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Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte Aboliamo l’udienza preliminare di Tommaso Servetto D a parecchie parti giunge la richiesta di riformare il pro- cesso penale al fine di poter efficacemente far funzionare la macchina della Giustizia. Ci si lamenta che i pro- cessi sono troppi ed i giu- dici sono pochi ed allora ci si arrovella su come fare per snellire l’iter del proce- dimento in modo da poter sgravare i giudici degli ec- cessivi incombenti e velo- cizzare i tempi delle sentenze. Si leggono e sentono proposte più disparate dal prolungamento dei termini di prescrizione (ma che c’azzecca questo con la ce- lerità del processo?) e la eliminazione del grado di appello per avere un solo grado di giudizio ed il più veloce passaggio in giudi- cato delle sentenze (che c’azzecca con la Giustizia questa proposta atteso che più della metà delle sen- tenze di primo grado ven- gono riformate in appello?). Mi chiedo se nessuno abbia mai pensato di elimi- nare dall’iter processuale una fase veramente inutile che nella maggior parte dei casi consiste in una mera perdita di tempo, in un inutile impegno dei giu- dici per tenere un’udienza inutile: una farsa. Parlo dell’udienza preli- minare, un filtro “che non filtra” atteso che in una percentuale prossima al 99% dei procedimenti (il dato statistico è stimato da me come dato d’espe- rienza) vede il rinvio a giu- dizio. A che serve tenere un’udienza dove molto spesso il P.M. si limita a pronunciare due parole (“rinvio a giudizio”) il difen- sore una (“si rimette”) o, sforzandosi, due (“sen- tenza 425”); poi, quando non va così, si può assi- stere a lunghe discussioni, a volte di ore, altre volte di giorni, alla fine delle quali il giudice, senza motivazione alcuna, pronuncia anch'egli solo due parole: “fissa l’udienza”. Non sarebbe meglio pre- vedere che al termine delle indagini il P.M. emetta diret- tamente il decreto di cita- zione a giudizio e, solo nel caso in cui la difesa lo ri- tenga opportuno, si possa chiedere la fissazione del- l’udienza preliminare al ter- mine della quale il giudice possa, motivando, di- sporre il rinvio a giudizio ovvero di non doversi pro- cedere? Si obietterà: ma gli ineffabili e perditempo degli avvocati, per meri fini dilatori, chiederanno sempre l’udienza prelimi- nare. Non è così perché il rischio di un rinvio a giu- dizio motivato pregiudi- cherebbe non poco l’esito del futuro processo. Eliminando questo inu- tile orpello (era nobilis- simo l’intento del nostro legislatore del 1989 ma la realtà lo ha frustrato) si sgraverebbero i giudici da un incombente notevole richiedendo un minor nu- mero di giudici per l’udienza preliminare e si potrebbero adibire gli stessi magistrati per il di- battimento o per il vitupe- rato, ma sacrosanto, giudizio di appello, che può porre rimedio a even- tuali errori del primo grado giungendo ad un giudizio giusto, o meglio, il più giusto possibile. La saggezza di mio nonno mi insegnava, per l’appunto, che “A basta nen avèj rason a venta trové chi ch’av la fà” (non basta aver ragione, bisogna trovare chi ve la dia), e spesso il giu- dice di secondo grado, più distaccato dai fatti del pro- cesso, è anche più sereno. ANNO V N. 5 - DICEMBRE 2015 In questo numero Frodi Iva e prescrizione Pagina 2 Particolare tenuità del fatto Pagina 3 Massime Pagine 2-3 Lettera di Benedetta Perego Pagina 3 Risarcimento danni Pagina 4 Voltura utenze domestiche Pagina 4 Massime Pagina 4 Penale Civile Tribunale di Asti, ordinanza 10/11/2015 I l Giudice di Asti, Dott. Giulio Co- rato, ha condivisibilmente solle- vato questione di legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 c.p.p. nella parte in cui non prevedono la notifica personale dell’atto introdut- tivo del giudizio penale nell’ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio. L'ordinanza è dedicata all'art. 420 bis comma 2 c.p.p. (così come modificato dalla legge 67/2014: proprio la legge che mirava ad eliminare i processi 'contro i c.d. fantasmi') che, nell’indi- care le ipotesi di conoscenza procedi- mentale da parte dell’imputato, in presenza delle quale si legittima il pro- sieguo del successivo ed instaurando processo, afferma «il giudice procede altresì in assenza dell’imputato che nel corso del procedimento abbia dichia- rato o eletto domicilio [...]». La suddetta espressione è formula generica, comprensiva di tutte le ipo- tesi sottostanti l’istituto della elezione di domicilio, compresa quella -certa- mente frequentissima nella prassi giu- diziaria- dell’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio nominato dalla polizia giudiziaria all’atto del primo intervento della persona sotto- posta ad indagini: atto che, nella to- talità dei casi, interviene in un momento di gran lunga antecedente rispetto all'inizio del processo, e talora innanzi ad autorità giudiziaria diversa rispetto a quella competente a cele- brarlo. In buona sostanza, riconnettendo la 'conoscenza del procedimento' alla presenza tout court, tra gli atti proces- suali, di una elezione di domicilio (anche se intervenuta anni prima del processo, a favore di un difensore di ufficio che mai ha conosciuto l'inda- gato/imputato), si rischia di conti- nuare a celebrare i processi contro i c.d. fantasmi (situazione che proprio la legge del 2014 mirava ad evitare). “Assenza” ed “elezione di domicilio presso il difensore di ufficio” al vaglio della Corte Costituzionale a cura di Roberta Maccia DI PIERO CALAMANDREI Mi convinco sempre più che tra il rito giudizia- rio e il rito religioso esi- stono parentele storiche molto più strette di quanto non indichi la uguaglianza della parola. Chi conducesse uno studio comparativo del cerimoniale liturgico e delle forme processuali, rileverebbe nella storia un certo parallelismo di evoluzione: quasi si di- rebbe che con ugual curva, nelle aule giudi- ziarie e nelle chiese, la religione sia degenerata in conformismo. La sentenza in origine era un atto sovrumano, il giudizio di Dio; le difese erano preghiere. Ma col passar dei se- coli lo spirito è tornato in cielo, e sulla terra son ri- maste soltanto le forme esteriori di un culto a cui nessuno più crede. Ad assistere alla stan- chezza distratta di certe udienze vien fatto di pensare all'indifferenza con cui tanta brava gente, nelle feste co- mandate, continua ad andare alla messa per forza di abitudine e per ostentare in pubblico una fede che in cuore non ha più. Anche nelle cerimonie del processo si nota una certa differenza tra cre- denti e bigotti, tra reli- giosi e conformisti; tra l'umile fede nella giusti- zia e la fastosa bacchet- toneria giudiziaria. Il punto In evidenza UN BRAVO AVVOCATO SA COME FARE UN CONTRATTO! AUGURI! N. 21 DICEMBRE 2015 - LaVoceDellAgorà:Layout 1 19/11/2015 19.21 Pagina 1

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Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Aboliamo l’udienza preliminare di Tommaso Servetto

Da parecchie partigiunge la richiestadi riformare il pro-

cesso penale al fine dipoter efficacemente farfunzionare la macchinadella Giustizia.

Ci si lamenta che i pro-cessi sono troppi ed i giu-dici sono pochi ed allora cisi arrovella su come fareper snellire l’iter del proce-dimento in modo da potersgravare i giudici degli ec-cessivi incombenti e velo-cizzare i tempi dellesentenze.

Si leggono e sentonoproposte più disparate dalprolungamento dei terminidi prescrizione (ma chec’azzecca questo con la ce-lerità del processo?) e laeliminazione del grado diappello per avere un sologrado di giudizio ed il piùveloce passaggio in giudi-cato delle sentenze (chec’azzecca con la Giustiziaquesta proposta atteso chepiù della metà delle sen-tenze di primo grado ven-gono riformate inappello?).

Mi chiedo se nessunoabbia mai pensato di elimi-nare dall’iter processualeuna fase veramente inutileche nella maggior partedei casi consiste in unamera perdita di tempo, inun inutile impegno dei giu-dici per tenere un’udienzainutile: una farsa.

Parlo dell’udienza preli-minare, un filtro “che nonfiltra” atteso che in unapercentuale prossima al99% dei procedimenti (ildato statistico è stimato dame come dato d’espe-rienza) vede il rinvio a giu-dizio.

A che serve tenereun’udienza dove moltospesso il P.M. si limita apronunciare due parole(“rinvio a giudizio”) il difen-sore una (“si rimette”) o,sforzandosi, due (“sen-tenza 425”); poi, quandonon va così, si può assi-stere a lunghe discussioni,a volte di ore, altre volte digiorni, alla fine delle quali ilgiudice, senza motivazionealcuna, pronuncia anch'eglisolo due parole: “fissal’udienza”.

Non sarebbe meglio pre-vedere che al termine delleindagini il P.M. emetta diret-tamente il decreto di cita-zione a giudizio e, solo nelcaso in cui la difesa lo ri-tenga opportuno, si possachiedere la fissazione del-l’udienza preliminare al ter-mine della quale il giudicepossa, motivando, di-sporre il rinvio a giudizioovvero di non doversi pro-cedere?

Si obietterà: ma gliineffabili e perditempodegli avvocati, per merifini dilatori, chiederannosempre l’udienza prelimi-nare. Non è così perché ilrischio di un rinvio a giu-dizio motivato pregiudi-cherebbe non poco l’esitodel futuro processo.

Eliminando questo inu-tile orpello (era nobilis-simo l’intento del nostrolegislatore del 1989 ma larealtà lo ha frustrato) sisgraverebbero i giudici daun incombente notevolerichiedendo un minor nu-mero di giudici perl’udienza preliminare e sipotrebbero adibire glistessi magistrati per il di-battimento o per il vitupe-rato, ma sacrosanto,giudizio di appello, che

può porre rimedio a even-tuali errori del primogrado giungendo ad ungiudizio giusto, o meglio, ilpiù giusto possibile.

La saggezza di miononno mi insegnava, perl’appunto, che “A basta nenavèj rason a venta trové chich’av la fà” (non basta averragione, bisogna trovare chive la dia), e spesso il giu-dice di secondo grado, piùdistaccato dai fatti del pro-cesso, è anche più sereno.

ANNO V

N. 5 - DICEMBRE 2015

In questo numero

■ Frodi Iva e prescrizione Pagina 2

■ Particolare tenuità del fatto Pagina 3

■ Massime Pagine 2-3

■ Lettera di Benedetta Perego Pagina 3

■ Risarcimento danni Pagina 4

■ Voltura utenze domestiche Pagina 4

■ Massime Pagina 4

■ Penale

■ Civile

Tribunale di Asti, ordinanza 10/11/2015

Il Giudice di Asti, Dott. Giulio Co-rato, ha condivisibilmente solle-vato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 161 e 163c.p.p. nella parte in cui non prevedonola notifica personale dell’atto introdut-tivo del giudizio penale nell’ipotesi dielezione di domicilio presso il difensored’ufficio.

L'ordinanza è dedicata all'art. 420 biscomma 2 c.p.p. (così come modificatodalla legge 67/2014: proprio la leggeche mirava ad eliminare i processi'contro i c.d. fantasmi') che, nell’indi-care le ipotesi di conoscenza procedi-mentale da parte dell’imputato, inpresenza delle quale si legittima il pro-sieguo del successivo ed instaurandoprocesso, afferma «il giudice procedealtresì in assenza dell’imputato che nelcorso del procedimento abbia dichia-rato o eletto domicilio [...]».

La suddetta espressione è formula

generica, comprensiva di tutte le ipo-tesi sottostanti l’istituto della elezionedi domicilio, compresa quella -certa-mente frequentissima nella prassi giu-diziaria- dell’elezione di domiciliopresso il difensore d’ufficio nominatodalla polizia giudiziaria all’atto delprimo intervento della persona sotto-posta ad indagini: atto che, nella to-talità dei casi, interviene in unmomento di gran lunga antecedenterispetto all'inizio del processo, e talorainnanzi ad autorità giudiziaria diversarispetto a quella competente a cele-brarlo.

In buona sostanza, riconnettendo la'conoscenza del procedimento' allapresenza tout court, tra gli atti proces-suali, di una elezione di domicilio(anche se intervenuta anni prima delprocesso, a favore di un difensore diufficio che mai ha conosciuto l'inda-gato/imputato), si rischia di conti-nuare a celebrare i processi contro ic.d. fantasmi (situazione che propriola legge del 2014 mirava ad evitare).

“Assenza” ed “elezione di domiciliopresso il difensore di ufficio” al vaglio della Corte Costituzionale

a cura di Roberta Maccia

DI PIERO CALAMANDREI

Mi convinco semprepiù che tra il rito giudizia-rio e il rito religioso esi-stono parentele storichemolto più strette diquanto non indichi lauguaglianza della parola.

Chi conducesse unostudio comparativo delcerimoniale liturgico edelle forme processuali,rileverebbe nella storiaun certo parallelismo dievoluzione: quasi si di-rebbe che con ugualcurva, nelle aule giudi-ziarie e nelle chiese, lareligione sia degeneratain conformismo.

La sentenza in origineera un atto sovrumano, ilgiudizio di Dio; le difeseerano preghiere.

Ma col passar dei se-coli lo spirito è tornato incielo, e sulla terra son ri-maste soltanto le formeesteriori di un culto a cuinessuno più crede.

Ad assistere alla stan-chezza distratta di certeudienze vien fatto dipensare all'indifferenzacon cui tanta bravagente, nelle feste co-mandate, continua adandare alla messa perforza di abitudine e perostentare in pubblico unafede che in cuore non hapiù.

Anche nelle cerimoniedel processo si nota unacerta differenza tra cre-denti e bigotti, tra reli-giosi e conformisti; tral'umile fede nella giusti-zia e la fastosa bacchet-toneria giudiziaria.

Il punto

In evidenza

UN BRAVO AVVOCATO

SA COME FARE UN CONTRATTO!

AUGURI!

N. 21 DICEMBRE 2015 - LaVoceDellAgorà:Layout 1 19/11/2015 19.21 Pagina 1

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Diritto Penale Tributario a cura di Tommaso Servetto e Giulia Elena Mondino 2

Frodi Iva: quale prescrizione?L'Europa impone

tempi di prescri-zione più lunghi

per reati gravi in materiadi IVA. La disciplina ita-liana – così come modifi-cata dalla cd. legge “exCirielli” – imponendo unaumento massimo di(solo) un quarto deltempo in presenza di attiinterruttivi non consenti-rebbe una repressione ef-ficace e dissuasiva delleattività illecite lesive degliinteressi finanziari del-l'Unione, le cui risorsevengono anche calcolatesugli imponibili IVA na-zionali.

E' quanto si trae dallarecente sentenza del8.9.2015, causa C-105/14 “Taricco”, con cuila Corte di Giustizia del-l'Unione Europea ha di-chiarato incompatibilecon il diritto UE il combi-nato disposto degli artt.160, ultimo comma, e161 c.p. ove tale disci-plina “impedisca di inflig-gere sanzioni effettive edissuasive in un numeroconsiderevole di casi difrode grave che ledono gliinteressi finanziari del-l'Unione europea”. LaGrande Camera si è cosìpronunciata in sede dirinvio pregiudiziale solle-vato dal Tribunale diCuneo nell'ambito di unprocesso per associa-zione per delinquere fina-lizzata alla commissionedi reati fiscali in materiadi IVA. Rileva il giudicedel rinvio che per questatipologia di reati la pre-scrizione è, in Italia, esitogeneralizzato, imputabilein particolare alla disci-plina interna degli atti in-terruttivi della

prescrizione ex art. 160 e161 c.p. Un tale effettocostituisce, a parere deigiudici di Lussemburgo,una violazione dell'art.325 TFUE, direttamenteapplicabile nel sistemainterno, che impone agliStati membri l'adozionedi misure “effettive e dis-suasive” a tutela degli in-teressi finanziaridell'Unione, in ogni casoalmeno equivalenti aquelle che gli Stati adot-tano “per combattere lafrode che lede i loro inte-ressi finanziari”. Sottoquest'ultimo profilo, nellasentenza in commento laCorte di Giustizia indivi-dua in particolare una di-sparità di trattamentorispetto a quanto previstoa livello interno in mate-ria di associazione perdelinquere finalizzata alcontrabbando di tabacchilavorati esteri: per talereato, lesivo degli inte-ressi finanziari nazionali,non opera il tetto di unquarto di cui all'art. 161,comma 2, c.p., essendoricompreso nell'elenco dicui all'art. 51, comma 3bis, c.p.p., espressa-mente eccettuato dallanorma.

Netta l'indicazione algiudice nazionale: lenorme interne relative alregime interruttivo dellaprescrizione sono, neicasi considerati di frodigravi in materia di IVA,da disapplicare.

L'impatto della sen-tenza nel sistema penaleinterno è dirompente e lareazione della giurispru-denza non si è fatta at-tendere. Se da un lato laSezione III della Cassa-zione, con sentenza del

17.9.2015, pare confer-mare l'obbligo, in un pro-cedimento per art. 2d.lgs 74/2000 al fine dievadere l'IVA, di disappli-care gli artt. 160, ultimocomma, e 161, comma 2,c.p., la Corte di Appello diMilano, con ordinanza del18.9.2015, ha invece sol-levato questione di legit-timità costituzionale dellalegge di esecuzione delTFUE nella parte in cuiimpone al giudice nazio-nale tale disapplicazione.Rileva la Corte milaneseche l'operazione impostadai giudici europei pro-duce un inammissibile ef-fetto in malam partemper l'imputato, in viola-zione del fondamentaleprincipio di legalità inmateria penale, il quale,nell'accezione nazionale,concerne anche la disci-plina della prescrizione.Egli vedrebbe infatti al-lungarsi i termini prescri-zionali previsti per ilreato contestato rispettoa quanto prevedibile al-l'epoca di commissionedel fatto, con notevoleaggravio, in corso causa,della sua posizione. Ildubbio sulla ammissibilitàdella soluzione sarebbe inparticolare evidente nelleipotesi in cui, come nelcaso di cui all'ordinanzadi rimessione, il reato ri-sulti prescritto primadella innovativa pronun-cia Taricco.

I punti da chiarire ri-mangono molti. Atten-diamo la pronuncia dellaConsulta per gli oppor-tuni chiarimenti, in primissulla compatibilità di taleintervento dell'UE con inostri principi fondamen-tali in materia penale.

L'ANNULLAMENTO DELLA PRETESA TRIBUTARIA IMPEDISCE IL SEQUESTRO PREVENTIVO

Cass. Pen., Sez. III, sent. 28/9/2015 n. 39187

La Suprema Corte ha esaminato un ricorso avversoil decreto di sequestro preventivo emesso a seguitodella contestazione del reato di cui all'art. 11 (sottra-zione fraudolenta dei beni) del D.Lvo 74/2000 pun-tualizzando che l'annullamento della pretesa tributariada parte del giudice tributario rende privo di qualsi-voglia giustificazione il sequestro preventivo in as-senza di una attuale pretesa erariale.

A nulla rileva, precisa la Corte, che la sentenza tri-butaria non sia definitiva, poiché l'assenza “attuale”di pretese erariali rende illegittimo il sequestro fun-zionale alla confisca per equivalente di un profittoallo stato inesistente.

L'ASSOLUZIONE PENALE VALE NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

Cass. Civ., Sez. V, sent. 28/10/2015 n. 21966

In materia di fatture soggettivamente inesistentila Suprema Corte ha precisato che sebbene esistauna indipendenza tra procedimento penale e proce-dimento tributario, non sussistendo tra i due nes-suna efficacia vincolante in considerazione delladiversa regola probatoria nei due procedimenti, lasentenza penale di assoluzione può comunque co-stituire un elemento di prova critica delle contesta-zioni tributarie quando l'Agenzia delle Entrate nondimostra la presenza del dolo ovvero che, con l'or-dinaria diligenza, l'acquirente avrebbe potuto cono-scere l'esistenza di un giro di fatture fraudolento.

LA VENDITA SIMULATA NON E' REATO SE SERVE A PAGARE IL FISCO

Cass. pen., Sez. III, sent. 30/6/2015 n. 27143

Non integra il reato di sottrazione fraudolenta alpagamento di imposte la condotta di chi aliena si-mulatamente ovvero fraudolentemente i propribeni, se il ricavato di tale operazione è utilizzatoper pagare debiti tributari, anche se relativi ad im-poste diverse da quelle per cui la procedura di ri-scossione sia in atto. Ciò in quanto, nell'ipotesiconsiderata, non potrebbe dirsi sussistente il dolospecifico, costituito dal “ fine di sottrarsi al paga-mento di imposte”, richiesto dall'art. 11 d.lgs74/2000.

Massime

Con un’ordinanza di spessore politico non indifferente (ma ilgiudice non è soggetto alla legge?) che mi sarei aspettatopiù da un partecipante all’assemblea di Montecitorio che

da un soggetto chiamato ad applicare la legge, è stata posta allaCorte di Giustizia Europea la questione commentata qui di fianco.

Dico questo perché nell’ordinanza di trasmissione si leggonopassaggi come: “La durata del procedimento rende quindi l’im-punità in Italia non un caso raro ma la norma” “Sui reali motiviche spinsero all’approvazione della legge (ex Cirielli) si stendeun velo pietoso” “Lo Stato Italiano fa prevalere l’interesse del-l’impunità dei colpevoli rispetto alla piena attivazione della nor-mativa sovranazionale” “La soluzione non può che essere quelladi una sostanziale sterilizzazione del decorso della prescrizionedopo la sentenza di condanna di primo grado” “Cesserà automa-ticamente la mitraglia di eccezioni meramente dilatorie a cui imagistrati italiani sono ormai tristemente rassegnati”.

Non è chi non veda che tali affermazioni si sposino di più al pen-siero di un politico, non troppo garantista, che ad un atto formaledi un magistrato e non è condivisibile nelle sue dure affermazioni.

Non è vero, e penso che le statistiche lo dimostrino, che la pre-scrizione del reato sia la regola in Italia.

Non conosco i “reali motivi” (quelli a me noti sono chiacchiereda bar) che spinsero il legislatore ad approvare la legge notacome ex Cirielli, ma penso non possa essere negato che fu unalegge durissima tant’è che la Corte Costituzionale è intervenutapiù volte a limitarne gli effetti.

Personalmente, come avvocato, non mi sono mai dotato diarmi mitragliatrici e l’unica arma che uso per i miei processi è ilcodice (per applicarlo non per tirarlo).

Le questioni vengono poste per la tutela del diritto e dei dirittidei cittadini non certo per sfiancare, ai fini dilatori, il magistrato.

Le eccezioni trovano il loro presupposto in mancanze ed erroried è li che dovrebbe concentrarsi l’attenzione del magistrato an-ziché preoccuparsi di sterilizzarne gli effetti.

Leggendo l’ordinanza di trasmissione alla Corte Europea mi hasorpreso il fatto che il giudice sottolinei che mancando 4 anni(non quattro mesi!) al decorrere della prescrizione non si sa-rebbe giunti in tempo a condannare (con buona pace del princi-pio della presunzione di innocenza) soggetti che hannocommesso reati per evadere l’IVA.

Ad oggi il termine di prescrizione per i reati fiscali, interruzionecompresa, è di 10 anni e dobbiamo davvero lagnarci conmamma Europa se non siamo capaci a fare un processo in 10anni?

E a mamma Europa nella tutela dei suoi interessi economici(parte dell’IVA incassata dallo Stato è versata all’Europa) nonpar vero di incidere sui nostri principi di garanzia e sui nostri di-ritti.

Non è condivisibile la soluzione di incidere sul principio di le-galità eliminando, di fatto, la prescrizione. Pareva più consonoun provvedimento che legittimasse una corsia preferenziale percerte categorie di reati studiando tempi e modi del processo inmaniera da garantirne una celebrazione rapida perché, se sivuole, un processo in 2/3 anni si celebra e ne avanzano 7 allaprescrizione!

Rendere effettiva la pena significa fare i processi velocementenon condannare a distanza di 20 anni dalla commissione delreato.

Ecco cosa voleva dire mio nonno mi quando diceva che: “Eltemp mal ëspendù a sarà mai rendù” (il tempo mal speso nonsarà mai reso).

T.S.

Una questione mal posta e una decisione non condivisibile

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Diritto e Procedura Penale 3

Giurisprudenza sulla particolare tenuità del fatto

a cura di Alessia De Cristofaro e Francesca Piazza

Afronte dell’entrata invigore della nuovadisciplina sulla par-

ticolare tenuità del fatto, laSuprema Corte ha iniziatoa dettare le prime indica-zioni concernenti l’applica-bilità dell’istituto in parola.

In particolare, in tema direati tributari, ha preci-sato che la nuova disposi-zione di cui all’art. 131 bisc.p. è applicabile anche inrelazione ai reati che pre-vedono soglie di punibilitàovvero di rilevanza penaledell’offesa: nel caso di spe-cie, la pronuncia riguarda ilreato di sottrazione fraudo-lenta al pagamento di im-poste. (Cass. pen., Sez. III,sent. 08.04.2015 n.15449)

Residuavano, tuttavia,una serie di dubbi connessiall’applicabilità dell’istitutoin esame in riferimento areati che presentano piùsoglie di punibilità, come ilreato di guida in stato diebbrezza di cui all’art.186 C.d.S.

In tal caso, la progres-sione nella offensività dellecondotte è scandita, da unlato, «dal passaggio dal-l’area delle sanzioni ammi-nistrative a quella delpenalmente rilevante» e,dall’altro, «dal trascorrereda un ipotesi di reato adaltra, più gravemente san-zionata».

La Suprema Corte risolvela questione con la sent.44132 del 9 settembre2015 precisando che il Le-gislatore nell’introdurretale istituto nella parte ge-nerale del codice ha intesoattribuirgli valenza non li-

mitata a talune fattispeciedi reato: secondo il Su-premo Collegio «la sogliasvolge le proprie funzionisul piano della selezionecategoriale mentre la parti-colare tenuità conduce adun vaglio tra le epifanienella dimensione effet-tuale». Ciò conduce a rite-nere «l’ipotizzabilità delfatto di particolare tenuitàanche in presenza di tassialcolemici ricadenti nelrange previsto dalla letterac)».

Da ultimo, la Corte si èpronunciata anche in mate-ria di stupefacenti ed, inparticolare, sul reato di cuiall’art. 73 D.P.R. 309/1990,affermando l’applicabilitàdel beneficio della non pu-nibilità per particolare te-nuità del fatto a colui che sidedichi a coltivazioni do-mestiche di canapa indianaladdove non abbia mai ri-portato precedenti con-danne per lo stesso reato.

Se, però, la condotta èabituale, tale istituto nonpuò operare per espressaesclusione legislativa,seppur i singoli fatti esa-minati rientrino nelle ipo-tesi di particolare tenuitàai sensi dell'art. 131 bisc.p (Cass. Sez. III, sent.38364/2015).

In tal modo, la linea"dura" secondo cui la con-dotta coltivativa, anche aduso personale, di piantedalle quali possa estrarsisostanza stupefacente èpunibile (Cass., SS. UU.,sentenza 28605/2008) èstata notevolmente miti-gata dalla pronuncia inesame.

Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso

il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Pubblicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati

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Alessia De Cristofaro - Francesca Piazza Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini

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Marco Romanello - Massimiliano Sfolcini Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a ‘La Voce dell’Agorà’

L’angoscia nella famiglia di un arrestato

di Benedetta Perego

Svegliati di soprassalto nelcuore della notte. Svegliatiper i singhiozzi di tua madre

in piedi di fianco al letto.Scendi le scale di casa e guarda

sei gendarmi in piedi intorno a tuopadre, che seduto legge dei fogliscritti fittamente.

Guarda quei sei gendarmi frugareovunque, anche nel cassetto dovetieni le mutande, e, se hai appenatraslocato, guardali aprire senzagarbo gli scatoloni e rovesciarne ilcontenuto sul pavimento.

Prepara una borsa inutile con lemani tremanti, mettici dentro tuttii pacchetti di sigarette che trovi percasa (nei film che hai visto sonomerce di scambio e non puoi sa-pere che, nella realtà, verrannotrattenuti dall’Amministrazione) eabbraccia tuo padre.

Abbraccia tuo padre di nuovo.Guardalo uscire dalla porta con i

gendarmi a braccetto, tre perparte.

Non sai quando lo potrai rive-dere.

Siediti per terra, cerca di respi-rare anche se i tuoi polmoni sem-brano riempiti fino all’orlo dicotone.

Non importa come ti chiami,quanti anni hai, se studi, cosastudi, se sei ricco, se sei povero, sel’indomani dovevi laurearti, spo-sarti o farti cavare un dente, se seibianco o di un altro colore.

Da ora in poi sei e sarai (sempre)il figlio di un detenuto.

D’ora in poi il tuo paese smetteràdi pensare che sei innocente, chesei onesto o che tu abbia diritti paria quelli di tutti gli altri figli cittadinidel tuo paese (i figli non cittadini,invece, sanno già molto di più checosa ti aspetta).

Tu, per contro, comincerai a sen-tirti indifeso e minacciato ogni voltache ti troverai di fronte una divisa,confuso nello scoprire quanto i con-fini del bene e del male non sianoaffatto definiti dal significato diquella divisa.

Questo pezzo è dedicato a te.I moderni luoghi deputati alla de-

tenzione sono posti alle periferiedella città tanto quanto lo sono alleperiferie della vita e della società.

Ed in quei mondi, isolati e di-stanti, non solo gli uomini che“hanno sbagliato e devono pagare”sopravvivono in uno stato di oziosacattività, ma, accanto a questi uo-mini, parimenti bloccate, ci sono leloro famiglie, non dall’altra partedel muro ma dall’altra parte del ta-volo.

I famigliari, più di tutti, sono di-menticati dalla società, dal legisla-tore, dalla politica.

Sono, siamo, centinaia di migliaiadi figli.

E proviamo vergogna per le cosesbagliate, camminando verso l’in-gresso di un carcere grigio, comegrigi sono tutti, con il capo chino euna borsa della spesa di plasticacolorata sotto il braccio.

E sopportiamo fatti e parole chesarebbe nostro diritto non soppor-tare affatto, sospinti dal desideriodi un abbraccio che alla finegiunge, per qualche ora al mese, inmezzo a tanti altri, sotto lo sguardosevero di un vetro specchiato, tradue porte blindate che sembranouguali ma non lo sono, perché unaporta all’inferno e l’altra alla li-

bertà.E quell’abbraccio, per tutto que-

sto e per tutto quello che nemmenosi può descrivere, non ha infine mailo stesso sapore degli abbracci diprima, di fuori.

Non dovremmo sopportare l’as-surdo sistema di prenotazione eturni per i colloqui: quattro o seiore al mese - cumulative, e non atesta! - da sfruttare nei giorni enelle ore stabilite dall’Amministra-zione e solo dietro prenotazionecongruamente anticipata.

Prenotazione che va fatta telefo-nando ad un numero che suonaSEMPRE occupato o, peggio ancora,recandosi di persona presso l’isti-tuto, anche se lontano ore da casa.

Non dovremmo sopportare le oresconsiderate d’attesa all’ingresso enon dovremmo sopportare chel’agente di turno dica sempre“mancano dieci minuti”.

Non dovremmo sopportare che,per un motivo o per l’altro, il paccoin entrata sia sempre, frugato, ri-baltato, espunto di qualcosa.

I kiwi a pezzetti sono un ele-mento di pericolo, le fettine dicarne sono troppo spesse, il giub-botto pesante è troppo pesante.

Non dovremmo sopportare di ef-fettuare i colloqui uno sopra l’altro,nello sporco, nella totale assenza diprivacy e a fianco di una famigliache a colloquio mangia i torcettiperché ha allungato la cifra giustaall’ingresso.

Che a saperlo, quanto e a chi, al-lungheremmo anche noi, pur di farentrare quell’orologio trasparente edi plastica, come da normativa, checi siamo scapicollati ad acquistaree che giace in un qualche miste-rioso ufficio da settimane.

Non dovremmo sopportare che lenostre lettere, il nostro ultimoscampolo di intimità, siano apertee, tanto meno, che siano arbitraria-mente smarrite.

Non dovremmo sopportare di re-carci ai colloqui con troppi TROPPIbambini passando di fronte ad unastanza denominata “sala bimbi”,con le margherite alle pareti e l’ariaintonsa di un locale che di ragazzininon ne ha mai visto nemmenol’ombra.

Non dovremmo sopportare i cor-ridoi marci, l’ottusa ed inumana bu-rocrazia, la grettezza degli agentiall’ingresso ed ogni altro soprusoche ci viene chiesto, anzi imposto,di subire senza dir nulla.

E forse, alla fine di tutto questo,il diritto che ci verrà a mancare dipiù sarà un altro ancora.

Mentre cresceremo senza lamano di un genitore che ci so-stiene, mentre ci sbucceremo senzache lui possa mettere un cerotto,mentre piangeremo senza che luipossa asciugarci le guance, mentresaremo spaventati senza che luipossa dirci “andrà tutto bene”,mentre faremo i nostri primi passi,baceremo per la prima volta qual-cuno, faremo il più grande erroredella nostra vita, prenderemo unalaurea, ci sposeremo, avremo un fi-glio, ci ammaleremo, mentre mori-remo senza che lui possa vederci,sentirci, viverci, sarà davvero unasola la cosa che mai riusciremo adaccettare.

Ci verrà sempre negato il dirittodi sapere che senso abbia tuttoquesto.

N. 21 DICEMBRE 2015 - LaVoceDellAgorà:Layout 1 19/11/2015 19.21 Pagina 3

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Diritto e Procedura Civile di Cristina Zaccaria e Chiara Cogno 4

Inutile la domanda di risarcimento generica ANCHE CHI LAVORA PER IL FIDANZATO

HA DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE

Cass. Civ. Sez.ne Lavoro, sent. 29/9/2015 n. 19304

La questione sottoposta al vaglio della Su-prema Corte riguarda il caso di una donna che,per oltre sei anni, in costanza di un rapportoaffettivo, aveva prestato attività lavorativa afavore del fidanzato, come impiegata addettaall’amministrazione del patrimonio immobiliaredello stesso e della di lui madre.

La signora chiedeva al Giudice del Lavoro ilriconoscimento del rapporto di lavoro subordi-nato e la condanna del partner al pagamentodelle retribuzioni mancate ma i Giudici di me-rito respingevano la domanda giustificandol’attività lavorativa prestata dalla medesimacon il vincolo di affettività e solidarietà dellarelazione amorosa.

La Suprema Corte di Cassazione ha inveceprecisato che la prestazione di attività lavora-tiva, oggettivamente qualificabile come di la-voro subordinato, anche se si sviluppa tra duepersone legate da una relazione sentimentale,si presume svolta a titolo oneroso.

In particolare la Corte ha chiarito che il rap-porto affettivo in quanto tale non assume ri-lievo ai fini della gratuità della prestazionelavorativa a meno che tale relazione non siasfociata in una convivenza stabile caratteriz-zata dal vincolo di solidarietà in luogo di quellalucrativa, per la comunione di vita e di inte-ressi tra i conviventi, che: “non si esaurisca inun rapporto meramente affettivo o sessuale,ma dia luogo anche alla partecipazione, effet-tiva ed equa, del convivente alla vita e alle ri-sorse della famiglia di fatto in modo chel’esistenza del vincolo di solidarietà porti adescludere la configurabilità di un rapporto a ti-tolo oneroso”.

BALCONI IN USO ESCLUSIVO E SPESE PER LA FACCIATA: TUTTI PAGANO TUTTO

Cass. Civ. Sez. VI, sent. 16 ottobre 2015 n. 21028

I contributi per lavori di manutenzione voltialla conservazione del bene condominiale sonodovuti da tutti i condomini in ragione dell’ap-partenenza al Condominio e pertanto i relativioneri devono essere suddivisi in proporzionealle relative quote. Segnatamente la Corte haprecisato che tale principio trova la sua ragioned’essere nel fatto che tali lavori sono necessari“a custodire e preservare il bene comune inmodo che perduri nel tempo senza deteriorarsi”e pertanto non assume rilevanza il vantaggiosoggettivo correlato alla destinazione dellaparte comune a singoli piani.

IL CONIUGE IN COMUNIONE LEGALE DEI BENI E' TESTIMONE ATTENDIBILE

Tribunale di Milano, sent. 5931/2015

La fattispecie esaminata dal Tribunale di Mi-lano concerne la testimonianza resa da un co-niuge in comunione legale dei beni, in unacausa avente ad oggetto il recupero dei creditiderivanti dall’esercizio dell’impresa di cui l’altroconiuge è titolare esclusivo.

Il Tribunale ha escluso l’incapacità del teste exart. 246 c.p.c. poiché non sussiste l’interesse deltestimone a partecipare al giudizio. Secondo ilgiudicante infatti i crediti derivanti dall’eserciziodell’impresa diventano comuni al coniuge in co-munione dei beni solo nel caso in cui la comu-nione si sciolga e nei limiti della loro giacenza.

Parimenti il giudicante ha escluso che il co-niuge in regime di comunione legale dei benipossa solo per tali motivi essere ritenuto inat-tendibile.

Massime

Cass. Civ., sent.30/6/2015 n. 13328

La fattispecie sot-toposta all'at-tenzione della

Su prema Corte di Cas-sazione riguarda la do-manda di risarcimentodanni formulata dauna paziente nei con-fronti di due medici inquanto ella assumevadi avere patito danni inconseguenza di due in-terventi chirurgici agliocchi.

Il Tribunale respin-geva la domanda. LaCorte d'Appello, inparziale riforma dellasentenza di primogrado, confermava ilrigetto della domandalimitatamente ad unsanitario e condannaval'altro medico al risar-cimento dei danni.

Il medico condan-nato propone ricorsoper Cassazione e ladanneggiata ricorre invia incidentale, lamen-tando la mancata liqui-dazione del dannopatrimoniale costituitodal costo del trapiantodi cornee che avevaeffettuato né del costodel futuro interventoper la sostituzionedelle cornee posto chetale domanda era im-plicitamente contenutanella richiesta di risar-cimento dei danni“tutti subiti e subendi”inserita nell'atto di ci-tazione.

Con la sentenza n.13328/2015 la Su-

prema Corte respingeentrambi i ricorsi rile-vando che la parte cherichiede il risarcimentodei danni ha l'onere diindicare analitica-mente i fatti presuppo-sto della richiesta ecioè in che cosa sianoconsistiti il danno pa-trimoniale e quello nonpatrimoniale indicandoi criteri di calcolo adot-tati.

Sulla base di taliprincipi i giudici di le-gittimità hanno speci-ficato che una

domanda di risarci-mento “dei danni su-biti e subendi” priva diqualsivoglia descri-zione del pregiudizio dicui si chiede il risarci-mento è generica“perché non mette néil giudice, né il conve-nuto, in condizione disapere di quale con-creto pregiudizio sichieda il ristoro”, edinutile perché tale ge-nericità non fa sorgerein capo al giudice il po-tere-dovere di provve-dere.

GIUDIZIO UNICO PER CHIEDEREIL RISARCIMENTO DI TUTTI I DANNI

Cass. Civile, Sez. VI, 21/10/2015 n. 21318

Con la sentenza indicata la Corte di Cassazioneha specificato che costituisce abuso del dirittoprocessuale, perché contrario a correttezza ebuona fede, proporre due distinte azioni per ot-tenere il risarcimento dei danni materiali e fisicipatiti in conseguenza di un unico fatto illecito.

La Suprema Corte ha chiarito che in tema di ri-sarcimento dei danni da responsabilità civile, ildanneggiato, che ha subito danni materiali e fisiciderivanti da un unico fatto illecito, verificatosinella sua completezza, non può proporre distintedomande davanti al giudice di pace ed al tribu-nale in ragione delle rispettive competenze pervalore, nemmeno mediante riserva di far valereulteriori e diverse voci di danno in altro procedi-mento, “in quanto tale frazionamento del rap-porto sostanziale nascente dallo stesso fattoillecito, oltre ad essere lesivo del generale doveredi correttezza e buona fede, per l'aggravamentodella posizione del danneggiante-debitore, si ri-solve anche in un abuso dello strumento proces-suale”.

Giudice di Pace di Asti, sent. 12/10/2015 n. 767

In caso di voltura delle utenzedomestiche, l'omesso paga-mento delle fatture emesse

prima della voltura non possono es-sere addebitate al nuovo utente. Èquanto stabilito dal Giudice di Pace diAsti con la sentenza n. 676/2015 altermine del procedimento instauratodal nuovo proprietario di un immobileal quale, dopo aver effettuato la vol-tura del contratto di fornitura diacqua, la società erogante il serviziorichiedeva il pagamento delle fattureemesse a favore del precedenteutente. Il Giudice di Pace incentra lapropria decisione sulla definizione divoltura contenuta nella Delibera n.348/2007 relativa al mercato del-l'energia ma analogicamente applica-bile a tutti gli altri tipi di utenza,ovvero “la cessazione del contratto di

trasporto con un cliente e la conte-stuale stipula del contratto con unnuovo cliente, senza disalimenta-zione del punto di prelievo”. Ne con-segue che con la voltura vengono adesistenza due distinti contratti, unocon il precedente utente ed uno conquello nuovo. Pertanto, poiché aisensi dell'art. 1372 c.c. il contrattoproduce effetti solo tra le parti, ilnuovo utente potrà essere chiamatoa rispondere solo per le obbligazioninascenti dal proprio contratto, e nonper quelle derivanti dal contratto sti-pulato dal predente contraente. Con-clude pertanto il Giudice di Pace “gliimporti portati dalle fatture precisatenon possono essere addebitati al-l'odierno attore, in quanto trattasi dimorosità maturate anteriormente ri-spetto alla voltura della fornitura diacqua dallo stesso sottoscritta, impu-tabili solo ed esclusivamente al pre-cedente utente”.

Voltura utenze domestiche:le morosità pregresse non possonoessere imputate al nuovo utente

a cura di Erik Bodda

Risarcimento

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