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Anno 28 N. 4 Maggio 2017 *********************** pag 2 Obbligatorietà del progetto pag 3 Documenti della Centrale Termica pag 4 Servizi per disabili pag 5 Prova di tenuta Stufe a pellet Dichiarazione di Rispondenza pag 6 Verifica periodica impianti a gas Diritti Terzo Responsabile in Centrale Termica pag 7 Sommatoria di due impianti GPL rete di distribuzione pag 8 Angolo Elettrico pag 10 Elettro Dubbio INCONTRO 13 giugno ore 18,00 La ventilazione e VMC PREADESIONE VISITA TECNICA Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 In ogni momento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/2003, potrà esercitare i Suoi diritti (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione) nei confronti dell'A.B.I., titolare del trattamento. Pensierino per la sig. Maria e non solo. Un nostro associato ci ha chiesto “lumi di comportamento” su un fatto che gli è accaduto. Presentato un preventivo per un lavoro di impianto di riscaldamento e sanitario, lo ha perso perché è stato affidato alla Ditta Edile che ha eseguito tutti i lavori, compresi gli idraulici ed elettrici. Ha verificato la posizione della Ditta alla C.C.I.A.A. che risulta avere tutte le abilitazioni richieste dal D.M. 37 del 2008, ma che non ha alle dipendenze nessun operaio “idraulico” o “elettrico”, ne subappalta i lavori. Cercate risposte legali o normative, abbiamo poco da consigliare. Una Impresa Edile può senz’altro avere l’abilitazione alle varie lettere del D.M. 37:2008, basta che abbia un Responsabile Tecnico con i requisiti previsti dall’art. 3 comma 1 del DM stesso. Questi si assumerà la responsabilità di quanto andrà a certificare nella Dichiarazione di Conformità per i lavori eseguiti, ma per quanto riguarda l’idoneità e la qualifica del personale utilizzato il D.M. non dice nulla. Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all'art. 18, comma 1, ha predisposto una tessera di riconoscimento che stabilisce alla lettera u): nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; ma anche con il rispetto di questa disposizione non conosceremo la “competenza” dell’operatore. Precisiamo che attività in regime di appalto e di subappalto sono anche quelli svolti in casa della sig. Maria. La cosa che possiamo raccomandare è di non decidere solo in base al prezzo, di non farsi fuorviare dall’altisonanza della Ditta o Ente e di ricordarsi del fedele vecchio “fontaner”. Non pretendiamo di essere i “più migliori”, ma cerchiamo di essere i più corretti ed eticamente i più professionali, e ci sentiamo senz’altro di poter proporre tutte le Ditte associate ABI oppure indicare i Responsabili Tecnici iscritti al Registro Nazionale Italiano delle imprese Idrauliche ed Elettriche, R.N.I.E. www.rnie.it Se a qualcuno risultasse il contrario, sig. Maria e non solo, ce lo faccia sapere. L’ABI esiste anche per questo, sempre a disposizione, per la sig. Maria e non solo.

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Anno 28 N. 4 Maggio 2017 *********************** pag 2 Obbligatorietà del progetto

pag 3 Documenti della

Centrale Termica

pag 4 Servizi per disabili

pag 5 Prova di tenuta

Stufe a pellet

Dichiarazione di

Rispondenza

pag 6 Verifica periodica

impianti a gas

Diritti Terzo

Responsabile in

Centrale Termica

pag 7 Sommatoria di

due impianti

GPL rete di

distribuzione

pag 8 Angolo Elettrico

pag 10 Elettro Dubbio

INCONTRO

13 giugno ore 18,00

La ventilazione e VMC

PREADESIONE

VISITA TECNICA

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 In ogni momento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/2003, potrà esercitare i Suoi diritti (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione) nei confronti dell'A.B.I., titolare del trattamento.

Pensierino per la sig. Maria e non solo.

Un nostro associato ci ha chiesto “lumi di comportamento” su un fatto che gli è

accaduto.

Presentato un preventivo per un lavoro di impianto di riscaldamento e sanitario,

lo ha perso perché è stato affidato alla Ditta Edile che ha eseguito tutti i lavori,

compresi gli idraulici ed elettrici.

Ha verificato la posizione della Ditta alla C.C.I.A.A. che risulta avere tutte le

abilitazioni richieste dal D.M. 37 del 2008, ma che non ha alle dipendenze

nessun operaio “idraulico” o “elettrico”, ne subappalta i lavori.

Cercate risposte legali o normative, abbiamo poco da consigliare.

Una Impresa Edile può senz’altro avere l’abilitazione alle varie lettere del D.M.

37:2008, basta che abbia un Responsabile Tecnico con i requisiti previsti

dall’art. 3 comma 1 del DM stesso.

Questi si assumerà la responsabilità di quanto andrà a certificare nella

Dichiarazione di Conformità per i lavori eseguiti, ma per quanto riguarda

l’idoneità e la qualifica del personale utilizzato il D.M. non dice nulla.

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 sulla tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro all'art. 18, comma 1, ha predisposto una tessera di

riconoscimento che stabilisce alla lettera u): nell'ambito dello svolgimento di

attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita

tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del

lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; ma anche con il rispetto di questa

disposizione non conosceremo la “competenza” dell’operatore.

Precisiamo che attività in regime di appalto e di subappalto sono anche quelli

svolti in casa della sig. Maria.

La cosa che possiamo raccomandare è di non decidere solo in base al prezzo, di

non farsi fuorviare dall’altisonanza della Ditta o Ente e di ricordarsi del fedele

vecchio “fontaner”.

Non pretendiamo di essere i “più migliori”, ma cerchiamo di essere i più corretti

ed eticamente i più professionali, e ci sentiamo senz’altro di poter proporre tutte

le Ditte associate ABI oppure indicare i Responsabili Tecnici iscritti al Registro

Nazionale Italiano delle imprese Idrauliche ed Elettriche, R.N.I.E. www.rnie.it

Se a qualcuno risultasse il contrario, sig. Maria e non solo, ce lo faccia sapere.

L’ABI esiste anche per questo, sempre a disposizione, per la sig. Maria e non

solo.

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Obbligatorietà del progetto.

D.

Devo rifare un impianto di riscaldamento in un appartamento tutto modificato, dove è stata

richiesta la DIA.

Il tecnico comunale pretende la presentazione di un progetto dell’impianto per poter rilasciare il

permesso, richiesta che mi è stata girata.

E’ giusta tale domanda ?

R.

Si, avendo richiesto al Comune la DIA.

Il D.M. 38:2008 all’art. 11 comma 2 dice:

2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse

ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del

permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il

progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve

essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

Diversamente sarebbe se si installasse un impianto nuovo in un immobile già provvisto di

certificato di abitabilità, dove verrebbe rilasciata la sola Dichiarazione di Conformità come prevede

sempre il D.M. 38:2008 all’art. 11 comma 1:

1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1,

comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già

stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di

acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice

deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico

per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di

conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di

collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Da ultimo ricordiamo che il progetto, comunque sempre obbligatorio, verrà redatto, come già

richiamato, ai sensi del D.M. 38:2008 art. 5 comma 1:

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui

all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto.

Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di

progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un

professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza

tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato

all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico

dell'impresa installatrice.

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Documenti delle Centrali Termiche.

D.

1. Che documentazione deve essere predisposta per un impianto superiore ai 35 kW ?

2. Dove deve essere conservata tale documentazione ?

3. Chi è il responsabile dell’esistenza e reperibilità di tale documentazione ?

R.

Il D.P.R. 412:93 come la DGR 3965:2015 prescrivono un libretto per le centrali termiche.

Il D.P.R. 412:93 come modificato dal D.P.R. 551:99 all’art. 11 comma 11 prescrive che il libretto

di centrale deve essere conservato presso l’edificio.

Si presuppone che se non risiede nell’edificio l’amministratore o il terzo responsabile, i documenti

siano conservati nella C.T.

Il D.P.R. 412:1993 come la DGR 3965:2015 nel definire la figura del “terzo responsabile” precisa

che questi avrà la delega dal Responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della

manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici; altre

responsabilità non sono previste.

La DGR 3965:2015 all’art. 9 Requisiti degli impianti termici al comma 7 elenca in 7 punti tutti i

documenti di cui devono essere dotati gli impianti termici senza specificare dove devono essere

tenuti e all’art. 11 nell’elencare le responsabilità al comma 3 precisa soltanto che il terzo

responsabile deve accertarsi che l’impianto sia conforme.

Pertanto il terzo responsabile deve solo accertarsi, ad esempio, che esista il C.P.I. e la pratica INAIL

(ex ISPESL) ma non della conservazione di questi.

Al termine del controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza degli impianti termici l’operatore

compilerà lo specifico Rapporto di controllo tecnico, di cui una copia da allegare al libretto e una

copia dovrà essere conservata a su cura per un periodo non inferiore ai 5 anni.

In tale rapporto al comma B - Documentazione tecnica a corredo si richiede solamente

Dichiarazione di conformità presente nulla su documentazione di eventuale CPI e INAIL.

In caso di gestione telematica è prevista la possibilità dal D.M. 10 febbraio 2014 all’art. 7 di avere il

libretto di impianto in formato telematico con l’obbligo di fornire copia stampata su carta solo in

sede di ispezione da parte delle autorità competenti.

Pertanto, tenuto presente quanto sopra specificato, riassumendo per la documentazione di una

Centrale Termica si può rispondere alle 3 domande:

1. Documenti : Dichiarazione di conformità, Libretto d’impianto e relativi Rapporti di

controllo tecnico.

2. Locale : Centrale Termica

3. Responsabile : amministratore o proprietario dell’impianto.

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Servizi per disabili - 3 quesiti

D.

1. Mi hanno chiesto di mettere a norma dei servizi igienici con l’esecuzione di uno per disabili,

ma non ho trovato nessuna norma UNI di riferimento.

2. Serve un progetto redatto da termotecnico ?

3. Ho eseguito un sevizio per disabili e mi hanno contestato di non aver dotato il WC di

doccetta.

E’ una cosa obbligatoria ?

R.

1. Nella UNI 9182 del 1987, ora superata da altre 3 versioni 2008 – 2010 - 2014, vi era

all’appendice W un esempio di servizio per disabili come previsto dalla legge 30 marzo

1971 n. 118. (vedi figura 1 ufficialmente superata ma con misure ancora attualmente

rispondenti).

Successivamente il 14 giugno 1989 il D.M. 236 ha trattato l’argomento, poi aggiornato dal

D.P,R. 503 del 24 luglio 1996.

L’UNI nel 2008, nell’aggiornare per la prima volta la norma 9182, ha ritenuto giustamente

di non sovrapporsi a quanto già stabilito per legge e non ha più trattato l’argomento.

Si rimanda pertanto al D.M. 236 e D.P.R. 503 esaustivo di descrizioni reperibili nel sito ABI

in”modulistica” “Leggi e norme”

Disegni di servizi per disabili con i vari apparecchi sanitari non esistono, le varie soluzioni

ora proposte sono tutte “in rispetto al D.M. n. 236 e DPR n. 503 art. 8.1.6” (es. figura 2)

2. Non è obbligatorio il progetto redatto da un termotecnico professionista; servirà un disegno

distributivo conforme al D.M. 236 studiato dal responsabile tecnico.

3. Non esiste descrizione per legge circa l’obbligatorietà di dotare il WC di doccetta.

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Prova di tenuta

D. Ho iniziato a fare manutenzione ad impianti di riscaldamento autonomi anche se da me non

eseguiti.

Mi è capitato più volte di trovare vecchi impianti con regolare libretto e precedente rapporto di

verifica ma con problematiche.

Se un impianto non è dotato di rubinetto di intercettazione generale e l’unica chiusura è a chiave

sul contatore, chiave che normalmente nessuno rintraccia, come è possibile verificare la tenuta,

specialmente se tratti della tubazione non sono a vista ?

Verificare che il contatore non si muove non è accettabile dato che il contatore normalmente

installato per le piccole utenze è il G 1,6 (portata minima: 16 dm3/h) , mentre la UNI 11137:2012

al punto 6.2.2.1 considera idonei per il controllo della tenuta i contatori con portata minima non

maggiore di 1 dm3/h.

R. L’impianto quasi sicuramente non è a norma perché già nella UNI 7129 del 1972 al punto 2.3.8

si prescriveva, con contatore all’esterno, l’inserimento di un rubinetto immediatamente all’interno

dell’alloggio.

Convincere e mettere a norma questa mancanza non risolve il suo problema, ma una volta accettata

l’idea di procedere alla regolarizzazione, si potrà eseguire quanto serve.

Stufe a pellet

D. Ho iniziato a fare manutenzione alle stufe a pellet, ma spesso mi trovo in difficoltà per la

questione del camino.

L’utente normalmente mi chiama per la pulizia della stufa e non intende procedere anche alla

pulizia del camino generalmente più necessaria.

Di solito non trovo alcuna dichiarazione di conformità del camino ed è quasi sempre impossibile

verificarne l’idoneità per problemi di accedere alla parte dell’innesto, per non parlare del tetto.

Posso procede alla sola pulizia dell’apparecchio e rilasciare la Dichiarazione di Conformità nella

quale specificare che sono stato chiamato solo per questo e che ho illustrato la necessità di una

verifica del camino ?

R. No.

Operare sull’apparecchio lo rende responsabile del funzionamento dall’alimentazione al comignolo

e non si può derogare se non con intervento contemporaneo eseguito da altra ditta abilitata per tale

operazione e richiamata sulla Dichiarazione di Conformità.

Dichiarazione di Rispondenza

D. Per poter affittare un appartamento, un comune ha chiesto ad un mio cliente la D.C. che non è

più reperibile, pertanto sostituibile dalla Dichiarazione di Rispondenza.

Come detto nel DM 37:2008 all’art. 7 comma 6, essendo titolare e responsabile tecnico della mia

Ditta da soli 3 anni, non posso compilare la Dichiarazione di Rispondenza e pertanto ho chiesto

l’intervento di un Termotecnico che mi ha compilato un Rapporto Tecnico di Verifica ma non ha

voluto redigere e firmare la testata della Dichiarazione di Rispondenza.

A suo dire è sufficiente il R.T.V. dato che il suo operare non è soggetto al D.M. 37.

E’ un comportamento giusto ?

R. Della “testata” della Dichiarazione di Rispondenza non esiste una versione ufficiale.

Data tale carenza, il Ministero dell’Interno, con lettera-cicolare prot. 0007768 del 25 maggio 2011

proponeva ed allegava un elaborato per Professionisti o Responsabili Tecnici da compilarsi nel

rilasciare una Dichiarazione di Rispondenza per impianti di gas per utenze civili.

La falsariga di tale documento può essere utilizzata per altre situazione di Dichiarazione di

Rispondenza come da bozza reperibile sul sito www.abiweb.it modulistica.

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Verifica periodica impianti a gas.

D. Sono stato chiamato ad intervenire su una rete distribuzione gas in un condominio, rete

utilizzata nei singoli appartamenti solo per produzione acqua calda e piano cottura, essendo

l’’impianto di riscaldamento centralizzato.

Io ho detto all’amministratore che, essendo l’impianto stato eseguito da più di 10 anni, come

prescritto nella UNI 7129-1:2015 art. 7.1.1 e previsto dalla UNI 11137:2012, è necessaria la

verifica periodica di tutti gli impianti.

E’ giusta la mia richiesta, e sarebbe stata valida anche se la tubazione alimentasse solo il piano

cottura ?

R.

L’osservanza delle norme UNI è buona cosa ed il suo rispetto mette al riparo da spiacevoli

conseguenze, in caso di malaugurato incidente, il responsabile dell’impianto, ma non è

obbligatoria.

La UNI 11137:2012, giustamente da te citata, sia per gli impianti < ai 35 kW (UNI 7129-

1:2015) che per gli impianti > 35 kW (UNI 11528:2014) all’art. 5 comma e) prevede la

periodica verifica almeno ogni 10 anni genericamente per gli impianti interni a prescindere

dagli apparecchi che la rete alimenta.

Pertanto si può richiedere all’amministratore un eventuale verifica degli impianti, facendo presente

quanto sopra esposto,

Diritti del Terzo Responsabile per interventi in C.T.

D. In caso di necessità di interventi in una Centrale Termica di cui sono terzo responsabile chi ha

il diritto di eseguire tali opere ?

R. L’argomento è trattato nel Decreto della Regione Lombardia n. 11785 del 23-12-2015 che

precisa nell’Allegato 6 – Contratto tipo di nomina Terzo Responsabile all’art. 9 – SOSTITUZIONE

DEL GENERATORE DI CALORE E RISTRUTTURAZIONE D'IMPIANTO

1. In caso di sostituzione del generatore di calore e/o di ristrutturazione/riqualificazione

dell'impianto il terzo responsabile, su esplicita richiesta e delega scritta del committente ed a

carico di quest'ultimo, predispone la relazione tecnica ed il progetto, di cui all'Allegato B della

D.G.R. 5018/07 e ss.mm.ii..

2. Il committente ha facoltà di affidare al terzo responsabile la sostituzione del generatore di

calore o la ristrutturazione/riqualificazione dell'impianto termico. Ove, invece, affidi ad altri tale

incarico, dandone immediata comunicazione al terzo responsabile, l'affidamento tiene luogo di

recesso. In questo caso, il terzo responsabile, così esonerato da ogni responsabilità inerente

all'impianto, comunicherà tempestivamente all'Ente preposto la cessazione dell'incarico. Gli è

comunque dovuta un'indennità pari alla metà degli importi ancora spettantigli per la manutenzione

ordinaria.

Nulla vieta, dopo l’avvenuto intervento di altra Ditta, se ritenuto conforme il lavoro eseguito e se

richiesto dall’amministratore, di rinnovare il contratto come terzo responsabile.

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Sommatoria di due impianti

D.

Un mio cliente ha acquistato due uffici indipendenti, riscaldati da due impianti con due caldaie da

24 kW alimentate da due contatori.

Mi ha chiesto se può avere un unico contatore.

E’ una cosa fattibile senza problemi ?

R.

Certamente si, accertato quanto segue:

1. Verificare presso la Società di erogazione gas l’idoneità del contatore esistente di poter

alimentare 48 kW o chiederne la sostituzione.

Se la potenzialità massima è di 48 kW, il progetto del collegamento tubazioni gas può essere

fatto dal responsabile tecnico della Ditta.

2. Non deve esserci o essere creato un collegamento diretto fra i due locali caldaia.

3. Non deve esserci o essere creato un collegamento tra i due impianti di riscaldamento.

G.P.L. rete di distribuzione

D.

Per la rete distribuzione gas dovrei realizzare un tratto interrato dal serbatoio GPL da 500 litri

all’abitazione con una tubazione in polietilene, per poi arrivare all’utenza cucina-caldaia con

tubazione in rame a vista saldato.

Serve la guaina per il tratto interrato in polietilene ?

Serve il giunto dielettrico visto che la tubazione interrata è in polietilene ?

R.

Il G.P.L. è trattato dalla norma UNI 7131:2014 che all’art. 4.1.1 Generalità dice che L’impianto

interno deve esse conforme comma b) per i materiali, la posa in opera, le prove, i controlli

periodici, gli ampliamenti e le modifiche: alle prescrizioni 7129-1, pertanto tutti i materiali e le

modalità usate per il metano sono idonee anche per il G.P.L. con l’unica differenza precisata nella

UNI 7129-1:2015 che all’art. 4.3.1.2.1 dice E’ vietato l’uso di fibre di canapa, anche se impregnate

del composto di tenuta, su filettature di tubazioni convoglianti GPL o miscela GPL-aria.

Per il polietilene non è prevista guaina, come non necessita giunto dielettrico non essendoci

tubazione interrata metallica; servirà solo un giunto di transizione polietilene – rame all’uscita dal

terreno, tratto che dovrà avere un rivestimento protettivo nella parte interrata (UNI 7129-1:2015

art.4.5.3.9) ed una guaina di protezione contro urti o danneggiamenti (UNI 7129-1:2015 art.4.5.1.4)

per la parte a vista.

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ANGOLO ELETTRICO

Quando le norme si fanno troppo spigolose…

LIBERO O SOTTO TUTELA?

Esistono 3 modalità di acquisto dell’energia

elettrica:

Servizio di maggior tutela: disponibile

per utenze domestiche e piccole

imprese (meno di 50 dipendenti e

fatturato 10 M€). Questo significa

avere un prezzo definito dall’Autorità

per l’energia elettrica il gas e sistema

idrico (detta AEEGSI).

Servizio di salvaguardia: tariffa per

imprese non di piccole dimensioni

Mercato libero: accordo libero con

venditori

Il 2018 potrebbe portare diversi

cambiamenti.

Uno di questi è il termine del servizio di

maggior tutela. Se questo avverrà, il

singolo utente si troverà a “navigare” nel

mercato libero. Questo implicherà forse

risparmio, oppure maggior spesa per

l’utente poco attento.

L’ AEEGSI ha previsto uno strumento per

atterraggio morbido al mercato libero ai

piccoli utenti. Fino al 30 giugno 2018 sarà

possibile poter stipulare un contratto

SIMILE. Si può aderire tramite il portale

https://www.portaletutelasimile.it

Interessante che le compagnie possono

concedere uno sconto una tantum a

vantaggio del cliente aderente. Negativo il

fatto che l’adesione consentita

unicamente a chi è ancora nel servizio di

maggior tutela, oppure nel caso di nuove

attivazioni o volture.

Ma cos'è esattamente la Tutela SIMILE? Il

sito prima citato risponde:

“La Tutela SIMILE è una particolare

tipologia di contratto di fornitura di

energia elettrica di durata di 12 mesi

non rinnovabile. Tale contratto pur

basandosi sul mercato libero, è composto

da condizioni contrattuali definite

dall'Autorità, obbligatorie ed omogenee

per tutti i venditori. Le condizioni

economiche saranno analoghe a

quelle del servizio di Maggior Tutela

ma con la riduzione di un bonus una

tantum - qualora il contratto perduri per

tutti i 12 mesi - diverso da fornitore a

fornitore, che verrà applicato nella prima

bolletta Per tale ragione le offerte di

Tutela SIMILE saranno facilmente

confrontabili tra loro e con il servizio di

Maggior Tutela.”

Cosa avverrà alla fine dei 12 mesi?

“Alla scadenza del contratto il cliente

potrà scegliere se rimanere con lo stesso

fornitore sottoscrivendo una nuova offerta

di mercato libero oppure potrà stipulare

un contratto di mercato libero con un

fornitore diverso. In caso di mancata

conclusione di un nuovo contratto, il

cliente finale resterà con il fornitore

ammesso alla Tutela SIMILE e gli saranno

applicate condizioni contrattuali ed

a cura dello Studio Tecnico Filippini Per. Ind. Alessandro

[email protected] Tel. 3286657839

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economiche di mercato libero in base ad

una struttura standard definita

dall'Autorità. Resta salva la facoltà del

cliente finale di richiedere di rientrare nel

servizio di Maggior Tutela.”

Ovviamente l’ultima parte ha senso se

esisterà un servizio di maggior tutela…

Ma qual è l’obiettivo di questo cambiamento?

“Accompagnare il consumatore verso il

mercato libero garantendo continuità nella

tutela al cliente finale ma al tempo stesso

consentendo a quest’ultimo di comprendere

le modalità ed i meccanismi per poter poi

scegliere consapevolmente il proprio

fornitore”

2018 o si slitta al 2019?

Sembra proprio che il passaggio al mercato

libero slitti di un altro anno, al 2019.

Perché? Probabilmente perché non si è

ancora convinti che gli utenti capiscano bene

come confrontare costi ed offerte, forse

perché del terzo degli italiani che son passati

al mercato libero, diversi hanno finito per

pagare uguale oppure di più che a stare nel

servizio a maggior tutela.

Staremo a vedere cosa succede.

ALTRA NOVITA’ 2018:

Un’altra variazione del prossimo anno sarà il

costo di trasporto per kWh all’utente finale:

L’ AEEGSI sul proprio sito informa:

“Dal 1° gennaio 2016 per quasi 30 milioni di

famiglie italiane è partita la Riforma delle

tariffe elettriche.

Al termine di questo processo, che si

concluderà il 1° gennaio 2018, la tariffa

per il trasporto dell'energia e la gestione

del contatore (cioè quella parte dei costi della

nostra bolletta con cui paghiamo i servizi per

misurare e far arrivare nelle nostre case

l'energia elettrica) e per gli oneri di sistema

(cioè i costi per sostenere attività di interesse

generale per il sistema elettrico), in totale

circa il 40% della nostra bolletta, saranno

uguali per ogni livello di consumo,

abbandonando la cosiddetta "struttura

progressiva", cioè con prezzi di ogni singolo

kWh crescenti al crescere dei consumi.

In questo modo le famiglie andranno a

pagare un corrispettivo meglio commisurato

al servizio che utilizzano e più aderente ai

costi effettivi.”

Anche su questo aspetto, sarò importante

vedere come questa iniziativa andrà ad

impattare sul costo della bolletta nel tempo.

Certo è un cambiamento sentito, non avendo

molto senso che i costi varino così tanto in

base a fasce di consumo.

Anche su questo staremo a vedere come

verrà applicata questa “novità” in bolletta.

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ELETTRODUBBIO a cura di Angelo Baggini

Università degli Studi di Bergamo

Dipartimento Ingegneria Industriale

Elettro 3/2017, ed. Tecniche Nuove

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DAI CORTOCIRCUITI

D. Sul montante posso evitare la protezione contro il cortocircuito, o meglio, dove devo mettere i

dispositivo di protezione ?

R. Ogni circuito deve essere protetto contro le correnti di circuito a meno che la sorgente non sia in

grado di erogare correnti pericolose per la buona conservazione del cavo.

È necessario invece evitare l'installazione di dispositivi di protezione contro il cortocircuito nei

circuiti di:

alimentazione di elettromagneti di sollevamento;

eccitazione di macchine rotanti;

secondari di trasformatori di corrente;

quindi quando l'interruzione del circuito può dare origine a pericoli molto più gravi

dell'invecchiamento precoce del cavo.

Per ragioni pratiche è ugualmente consentito omettere la protezione sulle condutture che collegano

il trasformatore o la sorgente di energia ai rispettivi quadri di distribuzione (CEI 64-8).

Il dispositivo di protezione contro il cortocircuito deve essere ubicato all'inizio della conduttura,

anche se è consentita dalla Norma citata una certa elasticità nella dislocazione del dispositivo di

protezione entro i primi 3 m di conduttura.

In tutti i casi suddetti la conduttura deve essere realizzata in modo da ridurre al minimo il pericolo

di cortocircuito, il danno per le cose e le persone; in particolare non si deve trovare in vicinanza di

materiali combustibili.

Se il lettore si riferiva invece all'affidamento della protezione al dispositivo contenuto nel gruppo di

misura deve essere fatto tutt'altro discorso.

A parer mio infatti, non può essere affidata la protezione contro il cortocircuito (come qualsiasi altra

protezione) al dispositivo inserito all'interno del gruppo del contatore non per un aspetto tecnico

quanto per un aspetto formale: non è né di proprietà dell'utente e nemmeno nella sua disponibilità.

I CIRCUITI DI UN TEATRO

D. I circuiti di un teatro devono essere selettivi per Norma ?

R. Avrei voluto rispondere con un monosillabo, ma non riesco.

Un primo disposto normativo è generale ed è contenuto nelI’Art. 536.1 della Norma CEI 64-815

che prescrive che quando più dispositivi di protezione sono disposti in serie e quando le necessità di

esercizio lo giustificano le caratteristiche di funzionamento devono essere scelte in modo da

staccare dall'alimentazione solo la parte dell'impianto nella quale si trova il guasto.

Un caso particolare è però quello relativo ai locali di pubblico spettacolo e trattenimento, tra i quali

considero anche il teatro citato dal lettore.

La Sezione corrispondente della Norma CEI 64-817 prescrive che, in questo caso, l'impianto debba

essere suddiviso in più circuiti in modo da facilitare e limitare il disservizio causato da interventi

per guasto o per manutenzione.

Se per i comandi generali essenziali e per le loro protezioni è previsto che il pubblico non possa

essere messo nelle condizioni di agire su di essi, per quelli non essenziali non è imposta tale

restrizione solo a condizione che essi siano derivati da circuiti provvisti di protezioni selettive.

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IL CAVO DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

D. Il cavo flessibile di collegamento del veicolo elettrico deve essere di un tipo speciale ?

R. Il cavo flessibile di collegamento del veicolo elettrico deve essere conforme alla Norma CEI 20-106

"Cavi elettrici con isolamento reticolato non propaganti la fiamma, con tensione nominale non

superiore a 450/750 V destinati alla ricarica dei veicoli elettrici".

Vale la pena di ricordare però che tale cavo ricade sotto la responsabilità del progettista e

dell'installatore dell'impianto elettrico solo nel collegamento di tipo C essendo in tutti gli altri casi più o

meno direttamente parte dell'equipaggiamento elettrico del veicolo.

I tipi di connessione attualmente normati a livello IEC e Cenelec per la carica dei veicoli elettrici sono

tre in funzione del lato o dei lati dotati di connessione non fissa.

Il tipo connessione C è l'unico che prevede che il veicolo elettrico sia connesso al punto di carica

utilizzando un cavo di alimentazione e un connettore mobile permanentemente fissati

all'apparecchiatura di alimentazione.

Vale inoltre la pena di ricordare che non è ammesso l'uso di prolunghe, coerentemente con la necessità

di mantenere sotto controllo le caratteristiche (in primis la portata) del collegamento.

I CAVI BUS NEI SISTEMI DOMOTICl

D. Esistono delle prescrizioni normative per il cavo BUS in un impianto domotico ?

R. Per rispondere devo circoscrivere il campo, facciamo riferimento al caso di BUS conformi alle

Norme della serie EN 59000 che prevede unancomunicazione attraverso un cavo bipolare ritorto

(avvolgimento elicoidale), schermato e con doppio isolamento (principale e funzionale).

In un impianto BUS si utilizza il cavonBUS TP-1 di derivazione EIB, con velocità 9.600 bits/s.

Per mezzo di questo mezzo trasmissivo dispositivi BUS ed EIB comunicano e sono perfettamente

interoperanti tra loro.

Il cavo da utilizzare deve essere certificato BUS di tipo YCYM 1 x 2 x 0,8 o 2 x 2 x 0,8 mm; nel caso

del cavo a 4 conduttori di cui la coppia di conduttori rosso-nero è dedicata alla trasmissione del segnale

e dell'alimentazione e la coppia giallo-bianco ad applicazioni aggiuntive SELV.

Nel caso del mezzo trasmissivo PL (Power Line) la comunicazione utilizza le preesistenti linee di

potenza (230 V ac, 50 Hz) sovrapponendo alla tensione di rete onde ad alta frequenza che codificano le

informazioni di controllo e supervisione dell'impianto.

Le modalità di trasmissione sono due:

1. PL-110: di derivazione EIB, con velocità 1.200 bit/s.

Dispositivi BUS e EIB con questo mezzo trasmissivo comunicano e sono perfettamente

interoperanti tra loro.

2. PL-132: di derivazione EHS, con velocità 2.400 bit/s.

Dispositivi BUS e EHS possono essere collegati ma non comunicano tra loro senza un

opportuno convertitore.

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PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI PER CIRCUITI SELV

D. In un impianto di alimentazione di apparecchi di illuminazione a bassissima tensione deve essere

prevista la protezione contro le sovracorrenti ?

R. Una domanda ever-green, vale sempre la pena chiarire questo concetto.

I circuiti SELV devono essere protetti contro le sovracorrenti con un dispositivo per ogni circuito

oppure con un unico dispositivo per tutti i circuiti posizionato sul primario del trasformatore.

I conduttori sospesi devono avere una sezione di almeno 4 mm2 per ragioni meccaniche.

L’articolo 715.43 della Norma prevede che i circuiti SELV debbano essere protetti contro le

sovracorrenti.

Se ogni circuito ha un proprio dispositivo di protezione, la parte di conduttori compresa tra il

trasformatore e i dispositivi di protezione deve essere isolata.

In alternativa, si può prevedere un unico dispositivo per tutti i circuiti alimentati dal trasformatore sul

primario del trasformatore stesso.

I conduttori (se sospesi) devono avere una sezione di almeno 4 mm2 per ragioni di resistenza

meccanica e non devono essere posati direttamente su materiale combustibile.

I conduttori che sostengono gli apparecchi d'illuminazione, inclusi i supporti, devono sopportare un

carico pari a cinque volte la massa degli apparecchi previsti, la sollecitazione nei conduttori non deve

superare 15 N/mm2, e la massa dei singoli apparecchi 5 kg.

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ASSOCIAZIONE BRESCIANA INSTALLATORI

Via Paolo Cuzzetti n° 15 - 25136 Brescia - Tel. 030-2001836 Fax 030-2092793

www.abiweb.it - e-mail: [email protected] - C.F.80046810174 - P.I. 03571250178

Martedì 13 Giugno 2017 dalle ore 18:00 alle ore 20:00

L’incontro, aperto a tutti con precedenza soci ABI-EVO, si terrà presso

ABI

Via Paolo Cuzzetti, 15

Brescia (BS)

Per ragioni organizzative è indispensabile inviare l’adesione nel minor tempo possibile tramite fax 030 2092793 oppure E-mail: [email protected]

MODULO DI ADESIONE:

Ditta ………………………….............................…………..……....……………....................…… P.I. ……...………..........................……..……

Via …………………………….……................................................…… Cap ……….………. Comune ………..............……………

Telefono ………….………....….....................…… E-mail: …...…………….....………....................................…………………………

Partecipanti:

Sig……....................……….…………………………......….................. Sig……………...............................…………………………......…....

SI AUTORIZZA, ai sensi del D.Lgs 196/2003 il trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini

istituzionali dell’Ente.

Data............................................ Firma ……………………………………………………

C Incontro tecnico formativo in collaborazione con

La ventilazione e la VMC

ventilazione meccanica controllata “il quarto impianto”

Ore 18:00 Inizio Lavori

Relatori: Sergio Croci – responsabile commerciale settore ITS

Uriele Crivelli – tecnico commerciale e resp. sviluppo VMC

Umberto Ravelli – TRASPROMOTION agenzia ITS per S&P

� Presentazione S&P ed il gruppo SOLER & PALAU

� Perché Ventilare, prodotti e sistemi: dal domestico all’industriale

� Illustrazione nuove normative sugli edifici Legge 90 e la VMC

� Sistemi e prodotti per la ventilazione meccanica controllata

� Come si calcola la VMC

� Soluzioni “puntuali”, pratici ed immediati per risolvere problemi di muffe

Ore 20:00 Chiusura lavori e buffet

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ASSOCIAZIONE BRESCIANA INSTALLATORI

Via Paolo Cuzzetti n° 15 - 25136 Brescia - Tel. 030-2001836 Fax 030-2092793

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PREADESIONE

Per ragioni organizzative è indispensabile inviare l’adesione nel minor tempo possibile tramite fax 030 2092793 oppure E-mail: [email protected]

MODULO DI PREADESIONE:

Ditta ………………………….............................…………..……....……………....................…… P.I. ……...………..........................……..……

Via …………………………….……................................................…… Cap ……….………. Comune ………..............……………

Telefono ………….………....….....................…… E-mail: …...…………….....………....................................…………………………

Partecipanti:

Sig……....................……….…………………………......….................. Sig……………...............................…………………………......…....

PROGRAMMA SCELTO 1° ipotesi

2° ipotesi

SI AUTORIZZA, ai sensi del D.Lgs 196/2003 il trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini

istituzionali dell’Ente.

Data............................................ Firma ……………………………………………………

C Visita tecnica presso

Villanova d’Asti (AT)

Programma 1° IPOTESI

� Partenza da Brescia Domenica, 09 Luglio 2017 (pomeriggio)

� Arrivo e pernotto

� Visita sede HANSGROHE

� Rientro a Brescia Lunedì, 10 Luglio 2017 (sera)

Programma 2° IPOTESI

� Partenza da Brescia Domenica, 17 Settembre 2017(pomeriggio)

� Arrivo e pernotto

� Visita sede HANSGROHE

� Rientro a Brescia Lunedì, 18 Settembre 2017 (sera)