Anna Armone

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Anna Armone «LA TRASPARENZA SECONDO IL d.lgs. 33/2013 Limiti e modalità di applicazione all'Istituzione scolastica» Mantova, 25 gennaio 2014

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« LA TRASPARENZA SECONDO IL d.lgs. 33/2013 Limiti e modalità di applicazione all'Istituzione scolastica ». Anna Armone. Mantova, 25 gennaio 2014. Le case della trasparenza. Art. 26 . 241/1990 - PowerPoint PPT Presentation

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Anna Armone

«LA TRASPARENZA SECONDO IL d.lgs. 33/2013

Limiti e modalità di applicazione all'Istituzione scolastica»

Mantova, 25 gennaio 2014

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Le case della trasparenza Art. 1 l. 241/1990• L’attività amministrativa persegue i fini

determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza

Diritto all’accesso

Art. 26 . 241/1990sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione………...

d.lgs. 150/2009Art. 1 Le disposizioni del presente decreto assicurano……….., nonché la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità.

Art. 11 La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

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Trasparenza e partecipazione• La partecipazione del cittadino alla vita democratica è un principio che discende

direttamente dal diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza, riaffermato dalla normativa europea. Alcune azioni dell'Unione, quali la "Carta europea dei diritti dell'uomo nella città " (2000) e l'Agenda della conferenza di Fuerteventura, "Sviluppo della cittadinanza democratica e di una leadership responsabile a livello locale" (2002), sostengono la partecipazione diretta dei cittadini e la massima trasparenza nelle comunicazioni tra pubblica amministrazione e cittadini.

• L'impiego delle tecnologie costituisce lo strumento principale per il mutamento delle relazioni fra soggetti, che richiede un rilevante cambiamento culturale, in particolare per i soggetti pubblici, i quali sono tenuti a rendere conoscibili e fruibili i dati in loro possesso, garantendone la qualità e l'aggiornamento.

• Il principio della partecipazione attiva e della trasparenza dell'azione amministrativa, ribadito dalla "Carta europea per i diritti del cittadino nella Società dell'informazione e della conoscenza", con particolare riferimento alle tecnologie informatiche, sancisce quattro diritti fondamentali: il diritto all'accesso, il diritto all'informazione, il diritto alla formazione, il diritto alla partecipazione.

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trasparenza Open data Open government

Partecipazione attiva e collaborativa dei cittadini alle scelte amministrative, sul presupposto di un’amministrazione «aperta» che renda fruibili alla collettività le informazioni di cui è in possesso

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Trasparenza e partecipazione

La partecipazione viaggia, dunque, di pari passo con un altro concetto fondamentale: la "trasparenza". La trasparenza intesa come "accessibilità totale" trova naturale attuazione, nell'era digitale, attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle  informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione

Partecipazione

Trasparenza

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Accesso e accessibilità totale

L’accesso ex l. 241/1990 è qualificato dalla pertinenza ad un procedimento, cioè a un’attività amministrativa di interesse del singolo

L’accessibilità totale si configura come posizione qualificata e diffusa alle informazioni pubbliche in capo a ciascun cittadino, volta a «favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità»

Procedimentoamministrativo

Diritto di accesso

Accessibilitàtotale

tras

pare

nza

AZIONE AMMINISTRATIVA

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Il pericolo dell’opacità per confusione

• Occorre evitare che la massa di dati resi pubblici, in particolare sugli assetti organizzativi, renda impossibile l’identificazione dei dati rilevanti cioè dei dati che veramente interessano i cittadini come tali e come utenti dei servizi.

L’identificazione dei dati rilevanti deve avvenire essenzialmente attraverso momenti di ascolto con i cittadini e le loro rappresentanze: questi momenti esprimono una «domanda di trasparenza» che va al di là della stessa «offerta di trasparenza» imposta dalla legge, perché seleziona tra i dati potenzialmente pubblici quelli di reale interesse e impone alle amministrazioni realmente aperte di concentrarsi su quelle informazioni che riguardano direttamente l’erogazione dei servizi anche al fine di assumere, nel momento della definizione degli obiettivi soprattutto di outcome, scelte coerenti con i bisogni della collettività

Filippo Patroni Griffi

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La sequenza- logico normativa

Legge 241/1990

d.Lgs 150/2009

Legge 190/2012

d.lgs. 33/2013

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d.lgs. 150/2009CAPO III

Trasparenza e rendicontazione della performance

Art. 11. • Trasparenza • 1. La trasparenza e' intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento

della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

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• Nel primo Rapporto SAET reso al Parlamento nel febbraio 2009 si ha modo di leggere le seguenti affermazioni: “La pubblica amministrazione non è abituata a misurare i rischi e di conseguenza neanche quello di corruzione anche se questo ha un grande impatto sia economico che di immagine. Probabilmente non è abituata perché non ne ha percezione e tutti i manuali di risk management, affermano logicamente che se non c’è percezione non c’è identificazione del rischio e se non si identifica non si può valutare e quindi non si può “trattare” con appositi interventi organizzativi”.

• La domanda che vale la pena porsi allora è: “le strutture della nostra Pubblica Amministrazione possono essere considerate un sistema qualità dal punto di vista della prevenzione della corruzione?”.

• È ovvio che se il nostro obiettivo è la riduzione della corruzione prescindendo da quanto di essa viene effettivamente scoperto, denunciato e perseguito, dobbiamo pensare in termini di modello organizzativo, proponendo un sistema di qualità che abbassi il rischio di errore, nel nostro caso di corruzione. Sarebbe inutile aumentare ex post i controlli di qualità su prodotti e servizi omettendo di operare a monte sul sistema qualità: certo verrebbe evidenziato un maggior numero di difetti, ma senza che ciò possa ripercuotersi positivamente sulla qualità del processo. Il ragionamento è analogo nel caso della lotta alla corruzione: se ci si concentra sulla repressione piuttosto che sulla prevenzione, verosimilmente si assisterà ad un incremento delle denunce e conseguentemente di reati scoperti e sanzionati, senza che questo si traduca, tuttavia, in un abbassamento del livello di corruzione. L’obiettivo, in altre parole, non è solo scoprire a giochi ormai fatti, bensì prevenire e dunque scoraggiare eventuali episodi di corruzione.

• Quanto finora detto evidenzia il fatto che anche nel caso della corruzione, come in quello della qualità, si rende necessario seguire degli standard: non solo le norme del codice penale, ma gli stessi processi organizzativi devono essere di ausilio nella prevenzione di situazioni di rischio”.

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La legge n. 190/2012

• Il nuovo parametro introdotto dalla legge n. 190/2012:

Il controllo di legalità

Fino ad oggi i controlli di legittimità e i controlli di gestione hanno concorso scarsamente a prevenire fenomeni di corruzione

I fatti corruttivi non sempre comportano uno sviamento della funzione pubblica superando i confini della missione affidata dalla legge a un determinato soggetto pubblico, ma all’interno della missione la stessa viene realizzata in un modo completamente diverso da quello che la ratio legis imporrebbe

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La legge n. 190/2012Il campo d’azione

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Delitti contro la pubblica

Amministrazione disciplinati dal codice

penale

Definizione di corruzione nel nuovo dettato normativo: un’accezione ampia

CORRUZIONE =

Le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in

evidenza:- un malfunzionamento

dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle

funzioni attribuite;- l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia

che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a

livello di tentativo.

+

NON INTEGRITÀ

VIOLAZIONE DI NORME

VIOLAZIONE DI REGOLE

MORALI

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La “posizione” del legislatore in materia di corruzione

• Il concetto di corruzione è inteso in senso lato comprensivo delle varie situazioni in cui si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenerne vantaggi privati

• La corruzione costituisce una deviazione intenzionale del comportamento dell’agente dal compito di tutela degli interessi del principale e una violazione della fiducia che questo ripone in lui

• il “parametro di riferimento” rispetto al quale si può valutare la deviazione del comportamento è costituito non solo da “regole giuridiche” ma anche da “regole morali” ritenute rilevanti in un determinato contesto

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Inquadramento normativo del rischio di corruzioneRapporto 2012

Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione

nella pubblica amministrazione

Legge 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

Piano Nazionale Anticorruzione

TrasparenzaD.Lgs. 33/2013

IncandidabilitàD.Lgs. 235/2012

Inconferibilità e incompatibilità

incarichi c/o PPAAD.Lgs. 39/2013

Codice di Comportamento

d.P.R. 62/2013

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La funzione del PNA

……

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La relazione tra il PNA e gli altri strumenti di controllo

Le amministrazioni a tal fine devono procedere, come da indicazioni già ricevute dalla delibera n. 6 del 2013 della C.I.V.I.T., alla costruzione di un ciclo delle performance integrato, che comprenda gli ambiti relativi: alla performance; agli standard di qualità dei servizi; alla trasparenza ed alla integrità; al piano di misure in tema di misurazione e contrasto alla corruzione.

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Il completamento del quadro normativo nell’ambito della prevenzione della corruzione

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L’ambito soggettivo di applicazione della l. 190/2012

• Terminologia differenziata nel corpo delle diverse disposizioni (“pubbliche amministrazioni statali”, “pubbliche amministrazioni”, “amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001”)

• ART. 1 comma 5 • Pubbliche amministrazioni centrali • Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento

della funzione pubblica:• a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del

diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

• b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

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La legge 190/2012Il livello applicativo di sistema primario

Art. 14 dlgs 1651. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 4 c 1. dlgs 165Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti

PremessaCollegamento funzionale d.lgs. n. 150/2009 – l. n. 190/2012

Art. 5. dlgs 150/2009Obiettivi e indicatori 1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

Le norme «sintomatiche» del livello applicativo

primario

Art. 1 c. 9Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze: a) individuare le attivita', tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165

Art. 1, c. 5 l. 190 2012Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

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La legge 190/2012Il livello applicativo di sistema primario

• Il Piano triennale di prevenzione della corruzione. Gli attori:

• Ministro adotta il Piano• Dirigenti amministrativi di prima fascia

vengono individuati di norma come Responsabili

• Dirigenti amministrativi di seconda fascia propongono attività a rischio corruzione

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La legge 190/2012Il livello applicativo generalizzato

• È necessario individuare nel complesso normativo allargato (in particolare al d.lgs. 150/2009) le norme immediatamente applicabili, che presentano un livello applicativo indipendentemente dall’articolazione e dal livello delle PPAA

Comma 15 Pubblicità – trasparenzaComma 16 specificazioni rispetto alla pubblicità – trasparenzaCommi 19-27 giurisdizione e contenzioso in materia di contrattiCommi 29 e 30 istanze e richieste accesso del cittadinoComma 32 pubblicazione dati nei procedimenti di spesaComma 32 modifica art. 2 l. 241/1990Comma 41 introduzione art. 6 bis nella l. 241/1990Comma 42 modifica all’art. 53 d.lgs 165/2001Comma 46 introduzione art. 35 bis nel d.lgs 165/2001Comma 47 modifica art. 11 l. 241/1990Comma 51 introduzione art. 54 bis nel d.lgs 165/2001Commi 52 – 59 withe listCommi 75 – 82 norme penali e responsabilità

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Legge 190/2012 – art. 1 c. 15• Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività

amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali

ART. 35 D.LGS 33/2013

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Legge 190/2012 – art. 1 c. 15• Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati

anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Art. 29 d.lgs 33/2013

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Legge 190/2012 – art. 1 c. 15• Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

• a) autorizzazione o concessione; • b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche

con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

• c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

• d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.

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Legge 190/2012 – art. 1 c. 32• Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le

stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorita' individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalita' di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo richiamato dall’art. 37 del d.lgs 33/2013

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Legge 190/2012 – art. 1 c. 37

• Art. 1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei princìpi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge

Il comma 37 dell’art. 1 della l. n. 190/2012 modifica l’art. 1 ter della l. 241/1190

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L. 190/2012 c. 38 Modifica art. 2 l. 241/1990

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L. 190/2012 c. 38 Modifica art. 2 l. 241/1990

Molte amministrazioni commettono un duplice errore. Da un lato, in presenza di istanze carenti dei presupposti necessari per aprire la trattazione del procedimento si limitano a non darvi semplicemente corso, senza adottare alcun provvedimento e spesso senza nemmeno comunicarlo.

E’ una violazione sostanziale alle disposizioni della legge 241/1990 la quale, come stabilisce in modo inequivocabile l’articolo 2, comma 1, sin da prima della sua novellazione, pretende che ad ogni istanza corrisponda un provvedimento finale. Vi deve essere, cioè, un rapporto di 1 a 1 tra istanze e provvedimenti finali (quale che sia il loro contenuto sostanziale).

Dall’altro lato, alcune altre amministrazioni per giungere alla reiezione della domanda avviano vere e proprie attività amministrative in piena regola, con pienezza di istruttoria ed attività connesse ed impiego di tempi ed energie.

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L. 190/2012 c. 38 Modifica art. 2 l. 241/1990L’irricevibilità consiste nell’assoluta carenza della possibilità stessa di ricevere l’istanza, ad esempio per assoluta carenza di competenza da parte dell’ente.Ogni procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, ma la norma consente un esame semplificato limitato ai presupposti fondamentali per la stessa apertura del procedimento, che deve comunque concludersi con un provvedimento, sia pure in forma semplificata. Dunque, tutte le istanze debbono essere protocollate ed esaminate. L’irricevibilità è solo una delle motivazioni, uno dei presupposti di fatto che consentono di rigettare l’istanza senza entrare nella fase di istruttoria di merito.

L’inammissibilità può essere considerata la mancanza assoluta dei requisiti soggettivi che la norma pretende in capo all’istante, come la carenza di interesse ad agire o di qualificazione giuridica.

L’improcedibilità è una ragione ostativa all’avvio del procedimento, causata dall’omissione di un’attività esterna o di un’azione oggettiva obbligatoriamente richieste dalla legge all’istante (mancata effettuazione di un tentativo di conciliazione, violazione dei termini entro i quali depositare atti).

Nel caso dell’infondatezza non si determina il rigetto della domanda per l’assenza di un presupposto finalizzato all’avvio dell’istruttoria di merito, come nei tre casi precedenti. L’assenza della fondatezza è necessariamente rilevata sulla base di un’analisi non solo di fatti e presupposti, ma anche degli elementi di diritto e del merito.

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L. 190/2012 c. 38 Introduzione art. 6 bis l. 241/1990

Collegamento con la modifica apportata dalla stessa l. 190/2012 al comma 5 dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001. Le amministrazioni, nell’autorizzare gli incarichi ai dipendenti non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, sono tenute a verificare anche l’insussistenza di situazioni di conflitto, anche potenziali, che potrebbero pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al medesimo dipendente

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L. 190/2012 c. 38 Modifica art. 11 l. 241/1990

Nella scuola

Accordo di rete ex art. 7 d.p.r. 275/1999 si aggancia all’art. 15 l. 241/1990 che richiama, in quanto applicabili, i commi 2 e 3 dell’art. 11 l. 241/1990

MOTIVAZIONE

Per quanto si tratti di accordi di natura privatistica, in particolare quelli che sostituiscono il provvedimento finale, essi scaturiscono comunque da un’attività amministrativa e, dunque, non possono sottrarsi alle regole generali che la disciplinano

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Legge 190/2012 Introduzione dell’art. 35 bis nel d.lgs. 165/2001

Codice PenaleLIBRO SECONDO «DEI DELITTI IN PARTICOLARE»TITOLO II «Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione»Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione»

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Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio Integrazioni all’art. 53 del d.lgs. N. 165/2001

Regolamentazione degli incarichi vietati

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Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio

Rilevazione dell’assenza di

situazioni, anche

potenziali, di conflitto di

interessi

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Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio

Comunicazione dell’erogazione del compenso entro 15

giorni al DFP e all’Amministrazione di

appartenenza

Responsabilità erariale

I COMMI DAL 7 AL 13 NON SI APPLICANO AI COMPENSI PERCEPITI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE RIVOLTA A DIPENENTI PUBBLICI

Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio

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c. 14Legge 190/2012 Il regim

e autorizzatorio

APPLICAZIONE INDIFFERENZIATA A TUTTI I TIPI DI INCARICHI

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Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio

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Conferimento incarico a dipendente pubblico

Amministrazione pubblica o soggetto privato conferente

AP conferente o dipendente

Richiesta di autorizzazione (c.10)

30 gg per risposta Dopo silenzio assenso

Amministrazione di appartenenzaEntro 15 gg

dall’erogazione del compenso lo comunica (c.11)

Dipartimento Funzione Pubblica

Entro 15 gg incarichi conferiti o autorizzati con relazioneEntro il 30 giugno dichiarazione di non aver conferito o autorizzato incarichi (c.12)Entro 30 giugno per ciascun dipendente e per ogni incarico conferito o autorizzato compensi relativi all’anno precedente

Entro 30 giugno Compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi compresi nei compiti e doveri d’ufficio e l’elenco dei collaboratori esterni e consulenti (c. 14)

Pubblicare nelle proprie banche dati elenchi dei consulenti con dati descrittivi (c. 14)

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Legge 190/2012 comma 51Introduzione dell’art. 54 bis nel d.lgs 165/2001

anche disciplinari

D.p.r. n. 32/2013

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Legge 190/2012 comma 62 modifica la legge 20/1994 inserendo commi 1-sexies e 1-septies all’art. 1.

• Nel giudizio di responsabilità in tema di danno all’immagine della PA derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato, l’entità del danno si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. In tali giudizi di responsabilità il sequestro conservativo è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.

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Legge 190/2012 Modifiche al codice penale

• Le disposizioni di cui al comma 75 ss. prevedono numerose modifiche al codice penale e soprattutto una significativa riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

1. aumenta il minimo sanzionatorio della reclusione per il reato di peculato, del reato di abuso di ufficio e di altre componenti sanzionatorie di alcune fattispecie attraverso l’aumento delle pene principali previste (da quattro a dieci anni);

2. ridefinisce il reato di concussione, introducendo la fattispecie di concussione per induzione e limitando la concussione per costrizione al solo pubblico ufficiale;

3. distingue la corruzione propria, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, dalla corruzione impropria, rimodulando quindi la figura delittuosa;

4. punisce la corruzione tra privati con la reclusione da uno a tre anni, provvedendo a sanare una lacuna;

5. introduce la nuova fattispecie delittuosa del traffico di influenze illecite, prevedendo una pena da uno a tre anni di reclusione.

Page 43: Anna Armone

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Le novità sul piano della repressione:

• Corruzione per l’esercizio delle funzioni (art. 318 c.p.).

• Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

• Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)• Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)• Inasprimento del trattamento sanzionatotrio

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Corruzione per l’esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

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Corruzione per l’esercizio della funzione (Art. 318 c.p.). Segue.

• Esercizio della funzione (messa a libro paga del pubblico agente)

• Irrilevanza del momento in cui vi è promessa/dazione (c.d. corruzione e antecedente e susseguente)

• Art. 1 co. 44 l.n. 190/12 che ha sostituito l’art. 54 D.lgs 165/01 (Codici di comportamento)

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46

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

• Soggetto attivo• Condotta• Trattamento sanzionatorio

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Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

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Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.). Segue

Aspetti problematici• Nozione di induzione• La punibilità del soggetto indotto• Questioni di diritto intertemporale• Rapporti fra corruzione e concussione. Criteri

di distinzione: iniziativa – rapporto fra i soggetti – danno/vantaggio

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Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

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Traffico di influenze illecite. Circostanze

• La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

• Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

• Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

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Traffico di influenze illecite. Segue

• Condotta incriminata

• Relazione esistente

• Rapporti con il millantato credito ex art. 346 c.p.

• Rapporti con la corruzione.

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52

CORRUZIONE FRA PRIVATI. ART. 2635 C.C.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

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CORRUZIONE FRA PRIVATI. ART. 2635 C.C. SEGUE

• Obblighi di ufficio e fedeltà possono essere: di fonte legislativa

• Codicistica (artt. 2390, 2392, 2105, ecc);• Extra codicistica (normative in materia ambientale, di salute e

sicurezza sul lavoro, tributaria, ecc). di fonte non legislativa

• Provvedimenti autorità di vigilanza;• Obblighi contrattuali;• Procedure aziendali;• Codice etico, Protocolli e/o altre previsioni del Modello organizzativo

ex D.Lgs. 231/2001.

Page 54: Anna Armone

54

CORRUZIONE FRA PRIVATI. ART. 2635 C.C. SEGUE

Art. 2105 c.c. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.I principio di correttezza e buona fede impongono ai lavoratori di astenersi da qualsiasi atto idoneo a nuocere al datore di lavoratore anche solo potenzialmente (i.e. accesso abusivo a dati riservati del datore di lavoro; trattare affari in concorrenza con quelli del proprio datore di lavoro tali da arrecare pregiudizio agli interessi di quest’ultimo; divulgare notizie confidenziali tali da ledere potenzialmente il patrimonio dell’azienda, etc.).

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55

CORRUZIONE FRA PRIVATI. ART. 2635 C.C. ATTIVITA’ SENSIBILI

Attività sensibile: Gestione dei rapporti con i clienti, con consulenti e/o fornitori di servizi

• Rapporti con i clienti

• Rapporti con enti certificatori

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56

CORRUZIONE FRA PRIVATI. ART. 2635 C.C. ATTIVITA’ SENSIBILI

• Assunzione del personale• Omaggi• Agevolazioni• Premi• Spese rappresentanza• Dilazione dei pagamenti/recupero crediti• Acquisti di beni o servizi• Incarichi e consulenze• Ecc.

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Il d.lgs. 33/2013 attuativo della legge n. 190/2012

Principi generali

Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle PPAA

Obblighi di pubblicazione concernenti l’uso delle risorse pubbliche

Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

Obblighi di pubblicazione in settori speciali

Dati di gestione del bilancio

Tempi di pagamento, dati su procedimenti amministrativi

Dati sui contratti conclusi

Dati sull’organizzazione

Accesso civico

PRINCIPI

Page 58: Anna Armone

L’ambito oggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 (art. 2)

• Obblighi di trasparenza concernenti:• l’organizzazione• l’attività delle pubbliche amministrazioni • le modalità per la sua realizzazione

PRINCIPI

Page 59: Anna Armone

Pubblicità e diritto alla conoscibilità (art. 3)

• Afferma il principio di totale accessibilità delle informazioni.

• I dati pubblici oggetto di pubblicazione obbligatoria possono essere conosciuti, fruiti gratuitamente, utilizzati e riutilizzati da parte di chiunque ai sensi dell’art. 7 dello stesso d.lgs. n. 33/2013

PRINCIPI

Page 60: Anna Armone

Il d.lgs. N. 33/2013I limiti alla trasparenza art. 4

• I dati personali comuni che devono obbligatoriamente essere pubblicati, comportano la possibilità di una diffusione dei medesimi attraverso i siti istituzionali (1° c.)

Nel caso di pubblicazione obbligatoria di atti o documenti, si devono rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari non indispensabili rispetto alle finalità di trasparenza della pubblicazione (c. 4)

Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di appartenenza

PRINCIPI

Page 61: Anna Armone

Il d.lgs. N. 33/2013I limiti alla trasparenza art. 4

• Il comma 6 mantiene fermi i limiti alla diffusione ed i casi di esclusione dal diritto di accesso come definiti nell’art. 24, commi 1 e 6, della l. n. 241/1990

• Restano fermi i limiti alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

PRINCIPI

Page 62: Anna Armone

L’accesso civico art. 5

• Documenti, informazioni, dati, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione

ACCESSO CIVICO

Chiunque ha il diritto di richiedere i documenti che la PA non ha pubblicato. La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita.

L’Amministrazione ha 30 giorni di tempo per procedere alla pubblicazione e trasmetterlo contestualmente al richiedente.

PRINCIPI

Page 63: Anna Armone

L’accesso civico art. 5• Posto che le pubbliche amministrazioni sono tenute a

pubblicare documenti, informazioni o dati, nel caso in cui la pubblicazione sia stata omessa, chiunque ha diritto di richiedere i medesimi.

Si tratta dell’estensione massima del diritto di accesso, svincolato, in questo caso, dall’interesse diretto concreto e attuale e finalizzato ad un vero controllo sociale dell’operato della PA.

PRINCIPI

Page 64: Anna Armone

Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione art. 8

• In attuazione del comma 35 lett. G) della l. 190/2012, la norma stabilisce che i documenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione a partire data data in cui hanno acquistato efficacia giuridica e sono costantemente aggiornati

PRINCIPI

Page 65: Anna Armone

Il tempo della pubblicazione art. 8

• I documenti sono pubblicati per 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione.

• Sono fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di dati personali, relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e per i dati dei titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

PRINCIPI

Page 66: Anna Armone

La sezione «Amministrazione Trasparente» art. 9AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTENo FILTRI

Consentire indicizzazione e

ricerche all’interno della sezione

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

SEZIONI DI ARCHIVIO

AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTEA

PRINCIPI

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Programma triennale per la trasparenza e l'integrità Art. 10

• L’articolo riproduce l’art. 11 del d.lgs. 150/2009 integrandone i contenuti e specificandoli

Il Piano triennale della trasparenza costituisce, di norma, una sezione del Piano di prevenzione della corruzione

Deve indicare obiettivi collegati con il piano della performance poiché il

perseguimento di obiettivi di maggiore trasparenza deve

costituire area strategica organizzativa ed individuale della

pubblica amministrazione

c.8 Obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente»: a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009; d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo

SCUOLANO

Solo collaborazioni e consulenze

PRINCIPI

Page 68: Anna Armone

Dal rapporto 2013

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L’ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013

• Destinatarie della normativa sono anche le istituzioni scolastiche, ma occorre selezionare, nell’ambito dell’intera normativa sistemica, le parti immediatamente applicabili

PRINCIPI

Page 70: Anna Armone

PRINCIPI

Riferimenti normativi e atti di organizzazione che riguardano l’istituzione«le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTEA

Ambiti riferibili all’istituzione scolastica:d.Lgs. 279/1994d.p.r. 275/1999Normativa sulle indicazioni nazionali………………………

Page 71: Anna Armone

Il d.lgs. N. 33/2013 Capo II

• Oggetto:• Obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione

e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione

PUBBLICAZIONE NEI SITI ISTITUZIONALI DEI DOCUMENTI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI CONCERNENTI L’ORGANIZZAZIONE E L’ATTIVITA’

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Page 72: Anna Armone

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazioneart. 13

• Composizione organo di indirizzo e organo di gestione• Articolazione degli uffici, competenze e risorse assegnate;• Illustrazione dell’organizzazione dell’amministrazione,

mediante organigramma o altre rappresentazioni grafiche• Elenco completo dei numeri di telefono e caselle di posta

elettronica

L’articolo riprende l’art. 54 del d.lgs. n. 82/2005

Page 73: Anna Armone

• Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza

singola scuola

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;b) il curriculum vitae;c) i compensi, comunque denominati, relativi al

rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

d) Comunicazione al DFP

I DATI connessi alla pubblicazione relativa all’organizzazione e all’attività (art. 15)

PUBBLICAZIONE ENTRO 3 MESI DAL CONFERIMENTO DELL’INCARICO E PER I TRE ANNI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE

Condizioni di

efficacia

MIURUSR

Page 74: Anna Armone

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici (art. 18)

Al fine di verificare il rispetto del limite alle retribuzioni percepite a carico della finanza pubblica, vanno pubblicati sul sito dell’amministrazione di appartenenza tutti gli incarichi autorizzati, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Singolo incarico

Pubblicazione sul sito dell’amministrazione conferente diversa da quella di appartenenza

L’elenco degli incarichi

conferiti a soggetti esterni è consultabile

sulla banca dati del DFP

Page 75: Anna Armone

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva Art. 21

• Riferimenti per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali

• Tutti i dati relativi alla contrattazione collettiva integrativa:

• Contratti integrativi• Relazione tecnico-finanziaria• Relazione illustrativa

Page 76: Anna Armone

I DATI connessi alla pubblicazione relativa all’organizzazione e all’attività (art. 23)

ELENCHI DEI PROVVEDIMENTI FINALI DEI PROCEDIMENTI DI:• Autorizzazione o concessione;• Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture;• Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi…;• Concorsi e prove selettive;• Accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre AAPP

Scheda sintetica per ogni provvedimento:contenutoOggettoEventuale spesaEstremi principali documenti del procedimento

Page 77: Anna Armone

• Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

I DATI connessi alla pubblicazione relativa all’organizzazione e all’attività (art. 26)

Il c. 4 prevede che sia esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati

Page 78: Anna Armone

Capo III - Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

Page 79: Anna Armone

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli

obiettivi art. 29• 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al

bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

• 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

Page 80: Anna Armone

• 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività

dell'amministrazione Art. 31.

Page 81: Anna Armone

• Capo IV - Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

Page 82: Anna Armone

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati art. 32

• 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Certificazione della qualità dei servizi

Page 83: Anna Armone

Pubblicazione relativa a procedimenti amministrativi e controllo sulle dichiarazioni sostitutive art. 35

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTEEs. procedimento Breve descrizioneUnità organizzativa responsabileNome responsabile procedimentoAtti da allegare, modulistica, soggetti ai quali rivolgersi con relativo num di tel.Termini di conclusione del procedimentoProcedimenti il cui provvedimento finale può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato o che si possono concludere con il silenzio assensoLe modalità e gli strumenti di tutela………..

Page 84: Anna Armone

Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici Art. 36

• Questo articolo integra le finalità di comunicazione e trasmissione delle informazioni digitali tra pubbliche amministrazioni e cittadini con quelle di trasparenza e pubblicità per i pagamenti informatici

Informazioni da pubblicare (ex art. 5 d.lgs. N. 82/2005)• Codici IBAN identificativi del conto di pagamento;• Codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente

per il versamento

Page 85: Anna Armone

• Capo V - Obblighi di pubblicazione in settori speciali

Page 86: Anna Armone

Art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

• Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’art. 1, c. 32 l. 190/2012, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal dlgs 163/2006, e, in particolare, dagli articoli 63,65,66,122,124,206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

• 2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all’art. 57 c. 6 del d.lgs. 163/2006, la delibera a contrarre.

Spese in economia

Page 87: Anna Armone

Format dati da pubblicare nell’attività contrattuale

Bandi di gara e contratti ( art.37 decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33)*

Dipartimento/Ufficio proponente

Data avvio procedura

Oggetto contratto

Periodo di copertura

contrattuale, periodo di

riferimento della prestazione

Procedura di scelta del

contraente

Codice CIG

RUP Elenco operatori invitati; per

ciascun soggetto:codice fiscale e ragione

sociale

Aggiudicatario Codice fiscale e ragione

sociale del soggetto

contraente

Importo lordo contratto/ aggiudicazione

* Deliberazione AVCP n.26 del 22 maggio 2013

ind

Page 88: Anna Armone

Le domande relativamente all’applicabilità alla scuola del d.lgs. 33

• Il sito della scuola si può definire «istituzionale»?

• Basta registrarlo su Digit PA ….gov?• E se anche lo fosse è automaticamente

«istituzionale»?

Page 89: Anna Armone

I dati da pubblicare………in attesa di chiarimenti…..!!!!!!!

• Amministrazione trasparenteORGANIZZAZIONE E ATTIVITA’ DELLA SCUOLAOrgani collegiali – dirigenteRegolamentiCodici disciplinari e di comportamentoArticolazione degli Uffici di SegreteriaTelefoni e posta elettronicaIncarichi conferiti o autorizzati al personaleDati sulla contrattazione collettiva integrativaProvvedimenti del dirigente (in forma di scheda sintetica) relativi ai procedimenti di scelta del contraente e agli accordi stipulati con soggetti privati o pubblici (es. reti)

Page 90: Anna Armone

• Amministrazione trasparenteUSO DELLE RISORSE PUBBLICHEProgramma annualeBilancio consuntivo

Page 91: Anna Armone

• Amministrazione trasparente

OBBLIGHI CONCERNENTI LE PRESTAZIONI OFFERTE E I SERVIZI EROGATI DALLA SCUOLA art. 32

• Carta dei servizi• POF• Documento sulla certificazione della qualità dei servizi (se presente)• Dati sui procedimenti di competenza della scuola (dati essenziali,

compresa l’indicazione dei mezzi di tutela)• Recapito tel. e casella di posta elettronica del referente per il

procedimento di gestione e controllo delle dichiarazioni sostitutive

Page 92: Anna Armone

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e

l'acquisizione d'ufficio dei dati art. 35

• Pubblicazione delle tipologie di procedimento con riferimento alle attività di acquisizione d’ufficio delle informazioni di cui al d.p.r. 445/2000, prevedendo la pubblicazione dei recapiti telefonici e indirizzi mail degli uffici responsabili di tale attività.

Page 93: Anna Armone

Amministrazione trasparente

CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE• Informazioni relative alle procedure per l’affidamento di contratti di

contratti di lavori, servizi e forniture art. 37

Data di avvio della procedurastruttura proponente oggetto del contrattoDocumentazione (capitolato, determina, inviti ecc.) LinkPeriodo di copertura contrattuale, periodo di riferimento della prestazioneProcedura di scelta del contraenteCodice CIGRUPElenco operatori invitatiAggiudicatarioDati fiscali del soggetto contraenteImporto lordo contratto/aggiudicazioneData contrattoContratto/ordinativo Link

Page 94: Anna Armone

La pubblicità legale

• Parliamo di qualcosa di diverso?

Page 95: Anna Armone

d.lgs. N. 82/2005 art. 32• 4. Le pubbliche amministrazioni

garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano accessibili, conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.

• 4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.

Page 96: Anna Armone

La pubblicità legale

• La Legge n. 69 del 18 giugno 2009 riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.

• In particolare l’art. 32, comma 1 della legge ha sancito che “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.Il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa “a decorrere dal 1 gennaio 2010 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.

(termine prorogato al 1° gennaio 2011 n.d.r.)

Page 97: Anna Armone

Albo on line

• L’albo pretorio si trasforma e diventa un luogo "virtuale" e accessibile a tutti con un semplice collegamento al sito web di riferimento. In questo modo tutti i documenti e gli atti che devono essere divulgati e diffusi per acquisire efficacia, saranno resi pubblici tramite Internet.

Le regole con le quali funziona l’albo pretorio on line non cambiano, ma cambia lo strumento: in luogo del documento stampato e affisso nello spazio dedicato all’albo pretorio ci sara’ un sito web.

Page 98: Anna Armone

La pubblicità legale

Page 99: Anna Armone

Modalità di pubblicazione dei documenti all’Albo on line

• La pubblicazione online deve garantire:

• Autorevolezza e autenticità del documento pubblicato;

• Conformità all’originale, cartaceo o informatico;

• Preservazione del grado di giuridicità dell’atto, cioè non degradazione dei valori giuridici e probatori degli atti pubblicati sul sito web;

• Inalterabilità del documento pubblicato;• Possibilità di conservazione, a norma di

legge, del documento nel tempo che ne preservi la validità giuridica e probatoria

Page 100: Anna Armone

Caratteristiche del processo di pubblicazione• I documenti devono essere in formato elettronico;• Il formato deve garantire l’immodificabilità del contenuto;• I documenti devono essere firmati con la firma elettronica o digitale da parte del

responsabile del procedimento o dal Responsabile del procedimento di pubblicazione;• Quando il contenuto degli atti non è compatibile con l’accessibilità, occorre fornire le

indicazioni per l’accesso alle informazioni;• I documenti rimangono pubblicati per tutto il tempo previsto dalla normativa;• La consultazione dei documenti deve contenere le seguenti informazioni:a) L’ente che ha pubblicato l’atto;b) La data di pubblicazione;c) La scadenza;d) La descrizione;e) La lista degli allegati consultabili• L’albo online deve prevedere i meccanismi per la pubblicazione e la

rimozione/archiviazione degli atti;• Tutti i documenti devono essere numerati automaticamente dal sistema in ordine

cronologico;

Page 101: Anna Armone

Caratteristiche del processo di pubblicazione

• L’attività dell’Albo consiste nella pubblicazione di tutti quegli atti sui quali viene apposto un referto di pubblicazione, cioè:

• Delibere, determine, avvisi, gare, concorsi che devono essere portati a conoscenza del pubblico come atti emessi dalla PA

Page 102: Anna Armone

La pubblicità legale degli esiti scolastici

Pubblicare i «tabelloni» sul sito?

Pubblicare i «tabelloni» all’albo (ex) posto all’interno dei locali della scuola?

Il MIUR continua nelle ordinanze degli esami di Stato a richiamare la pubblicazione all’interno dei locali della scuola

Il Garante alla Privacy non entra nella regolazione

Page 103: Anna Armone

Caratteristiche del processo di pubblicazione

Art. 14, c. 7 dpr 275/1999• I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte

salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

Page 104: Anna Armone

Pubblicità

• All’albo online:• Codice disciplinare• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici• Delibere oo. cc.• Bandi e avvisi• ……………….

Page 105: Anna Armone

La visione finale della trasparenza documentalesul sito istituzionale

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

AR

CH

IVIO

DAT

I

ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA’ DELLA SCUOLA

CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITUREDetermina a contrarre per proc negoz senza bandoAvvisi bandi e invitiAvvisi sugli esiti proced affidamento

Albo on line

OBBLIGHI CONCERNENTI LE PRESTAZIONI OFFERTE E I SERVIZI EROGATI DALLA SCUOLA

Delibere oo.cc.Bandi e AvvisiGraduatorieEsiti scolastici………………….

Composizione OO.CC.Articolazione degli uffici

CV dsOrganigramma

Dati sulla CIINumeri di telefono

elenchi collaboratoriElenco semestrale provvedimenti finali: determine aggiudicazione e accordi con

elementi descrittiviCriteri, atti, elenchidi contributi, sussidi

ARCHIVIO

Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

Programma annualeConto consuntivo

Rilievi ai quali non si è dato seguito

Carta dei serviziCertificazione di qualità

Modalità di pagamento – IBANTipologie di procedimenti

Procedimenti il cui provvedimento finale può essere autocertificato o concludersi con

silenzio assensoModulistica

Uffici e nn. tel

Page 106: Anna Armone

Alla prossima occasione………………

Anna Armone

Page 107: Anna Armone

Dalle faq dell’AVCP

Page 108: Anna Armone

Dalle faq dell’AVCP

Page 109: Anna Armone

Dalle faq dell’AVCP

Page 110: Anna Armone

Dalle faq dell’AVCP