Anno III N° 2 • Poste Italiane - spedizione in a. p. - art ... · L’avvocato del diavolo...

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Anno III N° 2 • Poste Italiane - spedizione in a. p. - art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Direzione Commerciale - Napoli EDITORIALE L’avvocato del diavolo OPINIONI A CONFRONTO Modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale in tema di lesioni e omicidi colposi ANTIQUITATE Anno domini 894 Processo per stupro SOTTO LA LENTE La separazione dei coniugi nel Diritto Italiano e Internazionale NOTIZIE DAL CONSIGLIO Al via l’ufficio delle sentenze on line EDITORIALE L’avvocato del diavolo OPINIONI A CONFRONTO Modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale in tema di lesioni e omicidi colposi ANTIQUITATE Anno domini 894 Processo per stupro SOTTO LA LENTE La separazione dei coniugi nel Diritto Italiano e Internazionale NOTIZIE DAL CONSIGLIO Al via l’ufficio delle sentenze on line

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EDITORIALEL’avvocatodel diavolo

OPINIONI A CONFRONTOModifiche al Codice Penale

e al Codice di ProceduraPenale in tema di lesioni

e omicidi colposi

ANTIQUITATEAnno domini 894

Processo per stupro

SOTTO LA LENTELa separazione dei coniugi

nel Diritto Italianoe Internazionale

NOTIZIE DAL CONSIGLIOAl via l’ufficio delle

sentenze on line

EDITORIALEL’avvocatodel diavolo

OPINIONI A CONFRONTOModifiche al Codice Penale

e al Codice di ProceduraPenale in tema di lesioni

e omicidi colposi

ANTIQUITATEAnno domini 894

Processo per stupro

SOTTO LA LENTELa separazione dei coniugi

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Periodico Trimestraledell’Ordine degli Avvocatidi Nocera InferioreRegistrazione presso il Tribunaledi Nocera Inferioren. 184 del 23.02.2004

PresidenteAniello Cosimato

Direttore EditorialeLuigi Ciancio

Direttore ResponsabileMarianna Federico

Comitato di RedazioneMatteo BaseliceSilvio CalabreseMaria CoppolaGianluigi DiodatoGianluca GranatoMarco MainardiPiervincenzo PacileoAnnalisa SpinelliGiuseppe TortoraAlessandro Vella

Segretario di RedazioneMassimo De Martino Adinolfi

Hanno collaborato a questo numeroMarco AmbronRino CarpinelliLuigi Maria CioffiCarmela Del SorboRenato DiodatoLuigi FerraraVincenzo GalatroMaria Rita GranditoSalvatore RussoGianluca Santangelo

Proposte e suggerimenti ai contattiOrdine degli Avvocatidi Nocera InferioreTel./Fax 081.929600 - 081.927432e.mail:[email protected] contatti con il direttore [email protected] contatti con il direttore [email protected] contatti con la redazione

Progetto grafico a cura diMarianna Federico

Il materiale per la pubblicazione,che dovrà essere inviato su supporto magneticoformato Word, non sarà restituito

In copertina:Nocera Inferiore, torre del Castello Fienga.Foto Archivio Altrastampa

Realizzazione EditorialeAltrastampa Edizionicell. [email protected]

© 2006 FotoAltrastampa Edizioni

© 2006 TestiOrdine degli Avvocatidi Nocera Inferiore

anno III n. 2 giugno 2006

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Anonimo sec. XVII,San Gennaro fermal’eruzione del 1631.

Luigi CiancioEditoriale 4

DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Maria CoppolaSulla legittimità della previsionedi un limite numerico massimodi praticanti per avvocato, in presenzadi una norma regolamentaredel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 6

Gianluigi DiodatoLa validità del c.d. patto di prova 7

Marco AmbronConfisca “antimafia”,fallimento e altre procedure concorsuali.Reciproche interrelazioni.In particolare: la chiusuradella procedura fallimentare 9

Luigi FerraraIdoneità a concorsi pubblici:soggetto disabile occupatoe soggetto sano disoccupatodue posizioni incomparabili 14

Vincenzo GalatroIl Processo Civile:le nuove disposizioni in materiadi giudizio ordinario di cognizione 20

Maria Rita GranditoLe cause di nullità matrimonialedinanzi ai Tribunali Ecclesiastici 22

Piervincenzo PacileoLa recente normativaa tutela degli acquirentidi beni immobili da costruire 25

Salvatore RussoIl sistema cooperativoe il principio di sussidiarietà 27

OPINIONI A CONFRONTO

Gianluca GranatoModifiche al Codice penaleed al Codice di procedura penalein tema di lesioni gravi,

lesioni gravissime ed omicidio colposo,conseguenti alla violazione delle normein materia di prevenzione infortunie delle norme sulla circolazione stradale 29

HISTORIA ET ANTIQUITATES

Luigi Maria CioffiL’eruzione vesuviana del 1631seconda parte 32

Gianluca SantangeloAnno Domini 894:processo per stuproa Teodelgardo da Nocera 36

CONTRIBUTI DAI COLLEGHI

Rino CarpinelliUno sguardo al passato 39

LA PAGINA DEI CONVEGNI

Carmela Del SorboAffidamento condiviso e mediazione.Binomio possibile? 41

SOTTO LA LENTE

a cura di Renato DiodatoLa separazione dei coniuginel diritto italiano e internazionale 44

NOTIZIE DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE

la redazioneAvviso ai colleghi naviganti! C’è un approdo sicuro adesso:www.foronocera.it 45

Al via l’ufficio delle “sentenze on line” 45

Protocollo di svolgimentodelle udienze civili e dei servizidi cancelleria presso il Tribunaledi Nocera Inferiore 47

Protocollo di svolgimentodelle udienze civili e dei servizidi cancelleria presso il Giudice di Pacedi Nocera Inferiore 47

L’insediamento del Consiglio 48

Statistiche iscritti 48

5 giugno 2006

Nocera Superiore,Battistero

di Santa Maria Maggiore,affresco della Resurrezione.

Advocatus diaboli.

Mi piace riferire di una scenetta alla quale ho assistitoall’inizio del mio apprendistato, non pochi lustri orso-no.Nell’aula di udienza della Pretura di Salerno, accalcatapiù del solito, viene chiamata una causa civile. Nelmentre il Giudice legge il verbale, uno degli avvocati sisforza di far capire quanto da lui sostenuto a favoredella sua tesi.“Ma avvocato”, dice il Giudice, “lei sta dicendo l’oppo-sto di quanto ha scritto”.“Giudice”, risponde prontamente l’imperturbabileavvocato, “è la penna che ha tradito il mio pensiero”.Tra le risate degli astanti il Giudice replica: “ne sa una più del diavolo”.Scenetta a parte è sicuramente vero che quella dell’avvocato è una professione piena di fascino laddoveil cliente, con la sua vicenda personale, con le sue segrete confessioni, con la sua contorta narrazioneriesce sempre a suscitare l’interesse di chi l’ascolta, non fosse altro perché si arricchisce di una nuovaesperienza.Ed il cliente inizialmente accolto con distrazione, diviene portatore di interessi professionali nuovi, daesplorare, da recepire, da archiviare nei cassetti delle proprie conoscenze.E nel mentre il cliente, il cui caso non è mai uguale a quello del precedente o del successivo, abbandonal’iniziale esitazione (non potrebbe invece essere una sorta di pudore a riferire di cose comunque perso-nali?) esponendo il suo problema, l’avvocato è già alla ricerca del migliore consiglio e della più accortadifesa. Il caso del cliente è divenuto il caso dell’avvocato il quale bandendo le diavolerie è chiamato aricercare e a trovare gli argomenti più giusti per convincere il Giudice, a rappresentare tutta la sua abi-lità per convincere chi deve giudicare della bontà della sua tesi. Si raffigura, a tal punto, la qualità delprofessionista. Egli è chiamato a dare al cliente non una prestazione predeterminata, bensì unica perchéapplicata a quella specifica fattispecie; non ripetibile perché ogni caso è una storia diversa, un’interpre-tazione diversa, l’applicazione di norme diverse.La qualità nella professione di avvocato deve significare preparazione, esperienza e aggiornamento con-tinuo. Non disgiunte, anzi ad esse collegate, dal rispetto delle regole di deontologia professionale e dilealtà verso clienti e colleghi.La distinzione fra l’avvocato ed il mestierante è data, per l’appunto, oltre che dalla qualità della presta-zione, anche dal rigoroso rispetto di norme etiche di condotta. Che con il Codice di DeontologiaForense, recentemente approvato dall’assemblea dei Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati,sono state in parte rinnovate, con l’introduzione di nuovi principi e con una diversa disciplina delleregole precedenti, ed in parte emendate perché meglio esplicitate e razionalizzate. Hanno trovato cosìingresso la responsabilità sociale dell’avvocato (art. 7) chiamato ad esercitare la sua attività anche nelrispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività, con la salvaguardia dei diritti del-l’uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere, e l’obbligo della formazione professionale (art.13); una nuova lettura del rapporto di colleganza, dell’utilizzo dei mezzi di comunicazione e dei rap-porti con gli ex clienti.E già, perché capita anche questo.Il tuo cliente, quello che tu hai pazientemente ascoltato, al quale hai dispensato consigli, hai difeso unacausa disperata strappando una sentenza favorevole, hai fatto capire che la vittoria nella causa è fruttodella valentia dell’avvocato, non della sua presunta raccomandazione, per il quale non poche volte haianticipato le spese senza averle avute mai più restituite “passa” ad altro avvocato senza una pur minimagiustificazione, ignorandoti del tutto se ti incontra nella stessa aula giudiziaria in cui ti ha precedente-mente accompagnato.La ingratitudine prende forma, si materializza.Anche questo deve sopportare un povero diavolo di avvocato.

4 giugno 2006

Editorialedi Luigi Ciancio

l’art. 4 del D.P.R. n. 101/90, atteso che la possibi-lità di una motivata deroga, ove siano documen-tate condizioni tali da assicurare comunque lefinalità della pratica, riesce bene a contemperaretali esigenze con le funzioni promozionali solleci-tate dalla ricorrente.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati diNocera Inferiore.Appare spontaneo, a questo punto, chiedersi seanche il nostro Consiglio dell’Ordine abbia previ-sto una norma regolamentare che, similmente alConsiglio dell’Ordine di Ferrara, limiti il numeromassimo di praticanti per avvocato.La risposta è negativa.Il riferimento normativo resta, dunque, l’art. 4 delsuccitato D.P.R., che, al comma 2, stabilisce che“gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle proprie disponi-bilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti,istruendoli e preparandoli all’esercizio della professio-ne”. Ciò, naturalmente, lungi dal rappresentareun diritto soggettivo di chi aspira a svolgere lapratica professionale ad essere accolto in uno stu-dio privo di praticanti, si limita a sottolineare “ilvalore della pratica forense e l’auspicabile collaborazio-ne da parte dei professionisti iscritti all’albo per favorir-ne la fruibilità da parte degli interessati”5.

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1 T.A.R. Emilia Romagna, Sez. Bologna, 07.02.2006, n. 164.2 T.A.R. Emilia Romagna, Sez. Bologna, sent. cit.3 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, pubblicato nella Gazz. Uff. 5

dicembre 1933, n. 281 e convertito in Legge, con modificazioni,dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36 - Gazz. Uff. 30 gennaio 1934, n. 24.

4 C.d.S., Sez. IV, n. 619 del 17.02.2004, in Foro It., 2004, 3, 200. 5 In termini, T.A.R. (Ord.) Lombardia Milano, Sez. I, 31.07.1999, in

Rass. Forense, 1999, 951.

Gianluigi DiodatoH

La validità del c.d. patto di prova.

Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione lavoro,Giudice dott. Francesco Ruggiero.Ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto daTizio/Omega s.r.l., ordinanza del 19 gennaio2006 di accoglimento della domanda.Rapporto di lavoro subordinato. Assunzione inprova. Requisito delle specifiche mansioni dasvolgere. Nullità. Conseguenze.

Ai fini della validità del c.d. patto di prova, è indispensa-bile non solo la forma scritta, richiesta ad substantiam,ma anche la specifica indicazione delle mansioni da

espletare. Pertanto, qualora nel predetto contratto nonsiano ravvisabili elementi tali da individuare con preci-sione le mansioni affidate al lavoratore, va dichiarata lanullità ab origine della clausola di prova, con la conse-guente ed automatica conversione dell’assunzione indefinitiva sin dall’inizio.La pronuncia in esame affronta l’interessantequestione relativa alla validità della c.d. assunzio-ne in prova, istituto previsto e disciplinato dal-l’art. 2096 c.c. Prima di analizzare le peculiaritàdel provvedimento di cui in epigrafe, è opportunauna breve esegesi dei tratti essenziali dell’istitutoafferente la fattispecie de qua. L’oggettiva ratio checonnota l’assunzione in prova è quella di consen-tire alle parti di valutare la reciproca convenienzaall’eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro.L’imprenditore ed il prestatore di lavoro, difatti, amente del secondo comma del prefato articolo,“sono rispettivamente tenuti a consentire ed afare l’esperimento che forma oggetto del patto diprova”. Trattasi, dunque, di un esperimento dicarattere bilaterale, condotto sia nell’interesse deldatore di lavoro, il quale potrà saggiare le qualitàe le capacità personali e professionali del lavora-tore, valutando se quest’ultimo risulti idoneo omeno a soddisfare le esigenze dell’impresa, sia delprestatore di lavoro, il quale potrà sperimentarede visu la propria compatibilità con l’attività dasvolgere, con l’ambiente circostante e con le con-dizioni ivi esistenti, valutando, con maggiore con-sapevolezza e serenità, la convenienza all’assun-zione definitiva. Durante tale periodo di prova,ciascuna delle parti può recedere senza obbligo dipreavviso o di indennità. L’esito positivo delperiodo di prova, tuttavia, non assicura la certez-za dell’assunzione, in quanto non sussiste alcunobbligo, ma solo una facoltà delle parti, di costi-tuire o meno il rapporto di lavoro. Il giudizio suirisultati della compiuta prova, che, si ripete, silimita a creare soltanto un’aspettativa e non unagaranzia di prosecuzione del rapporto, è rimessoalla valutazione, discrezionale ed insindacabile,delle parti contraenti. Elasso il termine prestabili-to, non prorogabile e che, in assenza di uno piùbreve contemplato dalla contrattazione collettiva,non può eccedere i sei mesi, mancando un’espres-sa manifestazione di segno contrario, l’assunzio-ne diviene definitiva ed il servizio prestato si com-puta nell’anzianità del prestatore di lavoro. Incaso di esito negativo ovvero di estrinsecazionedella volontà di recesso, il prestatore di lavoro hadiritto ad ogni trattamento previsto per il lavora-

7 giurisprudenza giugno 2006

Maria CoppolaH

Sulla legittimità della previsionedi un limite numerico massimodi praticanti per avvocato, in presenzadi una norma regolamentare delConsiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Il caso.Una collega del Foro di Ferrara ha chiesto alConsiglio dell’Ordine degli Avvocati di apparte-nenza di essere autorizzata ad accettare nel pro-prio studio un terzo praticante, in deroga al limi-te numerico di due stabilito dall’art. 2 del“Regolamento uniforme per la pratica forense”, appro-vato dal Consiglio dell’Ordine.La disposizione appena citata prevede, infatti, che“per ogni avvocato è consentito avere un massimo di duepraticanti, salva motivata deroga concessa da parte delConsiglio dell’Ordine su circostanziata istanza dalmedesimo avvocato”.Detta istanza è stata rigettata con deliberazionedel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati diFerrara, che la collega in questione ha pronta-mente impugnato con ricorso al T.A.R. compe-tente - tra l’altro, sostenendo sia la mancanza diuna norma primaria conferente ai Consigli ilpotere regolamentare in materia, sia che l’imposi-zione di un limite numerico violi il compito isti-tuzionale di ogni avvocato che, ai sensi dell’art. 4del D.P.R. n. 101/90, è quello di promuovere l’ac-coglimento di praticanti da parte degli avvocaticon almeno un biennio di iscrizione - per, poi,proporre domanda di riesame. È seguito un ulteriore diniego, in quanto la richie-sta di ottenere la deroga al numero massimo didue praticanti non sarebbe stata motivata inmodo esauriente dall’istante: trattandosi di diver-sa motivazione, che ha superato e sostituito laprecedente, detto diniego è stato impugnato conmotivi aggiunti.

La decisione del T.A.R. Emilia Romagna, Sez.Bologna.Con sentenza n. 164 del 7.02.2006, il T.A.R.Emilia Romagna, Sez. Bologna, respingendo ilproposto ricorso, ha dichiarato legittima la previ-sione di un limite numerico massimo di pratican-ti per avvocato. A fronte di una precisa disposizione del regola-

mento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati,infatti, la collega del Foro di Ferrara non ha suffi-cientemente circostanziato la domanda di auto-rizzazione in merito alle particolari ragioni ido-nee a derogare al numero di praticanti avvocaticonsentito.Trattandosi di una deroga e dovendo questa esse-re motivata, era necessario che la relativa istanzafosse corredata da circostanze puntuali che, alcontempo, rendessero necessario o convenienteper lo studio il terzo praticante ed utile, per que-st’ultimo, lo svolgimento della pratica forense.L’istanza della ricorrente, al contrario, si limitavaa fornire una descrizione dettagliata delle modali-tà di svolgimento della pratica da parte dei duepraticanti già ammessi, mentre, per quantoriguardava la collaborazione di un ulteriore prati-cante, si riduceva ad indicarne, come motivo giu-stificativo, una generica “grande quantità di lavo-ro”1.Secondo la pronuncia del T.A.R. EmiliaRomagna, ai fini dell’accoglimento dell’istanza dequa, sarebbe stato, invece, opportuno dare indica-zioni, per esempio, “sulla disponibilità di tempo daparte dell’Avvocato, sulla disponibilità di spazio all’in-terno dello studio e sul tipo di sistemazione prevista per ilterzo praticante, sulle modalità compensative, in genera-le sulle condizioni che il richiedente ritenga tali da ren-dere proficua la pratica di un nuovo collaboratore”2.

Sul potere di disciplinare la pratica forense daparte dei Consigli dell’Ordine.La legge professionale forense3, all’art. 14, lett. c),attribuisce espressamente ai Consigli dell’Ordine“compiti di vigilanza sull’esercizio della pratica forense”.Nel corso degli anni l’orientamento giurispru-denziale formatosi sul punto ha fatto rientrarenei “compiti” summenzionati, prima ancora che la“vigilanza”, il “potere di disciplinare la pratica foren-se”4, ossia di stabilirne in via astratta e normativa,condizioni e modalità, anche in funzione di auto-limite all’esercizio di un tale potere discrezionale. Ebbene, poiché tale funzione di disciplina e vigi-lanza risponde primariamente alla duplice esigen-za di assicurare effettività e proficuità allo svolgi-mento della pratica e di prevenire possibili formedi sfruttamento, la previsione di un limite nume-rico massimo di praticanti da accogliere pressouno studio legale è apparso al T.A.R. EmiliaRomagna, Sez. Bologna, rispondente a tali finali-tà.Infine, si è pure negata la pretesa violazione dal-

6 giugno 2006

Dottrina eGiurisprudenza

lavoro, 17/02/2003, n. 2357, anch’esse richiamatein motivazione).Va da sé, infine, che tale previsione è stata postaaffinché non venga eluso l’intento preminente dirichiamare l’attenzione degli stipulanti sull’im-portanza dell’atto, garantendo il pieno rispettodella ratio ispiratrice della norma, nonché il con-trollo del contenuto della dichiarazione e dell’os-servanza puntuale, nei fatti, di quanto da essarisultante.

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1 Cassì, Il rapporto di lavoro in prova, Milano, 1950; Barassi, Il diritto dellavoro, Milano, 1957; De Litala, Il Contratto di Lavoro, Milano, 1976;Ghera, Diritto del Lavoro, Bari, 2000.

2 Ciaccio, Il periodo di prova nel contratto di impiego privato, Milano;Peretti Griva, Il rapporto di servizio privato, Milano, 1958; Mengoni,Contratto e rapporto di lavoro nella recente dottrina italiana, 1965, in Riv.Soc.; Del Punta, Lavoro in prova, 1990, in Enc. Giur. Treccani.

3 Santoro-Passatelli F., Nozioni di diritto del lavoro, Napoli, 1981. 4 Zangari, Il contratto di lavoro con clausola di prova. I fattispecie.

L’esperimento come effetto preliminare, Milano, 1965.5 Mazzoni, Manuale di diritto del lavoro, Milano, 1988.

Marco AmbronH

Confisca “antimafia”, fallimentoe altre procedure concorsuali.Reciproche interrelazioni.In particolare: la chiusuradella procedura fallimentare.

1. Premessa.Il procedimento di sequestro, confisca e destina-zione dei beni rientranti nella disponibilità dipersone indiziate di appartenere ad associazionidi tipo mafioso, disciplinato dalla L. n. 575/1965,frequentemente ha ad oggetto beni che sono giàvincolati ad altri fini o che saranno vincolati(anche) ad altri fini, rientrando essi nel patrimo-nio di un soggetto (persona fisica o giuridica) cheè stato dichiarato fallito, o che è sottoposto adaltra procedura concorsuale, senza che per il allostato rilevi il momento in cui la sentenza dichia-rativa dello stato di insolvenza intervenga. Com’è noto, la Legge fallimentare (R.D. n. 267 del16 marzo 1942) regolamenta le procedure con-corsuali (fallimento, amministrazione controllataetc.), disegnando una complessa articolazione:a) delle diverse fasi in cui deve svolgersi la proce-dura, volta al soddisfacimento dei creditori insituazione di par condicio;b) degli organi che sono chiamati ad amministra-re il patrimonio, a controllare il rispetto della

Legge, a dirigere l’intera procedura;c) dei diversi possibili esiti della procedura, inrelazione al soddisfacimento dei creditori e a ciòche eventualmente residua del patrimonio.Non diversa, in quanto a struttura logico-giuridi-ca, è la disciplina recata dalla L. n. 565/1975, chepure articola la procedura di confisca (intesa insenso ampio) in fasi diverse, con l’intervento diuna pluralità di organi e con differenti possibiliesiti.Si pone dunque la necessità di coordinare le dueprocedure in questione, che possono parzialmen-te o totalmente avere ad oggetto i medesimi beni. Secondo quanto richiesto, il punto di vista dalquale si tenterà di ricostruire un minimo sistemadi coerenti rapporti fra le due discipline è quellodell’Agenzia del Demanio, insomma dell’Ammi-nistrazione interessata alla gestione ed alla desti-nazione dei beni confiscati.

2. Il tempo e le fasi delle diverse procedure.Proprio perché le due procedure sono scandite infasi diverse e successive, il tempo gioca un ruolofondamentale nella comprensione di come deb-bano essere impostati i rapporti fra esse. E nonsoltanto per questa ragione occorre prestareattenzione al tempo. È noto, infatti, che di recen-te la Legge fallimentare (il Regio Decreto citatosopra) è stata profondamente rivisitata per effet-to delle modifiche introdotte con il DecretoLegislativo 9 gennaio 2006, n. 5, con cui si è pro-ceduto (come ricorda l’intitolazione del Decreto)alla riforma organica del fallimento e delle altreprocedure concorsuali. Per comprendere quale dei testi della Legge falli-mentare debba essere applicato, occorre leggere lenorme transitorie della riforma. L’art. 153 delD.Lgs. n. 5/2006 stabilisce che il Decreto stessoentrerà in vigore sei mesi dopo la pubblicazionesulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 16 gennaio2006. Le nuove disposizioni entreranno dunquein vigore il 16 luglio 2006; l’art. 151, d’altro canto,prevede che tutte le procedure concorsuali giàpendenti alla data di entrata in vigore del Decretosaranno definite secondo l’applicazione del testoanteriormente in vigore del R.D. n. 267/1942.Pertanto, il nuovo testo della Legge fallimentaresi applicherà a quelle procedure per le quali ilricorso di fallimento o l’istanza di concordatopreventivo saranno depositate in data successivaal 15 luglio 2006.Il momento discriminante è quindi non quello

9 dottrina giugno 2006

tore ordinario, compreso quello di fine rapporto,sempre e comunque proporzionato alla qualità edalla quantità di lavoro prestato. Il patto di prova, inoltre, può essere appostotanto al contratto a termine, purché sia compati-bile con la breve durata del rapporto, quanto alcontratto di formazione e lavoro, essendo, in que-sto caso, teso a consentire al lavoratore di dimo-strare l’idoneità a conseguire quella capacità pro-fessionale cui il contratto di formazione mira. Èapplicabile, inoltre, anche alle assunzioni dellec.d. categorie protette, purché riguardi mansionicompatibili con lo stato di invalidità del dipen-dente, e sempre che l’esito della prova non siadeterminato od influenzato, in modo discrimina-torio, dallo stato di menomazione del lavoratoreinvalido. Molteplici e spesso discordi sono, in dottrina, leopinioni circa la natura giuridica del patto diprova. Si tratta, secondo l’orientamento predomi-nante, di un rapporto di lavoro condizionato, sot-toposto, per alcuni autori, a condizione sospensi-va, costituita dal gradimento o dal mancato reces-so delle parti, in cui il rapporto di lavoro da prov-visorio diventa definitivo in virtù del compimen-to del periodo di prova1, ovvero, a parere di altri,di istituto soggetto a condizione di natura risolu-tiva.2 A parere di autorevole dottrina3, invece, nelpatto di prova si combinano i due elementi dellacondizione e del termine, in quanto esso è costi-tutivo di un rapporto di lavoro provvisorio a ter-mine finale incerto, cui si applicano le specialinorme del periodo di prova, e di un rapporto defi-nitivo subordinato alla condizione sospensivapotestativa, costituita dal gradimento o dal man-cato recesso dell’una o dell’altra parte del rappor-to. C’è chi sostiene la tesi secondo la quale laprova viene vista come un effetto preliminare,funzionale alla costituzione di un rapporto defi-nitivo4, così come va ricordata l’opinione di chi,sostenendo una tesi decisamente minoritaria,non condivide il carattere unitario del rapporto dilavoro, considerando il rapporto di prova comeun rapporto autonomo ed indipendente da quel-lo definitivo. Secondo tale assunto, il rapporto diprova e l’eventuale rapporto di lavoro, infatti, puressendo negozi giuridici collegati e conseguenzia-li, rimangono, tuttavia, fattispecie distinte ediverse nella natura, nella causa e nell’oggetto.5

Con il provvedimento preso in esame, il Giudice,compulsato con domanda cautelare, valutata lasussistenza della forma scritta e della stipulazione

coeva all’assunzione, ha tacciato di nullità il pattodi prova, in quanto lo stesso, pur redatto periscritto, non conteneva l’esatta indicazione dellemansioni che il lavoratore avrebbe dovuto disim-pegnare. Detto contratto, infatti, prevedeva l’affi-damento al dipendente di “mansioni di operaio”,e l’inquadramento dello stesso nel “livello 6 delC.C.N.L. Commercio”. Il datore di lavoro, tutta-via, pur onerato come per Legge, non aveva pro-dotto in giudizio l’invocata contrattazione collet-tiva, frustrando, di fatto, ogni sorta di accerta-mento, condotto nell’ambito di un’indagine acognizione sommaria e relativo agli effettivi com-piti affidati al lavoratore. Si è preclusa, in talguisa, la possibilità di individuare, anche per rela-tionem, le mansioni in concreto assegnate all’i-stante, con la conseguente declaratoria di nullitàdell’apposto patto di prova e con la conversioneipso iure dell’assunzione in definitiva a decorreredall’inizio del rapporto.L’iter logico-giuridico seguito dal Giudicante sipone, in ogni suo punto, in senso sostanzialmen-te aderente all’orientamento consolidato dellaCorte Regolatrice, a parere della quale, in man-canza della suddetta specificazione, l’assunzionein prova tamquam non esset, in quanto travolta dainsanabile nullità, con la conseguente ed imme-diata conversione del rapporto in definitivo.Secondo la Suprema Corte, infatti, il riferimentoal sistema classificatorio della contrattazione col-lettiva è sufficiente ad integrare il requisito dellaspecificità dell’indicazione delle mansioni dellavoratore in prova, ma solo se, rispetto alla scaladefinitoria di categorie, qualifiche, livelli e profiliprofessionali, il richiamo contenuto nel patto diprova sia fatto alla nozione più dettagliata (Cass.civ., Sez. lavoro, 19/08/2005, n. 17045, Cass. n.427/05, Cass. n. 19279/04, Cass. n. 2357/03, que-ste ultime tutte richiamate nella parte motiva delprovvedimento).Tale condizione risulta imprescindibile per evi-denti ragioni antifrodatorie, in quanto, come ana-liticamente rammentato nella motivazione del-l’ordinanza, la causa del patto di prova va ravvisa-ta nella tutela dell’interesse di entrambe le particontrattuali a sperimentare la reciproca conve-nienza al contratto di lavoro; pertanto, al fine dievitare la sua illegittimità per incoerenza con lasuddetta causa, è necessario che esso contenga laspecifica indicazione delle mansioni in relazionealle quali l’esperimento deve svolgersi (Cass. civ.,Sez. lavoro, 13/09/2003, n. 13498, Cass. civ., Sez.

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triade: beni mobili, beni immobili, beni aziendali.I beni mobili possono consistere talvolta in parte-cipazioni in società e le partecipazioni possonoteoricamente anche essere totalitarie, sicché inqueste ipotesi può darsi il fallimento (successivoalla confisca) della società interamente sequestra-ta e/o confiscata dallo Stato1. Negli altri casi, inte-ressando il sequestro e/o la confisca soltanto sin-goli beni dell’indiziato che sia imprenditore, ilsuo successivo fallimento (o il fallimento dellasocietà di cui lo stesso possiede una quota di par-tecipazione) è evento che è co-determinato dallagestione giudiziaria (tramite l’amministratore dicui all’art. 2 sexies L. n. 575/65) o dell’Agenzia delDemanio (tramite il medesimo o altro ammini-stratore), senza peraltro che possa immaginarsialcuna responsabilità in capo all’Amministra-zione statale.

5. Prevalenza e coordinamento delle procedure.Venendo al punto della interferenza fra le dueprocedure, nel primo dei casi elencati (pronunciadella sentenza di fallimento anteriormente allarichiesta di sequestro) è opinione condivisa indottrina e in giurisprudenza che il curatore falli-mentare abbia il diritto di trattenere i beni del fal-lito, di amministrarli, di liquidarli e di soddisfarei creditori secondo il piano di riparto dell’attivoapprovato dal Giudice delegato alla procedura.Ciò perché, con la pronuncia della sentenza si ègià prodotto l’effetto di pignoramento generale dicui si diceva sopra. È però importante compren-dere se, in pendenza della procedura fallimentare(con sentenza di fallimento già pronunciata), sipossa comunque procedere - ai sensi della L. n.575/65 - al sequestro di beni facenti parte delpatrimonio del fallito. Sul punto, si ritiene2

ammissibile l’adozione del sequestro anche inpendenza della procedura fallimentare, perché lamisura cautelare ha anche effetto anticipatoriodella successiva confisca; vi è insomma interesse ache il patrimonio che eventualmente possa resi-duare all’esito della procedura concorsuale sia - almomento della conclusione di questa - già vinco-lato ai fini di cui alla normativa antimafia. In queste ipotesi, perciò, qualora sia adottato ilsequestro in pendenza della precedente procedu-ra fallimentare, lo Stato potrà acquisire i beni che,all’esito ed alla conclusione della procedura con-corsuale, dovessero eventualmente residuaredopo la soddisfazione di tutti i creditori. Diventaperciò in questi casi fondamentale individuare

con precisione il momento in cui la proceduraconcorsuale può dirsi chiusa e su questo tema sitornerà approfonditamente in appresso.Quando, invece, la sentenza dichiarativa di falli-mento interviene in un momento successivo all’a-pertura della procedura di prevenzione, la situa-zione diviene più complessa. Occorre tuttavia distinguere tra le due ipotesisopra delineate: e cioè quella in cui la sentenzadichiarativa del fallimento sia pronunciata dopoil sequestro, ma prima della confisca definitiva, equella in cui la sentenza intervenga invece dopoanche la confisca definitiva di uno o più benirientranti nel patrimonio del fallito. Secondo una prima tesi, nel primo dei casi appe-na descritti, il curatore fallimentare avrebbe ildiritto di richiedere all’amministratore giudizialei beni sequestrati, onde ricomprenderli nel patri-monio su cui poi troveranno soddisfazione i cre-ditori del fallito. Ne consegue che, in tutta evi-denza, una volta che il curatore abbia ottenuto ibeni dall’amministratore giudiziario, si rientre-rebbe nella ipotesi per cui l’Amministrazionefinanziaria dovrà attendere la conclusione e gliesiti della procedura fallimentare, per poi prose-guire e portare a compimento la procedura di pre-venzione e di destinazione sui beni eventualmen-te residuati.Tuttavia la giurisprudenza della Corte diCassazione ha più volte3 affermato che lo Statoacquista i beni confiscati a titolo originario e chei beni del fallito non possono essere aggrediti daicreditori di questo (o dal curatore fallimentare),neppure quando il bene sia semplicemente sotto-posto a sequestro. Secondo questo orientamento,la procedura di prevenzione deve considerarsi deltutto prioritaria rispetto a quella concorsuale.Volendo aderire a questo orientamento, che nonrisulta ad oggi rivisto da pronunce più recenti disegno contrario della Cassazione, la procedura diprevenzione potrebbe continuare fino alla desti-nazione del bene, senza che rilevi la coesistenzadella procedura fallimentare.Nel secondo caso (sentenza successiva alla confi-sca), invece, l’effetto proprio del fallimento, e cioèil vincolo di tutti i beni di proprietà del fallito alsoddisfacimento dei crediti vantati nei suoi con-fronti, non può prodursi per quei beni che, pereffetto della confisca, siano già “usciti” dal suopatrimonio. Come già detto, l’effetto propriodella confisca è infatti quello di produrre unatraslazione del diritto di proprietà sul bene confi-

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della pronuncia della sentenza dichiarativa delfallimento, ma quello del deposito dell’atto chedà avvio alla procedura concorsuale (il ricorso difallimento, o la domanda di concordato preventi-vo), in modo che l’intera procedura sia disciplina-ta dalle stesse regole.Ciò posto, cominciamo l’analisi presupponendol’applicazione del vecchio testo della Legge falli-mentare, non ancora modificata dal D.Lgs. n.5/2006. Nell’ultimo paragrafo, poi, si esamine-ranno le (per la verità poche) novità introdottedalla riforma. La procedura di fallimento si articola - in lineagenerale - nelle seguenti fasi:a) iniziativa, con ricorso di uno dei soggetti legit-timati;b) dichiarazione dello stato di fallimento, con lapronuncia della sentenza;c) eventuale opposizione alla sentenza dichiarati-va;d) accertamento dello stato passivo, fino alDecreto di esecutività dello stato passivo;e) ripartizione dell’attivo;f) chiusura del fallimento.La procedura di confisca, invece, si articola dinorma (e grossolanamente, per ora) nelle seguen-ti fasi:a) sequestro dei beni;b) confisca dei beni;c) destinazione dei beni.

3. I vincoli sui beni in ciascuna delle procedu-re.Ora, poiché gli effetti di vincolo sui beni vengonoprodotti, all’interno della procedura concorsuale,dalla sentenza dichiarativa di fallimento e, all’in-terno della procedura “antimafia” soprattutto dalprovvedimento definitivo di confisca, è tra questidue momenti che vanno instaurati e compresi inessi di prevalenza/relazione/convivenza.Più precisamente, per approfondire rapidamentela natura dei vincoli che vengono impressi suibeni, da un lato, come previsto dal complessodegli articoli 84-88 Legge fallimentare, i beni cheappartengono al fallito vengono sottratti alla suadisponibilità e presi in possesso dal curatore;peraltro, come si ricava dal complesso delle dis-posizioni del Capo III del Titolo I della Legge fal-limentare, gli effetti del fallimento sono tali davincolare sostanzialmente tutti i beni del fallitoalla finalità del soddisfacimento dei crediti vanta-ti nei suoi confronti, come se si trattasse di un

“pignoramento generale” sull’intero patrimoniodel debitore.Per altro verso, invece, gli effetti del sequestro edella confisca di cui alla Legge n. 575/1965, puravendo indiscutibilmente natura di vincolorispetto ai beni che ne costituiscono l’oggetto,non sono definiti con chiarezza, specie per ciò cheriguarda le possibilità di aggressione che i credi-tori dell’indiziato conservano nei confronti deibeni medesimi; a titolo meramente esemplificati-vo (e senza voler qui aprire la delicata questionedella tutela dei terzi creditori nel procedimento diconfisca antimafia), non è espressamente previstadalla Legge n. 575/65 l’impignorabilità dei benisottoposti a sequestro o a confisca. Se, dunque, èacquisizione ormai pacifica che la confisca “anti-mafia” determina una traslazione del diritto diproprietà sul bene confiscato, che passa dall’indi-ziato allo Stato, non sono ancora chiari:- gli effetti di vincolo che il sequestro produce suibeni;- gli effetti di vincolo che la confisca, al di là dellatraslazione del diritto di proprietà, determina,poiché ancora non è ricostruita la natura dell’ac-quisto del diritto di proprietà da parte delloStato, se a titolo derivativo oppure a titolo origi-nario.

4. Le interferenze fra le due procedure: elenca-zione delle possibili combinazioni.Volendo schematicamente ricostruire, secondo leconsiderazioni che precedono, il novero di casipossibili di interferenza fra procedura di confiscaantimafia e procedura fallimentare, possonodarsi le seguenti ipotesi:a) la sentenza dichiarativa di fallimento intervie-ne anteriormente alla richiesta di sequestro deibeni;b) la sentenza dichiarativa di fallimento intervie-ne posteriormente al sequestro, ma anteriormen-te alla confisca;c) la sentenza dichiarativa di fallimento intervie-ne dopo la confisca.Gli ultimi due casi sono utili per chiarire che fraprocedura concorsuale e procedura di confiscaantimafia vi è una differenza di ambito oggettivodella quale occorre tenere conto. Mentre il falli-mento interessa l’intero patrimonio del fallito,che rimane vincolato ai fini e con le modalitàsopra viste, il sequestro e la confisca antimafiariguardano singoli beni dell’indiziato, che sonodefiniti dalla Legge con la generica ed imprecisa

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abbia interesse ad impugnare dinanzi alla Cortedi Appello il Decreto di rigetto dell’istanza dichiusura della procedura concorsuale presentatadal debitore o dal curatore. Valgano allora sullaquestione della legittimazione dell’amministrato-re le considerazioni del paragrafo precedente. Nelcaso, invece, in cui sia impugnato (recte: reclama-to) dinanzi alla Corte di Appello il provvedimen-to di chiusura, bene farebbe l’Amministrazionead attendere l’esito del giudizio di reclamo (even-tualmente prendendovi parte), tenuto conto cheesso, svolgendosi con rito camerale, dovrebbeavere durata sufficientemente breve.La Legge fallimentare prevede, all’art. 120 duediversi casi di riapertura del fallimento, dopo l’a-dozione del Decreto di chiusura. Essi, però, sem-brano del tutto incompatibili con l’ipotesi di pen-denza di una procedura di prevenzione su beniresiduati dalla procedura concorsuale, perché lariapertura presuppone che il fallimento sia statochiuso per ripartizione finale dell’attivo o perinsufficienza di attivo, nei casi, cioè, in cui deveescludersi qualsiasi possibilità per l’Amministra-zione di proseguire la procedura di prevenzione.

7. La chiusura della procedura in caso di con-cordato.Ipotesi completamente diversa è quella della ces-sazione della procedura concorsuale che si ha aseguito del concordato fallimentare.Una volta dichiarato esecutivo lo stato passivoformato dal curatore fallimentare, il debitore puòproporre al Giudice delegato ed ai creditori un’i-potesi di concordato, indicando i tempi dei paga-menti e le percentuali dei crediti che intende sod-disfare. Il debitore può anche proporre di pagare icreditori chirografari per l’intero ammontare deiloro crediti, ma dilazionando i pagamenti; in talcaso, si parla di concordato dilatorio. Ad ognimodo, quale che sia la natura della proposta diconcordato, il Giudice delegato può ritenerlainammissibile, oppure rimetterla all’approvazio-ne del comitato dei creditori, che deve esprimereconsenso a maggioranza assoluta dei suoi mem-bri, che rappresenti almeno i due terzi dell’am-montare complessivo dei crediti. Se queste mag-gioranze non vengono raggiunte, il Giudice dele-gato darà nuovo impulso alla procedura fallimen-tare e si rientrerà nelle ipotesi di chiusura esami-nate in precedenza. Se, invece, le maggioranzevengono raggiunte ed il concordato viene appro-vato dai creditori, esso deve essere poi omologato

dal Tribunale, che effettua un duplice controllo,di legittimità e di merito, che non interessa quiapprofondire. Ciò che conta è che la cessazionedella procedura di fallimento si ha con il passag-gio in giudicato della sentenza di omologazionedel concordato, secondo quanto disposto dall’art.131, ultimo comma, del R.D. n. 267/1942. La sen-tenza passa in giudicato, naturalmente, con l’inu-tile decorso dei termini per l’appello, stabiliti dalprimo comma del medesimo art. 131 in quindicigiorni decorrenti dall’affissione della sentenza“alla porta esterna del Tribunale”, come prevedel’art. 17 della Legge fallimentare; è bene precisareche la Corte Costituzionale ha dichiarato4 l’ille-gittimità dello stesso art. 132, primo comma,nella parte in cui prevede che il termine per l’ap-pello avverso la sentenza di omologazione delconcordato fallimentare decorra dall’affissione,invece che dalla comunicazione della sentenza ailegittimati a proporre l’impugnazione.Pertanto, e conclusivamente sul punto, i quindicigiorni che devono trascorrere perché possa dirsipassata in giudicato la sentenza di omologazione- e quindi cessata la procedura fallimentare -decorrono dal momento in cui i soggetti legitti-mati5 a proporre appello ricevono la comunica-zione di deposito della sentenza medesima. È importante sottolineare che il caso di riapertu-ra della procedura fallimentare, che è del tuttoresiduale nell’ipotesi di chiusura “ordinaria” dellaprocedura ex art. 118 Legge fallimentare, non èinfrequente allorché si omologhi il concordato.Ciò perché il concordato va eseguito con l’adem-pimento degli obblighi previsti nella sentenza diomologazione, con le modalità e nei tempi purenella sentenza indicati. Il mancato rispetto delleprescrizioni contenute nel provvedimento diomologazione - che è evento non difficile a verifi-carsi - comporta per l’appunto la risoluzione delconcordato e la riapertura della procedura, secon-do quanto stabilito dall’art. 137 Legge fallimenta-re; ulteriori ipotesi di riapertura si hanno poiquando si procede all’annullamento del concor-dato, se il passivo è stato dolosamente esagerato ose è stata sottratta o dissimulata parte dell’attivo(cfr. art. 138 Legge fallimentare).La riapertura del fallimento nell’ipotesi di risolu-zione o annullamento del concordato può ancorainterferire con il procedimento di confisca? Occorre far riferimento qui a quanto detto soprain linea generale rispetto ai rapporti tra procedu-ra concorsuale e procedura di prevenzione. Se il

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scato, sicché la titolarità del diritto reale passa dalprivato allo Stato. Pertanto, essendo il bene giàentrato a far parte del patrimonio dello Stato,non si vede come lo stesso possa successivamenteessere riacquisito dal curatore fallimentare, per-ché venga ricompreso nel patrimonio del fallito edestinato anch’esso alla soddisfazione dei suoicreditori.

6. La chiusura del fallimento. Nei casi in cui l’Amministrazione finanziaria deveattendere la conclusione della procedura di falli-mento, diviene importante individuare con preci-sione il momento in cui essa si chiude definitiva-mente, perché è da quel momento che i poteridegli organi di cui alla Legge n. 575/1965 siespandono (o riespandono, nel caso di sequestrogià avvenuto).Il R.D. n. 267/1942 dedica un intero capo (l’otta-vo del primo titolo) alla cessazione della procedu-ra fallimentare. Il capo è composto da due sezioni, che concerno-no rispettivamente la prima la chiusura del falli-mento e la seconda il concordato fallimentare. L’art. 118, nel testo antecedente la riforma, elencaquattro casi di chiusura del fallimento:a) quando non sono presentate domande diammissione allo stato passivo nel termine previ-sto dalla sentenza di fallimento;b) quando, prima della ripartizione finale dell’at-tivo, sono soddisfatti per intero tutti i creditiammessi;c) quando vi è la ripartizione finale dell’attivo;d) quando la procedura non può essere utilmentecontinuata per insufficienza dell’attivo.La chiusura non è però automatica, ma va dichia-rata con decreto del Tribunale. L’emissione deldecreto può essere richiesta dal fallito e dal cura-tore, salva la possibilità del Tribunale di procede-re d’ufficio. Con riferimento al punto di vista dell’Ammini-strazione finanziaria che sia in attesa della chiu-sura della procedura fallimentare per proseguirela procedura di prevenzione, è importante consi-derare che:nei casi di chiusura riportati sopra alle lettere c) ed), non vi sarà alcun residuo attivo (id est: alcunbene) su cui svolgere la procedura di prevenzione;nei casi di chiusura di cui alle lettere a) e b), inve-ce, potrebbero residuare beni oggetto delle misu-re di prevenzione di cui alla Legge n. 575/1965. In tale ultima ipotesi, si possono porre ancora

diverse questioni.Anzitutto, ci si può domandare se l’Amministra-zione finanziaria o l’amministratore giudiziariodei beni sottoposti a misure di prevenzione sonosoggetti legittimati a chiedere l’emissione - daparte del Tribunale competente - del Decreto dichiusura del fallimento. Sul punto, la lettera del-l’art. 119 della Legge fallimentare parrebbe chia-ra: gli unici soggetti legittimati ad agire sono ilcuratore fallimentare, il debitore e il Tribunalemedesimo, d’ufficio. Questi, del resto, sono i sog-getti che normalmente sono interessati alla for-malizzazione della cessazione della proceduraconcorsuale. Tuttavia, è evidente che anche l’am-ministratore dei beni sequestrati ex L. n.575/1965 (la cui posizione non poteva essere con-siderata al momento della redazione della Leggefallimentare) può vantare un interesse più chequalificato all’adozione del provvedimento dichiusura, specie nel caso di inerzia degli altri sog-getti ai quali la Legge rimette l’iniziativa. Se, dun-que, la ratio della disposizione che assegna la legit-timazione ad agire a quei soggetti risiede nellaconsiderazione che essi solo sono quelli che van-tano un interesse ad ottenere il provvedimento,ben potrebbe proporsi l’interpretazione estensivadell’art. 119, comprendendo nel novero dei legit-timati anche l’amministratore giudiziario deibeni sottoposti a misure di prevenzione ai sensidella L. n. 575/1965. Si tratterebbe di uno stru-mento di una qualche utilità per l’Amministra-zione finanziaria, che potrebbe accelerare in molticasi la formale conclusione della procedura falli-mentare, permettendo un veloce rientro all’inter-no della procedura di prevenzione dei beni resi-duati dal fallimento.Deve poi tenersi presente che tanto il Decreto dichiusura del fallimento, quanto il Decreto dirigetto dell’istanza di chiusura del fallimentosono reclamabili dinanzi alla Corte di Appello,che decide con rito camerale, cioè con il procedi-mento snello e almeno teoricamente rapido di cuiagli artt. 737 e segg. c.p.c.; anche qui può, in lineadi principio, porsi la questione della legittimazio-ne dell’amministratore giudiziario dei beni sotto-posti alle misure di prevenzione ad impugnare,non certo il Decreto di chiusura del fallimento,ma il Decreto di rigetto dell’istanza di chiusuradella procedura concorsuale; naturalmente, nelcaso si tratti di istanza proposta proprio dall’am-ministratore, la questione è stata già superata; sipuò immaginare, però, che l’amministratore

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Con l’art. 7 intitolato “Modalità delle assunzioniobbligatorie”, si distingue un primo comma chedisciplina la chiamata diretta per i datori di lavo-ro privati, ed un secondo comma che detta dis-posizioni per i datori di lavoro pubblici, richia-mando in linea generale anche per questi ultimiil meccanismo della chiamata diretta (numericao nominativa). L’ultimo capoverso del comma 2introduce infine le controverse disposizioni intema di applicazione della riserva nei pubbliciconcorsi. L’art. 16 prevede per il pubblico impiego che l’as-sunzione del disabile possa avvenire a prescinde-re dallo stato di disoccupazione al momento del-l’assunzione stessa. Le disposizioni richiamate però nella pratica sisono rivelate tutt’altro che di facile interpretazio-ne, ad oggi si rilevano diversi casi di disparità ditrattamento nei confronti degli insegnanti inseri-ti nei vari CSA della Regione Campania, né esisteun criterio univoco impartito dall’UfficioScolastico Regionale per la Campania o addirit-tura tra i vari Uffici Scolastici Regionali e varialtri CSA d’Italia. A titolo di esempio il CSA di Avellino di recenteha negato il beneficio di cui alla riserva c.d. “N”ad un invalido civile, sul presupposto della man-cata sussistenza dello stato di disoccupazione almomento della domanda di partecipazione alconcorso e ciò esibendo il parere emanatodall’Adunanza della Sezione Seconda del 19 gen-naio 2005, n. 11616/04, sull’interpretazione chel’insegnante aveva occupato la cattedra per l’inte-ro anno scolastico mentre lo ha riconosciuto adaltro docente che aveva lavorato l’anno preceden-te per soli otto mesi2. Diversamente si sono regolati altri CSACampani, ad esempio quello di Napoli ai fini del-l’ottenimento della riserva ha ritenuto sufficien-te il sussistere dello stato di disoccupazioneall’atto della prima domanda di inserimento ingraduatoria.Come si può ben vedere già questo porta ad unairrazionale applicazione della Legge per disparitàdi trattamento tra i vari uffici della medesimaRegione Campania. Sul punto diversi sono statigli incontri al MIUR e tra vari sindacati sullatematica delle immissioni in ruolo sia per l’orga-nico che per il precariato3.

2. a) La permanente rilevanza del requisitodello stato di disoccupazione al fine di far

valere la riserva dei posti per le categorie pro-tette nei concorsi per l’assunzione presso leP.A.Proprio per tali evidenti disparità il MIUR hachiesto di sapere dal Consiglio di Stato se e comeandasse applicata al personale docente dellascuola la disciplina della Legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto del lavoro dei dis-abili. In particolare, chiedeva di sapere comeandasse applicato l’art. 16 della stessa Legge,disciplinante il tema della permanente rilevanzadel requisito dello stato di disoccupazione al finedi far valere la riserva dei posti per le categorieprotette nei concorsi per l’assunzione presso lePubbliche Amministrazioni e se, in caso di rispo-sta positiva, andava rivisto l’orientamento giuri-sprudenziale, che ritiene perduto il requisitodello stato di disoccupazione per supplenze ecce-denti i quattro mesi l’anno.L’Adunanza della Sezione Seconda del 19 gen-naio 2005, n. sez. 11616/04, anche se fonte auto-revole non costituisce un esaustivo chiarimentointerpretativo: il Consiglio di Stato si discostasubito dall’orientamento affermato in una recen-te sentenza di primo grado (T.A.R. Toscana, ISez., 29 aprile 2002 n. 887), che ritiene la normadi cui all’art. 16 interpretarsi nel più ampio con-testo di una Legge comunque finalizzata all’inse-rimento lavorativo dei disabili disoccupati.Secondo tale interpretazione, occorre tutelarequanto più possibile il diritto al lavoro dei dis-abili, consentendo agli stessi di usufruire deibenefici previsti dalla Legge anche se lo stato didisoccupazione esistente al momento delladomanda, sia cessato durante i tempi (taloramolto lunghi) di espletamento delle procedureconcorsuali.A tale orientamento l’Adunanza accomuna quel-lo del T.A.R. Campania Napoli, tra l’altro avver-sato attualmente dalla sezione distaccata diSalerno4, al punto 6 del citato parere si legge: “...la giurisprudenza delle sezioni di questo Consiglio non siè occupata ex professo dell’argomento ma in una recen-te decisione (Sez. V, n. 5207 del 2002), si coglie un pas-saggio dal quale sembrerebbe potersi evincere un’inter-pretazione dell’art. 16 nel senso affermato dal T.A.R.Campania, ossia nel senso di superare il collegamento,ritenuto imprescindibile dalla normativa precedente frastato di disoccupazione del beneficiario e diritto di essereobbligatoriamente assunto. Anche secondo tale orienta-mento l’art. 16 sarebbe inteso a consentire alle ammini-strazioni la mera facoltà di derogare al requisito della

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provvedimento di sequestro era stato adottato inpendenza della procedura di fallimento, la chiu-sura di questa determinerà la riespansione deipoteri degli organi della procedura di prevenzionee si potrà procedere alla confisca dei beni. Unavolta confiscati, secondo quanto detto sopra, ibeni non potranno essere appresi dal curatore fal-limentare che agisca nella procedura (per ipotesi)riaperta.

8. La chiusura del fallimento nel nuovo testodella Legge fallimentare.Il nuovo testo della Legge fallimentare non intro-duce modifiche di grande portata alle disposizio-ni del Capo VIII, in tema di cessazione della pro-cedura fallimentare. Il quarto caso di chiusura delfallimento viene rimodulato nella sua formula-zione, ma sostanzialmente rimane l’ipotesi diimpossibilità di continuare la procedura per l’in-sufficienza dell’attivo.Viene invece ristrutturato l’istituto del concorda-to. Per quel che qui interessa, scompare dal testodell’art. 131 il riferimento al passaggio in giudica-to della sentenza di omologazione quale momen-to di cessazione della procedura fallimentare. Nelnuovo testo, anche nel caso di concordato la chiu-sura della procedura deve essere dichiarata conDecreto del Tribunale, dopo che sono scaduti itermini per opporsi all’omologazione, di cuiall’art. 129 della Legge fallimentare (trenta giornidalla comunicazione ai creditori dell’approvazio-ne del concordato).Il Decreto del Tribunale è a sua volta reclamabile(nel termine di trenta giorni dalla comunicazio-ne) dinanzi alla Corte di Appello che decide conrito camerale.Non sono invece introdotte modifiche di rilievo,per i fini che qui interessano, alle disposizioni intema di riapertura del fallimento per inadempi-mento degli obblighi derivanti dal concordato............................................

1 Per ipotesi, in tali casi il sequestro e la confisca possono poi esten-dersi ai beni aziendali di cui era proprietaria la società.

2 Cfr. M. Fabiani, Misure di prevenzione patrimoniali e interferenze con leprocedure concorsuali, in AA.VV., Le misure di prevenzione patrimoniali,Bari, Cacucci, 1998, p. 182.

3 Cfr. ad esempio Cass. Sez. I pen., sent. n. 1947 del 22-04-1998,secondo cui “Qualora, in pendenza del procedimento di prevenzione nelcorso del quale sia stato disposto, ai sensi dell’art. 2-ter della Legge 31 maggio1965 n. 575, il sequestro dei beni del proposto, quest’ultimo venga dichiaratofallito, la gestione dei beni sequestrati permane in capo all’amministratorenominato dal Tribunale della prevenzione, dovendosi il curatore fallimenta-re limitare ad una sommaria ricognizione di detti beni, senza in alcun modointerferire nell’attività del summenzionato amministratore; e ciò avutoriguardo essenzialmente alla priorità dell’interesse pubblico perseguito dallanormativa antimafia (la quale contempla, in particolare, l’acquisizione a

titolo originario, mediante confisca, da parte dello Stato, dei beni sequestrati,una volta divenuta definitiva l’applicazione della misura di prevenzione),rispetto all’interesse meramente privatistico della “par condicio creditorum”perseguito dalla normativa in materia di fallimento”.

4 Con sentenza n. 255 del 12.11.1974.5 Possono proporre appello avverso la sentenza di omologazione del

concordato coloro che hanno presentato opposizione all’udienza diomologazione e il fallito.

Luigi FerraraH

Idoneità a concorsi pubblici:soggetto disabile occupato e soggettosano disoccupato due posizioniincomparabili.

1. Premessa.Applicazione o “falsa applicazione” della Leg-ge 12 marzo 1999, n. 98, al personale docentedella scuola?Può sembrare superfluo soffermarsi diffusamen-te sulla portata innovativa della Legge n. 98, chein tema di diritto al lavoro dei disabili, ha appor-tato radicali mutamenti al previgente sistemadella Legge n. 482/19681.Con tale normativa si è cercato di assicurare a talicategorie di lavoratori un diritto pieno al postodi lavoro, per questo viene introdotto un nuovosistema di “collocamento mirato”, come definitodall’art. 2: un collocamento, cioè, che vale a favo-rire adeguatamente le attitudini delle personeaffette da condizioni di disabilità, valutandolenelle loro capacità lavorative e consentendo diinserirle nel posto più adatto.Il sostegno ai disabili viene assicurato nelle formee nelle quantità previste dall’art. 3 (“Assunzioniobbligatorie” e “Quote di riserva”), a norma delquale i datori di lavoro, pubblici e privati, sonotenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratoriappartenenti alle categorie dei disabili di cuiall’articolo.La disciplina individua quindi la c.d. quota diobbligo, in relazione all’organico complessivo, eper la parte che interessa va rilevato che, trattan-dosi di Pubbliche Amministrazioni con unnumero elevato di dipendenti, la riserva si deter-mina nella misura del 7% dell’organico dei lavo-ratori occupati.L’art. 4 detta, poi, specifici criteri per il computodella quota di riserva, calcolata sulla base deilavoratori occupati a tempo indeterminato e conesclusione di quelli disabili assunti per tale lorostato.

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La ricostruzione continua guardando al secondoperiodo del comma 2 dell’art. 7 citato, dellaLegge per le assunzioni di cui all’art. 36, comma1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 29/1993(cioè le assunzioni mediante procedure concor-suali), dispone che i disabili iscritti nell’elenco dicui all’art. 8, comma 2, della Legge hanno dirittoalla riserva dei posti, nei limiti della complessivaquota d’obbligo e fino al cinquanta per cento deiposti messi a concorso.Quanto rileva maggiormente sulla rilevanza delrequisito dello stato di disoccupazione è il puntoin cui si sostiene che il comma 2 dell’art. 16 èesplicito nel disporre che i disabili che abbianoconseguito le idoneità nei concorsi pubblici pos-sono essere “assunti” - ai fini dell’adempimentodell’obbligo per i datori di lavoro pubblici e pri-vati di avere alle loro dipendenze lavoratoriappartenenti alle categorie di cui all’art. l nellamisura di cui all’art. 3 - “anche se non versino instato di disoccupazione e oltre il limite dei postiad essi riservati nel concorso”.Sulla interpretazione delle due norme in manieratra loro coordinata, deve preferirsi una letturache sancisce la prevalenza della seconda sullaprima, per ragioni logico-sistematiche che hannouna valenza superiore all’inciso letterale sopraindicato, come si desume peraltro dall’iter for-mativo della Legge.A conferma, infatti, l’art. 7 comma 2 ultimoperiodo contiene l’enunciazione del principiogenerale delle modalità di attuazione della tuteladel disabile nelle procedure concorsuali, con unadisposizione che riecheggia l’art. 5 comma 1 delD.P.R. 487/1994 (regolamento per i concorsidelle Pubbliche Amministrazioni): la normaafferma il principio che, per le categorie per la cuiassunzione è disposto il possesso di titolo di stu-dio superiore a quello di scuola dell’obbligo,nella procedura concorsuale (in cui ex ante occor-re rispettare la par condicio tra i concorrenti) latutela del disabile può attuarsi solo a posterioricon il meccanismo delle riserve di posti (nei limi-ti del 50% dei posti messi a concorso e comunquenon oltre la quota di obbligo).L’interdipendenza normativa viene dimostratada detti Giudici dall’ulteriore presupposto fon-dato sul fatto che costituisce norma speciale lasuccessiva disposizione che operativamente disci-plina il concorso nelle Pubbliche Amministra-zioni (l’art. 16), la cui rubrica è intitolata appun-to in tal senso, e che ai fini della applicazione del

beneficio della riserva rende irrilevante la sussi-stenza dello stato di disoccupazione al momentodella domanda.Da ciò si fa scaturire la differente portata dell’art.7 comma 2 e dell’art. 16 comma 2 della Legge,perché l’art. 7 delinea il meccanismo astratto concui la riserva si applica alle procedure concorsua-li, e l’art. 16 delinea con carattere di specialità ilconcreto modo operativo della riserva.L’art. 16 della Legge n. 68/1999, dettaglia infattiil beneficio, rendendone destinatari i disabili cheabbiano conseguito le idoneità nei concorsi pub-blici: questi possono essere assunti, ai fini dell’a-dempimento dell’obbligo di cui all’art. 3, anchese non versino in stato di disoccupazione e oltreil limite dei posti ad essi riservati nel concorso.L’art. 16 va oltre e sancisce che dallo status di dis-occupato si può prescindere comunque in caso diconcorsi, perché soccorre una ratio diversa ditutela del disabile che già si è rivelato idoneonella procedura concorsuale.Ne deriva che l’introduzione dell’inciso “anche senon versino in stato di disoccupazione” costitui-sce estrinsecazione della chiara voluntas legis diconferire irrilevanza al requisito della iscrizionenegli elenchi, così recidendo il legame dettato ini-zialmente dall’art. 7 comma 2 ultimo c.p.v. condisposizione che non risulta eliminata a causa diuna svista del Legislatore.Tra l’altro, sono proprio i principi costituzionalirichiamati nella decisione del Consiglio di Staton. 1271/03, e in particolare l’art. 38 che al comma3 sancisce il diritto degli inabili e dei minoratiall’educazione e all’avviamento al lavoro, adimporre invece, la diversa ricostruzione qui pro-posta (si legga pure l’enunciazione contenuta nelcomma 1 dell’art. 1 della Legge 68/99). D’altraparte gli stessi argomenti tratti dal Giudice diappello (Consiglio di Stato, VI, 10 marzo 2003, n.1271) a favore della tesi della rilevanza del requi-sito della disoccupazione, al momento delladomanda, appaiono militare piuttosto a favoredella tesi contraria.Riconosce il Consiglio di Stato che l’art. 1 dellaLegge n. 68 del 1999 indica come la finalità dellaLegge non è solo quella di garantire l’inserimen-to ma anche la piena integrazione del disabile nelmondo del lavoro.Di qui il senso della riforma, la quale, intitolata“Norme sul diritto al lavoro dei disabili”, quasi asottolineare finalità di protezione più ampie ecomprensive rispetto a quelle incentrate sulla

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disoccupazione in sede di autonoma regolamentazio-ne”. Senza voler riportare l’intero excursus inter-pretativo succintamente si riporta un altro passosaliente del parere ove per contro si dice: “l’art. 16citato consente di prescindere dallo stato di disoccupa-zione solo quando le amministrazioni, in base ad unaloro ponderata e motivata determinazione (ad esempioperché il livello di preparazione dei candidati si dimostriparticolarmente elevato e risulti conveniente per il buonandamento, innalzare la quota dei riservatari oltre illimite percentuale ordinario), ritengano di prescinderedal limite percentuale dei posti riservati nei pubbliciconcorsi per provvedere in tempi brevi a saturare l’ali-quota dei posti da riservare agli invalidi”, conclude,ma dopo un intricato excursus interpretativo,punto 11, nel seguente modo: “... si è pressochécostantemente ritenuto, con riferimento alla disciplinaanteriore alla Legge 68 del 1999, che lo stato di disoccu-pazione necessario per fruire della riserva di posti previ-sta dalla Legge 2 aprile 1968, n. 482, non viene menoper l’effetto del conferimento di una o più supplenzetemporanee di insegnamento nell’arco dell’anno scola-stico, mentre è idonea a far venir meno la detta condi-zione soltanto la supplenza annuale caratterizzatadalla tendenziale stabilità, o quanto meno relativa con-tinuità”, pervenendo così ad una decisione finalesalomonica però a modesto parere non condivisi-bile: “sarà compito delle varie amministrazioni valuta-re caso per caso, con riferimento alle singole fattispecieeventualmente accorpate per ipotesi omogenee o analo-ghe se il rapporto di lavoro del supplente, in relazionealle sue varie tipologie ed articolazioni, che solo l’ammi-nistrazione stessa può cogliere i presupposti, se il rappor-to è dotato di tendenziale stabilità”.

2. b) L’opposto orientamento giurispruden-ziale del T.A.R. Napoli sulla perdita del requi-sito dello stato di disoccupazione per sup-plenze eccedenti i quattro mesi l’anno.In realtà il citato parere perviene ad una letturariduttiva della norma, che non trova aggancio nénel dato testuale, né in quello logico-sistematicodella Legge a tutela del diritto al lavoro dei dis-abili infatti la giurisprudenza di merito ne hasvuotato più volte il contenuto ed è quanto è suc-cesso secondo alcune recentissime sentenze delT.A.R. Campania Napoli5.In termini brevi, il ragionamento riportato nelledecisioni richiamate smentisce in parte la rico-struzione del Consiglio di Stato arrivando adopposte conclusioni che, in verità, si ritengonomaggiormente fedeli al dettato normativo.

I Giudici partenopei ritengono che, ai fini dellaadeguata interpretazione delle disposizioni dellaLegge 12 marzo 1999, n. 98, debba essere colto ilfatto che nel lavoro pubblico è prevista una dop-pia forma di tutela per i disabili.Secondo tale ragionamento, la prima si realizzacon la chiamata diretta prevalentemente nomi-nativa, ad eccezione di alcune categorie: secondol’art. 7 comma 2 della Legge l’adempimento del-l’obbligo di copertura della quota d’obbligo siattua con le modalità di cui all’art. 36 comma 2D.Lgs. 29/1993 (ora art. 35 comma 2 D.Lgs.165/2001) per chiamata numerica degli iscrittinelle liste di collocamento: tale disposizione èinfatti relativa alla chiamata numerica dei lavora-tori da occupare (salvo quanto previsto dall’art.11 della Legge sulla possibilità di stipulare con-venzioni) e ciò facendo riferimento anche alConsiglio di Stato (Sezione II nell’adunanza del13/12/2000) il quale confermava il fatto che sidovesse tener conto della peculiarità del meccani-smo della doppia tutela, ove per maggiore como-dità espositiva al lettore si riporta il passo: “LaLegge n. 68/1999, pur profondamente innovativarispetto al passato, ha dunque confermato il principiodel doppio meccanismo di tutela dei disabili aspiranti allavoro: quello dell’assunzione obbligatoria diretta equello della riserva dei posti nei procedimenti concor-suali per la copertura di posti disponibili nelle pianteorganiche delle Pubbliche Amministrazioni; procedi-menti nei quali vanno ricompresi quelli relativi al per-sonale della scuola mediante le graduatorie permanenti,redatte, secondo quanto visto, secondo criteri di concor-sualità, cioè di attribuzione di un punteggio e conse-guente collocazione in un ordine di graduatoria, che èun ordine di merito”.La sentenza continua precisando la ulterioretutela che si attua con il meccanismo della riser-va di posti nel concorso pubblico.Ritengono i Giudici di merito che il Legislatore, afronte delle disposizioni della prima parte cheriguardano il sistema generale della chiamatadiretta, numerica o nominativa, è stato mossodal chiaro intento di dettare una disciplina a séper le assunzioni concorsuali; e tale disciplina siritrova nel combinato disposto dell’art. 16comma 2 e dell’art. 7 comma 2 ultimo c.p.v. dellanuova Legge, che realizzano una significativainnovazione rispetto al sistema vigente nellaLegge 482/1968 ed in particolare al sistema del-l’art. 12 per i pubblici concorsi, ove il beneficioera attribuito ai soli disoccupati.

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disposizioni non modificano di certo i titoli diprecedenza conseguenti all’iscrizione nell’elencodei disabili, infatti, l’art. 8 bis, allegato unico dellaL. 186/2004, (disposizioni in materia di quote diriserva per le assunzioni obbligatorie) si limita astabilire che: “le riserve di posti previste dalla Legge 12marzo 1999, n. 68, si applicano alle procedure concor-suali previste dall’articolo 29 del Decreto Legislativo 30marzo 2001, n. 165, ivi incluse quelle per il conferi-mento degli incarichi di presidenza, di durata annuale,negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, neilicei artistici e negli istituti d’arte”. In tutte le disposizioni richiamate, nulla si dispo-ne circa lo stato di disoccupazione, permanendoquindi lo status di disabile, questo non può esserediscriminato attraverso il venir meno dello statodi disoccupazione.È chiaro quindi che il CSA procedente, secondo ilcombinato disposto dell’art. 16 comma 2 (I dis-abili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pub-blici possono essere assunti, ai fini dell’adempimentodell’obbligo di cui all’articolo 3, anche se non versino instato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essiriservati nel concorso) e ai sensi degli artt. 3 e 8 dellastessa Legge 68/1999, e delle altre disposizionisopra richiamate, risulta obbligato ad assumereper lo scaglione di riferimento almeno un invali-do se ve ne sono e almeno per la quota del 7% del-l’organico.Il CSA è obbligato ad assumere l’invalido a pre-scindere dallo stato di disoccupazione (semprenei limiti della quota), non adempiendo a taleobbligo si otterrebbe solo un detrimento del sog-getto invalido con elusione dello spirito della L.68/1999, violando il diritto alla riserva di posti. Il ragionamento è ripreso nello stesso parere esi-bito dalla P.A. dell’Adunanza a pag. 2 punto 3ultima parte che precisa che è fatta salva l’ipotesieccezionale di cui all’art. 16 co. 2.Infatti, in tal senso da ultimo anche la giurispru-denza del T.A.R. Lazio ha ritenuto non necessariorichiedere anche lo stato di disoccupazione perbeneficiare della riserva di posti nei concorsi acattedre.L’Amministrazione, insomma, non procedendosecondo tale percorso rischia di azzerare comple-tamente la quota spettante ai riservisti.Si tratta di adempiere all’obbligo di cui all’art. 3(limite di quota, punto 8, primo capoverso, stes-so parere richiamato), inoltre circa la perditadello stato di disoccupazione si è statuito che:“Nei confronti del disabile utilmente collocato in gra-

duatoria che successivamente perde lo stato di disoccu-pazione l’assunzione è doverosa nei limiti dei posti messia concorso ma può avvenire anche al di fuori dei postiriservati nel concorso purché sempre nei limiti dellaquota complessiva di riserva di cui all’articolo 3 dellaLegge n. 68 del 1999, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo2003, n. 1271”.Se non si dovesse tenere conto di tutto ciò siotterrebbe il paradosso consistente nel fatto chese il docente volesse rinunciare ad un incarico atempo determinato per acquisire lo stato di dis-occupazione iniziale non lo potrebbe neppurefare in quanto incorrerebbe nelle sanzioni previ-ste dall’art. 8 D.M. 201/2000 il quale stabilisceche: “Effetti del mancato perfezionamento e risoluzio-ne anticipata del rapporto di lavoro.L’esito negativo di una proposta di assunzione a tempodeterminato comporta i seguenti effetti: A) Per supplenze conferite sulla base delle graduatoriepermanenti: a) la rinuncia ad una proposta di assun-zione o la mancata assunzione di servizio comportanola perdita della possibilità di conseguire analoghi rap-porti sulla base delle graduatorie permanenti per l’annoscolastico successivo; b) l’abbandono del servizio com-porta sia l’effetto di cui al punto a) sia la perdita dellapossibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza,conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti chedelle graduatorie di istituto, per l’anno scolastico incorso. B) Per supplenze conferite sulla base delle graduatoriedi circolo e di istituto: a) la rinuncia ad una propostacontrattuale o alla sua proroga o conferma non com-porta alcun effetto; b) l’abbandono della supplenzacomporta la perdita della possibilità di conseguire qual-siasi tipologia di supplenza conferita sia sulla base dellegraduatorie permanenti che delle graduatorie di istituto,per l’anno scolastico in corso”. L’Amministrazione scolastica nega a parte ricor-rente il beneficio di cui alla riserva c.d. “N” qualeinvalida civile, sul presupposto della mancatasussistenza dello stato di disoccupazione, almomento della domanda di partecipazione alconcorso e ciò esibendo il parere emanato dalConsiglio di Stato il 19 gennaio 2005.Quindi, senza dare valenza a tali ricostruzioninormative si finisce inevitabilmente per svantag-giare il soggetto disabile che anche se già occupa-to è pur sempre diversamente abile rispetto alsoggetto sano disoccupato, quest’ultimo pursempre dotato di capacità fisiche che lo rendonomaggiormente idoneo nella comune attività dellavita. Posizioni comunque pur sempre incompa-

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garanzia dell’assunzione obbligatoria, mira agarantire non un inserimento quale che sia al dis-abile, ma un inserimento che possa essere con-forme alle sue aspirazioni e capacità lavorative.Ne consegue la possibilità che il beneficio siaaccordato anche al disabile che già occupato,intende progredire in carriera, ovvero trovare unaoccupazione più confacente alle proprie attitudi-ni e capacità lavorative.

3. Note conclusive.Se si resta sul piano della precarietà del rapportonel parere più volte richiamato non si tiene asso-lutamente conto di un dato incontrovertibile,ovvero, che nel settore scolastico è sostanzial-mente impossibile - quantomeno nelle procedureper soli titoli - far valere il requisito della disoc-cupazione al momento della presentazione delledomande di partecipazione ad un concorso.I partecipanti a tale procedura concorsuale, infat-ti, essendo in pratica tutti occupati in incarichi diinsegnamento supplente, incarichi annuali,comunque sempre senza il carattere della stabili-tà o tempo indeterminato, quindi tali soggetti sitrovano attualmente nell’impossibilità di farvalere il diritto garantito loro dalla Legge, e ciòquindi amplia così il carattere discriminante del-l’interpretazione adottata con evidente violazio-ne dei principi che regolamentano le procedureconcorsuali e del diritto alla riserva di posti.Tale problematica è stata sempre oggetto di acce-si dibattiti nell’ambiente sindacale ed istituzio-nale6.Si è convinti, nel senso del recente e sopra ripor-tato ragionamento del T.A.R. Campania Napoliche trattasi di una errata interpretazione norma-tiva che rischia di ledere i diritti di coloro cheappartengono alle categorie tutelate dalla citataLegge, nonché ciò non avrà che ripercussioni for-temente negative sulle procedure di assunzionesia del personale docente che del personale ATA.E ciò perché ogni volta che sussiste un caso in cuinon viene riconosciuto il diritto ad essere nomi-nato in via privilegiata a chi sia titolare del dirit-to all’assunzione obbligatoria, finisce inevitabil-mente per determinare, come evidenziato, unasituazione gravemente lesiva - e discriminatoria -in tutti coloro che, pur essendo in possesso deirequisiti di Legge (inabilità di grado superiore al45%), si vedono nell’assurda impossibilità di farlivalere nella procedura concorsuale, si ripeteancora una volta, perché è sostanzialmente

impossibile che i disabili iscritti o che aspirino adessere iscritti nelle graduatorie permanenti, pos-sano possedere (a causa dei contratti di naturaprecaria, ma comunque sempre a tempo determi-nato, stipulati nel corso dell’anno scolastico) irequisiti per l’iscrizione nelle liste speciali, sog-getta tra l’altro, non solo al dato interpretatodella non annualità ma pure (in virtù di quantodisposto dall’art. 4 del Decreto Legislativo 21aprile 2000, n. 181, come modificato dall’art. 5del Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297)ad ulteriori restrizioni di natura economica,venendo meno l’iscrizione in presenza di redditicomunque superiori a 7.500 euro annui di cui ilparere del Consiglio di Stato non accenna nep-pure. In realtà, oltre al ragionamento del T.A.R.Napoli richiamato si è convinti che sussiste unulteriore raccordo normativo che può essere disupporto al primo ma che per molti aspetti risul-ta pure simile. Per la definizione delle quote di riserva si richia-mano le disposizioni contenute nell’art. 3 dellaLegge 12 marzo 1999, n. 68, nella C.M. 248 del 7novembre 2000, di cui si riporta un passo:“Assunzione dei disabili. La disposizione di cui all’art.16 della Legge n. 68, prevede che l’assunzione del dis-abile «e, quindi, del soggetto appartenente alle categorietassativamente indicate all’art. 1 della Legge», risultatoidoneo nei concorsi, possa avvenire a prescindere dallostato di disoccupazione al momento dell’assunzionestessa, in ciò innovando, rispetto alla precedente disposi-zione di cui all’art. 19 della Legge n. 482/68, che preve-deva il possesso di tale stato sia al momento della pre-sentazione della domanda di partecipazione al concor-so, sia al momento della successiva assunzione. Si richia-ma l’attenzione sulle disposizioni vigenti in materia diaccertamento delle condizioni di disabilità contenutenella Legge all’art. 1, 4° comma, esplicitate nella C.M.del Ministero del Lavoro n. 77 del 24 novembre 1999”. Si sottolinea ancora che le graduatorie di cui allaL. n. 124 del 1999 e D.M. n. 123 e 146 del 2000,non sono uniche, ma differenziate ed articolatein scaglioni. I titoli di precedenza conseguenti all’iscrizionenell’elenco dei disabili di cui all’art. 8 L. n. 68 del1999, si rilevano all’interno di ciascuno scaglio-ne. Il D.L. n. 255 del 2001, conv. in L. n. 333 del 2001,come pure la recente Legge di modifica 4 giugno2004, n. 143, ha inteso salvaguardare il meccani-smo degli scaglioni ed ove in essi occorre tenereobbligatoriamente una quota di riservisti; tali

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zo del fax o della posta elettronica, nel rispettodella normativa anche regolamentare concernen-te la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezionedei documenti informatici e teletrasmessi4.Sicuramente, poi, tra le rilevanti novità dellariforma del 2005, va evidenziata quella che hainteressato la disciplina delle preclusioni. Infatti,il nuovo art. 167 del Codice di procedura civileanticipa l’onere di proporre le eccezioni in sensostretto, prevedendo che esse, d’ora in poi, dovran-no essere sollevate, a pena di decadenza, nellacomparsa di costituzione5. A ben vedere, il nuovoart. 167 del Codice di procedura civile è, in effet-ti, una riproposizione di quanto già previsto inpassato dalla riforma del 1990. In sostanza, si èriportato il sistema delle preclusioni al regimeprecedente alle modifiche della Legge 534/1995,con la conseguenza pratica che il Giudice istrut-tore, verificata la regolare instaurazione del giu-dizio, non potrà più fissare al convenuto un ter-mine perentorio non inferiore a venti giorni perla proposizione di tali eccezioni, ove questi non leabbia già sollevate nella comparsa di risposta.Infatti, d’ora in poi, non soltanto le domande insenso lato devono essere formulate a pena didecadenza con gli atti introduttivi - atto di cita-zione e comparsa - ma anche le eccezioni riserva-te alle parti e, quindi, non rilevabili d’ufficio,devono essere dedotte dal convenuto in compar-sa di costituzione6.

Introduzione e trattazione della causa.Rilevanti novità hanno riguardato il rito ordina-rio ed, in particolare, la fase introduttiva e la trat-tazione della causa. In via preliminare, occorre rilevare che i terminidi comparizione, di cui all’art. 163 bis del Codicedi procedura civile, sono stati estesi a novantagiorni per le notificazioni in Italia ed a centocin-quanta giorni per le notificazioni all’estero.Le nuove norme processuali, poi, incidono pro-fondamente sullo svolgimento del rito civile,modificando la scansione delle udienze e, comeabbiamo già avuto modo di vedere, prevedendouna nuova disciplina delle preclusioni processua-li, al fine di una maggiore concentrazione delleattività, che vada di conseguenza a ridurre i tempiprocessuali.In primo luogo, la grande novità è da ravvisarenell’accorpamento dell’udienza di comparizionecon quella di trattazione della causa. Infatti, l’u-dienza di prima comparizione - vecchio art. 180

del Codice di procedura civile - è scomparsa dalnostro processo civile e tutti i controlli formaliche il Giudice doveva effettuare in quell’udienza,dovranno svolgersi nella nuova udienza di “primacomparizione delle parti e trattazione della causa”.L’art. 180 del Codice di procedura civile è statonotevolmente ridotto nel suo contenuto, e infat-ti ora stabilisce in modo conciso che la trattazio-ne della causa è orale7 e che di essa si redige pro-cesso verbale. Al contrario, invece, l’art. 183 del Codice di pro-cedura civile è arricchito nel suo contenuto edattualmente consta di ben dieci commi. Volendo ricostruire sinteticamente quello che èlo svolgimento di questa nuova ed unica “super-udienza” di comparizione e trattazione dellacausa, diciamo che essa inizierà con la verificadella regolare instaurazione del contraddittorioed, eventualmente, con la pronuncia dei provve-dimenti elencati8 dal vecchio testo dell’art. 180c.p.c., procedendo, in quest’ultimo caso, alla fis-sazione di un’ulteriore udienza di trattazione, alfine di svolgere un’attività processuale direttaalla sanatoria dei vizi riscontrati. Dunque, all’u-dienza prevista dall’art. 183 del Codice di proce-dura civile, si procederà subito alla trattazione“orale” della causa, nell’ipotesi in cui il controllosulla regolarità del contraddittorio abbia datoesito positivo. In passato, invece, era prevista unaseparazione abbastanza netta e rigida tra l’udien-za di prima comparizione - riservata essenzial-mente ad alcuni controlli concernenti la correttainstaurazione del contraddittorio - e l’inizio dellatrattazione vera e propria, che veniva differitasolitamente alla seconda udienza. Infatti, l’udien-za di prima comparizione si risolveva, salvo ipo-tesi eccezionali, in un mero rinvio. Inoltre, laprima udienza di trattazione, molto spesso siriduceva ad un’attività formale e rituale, dato cheraramente le parti vi comparivano personalmen-te per sottoporsi all’interrogatorio libero e perconsentire il tentativo di conciliazione. Infine,poi, all’udienza prevista dal vecchio art. 184 delCodice di procedura civile9 - che in genere rap-presentava la terza udienza della causa - ciascunadelle parti aveva diritto ad un ulteriore rinvio,potendo chiedere l’assegnazione di termini perulteriori deduzioni istruttorie e produzionidocumentali. La conseguenza era che, per arriva-re all’udienza di precisazione delle conclusioni,bisognava solitamente attendere almeno quattroudienze, per il cui svolgimento occorrevano

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rabili ove al fine di garantire l’uguaglianzasostanziale sono per certo bisognevoli di tratta-menti giuridici differenti.

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1 E. Clara, Diritto del lavoro, 2ª ediz., Giappichelli Editore, 2004.2 V. ord. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 3 novembre 2005, n.

1199/05, che respinge la domanda incidentale di sospensione, con-fermata dal Cons. di Stato, sez. VI, ord. n. 759/06.

3 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Servizio perl’Automazione Informatica e l’Innovazione Tecnologica EDS.Servizio di Consulenza all’Attività Programmatoria: Lavorare nellascuola Principali caratteristiche delle graduatorie permanenti delpersonale docente a.s. 2002/03 Marzo 2003, in www.amicascuola.it.del 20.11.06.

4 T.A.R. Campania, Napoli, Sez., 18 marzo 2002, n. 1425; ord. T.A.R.Campania, Salerno, sez. I, 3 novembre 2005, n. 1199/05.

5 T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 15 dicembre 2005, n. 827; TARCampania, Napoli, sez. II, 15 dicembre 2005, n. 1497.

6 www.istruzione.it; www.campania.istruzione.it. 7 Cfr. T.A.R. Lazio, ord. n. 7692 del 01.09.05, non è necessario richie-

dere anche lo stato di disoccupazione per beneficiare della riserva diposti nei concorsi a cattedre.

Vincenzo GalatroH

Il Processo Civile:le nuove disposizioni in materiadi giudizio ordinario di cognizione.

Introduzione.La Legge n. 80 del 20051 ha modificato il Codicedi procedura civile, introducendo importantinovità in tema di processo ordinario di cognizio-ne di primo grado, esecuzione forzata, procedi-mento cautelare uniforme, procedimento posses-sorio e procedimento per separazione personaledei coniugi.A pochi mesi di distanza dalla Legge n. 80/2005,il Legislatore ha, poi, varato una nuova Legge, n.263/20052, recante il titolo: “Interventi correttivialle modifiche in materia processuale civile introdottecon il Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,con modificazioni, dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80,nonché ulteriori modifiche al Codice di procedura civilee alle relative disposizioni di attuazione, al regolamentodi cui al Regio Decreto 17 agosto 1907, n. 642, al Codicecivile, alla Legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioniin tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniu-ge divorziato”. Le ragioni di questo intervento sono da ascrivere,molto probabilmente, alle critiche subito mosse,dagli operatori del diritto, alla Legge di conver-sione con modifiche del c.d. “Decreto sulla com-petitività”. Infatti, la Legge n. 263/2005 contiene,per l’appunto, alcuni interventi volti a razionaliz-

zare la disciplina introdotta con la Legge n.80/2005, anche mediante l’eliminazione di alcu-ni vistosi errori e difetti di coordinamento, subi-to rilevati dalla dottrina dopo la promulgazionedella riforma. Comunque, oltre alle modificheche hanno inciso direttamente sul Codice di ritoe sulle relative disposizioni di attuazione, la rifor-ma del 2005 contiene importanti innovazionialla Legge n. 890/1982, in materia di notificazio-ni, ed alla Legge n. 898/1970, relativa al procedi-mento di scioglimento o di cessazione degli effet-ti civili del matrimonio.Non dimentichiamo, inoltre, che a seguito dellarecentissima riforma delle esecuzioni mobiliaridel 2006, il Legislatore ha apportato rilevantimodifiche in questa materia, al fine di renderepiù agevole questa forma di espropriazione for-zata. In questa sede si cercherà di dar conto, sep-pur in modo sintetico e sommario, delle piùimportanti novità introdotte dalla riforma alprocedimento ordinario di cognizione.

Innovazioni relative al procedimento ordina-rio di cognizione.Per restare al passo con i tempi, il Legislatore hadettato tutta una serie di nuove norme proces-suali che modificano, in maniera rilevante, ladisciplina delle comunicazioni e delle notifica-zioni.Da una parte, infatti, si assiste ad una riduzionenotevole della supremazia di cui godeva l’ufficia-le giudiziario in questa materia: in particolare,diversi articoli del Codice di procedura civile pre-vedono attualmente che, sia le comunicazioniche le notificazioni possono effettuarsi anchesenza l’ausilio dell’ufficiale giudiziario ed, inmodo specifico, anche mediante l’utilizzo di fax,posta elettronica o, addirittura, attraverso letteraraccomandata.Inoltre, al riguardo, va evidenziato quanto previ-sto dal nuovo art. 250 del Codice di proceduracivile, il quale attualmente consente che l’intima-zione ai testimoni venga eseguita direttamentedal difensore, attraverso l’invio di copia dell’attomediante lettera raccomandata con avviso diricevimento o a mezzo di telefax o posta elettro-nica3. Oltre all’art. 250 c.p.c., comunque, ci sono altrenorme del Codice di procedura civile che preve-dono ora la possibilità di eseguire le comunica-zioni e le notificazioni non più soltanto attraver-so il servizio postale, ma anche attraverso l’utiliz-

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Competenza.Il Legislatore ecclesiastico ha statuito che l’ambi-to della potestà giudiziaria della Chiesa si estendein maniera propria ed esclusiva alle cause cheriguardano res spirituales (es. validità del contrattomatrimoniale tra battezzati, dell’ordinazionesacra, di un battesimo) et spiritualibus adnexas (ildiritto di patronato, il diritto riguardante il patri-monio ecclesiastico come legati, alienazioni par-ziali o totali); la violazione delle Leggi ecclesiasti-che o disciplinari, tutto quanto rappresenti ragio-ne di peccato, tutto ciò che concerne la determi-nazione della colpa e l’imposizione di pene eccle-siastiche. Nelle cose e nelle persone, che costitui-scono l’ambito della suddetta potestà, si fondanoi diritti e i fatti giuridici, che costituiscono l’og-getto del giudizio.La competenza della Chiesa sulle cause matrimo-niali non è esclusiva, sia perché vi sono battezzatinon cattolici o di diritto diverso, sul matrimoniodei quali hanno competenza le rispettive comuni-tà ecclesiali sia perché talora si riconosce compe-tente il magistrato civile.In effetti la Chiesa rinuncia all’esercizio della pro-pria potestà esclusiva, come ha rinunciato al Foroprivilegiato e al diritto di prevenzione nelle causecosì dette di mixti fori, nell’intento di evitare con-flitti con l’autorità degli stati laici per non pre-giudicare la suprema lex della salus animarum. Essariconosce infatti nelle cose temporali la giurisdi-zione propria dello Stato; rivendica a sé quanto siriferisce all’ambito del peccato, della capacità dirimuoverlo, e anzi della necessità di rimuoverlocon pene spirituali ma anche temporali.

Motivi.Da un punto di vista sistematico le cause di nulli-tà matrimoniale sono comunemente divise in trecategorie fondamentali, che riguardano rispetti-vamente: la abilità personale dei contraenti, ilconsenso, la forma canonica del matrimonio.L’abilità dei contraenti per diritto naturale si devepresumere (can. 1058 CIC). Lo ius connubi, infatti,è un diritto naturale della persona che non puòessere limitato se non per ragioni gravi e giuste;esso va interpretato sempre in senso stretto e neldubbio, in forza della citata presunzione di dirit-to, non consente ad alcuno di impedire la celebra-zione del matrimonio. Vi sono tuttavia circostanze tassativamente stabi-lite dal Codice, che rendono inabili le persone acontrarre validamente matrimonio e che sono

dette impedimenti dirimenti. Tali impedimentipossono derivare dal diritto divino oppure esserestabiliti dall’umano Legislatore; è però soltanto lasuprema autorità della Chiesa che ha il potere didichiarare quali siano questi impedimenti. LeConferenze Episcopali possono soltanto, nei casiprevisti dal Legislatore supremo, stabilire deidivieti al matrimonio, senza efficacia invalidante;analogo potere spetta, in casi particolari e per iltempo in cui perduri una grave causa,all’Ordinario del luogo. Per la dispensa, invece, lacompetenza è normalmente dell’Ordinario delluogo, ad eccezione di quegli impedimenti ritenu-ti di particolari gravità (l’ordine sacro, il voto pub-blico di castità, il delitto di coniugicidio), la cuidispensa è riservata alla Sede Apostolica (can.1078 CIC); gli impedimenti di diritto divino nonsono in alcun caso dispensabili. La dispensa, anorma dei cann. 59 ss. CIC, può essere concessasolo se sussiste una «causa adeguata», atta ai diri-menti: l’età, l’impotenza, il vincolo di un prece-dente matrimonio, l’ordine sacro, il voto pubblicodi castità, la dispensa di culto, che riguardano piùspecificamente la capacità personale al matrimo-nio; il ratto e il delitto di coniugicidio, che trag-gono origine da un comportamento delittuosoposto in essere da uno o da ambedue i nubendi eritenuto incompatibile con la dignità del matri-monio; la parentela, l’affinità, la pubblica onestàe l’adozione, che impediscono il matrimonio asoggetti già legati da un rapporto familiare o dianaloga natura.Questi impedimenti sono quasi tutti dispensabi-li, anche se, in alcuni casi, a determinate condi-zioni. Il consenso perché sia valido suppone la capacitàdei nubendi a prestarlo, l’attitudine personale,derivante da un adeguato possesso di facoltà psi-chiche, a porre in essere un atto di volontà idoneoa dar vita al matrimonio; trattandosi di incapaci-tà il consenso viene a mancare del tutto e con essola stessa volontà matrimoniale. Il Codice canoni-co al can. 1095 sancisce in termini chiari e precisitre figure tipiche riconducibili alle ipotesi di nul-lità matrimoniale per incapacità al consenso.La prima ipotesi delineata dal succitato canoneriguarda quei soggetti che «mancano di sufficien-te uso di ragione»; si sono voluti probabilmentedesignare quei casi di più grave alterazione dellefacoltà psichiche, che rendono il soggetto incapa-ce di intendere e di volere, non in grado di auto-determinarsi in modo cosciente e libero nelle atti-

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almeno un paio d’anni dall’inizio della causa.È opportuno rilevare come il nuovo sesto commadell’art. 183 c.p.c. consente ora al Giudice, suistanza di parte, di fissare:a) un ulteriore termine di trenta giorni per ildeposito di memorie relative alla precisazioneo modificazione delle domande, eccezioni econclusioni già proposte; b) termine di ulteriori trenta giorni per replicarealle domande ed eccezioni nuove, o modificatedall’altra parte, per proporre le eccezioni chesono conseguenza delle domande e delle ecce-zioni medesime e per l’indicazione dei mezzi diprova e produzioni documentali;c) un termine di ulteriori venti giorni per lesole indicazioni di prova contraria.La stessa norma stabilisce che il Giudice deveprovvedere in quell’udienza sulle istanzeistruttorie formulate dalle parti, fissando l’ul-teriore udienza ex art. 184 del Codice di pro-cedura civile, per la loro assunzione.Un’altra novità concerne la comparizione perso-nale dell’attore e del convenuto, che a seguitodella riforma è diventata una semplice eventuali-tà, poiché il Giudice la dispone solo all’esito diuna richiesta congiunta delle parti: ove ciò acca-da, verrà fissata un’ulteriore udienza per la com-parizione delle parti.Inoltre, in sede di riforma è stato eliminato anchel’obbligo per il Giudice di tentare la conciliazionedelle parti, ove la causa lo consenta.

Diritto di optare per il c.d. rito societario.Probabilmente, la novità più rilevante della rifor-ma del 2005 in materia di giudizio ordinario dicognizione, è costituita dal nuovo art. 73 ter delledisposizioni di attuazione del Codice di procedu-ra civile, rubricato “notificazione della comparsadi risposta”, che testualmente stabilisce: “la cita-zione può anche contenere, oltre a quanto previsto dal-l’art. 163, terzo comma, numero 7, del Codice, l’invitoal convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità deglistessi, a notificare al difensore dell’attore la comparsa dirisposta ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 17gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore asessanta giorni dalla notificazione della citazione, mainferiore di almeno dieci giorni al termine indicato aisensi del primo comma dell’art. 163 bis del Codice. Setutti i convenuti notificano la comparsa di risposta aisensi del precedente comma, il processo prosegue nelleforme e secondo le modalità previste dal DecretoLegislativo 17 gennaio 2003, n. 5”.

È evidente che la possibilità offerta da questanuova disposizione è quella di attribuire alleparti processuali il diritto di scegliere - in alter-nativa al rito ordinario di cognizione - la formadel c.d. rito societario10, introdotto dal DecretoLegislativo n. 5 del 2003. Dunque, il Legislatore della riforma ha introdot-to una sorta di accordo processuale tra attore econvenuto, consentendo al primo di invitare ilsecondo a scegliere il rito societario al posto diquello ordinario di cognizione11.

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1 Si tratta della “Legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano diazione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governoper la modifica del Codice di procedura civile in materia di processo di cassa-zione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle pro-cedure concorsuali”.

2 Tale Legge è stata poi subito modificata, ma solo relativamente alladata di entrata in vigore, dal successivo Decreto Legge n. 271/2005,intitolato “proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioniche modificano il processo civile”.

3 Una disposizione simile nel contenuto era già prevista dall’art. 17del Decreto Legislativo n. 5/2003, in tema di notificazione degli attidel c.d. processo societario.

4 Si vedano, ad esempio, gli artt. 133, 134, 136, 176, 183 ultimocomma, del Codice di procedura civile.

5 Si prevede, infatti, l’obbligo per il convenuto di proporre, a pena didecadenza, non solo le eventuali domande riconvenzionali, maanche “le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio”.

6 Il Legislatore modifica il secondo comma dell’art. 167 del Codice diprocedura civile, introducendo l’inciso secondo il quale nella com-parsa di risposta - a pena di decadenza - devono essere formulatenon soltanto le domande riconvenzionali, ma anche “le eccezioni pro-cessuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio”.

7 Il principio di oralità della trattazione della causa era, comunque,già stato affermato prima della riforma del 1995, ma veniva ancheprevisto che il Giudice potesse comunque autorizzare l’utilizzo dimemorie scritte.

8 Si tratta dei provvedimenti di cui agli artt. 102, comma 2, c.p.c., 164,commi 2, 3 e 5, c.p.c., 167, commi 2 e 3, c.p.c., 182 c.p.c. e 291,comma 1, c.p.c.

9 Il novellato art. 184 del Codice di procedura civile non regola piùun’ulteriore udienza di trattazione, ma disciplina l’udienza di vera epropria assunzione della prova, e quindi si occupa già della faseistruttoria.

10 Occorre qui ricordare come, in base alle regole del processo societa-rio, l’intera fase di cognizione è dominata dalle parti, che ne deci-dono l’andamento, senza l’intervento del Giudice, potendo in qua-lunque momento proporre il passaggio all’istruttoria oppure alladecisione, mediante un’apposita istanza di fissazione dell’udienza.In particolare, in questa udienza, si assumono le prove e, nella stes-sa o in un’udienza successiva, si svolge la discussione, all’esito dellaquale il Giudice pronuncia la propria decisione.

11 La scelta del Legislatore di estendere il c.d. rito societario - come fal’art. 70 ter delle disposizioni di attuazione al Codice di proceduracivile - ad altre materie, non è da accogliere positivamente, visto chel’applicazione delle regole del nuovo processo commerciale nonhanno avuto, in sostanza, ricadute positive in termini di durata delcontenzioso.

Maria Rita GranditoH

Le cause di nullità matrimonialedinanzi ai Tribunali Ecclesiastici.

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Processo.Le cause di nullità di matrimonio si svolgonoseguendo l’iter processuale del contenzioso ordi-nario (cfr. can. 1691 CIC), integrato dalla norma-tiva speciale contenuta nei cann. 1676-1685 delCodice di diritto canonico; esso si svolge in quat-tro momenti, cronologicamente distinti.La prima fase processuale, quella di preparazione,si avvia con la domanda, formulata con un brevescritto denominato libello che dà il primo impul-so al processo; dopo il decreto di ammissione dellibello si notifica il decreto di citazione alla parteconvenuta per la udienza di contestatio litis, per sta-bilire i capi di nullità come richiesti dalle parti o,in mancanza, ex officio.La fase istruttoria è quella finalizzata a raccoglie-re le prove, costituite da documenti e presunzionie da dichiarazioni delle parti, testimonianze, peri-zie e sopralluoghi, assistita dal difensore del vin-colo o dal promotore di giustizia e dagli avvocatie non dalle parti in causa. Tale fase si concludecon il decreto di conclusione della causa, che faseguito a quello di pubblicazione degli atti, chevengono rilasciati in copia solo agli avvocati e maialle parti.La fase dibattimentale può avvenire secondomodalità diverse; l’iter ordinario è quello delloscambio del memoriale di difesa steso dall’avvo-cato per iscritto, detto restrictus, e delle osservazio-ni del difensore del vincolo, detto animadversiones,con possibilità di repliche. Nel processo conten-zioso orale, invece, il dibattimento può esserefatto verbalmente, con successiva ed immediatapronuncia della sentenza.L’ultima fase, detta decisionale, conclude il pro-cesso con il pronunciamento del Giudice o sen-tenza.A norma del can. 1682 CIC, nel caso della primasentenza favorevole alla nullità, vi è una sorta di“appello d’ufficio”, in quanto il Tribunale che hadeciso deve inviare, entro venti giorni dalla pub-blicazione, la sentenza e tutti gli atti del giudizioe gli eventuali appelli al Tribunale d’appello.Quest’ultimo, esaminati gli atti, emette un decre-to giudiziario decisorio, con il quale o conferma(Decreto di ratifica) la precedente decisione oammette la causa all’esame ordinario di secondaistanza, che si concluderà con sentenza.Il Tribunale che ha pronunciato la doppia sentenzaconforme o il Decreto di conferma appone in calcealla decisione il Decreto di esecuzione; segue noti-fica all’Ordinario del luogo della celebrazione del

matrimonio, affinché la decisione si trascriva neiregistri del matrimonio e del battesimo. Da que-sto momento in poi le parti possono contrarrenuove nozze.

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CIC= Codex Iuris Canonici.AA.VV., Il Diritto nel mistero della Chiesa, III, PUL, Roma, 1992.M.R. Grandito, L’Organizzazione giudiziaria della Chiesa con particolare rife-rimento al Tribunale della Rota Romana, Università degli Studi di Salerno,A.A. 1996/97.

Piervincenzo PacileoH

La recente normativa a tuteladegli acquirenti di beni immobilida costruire.

Al fine di garantire un indennizzo ai soggetti pro-missari acquirenti1 o soci di cooperativa che sonostati privati di somme di denaro versate alcostruttore2 o altri beni ceduti allo stesso a titolodi corrispettivo senza riuscire ad ottenere la pro-prietà o altro diritto reale dell’immobile loro pro-messo in vendita o in assegnazione, oppure l’han-no ottenuta a condizioni più onerose rispetto alpreliminare originariamente stipulato, a causadell’avvio ai danni di quest’ultimo di procedureesecutive o concorsuali3 derivanti da una situazio-ne di crisi né conclusa prima del 31 dicembre1993, né aperta dopo il 20 giugno 20054, o siastata esperita con successo azione revocatoria exart. 67, comma 2, R.D. 267/1942 (il curatore deveprovare che l’acquirente conosca lo stato di insol-venza del costruttore ed il pagamento sia avvenu-to entro l’anno precedente la dichiarazione di fal-limento dell’impresa costruttrice), l’art. 12, D.Lgs.122/2005, ha istituito presso il Ministerodell’Economia e delle Finanze, ottemperando aquanto stabilito dall’art. 3, punto f), L. 210/2004,il “Fondo di solidarietà per gli acquirenti degliimmobili da costruire”5, il cui accesso è concessoesclusivamente in caso di sussistenza del permes-so di edificare6, disciplinandone la struttura ed ilfunzionamento in genere (art. 14), le modalità digestione (artt. 15 e 16), i criteri di reperimentodelle risorse economiche destinate ad essere ero-gate (art. 17), nonché i requisiti e le modalità diaccesso alle prestazioni dello stesso (artt. 13 e 18). In merito, l’art. 18, comma 6, del suddettoDecreto ha previsto l’emissione, avvenuta il 2 feb-braio 2006, di un Decreto interministeriale7 da

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vità della vita di relazione.Il secondo paragrafo del can. 1095 delinea unaforma di incapacità più specificamente riferita almatrimonio, riguardante «coloro che difettanogravemente di discrezione di giudizio circa i dirit-ti e doveri matrimoniali essenziali da dare e accet-tare reciprocamente». Si tratta di quelle anomaliepsichiche o caratteriali che non sono consideratevere e proprie malattie mentali e che non incido-no in modo apprezzabile sulla più generale capa-cità di intendere e di volere; si tratta di personeche, pur inserite nella vita sociale, non posseggo-no un sufficiente grado di consapevolezza e liber-tà di fronte agli obblighi del matrimonio.La terza ipotesi di incapacità consensuale riguar-da «coloro che per cause di natura psichica nonpossono assumere gli obblighi essenziali delmatrimonio».Questa forma di incapacità è in posizione di sub-ordinazione logica rispetto alla seconda ipotesi epertanto il ricorso a questa terza ipotesi si giusti-fica soltanto quando non risulti sussistente undefectus discretionis iudicii; mentre quest’ultima,infatti, attiene alla capacità di intendere e di vole-re i contenuti essenziali del matrimonio, l’altrainvece attiene alla idoneità a far fronte a quantoda essi richiesto in termini di comportamentopersonale.Il consenso può inoltre andare soggetto ad ano-malie e vizi, che a determinate condizioni posso-no rendere nullo il matrimonio; in questi casinonostante la volontà matrimoniale sussista nerisulta gravemente compromessa la corretta for-mazione, sicché il Codice, a norma dei cann.1096-1103 CIC, la ritiene insufficiente per la vali-dità del matrimonio. Questi vizi o anomalie sono dati dall’ignorantiacirca la natura del matrimonio, delineata chiara-mente nel can. 1055 CIC. Essi sono l’errore sulleproprietà essenziali e la sacramentalità del matri-monio, quando ne determina la volontà, cioèquando la volontà del nubente è conforme allarappresentazione intellettiva erronea che esso hadel matrimonio; l’errore sulla persona dell’altrocontraente, quando cioè la volontà del nubenteviene espressa nei confronti di un soggetto diver-so da quello che intendeva sposare. L’errore su diuna qualità dell’altro contraente influisce sullavalidità del matrimonio solo quando essa haassunto per il contraente una importanza tale dacostituire un elemento essenziale del progettomatrimoniale, che egli intende realizzare.

Anche il dolo ordito per ottenere il consenso e chetrae quindi in inganno il contraente su di unaqualità propria dell’altra parte può rendere nulloil matrimonio.Genera l’invalidità del matrimonio anche la vio-lenza, o l’azione di forza che viene esercitata sulnubente, e il timore, la situazione cioè di paura etrepidazione che tale azione provoca nell’animodi questo e che lo porta al matrimonio contro ilsuo effettivo volere.Il can. 1101 CIC statuisce che nel caso si verifichiuna divergenza tra la manifestazione esterna delconsenso matrimoniale, con la quale il nubentenella celebrazione accetta il matrimonio e lavolontà interna, che è quello che il soggetto vuoleveramente, il matrimonio è contratto invalida-mente. La simulazione può avere ad oggetto il matrimo-nio oppure un suo elemento o una sua proprietàessenziale; in quest’ultimo caso la simulazione sidice parziale perché la volontà del soggetto è pursempre indirizzata a costituire un rapportomatrimoniale, privo però di un qualche aspettoche l’ordinamento della Chiesa ritiene inelimina-bile. I casi sono quelli dell’esclusione dell’unitàdel matrimonio (bonum fidei); dell’indissolubilità(bonum sacramenti); del bene dei coniugi (bonumconiugum); della generazione della prole (bonumprolis); del valore sacramentale.L’ordinamento canonico non esclude la possibili-tà che il matrimonio sia sottoposto a condizione,purché essa sia passata o presente e sia posta conla licenza scritta dell’Ordinario del luogo; la vali-dità del matrimonio in questo caso è data dallaesistenza o meno del presupposto della condizio-ne. La condizione futura invece produce la nullitàdel matrimonio per il solo fatto di essere stataapposta al consenso matrimoniale.Per quanto riguarda le prescrizioni sulla forma dicelebrazione, va premesso che per contrarre vali-damente il matrimonio è necessario che i con-traenti siano presenti contemporaneamente sia dipersona sia tramite procuratore e che manifestinoil consenso matrimoniale con le parole o, se nonpossono parlare, con segni equipollenti. Per lacelebrazione per procura si richiede ad validitatemche il procuratore abbia legittimo mandato. Lacelebrazione deve avvenire alla presenza di unministro sacro abilitato e a due testimoni. Il man-cato rispetto di queste prescrizioni circa la forma(cann. 1108 ss. CIC) determina la nullità delmatrimonio.

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ogni tentativo di aggiramento della portata della Legge mediantepassaggi fittizi o simulati della titolarità dei rapporti tra costrutto-re e terzi soggetti.

3 Ad es. i casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottopo-sto ad esecuzione immobiliare, in relazione all’immobile oggettodel contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria,concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, oppureavvenga la messa in liquidazione della cooperativa.

4 Data in cui è stato emanato il D.Lgs. 122/2005.5 In riferimento all’ultimo decennio, CONAFI ha stimato che circa

200.000 famiglie sono state vittime di fallimenti immobiliari, men-tre sono oltre 9.000 i casi di fallimento ancora in corso, a partire dal1995.

6 L’art. 12, comma 3, esclude l’applicabilità del Decreto in esame agliimmobili costruiti abusivamente.

7 Pubblicato sulla G.U. n. 34 del 10 febbraio 2006.8 Art. 18, commi 1 e 6.9 Di conseguenza, non è possibile richiedere al Fondo il risarcimento

di eventuali danni morali, biologici, esistenziali o di assistenza tec-nica pur accertati in altra sede.

10 Con riferimento all’inquadramento della nozione di soggettivitànell’ambito del delicato rapporto tra diritto privato e diritto ammi-nistrativo, la posizione assunta da Sandulli, Manuale di diritto ammi-nistrativo, Napoli, 1984, p. 185 (“occorre tener presente la riserva diLegge enunciata nell’art. 97 Cost., il primo comma del quale dispo-ne che «i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni diLegge». Ciò comporta che nessun nuovo «pubblico potere» e, per-ciò, tra l’altro, nessun nuovo ente pubblico possa essere istituito senon ad opera di una Legge o in attuazione di una Legge la quale neprescriva o preveda l’istituzione”) trova sostegno in Mazzarolli-Pericu-Romano-Roversi Monaco-Scoca, Diritto amministrativo,Bologna, 2001, pp. 270-279, e soprattutto in Virga, Diritto ammini-strativo. I principi, Milano, 1995, pp. 3 ss., che evidenzia l’inscindibilenesso tra soggetto e ordinamento: “È sempre all’ordinamento giuri-dico che bisogna far capo per stabilire se un determinato ente possao meno costituire punto di imputazione di diritti ed obblighi. È per-tanto evidente come, in ordine al fenomeno della personificazione,vada respinta la cosiddetta teoria della realtà (elaborata dalla dot-trina organicistica) e vada, invece, seguita la più moderna teorianormativa, la quale insegna che la personificazione, sia degli indivi-dui sia degli enti collettivi, costituisce sempre una creazione deldiritto, perché, prima della norma, non esiste soggettività giuridi-ca”.

11 Basti pensare che il comma 2 del suddetto articolo sancisce che “ilFondo ha azione di regresso nei confronti del costruttore per ilrecupero dell’indennizzo corrisposto all’acquirente. A tal fine, ilFondo si surroga nei diritti dell’acquirente nell’ambito della proce-dura implicante la situazione di crisi”; dall’altro, ai sensi dell’art. 18,comma 2, “ciascun soggetto può ottenere dal Fondo l’indennizzouna volta sola”.

12 Ad esempio, se la responsabilità per ammanchi o illecite movimen-tazioni del Fondo debba gravare sulla concessionaria o sulMinistero.

13 È vivace il dibattito relativo all’eventualità che il Legislatore abbiasottoposto al sindacato contabile esclusivamente il rendiconto delFondo di solidarietà o anche tutta la restante contabilità ministe-riale, atteso che, se “il Fondo fosse stato inteso dal governo comeuna semplice voce del bilancio ministeriale, non consta come un sif-fatto cespite potrebbe essere sottoposto al vaglio della Corte se nonunitamente all’intero documento contabile del ministero” (testual-mente Conte-Vianello, Il Fondo di solidarietà, in Sicchiero, a cura di,La tutela degli acquirenti d’immobili da costruire. Commento al D.Lgs. n.122 del 2005, Padova, 2005, p. 254).

14 In tal senso, l’art. 3 della stessa norma incarica il governo sia di isti-tuire un Fondo (lett. f), sia, al contempo, individuare il soggettogestore del medesimo (lett. h).

15 Conte-Vianello, op. cit., p. 255, eccepiscono che “se il Legislatoreavesse inteso dar vita ad un soggetto di diritto, evidentemente nonne avrebbe delegato a terzi la creazione, la gestione, il controllo e lemodalità di finanziamento; piuttosto allo stesso sarebbero statiattribuiti connotati idonei per operare autonomamente, con pro-prio personale e con finanziamenti auto-determinati”.

16 Ciò in quanto il Fondo, privo di capacità di autoamministrarsi o diautodisciplinarsi con regolamentazioni interne, pone in capo all’en-

te gestore la relativa titolarità di diritti e poteri, articolandosi insezioni gestite autonomamente, a ciascuna delle quali vengonoimputati i contributi raccolti su base territoriale, affinché si sempli-fichi l’essenziale concreta operatività e si eviti la conseguente dis-persione delle somme raccolte.

Salvatore Russo*H

Il sistema cooperativoe il principio di sussidiarietà.

La cooperazione, ed il sistema cooperativo, intro-ducono giuridicamente, all’interno della cellulatradizionale dell’impresa e del suo esercizio,naturalmente ordinato secondo schemi gerarchi-ci, il concetto di democrazia giuridica ed econo-mica in una logica di imprenditorialità: lo statusdi socio di cooperativa comporta che, in tema didiritto di voto, ciascun socio persona fisica, diregola, ha sempre un voto, qualunque sia l’am-montare della sua partecipazione sociale, ridu-cendosi, così, l’elemento capitalistico della socie-tà. Vige, anche, il principio della variabilità delcapitale sociale in funzione del carattere apertodella partecipazione alla società.L’idea della cooperazione si intreccia, fatalmente,con il cd. principio di sussidiarietà, che permea,ormai, la nostra Costituzione (principalmentenel senso della sussidiarietà cd. verticale, vale adire tra una pluralità di enti territoriali tra i qualiè ripartita la sovranità), e la moderna dottrinasociale, con particolare riguardo alla sussidiarie-tà orizzontale.Il principio di sussidiarietà è stato enunciato, perla prima volta, nell’enciclica di Pio XI Quadrage-simo Anno quale punto cardinale della dottrinasociale della Chiesa, e si ispira, anche, ai principifondamentali del socialismo, cristiano e laico,che non esalta affatto la supremazia nullificantedello Stato, ma la capacità di autogovernarsidelle leghe, delle cooperative, delle comunità. Civiene, infatti, sagacemente rammentato che tra il“lasciar fare” (tipico del liberismo selvaggio) e il“fare direttamente” (ossessione dello statalismo),i corpi intermedi si pongono di fronte all’entepubblico come stella polare dell’“aiutare a fare”,vale a dire di una pratica che, attraverso questoprincipio di organizzazione sociale, realizza unasimbiosi virtuosa tra la mano invisibile del mer-cato, la mano visibile dello Stato e la “mano civi-lizzante” delle comunità intermedie, e dà vita aforme di gestione dei bisogni assolutamente

27 dottrina giugno 2006

parte del Ministero della Giustizia, di concertocon il Ministero dell’Economia e delle Finanze, incui sono state elaborate le modalità operative,anche telematiche, afferenti la presentazione delledomande per accedere alle prestazioni del suddet-to Fondo e lo svolgimento della relativa istrutto-ria8, al termine della quale l’organismo gestore delFondo (la CONSAP spa) delibera il riconoscimen-to dell’indennità e la relativa liquidazione o lareiezione della richiesta, ai sensi dell’art. 18,comma 5.La funzione cui il Fondo è preposto consiste nel-l’erogare una prestazione indennitaria non deri-vante da attività della Pubblica Amministrazione;dunque, il beneficio richiesto non ha carattererisarcitorio, come accade, invece, per altri fondi,bensì indennitario, così come la lesione alla basedella domanda non attiene a persone o cose, bensìad un patrimonio di cui il danneggiato richiede laricostruzione9 a seguito di una lesione imputabilea privati e non alla P.A. L’art. 14, comma 7, D.Lgs. 122/2005, sembra qua-lificare il Fondo quale vero e proprio soggetto didiritto munito di autonomia gestionale e nego-ziale10, un ente titolare in proprio di diritti, doverie facoltà nei confronti dei terzi11, distinto sia dalMinistero dell’Economia e delle Finanze, sia dallaCONSAP spa, e destinato al perseguimento di uninteresse solidaristico; d’altronde l’art. 15, lett. h),disponendo che ogni anno la CONSAP spa debbapredisporre il rendiconto sull’andamento delmedesimo e trasmetterlo al competente Mini-stero per l’inoltro alla Corte dei Conti, riconosceal Fondo una propria contabilità e, di conseguen-za, un’autonomia gestionale ed amministrativacomportante attività e passività di bilancio.Tuttavia, proprio la prospettiva del controllo con-tabile e della eventuale connessa imputabilitàdelle responsabilità12 per le scelte operate dall’isti-tuto per il perseguimento dei fini solidaristici allabase dello stesso ponendo in crisi la teoria della“soggettività” del Fondo, insieme al dato che essoè istituito presso un Ministero e gestito da unasocietà per azioni13, spinge parte della dottrina apaventare una censura per illegittimità costitu-zionale rispetto agli artt. 76 e 77 Cost. delDecreto, il cui contenuto violerebbe i principi ecriteri direttivi ai quali l’esecutivo avrebbe dovutoattenersi nella relativa redazione, secondo quantostabilito dalla L. 210/200414, e sostenere, di conse-guenza, che il Fondo di solidarietà sia semplice-mente un patrimonio formato dai contributi rac-

colti ex art. 17, D.Lgs. 122/2006, “una voce conta-bile, una posta di bilancio, afferente allo Stato,gravata da uno specifico vincolo di destinazio-ne”15.Appare, dunque, opportuno interpretare il testodel Decreto in esame come una sineddoche, unafigura retorica: il Legislatore delegato adotta iltermine “Fondo” per qualificare ora un patrimo-nio destinato ad uno scopo, ora l’attività ammini-strativa del Ministero, ora l’attività di gestionesvolta dalla concessionaria, desiderando costruireil Fondo quale patrimonio amministrato sì da unsoggetto terzo, ma non titolare di alcun diritto sudi esso, bensì soltanto mero gestore per lo specifi-co scopo per il quale è costituito16.Pertanto, sia il potere di erogare le somme dovu-te, sia il diritto di regresso nei confronti delcostruttore ed il conseguente potere di surrogarsiall’acquirente nei suoi diritti nell’ambito dellaprocedura concorsuale, riconosciuti al Fondo disolidarietà, legittimano quest’ultimo a gestire unpatrimonio, anche se articolato in sezioni auto-nome, ciascuna con una propria contabilità gesti-ta direttamente, soltanto al fine di assicurare unrisarcimento ai promissari acquirenti di unimmobile da costruire, in presenza delle condizio-ni di cui agli artt. 12 e 13, D.Lgs. 122/2005; dun-que, il suddetto Fondo, pur qualificato dalla let-tera del Decreto in esame come fattispecie giuri-dica munita di propria soggettività, non ne pos-siede i requisiti, rappresentando, invece, un capi-tolo di spesa, un mero “portafoglio” gestito da unsoggetto terzo e governato dal Ministero............................................

1 Per acquirente si intende la persona fisica che sia promissaria acqui-rente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero abbia stipula-to ogni altro contratto (ad es. un leasing), che possa avere per effet-to l’acquisto non immediato della proprietà o della titolarità di undiritto reale di godimento su di un immobile da costruire che avven-ga per sé o per un proprio parente in primo grado, ed inoltre coluiche, ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia assuntoobbligazioni con la medesima per ottenere l’assegnazione in pro-prietà o l’acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento sudi un immobile da costruire per iniziativa della stessa. In definitivaacquirente, ai fini dell’applicazione della normativa in oggetto, èsolo la persona fisica (termine più ampio di consumatore) e mai lapersona giuridica (società, ente, ecc).

2 Rientrano all’interno della nozione di costruttore sia l’imprendito-re, ovvero chi agisce nell’ambito di un’attività imprenditoriale(quindi sono esclusi i privati), sia la cooperativa edilizia, sia la socie-tà di trading, che promettano in vendita o che vendano un immo-bile da costruire (ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto,compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto lacessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquiren-te della proprietà o della titolarità di altro diritto reale di godimen-to su di un immobile da costruire), sia nel caso che lo stesso vengaedificato direttamente dai medesimi, sia nel caso in cui la realizza-zione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita daterzi: l’ampiezza di tale definizione è voluta al fine di scoraggiare

26 dottrina giugno 2006

Le opinioni di Bartolomeo Ietto, magistratodel Tribunale di Nocera Inferiore, e di SabatoRomano, avvocato penalista del Foro diNocera Inferiore.

Con la Legge n. 102 del 21 febbraio 2006 - pub-blicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del17.03.2006 - è stato disposto un significativo ina-sprimento delle pene della reclusione e dellamulta per i reati di omicidio colposo e di lesionicolpose gravi e gravissime, derivanti dalla viola-zione delle norme in materia di prevenzioneinfortuni e delle norme sulla circolazione strada-le. Il novellato art. 589 del Codice penale, che san-ziona il reato di omicidio colposo, dispone unaggravio del minimo edittale della pena da uno adue anni: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona èpunito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se ilfatto è commesso con violazione delle norme sulla disci-plina della circolazione stradale o di quelle per la pre-venzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclu-sione da due a cinque anni”. Il nuovo art. 590 del Codice penale, d’altro canto,statuisce che:“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione perso-nale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con lamulta fino a lire seicentomila. Se la lesione è grave lapena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa dalire duecentoquarantamila a un milione e duecentomila,se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni odella multa da lire seicentomila a due milioni e quattro-centomila. Se i fatti di cui al secondo comma sono com-messi con violazione delle norme sulla disciplina dellacircolazione stradale o di quelle per la prevenzione degliinfortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è dellareclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro

cinquecento a euro duemila e la pena per le lesioni gra-vissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso dilesioni di più persone si applica la pena che dovrebbeinfliggersi per la più grave delle violazioni commesse,aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusionenon può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile aquerela della persona offesa, salvo nei casi previsti nelprimo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti com-messi con violazione delle norme per la prevenzionedegli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro oche abbiano determinato una malattia professionale”.Per le lesioni personali, dunque, il Legislatore hapredisposto un incremento sia dei limiti minimiche di quelli massimi della pena che in passato,per le lesioni gravi, poteva variare da due a seimesi di reclusione, per le lesioni gravissime, da seimesi a due anni; la sanzione pecuniaria, inoltre,viene abolita per le lesioni gravissime, e aumenta-ta per quelle gravi.Qualche interrogativo si pone quanto al rispettodella finalità rieducativa della sanzione penaleche va, indubbiamente, riconosciuta anche inrelazione ai delitti di natura colposa.L’inasprimento delle pene previste dagli artt. 589e 590 c.p. può ritenersi rispondente ai propositirieducativi di cui all’art. 27 comma 3 della CartaCostituzionale?

Il dr. Bartolomeo Ietto, Giudice penale presso ilTribunale di Nocera Inferiore afferma:“È innegabile che le disposizioni introdotte dallaLegge 21.2.2006, n. 102 si propongano di garanti-re una maggiore severità alla risposta sanzionato-ria nel delicato settore dei reati contro l’incolumi-tà fisica commessi per il tramite della violazionedelle norme sulla disciplina della circolazionestradale e di quelle per la prevenzione degli infor-tuni sul lavoro. Si consideri, infatti, in una simileprospettiva, che - in relazione all’omicidio colpo-so (art. 589 co. 2° c.p.) - l’innovazione è circoscrit-ta alla sola pena edittale minima, elevata da uno adue anni di reclusione, con conseguente riduzio-ne della forbice edittale, mentre - con riferimentoalle lesioni personali colpose gravi (art. 590 co. 3°c.p.) - la pena, per quanto aumentata, è rimastaalternativa, ed, infine, - in ordine alle lesioni gra-vissime (sempre art. 590 co. 3° c.p.) - è scomparsala multa e la sanzione detentiva è diventata piùafflittiva. Tale inasprimento si inserisce, d’altrocanto, in quel più generale fenomeno di politicagiudiziaria caratterizzato dall’attribuzione di unarilevanza sempre maggiore, e meno sussidiaria,

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Opinionia Confronto

di Gianluca Granato

Modifiche al Codice penaleed al Codice di procedura penalein tema di lesioni gravi,lesioni gravissime ed omicidiocolposo, conseguenti allaviolazione delle norme inmateria di prevenzioneinfortuni e delle normesulla circolazione stradale.

autonome ed innovative, in quanto radicate nonnegli apparati, ma nella viva carne del sociale.Il metodo cooperativo, poi, si intreccia col prin-cipio dell’autogoverno: nei moderni sistemi sta-tuali e nelle grandi collettività democratichenazionali, inevitabilmente articolate in apparaticomplessi, che a fatica interpretano realistica-mente i bisogni collettivi, l’antidoto alla corru-zione della partecipazione democratica, alla tan-gibile distanza che si registra, tra bisogni e risor-se, tra istituzioni e partecipazione, è una robustainiezione di autogoverno, vale a dire l’enfasi sullecomunità di base, organizzate intorno a bisogniomogenei, regolati secondo sistemi di autonor-mazione, anziché di normazione esterna ed indi-retta, e di reperimento delle risorse al suo inter-no (gli Ordini professionali; le Camere diCommercio; le Casse Mutue).Nell’economia globale la cooperazione, che con-ferisce, dal nulla, ai produttori ed ai consumato-ri, soggettività e potere contrattuale altrimentiinesistenti, è l’antidoto allo strapotere ed allepolitiche economiche dell’oligarchia delle multi-nazionali e delle corporation occidentali, delleélites affaristico-finanziarie, delle istituzionieconomiche globali, vere e proprie icone imper-sonali che hanno ribaltato il rapporto tra capita-li destinati al commercio ed agli investimenti, ecapitali destinati alla speculazione (a vantaggiodei secondi), che esercitano il controllo sull’eco-nomia, sul sistema di governo, sulla vita sociale eculturale; e che danno luogo ad una sorta digoverno occulto e di senato virtuale che trasfor-ma la democrazia in una dichiarazione formale ein una scatola vuota che comprime i diritti e leaspirazioni dei più (reputiamo, tra l’altro che laperdita di potere d’acquisto della nuova monetava letta nelle pieghe dei bilanci dei grandi grup-pi oligopolistici, compresi i concessionari pub-blici, e della distribuzione).Il principio di cooperazione non dismette la suaoriginalità e la sua attitudine propulsiva neimomenti storici in cui l’espansione dei gruppicooperativi ne stravolge la filosofia ed inducealla adozione di logiche capitalistiche e finanzia-rie devianti, con particolare riguardo alle prassideviate di grandi corporazioni bancarie. Qui labanca è reputata alla stregua di una cassaforte,con la quale, piuttosto che finanziare lo sviluppoe le piccole imprese (la cui intraprendenza e spi-rito di sacrificio sono la sostanza del miracolo

economico italiano), o si privilegiano intese forticon i grandi gruppi protetti dall’ombrello delletariffe pubbliche o dall’oligopolio di mercato, osi realizzano vertiginosi movimenti di capitalinecessari per complesse operazioni di acquisizio-ni azionarie ed immobiliari (rammentiamo, tral’altro, che gli spostamenti telematici di capitalipossono, in pochi secondi, condizionare equili-bri economici, anche di intere nazioni, apparen-temente consolidati) che non creano occupazio-ne e sviluppo, ma solo enormi plusvalenze perpochi.Il credito cooperativo, al contrario, fondato suuna partecipazione diffusa della socialità, è radi-cato in una realtà di base che muove i canalicapillari dell’economia e produce uno sviluppopalpabile, alternativo ed antitetico a quello deglioligopoli economici. Il credito cooperativo sta alle grandi istituzionibancarie come le esperienze di microcreditodella finanza equa e solidale (diffuse nei paesi invia di sviluppo da Muhammad Yunius per con-sentire alle persone in situazione di povertà edemarginazione di accedere a servizi finanziari ead opportunità di esclusivo appannaggio dei ric-chi) stanno alle involuzioni del sistema crediti-zio nostrano. E il sistema cooperativo esalta l’i-niziativa e la spinta propulsiva dei produttori ela capacità di autofinanziamento dell’ente col-lettivo, ed introduce nella teoresi dell’eserciziodell’impresa il principio di solidarietà.Sicuramente la cooperazione è, anche, figlia etrova radicamento nelle tradizioni municipalidell’Italia comunale (di questa Italia) e nel geno-ma dell’autonomia e dell’autogoverno che essehanno inoculato nelle generazioni e nel corposociale, in luogo del senso di sudditanza tra-mandato, nelle plebi del Mezzogiorno, dalla tra-dizione feudale e teocratica inaugurata daiNormanni, e da uno stuolo di dominatori e dipotenti cui si confaceva l’idea di Stato comeblocco monolitico e gerarchico, generatore diuna tenace dipendenza dal potere.L’auspicio, allora, è che, nella mappa dei rappor-ti di produzione, questo assetto rivesta di spes-sore economico e di superiore qualità umana eculturale gli innumerevoli attori dello sviluppomai più relegati “alla periferia dell’impero”.

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*Presidente Seconda Sezione Civile del Tribunale di Nocera Inferiore

28 dottrina giugno 2006

un più rapido soddisfacimento delle pretese risar-citorie nutrite dalle persone offese dai delitti inquestione. E in un sistema sostanziale e proces-suale come il nostro, che spesso sembra privile-giare le garanzie degli imputati anche a costo dipenalizzare le legittime istanze delle parti lese,una prospettiva di questo genere non può cheessere accolta con favore”.

I due quesiti, così come sottoposti al vaglio del dr.Bartolomeo Ietto, trovano diversa collocazionenel parere richiesto all’avv. Sabato Romano,penalista del Foro di Nocera Inferiore, il qualeafferma: “Penso che le due domande possanoessere concettualmente unificate, in quanto,com’è da tempo noto sia agli operatori che aglistudiosi del diritto penale e processuale penale,l’inasprimento di pene da una parte e le modalitàdi accertamento processuale differenziate dall’al-tra, sono espressione di un’unica, tristementenota, matrice propositiva. Si tratta, in buonasostanza, di risposte legislative stereotipate fina-lizzate a far fronte a fenomeni sociali di rilevanteimportanza/gravità nei confronti dei quali siritiene, evidentemente, che l’attivazione in uncerto modo dello strumentario penale possacostituire un valido argine.Ed è quel che, puntualmente, è avvenuto anchenel caso che ce ne occupa: di fronte al proliferaredi incidenti stradali e lavorativi, il Legislatore hadeciso di intervenire sull’area del penalmente rile-vante, aumentando, sul versante sostanziale, larisposta sanzionatoria ed imponendo, su quelloprocessuale, una maggiore celerità. Senza entrarenel merito delle singole scelte effettuate, quel che

qui preme sottolineare è che questo modo di fareprende in considerazione non la gravità in se delfatto, o se si vuole dell’evento cagionato, ma lemodalità di produzione, proponendo non pocheperplessità sul rispetto di canoni costituzional-mente imposti, primo fra tutti, quello dell’egua-glianza/proporzione. A ben vedere, allora, si trat-ta di interventi di politica sociale che servonoinnanzitutto a tranquillizzare l’opinione pubbli-ca, tacitandone la richiesta di intervento ed ilbisogno di sicurezza nei confronti di fenomeniche destano enorme allarme sociale: essi, cioè,mirando alla tutela dell’ordine pubblico aggredi-to da condotte che lo turbano, direttamente nontutelano alcun bene giuridico né potrebbero d’al-tronde farlo, se è vero, come da tempo insegnanoillustri maestri, che l’ordine pubblico ideale puòal più costituire la ratio della tutela ma non certa-mente il bene. Non è, allora, il caso di scomodarela finalità di integrazione sociale della pena o altriparametri di pari spessore per valutare la confor-mità della scelta di cui qui si discute ad essi, per-ché la verità è tutt’altra e risiede nella presa dicoscienza, da parte del Legislatore, dell’inefficien-za politico-sociale di far fronte al fenomeno. Lamiopia legislativa consiste, poi, nel non potenzia-re ulteriori agenzie di Stato a ciò deputate, ma nelproseguire per una strada che, seppur già ampia-mente sperimentata, non ha dato mai i frutti spe-rati. E, dunque, in conclusione, allo stato si puòsolo registrare l’ennesima disciplina legislativache deroga a quella ordinaria ratione materiae, atutto discapito delle esigenze di coerenza e razio-nalità che un’opzione sistematica, costituzional-mente fondata, impone”.

31 opinioni a confronto giugno 2006

all’elemento psicologico della colpa e, conseguen-temente, dalla realizzazione di una tutela semprepiù intensa non solo dei beni collettivi, ma anchedegli interessi individuali lesi da fattispecie illeci-te di natura colposa; il tutto anche in considera-zione del progressivo moltiplicarsi degli eventiche, ricollegandosi eziologicamente al mancatorispetto delle prescrizioni legislative in tema dicircolazione stradale e di normativa antinfortuni-stica, pregiudicano totalmente o compromettonoparzialmente l’integrità personale di uno o piùsoggetti. Questa accentuazione in senso sanzio-natorio non sembra, tuttavia, comportare unsostanziale contrasto col principio della finalitàrieducativa della pena sancito dall’art. 27 co. 3°della Costituzione.È, infatti, appena il caso di ricordare che - secon-do una consolidata giurisprudenza - il fatto dellaviolazione delle norme sulla disciplina della circo-lazione stradale e di quelle per la prevenzionedegli infortuni, previsto sia dall’art. 589 co. 2° c.p.che dall’art. 590 co. 3° c.p., integra una mera cir-costanza aggravante, come tale suscettibile diessere inserita nel giudizio di “bilanciamento” exart. 69 c.p. con le attenuanti di frequente ravvisa-bili in vicende di carattere colposo (si pensi, adesempio, alle attenuanti generiche ex art. 62 bisc.p. ed a quella del risarcimento del danno ex art.62 n. 6 c.p.). Ne consegue che il magistrato conti-nua ad avere un’ampia possibilità di adeguareidoneamente la pena alla concreta entità dellacondotta, riconoscendo le richiamate attenuantiin termini di prevalenza, o, quanto meno, di equi-valenza, e partendo, quindi, dalla pena-base con-templata dall’art. 589 co. 1° c.p. (sei mesi di reclu-sione di minimo) o dall’art. 590 co. 1° c.p. (reclu-sione fino a tre mesi o multa fino ad euro trecen-tonove); e ciò in piena sintonia con il richiamatoparametro costituzionale della valenza rieducati-va della sanzione”.La L. 102/2006 ha introdotto nuove disposizionianche in relazione alla disciplina delle indaginipreliminari, riducendo significativamente i termi-ni per lo svolgimento delle stesse ove si procedaper i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p., se con-seguenza della violazione delle norme sulla disci-plina della circolazione stradale o di quelle per laprevenzione degli infortuni sul lavoro.Omicidio colposo e lesioni colpose saranno dun-que oggetto di una giustizia più veloce. Ma ciò inquanto reati per i quali necessita un’attività inve-stigativa meno complessa o perché delitti di mag-

giore allarme nell’attuale contesto sociale?Secondo il dr. Bartolomeo Ietto: “La Legge n.102/06 ha effettivamente cercato di dare allarisposta sanzionatoria in materia di reati control’incolumità fisica commessi per il tramite dellaviolazione delle norme sulla disciplina della circo-lazione stradale e di quelle per la prevenzionedegli infortuni sul lavoro, non solo una maggioreseverità, ma anche una più accentuata rapidità.Questa seconda esigenza è stata, invero, soddi-sfatta attraverso la semplificazione e l’accelerazio-ne dell’attività di accertamento e di repressionedei delitti de quibus, per i quali è stato, di conse-guenza, previsto un iter procedurale differenziatoe contraddistinto da norme che, sebbene in pre-valenza non siano presidiate da specifiche sanzio-ni processuali, mirano, comunque, ad abbreviare itermini per le indagini preliminari e per la fissa-zione della data del giudizio.Si va, infatti, dalla possibilità di concedere soltan-to una volta la proroga delle indagini riguardantii delitti medesimi (il nuovo comma 2 ter dell’art.406 c.p.p.) al termine di trenta giorni dalla chiu-sura delle indagini preliminari contemplato per ildeposito della richiesta di rinvio a giudizio inrelazione all’illecito ex art. 589 co. 2° c.p. (vedi ilcomma 2 bis dell’art. 416 c.p.p.) e per l’emissionedel Decreto di citazione a giudizio in ordine alreato ex art. 590 co. 3° c.p. (vedi il comma 1 bisdell’art. 552 c.p.p.); senza dimenticare, infine, isessanta giorni tra la data della citazione e quelladel giudizio fissati per l’omicidio colposo ex art.589 co. 2° c.p. dal co. 3 bis dell’art. 429 c.p.p., ed inovanta giorni dall’adozione dello stesso Decretodi citazione stabiliti dal comma 1 ter dell’art. 552c.p.p. per la comparizione a giudizio in riferimen-to alle lesioni personali colpose gravi e gravissimedi cui all’art. 590 co. 3° c.p. Appare evidente che tale sforzo di velocizzazionenon sia stato dettato dalla minore complessitàdell’attività investigativa concernente questatipologia di reati (i quali, anzi, richiedono spessoindagini particolarmente complesse e bisognosedi apporti tecnici qualificati), ma bensì dalla chia-ra volontà legislativa di evitare che illeciti così dif-fusi e così fortemente lesivi del bene giuridicoprotetto dell’incolumità fisica individuale, sianoperseguiti in tempi eccessivamente lunghi e noncompatibili con l’allarme sociale da essi prodottononostante il loro carattere squisitamente colpo-so. D’altro canto l’accelerazione in esame puòavere il non trascurabile effetto di favorire anche

30 opinioni a confronto giugno 2006

Jacopo del Fiore,Trittico della Giustizia,

Galleria dell’Accademia,Venezia.

sarnese a causa della loro vicinanza al Monte e -come detto - del forte vento spirante in direzionesud-orientale. A Sarno crollò il SeminarioDiocesano in località Borgo eretto nel 1596 efatto riedificare nel 1642 dal vescovo Stefano Soledi Castelblanco. Altri luoghi pii rimasero danneg-giati tra cui la Chiesa Collegiata Curata di SanMatteo, la Chiesa della Santissima Trinità ed ilMonastero Benedettino in piazza Mercato, laChiesa di San Giovanni ed il Monastero

Verginiano e la Chiesa di Santa Maria della Foce.A Striano pochi danni subì la Parrocchia di SanSeverino, ma crollò quasi del tutto la Chiesa diSan Giovanni Battista, devastatam et cadentem vesu-viana causa. L’acqua, venuta giù dai monti diLauro e dallo stesso Vesuvio, distrusse i terrenidella valle del Sarno che a detta del Giuliani “alza-tovisi il suolo, con la materia ch’ella portò, fino a sedicipalmi, non vi comparisce hora albero di niuna forte diquei tanti, et sì fruttiferi, che dianzi à maraviglia quella

33 historia et antiquitates giugno 2006

Giovanni Orlandi,Eruzione del Vesuvio

del 1631.

Come già accennato, vero prodromo dell’eruzio-ne fu rappresentato dal progressivo sollevamentodel fondo craterico. La rapidità con la quale essoavveniva, almeno negli ultimi quindici giorni pre-cedenti l’eruzione, viene rilevata da due distanzia-te osservazioni effettuate nei primi giorni delmese di dicembre. Mentre nella prima il fondo,pur notevolmente sollevato, era alquanto distan-te dal bordo, nella seconda si aveva invece quasicoincidenza del margine della piattaforma crate-rica con l’orlo terminale. Nel pomeriggio del gior-no 16 dicembre, scorie, lapilli, ceneri cadevanodovunque oltre la montagna e già in direzionesud-occidentale cadevano ceneri fino ad unadistanza di oltre 25 Km (Basilicata-Taranto). Dalcosiddetto mare di lava, a seconda delle possibili-tà imposte dalle condizioni morfologiche, sidipartirono copiosissime colate di lava fluidissi-ma che si riversarono lungo le pendici sud-occi-dentali del monte. Quasi tutte le colate, suddiviseanche in rami di un chilometro di larghezza rag-giunsero in meno di due ore il mare. Nell’eruzione del 1631, già all’alba del suo secon-do giorno, le violenti masse elevatesi rapidamentedal cratere davano luogo alla formazione di unamaestosa nube eruttiva che costituiva la minacciadello scoppio di un violento temporale limitatoalla zona vesuviana. I torrenti segnarono i fianchi del monte spingen-dosi nella sottostante vasta piana in direzionenord-orientale. Queste correnti fangose, dopo lecontrade limitrofe, sommersero i paesi diOttaviano, Palma e Saviano, Somma Vesuviana,Marigliano, Cisterna. Le acque che, invece, cadde-ro copiosamente nell’Atrio del Cavallo detteroluogo ad una terza imponente corrente che siriversò lungo il Fosso della Vetrana, suddividen-dosi poi in due rami; il primo, diretto a nord,devastò i comuni di Massa, Trocchia, Pollena eparte di San Sebastiano estendendosi fin nei pres-si di Madonna dell’Arco. Il secondo, più deva-stante, si diresse ad ovest e, qui, con ulteriori sud-divisioni, le acque sommersero San Giorgio aCremano, Portici e Resina. I nuovi bracci acquei sispinsero fino al mare dando luogo alla formazio-ne di lingue di terra lunghe finanche un chilome-tro. Per avere un’idea della potenza delle acque,

basta dire che nella piana di Nola1, totalmenteallagata in alcuni punti (a Marigliano, Cicciano,Cisterna cioè a circa 20 km dal cratere) le acque sielevarono fino a due, tre metri. Il fenomeno, qui,fu dovuto anche al fatto che i canali di smalti-mento, già insufficienti per la portata ordinariadelle acque, erano tutti ricolmi di materiale vulca-nico emesso nelle attività vulcaniche precedenti.Altre piogge vesuviane interessarono la zona diLauro, Visciano, Rocca, Avella, Arpaia eMontevergine. Le correnti discendenti dai montidi Visciano e di Lauro, confluirono nella piana diPalma nella quale si ebbe accumulazione di mate-riale pari a tre o quattro metri. Qui furonodistrutti i frutteti, di cui la zona era ricchissima,rimanendo ben in vista solo le tante pietre porta-te dall’inondazione.Mancò l’acqua ai mulini di Carmignano e, dopola perdita del mulino di Torre Annunziata chemacinava oltre quattromila tomola di grano algiorno, tutte le speranze per la produzione difarina erano riposte nei mulini di queste zone. APomigliano, le acque scorrendo verso l’alveo, s’in-contrarono con l’acqua di Carmignano, ivi inca-nalata, allagando tutti i territori, interessandoanche Marigliano e Nola, ma soprattutto le vie dicomunicazione con la Puglia. Vista la situazionecritica e l’importanza dei luoghi, don AntonioSuarez, Marchese di Vico e Commissario Generaledelle strade del Regno, su ordine del viceré, accor-se con altre maestranze a porre rimedio e furonocostruiti altri alvei che ripristinarono il preceden-te corso delle acque del Carmignano.Nola invece fu colpita in modo violentissimo: quimoltissime case ed alcuni conventi sprofondaro-no sotto il peso della cenere e delle pietre “piovu-tevi sopra”; ciò sorprende perché questo casaleera, rispetto al centro eruttivo, ben più lontano diNapoli2. Abbondantissime ceneri “cascarono” sui casali diBenevento, sul casale di Ariano, sulla lontanaPuglia fino a raggiungere la Dalmazia e le isoledell’arcipelago greco. Come fu possibile tutto ciò?Gli scienziati e gli osservatori del tempo sosten-nero che i prodotti vulcanici furono lanciati inaria in senso verticale e il fortissimo vento che spi-rava in quei funesti giorni li diresse in varie dire-zioni3. Anche l’area salernitana non fu risparmiata daglieffetti, sia quelli immediati sia quelli indiretti,dell’esplosione vesuviana; maggiormente colpiti,ovviamente, risultarono i paesi dell’agro nocerino

32 giugno 2006

Historiaet Antiquitates

di Luigi Maria Cioffi

L’eruzione vesuviana del 1631.Seconda parte

morti causati dall’evento eruttivo furono ben pre-sto dimenticati mentre le generazioni successivetraevano incalcolabili benefici dalla rinnovata fer-tilità del suolo determinata dal fresco apporto dimateriale detritico vesuviano, ricco di quellesostanze potassiche che rappresentano uno deitre principali fertilizzanti agricoli. Significativisono al riguardo alcuni fasci di atti notarili delnotaio sarnese Matteo De Filippis scoperti nel1994 e conservati presso l’Archivio di Stato diSalerno. Tali documenti contengono una descri-zione inedita dell’eruzione vesuviana del 16dicembre 1631. L’attenta osservazione del feno-meno eruttivo induce il notaio a contare persinoventotto scosse telluriche nello spazio di un’ora,ad affermare che “dieci palmi discosto l’un l’altro nonsi vedea” a causa della caligine sprigionatasi, adindicare con meticolosità i danni, in termini divite umane perdute, di sicure indicazioni topo-grafiche, di pesanti contraccolpi economici all’in-tera area vesuviana. In questo quadro di devasta-zione e di morte, greve di lapillo e pietre pomici,di fuoco, di incendio, l’immaginario collettivo deltempo vede l’inizio del giuditio universale, mentrenon restava altro da fare che espiare i propri pec-cati e fare voti al glorioso San Gennaro; e intantola cenere giungeva fino alla Puglia, sinoall’Abruzzo e la Calabria.Questi gli elementi salienti del passo del DeFilippis, il quale ha avuto anche la costanza diseguire nel tempo, per l’arco di un lustro, l’evolu-zione dell’eruzione e, a questo proposito, rilevaappunto che “l’incendio predetto durò per cinque anniquasi continui che sempre si vedea fumare e buttarecenere” 4.In riferimento all’area esterna del vulcano, tantifurono i blocchi più o meno voluminosi che cad-dero a distanze relativamente brevi in direzionenord-orientale. Pietre pesantissime arrivaronofino a Lauro, ad Avellino, ad Ariano e Melfi. Ben presto l’area di caduta andò sempre piùestendendosi, specie nella direzione compatibilecon i venti superiori. Nello stesso pomeriggio lacenere cadde in Basilicata e nelle Puglie5, nonchénel porto dell’isola di Negroponte (Eubea), nelresto dell’arcipelago greco e sulla terra ferma dovesi depositarono fino a sei dita di cenere6. Durante il secondo giorno dell’eruzione, mercole-dì 17, persistendo forti venti, si ebbero cadute dicenere anche in Dalmazia e addirittura aCostantinopoli. Per avere un’idea dell’entità delleceneri cadute, si può rilevare, che nel settore

orientale fino ad una distanza di 50 km cadderodai tre ai sei metri; a Napoli lo spessore risultòinvece di circa 25 cm7.Riguardo ai danni totali, oltre la perdita di seimi-la persone e quattromila capi di bestiame, i dannimateriali furono valutati in venti milioni di duca-ti, corrispondenti ad una somma ragguardevoleper l’epoca.Tra i provvedimenti adottati vi fu, come detto, l’e-senzione, per i paesi danneggiati dalle acque, dalpagamento dei dazi fiscali. Tra essi figuranoanche Monteforte, Forino, Atripalda, Vulturara,Serino e Solofra, paesi situati al di làdell’Appennino e, quindi, non danneggiati daitorrenti acquei scesi direttamente dal Vesuvio8.Lo scampato pericolo fu, per molti casali, ancheoccasione per ringraziare e scegliere i propri santiprotettori; infatti “l’Università de Nocera Supranasupplicando espone a V.E. come atterrita da tanti terre-moti, fuochi, cenere, pietre et tuoni del Monte Vesuvio” ,riunitasi, decise che nell’anniversario del giornoin cui “successero le morti e le rovine per molti luoghiconvicini dalle quali venne preservata la città supplican-te per risolutione et voce del popolo dalla MadonnaSantissima di Materdomini” si venerasse detta glo-riosa vergine “con spesa de ducati venti et cossì anco sepigliassero per patroni e protettori li gloriosi SantoAntonio de Padua, San Nicola Colenario, SantaEufemia vergine e martire e Santo Lodovico confessore,nato in essa città…”9. Lo stesso esempio fu seguito da altri casali: aNocera delli Pagani “la città, li sindaci et deputati con-clusero che se pigliasse per padrone e protettore il glorio-so Santo Prisco, pastore e compatriota d’essa città”10............................................

1 Riccio, Lettere del P. Ascanio op. cit., Lettera III, in Nuovi Documenti op.cit.

2 Imbò, Il Vesuvio e la sua storia, Napoli, pp. 35-47.3 O. Romano, Relatione dell’incendio del Monte Vesuvio, Napoli,

Roncagliolo, 1632, pp. 21-25.4 ASS, Protocolli Notarili del distretto di Salerno, Notaio De Filippis,

fs. 6336, Anni 1631-1632.5 Riccio, Lettere, avvisi e notizie diverse sull’eruzione del Vesuvio del 1632 “Si

ha notizia di rimbombi e caduta di cenere nelle terre di Puglia, in terra diSpalato, Sinigaglia e Pesaro dello Stato di Urbino, Giovenazzo, Ragusa etaltre ancora”, in Nuovi Documenti op. cit.

6 Giuliani, Trattato op. cit., p. 96.7 Imbò, Il Vesuvio op. cit., p. 41.8 ASN, Coll. Decret. 26 marzo 1632: “Sopra l’immunità cercata da alcu-

ne Università per li danni sofferti a cagione dell’incendio e delle esalationidelle ceneri, pietre ed arene del Monte Vesuvio e per le inondazioni d’acquecosì del detto monte, come dei monti di Avella”.

9 ASN, Coll. Decret., vol. 83, f. 80: “… et si spendessero in servitio de Dio etveneratione delle feste di detti Santi ducati trentacinque …” Die 23 Marciy1632.

10 ASN, Coll. Decret., vol. 83, f. 86: “… havessero da spendere ducati centoper essa supp.te, per lo stendardo et statua de dicto Santo …” Die 23 Marciy1632.

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grande pianura adornavano: ma ben si veggono dellepietre lasciatevi da quelle horridissime piene in si fattacopia, che diresti non trovarsene tante in tutti i più pie-tosi luoghi dell’universo insieme”.I colossali flussi piroclastici che si riversarono

lungo le sue pendici ed i prodotti di caduta dellanube eruttiva che raggiungeva l’altezza di 28 km,spinti dal vento verso oriente ed uniti alle lave cheraggiunsero il mare, ammantarono una vastissi-ma area di nuovo materiale vulcanico. I seimila

34 historia et antiquitates giugno 2006

Salvatore Compagno,Eruzione del Vesuvio

del 1631.

nos quidem iudicibus diximus eidem teodelgardo, utdaret wadia ipsorum, ut secundum legem nongentossolidos eidem mulieris et ad pars palatii conponere; illedixit, ut non tanta abere rebus aut substantia, unde seab ac culpa liberare possat, eo quod pauca rebus se dice-bat abere. dum nos iudicibus tale eius audibimus mani-festationem et pauca se dicebat abere substantia, de pre-sentis per capillis capitis suis se ipso teodelgardus con-prendere fecimus, et in manum ipsius adelgise et adelfrid

parenti et tutori sui seu et ipsius gaidenardi, qui missuserat a pars palatii, se tradidid cum omnibus rebus suispro suprascripta conpositione et pro securitate ipsiusipsorum mulieris et parenti sui, et pro pars palatii uncemisimus iudicatum, quod tibi dausdedi notario scriberedemandabimus. actum sacro salernitano palatio felici-ter. + ego qui supra petrus me subscripsi + ego qui supra benedictus

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Pagina di Codicelongobardoconservato

presso la Badiadi Cava de’ Tirreni.

Anno Domini 894:processo per stuproa Teodelgardo da Nocera.

Le minuziose ricerche del compianto professorRaffaele Pucci hanno consentito di estrapolaredal Codice Diplomatico Cavese - una raccolta diatti notarili custoditi presso la Badia dellaSantissima Trinità di Cava de’ Tirreni - una testi-monianza di rilievo giuridico unica nel suo gene-re. Con un rozzo e sgrammaticato latino, è docu-mentato lo svolgimento di un processo, celebratoprobabilmente a Salerno, ove imputato èTeodelgardo, un abitante di Nocera, Teodelgardusde nuceria filius, incriminato per aver stupratoAdalgisa, figlia di tale Walcario.Ipee Teodelgardus in birtute compreensisset ipsaAdelgisa et in terra illa jactasset et adulterasset illam.L’imputato è chiamato a discolparsi dinanzi a dueGastaldi - Petrus e Benedictus - aiutanti dei Giudiciche operano sotto il regno di Guaimario I, princi-pe di Salerno, nell’894 d.C. Chiedono giustizia,rivendicando l’onore perduto, il padre della vitti-ma e Adelfrido, tutore in cujus mundio illa subiace-bat. Nel diritto longobardo, con il mundio il padreesercitava il potere assoluto sui figli. Per i maschiquesto tipo di potestà cessava al momento dellamaturità, per la donna, invece, al diritto esercita-to dal padre poteva sostituirsi quello del marito,sempre che questi fosse stato in grado di poterloacquistare al momento delle nozze.Iniziato il processo, Teodelgardo si proclamaimmediatamente colpevole e, rinunziando aitestimoni, ammette di aver abusato della donna,compromettendone le virtù: eo quod berum est, quiaista Adelgisa in birtute conpreensid et in terra iactabit etadulterabit illam.I giudici lo condannano al pagamento di un gui-drigildo di novecento soldi aurei da dividersiequamente tra l’erario - palatii - e la parte lesa: dumnos iudicibus tale eius manifestationem audibimus, iudi-cabimus, ut secundum legem nongentos solidos ex haccausa componere medietate palatii et medietate ipsiusmulieris.Teodelgardo, dichiara di non essere in grado dipagare la cifra che supera per valore ogni suo pos-sedimento: ille dixit, ut non tanta abere rebus aut sub-stantia, unde se ab ac culpa liberare possat, eo quodpauca rebus se dicebat abere. I giudici, dunque, sivedono costretti a sanzionarlo con altra pena ed il

nocerino viene consegnato, per i capelli, nellemani della famiglia di Adalgisa, divenendoneschiavo: dum nos iudicibus tale eius audibimus manife-stationem et pauca se dicebat abere substantia, de pre-sentis per capillis capitis suis se ipso Teodelgardus con-prendere fecimus, et in manum ipsius Adelgise etAdelfrid parenti et tutori sui seu et ipsius gaidenardi, quimissus erat a pars palatii, se tradidid cum omnibus rebussuis. Il provvedimento trova il suo fondamentonelle disposizioni legislative contenute nel-l’Editto di Rotari del 643 d.C.: un Codice compo-sto di 388 capitoli ispirati alle leges barbariche,con influssi di diritto romano. Il corpus legislativonon abolisce il diritto di faida (la classica vendet-ta privata) mitigato sempre più spesso dal ricorso- come attesta il documento custodito nella Badiadi Cava - al guidrigildo, un risarcimento di natu-ra pecuniaria, che varia secondo la qualità ed alvalore sociale dell’offeso. Non è escluso, dunque,che, nonostante la celebrazione del processosecondo i criteri dell’Editto di Rotari, i familiaridella vittima o lo stesso Teodelgardo, non soddi-sfatti del verdetto abbiano, successivamente, rite-nuto di ottenere giustizia rivendicando l’applica-zione del diritto di faida.

Il testo integrale del documento con la tradu-zione non letterale.CVI. A. D. 894 + In nomine domini octabo decimo annodomni waimari principi et imperialis patricius et secun-do anno domni waimari principi fili eius, mense septem-ber tertiadecima indictione. dum ante nos petrus et bene-dictus gastaldei et iudicibus coniuncti fuisset adelgisa filiawalcari cum adelfrid filio adelmundi parentes et adbo-catore suo, simul cum ipsi benit teodelgardus de nuceriafilius (deest nomen), primis ipsa nominata adelgisa cumipso adelfrid tutore et parentes suos, in cuius mundiosubiacebat, dixerunt, ut ipee teodelgardus in birtute con-preensisset ipsa adelgisa et in terra illa iactasset et adul-terasset illam, et iam ante os dies inde iudicatum abuis-set, ut per testes ipso ei adprobaret; pro ita parata eratipsa adelgisa et ipse adelfrid tutor eius cum sua testimo-nia, ut ipso eis adprobaret secundum legem. nos quidemiudicibus interrogabimus ipsum teodelgardum quodexinde respondere, ille dixit: testimonia ista non recipio,eo quod berum est, quia ista adelgisa in birtute con-preensid et in terra iactabit et adulterabit illam. dum nosiudicibus tale eius manifestationem audibimus, iudicabi-mus, ut secundum legem nongentos solidos ex hac causacomponere medietate palatii et medietate ipsius mulieris,adstante ibidem gaidenardus filius petri gastaldei, quimissus erat a pars palatii conpositione ista recipiendum.

36 giugno 2006

Historiaet Antiquitates

di Gianluca Santangelofoto Archivio Altrastampa

Uno sguardo al passato.di Rino Carpinelli

La società moderna con il suo incessante divenireha portato inevitabilmente alla scomparsa dimolti aspetti del nostro passato. Dove un temposorgevano case, mal ridotte (bassi) o forse anchedi modesto pregio architettonico, e cortili, cherappresentavano comunque forme di aggregazio-ne sociale, oggi svettano - a mo’ di sfida verso ilcielo - amorfi palazzoni. Dove un tempo c’eranostradine, vicoli, angoli particolari, oggi si intrec-ciano strade esclusivamente destinate alle auto-vetture, che costringono il malcapitato pedone adun impossibile e pericoloso slalom per evitarle eche diffondono nell’aria una nauseabonda edinquinante scia di veleni (qualcuno però potrebbeobiettare che se fossero rimasti i cavalli al postodelle auto, ci sarebbe comunque stato l’inquina-mento. Sì, però sarebbe stato più naturale).Questo frenetico sviluppo ha spazzato via ancheun microcosmo di personaggi, che un tempo,ormai troppo lontano da noi, popolavano i nostripaesi e che esercitavano, per sbarcare il lunario,mestieri, per lo più in forma ambulante, più omeno leciti, più o meno fantasiosi, appresi allascuola del vicolo ed adattati alla realtà delmomento o legati alle necessità ed alle stagioni.Molti di questi mestieri sono andati completa-mente perduti; altri, sotto certi aspetti, si sonotrasformati ed evoluti. Oggi è difficile vedere unambulante per strada, fatta eccezione per l’extra-comunitario di turno, che insistentemente cercadi propinarti la mercanzia più disparata. C’eranouna volta ambulanti specializzati ciascuno nellavendita di un prodotto agricolo (agli, cipolle,erbe, insalata - ‘nzalataro - e frutta varia etc.), c’erail venditore di calendari, di cerini, di cotone e cosìvia. Tra gli ambulanti particolari occorre ricorda-re lo spazzaturaio, antesignano dell’attuale opera-tore ecologico porta a porta. Infatti già in passatola spazzatura veniva riciclata, in quanto acquista-ta dai contadini, che la usavano come concime,(ecco perché, forse, i prodotti della terra erano piùsaporiti, più genuini e non inquinati; perché,forse, la spazzatura era più genuina e non inqui-nata da tanti veleni moderni).Lo spazzaturaio, sporco ovviamente e per lo piùscalzo, andava di casa in casa a raccogliere i rifiu-ti domestici, che riversava, servendosi di una zap-petta, nel cufaniello, che portava sulle spalle. C’era

ancora una volta l’acquavitaro, che usciva di sera esi ritirava verso le dieci del giorno dopo. La suaattrezzatura era costituita da una cassettina, cheportava appesa al collo e sulla quale disponevadelle piccole bottiglie di liquori. Poiché lavoravanelle ore notturne, per illuminare la sua “botte-ga”, si serviva di una lanterna posizionata a latodella cassetta. Qual’era l’attività dell’acquavitaro?Semplice: quella di ristorare nelle notti freddesoprattutto i cocchieri, in attesa di clienti, ven-dendo loro piccole porzioni di liquori, che mesce-va con l’ausilio di un imbuto. Altra figura diambulante, ormai scomparsa - l’ultimo esemplareè possibile incontrarlo a Salerno a confine tracorso Vittorio Emanuele e piazza sedile diPortanova - è quella del franfelliccaio ovvero vendi-tore di franfellicchi. I franfellicchi erano caramel-le di zucchero, di un non meglio identificatocolore giallognolo, che, si diceva, fossero un toc-casana per la gola, al gusto di mela e preparatisecondo una ricetta segreta. Attrezzato con untavolino portatile, questo ambulante si fermavanei luoghi più frequentati e cominciava a prepa-rare le caramelle, ricavandole dallo zuccheroridotto a pasta molle. E come dimenticare lo zoc-colaro, che preparava zoccoli destinati soprattuttoalle donne. Questo tipo di calzatura era moltocomoda, fresca d’estate e calda di inverno, proprioper le caratteristiche del materiale di cui era fatto,e perché isolava i piedi dal suolo. Già all’epoca eraperò un lusso (si pensi a quelli venduti a Positanoper esempio), e chi non aveva soldi per acquistar-li doveva contentarsi di andare scalzo. La materiaprima utilizzata era il legno di castagno stagiona-to e spesso lo zoccolo veniva usato addiritturacome arma dalle donne nel corso dell’appiccico.Oggi poi usiamo pentole di acciaio, piatti e vasel-lame vario; se uno di questi si rompe lo buttiamovia senza troppi ripensamenti anche se il serviziobuono resta poi spaiato. Una volta però quandotutto era di terracotta, in caso di rottura, veniva inaiuto il conciategami, il quale con un piccolo trapa-no, rigorosamente a mano, praticava piccolibuchi, attraverso i quali faceva passare dei fili diferro, che servivano a rinsaldare insieme con ilgesso i vari pezzi di vasi, ciotole, tegami e zuppie-re. Nella sua cassetta, che utilizzava come sgabel-lo, c’erano tenaglie, trapano, lima, fili di ferro egesso, utilizzati per prestare la sua opera. Unavariante poi era rappresentata dal conciambrelli,che riparava ombrelli rotti o che acquistava, perrivenderli una volta riparati. E come dimenticare

39 giugno 2006

Contributidai Colleghi

Traduzione.In nome del Signore nell’anno diciottesimo delregno del Principe e Patrizio Imperiale Guaimario(I) e nel secondo anno del regno del PrincipeGuaimario (II) suo figlio, nel mese di settembredella tredicesima indizione.Mentre dinanzi a noi Gastaldi, Pietro e Benedetto,ed aiutanti dei Giudici si è presentata Adalgisa,figlia di Walcario, e Adelfrido, figlio diAdelmondo, con i suoi famigliari e con il suoavvocato, contemporaneamente a loro giungeTeodelgardo originario di Nocera (manca ilnome). Dapprima la succitata Adalgisa insieme alsuo tutore, sotto cui giaceva in potestà, e ai suoifamigliari rivela come Teodelgardo in persona l’a-vesse violata nell’onore e di come l’avesse gettataa terra e l’avesse violentata. Pertanto già nei gior-ni precedenti era stato giudicato, come avevanodimostrato i testimoni. La stessa Adalgisa erastata preparata con il suo tutore Adelfrido insie-me ai suoi testimoni affinché lo ammettessedavanti alla Legge. Per questo motivo noi giudiciinterroghiamo Teodelgardo affinché egli rispon-da ed ammette: non considero questi testimoniperché tutto quanto è vero perché la stessaAdalgisa ho violato nell’onore, l’ho gettata a terrae l’ho violentata.Mentre noi Giudici ascoltiamo tale dichiarazione

valutiamo che in seguito a questo reato paghi,secondo la Legge, novecento soldi d’oro per metàall’Erario e per metà alla donna, essendo ivi pre-sente anche Gaidenardo, figlio del GastaldoPietro, che era stato mandato da parte dell’Erarioper riscuotere il risarcimento. Pertanto noi Giudici invitiamo Teodelgardo arisarcire gli offesi secondo la Legge pagando inovecento soldi d’oro alla donna e una parteall’Erario. Costui risponde di non avere tanti pos-sedimenti e tutto quel danaro, per cui non vedecome possa liberarsi da quella condanna dalmomento che sostiene di avere poche sostanze. Mentre noi Giudici ascoltiamo la sua dichiarazio-ne, poiché sosteneva di avere poco denaro, lo fac-ciamo afferrare per i capelli cosicché si consegnicon tutte le sue cose nelle mani di Adalgisa eAdelfrido, suo tutore e famigliare, nonché nellemani dello stesso Gaidenardo, che era stato nomi-nato da parte dell’Erario per il sopraccitato risar-cimento, per la sicurezza della donna e dei suoiparenti e per l’Erario. Così giudicato lo congediamo. La qual cosa chie-diamo di annotare a te notaio Diodato. Redatto con successo nel sacro palazzo salernita-no. Io sottoscritto PietroIo sottoscritto Benedetto

38 historia et antiquitates giugno 2006

Affidamento condivisoe mediazione.Binomio possibile?di Carmela Del Sorbo

Affidamento condiviso e mediazione. Binomio possibile?Questo il tema analizzato e dibattuto al conve-gno, tenutosi sabato 25 marzo 2006 nell’Aulaconsiliare del Comune di Nocera Inferiore, con ilpatrocinio, morale del Consiglio dell’Ordine degliAvvocati di Nocera Inferiore e quello - anche eco-nomico - del Comune di Nocera Inferiore.Circa trecento persone, e forse più, si sono riuniteper confrontarsi su di un argomento di grandevalenza sociale e giuridica: l’affidamento condivi-so e la mediazione familiare, più specificamente,le innovazioni della recentissima Legge n. 54/06,intitolata “Disposizioni in materia di separazionedei genitori e affidamento condiviso dei figli”,entrata in vigore soltanto pochissimi giorniprima, ossia il 16 marzo 2006.Il convegno, la cui organizzazione e coordina-mento si devono agli avvocati Alba De Felice eGian Ettore Gassani, è un’iniziativa dell’AIAF(Associazione Italiana degli Avvocati per laFamiglia e per i Minori, Sezione distrettuale diSalerno).A fare da cornice a questa manifestazione è statala stupenda Aula consiliare del Comune diNocera Inferiore, che raramente apre i suoi bat-tenti a convegni o manifestazioni scientifiche.L’incontro si è aperto con il saluto delle numero-se autorità presenti in sala tra le quali ricordiamo,innanzitutto, il Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Nocera Inferiore, dott.Domenico Romano, sempre presente a simili ini-ziative e che ha sottolineato, anche quel giorno,con fermezza l’importanza fondamentale didibattiti ed incontri di studio su di un tema dicosì cocente attualità. Ha preso, poi, la parola il Sindaco di NoceraInferiore, avv. Antonio Romano, che nella suaveste di operatore del diritto si è detto ben lieto ditale iniziativa alla quale ha partecipato con vivaattenzione per tutta la durata allontanandosenesoltanto alla fine perché impegnato, nell’altra suaveste, quella istituzionale di primo cittadino, perla celebrazione di un matrimonio.Questa singolare coincidenza ha attirato l’atten-zione di alcuni giornalisti presenti in sala, i quali

non hanno mancato di evidenziare la particolari-tà del caso: proprio mentre nell’Aula consiliare cisi confrontava e si dibatteva sulla famiglia in crisie sulle problematiche a tanto conseguenti, a solipochi metri di distanza, nello stesso palazzo, unanuova famiglia stava nascendo!Hanno portato i loro saluti, anche, l’avv. RaffaeleDi Pasquale, Assessore agli affari istituzionali elegali del Comune Nocerino, il dott. ClaudioZullo, Presidente del Consiglio dell’Ordine degliPsicologi della Campania, l’avv. Alba De Felice,Responsabile AIAF, Sezione di Salerno per il cir-condario di Nocera Inferiore, e l’avv. Gian EttoreGassani, Presidente AIAF, Sezione Distrettuale diSalerno e Presidente della Camera MinorileSalernitana.Quest’ultimo, nella veste di moderatore dell’in-contro, ha introdotto i relatori, tra cui il dott.Davide Amendola, psichiatra e Direttore ISP-PREF Sezione di Salerno, che, nel commentare lanovella, si è detto ben soddisfatto per l’introdu-zione, nel nostro panorama giuridico, del princi-pio di bigenitorialità, ispiratore dell’affidamentocondiviso, confidando in una positiva e concretaattuazione di tale modalità di affidamento.L’accento della sua relazione è stato posto su diun aspetto particolare della Legge n. 54/06: ossia,la mediazione familiare. Il dott. Amendola, difat-ti, ha evidenziato che il Legislatore, pur conside-rando questo percorso come una valida azione disupporto ai coniugi separandi, lo abbia, però, poi,ridotto, nella novella, ad una mera facoltà, subor-dinandolo alla discrezionalità del Giudice e,soprattutto, al consenso di entrambe le parti.Certamente, meno critico ma non meno interes-sante e coinvolgente, è stato l’intervento delladott.ssa Carmen Sapia, psicologa e ConsigliereRegionale dell’Ordine degli Psicologi dellaRegione Campania, la quale ha commentato benpositivamente l’introduzione del principio di affi-damento condiviso, soffermandosi in particolaresulle conseguenze positive che tale tipo di affida-mento avrà sul minore: non più conteso tra i duegenitori, non più obbligato a scegliere chi tra idue preferisce!Dall’aspetto preminentemente psicologico dellanovella, si è poi passati ad analizzare quello piùtecnico della Legge n. 54/06.In questa fase del dibattito, è emersa, per così dire,una scissione, o comunque una ben netta diversi-tà di opinioni, tra i relatori: da un lato, i critici e,dall’altro, gli entusiasti. Sicuramente critica è

41 giugno 2006

La Paginadei Convegni

ancora il cenciaiuolo o sapunaro, che i ragazzi attor-niavano per ottenere un lupino. La sua attivitàconsisteva nel barattare roba vecchia, dando incambio sapone, pastori o sciuscelle, o nel vendereabiti vecchi, dopo un’accurata operazione direstyling. In questa carrellata non possiamodimenticare l’oliandolo ovvero venditore di olio (inqualche vecchio paese, che ha più o meno mante-nuto una patina di antico, esiste ancora la botte-ga di vini e oli o bottega del casadduoglio).L’oliandolo girava di strada in strada, di cortile incortile, di casa in casa, a vendere, anche a credito,l’olio, utilizzato, oltre che in cucina anche per“rifondere” il lume acceso davanti alle immaginisacre dei vicoli. Il liquido in questione veniva ver-sato da un otre con misurini di varie grandezze, aseconda della quantità richiesta dal cliente diturno. C’era poi il capraro, che puntuale e semprealla stessa ora, portava il latte caldo, attingendolodirettamente dalle mammelle delle capre (esem-pio tipico di fornitura dal produttore al consu-matore). Questo personaggio per lo più abitava inaperta campagna, in quanto aveva bisogno di erba

per le sue capre, che accudiva anche nel caso diparto, se, trovandosi in giro, se ne presentava lanecessità. Era armato di peroccola, un bastonenodoso, che usava per radunare le bestie e perdifesa.Per chi invece preferiva il latte di mucca c’era inve-ce il vaccaro, che abitava in città, in quanto i suoianimali mangiavano per lo più cocomeri, cetriolie resti di verdura. Anch’egli cominciava presto ilgiro dei clienti, con i quali spesso litigava per ilsolito problema: non si riusciva mai a capire dovefiniva il latte e dove cominciava la schiuma; allafine del litigio però aggiungeva un’altra poppata.L’ambulante che invece vendeva o riparava (impa-gliava) sedie si chiamava seggiaro o acconciasegge oanche ‘mpagliasegge. Egli girava con un carretto amano pieno di ogni tipo di sedie, dalle più grandialle più piccole. Quando c’era da fare una ripara-zione, si sedeva a terra sull’uscio del cliente e tira-va fuori il necessario: gli spruoccoli (traversine dilegno), la paglia, un coltello e una stecca; usava lozoccolo come martello. Una figura di ambulantemolto particolare era la capera ovvero pettinatrice,donna del popolo di bella presenza, ben vestita edovviamente molto ben pettinata. La capera oltre apettinare le donne, svolgeva contemporaneamen-te un’altra funzione: quella di portare le notizieda una cliente ad un’altra con l’aggiunta spesso diqualche particolare piccante, in quanto conoscevavita, morte e miracoli delle proprie clienti: insom-ma una sorta di giornale parlato del vicolo. Unpersonaggio molto particolare era il mozzonaro(trovasigari), che usciva di sera e, percorrendo lestrade con il viso e gli occhi rivolti a terra, andavaalla ricerca di mozziconi di sigari e sigarette,tenendo appesa ad un dito della mano sinistrauna piccola lanterna e nella mano destra un cesti-no, dove riporre i reperti. Altro ambulante era ilmaccaronaro o venditore ambulante di pastaasciutta, che però per motivi igienici e con laintroduzione del procedimento di essiccazionedella pasta e del sughillo di pomodoro non ebbevita lunga. Per chiudere questa carrellata non sipuò dimenticare una figura molto pittoresca rap-presentata dal pazzariello una sorta di banditorevestito da generale borbonico con tanto di feluca,bastone e patacche varie, che andava in giro apubblicizzare l’apertura di un nuovo negozio digeneri alimentari.Inconfondibile il suo canto:Attenziò! Battagliò! Pupulaziò!È asciuto pazzo ‘o padrò!

40 contributi dai colleghi giugno 2006

Venditore di olio,tratto da:

De Boucard,Usi e costumi

di Napoli e contorni.

rivendicare - con la dignità, la competenza e laqualificazione professionale che il suo ruolo gliimpone - le proprie decisive responsabilità, colla-borando ed impegnandosi affinché la prassiapplicativa che dovrà necessariamente conseguirealla norma possa formarsi nelle aule deiTribunali, in maniera consona e rispondente aquello che è il principio di diritto basilare enun-ciato dalla norma stessa, ossia la tutela del mino-re e, soprattutto, il rispetto del suo diritto (“anchein caso di separazione personale dei genitori ilfiglio minore ha il diritto di mantenere un rap-porto equilibrato e continuativo con ciascuno diessi, di ricevere cura, educazione e istruzione daentrambi e di conservare rapporti significativicon gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramogenitoriale”).Su tale ultimo aspetto (rapporti significativi tra ilminore e le altre figure parentali), la relatrice si èsoffermata con tono non più critico, ma, anzi,oserei dire, quasi entusiasta, ribadendo la valenzadel principio - in termini non soltanto giuridicima anche etici e morali - secondo cui, nell’interes-se supremo del minore, i nonni devono poter con-tinuare a svolgere il proprio ruolo, importante edecisivo, nella vita dei nipoti, anche dopo il giudi-zio di separazione.Di tale problematica l’avv. De Felice si era giàoccupata proprio su questa rivista (Anno 1 n. 3pag. 20), auspicando che in futuro tale aspettopotesse ricevere dal Legislatore - così come poi èstato - adeguata e concreta tutela!Ha fatto, poi, seguito alle relazioni di quelli chepotremmo definire scettici della novella, l’inter-vento, invece, degli entusiasti, tra i quali ricordia-mo il dott. Bruno De Filippis, Consigliere pressola Corte di Appello di Salerno, e il dott. MaurizioQuilici dell’ISP (Istituto Studi sulla Paternità) diRoma, il quale ha sottolineato come la Legge n.54/06, rappresenti il frutto di anni ed anni di pro-teste sollevate da molti padri separati, i qualivedevano lesi dalla normativa, in precedenzavigente, i propri diritti di genitori.Anche il dott. Quilici ha in definitiva ammessol’esistenza di punti oscuri nella norma, pur riaf-fermando la valenza della novella, perché diretta aconsacrare l’imprescindibile principio di bigeni-torialità.Parimenti favorevole ed ottimista, è stato l’inter-vento del dott. Bruno de Filippis, il quale - coin-volto nel dibattito, più che acceso - non ha man-cato di evidenziare che probabilmente la norma

andrebbe in qualche modo ritoccata. Non certa-mente nei suoi principi ispiratori, senz’altro vali-di ed intoccabili, ma soprattutto nelle sue diffi-coltà interpretative ed applicative.Nel corso dell’acceso dibattito, molteplici - e,soprattutto, polemici - sono stati gli interventi daparte dei tecnici (avvocati, mediatori familiari,psicologi) che affollavano l’Aula consiliare edanche il contiguo corridoio, collegato all’aula invideoconferenza. In particolare tali interventisono stati incentrati, tra l’altro, sulla mera discre-zionalità e sulla semplice facoltatività del percor-so di mediazione familiare; sulla diffidenza che,ancora oggi, emerge purtroppo nelle coppie,anche in quelle che acconsentono a sottoporvisi.Nel corso del dibattito, sono emerse le difficoltà,anche di carattere pratico, relative all’attuazionedi determinate prescrizioni del Legislatore, tra cuiquella inerente l’ascolto del minore.Ci si è chiesti - ad esempio - se le aule dei nostriTribunali possano rappresentare realmente unluogo idoneo ed adeguato all’ascolto: momento,questo, indubbiamente centrale e fondamentaleoggi, nel corso dell’udienza presidenziale ma - altempo stesso - foriero, probabilmente, di rischi edi disagi per il minore!Al termine dei lavori, la parola è stata nuovamen-te presa dall’avv. De Felice, che nel ringraziare ipresenti, ha ulteriormente esortato l’avvocaturaad un ruolo realmente consapevole ed attivo nellaformazione e nel consolidamento della prassi,anche a livello locale.L’auspicio finale è stato, poi, quello che i coniugi,sia nel corso che all’esito del giudizio di separa-zione o di divorzio, possano - con il supporto difigure professionali, specificamente competenti -rinnovarsi in maniera positiva ed equilibrata,evolvendosi da coppia coniugale in coppia genito-riale, abbandonando, quindi, qualsivoglia formadi astio, di vendetta, di strumentalizzazione deifigli minori.Una coppia genitoriale, quindi, realmente tesa aconcentrare ed indirizzare tutte le proprie energienell’attuazione di un programma educativo, veroe concreto, rispondente a quell’interesse morale esostanziale del figlio minore, posto a base dellanovella. In definitiva, con tale tipo di affidamento, iconiugi - ancorché separati - potranno e dovran-no continuare ad essere genitori.Dovrebbe essere questo il vero spirito della rifor-ma: ma come realizzarlo?

43 la pagina dei convegni giugno 2006

stata la relazione dell’avv. Gian Ettore Gassani, ilquale ha manifestato quella che è, poi, in definiti-va, la linea di pensiero, più volte, espressadall’AIAF: la Legge n. 54/06 è, sicuramente, inno-vativa ma con molteplici difficoltà applicative edinterpretative, sia per le conseguenze di ordinesociale (coinvolgimento dei figli nel conflittoconiugale, appesantimento dei procedimenti diseparazione e divorzio, monetizzazione delle rela-zioni affettive, possibilità di sottrarre ai figli lacasa coniugale), che per i suoi aspetti tecnico-giu-ridici (mancata regolamentazione dell’affidamen-to esclusivo, incongruenze con la Legge n. 80/05,etc).In linea con il pensiero dell’AIAF, è stata, poi, larelazione dell’avv. Alba De Felice, che, ribadendoi lati oscuri, le incongruenze e le contraddizionidella novella, ha evidenziato in particolare lepossibili conseguenze negative scaturenti da unadelle novità più evidenti della riforma, ossia lareclamabilità dei provvedimenti, temporanei edurgenti, emessi all’esito dell’udienza presidenzia-le. Su tale aspetto, l’avv. De Felice ha sottolinea-to, difatti, che, allo stato attuale, in aggiunta alreclamo immediato, ex art. 708, ultimo comma,cpc, ora ben possibile nei canonici dieci giornidalla notifica è comunque tuttora possibile larichiesta di modifica e/o revoca dei medesimiprovvedimenti, ex art. 709, ultimo comma, cpc.Potrebbe quindi in astratto ben ipotizzarsi ilrischio di una eventuale, ma pericolosissima,contraddittorietà tra le due decisioni sul medesi-mo caso.

Difatti, da un lato, ex art. 708, ultimo comma cpc,“contro i provvedimenti di cui al terzo comma sipuò proporre reclamo con ricorso alla Corte diappello che si pronuncia in camera di consiglio. Ilreclamo deve essere proposto nel termine peren-torio di dieci giorni dalla notificazione del prov-vedimento”, e comunque dall’altro ex art. 709,ultimo comma cpc, “i provvedimenti temporaneied urgenti assunti dal presidente con l’ordinanzadi cui al terzo comma dell’art. 708 possono essererevocati o modificati dal Giudice istruttore”.Orbene, tale eventualità deve necessariamenteallarmare i tecnici del diritto, poiché in definitiva,verrebbe mortificato proprio quello spirito garan-tista che il Legislatore ha inteso tutelare, introdu-cendo, nel nostro panorama giuridico, la possibi-lità di reclamo immediato.È, quindi, a parere della relatrice, indispensabileun opportuno coordinamento tra le due norme.Di poi, l’avv. De Felice ha evidenziato la centralitàdel ruolo dell’avvocato, anche nell’attuazionedella novella, sottolineando che il principio dibigenitorialità va individuato essenzialmentenella condivisione delle responsabilità genitoriali.Per soddisfare concretamente questo, che è l’o-biettivo principe della riforma, un ruolo fonda-mentale deve essere svolto dall’avvocatura, che intal senso ha una grande responsabilità, soprattut-to nel momento attuale in cui le enormi difficol-tà applicative ed interpretative rischiano di sviliree/o di vanificare del tutto la portata e la funzionedella norma stessa.Secondo la relatrice l’avvocato deve assumere e

42 la pagina dei convegni giugno 2006

Giorgione,Il giudizio di Salomone, part.,

Galleria degli Uffizi,Firenze.

Avviso ai colleghi naviganti!C’è un approdo sicuro adesso:www.foronocera.it

I colleghi telematici avranno avuto modo di verificarecollegandosi al sito dell’Ordine, www.foronocera.it,come questo abbia cambiato veste grafica ed incremen-tato i suoi contenuti.Il Consiglio, infatti, valutata la vulnerabilità del prece-dente portale agli attacchi dei pirati telematici, piùcomunemente noti con il termine di hacker, ha intesoassegnare nuovo incarico per la gestione del portale isti-tuzionale.Tra le proposte sondate dal funzionario, sig. MassimoDe Martino Adinolfi, delegato dall’Ordine a tale incom-benza, la più interessante, nel rapporto prezzo/qualità, èrisultata essere quella della Intermedia s.r.l.La Intermedia ha, infatti, offerto all’Ordine l’utilizzo diuna piattaforma che rende possibile aggiornare i conte-nuti del portale in maniera completamente autonomaed in qualsiasi momento. Tale strumento consente la gestione di tutti i contenutiinformativi pubblicati sulle pagine del portale, sianoesse intere sezioni o singoli articoli. L’interfaccia gestionale non è di tipo web ma applicativa.I vantaggi di tale soluzione sono:1. interfaccia utente più immediata;2. possibilità di lavorare senza alcuna connessione inter-net (tranne che per la fase di pubblicazione on line dellemodifiche apportate);3. tempi di risposta estremamente veloci, tipici di un’ap-plicazione locale;4. possibilità di ottenere un’anteprima del sito, relativa-mente alle modifiche effettuate, prima ancora di pubbli-carle ufficialmente.Il modello grafico predisposto dalla Intermedia richia-ma per grandi linee, su espressa volontà del Consiglio,quello precedente. L’utente potrà contare su due barre dimenù. La prima, posta orizzontalmente, in cui si possono tro-vare i contenuti istituzionali: “L’Ordine”, “Biblioteca”,“Formazione-Eventi”, “La Rivista”, e “Gli UfficiGiudiziari”.Sicuro interesse susciterà la sezione relativa a “Gli UfficiGiudiziari”, tramite la quale gli avvocati potranno acce-dere ai calendari di udienza dei Giudici del TribunaleCivile e del Giudice di Pace di Nocera Inferiore. La seconda, posta verticalmente, in cui l’utente potràavere accesso ad una serie di servizi, predispostidall’Ordine per i propri iscritti e non solo. Tra questiricordiamo l’accesso alle cancellerie on line, l’area dellamodulistica, le informazioni utili in materia di difesa diufficio e di gratuito patrocinio.Nella Home Page sono ben visibili le sezioni “news” ed

“in evidenza”, in cui saranno riportate rispettivamente,le principali novità in campo giuridico e gli eventi orga-nizzati dall’Ordine.Il Consiglio ha predisposto nuovi servizi telematici, vedile parcelle on line, che prevedono un utilizzo costante daparte degli iscritti di una casella di posta elettronica. Giàcon il primo portale l’Ordine ha provveduto all’attribu-zione gratuita di una mailbox ai propri iscritti all’Albodegli Avvocati. Purtroppo l’iniziativa non ha avutomolto seguito. Infatti soltanto una settantina di colleghiha ritirato la propria. È pur vero che le caselle di postamesse a disposizione non presentavano elevati standardqualitativi. Pertanto, il Consiglio, ha inteso con il nuovoportale, garantire ai propri iscritti, sempre gratuitamen-te, delle e-mail assolutamente professionali. Le nuovecaselle di posta elettronica, in distribuzione dal mese digiugno, avranno le seguenti caratteristiche:• possibilità di accesso alla mailbox tramite webmail otramite protocollo POP3;• dimensione mailbox illimitata;• dimensione massima singolo messaggio 10 MBytes;• protezione antivirus e antispam.Le mailbox avranno la seguente forma:[email protected], per quanto concerne la sicurezza, la Intermedias.r.l., ha fornito tutte le opportune garanzie in relazionealla inviolabilità dei propri server e, soprattutto, allaperiodicità delle copie di Backup dei contenuti del sito.

Al via l’ufficio delle “sentenze on line”.

Appuntamento a dopo le vacanze estive per l’inaugura-zione dell’innovativo - ed unico per il sud Italia - ufficiodelle “sentenze on line”. L’autorizzazione alla realizza-zione del servizio, rilasciata dal dott. Giorgio Jachia,Magistrato referente per l’informatica nel Distretto diCorte di Appello di Salerno, consentirà, infatti, di rag-giungere, in breve tempo, un’intesa con la Presidenza delTribunale di Nocera Inferiore sulle sue modalità diespletamento ed erogazione agli iscritti del ForoNocerino. Importante corollario alla nuova iniziativadell’Ordine sarà la fruibilità, da parte dei possessori dismart card con firma digitale, di un motore di ricercaposto nell’area riservata del sito istituzionale www.foro-nocera.it, tramite il quale si potrà accedere all’archiviodelle massime di tutte le sentenze registrate presso ilTribunale civile di Nocera Inferiore. La realizzazione del-l’ambizioso progetto prevede necessariamente tempilunghi in quanto si dovrà provvedere, con l’ausilio deicolleghi che si renderanno disponibili, alla massimazio-ne delle sentenze registrate. Si stima, comunque, dipoter cominciare ad avere disponibile, già a partire dafine 2007, l’archivio delle sentenze registrate nel 2005.Riportiamo di seguito la relazione tecnica relativa all’in-

giugno 2006

Notiziedal Consiglio dell’Ordine

a cura della redazione

La rubrica curata dalla Commissione Bibliotecadell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore recensisceil libro “La separazione dei coniugi nel diritto italiano einternazionale”, di cui è autore Ferdinando Catapano.

Renato DiodatoPresidente della Commissione Biblioteca

La separazione dei coniugi nel diritto italiano einternazionale, di Ferdinando CatapanoPadova, Cedam, 2004, p. 494.

Negli oltre trent’anni, trascorsi dall’ormai storicariforma del diritto di famiglia del 1975, si sonoverificati radicali mutamenti del contesto socialee normativo, nel quale tale riforma si è trovata adoperare. La rilevanza ed il peso di questi muta-menti si sono evidenziati soprattutto all’internodell’istituto della separazione dei coniugi, checostituisce lo specifico oggetto di indagine dell’o-pera. Mera anticamera del divorzio, come damolti qualificata, la separazione non solo è stataconcepita dal Legislatore quale istituto dotato diautonoma dignità, prima ancora che di autono-ma finalità, ma rappresenta, anche perché conno-tata come strumentale al successivo divorzio, ilmomento in cui la crisi coniugale si manifestacon i profili di maggiore problematicità.Tale ultimo dato risulta particolarmente evidentese si valuta, nell’ambito della compiuta e com-plessiva analisi condotta dal testo sull’istituto ingenerale, l’ampio settore, riguardante i provvedi-menti relativi ai figli minori, la cui audizione,auspicata dall’autore come oggetto di una specifi-ca disciplina normativa (peraltro intervenuta suc-cessivamente alla pubblicazione del volume conla riforma dell’art. 155 c.c. e l’introduzione del-l’art. 155 sexies c.c. con Legge 8 febbraio 2006 n.54) che, ancora allo stato, mostra le difficoltàdelle concrete soluzioni attuative già delineatenell’opera. Ancora in vista del miglior persegui-mento dell’interesse del minore, l’autore ha indi-cato la soluzione ottimale, da più parti suggerita,dell’affidamento congiunto (che, con la diversadenominazione di “affidamento condiviso”, èstato anch’esso introdotto dal Legislatore succes-sivamente alla pubblicazione del volume con lacitata miniriforma dell’8/2/2006, che ha modifi-cato l’art. 155 c.c.) evidenziando, anche riguardo atale figura, le difficoltà operative, che hannodeterminato il notevole ritardo dell’interventolegislativo, nonostante il languire di vari progetti

al riguardo (difficoltà che, peraltro, permangonoanche all’esito della recentissima riforma citata).Le tematiche connesse sono molteplici e tutte distraordinario rilievo; basti pensare all’assegnazio-ne della casa coniugale. Ampio spazio viene, inol-tre, dedicato ai profili processuali e agli interven-ti della Corte Costituzionale. Nonostante in taleparticolare settore la disciplina normativa abbiasubito modifiche dopo la pubblicazione dell’ope-ra (riforma del c.p.c. intervenuta con D.L. 14/3/2005 n. 35, conv. con modif. in L. 14/5/2005 n.86), questa conserva, ancora attualmente, profilidi particolare interesse e novità soprattutto per laseconda parte, ove vengono analizzate le posizio-ni di ordinamenti giuridici stranieri in tema diseparazione. La globalizzazione, l’avvento di unasocietà multirazziale, il crescente fenomeno deicc.dd. “matrimoni misti”, hanno indotto l’autorenon solo a soffermarsi sulla nuova disciplina deldiritto internazionale privato e processuale, maanche ad offrire un quadro, sia pure sintetico,della realtà esistente in materia in ordinamentigiuridici anche molto distanti, geograficamente eculturalmente, dal nostro. Viene analizzata, dun-que, la separazione personale dei coniugi negliordinamenti di numerosi Stati dell’AmericaLatina, del Nord America, dell’Africa, dell’Asia,nonché dei paesi europei, aderenti e nonall’Unione Europea.La comparazione, d’altra parte, non si pone comeuna mera fotografia asettica dello stato dellelegislazioni straniere, ma viene interpretata dal-l’autore come occasione per sollevare taluni rilie-vi altamente critici della disciplina complessivadella crisi coniugale nel nostro ordinamento.

giugno 2006

Sotto la lente

a cura di Renato Diodato

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punto “DISTRIBUZIONE” e previo il pagamento deidiritti di copia.

La realizzazione del progetto presenta i seguenti vincoli:Vincoli per la realizzazione del servizio.Il Tribunale di Nocera Inferiore dovrà fornire il flusso didati che oltre a fornire i dati sulla sentenza fornisce icodici fiscali dei difensori che sono parte nella sentenza.Il flusso di dati dovrà avere la stessa struttura di quelloutilizzato dal Tribunale di Brescia (vedi allegato tecnico)Coordinatore Amministrativo (c1)Massimo De Martino Adinolfi

Protocollo di svolgimento delle udienzecivili e dei servizi di cancelleria presso ilTribunale di Nocera Inferiore.

1. Il Consiglio dell’Ordine, al fine di concorrere con ilpersonale delle cancellerie, a semplificare l’accesso alleinformazioni: - promuoverà la diffusione della “card” el’utilizzo delle postazioni informatiche locali di “PolisWeb” per l’acquisizione telematica da parte degli avvoca-ti delle comunicazioni processuali; - inviterà gli iscrittiad indicare alla Cancelleria i propri indirizzi di postaelettronica ed i numeri di fax presso cui vogliono riceve-re gli avvisi.2. Le udienze si svolgeranno per tutti i Giudici secondouna disciplina uniforme, o sostanzialmente omogenea,che consenta di predeterminare l’orario di trattazionedelle cause e di limitare la simultanea attesa di avvocatie parti nei corridoi per tempi indefiniti. 3. Le udienze avranno inizio alle ore 9.30 e sarannotenute tutte nella medesima sede di via Falcone.4. I rinvii d’ufficio, per quanto possibile, saranno comu-nicati sette giorni prima, a mezzo affissione del Decretoe sua pubblicità anche sul sito web del Foro degliAvvocati di Nocera Inferiore.5. Il Giudice, per ciascuna udienza, curerà la predisposi-zione di un turno cronologico di trattazione delle cause,secondo l’ordine del ruolo, suddividendole in fasce ora-rie di un’ora ciascuna e fissando le cause che prevedonoincombenti istruttori nelle ultime fasce o alle udienzestraordinarie eventualmente fissate. La trattazione dellecause avverrà per chiamata singola. Per le procedure ese-cutive immobiliari si procederà prima alla trattazionedelle esecuzioni e, successivamente, a partire dalle ore11.00, delle opposizioni. 6. Il turno di udienze verrà reso pubblico con affissionealmeno tre giorni prima dell’udienza stessa e copia delturno sarà prelevata dal Consiglio dell’Ordine per lapubblicazione e consultazione sul suo sito internet.7. Le udienze presidenziali in materia di separazione e

divorzi si svolgeranno in orari distinti per le procedureconsensuali e per quelle contenziose, previa prenotazio-ne prima dell’udienza, nell’ambito di ciascuna fascia, daparte degli avvocati.8. Nelle ore fissate per le udienze di trattazione ed istrut-torie non saranno tenute anche udienze collegiali ocamerali, al fine di evitare l’allontanamento dei Giudicie la sospensione delle udienze monocratiche. 9. Anche per le udienze camerali sarà predisposto unturno da pubblicare almeno sei giorni prima con l’indi-cazione dell’ora di trattazione di ciascun gruppo dicause distinte per materia (volontaria giurisdizione,divorzi congiunti e altro). 10. La trattazione dei ricorsi di fallimento avverrà previasuddivisione in gruppi con distinti orari di inizio e conpreventiva pubblicazione dei turni dei ricorsi indicatacol solo numero di ruolo e trattati con chiamata singo-la. 11. I fascicoli delle cause potranno essere consultatidagli avvocati fino a sette giorni prima dell’udienza.12. Dal protocollo possono essere escluse le cause dilavoro e le esecuzioni mobiliari presso il debitore e pres-so terzi e relative opposizioni.

Nocera Inferiore, 13 aprile 2006

Protocollo di svolgimento delle udienzecivili e dei servizi di cancelleria presso il Giudice di Pace di Nocera Inferiore.

Orario e svolgimento delle udienze.Le udienze avranno inizio alle ore 9.30 per i Giudici delprimo turno ed alle ore 11.00 per quelli del secondoturno. Il Giudice provvederà di volta in volta a chiamareogni singolo fascicolo, avendo l’accortezza che il turnovenga predisposto su di un banco diverso dal suo e chenon siano messi in turno fascicoli di parte. Dovrà inol-tre esigere che, al momento della trattazione di ognicausa, siano presenti innanzi a sé solo le parti interessa-te con esclusione di ogni altra persona estranea al giudi-zio.Numero di fascicoli.Ogni Giudice dovrà portare in udienza un numero dicause non superiore a cinquanta, ivi compresi i fascicoliper i quali devono essere assunti mezzi di prova. A parti-re dalla data di applicazione del presente protocollo,pertanto, per le udienze con un numero di cause supe-riori al limite innanzi fissato, il Giudice incaricato dellatrattazione provvederà, se possibile, qualche giornoprima, a smistare in una o più udienze successive i fasci-coli eccedenti il detto limite, dandone avviso alle partimediante affissione di un elenco delle cause rinviate ecomunicazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

47 notizie dal consiglio dell’ordine giugno 2005

tero progetto, posta all’attenzione delle autorità giudi-ziarie competenti, predisposta dal sig. Massimo DeMartino Adinolfi, coordinatore amministrativo dellasegreteria dell’Ordine.

Progetto sentenze on line.Le fasi operative dell’ufficio delle “sentenze on line” pos-sono così sintetizzarsi:a) acquisizione;b) distribuzione;c) archiviazione.a) Acquisizione.La postazione di scansione (computer, scanner, stam-pante/fotocopiatrice e personale addetto), per ogni sen-tenza prelevata dagli uffici di cancelleria, con le modali-tà previste da un protocollo di intesa convenuto tral’Ordine ed il Tribunale, provvede a:• eventuale spinzonatura• conteggio pagine sentenza• individuazione dei campi chiave della sentenza:1. anno/numero2. numero pagine• acquisizione da scanner in formato pdf• normazione del file secondo le direttive privacy• attribuzione nome del file: anno-numero sentenza• salvataggio sul computer in apposita cartella• eventuale ripinzatura sentenza• upload sul server di distribuzioneDall’esperienza maturata con il Tribunale di Milano lesentenze lavorate per ora risultano essere numero 20.b) Distribuzione.• La persona incaricata dell’acquisizione delle sentenze,contestualmente alla fase di scansione, pubblica sul ser-ver internet il documento con l’unica chiave in possessocome risultato della scansione: anno/numero sentenzaoltre al numero di pagine.• La sentenza viene inserita nel database dove resta “par-cheggiata” in attesa del flusso dati fornito dal Tribunaleche oltre a fornire dati sulla sentenza fornisce i codicifiscali dei difensori che sono parte nella sentenza. Ilcodice fiscale è infatti il campo chiave sia per l’autenti-cazione con smart card che per il controllo con l’Albodell’Ordine per verificare che l’avvocato sia iscritto e nonsospeso.• La sentenza è quindi disponibile per la consultazionedegli avvocati che sono parte nella stessa, solo quandoquesta viene associata, a seguito della lettura del flusso,ai codici fiscali dei difensori.• L’avvocato, mediante una connessione sicura SSL eautenticandosi mediante smart card, attraverso il sitodell’Ordine, accede al link riservato per consultazione escarico sentenze. In tale area potrà consultare tutte lesentenze in cui è stato parte/controparte; naturalmentepotrà scaricare il documento in formato pdf sul proprio

computer o semplicemente stampare la sentenza; la sen-tenza viene distribuita come copia uso studio.c) Archiviazione.Le sentenze saranno archiviate sul computer in dotazio-ne della postazione e pubblicate su supporto magneticoaggiornato semestralmente.Il dvd/cd rom prodotto sarà consegnato, in copia, alTribunale di Nocera Inferiore ed alle autorità giudiziarieche ne faranno richiesta, a fini di studio e di ricerca pre-vio scarico dell’avvenuta consegna su apposito registro.I delicati aspetti “fiscali” relativi al rilascio on line dellacopia “uso studio” della sentenza sono di seguito affron-tati, riportando la soluzione già operativa presso ilTribunale di Torino.

Pagamento dei diritti di copia.• Al momento dell’acquisizione l’operatore addetto allascansione dovrà necessariamente pubblicare la sentenzasul server internet unitamente all’informazione delnumero di pagine che la compongono.• L’avvocato interessato al servizio, che dovrà preventiva-mente costituire un fondo prepagato con il Consigliodell’Ordine, ricevuta, tramite e-mail, la notizia che unadeterminata sentenza è stata pubblicata, dovrà richiede-re copia della stessa, collegandosi ad un’apposita areariservata del sito dell’Ordine mediante smart card.• Se il credito a sua disposizione lo consente, lo stessoverrà decurtato del costo della copia e la sentenza saràresa disponibile per la consultazione nell’apposita areaweb.• Con cadenza trimestrale il Consiglio dell’Ordine prov-vederà ad effettuare un pagamento a mezzo F23/F24delle sentenze “scaricate” nel periodo concordato; conte-stualmente invierà al referente del Tribunale per il servi-zio un tabulato riportante l’elenco delle sentenze per lequali è stato pagato il diritto, completo di nominativodel richiedente, estremi sentenza scaricata e numerodelle pagine della stessa.

L’accesso alle massime delle sentenze sarà disponibile inun’area riservata del sito dell’Ordine:Area riservata del sito dell’Ordine.Le sentenze del Tribunale civile di Nocera Inferioresaranno tutte rese fruibili, in forma anonima e massi-mate, in un’apposita area riservata con accesso gratuitoconsentito esclusivamente a:• avvocati del Foro nocerino in possesso di smart card;• magistrati che aderiscono al servizio in possesso dismart card.In detta area sarà possibile effettuare ricerche giurispru-denziali tramite apposito motore.Una volta ottenuta la massima di interesse l’utente potràrichiedere all’“ufficio sentenze” a mezzo apposito form,la sentenza per esteso secondo le modalità specificate al

46 notizie dal consiglio dell’ordine giugno 2006

Rinvio di ufficio.Nel caso in cui un Giudice non possa tenere l’udienzagià fissata, avrà cura di darne comunicazione allaCancelleria, ove possibile, qualche giorno prima, rin-viando ad altra udienza libera successiva o distribuendoi fascicoli in una o più udienze successive sempre nelrispetto del limite fissato. Di tanto la Cancelleria daràavviso alle parti tempestivamente mediante affissione diun elenco.Assunzione dei mezzi di prova.Per ciascuna udienza il Giudice avrà cura di fissare unnumero massimo di dieci cause, per le quali occorreespletare attività istruttoria. L’assunzione dei mezzi diprova avverrà, intervallando la stessa con la trattazionedegli altri fascicoli, per i quali occorre espletare un’atti-vità più celere (quale ad esempio: mero rinvio, ammis-sione di prove, precisazione delle conclusioni, etc.).Deposito sentenze.Le sentenze dovranno essere depositate dai Giudici neitermini previsti dalla Legge e nel rispetto dell’ordine cro-nologico di assegnazione a sentenza.Udienze straordinarie.Le udienze straordinarie dovranno essere utilizzate soloin casi eccezionali.

L’insediamento del Consiglio.

Le elezioni forensi tenutesi nei giorni 20, 21 e 30 gennaio2006 hanno rinnovato il Consiglio dell’Ordine, cherisulta, per il biennio 2006-2007, composto dai SignoriAvvocati:Vincenzo Barbato, Francesco Bonaduce, GiuseppeBuongiorno, Rino Carpinelli, Luigi Ciancio, AnielloCosimato, Alba De Felice, Anna De Nicola, RenatoDiodato, Antonio Ferrentino, Luigi Gabola, PaolaLanzara, Gaetano Morena, Rosanna Pacelli, GerardoRanucci.Nella seduta del 9 febbraio 2006 il Consiglio ha eletto,per acclamazione, Aniello Cosimato, Anna De Nicola eLuigi Ciancio rispettivamente alle cariche di Presidente,Consigliere Segretario e Consigliere TesoriereIl giorno 18 marzo 2006, alle ore 11.30, nell’Aula“Emilio Alessandrini” del Palazzo di Giustizia di NoceraInferiore, si è tenuta, alla presenza delle autorità politi-co-giudiziarie e dei rappresentanti delle associazioniforensi del circondario, la cerimonia di insediamento delConsiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferioreper il biennio 2006-2007.

48 notizie dal consiglio dell’ordine giugno 2005

STATISTICHE ISCRITTI (IN FORZA)

STATISTICHE ISCRITTI PER SESSO (IN FORZA)

Ordinari Speciali Professori Stranieri Totali

TOTALE 996 14 6 1 1017

CASSAZIONISTI 116 6 0 0 122

AVVOCATI 880 8 6 1 895

PRAT. SEMPLICI 239

PRAT. ABILITATI 392

TOTALE 631

CASSAZ. E AVVOCATI 1017

PRAT. SEMPL. E ABILITATI 631

TOTALE ISCRITTI 1648

OrdinariM • F

SpecialiM • F

ProfessoriM • F

StranieriM • F

TotaliM • F

M • F M • F

CASSAZIONISTI 107 • 9 5 • 1 0 • 0 0 • 0 112 • 10

AVVOCATI 470 • 410 3 • 5 5 • 1 0 • 1 478 • 417

TOTALE 577 • 419 8 • 6 5 • 1 0 • 1 590 • 427

PRAT. SEMPLICI 113 • 126

PRAT. ABILITATI 142 • 250

TOTALE 255 • 376

CASSAZ. E AVVOCATI 590 • 427

PRAT. SEMPL. E ABILITATI 255 • 376

TOTALE ISCRITTI 845 • 803

statistiche aggiornate al 22•05•2006