Anno 28 N. 4 Pensierino per la sig. Maria e non solo ... notizie 04-2017.pdfSi rimanda pertanto al...
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Anno 28 N. 4 Maggio 2017 *********************** pag 2 Obbligatorietà del progetto
pag 3 Documenti della
Centrale Termica
pag 4 Servizi per disabili
pag 5 Prova di tenuta
Stufe a pellet
Dichiarazione di
Rispondenza
pag 6 Verifica periodica
impianti a gas
Diritti Terzo
Responsabile in
Centrale Termica
pag 7 Sommatoria di
due impianti
GPL rete di
distribuzione
pag 8 Angolo Elettrico
pag 10 Elettro Dubbio
INCONTRO
13 giugno ore 18,00
La ventilazione e VMC
PREADESIONE
VISITA TECNICA
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 In ogni momento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/2003, potrà esercitare i Suoi diritti (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione) nei confronti dell'A.B.I., titolare del trattamento.
Pensierino per la sig. Maria e non solo.
Un nostro associato ci ha chiesto “lumi di comportamento” su un fatto che gli è
accaduto.
Presentato un preventivo per un lavoro di impianto di riscaldamento e sanitario,
lo ha perso perché è stato affidato alla Ditta Edile che ha eseguito tutti i lavori,
compresi gli idraulici ed elettrici.
Ha verificato la posizione della Ditta alla C.C.I.A.A. che risulta avere tutte le
abilitazioni richieste dal D.M. 37 del 2008, ma che non ha alle dipendenze
nessun operaio “idraulico” o “elettrico”, ne subappalta i lavori.
Cercate risposte legali o normative, abbiamo poco da consigliare.
Una Impresa Edile può senz’altro avere l’abilitazione alle varie lettere del D.M.
37:2008, basta che abbia un Responsabile Tecnico con i requisiti previsti
dall’art. 3 comma 1 del DM stesso.
Questi si assumerà la responsabilità di quanto andrà a certificare nella
Dichiarazione di Conformità per i lavori eseguiti, ma per quanto riguarda
l’idoneità e la qualifica del personale utilizzato il D.M. non dice nulla.
Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 sulla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro all'art. 18, comma 1, ha predisposto una tessera di
riconoscimento che stabilisce alla lettera u): nell'ambito dello svolgimento di
attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; ma anche con il rispetto di questa
disposizione non conosceremo la “competenza” dell’operatore.
Precisiamo che attività in regime di appalto e di subappalto sono anche quelli
svolti in casa della sig. Maria.
La cosa che possiamo raccomandare è di non decidere solo in base al prezzo, di
non farsi fuorviare dall’altisonanza della Ditta o Ente e di ricordarsi del fedele
vecchio “fontaner”.
Non pretendiamo di essere i “più migliori”, ma cerchiamo di essere i più corretti
ed eticamente i più professionali, e ci sentiamo senz’altro di poter proporre tutte
le Ditte associate ABI oppure indicare i Responsabili Tecnici iscritti al Registro
Nazionale Italiano delle imprese Idrauliche ed Elettriche, R.N.I.E. www.rnie.it
Se a qualcuno risultasse il contrario, sig. Maria e non solo, ce lo faccia sapere.
L’ABI esiste anche per questo, sempre a disposizione, per la sig. Maria e non
solo.
Obbligatorietà del progetto.
D.
Devo rifare un impianto di riscaldamento in un appartamento tutto modificato, dove è stata
richiesta la DIA.
Il tecnico comunale pretende la presentazione di un progetto dell’impianto per poter rilasciare il
permesso, richiesta che mi è stata girata.
E’ giusta tale domanda ?
R.
Si, avendo richiesto al Comune la DIA.
Il D.M. 38:2008 all’art. 11 comma 2 dice:
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse
ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del
permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il
progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve
essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.
Diversamente sarebbe se si installasse un impianto nuovo in un immobile già provvisto di
certificato di abitabilità, dove verrebbe rilasciata la sola Dichiarazione di Conformità come prevede
sempre il D.M. 38:2008 all’art. 11 comma 1:
1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già
stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di
acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice
deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico
per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di
conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Da ultimo ricordiamo che il progetto, comunque sempre obbligatorio, verrà redatto, come già
richiamato, ai sensi del D.M. 38:2008 art. 5 comma 1:
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto.
Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di
progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un
professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza
tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato
all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico
dell'impresa installatrice.
Documenti delle Centrali Termiche.
D.
1. Che documentazione deve essere predisposta per un impianto superiore ai 35 kW ?
2. Dove deve essere conservata tale documentazione ?
3. Chi è il responsabile dell’esistenza e reperibilità di tale documentazione ?
R.
Il D.P.R. 412:93 come la DGR 3965:2015 prescrivono un libretto per le centrali termiche.
Il D.P.R. 412:93 come modificato dal D.P.R. 551:99 all’art. 11 comma 11 prescrive che il libretto
di centrale deve essere conservato presso l’edificio.
Si presuppone che se non risiede nell’edificio l’amministratore o il terzo responsabile, i documenti
siano conservati nella C.T.
Il D.P.R. 412:1993 come la DGR 3965:2015 nel definire la figura del “terzo responsabile” precisa
che questi avrà la delega dal Responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della
manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici; altre
responsabilità non sono previste.
La DGR 3965:2015 all’art. 9 Requisiti degli impianti termici al comma 7 elenca in 7 punti tutti i
documenti di cui devono essere dotati gli impianti termici senza specificare dove devono essere
tenuti e all’art. 11 nell’elencare le responsabilità al comma 3 precisa soltanto che il terzo
responsabile deve accertarsi che l’impianto sia conforme.
Pertanto il terzo responsabile deve solo accertarsi, ad esempio, che esista il C.P.I. e la pratica INAIL
(ex ISPESL) ma non della conservazione di questi.
Al termine del controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza degli impianti termici l’operatore
compilerà lo specifico Rapporto di controllo tecnico, di cui una copia da allegare al libretto e una
copia dovrà essere conservata a su cura per un periodo non inferiore ai 5 anni.
In tale rapporto al comma B - Documentazione tecnica a corredo si richiede solamente
Dichiarazione di conformità presente nulla su documentazione di eventuale CPI e INAIL.
In caso di gestione telematica è prevista la possibilità dal D.M. 10 febbraio 2014 all’art. 7 di avere il
libretto di impianto in formato telematico con l’obbligo di fornire copia stampata su carta solo in
sede di ispezione da parte delle autorità competenti.
Pertanto, tenuto presente quanto sopra specificato, riassumendo per la documentazione di una
Centrale Termica si può rispondere alle 3 domande:
1. Documenti : Dichiarazione di conformità, Libretto d’impianto e relativi Rapporti di
controllo tecnico.
2. Locale : Centrale Termica
3. Responsabile : amministratore o proprietario dell’impianto.
Servizi per disabili - 3 quesiti
D.
1. Mi hanno chiesto di mettere a norma dei servizi igienici con l’esecuzione di uno per disabili,
ma non ho trovato nessuna norma UNI di riferimento.
2. Serve un progetto redatto da termotecnico ?
3. Ho eseguito un sevizio per disabili e mi hanno contestato di non aver dotato il WC di
doccetta.
E’ una cosa obbligatoria ?
R.
1. Nella UNI 9182 del 1987, ora superata da altre 3 versioni 2008 – 2010 - 2014, vi era
all’appendice W un esempio di servizio per disabili come previsto dalla legge 30 marzo
1971 n. 118. (vedi figura 1 ufficialmente superata ma con misure ancora attualmente
rispondenti).
Successivamente il 14 giugno 1989 il D.M. 236 ha trattato l’argomento, poi aggiornato dal
D.P,R. 503 del 24 luglio 1996.
L’UNI nel 2008, nell’aggiornare per la prima volta la norma 9182, ha ritenuto giustamente
di non sovrapporsi a quanto già stabilito per legge e non ha più trattato l’argomento.
Si rimanda pertanto al D.M. 236 e D.P.R. 503 esaustivo di descrizioni reperibili nel sito ABI
in”modulistica” “Leggi e norme”
Disegni di servizi per disabili con i vari apparecchi sanitari non esistono, le varie soluzioni
ora proposte sono tutte “in rispetto al D.M. n. 236 e DPR n. 503 art. 8.1.6” (es. figura 2)
2. Non è obbligatorio il progetto redatto da un termotecnico professionista; servirà un disegno
distributivo conforme al D.M. 236 studiato dal responsabile tecnico.
3. Non esiste descrizione per legge circa l’obbligatorietà di dotare il WC di doccetta.
Prova di tenuta
D. Ho iniziato a fare manutenzione ad impianti di riscaldamento autonomi anche se da me non
eseguiti.
Mi è capitato più volte di trovare vecchi impianti con regolare libretto e precedente rapporto di
verifica ma con problematiche.
Se un impianto non è dotato di rubinetto di intercettazione generale e l’unica chiusura è a chiave
sul contatore, chiave che normalmente nessuno rintraccia, come è possibile verificare la tenuta,
specialmente se tratti della tubazione non sono a vista ?
Verificare che il contatore non si muove non è accettabile dato che il contatore normalmente
installato per le piccole utenze è il G 1,6 (portata minima: 16 dm3/h) , mentre la UNI 11137:2012
al punto 6.2.2.1 considera idonei per il controllo della tenuta i contatori con portata minima non
maggiore di 1 dm3/h.
R. L’impianto quasi sicuramente non è a norma perché già nella UNI 7129 del 1972 al punto 2.3.8
si prescriveva, con contatore all’esterno, l’inserimento di un rubinetto immediatamente all’interno
dell’alloggio.
Convincere e mettere a norma questa mancanza non risolve il suo problema, ma una volta accettata
l’idea di procedere alla regolarizzazione, si potrà eseguire quanto serve.
Stufe a pellet
D. Ho iniziato a fare manutenzione alle stufe a pellet, ma spesso mi trovo in difficoltà per la
questione del camino.
L’utente normalmente mi chiama per la pulizia della stufa e non intende procedere anche alla
pulizia del camino generalmente più necessaria.
Di solito non trovo alcuna dichiarazione di conformità del camino ed è quasi sempre impossibile
verificarne l’idoneità per problemi di accedere alla parte dell’innesto, per non parlare del tetto.
Posso procede alla sola pulizia dell’apparecchio e rilasciare la Dichiarazione di Conformità nella
quale specificare che sono stato chiamato solo per questo e che ho illustrato la necessità di una
verifica del camino ?
R. No.
Operare sull’apparecchio lo rende responsabile del funzionamento dall’alimentazione al comignolo
e non si può derogare se non con intervento contemporaneo eseguito da altra ditta abilitata per tale
operazione e richiamata sulla Dichiarazione di Conformità.
Dichiarazione di Rispondenza
D. Per poter affittare un appartamento, un comune ha chiesto ad un mio cliente la D.C. che non è
più reperibile, pertanto sostituibile dalla Dichiarazione di Rispondenza.
Come detto nel DM 37:2008 all’art. 7 comma 6, essendo titolare e responsabile tecnico della mia
Ditta da soli 3 anni, non posso compilare la Dichiarazione di Rispondenza e pertanto ho chiesto
l’intervento di un Termotecnico che mi ha compilato un Rapporto Tecnico di Verifica ma non ha
voluto redigere e firmare la testata della Dichiarazione di Rispondenza.
A suo dire è sufficiente il R.T.V. dato che il suo operare non è soggetto al D.M. 37.
E’ un comportamento giusto ?
R. Della “testata” della Dichiarazione di Rispondenza non esiste una versione ufficiale.
Data tale carenza, il Ministero dell’Interno, con lettera-cicolare prot. 0007768 del 25 maggio 2011
proponeva ed allegava un elaborato per Professionisti o Responsabili Tecnici da compilarsi nel
rilasciare una Dichiarazione di Rispondenza per impianti di gas per utenze civili.
La falsariga di tale documento può essere utilizzata per altre situazione di Dichiarazione di
Rispondenza come da bozza reperibile sul sito www.abiweb.it modulistica.
Verifica periodica impianti a gas.
D. Sono stato chiamato ad intervenire su una rete distribuzione gas in un condominio, rete
utilizzata nei singoli appartamenti solo per produzione acqua calda e piano cottura, essendo
l’’impianto di riscaldamento centralizzato.
Io ho detto all’amministratore che, essendo l’impianto stato eseguito da più di 10 anni, come
prescritto nella UNI 7129-1:2015 art. 7.1.1 e previsto dalla UNI 11137:2012, è necessaria la
verifica periodica di tutti gli impianti.
E’ giusta la mia richiesta, e sarebbe stata valida anche se la tubazione alimentasse solo il piano
cottura ?
R.
L’osservanza delle norme UNI è buona cosa ed il suo rispetto mette al riparo da spiacevoli
conseguenze, in caso di malaugurato incidente, il responsabile dell’impianto, ma non è
obbligatoria.
La UNI 11137:2012, giustamente da te citata, sia per gli impianti < ai 35 kW (UNI 7129-
1:2015) che per gli impianti > 35 kW (UNI 11528:2014) all’art. 5 comma e) prevede la
periodica verifica almeno ogni 10 anni genericamente per gli impianti interni a prescindere
dagli apparecchi che la rete alimenta.
Pertanto si può richiedere all’amministratore un eventuale verifica degli impianti, facendo presente
quanto sopra esposto,
Diritti del Terzo Responsabile per interventi in C.T.
D. In caso di necessità di interventi in una Centrale Termica di cui sono terzo responsabile chi ha
il diritto di eseguire tali opere ?
R. L’argomento è trattato nel Decreto della Regione Lombardia n. 11785 del 23-12-2015 che
precisa nell’Allegato 6 – Contratto tipo di nomina Terzo Responsabile all’art. 9 – SOSTITUZIONE
DEL GENERATORE DI CALORE E RISTRUTTURAZIONE D'IMPIANTO
1. In caso di sostituzione del generatore di calore e/o di ristrutturazione/riqualificazione
dell'impianto il terzo responsabile, su esplicita richiesta e delega scritta del committente ed a
carico di quest'ultimo, predispone la relazione tecnica ed il progetto, di cui all'Allegato B della
D.G.R. 5018/07 e ss.mm.ii..
2. Il committente ha facoltà di affidare al terzo responsabile la sostituzione del generatore di
calore o la ristrutturazione/riqualificazione dell'impianto termico. Ove, invece, affidi ad altri tale
incarico, dandone immediata comunicazione al terzo responsabile, l'affidamento tiene luogo di
recesso. In questo caso, il terzo responsabile, così esonerato da ogni responsabilità inerente
all'impianto, comunicherà tempestivamente all'Ente preposto la cessazione dell'incarico. Gli è
comunque dovuta un'indennità pari alla metà degli importi ancora spettantigli per la manutenzione
ordinaria.
Nulla vieta, dopo l’avvenuto intervento di altra Ditta, se ritenuto conforme il lavoro eseguito e se
richiesto dall’amministratore, di rinnovare il contratto come terzo responsabile.
Sommatoria di due impianti
D.
Un mio cliente ha acquistato due uffici indipendenti, riscaldati da due impianti con due caldaie da
24 kW alimentate da due contatori.
Mi ha chiesto se può avere un unico contatore.
E’ una cosa fattibile senza problemi ?
R.
Certamente si, accertato quanto segue:
1. Verificare presso la Società di erogazione gas l’idoneità del contatore esistente di poter
alimentare 48 kW o chiederne la sostituzione.
Se la potenzialità massima è di 48 kW, il progetto del collegamento tubazioni gas può essere
fatto dal responsabile tecnico della Ditta.
2. Non deve esserci o essere creato un collegamento diretto fra i due locali caldaia.
3. Non deve esserci o essere creato un collegamento tra i due impianti di riscaldamento.
G.P.L. rete di distribuzione
D.
Per la rete distribuzione gas dovrei realizzare un tratto interrato dal serbatoio GPL da 500 litri
all’abitazione con una tubazione in polietilene, per poi arrivare all’utenza cucina-caldaia con
tubazione in rame a vista saldato.
Serve la guaina per il tratto interrato in polietilene ?
Serve il giunto dielettrico visto che la tubazione interrata è in polietilene ?
R.
Il G.P.L. è trattato dalla norma UNI 7131:2014 che all’art. 4.1.1 Generalità dice che L’impianto
interno deve esse conforme comma b) per i materiali, la posa in opera, le prove, i controlli
periodici, gli ampliamenti e le modifiche: alle prescrizioni 7129-1, pertanto tutti i materiali e le
modalità usate per il metano sono idonee anche per il G.P.L. con l’unica differenza precisata nella
UNI 7129-1:2015 che all’art. 4.3.1.2.1 dice E’ vietato l’uso di fibre di canapa, anche se impregnate
del composto di tenuta, su filettature di tubazioni convoglianti GPL o miscela GPL-aria.
Per il polietilene non è prevista guaina, come non necessita giunto dielettrico non essendoci
tubazione interrata metallica; servirà solo un giunto di transizione polietilene – rame all’uscita dal
terreno, tratto che dovrà avere un rivestimento protettivo nella parte interrata (UNI 7129-1:2015
art.4.5.3.9) ed una guaina di protezione contro urti o danneggiamenti (UNI 7129-1:2015 art.4.5.1.4)
per la parte a vista.
ANGOLO ELETTRICO
Quando le norme si fanno troppo spigolose…
LIBERO O SOTTO TUTELA?
Esistono 3 modalità di acquisto dell’energia
elettrica:
Servizio di maggior tutela: disponibile
per utenze domestiche e piccole
imprese (meno di 50 dipendenti e
fatturato 10 M€). Questo significa
avere un prezzo definito dall’Autorità
per l’energia elettrica il gas e sistema
idrico (detta AEEGSI).
Servizio di salvaguardia: tariffa per
imprese non di piccole dimensioni
Mercato libero: accordo libero con
venditori
Il 2018 potrebbe portare diversi
cambiamenti.
Uno di questi è il termine del servizio di
maggior tutela. Se questo avverrà, il
singolo utente si troverà a “navigare” nel
mercato libero. Questo implicherà forse
risparmio, oppure maggior spesa per
l’utente poco attento.
L’ AEEGSI ha previsto uno strumento per
atterraggio morbido al mercato libero ai
piccoli utenti. Fino al 30 giugno 2018 sarà
possibile poter stipulare un contratto
SIMILE. Si può aderire tramite il portale
https://www.portaletutelasimile.it
Interessante che le compagnie possono
concedere uno sconto una tantum a
vantaggio del cliente aderente. Negativo il
fatto che l’adesione consentita
unicamente a chi è ancora nel servizio di
maggior tutela, oppure nel caso di nuove
attivazioni o volture.
Ma cos'è esattamente la Tutela SIMILE? Il
sito prima citato risponde:
“La Tutela SIMILE è una particolare
tipologia di contratto di fornitura di
energia elettrica di durata di 12 mesi
non rinnovabile. Tale contratto pur
basandosi sul mercato libero, è composto
da condizioni contrattuali definite
dall'Autorità, obbligatorie ed omogenee
per tutti i venditori. Le condizioni
economiche saranno analoghe a
quelle del servizio di Maggior Tutela
ma con la riduzione di un bonus una
tantum - qualora il contratto perduri per
tutti i 12 mesi - diverso da fornitore a
fornitore, che verrà applicato nella prima
bolletta Per tale ragione le offerte di
Tutela SIMILE saranno facilmente
confrontabili tra loro e con il servizio di
Maggior Tutela.”
Cosa avverrà alla fine dei 12 mesi?
“Alla scadenza del contratto il cliente
potrà scegliere se rimanere con lo stesso
fornitore sottoscrivendo una nuova offerta
di mercato libero oppure potrà stipulare
un contratto di mercato libero con un
fornitore diverso. In caso di mancata
conclusione di un nuovo contratto, il
cliente finale resterà con il fornitore
ammesso alla Tutela SIMILE e gli saranno
applicate condizioni contrattuali ed
a cura dello Studio Tecnico Filippini Per. Ind. Alessandro
[email protected] Tel. 3286657839
economiche di mercato libero in base ad
una struttura standard definita
dall'Autorità. Resta salva la facoltà del
cliente finale di richiedere di rientrare nel
servizio di Maggior Tutela.”
Ovviamente l’ultima parte ha senso se
esisterà un servizio di maggior tutela…
Ma qual è l’obiettivo di questo cambiamento?
“Accompagnare il consumatore verso il
mercato libero garantendo continuità nella
tutela al cliente finale ma al tempo stesso
consentendo a quest’ultimo di comprendere
le modalità ed i meccanismi per poter poi
scegliere consapevolmente il proprio
fornitore”
2018 o si slitta al 2019?
Sembra proprio che il passaggio al mercato
libero slitti di un altro anno, al 2019.
Perché? Probabilmente perché non si è
ancora convinti che gli utenti capiscano bene
come confrontare costi ed offerte, forse
perché del terzo degli italiani che son passati
al mercato libero, diversi hanno finito per
pagare uguale oppure di più che a stare nel
servizio a maggior tutela.
Staremo a vedere cosa succede.
ALTRA NOVITA’ 2018:
Un’altra variazione del prossimo anno sarà il
costo di trasporto per kWh all’utente finale:
L’ AEEGSI sul proprio sito informa:
“Dal 1° gennaio 2016 per quasi 30 milioni di
famiglie italiane è partita la Riforma delle
tariffe elettriche.
Al termine di questo processo, che si
concluderà il 1° gennaio 2018, la tariffa
per il trasporto dell'energia e la gestione
del contatore (cioè quella parte dei costi della
nostra bolletta con cui paghiamo i servizi per
misurare e far arrivare nelle nostre case
l'energia elettrica) e per gli oneri di sistema
(cioè i costi per sostenere attività di interesse
generale per il sistema elettrico), in totale
circa il 40% della nostra bolletta, saranno
uguali per ogni livello di consumo,
abbandonando la cosiddetta "struttura
progressiva", cioè con prezzi di ogni singolo
kWh crescenti al crescere dei consumi.
In questo modo le famiglie andranno a
pagare un corrispettivo meglio commisurato
al servizio che utilizzano e più aderente ai
costi effettivi.”
Anche su questo aspetto, sarò importante
vedere come questa iniziativa andrà ad
impattare sul costo della bolletta nel tempo.
Certo è un cambiamento sentito, non avendo
molto senso che i costi varino così tanto in
base a fasce di consumo.
Anche su questo staremo a vedere come
verrà applicata questa “novità” in bolletta.
ELETTRODUBBIO a cura di Angelo Baggini
Università degli Studi di Bergamo
Dipartimento Ingegneria Industriale
Elettro 3/2017, ed. Tecniche Nuove
I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DAI CORTOCIRCUITI
D. Sul montante posso evitare la protezione contro il cortocircuito, o meglio, dove devo mettere i
dispositivo di protezione ?
R. Ogni circuito deve essere protetto contro le correnti di circuito a meno che la sorgente non sia in
grado di erogare correnti pericolose per la buona conservazione del cavo.
È necessario invece evitare l'installazione di dispositivi di protezione contro il cortocircuito nei
circuiti di:
alimentazione di elettromagneti di sollevamento;
eccitazione di macchine rotanti;
secondari di trasformatori di corrente;
quindi quando l'interruzione del circuito può dare origine a pericoli molto più gravi
dell'invecchiamento precoce del cavo.
Per ragioni pratiche è ugualmente consentito omettere la protezione sulle condutture che collegano
il trasformatore o la sorgente di energia ai rispettivi quadri di distribuzione (CEI 64-8).
Il dispositivo di protezione contro il cortocircuito deve essere ubicato all'inizio della conduttura,
anche se è consentita dalla Norma citata una certa elasticità nella dislocazione del dispositivo di
protezione entro i primi 3 m di conduttura.
In tutti i casi suddetti la conduttura deve essere realizzata in modo da ridurre al minimo il pericolo
di cortocircuito, il danno per le cose e le persone; in particolare non si deve trovare in vicinanza di
materiali combustibili.
Se il lettore si riferiva invece all'affidamento della protezione al dispositivo contenuto nel gruppo di
misura deve essere fatto tutt'altro discorso.
A parer mio infatti, non può essere affidata la protezione contro il cortocircuito (come qualsiasi altra
protezione) al dispositivo inserito all'interno del gruppo del contatore non per un aspetto tecnico
quanto per un aspetto formale: non è né di proprietà dell'utente e nemmeno nella sua disponibilità.
I CIRCUITI DI UN TEATRO
D. I circuiti di un teatro devono essere selettivi per Norma ?
R. Avrei voluto rispondere con un monosillabo, ma non riesco.
Un primo disposto normativo è generale ed è contenuto nelI’Art. 536.1 della Norma CEI 64-815
che prescrive che quando più dispositivi di protezione sono disposti in serie e quando le necessità di
esercizio lo giustificano le caratteristiche di funzionamento devono essere scelte in modo da
staccare dall'alimentazione solo la parte dell'impianto nella quale si trova il guasto.
Un caso particolare è però quello relativo ai locali di pubblico spettacolo e trattenimento, tra i quali
considero anche il teatro citato dal lettore.
La Sezione corrispondente della Norma CEI 64-817 prescrive che, in questo caso, l'impianto debba
essere suddiviso in più circuiti in modo da facilitare e limitare il disservizio causato da interventi
per guasto o per manutenzione.
Se per i comandi generali essenziali e per le loro protezioni è previsto che il pubblico non possa
essere messo nelle condizioni di agire su di essi, per quelli non essenziali non è imposta tale
restrizione solo a condizione che essi siano derivati da circuiti provvisti di protezioni selettive.
IL CAVO DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI
D. Il cavo flessibile di collegamento del veicolo elettrico deve essere di un tipo speciale ?
R. Il cavo flessibile di collegamento del veicolo elettrico deve essere conforme alla Norma CEI 20-106
"Cavi elettrici con isolamento reticolato non propaganti la fiamma, con tensione nominale non
superiore a 450/750 V destinati alla ricarica dei veicoli elettrici".
Vale la pena di ricordare però che tale cavo ricade sotto la responsabilità del progettista e
dell'installatore dell'impianto elettrico solo nel collegamento di tipo C essendo in tutti gli altri casi più o
meno direttamente parte dell'equipaggiamento elettrico del veicolo.
I tipi di connessione attualmente normati a livello IEC e Cenelec per la carica dei veicoli elettrici sono
tre in funzione del lato o dei lati dotati di connessione non fissa.
Il tipo connessione C è l'unico che prevede che il veicolo elettrico sia connesso al punto di carica
utilizzando un cavo di alimentazione e un connettore mobile permanentemente fissati
all'apparecchiatura di alimentazione.
Vale inoltre la pena di ricordare che non è ammesso l'uso di prolunghe, coerentemente con la necessità
di mantenere sotto controllo le caratteristiche (in primis la portata) del collegamento.
I CAVI BUS NEI SISTEMI DOMOTICl
D. Esistono delle prescrizioni normative per il cavo BUS in un impianto domotico ?
R. Per rispondere devo circoscrivere il campo, facciamo riferimento al caso di BUS conformi alle
Norme della serie EN 59000 che prevede unancomunicazione attraverso un cavo bipolare ritorto
(avvolgimento elicoidale), schermato e con doppio isolamento (principale e funzionale).
In un impianto BUS si utilizza il cavonBUS TP-1 di derivazione EIB, con velocità 9.600 bits/s.
Per mezzo di questo mezzo trasmissivo dispositivi BUS ed EIB comunicano e sono perfettamente
interoperanti tra loro.
Il cavo da utilizzare deve essere certificato BUS di tipo YCYM 1 x 2 x 0,8 o 2 x 2 x 0,8 mm; nel caso
del cavo a 4 conduttori di cui la coppia di conduttori rosso-nero è dedicata alla trasmissione del segnale
e dell'alimentazione e la coppia giallo-bianco ad applicazioni aggiuntive SELV.
Nel caso del mezzo trasmissivo PL (Power Line) la comunicazione utilizza le preesistenti linee di
potenza (230 V ac, 50 Hz) sovrapponendo alla tensione di rete onde ad alta frequenza che codificano le
informazioni di controllo e supervisione dell'impianto.
Le modalità di trasmissione sono due:
1. PL-110: di derivazione EIB, con velocità 1.200 bit/s.
Dispositivi BUS e EIB con questo mezzo trasmissivo comunicano e sono perfettamente
interoperanti tra loro.
2. PL-132: di derivazione EHS, con velocità 2.400 bit/s.
Dispositivi BUS e EHS possono essere collegati ma non comunicano tra loro senza un
opportuno convertitore.
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI PER CIRCUITI SELV
D. In un impianto di alimentazione di apparecchi di illuminazione a bassissima tensione deve essere
prevista la protezione contro le sovracorrenti ?
R. Una domanda ever-green, vale sempre la pena chiarire questo concetto.
I circuiti SELV devono essere protetti contro le sovracorrenti con un dispositivo per ogni circuito
oppure con un unico dispositivo per tutti i circuiti posizionato sul primario del trasformatore.
I conduttori sospesi devono avere una sezione di almeno 4 mm2 per ragioni meccaniche.
L’articolo 715.43 della Norma prevede che i circuiti SELV debbano essere protetti contro le
sovracorrenti.
Se ogni circuito ha un proprio dispositivo di protezione, la parte di conduttori compresa tra il
trasformatore e i dispositivi di protezione deve essere isolata.
In alternativa, si può prevedere un unico dispositivo per tutti i circuiti alimentati dal trasformatore sul
primario del trasformatore stesso.
I conduttori (se sospesi) devono avere una sezione di almeno 4 mm2 per ragioni di resistenza
meccanica e non devono essere posati direttamente su materiale combustibile.
I conduttori che sostengono gli apparecchi d'illuminazione, inclusi i supporti, devono sopportare un
carico pari a cinque volte la massa degli apparecchi previsti, la sollecitazione nei conduttori non deve
superare 15 N/mm2, e la massa dei singoli apparecchi 5 kg.
ASSOCIAZIONE BRESCIANA INSTALLATORI
Via Paolo Cuzzetti n° 15 - 25136 Brescia - Tel. 030-2001836 Fax 030-2092793
www.abiweb.it - e-mail: [email protected] - C.F.80046810174 - P.I. 03571250178
Martedì 13 Giugno 2017 dalle ore 18:00 alle ore 20:00
L’incontro, aperto a tutti con precedenza soci ABI-EVO, si terrà presso
ABI
Via Paolo Cuzzetti, 15
Brescia (BS)
Per ragioni organizzative è indispensabile inviare l’adesione nel minor tempo possibile tramite fax 030 2092793 oppure E-mail: [email protected]
MODULO DI ADESIONE:
Ditta ………………………….............................…………..……....……………....................…… P.I. ……...………..........................……..……
Via …………………………….……................................................…… Cap ……….………. Comune ………..............……………
Telefono ………….………....….....................…… E-mail: …...…………….....………....................................…………………………
Partecipanti:
Sig……....................……….…………………………......….................. Sig……………...............................…………………………......…....
SI AUTORIZZA, ai sensi del D.Lgs 196/2003 il trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali dell’Ente.
Data............................................ Firma ……………………………………………………
C Incontro tecnico formativo in collaborazione con
La ventilazione e la VMC
ventilazione meccanica controllata “il quarto impianto”
Ore 18:00 Inizio Lavori
Relatori: Sergio Croci – responsabile commerciale settore ITS
Uriele Crivelli – tecnico commerciale e resp. sviluppo VMC
Umberto Ravelli – TRASPROMOTION agenzia ITS per S&P
� Presentazione S&P ed il gruppo SOLER & PALAU
� Perché Ventilare, prodotti e sistemi: dal domestico all’industriale
� Illustrazione nuove normative sugli edifici Legge 90 e la VMC
� Sistemi e prodotti per la ventilazione meccanica controllata
� Come si calcola la VMC
� Soluzioni “puntuali”, pratici ed immediati per risolvere problemi di muffe
Ore 20:00 Chiusura lavori e buffet
ASSOCIAZIONE BRESCIANA INSTALLATORI
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PREADESIONE
Per ragioni organizzative è indispensabile inviare l’adesione nel minor tempo possibile tramite fax 030 2092793 oppure E-mail: [email protected]
MODULO DI PREADESIONE:
Ditta ………………………….............................…………..……....……………....................…… P.I. ……...………..........................……..……
Via …………………………….……................................................…… Cap ……….………. Comune ………..............……………
Telefono ………….………....….....................…… E-mail: …...…………….....………....................................…………………………
Partecipanti:
Sig……....................……….…………………………......….................. Sig……………...............................…………………………......…....
PROGRAMMA SCELTO 1° ipotesi
2° ipotesi
SI AUTORIZZA, ai sensi del D.Lgs 196/2003 il trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali dell’Ente.
Data............................................ Firma ……………………………………………………
C Visita tecnica presso
Villanova d’Asti (AT)
Programma 1° IPOTESI
� Partenza da Brescia Domenica, 09 Luglio 2017 (pomeriggio)
� Arrivo e pernotto
� Visita sede HANSGROHE
� Rientro a Brescia Lunedì, 10 Luglio 2017 (sera)
Programma 2° IPOTESI
� Partenza da Brescia Domenica, 17 Settembre 2017(pomeriggio)
� Arrivo e pernotto
� Visita sede HANSGROHE
� Rientro a Brescia Lunedì, 18 Settembre 2017 (sera)