ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il...

32
1 L’AGRICOLTORE SENESE ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 Confagricoltura, le sfide future per un’agricoltura italiana competitiva: innovazione, lavoro, territorio, benessere e qualità A Milano l’evento promosso da Confagricoltura, assieme a rappresentanti delle istituzioni, ricercatori e docenti universitari, per discutere sulle prospettive di sviluppo del comparto agricolo in Italia. In un contesto in cui l’innovazione rappresenta un elemento fondamentale per competere nei mercati globali, l’agricoltura si trova oggi ad affrontare importanti sfide per garantire un futuro sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale del comparto ed una produzione agroalimentare di qualità, simbolo dell’eccellenza italiana; l’uso razionale degli agrofarmaci si rivela componente fondamentale dell’agricoltura sostenibile. Lo si è sottolineato nel corso del convegno promosso da Confagricoltura presso l’Hotel Principe di Savoia a Milano, su ‘Innovazione, lavoro, territorio, benessere e qualità’. Durante la giornata di lavori, il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti ha discusso di quali sono le principali sfide ed esigenze del comparto agricolo in Italia, assieme: al sen. Roberto Formigoni, presidente della IX Commissione Agricoltura del senato; alla sen. e prof.ssa Elena Cattaneo, dell’Università degli Studi di Milano, direttrice del Laboratorio di Biologia delle cellule staminali e Farmacologia delle malattie neurodegenerative del Dipartimento di Bioscienze; al prof. Angelo Moretto del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche, Università degli Studi di Milano e direttore del Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione sanitaria. Bisogna accelerare in tempi rapidi sul recupero di redditività del comparto che passa attraverso un aumento della produttività ed un contenimento dei costi. Secondo le stime del Centro Studi di Confagricoltura, al boom dell’export agroalimentare (che nel periodo gennaio-novembre dell’anno scorso ha raggiunto quota 37,6 miliardi di euro) si è avuto la contestuale crescita delle importazioni (che già nei primi undici mesi dell’anno scorso hanno superato i 41 miliardi di euro). L’Italia sta diventando sempre di più un Paese che importa prodotti agricoli e materie prime che poi trasforma. E questo

Transcript of ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il...

Page 1: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

1

L’AGRICOLTORE SENESE

ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018

Confagricoltura, le sfide future

per un’agricoltura italiana competitiva:

innovazione, lavoro, territorio, benessere e qualità

A Milano l’evento promosso da Confagricoltura, assieme a rappresentanti delle istituzioni, ricercatori e docenti universitari, per discutere sulle prospettive di sviluppo del comparto agricolo in Italia.

In un contesto in cui l’innovazione rappresenta un elemento fondamentale per

competere nei mercati globali, l’agricoltura si trova oggi ad affrontare importanti

sfide per garantire un futuro sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e

sociale del comparto ed una produzione agroalimentare di qualità, simbolo

dell’eccellenza italiana; l’uso razionale degli agrofarmaci si rivela componente

fondamentale dell’agricoltura sostenibile. Lo si è sottolineato nel corso del convegno

promosso da Confagricoltura presso l’Hotel Principe di Savoia a Milano, su

‘Innovazione, lavoro, territorio, benessere e qualità’.

Durante la giornata di lavori, il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti

ha discusso di quali sono le principali sfide ed esigenze del comparto agricolo in Italia,

assieme: al sen. Roberto Formigoni, presidente della IX Commissione Agricoltura del

senato; alla sen. e prof.ssa Elena Cattaneo, dell’Università degli Studi di Milano,

direttrice del Laboratorio di Biologia delle cellule staminali e Farmacologia delle

malattie neurodegenerative del Dipartimento di Bioscienze; al prof. Angelo Moretto

del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche, Università degli Studi di Milano e

direttore del Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione sanitaria.

Bisogna accelerare in tempi rapidi sul recupero di redditività del comparto che passa

attraverso un aumento della produttività ed un contenimento dei costi. Secondo le

stime del Centro Studi di Confagricoltura, al boom dell’export agroalimentare (che nel

periodo gennaio-novembre dell’anno scorso ha raggiunto quota 37,6 miliardi di euro) si

è avuto la contestuale crescita delle importazioni (che già nei primi undici mesi

dell’anno scorso hanno superato i 41 miliardi di euro). L’Italia sta diventando sempre di

più un Paese che importa prodotti agricoli e materie prime che poi trasforma. E questo

Page 2: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

2

deve far riflettere sulla competitività della nostra agricoltura e sulla tenuta del made

in Italy.

Il presidente di Confagricoltura ha ribadito come gli agricoltori, nella loro attività, ci

mettano impegno e passione, con il supporto della scienza che li aiuta nell’avere

risposte; ha quindi proposto di creare una rete di ‘amici degli agricoltori italiani’ che,

ognuno con le proprie competenze, aiutino, facendo squadra per creare sviluppo reale.

“Deve aumentare la produttività ma anche la sostenibilità - ha detto il presidente di

Confagricoltura -. La sfida è produrre di più ma con un minor impatto sull’ambiente; un

obiettivo che si raggiunge accelerando sull’innovazione, sulle tecniche produttive che

favoriscono l’uso mirato dei principi attivi. Solo un’agricoltura competitiva, che guarda

lontano e che produce reddito, a cui si offrono più opportunità che vincoli, sarà in

grado di assicurare un idoneo presidio del territorio e dell’ambiente”.

Ha proseguito Giansanti: “I driver dell’innovazione sono: agricoltura di precisione;

genetica; adattamento dell’agricoltura ai cambiamenti climatici; controllo delle

infestanti e delle malattie delle piante; salute, benessere, nutraceutica; tecnologie

dell’informazione, big data, digitalizzazione”.

In questo quadro l’utilizzo razionale della chimica in agricoltura rappresenta un

elemento indispensabile per vincere le sfide della competizione globale e per

soddisfare non solo la domanda di cibo di una popolazione in crescita, ma anche per

garantire modelli di sviluppo sostenibili. Gli agrofarmaci costituiscono, ormai da molti

decenni, un ausilio importante per l’agricoltura e le nuove tecniche produttive, le

innovazioni tecnologiche a livello industriale ed agricolo, la ricerca di nuovi principi

attivi, il loro uso mirato, hanno prodotto rilevanti risultati anche in termini di

quantitativi utilizzati e oggi sul piano dei residui l’Italia dimostra di essere sempre un

paese all’avanguardia, anche in ambito europeo. Le innovazioni e la ricerca hanno

infatti consentito di ottenere risultati concreti, con riduzione complessiva nell’utilizzo

degli agrofarmaci pari circa il 15%.

Le aziende agricole per continuare a competere nel contesto globale, devono dunque

investire in innovazione e poter fare affidamento sulla certezza del quadro normativo

per quanto riguarda le fasi di valutazione, autorizzazione e registrazione dei prodotti.

Nel corso della giornata sono state infine evidenziati il processo di autorizzazione

degli agrofarmaci ed il ruolo degli enti Europei ed italiani preposti; le procedure di

autorizzazione delle molecole utilizzate in agricoltura prevedono che qualsiasi

sostanza, per poter essere impiegata, debba essere sottoposta alla rigida valutazione

da parte di istituzioni scientifiche deputate a questo specifico compito dalle autorità

sia nazionali sia europee, a garanzia della salute dei cittadini e dell’ambiente, e

secondo metodologie e criteri scientificamente validati e definiti per legge.

Page 3: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

3

DALL’UNIONE

Nuove disposizioni antimafia – Aggiornamenti

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni di pari oggetto per comunicare che con Legge di Bilancio di previsione dello Stato, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 302 dello scorso 29 dicembre 2017, è stato chiarito (vedi Articolo 1 Comma 1142) che le disposizioni relative alla documentazione antimafia per i terreni agricoli “non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017”. Inoltre la suddetta documentazione non si dovrà presentare fino al 31 dicembre 2018 per le domande di importo non superiore a 25.000,00 €. In ragione di quanto precede, ARTEA ci ha confermato che per tutte le domande attualmente interessate da un procedimento di pagamento non è richiesta la certificazione antimafia, salvo per quelle con importi superiori ai 150.000,00 € come era in precedenza. Come già comunicato con una precedente nota saranno sottoposti alla nuova disciplina antimafia i pagamenti relativi a domande presentate dopo il 19 novembre 2017. Pertanto, dovrebbero riprendere, secondo i conosciuti tempi e modalità, le operazioni di pagamento. Le menzionate correzioni procedurali dovrebbero permettere una gestione più ordinaria delle liquidazioni; permane comunque, seppur con le nuove modalità, un nuovo adempimento burocratico che appesantirà non di poco i tempi di elaborazione delle pratiche ivi interessate.

Servizi di consulenza ed assistenza tecnica alla gestione delle aziende agricole Anno 2018

Al fine di garantire la massima fruibilità delle opportunità previste dal PSR 2014 – 2020 la scrivente è in grado di effettuare servizi di consulenza ed assistenza tecnica, su tutte le materie previste dal citato Psr e non solo. Il rammentato servizio, potrà soddisfare le esigenze degli imprenditori agricoli su molteplici argomenti a partire da quelli squisitamente agronomici fino alla sicurezza sui luoghi di lavoro, gestionali e certificazioni per il settore. Riteniamo siano opportunità da ben valutare, tenuto conto della continua evoluzione della normativa e della complessità degli obblighi, cui devono continuamente sottostare le aziende agricole. Trattasi della Misura 2, sottomisura 2.1. Alla data di pubblicazione della presente nota non sono ancora noti i termini di apertura del bando. Riteniamo però opportuno, tenuto conto delle premesse, darne anticipata notizia, affinché gli interessati possano avere la possibilità del doveroso approfondimento e della possibilità di programmare debitamente detta adesione.

Sono ammissibili le seguenti attività:

a) gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento (UE) a 1307/2013;

c) misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all’ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all’integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte, all’innovazione e all’orientamento al mercato nonché alla promozione dell’imprenditorialità;

d) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;

e) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l’obbligo di cui all’articolo 14 della direttiva 2009/128/CE;

Page 4: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

4

f) le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola; g) consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta; h) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica; i) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli

eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante; j) i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale indicati all'articolo 28, paragrafo 3, e all'articolo

29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013; k) le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi,

alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;

l) misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale; m) profili sanitari delle pratiche zootecniche.

E’ previsto un contributo, pari ad € circa 1.200,00 euro, l’80% della spesa ammissibile. La rimanente parte dovrà essere cofinanziata. Il finanziamento sarà direttamente erogato all’Ente prestatore del servizio, in questo caso l’Unione o sua collegata.

Sarà nostra cura dare tempestivo avviso dell’operatività della misura e nel frattempo, come detto, invitiamo gli interessati a prendere diretto contatto con i nostri Uffici, utilizzando i seguenti recapiti: 0577.533219; 0577.533214, 0577.533203; 0577.533220.

Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del bando, ovviamente con diverse modalità di pagamento.

Proroga dell’“Accordo per il credito per le PMI”

Si comunica che è stata sottoscritta da Confagricoltura e ABI la proroga al 31 luglio 2018 dell’ “Accordo per il credito 2015”. Saranno quindi ancora fruibili fino a fine luglio 2018 le iniziative a favore delle PMI previste da tale protocollo. In particolare saranno ancora utilizzabili i benefici in tema di sospensione ed allungamento dei finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese.

Nel merito, il protocollo comprende tre parti:

a. “Imprese in Ripresa”, in tema di sospensione ed allungamento dei finanziamenti; b. “Imprese in Sviluppo”, per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento; c. “Imprese e PA”, per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Come detto sono destinate alle piccole e medie imprese di tutti i settori, purchè “in bonis”, cioè senza sofferenze bancarie o esposizioni con le banche scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni. Ciò premesso, si riportano qui di seguito alcune note relative alla parte delle “Imprese in ripresa” di maggiore interesse per le aziende del settore agricolo: - sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie; - allungamento dei finanziamenti e precisamente: a) operazioni di allungamento della durata dei mutui, pari al l00% della durata residua del piano di ammortamento. In ogni caso, tale periodo non potrà essere superiore a 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari; b) operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili; c) operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenza del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali. Le caratteristiche di ammissibilità alle due misure sono in pratica quelle applicate nelle precedenti moratorie, in particolare per la sospensione è necessario che: - le rate dei mutui e le operazioni di leasing finanziario risultino in essere alla data della firma dell’”Accordo” (31 marzo 2015), - non sia stata già richiesta la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sospensione, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale (es.: ai sensi del D.Lgs. 102/2004 per eventi calamitosi, ecc.). - le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda;

Page 5: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

5

mentre per l’allungamento dei mutui si richiede che i finanziamenti:

- risultino in essere alla data della firma del presente accordo, - non sia stato richiesto e concesso l’allungamento o la sospensione nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di allungamento, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.

Nel nostro sito www.confagricolturasiena.it (Home page - Servizi – Assicurativo, creditizio – Convenzioni con le banche) è possibile consultare interamente la documentazione citata. Per ulteriori informazioni pregasi contattare lo 0577/533222 (il mercoledì dalle ore 9,00 alle 12,00) [email protected].

Agricheck – da oggi a disposizione dei nostri Soci

Agricheck nasce nei primi mesi del 2014 come società partecipata da Confagricoltura. Le finalità sono

quelle di offrire assistenza alle imprese nelle loro richieste di finanziamento, attraverso anche l'utilizzo

di uno specifico software di analisi dei conti aziendali per agevolare il loro accesso ai finanziamenti

creditizi, agli interventi dei confidi e di altri intermediari finanziari.

Nata nell'ambito del "Progetto Credito" di Confagricoltura, Agricheck è la risposta alla

richiesta delle imprese, cresciuta fortemente in questi ultimi anni, di avere accanto

degli interlocutori professionali in grado di assisterle al momento della scelta del

finanziamento, di informarle sulle migliori offerte creditizie e di ricevere un aiuto nelle

valutazioni dei propri progetti di investimento per meglio presentarli all'istituto

bancario per l'ottenimento di un credito.

A questo riguardo ricordiamo che ad oggi, ben 11 primari Istituti di Credito (consultabili sul link

http://www.confagricoltura.it/ita/confagricoltura/le-banche-aderenti-al-progetto-credito--

agricheck_65.php) hanno sottoscritto la convenzione con Confagricoltura per il progetto Agricheck.

Agricheck trova piena operatività in seno alla nostra Unione ed è in grado di analizzare al meglio

il fabbisogno dell’agricoltore, nonché predisporre soluzioni ottimali per l’accesso al credito.

E’ possibile ricevere assistenza tutti i mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – tel. 0577/533222;

e-mail: [email protected].

Riceviamo e pubblichiamo:

Sede Operativa: Via Massetana Romana 34 – 53100 SIENA Tel. 0577/271898 – Fax 0577/247451 www.atc-siena.it; e-mail: [email protected]

Nuovi contatti ATC Siena Nord e Siena Sud

Si comunica che, a partire dal primo gennaio 2018, i recapiti degli ATC 3 Siena Nord e 8 Siena Sud saranno i seguenti:

ATC 3 Siena Nord ATC 8 Siena Sud Tel. 0577271898 Tel. 057861259 Fax 0577247451 Fax da attivare Sito web: www.atcsienanord.it Sito web: www.atcsienasud.it Email: [email protected] Email: [email protected] PEC: [email protected] PEC (provvisoria): [email protected]

Si precisa che, a partire dal primo gennaio 2018, ogni comunicazione dovrà essere indirizzata all'ATC competente per territorio, non sarà garantito il recapito di documenti inviati all'ufficio sbagliato. Tutti i vecchi indirizzi email con dominio @atc-siena e quelli relativi ai vecchi ATC 17, 18 e 19 saranno definitivamente chiusi e quindi non riceveranno più alcun messaggio, eventuali documenti inviati a questi indirizzi andranno persi.

Page 6: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

6

Riceviamo e pubblichiamo:

Selezione degli oli extravergine di oliva della Toscana DOP e IGP 2018 CAMPAGNA OLEARIA 2017/2018

Si comunica che le domande per partecipare alla Selezione degli oli extravergine di oliva della Toscana DOP e IGP 2018 – CAMPAGNA OLEARIA 2017/2018, organizzata dalla Regione Toscana in collaborazione con Promofirenze,

SCADONO ALLE ORE 15.30 DEL GIORNO 31 GENNAIO 2018

La Selezione si propone di evidenziare la migliore produzione olearia toscana, allo scopo di utilizzarla in azioni promozionali economiche e di immagine, anche plurisettoriali, in Italia e all’estero, e, nel contempo, premiare e stimolare lo sforzo delle imprese olivicole al continuo miglioramento della qualità del prodotto. La Selezione consente inoltre di valorizzare la figura dell’assaggiatore di olio di oliva, in quanto professionista in grado di promuovere la qualità degli oli regionali, presso operatori e consumatori italiani ed esteri. La Selezione regionale degli oli extra vergini di oliva è riservata agli oli extra vergini di oliva della Toscana, prodotti da imprese aventi sede produttiva in Toscana, certificati DOP e IGP e secondo i criteri stabiliti ai sensi del DGR 1054/2017 limitatamente alla lettera c) Organizzazioni di Produttori riconosciute, alla lettera e) Aggregazioni di imprese (escluso consorzi o associazioni rappresentanti) ed alla lettera f) Imprese singole. Le domande sono poste in graduatoria, secondo l’ordine di arrivo. Ogni operatore può presentare fino ad un massimo di 2 oli. La partecipazione alla Selezione è gratuita ed è riservata ad un numero massimo di 100 campioni di olio.

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE , CONSEGNA CAMPIONI ED INVIO DOCUMENTAZIONE

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE:

Le richieste di partecipazione possono essere presentate a partire dal 30 novembre 2017 fino al 31 gennaio 2018.

n.b. Per completare la richiesta di partecipazione occorre:

- scaricare, firmare e reinserire nella piattaforma il PDF firmato e timbrato dall’azienda, contenente i dati della richiesta di adesione; - avere a disposizione una copia digitale di un documento di identità valido del titolare o di chi sottoscrive la domanda, da inserire obbligatoriamente nella piattaforma web; - inserire nell'apposito campo un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) valido dell'azienda.

Non sono considerate ricevibili eventuali domande di iscrizione pervenute prima della data stabilita o pervenute con modalità diverse.

PRESENTAZIONE CAMPIONI:

N. 4 bottiglie etichettate (minimo da 250 ml) di ogni olio messo a concorso (max 2 oli) devono essere consegnati a partire dal 2 gennaio 2018 fino al 31 gennaio 2018, nell’orario dal lunedì a venerdì 8.30 – 13.00 e 14.00 – 15.30, a proprie spese, unitamente a copia della domanda di partecipazione e documentazione relativa alla certificazione di ciascun lotto, compresi i certificati delle analisi chimiche e sensoriali, al seguente recapito: Laboratorio Chimico Merceologico - Via Orcagna, 70 - 50121 Firenze Tel. +39 055 674027, Fax +39 055 671332

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A PARTIRE DAL 2 GENNAIO 2018 E FINO AL 31 GENNAIO 2018 SOLO VIA MAIL ALL’INDIRIZZO [email protected]:

1) la scheda tecnica aziendale in formato *.doc scaricabile con il modulo di adesione dalla piattaforma;

2) l’etichetta in formato *.jpg alta risoluzione; 3) la liberatoria delle informazioni inviate e che saranno utilizzate per la stampa del catalogo;

Page 7: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

7

Per presentare richiesta di adesione è necessario essere iscritti alla piattaforma web:

http://www.regione.toscana.it/-/come-aderire-a-fiere-manifestazioni-ed-eventi-nel-settore-agroalimentare

Per accedere alla pagina del sito web della selezione 2018 cliccare sul seguente link:

http://www.regione.toscana.it/-/selezione-degli-oli-extravergine-di-oliva-dop-e-igp-della-toscana-2018

Riceviamo e pubblichiamo:

L.R.30/2015 — Procedimento di valutazione di incidenza ambientale relativo ad interventi di ripristino della sezione di deflusso del fiume Merse, tra Brenna e San Lorenzo a Merse

INIZIO LAVORI

Con la presente si comunica che avranno inizio i lavori di manutenzione ordinaria riguardanti il ripristino della sezione di deflusso in alcuni tratti del Fiume Merse, tra Brenna e San Lorenzo a Merse ricadenti nei Comuni di Sovicille, Monticiano e Murlo (SI), in ottemperanza al procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale rilasciato dall'ufficio Settore Tutela delle Natura e del Mare della Regione Toscana di cui ai Prot. AO O GRT_0618221_2017-12-22. I lavori tesi alla mitigazione del rischio idraulico saranno eseguiti in amministrazione diretta dal personale del Consorzio, coordinata direttamente dai tecnici del Consorzio.

L.R. 10/2016 - Approvazione del piano annuale di prelievo per la specie cinghiale nelle aree non vocate e calendario venatorio per l'anno 2018

Considerata l'urgenza e necessità di non interrompere il periodo di prelievo sul cinghiale nelle aree non vocate, stanti gli obiettivi della L.R. 10/2016 e i rischi per i danni alle colture agricole causati dalla specie e, riservandosi con successivi atti, di apportare eventuali variazioni al suddetto Piano per l'anno 2018, dopo che sia completata la trasmissione delle informazioni di cui al comma 9 dell'art. 4 della predetta legge regionale da parte degli ATC ed in funzione della modifica della delimitazione e superficie delle aree non vocate per ciascun Comprensorio, la Regione Toscana, in data 27/12/2017, ha deliberato quanto segue: 1. di approvare, in attuazione del “Piano di gestione e calendario venatorio sulla specie cinghiale

nelle aree non vocate della Regione Toscana per il periodo di efficacia della Legge Obiettivo (art. 19 della l.r 10/2016) 2016-2018” di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 546 del 7.06.2016, il “Piano annuale di prelievo per il cinghiale nelle aree non vocate, per Comprensorio, e calendario per l'anno 2018”.

2. di disporre che tale piano potrà essere variato in funzione dei criteri di cui al comma dell'art. 4 della L.R. 10/2016 al momento in cui sia completata la trasmissione delle informazioni di cui al comma 9 dell'art. 4 della predetta legge regionale e siano apportate variazioni alle superfici delle aree non vocate alla specie previste all'art. 3 della stessa legge.

Tempi di prelievo: il periodo di prelievo selettivo consentito nelle aree non vocate è compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre. Gli ATC possono sospendere tale attività nelle aree non vocate incluse nel territorio a caccia programmata, o in parti di esse, durante il periodo della caccia in braccata effettuata nelle aree vocate di ciascun Comprensorio, definito nel calendario venatorio annuale per tale specie. Nell'eventuale periodo di sospensione del prelievo selettivo, nelle aree non vocate gestite dagli ATC, è comunque consentita la caccia al cinghiale in forma singola alla cerca o con la tecnica della girata, da tutti i cacciatori iscritti all'ATC o dai cacciatori autorizzati negli istituti privati. Nell'arco del periodo previsto, nel caso di femmine adulte accompagnate da giovani, si raccomanda di dare priorità all'abbattimento di questi ultimi soggetti, al fine di diminuire i possibili effetti di dispersione ed aumento dei danni.

Page 8: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

8

FORMAZIONE

Mod 24 - ISC rev. 00 Modello di iscrizione E.R.A.T.A.

E . R . A . T . A . Ente Regionale di Assistenza Tecnica in Agricoltura

Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Toscana

Sezione Provinciale di Siena Il sottoscritto ___________________________________________ C.F. ______________________

Residenza Via/Loc. _________________________________________________________________

Comune ________________________________ Prov. ________________ CAP _________________

Tel. _____________________ Cell. ______________________ e-mail _________________________

CHIEDE di essere iscritto al corso:

“Potatura della vite e dell’olivo”

Sede: SIENA

Durata: 26 ore - Il corso inizia Febbraio 2018

Costo: 200,00 euro compreso IVA

- che la fattura sia emessa:

a suo carico

a carico dell’azienda

AZIENDA DI APPARTENENZA Denominazione ____________________________________________________________________

Con sede legale in Via/Loc. _________________________________________________________

Comune _____________________________________ Prov. ___________________ CAP _________

P.IVA ______________________________ tel. _____________ e- mail ________________________

Il pagamento può essere effettuato tramite:

a) assegno bancario non trasferibile intestato ad ERATA

b) bonifico bancario IBAN IT 86Z0867302803033000334642

DATA __________ FIRMA (e timbro per le aziende) __________________________

Page 9: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

9

Calendario Corsi di formazione

Si comunica che stiamo preparando la programmazione dei corsi previsti per legge; nello specifico:

- Formazione obbligatoria per Responsabile Haccp attività alimentari complesse Le lezioni si svolgeranno il 21 Febbraio e 28 Febbraio 2018 (orario 9.00/13.00-14.00/18.00).

- Formazione obbligatoria per addetto attività alimentari complesse Le lezioni si svolgeranno il 22 Febbraio e il 01 Marzo 2018 (orario 9.00/13.00-14.00/16.00).

- Formazione obbligatoria per utilizzatore di prodotti fitosanitari Le lezioni si svolgeranno il 20 Febbraio, il 23 Febbraio e il 27 Febbraio 2018 (orario 9.00/13.00-14.00/16.00).

- Lavoratori Art. 37 rischio medio 12 ore e aggiornamento Le lezioni si svolgeranno il 25 Gennaio 2018 orario 9.00-13.00/13.30.00-17.30 e il 1 Febbraio 2018 dalle 9.00 alle 13.00 presso l'Unione Agricoltori, in Via Massetana Romana 50/A, a Siena.

- Formazione per responsabile della piscina e addetto agli impianti tecnologici Le lezioni si svolgeranno il 19, il 26 Febbraio 2018, il 5,il 12 e il 19 Marzo 2018.

- Aggiornamento Rspp Le lezioni si svolgeranno il 29 Gennaio e il 5 Febbraio a Siena orario 9.00-13.00/14.00-16.00

Per ulteriori informazioni e per conferma contattare lo 0577/533201 [email protected]

ASSICURATIVO

APERTURA UFFICIO

Si comunica che tutti i mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 sarà attivo l’Ufficio

Assicurativo, con la presenza di un esperto collaboratore.

Questi i riferimenti: tel. 0577.533222, e-mail [email protected]

AGRITURIST

Prodotti non toscani utilizzabili in somministrazione pasti in agriturismo

Date le numerose richieste si ricorda che quanti autorizzati in agriturismo alla somministrazione pasti, per il completamento delle pietanze, possono utilizzare pur non toscani:

zucchero, caffè , Té, camomilla, cacao e cioccolata, sale, pepe e spezie varie, colla di pesce e addensanti alimentari, lievito, alcool puro per usi alimentari; baccalà - pesce conservato con salatura o altro; crostini toscani di fegatini di pollo; agrumi o trasformati a base di agrumi e/o frutta (non bevande gassate e/o similari), burro, capperi, farine di forza per impasti, fecola di patate e maizena, formaggi da grattugia, frutta secca, latte a lunga conservazione, mascarpone, olio di semi, panna.

Page 10: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

10

Voucher digitalizzazione PMI

Il MISE ha emanato un bando per erogare Voucher per la digitalizzazione delle Pmi.

È una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite

concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di

interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

Il voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:

migliorare l'efficienza aziendale;

modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di

flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;

sviluppare soluzioni di e-commerce;

fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet

mediante la tecnologia satellitare;

realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella

misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.

A questo link puoi trovare tutto il materiale:

http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione

Per le attività agrituristiche si precisa che: sono previste delle restrizioni in ordine ai settori di attività

economica dei soggetti beneficiari e possono beneficiare del voucher le imprese operanti in tutti i

settori di attività economica ad eccezione di quelli esclusi dall’articolo 1 del reg.(UE) n. 1407/2013

(aiuti “de minimis”) quali il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e

acquacoltura. Tuttavia, qualora le imprese che operano in tali settori svolgano anche attività

economiche ammissibili, le stesse possono beneficiare del Voucher a condizione che siano in

possesso di un adeguato sistema di separazione delle attività o di un sistema contabile che

assicuri la distinzione dei costi.

Quanto alla definizione di Pmi i principali elementi utili per il calcolo della dimensione di impresa sono

riportati nella tabella seguente:

Categoria di impresa

Effettivi: unità lavorative anno (ULA)

e Fatturato annuo (in milioni di euro)

oppure Totale di bilancio (annuo)

Microimpresa meno di 10 e ≤ 2 oppure ≤ 2

Piccola impresa meno di 50 e ≤ 10 oppure ≤ 10

Media impresa meno di 250 e ≤ 50 oppure ≤ 43

L’invio delle domande di accesso alle agevolazioni può essere effettuato, utilizzando

esclusivamente la procedura informatica accessibile nella sezione “Voucher digitalizzazione” del sito

web del Ministero, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9

febbraio 2018.

Page 11: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

11

NUOVO SISTEMA CLASSIFICAZIONE IN GIRASOLI

Ai sensi del Regolamento 46/2004 sull'agriturismo modificato, tutte le aziende agricole che

già svolgono attività agrituristica alla data del 15/4/2017 (entrata in vigore del nuovo sistema

di classificazione) devono ENTRO IL 30/06/2018:

sostituire il logo della spiga con il logo del girasole e

adottare la nuova targa identificativa.

a) LE AZIENDE CHE OFFRONO ATTIVITÀ DI PERNOTTO CON O SENZA ALTRE ATTIVITÀ

AGRITURISTICHE

devono presentare entro il 30/06/2018 al SUAP una dichiarazione di nuova classificazione

per accedere i livelli superiore al primo e nella nuova targa dovrà essere riportato il nuovo

livello dichiarato raffigurato con due / tre / quattro / cinque girasoli.

E’ inoltre obbligatoria la DUA (su Artea) per richiedere il marchio.

b) LE AZIENDE CHE NON OFFRONO ATTIVITÀ DI PERNOTTO saranno automaticamente

classificate al primo livello pari ai requisiti minimi di legge: non è prevista la presentazione

della dichiarazione di nuova classificazione e nella nuova targa dovrà essere riportato un solo

girasole.

La VARIAZIONE di CLASSIFICAZIONE viene inviata obbligatoriamente al SUAP, mediante il

servizio on-line per la presentazione delle pratiche STAR, utilizzando il modello di variazione.

Agriturist Siena si occupa della procedura di compilazione ed invio della pratica.

Verrà inoltre consegnato un file con estensione .svg che successivamente andrà consegnato alla

tipografia per realizzare la targa finale su plexigas trasparente (cm 20 x 30, spessore 8 mm con

4 fori per fissaggio a parete).

Richiesti numerosi preventivi, abbiamo ottenuto un prezzo molto competitivo da parte di

Fusi&Fusi snc, la cui sede si trova in via Guccio di Mannaia, 15 a Siena e di cui riportiamo

di seguito i contatti principali: tel. 0577/43160, fax 0577/47283, e-mail: [email protected].

________________________________________________________________________________

Quanti interessati possono prendere appuntamento per la pratica scrivendo a

[email protected]; [email protected]

Costo: euro 100.00 per i non soci Agriturist ed euro 75.00 per i soci Agriturist (da quietanzare con

la chiusura della procedura e la consegna del file per realizzare la targa).

I non soci possono nell’occasione associarsi con uno sconto pari a 75,00 euro.

Page 12: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

12

Savor Italy 2018 e Taste of Italy 2018

Siamo lieti di informarvi che il D.D. n. 88707 del 06.12.2017 ha sancito l’approvazione del programma “TOP ITALIAN WINES NEGLI USA 2018” presentato da Confagri Promotion Soc. Cons. a.r.l.; all’esito di questa piacevole novità abbiamo ritenuto utile rivedere le proposte di internazionalizzazione già formulate nello scorso anno. Possiamo proporvi quanto segue: la vostra presenza ai due Trade show http://www.iacctexas.com/iscrizione in uno spazio riservato a Confagricoltura.

Le date fissate sono:

Los Angeles (Savor Italy 2018): 1 – 2 Marzo 2018

Location: Beverly Hills Peninsula http://beverlyhills.peninsula.com/en/

Houston (Taste of Italy 2018): 4 – 5 Marzo 2018

Location: Hilton Houston Post Oak

http://www3.hilton.com/en/hotels/texas/hilton-houston-post-oak-by-the-galleria-IAHWSHH/index.html

I costi sono:

Los Angeles & Houston costo € 1.500 più IVA

solo HOUSTON costo € 1.000 più IVA

solo LOS ANGELES costo € 1.000 più IVA

Per agevolare la vostra partecipazione vi offriamo la possibilità di condividere i desk espositivi (al massimo 2 espositori per spazio con 3 etichette per ciascuna azienda).

La quota comprende: Seminari informativi sia a Los Angeles sia a Houston;

Seminari di preparazione al mercato locale calibrato sulla tipologia di imprese partecipanti;

Copertura mediatica per due settimane precedenti agli eventi sia per il Savor Italy sia per il Taste of Italy;

Una visita guidata ai negozi specializzati a Los Angeles ed a Houston;

Incontri con operatori specializzati californiani, texani e di altri Stati USA;

Spazio espositivo dedicato con tavolo e sedie sia al Savor Italy sia al Taste of Italy;

Bicchieri da vino e attrezzatura da degustazione, stoviglie e posate ove richiesti.

Per informazioni aggiuntive e iscrizione consultare il nostro sito web al seguente link: http://www.confagricolturasiena.it/news/id:2500/

TECNICO ECONOMICO

PSR Bando pacchetto giovani 2016 - Scorrimento graduatoria

Si rende noto che nel BURT n. 46 del 15/11/2017 è stato pubblicato il decreto dirigenziale R.T. n. 15997 del 30 ottobre 2017 che dispone lo scorrimento della graduatoria del bando in oggetto, pubblicata con decreto dirigenziale n. 5392 del 05/07/2016. Il decreto n. 15997/2017 dispone l’incremento delle risorse complessive dei fondi messo a disposizione per il bando in oggetto ad euro 29.802.335,84. La graduatoria aggiornata, pubblicata nel sito di ARTEA, prevede lo scorrimento determinato dall’incremento di risorse a bando, che dovrebbe indicativamente consentire il finanziamento delle domande dalla posizione 181 alla posizione 208.

Page 13: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

13

Sicurezza sul lavoro: Patentino per le macchine agricole

In relazione alle modiche introdotte dall’articolo 3, comma 2-ter del DL 244/2016 convertito nella legge

19/2017 (Milleproroghe 2017) che ha prorogato al 31 dicembre 2017 l’entrata in vigore dall’Accordo

Stato Regioni n. 53/2012 per quanto riguarda l'abilitazione all'uso delle macchine agricole (patentino), si

ritiene utile richiamare quanto segue.

Gli operatori che vengono incaricati dell'uso delle attrezzature dopo il 31 dicembre 2017, senza

possedere la specifica esperienza biennale, prima di essere adibiti all’uso dell’attrezzatura devono

frequentare il corso di formazione base teorico-pratico per la specifica attrezzatura utilizzata (corso di

otto ore per i trattori agricoli).

Gli operatori agricoli in possesso, al 31 dicembre 2017, di esperienza, almeno di due anni, nell’utilizzo

delle attrezzature, attestata da apposita autocertificazione, devono frequentare lo specifico corso di

aggiornamento di 4 ore entro il 31 dicembre 2018.

Coloro i quali hanno già effettuato il corso di aggiornamento, nel rispetto delle indicazioni dell’Accordo

CSR 53/2012, prima del 31.12.17 devono frequentare il successivo corso di aggiornamento entro 5

anni dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento.

I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2017 sono già incaricati dell’uso delle attrezzature, ma non

sono in possesso dell’esperienza biennale o di attestazione di partecipazione a specifici corsi di

formazione, devono effettuare il corso base teorico-pratico relativo all’attrezzatura utilizzata (ad

esempio 8 ore per il trattore a ruote) entro il 31 dicembre 2019.

ABILITAZIONE ALL’USO DELLE ATTREZZATURE TEMPISTICHE

Rif. Accordo

Caso Adempimento Scadenza

Operatori incaricati all’uso delle attrezzature dopo 31/12/2017

Conseguimento abilitazione (corso base)

Prima di incaricare il lavoratore all’uso delle attrezzature

Punto 12 Operatori già incaricati dell’uso delle attrezzature alla data del 31/12/2017 (in assenza dell’esperienza biennale)

Conseguimento abilitazione (corso base)

Entro il 31/12/2019

Punto 9.4 Lavoratori agricoli con esperienza almeno biennale conseguita nel periodo tra il 31/12/2007 ed il 31/12/2017

Corso di aggiornamento Entro il 31/12/2018

Punto 6 Tutti gli operatori Corso di aggiornamento Ogni 5 anni dalla data del rilascio dell’attestato di abilitazione

Infine per quanto riguarda il riconoscimento della formazione pregressa alla data del 31 dicembre 2017

(corso base nel rispetto di quanto indicato nell’accordo Stato Regione 53/12 o solo in parte) di seguito

sono indicate le nuove scadenze:

Rif. Accordo

Caso Adempimento Scadenza

Punto 9.1 a) e 9.2

Operatori già formati alla data del 31/12/2017 nel rispetto allegati Accordo CSR 53/2012

Corso di aggiornamento Entro il 31/12/2022

Punto 9.1 b) e 9.2

Operatori già formati alla data del 31/12/2017 nel rispetto allegati Accordo CSR 53/2012 ma con corsi di durata inferiore

Corso di aggiornamento Entro il 31/12/2019

Punto 9.1 c) e 9.2

Operatori già formati alla data 31/12/2017 nel rispetto allegati Accordo CSR 53/2012 ma non in possesso di verifica finale di apprendimento

Corso di aggiornamento + verifica apprendimento

Entro il 31/12/2019

Page 14: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

14

Controllo funzionale periodico attrezzature utilizzate per applicazione dei prodotti fitosanitari

Con Nota prot. AOOGRT/612656/G.050.080 del 20/12/2017 la Regione Toscana Settore Forestazione Usi Civici Agroambiente ricorda l'obbligo del controllo funzionale periodico per le attrezzature utilizzate nell'applicazione dei prodotti fitosanitari secondo quanto disposto dal DM 22/01/2014 con il quale è adottato il PAN. Preme ricordare che il controllo funzionale delle macchine irroratrici è un obbligo per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari e il cui mancato rispetto determina l’applicazione di una sanzione amministrativa, prevista dal D.Lgsl n.150/2012, da 500 a 2000 euro per ogni macchina non sottoposta a controllo. Si ricorda che per le aziende che aderiscono alla sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali e alla misura 11 Agricoltura Biologica tale controllo è parte integrante dei requisiti minimi.

Regola tecnica per i contenitori distributori di gasolio fino a 9 m³

Si informa che è stato pubblicato nella GU n. 285 del 6-12-2017 il Decreto 22 novembre 2017 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C". Il provvedimento, in vigore dal 5 gennaio 2018, ha l'obiettivo di aggiornare la disciplina antincendio relativa ai contenitori-distributori fuori terra di liquido combustibile di categoria C ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³. A tal fine il decreto racchiude in un unico provvedimento le precedenti disposizioni, che vengono abrogate, riguardanti i contenitori distributori, ed in particolare:

a) il decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri»;

b) il decreto del Ministro dell'interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità' geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto».

Definizioni contenute nell’allegato 1 al decreto 22 novembre 2017

liquido combustibile di categoria C: liquido avente un punto di infiammabilità da oltre 65° C sino a 125° C.

contenitore-distributore: complesso di attrezzature, installate fuori terra, costituito da serbatoio, idoneo a contenere carburante liquido di categoria C, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, collegato ad apparecchiatura per l'erogazione del liquido contenuto, il termine è equivalente a quello di contenitore-distributore rimovibile o contenitore-distributore mobile già utilizzato nel decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990.

deposito di distribuzione: insieme dei contenitori-distributori di liquidi combustibili di categoria C; la capacità complessiva del deposito di distribuzione non può essere superiore a 9 m³. Tale capacità può essere ottenuta anche con più contenitori distributori la cui distanza reciproca deve essere almeno pari a 0,8 m.

capacità complessiva dei depositi di distribuzione: quantità massima di carburante liquido di categoria C che può essere detenuta in più depositi di distribuzione, presenti presso l'attività. Nell'ambito di una attività possono essere installati più depositi di distribuzione, nel rispetto della distanza di sicurezza interna di 5 m, per una capacità complessiva non superiore a 45 m³.

Come specificato nell’articolo 4, che determina il campo di applicazione del provvedimento, le nuove disposizioni sull’installazione e l’esercizio dei contenitori-distributori di gasolio indicate nell’allegato 1 del decreto, si applicano ai depositi di nuova installazione ed a quelli esistenti.

Page 15: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

15

Per quelli esistenti l’obbligo di adeguamento alle nuove disposizioni prevede le seguenti esenzioni:

a) contenitori-distributori in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità (ai sensi del comma 1 dell'art. 38 del dl 69/13, convertito, con modificazioni, dalla legge 9/13

1).

b) contenitori-distributori in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o in caso sia stata presentata la SCIA di cui all'art. 4 del DPR 151/11

2;

c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del DPR 151/11.

Per quanto riguarda il settore agricolo, in relazione a quanto specificato, sono esenti dall'obbligo di adeguamento i contenitori distributori per i quali si sia adempiuto alle disposizioni di cui al DPR 151/11, e quindi sia stata richiesta la SCIA entro il 7 ottobre 2017. Ciò vale in particolare per i contenitori distributori di capacità geometrica tra 6 metri cubi e 9 metri cubi. Si ricorda difatti che a seguito della legge 11 agosto 2014 n. 116 di conversione del D.L. 91/2014

3

pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 192 del 20/08/2014 (S.O. n.72), in vigore dal 21 agosto 2014, viene prevista un’esenzione dell’applicazione del D.P.R. 151/2011 (presentazione SCIA) per gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore. Pertanto per i contenitori distributori per i quali non si è proceduto a richiedere la SCIA, o comunque per l'installazione dei nuovi depositi, occorre verificare il rispetto della Regola tecnica contenuta nell’allegato I che indica in dettaglio: tolleranze dimensionali, capacità e depositi, accesso all’area, installazione e costruzione, distanze e misure di sicurezza, elettricità e messa a terra, esercizio, estintori. Ciò detto, per quanto riguarda i contenitori distributori di capacità geometrica inferiore ai 6 m

3, al fine di

avere conferma sulla esclusione dall'obbligo di adeguamento alla regola tecnica, verrà richiesto un parere specifico al Ministero dell'Interno; ciò anche in relazione al fatto che il decreto, sia nei visto che nell'articolato, non cita la legge 116/14 che ha introdotto la esclusione dal campo di applicazione del D.P.R. 151/2011 ed in particolare dal rilascio della SCIA. Inoltre, per i depositi esistenti, che sono omologati ed installati nel rispetto del DM 19 marzo 1990, sempre con il Ministero dell’Interno è indispensabile approfondire alcune indicazioni riportate nella regola tecnica (in allegato una tabella di confronto tra il DM 19 marzo 1990 ed il DM 22 novembre 2017), come ad esempio le novità introdotte in merito ai bacini di contenimento (nel DM 19 marzo 1990 le indicazioni si riferivano ai serbatoi contenitori distributori mobili senza indicare peraltro misure minime, nel DM 22 novembre 2017 si riferiscono al deposito di distribuzione, inteso come l'insieme dei contenitori-distributori, che dovrà essere posizionato all'interno di un bacino di contenimento di capacità non inferiore al 110% del volume del deposito di distribuzione stesso, in grado di contenere le eventuali perdite dai serbatoi del deposito e di idonee caratteristiche meccaniche; ciò nei casi in cui i serbatoi non rispettano alcune specifiche indicazioni costruttive). Infine per i contenitori distributori di capacità geometrica tra i 6 metri cubi ed i 9 metri cubi per i quali non è stata richiesta la SCIA entro il 7 ottobre 2017, occorrerà verificare se ed a quali procedure si potrà accedere per evitare l'applicazione della sanzioni previste dall’art. 20 del D.Lgs.139/06 e successive modifiche (Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro). In considerazione delle notevoli perplessità di carattere operativo, scaturite dalla lettura della norma ed in relazione alle richieste di chiarimenti formulate agli uffici competenti, sarà nostra cura comunicare, appena possibile, ulteriori informazioni circa l'attuazione del Decreto in oggetto. Nel nostro sito www.confagricolturasiena.it è possibile consultare l’articolo completo con le norme che scaturiscono dal raffronto tra il DM del 19.03.1990 e il DM attuale.

1 Art. 38 comma 1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica l° agosto 2011, n. 151,

sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti Autorità. 2 Art. 38 comma 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di

cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011entro il 7 ottobre 2017. 3 ART. 1-bis - Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni

Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151.

Page 16: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

16

Limitazioni alla circolazione stradale nei giorni festivi

Si segnala che nella GU n° 303 del 30 Dicembre 2017 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 19 Dicembre 2017, recante “direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2018”. Il provvedimento, come ogni anno, introduce delle limitazioni alla circolazione stradale in determinati periodi dell’anno e dispone di vietare la circolazione, fuori dei centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2018 di seguito elencati:

Tab. 1 - Divieti di circolazione 2018

Mese Giorni Fascia Oraria Mese Giorni Fascia Oraria

Gennaio 1-6-7-14-21-28 9-22 3 14-22

Febbraio 4-11-18-25 9-22 4 8-22

Marzo 4-11-18-25 9-22 5 7-22

30 14-22 11 8-22

31 9-16 12 7-22

Aprile

1-2 9-22 Agosto 15 8-22

3 9-14 18 8-16

8-15-22-25-29 9-22 19 7-22

Maggio 1-6-13-20-27 9-22 25 8-16

Giugno

2 8-22 26 7-22

3-10-17-24 7-22 Settembre 2-9-16-23-30 7-22

30 8-16 Ottobre 7-14-21-28 9-22

Luglio

1 7-22 Novembre 1-4-11-18-25 9-22

7 8-16 2-8-9-16 9-22

8 7-22 Dicembre

22 9-14

14 8-16 23-25-26 9-22

15 7-22 30 9-22

21 8-16

22 7-22

27 16-22

28 8-22

29 7-22

Le macchine agricole, adibite al trasporto di cose (trattrici con pianali di carico o convogli costituiti da trattrici e rimorchi) con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t possono circolare nei giorni festivi e negli altri giorni specificatamente elencati nel calendario, sulle strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale (strade statali) di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461. Le macchine agricole possono circolare nei giorni di divieto sulle strade statali esclusivamente se provviste di Autorizzazione Prefettizia. Le richieste di autorizzazione a circolare in deroga per le macchine agricole devono essere inoltrate almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia interessata, la quale rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato: - l’arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola

che in casi particolari può essere esteso all’intero anno solare; - le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l’indicazione delle

diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare; - l’area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali

permanga il divieto.

Page 17: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

17

In base a quanto specificato, per le macchine agricole, viene confermata la possibilità di estendere la deroga all’intero anno solare e di richiedere, con una sola domanda rivolta alla prefettura, più atti autorizzativi. Inoltre, le macchine agricole, autorizzate a circolare sulle strade statali nei giorni di divieto, non devono essere munite dei cartelli indicatori di colore verde. Anche le macchine agricole definite “eccezionali”possono circolare nei giorni di divieto, specificati dal calendario, solo su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale. Pertanto, la circolazione delle macchine agricole definite “eccezionali” su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale, nei giorni festivi di cui alla tab. 1, è condizionata al rilascio dell’autorizzazione da parte della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo. Si ritiene opportuno ricordare che le macchine agricole eccezionali, per circolare sulle strade pubbliche, devono essere comunque munite della specifica autorizzazione rilasciata dagli Enti proprietari delle strade, ai sensi dell’art. 104, comma 8 del nuovo codice della strada e dell’art. 268 del regolamento di attuazione; autorizzazione che ha finalità del tutto diversa da quella sopra descritta . Per ulteriori chiarimenti o approfondimenti in merito al suddetto Decreto, gli uffici dell’Unione Agricoltori sono comunque a disposizione.

Revisione macchine agricole

Si segnala che, ad oggi, nella legge di Bilancio non è stata inserita la proroga sulla revisione delle macchine agricole ai fini della circolazione stradale e della sicurezza sul lavoro come stabilito dall’art. 111 del codice della strada e dal DM 20 maggio 2015. Si ricorda a questo proposito che secondo quanto previsto dalla normativa vigente la prima scadenza per la revisione è fissata al 31/12/2017 per i trattori agricoli immatricolati prima del 31/12/1973. Ma in relazione al fatto che non sono stati emanati i provvedimenti attuativi del DM 20 maggio 2015 diretti a definire alcuni aspetti determinanti per lo svolgimento della revisione (modalità di esecuzione, tipologia di controlli, ecc.), tale scadenza non è possibile rispettarla. Ad oggi quindi le norme sulla revisione delle macchine agricole sono inapplicabili quindi i conducenti di tali veicoli non sono passibili delle sanzioni previste dal comma 6 dell’art. 111 (chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica). Ora occorrerà attendere l’emanazione del provvedimento diretto a definire le modalità di esecuzione della revisione per conoscere quali direttive intenderanno indicare le Amministrazioni competenti, fermo restando che attualmente il DM 20 maggio 2015 indica le seguenti scadenze a seconda dell’anno di immatricolazione delle trattrici agricole:

Trattori agricoli immatricolati

Termine di scadenza entro cui effettuare la revisione

entro il 31/12/ 1973 il 31/12/2017

dal 1/01/1974 al 31/12/1990 il 31/12/2018

dal 1/12/1991 al 31/12/2010 il 31/12/2020

dal 1/01/2011 al 31/01/2015 il 31/12/2021

dopo il 1/01/2016 al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

Progetti integrati territoriali ammessi a finanziamento: domanda di aiuto fino alle 13 del 30 Marzo

La Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 18630 del 15 dicembre 2017, ha prorogato alle

ore 13,00 del 30 Marzo 2018 la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto sul

sistema informativo di Artea, da parte dei singoli beneficiari dei Progetti Integrati Territoriali

ammessi a finanziamento con la procedura del bando multifiliera Progetti integrati territoriali

(PIT).

Page 18: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

18

FISCALE TRIBUTARIO

Imposte e tasse – Legge di Bilancio 2018 - Misure fiscali

La G.U. n. 302/2017 pubblica la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018) rendendo, così, ufficiali le norme di finanza pubblica, che unitamente a quelle del D.L. n. 148/2017, conv. in L. n. 172/2017, costituiscono la manovra finanziaria del 2018.

Di seguito si informano i nostri Soci delle principali disposizioni riguardati il nostro settore.

Estensione della definizione agevolata dei carichi esattoriali (“rottamazione bis”) art. 1 E’ stata prevista la possibilità, introdotta in sede di conversione del decreto legge, di aderire alla “rottamazione bis”, per i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, che non hanno formato oggetto di una precedente istanza di definizione agevolata (ex art. 6 del D.L. n. 193/2016), oltre che per quelli non ammessi alla precedente definizione, a causa del mancato pagamento di tutte le rate dei piani di dilazioni in essere al 24 ottobre 2016, scadute al 31 dicembre 2016. In ordine agli aspetti procedurali:

a) la dichiarazione per aderire alla definizione agevolata va presentata entro il 15 maggio 2018, utilizzando le modalità e la modulistica pubblicata, entro il 31 dicembre 2017, sul sito internet dell’agente della riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it);

b) relativamente alla definizione dei nuovi carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, resta fermo quanto già previsto dal D.L. n. 148/2017 nella versione originaria, per cui, l’agente della riscossione, dopo la presentazione della domanda di definizione da parte del contribuente, comunica, entro il 30 giugno 2018, l’importo delle somme dovute per la definizione, il cui pagamento può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019. Inoltre, la definizione, per tali carichi, è ammessa ancorchè non risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in essere;

c) relativamente ai carichi compresi nei piani di dilazioni in essere al 24 ottobre 2016, l’agente della riscossione comunica al debitore, entro il 30 giugno 2018, l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate, che il debitore è tenuto a pagare, in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018;

d) relativamente agli altri carichi oggetto di definizione (v. sopra), l’agente della riscossione comunica entro il 30 settembre 2018 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, da pagare in due rate consecutive di pari ammontare, pari all’80 per cento delle somme dovute, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, mentre l’ultima rata, pari al restante 20 per cento, va pagata entro il mese di febbraio 2019.

A seguito della presentazione della domanda di definizione, sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, il pagamento dei versamenti rateali relativi a dilazioni in essere, scadenti in data successiva alla presentazione della domanda. Sono sospesi, altresì, I termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di definizione e l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda. Non possono, altresì, essere proseguite procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Infine, anche per la “rottamazione bis” in commento, si prevede la definizione agevolata delle somme dovute agli enti locali (regioni, province, comuni, ecc. ). Più in particolare, gli enti locali possono deliberare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (04.02.2018), con riferimento ad entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati entro il 16 ottobre 2017, l’esclusione delle sanzioni relative alle stesse entrate, facendo salvi gli effetti della definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 50/2017 conv. In L. n. 96/2017.

Page 19: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

19

Trasmissione dei dati dello “Spesometro” - art. 1-ter Con l’art. 1 ter, introdotto in sede di conversione in legge del decreto, è disposta la non applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11, coma 2 bis, del D. Lgs. n. 471/97, per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “Spesometro”) relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che I dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018. Inoltre, a regime, è prevista la facoltà di trasmettere i dati con cadenza semestrale anziché trimestrale, con alcune semplificazioni delle informazioni da comunicare. La versione definitiva della legge di conversione conferma, altresì, ulteriormente l’esclusione dall’obbligo di invio dei dati dello “spesometro” per I soli agricoltori esonerati, ex art. 34, c. 6. del DPR n. 633/72, situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del DPR n. 601/1973. Incentivi agli investimenti pubblicitari – art. 4 Con la conversione in legge del provvedimento sono state introdotte alcune modifiche riguardanti i destinatari dell’incentivo del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, c.d. “Bonus pubblicità”, di cui all’art. 57 bis del D. L n. 50/2107 conv. in legge n. 96/2017, includendo tra i soggetti beneficiari anche gli enti non commerciali. Per maggiori approfondimenti circa il funzionamento della misura agevolativa, si rinvia ai chiarimenti operativi pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Detrazione fiscale per gli interventi di sistemazione “a verde” delle abitazioni - art. 1, c. 12-15 Dopo il forte “pressing” confederale e della Federazione nazionale florovivaistica, è stata introdotta un’apposita detrazione ai fini IRPEF, a valere per il 2018, nella misura del 36% delle spese sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni (terrazze, giardini, ecc.), di impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione, per un ammontare massimo di spese documentate fino a 5 mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo, posseduta o detenuta dal contribuente, sulla base di un titolo idoneo (diritti reali sull’immobile ovvero affitto, comodato, ecc.) deve essere ripartita, sulla falsariga della altre spese sugli immobili che consentono una detrazione fiscale (spese di ristrutturazione, di efficientamento energetico, ecc.), in dieci quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese ed in quelli successivi. In considerazione del riferimento alla destinazione abitativa degli immobili oggetto dell’agevolazione, per unità immobiliari ad uso abitativo devono intendersi quelle tali in base alla classificazione catastale (categorie A1, A2, ecc., con esclusione di A10) indipendentemente dalla qualificazione di lusso dell’immobile o della sua destinazione ad abitazione principale o secondaria. La detrazione spetta, altresì, per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino all’importo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, suddivisa tra i vari condomini, nel limite della quota millesimale ad ognuno imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per espressa previsione di legge, tra le spese ammissibili al beneficio sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. Come per le altre spese che danno diritto a detrazione fiscale ai fini IRPEF, ex art. 16 bis del TUIR, la detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (bonifici “parlanti”, ecc.) e nel caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. Nel caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene immobile. Proroga degli incentivi del “super ed iper ammortamento” – art. 1, c. 29-35 E’ disposta la proroga al 2018 degli incentivi del c.d. super ed iper ammortamento in base ai quali le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali nuovi ed i canoni di leasing sono maggiorati del 40% ovvero del 150%, rispettivamente, per gli investimenti in beni materiali nuovi e per quelli ad alto contenuto tecnologico, di cui alla tabelle A allegata alla L. 11/12/2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2016). Com’è noto, gli incentivi in parola si applicano esclusivamente nei confronti dei titolati di reddito d’impresa e per gli esercenti di arti e professioni il cui reddito è determinato in via analitica (prevedendo appunto la deduzione di quote di ammortammo del costo dei beni strumentali), restando esclusa la loro applicazione in tutti i casi in cui il reddito è determinato forfettariamente. Di conseguenza, la relativa agevolazione fiscale, non può trovare applicazione nei confronti delle imprese agricole che determinano il reddito su base catastale.

Page 20: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

20

Credito d’imposta per spese di formazione 4.0 – art. 1, c. 46 – 56 Alle imprese che sostengono spese per attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A alla legge di bilancio, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione nei predetti ambiti. Il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese che effettuano le predette attività formative, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, nonché del regime contabile adottato. Pertanto, rientrano tra i soggetti che possono accedere al beneficio in esame anche le imprese agricole soggette alla determinazione catastale dei redditi. Il credito è concesso fino all’importo massimo annuale di 300.000 euro per ciascuno beneficiario, per le attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Tuttavia, non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute e in quelle dei periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP ed è utilizzabile in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti Per fruire del credito d’imposta i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali e la certificazione va allegata al bilancio (per i soggetti tenuti alla sua redazione). Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, saranno adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in commento, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

Regime fiscale dell’ “enoturismo” – art. 1, c. 502-505 Si disciplina legislativamente una nuova attività ovvero un insieme di attività che va sotto il nome di “enoturismo” che ricomprende le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, e le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine. All’attività in questione si applica, ai fini fiscali, il regime di cui all’art. 5 della L. n. 413/91, già previsto per l’attività di agriturismo, che prevede l’applicazione del coefficiente del 25% ai ricavi conseguiti per la determinazione del reddito imponibile e la detrazione forfetizzata del 50% dell’IVA sulle vendite, ai fini della determinazione dell’IVA detraibile. Peraltro, la forfetizzazione ai fini IVA si applica soltanto nei confronti degli agricoltori che applicano il regime speciale agricolo ex art. 34 del DPR n. 633/72.

Incremento delle percentuali di compensazione ai fini IVA per le cessioni di bovini e suini – art. 1, c. 506 E’ ulteriormente prorogato, per gli anni 2018, 2019 e 2020, l’aumento delle aliquote delle percentuali di compensazione ai fini IVA, ai sensi dell’art. 34 del DPR n. 633/72, per le cessioni degli animali vivi della specie bovina e suina, in misura non superiore, rispettivamente al 7,7 per cento e all’8 per cento. Considerato il limite posto alle minori entrate derivanti dall’applicazione della misura, pari a 20 milioni di euro, presumibilmente, il decreto interministeriale di attuazione dei dicasteri MEF e MIPAF, che dovrà essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno di applicazione della misura, confermerà le aliquote del 7,65 per cento e del 7,95 per cento, già valevoli per il 2016 e 2017.

Esenzione Irpef per l’apicoltura in aree montane – art. 1 c. 511 Al fine di promuovere l’apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell’ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, è disposta l’esclusione dall’IRPEF dei i proventi dell’apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani.

Abrogazione della scheda carburanti – art. 1, c. 922 -923 A far data dal 1 luglio 2018, le spese del carburante per autotrazione non andranno più documentate, ai fini della deducibilità per le imposte sui redditi e per la detraibilità ai fini IVA, dalla scheda

Page 21: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

21

carburanti, bensì da carte di credito o carte di debito o prepagate. L’obbligo s’innesta nell’ambito dell’obiettivo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili mediante l’uso della moneta elettronica.

Proroga della rivalutazione dei terreni ed aree edificabili – art. 1, c. 997-998 Come per gli anni pregressi, è concessa anche per il 2018 la riapertura dei termini per procedere alla rivalutazione dei terreni, delle are edificabili e delle partecipazioni in società non quotate, con gli effetti previsti dal D.L. n. 282 conv. In L. n. 27/2003, al fine della determinazione della plusvalenza tassabile a norma dell’art. 67 del TUIR. Più in particolare, viene data la possibilità di rideterminare il costo fiscale dei cespiti attraverso il pagamento dell’imposta sostitutiva pari all’8 per cento del valore del bene stabilito da apposita perizia giurata da professionisti abilitati. I nuovi termini sono il 01 gennaio 2018, per il riferimento al valore da periziare, ed il 30 giugno 2018 per redigere la perizia e versare l’imposta sostitutiva che può essere pagata anche in tre rate annuali di pari importo, con l’applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento. Si ricorda che possono avvalersi della rivalutazione le persone fisiche, che non operano nell’ambito di attività d’impresa, le società semplici, nonché gli enti non commerciali.

Elenco dei Comuni interessati dalle variazioni colturali

Si comunica che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre u.s. l’elenco dei Comuni per i quali è stato completato l’aggiornamento catastale sulle particelle di terreno che hanno subito variazioni colturali nell’ultimo anno. Queste operazioni sono state eseguite sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, e messe a disposizione dall’AGEA. Gli elenchi delle particelle interessate dall’aggiornamento sono consultabili, per 60 gg dalla pubblicazione del comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate, presso ciascun Comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici Provinciali – Territorio dell’AdE e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina http://www.agenziaentrate.gov.it/. Si ricorda che avverso le variazioni dei redditi dominicali e agrari si può proporre ricorso entro 120 gg dalla pubblicazioni del comunicato. Per quanto riguarda la provincia di Siena riportiamo l’elenco dei Comuni interessati.

ASCIANO MONTICIANO

BUONCONVENTO RADDA IN CHIANTI

CASOLE D ELSA RADICOFANI

CASTELLINA IN CHIANTI SAN CASCIANO DEI BAGNI

CASTELNUOVO BERARDENGA SARTEANO

CHIUSI SINALUNGA

MONTEPULCIANO SOVICILLE

MONTERIGGIONI

Modifica del saggio d’interesse legale

Il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) con decreto del 13 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15/12/2017, ha stabilito il nuovo tasso di interesse legale in vigore a partire dal 1°gennaio 2018. Ricordiamo che il Codice Civile all’art. 1284 prevede che il saggio degli interessi legali possa essere modificato annualmente con decreto ministeriale “sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno”. Con l’aggiornamento del MEF il saggio di interesse legale sale di due decimi di punto rispetto all’anno 2017. Il nuovo tasso, a decorrere dal 1°gennaio 2018, è fissato nella misura dello 0,3% annuo. Rispetto agli ultimi anni quello del 2018 è il primo aumento dopo una serie di riduzioni:

1 gennaio 2016 al 31/12/2016 _ 0,2%;

1 gennaio 2017 al 31/12/2017 _ 0,1%.

Page 22: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

22

IVA - Credito d’imposta per lo spesometro/liquidazioni periodiche IVA e per l’invio telematico dei corrispettivi - Ris. n. 2/E del 5.01.18

Si informa che l’Agenzia delle Entrate, con Ris. n. 2/E del 5.01.18, ha istituito specifici codici tributo al fine dell’utilizzo in compensazione nel modello F24, di crediti d’imposta generati per favorire l’adeguamento tecnologico necessario per inviare lo spesometro (art. 21, DL n. 78/2010) e/o i corrispettivi, (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015). In particolare, secondo quanto disposto dall’art. 21-ter del D.L. n. 78/10, viene riconosciuto un credito d’imposta (“una sola volta”) pari a € 100 finalizzato all’adeguamento tecnologico collegato al rispetto dell’obbligo di invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA / spesometro, a favore dei soggetti in attività nel 2017 che, nell’anno precedente a quello di sostenimento del costo per l’adeguamento tecnologico (2016), hanno realizzato un volume d’affari pari o inferiore a € 50.000. Mentre, ai soggetti che, entro il 31.12.2017, hanno optato per la memorizzazione elettronica /trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi, il comma 3 del citato art. 21-ter del D.L. n. 78/10, attribuisce un ulteriore credito d’imposta pari a € 50. Pertanto: con il codice tributo 6881, si deve indicare il Credito d’imposta per adeguamento tecnologico – di 100 euro – Art. 21-ter, comma 1, mentre con il codice tributo 6882, si deve indicare il Credito d’imposta per Adeguamento tecnologico di 50 euro – Art. 21-ter, comma 3. Come evidenziato nella Relazione Illustrativa al D.L. n. 193/16, il credito d’imposta in argomento, è stato concesso “per il sostenimento dei costi dovuti all’adeguamento tecnologico propedeutico all’effettuazione delle comunicazione dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche”.

PREVIDENZIALE

Legge di Bilancio per il 2018 - Disposizioni in materia di lavoro e previdenza Prime indicazioni

Sul Supplemento Ordinario n. 62 alla G.U. n.302 del 29-12-2017 è stata pubblicata legge 27 dicembre 2017, n.205 (legge di bilancio per il 2018). Si forniscono qui di seguito prime indicazioni sulle principali novità in materia di lavoro e previdenza previste nella citata legge che interessano le imprese agricole.

PROROGA AL 2019 DELL'UNIEMENS AGRICOLO E DEL LUL TELEMATICO (ART. 1, C. 1154) Come noto l’art. 8, c. 2, della legge n. 199/2016, ha previsto una radicale modifica delle modalità di denuncia all’INPS dei lavoratori agricoli dipendenti, disponendo il passaggio – a decorrere dal 1° gennaio 2018 – dal sistema di dichiarazione trimestrale attualmente in essere (mod. DMAG) al sistema di denuncia mensile in vigore nella generalità degli altri settori produttivi (mod. UNIEMENS). La legge di bilancio per il 2018 – come abbiamo già avuto modo di comunicare ne L’Agricoltore Senese n. 1/2018 – ha prorogato di un anno (dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019) il passaggio al nuovo sistema di denuncia mensile Il comma 1154 dell'art. 1 della citata legge ha infatti espressamente posticipato al primo gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo, per i datori di lavoro agricoli che occupano operai, di adoperare il sistema di denunce mensili in vigore nella generalità degli altri settori (UNIEMENS). Nel 2018 continuerà dunque ad essere pienamente operativo il tradizionale sistema di denuncia trimestrale dei lavoratori agricoli all’INPS attraverso il modello DMAG. Si tratta di una proroga fortemente voluta da Confagricoltura finalizzata ad evitare che il passaggio al nuovo sistema di denuncia degli operai agricoli all'INPS possa determinare problemi operativi ed applicativi sia per i datori di lavoro che per i loro intermediari. Le specifiche tecniche e le prime indicazioni operative erano infatti pervenute dall'Istituto previdenziale solo alla fine del 2017 (messaggio n. 4921 del 7 dicembre), sebbene la relativa previsione di legge risalga al 2016. Non c'erano dunque i tempi tecnici per un vero test del nuovo strumento di dichiarazione contributiva che rappresenta un cambiamento epocale per il mondo del lavoro agricolo. Vale la pena di ricordare che il nuovo sistema di

Page 23: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

23

dichiarazione contributiva mensile - che sarà in vigore dal 2019 (salvo ulteriori novità legislative che dovessero intervenire in futuro) - sarà "adattato" al settore agricolo, attraverso il mantenimento della tariffazione dei contributi da parte dell'INPS (a differenza che negli altri settori, in cui i datori di lavoro auto-liquidano il quantum da corrispondere) e delle attuali scadenze di pagamento trimestrali differite di circa 6 mesi (negli altri settori invece si paga nel mese successivo a quello di riferimento). Infine si segnala che il medesimo comma 1154 dell'art. 1 della legge in commento ha espressamente prorogato al 2019 anche l'entrata in vigore del libro unico del lavoro (LUL) in modalità telematica quale documento unico per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva (ex art. 15, c. 1, del d.lgs. n. 151/2015). Si ricorda, a tal proposito, che il passaggio al sistema UNIEMENS per il settore agricolo era stato previsto dalla citata legge n. 199/2016, proprio nelle more dell'attuazione del predetto LUL telematico.

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE. DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI (ART. 1, C. 910-914) A decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro privati (compresi dunque i datori di lavoro agricolo) devono obbligatoriamente corrispondere le retribuzioni ai propri dipendenti in modo tracciabile, attraverso bonifico, assegno o altro strumento di pagamento elettronico. La retribuzione, a partire da quella data (01.07.2018), non potrà più essere corrisposta per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore. Si tratta di una novità fortemente impattante, dal punto di vista operativo, sui datori di lavoro privati e segnatamente su quelli agricoli, ove l’utilizzo del contante per il pagamento delle retribuzioni è ancora abbastanza diffuso, anche in ragione delle caratteristiche del lavoro agricolo (stagionalità, discontinuità, etc.) e della composizione della platea dei lavoratori, ove l’incidenza degli stranieri è piuttosto elevata. La norma in questione – che faceva parte di un disegno di legge ad hoc da tempo all’esame del Parlamento – ha subito un’improvvisa accelerazione nelle ultime battute della discussione della legge di bilancio, con la letterale trasfusione dei contenuti del disegno di legge sulla tracciabilità delle retribuzioni nella legge di bilancio per il 2018, per espressa volontà della Commissione lavoro della Camera e con l’appoggio del Governo. Si è trattato peraltro di una previsione bipartisan, proposta dalla maggioranza e dal Governo, ma pienamente condivisa anche dall’opposizione. Nel merito il comma 910 dell'art. 1 prevede che - a far data dal 1° luglio 2018 - i datori di lavoro corrispondano la retribuzione per il tramite di un intermediario (banca o un ufficio postale) con uno dei seguenti mezzi: bonifico bancario, strumento di pagamento elettronico (assegni elettronici, carte prepagate), assegno. Il pagamento in contanti potrà avvenire solo con mandato di pagamento presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria. La violazione dell'obbligo di cui al comma 910 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 1.000 e 5.000 euro. Vale la pena di sottolineare alcuni elementi della normativa in commento:

sono espressamente obbligati sia i "datori di lavoro" subordinato che i "committenti" di collaborazioni coordinate e continuative;

viene espressamente ricompreso nell'obbligo "ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142";

l'obbligo non si applica, per espressa previsione di legge, ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni e ai rapporti di lavoro domestico.

Da tali elementi testuali - oltre che dai lavori parlamentari che hanno portato all'approvazione della norma in commento - si evince che essa ha una portata molto ampia, dato che ricomprende nell'obbligo di tracciabilità qualsiasi forma di retribuzione di una prestazione lavorativa (subordinata o parasubordinata), che derivi da qualsiasi tipologia contrattuale (indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento). In altre parole l'obbligo di corrispondere la retribuzione attraverso sistemi tracciabili riguarda tutti i rapporti di lavoro del settore privato, compresi quelli instaurati nel settore agricolo relativamente a tutte le categorie di lavoratori (dirigenti, quadri, impiegati, operai, collaboratori coordinati e continuativi, etc.) e con ogni forma contrattuale (a tempo indeterminato e determinato, part time, apprendistato, etc.). Il pagamento tramite strumenti bancari/postali dovrà riguardare dunque anche le retribuzioni corrisposte agli operai agricoli a tempo determinato. Da ultimo, nel ribadire che la norma entrerà in vigore dal 1° luglio 2018, si precisa che il comma 914 prevede una serie di azioni informative idonee a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle nuove disposizioni, sulla base di una convenzione tra Governo, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, ABI e Poste italiane da stipularsi nei prossimi 3 mesi.

Page 24: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

24

ESONERO CONTRIBUTIVO PER NUOVI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI (ART. 1, C. 117 E 118) La legge in commento, grazie anche alla nostra azione, riconferma per l'anno 2018 la speciale misura di esonero per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali che era stata introdotta dalla legge di Bilancio per il 2017. Ed infatti i commi 117 e 118 dell'art. 1 riconoscono ai coltivatori diretti e agli IAP di età inferiore ai 40 anni che si iscrivono all’apposita gestione INPS nel 2018, lo sgravio dei contributi pensionistici al 100 per cento per i primi 3 anni, al 66 per cento per il quarto anno e al 50 per cento per il quinto. L'esonero riguarda solo i contributi per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), ossia quelli che vanno a finanziare i trattamenti pensionistici del coltivatore diretto o dello IAP. Devono dunque essere corrisposti gli altri contributi dovuti dagli interessati, quali quelli relativi alla maternità e quelli antinfortunistici (questi ultimi limitatamente ai coltivatori diretti perché gli IAP non sono soggetti all’assicurazione INAIL). L'esonero dei contributi pensionistici, sia quello totale per i primi 36 mesi, e sia quello parziale per i successivi 24, non incide sulla misura del trattamento pensionistico che comunque continua ad essere calcolato sull'ordinaria aliquota di computo. Lo sgravio dai contributi IVS per i giovani agricoltori non é cumulabile, per espressa previsione di legge, "con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento". Si ricorda in proposito che a partire da quest'anno (2018), l'aliquota per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche é pari al 24% per tutte le categorie di lavoratori agricoli autonomi (CD e IAP), senza differenze di età o collocazione geografica. Non ci sono dunque, al momento, altre tipologie di riduzioni contributive per i lavoratori agricoli autonomi (fino al 2017, come si ricorderà, erano invece in vigore delle riduzioni per i soggetti di età inferiore ai 21 anni ovvero operanti in zone montane e svantaggiate), oltre a quella in commento. L'agevolazione é soggetta ai vigenti limiti europei in materia di aiuti di stato, il cd. regime "de minimis", che per il settore agricolo, come noto, é pari a 15.000 euro in tre esercizi finanziari. Si rinvia per ulteriori approfondimenti alle nostre precedenti comunicazioni sull'argomento, considerato che le norme in commento ricalcano pedissequamente le previsioni della legge di bilancio per l'anno 2017 Vale comunque la pena ricordare in questa sede gli ultimi chiarimenti forniti da INPS in merito al requisito della "nuova iscrizione" con specifico riferimento a soggetti under 40 già iscritti alla previdenza agricola in qualità di coadiuvanti familiari di un nucleo coltivatore diretto (e non come titolari); chiarimenti che, come si ricorderà, hanno ampliato in modo sostanziale l'ambito di applicazione del beneficio. Ed infatti con la circolare n. 164 del 3 novembre 2017 la Direzione Generale dell'INPS ha chiarito che:

per l'ammissione al beneficio rileva soltanto che il giovane agricoltore non sia mai stato iscritto alla previdenza agricola in qualità di capo del nucleo familiare coltivatore diretto per cui chiede l'iscrizione. E così un nuovo coltivatore diretto under 40 può essere ammesso al beneficio contributivo anche se ha fatto parte di un preesistente nucleo in qualità di coadiuvante familiare, a prescindere dalla circostanza che i componenti (del vecchio e del nuovo nucleo) siano gli stessi;

per l’accesso al beneficio è inoltre necessario che la nuova iscrizione del giovane agricoltore si accompagni alla realizzazione di una "nuova forma imprenditoriale agricola". Al riguardo è sufficiente un cambiamento che ricada sulla coltivazione dei fondi, sulla silvicoltura, sull’allevamento degli animali e attività connesse, e non necessariamente sui fondi condotti. Può dunque bastare, per realizzare la condizione predetta, una semplice “innovazione nell’oggetto dell’impresa, concretizzabile anche attraverso lo sviluppo o il mutamento dell’attività preesistente". Insomma non è necessario creare da zero una nuova impresa esercitando l’attività su fondi diversi, ma basta apportare alcune modifiche oggettive all’attività imprenditoriale preesistente.

Da ultimo si precisa che, trattandosi di fattispecie identica a quella del 2017, anche le procedure operative per la presentazione dell'istanza di accesso al beneficio dovrebbero essere le stesse già in uso nel precedente anno (moduli disponibili all'interno del Cassetto previdenziale per gli autonomi agricoli da inviare con modalità telematiche). Bisognerà comunque attendere in proposito la conferma ufficiale dell'INPS.

ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI GIOVANI (ART. 1, C. 100-115) La legge di Bilancio 2018 introduce una nuova forma di agevolazione contributiva in favore di tutti i datori di lavoro del settore privato (sono esclusi i soli rapporti di lavoro domestico) - compresi dunque i datori di lavoro agricolo – che assumano nel 2018, con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, giovani con meno di 35 anni di età che non siano stati precedentemente occupati a tempo indeterminato col medesimo o con altro datore di lavoro. La riduzione contributiva é pari al 50% degli oneri a carico del datore di lavoro, ad esclusione di quelli antinfortunistici (INAIL), ed ha una durata di 36 mesi, entro il limite massimo di 3.000 euro annui.

Page 25: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

25

L'incentivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate successivamente al 2018, ma in tal caso deve riguardare giovani con meno di 30 anni di età (anziché 35). Oltre al requisito anagrafico, occorre soltanto che, come detto, il lavoratore non sia stato già occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Per la verifica del pregresso rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini dell’agevolazione contributiva, non rilevano eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e che non sono stati confermati al termine del periodo formativo. L'esonero si applica anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine (in tal caso il requisito anagrafico previsto dalla norma deve essere posseduto al momento della conversione del rapporto) e nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato (in quest'ultimo caso l'agevolazione spetta per 12 mesi, a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo per l'apprendistato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione). L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è totale (100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) - fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico - per i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, le seguenti tipologie di soggetti:

studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro;

studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica c.d. di 1° livello (articolo 43 del d.lgs. n. 81/2015) o periodi di apprendistato in alta formazione c.d. di 3° livello (articolo 45 del d.lgs. n. 81/2015).

L'agevolazione soggiace al rispetto dei principi generali in materia di incentivi, stabiliti dall’articolo 31 del D.lgs. n. 150/2015, e non é cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi (Si

ricorda in proposito che, con riferimento agli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2015 (art. 1, c. 119, legge n. 190/2014), il Ministero del Lavoro si è formalmente pronunciato per l’incumulabilità tra l’esonero contributivo triennale e le riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate, ritenendo applicabili solo

queste ultime (in sostanza senza possibilità di opzione da parte del contribuente per l’una o l’altra agevolazione.) Per l’accesso allo sgravio occorre che il datore di lavoro non abbia effettuato nei 6 mesi precedenti nella stessa unità produttiva licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi (ex lege n. 223/1991). In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con lo sgravio o di altro lavoratore operante nella stessa unità produttiva e con la medesima qualifica, effettuato nei sei mesi successivi, il datore di lavoro decade dal diritto all'agevolazione, con conseguente obbligazione al versamento dei contributi non pagati. Se il rapporto di lavoro agevolato dovesse cessare, il lavoratore può avvalersi del beneficio in caso di una nuova assunzione a tempo indeterminato da parte di altri datori di lavoro privati, per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni. In pratica viene riconosciuta una sorta di portabilità dell’agevolazione contributiva in capo al lavoratore per i mesi mancanti al compimento del triennio. Per la concreta fruizione del beneficio occorrerà in ogni caso aspettare i chiarimenti e le istruzioni operative delle pubbliche amministrazioni competenti. Si precisa infine che i commi 893 e 894 della legge in commento - nell'ambito delle misure per la coesione territoriale ed il mezzogiorno - rinviano alla programmazione nazionale a valere su fondi europei - analogamente a quanto avvenuto per l'anno 2017 (decreto direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016) - la previsione di una misura di esonero totale (100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un limite massimo di 8.060 euro su base annua stabilito dall’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) per favorire "nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi". Il provvedimento - che metterebbe a disposizione ulteriori e specifiche risorse per le assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi nelle sole regioni del Sud Italia - non risulta però ancora emanato.

DEDUZIONE IRAP PER LAVORATORI STAGIONALI (ART. 1, C. 116) Con il comma 116 dell'art.1 della legge in commento viene reso integralmente deducibile dall'IRAP, per il solo anno 2018, il costo dei lavoratori stagionali, che prima era deducibile solo nei limiti del 70 per cento. Si ricorda in proposito che già l’art. 1, comma 73 della Legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) aveva previsto che “all'articolo 11, comma 4 octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deduzione di cui al periodo precedente è ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo

Page 26: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

26

contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto”. Con la norma in commento, l'ordinaria deducibilità del 70 per cento viene innalzata al 100% per il solo 2018. Il beneficio avrà comunque un impatto limitato sul costo del lavoro del settore primario, considerato che dal periodo d’imposta 2016 é stata esentata dall’imposizione sulle attività produttive (IRAP) una parte consistente delle imprese agricole.

MOLESTIE SESSUALI (ART. 1, C. 218) Il comma 218 dell'art. 1 della legge in commento apporta modifiche al Codice per le pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. n. 198/2006) e segnatamente alla disciplina delle tutele riconosciute in caso di molestie sessuali. La prima novità é la previsione di un obbligo generalizzato nei confronti dei datori di lavoro ad "assicurare condizioni di avoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza" (nuovo c.3-ter dell'art. 26 del Codice per le pari opportunità). Si tratta di una norma che, per espressa previsione di legge, introduce uno specifico onere in tema di prevenzione delle molestie sessuali nell'ambito nel più generale obbligo dell'imprenditore ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, di cui all'articolo 2087 del codice civile. Viene inoltre previsto che la lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere nell'ambito lavorativo non possa "essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa". Di conseguenza, sono nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Le tutele non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia.

Collocamento obbligatorio dei disabili Obblighi dal 1° gennaio 2018

Come noto il Jobs Act (d.lgs. n.151/2015) ha reso più stringenti alcuni obblighi in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (legge n.68/1999), eliminando alcune disposizioni transitorie per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti. Tali previsioni sarebbero dovute entrare in vigore il 1° gennaio 2017, ma sono state differite al 1° gennaio 2018 dal cd. decreto Milleproghe dello scorso anno (art. 3, c. 3-ter, legge n.191/2017). Torniamo oggi sull'argomento in oggetto per ricordare che da quest'anno (1° gennaio 2018) entrano in vigore e sono pienamente operative le nuove norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili ed in particolare l'obbligo per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti (comprese le imprese agricole e le organizzazioni di tendenza) di assumere lavoratori disabili al superamento della predetta soglia occupazionale, a prescindere dall'intenzione di procedere con nuove assunzioni. E' stato infatti eliminato il previgente regime di gradualità delle assunzioni per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, prevedendo che dal 1° gennaio 2018 l’obbligo di assumere un disabile scatti in modo automatico, senza cioè dover attendere la nuova assunzione (come invece stabiliva la norma previgente). Dal 1° gennaio 2018, in altre parole, i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti saranno obbligati ad avere alle loro dipendenze un lavoratore disabile contestualmente al raggiungimento del limite di 15 lavoratori. Poiché l’obbligo di assunzione scatta solo quando il datore di lavoro interessato raggiunga determinate soglie occupazionali, è di fondamentale importanza ricordare i criteri di computo dei dipendenti per le finalità di cui alla legge n. 68/1999 (collocamento disabili). Al riguardo occorre tenere presente che non devono essere computati: i dirigenti, gli apprendisti, i disabili già inseriti nell'organico aziendale, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori che svolgono l’attività all’estero, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili, i lavoratori a domicilio, i lavoratori occupati con contratto a termine di durata inferiore a 6 mesi.

Page 27: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

27

I lavoratori part-time devono essere computati in proporzione all'orario di lavoro, mentre i dipendenti a tempo determinato "stagionali" devono essere computati sulla base del numero di giornate di lavoro effettivamente svolte (d.p.r. n.333/2000). Ne consegue che nell’ambito delle attività stagionali, come ad es. quelle agricole, per calcolare la durata di un rapporto a termine (inferiore o superiore ai 6 mesi), non occorre fare riferimento all’arco temporale complessivo del rapporto, bensì alle giornate di lavoro effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare (d.p.r. n. 333/2000 e circ. Min. Lav. n. 4/2000). Né la circolare ministeriale, né il regolamento attuativo si spingono però a quantificare con esattezza quale sia il numero delle giornate effettivamente lavorate corrispondenti alla durata di 6 mesi. Secondo le regole generali comunemente adottate nella prassi – poiché il numero di giornate lavorative mensili è individuato, convenzionalmente, in 26 – il numero delle giornate corrispondenti ad un rapporto di lavoro di durata semestrale è individuato in 156 (26 gg x 6 mesi = 156 gg.). Si tratta, come detto, di un parametro (quello delle 156 giornate nel semestre) comunemente e convenzionalmente adottato, di natura sicuramente prudenziale.

A nostro avviso, tuttavia, ci sarebbero elementi per sostenere che, in agricoltura, detto limite possa arrivare fino a 180 giornate di lavoro, sia in considerazione delle particolari norme contrattuali per gli operai agricoli, che individuano, convenzionalmente, in 180 giornate di lavoro l’anno il discrimen tra i rapporti a termine e quelli a tempo indeterminato e sia in relazione alla peculiare disciplina legislativa che regolamenta il lavoro e la previdenza in agricoltura. Rispetto a quest’ultima possibilità si fa presente che Confagricoltura ha proposto uno specifico interpello al Ministero del lavoro che, ad oggi, non ha ancora fornito risposta.

Sempre in merito alla disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili si ricorda che:

• l'avviamento al lavoro di un soggetto avente diritto al collocamento obbligatorio avviene

tramite richiesta nominativa o tramite apposita convenzione con i centri per l'impiego (il

datore di lavoro può anche richiedere la "preselezione" dei disabili iscritti);

• la richiesta di assunzione deve essere presentata dal datore di lavoro obbligato al Centro per

l’impiego competente entro 60 giorni dal sorgere dell’obbligo;

• entro il 31 gennaio di ogni anno il datore di lavoro deve presentare al Ministero del Lavoro un

prospetto informativo relativa alla situazione occupazionale rilevata al 31 dicembre dell’anno

precedente, contenente i seguenti elementi: numero complessivo e dati dei lavoratori che

rientrano nel computo; posti e mansioni disponibili per la quota riservata ai disabili. Sono

tenuti all’invio del prospetto informativo i datori di lavoro pubblici e privati che occupano

almeno 15 dipendenti costituenti base di computo. Il prospetto non va presentato ogni anno

ma solo se nell'anno precedente e' variata la situazione occupazionale;

• i datori che non adempiono agli obblighi sono soggetti a specifiche sanzioni:

per la mancata trasmissione del prospetto informativo: 635,11 euro, più la

maggiorazione di 30,76 euro per ogni giorno di ritardo

per la mancata copertura della quota di riserva: 153,20 euro al giorno per ogni

lavoratore non occupato dal 61° giorno successivo alla data nella quale è scattato

l’obbligo.

Conseguenze operative

Sul piano operativo i datori di lavoro devono verificare la propria consistenza occupazionale, secondo i criteri sopra ricordati (con particolare attenzione ai lavoratori stagionali per le imprese agricole), al fine di appurare se ricadono o meno nell’obbligo di assunzione. I datori di lavoro che occupano 15 o più lavoratori – e che non abbiano già alle proprie dipendenze lavoratori riconosciuti come disabili ai sensi del collocamento mirato, anche successivamente alla loro assunzione – sono tenuti a presentare, entro il 31/01/2018, il prospetto informativo relativo alla situazione occupazionale in essere al 31/12/2017. Si ricorda che la presentazione del prospetto non è necessaria se è già stato presentato negli anni precedenti e non sono intervenute modifiche. La presentazione del prospetto, come ribadito dalla Nota ministeriale n. 970/2016, vale anche come richiesta di avviamento. Il datore di lavoro che ricade nell’obbligo è inoltre tenuto a presentare entro 60 giorni (e non più entro 12 mesi) dall’insorgenza dell’obbligo (dunque entro il 2 marzo 2018) la richiesta di assunzione al Centro per l’impiego competente. La richiesta può essere nominativa o numerica.

Page 28: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

28

FESTIVITÀ I° SEMESTRE 2018

Operai

Impiegati

GENNAIO

1

Capodanno (lunedì)

(festività infrasettimanale)

compresa nel mensile

compresa nel mensile

6

Epifania (sabato)

(festività infrasettimanale)

compresa nel mensile

compresa nel mensile

MARZO

19

San Giuseppe (lunedì)

(festività soppressa)

ore eff. lavorate o

riposo compensativo

riposo comp. in

alternativa 1/26

APRILE

1

Lunedì dell’Angelo (lunedì)

(festività infrasettimanale)

compresa nel mensile

compresa nel mensile

25

Anniversario Liberazione

(mercoledì)

(festività nazionale)

compresa nel mensile

compresa nel mensile

MAGGIO

1

Festa del Lavoro (martedì)

(festività nazionale)

compresa nel mensile

compresa nel mensile

10

Ascensione (giovedì)

(festività soppressa)

ore eff. lavorate o

riposo compensativo

riposo comp. in

alternativa 1/26

31

Corpus Domini (giovedì)

(festività soppressa)

ore eff. lavorate o

riposo compensativo

riposo comp. in

alternativa 1/26

GIUGNO

2

Ann. della Repubblica (sabato)

(festività nazionale)

compresa nel mensile

compresa nel mensile

29

S.S. Pietro e Paolo (venerdì)

(festività soppressa)

ore eff. lavorate o

riposo compensativo

riposo comp. in

alternativa 1/26

SERVIZIO BUSTE PAGA

Ricordiamo alle aziende aderenti al servizio che i dati relativi ai dipendenti (giornate lavorate) devono essere trasmessi all'Ufficio entro i primi 7 giorni successivi al mese di riferimento. Tale esigenza impone tempestive consegne onde dar modo agli Uffici e, conseguentemente, alle aziende di poter operare correttamente e con la dovuta puntualità.

LEGALE

Orario Ufficio Legale

Il servizio sarà assicurato presso i nostri Uffici il:

Mercoledì ore 15,00 – 17.00

Telefono: 0577/533217

Indirizzo e-mail: [email protected]

Page 29: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

29

PATRONATO ENAPA

Avvio campagna domande di disoccupazione agricola 2018

Si comunica che è iniziata la campagna delle domande di disoccupazione agricola e assegno per il nucleo familiare di competenza per l’anno 2017. A chi spetta la disoccupazione agricola?

operai a tempo determinato;

piccoli coloni;

compartecipanti familiari;

piccoli coltivatori diretti che hanno versato volontariamente fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi agricoli;

operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano solo per un certo periodo dell'anno;

lavoratori agricoli che si dimettono per giusta causa. Lavoratori esclusi dalla disoccupazione agricola:

lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;

lavoratori che hanno presentato la domanda di disoccupazione agricola oltre la scadenza;

lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, ovvero per parte dell’anno, ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;

lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento in corso d’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;

lavoratori che si dimettono volontariamente, fanno eccezione: le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri); coloro che si dimettono per giusta causa.

L’indennità di disoccupazione agricola 2018 spetta ai lavoratori agricoli con i seguenti requisiti: 1) essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, se la domanda viene presentata nel corso del 2018 o per un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato avuto per parte dell'anno; 2) almeno 2 anni di contributo NASpI versato. Per tale calcolo, il lavoratore deve prendere in considerazione la data di iscrizione negli elenchi agricoli che deve essere di vecchia di almeno 2 anni. In alternativa, può essere fatta valere per l’iscrizione negli elenchi e il contributo versato contro la disoccupazione involontaria ASpI per l'attività dipendente non agricola, precedente ai 2 anni dalla domanda di disoccupazione; 3) almeno 102 contributi giornalieri versati nei 2 anni precedenti la domanda. Ai fini di calcolo contributi, vengono contati anche i contributi figurativi versati nel biennio precedente dall'inps al lavoratore, come periodo di maternità obbligatoria o congedo parentale; 4) stato di disoccupazione. Per avere diritto alla disoccupazione agricola, la domanda deve essere presentata all'Inps dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo, che cadendo di domenica, Pasqua e Pasquetta, slitta al 3 aprile 2018, pena la decadenza dal diritto. Il lavoratore è tenuto alla conservazione della domanda cartacea, ricevuta dell'avvenuta trasmissione telematica della domanda e dei documenti in originale. Documenti necessari - Coordinate bancarie o postali - IBAN per l’accredito bancario o postale obbligatorio e relativo modulo SR163 reperibile sul sito dell’INPS compilato, firmato e vidimato dalla banca o dalla posta presso cui è posseduto il C/C; - Codice Fiscale; - Carta d’identità; - Passaporto per gli extracomunitari. Contestualmente alla disoccupazione può essere richiesto l’assegno per il nucleo familiare (documenti necessari: redditi del nucleo familiare 2013-2014, codici fiscali del richiedente e dei figli minori o maggiorenni inabili, stato di famiglia). Per la compilazione della domanda di disoccupazione gli interessati possono rivolgersi al nostro patronato Enapa.

Page 30: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

30

ANNUNCI ECONOMICI

REGALASI n. 2 vasche in cemento di HL 35, n. 2 vasche in cemento HL 25

ed n. 1 vasca in cemento di HL 20, complete di base ed accessori.

Per informazioni telefonare al 335/7696890

CEDESI in gestione casale vista Siena mq 2000 ca. da ristrutturare.

Per informazioni telefonare allo 0577/937934 (ore pasti)

VENDESI vendemmiatrice su rimorchio con diraspatrice verticale

e botte inox della capacità di circa 22 hl incorporati.

La macchina, ditta La.Me.Cot, è in ottime condizioni, permette di diraspare in campo

ed è dotata di pompa per scaricare il diraspato in cantina;

per tutte le funzioni è azionata dalla presa di forza della trattrice.

Se interessati telefonare al 347/1871996 oppure [email protected]

Prossima campagna olivicola, Az. Agraria presso Castellina in Chianti Scalo VENDE:

1) subito disponibili n. 100 cassette plastica aperte per olive (usate per una sola

campagna) per € 2,00 cadauna;

2) n. 1 raccoglitore/scuotitore olive, a batteria – a pettine, mai usato (sempre

nell’imballo originale) ad € 170,00;

3) n. 4 fusti olio acciaio inox pressoché nuovi, chiusura sia a dado che a cannella – 3 da

50 litri per € 30,00 cadauno e 1 da 30 litri per € 25,00;

4) altri articoli agricoli e non di cui alcuni di importanza storica.

Telefonare al 349/4494513 oppure al 338/3982985 (pomeriggio e ora cena)

VENDESI lotto agrario di circa 2 ettari

comprendente un’oliveta di circa 180 olivi,

situato lungo la Via dei Cappuccini a Siena, fra il n° civico 78 e il n° 72.

Per informazioni telefonare al 349/2102627

VENDESI carro falciacarica autocaricante “Supertino” mod. C 20

Per informazioni telefonare al 339/5354555

CERCASI lavoro come operaio agricolo comune anche per brevi periodi.

Automunito e con flessibilità di orario.

Telefonare al 345/8244958

Page 31: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

31

CERCASI operaio agricolo a tempo determinato (12h settimanali)

per manutenzione giardino, orto, piscina e piccole manutenzioni ordinarie.

Zona Quercegrossa.

Per informazioni telefonare allo 0577/328045

CERCASI coppia di casieri per agriturismo in provincia di Pisa.

Età max 50 anni, indispensabile conoscenza Inglese, serietà e flessibilità.

Mansioni: giardinaggio, manutenzione ordinaria, piscina, pulizie,

preparazione piccoli pasti, reperibilità in loco h24.

Offriamo: alloggio (per 2 persone), stipendio e benefit aggiuntivi.

Inviare cv a: [email protected]

CERCASI lavoro come casiere, giardiniere, attività varie in agriturismo.

Precedente esperienza in azienda a Rapolano Terme.

Zona Asciano e Comuni limitrofi.

Telefonare al 327/5586598

Azienda turistica CERCA receptionist

addetta alla gestione di una struttura alberghiera nella zona del Chianti.

Telefonare al 339/8612553

CERCASI lavoro presso azienda agricola e agrituristica, con possibilità di tutte

le mansioni, ottima esperienza di oltre 10 anni

presso un’azienda agricola e agrituristica in zona Montepulciano.

Telefonare al 347/7882210

Affermata azienda vitivinicola CERCA operaio agricolo avventizio.

Mansioni: lavori manuali in vigneto,

utilizzo dei mezzi agricoli e relative attrezzature.

Zona di lavoro: pressi di Scansano (GR).

Richiesta un minimo di esperienza nel settore.

Inviare CV a: [email protected]

CEDESI gratuitamente letame di cavallo pulito,

senza malseme, da ritirare in Azienda a Castelnuovo Berardenga.

Telefonare al 329/6237293 oppure al 347/34770081

Page 32: ANNO 23° - NUMERO 02 GENNAIO 2018 - Confagricoltura Siena · 2018. 1. 25. · Resta inteso, che il descritto servizio, potrà essere effettuato anche in mancanza di apertura del

L’Agricoltore Senese 02/2018

32

INDICE

Confagricoltura, le sfide future per un’agricoltura italiana competitiva: innovazione, lavoro, territorio, benessere e qualità

1

DALL’UNIONE

Nuove disposizioni antimafia - Aggiornamenti 3

Servizi di consulenza ed assistenza tecnica alla gestione delle aziende agricole – Anno 2018 3

Proroga dell’ “Accordo per il credito per le PMI” 4

Agricheck – da oggi a disposizione dei nostri Soci 5

Nuovi contatti ATC Siena Nord e Siena Sud 5

Regione Toscana – Selezione degli oli extravergine di oliva della Toscana DOP e IGP 2018 6

Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud – Inizio lavori deflusso fiume Merse 7

L.R. 10/2016 – Approvazione del piano annuale di prelievo per la specie cinghiale nelle aree non vocate e calendario venatorio per l’anno 2018

7

FORMAZIONE

Corso di Formazione per “Potatura della vite e dell’olivo” 8

Calendario Corsi di formazione 9

ASSICURATIVO Apertura Ufficio 9

AGRITURIST Prodotti non toscani utilizzabili in somministrazione pasti in agriturismo 9

Voucher digitalizzazione PMI 10

Nuovo sistema classificazione in girasoli 11

Savor Italy 2018 e Taste of Italy 2018 12

TECNICO ECONOMICO

PSR Bando pacchetto giovani 2016 – Scorrimento graduatoria 12

Sicurezza sul lavoro: Patentino per le macchine agricole 13

Controllo funzionale periodico attrezzature utilizzate per applicazione dei prodotti fitosanitari 14

Regola tecnica per i contenitori distributori di gasolio fino a 9 m3 14

Limitazioni alla circolazione stradale nei giorni festivi 16

Revisione macchine agricole 17

Progetti integrati territoriali ammessi a finanziamento: domanda di aiuto fino alle 13 del 30 Marzo 17

FISCALE TRIBUTARIO

Imposte e tasse – Legge di bilancio 2018 – Misure fiscali 18

Elenco dei Comuni interessati dalle variazioni colturali 21

Modifica del saggio d’interesse legale 21

IVA – Credito d’imposta per lo speso metro/liquidazioni periodiche IVA e per l’invio telematico dei corrispettivi – Ris. N. 2/E del 5.01.18

22

PREVIDENZIALE Legge di Bilancio per il 2018 – Disposizioni in materia di lavoro e previdenza – Prime indicazioni 22

Collocamento obbligatorio dei disabili – Obblighi dal 1° gennaio 20128 26

Festività I° semestre 2018 28

Servizio buste paga 28

LEGALE

Orario Ufficio Legale 28

PATRONATO ENAPA Avvio campagna domande di disoccupazione agricola 2018 29

ANNUNCI 30