Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del...

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SERIE GENERALE PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni” , è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato Roma - Giovedì, 4 aprile 2013 Anno 154° - Numero 79 DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected], curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [email protected] SOMMARIO LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013, n. 30. Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modica la direttiva 2003/87/CE al ne di perfe- zionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. (13G00075) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013, n. 31. Regolamento recante modiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di veicoli eccezionali e traspor- ti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole. (13G00068) . . . . . . . . . Pag. 42 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI Ministero dell’economia e delle nanze DECRETO 27 marzo 2013. Commissione onnicomprensiva da riconosce- re alle banche per gli oneri connessi con le opera- zioni di credito agevolato per il settore fondiario- edilizio per l’anno 2013. (13A02898) . . . . . . . . . Pag. 61 DECRETO 27 marzo 2013. Commissioni onnicomprensive da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell’industria, del commercio e dell’artigianato tessili, dell’edi- toria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont per l’anno 2013. (13A02899) . . . . . . . . . . Pag. 61

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GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA

S E R I E G E N E R A L E

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMAAMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistintada autonoma numerazione:1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

Roma - Giovedì, 4 aprile 2013

Anno 154° - Numero 79

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMAAMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazionisono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: [email protected], curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [email protected]

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013, n. 30.

Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifi ca la direttiva 2003/87/CE al fi ne di perfe-zionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. (13G00075) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013, n. 31.

Regolamento recante modifi che al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di veicoli eccezionali e traspor-ti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole. (13G00068) . . . . . . . . . Pag. 42

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell’economia e delle fi nanze

DECRETO 27 marzo 2013.

Commissione onnicomprensiva da riconosce-re alle banche per gli oneri connessi con le opera-zioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l’anno 2013. (13A02898) . . . . . . . . . Pag. 61

DECRETO 27 marzo 2013.

Commissioni onnicomprensive da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell’industria, del commercio e dell’artigianato tessili, dell’edi-toria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont per l’anno 2013. (13A02899) . . . . . . . . . . Pag. 61

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— II —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

DECRETO 27 marzo 2013.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle

banche per gli oneri connessi con le operazioni di

credito agevolato alle imprese artigiane per l’an-

no 2013. (13A02900) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 62

DECRETO 27 marzo 2013.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle

banche per gli oneri connessi con le operazioni

di credito agevolato per il settore turistico-alber-

ghiero per l’anno 2013. (13A02901) . . . . . . . . . . Pag. 62

Ministero della salute

DECRETO 19 marzo 2013.

Conferma del riconoscimento del carattere

scientifi co dell’IRCCS «Centro di riferimento

oncologico della Basilicata - CROB», in Rionero

in Vulture. (13A02873) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 62

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 27 dicembre 2012.

Determinazione, per l’anno 2012, della mi-

sura massima percentuale della retribuzione di

secondo livello oggetto dello sgravio contributivo

previsto dall’art. 1, commi 67 e 68, della legge

24 dicembre 2007, n. 247. (13A02856) . . . . . . . . Pag. 63

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 13 marzo 2013.

Scioglimento, senza nomina del commissario

liquidatore, di n. 1631 società cooperative aventi

sede nella regione Lazio. (13A02831) . . . . . . . . . Pag. 66

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 marzo 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Puglia nelle iniziative fi nalizzate al superamento della situa-zione di criticità in relazione agli interventi di bonifi ca da realizzare nel sito di interesse nazio-nale di Manfredonia per le discariche pubbliche Pariti 1 – rifi uti solidi urbani e Conte di Troia. (Ordinanza n. 67). (13A02946) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 114

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Conferenza unifi cata

INTESA 5 luglio 2012.

Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da appli-care nelle procedure di selezione per l’assegna-zione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della diret-tiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Rep. Atti n. 83/CU). (13A02853) . . . . . Pag. 116

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell’interno

Riconoscimento e classifi cazione di alcuni ma-nufatti esplosivi. (13A02874) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 119

Comunicato relativo all’estratto del decre-to n. 557/PAS.9199-XVJ(5621) con il quale sono stati classifi cati alcuni manufatti esplosi-vi. (13A02875) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 138

Comunicato relativo all’estratto del decre-to n. 557/PAS/E/013787/XVJ/CE con il quale sono stati classifi cati alcuni manufatti esplosi-vi. (13A02876) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 138

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— III —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

Comunicato relativo all’estratto del decreto n. 557/PAS/E/10258//XVJ(53) con il quale sono stati classifi cati alcuni manufatti esplosivi. (13A02877) Pag. 138

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera adottata dal Consi-glio di amministrazione della Cassa nazionale di pre-videnza ed assistenza dei ragionieri e dei periti com-merciali in data 9 novembre 2012. (13A02854) . . Pag. 138

Approvazione della delibera n. 135 adotta-ta dal Consiglio di amministrazione della Cas-sa nazionale del notariato in data 28 settembre 2012. (13A02855) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 138

Ministero dello sviluppo economico

Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’at-tività fi duciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Com-pagnia Fiduciaria di Genova S.p.A.», in Geno-va. (13A02872) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 138

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Liquidazione coatta amministrativa della «Latte-ria Sociale Cooperativa di Pocenia società agrico-la», in liquidazione, in Pocenia e nomina del com-missario liquidatore. (13A02832) . . . . . . . . . . . . . Pag. 139

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 25

Corte dei conti

DELIBERA 22 febbraio 2013.

Linee guida per le relazioni dei revisori dei conti delle re-gioni sui bilanci di previsione per il 2013 e sui rendiconti per il 2012, secondo le procedure di cui all’articolo 1, comma 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall’articolo 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 6/SEZAUT/2013/INPR). (13A02751)

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013 , n. 30 .

Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifi ca la direttiva 2003/87/CE al fi ne di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizio-

ni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’apparte-nenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comu-nitaria 2009, e, in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 3;

Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratifi cata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratifi cato con legge 1° giugno 2002, n. 120;

Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento euro-peo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto;

Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifi ca la diret-tiva 2003/87/CE, al fi ne di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recan-te attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di scambio di quote di emissione dei gas a ef-fetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, recante modifi che ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257, recante attuazione della direttiva 2008/101/CE che modi-fi ca la direttiva 2003/87/CE al fi ne di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio del-le quote di emissioni dei gas a effetto serra;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, non-ché modifi ca delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifi cazioni, recante norme in materia ambientale;

Vista la decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il mo-nitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE;

Vista la decisione 2009/73/CE della Commissione del 17 dicembre 2008, recante modifi ca della decisione

2007/589/CE per quanto riguarda le linee guida per il mo-nitoraggio e la comunicazione delle emissioni di protos-sido di azoto;

Vista la decisione 2009/339/CE della Commissione, del 16 aprile 2009, recante modifi ca della decisione della Commissione 2007/589/CE per quanto riguarda l’inclu-sione di linee guida in materia di monitoraggio e comuni-cazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo;

Vista la decisione 2010/345/CE della Commissione, dell’8 giugno 2010, recante modifi ca della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l’inclusione delle li-nee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla cattura, dal trasporto e dallo stoccaggio geologico del biossido di carbonio;

Vista la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fi ne di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, e, in particolare, l’articolo 11 recante disposizioni in materia di registri e amministrato-re centrale;

Vista la decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della diretti-va 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

Visto il regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone nor-me in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/9, e, in partico-lare, l’articolo 4;

Visto il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commis-sione, del 5 agosto 2009, sull’elenco degli operatori aerei che svolgono una delle attività indicate all’allegato I del-la direttiva 2003/87/CE a partire dal 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, in cui per ciascun operatore aereo è specifi cato lo Stato membro di riferimento;

Visto il regolamento (CE) n. 394/2011 della Commis-sione, del 20 aprile 2011, recante modifi ca del regolamen-to (CE) n. 748/2009 relativo all’elenco degli operatori ae-rei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che fi gurano all’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifi ca lo Stato mem-bro di riferimento di ciascun operatore aereo per quanto riguarda l’estensione del sistema per lo scambio di quo-te di emissioni dell’Unione agli Stati membri del SEE e dell’EFTA;

Visto il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Com-missione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;

Visto il regolamento (UE) n. 1210/2011 della Com-missione, del 23 novembre 2011, recante modifi ca del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fi ne di determinare, in particolare, il volume delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all’asta prima del 2013;

Vista la decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fi ni dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emis-sioni, ai sensi dell’articolo 10 -bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione 280/2004/CE del Parlamento euro-peo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto;

Visto il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Com-missione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri, a norma della direttiva 2003/87/CE e della decisione n. 280/2004/CE;

Visto il regolamento (UE) n. 920/2010 della Commis-sione, del 17 ottobre 2010, relativo ad un sistema stan-dardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commis-sione, del 18 novembre 2011, che istituisce un registro dell’Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1° gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unio-ne conformemente alla direttiva 2003/87/CE e alla deci-sione n. 280/2004/CE, e che modifi ca i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi-co 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 20 del 26 gennaio 2010, recante designazione di ‘AC-CREDIA’ quale unico organismo nazionale italiano auto-rizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;

Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot-tata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle fi nanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, degli affa-ri regionali, del turismo e lo sport;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni per la parteci-pazione al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 13 ottobre 2003, come modifi cata dalla diretti-va 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, dalla direttiva 2008/101/CE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, del regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento euro-peo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, e della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, (di seguito direttiva 2003/87/CE).

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si ap-plicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate all’allegato I ed ai gas ad effetto serra elencati all’allegato II.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli impianti di incenerimento che trattano annual-mente, per più del 50 per cento in peso rispetto al totale dei rifi uti trattati, le seguenti tipologie di rifi uti:

a) rifi uti urbani;

b) rifi uti pericolosi;

c) rifi uti speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento, alimentati annualmente con rifi uti urbani per una quota superiore al 50 per cento in peso.

3. Al fi ne della verifi ca delle condizioni di cui al com-ma 2, i gestori di impianti di incenerimento di potenza termica superiore a 20 MW trasmettono al Comitato di cui all’articolo 4 una apposita comunicazione, basata su un modello predisposto dallo stesso Comitato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato sui siti web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.

4. La comunicazione di cui al comma 3 è rinnovata, successivamente, ad ogni rinnovo del provvedimento di Autorizzazione integrata ambientale dell’impianto.

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

Art. 3. Defi nizioni

1. Ai fi ni del presente decreto valgono le seguenti defi nizioni:

a) ‘ampliamento sostanziale della capacità’: aumen-to signifi cativo della capacità installata iniziale di un sot-toimpianto che comporta tutte le conseguenze seguenti:

1) si registrano una o più modifi che fi siche iden-tifi cabili relative alla sua confi gurazione tecnica e al suo funzionamento, diverse dalla semplice sostituzione di una linea di produzione esistente;

2) il sottoimpianto può funzionare ad una capaci-tà superiore di almeno 10 per cento rispetto alla capacità installata iniziale del sottoimpianto prima della modifi ca;

3) il sottoimpianto, cui le modifi che fi siche si ri-feriscono, raggiunge un livello di attività considerevol-mente superiore che comporta l’assegnazione al sottoim-pianto in questione di oltre 50.000 quote di emissioni supplementari l’anno, che rappresentano almeno il 5 per cento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima delle modifi che;

b) ‘attività di attuazione congiunta’, di seguito JI: un’attività di progetto approvata da una o più parti incluse all’allegato I della UNFCCC, ai sensi dell’articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

c) ‘attività di meccanismo di sviluppo pulito’, di se-guito CDM: un’attività di progetto approvata da una o più parti incluse all’allegato I della UNFCCC, ai sensi dell’articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Proto-collo di Kyoto;

d) ‘attività di progetto’: attività fi nalizzata alla ridu-zione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alle lettere b) e c) o realizzata a norma di accordi sottoscritti tra la Comunità e i Paesi terzi o di decisioni adottate dal-la Conferenza delle Parti della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario;

e) ‘autorità nazionale competente’: autorità designa-ta per l’attuazione della direttiva 2003/87/CE e della de-cisione 2011/278/CE, di cui all’articolo 4;

f) ‘autorizzazione ad emettere gas a effetto serra’: l’autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 13;

g) ‘combustione’, l’ossidazione di combustibili, in-dipendentemente dall’impiego che viene fatto dell’ener-gia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale pro-cesso, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;

h) ‘Comitato’: il comitato di cui all’articolo 4, comma 1;

i) ‘credito’: unità rilasciata a seguito della realizza-zione di attività di riduzione delle emissioni diversa da quelle di cui alle lettere b) e c) , realizzate a norma di ac-cordi sottoscritti tra la Comunità e i Paesi terzi o di deci-sioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Conven-zione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario;

l) ‘decisione di assegnazione (2008-2012)’: decisio-ne del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, appro-vata con decreto interministeriale 28 febbraio 2008, di cui al Supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi ciale n. 291 del 13 dicembre 2008;

m) ‘deliberazione n. 24/2011’: deliberazione n. 24 del 30 giugno 2011, emanata dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all’articolo 3 -bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modifi cazioni, recante la ricognizio-ne delle comunicazioni dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fi ni dell’assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissioni di CO2;

n) ‘deliberazione n. 22/2011’: deliberazione n. 22 del 1° giugno 2011, emanata dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all’articolo 3 -bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modifi cazioni, recante disciplina dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti o parti di impianto non autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modifi cazioni;

o) ‘disposizioni sul monitoraggio e la comunicazio-ne delle emissioni’: disposizioni adottate dal Comitato conformemente ai criteri di cui all’allegato IV e all’alle-gato V e delle disposizioni emanate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2003/87/CE;

p) ‘disposizioni sulle verifi che’: disposizioni adotta-te dal Comitato conformemente ai criteri di cui all’allega-to III e delle disposizioni emanate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE;

q) ‘elenco degli operatori aerei’: elenco degli ope-ratori aerei approvato con regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, come modifi ca-to dai regolamenti (UE) n. 82/2010 della Commissione, del 28 gennaio 2010, n. 115/2011 della Commissione, del 2 febbraio 2011, n. 394/2011 della Commissione del 20 aprile 2011, e successivi aggiornamenti, adottati ai sensi dell’articolo 18 -bis , comma 3, lettera b) , della diret-tiva 2003/87/CE;

r) ‘emissioni’: il rilascio nell’atmosfera di gas a ef-fetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate all’allegato I, dei gas specifi cati in riferimento all’attività interessata;

s) ‘gas a effetto serra’: i gas di cui all’allegato II e altri costituenti gassosi dell’atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse;

t) ‘gestore’: la persona che detiene o gestisce un im-pianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio tecnico del medesimo;

u) ‘GSE’: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A – GSE S.p.A;

v) ‘impianto’: un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamen-

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to tecnico con le attività svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento;

z) ‘impianto di produzione di elettricità’: un impian-to che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fi ni della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all’allegato I diversa dalla attività ivi indicata come ‘Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW’;

aa) ‘livello di attività iniziale’: il livello di attività utilizzato per calcolare l’assegnazione al sottoimpianto a norma dell’articolo 9 o, se del caso, dell’articolo 18 della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 apri-le 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fi ni dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 -bis della direttiva 2003/87/CE;

bb) ‘misure comunitarie per l’assegnazione’: la deci-sione 2011/278/UE della Commissione del 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fi ni dell’armonizzazione delle procedure di assegnazio-ne gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’artico-lo 10 -bis della direttiva 2003/87/CE;

cc) ‘nuovo entrante’: 1) l’impianto che esercita una o più attività in-

dicate all’allegato I, che ha ottenuto un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011;

2) l’impianto che esercita per la prima vol-ta un’attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell’articolo 37;

3) l’impianto che esercita una o più attività indica-te all’allegato I o un’attività inclusa nel sistema comunita-rio ai sensi dell’articolo 37, che ha subito un ampliamento sostanziale della capacità dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l’ampliamento in questione;

dd) ‘operatore aereo’: la persona che opera un ae-romobile nel momento in cui è esercitata una delle atti-vità di trasporto aereo elencate all’allegato I o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identifi cata dal proprietario dell’aeromobile, il proprietario stesso dell’aeromobile;

ee) ‘operatore di trasporto aereo commerciale’: un operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di pas-seggeri, merci o posta;

ff) ‘operatore aereo amministrato dall’Italia’: opera-tore aereo riportato nell’elenco degli operatori aerei per il quale è specifi cato che l’operatore aereo è amministrato dall’Italia;

gg) ‘organismo di accreditamento nazionale’: l’or-ganismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008;

hh) ‘persona’: qualsiasi persona fi sica o giuridica; ii) ‘piano di monitoraggio delle emissioni’: docu-

mento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni rilasciate per le attività elencate all’allegato I;

ll) ‘piano di monitoraggio delle ‘tonnellate-chilo-metro’: documento contenente le modalità per il moni-toraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnel-

late-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate all’allegato I;

mm) ‘parte inclusa all’allegato I della UNFCCC’: una parte elencata all’allegato I alla convenzione qua-dro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UN-FCCC) che ha ratifi cato il Protocollo di Kyoto, come indi-cato all’articolo 1, paragrafo 7, del Protocollo medesimo;

nn) ‘Protocollo di Kyoto’: Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamen-ti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997 e ratifi cato con legge 1° giugno 2002, n. 120;

oo) ‘quantità di emissioni’: quantità di emissioni mi-surate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;

pp) ‘quota di emissioni’: il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un pe-riodo determinato, valido unicamente per rispettare le di-sposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;

qq) ‘Registro nazionale’: banche dati in formato elettronico istituito ai sensi dell’articolo 6 della decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

rr) ‘Registro dell’Unione’: banche dati in formato elettronico istituito ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE;

ss) ‘regolamento sulle aste’: regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della ven-dita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE che istituisce un siste-ma per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;

tt) ‘regolamenti sui registri’: regolamento (UE) n. 920/2010 e regolamento (UE) n. 1193/2010;

uu) ‘riduzione delle emissioni certifi cate’ (CER): un’unità rilasciata ai sensi dell’articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della conven-zione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

vv) ‘riserva speciale’: quantità di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui articolo 8, comma 1;

zz) ‘sottoimpianto’: un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto oppure un sottoim-pianto oggetto di un parametro di riferimento di calore oppure un ‘sottoimpianto oggetto di un parametro di ri-ferimento di combustibili’ oppure un ‘sottoimpianto con emissioni di processo’;

aaa) ‘sottoimpianto oggetto di un parametro di ri-ferimento di prodotto’: i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione di un prodotto per il quale all’al-legato I delle misure comunitarie per l’assegnazione è stato stabilito un parametro di riferimento;

bbb) ‘sottoimpianto oggetto di un parametro di ri-ferimento di calore’: gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferi-mento di prodotto, legati alla produzione di calore misu-rabile o all’importazione da un impianto o un’altra entità inclusi nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra dell’Unione o ad entrambe:

1) consumato nei limiti dell’impianto per la pro-duzione di prodotti o la produzione di energia meccanica

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(diversa da quella utilizzata per la produzione di elettrici-tà) per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo per la produzione di elettricità, o;

2) esportato verso un impianto o un’altra entità non inclusi nel sistema per lo scambio di quote di emis-sioni di gas ad effetto serra dell’Unione ad eccezione dell’esportazione per la produzione di elettricità;

ccc) ‘sottoimpianto oggetto di un parametro di rife-rimento di combustibili’: gli input, gli output e le emis-sioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione, mediante combustione di combustibili, di calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità, per il riscaldamento o il raffred-damento), ad eccezione del consumo per la produzione di elettricità, ivi compresa la combustione in torcia;

ddd) ‘sottoimpianto con emissioni di processo’: le emissioni di gas a effetto serra, di cui all’allegato II, di-verse dal biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto di cui all’allegato I delle misure comunitarie per l’assegnazio-ne, o le emissioni di biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di pro-dotto, di cui all’allegato I delle misure comunitarie per l’assegnazione, a seguito di una delle attività di seguito elencate e le emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato risultante dalle attività se-guenti ai fi ni della produzione di calore misurabile, calore non misurabile o elettricità, a condizione di sottrarre le emissioni che sarebbero state generate dalla combustio-ne di una quantità di gas naturale equivalente al tenore di energia tecnicamente utilizzabile del carbonio parzial-mente ossidato oggetto della combustione:

1) la riduzione chimica o elettrolitica di compo-sti metallici presenti nei minerali, concentrati e materiali secondari;

2) l’eliminazione di impurità dai metalli e dai composti metallici;

3) la decomposizione di carbonati, ad esclusione di quelli legati alla depurazione di gas di combustione;

4) le sintesi chimiche nelle quali il materiale con-tenente carbonio partecipa alla reazione, per una fi nalità primaria diversa dalla generazione di calore;

5) l’impiego di additivi o materie prime contenen-ti carbonio per una fi nalità primaria diversa dalla genera-zione di calore;

6) la riduzione chimica o elettrolitica di ossidi me-tallici o ossidi non metallici come gli ossidi di silicio e i fosfati;

eee) ‘tonnellata di biossido di carbonio equivalente’: una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato all’allegato II che abbia un equivalente potenziale di ri-scaldamento planetario;

fff) ‘unità di riduzione delle emissioni’ (ERU): un’unità rilasciata ai sensi dell’articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della conven-zione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

ggg) ‘UNFCCC’: convenzione quadro delle Nazio-ni Unite sui cambiamenti climatici, ratifi cata con legge 15 gennaio 1994, n. 65;

hhh) ‘verifi catore’: soggetto indipendente accredita-to ai sensi dell’articolo 35.

Capo II AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE

Art. 4. Autorità nazionale competente

1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione del-la direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come defi nite all’articolo 3, di seguito Comitato. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l’adeguato supporto logistico e organizzativo.

2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di autorità nazionale competente.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato di cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione sull’at-tività svolta nell’anno precedente.

4. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di: a) determinare, ai sensi dell’articolo 21, comma 1,

l’elenco degli impianti che ricadono nel campo di appli-cazione del presente decreto e le quote preliminari even-tualmente assegnate a titolo gratuito;

b) notifi care alla Commissione, ai sensi dell’artico-lo 21, comma 2, l’elenco degli impianti e le quote pre-liminari eventualmente assegnate a titolo gratuito di cui alla lettera a) ;

c) deliberare, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, l’assegnazione fi nale a ciascuno degli impianti ricompre-si nell’elenco di cui alla lettera a) ;

d) determinare l’assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti ai sensi dell’articolo 22;

e) calcolare e pubblicare la quantità totale e annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento a cia-scun operatore aereo amministrato dall’Italia per il quale è stata inoltrata la domanda alla Commissione a norma dell’articolo 7, comma 3;

f) defi nire le modalità di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui alla lettera a) ;

g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effet-to serra, di cui all’articolo 13;

h) riesaminare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 15, comma 1, e aggior-narle, se del caso, ai sensi dell’articolo 16;

i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e il Piano di monitoraggio delle ‘tonnellate-chilometro’ e loro aggiornamenti;

l) rilasciare annualmente, ai sensi dell’articolo 23, una parte delle quote assegnate a titolo gratuito;

m) impartire disposizioni all’amministratore del re-gistro di cui all’articolo 28;

n) defi nire i criteri di svolgimento delle attività di verifi ca e di predisposizione del relativo attestato confor-memente a quanto previsto all’allegato III e dalla decisio-ne sul monitoraggio e sulla rendicontazione;

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o) rendere pubblici i nomi dei gestori e degli opera-tori aerei che hanno violato gli obblighi di restituzione di quote di emissione a norma dell’articolo 32;

p) adottare eventuali disposizioni interpretative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all’allegato IV e di quanto previsto dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;

q) defi nire i contenuti e le modalità per l’invio della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto ser-ra ai sensi dell’articolo 14, comma 2;

r) defi nire le modalità per la predisposizione e l’in-vio della dichiarazione di cui all’articolo 34, sulla base dei contenuti minimi di cui all’allegato V;

s) defi nire, ai sensi dell’articolo 29, la tipologia e la quantità di crediti, CERs ed ERUs che i gestori de-gli impianti e gli operatori aerei possono utilizzare ai fi ni dell’adempimento dell’obbligo di restituzione per il pe-riodo 2013-2020;

t) predisporre e presentare ai Ministri competenti la relazione di cui all’articolo 11 e alla Commissione euro-pea la relazione di cui all’articolo 40;

u) svolgere attività di supporto al Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all’uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all’articolo 23 della di-rettiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comuni-taria o internazionale concernenti l’applicazione del Pro-tocollo di Kyoto;

v) stimare le emissioni rilasciate annualmente ai sen-si dell’articolo 34, comma 3;

z) emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l’attività confor-memente a quanto stabilito dai regolamenti sui registri;

aa) revocare l’autorizzazione ad emettere gas ad ef-fetto serra ai sensi dell’articolo 17;

bb) defi nire i contenuti e le modalità per l’invio delle informazioni in caso di modifi ca dell’impianto ai sensi dell’articolo 16, comma 1;

cc) mettere in atto le azioni necessarie per assicurare lo scambio di informazioni di cui all’articolo 18;

dd) defi nire i contenuti e le modalità per la comu-nicazione della cessazione di attività di cui all’artico-lo 24, della cessazione parziale di attività di cui all’ar-ticolo 25 e della riduzione sostanziale di capacità di cui all’articolo 26;

ee) rivedere il quantitativo annuo di quote da asse-gnare a titolo gratuito in caso di cessazione parziale o ri-duzione sostanziale di capacità ai sensi dell’articolo 20, commi 2, 3 e 4, comunicare alla Commissione europea la revisione di tale quantitativo e assegnare il quantitativo annuo rivisto ai sensi dell’articolo 21, comma 4;

ff) defi nire, ai sensi dell’articolo 22, i contenuti e le modalità per l’invio della domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito da parte dei gestori degli impianti nuovi entranti, valutare l’eleggibilità della richiesta, de-terminare il quantitativo annuo preliminare di quote e co-municare il medesimo alla Commissione europea;

gg) avanzare, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, richiesta, presso la Commissione europea, di integra-zione dell’elenco dei settori o dei sottosettori esposti ad

un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

hh) valutare, ai sensi dell’articolo 31, le richieste di rilascio di quote o di crediti per progetti che riducono le emissioni di gas ad effetto serra sul territorio nazionale, verifi care la conformità rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’artico-lo 24 -bis della direttiva 2009/29/CE, decidere in merito al rilascio e, in caso di accoglimento della richiesta, rilascia-re le quote o i crediti;

ii) adottare i provvedimenti necessari per assicurare la cancellazione delle quote;

ll) applicare il presente decreto ad attività e a gas a effetto serra che non fi gurano all’allegato I conforme-mente a quanto stabilito all’articolo 37, nonché richiedere alla Commissione europea l’adozione di un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni per le attività e i gas serra in oggetto;

mm) dare attuazione alle disposizioni per l’esclusio-ne di impianti di dimensioni ridotte di cui all’articolo 38;

nn) dare attuazione a tutte le restanti attività previste dal presente decreto salvo diversamente indicato.

5. Il Comitato di cui al comma 1 propone al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare azioni volte a:

a) promuovere le attività progettuali legate ai mec-canismi fl essibili del Protocollo di Kyoto;

b) favorire la diffusione dell’informazione, la pro-mozione e l’orientamento con riferimento al settore pri-vato e pubblico a livello nazionale;

c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplo-matica italiana, i canali informativi ed operativi per forni-re adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;

d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un’azione concertata a benefi cio del sistema-Paese, le attività piani-fi cate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergo-vernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari del-le attività progettuali per lo svolgimento di attività di for-mazione, per l’assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l’approvazione dei progetti, per la sempli-fi cazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione dei progetti JI e CDM;

f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifi ci corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;

g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologi-co industriali italiani nello sviluppo di progetti internazio-nali per la riduzione delle emissioni.

6. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segre-teria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell’ambito dello specifi co mandato conferito dal Consiglio medesimo.

7. I membri del Comitato di cui al comma 1 non devono trovarsi in situazione di confl itto di interesse rispetto alle

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funzioni del Comitato stesso e dichiarano la insussisten-za di tale confl itto all’atto dell’accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Mini-stero o all’ente designante, ogni sopravvenuta situazione di confl itto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l’ente provvede alla sostituzione dell’esperto.

8. Il Consiglio direttivo è composto da nove membri, di cui tre nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e tre, con funzioni consultive, rispettivamen-te, dal Ministro dell’economia e delle fi nanze, dal Mini-stro per le politiche europee e dalla Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per l’espletamento dei compiti di cui al comma 5 il Consiglio direttivo è integra-to da due membri con funzioni consultive nominati dal Ministro degli affari esteri. Per l’espletamento dei com-piti inerenti le attività di trasporto aereo, di cui al capo III e V, il Consiglio direttivo è integrato da tre membri nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui due appartenenti all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC).

9. I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni.

10. La Segreteria tecnica è composta da ventitrè mem-bri di elevata qualifi ca professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessa-ti dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e cinque membri sono nominati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sei membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo eco-nomico, due membri dall’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, due membri dall’ISPRA, due dal Ministero dell’economia e delle fi nanze, uno dal Ministe-ro delle infrastrutture e dei trasporti, due dall’Ente nazio-nale per l’aviazione civile (ENAC) ed uno dal GSE.

11. Le modalità di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono defi nite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento assicura la costante operatività e funzionalità del Comitato stesso in relazione agli atti e alle deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto.

12. Il Comitato di cui al comma 1 opera collegialmen-te, previo un tempestivo inoltro di avviso di convocazio-ne a ciascun componente. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componen-ti e di esse viene data adeguata informazione ai soggetti interessati.

13. Il Comitato di cui al comma 1 può istituire, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti operanti in ambito economi-co, sociale e ambientale maggiormente rappresentativi.

14. Per le attività di cui al comma 5 il Consiglio di-rettivo si può avvalere, di un gruppo di lavoro costituito

presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:

a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Con-siglio direttivo;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell’attività svolta.

15. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nan-za pubblica. Ai componenti del predetto Comitato e dei gruppi di lavoro di cui ai commi 13 e 14 non spetta alcun emolumento, compenso, né rimborso spese a qualsiasi ti-tolo dovuto.

Capo III TRASPORTO AEREO

Art. 5. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano all’as-segnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate all’allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall’Italia.

Art. 6. Assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni

agli operatori aerei amministrati dall’Italia

1. La messa all’asta della quantità di quote determi-nata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 3 -sexies , paragrafo 3, lettera b) , della diretti-va 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento sulle aste. A tale fi ne il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento aste e pone in essere a questo scopo tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle fi nalizzate a consentire alla Piattaforma d’Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d’Asta, in conformità al citato regolamento e agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti.

2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un appo-sito conto corrente dedicato ‘TransEuropean Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System’ (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai mini-steri interessati.

3. Il Comitato, ove necessario, stabilisce con propria deliberazione le disposizioni attuative del regolamento sulle aste.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle fi nan-ze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le procedure di versamento all’entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita all’asta di cui al comma 1 e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa per le attività destinate a fi nanziare iniziative contro i cambiamenti cli-matici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per

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ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, per dare attua-zione all’articolo 21 -bis della direttiva 2003/87/CE, per favorire l’adattamento agli effetti dei cambiamenti clima-tici nella Unione europea e nei Paesi terzi, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo, per fi nanziare la ricerca e lo sviluppo ai fi ni della mitigazione e dell’adattamento, anche, in particolare, nel settore dell’aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema comunitario, per fi nanziare misu-re fi nalizzate a combattere la deforestazione, in deroga a quanto previsto all’articolo 2, comma 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 7. Modalità per l’assegnazione delle quote di emissioni

a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall’Italia.

1. L’operatore aereo amministrato dall’Italia, che in-tende benefi ciare delle quote destinate ad essere asse-gnate a titolo gratuito, presenta domanda al Comitato. La domanda è corredata dai dati relativi alle tonnellate-chi-lometro per le attività di trasporto aereo elencate all’al-legato I svolte dall’operatore aereo stesso nell’anno di riferimento, monitorati conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni ed al piano di monitoraggio delle ‘tonnellate-chilometro’, come approvato dal predetto Comitato, nonché verifi cati da un verifi catore indipendente ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 35. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, la domanda è presentata almeno 21 mesi prima dell’inizio del periodo a cui la domanda si riferisce e l’anno di riferimento è l’anno civile che si conclude 24 mesi prima dell’inizio del periodo a cui la domanda si riferisce.

2. La domanda di cui al comma 1 è predisposta confor-memente alle modalità stabilite dal Comitato con propria deliberazione sulla base di linee-guida e di disposizioni di dettaglio della Commissione europea, ove adottate.

3. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, il Comitato trasmette alla Commissione europea le domande di cui al comma 1 ad esso pervenute almeno 18 mesi prima dell’inizio del periodo a cui tali domande si riferiscono.

Art. 8. Modalità per l’assegnazione delle quote di emissioni di

cui alla riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall’Italia.

1. A partire dal periodo di riferimento che ha inizio il 1° gennaio 2013 può accedere alla riserva speciale de-terminata con la decisione di assegnazione della Com-missione europea, adottata ai sensi dell’articolo 3 -sexies , paragrafo 3, lettera c) , della direttiva 2003/87/CE, l’ope-ratore aereo amministrato dall’Italia che si trova in una delle seguenti condizioni:

a) inizia ad esercitare un’attività di trasporto aereo di cui all’allegato I dopo l’anno di riferimento per il quale il Comitato ha trasmesso i dati relativi alle tonnellate-chi-lometro ai sensi della deliberazione n. 24/2011 o dell’ar-ticolo 7, comma 3, in relazione al corrispondente periodo

di riferimento e la cui attività non è una continuazione integrale o parziale di un’attività di trasporto aereo eser-citata in precedenza da un altro operatore aereo;

b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18 per cento annuo tra l’anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della de-liberazione n. 24/2011 o dell’articolo 7, comma 3, in re-lazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il se-condo anno civile del periodo in questione e la cui attività non è una continuazione integrale o parziale di un’attivi-tà di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo.

2. L’operatore aereo amministrato dall’Italia che si trova nelle condizioni per accedere alla riserva speciale ai sensi del comma 1 e delle eventuali norme specifi che emanate dalla Commissione europea, ai sensi dell’artico-lo 3 -septies , paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE, e che intende benefi ciare dell’assegnazione, a titolo gratuito, di quote di emissioni di cui alla riserva speciale, presenta domanda al Comitato entro il 30 giugno del terzo anno del periodo di riferimento a cui si riferisce la domanda.

3. La domanda di cui al comma 2 è predisposta confor-memente alle modalità stabilite dal Comitato con propria deliberazione e contiene almeno le seguenti informazioni:

a) i dati relativi alle tonnellate-chilometro, moni-torati e verifi cati conformemente alle disposizioni sulle verifi che, per le attività di trasporto aereo elencate nell’al-legato I svolte dall’operatore aereo amministrato dall’Ita-lia nel secondo anno civile del periodo di riferimento al quale la domanda si riferisce;

b) le prove che i criteri di ammissibilità ai sensi del comma 1 sono soddisfatti;

c) nel caso degli operatori aerei amministrati dall’Ita-lia di cui al comma 1, lettera b) :

1) l’aumento percentuale delle tonnellate-chi-lometro registrato dall’operatore aereo in questione tra l’anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della de-liberazione n. 24/2011 o dell’articolo 7, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;

2) l’aumento in termini assoluti delle tonnellate-chilometro registrato dall’operatore aereo in questione tra l’anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della de-liberazione n. 24/2011 e dell’articolo 7, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;

3) la quantità, in termini assoluti, eccedente la percentuale di cui al comma 1, lettera b) , delle tonnellate-chilometro registrata dall’operatore aereo in questione tra l’anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della delibera-zione 24/2011 o dell’articolo 7, in relazione al corrispon-dente periodo, ed il secondo anno civile di tale periodo.

4. Entro sei mesi dal termine per la presentazione della domanda indicato al comma 2, il Comitato previa verifi -ca, trasmette alla Commissione europea le domande degli operatori aerei amministrati dall’Italia di cui al comma 1 ad esso pervenute.

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5. Entro tre mesi dalla data della decisione della Com-missione europea sull’assegnazione della riserva speciale di cui all’articolo 3 -septies , paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:

a) l’assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale a ciascun operatore aereo per cui ha presentato alla Commissione domanda conformemente ai commi 2 e 3. Tali quote sono calcolate considerando il parametro di riferimento di cui alla decisione della Com-missione europea sull’assegnazione della riserva speciale prevista all’articolo 3 -septies , paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e moltiplicandolo:

1) nel caso di un operatore aereo amministrato dall’Italia di cui al comma 1, lettera a) , per i dati relativi alle tonnellate-chilometro di cui al comma 3, lettera a) , che fi gurano nella domanda trasmessa alla Commissione ai sensi del comma 4;

2) nel caso di un operatore aereo amministrato dall’Italia di cui al comma 1, lettera b) , per l’aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro di cui al com-ma 3, lettera c) , numero 3), che supera la percentuale di cui al comma 1, lettera b) , che fi gura nella domanda pre-sentata alla Commissione, ai sensi del comma 4;

b) l’assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo amministrato dall’Italia per ogni anno, che è determinata dividendo la sua assegnazione di quote ai sensi della lettera a) , per il numero di anni civili interi rimanenti nel periodo, cui l’assegnazione si riferisce.

6. La singola assegnazione di cui al comma 5 ad un operatore aereo amministrato dall’Italia di cui al com-ma 1, lettera b) , non supera il milione di quote.

7. Le eventuali quote contenute nella riserva speciale e non assegnate sono messe all’asta e si applicano le dispo-sizioni di cui all’articolo 6.

Art. 9. Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo

gratuito agli operatori aerei amministrati dall’Italia

1. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, entro tre mesi dalla data della decisione di assegnazione della Commissione europea di cui all’ar-ticolo 3 -sexies , paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:

a) la quantità totale di quote da assegnare per il pe-riodo interessato a ciascun operatore aereo amministrato dall’Italia per il quale ha inoltrato la domanda alla Com-missione, a norma dell’articolo 7, comma 3, calcolata moltiplicando i dati sulle tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda, per il parametro di riferimento di cui alla pertinente decisione di assegnazione della Commissione europea prevista all’articolo 3 -sexies , paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;

b) le quote da assegnare a ciascun operatore aereo amministrato dall’Italia per ogni anno, determinate di-videndo la quantità totale di quote relative al periodo interessato, calcolata come indicato alla lettera a) , per il numero di anni che costituiscono il periodo nel quale l’operatore aereo in questione svolge una delle attività di trasporto aereo elencate all’allegato I.

2. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gen-

naio 2013, il Comitato rilascia, entro il 28 febbraio di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall’Italia il numero di quote che gli sono state assegnate per quell’an-no con deliberazione adottata ai sensi del decreto legi-slativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modifi cazioni. Il predetto Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all’operatore aereo amministrato dall’Italia e all’amministratore del registro di cui all’articolo 28.

3. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il 1° gennaio 2013 il Comitato rilascia, entro il 28 febbra-io di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall’Italia il numero di quote che gli sono state assegnate per quell’anno a norma del presente articolo e dell’arti-colo 8, ove applicabile. Il predetto Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all’operatore aereo am-ministrato dall’Italia e all’amministratore del registro di cui all’articolo 28.

4. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gen-naio 2013, i piani di monitoraggio delle ‘tonnellate-chilo-metro’ di cui alla deliberazione n. 24/2011, valgono quali piani di monitoraggio delle tonnellate-chilometro di cui all’articolo 7, comma 1.

Art. 10. Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti

1. Fatto salvo l’esito della verifi ca di cui al comma 5, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presen-te decreto ovvero entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli operatori aerei, l’operatore aereo ammi-nistrato dall’Italia invia al Comitato un Piano di monito-raggio predisposto conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni.

2. Il Comitato con propria deliberazione da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presen-te decreto, stabilisce i contenuti del Piano di monitorag-gio di cui al comma 1 e le modalità di trasmissione dello stesso.

3. Il Comitato verifi ca la conformità del Piano previ-sto al comma 1 alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni e, approva il medesimo.

4. L’operatore aereo amministrato dall’Italia aggiorna il Piano di monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3 in caso di modifi ca del sistema di monitoraggio e, comun-que, almeno tre mesi prima dell’avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto serra e lo invia al Comitato secondo le modalità da esso stabilite. Il predetto Comitato verifi ca la conformità del Piano aggiornato alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione del-le emissioni e, se del caso, approva il medesimo.

5. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del pre-sente decreto, il Comitato effettua la ricognizione dei Pia-ni di monitoraggio delle emissioni ricevuti ai sensi della deliberazione n. 27/2009, al fi ne di verifi care se, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, gli stessi valgono quale Piano di monitoraggio ai fi ni di cui ai commi 1, 2, e 3.

6. L’operatore aereo amministrato dall’Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui al comma 1, è tenuto a trasmettere il Piano di monitoraggio entro trenta giorni dalla data d’accertamento della vio-

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lazione di cui all’articolo 36, comma 3. Decorso inutil-mente tale termine, il Comitato procede secondo quanto indicato all’articolo 11.

Art. 11. Applicazione di divieto operativo per gli operatori aerei

amministrati dall’Italia

1. Se un operatore aereo amministrato dall’Italia non rispetta le prescrizioni del presente decreto, fatte salve le sanzioni applicabili, il Comitato predispone una relazione contenente almeno:

a) la prova che l’operatore aereo amministrato dall’Italia non ha rispettato i suoi obblighi ai sensi del presente decreto;

b) dettagli sulle sanzioni applicate; c) la valutazione dell’eventuale imposizione del di-

vieto operativo. 2. Il Comitato trasmette la relazione ai Ministri com-

petenti per l’adozione delle disposizioni opportune anche ai fi ni della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di imposizione di un divieto operativo a livello comunitario.

Capo IV IMPIANTI FISSI

Art. 12. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, all’asse-gnazione ed al rilascio di quote per le attività elencate all’allegato I diverse dalle attività di trasporto aereo.

Art. 13. Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

1. Nessun impianto può esercitare le attività elencate all’allegato I che comportino emissioni di gas ad effet-to serra specifi cati nel medesimo allegato in relazione a tali attività, a meno che il relativo gestore non sia mu-nito dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell’articolo 15. Tale di-sposizione si applica anche agli impianti inclusi ai sensi dell’articolo 37.

2. I gestori degli impianti che esercitano un’attività elencata all’allegato I, ad eccezione delle attività di tra-sporto aereo, senza l’autorizzazione di cui al comma 1 sono tenuti a richiedere detta autorizzazione entro trenta giorni dalla data d’accertamento della violazione. Decor-so inutilmente tale termine, il Comitato dispone la so-spensione amministrativa dell’attività dell’impianto.

Art. 14. Domanda di autorizzazione

ad emettere gas ad effetto serra

1. I gestori degli impianti che esercitano le attività elencate all’allegato I che comportano emissioni di gas ad effetto serra specifi cati nel medesimo allegato hanno

l’obbligo di presentare al Comitato domanda di autorizza-zione ad emettere gas serra almeno novanta giorni prima della data di entrata in esercizio dell’impianto.

2. Il Comitato con apposita deliberazione stabilisce le modalità per l’invio della domanda prevista al comma 1 e le informazioni che il gestore deve fornire sulla base del seguente elenco minimo:

a) l’impianto e le sue attività, compresa la tecnologia utilizzata;

b) le materie prime e secondarie il cui impiego è su-scettibile di produrre emissioni elencate all’allegato I;

c) le fonti e i fl ussi di emissioni di gas dell’impianto per le attività elencate all’allegato I;

d) il Piano di monitoraggio predisposto conforme-mente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comuni-cazione delle emissioni.

3. La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui il gestore degli impianti che esercitano le attività elencate all’allegato I, che comportano emissioni di gas ad effetto serra specifi cati nel medesimo allegato, è in possesso dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 216 del 2006 o ai sensi della deliberazione n. 22/2011.

Art. 15. Rilascio, condizioni e contenuto dell’autorizzazione

ad emettere gas ad effetto serra

1. Il Comitato verifi ca la completezza e la correttezza della domanda di autorizzazione e rilascia l’autorizzazio-ne ad emettere gas ad effetto serra ove abbia accertato che il gestore è in grado di monitorare e comunicare le emissioni dell’impianto a cui l’autorizzazione si riferisce. Il predetto Comitato riesamina, almeno ogni cinque anni, l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e apporta le modifi che opportune.

2. L’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 è rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Il suddetto termine è so-speso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulte-riori informazioni al gestore dell’impianto e fi no al rice-vimento delle informazioni richieste.

3. L’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti elementi:

a) nome e indirizzo del gestore; b) descrizione delle attività e delle emissioni

dell’impianto; c) il Piano di monitoraggio conforme alle disposizio-

ni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni secondo il quale il gestore effettua il monitoraggio delle emissioni dell’impianto a cui l’autorizzazione si riferisce;

d) disposizioni in tema di comunicazione delle emis-sioni di gas ad effetto serra;

e) obbligo di restituire quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo III, pari alle emis-sioni complessivamente rilasciate dall’impianto durante ciascun anno civile, come verifi cate a norma dell’artico-lo 35, entro il 30 aprile dell’anno successivo.

4. Fatto salvo il riesame di cui al comma 1, restano valide le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra

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rilasciate ai sensi del decreto legislativo n.216 del 2006 o ai sensi della deliberazione n. 22/2011.

Art. 16. Modifi ca degli impianti e aggiornamento del Piano

di monitoraggio

1. Il gestore di un impianto autorizzato informa il Co-mitato, con le modalità e nelle forme da esso stabilite, in merito ad eventuali modifi che dell’identità del gestore, nonché di modifi che che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell’impianto, ovvero ad eventuali am-pliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso. L’informativa è trasmessa almeno novanta giorni prima della data in cui la modifi ca ha effetto. Il predetto Comita-to, ove lo ritenga necessario, procede all’aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’informativa. Il medesimo termine è sospeso nel caso di richiesta da parte dello stesso Comitato di ulteriori informazioni al gestore dell’impianto e fi no al ricevimento delle informa-zioni richieste.

2. Nel caso di qualsiasi modifi ca del sistema di moni-toraggio il gestore trasmette al Comitato di cui all’artico-lo 4, comma 1, la proposta di aggiornamento del Piano di monitoraggio di cui all’articolo 15, comma 3, lettera c) , per approvazione secondo le modalità stabilite dal medesimo. Il predetto Comitato può approvare l’aggior-namento del Piano senza modifi care l’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.

Art. 17. Revoca dell’autorizzazione ad emettere gas

ad effetto serra

1. L’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata nel caso di cessazione di attività di cui all’arti-colo 24, comma 1.

Art. 18. Scambio di informazioni ai fi ni del rilascio

dell’autorizzazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1. Il Comitato mette in atto le azioni necessarie per as-sicurare lo scambio di informazioni con l’autorità com-petente per il rilascio dell’autorizzazione integrata am-bientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifi cazioni.

Art. 19. Messa all’asta delle quote

1. La messa all’asta della quantità di quote determi-nata con decisione della Commissione europea, ai sen-si dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento sulle aste. A tale fi ne il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento sulle aste e pone in essere a questo scopo tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle fi nalizzate a consentire alla Piattaforma d’Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d’Asta, in conformità

al citato regolamento e agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti.

2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un appo-sito conto corrente dedicato “Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System” (“TARGET2”). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimen-to del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai mi-nisteri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere ri-assegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottopo-ste a gestione separata e non sono pignorabili.

3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si provvede, previa verifi ca dell’entità delle quote restitu-ite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla messa all’asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economi-co e dell’economia e delle fi nanze da emanarsi entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del Mini-stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello sviluppo economico.

4. Un’apposita convenzione fra il Ministero dell’eco-nomia e delle fi nanze – Dipartimento del tesoro e il GSE defi nisce le attività che lo stesso GSE sostiene in qualità di “responsabile del collocamento”, in coerenza con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si prov-vede a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 6, lettera i) .

5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singo-le aste è riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico, ai fi ni di cui al comma 5, articolo 2, del de-creto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modi-fi cazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla con-correnza dei crediti previsti dal comma 3, articolo 2, del citato decreto-legge n. 72 del 2010. I crediti degli aventi diritto di cui al citato comma 3 dell’articolo 2 verranno liquidati entro l’anno 2015. Dall’anno 2016 detti proventi sono riassegnati, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 50 per cento dei proventi delle singole aste è destinato alle se-guenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della fi nanza pub-blica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l’effi cienza energe-tica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favori-

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re l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e fi nanziare attività di ricerca e di sviluppo e proget-ti dimostrativi volti all’abbattimento delle emissioni e all’adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell’ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;

b) sviluppare le energie rinnovabili al fi ne di rispet-tare l’impegno comunitario di utilizzare il 20 per cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecno-logie che contribuiscano alla transizione verso un’econo-mia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l’impegno comunitario di incremen-tare l’effi cienza energetica del 20 per cento per il 2020;

c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l’afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che avranno ratifi cato l’accordo inter-nazionale sui cambiamenti climatici, trasferire tecnologie e favorire l’adattamento agli effetti avversi del cambia-mento climatico in tali Paesi;

d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità;

e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emes-so dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;

f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;

g) fi nanziare la ricerca e lo sviluppo dell’effi cienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;

h) favorire misure intese ad aumentare l’effi cienza energetica e l’isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno fi nanziario per affrontare le problematiche so-ciali dei nuclei a reddito medio-basso;

i) coprire le spese amministrative connesse al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla direttiva 2003/87/CE, di-verse dai costi di cui all’articolo 41.

7. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-rio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico presentano, a norma della decisione n. 280/2004/CE, alla Commissione europea una relazione sull’utilizzo dei pro-venti e sulle azioni adottate in conformità con il comma 5.

8. Al fi ne di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui all’articolo 10, comma 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette alla Commissione europea ogni informazione pertinente almeno due mesi prima l’approvazione della citata relazione. A tale fi ne, fermo restando gli obblighi di riservatezza di cui al regolamento aste, il Comitato può richiedere le informazioni necessarie alla Segreteria tec-nica ed al GSE relativamente alla sua funzione di respon-sabile per il collocamento.

Art. 20. Criteri per l’assegnazione gratuita delle quote

1. Il Comitato determina il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili confor-

memente alle misure comunitarie per l’assegnazione. In particolare, lo stesso Comitato:

a) non assegna quote a titolo gratuito per la produ-zione di elettricità, fatta eccezione per l’elettricità prodot-ta dai gas residui;

b) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti deputati alla cattura di CO2, alle condutture per il traspor-to di CO2 o ai siti di stoccaggio di CO2;

c) assegna quote a titolo gratuito al teleriscaldamen-to e per la generazione di energia per il riscaldamento o il raffreddamento da cogenerazione, in conformità con le misure comunitarie per l’assegnazione;

d) non assegna quote a titolo gratuito agli impian-ti la cui autorizzazione è stata revocata successivamente all’invio alla Commissione dell’elenco di cui all’artico-lo 21, comma 1, e prima dell’adozione dell’assegnazione di cui allo stesso articolo 21, comma 1;

e) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti per i quali la Commissione respinge l’iscrizione nell’elen-co di cui all’articolo 21, comma 1.

2. In caso di cessazione parziale di attività di cui all’ar-ticolo 25, il Comitato rivede, a decorrere dall’anno suc-cessivo a quello nel corso del quale un impianto cessa parzialmente le sue attività o a decorrere dal 2013, se la cessazione parziale è avvenuta prima del 1° gennaio 2013, il quantitativo annuo totale di quote di cui all’arti-colo 21, comma 3, e all’articolo 22 all’impianto in que-stione conformemente a quanto stabilito dall’articolo 23 delle misure comunitarie per l’assegnazione.

3. A seguito del ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 25, comma 3, il Comitato, a decorrere dall’an-no successivo all’anno civile nel corso del quale il livello di attività ha superato la soglia rispettivamente del 25 per cento o del 50 per cento, rivede al rialzo il quantitativo annuo totale di quote conformemente a quanto stabilito all’articolo 23, commi 3 e 4, delle misure comunitarie per l’assegnazione.

4. Quando un impianto è stato oggetto di una riduzione sostanziale della capacità, il Comitato rivede al ribasso, a decorrere dall’anno successivo all’anno civile in cui la ri-duzione sostanziale di capacità è avvenuta, il quantitativo annuo totale di quote assegnate ai sensi dell’articolo 21 e dell’articolo 22 conformemente a quanto stabilito all’ar-ticolo 21 delle misure comunitarie per l’assegnazione. Al momento di valutare eventuali ulteriori modifi che della capacità, il Comitato considera come capacità installata iniziale la capacità installata del sottoimpianto che è stato oggetto di una riduzione sostanziale della capacità.

Art. 21. Norme transitorie per l’assegnazione gratuita

delle quote agli impianti esistenti

1. Il Comitato adotta, previa consultazione pubblica, l’elenco degli impianti che ricadono nel campo di appli-cazione del presente decreto legislativo e che hanno ot-tenuto l’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro il 30 giugno 2011 o una autorizzazione essa equi-valente. L’elenco è comprensivo delle quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti, determinate conformemente a quanto stabilito all’articolo 20, comma 1.

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2. L’elenco di cui al comma 1 è inviato alla Commis-sione europea e pubblicato sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nella sezione dedicata all’attuazione della direttiva 2003/87/CE.

3. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge l’iscrizione di un impianto nell’elenco di cui al comma 1, il Comitato entro il 31 dicembre 2012, delibera l’assegnazione fi nale le quote a titolo gratuito a ciascu-no degli impianti ricompresi in detto elenco. Tali quote sono determinate a partire dalle quote preliminari di cui al comma 1 applicando, conformemente a quanto stabilito dalle misure comunitarie per l’assegnazione, il fattore di correzione transettoriale uniforme di cui all’articolo 10 -bis , paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e il fattore lineare di cui all’articolo 9 della stessa direttiva.

4. Nei casi di cui all’articolo 20, commi 2, 3 e 4 o in caso di revisione dell’elenco dei settori o sottosetto-ri esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio determinato dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 10 -bis , paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato comunica alla Com-missione europea il quantitativo annuo totale di quote rivisto conformemente a quanto ivi stabilito, comprese tutte le informazioni utili al fi ne della determinazione del medesimo. Fatto salvo il caso in cui la Commissione eu-ropea respinge il quantitativo di cui sopra, il citato Comi-tato assegna il quantitativo annuo totale rivisto di quote di emissioni.

5. Per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013 e che si conclude il 31 dicembre 2020 l’elenco degli impianti e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti deliberato dal Comitato di cui all’articolo 3 -bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, vale quale elenco di cui al comma 1.

Art. 22. Norme transitorie per l’assegnazione gratuita

delle quote agli impianti nuovi entranti

1. Il gestore di un impianto nuovo entrante trasmette al Comitato domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gen-naio 2013, entro un anno a decorrere dalla data di avvio del funzionamento normale dell’impianto, o, nel caso di impianto nuovo entrante di cui all’articolo 3, comma 1, lettera bb) , punto 3), dalla data di avvio del funzionamen-to normale del sottoimpianto interessato.

2. Conformemente a quanto disposto dalle misure co-munitarie per l’assegnazione, il Comitato defi nisce i con-tenuti e le modalità per l’invio della domanda di cui al comma 1, incluse le modalità per la determinazione della data di avvio del funzionamento normale dell’impianto o del sottoimpianto e le informazioni di dettaglio per la determinazione dell’assegnazione di quote a titolo gratu-ito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013. Il citato Comitato defi nisce, altresì, le disposizio-ni per la verifi ca della data di avvio e delle informazioni sopra menzionate in conformità con le disposizioni sulle verifi che.

3. A seguito del ricevimento della domanda di cui al comma 1, il Comitato valutata l’eleggibilità a riceve-re un’assegnazione gratuita di quote per il periodo che

ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, calcola, confor-memente alle misure comunitarie per l’assegnazione, il quantitativo annuo preliminare di quote assegnate a titolo gratuito. Al momento di valutare eventuali ulteriori mo-difi che della capacità, lo stesso Comitato considera come capacità installata iniziale la capacità installata del sot-toimpianto che è stato oggetto di una riduzione sostanzia-le della capacità.

4. Il quantitativo di cui al comma 3, ivi comprese tut-te le informazioni utili al fi ne della determinazione del medesimo, è inviato alla Commissione europea. Fermo restando la disponibilità di quote da assegnare a titolo gratuito nella riserva comunitaria, il Comitato assegna le quote a titolo gratuito a ciascuno degli impianti nuovi en-tranti, fatta eccezione per gli impianti per i quali la Com-missione europea ha respinto l’assegnazione.

5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualo-ra alla data di entrata in vigore del presente decreto l’anno di cui al comma 1 sia già trascorso, il gestore dell’impian-to nuovo entrante trasmette al Comitato la domanda di as-segnazione di quote a titolo gratuito prevista al comma 1 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 23. Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito

1. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea re-spinge l’iscrizione di un impianto nell’elenco di cui all’ar-ticolo 21, comma 1, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia le quote assegnate a norma dell’artico-lo 21, comma 3, e dell’articolo 22, comma 4, per l’anno in corso, fatta eccezione per i casi di cui ai commi 2 e 3.

2. Nel caso in cui un impianto abbia cessato l’attività, il Comitato non rilascia le quote assegnate per l’anno suc-cessivo a quello di cessazione di attività.

3. In deroga al comma 2, il Comitato può sospendere il rilascio delle quote agli impianti di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d) , fi no a quando non stabilisce che l’im-pianto riprende le attività.

4. Ai fi ni di cui al comma 3, il gestore comunica al Co-mitato, entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni interruzione delle attività di cui all’allegato I in atto al 1° gennaio dello stesso anno.

Art. 24. Comunicazione della cessazione di attività

1. Ai fi ni del presente decreto si considera che un im-pianto abbia cessato le sue attività quando:

a) l’autorizzazione ambientale integrata, di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, o altra autorizzazione all’esercizio rilasciata dall’Autori-tà competente, è revocata e l’impianto è chiuso ai sensi dell’articolo 29 -decies , comma 9, lettera c) , del citato de-creto legislativo;

b) l’esercizio delle attività di cui all’allegato I è tec-nicamente impossibile;

c) l’impianto non esercita le attività di cui all’allega-to I in via defi nitiva;

d) l’impianto interrompe le attività di cui all’allegato I per un periodo superiore a 6 mesi.

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2. Il comma 1, lettera d) , non si applica agli impianti di riserva o di emergenza e agli impianti che funzionano in base ad un calendario stagionale, quando tutte le condi-zioni elencate di seguito sono soddisfatte:

a) il gestore è titolare di un’autorizzazione ad emet-tere gas a effetto serra e di tutte le altre autorizzazioni necessarie;

b) è tecnicamente possibile riprendere le attività sen-za apportare modifi che fi siche all’impianto;

c) l’impianto è oggetto di una manutenzione periodica.

3. Il gestore comunica al Comitato, nella forma e con le modalità da esso stabilite, la cessazione di attività di cui al comma 1, entro 10 giorni dall’avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la cessazione di attività.

4. Il Comitato può estendere il periodo di cui al com-ma 1, lettera d) , di sei mesi fi no ad un massimo di 18 mesi, purché il gestore sia in grado di dimostrare che non può riprendere l’attività entro i sei mesi a causa di circostanze eccezionali, imprevedibili e che sfuggono al suo control-lo. A tale fi ne il gestore trasmette la documentazione a supporto dell’estensione entro tre mesi dall’interruzione delle attività di cui all’allegato I.

Art. 25.

Comunicazione della cessazione parziale di attività

1. Si considera che un impianto abbia cessato parzial-mente le sue attività quando uno dei suoi sottoimpianti, che contribuisce almeno per il 30 per cento o con l’asse-gnazione di oltre 50.000 quote di emissioni al quantita-tivo annuo fi nale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all’impianto, riduce il suo livello di attività in un determinato anno civile di almeno il 50 per cento rispetto al livello di attività iniziale.

2. Il gestore comunica al Comitato, nella forma e con le modalità da esso stabilite, la cessazione parziale di at-tività entro il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la cessazione parziale.

3. Il gestore di un impianto che abbia cessato parzial-mente le sue attività ha facoltà di comunicare al Comitato nella forma e con le modalità da esso stabilite:

a) se il livello di attività del sottoimpianto di cui al comma 1 raggiunge nuovamente un livello di attivi-tà superiore al 50 per cento rispetto al livello di attività iniziale;

b) se il livello di attività del sottoimpianto di cui al comma 1 raggiunge nuovamente un livello di attività di oltre il 25 per cento rispetto al livello di attività iniziale.

4. La comunicazione deve pervenire al Comitato entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è verifi cata una delle condizioni di cui alle lettere a) e b) , nella forma e con le modalità dallo stesso stabilite. Qualora una delle condi-zioni di cui alle lettere a) e b) si sia verifi cata nel periodo compreso tra il 30 giugno 2011 e la data di entrata in vigo-re del presente decreto legislativo, la comunicazione deve pervenire al citato Comitato entro 60 giorni dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 26. Comunicazione della riduzione sostanziale di capacità

1. Si considera che un impianto sia stato oggetto di ri-duzione sostanziale della capacità nel caso di una o più modifi che fi siche che determinano una riduzione sostan-ziale della capacità installata iniziale di un sottoimpianto e del suo livello di attività la cui entità comporta le se-guenti conseguenze:

a) ad una riduzione di almeno il 10 per cento rispet-to alla capacità installata iniziale del sottoimpianto prima della modifi ca;

b) il sottoimpianto, cui le modifi che fi siche si riferi-scono, raggiunge un livello di attività considerevolmente inferiore che comporta ad una riduzione di assegnazio-ne al sottoimpianto in questione di oltre 50.000 quote di emissioni l’anno, che rappresentano almeno il 5 per cento del numero annuo preliminare di quote di emissioni as-segnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima delle modifi che.

2. Entro 60 giorni dal momento in cui è avvenuta una riduzione sostanziale di capacità e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la riduzione sostanziale di capacità, il gestore comunica al Comitato, nella forma e con le modalità da esso stabilite, la ridu-zione sostanziale di capacità e la capacità installata del sottoimpianto dopo che questi è stato oggetto di una ridu-zione sostanziale di capacità, verifi cate, conformemente alle disposizioni sulle verifi che, da un verifi catore.

3. Se un impianto è stato oggetto di una riduzione so-stanziale di capacità nel periodo compreso tra il 30 giu-gno 2011 e la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il relativo gestore comunica al Comitato entro 60 giorni dalla stessa data, nella forma e con le modali-tà da esso stabilite, la riduzione sostanziale di capacità e la capacità installata del sottoimpianto dopo che questi è stato oggetto di una riduzione sostanziale di capacità, ve-rifi cate, conformemente alle disposizioni sulle verifi che, da un verifi catore.

Art. 27. Misure a favore dei settori o sottosettori esposti ad un

rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

1. Il Comitato, sentiti i Ministeri interessati, può avan-zare richiesta presso la Commissione europea di inte-grazione dell’elenco dei settori o dei sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio determinato dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 10 -bis , paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE. La richiesta è corredata da una relazione analitica volta a dimostrare che il settore o il sottosettore in questione soddisfa i criteri di cui all’articolo 10 -bis , pa-ragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze, di concer-to con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-rio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, può adottare, nei limiti degli stanziamenti assegnati, misure fi nanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emis-sioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissio-ni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia

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elettrica, al fi ne di compensare tali costi e ove tali misure fi nanziarie siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato applicabili in tale ambito. Tali misure sono basate sui pa-rametri di riferimento ex ante delle emissioni indirette di CO2 per unità di produzione. I parametri di riferimento ex ante sono calcolati per un dato settore o sottosettore come il prodotto del consumo di energia elettrica per uni-tà di produzione corrispondente alle tecnologie disponibi-li più effi cienti e delle emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di energia elettrica in Europa.

Capo V

DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASPORTO AEREO E AGLI IMPIANTI FISSI

Art. 28.

Sistema di registri

1. Sulla base delle disposizioni del Comitato, e confor-memente a quanto stabilito dai regolamenti sui registri, l’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambien-tale, di seguito ISPRA, svolge le funzioni di amministra-tore della sezione italiana del Registro dell’Unione, non-ché le funzioni di amministratore del Registro nazionale. L’ISPRA mette in atto tutte le misure necessarie per dare piena attuazione ai regolamenti sui registri.

2. Il Registro dell’Unione è accessibile al pubblico se-condo le modalità e nei limiti previsti dai regolamenti sui registri.

3. Qualsiasi persona può possedere quote di emissio-ni. Il Registro dell’Unione contiene separata contabilità delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di ge-store di più impianti o di più operatori aerei amministrati dall’Italia, il Registro dell’Unione contiene contiene una contabilità separata per ciascun impianto o per ciascun operatore aereo amministrato dall’Italia.

4. Il gestore di un impianto e l’operatore aereo ammi-nistrato dall’Italia che esercita le attività elencate all’al-legato I, nonché qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o cancellare quote, ai sensi dell’articolo 32, ha l’obbligo di presentare all’amministratore del Registro dell’Unione, domanda di iscrizione nelle forme e secon-do le modalità stabilite dall’amministratore stesso sulla base dei regolamenti sui registri. L’amministratore del Registro dell’Unione stabilisce, altresì, le procedure per richiedere modifi che ai dati conservati nello stesso Re-gistro conformemente a quanto previsto dai regolamenti sui registri.

5. Le quote rilasciate ai sensi dell’articolo 9 e dell’ar-ticolo 23 sono conservate nel Registro dell’Unione ai fi ni dell’esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di depositi, all’assegnazione, alla restituzione e all’annullamento delle quote.

Art. 29. Uso di crediti, CERs ed ERUs utilizzabili nell’ambito del

sistema comunitario prima dell’entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

1. Ai fi ni dell’adempimento dell’obbligo di restitu-zione per l’anno 2012, i gestori degli impianti possono utilizzare CERs e ERUs fi no alla quantità stabilita dalla decisione di assegnazione (2008-2012).

2. Ai fi ni dell’adempimento dell’obbligo di restitu-zione per l’anno 2012, gli operatori aerei amministrati dall’Italia possono utilizzare CERs/ERUs fi no al 15 per cento della quantità di quote che sono tenuti a restituire per quell’anno.

3. Ai fi ni dell’adempimento dell’obbligo di restituzio-ne per il periodo 2013-2020, i gestori degli impianti esi-stenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall’Italia possono utilizzare crediti, CERs ed ERUs fi no alla quantità stabilita con delibera del Co-mitato, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 11 -bis della direttiva 2003/87/CE e, in particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo.

4. Ai fi ni della determinazione dei crediti di cui all’ar-ticolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, spettanti ai gestori degli impianti che nel periodo 2008-2012 non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica a titolo gratuito a causa dell’esaurimento della riserva per i nuovi entranti prevista dalla decisione di as-segnazione (2008-2012), l’Autorità per l’energia elettrica e il gas tiene conto della valorizzazione per i gestori de-gli impianti in questione del possibile utilizzo di CERs ed ERUs nei limiti previsti dal decisione di assegnazione (2008-2012) ai fi ni dell’adempimento dell’obbligo di re-stituzione per il periodo 2008-2012, alla luce della impos-sibilità dell’utilizzo degli stessi.

Art. 30. Attività di attuazione congiuntae attività di meccanismo pulito

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede affi nché le condizioni di riferimento per le attività di progetto, defi nite da decisioni successi-ve adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto, che vengono effettuate in Paesi che abbiano fi rmato un trattato di adesione con l’Unione eu-ropea, siano pienamente conformi all’acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione.

2. Nel caso in cui sul territorio nazionale siano ospitate attività di attuazione congiunta, il Ministero dell’ambien-te e della tutela del territorio e del mare garantisce che non siano rilasciate ERUs per le riduzioni o per le limita-zioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute nelle attività rientranti nel campo di applicazione del presente decreto legislativo.

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3. Qualora il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare autorizzi entità private o pubbliche a partecipare ad attività di attuazione congiunta e ad attività di meccanismo pulito, garantisce che detta partecipazione sia coerente con le relative linee guida, modalità e proce-dure adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto.

4. Nel caso di attività di attuazione congiunta e di at-tività di meccanismo pulito per la produzione di energia idroelettrica con capacità di generazione superiore ai 20 MW, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-rio e del mare garantisce, in sede di approvazione di tali attività di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali appli-cabili, compresi quelli contenuti nella relazione fi nale del novembre 2000 della World Commission on Dams inti-tolata «Dams and Development. A new Framework for Decision-Making» o di quanto disposto da disposizioni comunitarie, ove adottate.

5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede all’attuazione del comma 3 sulla base delle disposizioni adottate dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 11- ter, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE.

Art. 31.

Norme armonizzate applicabili ai progettidi riduzione delle emissioni

1. Il Comitato può rilasciare quote o crediti per deter-minati progetti che riducono le emissioni di gas ad effetto serra sul territorio nazionale non disciplinate dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di CO2.

2. Ai fi ni del comma 1 il Comitato valuta le richieste di rilascio delle quote o dei crediti previsti al comma 1 presentate dai soggetti interessati, verifi ca la conformità rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commis-sione europea, ai sensi dell’articolo 24 -bis della direttiva 2003/87/CE e si esprime entro 90 giorni dalla presenta-zione della richiesta.

Art. 32.

Trasferimento, restituzione e cancellazionedi quote di emissioni

1. Le quote di emissioni possono essere trasferite: a) tra persone all’interno della Unione europea; b) tra persone all’interno della Unione europea e per-

sone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell’artico-lo 25 della direttiva 2003/87/CE, nell’osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto legislativo o adottate in forza del medesimo o della direttiva 2003/87/CE.

2. Le quote di emissioni rilasciate dall’autorità nazio-nale competente di un altro Stato membro sono ricono-sciute ai fi ni dell’adempimento degli obblighi previsti al

comma 4 per un operatore aereo o dell’adempimento de-gli obblighi previsti al comma 3 per un gestore.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisce un numero di quote di emissioni, di-verse dalle quote rilasciate a norma del capo III, pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell’anno civile precedente, come verifi cate conformemente alle disposi-zioni sulle verifi che. Il Comitato dispone che tali quote siano successivamente cancellate.

4. Il Comitato accerta, entro il 30 aprile di ogni anno, che ciascun operatore aereo restituisca un numero di quo-te corrispondente alle emissioni complessive prodotte nell’anno civile precedente dalle attività di trasporto ae-reo elencate all’allegato I per le quali l’operatore in que-stione è l’operatore aereo, come verifi cate conformemen-te alle disposizioni sulle verifi che, e che tali quote siano successivamente cancellate.

5. Non sussiste l’obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verifi cati la cattura e il trasporto ai fi ni dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un’autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.

6. Il Comitato adotta i provvedimenti necessari per ga-rantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento a richiesta della persona che le detiene.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fatta salva l’eventuale decisione, da parte di Stati membri, di consentire ai gestori degli impianti per la produzione di energia elettrica situati nei rispettivi territori nazio-nali l’utilizzo delle quote assegnate ai sensi dell’artico-lo 10 -quater della direttiva 2003/87/CE, esclusivamente ai fi ni della restituzione delle quote ai sensi dell’artico-lo 12, paragrafo 3, della medesima direttiva.

8. Limitatamente all’anno 2013 le disposizioni di cui al comma 3 si applicano esclusivamente ai gestori degli impianti le cui attività ricadono nell’allegato A del decre-to legislativo n. 216 del 2006 per il periodo 2008-2012.

Art. 33.

Validità delle quote

1. Le quote rilasciate per il periodo 2008-2012 sono valide per le emissioni prodotte durante il medesimo periodo.

2. Entro il 30 aprile 2013 il Comitato dispone che siano cancellate le quote di cui al comma 1 che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell’articolo 32.

3. Le quote rilasciate a partire dal 1° gennaio 2013 sono valide per le emissioni prodotte durante periodi di otto anni con inizio il 1° gennaio 2013.

4. Quattro mesi dopo l’inizio di ciascun periodo suc-cessivo al periodo 2013-2020 il Comitato cancella le quo-te di cui al comma 3 che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell’articolo 32.

5. A partire dal 2013 il Comitato rilascia quote di emis-sioni valide per il periodo in corso a persone le cui quote

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

di emissioni siano state cancellate a norma del comma 2 o 4 in sostituzione di quest’ultime.

Art. 34.

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni

1. Il gestore di un impianto o l’operatore aereo ammini-strato dall’Italia monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall’impianto o dall’aeromobile che gestisce, secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni e conformemente al Piano di monitoraggio approvato dal Comitato.

2. Le emissioni di cui al comma 1 sono comunicate al Comitato secondo il formato e le modalità dallo stes-so stabilite ed iscritte nel Registro dell’Unione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui il monitorag-gio si riferisce.

3. In caso di mancata comunicazione e iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qua-lora il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissio-ni, lo stesso Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di cui al comma 1 entro il 15 aprile di ciascun anno e il gestore o l’operatore aereo amministrato dall’Italia adempie all’obbligo di restituzio-ne di cui all’articolo 29, comma 3, sulla base di tale stima conservativa.

4. In deroga a quanto stabilito al comma 2, limitata-mente all’anno 2013, il gestore dell’impianto comunica al Comitato, entro il 31 marzo 2013, le emissioni rilascia-te durante l’anno civile precedente, per le attività di cui all’allegato A del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, monitorate conformemente alle disposizioni emanate dal-lo stesso Comitato per il periodo 2008-2012.

5. In deroga a quanto stabilito al comma 2, limitata-mente all’anno 2013, l’operatore aereo amministrato dall’Italia, comunica al Comitato, entro il 31 marzo 2013, le emissioni rilasciate durante l’anno civile precedente, dall’aeromobile che gestisce, monitorate conformemente alle disposizioni emanate dallo stesso Comitato per il pe-riodo 2008-2012.

Art. 35.

Verifi ca e accreditamento

1. I gestori e gli operatori aerei amministrati dall’Ita-lia trasmettono al Comitato le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto legislativo, verifi cate, se-condo le disposizioni sulle verifi che, da un verifi catore accreditato dall’organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, in conformità al comma 3.

2. Il gestore o l’operatore aereo amministrato dall’Italia la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme alle disposizioni sulle verifi che non può trasferire quote di emissioni fi no al momento in cui la comunicazione di

tale gestore o di tale operatore aereo non sia riconosciuta come conforme.

3. In conformità alle disposizioni comunitarie, emanate ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2009/29/CE, l’or-ganismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 stabilisce le procedure per l’accreditamento, la revoca e la supervisione dei ve-rifi catori, nonché per il riconoscimento di verifi catori ac-creditati da organi di accreditamento di altri Stati membri.

4. È istituito e gestito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso l’organismo di ac-creditamento nazionale designato ai sensi del regolamen-to (CE) n. 765/2008, il registro dei verifi catori accreditati.

5. In deroga a quanto stabilito al comma 1, limitata-mente all’anno 2013, il gestore dell’impianto o l’ope-ratore aereo amministrato dall’Italia che per il periodo 2008-2012 ricade nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 216 del 2006, trasmette al Comitato, le co-municazioni effettuate a norma dell’articolo 34, commi 4 e 5, verifi cate conformemente alle disposizioni emanate dallo stesso Comitato per il periodo 2008-2012.

Art. 36.

Sanzioni

1. Chiunque esercita un’attività elencata all’allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, senza l’auto-rizzazione di cui all’articolo 13, è soggetto ad una sanzio-ne amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizza-zione di 100 euro, nonché di un ammontare corrispon-dente al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell’Unione, di una quantità di quote di emissione pari:

a) alla differenza tra le emissioni rilasciate in atmo-sfera in assenza di autorizzazione e la quantità di quote che sarebbe stata assegnata a titolo gratuito, nel caso in cui il gestore abbia benefi ciato di assegnazione di quote a titolo gratuito;

b) alle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, nel caso in cui il gestore non abbia bene-fi ciato di assegnazione di quote a titolo gratuito.

2. Al fi ne dell’applicazione della sanzione di cui al comma 1 il Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in as-senza di autorizzazione di cui alle lettere a) e b) , tenendo conto di tutti gli elementi informativi utili di cui dispone.

3. L’operatore aereo amministrato dall’Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all’articolo 10, comma 1, è soggetto, salvo che il fatto co-stituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata, di 100 euro, nonché di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul

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Registro dell’Unione, di una quantità di quote di emis-sione pari:

a) alla differenza tra le emissioni rilasciate in atmo-sfera e non monitorate e la quantità di quote che sarebbe stata assegnata a titolo gratuito, nel caso in cui l’operatore aereo amministrato dall’Italia abbia benefi ciato di asse-gnazione di quote a titolo gratuito;

b) alle emissioni rilasciate in atmosfera e non mo-nitorate, nel caso in cui l’operatore aereo amministrato dall’Italia non abbia benefi ciato di assegnazione di quote a titolo gratuito.

4. Al fi ne dell’applicazione della sanzione di cui al comma 3, il Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate di cui alle lettere a) e b) , del medesimo com-ma tenendo conto di tutti gli elementi informativi utili di cui dispone.

5. Il gestore dell’impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra o l’operatore aereo am-ministrato dall’Italia che, entro il 31 marzo di ogni anno, non presenta la comunicazione di cui all’articolo 34, veri-fi cata secondo quanto stabilito all’articolo 35, o che renda dichiarazione falsa o incompleta è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.

6. Il gestore dell’impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra o l’operatore aereo ammi-nistrato dall’Italia che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce quote di emissioni nella quantità di cui alla co-municazione prevista all’articolo 34 o nella quantità pari alla stima conservativa di cui all’ articolo 34, comma 3, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita di 100 euro. All’accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l’obbligo per il gestore di restituire quote di emissioni, non più tardi del 30 aprile dell’anno successivo, nella quantità di cui alla comunicazione prevista all’articolo 34 o nella quantità pari alla stima conservativa di cui all’articolo 34, com-ma 3. Il Comitato rende pubblico il nome del gestore che ha violato l’obbligo di restituzione.

7. Il gestore dell’impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra che non fornisce l’in-formativa ai sensi dell’articolo 16 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro. La sanzione è aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata o per ciascuna quota indebitamente rilasciata, nonché di un am-montare corrispondente al costo di acquisto e di trasferi-mento sul Registro dell’Unione di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate o alle quote indebitamente rilasciate.

8. Il gestore dell’impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell’articolo 24, comma 3, dell’articolo 25 e dell’articolo 26 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro aumentata da 20

euro a 100 euro per ogni quota di emissione indebitamen-te rilasciata a seguito della mancata ottemperanza agli ob-blighi previsti dai citati articoli, nonché di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell’Unione di una quantità di quote di emissio-ne pari alle quote indebitamente rilasciate.

9. Nel caso in cui le informazioni fornite dal gesto-re ai sensi dell’articolo 7 delle misure comunitarie per l’assegnazione risultino false o non veritiere, il gestore dell’impianto è soggetto, salvo che il fatto costituisca rea-to ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 50.000 euro aumentata di 100 euro per ogni eventuale quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate false e non veritiere. All’ac-certamento della violazione consegue in ogni caso l’ob-bligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebi-tamente assegnate. Tale restituzione è contestuale all’atto della restituzione delle quote nell’anno civile successivo alla rilevazione della non veridicità della dichiarazione.

10. Nel caso in cui le informazioni di cui al comma 10, verifi cate ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 2, risultino non congruenti, il gestore dell’impian-to è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate non conformi. All’accerta-mento della violazione consegue in ogni caso l’obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissio-ni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione è contestuale all’atto della restituzione delle quote nell’anno civile successivo alla rilevazione della non veridicità della dichiarazione.

11. Il verifi catore che abbia rilasciato attestati di ve-rifi ca per informazioni risultate false o non veritiere o non congruenti ai sensi dei commi 9 e 10 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata effettivamente emessa dall’im-pianto in eccesso alle emissioni dichiarate e verifi cate. In relazioni a tali fattispecie, inoltre, l’organismo di ac-creditamento nazionale applicherà, nel rispetto dei propri regolamenti e delle linee guida internazionali pertinenti, adeguate sanzioni, inclusa, nei casi di particolare gravità, la revoca dell’accreditamento.

12. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comitato ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

13. La sanzione per le emissioni in eccesso rispetto alle quote assegnate a partire dal 1° gennaio 2013 è adeguata in base all’indice europeo dei prezzi al consumo.

Art. 37. Procedure per l’inclusione unilaterale di altre attività

e gas

1. Il Comitato può applicare, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più gestori, lo scambio di quote di emis-sioni ad attività ed a gas a effetto serra che non fi gurano

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all’allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, la poten-ziale distorsione della concorrenza, l’integrità ambienta-le del sistema comunitario e l’affi dabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l’in-clusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all’articolo 24 della direttiva 2009/29/CE.

2. Il Comitato può richiedere alla Commissione eu-ropea l’adozione di un regolamento sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni per le attività, gli im-pianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione all’allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possono essere realizzati con suffi ciente accuratezza.

Art. 38. Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata

all’adozione di misure equivalenti

1. A richiesta dell’interessato il Comitato può esclu-dere dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE:

a) gli impianti che in ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 hanno comunicato al Comitato di cui all’articolo 3 -bis del decreto legislativo n. 216 del 2006, emissioni ve-rifi cate a norma della delibera n. 24 del 2010 dello stesso Comitato inferiori a 25.000 tonnellate di CO 2 equivalente;

b) gli impianti che, nel caso svolgano l’attività di combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW di cui all’allegato I, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa;

c) gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere. 2. L’impianto escluso ai sensi del comma 1 che, in uno

degli anni del periodo 2013 – 2020 emette più di 25.000 tCO2eq., rientra nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CEE non può essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifi ca è fatta sulla base della comunica-zione annuale delle emissioni di cui al comma 6, lettera a) .

3. Gli impianti esclusi ai sensi del comma 1, in ciascu-no degli anni del periodo 2013-2020, possono emettere a titolo gratuito una quantità di emissione determinata:

a) applicando la metodologia basata sui parametri di riferimento e sui livelli di attività storica di cui all’artico-lo 10 -bis della direttiva 2003/87/CE e di cui alla decisione 2011/278/UE, ad esclusione dell’applicazione del fattore di correzione transettoriale di cui all’articolo 10 -bis , para-grafo 5, della stessa direttiva 2003/87/CE, in conformità a quanto stabilito all’allegato VI;

b) oppure applicando la metodologia basata su una riduzione lineare annuale delle emissioni tale che, al 2020, la quantità di emissioni che l’impianto può emet-tere a titolo gratuito non sia superiore al -21 per cento ri-spetto alle emissioni dell’impianto relative all’anno 2005

verifi cate da un verifi catore indipendente, ai sensi della delibera 24/2010 del Comitato di cui all’articolo 3 -bis del decreto legislativo n. 216 del 2006.

4. Nel caso in cui l’impianto escluso ai sensi del com-ma 1 emette una quantità di emissioni superiore a quella determinata ai sensi della metodologia indicata nella ri-chiesta di cui al comma 5 ed approvata dalla Commissione europea, per ciascuna tonnellata di emissioni eccedenti, il gestore dell’impianto in questione corrisponde all’erario il prezzo medio della quota relativo all’anno precedente determinato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con riferimento all’andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei, in conformità a quanto stabilito all’alle-gato VII, oppure, a sua scelta, restituisce una corrispon-dente quantità di quote di emissione valide per il periodo di riferimento in questione. Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso avviene su base biennale. Nel caso in cui l’impianto escluso ai sensi del comma 1 emette una quantità di emissioni inferiore a quella determinata ai sensi della metodologia indicata nella richiesta di cui al comma 5 ed approvata dalla Com-missione europea, la differenza resta nella disponibilità del gestore al fi ne dell’emissione a titolo gratuito.

5. Il gestore dell’impianto che rispetta i requisiti di cui al comma 1 si avvale della possibilità di esclusione attra-verso richiesta ai sensi della deliberazione n. 12/2012 del Comitato di cui all’articolo 3 -bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Nella richiesta il gestore indica, tra le metodologie di cui al comma 3, quella scelta per la determinazione della quantità di emissione che può essere emessa a titolo gratuito in ciascuno degli anni 2013-2020.

6. Per il gestore dell’impianto escluso ai sensi del com-ma 1 permane l’obbligo di:

a) monitorare le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall’impianto che gestisce e comunicare tali emissioni debitamente verifi cate al Comitato;

b) comunicare al citato Comitato le eventuali modi-fi che dell’identità del gestore;

c) comunicare al citato Comitato le eventuali modifi -che alla natura o al funzionamento dell’impianto;

d) comunicare al citato Comitato ampliamenti o ri-duzioni di capacità superiori al 20 per cento della capacità produttiva al fi ne di permettere allo stesso Comitato la revisione della quantità di emissione che possono essere emesse a titolo gratuito di cui al comma 3.

7. Al fi ne dell’attuazione del comma 6, il Comitato emana disposizioni semplifi cate basate sui seguenti cri-teri minimi:

a) la modifi ca di cui al comma 6, lettera d) , comporta la revisione della quantità di emissione che possono esse-re emesse a titolo gratuito a partire dall’anno successivo a quello in cui la modifi ca ha avuto luogo;

b) al fi ne del monitoraggio e della comunicazione annuale di cui al comma 6, lettera a) , sono applicati i principi contenuti nelle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni;

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c) la verifi ca annuale di cui al comma 6, lettera a) , può essere svolta da un verifi catore accreditato con atti-vità “fuori sito”;

d) nel caso in cui l’impianto escluso ai sensi del comma 1 è caratterizzato da emissioni annuali medie ve-rifi cate tra il 2008 e il 2010 inferiori a 5.000 tonnellate, la verifi ca annuale di cui al comma 6, lettera a) , può essere effettuata dal Comitato;

e) ogni anno un campione casuale costituito dal 5 per cento degli impianti esclusi ai sensi del comma 1 è soggetto a verifi ca “in sito” da parte di un verifi catore accreditato;

f) l’impianto escluso ai sensi del comma 1 può ri-chiedere la cancellazione dal Registro di cui all’artico-lo 28, previo nulla osta della Commissione europea;

g) è facoltà del Comitato istituire un registro degli impianti esclusi a norma del presente articolo.

8. Ai fi ni dell’invio alla Commissione europea dell’elenco degli impianti di cui all’articolo 21, comma 2, l’elenco degli impianti esclusi approvato con delibera del Comitato di cui all’articolo 3 -bis del decreto legislativo n. 216 del 2006 emanata ai sensi della delibera 12 del 2012, vale quale elenco degli impianti esclusi di cui al comma 1.

Capo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 39. Comunicazione di informazioni, segreto professionale

e accesso all’informazione

1. Tutte le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantità e l’assegnazione delle quote, nonché il moni-toraggio, la comunicazione e la verifi ca delle emissioni sono immediatamente divulgate in maniera sistematica garantendo un accesso non discriminatorio, ad eccezione delle informazioni coperte da segreto professionale che non possono essere divulgate tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni ammi-nistrative applicabili.

2. Le decisioni concernenti l’assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali l’Italia partecipa o per le quali autorizza la parteci-pazione di entità private o pubbliche, nonché le notifi che delle emissioni previste dall’autorizzazione all’emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall’autorità competente vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e successive modifi cazioni, e dei regolamenti sui registri.

Art. 40. Relazione alla Commissione europea

1. Ogni anno il Comitato presenta alla Commissione europea una relazione sull’applicazione del presente de-creto. La relazione fa riferimento, in particolare alle di-

sposizioni prese ai fi ni dell’assegnazione delle quote di emissioni, del funzionamento dei registri, dell’applicazio-ne delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e di comunicazione, della verifi ca e dell’accreditamento e delle questioni riguardanti il rispetto del presente decreto legislativo e il trattamento fi scale delle quote rilasciate, se del caso.

2. La relazione è elaborata sulla scorta del questionario o dello schema elaborato dalla Commissione europea.

Art. 41.

Disposizioni fi nanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono de-rivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pub-blica. Le amministrazioni ed i soggetti interessati provve-dono agli adempimenti ed alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. I costi delle attività di cui all’articolo 8 comma 5, all’articolo 9, all’articolo 10, commi 3 e 4, all’articolo 13, all’articolo 15, comma 1, all’articolo 16, all’articolo 21, all’articolo 22, comma 4, all’articolo 23, comma 1, e all’articolo 34, comma 3, sono a carico degli operatori interessati, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze e con il Ministro dello svi-luppo economico.

3. Le tariffe di cui al comma 2 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, da individuarsi tenendo conto anche della complessità delle prestazioni richieste. Le ta-riffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni due anni, con lo stesso criterio della copertu-ra del costo effettivo del servizio.

4. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 2, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestio-ne del Registro dell’Unione che sono versate dai soggetti interessati direttamente all’ISPRA, sono versate all’en-trata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96, con decreto del Ministro dell’economia e del-le fi nanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fi ne di coprire le spese amministrative deri-vanti dall’attuazione del presente decreto.

5. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 42.

Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione dell’Inventario nazionale dei gas serra

1. È istituito, il ‘Sistema nazionale per la realizzazione dell’Inventario nazionale dei gas serra’, conformemente a quanto stabilito all’articolo 4, paragrafo 4, della decisio-ne 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, all’articolo 5.1 del Protocollo di

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Kyoto e dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.

2. L’ISPRA è responsabile della realizzazione, della gestione e dell’archiviazione dei dati dell’Inventario na-zionale dei gas serra, della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità.

3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è responsabile dell’approvazione, dell’aggior-namento annuale dell’Inventario nazionale dei gas serra, nonché della sua trasmissione agli organismi della Con-venzione - quadro sui cambiamenti climatici e del Proto-collo di Kyoto.

4. L’ISPRA predispone, aggiorna annualmente e tra-smette al Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare un progetto per l’organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell’Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabili-to dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione - quadro sui cambiamenti climatici.

5. Sulla base del progetto di cui al comma 4, il Mini-stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare approva l’organizzazione del Sistema nazionale, nonché i successivi aggiornamenti.

6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, fi nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 43.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presen-te decreto è abrogato il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modifi cazioni, ad eccezione dell’alle-gato A che è abrogato a partire dal 1° maggio 2013.

2. Sono fatte salve le deliberazioni emanate dal Comi-tato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all’articolo 3 -bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modifi cazioni.

Art. 44.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di istituzione del Comitato di cui all’articolo 4 resta in vigore l’articolo 3 -bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Fino a tale data il Comi-tato di cui all’articolo 3 -bis del decreto legislativo n. 216 del 2006 svolge i compiti attribuiti dal presente decreto al Comitato di cui all’articolo 4, nonché quelli di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.

Art. 45.

Disposizioni fi nali

1. I riferimenti al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modifi cazioni, contenuti nella norma-tiva vigente devono intendersi riferiti al presente decreto.

2. I riferimenti al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all’articolo 3 -bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e suc-cessive modifi cazioni, contenuti nella normativa vigente devono intendersi riferiti al Comitato di cui all’articolo 4.

3. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adotta-ti dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all’articolo 3 -bis del decreto le-gislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modifi cazioni.

Art. 46.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi -ciale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 2013

NAPOLITANO

MONTI, Presidente del Con-siglio dei Ministri

MOAVERO MILANESI, Mini-stro per gli affari europei

CLINI, Ministro dell’ambien-te e della tutela del terri-torio e del mare

TERZI DI SANT’AGATA, Mini-stro degli affari esteri

SEVERINO, Ministro della giustizia

GRILLI, Ministro dell’econo-mia e delle finanze

PASSERA, Ministro dello svi-luppo economico e delle infrastrutture e dei tra-sporti

GNUDI, Ministro per gli af-fari regionali, il turismo e lo sport

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

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Allegato I

CATEGORIE DI ATTIVITÀ RELATIVE ALLE EMISSIONI DI GAS SERRA

RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO

1. I valori limite riportati di seguito si riferiscono alle capacità produttive. Qualora varie unità rientranti nella medesima attività siano svolte in uno stesso impianto, si sommano le capacità di tali unità. 2. In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nel campo di applicazione del presente decreto legislativo, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all’interno dell’impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di «chemical looping combustion», torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le «unità che utilizzano esclusivamente biomassa» rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto. Tuttavia nel caso in cui l’impianto ricade nel campo di applicazione del presente decreto legislativo anche le unità con una potenza termica nominale inferiore ai 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa devono essere oggetto di domanda o di aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e le loro emissioni monitorate. 3. Se un’unità serve per un’attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, la soglia di tale attività è prioritaria per la decisione in merito all’inclusione nel campo di applicazione del presente decreto. 4. Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici, sono incluse nell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.

Attività Gas serra

Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l’incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)

Biossido di carbonio

Raffinazione di petrolio Biossido di carbonio

Produzione di coke Biossido di carbonio

Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali solforati)

Biossido di carbonio

Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora

Biossido di carbonio

Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro-leghe), ove siano in funzione unità di combustione di potenza

Biossido di carbonio

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Attività Gas serra

termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l’altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio Produzione di alluminio primario Biossido di carbonio e

perfluorocarburi

Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW

Biossido di carbonio

Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l’affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti)

Biossido di carbonio

Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi o altri tipi di forni con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW

Biossido di carbonio

Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose

Biossido di carbonio

Fabbricazione di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW

Biossido di carbonio

Produzione di acido nitrico Biossido di carbonio e protossido di azoto

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Attività Gas serra

Produzione di acido adipico Biossido di carbonio e protossido di azoto

Produzione di gliossale e acido gliossilico Biossido di carbonio e protossido di azoto

Produzione di ammoniaca Biossido di carbonio

Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Produzione di carbonato di sodio (Na2CO3)e di bicarbonato di sodio (NaHCO3)

Biossido di carbonio

Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

Biossido di carbonio

Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

Biossido di carbonio

Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

Biossido di carbonio

Trasporto aereo Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio della Unione Europea, ad esclusione dei:

Biossido di carbonio

a) i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell’ambito di un viaggio ufficiale, il monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, i capi di Stato, i capi di governo, i ministri del governo, di un paese diverso da uno Stato membro, a condizione che tale situazione sia comprovata da un adeguato indicatore attestante tale status nel piano di volo; b) i voli militari effettuati da aeromobili militari e i voli delle autorità doganali e di polizia; c) i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d’emergenza autorizzati dall’autorità competente responsabile d) i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell’allegato 2 della convenzione di Chicago;

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Attività Gas serra

e) i voli che terminano presso l’aerodromo dal quale l’aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio; f) i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere un brevetto o, nel caso di un equipaggio di cabina, un’abilitazione (rating), qualora questa situazione sia comprovata da una menzione inserita nel piano di volo, a condizione che il volo non sia destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell’aeromobile; g) i voli effettuati al solo fine della ricerca scientifica o verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra; h) i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5 700 kg; i) voli effettuati nel quadro di obblighi di servizio pubblico imposti ai sensi del regolamento (CEE) n. 1008/2008 su rotte all’interno di regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato, o su rotte per le quali la capacità offerta non supera i 30 000 posti all’anno; e l) i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e sono effettuati da un operatore di trasporto aereo commerciale che opera: - meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi; o - voli con emissioni annue totali inferiori a 10.000 tonnellate l’anno. I voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell’ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di uno Stato membro non possono essere esclusi a titolo del presente punto.

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Allegato II

GAS A EFFETTO SERRA DI CUI AL PRESENTE DECRETO

Anidride carbonica (CO2)

Metano (CH4)

Protossido di azoto (N2O)

Idrofluorocarburi (HFC)

Perfluorocarburi (PFC)

Esafluoro di zolfo (SF6)

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Allegato III

CRITERI APPLICABILI ALLE DISPOSIZIONI SULLE VERIFICHE

Sezione 1: Verifica delle emissioni prodotte da impianti fissi - Principi generali

1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate in allegato I sono soggette a verifica. 2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi articolo 34 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi; b) scelta e applicazione dei fattori di emissione; c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.

3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:

a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro; b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti.

4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica. 5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Metodologia Analisi strategica 6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte. Analisi dei processi 7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.

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Analisi dei rischi 8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto. 9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo. 10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza. Rapporto 11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 34 è conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 34 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive. Sezione 2: Verifica delle emissioni e delle tonnellate-chilometro prodotte dalle attività di trasporto aereo. 12. I principi generali e il metodo definiti nella presente sezione si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attività di trasporto aereo in allegato I. A tal fine:

a) al punto 3 della sezione 1, il riferimento al “gestore” deve intendersi come riferimento all’operatore aereo amministrato dall’Italia e alla lettera c) di tale punto il riferimento all’impianto deve intendersi come riferimento all’aeromobile utilizzato per svolgere le attività di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione; b) al punto 5, il riferimento all’impianto deve intendersi come riferimento all’operatore aereo amministrato dall’Italia; c) al punto 6, il riferimento alle attività svolte presso l’impianto deve intendersi come riferimento alle attività di trasporto aereo svolte dall’operatore aereo amministrato dall’Italia e di cui tratta la comunicazione; d) al punto 7, il riferimento alla sede dell’impianto deve intendersi come riferimento ai siti utilizzati dall’operatore aereo amministrato dall’Italia per svolgere le attività di trasporto aereo di cui tratta la comunicazione; e) ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti di emissione dell’impianto devono intendersi come riferimenti all’aeromobile di cui l’operatore aereo amministrato dall’Italia è responsabile; f) ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come riferimento all’operatore aereo amministrato dall’Italia.

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Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle emissioni imputabili al trasporto aereo. 13. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che:

a) tutti i voli imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano in allegato I siano stati tenuti in considerazione. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati sugli orari e altri dati riguardanti il traffico dell’operatore aereo, compresi quelli che l’operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol;

b) vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo all’aeromobile che svolge l’attività di trasporto aereo.

Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro presentati ai fini degli articoli 7 e 8. 14. I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma dell’articolo 34, definiti nella sezione 2 del presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per il trasporto aereo. 15. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l’operatore aereo amministrato dall’Italia presenta a norma dell’articolo 7, comma 1 e dell’articolo 8, comma 2, si tenga conto solo dei voli di cui l’operatore aereo amministrato dall’Italia in questione è responsabile e che sono stati effettivamente realizzati e sono imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati riguardanti il traffico dell’operatore aereo amministrato dall’Italia, compresi quelli che l’operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol. Il responsabile della verifica deve inoltre controllare che il carico pagante dichiarato dall’operatore aereo amministrato dall’Italia corrisponda alla documentazione sul carico pagante che l’operatore conserva a fini di sicurezza.

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Allegato IV

PRINCIPI PER IL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI Sezione 1: Monitoraggio delle emissioni prodotte da impianti fissi. Monitoraggio delle emissioni di biossido di carbonio Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni. Calcolo delle emissioni Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:

Dati relativi all'attività x Fattore di emissione x Fattore di ossidazione. I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni. Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero. Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione. Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi. Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato. Misurazioni Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni. Monitoraggio delle emissioni di altri gas a effetto serra Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE.

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Sezione 2: Monitoraggio delle emissioni e delle tonnellate chilometro prodotte dalle attività di trasporto aereo. Monitoraggio delle emissioni di biossido di carbonio Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la seguente formula:

consumo di combustibile × fattore di emissione Il consumo di combustibile comprende il combustibile utilizzato dall’alimentatore ausiliario. Ove possibile si utilizza il valore corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante ogni volo, calcolato come segue: quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell’aeromobile al termine del rifornimento per il volo – quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell’aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo + rifornimento di combustibile per il volo successivo. Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare il consumo si applica un metodo standard a livelli basato sulle migliori informazioni disponibili. I fattori di emissione utilizzati d’ufficio sono quelli ricavati dalle linee guida IPCC 2006 sugli inventari o successivi aggiornamenti, a meno che non siano disponibili fattori di emissione specifici all’attività più precisi, identificati da laboratori indipendenti accreditati tramite metodi di analisi riconosciuti. Alla biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero. Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

Monitoraggio dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 7 e 8

Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma dell’articolo 7, comma 1, e dell’articolo 8, comma 2, l’entità dell’attività di trasporto aereo è calcolata in tonnellate-chilometro, secondo la seguente formula:

tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante dove: a) “distanza” è la distanza ortodromica tra l’aerodromo di partenza e l’aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95 km; b) “carico pagante” è la massa totale di merci, posta e passeggeri trasportata. Ai fini del calcolo del carico pagante: a) il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell’aeromobile, escluso l’equipaggio; b) un operatore aereo può scegliere se applicare la massa effettiva o la massa forfettaria riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i voli interessati, oppure un valore d’ufficio pari a 100 kg per ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato.

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Allegato V ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME PER LA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI Sezione 1: Comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi. a) Dati identificativi del gestore dell'impianto b) Informazioni che identificano l'impianto, compresi: 1) nome dell'impianto; 2) indirizzo, codice postale e paese; 3) tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto; 4) indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di Contatto; 5) nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo. c) Informazioni sulla metodologia e sul sistema di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra in particolare: 1) per ciascuna attività inserita all'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate: a) dati relativi all'attività; b) fattori di emissione; c) fattori di ossidazione; d) emissioni complessive; e) elementi di incertezza. 2) Per ciascuna attività inserita all'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate: a) emissioni complessive; b) informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione; c) elementi di incertezza. 3) Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto dell'ossidazione.

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Sezione 2: Comunicazione delle emissioni e delle tonnellate-chilometro prodotte dalle attività di trasporto aereo Comunicazione delle emissioni Ciascun operatore aereo amministrato dall’Italia deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione prevista all’articolo 34. a) Informazioni che identificano l’operatore aereo amministrato dall’Italia, compresi: 1) nome dell’operatore aereo; 2) Stato membro di riferimento; 3) indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento; 4) numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate all’allegato I e per le quali l’operatore è considerato l’operatore aereo; 5) numero del certificato di operatore aereo e della licenza d’esercizio e nome dell’autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite all’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo; 6) indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente; 7) nome del proprietario dell’aeromobile.

b) Informazioni su ciascun tipo di combustibile per il quale si calcolano le emissioni: 1) consumo di combustibile; 2) fattore di emissione; 3) emissioni complessive aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo; 4) emissioni aggregate prodotte da:

a) tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo e che sono decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e sono atterrati in un aerodromo situato nel territorio dello stesso Stato membro;

b) tutti gli altri voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo; 5) emissioni aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e rientranti nelle attività di trasporto aereo dell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo e che:

1) sono partiti da ogni Stato membro e 2) sono arrivati in ogni Stato membro in provenienza da un paese terzo;

6) incertezza.

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Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 7 e 8 Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti informazioni nella domanda presentata a norma dell’articolo 7, comma 1, o dell’articolo 8, comma 2. a) Informazioni che identificano l’operatore aereo, compresi: 1) nome dell’operatore aereo; 2) Stato membro di riferimento; 3) indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento; 4) numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nell’anno cui si riferisce la domanda, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate all’allegato I per le quali l’operatore è considerato l’operatore aereo, numero del certificato di operatore aereo e della licenza d’esercizio e nome dell’autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite all’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo; 5) indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente; 6) nome del proprietario dell’aeromobile.

b) Dati relativi alle tonnellate-chilometro: 1) numero di voli per coppia di aerodromi;

2) numero di passeggeri-chilometro per coppia di aerodromi;

3) numero di tonnellate-chilometro per coppia di aerodromi;

4) metodo scelto per il calcolo della massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato;

5) numero complessivo di tonnellate-chilometro per tutti i voli effettuati nel corso dell’anno cui si riferisce la comunicazione e che rientrano nelle attività di trasporto aereo inserite all’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo.

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Allegato VI

Metodologia per il calcolo delle emissioni consentite ai sensi dell’articolo 38, comma, 3 lettera a).

Per ciascun impianto eleggibile, il quantitativo annuale di emissioni consentite può essere determinato applicando la metodologia basata sui parametri di riferimento e sui livelli di attività storica di cui all’articolo 10-bis, della direttiva 2003/87/CE e della decisione 2011/278/UE senza tuttavia l’applicazione del fattore di correzione transettoriale di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. Più specificatamente le emissioni consentite agli impianti sono determinate come segue:

Finst (k) = i [Fisub x EFi

sub (k)] Dove: Finst (k) = Emissioni Totali consentite all’impianto per l’anno k

Fisub = Emissioni consentite al sotto-impianto i sulla base dei criteri stabiliti dalla decisione

2011/278/UE

EFisub (k) = Fattore carbon leakage per l’anno k, con k = 2013,…, 2020, per sotto-impianto i,

sulla base della lista inclusa nella decisione 2010/2/UE e aggiornata dalla decisione 2011/745/UE e dalla decisione 2012/498/UE (senza pertanto tener conto di eventuali aggiornamenti approvati successivamente).

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Allegato VII

Metodologia per la determinazione del prezzo medio ai sensi dell’articolo 38, comma 4.

Il prezzo medio sarà determinato ufficialmente dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, come fa attualmente per altri scopi, secondo una metodologia che quantifica il prezzo medio delle quote per l’annon-1 come media ponderata dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA sulle principali borse di carbonio regolamentate operanti nell'Unione europea. La ponderazione prende a riferimento i volumi dei prodotti scambiati sulle diverse borse del carbonio.

Pyn-1= Media ponderata [(principale piattaforma europea 1, prodotto 1)yn-1, (principale piattaforma europea 2, prodotto 2) yn-1, (principale piattaforma europea 3, prodotto 3) yn-1, (principale piattaforma europea 4, prodotto 4) yn-1] Dove: Pyn-1= prezzo medio delle quote EUA nell’anno yn-1 (principale piattaforma europea x, prodotto y)yn-1: prodotto offerto presso una specifica

piattaforma selezionata sulla base della sua rilevanza sul mercato in base al livello di liquidità nell’anno yn-1

I mercati e i prodotti di riferimento sono:

a) ECX - European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot); b) Nord Pool ASA, contratto EUA spot; c) EEX - European Energy Exchange, contratto EUA spot; d) Bluenext, contratto EUA spot.

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N O T E

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra-

zione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’ema-nazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modifi cate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse: L’articolo 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della fun-

zione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter-minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti defi niti.

L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il testo dell’articolo 1, commi 1 e 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appar-tenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita:

“Art. 1. (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepi-mento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi suc-cessivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 del-la legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle fi nanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle diretti-ve elencate nell’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a san-zioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’al-legato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affi n-ché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emana-ti anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze fi nanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parla-mentari competenti per i profi li fi nanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integra-tivi di informazione, per i pareri defi nitivi delle Commissioni parlamen-tari competenti per i profi li fi nanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascu-no dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fi ssati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e cor-

rettive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzio-ne, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustifi ca-zione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, in-forma altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di indi-viduazione delle stesse da defi nire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamen-tari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli al-legati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modi-fi cazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.”.

La legge 15 gennaio 1994, n. 65 (Ratifi ca ed esecuzione della con-venzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con al-legati, fatta a New York il 9 maggio 1992), è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 29 gennaio 1994, n. 23, S.O.

La legge 1 giugno 2002, n. 120 (Ratifi ca ed esecuzione del Proto-collo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cam-biamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997), è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 19 giugno 2002, n. 142, S.O.

La decisione 2004/280/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 19 febbraio 2004, n. L 49.

La direttiva 2009/29/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140.

Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 (Attuazione delle diret-tive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 19 giugno 2006, n. 140, S.O.

La direttiva 2003/87/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275.

Il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51 (Modifi che ed integrazio-ni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai mec-canismi di progetto del protocollo di Kyoto) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 7 aprile 2008, n. 82.

Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257 (Attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifi ca la direttiva 2003/87/CE al fi ne di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scam-bio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 4 febbraio 2011, n. 28.

Il decreto legislativo 14 settembre 2011, 162 (Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifi ca delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 4 ottobre 2011, n. 231.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia am-bientale) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

La decisione 2007/589/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 31 agosto 2007, n. L 229.

La decisione 2009/73/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 28 gennaio 2009, n. L 24.

La decisione 2009/339/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 23 aprile 2009, n. L 103.

La decisione 2010/345/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 22 giugno 2010, n. L 155.

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

La decisione n. 406/2009/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140.

La decisione 2010/2/UE della è pubblicata nella G.U.U.E. 5 gen-naio 2010, n. L 1.

Il regolamento (CE) n. 765/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.

Il regolamento (CE) n. 748/2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 22 agosto 2009, n. L 219.

Il regolamento (CE) n. 394/2011 è pubblicato nella G.U.U.E. 27 aprile 2011, n. L 107.

Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2010, n. L 302.

Il regolamento (UE) n. 1210/2011 è pubblicato nella G.U.U.E. 24 novembre 2011, n. L 308.

La decisione 2011/278/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 17 maggio 2011, n. L 130

Il regolamento (CE) 2216/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 29 di-cembre 2004, n. L 386

Il regolamento (UE) n. 920/2010 è pubblicato nella G.U.U.E. 14 ottobre 2010, n. L 270.

Il regolamento (UE) n. 1193/2011 Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2011, n. L 315.

Note all’art. 1: Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse La direttiva 2004/101/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 13 novem-

bre 2004, n. L 338 La direttiva 2008/101/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 13 gennaio

2009, n. L 8 Il regolamento (CE) n. 219/2009 è pubblicato nella G.U.U.E.

31 marzo 2009, n. L 87 Per la direttiva 2009/29/CE, si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 3: Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per la decisione 2011/278/CE, si veda nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell’articolo 3- bis del citato decreto legislativo

n. 216 del 2006: “ Art. 3 -bis .(Autorità nazionale competente) 1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva

2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come defi nite all’articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l’adeguato supporto logistico e organizzativo.

2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parla-mento una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.

4. Il Comitato ha il compito di: a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al

pubblico per la consultazione e sottoporlo all’approvazione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

b) notifi care alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico;

c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emis-sione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all’approvazione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

d) disporre l’assegnazione di quote agli impianti nuovi entran-ti sulla base delle modalità defi nite nell’ambito della decisione di assegnazione;

e) calcolare e pubblicare la quantità totale e annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento a ciascun operatore aereo ammi-nistrato dall’Italia per il quale è stata inoltrata la domanda alla Commis-sione a norma dell’articolo 3 -quater , comma 3;

f) defi nire le modalità di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui alle lettere a) e c) , nonché i criteri e le modalità con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;

g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all’articolo 4;

h) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 7;

i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e il Piano di monitoraggio delle «tonnellate-chilometro» e loro aggiornamenti;

l) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate a titolo gratuito;

m) approvare ai sensi dell’articolo 12 -bis i raggruppamenti di im-pianti che svolgono un’attività elencata nell’allegato A;

n) impartire disposizioni all’amministratore del registro di cui all’articolo 14;

o) accreditare i verifi catori ed esercitare il controllo sulle loro atti-vità ai sensi dell’articolo 17;

p) defi nire i criteri di svolgimento delle attività di verifi ca e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quan-to previsto dall’allegato D e dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;

q) irrogare le sanzioni di cui all’articolo 20 e rendere pubblici i nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni a norma dell’articolo 15, comma 7 e 7 -bis ;

r) adottare eventuali disposizioni interpretative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all’alle-gato E, e di quanto previsto dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;

s) defi nire le modalità e le forme di presentazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di aggiornamento di tale autorizzazione;

t) defi nire le modalità per la predisposizione e l’invio della dichia-razione di cui all’articolo 15, commi 5 e 5 -bis , sulla base dei contenuti minimi di cui all’allegato F;

u) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto pre-visto dall’articolo 15, commi 8 e 9;

v) predisporre e presentare ai Ministri competenti la relazione di cui all’articolo 20 -bis , comma 2, e alla Commissione europea la relazio-ne di cui all’articolo 23;

z) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il regola-mento per l’eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso;

aa) defi nire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui all’articolo 14;

bb) svolgere attività di supporto al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all’uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all’ar-ticolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede co-munitaria o internazionale concernenti l’applicazione del Protocollo di Kyoto;

cc) stimare le emissioni rilasciate annualmente, anche ai fi ni della restituzione, nel caso di mancata trasmissione della comunicazione di cui all’articolo 15, comma 5 -bis , oppure di comunicazione incompleta ovvero ove il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3;

dd) emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l’attività conformemente a quanto stabilito dal regolamento sui registri.

5. Il Comitato propone al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare azioni volte a:

a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi fl essibili del Protocollo di Kyoto;

b) favorire la diffusione dell’informazione, la promozione e l’orien-tamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;

c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e le strutture internazionali dell’ICE, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprendi-toriale italiano;

d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un’azione concertata a benefi cio del Sistema-Paese, le attività pianifi cate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di

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accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività pro-gettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l’assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l’approvazione dei progetti, per la semplifi cazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;

f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifi ci corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;

g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.

6. Il Comitato è composto da un Consiglio direttivo e da una Se-greteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell’ambito dello specifi co mandato con-ferito dal Consiglio medesimo.

7. Il Consiglio direttivo è composto da otto membri, di cui tre no-minati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni consulti-ve, rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e dalla Confe-renza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per l’espletamento dei compiti di cui al comma 4, lettera bb) ed al comma 5 il Consiglio direttivo è integrato da due membri, no-minati dal Ministro degli affari esteri. Per l’espletamento dei compiti di cui al capo II il Consiglio direttivo è integrato da un membro nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni.

9. La Segreteria tecnica è composta da quindici membri di eleva-ta qualifi ca professionale, con comprovata esperienza in materia am-bientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, uno dal Mini-stero dell’economia e delle fi nanze, uno dal Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti ed uno dal Gestore servizi elettrici, di seguito deno-minato: «GSE».

10. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno defi nite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico; il regolamento dovrà assicurare la costante operatività e funzionalità del Comitato in relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto.

11. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie deli-berazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene data ade-guata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate nella Gazzet-ta Uffi ciale della Repubblica italiana, a cura del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le deliberazioni inerenti:

a) il Piano nazionale di cui alla lettera a) del comma 4, da sottopor-re alla consultazione del pubblico;

b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b) del com-ma 4 notifi cato alla Commissione europea;

c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 4 da sottoporre alla consultazione del pubblico;

d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 4 approvata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico;

e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere r) , s) e t) del comma 4;

f) la relazione di cui al comma 3. 12. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di

confl itto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale confl itto all’atto dell’accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all’ente designante ogni sopravvenuta situazione di confl itto di interesse. A se-guito di tale comunicazione il Ministero o l’ente provvede alla sostitu-zione dell’esperto.

13. Il Comitato può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici, sociali e am-bientali maggiormente interessati.

14. Per le attività di cui al comma 5, il Consiglio direttivo si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:

a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro pro-grammatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell’at-tività svolta.

15. La partecipazione al Comitato per l’espletamento di attività non riconducibili a quelle di cui all’articolo 26, comma 1, non deve compor-tare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 13 non spetta alcun emolumento, compenso, nè rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto”.

Per il regolamento 748/2009, si veda nelle note alle premesse. Il regolamento 82/2010, è pubblicato nella G.U.U.E. 29 gennaio

2010, n. L 25. Il regolamento 115/2011, è pubblicato nella G.U.U.E. 12 febbraio

2011, n. L 39. Per il regolamento 394/2011, si veda nelle note alle premesse. La decisione 278/2011 è pubblicata nella G.U.U.E. 17 maggio

2011, n. L 130. Per il regolamento (CE) n. 765/2008,si veda nelle note alle

premesse. Per la legge 1 giugno 2002, n. 120, si veda nelle note alle premesse. Per la decisione 2004/280/CE, si veda nelle note alle premesse. Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per il regolamento (UE) n. 1031/2010, si veda nelle note alle

premesse. Per il regolamento (UE) n. 920/2010, si veda nelle note alle

premesse. Per il regolamento (UE) 1193/2010, si veda nelle note alle

premesse. La legge 15 gennaio 1994, n. 65 (Ratifi ca ed esecuzione della con-

venzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con al-legati, fatta a New York il 9 maggio 1992) è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 29 gennaio 1994, n. 23, S.O.

Note all’art. 4: Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per la direttiva 2009/29/CE, si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 6: Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Il testo della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge fi nan-ziaria 2008) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

Note all’art. 8: Per la direttiva 2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 9: Per la direttiva 2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 14: Per il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, si veda nelle note

alle premesse.

Note all’art. 15: Per il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, si veda nelle note

alle premesse.

Note all’art. 18: Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note

alle premesse.

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Note all’art. 19: Per la direttiva 2003/87/CE si veda nelle note alle premesse. Per la direttiva 2009/29/CE si veda nelle note alle premesse. Per il regolamento (UE) n. 1031/2010 si veda nelle note alle

premesse. Il testo dell’articolo 2 del decreto – legge 20 maggio 2010, n. 72

(Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l’assegnazione di quote di emissione di ani-dride carbonica), pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 21 maggio 2010, n. 117, così recita :

“Art. 2. (Misure urgenti in materia di emissioni di anidride carbonica)

1. Per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO2) a titolo gratuito a causa dell’esaurimento della riserva per i nuovi entranti, il Comitato di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e suc-cessive modifi cazioni, determina il numero di quote di anidride carbo-nica (CO2) spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m) , del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.

2. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas defi nisce i crediti spet-tanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale ai sensi del comma 1 e con riferimento all’andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quo-te di spettanza degli aventi diritto per l’anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche de-vono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I crediti di cui al comma 2, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all’asta delle quote di CO2 di cui all’artico-lo 10 della citata direttiva 2003/87/CE, come sostituito dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, entro 90 giorni dal versamento dei suddetti proventi senza aggravi per l’utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica. In attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell’uten-za elettrica, sono abrogati i commi 18 e 19 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modifi cazioni.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze, di con-certo con i Ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le procedure di versamen-to all’entrata del bilancio dello Stato dei proventi della vendita all’asta delle quote di emissione di CO2 e la successiva riassegnazione, per le attività stabilite dall’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come sostituito dall’articolo 1 della direttiva 2009/29/CE del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, ai pertinenti capitoli di spesa in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle fi nanze e dell’ambien-te e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate.”.

La legge 19 luglio 2010, n. 111 (Conversione in legge, con modifi -cazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l’assegnazione di quote di emissione di CO2) è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 20 luglio 2010, n. 167.

Il testo dell’articolo 25 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., così recita:

“Art. 25. (Riduzione del debito pubblico) 1. Una quota dei proventi di cui all’articolo 2, comma 4, del de-

creto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell’economia e delle fi -nanze, è versata all’entrata del bilancio dello stato per essere destinata al

Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’articolo 2, com-ma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432

1 -bis . Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la realizzazione degli in-terventi necessari per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole, di cui all’ articolo 2, comma 239, della legge 23 dicem-bre 2009, n. 191, e successive modifi cazioni, in misura pari all’importo di 2,5 milioni di euro, come indicato nella risoluzione approvata dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati il 2 agosto 2011, sono destinate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’ articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 30 dicembre 2003, n. 398.”.

La legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con mo-difi cazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposi-zioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pub-blici) è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 27 dicembre 2011, n. 300, S.O.

Il testo dell’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432 (Istituzio-ne del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato), è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 2 novembre 1993, n. 257, così recita:

“Art. 2.(Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato) 1. È istituito presso la Banca d’Italia un conto denominato «Fondo

per l’ammortamento dei titoli di Stato», di seguito denominato «Fon-do». Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla pre-sente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

2. L’amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:

a) dal Direttore generale del tesoro, che lo presiede; b) dal Ragioniere generale dello Stato; c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero delle fi nanze; d) dal Direttore generale del territorio del Ministero delle fi nanze. 3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, in

allegato al conto consuntivo, una relazione sull’amministrazione del Fondo.”.

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per la decisione 2004/280/CE, si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 21: Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell’articolo 3- bis del decreto legislativo 4 aprile 2006,

n. 216 citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all’articolo 3.

Note all’art. 24: Il testo dell’articolo 29 -decies del citato decreto legislativo n. 152

del 2006, così recita: “Art. 29 -decies .(Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione in-

tegrata ambientale) 1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’auto-

rizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all’autorità com-petente. Per gli impianti localizzati in mare, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffi ci di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.

2. A far data dal ricevimento della comunicazione di cui al com-ma 1, il gestore trasmette all’autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell’auto-rizzazione stessa. L’autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffi ci individuati ai sensi dell’arti-colo 29 -quater , comma 3.

3. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provincia-li per la protezione dell’ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell’autorizzazione ai sensi dell’artico-lo 29 -sexies , comma 6 e con oneri a carico del gestore:

a) il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

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c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunica-zione e in particolare che abbia informato l’autorità competente rego-larmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che infl uiscano in modo signifi cativo sull’ambiente, tempestivamente dei risultati della sorve-glianza delle emissioni del proprio impianto.

4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l’au-torità competente, nell’ambito delle disponibilità fi nanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.

5. Al fi ne di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifi ca tecnica relativa all’impianto, per prelevare campioni e per rac-cogliere qualsiasi informazione necessaria ai fi ni del presente decreto.

6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all’auto-rità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a) , b) e c) , e proponendo le misure da adottare.

7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezio-ne e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fi ni dell’applicazione del presente decreto, comunica tali in-formazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all’autorità competente.

8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizio-ni dell’autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell’autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, trami-te l’uffi cio individuato all’articolo 29 -quater , comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffi da, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffi da e contestuale sospensione dell’attività autorizzata per un tempo determinato, ove sì manifestino situazioni di pericolo per l’ambiente;

c) alla revoca dell’autorizzazione integrata ambientale e alla chiu-sura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffi da e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente.

10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l’auto-rità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fi ni dell’assunzione delle eventuali misure ai sensi dell’articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

11. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all’articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.”.

Note all’art. 27: Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell’articolo 2, del decreto – legge 20 maggio 2010,

n. 72, si veda nelle note all’articolo 19. Per la legge 19 luglio 2010, n. 111, si veda nelle note all’articolo 19.

Note all’art. 29: Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell’articolo 2, del decreto – legge 20 maggio 2010,

n. 72, si veda nelle note all’articolo 19. Per la legge 19 luglio 2010, n. 111, si veda nelle note all’articolo 19.

Note all’art. 31: Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 32: Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per il decreto legislativo 14 settembre 2011, 162, si veda nelle note

alle premesse.

Per il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 34:

Per il regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note alle premesse.

Per il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, si veda nelle note alle premesse.

Per la direttiva 2009/29/CE, si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 35:

Per il regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note alle premesse.

Per il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, si veda nelle note alle premesse.

Per la direttiva 2009/29/CE, si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 36:

La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifi che al sistema penale) è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

Note all’art. 37:

Per la direttiva 2009/29/CE, si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 38:

Per testo dell’articolo 3 bis del ciatato decreto legislativo n. 216 del 2006, si veda nelle note all’articolo 3.

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per la decisione 2011/278/CE, si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 39:

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della di-rettiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambien-tale) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 23 settembre 2005, n. 222.

Note all’art. 41:

Il testo dell’articolo 4 della citata legge n. 96 del 2010, così recita: “Art. 4. (Oneri relativi a prestazioni e a controlli) In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano

le disposizioni dell’articolo 9, commi 2 e 2 -bis , della legge 4 febbraio 2005, n. 11.”.

Note all’art. 43:

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell’articolo 3- bis del citato decreto legislativo n. 216

del 2006, si veda nelle note all’art. 3. Per il decreto legislativo 14 settembre 2011, 162, si veda nelle note

alle premesse.

Note all’art. 44:

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell’articolo 3- bis del citato decreto legislativo n. 216

del 2006, si veda nelle note all’art. 3. Per il decreto legislativo 14 settembre 2011, 162, si veda nelle note

alle premesse.

Note all’art. 45:

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell’articolo 3- bis del citato decreto legislativo n. 216

del 2006, si veda nelle note all’art. 3. Per il decreto legislativo 14 settembre 2011, 162, si veda nelle note

alle premesse.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013 , n. 31 .

Regolamento recante modifi che al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezza-ture delle macchine agricole.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 17, commi 1 e 4 -ter , della legge 23 ago-sto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, re-cante Nuovo codice della strada;

Visti l’articolo 1, commi 1 e 4, e gli articoli 4 e 15, della legge 29 luglio 2010, n. 120;

Visto l’articolo 15, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale prevede che il Governo provvede a modifi care l’articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nel senso di preve-dere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e di tutela del territorio;

Visto l’articolo 6, comma 1, lettera e) , e comma 2, let-tera e) , del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, conver-tito, con modifi cazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

Visto l’articolo 14, comma 16, della legge 12 novem-bre 2011, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 di-cembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Se-zione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 26 luglio 2012 e dell’ 8 novembre 2012;

Ritenuto opportuno, per ragioni di sistematicità ed eco-nomicità della normazione, ricondurre ad un unico atto normativo l’attuazione delle disposizioni di cui agli arti-coli in premessa citati, incidenti tutti sulla medesima ma-teria del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot-tata nella riunione dell’11 gennaio 2013;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, limitatamente all’articolo 17, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1. Modifi che all’articolo 9 del decreto del Presidente della

Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’articolo 9 del decreto del Presidente della Re-pubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le se-guenti modifi cazioni:

a) al comma 2, le parole: “Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizza-zione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infra-strutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione”;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3 -bis . Salvo quanto previsto dall’articolo 10,

comma 2, lettera b) , comma 3 e comma 6 del codice, un trasporto in condizioni di eccezionalità è consentito quando anche una sola delle cose trasportate, indivisibile ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del codice, determina eccedenze rispetto ai limiti di sagoma o di massa fi ssati dagli articoli 61 e 62 del codice, o entrambi, e non è pos-sibile eseguirlo in condizioni ordinarie.”.

Art. 2. Modifi che all’articolo 10 del decreto del Presidente

della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’articolo 10, comma 2, del decreto del Presiden-te della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: “Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione”.

Art. 3. Modifi che all’articolo 11 del decreto del Presidente

della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Re-pubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le se-guenti modifi cazioni:

a) al comma 2, le parole: “Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizza-zione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizza-zione”, e le parole: “Ministero dei trasporti e della navi-gazione” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

b) al comma 6, le parole: “Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizza-zione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infra-

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strutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione”.

Art. 4. Modifi che all’articolo 12 del decreto del Presidente

della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’articolo 12, comma 3, del decreto del Presiden-te della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: “Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione”.

Art. 5. Modifi che all’articolo 13 del decreto del Presidente

della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’articolo 13 del decreto del Presidente della Re-pubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le se-guenti modifi cazioni:

a) al comma 1: 1) alla lettera a) , le parole: “in un determinato

periodo di tempo” sono sostituite dalle seguenti: “entro dodici mesi dalla data di rilascio”;

2) alla lettera b) , le parole: “in date prestabilite, o in date libere ma entro un determinato periodo di tempo” sono sostituite dalle seguenti: “entro sei mesi dalla data di rilascio”;

3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) sin-gole, valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio.”;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1 -bis . In relazione al tipo di autorizzazione ri-

chiesta, e alle esigenze del trasporto, per viaggio si inten-de sia la sola andata, sia l’andata ed il ritorno, con veico-lo, o complesso di veicoli, a carico o a vuoto. Per percorso si intende un itinerario collegante sempre la stessa origine e la stessa destinazione, come individuato dai richiedenti, e che può essere modifi cato dagli enti proprietari secondo le esigenze di viabilità. Il percorso si intende ripetitivo quando mantiene fi sse le tratte stradali comprese tra ori-gine e destinazione.”;

c) al comma 2: 1) al punto A) :

1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) i veicoli o i trasporti siano eccezionali solamente ai sen-si dell’articolo 61 del codice, e la massa complessiva a pieno carico del veicolo o del complesso di veicoli, quale risulta dalla carta di circolazione, non superi i limiti di cui all’articolo 62;”;

1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) il ca-rico del trasporto eccezionale non sporga anteriormente e l’eventuale sporgenza posteriore non superi i quattro de-cimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;”;

1.3) alla lettera c) , le parole: “siano costituite sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sem-

pre ad una stessa tipologia” sono sostituite dalle seguenti: “rispettino le condizioni di cui al comma 9”;

1.4) la lettera e) è soppressa; 1.5) alla lettera f) , le parole: “i veicoli e i trasporti”

sono sostituite dalle seguenti: “i veicoli o i trasporti”e, al punto 2), le parole: “larghezza 2,50 m” sono sostituite dalle seguenti: “larghezza 2,55 m”; 2) il punto B) è sostituito dal seguente:

“B) È altresì rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specifi cità e purché siano riconducibili sempre alla medesima tipologia:

a) veicoli per uso speciale individuati agli artico-li 203, comma 2, lettere b) , c) , h) , i) , j) , bb) , cc) e ii) , 204, comma 2, lettere a) e b) , e veicoli eccezionali al se-guito dei veicoli di cui all’articolo 203, comma 2, lette-ra h) , adibiti al trasporto esclusivo di attrezzature ad essi complementari;

b) autotreni ed autoarticolati con rimorchio o se-mirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall’articolo 61 del codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fi ssati dall’ente che rilascia l’au-torizzazione, in relazione alla confi gurazione della rete stradale interessata, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 t, ovvero 56 t se formati con motrice classifi cata mezzo d’opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d’opera;

c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari; d) veicoli che trasportano, in quanto adeguata-

mente e permanentemente allestiti, pali per linee elettri-che, telefoniche e di pubblica illuminazione, purché non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed al-tezza di cui all’articolo 61 del codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere effi ca-cemente segnalate ai fi ni della sicurezza della circolazio-ne; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell’asse anteriore;

e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri;

f) veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbri-cati compositi e di apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, per i quali il trasporto, compatibilmente con le caratteristiche dei percorsi richiesti, rientri nei limiti dimensionali e ponderali seguenti:

altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 35 m, massa complessiva 108 t;

g) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi;

h) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fi ssati dall’articolo 62 del codice e i seguenti limiti di-mensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m.

L’autorizzazione periodica è rilasciata su percorsi an-che diversi o su elenchi di strade; non è consentita per i veicoli di cui alle lettere e) , f) e g) per il transito sulle

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strade classifi cate di tipo A, ai sensi dell’articolo 2, com-ma 2, del codice.”;

d) al comma 3, le parole: “i percorsi” sono sostitu-ite dalle seguenti: “il percorso”;

e) al comma 5:

1) dopo le parole: “di tipo periodico” sono inse-rite le seguenti: “di cui al comma 2, punto A) ,”;

2) l’inciso: “, fatta salva la invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi,” è soppresso;

3) le parole: “Direzione generale della M.C.T.C.” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione ge-nerale per la motorizzazione”;

4) dopo le parole: “fi ssati dall’articolo 62 del codice” sono inserite le seguenti: “; in tal caso viene meno l’obbligo della scorta, qualora imposta”;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multi-plo, e per i trasporti eccezionali di cui al comma 2, punto B) , è ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamen-te, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a con-dizione che:

a) permangano le condizioni che impongono la scorta, ove la stessa è prescritta;

b) sia garantito il rispetto, in qualunque con-dizione di carico, delle prescrizioni di cui all’articolo 16;

c) siano rispettati i limiti di massa fi ssati dall’autorizzazione o, in mancanza, dall’articolo 62 del codice;

d) rimanga inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi.

Resta fermo l’indennizzo già corrisposto ai sensi dell’articolo 18, ove dovuto.

Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza, ai sensi dell’articolo 61 del codice, e per i quali nel prov-vedimento di autorizzazione non è prescritta la scorta, è ammessa anche la facoltà di ridurre la dimensione longi-tudinale del trasporto, anche con eventuale riduzione di massa, fi no al limite fi ssato dall’articolo 61 del codice, potendo rientrare anche entro il limite stesso.”;

g) al comma 9, aggiungere, in fi ne, i seguenti pe-riodi: “L’impiego di specifi che attrezzature non deve de-terminare eccedenze superiori a 4,20 m in altezza. Nel caso di autotreni, non si confi gura l’abbinamento longitu-dinale delle cose indivisibili qualora l’eccedenza in lun-ghezza si verifi chi posteriormente per il solo rimorchio.”.

Art. 6.

Modifi che all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. L’articolo 14 del decreto del Presidente della Repub-blica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

“Art. 14 (Art. 10 Codice della strada)

1. Le domande per ottenere l’autorizzazione alla circo-lazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in con-dizione di eccezionalità devono essere presentate su carta resa legale, ai sensi del decreto del Presidente della Re-pubblica 30 dicembre 1982, n. 955, all’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e milita-ri ed alle regioni per la rimanente rete viaria. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative all’autorizzazione alla circolazione di cui all’articolo 10, comma 6, del codice. In tale caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l’autorizzazione sull’intero ter-ritorio regionale, previo nulla osta delle altre province. Ai fi ni della massima semplifi cazione e della gestione in tempo reale delle domande, gli enti proprietari di strade o i loro concessionari adottano apposite procedure telemati-che, con imposta di bollo corrisposta in modo virtuale; gli stessi possono costituire consorzi o stipulare convenzioni tra loro al fi ne di istituire sportelli unici per l’accettazio-ne, la gestione delle domande ed il rilascio delle relative autorizzazioni; a fi ni di coordinamento e di scambio di informazioni, possono, inoltre, richiedere l’interconnes-sione con i rispettivi sistemi informativi e con quelli della Direzione generale per la motorizzazione.

2. La domanda deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data fi ssata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto. L’au-torizzazione deve essere rilasciata entro quindici giorni dalla presentazione della domanda. Il divieto di autoriz-zazione o la necessità di procrastinare il rilascio a date successive a quelle richieste nella domanda, deve essere espressamente motivato. I termini di rilascio e quelli di presentazione possono essere ridotti per ragioni di pubbli-co interesse dichiarate dalle competenti autorità, ovvero per esigenze di esportazione o trasferimento, o per docu-mentati motivi d’urgenza; possono essere, altresì, ridotti, per veicoli già in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso offi cine di riparazione su percorsi diversi da quelli già autorizzati, ovvero in caso di soc-corso o rimozione con i veicoli di cui all’articolo 12. La richiesta di riduzione dei termini deve essere motivata; se, su istanza, la domanda è evasa nel termine massimo di tre giorni lavorativi, l’ente rilasciante ha facoltà di richiedere i diritti d’urgenza.

3. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possono essere indicati, con annota-zione a parte, sia per il veicolo trainante che per quello trainato, ammettendo tutte le loro possibili combinazioni, anche incrociate, fi no ad un massimo di cinque veicoli,

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costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, a con-dizione che:

a) sia documentata l’abbinabilità di ciascuno dei complessi di veicoli eccezionali scelti per il trasporto, ai sensi dell’articolo 219, comma 3;

b) nel caso di veicoli o trasporti eccezionali per mas-sa, rimangano invariati i carichi massimi trasmessi a ter-ra da ciascun asse, in relazione alle condizioni di carico autorizzate e gli interassi varino entro una tolleranza del 20% e che, comunque, si determini una differenza non superiore a 0,50 m;

c) la massa complessiva a pieno carico di ciascun veicolo o complesso di veicoli di riserva non sia superiore a quella del primo veicolo o complesso di veicoli.

4. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo periodico, deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi ed i semirimorchi possono essere indicati fi no ad un massimo di cinque veicoli di riserva, purché di documentata abbinabilità, ai sensi dell’artico-lo 219, comma 3, e tali da rispettare in ogni combinazio-ne tutti i limiti di massa ed i limiti dimensionali fi ssati dall’autorizzazione.

5. Il veicolo o trasporto eccezionale con altezza supe-riore a 4,30 m, che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrifi cate, deve ottenere anche l’au-torizzazione del gestore della rete ferroviaria, cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione contiene le prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferro-viario e della sicurezza dell’attraversamento.

6. Fermo restando l’obbligo di verifi ca da parte dell’en-te rilasciante l’autorizzazione, per i veicoli o i trasporti eccedenti in altezza i richiedenti devono, altresì, dichiara-re di aver verifi cato che sull’intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 m ed opere d’arte con franco inferiore a 0,20 m rispetto all’intradosso. Ove non sussistano tali condizioni, l’en-te proprietario ha la facoltà di rilasciare l’autorizzazio-ne, previa adozione di specifi che misure prescrittive e di controllo.

7. Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad identifi care il richiedente, il veicolo o com-plesso di veicoli e la dotazione dei mezzi tecnici di sup-porto eventualmente necessari per effettuare il trasporto, devono essere di norma indicati: A) per le autorizzazioni di tipo periodico:

a) una descrizione del carico, compresa la natura del materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono, nonchè dell’eventuale imballaggio, per i trasporti eccezionali di cui all’articolo 13, comma 2, punto B) ;

b) lo schema grafi co longitudinale, trasversale e pla-nimetrico, riportante: il veicolo o complesso di veico-li compresi quelli eventuali di riserva, con carico nella confi gurazione prevista di massimo ingombro; i limiti di-mensionali massimi per i quali si richiede l’autorizzazio-ne, rientranti comunque entro i limiti consentiti dall’ente proprietario o concessionario della strada; la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella confi gurazione di massimo ingombro prevista nonchè i li-

miti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell’articolo 62 del codice;

c) i percorsi o gli elenchi di strade interessate al transito; d) il periodo di tempo per il quale si richiede

l’autorizzazione; B) per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo:

a) una precisa descrizione del carico e del suo eventua-le imballaggio;

b) lo schema grafi co longitudinale, trasversale e plani-metrico riportante: la confi gurazione del veicolo o com-plesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico; il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella confi gurazione corrispon-dente al limite superiore di dimensioni e di massa. Qua-lora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall’arti-colo 62 del codice, devono essere indicati la pressione di gonfi aggio dei pneumatici e il baricentro del carico com-plessivo, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di no-torietà, sottoscritta dal committente ai sensi delle vigenti norme in materia, attestante la massa del carico;

c) il percorso interessato al transito; d) la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il

trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio o i viaggi.

8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale per la mo-torizzazione, dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso di comples-si, l’abbinabilità della motrice con il rimorchio o semiri-morchio ove prevista. Qualora non risultino dai documen-ti citati i carichi massimi per asse, questi devono essere certifi cati da un documento della casa costruttrice o della Direzione generale per la motorizzazione. Deve, inoltre, essere presentata la ricevuta attestante il pagamento, ove previsto, dell’indennizzo di cui all’articolo 18 e delle spe-se di cui all’articolo 19, ad eccezione delle voci di spesa che possono essere contabilizzate ed addebitate soltanto a consuntivo. Tale ricevuta deve essere consegnata, in originale o in copia, secondo i casi, all’ente rilasciante prima del ritiro dell’autorizzazione, salvo che l’ente stes-so non acquisisca altrimenti l’informazione dell’avve-nuto pagamento, purché tale modalità sia uniforme per tutta la rete viaria dell’ente rilasciante ovvero degli enti consorziati o operanti in regime di convenzione ai sensi del comma 1. Alla domanda di autorizzazione devono, altresì, essere allegati: copia dell’autorizzazione di cui al comma 5, ove prevista; la dichiarazione sulla verifi ca del-le linee elettriche di cui al comma 6, ove prevista; la di-chiarazione di cui all’articolo 13, comma 6, ove prevista; una dichiarazione sulla percorribilità, da parte del veicolo o complesso, dei percorsi o elenchi di strade richiesti, a fi rma del titolare o legale rappresentante della ditta, con particolare riferimento all’inscrivibilità in curva, in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto dall’articolo 61 del codice. È ammessa la facoltà di formulare le dichia-razioni previste in calce alla domanda di autorizzazione.

9. La domanda di autorizzazione presentata dalle im-prese concessionarie del servizio di trasporto su strada di

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carri ferroviari è corredata dalla copia della carta di circo-lazione del trattore e dei rimorchi autorizzati da parte del competente uffi cio della Direzione generale per la moto-rizzazione, ad essere agganciati al medesimo, fi no ad un massimo di dieci rimorchi; l’autorizzazione e’ rilasciata per i complessi che possono così formarsi.

10. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, possono essere rilasciate, secondo i casi, le autorizzazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere b) o c) ; le domande di autorizzazione, in luogo della documentazione relativa al veicolo, possono essere corredate da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttri-ce, contenente le medesime specifi che tecniche ed iden-tifi cative di cui al comma 7, ed un disegno di insieme del veicolo. Tale documentazione deve essere completata dalla copia del certifi cato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all’ar-ticolo 255. Per la circolazione ai sensi dell’articolo 98 del codice le domande di autorizzazione possono esse-re presentate da parte dei soggetti e per le fi nalità di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. Per i soli veico-li di cui all’articolo 13, comma 2, punto B) , lettera a) , è consentito il rilascio delle autorizzazioni di cui all’arti-colo 13, comma 1, lettera a) . In tal caso, l’autorizzazione deve riportare il numero di assi e i limiti dimensionali e ponderali entro i quali il veicolo è ammesso a circolare, e deve essere accompagnata, volta per volta, dalla copia della carta di circolazione, se trattasi di veicolo eccezio-nale già immatricolato, del certifi cato di approvazione o di omologazione di cui all’articolo 76, commi 1 e 6, del codice, se trattasi di veicolo eccezionale non ancora im-matricolato, o da dichiarazione sostitutiva del costruttore, se trattasi di prototipo sperimentale, nonché dal disegno d’insieme del veicolo nella sua effettiva confi gurazione di marcia.

11. Le domande di autorizzazione devono essere sotto-scritte, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichia-razioni sostitutive di atto di notorietà, dal legale rappre-sentante della società o impresa di trasporto o da altro soggetto munito di delega o dal proprietario del veicolo o dal suo locatario ai sensi dell’articolo 91 del codice che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve anche dichiara-re di avere tutti gli specifi ci requisiti e autorizzazioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modi-fi cazioni. Per i soggetti di cui al comma 10, tale dichia-razione non è necessaria. Nei casi di trasferimento per riparazione, soccorso o rimozione la domanda può essere sottoscritta anche dall’esercente l’offi cina di riparazione, in possesso di targa prova ai sensi dell’articolo 98 del co-dice e dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presiden-te della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, ovvero dall’esercente l’attività di soccorso o di rimozione, oppu-re corredata da dichiarazione di questi attestante lo stato di necessità.

12. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatri-colati all’estero, oppure effettuare trasporti eccezionali devono produrre copia dei documenti di circolazione e un documento tecnico rilasciato dalla Direzione generale per la motorizzazione, a richiesta dell’interessato, secondo

un modello fi ssato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’abbinabilità dei complessi deve essere docu-mentata ai sensi dell’articolo 219, comma 3, ovvero con analoga attestazione dello stato d’origine, ovvero produ-cendo copia di un’autorizzazione da questo rilasciata e in corso di validità.

13. La copia del documento di circolazione o del do-cumento sostitutivo di cui ai commi 8, 9 e 12, deve esse-re relativa ad un documento valido e presentata in forma semplice; deve essere esibito, contestualmente, l’origi-nale del documento stesso, ovvero la copia deve essere dichiarata dall’interessato conforme all’originale, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostituti-ve di atto di notorietà. L’ente rilasciante l’autorizzazione attesta sulla copia, se del caso, la presa visione del docu-mento originale. I soggetti che presentano più domande di autorizzazione presso lo stesso ente e per lo stesso vei-colo possono fornire, per tutte le domande successive alla prima, nell’arco temporale di un anno, gli estremi della medesima e dichiarando che, dalla data della prima pre-sentazione, il documento di circolazione o il documento sostitutivo non hanno subito modifi che ed hanno mante-nuto validità per la circolazione.”.

Art. 7. Modifi che all’articolo 15 del decreto del Presidente

della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. L’articolo 15 del decreto del Presidente della Repub-blica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

“Art.15 (Art.10 Codice della strada)

1. Le autorizzazioni in scadenza o scadute sono rinno-vabili su domanda, per non più di tre volte, per un periodo di validità complessiva dell’autorizzazione non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo o com-plesso di veicoli che al suo carico, e il percorso stradale sono rimasti invariati.

2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni, da presentarsi in carta semplice entro i trenta giorni antece-denti o successivi alla scadenza, deve essere sottoscritta da uno dei soggetti di cui all’articolo 14, commi 10 e 11, e corredata da:

a) estremi identifi cativi del provvedimento di auto-rizzazione rilasciato e da rinnovare;

b) dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge, dal legale rappresentante della ditta che esegue il traspor-to, attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione;

c) ricevuta, in originale o in copia secondo i casi, salvo che non sia altrimenti acquisita dall’ente stesso, attestante il pagamento dell’indennizzo di cui all’artico-lo 18, ove previsto, e delle spese di cui all’articolo 19, aggiornati all’anno in cui avviene il rinnovo;

d) copia del documento di circolazione o del do-cumento sostitutivo, presentata con le modalità previste all’articolo 14, comma 13.

3. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non an-cora scadute, possono a domanda dell’interessato essere

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prorogate una sola volta per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso. La domanda di proroga, da presentarsi in carta semplice prima della scadenza, e da evadere entro sette giorni lavorativi dalla presentazione, deve essere corredata da una dichiarazione attestante la necessità della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i re-quisiti che hanno determinato il rilascio della autorizza-zione stessa.

4. All’atto del rinnovo o della proroga dell’autorizza-zione l’ente proprietario o concessionario delle strade ha facoltà di integrare o modifi care le prescrizioni contenute nell’autorizzazione originaria.

5. Le domande di modifi che ovvero integrazioni ad au-torizzazioni già rilasciate ed in corso di validità devono essere presentate con le modalità previste dal comma 2, e devono essere evase nei termini previsti dal comma 3.”.

Art. 8.

Modifi che all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Re-pubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le se-guenti modifi cazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Nel provvedimento di autorizzazione sono sta-

bilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione qua-li, ad esempio, gli eventuali percorsi da seguire o da evi-tare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all’articolo 12, comma 3 -bis , del codice, gli eventuali pe-riodi temporali, orari e giornalieri, di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso, l’eventuale obbligo di comunicare il transito nel caso sia prescritta la scorta ovvero si eccedano i limiti previsti dall’articolo 62 del codice. Il provvedimento deve, altresì, contenere la pre-scrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, il veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condot-to alla più vicina area disponibile. I vari enti proprietari interessati dal transito, previo coordinamento tra loro se-condo le facoltà di cui all’articolo 14, comma 1, qualora le situazioni e condizioni locali lo consentano, si adopera-no perché le prescrizioni siano il più possibile uniformi.”;

b) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: “4. Ferme restando le condizioni di cui al com-

ma 3 e le facoltà di cui all’articolo 13, commi 5 e 7, se nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all’articolo 12, comma 3 -bis , del codice, il capo-scorta dovrà attenersi alle indicazioni del disciplinare di cui al comma 6, e alle eventuali indicazioni fornite, ai sensi del comma 5, dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del codice. Prima dell’inizio del viaggio il capo-scorta deve darne comunicazione agli organi di polizia stradale

competenti per territorio di cui all’articolo 12, comma 1, del codice:

a) con preavviso di ventiquattro ore, quando il viaggio deve essere effettuato sulle strade o tratti di strade di tipo A e B, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del codi-ce, e sulle altre strade extraurbane con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4,5 m o di lunghezza superiore a 38 m;

b) con preavviso di tre giorni, quando il viaggio deve essere effettuato sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o tra-sporti eccezionali di larghezza superiore a 4 m o lunghez-za superiore a 35 m, ai fi ni dell’eventuale intervento, pri-ma della partenza, di una pattuglia di Polizia stradale, per il controllo tecnico documentale sul trasporto da eseguire;

c) con preavviso di cinque giorni, quando è ne-cessaria l’adozione di provvedimenti di chiusura comple-ta al transito della strada con deviazione del traffi co su itinerari alternativi, ai sensi dell’articolo 10, comma 9, del codice, ovvero la chiusura del tratto stradale interessato ha durata prevedibile superiore ad un’ora.

La comunicazione, che deve essere fornita con le mo-dalità indicate con direttive del Ministero dell’interno, deve precisare la data e l’ora d’inizio del viaggio e le ge-neralità del capo-scorta designato.

5. Gli organi di polizia stradale competenti per territo-rio di cui all’articolo 12, comma 1, del codice, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, e conforme-mente alle disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6, possono:

a) nei casi indicati dal comma 4, lettere a) e b) , se le circostanze lo richiedono, imporre all’impresa autoriz-zata o ai soggetti di cui al comma 6 -bis , che effettuano la scorta tecnica, ulteriori modalità operative ovvero fornire indicazioni sul numero di ulteriori veicoli o persone abi-litate di scorta;

b) nel caso indicato dal comma 4, lettera c) , se le circostanze lo consentono, autorizzare il personale del-la scorta tecnica a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni.

6. La scorta tecnica può essere svolta direttamente da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponibilità o può essere affi data a imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con disci-plinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, da pubblicare nella Gazzetta Uffi ciale del-la Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l’autorizzazione delle imprese allo svolgimento del ser-vizio di scorta tecnica e per l’abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso discipli-nare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica, le modalità di svolgimento della stessa, nonchè le eventuali ulteriori comunicazioni. L’autorizza-

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zione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell’impresa e l’abilitazione del personale incarica-to sono rilasciati da parte del Ministero dell’ interno.”;

c) al comma 6 -bis , sono aggiunti, in fi ne, i seguenti periodi: “Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalità nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, la scorta tecnica può essere effettuata dal personale dell’amministrazio-ne della difesa. Parimenti, le amministrazioni assimilate alle Forze armate di cui all’articolo 138, comma 11, del codice, potranno effettuare la scorta tecnica con proprio personale. L’abilitazione del personale di scorta tecnica ai predetti veicoli o trasporti eccezionali è rilasciata dal Comando militare competente o dall’autorità assimilata ai sensi dell’articolo 138, comma 11, del codice. Le di-sposizioni del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concer-to con il Ministro dell’interno di cui al comma 6, si ap-plicano, limitatamente alle modalità di effettuazione della scorta, anche per la circolazione dei veicoli e trasporti ec-cezionali nella disponibilità o sotto il diretto controllo dei soggetti di cui all’articolo 138, comma 11, del codice.”;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Per le scorte assicurate dalla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, ovvero dai corpi di polizia municipale o provinciale ai sensi dell’articolo 21, comma 2, nel rispet-to del regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ovvero della competente amministrazione, sono a carico del ri-chiedente le spese e gli oneri relativi, fi ssati con prov-vedimento del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi nanze.”;

e) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: “10. Sulle autorizzazioni singole e multiple,

qualora sia dovuto l’indennizzo d’usura, devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l’ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l’autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere re-stituita all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione stessa. Deve, inoltre, essere allegata copia della dichiarazione sostitutiva e dello schema di carico di cui all’articolo 14, comma 7, punto B) , lettera b) .

11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto rife-rimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto di-sposto all’articolo 14, comma 3, qualora sia dovuto l’in-dennizzo d’usura, prima dell’inizio del viaggio devono essere comunicati i numeri delle targhe del veicolo isolato o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto. Le comunicazioni devono essere allegate all’autorizzazione e sostituiscono l’annotazione di cui al comma 10. La co-municazione può essere effettuata dalla ditta che esegue la scorta ovvero dal capo-scorta.

12. Se l’annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento di autorizzazione e se la co-municazione di cui al comma 11 non risulta effettuata, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato. Per-tanto, in caso di accertamento da parte degli organi di po-lizia stradale, lo stesso è soggetto a tutte le conseguenze previste per la mancata autorizzazione. Alla fi ne del viag-gio, durante il quale è stata accertata la inadempienza, l’autorizzazione deve essere restituita all’uffi cio che l’ha

rilasciata. Se la comunicazione, ancorchè effettuata, non risulta allegata, il trasporto eccezionale è invece sogget-to a tutte le conseguenze previste per il mancato rispetto delle prescrizioni.”;

f) al comma 13, è aggiunto, in fi ne, il seguente perio-do: “Le comunicazioni possono essere effettuate in qua-lunque modalità purché suscettibile di riscontro. Secondo le facoltà di cui all’articolo 14, comma 1, annotazioni, comunicazioni e rilievi possono essere formulati in forma digitale.”;

g) al comma 14 -bis , le parole: “all’articolo 12, com-mi 1 e 3-bis” sono sostituite dalle seguenti: “all’artico-lo 12, comma 1, ovvero il personale abilitato di cui all’ar-ticolo 12, comma 3-bis”;

h) ai commi 15 e 16, le parole: “Direzione generale della M.C.T.C.” sono sostituite dalle seguenti “Direzione generale per la motorizzazione”;

i) al comma 17, le parole “Ministro dei lavori pub-blici” sono sostituite dalle parole “Ministro delle infra-strutture e dei trasporti”.

Art. 9.

Modifi che all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Re-pubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le se-guenti modifi cazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo

non possono essere rilasciate per un periodo superiore ri-spettivamente a mesi tre ed a mesi sei.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le autorizzazioni di tipo periodico non pos-

sono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici.”;

c) il comma 3 è soppresso.

Art. 10.

Modifi che all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’articolo 18 del decreto del Presidente della Re-pubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le se-guenti modifi cazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Dell’ef-fettuato versamento fa fede la ricevuta riportante gli estremi identifi cativi del veicolo o complesso di veicoli, da allegare, in originale o in copia secondo i casi, alla domanda di autorizzazione, salvo che l’ente stesso non acquisisca altrimenti l’informazione dell’avvenuto paga-mento. Nei casi in cui l’ente rilasciante non sia proprieta-rio o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. Il riscontro del pagamento deve essere annotato sull’autorizzazione. Secondo le fa-coltà di cui all’articolo 14, comma 1, l’annotazione può essere effettuata in forma digitale.”;

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b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La valu-tazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, è effettuata come segue:

a) veicoli e trasporti di cui all’articolo 13, com-ma 2, punto B) , lettere a) , b) se diversi dai mezzi d’opera, e) , f) e g) :

1) sino a 20 t, euro 510,26; 2) da oltre 20 t a 33 t, euro 850,09; 3) da oltre 33 t a 56 t, euro 1.445,05.

Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in più;

b) veicoli e trasporti di cui all’articolo 13, com-ma 2, punto B) , lettere b) , e) , f) e g) , qualora il numero di assi sia superiore a otto, ovvero lettera b) , limitatamente al rimorchio o alla massa gravante al suolo del semiri-morchio quale risulta dalla relativa carta di circolazione, se mezzi d’opera:

1) sino a 20 t, euro 169,91; 2) da oltre 20 t a 33 t, euro 297,48; 3) da oltre 33 t a 56 t, euro 510,26; 4) da oltre 56 t a 70 t, euro 850,09.

Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in più;

c) veicoli e trasporti di cui all’articolo 13, com-ma 2, punto B) , lettera c) :

1) euro 1,03 per viaggio, per i complessi adi-biti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e euro 6,71 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all’atto della domanda, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o di euro 604,25, rispettivamente per i carri ferroviari a due o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione è convalidata dal gestore del trasporto ferroviario.”;

c) al comma 6 sono aggiunti, in fi ne, i seguenti periodi:

“Nel caso di complessi mezzi d’opera, per il cui veicolo trainante sia stato versato l’indennizzo d’usu-ra di cui all’articolo 34, comma 1, del codice, la durata dell’autorizzazione è commisurata a quella della tassa di possesso. Per i veicoli e i trasporti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b) , del codice, nelle condizioni di cui all’articolo 10, comma 2 -bis , del codice, l’indennizzo per la maggiore usura è corrisposto in misura forfettaria come indicato nello stesso comma, e la durata dell’autorizza-zione non può essere superiore al periodo di frazionamen-to della tassa di possesso; nelle diverse condizioni di cui al comma 4, per i medesimi veicoli e trasporti, l’indenniz-zo è corrisposto in maniera convenzionale, e gli importi sono determinati ai sensi del comma 5.”.

Art. 11. Modifi che all’articolo 21 del decreto del Presidente

della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’articolo 21, del decreto del Presidente della Re-pubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il comma 2 è sostitu-ito dal seguente:

“2. La scorta può essere curata dai corpi di polizia mu-nicipale ovvero provinciale, quando l’intero itinerario del trasporto si sviluppa su strade comunali ovvero provincia-li. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condi-zioni di eccezionalità, nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, il Comando militare respon-sabile del trasporto potrà richiedere l’ausilio dell’Arma dei Carabinieri per l’effettuazione della scorta.”.

Art. 12. Modifi che all’articolo 122 del decreto del Presidente

della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’articolo 122, comma 8, del decreto del Presiden-te della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le paro-le: “pneumatici da neve” sono sostituite dalle seguenti: “pneumatici invernali”.

Art. 13. Modifi che all’articolo 135 del decreto del Presidente

della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’articolo 135, comma 18, e nelle relative tabella e nota, del decreto del Presidente della Repubblica 16 di-cembre 1992, n. 495, le parole: “pneumatici”e “pneuma-tici da neve” sono sostituite dalle seguenti: “pneumatici invernali”.

Art. 14. Modifi che all’articolo 268 del decreto del Presidente

della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. L’articolo 268 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

“Art. 268 (Art. 104 Codice della strada)

1. La domanda per ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 104, comma 8, del codice, per la circolazione di macchine agricole eccezionali, deve essere presentata all’ente competente per la località di inizio del viaggio dai soggetti di cui all’articolo 110, comma 2, del codice e deve essere corredata da:

a) copia della carta di circolazione ovvero del certi-fi cato di idoneità tecnica del veicolo;

b) indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo;

c) rappresentazione della macchina nella sua massi-ma confi gurazione dimensionale e ponderale, nel rispetto dei limiti imposti dai documenti di circolazione e dagli enti proprietari delle strade interessate al transito, in caso

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di eccezionalità dovuta al montaggio di attrezzi portati o semiportati;

d) dichiarazione sulla percorribilità delle strade entro gli ambiti territoriali richiesti, con particolare riferimento all’inscrivibilità in curva, nel caso di sagome eccedenti quelle previste dall’articolo 61 del codice.

La domanda deve essere sottoscritta, ai sensi delle vi-genti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, dal proprietario del veicolo o dal legale rap-presentante dell’impresa agricola per conto della quale il veicolo è utilizzato; per le modalità di presentazione si seguono le disposizioni dell’articolo 14, commi 1 e 13, in quanto applicabili. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative alla autorizzazione alla circolazione, di cui all’articolo 104, comma 8, del codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l’autorizzazione sull’intero itinerario per il quale è richie-sta, previo nulla osta degli altri enti interessati. La durata massima dell’autorizzazione non può essere superiore a due anni, la minima non può essere inferiore a quattro mesi.

2. L’ente competente, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia l’autorizzazione al transito, prescrivendone condizioni e cautele. Qualora per il rilascio dell’autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni dalla richiesta del medesimo. Il tempo che in-tercorre tra tale richiesta ed il rilascio del nulla osta, costi-tuisce interruzione del termine previsto per l’ente presso il quale è stata presentata la domanda di autorizzazione. I termini di rilascio dell’autorizzazione e del nulla osta possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità, ovvero per esigenze di esportazione o trasferimento; possono essere, altresì, ridotti, per veicoli già in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso offi cine di riparazione su iti-nerari diversi da quelli già autorizzati.

3. I titolari dell’autorizzazione accertano direttamente, sotto la propria responsabilità, la permanenza delle condi-zioni di percorribilità di tutto l’itinerario prescelto da par-te del veicolo, nonchè l’esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo lo stesso.

4. Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la larghezza di 3,20 m, nell’autorizzazione, è prescritta la scorta tecnica. Detta scorta può essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l’impresa agricola. Detti au-toveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione. Il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l’ingombro della macchina agricola agli utenti della strada.

5. Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con sè l’autorizzazione da esibire, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale.

6. Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa fi ssati dall’articolo 104 del codice sono tenute al paga-mento di un indennizzo per la maggior usura della stra-da, in relazione al loro transito. L’entità dell’indennizzo è quella dell’articolo 18, comma 5, lettere a) e b) , rispet-

tivamente per le macchine agricole atte al carico e per le macchine agricole non atte al carico, da versare con le modalità di cui all’articolo 18, commi 6 e 8.

7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea portata e specifi ca attrezzatura; la domanda di au-torizzazione è accompagnata anche dallo schema grafi co longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono eviden-ziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stes-so; la lunghezza del convoglio comprensiva dell’eventua-le sporgenza posteriore non deve essere superiore a 18,75 m, e, qualora si superi la lunghezza di 16,50 m, la scorta tecnica precede e segue il complesso secondo le modalità di cui al comma 4.

8. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, la durata massima dell’autorizzazione non può essere supe-riore rispettivamente a quattro mesi e a un mese; se dovu-to, l’indennizzo d’usura è valutato ai sensi del comma 6 e l’importo può essere versato in misura non inferiore a 1/3 ovvero a 1/12 di quello annuale. Per la circolazione ai sensi dell’articolo 98 del codice le domande di autorizza-zione possono essere presentate da parte dei soggetti e per le fi nalità di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. In luogo della documentazione relativa al veicolo, esse pos-sono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, contenente le specifi che tecniche ed identifi cative di cui al comma 1; tale documentazione deve essere completata dalla copia del certifi cato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all’articolo 255. E’, altresì, consentito che l’autorizzazione sia relativa alla circolazione di una determinata tipologia di macchina agricola eccezionale; in tal caso la durata dell’autorizzazione non può essere superiore a dodici mesi, deve riportare i limiti dimensio-nali e ponderali entro i quali la tipologia di macchina è ammessa a circolare, e deve essere accompagnata, volta per volta, dalla copia della carta di circolazione, se trattasi di macchina agricola eccezionale già immatricolata, dalla copia del certifi cato di approvazione o di omologazione di cui all’articolo 76, commi 1 e 6, del codice se trattasi di macchina agricola eccezionale non ancora immatricolata, o da dichiarazione sostitutiva del costruttore, se trattasi di prototipo sperimentale, nonché dal disegno d’insie-me della macchina nella sua effettiva confi gurazione di marcia.”.

Art. 15. Modifi che all’allegato del Titolo I del decreto del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495)

1. All’allegato al Titolo I del decreto del Presidente del-la Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modifi cazioni:

a) nella Tabella I.3, nella parte relativa agli assi tan-dem e quadrupli, tutte le misure: “1,30” sono sostituite dalla seguente: “1,80”, e tutte le misure: “1,00” sono so-stituite dalla seguente: “1,40”.

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Art. 16. Modifi che all’allegato del Titolo II del decreto del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’allegato al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono appor-tate le seguenti modifi cazioni:

a) nella didascalia delle fi gure II 87, II 181, II 330, II 332, II 333, II 335 e II 336 le parole: “pneumatici da neve” sono sostituite dalle seguenti: “pneumatici invernali”.

Art. 17. Modifi che all’articolo 206 del decreto del Presidente

della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’articolo 206 del decreto del Presidente della Re-pubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le se-guenti modifi cazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fi ne, le seguenti pa-role: “e per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di tutela del territorio”;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1 -bis . Le macchine agricole attrezzate per lo svolgimento delle at-tività di manutenzione e di tutela del territorio rispettano le prescrizioni dell’articolo 104, comma 7, del codice.”.

Art. 18. Disposizioni fi nanziarie ed entrata in vigore

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto avvalendosi delle risorse umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta uffi ciale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2013

NAPOLITANO

MONTI, Presidente del Con-siglio dei Ministri

PASSERA, Ministro delle in-frastrutture e dei traspor-ti

CATANIA, Ministro delle po-litiche agricole alimenta-ri e forestali

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2013Uffi cio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei traporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 194

N O T E

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-

ne competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di leg-ge modifi cate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: — L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente

della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400: “Art. 17.Regolamenti. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazio-

ne del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei re-golamenti comunitari;

b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque ri-servate alla legge;

d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) . 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-

zione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regola-menti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubbli-ca, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore del-le norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamen-ti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono esse-re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamen-to», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Uffi ciale .

4 -bis . L’organizzazione e la disciplina degli uffi ci dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Con-siglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive mo-difi cazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffi ci di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffi ci hanno esclusive com-petenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione;

b) individuazione degli uffi ci di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversifi cazione tra strutture con funzio-ni fi nali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di fl essibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

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c) previsione di strumenti di verifi ca periodica dell’organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la defi nizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffi ci dirigenziali generali.

4 -ter . Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del pre-sente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni rego-lamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.”.

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

— Si riporta il testo degli articoli 1, 4 e 15, della legge 29 luglio 2010, n. 120:

“Art. 1. (Modifi che agli articoli 6, 59 , 77 , 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produ-zione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entità tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non effi cienza e di omessa revisione)

(In vigore dal 13 agosto 2010) 1. La lettera e) del comma 4 dell’ art. 6 del codice della strada, di

cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modifi ca-zioni, di seguito denominato « decreto legislativo n. 285 del 1992 », è sostituita dalla seguente:

« e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio».

2. Al comma 1, alinea, dell’ art. 59 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli» sono soppresse.

3. Dopo il comma 3 dell’ art. 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«3 -bis . Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sen-si dell’art. 75, comma 3 -bis , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancor-ché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confi sca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».

4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modifi care l’art. 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della stra-da, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , di seguito denominato «regolamento», riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma 8 agli pneumatici invernali. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, il Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, con i decreti di cui all’art. 237 del regolamento, prevede l’obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motovei-coli, ciclomotori, rimorchi e fi loveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifi ca della persistenza delle condizioni di effi cienza.

5. Al comma 4 dell’ art. 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992 , dopo le parole: «non regolarmente installati» sono inserite le seguenti: «, ovvero circola con i dispositivi di cui all’art. 80, comma 1, del presen-te codice e all’art. 238 del regolamento non funzionanti».

6. Al comma 14 dell’ art. 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modifi cazioni:

a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguen-ti: «Ad esclusione dei casi previsti dall’art. 176, comma 18, chiunque»;

b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fi no a: «revisione» sono soppresse;

c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «L’organo accertato-re annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fi no all’effettuazione della revisione. È consentita la circo-lazione del veicolo al solo fi ne di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente uffi cio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la pre-scritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisio-ne, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le dispo-sizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confi sca amministra-tiva del veicolo»”

“Art. 4. (Modifi che all’ art. 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 , in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)

(In vigore dal 13 agosto 2010) 1. All’ art. 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate

le seguenti modifi cazioni: a) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Nel

provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi pre-stabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento»;

b) il terzo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di ecce-zionalità imponga la chiusura totale della strada con l’approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l’intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostan-ze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento»;

c) al comma 17, le parole: «i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri per l’imposizione della scorta tecnica»;

d) al comma 18, le parole: «all’obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «all’obbligo di scorta tecnica»”

“Art. 15. (Modifi che agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992 , in materia di circolazione delle macchine agricole)

(In vigore dal 13 agosto 2010) 1. Al comma 8 dell’ art. 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992 ,

le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «valida per due anni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autoriz-zazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente raddoppiati gli importi dell’im-posta di bollo dovuta ai sensi dell’ art. 104, comma 8, del decreto legi-slativo n. 285 del 1992 , e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell’art. 18 del regolamento.

3. Al comma 3 dell’ art. 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte, in fi ne, le seguenti parole: «, salvo che l’autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile».

4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modifi care l’art. 206 del regolamento, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole posso-no essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e di tutela del territorio, disciplinandone le modalità.”.

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— Si riporta il testo dell’art. 6, comma 1, lettera e) e comma 2, lettera e) , del decreto legge 3 maggio 2011, n. 70:

“Art. 6. Ulteriori riduzione e semplifi cazioni degli adempimenti burocratici

(In vigore dal 28 febbraio 2012) 1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti

in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il se-guente provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriore svi-luppo, le modifi cazioni che seguono:

( Omissis ). e) per i trasporti eccezionali l’attuale autorizzazione prevista per

ciascun trasporto è sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da un’autorizzazione periodica da rilasciarsi con mo-dalità semplifi cata;

2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l’altro, le seguenti modifi cazioni:

( Omissis ). e) per semplifi care le procedure di rilascio delle autorizzazioni

relative ai trasporti eccezionali su gomma, all’art. 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modifi cazioni, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9 -bis . Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell’ art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successi-ve modifi cazioni, modifi ca il regolamento di esecuzione e di attuazio-ne del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia suffi ciente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fi ssata per il viaggio»”.

— Si riporta il testo dell’art. 14, comma 16, della legge 12 novem-bre 2011, n. 183:

“16. Per semplifi care le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all’articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modifi cazioni, il com-ma 9 -bis è sostituito dal seguente:

«9 -bis . Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell’ art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modifi cazioni, modifi ca il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repub-blica 16 dicembre 1992, n. 495 , prevedendo che:

a) per i trasporti eccezionali su gomma sia suffi ciente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizza-zione, corredata della necessaria documentazione, all’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fi ssata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;

b) le autorizzazioni periodiche di cui all’art. 13 del citato rego-lamento siano valide per un numero indefi nito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull’autorizzazione;

c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo art. 13 siano valide per un numero defi nito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;

d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo art. 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;

e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l’indicazio-ne della tipologia e della natura della merce trasportata;

f) le disposizioni contenute all’art. 13, comma 5, non siano vinco-late alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;

g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all’autorizzazione periodica prevista dall’art. 13, come

modifi cato ai sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le modalità semplifi cate di cui alla lettera a) del presente comma;

h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rin-novabili su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;

i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o mul-tiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte, fi no ad un mas-simo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trat-tori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate»”.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.

Note all’art. 1:

— Si riporta il testo dell’art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992,

come modifi cato dal presente regolamento: “Art. 9.(Art. 10 Cod. Str.) Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a

trasporti eccezionali. 1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli ecceziona-

li e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall’art. 62 del codice, sono quelle indicate nell’appendice I al presente titolo.

a) Per i veicoli a motore non atti al traino: a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fi ssati dall’art. 61 del

codice; a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t; a.3) velocità massima calcolata per costruzione: 70 km/h; b) Per i veicoli a motore atti al traino: b.1) rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6; b.2) massa aderente non inferiore al 75% della massa complessiva

massima; b.3) velocità massima calcolata per costruzione in servizio di trai-

no: 40 km/h, con l’eccezione di cui al successivo punto b.4); b.4) trasmissioni: è ammesso l’attrezzaggio con trasmissioni che

consentano di raggiungere una velocità massima calcolata non superiore a 70 km/h nei casi sotto indicati e se il conseguimento di tale velocità è reso possibile da elementi costruttivi:

b.4.1) quando viaggiano isolati; b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro i limiti di dimen-

sioni e massa ammessi dagli articoli 61 e 62 del codice e soddisfano le condizioni di cui al comma 5, dell’appendice III al titolo III;

b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto per una massa complessiva di 42 t e formano una combinazione della massa massima di 72 t nel rispetto del rapporto di traino 1,45. In questo caso i veicoli della combinazione devono rispettare, oltre a tutte le norme tecniche specifi che per i veicoli eccezionali e per trasporti eccezionali, anche tut-te le norme tecniche in vigore per i veicoli della categoria N3 ivi com-presa l’iscrizione nella fascia d’ingombro. Non si effettua la prova di cui al comma 5, punto b) , dell’appendice III al titolo III o della verifi ca ivi prevista del valore minimo della potenza specifi ca se la potenza del propulsore del veicolo trattore è non inferiore a 259 kW. La massa com-plessiva di 42 t, nel caso di semirimorchi, è riferita alla massa gravante sugli assi a terra del semirimorchio.

b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocità, purché riconosciuti ammissibili e affi dabili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devo-no intendersi elementi costruttivi ai fi ni della valutazione della velocità massima calcolata.

c) Per i veicoli rimorchiati: c.1) valore della massa minima complessiva del rimorchio: 29

t; per i semirimorchi tale massa è riferita a quella gravante sugli assi a terra;

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c.2) velocità di base ai fi ni del dimensionamento e dell’equipaggia-mento, tenuto anche conto della pressione di gonfi aggio dei pneumatici, che in ogni caso non può superare i 10 bar:

c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42 t; c.2.2) 40 km/h se di massa complessiva superiore a 42 t e sino a

80 t e, in ogni caso, per i limiti di sagoma eccedenti quelli dell’art. 61 del codice;

c.2.3) 25 km/h se di massa complessiva superiore a 80 t. Per i vei-coli rimorchiati eccezionali e per trasporti eccezionali, abbinabili a trat-tori classifi cati mezzi d’opera, la velocità di base deve comunque essere non inferiore a 80 km/h.

d) Prove: d.1) i valori delle masse eccezionali dichiarate dal costruttore pos-

sono essere ammessi a condizione che lo spunto in salita e la tenuta del freno di stazionamento risultino verifi cati sulle seguenti pendenze:

d.1.1) 18% per il veicolo isolato di cui al punto a) ; d.1.2) 16% per lo spunto in salita e 18% per la tenuta del freno di

stazionamento per il veicolo isolato di cui al punto b) ; d.1.3) 8% per il complesso formato con un valore del rapporto di

traino di 1,45; d.1.4) 4,5% per il complesso formato con un valore del rapporto di

traino uguale o superiore a 3; d.2) Per i singoli dispositivi e per le prove di prestazione, si fa

riferimento alla normativa in vigore, in quanto applicabile. Per i veicoli di cui al punto b) , ai fi ni della determinazione della massa rimorchiabile, dovrà altresì verifi carsi che la potenza minima del propulsore installa-to sul veicolo a motore, riferita al valore massimo in tonnellate della combinazione che può formare con il veicolo rimorchiato, non risulti comunque inferiore a:

d.2.1) 1,76 kW/t per combinazioni della massa complessiva sino a 100 t con l’eccezione di cui al punto b.4);

d.2.2) 1,17 kW/t per combinazione della massa complessiva di ol-tre 150 t.

Per valori della massa complessiva della combinazione compresi tra 100 e 150 t, la potenza minima del propulsore deve essere quella risultante per interpolazione lineare tra 1,76 e 1,17 kW/t. Le potenze specifi che sopra indicate sono ridotte rispettivamente a 1,47 kW/t e 1,03 kW/t, oppure al valore interpolato tra 1,47 e 1,03, per la combinazione la cui massa complessiva sia compresa tra 100 e 150 t, per i veicoli trattori ad aderenza totale ed equipaggiati con rallentatori idraulici od elettrici idonei a superare la prova di cui al successivo punto d.3.3;

d.3) la verifi ca dei dispositivi di frenatura sarà attuata in conformi-tà delle disposizioni di cui agli allegati I e II con esclusione del punto 1.1.4.2. dell’allegato II e della relativa appendice - III, IV, V, VI e X della direttiva 71/320/CEE e successive modifi cazioni:

d.3.1) il tempo t, corrispondente a X = 75% di cui al punto 2.4 dell’allegato III, della direttiva citata, non deve essere inferiore a 0,5 secondi. Per i veicoli abilitati a circolare anche entro i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del codice, senza l’obbligo dell’autorizzazione di cui all’art. 10 del codice, la verifi ca dei dispositivi deve essere attuata anche da tutte le predette masse legali, nel rispetto delle norme in vigore per i veicoli della categoria N3;

d.3.2) deve essere altresì verifi cato che i veicoli di cui al punto b) , alla massa massima eccezionale che possono formare, siano in grado di mantenere, sulla pendenza del 6% (per le combinazioni di massa di 72 t e rapporto di traino di 1,45) e del 4,5% (per le combinazioni con rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6), una velocità stabilizzata di 25 ± 5 km/h (scegliendo il rapporto che più si avvicina al valore di 25 km/h) senza far ricorso ad alcuno dei dispositivi di frenatu-ra di servizio, di soccorso o di stazionamento. La verifi ca va attuata sulla predetta pendenza percorsa per una lunghezza di 6 km;

d.3.3) le prove di cui ai punti 1.3 e 1.4 dell’allegato II citato al pre-cedente punto d.3) non sono sostitutive di quella di cui al punto d.3.2), la quale è invece da ritenersi sostitutiva delle predette prove 1.3 e 1.4 del predetto allegato II. Queste ultime prove devono, comunque, essere effettuate alle masse massime che i veicoli possono conseguire ai sensi dell’art. 62 del codice, qualora venga richiesto il riconoscimento del-la circolazione a tali masse senza l’obbligo dell’autorizzazione di cui

all’art. 10 del codice, sia per i veicoli a motore isolati che per quelli rimorchiati.

2. Le norme di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli, sia a mo-tore (abilitati o non al traino) che rimorchiati, destinati esclusivamente a servizi di trasporto o di movimentazione negli ambiti degli scali aerei o dei porti e a quelli per uso speciale o per trasporto specifi co, ai quali si applicano le prescrizioni dettate, con specifi co provvedimento, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione.

3. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i soli limiti previsti dall’art. 61 del codice, sono quelle indicate nell’appendice II al presente titolo.

3 -bis . Salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 2, lettera b) , com-ma 3 e comma 6 del codice, un trasporto in condizioni di eccezionalità è consentito quando anche una sola delle cose trasportate, indivisibile ai sensi dell’art. 10, comma 4, del codice, determina eccedenze rispetto ai limiti di sagoma o di massa fi ssati dagli articoli 61 e 62 del codice, o entrambi, e non è possibile eseguirlo in condizioni ordinarie.”.

Note all’art. 2:

— Si riporta il testo dell’art. 10 del citato decreto del Presiden-te della Repubblica n. 495 del 1992, come modifi cato dal presente regolamento:

“Art. 10.(Art. 10 Cod. Str.) Veicoli qualifi cati mezzi d’opera. 1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualifi cati

mezzi d’opera, di cui all’art. 10, comma 16, e all’art. 54, comma 1, let-tera n) , del codice, sono determinate dalle disposizioni indicate nell’ap-pendice III al presente titolo.

2. Le norme di cui al comma 1 possono essere modifi cate od inte-grate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione genera-le per la motorizzazione, in relazione a specifi che esigenze determinate dall’evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d’opera

Note all’art. 3:

— Si riporta il testo dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modifi cato dal presente regolamento:

“Art. 11.(Art. 10 Cod. Str.) Dispositivi di segnalazione visiva. 1. I trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali, ivi compresi i mez-

zi d’opera, devono essere muniti di dispositivi supplementari di segnala-zione visiva, ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base alle disposizioni del presente regolamento.

2. I dispositivi supplementari devono essere a luce lampeggiante gialla o arancione e devono essere di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione o conformi a Direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Mi-nistero delle infrastrutture e dei trasporti. Il numero è quello necessario per garantire il rispetto, anche per veicoli a pieno carico, degli angoli di visibilità di cui all’art. 266.

3. Tali dispositivi possono essere fi ssati alla struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono essere accesi anche quando non è prescritto l’uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell’art. 152 del codice.

4. I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d’opera, nonché quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali, devono essere altresì equi-paggiati con la segnalazione luminosa di pericolo, costituita dal funzio-namento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione.

5. I complessi destinati al trasporto di carri ferroviari devono essere dotati, fermo restando quanto prescritto in generale sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione:

a) sul veicolo trattore, di due dispositivi supplementari di cui al comma 2, posti su uno stesso piano trasversale ortogonale all’asse lon-gitudinale del veicolo, la cui distanza deve poter essere variata in modo da assumere sempre la massima larghezza del complesso, aumentata di 0,10 m per lato;

b) di dispositivi posteriori di segnalazione visiva posizionati o ripe-tuti in corrispondenza del limite posteriore del carro ferroviario.

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

6. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti - Direzione generale per la motorizzazione sono determinati i tipi, le modalità di applicazione, le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei pannelli retrorifl ettenti, nonché i veicoli eccezionali o adibiti a tra-sporti eccezionali, sui quali tali pannelli devono essere applicati .”.

Note all’art. 4:

— Si riporta il testo dell’art. 12 del citato decreto del Presiden-te della Repubblica n. 495 del 1992, come modifi cato dal presente regolamento:

“Art. 12.(Artt. 10-159 Cod. Str.) Autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli.

1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, com-ma 2, del codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nell’appendice IV al presente titolo.

2. Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di ri-mozione eseguito con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso strada-le, quando ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendente-mente dai valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti fi ssati dagli articoli 61 e 62 del codice. Non costituisce altresì trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli non classifi cati per il soccorso stradale, ma comunque idonei per una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva del veicolo trainato, qualora, ol-tre i singoli veicoli, anche il complesso da loro formato rispetti i limiti predetti.

3. Le caratteristiche indicate al comma 1 possono essere modifi ca-te od integrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dire-zione generale per la motorizzazione in relazione a specifi che esigenze determinate dall’evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o correlate all’effi cienza del servizio di soccorso o rimozione di veicoli.”.

Note all’art. 5:

— Si riporta il testo dell’art. 13 del citato decreto del Presidente della n. 495 del 1992, come modifi cato dal presente regolamento:

“Art. 13.(Art. 10 Cod. Str.) Tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali.

1. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti ec-cezionali, di cui all’art. 10, comma 6, del codice, sono dei seguenti tipi:

a) periodiche, valide per un numero indefi nito di viaggi da effet-tuarsi entro dodici mesi dalla data di rilascio;

b) multiple, valide per un numero defi nito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data di rilascio ;

c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio.

1 -bis . In relazione al tipo di autorizzazione richiesta, e alle esigen-ze del trasporto, per viaggio si intende sia la sola andata, sia l’andata ed il ritorno, con veicolo, o complesso di veicoli, a carico o a vuoto. Per percorso si intende un itinerario collegante sempre la stessa origine e la stessa destinazione, come individuato dai richiedenti, e che può es-sere modifi cato dagli enti proprietari secondo le esigenze di viabilità. Il percorso si intende ripetitivo quando mantiene fi sse le tratte stradali comprese tra origine e destinazione.

2. L’autorizzazione periodica: A) È rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti

condizioni: a) i veicoli o i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi

dell’art. 61 del codice, e la massa complessiva a pieno carico del veicolo o del complesso di veicoli, quale risulta dalla carta di circolazione, non superi i limiti di cui all’art. 62;

b) il carico del trasporto eccezionale non sporga anteriormente e l’eventuale sporgenza posteriore non superi i quattro decimi della lun-ghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;

c) durante tutto il periodo di validità dell’autorizzazione, gli ele-menti oggetto del trasporto rispettino le condizioni di cui al comma 9;

d) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione pla-noaltimetrica, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a 0,20 m;

e) (soppressa); f) i veicoli o i trasporti eccezionali rientrino entro i limiti delle

combinazioni dimensionali che sono fi ssate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristi-che del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti:

1) altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m; 2) altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 25 m. Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni am-

missibili per le strade classifi cate di tipo A e B ai sensi dell’art. 2, com-ma 2, del codice. In attesa della classifi cazione si applicano le disposi-zioni dell’art. 2, comma 8.

B) E’ altresì rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di tra-sporti eccezionali, in considerazione delle loro specifi cità e purchè siano riconducibili sempre alla medesima tipologia:

a) veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere b) , c) , h) , i) , j) , bb) , cc) e ii) , 204, comma 2, lettere a) e b) , e vei-coli eccezionali al seguito dei veicoli di cui all’art. 203, comma 2, lettera h) , adibiti al trasporto esclusivo di attrezzature ad essi complementari;

b) autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio de-stinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall’art. 61 del codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fi ssati dall’ente che rilascia l’autoriz-zazione, in relazione alla confi gurazione della rete stradale interessata, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 t, ovvero 56 t se formati con motrice classifi cata mezzo d’opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d’opera;

c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari; d) veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanente-

mente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illumi-nazione, purchè non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all’art. 61 del codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere effi cacemente segnalate ai fi ni della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell’asse anteriore;

e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condi-zione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri;

f) veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati compositi e di apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, per i quali il trasporto, compatibilmente con le caratteristiche dei percorsi richiesti, rientri nei limiti dimensionali e ponderali seguenti:

altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 35 m, massa com-plessiva 108 t;

g) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi; h) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viag-

gianti, che non eccedano i limiti di massa fi ssati dall’art. 62 del codice e i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lun-ghezza 23 m.

L’autorizzazione periodica è rilasciata su percorsi anche diversi o su elenchi di strade; non è consentita per i veicoli di cui alle lettere e) , f) e g) per il transito sulle strade classifi cate di tipo A, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del codice.

3. L’autorizzazione multipla è rilasciata a condizione che, in cia-scun viaggio, rimangono invariati il percorso e tutte le caratteristiche del trasporto, salvo quanto disposto al successivo comma 7, per veicoli o per trasporti che risultano eccezionali sia solamente ai sensi dell’art. 61 del codice, nei casi non rientranti fra le ipotesi di cui al comma 2, sia solamente ai sensi dell’art. 62 del codice, sia congiuntamente ai sensi degli articoli 61 e 62 del codice.

4. Nei casi nei quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 è rilasciata unicamente autorizzazione di tipo singolo.

5. Per le autorizzazioni di tipo periodico di cui al comma 2, punto A) , è ammessa la facoltà di variare le dimensioni degli elementi oggetto del trasporto o il posizionamento degli stessi, in maniera tale da variare

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le dimensioni del trasporto o del veicolo, nei casi ed entro i limiti am-messi dalla carta di circolazione ovvero dalla documentazione rilascia-ta dalla Direzione generale per la motorizzazione tra i limiti superiori fi ssati dalla autorizzazione ed i limiti fi ssati dall’art. 61 del codice. È consentito rientrare anche entro i limiti stessi, a condizione che sia ga-rantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre pre-scrizioni di cui all’art. 16 e di tutti i limiti di massa fi ssati dall’art. 62 del codice; in tal caso viene meno l’obbligo della scorta, qualora imposta.

6. Alla domanda di autorizzazione periodica deve essere allegata una dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal legale rappresentan-te della ditta che esegue il trasporto, che attesti il rispetto, in qualun-que condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all’art. 16 e, nell’ipotesi di cui al comma 2, punto A) , dei limiti di massa fi ssati dall’art. 62 del codice. Nell’autorizzazione è riportata solo l’indicazione dei limiti dimensionali superiori del trasporto.

7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, e per i trasporti eccezionali di cui al comma 2, punto B) , è ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che:

a) permangano le condizioni che impongono la scorta, ove la stessa è prescritta;

b) sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all’art. 16;

c) siano rispettati i limiti di massa fi ssati dall’autorizzazione o, in mancanza, dall’art. 62 del codice;

d) rimanga inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi.

Resta fermo l’indennizzo già corrisposto ai sensi dell’art. 18, ove dovuto.

Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza, ai sensi dell’art. 61 del codice, e per i quali nel provvedimento di autorizzazio-ne non è prescritta la scorta, è ammessa anche la facoltà di ridurre la dimensione longitudinale del trasporto, anche con eventuale riduzione di massa, fi no al limite fi ssato dall’art. 61 del codice, potendo rientrare anche entro il limite stesso. ”;

8. Nei casi in cui per il transito di un veicolo o di un trasporto eccezionale siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali, l’ente proprietario della strada può prescrivere un servizio di assistenza tecnica i cui compiti sono limitati ad interventi di carattere tecnico sulle opere stradali con esclusione di qualunque intervento di regolazione della circolazione e di scorta dei veicoli. Detto servizio deve essere di norma svolto con perso-nale e attrezzature dell’ente proprietario della strada. Nel caso in cui lo stesso non abbia la possibilità di prestare in proprio detto servizio, può affi darne lo svolgimento ad una impresa esterna, anche su indicazione del richiedente l’autorizzazione, la quale deve documentare il possesso del personale e delle attrezzature idonee allo svolgimento del servizio che deve, comunque, essere sempre condotto sotto la sorveglianza e la responsabilità di un tecnico dell’ente proprietario della strada. Gli oneri economici del servizio di assistenza tecnica sono a carico del soggetto richiedente.

9. Qualora il trasporto riguardi più cose indivisibili la o le ecce-denze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 del codice non possono derivare dall’affi ancamento, sovrapposizione o abbinamento longitudinale delle cose stesse. L’impiego di specifi che attrezzature non deve determinare eccedenze superiori a 4,20 m in altezza. Nel caso di autotreni, non si confi gura l’abbinamento longitudinale delle cose indi-visibili qualora l’eccedenza in lunghezza si verifi chi posteriormente per il solo rimorchio.

10. Qualora la sistemazione del carico determini una sporgenza anteriore oltre la sagoma limite del veicolo, tale sporgenza non deve diminuire la visibilità da parte del conducente.”.

Note all’art. 8:

— Si riporta il testo dell’art. 16 del citato decreto del Presiden-te della Repubblica n. 495 del 1992, come modifi cato dal presente regolamento:

“Art. 16.(Art. 10 Cod. Str.) Provvedimento di autorizzazione.

1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizio-ni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione quali, ad esempio, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all’art. 12, comma 3 -bis , del codice, gli eventuali periodi temporali, orari e giornalieri, di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso, l’eventuale obbligo di comunicare il transito nel caso sia prescritta la scorta ovvero si eccedano i limiti previsti dall’art. 62 del codice. II provvedimento deve, altresì, contenere la prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, il veicolo deve essere tempestivamente allon-tanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile. I vari enti proprietari interessati dal transito, previo coordinamento tra loro secondo le facoltà di cui all’art. 14, comma 1, qualora le situazioni e condizioni locali lo consentano, si adoperano perché le prescrizioni siano il più possibile uniformi.

2. Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata con specifi che segnalazioni, con il pilotaggio del traffi co ovvero con altri interventi di regolazione del traffi co da effet-tuarsi a cura dei soggetti di cui all’art. 12, commi 1 o 3 -bis , del codice.

3. La scorta è prescritta, qualora si verifi chi anche una sola delle seguenti condizioni:

a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i vei-coli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza;

b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all’andamento planimetrico del percorso;

c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a 3,20 m, nel caso di veicoli classifi cati o utilizzati come sgombra-neve o in caso di trasporto di carri ferroviari;

d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m;

e) la velocità consentita sia inferiore a 40 km/h sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade;

f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo;

g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo.

Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti dell’art. 61 del codice, le condizioni di cui sopra si intendono soddisfat-te, fatta salva la verifi ca della condizione di cui alla lettera e) .

4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3 e le facoltà di cui all’art. 13, commi 5 e 7, se nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all’art. 12, comma 3 -bis , del codice, il capo-scorta dovrà attenersi alle indicazioni del disciplinare di cui al comma 6, e alle eventuali indicazioni fornite, ai sensi del comma 5, dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, del codice. Prima dell’inizio del viaggio Il capo-scorta deve darne comunicazione agli organi di polizia stradale competenti per ter-ritorio di cui all’art. 12, comma 1, del codice:

a) con preavviso di ventiquattro ore, quando il viaggio deve essere effettuato sulle strade o tratti di strade di tipo A e B, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del codice, e sulle altre strade extraurbane con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghez-za superiore a 4,5 m o di lunghezza superiore a 38 m;

b) con preavviso di tre giorni, quando il viaggio deve essere effet-tuato sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4 m o lunghezza superiore a 35 m, ai fi ni dell’eventuale intervento, prima della partenza, di una pattuglia di Polizia stradale, per il controllo tecni-co documentale sul trasporto da eseguire;

c) con preavviso di cinque giorni, quando è necessaria l’adozione di provvedimenti di chiusura completa al transito della strada con devia-

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zione del traffi co su itinerari alternativi, ai sensi dell’art. 10, comma 9, del codice, ovvero la chiusura del tratto stradale interessato ha durata prevedibile superiore ad un’ora.

La comunicazione, che deve essere fornita con le modalità indicate con direttive del Ministero dell’interno, deve precisare la data e l’ora d’inizio del viaggio e le generalità del capo-scorta designato.

5. Gli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all’art. 12, comma 1, del codice, secondo le direttive fornite dal Mi-nistero dell’interno, e conformemente alle disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6, possono:

a) nei casi indicati dal comma 4, lettere a) e b) , se le circostanze lo richiedono, imporre all’impresa autorizzata o ai soggetti di cui al com-ma 6 -bis , che effettuano la scorta tecnica, ulteriori modalità operative ovvero fornire indicazioni sul numero di ulteriori veicoli o persone abi-litate di scorta;

b) nel caso indicato dal comma 4, lettera c) , se le circostanze lo consentono, autorizzare il personale della scorta tecnica a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni.

6. La scorta tecnica può essere svolta direttamente da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponi-bilità o può essere affi data a imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica de-vono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, da pubblicare nella Gazzetta Uffi -ciale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l’auto-rizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l’abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecni-ca, le modalità di svolgimento della stessa, nonchè le eventuali ulteriori comunicazioni. L’autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell’impresa e l’abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell’ interno.

6 -bis . I concessionari di pubblici servizi, di cui all’art. 28 del codice, possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli nella loro di-sponibilità ed per i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale dipendente e veicoli di cui abbiano la disponibilità. Il personale che ef-fettua la scorta deve essere munito di abilitazione rilasciata secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli uti-lizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni dello stesso di-sciplinare. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle modalità di svolgimento della scorta dettate dal medesimo disciplinare tecnico. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalità nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, la scor-ta tecnica può essere effettuata dal personale dell’amministrazione della difesa. Parimenti, le amministrazioni assimilate alle Forze armate di cui all’art. 138, comma 11, del codice, potranno effettuare la scorta tecnica con proprio personale. L’abilitazione del personale di scorta tecnica ai predetti veicoli o trasporti eccezionali è rilasciata dal Comando militare competente o dall’autorità assimilata ai sensi dell’art. 138, comma 11, del codice. Le disposizioni del disciplinare tecnico approvato con de-creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno di cui al comma 6, si applicano, limitatamente alle modalità di effettuazione della scorta, anche per la circolazione dei vei-coli e trasporti eccezionali nella disponibilità o sotto il diretto controllo dei soggetti di cui all’art. 138, comma 11, del codice.

7. Per le scorte assicurate dalla specialità Polizia Stradale della Po-lizia di Stato, ovvero dai corpi di polizia municipale o provinciale ai sensi dell’art. 21, comma 2, nel rispetto del regolamento di amministra-zione e di contabilità dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ovvero della competente amministrazione, sono a carico del richieden-te le spese e gli oneri relativi, fi ssati con provvedimento del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi nanze.

8. Il conducente o il responsabile dell’eventuale scorta, sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per massa su opere d’arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d’arte o singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale.

9. In ogni caso l’effi cacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore.

10. Sulle autorizzazioni singole e multiple, qualora sia dovuto l’in-dennizzo d’usura, devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l’ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l’autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione stessa. Deve, inoltre, essere allega-ta copia della dichiarazione sostitutiva e dello schema di carico di cui all’art. 14, comma 7, punto B) , lettera b) .

11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a vei-coli di riserva, conformemente a quanto disposto all’art. 14, comma 3, qualora sia dovuto l’indennizzo d’usura, prima dell’inizio del viaggio devono essere comunicati i numeri delle targhe del veicolo isolato o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto. Le comunicazioni devono essere allegate all’autorizzazione e sostituiscono l’annotazione di cui al comma 10. La comunicazione può essere effettuata dalla ditta che esegue la scorta ovvero dal capo-scorta.

12. Se l’annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento di autorizzazione e se la comunicazione di cui al comma 11 non risulta effettuata, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autoriz-zato. Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, lo stesso è soggetto a tutte le conseguenze previste per la man-cata autorizzazione. Alla fi ne del viaggio, durante il quale è stata accer-tata la inadempienza, l’autorizzazione deve essere restituita all’uffi cio che l’ha rilasciata. Se la comunicazione, ancorchè effettuata, non risulta allegata, il trasporto eccezionale è invece soggetto a tutte le conseguen-ze previste per il mancato rispetto delle prescrizioni.

13. I documenti di autorizzazione in originale, da conservarsi in buono stato, devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua cir-colazione in regime di trasporto eccezionale e non devono essere in al-cun modo manomessi, pena la immediata decadenza. Le comunicazioni possono essere effettuate in qualunque modalità purchè suscettibile di riscontro. Secondo le facoltà di cui all’art. 14, comma 1, annotazioni, comunicazioni e rilievi possono essere formulati in forma digitale.

14. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1, 2 e 3 del codice, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nell’autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada, dalle quali consegue la sospensione della patente fi n dal primo accertamento, da parte del trasportatore. I predetti organi di polizia stradale informano di ciò gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell’albo degli autotrasportatori. Il titolare dell’autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con effetto immediato all’ente proprietario della strada l’autorizzazione.

14 -bis . Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, ovvero il per-sonale abilitato di cui all’art. 12, comma 3 -bis del codice che effettuano la scorta devono annotare, rispettivamente prima dell’inizio dell’attività ed immediatamente dopo la fi ne della stessa, la data e l’ora di inizio e di fi ne della scorta.

15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o più trattori con due o più rimorchi può essere autorizzato, sempre che l’ammissibilità alla circolazione di tali complessi sia attestata da apposito documento tecnico degli uffi ci competenti della Direzione ge-nerale per la motorizzazione.

16. I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati sol-tanto nei limiti di massa massima, complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo, quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale per la motorizzazione, ovvero dalla carta di circola-zione, nonché, nei casi di complessi, con unità il cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti.

17. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dall’art. 138, comma 2, del codice, possono essere stabilite con prov-vedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su ri-chiesta dell’ente militare competente in accordo con l’ente proprietario,

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ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezio-nali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile in caso di emergenza.”.

Note all’art. 9:

— Si riporta il testo dell’art. 17 del citato decreto del Presiden-te della Repubblica n .495 del 1992, come modifi cato dal presente regolamento:

“Art. 17.(Art. 10 Cod. Str.) Durata delle autorizzazioni. 1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere

rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre ed a mesi sei.

2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici.

3. (soppresso). 4. È facoltà dell’amministrazione concedente revocare o sospende-

re l’effi cacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quan-do risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stra-dali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.

5. È fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di accertarsi, prima dell’inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell’autorizzazione.”.

Note all’art. 10:

— Si riporta il testo dell’art. 18 del citato decreto del Presiden-te della Repubblica n. 495 del 1992, come modifi cato dal presente regolamento:

“Art. 18.(Art. 10 Cod. Str.) Indennizzo. 1. La misura dell’indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l’auto-

rizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall’art. 62 del codice, si calcola con le modalità di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, a partire dal 1° gennaio 1994, è adeguata automaticamente, per ciascun anno so-lare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotonda-mento alle mille lire inferiori per importi fi no a cinquecento lire, ed alle mille lire superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Uffi ciale , entro il 1° dicembre dell’anno precedente a quello in cui de-vono essere applicati gli adeguamenti.

2. Dell’effettuato versamento fa fede la ricevuta riportante gli estremi identifi cativi del veicolo o complesso di veicoli, da allegare, in originale o in copia secondo i casi, alla domanda di autorizzazione, salvo che l’ente stesso non acquisisca altrimenti l’informazione dell’av-venuto pagamento. Nei casi in cui l’ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempesti-vo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. Il riscontro del pagamento deve essere annotato sull’autorizzazione. Secondo le facoltà di cui all’art. 14, comma 1, l’annotazione può essere effettuata in forma digitale.

3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l’indennizzo è calcolato assumendo come valore «L» (elle) che fi gura nel calcolo di «I» - giusta tabelle I.1, I.2, I.3, - la metà della lunghezza del percorso autostradale non controllabile.

4. È consentita la valutazione convenzionale dell’indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all’art. 13, comma 2, punto B) , qualora, all’atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente né i singoli itinerari richiesti, né l’effet-tivo carico del singolo trasporto.

5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, è effettuata come segue:

a) veicoli e trasporti di cui all’art. 13, comma 2, punto B) , lettere a) , b) se diversi dai mezzi d’opera, e) , f) e g) :

1) sino a 20 t euro 510,26; 2) da oltre 20 t a 33 t euro 850,09;

3) da oltre 33 t a 56 t euro 1.445,05. Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di euro 25,31

per ogni t in più; b) veicoli e trasporti di cui all’art. 13, comma 2, punto B) , lettere

b) , e) , f) e g) , qualora il numero di assi sia superiore a otto, ovvero lettera b) , limitatamente al rimorchio o alla massa gravante al suolo del semirimorchio quale risulta dalla relativa carta di circolazione, se mezzi d’opera:

1) sino a 20 t euro 169,91; 2) da oltre 20 t a 33 t euro 297,48; 3) da oltre 33 t a 56 t euro 510,26; 4) da oltre 56 t a 70 t euro 850,09. Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di euro 25,31

per ogni t in più; c) veicoli e trasporti di cui all’art. 13, comma 2, punto B) , lettera c) : 1) euro 1,03 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri

ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e euro 6,71 per viag-gio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all’atto della do-manda, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o di euro 604,25, rispettivamente per i carri ferroviari a due o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese succes-sivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione è convalidata dal gestore del trasporto ferroviario. “

6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma 5, lettere a) e b) , su domanda del richiedente l’autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annua-le; in tal caso, l’autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all’entità della soluzione versata. Nel caso di complessi mezzi d’opera, per il cui veicolo trainante sia stato versato l’indennizzo d’usura di cui all’art. 34, comma 1, del codice, la durata dell’autorizzazione è com-misurata a quella della tassa di possesso. Per i veicoli e i trasporti di cui all’art. 10, comma 2, lettera b) , del codice, nelle condizioni di cui all’art. 10, comma 2 -bis , del codice, l’indennizzo per la maggiore usura è corrisposto in misura forfettaria come indicato nello stesso comma, e la durata dell’autorizzazione non può essere superiore al periodo di frazionamento della tassa di possesso; nelle diverse condizioni di cui al comma 4, per i medesimi veicoli e trasporti, l’indennizzo è corrisposto in maniera convenzionale, e gli importi sono determinati ai sensi del comma 5.

7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimen-to A.N.A.S. competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di più regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione è ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni.

8. Il pagamento dell’indennizzo per i veicoli di cui al comma 5 è effettuato nella misura di «X»/12 rispetto a quanto dovuto per l’intero anno, in conformità dei mesi «X» di validità dell’autorizzazione.

9. Gli importi come defi niti al comma 5, a partire dal 1° gennaio del 1993, sono adeguati automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di cui al comma 1.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2 e 3, non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade.”.

Note all’art. 11:

— Si riporta il testo dell’art. 21 del citato decreto del Presiden-te della Repubblica n. 495 del 1992, come modifi cato dal presente regolamento:

“Art. 21.(Art. 11 Cod. Str.) Coordinamento dei servizi di Polizia Stradale. Rilascio di informazioni.

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

1. Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 11, comma 3, del codice, provvede con proprie direttive il Ministro dell’interno.

2. La scorta può essere curata dai corpi di polizia municipale ov-vero provinciale, quando l’intero itinerario del trasporto si sviluppa su strade comunali ovvero provinciali. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalità, nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, il Comando militare responsabi-le del trasporto potrà richiedere l’ausilio dell’Arma dei Carabinieri per l’effettuazione della scorta.

3. Per ottenere le informazioni di cui all’art. 11, comma 4, del co-dice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o uffi cio cui appartiene il funziona-rio o l’agente che ha proceduto alla rilevazione dell’incidente.

4. Il comando o uffi cio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizio-ni di legge.

5. In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall’autorità giudiziaria competente.

6. Se dall’incidente siano derivate lesioni alle persone, le infor-mazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa au-torizzazione della autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione pro-dotta dall’interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell’avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.”.

Note all’art. 12:

— Si riporta il testo dell’art. 122 del citato decreto del Presiden-te della Repubblica n. 495 del 1992, come modifi cato dal presente regolamento:

“Art. 122.(Art. 39 Cod. Str.) Segnali di obbligo generico. 1. I segnali di obbligo generico sono: a) DIREZIONE OBBLIGATORIA; b) DIREZIONI CONSENTITE; c) PASSAGGIO OBBLIGATORIO O PASSAGGI CONSENTITI; d) ROTATORIA; e) LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ; f) CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE; g) CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGO-

RIE DI UTENTI. 2. I segnali di DIREZIONE OBBLIGATORIA (fi gg. II.80/a,

II.80/b, II.80/c, II.80/d e II.80/e) devono essere usati per indicare al con-ducente l’unica direzione consentita. I cartelli di cui alle fi gure II.80/a, II.80/b e II.80/c sono installati di norma nel punto in cui ha inizio l’ob-bligo dell’unica direzione; quelli di cui alle fi gure II.80/d e II.80/e sono installati di norma prima del punto in cui ha inizio l’obbligo dell’unica direzione, e possono essere integrati con pannelli di modello II.1.

3. I segnali di DIREZIONI CONSENTITE (fi gg. II.81/a, II.81/b e II.81/c) devono essere usati per indicare al conducente le uniche di-rezioni consentite e sono installati di norma prima del punto in cui ha inizio l’obbligo.

4. I segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO (fi gg. II.82/a, II.82/b) e di PASSAGGI CONSENTITI (fi g. II.83) devono essere usati per indicare al conducente: i primi due l’obbligo di passaggio rispet-tivamente a sinistra o a destra di un ostacolo, di un ingombro, di un salvagente, di una testata di isola di traffi co o di uno spartitraffi co posti sulla strada, ovvero per segnalare deviazioni in occasione di lavori stra-dali o per altre cause; il terzo consente il passaggio da ambedue i lati dell’ostacolo.

5. I segnali di cui al comma 4 devono essere posti sulla testata dell’isola di traffi co, dello spartitraffi co, del salvagente, ovvero posizio-nati sull’ostacolo o sull’ingombro, in modo da essere percepiti tempe-stivamente e da rendere chiara l’indicazione del passaggio obbligatorio. Nei casi in cui le strade abbiano spartitraffi co tra le carreggiate di lar-ghezza superiore a 1,50 m, i segnali possono essere integrati dal segnale SENSO VIETATO (fi g. II.47) installato sul lato opposto della testata spartitraffi co stessa.

6. Il segnale di ROTATORIA (fi g. II.84) deve essere usato per indi-care ai conducenti l’obbligo di circolare secondo il verso indicato dalle frecce. Deve essere collocato sulla soglia dell’area ove si svolge la cir-colazione rotatoria. Sulle strade extraurbane è sempre preceduto dal se-gnale di PREAVVISO DI CIRCOLAZIONE ROTATORIA. (fi g. II.27).

7. Il segnale LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ (fi g. II.85) deve essere usato per indicare che i veicoli circolanti sulla strada, o su una o più corsie di essa soggette al segnale, sono tenuti ad osservare il limite minimo indicato. I veicoli non suscettibili di sviluppare la velocità mi-nima indicata non devono impegnare la strada o la parte di essa soggetta a detto segnale. La fi ne dell’obbligo deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (fi g. II.86).

8. Il segnale CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE (fi g. II.87) deve essere usato per indicare l’obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici invernali. Il segnale può essere inserito in alternativa entro quello di TRANSITA-BILITÀ mantenendo il proprio valore prescrittivo.

9. I segnali di CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI il cui simbolo è in essi contenuto indicano che la strada o parte di essa è riservata alla sola categoria di utenti pre-vista mentre è vietata alle altre. Tali segnali sono:

a) il segnale PERCORSO PEDONALE (fi g. II.88) che deve essere posto all’inizio di un viale, di un itinerario o di un percorso riservato ai soli pedoni da impiegare solo quando non risulta evidente la destinazio-ne al transito pedonale;

b) il segnale PISTA CICLABILE (fi g. II.90) che deve essere posto all’inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla cir-colazione dei velocipedi. Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni;

c) il segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIA-PIEDE (fi g. II.92/a) e PERCORSO PEDONALE E CICLABILE (fi g. II.92/b) che deve essere posto all’inizio di un percorso riservato ai pe-doni e alla circolazione dei velocipedi e deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni;

d) il segnale PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA SOMA O DA SELLA (fi g. II.94) che deve essere posto all’inizio di una pista o di un passaggio particolare.

10. La fi ne dell’obbligo dei segnali di cui al comma 9 deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (fi gg. II.89 - II.91 - II.93/a - II.93/b - II.95).

Note all’art. 13:

— Si riporta il testo dell’art. 135, comma 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modifi cato dal presente regolamento:

“18. Il segnale TRANSITABILITÀ (fi g. II.330) presegnala lo sta-to temporaneo della transitabilità su strade di montagna, gli eventuali limiti di percorribilità, raccomanda pneumatici invernali o catene da neve, o impone queste ultime. Il cartello va posto all’inizio e lungo gli itinerari in salita, in corrispondenza delle intersezioni stradali nonché all’uscita di eventuali abitati intermedi. Si impiega quando sia neces-sario far conoscere in tempo utile condizioni stradali diffi cili o di totale intransitabilità. Il segnale comprende tre pannelli mobili, per un totale di sei facce, cinque delle quali contenenti messaggi differenti che possono apparire da soli o congiuntamente, secondo gli aspetti, le combinazioni ed i signifi cati seguenti:

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

+--------+-------------------------+---------------------------+ |Pannello| Aspetto e colore | Significato [*] | +--------+-------------------------+---------------------------+ | a |fondo verde e iscrizione| via libera | | | «aperto» in bianco | | | | oppure: | | | |fondo rosso e iscrizione| strada intransitabile | | | «chiuso» in bianco | | +--------+-------------------------+---------------------------+ | b |tutto bianco senza alcun| | | | simbolo | | | | oppure: | | | |segnale di figura II.87 |catene da neve obbligatorie| | | oppure: | | | |simboli II.181 e II.182 |si raccomandano pneumatici invernali | | | | o catene da neve | +--------+-------------------------+---------------------------+ | c |tutto bianco senza alcun| | | | simbolo | | | | oppure: | | | |nomi di località o pro-|punto fin dove la strada è| | | gressive chilometriche | percorribile | __________ [*] Se il passo o il tratto terminale della strada è chiuso, il pannello «a» mostra il rosso e reca l'iscrizione «chiuso» ripetuto nelle lingue indicate in figura. Se il passo è aperto, il pannello «a» mostra il verde e reca l'iscrizione «aperto», ripetuto nelle stesse lingue. Se il passo è aperto, il pannello bianco «c» non porta alcuna iscrizione ed il pannello bianco «b», secondo lo stato della percorribilità, non reca alcuna iscrizione oppure mostra il segnale della figura II.87 con altezza di 30 cm: CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE, ovvero i simboli II.181 e II.182: PNEUMATICI INVERNALI O CATENE RACCOMANDATI (figg. II.331, II.332, II.333). Se il passo è chiuso, il pannello bianco «c» può recare il nome della località e della progressiva chilometrica sino alla quale la strada è aperta ed il pannello «b», secondo lo stato di percorribilità fino alla località suddetta, mostra il segnale della figura II.87: CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE ovvero i simboli II.181 e II.182: PNEUMATICI INVERNALI O CATENE RACCOMANDATI (figg. II.334, II.335, II.336). La rifrangenza è applicata a tutti i colori. Dimensioni consigliate: cartello principale 200x135 cm; pannelli a, b e c 35x105 cm.”.

Note all’art. 17:

— Si riporta il testo dell’art. 206 del citato decreto del Presidente della Repubblica n .495 del 1992, come modifi cato dal presente regolamento: “Art. 206.(Art. 57 Cod. Str.) Attrezzature delle macchine agricole. 1. Le attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature utilizzate per l’effettuazione delle attività agricole e forestali di cui all’art. 57,

comma 1, del codice e per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di tutela del territorio. 1 -bis . Le macchine agricole attrezzate per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di tutela del territorio rispettano le prescrizioni

dell’art. 104, comma 7, del codice. 2. Ai fi ni della circolazione stradale le attrezzature di cui al comma 1 si distinguono in attrezzature portate e semiportate; entrambi i tipi di

attrezzature sono agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina agricola. 3. Sono attrezzature portate quelle la cui massa viene integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina agricola. 4. Sono attrezzature semiportate quelle la cui massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l’attrezzatura

stessa; in tal caso gli appositi attacchi devono consentire una oscillazione dell’attrezzatura sul piano verticale. 5. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 572 e successive modifi cazioni.”.

13G00068

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE

DECRETO 27 marzo 2013 .

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle ban-che per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevo-lato per il settore fondiario-edilizio per l’anno 2013.

IL MINISTRODELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l’edilizia ed, in particolare, l’art. 26 riguardante il settore dell’edilizia rurale;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed in particolare gli articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente program-mi e coordinamenti dell’edilizia residenziale convenzio-nata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 convertito con modifi cazioni dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, dei comuni delle Marche, dell’Umbria, dell’Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l’opera di ricostruzione in Tuscania; provvedimento abrogato dall’art 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, con-vertito con modifi cazioni dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l’incentivazione dell’attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modifi cazioni dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei co-muni delle Marche colpite dal terremoto; provvedimento abrogato dall’art 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modifi cata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d’Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito

agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fi ssata per l’anno 2013 nelle seguenti misure:

a) 0,88 per cento per i contratti condizionati stipulati nel 2013;

b) 0,88 per cento per i contratti defi nitivi stipulati nel 2013 e relativi a contratti condizionati stipulati fi no al 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi -ciale della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2013

Il Ministro: GRILLI

13A02898

DECRETO 27 marzo 2013 .

Commissioni onnicomprensive da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell’industria, del commercio e dell’artigianato tes-sili, dell’editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont per l’anno 2013.

IL MINISTRODELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante nor-me per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell’industria e dell’artigianato tessili e l’art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla me-desima legge n. 1101;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvi-denze per l’editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvi-denze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 no-vembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito age-volato al settore industriale, la ristrutturazione, la ricon-versione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modifi cata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n, 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente in-terventi per la ristrutturazione e la riconversione di impre-se industriali;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994; Sentita la Banca d’Italia;

Page 66: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fi ssata per l’anno 2013 nella misura dello 0,93 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi -ciale della Repubblica.

Roma, 27 marzo 2013

Il Ministro: GRILLI

13A02899

DECRETO 27 marzo 2013 .

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane per l’anno 2013.

IL MINISTRODELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modi-fi cazioni, recante provvedimenti per lo sviluppo dell’eco-nomia e l’incremento dell’occupazione e, in particolare, le disposizioni del cap. VI relativo al credito all’artigiana-to, e successive modifi cazioni;

Visto, in particolare, l’art. 37 della predetta legge nel quale, tra l’altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli inte-ressi sono determinati con decreto del Ministro del Teso-ro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l’art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994; Sentita la Banca d’Italia,

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle ban-che per gli oneri connessi alle operazioni di credito age-volato previste dalle leggi citate in premessa è fi ssata per l’anno 2013 nella misura dello 0,93 per cento, per le ope-razioni di durata fi no a diciotto mesi e nella misura dello 0,98 per cento, per le operazioni di durata oltre diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi -ciale della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2013

Il Ministro: GRILLI

13A02900

DECRETO 27 marzo 2013 .

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero per l’anno 2013.

IL MINISTRODELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvi-denze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricetti-vità alberghiera;

Visto l’art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994; Sentita la Banca d’Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fi ssata per l’anno 2013 nella misura dello 0,98 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi -ciale della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2013

Il Ministro: GRILLI

13A02901

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 marzo 2013 .

Conferma del riconoscimento del carattere scientifi co dell’IRCCS «Centro di riferimento oncologico della Basili-cata - CROB», in Rionero in Vulture.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifi co, come modifi cato dal decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito, con modifi cazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l’articolo 13 del richiamato decreto legislativo che stabilisce i requisiti necessari ai fi ni del riconosci-mento del carattere scientifi co degli Istituti;

Visto, in particolare, l’articolo 15, comma 1, del succi-tato decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, che stabi-lisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifi co non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati ag-giornati circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 13 del decreto medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fi ni della conferma e che, sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti, il Ministro della salute, d’intesa con il Presidente della Regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

Visto il decreto del 10 marzo 2008 del Ministro della salute, d’intesa con il Presidente della Regione Basilica-ta, con il quale è stato riconosciuto il carattere scientifi co del “Centro di riferimento oncologico della Basilicata”, con sede in Rionero in Vulture (PZ), nella disciplina di “Oncologia”;

Vista la nota del 24 gennaio 2011 e relativi allegati, con la quale l’Istituto “Centro di riferimento oncologi-co della Basilicata”, ha trasmesso a questo Ministero ed alla Regione Basilicata istanza di rinnovo del carattere scientifi co nonché la nota del 2 settembre 2011 con la quale ha trasmesso la documentazione necessaria ai fi ni della conferma del carattere scientifi co, quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifi co per la disciplina in “Oncologia;”

Vista la nota del 20 aprile 2012, con la quale la Regione Basilicata ha attestato la compatibilità della richiesta di conferma del carattere scientifi co con la propria program-mazione sanitaria regionale, nonché la nota n. 35655 del 25 febbraio 2013 con la quale la medesima Regione ha trasmesso una relazione aggiornata attestante la coerenza della distribuzione dei posti letto alla programmazione sanitaria;

Vista la nota del 2 agosto 2012, con la quale il Mini-stero dell’economia e delle fi nanze – dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare circa l’ulteriore corso della procedura in esame;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso il citato Istituto in data 19 novembre 2012, dagli esperti della Sottocommissione di valutazione nomina-ta con decreto del Ministro della salute del 4 settembre 2012;

Vista la nota n. 574 del 25 gennaio 2013 con la quale la direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti ha accertato la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13, comma 3, lettere da a) ad h) , del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modifi che ed integrazioni;

Vista la nota n. 26237 dell’8 febbraio 2013 con la quale il presidente della Regione Basilicata ha espresso la pro-pria formale intesa ai fi ni dell’adozione del provvedimen-to di conferma del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

E’ confermato, per un periodo di due anni, a decorre-re dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Uffi ciale , il carattere scientifi co del “Centro di riferimento oncologico della Basilicata” - CROB con sede in Rionero in Vulture (PZ) per la disciplina “Oncologia”.

Roma, 19 marzo 2013

Il Ministro: BALDUZZI

13A02873

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 dicembre 2012 .

Determinazione, per l’anno 2012, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto del-lo sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

IL MINISTRO DEL LAVOROE DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIAE DELLE FINANZE

Visto l’art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza so-ciale, un Fondo per il fi nanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, con dotazione fi nanziaria pari a 650 milioni di euro per cia-scuno degli anni 2008-2010;

Visto il terzo periodo del predetto comma 67, come modifi cato dall’art. 4, comma 28, della legge 28 giugno 2012 n. 92, che prevede la concessione, nel limite delle risorse del predetto Fondo, a domanda delle imprese, di uno sgravio contributivo, nella misura e secondo la ripar-tizione di cui alle lettere a) , b) e c) del medesimo com-ma 67, relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all’art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livel-lo, delle quali siano incerti la corresponsione o l’ammon-tare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indi-catori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati;

Visto il comma 68 del citato art. 1 della legge n. 247 del 2007, che demanda ad un decreto del Ministro del lavo-ro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, le modalità di attuazione del precedente comma 67 anche con riferimento all’in-dividuazione dei criteri sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti fi nanziari pre-visti, l’ammissione al predetto benefi cio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell’attuazione, al controllo del fl usso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa;

Visto l’art. 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede, per l’anno 2012, che le somme ero-gate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attua-zione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei da-tori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rap-presentative sul piano nazionale, correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, effi cienza organizzativa e collegate a risultati riferiti all’andamento

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

economico o agli utili dell’impresa, o a ogni altro elemen-to rilevante ai fi ni del miglioramento della competitività aziendale, benefi ciano di uno sgravio dei contributi dovu-ti dal lavoratore e dal datore di lavoro;

Visto l’art. 22, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale prevede, tra l’altro, che, al fi ne di armoniz-zare il quadro normativo in tema di incentivi contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettività di prossimità, lo sgravio contri-butivo di cui al predetto art. 26 del decreto-legge n. 98 del 2011, applicabile anche anche alle intese di cui all’art. 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è riconosciuto in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territo-riale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfe-derali vigenti;

Visto l’art. 4, comma 28, della citata legge 28 giugno 2012 n. 92, il quale nel modifi care il secondo, il terzo ed il quarto periodo del citato art. 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007, prevede che, a decorrere dall’anno 2012, lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro è concesso a valere sulle risorse, pari a 650 mi-lioni di euro annui, già presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il fi nanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello;

Visti l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e la Direttiva n. 14/2011 del Ministro della pubblica ammi-nistrazione e della semplicazione;

Visto il «Protocollo su previdenza, lavoro e competi-tività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 che, nella parte relativa all’incentivazione della contrattazione di secondo livello, indica criteri di riparti-zione delle risorse fi nanziarie tra contrattazione aziendale e contrattazione territoriale;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 2008, 17 dicembre 2009, 3 agosto 2011 e 24 gennaio 2012 che hanno disci-plinato, rispettivamente, la concessione dello sgravio con riferimento agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011;

Visto l’accordo quadro sulla riforma degli assetti con-trattuali, sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 2009, che, al punto 9, pre-vede che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili, tutte le misure volte ad incentiva-re, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrat-tazione di secondo livello;

Considerata l’opportunità di avvalersi dei criteri appe-na citati;

Ravvisata l’esigenza che, ai fi ni dell’ammissione al be-nefi cio contributivo di cui al comma 28 dell’art. 4 della citata legge n. 92 del 2012, i contratti territoriali debbano determinare criteri di misurazione e valutazione econo-mica della produttività, della qualità, della redditività, dell’innovazione e dell’effi cienza organizzativa, sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferi-mento alla specifi cità di tutte le imprese del settore;

Considerato che, fermi restando i vigenti criteri as-sunti dai contratti aziendali o territoriali come indicatori dell’andamento economico delle imprese e dei suoi risul-tati, occorre pervenire all’elaborazione di nuovi omoge-nei criteri di riferimento in materia riconducibili, nella sostanza, agli obiettivi defi niti nel menzionato protocollo del 23 luglio 2007;

Ravvisata la necessità di determinare, ai sensi del citato comma 28 dell’art. 4 della legge n. 92 del 2012, per l’an-no 2012, la misura della quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ov-vero di secondo livello, sulla quale è concesso lo sgravio per tale anno;

Vista la nota dell’INPS n. 168833 del 29 novembre 2012 con la quale l’Istituto, sulla base dei dati contabili in suo possesso, ha comunicato che, relativamente all’anno 2011, le risorse fi nanziarie destinate allo sgravio in que-stione si sono rivelate congrue;

Visto l’art. 27 del decreto del Presidente della Repub-blica 30 maggio 1955, n. 797, che individua i redditi da lavoro dipendente soggetti a contribuzione previdenziale ed assistenziale;

Visto l’art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, che individua la retribuzione minima da assumere come base per il calcolo dei contributi di previ-denza e di assistenza sociale;

Visto l’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che subordina la concessione dei benefi ci normativi e contributivi previsti dalla normativa in ma-teria di lavoro e legislazione sociale al possesso, da parte del datore di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei da-tori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rap-presentative sul piano nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi cazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del fi nanziamento degli sgravi contributivi

1. Le risorse per il fi nanziamento degli sgravi contri-butivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all’art. 4, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del 37,5 per cento per la contrattazione territoriale. Fermo restando il limite com-plessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell’intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua è attribuita all’altra tipologia.

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Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Con riferimento all’anno 2012, sulla retribuzione imponibile di cui all’art. 27 del decreto del Presiden-te della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e succes-sive modifi cazioni, è concesso, con effetto dal 1° gen-naio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti fi nanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all’art. 1 e secondo la procedura di cui agli artico-li 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25 per cento della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all’art. 1, comma 67, lettere b) e c) , della legge 24 dicem-bre 2007, n. 247.

2. Entro il 30 ottobre dell’anno 2013, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall’INPS, con ap-posita conferenza dei servizi tra le amministrazioni inte-ressate, indetta ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifi che ed integrazioni, può essere rideterminata, per l’anno 2012, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita di cui al comma 1, fermo restando quanto stabilito dall’art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

3. Ai fi ni della fruizione dello sgravio contributivo di cui al comma 1, i contratti collettivi aziendali o territoria-li, ovvero di secondo livello, devono:

a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei mede-simi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderisco-no, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed effi cien-za organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fi ni del miglioramento della competitività aziendale.

4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non è con-cesso quando risulti che ai dipendenti siano stati attribu-iti, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, con-vertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. I datori di lavoro che hanno indebitamente benefi cia-to dello sgravio contributivo di cui al comma 1 sono tenu-ti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamen-to delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni

di legge in materia. Resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

8. Sono escluse dall’applicazione dello sgravio di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi ca-zioni, rappresentate negozialmente dall’ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego.

9. Per le imprese di somministrazione lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e succes-sive modifi cazioni, si fa riferimento, ai fi ni del benefi cio dello sgravio di cui al comma 1, alla contrattazione di se-condo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

Art. 3. Procedure

1. Ai fi ni dell’ammissione allo sgravio di cui all’art. 2, comma 1, i datori di lavoro, anche per il tramite dei sog-getti di cui all’art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblica-zione del presente decreto ed esclusivamente in via tele-matica, apposita domanda all’INPS, anche con riferimen-to ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto medesimo.

2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere: a) i dati identifi cativi dell’azienda; b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale,

territoriale, ovvero di secondo livello; c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui

alla lettera b) presso la competente Direzione territoriale del lavoro;

d) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;

e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’Istituto di Previdenza.

3. Ai fi ni della determinazione del limite massimo di cui all’art. 2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento è quella disciplinata dall’art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989, comprensiva del-le erogazioni di cui all’art. 2, comma 1, del presente de-creto, con riferimento alle componenti imponibili di cui all’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifi cazioni.

Art. 4. Modalità di ammissione

1. L’ammissione allo sgravio di cui all’art. 2, comma 1, avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fi ssato dall’INPS quale termine unico per la tra-smissione delle istanze.

2. A tal fi ne, l’Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico.

3. Ai fi ni del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 1, l’INPS, ferma restando l’ammissione di tutte le domande trasmesse, provvede all’eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura per-

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centuale pari al rapporto tra la quota complessiva ecce-dente il predetto limite di spesa e il limite di spesa mede-simo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti. L’INPS provvede altresì a comunicare le risultanze della procedura di cui al presente articolo al Ministero del lavo-ro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle fi nanze.

Art. 5.

Norme fi nali

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto si provvede a valere sul capitolo 4330 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Centro di responsabilità 08 «Politiche Previden-ziali» per un ammontare pari a 650 milioni di euro.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2012

Il Ministro del lavoroe delle politiche sociali

FORNERO Il Ministro dell’economia

e delle finanze GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2013Uffi cio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 371

13A02856

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 marzo 2013 .

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di n. 1631 società cooperative aventi sede nella regione La-zio.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l’art. 223 -septiesdecies disp. att. al codice civile, così come modifi cato dall’art. 10 comma 13 della legge n. 99/2009;

Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all’art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione centrale per le cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il Regolamento di organizzazione del Mini-stero dello sviluppo economico, approvato con d.P.R. n. 197/2008;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 di individuazione degli uffi ci dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la circolare prot. n. 115427 del 16 ottobre 2009, con particolare riferimento al punto 7) con il quale veniva richiesto alle Camere di commercio di fornire elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da 5 anni ed oltre;

Vista la nota direttoriale prot. n. 2024 del 28 luglio 2010, che fornisce indicazioni operative a questa Divisione;

Dato atto che in data 21 settembre 2012 sono pervenuti a mezzo posta elettronica certifi cata ed acquisiti al prot. n. 195900 gli elenchi di cui sopra trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Considerato che in data 6 febbraio 2013 nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 31 - serie generale - è stato pubblicato l’avviso relativo all’avvio del procedi-mento per lo scioglimento per atto dell’autorità senza no-mina del commissario liquidatore per società cooperative aventi sede nella Regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidato-re n. 1631 società cooperative aventi sede nella Regione Lazio e riportate nell’allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi -ciale della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presenta-re formale e motivata domanda all’autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Uffi -ciale della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricor-so al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 marzo 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

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11FR

1356

3306

/01/20

0120

/04/20

0120

04C.D.M.PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

A(IN

SIGLA

CDM

PICC

.SCA

RL)

CECC

ANO

FR'021

9175

0609

'

12FR

1319

8030

/05/20

0013

/04/20

0020

01C.M.E.PICCO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

AMAS

ENO

FR'021

3890

0606

'

13FR

1467

3622

/09/20

0415

/09/20

04CA

RSERV

ICES

2004

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACE

CCAN

OFR

'023

5491

0602

'

14FR

6262

219

/02/19

9605

/05/19

7620

03CA

SEPERFERIESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ASERR

ONE

FR'003

2224

0607

'

15FR

1509

3727

/12/20

0529

/11/20

0520

05CA

SSINOSERV

ICECO

OPERA

TIVA

CASSINO

FR'024

1903

0602

'

16FR

8817

519

/02/19

9629

/04/19

8620

06CA

STELLU

CCIO

COOPERA

TIVA

AGRICO

LAARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ASO

RAFR

'015

8286

0605

'

17FR

1547

1701

/12/20

0719

/12/20

06CE

NTR

OCO

NGRE

SSIB

ONIFAC

IOVIII

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

FIUGGI

FR'024

6979

0600

'

18FR

1563

2119

/02/19

9628

/01/19

86CE

NTR

ODISTRIBU

ZIONEALIM

ENTA

RISO

C.CO

OP.AR.

L.GALLINAR

OFR

'015

6873

0608

'

19FR

1450

3919

/03/20

0403

/05/20

0420

05CE

NTR

OITALIA

SERV

IZISOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.IN

SIGLA

C.I.S.C

OOP.AR.L.

CECC

ANO

FR'023

3177

0608

'

20FR

1374

2624

/12/20

0130

/11/20

0120

06CE

RILLIEXP

RESS

2001

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SUPINO

FR'022

1885

0606

'

21FR

1447

3619

/02/20

0431

/01/20

04CH

IARO

REFO

RMAZ

IONEEPR

OMOZIONEAR

TISTIPER

LOSPETTA

COLO

ORG

ANIZZA

ZIONEEPR

ODU

ZIONEGRA

NSORA

FR'023

2534

0608

'

22FR

1090

6519

/02/19

9612

/12/19

9420

06CH

IMICAS.MAR

COCO

OPAR

LCE

CCAN

OFR

'018

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0607

'

23FR

1376

6031

/01/20

0201

/09/20

02CM

MPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

CECC

ANO

FR'022

2367

0601

'

24FR

1501

9410

/05/20

0514

/09/20

05CO

.SER

.200

5SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

PALIAN

OFR

'024

0896

0603

'

25FR

1540

7911

/03/20

0628

/09/20

06CO

MUNICASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

DICO

MUNICAZ

IONESO

CIALE

FIUGGI

FR'024

6020

0609

'

26FR

8859

019

/02/19

9631

/05/19

8620

01CO

NFEZIONIM

ODA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.

L.STRA

NGOLAGALLI

FR'015

8250

0607

'

27FR

8736

219

/02/19

9624

/01/19

86CO

NSO

RZIO

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ANZIAFIDI

ARTIGIANICIOCIAR

ISO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

A(S

FROSINONE

FR'015

6665

0600

'

28FR

1501

3327

/09/20

0513

/09/20

0520

06CO

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RO20

05CE

CCAN

OFR

'024

0761

0605

'

29FR

1346

8003

/01/20

0120

/01/20

0120

05CO

OP.GIRAT

ESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

FROSINONE

FR'021

7584

0608

'

30FR

1287

2606

/03/19

9914

/04/19

9920

03CO

OP.PR

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SSSERV

ICES

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ROAR.L.

CECC

ANO

FR'020

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0605

'

31FR

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/07/20

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/06/20

04CO

OPERA

TIVA

OAS

IVER

DEAR.L.

SANBIAG

IOSA

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FR'023

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'

32FR

1086

3919

/02/19

9613

/10/19

9420

01CO

OPERA

TIVA

ACRO

POLIARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AALAT

RIFR

'018

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0609

'

33FR

8770

219

/02/19

9602

/12/19

86CO

OPERA

TIVA

AGRICO

LACO

LLESA

NPA

OLO

AR.L.

TORR

ICE

FR'015

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0600

'

34FR

1391

4517

/05/20

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/04/20

0220

03CO

OPERA

TIVA

AGRO

LAZIO

A.R.L.

SORA

FR'022

4398

0600

'

35FR

6532

419

/02/19

9605

/09/19

77CO

OPERA

TIVA

ARTIGIANADI

GAR

ANZIA

MONTIER

NICI

FIUGGI

FR'002

9477

0607

'

Page 72: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

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esociale

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epr

cfiscale

36FR

9783

719

/02/19

9615

/02/19

9020

01CO

OPERA

TIVA

CANALE31

TELEVISION

S.R.L.

PONTECO

RVO

FR'017

3693

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'

37FR

1563

1716

/05/20

0714

/01/19

54CO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

BELLAT

ORFRUSINO

FROSINONE

FR'920

0169

0608

'

38FR

1327

0314

/08/20

0006

/06/20

0020

06CO

OPERA

TIVA

PROSERV

ICEITALIA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BIITA'

LIMITAT

AALAT

RIFR

'021

5189

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'

39FR

1564

5830

/05/20

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/01/19

86CO

OPERA

TIVA

PRODU

ZIONEAG

RICO

LACE

PRAN

ESE

CEPR

ANO

FR'015

6474

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'

40FR

1532

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/02/20

0607

/12/20

06CO

OPERA

TIVA

SOCIALEESPERIA20

06AR.L.

CASSINO

FR'024

5252

0600

'

41FR

1398

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/07/20

02CO

OPERA

TIVA

SOCIALEMAR

GHE

RITA

AR.

L.O.N.L.U.S.

SUPINO

FR'057

9165

1002

'

42FR

1480

5524

/02/20

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/11/20

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05CO

OPERA

TIVA

SOCIALEOLIS

FROSINONE

FR'023

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'

43FR

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/10/20

0210

/01/20

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03CO

OPERA

TIVA

SOCIALEPR

IMAV

ERA

CEPR

ANO

FR'022

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'

44FR

1538

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/03/20

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/09/20

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06CO

OPERA

TIVA

SOCIALEUNIVER

SALSM

ILE

BOVILLEER

NICA

FR'024

5926

0606

'

45FR

1455

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/04/20

0426

/04/20

0420

06CO

OPERA

TIVA

TECN

OWORK

SERV

IZI

ALAT

RIFR

'023

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0604

'

46FR

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019

/02/19

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/05/19

77CO

OPERA

TIVA

TRAS

PORT

OVE

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AR.L.

PIED

IMONTE

SANGER

MAN

OFR

'002

9216

0603

'

47FR

1528

3326

/05/20

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/09/20

06CO

PYLINE20

06SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARCE

FR'024

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0600

'

48FR

1489

2716

/05/20

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/03/20

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SLSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

CASSINO

FR'023

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0600

'

49FR

1286

0724

/05/19

9917

/02/19

9920

05DI

PASTEN

ASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

PONTECO

RVO

FR'020

7639

0604

'

50FR

1280

2625

/02/19

9901

/12/19

9920

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A.R.

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

AMAS

ENO

FR'020

6696

0606

'

51FR

1286

6826

/05/19

9929

/03/19

9920

05DO

CUFFICIO

SERV

IZIPICCO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

CECC

ANO

FR'020

8455

0603

'

52FR

1382

4103

/08/20

0214

/02/20

0220

06DU

EPPIPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

FROSINONE

FR'022

3120

0607

'

53FR

1353

8108

/07/20

0117

/03/20

01ED

ILMAIOPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AVA

LLEM

AIO

FR'021

8840

0606

'

54FR

1462

3115

/07/20

0407

/02/20

0420

06ED

ILTIBE

RIASO

C.CO

OP.AR.L.

CECC

ANO

FR'023

4711

0609

'

55FR

1431

5908

/12/20

0330

/06/20

0320

06ED

ILIZIA

C.T.PICC

OLA

SOC.CO

OP.A.R.L.

FONTA

NALIRI

FR'022

9909

0601

'

56FR

1438

7011

/03/20

0313

/10/20

0320

04EU

RO20

03SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

CECC

ANO

FR'023

0949

0601

'

57FR

1387

7004

/12/20

0219

/03/20

0220

06EU

ROELETTR

ASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

AMAS

ENO

FR'022

3659

0606

'

58FR

1384

0520

/03/20

0215

/02/20

0220

03EU

ROELETTR

ICAP&M

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

A.R.L.

FONTECH

IARI

FR'022

3096

0607

'

59FR

1458

8206

/07/20

0431

/05/20

0420

06EU

ROLO

GISTICA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

FONTA

NALIRI

FR'023

4314

0600

'

60FR

1357

6223

/05/20

0105

/12/20

0120

01EV

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PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AAR

PINO

FR'021

9584

0604

'

61FR

1252

1627

/03/19

9816

/02/19

9820

00FA

TTORIAVITA

ROSA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

FERE

NTINO

FR'020

3008

0606

'

62FR

1322

7015

/06/20

0005

/11/20

00FELTEX

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AFROSINONE

FR'021

4381

0600

'

63FR

1319

7930

/05/20

0004

/10/20

0020

06FERE

NTR

ASPO

RTISOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

FROSINONE

FR'021

3799

0608

'

64FR

1103

6719

/02/19

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/08/19

9520

01FROSINONE'95CO

OPERA

TIVA

SOCIALESR.L.

FROSINONE

FR'019

1861

0609

'

65FR

1361

4026

/07/20

0106

/08/20

0120

06GA.MA.

DO.COSTRU

ZIONISOCIETA'

COOPERA

TIVA

CECC

ANO

FR'021

9959

0601

'

66FR

7889

319

/02/19

9629

/05/19

82GAR

IAGRICO

LASO

RAFR

'007

2472

0602

'

67FR

1319

5926

/05/20

0021

/03/20

00GEA

2000

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

FROSINONE

FR'021

3597

0602

'

68FR

1406

2626

/11/20

0231

/10/20

0220

04GEA

CONSU

LTINGPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

AFROSINONE

FR'022

6344

0600

'

69FR

1234

5515

/09/19

9707

/10/19

9720

06GEN

ERAL

COOPSERV

ICEPICC

OLA

COOPERA

TIVA

AR.L.

FROSINONE

FR'020

0249

0601

'

70FR

1414

7824

/02/20

0321

/01/20

0320

04GI.ELLE.PI.SER

VIZI

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ARPINO

FR'022

7381

0602

'

Page 73: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

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71FR

1334

6511

/02/20

0008

/04/20

0020

03GIOVA

NI200

0PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

CASTELLIRI

FR'021

6218

0604

'

72FR

1539

0613

/10/20

0629

/09/20

0620

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SOCIETA'

COOPERA

TIVA

MONTE

SANGIOVA

NNICAM

PANOFR

'024

6111

0609

'

73FR

1367

1910

/02/20

0124

/09/20

01HTSERV

ICES

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

CECC

ANO

FR'022

0975

0609

'

74FR

1464

1908

/03/20

0415

/07/20

0420

05HA

BITA

TCO

OPPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

VERO

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'023

4975

0600

'

75FR

1397

7708

/06/20

0207

/05/20

0220

03IDEA

SPOTCO

OPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACA

SSINO

FR'022

5126

0606

'

76FR

1432

5908

/05/20

0330

/06/20

0320

05ILLEPR

ECAU

NOPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEAR.L.

AQUINO

FR'022

9967

0600

'

77FR

1473

1912

/07/20

0415

/11/20

04ILQUAD

RIFO

GLIO20

04SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

CASSINO

FR'023

6416

0602

'

78FR

1328

0631

/08/20

0029

/06/20

00INFO

RMAZ

IONESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

SANT'ELIA

FIUMER

APIDO

FR'021

5028

0606

'

79FR

1399

3208

/08/20

0216

/01/19

99INTERG

LOBA

LSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AFO

NTA

NALIRI

FR'056

7506

1005

'

80FR

1278

1922

/02/19

9923

/12/19

9820

04IPPO

GRIFO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AIN

SIGLA

IPPO

GRIFO

SOC.CO

OP.AR.L.

FROSINONE

FR'020

6422

0607

'

81FR

1350

0315

/03/20

0117

/02/20

0120

06J.M

.S.JOB

MAN

UFA

CTURING

SERV

ICEPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

A.R.L.

SORA

FR'021

8259

0600

'

82FR

1487

2927

/04/20

0517

/03/20

0520

06LA

CASCAT

ACO

OPERA

TIVA

SOCIALE

POFI

FR'023

8637

0601

'

83FR

1281

7623

/03/19

9921

/01/19

9920

04LA

FENICEPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ISOLA

DELLIRI

FR'020

6949

0601

'

84FR

1440

5728

/11/20

0311

/08/20

03LA

FENIX

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACA

SSINO

FR'023

1280

0606

'

85FR

1487

3027

/04/20

0517

/03/20

0520

06LA

SERE

NITA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

RIPI

FR'023

8638

0600

'

86FR

1382

9314

/03/20

0202

/02/20

0220

04LADY

APPA

LTIPICCO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.

L.FROSINONE

FR'022

2885

0604

'

87FR

1487

1227

/04/20

0519

/03/20

05LIBE

RAMEN

TESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

SORA

FR'023

8687

0600

'

88FR

1031

5019

/02/19

9626

/09/19

9120

01L'IDEA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

FROSINONE

FR'017

8877

0608

'

89FR

1261

5806

/08/19

9805

/11/19

98LIFA

RPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

INSIGLA

LIFA

RPICC

.SCA

RLFROSINONE

FR'020

4440

0600

'

90FR

1432

5708

/05/20

0307

/07/20

0320

05LIRI

AGRICO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

APO

NTECO

RVO

FR'023

0006

0601

'

91FR

1353

2305

/02/20

0121

/03/20

01MA.GI.

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

APA

LIAN

OFR

'021

8798

0608

'

92FR

1455

3430

/04/20

0424

/04/20

0420

05MA.VI.L.COSTRU

ZIONISOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

AFROSINONE

FR'023

3838

0609

'

93FR

1340

8316

/01/20

0118

/12/20

0020

01MED

IAFINPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

CECC

ANO

FR'021

6953

0603

'

94FR

1344

1502

/07/20

0101

/12/20

0120

06MILLENNIUM

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

PONTECO

RVO

FR'021

7548

0603

'

95FR

1509

3627

/12/20

0513

/12/20

05MONNALISA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

PIED

IMONTE

SANGER

MAN

OFR

'024

1924

0607

'

96FR

1528

0524

/05/20

0605

/04/20

0620

06NUOVI

ORIZZONTI

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROCA

STRO

DEIV

OLSCI

FR'024

4546

0609

'

97FR

1261

8106

/10/19

9816

/05/19

9820

03NUOVI

ORIZZONTISO

CIETA'

COOPERA

TIVA

MONTE

SANGIOVA

NNICAM

PANOFR

'020

4508

0609

'

98FR

1258

8405

/05/19

9814

/03/19

9820

01OPERA

PRIM

ASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AVA

LLEC

ORSA

FR'020

3406

0604

'

99FR

5418

719

/02/19

9619

/05/19

7120

05ORA

ETLABO

RASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

TRALAVO

RATO

RIA

R.L.

FROSINONE

FR'800

0714

0603

'

100

FR14

3777

23/10/20

0324

/09/20

03PA

.DA.

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AVE

ROLI

FR'023

0836

0607

'

101

FR13

2984

28/09/20

0007

/11/20

0020

03PEGAS

OMULTISER

VICE

AR.L.PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

PIGLIO

FR'021

5215

0609

'

102

FR13

0250

26/11/19

9910

/04/19

99PICC

OLA

COOPERA

TIVA

AGRITU

RISTICAAR.L.

PASTEN

AFR

'021

0919

0609

'

103

FR12

4783

16/02/19

9820

/11/19

9720

04PICC

OLA

COOPERA

TIVA

SOCIALEPA

LAZZUOLO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

CASTRO

CIELO

FR'020

1378

0602

'

104

FR13

5884

07/12/20

0105

/04/20

01PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

EPTA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ASU

PINO

FR'021

9661

0600

'

105

FR13

3972

01/02/20

0115

/11/20

0020

05PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

LACO

METAAR.L.

FROSINONE

FR'021

6681

0602

'

Page 74: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

— 70 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

106

FR13

4771

03/06/20

0102

/09/20

0120

04PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEGLO

BALSERV

ICES

AR.L.

ALAT

RIFR

'021

8229

0607

'

107

FR13

1554

04/07/20

0024

/01/20

0020

01PISTER

ZICA

RPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

AMAS

ENO

FR'021

2506

0604

'

108

FR12

5348

16/04/19

9825

/11/19

9720

03PO

LICA

SSINOSPORT

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

CASSINO

FR'020

1502

0601

'

109

FR96

354

19/02/19

9627

/05/19

7520

06PR

IMATEVE

RE75

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

PONTECO

RVO

FR'804

0902

0585

'

110

FR13

0118

28/10/19

9920

/09/19

9920

06PR

OGETTO

LAVO

ROSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

PONTECO

RVO

FR'021

0741

0603

'

111

FR10

7188

19/02/19

9602

/04/19

9420

01PR

OGRE

SSO20

00SO

C.CO

OP.AR.L.

CASTRO

DEIV

OLSCI

FR'018

6980

0605

'

112

FR15

4415

12/12/20

0630

/11/20

06PR

OJECT

WORK

COOPERA

TIVA

FROSINONE

FR'024

6727

0605

'

113

FR13

4900

14/03/20

0119

/02/20

0120

01QUAD

RIFO

GLIOPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

(PER

BREV

ITA'

QUAD

RIFO

GLIOPICC

.SFROSINONE

FR'021

8199

0603

'

114

FR70

029

19/02/19

9616

/05/19

7820

04RA

DIOCO

MUNITA'

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AALAT

RIFR

'003

3482

0602

'

115

FR15

4421

12/12/20

0630

/11/20

06S.L.S.SV

ILUPP

OLAVO

RISO

CIALICOOPERA

TIVA

CECC

ANO

FR'024

6728

0604

'

116

FR92

898

19/02/19

9626

/01/19

8820

01SA

MAR

KSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

DISERV

IZIA

USILIAR

IPER

ILMAR

KETING

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

INA

FR'016

5760

0605

'

117

FR11

2029

04/01/19

9601

/12/19

9620

05SA

TURN

IACO

OPERA

TIVA

SOCIALE

ALAT

RIFR

'019

3984

0607

'

118

FR14

7113

11/10/20

0415

/10/20

0420

05SCAR

ABEO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

SUPINO

FR'023

5947

0602

'

119

FR13

8342

22/03/20

0203

/04/20

0220

05SELENE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AFERE

NTINO

FR'022

3364

0602

'

120

FR12

9127

15/07/19

9904

/10/19

9920

06SERV

IZIINTERN

AZIONALIINTERC

OOPSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

VERO

LIFR

'020

9038

0607

'

121

FR12

6060

06/03/19

9826

/03/19

9820

01SERV

IZITELEM

ATICIG

LOBA

LISO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

APO

NTECO

RVO

FR'020

3767

0607

'

122

FR13

6072

22/06/20

0113

/06/20

0120

06SIMPLYSERV

ICESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEPERBR

EVITA'

SIMPLYSERV

ICE

BOVILLEER

NICA

FR'022

0056

0601

'

123

FR62

389

19/02/19

9619

/12/19

73SN

OW

FLORSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AGRICO

LAAR.L.

FROSINONE

FR'800

0383

0603

'

124

FR86

796

19/02/19

9628

/09/19

8520

06SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AGRICO

LAMONTE

PRAT

OAT

INA

FR'015

5648

0604

'

125

FR11

2502

06/10/19

9626

/03/19

9620

03SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

GAIAAR.L.

FILETTINO

FR'019

4616

0601

'

126

FR14

4961

03/09/20

0426

/02/20

04SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

LACIOCIAR

AARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACA

STRO

DEIV

OLSCI

FR'023

2916

0606

'

127

FR14

5006

15/03/20

0425

/02/20

04SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

RISO

LUZIONELAVO

ROC.R.L.

CASSINO

FR'023

2910

0602

'

128

FR13

8036

26/02/20

0230

/01/20

02SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

APO

LIS

AQUINO

FR'022

2843

0605

'

129

FR15

1590

16/02/20

0602

/03/20

0620

06SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEILVE

LIER

OIN

SIGLA

ILVE

LIER

OCO

OP.SO

C.CE

CCAN

OFR

'024

2937

0600

'

130

FR14

4084

12/03/20

0311

/06/20

0320

04SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALESPPD

LMED

ICA

(INSIGLA

SOC.CO

OP.SO

CIALESPPD

LAC

UTO

FR'023

1283

0603

'

131

FR14

9004

21/06/20

0516

/01/19

9720

05TEAM

SERV

ICESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

PONTECO

RVO

FR'044

7533

0827

'

132

FR15

2338

04/07/20

0603

/11/20

0620

06TERM

OIDRA

ULICA

BASILE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

FROSINONE

FR'024

3706

0607

'

133

FR14

7547

01/10/20

0513

/12/20

04TEXSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

CASSINO

FR'023

7006

0606

'

134

FR15

3994

31/10/20

0610

/06/20

06TIPI'SOCIETA'

COOPERA

TIVA

(INSIGLA

TIPICO

)VE

ROLI

FR'024

6135

0601

'

135

FR14

7884

02/10/20

0528

/12/20

0420

06TR

E.DI.M

ODA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ASTRA

NGOLAGALLI

FR'023

7038

0608

'

136

FR12

5941

14/05/19

9804

/04/19

9820

01ULISSEPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

CEPR

ANO

FR'020

3692

0607

'

137

FR12

9100

07/05/19

9920

/05/19

9920

04UNITYSER

VICE

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

AFROSINONE

FR'020

9361

0604

'

138

LT16

3903

23/10/20

0616

/10/20

0620

06A.E.C.SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

CISTER

NADI

LATINA

LT'023

4289

0593

'

139

LT13

2143

03/12/19

9920

/11/19

9820

01A.S.<<CO

NSU

LTING>>

(A=A

UTO

MAT

ION

S=SYSTEM

)PICCO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ILAT

INA

LT'019

0392

0591

'

140

LT14

1269

14/05/20

0120

/04/20

0120

04AF

RIKA

RNISOCIETA'

COOPERA

TIVA

LATINA

LT'020

4512

0595

'

Page 75: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

— 71 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

141

LT15

8690

07/12/20

0507

/06/20

0520

05AG

RIFLORICO

LTURA

PONTINA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AGRICO

LAMAE

NZA

LT'022

7365

0594

'

142

LT13

2649

20/04/19

9902

/05/19

9920

01ALEPH

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

TERR

ACINA

LT'019

1763

0590

'

143

LT13

5506

02/08/20

0017

/12/19

9920

04ALGER

CARN

ISOCIETA'

COOPERA

TIVA

LATINA

LT'019

5974

0596

'

144

LT13

7046

06/06/20

0022

/02/20

00AN

DROMED

APICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ASPIGNOSA

TURN

IALT

'019

7665

0596

'

145

LT16

4291

22/11/20

0611

/10/20

06AN

DROMED

ASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

APRILIA

LT'023

4700

0594

'

146

LT16

4140

11/10/20

0628

/05/20

0220

05AN

GEL

TRAN

SPORT

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

CISTER

NADI

LATINA

LT'022

4653

0600

'

147

LT13

9036

01/08/20

0124

/11/20

00AN

XURCIRC

EEXPR

ESSCO

OPERA

TIVA

AR.L.

PRIVER

NO

LT'020

1505

0590

'

148

LT14

0686

23/03/20

0119

/02/20

0120

03AP

RILCOOPPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEAR.L.

APRILIA

LT'020

3391

0593

'

149

LT71

501

19/02/19

9624

/02/19

8320

06AU

DACE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AGRICO

LAARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ALATINA

LT'010

6393

0596

'

150

LT12

8839

23/03/19

9821

/01/19

9820

01C.A.ME.CO

NSO

RZIO

ARTIGIANIM

ERGAT

AROSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

FORM

IALT

'018

6103

0599

'

151

LT13

9141

22/01/20

0111

/02/20

0020

01C.T.S.20

00PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

APRILIA

LT'020

1294

0595

'

152

LT13

8433

11/06/20

0009

/08/20

00CA

CCIA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

LATINA

LT'020

0158

0592

'

153

LT51

409

19/02/19

9607

/11/19

7420

06CA

NTINADE

LVO

DICE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AGRICO

LASA

BAUDIA

LT'001

5049

0597

'

154

LT12

8641

03/06/19

9830

/01/19

9820

04CA

VATR

ANS

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SABA

UDIA

LT'018

6197

0596

'

155

LT13

7860

28/08/20

0005

/09/20

00CE

.PIPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

LATINA

LT'019

8830

0594

'

156

LT12

8649

03/09/19

9815

/01/19

9820

04CO

.S.I.EL.PICCO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ALATINA

LT'018

6181

0594

'

157

LT13

8426

11/06/20

0007

/07/20

0020

01CO

OP.

AGR.

LACH

IESU

OLA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ALATINA

LT'019

9804

0594

'

158

LT14

6368

18/07/20

0226

/06/20

0220

06CO

OP.C.O.E.200

2CO

OPERA

TIVA

ORT

OFRUTTICOLA

AR.L.

LATINA

LT'021

0832

0595

'

159

LT90

123

19/02/19

9621

/06/19

8920

03CO

OP.CO

RI2

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ACO

RILT

'014

5013

0594

'

160

LT13

9263

26/01/20

0115

/12/20

0020

04CO

OP.SA

GITTA

RIO

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

LATINA

LT'020

1687

0590

'

161

LT10

0277

19/02/19

9602

/01/19

9320

01CO

OP.SERV

ICEAR.L.

LATINA

LT'016

1575

0591

'

162

LT12

9538

25/05/19

9826

/03/19

9820

04CO

OP.GESTIONEDISTRIBU

TORI

AR.L.

LATINA

LT'018

7485

0595

'

163

LT10

0196

19/02/19

9615

/01/19

9320

03CO

OPERA

TIVA

AGRICO

LALA

GIARR

ICCIASO

C.CO

OP.VA

AR.L.

SEZZE

LT'016

1055

0590

'

164

LT67

658

19/02/19

9624

/09/19

8120

01CO

OPERA

TIVA

ARTIGIANADI

GAR

ANZIADI

APRILIA

SOC.CO

OP.AR.L.

APRILIA

LT'009

8592

0594

'

165

LT57

735

19/02/19

9619

/04/19

7920

01CO

OPERA

TIVA

ARTIGIANADI

GAR

ANZIADI

TERR

ACINASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ATERR

ACINA

LT'800

1359

0593

'

166

LT13

3932

08/11/19

9907

/06/19

9920

04CO

OPERA

TIVA

DELCA

MPO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

CISTER

NADI

LATINA

LT'019

4011

0594

'

167

LT71

189

19/02/19

9624

/11/19

8220

04CO

OPERA

TIVA

DIGAR

ANZIAFIDI

TICINO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

LATINA

LT'010

5738

0592

'

168

LT57

459

19/02/19

9602

/04/19

7920

01CO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

GOLFO

S.R.L.

MINTU

RNO

LT'003

3215

0598

'

169

LT15

8995

08/05/20

0528

/07/20

05CO

OPERA

TIVA

FRIENDS

FORM

IALT

'022

7660

0596

'

170

LT15

0399

07/02/20

0331

/05/20

03CO

OPERA

TIVA

PESCAT

ORI

BEAT

AVE

RGINEDE

LCA

RMELOSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

TERR

ACINA

LT'021

5937

0598

'

171

LT15

1302

13/10/20

0318

/09/20

0320

04CO

OPERA

TIVA

PROTEZIONEAM

BIEN

TEAR.L.

APRILIA

LT'021

7119

0594

'

172

LT13

2132

03/09/19

9927

/10/19

9820

01CO

OPERA

TIVA

SOCIALEFO

RMIA

LAVO

ROARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AFO

RMIA

LT'019

0090

0596

'

173

LT14

5907

06/12/20

0224

/05/20

0220

05CO

VERINFISSISOCIETA'

COOPERA

TIVA

LATINA

LT'021

0430

0591

'

174

LT13

8824

15/12/20

0011

/06/20

0020

06CR

ITER

IUM

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

LATINA

LT'020

1022

0594

'

175

LT14

9448

04/01/20

0322

/03/20

0320

03CR

YSTA

LSERV

ICE

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ALATINA

LT'021

4703

0593

'

Page 76: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

— 72 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

176

LT15

7880

05/02/20

0519

/04/20

0520

06DA

LIDISTRIBU

TIONSO

C.CO

OP.

GAE

TALT

'022

6110

0594

'

177

LT13

6089

03/09/20

0002

/01/20

0020

03DE

.NA.

SERV

ICESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

LATINA

LT'019

6937

0590

'

178

LT15

2568

02/11/20

0430

/01/20

04EC

OPLUS

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROCC

AGORG

ALT

'021

8990

0596

'

179

LT13

5583

02/11/20

0013

/12/19

9920

04ED

IL20

00PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACISTER

NADI

LATINA

LT'019

5937

0592

'

180

LT15

6002

15/12/20

0423

/11/20

0420

05ED

ITORIALELATINA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ALATINA

LT'022

3454

0595

'

181

LT83

253

19/02/19

9621

/03/19

8720

05ELIOSSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AGAE

TALT

'013

2665

0593

'

182

LT13

4715

24/11/19

9920

/09/19

9920

03EM

MAU

SCO

OPERA

TIVA

SOCIALEAR.L.

TERR

ACINA

LT'019

4836

0597

'

183

LT15

0491

07/07/20

0316

/06/20

0320

05EM

METIM

EPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

TERR

ACINA

LT'021

6010

0596

'

184

LT12

8802

18/03/19

9802

/06/19

98EN

TERICO

OP

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

AMAE

NZA

LT'018

6297

0595

'

185

LT14

6214

07/04/20

0217

/06/20

0220

03EU

ROLEGNA

PICC

OLA

SOC.CO

OP.SO

CIALEAR.L.

TERR

ACINA

LT'021

0703

0591

'

186

LT14

7301

28/10/20

0210

/07/20

02EU

ROMETAL

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

A.R.L.

SANTICO

SMAEDA

MIANO

LT'021

1847

0596

'

187

LT13

1628

02/04/19

9912

/07/19

9820

01EU

ROPA

GOMMEPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ALATINA

LT'019

0546

0596

'

188

LT15

2955

03/08/20

0416

/02/20

0420

06EU

ROTR

ASPO

RTISOCIETA'

COOPERA

TIVA

LATINA

LT'021

9444

0596

'

189

LT15

9415

10/07/20

0515

/01/20

03FA

LCONS.C.AR.L.

FONDI

LT'037

9675

0960

'

190

LT15

5413

20/10/20

0414

/10/20

04FA

NTA

SIADE

ISAP

ORI

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

LATINA

LT'022

2736

0597

'

191

LT12

8939

31/03/19

9802

/09/19

98FU

LLMAS

TERSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

FONDI

LT'018

6333

0591

'

192

LT14

3253

19/11/20

0110

/12/20

0120

01FU

TURA

2001

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

CISTER

NADI

LATINA

LT'020

6928

0598

'

193

LT14

2379

08/08/20

0113

/07/20

0120

03G&BAIRTECH

PICC

OLA

SOC.CO

OP.AR.L.

LATINA

LT'020

5869

0591

'

194

LT12

8995

04/03/19

9829

/12/19

9720

01GEN

ESIS

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ALATINA

LT'018

5737

0595

'

195

LT13

4902

13/12/19

9920

/09/19

9920

03GESTIONEINNOVA

TIVA

SOC.CO

OP.A.R.L.

LATINA

LT'019

4786

0597

'

196

LT14

3271

20/11/20

0119

/10/20

0120

01GI.FA.

TRAS

PORT

ISOCIETA'

COOPERA

TIVA

APRILIA

LT'020

7159

0596

'

197

LT15

7844

28/04/20

0518

/04/20

0520

05GLO

BOSERV

ICESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

LATINA

LT'022

6103

0593

'

198

LT15

4695

28/07/20

0407

/08/20

0420

06GOLD

ENSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

TERR

ACINA

LT'022

1618

0592

'

199

LT16

3942

25/10/20

0610

/05/20

0620

06I.T.M

ULTISER

VICE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

APRILIA

LT'023

4267

0599

'

200

LT16

4287

22/11/20

0611

/10/20

06IDRA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

APRILIA

LT'023

4699

0597

'

201

LT93

332

19/02/19

9606

/08/19

9020

06ILCA

MMINOSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEO.N.L.U.S.

LATINA

LT'014

9135

0599

'

202

LT16

4144

11/10/20

0625

/10/20

06ILGIRAS

OLE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

SABA

UDIA

LT'023

4644

0593

'

203

LT96

410

19/02/19

9609

/10/19

9120

01ILMOGGIO

DITERR

ASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

VENTO

TENE

LT'015

5182

0598

'

204

LT13

6334

28/03/20

0014

/02/20

0020

01ILPR

ODIGIO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEAR.L.

LATINA

LT'019

7622

0598

'

205

LT54

162

19/02/19

9624

/10/19

7520

01ILSO

LESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

'AP

RILIA

LT'800

0676

0591

'

206

LT14

6942

23/09/20

0213

/09/20

0220

04INFO

RMAPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACISTER

NADI

LATINA

LT'021

1507

0597

'

207

LT13

0073

21/07/19

9805

/06/19

9820

04INTERN

ATIONAL

SERV

ICE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

LATINA

LT'018

8001

0598

'

208

LT13

7665

08/01/20

0005

/11/20

0020

05INTERSER

VICE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

LATINA

LT'019

8973

0591

'

209

LT16

4289

22/11/20

0611

/09/20

06IRISSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

CISTER

NADI

LATINA

LT'023

4693

0593

'

210

LT14

3409

30/11/20

0111

/09/20

0120

02IT.CO.SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

CISTER

NADI

LATINA

LT'020

7302

0592

'

Page 77: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

— 73 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

211

LT13

9417

02/06/20

0122

/12/20

0020

06ITAL

SERV

ICESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

MINTU

RNO

LT'020

1936

0599

'

212

LT16

0765

30/01/20

0630

/12/20

0520

06L.L.SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

SONNINO

LT'022

9774

0595

'

213

LT14

3906

02/05/20

0221

/12/20

0120

06LA

CASETTA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

TERR

ACINA

LT'020

7639

0596

'

214

LT13

5584

02/11/20

0021

/12/19

9920

03LA

FORM

ICADI

CASA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

APRILIA

LT'019

6220

0596

'

215

LT13

7004

06/05/20

0029

/03/20

0020

05LA

LITO

RANEA

A.R.L.

MINTU

RNO

LT'019

8250

0595

'

216

LT99

488

19/02/19

9610

/05/19

9220

01LA

NUOVA

ERASO

C.CO

OP.AR.L.

FORM

IALT

'016

0135

0596

'

217

LT15

6978

28/02/20

0521

/05/20

0220

05LA

PALLAD

EVE

LITERN

ASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

LATINA

LT'070

9015

1007

'

218

LT10

6396

19/02/19

9606

/03/19

9520

01LA

STRA

MESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

SANTICO

SMAEDA

MIANO

LT'017

2738

0592

'

219

LT13

9084

15/01/20

0112

/06/20

0020

01LAKO

TATR

ASPO

RTIPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

CISTER

NADI

LATINA

LT'020

1498

0599

'

220

LT12

9966

16/07/19

9811

/11/19

9720

06L'AN

CORA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

CISTER

NADI

LATINA

LT'018

8686

0590

'

221

LT13

9368

25/01/20

0116

/11/20

0020

04L'AN

GOLO

DELLAPIZZASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

LATINA

LT'020

1990

0592

'

222

LT12

6427

09/08/19

9706

/10/19

9720

01LATINA20

00SO

C.CO

OP.

AR.L.

LATINA

LT'018

2849

0597

'

223

LT14

8319

02/05/20

0315

/01/20

0320

04LATINAALLWORK

S&SERV

ICES

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

LATINA

LT'021

3142

0594

'

224

LT80

700

19/02/19

9615

/06/19

8620

05LAVO

ROEPR

OGRE

SSOSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

FORM

IALT

'012

8160

0591

'

225

LT14

5627

21/05/20

0222

/04/20

0220

06LAZIOSU

DSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

MINTU

RNO

LT'020

9921

0599

'

226

LT56

737

19/02/19

9631

/08/19

7820

05LAZIOMAR

ESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

A.SA

BAUDIA

LT'003

1310

0596

'

227

LT15

7050

03/03/20

0501

/07/20

0320

06LILIUM

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

CISTER

NADI

LATINA

LT'073

5675

1003

'

228

LT16

4281

21/11/20

0611

/09/20

06LO

RALE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

CISTER

NADI

LATINA

LT'023

4691

0595

'

229

LT15

4120

06/07/20

0417

/05/20

0420

05LU

.CA.L.SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.DI

PRODU

ZIONEELAVO

ROLATINA

LT'022

0830

0596

'

230

LT99

970

19/02/19

9622

/07/19

9220

04MED

ITER

RANEA

92SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ALATINA

LT'015

9376

0596

'

231

LT15

3777

05/11/20

0430

/04/20

0420

06MER

YNSERV

IZISOCIETA'

COOPERA

TIVA

LATINA

LT'022

0655

0598

'

232

LT15

0119

06/03/20

0305

/12/20

0320

05MINER

VASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

CISTER

NADI

LATINA

LT'021

5621

0599

'

233

LT14

3635

01/04/20

0220

/11/20

0120

05MULTI SER

VIZISO

CIETA'

COOPERA

TIVA

APRILIA

LT'020

7419

0592

'

234

LT13

8234

10/11/20

0027

/07/20

00NINFA

2000

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACO

RILT

'020

0023

0595

'

235

LT14

0767

21/03/20

0103

/02/20

0120

01NINFA

SERV

ICE20

01PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACISTER

NADI

LATINA

LT'020

3567

0591

'

236

LT13

6419

04/05/20

0002

/11/20

0020

05OLANDA

IMPIAN

TI,SOCIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROAR.L.

TERR

ACINA

LT'019

7302

0595

'

237

LT13

1379

01/11/19

9916

/07/19

9820

04OLIVE

TUM

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACO

RILT

'018

9067

0597

'

238

LT14

7039

10/02/20

0217

/09/20

02ORT

OPO

NTINAPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

INSIGLA

ORT

OPO

NTINA

LATINA

LT'021

1609

0594

'

239

LT13

4605

11/10/19

9930

/07/19

9920

06P.S.C.(PRO

FESSIONAL

SYSTEM

COIFFEUR)

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

APRILIA

LT'019

5051

0592

'

240

LT14

9829

30/04/20

0318

/04/20

03PA

CELLISOCIETA'

COOPERA

TIVA

LATINA

LT'021

5243

0597

'

241

LT13

6864

24/05/20

0011

/04/19

98PA

NDO

RASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AAP

RILIA

LT'019

8505

0598

'

242

LT15

8388

14/06/20

0531

/05/20

05PERTE

EPERMESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEONLU

STERR

ACINA

LT'022

6859

0599

'

243

LT13

4706

17/12/19

9923

/06/19

9920

04PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AGRICO

LAZA

NNONIAR.L.

SABA

UDIA

LT'019

4054

0592

'

244

LT14

0472

03/08/20

0115

/02/20

0120

01PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

CORE

DILARL

CORI

LT'020

3224

0596

'

245

LT14

1398

25/05/20

0105

/02/20

0120

05PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALESPEEDY

EXPR

ESSAR.L.

LATINA

LT'020

4657

0590

'

Page 78: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

246

LT83

864

19/02/19

9620

/05/19

8720

06PIRA

ESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

MINTU

RNO

LT'013

3548

0594

'

247

LT13

9119

15/01/20

0120

/12/20

0020

01PIZZAVILLAG

E2

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

LATINA

LT'020

1678

0591

'

248

LT15

6022

16/12/20

0424

/11/20

0420

06PLINIUSSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

LATINA

LT'022

3574

0590

'

249

LT13

6838

06/12/20

0002

/10/20

0020

01PO

STAFU

TURA

SOC.CO

OPAR.L.

LATINA

LT'019

7583

0595

'

250

LT14

6337

07/11/20

0228

/06/20

0220

06PO

WER

SERV

ICESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

CISTER

NADI

LATINA

LT'021

0834

0593

'

251

LT72

322

19/02/19

9626

/04/19

8320

01PR

IMAV

ERA83

SOCIETA'

COOP.VA

AR.L.

GAE

TALT

'010

8882

0590

'

252

LT15

3142

19/03/20

0403

/08/20

0420

05PR

O.FE.MA.

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

LATINA

LT'021

9690

0597

'

253

LT14

2160

23/07/20

0122

/09/19

9920

04PR

O.LAV

.PICCO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROAR.L.

SEZZE

LT'058

3677

1005

'

254

LT13

7152

22/06/20

0003

/11/20

0020

03PR

OGETTO

AMBIEN

TECO

OP.AR.L.

LATINA

LT'019

8661

0598

'

255

LT14

7855

20/12/20

0222

/11/20

0220

03PU

BLYSERV

ICESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

APRILIA

LT'021

2489

0597

'

256

LT13

0333

14/08/19

9818

/06/19

9820

01RO

CCAMAS

SIMA20

00SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITRO

CCAMAS

SIMA

LT'018

8640

0595

'

257

LT15

6553

28/01/20

0528

/12/20

04SPESSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

LATINA

LT'022

3902

0593

'

258

LT13

9240

19/01/20

0111

/06/20

0020

03S.A.M.A.SER

VIZIETR

ASPO

RTIPICCO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AAP

RILIA

LT'020

1021

0595

'

259

LT14

0967

17/04/20

0122

/03/20

0120

05S.G.M

.PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

LATINA

LT'020

4056

0597

'

260

LT15

8602

07/04/20

0515

/06/20

05SA

ELELETTR

ONICASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

INSIGLA

SAEL

ELETTR

ONICA

S.C.

LATINA

LT'022

7080

0598

'

261

LT15

1243

10/06/20

0309

/11/20

0320

06SA

NT'AN

NASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AGRICO

LAFO

NDI

LT'021

6834

0590

'

262

LT54

437

19/02/19

9602

/01/19

7720

05SA

NT'ISIDORO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

SEZZE

LT'800

0721

0596

'

263

LT14

5263

16/04/20

0225

/03/20

0220

06SA

RATR

ASPO

RTISOCIETA'

COOPERA

TIVA

CISTER

NADI

LATINA

LT'020

9610

0595

'

264

LT15

4046

06/01/20

0421

/05/20

0420

06SERV

RAPIDSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

CISTER

NADI

LATINA

LT'022

0958

0592

'

265

LT16

4504

12/07/20

0615

/11/20

06SERV

IZIA

LBER

GHIER

ISOCIETA'

COOPERA

TIVA

CISTER

NADI

LATINA

LT'023

5014

0592

'

266

LT13

4991

23/12/19

9910

/01/19

9920

01SERV

IZIINDU

STRIALIE

CIVILI

ME.TE.PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

SERM

ONETA

LT'019

5211

0599

'

267

LT14

3318

23/11/20

0116

/10/20

0120

06SERV

IZITURISTICIPER

TERR

ACINA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

TERR

ACINA

LT'020

7004

0593

'

268

LT14

6996

27/09/20

0219

/09/20

0220

03SEVE

NSERV

ICE

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

CISTER

NADI

LATINA

LT'021

1616

0595

'

269

LT14

9676

15/04/20

0304

/02/20

0320

06SI.AL.SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

APRILIA

LT'021

4958

0595

'

270

LT13

6077

03/09/20

0028

/12/19

9920

03SILVIA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.

L.SERM

ONETA

LT'019

6237

0597

'

271

LT14

2272

30/07/20

0107

/02/20

0120

05SO

.CED

.SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROLATINA

LT'020

5608

0597

'

272

LT15

2187

15/01/20

0424

/06/20

0220

03SO

C.CO

OP.TH

EWORLDSERV

ICEAR.L.

SANFELICE

CIRC

EOLT

'071

3394

1000

'

273

LT71

887

19/02/19

9623

/03/19

8320

05SO

C.CO

OPERA

TIVA

AGRICO

LASA

BOTINOAR.L.

LATINA

LT'010

6978

0599

'

274

LT10

3994

19/02/19

9626

/07/19

9420

01SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

A.R.L.CA

MPO

VERD

EAP

RILIA

LT'016

8610

0593

'

275

LT82

613

19/02/19

9615

/12/19

8620

01SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AGRICO

LASCIENZA

ESV

ILUPP

OAR.L.

LATINA

LT'013

0539

0591

'

276

LT15

9241

15/09/20

0509

/12/20

0520

05SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

CENTR

OLATINA

LT'022

8000

0593

'

277

LT15

7153

03/10/20

0514

/04/20

03SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

CICA

TIELLO

MAC

ELLAZIONECA

RNI

LATINA

LT'044

3402

1210

'

278

LT15

8236

31/05/20

0523

/05/20

0520

05SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

DISERV

IZIC

.C.A.

LATINA

LT'022

6689

0595

'

279

LT16

4746

01/03/20

0712

/12/20

06SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

PROFU

MODI

PULITO

LATINA

LT'023

5115

0590

'

280

LT16

4968

19/01/20

0728

/12/20

06SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEOLTRE

VALENTINA

PONTINIA

LT'023

5313

0590

'

Page 79: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

— 75 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

281

LT13

0109

28/07/19

9817

/06/19

9820

01SO

LEPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ALATINA

LT'018

8633

0594

'

282

LT10

1089

19/02/19

9616

/03/19

9320

01SO

LIDA

RIETA'

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEAR.L.

FORM

IALT

'016

2401

0599

'

283

LT13

3178

06/07/19

9923

/03/19

9920

01SO

LONOIPICC

OLA

SOCIETA'

COOP.ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ATERR

ACINA

LT'019

2574

0597

'

284

LT13

8514

13/11/20

0024

/05/20

00SO

LOVA

STRU

TRAS

PORT

IPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

LATINA

LT'019

8986

0596

'

285

LT16

4288

22/11/20

0611

/09/20

06SPORT

EBE

NESSERE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

CISTER

NADI

LATINA

LT'023

4689

0599

'

286

LT11

0122

15/07/19

9622

/04/19

9620

01STAR

SERV

ICESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

A.R.L.

LATINA

LT'017

6923

0598

'

287

LT15

7861

29/04/20

0515

/04/20

0520

05STELLA

MAR

ISSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

APRILIA

LT'022

6129

0593

'

288

LT14

9226

27/03/20

0317

/03/20

0320

05TEAM

CONSU

LTINGSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

CISTER

NADI

LATINA

LT'021

4623

0590

'

289

LT13

3828

08/02/19

9922

/06/19

99TECN

OCLIM

APICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

CISTER

NADI

LATINA

LT'019

3938

0596

'

290

LT13

8562

21/11/20

0015

/06/20

0020

04TECN

OCO

OP20

00SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

PONTINIA

LT'019

9234

0594

'

291

LT10

3064

19/02/19

9619

/01/19

9420

04TECN

OIM

PIAN

TISO

C.CO

OP.AR.L.

GAE

TALT

'016

6154

0599

'

292

LT14

0862

04/02/20

0103

/02/20

0120

05TIVO

LISERV

ICES

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

LATINA

LT'020

3722

0593

'

293

LT13

0133

22/07/19

9824

/03/19

9820

03TR

EN

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

LATINA

LT'018

7264

0592

'

294

LT13

5147

19/01/20

0019

/10/19

99TR

ITONEPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARL

MINTU

RNO

LT'019

5321

0596

'

295

LT13

1966

03/01/19

9920

/01/19

9920

01TU

TTIFRU

TTIPICCO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ASEZZE

LT'019

1290

0592

'

296

LT15

7535

04/08/20

0504

/01/20

05UNACA

SAPERVE

NTO

TENE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

VENTO

TENE

LT'022

5798

0595

'

297

LT86

339

19/02/19

9612

/11/19

8720

04UNIONESO

C.CO

OP.VA

EDILIZIA

AR.L.

FORM

IALT

'013

8660

0595

'

298

LT14

1097

27/04/20

0104

/02/20

0120

01WAG

ENPLUSSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

LATINA

LT'020

4133

0594

'

299

LT15

3023

03/11/20

0426

/02/20

0420

04WORK

PROJECT

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

APRILIA

LT'021

9548

0591

'

300

LT13

4120

22/09/19

9913

/07/19

9920

04WORK

SERV

ICESO

C.CO

OP.AR.L.

PONTINIA

LT'019

4273

0597

'

301

LT13

5050

28/12/19

9925

/10/19

9920

01WORK

SERV

ICE20

01PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

AFO

RMIA

LT'019

5381

0593

'

302

LT15

8010

05/12/20

0520

/04/20

0520

06XX

ISEC

OLO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

CISTER

NADI

LATINA

LT'022

6393

0592

'

303

LT14

4106

13/02/20

0201

/11/20

02ZERO

+PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROLATINA

LT'020

8089

0599

'

304

RI55

784

02/11/20

0222

/01/20

023DCO

STRU

ZIONI*

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

DILAVO

ROAR.L.

MAG

LIAN

OSA

BINA

RI'009

3175

0574

'

305

RI44

459

19/02/19

9614

/04/19

953D

ELETTR

ONICASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARIETI

RI'008

3178

0572

'

306

RI56

246

18/06/20

0224

/05/20

0220

03A.L.S.

PICC

OLA

SOC.CO

OP.AR.L.

RIETI

RI'009

3692

0578

'

307

RI58

158

20/04/20

0417

/03/20

04AG

RICO

LASA

LINISOCIETA'

COOPERA

TIVA

FIAM

IGNAN

ORI

'009

6125

0578

'

308

RI53

274

16/03/20

0002

/01/20

0020

04AG

RICO

LAVA

LLEM

AREPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ABO

RBONA

RI'008

9999

0576

'

309

RI56

204

06/06/20

0205

/08/20

02AL.CA.FRA.

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

FARA

INSA

BINA

RI'009

3666

0570

'

310

RI53

491

05/10/20

0003

/02/20

0020

06ALBA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

AMAG

LIAN

OSA

BINA

RI'009

0103

0577

'

311

RI53

872

10/09/20

0031

/08/20

0020

01ALFA

2SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARIETI

RI'009

0855

0577

'

312

RI59

304

05/11/20

0525

/03/20

0520

05ALTERE

GOSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

RIETI

RI'056

5894

1009

'

313

RI51

470

05/04/19

9818

/03/19

9820

05AR

.CA.

STORIADE

LCO

STUMEPO

POLARE

EDE

LLETR

ADIZIONIE

PROMOZIONEDE

LLEAT

TIVITA

'TURISTICHE

EAM

ARCE

TELLI

RI'008

7443

0572

'

314

RI54

853

03/06/20

0120

/02/20

0120

01AR

IETE

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

RIETI

RI'009

1936

0578

'

315

RI59

082

03/09/20

0502

/11/20

05AR

TICO

LO4SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

RIETI

RI'009

7487

0578

'

Page 80: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

— 76 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

316

RI52

958

01/11/20

0031

/12/19

99AS

PRAPO

NTE

RIETI

RI'008

9526

0578

'

317

RI43

558

19/02/19

9615

/03/19

9420

03BE

LMONTE

'94SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

BELM

ONTE

INSA

BINA

RI'008

1752

0570

'

318

RI56

351

23/07/20

0223

/06/20

02CPL

PICC

OLA

SOC.CO

OP.A

R.L.

FORA

NO

RI'009

3830

0571

'

319

RI53

615

27/07/20

0022

/05/20

0020

01C.A.T.CO

OP.AS

SISTEN

ZATECN

ICA

PICC

.LASO

C.CO

OP.VA

AR.L.

RIETI

RI'009

0620

0571

'

320

RI51

212

24/02/19

9801

/09/19

9820

01C.I.S.A.C.SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACITTAD

UCA

LERI

'008

6911

0577

'

321

RI37

782

19/02/19

9626

/03/19

8720

00C.R.T.V.D.S.

COOPERA

TIVA

RACC

OGLITO

RITA

RTUFICO

LTORI

VALLEDE

LSA

LTOSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPOP

ETRE

LLASA

LTO

RI'007

2675

0573

'

322

RI55

329

08/09/20

0126

/07/20

01CA

FFE'SA

NIZIPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ARIETI

RI'009

2556

0575

'

323

RI37

447

19/02/19

9612

/01/19

8620

01CA

SAINSIEM

ERIETI1

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARIETI

RI'007

2006

0573

'

324

RI52

150

03/05/19

9920

/01/19

9920

03CE

NTR

OSERV

IZI200

0PICC

OLA

SOCIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARIETI

RI'008

8321

0577

'

325

RI56

258

20/06/20

0228

/05/20

0220

04CI.TI.SERV

ICEPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ASTIM

IGLIAN

ORI

'009

3758

0579

'

326

RI54

475

26/01/20

0115

/01/20

01CO

.MAR

.PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

RIETI

RI'009

1452

0572

'

327

RI32

719

19/02/19

9627

/07/19

81CO

LTURA

ACQUESA

BINE(C.A.S.)SO

C.CO

OP.AR.L.

COLLEDI

TORA

RI'005

6812

0570

'

328

RI60

172

21/03/20

0623

/02/20

06CO

NSO

RZIO

CARN

IQUALITA'

ALTE

VALLID

ELRE

ATINOSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AGRICO

LAPO

STA

RI'009

9157

0573

'

329

RI54

470

26/01/20

0117

/01/20

0120

03CO

OPGLO

BALSYSTEM

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

RIETI

RI'009

1522

0578

'

330

RI51

496

20/05/19

9813

/03/19

9820

01CO

OPERA

TIVA

AGRICO

LAAG

ROSILVOZO

OTECN

ICA

COOP.A.C.

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AMONTE

SANGIOVA

NNIINSA

BINA

RI'008

7379

0570

'

331

RI38

737

19/02/19

9603

/04/19

8820

06CO

OPERA

TIVA

CUNICOLA

SABINASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

APO

GGIO

NAT

IVO

RI'007

4204

0579

'

332

RI53

335

04/06/20

0025

/01/20

00CO

OPERA

TIVA

LASER

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AMONTELEONESA

BINO

RI'009

0017

0572

'

333

RI59

330

17/05/20

0513

/10/20

0420

05CO

OPERA

TIVA

PLUSSERV

ICES

RIETI

RI'089

8236

0011

'

334

RI55

664

22/01/20

0219

/12/20

0120

05CO

SERI

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACA

NTA

LICE

RI'009

2993

0576

'

335

RI56

134

05/10/20

0222

/04/20

0220

06DO

.C.R

IETISO

C.CO

OP.AR.L.

RIETI

RI'009

3594

0577

'

336

RI54

031

11/10/20

0026

/09/20

0020

06DU

EBO

RGHI

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L

RIETI

RI'009

1040

0571

'

337

RI56

867

20/02/20

0320

/01/20

0320

03E.S.C.PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

CITTAD

UCA

LERI

'009

4383

0570

'

338

RI52

369

17/05/19

9930

/03/19

99EC

OAM

BIEN

TECO

.RO.VA.

PICC

OLA

SOC.CO

OP.AR.L.

ACCU

MOLI

RI'008

8776

0577

'

339

RI57

941

20/02/20

0413

/02/20

04ED

IL20

04SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

FARA

INSA

BINA

RI'009

5864

0575

'

340

RI57

416

25/06/20

0306

/06/20

0320

06EFFEAU

TOSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SCAN

DRIGLIA

RI'009

5044

0578

'

341

RI56

241

21/06/20

0206

/07/20

02EPSN

ETFO

RYO

UPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ACITTAD

UCA

LERI

'009

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0575

'

342

RI54

161

01/02/20

0116

/11/20

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ICE20

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OLA

SOC.CO

OP.VA

AR.L.

CASTEL

SANT'AN

GELO

RI'009

1160

0575

'

343

RI56

503

10/02/20

0217

/09/20

0220

03EU

RO20

02SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

RIETI

RI'009

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0575

'

344

RI58

723

16/11/20

0425

/10/20

0420

04EU

RO3SERV

ICESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

RIETI

RI'009

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0578

'

345

RI57

663

11/05/20

0310

/01/20

0320

06EU

ROAG

RISO

CIETA'

COOPERA

TIVA

POGGIO

MOIANO

RI'009

5373

0579

'

346

RI56

586

31/10/20

0216

/10/20

02EU

ROTEKN

ICOSPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

BORG

ORO

SERI

'009

4081

0575

'

347

RI55

393

10/11/20

0109

/11/20

0120

05EU

ROWORK

2001

ANTR

ODO

CORI

'009

2631

0574

'

348

RI56

377

31/07/20

0207

/06/20

0220

06EU

STAC

HIMOVIMEN

TITERR

APICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

MONTO

POLIDI

SABINA

RI'009

3855

0571

'

349

RI56

166

17/05/20

0223

/04/20

02FO

ODS

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACO

NFIGNI

RI'009

3642

0579

'

350

RI58

362

22/06/20

0406

/04/20

0420

05FO

RNODI

SALISA

NOSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SALISA

NO

RI'009

6409

0575

'

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

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cfiscale

351

RI55

438

15/10/20

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/09/20

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PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AMONTO

POLIDI

SABINA

RI'009

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0574

'

352

RI56

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/05/20

0220

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CONSU

LTPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

CITTAD

UCA

LERI

'009

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'

353

RI59

859

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/03/20

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BO30

00SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

POGGIO

MOIANO

RI'009

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0579

'

354

RI56

257

20/06/20

0229

/05/20

02IPEPER

INIPICCO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AFA

RAIN

SABINA

RI'009

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0572

'

355

RI35

289

19/02/19

9616

/06/19

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SERV

IZIN

ELTERR

ITORIO

SOC.CO

OP.A.R.L.

FARA

INSA

BINA

RI'006

8587

0578

'

356

RI52

868

18/11/19

9919

/10/19

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05ILBO

RGHE

TTO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ANTR

ODO

CORI

'008

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0571

'

357

RI40

285

19/02/19

9622

/12/19

8920

01ILMELOGRA

NO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AORG

ANIZZA

ZIONENONLU

CRAT

IVADCO

LLEV

ECCH

IORI

'007

6349

0570

'

358

RI56

240

21/06/20

0206

/07/20

0220

06INSIEM

E20

02SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

RIETI

RI'009

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0574

'

359

RI52

352

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9919

/03/19

99JOLLY

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARIETI

RI'008

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0570

'

360

RI55

474

25/10/20

0115

/10/20

01LA

FENICESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

COLLALTO

SABINO

RI'009

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0571

'

361

RI59

713

24/10/20

0527

/09/20

0520

06LA

SOCIETA'

DEID

IRITTISO

C.CO

OP.

RIETI

RI'009

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0577

'

362

RI57

715

26/11/20

0320

/10/20

0320

03LE

VELE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

MAR

CETELLI

RI'009

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0579

'

363

RI55

898

03/08/20

0202

/12/20

0220

05MED

IAPO

INTPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

' LIM

ITAT

ARIETI

RI'009

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0574

'

364

RI52

385

19/05/19

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/01/19

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01MED

IALABPICC

OLA

SOC.CO

OPA.R.L

RIETI

RI'008

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0573

'

365

RI58

754

12/02/20

0411

/10/20

0420

06MONTE

TERM

INILLO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

RIETI

RI'009

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0576

'

366

RI60

467

06/09/20

0619

/05/20

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LIFE

ITALIA

SOC.CO

OP.

RIETI

RI'009

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0570

'

367

RI56

942

03/05/20

0313

/02/20

0320

05NUOVA

AGORA

'SOCIETA'

COOPERA

TIVA

CONTIGLIAN

ORI

'009

4521

0573

'

368

RI53

640

29/06/20

0006

/02/20

0020

05NUOVO

MILLENNIO

PICC

OLA

SOC.CO

OP.VA

AR.L.

RIETI

RI'009

0575

0576

'

369

RI59

537

26/07/20

0507

/06/20

0520

05ORT

OMIXSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

RIETI

RI'009

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0572

'

370

RI52

525

23/06/19

9905

/12/19

9920

04PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

MAG

LIFICIOILPA

VONEAR.L.

RIETI

RI'008

8941

0577

'

371

RI56

212

06/03/20

0205

/08/20

02PLURIMA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEINTEGRA

TAAR.L.

ANTR

ODO

CORI

'009

3649

0572

'

372

RI41

788

19/02/19

9620

/11/19

9120

04PO

LOVE

RDE

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

POGGIO

BUSTONE

RI'007

8928

0575

'

373

RI36

890

19/02/19

9604

/02/19

8620

06PR

OGRE

SSOSO

C.CO

OP.A.R.L.

ANTR

ODO

CORI

'007

1400

0577

'

374

RI57

746

12/12/20

0317

/11/20

0320

04R.S.G.PICCO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

POSTA

RI'009

5297

0572

'

375

RI59

550

08/02/20

0522

/07/20

0520

05RP

GSERV

IZISOCIETA'

COOPERA

TIVA

RIETI

RI'009

8206

0576

'

376

RI53

749

08/10/20

0027

/06/20

0020

01S.P.S.

PICC

OLA

SOC.CO

OP.VA

AR.L.

RIETI

RI'009

0709

0575

'

377

RI56

177

23/05/20

0205

/06/20

0220

06SA

LUTE

ETERR

ITORIOSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

TORR

IINSA

BINA

RI'009

3654

0574

'

378

RI57

599

10/08/20

0324

/09/20

0320

06SENZA

FRONTIER

ESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

RIETI

RI'009

5316

0579

'

379

RI54

195

01/08/20

0117

/11/20

00SERE

NA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARIETI

RI'009

1178

0575

'

380

RI51

248

03/02/19

9823

/01/19

9820

04SERV

IZICEN

TROITALIA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

RIETI

RI'008

7038

0573

'

381

RI28

955

19/02/19

9613

/06/19

7620

05SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AGRICO

LAMAG

LIAN

ESE

SCAM

MAG

LIAN

OSA

BINA

RI'001

0568

0573

'

382

RI53

760

16/08/20

0015

/06/20

0020

06SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

CONSO

RTILEAG

ROALIM

ENTA

RE/AGRO

SILVOZO

OTECN

ICAEAT

TIVITA

'TURISTICHE

DIPETR

ELLA

SALTO

RI'009

0813

0578

'

383

RI21

792

19/02/19

9613

/02/19

6520

01SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

APR

IMULA

ROSSA.

RIETI

RI'800

1832

0574

'

384

RI54

239

20/02/20

0119

/07/19

5820

06SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

PORT

AFA

RNESEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

APO

GGIO

MIRTETO

RI'001

1273

0577

'

385

RI55

460

23/10/20

0127

/09/20

0120

04SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEAN

TARE

SAR.L.O.N.L.U.S.

CANTA

LICE

RI'009

2688

0576

'

Page 82: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

— 78 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

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dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

386

RI55

754

02/05/20

0219

/01/20

0220

03SO

LELU

NAPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARIETI

RI'009

3144

0572

'

387

RI54

188

01/05/20

0112

/12/20

0020

03SPORT

@MAIL

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

RIETI

RI'009

1244

0575

'

388

RI54

236

01/12/20

0113

/12/20

0020

05TEXTRINUM

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

FARA

INSA

BINA

RI'009

1298

0570

'

389

RI32

380

19/02/19

9615

/01/19

8120

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ZOSO

C.CO

OP.AR

.L.

POGGIO

BUSTONE

RI'005

6252

0577

'

390

RI53

052

28/01/20

0012

/07/19

9920

01XL

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARIETI

RI'008

9622

0571

'

391

RI38

659

19/02/19

9625

/03/19

88ZO

OTECN

ICASA

NSILVESTR

OSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ALO

NGONESA

BINO

RI'007

4046

0571

'

392

RM95

2011

08/08/20

0030

/03/20

0020

0120

00SERV

ICES

SOC.CO

OP.AR.L.

ROMA

RM'060

5011

1001

'

393

RM96

4079

01/12/20

0111

/10/20

0020

055STELLE

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'063

3524

1003

'

394

RM11

2026

625

/01/20

0631

/01/19

97A

ZETA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'012

4962

0509

'

395

RM92

1252

17/06/19

9926

/02/19

9920

01A.A.A.A.

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

PLAN

ETTR

ANSPORT

SERV

ICEA.R.L.

PICC

OLA

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'057

0421

1001

'

396

RM10

6360

804

/05/20

0425

/03/20

04A.A.A.A.A.

AG.PLAN

ETTR

ASPO

RTSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'079

4223

1007

'

397

RM11

4416

810

/11/20

0610

/03/20

06A.CLATR

ASPO

RTISOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'091

6816

1009

'

398

RM10

1015

406

/10/20

0219

/10/20

00A.D.

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'021

1606

1207

'

399

RM95

5871

13/10/20

0022

/06/20

00A.D.A.N.CONSO

RZIO

DICO

OPERA

TIVE

SOCIALI

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACO

LLEFER

RORM

'062

2869

1009

'

400

RM99

5855

21/01/20

0220

/12/20

01A.F.S.

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'068

7506

1001

'

401

RM10

8831

428

/01/20

0524

/01/20

05A.M.T.A

IRCR

AFTMAINTENAN

CETEAM

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

FIAN

ORO

MAN

ORM

'083

3666

1007

'

402

RM10

4015

719

/06/20

0326

/05/20

0320

05AB

ITAR

EOGGIE

DOMAN

ISO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

AR.L.

ROMA

RM'075

4779

1009

'

403

RM76

1397

19/02/19

9616

/09/19

92AB

ITAZ

IONEAN

ZIO'92

SOCIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

AR.L.

ANZIO

RM'043

7434

1008

'

404

RM11

0269

417

/06/20

0522

/10/20

03AC

ADEM

IASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'017

6364

0560

'

405

RM11

0702

008

/04/20

0526

/07/20

05AC

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SOCIETA'

COOPERA

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ROMA

RM'086

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'

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/11/20

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COOPERA

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RM'092

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'

408

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/03/19

9920

01AC

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COOPERA

TIVA

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RM'057

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ROMA

RM'042

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'

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/01/20

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COOPERA

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ROMA

RM'073

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'

412

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19/02/19

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/10/19

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RM'035

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'

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/06/20

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COOPERA

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417

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2001

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

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01AITA

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0120

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/12/20

02ALEX

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'

Page 83: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

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cfiscale

421

RM10

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/11/20

05ALLSERV

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/10/20

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04ALLEAN

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OLA

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SOCIETA'

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/12/20

0120

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OLA

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/12/20

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06AN

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OLA

SOCIETA'

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ROMA

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ROMA

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OLA

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01AR

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COOPERA

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Page 84: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

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/03/20

05AR

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/02/20

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06AR

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RM'040

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0377

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463

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17/04/19

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0122

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0120

03AR

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OLA

SOCIETA'

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SPONSA

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RM'065

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'

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/12/20

0431

/01/20

04AR

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COOPERA

TIVA

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RM'078

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'

467

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/06/20

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/04/19

96AR

TIEMESTIER

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RM'030

6955

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'

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19/02/19

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/04/19

8920

01AR

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CIETA'

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PORZIO

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RM'036

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'

469

RM81

6413

19/02/19

9620

/04/19

9520

05AR

TMODA

SOCIETACO

OPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'049

1674

1004

'

470

RM10

5202

927

/11/20

0317

/11/20

03AS

SINET

BUSINESS

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'077

3083

1000

'

471

RM75

0317

19/02/19

9625

/01/19

9220

03AS

TRA92

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'042

3635

1005

'

472

RM79

6012

19/02/19

9630

/05/19

94AU

DIOLESI

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'047

1771

1008

'

473

RM81

3558

19/02/19

9620

03AU

RORA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

AR.L.

GEN

ZANODI

ROMA

RM'820

0694

0587

'

474

RM10

7385

726

/07/20

0416

/07/20

04AU

TONOLEGGIO

MONDIAL

SERV

ICE20

04SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'081

0103

1006

'

475

RM11

3043

824

/04/20

0604

/07/20

0620

06AZ

MULTISER

VIZISO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'089

6891

1001

'

476

RM10

1519

413

/08/20

0230

/07/20

0220

05AZPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEAR.L.

ALBA

NOLAZIALE

RM'071

7191

1006

'

477

RM10

0148

603

/07/20

0215

/02/20

0220

05AZ

SERV

ICEPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ROMA

RM'069

6214

1005

'

478

RM88

8472

25/02/19

9823

/12/19

9720

01AZ

IONETIRR

ENASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

CIVITA

VECC

HIA

RM'054

3153

1002

'

479

RM10

4991

631

/10/20

0325

/06/20

0320

06AZ

ZURR

A20

03SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEAR.L.

ROMA

RM'076

9563

1007

'

480

RM91

6124

18/01/20

0120

04AZ

ZURR

AG20

00SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

POMEZIA

RM'020

5243

0606

'

481

RM10

1159

726

/06/20

0216

/06/20

02BCC

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'071

2126

1007

'

482

RM99

5115

25/01/20

02B.

&T.PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'014

3878

0213

'

483

RM89

6804

06/11/19

9822

/04/19

9820

01B.U.S.SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'055

2044

1006

'

484

RM11

0528

620

/07/20

0514

/04/20

03B2

CSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'039

5418

0968

'

485

RM55

7796

19/02/19

9625

/07/19

8520

00BA

GAT

TOLIBR

ISOCIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'071

2298

0589

'

486

RM96

8731

03/01/20

0119

/01/20

01BA

ROSA

NO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ANETTU

NO

RM'064

2142

1006

'

487

RM97

2930

26/03/20

0103

/05/20

0120

03BD

MITALIA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

A.

ROMA

RM'064

9419

1007

'

488

RM82

8859

19/02/19

9627

/12/19

9520

04BE

ATAAN

GELINA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ANZIO

RM'050

0996

1003

'

489

RM74

7954

19/02/19

9621

/02/19

9220

01BE

NGAL

COMMER

CEECO

OPERA

TIVE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA'

LIMITAT

ARO

MA

RM'042

6630

1003

'

490

RM96

5766

02/02/20

0124

/11/20

0020

05BIGNAM

I7SO

CIET

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILIT

LIMITATA

ROMA

RM'063

5208

1001

'

Page 85: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

— 81 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

491

RM87

3482

06/12/19

9726

/03/19

9720

01BITSERV

ICE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEINTEGRA

TAARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'052

7784

1002

'

492

RM98

1254

27/06/20

0106

/06/20

0120

04BLAC

K&WHITE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'066

5327

1004

'

493

RM99

1474

15/11/20

01BLUELINESO

C.CO

OP.AR.L.

ROMA

RM'015

9439

0518

'

494

RM10

0029

926

/02/20

0202

/06/20

0220

06BLUEPA

RROTSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

GUIDONIA

MONTECE

LIO

RM'069

4935

1008

'

495

RM10

1215

017

/07/20

0214

/06/20

0220

05BO

MBO

CLUBPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AAN

ZIO

RM'071

1626

1004

'

496

RM97

3387

04/06/20

0103

/05/20

01BO

OMBA

STIC

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'065

1509

1004

'

497

RM97

7871

06/08/20

0119

/04/20

0120

04BR

ILLA

SERV

ICESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARICCIA

RM'066

0576

1003

'

498

RM71

4540

19/02/19

9623

/07/19

9020

01BU

LLEXPR

ESSS.R.L.

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ARO

MA

RM'039

1277

1007

'

499

RM99

6507

23/01/20

0216

/01/20

02BU

TTER

FLYPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEAR.L.

ONLU

SRO

MA

RM'068

9931

1002

'

500

RM10

2052

011

/04/20

0225

/10/20

02CATCO

OPERA

TIVA

AFFISSIONITRO

NPICC

OLA

SOC.CO

OP.AR.L.

ROMA

RM'072

4962

1009

'

501

RM10

0440

404

/04/20

0227

/03/20

02C.&G.CONTR

OLLOEGESTIONEPICC

OLA

SOC.CO

OP.AR.L.

POMEZIA

RM'070

1336

1006

'

502

RM80

4406

19/02/19

9623

/11/19

9420

06C.A.F.

SOCIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'047

9761

1003

'

503

RM10

4027

720

/06/20

0306

/06/20

0320

06C.A.M.M

.SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AMUTU

ALITA'

NONPR

EVALEN

TERO

MA

RM'075

6321

1007

'

504

RM91

4904

29/03/19

9901

/12/19

9920

01C.A.T.

CENTR

OAS

SEMBLAG

GITOTO

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROARE

SPONS A

POMEZIA

RM'056

9127

1000

'

505

RM96

2644

01/09/20

0128

/11/20

0020

01C.D.S.20

00SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'019

3295

0593

'

506

RM67

4271

19/02/19

9623

/01/19

8920

00C.E.T.

COOPERA

TIVA

ERIKATR

ASPO

RTISO

CIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ACA

PENA

RM'035

4123

1001

'

507

RM10

5707

102

/04/20

0429

/01/20

04C.F.C.

SERV

IZISOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'078

3482

1006

'

508

RM43

2719

14/07/20

032003

C.I.F.T.A.T.

COOPERA

TIVA

ITALIANAFA

CCHINITRA

SPORT

ATORI

EAU

SILIAR

ITRA

FFICO

SOCIETA'

COOPERA

TIRO

MA

RM'019

5330

0157

'

509

RM99

4436

21/12/20

0112

/05/20

01C.I.M

.COOPERA

TIVA

ITALIANAPERLA

MOBILITA

'PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'068

4807

1004

'

510

RM10

9120

024

/02/20

0502

/08/20

05C.I.R

.SOCIETA'

COOPERA

TIVA

CAPENA

RM'083

7090

1004

'

511

RM10

5289

012

/09/20

0327

/11/20

03C.L.A.

COOPERA

TIVA

LAVO

RATO

RIAS

SOCIAT

IPICCO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'077

4181

1009

'

512

RM11

1604

012

/05/20

0518

/11/20

0520

06C.M.D.SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'087

4386

1000

'

513

RM11

4012

908

/04/20

0620

/07/20

06C.P.S.PR

ODU

ZIONEESERV

IZISOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'091

0483

1004

'

514

RM10

0647

424

/04/20

0204

/09/20

0220

03C.R.O.M

.A.PICCO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'070

2962

1005

'

515

RM95

3734

09/11/20

0026

/06/20

0020

01C.S.C.(COOPERA

TIVA

SERV

IZIC

ONSO

CIAT

I)SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'062

1239

1004

'

516

RM98

6942

20/09/20

0123

/10/19

96C.S.E.CO

OPERA

TIVA

SERV

IZID

'ELITE

AR.L.

ROMA

RM'024

9516

0166

'

517

RM99

0867

11/09/20

0119

/10/20

01C.S.S.

CENTR

OSV

ILUPP

OSERV

IZIPICCO

LASO

CIET

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILIT

LIMITATA

ROMA

RM'067

8604

1001

'

518

RM86

8275

04/08/19

9725

/10/19

9620

01C.T.E.CO

OPERA

TIVA

TRAS

PORT

IEURO

PEIA

.R.L.

MONTERO

TONDO

RM'051

7631

1008

'

519

RM11

8589

517

/12/20

0709

/09/19

97CA

BECO

SOCIETA'

C0OPERA

TIVA

ROMA

RM'122

2810

0157

'

520

RM95

2756

08/08/20

0028

/06/20

0020

01CA

DMULTISER

VICE

SPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

AGUIDONIA

MONTECE

LIO

RM'061

9050

1004

'

521

RM10

1888

115

/10/20

0210

/01/20

02CA

MMINAR

EINSIEM

ECO

OP.SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEINTEGRA

TAARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'072

2559

1002

'

522

RM17

7671

19/02/19

9627

/04/19

5120

03CA

MPIDO

GLIOSO

CAR.L.CO

OPERA

TIVA

DICO

NSU

MO

ROMA

RM'005

0643

0586

'

523

RM98

9766

25/10/20

0110

/04/20

0120

03CA

POVE

RDEPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACA

STEL

GAN

DOLFO

RM'067

8367

1008

'

524

RM93

3333

23/12/19

9927

/10/19

99CA

R20

00PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

APO

MEZIA

RM'058

6388

1008

'

525

RM11

1348

611

/09/20

0524

/10/20

0520

05CA

RPEDIEM

COOPERA

TIVA

SOCIALE

ROMA

RM'087

1820

1000

'

Page 86: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

— 82 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

526

RM96

5396

28/03/20

0127

/10/20

00CA

SAITALIA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ARO

MA

RM'064

0037

1008

'

527

RM11

3132

505

/04/20

0614

/04/20

06CA

SABE

LLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AMUTA

LITA

'PRE

VALENTE

ADOTTAN

TELE

NORM

EDE

LLASO

CIETA'

ARE

S PZA

GAR

OLO

RM'089

7873

1001

'

528

RM99

4537

03/04/20

0226

/11/20

01CA

SALE

DEIM

ONAC

IPICCO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEAR.L.ONL

ROMA

RM'068

5550

1000

'

529

RM41

4111

19/02/19

9617

/02/19

7720

01CA

SSAMUTU

AFRADIPENDE

NTIDE

LLAM

MINISTR

AZIONECO

MUNALEDI

ARTENA

ARTENA

RM'870

0519

0589

'

530

RM38

1682

19/02/19

9622

/02/19

73CA

SSAMUTU

APR

EVIDEN

ZIALEFRAILPERSONALEDE

LCO

RPONAZ

IONALEU.U.F.D

ELLE

SCUOLE

CENTR

ALIA

NTINROMA

RM'024

0157

0581

'

531

RM99

8447

02/11/20

0217

/01/20

02CA

SSIOPEA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROMAR

INO

RM'069

0217

1005

'

532

RM10

1808

610

/04/20

0209

/09/20

02CA

SSIOPEAPICC

OLA

COOP.AR.L.

POMEZIA

RM'072

0766

1005

'

533

RM10

3587

818

/04/20

0319

/03/20

03CA

STAG

NIR

OSCIOLI

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

CAVE

RM'930

1129

0587

'

534

RM12

5172

413

/05/20

04CA

STELFRUTTASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

INSIGLA:C

ASTELFRU

TTASO

C.CO

OP.

ROMA

RM'039

2202

0288

'

535

RM10

2365

712

/09/20

0225

/11/20

0220

03CA

STELLIRO

MAN

ISOCIETA'

COOPERA

TIVA

ALBA

NOLAZIALE

RM'072

8801

1005

'

536

RM88

3101

26/11/19

9731

/07/19

9720

05CA

STELLISERV

ICECO

OPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ARO

MA

RM'053

9541

1001

'

537

RM10

2847

119

/02/20

0314

/01/20

0320

04CA

TERING&EA

TINGSERV

ICESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

COLLEFER

RORM

'073

6334

1004

'

538

RM10

5545

320

/01/20

0414

/01/20

0420

05CA

TERING&SERV

ICEPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ANZIO

RM'077

8854

1006

'

539

RM11

0373

630

/06/20

0520

/12/19

91CA

TERINGCO

ROLLASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'005

7200

0453

'

540

RM11

3375

330

/05/20

0621

/04/20

06CE

DILTEL

SOC.CO

OP.

ROMA

RM'089

8513

1005

'

541

RM94

0872

20/03/20

0012

/01/19

99CE

MED

ILED

ILIZIA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'058

9387

1003

'

542

RM96

3642

01/09/20

0108

/03/20

00CE

NSU

SSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

A.RO

MA

RM'062

1505

1001

'

543

RM10

3714

705

/08/20

0320

05CE

NTO

SERV

IZISO

CIETA'

COOPERA

TIVA

RIAN

ORM

'009

2098

0570

'

544

RM97

9681

21/06/20

0112

/10/19

97CE

NTR

OGRA

FICO

ARTIGIANOSO

C.CO

OP.AR.L.

ROMA

RM'018

4541

0594

'

545

RM10

1214

907

/03/20

0227

/06/20

02CE

NTR

OIM

MAG

INIPICCO

LACO

OPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ATAT

ARO

MA

RM'071

3253

1000

'

546

RM10

7326

720

/07/20

0407

/09/20

04CE

NTR

OPR

ODU

ZIONESO

CIALESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'080

9549

1000

'

547

RM11

2456

528

/02/20

0623

/02/20

0620

06CE

NTR

OSERV

IZIPRO

.ASS.COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

A.VA

LMONTO

NE

RM'088

8882

1009

'

548

RM92

4074

28/07/19

9917

/06/19

99CE

NTR

OSERV

IZIR

OMAFU

TURA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'057

9904

1008

'

549

RM10

9033

716

/02/20

0520

04CE

NTR

OSERV

IZISOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'018

6343

0599

'

550

RM97

2197

04/04/20

0129

/04/19

99CH

IGAS

PICC

OLA

SOCIET

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'019

3271

0591

'

551

RM10

9454

225

/03/20

0516

/03/20

0520

06CI&BI

SERV

ICESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'084

3457

1009

'

552

RM10

3376

331

/03/20

0320

/03/20

03CIBO

CULTURA

ECO

NVIVIALITA'

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

A.R.L.

ROMA

RM'972

9589

0582

'

553

RM96

9378

22/02/20

0102

/02/20

0120

04CIFA

R30

00CO

OP.DI

PROD.

ELAVO

ROS.R.L

MAG

LIAN

ORO

MAN

ORM

'064

6056

1001

'

554

RM98

1369

27/06/20

0118

/05/20

0120

05CISTER

NARO

MAN

AS.C.AR.L.

CASTEL

MAD

AMA

RM'066

4585

1004

'

555

RM87

8561

09/11/19

9730

/04/19

9720

06CLAR

KSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'053

1144

1009

'

556

RM92

5865

09/09/19

9923

/06/19

9920

06CLAS

SICBIKE

RENT

C.B.R.

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'058

2374

1003

'

557

RM11

3258

317

/05/20

0616

/02/19

9120

06CLEA

NINGPR

OFESSIONAL

SERV

ICESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

INFO

RMAAB

BREV

IATA

C.P.S.SO

CIETA'

COOPERA

TROMA

RM'060

7745

0010

'

558

RM95

0836

19/07/20

0022

/03/20

0020

03CLIP&AR

TPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEAR.L.

ROMA

RM'060

6033

1003

'

559

RM91

9405

25/05/19

9923

/03/19

9920

04CO

.&CO

.PICCO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

PERCO

MUNICAR

ERO

MA

RM'057

3027

1003

'

560

RM90

4206

23/10/19

9814

/07/19

9820

05CO

.SE.V

COOPERA

TIVA

DISERV

IZIV

ARISOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AVE

LLETRI

RM'055

6954

1005

'

Page 87: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

— 83 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

561

RM95

7239

13/11/20

0006

/07/20

0020

03CO

.A.P.CO

OPERA

TIVA

AGRICO

LAPR

OVINCIALE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ARO

MA

RM'061

7259

1007

'

562

RM99

1769

22/11/20

0120

/10/20

0120

04CO

.A.R.A

R.L.CO

OPERA

TIVA

AUTO

TRAS

PORT

ATORI

RIUNITIA

RESPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

A.CA

PENA

RM'067

9654

1008

'

563

RM49

7955

19/02/19

9618

/06/19

8220

06CO

.F.ITAL

COOPERA

TIVA

FIDI

ITALIANAARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

APERAZ

IONI.

ROMA

RM'056

2391

0584

'

564

RM84

2484

08/06/19

9605

/07/19

7920

03CO

.FI.R

I.CO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'044

2393

0157

'

565

RM11

1553

429

/11/20

0511

/04/20

0520

06CO

.G.ED.

COSTRU

ZIONIG

ENER

ALIEDILIZIASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROCE

RVETER

IRM

'087

1841

1005

'

566

RM88

1883

11/07/19

9710

/03/19

9720

01CO

.GE.SER20

00CO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'053

7647

1008

'

567

RM80

1798

19/02/19

9621

/09/19

9420

06CO

.N.CO.POTESS.COOPERA

TVANAZ

IONALEDI

CONSU

MOPO

STEETELECO

MUNICAZ

IONISOCIETA'

COOPERA

TIVROMA

RM'047

6326

1007

'

568

RM42

7782

19/02/19

9614

/04/19

7820

01CO

.S.I.A.S.A.

COOPERA

TIVA

PERLO

SVILUPP

ODI

INIZIATIVE

AGRICO

LEED

AMBIEN

TALIEPERSERV

IZIA

SSOCI

ROMA

RM'804

1041

0585

'

569

RM81

9670

19/02/19

9623

/05/19

9520

01CO

.SE.TR

A.SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SERV

IZIE

TRAS

PORT

IARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'049

1211

1004

'

570

RM96

3885

01/11/20

0121

/12/20

0020

01CO

.SMI.TT.

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SERV

IZIM

ANUTENZIONIIMPIAN

TITECN

OLO

GICITRA

SPORT

IRO

MA

RM'063

6030

1003

'

571

RM88

9937

03/11/19

9814

/01/19

9820

01CO

.TRA

.SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'054

3541

1003

'

572

RM90

4562

27/10/19

9830

/07/19

9820

03CO

.VID.SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'055

8157

1006

'

573

RM10

1527

908

/12/20

02CO

0P.BOVILLEN

SEAR.L.PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'020

1016

0600

'

574

RM10

3778

915

/05/20

0316

/04/20

03CO

LLEPA

LME

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

AR.L.

CAVE

RM'075

1629

1007

'

575

RM61

5925

19/02/19

9603

/07/19

8620

04CO

LOMBO

2000

SOCIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'074

2552

0587

'

576

RM77

9168

19/02/19

9608

/04/19

9320

03CO

METASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROAR.L.

ROMA

RM'045

4734

1000

'

577

RM10

6906

606

/03/20

0413

/05/20

0420

06CO

MMER

CIALEITALIANASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'080

1278

1004

'

578

RM10

0801

314

/05/20

0205

/02/20

0220

03CO

MP.SERV

ICEPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'070

6319

1006

'

579

RM86

4132

26/02/19

9718

/09/19

9620

01CO

NSO

RZIO

DISERV

IZIINTEGRA

TISIRIOAR.L.IN

FORM

AAB

BREV

IATA

CONSO

RZIO

SIRIOAR.L.

ROMA

RM'051

5708

1000

'

580

RM73

1769

19/02/19

9628

/05/19

9120

06CO

NSO

RZIO

EDILETR

ACO

OPERA

TIVE

ATHE

NA

SOCIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'041

0666

1004

'

581

RM10

8272

224

/11/20

0417

/11/20

0420

06CO

NSO

RZIO

F.LLIFER

RANTI

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

CIAM

PINO

RM'082

4339

1003

'

582

RM53

5282

19/02/19

9622

/06/19

8420

06CO

NSO

RZIO

ITALIANOSERV

IZIC

OOPERA

TIVE

AUSILIAR

ITRA

FFICO

A.R.L.C.I.S.C.A.T.

ROMA

RM'066

3898

0588

'

583

RM10

8142

411

/10/20

0410

/11/20

0420

06CO

NSO

RZIO

PROGETTO

ROMA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'082

2420

1007

'

584

RM79

6661

19/02/19

9631

/05/19

94CO

OP94

SERV

IZIPER

LED

ILIZIA

AR.L.

ROMA

RM'047

1425

1008

'

585

RM45

3840

19/02/19

9612

/06/19

79CO

OPCO

NSU

LTLAZIO

SOCIETACO

OPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROAR.L

ROMA

RM'037

7051

0588

'

586

RM10

9642

814

/04/20

0514

/03/20

03CO

OPLAVO

ROFRAT

TASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AIN

BREV

ECO

OPLAVO

ROFRAT

T AMAR

INO

RM'026

5771

0543

'

587

RM10

9886

305

/09/20

0518

/04/20

0520

05CO

OPOFFICE20

05RO

MA

RM'085

0494

1009

'

588

RM77

6763

19/02/19

9605

/06/19

9320

01CO

OPSERV

ICE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'045

0953

1002

'

589

RM10

7218

513

/07/20

0430

/06/20

04CO

OPSERV

ICE&CSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'080

8769

1005

'

590

RM47

2664

19/02/19

9603

/05/19

81CO

OP.A.T.I.AT

TREZZA

TURE

TECN

OLO

GICHE

IMPIAN

TISTICHE

SOCIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITR

OMA

RM'049

7362

0588

'

591

RM92

9799

11/10/19

9910

/05/19

9920

05CO

OP.AU

RELIUSPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'058

4547

1001

'

592

RM11

2932

023

/11/20

06CO

OP.DU

EMILASO

C.CO

OP.

ROMA

RM'038

8106

0879

'

593

RM94

9614

30/06/20

0005

/12/20

0020

03CO

OP.E.S.ES.

EURO

SECU

RITY

ESERV

IZIA

R.L.

ROMA

RM'061

1826

1004

'

594

RM80

4780

19/02/19

9602

/05/19

9420

01CO

OP.ED

ILEVE

LITERN

AAR.L.

VELLETRI

RM'048

0010

1000

'

595

RM97

9788

06/07/20

0116

/05/20

0120

04CO

OP.ER

RE.DI.A

.SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

APO

MEZIA

RM'066

3333

1001

'

Page 88: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

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COOPERA

TIVA

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ALITA'

PREV

ALEN

TERO

MA

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SOCIETA'

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ELLO

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TIVA

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ROMA

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OLA

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ROMA

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TIVA

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ROMA

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ROMA

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TIVA

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CIETA'

COOPERA

TIVA

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613

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08/08/20

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05CO

OPERA

TIVA

ACLILA

DISM

ISSIONE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

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ARO

MA

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OPERA

TIVA

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SOCIETACO

OPERA

TIVA

AGRICO

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MA

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TIVA

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VERN

ELLE

ROMA

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TIVA

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TANAARE

SPONSA

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AMEN

TANA

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19/02/19

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/05/19

68CO

OPERA

TIVA

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GAR

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ROMA

SOCIETACO

OPERA

TIVA

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618

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TIVA

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GEN

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ROMA

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OPERA

TIVA

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SOCIETA'

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ROMA

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MA

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TIVA

CELERRO

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ROMA

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'

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19/02/19

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/02/19

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03CO

OPERA

TIVA

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ICER

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RM'030

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RM11

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TIVA

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ROMA

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0620

/06/20

0620

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TIVA

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A.GUIDONIA

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'

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OPERA

TIVA

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ROMA

RM'089

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'

627

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/11/20

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TIVA

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AR.L.

ROMA

RM'077

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/06/19

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TIVA

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'

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

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OPERA

TIVA

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'

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RM11

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/06/20

0620

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OPERA

TIVA

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ROMA

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635

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TIVA

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TIVA

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ROMA

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TIVA

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ROMA

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'

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99CO

OPERA

TIVA

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01SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

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BILITA

'LIM

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ARO

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/05/19

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02CO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

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SOCIETA'

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'801

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'

639

RM75

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03CO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

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ROMA

RM'042

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'

640

RM10

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/04/20

0324

/11/20

03CO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

ILQUAD

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GUIDONIA

MONTECE

LIO

RM'077

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'

641

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OPERA

TIVA

EDILIZIA

ITALIA

90SO

CIETAARE

SPONSA

BILITA

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RM'037

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'

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19/02/19

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/02/19

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01CO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

NER

ONIA

SOCIETAARE

SPON

SABILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'057

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'

643

RM10

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206

/01/20

0420

/05/20

04CO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

STEFAN

OCA

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CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

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' LIM

ITAT

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RM'080

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04CO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

VALSO

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SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

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RM'025

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'

645

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/11/20

0120

03CO

OPERA

TIVA

ELFO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

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LIMITAT

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ROMA

RM'068

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'

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0618

/04/20

06CO

OPERA

TIVA

ELLE

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2006

GUIDONIA

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RM'089

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647

RM10

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521

/11/20

0329

/10/20

0320

06CO

OPERA

TIVA

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PREV

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MA

RM'077

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'

648

RM91

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05/06/19

9926

/02/19

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03CO

OPERA

TIVA

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SPONSA

BILITA

' LIM

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ARO

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RM'057

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'

649

RM83

2704

21/12/19

9520

05CO

OPERA

TIVA

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CIETA'

COOPERA

TIVA

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'050

3399

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'

650

RM19

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03/08/20

0114

/05/19

54CO

OPERA

TIVA

FRAAS

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ARID

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SOCIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

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RM'

'

651

RM63

6005

19/02/19

9604

/11/19

8720

01CO

OPERA

TIVA

FRAPR

ODU

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DIA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

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SPONSA

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'LIM

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RM'079

4571

0585

'

652

RM62

6867

19/02/19

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/10/19

8620

01CO

OPERA

TIVA

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ROMA

RM'076

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'

653

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0321

/03/20

0320

04CO

OPERA

TIVA

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03A.R.L.

ROMA

RM'074

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'

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RM99

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/12/20

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01CO

OPERA

TIVA

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RM'068

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'

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/03/20

02CO

OPERA

TIVA

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GUIDONIA

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'

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623

/01/20

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/06/19

99CO

OPERA

TIVA

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GIONELAZIOARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

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RM'019

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/10/20

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/10/20

05CO

OPERA

TIVA

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RM'086

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'

658

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6837

29/09/19

9907

/07/19

99CO

OPERA

TIVA

INSIEM

ESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

APO

MEZIA

RM'058

1700

1000

'

659

RM82

3598

19/02/19

9627

/06/19

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03CO

OPERA

TIVA

ISIR

A.R.L.DI

PRODU

ZIONEELAVO

RORO

MA

RM'049

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'

660

RM10

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615

/11/20

0211

/08/20

0220

03CO

OPERA

TIVA

ITTICIPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'072

7071

1000

'

661

RM39

5676

19/02/19

9611

/11/19

74CO

OPERA

TIVA

LEU

ROPEA

SOCIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'014

6463

0589

'

662

RM11

5262

801

/09/20

0719

/12/20

06CO

OPERA

TIVA

MIGLIAC

CIOSERV

ICEEC.

ROMA

RM'092

6845

1003

'

663

RM49

1769

19/02/19

9619

/12/19

8120

01CO

OPERA

TIVA

NAZ

IONALEPERED

ILIZIA

SOCIALES.R.L.(CO.NA.P.E.S.S.R.L.)

ROMA

RM'054

3398

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'

664

RM96

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/10/20

0020

04CO

OPERA

TIVA

NOIPER

VOIPICCO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AFIUMICINO

RM'063

1130

1003

'

665

RM95

6159

13/10/20

0016

/06/20

0020

01CO

OPERA

TIVA

NUOVA

COLO

MBO

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'061

5720

1002

'

Page 90: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

666

RM11

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/11/20

0613

/02/20

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OPERA

TIVA

OLM

OAR.L.

ROMA

RM'054

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'

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RM88

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29/01/19

9811

/03/19

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01CO

OPERA

TIVA

OPERA

TORI

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CATO

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SOCIETA'

COOPERA

TIVA

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SPONSA

BILITA

'LIM

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RM'054

3212

1001

'

668

RM87

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9719

/03/19

97CO

OPERA

TIVA

OPERA

TORI

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CIETA'

COOP.AR.L.

ROMA

RM'052

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1004

'

669

RM72

0871

19/02/19

9625

/07/19

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03CO

OPERA

TIVA

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SOCIETACO

OPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

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RM'039

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1008

'

670

RM10

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/11/20

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/02/20

03CO

OPERA

TIVA

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OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

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'074

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1007

'

671

RM39

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19/02/19

9619

/02/19

7420

01CO

OPERA

TIVA

PESCAT

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VECC

HIA

SOCIETACO

OPERA

TIVA

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SPONSA

BILITA

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VECC

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RM'014

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'

672

RM10

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/12/20

0209

/04/20

02CO

OPERA

TIVA

PIAZ

ZABINGOSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

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RM'071

8333

1003

'

673

RM10

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014

/11/20

0320

/11/19

20CO

OPERA

TIVA

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MAR

GHE

RITA

ROMA

RM'801

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'

674

RM96

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0117

/11/20

00CO

OPERA

TIVA

ROMAN

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ROMA

RM'063

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'

675

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/06/20

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05CO

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TIVA

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CIETA'

COOPERA

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RM'085

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'

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/11/20

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OPERA

TIVA

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ROMA

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'

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/03/20

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/12/20

05CO

OPERA

TIVA

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COOPERA

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'

678

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OPERA

TIVA

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'

679

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0420

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OPERA

TIVA

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RM'081

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0110

/11/20

01CO

OPERA

TIVA

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OLA

SOCIETA'

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'

681

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05CO

OPERA

TIVA

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RM'069

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'

682

RM11

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/11/20

05CO

OPERA

TIVA

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RM'087

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05CO

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684

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04CO

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COOPERA

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06CO

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CIETA'

COOPERA

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02CO

OPERA

TIVA

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CIETA'

COOPERA

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SOCIALEARE

SPONSA

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'

687

RM72

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19/02/19

9614

/12/19

88CO

OPERA

TIVA

SOCIALEFLAS

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SOCIETA'

COOPERA

TIVA

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BILITA

'LIM

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ARO

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RM'038

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'

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04CO

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TIVA

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CIETA'

COOPERA

TIVA

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0121

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03CO

OPERA

TIVA

SOCIALEINTEGRA

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SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

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RM'063

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'

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24/10/20

0110

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01CO

OPERA

TIVA

SOCIALEINTEGRA

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OLA

SOCIETA'

COOPERA

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01CO

OPERA

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RM'061

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SOCIETA'

COOPERA

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OPERA

TIVA

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CIETA'

COOPERA

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TIVA

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TIVA

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RM'077

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OPERA

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ROMA

RM'059

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'

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OPERA

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OLA

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'

Page 91: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

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obilancio

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comun

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701

RM97

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01CO

OPERA

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TIVA

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/10/19

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03CO

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RM'035

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24/12/19

9911

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99CO

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OLA

SOCIETA'

COOPERA

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19/02/19

9622

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RM'045

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27/03/20

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0120

05CO

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OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

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RM'065

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9921

/01/19

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OLA

SOCIETA'

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RM'056

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05CO

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ARO

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RM'084

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01CR

IMMOBILIAR

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OLA

SOCIETA'

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TIVA

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RM'056

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'

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0420

05CR

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CIETA'

COOPERA

TIVA

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RM'080

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'

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SOCIETA'

COOPERA

TIVA

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RM'083

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27/10/19

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OLA

SOCIETA'

COOPERA

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OLA

SOCIETA'

COOPERA

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ROMA

RM'076

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31/01/20

0101

/10/20

01D.A.L.I.A

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OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

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RM'064

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CIETA'

COOPERA

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RM'034

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24/10/20

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OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ABE

LLEG

RARM

'061

7422

1009

'

719

RM81

2487

19/02/19

9628

/02/19

9520

03D.IN.CA.

SOCIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'048

6089

1003

'

720

RM10

8562

130

/12/20

0415

/12/20

0420

04DA

LETR

ANSSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'082

7695

1004

'

721

RM21

9622

19/02/19

9628

/09/19

5120

01DA

NTE

ALIGHIER

ISOCIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'803

2149

0585

'

722

RM10

8132

211

/09/20

0414

/10/20

04DB

TRAS

PORT

ICO

OPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'082

2187

1000

'

723

RM10

1499

608

/06/20

0225

/07/20

0220

03DE

SCIENTIAIM

AGINISTERR

AEPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'071

6365

1008

'

724

RM99

3943

17/12/20

0129

/11/20

01DE

ASERV

ICE20

02PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ASA

NCE

SARE

ORM

'068

3840

1005

'

725

RM96

6929

02/05/20

0116

/01/20

01DE

CORA

RTPICC

OLA

SOC.CO

OP.AR.L.

ROMA

RM'064

0978

1009

'

726

RM97

1038

03/08/20

0109

/07/20

00DE

LFINO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEAR.L.

LADISPOLI

RM'064

6745

1008

'

727

RM10

9833

505

/03/20

0528

/01/19

98DE

LIRA

TSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'034

3170

1212

'

728

RM10

9945

516

/05/20

0505

/05/20

0520

05DE

LOSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AONLU

SRO

MA

RM'085

0959

1007

'

729

RM88

1750

11/04/19

9721

/04/19

97DE

NTA

LCO

OP.SO

C.CO

OP.AR.L.

ROMA

RM'052

9330

1007

'

730

RM94

4208

21/04/20

0015

/02/20

0020

05DE

NZA

52/66

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ROMA

RM'059

8305

1003

'

731

RM10

4264

024

/07/20

0307

/08/20

03DH

AKASERV

ICEPICC

OLA

SOCIETA'

COOPR

ATIVAAR.L.

ROMA

RM'075

8929

1009

'

732

RM94

0694

23/03/20

0012

/02/19

9920

04DI.SA.

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'058

8825

1005

'

733

RM91

8492

05/11/19

9904

/07/19

9920

03DIAG

NOSTICAR

TEPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.ESPO

NSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'057

4614

1000

'

734

RM85

1217

12/10/19

9611

/12/19

9620

04DIAM

ANTE

UNOSO

C.CO

OP.A.R.L.

ROMA

RM'051

8702

1000

'

735

RM10

1015

106

/10/20

0205

/10/20

02DIEC

IMAG

GIO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'071

0133

1002

'

Page 92: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

736

RM81

9587

19/02/19

9606

/05/19

5220

01DIGNITA'

ELAVO

ROSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'804

3833

0583

'

737

RM93

9957

14/03/20

0012

/02/19

99DINAM

ICASERV

IZIPICCO

LACO

OPERT

IVASO

CIALEAR.L.

ROMA

RM'059

0262

1001

'

738

RM48

7532

19/02/19

9621

/12/19

81DIVA

COOPERA

TIVA

SOCIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'052

9425

0583

'

739

RM96

9326

22/02/20

0102

/01/20

0120

01DO

MUSPO

GGIO

MOIANOSO

CIETA'

COOPERT

IVAED

ILIZIA

AR.L.

ROMA

RM'064

5867

1002

'

740

RM94

0399

21/03/20

0013

/01/20

00DO

MUSPR

AENESTE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

APA

LESTRINA

RM'060

0658

1000

'

741

RM90

5128

11/04/19

9824

/09/19

98DO

PPIA

EFFE

PICC

OLA

SOCIETA'

COOP.AR.L.

ROMA

RM'056

0550

1005

'

742

RM94

6143

18/05/20

0017

/03/20

0020

01DR

ESSRE

PAIR

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

A,OVV

EROIN

FORM

AAB

BREV

IAT A

ROMA

RM'060

2184

1009

'

743

RM11

5022

712

/11/20

0629

/11/20

0620

06DT

BSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEINTEGRA

TARO

MA

RM'092

4173

1000

'

744

RM10

1055

713

/06/20

0223

/05/20

02DU

EPA

LME

PICC

OLA

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AMAR

INO

RM'070

9331

1004

'

745

RM11

0262

017

/06/20

0531

/05/20

0520

06DU

ESTELLE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

AONLU

SRO

MA

RM'085

5356

1005

'

746

RM96

6910

02/05/20

0101

/11/20

01DU

EMILAE

PIU'SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AONLU

SAR

DEA

RM'064

2755

1004

'

747

RM11

0407

407

/05/20

0523

/06/20

0520

06E.D.I.EU

RODE

LIVE

RYITALIA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

MUTU

ALITA'

PREV

ALEN

TEFIUMICINO

RM'085

7453

1003

'

748

RM99

9643

20/02/20

0224

/01/20

0220

06E.T.IM

P.SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'069

1904

1001

'

749

RM10

2836

919

/02/20

0329

/01/20

0320

06EA

SYCA

RSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

POMEZIA

RM'073

8529

1005

'

750

RM10

2882

302

/12/20

0316

/01/20

03EC

OGEO

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AONLU

SZA

GAR

OLO

RM'073

8779

1002

'

751

RM92

3771

23/07/19

9916

/06/19

99EC

O.SAN

.SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

POMEZIA

RM'057

8750

1005

'

752

RM11

5745

115

/02/20

0721

/09/20

0020

06EC

O.SAN

.SER

V.SO

C.CO

OP.AR.L.

ROMA

RM'037

1175

0657

'

753

RM69

6023

19/02/19

9620

/10/19

8920

06EC

OLO

GICA20

00SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'037

2256

1002

'

754

RM10

5512

015

/01/20

0419

/12/20

03EC

ORO

MA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

ROMA

RM'077

5668

1008

'

755

RM94

3878

19/04/20

0018

/03/19

99EC

OTEC

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'057

3081

1006

'

756

RM96

9425

03/08/20

0102

/12/20

0120

03ED

IL3PICC

OLA

SOC.CO

OP.AR.L.

MEN

TANA

RM'064

6222

1000

'

757

RM11

2260

613

/02/20

0602

/02/20

06ED

ILCE

NTR

OSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'088

6405

1001

'

758

RM11

1065

410

/06/20

0522

/09/20

0520

05ED

ILGAM

MAAR

TERE

STAU

ROSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'017

7220

0687

'

759

RM99

2329

30/11/20

0130

/10/20

0120

01ED

ILHO

USE

RESTYLING

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'068

0860

1006

'

760

RM10

7771

928

/09/20

0409

/09/20

04ED

ILMA.PI.SOCIETA'

COOPERA

TIVA

VELLETRI

RM'081

4374

1000

'

761

RM10

5802

802

/12/20

0402

/04/20

04ED

ILPLAN

ETSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'078

5110

1001

'

762

RM97

4895

20/04/20

0128

/03/20

0120

01ED

ILRA

M20

01PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ANETTU

NO

RM'065

4486

1005

'

763

RM11

2260

313

/02/20

0602

/02/20

06ED

ILRO

MASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'088

6408

1008

'

764

RM10

1377

624

/07/20

0217

/07/20

0220

06ED

ILZIUAPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'071

5221

1004

'

765

RM10

0126

603

/06/20

0202

/06/20

02ED

ILEU

RO20

02PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

LANUVIO

RM'069

7599

1008

'

766

RM98

2198

20/07/20

0106

/06/20

0120

01ED

ILGAM

AAP

PALTIPICCO

LACO

OP.AR.L.

ROMA

RM'066

5978

1006

'

767

RM60

5946

19/02/19

9623

/01/19

8620

06ED

ILIZIA

RESIDE

NZIALEVA

LCAN

NETOSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ROMA

RM'073

5544

0582

'

768

RM11

1368

711

/10/20

0531

/01/20

0220

06ED

ILRE

STAU

RISO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'022

2830

0600

'

769

RM99

9052

14/02/20

0202

/07/20

0220

05ED

ILTERM

ICA20

02SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'069

4228

1004

'

770

RM98

5320

08/09/20

0126

/07/20

0120

01ED

ILTIRR

ENO

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ARO

MA

RM'067

0758

1002

'

Page 93: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

771

RM10

2582

921

/02/20

0318

/12/20

0220

06ED

IQUA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

FORM

ELLO

RM'073

1263

1000

'

772

RM10

2454

219

/12/20

0222

/11/20

02ED

ITWPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'072

9614

1000

'

773

RM10

2605

516

/01/20

0301

/10/20

03ED

ITORIALEAV

ANTI!SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'073

3167

1003

'

774

RM71

8111

19/02/19

9611

/09/19

9020

01ED

ITRICE

DELCE

NTR

OCU

LTURA

LEMAR

SCIANO

SOCIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'039

6303

1004

'

775

RM98

5317

08/10/20

0108

/01/20

01ED

ITRICE

ILMELOGRA

NO

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'067

1052

1003

'

776

RM11

3917

727

/07/20

0620

/07/20

06ED

ITRICE

VALO

REUMAN

OSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILIT

ROMA

RM'090

9337

1004

'

777

RM94

0681

17/03/20

0028

/07/19

99ED

Y(ENTERP

RISE

DEVE

LOPM

ENTFO

RYO

U)SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.VA

LIDA

MEN

TEIDEN

TIFICA

BILE

CONEROMA

RM'058

3132

1004

'

778

RM11

3663

330

/06/20

0606

/12/20

06EFFEMMECO

OPERA

TIVA

SERV

ICE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ANZIO

RM'090

4511

1003

'

779

RM98

0122

07/10/20

0129

/05/20

0120

01ELETTR

OGRO

UP

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

APO

MEZIA

RM'066

2579

1006

'

780

RM11

4989

312

/06/20

0616

/11/20

06ELIOS

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'092

3313

1003

'

781

RM10

3489

404

/09/20

0304

/02/20

0320

06ELIOSSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AONLU

SRO

MA

RM'074

8358

1000

'

782

RM95

8928

16/11/20

0017

/05/20

00ELISA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACIVITA

VECC

HIA

RM'061

1399

1001

'

783

RM10

2483

423

/12/20

0227

/11/20

0220

03ELITESERV

ICE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'072

8756

1000

'

784

RM11

0639

829

/07/20

0514

/07/20

05ELITESERV

ICES

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AMONTERO

TONDO

RM'085

9811

1006

'

785

RM10

9589

404

/11/20

0524

/03/20

05ELITESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

GUIDONIA

MONTECE

LIO

RM'084

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1006

'

786

RM50

0176

19/02/19

9624

/06/19

8220

01ELSA

SOC.CO

OP.ED

ILIZIA

AR.L.

ROMA

RM'056

1523

0587

'

787

RM77

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19/02/19

9627

/07/19

9320

01EM

MEPISOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

A.RO

MA

RM'045

4784

1009

'

788

RM11

0742

208

/08/20

0508

/04/20

0520

06EN

ERGYSERV

ICES

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'086

2647

1000

'

789

RM11

2201

802

/07/20

0620

/09/20

00EN

ERGYSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AGRICO

LARO

MA

RM'037

6213

0874

'

790

RM11

2548

703

/08/20

0621

/02/20

06EN

IGMED

IASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'089

0299

1002

'

791

RM98

6864

20/09/20

0109

/12/20

01EQ

UORIFU

GIO

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'067

3984

1002

'

792

RM28

0737

19/02/19

9616

/02/19

64EU

GEN

IOCO

LORN

ISO

CIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

AAR

ICCIA

RM'900

0759

0582

'

793

RM96

0244

30/11/20

0010

/02/20

0020

01EU

RACO

OP

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

DISERV

IZIE

MAN

UTENZIONIA

R.L.

CIAM

PINO

RM'062

7145

1004

'

794

RM10

2332

912

/05/20

0203

/05/19

97EU

REKA

SOC.CO

OP.AR.L.

ROMA

RM'007

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'

795

RM10

2483

723

/12/20

0212

/03/20

0220

06EU

ROCR

EATIONSERV

ICE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

CIVITA

VECC

HIA

RM'072

9463

1002

'

796

RM10

1687

418

/09/20

0209

/09/20

0220

04EU

ROPR

ESS

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

DILAVO

ROA

RESPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'071

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1005

'

797

RM11

4225

520

/09/20

0609

/08/20

06EU

ROSERV

ICE20

06SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'091

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1002

'

798

RM99

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12/04/20

0111

/05/20

0120

01EU

ROSERV

ICESA

LARIAPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AMONTERO

TONDO

RM'068

2421

1004

'

799

RM10

9860

505

/05/20

0526

/04/20

05EU

ROSH

OPSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ANZIO

RM'084

9120

1003

'

800

RM10

6771

719

/05/20

0405

/06/20

0420

06EU

ROSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SERV

IZISOCIALITRA

SPORT

IEAF

FINIINSIGLA

EURO

CO.S.S.T.A.SOCIETA'

COOP

ANZIO

RM'080

0236

1007

'

801

RM97

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0106

/01/20

0120

01EU

ROTEAM

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'066

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1005

'

802

RM92

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11/04/19

9929

/07/19

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ROCO

OP99

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LASO

C.CO

OP.AR.L.

ROMA

RM'058

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'

803

RM94

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18/05/20

0019

/02/20

0020

03EU

ROKU

RSAL

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'059

8610

1003

'

804

RM10

9065

318

/02/20

0531

/01/20

0520

06EU

ROLIMOUSINESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AMUTU

ALITA'

PREV

ALEN

TEAD

OTTAN

TELE

NORM

EDE

LLASO

CIETA'

ROMA

RM'083

7026

1003

'

805

RM10

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903

/06/20

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/02/20

02EU

ROLO

GISTICA

2002

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ANZIO

RM'069

7602

1003

'

Page 94: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

— 90 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

806

RM96

2919

01/09/20

0112

/07/20

00EU

ROMOVIE

PICC

OLA

SOCIET

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILIT

LIMITATA

ROMA

RM'063

5590

1007

'

807

RM11

0596

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/07/20

0521

/05/19

96EU

ROPA

2000

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'017

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0596

'

808

RM10

2272

528

/11/20

0230

/10/20

02EU

ROPA

AMBIEN

TESERV

ICE

PICC

OLA

SOCIETACO

OPERA

TIVA

DISERV

IZIA

R.L.

NETTU

NO

RM'072

5563

1009

'

809

RM10

2272

328

/11/20

0230

/10/20

02EU

ROPA

HOSPITAL

SERV

ICE

PICC

OLA

SOCIETACO

OPERA

TIVA

DISERV

IZIA

R.L.

NETTU

NO

RM'072

5564

1008

'

810

RM95

1180

25/07/20

0002

/05/20

00EU

ROPA

SERV

IZI IMPR

ESASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ARO

MA

RM'059

8634

1005

'

811

RM93

9509

03/07/20

0021

/01/20

00EU

ROPA

TRAS

PORT

I200

0SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

A,IN

BREV

EEU

ROPA

TRAS

PORROMA

RM'059

3757

1007

'

812

RM99

2842

12/10/20

0114

/11/20

0120

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ROPE

SERV

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C.CO

OP.AR.

L.RO

MA

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'

813

RM93

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0012

/07/19

9920

04EU

ROPO

NTC.M.P.SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

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'

814

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205

/12/20

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ROSERV

ICE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

ROMA

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'

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/03/19

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03EU

ROSERV

ICESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROAMUTU

ALITA'

PREV

ALEN

TEARE

SPONSA

BILIRO

MA

RM'055

8471

1005

'

816

RM10

1472

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/02/20

0207

/11/20

0220

04EU

ROSERV

IZIGALILEO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEINTEGRA

TAVE

LLETRI

RM'071

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1001

'

817

RM11

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111

/08/20

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/10/20

0620

06EU

ROSERV

IZIINTEGRA

TISO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'092

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'

818

RM92

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/03/19

9920

04EU

ROSERV

IZIR

OMAN

ISO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'057

2196

1000

'

819

RM10

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203

/12/20

0228

/02/20

0220

05EU

ROTR

ASPO

RTI200

2SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

MONTECO

MPA

TRI

RM'069

8282

1008

'

820

RM93

7362

15/02/20

0030

/11/19

99EU

ROTR

ASPO

RTIG

LOBA

LTO

URS

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'059

0355

1009

'

821

RM91

4939

29/03/19

9922

/01/19

9920

06EU

ROTR

ASPO

RTISOCIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROPA

LOMBA

RASA

BINA

RM'056

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1003

'

822

RM98

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08/03/20

0130

/07/20

0120

04EV

EPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'067

0891

1000

'

823

RM10

2847

219

/02/20

0314

/01/20

0320

04EV

ERGRE

ENSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

COLLEFER

RORM

'073

6341

1005

'

824

RM11

4633

011

/02/20

0619

/10/20

0620

06EV

OLU

ZIONELO

GISTICA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'091

9158

1009

'

825

RM94

7389

15/06/20

0017

/12/19

9920

04F&FCO

NSU

LTING

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'058

9553

1001

'

826

RM10

1207

007

/03/20

0214

/06/20

0220

04F.G.S.FOCU

SGRO

UPSERV

ICE

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ABR

ACCIAN

ORM

'071

1736

1001

'

827

RM96

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01/04/20

0110

/11/20

0020

01FA

.RO

RECA

PITI

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACIAM

PINO

RM'062

8086

1003

'

828

RM97

8752

31/05/20

0122

/05/20

01FA

REAF

FARI

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ABR

ACCIAN

ORM

'066

1528

1000

'

829

RM10

7479

808

/03/20

0407

/01/20

0420

06FA

TAMORG

ANASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITA

VELLETRI

RM'081

0847

1007

'

830

RM10

1338

718

/07/20

0207

/02/20

0220

03FA

THOSO

CIETA'

PICC

OLA

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'071

3925

1008

'

831

RM11

1239

718

/01/20

06FA

TIMAPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'035

6004

0176

'

832

RM82

7371

19/02/19

9612

/09/19

95FA

TRAC

OPSO

C.CO

OP.AR.L.

FIUMICINO

RM'050

1262

1008

'

833

RM10

3090

103

/04/20

0302

/10/20

03FIDIASERV

ICE

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ASEGNI

RM'074

1624

1003

'

834

RM31

2306

19/02/19

9618

/05/19

6820

06FIDU

CIA

APPA

LTILAV

ORO

MAN

OVA

LANZA

,PULIZIAEMAN

UTENZIONISO

CIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BRO

MA

RM'008

7190

0585

'

835

RM10

3292

020

/03/20

0317

/03/20

0320

05FILO

AZZU

RRO20

03SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEO.N.L.U.S.

ROMA

RM'074

5452

1001

'

836

RM10

3326

524

/03/20

0327

/02/20

0320

04FIN.SER

VICE

ITALIA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ANETTU

NO

RM'074

5116

1009

'

837

RM10

4121

416

/09/20

0306

/09/20

0320

04FIVE

EXPR

ESS

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ATA

ROMA

RM'075

5554

1007

'

838

RM88

1556

11/03/19

9704

/03/19

97FLAM

INIA

SERV

ICESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.

L.RO

MA

RM'053

8960

1005

'

839

RM10

5106

414

/11/20

0329

/10/20

0320

04FLORICO

LTURA

VODICE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

CERV

ETER

IRM

'077

0665

1002

'

840

RM10

4994

831

/10/20

0320

/10/20

0320

05FLYBO

XSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

.PO

MEZIA

RM'076

8940

1003

'

Page 95: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

— 91 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

841

RM99

3490

12/10/20

0112

/04/20

01FO

.MA.

EDILSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

A.R.L.

ROMA

RM'068

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1006

'

842

RM90

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09/11/19

9805

/05/19

9820

05FO

NTEM

INTERN

ATIONAL

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'055

3278

1001

'

843

RM10

6297

329

/03/20

0415

/03/20

04FO

OD&BE

VERA

GECO

OP

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITFO

NTE

NUOVA

RM'079

2246

1004

'

844

RM91

9842

06/01/19

9903

/06/19

9920

04FO

OD20

00PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.

L.RO

MA

RM'057

1420

1000

'

845

RM10

2042

011

/04/20

0210

/03/20

0220

04FO

ODPLAN

ETSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'072

4948

1008

'

846

RM10

9041

116

/02/20

0502

/07/20

0520

05FO

ODPLAN

ETSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

NETTU

NO

RM'083

6887

1003

'

847

RM99

7039

02/04/20

0201

/09/20

02FO

ODSERV

ICE

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

APO

MEZIA

RM'068

8269

1006

'

848

RM10

3246

918

/03/20

0303

/03/20

03FO

ODSERV

ICES

PICC

OLA

COOP.A.R.L.

ROMA

RM'074

4756

1007

'

849

RM10

0205

713

/03/20

0215

/02/20

02FO

RYO

USERV

ICEAN

DCO

NGRE

SSPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

MAR

INO

RM'069

8152

1005

'

850

RM86

2994

19/02/19

9702

/01/19

97FO

RTUNAT

ASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

CIVITA

VECC

HIA

RM'064

0707

0587

'

851

RM70

2476

19/02/19

9624

/01/19

9020

05FO

RTUNIA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'037

9232

1006

'

852

RM88

6361

29/01/19

9820

/10/19

97FRAT

ELLIDI

LATTEPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AAN

ZIO

RM'053

9071

1009

'

853

RM43

8567

19/02/19

9604

/07/19

7820

03FREG

ENEMAR

E78

SOCIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'034

8569

0584

'

854

RM10

3891

306

/03/20

0320

/05/20

0320

04FRESHLINE

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'075

4238

1004

'

855

RM90

9479

19/01/19

9928

/12/19

9820

03FRIGIO'PICCO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

CCADI

PAPA

RM'056

1715

1005

'

856

RM11

4607

530

/10/20

0620

/10/20

06FU

.E.CO.SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'091

8715

1007

'

857

RM10

0908

427

/05/20

0213

/05/20

02FU

LLSERV

ICEPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AAR

DEA

RM'070

7677

1000

'

858

RM11

2564

303

/09/20

0603

/01/20

0620

06FU

LLSERV

ICES

REBE

CCA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ALBA

NOLAZIALE

RM'089

0048

1006

'

859

RM94

9909

07/06/20

0029

/01/20

00FU

LLTR

ASPO

RTI200

0SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AAR

ICCIA

RM'059

4980

1004

'

860

RM98

5674

22/08/20

0120

01FU

TURCO

OPEXPR

ESS

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

NETTU

NO

RM'019

5957

0597

'

861

RM33

7525

19/02/19

9618

/01/19

7120

02FU

TURA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

AR.L.

ROMA

RM'023

1443

0584

'

862

RM63

9755

19/02/19

9605

/07/19

8720

03FU

TURA

RTSO

CIETACO

OPERA

TIVA

ARL

ROMA

RM'079

5725

0587

'

863

RM96

4025

01/12/20

0105

/11/20

0020

01G.&

D.20

00PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ANETTU

NO

RM'061

0937

1002

'

864

RM95

4372

19/09/20

0007

/12/20

00G.C.R.LACA

PITA

LE20

00SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'061

8624

1003

'

865

RM11

5176

401

/02/20

0721

/12/20

06G.F.M

.SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'092

5790

1000

'

866

RM10

8987

402

/11/20

0521

/01/20

05G.I.G.R

ISTR

UTTURA

ZIONISO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'083

6202

1001

'

867

RM95

3828

09/11/20

0023

/06/20

00G.I.R.S.

GRU

PPOIM

PREN

DITO

RIALERO

MASU

DSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'061

8727

1009

'

868

RM91

4533

23/03/19

9915

/02/19

9920

01G.V.A.SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'056

9717

1006

'

869

RM91

9024

18/05/19

9925

/03/19

99GALILEO

PICC

OLA

SOC.CO

OP.AR.L.

ROMA

RM'057

2978

1004

'

870

RM84

7153

30/10/19

9629

/01/19

96GAM

MASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

DISERV

IZIA

R.L.

ROMA

RM'050

3790

1005

'

871

RM11

4576

726

/10/20

0619

/10/20

06GEA

LAPU

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'091

8450

1006

'

872

RM79

4150

19/02/19

9604

/12/19

94GEFIN

GESTIONEFINAN

ZIAR

IAEAS

SICU

RATIVA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'046

9532

1002

'

873

RM11

0155

206

/07/20

0518

/05/20

0520

06GEM

MER

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

TIVO

LIRM

'085

5668

1008

'

874

RM95

0211

27/07/20

0022

/02/20

0020

01GEN

ERAL

EURO

SERV

ICECO

OPERA

TIVA

2000

AR.L.

ANZIO

RM'059

9403

1002

'

875

RM10

6492

919

/04/20

0420

05GEN

ERAL

SERV

ICES

S.C.R.L.

ROMA

RM'078

5861

0012

'

Page 96: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

— 92 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

876

RM10

5222

812

/01/20

0319

/11/20

0320

03GEN

ERAL

SERV

ICES

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEAR.L.

ROMA

RM'077

2821

1009

'

877

RM11

0743

908

/09/20

0508

/04/20

0520

06GEN

ERAL

SERV

IZISO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'086

2652

1002

'

878

RM99

7328

02/01/20

0201

/07/20

0220

04GEO

BLU

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

POMEZIA

RM'068

8526

1005

'

879

RM94

3626

27/04/20

0014

/02/20

0020

06GEO

DATA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'059

9584

1003

'

880

RM89

6891

06/12/19

9817

/03/19

9820

01GER

APLU

S.NET

GEN

ERAT

ERRA

TIOPLUS.NETWORK

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'054

8554

1006

'

881

RM11

3877

625

/07/20

0602

/01/20

0120

06GHIBLISO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

FIUMICINO

RM'020

2829

0597

'

882

RM85

0403

28/11/19

9610

/01/19

96GHIRO

'IMAE

STRI

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'051

6777

1004

'

883

RM11

1522

625

/11/20

0514

/11/20

05GI.M

I.SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEINTEGRA

TAONLU

SRO

MA

RM'087

3915

1002

'

884

RM96

8130

20/02/20

0120

01GIOIA

TRAS

LOCH

IMULTISER

VICE

SPICC

OLA

SOCIETA'CO

OPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'064

2167

1006

'

885

RM10

7754

424

/09/20

0409

/01/20

04GIOVA

NIEURO

PEISOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'081

5254

1002

'

886

RM10

6631

305

/04/20

0415

/04/20

04GIOVE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'079

7140

1000

'

887

RM11

7491

231

/07/20

0729

/08/19

96GISCO

MPA

NY

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'071

8258

0014

'

888

RM99

1057

11/12/20

0111

/05/20

0120

01GISCO

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

MEN

TANA

RM'068

0420

1009

'

889

RM97

2531

21/03/20

0126

/02/20

01GIUBILEO20

01PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'064

8746

1003

'

890

RM93

5806

02/01/20

0025

/11/19

9920

03GIUBILEOSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

NETTU

NO

RM'058

8381

1001

'

891

RM11

1689

819

/02/20

07GLO

BALCO

M.COOP.SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'010

5581

0319

'

892

RM10

9591

404

/12/20

0523

/03/20

05GLO

BALSERV

ICE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'084

4638

1009

'

893

RM94

2549

04/07/20

0023

/11/19

99GLO

BALSERV

ICE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'058

8735

1004

'

894

RM95

0551

08/01/20

0030

/03/20

0020

03GLO

BALSERV

ICE20

01PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'060

4969

1006

'

895

RM11

4166

103

/07/20

0715

/06/20

02GLO

BALSERV

ICES0C.C0

0P.

CIVITA

VECC

HIA

RM'037

4334

0287

'

896

RM11

5098

219

/12/20

0610

/03/20

02GLO

BALWORK

SERV

ICES.C.R.L(IN

FORM

AAB

BREV

IATA

G.W

.S.S.C.R.L.)

ROMA

RM'036

8937

0967

'

897

RM10

2990

121

/02/20

0302

/04/20

03GNTPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'073

8831

1008

'

898

RM10

3891

706

/03/20

0305

/10/20

0320

03GRA

FFITIPICCO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'075

4140

1001

'

899

RM11

1656

013

/12/20

0525

/01/20

01GRA

NDU

CATO

SERV

IZISOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'051

0328

0482

'

900

RM10

3958

806

/11/20

0315

/05/20

03GRE

ENISLANDSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEA.R.L.

ROMA

RM'075

4408

1008

'

901

RM59

7942

19/02/19

9609

/05/19

8520

05GRU

PPODI

RICE

RCAEPR

OGETTA

ZIONETEAT

RALE

SOCIETACO

OPERA

TIVA

ROMA

RM'071

3742

0589

'

902

RM83

3302

27/03/19

9629

/01/19

96GRU

PPOINDA

GRI

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'050

4332

1008

'

903

RM98

2126

07/06/20

0127

/06/20

0120

06GRU

PPOPM

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'066

6689

1004

'

904

RM10

9632

414

/04/20

0529

/03/20

05GSI

GRU

PPOSERV

IZIINTERM

EDIAZIONISOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AMAR

INO

RM'084

6919

1004

'

905

RM10

7441

630

/07/20

0414

/07/20

04HA

L20

04SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'081

0764

1006

'

906

RM90

9556

20/01/19

9918

/11/19

98HA

LLO

SERV

ICE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'056

4004

1009

'

907

RM10

3895

106

/05/20

0305

/09/20

0320

03HA

VANADISCOPU

BPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

CIAM

PINO

RM'075

2169

1001

'

908

RM28

0443

19/02/19

9620

/05/19

6420

01HE

LIAC

ASO

CIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'030

6290

0588

'

909

RM10

0614

522

/04/20

0227

/03/20

02HE

LIOS20

02CO

OPERA

TIVA

SOCIALEAR.L.(ONLU

S)RO

MA

RM'070

2650

1002

'

910

RM96

3783

01/10/20

0110

/05/20

0020

01HE

NRY

'SSERV

ICE20

00SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

A.R.L.

ROMA

RM'062

7810

1008

'

Page 97: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

— 93 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

911

RM34

3537

19/02/19

9609

/09/19

7120

01HO

PE73

SOCIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ASA

CROFA

NO

RM'026

5771

0584

'

912

RM10

4728

929

/09/20

0313

/09/20

0320

03HU

SKYTR

ASPO

RTIPICCO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

CIAM

PINO

RM'076

4377

1004

'

913

RM88

4051

12/11/19

9731

/07/19

97HY

DRO97

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AFIUMICINO

RM'053

5553

1004

'

914

RM92

2288

07/05/19

9930

/04/19

9920

01ICOLO

RIDE

LL'IR

IDECO

OPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'057

7948

1000

'

915

RM91

5278

30/03/19

9917

/02/19

98ICOLO

RIDI

RUSSEL

PAGEPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ABR

ACCIAN

ORM

'056

9935

1002

'

916

RM95

1119

08/02/20

0021

/12/19

9920

03ITRE

PINIPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

NETTU

NO

RM'059

0901

1008

'

917

RM11

8670

018

/12/20

0725

/05/20

06I.G

.S.C

OOPERA

TIVA

ROMA

RM'026

6058

1204

'

918

RM10

5416

730

/12/20

0323

/12/20

03I.P

.A.

DIPENDE

NTICO

MUNEDI

ROMA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ROMA

RM'077

5932

1008

'

919

RM91

3727

03/11/19

9901

/12/19

9920

01IBIS

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEINTEGRA

TAARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ARO

MA

RM'056

7725

1000

'

920

RM75

3241

19/02/19

9623

/01/19

9220

01IDEA

LMAR

MISOCIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

AALBA

NOLAZIALE

RM'042

5017

1008

'

921

RM11

4867

527

/11/20

0614

/11/20

06IDEM

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

NETTU

NO

RM'092

1691

1009

'

922

RM99

3372

12/10/20

0122

/11/20

0120

01IGIENESERV

ICE

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ARO

MA

RM'068

3384

1007

'

923

RM97

8748

31/05/20

0122

/05/20

01ILCA

LESSE

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ABR

ACCIAN

ORM

'066

1643

1000

'

924

RM84

0760

17/07/19

9603

/10/19

9620

04ILCA

NGURO

SOCIETACO

OPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'971

2576

0583

'

925

RM97

8584

25/05/20

0127

/04/20

0120

01ILCA

RPINESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEAR.L.ONLU

SRO

MA

RM'066

1154

1001

'

926

RM11

0400

407

/04/20

0529

/09/20

04ILCA

STELLO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACIAM

PINO

RM'039

4855

0284

'

927

RM96

4806

02/02/20

0125

/07/20

00ILCA

STORO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROA

RESPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AVE

LLETRI

RM'062

1274

1000

'

928

RM10

5884

418

/02/20

0402

/05/20

04ILCE

NTR

OPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITA

ROMA

RM'078

4692

1000

'

929

RM81

2993

19/02/19

9622

/03/19

95ILDE

LFINOSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'048

8691

1009

'

930

RM39

6404

19/02/19

9618

/12/19

7420

01ILFA

ROVE

RDESO

CIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'025

9950

0580

'

931

RM89

0341

16/03/19

9815

/12/19

9720

01ILGIRAS

OLE

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'054

2730

1006

'

932

RM10

5416

130

/12/20

0318

/12/20

0320

03ILGIRAS

OLE

PICC

OLA

SOC.CO

OP.AR.L.

NETTU

NO

RM'077

5583

1000

'

933

RM97

8254

22/05/20

0105

/03/20

01ILGRILLOPA

RLAN

TEPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARL

CASTELNUOVO

DIPO

RTO

RM'066

0468

1004

'

934

RM10

6483

416

/04/20

0404

/06/20

04ILJOLLYSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

DISERV

IZI

ALBA

NOLAZIALE

RM'079

6664

1008

'

935

RM95

9757

24/11/20

0008

/02/20

00ILLEONE

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'062

1508

1008

'

936

RM10

0588

319

/04/20

0228

/03/20

0220

03ILMAG

ODI

OZPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AMEN

TANA

RM'070

1900

1002

'

937

RM10

5333

415

/12/20

0312

/01/20

03ILMONDO

CALIEN

TEPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AGUIDONIA

MONTECE

LIO

RM'077

4603

1009

'

938

RM11

3495

706

/12/20

0615

/05/20

06ILMONDO

ROMASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'090

2640

1001

'

939

RM11

4858

824

/11/20

0614

/11/20

0620

06ILPA

PIRO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEAR.

L.AN

ZIO

RM'092

2123

1005

'

940

RM98

3247

20/07/20

0107

/02/20

0120

01ILPELLICAN

OPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

SACR

OFA

NO

RM'066

7927

1004

'

941

RM83

7679

21/05/19

9604

/03/19

9620

01ILQUAD

RIFO

GLIO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AMONTE

PORZIO

CATO

NE

RM'050

8958

1002

'

942

RM76

3572

19/02/19

9611

/09/19

9220

01IM

MAG

INEDO

NNA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

AALBA

NOLAZIALE

RM'044

0415

1005

'

943

RM96

1514

18/12/20

0023

/10/20

00IM

PEGNO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEA

RESPONSA

BILITA

'LIMITAT

ARO

MA

RM'063

2419

1003

'

944

RM11

0849

809

/09/20

0509

/01/20

05IM

PRESARO

MA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'086

3815

1004

'

945

RM10

5131

418

/11/20

0327

/10/20

0320

04INFINITYBU

SSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARDE

ARM

'077

1556

1002

'

Page 98: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

— 94 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

946

RM94

8339

16/06/20

0004

/11/20

00INFO

DATA

DATA

ENTR

YPICC

OLA

SOC.CO

OPAR.L.

ROMA

RM'060

7320

1003

'

947

RM79

2917

19/02/19

9629

/10/19

9320

01INNOVA

ZIONE20

00SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

MEN

TANA

RM'045

8785

1009

'

948

RM55

2197

19/02/19

9603

/05/19

8520

05INPU

TSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'070

0074

0584

'

949

RM92

3779

23/07/19

9928

/05/19

9920

01INSIEM

ENEL

2000

O.N.L.U.S.

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ARO

MA

RM'057

7496

1006

'

950

RM11

4783

616

/11/20

0614

/11/20

06INSIEM

EPERUNOSV

ILUPP

OSO

STEN

IBILESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

NETTU

NO

RM'092

1555

1004

'

951

RM97

1954

16/03/20

0126

/09/19

99INTERM

EDIA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'062

6360

1004

'

952

RM11

0664

908

/02/20

0526

/07/20

0520

06INTERN

ATIONAL

SERV

ICEEN

TERP

RISE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'086

1740

1008

'

953

RM98

1186

25/06/20

0118

/06/20

01INZO

NA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'066

5401

1003

'

954

RM97

8706

06/01/20

0122

/05/20

01IRIDE

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'066

1657

1003

'

955

RM11

4215

210

/10/20

06ISONORD

SOC.CO

OP.AR.L.

ROMA

RM'122

1603

0150

'

956

RM44

1063

19/02/19

9619

/04/19

7920

06ISTITU

TODI

RICE

RCHE

ESTUDI

LEGISLATIVI

SOCIOEC

ONOMICIE

TERR

ITORIALIIRSL

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'035

8486

0583

'

957

RM10

7821

810

/05/20

0424

/09/20

0420

05ITAL

APPA

LTISOCIETA'

COOPERA

TIVA

NETTU

NO

RM'081

6638

1007

'

958

RM94

4060

20/04/20

0013

/03/20

00ITALALBA

SERV

IZIPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'060

3599

1006

'

959

RM98

7702

10/01/20

0119

/09/20

0120

03ITALCO

OPSERV

IZIP

ICCO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

POMEZIA

RM'067

4632

1006

'

960

RM93

9396

03/06/20

0012

/06/19

9920

01ITALIA

SERV

ICE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'059

0568

1002

'

961

RM97

4819

13/04/20

0116

/03/20

0120

01ITALICA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROA

RESPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'065

5632

1005

'

962

RM95

0424

18/07/20

0005

/12/20

0020

04ITALSA

RDAPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'061

1169

1009

'

963

RM11

4401

010

/10/20

0629

/10/19

97ITALSERV

IZI

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

VELLETRI

RM'048

5942

0483

'

964

RM11

1476

422

/11/20

0516

/11/20

0520

06ITALTR

UCK

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'087

3441

1005

'

965

RM10

0269

519

/03/20

0226

/02/20

0220

06ITSIM

PIAN

TITELEFO

NICISAT

ELLITA

RIPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVD

IPRO

DUZIONEELAVO

ROARE

SPONS A

VELLETRI

RM'069

8458

1006

'

966

RM10

3183

403

/12/20

0331

/01/20

03JOBSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AMAG

LIAN

ORO

MAN

ORM

'073

8016

1005

'

967

RM11

4217

919

/09/20

0609

/06/20

0620

06KA

.SA.

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARICCIA

RM'091

2368

1000

'

968

RM10

7057

622

/06/20

0406

/11/20

0420

04KA

TRIN

MPM

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'080

6194

1004

'

969

RM94

9098

23/06/20

0004

/12/20

0020

04KENTU

MS.C.AR.L.

MONTERO

TONDO

RM'060

7468

1005

'

970

RM11

2791

829

/03/20

0603

/09/20

06KETO

SSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'089

1292

1007

'

971

RM42

7199

19/02/19

9620

01KINOMULTIM

EDIA

SOC.CO

OP.AR.L.

ROMA

RM'031

8838

0582

'

972

RM98

2490

07/11/20

0121

/06/20

0120

01KO

ALATIRPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AAN

ZIO

RM'066

5869

1008

'

973

RM88

6857

30/01/19

9813

/11/19

9720

06KO

INE'SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

POMEZIA

RM'053

9996

1001

'

974

RM83

7960

24/05/19

9604

/05/19

9620

06KO

INE'TELEMAT

ICA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'051

0472

1005

'

975

RM95

3117

21/08/20

0015

/06/20

0020

04KR

ONOEXPR

ESSPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'061

7499

1007

'

976

RM44

3735

19/02/19

9623

/05/19

7920

01LED

ERASO

CIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

AR.L.

MONTELIBR

ETTI

RM'036

3119

0588

'

977

RM11

2569

403

/09/20

0628

/02/20

06L.&M.D

ESIGNSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

CERV

ETER

IRM

'089

0833

1005

'

978

RM89

0574

17/03/19

9802

/10/19

9820

06L.E.A.N.SER

VIZI

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

DILAVO

ROARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'054

6330

1001

'

979

RM97

3556

30/03/20

0128

/03/20

01L.S.T.PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

GUIDONIA

MONTECE

LIO

RM'065

3519

1008

'

980

RM97

6996

05/09/20

0117

/04/20

01LA

BETU

LLASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'065

7635

1008

'

Page 99: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

— 95 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

981

RM98

0621

25/06/20

0123

/05/20

0120

01LA

BOTTEG

ADE

LFO

RMAG

GIO

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

NETTU

NO

RM'066

2227

1002

'

982

RM96

4765

18/01/20

0111

/08/20

00LA

BOTTEG

ADE

LL'ANGELOPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'063

2120

1003

'

983

RM91

6954

21/04/19

9903

/10/19

9920

01LA

CAMELIA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AOLEVA

NORO

MAN

ORM

'057

1983

1009

'

984

RM95

9741

29/11/20

0006

/04/19

99LA

CASA

CCIA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AMONTE

PORZIO

CATO

NE

RM'063

0057

1004

'

985

RM97

2240

20/03/20

0126

/02/20

01LA

CASINADE

LMINISTR

OPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

ROMA

RM'065

0113

1004

'

986

RM48

0064

19/02/19

9607

/03/19

8120

05LA

CASTELLU

CCIA

SOCIETACO

OPERA

TIVA

ORT

OFRUTTICOLA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'039

9625

0589

'

987

RM96

1254

02/02/20

0119

/06/19

68LA

CHIGLIASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'018

5664

0584

'

988

RM93

0420

16/11/19

9907

/01/19

9920

01LA

CITTA'

DELL'U

OMOCO

OPERA

TIVA

SOCIALEA.R.L.ONLU

SRO

MA

RM'058

0485

1003

'

989

RM80

3915

19/02/19

9605

/05/19

55LA

CITTAD

ELLA

SOCIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'804

3138

0585

'

990

RM95

7025

25/10/20

0027

/06/20

0020

01LA

COLO

MBE

PICC

OLA

SOCIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'061

7381

1008

'

991

RM98

7674

10/03/20

0120

/09/20

0120

01LA

FACT

OTU

MPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'067

5002

1005

'

992

RM10

7187

807

/12/20

0423

/06/20

0420

04LA

FATTORIADI

NONNAIDAPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

A.R.L.

ANTICO

LICO

RRAD

ORM

'080

7631

1003

'

993

RM88

4170

12/11/19

9708

/01/19

9720

01LA

FENICE

COOPERA

TIVA

SOCIALESO

C.CO

OP.AR.L.

ROMA

RM'053

5402

1007

'

994

RM10

3137

604

/04/20

0328

/01/20

00LA

FENICESO

C.CO

OP.AR.L.

ROMA

RM'030

1443

0239

'

995

RM96

5107

22/01/20

0108

/07/20

00LA

FOLG

ORE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ASA

NCE

SARE

ORM

'062

1522

1000

'

996

RM10

2431

918

/12/20

0228

/11/20

02LA

GEN

ESIPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'073

0011

1007

'

997

RM10

4987

411

/03/20

0310

/08/20

03LA

GIADA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'077

0113

1000

'

998

RM10

4133

707

/08/20

0318

/06/20

0320

04LA

GINESTR

APICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITA

MONTO

RIORO

MAN

ORM

'075

7300

1000

'

999

RM10

7527

108

/05/20

0428

/07/20

0420

06LA

LANTERN

ABLU

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'081

2177

1003

'

1000

RM10

5588

426

/01/20

0419

/01/20

0420

04LA

LETTER

ASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'077

9979

1004

'

1001

RM96

3277

03/05/20

0108

/07/20

0020

01LA

MAISO

NRO

MAPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARL

ROMA

RM'062

1606

1009

'

1002

RM10

4437

213

/08/20

0328

/07/20

0320

04LA

NUOVA

POLITECN

ICA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITFO

NTE

NUOVA

RM'076

1569

1008

'

1003

RM10

8803

427

/01/20

0527

/06/20

01LA

PANGEA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

A'RO

MA

RM'009

2500

0572

'

1004

RM11

1944

218

/01/20

0625

/10/20

0420

06LA

PERLASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'089

9464

0012

'

1005

RM66

3349

19/02/19

9607

/06/19

8120

02LA

PERLASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'005

6691

0576

'

1006

RM63

9545

19/02/19

9605

/07/19

8720

04LA

PINETACO

OPERA

TIVA

ARL

ROMA

RM'079

4908

0589

'

1007

RM94

3247

04/12/20

0012

/10/19

9920

01LA

POLIAR

TEPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

DILAVO

ROAR.L.

ROMA

RM'059

2620

1004

'

1008

RM95

6582

18/10/20

0019

/06/20

00LA

ROSA

DEIV

ENTIPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'062

4465

1003

'

1009

RM80

7052

19/02/19

9622

/09/19

9420

01LA

SABINAIN

TAVO

LASO

CIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'047

6774

1004

'

1010

RM10

8845

031

/01/20

0519

/01/20

05LA

SANSO

NESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'083

2679

1004

'

1011

RM10

6875

631

/05/20

0420

/05/20

0420

04LA

SORG

ENTE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

CANTERA

NO

RM'080

2477

1001

'

1012

RM98

0994

26/06/20

0106

/06/20

01LA

SPER

ANZA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'066

5263

1000

'

1013

RM63

6609

19/02/19

9603

/02/19

8720

06LA

TALPAFA

CCHINAG

GIO

TRAS

PORT

IAPP

ALTIMAN

OVA

LANZA

PULIZIEMAN

UTENZIONEEAU

TOTR

ASPO

RTI SOCROMA

RM'078

9883

0588

'

1014

RM10

1297

516

/07/20

0207

/01/20

02LA

TERR

AEL'AC

QUA

PICC

OLA

COOPERA

TIVA

SOCIALEAR.L.

ROMA

RM'071

4290

1003

'

1015

RM98

1274

26/06/20

0123

/05/20

01LA

TORR

ESINA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'066

4940

1004

'

Page 100: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

— 96 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

1016

RM80

8280

19/02/19

9621

/10/19

9420

03LA.SER

.SO

CIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

APO

MEZIA

RM'047

8649

1003

'

1017

RM10

4345

108

/01/20

0313

/06/20

03LABO

RFO

ODSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACIAM

PINO

RM'075

8404

1003

'

1018

RM10

1341

925

/07/20

0207

/08/20

0220

06LABO

RSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'071

4231

1005

'

1019

RM11

3068

027

/04/20

0604

/06/20

06LABO

RASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'089

7041

1008

'

1020

RM10

3773

215

/05/20

0305

/06/20

03L'ALBE

RODE

LCU

OIO

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'075

1932

1009

'

1021

RM94

8248

14/06/20

0004

/05/20

00L'AN

CILLOTTO

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'061

1731

1008

'

1022

RM94

0797

20/03/20

0002

/01/20

0020

01L'AR

CAPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'059

5450

1002

'

1023

RM78

1867

19/02/19

9628

/07/19

93L'AR

COBA

LENO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'045

4265

1007

'

1024

RM55

5646

19/02/19

9625

/02/19

8520

03LATIUM

CONSO

RZIO

LAZIALEDE

LLECO

OPERA

TIVE

TURISTICHE

AR.L.

ROMA

RM'070

1785

0582

'

1025

RM10

2375

512

/10/20

0228

/11/20

02LATTEECO

.PICCO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'072

9338

1005

'

1026

RM10

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027

/11/20

0311

/06/20

03LAVO

RO&SERV

IZIPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'IMITAT

ARO

MA

RM'077

2796

1000

'

1027

RM11

2727

223

/03/20

0616

/03/20

06LAZIALESERV

IZISO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'089

2994

1006

'

1028

RM10

6874

631

/05/20

0424

/05/20

0420

04LAZIALESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

NETTU

NO

RM'080

3439

1006

'

1029

RM10

7798

830

/09/20

0417

/09/20

0420

06LE

RISO

RSESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

ONLU

SARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'081

6049

1000

'

1030

RM10

2941

303

/10/20

0316

/01/20

0320

06LE

SERR

EPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEAR.L.

TREV

IGNAN

ORO

MAN

ORM

'073

7674

1000

'

1031

RM79

5839

19/02/19

9624

/06/19

9320

06L'E.C.S.L'ELAS

TICO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

ROMA

RM'045

4977

1006

'

1032

RM64

1405

19/02/19

9627

/07/19

8720

05LEAD

ING

SOCIETACO

OPERA

TIVA

DISERV

IZIA

RESPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'080

5617

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'

1033

RM10

0425

804

/03/20

0203

/07/20

0220

06L'ED

ERA20

02PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITRO

MA

RM'069

8332

1008

'

1034

RM10

0317

822

/03/20

0203

/01/20

0220

04LI.M

A.20

02SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AMUTU

ALITA'

PREV

ALEN

TERO

MA

RM'069

7865

1005

'

1035

RM10

4958

428

/10/20

0314

/10/20

0320

03LIBE

RAMEN

S...A

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEA.R.L.

ONLU

SRO

MA

RM'076

8992

1000

'

1036

RM76

8224

19/02/19

9610

/12/19

9220

03LIBE

RAZIONE

COOPERA

TIVA

CULTURA

LEED

ITORIALEARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'043

8587

1001

'

1037

RM10

5237

312

/02/20

0311

/11/20

02LIBR

AGOSRL

PICC

OLA

SOC.CO

OPAR.L.

ROMA

RM'073

0031

1003

'

1038

RM98

8619

10/11/20

0120

/09/20

0120

06LIFE

SERV

ICESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

POMEZIA

RM'067

4765

1005

'

1039

RM94

4396

27/04/20

0024

/02/20

00LIMPIDA

2000

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'059

8505

1001

'

1040

RM10

4910

722

/10/20

0310

/08/20

0320

03L'IM

PRONTA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ROMA

RM'076

7733

1006

'

1041

RM89

4725

13/05/19

9811

/04/19

9720

06LINDA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'053

9892

1006

'

1042

RM95

5645

10/10/20

0013

/03/20

0020

03LINEA

2000

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'060

1842

1005

'

1043

RM96

3038

02/06/20

0111

/06/20

0020

01LINEA

SERV

ICEPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ANZIO

RM'063

1044

1008

'

1044

RM94

4170

05/03/20

0029

/12/19

9920

06LINEA

BLUSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

SUBIAC

ORM

'059

0986

1006

'

1045

RM84

4354

27/09/19

9630

/07/19

9620

06L'INTERN

AZIONALESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'051

5685

1007

'

1046

RM86

9804

24/04/19

9726

/02/19

9720

03LO

SPIRAG

LIOSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AAN

ZIO

RM'052

6309

1000

'

1047

RM88

8051

16/02/19

9820

/12/19

9720

06LO

GISER

VICE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'054

2059

1009

'

1048

RM94

9419

07/07/20

0018

/02/20

0020

05LO

GICOOP

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'060

3579

1000

'

1049

RM11

3558

619

/06/20

0628

/04/20

04LO

GISTICSERV

ICECO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'054

2525

0486

'

1050

RM11

4066

708

/11/20

0624

/07/20

06LO

GISTICSERV

ICESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

CIVITA

VECC

HIA

RM'091

0301

1004

'

Page 101: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

1051

RM11

2810

530

/03/20

0623

/03/20

0620

06LO

GISTICA

ITALIA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'089

4141

1004

'

1052

RM90

3921

20/10/19

9808

/04/19

9820

06LO

GITRA

NS

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

DILAVO

ROARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'055

8184

1003

'

1053

RM93

4446

01/12/20

0018

/11/19

99L'ORIGINALITA'

DELL'IN

GEG

NOPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'058

7949

1008

'

1054

RM95

9260

30/11/20

0021

/07/20

0020

05LU

CKY

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

APO

MEZIA

RM'062

1777

1002

'

1055

RM90

5239

11/05/19

9809

/10/19

9820

01LU

DUSSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'055

9696

1002

'

1056

RM10

2458

219

/12/20

0228

/11/20

0220

05LU

NATR

ASPO

RTISO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'072

9862

1009

'

1057

RM97

1778

28/03/20

0103

/07/20

0120

03L'UNIONESO

CIETA'

COOPEER

ATIVADI

LAVO

ROARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'065

0287

1004

'

1058

RM92

4617

08/04/19

9905

/10/19

9920

03M.G.D

ETTO

FATTO

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'057

6111

1003

'

1059

RM94

0280

14/03/20

0013

/01/20

00M.P.M

.PICCO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AAR

ICCIA

RM'059

1680

1003

'

1060

RM11

4149

909

/06/20

0608

/09/20

0620

06MA.

CO.SER

VICE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AFIUMICINO

RM'091

1367

1003

'

1061

RM10

9798

229

/04/20

0521

/04/20

05MA.CR

I.SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

ARDE

ARM

'084

8697

1008

'

1062

RM89

8023

07/03/19

9822

/04/19

9820

01MA.FRASEVICE

COOPERA

TIVA

DISERV

IZIA

MBIEN

TALIAR.L.

ROMA

RM'055

2329

1002

'

1063

RM11

5963

703

/05/20

0727

/06/20

03MAG

TRAS

PORT

ISO

CIETA'

COOPEAT

IVA

ROMA

RM'021

6215

0599

'

1064

RM11

4015

108

/04/20

0627

/06/20

06MAG

EASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'090

7368

1000

'

1065

RM10

0866

722

/05/20

0205

/09/20

0220

04MAK

SOTEAM

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'070

7666

1003

'

1066

RM11

4858

024

/11/20

0624

/10/20

06MALTA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

APA

LESTRINA

RM'091

9062

1004

'

1067

RM11

2427

527

/02/20

0602

/07/20

06MAN

DRAG

ORA

COOPERA

TIVA

SOCIALE

MAR

INO

RM'088

7230

1000

'

1068

RM96

8133

13/02/20

0119

/01/20

0120

06MAR

.GI.20

01SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

FONTE

NUOVA

RM'064

3733

1009

'

1069

RM95

8581

13/11/20

0009

/07/20

00MAR

COSIMONE

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AGUIDONIA

MONTECE

LIO

RM'062

4519

1009

'

1070

RM10

6924

706

/07/20

0427

/05/20

0420

05MAR

INOLO

GISTICA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

CIAM

PINO

RM'080

4130

1006

'

1071

RM10

6924

806

/07/20

0427

/05/20

0420

05MAR

INOSERV

IZISO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

CIAM

PINO

RM'080

4131

1005

'

1072

RM99

7284

02/01/20

0201

/11/20

0220

05MAR

IPAR

APICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

FORM

ELLO

RM'068

8642

1004

'

1073

RM42

6368

19/02/19

9621

/03/19

7820

01MAR

ZO80

SOCIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'031

1894

0588

'

1074

RM11

3003

720

/04/20

0604

/06/20

0620

06MAS

ONSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'089

6684

1002

'

1075

RM47

1427

19/02/19

9602

/12/19

8120

05MAS

SENZIOSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'049

7657

0582

'

1076

RM10

6777

010

/08/20

04MAS

SIMASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'026

4121

0618

'

1077

RM10

9886

024

/05/20

0521

/04/20

05MAT

RIXSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'084

9155

1001

'

1078

RM96

4998

02/06/20

0121

/12/20

00MEC

CANAU

TOPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

VELLETRI

RM'063

8280

1006

'

1079

RM11

8744

628

/12/20

0705

/11/20

01MED

EASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'026

0323

0133

'

1080

RM95

1121

08/02/20

0020

05MED

IASERV

ICESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

ROMA

RM'019

0921

0591

'

1081

RM96

4467

30/01/20

0131

/07/20

0020

01MED

NET

SOCIET

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILIT

LIMITATA

ROMA

RM'062

6043

1009

'

1082

RM96

2278

27/12/20

0027

/09/20

0020

01MEG

ATR

AS.PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

MAR

INO

RM'062

6068

1009

'

1083

RM90

3983

21/10/19

9823

/04/19

9820

00MER

CURIA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

APO

MEZIA

RM'056

0927

1001

'

1084

RM10

5812

202

/12/20

0428

/01/20

0420

05MER

IDIANASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ANETTU

NO

RM'078

3708

1004

'

1085

RM10

8895

002

/03/20

0520

05MER

YNSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'018

8495

0591

'

Page 102: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

1086

RM97

7259

15/05/20

0126

/06/19

9820

00METALMEC

SOC.CO

OP.AR.L.

ROMA

RM'023

2130

0549

'

1087

RM11

5227

401

/04/20

0718

/12/20

06MI.C

A.SERV

ICESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'092

6161

1009

'

1088

RM10

0406

829

/03/20

0220

/03/20

0220

04MI.FA.

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'070

1420

1003

'

1089

RM96

4776

13/03/20

0128

/12/20

00MICOLA

COOPERA

TIVA

SOCIALEARL

FORM

ELLO

RM'063

9685

1005

'

1090

RM10

7504

320

/01/20

0521

/07/20

04MICRO

DIGITAL

PICC

OLA

SOCIETACO

OPERA

TIVA

ARL

ROMA

RM'081

1451

1002

'

1091

RM69

3914

19/02/19

9610

/12/19

8920

01MIDICOOPAU

RELIASECO

NDA

SOCIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'037

2276

1008

'

1092

RM69

4336

19/02/19

9611

/06/19

8920

01MIDICOOPCA

SSIA

CERQ

UETTA

PRIM

ASO

CIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'037

3692

1002

'

1093

RM72

0081

19/02/19

9610

/09/19

9020

03MIDICOOPCE

CCHINAPR

IMASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ROMA

RM'039

5876

1003

'

1094

RM92

2304

07/02/19

9929

/04/19

9920

01MILLENIUM

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AMILLENIUM

SOC.CO

OP.AR.L.

ROMA

RM'057

5272

1000

'

1095

RM98

4821

08/06/20

0107

/10/20

0120

06MILLENIUM

WORLDMAN

AGEM

ENTPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'066

9904

1007

'

1096

RM96

0075

29/11/20

0010

/03/20

00MILLENNIUM

SOC.CO

OP.DI

SERV

IZIA

R.L.

SANT'AN

GELORO

MAN

ORM

'062

6548

1009

'

1097

RM10

1414

229

/07/20

0207

/11/20

02MILLENNIUM

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

A(IN

BREV

EMILLENNIUM

SOC.CO

OP.AR

ROMA

RM'071

5807

1006

'

1098

RM94

1656

28/03/20

0021

/01/20

0020

01MILLENNIUMCO

OPSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ARDE

ARM

'059

2853

1002

'

1099

RM10

0949

231

/05/20

0213

/05/20

0220

04MINER

VASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'070

7632

1004

'

1100

RM75

6974

19/02/19

9607

/07/19

9220

03MISE

ENPLAC

ESO

CIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'043

4999

1002

'

1101

RM10

1019

406

/11/20

0220

/05/20

0220

03MISTR

ALTR

ASPO

RTISOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'070

8675

1000

'

1102

RM10

6291

729

/03/20

0416

/03/20

04MO.EL.82

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AVE

LLETRI

RM'079

2867

1002

'

1103

RM93

6952

24/02/20

0017

/11/19

9920

01MODA

FFAR

ECO

OPERA

TIVA

SOCIALE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

DICO

NSU

MOARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARIAN

ORM

'058

8619

1005

'

1104

RM10

1341

324

/07/20

0224

/06/20

0220

05MONDO

MIGLIORE

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

PERUNCO

MMER

CIO

SOLIDA

LECO

NIPAE

SIIN

VIADI

S VRO

MA

RM'071

2238

1002

'

1105

RM79

3616

19/02/19

9617

/03/19

94MONNALISA

A.R.L.

SOCIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'047

0680

1000

'

1106

RM74

6066

19/02/19

9613

/12/19

9120

05MONOPO

LISO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ROMA

RM'042

6318

1002

'

1107

RM91

5073

30/03/19

9919

/02/19

9920

04MONTA

GGI200

0PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AAN

ZIO

RM'057

1775

1001

'

1108

RM90

1662

09/11/19

9825

/06/19

9820

03MONTERO

NE

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPOSA

BILITA

'LIM

ITAT

APO

NZA

NORO

MAN

ORM

'055

6482

1006

'

1109

RM95

1745

28/07/20

0003

/10/20

00MORG

ANASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'060

2411

1004

'

1110

RM97

2725

23/03/20

0115

/03/20

0120

03MOTO

RPR

ATICAPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'065

1576

1002

'

1111

RM97

0806

19/03/20

0114

/02/20

0120

01MTA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ANZIO

RM'064

6904

1005

'

1112

RM10

1475

808

/05/20

0215

/07/20

02MULTICOSTRU

ZIONI1

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ANZIO

RM'071

4875

1006

'

1113

RM10

4013

219

/06/20

0305

/09/20

03MULTIDEA

INTERN

AZIONALECO

OP.AR.L.

ROMA

RM'075

2590

1000

'

1114

RM92

1423

22/06/19

9921

/01/19

9920

04MULTIEDIL

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'056

8082

1005

'

1115

RM90

0374

08/04/19

9806

/12/19

9820

01MULTIM

EDIASETPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEAR.L.

ROMA

RM'055

6332

1008

'

1116

RM11

6619

105

/08/20

0705

/12/20

0420

06MULTISER

VICE

ITALIA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'021

6384

0396

'

1117

RM10

6405

704

/07/20

0429

/03/20

04MULTISER

VICE

S20

04SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'079

5166

1003

'

1118

RM10

7105

528

/06/20

0422

/06/20

0420

06MULTISER

VIZIOSTIA

PONEN

TESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEAR.L.

DITIPO

BRO

MA

RM'080

7046

1002

'

1119

RM93

1623

30/11/19

9923

/03/19

9920

00MUNDU

SPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'057

3635

1007

'

1120

RM10

6529

022

/04/20

0419

/04/20

0420

06MUSA

FIRSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AONLU

SRO

MA

RM'079

7683

1003

'

Page 103: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

— 99 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

1121

RM92

2397

07/06/19

9913

/05/19

99MUSICCA

FE'PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'057

6663

1005

'

1122

RM97

6995

05/10/20

0103

/12/20

0120

01N.C.TRA

NSPORT

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

CASTELNUOVO

DIPO

RTO

RM'065

8711

1003

'

1123

RM11

1818

701

/03/20

0623

/12/20

05N.T.N.SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'087

7488

1000

'

1124

RM10

8057

928

/10/20

04NAM

IRAL

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

ROMA

RM'020

1679

0590

'

1125

RM11

0491

114

/07/20

0530

/06/20

0520

06NAT

URA

LIA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AAN

ZIO

RM'085

8495

1001

'

1126

RM10

9596

904

/12/20

0522

/03/20

0120

06NAU

TILU

SSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'009

2072

0570

'

1127

RM97

8753

31/05/20

0122

/05/20

01NAV

IGACO

NNOIPICCO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

A.BR

ACCIAN

ORM

'066

1644

1009

'

1128

RM84

0993

19/07/19

9623

/05/19

96NEPESINALATTE

SOC.CO

OPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'051

1408

1002

'

1129

RM10

1721

124

/09/20

0209

/12/20

0220

03NETQPS

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'071

9485

1007

'

1130

RM96

8667

03/12/20

0112

/05/20

0020

01NEW

ECONOMYSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'064

0694

1002

'

1131

RM10

3185

703

/12/20

0328

/02/20

03NEW

SFU

ORI

LIMITE

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'074

2787

1004

'

1132

RM99

9389

19/02/20

0225

/10/20

0120

01NICOBE

NSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

A.R.L.

ROMA

RM'067

9401

1004

'

1133

RM41

7633

19/02/19

9605

/04/19

7720

04NICOL77

SOCIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'057

5836

0589

'

1134

RM11

2879

904

/06/20

0621

/05/20

04NIGHT

HAWKS.C.R.L.

ROMA

RM'010

9786

0454

'

1135

RM84

5749

18/10/19

9618

/09/19

9620

03NIKE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROAMUTU

ALITA'

PREV

ALEN

TERO

MA

RM'051

5463

1005

'

1136

RM95

1151

21/07/20

0004

/12/20

0020

03NILO2PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'060

6732

1007

'

1137

RM97

5728

23/04/20

0104

/11/20

01NOPR

OBLEM

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'065

6382

1005

'

1138

RM92

0079

06/03/19

9915

/04/19

9920

00NOBO

DY'SPERFEC

TPICC

OLA

SOCIET

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROARE

SPONSA

BILIT

LIMITATA

ROMA

RM'057

4581

1009

'

1139

RM91

6965

21/04/19

9902

/11/19

9920

05NORD

SUDTR

ASPO

RTIE

SERV

IZIPICCO

LASO

CIETACO

OPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'056

9352

1006

'

1140

RM10

3291

420

/03/20

0319

/03/20

03NOWAR

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'074

5449

1007

'

1141

RM91

7026

21/04/19

9903

/03/19

9920

01NUOVA

ASSIST

2000

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AMORICO

NE

RM'057

1988

1004

'

1142

RM88

1825

11/06/19

9726

/07/19

9720

03NUOVA

COOPERA

TIVA

CAESAR

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'053

5889

1009

'

1143

RM10

3071

303

/03/20

0324

/02/20

03NUOVA

D.O.GE.

DOCE

NTI,O

PERA

TORI,G

ENITORI

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'074

2014

1009

'

1144

RM91

7092

22/04/19

9914

/01/19

9920

05NUOVA

IDEA

S.R.L.PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'056

8331

1004

'

1145

RM80

8084

19/02/19

9624

/11/19

9420

03NUOVA

LABO

RSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

AAR

TENA

RM'048

0521

1002

'

1146

RM10

6820

624

/05/20

0428

/04/20

04NUOVA

LOGISTICA

INTEGRA

TASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

APO

MEZIA

RM'080

1589

1008

'

1147

RM11

1806

501

/02/20

0612

/02/20

05NUOVA

MA

WA

SASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'087

5551

1006

'

1148

RM10

0095

603

/04/20

0214

/02/20

0220

03NUOVA

QUAD

RIFO

GLIOPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AIN

FORM

AAB

BREV

IATA

ROMA

RM'069

5932

1008

'

1149

RM95

0781

18/07/20

0005

/10/20

00NUOVA

S.I.C

.A.SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'061

4048

1000

'

1150

RM91

5330

30/03/19

9921

/01/19

9920

03NUOVA

T.P.M.99

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'056

7824

1000

'

1151

RM96

3288

01/05/20

0111

/03/20

00NUOVI

ORIZZONTI

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AMAR

INO

RM'063

2209

1007

'

1152

RM34

0871

19/02/19

9605

/04/19

71NUOVO

APOLLO12

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

A.R.L.

ROMA

RM'801

5247

0581

'

1153

RM77

9065

19/02/19

9628

/07/19

9320

00NUOVO

MILLENNIO

SOC.CO

OP.VA

AR.L.

ROMA

RM'045

4787

1006

'

1154

RM10

2793

802

/04/20

0317

/01/20

0320

06O.R.S.A.SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROAR.L.

ROMA

RM'073

6803

1006

'

1155

RM95

5863

10/12/20

0027

/06/20

0020

01O.S.I.

SOCIETACO

OPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'061

7364

1009

'

Page 104: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

— 100 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

1156

RM10

7302

522

/07/20

0417

/06/20

04OAS

ISOCIETA'

COOPERA

TIVA

AMUTU

ALITA'

PREV

ALEN

TEAD

OTTAN

TELE

NORM

EDE

LLASO

CIETA'

ARE

SPONSA

GUIDONIA

MONTECE

LIO

RM'080

7626

1000

'

1157

RM94

1123

22/03/20

0002

/04/20

00OAS

ISPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACA

MPA

GNAN

ODI

ROMA

RM'059

6992

1005

'

1158

RM95

6240

24/10/20

0020

/07/20

0020

03OFFICINAAM

BIEN

TESO

CIETA'

DISERV

IZIPER

L'EC

OLO

GIA

DELL'ABITA

REPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARO

MA

RM'061

8836

1007

'

1159

RM10

0958

106

/03/20

0213

/05/20

0220

03OFFICINADO

NNEACO

LORI

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

MULTIETN

ICAAR.L.

ROMA

RM'070

8246

1000

'

1160

RM11

4498

719

/10/20

0626

/09/20

06OLIMPIASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'091

7303

1007

'

1161

RM42

5007

19/02/19

9625

/01/19

7820

06OMNIA

INTERN

ATIONAL

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'030

9890

0586

'

1162

RM97

8588

25/05/20

0127

/04/20

0120

01OMNIA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'066

0728

1000

'

1163

RM96

3618

01/10/20

0121

/11/20

0020

04OMNIA

SERV

ICE

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

APO

MEZIA

RM'063

2711

1008

'

1164

RM11

0504

115

/07/20

0527

/06/20

0520

05OPENSERV

ICE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

DISERV

IZI

ROMA

RM'085

9255

1009

'

1165

RM96

1509

14/12/20

0015

/06/20

0020

04OPENWORK

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'062

0423

1002

'

1166

RM10

6651

705

/06/20

0421

/04/20

0420

04OPERSERV

ICECO

OPERA

TIVA

AR.L.

CAPENA

RM'079

9132

1006

'

1167

RM96

3423

01/08/20

0127

/07/20

00OPERA

NOVA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AVE

LLETRI

RM'062

1571

1000

'

1168

RM10

8837

731

/01/20

0501

/11/20

05ORIZZONTE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'083

1052

1003

'

1169

RM90

2028

18/09/19

9829

/01/19

9820

01ORSAMAG

GIORE

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'054

5067

1002

'

1170

RM10

2362

512

/09/20

0215

/11/20

02ORV

IRPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'072

8879

1002

'

1171

RM10

4866

616

/10/20

0329

/09/20

0320

06OSLO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

MAR

INO

RM'076

7138

1007

'

1172

RM10

1488

408

/06/20

0229

/07/20

02OURLAN

DPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'071

6906

1004

'

1173

RM92

8591

26/10/19

9907

/09/19

9920

03OVE

R20

00SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

GRO

TTAF

ERRA

TARM

'058

1965

1000

'

1174

RM97

8747

31/05/20

0122

/05/20

01OVE

RTH

ETO

PPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ABR

ACCIAN

ORM

'066

1639

1006

'

1175

RM95

1527

27/07/20

0020

/04/20

0020

01P.A.M.PIANETAAU

TOMAR

INOPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROARE

SPONSA

BILIT AMAR

INO

RM'060

7763

1007

'

1176

RM90

5714

13/11/19

9815

/09/19

9820

04P.CO

O.S.PICC

OLA

COOPERA

TIVA

DISERV

IZIA

.R.L.

CAPENA

RM'056

0057

1003

'

1177

RM96

3016

03/01/20

0111

/07/20

00P.S.C.EU

ROMETAL

AR.L.

ROMA

RM'063

2607

1005

'

1178

RM96

3013

03/01/20

0111

/07/20

00P.S.C.NAR

VIKAR.L.

ROMA

RM'063

2745

1008

'

1179

RM76

2933

19/02/19

9611

/10/19

92P.T.F.92

SOC.CO

OP.A.R.L.

ROMA

RM'044

0906

1001

'

1180

RM86

9159

17/04/19

9702

/06/19

9720

01PA

LATINOFA

CCHINAG

GIO

ETR

ASPO

RTISOC.CO

OPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

RORO

MA

RM'052

4312

1000

'

1181

RM96

5276

02/07/20

0122

/12/20

00PA

LLAV

ICINIEXECU

TIVE

RESIDE

NCE

AR.L.

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'063

8818

1007

'

1182

RM11

0097

431

/05/20

0523

/05/20

0520

06PA

NDA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'085

3270

1003

'

1183

RM99

6324

22/01/20

0227

/12/20

01PA

NDINO2

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'068

9473

1006

'

1184

RM10

0368

827

/03/20

0221

/03/20

0220

04PA

NEETU

LIPA

NIPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'070

0759

1006

'

1185

RM96

7034

02/05/20

0119

/01/20

0120

06PA

OLO

MONTA

NAR

ISO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AGRICO

LATIVO

LIRM

'064

1974

1001

'

1186

RM91

3359

05/08/20

0116

/01/19

95PA

RCHE

GGIPRO

GETTA

ZIONIINVE

STIM

ENTIIN

SIGLA

P.P.I.

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITRO

MA

RM'114

1117

0159

'

1187

RM10

8608

801

/10/20

0522

/12/20

0420

05PA

RCOVE

RDESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ARO

MA

RM'082

9582

1006

'

1188

RM92

8607

11/03/19

9907

/05/19

99PA

RTYLAN

DIAPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

CIVITA

VECC

HIA

RM'058

0300

1006

'

1189

RM10

4044

924

/06/20

0326

/05/20

0320

04PA

TRIZPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'075

6906

1000

'

1190

RM99

2996

12/05/20

0115

/11/20

0120

06PA

VEL

PICC

OLA

SOCIET

COOPERA

TIVA

AR.L.

FIUMICINO

RM'068

3664

1008

'

Page 105: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

— 101 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

1191

RM83

3059

04/01/19

9629

/11/19

9520

02PA

VONASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACA

STEL

GAN

DOLFO

RM'050

0012

1003

'

1192

RM11

3302

522

/05/20

0616

/05/20

06PA

ZYMAR

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'090

1107

1009

'

1193

RM74

5187

19/02/19

9613

/12/19

9120

05PENTA

2SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

APO

MEZIA

RM'042

2049

1007

'

1194

RM10

7824

510

/05/20

0410

/01/20

0420

06PEOPLEUPSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'081

7241

1004

'

1195

RM92

0390

06/08/19

9920

/04/19

9920

03PERC

ORSISOCIALIPICCO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'057

5224

1009

'

1196

RM95

8607

14/11/20

0011

/10/19

9920

06PERG

AMOSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'058

7056

1007

'

1197

RM10

2820

602

/10/20

0330

/05/20

00PERSONAL

SECU

RITY

AGEN

CYSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ARO

MA

RM'080

1018

0019

'

1198

RM10

1930

813

/01/20

0424

/09/20

01PEWAL

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'072

2028

1005

'

1199

RM39

5718

19/02/19

9618

/11/19

7420

03PH

OTO

LYTO

CAPITO

LINA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'012

8045

0584

'

1200

RM94

7818

06/09/20

0028

/03/20

00PI.COOP.

SOCIETA'

PICC

OLA

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

I.TA

TARO

MA

RM'060

4472

1006

'

1201

RM99

8001

04/04/20

0213

/11/20

0120

01PI.FRA

.GI.PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

NETTU

NO

RM'068

2547

1003

'

1202

RM49

7665

19/02/19

9624

/06/19

8220

01PIASO

CIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONDA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'056

1580

0587

'

1203

RM95

3756

09/08/20

0028

/06/20

0020

03PIAN

ETATERR

APICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AIN

FORM

AAB

BREV

IATA

PIAN

EROMA

RM'062

2653

1009

'

1204

RM10

0005

822

/02/20

0202

/04/20

02PICC

OLA

COOPERA

TIVA

4EFFE

AR.L.

ROMA

RM'069

3323

1000

'

1205

RM10

1428

413

/08/20

0220

/06/20

0220

04PICC

OLA

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

RODE

LCA

STELLO

AR.L.

ROMA

RM'071

5096

1006

'

1206

RM10

0503

304

/10/20

0213

/03/20

02PICC

OLA

COOPERA

TIVA

NIBBIOAR.L.

CAMPA

GNAN

ODI

ROMA

RM'070

2789

1006

'

1207

RM10

6194

317

/03/20

0426

/02/20

0420

04PICC

OLA

SOCCO

OP.VA

VI.TA.

IMPIAN

TIAR.L.CO

OPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROVE

LLETRI

RM'078

9137

1002

'

1208

RM96

8529

22/02/20

0102

/08/20

0120

01PICC

OLA

SOCIET

COOPERA

TIVA

G.O.TRA

SPORT

IARE

SPONSA

BILIT

LIMITATA

ROMA

RM'064

5705

1008

'

1209

RM10

4152

324

/07/20

0315

/05/20

0320

03PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AMOBILIBR

IANZA

2003

ROMA

RM'075

3336

1007

'

1210

RM10

2825

702

/06/20

0328

/01/20

03PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

A.L.F.A.R.L.

ROMA

RM'073

7391

1002

'

1211

RM94

6586

06/05/20

0030

/12/19

99PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AGRICO

LAGUAS

TELLASRL

ROMA

RM'059

2715

1000

'

1212

RM89

5200

20/05/19

9819

/01/19

9820

03PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARTIEMESTIER

IDELL'ED

ILIZIA

EDE

LL'AMBIEN

TEA.M.E.A.AR.L.

ROMA

RM'054

6032

1002

'

1213

RM95

0285

07/11/20

0029

/06/19

99PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

COUPO

NA.R.L

ROMA

RM'971

8586

0588

'

1214

RM98

1459

28/06/20

0106

/06/20

0120

05PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

RONEW

ACQUER

ELLO

AR.L.

ROMA

RM'066

5160

1004

'

1215

RM10

3722

005

/08/20

0304

/09/20

0320

04PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

EDILEINTERN

AZIONALESRL

SACR

OFA

NO

RM'075

0014

1002

'

1216

RM93

2198

12/10/19

9925

/10/19

99PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ILPINGUINOMULTISER

VIZIAR.L.

ROMA

RM'058

6111

1002

'

1217

RM10

4664

523

/09/20

0319

/09/20

03PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

L'AR

COAR.L.

ROMA

RM'076

4896

1006

'

1218

RM98

1348

27/06/20

0120

/06/20

0120

03PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

LINESERV

ICEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'066

6041

1007

'

1219

RM99

1311

20/11/20

0122

/06/20

00PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

NUOVA

GLEAP

ARL

ROMA

RM'065

9492

1006

'

1220

RM10

1628

109

/04/20

02PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

PESCALIBE

RAAR.L.

ROMA

RM'030

9210

0274

'

1221

RM99

0928

11/08/20

0110

/10/20

0120

04PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

PIU'&

PIU'SER

VIZIARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'067

9589

1008

'

1222

RM94

2751

04/11/20

0011

/11/19

9920

00PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

PRODU

ZIONEELAVO

ROFU

LL20

01AR.L.

LANUVIO

RM'058

7971

1009

'

1223

RM95

4493

21/09/20

0027

/06/20

00PICC

OLA

SOCIETACO

OPERA

TIVA

QUAD

RIFO

GLIO20

00AR.L.

ROMA

RM'062

3636

1009

'

1224

RM97

4542

04/12/20

0114

/03/20

0120

01PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMAN

ALAVO

RISTRA

DALI20

01AR.L.

ROMA

RM'065

4683

1006

'

1225

RM97

0502

16/03/20

0123

/02/20

01PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROUTE

66A

RESPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'064

8972

1008

'

Page 106: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

1226

RM89

8552

07/10/19

9814

/05/19

9820

04PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEAR.L.PA

PERO

AZZU

RRO

COLO

NNA

RM'055

3617

1001

'

1227

RM10

0184

503

/12/20

0213

/02/20

0220

04PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACU

PI.SO.LA.

CAVE

RM'069

5280

1006

'

1228

RM96

2188

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0112

/11/20

0020

04PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEPH

ONOSPHE

RAARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AMEN

TANA

RM'063

5021

1006

'

1229

RM92

5921

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9928

/06/19

99PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

TEAT

RODE

LSO

GNOARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ARO

MA

RM'057

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1003

'

1230

RM94

7853

06/09/20

0024

/02/20

0020

01PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

TRAS

PORT

IEFA

CCHINAG

GIO

C.T.F.AR.L.

ROMA

RM'059

8266

1000

'

1231

RM10

3164

403

/11/20

0318

/02/20

0320

04PICC

OLA

SOCIETA'CO

OPERA

TIVA

''SER

ENITYPICC

OLA

SOCIETA'CO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITRO

MA

RM'074

1146

1002

'

1232

RM63

0041

19/02/19

9628

/11/19

8620

05PINEA

ISO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ROMA

RM'077

1873

0588

'

1233

RM11

4933

812

/01/20

0616

/11/20

06PIRO

SI

SOC.CO

OP.AR.L.

ROMA

RM'092

2861

1001

'

1234

RM99

7009

29/01/20

0216

/01/20

0220

04PIZZAKINGSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROAN

ZIO

RM'068

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1009

'

1235

RM11

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312

/02/20

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/11/20

05PLAN

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

PISO

NIANO

RM'087

4848

1002

'

1236

RM95

1213

25/07/20

0030

/05/20

0020

04PLAN

ETSERV

ICESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'061

3360

1002

'

1237

RM90

7392

12/10/19

9822

/10/19

9820

03PLAN

ETWORK

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'056

1818

1001

'

1238

RM96

9273

05/04/20

0130

/01/20

0120

04PLAY

ADE

LSO

LSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

FIUMICINO

RM'064

5553

1001

'

1239

RM11

1719

520

/12/20

0512

/01/20

0520

05PLURISERV

IZISOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'087

6286

1006

'

1240

RM10

4898

921

/10/20

0310

/07/20

0320

04PLUSSERV

ICEPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ARO

MA

RM'076

7402

1006

'

1241

RM70

7574

19/02/19

9624

/05/19

9020

05PO

MEZIA

90SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

POMEZIA

RM'038

7682

1004

'

1242

RM88

9834

03/10/19

9829

/01/19

9820

05PO

RTODI

ENEA

IISO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ARO

MA

RM'054

5425

1009

'

1243

RM71

2429

19/02/19

9607

/09/19

9020

04PO

SEIDONESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'039

0380

1003

'

1244

RM97

4679

04/11/20

0121

/03/20

0120

01PR

ANA

ALIM

ENTA

ZIONEVE

GETAR

IANASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

DICO

NSU

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SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'065

3682

1009

'

1245

RM11

2589

913

/03/20

0627

/02/20

06PR

EVEN

ZIONEESA

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ROMA

RM'089

1124

1001

'

1246

RM11

3006

420

/04/20

0604

/06/20

06PR

O.AM.CO.SOCIETA'

COOPERA

TIVA

GESTIONE

AMMINISTR

AZIONE

ELAB

ORA

ZIONEDA

TICO

NTA

BILI

ROMA

RM'089

6859

1001

'

1247

RM47

7399

19/02/19

9606

/09/19

8120

06''PRO

GEC

OLSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

''RO

MA

RM'039

8181

0587

'

1248

RM97

4122

22/05/20

0114

/03/20

01PR

OGEO

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACIVITA

VECC

HIA

RM'065

3982

1006

'

1249

RM97

8703

31/05/20

0122

/05/20

0120

05PR

OGET.&

COLO

R.SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'066

1650

1000

'

1250

RM80

0386

19/02/19

9615

/07/19

9420

06PR

OGETTO

VERD

ESO

CIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'047

3898

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'

1251

RM89

8104

07/03/19

9821

/05/19

9820

01PR

OGEU

RO20

00SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'055

3837

1005

'

1252

RM11

4367

310

/05/20

0620

/09/20

06PR

OJECT

GRO

UP

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'091

5789

1004

'

1253

RM11

1797

830

/12/20

0528

/04/20

0320

06PR

OMAS

TER

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'011

6567

0116

'

1254

RM94

2132

04/05/20

0018

/10/19

99PR

OMED

IPICCO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'058

5800

1000

'

1255

RM93

2708

15/12/19

9923

/06/19

9920

04PR

OMOTER

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'058

0942

1000

'

1256

RM94

4026

20/04/20

0024

/02/20

0020

01PR

OMOTO

RIINTESA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'059

9721

1007

'

1257

RM11

4772

016

/11/20

0611

/06/20

06PR

OMOZIONEEINTEGRA

ZIONESO

CIALESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARL

ROMA

RM'092

1540

1002

'

1258

RM10

2386

312

/11/20

0218

/11/20

0220

04PR

OMOZIONISOCIALISO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'072

8577

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'

1259

RM10

4434

713

/08/20

0323

/07/20

03PR

ONTO

PONYPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'076

0581

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'

1260

RM98

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17/08/20

0108

/03/20

0120

03PR

ONTO

TRAS

PORT

IESERV

IZISO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

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BILITA

'LIM

ITAT

AAN

ZIO

RM'067

1171

1009

'

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— 103 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

1261

RM11

4063

108

/10/20

0608

/02/20

0620

06PR

OPR

IOCO

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COOPERA

TIVA

SOCIALE

ROMA

RM'091

0988

1004

'

1262

RM10

7479

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/04/20

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0420

06PR

OSCEN

ICASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

A.R.L.

GEN

AZZA

NO

RM'081

1618

1002

'

1263

RM82

2880

19/02/19

9621

/09/19

9520

01PR

OSPETTIVA

2000

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEAR.

GALLICA

NONEL

LAZIO

RM'049

7965

1009

'

1264

RM60

9267

19/02/19

9628

/02/19

86PR

OSPETTIVE

SOCIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'074

2971

0580

'

1265

RM96

9347

03/12/20

0123

/01/20

01PR

OTEUS

PICC

OLA

SOCIET

COOPERA

TIVA

SOCIALEDI

TIPO

BARE

SPONSA

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LIMITATA

ONLU

S.CE

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'064

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1009

'

1266

RM11

2963

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/04/20

0622

/03/20

0620

06PR

OXIMA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'089

3972

1000

'

1267

RM89

3314

23/04/19

9803

/10/19

9820

01PU

LIRA

NGER

SSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'054

9032

1006

'

1268

RM10

2127

912

/04/20

0210

/02/20

02PU

LISERV

ICE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

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ROMA

RM'029

0369

0614

'

1269

RM11

5260

501

/08/20

0719

/12/20

06PU

LITO

GEL

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'092

6850

1005

'

1270

RM11

2919

904

/10/20

0629

/11/19

99PU

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SERV

ICE20

00PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.LDI

SERV

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LAVO

RORO

MA

RM'019

0861

0692

'

1271

RM10

8224

418

/11/20

0411

/10/20

04PU

NTO

SERV

IZISOCIETA'

COOPERA

TIVA

ALBA

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RM'082

3006

1007

'

1272

RM82

0989

19/02/19

9615

/05/19

9520

01PU

NTO

EACA

POSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'049

1960

1007

'

1273

RM10

9093

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/02/20

0515

/02/20

0520

05PU

NTO

TRE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AMUTU

ALITA'

PREV

ALEN

TERO

MA

RM'083

8774

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'

1274

RM10

3346

426

/03/20

0326

/02/20

0320

04PU

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PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'074

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'

1275

RM10

5837

616

/02/20

0402

/05/20

0420

04QUALITYSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AMUTU

ALITA'

PREV

ALEN

TERO

MA

RM'078

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1001

'

1276

RM99

7161

31/01/20

0216

/01/20

02QUINTO

ANELLO

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'069

0136

1003

'

1277

RM89

2791

15/04/19

9812

/11/19

9720

06QUOVA

DIS

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'054

1712

1000

'

1278

RM10

6961

406

/09/20

0406

/03/20

04RBSEN

GINEERINGSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'080

4769

1004

'

1279

RM91

9416

24/05/19

9904

/07/19

9920

01R.E.M.PICCO

LACO

OPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'057

4406

1002

'

1280

RM93

9978

03/11/20

0022

/11/19

9920

03R.S.

COOPERA

TIVA

DITR

ASPO

RTISO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'058

8734

1005

'

1281

RM76

6167

19/02/19

9614

/04/19

9220

05RA

DIOFLAS

H89

,500

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'043

1017

1006

'

1282

RM43

9183

19/02/19

9603

/09/19

7920

01RA

DIOSPAZ

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SOCIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'035

0835

0588

'

1283

RM10

6427

904

/08/20

0404

/05/20

04RA

F.PISO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'079

5449

1002

'

1284

RM11

3523

814

/06/20

0620

/01/20

0520

05RA

GGIO

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LECO

MMER

CIAL

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'018

3089

0446

'

1285

RM11

0298

022

/06/20

0506

/06/20

05RA

V20

00SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'085

4662

1007

'

1286

RM99

6073

18/01/20

0222

/12/20

01RE

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CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'068

6247

1007

'

1287

RM96

3647

01/09/20

0127

/11/20

0020

01RE

DNEW

SSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

GIORN

ALISTICA

AR.L.

ROMA

RM'063

5050

1000

'

1288

RM91

4640

22/03/19

9902

/11/19

9920

01RE

PORT

DIFFUSO

COOPERA

TIVA

EDITORIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

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ROMA

RM'056

9466

1009

'

1289

RM25

9344

19/02/19

9629

/01/19

6220

02RE

SPU

BLICA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ROMA

RM'800

6159

0586

'

1290

RM41

9223

19/02/19

9604

/07/19

76RE

SIDE

NCE

CAMOSCIO

SOCIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'028

9797

0584

'

1291

RM95

1244

25/07/20

0006

/02/20

0020

03RF

SYSTEM

ITELECO

MUNICAZ

IONIR

ADIOMOBILIED

ENER

GIA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIOFRAS

CATI

RM'061

4578

1008

'

1292

RM90

9821

02/01/19

9923

/11/19

98RIVIER

ADI

TRAIAN

OPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACIVITA

VECC

HIA

RM'056

4805

1000

'

1293

RM10

3726

613

/05/20

0304

/10/20

0320

03RO

.MA.

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROAMUTU

ALITA'

PVALEN

TERO

MA

RM'074

9382

1008

'

1294

RM92

6312

20/09/19

9904

/09/19

99RO

MA2.00

0PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

MORLUPO

RM'057

3710

1005

'

1295

RM10

5950

826

/02/20

0416

/02/20

0420

05RO

MA20

04SO

CIETA'

COOP.AR.L.

ROMA

RM'078

6524

1009

'

Page 108: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

— 104 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

1296

RM70

9617

19/02/19

9604

/11/19

90RO

MA'90

SOCIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'038

5807

1008

'

1297

RM89

4350

05/07/19

9801

/08/19

9820

01RO

MAMAN

UTENZIONISOCIETA'

COOPERA

TIVA

CONSO

RTILEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'054

4398

1005

'

1298

RM40

3874

19/02/19

9627

/11/19

7520

01RO

MANORD

SOCIETACO

OPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'026

0153

0583

'

1299

RM96

2417

28/12/20

0020

/10/20

00RO

MASERV

ICEPICC

OLA

SOCIETACO

OPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROAR.L.

INBR

EVERO

MASERV

ICES.CR

OMA

RM'063

2405

1009

'

1300

RM11

0523

019

/07/20

0507

/08/20

0520

06RO

MASERV

ICESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

MUTU

ALITA'

PREV

ALEN

TERO

MA

RM'085

9718

1000

'

1301

RM85

0405

28/11/19

9615

/10/19

9620

06RO

MASERV

IZI200

3SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

A,A

BBRE

VIAT

AIN

ROMASERV

IZI

ROMA

RM'051

8300

1006

'

1302

RM96

3339

01/05/20

0111

/09/20

0020

02RO

MASM

ILE

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ARO

MA

RM'063

1288

1003

'

1303

RM99

1890

22/11/20

0122

/10/20

01RO

MATR

ANSPORT

SAN

DSERV

ICES

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'068

0667

1001

'

1304

RM99

6271

22/01/20

0227

/12/20

01RO

MAN

AAM

BIEN

TESERV

ICECO

OPERA

TIVA

SOCIALEAR.L.ONLU

SRO

MA

RM'068

9389

1009

'

1305

RM90

6522

25/11/19

9807

/01/19

98RO

MAN

AAR

MEN

TIZIASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'055

7420

1009

'

1306

RM69

9586

19/02/19

9601

/12/19

9020

01RO

MAN

AEU

R90

SOCIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'037

7512

1001

'

1307

RM11

4852

024

/11/20

0611

/10/20

06RO

MAN

ASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

ROMA

RM'092

1523

1003

'

1308

RM96

3643

01/09/20

0108

/03/20

00RO

MAN

ETWORK

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'062

1187

1006

'

1309

RM94

3317

13/04/20

0016

/12/19

99RO

MEA'

VOLO

NTE'SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'059

0297

1000

'

1310

RM93

0296

11/12/19

9907

/12/19

9920

01RO

SACA

NINASO

CIET

COOP.SO

CIALEAR.L.

ROMA

RM'058

0465

1007

'

1311

RM53

1849

19/02/19

9618

/04/19

8420

04RO

SITA

84SO

CIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'065

1660

0589

'

1312

RM96

7671

16/02/20

0123

/07/19

98RO

YALSERV

ICESO

C.CO

OP.AR.L.

ROMA

RM'125

4608

0156

'

1313

RM11

4622

831

/10/20

0619

/10/20

06RU

GAD

ESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'091

9423

1008

'

1314

RM91

9748

28/05/19

9914

/01/19

9920

06SHSERV

ICE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AFO

NTE

NUOVA

RM'056

8599

1001

'

1315

RM48

4297

19/02/19

9613

/11/19

81S.GIOVA

NNIEVA

NGELISTA

SOCIETACO

OPERA

TIVA

EDILZIAARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ATIVO

LIRM

'051

9254

0580

'

1316

RM11

2710

422

/03/20

0603

/02/20

06S.A.E.N.SOCIETA'

COOPERA

TIVA

POMEZIA

RM'089

0347

1004

'

1317

RM98

3896

08/02/20

0113

/07/20

0120

01S.A.E.TEL

PICC

OLA

SOCIET

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA'

LIMITATA

ROMA

RM'066

8390

1000

'

1318

RM10

4835

614

/10/20

0325

/09/20

0320

03S.A.I.SERV

IZIA

MBIEN

TALIINDU

STRIALIPICCO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'076

6771

1001

'

1319

RM11

4982

712

/11/20

0609

/08/20

0520

06S.AN

DREA

SERV

IZI SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'032

4199

0161

'

1320

RM47

7469

19/02/19

9613

/05/19

8120

05S.C.I.S.A.P.S.R.L.

SOC.CO

OPERA

TIVA

IMBA

LLAG

GISER

VIZIAU

TOGESTITIPR

ODU

ZIONE

ANZIO

RM'050

5007

0589

'

1321

RM53

6910

19/02/19

9619

/06/19

8420

05S.C.S.A.

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SERV

IZIA

MBIEN

TALI

ANZIO

RM'066

0754

0587

'

1322

RM10

2843

402

/07/20

0327

/01/20

0320

05S.D.P.TR

ANSPORT

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'073

8686

1004

'

1323

RM10

4676

024

/09/20

0309

/12/20

0320

06S.E.A.

SERV

IZIECO

LOGICIEDILIEAM

BIEN

TALI

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

GUIDONIA

MONTECE

LIO

RM'076

4668

1002

'

1324

RM69

4158

19/02/19

9615

/09/19

89S.E.A.R.

90SERV

IZI ECO

LOGICIA

MBIEN

TALIRO

MAN

ASO

CIETACO

OPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEAR.L.

ROMA

RM'037

0835

1006

'

1325

RM71

4714

19/02/19

9628

/03/19

9020

01S.E.D.

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

A(SEERV

IZIELABO

RAZIONEDA

TI)

ROMA

RM'038

4934

1007

'

1326

RM97

0728

15/03/20

0101

/11/20

01S.F.A.L.PICC

OLA

SOCIET

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'064

0304

1004

'

1327

RM96

4767

18/01/20

0128

/12/20

00S.I.A

.P.SOCIETA'

ITALIANAAP

PALTIPULIZIEPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'063

8769

1006

'

1328

RM10

1554

714

/08/20

0226

/07/20

02S.P.IM

MOBILAST

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARL

NETTU

NO

RM'071

6293

1005

'

1329

RM10

4824

713

/10/20

0325

/09/20

0320

03S.S.A.

SOCIETA'

SERV

IZIA

ZIEN

DEPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'076

6780

1000

'

1330

RM10

7216

013

/07/20

0406

/11/20

0420

04SA

CCOED

ILIZIA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AVA

LMONTO

NE

RM'080

5477

1004

'

Page 109: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

— 105 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

1331

RM98

7115

24/09/20

0109

/06/20

0120

03SA

GITTA

RIOSERV

IZIPICCO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

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RM'067

2971

1009

'

1332

RM11

1227

825

/10/20

0510

/10/20

05SA

LINLAHI

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'086

9238

1000

'

1333

RM97

8705

06/01/20

0122

/05/20

01SA

LOONOFCA

RPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'066

1670

1006

'

1334

RM10

3555

316

/04/20

0304

/08/20

0320

05SA

LUTE

ETERR

ITORIOSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'074

8936

1001

'

1335

RM67

3995

19/02/19

9616

/01/19

8920

03SA

NCA

RLINO89

SOCIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'035

8410

1004

'

1336

RM11

4947

212

/04/20

0615

/12/20

05SA

NCA

RLOED

ILIZIA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'014

5099

0336

'

1337

RM10

6058

303

/05/20

0420

/07/19

9320

05SA

NFRAN

CESCO'93SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

'GUIDONIA

MONTECE

LIO

RM'033

9718

0104

'

1338

RM97

6551

05/03/20

0104

/04/20

01SA

NLO

RENZO

INLU

CINA

COOPERA

TIVA

SOCIALEDI

PRODU

ZIONEELAVO

ROARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'065

6496

1008

'

1339

RM38

3913

19/02/19

9605

/04/19

7320

03SA

NVA

LENTINO73

SOCIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'804

1985

0583

'

1340

RM10

3752

013

/05/20

0317

/04/20

0320

06SA

PERI&SA

PORI

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'075

0278

1003

'

1341

RM94

9712

07/05/20

0029

/05/20

0020

03SA

TRA

SOCIETACO

OPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

AIN

BREV

ESA

TRASO

C.RO

MA

RM'061

3027

1007

'

1342

RM62

4565

19/02/19

9615

/10/19

86SCRIPTAMAN

ENTSO

CIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'076

5832

0580

'

1343

RM68

2780

19/02/19

9612

/07/19

8920

05SCUOLA

AURE

LIA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

IITAT

ARO

MA

RM'035

1066

1006

'

1344

RM96

2458

26/02/20

0129

/02/20

0020

06SE.CO.200

0CO

OPERA

TIVA

AR.L.

POMEZIA

RM'059

9457

1007

'

1345

RM10

2818

002

/05/20

0322

/01/20

03SECT

ORCLIM

ASERV

ICE

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'073

6665

1003

'

1346

RM11

4348

610

/04/20

0621

/09/20

06SENDY

SERV

ICESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'091

4418

1006

'

1347

RM10

6596

329

/04/20

0416

/04/20

04SENTIER

IVER

DICO

OPERA

TIVA

SOCIALEAR.L.

ONLU

SRO

MA

RM'079

7454

1000

'

1348

RM60

8135

19/02/19

9623

/01/19

8620

03SER.CO

OP.CO

OPERA

TIVA

SERV

IZISOCIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'073

4005

0587

'

1349

RM10

3686

905

/05/20

0304

/11/20

03SERFINAPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'074

9555

1009

'

1350

RM95

7896

21/11/20

0002

/03/20

0020

04SERG

ERCLEA

NSERV

IZIG

ENER

ALID

IPULIZIA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'059

7313

1005

'

1351

RM11

7155

927

/06/20

0710

/01/20

0320

06SERINT.S.C.R.L.

ROMA

RM'040

8258

0962

'

1352

RM99

6767

25/01/20

0201

/03/20

02SERV

ELOX20

01SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AONLU

SRO

MA

RM'069

0862

1003

'

1353

RM70

9704

19/02/19

9621

/02/19

90SERV

ICECO

OP

SOCIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'038

2033

1001

'

1354

RM98

5319

08/10/20

0119

/07/20

0120

01SERV

ICEGRO

UP

S.C.R.L.

POMEZIA

RM'067

0130

1001

'

1355

RM10

0001

514

/03/20

0215

/02/20

02SERV

ICENOPR

OBLEM

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AIN

BREV

EDE

NOMINAT

ROMA

RM'069

5434

1001

'

1356

RM91

7646

29/04/19

9918

/03/19

9920

03SERV

ICEPO

INT

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

POMEZIA

RM'057

2242

1004

'

1357

RM88

5668

21/01/19

9823

/10/19

9720

01SERV

ICOOP

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACA

MER

ATANUOVA

RM'053

9454

1006

'

1358

RM10

7040

721

/06/20

0404

/10/20

0020

06SERV

IZI200

0SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ARDE

ARM

'024

5518

0543

'

1359

RM96

1783

19/12/20

0011

/07/20

00SERV

IZI200

0PICC

OLA

SOCIET

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILIT

LIMITATA

ROMA

RM'063

0799

1007

'

1360

RM95

5923

16/10/20

0023

/05/20

0020

01SERV

IZIA

LLATELEFO

NIA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'061

4580

1004

'

1361

RM97

9466

06/06/20

0105

/10/20

0120

01SERV

IZIG

LOBA

LISO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'066

2365

1004

'

1362

RM91

4537

23/03/19

9917

/02/19

9920

04SERV

IZIPER

GLIIM

MOBILI19

98SO

CIETA'

PICC

OLA

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'056

9986

1000

'

1363

RM93

9008

03/03/20

0018

/10/19

99SERV

IZIR

ISTO

RANTI

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'058

5503

1000

'

1364

RM89

9681

29/07/19

9818

/06/19

98SERV

IZISOCIALIU

TILIPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'055

5853

1009

'

1365

RM98

7073

10/01/20

0117

/09/20

0120

03SERV

IZITEC

NICICOMMER

CIALI,PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AAB

BREV

IAT

ROMA

RM'067

4306

1001

'

Page 110: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

— 106 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

1366

RM87

2300

28/05/19

9704

/11/19

97SERV

IZITEC

NOLO

GICI200

0SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

POMEZIA

RM'052

9449

1005

'

1367

RM11

2471

403

/01/20

0616

/02/20

06SESTOCO

NTINEN

TESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'088

8714

1003

'

1368

RM10

1559

208

/09/20

0219

/07/20

0220

04SFER

ASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'071

6720

1008

'

1369

RM10

3091

803

/04/20

0323

/12/20

02SFIDESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'073

1230

1000

'

1370

RM10

6248

223

/03/20

0403

/11/20

0420

04SH

OPP

INGCA

SACO

OP.A.R.L.

NETTU

NO

RM'079

2670

1009

'

1371

RM89

5462

22/05/19

9804

/03/19

98SI.LOR.

2000

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

' LIM

ITAT

ARO

MA

RM'055

0423

1001

'

1372

RM91

2756

03/08/19

9912

/09/19

98SI.RO.PICCO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'056

5260

1005

'

1373

RM69

0123

19/02/19

9609

/06/19

8920

03SIDE

90SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

AR.L.

ROMA

RM'037

0454

1006

'

1374

RM10

1283

507

/12/20

0221

/06/20

02SIER

RAINTERP

RISE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

DILAVO

ROARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'071

3227

1003

'

1375

RM10

6292

304

/06/20

0416

/03/20

04SILE

2004

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AVE

LLETRI

RM'079

2878

1009

'

1376

RM10

1367

323

/07/20

0207

/12/20

02SILVIA

2002

PICC

OLA

SOCIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'071

4424

1002

'

1377

RM99

1401

21/11/20

0121

/09/20

01SINAN

DUGU

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'067

9735

1001

'

1378

RM74

6936

19/02/19

9602

/01/19

9220

01SIPLADI

TRAS

PORT

IEFA

CCHINAG

GIO

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

A.R.L.

ROMA

RM'042

5616

1003

'

1379

RM10

6288

629

/03/20

0418

/03/20

0420

05SIRE

SPORT

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'079

2735

1002

'

1380

RM99

6019

18/01/20

0230

/11/20

01SIRIASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AAN

ZIO

RM'068

3690

1006

'

1381

RM39

9541

19/02/19

9616

/05/19

7520

03SIRIO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'802

2659

0588

'

1382

RM39

2456

19/02/19

9605

/03/19

7420

02SM

ERALDA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'804

1890

0587

'

1383

RM10

0005

203

/06/20

0224

/01/20

0220

06SO

C.CO

OP.M.A.C.I.20

00AR.L.

ROMA

RM'069

5301

1001

'

1384

RM92

7965

14/10/19

9916

/07/19

9920

01SO

C.CO

OP.SERV

IZITURISTICIA

.R.L.

ROMA

RM'058

1821

1004

'

1385

RM10

8185

315

/11/20

0411

/08/20

04SO

C.CO

OP.EU

ROPA

SERV

IZI200

4AR.L.

ROMA

RM'082

3017

1004

'

1386

RM10

5430

731

/12/20

0329

/12/20

03SO

CIAL

SERV

ICES

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

AONLU

SRO

MA

RM'077

6023

1006

'

1387

RM91

7519

29/04/19

9923

/02/19

99SO

CIET

COOPERA

TIVA

CAMPIDO

GLIO20

00ARE

SPONSA

BILIT

LIMITATA

ROMA

RM'057

2258

1005

'

1388

RM93

1494

30/11/19

9918

/10/19

9920

03SO

CIET

COOPERA

TIVA

ILDE

LFINOAR.L.

ROMA

RM'058

5586

1000

'

1389

RM94

3967

27/04/20

0018

/01/20

0020

01SO

CIET

COOPERA

TIVA

TERM

AXAR.L.

ROMA

RM'059

2716

1009

'

1390

RM94

2037

30/03/20

0012

/03/19

99SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

DILAVO

RONUOVA

EDILIZIA

DEL20

00AR.L.

ROMA

RM'058

9157

1001

'

1391

RM10

4676

924

/09/20

0326

/08/20

03SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACO

NFIDI

CINEM

ACO

NSO

RZIO

COOPERA

TIVISTICODI

FIDR

OMA

RM'076

2694

1004

'

1392

RM90

8183

24/12/19

9830

/06/19

9820

01SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AOVI.POL

ROMA

RM'055

6561

1000

'

1393

RM75

3698

19/02/19

9629

/02/19

9220

03SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ALAR

DCA

NNEIARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACO

LLEFER

RORM

'042

6973

1008

'

1394

RM99

5301

01/10/20

0214

/12/20

0120

01SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ANGELILLO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'068

7359

1009

'

1395

RM79

2811

19/02/19

9603

/04/19

9420

01SO

CIETACO

OPERA

TIVA

ARTIGIANALECO

NFEZIONITESSILCOOPARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

AVE

LLETRI

RM'046

6765

1006

'

1396

RM72

5813

19/02/19

9603

/08/19

9120

03SO

CIETACO

OPERA

TIVA

AUTO

TRAS

PORT

IFIUMICINOSO

CIETA'

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'040

5051

1007

'

1397

RM94

8145

14/06/20

0003

/09/20

00SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

BETA

TRAS

PORT

IARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AFIUMICINO

RM'060

2654

1000

'

1398

RM93

0167

11/11/19

9922

/07/19

9920

06SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

BLUEXPR

ESS

POMEZIA

RM'058

1430

1007

'

1399

RM40

5802

19/02/19

9602

/12/19

7620

06SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

CENTR

OSTUDI

AZIENDA

LIRO

MA

RM'025

5882

0581

'

1400

RM76

7028

19/02/19

9623

/11/19

9220

04SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

DIGIORN

ALISTIAG

LAIA

ROMA

RM'044

0500

1001

'

Page 111: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

— 107 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

1401

RM94

9201

07/03/20

0004

/07/19

9420

01SO

CIETACO

OPERA

TIVA

DILAVO

ROSO

RREN

TOLIMONID

OCARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'028

7137

1213

'

1402

RM64

2285

19/02/19

9628

/07/19

87SO

CIETACO

OPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROCE

RITE

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'080

6574

0584

'

1403

RM40

2627

19/02/19

9622

/10/19

7520

03SO

CIETACO

OPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROCE

NTR

ORE

GIONALESTORICO

ARCH

EOLO

GICOLANUVIUM

CROMA

RM'030

6390

0587

'

1404

RM39

9981

19/02/19

9630

/05/19

7520

01SO

CIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

DIFESA

1973

A.R.L.

ROMA

RM'801

8843

0583

'

1405

RM95

4869

27/09/20

0031

/01/19

48SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACA

SEDE

GLIINSEGNAN

TIDE

LLIDO

DIRO

MA

ROMA

RM'802

3641

0587

'

1406

RM97

7823

13/06/20

0117

/04/20

01SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AGIULIO

ROMAN

O15

OPP

URE

BREV

EMEN

TES O

ROMA

RM'065

6948

1002

'

1407

RM33

6632

19/02/19

9626

/10/19

7020

03SO

CIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

ACLICO

MUNALIN

.DIE

CIARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'970

2212

0584

'

1408

RM33

6591

19/02/19

9626

/10/19

70SO

CIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

ACLICO

MUNALIN

.SED

ICIA

RESPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'970

2218

0588

'

1409

RM72

5984

19/02/19

9613

/03/19

91SO

CIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

ALBA

AR.L.

TIVO

LIRM

'040

5494

1002

'

1410

RM10

9292

514

/03/20

0522

/02/20

05SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ALBA

NUOVA

AR.L.

ROMA

RM'084

0760

1007

'

1411

RM27

1677

19/02/19

9614

/06/19

63SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

CATTOLICA

SANGIOVA

NNIB

ATTISTADE

IGEN

OVE

SIARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAR

OMA

RM'035

9081

1000

'

1412

RM95

0849

20/07/20

0027

/04/20

0020

05SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

DOMUSIONICA

ROMA

RM'060

8801

1009

'

1413

RM95

0852

20/07/20

0027

/04/20

0020

05SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

DOMUSLAETA

ROMA

RM'060

8805

1005

'

1414

RM11

5268

001

/09/20

0712

/05/20

06SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

GRE

CIA

ROMA

RM'092

5560

1008

'

1415

RM10

9292

314

/03/20

0522

/02/20

05SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

IDEA

VERD

EAR.L.

ROMA

RM'084

0758

1001

'

1416

RM40

7952

19/02/19

9606

/10/19

7620

04SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ISSA

RGARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ABE

LLEG

RARM

'027

5538

0587

'

1417

RM81

9222

19/02/19

9613

/06/19

9520

01SO

CIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

LABA

LCONAT

AARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'049

2502

1000

'

1418

RM33

8853

19/02/19

9625

/03/19

7120

05SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

LABE

LLALAURE

NTINA

ROMA

RM'033

5204

0582

'

1419

RM82

0281

19/02/19

9606

/06/19

9520

01SO

CIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

LABO

SCAG

LIAAR.L.

ROMA

RM'049

2063

1001

'

1420

RM48

0877

19/02/19

9621

/11/19

6320

01SO

CIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

LATR

ANQUILLA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'800

9703

0581

'

1421

RM10

3140

027

/09/20

0513

/02/20

03SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

LAZIOCO

NFESERC

ENTIAR.L.

ROMA

RM'074

2554

1005

'

1422

RM51

7843

19/02/19

9614

/09/19

8320

06SO

CIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

LIDO

DEIPINIA

RESPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'062

0122

0586

'

1423

RM66

3887

19/02/19

9607

/06/19

8820

03SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

MAG

NAPA

RS88

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'085

1655

0582

'

1424

RM10

2665

325

/02/20

0323

/12/20

0220

05SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

NEL

PARC

ODI

GRO

TTAF

ERRA

TA20

02ARL

ROMA

RM'073

5231

1000

'

1425

RM10

2665

526

/02/20

0323

/12/20

0220

05SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

NEL

PRAT

OVE

RDE20

02ARL

ROMA

RM'073

5223

1000

'

1426

RM34

0497

19/02/19

9605

/12/19

7120

01SO

CIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

NIKES.AR.L.

ROMA

RM'012

1393

0587

'

1427

RM10

2335

912

/07/20

0230

/11/20

0220

06SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

NUOVO

IDRO

SCALOAR.

L.RO

MA

RM'072

9478

1005

'

1428

RM10

9293

014

/03/20

0522

/02/20

05SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

OAS

IAR.L.

ROMA

RM'084

0757

1002

'

1429

RM72

5985

19/02/19

9613

/03/19

91SO

CIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

ORIZZONTE

AR.L.

TIVO

LIRM

'040

5495

1001

'

1430

RM75

1589

19/02/19

9624

/02/19

9220

01SO

CIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

SALO

TTODI

ARICCIASO

CIETAARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

AAR

ICCIA

RM'042

6335

1001

'

1431

RM79

4695

19/02/19

9621

/07/19

6120

05SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

SANT'AG

ATAV.M.A

RESPONSA

BILITA

'LIMITAT

ARO

MA

RM'801

4551

0584

'

1432

RM10

9292

814

/03/20

0522

/02/20

05SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

TRINAC

RIAAR.L.

ROMA

RM'084

0759

1000

'

1433

RM10

2665

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/02/20

0323

/12/20

0220

05SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

VENER

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02ARL

ROMA

RM'073

5236

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'

1434

RM28

2131

19/02/19

9617

/07/19

6420

03SO

CIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

VILLASERE

NA19

64ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

A.RO

MA

RM'802

4721

0588

'

1435

RM89

0820

20/03/19

9816

/10/19

9720

01SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

GALAX

YAR.L.

POMEZIA

RM'053

8356

1007

'

Page 112: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

1436

RM10

9909

305

/11/20

0527

/04/20

05SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

GALOPP

ATOIO

ROMASERV

ICE

ROMA

RM'085

0977

1005

'

1437

RM10

5328

615

/12/20

0314

/04/19

92SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

GAM

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00AR.L.

ROMA

RM'043

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'

1438

RM68

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19/02/19

9615

/03/19

8920

04SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

GIOVA

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BILITA

LIMITAT

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LLEFER

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'036

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'

1439

RM11

2220

002

/08/20

0616

/01/20

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CIETA'

COOPERA

TIVA

M.C.M

.GRO

TTAF

ERRA

TARM

'088

3145

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'

1440

RM11

1429

616

/11/20

0511

/04/20

05SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

MAN

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CIETA'

COOPERA

TIVA

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ALITA'

PREV

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RM'087

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'

1441

RM90

0481

19/02/19

9631

/01/19

8920

03SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

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CCORSOARE

SPONSA

BILITA

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RM'035

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'

1442

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917

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0628

/02/20

06SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

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ROMA

ROMA

RM'088

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'

1443

RM10

1196

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/02/20

0206

/07/20

02SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

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SAR.L.

ROMA

RM'071

1405

1001

'

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RM93

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15/03/20

0023

/09/19

9920

06SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

PROVE

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MA

RM'059

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'

1445

RM51

2334

19/02/19

9603

/01/19

8320

03SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

RISPAR

MIO

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GETICOED

AMBIEN

TEC.R.E.A.

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

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RM'060

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'

1446

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219

/06/20

0630

/05/20

06SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SEAM

ROMA

RM'090

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1008

'

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/12/20

0705

/12/19

98SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SIRIO

ROMA

RM'018

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'

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RM10

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705

/02/20

0504

/07/20

0520

05SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEAU

RORA

2005

ONLU

SRO

MA

RM'084

7440

1000

'

1449

RM98

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0110

/06/20

01SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEAU

RORA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AMAR

INO

RM'067

8037

1008

'

1450

RM89

0787

18/03/19

9830

/01/19

98SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEEN

EA'98AR.L.

POMEZIA

RM'054

6129

1006

'

1451

RM10

5587

526

/01/20

0413

/01/20

0420

06SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEGRA

NDI

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ROMA

RM'077

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1005

'

1452

RM11

2511

603

/06/20

0624

/02/20

06SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEICOLLICER

ITI

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IRM

'088

9312

1007

'

1453

RM10

5821

613

/02/20

0429

/01/20

0420

06SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEINTEGRA

TASFER

ASERV

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SAR.L.

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEEL AVE

LLETRI

RM'078

4041

1008

'

1454

RM11

4772

116

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0611

/10/20

06SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEVO

LARE

ONLU

SRO

MA

RM'092

1550

1009

'

1455

RM86

0357

21/01/19

9710

/02/19

9620

04SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

TOPTENAR.L.

TIVO

LIRM

'051

6651

1005

'

1456

RM98

5357

08/09/20

0131

/07/20

0120

03SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

TSCARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AMONTERO

TONDO

RM'067

1190

1006

'

1457

RM10

1921

718

/10/20

0219

/09/20

0220

05SO

CIETA'

ETOILECO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

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RM'072

0991

1002

'

1458

RM22

2320

19/02/19

9629

/01/19

60SO

CIETAFINAN

ZIAR

IAITALIANAPERIM

EDICICRL

SO.F.I.M.

ROMA

RM'011

1065

0585

'

1459

RM10

6901

106

/03/20

0418

/05/20

0420

04SO

CIETA'

MAR

TINACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACIVITA

VECC

HIA

RM'080

2132

1008

'

1460

RM97

4702

04/12/20

0115

/03/20

0120

03SO

CIETA'

PICC

OLA

COOPERA

TIVA

SA.RA.

PULIZIEEGIARD

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AR.L.

CIVITA

VECC

HIA

RM'065

2657

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'

1461

RM10

2236

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/05/20

0211

/06/20

02SO

CIETA'CO

OPERA

TIVA

LA.RI.C

OOP.A.R.L.

ROMA

RM'072

6769

1009

'

1462

RM18

9820

19/02/19

9605

/06/19

55SO

GNOERE

ALTA

SOCIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'970

0675

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'

1463

RM97

7428

15/05/20

0118

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0120

01SO

LE20

01SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

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ROAR.L.

ROMA

RM'065

7548

1004

'

1464

RM10

2069

011

/06/20

0218

/10/20

02SO

LIDA

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OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEAR.L.

ROMA

RM'072

4268

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'

1465

RM10

3875

330

/05/20

0305

/08/20

0320

06SO

RELLATERR

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CIETA'

COOPERA

TIVA

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PREV

ALEN

TES.R.L.

MAR

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RM'075

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'

1466

RM94

3866

26/04/20

0010

/04/19

9920

01SPAZ

IO20

00PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'058

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1004

'

1467

RM11

0153

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/07/20

0524

/05/20

0520

06SPAZ

IOLEGNOSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'085

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1004

'

1468

RM88

1562

11/03/19

9722

/07/19

97SPEEDY

AIRSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

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'LIM

ITAT

AMONTERO

TONDO

RM'053

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'

1469

RM88

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15/01/19

9829

/09/19

9720

06''SPERA

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SOCIETA'CO

OPERA

TIVA

SOCIALEINTEGRA

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VELLETRI

RM'053

8219

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'

1470

RM10

3167

903

/11/20

0326

/02/20

03SPLENDO

R20

03SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'074

2136

1002

'

Page 113: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

— 109 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

1471

RM92

9287

11/02/19

9929

/07/19

99SPORT

GRO

UP

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ARO

MA

RM'058

1290

1006

'

1472

RM10

1741

926

/09/20

0218

/09/20

0220

02STAF

FLEAS

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CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'072

0277

1007

'

1473

RM10

8987

902

/11/20

0521

/01/20

05STAR

AUTO

NOLEGGIO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'083

6201

1002

'

1474

RM98

1185

25/06/20

0118

/06/20

01STAR

JOB

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'066

5403

1001

'

1475

RM10

2748

830

/01/20

0321

/01/20

03STAR

SERV

ICECO

OPERA

TIVA

ARL

ROMA

RM'073

5622

1007

'

1476

RM99

7944

02/06/20

0224

/01/20

02STAR

KSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'069

0975

1007

'

1477

RM94

9908

07/06/20

0029

/01/20

0020

06STAR

T20

00SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'059

5441

1004

'

1478

RM91

3229

03/05/19

9918

/11/19

9820

01STAR

TSERV

ICESO

CIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'056

3962

1001

'

1479

RM10

4815

713

/10/20

0326

/09/20

0320

05STEELTR

ANSPORT

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

VELLETRI

RM'019

5947

0590

'

1480

RM93

3769

01/07/20

0013

/10/19

9920

01STELLA

POLARE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AFRAS

CATI

RM'058

5303

1002

'

1481

RM10

7838

110

/06/20

0427

/09/20

0420

05STELLA

POLARE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

TIVO

LIRM

'081

7403

1008

'

1482

RM11

2961

913

/04/20

0604

/05/20

06STELLA

POLARE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEAR.

L.MEN

TANA

RM'089

6580

1007

'

1483

RM10

1239

507

/05/20

0219

/06/20

02STELLA

PONTINAPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'071

1751

1001

'

1484

RM11

5043

613

/12/20

0616

/03/20

01STELLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'020

3944

0595

'

1485

RM10

1906

316

/10/20

0210

/08/20

0220

04SU

PERSER

VICE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'072

2795

1006

'

1486

RM96

1962

21/12/20

0030

/10/20

0020

05SV

ILUPP

OSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

ANZIO

RM'063

0813

1009

'

1487

RM70

9999

19/02/19

9606

/01/19

9020

01SW

ANCIRC

USSO

C.CO

OP.A.R.L.

ROMA

RM'038

8944

1006

'

1488

RM86

9501

21/04/19

9702

/05/19

9720

01T&PSERV

ICE

ROMA

RM'052

4042

1007

'

1489

RM89

8699

14/07/19

9830

/03/19

9820

01T.B.M.SER

VIZI

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AONLU

SRO

MA

RM'054

9866

1007

'

1490

RM10

3930

806

/09/20

0322

/05/20

03T.D.A.

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'075

4795

1009

'

1491

RM91

3622

03/10/19

9922

/12/19

9820

05T.F.

PICC

OLA

SOCIET

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILIT

LIMITATA

ROMA

RM'056

9531

1000

'

1492

RM10

9432

924

/03/20

0514

/03/20

05T.G.A.SOCIETA'

COOPERA

TIVA

NETTU

NO

RM'084

3929

1009

'

1493

RM92

0897

16/06/19

9924

/03/19

9920

01T.I.F.TURISM

OIN

FAMIGLIA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'057

2788

1004

'

1494

RM10

7254

714

/07/20

0407

/06/20

0420

05T.P.M.SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'080

9058

1003

'

1495

RM10

7828

810

/06/20

0424

/09/20

0420

06T.S.L.

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'081

7127

1003

'

1496

RM10

6056

703

/05/20

0416

/02/20

04TA

LITA

'KUM

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AO.N.L.U.S

ROMA

RM'078

8562

1008

'

1497

RM96

5991

02/08/20

0119

/01/20

0120

01TA

RGET

ANIM

ATION

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'064

1002

1007

'

1498

RM94

0212

17/03/20

0011

/11/19

9920

06TA

UFO

TOGRA

MMETRICA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'058

7058

1005

'

1499

RM96

6990

02/05/20

0101

/04/20

0120

05TA

VOLA

D'ORO

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'063

7460

1000

'

1500

RM10

8704

319

/01/20

0514

/01/20

05TA

XICO

URIER

NETWORK

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'083

1640

1002

'

1501

RM80

7420

19/02/19

9622

/12/19

9420

06TEAM

94SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'048

0961

1009

'

1502

RM91

8467

05/11/19

9929

/03/19

99TEAM

99PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

TIVO

LIRM

'057

3438

1006

'

1503

RM11

0664

608

/02/20

0526

/07/20

0520

06TECH

NICAL

&CO

MMER

CIAL

GEN

ERAL

SERV

ICES,SOCIETA'

COOPEAR

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'086

1738

1002

'

1504

RM99

1779

20/11/20

0129

/10/20

0120

06TECN

ICAEU

ROCO

OP.SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

' LIM

ITAT

AIN

BREV

ETECN

ICAEU

ROCO

OP.

ROMA

RM'068

1807

1000

'

1505

RM41

7885

19/02/19

9621

/06/19

77TECN

OCO

OPLAZIO

SOCIETACO

OPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'030

4439

0585

'

Page 114: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

— 110 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

1506

RM10

7466

808

/02/20

0421

/07/20

04TECN

OCO

OP.20

04SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AFO

NTE

NUOVA

RM'081

0855

1006

'

1507

RM11

4834

529

/11/20

0611

/08/20

0620

06TECN

OSERV

ICESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.

L.RO

MA

RM'092

2364

1003

'

1508

RM63

6695

19/02/19

9616

/04/19

8720

01TECN

OITTICA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONAB

ILITA'

LIMITAT

ARO

MA

RM'079

6933

0583

'

1509

RM10

1919

017

/10/20

0227

/09/20

0220

04TECN

OSERV

ICE20

03SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'072

2138

1002

'

1510

RM10

2199

116

/12/20

0210

/07/20

0220

03TECN

OSISTEM

IPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEAR.L.

ANZIO

RM'072

3022

1009

'

1511

RM10

2397

412

/12/20

0227

/11/20

02TECN

OTESSILEITALIANAPICC

OLA

SOCIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'072

9246

1006

'

1512

RM92

5980

09/09/19

9929

/03/19

9920

00TELEMAR

KETPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

A.R.L.

ROMA

RM'057

3644

1006

'

1513

RM10

9313

115

/03/20

0525

/02/20

0520

05TENUTA

ARDE

ATINASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AGRICO

LAAR.L.

ROMA

RM'084

2658

1008

'

1514

RM99

9748

20/02/20

0202

/07/20

0220

03TERM

OIDRA

ULICA

PAMPA

NINID

UILIO

EC.PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'069

4742

1001

'

1515

RM11

2251

602

/10/20

0624

/01/20

06TERR

AVE

RDESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEAR.L.DI

TIPO

BTIVO

LIRM

'088

3652

1008

'

1516

RM10

0678

430

/04/20

0221

/03/20

02TERZOTEAT

ROSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'070

4453

1007

'

1517

RM96

8096

20/02/20

0118

/01/20

0120

05TFLSO

C.CO

OP.AR.L.

ROMA

RM'064

1190

1009

'

1518

RM10

5404

324

/12/20

0317

/12/20

03TH

ECLEA

NLINEPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'077

5762

1003

'

1519

RM97

0478

03/02/20

0102

/07/20

01TIBE

RPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ACA

PENA

RM'064

5637

1001

'

1520

RM86

4692

03/04/19

9731

/10/19

9620

05TIBE

R20

04SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

ONLU

SFIUMICINO

RM'051

8502

1002

'

1521

RM99

0935

11/09/20

0131

/10/20

0120

05TIBE

RSERV

ICE20

02SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ARO

MA

RM'068

0143

1005

'

1522

RM39

0304

19/02/19

9615

/03/19

7420

01TINTO

RETTO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ARO

MA

RM'804

1892

0585

'

1523

RM93

7952

25/02/20

0012

/09/19

9920

05TIPIEFFE

MULTISER

VICE

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

APO

MEZIA

RM'058

9360

1004

'

1524

RM41

6557

19/02/19

9606

/08/19

7720

03TKSPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'029

2180

0583

'

1525

RM99

1823

20/11/20

0127

/07/19

99TO

.GE.PR

O.SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'058

1812

1005

'

1526

RM67

7875

19/02/19

9611

/09/19

7720

01TO

RMAR

ANCIASECO

NDA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

AR.L.

ROMA

RM'800

1171

0607

'

1527

RM10

1489

325

/10/20

0216

/07/20

02TO

RNAD

OSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AORG

ANZA

ZIONENONLU

CRAT

IVADI

UTILITAVE

LLETRI

RM'071

5873

1005

'

1528

RM38

2637

19/02/19

9612

/12/19

7120

02TO

RRINO

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ROMA

RM'023

1447

0580

'

1529

RM99

1928

21/11/20

0130

/10/20

0120

01TO

TALSERV

ICE

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AMAR

INO

RM'068

0399

1006

'

1530

RM97

1786

15/03/20

0116

/02/20

0120

03TO

TALSERV

ICEPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'065

0713

1008

'

1531

RM10

1995

411

/05/20

0210

/11/20

02TR

ANSPLAN

ETPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'072

3759

1008

'

1532

RM94

0318

14/03/20

0025

/10/19

99TR

ANSPORT

2000

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ARO

MA

RM'058

6697

1004

'

1533

RM94

0320

14/03/20

0025

/10/19

99TR

ANSPORT

2001

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ARO

MA

RM'058

6702

1007

'

1534

RM10

5542

720

/01/20

0413

/01/20

04TR

ANSV

ELOX

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

GEN

ZANODI

ROMA

RM'077

9593

1000

'

1535

RM91

8650

14/05/19

9902

/05/19

9920

01TR

ASPO

RTAT

ORILAZIALISO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'057

0459

1006

'

1536

RM99

6855

28/01/20

0215

/01/20

02TR

ASPO

RTILAB

ORA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.

L.RO

MA

RM'068

9793

1009

'

1537

RM97

1695

14/03/20

0103

/02/20

0120

03TR

ASPO

RTIN

AZIONALIPER

SONALIZZA

TIPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.ED

INFO

RMAAB

BREV

IATA

TRO

MA

RM'065

0148

1003

'

1538

RM11

0763

408

/12/20

0528

/07/20

05TR

ASPO

RTIR

OMASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'086

2068

1000

'

1539

RM70

9618

19/02/19

9619

/06/19

90TR

ASPO

RTISER

VIZIGLO

BALIT.S.G.G

LOBA

LSO

C.CO

OP.VA

AR.L.

ROMA

RM'038

9424

1003

'

1540

RM90

5925

18/11/19

9817

/09/19

9820

01TR

E+BE

VANDE

PICC

OLA

SOCIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

AAN

ZIO

RM'055

9561

1004

'

Page 115: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

— 111 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

1541

RM10

3314

721

/03/20

0303

/11/20

03TR

EPICC

OLA

SOC.CO

OP.ARL

ROMA

RM'074

5342

1005

'

1542

RM76

3307

19/02/19

9623

/11/19

9220

04TR

ENTA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

DIGIORN

ALISTI

ROMA

RM'044

0475

1002

'

1543

RM39

7706

19/02/19

9602

/06/19

7520

03U.G.R.I.S.

SOCIETACO

OPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'014

2203

0583

'

1544

RM28

0177

19/02/19

9630

/01/19

6420

06U.NI196

4SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ROMA

RM'029

1251

0589

'

1545

RM97

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04/11/20

0120

/03/20

01UNIONPA

RKPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'065

3678

1005

'

1546

RM91

8980

18/05/19

9922

/01/19

9920

01UNIONCO

OPSO

C.CO

OP.VA

AR.L.

ROMA

RM'056

7988

1002

'

1547

RM94

1993

30/03/20

0017

/01/20

0020

01UNIONE20

00CO

OPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AFO

RMELLO

RM'059

4552

1002

'

1548

RM51

1026

19/02/19

9602

/11/19

8320

01UNIONEPA

RKPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ARO

MA

RM'059

4311

0584

'

1549

RM99

8128

02/07/20

0230

/01/20

02VA

JANICALABO

RISSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

POMEZIA

RM'069

3230

1002

'

1550

RM80

0686

19/02/19

9607

/07/19

9420

06VA

LCOOP94

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEINTEGRA

TAPERAZ

IONI

ONLU

SVA

LMONTO

NE

RM'047

3364

1007

'

1551

RM62

1328

19/02/19

9631

/05/19

86VA

LEXSO

C.CO

OP.AR.L.

ROMA

RM'075

1931

0580

'

1552

RM11

5435

324

/01/20

0719

/12/20

06VA

R.CA

V.SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'092

6346

1007

'

1553

RM97

4060

04/05/20

0114

/03/20

01VA

RSERV

ICEPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'065

2021

1001

'

1554

RM97

7600

21/05/20

0111

/08/20

0020

03VE

.PA.SO

CIETA'

COOER

ATIVAARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'063

3206

1008

'

1555

RM10

8141

211

/10/20

0421

/10/20

0420

04VE

GASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'082

1684

1000

'

1556

RM97

8325

23/05/20

0105

/04/20

0120

01VE

RBAT

IMPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'065

9882

1004

'

1557

RM51

0666

19/02/19

9603

/12/19

74VE

RDEDIEC

ISOCIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'026

8227

0588

'

1558

RM40

3955

19/02/19

9628

/11/19

7520

03VE

RDEDU

CALE

SOCIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'026

8189

0584

'

1559

RM66

4099

19/02/19

9608

/05/19

8820

01VE

RDEEAM

BIEN

TESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'085

4673

0584

'

1560

RM40

3956

19/02/19

9628

/11/19

7520

03VE

RDERO

MAN

OSO

CIETACO

OPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

LIMITAT

ARO

MA

RM'026

8188

0585

'

1561

RM11

8020

616

/10/20

0727

/07/20

05VIGILIO

5SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'019

3879

0225

'

1562

RM33

9956

19/02/19

9616

/04/19

7120

01VILLAG

GIO

COLLEDE

LSO

LESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'025

9084

0589

'

1563

RM11

2877

104

/05/20

0615

/03/20

06VILLAG

GIO

DEIPINID

ITAR

QUINIA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

DIAB

ITAZ

IONE

ROMA

RM'089

3147

1000

'

1564

RM96

1375

18/12/20

0010

/12/20

0020

03VITTORIACO

STRU

ZIONE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'062

8379

1009

'

1565

RM11

4712

011

/09/20

0625

/10/20

06VO

LARE

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

A(O.N.L.U.S.)

MAN

DELA

RM'092

0019

1006

'

1566

RM94

2114

31/03/20

0010

/11/19

99WAT

ER&SO

APSERV

ICEPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'058

4927

1001

'

1567

RM11

4939

412

/01/20

0629

/11/20

06WHITENOISESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'092

3507

1009

'

1568

RM96

5077

02/01/20

0122

/09/20

00WIDEN

WEB

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'062

5101

1000

'

1569

RM11

5217

201

/03/20

0707

/08/19

93WONDE

RSERV

ICESCAR

LRO

MA

RM'018

6106

0604

'

1570

RM10

4108

607

/03/20

0306

/06/20

03WORK

CONSU

LTPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'075

6918

1006

'

1571

RM11

0397

707

/04/20

0517

/06/20

05WORK

PROFESSIONAL

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ROMA

RM'085

7553

1002

'

1572

RM96

5093

02/05/20

0115

/01/20

01WORK

SERV

ICE

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

APO

MEZIA

RM'063

9734

1006

'

1573

RM10

9515

204

/01/20

0530

/03/20

05WORK

SERV

ICE20

05SO

C.CO

OP.AR.L.

ROMA

RM'084

5171

1009

'

1574

RM10

3123

403

/06/20

0313

/02/20

0320

03WORK

INGSERV

ICESO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'074

1885

1007

'

1575

RM97

1382

14/03/20

0122

/02/20

01WORK

OOPSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

AOIN

FORM

AAB

BREV

IATA

WORK

OOPS.RO

MA

RM'064

8618

1008

'

Page 116: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

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LAZIO

n.cciaa

nrea

dtiscrri

dtcost

ultim

obilancio

ragion

esociale

comun

epr

cfiscale

1576

RM11

0699

908

/04/20

0508

/01/20

0520

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ADINGSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AMUTU

ALITA'

PREV

ALEN

TERO

MA

RM'086

2285

1007

'

1577

RM10

4873

517

/10/20

0329

/09/20

0320

06XYZAD

VPICC

OLA

COOPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'076

6177

1001

'

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RM10

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613

/01/20

0316

/12/20

0220

05Z.P.TR

ASPO

RTISOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

APO

MEZIA

RM'073

1233

1007

'

1579

RM96

6794

02/06/20

0129

/01/20

01ZA

PPING

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ARO

MA

RM'064

2647

1006

'

1580

RM78

8193

19/02/19

9625

/01/19

9420

04ZEUSSERV

ICESO

CIETACO

OPERA

TIVA

AR.L.

ROMA

RM'046

4337

1000

'

1581

RM87

2012

23/05/19

9729

/11/19

9620

04ZEUSSO

CIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

' LIM

ITAT

ARO

MA

RM'052

0030

1009

'

1582

RM10

7040

221

/06/20

0406

/10/20

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SASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

BRAC

CIAN

ORM

'080

5857

1004

'

1583

RM10

1804

110

/04/20

0217

/09/20

02ZO

NARO

SSA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIMITAT

ARO

MA

RM'072

1168

1007

'

1584

VT11

8914

09/07/20

0006

/02/20

0020

0120

00SERV

ICEPICC

OLA

SOCIET

COOPERA

TIVA

DIPR

ODU

ZIONEELAVO

ROAR

LVITERB

OVT

'016

5097

0567

'

1585

VT12

7205

11/06/20

0310

/09/20

03AG

ROSA

RDALE

PIAN

EPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

ARE

SPONSA

BILITA

'LIM

ITAT

ABA

SSAN

OIN

TEVE

RINA

VT'017

6373

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'

1586

VT13

4584

08/03/20

0625

/07/20

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COOPRO

MASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

A.R.L

VITERB

OVT

'018

6276

0566

'

1587

VT13

0189

01/11/20

0520

/12/20

0420

05AR

COBA

LENO20

05SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALEONLU

STA

RQUINIA

VT'018

0303

0566

'

1588

VT11

7005

12/06/19

9925

/02/19

85AS

SOCIAZ

IONERE

GIONALEPR

ODU

TTORI

ORT

OFRUTTICOLIDE

LLAZIOSO

C.CO

OP.A.R.

L.TA

RQUINIA

VT'012

1301

0596

'

1589

VT12

6317

06/04/20

0326

/05/20

0320

03AU

TONOLEGGIOALFRED

OPICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

MONTERO

SIVT

'017

5222

0564

'

1590

VT11

8901

09/06/20

0016

/06/20

00AU

TOTR

ASPO

RTIFAT

ANOPICC

OLA

SOCIET

COOPERA

TIVA

DISERV

IZIA

RLNEPI

VT'016

5337

0567

'

1591

VT13

4299

23/06/20

0606

/07/20

0620

06AZ

ZURR

ASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

SOCIALE

VITERB

OVT

'018

5891

0563

'

1592

VT12

1491

19/07/20

0104

/05/20

0120

04BLUESTAR

GRO

UPPICC

OLA

SOCIET

COOPERA

TIVA

AR.L.

BASSAN

ORO

MAN

OVT

'016

8028

0565

'

1593

VT66

426

19/02/19

9628

/10/19

8120

06C.O.P.A.M

.CO

OPERA

TIVA

ORT

OFRUTTICOLIPR

ODU

TTORI

AGRICO

LIMAR

EMMAN

ASRL

MONTA

LTODI

CASTRO

VT'006

2795

0561

'

1594

VT12

0359

17/04/20

0102

/09/20

0120

05C.O.S.P.SOCIETA'

COOPERA

TIVA

VITERB

OVT

'016

7379

0562

'

1595

VT11

4540

10/01/19

9826

/06/19

9820

03C.S.G.PICCO

LASO

CIETA'

COOPERA

TIVA

VITERB

OVT

'015

8353

0561

'

1596

VT76

182

19/02/19

9604

/02/19

8720

06CA

NEPINA87

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

EDILIZIA

CANEPINA

VT'012

6483

0561

'

1597

VT77

789

19/02/19

9602

/10/19

8620

05CIVITA

S20

00SO

CIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

VITERB

OVT

'012

2881

0568

'

1598

VT12

8717

05/10/20

0422

/04/20

0420

04CLICKAR.L.

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

VETR

ALLA

VT'017

8242

0564

'

1599

VT12

1069

05/10/20

0104

/11/20

01CLORO

PHILLA

PICC

OLA

SOCIETA'

COOPERA

TIVA

AR.L.

INSIGLA

CLORO

PHILLA

P.S.C.AR.L.

VETR

ALLA

VT'016

8234

0565

'

1600

VT55

378

19/02/19

9613

/10/19

7520

03CO

OP.ED

ILIZIA

CONTI

SOC.CO

OP.AR.L.

VITERB

OVT

'002

2319

0562

'

1601

VT11

8470

06/08/20

0002

/11/20

0020

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 marzo 2013 .

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Puglia nelle iniziative fi nalizzate al superamento della situazione di criticità in relazione agli interventi di bonifi ca da realizzare nel sito di interesse na-zionale di Manfredonia per le discariche pubbliche Pariti 1 – rifi uti solidi urbani e Conte di Troia. (Ordinanza n. 67).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con-

vertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 con-vertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l’art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle ge-stioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l’art. 5, com-mi 4 -ter e 4 -quater della medesima legge n. 225/1992;

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei mi-nistri n. 3793 del 24 luglio 2009, e successive modifi che ed integrazioni recante “Disposizioni urgenti per la rea-lizzazione degli interventi di bonifi ca da porre in essere nel sito di interesse nazionale di Manfredonia (FG) per le discariche pubbliche Pariti 1 – rifi uti solidi urbani e Conte di Troia”;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi fi nalizzati al superamento del contesto di criticità in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili si-tuazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un’ordinanza di protezione civile ai sensi dell’art. 3, comma 2, ultimo pe-

riodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con mo-difi cazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative fi nalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le note del Commissario delegato del 27 novem-bre 2012 e 26 febbraio 2013;

Acquisita l’intesa delle regione Puglia; Di concerto con il Ministero dell’economia e delle

fi nanze;

Dispone:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la regione Puglia è individuata quale amministrazione competente al coordi-namento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in relazione agli interventi di bonifi ca da realizzare nel sito di interes-se nazionale di Manfredonia (FG) per le discariche pub-bliche Pariti 1 – rifi uti solidi urbani e Conte di Troia di cui alle ordinanze di protezione civile citate in premessa .

2. Per i fi ni di cui al comma 1, il Direttore dell’Area politiche per la riqualifi cazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche della regione Puglia è individuato quale responsabile delle ini-ziative fi nalizzate al defi nitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi.

3. Il Presidente della regione Puglia, Commissario de-legato pro tempore per la situazione di criticità in rasse-gna provvede, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta uffi ciale della Repub-blica italiana, a trasferire al Direttore dell’Area politiche per la riqualifi cazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche della medesima Regione, tutta la documentazione amministrativa e con-tabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sul-le attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il Direttore dell’Area politiche per la riqualifi cazio-ne, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche della regione Puglia è autorizzato a

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso fi nalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, secondo le modalità specifi cate in premessa, e provvede alla ricogni-zione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fi ni del defi nitivo trasferimento dei medesimi alla regione Puglia, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.

5. Il Direttore dell’Area politiche per la riqualifi cazio-ne, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche della regione Puglia, che opera a titolo gratuito, per l’espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative del-la medesima Regione, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascu-na Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica.

6. Al fi ne di consentire l’espletamento delle iniziati-ve di cui alla presente ordinanza il Direttore dell’Area politiche per la riqualifi cazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche della regione Puglia provvede, fi no al completamento degli in-terventi di cui al comma 2 e delle procedure amministra-tivo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulle contabilità speciali n. 5357, che viene allo stesso intestata per venti mesi decorrenti dalla data di pubbli-cazione della presente ordinanza sulla Gazzetta uffi ciale della Repubblica italiana. Il Direttore dell’Area politiche per la riqualifi cazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche della regione Pu-glia provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività condotte per l’attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo qua-dro economico.

7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 6, residuino delle risorse sulle contabilità speciali, il Direttore dell’Area politiche per la riquali-fi cazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’at-tuazione delle opere pubbliche della regione Puglia può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi

strettamente fi nalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secon-do periodo del comma 4 -quater dell’art. 5 della legge n. 225/1992. Tale Piano sarà oggetto di un Accordo di Programma da stipulare, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifi che ed inte-grazioni, tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Puglia.

8. A seguito della avvenuta stipula dell’Accordo di cui al comma 7, le risorse residue sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della regione Puglia ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

9. Non è consentito l’impiego delle risorse fi nanziarie di cui al comma 8 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano di cui al comma 7.

10. All’esito delle attività realizzate ai sensi del pre-sente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Con-siglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la suc-cessiva riassegnazione al Fondo per la protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa pro-venienza, che vengono versate al bilancio delle Ammini-strazioni di provenienza.

11. Il Direttore dell’Area politiche per la riqualifi cazio-ne, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche della regione Puglia, a seguito del-la chiusura della contabilità speciale di cui al comma 6, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della prote-zione civile una relazione conclusiva riguardo alle attività poste in essere per il supermento del contesto critico in rassegna.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 5, comma 5 -bis , della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2013

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

13A02946

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ CONFERENZA UNIFICATA

INTESA 5 luglio 2012 .

Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giu-gno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del decreto legi-slativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Rep. Atti n. 83/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell’odierna Seduta del 5 luglio 2012 Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, re-

cante «Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» e, in particolare, l’art. 70, comma 5, che stabilisce che con intesa sancita ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge n. 131/2003, anche in de-roga al disposto di cui all’art. 16 dello stesso decreto legi-slativo n. 59/2010, sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transi-torie da applicare anche alle concessioni in essere;

Visto l’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 luglio 2011, contenen-te alcune richieste relative alle disposizioni contenute nell’art. 16 e nell’art. 70, comma 5 del citato decreto le-gislativo n. 59/2010, trasmesso con nota prot. CSR 3616 P-4.23.2.12 del 15 luglio 2011;

Visti gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 21 luglio 2011 per discutere le richieste e le proposte del-le Regioni contenute nel documento sopra indicato, nel corso della quale il Dipartimento per le politiche europee e il Ministero dello sviluppo economico hanno ritenuto di non poter accogliere le richieste di modifi ca normativa avanzate dalle Regioni, riservandosi di far conoscere le proprie deliberazioni al riguardo, sollecitate con nota del 5 ottobre 2011, prot. CSR 4686 P-4.23.2.12;

Vista la nota del 13 marzo 2012, prot. CSR P-4.23.2.12 con la quale si comunica che la Commissione interregio-nale attività produttive ha sollecitato la ripresa del con-fronto con il Governo in materia, avviato con la riunione sopra citata;

Visto lo schema di intesa, predisposto dal Ministero dello sviluppo economico in attuazione di quanto previsto dall’art. 70, comma 5 del decreto legislativo n. 59/2010, contenente l’indicazione delle priorità e dei criteri cui uniformarsi nel rilascio delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e per il loro rinnovo,

trasmesso con nota prot. CSR1793 P-4.23.2.12 del 6 apri-le 2012;

Visti gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 11 aprile 2012 per discutere con le Regioni e gli Enti loca-li lo schema di intesa sopra indicato, predisposto dal Mi-nistero dello sviluppo economico, nel corso della quale le regioni e gli Enti locali hanno formulato alcune prime osservazioni e alcune richieste, riservandosi di far cono-scere le proposte fi nali all’esito di una più approfondita attività di coordinamento;

Vista la nota con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso un nuovo schema di intesa, con-cordato al livello politico con le Regioni e gli Enti locali, oltre che con le associazioni di categoria del settore, uni-tamente ad una Relazione illustrativa contenente le moti-vazioni e i chiarimenti delle questioni discusse nel corso della riunione sopra indicata, trasmessa in data 21 maggio 2012, prot. CSR 2576 P-4.23.2.12;

Considerato che il Dipartimento per le politiche euro-pee, con una nota trasmessa in data 30 maggio 2012, prot. CSR 2744 P-4-23.2.12 ha formulato alcune osservazio-ni sullo schema di intesa predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, riscontrando alcune criticità rispetto ai principi contenuti nella Direttiva 2006/123/CE;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economi-co, a seguito di una ulteriore riunione politica con le am-ministrazioni centrali interessate, le Regioni e gli Enti lo-cali, oltre che con le associazioni di categoria, ha ritenuto di modifi care in alcune parti lo schema di intesa in esame, al fi ne di recepire le osservazioni del Dipartimento per le politiche europee, predisponendo un ulteriore schema di intesa, trasmesso, unitamente alla Relazione illustrativa, con nota CSR 3076 P-4.23.2.12 del 15 giugno 2012, con il quale si riformulano parzialmente alcune disposizioni e, in particolare, i punti 2) e 8) del testo;

Preso atto che alcune ulteriori osservazioni, pervenute dal Dipartimento per gli affari regionali, trasmesse con nota del 15 giugno 2012, prot. CSR 3082 P-4.23.2.12, hanno evidenziato la necessità di un confronto tecnico conclusivo con tutte le amministrazioni interessate, al fi ne di coordinare le iniziative del Governo avviate su questioni analoghe e chiarire tutte le eventuali criticità sullo schema di intesa in esame;

Visti gli esiti della riunione tecnica convocata per il giorno 27 giugno 2012, nel corso della quale le ammini-strazioni centrali competenti, le Regioni e l’ANCI hanno confermato il proprio avviso favorevole all’acquisizione dell’intesa in esame, nella versione fi nale del documento predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, tra-smesso con la nota del 15 giugno 2012 prot. CSR 3076 P-4.23.2.12 sopra richiamata;

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Visti gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e gli Enti locali hanno espresso l’avviso fa-vorevole alla conclusione dell’intesa contenuta nel docu-mento sopra richiamato che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. 1);

Sancisce intesa

ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezio-ne, per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del decreto legisla-tivo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Roma, 5 luglio 2012

Il Presidente: GNUDI Il Segretario: SINISCALCHI

ALLEGATO

CONFERENZA UNIFICATA(Articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)(Articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131)

Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Vista la Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno e, in particolare, il Considerando n. 62 e l’art. 12 che reca disposizioni in materia di selezione tra diversi candidati qualora il numero di autorizza-zioni disponibili per una determinata attività sia limitato;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazio-ne della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno»;

Visto l’art. 16, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 59 che dispone che «Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragio-ni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubbli-cazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l’imparzialità, cui le stesse devono attenersi. Nel fi ssare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipen-denti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto comunitario.»;

Visti i commi 3 e 4 del medesimo art. 16, secondo cui «L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio. Nei casi di cui al comma 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustifi cati da particolari legami con il primo.»;

Visto l’art. 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59, quale dispo-ne che «Con intesa in sede di Conferenza unifi cata, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all’art. 16 del presente decreto, sono individuati, senza discrimi-nazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commer-cio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fi no all’applicazione di tali disposizioni transitorie»;

Visto l’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che «La Conferenza-città ed autonomie locali è unifi cata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni»;

Visto l’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale dispone che «Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unifi cata, dirette a favori-re l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indiriz-zo e di coordinamento di cui all’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;

Considerata la necessità di individuare un termine minimo e massi-mo di durata delle concessioni ritenuto ragionevole secondo criteri uni-formi a livello nazionale che tengano conto delle esigenze di ammorta-mento e remunerazione degli investimenti anche immateriali;

Considerata la necessità di procedere all’individuazione di criteri di priorità per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche che valorizzino l’esperien-za professionale acquisita e tengano conto sia delle esigenze di carattere occupazionale e sociale di tale categoria di commercianti e dei lavo-ratori da essi dipendenti, sia degli interessi pubblici legati alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, senza discriminazioni o condizioni di vantaggio ingiustifi cato per i pre-statoti uscenti;

Considerata la necessità che, anche in relazione alla previsione di cui al comma 1 del citato art. 70, che consente anche alle società di ca-pitali e cooperative la possibilità di esercitare l’attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, nel rispetto del criterio della Direttiva che intende vietare discriminazioni sulla base della forma giuridica del pre-statore di servizi, non si determinino tuttavia condizioni di ingiustifi cato vantaggio per le imprese di maggiori dimensioni ivi comprese le nuove forme societarie ammesse e, pertanto, considerata la necessità di indi-viduare le misure opportune per evitare che tale situazione di relativo vantaggio competitivo connesso alla maggiore dimensione d’impresa possa determinare discriminazioni, problemi di ordine sociale o ridu-zione del pluralismo dell’offerta concorrenziale all’interno della stessa area mercatale;

Considerata la necessità di garantire su tutto il territorio nazionale carattere di omogeneità nell’applicazione dei criteri indicati e nella in-dividuazione delle disposizioni transitorie;

Acquisito l’assenso del Governo e dei rappresentanti delle Auto-nomie territoriali;

Sancisce intesanei seguenti termini:

1. La concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche ha una durata tale da non limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l’ammortamento degli investimenti, anche immateriali quali quelli relativi all’avviamento ed alla formazio-ne del titolare o rappresentante legale dell’impresa e del personale di-pendente, nonché una equa remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la durata della concessione non può essere inferiore ai nove anni

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né, nel caso siano prescritti o comunque necessari rilevanti investimenti materiali, superiore ai dodici anni. La durata della concessione è fi ssata dal comune in fase di avvio della relativa selezione, di norma in maniera uniforme, tenendo conto delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell’insieme dei posteggi interessati. I comuni, tenu-to conto della eventuale tipizzazione dei mercati individuata dalle regio-ni, possono stabilire in sede di avvio della selezione una durata minore, comunque non inferiore a sette anni, per le concessioni dei posteggi nei mercati a carattere turistico, compresi i posteggi isolati.

2. Al fi ne di determinare le regole delle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi su area pubblica, sono individuati i se-guenti criteri di priorità, da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo disconti-nuo, nell’esercizio del commercio sulle aree pubbliche; la professionali-tà valutabile è riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa, ivi compre-sa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifi ca valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo; l’anzianità di impresa è comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell’impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

b) nel caso di procedure di selezione per la concessione di po-steggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeo-logico, artistico e ambientale, o presso edifi ci aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a) , da considerare comunque prioritari, anche l’assunzione dell’impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela terri-toriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall’autorità com-petente ai fi ni della salvaguardia delle aree predette;

c) qualora la legge regionale o provinciale, vigente nell’ambi-to territoriale nel quale è attiva la procedura di selezione, non preveda la presentazione del DURC o del certifi cato di regolarità contributiva come requisito obbligatorio, tra i criteri di priorità applicabili alle pro-cedure è considerata anche la presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell’impresa, sia individuale che societaria, ai fi ni previdenziali, contributivi e fi scali.

3. Nel caso delle fi ere i cui posteggi sono assegnati mediante pro-cedure di selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, tenuto conto delle specifi che caratteri-stiche di dette manifestazioni e delle modalità con le quali sono svolte, nonché della circostanza che prevalentemente, essendo correlate a spe-cifi che tradizioni, sono caratterizzate dall’offerta di peculiari merceolo-gie di prodotto, il criterio di priorità dell’esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fi era resta applicabile li-mitatamente ad un numero di volte tale che per ciascun concessionario non sia superato il periodo di ammortamento degli investimenti di cui al punto 1. Decorso detto periodo, alle procedure di selezione per la concessione del posteggio in questione si applicano comunque i criteri prioritari stabiliti al punto 2, ai fi ni della decorrenza per il soggetto se-lezionato di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse.

4. Nel caso di procedure di selezione per l’assegnazione di posteg-gi su area pubblica nei mercati o nelle fi ere di nuova istituzione, le Re-gioni e le Province Autonome, sentite le organizzazioni di categoria re-gionali maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL, stabiliscono criteri correlati alla qualità dell’offerta o della tipologia del servizio fornito anche sulla base della presentazione di specifi ci progetti innovativi, i quali possono riguardare anche le caratteristiche di compa-tibilità architettonica.

5. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all’Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità di cui alla presente intesa è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima fi nalità.

6. Ai fi ni dell’assegnazione transitoria dei posteggi temporanea-mente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fi era, resta ferma l’applicazione del criterio del maggior numero di pre-senze, per tali intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posteggio tempo-raneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate è com-provato dalla documentazione acquisita presso il Comune competente.

7. Ai fi ni della tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell’offerta e al fi ne di evitare la costituzione di posi-zioni di tendenziale oligopolio, è stabilito un limite al numero dei po-steggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuri-dico nell’ambito della medesima area mercatale. A tal fi ne, fatto salvo un congruo periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni già in atto, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell’ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.

8. Disposizioni transitorie .

In fase di prima attuazione si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

a) le procedure di selezione per le concessioni dei posteggi nei mercati quotidiani, settimanali, mensili, anche stagionali, o fuori i mer-cati, scadute dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, devono tenere conto della situazione di incertezza determi-natasi ai fi ni della fi ssazione dei nuovi criteri e della necessità di evitare disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni sono scadute prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 59 del 2010 e che hanno usufruito del rinnovo automatico e i soggetti titolari di con-cessioni di posteggio scadute dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto, i quali, per effetto dell’art. 70, comma 5, non hanno eventual-mente benefi ciato di tale possibilità;

b) ai medesimi fi ni di cui alla lettera a) e per garantire un suffi -ciente ed uniforme periodo di stabilità, le concessioni di posteggio sca-dute dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e già prorogate per effetto dell’art. 70, comma 5, del citato decreto fi no alla data della presente intesa, sono ulteriormente prorogate fi no al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del me-desimo decreto legislativo; le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra la data della presente intesa ed i cinque anni suc-cessivi all’intesa stessa, sono prorogate fi no al termine di tale periodo;

c) ai medesimi fi ni di cui alle lettere a) e b) la limitazione di cui al punto 3, relativa all’applicazione del criterio prioritario del maggior numero di presenze, si applica con riferimento ad un periodo di am-mortamento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

9. Ai fi ni delle selezioni successive al periodo transitorio di cui al punto 8, i Comuni danno la massima evidenza alle disposizioni adot-tate in attuazione della presente intesa e, almeno novanta giorni prima dell’effettuazione delle selezioni, danno comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informandone le strutture comu-nali o, ove non istituite a livello comunale, provinciali delle organizza-zioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL.

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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI MINISTERO DELL’INTERNO

Riconoscimento e classifi cazione di alcuni manufatti esplosivi.

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Comunicato relativo all’estratto del decreto n. 557/PAS.9199-XVJ(5621) con il quale sono stati classifi cati al-cuni manufatti esplosivi.

Nell’estratto del decreto del Ministro dell’interno n. 557/PAS.9199-XVJ(5621) del 10.10.2012, pubblicato nella Gazzetta Uffi -ciale della Repubblica italiana Serie Generale — n. 254 del 30.10.2012, con il quale sono stati classifi cati alcuni manufatti esplosivi, il manufat-to denominato: “BOOSTER B2238 per spoletta” è depennato dall’elen-co degli esplosivi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizio-nale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifi ca.

13A02875

Comunicato relativo all’estratto del decreto n. 557/PAS/E/013787/XVJ/CE con il quale sono stati classifi cati alcuni manufatti esplosivi.

Nell’estratto del decreto del Ministro dell’interno n. 557/PAS/E/013787/XVJ/CE del 4.09.2012, pubblicato nella Gazzetta Uffi -ciale della Repubblica italiana Serie Generale — n. 234 del 6.10.2012, con il quale sono stati classifi cati alcuni manufatti esplodenti, la massa attiva del manufatto di seguito indicato:

- GP3029 (massa attiva g 175,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241406/2011 del 04.07.2012: V categoria — gruppo “C” dell’Allegato “A”;

è rettifi cata come di seguito indicato:

- GP3029 (massa attiva g 370,50), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241406/2011 del 04.07.2012: V categoria — gruppo “C” dell’Allegato “A”;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizio-nale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifi ca.

13A02876

Comunicato relativo all’estratto del decreto n. 557/PAS/E/10258//XVJ(53) con il quale sono stati classifi cati alcuni manufatti esplosivi.

Nell’estratto del decreto del Ministro dell’interno n. 557/PAS/E/10258//XVJ(53) del 10.10.2012, pubblicato nella Gazzetta Uffi -ciale della Repubblica italiana Serie Generale — n. 254 del 30.10.2012, con il quale sono stati classifi cati alcuni manufatti esplosivi, il manufat-to denominato: “DETONATORE TIPO DR 7025 per spoletta” è depen-nato dall’elenco degli esplosivi.

Inoltre, nel medesimo D.M., laddove è scritto: “BOOSTER PBX B2238 per spoletta”, deve intendersi scritto “ESPLOSIVO TIPO B2238”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizio-nale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifi ca.

13A02877

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di am-ministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 9 novembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0004028/MA004.A007/RAG-L-73 del 20 marzo 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell’eco-nomia e delle fi nanze, la delibera adottata dal Consiglio di Amministra-zione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 9 novembre 2012, concernente l’adozione dei tassi annui di capitalizzazione di cui all’articolo 4, comma 3, lett. b) , del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, recante «Totalizzazione dei periodi assicurativi», aggiornati a tutto l’anno 2012.

13A02854

Approvazione della delibera n. 135 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 28 settembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0004034/MA004.A007/NOT-L-49 del 20 marzo 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell’eco-nomia e delle fi nanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 135 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 28 settembre 2012, concernente la modifi ca dell’artico-lo 10, lettera d) , del Regolamento per l’attività di previdenza e solidarie-tà, in materia di requisiti per la pensione di anzianità.

13A02855

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività fi ducia-ria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Compagnia Fiduciaria di Genova S.p.A.», in Genova.

Con D.D. 21 marzo 2013, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi e per gli affetti degli artt. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 e 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361, a seguito dell’accertamento di gravi irregolarità, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività fi duciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeria-le del 11 aprile 1969, alla società “Compagnia Fiduciaria di Genova S.p.A.”, con sede legale in Genova, C.F. e numero iscrizione al Registro delle imprese 00216200097, è stata revocata.

13A02872

Page 143: Anno 154° - Numero 79 GAZZETTA UFFICIALE · 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Latteria Sociale Cooperativa di Pocenia società agricola», in liquidazione, in Pocenia e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 384 del 14 marzo 2013 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 -ter-decies del codice civile, della cooperativa «Latteria Sociale Cooperativa di Pocenia Società Agricola» in liquidazione, con sede in Pocenia, C.F.

00274360304, costituita il 18 aprile 1973 per rogito notaio dott. Livio Rubini di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Turello, con studio in Udine, Via Andreuzzi n. 12.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giu-risdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo ovvero ricor-so straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

13A02832

MARCO MANCINETTI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2013 -GU1- 079 ) Roma, 2013 - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.

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*45-410100130404* € 1,00