2006/32/CE modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/CE ...

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IT IT COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, XXX […](2013) XXX draft DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE Nota orientativa riguardante la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/CE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE Articoli 9 - 11: Misurazione. Informazioni sulla fatturazione. Costi dell'accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fattuazione COURTESY TRANSLATION OF SWD(2013) 448 FINAL

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IT IT

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, XXX

[…](2013) XXX draft

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Nota orientativa riguardante la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che

modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/CE e abroga le direttive 2004/8/CE e

2006/32/CE

Articoli 9 - 11: Misurazione. Informazioni sulla fatturazione. Costi dell'accesso alle

informazioni sulla misurazione e sulla fattuazione

COURTESY TRANSLATION OF SWD(2013) 448 FINAL

1

INDICE

A. INTRODUZIONE ................................................................................................................................... 2

B. CONTESTO GIURIDICO E STRATEGICO ...................................................................................................... 5

C. PORTATA DELL'OBBLIGO ...................................................................................................................... 6

D. OBBLIGO DI FORNIRE CONTATORI E DATI SULLA MISURAZIONE ................................................................... 6

E. OBBLIGO DI GARANTIRE LA FORNITURA DI INFORMAZIONI SULLA FATTURAZIONE ........................................ 11

F. OBBLIGHI DI PROVVEDERE ALLA FORNITURA GRATUITA DI INFORMAZIONI SULLA MISURAZIONE E SULLA

FATTURAZIONE ................................................................................................................................. 15

G. OBBLIGHI DI FAR RISPETTARE L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 9, 10 E 11 .................................................... 15

2

ARTICOLI 9-11: MISURAZIONE. INFORMAZIONI SULLA FATTURAZIONE. COSTI

DELL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLA MISURAZIONE E SULLA FATTURAZIONE

A. INTRODUZIONE

1. Gli articoli 9, 10 e 11 e l'allegato VII della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica1

(di seguito "direttiva sull'efficienza energetica" o "la direttiva") riguardano la misurazione

e la fatturazione del consumo energetico individuale.

2. Per quanto riguarda la misurazione del consumo energetico, l'articolo 9 prescrive agli

Stati membri il rispetto degli obblighi principali che seguono.

Provvedere affinché, fatti salvi i motivi tecnici o finanziari, i clienti finali di energia

elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda per uso

domestico, ricevano a prezzi concorrenziali contatori che riflettano con precisione il

loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso. Gli Stati

membri devono garantire che tali contatori siano sempre forniti quando:

- si procede ad un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o

- si eseguono importanti ristrutturazioni come previsto dalla

direttiva 2010/31/UE2 (di seguito anche "direttiva sulla prestazione energetica

nell'edilizia").

Quando gli Stati membri adottano sistemi di misurazione intelligenti e introducono

contatori intelligenti per il gas naturale e/o l'energia elettrica conformemente alle

direttive 2009/72/CE3 e 2009/73/CE

4:

- i sistemi di misurazione devono fornire ai clienti finali informazioni sul tempo

d'uso effettivo;

- occorre tenere pienamente conto degli obiettivi di efficienza energetica e dei

vantaggi per i clienti finali al momento di definire le funzionalità minime dei

contatori e gli obblighi imposti ai partecipanti al mercato;

- occorre garantire la sicurezza dei contatori intelligenti e della comunicazione

dei dati nonché la privacy dei clienti finali in conformità della pertinente

legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati e la privacy;

- nel caso dell'energia elettrica e su richiesta del cliente finale, gli operatori dei

contatori devono essere tenuti ad assicurare che il contatore sia in grado di

tenere conto dell'energia elettrica immessa nella rete dai locali del cliente

finale;

1 Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica,

che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315

del 14.11.2012, pag. 1). 2 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica

nell'edilizia (rifusione), (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13). 3 Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per

il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55). 4 Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per

il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

3

- se il cliente finale lo richiede, i dati del contatore relativi all'immissione e al

prelievo di energia elettrica devono essere messi a sua disposizione o a

disposizione di un terzo che agisce a suo nome (ad es. una società di servizi

energetici (ESCO) o un aggregatore di energia) in un formato facilmente

comprensibile che possa essere utilizzato per raffrontare offerte comparabili;

- ai clienti finali devono essere fornite consulenza e informazioni adeguate al

momento dell'installazione dei contatori intelligenti, in particolare riguardo al

loro pieno potenziale in merito al monitoraggio del consumo energetico.

Per quanto riguarda la misurazione dell'uso di riscaldamento, raffreddamento e acqua

calda per uso domestico:

- gli edifici riforniti da una rete di teleriscaldamento/teleraffreddamento o da una

fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici devono essere dotati di un

contatore di calore o di acqua calda installato in corrispondenza dello

scambiatore di calore o del punto di fornitura; - per quanto riguarda i clienti finali che risiedono in condomini o in edifici

polifunzionali riforniti da una fonte esterna o da una fonte comune all'interno

di tali edifici, occorre fornire entro il 31 dicembre 2016 contatori individuali di

calore o di acqua calda ad ogni appartamento o unità di detti edifici. Tuttavia,

negli edifici in cui l'uso dei contatori di calore non sia tecnicamente possibile o

efficiente in termini di costi occorre invece installare contabilizzatori di calore

individuali in ciascun radiatore dei singoli appartamenti/delle unità di tali

edifici. Infine, nei casi in cui tale soluzione non sia efficace in termini di costi,

possono essere presi in considerazione metodi alternativi per la misurazione

del consumo di calore.

3. L'articolo 10 per quanto riguarda la fatturazione e le informazioni sulla fatturazione

prescrive agli Stati membri il rispetto degli obblighi principali che seguono.

Qualora i clienti finali dispongano di contatori individuali diversi da quelli

intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE (energia elettrica, gas

naturale, riscaldamento, raffreddamento, acqua calda per uso domestico), essi devono

ricevere entro il 31 dicembre 2014 informazioni sulla fatturazione precise e fondate

sul consumo reale, ove ciò sia possibile dal punto di vista tecnico ed economicamente

giustificato. Tali informazioni sulla fatturazione devono essere fornite alla frequenza

minima indicata nell'allegato VII, punto 1.1, il quale precisa che i clienti finali devono

di norma essere informati almeno ogni sei mesi oppure ogni tre - su richiesta, o se

hanno optato per la fatturazione elettronica - circa l'entità della fattura relativa

all'energia utilizzata nell'ultimo periodo.

o Gli Stati membri possono soddisfare tale obbligo garantendo a tutti i clienti

finali la possibilità di un'autolettura periodica in base alla quale questi ultimi

comunicano i dati dei propri contatori al fornitore di energia. In tali casi, gli

Stati membri provvedere affinché la fatturazione si basi sul consumo stimato o

un importo forfettario qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura

del contatore per un determinato periodo di fatturazione.

Gli Stati membri possono esentare il consumo di gas naturale utilizzato solo a fini di

cottura.

I contatori intelligenti devono consentire una fatturazione precisa e basata sul consumo

effettivo (articolo 10, paragrafo 2) e gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché

4

i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni

complementari sui consumi storici che li riguardano. Detta documentazione

comprende almeno le seguenti informazioni:

o dati cumulativi sul consumo corrispondenti agli intervalli per i quali sono state

fornite frequenti informazioni sulla fatturazione basate sul consumo effettivo.

Tali dati devono essere resi disponibili almeno in relazione ai tre anni

precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se

inferiore; o dati dettagliati sul consumo corrispondenti al tempo di utilizzo per ogni giorno,

settimana, mese e anno. Tali dati devono essere resi disponibili al cliente finale

per un periodo che include almeno 24 mesi o per il periodo trascorso dall'inizio

del contratto di fornitura, se inferiore.

Indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti siano disponibili o no, gli

Stati membri devono garantire che:

o su richiesta del cliente finale, siano resi disponibili dati sulla misurazione,

comprese le informazioni complementari sul consumo storico, a un fornitore di

servizi energetici designato dal cliente finale (ad es. una società di servizi

energetici o un aggregatore di energia);

o a tutti i clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere informazioni sulla

fatturazione e fatture per via elettronica;

o nelle fatture/informazioni sulla fatturazione relative al consumo energetico o

insieme ad esse vengano fornite le informazioni minime di cui all'allegato VII

(punto 1.2) in modo chiaro e comprensibile. Tali informazioni devono

comprendere:

i. prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;

ii. confronti tra il consumo attuale del cliente finale e il consumo dei

precedenti periodi di fatturazione (almeno lo stesso periodo dell'anno

precedente), preferibilmente sotto forma di grafico;

iii. informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni nelle quali i

clienti finali possono trovare maggiori informazioni (ad es. sulle

tecniche/tecnologie che consentono un risparmio energetico, profili di

utenti finali comparati, ecc.);

iv. qualora ciò risulti utile e possibile, confronti rispetto a un cliente finale

medio o di riferimento della stessa categoria di utenza;

o su richiesta dei clienti finali, vengano fornite loro le informazioni e le stime dei

costi energetici tempestivamente e in un formato che consenta di effettuare

confronti su base paritaria.

4. L'articolo 11 chiarisce che gli Stati membri devono provvedere affinché i clienti finali

ricevano gratuitamente le loro fatture e informazioni sulla fatturazione dell'energia e

possano accedere in modo appropriato e gratuitamente ai dati relativi ai loro consumi.

Una deroga è prevista per quanto riguarda il riscaldamento e il raffreddamento nei

condomini riforniti tramite teleriscaldamento o un'altra fonte comune di

riscaldamento/raffreddamento, nei casi in cui il compito relativo a misurazione,

ripartizione e conteggio del consumo individuale effettivo viene affidato a un terzo, quale

un fornitore di servizi o il fornitore locale di energia. In tal caso i costi possono essere

fatturati ai clienti finali, nella misura in cui tali costi sono ragionevoli.

5

5. La presente nota ha lo scopo di fornire agli Stati membri un orientamento sulle modalità di

applicazione degli articoli da 9 a 11 della direttiva sull'efficienza energetica. Essa

rispecchia il punto di vista dei servizi della Commissione, non altera gli effetti giuridici

della direttiva e lascia impregiudicata l'interpretazione vincolante degli articoli da 9 a 11

secondo quanto disposto dalla Corte di giustizia.

B. CONTESTO GIURIDICO E STRATEGICO

6. Le disposizioni della direttiva sull'efficienza energetica relative alla misurazione e alle

informazioni sulla fatturazione riprendono alcune disposizioni di direttive precedenti. La

direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi

energetici5 (abrogata dalla direttiva sull'efficienza energetica) prescriveva agli Stati

membri di provvedere affinché i clienti finali ricevessero a prezzi concorrenziali contatori

individuali in grado di riflettere con precisione il loro consumo energetico effettivo e di

fornire informazioni sul tempo effettivo d'uso. Nella maggior parte dei casi tale requisito

era soggetto alle condizioni di essere tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole

e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. Nel procedere a un

allacciamento in un nuovo edificio o nell'eseguire importanti ristrutturazioni, quali definiti

nella direttiva 2002/91/CE6, dovevano tuttavia essere sempre forniti contatori individuali

di questo tipo. La direttiva 2006/32/CE prescriveva inoltre di fornire una fatturazione

chiara basata sul consumo effettivo con frequenza tale da consentire ai consumatori di

regolare il proprio consumo energetico. Tali disposizioni sono state riprese in linea di

principio nella direttiva sull'efficienza energetica e accompagnate da chiarimenti

supplementari.

7. Le direttive relative al mercato interno dell'energia elettrica e del gas

(direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE) prescrivono agli Stati membri di provvedere

all'attuazione di sistemi di misurazione intelligenti, che favoriscano la partecipazione

attiva dei consumatori nei mercati di approvvigionamento del gas e dell'energia elettrica.

Per quanto riguarda l'energia elettrica, se viene effettuata una valutazione economica dei

costi e dei benefici a lungo termine, almeno l'80% dei consumatori valutati positivamente

deve essere dotato di sistemi di misurazione intelligenti dell'energia elettrica entro il 2020.

In assenza di una valutazione economica dei costi e dei benefici a lungo termine almeno

l'80% di tutti i consumatori deve essere dotato di sistemi di misurazione intelligenti entro

il 2020 (allegato I, punto 2, della direttiva sull'energia elettrica). Per quanto riguarda il gas

naturale, non è fornita alcuna scadenza, ma è richiesta l'elaborazione di un calendario,

fatta salva una valutazione dei costi e dei benefici a lungo termine (allegato I, paragrafo 2,

della direttiva sul gas). Tali direttive prevedono inoltre che i clienti finali debbano essere

adeguatamente informati del consumo effettivo di energia elettrica/gas e dei relativi costi,

con frequenza tale da consentire loro di regolare il proprio consumo. La direttiva

sull'efficienza energetica non prescrive l'introduzione dei contatori intelligenti poiché ciò è

già contemplato nelle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE. Poiché in numerosi Stati

membri l'introduzione dei contatori intelligenti è in corso o pianificata, la

direttiva 2012/27/UE fornisce tuttavia chiarimenti per quanto riguarda la garanzia che le

5 Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli

usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU

L 114 del 24.4.2006, pag. 64). 6 Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico

nell'edilizia (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65).

6

informazioni pertinenti in materia di misurazione e fatturazione vengano fornite ai clienti

finali che utilizzano i sistemi di misurazione intelligenti.

C. PORTATA DELL'OBBLIGO

8. Gli articoli 9, 10 e 11 della direttiva sull'efficienza energetica ampliano il campo di

applicazione e chiariscono le disposizioni sostanziali della direttiva 2006/32/CE

concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici. Le disposizioni

della direttiva sull'efficienza energetica identiche a quelle di cui all'articolo 13 della

direttiva 2006/32/CE saranno oggetto della presente nota solo se interagiscono con

l'attuazione delle nuove disposizioni.

9. L'articolo 2, punto 23, definisce il "cliente finale" come "una persona fisica o giuridica

che acquista energia per proprio uso finale". Nel quadro degli obblighi stabiliti

all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 11, paragrafo 2, in relazione alle disposizioni in

materia di misurazione e fatturazione del consumo individuale di

riscaldamento/raffreddamento e acqua calda per uso domestico, nei casi in cui il

riscaldamento, il raffreddamento o l'acqua calda siano acquistati collettivamente da o per

conto di un'associazione di utenti finali (ad es. un gruppo di famiglie responsabili del

consumo energetico in ciascuno dei singoli appartamenti di un condominio), l'utente finale

è costituito dalle singole famiglie, anche se spesso l'energia è acquistata da una

cooperativa di abitazione. La definizione di cliente finale riguarda pertanto anche tali

utenti finali oltre all'ente che acquista riscaldamento/raffreddamento/acqua calda per conto

degli utenti finali (ad es. una cooperativa di abitazione).

D. OBBLIGO DI FORNIRE CONTATORI E DATI SULLA MISURAZIONE

10. Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, che stabiliscono l'obbligo per gli Stati membri

di provvedere – fatti salvi la fattibilità tecnica e il rapporto costi-efficacia – affinché i

clienti finali ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che misurino con

precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso,

sono state introdotte dall'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE. Nella direttiva

sull'efficienza energetica tale diritto continua ad applicarsi, ma ora è esteso anche ai clienti

finali che risiedono in condomini e in edifici polifunzionali con un sistema comune

centralizzato di riscaldamento/raffreddamento/acqua calda per tali edifici, che devono

essere dotati di detti contatori entro il 31 dicembre 2016 (articolo 9, paragrafo 3).

11. Va osservato che l'articolo 9 non prescrive l'introduzione dei sistemi di misurazione

intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE. Esso chiarisce tuttavia alcuni

aspetti, segnatamente il fatto che se gli Stati membri introducono sistemi di misurazione

intelligenti, si applicano diversi obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, in particolare.

12. All'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 3, nel caso dei condomini o degli

edifici polifunzionali, l'obbligo di installare contatori individuali per l'acqua calda si

riferisce ai casi in cui il cliente finale acquista acqua calda per uso domestico prodotta da

un caldaia comune o all'esterno dell'edificio (ad es. teleriscaldamento). Ad esempio, se in

un condominio l'acqua calda per uso domestico è prodotta da una caldaia a gas comune,

tale caldaia deve essere dotata di un contatore del gas comune, ma i singoli utenti

7

dell'acqua calda per uso domestico devono inoltre ricevere a prezzi concorrenziali

contatori dell'acqua calda in ciascun appartamento, laddove tecnicamente possibile ed

efficiente in termini di costi.

13. A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), i sistemi di misurazione intelligenti per

l'energia elettrica o il gas naturale devono fornire ai clienti finali informazioni sul tempo

d'uso effettivo. In conformità all'articolo 9, paragrafo 1, fatti salvi la fattibilità tecnica e il

rapporto costi-efficacia, è tuttavia da ritenere che tutti i contatori individuali, intelligenti o

no, devono disporre di tale funzione di base. L'uso del termine "sistemi di misurazione

intelligenti" e non solo di "contatori intelligenti" all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a),

implica che gli Stati membri hanno facoltà di scelta per quanto riguarda gli strumenti7

attraverso i quali ai clienti finali vengono fornite tali informazioni sulla misurazione. Ad

esempio, gli Stati membri possono prescrivere che tali informazioni sulla misurazione

siano fornite attraverso il visualizzatore integrato che raccoglie i dati del contatore

intelligente.

14. L'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), non sostituisce le prescrizioni della direttiva relativa

agli strumenti di misura (2004/22/CE)8, a norma delle quali un visualizzatore di base

integrato deve essere in ogni caso disponibile sul contatore9. Si tratta di un aspetto

importante perché tali visualizzatori servono come base per il calcolo dell'importo a carico

del cliente finale, ad esempio se la funzione di lettura a distanza del contatore intelligente

presenta un guasto.

15. Per quanto riguarda l'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), in base al quale

gli Stati membri devono provvedere affinché "al momento di definire le funzionalità

minime dei contatori e gli obblighi imposti ai partecipanti al mercato, […] si tenga

pienamente conto degli obiettivi di efficienza energetica e dei vantaggi per i clienti finali",

gli Stati membri possono prendere in considerazione la raccomandazione della

Commissione sui preparativi per l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti10

.

Spetta in ogni caso agli Stati membri decidere gli obiettivi di efficienza energetica e i

benefici per i clienti finali di cui tenere conto al momento di definire gli obblighi dei

partecipanti al mercato e le funzionalità minime dei contatori intelligenti.

16. Per quanto riguarda l'obbligo per gli Stati membri di garantire la sicurezza dei contatori

intelligenti e della comunicazione dei relativi dati nonché la privacy dei clienti finali in

conformità alla pertinente legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati e la privacy,

nella raccomandazione 2012/148/UE della Commissione del 9 marzo 2012 sono già state

7 Il punto 42 della raccomandazione della Commissione del 9 marzo 2012 sui preparativi per l'introduzione dei

sistemi di misurazione intelligenti (2012/148/UE) incoraggia gli Stati membri a far sì che gli utenti finali che

usano i sistemi di misurazione intelligenti siano dotati di un'interfaccia standard che consenta all'utente di

visualizzare i dati sul consumo individuale. 8 Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di

misura (GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1). 9 Conformemente all'allegato I, punto 10.5, della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

relativa agli strumenti di misura (GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1): "A prescindere dal fatto che sia possibile o

meno leggere a distanza uno strumento di misura destinato alla misurazione di servizi forniti da imprese di

pubblica utilità, esso deve comunque essere dotato di un visualizzatore metrologicamente controllato facilmente

accessibile al consumatore senza alcun ausilio. La lettura di tale visualizzatore è il risultato della misurazione

che costituisce la base su cui è calcolato il prezzo da corrispondere". 10

Raccomandazione 2012/148/UE della Commissione, del 9 marzo 2012, sui preparativi per l'introduzione dei

sistemi di misurazione intelligenti.

8

fornite indicazioni dettagliate. Secondo quanto disposto dalla direttiva sulla protezione dei

dati (95/46/CE)11

, gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire il rispetto della

riservatezza dei dati in tempo reale nonché di quelli storici, al momento della raccolta,

della conservazione, dell'elaborazione e della comunicazione dei dati basati sulla

misurazione del consumo individuale di energia da parte dei consumatori finali.

L'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), prescrive agli Stati membri di provvedere affinché,

qualora siano in funzione contatori intelligenti, su richiesta del cliente finale, gli operatori

forniscano contatori in grado di tenere conto dell'energia elettrica immessa nella rete dai

locali del cliente finale. In relazione all'articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri devono

garantire che tali contatori abbiano prezzi competitivi, poiché in caso contrario ciò

potrebbe creare un ostacolo per lo sviluppo della generazione distribuita.

17. A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera d), se il cliente finale lo richiede, i dati del

contatore relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica devono essere messi a

sua disposizione o a disposizione di un terzo che agisce a suo nome (ad es. una società di

servizi energetici o un aggregatore di energia) in un formato facilmente comprensibile che

possa essere utilizzato per raffrontare offerte comparabili. Tale requisito si applica solo

nei casi e nella misura in cui gli Stati membri adottano sistemi di misurazione intelligente

dell'energia elettrica. Gli Stati membri dovranno stabilire giuridicamente o garantire in

altro modo il diritto del cliente finale di decidere se e a chi possono essere messi a

disposizione i dati del contatore sul suo consumo individuale.

In secondo luogo, detta disposizione prescrive agli Stati membri di provvedere affinché gli

stessi dati del contatore disponibili al cliente finale siano messi a disposizione delle altre

parti, previa richiesta del cliente finale. Tali informazioni consentirebbero ai fornitori di

servizi energetici (ad es. aggregatori di energia o società di servizi energetici) di fornire un

servizio più accurato al cliente finale.

18. L'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), prescrive agli Stati membri di provvedere affinché,

durante l'installazione di contatori intelligenti dell'energia elettrica o del gas, i clienti finali

ricevano consulenza e informazioni adeguate, in particolare riguardo al pieno potenziale

connesso alla gestione della lettura dei contatori e al monitoraggio del loro consumo

energetico. L'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), può essere recepito, ad esempio: 1)

definendo su scala nazionale il livello/la portata minimi delle informazioni che devono

essere fornite ai clienti finali, ad esempio, dagli installatori che si trovano presso questi

ultimi per installare i contatori intelligenti e/o 2) garantendo pertinenti programmi di

formazione per gli installatori.

Tale prescrizione si aggiunge alle prescrizioni dell'articolo 12, a norma del quale gli Stati

membri devono adottare una o più misure per promuovere l'efficienza energetica dei

piccoli clienti finali, tra cui possono rientrare campagne su scala più vasta durante

l'introduzione dei contatori intelligenti.

19. L'articolo 9, paragrafo 3, fornisce chiarimenti riguardo alla misurazione del consumo di

riscaldamento, raffreddamento ed acqua calda per uso domestico nei condomini e negli

11

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU

L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

9

edifici polifunzionali ai quali detti riscaldamento/raffreddamento o acqua calda sono

forniti da:

- teleriscaldamento/teleraffreddamento,

- una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici o

- una fonte di riscaldamento/raffreddamento centrale comune per un singolo edificio.

20. Nel caso dei condomini o degli edifici polifunzionali forniti di riscaldamento,

raffreddamento o acqua calda da fonti esterne, gli Stati membri devono provvedere

affinché sia installato un contatore in corrispondenza dello scambiatore di calore o del

punto di fornitura all'edificio. Tali contatori devono essere installati entro il

5 giugno 2014. Non sono previste eccezioni.

21. La direttiva sull'efficienza energetica non definisce i condomini o gli edifici

polifunzionali. Per condominio si può intendere un edificio con almeno due appartamenti.

Per edificio polifunzionale si può intendere un edificio occupato almeno da due soggetti

che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata.

22. Per quanto riguarda la misurazione individuale del consumo di calore nei condomini e

negli edifici polifunzionali di cui all'articolo 9, paragrafo 3, gli Stati membri devono

provvedere affinché entro il 31 dicembre 2016 siano installati contatori individuali in ogni

appartamento o unità di tali edifici, laddove tecnicamente fattibile ed efficiente in termini

di costi.

Se l'installazione di contatori di calore individuali non è tecnicamente fattibile o efficiente

in termini di costi, occorre installare contabilizzatori di calore precisi in ciascun radiatore,

a meno che lo Stato membro non dimostri che ciò non sarebbe efficiente in termini di

costi.

23. Nell'interpretare la nozione di "fattibilità tecnica", gli Stati membri devono tenere presente

la spiegazione della nozione equivalente di "possibilità tecnica" di cui al considerando 29.

Conformemente a tale spiegazione è lecito ritenere che la misurazione individuale del

consumo di calore nei condomini è possibile dal punto di vista tecnico qualora

l'installazione di contatori individuali non richieda la sostituzione delle tubature interne

dell'edificio per la produzione di acqua calda. Al contrario, se l'acqua calda usata per il

riscaldamento entra ed esce nei singoli appartamenti in diversi punti, è meno probabile

che l'uso dei contatori di calore individuali sia tecnicamente fattibile o efficiente in termini

di costi. In tali edifici le misurazioni del consumo individuale di calore possono essere

effettuate mediante contabilizzatori di calore individuali.

24. Nell'interpretare la nozione di "efficienza in termini di costi", gli Stati membri possono

confrontare i costi di installazione e manutenzione dei contatori/contabilizzatori di calore

con i benefici per il consumatore finale e le altre parti (proprietario/utilizzatore

dell'edificio e dei singoli appartamenti, fornitore di energia, ecc.). Tale calcolo, può

basarsi, ad esempio, sulla metodologia indicata nella norma europea EN 15459

("Prestazione energetica degli edifici – Procedura di valutazione economica dei sistemi

energetici degli edifici").

Nel valutare i benefici dell'installazione dei contatori/contabilizzatori di calore individuali,

gli Stati membri devono tener conto dei diversi benefici, compreso il risparmio energetico

10

dei clienti finali che potrebbe essere raggiunto grazie a cambiamenti comportamentali

provocati dai dati del contatore e dalle informazioni sulla fatturazione che si basano sulla

misurazione del consumo di calore. Diversi studi indicano che il risparmio dovuto a un

cambiamento comportamentale in seguito all'introduzione dei contatori individuali e della

fatturazione basata sul consumo effettivo di calore spesso raggiunge il 30% rispetto ai

sistemi senza contatori individuali e con fatturazione basata sui tassi forfettari (ad esempio

per m²)12,13

.

25. Poiché la "fattibilità tecnica" e l'"efficienza in termini di costi" consentono agli Stati

membri di derogare agli obblighi di cui all'articolo 9, occorre che gli Stati membri,

tenendo presente i due precedenti punti, informino la Commissione delle condizioni

tecniche, delle soglie economiche o di altri criteri in base ai quali dimostrano che non

sarebbe tecnicamente fattibile o efficace in termini di costi adempiere ai loro obblighi.

Nel caso dei condomini e degli edifici polifunzionali di cui all'articolo 9, paragrafo 3,

qualora risulti tecnicamente fattibile ed efficace intermini di costi installare contatori di

calore individuali, sebbene i clienti finali dispongano già di contabilizzatori di calore, gli

Stati membri, entro il 31 dicembre 2016, devono provvedere affinché siano installati detti

contatori di calore individuali. Si può tuttavia presumere che l'esistenza di contabilizzatori

di calore sia un fattore che di norma incide sul calcolo dei costi e dei benefici relativo

all'uso di contatori di calore individuali.

26. Nei casi in cui i contabilizzatori di calore individuali devono essere installati su ciascun

radiatore, conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 9, paragrafo 3, tale obbligo

riguarderebbe unicamente i radiatori all'interno degli appartamenti o delle unità dei

condomini o degli edifici polifunzionali, non quelli situati negli spazi comuni dell'edificio.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), i contatori individuali per misurare il

consumo di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico devono

sempre essere installati nei condomini o negli edifici polifunzionali nuovi riforniti

mediante teleriscaldamento/teleraffreddamento, o in quelli in cui si eseguono importanti

ristrutturazioni come previsto dalla direttiva 2010/31/UE. L'installazione di

contabilizzatori di calore o metodi di misurazione alternativi non è possibile in questi

casi.

27. L'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), impone l'obbligo tassativo di fornire contatori

individuali (non contabilizzatori di calore) nei casi in cui si procede ad un nuovo

allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni come previsto

dalla direttiva 2010/31/UE. Se lo scenario sopra descritto si configura in relazione al

consumo di calore o al raffreddamento, l'obbligo è limitato ai casi in cui i clienti finali

siano forniti/si prevede che siano forniti mediante teleriscaldamento o teleraffreddamento.

Tale obbligo dovrebbe quindi essere considerato un'eccezione nel quadro generale

dell'obbligo di fornire contatori di calore individuali nei condomini di cui all'articolo 9,

paragrafo 3, secondo comma. Questo significa che le disposizioni dell'articolo 9,

paragrafo 3, su ciò che è "tecnicamente possibile" ed "efficace in termini di costi" non si

12

Gullev, L. & Poulsen, M., The installation of meters leads to permanent changes in consumer behaviour.

News from DBDH. Journal 3/2006 pagg. 20-24. 13

Clemens Felsmann, Juliane Schmidt, Auswirkungen der verbrauchsabhängigen Abrechnung in Abhängigkeit

von der energetischen Gebäudequalität, Technische Universität Dresden, gennaio 2013.

11

applicano ai condomini riforniti mediante teleriscaldamento se si tratta di nuovi edifici o

se in tali edifici si eseguono importanti ristrutturazioni.

E. OBBLIGO DI GARANTIRE LA FORNITURA DI INFORMAZIONI SULLA FATTURAZIONE

Distinzione tra fatture e informazioni sulla fatturazione

28. L'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), introduce una distinzione tra le fatture (che

comportano l'obbligo di regolare l'importo dovuto) e le informazioni sulla fatturazione

(che non comportano tale obbligo, ma di norma contengono le stesse informazioni).

Norme specifiche relative alle informazioni sulla fatturazione

29. L'articolo 10, paragrafo 1, prescrive agli Stati membri di provvedere affinché, entro il

31 dicembre 2014, le informazioni sulla fatturazione siano precise e fondate sul consumo

reale, conformemente all'allegato VII, punto 1.1. Detto allegato dispone che le

informazioni sulla fatturazione siano rese disponibili almeno ogni trimestre, su richiesta, o

quando i consumatori hanno optato per la fatturazione elettronica, altrimenti due volte

l'anno. A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, tali requisiti minimi non devono essere

soddisfatti qualora ciò non sia "possibile dal punto di vista tecnico" né "economicamente

giustificato".

30. Pertanto le periodicità minime indicate all'allegato VII, punto 1.1, devono essere sempre

rispettate, a meno che ciò non sia tecnicamente fattibile o economicamente giustificato,

aspetto che gli Stati membri dovranno spiegare quando comunicheranno alla

Commissione il recepimento dell'articolo 10.

31. In conformità all'articolo 10, paragrafo 1, qualora non siano disponibili i contatori

intelligenti, l'allegato VII, punto 1.1, ultima frase, stabilisce che il gas utilizzato solo a fini

di cottura può essere esentato dall'obbligo di frequenti informazioni sulla fatturazione ai

clienti finali. Se uno Stato membro decide di applicare tale clausola, occorre spiegare al

cliente finale la misura in cui è applicata l'esenzione nonché i suoi diritti in materia di

informazioni frequenti sulla fatturazione relative al consumo di gas utilizzato a fini di

cottura. Un esempio potrebbe consistere nel definire un limite massimo per il consumo

annuo di gas utilizzato a fini di cottura al di sotto del quale non sarebbero necessarie

frequenti informazioni sulla fatturazione basate sul consumo effettivo.

32. L'articolo 10, paragrafo 1, dispone che le informazioni sulla fatturazione siano fornite alla

frequenza precisata nell'allegato VII, punto 1.1, della direttiva sull'efficienza energetica,

indipendentemente dal tipo di contatore non intelligente e dal regime di fatturazione. Ciò

significa che le informazioni sulla fatturazione basate sul consumo effettivo devono essere

fornite (qualora ciò sia possibile dal punto di vista tecnico ed economicamente

giustificato) anche a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, primo e secondo comma, nei casi

in cui i clienti finali utilizzino contatori non intelligenti prepagati.

33. Ove tecnicamente possibile ed efficace in termini di costi, nei condomini e negli edifici

polifunzionali le informazioni sulla fatturazione in materia di consumo individuale di

riscaldamento e acqua calda devono essere fornite almeno due volte l'anno o ogni

trimestre su richiesta dei clienti finali. La direttiva sull'efficienza energetica non stabilisce

12

norme specifiche sulle decisioni collettive, ad esempio per richiedere la fatturazione

elettronica. Di norma si applicheranno le procedure nazionali per le decisioni in tali

edifici.

34. Se non sono disponibili contatori dotati di una funzione di lettura a distanza, l'obbligo di

fornire informazioni frequenti sulla fatturazione può ancora essere fatto valere in diversi

modi, tra cui la prescrizione per i fornitori di energia di proporre ai clienti finali sistemi di

autolettura dei contatori o la raccolta dei dati mediante lettori manuali dei contatori, se

efficace in termini di costi.

35. La premessa essenziale dell'obbligo di fornire informazioni sulla fatturazione precise e

fondate sul consumo reale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, è la disponibilità di strumenti

di misurazione individuali (contatori o contabilizzatori di calore). L'articolo 9,

paragrafo 3, prescrive tuttavia che entro il 31 dicembre 2016 nei condomini devono essere

installati contatori/contabilizzatori di calore per misurare il consumo individuale di

riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico.

Per quanto riguarda la fornitura di riscaldamento/raffreddamento e acqua calda per uso

domestico nei condomini o negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte comune

(diversa dal teleriscaldamento/teleraffreddamento), l'articolo 9, paragrafo 3, prevede

condizioni più precise rispetto all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma (lex specialis

derogat legi generali). Ne consegue che, in tali edifici, l'adempimento dell'obbligo di

fornire informazioni sulla fatturazione precise e fondate sul consumo reale di cui

all'articolo 10, paragrafo 1, non può aver luogo prima dell'attuazione dell'articolo 9,

paragrafo 3, vale a dire entro il 31 dicembre 2016.

Il termine del 31 dicembre 2016 non si applica tuttavia all'obbligo di fornire contatori

individuali nei condomini riforniti mediante teleriscaldamento/teleraffreddamento alle

condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE. Il termine fissato

per il recepimento di tale disposizione era e rimane il 17 maggio 2008.

36. Le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, si riferiscono specificamente al caso in cui i

clienti finali non dispongono di contatori intelligenti dell'energia elettrica o del gas. Per

tale motivo la frequenza minima delle informazioni vincolanti, precise e fondate sul

consumo effettivo, di cui all'allegato VII, punto 1.1, della direttiva sull'efficienza

energetica non si applica ai casi in cui i clienti finali dispongano di detti contatori

intelligenti dell'energia elettrica o del gas.

37. Se i clienti finali dispongono di un sistema di misurazione intelligente, continuano ad

applicarsi le disposizioni del terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia elettrica e del

gas14

. Secondo una nota interpretativa pubblicata dalla Commissione il 22 gennaio 2010

se i clienti finali dispongono di contatori intelligenti, occorre fornire informazioni sulla

fatturazione basate sul consumo effettivo con cadenza mensile15

.

38. Nel quadro dell'articolo 10, paragrafo 1, il criterio dell'efficienza in termini di costi per la

fornitura di informazioni sulla fatturazione precise e fondate sul consumo reale secondo la

14

Direttiva 2009/72/CE e direttiva 2009/73/CE. 15

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/implementation_notes/2010_01_21_retail

_markets.pdf

13

frequenza minima di cui all'allegato VII, punto 1.1, della direttiva sull'efficienza

energetica può essere utile soprattutto per stabilire se il costo dell'invio di lettori manuali

dei contatori è giustificato dal punto di vista economico. Se gli Stati membri in casi

specifici stabiliscono che la fornitura di frequenti informazioni sulla fatturazione fondate

sul consumo reale non è efficiente in termini di costi, ciò deve essere spiegato e

comunicato ai clienti finali e ai responsabili delle fatture individuali entro il 31 dicembre

2014.

39. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, laddove siano in funzione contatori intelligenti

dell'elettricità o del gas, gli Stati membri devono provvedere affinché ai clienti finali

vengano fornite informazioni complementari sul loro consumo. L'obbligo deve essere

soddisfatto entro il 5 giugno 2014 e a partire da tale momento si applicherà a qualsiasi

contatore intelligente installato prima di tale data e ancora in funzione.

40. Le informazioni complementari sui dati cumulativi corrispondenti agli intervalli per i

quali sono state fornite frequenti informazioni sulla fatturazione riguardano le

informazioni sul consumo (ad es. relative a un dato mese, se le informazioni sulla

fatturazione sono mensili), nonché le spese correlate sostenute dal cliente finale. Gli Stati

membri possono prescrivere che tali informazioni siano fornite ai clienti finali tramite

fatturazione cartacea/elettronica o altri mezzi (ad es. relazioni mensili distinte inviate ai

clienti finali per posta o per via elettronica dal fornitore di energia o da una società di

servizi energetici che agisce per conto del fornitore oppure attraverso un sito web

protetto).

41. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), laddove siano stati installati contatori

intelligenti di energia elettrica/gas, gli Stati membri devono provvedere affinché ai clienti

finali siano fornite, via internet o mediante l'interfaccia del contatore, informazioni

dettagliate corrispondenti al tempo di utilizzo per ogni giorno, settimana, mese e anno. La

disposizione non prevede altre modalità per fornire tali informazioni.

42. Indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti siano stati installati o no, in

relazione all'uso di energia elettrica, gas naturale, riscaldamento, raffreddamento e acqua

calda per uso domestico, gli Stati membri devono prescrivere che a partire dal

5 giugno 2014, siano fornite informazioni sui consumi storici (di cui all'articolo 10,

paragrafo 2) ai clienti finali o al fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale,

nella misura in cui tali informazioni sono disponibili. Tale obbligo di norma viene

trasferito ai fornitori di energia e a ogni altra organizzazione che raccoglie e conserva i

dati sul consumo individuale dei clienti finali.

43. A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera e), gli Stati membri devono stabilire l'obbligo

di fornire, su richiesta, le informazioni e le stime dei costi energetici, in modo da

consentire ai consumatori di raffrontare offerte comparabili. A tal fine gli Stati membri

sono tenuti a determinare il significato di "tempestivamente" e "formato facilmente

comprensibile".

Norme comuni per le informazioni sulla fatturazione e le fatture

44. A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, per i clienti finali con contatori

non intelligenti, in cui la "fatturazione" e le "informazioni sulla fatturazione" frequenti,

fondate sul consumo reale sono consentite da un sistema di autolettura periodica da parte

14

del cliente finale, le informazioni sulla fatturazione basate sul consumo stimato o su un

importo forfettario devono essere fornite solo nei casi in cui, per un determinato periodo

di informazioni sulla fatturazione, il cliente finale per qualsiasi motivo non abbia

comunicato la lettura del contatore.

45. La condizione della fattibilità tecnica per la fornitura di fatture e informazioni sulla

fatturazione precise, fondate sul consumo reale, è strettamente connessa alla disponibilità

di contatori precisi, conformi alla direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, relativa agli strumenti di misura, o di contabilizzatori di calore precisi,

conformi alle pertinenti norme europee16

.

46. A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri devono provvedere

affinché entro il 5 giugno 2014 a tutti i clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere fatture

e informazioni sulla fatturazione per via elettronica per tutti i tipi di consumo di cui agli

articoli 9, 10 e 11, con o senza i contatori intelligenti.

Norme specifiche per le fatture

47. In conformità all'allegato VII, punto 1.1, della direttiva sull'efficienza energetica, gli Stati

membri sono tenuti a garantire che, laddove siano disponibili contatori individuali, almeno

una volta l'anno siano fornite fatture individuali basate sul consumo effettivo. Si applica il

termine generale di recepimento (5 giugno 2014).

Se viene utilizzato il sistema di autolettura di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo

comma, le fatture basate sulla stima del consumo possono essere rilasciate solo qualora il

cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore.

48. A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), gli Stati membri possono disporre che, su

richiesta del cliente finale, le informazioni contenute nelle fatture non rappresentino una

richiesta di pagamento. In simili casi, gli Stati membri devono provvedere affinché i

fornitori di fonti di energia offrano soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi17

.

49. Sebbene la direttiva sull'efficienza energetica non vi si riferisca direttamente, si

raccomanda agli Stati membri di provvedere affinché, nel caso delle fatture, le

informazioni sulla richiesta di pagamento e su possibili soluzioni flessibili per i pagamenti

siano incluse nella fattura o fornite assieme alla stessa (articolo 10, paragrafo 3, lettera d)).

Ciò aiuterà a clienti finali a distinguere più facilmente la fattura dalle informazioni sulla

fatturazione.

16

Norma EN 834 relativa ai ripartitori dei costi di riscaldamento per la determinazione del consumo dei radiatori

- Apparecchiature ad alimentazione elettrica.

Norma EN 835 relativa ai ripartitori dei costi di riscaldamento per la determinazione del consumo dei radiatori -

Apparecchiature basate sul principio di evaporazione, senza l'ausilio di energia elettrica. 17

Per quanto riguarda l'energia elettrica e il gas naturale, l'obbligo di provvedere affinché ai clienti finali venga

offerta un'ampia gamma di metodi di pagamento era già stato introdotto nell'allegato 1, punto 1.d), della

direttiva 2009/72/CE e nell'allegato 1, punto 1.d), della direttiva 2009/73/CE. La direttiva sull'efficienza

energetica estende tale norma al riscaldamento/raffreddamento e all'acqua calda per uso domestico forniti

mediante teleriscaldamento/teleraffreddamento.

15

F. OBBLIGHI DI PROVVEDERE ALLA FORNITURA GRATUITA DI INFORMAZIONI SULLA

MISURAZIONE E SULLA FATTURAZIONE

50. L'articolo 11, paragrafo 1, prescrive agli Stati membri di provvedere affinché i clienti

finali ricevano gratuitamente tutti i dati relativi ai loro consumi nonché le fatture e le

informazioni sulla fatturazione.

51. Ne consegue che i fornitori di energia o le altre organizzazioni devono sostenere i costi di

produzione e consegna ai clienti finali delle fatture e delle informazioni sulla fatturazione.

52. Non sono escluse le società del settore energetico che offrono ai clienti finali uno sconto o

un premio se optano per ricevere fatture e informazioni sulla fatturazione per via

elettronica.

53. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, gli Stati membri devono provvedere affinché la

ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo

individuale di riscaldamento e raffreddamento nei condomini e negli edifici

polifunzionali, sia effettuata senza scopo di lucro. In tal caso, i costi risultanti

dall'assegnazione di questo compito a un terzo possono essere fatturati ai clienti finali che

occupano tali edifici, nella misura in cui tali costi sono ragionevoli. In simili casi, le

informazioni sulla fatturazione presentate ad esempio da una società di teleriscaldamento

al proprietario di un condominio devono essere fornite gratuitamente. Per la fatturazione e

le relative informazioni, i costi connessi all'appalto di un servizio che riguarda la

misurazione, la ripartizione e il conteggio precisi del consumo individuale di diversi

appartamenti o unità di tali edifici (sottofatturazione), possono tuttavia essere fatturati agli

utilizzatori finali che occupano tali appartamenti/unità.

54. Il compito di definire le condizioni alle quali i costi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, sono

"ragionevoli" spetta agli Stati membri.

55. All'articolo 11, paragrafo 2, i termini "riscaldamento e raffreddamento", specialmente nel

caso degli edifici con una propria fonte comune di riscaldamento e acqua calda,

comprendono anche l'acqua calda per uso domestico, laddove il riscaldamento sia un

prerequisito per la preparazione dell'acqua calda.

G. OBBLIGHI DI FAR RISPETTARE L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 9, 10 E 11

56. In conformità all'articolo 13 gli Stati membri sono tenuti a stabilire norme relative a

sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di inosservanza delle

disposizioni nazionali adottate ai sensi degli articoli da 9 a 11 e devono adottare le misure

necessarie per garantirne l'applicazione.