All’interno - Confedilizia

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www.confedilizia.it www.confedilizia.eu Anno 29 - ottobre 2019 - n. 9 All’interno (pagg. 27-31) Riunioni condominiali in videoconferenza - Ripartizione spese riscaldamento - Curatore speciale - Ultimissime di giurisprudenza - Casi clinici di condominio - Impianti termici e terzo responsabile - Conduttore e spese con- dominiali - Assemblea condominio e coniugi compro- prietari - Godimento bene condominiale - Distacco ri- scaldamento - Manutenzione ascensore TUTTOCONDOMINIO Stoppata riforma catasto, ma non basta (pag. 2) Fondo nazionale locazione (2) Codice animali da compagnia (3) Ristrutturazione e barriere (4) Negozi sfitti, nuova legge (4) Coordinamento legali, gli approfondimenti (5) Consorzi bonifica e, in più, assicurazione? (5) La grande fuga dall’8 per mille (8) SENTENZA CASSAZIONE SULL’ECOBONUS (9) (11) - Proroga ordinanza cani È il momento di acquistare immobili, ma in Francia... (12) Unificare IMU e Tasi serve a niente (13) Mattone-bancomat Salasso da 183 miliardi (15) Città in degrado? Ècolpa delle tasse (15) TUTTE LE AGEVOLAZIONI FISCALI (16-17) (18-19) Cedolare secca e affitti commerciali - Nasce RNLA- Tasse e Trust - Prevenzione incendi - Congedo neo papà - Riparto giurisdizione edilizia pubblica (21) Genova - Piacenza -Treviso Meno imposte immobili in Grecia (23) Terrorismo ambientale (23) - Normativa antincendi (24-25) - Condhotel - Cedolare negozi (ADERENTE ALLACONFEDILIZIA) SISTEMA CONFEDILIZIA Notizie dalle APE EDITORIALE

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www.confedilizia.itwww.confedilizia.eu

Anno 29 - ottobre 2019 - n. 9

All’interno

(pagg. 27-31)Riunioni condominiali in videoconferenza - Ripartizionespese riscaldamento - Curatore speciale - Ultimissimedi giurisprudenza - Casi clinici di condominio - Impiantitermici e terzo responsabile - Conduttore e spese con-dominiali - Assemblea condominio e coniugi compro-prietari - Godimento bene condominiale - Distacco ri-scaldamento - Manutenzione ascensore

TUTTOCONDOMINIO

Stoppata riforma catasto, ma non basta (pag. 2)

• Fondo nazionale locazione (2)

• Codice animali da compagnia (3)

• Ristrutturazione e barriere (4)

• Negozi sfitti, nuova legge (4)

• Coordinamento legali,gli approfondimenti (5)

• Consorzi bonificae, in più, assicurazione? (5)

• La grande fuga dall’8 per mille (8)

• SENTENZA CASSAZIONESULL’ECOBONUS (9)

• (11)- Proroga ordinanza cani

• È il momento di acquistareimmobili, ma in Francia... (12)

• Unificare IMU e Tasi serve a niente (13)

• Mattone-bancomat Salasso da 183 miliardi (15)

• Città in degrado? È colpa delle tasse (15)

• TUTTE LE AGEVOLAZIONI FISCALI (16-17)

(18-19)Cedolare secca e affitti commerciali - Nasce RNLA-Tasse e Trust - Prevenzione incendi - Congedo neopapà - Riparto giurisdizione edilizia pubblica

(21)Genova - Piacenza -Treviso

• Meno imposte immobili in Grecia (23)

• Terrorismo ambientale (23)

• - Normativa antincendi (24-25)- Condhotel- Cedolare negozi

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

SISTEMA CONFEDILIZIA

Notizie dalle APE

EDITORIALE

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2 ottobre2019

EDITORIALE

Stoppata la riforma del catasto, ma non bastaIn 24 ore, Confedilizia ha bloccato la riforma del catasto.Nella bozza della nota di aggiornamento al Def (Nadef) diffusa

nella serata del 30 settembre, si leggeva che “a completamento dellamanovra di bilancio 2020-2022 , il Governo dichiara quali collegatialla decisione di bilancio” 23 disegni di legge, fra i quali uno “re-cante riforma del catasto”.

Nel testo ufficiale della Nadef pubblicato nella serata dell’1 otto-bre sul sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze, idisegni di legge sono diventati 22, per effetto della cancellazione diquello relativo al catasto. Poche ore prima, nella registrazione dellapuntata della trasmissione televisiva di Porta a Porta, il Vicemini-stro Misiani aveva anticipato tale proposito.

Nelle 24 ore che separano questi due avvenimenti c’è l’azione diConfedilizia, che dalle 20 del 30 settembre ha iniziato un’incessanteopera di comunicazione pubblica, di contatti con i giornalisti, di in-terlocuzioni con la politica.

ll proposito di varare una riforma del catasto – che la Commis-sione europea raccomanda da tempo all’Italia allo scopo di accre-scere il gettito fiscale, cioè di incrementare la tassazione sugliimmobili – ci aveva lasciato sconcertati. Il valore degli immobilicontinua a calare (unico caso in Europa), fino in molti casi all’az-zeramento per totale assenza di mercato. Il Paese è costellato dicase, negozi e uffici sfitti. Ogni anno aumenta il numero di edificiridotti, anche di proposito, in ruderi. Su tutto questo immenso pa-trimonio di risparmi gli italiani hanno pagato, dal 2012 al 2019, 183miliardi di euro di patrimoniale sotto forma di Imu e Tasi, con laconseguenza – fra l’altro – di comprimere i consumi. La priorità èridurre questo carico spropositato di tassazione, non di applicare laraccomandazione Ue sul catasto, magari presentandola con la fa-vola dell’eliminazione delle sperequazioni ma con l’effetto, in realtà,di aumentare ancora le imposte sugli immobili e di ridurre le pre-stazioni sociali collegate all’Isee.

Ma i rischi della nuova manovra – che sarà presentata pochigiorni dopo la chiusura di questo notiziario – non si limitavano allariforma del catasto. Preoccupanti sono anche le indiscrezioni sul-l’ipotesi di un taglio degli incentivi fiscali per interventi sugli im-mobili in funzione del reddito dei contribuenti. Solo pochesettimane fa, il Ministro dello sviluppo economico Stefano Patua-nelli – in un messaggio a Confedilizia in occasione del ventinove-simo convegno del Coordinamento legali a Piacenza – aveva dettodi ritenere “necessario prorogare il pacchetto legato agli incentiviper le ristrutturazioni e quello per l’efficienza energetica”, aggiun-gendo di volere che queste misure a sostegno del settore venganorese strutturali. Siamo di fronte a un cambio di rotta? Ci si rendeconto delle conseguenze che la nuova linea – se confermata – por-terebbe sull’attività economica? Probabilmente no.

E la cedolare secca sugli affitti, nelle sue varie espressioni, avràposto nella prossima legge di bilancio? Ancora non lo sappiamo. Lacopertina di questo numero di Confedilizia notizie è dedicata a unimportante dato che emerge dalla nota di aggiornamento del docu-mento di economia e finanza 2019 (Nadef), ma che era già stato evi-denziato da precedenti versioni del medesimo documento. Il dato èquello della dimostrata – attraverso le analisi del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze – efficacia della cedolare secca sugli affitti aifini della diminuzione dell’evasione fiscale nelle locazioni.

Come noto, Confedilizia ha sempre chiesto l’introduzione di que-sto speciale regime di tassazione delle locazioni – ottenuto nel 2011per gli affitti abitativi e nel 2018 per alcuni di quelli ad uso diversodall’abitativo – per ragioni diverse da quelle del contrasto all’eco-nomia sommersa: ragioni di equità, per via della maggiore gravositàche la tassazione progressiva assume in presenza di una contem-poranea imposizione tributaria di tipo patrimoniale, ma anche mo-tivazioni legate all’obiettivo di aumentare l’offerta di immobili inlocazione e quindi di favorire l’accesso all’abitazione. Tuttavia, que-sta nuova conferma del ruolo svolto dalla cedolare nell’aumentodegli adempimenti spontanei degli obblighi tributari dovrebbe rap-presentare un ulteriore stimolo al Parlamento e al Governo a rin-novare (al minimo) ma possibilmente a rendere strutturali sia lacedolare per le locazioni abitative a canone calmierato sia quellaper gli affitti dei locali commerciali di categoria C1 (introdotta conl’ultima legge di bilancio), che andrebbe anche ampliata ed estesa.

Lo capiranno?g.s.t.

[email protected]/PresidenteConfedilizia

Le prossime date per sostenere l’esame finale

Sabato 12 ottobre, ore 9,30 Piacenza

Giovedì 24 ottobre, ore 15 Ascoli Piceno

Sabato 9 novembre, ore 15 Treviso

Giovedì 14 novembre, ore 15 Napoli

Sabato 7 dicembre, ore 15 Vicenza

Mercoledì 11 dicembre, ore 15 Roma

Ogni sessione comprende esami siaper Corsi on-line iniziali che per Corsion-line periodici di qualsiasi anno.

Superato l’esame, il diploma viene im-mediatamente rilasciato.

CORSI AMMINISTRATORION-LINE

SAVE THE DATE

CINGUETTIIwww.confedilizia.it

1-2) “Secondo l’Istat, la patrimonialeImu-Tasi ha pesato, dal 2012 al 2018,per circa 161 miliardi di euro. Nel 2019si arriverà a circa 183 miliardi. Sempredal 2012, i valori degli immobili dimi-nuiscono senza tregua. Quando sicomprenderà che questa è una prioritàdel Paese?” Così, il presidente di Con-fedilizia, Giorgio Spaziani Testa.

DAL CONVEGNODI PIACENZA

Sul sito Internet confe-derale – all ’ indirizzowww.confedilizia.it/29-convegno-coordinamen-to-legali/ – è disponibilela raccolta degli abstractdel le relazioni svolte a Pia-cenza nel corso del 29ºConvegno del Coordina-mento legali Confedilizia,tenutosi a settembre.

TORNIAMO AL LATINO

In cauda venenumCome nello scorpione.

Allusione a certi di-scorsi che cominciano fa-vorevolmente e poi prose-guono ma… Oppure a elogiche poi finiscono in unarichiesta di soldi o simili.

La democraziaLa democrazia è il peggior

sistema, a parte tutti gli altri.Winston Churchill

Se l’innovazionecorre libera...

Più consentiamo all’innovazionedi correre libera, unita a una sanaricerca del profitto da parte delleimprese che investono in ricercae sviluppo, maggiori sono i beneficiper la società. Se oggi siamo piùresistenti alle malattie è ancheper il miglioramento delle tecnicheagricole, perché agricoltori e tec-nici hanno migliorato i prodottiche arrivano nei supermercati,aumentandone la qualità e la va-rietà. Se oggi siamo in media piùalti e intelligenti lo dobbiamo an-che alle migliori condizioni sani-tarie e all’aumento dell’apportonutrizionale dei cibi che mangia-mo. Come conseguenza dell’ab-battimento della mortalità infantilee della diffusione dell’accesso allasanità, anche l’aspettativa di vitaè raddoppiata. Se, nel Sedicesimosecolo, l’aspettativa media di vitadi un Paese per l’epoca ricco comela Gran Bretagna era di circa 35anni, oggi uno dei Paesi più poverial mondo come il Congo – dove ilsalario medio mensile è di 36 dol-lari – presenta un’aspettativa divita media di 59 anni.

Fondo nazionale locazione

Con decreto del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti del4.7.’19, pubblicato sulla GazzettaUfficiale del 14.9.’19, è stato di-sposto il riparto delle risorse delFondo nazionale per il sostegnoall’accesso alle abitazioni in lo-cazione, relative all’annualità2019. Col decreto anzidetto, sonostati messi a disposizione del Fon-do 10 milioni di euro, ripartiti trale Regioni e le Province autonomedi Trento e Bolzano secondo unaspecifica tabella, che è a disposi-zione delle Associazioni territorialipresso la Sede centrale. Il decretoespressamente prevede che datala “limitatezza delle risorse di-sponibili” le Regioni possono sta-bilire requisiti più restrittivi diquelli indicati nell’art.1 del d.m.7.6.’99, dandone comunicazioneal Ministero delle infrastrutturee dei trasporti.

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3ottobre2019

Antonio Misiani Viceministro Economiae finanze

Bergamasco di nascita (4 set-tembre 1968), di studi medi edi vita, Antonio Misiani si laureain Economia politica alla Boc-coni. Attivo nella formazioneprofessionale e, come consu-lente, nel settore finanziario, siimpegna nell’associazione Nens(Nuova economia, nuova socie-tà), di Pier Luigi Bersani e Vin-cenzo Visco. È nella presidenzanazionale di Legautonomie.Pubblica il libro Se chiudi ticompro. Le imprese rigeneratedai lavoratori, con prefazionedi Romano Prodi.

Milita nella Sinistra giovani-le e nel Pds, ricoprendo incarichidirigenti provinciali e regionali.Nel Comune di Bergamo è piùvolte consigliere e assessore edè eletto due volte in consiglioprovinciale.

Entra alla Camera nel 2006,per l’Ulivo, nella circoscrizioneLombardia 2, circoscrizione incui è rieletto nel 2008, per ilPd. Torna a Montecitorio nel’13, per il Pd, nella stessa cir-coscrizione. Nel ’18 passa al Se-nato, sempre per il Pd, nel col-legio plurinominale Lombardia2. Ha costantemente fatto partedella Commissione Bilancio,prima a Montecitorio, poi a pa-lazzo Madama. Entra nel go-verno Conte II come vicemini-stro all’Economia.

È fra i parlamentari più ac-creditati in materia di bilancio,economia e finanza, intervistatoin continuazione perché semprepronto ad esprimere su tali que-stioni la posizione del Pd, conuna competenza alla quale nonè mai disgiunta, ove necessario,una penetrante polemica. Neisuoi numerosi interventi, sia inaula sia in commissione, è ascol-tato in quanto espressione delPd, ma altresì perché consideratocompetente e meritevole di at-tenzione dagli stessi avversari.

PERSONALITÀ

Il Codice degli animali da com-pagnia (di Corrado Sforza Fo-gliani e Elena Baio, quest’ultimapresidente nazionale dell’Asso-ciazione Amici Veri) risponde pie-namente alle esigenze di coloroche si occupano della specificamateria, ma non solo.

Il riconoscimento dei diritti de-gli animali da compagnia qualiesseri meritevoli di tutela è infattisempre più condiviso, in una so-cietà che da pochi anni ha vissutola rivoluzione che ha portato inostri amici animali ad essereconsiderati soggetti di diritto.

In questo Codice si trovano lanormativa di riferimento e la giu-risprudenza di legittimità e dimerito. In particolare, le normecontenute vanno dagli articolidella Costituzione italiana appli-cabili alla tutela degli animali atutti i principali provvedimentinazionali, ai Trattati e Regola-menti europei e alle Convenzioniinternazionali.

Vengono inoltre riportate lemassime relative alle sentenzedi legittimità e di merito più re-centi e rilevanti, che rivestonoindubbia utilità in sede di con-tenzioso.

da Corriere della Sera, 5.10.’19

IL BUON GIORNOSI VEDE DAL MATTONE

IL SILENZIODEGLI INNOCENTI

I numeri sono drammatici:ogni anno almeno 150 milaitaliani risultano vittime di er-rori giudiziari, e molti di lorofiniscono in prigione. Un’aber-razione che mette sott’accusala magistratura e pesa sullecasse dello Stato per i risarci-menti.

Maurizio TortorellaPanorama, 3.7.’19

PESA PIÙ DI 1 KGIL PROGRAMMASTATISTICO

Il Supplemento alla GazzettaUfficiale che reca il DPR delloscorso maggio di approvazionedel Programma statistico nazio-nale pesa più di un chilo. Esat-tamente 1,44 Kg.

C’è da chiedersi se gioveràtanto da compensare, almeno,anche solo il costo di stampa.

AVVISOIMPORTANTE

Per le notiziesulle organizzazioni del

SISTEMACONFEDILIZIA

si vedano le pagg.18-19

ASTE GIUDIZIARIE SUL NOSTRO SITOTribunali di

Agrigento, Alessandria, An-cona, Asti, Avezzano, Bari, Ber-gamo, Brescia, Cagliari, Calta-girone, Catania, Foggia, Firenze,Lanciano, Latina, Livorno, Mar-sala, Milano, Napoli, Palermo,Perugia, Pescara, Piacenza, Reg-gio Calabria, Roma, Siracusa,Sulmona, Torre Annunziata,Trapani, Verona

Avvocato del diavolo

“Avvocato del diavolo” èchiunque avanzi tutte le pos-sibili obiezioni per demolireuna tesi, un progetto e simili.In passato era il nome popo-larmente dato al “promotoredella fede”: l’ecclesiastico chenei processi di canonizzazio-ne aveva il compito di trovare– nell’interesse pubblico dellaChiesa (ma, secondo l’opi-nione popolare, per invidiadel diavolo) – tutti gli ostacoliall’elevazione di un candidatoall’onore degli altari.

AntifonaNella liturgia cristiana

l’“antifona” (dal latino eccle-siastico antiphōna, tratto dalgreco antifōnéō “risuonarein risposta”) è un breve cantomelodico preposto al salmo,di cui mette in risalto il si-gnificato, o anche un brevetesto che viene letto o cantatoin alcuni momenti della mes-sa. Con il tempo il termine èentrato nel linguaggio comu-ne per indicare, in partico-lare, un discorso allusivo conun preciso sottinteso (da cui“cogliere l’antifona”, cioè co-gliere l’allusione, il suggeri-mento ecc).

LA LENTEDI INGRANDIMENTO

da l’Espresso, 1.9.’19

La missione della scuolae degli insegnanti è di svi-luppare il senso del vero, delbene e del bello.

Papa Francesco

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4 ottobre2019

Ristrutturazione di edifici privati ed eliminazione di barriere architettoniche

L’art. 1 della legge 13/1989 (Disposizioni per favorire il supera-mento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edificiprivati) prevede in caso di ristrutturazione di interi edifici l’obbligodi redigere i relativi progetti in osservanza delle prescrizioni tecni-che, dettate dal D.M. attuativo 236/1989, necessarie a garantirnel’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità; nonché l’obbligo di cor-redare gli stessi della dichiarazione, da parte del professionista abi-litato, di conformità degli elaborati alle disposizioni sopra citate.L’articolo in commento specifica che la progettazione deve obbli-gatoriamente prevedere, tra l’altro, almeno un accesso in piano,rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento; e l’installa-zione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di unascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampeprive di gradini. Tuttavia, nel caso in cui l’edificio sia un condomi-nio, non è necessario attendere i citati interventi di ristrutturazioneintegrale, in quanto anche un singolo condòmino può sollecitare ildibattito assembleare presentando all’amministratore una specificarichiesta per la realizzazione di interventi finalizzati all’elimina-zione delle barriere architettoniche, a norma dell’art. 1120, co. 3,c.c.. L’amministratore, in tal caso, è tenuto a convocare, entro trentagiorni dalla richiesta, l’assemblea, che delibera, in prima o in se-conda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo1120, secondo comma, c.c. (maggioranza degli intervenuti e al-meno la metà del valore dell’edificio). Qualora il condominio si ri-fiuti di adottare le innovazioni richieste, o non deliberi al riguardoentro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, il portatore di han-dicap, a norma del co. 2 dell’art. 2 della legge 13/1989 può installarea proprie spese servoscala, strutture mobili e facilmente rimovibili,nonché modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di ren-dere più agevole l’accesso all’edificio, agli ascensori e alle rampedei garages.

IMMOBILIARE, PROBLEMI VARIa cura di Nicola Mastromatteo

da ItaliaOggi, 19.9.’19 da LIBERTÀ, 9.9.’19

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5ottobre2019

IL NUOVO GOVERNO Presidente del ConsiglioGiuseppe ConteSottosegretario alla Presidenza del ConsiglioRiccardo FraccaroMinistro per i rapporti con il Parlamento Federico D’IncàMinistro per l’Innovazionetecnologica e la DigitalizzazionePaola PisanoMinistro per la Pubblica AmministrazioneFabiana DadoneMinistro per gli affari regionali e le autonomieFrancesco BocciaMinistro per il Sud e la coesione territorialeGiuseppe Luciano CalogeroProvenzanoMinistro per le politiche giovanili e lo sportVincenzo SpadaforaMinistro per le pari opportunità e la famigliaElena BonettiMinistro per gli affari europeiVincenzo AmendolaMinistro degli affari esteri e della cooperazione internazionaleLuigi Di MaioMinistro dell’interno Luciana LamorgeseMinistro della giustiziaAlfonso BonafedeMinistro della difesaLorenzo GueriniMinistro dell’economia e delle finanzeRoberto GualtieriMinistro dello sviluppo economicoStefano PatuanelliMinistro delle politiche agricole, alimentari e forestali Teresa BellanovaMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mareSergio CostaMinistro delle infrastrutture e dei trasportiPaola De MicheliMinistro del lavoro e delle politiche socialiNunzia CatalfoMinistro dell’istruzione, dell’università e della ricercaLorenzo FioramontiMinistro della saluteRoberto Speranza Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismoDario Franceschini

29° Convegno Coordinamento legali Confedilizia,sul web tutti gli approfondimenti

Si è svolto a Piacenza l’annuale Convegno del Coordinamento legali di Confedilizia, tradizionaleappuntamento per trattare temi giuridici, relativi al condominio e alle locazioni, che richiama datutta Italia centinaia di avvocati ed esperti del settore.

Tutti gli approfondimenti relativi alla giornata settembrina sono ora sul sito di Confedilizia (cfr.altro articolo su questo Notiziario). Nella pagina dedicata è possibile consultare la raccolta degli ab-stract, suddivisi sulla base dei due argomenti oggetto del convegno, che quest’anno erano: “Locazionibrevi nel settore abitativo” e “Regolamento condominiale e tabelle millesimali dopo la riforma”. Itesti integrali saranno pubblicati nei due volumi contenenti gli Atti del convegno (maggiori informa-zioni al numero 06.679.34.89).

Sulla stessa pagina si trova il messaggio del Ministro per lo sviluppo economico, Patuanelli, unagalleria fotografica e la rassegna stampa della giornata alla quale hanno partecipato, tra gli altri, l’on.Tommaso Foti, componente Camera dei deputati, l’on. Massimo Garavaglia, componente Commissionebilancio, tesoro e programmazione Camera dei deputati, il sen. Maurizio Gasparri, presidente Giuntadelle elezioni e delle immunità parlamentari, l’on. Guido Guidesi, componente Commissione agricolturaCamera dei deputati, l’on. Luigi Marattin, componente Commissione bilancio, tesoro e programmazioneCamera dei deputati, l’on. Elena Murelli, componente Commissione lavoro pubblico e privato Camera deideputati, l’on. Roberto Traversi, Sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

CONSORZI BONIFICA E, IN PIÙ, ASSICURAZIONE?

Il titolo di un articolo su MF del 3.8.’19. Siamo alle solite. E come al solito diciamo: ma cosa vogliono gliassicuratori (che a cicli ritornanti, puntualmente, da tempo “ispirano” questi articoli)? Vogliono che pa-ghiamo sia le assicurazioni che i Consorzi di bonifica, per salvaguardarci dagli stessi ipotetici danni?

C’è un limite a tutto...

Festa nazionale del condominioLa Festa nazionale del condominio – giunta alla sua XVIª edizione – quest’anno ha avuto luogo a

Torino in una giornata ricca di spunti su un tema molto rilevante quale quello dell’abbattimentodelle barriere architettoniche per migliorare la vita di coloro che hanno – anche solo momenta-neamente – difficoltà motorie.

Durante la manifestazione – aperta con i saluti, tra gli altri, di Pier Luigi Amerio, presidente del-l’Associazione della proprietà edilizia di Torino, e di Giorgio Spaziani Testa, presidente diConfedilizia – vi sono state le relazioni di Cristian Tarasco sulle leggi per favorire l’eliminazionedelle barriere architettoniche, di Vincenzo Nasini sugli aspetti condominiali, di Silvia Fasolo suipiani per eliminare tali barriere, di Gabriele Piovano sulla Consulta per le persone in difficoltà, diRoberto Grassi Reverdini sulla legge “Dopo di noi”, sul trust e sull’affidamento.

Roberto Rosso, assessore della Regione Piemonte per i diritti civili, ha illustrato gli impegni e leprospettive dell’amministrazione regionale.

Nel pomeriggio, si è potuto assistere ad una prova di boccia paralimpica (grazie a Carlotta Visconti,atleta paralimpica e campionessa italiana di boccia a coppia BC3, coadiuvata da Mirco Garavaglia) eammirare lo spettacolo danzante delle splendide ballerine dell’Associazione “Ballo Anch’io”.

SE TAN TI PRO PRIE TA RI CHE NON SO NO ISCRIT TISA PES SE RO CO SA FA PER LO RO LA CON FE DI LI ZIASEN TI REB BE RO IL DO VE RE DI COR RE RE AD ISCRI VER SI

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6 ottobre2019

“1971: Nixon e Reagan contro gli africaniall’ONU”

“È stata diffusa una regi-strazione secretata di unaconversazione telefonica fraRichard Nixon (1913-1994),allora presidente degli StatiUniti, e Ronald Reagan (1911-2004), che lo sarebbe dive-nuto nel 1980. All’indomanidel voto all’ONU per il rico-noscimento della Repubblicapopolare cinese, l’allora go-vernatore della California Ro-nald Reagan apostrofò i de-legati dei Paesi africani chesi erano schierati contro lamozione USA come «scim-mie» «ancora a disagio conle scarpe!», scatenando l’ila-rità di Nixon. Lo scambio furegistrato da Nixon, ed entrònelle raccolte della BibliotecaPresidenziale che porta il suonome. Nel 2000 il nastro ven-ne diffuso, ma la parte razzistafu secretata ufficialmente perproteggere la privacy di Rea-gan. Quando nel 1971 le Na-zioni Unite votarono per as-segnare il seggio al Consigliodi sicurezza a Pechino anzi-ché a Taiwan, i delegati dellaTanzania iniziarono a ballaredurante l’Assemblea Gene-rale. Reagan, che disprezzavale Nazioni Unite e le consi-derava come una «corte fan-toccio» piena di «barboni»,avrebbe voluto che gli Usa siritirassero dal voto e addirit-tura dalle stesse Nazioni Unitee cercò di raggiungere tele-fonicamente Nixon. Quandofinalmente i due riuscironoa parlarsi, il loro sfogo si con-centrò sugli africani. ln unatelefonata successiva al se-gretario di Stato William Ro-gers, Nixon rincarò la dose:«Questi cannibali [...] Cristo,non indossavano nemmenole scarpe, e gli Stati Uniti do-vrebbero sottomettere il lorodestino a roba del genere».E ancora, in un’altra telefo-nata successiva «questa gentenon indossa ancora le scarpema vuol dare agli Stati Unitiun calcio sui denti», conti-nuando a citare le espressionidi Reagan”.

È quanto scrive la rivistamensile Storia in Rete sulnumero di settembre 2019.

INDISCRETO

CERTIFICAZIONEQUALITÀ IMMOBILI

Rivolgersi alla Confedilizia

Forma della cessione del contratto“Ai sensi dell’art. 36 della L. n. 392 del 1978, la cessione del contratto di locazione operata dal con-

duttore in occasione della cessione dell’azienda esercitata all’interno dell’immobile concesso in loca-zione non ha bisogno del consenso del locatore, ma deve essergli comunicata con letteraraccomandata con avviso di ritorno (o con modalità diverse, purché idonee a consentire la conoscenzadella modificazione soggettiva del rapporto); tale comunicazione, se non costituisce requisito di vali-dità della cessione nel rapporto tra conduttore cedente e terzo cessionario, condiziona tuttavia l’effi-cacia della cessione stessa nei confronti del contraente ceduto, nel senso che essa non gli è opponibilesino a quando la comunicazione non avvenga (e salva, comunque, la possibilità che il locatore vi siopponga per gravi motivi nel termine di trenta giorni). Ne consegue che la conoscenza «aliunde» dellacessione da parte del locatore non rileva, a meno che egli, avendola conosciuta, l’abbia accettata se-condo la disciplina comune dettata dall’art. 1407 cod. civ.”. Nella specie (sent. n. 17545/’18, inedita)la Cassazione ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto provata l’avvenuta co-municazione sulla base di indici presuntivi ritenuti idonei alla prova della conoscenza «aliunde»s, inassenza di qualsiasi forma di comunicazione tra originario conduttore e locatore o di accettazione.

Proprietari diversi e piani sovrapposti“In tema di piani sovrapposti di un edificio appartenente a proprietari diversi, gli spazi pieni o vuoti

che accedono al soffitto o al pavimento e non sono essenziali alla struttura divisoria restano esclusidalla comunione e sono utilizzabili rispettivamente da ciascun proprietario nell’esercizio del suo pienoed esclusivo diritto dominicale, ben potendo il possesso su di essi essere mantenuto «solo animo»”.Nella specie, la Cassazione (sent. n. 15048/’18, inedita) ha escluso la natura condominiale dello spaziovuoto esistente fra il solaio ed il controsoffitto e ha ritenuto che il proprietario dell’appartamento so-vrastante, collocando al di sotto degli assi di sostegno delle travi del suo pavimento dei tubi e dellecondutture, avesse compiuto uno spoglio in danno del possesso esercitato «solo animo» dal proprietariodell’immobile sottostante.

Inquilino, obbligo di verifica“Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore

l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessarioper lo svolgimento dell’attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie auto-rizzazioni amministrative; ne consegue che, ove il conduttore non riesca ad ottenere tali autorizza-zioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anchese il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato. La destinazione particolare del-l’immobile, tale da richiedere che lo stesso sia dotato di precise caratteristiche e che ottenga specifichelicenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presuppostoo, infine, quale contenuto dell’obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento del-l’immobile in relazione all’uso convenuto, solo se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, nonessendo sufficiente la mera enunciazione, in contratto, che la locazione sia stipulata per un certo usoe l’attestazione del riconoscimento dell’idoneità dell’immobile da parte del conduttore”. Importanteprincipio stabilito dalla Cassazione (sent. n. 14731/’18, inedita).

Abitabilità e locazione“In tema di locazione, l’inidoneità dell’immobile ai fini del conseguimento dell’abitabilità non rende

annullabile il contratto per errore sulla qualità dell’oggetto, ma determina il mancato rispetto dellequalità che l’immobile deve possedere e dunque un vizio della cosa locata, con conseguente esperi-bilità del rimedio risolutorio previsto dall’art. 1578 cod. civ.”. Lo ha stabilito la Cassazione con sentenzan. 15378/’18, inedita.

Accertamenti catastali e categorie speciali“In tema di rendita catastale – ha detto la Cassazione (sent. n. 22103/’18, inedita) – nell’ipotesi in

cui l’immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assumerilevanza la corrispondenza rispetto all’attività in concreto svolta all’interno dello stesso che può co-stituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata. (Nella specie,in applicazione del principio, la Suprema Corte ha confermato la decisione impugnata che aveva ri-tenuto legittima, in difetto di prova di trasformazioni tali da dimostrare il mutamento di destinazione,la modifica di classamento di un immobile con caratteristiche oggettive e strutturali proprie della ca-tegoria speciale D/4, in quanto costruito e adibito a speciali esigenze di un’attività commerciale)”.

a cura dell’UFFICIO LEGALE della Confedilizia

GIURISPRUDENZA CASA INEDITA

Lo Stato democratico-liberaleLo Stato democratico-liberale non è necessariamente eterno, ma è nato e si è consolidato grazie a

ragioni molteplici storiche, culturali, religiose, economiche e secondo alcuni forse anche geografiche;che per le stesse ragioni, senza una coraggiosa capacità di cambiamento, può anche regredire efallire; che in questo momento subisce il confronto con alcuni sistemi autoritari, anche se non certocon tutti i sistemi autoritari, che sembrano mostrare una maggiore capacità di intervento rispettoalla percepita incertezza, insicurezza, incapacità decisionale e difetto di visione di molte democrazie,assicurando così la più volte richiamata output legitimacy.

Antonio Malaschini

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7ottobre2019

Ballo Anch’io“Ballo Anch’io” è un’asso-

ciazione sportiva dilettanti-stica. Si occupa di danza perpersone diversamente abilisia con i corsi di “Special dan-ce” per persone con bisognieducativi speciali sia conquelli di “Danza in carrozzi-na” per persone con difficoltàmotorie.

Ufficialmente la danza incarrozzina è nata in Inghil-terra come terapia riabilita-tiva per i reduci di guerra.Via via si è sviluppata nonsolo per le valenze motorie,ma anche per quelle espres-sivo-comunicative, dando lapossibilità a chi è impeditomotoriamente di esprimerele emozioni interiori, passan-do così dalla modalità del-l’apparire a quella dell’essere:“sono una persona ed espri-mo ciò che sento indipen-dentemente dalle mie diffi-coltà motorie”.

Ci sono differenti stili, daballare singolarmente, a cop-pie o in gruppo. Della cate-goria standard e latino-ame-ricano si tengono ogni annoi campionati europei e mon-diali. La danza sportiva è ri-conosciuta dall’IPC (Interna-tional Paralympic Committee)anche se non fa ancora partedel programma paralimpico.L’associazione “Ballo Anch’io”è nata da un incontro fortuitotra l’insegnante di danza Ma-rilena Goria, l’insegnante dieducazione fisica adattata Li-via Susella e l’insegnante bel-ga di danza in carrozzina,Lucienne Swinnen. Incontroche è proseguito in una pro-ficua collaborazione. Attual-mente l’associazione è asso-ciata alla FIDS (Federazioneitaliana danza sportiva, di cuiMarilena Goria è membrodella Commissione tecnicanazionale per l’attività para-limpica).

Ballare, esprimersi, socia-lizzare sono i desideri comunialla maggior parte delle per-sone: la danza in carrozzinapermette la realizzazione ditali desideri attraverso il mo-vimento del corpo. La per-sona può esprimere ciò cheè, indipendentemente da ciòche appare. Attraverso i varigeneri musicali, ognuno puòesprimere le proprie poten-zialità di movimento, a voltenascoste. La realizzazione disemplici sequenze coreogra-fiche dà il piacere del lavoroin gruppo.

L’associazioneè presente su Internet

www.balloanchio.it

ASSOCIAZIONI

Locazione commerciale: a chi spetta con-trollare l’idoneità dei locali all’uso specifico?

Nei contratti di locazione relativi ad immobilidestinati ad uso non abitativo, grava sul con-duttore l’onere di verificare che le caratteristichedel bene siano adeguate a quanto tecnicamentenecessario per lo svolgimento dell’attività cheegli intende esercitarvi, nonché al rilascio dellenecessarie autorizzazioni amministrative; neconsegue che, ove il conduttore non riesca adottenere tali autorizzazioni, non è configurabilealcuna responsabilità per inadempimento a ca-rico del locatore, e ciò anche se il diniego siadipeso dalle caratteristiche proprie del benelocato.

Infatti, la destinazione particolare dell’im-mobile, tale da richiedere che lo stesso siadotato di precise caratteristiche e che attengaspecifiche licenze amministrative, diventa rile-vante, quale condizione di efficacia, quale ele-mento presupposto o, infine, quale contenutodell’obbligo assunto dal locatore nella garanziadi pacifico godimento dell’immobile in relazioneall’uso convenuto, solo se abbia formato oggettodi specifica pattuizione, non essendo sufficientela mera enunciazione, in contratto, che la loca-zione sia stipulata per un certo uso e l’attestazionedel riconoscimento dell’idoneità dell’immobileda parte del conduttore. Esemplare in argomentola sentenza n. 14731 della Corte di Cassazionecivile, sez. III, del 7 giugno 2018.

È lecita la clausola del contratto che ponei tributi a carico del conduttore?

La questione è stata a lungo dibattuta in giu-risprudenza sino ad una recente pronunciadella Corte di Cassazione a Sezioni Unite (8marzo 2019, n. 6882), sentenza in cui gli Ermel-lini hanno dichiarato la compatibilità con lanorma costituzionale in tema di capacità con-tributiva (art. 53 della Costituzione) di clausole,contenute nei contratti di locazione ad uso nonabitativo, mediante le quali le parti possono pat-tuire la traslazione delle imposte sulla proprietà(ICI e poi IMU) dal locatore al conduttore. Talipattuizioni costituiscono soltanto un’integra-zione ed una diversa modulazione del canonedi locazione, ma non spostano in capo al con-duttore l’onere di corresponsione delle imposte,rimanendo il locatore unico diretto obbligatoverso il fisco.

L’impianto elettrico non a norma può es-sere causa di risoluzione del contratto?

Il difetto dell’impianto elettrico, non a normarispetto alle normative vigenti, non rientra nellacategoria delle riparazioni straordinarie di com-petenza del locatore, ma nella categoria delvizio della cosa locata, per il quale, secondol’art.1578 Cod. civ., qualora il bene oggetto delcontratto, al momento dellaconsegna, sia affetto da viziche ne diminuiscono in modoapprezzabile l’idoneità all’usopattuito, il conduttore può do-mandare la risoluzione delcontratto o una riduzione delcorrispettivo, salvo che si trattidi vizi da lui conosciuti o fa-cilmente riconoscibili e peril quale, il locatore, se nonprova di aver ignorato senzacolpa i vizi della cosa al mo-mento della consegna (ovverol’impossibilità di venirne aconoscenza con la normalediligenza), è tenuto a risarcirei danni derivanti dai vizi stessi. (In questo senso,tra le diverse, anche Tribunale Catania sez. V,23/04 /2019, n.1674).

Il locatario può installare i condizionatorisenza autorizzazione del proprietario?

Il conduttore ha la possibilità d’installare a pro-prie spese i condizionatori anche senza alcuna au-torizzazione specifica del proprietario. I condizio-natori, infatti, non rientrano tra gli interventi dimiglioria per i quali è necessario il preventivo con-senso del locatore, ma sono qualificati come “ad-dizioni”, in quanto si tratta di opere o impianti chemantengono una loro autonomia rispetto all’im-mobile e che, proprio per questa ragione, possonoessere rimossi al termine della locazione con con-seguente riduzione in pristino dei locali.

L’art. 1593 del Codice civile, infatti, stabilisce che“Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosalocata ha diritto di toglierle alla fine della locazionequalora ciò possa avvenire senza nocumento dellacosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere leaddizioni stesse. In tal caso questi deve pagare alconduttore un’indennità pari alla minor somma tral’importo della spesa e il valore delle addizioni altempo della riconsegna”.

CASI CLINICI DI LOCAZIONE a cura di Flavio Saltarelli

Locazione commerciale e idoneità specifica

dell’immobileLegittime le clausole che pongono a carico

del conduttore le imposte

Impianto elettrico non a norma e risoluzione

del contrattoIl conduttore

può installare i condizionatori

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Immobili in leasing, fino alla riconsegna l’Imu è del locatario “Per gli immobili concessi in leasing l’Imu è dovuta dal locatario anche a seguito della risoluzione

del contratto, fino a quando non intervenga la riconsegna del bene. È quanto emerge dalla sentenzan. 19166/2019 (…), con cui la Corte di Cassazione ha risolto in senso favorevole alle società di leasingil contrasto interpretativo insorto tra queste ultime e i Comuni impositori, in merito alla soggettivitàpassiva d’imposta per immobili concessi in leasing, nei casi in cui il relativo contratto sia stato risoltoma l’immobile non sia stato immediatamente restituito (…). Tale soluzione si fonda sull’osservazioneche proprio fino alla riconsegna si mantiene inalterata quella peculiare relazione tra l’utilizzatore el’immobile che giustifica la riconduzione della soggettività passiva a tale soggetto dal punto di vistadella capacità contributiva. Infatti, i giudici di legittimità hanno ripreso la propria giurisprudenza intema di «ultrattività» degli effetti (civilistici) del contratto di locazione, i quali si estendono fino allariconsegna dell’immobile, determinando il permanere delle obbligazioni contrattuali, dei rischi edegli oneri in capo al locatario (…). Così, la Corte ha riconosciuto che le esplicite indicazioni conte-nute sia nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione Imu, approvate con d.m. 30.10.’12(ove è stato chiarito che la società di leasing acquista la soggettività passiva ed è gravata dall’obbligodichiarativo solo a seguito della «riconsegna» dell’immobile) sia nella definizione di cui all’art. 1,comma 672, della legge 147/’13 – secondo cui la durata del contratto di leasing comprende il periodotra la data di stipulazione e la data di riconsegna del bene – non presentano carattere innovativo,bensì ricognitivo di un principio generale in tema di leasing, valevole sia in materia civilistica che inmateria tributaria”.

È quanto scrive Il Sole 24Ore del 19.7.’19.

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8 ottobre2019

da il Giornale, 16.7.’19

COSTO CORSI ON LINE200 EURO E 40 EURO

L’amministratore preparatonon sarà colto in difetto

dall’assembleatelefono verde 800 400 762 in orari di ufficio

[email protected]

Annelisa MacrìÈ nata a Roma, dove attual-

mente vive e lavora. Conclusi gli studi scolastici

presso il liceo classico “Tas-so” di Roma, si iscrive e con-segue la laurea in scienzebiologiche all’Università deglistudi La Sapienza.

Dopo un periodo inizialedi lavoro svolto presso la fa-coltà di biochimica della Sa-pienza sotto la guida del pro-fessor Eraldo Antonini, è as-sunta al “Centro porfirie emalattie rare” dell’ospedaleSan Gallicano di Roma, dovetuttora è in servizio e dove,oltre all’attività di ricerca, sioccupa di diagnosi, terapia, follow-up e prevenzione di alcunedi queste patologie.

Al di là del lavoro prestato nel campo delle malattie rare,ambito della medicina assolutamente negletto fino a qualcheanno or sono, tanto che tuttora si parla di “malattie orfane”, hacoltivato sempre l’interesse per il settore immobiliare, collabo-rando da anni allo sviluppo della Confedilizia di Roma, di cui èvice presidente vicario nonché responsabile della sezione“Amici Veri”.

All’interno dei gruppi di lavoro dell’Associazione, si occupadella promozione del tesseramento soci, dei rapporti con le or-ganizzazioni sindacali e con gli uffici delle amministrazionilocali per la promozione e gestione degli Accordi territoriali,recentemente sottoscritti nelle città ad alta tensione abitativadella provincia. Partecipa inoltre alle iniziative del gruppo dilavoro per la riqualificazione dei centri urbani minori e la rige-nerazione urbana.

A livello nazionale è consigliere di Confedilizia.

LE DONNE DI CONFEDILIZIA

da Corriere della Sera, 6.10.’19

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9ottobre2019

IMPORTANTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULL’ECOBONUS E I SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO D’IMPRESA (INCLUSE LE SOCIETÀ)

Con recentissima sentenza n.19185/19, depositata il 23 luglio2019, la Corte di cassazione, sez.V, si è espressa in modo moltonetto in merito alla spettanzadella detrazione “ecobonus” perinterventi di riqualificazione ener-getica su immobili locati a terzida esercenti impresa, incluse lesocietà.

L’ Agenzia delle entrate rico-nosce – sin dalla circolare n. 36del 2007 – che “l’agevolazione inesame, a differenza di quantoprevisto per la detrazione relativaagli interventi di ristrutturazioneedilizia, che è espressamente ri-servata ai soli edifici residenziali,interessa i fabbricati appartenentia qualsiasi categoria catastale(anche rurale), compresi, quindi,quelli strumentali”.

Eppure la stessa Agenzia so-stiene, sulla base di un’interpre-tazione sistematica della norma-tiva, che l’ecobonus spetta allesocietà solo per gli immobili stru-mentali, intendendosi come taliquelli strumentali per natura oper destinazione, mentre restaesclusa per gli immobili patri-monio – si veda ris. n. 340/E del1° agosto 2008, la cui validità èstata ribadita nelle Guide del-l’Agenzia sulle agevolazioni fiscaliper il risparmio energetico – oper gli immobili merce – si vedaris. n. 303/E del 15 luglio 2008,anch’essa riconfermata nella ci-tata Guida sulle agevolazioni fi-scali per il risparmio energetico.

Ebbene, il principio di dirittoaffermato – al p. 1.1.8. della sen-tenza in rassegna – è il seguente:

“Il beneficio fiscale, consistentein una detrazione dall’impostalorda per una quota pari (all’epo-ca, n.d.r.) al 55 per cento degliimporti rimasti a carico del con-tribuente, di cui all’art. 1, commi344 e seguenti, della L. n. 297/2006(Finanziaria 2007) e al decretodel ministero dell’economia e dellefinanze del 19 febbraio 2007, perle spese documentate relative adinterventi di riqualificazione ener-getica di edifici esistenti, spettaanche ai soggetti titolari di redditodi impresa (incluse le società), iquali abbiano sostenuto le speseper l’esecuzione degli interventidi risparmio energetico su edificiconcessi in locazione a terzi”.

La sentenza motiva quindi leproprie conclusioni partendo dalleseguenti considerazioni. In primoluogo, la Cassazione ricorda chesul piano giuridico una risolu-zione – nel caso di specie, lacitata ris. n. 340/1998 – è solo unparere formulato dall’Agenzia inrelazione ad un caso specifico,… che non vincola …. il giudice.

In secondo luogo, l’interpre-tazione dell’Agenzia è incompa-tibile con l’interpretazione lette-rale delle norme che introducono

l’agevolazione, che non preve-dono alcuna limitazione sogget-tiva né oggettiva.

E qui la Cassazione affermaun altro principio decisivo, cioèche l’interpretazione “sistematica”della norma sia un criterio sus-sidiario cui ricorrere solo se l’in-terpretazione letterale non “siasufficiente ad individuarne inmodo chiaro ed univoco il relativosignificato e la connessa portataprecettiva”.

Ma anche ai fini dell’interpre-tazione sistematica – ove non siasufficiente l’interpretazione let-terale – sono stati individuatistrumenti ben precisi; ad esempio,prosegue la sentenza, vi è sial’interpretazione ‘estensiva’ checonsente l’utilizzazione di normeregolanti casi simili (e non giàidentici) sia l’interpretazione ‘ana-logica’, che permette l’utilizza-zione di norme che disciplinanomaterie analoghe.

A noi viene in mente il tratta-mento fiscale del sismabonus,che non prevede limitazioni cir-ca la tipologia di immobili, eper i quali l’Agenzia delle entrateha pacificamente riconosciutola spettanza dell’agevolazioneanche per gli immobili locati aterzi (si veda ris. n. 22/E del 12marzo 2018).

In altri termini, sostiene la sen-tenza, l’utilizzo ingiustificato delcriterio interpretativo rischia dideterminare “il risultato di mo-dificare la volontà della normasì come inequivocabilmenteespressa dal legislatore”.

Ed è la stessa sentenza ad in-dicare quale è stato il risultato ditale ingiustificata interpretazionesistematica; infatti la finalità dellanorma non è quella – sostenutadall’ufficio – di promuovere ilconseguimento del risparmioenergetico nell’esercizio dell’at-tività imprenditoriale (e quindilimitatamente ai soli edifici esi-stenti direttamente utilizzati), maun ben più ampio “intento di in-centivare gli interventi di miglio-ramento energetico dell’interopatrimonio immobiliare nazio-nale, in funzione della tutela del-l’interesse pubblico ad un gene-ralizzato risparmio energetico”.

Il concetto è ripreso più avanti,affermando che il dato letteraleè chiaro nell’indicare che il be-neficio spetta a tutte le categorieimmobiliari ed a tutti i soggetti,in coerenza con la finalità pub-blicistica di un generalizzato mi-glioramento energetico del pa-trimonio immobiliare nazionale,che rimarrebbe parzialmente(con riferimento ai beni possedutidalle società di gestione immo-biliare) indebolita a causa del-l’interpretazione restrittiva pro-posta dall’Agenzia.

La sentenza poi si premura diconfutare altre possibili obiezioni;

ad esempio la classificazionedegli immobili, prevista nel TUIR(Testo Unico delle Imposte suiRedditi), in “strumentali”, “merce”e “patrimonio”, incide solo sulpiano contabile e fiscale delleimposte sui redditi, ma non incidesulla spettanza dei bonus fiscali,la cui normativa non prevedeappunto alcuna distinzione og-gettiva.

Auspichiamo pertanto che di-nanzi ad un’interpretazione cosìchiara e motivata, possa esseredefinitivamente superata l’obie-zione dell’Agenzia delle entratecirca la spettanza dell’ecobonussugli immobili abitativi locatidagli esercenti impresa, inclusele società.

Per concludere, sembra inoltreevidente che quanto affermatoper i beni locati dalle societàdebba valere anche per i benimerce, sulla base del medesimoprincipio per cui l’interpretazioneletterale della norma non auto-rizza limitazioni oggettive né sog-gettive.

È altresì evidente, infine, cheil principio affermato con riferi-mento alla detrazione del 55 percento all’epoca vigente valga perogni misura di detrazione eco-bonus oggi esistente, in consi-derazione del fatto che la nor-mativa, sia primaria che di at-tuazione, è rimasta sostanzial-mente invariata.

Francesco Veroi

Le ricetteConfederalidi Marco FantiniRisotto alla zucca e porcini

Ingredienti per 6 persone500 gr. Riso Vialone nano, sca-

logno, peperoncino, 350 gr. zucca,sale e pepe, vino bianco, 70 gr.grana, brodo vegetale, cipolla, tritodi rosmarino, burro, Alpestre, olioe.v.o., 6 cappelle di fungo porcino.

ProcedimentoSoffriggere la cipolla in olio e pe-

peroncino sfumando con l’Alpestre.Mettere la zucca tagliata a dadini,coprirla con il brodo e proseguirela cottura fintanto che la zucca ri-sulti morbida (aggiungere al biso-gno altro brodo).

Proseguire versando il riso, farlotostare, sfumarlo con il vino; pro-seguire la cottura con il brodo ag-giungendolo al bisogno.

In foglio singolo di carta sta-gnola, unta con poco olio, metterela cappella del porcino con il tritodi rosmarino, sale e pepe. Formareil cartoccio e mettere in forno a 180°per circa 10/12 minuti.

Al termine della cottura del ri-sotto mantecarlo con burro e grana.

Servire il risotto con la cappelladel fungo nel centro del piatto.

da IL FOGLIO, 2.10.’19

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10 ottobre2019

IL VIAGGIODI PIOVENE (63)Nemi

Il lago di Nemi chiudevale navi di Caligola che, ri-portate a superficie, furonopoi distrutte dagli eventi bel-lici, e oggi ricostruite nel pic-colo museo. Intorno ad essosi colgono le famose fragole,proprie di questa terra in cuii sapori si concentrano. È laplaga delle vacanze, delle fet-tuccine mangiate non, comea Napoli, arrotolandole, bensìlasciandole pendere dallabocca e succhiando. Ma losfondo è solenne, tracciatocon poche linee essenziali,e con pochi colori largamentecompiti. Si direbbe che lanatura abbia sacrificato il gu-sto della sfumatura all’intentodella grandezza. L’azzurrodei laghi è reso più forte daltono scuro dei pendii, deglialberi, dell’erba bruciata neimesi caldi: il fondo scuro,che dà intensi risalti, comenei quadri antichi, è il segretodel pittoresco. E, come nelleantiche nature morte, gli og-getti consueti appaiono no-bilitati. Presso Nemi si in-contrano distese azzurrastredi cavoli, che viste da lontanosembrano un altro lago. Unapreziosa patina le vela. Quitutto tende a un unico fine:la nobilitazione. Se da Roccadi Papa si sale in cima amonte Cavo, che è il puntodominante di questa plaga,si incontrano, come dovun-que, le compagnie di turistie gitanti, la commedia di ge-nere, un po’ facile e dialettale,della Roma minore. Ma quan-do ci si affaccia ecco i duelaghi, le borgate tra collinae pianura, e Roma in lonta-nanza. Certo in questo pae-saggio vi è qualche cosa difatale; forse di troppo potenteper gli italiani e per un popolomoderno di forza media. Nonè il sublime del paesaggiodella Sicilia, lontano, quasidisinteressato dagli uomini.Questo del paesaggio romanoè un sublime attivo, che gra-va sugli animi, fa violenza;che schiaccia gli uomini o liesalta.

(da: G. Piovene, Viaggio in Italia,

Baldini-Castoldi ed.)

600mila euro di danno erariale per canoni non riscossi “Un danno erariale da 600.000 euro per i Comuni di Napoli, Cava dei Tirreni e Pomigliano d’Arco

è stato scoperto dalla Guardia di finanza su mandato della Corte dei conti della Campania. L’inchiestaha riguardato quattro strutture sportive date in gestione a due associazioni sportive dilettantistichesenza che venisse riscosso il canone di locazione. I gestori sostengono di avere sempre pagato gliaffitti e di avere compensato con essi i necessari lavori di manutenzione che i Comuni non volevanoeseguire”.

(La Verità 4.8.’19)A Roma bus nuovi già guasti“Nel primo giorno di funzionamento, si sono già registrati quattro guasti sui nuovi autobus di Roma

(…). Le prime avarie, raccontano gli autisti, sono state rilevate già nel pomeriggio, quando sul cru-scotto di quattro bus si sono accese spie di avaria al motore e uno di essi ha dovuto fermarsi in attesadel carro attrezzi. Per Atac si tratta di problemi fisiologici”.

(La Verità 4.8.’19)Sanità laziale, “esami «proibiti» in un ospedale su due”Nel Lazio “meno del 50% delle strutture sanitarie rispetta i 60 giorni previsti. Tra gli esami im-

possibili mammografie, tac, ecodoppler”.(Il Tempo 30.7.’19)“La Capitale invasa da 338 accampamenti rom abusivi”“Duemila persone vivono in baracche tra rifiuti e sporcizia. Dal centro storico a Prati, dall’Eur ai

Parioli, dall’Appio fino a Monteverde”(Il Tempo 5.9.’19)“Per 32 anni in manicomio. Ma era sano”“L’incubo assolutamente reale che ha stravolto l’esistenza di Giovanni – nome di fantasia – entrato

nel 1967, all’età di 9 anni, nell’ospedale psichiatrico di Grifalco, piccolo paese in provincia di Catan-zaro, e uscito da quella struttura solo nel 1999, all’età di 41 anni, scoprendo di essere sempre statosano di mente, oggi può essere ricompensato, secondo la giustizia italiana, con una cifra irrisoria,appena 50mila euro come risarcimento”.

(Il Tempo 10.9.’19)“Il 40% dei dentisti italiani scappa all’estero per prendere la laurea”“Secondo la federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, nel 2017 era

pari al 40% la quota di dentisti italiani con la laurea conseguita all’estero. Molto più bassa, invece,la percentuale tra i medici: su oltre 400.000 professionisti, sono poco più di 3.000 (meno dell’1%)coloro che si sono laureati fuori dall’Italia”.

(Il Tempo 10.9.’19)

BELLITALIA

Cedolare secca per i negozi, quando optareL’Agenzia delle entrate, con nota n. 268 del 18.7.’19, ha risposto ad un interpello sulla possibilità

(o meno) di accedere al regime della cedolare secca per i contratti di locazione di immobili commer-ciali di categoria C/1, qualora, effettuata la risoluzione di un contratto di locazione in data 25 maggio2018, venga stipulato nel 2019, tra gli stessi soggetti e per il medesimo immobile, un nuovo contratto.Il parere è positivo. Infatti, le Entrate hanno evidenziato che nel caso di specie, proprio poiché si è inpresenza di un contratto di locazione già risolto nel mese di maggio 2018 (e quindi non rientrantenella previsione normativa che non permette l’opzione nel caso in cui alla data del 15 ottobre 2018risulti in essere per lo stesso immobile e tra gli stessi soggetti un contratto non scaduto, interrottoanticipatamente), appare rilevante proprio tale circostanza. Di conseguenza, non operando il divieto,il contribuente istante può optare per la cedolare ancorché, a seguito della stipula del nuovo contrattonel 2019, gli immobili risultino utilizzati dal precedente conduttore.

“Divisa neutrale”per una scuola inglese, ragazze per protesta tutte in gonna

“No. non lo vogliono indossare quel pantalone grigio anonimo”. Inizia, così, un articolo de La Re-pubblica, del 27.8.’19, che parla della protesta messa in atto dalle ragazze della scuola secondaria diLewes, nell’East Sussex, contro la regola – imposta dalla preside a tutte le studentesse dell’istituto– di indossare sempre i pantaloni: le ragazze, per manifestare il loro dissenso, hanno deciso di en-trare in classe, il loro primo giorno di scuola, tutte in gonna.

Come si può leggere nell’articolo, la norma – introdotta dall’istituto inglese in nome della “neutralitàdi genere” per far sentire a proprio agio soprattutto gli studenti transessuali – ha subito generato scalporee critiche: i genitori hanno lanciato petizioni su internet che hanno raccolto centinaia di firme. Senzacontare che “secondo i legali di alcuni genitori, i dirigenti scolastici potrebbero rischiare di essere de-nunciati perché le nuove norme discriminerebbero le ragazze che vogliono indossare la gonna”.

BELLEUROPA

Anche nella scuola tuttociò che è ugualitario, uni-forme, obbligatorio è il male;e la varietà e la libertà sonoil bene.

Luigi Einaudi

Ricordare quel che è vivo in noi del passato giova a conoscere il presente ed a preparare l’avvenireLuigi Einaudi,

La condotta economica e gli effetti sociali della guerra italiana. Bari 1933

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11ottobre2019

I pet più ricchi al mondo“C’è chi si guadagna da vivere con servizi fotografici, spot pubbli-

citari e comparsate sul piccolo e grande schermo, come Grumpy Cat,il gatto inglese dall’aria perennemente imbronciata diventato unastar del web, con milioni di follower sui suoi account di Facebook eInstagram (…). Poi c’è chi, come Choupette, la gattina di Karl Lager-

feld, non ha mai dovuto fare niente per avere una vita da star: la sua semplice esistenza fece per-dere la testa al grande stilista, direttore creativo di Chanel e del pret-à-porter di Fendi, fino al giornoprima della sua scomparsa, avvenuta il 19 febbraio. Choupette, grazie all’eredità lasciatale da La-gerfeld, potrà continuare a vivere da regina, circondata dagli agi che il suo compagno umano avevapensato per lei e che comprendono dame di compagnia, spazzolatore (…), parrucchiere profes-sionista, cuochi, veterinario sempre a disposizione e molto altro (…) La fortuna di Grumpy Cat èstimata in 100 milioni di dollari, per il lascito a Choupette si è parlato di 100 milioni di euro. Tra ipet più ricchi al mondo anche Gunther V, spettacolare pastore tedesco, terza generazione di ere-ditieri: la fortuna originaria, oltre cento milioni di euro, arrivò al nonno Gunther III dalla contessatedesca Karlotta Leibenstein. Fruttuosamente investito fino a triplicarne l’ammontare, il denaropassò a Gunther IV (…), poi a Gunther V. Molto ricco, secondo la classifica recentemente pubblicatadal Daily Mail, pure il pollo Gigoo, compagno di vita del miliardario britannico Miles Davis, chenel testamento gli lasciò 15 milioni di sterline dando istruzione perché potesse continuare a godersi,protetto e coccolato, la loro tenuta di campagna”.

Così Il Sole24Ore nell’inserto “La pet economy” del 23.5.’19.

Bismarck e i cani dell’impero“Bismarck (…) fu il primo «Cancelliere di ferro» della Germania e il principale artefice della na-

scita dell’impero tedesco. Dopo essere già stato il primo ministro della Prussia per undici anni, fucancelliere del Reich, nonché l’uomo più potente d’Europa, tra il 1871 e il 1890. Chiuso e difficile,aveva, più che per le persone, una passione smodata per i cani, giganteschi alani che l’accompa-gnavano ovunque. Ne teneva sempre due, un maschio e una femmina (la cagna «consorte»). Mentrele figure politiche di oggi perlopiù tengono i cani per risultare simpatici ai loro elettori, era con-vinzione dei diplomatici a Berlino che Bismarck li tenesse con sé, oltre che per genuino affetto,soprattutto per intimidire i suoi interlocutori. I cani di Bismarck diventarono noti al grande pubblicoquando, al Congresso di Berlino del 1878, il suo alano Tyras attaccò il cancelliere russo, AlexanderGorchakov. Il Congresso si svolse per «rettificare» il Trattato di Santo Stefano, con il quale la Russia,dopo aver sconfitto la Turchia nella guerra del 1877-78, aveva accresciuto, eccessivamente, secondoqualcuno, il suo potere nei Balcani. Da quel punto, per il pubblico tedesco, Tyras e i suoi compagnie discendenti diventarono noti popolarmente come i reichshunden, i «cani dell’impero» e una sortadi marchio di fabbrica del Cancelliere”.

È quanto scrive ItaliaOggi del 10.8.’19.

Prorogata di 12 mesi l’ordinanza per i cani a tutela dell’incolumità pubblica

Il Ministero della salute, con ordinanza del 18.7.’19 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 22.8.’19,n. 196), ha prorogato di 12 mesi (a decorrere dalla data del 30.8.’19) l’ordinanza contingibile edurgente del 6.8.’13 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani cosìcome modificata nel 2015. Tale ulteriore proroga si è resa necessaria “nelle more dell’emanazionedi una normativa organica in materia”.

Per iscriversi all’Associazione Amici Veri a tutela degli animali domestici, informarsi presso l’Associazione territoriale Con-fedilizia di riferimento

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

IL NUOVO GOVERNO CONSENTA ALL’IMMOBILIARE DI FAVORIRE LA CRESCITA

Dichiarazione del presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa

“All’Esecutivo ultimamente insediatosi, Confedilizia non può che ribadire le posizioni espresse inoccasione dei cinque incontri fra Governo e associazioni di categoria svoltisi immediatamente primadella crisi politica.

Occorre in primo luogo convincersi che il settore immobiliare, se lasciato libero di esprimersi, èun formidabile motore di sviluppo e di crescita, capace di determinare l’aumento dell’occupazione ela ripresa dei consumi.

I dati Istat ed Eurostat sul perdurante calo del valore degli immobili, in controtendenza rispetto atutti gli altri Paesi europei, sono drammatici per famiglie e imprese. Per ribaltare questa situazionedi crisi, occorrono interventi capaci di rilanciare il comparto.

Dal punto di vista fiscale, non può negarsi il ruolo negativo – recentemente rilevato anche dall’Abi edalle organizzazioni del commercio e dell’artigianato – che svolge la patrimoniale immobiliare da 22 mi-liardi di euro l’anno (tra Imu e Tasi, 183 miliardi di tassazione dal 2012 ad oggi). Un’imposizione chenon risparmia neppure beni privi di qualsiasi possibilità di generare un reddito, giungendo a colpire per-sino quelli inagibili e inabitabili. Iniziare a ridurla sarebbe un’azione di buon senso, oltre che di equità.

Più in dettaglio, Confedilizia ha da tempo indicato alcune misure concrete: stabilizzazione e raf-forzamento della cedolare secca sugli affitti, per favorire la mobilità del lavoro e fermare la crisi delcommercio; stabilizzazione e perfezionamento degli incentivi per gli interventi sugli immobili, relativia ristrutturazioni, risparmio energetico e miglioramento sismico; modifica del regime tributario dellesocietà immobiliari, anche per incoraggiare la riqualificazione urbana”.

occhioal nostropatrimonio

storico

64Collaborano i lettori

Segnalazioni alla redazione

Episcopia (Pz)Tra i molti suggestivi edi-

fici del borgo di Episcopia,spicca – scrive sul Giornaledell’Arte Alberto Maria Vi-sconte – il monastero diSanta Maria del Piano (Xsecolo), in cui si conservaun’immagine della Madon-na oggetto di particolaredevozione. All’interno delmonastero si trova una cap-pella affrescata nel ‘500 dalpittore locale Giovanni To-disco da Abriola in cui sonoraffigurati episodi del Di-luvio Universale, oggi gra-vemente compromessi. Se-coli di incuria ed esposi-zione agli agenti atmosfericihanno danneggiato la cap-pella, che è stata oggetto diun unico intervento manu-tentivo consistente in colatedi cemento che, con lo sco-po di consolidare la strut-tura, hanno ulteriormentecompromesso gli affreschi.Di proprietà della Chiesa,la Cappella di Santa Mariaè posta sotto la tutela (invi-sibile per non dire assente)della Soprintendenza delleBelle Arti della Basilicata,che più volte si è dichiaratapriva di fondi. Il mio intento,in qualità di amministratorecomunale di Episcopia, èquello di tramandare allegenerazioni future quantodi prezioso possiede il pae-se. Indifferenza e burocraziarendono però difficile l’ope-ra, mentre gli affreschi diun luogo così significativoper la comunità vanno scom-parendo. Prima che sia trop-po tardi, sarebbe bene – con-clude Visconte – interveniree restituire a queste pitturela meritata dignità.

Politica e antipolitica

È forse la poca, e non latroppa politica, a far crescerel’antipolitica.

Antonio Malaschini

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12 ottobre2019

La tesi di Karl Popper

La tesi di Karl Popper, cheritiene Platone un pensatoreprofondamente antidemocra-tico, modello per il successivostoricismo hegeliano e mar-xista e alle radici dei totali-tarismi moderni, continua permolti a essere valida.

Antonio Malaschini

Iva per interventi su ascensori

Il rifacimento o l’adeguamentodegli ascensori alle esigenze deisoggetti che versano in condi-zioni di disabilità motoria e sen-soriale si considerano opere di-rette alla eliminazione delle bar-riere architettoniche. Pertanto,qualora sia comprovato che gliinterventi di modifica degli im-pianti siano effettuati in ragionedell’adeguamento degli stessialle esigenze delle persone condisabilità motorie, si ritiene chead essi debba applicarsi l’Ivacon l’aliquota del 4%.

La maggioranzaIo considero empia e dete-

stabile questa massima: che inmateria di governo la maggio-ranza di un popolo ha il dirittodi fare tutto.

Alexis de Tocqueville

da Corriere della Sera, 7.9.’19

Compito della scuola è for-mare l’intelletto e il caratteredel giovane, in guisa che pos-sa orientarsi in seguito nellavita per affrontare e superarele difficoltà che gli si pare-ranno incontro.

Luigi Einaudi

da ItaliaOggi, 6.9.’19

CONFEDILIZIA A MISIANI: IL PROBLEMA DELL’IMU E DELLA TASI È IL LORO PESO

Ridurre la patrimoniale sugli immobili da 22 miliardi l’annoDichiarazione del presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, in relazionealle dichiarazioni del viceministro dell’economia e delle finanze Antonio Misiani

“Il problema della patrimoniale Imu-Tasi non è la sua complessità, bensì il suo peso, giunto ormaia 22 miliardi di euro annui. La Commissione Finanze della Camera lo ha compreso e, nel corso delleaudizioni svoltesi fino allo scorso luglio, aveva spostato l’obiettivo dall’unificazione dei due tributi lo-cali alla loro riduzione. Confidiamo che la nuova maggioranza voglia proseguire su questa strada,così da iniziare a restituire fiducia ad un comparto in crisi come quello immobiliare.

Confedilizia aveva indicato come priorità quelle degli immobili sfitti per assenza di inquilini e degliimmobili inagibili e inabitabili, la cui tassazione si traduce in una vessazione nei confronti dei giàsfavoriti proprietari interessati. Ma l’azione dovrebbe poi svilupparsi in modo più ambizioso, ad esem-pio attraverso l’estensione a tutte le tipologie di contribuenti e di immobili della deducibilità dal red-dito dell’imposta locale. La prossima manovra di bilancio è la prima occasione”.

da Panorama, 24.4.’19

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13ottobre2019

Edilizia libera e detrazioni per interventi di ristrutturazione ediliziaL’Agenzia delle entrate, con il

parere n. 383 del 16.9.’19, ha ri-sposto ad uno specifico interpellodi un contribuente che, volendoeseguire lavori rientranti tra gliinterventi di sostituzione, ripa-razione o rinnovamento degliinfissi esterni nonché di rifaci-mento, riparazione e tinteggia-tura esterna con opere correlate(impalcatura), e cioè interventiche, a seguito del d.lgs. n. 2016,n. 222 ed il d.m. 2.3.’18, sonostati “declassati” ai fini autoriz-zativi, passando da interventi dimanutenzione straordinaria ainterventi di manutenzione or-dinaria, ha chiesto se potessecomunque considerare gli stessidetraibili fiscalmente ai sensidell’art. 16-bis,T.U.I.R.

L’Agenzia ha ricordato innan-zitutto che i lavori che dannodiritto a tali agevolazioni sonoquelli che rientrano tra gli in-terventi di manutenzione stra-ordinaria, di restauro e risana-mento conservativo nonché diristrutturazione edilizia e, nelcaso di interventi sulle parti co-muni degli edifici residenziali,di manutenzione ordinaria. Perindividuare gli interventi in que-stione, visto il richiamo normativoalle disposizioni di cui alle letterea), b), c) e d) del D.P.R. n. 380/’01(Testo unico dell’edilizia), è ne-cessario analizzare le varie de-finizioni in quello contenute alfine di specificare la diversa por-tata di ciascuna categoria di in-tervento.

Ai predetti fini, l’Agenzia harichiamato la sua circolare n.57/E del 1998 in cui vengono ri-portate le nozioni di ciascunacategoria di intervento con elen-cazione esemplificativa dei lavoriammissibili. In quel documentosi è chiarito quali interventi deb-bano intendersi di manutenzioneordinaria (detraibili solo se ef-fettuati nelle parti comuni degliedifici) e quali di manutenzionestraordinaria. Precisato tutto ciò,nel suo parere l’Agenzia specificache i chiarimenti forniti con quel-la circolare (che a titolo esem-plificativo elenca tra gli interventidi manutenzione straordinaria“quelli di sostituzione di infissiesterni e serramenti o persiane,con modifica di materiale o ti-pologia di infissi”) devono rite-nersi confermati anche con lemodifiche normative introdottedal d.lgs. n. 222/’16, con il qualeè stato attuato, tra l’altro, unriordino complessivo dei titoli edegli atti legittimanti gli interventisoggetti ad attività completamen-te libera. A parere delle Entrate,infatti, tale decreto e il d.m. suc-cessivo, al quale è allegato il“Glossario Unico delle principaliopere realizzabili in attività diedilizia libera”, non hanno ri-guardato le definizioni degli in-terventi edilizi. Anzi, il fatto che

il glossario contenga un’appositacolonna denominata categoriadi intervento e collochi nella“manutenzione ordinaria”, trale altre, le opere di riparazione,rinnovamento e sostituzione dellefiniture degli edifici, il rinnova-mento e sostituzione dell’im-pianto igienico e idro-sanitario,la realizzazione di tratti di retefognaria, la realizzazione di co-mignoli e canne fumarie, la so-stituzione di serramenti e infissiesterni, la sostituzione di ascen-sori o parti di esso ecc., nonesplica effetti ai fini del godi-mento delle detrazioni fiscali dicui trattasi. Per cui hanno con-cluso le Entrate gli interventiche vorrebbe realizzare l’inter-pellante possono rientrare tragli interventi ammessi alla de-

trazione ai sensi dell’art. 16-bis,comma 1, lett. b) del T.U.I.R.

Tuttavia l’Agenzia – poiché laqualificazione dell’intervento dalpunto di vista edilizio e urbani-stico presuppone valutazioni dinatura tecnica che esulano dallecompetenze della stessa – hapresentato una richiesta di parereal Ministero delle infrastrutturee trasporti per stabilire se le mo-difiche intervenute in materiaedilizia abbiano ridisegnato an-che il confine tra gli interventidi manutenzione ordinaria e stra-ordinaria di cui all’art. 3 delTesto unico dell’edilizia. In talcaso, infatti, le richiamate mo-difiche normative potrebberoesplicare effetti anche ai fini del-l’applicazione delle agevolazionifiscali in commento.

Se la banca arriva a «pagarti» per concederti un prestito“L’istituto danese Nordea Bank ha lanciato il primo mutuo a tassi negativi. Per contratto è stabilito

che il debitore restituisca un importo inferiore rispetto a quanto ricevuto in prestito. L’aspetto sin-golare è che il caso danese potrebbe non essere così isolato. Anche nell’Eurozona si stanno venendoa profilare condizioni simili (…). C’è quindi da aspettarsi a breve il primo mutuo sottozero anche inItalia? Dal punto di vista finanziario sì, dal punto di vista legale la questione resta controversa. A talproposito per ora fa fede la decisione dell’Arbitro bancario finanziario (Abf) n. 23294 dell’8 novembre2018 che ha stabilito che se il contratto di mutuo a tasso variabile non prevede una «clausola floor»(quella che limita la discesa del tasso al di sotto di una certa soglia) e il parametro di indicizzazioneporta il tasso d’interesse in zona negativa, il mutuo si intende infruttifero fino a che il parametro diindicizzazione non riporta il tasso in positivo. In altre parole, nel periodo di tasso con segno negativo,la banca non deve pagare interessi al mutuatario per la ragione che l’art. 1813 del codice civile de-signa il mutuo come il contratto mediante il quale una parte consegna all’altra una somma e la con-troparte si obbliga a restituire una somma di pari quantità (oltre agli interessi pattuiti). Ne consegueche non può configurarsi, «per colpa» del parametro di indicizzazione, il caso che il mutuatariopossa restituire una somma inferiore a quella mutuata”.

Così Il Sole24Ore del 19.9.’19

Il ruolo del Partito comunista cineseIl ruolo assolutamente predominante che assumeva il Partito comunista cinese nel nuovo Stato

non rendeva possibile un processo di selezione della classe dirigente che prescindesse dallacooptazione e dalla fedeltà al partito, alla sua ideologia, al suo gruppo dirigente. L’identificazioneiniziale di derivazione sovietica del partito con lo Stato non consentiva di immaginare una selezioneamministrativa al di fuori di un percorso svoltosi all’interno del PCC.

Antonio Malaschini

QUI ESPERANTO

Neniu registaro decidis volontememreduktiĝi, neniam. Kaj tiel,post la lanĉo, la registaraj pro -gramoj neniam plu malapena.

Così la traduzione, in espe-ranto, della seguente frase diRonald Reagan: “Nessun go-verno ha mai deciso volontaria-mente di autoridursi. E così unavolta varati, i programmi gover-nativi non scompaiono maipiù”.

a cura del Centro esperantista romano

tf. 333 824 8 222e-mail:

[email protected]

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14 ottobre2019

GIOCO FATTO, MA CONFEDILIZIA LO SCOMPAGINA

da ItaliaOggi, 2.10.’19

da ItaliaOggi, 2.10.’19

da IL MESSAGGERO, 2.10.’19

La decadenza politica

È oggi acquisito che la de-cadenza politica si determinaquando una istituzione nonriesce ad adattarsi ai cambia-menti per la rigidità dei suoimeccanismi; quando i poteridelle classi dirigenti bloccano,rallentano, diluiscono ognicambiamento per proteggerei propri interessi; quando laricerca del consenso elettoralefavorisce scelte di corto respiroche soddisfano privilegi localio settoriali, rispetto a visioni alungo termine che tenganoconto anche degli interessidelle generazioni future.

Antonio Malaschini

Paura nella visionedi lungo periodo

Preoccupa vedere come,anche nella crisi attuale pro-vocata dalla disgregazioneviolenta delle regioni medio-rientali e nordafricane e dalterrorismo islamista, si stianuovamente ripercorrendo lavia di incertezze, paure, egoi-smi, incapacità di analisi e divisione di lungo periodo, ac-codamento agli umori variabilidella pubblica opinione e con-seguente mancanza di lea-dership, prevalenza di con-tingenti interessi economicie nazionali, specialmente nellefasi preelettorali, e così via.

Antonio Malaschini

I rischi della decadenza

Non esistono ricette perevitare i rischi della deca-denza, che non riguarda soloil potenziale venir meno delruolo egemonico di questo oquel Paese democratico, bensìla stessa forma della demo-crazia liberale come si è an-data fino a oggi consolidando.E che vede secondo alcuni,nella prospettiva più ottimi-stica, l’affermarsi di una “oli-garchia democratica” o diuna “democrazia delle oli-garchie”. Nel solco di quantoMichels aveva già sostenutonel secolo scorso: “la sostanzadella democrazia è permeatada elementi aristocratici”.

Antonio Malaschini

La CON FE DI LI ZIAè for te di oltre 200 sedi ter ri to ria li

Per in for ma zio ni su in di riz zi e sedi tf. 06.679.34.89 (r.a.)

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15ottobre2019

Le riforme economiche in CinaLe riforme economiche che caratterizzarono la politica della nuova dirigenza cinese del dopo

Mao erano una risposta alle difficili condizioni in cui si trovava il Paese dopo decenni di estremismopolitico. Riprendere un modello sperimentato in Cina per millenni e trovarsi in un sistema che aveva alproprio centro un partito unico (“il nuovo imperatore”), rendeva più facile il ritorno a criteri diselezione non basati su principi democratico-elettorali estranei alla storia antica e recente del Paese.

Antonio Malaschini

da il Giornale, 2.10.’19

I pilastri fondamentali per Einaudi

Non illudetevi che lo stato,qualunque stato, a qualunqueideale si ispiri, esista e durise non sono saldi i suoi pilastrifondamentali: che sono difesa,sicurezza e giustizia. Le dueparole «Law and order – dirittoed ordine pubblico – », le qualinei Paesi anglosassoni sonoil tacito fondamento dello sta-to, le quali ispirano l’azionedel poliziotto, armato soltantodi un bastone, verso il citta-dino e del cittadino verso ilpoliziotto; le due parole lequali persuadono il cittadinoad accorrere volontariamentead aiutare il poliziotto controi violatori della legge e del-l’ordine; le due parole le qualici spiegheranno fra qualchedecennio, se osservate, la so-pravvivenza e la nuova gran-dezza o, se obliterate, la de-cadenza, la corruzione e l’as-servimento dell’India, del Pa-kistan e dell’Egitto, risortioggi ad indipendenza; quelleparole sono, ancora oggi, lefondamenta dello stato. Seesse sono osservate, per per-suasione divenuta lentamen-te universale, gli stati fiori-scono; se dimenticate o nonancora apprese, gli stati sonocose fragili, che un colpo divento fa cadere e frantuma.

LUIGI EINAUDIda “Di alcune usanze

non protocollari…”Rendiconti

Accademia Linceimarzo-aprile 1956

Equo canoneLa legge di riforma delle

locazioni urbane, n. 392 del1978, rimane in vigore in sva-riate sue parti, che traggonoispirazione dal peculiare cli-ma politico del periodo di ap-provazione, dominato dal co-siddetto compromesso storico.Correntemente (anche in sen-tenze della Corte costituzio-nale) viene definita “dell’equocanone”, anche se tale dizionenon figura nel titolo (“Disci-plina delle locazioni di im-mobili urbani”), ma solo nellarubrica dell’art. 12, abrogatodalla legge n. 431 del 1998(“Equo canone degli immobiliadibiti ad uso di abitazione”).

LOCAZIONI IN PILLOLE

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16 ottobre2019

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER RISTRUTTUINTERVENTI DI RISPARMIO EN

sulla base della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e del

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (detrazione Irpef)

Oggetto dell’agevolazione• Per le singole unità immobiliari residenziali: interventi di manutenzione straor-

dinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia• Per le parti comuni di edifici residenziali: interventi di manutenzione ordinaria,

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristruttura-zioneedilizia

• Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, eliminazione di barrierearchitettoniche, bonifica dall’amianto, opere per evitare infortuni domestici, in-terventi per prevenire atti illeciti, cablatura edifici, risparmio energetico ecc.

Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione• Dal 26.6.2012 al 31.12.2019 = 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità

immobiliari che compongono l’edificio, se trattasi di interventi su parti comuni• Dall’1.1.2020 = 48.000 euroMisura della detrazione (dall’imposta lorda)• Dal 26.6.2012 al 31.12.2019 = 50%, in dieci quote annuali• Dall’1.1.2020 = 36%, in dieci quote annualiCessione crediti ai fornitori• Dal 30.6.2019, per le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, i

soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispon-dente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazionedegli interventi. Le modalità operative sono state definite con provvedimento deldirettore dell’Agenzia delle entrate del 31.7.2019.

ACQUISTO MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI (detrazione Irpef)

Oggetto dell’agevolazione• Acquisto di mobili e di “grandi elettrodomestici” (es.: frigoriferi e lavastoviglie)

diclasse non inferiore alla A+ (A per i forni), per apparecchiature per le quali siaprevista l’etichetta energetica, “finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ri-strutturazione”

Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione• Dal 6.6.2013 al 31.12.2019 = 10.000 euro (le spese di cui alla presente misurasono

computate, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, indipendentementedall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruisconodelle detrazioni Irpef)

Misura della detrazione (dall’imposta lorda)• Dal 6.6.2013 al 31.12.2016 = 50%, in 10 quote annuali• Dall’1.1.2017 al 31.12.2017 = 50% delle spese, in 10 quote annuali, sostenutenel-

l’anno 2017, limitatamente a interventi di recupero del patrimonio edilizio effet-tuati nell’anno 2016 o iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017

• Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 = 50% delle spese, in 10 quote annuali, sostenute nel-l’anno 2018, limitatamente a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziatia decorrere dall’1.1.2017

• Dall’1.1.2019 al 31.12.2019 = 50% delle spese, in 10 quote annuali, sostenutenel-l’anno 2019, limitatamente a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziatia decorrere dall’1.1.2018

INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO(detrazione Irpef/Ires)

Oggetto dell’agevolazione• Interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici• Dall’1.1.2016 sono detraibili anche le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione

e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degliimpianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delleunità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici daparte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti

• Dall’1.1.2018 al 31.12.2019 sono detraibili anche le spese sostenute per l’acquistoe la posa in opera di micro-cogeneratori che conducano ad un risparmio di ener-giaprimaria almeno pari al 20%

Importo massimo della detrazione*• Dal 6.6.2013 al 31.12.2019 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico

di edifici esistenti: 100.000 euro; interventi riguardanti pareti, finestre (compresigli infissi) su edifici esistenti: 60.000 euro; installazione di pannelli solari: 60.000euro;sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 30.000 euro

• Dall’1.1.2015 al 31.12.2019 = interventi per l’acquisto e la posa in opera di scher-mature solari: 60.000 euro

• Dall’1.1.2018 al 31.12.2019 = interventi per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori: 100.000 euro

• Dall’1.1.2018 al 31.12.2019 = interventi per l’acquisto e la posa in opera di impiantidi climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentatida biomasse combustibili: 30.000 euro

• Dall’1.1.2020 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrut -turazioni edilizie

* La legge di bilancio 2018 ha previsto che con uno o più decreti ministeriali siano definitii requisiti tecnici, compresi i massimali di costo specifici, per singola tipologia di interventononché le procedure per i controlli. Ad oggi è stato emanato solo quello sui controlli.

Misura della detrazione (dall’imposta lorda)• Dal 6.6.2013 al 31.12.2017 = 65%, in 10 quote annue• Dall’1.1.2018 al 31.12.2019 = 65% in 10 quote annuali, salvo interventi acquisto e

posa in opera finestre comprensive di infissi, schermature solari e sostituzioneimpianti climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe almeno

pari alla A (reg. UE n. 811/2013) per i quali la misura è pari al 50% (ad eccezionedel caso in cui assieme all’intervento di sostituzione di caldaia almeno pari allaclasse A vi sia la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evolutio di impianti dotati di apparecchi ibridi, nel qual caso la detrazione si applica al65%). La detrazione del 50%si applica anche alle spese sostenute nel 2018 e nel2019 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale conimpianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

• Dall’1.1.2020 = 36%, in 10 quote annueCessione crediti ai fornitori (e altri soggetti)

Per le spese sostenute i soggetti che, nell’anno precedente a quello di sosteni-mento delle stesse, si trovano nella “no tax area” (pensionati, dipendenti e autonomi)cd. “incapienti”, in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono cedere il cor-rispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, inclusi gli istituti dicredito e gli intermediari finanziari ed escluse le amministrazioni pubbliche di cuial d.lgs. n. 165/2001. Le modalità per effettuare la cessione dei crediti relativi ai la-vori sulle parti comuni sono state definite con provvedimento del direttore dell’Agen-zia delle entrate del 28.8.2017 e con le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 11 del18.5.2018 e n. 17 del 23.7.2018. I soggetti diversi dagli “incapienti” possono avvalersidella cessione ma non possono effettuare la cessione agli istituti di credito, agli in-termediari finanziari e alle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165/2001.

Per gli interventi su singole unità immobiliari si veda il provvedimento del18.4.2019; il relativo modello è stato sostituito con provvedimento del 31.7.2019.Cessione credito con “sconto” in fattura

Dall’1.5.2019, per gli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14, d.l.n. 63/2013, come convertito in legge, il soggetto avente diritto alle detrazioni puòoptare, d’intesa con il fornitore, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un con-tributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipatodal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Le modalità operative sono state definite con provvedimento del direttore del-l’Agenzia delle entrate del 31.7.2019.

INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO SU PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI

(detrazione Irpef/Ires)Oggetto dell’agevolazione• Interventi di risparmio energetico riguardanti parti comuni degli edifici condo-

miniali di cui agli articoli 1117 (condominio) e 1117-bis (supercondominio) delcodice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il sin-golo condominio

Importo massimo della detrazione• Dal 6.6.2013 al 31.12.2021 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico

di edifici esistenti: 100.000 euro; interventi riguardanti pareti, finestre (compresigli infissi):60.000 euro; installazione di pannelli solari: 60.000 euro; sostituzione di impiantidi climatizzazione invernale: 30.000

• Dall’1.1.2022 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ri-strutturazioni edilizie

Misura della detrazione (dall’imposta lorda)• Dal 6.6.2013 al 31.12.2021 = 65%, in 10 quote annuali (salve le eccezioni di cui al

box precedente)• Dall’1.1.2022 = 36%, in 10 quote annualiCessione crediti ai fornitori e altri soggetti

Per le spese sostenute i soggetti che, nell’anno precedente a quello di sostenimentodelle stesse, si trovano nella “no tax area” (pensionati, dipendenti e autonomi) cd. “in-capienti”, in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono cedere il corrispondentecredito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, inclusi gli istituti di credito e gli inter-mediari finanziari ed escluse le amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165/2001.Le modalità per effettuare la cessione sono state definite da ultimo con provvedimentodel direttore dell’Agenzia delle entrate del 28.8.2017 e con le circolari dell’Agenzia delleentrate n. 11 del 18.5.2018 e n. 17 del 23.7.2018. I soggetti diversi dagli “incapienti” pos-sono avvalersi della cessione ma non possono effettuare la cessione agli istituti di credito,agli intermediari finanziari e alle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165/2001.Cessione credito con “sconto” in fattura

Dall’1.5.2019, per gli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14, d.l.n. 63/2013, come convertito in legge, il soggetto avente diritto alle detrazioni puòoptare, d’intesa con il fornitore, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un con-tributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipatodal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Le modalità operative sono state definite con provvedimento del direttore del-l’Agenzia delle entrate del 31.7.2019.

SPECIFICI INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO SU PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI

(detrazione Irpef/Ires)Oggetto dell’agevolazionea) Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali

che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% dellasuperficie disperdente lorda dell’edificio medesimo

b) Interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici con-

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17ottobre2019

UTTURAZIONI EDILIZIE, ACQUISTO MOBILI,O ENERGETICO E ANTISISMICI) e del d.l. n. 34/2019, come convertito (cd. decreto crescita)

dominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva eche conseguono almeno la qualità media di cui al d.m. Ministero dello sviluppoeconomico 26.6.2015

Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione• Dall’1.1.2017 al 31.12.2021 = 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità

immobiliari che compongono l’edificio• Dall’1.1.2022 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrut-

turazioni edilizieMisura della detrazione (dall’imposta lorda)• Dall’1.1.2017 al 31.12.2021 = 70%, per le spese di cui al punto a), in 10 quote an-

nuali• Dall’1.1.2017 al 31.12.2021 = 75%, per le spese di cui al punto b), in 10 quotean-

nuali• Dall’1.1.2022 = 36%, in 10 quote annualiAsseverazione

La sussistenza dei requisiti di cui ai punti a) e b) è asseverata da professionistiabilitati mediante l’attestazione di prestazione energetica degli edifici di cui al d.m.Ministero dello sviluppo economico 26.6.2015.Cessione crediti ai fornitori e ad altri soggetti

Per le spese sostenute i soggetti che, nell’anno precedente a quello di sostenimentodelle stesse, si trovano nella “no tax area” (pensionati, dipendenti e autonomi) cd. “in-capienti”, in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono cedere il corrispondentecredito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, inclusi gli istituti di credito e gli inter-mediari finanziari ed escluse le amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165/2001.Le modalità per effettuare la cessione sono state definite da ultimo con provvedimentodel direttore dell’Agenzia delle entrate del 28.8.2017 e con le circolari dell’Agenzia delleentrate n. 11 del 18.5.2018 e n. 17 del 23.7.2018. I soggetti diversi dagli “incapienti” pos-sono avvalersi della cessione ma non possono effettuare la cessione agli istituti di credito,agli intermediari finanziari e alle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165/2001.Cessione credito con “sconto” in fattura

Dall’1.5.2019, per gli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14, d.l.n. 63/2013, come convertito in legge, il soggetto avente diritto alle detrazioni puòoptare, d’intesa con il fornitore, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un con-tributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipatodal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Le modalità operative sono state definite con provvedimento del direttore del-l’Agenzia delle entrate del 31.7.2019.

INTERVENTI ANTISISMICI(detrazione Irpef/Ires*)

Oggetto dell’agevolazione• Specifici interventi su edifici (adibiti ad abitazione o ad attività produttive) rica-

denti nelle zone sismiche 1 e 2 le cui procedure autorizzatorie sono iniziate, daultimo, dopo l’1.1.2017

• Dall’1.1.2017 sono detraibili anche le spese effettuate per la classificazione e ve-rifica sismica degli immobili.

Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione• Fino al 31.12.2016 = 96.000 euro• Dall’1.1.2017 al 31.12.2021 = 96.000 euro• Dall’1.1.2022 = 48.000 euroMisura della detrazione (dall’imposta lorda)• Fino al 31.12.2016 = 65%, in dieci quote annuali• Dall’1.1.2017 al 31.12.2021 = 50%, in cinque quote annuali• Dall’1.1.2022 = 36%, in dieci quote annualiUlteriori interventi

L’agevolazione di cui alla presente scheda, dall’1.1.2017 al 31.12.2021 si applicaanche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 le cui procedure autorizzatorie sonoiniziatedopo l’1.1.2017.Misure potenziate della detrazione• Elevata al 70%, qualora dagli interventi derivi una riduzione di rischio sismico

che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore• Elevata all’80%, qualora dagli interventi derivi una riduzione di rischio sismico

che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore• Elevata al 75%, qualora dagli interventi, realizzati sulle parti comuni condomi-

niali, derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad unaclasse di rischio inferiore

• Elevata all’85%, qualora dagli interventi, realizzati sulle parti comunicondomi-niali, derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a dueclassi di rischio inferiori

Linee guidaLe linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché

le modalità di attestazione da parte di professionisti abilitati dell’efficacia degli in-terventi effettuati sono state stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture edei trasporti n. 58 del 28.2.2017.Cessione crediti ai fornitori e ad altri soggetti

Per le spese sostenute per interventi antisismici realizzati su parti comuni degli edi-

fici condominiali, i soggetti beneficiari (senza norme di favore per i cd. “incapienti”),in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono cedere il corrispondente creditoai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltàdi successiva cessione del credito (con esclusione di cessione ad istituti di credito e adintermediari finanziari e alle amministrazioni pubbliche di cui al d. lgs. n. 165/2001).Le modalità per effettuare tale cessione sono indicate nel provvedimento del direttoredell’Agenzia delle entrate dell’8.6.2017 e nelle circolari dell’Agenzia delle entrate n.11/E del 18.5.2018 e n. 17/E del 23.7.2018.Cessione credito con “sconto” in fattura

Dall’1.5.2019, per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’art.16, sempre d.l. n. 63/2013, come convertito in legge, il soggetto avente diritto alledetrazioni può optare, d’intesa con il fornitore, in luogo dell’utilizzo diretto dellestesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivodovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Le modalità operative sono state definite con provvedimento del direttore del-l’Agenzia delle entrate del 31.7.2019.Divieto di cumuloLe detrazioni di cui alla presente scheda non sono cumulabili con agevolazioni spet-tanti per le stesse finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpiteda eventi sismici.* Sulla base dell’interpretazione dell’Agenzia delle entrate

SPECIFICI INTERVENTI COMBINATI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO

SULLE PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI(detrazione Irpef **)

Oggetto dell’agevolazioneInterventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche

1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualifi-cazione energetica – quelli cioè di cui ai punti a) e b) del box relativo a “Specifici in-terventi per il risparmio energetico sulle parti comuni di edifici condominiali” – daiquali derivino:a) una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad una classe dirischio

inferioreb) una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio

inferioreImporto massimo della spesa su cui calcolare la detrazione• Dall’1.1.2018 al 31.12.2021 = 136.000 euro, moltiplicato per il numero delleunità

immobiliari che compongono l’edificio• Dall’1.1.2022 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ri-

strutturazioni edilizieMisura della detrazione (dall’imposta lorda)• Dall’1.1.2018 al 31.12.2021 = 80%, per le spese di cui al punto a), in 10 quotean-

nuali• Dall’1.1.2018 al 31.12.2021 = 85%, per le spese di cui al punto b), in 10 quotean-

nuali dall’1.1.2022 = 36%, in 10 quote annualiCessione crediti ai fornitori e ad altri soggetti

Per le spese sostenute i soggetti che, nell’anno precedente a quello di sostenimentodelle stesse, si trovano nella “no tax area” (pensionati, dipendenti e autonomi) cd. “in-capienti”, in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono cedere il corrispondentecredito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, inclusi gli istituti di credito e gli in-termediari finanziari ed escluse le amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n.165/2001. I soggetti diversi dagli “incapienti” non possono effettuare la cessione agliistituti di credito, agli intermediari finanziari e alle amministrazioni pubbliche di cui ald.lgs. n. 165/2001. Le modalità per effettuare la cessione sono quelle di cui ai box so-vrastantiN.B. Tali detrazioni spettano in alternativa a quelle previste rispettivamente per la ri-duzione del rischio sismico e per il risparmio energeticoCessione credito con “sconto” in fattura

Dall’1.5.2019, per gli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14, d.l. n.63/2013, come convertito in legge, nonché per gli interventi di adozione di misure an-tisismiche di cui all’art. 16, sempre d.l. n. 63/2013 citato, il soggetto avente diritto alledetrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo dipari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitoreche ha effettuato gli interventi (il quale può – o meno – accettare tale modalità).

Le modalità operative sono state definite con provvedimento del direttore del-l’Agenzia delle entrate del 31.7.2019.**Interpretazione (prudenziale) di Confedilizia

INTERVENTI SU “VERDE”(detrazione Irpef)

Oggetto dell’agevolazione• Interventi relativi alla “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici

esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e rea-lizzazione pozzi

• Realizzazione di coperture a verde e giardini pensili• Gli interventi predetti effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali

Sono detraibili anche le spese di progettazione e manutenzione connesse all’ese-cuzione degli interventi indicati.Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione• Dall’1.1.2018 al 31.12.2019 = 5.000 euro per unità immobiliareMisura della detrazione (dall’imposta lorda)• Dall’1.1.2018 al 31.12.2019 = 36%, in dieci quote annuali

Fonte: Confedilizia

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18 ottobre2019

SISTEMA CONFEDILIZIA

COORDINAMENTO TRUSTS IMMOBILIARI CONFEDILIZIA

Presidente SPAZIANI TESTAwww.facebook.com/PresidenteConfedilizia

@gspazianitesta

Presidente SFORZA FOGLIANI@SforzaFogliani

CONTATT I

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

CEDOLARE SECCA E AFFITTI COMMERCIALIL’Agenzia delle entrate, nella risposta all’interpello n. 297 del 22 lu-

glio 2019, conferma la possibilità, per i contratti aventi ad oggetto lalocazione di negozi e arrivati a naturale scadenza nel 2019, di optareper il regime della cedolare secca in caso di proroga o rinnovo deglistessi. Di seguito un estratto della risposta delle Entrate:

“ Art. 11, comma 1, lett a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Regime dellacedolare secca per i contratti di locazione di immobili commerciali ca-tegoria C/1. Art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Più in particolare, se uno dei contratti di locazione (commerciale)scade nel corso del 2019, vale a dire termina la scadenza naturale pre-vista nel contratto, l’erede potrà optare per il citato regime fiscale insede di eventuale proroga del medesimo contratto di locazione. Taleproroga, agli effetti della disposizione in esame, si considera come sefosse un contratto di locazione stipulato nel corso del 2019.

Si rammenta, inoltre, che in linea generale la proroga, anche tacita,del contratto di locazione deve essere comunicata all’Agenzia delle en-trate secondo le modalità descritte nel paragrafo 2.3 della Circolare n.27/E del 13 giugno 2016”.

La tassazione sostitutiva del 21% si applica esclusivamente alleunità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di super-ficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze e le relative per-tinenze locate congiuntamente.

ANNUARIO ADSILa copertina dell’Annua-

rio 2018/2019 dell’Associa-zione

Trust sempre tassato in misura fissaPer l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella

proporzionale di registro e ipocatastale, è necessario che si realizziun trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patri-moniale stabile e non meramente strumentale. In questi termini laCorte di Cassazione che, con sentenza n. 22754 del 12.9.’19 nel solcodi un orientamento giurisprudenziale ormai forte, ha raggiunto taleconclusione per l’undecima volta nel corso dell’anno solare.

La controversia aveva ad oggetto il recupero dell’imposta di re-gistro per l’anno 2008 che l’Agenzia delle entrate riteneva dovutadal ricorrente; quest’ultimo, insieme alla moglie, aveva costituitoun trust, in cui avevano fatto confluire determinati beni immobili,al fine di costituire un fondo patrimoniale; i conferenti si erano no-minati trustee ed avevano previsto che, alla scadenza, sarebberostati beneficiari, essi stessi ovvero i loro figli, in parti uguali.

L’ente impositore aveva ritenuto applicabile l’imposta proporzio-nale, con l’aliquota dell’8%, ai sensi dell’art. 2, comma 49, del decretolegge n. 262/’06, convertito dalla legge n. 286/’06, laddove, invece, ilnotaio rogante aveva provveduto all’autoliquidazione dell’impostaipotecaria e catastale e di quella di registro in misura fissa.

La Suprema Corte ha ribadito invece, ancora una volta, che l’attodi dotazione del trust non manifesta alcuna capacità contributivadi per sé. A tal fine, volendo trovare un comun denominatore dellerecenti pronunce della Corte di piazza Cavour, appare opportunoconsiderare brevemente quattro elementi essenziali che risultanoevidenti da una lettura congiunta delle recenti pronunce: - l’Agenzia delle entrate sembra non ancora aver preso atto del

consolidamento di tale orientamento ed infatti la recente rispostaall’interpello n. 317 del 10.9.’19 non pare aver minimamente con-siderato le conclusioni cui la Cassazione è più volte pervenutanell’ultimo anno;

- risulta ormai definitivamente invertito l’orientamento della Cas-sazione che, contrariamente a quanto sancito recentemente, op-tava per l’applicabilità dell’imposta di donazione all’atto di trust(ordinanze n. 3735/’15, n. 3737/’15, 3886/’15, 5322/’15 e sentenzan. 4482/’16);

- risulta superato anche quell’orientamento transitorio che lastessa Suprema Corte poneva a fondamento di alcune pronuncequando usava operare dei distinguo tra trust e trust, per giustifi-care o meno il presupposto impositivo;

- undici sentenze sanciscono lo stesso principio con riferimento atutti i tipi di trust sottoposti alla cognizione della Suprema Corte:trust autodichiarato, trust definitivamente traslativo (a vantaggiodi futuri beneficiari, a titolo esemplificativo il trust con finalità dipianificazione successoria), trust temporaneamente traslativo(trust di garanzia).

Pertanto, alla luce delle pronunce da gennaio 2019 ad oggi, si deveritenere che:

- l’atto istitutivo di trust, quale momento originario del vincolo se-gregativo, deve essere tassato con imposizione in misura fissa;

- l’atto di dotazione, in quanto dotato di natura non traslativa, deveessere tassato con imposta in misura fissa;

- se l’atto di dotazione ha ad oggetto beni immobili, anche le im-poste ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa;

- quanto alle erogazioni del trustee durante la via del trust occorredistinguere se esse siano liberali o non liberali, con la conse-guenza che sarà dovuta l’imposta di successione e donazione soloin presenza di erogazioni liberali.

Nasce la National Residential Landlords Association(RNLA)

Novità per i proprietari del Regno Unito. La National LandlordsAssociation (NLA), membro storico dell’Uipi in rappresentanza delRegno Unito, ha raggiunto un accordo con la Residential LandlordsAssociation (RLA) per unire le due organizzazioni e dare vita, dal2020, alla più grande associazione della proprietà d’oltre Manica.

Dopo 20 anni di competizione le due associazioni, al fine di tute-lare la proprietà e le prerogative dei privati, hanno deciso di unifi-care le due strutture.

La nuova associazione potrà contare su una base di oltre 80.000proprietari, con oltre mezzo milione di immobili (il 10% circa dellostock complessivo britannico), diventando in tal modo la più grandeorganizzazione di locatori privati.

La nuova struttura, organizzata su base regionale, offrirà i propriservizi ai proprietari in Inghilterra e Galles.

Felicitazioni e buon lavoro da Confedilizia.

UNION INTERNATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE(COMPONENTE PER L’ITALIA: CONFEDILIZIA)

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Page 19: All’interno - Confedilizia

Edilizia residenziale pubblica e ripartodi giurisdizione

In materia di alloggi diedilizia residenziale pub-

blica, “il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordi-nario trova il suo criterio distintivo nell’essere la controversia relativaalla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazionedell’alloggio, che segna il momento a partire dal quale l’operare dellapubblica amministrazione non è più riconducile all’esercizio di pub-blici poteri, ma ricade, invece, nell’ambito di un rapporto paritetico,soggetto alle regole del diritto privato”.

Così le Sezioni Unite della Cassazione, con pronuncia n. 18828 del12.7.’19.

19ottobre2019

SISTEMA CONFEDILIZIA

COORDINAMENTONAZIONALE CASE RISCATTOEDILIZIA PUBBLICA(ADERENTE ALLACONFEDILIZIA)

ASSOCIAZIONE SINDACALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

Contratti a tempo determinato più cari ma non per il settore domestico

Rinnovare il contratto a tempo determinato di colf, badanti e babysitter ecc. non costerà di più: il settore domestico è stato, infatti,escluso dagli aumenti previsti dal cosiddetto “decreto dignità”, durantela sua conversione in legge (art. 3, comma 2, legge n. 96/2018). La

conferma è di recente arrivata anche con una circolare dell’Inps (n.121) che detta le istruzioni contabili “per la gestione dell’incrementodel contributo addizionale Naspi dovuto nei casi di rinnovo del con-tratto di lavoro subordinato a tempo determinato”. Il rincaro era statooriginariamente previsto anche per il settore domestico, con conse-guenze pesanti sul budget delle famiglie: circa 160 euro in piùl’anno nell’ipotesi di un contratto standard di 24 ore settimanali. As-sindatcolf si era da subito adoperata per correggere la stortura, dap-prima depositando una memoria alla Camera dei deputati e succes-sivamente incontrando l’allora ministro e ‘padre’ del provvedimento,Luigi Di Maio. Al titolare del dicastero del lavoro Assindatcolf avevaribadito che “in un settore in cui le agevolazioni fiscali per chi ricorread un regolare contratto sono pressoché inesistenti, un ulteriore ag-gravio dei costi a carico delle famiglie risulterebbe intollerabile maanche incomprensibile. Nel settore domestico non esiste, infatti, unproblema di ‘abuso’ dello strumento del contratto a tempo determinatoche, al contrario, viene utilizzato in percentuale molto bassa rispettoa quello indeterminato, poiché è possibile licenziare senza giustacausa, ad nutum”.

Da qui il dietrofront del Governo con l’esclusione del settore dallanormativa, come confermato, da ultimo, nella circolare dell’Inpsdel 6.9.2019.

Anche ai domestici neo papà spettano 5 giorni di congedo

Si chiama congedo di paternità ed è una misura pensata per i neopapà dipendenti che, in occasione della nascita di un figlio (o incaso di adozione e affido), entro e non oltre il 5° mese di vita delpiccolo, possono assentarsi dal lavoro per 5 giorni ma senza perquesto dover rinunciare a parte dello stipendio. In quanto lavoratoridipendenti, anche i domestici hanno diritto ad usufruire di questamisura con un’indennità pagata direttamente dall’Inps pari al 100%della retribuzione (per le lavoratrici domestiche la maternità ob-bligatoria è invece indennizzata nella misura dell’80% della retri-buzione convenzionale). Oltre al congedo obbligatorio (portato a 5giorni con l’ultima legge di bilancio 2019), i collaboratori domesticipossono anche fruire di un giorno in più, il cosiddetto congedo fa-coltativo qualora la madre rinunci ad un giorno dei suoi cinquemesi di maternità obbligatoria. L’eventuale “stop” dovrà essere co-municato al proprio datore di lavoro e all’Inps, mediante proceduratelematica, attraverso la presentazione di due differenti domande:“congedo obbligatorio” e “congedo facoltativo” qualora la madrerientri dal lavoro con un giorno di anticipo.

Rivoluzione copernicana nella prevenzione incendi

Presso la sede dell’Associazione della proprietà edilizia di Milanosi è svolta una riunione del Coordinamento tecnico di Confedilizia.I lavori sono stati guidati da Michele Vigne, responsabile del Coor-dinamento, che ha illustrato le nuove norme tecniche di preven-zione incendi indicate nel d.m. 12 aprile 2019. Tali disposizionicostituiscono una rivoluzione per i professionisti del settore, chevengono ulteriormente responsabilizzati. In particolare, il Ministerodell’interno ha ravvisato la necessità di continuare l’azione di sem-plificazione e razionalizzazione dell’attuale corpo normativo me-diante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderenteal progresso tecnologico e agli standard internazionali. All’illustra-zione delle norme è seguito un ampio e approfondito dibattito tra iprofessionisti presenti.

I prossimi appuntamenti per i professionisti tecnici saranno nel2020 e verranno comunicati ad inizio anno dalla Sede centrale.

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20 ottobre2019

Il sistema nazionaleautoritario

Un sistema nazionale auto-ritario e fortemente centraliz-zato è da molti ritenuto, comealtre volte nella storia, più ido-neo di quello democratico adaffrontare i problemi di unmondo “globalizzato”.

Antonio Malaschini

I momenti storicidella democrazia

Secondo Salvadori la demo-crazia ha avuto concreta at-tuazione solo in due momentistorici: nell’Atene di Pericle enei pochi Paesi occidentali do-tati tra Sette e Ottocento diistituzioni parlamentari, siapure con le note limitazionisoggettive di proprietà, istru-zione e diritto di voto.

Antonio Malaschini

Il processo selettivonella pubblica amministrazione

Quello che ci interessa co-munque ribadire è, ancorauna volta, che senza una baseampia di soggetti ben prepa-rati, qualsiasi successivo pro-cesso selettivo per l’ingressonella pubblica amministra-zione darà inevitabilmenterisultati mediocri.

Antonio Malaschini

NON FIDATEVI

di (presunte) statistiche,indagini varie, comunicati

sui ribassi dei canoni

CONTROLLATEIN ASSOCIAZIONELA CONFEDILIZIA

non vuole concludere affariA TUTTI I COSTIPER SUO LUCRO

IMPOSTE E TASSE VANNO PAGATE, MA DEVONO ANCHE ESSERE GIUSTE Il Presidente del Centro studi Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, a proposito delle campagne in

corso in più province per il recupero della morosità nel pagamento della tassa rifiuti, ha dichiarato:“L’aumento delle morosità nel pagamento della tassa rifiuti è il frutto dell’attuale situazione di

crisi economica (che le forze politiche dei passati governi avevano peraltro dichiarato già finita).Ma è il frutto anche di una giusta ritrosia a corrispondere prelievi forzati ingiusti. Imposte e tassevanno pagate, ma le stesse devono anche essere giuste mentre per i rifiuti non si sa neppur più sesi paga un’imposta o una tassa, dopo che Anci e singoli Comuni sono riusciti persino a far dimen-ticare che il criterio doveva essere quello della quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

Il computo del prelievo per i rifiuti è oggi basato nella più gran parte dei Comuni su parametriarretrati, non più – volutamente – aggiornati, non più coerenti con la produzione di rifiuti reali purservendo gli stessi al calcolo di una produzione presunta sulla quale si pagano poi cifre assoluta-mente smodate. Con l’aggiunta che della tassa rifiuti s’è fatto in realtà una nuova patrimoniale dacorrispondere ad enti municipalizzati o comunque partecipati dai Comuni che, così, oltre che consponsorizzazioni varie, sono dissuasi dallo svolgere i compiti di controllo del servizio per contodegli utenti che pure invece gli enti locali dovrebbero svolgere.

È giunta per la classe politica che ha responsabilità di governo nazionale o locale l’ora di dedicarsiin modo approfondito al problema, come già da tempo sottolineato. Una manifestazione di buonavolontà, poiché la tassa deve per legge coprire i costi, sarebbe quella di cominciare ad istituire unaCommissione di rappresentanza delle categorie di contribuenti, così da cominciare ad uscir fuorida scatoloni di tipo sovietico inventati dalla Sinistra, in funzione dei quali i costi sono stabiliti edecisi da chi ha interesse che siano alti perché più alti sono, più – paradossalmente, per il principioanzidetto – gli enti locali incassano”.

“Ad Atene il primo condono edilizio”“Si compiono abusi edilizi quando si viola una legge che vieta di costruire. Ma l’Atene antica ci pro-

pone un caso singolare di abusivismo retroattivo, cioè punito per azioni compiute in passato quandonon erano vietate. In origine, la futura città di Pericle era costituita da un gruppo di villaggi sparsi; poi,tra il VII ed il VI secolo a.C., si verificò una massiccia conurbazione. Con il disordinato inurbamento digente che veniva dalla campagna e la conseguente creazione di quartieri che riempivano i vuoti tra unvillaggio e l’altro la città assunse una diversa dimensione (lo stesso nome, le Atene, indica la pluralitàdelle parti che la componevano). Nel 561 a.C. prende il potere Pisistrato seguito dai suoi figli; uno diessi, Ippia, emana, verso il 520 a.C., un provvedimento definito da Oddone Longo come uno dei più an-tichi condoni della storia. In effetti, non si trattò di mettere ordine nel caos urbanistico, ma di batterecassa. Il tiranno, come sappiamo dall’Economico dello Pseudo-Senofonte, mise in vendita porte e balconiche invadevano lo spazio delle strade, che egli aveva dichiarato, poco prima, di pubblica proprietà. Ipadroni delle case le cui porte ed i cui balconi sporgevano nello spazio pubblico dovettero comprarequelle parti delle loro abitazioni di cui non si potevano privare. Con l’argento incassato, Ippia inauguròle nuove emissioni monetali ateniesi; dall’immagine del pennuto sacro alla dea Athena, protettrice diAtene, effigiato sul rovescio, chiamiamo quelle monete «civette»”

Così il mensile Millennium sul numero di febbraio 2019.

Lo scadenzario del proprietario di casa e del condominio – NOVEMBRE 201918 Novembre – Lunedì

Imposte e contributiUltimo giorno per il versamento da parte del

condominio delle ritenute fiscali e dei contributiprevidenziali e assistenziali relativi a dipendentie assimilati, lavoratori autonomi nonché a con-tratti di appalto, con riferimento al mese di ot-tobre 2019.

Addizionali IrpefUltimo giorno per il versamento da parte del

condominio della rata delle addizionali regio-nale e comunale all’Irpef trattenute ai dipen-denti sulle competenze di ottobre 2019 a seguitodelle operazioni di conguaglio di fine anno non-ché per il versamento della rata dell’accontodell’addizionale comunale all’Irpef 2019 tratte-

nuta ai dipendenti sulle competenze di ottobre2019; ultimo giorno, inoltre, per il versamentoin unica soluzione delle predette addizionali trat-tenute, sempre sulle competenze di ottobre 2019,a seguito di cessazione del rapporto di lavoro.

Tari e imposta di registroSi veda Confedilizia notizie gennaio 2019.

N.B. In tutti i casi in cui viene citato il condomi-nio quale destinatario di un obbligo si intendeche al relativo adempimento provveda, quandoesistente, l’amministratore o, altrimenti, un sog-getto designato dall’assemblea condominiale.

Lo sca den za rio annuale è presente – continuamenteaggiornato e ulteriormente approfondito – sulsito della Confedilizia (www.confedilizia.it)

Lo scadenzario del datore di lavoro domestico – NOVEMBRE 2019Predisposizione prospetto paga

In ottemperanza al Contratto nazionale del la-voro domestico, contestualmente alla correspon-sione periodica della retribuzione, deve esserepredisposto, in duplice copia, il prospetto paga.

Lo scadenzario annuale del datore di lavorodomestico è presente – continuamente aggiornato– sul sito www.confedilizia.it

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21ottobre2019

Notizie dalle APE

Dall’Associazione di GENOVA“Casa dolce casa: come difenderti”Il 19 ottobre si svolgerà presso il Comune di Busalla un con-

vegno dal titolo “Casa dolce casa: come difenderti” che vedrà lapartecipazione del Sindaco di Genova, del Sindaco di Busallaoltre ad altri esponenti politici locali e a numerosi dirigenti diassociazioni di categoria aderenti a Confedilizia, tra cui il segre-tario nazionale della Fiaip, Fabrizio Segalerba.

Corsi di formazione per gli amministratori Anche per il periodo 2019/2020 verranno organizzati dalla

Confedilizia di Genova almeno cinque corsi periodici e due corsiiniziali convenzionati con Confedilizia per amministratori dicondominio, per i quali si invitano già fin d’ora gli interessati aprovvedere tempestivamente all’iscrizione oppure a segnalarsi(e ad acquisire i codici di sconto) per le iscrizioni ai corsi on-linedi Confedilizia.

Dall’Associazione di PIACENZAREGIONE EMILIA E COSTI DI COSTRUZIONE

Il Comune può pretendere l’onestà dai contribuenti se è anzitutto esso stesso ad essere onesto

A proposito della “partita politica (ideologica e pratica)” al Co-mune di Piacenza in ordine al recepimento delle prescrizionidella Regione Emilia Romagna, Confedilizia Piacenza e l’Asso-ciazione della Proprietà fondiaria di Piacenza hanno sottolineatoche tutto nasce dal fatto che la Regione (che non ha mai invitatoConfedilizia alle sue pseudo consultazioni, strettamente riser-vate ai consenzienti e ai non disturbatori) volle a suo tempo le-gare il calcolo del contributo di costruzione ai valori OMIdell’Agenzia delle entrate (notoriamente più alti dello asfitticomercato attuale immobiliare, allo scopo di incassare sempre più)anziché a quelli previsti dalla legge e cioè ai costi dell’ediliziapopolare. A suo tempo, solo le organizzazioni sopra indicate –scoperto il “trucco” – denunciarono gli effetti perversi dell’abbi-namento studiato dalla Regione, ottenendo ascolto esclusiva-mente dai consiglieri Tagliaferri (FdI) e Rancan (Lega) che sibatterono – isolati – in Consiglio regionale, ma avendo natural-mente la peggio davanti alla soverchiante presenza Pd. Per ilresto, né altre organizzazioni di categoria né la Giunta (di centrodestra) si mossero, pur a fronte anche di un dibattito pubblicopromosso da Confedilizia, al quale partecipò – oltre al cons. Ta-gliaferri – la sola consigliera Tarasconi, quest’ultima (Pd) per di-fendere la scelta della Regione.

Confedilizia e Proprietà fondiaria si sono augurate che il Co-mune facesse tutto quanto in suo potere per limitare i danni: peril mercato immobiliare in depressione (particolarmente a Pia-cenza, come mostrano i dati) non solo occorre non aggravare, maoccorre diminuire – e significativamente – il costo di costruzione,sapendo superare le “esigenze di cassa”, che d’altra parte non pa-iono esservi per le frazioni (delega di competenza del Sindaco).

La Proprietà fondiaria, in particolare, ha rilevato l’assurdo chesi renda di fatto impossibile l’edificazione al di fuori del terrenourbanizzato, ma che il Comune continui peraltro a riscuotere –sulla base di valori assurdi, rimasti quelli di una volta! – l’impostasulle aree fabbricabili, e ciò per aree che di fatto esso stessorende infabbricabili. Non si può, praticando tasse disoneste, pre-tendere che i contribuenti si dimostrino poi tributariamente one-sti. L’onestà si può pretendere se gli enti pubblici sono essi,anzitutto, onesti nell’imposizione delle tasse.

CORRETTIVI SUI NUOVI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE

Il Comune può fare di più per limitare i danni della Regione Emilia

Pubblico anche nei corridoi della sede di Confedilizia Piacenzaper ascoltare il dibattito sui nuovi oneri di urbanizzazione e suinuovi costi di costruzione del Comune di Piacenza, in vista delladelibera comunale di prossima adozione per l’applicazione dellalegge della Regione Emilia Romagna in materia. Dibattito orga-nizzato dalla Sezione Imprese edilizie, di recente istituita all’in-

terno dell’Associazione dei proprietari di casa, in collaborazionecon il Sindacato della proprietà fondiaria di Piacenza, rappre-sentato dal suo presidente, avv. Renato Caminati.

«Questo incontro – ha sottolineato l’avv. Corrado Sforza Fo-gliani – è stato indetto per sopperire alle manchevolezze che cisono state nella nostra provincia e altrove. C’è da registrareun’accidia collusiva: vale a dire una supinità assoluta rispettoalle decisioni venute da Bologna. A nostro giudizio, occorre chel’Amministrazione comunale di Piacenza faccia ancora di più permitigare gli effetti nefasti della nuova delibera regionale sul con-tributo di costruzione che, essendo stato correlato agli alti valoriOmi (l’Osservatorio della Agenzia delle Entrate, ndr), vanno apenalizzare i contribuenti. Una situazione – ha rilevato l’avv.Sforza – che Confedilizia aveva denunciato circa un anno fa, inquesta stessa stanza, dove era stata indetta una riunione conaltri interlocutori. Già si era capito dove si voleva andare a pa-rare con la nuova legge, ma non abbiamo avuto alcun riscontroda chi avrebbe dovuto muoversi, associazioni di categoria eGiunta comunale in testa, Giunta che si trova oggi nella situa-zione di rendere meno nocivi i nuovi oneri».

Il presidente del Centro studi Confedilizia ha stigmatizzatol’obiettivo della Regione di voler incassare o fare incassare sem-pre di più («non si spiega in altro modo l’utilizzo dei valori Omianziché quelli previsti dalla legge nazionale, vale a dire i costidell’edilizia popolare») e criticato l’Ente «per non aver mai invi-tato Confedilizia alle sue pseudo consultazioni, riservate ai con-senzienti e ai non disturbatori».

L’avv. Sforza – nel sottolineare che per le malefatte esiste sem-pre una scusa, in questo caso “limitare il consumo del suolo” –ha giudicato «immorale e disonesto» continuare a far pagarel’imposta sulle aree fabbricabili in zone al di fuori del terrenourbanizzato, dove con i nuovi parametri costruire diventa im-possibile. «Non si può – ha concluso – pretendere che i contri-buenti siano tributariamente onesti, se gli enti pubblici non losono a loro volta, onesti, nell’imposizione delle tasse».

Carlo Ponzini ha illustrato la nuova normativa dal punto divista tecnico, evidenziando la maggiorazione degli oneri per isettori residenziale, terziario e commerciale, con una forte pe-nalizzazione per gli insediamenti nelle aree esterne del territoriourbanistico, dove diventa antieconomico progettarne di nuovi.L’architetto ha poi – attraverso alcuni esempi – chiarito il tipo dicorrettivi (favorite soprattutto le frazioni) scelti dal Comune peralleggerire la stangata su un settore «che avrebbe bisogno – èstato sottolineato in chiusura dell’incontro – di sostanziose ridu-zioni degli oneri, non di pannicelli per limitare i danni di un ag-gravamento di costi non più sopportabile, stante le condizioni digrave crisi del comparto edilizio».

Al termine, diversi gli interventi e le richieste di chiarimentoda parte del pubblico presente.

In apertura dell’incontro, il presidente di Confedilizia PiacenzaAntonino Coppolino aveva posto l’accento sull’istituzione dellaEdilconf Imprese, nuovo punto di riferimento per le aziende delsettore edile.

Dall’Associazione di TREVISOIncontri informativiLa Confedilizia di Treviso e la locale Fiaip hanno program-

mato una serie di incontri diretti ai cittadini dei Comuni di Tre-viso e periferia su temi di estrema attualità.

Il primo si è svolto il 18 settembre presso il Comune di VolpagoDel Montello. Sono intervenuti, tra gli altri, il segretario provin-ciale nonché tesoriere Fiaip sul tema della determinazione delvalore corretto degli immobili, e il presidente di Confedilizia diTreviso sul tema generale dell’andamento del mercato immobi-liare, soffermandosi in particolare sulle tipologie di contratto diaffitto con le connesse agevolazioni fiscali.

L’incontro – che ha avuto una buona partecipazione di pub-blico – si è concluso con un aperitivo al quale era presente ancheil Sindaco.

Il prossimo incontro verrà svolto nel Comune di Paese. Mag-giori informazioni presso la Confedilizia di Treviso.

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22 ottobre2019

da ItaliaOggi, 21.9.’19

da ItaliaOggi, 2.4.’19

SEGNALAZIONI

Guido Bolaffi, Giuseppe Ter-ranova, Immigrazione, EditorialeScientifica, pp. 174

I due esperti rispondono amolte domande sull’immigra-zione e sugli immigrati, profughie volontari, in Italia e non solo,con notazioni curiose, come gliimmigrati che inventarono Hol-lywood.

Giovanni Paneroni, Una terrapiana ed infinita, GAM ed., pp.120 con ill.

Curiosa figura di pseudo scien-ziato, Paneroni (1871-1950) ot-tenne una relativa notorietà neglianni Trenta per l’impegno cheprofuse a favore di teorie qualila terra piatta, il sole ridotto aun disco di due metri e similiamenità.

Matteo Cantori, Diplomaziadella Santa Sede, Nuova Edito-riale Romani, pp. 92

Questo agile compendio illu-stra storia, attività, usi della di-plomazia pontificia, illustrandocon esempi concreti i documentiemanati dai pontefici e dalla Cu-ria romana in materia di rapporticon gli Stati.

Domenico Fisichella, Dittaturae monarchia, Pagine ed., pp. 456

Vasto affresco storico e politicodell’Italia fra le due guerre, chespazia su numerosi aspetti, dalleistituzioni all’economia, dalleforze armate alla cultura, daldelitto Matteotti alle leggi raz-ziali, tenendo come punto di ri-ferimento l’opera e l’azione dellamonarchia.

Filippo Tommaso Marinetti,Poema di Fiume, contributi diNuccio Bovalino ed EmanueleMerlino, Eclettica ed., pp. LX + 46

Nel centenario dell’impresafiumana viene pubblicato e il-lustrato questo inedito del padredel futurismo, che fu presente aFiume pur avendo avuto rapportinon sempre amichevoli cond’Annunzio.

Carlo Galli, Sovranità, il Mu-lino ed., pp. 156

Uno strumento per orientarsifra i luoghi comuni di cui è in-trisa la sovranità e che colpisconoi sovranisti: l’autore conduce at-traverso secoli di storia, di poli-tica, di filosofia, di dottrina delloStato, di religioni.

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23ottobre2019

Esecuzione e giudizio di ottemperanzaLe sentenze che accolgono il ri-

corso e annullano l’atto impositivonon sono eseguibili con i mezzi diesecuzione forzata. L’atto annullatonon esiste più come realtà giuridicae in tal senso deve comportarsi l’am-ministrazione, cui la pronuncia puòesserle opposta, dal contribuente, aimpedimento delle sue pretese. Lesentenze che respingono il ricorsodichiarano l’infondatezza della do-manda e non toccano l’atto impu-gnato, che può essere portato a ese-cuzione come tale, per la sua intrin-seca efficacia di atto autoritativo. Siapplicano in proposito le norme sullariscossione coattiva e, per quantocompatibile, dell’esecuzione forzatadettate per il processo civile.

Dall’esecuzione vera e propria si differenzia il giudizio di ot-temperanza, finalizzato a far ottenere il concreto adempimentodegli obblighi posti a carico dell’amministrazione finanziariadalla sentenza favorevole al ricorrente.

Il giudizio deve essere proposto dopo la scadenza del termineassegnato per l’effettuazione della prestazione cui è obbligatol’ufficio e, ove un tale termine non sia stato fissato, dopo chesono trascorsi 30 giorni da un atto di messa in mora, a cura del-l’interessato e notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

(da: Bartolini-Savarro, Compendio di diritto tributario, ed. La Tribuna)

UN PO’ DI TRIBUTARIO

Finiamola col terrorismo ambientale.Niente di nuovo, sotto il sole

Metropoli come Alessandria d’Egitto o Roma erano spesso so-vraffollate, con abitazioni malsane e seri problemi igienici. L’in-quinamento urbano esisteva già allora. Già ad Atene, in epocaclassica, si ponevano, per esempio, questioni che di solito consi-deriamo modernissime, come lo smaltimento dei rifiuti urbani ol’abusivismo edilizio. Alcuni funzionari pubblici, racconta Aristotele,avevano il compito di sorvegliare che nessuno gettasse immondizieentro due chilometri dalle mura cittadine. E dovevano ancheimpedire la costruzione di edifici irregolari o di balconi che agget-tavano sulle pubbliche vie.

Persino il problema del traffico non riguarda solo le città modernee non nasce con l’invenzione delle automobili. Se uno legge leopere di Seneca, Giovenale o Plinio il Giovane, vi trova una sequeladi lamentele sull’intasamento delle strade di Roma: il rumore, iconducenti di carri che guidano come pazzi, gli incidenti frequenti,i veicoli che bloccano la circolazione. E forse non tutti sanno cheanche la Ztl, la Zona a traffico limitato, l’hanno inventata i romaniantichi. Un anno prima di morire, nel 45 a.C., Giulio Cesare firmòla Lex Iulia Maiestatis, che alcuni considerano l’antenata di tutti icodici della strada. Stabiliva, tra l’altro, che durante le ore diurne icarri non potevano entrare nel centro cittadino, esclusi quelli dellanettezza urbana e pochi altri autorizzati. Ma, alla fine, tra gliantichi prevaleva senz’altro l’idea che civiltà significasse domare edominare la natura, tagliare i boschi per creare campi coltivabili,costruire città sfruttando al massimo tutte le risorse naturali delsuolo, estraendo il marmo dalle cave e ricavando il legno dalleforeste. Nel quinto libro del De rerum natura, Lucrezio esalta ilprogresso umano individuandone un momento saliente proprionel disboscamento, nella conquista di nuovi territori per l’agricoltura:gli uomini, scrive con entusiasmo, «ogni giorno di più costringevanoi boschi ad arretrare sui monti, a lasciare spazio per la coltivazione».Gli antichi, al contrario di quanto talvolta si crede, non avevano ingenere un religioso rispetto per la sacralità della madre terra. Lanatura, per loro, era quasi sempre matrigna: un nemico insidioso,un ostacolo da superare. Le foreste vergini dovevano lasciare ilposto a costruzioni e città. Per gli ateniesi del tempo di Pericle,costruire navi con cui commerciare e combattere era più importanteche salvaguardare i boschi.

Giorgio IeranòIL, settembre 2019

da ItaliaOggi, 17.8.’19

da Il Giornale dell’Arte, settembre 2019

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24 ottobre2019

da il Giornale, 16.9.’19

da Corriere della Sera, 17.9.’19

da ItaliaOggi, 11.6.’19

da il Giornale, 23.9.’19

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25ottobre2019

da il Giornale, 30.9.’19

da ItaliaOggi, 3.10.’19

da Corriere della Sera, 5.10.’19

da ItaliaOggi, 17.9.’19

da il Fatto Quotidiano, 14.9.’19

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26 ottobre2019

“Letto matrimoniale in strada vista mare”“Per ammirare il panorama del mare al risveglio, non hanno esitato a piazzare un letto matri-

moniale, con tanto di lenzuola bianche, in una piazzola delle strada panoramica. È successo sullastrada litoranea di Cala Gonone nel territorio di Dorgali, in provincia di Nuoro, dove una coppia dituristi è stata «colta in flagrante» dalla polizia municipale. Per i due, invitati a rimuovere il tutto, èscattata l’inevitabile sanzione. La foto del letto a due piazze con vista sul mare è stata postata sulprofilo Facebook del Comune di Dorgali nel quale si conferma l’intervento di una pattuglia al ri-sveglio dei due turisti”.

Così Il Tempo del 29.9.’19Lui la lascia e lei per vendetta urina sulla tomba della suocera“Lui la lascia ma lei non si rassegna alla fine della loro storia d’amore e così decide di vendicarsi.

Come? Urinando sulla tomba della suocera, la madre del suo ex compagno. E’ successo a Rivarolo,in provincia di Torino: protagonista della storia è una cinquantenne ora accusata di vilipendio e attipersecutori. A sorprenderla nell’atto è stato proprio l’ex fidanzato, che ha denunciato tutto ai carabi-nieri. Il rapporto tra i due era finito male e così la donna aveva deciso di colpire l’uomo negli affetti.Dopo settimane di strani episodi, lui si è insospettito e ha deciso di appostarsi per scoprire chi rubassei fiori e buttasse candeggina sulla tomba della madre. Così un giorno ha sorpreso l’ex compagna aurinare sulla tomba e ha deciso di immortalare la scena in un video e sporgere denuncia”.

Ne dà notizia La Verità del 13.7.’19.“Drink gratis per chi mostra il seno” “Il barista dice che è uno scherzo ma la sua «pubblicità» ha fatto scatenare il web. E’ la proposta

«indecente» di un trevigiano, titolare del bar Da Angelo, che invita le clienti a mostrare il seno perbere gratis. Più la taglia del reggiseno è alta, più shottini (bicchierini alcolici) bevi, e se ti porti acasa il barista, bevi gratis tutta la sera: questo il tariffario appeso alle spine della birra al banconedelle mescite. A scatenare le proteste contro l’annuncio sessista è stato un avventore, uno psicologomolto seguito sulle reti social, che ha denunciato la «caduta in basso» della società e «la disarmantesqualifica delle donne». Il barista ha ricordato che il cartello è lì da sei anni e nessuno si era maiscandalizzato: tutti si facevano una risata e naturalmente la proposta non ha mai avuto seguito”.

Così La Verità del 13.7.’19“La donna ideale? I giapponesi se la mettono sul cuscino” “Il Giappone ha un problema: gli uomini e le donne del Paese non si piacciono. Un risultato è

che la popolazione è in crollo verticale molto semplicemente, perché i due generi non sembranovolersi «unire nell’atto procreativo» (…). Waifu è una parola giapponese che deriva dall’inglese wife– moglie – e rappresenta l’interessante adattamento dei giovani maschi nipponici che non riesconoa trovare una donna che gli piaccia oppure alla quale piacciano loro. La soluzione è di costruirsiqualcosa di meglio, la loro donna ideale, desiderabile, accomodante, a «bassa manutenzione» ecompletamente silenziosa: la Waifu. Queste donne ideali, con il seno prosperoso, gli occhioni gi-ganteschi e un’ambigua aria (…) assumono un’esistenza fisica soprattutto sotto forma di federe percerti cuscini da letto lunghi dai 150 ai 160 cm. Vengono vendute in paia, una viziosa, l’altra santa(…). La Waifu si porta a spasso per strada e a cena fuori. La si ama, la si coccola e non rompe maile scatole. Sopporta di tutto (…) con grande, seppure immaginaria, partecipazione entusiasta”.

È quanto riporta ItaliaOggi del 7.8.’19.

CORBEILLE

da IL FATTO QUOTIDIANO, 3.10.’19

TRAMITECONFEDILIZIAPUOI COMODAMENTEOTTENEREVISURECATASTALIANCHE IPOTECARIE

Informazioni presso tutte le Associazioni e leDelegazioni territoriali

da Corriere della Sera, 5.10.’19

Se nella città in cui abito,le scuole pubbliche funzio-nassero male, e vi fosseroscuole private che funzionas-sero meglio, io vorrei esserepienamente libero di mandarei miei figli a studiare dovemeglio mi aggrada. Lo Statoha il dovere di educare benei miei figli, se io voglio servirmidelle sue scuole. Non ha il di-ritto di impormi le sue scuole,anche se i miei figli sarannoeducati male.

Gaetano Salvemini

Disposizioniper la riproduzionee la fotocopiaturadi questo notiziario

La ri pro du zio ne, an che par -zia le, di ar ti co li di Con fe di li -zia no ti zie è con sen ti ta pur -chè ven ga ci ta ta la fon te.

La fo to co pia tu ra anche disem pli ci par ti di que sto noti-ziario è ri ser va ta ai suoi de -sti na ta ri, con ob bli go – pe -ral tro – di indicazione del lafon te sul la fo to co pia.

Monopolio, uniformità,conformismo sono causa didecadenza e di mortificazio-ne. La scuola si salva e pro-gredisce nella libertà.

Luigi Einaudi

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27ottobre2019

In Italia sempre più ultracentenari“Siamo ancora i primi in Europa per longevità, con 14.456 ultracentenari registrati all’inizio del

2019. L’84% è donna. E quasi seimila hanno oltrepassato la soglia dei 105 anni. In cima alla classificadei «superanziani» del «Vecchio continente» ci fa compagnia la Francia mentre gli altri stanno tuttidietro. È quanto emerge dal rapporto Istat «Cent’anni e non sentirli» dal quale si rileva anche comein 10 anni i centenari del Belpaese sono passati da 11mila a oltre 14mila e quelli di 105 anni e più(il 90% dei quali sono donne) hanno fatto addirittura un balzo del 136%. Una tendenza a crescereche, secondo l’istituto di statistica, può essere spiegata in parte da un fattore genetico (che riguardasoprattutto chi ha raggiunto i 105). Per il resto, la risposta è la solita e ben augurante per chi questotraguardo non lo ha ancora raggiunto: merito della dieta mediterranea (…) basata su pane, pasta,frutta, verdura, olio extravergine d’oliva. Senza dimenticare il bicchiere di vino da consumare du-rante i pasti, un «elisir di lunga vita»”.

È quanto scrive Avvenire del 25.7.’19.

L’età che avanza… e quei chili in più“Gli anni passano e la pancetta aumenta. Non sarà per tutti così, ma buona parte delle persone con

l’avanzare dell’età mettono qualche chilo in più. A questo punto la domanda sorge spontanea: perchécon l’invecchiamento si ingrassa? La risposta arriva da un gruppo di ricercatori del Karolinska Insti-tutet di Stoccolma che, in collaborazione con l’Università di Lione, hanno portato avanti uno studio –pubblicato poi su Nature Medicine – che evidenzia come con il passare degli anni si ingrassi più fa-cilmente a causa di un evidente calo delle capacità di immagazzinare e rimuovere i lipidi nel tessutoadiposo. La ricerca si è concentrata sulle cellule adipose di 54 diversi individui in un arco di tempodi oltre 10 anni. I risultati, validi per entrambi i sessi, hanno sottolineato un progressivo rallentamentodel cosiddetto turnover lipidico. Cosa significa? Semplice, se non si cambia l’alimentazione, e quindinon si segue una dieta con meno calorie, si aumenta di peso di circa il 20%. Un’indicazione non dapoco per il benessere dell’organismo e per chi tiene particolarmente alla linea”.

Così Il Tempo del 20.9.’19.

A 91 anni diventa trisnonna“Ad «appena» 91 anni ha abbracciato il suo ultimo nipotino. Ma non è un nipotino qualunque. Il

piccolo Kevin, infatti, nato il 6 luglio scorso, ha la fortuna di essere stato stretto tra le braccia nondella nonna, neanche della bisnonna, ma della trisnonna (…) la signora Paola Vincenzina Patti, chia-mata da tutti Enza (…). Ogni vent’anni, nonna, bisnonna e trisnonna Enza ha potuto abbracciareun nuovo nipote, fino a Kevin. La signora vive a Roma (…) e (…) abita da sola (…). Ad aiutarla, co-munque, è la figlia Ornella, di 71 anni, che ogni giorno la va a trovare a casa e le porta la spesa,dandole una mano per ordinarla, se necessario (…). Enza è (…) una donna semplice, che ha vissutouna vita di sacrifici (…). Ha scoperto nel 1974 la fede in Gesù Cristo fino ad allora per lei sconosciuto.Dall’epoca non si è mai stancata di parlare dell’amore di Dio. E’ amante della buona cucina, accom-pagnata da un buon bicchiere di vino”.

Ne dà notizia Il Tempo del 28.7.’19.

Anziano per amore impara a truccare la moglie quasi cieca“Brian (…) è un anziano inglese che, per sopperire al deficit visivo della moglie Jean che sta gra-

dualmente perdendo la vista, si è iscritto a un corso di trucco indetto da un centro commerciale delRegno Unito, così da garantire all’innamorata la possibilità di compiacere la sua vanità femminileanche quando l’handicap le avrà sottratto l’autonomia. A raccontare la loro storia, due anni fa, fuScott Summers, uno dei make up artist che ha istruito Brian. Il ragazzo ha pubblicato sui social unafoto della coppia, accompagnandola alla seguente didascalia: “Brian è venuto a trovarci per un’altralezione di trucco. Oggi e ogni giorno prova a ricreare il make up della moglie prima che diventi to-talmente cieca”.

Così Libero del 24.8.’19.

BREVI

da metro, 10.9.’19

TUTTOCONDOMINIO

da metro, 10.4.’18

TUTTOCONDOMINIO

CONDÒMINI,ricorreteagli amministratoriiscrittial Registro nazionaleamministratoridella Confedilizia

amministratori

dalla parte

della proprietà

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28 ottobre2019

da ItaliaOggi, 26.9.’19

TUTTOCONDOMINIO

da LA STAMPA, 30.9.’19

AMMINISTRATORI DEL PROPRIO CONDOMINIO

AMMINISTRATORI SEMIPROFESSIONISTI

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RIVOLGETEVIALLA SEDE CONFEDILIZIA

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Page 29: All’interno - Confedilizia

29ottobre2019

TUTTOCONDOMINIO

Curatore speciale Quando, per una qualsiasi

causa, manchi il legale rap-presentante del condominio,chi voglia avviare o prose-guire una lite contro i con-dòmini può chiedere la no-mina di un curatore speciale,ex art. 80 cod. proc. civ. Spet-ta poi al curatore convocareimmediatamente l’assembleacondominiale per riceverele necessarie istruzioni. Cosìprevede l’art. 65 disp. att.cod. civ.

CONDOMINIO IN PILLOLE

Formare la mente ed an-che il carattere del giovane:ecco lo scopo della scuola.

Luigi Einaudi

Ultimissime di giurisprudenza

Riscossione degli oneri con-dominiali

In tema di riscossione deglioneri condominiali, non co-stituisce motivo di revocadell’ingiunzione, ottenuta sul-la base della delibera di ap-provazione di una spesa, lamancata approvazione delrelativo stato di riparto, attesoche le spese deliberate dal-l’assemblea si ripartisconotra i condòmini secondo letabelle millesimali, ai sensidell’art. 1123 cod. civ., cosic-ché ricorrono le condizionidi liquidità ed esigibilità delcredito che consentono alcondominio di richiederne ilpagamento con proceduramonitoria nei confronti delsingolo condòmino.

Cass. sent. n. 21240 del 9.8.’19

Uso esclusivo delle parti co-muni

L’uso esclusivo su parti co-muni dell’edificio riconosciutoin favore di singole unità im-mobiliari incide non sull’ap-partenenza di dette parti co-muni alla collettività ma sulriparto delle correlate facoltàdi godimento fra i condòmini,che avviene secondo modalitànon paritarie determinate daltitolo, in deroga a quanto al-trimenti presunto ex artt. 1102e 1117 cod. civ.

Cass. ord. n. 18024 del 4.7.’19

È lecito aprire un varco nel muro perime-trale per collegare due appartamenti?

L’apertura da parte del condòmino di unvarco nel muro perimetrale del condominio èlegittima qualora non influisca sulla statica delfabbricato compromettendone la stabilità, nonpregiudichi la sicurezza ed il decoro architet-tonico dell’edificio, non alteri la destinazionedel bene e, infine, non dia luogo alla costituzionedi una servitù a favore di terzi estranei al con-dominio (cfr. in punto Cass. civ. 13 gennaio1995, n. 360; 7 marzo 1992, n. 2273 e 25 ottobre1998, n. 5780). Al di fuori delle fattispecie sopraspecificate, l’apertura può costituire una facoltàdel condòmino ai sensi dell’art. 1102 Cod. civ.laddove statuisce: “Ciascun partecipante puòservirsi della cosa comune, purché non ne alterila destinazione e non impedisca agli altri parte-cipanti di farne parimenti uso secondo il lorodiritto. A tal fine può apportare a proprie spesele modificazioni necessarie per il miglior godi-mento della cosa”.

Inadempimento dell’amministratore: è sem-pre dovuto il risarcimento al condominio?

L’accertamento della responsabilità contrat-tuale dell’amministratore di condominio perinadempimento non comporta automaticamentela condanna al risarcimento del danno; infatti,il risarcimento al condominio è dovuto solo inpresenza di un concreto ed apprezzabile pre-giudizio patrimoniale.

Le spese nell’interesse di un solo condòminosono ripartibili tra tutti?

Non sono addebitabili all’intera comunità con-dominiale le spese postali e di attività ulteriorisvolte dall’amministratore nell’interesse di un sin-

golo condòmino sulla base del generico riferi-mento al criterio della ripartizione delle spesesulla proporzione dell’uso. (cfr. in punto ancheCassazione civile sez. II, 10/05/2019, n.12573).

Infiltrazioni dal lastrico solare: chi ne ri-sponde?

In ipotesi di danni derivanti dainfiltrazioni provenienti dal lastricosolare ne rispondono sia il con-dòmino titolare del diritto esclusivod’uso che il condominio; il primoa titolo extracontrattuale ex art.2051 Cod. civ.; il condominio, in-vece, nell’ipotesi in cui l’ammini-stratore abbia omesso di adem-piere agli obblighi conservatividelle cose comuni su di lui gravantiai sensi dell’art. 1130, primo com-ma, n. 4 Cod. civ. oppure nel casoin cui l’assemblea non abbia adot-tato le determinazioni di sua com-petenza in materia di opere dimanutenzione straordinaria, aisensi dell’art.1135, primo comma,n. 4, Cod. civ.

In caso di concorso di respon-sabilità tra condominio e condò-mino, il criterio di divisione dellespese resta, secondo la giurispru-denza, quello previsto dall’art. 1126 Cod. civ., ilquale statuisce: “Quando l’uso dei lastrici solari odi una parte di essi non è comune a tutti i condòmini,quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti acontribuire per un terzo nella spesa delle riparazionio ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono acarico di tutti i condòmini dell’edificio o della partedi questo a cui il lastrico solare serve in proporzionedel valore del piano o della porzione di piano diciascuno” (Esemplare in punto la sentenza n. 4967del 24 maggio 2019 del Tribunale Milano sez. X).

CASI CLINICI DI CONDOMINIO

a cura di Flavio Saltarelli

Apertura varco nel muro perimetrale - Inadempimento e ri-sarcimento dall’amministratore - Costi nell’interesse di unsolo condòmino - Infiltrazioni dal lastrico solare

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Impianti termici e delega, in ambito condominiale, al “terzo responsabile”Sull’ultimo numero di Confedilizia notizie abbiamo trattato dei diversi periodi di accensione dei ri-

scaldamenti sul territorio nazionale. Rimanendo in tema, ci occupiamo ora della possibilità che l’or-dinamento offre di delegare la gestione dell’impianto termico – e trasferire, così, le connesseresponsabilità – ad un soggetto terzo, che la legge definisce appunto “terzo responsabile”. Aspetto,questo, che è utile aver presente, specie in ambito condominiale, giacché, per usufruire di tale possi-bilità, viene imposto all’organo assembleare di rispettare specifiche condizioni.

Occorre allora sapere che la materia è regolata dal d.p.r. n. 74 del 16.4.’13. In particolare, tale provvedi-mento stabilisce che la delega al terzo responsabile per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manuten-zione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica nonsia consentita “nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non sianoinstallati in locale tecnico esclusivamente dedicato” (art. 6, comma 1); inoltre, che, in caso di impianti nonconformi alle disposizioni di legge, la predetta delega non possa essere rilasciata, salvo che nella stessa “siaespressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma”. In tale ipotesi – precisa ancora ilprovvedimento – “il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché ilterzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la coperturafinanziaria per l’esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati”.

Con riferimento agli edifici in condominio, il decreto in questione prevede, espressamente, che la suddetta“garanzia” debba “essere fornita attraverso apposita delibera dell’assemblea dei condòmini”, e che, in questaipotesi, la responsabilità degli impianti resti a carico del delegante, “fino alla comunicazione dell’avvenutocompletamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro enon oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori” (art. 6, comma 2).

Sempre con riguardo alla figura del terzo responsabile, il regolamento in parola dispone, altresì, che talesoggetto comunichi “tempestivamente in forma scritta al delegante l’esigenza di effettuare gli interventi,non previsti al momento dell’atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al cor-retto funzionamento dell’impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni nor-mative”. Per gli edifici in condominio il delegante deve, in particolare, “espressamente autorizzare conapposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dallacomunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi”. In mancanza di tale delibera nei terminiprescritti, “la delega del terzo responsabile decade automaticamente” (art. 6, comma 4).

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30 ottobre2019

TUTTOCONDOMINIO

Ultimissime di giurisprudenza

Presunzione di comunioneAl fine di stabilire se sus-

sista un titolo contrario allapresunzione di comunionedi cui all’art. 1117 cod. civ.,occorre fare riferimento al-l’atto costitutivo del condo-minio e, quindi, al primo attodi trasferimento di un’unitàimmobiliare dell’originarioproprietario ad altro soggetto.Pertanto, se in occasione dellaprima vendita la proprietà diun bene potenzialmente rien-trante nell’ambito dei benicomuni risulti riservata aduno solo dei contraenti, deveescludersi che tale bene possafarsi rientrare nel novero diquelli comuni.

Cass. ord. n. 22442 del 9.9.’19

Delibere nulle e annullabiliSono nulle le delibere del-

l’assemblea condominiale pri-ve degli elementi essenziali,con oggetto impossibile o il-lecito, con oggetto non ri-compreso nelle competenzedell’assemblea, incidenti sudiritti individuali o sulla pro-prietà esclusiva di un con-dòmino. Sono, invece, annul-labili le delibere affette davizi relativi alla regolare co-stituzione dell’assemblea,adottate con maggioranze in-feriori a quelle prescritte, af-fette da vizi formali in ordineal procedimento di convoca-zione o informazione dell’as-semblea, affette generica-mente da irregolarità nel pro-cedimento di convocazione.

Cass. sent. n. 21909 del 30.8.‘19

Riparazione e manuten-zione dei beni comuni

In materia di condominionegli edifici, il condominioha il diritto di provvederealla riparazione e alla ma-nutenzione dei beni comunidell’edificio ed ha l’obbligodi farlo onde evitare dannialle proprietà esclusive deicondòmini e dei terzi, percui, ove manchi la collabo-razione dei condòmini al-l’esercizio di tale diritto, l’am-ministratore può agire in giu-dizio, in rappresentanza delcondominio, per far valeretale diritto, sia in sede cau-telare (art. 1130 cod. civ., n.4) che di merito (art. 1131cod. civ.).

Cass. sent. n. 21242 del 9.8.’19

Diritto del conduttore di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese condominiali

In tema di locazione di immobile sito in un edificio condominiale, una questione che merita unapprofondimento riguarda la possibilità per il conduttore di tale immobile di prendere visione deidocumenti giustificativi delle spese condominiali.

La materia è regolata dall’art. 1130-bis, primo comma, quinto periodo, cod. civ., che prevede chei condòmini e “i titolari di diritti reali o di godimento” sulle unità immobiliari possano prendere vi-sione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese.

La norma – diversamente dall’art. 1130, n. 6, cod. civ. (nella parte in cui parla dei soggetti le cuigeneralità devono essere contenute nel registro di anagrafe condominiale) – non precisa che sitratta di diritti “personali” di godimento. È evidente, tuttavia, che la disposizione non possa inter-pretarsi in altro modo.

Ciò che occorre aver presente, quindi, è che anche il conduttore (o il comodatario) ha diritto – aisensi del citato art. 1130-bis cod. civ. – di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa e diestrarne copia.

Assemblea di condominio, partecipazione e convocazione in caso di coniugi comproprietari

Non è infrequente che marito e moglie siano comproprietari di un’unità immobiliare sita in un edi-ficio condominiale. Ciò che pone il seguente interrogativo: chi, tra di essi, ha diritto di essere convocatoe di partecipare all’assemblea di condominio?

La questione può essere agevolmente risolta richiamando quanto detto altre volte su queste colonnein caso di immobile appartenente in proprietà indivisa a più soggetti.

Occorre ricordare, preliminarmente, che l’attuale formulazione dell’art. 66 disp. att. cod. civ. pre-vede, in particolare, che l’avviso di convocazione debba essere comunicato (almeno cinque giorniprima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione) “a mezzo di posta raccomandata, postaelettronica certificata, fax o tramite consegna a mano”. Il che significa che detto avviso deve, ora, ri-vestire certamente forma scritta, con esclusione della possibilità di utilizzare altre forme di comuni-cazione (es.: verbale), così come invece sostenuto dalla giurisprudenza sulla base del previgente testodel predetto art. 66.

Ciò posto, e considerato anche che i soggetti in parola, in quanto comproprietari, sono, ovviamente,entrambi qualificabili come condòmini, ulteriore conseguenza di quanto precede è, dunque, che aciascuno di essi dovrà essere comunicata, con le modalità di cui al precitato art. 66 – e, quindi, periscritto – la convocazione dell’assemblea e non avrà alcun rilievo l’eventuale esistenza di circostanzepresuntive (es.: coppia convivente senza contrasto interno di interessi) tali da far ritenere che un co-niuge abbia informato l’altro della convocazione ricevuta.

Quanto alla partecipazione dei coniugi comproprietari alla riunione di condominio, la norma cuifar riferimento per dirimere la questione è invece l’art. 67, secondo comma, disp. att. cod. civ. secondocui, “qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno dirittoad un solo rappresentante” in assemblea, che dovrà essere designato a norma dell’art. 1106 cod. civ.(riguardante la nomina dell’amministratore della comunione), e cioè dalla maggioranza degli stessicomproprietari calcolata secondo il valore delle loro quote (e, evidentemente, espressisi al proposito,o in riunione apposita verbalizzata o in altra forma scritta e, comunque, con documentazione idonea,che sarà da portare al presidente dell’assemblea condominiale per l’accreditamento). Nel caso checi occupa, quindi, i coniugi interessati dovranno seguire senz’altro questa regola e, ove non riescanoa designare un rappresentante comune, l’unica via sarà il ricorso all’autorità giudiziaria. Peraltro, inquesta evenienza, ove la decisione non arrivi in tempo, deve ritenersi che ciò non possa certo avereeffetti negativi sulla legittimità del deliberato assembleare: la nomina del rappresentante, infatti, ri-guarda, all’evidenza, una questione interna alla comunione, estranea, pertanto, al condominio, alquale spetta solo l’obbligo di convocare – ai sensi dell’art. 1136, sesto comma, cod. civ. – “tutti gliaventi diritto” (e quindi, nel caso di specie, entrambi i coniugi).

Per un ulteriore approfondimento circa la partecipazione dei comproprietari di un’unità immobiliareall’assemblea condominiale, si rinvia a Confedilizia notizie di giugno 2019.

Diritto di godere in egual misura di un bene condominiale È opinione diffusa che un condòmino proprietario di una piccola unità immobiliare e un condòmino

proprietario, nello stesso fabbricato, di un immobile di grandi dimensioni non abbiano diritto di goderein egual misura dei beni comuni. Si tratta, tuttavia, di una errata convinzione.

Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, l’uso della cosa comune da parte del singolo condòminoprescinde dal valore della sua quota di proprietà. In particolare, secondo la Cassazione, la regolamenta-zione dell’uso della cosa comune “deve seguire il principio della parità di godimento tra tutti i condòministabilito dall’art. 1102 cod. civ., il quale impedisce che, sulla base del criterio del valore delle singole quote,possa essere riconosciuto ad alcuni il diritto di fare un uso del bene, dal punto di vista qualitativo, diversodagli altri” (cfr. sent. n. 26226 del 7.12.’06).

In concreto, ciò significa, che il proprietario di una unità immobiliare cui è attribuito il doppio dei valorimillesimali di un altro immobile presente nello stesso condominio non potrà sol per questo pretendere,nei confronti del proprietario di quest’ultimo immobile, di utilizzare più intensamente il cortile condo-miniale parcheggiandovi, in ipotesi, un maggior numero di autovetture. E lo stesso discorso può ripetersiper ogni bene comune a disposizione della compagine condominiale. Ciò, naturalmente, salvo che unregolamento condominiale di origine contrattuale non disponga diversamente in materia.

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31ottobre2019

da LA STAMPA, 9.9.’19

TUTTOCONDOMINIO

da LA STAMPA, 16.9.’19

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32 ottobre2019

No ti zia rio men si le fuori commerciodiffuso esclusivamente

tramite le Associazioni territorialidella Confedilizia

Anno 29Numero 9

Di ret to re re spon sa bi leCOR RA DO SFOR ZA FO GLIA NI

Re da zio neUf fi cio Stam pa Con fe di li zia

00187 - Ro ma - Via Borgognona, 47Tel. 06/6793489 (r.a.)

Fax 06/6793447Impaginazione e fotocomposizione

Publitep - Piacenza

StampaTEP s.r.l. - Piacenza

Registrato al Tribunaledi Piacenza (n. 442)

Licenziato per la stampal’ 8 ottobre 2019

Il numero di settembre 2019è stato postalizzato il 13.9.2019

Co sto del la vi ta - In di ci na zio na li(Co mu ni ca zio ni ISTAT ai sen si dell’art. 81 leg ge 392/1978)

Le variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed im pie gati - da utilizzareper l’aggiornamento dei contratti di locazione - sono le seguenti:VA RIA ZIO NE AN NUA LE Da to pub bli ca to dall’ISTAT 75%Variazione marzo 2018 - marzo 2019 0,8 % 0,600%Variazione aprile 2018 - aprile 2019 0,9 % 0,675%Variazione maggio 2018 - maggio 2019 0,7 % 0,525%Variazione giugno 2018 - giugno 2019 0,5 % 0,375%Variazione luglio 2018 - luglio 2019 0,2 % 0,150%Variazione agosto 2018 - agosto 2019 0,3 % 0,225%

VA RIA ZIO NE BIEN NA LEIl dato relativo alla variazione biennale non viene più pubblicato, posto che la soppressionedell’aggiornamento biennale risale al 1985. A richiesta, il dato potrà essere fornito a chi neavesse bisogno, direttamente dalla Segreteria generale della Confedilizia.

AVVERTENZA - Il dato al 75% viene qua pubblicato con tre decimali, come da computo arit-metico. Per ragioni pratiche, potrà peraltro essere utilizzato il dato con i primi due decimaliLe variazioni dell’“Indice armonizzato dei prezzi al consumo per i Paesi del l’U nio ne Europea”(cosiddetto indice armonizzato europeo, che si può utilizzare con specifica clausola nei contratti dilocazione abitativa per l’aggiornamento del canone - cfr. Confedilizia notizie febbraio ’99) sono leseguenti:VA RIA ZIO NE AN NUA LE Da to pub bli ca to dall’ISTATVariazione marzo 2018 - marzo 2019 1,1%Variazione aprile 2018 - aprile 2019 1,1%Variazione maggio 2018 - maggio 2019 0,9%Variazione giugno 2018 - giugno 2019 0,8%Variazione luglio 2018 - luglio 2019 0,3%Variazione agosto 2018 - agosto 2019 0,5%I dati Istat sono tempestivamente disponibili (il giorno stesso della diffusione) presso le Associazioniterritoriali della Confedilizia.

Provvedimenti ed interrogazioni di nostro interesse

La modifica all’articolo 4 del decreto-legge 24.4.2017, n. 50, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 21.6.2017, n. 96, in materia diregime fiscale delle locazioni brevi, con altre disposizioni concernentile locazioni turistiche, è contenuta in una proposta di legge del de-putato Pellicani (Pd).

La disciplina per la sicurezza e la prevenzione del rischio di cadutanella realizzazione di interventi edilizi sulle coperture e sulle facciatevetrate continue degli edifici viene promossa, con una proposta dilegge da alcuni deputati della Lega, primo firmatario Caparvi.

Il deputato Molinari (Lega) è il primo firmatario di una propostadi legge volta all’istituzione e alla disciplina delle zone del commercionei centri storici.

Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, conmodificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all’articolo 10 deldecreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di incentivi per gli in-terventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio si-smico, sono contenute in una proposta di legge depositata daideputati Ciaburro e Delmastro Delle Vedove (FdI).

La deputata Gagliardi (Misto) è la prima firmataria di una propostadi legge con la quale si promuove la modifica all’articolo 492-bis delcodice di procedura civile, in materia di ricerca con modalità tele-matiche dei beni da pignorare.

Con un’interrogazione rivolta al Ministro dell’interno, il senatoreGasparri (FI) chiede quali misure stia adottando o intenda adottarel’Esecutivo al fine di ripristinare la legalità e restituire ai legittimiproprietari uno stabile occupato arbitrariamente ad opera di espo-nenti del movimento per la casa “Action” dal 2013, nel quale, tra l’al-tro, viene svolta attività di somministrazione di alcolici e sala da ballo.

Il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppoeconomico vengono sollecitati da un’interrogazione della deputataGribaudo (Pd) per sapere quali iniziative il Governo intenda adottareper correggere, attraverso il primo strumento normativo utile, le pre-visioni di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019, al finedi permettere anche alle imprese artigiane di minori dimensioni dipoter applicare gli sconti previsti dall’eco-bonus.

DAL PARLAMENTO Ci ta zio ni

Le frasi riprodotte in questo nu-mero di Confedilizia notizie (perstimolo di conoscenza e discus-sione) sono tratte dal volumeCLASSI DIRIGENTI TRA CRISI DEL-LA DEMOCRAZIA E SISTEMI AUTO-RITARI di Antonio Malaschini, editoda Rubbettino.

SEGNALAZIONI

Dario Antiseri, Enzo Di Nuo-scio, Flavio Felice, Democraziaavvelenata, Rubbettino ed., pp.194

L’indebolimento della politicaminaccia la democrazia, ridu-cendola a “democrazia del pub-blico”, mentre i cittadini sonosempre più passivi, acritici e in-fluenzabili: occorre recuperareuna democrazia intesa come“società aperta”.

Giovanni Brino, Giovanni Ma-ria Lupo, La Cavallerizza, Celided., pp. 160 con 288 ill.

Le vicende storiche, lo statodi conservazione e le propostedi manutenzione straordinariadel complesso torinese denomi-nato “Cavallerizza”.

Iris Origo, Un brivido nell’aria,pref. di Sergio Romano, con unoscritto di Katia Lysy, a cura diSofia Dilaghi, Passigli ed., pp. 160

L’autrice, di famiglia angloa-mericana e sposa di un nobileitaliano, apprezzata per la rie-vocazione bellica compiuta nellibro Guerra in Val d’Orcia, sten-de con immediatezza questenote diaristiche negli anni 1939-’40, utili per la cronaca.

Andrea Capussela, Declino,pref. di Gianfranco Pasquino,Luiss ed., pp. 416

Un’indagine sistematica deimotivi dell’arretramento italiano,partendo dalla produttività del-l’economia per spingersi ai difettidel sistema politico, attraversoun secolo e mezzo di vita unitariaeconomica e politica.

Sébastien Laurier, La Bountya Pitcairn, a cura di OrnellaTajani, Nutrimenti mare ed.,pp. 128

La storia degli ammutinatidella nave britannica Bounty,vicenda resa celebre da quattrodiverse pellicole: viene spiegatoil destino di un gruppo di uominie donne, bianchi e polinesiani,che vivono nella dimenticataisola di Pitcairn.

Luca Crovi, Paolo Barbieri (il-lustratore), Draghi, dirigibili emongolfiere, Oligo ed., pp. 36

Il 15 aprile 1928 Umberto No-bile, a capo del dirigibile Italia,spicca il volo da Milano per latragica spedizione che arriveràal Polo Nord: Crovi narra il viag-gio sul cielo di Milano, con No-bile accompagnato dalla cagnettaTitina.

Ernesto Calandra, La falce, acura di Leonardo Lattarulo, Ro-bin ed., pp. 200. Romanzo cam-pagnolo di uno scrittore oggi di-menticato forse pure nello stessonatio Piemonte: apparso nel1902, presenta cacce e cammi-nate, studi e riposi, osterie e cam-pi, con alcune tinte gialle.

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Servono politicicapaci

Servono politici in grado diindirizzare la macchina am-ministrativa, di mediare tra idiversi interessi sociali ed eco-nomici, capaci di avvalersi edi guidare tecnici competenti,posti anche in funzione di sal-vaguardia delle regole.

Antonio Malaschini

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