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Programma ACT – Azioni di sostegno per l’attuazione sul territorio delle politiche del lavoro Il correttivo del Jobs Act (analisi del D.Lgs.185/2016) Aggiornamento al 19 Ottobre 2016 Campus Spao

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Programma ACT – Azioni di sostegno per l’attuazione sul territorio delle politiche del lavoro

Il correttivo del Jobs Act (analisi del D.Lgs.185/2016)

Aggiornamento al 19 Ottobre 2016

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IL CORRETTIVO DEL JOBS ACT VERSIONE DEL 19 OTTOBRE 2016

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Materiale a cura di Italia Lavoro S.p.A.

Autori:

Stefania Chiocchini

Andrea Fontanesi

Federico Conti

Realizzazione Il documento è stato elaborata nell’ambito del Programma ACT – “Azioni di sostegno per l’attuazione sul territorio delle politiche del lavoro”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.G. per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione, nell’ambito del PON-SPAO, Asse 1 “Occupazione”.

Licenza Creative Commons: CC BY-NC-ND 4.0

Aggiornamento Ottobre 2016

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Sommario Premessa....................................................................................................................... 4

Sezione 1 - Lettura del decreto ......................................................................................... 5

Art. 1 del Correttivo “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma

dell’art. 1, c. 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”. .......................................................... 5

Art. 2 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 Disciplina per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporti di lavoro della

Legge 10 dicembre 2014, n. 183”. ...................................................................................... 6

Art. 3 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in

attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”. ............................................................... 11

Art. 4 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, c. 3,

della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”. ............................................................................. 12

Art. 5 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10

dicembre 2014, n. 183”. ................................................................................................ 17

Sezione 2 - Quadro sinottico ............................................................................................ 19

Art. 1 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, c. 7, della Legge 10 dicembre 2014,

n. 183”. .................................................................................................................... 19

Art. 2 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 Disciplina per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporti di lavoro della

Legge 10 dicembre 2014, n. 183”. .................................................................................... 21

Art. 3 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in

attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”. ............................................................... 28

Art. 4 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, c. 3,

della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”. ............................................................................. 29

Art. 5 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10

dicembre 2014, n. 183”. ................................................................................................ 35

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Premessa Il documento è suddiviso in due parti: nella prima sezione viene fornita una lettura del “Correttivo Jobs Act” analizzando le innovazioni presenti nei 5 articoli del D.Lgs.185/2016, mentre nella seconda sezione, attraverso un sinottico, sono comparati gli articoli dei 5 decreti prima e dopo le modifiche del Correttivo.

Il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 contiene "Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n.

81 e 14 settembre 2015, numeri 148, 149, 150 e 151, a norma dell'art. 1, c. 13, della

Legge 10 dicembre 2014, n. 183" (di seguito il Correttivo).

Le integrazioni e correzioni introdotte dal Correttivo, interessano cinque dei Decreti

attuativi del Jobs Act e riguardano, tra l'altro:

l'apprendistato di alta formazione e di ricerca, quello per la qualifica e per il diploma professionale, la disciplina del lavoro accessorio, l'aumento delle sanzioni per la mancata assunzione di un disabile, la sospensione e la riduzione di orario a seguito della CIGS, la CIGO

per eventi non imputabili, l'assegnazione di ulteriori funzioni all’ANPAL.

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Sezione 1 - Lettura del decreto Di seguito si riporta una dettagliata descrizione delle modifiche apportate dagli articoli del Correttivo ai cinque Decreti Legislativi sopra citati.

Art. 1 del Correttivo “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo

15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della

normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, c. 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

Al c. 4, dell’art. 45 (Apprendistato di alta formazione e di ricerca) novellato,

sono apportate le modifiche in grassetto: la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome, per i soli profili formativi, dovrà avvenire, sentite (anziché, come previsto nella versione previgente, in accordo con le…) le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca (…).

Il c. 5, dell’art. 45 (Apprendistato di alta formazione e di ricerca) è sostituito dal

seguente che prevede, in assenza delle regolamentazioni regionali di cui al c. 4, l’attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e di ricerca è disciplinata dalle disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca e del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 ottobre 2015. Sono, inoltre, fatte salve, fino alla regolamentazione regionale, le Convenzioni stipulate dai datori di lavoro e dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il c. 3, dell’art. 49 (Disciplina del lavoro accessorio) novellato conferma e puntualizza

ulteriormente l’obbligo a carico degli imprenditori non agricoli e professionisti, che fanno ricordo al lavoro accessorio, di comunicare, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, alle sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro: i dati anagrafici ed il codice fiscale del lavoratore; il luogo di esecuzione della prestazione; il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. La comunicazione dove avvenire a mezzo di sms o posta elettronica. Il Ministero del Lavoro potrà individuare le modalità applicative delle disposizioni nonché ulteriori modalità di comunicazione. I committenti ed imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare nello stesso termine e con le stesse modalità i dati anagrafici ed il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione, con rifermento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. In caso di violazione degli obblighi indicati è prevista la sanzione amministrativa, a cui non sarà applicabile da procedura di diffida, da 400 euro a 2.400 euro, per ciascun lavoratore con riferimento al quale è stata omessa la comunicazione.

Dopo il c. 2, dell’art. 55 (Abrogazioni e norme transitorie) viene inserito il c. 2-bis

che prevede la possibilità di prorogare fino ad 1 anno i contratti di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale stipulati ai sensi del D.lgs. n. 167/2011 (T.U. Apprendistato), che siano in corso all’entrata in vigore del Correttivo al fine di consentire all’apprendista il conseguimento dalla qualifica o del diploma.

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Art. 2 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.

148 Disciplina per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

in costanza di rapporti di lavoro della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

Al c. 2, dell’art. 15 (Procedimento – Integrazioni salariali ordinarie) novellato

sono apportate le modifiche in grassetto: la domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Il c. 2, dell’art. 25 (Procedimento – Integrazioni salariali straordinarie) è stato

sostituito come segue: la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, così come concordata tra le parti, deve iniziare entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale (anziché, come previsto nella versione previgente “non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza”).

Dopo il c. 3, dell’art. 41(Contratti di solidarietà espansiva) viene inserito il c. 3-bis

che consente la trasformazione, in contratti espansivi, dei contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno 12 mesi e di quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, a condizione che la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali, e vige la contribuzione figurativa. La contribuzione addizionale a carico delle imprese è ridotta del 50%. Il contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS o l'agevolazione contributiva spettante al datore di lavoro, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in forza dei contratti collettivi, per i primi 3 anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza. Tale periodo si computa ai fini del calcolo della durata massima complessiva della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà.

Al c. 3, dell’art. 42 (Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati) novellato, sono

apportate le modifiche in grassetto: sulla base degli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 41, c. 1, e 22, commi 1, 3 e 42, su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo, da inoltrare entro 30

1 Art. 4 (Durata massima complessiva), c. 1 Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'art. 22, c.5. 2 Art. 22 (Durata) c. 1 Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all'art. 21, c. 1, lett. a), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile; (…) c. 3 Per la causale di contratto di solidarietà di cui all'art. 21, c. 1, lett. c), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal c. 5,

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giorni dall'adozione del decreto Interministeriale di cui al c. 5, ed entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018, ed entro il limite di spesa di spesa complessivo per ciascuno degli anni considerati ai fini del riconoscimento dei benefici, può essere autorizzata, con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per la durata e alle condizioni certificate dalla commissione”.

Dopo il c. 4, dell’art. 42 (Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati) viene inserito il c. 4-bis

secondo cui per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo del contratto di solidarietà, con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può, altresì, essere concessa, su domanda, la reiterazione del trattamento, sempre entro il limite complessivo massimo dei 24 mesi.

I primi tre periodi del c. 5, dell’art. 42 (Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati) sono

sostituiti dai seguenti ai fini di cui ai commi 3 e 4-bis il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018 che costituiscono il limite di spesa complessivo per ciascuno degli anni considerati per il riconoscimento dei benefici di cui ai commi 3 e 4-bis secondo i criteri definiti con il decreto di cui al terzo periodo. Ai fini del monitoraggio della relativa spesa, i decreti di cui ai commi 3 e 4-bis sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'applicazione dei commi 3, 4 e 4-bis inclusa la possibilità di rideterminazione dei benefici previsti dai commi 3 e 4-bis al fine del rispetto del complessivo limite di spesa di cui al primo periodo. Conseguentemente non trovano applicazione le misure attuative relative all'utilizzo del limite di spesa di cui al c. 3 emanate ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.

Dopo il c. 4, dell’art. 43 (Disposizioni finanziarie) vengono inseriti:

- il c. 4-bis che prevede con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'art. 5 (Durata NASpI) del D.lgs. n. 22/20153 , sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del c. 1 di tale articolo relativamente alle prestazioni di disoccupazione, ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e di NASpI, fruite negli ultimi 4 anni, la durata della NASpI viene incrementata di 1 mese, a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a 12 settimane. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di 4 mesi.

la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile; c. 4 Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato; c. 5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'art. 4, c. 1, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. 3 Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della L. n. 183/2014”.

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- il c. 4-ter secondo cui agli oneri derivanti dal c. 4-bis, valutati, in 57 milioni di euro per l'anno 2016 e in 78,6 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 38,1 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'ASDI (di cui all'art. 16 “Assegno di disoccupazione – ASDI”, c. 7, del D.lgs. n. 22/2015, come incrementata dall'art. 43 (Disposizioni finanziarie) , c. 5), e dall'art. 1, c. 387, lett. b)4, della L. n. 208/2015 “Legge di stabilità 2016), quanto a 18,9 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 (di cui all'art. 1, c. 107, della L. n. 190/2014 Legge di stabilità 2015) e quanto a 78,6 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione; - il 4-quater secondo cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero del Lavoro, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dal c. 4-bis. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al c. 4-ter, agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. È conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo Fondo nonché, ai fini degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all'art. 6 “Disposizioni finanziarie e finali”, c. 2, del D.L. n. 154/2008 “Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189/2008), un importo complessivo pari al 50% degli oneri indicati al c. 4-ter fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti nel primo periodo. In tali casi, il Ministro dell'Economia e delle Finanze riferisce alle Camere con apposita relazione. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Dopo il c. 6, dell’art. 44 (Disposizioni finali e transitorie) è inserito il c. 6-bis secondo

cui con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell’anno 2016 l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50%, anche in deroga ai criteri previsti dagli articoli 2 (cassa integrazione guadagni in deroga) e 3 (mobilità in deroga) del Decreto del Ministro del Lavoro 1°agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla Regione o alla Provincia Autonoma nell’ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, destinandole, preferibilmente, alle aree di crisi industriale complessa. In alternativa, le Regioni e le Province Autonome hanno facoltà di destinare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro.

Al c. 11, lett. b), dell’art. 44 (Disposizioni finali e transitorie) novellato, sono

apportate le modifiche in grassetto: per gli interventi di integrazione salariale straordinaria e di collocamento in mobilità per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali, è destinato per l'anno 2015, in via aggiuntiva all’importo massimo di dieci miliardi annui di lire previsto dall’art. 35, c. 5-bis, della L. n. 223/1991, un importo nel limite massimo 8 milioni di

4 fermo restando quanto stabilito dall'art. 43, c. 5, del D.lgs. n. 148/2015, all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, c. 7, del D.lgs. n. 22/2015, relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI), per 220 milioni di euro con conseguente corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al c 386. 5 L’art. 3, della L. n. 223/1991 “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del

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euro (anziché, come previsto nella versione previgente di 5 milioni di euro) a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Dopo il c. 11, dell’art. 44 (Disposizioni finali e transitorie) è inserito il c. 11-bis

secondo cui In deroga all'art. 4 (Durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale), c. 1, e all'art. 22 (Durata complessiva delle integrazioni salariali straordinarie), commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'art. 27 (Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa) del D.L. n. 83/2012 “Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/2012. Al fine di essere ammessa all’ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l’impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del presente Decreto né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, le Regioni richiedono al Ministero del Lavoro l’assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le Regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 216 milioni di euro per l’anno 2016. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del Lavoro ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Al c. 1, dell’art. 45 (Accesso ai dati elementari) novellato, sono apportate le modifiche

in grassetto: ai fini di programmazione, analisi e valutazione degli interventi di politica previdenziale, assistenziale e del lavoro introdotti con i decreti legislativi di attuazione della L. n. 183/20146, il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica (di cui al D.P.C.M. 21 maggio 2013, e s.m.i.), e il Comitato scientifico per l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro istituito in attuazione dell'art. 1, c. 2, della L. n. 92/2012, nonché, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 10 (Funzioni e compiti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori), c. 2, del D.lgs. n. 150/2015, l'ISFOL hanno accesso diretto, anche attraverso procedure di accesso remoto, ai dati elementari detenuti dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL, dall'Agenzia delle entrate, nonché da altri enti e amministrazioni.

La lett. f), c. 1, dell’art. 46 (Abrogazioni) è stata sostituita dalla seguente:

c. 1 Sono abrogate le seguenti disposizioni: (…) f) gli articoli da 1 a 7 (art. 1 Interventi di integrazione salariale; art. 2 Misure dell'integrazione salariale; art. 3 Trattamento previdenziale nei periodi dell'integrazione salariale; art. 4

lavoro” è stato abrogato dall’art. 2 (Ammortizzatori sociali), c. 70 della L. n. 92/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. 6 Legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro".

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Assistenza sanitaria nei periodi d'integrazione salariale; art. 5 Procedure di consultazione sindacale; art. 6 Durata dell'integrazione salariale ordinaria; art. 7 Procedimento d'integrazione salariale ordinaria) da 9 a 11, 12, comma 1, numeri 1) e 2) (art. 9 Ricorso contro il provvedimento della Commissione provinciale; art. 10 Procedimenti d'integrazione salariale straordinaria; art. 11 Durata dell'integrazione salariale straordinaria; art. 12 Finanziamento della Cassa integrazione guadagni), e da 13 a 17 (art. 13 Computo dei dipendenti; art. 14 Bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria; art. 15 Impiegati; art. 16 Termine per il rimborso delle prestazioni; art. 17 Formazione professionale) della L. n. 164/1975 "Cassa integrazione guadagni". Rimangono in vigore gli articoli da 18 a 21 (art. 18 Disposizioni particolari per gli operai agricoli; art. 19 Disposizioni finali; art. 20 Regime transitorio). L’art. 8 è stato abrogato dalla lett. a), c. 2, dell’art. 46.

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Art. 3 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.

149 Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività

ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

Il c. 4, dell’art. 1 (Ispettorato nazionale del lavoro) è sostituito il seguente:

l’Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un massimo di 80 sedi territoriali. In fase di avvio la sede centrale è ubicata presso un immobile demaniale o un immobile già in uso al Ministero del Lavoro o un immobile dell’INPS, dell’INAIL o di altri istituti previdenziali.

Alle lettere a) ed e), c. 2, dell’art. 2 (Funzioni e attribuzioni) novellate, sono apportate

le modifiche in grassetto c. 2 l'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni: a) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del Lavoro, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del Lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell'art. 1, della L. n. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi; (…) e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, anche attraverso l'uso non corretto dei tirocini, ai sensi dell'art. 8 (Prevenzione e promozione), del D.lgs. n. 124/2004 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della L. n. 30/2003); (…)

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Art. 4 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015,

n.150 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il

lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, c. 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

La lett. e), c. 2, dell’art. 1 “Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro”, è sostituita dalla seguente:

c. 2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro è costituita dai seguenti soggetti, pubblici o privati: (…) e) le Agenzie per il lavoro (di cui all’art. 4 “Agenzie per il lavoro”, del D.lgs. n. 276/2003), i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione (di cui all’art. 6 “Regimi particolari di autorizzazione”, del D.lgs. n. 276/2003) e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro (ai sensi dell’art. 12 “Accreditamento dei servizi per il lavoro”, D.lgs. n. 150/2015); (…)

La lett. a), c. 3, dell’art. 3 “Competenze del Ministero del Lavoro in materia di politiche attive del lavoro” è sostituita dalla seguente:

c. 3 Al Ministero del Lavoro compete inoltre, anche su proposta dell'ANPAL, l'adozione dei seguenti atti: a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua ai fini di cui all'art. 25; (…)

Il quarto periodo, c. 9, dell’art. 4 “Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro” è sostituito dal seguente: entro il termine di 45 giorni dalla

data di entrata in vigore del presente Decreto, con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del Lavoro e dall'ISFOL all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento. Gli schemi di decreto, corredati da relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro 30 giorni dalla data di assegnazione i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Ai dipendenti transitati nei ruoli dell'ANPAL è riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza. Al personale dell'ISFOL trasferito all'ANPAL continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato dall'ente di provenienza.

Dopo il c. 4, dell’art. 5 “Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro” è inserito il c. 4-bis secondo cui l’ANPAL effettua la

verifica dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione, relativi a impegni assunti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le risorse da disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo periodo. Il 50% delle risorse disimpegnate confluisce in una gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del Lavoro, il quale dispone delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamento.

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Il c. 1, dell’art. 9 “Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro” è modificato come segue:

c. 1 All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni: lett. a) novellata limitatamente alla parte in grassetto: a) coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'art. 18 (Servizi e misure di politica attiva del lavoro), del collocamento dei disabili di cui alla L. n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro; (…) Dopo la lett. q, è aggiunta la lett. q-bis q-bis) svolgimento delle attività già in capo al Ministero del Lavoro in materia di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Dopo il c. 3, dell’art. 10 “Funzioni e compiti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori” è inserito il c. 3-bis secondo cui con

effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con D.P.R. n. 478/1973, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.

Al c. 1, dell’art. 13 “Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro”

novellato sono apportate le modifiche in grassetto: in attesa della realizzazione di un sistema informativo unico, l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonché il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

Dopo il c. 2, dell’art. 13 “Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro” è inserito il c. 2-bis secondo cui al sistema informativo unitario delle politiche del

lavoro affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali già nella disponibilità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti (di cui all'art. 3 “Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti” del D.lgs. n. 76/2005 ”Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2 “Sistema educativo di istruzione e di formazione”, c. 1, lett. c), della L. n. 53/2003 " Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali

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delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”) nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati delle università (di cui all'art. 1-bis “Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università” del D.L. n. 105/2003 “Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 170/2003).

Dopo la lett. d, c. 4, dell’art. 14 “Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento dei sistemi informativi” è aggiunta la lett. d-bis:

c. 4 Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in possesso del Ministero del Lavoro, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISFOL in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse, è istituto un comitato presso il Ministero del Lavoro, così costituito: (…) d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato; (…)

La lett. e), c. 4, dell’art. 14 “Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento dei sistemi informativi” è sostituta come segue:

e )il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato;

(…)

Il c. 1, dell’art. 19 “Stato di disoccupazione” è sostituito nel modo seguente: sono

considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego.

Al c. 1, dell’art. 21 “Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito” novellato, sono apportate le modifiche in grassetto: la domanda di

Assicurazione Sociale per l'Impiego, (di cui all'art. 2 “Ammortizzatori sociali” della L. n. 92/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”), di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), (di cui agli articoli 1 “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego – NASpI” e 15 “Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL”, del D.lgs. n. 22/2015), e la domanda di indennità (di mobilità di cui all'art. 7 “Indennità di mobilità” della L. n. 223/1991), resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

Alla lett. c), c. 7, dell’art. 21 “Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito” novellato, sono apportate le modifiche in grassetto:

c. 7 Con riferimento all'Assicurazione Sociale per l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), alla Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e all'indennità di mobilità, si applicano le seguenti sanzioni: (…)

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c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione (di cui all'art. 20 “Patto di servizio personalizzato”, comma 3, lett. b) e all'art. 26 (Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito): 1) la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione; 2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione; (…)

La lett. d), c. 7, dell’art. 21 “Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito” è sostituita come segue:

lett. d) in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'art. 25 (Offerta di lavoro congrua), la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

La lett. d), c. 5, dell’art. 23 “Assegno di ricollocazione” è sostituita come segue:

c. 5 La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi dell'art. 20 (Patto di servizio personalizzato). Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere: (…) lett. d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al c. 1 di accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'art. 25 (Offerta di lavoro congrua); (…) Nella rubrica, dell’art. 32 viene eliminato il riferimento all’apprendistato di alta formazione e ricerca e, pertanto, la rubrica novellata è la seguente: Incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Il primo periodo, c. 3, dell’art. 32 “Incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore” viene sostituito dal seguente: ai sensi degli articoli 41 (Definizione

dell'apprendistato), c. 3, e 43 (Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore), c. 1, del D.lgs. n. 81/2015, a titolo sperimentale per gli anni 2015 e 2016, le risorse (pari a 200 miliardi di lire per l'anno 1999, 430 miliardi di lire per il 2000, 562 miliardi di lire per il 2001 e fino a 590 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002) di cui all'art. 68 (Obbligo di frequenza di attività formative), c. 4, lett. a), della L. n. 144/1999 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016 da destinare al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro (ai sensi dell'art. 1, c. 7, lett. d), della L. n. 183/2014 e del Dl.gs. n. 77/2005). La sperimentazione di cui al primo periodo del presente comma è finalizzata a elaborare modelli per l'occupazione dei giovani di cui all'art. 43, c. 1, del D.lgs. n. 81/2015 ed è promossa dal Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, d'intesa con le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, anche avvalendosi degli enti privati di gestione delle attività formative (di cui alla L. n. 40/1987 “Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative”) nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente

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comma da destinare prioritariamente ai percorsi di formazione nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale.

Al c. 1, dell’art. 33 “Centri per l'impiego” novellato, sono apportate le modifiche in

grassetto: allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, l'importo di partecipazione del Ministero del Lavoro agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui (di cui all'art. 15 (Servizi per l’impiego), c. 3, del D.L. n. 78/2015 “Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125/2015) è incrementato di 80 milioni di euro (anziché, come previsto nella versione previgente, 50 milioni di euro) per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il secondo periodo, c. 2, dell’art. 118 (Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale

europeo), della L. n. 388/2000 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)” è sostituito come

segue: La vigilanza sulla gestione dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua è esercitata dall'ANPAL, istituita dal D.lgs. n. 150/2015, che ne riferisce gli esiti al Ministero del Lavoro anche ai fini della revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

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Art. 5 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.

151 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli

adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

L’art. 4 (Modifica dell'art. 4 della L. n. 68 /1999), del D.lgs. n. 151/2015 aggiunge dopo il c. 3 della L. n. 68/1999, il c. 3-bis. L’art. 5, c. 1, lett. a), del D.lgs. n. 185/2016, modifica il c. 3-bis

dell’art. 4 (Criteri di computo della quota di riserva), della L. n. 68/1999: i

lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'art 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti. Il D.lgs. n. 151/2015 nella versione previgente e vigente non contiene alcun riferimento alle modifiche dell’art. 15, della L. n. 68/1999. Le modifiche sono state inserite dall’art. 5, commi 1, 2 e 3, del D.lgs. n. 185/2016.

L’art. 5, c. 1, lett. b), del D.lgs. n. 185/2016, modifica il c. 4, dell’art. 15 (Sanzioni), della L.

n. 68/1999 secondo cui: trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 (Collocamento dei disabili), per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'art. 3 (Assunzioni obbligatorie - Quota di riserva), il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (di cui all'art. 14), a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari a euro 62,77, al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

L’art. 5, c. 2, del D.lgs. n. 185/2016 aggiunge dopo il c. 4, dell’art. 15 (Sanzioni), della L. n.

68/1999, il c. 4-bis secondo cui: per la violazione di cui al c. 4, trova applicazione la procedura di diffida (di cui all'art. 13 “Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica” del D.lgs. n. 124/2004, e s.m.i.) La diffida prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.

L’art. 5, c. 3, del D.lgs. n. 185/2016 sostituisce il c. 5, dell’art. 15 (Sanzioni) della L. n.

68/1999 che nella versione novellata prevede: gli importi delle sanzioni amministrative di cui al c. 1 sono adeguati ogni 5 anni con Decreto del Ministro del Lavoro. Il terzo periodo, c. 1, dell’art. 23 (Modifiche all'art. 4 della L. n. 300/1970 e all'art. 171 del D.lgs. n. 196/20037) è sostituito dal seguente in grassetto: gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo

7 Legge 20 maggio 1970, n. 300 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento - c.d. Statuto dei lavoratori”. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

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accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa Regione ovvero in più Regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

Al c. 4, dell’art. 26 (Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale) sono

apportate le modifiche in grassetto: la trasmissione dei moduli di cui al c. 18 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli art. 2 (Definizioni), c. 1, lett. h), e art. 76 (Organi di certificazione) del D.lgs. n. 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. n. 30/2003).

Dopo il c. 8, dell’art. 26 (Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale), del

D.lgs. n. 151/2015 è aggiunto il c. 8-bis: Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1 “Finalità ed ambito di applicazione”, c. 2, del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

8 Art. 26, c. 1 "Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 55, c. 4, del D.lgs. n. 151/2001, e s.m.i., le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il Decreto del Ministro del Lavoro di cui al c. 3.

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Sezione 2 - Quadro sinottico Di seguito si riporta un quadro sinottico dei Decreti Legislativi nella versione previgente e in quella modificata dal Correttivo.

Art. 1 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei

contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, c. 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

D.lgs. n. 81/2015 Previgente D.lgs. n. 81/2015 Vigente

Art. 45 Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Art. 45 Apprendistato di alta formazione e di ricerca

C. 4 La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa alle Regioni e alle Province autonome, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

C. 4 La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

C. 5 In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al c. 4, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al c. 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il c. 5 è sostituito dal seguente In assenza

delle regolamentazioni regionali di cui al c. 4, l’attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e di ricerca è disciplinata dalle disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca e del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 ottobre 2015. Sono fatte salve, fino alla regolamentazione regionale, le Convenzioni stipulate dai datori di lavoro e dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Art. 49. Disciplina del lavoro accessorio

Art. 49. Disciplina del lavoro accessorio

C. 3 I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi

Il c. 3 è sostituito dal seguente I

committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 124/2004.

Art. 55 Abrogazioni e norme transitorie

Art. 55 Abrogazioni e norme transitorie

Viene inserito il c. 2-bis I contratti di

apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, stipulati ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 167/2011, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati fino ad un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.

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Art. 2 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.

148 Disciplina per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

in costanza di rapporti di lavoro della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

D.lgs. n. 148/2015 Previgente D.lgs. n. 148/2015 Vigente

Art. 15 Procedimento (Integrazioni salariali ordinarie)

Art. 15 Procedimento (Integrazioni salariali ordinarie)

C. 2 La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

C. 2 La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Art. 25 Procedimento (Integrazioni salariali straordinarie)

Art. 25 Procedimento (Integrazioni salariali straordinarie)

C. 2 La sospensione o la riduzione dell'orario, così come concordata tra le parti nelle procedure di cui all'art. 24, decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di cui al c. 1.

Il c. 2 è sostituito dal seguente La

sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, così come concordata tra le parti, deve iniziare entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al c. 1.

Art. 41 Contratti di solidarietà espansiva

Art. 41 Contratti di solidarietà espansiva

Viene inserito il c. 3-bis I contratti di

solidarietà di cui all'art. 21, c. 5, in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali, e vige la contribuzione figurativa di cui all'art. 6. Trova applicazione l'art. 21, c. 5, ultimo periodo e la contribuzione addizionale di cui all'art. 5 è ridotta in misura pari al 50%. Il contributo di cui al c. 1 o l'agevolazione contributiva di cui al c. 2 si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza e tale periodo si computa ai fini degli articoli 4 e 22,

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c. 5. Per i lavoratori di cui al presente comma

non trova applicazione la disposizione di cui al

c. 5.

Art. 42 Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati

Art. 42 Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati

C. 3 Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, commi 1, e 22, commi 1, 3 e 4, su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo, da inoltrare entro 30 giorni dall'adozione del decreto di cui al c. 5, ed entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018, può essere autorizzata, con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per la durata e alle condizioni certificate dalla commissione di cui al c. 4.

C. 3 Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo, da inoltrare entro 30 giorni dall'adozione del decreto di cui al c. 5, ed entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di

100 milioni di euro per l'anno 2018 ed entro il limite di spesa di cui al c. 5, primo periodo, può essere autorizzata, con Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per la durata e alle condizioni certificate dalla commissione di cui al c. 4.

Viene inserito il c. 4-bis Per gli accordi

conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo del contratto di solidarietà, con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può, altresì, essere concessa, su domanda, la reiterazione della misura di cui all'art. 6, c. 4, del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla L. 608/1996, per la durata stabilita dalla commissione di cui al c. 4 e, comunque, nel limite massimo di 24 mesi. Il beneficio di cui al presente comma é riconosciuto entro il limite di spesa di cui al c. 5, primo periodo, e non trova applicazione il Decreto del Ministro del Lavoro 14 settembre 2015, n. 17981.

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C. 5 Ai fini di cui al c. 3 il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa i decreti di cui al c. 3 sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione dei commi 3 e 4. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, c. 107, della L. n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 42.

I primi tre periodi del c. 5 sono sostituiti dai seguenti: Ai fini di cui ai commi 3 e 4-bis il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009 è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018 che costituiscono il limite di spesa complessivo per ciascuno degli anni considerati ai fini del riconoscimento dei benefici di cui ai commi 3 e 4-bis secondo i criteri definiti con il decreto di cui al terzo periodo. Ai fini del monitoraggio della relativa spesa, i decreti di cui ai commi 3 e 4-bis sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'applicazione dei commi 3, 4 e 4-bis ivi inclusa la possibilità di rideterminazione dei benefici previsti dai commi 3 e 4-bis al fine del rispetto del complessivo limite di spesa di cui al primo periodo. Conseguentemente non trovano applicazione le misure attuative relative all'utilizzo del limite di spesa di cui al c. 3 emanate ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, c. 107, della L. n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 42.

Art. 43 Disposizioni finanziarie

Art. 43 Disposizioni finanziarie

Dopo il c. 4, vengono inseriti: c. 4-bis Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'art. 5, del D.lgs. n. 22/2015, sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del c. 1 di tale articolo relativamente alle prestazioni di disoccupazione, ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e di NASpI, fruite negli

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ultimi 4 anni, la durata della NASpI viene incrementata di 1 mese, a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a 12 settimane. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di 4 mesi; c. 4-ter Agli oneri derivanti dal c. 4-bis, valutati, in 57 milioni di euro per l'anno 2016 e in 78,6 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 38,1 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, c. 7, del D.lgs. n. 22/2015, come incrementata dall'art. 43, c. 5, e dall'art. 1, c. 387, lett. b), della L. n. 208/2015, quanto a 18,9 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 107, della L. n. 190/2014 e quanto a 78,6 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/200; c. 4-quater Ai sensi dell'articolo 17, c. 12, della L. n. 196/2009, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'art. 1, c. 2, della L. n. 92/2012, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dal comma 4-bis. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al c. 4-ter, agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 29 n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009. E' conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo Fondo nonché, ai fini degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sul fondo di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 7 n. 154/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189/2008, un importo complessivo pari al 50% degli oneri indicati al c. 4-ter fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti nel primo periodo.

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In tali casi, il Ministro dell'Economia e delle Finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'art. 17, c. 12, della L. n. 196/2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 44 Disposizioni finali e transitorie

Art. 44 Disposizioni finali e transitorie

Dopo il c. 6, è inserito il c. 6-bis Con

riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50% anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro del Lavoro 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla Regione o alla Provincia Autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'art. 1, c. 253, della L. n. 228/2012, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'art. 27 del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazione dalla L. n. 134/2012. In alternativa, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. Il presente comma è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome.

C. 11 Con effetto per l'anno 2015, all'art. 3, c. 5-bis, della L. n. 223/1991, sono apportate le seguenti modificazioni: (…) b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: A tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'art. 2-sexies della citata L. n. 575/1965 o i soggetti nominati in sostituzione del soggetto coinvolto ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014, esercitano le facoltà attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali". Per gli

C. 11 Con effetto per l'anno 2015, all'art. 3, c. 5-bis, della L. n. 223/1991, sono apportate le seguenti modificazioni: (…) b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: A tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'art. 2-sexies della citata L. n. 575/1965 o i soggetti nominati in sostituzione del soggetto coinvolto ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014, esercitano le facoltà attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali". Per gli

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interventi di cui al predetto art. 3, c. 5-bis, della L. n. 223/1991, come modificato dal presente comma, è altresì destinato per l'anno 2015, in via aggiuntiva a quanto previsto dallo stesso art. 3, c. 5-bis, un importo nel limite massimo di 5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009.

interventi di cui al predetto art. 3, c. 5-bis, della L. n. 223/1991, come modificato dal presente comma, è altresì destinato per l'anno 2015, in via aggiuntiva a quanto previsto dallo stesso art. 3, c. 5-bis, un importo nel limite massimo di 8 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009.

Dopo il c. 11, è inserito il c. 11-bis In

deroga all'art. 4, c. 1, e all'art. 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'art. 27, del D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/2012. Al fine di essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del presente decreto né secondo le disposizioni attuative dello stesso. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, c. 7, del D.lgs. n. 22/2015, come incrementata dall'art. 43, c. 5, e dall'art. 1, c. 387, lett. b), della L. n. 208/2014. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le Regioni richiedono al Ministero del Lavoro l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le Regioni in base alle richieste, entro il limite

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massimo complessivo di spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del Lavoro e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 45 Accesso ai dati elementari

Art. 45 Accesso ai dati elementari

A fini di programmazione, analisi e valutazione degli interventi di politica previdenziale, assistenziale e del lavoro introdotti con i decreti legislativi di attuazione della L. n. 183/2014, il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica di cui al D.P.C.M. 21 maggio 2013, e s.m.i, e il Comitato scientifico per l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro istituito in attuazione dell'art. 1, c. 2, della L. n. 92/2012, hanno accesso diretto, anche attraverso procedure di accesso remoto, ai dati elementari detenuti dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL, dall'Agenzia delle entrate, nonché da altri enti e amministrazioni determinati dal decreto di cui al c. 2.

A fini di programmazione, analisi e valutazione degli interventi di politica previdenziale, assistenziale e del lavoro introdotti con i decreti legislativi di attuazione della L. n. 183/2014, il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica di cui al D.P.C.M. 21 maggio 2013, e s.m.i, e il Comitato scientifico per l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro istituito in attuazione dell'art. 1, c. 2, della L. n. 92/2012, nonché, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 10, c. 2, del D.lgs. n. 150/2015, l'ISFOL hanno accesso diretto, anche attraverso procedure di accesso remoto, ai dati elementari detenuti dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL, dall'Agenzia delle entrate, nonché da altri enti e amministrazioni determinati dal decreto di cui al c. 2.

Art. 46 Abrogazioni

Art. 46 Abrogazioni

c. 1 Sono abrogate le seguenti disposizioni: (…) f) gli articoli da 1 a 7 e da 9 a 17 della L. n. 164/1975; (…)

La lett. f), c. 1, è sostituita dalla

seguente: c. 1 Sono abrogate le seguenti disposizioni: (…) f) gli articoli da 1 a 7, da 9 a 11, 12, c. 1, numeri 1) e 2), e da 13 a 17 della L. n. 164/1975; (…)

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Art. 3 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.

149 Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività

ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

D.lgs. n. 149/2015 Previgente D.lgs. n. 149/2015 Vigente

Art. 1 Ispettorato nazionale del lavoro

Art. 1 Ispettorato nazionale del lavoro

C. 4 L’Ispettorato ha una sede centrale in Roma, presso un immobile demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del Lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o di altri Istituti previdenziali e un massimo di 80 sedi territoriali.

Il c. 4 è sostituito dal seguente L’Ispettorato

ha una sede centrale in Roma e un massimo di 80 sedi territoriali. In fase di avvio la sede centrale è ubicata presso un immobile demaniale o un immobile già in uso al Ministero del Lavoro o un immobile dell’INPS, dell’INAIL o di altri istituti previdenziali.

Art. 2 Funzioni ed attribuzioni

Art. 2 Funzioni ed attribuzioni

2. L’Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni: a) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del Lavoro, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del Lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fi ni della applicazione della tariffa dei premi; (…) e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi dell’art. 8, del D.lgs. n. 124/2004; (…)

2 L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni: a) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del Lavoro, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del Lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell'art. 1, della L. n. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi; (…) e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, anche attraverso l'uso non corretto dei tirocini, ai sensi dell'art. 8 (Prevenzione e promozione), del D.lgs. n. 124/2004 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della L. n. 30/2003); (…)

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Art. 4 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015,

n.150 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il

lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, c. 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

D.lgs. n. 150/2015 Previgente D.lgs. n. 150/2015 Vigente

Art. 1 Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro

Art. 1 Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro

c. 2 La rete dei servizi per le politiche del lavoro è costituita dai seguenti soggetti, pubblici o privati: (…) e) le Agenzie per il lavoro, di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 276/2003, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'art. 12 del presente decreto; (…)

c. 2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro è costituita dai seguenti soggetti, pubblici o privati: (…)

La lett. e) è sostituita dalla seguente le

Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 276/2003, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12; (…)

Art. 3 Competenze del Ministero del Lavoro in materia di politiche attive del lavoro

Art. 3 Competenze del Ministero del Lavoro in materia di politiche attive del lavoro

C. 3 Al Ministero del Lavoro compete inoltre, anche su proposta dell'ANPAL, l'adozione dei seguenti atti: a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua, ai fini di cui all'art. 25 del presente Decreto, in relazione al grado di vicinanza rispetto alla specifica professionalità, alla distanza dal domicilio e ai tempi di trasporto con mezzi pubblici, tenuto conto della durata della disoccupazione; (…)

C. 3, Al Ministero del Lavoro compete inoltre, anche su proposta dell'ANPAL, l'adozione dei seguenti atti:

La lett. a) è sostituita dalla seguente

definizione del concetto di offerta di lavoro congrua ai fini di cui all'art. 25; (…)

Art. 4 Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

Art. 4 Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

Entro il termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire

Il quarto periodo, c. 9 è sostituito dal

seguente in grassetto Entro il termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e

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dal Ministero del Lavoro e dall'ISFOL all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento. Gli schemi di decreto, corredati da relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro 30 giorni dalla data di assegnazione i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Ai dipendenti transitati nei ruoli dell'ANPAL è riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza. I dipendenti trasferiti ad ANPAL da enti che applicano un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti in ruoli ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di provenienza.

strumentali da trasferire dal Ministero del Lavoro e dall'ISFOL all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento. Gli schemi di decreto, corredati da relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro 30 giorni dalla data di assegnazione i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Ai dipendenti transitati nei ruoli dell'ANPAL è riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza. Al personale dell'ISFOL trasferito all'ANPAL continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato dall'ente di provenienza.

Art. 5

Risorse finanziarie dell'Agenzia

Nazionale per le Politiche Attive del

Lavoro

Art. 5

Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale

per le Politiche Attive del Lavoro

Dopo il c. 4 è inserito il c. 4-bis L'ANPAL

effettua la verifica dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 9, c. 5, del D.L. n. 148/1993, relativi a impegni assunti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le risorse da disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo periodo. Il 50% delle risorse disimpegnate confluisce in una gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del Lavoro, il quale dispone delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.

Art. 9 Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

Art. 9 Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

C. 1 All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni: a) coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei servizi per il lavoro, del collocamento dei disabili di cui alla L. n. 68/1999, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto

Il c. 1, è modificato come segue: All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni: a) coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'art. 18 del collocamento dei disabili di cui alla L. n. 68/1999, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del

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di lavoro;

reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro; (…)

Dopo la lett. q, è aggiunta la lett. q-bis

q-bis) svolgimento delle attività già in capo al Ministero del Lavoro in materia di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 10 Funzioni e compiti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori

Art. 10 Funzioni e compiti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori

Dopo il c. 3, è inserito il c. 3-bis Con effetto

dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.

Art. 13 Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro

Art. 13 Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro

C. 1 In attesa della realizzazione di un sistema informativo unico, l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del Lavoro, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonché il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

C. 1 In attesa della realizzazione di un sistema informativo unico, l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonché il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

Dopo il c. 2, è inserito il c. 2-bis Al sistema

informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali già nella disponibilità delle Regioni e delle Province Autonome di

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Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 76/2005 nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati delle università di cui all'art. 1-bis del D.L. n. 105/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 170/2003.

Art. 14 Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento dei sistemi informativi

e )il Presidente dell'ISFOL;

(…)

Dopo la lett. d, c. 4, è aggiunta la lett. d-

bis: c. 4 Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in possesso del Ministero del Lavoro, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISFOL in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse, è istituto un comitato presso il Ministero del Lavoro, così costituito: (…) d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato; (…)

La lett. e è sostituita come segue:

e )il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato;

(…)

Art. 19 Stato di disoccupazione

Art. 19 Stato di disoccupazione

C. 1 Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'art. 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego.

C. 1 Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego

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Art. 21 Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito

Art. 21 Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito

C. 1 La domanda di Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui all'art. 2 della L. n. 92/2012, di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e 15 del D.lgs. n. 22/2015, e la domanda di indennità di mobilità di cui all'art. 7 della L. n. 223/1991, resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.

C. 1 La domanda di Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui all'art. 2 della L. n. 92/2012, di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e 15 del D.lgs. n. 22/2015, e la domanda di indennità di mobilità di cui all'art. 7 della L. n. 223/1991, resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

C. 7 Con riferimento all'Assicurazione Sociale per l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), alla Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e all'indennità di mobilità, si applicano le seguenti sanzioni: (…) c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all'art. 20, c. 3, lett. b): 1) la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione; 2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione; (…) d) in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui all'art. 20, c. 3, lett. c), in assenza di giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione.

C. 7 Con riferimento all'Assicurazione Sociale per l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), alla Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e all'indennità di mobilità, si applicano le seguenti sanzioni: (…) c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all'art. 20, c. 3, lett. b) e all'articolo 26: 1) la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione; 2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione; d) in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'art. 25, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

Art. 23 Assegno di ricollocazione

Art. 23 Assegno di ricollocazione

C. 5 La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi dell'art. 20. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere: (…) d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al c. 1 di accettare l'offerta di lavoro congrua rispetto alle sue capacità, aspirazioni, e possibilità effettive, in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro nel

C. 5 La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi dell'art. 20. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere: (…) d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al c. 1 di accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'art. 25; (…)

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territorio di riferimento nonché al periodo di disoccupazione; (…)

Art. 32 Incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e ricerca

Art. 32 Incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore

Primo periodo c. 3 Ai sensi degli articoli 41, c. 3, e 43, c. 1, del D.lgs. n. 81/2015, in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 le risorse di cui di cui all'art. 68, c. 4, lett. a), della L. n. 144/1999, sono incrementate di 27 milioni di euro per ciascuna annualità da destinare al finanziamento dei percorsi formativi degli anni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'art. 1, c. 7, lett. d), della L. n. 183/2014 e del D.lgs. n. 77/2005.

Il primo periodo, c. 3, viene sostituito dal

seguente: Ai sensi degli articoli 41, c. 3, e 43, c. 1, del D.lgs. n. 81/2015, a titolo sperimentale per gli anni 2015 e 2016, le risorse di cui all'art. 68, c. 4, lett. a), della L. n. 144/1999, sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016 da destinare al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'art. 1, c. 7, lett. d), della L. n. 183/2014 e del D.lgs. n. 77/2005.

Art. 33

Centri per l’Impiego

Art. 33

Centri per l’Impiego

C. 1 Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, l'importo di cui all'art. 15, c. 3, del D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125/2015, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

C. 1 Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, l'importo di cui all'art. 15, c. 3, del D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125/2015, è incrementato di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Modifica alla Legge n.388/2000

Art. 118 (Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo) della L. n. 388/2000

Art. 118 (Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo) della L. n. 388/2000

(…) Il Ministero del Lavoro esercita altresì la vigilanza sulla gestione dei fondi.

Il secondo periodo, c. 2 è sostituito come

segue: La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall'ANPAL, istituita dal D.lgs. n. 150/2015, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

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Art. 5 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.

151 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli

adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

D.lgs. n. 151/2015 Previgente D.lgs. n. 151/2015 Vigente

Art. 4 Modifica dell'art. 4 della L. n. 68 /1999

Art. 4 Modifica dell'art. 4 della L. n. 68 /1999

C. 3-bis I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'art. 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti.

C. 3-bis I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'art 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti.

Il D.lgs. n. 151/2015 nella versione previgente e vigente non contiene alcun riferimento alle modifiche dell’art. 15, della L. n. 68/1999. Le modifiche sono state inserite dall’art. 5, commi 1, 2 e 3, del D.lgs. n. 185/2016.

Art. 15 (Sanzioni) della L. n. 68/1999

Art. 15 (Sanzioni) della L. n. 68/1999

C. 4 Trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'art. 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'art. 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

L’art. 5, c. 1, lett. b) del D.lgs. n. 185/2016 apporta al c. 4, dell’art. 15, della L. n. 68/1999 le seguenti modifiche: Trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'art. 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'art. 14, di una somma pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo di cui all'art. 5, c 3-bis, al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

L’art. 5, c. 2, del D.lgs. n. 185/2016,

aggiunge dopo il c. 4, della L. n. 68/1999, il

c. 4-bis Per la violazione di cui al c. 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 124/2004, e s.m.i. La

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diffida prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.

C. 5 Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni 5 anni con decreto del Ministro del Lavoro.

L’art. 5, c. 1, lett. b) del D.lgs. n. 185/2016 apporta al c. 5, dell’art. 15, della L. n. 68/1999 le seguenti modifiche: gli importi delle sanzioni amministrative di cui al c. 1 sono adeguati ogni 5 anni con Decreto del Ministro del Lavoro

Art. 23 Modifiche all'art. 4 della L. n. 300/1970 e all'art. 171 del D.lgs. n. 196/2003

Art. 23 Modifiche all'art. 4 della L. n. 300/1970 e all'art. 171 del D.lgs. n. 196/2003

C. 1 Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa Regione ovvero in più Regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del Lavoro.

Il terzo periodo, del c. 1 è stato

modificato come evidenziato in grassetto.

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa Regione ovvero in più Regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

Art. 26 Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale

Art. 26 Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale

C. 4 La trasmissione dei moduli di cui al c. 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, c. 1, lett. h), e art. 76 del D.lgs. n. 276/2003.

C. 4 La trasmissione dei moduli di cui al c. 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli art. 2, c. 1, lett. h), e

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art. 76, del D.lgs. n. 276/2003.

Dopo il c. 8, è aggiunto il c. 8-bis Le

disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D.lgs. n. 165/2001.