modo da impe-dire qualsiasi movimento incontrollato concarichi fino a 1,3 volte il carico nominale.

IMPIANTO IDRAULICO

EN 12999:2002EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2002 + A2:2006EN 12999:2011

EN 12999:2011+A1:2012

§ 5.5.5 Tubi flessibili, tubazioni e raccordi […] Tubi flessibili, tubazioni e raccordi devono essere disposti, installati e, ove opportu-no, protetti in modo da non essere danneggiati da sfregamento, intrappolamento, ecc. Itubi flessibili idraulici contenenti fluido ad una pressione maggiore di 5 MPa e/o aventiuna temperatura maggiore di 50 °C e situati entro una distanza di 1,0 m dall'operatoredevono essere protetti.Tutte le parti o i componenti in grado di deviare un possibile getto di fluido possonoessere considerati un dispositivo di protezione sufficiente. […]

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PRECAUZIONI CONTRO LA ROTTURA DEL CIRCUITO IDRAULICO

EEN 12999:2002EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2002 + A2:2006EN 12999:2011

EN 12999:2011+A1:2012

§ 5.5.6.1 Gru caricatrici diverse da gru per la movimentazione di legname Tutti i circuiti di sostegno del carico devono essere dotati di mezzi automatici, per esem-pio valvole di sostegno del carico, al fine di evitare un movimento incontrollato della gruin caso di rottura del circuito idraulico. Questo non si applica a dispositivi che attivanouna rotazione fissati alla punta del braccio. Le valvole di blocco sensibili al flusso devo-no essere utilizzate unicamente per linee di compensazione e rilevazione della pressio-ne. Il flusso massimo attraverso queste linee non deve essere maggiore di 3 l/min.Le valvole utilizzate per questo scopo devono essere installate molto vicine al cilindro.Esse devono essere:a) integrali con il cilindro; ob) provviste di accoppiamento diretto e rigido a flangia, oc) disposte vicino al cilindro o collegate ad esso per mezzo di corti tubi rigidi con accop-

piamento saldato, flangiato o filettato.La pressione di scoppio delle materie prime per i tubi fra la valvola di bloccaggio e l'at-tuatore deve essere almeno 3 volte la pressione massima di lavoro.

PRECAUZIONI CONTRO LA ROTTURA DEL CIRCUITO IDRAULICO

EEN 12999:2002EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2002 + A2:2006EN 12999:2011

EN 12999:2011+A1:2012

§ 5.5.6 Gru per la movimentazione di legnameIn caso di rottura del circuito idraulico, la velocità di discesa del braccio non deve supe-rare la velocità massima di discesa al carico nominale di oltre il 30% (vedere nota espli-cativa nel punto C.2).I cilindri dei martinetti stabilizzatori e delle estensioni devono essere equipaggiati comeindicato nel punto 5.5.6.1.

C.2 Gru per la movimentazione di legname - Rottura di una linea L'arresto automatico del movimento del braccio dovuto ad una rottura in un tubo flessi-bile, in una gru per la movimentazione di legname, a causa della velocità elevata, puòcausare rischi maggiori di una discesa controllata del carico.

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GANCI DI CARICO

EN 12999:2011EN 12999:2011+A1:2012

§ 5.4.5 I ganci devono essere progettati in conformità allo stato dell'arte. nota Maggiori informazioni possono essere trovate nelle DIn 15400 e DIn 15401-2. Iganci devono essere tali da impedire la caduta accidentale del carico. Ciò si può ottene-re mediante:- un dispositivo di sicurezza, o- la forma del gancio.I ganci dotati di un blocco di sicurezza soddisfano questi requisiti.

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DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE E INDICAZIONE

EN 12999:2002EN 12999:2011EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2011+A1:2012EN 12999:2002 + A2:2006

§ 5.6.1.1 Generalità Su tutte le gru aventi una capacità nomina-le di 1000 kg o maggiore, oppure unmomento di sollevamento massimo nettodovuto al carico 40.000 nm o maggiore,devono essere previsti limitatori e indica-tori di carico. Il carico nominale deve esse-re indicato a tutti gli sbracci corrisponden-ti al gruppo bracci in posizione orizzontale.

I limitatori/indicatori di carico nominale devo-no essere conformi alla En 12077-2:1998. Le parti legate alla sicurezza dei sistemi limi-tatori/indicatori devono essere conformi allaEn 954-1:1996 categoria 1 ad eccezione delleparti elettroniche dell'impianto di dispositivilimitatori che devono essere conformi alla En 954-1:1996 categoria 2.Il limitatore di carico di una gru perautocarro deve in genere assolvere tredifferenti funzioni:1) evitare i sovraccarichi alla struttura;2) evitare il rischio di ribaltamento del

veicolo;3) evitare movimenti pericolosi del

carico.Devono essere sempre disponibili tutti imovimenti che riducono il carico sullagru.

§ 5.6.1 Generalità Tutte le gru con carico nominale di 1.000 kgo maggiore, oppure un momento di solleva-mento netto dovuto al carico, maggiore ouguale a 40.000 nm devono essere dotatedi limitatore del carico. Il carico nominaledeve essere determinato a tutti gli sbraccicorrispondenti al gruppo bracci in posizioneorizzontale. Su tutte le gru devono essereforniti indicatori di carico nominale.I dispositivi limitatori e indicatori devonoessere conformi alla En 12077-2. Le partilegate alla sicurezza dei sistemi limita-tori/indicatori devono essere conformi allaEn 954-1:1996, categoria 1 ad eccezionedelle parti elettroniche dell'impianto didispositivi limitatori che devono essereconformi alla En 954-1:1996, categoria 2.

Nel caso in cui un guasto riconosciutodel limitatore di carico non permetta allimitatore di rimanere efficiente, tutti imovimenti della gru devono arrestarsi.Nel caso in cui la gru sia stata arrestataa causa del raggiungimento del cariconominale o di un guasto del limitatoredi carico, tutti i movimenti che aumen-tano il momento di carico della grudevono essere bloccati, mentre gli altrimovimenti possono rimanere disponibi-

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

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DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE E INDICAZIONE

EN 12999:2002EN 12999:2011EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2011+A1:2012EN 12999:2002 + A2:2006

nota Per quanto concerne i limitatori dicarico nominale su gru per autocarro,vedere anche la nota esplicativa a 5.6 nel-l'appendice informativa C. Per esempi dimovimenti pericolosi in diversi tipi di gru,vedere l'appendice informativa D.

nelle gru per autocarro aventi un cariconominale minore di 1000 kg o un momen-to di sollevamento netto massimo minoredi 40000 nm, le valvole in conformità a5.5.4 e 5.6.5 devono fornire una protezio-ne contro il sovraccarico, qualora non siaprevisto un limitatore di carico. Un mano-metro opportunamente contrassegnatoche indichi l'avvicinarsi al carico nominale,visibile dal posto di comando, assolve perqueste gru la funzione dell’indicatore dicarico.

li. I movimenti bloccati possono esserepermessi solo dopo l'attivazione di undispositivo di discesa in conformità alpunto 5.6.3.

nota Per quanto riguarda i limitatori dicarico sulle gru caricatrici, vedere anchela nota esplicativa fornita nel punto C.1.Per esempi di movimenti pericolosi indiversi tipi di gru, vedere appendice infor-mativa D.

nelle gru caricatrici con un carico nomina-le minore di 1000 kg e un momento di sol-levamento netto massimo minore di40000 nm, le valvole di massima in confor-mità ai punti 5.6.2.2 e 5.6.2.3 devono forni-re una protezione contro il sovraccarico,qualora non sia previsto un limitatore dicarico. Un manometro opportunamentecontrassegnato che indichi l'avvicinarsi alcarico nominale, visibile dal posto dicomando dell'operatore, assolve per que-ste gru la funzione dell'indicatore di cariconominale.

DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE E INDICAZIONE

EN 12999:2002EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2002 + A2:2006EN 12999:2011

EN 12999:2011+A1:2012

§ 5.6.1.2 Se in qualche settore della rotazione il carico nominale è minore, la gru deveessere provvista di limitatori di rotazione. Essi devono avere la precedenza sui comandidella gru qualora si cerchi di effettuare una rotazione in tale settore con un carico mag-giore del carico nominale di tale settore o di sollevare in tale settore carichi maggiori deicarichi nominali di tale settore. L'indicatore/limitatore di carico deve essere operativo intutti i settori dell’area di rotazione.

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

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EN 12999:2002EN 12999:2002+A1:2004EN 12999:2002+A2:2006

§ 5.6.1.3 Se il gruppo braccidi una gru per autocarromontata su veicolo deveessere parcheggiato sullapiattaforma di carico o sullasommità del carico duranteil trasporto, deve essereprevisto un indicatore (peresempio un sensore d'ango-lo). Tale indicatore deveinformare l'operatore sel'altezza della gru superaun valore massimo prefis-sato (come descritto in7.2.3.3).

§ 7.2.3.3 […] I controlli post-funzionamento devonocomprendere altezze e lar-ghezze del veicolo in condi-zioni di marcia.

EN 12999:2011

§ 5.6.1.3 Un allarme visivoe udibile dalla posizione diguida durante il trasportodeve indicare che l’altezzadella gru supera un valoremassimo prefissato (comedescritto nel punto7.2.3.4). L'allarme acusticopuò essere volontariamentedisattivato mediante un pul-sante di conferma oppurese esiste un segnale che èattivo il freno di staziona-mento del veicolo.

§ 7.2.3.4 […] I controlli post-funzionamento devonocomprendere altezze e lar-ghezze del veicolo in condi-zioni di marcia.

EN 12999:2011+A1:2012

§ 5.6.1.3. Un allarme visivoe udibile dalla posizione diguida durante il trasportodeve indicare che il brac-cio principale non è richiu-so correttamente (comedescritto nei punti 5.4.3.1e 7.2.3.4). L'allarme acusticopuò essere volontariamentedisattivato mediante un pul-sante di conferma oppurese esiste un segnale che èattivo il freno di staziona-mento del veicolo.

§ 5.4.3.1 […] Su tutte le grucaricatrici montate su veicolideve essere montato unsistema (per esempio senso-re di angolo) per rilevare seil braccio principale non èmesso a riposo al di sottodell’altezza di trasporto per-messa, vedere punto5.6.1.3.

§ 7.2.3.4 […] I controlli post-funzionamento devonocomprendere altezze e lar-ghezze del veicolo in condi-zioni di marcia. Il manualedeve anche evidenziareche è essenziale che l'ope-ratore si assicuri che idispositivi di blocco sianocompletamente innestatiprima di iniziare la marciadel veicolo.

DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE E INDICAZIONE

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

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DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE E INDICAZIONE

EN 12999:2002EN 12999:2011EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2011+A1:2012EN 12999:2002 + A2:2006

§ 5.6.1.6 In caso di gru dotate di prolunghemanuali, tali prolunghe devono essereincluse nel sistema del limitatore di carico.

Può essere previsto un selettore modaleper selezionare la configurazione del grup-po bracci sul dispositivo limitatore e indica-tore, quando sono montate le prolunghemanuali.

§ 5.6.1 7 Per le gru con un carico nominaledi 1000 kg o maggiore, oppure con unmomento di sollevamento netto massimodi 40000 nm o maggiore, dotate di prolun-ghe manuali, queste prolunghe devonoessere incluse nel sistema del limitatore dicarico. Può essere previsto un selettoremodale per selezionare la configurazionedel gruppo bracci sul dispositivo limitatoree indicatore, quando sono montate le pro-lunghe manuali.

DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE E INDICAZIONE

EN 12999:2002EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2002 + A2:2006EN 12999:2011

EN 12999:2011+A1:2012

§ 5.6.1.4 Gru dotate di stabilizzatori devono essere provviste di indicatori di livellamentoben visibili dall'operatore nella stazione di comando degli stabilizzatori.

DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE E INDICAZIONE

EN 12999:2002EN 12999:2011EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2011+A1:2012EN 12999:2002 + A2:2006

§ 5.6.1.5 In caso di gru dotate di verricello,il verricello deve essere compreso nelsistema del limitatore di carico.

§ 5.6.1.6 Per le gru con un carico nomina-le di 1000 kg oppure maggiore, o con unmomento di sollevamento netto massi-mo di 40000 Nm o maggiore, il parancodeve essere incluso nel sistema del limi-tatore di carico. I paranchi in grado disollevare carichi maggiori di 1000 kgdevono comunque sempre essere inclusinel sistema del limitatore di carico. […]

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

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DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE E INDICAZIONE

EN 12999:2011EN 12999:2011+A1:2012

§ 5.6.1.8 Per le gru con un carico nominale di 1000 kg o maggiore, oppure con unmomento di sollevamento netto massimo di 40000 nm o maggiore, la stabilità del vei-colo deve essere inclusa nella funzione di sicurezza del sistema del limitatore di carico.

nota Stabilità in questo caso significa: l'impiego di ogni stabilizzatore è monitorato dallimitatore di carico e il carico nominale è ridotto o la gru è arrestata se esso non è com-pletamente esteso. Questo requisito non è applicabile alle gru per la movimentazione dilegname.

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

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DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE E INDICAZIONE

EN 12999:2002EN 12999:2011EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2011+A1:2012EN 12999:2002 + A2:2006

§ 5.6.2.1 Il limitatore di carico deve opera-re entro le accelerazioni di lavoro di pro-getto della gru tra il 100% e il (100 + Δ %)del carico nominale. Il valore di Δ dipendedallo sbraccio idraulico in conformità allaseguente formula:Δ ≤8 + 0,5 R ≤ 20dove:R = sbraccio idraulico in metri.nel caso di gru per la movimentazione dilegname, la tolleranza del 20% può essereutilizzata indipendentemente dallo sbrac-cio idraulico.

nota È generalmente accettato che unlimitatore di carico per gru per autocarrolimiti il momento del carico. In caso disbraccio lungo, la parte principale delmomento di sollevamento totale deriva daipesi propri e solo una piccola parte dalcarico utile. Le tolleranze dei limitatori dicarico indicate sopra sono state stabili-te tenendo presente quanto sopra.

§ 5.6.2.1 La tolleranza del limitatore di cari-co deve essere tale che esso sia attivato frail 100% e il (100 + Δ%) del carico nominale.Il valore di Δ dipende dello sbraccio idrau-lico in conformità all'equazione seguente:Δ ≤ 8 + 0,5 R ≤ 20dove: R sbraccio idraulico in metri.

nel caso di gru per la movimentazione dilegname e di gru caricatrici con un cari-co nominale minore di 1000 kg e unmomento di sollevamento netto massi-mo minore di 40000 Nm, la tolleranzaΔ = 20% può essere utilizzata indipenden-temente dallo sbraccio idraulico.Per i paranchi, la tolleranza Δ = 25% delcarico nominale può essere utilizzataindipendentemente dallo sbraccio.Comunque, la tolleranza sopra indicataè comunque ancora applicabile alla gru.

nota È generalmente accettato che unlimitatore di carico per gru caricatrici limitiil momento del carico. In caso di sbracciolungo, la parte principale del momento disollevamento totale deriva dai pesi proprie solo una piccola parte dal carico utile. Letolleranze per il limitatore di caricosopra indicate sono state stabilite con-siderando il rapporto del momento dicarico con il momento dei pesi propri.

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DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE E INDICAZIONE

EN 12999:2002EN 12999:2011EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2011+A1:2012EN 12999:2002 + A2:2006

§ 5.6.2.2 nel caso delle gru per la movi-mentazione del legname, le valvole antiur-to con tolleranze conformi a 5.6.2.1 devo-no fornire la protezione contro i sovracca-richi, qualora non sia previsto un limitato-re di carico.

§ 5.6.2.2 Per le gru caricatrici con uncarico nominale minore di 1000 kg e unmomento di sollevamento netto massi-mo minore di 40000 Nm o per le gru perla movimentazione di legname, può esserefornita una protezione contro il sovrac-carico mediante una valvola di massimagenerale o una valvola antiurto per icilindri dei bracci. Queste funzioni di limi-tazione della pressione devono avere tolle-ranze in conformità al punto 5.6.2.1.

§ 5.6.2.3 Per le gru caricatrici con un cariconominale minore di 1000 kg e un momen-to di sollevamento netto massimo minoredi 40000 nm diverse dalle gru per la movi-mentazione di legname, può essere fornitauna protezione contro il sovraccaricomediante una funzione di limitazionedella pressione nelle valvole di sostegnodel carico per i cilindri dei bracci. Questefunzioni di limitazione della pressionedevono avere tolleranze in conformità alpunto 5.6.2.1.

DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE E INDICAZIONE

EN 12999:2011EN 12999:2011+A1:2012

§ 5.6.2.4 Ogni dispositivo in grado di inibire il limitatore di carico deve essere dotato diun dispositivo antimanomissione.

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DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE E INDICAZIONE

EN 12999:2002EN 12999:2011EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2011+A1:2012EN 12999:2002 + A2:2006

§ 5.4.3 In caso di gru dotate di verricello, ilverricello deve essere compreso nel siste-ma del limitatore di carico.

§ 5.6.1.6 Per le gru con un carico nomina-le di 1000 kg oppure maggiore, o con unmomento di sollevamento netto massi-mo di 40000 Nm o maggiore, il parancodeve essere incluso nel sistema del limi-tatore di carico. I paranchi in grado di sol-levare carichi maggiori di 1000 kg devonocomunque sempre essere inclusi nel siste-ma del limitatore di carico. […]

DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE E INDICAZIONE

EN 12999:2002EN 12999:2011EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2011+A1:2012EN 12999:2002 + A2:2006

§ 5.6.1.6 In caso di gru dotate di prolunghemanuali, tali prolunghe devono essereincluse nel sistema del limitatore di carico.Può essere previsto un selettore modaleper selezionare la configurazione del grup-po bracci sul dispositivo limitatore e indica-tore, quando sono montate le prolunghemanuali.

§ 5.6.1.7 Per le gru con un carico nomi-nale di 1000 kg o maggiore, oppure conun momento di sollevamento nettomassimo di 40000 Nm o maggiore, dota-te di prolunghe manuali, queste prolunghedevono essere incluse nel sistema del limi-tatore di carico. Può essere previsto unselettore modale per selezionare la confi-gurazione del gruppo bracci sul dispositivolimitatore e indicatore, quando sono mon-tate le prolunghe manuali.

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EN 12999:2002

§ 5.6.3 Dispositivo didiscesaPer evitare il completoblocco della gru su auto-carro dopo l’attivazione dellimitatore di carico puòessere fornito un disposi-tivo di emergenza adintervento manuale (ndr.nella versione inglese siparla di emergency overri-ding facility). Tale dispositi-vo non deve consentirenessuna estensione delbraccio.

Se tale meccanismo diemergenza è presente,esso deve essere identifi-cato chiaramente. Talemeccanismo deve funzio-nare unicamente finchéil comando è nelle manidell'operatore e per untempo massimo di 5secondi ad intervalli nonminori di 30 secondi.

EN 12999:2002+A1:2004EN 12999:2002+A2:2006

§ 5.6.3 Dispositivo didiscesa Per evitare il completoblocco della gru su auto-carro, deve10 essere forni-to un dispositivo di disce-sa. Tale dispositivo nondeve consentire nessunmovimento che possa con-durre alla rottura di uncomponente o ad una per-dita di stabilità.

EN 12999:2011EN 12999:2011+A1:2012

§ 5.6.3 Dispositivo didiscesa11

Per evitare il completoblocco della gru caricatrice,può essere fornito undispositivo di discesa.Tale dispositivo non deveconsentire nessun movi-mento che possa condurrealla rottura di un compo-nente o ad una perdita distabilità.

Se è presente tale dispo-sitivo, esso deve essereidentificato chiaramen-te. Tale dispositivo devefunzionare soltanto men-tre il comando è mante-nuto dall'operatore e perun periodo massimo di 5s a intervalli non piùbrevi di 30 s.

DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE E INDICAZIONE

10 Si precisa che nelle versioni in lingua inglese della norma (En 12999:2002+A1:2004 e En12999:2002+A2:2006) il termine adottato è may come nelle altre versioni, seppure erroneamente tradot-to in italiano con deve.

11 nella versione della norma del 2002 il dispositivo viene chiamato “dispositivo di by pass di emergenza”.

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DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE E INDICAZIONE

EN 12999:2002EN 12999:2002+A1:2004EN 12999:2002+A2:2006

EN 12999:2011EN 12999:2011+A1:2012

§ 5.6.2.4 Ogni dispositivo in grado di inibire il limitatore di carico deve essere dotato diun dispositivo antimanomissione.

DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE E INDICAZIONE

EN 12999:2002EN 12999:2011EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2011+A1:2012EN 12999:2002 + A2:2006

§ 5.6.4.Indicatori di carico nominaleL'indicatore di carico nominale deveavvertire l'operatore quando il caricosupera il 90% del carico nominale. Qualorail carico nominale venga superato, deveessere emesso un avvertimento diversodi sovraccarico all'operatore e alle per-sone in prossimità della gru. Deve esser-vi una netta differenza tra l'avvertimentoper avvicinamento al carico nominale el'avvertimento di sovraccarico. Entrambi gliavvertimenti devono essere continui edevono essere identificabili come avverti-menti alle persone interessate mentre lagru è in funzione.L'avvertimento alle persone in zona perico-losa non è necessario per una gru per auto-carro con uno sbraccio minore di 12 m.

§ 5.6.4 Indicatori di carico nominaleL'indicatore di carico nominale deveavvertire l'operatore e le persone nellavicinanza della gru quando il carico supe-ra il 90% del carico nominale. Se il cariconominale viene superato, l'operatoredeve essere avvertito del sovraccaricocon un segnale differente. Deve esserviuna netta differenza tra l'avvertimento peravvicinamento al carico nominale e l'avver-timento per sovraccarico. Entrambi gliavvertimenti devono essere continui edevono essere identificabili come avverti-menti alle persone interessate mentre lagru è in funzione.L'avvertimento alle persone in zona peri-colosa non è necessario per una gru cari-catrice con uno sbraccio minore di 12 m.

DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE E INDICAZIONE

EN 12999:2011EN 12999:2011+A1:2012

§ 5.6.6 Le gru con sistema di telecomando devono essere dotate di un dispositivo cheavverta le persone nelle vicinanze che la gru è in funzione. Il dispositivo di avvertimentodeve essere un dispositivo acustico o una luce lampeggiante visibile da tutte le direzioni.L'avvertimento deve essere trasmesso in continuo quando la gru è in funzione.

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EN 12999:2002

§ 5.6.7 Avvertimento acu-stico Se il gruppo bracci di unagru ha uno sbraccio mag-giore di 12 m, deve essereprevisto un dispositivoacustico di allarme, peresempio un clacson. Ildispositivo acustico diallarme deve poter essereazionato dall’operatore daqualsiasi stazione dicomando, ad eccezionedelle stazioni di comandoutilizzate unicamente perazionare le funzioni deglistabilizzatori.

EN 12999:2002+A1:2004EN 12999:2002+A2:2006

§ 5.6.7 Avvertimento acu-stico Se una gru per autocarroè dotata di un sistema ditelecomando o se il grup-po bracci di una gru ha unosbraccio maggiore di 12 m,deve essere previsto undispositivo acustico diallarme, per esempio clac-son. Il dispositivo acusticodi allarme deve poter esse-re azionato dall’operatoreda qualsiasi stazione dicomando, ad eccezionedelle stazioni di comandoutilizzate unicamente perazionare gli stabilizzatori.

EN 12999:2011EN 12999:2011+A1:2012

§ 5.6.7 Avvertimento acu-stico Se una gru è dotata di unsistema di telecomandoo di un gruppo bracci conuno sbraccio maggiore di12 m, deve essere previstoun dispositivo di avverti-mento acustico, per esem-pio un clacson. Il dispositi-vo di avvertimento acusti-co deve poter essere azio-nato dall'operatore daqualsiasi stazione dicomando, tranne nel casoin cui la stazione dicomando non è destinataal normale funzionamen-to o se è utilizzata unica-mente per azionare le fun-zioni degli stabilizzatori.

DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE E INDICAZIONE

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carico nom.

> 1000 kg nom.

sollev.>40000 nm

carico nom.

< 1000 kg nom.

sollev.<40000 nm

all’operatore per

90% e 100%

carico nominale

all’operatore per 90% e 100%

carico nominale

alle persone nella vicinanza della

gru per 90% carico nominale

all’operatore per

90% e 100% carico

nominale

ad es. un

manometro

opportunamente

contrassegnato

SBRACCIO <12 m SBRACCIO >12 m

senza con senza con telecomando telecomando telecomando telecomando

Avvertimento difunzionamento

X X

Indicatori dicarico nominale

Avvertimentoacustico(clacson)

X X

Riassumendo, la En12999:2011 + A1:2012 attualmente in vigore prevede:

DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE E INDICAZIONE

EN 12999:2002EN 12999:2011EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2011+A1:2012EN 12999:2002 + A2:2006

§ 5.6.6.2 Limitatori di velocitànel movimento di rotazione, salita/discesae sfilo telescopico devono essere inseritilimitatori di velocità in modo da garantireche qualsiasi forza risultante da tali movi-menti sia limitata ai criteri di progettazionedella gru per autocarro.

§ 5.6.5.2 Limitatori di velocità nel movimento di rotazione, salita/discesae sfilo telescopico devono essere inseritilimitatori di velocità in modo da garantireche qualsiasi forza risultante da tali movi-menti sia nei limiti dei criteri di progetta-zione della gru caricatrice.

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DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE E INDICAZIONE

EN 12999:2002EN 12999:2011EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2011+A1:2012EN 12999:2002 + A2:2006

§ 5.6.6.1 Limitatori di movimento I limiti per i movimenti di rotazione, sali-ta/discesa e sfilo telescopico devono esse-re determinati dalla corsa del cilindro o daarresti idonei.

§ 5.6.5.1 Limitatori di movimento I limiti per i movimenti di rotazione, sali-ta/discesa e sfilo telescopico devono esse-re determinati dalla corsa del cilindro o daarresti idonei. A meno che la geometriadella gru non assicuri che il gruppobracci rimane stabile in tutte le posizio-ni di lavoro (per esempio bracci che siavvicinano alla verticale o la superano),la gru deve essere dotata di limitatoridel movimento. Questo requisito non èapplicabile ai movimenti per portare lagru in posizione di trasporto o per farlauscire dalla posizione di trasporto.

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DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE E INDICAZIONE

EN 12999:2002EN 12999:2011EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2011+A1:2012EN 12999:2002 + A2:2006

§ 5.6.8 Dispositivo di arresto. Su tutte le stazioni di comando, ad eccezio-ne delle stazioni di comando utilizzateesclusivamente per azionare le funzionidegli stabilizzatori, deve essere previsto undispositivo di comando per arrestare com-pletamente in sicurezza la gru per autocar-ro, interrompendo l'alimentazione allagru stessa. Il dispositivo deve attivare lafunzione di arresto diseccitando e deveessere progettato, installato e funzionarein conformità a quanto segue:a) deve essere chiaramente visibile grazie

ad attuatori di colore rosso, ove possibi-le su sfondo giallo;

b) l'attivazione del dispositivo non deverichiedere una decisione dell'operatorein merito alla funzione e agli effetti risul-tanti, per esempio pulsante a fungo;

c) l'attuatore deve essere facilmenteaccessibile all'operatore e il suo funzio-namento non deve essere pericoloso;

d) dopo l'arresto della gru non devonoverificarsi altri movimenti pericolosi delgruppo bracci;

e) l’attuatore deve rimanere bloccatoquando azionato.

§ 5.6.8 Dispositivo di arresto Su tutte le stazioni di comando, ad eccezio-ne delle stazioni di comando utilizzateesclusivamente per azionare le funzionidegli stabilizzatori, deve essere presenteun dispositivo di comando per arrestarecompletamente in sicurezza la gru carica-trice. Il dispositivo deve essere progettatoe installato e deve funzionare nel modoseguente:

a) deve essere facilmente visibile grazie adattuatori di colore rosso, ove possibile susfondo giallo;b) l'attivazione del dispositivo non deverichiedere una decisione dell'operatore inmerito alla funzione e agli effetti risultanti,per esempio pulsante a fungo;c) l'attuatore deve essere facilmente acces-sibile all'operatore e il suo funzionamentonon deve essere pericoloso;d) dopo l'arresto della gru non devonoverificarsi altri movimenti pericolosi delgruppo bracci;e) l'attuatore deve rimanere bloccatoquando azionato.

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COMANDI

EN 12999:2002EN 12999:2011EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2011+A1:2012EN 12999:2002 + A2:2006

§ 5.7.1 Generalità I requisiti sottostanti specificano la disposi-zione e la direzione dei movimenti deicomandi attribuiti alle funzioni operative,come rotazione colonna, salita/discesabraccio. Sono comprese anche le funzionidegli stabilizzatori.I requisiti riguardano le leve di comandobidirezionali e multidirezionali (joy-stick).La disposizione dei comandi bidirezionalideve seguire la sequenza di funzioni ope-rative dalla base della gru per autocarro aldispositivo di presa del carico. Le leve dicomando per le funzioni di messa in operadevono essere separate mediante spazio onettamente distinte (non solo con simboli)dalle altre leve di comando.Tutti i comandi devono ritornare automati-camente nella posizione neutra quandovengono rilasciati. Essi devono essere con-trassegnati in maniera permanente con isimboli chiaramente visibili indicati nelpunto 5.7.2.Tutti i comandi devono essere conformi aiprincipi di sicurezza ed ergonomia indicatinel prEn 13557:1999. Le leve di comandodevono essere protette contro un loroazionamento involontario.

§ 5.7.1 Generalità I requisiti seguenti specificano la disposi-zione e la direzione dei movimenti deicomandi attribuiti alle funzioni operative,come rotazione colonna, salita/discesabraccio. Sono comprese anche le funzionidegli stabilizzatori.I requisiti riguardano le leve di comandobidirezionali e multidirezionali (joy-stick).La disposizione dei comandi bidirezionalideve seguire la sequenza delle funzioni ope-rative dalla base della gru caricatrice al dispo-sitivo di presa del carico. Le leve di comandoper le funzioni di messa in posizione del vei-colo devono essere separate mediante spa-zio oppure nettamente distinte (non solo consimboli) dalle altre leve di comando.Tutti i comandi devono ritornare automati-camente nella posizione neutra quandovengono rilasciati. Essi devono essere con-trassegnati in modo permanente con i sim-boli chiaramente visibili indicati nel punto5.7.2.Tutti i comandi devono essere conformi aiprincipi di sicurezza ed ergonomia indicatinella En 13557 ad eccezione della forzadelle leve e dell'interdistanza delle leveper i telecomandi.Per i telecomandi la forza delle leve deveessere compresa fra 2 N e 20 N e lo spa-zio libero minimo fra le parti superioridelle leve deve essere di 8 mm. La distan-za minima da centro a centro fra le levesui telecomandi deve essere di 30 mm.

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STAZIONI DI COMANDO

EN 12999:2002EN 12999:2011EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2011+A1:2012EN 12999:2002 + A2:2006

§ 5.8.1 Generalità Le stazioni di comando possono essere deiseguenti tipi:a) comando da terra;b) comando rialzato da piattaforma fissa,

piattaforma girevole, sedile rialzato ocabina;

c) telecomando;d) cabina.

Qualora siano previste più stazioni dicomando, devono esistere mezzi per pre-venire l'azionamento simultaneo da duestazioni, a meno che i comandi non sianocollegati meccanicamente fra il loro (vede-re nota esplicativa al punto 5.8 nell'appen-dice informativa C)12.

§ 5.8.1 Generalità Le stazioni di comando possono essere deiseguenti tipi:a) comando da terra;b) comando rialzato da piattaforma

fissa, piattaforma girevole o sedilerialzato;

c) telecomando;d) cabina.Le gru montate su veicoli con un cariconominale di 1000 kg o maggiore, o unmomento di sollevamento netto massi-mo di 40000 Nm o maggiore, con stazio-ni di comando da terra e che non hannoun telecomando devono avere almenodue stazioni di comando fisse.Nota Questo requisito serve per fornireall'operatore una posizione di comandoalternativa al di fuori di una potenzialezona di pericolo, per esempio una zonadi chiusura/apertura.Qualora siano previste più stazioni dicomando, devono esistere mezzi per pre-venire l'azionamento simultaneo da duestazioni, a meno che i comandi non sianocollegati meccanicamente fra di loro (vede-re nota esplicativa al punto 5.8 nell'appen-dice informativa C)13.La stazione di comando per ogni funzio-ne dello stabilizzatore deve essere posi-zionata in modo che l'operatore possafacilmente vedere i movimenti che stacomandando. Se gli stabilizzatori posso-no essere azionati con un carico sospe-so, per il funzionamento deve essererichiesto un comando in due fasi.

12 Punto 5.8 dell’appendice informativa C: Per garantire una buona visuale del carico in tutte le posizionidell’intervallo di rotazione, le gru per autocarro possono in genere essere comandate dai due lati del vei-colo. Dato che l’operatore ha una buona visuale dei comandi sull’altro lato della gru e che i comandi sonocollegati reciprocamente per via meccanica, non è necessario impedire l’utilizzo delle leve sul lato oppo-sto mediante mezzi supplementari.Il dispositivo di arresto (punto 5.6.8) deve comunque poter essere azionato da entrambi i lati della gru.

13 nella versione della norma del 2012 il punto 5.8 nell’appendice C è riportato erroneamente al posto delpunto C.3.

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STAZIONI DI COMANDO

EN 12999:2002EN 12999:2011EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2011+A1:2012EN 12999:2002 + A2:2006

La stazione di comando per la funzione diestensione del braccio stabilizzatore deveessere posizionata in modo che l'operato-re possa facilmente vedere i movimentiche sta comandando.

Le stazioni di comando devono essere for-nite in modo che l’operatore non possaessere schiacciato o i suoi vestiti non pos-sano essere impigliati nelle parti in movi-mento della gru.Con le eccezioni elencate di seguito nelpresente paragrafo, si devono applicare ledistanze di sicurezza della En 294:1992 eEn 811:1996. Quando sia applicata qual-siasi protezione questa non deve poteressere usata (a meno che sia specificata-mente progettata per questo scopo) comesostegno del peso dell’operatore o comeappiglio per le mani.Quando non fosse possibile installare delleprotezioni, le aperture fra le parti in movi-mento devono essere conformi alledimensioni descritte nelle norme appositeper la prevenzione dell’intrappolamento didita, mano e piede (vedere En 349:1993).Per le aree del seguente tipo:- stabilizzatori in movimento verso la

posizione di trasporto;- punti di riposo per il gruppo dei bracci

in movimento per la posizione di tra-sporto;

- piattaforma di comando e colonna inmovimento;

- seggiolino in posizione rialzata e primobraccio in movimento, dove non fossero

La stazione di comando per l'utilizzo delbraccio stabilizzatore deve attivare i movi-menti soltanto nel campo visivo completodell'operatore.Questi requisiti sono applicabili ancheai bracci stabilizzatori telecomandati,nel qual caso deve essere fornito undispositivo che rilevi che l'operatorepuò avere una chiara visuale del bracciostabilizzatore prima che possa iniziaread estendersi.Le stazioni di comando devono essere taliche l'operatore non possa essere schiac-ciato o il suo abbigliamento non possaessere impigliato nelle parti in movimentodella gru.Con le eccezioni elencate di seguito nelpresente punto, si devono applicare ledistanze di sicurezza della En ISO 13857.Quando sono applicati ripari, questi nondevono poter essere utilizzati (a meno chenon siano progettati specificatamente pertale scopo) per sostenere il peso degli ope-ratori o come appiglio per le mani.

Ove non sia possibile installare ripari, ledistanze tra le parti in movimento devonoessere conformi alle dimensioni indicatenelle relative norme per evitare l'intrappo-lamento di dita, mani e piedi (vedere En 349).Per le aree del seguente tipo:- stabilizzatori in movimento verso la

posizione di trasporto;- punti di riscontro per il gruppo bracci in

movimento per la posizione di trasporto;- piattaforma di comando e colonna in

movimento;- sedile rialzato e primo braccio in movi-

mento dove non fossero possibili nédistanze minime secondo la En 349 né

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STAZIONI DI COMANDO

EN 12999:2002EN 12999:2011EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2011+A1:2012EN 12999:2002 + A2:2006

possibili né distanze di sicurezza secon-do la En 349:1993 né protezioni secon-do la En 294:1992 o En 811:1996, devo-no essere applicate delle targhette diavviso. Tuttavia, le stazioni di comandodevono essere poste in maniera chel’uso dei comandi non richieda all’opera-tore di raggiungere zone pericolose,dove esista il rischio di intrappolamentoo cesoiamento.

Tutte le stazioni di comando devono esse-re conformi al prEN 13557:1999.Le gru per autocarro montate su veicolosono generalmente azionate per tempi brevie pertanto non è in genere richiesta unacabina. Per le applicazioni in cui è richiestauna cabina, per esempio a causa delle con-dizioni ambientali, le caratteristiche devonoessere conformi al prEN 13557:1999 adeccezione di quanto specificato nell'appen-dice J.

distanze di sicurezza secondo la En ISO13857, devono essere applicate delletarghette di avviso.

Tuttavia, le stazioni di comando devonoessere poste in modo che l'utilizzo deicomandi non richieda all'operatore di rag-giungere zone pericolose, dove esista ilrischio di cesoiamento o intrappolamento.

Tutte le stazioni di comando devono esse-re conformi alla EN 13557.Le gru caricatrici montate su veicolo sonogeneralmente azionate per tempi brevi epertanto non è in genere installata unacabina. Per le applicazioni in cui è richie-sta una cabina, per esempio a causa dellecondizioni ambientali, le caratteristichedevono essere conformi alla EN 13557 adeccezione di quanto specificato nell'ap-pendice J.

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STAZIONI DI COMANDO RIALZATE14

EN 12999:2002EN 12999:2002+A1:2004EN 12999:2002+A2:2006

EN 12999:2011EN 12999:2011+A1:2012

§ 5.8.2.2 Sedile rialzato La costruzione e il montaggio di un sedile rialzato devono essere realizzati in conformitàai seguenti requisiti:a) l'accessibilità al sedile non deve essere impedita dai comandi o dalla configurazione

della gru caricatrice in determinate posizioni;b) il sedile con gli elementi di supporto che lo fissano alla gru caricatrice deve resistere

ad una forza di 1 500 n agente in posizione centrale sull'area orizzontale del sedilesenza subire deformazioni permanenti;

c) le posizioni orizzontali devono essere regolabili e bloccabili senza l'utilizzo di attrezzi;d) il sedile deve essere dotato di mezzi per ridurre il rischio di caduta quando l'operato-

re è in posizione di lavoro. Tali mezzi non devono compromettere l'accessibilità alsedile. Qualora siano previsti ripari laterali essi devono essere ad un'altezza di alme-no 100 mm dal punto di riferimento del sedile come definito nella En ISO 5353;

e) devono essere previsti ripari per evitare che le parti in movimento della gru caricatri-ce intrappolino l'operatore o il suo abbigliamento;

f) deve essere prevista una piattaforma per i piedi dell'operatore. Dimensioni minime160 mm × 300 mm per ogni piede.

14 nelle versioni della norma En 12999:2002, En 12999:2002+A1:2004 ed En 12999:2002+A2:2006 è richia-mata la versione della En 5353 del 1998.

Figura 4: Sedile rialzato su colonna con scale di accesso

Figura 5: Sedile rialzato su colonna con gradini di accesso

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

49

STAZIONI DI COMANDO RIALZATE15

EN 12999:2002EN 12999:2002+A1:2004EN 12999:2002+A2:2006

EN 12999:201116

EN 12999:2011+A1:2012

§ 5.8.2.3 Piattaforma La costruzione di una piattaforma deve soddisfare i seguenti requisiti:a) durante il funzionamento l'operatore deve essere protetto dalle parti in movimento

della gru. Devono essere previsti ripari e/o limitazioni dell'angolo di rotazione, qualo-ra opportuno;

b) il pavimento deve essere orizzontale ed avere dimensioni minime di 400 mm × 500 mm;c) il pavimento deve essere costruito in materiale antiscivolo. La progettazione deve pre-

vedere mezzi per evitare che siano trattenuti liquidi e sporcizia;d) devono essere prese precauzioni per evitare che l'operatore cada dalla piattaforma.

Esse devono essere conformi alla En 13586.

Figura 6: Piattaforma di comando con gradini di accesso

15 nelle versioni della norma En 12999:2002, En 12999:2002+A1:2004 ed En 12999:2002+A2:2006 è richia-mata la versione della En 5353 del 1998.

16 nelle versioni della norma En 12999:2002, En 12999:2002+A1:2004 ed En 12999:2002+A2:2006 è richia-mata la versione della En 13586 del 1999.

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

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STAZIONI DI COMANDO RIALZATE17

EN 12999:2002EN 12999:2002+A1:2004EN 12999:2002+A2:2006

EN 12999:2011EN 12999:2011+A1:2012

§ 5.8.2.4 Accesso e uscita da stazioni di comando rialzateI mezzi per accedere alle stazioni di comando rialzate devono soddisfare i seguentirequisiti:a) devono essere previsti mezzi per avere un sostegno simultaneo in tre punti (due mani

ed un piede o due piedi ed una mano);b) deve essere prevista un'uscita sicura in tutte le configurazioni di servizio della gru;c) i corrimano e le maniglie non devono avere spigoli vivi e devono avere preferibilmen-

te una sezione circolare;d) i gradini e tutte le superfici devono essere antiscivolo nella zona di contatto con il

piede. non devono essere utilizzati gradini rotondi;

nota Esempi di profili accettabili sono riportati nell'appendice L.

e) i gradini delle scale devono avere una larghezza minima di 300 mm (vedere prospet-to L.2); un gradino largo 150 mm è accettabile unicamente ove lo spazio ristretto nonconsenta una larghezza di 300 mm;

f) l'angolazione delle scale a pioli deve essere compresa tra 75° e 90° rispetto all'oriz-zontale.

Per i dati dimensionali vedere appendice normativa L e En 13586.

17 nelle versioni della norma En 12999:2002, En 12999:2002+A1:2004 ed En 12999:2002+A2:2006 è richia-mata la versione della En 13586 del 1999.

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

51

IMPIANTO IDRAULICO

EN 12999:2002EN 12999:2011EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2011+A1:2012EN 12999:2002 + A2:2006

§ 5.5.6.1 Gru per autocarro diverse dagru per la movimentazione di legnameTutti i circuiti di sostegno del carico devonoessere dotati di mezzi automatici, peresempio valvole di sostegno del carico, alfine di evitare un movimento incontrollatodella gru in caso di rottura del circuitoidraulico.

Le valvole regolatrici di pressione sensibilial flusso devono essere utilizzate unica-mente per linee di compensazione e rileva-zione della pressione. Il flusso massimoattraverso queste linee non deve esseremaggiore di 3 l/min. Le valvole utilizzateper questo scopo devono essere installatemolto vicine al cilindro.

Esse devono essere:a) integrali col cilindro, oppureb) provviste di accoppiamento diretto e

rigido a flangia, oppure c) disposte vicino al cilindro o collegate ad

esso per mezzo di corti tubi rigidi conaccoppiamento saldato, flangiato o filet-tato.

Per tubazioni e raccordi tra valvola dichiusura e attuatore, il fattore di sicu-rezza deve essere 2,5, calcolato rispettoalla pressione dinamica massima.

§ 5.5.6.1 Gru caricatrici diverse da gruper la movimentazione di legname Tutti i circuiti di sostegno del carico devonoessere dotati di mezzi automatici, peresempio valvole di sostegno del carico, alfine di evitare un movimento incontrollatodella gru in caso di rottura del circuitoidraulico. Questo non si applica a dispo-sitivi che attivano una rotazione fissatialla punta del braccio. Le valvole di bloc-co sensibili al flusso devono essere utilizza-te unicamente per linee di compensazionee rilevazione della pressione. Il flusso mas-simo attraverso queste linee non deveessere maggiore di 3 l/min. Le valvole uti-lizzate per questo scopo devono essereinstallate molto vicine al cilindro.

Esse devono essere:a) integrali con il cilindro; ob) provviste di accoppiamento diretto e

rigido a flangia, oc) disposte vicino al cilindro o collegate ad

esso per mezzo di corti tubi rigidi conaccoppiamento saldato, flangiato o filet-tato.

La pressione di scoppio delle materieprime per i tubi fra la valvola di bloccag-gio e l'attuatore deve essere almeno 3volte la pressione massima di lavoro.

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

52

IMPIANTO IDRAULICO

EN 12999:2002EN 12999:2011EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2011+A1:2012EN 12999:2002 + A2:2006

§ 5.5.6.2 Gru per la movimentazione dilegname In caso di rottura del circuito idraulico, lavelocità di discesa del carico non devesuperare la velocità massima di discesa alcarico nominale di oltre il 30%. (Vederenota esplicativa a 5.5.6.2 nell'appendiceinformativa C).I cilindri dei bracci stabilizzatori devonoessere equipaggiati come indicato in5.5.6.1.

§ 5.5.6.2 Gru per la movimentazione dilegname In caso di rottura del circuito idraulico, lavelocità di discesa del braccio non devesuperare la velocità massima di discesa alcarico nominale di oltre il 30% (vederenota esplicativa nel punto C.2).

I cilindri dei martinetti stabilizzatori edelle estensioni devono essere equipag-giati come indicato nel punto 5.5.6.1.

IMPIANTO IDRAULICO

EN 12999:2002EN 12999:2011EN 12999:2002+A1:2004

EN 12999:2011+A1:2012EN 12999:2002 + A2:2006

§ 5.5.7 Velocità di discesa (per cedimen-to) del gruppo bracci La velocità di discesa misurata sulla puntadel gruppo bracci causata da una perditanei componenti idraulici, non deve esseremaggiore dello 0,5% dello sbraccio alminuto.

nelle gru per la movimentazione del legna-me, tuttavia la velocità di discesa può esse-re pari al 2% dello sbraccio al minuto. Perverificare la velocità di discesa (per cedi-mento) deve essere applicato il carico nomi-nale massimo e allo sbraccio idraulico mas-simo (cioè senza le prolunghe manuali).

§ 5.5.7 Velocità di discesa del gruppobracci La velocità di discesa misurata sulla puntadel gruppo bracci causata da trafilamentinei componenti idraulici, non deve esseremaggiore dello 0,5% dello sbraccio alminuto. Per le gru con uno sbraccio mag-giore di 12 m, la velocità di discesa nondeve essere maggiore dello 0,2% dellosbraccio al minuto. Per le gru per la movi-mentazione di legname, tuttavia, la velo-cità di discesa può essere pari al 2% dellosbraccio al minuto per tutti gli sbracci. Lavelocità di discesa deve essere verificatacon il carico nominale massimo e allosbraccio idraulico massimo (cioè senza leprolunghe manuali).

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

53

INSTALLAZIONE

EN 12999:2002EN 12999:2002+A1:2004EN 12999:2002+A2:2006

EN 12999:2011EN 12999:2011+A1:2012

§ Accesso L'installatore della gru caricatrice su un veicolo deve fornire un idoneo accesso a tutte lestazioni di comando rialzate della gru rispetto al livello del suolo.Il sistema di accesso deve soddisfare i requisiti indicati nel punto 5.8.2.4

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4.2. Scheda tecnica per gru su autocarro

La prima verifica periodica riguarda l’attrezzatura nel suo complesso e prevedeanche la redazione di una scheda tecnica, che costituisca un riferimento per leverifiche periodiche successive. La compilazione della scheda tecnica, infatti, è funzionale a consentire l’identifica-zione dell’attrezzatura nel corso delle verifiche periodiche (sia nella prima chenelle successive); prevede il recupero di tutte le informazioni necessarie ad indivi-duare l’attrezzatura, reperibili dalla documentazione a corredo della stessa (istru-zioni e dichiarazione CE di conformità) ovvero rilevabili direttamente sull’attrezza-tura al momento della verifica (evenienza questa cui ricorrere solo in caso di man-cata indicazione sulla documentazione e che per chiarezza dovrebbe essere spe-cificata sulla scheda). Laddove, invece, dette informazioni non risultino rinvenibili dalla documentazionené facilmente rilevabili direttamente sull’attrezzatura, il verificatore dovrà indicare“informazione non disponibile/non reperibile”.Per la compilazione della scheda tecnica è necessario quindi avere a disposizionele istruzioni in lingua italiana fornite dal fabbricante a corredo della macchina;qualora il datore di lavoro non disponga delle suddette istruzioni (perché non for-nite dal fabbricante, smarrite o non disponibili nel luogo di lavoro) o le stesse nonsiano in lingua italiana, il verificatore non potrà procedere all’effettuazione dellaverifica e, pertanto, come previsto dalla circolare n. 11 del M.L.P.S. del 25 maggio2012, i termini temporali di cui all’articolo 2, comma 1, del d.m. 11 aprile 2011saranno interrotti, previo rilascio di verbale di sopralluogo a vuoto da cui sianorilevabili le cause che hanno determinato la mancata effettuazione della prestazio-ne, fino a quando la documentazione mancante non sarà stata prodotta.Il datore di lavoro dovrà, una volta recuperate le istruzioni dell’attrezzatura, proce-dere con una nuova richiesta di prima verifica periodica, a partire dalla qualedecorreranno i termini dei quarantacinque giorni previsti.Altri casi di interruzione o sospensione dei termini temporali di cui all’articolo 2,comma 1, del d.m. 11 aprile 201118 sono riportati nella summenzionata circolare.In particolare, si interrompono ove il verificatore non possa effettuare la verificaperiodica per cause indipendenti dalla sua volontà (indisponibilità dell’attrezzatu-ra di lavoro o del personale occorrente o dei mezzi necessari per l’esecuzione delleoperazioni o cause di forza maggiore). Tali cause dovranno essere comprovabili eadeguatamente documentate.Si sospendono i termini, invece, qualora nel corso della verifica periodica si rendanecessario acquisire ulteriore documentazione o effettuare, a supporto delle veri-

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

54

18 I termini temporali sono stati ridotti a quarantacinque giorni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di con-versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgen-ti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n.255 del30/10/2013).

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fiche, controlli non distruttivi, indagini supplementari, prove di laboratorio o atti-vità ad elevata specializzazione. Il verificatore, in questo caso, dovrà richiedere periscritto la documentazione o le attività necessarie per completare la verifica,sospendendo i termini temporali sino a quando l’ulteriore documentazione nonsia stata prodotta o non siano state effettuate le suddette attività a supporto delleverifiche.In caso di attivazione di un soggetto abilitato da parte di Inail, qualora si determi-nino le condizioni per l’interruzione/sospensione dei termini, il soggetto abilitatodovrà darne tempestiva comunicazione al soggetto titolare della funzione.Si riporta di seguito un fac-simile della scheda tecnica con l’indicazione, esplicitataper ciascuna voce nella parte in grigio, di quanto richiesto e di dove indicativamen-te reperire l’informazione. Laddove il campo indicato nella scheda non è riferibilealla specifica tipologia di attrezzatura di cui trattasi è specificata la dicitura “nonapplicabile”.

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

56

Ragione sociale del fabbricante

Ragione sociale dell’installatore

Ragione sociale del proprietario

Dati identificativi della gru:

Tipo

Modello

indicare la ragione sociale del fabbricante dell’attrezzatura, rile-vabile, ad esempio, dalla dichiarazione di conformità o dalle istru-zioni20

riportare la ragione sociale dell’installatore indicata nella dichia-razione di corretta installazione, ove prevista21

indicare la denominazione del proprietario dell’attrezzatura(eventualmente società di leasing o ditta noleggiatrice)22, rilevabi-le ad es. dal registro di controllo, carta di circolazione

si intende il nome comune della categoria di attrezzature cui ilmodello specifico appartiene, indicato nella dichiarazione diconformità o nelle istruzioni

indicare il nome, il codice o il numero attribuito dal fabbricante altipo di attrezzatura. Tale dato può essere reperito dalla dichiara-zione di conformità

SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI

SOLLEVAMENTO MATERIALI

GRU MOBILE:

� AUTOGRU

X GRU per AUTOCARRO

Matricola INAIL19: ..

UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI CERTIFICAZIONE, VERIFICA E RICERCA DI ___________________

LOGO/ESTREMI

SOGGETTO

ABILITATO CHE

EFFETTUA LA PRI

VERIFICA PERIODICA

(EVENTUALE)

MA

19 Da assegnare da parte dell’INAIL all’atto della comunicazione di messa in servizio. N.B. I dati e i valori riporta-ti sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l’uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di confor-mità (ndr. La presente nota è riportata nel D.M. 11 aprile 2011 nella specifica scheda tecnica come ilnumero 1).

20 nel caso di gru accompagnata da dichiarazione del fabbricante (ovvero di cui all’allegato II b), ovvero dichia-razione di incorporazione per quasi macchina di cui all’allegato II b della direttiva 2006/42/CE, è necessarioindicare in questo campo gli estremi di chi ha redatto la dichiarazione CE di conformità dell’insieme gru-autocarro, eventualmente riportando anche i riferimenti del fabbricante della gru originaria.Qualora, seppure la gru sia accompagnata da dichiarazione CE di conformità, l’installatore abbia rilascia-to nuova dichiarazione CE di conformità dell’allestimento gru-autocarro, riportare in questo campo gliestremi dell’installatore/fabbricante, eventualmente indicando anche i riferimenti del fabbricante dellagru originaria.

21 Per gru su autocarro immesse sul mercato con dichiarazione del fabbricante (ovvero di cui all’allegato II b),ovvero dichiarazione di incorporazione per quasi macchina di cui all’allegato II b della direttiva 2006/42/CE,è previsto che l’installatore rilasci dichiarazione di tipo II A dell’insieme gru-autocarro configurandosi comeil fabbricante dell’allestimento. In tal caso questo campo potrebbe non essere compilato.

22 Tale indicazione può non coincidere con il datore di lavoro.

� AUTOGRU

X GRU per AUTOCARRO

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

57

23 nel caso in cui il fabbricante abbia stilato un’unica dichiarazione CE di conformità che copre una gammadi numeri di serie o partite, rilevare il dato sulla marcatura della macchina o direttamente sull’attrezzatu-ra, specificando tale evenienza nella scheda tecnica.

24 Specificare in tal caso che la rilevazione è avvenuta direttamente sull’attrezzatura25 nel caso di posizionamento centrale, su rimorchio o su trattore riportare l’indicazione nella sezione

“note”, non essendo prevista tale possibilità nella scheda.

numero di fabbrica

Anno di costruzione

Portata massima nominale (kg)

Data/numero di revisione delle istruzioni perl’uso

Comunicazione di messa in servizio all’InAIL di

in data

Posizionamento della gru25

riportare il numero che il fabbricante di consueto adotta peridentificare una singola macchina che appartiene ad una serie oad un tipo. Tale dato può essere reperito dalla dichiarazione diconformità23, nella quale può essere indicato come numero diserie

riportare la data indicata nelle istruzioni o nella dichiarazione diconformità, ove specificata, o eventualmente l’anno esplicitatosulla marcatura apposta sulla macchina24

indicare la portata massima in kg riportata nelle istruzioni (siintende il carico per il cui sollevamento in determinate condizio-ni di lavoro è stata progettata la gru)

riportare, ove presente, l’indicazione della data di revisione e/o ilnumero di edizione e/o un eventuale codice delle istruzioni indotazione presso l’utilizzatore o il numero di fabbrica dell’attrez-zatura, se indicato nelle istruzioni

indicare l'unità operativa territoriale Inail alla quale è stata pre-sentata la comunicazione di messa in servizio/immatricolazione

riportare la data in cui è stata inoltrata la comunicazione dimessa in servizio/immatricolazione all’unità operativa territorialeInail competente o in alternativa la data di ricezione e l’eventualeprotocollo assegnato dall’unità operativa territoriale Inail compe-tente

retro cabina retrocassone su scarrabile

Tipo riportare la denominazione comune dellatipologia di autocarro

Autocarro:

indicare il fabbricante o la marcadell'autocarro su cui è installata lagru

riportare il numero indicato nel libretto di circolazione dell'autocarro

Marca Costruttore

n. Telaio

n. fabbricariportare il numero identifi-cativo delcassone scarrabile

Scarrabile:

indicare il fabbricante del cassonescarrabileCostruttore

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

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Stabilizzatori principali estraibili fissi

Stabilizzatori supplementari estraibili fissi

Scartamento stabilizzatori secondari (m)

indicare il valore di scartamentoriportato nelle istruzioni o nei disegnicostruttivi (ove forniti)

indicare il valore discartamento ripor-tato nelle istruzioni onei disegni costrut-tivi (ove forniti)

Scartamento stabilizzatori principali (m)

Interasse (m)

Distanza stabilizzatori principali dall’asseruote (m)

Reazione massima sugli stabilizzatori (dan)

n. sfili idraulici

n. sfili manuali

Caratteristiche principali della gru:

Organo/i di presa

Posto di manovra

Radiocomando (marca, tipo, n. di fabbrica)

Fune di sollevamento29:

indicare il valore riportato dal fabbricante nelle istruzioni26

riportare il dato rintracciato nelle istruzioni ovvero quello rileva-to sulla targhetta apposta in prossimità degli stabilizzatori27

riportare il numero di sfili idraulici degli stabilizzatori rintracciatonelle istruzioni28

riportare il numero di sfili manuali degli stabilizzatori rintracciatonelle istruzioni28

riportare gli organi di presa indicati dal fabbricante nelle istruzioni

indicare le caratteristiche della postazione di comando: a terra,rialzata da piattaforma fissa, rialzata da piattaforma girevole, consedile rialzato, con telecomando o in cabina

se fornito dal fabbricante della gru, riportare le informazioni rile-vabili dalle istruzioni della stessa; altrimenti indicare quanto rin-tracciato nella dichiarazione di conformità del radiocomando

distanza tra il centro dei piattelli di appoggio degli stabilizzatori principali e supplementari

26 Indicare la distanza tra gli stabilizzatori principali e l’asse ruote più lontano.27 Specificare in tal caso che il rilievo è stato eseguito direttamente sull’attrezzatura.28 È possibile indicare in questo campo anche il numero di sfili del braccio (specificando chiaramente que-

sto riferimento), dato questo espressamente non previsto nella scheda tecnica. L’informazione relativa alnumero di sfili del braccio può eventualmente anche essere riportata nel campo “tipo” di cui alla sezioneDati identificativi della gru.

29 Tale sezione deve essere compilata solo in presenza di paranchi/verricelli (ndr. Questo chiarimento è riporta-to nel d.m. 11 aprile 2011 nella specifica scheda tecnica nella nota numero 2). Dati da riportare ove rilevabili.

30 Specificare in tal caso che la misura è stata eseguita direttamente sull’attrezzatura.

Diametro (mm)riportare il dato [mm] rintracciato nelleistruzioni o sul certificato della fune; inalternativa riportare la misura diretta30

numero dei tratti portanti riportare il dato rin-tracciato nelle istru-zioni

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

59

Classe di resistenza (dan)riportare il dato rintracciatonelle istruzioni o sul certi-ficato della fune

riportare il dato rintracciato nelleistruzioni o sul certificato dellafune

Carico di rotturaminimo garantito(dan)

n. trefoli

riportare il dato rintraccia-to nelle istruzioni o sulcertificato della fune; inalternativa riportare lamisura diretta30

Composizione

riportare il dato rintrac-ciato nelle istruzioni osul certificato della fu-ne

riportare il dato rin-tracciato nelle istruzio-ni o sul certificato dellafune

Diametro fili e-sterni (mm)

Componenti aggiuntivi:

Accessori (prolunghe, braccio articolato supplementare, verricello, ecc.):

riportare l'elenco degli accessori in possesso del datore di lavoro, verificando che siano previsti dal fabbricante nelleistruzioni

Attrezzature intercambiabili:

riportare l'elenco delle eventuali attrezzature intercambiabili adottate dal datore di lavoro, verificandone la compa-tibilità con la gru

Diagramma delle portate31:

riportare le indicazioni delle istruzioni; laddove sono previste diverse configurazioni indicare il diagramma per cia-scuna di esse oppure rimandare alle relative pagine delle istruzioni, riportando eventualmente nella tabella sotto idati relativi alla configurazione più gravosa. Se le istruzioni sono prive di riferimento (numero di serie/fabbrica del-l’attrezzatura, numero di revisione, data di revisione, ecc.) sarebbe consigliabile allegare copie dei diagrammi di cari-co in funzione delle diverse configurazioni previste

31 Per eventuali altre configurazioni vedere le istruzioni per l’uso (ndr. La presente nota è riportata nel D.M. 11aprile 2011 nella specifica scheda tecnica con il numero 3).

32 Cfr. Parere del CEn/TC 147 Cranes – Safety n 768 nella sezione documentazione.

Portata (kg)

Distanza (m)

(Allegare eventuale copia del diagramma delle portate e delle aree di manovra)

Dispositivi di sicurezza installati

Indicare i principali dispositivi di sicurezza previsti dal fabbricante e riportati nelle istruzioni. Di seguito siriporta un elenco, non esaustivo, dei dispositivi di sicurezza previsti per la specifica attrezzatura:

Indicatore/allarme di corretta chiusura del braccio ovvero indicatore/allarme di superamento dell’altezzamassima prefissata

Limitatore di carico (ove presente)

Dispositivo di discesa

Indicatore di carico nominale32

Avvertimento del funzionamento (ove presente)

Avvertimento acustico (ad es. clacson) (ove presente)

Dispositivo di monitoraggio della completa estensione degli stabilizzatori (ove presente)

Dispositivo di limitazione della pressione/valvola di massima

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

60

Mezzi di impedimento di movimenti incontrollati della gru in caso di rottura del circuito idraulico (ad esem-pio valvola sostegno del carico)

Limitatori di velocità (ove presenti)

Limitatore di rotazione (ove presente)

Limitatore di movimento di rotazione

Limitatore di movimento di salita/discesa (ove presente)

Limitatore di movimento di sfilo telescopico (ove presente)

Indicatore di livellamento (ove presente)

Dispositivi di bloccaggio degli stabilizzatori nella posizione di trasporto

Dispositivi di bloccaggio degli stabilizzatori nella posizione di lavoro (ove presente)

Dispositivo di avvertimento/controllo del mancato bloccaggio stabilizzatori (se ad attivazione manuale)nella posizione di trasporto

Dispositivo di avvertimento/controllo del mancato bloccaggio stabilizzatori (se ad attivazione idraulica)nella posizione di trasporto

Finecorsa bracci stabilizzatori (ove presenti)

Dispositivo di arresto

Altri dispositivi di sicurezza eventualmente presenti

Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antece-dentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunita-rie (ad esempio D.P.R. 459/96)33.

Note: riportare in questa sezione eventuali annotazioni rilevate nelle istruzioni che il verificatore reputa significativeper la definizione dell’anagrafica della macchina e in particolare per la conduzione delle verifiche della stessa

Documentazione:

Dichiarazione CE di conformità riportare il numero della dichiarazione di conformità (ove presente) e la diret-tiva di prodotto di riferimento (89/392/CEE e s.m.i., 98/37/CE, 2006/42/CE)

data riportare la data indicata in calce alla dichiarazione CE di conformità, ove pre-sente34

La macchina è dotata di:

Istruzioni per l’uso rev. n riportare, ove presente, l’indicazione della data di revisione e/o il numero diedizione e/o un eventuale codice delle istruzioni in dotazione presso l’utilizza-tore o il numero di fabbrica dell’attrezzatura, se indicato nelle istruzioni

33 In questo caso, come previsto dalla circolare n. 23 del 13/08/2012 del Ministero del Lavoro e dellePolitiche Sociali l’attrezzatura ricade nel previgente regime omologativo, al termine del quale rientra nelregime delle verifiche periodiche successive.

34 La data della dichiarazione di conformità è obbligatoria per la direttiva 2006/42/CE e, seppure non espli-citamente richiesta per la direttiva 98/37/CE, viene solitamente indicata anche in questo caso.

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

61

VerificatoreNome, Cognome e Qualifica

Firma

………........................................…………………………………..

Registro di controllo indicare se il fabbricante ha previsto un registro di controllo o se nelle istruzio-ni sono fornite indicazioni affinché ne venga predisposto uno

Dichiarazione di corretta indicare i riferimenti (nome installatore e data installazione) di detta dichiara-zione, laddove venisse rintracciata, ovvero i riferimenti del report delle provedi idoneità all’impiego (numero del report, ove presente, e data delle prove)rilasciato dal fabbricante35

Luogo e data: ..........................................................

35 In presenza del solo report delle prove di idoneità all’impiego, rilasciato dal fabbricante, specificare che iriferimenti sono relativi al report.

installazione (eventuale)

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4.3. Verbale di prima verifica periodica

La prima verifica periodica, oltre alla compilazione della scheda tecnica identificati-va dell’attrezzatura, contempla anche una fase di controlli (visivi e funzionali) volti a:- accertare la corrispondenza tra le indicazioni rilevate nelle istruzioni, e sinteti-

camente riportate nella scheda tecnica che andrà ad accompagnare la macchi-na, e le condizioni effettivamente riscontrate al momento del sopralluogo, siaper quanto attiene la configurazione dell’attrezzatura che i dispositivi di sicurez-za presenti;

- valutare lo stato di manutenzione e conservazione dei principali organi dell’at-trezzatura;

- accertare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza previsti dal fabbricante.

La prima parte della verifica prevede il rilevamento di una serie di dati necessari aidentificare univocamente l’attrezzatura; tali dati dovrebbero essere riscontratidirettamente sull’attrezzatura; nel caso di macchina marcata CE ai sensi delladirettiva macchine, in linea generale, le informazioni possono essere ricavate dal-l’indelebile marcatura apposta sulla stessa.Sarà necessario in prima istanza appurare che l’apparecchio in visione corrispon-da a quello per il quale è stata richiesta la prima verifica periodica, verificando lacorrispondenza tra le informazioni riportate nella scheda tecnica (e desunte dalladocumentazione a corredo dell’attrezzatura) e quelle rilevate direttamente sull’at-trezzatura. nel caso in cui detti dati non dovessero coincidere con quelli riportati nella sche-da tecnica non sarà possibile procedere con l’effettuazione della verifica.Qualora, invece, i dati rilevabili sull’attrezzatura, pur essendo coincidenti con quel-li riportati nella scheda tecnica, non dovessero corrispondere, per mero errore,con quelli trasmessi dall’utente all’atto della comunicazione di messa in servizio, ilverificatore dovrà riportare nel verbale di verifica, alla voce “osservazioni”, ladiscrepanza rilevata e sollecitare l’utente a comunicare la modifica dei dati perl’aggiornamento della banca dati Inail.Qualora dovesse risultare mancante la targhetta identificativa della macchina sarànecessario sospendere la verifica, richiedendone il ripristino. nel caso di attrezza-ture rientranti nel campo di applicazione della direttiva macchine, l’assenza dellamarcatura si configura come una non rispondenza al requisito essenziale di sicu-rezza di cui al punto 1.7.3 della stessa direttiva, per cui, a meno che non si tratti dimero smarrimento, il verificatore dovrà procedere con gli adempimenti previsti alpunto 3.2.2. dell’Allegato II al d.m. 11 aprile 2011.

La prima verifica periodica prevede:A) l’identificazione dell’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione even-

tualmente allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata all’unitàoperativa territoriale Inail competente ovvero alle informazioni riportate nella

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richiesta di prima verifica, controllandone la rispondenza ai dati indicati nelleistruzioni del fabbricante (nome e indirizzo del fabbricante o dell’importatoreautorizzato della gru, designazione della serie o del tipo, numero di serie, annodi fabbricazione, matricola assegnata dall’Inail in sede di comunicazione dimessa in servizio);

b) l’esame documentale di:1. dichiarazione CE di conformità dell’apparecchio di sollevamento e delle

eventuali attrezzature intercambiabili, verificando, in particolare, la corri-spondenza delle informazioni riportate sulla dichiarazione con quelle sullatarghetta identificativa apposta sulla macchina/attrezzatura intercambiabi-le;

2. dichiarazione di corretta installazione, ove prevista da disposizioni legislati-ve, ovvero report delle prove di idoneità allo scopo (o all’impiego), laddovel’installazione dell’attrezzatura venga curata direttamente dal fabbricante;

3. registro di controllo36, verificandone la disponibilità e la regolare tenuta; taledocumento può essere cartaceo o in formato elettronico;

4. istruzioni dell’apparecchio e delle eventuali attrezzature intercambiabili,verificando la congruenza tra le indicazioni in esse riportate e quanto riscon-trato sulla macchina in verifica;

5. report delle prove di idoneità allo scopo (o all’impiego)37;C) l’accertamento della corrispondenza della configurazione di allestimento del-

l’attrezzatura con una di quelle previste dal fabbricante nelle istruzioni o indi-cata nella dichiarazione di corretta installazione, verificando in particolare chel’autocarro rintracciato corrisponda a quello indicato nella documentazione acorredo della macchina o sia ad esso equivalente. In caso di sostituzione dell’autocarro, infatti, possono presentarsi due casi:a. nuova immissione sul mercato;b. modifica rientrante nella manutenzione straordinaria.Mentre nel caso a) sarà necessario verificare la presenza di una nuova dichia-razione di conformità e l’apposizione di una nuova marcatura, nel caso b) saràsufficiente che l’installatore abbia redatto una dichiarazione di corretta instal-lazione, accompagnata da una dichiarazione di equivalenza delle sollecitazioni38

necessaria ad attestare che la sostituzione dell’autocarro non ha introdottonuovi rischi rispetto al primo allestimento, e riportato detto intervento sul regi-stro di controllo che accompagna l’attrezzatura.

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

63

36 L’articolo 71 comma 9 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che i risultati dei controlli eseguiti sull’attrezzatu-ra sulla base delle indicazioni fornite dal fabbricante siano riportati per iscritto e conservati per almenotre anni a disposizione degli organi di vigilanza. E’ comunque previsto dalla direttiva macchine, sia98/37/CE che 2006/42/CE, che il fabbricante fornisca il registro di controllo ovvero riporti nelle istruzionile informazioni circa il contenuto dello stesso.

37 L’esito delle prove di idoneità all’impiego può essere esplicitato nella dichiarazione di corretta installazione.38 Cfr. circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 10 giugno 1997 nella sezio-

ne documentazione.

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La verifica della configurazione deve riguardare anche la presenza della secon-da stabilizzazione; mentre solitamente la prima stabilizzazione, infatti, è forni-ta di serie dal fabbricante della gru, la seconda può essere o meno prevista dalfabbricante; laddove l’installatore adotti la seconda stabilizzazione prevista dalfabbricante questa è ovviamente coperta dalla dichiarazione di conformitàdella gru, mentre in caso diverso si configura una nuova immissione sul merca-to e pertanto sarà necessario che l’allestitore, a seguito dell’adozione dellaseconda stabilizzazione, provveda a rilasciare una nuova dichiarazione diconformità e ad apporre una nuova marcatura sulla gru;

D) il controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi strutturali, deicomandi e dei circuiti a vista;

E) l’effettuazione di prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di effi-cienza dei dispositivi di sicurezza.

Si riporta di seguito un fac-simile del verbale di verifica che il verificatore dovrà sti-lare al termine dell’attività; per ciascuna voce è indicata una breve descrizionedelle operazioni che il verificatore è chiamato a compiere.

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

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TIMBRO SOGGETTO ABILITATO

CHE EFFETTUA LA

VERIFICA

UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI CERTIFICAZIONE, VERIFICA E RICERCA DI ___________________

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D.Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Il giorno

il sottoscritto

ha provveduto alla:prima verifica periodicaverifica periodica (successiva alla prima)

del/della: ponte mobile sviluppabilecarro raccoglifruttaascensore/montacarichi da cantiereponte sospeso e relativi arganiscala aerea ad inclinazione variabile

X gru………….carrello semovente a braccio telescopicopiattaforma autosollevante su colonneidroestrattore……………..

Tipo:

Matricola:

Marca:

Mod.:

nr. Fabbrica:

Installato/utilizzato nelnel cantiere/stabilimen-to della Ditta:

Comune:

Via e n.:

riportare l’indicazione del giorno in cui è stata effettuata la verificapresso l’utilizzatore

indicare il nome del verificatore che ha condotto la verifica

specificare che trattasi di prima verifica periodica

selezionare la voce “gru”, esplicitandone la tipolo-gia: gru per autocarro

si intende il nome comune della categoria di attrezzature cui il modellospecifico appartiene, indicato nella marcatura apposta sull’attrezzaturaovvero recuperabile dalla scheda tecnica a corredo

indicare la matricola assegnata dall’Inail all’atto della comunicazione dimessa in servizio/immatricolazione

indicare la denominazione del fabbricante dell’attrezzatura, rilevabiledalla marcatura apposta sulla stessa

indicare il nome, il codice o il numero assegnato dal fabbricante al tipo diattrezzatura. Tale dato può essere reperito sulla marcatura apposta sul-l’attrezzatura

riportare il numero che il fabbricante di consueto adotta per identificareuna singola macchina che appartiene a una serie o a un tipo. Tale datopuò essere reperito sull’attrezzatura, indicato come numero di serie

indicare la ragione sociale della Ditta, ovvero nome e cognome della per-sona fisica, presso cui è installata/utilizzata l’attrezzatura. nel caso in cuitale dato non coincida con il datore di lavoro, specificare anche ragionesociale e sede legale di quest’ultimo

indicare il comune presso cui si trova l’attrezzatura

indicare l’indirizzo completo presso il quale risulta presente l’attrezzatura

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

66

ed ha rilevato quanto segue:

1) CONDIZIONI GENERALI DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE:

Il verificatore prende visione dei controlli che dai documenti a corredo della macchina risultasiano stati condotti sulla stessa (il datore di lavoro, infatti, ai sensi dell’articolo, 71, comma 9, ètenuto a registrare qualsiasi controllo effettuato), verificando che il datore di lavoro si sia atte-nuto alle indicazioni riportate nelle istruzioni.In caso di interventi di manutenzione straordinaria appurare che non abbiano comportato lecondizioni per una nuova immissione sul mercato; in particolare, accertare che l’intervento nonabbia introdotto rischi aggiuntivi non presi in considerazione dal fabbricante all’atto dell’immis-sione sul mercato dell’attrezzatura (aumenti di portata e di potenza, modifiche dimensionali chepossono incidere sulla resistenza e/o sulla stabilità dell’attrezzatura, e in generale aumenti dellostato delle sollecitazioni), se necessario acquisendo documentazione aggiuntiva39. Il verificatore procede inoltre ad un controllo visivo di:- strutture della gru al fine di valutare eventuale presenza di corrosione o sporco (polvere, resi-

dui di lavorazione dell’ambiente di lavoro, ecc.);- contrassegni sui comandi al fine di valutarne la presenza, il posizionamento e la leggibilità; - involucri di protezione al fine di verificarne l’integrità per garantire l’idoneo grado di protezione;- marcatura, onde attestarne la leggibilità e l’indelebilità;- circuito elettrico, verificando l’integrità degli involucri di protezione e il corretto posizionamen-

to dei cavi; - circuito idraulico, verificando l’assenza di perdite e/o trafilamenti;- eventuali targhette /pittogrammi per verificarne la presenza, la leggibilità e la coerenza ed in

particolare di: • targa del costruttore (con l’indicazione di costruttore, anno di costruzione, numero di serie

e modello);• targa dell’installatore (con l’indicazione di nome e indirizzo dell’installatore, anno d’installa-

zione, numero di serie della gru, numero di telaio o di immatricolazione del veicolo);• targa di portata in diverse posizioni di applicazione del carico, chiaramente visibile da tutte

le postazioni fisse di comando, come ad esempio riportato sotto:

• marcatura riportante il carico massimo consentito delle prolunghe se manuali ("Max. XXXkg".)

39 La necessità di acquisire documentazione aggiuntiva comporta la sospensione della verifica, come previ-sto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 25 maggio 2012.

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

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• targhe speciali, per le gru per la movimentazione di legname:

Al termine dell’esame il verificatore esprime un giudizio complessivo sulle condizioni generali diconservazione e manutenzione dell’attrezzatura in base all’esame visivo condotto e a quantorilevato dal registro di controllo.

2) ESAME DEGLI ORGANI PRINCIPALI:

Avverte della necessità di verificare l’assenza di persone nel raggio di 20 m prima di procedere al sollevamento dei carichi.

Divieto di utilizzo di

gancio per sollevamento

6 7

1. Meccanismo di rotazione

2. Gruppo bracci

3. Stabilizzatori

4. Gancio

5. Stazione di comando

6 Fune

7 Paranco/Verricello

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

68

ORGANO

MECCANISMO DI ROTAZIONE

COLONNA

GRUPPO BRACCI

STABILIZZATORI (ove presenti)

GANCI/PARANCO/VERRICELLO(FUNI/CATENE DI SOLLEVAMENTO)

VERIFICHE

- Controllare eventuali cricche, deformazioni e/o corrosioni

- Verificare l’efficienza delle protezioni atte ad impedire l’in-serimento delle mani e degli arti

- Verificare la congruità con quanto riportato nelle istruzioni.

- Verificare la presenza, il tipo e il serraggio di viti/bulloni difissaggio alla sovrastruttura e al supporto

- Verificare la presenza e l’integrità dei dispositivi di finecorsa di rotazione (ove presenti)

- Controllare eventuali cricche, deformazioni e/o corrosio-ni sulla colonna

- Controllare eventuali cricche, deformazioni e/o corrosio-ni, sull’intero gruppo bracci, comprese eventuali prolun-ghe manuali

- Verificare la conformità del gruppo bracci alle specificheriportate sulle istruzioni (ad es. numero di articolazioni odi sfili, dimensioni, integrità di eventuali contrassegni deipunti di sollevamento)

- Verificare la marcatura relativa alla portata massima dellaprolunga

- Controllare eventuali cricche, deformazioni e/o corrosio-ni, in particolare sulle traverse estensibili, sui martinettistabilizzatori e sulle piastre, anche in funzione del corret-to scorrimento delle traverse degli stabilizzatori

- Verificare che le caratteristiche siano coerenti con quan-to riportato nelle istruzioni (ad es. tipo, numero, tipologiadi comando)

- Verificare la marcatura corrispondente alle posizioni diestensione previste in caso di stabilizzatori manuali

- Controllare eventuali cricche, deformazioni e/o corro-sioni

- Verificare che le caratteristiche siano coerenti con quan-to riportato nelle istruzioni

- Verificare sul registro di controllo la regolarità delle verifi-che di funi/catene di sollevamento

Il verificatore controlla la corrispondenza a quanto indicato nelle istruzioni e procede inoltre adun esame visivo degli organi principali della macchina e almeno alle verifiche elencate in tabella.

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

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STAZIONI DI COMANDO

- Verificare la corretta funzionalità del gancio (rotazionelibera e assenza di resistenza all’orientamento verticale)l’integrità dell’eventuale dispositivo antisganciamento,del perno e della coppiglia

- Verificare in caso di avvenuta sostituzione di ganci/paran-co/funi/catene di sollevamento (informazione rilevabiledal registro di controllo), il rispetto delle specifiche ripor-tate nelle istruzioni

- Verificare la presenza di targhe in diverse posizioni diapplicazione del carico, ove previsto

- Verificare la presenza di almeno due stazioni di comando,qualora non sia adottato un comando a distanza40

- Accertarsi che sia impedito il comando simultaneo da duediverse stazioni di comando

- In caso di stazioni di comando rialzate verificare i mezzi diaccesso alle stesse, le caratteristiche del sedile operatore(in particolare la presenza di mezzi per ridurre il rischio dicaduta e di eventuali ripari per evitare il contatto conparti in movimento della gru) e la presenza di una piat-taforma per i piedi

Al termine dell’esame il verificatore esprime un giudizio complessivo sulla presenza o meno didifetti o anomalie visibili sugli organi principali.

3) COMPORTAMENTO DURANTE LE PROVE DI FUNZIONAMENTO DELL’APPARECCHIO E DEI DISPOSITIVIDI SICUREZZA:

Il verificatore provvede a far eseguire all’ operatore informato, formato ed addestrato dal datoredi lavoro alla conduzione della gru mobile e pertanto dotato dell’abilitazione prevista dall’art. 73comma 5 del d.lgs. 81/0841 e s.m.i. almeno le prove di funzionamento e le prove dei dispositivi disicurezza di seguito elencate, tenendo conto delle precauzioni e delle indicazioni riportate nelleistruzioni e previste dal fabbricante, con riferimento allo stato dell’arte della En 12999.

40 Per gru con carico nominale di 1000 kg o maggiore o un momento di sollevamento netto massimo di40000 nm o maggiore.

41 Laddove non fosse presente al momento della verifica un operatore abilitato ai sensi dell’accordo statoregioni 22 marzo 2012 la verifica dovrà esser interrotta.

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

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ORGANO/DISPOSITIVO

MECCANISMO DI ROTAZIONE(LIMITATORE MOVIMENTO DIROTAZIONE E LIMITATORE DIROTAZIONE)

GRUPPO BRACCI (LIMITATOREDEL MOVIMENTO DISALITA/DISCESA E DI SFILOTELESCOPICO)

LIMITATORE DI CARICO/DISPOSITIVO DIDISCESA (ove presenti)

INDICATORE DI CARICO NOMINALE

PROVA DI FUNZIONAMENTO

- Verificare il comportamento durante le prove a vuoto econ carico di prova del meccanismo di rotazione e dellimitatore di rotazione (ove presente), facendo ruotare ilbraccio e accertando che gli eventuali limiti del movimen-to di rotazione e gli eventuali settori corrispondenti a cari-chi nominali diversificati siano conformi a quanto previ-sto nelle istruzioni

- Controllare la funzionalità del freno di rotazione

- Verificare il comportamento durante le prove a vuoto econ carico di prova del braccio di sollevamento e del limi-tatore di movimento di salita/discesa e di sfilo telescopi-co. In particolare, per la prova con carico si può procede-re portando un carico di prova fino alla massima altezzadi sollevamento (per una durata consigliabile di 15 minu-ti), per verificare il corretto funzionamento del gruppobracci (bracci sfili idraulici, prolunghe manuali, cilindri epattini di scorrimento), e riportandolo a terra rientrandogli sfili, gradualmente e con movimenti lenti

- A macchina ferma su terreno solido e ben livellato solle-vare il braccio di pochi centimetri e verificare il funziona-mento del limitatore, applicando un carico previsto daldiagramma delle portate corrispondente alla configura-zione in uso. Estendere poi il braccio fino ad arrivare al difuori delle posizioni ammesse dal diagramma di caricoper far intervenire il limitatore. Successivamente proce-dere allo sfilo ed al rientro del braccio verificando il bloc-co dei soli movimenti aggravanti. Procedere alla provacon e senza stabilizzatori (se presenti)

- Verificare le caratteristiche (ad es. comando ad azionemantenuta) e la funzionalità del dispositivo di discesa

- A macchina ferma su terreno solido e ben livellato solle-vare il braccio di pochi centimetri con un carico appenasuperiore al 90% del carico nominale e verificare che siafornito un avvertimento continuo all’operatore ed allepersone nelle vicinanze (solo nel caso di sbraccio superio-re a 12 m)

- Ripetere la prova con un carico di poco superiore al cari-co nominale, verificando che sia fornito all’operatore unavvertimento continuo diverso dal precedente

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

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ORGANO/DISPOSITIVO

COMANDI

STABILIZZATORI(ove presenti)

LIMITATORE DI VELOCITÀ

INDICATORE DI LIVELLAMENTO (ove presente)

DISPOSITIVO DI MONITORAGGIO COMPLETAESTENSIONE STABILIZZATORI(ove presente)

PROVA DI FUNZIONAMENTO

- Verificare che sia impedito l’azionamento non intenziona-le (comandi ad azione mantenuta)

- Verificare la presenza di un comando di arresto di colorerosso facilmente accessibile (ad eccezione delle stazionidi comando per azionare gli stabilizzatori) che resti bloc-cato se azionato

- In caso di adozione di comandi a distanza verificare pre-senza e funzionalità del dispositivo di avvertimento difunzionamento per le persone nelle vicinanze della gru edel clacson42

- Procedere al posizionamento degli stabilizzatori, verifi-cando che dalla postazione di comando degli stessi sianochiaramente visibili tutti i movimenti degli stabilizzatori

- Procedere ad una prova con carico per verificare la tenu-ta dei cilindri stabilizzatori

- Se gli stabilizzatori possono essere attivati con un caricosospeso verificare che i comandi siano a due fasi

- Verificare la visibilità per l’operatore del bloccaggio deglistabilizzatori (se manuali)

- Verificare, in base alla tipologia di azionamento degli sta-bilizzatori, il dispositivo di bloccaggio in fase di lavoro edin posizione di trasporto

- A macchina ferma su terreno solido e ben livellato proce-dere ad una prova con un carico come da diagrammadelle portate alle massime velocità consentite per ciascunmovimento (rotazione, sfilo, sollevamento), onde verifica-re l’efficienza dei limitatori di velocità corrispondenti aimovimenti di rotazione, sollevamento e sfilo telescopico

- Verificare il comportamento durante le prove a vuoto econ carico di prova, accertandosi che l’indicatore risultiimmediatamente visibile dall’operatore in ogni postazio-ne fissa di comando degli stabilizzatori

- A macchina ferma su terreno solido e ben livellato proce-dere al posizionamento degli stabilizzatori, verificandoche il sollevamento del carico nominale sia consentitosolo se lo stabilizzatore è completamento esteso

- Qualora siano previste posizioni intermedie degli stabilizza-tori verificare che il dispositivo provveda a ridurre il cariconominale consentito in tale assetto, garantendo la stabilità

42 Previsto anche nel caso di sbraccio superiore a 12 m.

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

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ORGANO/DISPOSITIVO

INDICATORE/ALLARME CORRETTA CHIUSURA DEL BRACCIO

ALLARME ACUSTICO E VISIVOCHIUSURA STABILIZZATORI INPOSIZIONE DI TRASPORTO43

FINECORSA SUGLI STABILIZZATORI (ove presenti)

ALTRI DISPOSITIVI DI SICUREZZA EVENTUALMENTE PRESENTI

PROVA DI FUNZIONAMENTO

- Procedere ad una prova funzionale del dispositivo, verifi-cando che l’esclusione dell’allarme acustico sia consentitacon un pulsante di conferma o solo in caso di azionamen-to del freno di stazionamento del veicolo

- Per i bracci stabilizzatori manuali, provare la funzionalitàdalla posizione di guida del segnale di allarme del manca-to bloccaggio in posizione di trasporto

- Per i bracci stabilizzatori idraulici, provare la funzionalitàdel segnale di allarme della mancata chiusura in posizio-ne di trasporto

- Semplice prova funzionale

- Semplice prova funzionale

Al termine dell’esame il verificatore esprime un giudizio complessivo sul comportamentodurante le prove di funzionamento dell’attrezzatura e dei dispositivi di sicurezza, specificandose regolare o irregolare.

4) CONFIGURAZIONE E DATI TECNICI RILEVATI AL MOMENTO DELLA VERIFICA:

Il verificatore dovrà riportare in questa sezione le condizioni effettivamente riscontrate almomento del sopralluogo per quanto attiene la configurazione della gru su autocarro sottopo-sta ad attività di prima verifica periodica (ad es. tipologia di stabilizzazione, eventuale presenzadi accessori e radiocomando) e i relativi dati tecnici: (ad es. scartamento, interasse, lunghezzaprolunghe, portata).

5) OSSERVAZIONI:

Indicare eventuali elementi ritenuti significativi rilevati nel corso della verifica non contemplatiin altre sezioni del verbale; il verificatore può eventualmente, ove ne ravvisi la necessità, ripor-tare specifiche avvertenze d’uso per la corretta gestione in sicurezza dell’attrezzatura in basealle indicazioni del fabbricante e/o alla legislazione vigente.

43 I due dispositivi possono coincidere.

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

73

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato e al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato difunzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

risulta adeguato ai fini della sicurezzanon risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Prendendo in esame gli aspetti considerati nel presente verbale (condizioni generali di con-servazione e manutenzione, esame degli organi principali, comportamento durante le provedi funzionamento dell’apparecchio e dei dispositivi di sicurezza, configurazione e dati tecnicirilevati al momento della verifica) il verificatore è chiamato a stabilire l’adeguatezza o meno,ai fini della sicurezza, dell’attrezzatura, esplicitando in caso di esito negativo, in maniera pun-tuale, le motivazioni di tale giudizio. È bene precisare che il parere che il verificatore è tenuto ad esprimere non riguarda la rispon-denza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) di cui alle disposizioni legislative e regolamen-tari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili.Tuttavia, qualora, nel corso della verifica, il verificatore Inail dovesse riscontrare presunte nonconformità alla direttiva macchine, ai sensi di quanto previsto al punto 3.1.4 dell’Allegato II ald.m. 11 aprile 2011, è tenuto a darne comunicazione alla sede centrale Inail; mentre il verifi-catore del Soggetto Abilitato trasmetterà la segnalazione alle unità operative territoriali Inailper il prosieguo di competenza.nel caso, invece, di esito negativo della verifica periodica, ai sensi del già richiamato punto3.1.4, dovrà essere inoltrata comunicazione all’organo di vigilanza competente per territorio.

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

74

Appendice - Liste di controllo

Si riportano di seguito le liste di controllo specifiche per ciascuna tipologia di attrez-zatura di cui al presente documento, nelle quali è riportato, sotto forma di checklist, un elenco non esaustivo degli elementi costituenti l’attività di verifica. I verifi-catori potranno integrare le liste di cui sopra, in relazione a ciascuna attrezzatura,in base alle specifiche peculiarità, legate, ad esempio, alla tipologia di installazione,alle caratteristiche dell’ambiente lavoro, allo stato di conservazione, alla particola-rità della destinazione d’uso, alle condizioni di impiego, ecc. Le diverse parti in cu consiste l’attività di prima verifica periodica sono state eviden-ziate con diversi colori, al fine di renderne anche visivamente più immediata l’indi-viduazione.

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

75

I VERIFICA PERIODICA(D.lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

GRU PER AUTOCARRO

Istruzioni

Registro di controllo

Dichiarazione CE di con-formità

Dichiarazione di correttainstallazione

Verificarne esistenza e corrispondenza conattrezzatura in verifica

Verificarne esistenza e regolare tenuta

Verificarne esistenza e corrispondenza conattrezzatura in verifica44

Verificarne esistenza e corrispondenza conattrezzatura in verifica

pagg. 54-55

Matricola Inail

Dati datore di lavoro efabbricante

Dati identificativi dellagru

Posizione della gru

Caratteristiche principalidella gru

Fune di sollevamento

Componenti aggiuntivi

Diagramma delleportate

Dispositivi di sicurezzainstallati

Documentazione

Riportare il numero di matricola assegnato daInail in fase di comunicazione di messa in servizio

Recuperare i dati dalla richiesta di verifica perio-dica e dalla dichiarazione CE di conformità

Reperire i dati dalla documentazione fornita daldatore di lavoro a corredo dell’attrezzatura(dichiarazione CE di conformità, istruzioni,dichiarazione di corretta installazione, comuni-cazione di messa in servizio e richiesta di I verifi-ca periodica all’uot Inail, ecc.)

Riportare le informazioni reperite nelle istruzionia corredo dell'attrezzatura

Riportare le informazioni reperite nelle istruzionifornite a corredo dell’attrezzatura

Riportare, ove reperibili, le informazioni reperitenelle istruzioni fornite a corredo dell’attrezzatura

Riportare l’elenco degli accessori in possesso deldatore di lavoro, verificando che siano previsti dalfabbricante nelle istruzioni

Riportare le informazioni reperite nelle istruzionifornite a corredo della prolunga

Riportare l’elenco dei dispositivi previsti nelleistruzioni. Laddove trattasi di optional, specificarlo

Riportare tutte le indicazioni previste al fine di con-sentire l’identificazione della documentazione uti-lizzata per la redazione della scheda tecnica

pag. 56

pag. 56

pagg. 56-57

pag. 57

pag. 58

pagg. 58-59

pag. 59

pag. 59

pagg. 59-60

pag. 60

ELEMENTO INTERVENTO RIFERIMENTO

44 In caso di assenza della dichiarazione CE di conformità occorre accertare se la macchina è stata immes-sa sul mercato prima del 21 settembre 1996. In tal caso è necessario che il datore di lavoro richiedaall’UOT Inail competente l’omologazione dell’attrezzatura.

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ELEMENTO INTERVENTO RIFERIMENTO

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

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Dati identificativi della gruReperire i dati direttamente sull’attrezzatura (ades. targa CE), verificandone la corrispondenzacon quanto riportato nella scheda tecnica

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Registro di controllo

Contrassegni sui comandi

Targhette/pittogrammi

Eventuali altri cartelli pre-visti

Circuito elettrico

Circuito idraulico

Meccanismo di rotazione

Colonna

Gruppo bracci

Stabilizzatori

Gancio/paranco/verricello(funi/catene di sollevamento

Stazioni di comando

Accertare che tutti gli interventi prescritti nelleistruzioni siano stati eseguiti secondo le periodi-cità indicate nelle istruzioni

Verificarne presenza, leggibilità e coerenza conquanto indicato nelle istruzioni

Accertarne integrità

Controllare eventuali cricche, deformazioni e/ocorrosioni mediante controllo visivo

Verificare la corrispondenza con le caratteristicheindividuate nelle istruzioni; controllarne l’in-tegrità e la corretta funzionalità del gancio

Verificare la congruenza con quanto riportatonelle istruzioni o nella dichiarazione di confor-mità/dichiarazione di corretta installazione (nelcaso di radiocomando)

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pagg. 68-69

ELEMENTO INTERVENTO RIFERIMENTO

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LIELEMENTO INTERVENTO RIFERIMENTO

ELEMENTO INTERVENTO RIFERIMENTO

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Meccanismi di rotazione

Gruppo bracci

Limitatore di carico nomi-nale

Eseguire prove a vuoto e con carico di prova everificare la congruenza del comportamento conquanto indicato nelle istruzioni

pag. 72

pag. 72

Indicatore di carico nomi-nale

Limitatore di movimentodi rotazione

Limitatore di movimentodi salita/discesa

Limitatore di movimentodi sfilo braccio

Comandi

Dispositivo di discesa

Stabilizzatori

Limitatore di velocità

Indicatore di livellamento

Dispositivo di monitorag-gio completa estensionestabilizzatori

Indicatore corretta chiu-sura braccio

Allarme chiusura stabiliz-zatori per trasporto

Finecorsa stabilizzatori

Configurazione rilevata inverifica

Dati tecnici rilevati in verifica

Verificare la coerenza dei movimenti con i pit-togrammi indicati sui comandi

Sulla base delle indicazioni riportate nelleistruzioni eseguire le prove del dispositivo

Registrare le condizioni effettivamente riscon-trate al momento del sopralluogo per quantoattiene configurazione e dati tecnici della gru

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ELEMENTO INTERVENTO RIFERIMENTO

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ELEMENTO INTERVENTO RIFERIMENTO

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Circolare del Ministero del lavoro n. 77 del 23 dicembre 1976

Appendice - Documentazione

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Circolare del Ministro per l’Industria, il Commercio e l’Artigianato Circolare del 25 giugno 1997 n. 162054

Disposizioni applicative del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio

1996, n. 459, art. 11, comma 3, in merito alla compilazione del libretto delle veri-

fiche per i controlli periodici da parte delle A.S.L.

Al fine di consentire una migliore attività da parte delle Amministrazioni pubblicheinteressate alle verifiche periodiche obbligatoriamente previste dalle disposizionivigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, l'Istituto superiore di preven-zione e sicurezza del lavoro per le macchine di cui all'art. 11, comma 3, del decretodel Presidente della Repubblica n. 459/1996 può adottare le seguenti procedure. Dopo l'avvenuta denuncia di installazione da parte dell'utente ai sensi dell'art. 11,comma 3, gia' citato, l'ISPESL provvede alla compilazione ed al rilascio del "Librettodelle verifiche" di cui ai modelli D, E, F, G, H e L del decreto ministeriale 12 settem-bre 1959, riportando nello stesso esclusivamente i dati caratteristici rilevabili dellamacchina o desumibili dal manuale delle istruzioni d'uso a corredo della macchinastessa. Al fine della compilazione del suddetto libretto, l'ISPESL procede, secondo le indica-zioni e precisazioni procedurali semplificate gia' fornite da queste Amministrazioni,ad una rilevazione dei dati caratteristici sulla macchina gia' in servizio e delle con-dizioni di installazione, funzionamento e della congruita' della utilizzazione alla suadestinazione. Successivamente a tale adempimento l'ISPESL invia copia del libretto agli organi divigilanza territoriali per i successivi adempimenti di competenza. Al riguardo, agli organi di vigilanza si fa presente che la disponibilita' del libretto e'finalizzata al miglioramento dell'espletamento di quelle verifiche che sono obbliga-toriamente previste, ma non condiziona in alcun modo l'esercizio dell'attivita' divigilanza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori che gli stessi organi svolgo-no istituzionalmente. Le tariffe dovute all'SPESL per gli adempimenti di cui sopra restano quelle in vigo-re di cui al decreto Ministero della sanita' 8 maggio 1996; dette tariffe sono esclusedal campo di applicazione dell'IVA, giusta risoluzione del Ministero finanze -Direzione generale tasse e imposte indirette sugli affari - n. 397166/84 del 2 agosto1984. Per le macchine di cui all'art. 11, comma 3, gia' in servizio o messe a disposizionesul mercato dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella normale ostraordinaria manutenzione o assoggettate a variazioni delle modalita' di utilizzonon previste dal costruttore, permane l'obbligo di denuncia all'ISPESL, comportan-do la modifica nuova immissione sul mercato ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 deldecreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996. Ogni altra variazione, compre-se le modifiche non rientranti nei casi sopra citati, dovra' essere comunicata tem-

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pestivamente dall'utilizzatore direttamente agli uffici territoriali di vigilanza inconformità al disposto dell'art. 16 del decreto ministeriale 12 settembre 1959. Con esplicito riferimento all'art. 11 comma 2, p.to a) del decreto del Presidentedella Repubblica in oggetto, rimane in essere, secondo le procedure e le modalitàprevigenti di pagamento e di attestazione, l'espletamento, da parte dell'ISPESL deiservizi riferentisi a macchine immesse sul mercato o messe in servizio nel periodocompreso fra il 1 gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del regolamento inquestione. Tale procedura permane anche nel caso in cui l'utente non si e' avvalsodella clausola di cui all'art. 11, comma 2, p.to b), del citato decreto del Presidentedella Repubblica e per le macchine, già in uso in uno Stato dell'Unione europea,privi di dichiarazione CE di conformità e messe in servizio sul territorio italiano. Rimangono inoltre in vigore tutte le procedure e le disposizioni previgenti inerentile richieste di omologazione delle scale aeree ad azionamento manuale, non rien-trando le stesse nel campo di applicazione del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 459/1996. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, punto b), del decreto delPresidente della Repubblica n. 459 / 1996 ed al fine di un rapido smaltimento delledenunce di apparecchi di sollevamento materiali in giacenza presso i dipartimentiperiferici dell'ISPESL, considerata la consolidata applicazione da parte dei costrut-tori di apparecchi di sollevamento delle disposizioni tecnico progettuali, l'ISPESLpotrà definire il procedimento d'omologazione dopo aver esaminata la completez-za formale della relativa documentazione - firmata da un tecnico laureato o diplo-mato, dipendente dell'azienda o iscritto al relativo albo professionale abilitati anorma di legge all'esercizio della professione - allegata alla denuncia in conformitàalla circolare n. 77/76 del Ministero del lavoro e previdenza sociale.

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Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 11 del 25 maggio2012

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Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 23 del 13 agosto2012

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Parere del CEN/TC 147 Cranes - Safety N 768 del 3 maggio 2012

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Parere del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 10 giugno 1997

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