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www.confedilizia.it www.confedilizia.eu Anno 21 - marzo 2011 - n. 3 Spedizione a.p. art. 1, comma 2, L. n. 46/ʼ04 - DCB Roma CONFEDILIZIA FIRMA A PALAZZO CHIGI LA PROROGA DELLA MORATORIA PMI E’ stato firmato nella Sala Verde di Palazzo Chigi – dal Pre- sidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, dal Ministro dell’eco- nomia e delle finanze, Giulio Tremonti, e dai Presidenti dell’Abi e delle associazioni produttive coinvolte (Casartigia- ni, Cia, Claai, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Con- fartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confindustria e Legacoop) – l’Accor- do che proroga fino al 31.7.’11 i benefici della moratoria per il credito alle piccole e medie imprese (cfr. Cn febb. ’11). Questi i punti sostanziali del nuovo Accordo (scaricabile, nell’originale formato, dal sito confederale): • proroga di sei mesi della moratoria per le Pmi che non ne abbiano già beneficiato. Il termine passa quindi dal 31 gen- naio al 31 luglio 2011 • allungamento della durata del mutuo per le Pmi che han- no già beneficiato della moratoria, con un periodo di ammor- tamento allungato fino al 100% della durata residua, comun- que per non più di tre anni. Riguardo al tasso, ci sono due pos- sibilità: negoziato tra impresa e banca, senza oneri ammini- strativi per le imprese oppure invariato rispetto al finanzia- mento già realizzato se c’è la garanzia del Fondo centrale di garanzia o dell’Ismea o se l’operazione è finanziata con un plafond ad hoc che verrà messo a disposizione dalla Cassa de- positi e prestiti • copertura dal rischio di tasso, su richiesta delle Pmi che ot- tengono l’allungamento, con strumenti semplici resi disponi- bili dalle banche • finanziamento proporzionale all’aumento di capitale of- ferto dalle banche alle imprese che rafforzano il patrimonio. Dal 3 agosto 2009 sono state circa 200 mila le piccole im- prese che hanno potuto beneficiare del primo accordo sulla moratoria, siglato dalle medesime organizzazioni sopra indi- cate. All’interno TUTTO SULLA CEDOLARE SECCA (pag. 8) Il risparmio fiscale (10) TUTTO SU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA ( 9) LA CAPACITÁ GIURIDICA IN EUROPA (11) BLOCCO “SFRATTI” 2011 TABELLA SINOTTICA (12) LA PROPRIETÁ EDILIZIA PER L’UNITÁ NAZIONALE ( 3) Convegno a Roma Confedilizia ai tavoli della riforma fiscale ( 3) Termine denunce “case fantasma” e variazioni catastali ( 7) Assocond si schiera per la capacità giuridica ( 15) Comitati ristretti, top secret ( 15) Portieri, indennità vacanza contrattuale ( 2) Dichiarazione di conformità per le compravendite ( 3) Ancora sul volantinaggio nelle cassette postali ( 7)

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Anno 21 - marzo 2011 - n. 3 Spedizione a.p. art. 1, comma 2, L. n. 46/ʼ04 - DCB Roma

CONFEDILIZIA FIRMA A PALAZZO CHIGILA PROROGA DELLA MORATORIA PMI

E’ stato firmato nella Sala Verde di Palazzo Chigi – dal Pre-sidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, dal Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, Giulio Tremonti, e dai Presidentidell’Abi e delle associazioni produttive coinvolte (Casartigia-ni, Cia, Claai, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Con-fartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confedilizia,Confesercenti, Confetra, Confindustria e Legacoop) – l’Accor-do che proroga fino al 31.7.’11 i benefici della moratoria per ilcredito alle piccole e medie imprese (cfr. Cn febb. ’11).

Questi i punti sostanziali del nuovo Accordo (scaricabile,nell’originale formato, dal sito confederale):

• proroga di sei mesi della moratoria per le Pmi che non neabbiano già beneficiato. Il termine passa quindi dal 31 gen-naio al 31 luglio 2011

• allungamento della durata del mutuo per le Pmi che han-no già beneficiato della moratoria, con un periodo di ammor-tamento allungato fino al 100% della durata residua, comun-que per non più di tre anni. Riguardo al tasso, ci sono due pos-sibilità: negoziato tra impresa e banca, senza oneri ammini-strativi per le imprese oppure invariato rispetto al finanzia-mento già realizzato se c’è la garanzia del Fondo centrale digaranzia o dell’Ismea o se l’operazione è finanziata con unplafond ad hoc che verrà messo a disposizione dalla Cassa de-positi e prestiti

• copertura dal rischio di tasso, su richiesta delle Pmi che ot-tengono l’allungamento, con strumenti semplici resi disponi-bili dalle banche

• finanziamento proporzionale all’aumento di capitale of-ferto dalle banche alle imprese che rafforzano il patrimonio.

Dal 3 agosto 2009 sono state circa 200 mila le piccole im-prese che hanno potuto beneficiare del primo accordo sullamoratoria, siglato dalle medesime organizzazioni sopra indi-cate.

All’interno

• TUTTO SULLACEDOLARE SECCA (pag. 8)

Il risparmio fiscale (10)

• TUTTO SU• IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA• IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA (9)

• LA CAPACITÁ GIURIDICAIN EUROPA (11)

• BLOCCO “SFRATTI” 2011TABELLA SINOTTICA (12)

• LA PROPRIETÁ EDILIZIAPER L’UNITÁ NAZIONALE (3)Convegno a Roma

• Confedilizia ai tavolidella riforma fiscale (3)

• Termine denunce“case fantasma”e variazioni catastali (7)

• Assocond si schieraper la capacità giuridica (15)

• Comitati ristretti,top secret (15)

• Portieri, indennitàvacanza contrattuale (2)

• Dichiarazione di conformitàper le compravendite (3)

• Ancora sul volantinaggionelle cassette postali (7)

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2 marzo2011

Il Presidente confederale a ParmaIl Presidente confederale ha presieduto a Roma la riunione dei Presi-

denti delle Confedilizie regionali e la conferenza stampa di presentazio-ne del Borsino immobiliare Confedilizia 2010. Insieme al Segretario ge-nerale Spaziani Testa ha pure partecipato, a Palazzo Chigi, alla firmadella moratoria per i debiti delle PMI (cfr. prima pagina). Sempre a Ro-ma, Sforza Fogliani è intervenuto al Comitato di presidenza e al Comi-tato esecutivo dell’ABI, alla presentazione del volume “Per la tutela del-la memoria – Dieci anni di celebrazioni in Italia” organizzata dalla Di-rezione generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali ed il Diritto d’Au-tore del Ministero per i Beni culturali, all’Incontro col card. GeorgersCottier su “Come leggere Joseph Ratzinger” svoltosi alla Libreria editri-ce vaticana, alla presentazione della pubblicazione “Le stanze nuove delbelvedere nel Palazzo apostolico romano” tenutasi alla Libreria Inter-nazionale Paolo VI. In Confedilizia, ha registrato un intervento per la tra-smissione di Bruno Vespa “Porta a Porta”.

A Milano, il Presidente confederale ha partecipato (presente anche ilPresidente di Assoedilizia Colombo Clerici) al Consiglio direttivo dellaFederazione nazionale della Proprietà fondiaria e a Parma ha inaugura-to – unitamente al Presidente Del Chicca e all’avv. Barigazzi – il IV Cor-so, organizzato dalla locale Associazione territoriale, per amministrato-ri condominiali.

Il Vicepresidente nazionale Michele Vigne ha rappresentato la Confe-dilizia all’Assemblea dei soci dell’Associazione territoriale di Rovereto.

Indennità di vacanza contrattualeSi segnala che dall’1.4.’11 i dipendenti da proprietari di fabbri-

cati (quali, per esempio, il portiere, l’addetto alle pulizie ecc.)avranno diritto alla corresponsione in busta paga della cosiddettaindennità di vacanza contrattuale (Ivc) prevista dall’art. 131 delContratto collettivo nazionale di lavoro firmato da Confedilizia eCgil-Cisl-Uil.

La norma citata prevede infatti che, scaduto il Contratto nazio-nale, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di sca-denza venga corrisposto ai lavoratori dipendenti un elementoprovvisorio della retribuzione inizialmente pari al 30% e, dopo 6mesi, pari al 50%, del tasso di inflazione programmato, applicatoai minimi retributivi contrattuali vigenti (paga o stipendio base edindennità di contingenza). Tale indennità cesserà di essere corri-sposta alla data di applicazione dell’accordo di rinnovo.

La tabella dell’indennità di vacanza contrattuale verrà tempe-stivamente pubblicata sul sito www.confedilizia.it, nella sezione“Portieri”.

CONTRATTO PORTIERI

La Confedilizia a Rai ParlamentoIn una puntata del programma televisivo “Dieci minuti di …”, che

va in onda su Rai Tre a cura di Rai Parlamento, è stato affrontato iltema dell’attribuzione della capacità giuridica al condominio.

Per illustrare ai telespettatori le opportunità ed i vantaggi che de-riverebbero al condominio con il riconoscimento della capacità giu-ridica, sono intervenuti l’on. Lino Duilio (Pd) e l’avv. Giovanni Ga-gliani Caputo, della Sede centrale. Il parlamentare è il primo firma-tario di una proposta di legge di riforma dell’istituto condominialeche vede quale punto fra i più qualificanti proprio l’introduzionedella capacità giuridica.

La trasmissione può essere vista collegandosi all’indirizzo inter-net: www.raiparlamento.rai.it

Abi: patrimoniale? No, grazieIl Presidente dell’Abi-Associazione bancaria italiana, Giuseppe

Mussari, si è schierato fra gli oppositori dell’imposta patrimonia-le, che da certe parti viene invocata quale soluzione al problemadel debito pubblico italiano.

“Non credo a nuove tasse, ci manca solo inventarne un’altra”,ha detto Mussari.

Secondo il Presidente dell’Abi, la patrimoniale potrebbe ridur-re il debito ma non incidere sulle cause. “Il giorno dopo ricomin-cerebbe a crescere”, ha rilevato Mussari, che ha aggiunto: “Il no-stro problema è la crescita, che è la sola a risolvere i problemi.Serve uno sforzo condiviso e non rimettere le mani nelle taschedelle persone. Ognuno deve correre un poco di più rispetto aquanto ha corso ieri”.

La sentenza della settimana

Ogni mercoledì, sul sito della Confedilizia,

una nuova sentenza inedita in tema di locazioni

o condominio

www.confedilizia.it

Diritto di seguitoIl diritto di seguito trova la

sua disciplina nel Titolo III, Ca-po II, Sez. VI della legge n. 633del 22.4.’41 (“Protezione del di-ritto d’autore e di altri diritticonnessi al suo esercizio”). E’ ildiritto spettante agli autori diopere d’arte “figurative” (qua-dri, dipinti, disegni, sculture,arazzi ecc.) e di “manoscritti” apercepire un compenso sulprezzo di ogni vendita succes-siva alla prima. Perché scattiquesto diritto, tuttavia, è neces-sario che la vendita avvenga adun prezzo non inferiore a 3mi-la euro (o a 10mila euro se ilvenditore ha acquistato l’operadirettamente dall’autore dameno di tre anni) e sia effettua-ta con “l’intervento, in qualitàdi venditori, acquirenti o inter-mediari, di soggetti che opera-no professionalmente nel mer-cato dell’arte” (“case d’asta”,“gallerie d’arte e, in generale,qualsiasi commerciante di ope-re d’arte”).

Per espressa previsione dilegge, il diritto di seguito “duratutta la vita dell’autore e persettant’anni dopo la sua mor-te”; inoltre, “non può formareoggetto di alienazione o di ri-nuncia”.

LA LENTEDI INGRANDIMENTO

Certificazione energetica, novità in arrivo

Il Consiglio dei ministri havarato un decreto legislativocontenente alcune modificherelative ad adempimenti in te-ma di certificazione energeti-ca degli edifici.

Al momento di chiudere intipografia il presente numerodi Confedilizia notizie, non èancora disponibile il testo uf-ficiale del provvedimento. Nedaremo conto sui prossiminumeri del notiziario.

IL BUON GIORNOSI VEDE DAL MATTONE

Regolamento per il Fondoper l’accesso al credito

Nella Gazzetta ufficiale n. 27del 3.2.’11 è stato pubblicato,con il decreto 17.12.’10, n. 256della Presidenza del Consigliodei ministri-Dipartimento del-la gioventù, il “Regolamentorecante la disciplina del Fondoper l’accesso al credito per l’ac-quisto della prima casa da par-te delle giovani coppie o deinuclei familiari monogenito-riali”.

Credito ai consumatoriNella Gazzetta ufficiale n. 29

del 5.2.’11 è stato pubblicato ildecreto del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze del 3.2.’11 contenente determinazio-ni in materia di credito ai con-sumatori.

17 marzo 2011, festa nazionale

Nella Gazzetta ufficiale n. 44del 23.2.’11, è stato pubblicatoil decreto-legge n. 5 del 22.2.’11con cui vengono date disposi-zioni per la festa nazionale del17 marzo 2011 (cfr., da ultimo,Cn febb. ‘11).

Corpi idrici e ambiente

Sul S.O. n. 31/L alla G.U. n.30 del 7.2.’11 è stato pubblicatoil Decreto Ministero dell’am-biente 8.11.’10 n. 260 recante ilRegolamento coi criteri tecniciper la classificazione dei corpiidrici superficiali e per la mo-difica delle norme in materiaambientale.

Araldica e onorificenze

Sul S.O. n. 26 alla G.U. n. 25dell’1.2.’11 è stato pubblicato ilDecreto del Presidente del Con-siglio dei ministri 28.1.’11 in ma-teria di “Competenze della Presi-denza del Consiglio dei Ministriin materia di onorificenze ponti-ficie e araldica pubblica e sem-plificazione del linguaggio nor-mativo”.

IN GAZZETTA

Obbligatorietà azione penale

La obbligatorietà dell’azio -ne penale, specie nella con-cezione della legittimazionediffusa all’esercizio di essa,fa sì che l’esercizio dell’azio-ne penale stessa, di fronte al-la moltitudine dei reati por-tati a sua conoscenza, di-venti di fatto discrezionale.

Francesco Cossiga

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3marzo2011

Seconde caseSi parla di “seconde case” a

bell’apposta. Così, la gentecrede che super tassate sa-ranno le ville al mare e aimonti (per chi le ha). Invece,il patrio legislatore considerapoi (salvo che per l’Imu) “se-conde case” tutte le unità im-mobiliari possedute in più diquella dove si ha la residenza.Il gioco è fatto, ci son dentro,dunque, anche quelle locate.E anche quelle usate da pro-prio magazzeno, ecc.

SfittiLi chiamano così per giusti-

ficare la loro voracità fiscale.Evocano, in questo modo, lafigura dello speculatore, di chinon affitta per aspettare che icanoni aumentino (figurarsi,al giorno d’oggi…, con le tasseche si pagano). In realtà, sonosolo immobili “non occupati”(e non locabili, in gran parteperché bisognosi di costosi la-vori di ristrutturazione). “Nonoccupati” definisce infatti, ilcensimento, quei 4 milioni diimmobili che d’ogni tantoqualche buontempone tirafuori per dire che sono “sfitti”(che presuppone un delibera-to, soggettivo comportamentoall’anzidetto scopo). Fin che sigioca sulle parole e in malafe-de…

RenditaUsano deliberatamente

questo termine per lasciareintendere che misuri (e con-seguentemente si tassi) quelche un immobile “rende”. Iltermine, in realtà, era giustofino al 1990, allorché si tra-sformò (provvisoriamente…,vedi sentenza Corte costitu-zionale di più di 15 anni fa) ilCatasto di redditi (com’è sem-pre stato e come dovrebbe an-cora essere) in Catasto di va-lori (oltre tutto calcolati, co-me tuttora, un pressapoco).

Case di lussoLe chiamano così – dai

tempi del Governo Prodi – perfar intendere che siano tali(tant’è che pagano ancoral’Ici, anche se sono prime ca-se). In realtà sono quelle ac-catastate in A1 (immobili “si-gnorili”, e basta), in A8 (ville:come se fossero tutte al mareo a Cortina), in A9 (castelli ogiù di lì: un lusso o un debi-to?). Ma è tutto frutto di igno-ranza (nel migliore dei casi) odi malafede (nel più dei casi):di “lusso” sono infatti i soli im-mobili che hanno particolarirequisiti (di lusso, appunto),specificatamente previsti inun apposito D.M..

FALSE PAROLE La proprietà edilizia per l’Unità nazionaleRoma

Giovedì 7 aprile, ore 11Albergo Nazionale – Piazza Montecitorio, 131

Interverranno:

prof. Gianni Marongiu

prof. Antonio Martino

prof. Andrea Ungari

Chi desidera partecipare è invitato a segnalare la propria presenza, telefonandoalla Confedilizia 06.679.34.89 o scrivendo a

Tavoli riforma fiscale, riunione a Roma dei rappresentanti ConfediliziaLa Confedilizia fa parte – insieme con Abi, Agci, Ania, Assogestioni, Casartigiani, Cia, Cigil, Cisl,

Confartigianato, Confagricoltura, Confapi, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, Coldi-retti, Cna, Forum delle famiglie, Legacooop, Rete Imprese Italia, Ugl, Uil e Unione artigiani – del-le organizzazioni chiamate dal Ministro dell’economia e delle finanze a partecipare ai lavori pre-paratori della riforma fiscale.

A tal fine, il Ministro ha richiesto tempo fa anche alla Confedilizia di designare quattro espertidelegati a partecipare alle riunioni di altrettanti Gruppi di lavoro dedicati a specifici argomenti daapprofondire in preparazione della riforma.

I quattro esperti a suo tempo designati dalla Confedilizia – il dott. Dario dal Verme, il dott. Lo-renzo Mottura, l’avv. Giorgio Spaziani Testa e il dott. Francesco Veroi – si sono riuniti presso la Se-de centrale, in presenza del Presidente confederale, per uno scambio di valutazioni sul lavoro si-nora svolto dai quattro Gruppi di lavoro.

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Dichiarazione di conformità per le compravendite, i chiarimenti del Notariato

Com’è noto, l’art. 19, c. 14, d.l. n. 78/’10, così come convertito in legge, ha introdotto alcune novitàin materia di circolazione immobiliare, prevedendo, in particolare, che gli atti pubblici e le scrittureprivate autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di co-munione di diritti reali su fabbricati già esistenti (ad esclusione dei diritti reali di garanzia) debbanocontenere (a pena di nullità), per le unità immobiliari urbane, anche “la dichiarazione, resa in attidagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla basedelle disposizioni vigenti in materia catastale” (cfr. Cn sett. ’10).

Il riferimento alle “disposizioni vigenti in materia catastale”, tuttavia, ha fatto sorgere qualche dub-bio interpretativo: tali “disposizioni” sono quelle relative al momento in cui si commercializza l’unitàimmobiliare urbana? Oppure quelle vigenti al momento in cui è avvenuto l’ultimo aggiornamento inCatasto?

Secondo il Notariato l’interpretazione esatta è la seconda. Per i notai infatti – che della questione sisono occupati in un’apposita circolare (“La legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del d.l. 30maggio 2010 n. 78 in materia di circolazione immobiliare – novità e aspetti controversi”, diffusa il6.12.’10) – “è da ritenere” che “la normativa catastale vigente, da considerare ai fini della dichiara-zione in parola, sia quella che la normativa catastale e la prassi amministrativa pongono a base deivari obblighi di denuncia di variazione in Catasto.” In particolare – hanno precisato ancora i notai –“si tratta di quegli obblighi di denuncia e variazione scaturenti da interventi edilizi che nel tempohanno alterato lo stato di fatto del bene, e che obbligano a presentare la denuncia in base alla disci-plina in vigore al momento del mutamento che ha inciso sullo stato, sulla consistenza nonché sull’at-tribuzione della categoria e della classe”.

La conclusione a cui porta questa tesi (conclusione che nella circolare si definisce, peraltro, “coe-rente anche con la lettura della norma data dall’Agenzia del territorio”) è, dunque, che – ai fini delladichiarazione conformità – non può essere dato alcun rilievo al fatto che, “successivamente alla pre-sentazione della denuncia o della variazione, ed in assenza di mutamenti che obblighino a presenta-re ulteriore denuncia, sia nel frattempo mutata la normativa catastale”.

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4 marzo2011

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)ASSOCIAZIONE SINDACALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO (ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

Report urbano Fiaip 2010: lenta ripresaIl 2010 si chiude con una lenta ripresa del mercato immobiliare in

un contesto in cui gli indicatori immobiliari segnano un recuperosostenuto da una significativa ripresa della domanda ed una stabi-lizzazione dei prezzi del mercato immobiliare residenziale. Compravendite

Per le compravendite immobiliari, si registra un andamento me-dio dei prezzi in calo del 4,5% per le abitazioni, mentre diminuisceil numero delle compravendite, che si attesta a -2% nel 2010. Inol-tre si segnala come sono sempre di più gli italiani (52%) ed i clien-ti extra Ue (75%) che nel 2010 hanno fatto ricorso al sistema credi-tizio (mutuo) per acquistare immobili, sebbene vi sia stata una ri-duzione delle richieste ed erogazioni rispetto al 2009.

Il secondo semestre del 2010 ha confermato quanto previsto daFiaip già nell’anno precedente: il mercato immobiliare, che già siera mostrato sano e scevro da incontrollate ed improvvise debacle,così come invece è accaduto in altre aree dell’Unione europea, hainiziato a riprendere fiato ed a registrare un notevole aumento del-le richieste unito ad una maggiore vivacità delle trattative.

Il report 2010 Fiaip evidenzia una diminuzione generale dei prez-zi per le abitazioni in tutte le città, fatta eccezione per Venezia (+2,22%) e Siena (+ 0,2%), che fotografano una realtà in controten-denza. La palma d’oro per la diminuzione dei prezzi degli immobiliresidenziali va a Palermo, con la punta massima rilevata nel capo-luogo siciliano del - 11%. I restanti cali spaziano tra il - 1,56% di Na-poli ed il - 7% di Bergamo, passando dal -3 % di Bologna e Torino,il - 3,64% di Genova, il -4% di Roma, il - 5% di Firenze, il - 6% di Sa-lerno e il - 6,2% di Milano.

Le previsioni per il 2011 indicano un miglioramento dell’anda-mento delle compravendite degli immobili ad uso abitativo, conparticolare attenzione alle aree centrali e semicentrali delle cittàdove il mercato potrebbe mantenersi stazionario. I dati raccolti peril comparto residenziale danno per il 2011 una previsione di stazio-narietà dei tempi di vendita degli immobili in tutte le zone.Locazioni

Il mercato delle locazioni indica nel 2010 una sostanziale stabilitàed un’offerta in leggera diminuzione rispetto al 2009, sebbene vi siauna domanda di abitazioni da locare in costante aumento. Nel 2010il report Fiaip registra un aumento del numero dei contratti di loca-zione rispetto allo stesso periodo del 2009.

Per quanto riguarda le previsioni per il 2011, il report Fiaip indi-ca una tendenza all’aumento degli affitti ad uso residenziale, del10% nelle zone centrali e del 4% per gli immobili situati nelle zonesemicentrali o periferiche delle città. Nel 2011 le rilevazioni preve-dono una tempistica della conclusione dei contratti di locazione abi-tative sostanzialmente stazionaria rispetto al 2010, con un aumentonelle zone semicentrali delle città.

Colf e badanti: entro l’11 aprile il versamento dei contributi Inps

Scade lunedì 11.4.’11 il termine per il pagamento dei contributiInps per il lavoro domestico, relativi al primo trimestre 2011. Gli im-porti dei contributi sono i seguenti:

Per maggiori indicazioni circa la definizione di retribuzione orariaeffettiva, cfr. Cn sett. ’06

Dichiarazione dei redditi 2011Si ricorda ai datori di lavoro domestico che i contributi previden-

ziali e assistenziali versati all’Inps per gli addetti ai servizi domesti-ci ed all’assistenza personale o familiare sono oneri deducibili epertanto possono essere sottratti dal reddito, per la parte a carico deldatore di lavoro, fino all’importo massimo di € 1.549,37.

Inoltre, le famiglie che hanno alle proprie dipendenze un assi-stente alla persona, nei casi in cui il famigliare assistito non sia au-tosufficiente nel compimento degli atti di vita quotidiana, hanno di-ritto ad una detrazione pari al 19% per le spese sostenute (l’impor-to delle spese non deve superare € 2.100,00), solo però nei casi in cuiil reddito complessivo non sia superiore a € 40.000,00 annui.

Variato l’importo dell’assegno socialeDall’1 gennaio scorso l’importo dell’assegno sociale è stato aumenta-

to da € 411,53 ad € 417,30 mensili e da € 5.349,89 ad € 5.424,90 annuali. Il valore dell’assegno è il parametro di riferimento utilizzato per valu-

tare la capacità economica minima dell’immigrato extracomunitario,necessaria per consentire di rinnovare il permesso di soggiorno e perchiedere il ricongiungimento familiare (in quest’ultimo caso tale im-porto deve essere aumentato del 50% per ogni parente che si intende fa-re arrivare in Italia). Tale importo vale come reddito minimo anche peri cittadini neocomunitari che vogliano trattenersi in Italia per più di tremesi.

Può testimoniare in giudizio la colf che ha firmato un verbale di conciliazione

Il lavoratore che, dopo aver firmato il verbale di conciliazione diuna vertenza, non ha “più nulla a pretendere” dal proprio datore dilavoro, non rivestendo il ruolo di parte interessata in giudizio, puòassumere quello di testimone in un procedimento che opponga ilmedesimo datore contro l’Inps per il mancato versamento dei con-tributi, a seguito del venir meno dell’incompatibilità fra le posizionidi teste e di parte in causa, prevista dall’art. 246 del Codice di pro-cedura civile. Spetta, ovviamente, al giudice valutare l’attendibilitàdel testimone.

Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con lasentenza n. 3051 dell’8.2.’11.

Re tri bu zio ne ora ria ef fet ti va Con tri bu to ora rio Con tri bu to ora rio con CUAF sen za CUAF *(fra parentesi (fra parentesila quota a carico la quota a caricodel lavoratore) del lavoratore)

Rap por ti di la vo ro di du ra ta fino a 24 ore set ti ma na li:- Re tri bu zio ne ora ria ef fet ti va da € 0 a € 7,34 1,36 (0,33) 1,37 (0,33)- Re tri bu zio ne ora ria ef fet ti va ol tre € 7,34 fi no a € 8,95 1,54 (0,37) 1,55 (0,37)- Re tri bu zio ne ora ria ef fet ti va ol tre € 8,95 1,88 (0,45) 1,89 (0,45)Rap por to di la vo ro di durata superiore a 24 ore set ti ma na li** 0,99 (0,24) 1,00 (0,24)Contributo di assistenza contrattuale 0,03 (0,01) 0,03 (0,01)

* Il con tri bu to sen za la quo ta de gli as se gni fa mi lia ri è do vu to quan do il la vo ra to re è co niu ge del da to redi la vo ro o è pa ren te o af fi ne en tro il terzo gra do e con vi ve con il da to re di la vo ro.

** Gli importi contributivi della quarta fascia:- sono indipendenti dalla retribuzione oraria corriposta;- vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.

Una casa da scambiareInnsbruck cerca Roma, Venezia a carnevale,

cat/homesitting offresi. Questi sono alcuni degli an-nunci che si possono trovare sul sito internet dellaHomeLink Italia (www.it.homelink.org), l’organiz-zazione internazionale leader nello scambio di ca-sa.

Sempre più proprietari si rivolgono a questo or-ganismo per pianificare le proprie vacanze. L’Ho-melink da una parte consente la mobilità su oltre 70

Paesi del mondo e dall’altra offre la possibilità di assaporare unamaggiore libertà aderendo alla filosofia che caratterizza lo scambiodi casa.

Grazie ad una convenzione stipulata con la Confedilizia, gli asso-ciati delle Sedi territoriali possono godere di una riduzione sul costodi adesione. Per maggiori dettagli si può contattare la Sede centraledella Confedilizia.

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5marzo2011

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

L’Employers’ Union of Building Owners aderisce all’Epf

Il Comitato direttivo dell’Epf ha deliberato l’adesione dell’Em-ployers’ Union of Building Owners (Eubo), organizzazione rumenadella proprietà.

Liviu Tudor, Presidente dell’Eubo, nel corso della medesima riu-nione del Comitato direttivo, ha illustrato l’andamento del mercatoimmobiliare rumeno ed ha evidenziato come, recentemente, moltiinvestitori stranieri siano interessati alla Romania. Ha inoltre spie-gato che la scelta di chiedere di aderire all’Epf è stata dettata dallanecessità di prevenire l’impatto che il comparto immobiliare rume-no avrà con la normativa dell’Unione Europea.

Liz Peace, Chairman del Direttivo dell’Epf, ha espresso al Presi-dente Tudor i rallegramenti del Comitato medesimo.

(COMPONENTE PER L’ITALIA: CONFEDILIZIA)

ASSOCIAZIONE ARCHIVI GENTILIZI E STORICI (ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

Rete degli archivi per non dimenticareE’ scaricabile dal sito della Direzione centrale degli archivi del

Ministero per i beni e le attività culturali (www.archivi.benicultura-li.it) il volume dal titolo “Rete degli archivi per non dimenticare.Guida alle fonti per una storia ancora da scrivere”, curato da IlariaMoroni ed edito dall’Istituto centrale per la patologia del libro (Ic-pal).

La Rete degli archivi e dei centri di documentazione presentatain questa pubblicazione suggerisce ai lettori un importante mezzoper rintracciare nuove fonti documentali su temi e vicende italiane“legate al terrorismo, allo stragismo, alla violenza politica, ai movi-menti e alla criminalità organizzata, per il periodo che va dal dopoguerra ai nostri giorni”.

Insomma, sfogliando quest’opera – riprendendo la presentazioneche ne fa Armida Batori, dell’Icpal – “ci si rende immediatamenteconto dell’importanza del materiale conservato e reso disponibiledagli archivi privati, dai centri di documentazione, dalle associazio-ni, dalle fondazioni e dagli istituti culturali, che, tra mille difficoltà– soprattutto economiche – operano per conservare la memoria diun aspetto cruciale della storia recente dell’Italia repubblicana”.

Deduzioni fiscali ad hoc per la casalingaSi ricorda che – come ogni anno – in occasione della presentazio-

ne della dichiarazione dei redditi, la casalinga e i soggetti a questaassimilati possono godere delle specifiche deduzioni relative sia alpremio annuo pagato per l’assicurazione obbligatoria contro gliinfortuni domestici gestita dall’Inail sia ai contributi versati al Fon-do volontario di previdenza gestito dall’Inps per le persone che svol-gono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità fami-liari.

Se la casalinga è fiscalmente a carico di un altro soggetto, que-st’ultimo può portare in deduzione dal proprio reddito lordo i me-desimi oneri che spetterebbero alla casalinga (sempre che tra i duevi siano i vincoli parentali di cui all’art. 433 c.c. quali, per esempioconiugio, filiazione, discendenza).

Sono esenti, infine, da oneri fiscali, la rendita per l’invalidità per-manente che gli iscritti all’assicurazione contro gli infortuni dome-stici percepiscono in seguito ad un infortunio coperto dall’assicura-zione anzidetta e la rendita che, in caso di morte dell’assicurato (cfr.Cn giug. ‘06), viene corrisposta ai superstiti aventi diritto.

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

Garanzie dei costruttori a tuteladegli acquirenti e assicurazioni

Il Presidente di Aspesi, Oriana, è stato intervistato dal Sole 24 Ore(19.2.’11) in merito alle garanzie dei costruttori sui vizi degli immo-bili, anche in relazione all’obbligo del rilascio della polizza decen-nale postuma. Oriana ha così dichiarato: “C’è una differenza traquello che dice la legge e quello che fanno le assicurazioni. Il Codi-ce civile dice che chi ha costruito è responsabile per 10 anni per ro-vina o grave difetto strutturale. La Corte di cassazione ha esteso inmaniera abnorme il concetto di grave difetto strutturale, portando-lo a coprire anche eventi minori come il sollevamento di una pia-strella. Accade così che la compagnia d’assicurazione non copraquesti danni, da essa non ritenuti gravi, e quindi è il costruttore o ilpromotore a doverne rispondere. Quindi esiste una polizza assicu-rativa ma che non copre tutti i rischi. Ecco allora il proliferare dicause civili con pesanti costi per gli operatori. L’altro punto riguar-da la mancanza di sanzioni per chi non presenta la copertura assi-curativa. Questo significa un costo per gli operatori seri che seguo-no la legge, e un vantaggio per gli operatori senza scrupoli che pos-sono operare comunque senza sostenere questi costi”.

ASSOCIAZIONE ITALIANA UTENTI SERVIZI PUBBLICI (CONVENZIONATA CONFEDILIZIA)

Assoutenti a Striscia sui treni “rallentati”L’Assoutenti vuole andare al fondo della questione relativa ai

maggiori costi imposti alle Regioni da Ferrovie dello Stato attraver-so i rallentamenti delle percorrenze dei treni regionali, della qualesi è occupato anche il programma televisivo Striscia la notizia conun’intervista al Vicepresidente dell’Associazione Furio Truzzi (il vi-deo è disponibile sul sito www.assoutenti.it).

FS riceve, infatti, il compenso dalle Regioni proprio in funzionedei tempi di percorrenza e non delle distanze percorse dai treni.Dunque allungare i tempi senza reali motivazioni di servizio (sicu-rezza, stazioni in più etc.) – rileva Assoutenti – sarebbe un danno peri viaggiatori, un costo per le Regioni e un vantaggio solo per FS.

Già con un articolo apparso su Il Fatto Quotidiano del 26.1.’11 econ una interrogazione del deputato Realacci (Atto Camera 4-10625)era stata segnalata la conseguenza perversa di artificiosi rallenta-menti dei treni che in diverse parti d’Italia si sono verificati. Infatti,il meccanismo di pagamento imposto da FS alle Regioni, essendobasato non sulla lunghezza del percorso ma sulla sua durata, in-centiverebbe i treni locali a rallentare invece che a migliorare le lo-ro performance: ogni minuto in più può costare alle casse regionaliun aggravio di spesa al minimo di 80mila euro all’anno per ogni li-nea ferroviaria. E gli utenti devono sopportare i conseguenti au-menti di tariffe e abbonamento e un peggioramento del servizio.

L’Assoutenti sta quindi accertando ulteriormente i fatti per capirese vi siano responsabilità di FS e gli estremi per un ricorso all’Anti-trust per abuso di posizione dominante da parte dell’azienda peraver introdotto, avvalendosi della sua posizione di monopolista difatto del trasporto ferroviario regionale, modalità contrattuali diesercizio costruite unilateralmente e artificiosamente per risultarepiù onerose del dovuto per la Regione committente.

Ad Assoutenti risulta inoltre che – a differenza di quanto avvenivacirca 10 anni fa – FS evita accuratamente di rendere noti nel detta-glio i propri conti, impossibili da dedurre dal bilancio aggregato, inbase ai quali le Regioni e le Associazioni di utenti potrebbero verifi-care la validità dei prezzi dei treni proposti apoditticamente sul Ca-talogo (ovvero l’offerta di treni di FS alle Regioni).

Inoltre, è anche in esame la circostanza che quanto sta avvenen-do, riflettendosi negativamente sui bilanci delle Regioni, possa giu-stificare persino gli estremi per un intervento della Corte dei contiper danno erariale.

Nel frattempo, l’Assoutenti sta proseguendo il dialogo con molteamministrazioni regionali, per favorire la creazione di organismiindipendenti di valutazione e di riesame dei contratti di servizio, dicui facciano parte anche rappresentanze qualificate degli utenti.

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6 marzo2011

COORDINAMENTO TRUSTS IMMOBILIARI CONFEDILIZIA

(CONVENZIONATA CONFEDILIZIA)FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA PROPRIETA’ FONDIARIA

Trust: imposta sulle successioni e donazioni o imposta di registro?

Uno dei problemi più rilevanti in materia di imposizione fiscaledei trust, rimane l’applicazione dell’adeguata imposta indirettaall’atto di destinazione del trust, attraverso la quale vengono tra-sferiti i beni, oggetto dello stesso, in capo al trustee.

Le circolari in materia dell’Agenzia delle entrate (48/E del 2007e 3/E del 2008) testimoniano l’univoca ed ostinata (nonostante lepronunce del giudice tributario) interpretazione dell’Amministra-zione finanziaria, la quale sistematicamente applica, a prescinderedalla ricorrenza o meno dell’intenzione liberale del disponente,l’imposta sulle successioni e donazioni (d.l. n. 262/’06) all’atto isti-tutivo del trust e del conseguente vincolo di destinazione sui beniche lo compongono. Più precisamente, il Fisco subordina l’applica-zione di tale imposizione alla sola ed unica verifica se l’istituzionedel trust comporti o meno la segregazione del patrimonio conferi-to.

Non considerando, di fatto, la rilevanza degli effetti extra segre-gativi che il trust è in grado di produrre, l’interpretazione dell’Am-ministrazione Finanziaria collide bruscamente con quella dottrina-le, prontamente rafforzata da una copiosa e recente giurispruden-za di merito.

Infatti, il giudice tributario ha avuto modo di precisare che il pre-supposto dell’imposizione indiretta va individuato nel trasferimen-to di ricchezza, non bastando, dunque, la mera assegnazione diaspettativa giuridica (sorgente nel momento della segregazione delpatrimonio), non sufficiente a dar luogo ad un arricchimento in ca-po al beneficiario finale. Tale arricchimento rimane, invece, con-dizionato all’accadimento di eventi futuri ed incerti. Sarà dunquelegittimamente applicata l’imposta di registro in misura fissa almomento della segregazione dei beni in trust e l’imposta sulle suc-cessioni e donazioni solamente al momento di attribuzione del tru-st fund da parte del trustee nei confronti dei beneficiari finali (CTPPerugia del 27.1.2011 n. 35; CTP Treviso del 25.10.2010 n. 108; CTPRoma, Sez. distaccata Latina del 22.12.2009 n. 732; CTP Firenze del12.2.2009, n. 30;).

Alla luce dell’orientamento univoco della giurisprudenza, non sipuò non considerare anche la causale giuridica del trust, distin-guendo tra trust liberali, onerosi, di scopo, con beneficiari diretti odiscrezionali.

Ici e immobili rurali,l’Agenzia del territorio non recede

“I requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del ca-rattere di ruralità di un immobile devono soddisfare le condizionirichiamate all’articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto legge n. 557del 1993 e sono del tutto indipendenti dalla categoria catastale at-tribuita al medesimo immobile”.

Con queste parole, nel corso di un’audizione dinanzi alla Com-missione Finanze della Camera dei deputati, il Direttore dell’Agen-zia del territorio, Gabriella Alemanno, ha ribadito la posizionedell’Agenzia sull’annosa questione della ruralità dei fabbricati. Po-sizione contraria a quella in più occasioni espressa dalla Corte dicassazione e da ultimo “appoggiata” dallo stesso Ministero dell’eco-nomia e delle finanze (cfr. Cn febb. ’11).

Secondo l’Agenzia, “la questione necessita di soluzione che po-trebbe essere individuata in una specifica norma volta a consenti-re la piena ed omogenea attuazione del processo di riforma già de-lineato dal Legislatore con il citato articolo 9 del decreto legge 30dicembre 1993, n. 557”. Soluzione che forse può intravvedersi nel-la norma contenuta in una proposta di legge approvata dalla Ca-mera dei deputati il 16 febbraio scorso e in attesa di essere esami-nata dal Senato (“Disposizioni in favore dei territori di montagna”),con la quale si procede proprio nei termini di cui all’interpretazio-ne dell’Agenzia.

Riforma del condominio,avviato l’esame alla Camera

La Camera dei Deputati ha avviato – in Commissione Giustizia – l’esa-me della riforma del condominio, approvata in prima lettura dal Senato.

Relatore del provvedimento è stato nominato l’on. Salvatore Torrisi(PdL).

Alla Commissione Giustizia è stata assegnata anche la proposta di leg-ge a firma dell’on. Duilio (ed altri), che contiene il riconoscimento al con-dominio della capacità giuridica, come previsto nella maggior parte deiPaesi europei.

Sui prossimi numeri di Confedilizia notizie daremo conto dell’iter del-la riforma.

Associazione Dimore Storiche Italiane(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

Assemblea a Milano il 14 maggioL’Assemblea nazionale si terrà al Palazzo Clerici (via Clerici, 5) di

Milano sabato 14 maggio alle 9,30.Ricco il programma degli eventi collaterali, dalla cena a Palazzo

Spinola (Società del Giardino) del venerdì alle visite a castelli e vil-le previste per il sabato pomeriggio, la domenica e il lunedì.

I REGISTRI AMMINISTRATORI SONO ISTITUITI PRESSO LE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI CONFEDILIZIA

Codice della strada,si paga per ogni violazione

anche se le infrazioni sono uguali “In ipotesi di pluralità di illeciti amministrativi in violazione

della medesima norma, ciascuna infrazione è assoggettabile asanzione, non essendo in tal caso applicabile l’art. 8 legge 689 del1981 (riferentesi alla diversa ipotesi in cui le violazioni siano sta-te commesse con un’unica azione od omissione), né essendoestensibili agli illeciti amministrativi i principii in tema di conti-nuazione riguardanti esclusivamente la materia penale”.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4725 del25.2.’11, rigettando il ricorso di un motociclista che – avendo ri-cevuto sette distinti verbali di accertamento dalla polizia munici-pale, tutti per aver violato la zona a traffico limitato del Comunedi Bologna – si era rivolto, senza successo, al giudice di pace delcapoluogo emiliano chiedendo l’applicazione della sanzione piùgrave stabilita per le infrazioni commesse, elevata sino al triplo,in analogia a quanto previsto dalla disciplina in materia di conti-nuazione dettata per i reati dall’art. 81 del codice penale.

Anatocismo, interpretazione autenticaIn tema di anatocismo (interessi prodotti da interessi scaduti),

il d.l. 225/’11 (cosiddetto decreto Milleproroghe), come converti-to in legge, contiene una norma di particolare interesse, interpre-tativa dell’art. 2935 del codice civile, a mente del quale la prescri-zione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esserefatto valere. L’art. 2, c. 61, del provvedimento in parola prevede,infatti, che, “in ordine alle operazioni bancarie regolate in contocorrente”, il predetto art. 2935 c.c. si debba “interpretare nel sen-so che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazionein conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa”. Inogni caso – viene precisato – “non si fa luogo alla restituzione diimporti già versati alla data di entrata in vigore della legge di con-versione” del decreto Milleproroghe.

La nuova disposizione chiarisce, dunque, che il termine decen-nale di prescrizione per richiedere gli interessi pagati sulla basedel criterio anatocistico (e pagati anche in periodi nei quali il me-todo era ritenuto perfettamente legittimo – e ciò per decenni –dalla Cassazione) non decorre dal giorno di chiusura del contocorrente (come aveva da ultimo stabilito, per specifiche ipotesi dianatocismo, la Cassazione) bensì dal singolo addebito nel conto.

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7marzo2011

SEGNALIAMO

Testo di grande pregio e distraordinaria praticità, editodalla ben nota (e qualificata)Casa editrice Giuffrè. Fra gli au-tori, il Vicepresidente confede-rale Pier Luigi Amerio

LETTERE IN REDAZIONE

La patrimonialea Roggiano…

Come si può proporre, ad esem-pio, che qui a Roggiano Gravina,paesino di appena 8000 abitanti,ove le case, tantissime e costruitecon le rimesse dei compaesaniemigrati, non si riesce né a ven-derle e neppure a fittarle, venganotassate ulteriormente con la “pa-trimoniale”? non basta l’odiatissi-ma ICI? Il Comune sta costringen-do alla “spoliazione patrimonialeICI” con addirittura un’aliquotamaggiorata del cinquanta (!) percento; e, stoltezza delle stoltezze,hanno osato tassare con l’ICI an-che le aree fabbricabili, tali solovirtualmente, atteso che, per l’esu-bero di fabbricati, l’edilizia è qui“morta”.

La prego, quindi, accoratamen-te, di continuare e con sempre piùveemenza ad opporsi al flagellodella “patrimoniale”.

Gennaro TermineRoggiano Gravina (CS)

OONN LLIINNEEIL SITOCONTIENEUNA PARTERISERVATAAI SOCI

Password personalirichiedibili alleAssociazioni territoriali

SU INTERNETwww.confedilizia.it

Denuncia “case fantasma” e variazioni catastali entro il 30 aprile

MILLEPROROGHE

La legge di conversione deldecreto-legge “Milleproroghe”ha ulteriormente prorogato – al30 aprile – i termini per la rego-larizzazione delle c.d. “case fan-tasma” e degli interventi non di-chiarati in Catasto, per la primafattispecie introducendo anchedelle novità. In particolare vienedefinitivamente stabilito quantosegue.

“Case fantasma”Viene fissato al 30.4.’11 il ter-

mine entro il quale i titolari didiritti reali su immobili non di-chiarati in Catasto già individua-ti dall’Agenzia e resi noti nel pe-riodo 2007–2009, possono pre-sentare la dichiarazione di ag-giornamento catastale (con ap-plicazione – ha reso noto l’Agen-zia – delle sanzioni nella misuraminima). Se gli interessati nonadempiono all’obbligo entro ilnuovo termine del 30 aprile,l’Agenzia del territorio, nellemore dell’iscrizione in Catasto,procede all’attribuzione di unarendita presunta da iscriveretransitoriamente in Catasto.

Viene inoltre stabilito che, “inconsiderazione della massa del-le operazioni di attribuzione del-la rendita presunta”, l’Agenziadel territorio notificherà gli attidi attribuzione della predettarendita mediante affissioneall’albo pretorio dei comuni do-ve sono ubicati gli immobili.Dell’avvenuta affissione sarà da-

ta notizia con comunicato dapubblicare nella Gazzetta Uffi-ciale, nel sito internet dell’Agen-zia dei territorio, nonché pressogli uffici provinciali ed i Comuniinteressati.

Trascorsi sessanta giorni dal-la data di pubblicazione del co-municato nella Gazzetta Ufficia-le, decorrono i termini per laproposizione del ricorso dinanzialla Commissione tributariaprovinciale competente.

“In deroga alle vigenti dispo-sizioni”, poi, la rendita catastalepresunta e quella successiva-mente dichiarata come renditaproposta o attribuita come ren-dita catastale definitiva produ-cono effetti fiscali fin dalla loroiscrizione in Catasto, con decor-renza dal 12.1.’07, salva la provacontraria volta a dimostrare, insede di autotutela, una diversadecorrenza.

I tributi, erariali e locali, com-misurati alla base imponibiledeterminata con riferimento al-la rendita catastale presunta, so-no corrisposti a titolo di accontoe salvo conguaglio.

Interventi non dichiaratiViene fissato al 30.4.’11 anche

il termine entro il quale i titolaridi diritti reali sugli immobili og-getto di interventi edilizi che ab-biano determinato una variazio-ne di consistenza ovvero di de-stinazione non dichiarata in Ca-tasto, possono procedere alla

presentazione, ai fini fiscali, del-la relativa dichiarazione di ag-giornamento catastale. In casonegativo, l’Agenzia del territorioprocederà agli accertamenti dicompetenza, anche con la colla-borazione dei Comuni.

Conciliazione rinviataper il condominio

Come noto, il d.lgs. n. 28/’10prevedeva che dal 20.3.’11 en-trassero in vigore le disposizioniche prevedono un tentativo ob-bligatorio di mediazione/conci-liazione preliminare all’introdu-zione di una causa civile in ma-teria – per quanto più di nostradiretta competenza – di locazio-ne e di condominio.

Con la legge di conversione deldecreto-legge “Milleproroghe” èstato ora previsto lo slittamento diun anno di tale data limitatamen-te alle controversie in materia dicondominio (oltre che di risarci-mento del danno derivante dallacircolazione di veicoli e natanti).

Le disposizioni entrano inve-ce in vigore con riferimento, inparticolare, alle controversie inmateria di locazione (esclusi “iprocedimenti per convalida di li-cenza o sfratto, fino al muta-mento del rito”), diritti reali, di-visione, successioni ereditarie,patti di famiglia, comodato.

Informazioni presso le Asso-ciazioni territoriali.

I riflessi del procedimento di mediazione sull’impugnativa di delibera assembleare di condominio

Quali riflessi spiega il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/’10 con riguardo all’im-pugnativa di una delibera condominiale che – com’è noto – ai sensi dell’art. 1137 c.c. deve avvenireentro (il termine decadenziale di) trenta giorni decorrenti dalla data della deliberazione per i dis-senzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti?

La risposta al quesito è contenuta nell’art. 5, c. 6, dello stesso d.lgs. n. 28/’10. Tale disposizione pre-vede che, “dal momento della comunicazione alle altre parti” della domanda di mediazione, tale do-manda “impedisce” la “decadenza per una sola volta”, aggiungendo, tuttavia, che “se il tentativo fal-lisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decor-rente dal deposito del verbale” presso “la segreteria dell’organismo” di conciliazione.

Tornando al caso che ci occupa, ciò significa, all’evidenza, che la domanda di mediazione “impe-disce” il decorso del termine decadenziale previsto dall’art. 1137 c.c. e che, in caso di fallimento deltentativo di mediazione, i trenta giorni per impugnare la delibera condominiale decorrono dal mo-mento in cui, presso la segreteria dell’organismo di conciliazione, viene depositato il verbale nel qua-le si dà conto di tale fallimento.

Volantinaggio in cassette postali e poteri del sindaco “Il Comune non può vietare l’uso della cassetta delle lettere per la consegna di pubblicità, perché questo

significherebbe esercitare una prerogativa del proprietario che rimane sul piano dei rapporti tra privati”. Lo ha stabilito il Tar della Lombardia (sezione distaccata di Brescia), con ordinanza n. 216 del

25.2.’11, precisando, tuttavia, che rientra invece tra i poteri del sindaco vietare“la consegna dellapubblicità nella cassetta delle lettere quando il proprietario abbia installato una seconda cassetta de-dicata alla pubblicità”, giacché “in questo caso chi distribuisce si comporta in modo scorretto e in-troduce un elemento di disordine che può essere rilevante sul piano della convivenza civile”.

Nell’ordinanza si evidenzia, inoltre, che è facoltà del sindaco proibire pure tutta una serie di atti-vità, in materia di volantinaggio, che possono essere “fonte di produzione di rifiuti e quindi di degra-do urbano” (come, ad esempio, “l’affissione di volantini o manifesti sui pali dell’illuminazione pub-blica, sui segnali stradali, sugli alberi, sui muri”), oppure causa di disturbo alla circolazione (comenel caso della distribuzione di materiale pubblicitario agli automobilisti “in prossimità di incroci”).

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8 marzo2011

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI*

Quando entra in vigore A decorrere dall’anno 2011

Quali soggetti riguarda Persone fisiche che optino per taleregime (sono escluse le locazionieffettuate nell’esercizio di un’atti-vità di impresa o di arti e profes-sioni)

Quali locazioni riguarda Locazioni di unità immobiliari aduso abitativo, e relative pertinenzelocate congiuntamente, anche qua-lora non siano soggette a registra-zione (contratti di durata non supe-riore a 30 giorni complessivinell’anno)

Quali imposte sostituisce • Irpef• addizionale regionale Irpef• addizionale comunale Irpef• imposta di registro (anche su

risoluzioni e proroghe)• imposta di bollo (anche su ri-

soluzioni e proroghe)

Qual è l’aliquota • 19% per i contratti agevolati (c.d.“concordati”), nei Comuni ad al-ta tensione abitativa

• 21% per contratti liberi ed al-tri contratti

Qual è la base imponibile Il canone di locazione stabilitodalle parti (comunque non infe-riore alla rendita catastale)

Quando si versa Entro il termine per il versamen-to dell’Irpef

Altre caratteristiche • La registrazione del contrattoassorbe “gli ulteriori obblighidi comunicazione”, inclusoquello relativo alla comunica-zione alla Pubblica Sicurezzaex art. 12. d.l. n. 59/’78 (conv.dalla l. n. 191/’78).

• “Nel caso in cui il locatore optiper l’applicazione della cedolaresecca è sospesa, per un periodocorrispondente alla duratadell’opzione, la facoltà di chiede-re l’aggiornamento del canone,anche se prevista nel contratto aqualsiasi titolo, inclusa la varia-zione accertata dall’Istat dell’in-dice nazionale dei prezzi al con-sumo per le famiglie di operai eimpiegati verificatasi nell’annoprecedente. L’opzione non ha ef-fetto se di essa il locatore non hadato preventiva comunicazioneal conduttore con lettera racco-mandata, con la quale rinunciaad esercitare la facoltà di chiede-re l’aggiornamento del canone aqualsiasi titolo”. Tali disposizio-ni “sono inderogabili”.

* In attesa del provvedimento dell’Agenzia delle entrate (art. 3, comma4) con il quale saranno stabilite le modalità di esercizio dell’opzione perla cedolare, le modalità di versamento dell’imposta in acconto (nella mi-sura dell’85% per l’anno 2011 e del 95% dal 2012) e a saldo nonché“ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa”, ai fini dell’attuazio-ne delle nuove disposizioni.

Fonte: Confedilizia, Ufficio studiIl testo integrale del provvedimento è scaricabile dal sito

www.confedilizia.it.

CEDOLARE SECCA, EFFETTI SULL’IRPEFContratti liberi

Canone di locazione = 100

Scaglione di reddito Imposta dovuta Imposta dovuta (e aliquota relativa) a titolo di Irpef a titolo di cedolare

secca del 21%

Fino a 15.000 euro (23%) 19,55Tra 15.000 euro e 28.000 euro (27%) 22,95Tra 28.000 euro e 55.000 euro (38%) 32,3 21Tra 55.000 euro e 75.000 euro (41%) 34,85Oltre 75.000 euro (43%) 36,55

Contratti agevolati (c.d. “concordati”)

Canone di locazione = 100

Scaglione di reddito Imposta dovuta Imposta dovuta (e aliquota relativa) a titolo di Irpef a titolo di cedolare

secca del 19%

Fino a 15.000 euro (23%) 13,68Tra 15.000 euro e 28.000 euro (27%) 16,06Tra 28.000 euro e 55.000 euro (38%) 22,61 19Tra 55.000 euro e 75.000 euro (41%) 24,39Oltre 75.000 euro (43%) 25,58

La tabella illustra le conseguenze che si avranno sull’Irpef – sia per i con-tratti liberi (quattro anni più quattro, a canone libero) sia per quelli agevo-lati (c.d. “concordati”, tre anni più due, a canone calmierato) – per i locatoriche opteranno per il passaggio al regime della cedolare secca sugli affitti.

Per rendere con immediatezza l’idea degli effetti della misura sui contri-buenti che opteranno per il regime della cedolare secca, si è ipotizzato uncanone di locazione pari a 100.

La base imponibile è costituita:• nell’attuale regime fiscale, dal canone di locazione al netto della dedu-

zione del 15% e – per i contratti agevolati – dell’ulteriore deduzione del30%;

• nel regime fiscale della cedolare secca, dall’intero canone di locazione.Da sottolinearsi che nella cedolare secca sono incorporate le addizionali

regionale e comunale Irpef (la cui misura è stabilita dalle competenti am-ministrazioni, anche con distinzioni per fasce di reddito), l’imposta di regi-stro e l’imposta di bollo.

Fonte: Confedilizia, Ufficio studiIl testo integrale del provvedimento è scaricabile dal sito

www.confedilizia.it.

Dichiarazione del Presidente, cedolare svolta storica

Il Presidente confederale ha dichiarato:“Il varo in via definitiva della cedolare secca sugli affitti (che la

Confedilizia ha proposto anni fa e perseguito poi tenacemente, intutti questi anni) rappresenta una svolta storica per il sistema fi-scale italiano, prima ancora che un provvedimento che potrà es-sere determinante (nonostante aspetti che fortemente critichia-mo, come la sospensione dell’aggiornamento del canone) per ri-dare redditività alla locazione e per il rilancio, quindi, di un set-tore che solo può assicurare la mobilità delle forze del lavoro edelle masse studentesche sul territorio. L’introduzione in questitermini di una flat tax – che, ovunque è stata applicata, non ha fat-to registrare che successi, sul piano della competitività e del pro-gresso economico – è un segnale importante, è un precedente cheesce fuori da nostri schemi tributari tradizionali e che può costi-tuire la base per una riforma fiscale veramente innovativa, fon-data sulla necessità ineludibile di affamare la bestia della spesapubblica che caratterizza lo Stato moderno. La Confedilizia è lie-ta che il successo ottenuto con la conquista della cedolare possasegnare anche una via da perseguire in altri e più ampi settori,nel segno della promozione dello sviluppo”.

LA CONFEDILIZIA L’HA PROPOSTA, E LA CHIEDEVA DA PIÚ ANNI. ORA, É ARRIVATA

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9marzo2011

MAGGIORI INFORMAZIONI PRESSO LE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO

PROVVEDIMENTO FEDERALISMO MUNICIPALE VERSIONE DEFINITIVA

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Quando entra in vigore A decorrere dall’anno 2014

Quali soggetti riguarda Proprietari di immobili; titolaridei diritti reali di usufrutto, uso,abitazione, enfiteusi, superficiesugli immobili

Quali immobili riguarda Fabbricati, terreni, aree fabbri-cabili, a qualsiasi uso destinati,compresi quelli strumentali o al-la cui produzione o scambio è di-retta l’attività dell’impresa

Come viene trattata Esclusa dall’imposta, a menol’abitazione principale che non sia di categoria catastale

A1, A8 e A9

Quali imposte sostituisce • Irpef (relativamente agli im-mobili non locati)

• addizionale regionale Irpef(relativamente agli immobilinon locati)

• addizionale comunale Irpef(relativamente agli immobilinon locati)

• Ici

Qual è l’aliquota Aliquota base dello 0,76 per cento(7,6 per mille), che i Comuni po-tranno aumentare o diminuire

Qual è la base imponibile La stessa dell’Ici: in particolare,per i fabbricati, il valore catasta-le dell’immobile

Quando si versa In 2 rate: 16 giugno e 16 dicembre

Altre caratteristiche Per gli immobili locati, l’aliquotabase è ridotta alla metà.

Fonte: Confedilizia, Ufficio studiIl testo integrale del provvedimento è scaricabile dal sito

www.confedilizia.it.

IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA

Quando entra in vigore A decorrere dall’anno 2014

Quali fattispecie riguarda Occupazione dei beni appartenen-ti al Demanio o al patrimonio indi-sponibile dei Comuni nonché de-gli spazi soprastanti o sottostanti ilsuolo pubblico, anche a fini pub-blicitari

Quali soggetti riguarda Soggetti che effettuano l’occupa-zione (se l’occupazione è fattacon impianti pubblicitari, è ob-bligato in solido il soggetto cheutilizza l’impianto per diffonde-re il messaggio pubblicitario)

Quali imposte sostituisce • Tassa occupazione spazi earee pubbliche (Tosap)

• Canone occupazione spazi earee pubbliche (Cosap)

• Imposta sulla pubblicità e i di-ritti sulle pubbliche affissioni

• Canone per l’autorizzazioneall’istallazione dei mezzi pub-blicitari

Come si calcola l’imposta In base a:- durata dell’occupazione- entità dell’occupazione, espressa

in metri quadrati lineari- fissazione di tariffe differenziate

in base a tipologia e finalità dell’occupazione, zona della città og-getto dell’occupazione e classedemografica del Comune

Regolamenti • Con regolamento governativo,sarà dettata la disciplina gene-rale dell’imposta

• I Comuni, con proprio regola-mento, potranno disporre esen-zioni e agevolazioni nonché ul-teriori modalità applicative deltributo.

Fonte: Confedilizia, Ufficio studiIl testo integrale del provvedimento è scaricabile dal sito

www.confedilizia.it.

da il Giornale, 4.03.’11

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10 marzo2011

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTISIMULAZIONI DI RISPARMIO FISCALE

A) Immobile situato a Roma

Tipo di contratto libero

Reddito complessivo annuo(al netto del reddito da locazione) 45.000 euro

Canone di locazione annuo 10.000 euro

Tassazione ordinaria(Irpef, Addizionale regionale, Addizionale comunale, Imposta di registro) 3.551 euro

Tassazione con cedolare secca 2.100 euro

Risparmio di imposta 1.451 euro

B) Immobile situato a Milano

Tipo di contratto libero

Reddito complessivo annuo(al netto del reddito da locazione) 45.000 euro

Canone di locazione annuo 10.000 euro

Tassazione ordinaria(Irpef, Addizionale regionale, Addizionale comunale, Imposta di registro) 3.449 euro

Tassazione con cedolare secca 2.100 euro

Risparmio di imposta 1.349 euro

C) Immobile situato a Roma

Tipo di contratto agevolato

Reddito complessivo annuo(al netto del reddito da locazione) 45.000 euro

Canone di locazione annuo 10.000 euro

Tassazione ordinaria(Irpef, Addizionale regionale, Addizionale comunale, Imposta di registro) 2.485 euro

Tassazione con cedolare secca 1.900 euro

Risparmio di imposta 585 euro

D) Immobile situato a Milano

Tipo di contratto agevolato

Reddito complessivo annuo(al netto del reddito da locazione) 45.000 euro

Canone di locazione annuo 10.000 euro

Tassazione ordinaria(Irpef, Addizionale regionale, Addizionale comunale, Imposta di registro) 2.414 euro

Tassazione con cedolare secca 1.900 euro

Risparmio di imposta 514 euro

E) Immobile situato a Roma

Tipo di contratto libero

Reddito complessivo annuo(al netto del reddito da locazione) 65.000 euro

Canone di locazione annuo 10.000 euro

Tassazione ordinaria(Irpef, Addizionale regionale, Addizionale comunale, Imposta di registro) 3.806 euro

Tassazione con cedolare secca 2.100 euro

Risparmio di imposta 1.706 euro

F) Immobile situato a Milano

Tipo di contratto libero

Reddito complessivo annuo(al netto del reddito da locazione) 65.000 euro

Canone di locazione annuo 10.000 euro

Tassazione ordinaria(Irpef, Addizionale regionale, Addizionale comunale, Imposta di registro) 3.704 euro

Tassazione con cedolare secca 2.100 euro

Risparmio di imposta 1.604 euro

G) Immobile situato a Roma

Tipo di contratto agevolato

Reddito complessivo annuo(al netto del reddito da locazione) 65.000 euro

Canone di locazione annuo 10.000 euro

Tassazione ordinaria(Irpef, Addizionale regionale, Addizionale comunale, Imposta di registro) 2.664 euro

Tassazione con cedolare secca 1.900 euro

Risparmio di imposta 764 euro

H) Immobile situato a Milano

Tipo di contratto agevolato

Reddito complessivo annuo(al netto del reddito da locazione) 65.000 euro

Canone di locazione annuo 10.000 euro

Tassazione ordinaria(Irpef, Addizionale regionale, Addizionale comunale, imposta di registro) 2.592 euro

Tassazione con cedolare secca 1.900 euro

Risparmio di imposta 692 euro

N.B. Il risparmio di imposta può variare in relazione alle diverse de-duzioni e detrazioni eventualmente spettanti.Fonte: Confedilizia, Ufficio Studi

FANTASIA MUNICIPALE

da ItaliaOggi, 12.7.’10

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11marzo2011

LETTERE IN REDAZIONE

L’inquilino“furbetto”

Sono un’associata di Firenzee, cogliendo la Sua mirata opi-nione sulla proroga degli sfrattidefinendola “un esproprio senzaindennizzo”, sono a gridare ilmio sdegno a proposito di taliproroghe.

Qua a Firenze ci si differenziaper il “bonismo” senza tener con-to che, qualche volta, si sconfinanell’ingiustizia: sono proprietariadi un piccolo appartamento in pe-riferia (ho solo quello, acquistato35 anni fa per utilizzarlo; poi, levicende della vita, me lo hannoimpedito). Adesso che sono inpensione con poco più della mini-ma, ho cercato un bene rifugionella rendita di un ragionevole af-fitto.

Da tale cifra estraevo la quotaper alzare la mia piccola pensio-ne (che è diventata piccola per-ché a 10 anni dal termine del pe-riodo lavorativo ho perduto il la-voro) e per affrontare parte dellaquota dovuta alla Casa di Riposodove è ricoverata mia madre da 9anni. Ebbene, sono incappata nelsolito “furbetto” che da febbraiodell’anno scorso (data di entrata)mi ha fatto patire l’incasso (maipuntuale) e, adesso, da dicembrenon paga più e si giustifica conmille possibili scuse.

Mi sono recata dall’Avvocato,che è stato molto chiaro: lungaprassi per lo sfratto, spese pre-senti e future pesanti e non recu-perabili, oltretutto l’assurdità èche devo continuare a pagare letasse finché non avrò la sentenza.Praticamente colui che ci “sguaz-za” in questa situazione è solo ildisonesto moroso.

Le leggi che si fanno sono sem-pre a favore degli inquilini, maidei piccoli proprietari come me.Non vorrei favori, ma giustizia!Rischio di sopportare per anni losgradito ospite a mie spese (affit-to, condominio, rinnovi di regi-strazione ecc.).

Nessun governo ha mai affron-tato questo problema. Potrei capi-re fossi una palazzinara, ma quan-do siamo piccoli proprietari, aiquali quel reddito è quasi vitale,perché non gli si consente almenodi poter sospendere il pagamentodelle tasse – su un reddito che nonc’è più – da subito? Tenga, oltre-tutto, presente che quell’entrata(ipotetica a questo punto) pesasulla contabilizzazione dei redditi,sull’ISEE e i ticket. Tutte cose chedevo affrontare come se riscuotes-si! Che peso esser piccoli proprie-tari che, come si dice qui a Firen-ze, sono “la chiesetta che fa l’ele-mosina al duomo!”.

La ringrazio per la Sua corteseattenzione e La saluto cordial-mente.

Sonia AndreiFirenze

CONDOMINIO, APPUNTI IN TEMA DI CAPACITA’ GIURIDICA IN EUROPAa cura di Raffaele Caterina

Ordinario di Diritto privato all’Università di Torino

FranciaIn Francia la soggettività giuridi-

ca del condominio è stata introdot-ta dall’art. 14 della Loi n° 65-557 du10 juillet 1965 fixant le statut de lacopropriété des immeubles bâtis,che stabilisce espressamente chela collettività dei condomini è costi-tuita in un “syndicat” che ha la“personnalité civile”.

La dottrina considera il syndicatun soggetto sui generis, pur ricono-scendo un’affinità con l’associazio-ne.

Secondo l’art. 14, 3° comma, ilsyndicat ha per oggetto “la conser-vazione dell’immobile e l’ammini-strazione delle parti comuni”. Ilsyndicat non è proprietario delleparti comuni, di cui sono compro-prietari i condomini. Secondo l’art.4 della legge “le parti comuni sonooggetto di una comproprietà indi-visa dell’insieme dei comproprie-tari o di alcuni di essi”. Pur non es-sendo proprietario delle parti co-muni, il syndicat può però alienar-le o gravarle di diritti reali, quandocosì abbia deliberato l’assembleacon le maggioranze previste dallalegge (artt. 16, 25, 26). In tal caso ilsyndicat è dunque legittimato a di-sporre di un bene altrui.

I creditori del syndicat possonoagire contro di esso, anche in viaesecutiva. La giurisprudenza am-mette da tempo che i creditori pos-sano agire anche direttamentecontro i condomini, nei limiti dellaquota a loro carico delle spese co-muni1. In tal senso si è sottolineatoche il contributo di ciascuno deicondomini alle spese costituisce il“sostegno dell’obbligazione delsyndicat e corrisponde immediata-mente a un suo credito nei con-fronti di ciascuno dei condomini,nei confronti dei quali i terzi, credi-tori del syndicat, possono persegui-re il pagamento”2. Di fronte al lin-guaggio della giurisprudenza si èaperto il problema se l’azione deicreditori verso i condomini debbaconfigurarsi come un’azione diret-ta o come un’azione surrogatoria.L’art. 1166 del code civil prevedeinfatti che “i creditori possonoesercitare tutti i diritti e le azionidel loro debitore, ad eccezione diquelli esclusivamente personali”.La Cour de Cassation ha avuto mo-do di chiarire che essendo il syndi-cat “una persona giuridica di dirit-to privato il cui patrimonio è distin-to da quello dei suoi membri”, ilcreditore del syndicat dispone diuna “action oblique” (cioè diun’azione surrogatoria) e non diun’azione diretta nei confronti deicondomini3. Si deve notare chel’azione surrogatoria “ha per effet-to di far ricadere il prodotto dei di-ritti esercitati nel patrimonio deldebitore, in modo che il creditorenon dispone di alcun diritto esclu-sivo sui beni del debitore”4.

Secondo l’art. 15 della legge ilsyndicat può “agire in giudizio, siacome attore che come convenuto,

anche contro i condomini”; in par-ticolare può agire al fine di “salva-guardare i diritti relativi all’immo-bile”. Belgio

In Belgio la soggettività giuridicaè stata introdotta da una legge del30 giugno 1994. In particolare, se-condo il nuovo art. 577-5 del codicecivile, l’associazione dei condomi-ni ha la personalità giuridica. Essaha sede nell’immobile. L’oggettosociale consiste esclusivamentenella conservazione e amministra-zione dell’immobile, e l’associazio-ne dei condomini non può averealtro patrimonio che i beni mobilinecessari per la realizzazionedell’oggetto sociale. La legge (art.577-5, § 4 del codice civile), preve-de espressamente che per l’esecu-zione delle decisioni di condannadell’associazione è possibile agiresul patrimonio di ciascun condo-mino, proporzionalmente alla suaquota delle parti comuni.

Anche in Belgio, le parti comunisono oggetto di comproprietà daparte dei condomini, e non appar-tengono all’associazione.

L’associazione può agire in giu-dizio, tanto come attore che comeconvenuto (art. 577-9).Olanda

In Olanda il nuovo codice civile èentrato in vigore il 1° gennaio 1992.La “associazione dei proprietari” èregolata nel 5° libro del codice, ti-tolo 9, sezione 2. In particolare, se-condo l’art. 124 “l’associazione deiproprietari è una persona giuridi-ca”. Il regolamento del condomi-nio deve contenere la costituzionedella associazione dei proprietari,il cui oggetto è la tutela degli inte-ressi comuni dei condomini, oltreallo statuto dell’associazione (art.112, comma 1, lettera e). Lo statutodell’associazione, a sua volta, devecontenere, oltre al nome e all’og-getto della stessa, la previsione deicontributi a carico dei proprietaridegli appartamenti, da versare pe-riodicamente, e almeno annual-mente, all’associazione (art. 112,comma 2, lettera c).

L’associazione dei proprietariamministra il condominio, ad ec-cezione delle parti destinate all’usocome unità separate. Essa devemantenere un fondo di riserva peraffrontare costi diversi dai costi or-dinari annuali. Dei debiti sono re-sponsabili i comproprietari, per laloro parte, in solido con l’associa-zione (art. 113).

L’associazione rappresenta giu-dizialmente ed extragiudizialmen-te l’insieme dei proprietari dellesingole unità immobiliari. Austria

La capacità del condominio èstata introdotta dalla nuova leggefederale sulla proprietà condomi-niale del 2002 (Wohnungseigen-tumsgesetz 2002 – WEG 2002; laprecedente legge era del 1975). Se-condo il § 18 della legge, il condo-

minio può acquisire diritti ed assu-mere obblighi, nonché agire e resi-stere in giudizio.

I condomini devono istituire unfondo di riserva adeguato (§ 31). Icreditori del condominio possonoagire su tale fondo oppure sui pa-gamenti effettuati o da effettuareda parte dei singoli condomini perle spese; solo in via subordinata icondomini rispondono in modoproporzionale alle loro quote con-dominiali (§18, 3° comma). Regno Unito

Dopo un lungo periodo di elabo-razione, il Regno Unito ha introdot-to, con l’adozione del Com-monhold and Leasehold ReformAct 2002, seguito dalle Com-monhold Regulations 2004, una di-sciplina del condominio, ispiran-dosi, per la verità, più che alle espe-rienze continentali, a quella ameri-cana ed australiana.

I principi fondamentali che re-golano il commonhold sono i se-guenti.

L’immobile è diviso in “units” e“common parts”. Le “commonparts” (cioè tutto quanto non è ri-compreso nelle “units”) sono attri-buite in proprietà a una “com-monhold association”. “Gli schemidel commonhold combinano laproprietà piena delle unità indivi-duali con la partecipazione esclusi-va ad una società a responsabilitàlimitata (cioè una ‘commonholdassociation’) che è proprietaria eassume la responsabilità della ge-stione e della conservazione delleparti comuni del terreno e dell’edi-ficio”5.

La gestione e la rappresentanzadell’immobile è dunque affidata al-la commonhold association, chenon solo ha personalità giuridica,ma è costituita sotto forma di una“private company limited by gua-rantee”, cioè di una società in cui laresponsabilità dei soci è limitata auna somma che i soci accettano dipagare in caso di scioglimento del-la società, e che nel nostro caso èfissata dallo stesso Commonholdand Leasehold Reform Act 2002 s.34 nella misura simbolica di £1. Lacommonhold association è, in lineadi principio, assoggettata alla disci-plina delle private companies (inparticolare al Companies Act 1985)per gli aspetti non espressamenteregolati dalle due leggi del 2002 e2004.

Non è prevista alcuna responsa-bilità dei condomini per i debiti del-la commonhold association.

1 Cfr. Cass. 3e civ., 10 mai 1968: Dalloz1969, I, p. 45; Cass. 3e civ., 30 octobre1984: Bulletin 1984 III. N 180; Cass. 3eciv., 13 juillet 1999: Recueil Dalloz2000, Sommaires commentés p. 140.

2 Così Cass. 3e civ., 10 mai 1968, cit., ap. 46. Negli stessi termini Cass. 3eciv., 30 octobre 1984, cit.

3 Cass. 3e civ., 26 octobre 2005: Bulletin2005 III N. 205 p. 186.

4 Cass. 3e civ., 26 octobre 2005, cit.5 K. GRAY & S.F. GRAY, Land Law, 4th edi-

tion, Oxford, 2006, p. 205.

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12 marzo2011

BLOCCO “SFRATTI” 2011(decreto-legge “Milleproroghe”, come convertito)

TABELLA SINOTTICA

Numero del blocco E’ il 26° a far tempo solo dal 1978 (legge equo canone)

Tipologia sfratti Solo quelli per finita locazione riguardanti immobili abitativi

Durata Fino al 31.12.2011

Inquilini Inquilini con “reddito annuo lordo complessivo familiare” infe-riore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo fa-miliare - persone ultrasessantacinquenni - malati terminali - portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento

e che non siano “in possesso” di altra abitazione adeguata alnucleo fa miliare nella regione di residenza.

Alle stesse condizioni di reddito e di non possidenza, la sospensionesi applica per nuclei familiari con figli fiscalmente a carico.

Comuni 1) Comuni capoluogo di provincia2) Comuni, confinanti con i capoluoghi di provincia, con popo-

lazione superiore a 10.000 abitanti3) Comuni ad alta tensione abitativa (Delibera Cipe n. 87/03)

Gli elenchi dei Comuni di cui ai numeri 1, 2 e 3 sono presen-ti sul sito www.confedilizia.it.

Documentazione La sospensione dell’esecuzione scatta in concreto a seguito del-la pre sentazione “alla cancelleria del Giudice procedente” oall’Ufficiale giudi ziario procedente dell’autocertificazione re-datta con le modalità di cui a gli artt. 21 e 38 del d.p.r. n. 445/2000attestante la sussistenza dei singo li requisiti richiesti e suffi-cienti.

Contestazione Il proprietario può contestare la sussistenza in capo al condut-tore dei re quisiti richiesti per la sospensione dell’esecuzionetramite ricorso al competente Giudice dell’esecuzione, che de-ciderà con decreto, avverso il quale potrà proporsi opposizioneal Tribunale collegiale.

Canone Il conduttore, per tutto il periodo della sospensione, deve corri-spondere al locatore – oltre all’Istat e agli oneri accessori – uncanone aumentato del 20% (che non esime lo stesso dal risarci-mento dell’eventuale mag gior danno) e decade dalla sospensio-ne in caso di morosità, salvo sana toria avanti il Giudice.

Proprietari Il proprietario può evitare la sospensione dimostrando – sempretramite specifico ricorso al competente Giudice dell’esecuzio-ne, che deciderà con decreto avverso il quale potrà proporsi op-posizione al Tribunale col legiale – di trovarsi nelle stesse con-dizioni richieste all’inquilino per otte nere la sospensione o nel-le condizioni di “necessità sopraggiunta dell’a bitazione”.

Benefìci fiscali Nel periodo di sospensione i canoni percepiti dai proprietari in-teressati non sono imponibili ai fini delle imposte dirette, limi-tatamente ai Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bolo-gna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania,Cagliari e Trieste, nonché ai Comuni ad alta tensione abitativacon essi confinanti.

Fonte: Confedilizia, Ufficio Studi

I dehors e il divieto di fumoE’ possibile fumare nei dehors, cioè in quegli spazi esterni di un pubblico esercizio, arredati, in genere, con

ombrelloni e tavolini e chiusi da uno o più lati?In mancanza di un espresso chiarimento in proposito da parte del Ministero della salute, per rispondere al

quesito occorre partire da quanto prevede la l. n. 3/’03 e, in particolare, il suo art. 51, che vieta di fumare “neilocali chiusi”, ad eccezione di “quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico” e di “quelli riservati ai fuma-tori e come tali contrassegnati”.

Dalla lettura della norma emerge immediatamente un elemento: il divieto di cui trattasi non riguarda i luo-ghi all’aperto ma esclusivamente i “locali chiusi”.

Tornando al caso che ci occupa, ciò porta a ritenere, pertanto, che si rientri senz’altro nell’ambito del di-sposto legislativo (e quindi viga il divieto di fumare) per i dehors formati da una struttura con copertura supe-riore e chiusa sui quattro lati; si sia invece al di fuori del campo applicativo della norma (e quindi non ricorrail divieto di fumare) per il dehors costituiti da una struttura aperta nella parte superiore o su uno o più lati.

Si tratta di una conclusione, questa a cui siamo appena giunti, condivisa, peraltro, anche dalla Confesercentidi Venezia (che sul suo sito Internet si è espressa, sul punto, nello stesso senso) e che conduce necessaria-mente alla considerazione che la possibilità o meno di fumare in queste particolari strutture non può che es-sere valutata caso per caso.

RECENSIONIEnrico Di Luciano, Politica-

mente scorretto, pref. di Pietran-gelo Buttafuoco, Emanuele Ro-meo ed., pp. 96

Alla ricerca di una destra in-serita nella tradizione, però mo-derna, attenta al concreto, nutri-ta d’ideali, capace di progetti po-litici: l’autobiografia di un avvo-cato di Siracusa, che proprio peruna nuova destra lasciò il Msi.

Luciano di Samosata, Il Sim-posio o i Lapiti, a cura di Annali-sa Zanotti Fregonara, La Vita Fe-lice ed., pp. 192 con ill.

Un dialogo del corrosivo reto-re greco (il quale attua un rove-sciamento comico del dialogoSimposio di Platone), presentatocon testo greco a fronte, ampiaintroduzione e una corposa se-rie di minuziose note.

Sergio Romano, Finis Italiae,Le Lettere ed., pp. 60

Tre saggi, rispettivamente de-dicati al declino e morte dell’ideo-logia risorgimentale, ai motivi peri quali gl’italiani siano soliti di-sprezzarsi e a problemi legati allalibertà di stampa.

Giovanni Malagodi, Dalla cri-si allo sviluppo, a cura di Fran-cesca Pino e Francesca Gaido,Aragno ed., pp. 248

Di Giovanni Malagodi si ricor-da la lunga attività politica nelPartito liberale, ma in gioventùricoprì rilevanti ruoli nella Ban-ca commerciale italiana: sonopresentati e pubblicati suoiscritti per riorganizzare le filialinel 1934-’35.

Gennaro Acquaviva, AntonioBadini, La pagina saltata dellaStoria, Marsilio ed., pp. 190

I due autori furono collabora-tori di Bettino Craxi presidentedel Consiglio: recano diretta (espesso convinta della strada al-lora seguita) testimonianza diepisodi, non sempre conosciuti,della politica estera condotta daCraxi.

Emmanuele Rossi, Pozzi dinoia, DEd’A ed., pp. 144

Dieci racconti che si susse-guono con uno stile fortementepersonale: l’autore, che lavoracome portiere in un condominioromano, dipinge ambienti, ca-ratteri, istantanee di vita vissutao sognata.

Pindaro, Frammenti, a cura diRoberta Sevieri, La Vita Feliceed., pp. 254

La lunga serie dei frammentidel grande poeta greco, col testogreco a fronte e una puntuale se-rie di note quasi a ogni verso.

AMMINISTRATOREPREPARATO

CONDOMINOALLEATO

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13marzo2011

ASSINDATCOLF

SEGNALIAMO

CHI LEGGE QUESTE PAGINEÈ CERTO

DI ESSERE AGGIORNATOSU TUTTELE NOVITÀ

Straordinario manuale per fa-miglie e badanti, a cura di VitoNoto. Ha collaborato Assindat-colf, alla quale ampi e numero-si sono i riferimenti contenutinel testo

Lo scadenzario del proprietario di casa e del condominio - APRILE 201118 Aprile 2011 - Lunedì

Imposte e contributiUltimo giorno per il versamento da parte del

condominio delle ritenute fiscali e dei contri-buti previdenziali e assistenziali relativi a di-pendenti, lavoratori autonomi nonché a con-tratti di appalto, con riferimento al mese dimarzo 2011.

Addizionali IrpefUltimo giorno per il versamento da parte del

condominio della rata delle addizionali regio-nale e comunale all’Irpef trattenute ai dipen-denti sulle competenze di marzo 2011 a segui-to delle operazioni di conguaglio di fine annononché per il versamento della rata dell’accon-to dell’addizionale comunale all’Irpef 2011 trat-tenuta ai dipendenti sulle competenze di mar-zo 2011; ultimo giorno, inoltre, per il versa-mento in unica soluzione delle predette addi-zionali trattenute, sempre sulle competenze dimarzo 2011, a seguito di cessazione del rappor-to di lavoro.

30 Aprile 2011 - SabatoIrpef - Presentazione Mod. 730

al sostituto d’impostaUltimo giorno per la presentazione del Mo-

dello 730/2011 (redditi 2010) al sostituto d’im-posta (datore di lavoro o ente pensionistico).

Regolarizzazione “case fantasma”Ultimo giorno per la presentazione, ai fini fi-

scali, da parte dei titolari di diritti reali sugliimmobili che non risultano dichiarati in Cata-sto individuati secondo le procedure previstedalla legge (c.d. “case fantasma”), della relati-va dichiarazione di aggiornamento catastale.Regolarizzazione interventi non dichiarati

in CatastoUltimo giorno per la presentazione, ai fini fi-

scali, da parte dei titolari di diritti reali sugliimmobili oggetto di interventi edilizi che ab-biano determinato una variazione di consisten-za ovvero di destinazione non dichiarata in Ca-tasto, della relativa dichiarazione di aggiorna-mento catastale.

IMPOSTA DI REGISTROIn relazione alla registrazione dei contratti dilocazione e all’effettuazione dei relativi versa-menti, si veda Cn lug. ’09.

N.B. In tutti i casi in cui viene citato il condomi-nio quale destinatario di un obbligo si intendeche al relativo adempimento provveda, quandoesistente, l’amministratore o, altrimenti, un sog-getto designato dall’assemblea condominiale.

Lo sca den za rio annuale del proprietario di casa edel condominio è presente – continuamente aggior-nato – sul sito www.confedilizia.it

Lo scadenzario del datore di lavoro domestico - APRILE 201111 Aprile 2011 - Lunedì

Versamento dei contributi Inps e Cassa ColfUltimo giorno per il versamento dei contri-

buti Inps e Cassa Colf per il lavoro domesticorelativi al trimestre gennaio-marzo 2011.

Predisposizione prospetto pagaIn ottemperanza al Contratto nazionale di la-

voro domestico, contestualmente alla corre-sponsione periodica della retribuzione, deveessere predisposto in duplice copia il prospettopaga.

Lo scadenzario annuale del datore di lavoro do-mestico è presente – continuamente aggiornato –sul sito www.confedilizia.it

Regolamento condominiale, limiti o divietiEnti bilaterali e condizioni “assistenziali”

Ripartizione delle spese per i balconiLegittimazione processuale dell’amministratore di condominio

Su Giustizia civile (n. 11/’10), nota a sentenza di Ivano Cimatti sull’interpretazione non estensiva dei limitio divieti posti dal regolamento condominiale.

Vincenzo Cuffaro riprende su il Corriere del Merito (n. 1/’11) i temi di una sua relazione (Spontaneità del-la conciliazione e obbligatorietà della mediazione) trattati al Convegno del Coordinamento legali dello scor-

so settembre.Enti bilaterali e condizioni “assistenziali”. Tratta l’argomento Franco

Petrucci sul Corriere tributario (n. 6/’11).Della funzione ricognitiva delle tabelle millesimali e della approvazione

a maggioranza del regolamento condominiale si occupa Viola Nobili su iContratti (n. 1/’11).

Balconi: tipologie e criteri di ripartizione delle spese. È l’argomento chetratta Ivan Meo su Consulente immobiliare (n. 877/’11).

“I poteri e la legittimazione processuale dell’amministratore di condominio: risoluzione di un contratto ecertezza del diritto”: è il titolo della nota a sentenza che Guido Vidiri pubblica su il Corriere giuridico (n. 2/’11).

Da ultimo, il Bollettino tributario. Che nel suo n. 1/’11 pubblica un’esaustiva nota di Eugenio Righi dal tito-lo “Tariffa di igiene ambientale. Una Circolare poco credibile”. Di Gianni Aiello la nota dal titolo “Il mancatorispetto dei termini di trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato e il com-puto dei termini di decadenza”, che compare sul numero successivo della stessa rivista.

a cura dell’UFFICIO STUDI della Confedilizia

DALLE RIVISTE…

Ai let to riLe testate delle riviste ven-

gono riportate così come esat-tamente sono scritte (com pre -se maiuscole e minuscole).

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14 marzo2011

Risoluzione del contrattoe inadempimento reciproco

“Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempi-mento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio -incensurabile in sede di legitimità se congruamente motivato - di comparazione in merito al com-portamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi inte-ressi ed all’oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell’elemento cronologico,ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni ina-dempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa re-sponsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte edella conseguente alterazione del sinallagma contrattuale. In difetto di prova sulla causa effettiva edeterminante della risoluzione, il giudice non potrà dichiarare risolto il vincolo contrattuale per ina-dempienze equivalenti delle parti, ma dovrà limitarsi al rigetto di entrambe le domande per l’in-sussistenza dei fatti giustificativi posti a sostegno di esse”. Lo ha stabilito la Cassazione (sent. n.13840/’10, inedita), cassando nella specie la sentenza di merito che aveva dichiarato risolto per ina-dempienze reciproche, reputate equivalenti, il contratto di locazione di un bar, con annesso labo-ratorio di pasticceria, rispetto al quale, nello svolgimento del relativo rapporto, il conduttore la-mentava l’inidoneità dei locali e delle macchine all’uso pattuito.

Uso non abitativo e obbligo per l’inquilino di eseguire opere di miglioramento

Importante principio stabilito dalla Cassazione. “In tema di locazione ad uso non abitativo, nonaltera di per sè l’equilibrio contrattuale, in modo da configurare una elusione dell’art. 79 della leg-ge 27 luglio 1978 n. 392 (ha detto la Suprema Corte nella sua sentenza n. 13245/’10, inedita) la pre-visione pattizia che pone a carico del conduttore, quali obbligazioni entrambi principali ed avvinteda nesso sinallagmatico, il pagamento del canone e l’esecuzione di talune opere di miglioramentoe di addizione dell’immobile locato, là dove l’obbligazione di pagamento, nel rispetto dell’art. 32 del-la citata legge, sia determinata tenuto conto dell’altra prestazione, giacchè, da un lato, ai sensi del-la medesima legge n. 392, la determinazione del canone è libera e, dall’altro, le disposizioni di cuiagli artt. 1592 e 1593 cod. civ., in quanto non imperative, sono derogabili dalle pattuizioni contrat-tuali, non costituendo, altresì, l’art. 1587 cod. civ. un ostacolo all’autonomia contrattuale nell’inse-rimento di altre obbligazioni di natura «principale» nell’unico contratto di locazione”. Nella specie,la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato risolto un contratto dilocazione di un immobile, da adibire a camping, per inadempimento del conduttore all’obbligo direalizzare determinate opere di miglioramento dello stesso immobile, reputando siffatta obbliga-zione di carattere principale, unitamente a quella di pagamento del canone di locazione.

Obblighi del locatore e idoneità tecnica dell’immobileLa Cassazione si è pronunziata (sent. n. 13841/’10, inedita) a proposito di un caso non sempre cor-

rettamente risolto. “In tema di locazione (ha detto) non può ravvisarsi la responsabilità del locato-re, in relazione agli obblighi sullo stesso incombenti ai sensi dell’art. 1576 cod. civ. ed avuto riguar-do al successivo art. 1578, qualora il conduttore invochi la risoluzione del contratto per inidoneitàdei locali alla destinazione di uffici aperti al pubblico in ordine all’osservanza di particolari regoletecniche previste da una normativa speciale senza che sia stata prevista in contratto alcuna clauso-la diretta appositamente a rendere operante tra le parti la suddetta normativa (nella specie ricon-ducibile al d.m. Lavori pubblici 9 gennaio 1996, in G.U. 5 febbraio 1996) o, comunque, riguardantela sussistenza di determinate caratteristiche tecniche dei locali in relazione all’attività da svolgereal loro interno. Infatti, in tal caso, è onere della parte conduttrice, consapevole del tipo di attività daesercitare nei locali e quindi dei relativi sovraccarichi, accertarsi preventivamente (ha detto anco-ra la Cassazione) che quell’attività (nella specie, agenzia di assicurazioni) sia compatibile con lestrutture dell’edificio ovvero pretendere in contratto specifiche garanzie in proposito dal locatore”.In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, che ave-va rigettato l’azione di risoluzione proposta dalla conduttrice per il sopravvenuto crollo del pavi-mento dei locali concessi in locazione durante un intervento di ristrutturazione, senza che in con-tratto fosse stata specificamente approvata una clausola nei termini innanzi specificati.

Danni all’immobile recati dall’inquilino“Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivante da responsabilità contrattuale viene in es-

sere al momento in cui l’inadempimento dell’obbligato incide la sfera giuridica altrui provocando, peril soggetto leso, la diminuzione del suo patrimonio, che deve essere reintegrato in modo da ricostruir-ne la consistenza che avrebbe avuto se il fatto lesivo non si fosse verificato, eliminando le conseguen-ze pregiudizievoli che sono state cagionate da quel comportamento, nel senso, come indica l’art. 1223cod. civ., sia di annullare la perdita subita (danno emergente), sia di fare entrare il mancato guadagno(lucro cessante): ne deriva pertanto (ha detto la Cassazione nella sua sentenza n. 11967/’10, inedita) chele vicende anteriori o posteriori al momento in cui il pregiudizio si è verificato non rilevano a quel fi-ne”. In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ri-gettato la domanda di risarcimento proposta dal locatore di un immobile per i danni allo stesso arreca-ti dal conduttore, sul presupposto che, a seguito del rilascio, il locatore aveva potuto comunque vende-re l’immobile, nonostante le condizioni di deterioramento del medesimo.

a cura dell’UFFICIO LEGALE della Confedilizia

GIURISPRUDENZA CASA

La CON FE DI LI ZIAè for te di oltre 200 sedi ter ri to ria li

Per in for ma zio ni su in di riz zi e sedi tf. 06.679.34.89 (r.a.)

da il Giornale, 19.02.’11

Giudici liberiNessuno vuole altra cosa

che un giudice veramenteindipendente, soggetto soloalla legge, indipendente dalpotere politico, anche daqualsiasi altro potere pur seesistente “di fatto”, e quindianche dalle “minacce” edalle “lusinghe” dei partiti edei gruppi di potere, dalleinterferenze del Consigliosuperiore della magistratu-ra nonché dalle correnti omeglio da alcuni esponentidelle correnti della cosid-detta “magistratura orga-nizzata”.

Francesco Cossiga

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15marzo2011

La giustizia laicaIo sono per la giustizia

laica, e sono contro la giu-stizia etica e contro la giu-stizia didattica. Sono peruna giustizia che consistaesclusivamente nell’applica-zione del diritto positivo, in-terpretato secondo i canonie i criteri da esso stesso fis-sati; e per un processo chesia esclusivamente stru-mento di questa giustizia enon di fantasiose, utopicheo peggio ancora temerarierealizzazioni di valori eticio politici o sociali, non ri-compresi nel sistema di va-lori e interessi interniall’ordinamento giuridicovigente, ma liberamenteprofessati o scelti dai singo-li magistrati.

Francesco Cossiga

Torpore giudiziarioIl mio auspicio è che

quella parte dei magistratinon politicizzati, non affettida protagonismo o da deli-rio di onnipotenza – e checostituisce fortunatamenteio credo, o almeno spero!,la maggioranza della magi-stratura –, si desti dal suoacquiescente torpore, dan-do il suo leale contributo allegislatore per realizzarequella indilazionabile rifor-ma che renda l’apparatogiudiziario non nemico mapresidio delle libertà.

Francesco Cossiga

“L’Europa spende più perviaggi in Africa che in aiu-ti all’Africa”“Il costo degli spostamentidei funzionari Ue per visi-tare il Terzo mondo superadi 40 milioni quanto stan-ziato per i Paesi poveri”.(Libero 13.2.’11)

L’Unione degli sprechi/1180 milioni di euro. A tantoammonta il “costo annuodelle due sedi del Parla-mento” europeo a Bruxel-les e Strasburgo.(Libero 13.2.’11)

L’Unione degli sprechi/2“25” sono “i camion cheogni mese traslocano i do-cumenti dei parlamentarida Bruxelles a Strasburgo”.(Libero 13.2.’11)

BELL’EUROPA

Assocond si schiera per la capacità giuridicaPuntuale articolo dell’avv. Augusto Cirla su 24 ore (21.2.’11), dal titolo “Per una gestione migliore

serve la capacità giuridica”.Il Segretario nazionale di Assocond (Associazione condòmini) sottolinea che una riforma della nor-

mativa condominiale non può che partire “dal presupposto essenziale di una diversa configurazionegiuridica del condominio”. Il riconoscimento della capacità giuridica, insomma, “al fine di consenti-re al condominio una maggiore elasticità ed efficacia d’intervento verso l’esterno”.

Con la capacità giuridica (“intesa come idoneità del soggetto ad essere titolare di diritti e di obbli-ghi, ossia come idoneità a gestire direttamente ed autonomamente la propria sfera patrimoniale”),“il condominio potrebbe davvero disporre in via autonoma – e in linea con la volontà dell’assemblea– delle cose e delle opere comuni”. Si pensi – esemplifica Cirla – alla possibilità, ad esempio, di ac-quistare o di vendere un bene comune senza dover richiedere la materiale presenza davanti il notaiorogante di tutti i condomini (o della maggior parte di loro, secondo la proposta riforma). O, ancora,si pensi, all’obbligo del creditore del condominio di escutere in via preventiva il “patrimonio del con-dominio” anziché assalire subito quello del singolo condomino, come sembra riproporre la riforma(disattendendo il principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali sancito dall’interventodelle Sezioni unite). Significa dunque – scrive ancora Cirla – permettere all’amministratore di ope-rare in modo più celere e snello per la tutela dell’interesse comune e per la gestione dei beni e deiservizi comuni.

Il Segretario nazionale di Assocond così conclude: “L’attribuzione della capacità giuridica al con-dominio va quindi ben oltre la mera questione accademica e rappresenta un chiaro presupposto peruna sistematica riforma della normativa condominiale, incentrandola sul riconoscimento e sulla tu-tela della collettività dei condomini, ovvero su quell’interesse comune che nell’ambito del condomi-nio costituisce il limite necessario del diritto di proprietà dei singoli”.

CONDOMINIO

da ItaliaOggi, 24.02.’11

Copertura calamità naturaliLa legge di conversione del decreto-legge “Milleproroghe” ha previsto che i Presidenti delle Re-

gioni colpite da calamità naturali, qualora il bilancio regionale non presenti “le disponibilità finan-ziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all’emergenza ovvero per la copertura deglioneri conseguenti alla stessa”, siano autorizzati a deliberare aumenti, sino al limite massimo con-sentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggio-razioni di aliquote attribuite alla Regione, nonché dell’accisa sulla benzina.

Le imposte che potranno essere aumentate dalle Regioni interessate dalle calamità non riguarda-no precipuamente i proprietari di casa, i quali comunque saranno incisi dalle stesse “come contri-buenti”. Giova tuttavia ricordare che la proprietà immobiliare corrisponde oggi al sistema Consorzidi bonifica, proprio per essere difesa dalle calamità naturali, un importo di contributi (ovviamente,obbligatori) pari nel 2009 a oltre 188 milioni di euro. Cifra di cui è auspicabile che i Presidenti di Re-gione interessati tengano conto al momento di compiere le proprie scelte in materia di imposte.

da Gazzetta di Parma, 13.2.’11

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16 marzo2011

No ti zia rio men si le fuori commerciodiffuso esclusivamente

tramite le Associazioni territorialidella Confedilizia

Anno 21Numero 3

Di ret to re re spon sa bi leCOR RA DO SFOR ZA FO GLIA NI

Re dat to reFLAVIO SALTARELLI

Re da zio neUf fi cio Stam pa Con fe di li zia

00187 - Ro ma - Via Borgognona, 47Tel. 06/6793489 (r.a.)

Fax. 06/6793447Impaginazione e fotocomposizione

Publitep - PiacenzaStampa

TEP s.r.l. - PiacenzaRegistrato al Tribunaledi Piacenza (n. 442)

Licenziato per la stampal’ 8 marzo 2011

Il numero di febbraio 2011è stato postalizzato il 22.02.2011

Ci ta zio ni

Le frasi riprodotte in questonumero di Confedilizia notiziesono tratte dal testo Discorsosulla giustizia di FrancescoCossiga, ed. liberilibri.

Proposte ed interrogazioni che ci riguardanoModifiche al d.lgs. n.122/’05, in materia di tutela dei diritti patrimo-

niali degli acquirenti di immobili da costruire vengono promosse inuna proposta di legge della deputata Lussana (LNP).

La disciplina delle attività di manutenzione di camini e impianti fu-mari e di riscaldamento è il tema di una proposta di legge del deputa-to Stradella (PdL).

Disposizioni per la ricostruzione e lo sviluppo economico-sociale deiterritori colpiti dal sisma del 2009 nonché per la prevenzione dei rischisismici, sono contenute in una proposta di legge del deputato Lolli (Pd).

Dalla deputata Carlucci, del Gruppo parlamentare del Popolo dellalibertà, proviene una proposta di legge volta a modificare l’art. 2 dellaL. 431/’98, in materia di aliquote agevolate dell’imposta comunale su-gli immobili per le unità immobiliari locate a studenti universitari.

Agevolazioni fiscali per il recupero e il reimpiego del patrimonio im-mobiliare situato nei centri storici per favorire lo sviluppo, la salva-guardia e la tutela del territorio sono previste in una proposta di leggedel deputato Galati (PdL).

Un nutrito gruppo di deputati della Lega nord Padania, primo firma-tario Reguzzoni, ha segnalato con una specifica interrogazione al Mi-nistro delle infrastrutture e dei trasporti la disparità di trattamento chesubirebbero i cittadini e le imprese, da parte dell’Anas, nel calcolo delcanone dovuto per i passi carrai, richiedendo inoltre l’introduzione dicriteri e modalità che impongano che gli incrementi dei canoni non su-perino l’andamento dell’inflazione. Nella sua risposta, il Ministero hada un lato rilevato come la fissazione dei canoni dipenda da criteri pre-visti dalla legge, tenendo conto delle varie fattispecie, e successiva-mente elaborati dall’Anas e, dall’altro, ha garantito il massimo impe-gno in favore della modifica della normativa che regola la determina-zione dei canoni.

DAL PARLAMENTO

Fonte Confedilizia. I valori minimi sono riferiti ad immobili da ristrutturare completamente. I valorimassimi sono riferiti ad immobili nuovi o ristrutturati.Prezzi medi di compravendita di immobili adibiti ad uso abitativo espressi in euro/mq.

La bussola della casaANCONA ASTI TRAPANIzona

minimo massimo minimo massimo minimo massimocentro 1.820 3.470 1.260 3.000 800 1.380semicentro 1.530 2.600 900 2.360 690 1.180periferia 1.220 2.000 800 1.740 600 1.140

RIETI IMPERIA POTENZAminimo massimo minimo massimo minimo massimo

centro 950 2.500 1.180 2.700 1.630 2.540semicentro 1.020 2.080 990 2.300 1.380 2.200periferia 760 1.500 810 2.020 1.000 1.820

Co sto del la vi ta - In di ci na zio na li(Co mu ni ca zio ni ISTAT ai sen si dell’art. 81 leg ge 392/1978)

Le variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed im pie gati - da utiliz-zare per l’aggiornamento dei contratti di locazione - sono le seguenti:VA RIA ZIO NE AN NUA LE Da to pub bli ca to dall’ISTAT 75%Variazione agosto 2009 - agosto 2010 1,5 % 1,125 %Variazione settembre 2009 - settembre 2010 1,6 % 1,200 %Variazione ottobre 2009 - ottobre 2010 1,7 % 1,275 %Variazione novembre 2009 - novembre 2010 1,7 % 1,275 %Variazione dicembre 2009 - dicembre 2010 1,9 % 1,425 %Variazione gennaio 2010 - gennaio 2011 2,2 % 1,650 %

VA RIA ZIO NE BIEN NA LEIl dato relativo alla variazione biennale non viene più pubblicato, posto che la soppressionedell’aggiornamento biennale risale al 1985. A richiesta, il dato potrà essere fornito a chi neavesse bisogno, direttamente dalla Segreteria generale della Confedilizia.

AVVERTENZA - Il dato al 75% viene qua pubblicato con tre decimali, come da computo arit-metico. Per ragioni pratiche, potrà peraltro essere utilizzato il dato con i primi due decimaliLe variazioni dell’“Indice armonizzato dei prezzi al consumo per i Paesi del l’U nio ne Europea”(cosiddetto indice armonizzato europeo, che si può utilizzare con specifica clausola nei contratti dilocazione abitativa per l’aggiornamento del canone - cfr. Confedilizia notizie febbraio ’99) sono leseguenti:VA RIA ZIO NE AN NUA LE Da to pub bli ca to dall’ISTATVariazione agosto 2009 - agosto 2010 1,8 %Variazione settembre 2009 - settembre 2010 1,6 %Variazione ottobre 2009 - ottobre 2010 2,0 %Variazione novembre 2009 - novembre 2010 1,9 %Variazione dicembre 2009 - dicembre 2010 2,1 %Variazione gennaio 2010 - gennaio 2011 1,9 %I dati Istat sono tempestivamente disponibili (il giorno stesso del la diffusione) presso le Associa-zioni territoriali della Confedilizia.

RECENSIONIPierre-Joseph Proudhon, Con-

tro l’Unità d’Italia, a cura di Pao-la Goglio, Miraggi ed., pp. 128

Una serie di articoli del filo-sofo francese, finora ignoti inItalia, polemici con Mazzini eGaribaldi, accusati di aver tradi-to i propri ideali a favore dellamonarchia.

Alberto Maria Banti, Sublimemadre nostra, Laterza, pp. X +210

La nazione italiana dal Risor-gimento al fascismo, attraversoimmagini, miti, allegorie, reli-gione civile, poesia e i pilastrisimbolici sui quali si è retta l’im-magine nazionale.

Anatole France, Le opinionidell’abate Jérôme Coignard, acura di Filippo Benfante, edizio-ni spartaco, pp. 176

Pagine venate di amaro scetti-cismo e di sorridente indulgen-za, ora rivoluzionarie, ora tradi-zionaliste, fra le meno conosciu-te dello scrittore francese.

Anonimo, La ricetta di immor-talità, a cura di Michela Zago,La Vita Felice ed., pp. 254

Un testo filosofico poco noto,conservato in un papiro grecodel III-IV secolo d.C., presentatonel testo originale e con lunghee precise note.

Raffaele Mattioli, Uscire dallacrisi, a cura di Francesca Pinocon Francesca Gaido, Aragnoed., pp. 214

L’azione condotta dall’alloragiovane banchiere Mattioli perrisanare la Banca commercialeitaliana dopo la grande depres-sione: sono presentate, ampia-mente introdotte e annotate lecomunicazioni interne che con-dussero al salvataggio dell’isti-tuto.

Francesco Pappalardo, L’Unitàd’Italia e il Risorgimento, D’Etto-ris ed., pp. 76

Un’interpretazione del Risor-gimento come rivoluzione cul-turale anticattolica, dichiaratafallita nel suo progetto e vista re-sponsabile di aver omogeneiz-zato indiscriminata gli Statipreunitari.

Salvatore Settis, Paesaggio Co-stituzione cemento, Einaudi, pp.VIII + 326

Una serie di saggi e articoli atutela dell’ambiente e contro ildegrado, con ampie rievocazio-ni storiche e numerose esempli-ficazioni attuali, auspicando ri-spetto per l’impegno costituzio-nale a favore del paesaggio.

23° Rapporto Italia 2011, Eu-rispes ed., pp. XX + 1.114

Mutamenti e permanenze nel-la società italiana, analizzati at-traverso sessanta diversi temi,dai beni culturali all’energia, dalfederalismo fiscale al turismo,dal cinema al volontariato, dallasanità alla moda.

Giudici e politicaÈ venuto il momento di dire

con coraggio e sincerità, fortee chiaro, che il vero pericoloper l’indipendenza e soprat-tutto il prestigio della magi-stratura deriva dalla sua poli-ticizzazione. E la politicizza-zione della magistratura nonha niente a che fare con il di-ritto dei singoli magistrati allalibertà di opinioni politiche efinanco alla loro militanza inpartiti politici.

Francesco Cossiga