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FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI CONSIGLIO NAZIONALE “TEMI E ARGOMENTI DI INTERESSE PROFESSIONALE” SCHEDE DI AGGIORNAMENTO Roma, 22 novembre 2011

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FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI

CONSIGLIO NAZIONALE

“TEMI E ARGOMENTI DI INTERESSE PROFESSIONALE”

SCHEDE DI AGGIORNAMENTO

Roma, 22 novembre 2011

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INDICE DEGLI ARGOMENTI

FARMACISTI � ECM

� DPCM 18.4.2011 – Modifica al DPCM 298/1994 in materia di concorsi per l’assegnazione di sedi

farmaceutiche

� Nuovi quiz per i concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche

FARMACIE

� DM 8.7.2011 – Prenotazione di visite ed esami in farmacia

� DM 18.3.2011 – Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni

� DM 12.5.2011 - Apparecchiature per attività estetiche: norme di sicurezza e cautele d’uso

� Ritiro di rifiuti di apparecchiature elettroniche. Chiarimenti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

STUPEFACENTI

� Distruzione medicinali stupefacenti. Chiarimenti del Ministero

� DM 2.8.2011 - Aggiornamento e completamento tabelle stupefacenti

MEDICINALI

� DM 26.7.2011 - Revisione della lista dei farmaci dopanti

� AIFA - Rettifica alla determinazione 8.4.2011 sulla riduzione dei prezzi dei medicinali a brevetto scaduto

� AIFA - Determinazione 15.6.2011. Procedure di pay-back anno 2011

� Scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali

� Direttiva Europea Anti-Contraffazione

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ALIMENTI PER LATTANTI E ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO

� DLgs 84/2011 - Disciplina sanzionatoria per violazioni della normativa sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

FEDERAZIONE e ORDINI � Disegno di legge recante Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica

e per la riforma degli Ordini delle professioni sanitarie (AS 2935)

� Portale web istituzionale ww.fofi.it

� Creazione di elenchi di professionisti per la consulenza tecnica alle Procure della Repubblica e ai Tribunali

� ONAOSI – Indicazioni per gli iscritti sulle richieste di pagamento relative ai contributi 2006

� Regolamento per i pagamenti superiori a diecimila euro da parte della P.A. – Chiarimenti ministeriali

� Iniziative di solidarietà per l’alluvione in Liguria

� Organismi indipendenti di valutazione - OIV

“DECRETO SVILUPPO” � Decreto Legge 13.5.2011, n. 70 - “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”

FEDERALISMO FISCALE REGIONALE � DLgs 68/2011 – “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle

province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”

MANOVRE ECONOMICHE DEL GOVERNO � Legge 15 luglio 2011, n. 111 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98

recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

� Legge 14 settembre 2011, n. 148 – “Conversione in legge , con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”

� Legge 12 novembre 2011, n. 183 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”

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ECM Corsi di formazione a distanza realizzati dalla Fondazione Cannavò Prosegue per il biennio 2011-2012 l’impegno della Fondazione Francesco Cannavò sui corsi di formazione a distanza Ecm gratuiti destinati ai farmacisti Dal mese di novembre e fino al 30 settembre 2012 i farmacisti iscritti all’Albo possono collegarsi all’indirizzo www.pharmafad.it e avere la possibilità di ottenere 20 crediti Ecm. Il corso Pharmafad - Percorsi formativi interdisciplinari per il farmacista, realizzato dalla fondazione Francesco Cannavò, è suddiviso in 4 sezioni, affrontate complessivamente da venti relatori ed è, come le edizioni precedenti, sviluppato su di una piattaforma e-learning “video-based”. La partecipazione al corso è completamente gratuita e richiede la sola sottoscrizione della scheda anagrafica compilabile online al momento della registrazione. Per coloro che erano già registrati al corso 2010-2011 sarà invece sufficiente inserire username e password di tale corso e reinserire, per motivi di sicurezza, la propria mail. I partecipanti che termineranno il corso superando i test e compilando il questionario di valutazione entro il 31 dicembre 2011 si vedranno riconosciuti i crediti per l’anno in corso. Chi invece terminerà il corso nel 2012 si vedrà riconosciuti i crediti per tale anno. E’ il quarto anno che la Fondazione Cannavò si impegna a garantire una formazione qualitativamente elevata e gratuita a tutti i farmacisti. Nel triennio 2009-2011 hanno partecipato ai corsi circa 20.000 farmacisti che nei questionari di gradimento hanno espresso un giudizio estremamente lusinghiero sulla qualità degli argomenti trattati e sulla loro rilevanza ed efficacia nell’esercizio professionale. Considerato l’impegno federale e della Fondazione Cannavò si raccomanda la massima diffusione agli iscritti di tale iniziative anche sfruttando la molteplicità degli strumenti di comunicazione oggi a disposizione (newsletter, sito web, e-mail, etc.).

* * * Comitato di Garanzia per l’indipendenza della formazione dal sistema di sponsorizzazione e dell’Osservatorio Nazionale per la qualità della formazione Si rammenta che, nell’ambito del nuovo sistema di formazione continua in medicina, sono state avviate le attività di verifica e controllo del Comitato di Garanzia per l’indipendenza della formazione dal sistema di sponsorizzazione e dell’Osservatorio Nazionale per la qualità della formazione. Come precedentemente segnalato, tra le novità dell’Accordo Stato-Regioni, siglato in data 5 novembre 2009 e illustrato con circolare federale n. 7482 del 21/12/2009, è stato stabilito che per i professionisti che svolgono anche attività commerciale (tra i quali sono, dunque, ricompresi i farmacisti che esercitano in farmacie aperte al pubblico), non sono accreditabili, ai fini Ecm, corsi di marketing ovvero corsi che abbiano quali contenuti comuni nozioni in materia fiscale o in ambiti propri dell’attività commerciale senza collegamenti ad aree attinenti alla specifica competenza sanitaria.

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Si invitano, pertanto, i Signori Presidenti a sensibilizzare i propri iscritti sul rispetto di tale previsione, informandoli che, qualora a seguito di una verifica da parte degli organi vigilanti emergano condotte non conformi a quanto sopra richiamato, il relativo corso potrebbe essere annullato, con conseguente perdita dei crediti Ecm acquisiti dal professionista.

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DPCM 18.4.2011 Modifica al DPCM 298/1994 in materia di concorsi

per l’assegnazione di sedi farmaceutiche Riferimenti : Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18.4.2011, n. 81 “Regolamento recante modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, recante regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 8.6.2011. Come preannunciato durante lo scorso Consiglio Nazionale, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, recando modificazioni al regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 9, della legge 362/1991 (DPCM 298/1994) così come chiesto dalla Federazione, modifica le materie delle domande previste per la prova attitudinale dei concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, tenendo conto anche delle nuove attività del farmacista in farmacia. A seguito di tali modificazioni, in vigore dal 23 giugno 2011, la prova attitudinale, articolata in cento domande, riguarda le seguenti materie: farmacologia; farmacognosia; tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario.

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Nuovi quiz per i concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche

Riferimenti : Decreto 21 luglio 2011 “Approvazione delle domande con le relative risposte per i concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche”, pubblicato nel S.O. n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12.8.2011. Con Decreto del Ministro della Salute del 21.07.2011 sono state approvate le nuove tremila domande con relative risposte per la prova attitudinale (quiz) dei concorsi a sedi farmaceutiche. L’art. 2 del decreto precisa che i nuovi quiz si applicano ai concorsi banditi successivamente all’entrata in vigore dello stesso decreto, vale a dire ai concorsi banditi dopo il 27 agosto 2011. Sul sito internet federale www.fofi.it è disponibile la versione della simulazione dei nuovi quiz, nella modalità di consultazione e stampa; è presente, inoltre, la funzione per la simulazione di una prova d’esame senza limite temporale per verificare lo stato di apprendimento. Accedendo nell’Area riservata ai farmacisti e selezionando “Nuovi quiz concorsi a sedi farmaceutiche” è possibile impostare il numero di domande per la prova da svolgere (25, 50, 75 o 100). I 3.000 quiz sono riprodotti in ordine casuale mantenendo la numerazione riportata in Gazzetta Ufficiale; in caso di risposta corretta il sistema propone direttamente la domanda successiva, in caso contrario il sistema indica sia la risposta fornita che quella corretta. Al termine della prova viene proposto il riepilogo generale dei quiz sostenuti con la possibilità di visualizzare le singole domande e il tempo impiegato per il completamento della prova.

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DM 8.7.2011 Prenotazione di visite ed esami in farmacia

Riferimenti : DM 8 luglio 2011 “Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1.10.2011. Nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2011 è stato pubblicato il decreto ministeriale che disciplina l’erogazione da parte delle farmacie di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle quote di partecipazione a carico degli assistiti, nonché ritiro dei relativi referti. Si illustrano di seguito le principali disposizioni del decreto in vigore dal 16 ottobre 2011. I servizi disciplinati dal decreto Nel rispetto del modello organizzativo regionale le farmacie possono operare, attraverso la postazione informatizzata dedicata, quali canali di accesso al Sistema CUP per prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritirare i relativi referti. Tali prestazioni saranno rese sulla base di specifiche convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DLgs 502/1992 e successive modificazioni, conformi agli accordi collettivi nazionali ed ai correlati accordi di livello regionale. Gli accordi nazionali e gli accordi regionali fissano altresì i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle suddette attività. Sono escluse dal servizio di prenotazione, pagamento e ritiro referti in farmacia, le seguenti prestazioni: a) le prestazioni prescritte su ricettario non del Servizio sanitario nazionale; b) gli esami di laboratorio ad accesso diretto; c) le urgenze di primo e secondo livello; d) le prestazioni per cui sia chiaramente indicata sull'applicazione collegata al sistema CUP, una diversa modalità di prenotazione. Procedura di prenotazione, pagamento e ritiro referti La procedura di prenotazione, pagamento e ritiro referti dovrà prevedere le seguenti fasi: a) Informativa e raccolta del consenso. La raccolta del consenso verrà annotata al fine di tenerne memoria per gli accessi successivi per finalità analoghe, anche presso altre farmacie. Nel caso in cui il Sistema CUP preveda l'invio di SMS o messaggi di posta elettronica per ricordare all'assistito gli estremi della prenotazione ovvero per la conferma o la disdetta della stessa e invio di attestazioni di pagamento, occorrerà esplicitarlo nell'informativa e raccogliere separato consenso. In ogni caso le comunicazioni all'assistito attraverso SMS o posta elettronica non dovranno contenere indicazioni di dettaglio circa la tipologia di prestazione, l'esito e le credenziali d'accesso. b) Riconoscimento dell'assistito.

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La farmacia deve assicurare il corretto ed univoco riconoscimento dell'assistito che richiede l'accesso ai servizi del Sistema CUP. Ai fini dell'identificazione l'identità dell'assistito e' verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione di un documento di riconoscimento. Ai fini dell'accesso al servizio il cittadino dovrà esibire la Tessera Sanitaria. c) Prenotazione. Ai fini della prenotazione l’assistito dovrà esibire la prescrizione medica. La prenotazione avviene secondo criteri di scorrimento temporale senza discontinuità, offrendo all'assistito, in prima istanza, il primo posto libero estrapolato dall'intera offerta disponibile, nell'ambito territoriale di riferimento dell'assistito, e successivamente le ulteriori disponibilità, qualora l'assistito ne faccia richiesta, in coerenza con i criteri definiti per l'accesso alle diverse tipologie di prestazioni. All'atto dell'inserimento dei dati ai fini della prenotazione delle prestazioni vengono effettuati opportuni controlli automatizzati, in grado di verificare per la specifica prestazione richiesta, l'eventuale preesistenza di altre prenotazioni della medesima prestazione, al fine di prevenire la prenotazione multipla di più prestazioni a fronte della stessa prescrizione medica nell'ambito dell'insieme delle strutture erogatrici di pertinenza del Sistema CUP. La farmacia, attraverso il Sistema CUP, può inoltre consentire al cittadino la disdetta o la variazione della prenotazione. d) Servizio di pagamento. Presso la farmacia, quale canale di accesso ai servizi del Sistema CUP, deve essere consentito il pagamento, anche mediante sistemi elettronici, della quota di partecipazione a carico del cittadino, calcolata sulla base delle informazioni rilevate dalla prescrizione. e) Spedizione e ritiro dei referti. Il Sistema CUP prevede la possibilità per il cittadino di richiedere la consegna presso la farmacia dei referti corrispondenti alle prestazioni effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Di tale modalità deve essere data indicazione nell'informativa relativa al trattamento dei dati e acquisito specifico consenso per la singola prestazione. Nel caso in cui il cittadino si avvalga dell'opzione di consegna del referto presso la farmacia, il ritiro avviene mediante la consegna all'assistito del referto da parte dell'operatore della farmacia incaricato di tale servizio. Il referto può essere sia l'originale cartaceo in busta chiusa sia, qualora la struttura sanitaria presso la quale e' stata effettuata la prestazione preveda tale possibilità, una copia stampata del referto digitale. In ogni caso devono essere adottati misure e accorgimenti atti a garantire che l'accesso dell'operatore al referto digitale sia effettuato solo ai fini della consegna dello stesso all'interessato, nonché ad impedire la creazione di banche dati di referti digitali presso la farmacia. Il ritiro del referto può essere effettuato anche mediante delega ad un terzo, purché questi produca una delega scritta del delegante accompagnata dalla copia di un documento di identità dello stesso e un proprio documento di identità in corso di validità. Modalità e regole tecniche per attivare il servizio Le farmacie effettuano le prenotazioni di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale tramite il Sistema CUP di riferimento la cui connessione avviene preferibilmente attraverso le regole stabilite dal Sistema Pubblico di Connettivita' (SPC).

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Le Regioni e Province Autonome, le aziende sanitarie titolari dei trattamenti dei dati o gli eventuali enti concessionari del Sistema CUP, provvederanno a: a) fornire alle farmacie l'accesso al sistema CUP di riferimento per via telematica, per le esclusive finalità di fornitura del servizio disciplinato dal decreto; b) formare gli operatori che utilizzeranno l'applicazione collegata con il Sistema CUP organizzando a tal fine apposite sessioni; c) fornire un servizio di Help Desk. Sulla base di principi e criteri definiti dall'accordo collettivo nazionale, i correlati accordi regionali provvederanno all'individuazione specifica di: a) modalità e tempi di realizzazione; b) modalità e tipo di collegamento; c) orari del servizio, comunque non inferiori a due terzi dell'orario di apertura previsto nei piani di turnazione; d) modalità di riscossione delle quote a carico dell'assistito; e) modalità e tempi di conservazione e consegna dei referti. Tutela dei dati personali Per l'effettuazione del servizio in questione le farmacie devono utilizzare postazioni dedicate e prevedere distanze di rispetto, che ne consentano l'erogazione in osservanza della normativa sulla tutela dei dati personali di cui al DLgs 196/2003 e successive modificazioni. I trattamenti dei dati, effettuati solo per le finalità strettamente correlate all'erogazione del servizio, dovranno essere protetti adottando le misure di sicurezza di cui al DLgs 196/2003 ed alle linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per i referti online, definite nell'ambito degli accordi regionali correlati all'accordo collettivo nazionale, previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Obblighi e responsabilità del farmacista titolare, del direttore responsabile e dell’operatore della farmacia Il farmacista titolare della farmacia o il direttore responsabile della farmacia, ovvero l'operatore della farmacia individuato quale incaricato del trattamento dei dati nell'ambito del Sistema CUP, rispondono degli eventuali errori nel processo di prenotazione, pagamento e consegna referti, qualora siano dovuti a carenze nella gestione del servizio, a loro imputabili. L'operatore della farmacia, qualora non sia tenuto per legge al segreto professionale, al fine di garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni trattate nella fornitura dei servizi in questione, e' sottoposto a regole di condotta analoghe al segreto professionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 2, lettera i), del DLgs 196/2003. Il farmacista titolare della farmacia o il direttore responsabile della farmacia ha l'obbligo di rendere disponibile e consultabile agli utenti finali l'elenco delle prestazioni prenotabili in farmacia. Aziende Sanitarie territorialmente competenti Nelle more dell'adozione, da parte delle Regioni, di specifiche modalità di controllo, la verifica e la valutazione periodica della corretta applicazione del decreto in oggetto sono effettuate dall'Azienda sanitaria locale territorialmente competente. Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi L'accordo collettivo nazionale fisserà i principi ed i criteri per la determinazione della remunerazione, da parte del servizio sanitario, dei nuovi servizi disciplinati dal decreto, da applicarsi nei correlati accordi di livello regionale.

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L'accordo nazionale definirà altresì i principi ed i criteri in base ai quali i correlati accordi regionali dovranno stabilire i requisiti minimi di idoneità dei locali della farmacia nel cui ambito le prestazioni sono erogate. Fino all'entrata in vigore degli accordi regionali, i requisiti minimi dei locali sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

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DM 18.3.2011 Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione

dei defibrillatori semiautomatici esterni. Riferimenti : Decreto 18 marzo 2011 “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all’articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6.6.2011. Con DM 18 marzo 2011 il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze ha individuato i criteri e le modalità per favorire la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni, fissando i criteri per l’utilizzazione delle risorse previste dalla legge 191/2009 (legge finanziaria 2010). In particolare il decreto promuove la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l’utilizzo di tali dispositivi medici, in base alle indicazioni contenute nel documento, approvato con l’Accordo Stato-Regioni del 27.2.2003 “Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori automatici”, nonché agli ulteriori criteri e modalità descritti nel medesimo decreto. Al riguardo si evidenzia che il decreto in oggetto, nell’individuare i criteri per la distribuzione dei defibrillatori ed i luoghi in cui le Regioni dovranno valutare l’opportunità di collocare tali dispositivi, indica espressamente le farmacie quali punti di riferimento in caso di emergenze sul territorio, in ragione dell’alta affluenza di persone e della capillare diffusione sul territorio. Ciò conformemente a quanto disposto dal DM 16.12.2011, concernente le prestazioni autoanalitiche erogabili in farmacia, in base al quale i dispositivi semiautomatici per la defibrillazione sono utilizzabili presso le farmacie, nel rispetto della normativa in materia (legge 120/2001). I defibrillatori devono essere collocati in posti facili da raggiungere e con un cartello che ne indichi la presenza con la dicitura ed il simbolo del defibrillatore semiautomatico esterno ben visibile; le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare l’installazione di un sistema automatico di allertamento del 118. Per quanto riguarda la formazione, di cui deve essere in possesso il personale abilitato ad utilizzare il defibrillatore, si segnala che il decreto in oggetto menziona i centri di formazione accreditati (da Regioni e Province autonome) degli Ordini professionali sanitari tra le strutture a cui può essere affidata la realizzazione dei relativi corsi. E’ stato inoltre previsto che le Regioni e le Province autonome predispongano piani di comunicazione per sensibilizzare la popolazione alle potenzialità e all’uso dei defibrillatori semiautomatici esterni, anche avvalendosi della rete delle farmacie come centri di educazione sanitaria.

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Apparecchiature per attività estetiche: norme di sicurezza e cautele d’uso

Riferimenti : Decreto 12 maggio 2011 “Regolamento di attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990 n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15.7.2011. Con decreto del 12 maggio 2011 il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato norme più stringenti per l’utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico. In particolare, il provvedimento, in vigore dal 30 luglio 2011, aggiorna l’elenco delle apparecchiature di cui alla legge 1/1990 recante “Disciplina dell’attività di estetista”, indicando per ciascun tipo di apparecchio caratteristiche tecniche, modalità di esercizio e applicazione, nonché cautele d’uso. Il decreto trova applicazione anche nei confronti delle farmacie, ove la legge (cfr art. 7, comma 2, legge n. 1/1990) consente lo svolgimento dell’attività di estetista da parte di personale in possesso della relativa qualifica. Anche per le attività di tipo estetico effettuate in farmacia dovranno pertanto essere utilizzate apparecchiature rispondenti alle nuove specificazioni tecniche, nel pieno rispetto delle modalità di esercizio individuate dal decreto.

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Mancato ritiro di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte di farmacie

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota in data 9.9.2011, ha trasmesso a questa Federazione una segnalazione dell’Associazione Altroconsumo, dalla quale risulta che diverse farmacie non provvederebbero al ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), obbligatorio per legge. In proposito, si evidenzia che l’art. 6 del DLgs 151/2005 prevede l’obbligo, per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di assicurare il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico, provvedendo al trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) presso i centri di raccolta comunali organizzati dai produttori.

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Distruzione medicinali stupefacenti Chiarimenti del Ministero

Con nota del 24.5.2011 il Ministero della Salute ha fornito alcuni chiarimenti sulla distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente. In particolare il Ministero, nel riepilogare la procedura prevista per le farmacie, ha precisato quanto segue. - I medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati non utilizzabili farmacologicamente, soggetti ad obbligo di registrazione (tabella II, sezioni A, B e C), devono essere oggetto di una constatazione da parte della ASL con redazione del relativo verbale. I prodotti da distruggere, sigillati in un contenitore con contrassegni d’ufficio, sono affidati al farmacista, su indicazione del quale viene concordato se incaricare della termodistruzione la ASL o un’azienda autorizzata allo smaltimento:

Termodistruzione effettuata dalla ASL La ASL concorda la data della distruzione con le Forze di Polizia ed eventualmente con l’azienda autorizzata allo smaltimento. Al ritiro dei medicinali, il farmacista può scaricare i medicinali dal registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di Polizia redigono apposito verbale. Termodistruzione effettuata da una azienda autorizzata allo smaltimento L’azienda autorizzata allo smaltimento concorda con le Forze di polizia la data della distruzione. All’atto del ritiro dei medicinali, l’azienda autor izzata allo smaltimento dei rifiuti consegna al farmacista il relativo documento di presa in carico, con cui il farmacista scarica il registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di Polizia redigono apposito verbale i cui estremi sono annotati dal farmacista quale giustificativo finale dell’uscita delle composizioni medicinali dal registro degli stupefacenti; una copia del verbale viene inviata dalla farmacia alla ASL.

- I medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati, non utilizzabili farmacologicamente, non soggetti ad obbligo di registrazione (tabella II, sezioni D ed E), possono essere avviati dal farmacista a termodistruzione e trattati come gli altri rifiuti sanitari.

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DM 2.8.2011 Aggiornamento e completamento delle tabelle stupefacenti

Riferimenti : Decreto 2 agosto 2011 – Aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni. Ricollocazione in tabella I delle sostanze Amfepramone (dietilpropione), Fendimetrazina, Fentermina e Mazindolo (Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2011). Con decreto del 2 agosto 2011 il Ministero della Salute ha disposto la ricollocazione della Fendimetrazina, dell’Amfepramone (dietilpromione), della Fentermina e del Mazindolo dalla Tabella II, sez. B, alla Tabella I del DPR 309/1990, tra le sostanze oggetto d’abuso con potere tossicomanigeno. Dal 5 agosto 2011, è vietata in Italia la fabbricazione, l’importazione, il commercio, anche attraverso la vendita via internet, e l’uso di tali sostanze. E’, pertanto, fatto divieto ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti le predette sostanze ed i medici sono tenuti ad astenersi dal prescriverle.

Adempimenti del farmacista Sulla base di comunicazioni intercorse per le vie brevi tra la Federazione e i competenti uffici del Ministero, si segnala che i farmacisti in possesso di tali sostanze sono tenuti ad effettuare le seguenti operazioni: • separare le sostanze, sigillarle e redigere apposito inventario che ne indichi precisamente la

quantità; • custodire il pacco contenente la sostanza ricollocata nell’armadio chiuso a chiave; • dare comunicazione al N.A.S. e alla competente ASL della giacenza presente in farmacia; • attendere che le autorità diano indicazioni ai fini dello smaltimento della sostanza stessa,

fatte salve le quantità autorizzate dal Ministero della salute per esportazione o scopi analitici.

Il Comando Carabinieri per la sanità, le Autorità sanitarie e di controllo e gli organi di polizia giudiziaria e postale sono preposti alla vigilanza sull’esatta osservanza del provvedimento.

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DM 26.7.2011 Revisione della lista dei farmaci dopanti

Riferimenti : DM 26 luglio 2011 “Revisione della lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376”, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 202 alla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7.9.2011. Il Ministero della Salute, con decreto del 26 luglio 2011, ha approvato la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping. La lista, riportata nell’allegato III al decreto e in vigore dal 1.1.2011, e' costituita dalle seguenti sezioni: Sezione 1: classi vietate; Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate; Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati; Sezione 4:elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali; Sezione 5: pratiche e metodi vietati. In particolare, si segnala l’inserimento delle seguenti sostanze: bazedoxifene S4 desmopressina S5 epoietina teta S2 HIF (stabilizzatori del fattore ipossia – inducibile) S2 indacaterolo S3 levometamfetamina S6 E’ stata inoltre esplicitata la classe S8(cannabis sativa, indica e derivati), con l’indicazione delle seguenti voci: - dronabinolo - nabilone - preparati attivi della cannabis (es. hashis, marijuana) o preparati contenenti delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) sintetico. Cannabinomimetici (es. JWH018, JWH073, JWH122, JWH250, HU-210). Per quanto riguarda poi i prodotti medicinali a base di mannitolo e glicerolo, il Ministero della Salute ha chiarito che sono da ritenersi compresi soltanto i dosaggi e le somministrazioni predisposte per somministrazione endovenosa (lo stesso vale per gli altri plasma espander: albumina, amidoidrossietilato – etamido – HES, destrano). Si rammenta infine che i farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero della Salute, i dati riferiti all'anno precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate sul sito internet del Ministero della Salute all'indirizzo www.salute.gov.it .

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Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità di: − alcool etilico utilizzate; − principi attivi di cui alla classe S9 (Corticosteroidi) utilizzate per le preparazioni per uso

topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo; − mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa; − quantità di glicerolo utilizzate esclusivamente come eccipiente per la preparazione di

medicamenti per uso topico o per uso orale. Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l'allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione.

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AIFA - Rettifica della determinazione 8 aprile 2011 sulla riduzione dei prezzi dei medicinali a brevetto scaduto

Riferimenti :AIFA – Determinazione 13.5.2011 “Rettifica della determinazione n. 2186/2011 dell’8 aprile 2011 ”. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28.5.2011. Come si ricorderà, l’articolo 11, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto che a decorrere dall’anno 2011, per l’erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali equivalenti, collocati in classe A ai fini della rimborsabilità, l’AIFA fissasse un prezzo massimo di rimborso per confezione e che i prezzi massimi di rimborso fossero stabiliti in misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro annui, da lasciare nelle disponibilità regionali. In applicazione di tale disposizione, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha adottato la determinazione 8 aprile 2011 con la quale ha disposto la riduzione dei prezzi dei medicinali a brevetto scaduto collocati in classe A (si veda in proposito la circolare federale n. 7699 del 18.4.2011). Con determinazione 13.5.2011 l’AIFA, rettificando il suddetto provvedimento, ha precisato che i nuovi prezzi di riferimento sono in vigore dal 15 aprile 2011 (anziché dal 15 aprile 2010).

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Determinazione AIFA 15.6.2011 Procedure di payback – anno 2011

L’AIFA, con determinazione 15.6.2011 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 144 del 23.6.2011, ha fornito le indicazioni sull’applicazione del sistema del payback per l’anno 2011 con la relativa metodologia di calcolo. In particolare, si evidenzia che la manovra fa riferimento a tutti i farmaci, classificati in fascia A ed in fascia H, in commercio e con vendite alla data del 25 maggio 2011, che hanno aderito alla proroga del pay back per l’anno 2010. Sono invece stati esclusi dall’esercizio dell’opzione di scelta dell’adesione al pay-back 2011: − i farmaci inseriti nelle liste di trasparenza (generici-equivalenti) tra il 1 gennaio 2011 e il

25 maggio 2011; − i farmaci che, pur avendo aderito al pay-back nell’anno precedente, hanno perso la

copertura brevettuale tra il 1 giugno 2010 e il 31 dicembre 2010.

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Scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali Con decreto del 15 luglio 2011 il Ministero per lo Sviluppo economico ha emanato il decreto per l’individuazione della data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali. Per la lista dei certificati complementari di protezione in scadenza a partire dalla data del 1.1.2011, riportata in allegato al suddetto decreto, si veda la circolare federale n. 7839 del 17.11.2011.

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Direttiva Europea Anti –Contraffazione

Direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso

di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale Il Consiglio dell’Unione Europea, in data 27/05/2011, ha adottato definitivamente la direttiva che contiene disposizioni relative alla lotta all’introduzione nella filiera farmaceutica di farmaci contraffatti e che modifica parzialmente la direttiva 2001/83 (Codice comunitario dei medicinali per uso umano). In particolare, il provvedimento legislativo intende contrastare il fenomeno, in allarmante aumento, dei medicinali falsificati: si tratta di farmaci che di regola contengono sostanze di qualità scadente o ingredienti nel dosaggio sbagliato o addirittura sono privi di principi attivi e pertanto rappresentano, secondo indagini condotte anche per conto dell’UE, una minaccia inconsapevole che mette a serio rischio la salute pubblica e che alimenta un mercato illecito stimato tra i 55 e i 160 miliardi di euro, dietro al quale si nasconde la criminalità organizzata. A tal fine, la Direttiva introduce dispositivi di sicurezza e misure di tracciabilità per garantire l'autenticità e l'identificazione delle singole confezioni, nonché per verificare se l'imballaggio esterno sia stato manomesso. Le modalità di realizzazione dei suddetti dispositivi di sicurezza devono ancora essere stabilite dalla Commissione europea attraverso la procedura degli atti delegati. Tali misure di sicurezza verranno applicate a tutti i medicinali soggetti a prescrizione, salvo che successivamente ne sia escluso qualsiasi rischio di contraffazione. Contrariamente, i farmaci SOP e OTC non saranno provvisti di tali dispositivi, salvo che a seguito di una susseguente valutazione dovesse essere riscontrato un rischio di falsificazione. Anche in caso di riconfezionamento dei medicinali, i nuovi pacchetti dovranno essere provvisti di misure di sicurezza equivalenti. Le nuove disposizioni riguardano, altresì, la vendita di medicinali tramite Internet, principale canale di immissione di farmaci contraffatti nel mercato europeo. Nello specifico, è stato previsto che le farmacie on-line, negli Stati membri in cui sono consentite, debbano ottenere un’autorizzazione speciale per poter operare. In tal senso, i relativi siti dovranno dotarsi di un logo comune riconoscibile in tutta l’Unione Europea ed essere collegati ad un sito centrale nazionale. Ciò non implica alcuna legittimazione europea alla vendita on-line, poiché si specifica che la scelta di autorizzare le farmacie a questo tipo di vendita è esclusivamente di competenza nazionale. Il testo del nuovo provvedimento, inoltre, prevede che i produttori ed i distributori di medicinali che saranno prodotti o successivamente introdotti nell’unione Europea dovranno seguire precise regole di buona pratica di produzione e di distribuzione e dovranno essere iscritti in appositi registri curati dalle autorità competenti. La Direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 1.7.2011 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro 18 mesi dalla pubblicazione stessa. Durante

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l’adozione del provvedimento da parte del Consiglio, l'Italia, unitamente al Belgio e alla Grecia, ha chiesto di avvalersi della facoltà, prevista dalla direttiva, di non far parte del gruppo di testa degli Stati che dovranno garantire a tutte le farmacie l'implementazione del sistema anticontraffazione entro 3 anni dall'approvazione degli atti delegati che sono lo strumento attraverso il quale la Commissione (che è stata delegata di tale potere) stabilirà gli aspetti tecnici del sistema di tracciatura europeo. Il regime transitorio, invece, permetterà al nostro Paese di posticipare di 6 anni l'obbligo per ogni farmacia di tracciare tutti i farmaci dispensati ai pazienti.

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DLgs 84/2011 Disciplina sanzionatoria per violazioni della normativa sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

Riferimenti: Decreto legislativo 19 maggio 2011, n. 84 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all’esportazione presso i Paesi terzi”; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14.6.2011. Nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno u.s. è stato pubblicato il DLgs 84/2011 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sugli alimenti per lattanti e di proseguimento contenuta nel DM 82/2009. Il provvedimento, in vigore dal 29 giugno 2011, prevede sanzioni amministrative pecuniarie così graduate: − da 10.000 a 150.000 euro per la violazione degli obblighi in materia di sicurezza nella

fabbricazione e immissione in commercio; − da 3.000 a 72.000 euro per la violazione degli obblighi in materia di etichettatura e

presentazione; − da 10.000 a 90.000 euro per la violazione degli obblighi in materia di pubblicità;

si evidenzia che la pubblicità degli alimenti per lattanti è vietata in qualunque modo, in qualunque forma e attraverso qualsiasi canale;

− da 12.000 a 90.000 euro per la violazione degli obblighi in materia di modalità di commercializzazione, di distribuzione di campioni e forniture.

In particolare, per quanto di interesse, tali sanzioni si applicano: − a chiunque distribuisce campioni o fa ricorso a qualunque altro sistema volto a

promuovere le vendite di alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a distanza, a domicilio o per corrispondenza;

− ai produttori e ai distributori di alimenti per lattanti che offrono, in qualsiasi forma, campioni gratuiti o a basso prezzo e altri omaggi di alimenti per lattanti al pubblico, alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, direttamente o indirettamente attraverso il sistema sanitario nazionale, ovvero attraverso gli informatori sanitari;

− da 12.000 a 72.000 euro per la violazione degli obblighi in materia di predisposizione e diffusione di materiale informativo e didattico nel settore dell’alimentazione dei lattanti e della prima infanzia; in particolare, per quanto di interesse, tali sanzioni si applicano a chiunque diffonde materiale informativo o didattico destinato alle gestanti, alle madri di lattanti e bambini, alle famiglie e a tutti gli interessati nel settore dell'alimentazione dei lattanti e della prima infanzia.

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Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli Ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in

materia sanitaria Nella seduta del 28 settembre u.s., l’Aula della Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge AC 4274-A, recante “Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli Ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria”. Il provvedimento è ora all’esame del Senato dove è stato assegnato alla Commissione XII con la nuova numerazione AS 2935. Il testo licenziato dalla Camera reca alcune modificazioni rispetto a quello originario. In particolare, si evidenzia l’eliminazione della disposizione (art. 12) che modificava il DLgs 153/2009 in materia di nuovi servizi delle farmacie, nonché della disposizione (art. 6, lettera s) relativa agli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previste dalle disposizioni vigenti. Si illustrano di seguito le principali disposizioni contenute nel provvedimento. Capo I – Sperimentazione clinica e innovazione in sanità Gli articoli da 1 a 6 del disegno di legge disciplinano il riassetto della vigente normativa in materia di sperimentazione clinica di medicinali, resosi necessario in considerazione della complessità ed eterogeneità delle fonti succedutesi nel tempo. In particolare, l’art. 1 contiene una delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi diretti a tale riforma, con l’indicazione dei relativi principi e criteri direttivi. Capo II – Professioni sanitarie Delega al Governo per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista Il disegno di legge contiene, all’articolo 7, una delega al Governo per la riforma degli Ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, medico veterinario, farmacista e odontoiatra. La disposizione definisce i criteri a cui il Governo dovrà attenersi nell’adozione dei decreti legislativi attuativi della delega, delineando un quadro di base comune per i tre Ordini delle professioni sanitarie, prevedendo, in particolare, quanto segue: − espresso riconoscimento del ruolo degli Ordini quali organi sussidiari dello Stato, al fine di

garantire il rispetto dei principi previsti dalla legge e dai codici deontologici per la tutela della salute dei cittadini;

− attribuzione agli Ordini ed alle relative Federazioni nazionali e regionali del compito di promozione dell’autonomia delle rispettive professioni, della qualità tecnico-professionale, della valorizzazione della funzione sociale della professione e della salvaguardia dei principi etici dell’esercizio professionale;

− garanzia dell’accessibilità e della trasparenza dell’azione degli Ordini, mediante la disciplina del sistema di informazione sull’attività degli stessi;

− promozione, organizzazione e valutazione dei processi di aggiornamento e della formazione per lo sviluppo continuo professionale dei professionisti ai fini della certificazione del

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mantenimento dei requisiti professionali, includendo anche crediti formativi acquisiti all’estero e riconosciuti dai collegi professionali degli Stati membri dell’Unione europea, degli Stati Uniti d’America, del Canada e dell’Australia;

− codificazione, da parte delle Federazioni nazionali, delle norme deontologiche in un codice nazionale vincolante per tutti gli iscritti, con l’individuazione delle relative responsabilità disciplinari, nonché promozione dell’aggiornamento dei codici deontologici con l’individuazione delle aree condivise tra le diverse professioni, con particolare riferimento alle attività svolte da equipe multi professionali in cui le relative responsabilità siano chiaramente identificate ed eticamente fondate ;

− istituzione di specifici organi e definizione di idonee procedure che, a garanzia del diritto di difesa, dell’autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, prevedano la separazione della funzione istruttoria da quella giudicante;

− istituzione delle Federazioni regionali con compiti di rappresentanza presso le istituzioni regionali;

− attribuzione alle Federazioni nazionali di compiti di indirizzo, coordinamento e supporto amministrativo nei confronti degli Ordini provinciali e delle Federazioni regionali;

− garanzia della piena accessibilità al voto e facoltà, per gli Ordini con un numero di iscritti superiore a 2.000, di istituire assemblee rappresentative per la tutela nelle stesse delle minoranze qualificate;

− adozione da parte delle Federazione nazionali degli Statuti, strumenti di autonomia interna che disciplineranno gli aspetti organizzativi degli enti.

Ordinamento delle professioni di biologo e psicologo Con l’art. 8 del disegno di legge, le professioni di biologo e psicologo sono inserite tra le professioni sanitarie di cui al DLgsCps 233/1946. Esercizio abusivo di una professione sanitaria All’art. 9 è stato previsto l’inserimento nel codice penale di una disposizione (art. 348-bis) che prevede, nel caso di esercizio abusivo di una professione sanitaria, la confisca delle cose e degli strumenti che servirono o che furono destinati a commettere il reato. Modifica dell’art. 102 del TULLSS – RD 1265/1934 All’articolo 15 è prevista una modifica dell’art. 102 del TULLSS finalizzata a consentire agli esercenti le professioni o arti sanitarie di svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione dei medicinali. La disposizione prevede inoltre che i sanitari abilitati alla prescrizione di medicinali, qualora facciano qualsiasi convenzione con i farmacisti sulla partecipazione all’utile della farmacia, siano puniti con una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro. Capo III – Sanità elettronica Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico L’articolo 16 del disegno di legge introduce il fascicolo sanitario elettronico, ossia l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito. Il FSE potrà essere istituito nelle regioni con finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di programmazione sanitaria, verifica della qualità delle

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cure e valutazione dell’assistenza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Al riguardo si rammenta che la Conferenza Stato-Regioni, con intesa 10.2.2011, ha approvato le linee guida per la realizzazione omogenea del FSE. Pertanto le Regioni che intenderanno avviare il progetto, dovranno attenersi a tale atto di indirizzo che individua anche le farmacie tra i soggetti abilitati ad alimentare i dati del FSE e i farmacisti tra i soggetti che possono accedere, in caso di consenso informato dell’assistito, ad alcuni dati ivi riportati.

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Portale web istituzionale www.fofi.it E’ in linea il nuovo portale web federale www.fofi.it. Il portale, rinnovato nella veste grafica e con una nuova tecnologia di supporto, si inserisce tra i nuovi strumenti di comunicazione federali quali il quotidiano web IlFarmacistaOnline.it, con la collegata newsletter, e la rete intranet Fofi-Ordini. Di seguito si riportano alcune informazioni pratiche relative all’accesso e ai contenuti. Accesso al sito per gli Ordini Gli Ordini potranno continuare ad accedere all’area loro riservata utilizzando le stesse password. Dalla home page è necessario cliccare su “Ordini provinciali dei farmacisti” e quindi su “Login area riservata” e inserire utente e password. Gli Ordini che utilizzavano lo spazio web federale per le comunicazioni ai propri iscritti potranno disporre di un vero e proprio sito completamente ridisegnato con la possibilità di inserire ulteriori pagine web in aggiunta alle rubriche tradizionali (chi siamo, news, circolari). Nel passaggio al nuovo portale, peraltro, è stato necessario azzerare il contenuto dei siti degli Ordini a causa della difficile interazione tra la nuova e la vecchia tecnologia. Si segnala, tuttavia, la disponibilità della Società gestore del sito a provvedere, se del caso, al reinserimento delle informazioni ritenute dall’Ordine maggiormente rilevanti. Per gli Ordini che dispongano di un autonomo sito web sarà riportato il link a tale sito. Per qualunque ulteriore necessità di assistenza è possibile scrivere all’indirizzo e-mail [email protected] Accesso farmacisti I farmacisti iscritti all’Albo potranno accedere dall’home page cliccando su “Area riservata” e inserendo il proprio codice fiscale nell’apposito campo. Il sistema provvederà, tramite un nuovo software creato appositamente per tale funzionalità, a verificare l’iscrizione all’Albo collegandosi automaticamente alla Intranet OrdinePnet e confrontando i dati con il database dell’Ordine. Per tale motivo è importante che l’Ordine provveda a mantenere costantemente aggiornato il database presente in OrdinePnet al fine di evitare lamentele da parte degli iscritti che non riescono ad accedere al portale federale. Si ribadisce, inoltre, che gli iscritti, i cui Ordini non trasmettono alla Federazione i dati attraverso il nuovo software della rete intranet OrdinePnet, non potranno accedere all’area riservata del portale. Contenuti e novità Oltre ai tradizionali contenuti (comunicati, news, circolari, etc.), sarà in linea nell’area riservata ai farmacisti il testo di legislazione Guida pratica per il farmacista destinato a supportare l’attività professionale. Il formato elettronico permetterà ai farmacisti non solo di consultare la guida come un libro sfogliabile ma consentirà alla Federazione di aggiornare periodicamente il testo. Il portale riattiverà progressivamente tutti i precedenti servizi tra cui la Farmacovigilanza on-line che, come riscontrato anche dall’Aifa, ha consentito un aumento significativo delle segnalazioni da parte della categoria. A tale proposito si invitano gli Ordini che non avessero ancora aderito al servizio a segnalare all’indirizzo [email protected] il nominativo del proprio responsabile Asl territoriale con la casella e-mail di riferimento. Attivazione e gestione degli spazi web per i siti degli Ordini Sul nuovo portale web www.fofi.it è possibile attivare lo spazio web per i siti degli Ordini.

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L’attivazione va richiesta via mail all'indirizzo [email protected] specificando per quale Ordine provinciale è richiesto il servizio, secondo le istruzioni divulgate con circolare federale n. 7733 del 22.6.2011. Per quanto riguarda gli Ordini che abbiano già provveduto all’attivazione del proprio spazio web, le informazioni pratiche sulla gestione dello spazio web a loro disposizione sono riportate in allegato alla con circolare federale n. 7773 del 12.8.2011. Completamento della rete intranet: nuovo canale di comunicazione Fofi-Ordini Dal 1 settembre la rete intranet Fofi-Ordini è stata completata con il canale riservato alle comunicazioni tra la Federazione e gli Ordini che, attraverso le nuove tecnologie, garantirà la certezza, la sicurezza e la riservatezza nella trasmissione delle informazioni e dei documenti. Tale ulteriore novità consente alla rete intranet di prendere definitivamente forma dopo che nel corso del 2010 è stato avviato il pacchetto applicativo con il software gestionale OrdinePnet e il protocollo informatico. Con la nuova implementazione, inoltre, gli Ordini hanno a disposizione l’archivio in tempo reale di tutte le comunicazioni trasmesse “da” e “verso” la Federazione e gli altri Ordini con la possibilità di recuperare rapidamente i documenti oggetto di corrispondenza. A partire dal 1 settembre la comunicazione della Federazione con gli Ordini avviene, pertanto, mediante tale sistema. Gli Ordini che sono già migrati alla rete intranet, possono accedere all’indirizzo web intranet https://www.intranet-fofi.it con le stesse password utilizzate per accedere al gestionale OrdinePnet. Il nuovo sistema di comunicazione, per il quale si allegano le relative istruzioni, prevede: Comunicazioni della federazione − saranno messe on line tutte le comunicazioni della Federazione destinate agli Ordini sia

collettivamente (circolari, news, etc.) che individualmente (lettera, comunicazione etc.) che appariranno immediatamente all’accesso nella home page;

− le nuove comunicazioni federali e quelle non ancora consultate da parte dell’Ordine verranno evidenziate in rosso nella sezione “Da leggere”;

− seguendo la logica dello schema ad albero, inoltre, saranno consultabili dalla stessa home page i documenti ricevuti e inviati divisi per anno;

− contestualmente alla messa on-line di tali comunicazioni, il sistema genererà automaticamente l’invio all’Ordine di una e-mail pec che conterrà un messaggio di alert che segnalerà la presenza nella intranet di una comunicazione per l’Ordine con il relativo link di accesso per la visualizzazione. Al fine di consentire l’invio della Pec di avviso, si invitano gli Ordini che non avessero ancora provveduto, a compilare il campo “e-mail pec” presente nel programma OrdinePnet nel menu “Ordine/configurazione”.

Comunicazioni dell’Ordine L’Ordine, a sua volta, dovrà inviare analoghe comunicazioni con eventuali documenti allegati alla Federazione o agli Ordini presenti nella Intranet utilizzando il campo “Creazione documenti Intranet” e selezionando “Comunicazioni a Fofi” o “Comunicazione a Ordini” con la possibilità di aggiungere eventuali allegati.

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Assistenza In caso di necessità è possibile contattare il supporto tecnico all’indirizzo [email protected] Ordini che non hanno aderito alla rete intranet Le comunicazioni della Federazione agli Ordini che non hanno aderito alla rete intranet avverranno seguendo tempi articolati connessi all’utilizzo in via di priorità della rete intranet.

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Creazione di elenchi di professionisti per la consulenza tecnica alle Procure della Repubblica e ai Tribunali

Come anticipato nel corso del Consiglio Nazionale del 24 maggio u.s., la Federazione degli Ordini, in collaborazione con il Ministero della Gioventù e nella prospettiva di offrire nuove opportunità ai giovani laureati, intende stimolare la creazione di elenchi di professionisti qualificati da sottoporre ai competenti organi della magistratura, da cui potrebbero essere scelti i periti nell’ambito dei procedimenti giudiziari. Si precisa che i professionisti che intendano aderire non devono aver riportato sanzioni disciplinari né aver in corso procedimenti penali. ELENCHI DEI PERITI DELLE PROCURE DELLA REPUBBLICA In particolare, per l’inserimento nell’elenco dei consulenti da trasmettere agli uffici delle Procure della Repubblica competenti, è necessario comunicare il proprio nominativo e i relativi recapiti nonché trasmettere, in formato elettronico, il curriculum professionale, corredato da titoli e documenti dimostranti l'effettivo svolgimento dell'attività professionale e la speciale competenza tecnica in possesso dell'aspirante. Pertanto, si richiede gentilmente ai Signori Presidenti di redigere l’elenco dei professionisti che intendano essere inseriti tra i periti a disposizione delle Procure. Sarà cura della Federazione, una volta ricevuti i suddetti elenchi, trasmetterli agli uffici competenti con una lettera di accompagnamento. ISCRIZIONE PERSONALE NELL’ALBO DEI CONSULENTI TECNI CI DEI TRIBUNALI Si precisa, altresì, che, qualora lo si desideri, sarà possibile anche iscriversi dell’albo dei Consulenti Tecnici del Giudice; a tal fine, sarà tuttavia necessario provvedere a presentare personalmente la domanda presso l’ufficio territoriale competente, seguendo le indicazioni fornite nella scheda allegata alla circolare federale n. 7794 del 15.9.2011.

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ONAOSI Indicazioni per gli iscritti sulle richieste di pagamento

relative ai contributi 2006 La Federazione ha appreso che la Fondazione ONAOSI sta provvedendo all’invio della richiesta di pagamento ai farmacisti iscritti all’Albo relativa all’annualità contributiva 2006. In proposito, si rammenta che la legge 27 dicembre 2002 n. 289 aveva previsto, a carico di tutti gli iscritti all’albo, l’obbligo di contribuzione, stabilendo al contempo che la misura e le modalità di versamento del contributo dell’ONAOSI fossero fissate dalla Fondazione stessa con proprio regolamento e non come prima accadeva attraverso provvedimenti legislativi. Con sentenza n. 190/2007 la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità di tale previsione legislativa, in quanto non offriva alcun elemento, neanche indiretto, idoneo ad individuare criteri adeguati alla concreta quantificazione e distribuzione degli oneri imposti. Con il decreto legge 159/2007, convertito nella legge 222/2007, per gli anni successivi è stato confermato l’obbligo di contribuzione alla Fondazione esclusivamente per i sanitari dipendenti pubblici e sono stati individuati i criteri cui il Consiglio di amministrazione deve attenersi per determinare la misura del contributo dovuto. La Fondazione ONAOSI, pertanto, ha provveduto ad inoltrare, anche per l’anno 2006 (come d’altronde aveva già fatto per gli anni 2003, 2004 e 2005), richieste “in via bonaria” (poiché non effettuate attraverso l’invio di cartelle esattoriali), al fine di interrompere il decorso della prescrizione. La Federazione degli Ordini, come per il 2003, 2004 e 2005, suggerisce agli iscritti di non procedere al pagamento richiesto in via bonaria e di attendere la ricezione della cartella esattoriale, contro la quale ciascun singolo iscritto potrà autonomamente e discrezionalmente valutare di proporre opposizione al Giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica.

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Regolamento per i pagamenti superiori a diecimila euro da parte della P.A.

Circolare ministeriale 27/2011 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 27/2011 ha fornito ulteriori chiarimenti sulla disciplina in materia di pagamenti di importo superiore a diecimila euro disposti dalle pubbliche amministrazioni (P.A.) contenuta nell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973. Come a suo tempo già evidenziato, con la disposizione sopra richiamata, introdotta dalla legge 286/2006, è stato previsto che le P.A. (Ordini inclusi), prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verifichino se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Con DM n. 40/2008 sono state poi definite le modalità procedimentali di tale verifica presso l’agente di riscossione Equitalia. Si evidenzia, in sintesi, quanto precisato al riguardo dal Ministero nella circolare in oggetto. Pagamenti di somme in base a sentenza L’obbligo di verifica previsto dalla normativa sopra richiamata trova applicazione anche qualora l’obbligo di pagamento a carico della P.A. derivi dal dispositivo di una sentenza passata in giudicato o, comunque, da un provvedimento giurisdizionale esecutivo con cui il giudice ha determinato concretamente l’esistenza e la misura del diritto di credito vantato dal beneficiario nei confronti della P.A. soccombente. Tale provvedimento può infatti essere adempiuto non solo mediante il materiale trasferimento di denaro al soggetto beneficiario, ma anche attraverso una compensazione – volontaria o legale – tra il debito e l’eventuale credito dell’Amministrazione nei confronti dello stesso beneficiario. Pertanto, in presenza di un obbligo di pagamento scaturente da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, anche non definitivo, le P.A. devono effettuare la verifica di cui all’art. 48-bis sopra richiamato. Somme assegnate dal giudice dell’esecuzione Nell’ipotesi in cui la P.A., avendo assunto la qualità di terzo pignorato a seguito di un’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione, si trovi a dover effettuare il pagamento delle somme dovute al creditore assegnatario in virtù dell’ordinanza (creditore pignoratizio), anziché al creditore originario, la verifica dovrà essere effettuata nei confronti del solo creditore pignoratizio. Trattamento delle irregolarità Con riguardo ad eventuali irregolarità concernenti la verifica prescritta, il Ministero ha chiarito che tali situazioni non comportano automaticamente l’obbligo di denuncia alla Corte dei Conti, essendo necessario verificare in primo luogo la sussistenza del danno erariale. In presenza di tali irregolarità, i soggetti deputati al controllo di regolarità amministrativo-contabile devono pertanto inizialmente promuovere tutte quelle iniziative di natura conoscitiva volte ad acclarare, o ad escludere, i presupposti di una effettiva ipotesi di danno erariale. In assenza di chiarimenti satisfattivi da parte della P.A. che ha disposto il pagamento, è comunque necessario, prima di avanzare una segnalazione alla Corte dei Conti, provocare una verifica “ora per allora” del disposto pagamento secondo la seguente procedura:

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− allorché i soggetti deputati al controllo rilevino l’omissione della verifica prescritta e non

ricorra una fattispecie di esclusione della stessa (cfr circolare federale n. 7248 del 13.10.2008), la P.A. dovrà essere invitata ad effettuare, entro il termine di dieci giorni, un accertamento volto a riscontrare se la mancata verifica abbia aggravato o compromesso per l’agente della riscossione la possibilità di recuperare quanto dovuto dal beneficiario per cartelle di pagamento scadute e inevase. A tal fine dovrà essere formulata apposita richiesta scritta da inviare ad Equitalia tramite il modello riportato in allegato alla circolare ministeriale;

− Equitalia provvederà a comunicare l’esito dell’accertamento direttamente alla P.A. interessata nel termine di trenta giorni;

− laddove l’esito dell’accertamento palesi un perdurante stato di inadempimento a carico del beneficiario, i soggetti tenuti all’obbligo di denuncia ovvero, in caso di inerzia, gli uffici riscontranti e gli organi deputati al controllo provvederanno senza indugio a trasmettere apposita segnalazione alla Corte dei Conti.

Qualora in presenza della specifica richiesta del soggetto o dei soggetti preposti al controllo di regolarità amministrativo-contabile, la P.A. non provveda ad effettuare, secondo la procedura sopra descritta, il dovuto accertamento presso Equitalia, la segnalazione alla Corte dei Conti dovrà inevitabilmente essere inoltrata a causa del contegno omissivo.

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Iniziative di solidarietà per l’alluvione in Liguria Provincia di La Spezia Per far fronte alla grave situazione verificatasi nella provincia di La Spezia a seguito dell’alluvione del 25 ottobre scorso, la Federazione ha chiesto l’intervento dell’Associazione Farmacisti Volontari per la protezione civile che, con la collaborazione del Dr Ernesto Cornaglia e del Dr Felice Ribaldone, si è prontamente attivata mettendo a disposizione del comune di Borghetto Vara il camper/farmacia. Si segnala, inoltre, che l’Ordine dei Farmacisti di La Spezia ha attivato un conto corrente bancario per raccogliere aiuti economici a favore delle farmacie dei comuni alluvionati. Il conto, su cui è possibile effettuare una donazione, è intestato a Farmacisti la Spezia per alluvione 25/10/2011 - IBAN: IT64M0617510700000003159280.

Provincia di Genova L’Ordine dei farmacisti di Genova ha attivato un conto corrente bancario destinato alla raccolta di aiuti economici a favore delle farmacie colpite dall’alluvione del 4 novembre scorso. Chi intenda dare un sostegno concreto può effettuare una donazione sul conto intestato a: Ordine Farmacisti di Genova IBAN: IT 1ØOØ5696Ø14ØØØØØØØ 1121X5Ø causale: emergenza alluvione 4/11/2011.

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Organismi indipendenti di valutazione - OIV Nella circolare federale n. 7746 dell’8.7.2011 era stato evidenziato l’obbligo dell’istituzione presso gli Ordini dell’Organismo indipendente delle valutazioni delle performance per il controllo interno (OIV). Tuttavia, successivamente, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 21226 del 14 ottobre 2011, ha escluso l’assoggettabilità di questa Federazione al controllo di gestione della Corte dei Conti, in ragione del fatto che l’ente, nonostante abbia natura pubblica, non beneficia di alcun contributo da parte dello Stato. La Cassazione ha argomentato la propria decisione ritenendo che poiché “gli Ordini professionali non beneficiano di alcun contributo pubblico, non è dato comprendere quale possa essere l’interesse dello Stato (che giustificherebbe poi le eventuali iniziative conseguenti) ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione, al semplice fine di accertarne la rispondenza tra gli obiettivi programmati ed i risultati conseguiti.” La peculiarità degli Ordini individuata dalla Corte porta ad escludere tali enti anche dall’ambito applicativo del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in particolare con riferimento all’obbligo di istituire un organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), in sostituzione dei servizi di controllo interno. Infatti, l’OIV, ai sensi dell’art. 14 del DLgs 150/2009 e come specificato dalla CIVIT, ha fra i suoi compiti principali quello di accertare la rispondenza tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti dalle amministrazioni, creando una graduatoria delle valutazioni individuali del personale secondo i criteri delle quote percentuali per l’attribuzione delle fasce di merito. Secondo le ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali, per quanto concerne gli Ordini, entrambi i compiti (valutazione e assegnazione secondo quote percentuali) sono stati svuotati di contenuto: infatti, secondo i giudici della Cassazione non sussiste, per assenza di finanziamenti pubblici, il presupposto per una verifica di rispondenza tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti e, in base alla normativa (art. 19 DLgs 150/2009 come modificato dal DLgs 141/2011), gli Ordini dei farmacisti per il numero notoriamente esiguo di dipendenti, non rientrano neppure nel novero degli enti che sono tenuti alla valutazione delle performance secondo i criteri di differenziazione di cui all’art. 19 del decreto 150/2009. Conseguentemente, il Comitato Centrale di questa Federazione ha deliberato di ritenere non applicabile alla Federazione stessa la disciplina relativa all’OIV ed è stata inviata comunicazione alla CIVIT in tal senso. Questa Federazione ritiene pertanto che non sussista più, neppure per gli Ordini, l’obbligo di istituire l’OIV.

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“Decreto sviluppo” Riferimenti : Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13.5.2011. Legge 12 luglio 2011 n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale , n. 160 del 12 luglio 2011. Nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio è stato pubblicato il decreto legge “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia” (cosiddetto “decreto sviluppo”), recante disposizioni volte a promuovere lo sviluppo economico e la competitività del Paese. Con il provvedimento, convertito in legge dall’art. 1 della legge 106/2011, sono state introdotte misure finalizzate alla semplificazione, al rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno, nonché strumenti per promuovere sinergie tra le istituzioni di ricerca e le imprese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea. In particolare, per quanto riguarda il settore sanitario, si segnalano le seguenti novità: • è previsto che le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottino procedure

telematiche per consentire il pagamento on-line delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, dei referti medici (art. 6);

• è istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca scientifica in Università ovvero enti pubblici di ricerca (art. 1);

• è prevista l’unificazione sul medesimo supporto della carta d’identità elettronica con la tessera sanitaria (art.10).

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Decreto legislativo sul federalismo fiscale regionale Riferimenti: Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12.5.2011. Nella Gazzetta Ufficiale del 12.5.2011 è stato pubblicato in il decreto legislativo che introduce il federalismo fiscale regionale e disciplina la determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario. Si evidenziano di seguito le disposizioni di interesse per il settore, in vigore dal 27.5.2011. Costi e fabbisogni standard nel settore sanitario A decorrere dall’anno 2013, il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). I costi e fabbisogni standard regionali sono determinati annualmente dal Ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia, d’intesa con la conferenza Stato-Regioni, sulla base della procedura definita dal decreto che prevede, in fase di prima applicazione a decorrere dal 2013, l’individuazione di Regioni di riferimento (benchmark) per la rilevare dei valori di costo da applicare a tutte le Regioni. Le Regioni di riferimento saranno tre, rispettivamente rappresentative del Nord, Centro e Sud d’Italia, e saranno scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in quanto migliori regioni per aver garantito l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico e senza essere assoggettate a piani di rientro. A tale scopo sono considerate in equilibrio economico le regioni che garantiscono l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. In fase di prima applicazione restano ferme le disposizioni in materia di riparto delle somme destinate al rispetto degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ad altre attività sanitarie a destinazione vincolate, nonché al finanziamento della mobilità sanitaria. Restano altresì ferme le ulteriori disposizioni in materia di finanziamento sanitario non disciplinate dal decreto. Autonomia di entrata delle Regioni a Statuto ordinario Nell’ambito della nuova struttura del fisco regionale delineata dal decreto si segnala la trasformazione, dal 1° gennaio 2013, in tributo proprio regionale dell’attuale tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale, ferma la facoltà per le Regioni di sopprimere tale tributo.

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Manovre economiche del governo Riferimenti: Decreto legge. 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011. Legge 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16.7.2011. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 111/2011, recante conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 98/2011, dal 17 luglio sono entrate in vigore le misure previste dal Governo con la manovra finanziaria per l’anno 2012 definitivamente approvata da entrambi i rami del Parlamento il 15 luglio scorso. Per quanto di interesse, si segnalano le seguenti disposizioni. Fondo Sanitario Nazionale Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il finanziamento a carico dello Stato è incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente nel 2012 e di un ulteriore 1,4% per il 2014. Con una specifica Intesa tra lo Stato e le Regioni, da stipulare entro il 30 aprile 2012, sono indicate le modalità per il raggiungimento di tale obiettivo. Qualora la suddetta Intesa non sia raggiunta nel termine prestabilito, al fine di assicurare che per gli anni 2013 e 2014 le Regioni rispettino l’equilibrio di bilancio sanitario, sono introdotte le seguenti misure negli altri ambiti di spesa sanitaria:

- beni e servizi - a partire dal 1° luglio 2012, l’Osservatorio dei contratti pubblici fornisce alle Regioni un’elaborazione dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli eventualmente previsti nelle Convenzioni Consip, per dispositivi medici, farmaci ospedalieri, prestazioni e servizi sanitari e non sanitari individuati dall’Agenas, tra quelli di maggior impatto in termini di costo a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

- spesa farmaceutica - in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera, a decorrere dall’anno 2013, con un regolamento da emanare entro il 30 giugno2012, sono disciplinate le procedure finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche l’eventuale superamento del tetto di spesa nazionale, nella misura massima del 35% e in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti allestrutture pubbliche (pay back); qualora il suddetto regolamento non sia adottato, a decorrere dal medesimo anno, l’Aifa aggiorna le tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, di cui all’art. 11, comma 7 del D.L. 78/2010, con la definizione di soglie di appropriatezza prescrittiva basate sul comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato in riferimento alla percentuale di medicinali a base di principi attivi non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto al totale dei medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica equivalente (tale disposizione era stata introdotta nel 2010 al fine di mettere a disposizione delle regioni strumenti di programmazione e controllo idonei a realizzare un risparmio di

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spesa non inferiore a 600 milioni di euro su base annua da lasciare nelle disponibilità dei servizi sanitari regionali); conseguentemente, sempre a decorrere dall’anno 2013, il tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale è rideterminato nella misura del 12,5%; con la citata Intesa tra Stato e Regioni dovranno essere indicati gli importi delle manovre da realizzarsi, ma qualora tale accordo non sia raggiunto, il risparmio che dovrà essere conseguito per le presenti misure sarà, per l’esercizio 2013, pari al 40% e, per l’esercizio 2014, sarà pari al 20%;

- dispositivi medici - a decorrere dal 1° gennaio 2013, la spesa a carico del SSN per l’acquisto di dispositivi medici. Tenuto conto dei dati riportati nei modelli di conto economico (CE), compresa la spesa relativa all’assistenza protesica, è fissata entro un tetto a livello nazionale e a livello di singola Regione, riferito rispettivamente ai fabbisogni sanitari nazionali e regionali standard; il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, determina annualmente il valore assoluto dell’onere a carico del SSN per l’acquisto dei dispositivi, a livello nazionale e per ciascuna Regione. Le Regioni monitorano l’andamento della spesa per l’acquisto dei suddetti dispositivi, l’eventuale sforamento del tetto è a carico della Regione e non è tenuta al ripiano la Regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo; analogamente a quanto sopra indicato, il risparmio da conseguire deve essere individuato con l’Intesa Stato – Regioni, ma, in sua assenza, complessivamente, il risparmio da conseguire sarà del 30% nel 2013 e del 15 % nel 2014;

- compartecipazione alla spesa - a decorrere dall’anno 2014, sono reintrodotte, con un regolamento, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, misure di compartecipazione da parte dei cittadini all’assistenza farmaceutica e alle altre prestazioni erogate dal SSN; tali misure sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte dalle Regioni; il risparmio da conseguire sarà individuato con l’Intesa Stato – Regioni, in sua assenza, complessivamente, sarà del 40%; le Regioni potranno adottare provvedimenti di riduzione delle suddette misure, purché assicurino comunque, con misure alternative, l’equilibrio economico – finanziario da certificarsi preventivamente da parte del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA. In particolare, dal 17 luglio trovano applicazione le misure di compartecipazione da parte dei cittadini da parte dei cittadini alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (ticket di 10 euro) previste dall’art. 1, comma 796 lettere p) e p-bis) della legge 296/2006 (finanziaria 2007). Inoltre, per l’anno 2011, il livello di finanziamento del SSN a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 105 milioni di euro per far fronte al maggior finanziamento concordato con le Regioni, con riferimento al periodo dal 1 giugno al 17 luglio 2011.

Sospensione dei pignoramenti Fino al 31 dicembre 2012 (sebbene, probabilmente per una svista, alcune testate giornalistiche riportino il termine del 31 dicembre 2011), per le Regioni sottoposte ai piani di rientro e già commissariate non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime.

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Riorganizzazione AIFA Al fine di garantire la massima funzionalità dell'Agenzia italiana del farmaco, con decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, è modificato il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia stessa, in modo da assicurare l'equilibrio finanziario dell’ente e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel senso: a) di demandare al consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, il potere di modificare l’assetto organizzativo dell'Agenzia , anche al finedi articolare le strutture amministrative di vertice in coerenza con gli accresciuti compiti dell’ente; b) di riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborsi, prevedendo un numero massimo di componenti pari a dieci; c) di specificare i servizi, compatibili con le funzioni istituzionali dell'Agenzia, che l'Agenzia stessa può rendere nei confronti di terzi, stabilendo altresì la misura dei relativi corrispettivi; d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l’aggiornamento e l’implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese. Liberalizzazione dei servizi E’ prevista l’istituzione presso il Ministero della Giustizia di un’Alta Commissione, che entro 180 giorni dalla entrata in vigore del decreto dovrà formulare proposte in materia di liberalizzazione dei servizi. La Commissione è composta da esperti nominati dai Ministri della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali e della stessa devono fare parte esperti della Commissione europea, dell’OCSE e del Fondo monetario internazionale. In una nota diffusa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato precisato che la suddetta Commissione affronterà anche organicamente il tema della liberalizzazione delle professioni. Controllo della COVIP sulle Casse di previdenza ed assistenza privatizzate A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali privatizzati (tra i quali rientra l’ENPAF), che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti ritenuti necessari. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, saranno stabilite le modalità con cui la stessa COVIP riferirà ai Ministeri vigilanti delle risultanze di tale controllo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detterà disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria.

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Interventi in materia di pubblico impiego Il settore del pubblico impiego era stato, con la Finanziaria dell’anno scorso (Finanziaria 2011 – DL 78/2010, convertito con L 122/2010), oggetto di un articolato intervento di contenimento delle spese, attuato in particolare attraverso il congelamento delle retribuzioni, il blocco della contrattazione, la sospensione degli adeguamenti retributivi, interventi sulla gestione del personale e il blocco del turnover. Tutti questi interventi riguardavano però esclusivamente le amministrazioni ricomprese nel conto economico consolidato (elenco ISTAT) dal quale risultano esclusi gli Ordini professionali. La manovra di quest’anno prevede che, con uno o più regolamenti da emanare su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze, le misure adottate con la finanziaria per il 2011 in materia di pubblico impiego possano essere consolidate. Sarà pertanto possibile che con decreto sia disposta: a) la proroga di un anno dell’efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzioni; b) la proroga fino ai 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni; c) la fissazione delle modalità di calcolo relative all’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017; d) la semplificazione delle procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni; e) l’inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle regioni e delle province autonome, nonché degli enti del servizio sanitario nazionale, nell’ambito degli enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa. Per l’attuazione di queste disposizioni bisognerà tuttavia attendere l’eventuale emanazione dei regolamenti attuativi. Una disposizione relativa al pubblico impiego immediatamente operativa è quella che riguarda il controllo, richiesto dalle amministrazioni alle ASL competenti, sulle assenze per malattia dei dipendenti. La norma infatti stabilisce, a parziale modificazione di quanto attualmente previsto1, che le amministrazione dispongano i controlli sulle assenze per malattia valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo deve invece essere in ogni caso essere richiesto, sin dal primo giorno, quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. E’ previsto infine che, nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza venga giustificata dal dipendente mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 1 1 L’attuale previsione normativa, contenuta nel DLgs 165/2001 prevede che l’amministrazione sia tenuta a disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenendo conto delle esigenze funzionali e organizzative della propria struttura.

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* * * Riferimenti : Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011. Legge 14 settembre 2011, n. 148 – “Conversione in legge , con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011. Nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. Si fornisce di seguito un quadro esplicativo delle principali disposizioni di interesse contenute nella legge 148/2011, così come modificate nel corso dell’iter di conversione del decreto legge recante la manovra bis varata dal Governo. Articolo 1 – Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica In merito, si segnala che, anche sulla base dell’interpretazione resa, in data 18 dicembre 2008, dall’Ufficio Legislativo del Ministero per la pubblica Amministrazione e l’innovazione con riferimento all’art. 74 del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, le disposizioni sulla riduzione e razionalizzazione del personale non devono ritenersi applicabili agli Ordini professionali.

- Anticipazione della manovrabilità dell’addizionale regionale IRPEF Il comma 10 dell’articolo 1 introduce alcune modifiche all’articolo 6 del D.Lgs. 68/2011, al fine di anticipare, all’anno 2012, la possibilità per le Regioni di apportare modifiche all’aliquota di base dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

- Cessazione della sospensione concernente la facoltà di modificare l’addizionale

comunale IRPEF L’articolo 1, al comma 11, dispone inoltre la cessazione della sospensione del potere posto in capo ai comuni di estendere ovvero di aumentare l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

- Bilancio degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato Il comma 14 dell’articolo 1 prevede la decadenza degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato (ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale) e la nomina di un commissario nei casi in cui il bilancio: - non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente ovvero - presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi.

- Facoltà della pubblica amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro

Il comma 16 dell’articolo 1 ha esteso al triennio 2012 – 2014 l’ambito di applicazione della norma, contenuta nel D.L. 112/2008 e riferita inizialmente al triennio 2009 - 20111, che consente alla pubblica amministrazione di risolvere

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unilateralmente il rapporto di lavoro con i dipendenti che abbiano compiuto l’anzianità massima contributiva di quaranta anni.

- Prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo Il comma 17 dell’articolo 1 modifica la procedura relativa all’eventuale permanenza in servizio dei dipendenti pubblici, per un periodo massimo di un biennio, oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi stabiliti. In particolare, la novella sostituisce la richiesta del dipendente con un’espressione di disponibilità del medesimo.

- Mobilità nel pubblico impiego Il comma 19 dell’articolo 1 modifica la disciplina della mobilità volontaria nel pubblico impiego di cui all’art,. 30 del D. Lgs. 165/2001, prevedendo che, a seguito dell’attivazione delle procedure di mobilità, il trasferimento del personale che ne faccia domanda possa essere disposto anche se la vacanza di organico è presente in area diversa da quella dell’inquadramento, assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

- Termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio dei

dipendenti pubblici I commi 22 e 23 dell’articolo 1 modificano la disciplina sui termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici, dilazionando da sei mesi a ventiquattro mesi il momento dell’erogazione della somma spettante al lavoratore, a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro.

- Festività L’articolo 1, al comma 24, stabilisce che, a decorrere dal 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fissate annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi patroni, ad esclusione del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, in modo tale che le stesse cadano il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica successiva ovvero coincidano con tale data.

- Trasferimento dei dipendenti pubblici

Il comma 29 dell’articolo 1 prevede che, qualora sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 sono tenuti, su richiesta del datore di lavoro, ad effettuare la prestazione lavorativa in luogo e sedi diverse, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto.

- Criteri di calcolo delle pensioni e dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici Il comma 32 dell’articolo 1 concerne i criteri di calcolo delle pensioni e dei trattamenti di fine servizio, nell’ipotesi in cui il dipendente pubblico sia titolare di un incarico dirigenziale che abbia una durata inferiore al limite minimo generale di tre

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anni, a causa del conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo prima del termine suddetto di tre anni. In tal caso, il comma 32 prevede che l’ultimo stipendio sia costituito dall’ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell’incarico. Tale disposizione si applica agli incarichi conferiti successivamente all’entrata in vigore del decreto e, qualora abbiano una decorrenza successiva al 1° ottobre 2011, anche agli incarichi conferiti precedentemente.

Articolo 2 – Disposizioni in materia di entrate

- Aumento dell’IVA dal 20% al 21% A seguito di quanto previsto dal comma 2-bis dell’art. 2, l’aliquota ordinaria dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è aumentata di un punto percentuale, passando dal 20 % al 21% sul prezzo dei beni e dei servizi. Dal 17 settembre la nuova aliquota deve essere applicata anche sui prezzi dei prodotti dispensati in farmacia.

- Sanzioni per la violazione dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei

corrispettivi Il comma 5 dell’articolo 2 ha introdotto la sanzione accessoria della sospensione dall’iscrizione all’albo o all’Ordine per i soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali a carico dei quali siano state contestate reiterate violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi. In proposito, si invitano gli Ordini provinciali a dare massima diffusione tra i professionisti iscritti a tale nuova ipotesi di sospensione.

- Disposizioni in materia di studi di settore

Il comma 35 dell’articolo 2 modifica due disposizioni in materia di studi di settore ed in particolare: - l’articolo 4 bis dell’articolo 10 della L. 146/1998, prevedendo che la limitazione della potestà accertativa dell’amministrazione opera anche a condizione che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta precedente; - l’articolo 1, comma 1 bis , del D.P.R. 195/1999, stabilendo che le eventuali integrazioni agli studi di settore necessarie per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a settori o aree territoriali possono essere effettuate anche per aggiornare o istituire gli indicatori di normalità economica.

Articolo 3 – Accesso e esercizio delle professioni e delle attività economiche: abrogazione delle indebite restrizioni

- Libertà di iniziativa ed attività economica Il comma 1 prevede l’obbligo per Comuni, Province, Regioni e Stato di adeguare i rispettivi ordinamenti, entro un anno, al principio fondamentale della libertà dell’iniziativa e dell’attività economica privata, nel rispetto delle sole seguenti restrizioni: a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

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b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

Il comma 3 comporta la soppressione, alla scadenza del suddetto termine di un anno, di tutte le disposizioni statali incompatibili. Sempre al comma 3, è stato inoltre previsto che il Governo, entro il 31 dicembre 2012, possa adottare uno o più regolamenti, con i quali vengano individuate le disposizioni abrogate per incompatibilità con il principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere e con cui sia definita la disciplina regolamentare in materia ai fini dell’adeguamento allo stesso principio.

Al comma 11 è stato poi previsto, in sede emendativa, che singole attività economiche possano essere escluse dall’abrogazione delle restrizioni, qualora la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana.

- Professioni

Con riferimento all’esercizio delle professioni, il comma 5 prevede che la materia degli ordinamenti professionali (ivi incluso quello dei farmacisti) debba essere riformata entro 12 mesi per recepire i principi sanciti nelle lettere da a) a g) dello stesso articolo 3 e in particolare: a) libertà di accesso ed esercizio della professione ferme restando le limitazioni disposte dalla legge per ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana; b) obbligo di formazione continua permanente sulla base di regolamenti emanati dai Consigli Nazionali, fermo restando la disciplina ECM; la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare da sanzionare; e) obbligo di idonea assicurazione per la responsabilità professionale; le condizioni generali delle polizze possono essere negoziate anche dai Consigli Nazionali e dagli Enti previdenziali; g) pubblicità informativa con ogni mezzo riguardante l’oggetto dell’attività professionale, i titoli professionali posseduti, le specializzazioni, la struttura e i compensi. Nello specifico, per quanto riguarda le professioni sanitarie, si segnala, che in sede parlamentare sono stati approvati alcuni emendamenti di interesse che hanno inserito le seguenti modifiche: - la previsione, tra le ragioni che giustificano la limitazione del numero di persone titolate ad esercitare una professione, anche di quelle connesse alla tutela della salute umana;

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- l’eliminazione del riferimento alla “professione”, nella lettera d) del comma 9 dell’art. 3, riferita alle distanze minime tra le localizzazioni delle sedi.

Articolo 4 - Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell’Unione europea

- Esclusione delle farmacie comunali L’articolo 4 contiene disposizioni in materia di adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare dello scorso 12 e 13 giugno e alla normativa dell’Unione Europea. Per quanto di interesse, si segnala che il comma 34 esclude dall’applicazione dell’articolo la gestione delle farmacie comunali, che potranno essere gestite esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 9 della L. 475/1968.

Articolo 6 – Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni

- Verifica tecnica del sistema Sistri e implementazione tecnologie di utilizzo più semplice Con il decreto legge 138/2011 era stata prevista l’abrogazione del SISTRI, che tuttavia, in sede di conversione, è stato ripristinato con l’approvazione del maxiemendamento governativo. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del SISTRI, dunque, è stato previsto (art. 6, comma 2) che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare assicuri la verifica tecnica delle componenti software e hardware del sistema, anche ai fini dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice. Quanto alla progressiva operatività del SISTRI, sono stati modificati i relativi termini che ora risultano così fissati:

o 1 giugno 2012 per i produttori di rifiuti pericolosi (tra cui possono rientrare anche le farmacie) che hanno fino a 10 dipendenti;

o 9 febbraio 2012 per i produttori di rifiuti pericolosi (tra cui possono rientrare anche le farmacie) con un numero di dipendenti superiore a 10.

Articolo 15 – Dimezzamento dei consiglieri e assessori L’articolo 15, che inizialmente prevedeva la soppressione di alcune province, è stato modificato nel corso dell’iter di conversione e, nella versione approvata, stabilisce semplicemente che a decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo al 16 settembre 2011, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente è ridotto della metà. Articolo 16 – riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica dei comuni L’articolo 16, infine, introduce una nuova figura associativa – l’unione municipale – obbligatoria per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e dispone una serie di misure tese al contenimento ed al rigore nella spesa delle istituzioni comunali.

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* * * Riferimenti : Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”, pubblicata nel S.O. n. 234/L alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011. Nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre è stata pubblicata la Legge 183/2011, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”. Si tratta del provvedimento che, come è noto, ha sostituito la legge finanziaria e costituisce, insieme alla legge di bilancio, la manovra di finanza pubblica prevista su base triennale. Si segnalano le seguenti disposizioni di interesse.

Riforma degli Ordini professionali e società tra professionisti (art. 10)

La legge contiene, all’articolo 10, una disposizione in materia di riforma degli Ordini professionali e società tra professionisti inserita a seguito dell’approvazione del maxiemendamento di matrice governativa. In particolare la disposizione, modificando l’articolo 3, comma 5, del D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011 (cfr circolare federale n. 7798 del 22.9.2011), prevede che la riforma degli ordinamenti professionali avvenga con lo strumento del regolamento governativo e non più, come previsto nell’iniziale formulazione della manovra estiva, attraverso la legge ordinaria. Con l’entrata in vigore di tale regolamento, che dovrà essere adottato, entro il 13 agosto 2012, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno abrogate le norme vigenti in materia di ordinamenti professionali. Il medesimo articolo introduce inoltre, al comma 3 e successivi, la possibilità di costituire società professionali, che vedano la partecipazione anche di soci non professionisti, pure con il solo apporto di capitale, secondo i modelli previsti dai Titoli V e VI del libro V del codice civile (s.r.l., s.p.a, ecc… anche uninominali), fatta eccezione per i diversi modelli societari esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge, quale quello disciplinato dall’art. 7 della legge 362/1991 per la gestione delle farmacie. Mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici (art. 16)

Con l’art. 16 è stata modificata la disciplina in materia di eccedenze di personale e mobilità collettiva per i dipendenti pubblici. La disposizione, nel modificare l’art. 33 del DLgs 165/2001, prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di effettuare almeno annualmente una ricognizione delle eventuali situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. Nel ridisegnare la procedura che le P.A. devono attivare nel caso di eccedenze di personale, la disposizione, al fine di risolvere tali situazioni, introduce inoltre la possibilità di attivare, in via prioritaria rispetto alla ricollocazione del personale, la risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del personale dipendente che ha compiuto l’anzianità

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massima contributiva di 40 anni, prevista dall’art. 72, comma 11, del DL 112/2008 convertito nella legge133/2008. E’ stato comunque previsto che i contratti collettivi nazionali possano stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali.