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Analisi della Legge N. 107/2015 ITE A. Bassi di Lodi - Paolo Latella- RSU Unicobas Scuola Fonte: OggiScuola a cura di Antimo Di Girolamo 1

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Analisi della Legge N. 107/2015

ITE A. Bassi di Lodi - Paolo Latella- RSU Unicobas Scuola

Fonte: OggiScuola a cura di Antimo Di Girolamo

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Articolo 1

L’attuazione dell’autonomia Commi 1-6. Gli obiettivi della legge 107/2015 sono fissati nell’innalzamento delle competenze degli studenti, nella prevenzione e nel recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica, nella garanzia del diritto allo studio per tutti gli studenti e dell’istruzione permanente per tutti i cittadini. La realizzazione di tali obiettivi è collegata alla piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. Autonomia di funzioni introdotta dall’articolo 21 della legge 59/97, che si concreta nel trasferimento alle istituzioni scolastiche di funzioni prima di competenza dell’amministrazione centrale e periferica in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio e gli elementi comuni all’intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo stato. Lo strumento operativo di tale autonomia è la personalità giuridica, attribuita a tutte le istituzioni scolastiche che, per essere riconosciute come tali, devono risultare in possesso di particolari requisiti dimensionali. Ai sensi del decreto del presidente della repubblica n. 233, del 18 giugno 1998, il raggiungimento delle dimensioni ottimali ha lo scopo di garantire l’efficace esercizio dell’autonomia, dando stabilità nel tempo alle istituzioni scolastiche e offrendo alle comunità locali una pluralità di scelte. I parametri individuati all’articolo 2, comma 2 di tale regolamento prevedono, di norma, una popolazione scolastica compresa tra i 500 e i 900 alunni, esclusi le piccole isole, i comuni montani e le aree geografi che contraddistinte da specificità etniche o linguistiche, le cui istituzioni scolastiche possono essere costituite con un numero minimo di alunni, comunque non inferiore a 300.La Corte costituzionale, con la sentenza n.200/09 ha censurato tale criterio tassativo, affermando la competenza delle regioni in tale materia. L’esigenza di contenere la spesa pubblica, però, ha indotto il legislatore ad astenersi dall’ampliare il numero complessivo dei dirigenti scolastici, disponendo che, in ogni caso, non possano essere preposti ad istituzioni scolastiche sottodimensionate. Allo stato attuale, dunque, l’organico dei dirigenti scolastici viene calcolato dividendo il numero complessivo degli alunni frequentanti su tutto il territorio nazionale per 900. Ciò comporta che laddove le regioni, in sede di elaborazione del piano di dimensionamento, costituiscano istituzioni scolastiche con meno di 900 alunni, si debba procedere tramite compensazioni (aumentando il numero di alunni nelle istituzioni scolastiche dei grossi centri) oppure tramite l’istituto delle reggenze (un unico dirigente scolastico viene preposto a due istituzioni). In prima battuta, l’autonomia scolastica è stata realizzata tramite interventi in sede regolamentare, in particolare con il decreto del presidente della repubblica 275/99. La legge 107/2015 interviene nuovamente sulla materia, anche in relazione alla dotazione finanziaria, e ribadisce la necessità che le istituzioni scolastiche garantiscano la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali. La programmazione dell’offerta da annuale diventa triennale ed è improntata al coinvolgimento delle realtà territoriali con l’intento di potenziare il processo didattico-apprenditivo. Il tutto nel rispetto della libertà di insegnamento, principio consacrato nell’articolo 33 della Costituzione al pari del principio di autonomia scolastica che si rinviene nell’articolo 117 della Carta. Conseguentemente, la partecipazione delle realtà locali alle decisioni adottate dalle istituzioni scolastiche in sede di programmazione dell’offerta formativa, da una parte non può determinare invasioni della sfera di competenza dei docenti, segnatamente per quanto riguarda la scelta di metodi e contenuti, e, dall’altra parte, non può sindacare le libere determinazioni assunte dagli organi collegiali e dal dirigente scolastico nelle materia di loro stretta competenza. Resta fermo in ogni caso, il limite tracciato dalla legge entro il quale deve muoversi l’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa. A questo proposito il legislatore indica tre direttrici: a) l’articolazione modulare del monte orario annuale degli insegnamenti; b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre l’orario ordinario, ma sempre nei limiti dell’organico di istituto; c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello delle singole

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discipline. In ogni caso, l’adozione di misure organizzative diverse da quelle ordinarie non può comportare spese aggiuntive eccedenti la dotazione finanziaria dell’istituzione scolastica. Ciò vuol dire che, qualora i diversi moduli organizzativi dovessero comportare prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, prima di autorizzarle il dirigente scolastico dovrà accertare in via preventiva l’esistenza di fondi sufficienti a retribuire tali prestazioni straordinarie. In caso contrario, il piano andrà rivisto avendo cura di utilizzare solo le risorse umane ordinariamente disponibili nell’organico dell’autonomia nel pieno rispetto dell’orario di lavoro di cui agli articoli 28 e 29 del vigente contratto di lavoro. Si pensi, per esempio, alle ore cosiddette «a disposizione» di eventuali docenti le cui cattedre non risultino costituite con ore sufficienti a coprire l’orario d’obbligo oppure ai docenti aggiuntivi che saranno assegnati alle scuole per effetto dell’entrata a regime della fase «C» del piano straordinario di assunzioni previsto dalla stessa legge 107.

Gli obiettivi Commi 7-9.PTOF Le attività progettuali più importanti delle singole scuole dovranno perseguire obiettivi da individuare tra i seguenti: a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (italiano, inglese e altre lingue comunitarie) dei ragazzi anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning (Clil); b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; c) potenziamento delle competenze musicali ed artistiche; d) sviluppo delle competenze giuridiche ed economiche; e) sviluppo di comportamenti informati al principio di legalità e di rispetto per l’ambiente; f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; g) potenziamento delle discipline motorie; h) sviluppo delle competenze digitali; i)potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come seconda lingua per studenti di cittadinanza o di lingua non italiani; s) definizione di un sistema di orientamento. È prevista anche la possibilità, per le scuole di lingua slovena, di stipulare convenzioni con le scuole di musica, sempre di lingua slovena.

Appalti per le mense scolastiche Comma 9.

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I bandi per l’affidamento degli appalti relativi alle mense scolastiche dovranno essere redatti in modo tale da far sì che nel regime alimentare degli alunni frequentanti tali mense sia garantita «un’adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di fi liera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità».

Formazione sulle tecniche di primo soccorso Comma 10. Nelle scuole secondarie gli alunni fruiranno di iniziative di formazione volte a promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso. Tali iniziative saranno organizzate in collaborazione con il servizio del 118 e delle varie realtà presenti nel territorio. Non sono previsti fondi aggiuntivi per finanziare queste attività e, quindi, dovranno essere realizzate utilizzando i docenti dell’organico dell’autonomia e, in ogni caso, nel limite delle risorse finanziarie assegnate all’istituzione scolastica. Resta il fatto, però, che in assenza di apposite previsioni contrattuali, lo svolgimento di queste iniziative, come delle altre attività aggiuntive, è da considerarsi facoltativo per i docenti.

Fondo di istituto Comma 11. La legge 107 prevede che le somme che spettano alle istituzioni scolastiche per provvedere al loro funzionamento saranno versate, ogni anno, entro il mese di settembre, limitatamente alle spettanze relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre. Insieme alle somme degli ultimi 4 mesi dell’anno solare, le scuole riceveranno una nota nella quale sarà indicata la somma residua spettante per i mesi compresi tra gennaio e agosto dell’anno solare successivo. L’importo sarà calcolato nei limite delle risorse iscritte a bilancio entro e non oltre il mese di febbraio. È prevista, inoltre, l’emanazione di un nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, che recherà la tempistica di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie, così da agevolare la programmazione delle attività didattiche sulla base degli importi retributivi effettivamente erogabili. Tale previsione dovrebbe consentire di evitare il protrarsi del fenomeno della ipovalutazione delle prestazioni aggiuntive, che si verifica in molte scuole proprio a causa della indisponibilità dei fondi, preventivate a sostegno delle attività progettuali. Non sono rari i casi, infatti, di prestazioni regolarmente svolte, sulla base di accordi più o meno informali che, ad esito dell’adempimento vengano retribuite con somme minori rispetto a quelle concordate. Il rispetto di una tempistica tassativa nei versamenti delle spettanze e, soprattutto, la rispondenza degli importi a quanto preventivato, dovrebbe avere come effetto quello di precludere la necessità di addivenire a «rinunzie e transazioni» in ordine alle retribuzioni dovute. Necessità che, per quanto pacificamente accettata da molti docenti, contrasta apertamente con le disposizioni contenute nell’articolo 2113 del codice civile, che sanziona con la nullità gli accordi che abbiano per oggetto la rinuncia alla retribuzione o pattuizioni volte all’accettazione di somme inferiori al dovuto. È prevista, inoltre, l’emanazione di un decreto ministeriale con il quale il ministero dell’istruzione provvederà a ridefinire i criteri di riparto del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Piano triennale dell’offerta formativa (Ptof) Comma 12-16. Il versamento delle risorse spettanti per gli ultimi mesi dell’anno solare e la presa d’atto dell’entità delle risorse spettanti fino alla conclusione dell’anno scolastico (31 agosto) insieme all’obbligo, per l’amministrazione, di versare le spettanze residue anticipatamente entro il mese di febbraio, nell’intenzione del legislatore, dovrebbe agevolare la compilazione del piano triennale dell’offerta formativa (Ptof) che sostituirà l’attuale Pof (piano dell’offerta formativa) di durata annuale. Il Ptof dovrà essere predisposto dalle istituzioni scolastiche entro il mese di ottobre del primo anno del triennio a cui fa riferimento e conterrà anche il piano di formazione del personale docente e Ata. La novità principale rispetto al passato è costituita dal fatto che il Ptof dovrà anche recare l’importo della somma occorrente per porlo in atto. Che non potrà essere superiore al triplo della somma spettante per l’anno in corso, così come risultante da stime basate sulla quantificazione delle

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spettanze già versate per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre dell’anno solare in corso. In ogni caso, anche al fine di evitare sforamenti del budget di spesa, il piano dovrà essere rivisto annualmente, sempre entro il mese di ottobre. L’ufficio scolastico avrà il compito di verificare che il Ptof rispetti il limite dell’organico realmente assegnato e di comunicare al ministero gli esiti della verifica. La legge 107 riscrive totalmente anche l’articolo 3 del regolamento sull’autonomia scolastica, modificando le competenze degli attori istituzionali direttamente coinvolti nella predisposizione del piano. In particolare, il Ptof deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico, e deve essere approvato dal consiglio d’istituto. Il piano dell’offerta formativa (Pof), invece, era elaborato dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. E veniva adottato dal consiglio di circolo o di istituto. La legge 107, dunque, ridimensiona il ruolo del collegio dei docenti che, nell’elaborazione del Pof, svolge il ruolo di esecutore di direttive impartite dal dirigente scolastico e, in qualche misura, rafforza il ruolo del consiglio di istituto che, qualora non dovesse approvare il piano, per effetto di una sorta di potere implicito, avrebbe titolo a rinviarlo al collegio con osservazioni. In buona sostanza, dunque, il consiglio di istituto non dovrebbe più avere, come in passato, un ruolo meramente notarile (che si concretava con l’«adozione» del Pof) ma dovrebbe assumere una vera e propria funzione deliberante. La legge non prevede l’ipotesi del rinvio in caso di mancata approvazione, ma tale potere (cosiddetto implicito) costituisce la logica conseguenza del potere deliberante che, in assenza del potere di rinvio, sarebbe di fatto posto nel nulla e la norma risulterebbe priva di effetti, come tale, probabilmente incostituzionale per violazione dei principi di ragionevolezza e di buona amministrazione. Un’ ulteriore novità del Ptof è quella della individuazione dell’organico dei docenti. Organico che comprenderà, oltre ai posti di sostegno e alle cattedre dell’organico di diritto, anche il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa. E cioè l’individuazione dell’organico aggiuntivo, che sarà costituito con l’assegnazione dei docenti immessi in ruolo nella fase «C» del piano di assunzioni straordinario previsto dalla stessa legge n. 107. In ogni caso, l’attuazione del Ptof non potrà comportare oneri superiori a quelli complessivamente previsti dalla 107, sia per quanto riguarda la dotazione organica, sia per quanto concerne le risorse finanziarie necessarie. Tra le finalità del piano vi è anche quella di promuovere la parità tra i sessi, prevenendo l’insorgenza di comportamenti discriminatori anche di rilievo di penale mediante un’adeguata informazione e formazione.

Il portale unico della scuola Comma 17. È prevista la costituzione di un portale unico della scuola sul quale saranno pubblicati i piani triennali dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere alle famiglie una valutazione comparativa per la scelta della scuola alla quale iscrivere i propri figli.

Mobilità, ambiti, chiamata diretta e vicari Commi 18-19. Le legge 107, con effetti a far data dal 16 luglio 2015, prevede una nuova disciplina per l’assegnazione dei docenti alle sedi scolastiche e una disciplina transitoria che fa salvi, in qualche misura, i diritti acquisiti. In particolare, la riforma prevede la graduale soppressione del diritto alla titolarità della sede, che sarà sostituto dal diritto alla titolarità sull’ambito territoriale. In buona sostanza, dunque, i docenti non potranno più vantare il diritto a non essere trasferiti d’ufficio se non soprannumerari (fatta salva la inamovibilità d’ufficio dei docenti non soprannumerari) e otterranno l’assegnazione della sede di servizio sulla base di incarichi di durata triennale, che saranno conferiti dai dirigenti scolastici esercitando la discrezionalità amministrativa. Le proposte riguarderanno in

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via prioritaria i posti di sostegno e i posti comuni vacanti e disponibili e potranno essere rivolte anche a docenti non abilitati nella disciplina specifica, purché in possesso del titolo di studio di accesso e di esperienze o titoli professionali coerenti con la disciplina da insegnare. Tale ultima facoltà potrà essere esercitata dai dirigenti scolastici solo se nell’ambito geografico di riferimento non risulteranno disponibili docenti abilitati nella disciplina di riferimento. Gli ambiti territoriali saranno costituiti dagli uffici scolastici e dovranno avere un’estensione inferiore alle province e alle città metropolitane. I capi di istituto, una volta costituito l’organico dell’istituzione scolastica (cosiddetto organico dell’autonomia) potranno individuare fi no a un 10% di docenti ai quali delegare compiti organizzativi o gestionali. La legge non prevede espressamente la possibilità di attribuire l’esonero dall’insegnamento ai docenti collaboratori se titolari di incarico di insegnamento su posti vacanti e disponibili. Tanto più che la copertura dei posti vacanti e disponibili è prioritaria rispetto a quella dell’organico del potenziamento. E l’istituto dell’esonero è stato espressamente abrogato dall’articolo 1, comma 329, della legge n. 190/2014. Non di meno, la legge 107 consente al dirigente scolastico di individuare i propri collaboratori anche tra i docenti assegnati all’istituzione scolastica con l’organico del potenziamento. In tali casi, l’esonero risulterebbe da una situazione di fatto non essendo, il docente interessato, assegnato ad una o più classi. Meno praticabile sembrerebbe la tesi secondo la quale il dirigente scolastico potrebbe disporre la sostituzione del docente già assegnato alle classi con altro docente dell’organico di potenziamento, mutando in corso d’opera le mansioni degli insegnanti in forza nell’organico dell’autonomia. L’assegnazione dei docenti all’organico di diritto o all’organico di potenziamento, infatti, non sembrerebbe rientrare tra i poteri del dirigente scolastico, non essendo prevista espressamente da alcuna norma (salvo che per il futuro, a seguito dell’entrata regime della chiamata diretta dagli ambiti territoriali). Milita in favore di questa tesi un’ulteriore considerazione: l’assegnazione dei docenti dell’organico del potenziamento sarà disposto una volta che il termine del ventesimo giorno dopo l’inizio delle lezioni sarà abbondantemente decorso. E dunque, almeno per quest’anno, tale soluzione non sembrerebbe giuridicamente praticabile perché, trattandosi di un vero e proprio provvedimento di mobilità (professionale) risulterebbe formato in violazione del divieto previsto dall’articolo 461 del testo unico, che testualmente recita: «1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all’anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive. 2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l’inizio dell’anno scolastico successivo.». Tale disposizione è stata interpretata dal ministero dell’istruzione, con la circolare 337/98, così come segue: «Il divieto posto dalle norme vigenti, di spostare il personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’attività didattica deve essere formalmente e sostanzialmente rispettato, per la sua evidente finalità di assicurare al massimo la continuità didattica, contenendo all’indispensabile gli avvicendamenti nel corso dello stesso anno.». Per bypassare il problema, almeno per quest’anno, l’amministrazione centrale è intervenuta con una nota emanata il 3 settembre 2015 (prot.1875) con la quale ha autorizzato i dirigenti scolastici a disporre l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento in favore dei collaboratori vicari, secondo le disposizioni contenute nell’articolo 459 del decreto legislativo 297/94, e a disporre le relative sostituzioni fi no all’esito della fase C del piano assunzionale. L’amministrazione ha ricordato, infi ne, «che tali posti, da subito attivabili, saranno compresi nel fabbisogno dell’organico dell’autonomia che verrà successivamente assegnato.».

Inglese, musica ed educazione motoria nella scuola primaria Commi 20-21. L’insegnamento dell’inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola primaria sarà assicurato, in primo luogo, con docenti di scuola primaria in possesso di competenze certificate. In

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assenza di tali figure professionali saranno utilizzati docenti di scuola secondaria, facenti parte dell’organico dell’autonomia, previa frequenza a corsi di formazione specifica. In ogni caso, la formazione in servizio sarà obbligatoria per tutti i docenti e sarà effettuata sulla base di un piano di formazione nazionale che sarà adottato con frequenza triennale. L’obbligatorietà della formazione, introdotta dalla legge 107, decontrattualizza la materia che, fi no ad oggi, era di competenza del tavolo negoziale, e aggrava l’onerosità della prestazione senza prevedere incrementi retributivi. Tale previsione potrebbe risultare foriera di contenzioso, proprio per effetto del mancato previo recepimento in sede negoziale di questo ulteriore onere prestazionale. La Corte costituzionale, infatti, è costante nel ritenere che il principio di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, di cui all’articolo 36 della Costituzione, si intenda soddisfatto solo qualora vengano applicati i minimi contrattuali. Secondo l’insegnamento della Consulta (sentenza n.178/2015) peraltro «il contratto collettivo contempera in maniera efficace e trasparente gli interessi contrapposti delle parti e concorre a dare concreta attuazione al principio di proporzionalità della retribuzione, ponendosi, per un verso, come strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori (art. 45, comma 2, del dlgs n. 165 del 2001) e, per altro verso, come fattore propulsivo della produttività e del merito (art. 45, comma 3, del dlgs. 165 del 2001).». Pertanto, in assenza di recepimento contrattuale o, comunque, in assenza di un’apposita previsione legislativa che disponga una qualche indennità o l’esonero dall’insegnamento durante i periodi di frequenza alle iniziative di formazione, la norma potrebbe risultare non conforme al principio di proporzionalità della retribuzione. Di qui i rischi di contenzioso. Nel caso specifico, infatti, si tratterebbe di prestazioni di lavoro obbligatorie del tutto prive di controprestazione (retribuzione).

Scuole aperte d’estate Commi 22-23. Nei periodi di vacanza, quando le lezioni sono sospese, le istituzioni scolastiche potranno organizzare attività in favore del territorio. In ogni caso, lo svolgimento di tali attività non potrà comportare oneri aggiuntivi per lo stato e, dunque, il coinvolgimento dei docenti potrà avvenire solo in presenza di adeguate risorse finanziarie nel fondo di istituto dirette alla copertura degli oneri retributivi derivanti dallo svolgimento del lavoro straordinario.

Disabili e incremento del Fondo per il funzionamento Commi 24-27. È previsto il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione per l’insegnamento ai disabili e un incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali nell’ordine di 123,9 milioni di euro nel 2016 e di 216 milioni annui a partire dal 2017 e fi no al 2021. Per i conservatori e le accademie è previsto un incremento del fondo per il loro funzionamento fissato in 7 milioni annui dal 2015 al 2022. Fino alla rielezione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale gli atti emessi dal ministero nelle materie che prevedono il previo parere di tale organo consultivo saranno emanati senza il prescritto parer e saranno considerati perfetti ed efficaci.

Insegnamenti opzionali e profilo digitale dello studente Comma 28. Le scuole secondarie di II grado attiveranno insegnamenti opzionali che entreranno nel curricolo dell’alunno e saranno inseriti nel suo profilo, al quale sarà associata un’identità digitale. Le regole per la gestione di tale identità digitale da parte dell’amministrazione saranno oggetto di un apposito decreto di prossima emanazione.

Merito e curriculum dello studente Commi 29-32. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, potrà attivare iniziative formative volte a favorire l’orientamento e la valorizzazione del merito degli studenti. Per finanziare queste attività l’istituzione scolastica potrà ricorrere anche a finanziamenti esterni. Il coordinamento delle attività

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potrà essere affidato a docenti individuati nell’organico dell’autonomia. Il curriculum dello studente costituirà elemento di valutazione in sede di esame di stato.

Alternanza scuola-lavoro Commi 33-43. La legge 107 prevede l’introduzione di percorsi di alternanza scuola-lavoro negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le imprese interessate dovranno iscriversi in un’apposita sezione del registro delle imprese delle camere di commercio e opereranno con le istituzioni scolastiche tramite la stipula di convenzioni. La frequenza al percorso formativo potrà avvenire durante i periodi di sospensione delle lezioni anche all’estero, senza ulteriori oneri per lo stato e nel rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, compresa la formazione degli studenti. Per finanziare tali attività è previsto una stanziamento di 100 milioni di euro annui a partire dal 2016, che sarà ripartito tra le scuole e versato nel fondo di istituto.

Obbligo formativo presso enti di formazione accreditati Comma 44.Il diritto-dovere all’istruzione e formazione potrà essere assolto anche tramite la frequenza a percorsi di formazione professionale organizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni. L’offerta formativa sarà definita con un decreto del ministero dell’istruzione, di concerto con il ministero del lavoro e previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Fondazioni e Its Commi 45-55. Le fondazioni che organizzano percorsi degli istituti tecnici superiori (Its) potranno ottenere finanziamenti in misura non inferiore al 30% dell’ammontare complessivo dei fondi destinati a questo scopo. I finanziamenti saranno disposti tenendo presente il numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a dodici mesi raggiunto in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell’anno precedente a quello del finanziamento. Ai percorsi potranno accedere giovani e adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado oppure di un diploma professionale conseguito al termine di un percorso quadriennale. È prevista la valorizzazione dei titoli di studio conseguiti al termine dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori, così da ampliarne l’impiego nel mondo del lavoro e favorire la spendibilità dei titoli anche per ridurre il numero degli esami per il conseguimento di lauree. A questo proposito è prevista l’emanazione di un decreto ministeriale per il riconoscimento di crediti formativi universitari non inferiori a 100 per i percorsi della durata di quattro semestri e a 150 per i percorsi della durata di sei semestri.

Scuola digitale e laboratori per l’occupabilità Commi 56-62. Il ministero dell’istruzione adotterà un piano nazionale per la scuola digitale collegato al progetto strategico nazionale per la banda ultralarga. Le istituzioni scolastiche aderiranno a questa iniziativa introducendo nel Ptof azioni coerenti con i contenuti del piano. Tra gli obiettivi, lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni e la definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici. Le scuole potranno dotarsi di laboratori territoriali per l’occupabilità, con l’apporto di finanziatori esterni pubblici e privati, diretti all’orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, anche tramite l’apertura della scuola al territorio e la possibilità di utilizzo degli spazi al di fuori dell’orario scolastico. Nell’utilizzo degli edifici scolastici, la legge 107 prevede che i soggetti terzi «sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi». L’utilizzo del termine «responsabili» induce a ritenere che la fruizione degli edifici possa avvenire anche a titolo

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gratuito, fermo restando che, qualora nel corso delle attività dovessero verificarsi infortuni o danneggiamenti degli spazi, anche solo dal punto di vista igienico, le eventuali responsabilità non ricadrebbero sul dirigente scolastico, ma sui soggetti gestori di tali attività. La tesi della liberazione dalla responsabilità risulta, però, giuridicamente debole. Si pensi, per esempio, a gravi incidenti quali il crollo di un solaio, con relativi infortuni a danno dei soggetti presenti nell’aula dove tale incidente si verifichi. Nel qual caso non si potrebbero escludere responsabilità, anche penali, a carico dell’ente locale proprietario e del dirigente scolastico, in quanto di competenza. Tanto più che un soggetto terzo utilizzatore dell’edificio scolastico, in riferimento a tali rischi, si potrebbe trovare nella impossibilità materiale di accertare i rischi e di provvedere a prevenirli.

L’organico dell’autonomia Commi 63-65.Tra le novità più importanti introdotte dalla legge 107 vi è, senz’altro, l’introduzione dell’organico dell’autonomia, composto dalla somma dei posti di sostegno e delle cattedre dell’organico di diritto (che veniva coperto dai docenti titolari e dai supplenti annuali con apposizione al contratto del termine del 31 agosto) e dei posti di sostegno e delle cattedre aggiuntive «di potenziamento» (che sarà coperto quando andranno a regime le immissioni in ruolo della fase «C»).La composizione dell’organico dell’autonomia seguirà due differenti criteri a seconda che si tratti dell’organico di diritto o dell’organico del potenziamento. Nel primo caso, i posti e le cattedre saranno assegnati tenendo conto del numero delle classi e, nel caso dell’organico del potenziamento, avuto riguardo al numero degli alunni. Per i posti di sostegno dell’organico del potenziamento si procederà in riferimento al numero degli studenti disabili. In ogni caso i docenti assegnati all’istituzione scolastica nell’organico dell’autonomia dovranno coprire prioritariamente i posti vacanti e disponibili. L’intenzione del legislatore è quella di far cessare o di ridurre sensibilmente il ricorso alle supplenze annuali, la cui reiterazione è stata sanzionata dalla Corte di giustizia europea (III sezione, sentenza 26 novembre 2014 nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13). La pronuncia è avvenuta per effetto di un’ordinanza di rimessione emessa dalla nostra Corte costituzionale, davanti alla quale pende un giudizio di legittimità costituzionale avente per oggetto proprio la norma che consente tale reiterazione, senza prevedere alcun indennizzo o risarcimento in favore del docente precario interessato. Su tale questione, infatti, è in atto un contenzioso seriale che vede l’amministrazione scolastica spesso soccombente nella fase di merito, sebbene la Corte di cassazione si sia pronunciata a suo tempo nel senso della legittimità della reiterazione dei contratti di supplenza, anche annuali. Ciò in forza della normativa speciale che regola la materia (sezione lavoro - sentenza 20/06/2012 n. 10127).

Gli ambiti territoriali Comma 66-69. Dal prossimo anno scolastico 2016/2017 gli organici del personale docente saranno regionali e saranno articolati in ambiti territoriali. L’estensione di tali ambiti dovrà essere inferiore al territorio delle province e delle città metropolitane. La compilazione degli elenchi di istituzioni scolastiche da comprendere negli ambiti sarà a cura degli uffici scolastici e dovrà tenere conto del numero degli alunni, della prossimità delle scuole e delle caratteristiche del territorio. L’organico dell’autonomia comprenderà anche eventuali posti autorizzati per lo svolgimento di progetti di particolare importanza. È prevista inoltre un ulteriore dotazione di docenti, che non rientreranno nell’organico dell’autonomia e che saranno autorizzati in organico di fatto per particolari esigenze. Su tali posti non potranno essere disposte immissioni in ruolo né operazioni di mobilità. Per coprire questi posti saranno stipulati contratti a tempo determinato con docenti precari tratti dalle apposite graduatorie «ovvero mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico.». La legge non indica la tipologia di contratto a termine (supplenza temporanea o annuale) né la tipologia dell’eventuale provvedimento da disporre nei confronti dei docenti di ruolo da utilizzare a tale scopo. Nel caso delle supplenze, la tipologia delle

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stesse dipenderà, dunque, dalla natura del posto o della cattedra disponibile: se vacante, supplenza annuale fino al 31 agosto, se solo disponibile, supplenza fino al 30 giugno. Per quanto concerne l’utilizzo dei docenti di ruolo, invece, si pone un problema di individuazione del tipo di provvedimento da adottare. Problema acuito dall’assenza di un rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione della normativa di dettaglio o ad un atto regolamentare da adottarsi successivamente. Allo stato attuale, peraltro, l’unica ipotesi prevista dalla legge per i provvedimenti di mobilità annuale è quella contenute nell’articolo 14, comma 17, del decreto legge 95/2012, che consente l’utilizzazione per un anno dei docenti in esubero, secondo una casistica tassativa puntualmente definita. Non di meno, anche in assenza di un rinvio espresso, il governo potrebbe autorizzare l’apertura di un tavolo negoziale su questa materia, applicando le disposizioni in materia di contrattazione integrativa contenute nel decreto legislativo 165/2001. In sede di attuazione delle nuove disposizioni, peraltro, l’amministrazione dovrà necessariamente tenere conto delle prescrizioni contenute nelle norme speciali sulle precedenze, che tutelano situazioni particolari quali lo stato di handicap (art. 21 legge 104/92), l’assistenza ai disabili (art. 33 legge 104/92), lo stato di coniuge di personale militare o che percepisca l’indennità di pubblica sicurezza (art.10, comma 2 legge 87/402, art.17 legge 266/99, art.2 legge 86/2001) e, infine, lo stato di amministratore locale (legge 265/99 e decreto legislativo 267/2000). Le leggi che tutelano questo genere di situazioni, infatti, dovranno essere necessariamente applicate in quanto norme speciali, come tali, inderogabili con legge ordinaria, salvo che in caso di abrogazione espressa. Non così, invece, per le precedenze di fonte negoziale (per esempio, la precedenza del trasferito d’ufficio che chiede di rientrare nella sede di ex titolarità) che, in quanto previste solo dalla normativa pattizia, ai sensi dell’articolo 1 della legge 15/2009, non derogano più le norme di legge.

Reti di scuole Commi 70-72. Entro il 30 giugno 2016 le istituzioni scolastiche dovranno sottoscrivere accordi per gestire congiuntamente alcune attività amministrative e per realizzare progetti didattici territoriali utilizzando i propri docenti su più scuole. Gli accordi, che saranno promossi dagli uffici scolastici, dovranno indicare i criteri di individuazione degli insegnanti da utilizzare, avendo cura di evitare discriminazioni e nel rispetto della normativa sulla tutela dei disabili. Le intese dovranno regolare i piani di formazione del personale e dovranno indicare le risorse da utilizzare assicurando la pubblicità e la trasparenza delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte. Le istituzioni scolastiche, sempre previa stipula di accordi, potranno costituire unità funzionali congiunte, formate da impiegati e funzionari di più scuole, per razionalizzare gli adempimenti amministrativi riguardanti le cessazioni dal servizio, le pratiche in materia di contributi e pensioni, le progressioni e le ricostruzioni di carriera e il trattamento di fine rapporto.

Chi conserva la titolarità della sede Comma 73. I docenti titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 16 luglio 2015, data di entrata in vigore della legge 107/2015, conserveranno la titolarità della cattedra nell’istituzione scolastica a cui risulteranno applicati. Il diritto alla titolarità della cattedra spetterà anche ai docenti che sono stati immessi in ruolo nella fase «0» e nella fase «A», fermo restando che, nell’anno 2015/2016, presteranno servizio nella sede provvisoria loro assegnata e, in ogni caso, acquisiranno tale titolarità all’atto della presa di servizio sulla sede definitiva, che sarà individuata ad esito delle operazioni di mobilità, con effetti a far data dal 1° settembre 2016. Ai docenti assunti nella fase «B» e nella fase «C» rimarrà preclusa, per sempre, l’acquisizione della titolarità della sede e saranno assegnati direttamente agli ambiti territoriali. In ogni caso, il mantenimento della titolarità rimarrà vincolato alla permanenza della relativa disponibilità di posto. E dunque, qualora dall’anno 2016/2017 dovessero insorgere situazioni di soprannumerarietà o di esubero, i docenti interessati perderanno definitivamente la sede di titolarità e saranno assegnati, sempre definitivamente, agli ambiti

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territoriali. Ciò vale sia per gli insegnanti già in esubero nell’anno scolastico 2016/2017 (per esempio in docenti senza sede, già collocati nella Dop) che per le situazioni che dovessero verificarsi successivamente, comprese le mere situazioni di soprannumerarietà (docenti che perdono il posto nell’istituzione scolastica di titolarità, ma non in esubero nell’organico territoriale) Sempre dall’anno 2016/2017, la mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo) opererà esclusivamente tra ambiti. Pertanto, i docenti muniti di sede di titolarità potranno conservarla solo se si asterranno dall’accedere alla mobilità volontaria. In buona sostanza, dunque, la disciplina transitoria che fa salvo il diritto alla titolarità della sede si applica solo ed esclusivamente al permanere della titolarità nella sede di appartenenza del docente interessato. Tale titolarità si perde sia in caso di insorgenza di una situazione di soprannumerarietà che in caso di mobilità volontaria. Nel caso della mobilità volontaria, peraltro, il docente interessato non solo perde la titolarità, ma può ottenere il provvedimento richiesto solo nel limite dell’assegnazione a un ambito territoriale e non più ad una sede specifica. Costituzione degli organici Commi 74-77. La costituzione degli organici resta di competenza degli uffici scolastici che dovranno provvedere tenendo conto delle esigenze e delle richieste delle istituzioni scolastiche nel limite delle risorse finanziarie disponibili. L‘organico dei docenti di sostegno dovrà essere attivato tenendo presente le esigenze di bilancio e, qualora, a seguito delle relative operazioni non dovessero risultare soddisfatte tutte le richieste avanzate dalle scuole, sarà comunque possibile continuare ad autorizzare i cosiddetti posti in deroga. E cioè i posti di sostegno da costituire sull’organico di fatto in eccedenza rispetto al numero di posto autorizzati nell’organico di diritto. Per le scuole di lingua slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli-Venezia Giulia, l’organico sarà determinato a livello regionale, tenendo presente le relative esigenze. Saranno fatte salve le diverse determinazioni adottate o che potranno essere adottate dalla regione Valle d’Aosta e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

La chiamata diretta Commi 78-85. La legge 197 prevede un ulteriore inasprimento del rapporto gerarchico tra il dirigente scolastico e il docente. Tale rapporto, già gravato da un rafforzamento del potere disciplinare, (si veda la circolare del ministero dell’istruzione 88/2010, avente per oggetto le «Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»), comporta anche la trasformazione del diritto alla mobilità, inteso come diritto soggettivo alla modifica della sede geografi ca della prestazione fi no all’assunzione della titolarità della nuova sede, in mero interesse legittimo. In buona sostanza, dunque, la facoltà di accedere ai movimenti e il vantaggio di non essere soggetti alla mobilità d’ufficio, se non in presenza di situazioni di soprannumerarietà o di incompatibilità ambientale, da diritto soggettivo viene derubricato a interesse legittimo. E diventa, dunque, una mera aspirazione a un bene della vita oggetto di potere amministrativo (per la definizione di interesse legittimo si veda la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione 500/99). Dall’anno scolastico 2016/2017, fatta salva la disciplina transitoria prevista dal comma 73, l’assegnazione della sede avverrà a esito di una proposta che sarà avanzata dal dirigente scolastico al docente, individuato secondo discrezionalità, direttamente nell’elenco dei docenti facenti parte dell’ambito territoriale in cui risulta inclusa l’istituzione scolastica cui il dirigente è preposto. Non si tratta, però, di un procedimento negoziale di tipo privatistico in cui la costituzione del rapporto è lasciata all’autonomia delle parti La proposta, infatti, non potrà essere rifiutata dal docente destinatario delle medesima. E dunque, più che di proposta, sarebbe opportuno parlare di nomina. La legge prevede, inoltre, che lo stesso docente possa essere fatto oggetto di più proposte da parte di altrettanti dirigenti scolastici. In tal caso, fermo restando l’obbligo di accettarne una, sarà il docente a

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scegliere a quale dirigente inviare l’accettazione. La fattispecie si inquadra nell’istituto dell’obbligazione alternativa regolata dall’articolo 1285 del codice civile che prevede espressamente tale facoltà. La proposta dovrà riguardare prioritariamente i posti comuni e i posti di sostegno vacanti e disponibili. E cioè i posti dell’organico di diritto. Solo dopo avere coperto tutti i posti dell’organico di diritto il dirigente scolastico potrà avanzare le proposte di incarico per i posti dell’organico del potenziamento. È prevista la possibilità, sempre per il dirigente scolastico, di utilizzare i docenti dell’organico dell’autonomia anche su classi di concorso per le quali non possiedano l’utilizzazione. Ma si tratta di una facoltà residuale, peraltro già prevista dall’articolo 14, comma 17, del decreto legge 95/2012, che regola puntualmente la relativa casistica (dando priorità alle utilizzazioni sulla classe di concorso di appartenenza o sulle altre classi di concorso per le quali l’interessato risulti in possesso della relativa abilitazione) e solo al permanere della situazione di esubero consente l’utilizzo del docente soprannumerario secondo il titolo di studio posseduto. Nel caso regolato dal comma 79 della legge 107, però, l’utilizzo non sembrerebbe vincolato all’insorgenza di situazioni di esubero, essendo semplicemente collegato al possesso di titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, da parte del docente da utilizzare, e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle stesse classi di concorso. Dunque, più che nell’esigenza di ricollocamento degli insegnanti in esubero, la ratio della norma sembrerebbe individuabile nell’esigenza di introdurre un criterio di sostanziale fungibilità degli insegnamenti, ferma la priorità per i docenti in possesso della relativa abilitazione. Gli incarichi avranno durata triennale e saranno rinnovabili e non potranno essere conferiti dal dirigente scolastico a coniuge, parenti e affini entro il secondo grado (si veda il comma 81). I docenti che non dovessero essere stati fatti oggetto di alcuna proposta di incarico, saranno utilizzati d’imperio con provvedimento a cura dell’ufficio scolastico territorialmente competente. Sebbene la legge non lo preveda espressamente, i provvedimenti di assegnazione degli incarichi dovranno necessariamente essere motivati (Cassazione sezione lavoro, sentenza n. 15618 del 15 luglio 2011). È prevista la facoltà, per il dirigente scolastico, di individuare fino a un 10% di docenti a cui delegare compiti di gestione e organizzazione dell’istituzione scolastica. Tale individuazione, però, non potrà comportare nuovi o maggiori oneri per l’erario. Resta ferma, dunque, l’impossibilità di conferire esoneri e semiesoneri dall’insegnamento ai docenti collaboratori. Il dirigente scolastico, sempre nell’ambito delle risorse umane e finanziarie assegnate all’istituzione scolastica, potrà ridurre il numero degli alunni per classi. La legge non prevede espressamente la facoltà, per il dirigente scolastico, di costituire classi aggiuntive. Anche in questo caso, però, è legittimo parlare di potere implicito. D’altra parte, qualora al dirigente scolastico fosse preclusa tale possibilità, la norma rimarrebbe priva di effetti. Resta il fatto, però, che in caso di costituzione di ulteriori classi il dirigente dovrebbe necessariamente utilizzare i docenti dell’organico del potenziamento. E ciò comporterebbe un mutamento di destinazione d’uso delle relative risorse umane, non più utilizzate per il potenziamento o le sostituzioni, ma per l’attività ordinaria, in ciò violando le disposizioni tassative contenute nella stessa legge 107. A ciò va aggiunta l’impossibilità di utilizzare il docente dell’organico del potenziamento per le sostituzioni dei colleghi assenti. Per non parlare dei maggiori costi che l’erario dovrebbe sostenere per effetto delle eventuali supplenze superiori a dieci giorni, che dovessero rendersi necessarie nella nuova classe così costituita. Per le assenze fino a dieci giorni i dirigenti dovranno provvedere con le risorse dell’organico dell’autonomia con la preclusione della possibilità di conferire incarichi di supplenza scorrendo le graduatorie di istituto. La cessazione dell’istituto della titolarità della sede e, con essa, la preclusione della possibilità di accedere alla mobilità a domanda, avuto riguardo alla modifica della sede geografi ca della prestazione, in uno all’assoggettamento del docente alla mobilità autoritativa, pur in presenza di posti disponibili, potrebbe costituire presupposto per azioni legali, incidentalmente finalizzate a sollevare questione di legittimità costituzionale, a causa della disparità di trattamento con il restante personale della

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pubblica amministrazione. La rilegificazione dell’istituto dell’assegnazione della sede, peraltro, potrebbe favorire, in casi particolari, l’insorgenza della responsabilità penale in capo ai dirigenti scolastici. Secondo la Suprema corte, infatti, la responsabilità per abuso d’ufficio per i dirigenti, in caso di comportamenti intenzionali che determino danno ingiusto, è preclusa solo perché la violazione contrattuale non costituisce presupposto del reato (sentenza 11 febbraio 2009, n. 5026). Tra gli elementi costitutivi di tale illecito penale, infatti, oltre al dolo intenzionale diretto e al danno ingiusto, vi è proprio la violazione di legge. Violazione impossibile fi no a quando la fattispecie è stata regolata da norme contrattuali e che, dal 16 luglio scorso, invece, è diventata astrattamente configurabile per effetto della rilegificazione della materia. In buona sostanza, dunque, mentre fino ad ora la mobilità tra sedi scolastiche è stata posta in atto applicando un sistema di regole tassative contenute nei contratti collettivi, con l’entrata regime della nuova disciplina, i dirigenti scolastici saranno chiamati in prima persona ad adottare il relativi provvedimenti. Il tutto secondo discrezionalità e in applicazione di norme di legge. Di qui il rischio di contenziosi, proprio perché l’ampia discrezionalità concessa ai dirigenti scolastici nell’adozione di tali scelte potrebbe ingenerare illeciti e trattamenti di favore sia di rilievo civile che penale. Il rischio dell’adozione di comportamenti non legittimi da parte dei dirigenti, peraltro, è emersa anche nel corso della discussione parlamentare, tant’è che nella legge 107 è stata introdotta una disposizione che preclude ai presidi la possibilità di conferire incarichi di docenza a coniuge, parenti e affini fino al II grado, individuando a questo scopo un’apposita situazione di incompatibilità. Incompatibilità che, per contro, si traduce in una vera e propria discriminazione nei confronti di queste categorie di personale, che prima potevano legittimamente aspirare al beneficio di insegnare nella istituzione scolastica diretta dal proprio congiunto senza alcuna preclusione se non quella di maturare un punteggio sufficiente. E che, in ogni caso, non preclude la possibilità di comportamenti illeciti volti ad eludere tale limite, per esempio, con accordi segreti basati su favori reciproci.

Retribuzioni aggiuntive ai dirigenti Comma 86. Per il maggiore carico di lavoro e di responsabilità (la decontrattualizzazione dell’assegnazione della sede per i docenti comporta maggiori rischi di insorgenza di responsabilità penali, prima precluse perché le violazioni contrattuali assumono rilievo solo in sede civile) i dirigenti scolastici riceveranno un aumento medio di 400 euro al mese e un’indennità una tantum di circa 7500 euro.

Sanatoria per i concorsi a preside Commi 87-92. La legge 107 prevede una sanatoria per i dirigenti scolastici facenti funzione e che risultino insediati di fatto per effetto di provvedimenti giurisdizionali che abbiano annullato i relativi concorsi. Idem per i soggetti risultati vincitori di ricorsi presentati avverso l’esclusione dalle prove dei suddetti concorsi i cui procedimenti risultino ancora pendenti e che abbiano ottenuto una sentenza favorevole in almeno in primo grado. La sanatoria consisterà in un concorso riservato che si articolerà in un corso di formazione e una prova scritta finale. Per i dirigenti-funzionari di fatto è prevista, invece, una sessione speciale di esame consistente nell’espletamento di una prova orale sull’esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, si darà luogo alla conferma dei rapporti di lavoro già instaurati. La ratio della norma è l’esigenza «di tutelare le esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente». Non sono previsti stanziamenti per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Ad esito delle procedure di mobilità dei dirigenti scolastici è previsto lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi ordinari al fine di attribuire nuovi incarichi di preside fi no a un massimo del 20% dei posti autorizzati.

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Valutazione dei presidi e assunzione dei dirigenti tecnici a tempo determinato Comma 93. La legge 107 fissa anche i criteri a cui dovranno essere informati gli indicatori finalizzati alla valutazione dei dirigenti scolastici, all’esito della quale sarà collegata la retribuzione di posizione. La nuova valutazione dovrebbe partire nell’anno scolastico in corso. Per il prossimo triennio è prevista anche l’assunzione con incarico a tempo determinato non superiore a tre anni di un numero imprecisato di dirigenti tecnici che saranno assunti ad esito di una procedura che sarà resa pubblica sul sito del ministero dell’istruzione e che avranno la funzione di supportare il sistema nazionale di valutazione.

Il piano straordinario di assunzioni Commi 94-105. La legge 107 prevede un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente nella scuola primaria e nelle secondarie di I e II grado, con l’esclusione della scuola per l’infanzia. Tale piano prevede la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto (il turnover + gli altri posti vacanti e disponibili) e la costituzione di un organico aggiuntivo di 6 o 7 unità per ogni scuola da destinare al potenziamento dell’offerta formativa e alle sostituzioni dei docenti assenti fino a 10 giorni, senza dover ricorrere al conferimento di incarichi di supplenza breve individuando gli aventi titolo tramite lo scorrimento delle graduatorie di circolo. Il piano prevede l’assunzione di 102.734 docenti, da assumere in quattro fasi distinte. Le diverse fasi si differenziano tra loro, oltre che per gli ambiti geografi ci di riferimento, anche per i criteri di individuazione degli aventi titolo all’assunzione. Nelle prime due fasi (fase 0 e fase A) la legge prevede l’applicazione dell’articolo 399 del Testo unico (decreto legislativo 297/94) e la vigenza anche delle graduatorie dei concorsi ordinari indetti precedentemente al 2012. Ciò ha comportato che le assunzioni fossero divise equamente (metà e metà) tra gli aspiranti tratti dalle graduatorie dei concorsi ordinari e dalle graduatorie a esaurimento. Per le successive due fasi (fase B e fase C) invece, la legge 107 prevede la previa decadenza delle graduatorie dei concorsi ordinari indetti prima del 2012. Ciò comporta la possibilità di utilizzare, in queste ultime due fasi, solo le graduatorie dei concorsi del 2012 e le graduatorie a esaurimento. Il criterio duale previsto dall’art. 399 del Testo unico, dunque, è applicabile solo fi no al completo esaurimento delle graduatorie dei concorsi del 2012. Dopo di che le assunzioni saranno effettuate solo tramite lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento. L’individuazione della provincia di destinazione avviene tramite la compilazione di una sorta di graduatoria unica nazionale, peraltro non espressamente prevista dalla legge, probabilmente, per precludere, almeno durante le tornate di assunzione, l’insorgenza di contenzioso. Il criterio previsto dalla norma ai fini della individuazione degli aventi titolo è quello del maggiore punteggio nelle graduatorie dove l’interessato risulta utilmente collocato. La provincia di destinazione viene individuata scorrendo l’elenco di preferenze indicato dall’interessato nella domanda, fino alla prima, tra le province così indiciate, nella quale l’interessato maturi il diritto all’immissione in ruolo. La proposta di assunzione non può essere rifiutata, pena l’espunzione dalle graduatorie. L’accesso alle fasi 0 e A avviene d’ufficio. Per l’accesso alle fasi B e C è necessaria invece la previa istanza da parte del docente interessato. Nei confronti degli aspiranti in graduatoria che non abbiano presentato la domanda per accedere alle fasi B e C pur avendone titolo, la legge non prevede alcuna sanzione. Pertanto chi non ha presentato tale domanda, se incluso nelle graduatorie a esaurimento, conserva il diritto a rimanervi incluso. Tali graduatorie rimarranno efficaci fino al loro totale esaurimento. Per quanto riguarda gli aspiranti docenti inclusi nelle graduatorie del concorso del 2012, il diritto continuerà a permanere fi no al prossimo concorso a cattedra, la cui indizione è prevista per il prossimo anno scolastico. In ogni caso, gli aspiranti docenti già titolari di un rapporto di lavoro dipendente con lo Stato non potranno ottenere l’immissione in ruolo anche se utilmente collocati in graduatoria.

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Le graduatorie di istituto Commi 106-107. Le graduatorie di istituto continueranno a dispiegare effetti nell’attuale composizione fino al 31 agosto 2016. Dal 1° settembre 2016 potranno accedervi solo gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento. Conseguentemente, la terza fascia di tali graduatorie non sarà più costituita a far data dal 1° settembre 2016. La prima fascia continuerà a dispiegare effetti limitatamente agli aspiranti già iscritti al 16 luglio 2015, data di entrata in vigore della legge 107/2015, che non siano stati assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni. La norma non spiega se, a seguito della eventuale cancellazione del docente interessato dalla relativa graduatoria a esaurimento (dovuta al rifiuto di una proposta di immissione in ruolo) l‘interessato perda il diritto a permanere nella prima fascia delle graduatorie di istituto oppure no. È ragionevole ritenere che la permanenza nella I fascia sia in ogni caso limitata al periodo di vigenza delle graduatorie di istituto. Ciò perché, all’atto del rinnovo di tali graduatorie, considerato che la condizione prevista dalla legge per accedere alla I fascia è il previo inserimento nella graduatoria a esaurimento della stessa tipologia di posto o classe di concorso, qualora l’interessato avesse perso il diritto a permanere nella graduatoria a esaurimento, avrebbe perso inevitabilmente anche il diritto ad essere collocato nella I fascia delle graduatorie di istituto. Probabilmente, dunque, l’intenzione del legislatore è quella di costituire graduatorie di istituto secondo il principio del previo possesso dell’abilitazione, abolendo gradualmente la suddivisione in fasce. Resta il fatto, però, che vi sono discipline per le quali le istituzioni scolastiche sono costrette ad assumere i docenti traendoli anche dalla III fascia per carenza di aspiranti. Pertanto, a meno che il legislatore non intervenga con un successivo provvedimento abrogativo di questa disposizione, dal 2016, in caso di carenza di aspiranti di I e II fascia, le scuole dovranno individuare i docenti da assumere ricorrendo alle cosiddette messe a disposizione, se non addirittura alla chiamata diretta in senso stretto.

Il Piano straordinario di mobilità Comma 108. Nell’anno scolastico 2015/2016 i docenti che risulteranno ancora soggetti al vincolo di permanenza triennale nella provincia dove siano stati immessi in ruolo entro l’anno 2015/2016, potranno presentare la domanda di mobilità ordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale. A questo proposito, la legge 107 prevede una deroga al vincolo di permanenza triennale e un’ulteriore deroga sul criterio di individuazione dei posti utili per la mobilità interprovinciale. Attualmente, la normativa contrattuale dispone che ai fi ni della mobilità interprovinciale sia utile solo il 25% delle disponibilità in organico di diritto (l’altro 25% viene utilizzato per la mobilità professionale e il restante 50% viene destinato alle immissioni in ruolo). La legge 107, invece, prevede che il piano straordinario di mobilità, che sarà attivato nell’anno scolastico 2016/2017, utilizzerà tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai neoimmessi in ruolo delle fasi B e C.

Concorsi a cattedra Commi 109-114. Il reclutamento del personale docente avverrà tramite concorsi pubblici nazionali ai quali si accederà in possesso dell’abilitazione all’insegnamento. I concorsi si svolgeranno su base regionale e saranno indetti sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell’offerta formativa. Le selezioni saranno bandite sia per i posti comuni che per il sostegno. I concorsi per il sostegno si svolgeranno con prove distinte. Al termine delle procedure saranno formate due distinte graduatorie (una per i posti comuni e un’altra per il sostegno) dalle quali saranno tratti gli aventi titolo a ricevere la proposta di assunzione a tempo indeterminato. Le graduatorie del sostegno saranno distinte per ordini e gradi di scuola: infanzia, primaria, secondaria di grado e secondaria di II grado. Le immissioni in ruolo avverranno secondo la procedura prevista dall’articolo 399 del Testo unico e, cioè, suddividendo equamente (metà e metà) i posti da coprire tra gli aspiranti tratti dalle graduatorie del concorso e quelli individuati tramite lo scorrimento delle

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graduatorie a esaurimento. I neoimmessi in ruolo saranno assegnati a un ambito territoriale della regione collegata alla procedura concorsuale cui fa riferimento la graduatoria. La scelta dell’ambito sarà posta nella disponibilità del docente destinatario della proposta di assunzione, limitatamente ai posti vacanti e disponibili, dando priorità ai vincitori del concorso rispetto agli aventi titolo tratti dalla graduatoria a esaurimento. Le graduatorie dei concorsi, che saranno costituite con un numero di aspiranti pari al numero dei posti messi a concorso maggiorati del 10%, avranno validità triennale ed è preclusa la possibilità di scorrere la graduatoria oltre tale termine anche nelle more dello svolgimento di un eventuale concorso successivo. La legge prevede che il prossimo concorso a cattedra dovrà essere bandito dal ministero dell’istruzione entro il 1º dicembre 2015. Nel bando dovranno essere valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio: a) il titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito a seguito sia dell’accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico; b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.

Periodo di prova Commi 115-120. I docenti e gli educatori, dopo l’assunzione a tempo indeterminato, saranno sottoposti al periodo di formazione e di prova. L’immissione in ruolo vera e propria avverrà solo a seguito del superamento positivo di tale periodo, che non potrà essere inferiore a 180 giorni, dei quali, almeno 120 dovranno essere stati effettivamente prestati svolgendo le attività didattiche in senso stretto. In ogni caso, il superamento del periodo di prova sarà vincolato alla valutazione positiva del dirigente scolastico, sentito il parere del comitato di valutazione, del quale farà parte anche il docente che avrà svolto le mansioni di tutor dell’insegnante sottoposto a valutazione, previo conferimento di apposito incarico da parte del dirigente scolastico. La procedura di valutazione sarà regolata dal ministero dell’istruzione per decreto. In tale decreto l’amministrazione centrale indicherà gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione. In caso di esito negativo l’anno di prova potrà essere ripetuto una sola volta (come peraltro avveniva anche con la precedente disciplina). Per gli aspetti meramente procedurali resteranno in vigore le disposizioni contenute nel decreto legislativo 297/94 dall’articolo 437 all’articolo 400. Pertanto, il periodo di prova continuerà ad essere svolto nell’arco di un anno scolastico ed avrà valore anche qualora il docente dovesse essere stato assunto in regime di part-time, fermo restando il limite dei 180 giorni dei quali almeno 120 di effettivo servizio di insegnamento.

La card da 500 euro per la formazione Commi da 121 a 123. È prevista la consegna ai docenti di una carta elettronica prepagata dell’importo di 500 euro da utilizzare per sostenere i costi della formazione e dell’aggiornamento individuale, compreso l’acquisto di pubblicazioni, l’accesso a manifestazioni culturali e le tasse universitarie per corsi inerenti il profilo professionale del docente. La carta dovrebbe essere rifinanziata di anno in anno sempre nella misura di 500 euro, essendo previsto uno stanziamento fisso a partire dal 2015. La somma è considerata alla stregua di rimborso spese e, dunque, non è soggetta a tassazione.

La formazione Commi 124-125. La formazione in servizio dei docenti di ruolo diventerà obbligatoria e sarà definita dalle singole istituzioni scolastiche in linea con gli indirizzi indicati nel piano nazionale di formazione, che sarà adottato dal ministero dell’istruzione con frequenza triennale. Le nuove norme sull’obbligo della formazione in servizio scatteranno dal 2016 e saranno finanziate con uno stanziamento annuo fisso di 40 milioni di euro.

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Il bonus per valorizzazione del merito Commi 126-128. I dirigenti scolastici, sulla base di criteri definiti dal comitato di valutazione, avranno facoltà di elargire dazioni in denaro a docenti da loro individuati, traendole da un apposito fondo che sarà assegnato annualmente alle istituzioni scolastiche, la cui entità si aggirerà mediamente sui 25 mila euro a istituto. Le dazioni dovranno essere erogate sulla base di motivata valutazione. Le somme erogate avranno natura di retribuzione accessoria e, quindi, saranno sottoposte a una imposizione tributarie che si aggirerà nell’ordine di circa un terzo dell’importo assegnato. La ratio della norma è quella di valorizzare il merito del personale. L’istituto rappresenta un caso unico di rilegificazione in materia di retribuzioni nel pubblico impiego.

Il comitato di valutazione Commi 129-130. Dal 1° settembre 2015 il comitato di valutazione, che resterà in carica tre anni, sarà costituito in diversa composizione rispetto alla precedente. La disciplina previgente prevedeva che il comitato fosse costituito da un minimo di due a un massimo di quattro docenti, eletti in seno al collegio dei docenti, e dal dirigente scolastico, membro di diritto, che ne assumeva la presidenza. Il nuovo assetto previsto dalla legge, invece, conferma il dirigente scolastico, in qualità di membro di diritto, che lo presiede e prevede la seguente composizione: - tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; - due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; - un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. L’organo collegiale, in piena composizione, è competente ad individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base dei risultati ottenuti dagli alunni ad esito del processo didattico-apprenditivo, della partecipazione alle iniziative di potenziamento delle competenze, sempre degli alunni e degli incarichi svolti in materia di coordinamento organizzativo, didattico e nella formazione del personale. Il comitato di valutazione esprime anche un parere sul superamento del periodo di prova degli insegnanti, ma in composizione limitata alla sola componente docente, fermo restando il dirigente scolastico, allargata al docente che abbia svolto l’incarico di tutor del docente in formazione. A domanda del docente interessato il comitato ne valuta il servizio. La legge non prevede espressamente in quale composizione l’organo collegiale debba operare ai fini della valutazione a domanda. Resta il fatto, però, che, mentre per l’emissione del parere il comma di riferimento prevede la composizione ridotta alla sola componente docente, analoga deroga non è prevista per la valutazione a domanda. Pertanto, è ragionevole ritenere che il comitato, a tal fine, debba operare in piena composizione. Al termine del triennio 2016/2018 è prevista la nomina di un comitato tecnico scientifico da parte del ministero dell’istruzione per elaborare le linee guida della valutazione dei docenti sulla base delle risultanze del triennio.

Comandi, distacchi, collocamenti fuori ruolo Commi 133-135. Dal 16 luglio 2015, data di entrata in vigore della legge 107, il personale della scuola attualmente in comando, distacco o fuori ruolo può transitare nell’altra amministrazione dove risulta in servizio. I relativi provvedimenti di cessione garantiranno il mantenimento dell’importo retributivo in godimento e l’inquadramento secondo le apposite tabelle di comparazione delle relative qualifiche. In ogni caso, il divieto di disporre comandi, distacchi e collocamenti fuori ruolo non opererà per tutto l’anno scolastico 2015/2016. È prevista anche la conferma, per l’anno scolastico 2015/2016, dei 300 posti di docenti e dirigenti assegnati presso il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

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Il portale unico della scuola Commi 136-142. La legge 107 prevede la costituzione del portale unico della scuola: un sito web dal quale sarà possibile accedere a una baca dati che conterrà, in formato aperto, i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al sistema nazionale di valutazione, l’anagrafe dell’edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell’anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell’offerta formativa, compresi quelli delle scuole paritarie, i dati dell’osservatorio tecnologico, i materiali didattici e le opere autoprodotti dagli istituti scolastici. E infine, i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l’avanzamento didattico, tecnologico e d’innovazione del sistema scolastico. Il portale conterrà anche il curriculum degli studenti e la normativa in corso, gli atti e le circolari. È prevista la costituzione di un servizio di assistenza alle istituzioni scolastiche quel supporto tecnico alle attività collegate al portale.

Il nuovo regolamento di contabilità Comma 143. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 107 (16 luglio 2015) il ministero dell’istruzione provvederà a una rivisitazione delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche (il decreto interministeriale 44/2001) per adeguarle alle novità contenute nella riforma.

Finanziamenti all’Invalsi Comma 144. È previsto un finanziamento di 8 milioni di euro annui dal 2016 al 2019 in favore dell’Invalsi per la realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti; per la partecipazione dell’Italia alle indagini internazionali; per l’autovalutazione e per le visite valutative delle scuole.

Il credito di imposta Commi 145-150. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti titolari di reddito di impresa potranno fruire di un credito di imposta fino al 65% dell’importo sulle donazioni in denaro (cosiddette erogazioni liberali) destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, per la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti. Il credito non sarà cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese e sarà pari al 65% delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre e pari al 50% di quelle effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Il beneficio sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo e le spese saranno ammesse al credito d’imposta nel limite dell’importo massimo di euro 100 mila per ciascun periodo d’imposta. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, sarà utilizzabile tramite compensazione e successive modificazioni, e non assumerà rilievo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Le compensazioni potranno essere effettuati in riferimento ai debiti relativi: a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell’articolo 3, primo comma, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602; b) all’imposta sul valore aggiunto dovuta relativa alle dichiarazioni e ai versamenti mensili e al regime forfetario (articoli 27 e 33 del decreto del presidente della repubblica 633/72) e a quella dovuta dai soggetti che commerciano in periodici, fiammiferi e generi di monopolio (articolo 74); c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto; d) all’imposta prevista dall’articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del Testo unico

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delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale. Il credito d’imposta sarà riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello stato, secondo le modalità che saranno definite con un decreto interministeriale. Le somme versate saranno assegnate alle scuole destinatarie, salvo una trattenuta del 10% che andrà a costituire un fondo perequativo, dal quale saranno tratte risorse da assegnare alle istituzioni scolastiche destinatarie di donazioni di importo inferiore alla media nazionale delle erogazioni. Le scuole che beneficeranno delle donazioni dovranno pubblicare sul loro sito web e sul portale del ministero dell’istruzione gli importi, la destinazione e l’utilizzo delle erogazioni stesse. Le mancate entrate dovute al credito di imposta saranno compensate con un apposito stanziamento.

Detrazioni per chi iscrive i figli alle scuole private Commi 151-152. È prevista una detrazione del 22% per le spese per la frequenza agli studi universitari e per quelle relativa alle scuole private paritarie. Le spese per la frequenza all’università saranno detraibili solo nella misura stabilita per le tasse e i contributi delle università statali. Quanto alla detrazione per le spese di frequenza delle scuole private paritarie, la norma prevede che essa non possa superare l’importo di 400 euro l’anno e che, in ogni caso, la detrazione è astrattamente applicabile a tutte le scuole facenti parte del sistema nazionale di istruzione, comprese quelle statali e degli enti locali. Resta da vedere se con il termine «spesa» debbano intendersi anche le tasse e i contributi volontari oppure no. I contributi volontari sembrerebbero esclusi perché, se dovesse trattarsi di erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa, le relative somme risulterebbero comunque utili ai fini della detrazione per effetto di altra disposizione (l’articolo 15, comma 1, lettera i-octies del decreto del presidente della repubblica 917/86). Fermo restando che tale detrazione non è cumulabile con quella delle spese di frequenza. Quanto alle tasse per la frequenza alle scuole statali, l’importo è assolutamente minimo se confrontato con le rette delle scuole private paritarie. Ciò vale sia per le scuole statali che per quelle degli enti locali. Resta il fatto, però, che trattandosi di una previsione valida per tutte le tipologie di scuola (statali, paritarie e degli enti locali), sebbene, di fatto, parrebbe sbilanciata in favore delle paritarie, la norma sembrerebbe indenne da vizi di incostituzionalità. A fronte dell’ampliamento dell’importo delle somme detraibili in favore di chi iscrive i figli alle paritarie, è prevista l’adozione di un piano nazionale per verificare la permanenza dei requisiti previsti dalla legge per le scuole private che abbiano ottenuto la parità. Le verifiche saranno dirette a controllare la regolarità contabile e il rispetto degli oneri di pubblicità dei bilanci e della normativa sui contratti di lavoro. In particolare, il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosti significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie. In ogni caso, la legge 107 non prevede sanzioni nei confronti delle scuole paritarie dove dovesse verificarsi tale scostamento, né indica parametri e limiti per individuare le situazioni dove l’eventuale scostamento possa essere classificato alla strega di «significativo». Gli esiti degli accertamenti saranno resi noti dal ministero dell’istruzione con una relazione annuale al parlamento. L’espletamento degli adempimenti connessi all’esecuzione del piano non dovrà comportare oneri aggiuntivi per l’erario.

Interventi di riqualificazione dell’edilizia e concorso pubblico per progettisti Commi 153-158. La legge 107 prevede l’indizione di un concorso pubblico per progettisti, diretti alla realizzazione di interventi relativi all’edilizia scuola. Tali interventi saranno individuati dalle regioni e saranno finanziati con 300 milioni di euro nel triennio 2015/2017.

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Sicurezza a scuola Commi 159-163. L’osservatorio per l’edilizia scolastica contribuirà a dare impulso all’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica e a diffondere la cultura della sicurezza nella scuola. Gli interventi di competenza dei comuni potranno essere posti a carico delle regioni. I fondi non utilizzati finora, già stanziati per l’edilizia di settore, rimarranno vincolati alla medesima destinazione d’uso e potranno essere utilizzati per finanziare nuovi interventi nel medesimo ambito. Ciò vale anche per i fondi europei, che confluiranno nello stesso fondo unico nazionale per l’edilizia scolastica.

Agevolazioni per gli enti locali che hanno sforato il patto di Stabilità e investono sull’edilizia scolastica Commi 164 -171. Le somme investite dagli enti locali per l’edilizia scolastica nel 2014, in eccedenza rispetto ai limiti di spesa imposti dal patto di stabilità interno, saranno restituite a tali enti tramite una compensazione. La restituzione avverrà sotto forma di sconto sulla sanzione della riduzione dei trasferimenti, prevista dall’articolo 31, comma 26 della legge 183/2011, di importo pari alle somme spese per l’edilizia scolastica. È prevista, inoltre, la possibilità di utilizzare i fondi risparmiati per effetto dei ribassi d’asta per finanziare ulteriori interventi per la messa in sicurezza delle scuole. Per esempio, qualora un appalto, sempre per la messa in sicurezza, abbia comportato una base d’asta di 500 mila euro e sia stato aggiudicato con un ribasso del 10%, i 50 mila euro risparmiati potranno essere utilizzati per finanziare ulteriori analoghi interventi. Il fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica rimarrà utilizzabile fino al 31 dicembre 2018 e potrà essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni. I pareri, i visti e i nulla osta delle autorità competenti dovranno essere emessi entro 45 giorni. Decorso tale termine il parere si darà per acquisito con esito positivo. Le risorse per l’edilizia scolastica previste dalla legge 191/2009, qualora non fossero state già impegnate con effetti obbligatori, saranno utilizzate per finanziare gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. E’ previsto il monitoraggio degli interventi che saranno effettuati per la realizzazione delle opere.

L’8 per mille per l’edilizia scolastica Comma 172. Le risorse dell’8 per mille dell’Irpef destinate allo Stato dai contribuenti, in luogo della Chiesa cattolica o di altre confessioni, saranno destinate agli interventi di edilizia scolastica che si renderanno necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con un decreto del ministero dell’istruzione.

Conservatori e accademie Commi 173-176. La legge 107 prevede la possibilità per gli istituti di alta formazione artistica e musicale (conservatori, accademie e istituti superiori per le industrie artistiche) di accendere mutui, con oneri a carico dello stato, per provvedere alla ristrutturazione e riqualificazione di immobili di proprietà pubblica dove insediarsi e svolgere le attività didattiche. Le modalità di attuazione di queste disposizioni saranno stabilite con un apposito decreto ministeriale che sarà emanato successivamente. Le somme stanziate sono pari a 40 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per gli anni successivi fino ad esaurimento del mutuo.

Indagini per prevenire il crollo dei solai delle scuole 177-179. È previsto uno stanziamento di 40 milioni di euro per il 2015 per finanziare indagini diagnostiche, dirette a prevenire il crollo di solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici. I finanziamenti agli enti locali, volti a procedere agli interventi necessari, saranno regolati con un decreto del ministero

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dell’istruzione e, in ogni caso, tali interventi potranno essere finanziati anche utilizzando le risorse ordinariamente previste per la riqualificazione dell’edilizia scolastica.

Le deleghe Il nuovo Testo unico Commi 180-181. Entro 18 mesi a partire dal 16 luglio 2015, data in entrata in vigore della legge 107, il governo emanerà uno o più decreti legislativi per provvedere alla semplificazione, al riordino e alla codificazione delle disposizioni in materia di istruzione. Il riordino avverrà prioritariamente mediante la redazione di un nuovo Testo unico, suddiviso per capitoli comprendenti le disposizioni che riguardino materie omogenee, e il loro coordinamento, se del caso, anche tramite interventi innovativi diretti a garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e la conformità al quadro giuridico nazionale e dell’Unione europea. Il Testo unico sarà redatto avendo cura di adeguare le disposizioni alla giurisprudenza costituzionale ed europea e recherà l’indicazione espressa delle disposizioni abrogate. L’intento del legislatore è quello di garantire un agevole reperimento delle fonti normative vigenti, così da evitare la contemporanea vigenza di norme in contrasto tra loro, avendo cura di recepire gli indirizzi della Corte costituzionale e della Corte di giustizia europea. Il nuovo reclutamento È prevista anche la compilazione di un decreto legislativo contenente le disposizioni per il riordino del sistema di reclutamento del personale docente, la cui formazione e accesso alla professione sarà affidata alle università e, per le discipline musicali ed artistiche, ai conservatori e alle accademie (più propriamente: agli istituti di alta formazione artistica e musicale) e alle istituzioni scolastiche, definendo puntualmente i rispettivi ambiti di competenza e di coordinamento. Il reclutamento dei docenti delle scuole secondarie avverrà tramite un sistema regolare di concorsi nazionali per l’assunzione a tempo determinato con contratti triennali di tirocinio. L’accesso a sarà riservato a coloro che risulteranno in possesso di un diploma di laurea quadriennale o, per le discipline artistiche e musicali, di un diploma accademico di II livello, coerenti con la classe disciplinare di concorso. La nuova disciplina di accesso ai concorsi non prevede espressamente il previo possesso dell’abilitazione all’insegnamento e nemmeno l’abrogazione dell’articolo 399 del decreto legislativo 297/94: la norma che prevede la suddivisione dei posti da assegnare ad immissione in ruolo, per metà agli aventi titolo tratti dalle graduatorie dei concorsi a cattedre e per il restante 50% tramite lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento. È ragionevole ritenere, dunque, che il nuovo sistema di reclutamento sarà, in qualche misura, coordinato con la previgente disciplina, in modo tale da prevedere un periodo di mezzo in cui il vecchio regime continuerà a convivere con il nuovo fi no a quando il nuovo lo sostituirà definitivamente. D’altra parte, la stessa legge 107, pur prevedendo un piano straordinario di assunzioni, che dovrebbe assorbire nei ruoli gran parte de gli aspiranti docenti attualmente collocati nelle graduatorie a esaurimento, dispone che, in ogni caso, i precari che avranno scelto di non partecipare alle fasi B e C del piano assunzionale manterranno il diritto a rimanere collocati nelle graduatorie a esaurimento e che lo stesso beneficio sarà garantito a coloro che, pur avendo presentato domanda di partecipazione al piano, non dovessero risultare destinatari di proposte di immissione in ruolo. La legge 107, infatti, prevede la sanzione del depennamento dalle graduatorie solo nel caso in cui l’interessato dovesse rifiutare una proposta di assunzione a tempo indeterminato. Il decreto legislativo sul sistema di reclutamento fisserà anche i requisiti per l’accesso ai nuovi concorsi, avuto riguardo anche ai crediti formativi universitari (Cfu) «acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi».

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RETRIBUZIONE DEI DOCENTI IN PROVA. L’esercizio della delega sul reclutamento comporterà anche la decontrattualizzazione del trattamento retributivo dei docenti tirocinanti. In altre parole, mentre fino ad ora gli importi retribuitivi sono stati fissati al tavolo negoziale, tramite accordi tra governo e sindacati, per tutte le tipologie di lavoratori della scuola, con l’avvento della riforma gli importi dei salari dei docenti tirocinanti saranno fissati direttamente dalla legge tramite decreti legislativi. L’insegnante in tirocinio, dunque, non potrà fare riferimento alla disciplina contrattuale del personale docente, attualmente in vigore, che continuerà ad applicarsi solo ai supplenti e ai docenti di ruolo. Per lo meno per quanto riguarda il trattamento retributivo. La legge delega non fissa parametri di riferimenti per i minimi salariali da applicare ai docenti tirocinanti. Oltre tutto, trattandosi di una nuova figura non assimilabile a quelle già presenti nell’ordinamento (docenti di ruolo e non di ruolo) la disciplina è tutta da scrivere. Allo stato attuale la Suprema corte è costante nel ritenere che, in assenza di riferimenti contrattuali specifici di comparto, per individuare i minimi salariali applicabili si debba ricorrere, in via analogica, a situazioni contrattualmente regolate da accordi di categorie simili. Resta il fatto, però, che nel caso dei professori tirocinanti, il trattamento retributivo sarà definito dalla disciplina legale. La strada tracciata dalla giurisprudenza, dunque, non sembrerebbe percorribile. Né è ipotizzabile un’applicazione diretta degli importi retributivi contrattualmente previsti per gli insegnanti precari, perché tale ultima categoria non sembrerebbe equiparabile a quella dei tirocinanti. Ciò preclude anche la possibilità di eventuali azioni legali volte a sfruttare l’orientamento della Corte di Giustizia europea, costante nel ritenere illegittime le diversità di trattamento retributivo tra lavoratori con mansioni equiparabili in riferimento alla natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato). Nel caso dei docenti tirocinanti, infatti, la prestazione risulterebbe incentrata, principalmente, su attività di formazione e, limitatamente alla prestazione di insegnamento in senso stretto, solo ad attività di sostituzione di docenti temporaneamente assenti. Per la disciplina delle assenze tipiche dei tirocinanti il legislatore non ha previsto alcuna delega. Le ipotesi, dunque, sono essenzialmente due. La prima è che possano applicarsi le disposizioni contenute nel contratto di lavoro degli insegnanti, in quanto compatibili. Ipotesi, questa, che potrebbe trovare un qualche fondamento giuridico nell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 165/2001, il quale prevede che i rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici debbano essere regolati contrattualmente. Resta il fatto, però, che tale applicazione necessiterebbe di un qualche rinvio espresso alla disciplina negoziale, che nella legge manca del tutto. La seconda ipotesi, invece, è che si debba fare riferimento alla disciplina legale sulle assenze tipiche, che fi ssa un trattamento minimo per garantire ferie, assenze per malattia, congedi parentali e permessi a vario titolo a tutte le categorie di lavoratori.

ANNO DI FORMAZIONE Il periodo di formazione, nel primo anno di tirocinio, comprenderà la frequenza ad un corso annuale presso atenei, conservatori o accademie, a seconda della specificità disciplinare, anche in convenzione con le scuole, al termine del quale, il tirocinante conseguirà un diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario. Diploma che sarà necessario anche per insegnare nelle scuole paritarie e che potrà essere conseguito anche dagli aspiranti docenti non vincitori di concorso che, però, dovranno frequentare il corso a loro spese. I vincitori di concorso, al termine del primo anno e previo conseguimento del diploma, saranno ammessi a un biennio successivo di tirocinio formativo, durante il quale avverrà la graduale assunzione della funzione docente anche tramite la sostituzione di colleghi di ruolo assenti. Al termine del tirocinio, in caso di valutazione positiva, il tirocinante sarà assunto con contratto a tempo indeterminato.

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FORMAZIONE IN INGRESSO La legge 107 prevede la graduale sostituzione dell’attuale sistema di reclutamento con il percorso triennale di tirocinio-apprendistato anche per l’accesso agli incarichi di supplenza. È prevista, però, l’emanazione di una disciplina transitoria per valorizzare i vecchi titoli di abilitazione.

CLASSIFICAZIONE DELLE LAUREE E RICONVERSIONE Le classi disciplinari delle lauree magistrali (quinquennali) saranno rivisitate così da renderle spendibili per i nuovi concorsi a cattedra e per garantire un buon grado di fungibilità dei docenti, limitatamente agli insegnamenti affini, così da ampliare il novero delle classi di concorso dove i futuri docenti potranno essere applicati. L’ampliamento della fungibilità delle competenze disciplinari dei docenti già di ruolo sarà invece agevolata tramite interventi di formazione in servizio, proprio per consentirne l’impiego anche per insegnamenti diversi da quelli per i quali sono stati assunti. La ratio è quella di prevenire l’insorgenza di esuberi agevolando la mobilità professionale.

SOSTEGNO AGLI ALUNNI DISABILI Tra le deleghe ce n’è anche una che riguarda la disciplina del sostegno agli alunni portatori di handicap. È indicata la ridefinizione della figura del docente di sostegno, anche tramite l’elaborazione di un percorso specifico di formazione universitaria e la revisione dell’inserimento nei ruoli dei docenti di sostegno, così da garantire la continuità didattica dello stesso insegnante per l’intero ordine o grado di istruzione. In più è prevista l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche e di indicatori specifici per l’inclusione scolastica. Novità in vista anche per la certificazione dello stato di handicap, la cui finalità dovrà essere soprattutto quella dell’individuazione delle abilità residue, così da potere centrare l’azione didattica sulla valorizzazione di queste ultime. Per agevolare l’inclusione degli alunni disabili sarà introdotto l’obbligo di formazione in servizio per tutte le componenti scolastiche: dirigenti, docenti e Ata. Interventi ad hoc sono previsti anche per garantire l’istruzione domiciliare nei confronti di alunni disabili che risultino materialmente impediti a frequentare la scuola.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE I percorsi di istruzione professionale saranno raccordati con la formazione professionale tramite la riarticolazione degli indirizzi e il potenziamento delle attività di laboratorio.

SCUOLA DELL’INFANZIA La legge 107 prevede un’ulteriore delega al governo per l’istituzione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai 6 anni. Il sistema sarà costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia. A questo proposito, saranno definiti i livelli essenziali delle prestazioni, la generalizzazione della scuola dell’infanzia, la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia. Il servizio sarà organizzato prevedendo momenti di compresenza tra personale dei servizi educativi e docenti di scuola dell’infanzia per favorire il coordinamento pedagogico. Per finanziare il servizio sarà fissata una quota capitaria, finanziata dallo stato oppure con la gestione diretta delle scuole dell’infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio. Il personale sarà reclutato anche scorrendo le graduatorie a esaurimento della scuola dell’infanzia e saranno costituiti poli per l’infanzia, per bambini fino 6 anni, anche presso gli istituti comprensivi.

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DIRITTO ALLO STUDIO Sono previste iniziative per garantire l’effettività del diritto allo studio, anche tramite la valorizzazione dello status di studente ai fini dell’accesso a programmi personalizzati anche con periodi di studio all’estero.

ARTE, MUSICA, CINEMA E TEATRO A SCUOLA Tra le deleghe al governo ve n’è una che riguarda l’adozione di misure per promuovere la diffusione della cultura umanistica, la musica, il cinema e il teatro. A questo proposito, è previsto il potenziamento della formazione nelle arti nel curricolo, anche con iniziative extrascolastiche, delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell’infanzia, sia mediante l’impiego di docenti in possesso delle specifiche abilitazioni, sia tramite accordi con soggetti terzi accreditati dal ministero dell’istruzione. Le scuole secondarie di I grado a indirizzo musicale saranno potenziate e anche i licei musicali artistici e coreutici e saranno favoriti gli scambi culturali con gli altri paesi europei.

SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO Un’ulteriore delega all’esecutivo è prevista per riordinare la normativa sulle scuole italiane all’estero, tramite un coordinamento tra il ministero degli esteri e il dicastero dell’istruzione, con l’intento di favorire la diffusione della lingua italiana.

ESAMI DI STATO La legge 107 prevede anche una delega, molto ampia, per rivedere tutta la normativa sugli esami di stato, sia del I che del II ciclo di istruzione, con particolare riferimento alla necessità di porre in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione nel primo ciclo e alla necessità di adeguare gli esami di maturità alla nuova conformazione degli istituti tecnici e professionali.

Decreti legislativi Commi 182-185. I decreti legislativi attuativi delle deleghe seguiranno il consueto iter di approvazione previsto dalla legge. Saranno adottati su proposta del ministero dell’istruzione con il concerto degli altri ministri, secondo le rispettive competenze, previo parare della Conferenza unificata. Gli schemi dei decreti saranno trasmessi alle camere per i pareri delle commissioni competenti, che dovranno pronunciarsi entro 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il governo potrà adottarli in assenza di parere. Le deleghe dovranno essere esercitate entro 18 mesi dalla data in entrata in vigore della legge 107 (16 luglio 2015). L’attuazione dei decreti legislativi sarà assicurata tramite un lavoro di revisione e adeguamento delle disposizioni attualmente in vigore nelle diverse materie e i relativi provvedimenti saranno adottati con decreti del Presidente della Repubblica oppure con decreti ministeriali di natura regolamentare. Entro due anni dall’entrata in vigore dei decreti legislativi il governo potrà adottare, qualora ve ne fosse bisogno, disposizioni integrative o correttive.. Dall’attuazione delle deleghe non dovranno derivare maggiori oneri per lo Stato. Qualora ciò fosse inevitabile, i relativi provvedimenti potranno essere emanarti solo previa individuazione delle ulteriori risorse eventualmente necessarie nelle nuove leggi di stabilità.

Disposizioni per la provincia autonoma di Bolzano Commi 186-191. La legge 107 prevede che alla provincia di Bolzano spetti la capacità di resistere in giudizio (cosiddetta legittimazione passiva) e di promuovere l’esperimento dell’azione giudiziale (cosiddetta legittimazione attiva) nei procedimenti giudiziari concernenti il personale docente, direttivo e ispettivo delle scuole a carattere statale. Per rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, la provincia di Bolzano avrà anche il potere di emanare linee guida per la personalizzazione dei percorsi didattici e formativi degli alunni. L’adeguamento delle norme provinciali a quelle statali avverrà con legge provinciale. Alla

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provincia autonoma spetterà anche la nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni per l’esame di stato delle scuole di ogni ordine e grado. La terza prova sarà determinata in aderenza alle linee guida definite dalla provincia autonoma, sentito il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La Provincia di Bolzano avrà anche il potere di regolare il reclutamento dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, con particolare riferimento ai diversi ceppi linguistici, comprese le norme relative al riconoscimento dei titoli professionali rilasciati dagli altri stati membri dell’Unione europea finalizzati all’accesso alla professione docente. Dall’entrata in vigore della legge 107 (16 luglio 2015) sono soppresse le disposizioni del decreto legislativo 297/94 che ponevano in capo allo stato il potere di riconoscere tali titoli. Sono fatte salve le ulteriori specificità tutelate dallo statuto della provincia autonoma.

L’esautoramento del Cspi Comma 192. La legge 107 prevede espressamente che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non debba essere consultato per l’adozione dei regolamenti e dei decreti attuativi della stessa legge. Resta il fatto, però, che il neocostituito Consiglio superiore della pubblica istruzione, sebbene destituito del suo potere di emettere pareri obbligatori sui provvedimenti che discenderanno dalla legge 107, conserva titolo ad emettere autonomamente pareri, come del resto è avvenuto in passato da parte dell’antenato del Cspi, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (Cnpi). E ciò potrebbe dare filo da torcere al governo. Perché di solito i pareri degli organi tecnici consultivi sono tenuti in gran conto dai giudici in sede di contenzioso. Insomma, il Cspi potrebbe rivelarsi una vera spina nel fi anco per il governo sulle politiche scolastiche. Specie in un momento delicato come questo, dove c’è tanta carne al fuoco e i ricorsifici non attendono altro che uno spunto utile per rivitalizzare il contenzioso.

Sospesi i tagli agli organici Comma 193. È prevista la non sospensione degli ulteriori tagli previsti dal decreto legge 112/2008 tramite la non applicazione dell’obbligo di fissare, per regolamento, le misure da apportare agli organici e alle classi di concorso per darvi attuazione.

Organici senza pareri delle commissioni Comma 194. La determinazione dell’organico dell’autonomia sarà effettuata dal ministero dell’istruzione senza il previo parere delle commissioni parlamentari competenti. Anche in questo caso si tratta di una misura volta a velocizzare i procedimenti evitando di coinvolgere nei processi decisionali gli organi tecnico-consultivi. Nel caso specifico: le commissioni istruzione e bilancio di camera e senato. La mancata previsione dei pareri preclude anche la possibilità, per le associazioni professionali e i sindacati, di chiedere le audizioni, e cioè di esprimere pareri davanti alle commissioni per tentare di orientarne il responso.

Norme applicabili anche alle scuole italiane all’estero Comma 195. I contingenti del personale da destinare alle scuole italiane all’estero continuerà ad essere determinato dal ministero degli esteri di concerto con i ministeri competenti, ma in ogni caso le disposizioni contenute nella riforma si applicheranno anche alle scuole italiane all’estero in quanto compatibili.

Inefficacia dei contratti collettivi Comma 196. La legge 107 prevede espressamente l’inefficacia delle norme e delle procedure contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro contrastanti con quanto previsto dalla stessa legge. La norma amplia il campo di applicazione delle disposizioni contenute nella legge 15/2009, che preclude alla contrattazione collettiva la possibilità di derogare le norme di legge, attraverso la

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decontrattualizzazione di parte della materia retributiva, prima interamente di competenza del tavolo negoziale. Si pensi, in particolare, alla distribuzione di parte del compenso accessorio ai docenti da parte dei dirigenti scolastici secondo discrezionalità e al rinvio alla disciplina legale per la definizione del trattamento retributivo dei docenti tirocinanti. Tale innovazione apre nuovi scenari non solo per quanto riguarda lo svolgimento delle relazioni sindacali, ma anche e soprattutto per quanto concerne la necessità, per la giurisprudenza, di ridisegnare i confini della corretta applicazione del principio di sufficienza e adeguatezza della retribuzione di cui all’articolo 36 della Costituzione, fin qui declinato attraverso la mera inderogabilità in peggio degli importi minimi salariali fissati dalla contrattazione collettiva.

Scuole di lingua slovena e rimozione dei tagli Commi 197-200. Per emanare le disposizioni sulle scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue il ministero si avvarrà dell’ufficio per l’istruzione in lingua slovena. Agli organici del personale docente non si applicheranno più i limiti di spesa previsti dal decreto legge 98/2011.

Copertura finanziaria Commi 200-208. In questi commi sono elencate le somme stanziate per coprire gli oneri finanziare dell’applicazione delle disposizioni contenute nella legge 107. A regime: 3 miliardi di euro l’anno. Il grosso dell’importo sarà utilizzato per fare fronte alle necessità di copertura finanziaria delle retribuzioni dei docenti neoassunti: 544 milioni per il 2015, 1.828 milioni per il 2016 e, a salire gradualmente fino 2.169 milioni, a regime, dal 2025 in poi. A ciò vanno aggiunte le risorse finanziarie per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica, con vari importi fi no ai 45 milioni di euro a regime dal 2022. In più varie somme per necessità particolari. Va detto subito, peraltro, che per il 2015, buona parte dei 544 milioni previsti a copertura delle immissioni in ruolo rimarrà non spesa, perché le 52mila assunzioni previste nella fase C, con ogni probabilità avranno effetti non prima del 1° luglio 2016, grazie alla facoltà, concessa i neoimmessi in ruolo di posticipare la presa di servizio al giorno successivo della scadenza dell’eventuale contratto di supplenza (nella maggior parte dei casi: 30 giugno).

Ricostruzioni di carriera Commi 209-210. Le domande per il riconoscimenti dei servizi preruolo dovranno essere presentate ogni anno al dirigente scolastico dell’istituto di servizio dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno. L’amministrazione centrale, riscontrerà i dati complessivi entro il 28 febbraio e il ministero dell’economia apporterà con propri decreti le eventuali variazioni di bilancio. Giova ricordare che la legge 107 non introduce ulteriori limitazioni alla maturazione degli scatti di anzianità del personale docente e non docente, ma non prevede alcuna misura volta a recuperare la cancellazione dell’inutilità del 2013, disposta dal decreto del presidente della repubblica 122/2013. Pertanto la maturazione degli scatti di anzianità che comprendono il 2013 risulta gravata dal ritardo di un anno nella maturazione del relativo gradone.

Applicabilità e decorrenza Commi 211-212. Le disposizioni contenute nella legge 107 si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. La legge è entrata in vigore il 16 luglio 2015: il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 15 luglio scorso.

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