Anna Elia Processi migratori, territorio e politiche a.a. 2012/13

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Anna Elia Processi migratori, territorio e politiche a.a. 2012/13. Il “modello mediterraneo di immigrazione” nel contesto italiano Aspetti sociali, economici e normativi . Le migrazioni nel post-fordismo . Paesi di destinazione “importatori riluttanti” - PowerPoint PPT Presentation

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Anna Elia

Processi migratori, territorio e politiche

a.a. 2012/13

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Il “modello mediterraneo di immigrazione” nel contesto italiano

Aspetti sociali, economici e normativi

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Le migrazioni nel post-fordismo • Paesi di destinazione “importatori riluttanti”• Crescita di occupazione nei servizi e nella piccola impresa• Fabbisogno diffuso di manodopera nelle nicchie dell’economa

informale e negli ambiti più “sgraditi” dell’economia ufficiale• Affidamento ad esterni di molte attività economiche (pulizia,

trasporti, ecc.)• Domanda di lavoro di cura (sud Europa): invecchiamento

demografico, emancipazione femminile, mancato adeguamento delle politiche pubbliche di sostegno alla famiglia

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Anni ’70 l’Italia da paese di emigrazione diventa paese di immigrazione (1)

CAUSE: • riduzione dei flussi migratori all’estero; emigrazione di rientro

anni ‘66-’67. Esempio: emigrazione di rientro dalla Germania conseguenza della diminuzione della domanda di lavoro per la crisi petrolifera del ‘73;

• Sviluppo sociale e civile in Italia: emigrazione non più come soluzione a problemi di reddito e di occupazione: prospettiva disattesa di possibili investimenti nei luoghi di origine da parte degli ex-emigranti

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Anni ’70 l’Italia da paese di emigrazione diventa paese di immigrazione (2)

• sviluppo del sistema del welfare soprattutto del sistema pensionistico; politiche assistenziali nel Mezzogiorno d’Italia (integrazioni al reddito: pensioni di vecchiaia e di invalidità. Destinatari soprattutto ex-emigranti).

• Anni ’70-’80 progressiva riduzione della migrazione interna verso le fabbriche: accresciuti livelli di scolarizzazione; riduzione dei livelli di occupazione

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Italia paese di immigrazione nel periodo post-industriale

• Non vi è corrispondenza tra paese di arrivo e gruppi nazionali (es. ex-colonie). Eterogeneità nei paesi di provenienza (paesi africani e asiatici anche molto distanti) (Calvanese 1983)

• presenza femminile predominante in molte nazionalità (nelle migrazioni intraeuropee degli anni ’50 e ’60 la componente femminile era minoritaria).

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Modello mediterraneo di immigrazione con particolare riferimento al caso italiano (Pugliese 2002)

1. ingresso nel lavoro agricolo stagionale e nel terziario2. assenza iniziale di qualsiasi normativa di regolazione dei

flussi migratori in ingresso; istituzioni facilitatrici (organismi di volontariato laico istituzioni ecclesiali, sindacato) di sostegno ai processi di sostegno-orientamento dei migranti

3. emanazione di provvedimenti di sanatoria sempre più restrittivi;

4. scarsa capacità di accesso dei migranti alle politiche sociali; 5. dicotomia disoccupazione/immigrazione nel sud Italia

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Ingresso dei migranti nel lavoro agricolo stagionale (1)

• Occupazione agricola nelle fasi della raccolta • Inizialmente frequenti occasioni di rientro in patria• Immigrazione maschile • Carenza manodopera locale (elevati livelli di

scolarizzazione; impiego di manodopera italiana fittizia)

• Sussidi della politica agricola dell’Ue (anni ’80-’90)

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Ingresso dei lavoratori migranti nel terziario (2)

• Elevato impiego dei servizi alla persona (attività di collaborazione domestica, assistenza agli anziani e alle persone diversamente abili)

• Nei paesi del mediterraneo i migranti suppliscono alle carenze del sistema di welfare

• Nel sistema italiano l’aumento dei grandi anziani (metà anni ‘90) allarga progressivamente l’ausilio di “lavoratrici” migranti in ambito domestico

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Normativa di regolazione dei flussi e provvedimenti di sanatoria (3)

• Apertura delle frontiere (anni ‘70) e grande facilità di ingresso

• Ruolo delle istituzioni facilitatrici• Politiche di adeguamento agli orientamenti restrittivi

dell’UE in materia di controllo delle frontiere• Progressiva emanazione di politiche di sanatoria

(normative di regolarizzazione) sempre più restrittive

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La dimensione territoriale di un modello di “integrazione subalterna”

(Ambrosini 2005)

• il modello dell’industria diffusa (piccole e medie imprese) nella Lombardia orientale e nelle regioni del Nord-Est;

• il modello delle economie metropolitane (grandi città, ma anche medi e piccoli centri) occupazioni nel basso terziario e nei servizi alle persone;

• il modello delle attività stagionali (Mezzogiorno): aree agricole in parte turistiche, lavoro di cura, lavoro stagionale informale;

• modello delle attività stagionali (Centro-Nord), attività agricole, turistiche, edili;

• le industrie di Stato nel sud Italia: i CARA e i CIE.

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Legge 943 del 1986

Misura di regolarizzazione per i lavoratori stranieri in quanto lavoratori “dipendenti” e per gli immigrati “attivamente” alla ricerca di un lavoro

La legge riservava i benefici del sistema di welfare nazionale al lavoratore immigrato in quanto lavoratore dipendente.

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Legge 39 del 1990 – Legge Martelli

Misure di regolarizzazione per tutti i lavoratori stranieri; Godimento delle politiche sociali per tutti i lavoratori stranieri

ivi compresi i lavoratori autonomi. Il provvedimento di sanatoria si rivolge ai venditori ambulanti di provenienti dall’Africa Sub-sahariana e dal nord Africa (Marocco, Tunisia).

Superamento del principio della riserva geografica (Convenzione di Ginevra del 1951) che limitava la domanda di asilo politico a coloro che provenivano dal blocco socialista.

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Effetti delle politiche di sanatoria anni 1986-1990-1995

1. Soddisfare il bisogno di manodopera dei distretti industriali nel centro-nord Italia e delle piccole industrie manifatturiere del nord-est;

2. Risposte a situazioni di urgenza sociale: rassicurare gli italiani di fronte ad una presenza sempre maggiore sul territorio di cittadini stranieri in situazioni di irregolarità; sedare momenti di conflittualità sociale nelle zone agricole del sud Italia;

3. Processi di etnicizzazione del mercato del lavoro: alto livello di specializzazione dei lavori effettuati dai migranti in relazione al loro paese di origine, del loro sesso e della religione di appartenenza (senegalese: venditore ambulante; tunisino: pescatore; filippine-donne dell’est: colf e badanti).

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Dalla trasmissione televisiva Nonsolonero del Tg2 del 1989 (punto 2 precedente slide):

• « [...] Pensavo di trovare in Italia uno spazio di vita, una ventata di civiltà, un'accoglienza che mi permettesse di vivere in pace e di coltivare il sogno di un domani senza barriere né pregiudizi. Invece sono deluso. Avere la pelle nera in questo paese è un limite alla convivenza civile. Il razzismo è anche qui: è fatto di prepotenze, di soprusi, di violenze quotidiane con chi non chiede altro che solidarietà e rispetto. Noi del terzo mondo stiamo contribuendo allo sviluppo del vostro paese, ma sembra che ciò non abbia alcun peso. Prima o poi qualcuno di noi verrà ammazzato ed allora ci si accorgerà che esistiamo » (Jerry Essan Masslo)

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Incitamento alla violenza contro i migranti da parte della delinquenza locale, volantino ritrovato dai carabinieri di Villa Literno prima dell’omicidio di Jerry Masslo:

« È aperta la caccia permanente al nero. Data la ferocia di tali bestie […] e poiché scorazzano per il territorio in branchi, si consiglia di operare battute di caccia in gruppi di almeno tre uomini ».

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La razionalità delle leggi di regolarizzazione:

I migranti sono portatori di diritti solo in qualità di forza lavoro, mentre la loro presenza

sociale viene completamente annullata (le politiche di sanatorie non vengono

accompagnate da politica di inserimento/orientamento dei migranti regolarizzati).

Nel 1991, dopo le prime leggi di regolarizzazione (1987-1990), la popolazione straniera

regolarmente residente in Italia era di 860 mila individui, mentre la stima dei migranti nella

situazione di “clandestino” è più di un milione. Le analisi sui permessi di soggiorno rivelano

una presenza di migranti provenienti dal Nord Africa; e dell’Africa occidentale soprattutto

nel nord Italia. Un terzo dei migranti è di religione musulmana.

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La Legge n. 40 del 1998 fu la prima mettere in causa l’accesso ai diritti sociali da parte del cittadino straniero in quanto pari al cittadino italiano.

Migrante « clandestino » Immigrato in regola con il permesso di soggiorno

Garanzie di integrità della persona fisica

Garanzie di integrità sociale

Cure ospedaliere o ambulatoriali urgenti o essenziali;

diritto all’istruzione per tutti i minori stranieri indipendentemente dallo status di “irregolare” dei genitori.

Accesso ai diritti sociali e civili, esclusione dai diritti politici.

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La Legge n. 40 del 1998

Migrante nella situazione di « clandestino »

Immigrati in regola con il permesso di soggiorno

Garantire le espulsioni;ridurre le presenze irregolari

attraverso maggiori controlli. Istituzione dei Centri di

Permanenza Temporanea; quote di ingresso stabilite

annualmente dietro accordi di cooperazione stabiliti con i paesi di provenienza.

La figura dello sponsor (datore di lavoro italiano).

Garantire percorsi di integrazione e di stabilizzazione.

accesso alle misure di edilizia sociale;

iscrizione alle liste di collocamento; diritto a mantenere o a riacquistare

l’unità familiare; Accesso al sistema sanitario

nazionale accesso al sistema pensionistico.

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Legge 40 del 98 Testo unico sull’immigrazione Un modello di integrazione ragionevole (Zincone 2000)

• I diritti dei migranti anche quelli fondamentali come quello del ricongiungimento familiare non sono assoluti ma assumono un caratterere « discrezionale », in quanto dipendono da norme e regole stabilite localmente (localismo dei diritti).

• Obiettivi: evitare fenomeni di aperta conflittualità tra italiani e migranti

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La legge 40 del 1998 (Testo unico sull’immigrazione) è la sola disposizione normativa in materia di immigrazione che si riferisce in maniera specifica ai processi di integrazione dei migranti sul territorio italiano.

Principi:

• Uguaglianza tra italiani e immigrati in quanto cittadini e non solo in quanto lavoratori;

• promozione di processi integrazione sul piano del dialogo interculturale con il diretto coinvolgimento di comuni, province, regioni, soggetti no-profit, il mondo della scuola, il mondo delle associazioni tra migranti (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2) ;

• possibilità di accedere alla Carta di Soggiorno (permesso di soggiorno illimitato) alla fine di un percorso di stabilizzazione sul territorio italiano.

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La legge 189/2002 - Bossi-Fini. Principale obiettivo della

sanatoria: la regolarizzazione delle “badanti”. • La legge sostituisce il contratto di lavoro al permesso di

soggiorno;• Allo scadere del contratto il migrante ha solo sei mesi per

trovare un altro lavoro altrimenti ricade nella condizione di “clandestino”;

• Il datore di lavoro è titolare del contratto di soggiorno del migrante e ne garantisce la permanenza sul territorio italiano;

• Abolizione della figura dello sponsor;• La legge pone inoltre ulteriori restrizioni al ricongiungimento

familiare.

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Effetti e obiettivi della sanatoria:

• annulla completamente ogni possibile prospettiva di integrazione del cittadino straniero rendendo provvisoria la sua presenza sul territorio italiano;

• colma le carenze delle politiche socio-sanitarie nazionali nella cura agli anziani legittimando processi di segregazione sociale ed economica delle donne migranti nel ruolo di “badante”;

• rende le donne migranti vulnerabili sul piano dell’accettazione di condizioni di lavoro gravose pur di non perdere il lavoro ed il contratto di soggiorno;

• le restrizioni al rinnovo del contratto di lavoro determinano un’immigrazione circolare, non integrata da mettere a disposizione del mercato del lavoro informale come una continua riserva di lavoratori a basso costo.

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Composizione demografica della popolazione straniera dopo la sanatoria del 2002:

La legge n. 189 del 2002, fino al primo gennaio 2006, ha concesso 647 mila regolarizzazioni, di cui più della metà riguardano donne migranti impegnate nel lavoro di assistenza e di cura.

Al primo gennaio 2006 gli stranieri regolarmente residenti in Italia erano circa 2.7 milioni, mentre nel 2002 erano 1,5 milioni; il 56 per cento delle donne migranti arriva dall’Est-Europa.

L’incremento, dal primo gennaio 2002 al primo 2006, ha riguardato in modo particolare i flussi dall’Ucraina (+ 800 per cento); dalla Romania (+ 300 per cento); Albania (+100 per cento); Moldavia (+450 per cento).

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Fine anni ’90 – 2012: costruzione ideologica del razzismo nella società italiana

(Wieworka 1998; Dal Lago 1999)

• 1995 – 2012 - costruzione sociale del clandestino/immigrato come criminale da parte dei media e dalle strategie di marketing politico;

• 1995 - 2011 – crescita esponenziale dei fenomeni di sfruttamento del lavoro migrante collegata alla diversa appartenenza etnica (fenomeni di crescente competitività tra lavoratori stranieri);

• 2008 – la “scia del razzismo”: dibattito pubblico sulla questione del razzismo in Italia.

• 2009 - reato di clandestinità: processo di identificazione tra la presenza di “clandestini” e fenomeni di illegalità diffusa sul territorio italiano; DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008 , n. 92 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. (GU n. 122 del 26-5-2008 ) - Legge 94 del 2009

• 2011 – Emergenza nord Africa – la costruzione sociale e politica delle differenze etniche

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DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008 , n. 92 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. (GU n. 122 del 26-5-2008 )

Legge 94 del 2009

• reato di clandestinità: per l’immigrato clandestino fermato dalle forze dell’ordine è previsto il carcere (abolito dalla Corte di Giustizia Europea) e l’espulsione;

• si sopprime la norma del ddl che avrebbe abrogato il divieto di segnalazione degli stranieri irregolari che accedono alle cure urgenti ed essenziali;

• Il «centro di permanenza temporanea» viene denominato «centro di identificazione ed espulsione»;

• reato di locazione di un immobile a straniero privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione" ;

• introduce un contributo sulla domanda di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno (un minimo di 80 a un massimo di 200 euro) che ogni straniero ha l`obbligo di versare per tutte le pratiche di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, esclusi i permessi per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari

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La questione della cittadinanzaUn focus sui giovani nell’emigrazione:

i figli dei migranti in Italia e i msna

• Il caso italiano: una concezione “etnica” della cittadinanza, legata al sangue: la nostra legge è la più restrittiva dell’UE

• La chiusura verso le seconde generazioni, anche nate in Italia

• Un modello di sospensione dei diritti di cittadinanza per i msna

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Chi sono le seconde generazioni?

Confluiscono in questa categoria concettuale casi assai diversi:

• bambini nati e cresciuti in Italia, • gli adolescenti che si sono ricongiunti con i genitori

dopo aver compiuto un ampio processo di socializzazione nel Paese di origine,

• minori giunti soli e presi in carico da progetti educativi realizzati in Italia,

• minori rifugiati.

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Alcuni dati

• I minori di origine straniera iscritti a scuola nell’anno scolastico 2010-2011 sono 709.826 (incidenza del 7,9% sulla popolazione studentesca). 7,6% nelle scuole materne. Gli universitari stranieri ammontano a 61.777 (3,6% del totale).

• I minori figli di immigrati: 1 milione nel 2011 (Dati Istat), su un totale di 4,5 milioni di cittadini stranieri, (il 7.5% della popolazione italiana) (dati ISTAT 2011),

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Le ricerche sociologiche definiscono:

• seconda generazione in senso stretto, solo i giovani figli di immigrati nati in Italia;

• generazione 1,5 quelli arrivati a 6-12 anni; • generazione 1,25 quelli immigrati a 13-17

anni. • Seconde gen. (nati in Italia o immigrati molto

giovani)

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Le seconde generazioni: « giovani italiani con il permesso di soggiorno »

• Discendenti di italiani: tre anni per ottenere la nazionalità;

• La cittadinanza si trasmette ai figli sulla base dello Jus sanguinis. I minori di origine straniera nati in Italia: richiesta di cittadinanza italiana ai 18 anni con obbligo di residenza legale e ininterrotta sin dalla nascita (legge 91/1992).

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Sono esclusi dall’ottenimento della cittadinanza:

• i minori che hanno trascorso brevi periodi nei paesi di origine dei genitori;

• i minori invisibili figli di genitori che vivono una condizione di “clandestinità”;

• i minori ricongiunti ai genitori;• i minori i cui genitori perdono il contratto di

lavoro e diventano “clandestini” espellibili.

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La scuola come luogo primario di integrazione delle seconde generazioni (Favaro; Tognetti Bordogna):

Un modello di didattica interculturale:• la connessione tra il tema dell’inserimento degli alunni stranieri e il tema

dell’educazione interculturale (es. nuove attenzioni didattiche ai bisogni specifici dei minori stranieri);

• il diritto/obbligo scolastico per tutti i minori presenti in Italia, a prescindere dalla loro nazionalità e condizione giuridica (uguaglianza nelle opportunità formative) (art. 38, comma 1 T.U.);

• il tema dell’insegnamento dell’italiano si colloca come seconda lingua nel più ampio progetto del riconoscimento e valorizzazione della lingua e della cultura d’origine anche attraverso l’opera di mediatori linguistici e culturali;

• la scuola è al ”crocevia come luogo di interazione non conflittuale di comunità culturalmente diverse” (Zincone 2000) Commissione per le Politiche di Integrazione degli Immigrati.

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Classi di inserimento temporaneo

• 2008-2009 – restrizioni ai programmi di educazione interculturale nella scuola. Mozioni della Lega Nord approvate alla camera: classi di inserimento separato nelle scuole per i figli degli immigrati; tetto del 30 per cento sulla presenza dei bambini migranti nelle classi delle scuole primarie.

• Le classi separate: chi non supera un test di ingresso dovrà frequentare delle classi separate “classi ponte” per l’apprendimento della lingua italiana , propedeutiche all’ingresso degli studenti stranieri nelle classi permanenti.

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• Il tetto del 30 per cento avrebbe come finalità quella di favorire la distribuzione degli alunni stranieri nelle scuole, imponendo trasferimenti ai bambini migranti costretti a frequentare delle scuole lontane dalla propria residenza. Il tentativo è quella di evitare la prevalenza dei bambini nelle scuole, il provvedimento non considera che la presenza dei bambini migranti nelle scuole ha salvato numerose scuole dalla chiusura in particolare le piccole scuole delle comunità montane, e posti di lavoro ad insegnanti italiani.

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La presenza delle seconde generazioni in Italia questioni aperte:

• Aspettative di emancipazione sociale della seconda generazione: i rischi di un mancato riscontro.

• I problemi di una mancata cittadinanza. • Strategie di assimilazione culturale senza

opportunità di integrazione.

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Esempi di associazionismo tra i giovani delle seconde generazioni

Associazione Seconda Generazione • associazione nata a Treviso 2008 per protesta contro

un’amministrazione comunale che realizza atti discriminatori. Le nuove generazione spesso richiedono i diritti negati ai genitori. Il culto islamico ad esempio che non viene praticato dai figli, diventa una modalità per il rispetto dei diritti delle minoranze.

G2 www.secondegenerazioni.it , • La rete G2-Seconde generazioni, nasce nel 2005 da figli di immigrati e

rifugiati nati o cresciuti in Italia e che lavora, principalmente, in due direzioni: «identità come incontro di culture» e «diritti negati alle seconde generazioni».

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Testimonianze dalla rete G2

• “E’ complicato costruirsi un’identità quando il tuo aspetto esteriore non corrisponde al tuo accento, quando ti accorgi che gli altri hanno una percezione diversa da quella che hai di te stesso. E’ estremamente complicato per un giovane rimanere cittadini di un paese che magari non si è mai visto e di cui non si parla la lingua.” (Esponente G2, italiano di origine senegalese)

• Esponente G2, italiana di origine eritrea: «Per una volta - dice -

vorrei che si parlasse di noi come italiani. E non pensando solo a ciò che per qualcuno è un problema, ma a come le nostre differenze possono giovare alla società italiana».

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I legami tra i giovani del G2 hanno per obbiettivo :

• La ricerca di uno spazio di partecipazione politica e di visibilità nello spazio pubblico attraverso attività di sensibilizzazione in collaborazione con i soggetti della società civile ;

• I progetti finalizzati a sensibilizzare i rappresentanti del Governo sulla necessità di rivedere le regole relative all’ottenimento della cittadinanza come quello organizzato in occassione del 150° anniversario dell’unità d’Italia con Save the Children «Promessi sposi… d’Italia, questa nazionalità si deve fare» ;

• La presentazione della richiesta di cittadinanza alle più alte cariche dello Stato (la lettera indirizzata al Presidente della Repubblica del 2007 ha un forte impatto mediatico e apre uno spazio di discussione politica; raccolta di firme e sostegno alla campagna l’Italia sono anch’io da parte del Presidente Napolitano e di diverse associazioni sindacali e antirazziste);

• I legami con il mondo della scuola al fine di sostenere i programmi di didattica interculturale;

• Un ufficio legale e la costituzione di un Osservatorio sulle discriminazioni verso le seconde generazioni da parte dell’associazione.

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Chi sono i minori non accompagnati?

• Sono definiti minori non accompagnati dal DPCM 535/99,

(regolamento riguardante le funzioni del Comitato per i Minori Stranieri) i "minori di nazionalità non italiana o di altro Stato dell'Unione europea che non hanno chiesto asilo politico e che, per qualsiasi motivo,si trovano nel territorio dello Stato senza assistenza o la rappresentanza dei genitori o di altri adulti che sono legalmente responsabili in base alle leggi in vigore nel sistema italiano (parenti entro il quarto grado).

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I diritti dei minori non accompagnati

• Non essere detenuti• Non subire procedure di identificazione nocive

alla loro salute• Devono essere informati sui loro diritti• Non essere rimpatriati• Essere inseriti in un percorso di protezione e di

tutela

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Il profilo dei minori non accompagnati

• Le rilevazioni statistiche sulla presenza dei minori non accompagnati in Italia risalgono al 2000, un anno dopo la costituzione del Comitato Minori Stranieri. Si tratta di minori « segnalati » al Comitato dalle forze di polizia o dai servizi sociali delle amministrazioni comunali.

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MSNA CONTATTATI O PRESI IN CARICO 2006-2011

Numero minori in valori assoluti

Fonte: Minori Stranieri Non Accompagnati - Rapporto 2011, ANCI - Cittalia; CMS (2011)

2006 2007 2008 2009 2010 2011*0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,0007,870

5,543

7,216

5,879

4,588

7,484

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Minori segnalati al Comitato minori stranieriPrincipali nazionalità al 31/12/2010

Afghanistan 919 20,7 %Marocco 652 14,7 %Egitto 492 11,1%Albania 400 9,0%

Page 45: Anna Elia Processi migratori, territorio e politiche a.a. 2012/13

Minori segnalati al CMS (Comitato minori stranieri) 31/12/2010

età %15 558 12,616 1.104 24,917 2129 48,0

Page 46: Anna Elia Processi migratori, territorio e politiche a.a. 2012/13

Minori segnalati al CMS (Comitato minori stranieri) 31/12/2010

genere %maschi 4.016 90,5femmine 422 9,5

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Minori segnalati al CMSPrincipali nazionalità al 31/10/2011

Tunisia 1.144 16,1 %Afghanistan 1.106 15,6 %

Egitto 855 12,0%Marocco 533 7,5%

Totale 7.112

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Minori segnalati al CMS Principali nazionalità 31/10/2011

MNA segnalati MNAirreperibili

Totale 7.112 2.539

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7575 i minori stranieri non accompagnati segnalati alla

Direzione Generale dell’Immigrazione delle Politiche di Integrazione (ex Comitato Minori

Stranieri) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

al 31/12/2012

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• Minori segnalati: 7.575• Minori presenti: 5.821• Minori irreperibili: 1.754

• Prime tre nazionalità dei minori segnalati• Bangladesh 18,3%• Egitto 12,8%• Albania 9% Dati al 31/12/2012 della Direzione Generale dell’Immigrazione

e delle Politiche di integrazione (ex Comitato Minori Stranieri) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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Le rilevazioni statistiche del comitato minori stranieri non comprendono:

• I minori “ non segnalati ” che vivono nell’ombra e che subiscono lo sfruttamento delle reti criminali;

• I minori che scompaiono nel momento del loro arrivo nelle zone di frontiera (situazioni di respingimenti arbitrari e di detenzione alla frontiera, ) ;

• I minori neo-comunitari; • I minori non accompagnati respinti via mare; • I minori non accompagnati rimpatriati per inadeguate

procedure di identificazione alla frontiera

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MINORI O IMMIGRATI? LA NORMATIVA ITALIANA SUI MINORI NON ACCOMPAGNATI

Il trattamento giuridico del minore straniero si situa al margine tra due normative opposte:

• I principi di protezione e di assistenza all’infanzia (legge 184/83 per l’affidamento e l’adozione);

• La normativa sull’immigrazione orientata soprattutto sui principi del controllo dei flussi in entrata (Testo Unico sull’immigrazione del 98 e i suoi decreti di modifica, l'art. 25 della Bossi-Fini del 2002 ; la legge 94 del 2009 Pacchetto sicurezza).

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I testi normativi internazionali forniscono un significativo ancoraggio per l’applicazione dell’ istituto della tutela (previsto dal Codice Civile italiano)

anche per i minori stranieri non accompagnati

Testo normativo fondamentale è la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989,

ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91,

Altre convenzioni sopranazionali che orientano la complessa materia della protezione dei minori:

•Convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, ratificata in Italia con legge 742/80,•Convenzione de l’Aja del 28 maggio 1970 in materia di rimpatrio dei minori, ratificata con legge 396/1975,•Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e sulla ristabilimento dell'affidamento dei minori, e•Convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,

ratificate in Italia e rese esecutive con Legge n. 64/94: “Recepimento di convenzioni europee sui minori”

LA CONVENZIONE DI NEW YORK SUI DIRITTI DEL FANCIULLO DEL 1989

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• Il Minore Straniero Non Accompagnato, (DPCM 535/99) essendo privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili, ha diritto ad un tutore.

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La tutela è un istituto rivolto alla salvaguardia di persone incapaci di provvedere ai propri interessi,ovvero i minori e gli interdetti.

L’istituto della tutela è regolato fondamentalmente dal Codice Civile,Titolo X, dall’art. 343 all’art. 389.

Alcune disposizioni sono dettate anche dalla Legge 184/83, “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, come modificata dalla Legge 476/98 e dalla Legge 149/01.

COS’E’ LA TUTELA (Costa 2013)

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La nomina del tutore è competenza del Giudice Tutelare che ha poteri di vigilanza, di intervento e di integrazione di volontà per i soggetti beneficiari della tutela

Art. 344 del Codice Civile(Funzioni del giudice tutelare):“Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge”. Il giudice tutelare può richiedere la assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni”.

Art. 346 del Codice Civile(Nomina del tutore e del protutore):“Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l’apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore”.

CHI NOMINA IL TUTORE (Costa

2013)

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Le disposizioni del Codice Civile indicano che la scelta del tutore debba orientarsi tra queste diverse possibilità, indicate in

ordine di priorità:

1. persona designata dal genitore2. ascendente o altro parente prossimo o affine del minore3. persona idonea (definita dal codice di ineccepibile condotta)

Art. 348 del Codice Civile(Scelta del tutore)

ATTENZIONE:Se il minore per cui si richiede la tutela ha compiuto il sedicesimo anno,

il Giudice Tutelare deve sentirlo, prima di procedere alla nomina di un tutore.

FIGURE CHE POSSONO ESSERE DESIGNATE COME TUTORI (Costa

2013)

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La persona idonea viene generalmente individuata tra:

• Privati cittadini;• Sindaco o suo delegato;• Soggetti iscritti agli Albi e/o Associazioni dei Tutori, presenti in alcuni contesti territoriali che hanno seguito un corso specifico di formazione

FIGURE CHE POSSONO ESSERE DESIGNATE COME TUTORI

(COSTA 2013)

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La presa in carico dei minori non accompagnati in un sistema di inclusione/esclusione sociale :

• La segnalazione al Comitato Minori Stranieri da parte dei servizi sociali o dalle forze di polizia, protezione del minore in un centro di « prima accoglienza »,

• Permesso di soggiorno per « minore età » : il minore non accompagnato una volta giunto nel territorio italiano è protetto da ogni misura di espulsione una volta accertata la sua minore età. Il permesso di soggiorno per « minore età » ha un carattere provvisorio nell’attesa che il CMS (ora) valuti l’eventualità del rimpatrio assistito.

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• Il minore è inserito nel frattempo in un progetto di inserimento scolastico e di formazione durante la sua permanenza nel Centro di Seconda Accoglienza o in una casa famiglia.

• Il minore non accompagnato è inserito nel sistema di protezione

dell’infanzia nazionale: il giudice per i minori può determinare la sua adozione, il suo affidamento presso una famiglia o la sua tutela da parte di un operatore sociale o di un volontario,

• Dopo la risposta del Comitato sulle possibilità di rimpatrio assistito il minore acquisisce un permesso di soggiorno per affidamento convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro

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La presa in carico dei minori non accompagnati richiedenti asilo:

• I minori non accompagnati richiedenti asilo saltano l’inchiesta del comitato per il rimpatrio.

• Il minore dopo una permanenza presso un centro di prima accoglienza (dieci giorni) è affidato ai servizi sociali delle amministrazioni locali o ad una struttura di accoglienza del Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) nel caso sia richiedente asilo in attesa dell’audizione presso la Commissione territoriale.

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Il rimpatrio assistito: tutela del supremo interesse del minore non accompagnato o una strategia per spospendere i diritti di cittadinanza?

• Spesso le risposte del Comitato Minori Stranieri in

merito alla possibilità di reintegrare il minore nel luogo di origine non arrivano provocando un rallentamento nelle procedure di regolarizzazione in Italia.

• Il recupero dell’unità familiare come supremo interesse del minore diventa una sorta di alibi che permette al governo italiano di controllare la mobilità dei minori non accompagnati sul territorio.

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Il passaggio allo status di adulto per i minori in erranza

Il momento della conversione del permesso di soggiorno per minore età

in uno per studio o lavoro

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L’evoluzione della normativa rivolta alla regolarizzazione dei MNA:

• DAL TESTO UNICO 286/98 ALLA LEGGE 30 LUGLIO 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

• DALLA LEGGE 189/2002 ALLA LEGGE 15 LUGLIO 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica);

• DALLA LEGGE 94/2009 ALLA LEGGE 2 AGOSTO 2011, n. 129 (Libera circolazione dei cittadini comunitari e rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari);

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Il titolo di soggiorno per i minori non accompagnati alla maggiore età (art. 32 Testo Unico)

Condizioni per convertire il titolo di soggiorno per affidamento in un titolo per permesso di studio o di lavoro:

• i minori stranieri che sono in possesso di un permesso di soggiorno per minore età, e non quindi di quello per affidamento, non possono convertire il proprio titolo di soggiorno in uno per studio o per lavoro.

.

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L’art. 32 c. 1 del D. Lgs. 286/98 prevedeva per i minori comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il rilascio di un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età ma non riguardava i minori stranieri non accompagnati per i quali ogni decisione era rimessa al Comitato Minori Stranieri.

Nel 2002 con la cd. Legge Bossi Fini il legislatore interviene sull’art. 32 nell’ottica di limitare le possibilità di conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età per i minori stranieri non accompagnati introducendo le disposizioni di cui ai commi 1 bis - quater (presenza in Italia da tre anni e progetto di integrazione di due anni)

L’EVOLUZIONE NORMATIVA (Costa 2013):

Dal 1998 al 2002

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La Corte Costituzionale intervenendo (sentenza 198/2003) sull’originaria formulazione dell’art. 32 laddove prevedeva solo i minori affidati e non anche quelli sottoposti a tutela ai fini della convertibilità del permesso di soggiorno ha attenuato gli effetti negativi delle modifiche introdotte dalla Bossi Fini.

Direttiva Ministero dell’Interno: Prot. n. 17272/7, 28 marzo 2008

“[…] Nel caso in cui un minore straniero sia stato sottoposto ad un provvedimento formale di affidamento o tutela, le SS.LL., al compimento della maggiore età, potranno rilasciare allo stesso un permesso di soggiorno indipendentemente dalla durata della sua presenza sul territorio nazionale, dalla frequentazione di un progetto di integrazione o dal provvedimento del Comitato minori stranieri di “non luogo a procedere al rimpatrio”.

Tale Direttiva dichiara che anche i minori titolari di un permesso di soggiorno per minore età, se destinatari di un decreto di tutela, possono convertire il proprio titolo di soggiorno, al compimento della maggiore età.

L’EVOLUZIONE NORMATIVA (Costa 2013):

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Nel 2009 con la L. 94/2009 il legislatore interviene nuovamente sul testo dell’art. 32 TUArt. 32 Testo Unico 286/98 come modificato dalla legge 94/09 (sottolineato) disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età-

1. per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 231-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per

motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, (...) ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 1-ter. L’ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

Dall’8 Agosto 2009 Al 6

Agosto 2011

L’EVOLUZIONE NORMATIVA (Costa 2013):

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• La disposizione prevista all’art.32 co. 1 bis della legge 94/09 sembrava doversi applicare ai minori non accompagnati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184/1983 (e successive modifiche) e a quelli sottoposti a tutela

SOLO SE

• presenti in Italia da almeno tre anni e inseriti da almeno due anni in un progetto di integrazione sociale, che dispongano di un alloggio, e che frequentino un corso di studio o svolgano attività lavorativa retribuita.

L’EVOLUZIONE NORMATIVA (Costa 2013):

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Con la L. 129/2011 il legislatore interviene nuovamente sul testo dell’art. 32In base alla nuova disposizione, la conversione del permesso di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184/1983 ovvero sottoposti a tutela al compimento della maggiore età è possibile se risulta soddisfatta una delle seguenti circostanze:

Sia stato emesso un PARERE POSITIVO della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

OPPURE

I minori siano presenti in Italia da almeno tre anni, siano inseriti da almeno due anni in un progetto di integrazione sociale, dispongano di un alloggio, frequentino un corso di studio o svolgano attività lavorativa retribuita.

La conversione del permesso di soggiorno per minore età in uno per motivi di studio o di lavoro

(COSTA 2013):

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Legge 94 del 2009 – Introduzione del reato di ingresso e di soggiorno illegale sul territorio dello Stato :

Effetti: • La maggior parte dei minori stranieri non accompagnati

arriva in Italia dopo i 15 anni trovandosi nell’impossibilità di concludere il programma di regolarizzazione, divenendo di fatto dei futuri “clandestini”.

• Un aumento del numero di minori vittime di forme di sfruttamento.

• Un probabile aumento di un’immigrazione di minori in età sempre più giovane.

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I non-luoghi dell’accoglienza: la posizione di “confine” tra l’inalienabile diritto alla protezione dello stato e quella del “clandestino” da rimpatriare (Bauman 1998).

L’impatto dei minori con il sistema di seconda accoglienza:• impossibilità di intravedere un futuro in Italia

nell’incertezza di sufficienti informazioni e garanzie sui loro diritti;

• senso di disorientamento rispetto alle aspettative riposte prima della partenza;

• processo di adattamento ad un processo di marginalità sociale;

• la ricerca di “autonomia” nella fuga dai centri.

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L’INTERVENTO IN EMERGENZA: l’esperienza dell’Emergenza Nord Africa

• Il 12 febbraio 2011, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria fino al 31/12/2011, nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord Africa;

• Il 30 marzo 2011, con Seduta Straordinaria della Conferenza Unificata, il Governo, le Regioni, le Provincie autonome e Enti Locali si stabilisce un Accordo per la definizione dell’equa distribuzione dei profughi sul territorio nazionale;

• Il 6 aprile 2011, in Conferenza Unificata, ad integrazione del precedente Accordo del 30 marzo, si prevede un idoneo finanziamento al Fondo Prot. Civile per sostenere l’emergenza ed anche il finanziamento pluriennale creando un Fondo in favore dei Comuni che prendono in carico i msna, cui spetterà di assegnare il minore alle strutture autorizzate.

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• Il 13 aprile 2011, con OPCM 3933, si definiscono ulteriori disposizioni:

1. nomina del Capo Dip. Della Protez. Civile come commissario delegato;

4. autorizzazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fino al 31 dic. 2011, per corrispondere un contributo a quei comuni che hanno sostenuto/autorizzato spese per l’accoglienza dei msna, per un massimo di 80 euro pro capite pro die, con uno stanziamento di 9,8 mil di euro.

• Il 18 maggio 2011, il Commissario Delegato con decreto n. 2436, ha indicato il Dott. Natale Forlani, Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quale Soggetto attuatore nazionale per i msna Emergenza Nord Africa

L’INTERVENTO IN EMERGENZA: l’esperienza dell’Emergenza Nord

Africa

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In base ai dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al 31/12/2012,

i minori stranieri non accompagnati arrivati in Italia a seguito

dell’Emergenza Nord Africa erano 4.176, di cui 851 quelli ancora minorenni e presenti

L’INTERVENTO IN EMERGENZA: l’esperienza dell’Emergenza Nord

Africa

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L’accoglienza temporanea dei minori (Save the Children 2011)

• Le SAT 24 in Italia • Gli accordi tra cooperative sociali e protezione

civile• L’esclusione dei comuni dal sistema di

accoglienza e la destrutturazione del Programma Nazionale Minori non Accompagnati

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La strutturazione di un sistema di « non-accoglienza » per i minori non accompagnati

• Dall’inizio del 2011 589 minori non accompagnati hanno sostato nel CSPA di Lampedusa vivendo in condizioni di promiscuità con gli adulti. La durata dell’attesa va da 20 a 50 giorni (Save the Children 2011).

• 2600 minori non accompagnati sono arrivari sull’isola di Lampedusa dall’inizio dell’anno. Circa 600 di loro sono ancora presenti nelle strutture di accoglienza temporanea (Sat) in attesa di essere inseriti in un programma di integrazione (Save the Children 2011)

• Numerosi i casi di fuga. Secondo il CMS 600 sono i minori identificati e resisi irreperibili su 1264 casi di minori segnalati presenti in Sicilia (Source: Comité mineurs étrangers - Ministère du Travail et des politiques sociales octobre 2011) .

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Le pratiche di accoglienza e la disciplina nei centri:

• il contenimento delle aspettative di emancipazione: l’accettazione delle regole del centro e dei tempi di attesa per l’ottenimento del permesso di soggiorno;

• il ridimensionamento delle aspettative in merito alle garanzie di cittadinanza (l’accettazione dei tempi di attesa per l’ottenimento del permesso di soggiorno);

• il controllo della mobilità sul territorio;• il contenimento delle ansie: la percezione del minore/immigrato come

problema da parte degli operatori sociali; (contenimento delle ansie nella finalità di generare un clima di tranquillità nella comunità che li ospita);

• la ricerca dei familiari come sostegno ai programmi di integrazione.

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La legge 94 del 2009 sul reato di clandestinità rende ancora più difficile convincere i minori, in particolare quelli di 17 anni, sull’opportunità di concludere un processo di integrazione nei centri.

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• “Quando stavo a casa un parente mi ha detto “vieni in Italia, c’è il lavoro c’è tutto”. Sono venuto con la barca. Sono arrivato in Sicilia. Ma quando sono arrivato era andato via anche lui, al nord, perché aveva perso il lavoro. Sono scappato, sono stato per strada, in tante città, ho avuto fame. Ho incontrato delle persone che mi hanno detto di andare in comunità, ora sto bene qui, ma non potrò stare sempre… il tempo passa e non posso lavorare, non posso fare niente.” (Amadou, 17 anni, paese di origine: Marocco)

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Molti minori sono arrivati e ci hanno raccontato di essere trattenuti da sei mesi ad un anno nei centri di detenzione in Libia dove alcuni di loro hanno subito violenze gravissime… una ragazza di circa 15 anni ha subito violenze sessuali ed ha perso un bambino in Libia, la ragazza è arrivata sana, ma deve essere seguita bene… mi dispiace che quando arrivano trovano queste difficoltà, in quanto essere qui non vuole dire: “Sono arrivata ed è finito tutto”, ma essere costretta ad iniziare un altro lungo percorso. (operatore sociale Save the Children - Sicilia)

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… i ragazzi sono ansiosi per il fatto di non potere riuscire ad avere permesso di soggiorno dopo dei 18 anni… ed anche per me veramente è molto difficile dire ad un ragazzo puoi rimanere in comunità senza essere espulso, ma dopo i 18 anni non puoi avere il permesso di soggiorno… » (operatore sociale CSA della Sicilia)

Page 83: Anna Elia Processi migratori, territorio e politiche a.a. 2012/13

La percezione del minore come problema

• « Il giorno che andiamo in questura per il permesso di soggiorno tu respiri, il problema diventa quello di contenerli in tutti gli altri giorni… tutti c’hanno quest’ansia dei documenti… del diventare regolare perché senza il permesso di soggiorno e la tutela non puoi lavorare, ma se sei minorenne non puoi lavorare.. loro hanno questa forma mentis e vorrebbero tutto e subito…» (operatore sociale di un CSA)

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Emancipazione alla maggiore età

• Minori italiani: accompagnamento da parte dei servizi sociali fino al 21° anno di età,

• Minori non accompagnati: un processo di emancipazione accellerato verso la difficile ricerca di un « lavoro »

• « Quando avrai il permesso di soggiorno che rimani a fare qui.. Vai la nord... Loro mi hanno detto questo (gli oepratori di un CSA) ma io sono senza soldi, come faccio a trovare un casa… avere del denaro… senza conoscere nessuno... » (Amadu, 17 ans, Somalie)

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• (…) Quelli che ho conosciuto non vogliono capire che vivere in Italia costa. Un po’ perché sono abituati, pensano che c’è il servizio sociale che li tutela, e io ho avuto da fare dai diciotto anni in poi per farli capire che da oggi i servizi sociali non pensano più a loro. Ad esempio, anche se uno lavorava un po’ a nero, perché non aveva lavoro, però non capiva che doveva in qualche modo, anche minimamente, contribuire. (Resp. Comunità di seconda accoglienza)

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L' “ attesa » nel CSA da parte dei minori richiedenti asilo:

• l‘attesa dell’audizione presso il tribunale per essere affidati ad un tutore;

• l‘audizione presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione umanitaria (l’audizione dovrebbe avere luogo entro 30 giorni dopo l’affidamento ad un tutore, ma il termine è estremamente mutevole)

Page 87: Anna Elia Processi migratori, territorio e politiche a.a. 2012/13

L’INCERTEZZA DELL’ATTESA :

La notte non riesci a dormire e pensi alla tua famiglia io sono otto mesi che sono qui e che non mando soldi a casa… mio padre lo hanno preso i soldati e non so è vivo o morto… mia madre è stata ferita e ora non so come sta… la mia famiglia dipende da me… voglio farli venire tutti qui… Qui mi hanno detto che quando avrò il permesso potrò lavorare … io voglio lavorare, voglio imparare un mestiere… ma adesso non faccio niente… non so dove andrò… nessuno mi dice niente, non so dove potrei andare e cosa potrei fare con la carta… (Amadou, paese di origine: Somalia, 17 anni)

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• Nel 2008 6740 minori hanno abbandonato le strutture di accoglienza di 746 comuni. 64 % del totale dei minori hanno abbandonato i centri di prima accoglienza, mentre quelli che hanno abbandonato i centri di seconda accoglienza sono il 21 per cento. (Rapporto ANCI 2008)

Page 89: Anna Elia Processi migratori, territorio e politiche a.a. 2012/13

• “Io adesso non vedo il futuro… per me il futuro è domani quando il tribunale mi convocherà… quando andrò in Commissione quello è già il futuro… però non so quando… non mi sanno dire se tra una settimana… dieci giorni… un mese… ma solo devi aspettare… io sono arrivato a Lampedusa a giugno… io sono stato tre mesi all’altro Centro in Sicilia, e ora sono qui da due mesi… e ancora non sono andato in tribunale e poi quanto dovrò aspettare ancora per andare in Commissione e poi quanto ancora per sapere il risultato del colloquio… » (Abou, 17 ans, Burkina Faso)

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Il controllo sui minori per impedire le fughe:

• Io ero da quattro mesi nel centro e non potevamo uscire dal cancello, io volevo solo chiamare la mia mamma… e loro dicono di stare tranquilla, vedevo che l’educatore mi voleva bene e poi mi hanno fatto telefonare… abbiamo parlato, due minuti, pochissimi perché loro si spaventavano che noi parlavamo con altri ragazzi che scappiamo. Tre ragazzi sono scappati... questi ragazzi siamo andati insieme con me a scuola e poi loro sono scappati, ed io ho chiesto dove stavano andando e mi hanno chiesto : “Vuoi venire?” ma io ho detto no, no non ci vado perché... stavo aspettando mia sorella che doveva arrivare in Italia dall’Etiopia… per una settimana non sono andata a scuola perché avevano paura pure per me, alla fine dopo... un mese mi hanno lasciato come voglio: andavo a scuola da sola... mi dicono: “Vai a fare la spesa, vai al supermercato per la suora»(Zafira, 18 anni, paese di origine: Etiopia)

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La mediazione degli adulti alla frontiera

« Sono partita da Etiopia, sono andata in Sudan, da Sudan in Libia e da Libia in Italia… sono arrivata in barca… mia sorella pagato tanti soldi, sono venuta con una barca grande… quindi non c’era nessun problema quando sono arrivata. Sulla barca ho fatto amicizia, mi volevano bene perché erano più grandi di me, quindi, mi guardavano come sua sorella, la polizia, quando siamo arrivati, ci ha portato in un centro, dal centro siamo andati in un altro ancora più lontano, siamo stati lì due o tre giorni dove ci sono minorenni... con polizia, io non volevo dire che sono minorenne perché avevo paura che mi portano via senza amici però... c’erano i miei amici che siamo venuti insieme e come loro lo sanno che io voglio studiare, loro mi hanno detto: “Se vuoi studiare è meglio per te e poi, seconda cosa, che fai senza nessuno, che fai fuori?” » (Zafira, 18 ans, paese di origine: Etiopia)

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L’arrivo nelle zone della frontiera marittima :

• « Ho partecipato ad uno sciopero e poi la polizia è venuta a scuola e ci ha messo in gruppi di cinquanta… io sono scappato, ma ho saputo che volevano venire al villaggio a prendermi… avevo paura e ho chiesto a mio zio di aiutarmi a partire per l’Italia… Io pensavo che in Italia fosse diverso… ma l’Italia è come la Libia… nessuno mi ha detto quello che mi sarebbe successo, in tutti questi mesi nessuno mi hanno dato i soldi per telefonare alla mia famiglia… io sono quasi morto in mare… e miei non sanno che sono vivo” (Thierno, 17 anni, paese di origine: Burkina Faso)

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Le condizioni di accoglienza dei minori nelle zone di frontiera del sud Italia (Lampedusa e Sicilia)

(Save the Children 2010)

Problemi:• permanenza dei minori nei centri di primo soccorso al di là dei 10 giorni previsti

per l’identificazione;• ritardi nei trasferimetni nei centri di seconda accoglienza dove inziare un

programma di integrazione sociale; • ritardi in relazione all’avvio dei programmi di tutela e/o di avvio della richiesta

di status di rifugiato;• concentrazione delle presenze nei centri di accoglienza: nel 2008 centinaia di

minori (150-400) erano presenti nelle strutture in rapporto a qualche decina di posti disponibili;

• frettolose e arbitrarie procedure di identificazione e di espulsione;• assenza di informazioni sulle procedure di identificazione e di regolarizzazione

dei minori.

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• Quali le strategie politiche e le azioni delle istituzioni per ridare senso ad un percorso di accoglienza e ai programmi di reintegrazione sociale dei minori?

• Quali capacità di azione e quali risorse mobilitano gli operatori sociali per superare le difficoltà di presa in carico dei minorinon accompagnati ?

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LA DIMENZIONE TERRITORIALE DEI PROCESSI DI SECONDA ACCOGLIENZA DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI

• Le autorità locali sono responsabili dell’accoglienza e dell’assistenza dei minori migranti (come per i minori italiani) compresa per la copertura dell’interno costo finanziario;

• La qualità dell’accoglienza (soddisfazione dei bisogni essenziali, la presenza dei mediatori culturali, le compentenze del personale ecc.) sono estremamente variabili

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Nuove tendenze nel sistema di accoglienza per minori non accompagnati

• Crescita significativa delle presenze dei minori migranti nei servizi di accoglienza del sud Italia e delle isole negli ultimi tre anni (2006-2008). In Sicilia si è avuto un incremento nel 2007-2008 prossimo al 103% (1468 minori il 20% del totale nazionale).

• Concentrazione delle presenze dei minori nei CSA delle piccole realtà comunali da 5000 a 60 000 abitanti dal 2006 al 2008.

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Preparare il « territorio » all’accoglienza,strategie di inclusione sociale dei minori a livello locale:

• Percorsi accompagnamento dei minori dopo i 18 anni: nuove forme di impiego nelle reti di economia solidale (Mance 2006); processi di inserimento nel mondo del lavoro attraverso la costruzione di reti di relazione con le piccole attività di produzione locale;

• Attività di mediazione tra i minori delle comunità di accoglienza e la popolazione locale da parte degli operatori sociali : azioni di decostruzione ideologica del razzismo ;

• Costruire delle reti di relazioni con gli organi della sicurezza, le strutture sanitarie, i servizi sociali, nella finalità di superare i processi di stratificazione civica dei diritti;

• La ricerca nelle esperienze di accoglienza locale le informazioni e le risorse umane per sostenere l’assistenza giuridica ai minori.

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Le reti tra i soggetti del terzo settore e le istituzioni locali :

• Percorsi di accompagnamento ai minori fino ai 21 anni concessi dai tribunali locali soprattutto per ultimare percorsi scolastici o fasi di acquisizione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

• Azioni di coordinamento tra i servizi sociali, le prefetture, la polizia ed il tribunale dei minori per accelerare le procedure di affidamento dei minori saltando le risposte del Comitato minori stranieri;

• Azioni di coordinamento tra il giudice ed il tribunale dei minori per la designazione di un « pubblico tutore ». Si tratta abitualmente di volontari o di operatori sociali che in questo modo attenuano il rischio di perdita del permesso di soggiorno per affidamento in assenza di una famiglia affidataria.

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2008 - Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati

• Soggetti: governo centrale (il Ministero del lavoro, delle politiche sociali e il Comitato Minori Stranieri), i governi locali rappresentati dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e il Ministero della solidarietà sociale.

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Le azioni privilegiate dal programma riguardavano :

• Definire un sistema di corresponsabilità tra governo centrale e comuni;

• la concertazione tra i soggetti istituzionali locali (polizia, prefetture, agenzie socio-sanitarie, servizi sociali, tribunali);

• la « standardizzazione » delle buone pratiche e la loro diffusione a livello nazionale;

• un sistema di governance integrato e coordinato tra le diverse città italiane;

• l'urgenza di un intervento nella fase della prima accoglienza• Promuovere forme di affido familiare• Promuovere forme di avviamento al lavoro (tirocini, apprendistati)

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IL FONDO NAZIONALE PER I MSNA

La Legge 7 agosto 2012, n. 135 (Spending Review), art. 23, comma 11

recita che:

“è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”