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Anno 2016 – Numero 3

e s t r a t t o

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NICOSIA, Elisa SCIACCA Editorial Board

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CORDERO LANZA di MONTEZEMOLO,

Santo DI NUOVO, Pasquale FATUZZO,

Vanessa GB GOWREESUNKAR, Sebastiano

LICCIARDELLO, Manuela PILATO,

Giovanni PUGLISI, Francesco RANERI,

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Scientific Committee

Segreteria di redazione Alessandro D'ALIO, Chiara LEANZA,

Martina MIGNOSA, Adriano NICOSIA,

Valentina SPITALERI

Editorial Staff

Editor informatico Alfio NICOTRA

Computer Editor

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SOMMARIO Anno 2016 – Numero 3

ORIGINE STORICA E SOCIOLOGICA DEL CERIMONIALE DI CORTE

Francesco Raneri pag. 1

I SERVIZI OFFERTI DALLA FARMACIA

Giovanni Puglisi pag. 19

THE SOCIOLOGY OF FIFA WORLD CUP: THE PERFORMANCE

OF MEDIA EVENTS INTO GLOBAL CULTURES

Maximiliano E. Korstanje pag. 28

L’OMICIDIO STRADALE

Luigi Ciampoli pag. 53

MINDFULNESS: VALUTAZIONE E TRATTAMENTO

Alice Caruso e Santo Di Nuovo pag. 60

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L’OMICIDIO STRADALE

Luigi CIAMPOLI

Abstract

A esprimersi in termini poveri si potrebbe dire, in merito alla previsione normativa

di omicidio stradale e lesioni personali di recente promulgazione, che "tanto tuonò

che piovve".

Finalmente, dopo anni di accese polemiche e lunghi dibattiti scientifici, il

Legislatore è riuscito a formulare una legge, che intervenisse sui luttuosissimi

episodi legati ad incidenti stradali, caratterizzati da stati di ebbrezza alcoolica ed

effetti di droga. Le valutazioni però, che purtroppo possono trarsene, non sono

positive risolvendosi il tutto nella mancata scelta giuridica tra dolo e colpa e

nell’aumentato rigore sanzionatorio in sostanza solo indicato, ma di improbabile

irrogazione.

Se queste considerazioni saranno esatte lo dirà il c.d. "diritto dei viventi" valutando

se la risposta al triste fenomeno criminoso degli omicidi stradali sarà adeguata, così

come l’opinione pubblica la ha a lungo invocata.

Keywords

giustizia – reato – opinione pubblica – diritto – legge

Autore

dott. Luigi CIAMPOLI email: [email protected]

già Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma

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Finalmente con il sì definitivo del Senato la previsione dell’omicidio

stradale e lesioni personali stradali sono diventate leggi. La scelta del

Legislatore, che ha definitivamente configurato come reati colposi

l'omicidio e le lesioni stradali interviene a seguito di accesi dibattiti

dottrinali e politici abbinando con la proposta AC 3169 ben altre undici

proposte di legge.

Questo a testimonianza di una decisione del Legislatore che è stata

lunga e tormentata.

La lunga sequela di lutti e tragedie che con frequenza avvengono nelle

nostre strade hanno determinato vibrate proteste della popolazione

sbigottita e spesso attonita di fronte a condotte di automobilisti che, per

i loro tragici effetti, finivano per evidenziare l'assoluto disprezzo e

noncuranza per l'incolumità e tutela della salute umana.

Invero il mettersi alla guida di un autoveicolo, in presenza di ebbrezza

alcolica e sotto effetto di sostanze stupefacenti, spesso anche non forniti

di patente perché sospesa o revocata per precedenti gravi incidenti o

eventi luttuosi, sollecitava a monte il Legislatore ad una scelta di fondo

tra un reato così come già preveduto e punito a titolo di colpa o una più

rigorosa normativa configurata a titolo di dolo che presuppone una

scelta consapevole e specificamente voluta dall'evento causato.

Una scelta indubbiamente difficile ancor più perché l'opinione

pubblica, invocando punizioni esemplari, aveva dimostrato di non

condividere la configurazione delle condotte come fatti determinati da

colpa cioè dalla sola negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di

leggi e regolamenti e tale interpretazione era stata condivisa da alcune

decisioni giurisprudenziali.

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Di fronte alla annunciata alternativa il Legislatore invece ha eliminato

ogni dubbio ribadendo il carattere colposo anche della nuova previsione

di reato. La decisione del legislatore tronca dunque ogni ulteriore

discussione sul tipo di reato riaffermando, come suo preciso compito,

quello secondo il quale è l'autorità legiferante a stabilire, secondo propri

criteri di valutazione, la punizione dei reati a titolo di dolo o di colpa.

Dopo tale scelta però la previsione normativa ha provveduto ad

inasprire le pene partendo dalle ipotesi già previste della reclusione da

2 a 7 anni per l'omicidio causato dalla semplice violazione del codice

della strada e configurando altre 3 ipotesi con pene che oscillano da 5 a

10 anni di reclusione nel caso il delitto commesso in stato di ubriachezza

rapportata a 0,8 grammi di alcool nel sangue e prevedendo, nel caso di

grave ebbrezza superiore a 1,5 grammi, la sanzione da 8 a 12 anni di

carcere. Nel caso di più vittime la pena prevede nel massimo fino a 18

anni di reclusione.

Anche la esecuzione di manovre pericolose, posta in essere alla guida

dell'auto, nonché il reato di lesioni personali stradali hanno configurato

pene notevolmente inasprite rispetto alle previsioni base come il non

prestare soccorso e darsi alla fuga dopo l'incidente. Specifica sanzione

del nuovo testo normativo è la revoca della patente di guida per 15 anni

sino ad un massimo di 30 anni nei casi più gravi ivi compresi la fuga

dopo il delitto. Enfaticamente quest'ultima ipotesi è stata appellata

come "ergastolo della patente". Questo il contenuto delle nuove norme

che inasprendo la sanzione penale e le misure accessorie non sembra

abbiano o possano tranquillizzare del tutto l'opinione pubblica ne

sedare le dispute dottrinarie e giurisprudenziali che sull'argomento si

sono affrontate. Invero se è pur vero, come detto in precedenza, che

spetta al Legislatore la scelta della definizione tra dolo e colpa nella

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individuazione di interessi prioritari ritenuti dallo Stato, è anche

evidente che il confermato orientamento normativo non offre adeguata

risposta a chi, configurando la volontà certa di determinare l'incidente

nella consapevole assunzione di droga e alcool considera doloso il delitto

di omicidio.

Su questo punto deve rilevarsi che la lucidissima argomentazione

della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.38343 del 24/04/14 ha

chiaramente fissato il contenuto e i limiti sia del concetto di dolo anche

"eventuale" che della colpa anche "cosciente". Invero secondo gli giudizi

di legittimità, il "dolo eventuale ricorre quando la gente si sia

chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione

dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine

perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agite

comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo".

"La colpa cosciente va individuata quando la volontà dell'agente non

è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la

connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento

illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia,

insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo".

In particolare, quindi, secondo la Suprema Corte di Cassazione "per

la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione dalla

colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia

confrontato con la specifica categoria dell'evento che si è verificata nella

fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine

l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'iter e l'esito del processo

decisionale può fondarsi su una serie di indicatori quali:

a) la lontananza della condotta da quella doverosa;

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b) la personalità e le pregresse esperienze della gente;

c) la durata e la ripetizione dell'azione;

d) il comportamento successivo al fatto;

e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze

collaterali;

f) la probabilità di verificazione dell'evento;

g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di verificazione

dell'evento;

h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la

possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni

probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta

illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione

dell'evento".

Orbene, alla luce delle richiamate argomentazioni della Suprema

Corte di legittimità è di tutta evidenza che il difficile confine tra dolo e

colpa, pur in presenza di una espressa normativa che qualifica colposa

la concreta fattispecie, torna ad essere incerto e ad orientarsi in modo

diverso. Quando infatti il comportamento tenuto dall'agente è talmente

lontano dalle prudenziali norme da potersi ragionevolmente ipotizzare

un concreto accertamento dell'evento, si è in presenza di una ipotesi

dolosa.

Delineate dunque le diverse configurazioni attraverso le quali si

giunge alla individuazione dell'elemento soggettivo del dolo o della

colpa, sembra evidente che la nuova normativa non risolva

concretamente ed autonomamente la scelta tra dolo e colpa rimettendo

invece pur sempre all'interprete la concreta decisione.

Se così è allora il problema prospettato finisce per proporne uno

ulteriore non certo di inferiore portata. L'inasprimento delle pene voluto

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dal Legislatore a testimonianza di una sua volontà di aumentare

l'efficacia deterrente delle norme e la sostanziale dissuasione da

criminali comportamenti ripropone l'interrogativo della certezza della

pena che certamente non si potrà dire conseguita o risolta se nelle

irrogazioni delle sanzioni il minimo da esse continuerà ad essere più che

il punto di partenza quello di arrivo di una pronuncia. Non in linea

appare con quanto apparentemente voluto dal Legislatore è ancora la

possibilità di ricorrere al rito abbreviato, istituto che nel corso degli

anni, lungi dal costituire come indicato un elemento deflattivo della

moltitudine dei processi, si è tramutato in una inspiegabile e mascherata

nonché mera attenuante della pena senza alcun apporto concreto al

dichiarato intendimento del Legislatore.

Anche la previsione della inasprita sanzione della sospensione del

documento di abilitazione alla guida rischia, alla luce di una esperienza

criminale facilmente riscontrabile, di essere una iniziativa più di facciata

che di concreto valore. Non sembra infatti che gli autori di vere e proprie

stragi sulle strade italiane, sotto l'effetto di alcool e droga, si

preoccupino di essere muniti di un valido documento di abilitazione ed

autorizzazione alla guida.

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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

BALSANO E. (2016). La guida in stato di ebbrezza e l'omicidio stradale, Exeo

editore Padova

CONZ A. & LEVITA L. (2016). Il nuovo reato di omicidio stradale. Commento

organico alle nuove disposizioni introdotte dalla legge 23 marzo 2016 n.41, DIKE

Giuridica Editrice, Roma

NEGRO A. & COVOTTA L. (2016). La nuova legge sull’omicidio stradale: Guida

esplicativa ai reati, KEY Editore Frosinone

PICCIONI F. (2016). L'omicidio stradale: Analisi ragionata della Legge 23

marzo 2016 n.41, Giappicchelli Editore Torino

RECCIA E. (2014). La criminalità stradale: Alterazione da sostanze alcoliche e

principio di colpevolezza, Giappicchelli Editore Torino