ALLEVATORI SPORTIVI: RISORSA NON - sor.re.it 2018 3-41.pdf · 5- Sull’anello del marcaggio 6- Nei...
Transcript of ALLEVATORI SPORTIVI: RISORSA NON - sor.re.it 2018 3-41.pdf · 5- Sull’anello del marcaggio 6- Nei...
S O C I E T Á O R N I T O L O G I C A R E G G I A N A
2018ALLEVATORI
SPORTIVI:RISORSA NON
MINACCIA
allevare PER proteggere - Breeding to protect
A cura di Enrico Banfi, con la collaborazione di G. Canali,
I. Gualerzi e M. BavarescoDesign: Marco Cotti.
Prem
essa
: il contesto, gli obiettivi1
IndiceSommario/Summary
Premessa: il contesto, gli obiettivi
1- Le norme mondiali e locali.
2- Gestire avifauna in All. A
3- Gestire avifauna in All. B
4- Gestire avifauna autoctona
5- Sull’anello del marcaggio
6- Nei panni oggi di un allevatore sportivo
e commerciante acquirenti
Appendice 1 - Fauna protetta e gli allevatori sportivi.
La realtà COM
Summary
Appendice 2 - Le mutazioni: gli esemplari mutati
non sono certamente di cattura…
Summary
Appendice 3 - La modulistica italiana
-All, A
-All. B
-Autoctona
Appendice 4 - Il commercio legale e l’acquisto
consapevole
Summary
allevare PER proteggere - Breeding to protect
Ara araraunaMutation Opaline blue yellow or golden macaw( The opaline mutation is sex linked )
Sommario/Summary
Il Movimento degli allevatori sportivi si pone l’obiettivo di aprire lo scrigno costituito dal patrimonio genetico contenuto in ciascun esemplare di avifauna e di sviluppare, secondo Natura, le infinite com-binazioni da esso consentite. L’ attività degli allevatori sportivi, ad un tempo, rende visibili e godibili all’Uomo molte specie, decine di varietà che allo stato naturale non sono in grado di emergere e di stabilizzarsi e contribuisce ad evitare la scomparsa di specie ancora presenti allo stato selvatico. Il Movimento degli allevatori è presente in tutto il mondo ed è organizzato a livello locale e raccolto nella COM-Confederazione Ornitologica Mondiale, strutture ufficiali che, ovunque sia possibile, operano in collaborazione con le istituzioni. Non ha finalità di lucro. Il documento prende in esame, in particolare, il riflesso delle leggi mondiali, europee ed italiane nella tutela delle specie protette di avifauna. Mostra limiti, problematiche e minacce all’obiettivo di difesa delle specie selvatiche. Evidenzia la differenza in termini di genotipo e di fenotipo fra gli esemplari selvatici e domestici della stessa specie, anche con una ricca rappresentazione fotografica. Normalmente, nell’attività degli allevatori sportivi gli esemplari di cattura non costituiscono motivo di interesse: gli ancestrali, che interessano, quelli domestici, sono già presenti nelle collezioni in cattività.Il documento avanza precise proposte, soprattutto alle Istituzioni italiane, di modifica di normative e prassi che, forse non conoscendo gli obiettivi ed i risultati del Movimento, introducono ostacoli molto gravi all’ attività protezionistica degli allevatori sportivi.
Summary
The movement of sport breeders of cage and aviary birds aims to open the casket consisting of the genetic heritage contained in each bird species, to develop, according to Nature, the infinite combina-tions allowed by it. The activity of sport breeders, at the same time, makes visible and enjoyable many species, dozens of varieties of birds that in the wild state are not able to emerge and stabilize and helps to avoid the disappearance of species still present at the wild. The Breeders Movement is present all over the world through not profit Organizations: C.O.M. (Confederation Ornithologique Mondiale), 45 Countrywide Federations and thousand of local Associations able to collaborate with the Institutions. The document examines the World, European and Italian laws in the protection of protected species of birds. The document show limits, problems and threats to the objective of defending wild species. It highlights the difference in terms of genotype and phenotype between wild and domestic specimens of the same species, even with a rich photographic representation. Normally, in the activity of sport
2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES
allevare PER proteggere - Breeding to protect
Blue and white jewels..Blue Scarlet Macaws Mutation ..A Blue mutation is under development in the Scarlet Macaw.Blue (Recessive Mutation )
breeders, the capture specimens are not a reason for interest: the ancestral ones are already present in the captive collections.The document puts forward precise proposals, especially to the Italian institutions, to modify regu-lations and practices that, perhaps not knowing the objectives and results of the Movement, introduce very serious obstacles and hinder the protectionist activity of sport breeders.
Premessa: il contesto, gli obiettivi
La tipologia delle attività amatoriali riguar-
danti l’avifauna ci porta a sottolineare alcu-
ni aspetti :
-gli allevatori sportivi allevano per la vita degli esemplari della collezione;
-la riproduzione è-per loro- un fatto vitale: pongono il massimo impegno ad ottenere discen-
denti dalle coppie in collezione. Quindi, ricerca delle condizioni ottimali di ambientazione ed
alimentazione;
-la ricerca degli allevatori sportivi è prevalentemente volta a selezionare, fare esprimere e con-
solidare le potenzialità contenute nel patrimonio genetico dei riproduttori. La ricerca di muta-
zioni ed il loro consolidamento e stabilizzazione è uno degli obiettivi fondamentali;
-gli allevatori sportivi lavorano su riproduttori selezionati che siano portatori di mutazioni.
Il ricorso ad ancestrali (prelevati in natura) è normalmente escluso, poiché porterebbe ad un
“inquinamento” delle linee selezionate;
-di fatto, si è creato un patrimonio, diffuso in tutto il mondo, di linee genetiche facenti capo
a soggetti geneticamente e fenotipicamente “ancestrali”, responsabili delle mutazioni. Si è
sviluppato, fra gli allevatori sportivi, un continuo scambio di tali riproduttori selezionati, che
sono in quantità tale da assicurare il pieno soddisfacimento delle esigenze riproduttive di
selezione. Le eccedenze e gli scarti come riproduttori finiscono come uccelli da compagnia;
-con il termine ancestrale intendiamo anche quelli di linee ”domestiche” di soggetti presenti
negli allevamenti, geneticamente e fenotipicamente “ancestrali “ rispetto razze presenti so-
lamente in collezioni in cattività e non in natura. Tali “ancestrali domestici” sono utili negli
accoppiamenti per poter esprimere al massimo le combinazioni genetiche naturalmente
presenti nel patrimonio genetico dei selvatici;
2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES
-la finalità commerciale nello scambio di riproduttori non è certamente prevalente. Lo è la ricer-
ca di riproduttori in grado di aiutare a realizzare gli obiettivi genetici (esemplari portatori di una
qualche mutazione).
Questa impostazione caratterizza le collezioni di migliaia di allevatori sportivi in tutto
il mondo. Sono organizzati in comunità locali (Associazioni senza finalità di lucro), nazionali
(Federazioni) e Mondiali (Confederazione Ornitologica Mondiale). Si tratta di organizzazioni
registrate, riconosciute dalle istituzioni (con cui abitualmente dialogano), trasparenti, acces-
sibili a chiunque, con loro mezzi di comunicazione e presenza sui social. Organizzano mostre
sportive competitive, mostre scambio, esposizioni.
Operano su specie protette e non, applicando le normative esistenti, partendo da una
constatazione: il patrimonio genetico di un essere vivente è uno scrigno, diceva un bravo al-
levatore ed ottimo conoscitore della genetica. Ecco, gli allevatori sportivi di avifauna aprono
con delicatezza lo scrigno e mostrano al mondo il suo prezioso contenuto. Lo stanno facendo
da decenni, in totale trasparenza, senza violenze, con umiltà e nel rispetto della Natura.
Il risultato di questa attività è che vengono prodotti ogni anno, in ambiente controllato, mi-
lioni di esemplari. Rispetto l’obiettivo della tutela dell’ambiente naturale e delle specie di
avifauna che la popolano, è indubbio che:
- con riferimento alla specie, quanto maggiore è il numero di esemplari vivi, tanto maggiore
è la probabilità che la specie non si estingua;
-la quantità di esemplari prodotti dagli allevamenti sportivi è tale da poter soddisfare le
richieste del mercato tradizionale e di quelli emergenti. Si tratta, a livello mondiale, di decine
di milioni di esemplari. Il vero problema è, eventualmente, l’informazione diffusa, soprattutto
nei Paesi emergenti come potenziali
mercati, dell’esistenza di questa of-
ferta e dei vantaggi che offre rispetto
al prelievo in natura (gran numero di
varietà derivate dagli ancestrali, certa-
mente molto più appariscenti ed inte-
ressanti, abitudine alla vita in cattività
ed alla riproduzione in tali condizioni
nettamente migliori rispetto gli esem-
plari di cattura).
allevare PER proteggere - Breeding to protect
Due sono i nemici di questa filiera, che offre un valido contributo alla tutela dell’ambiente:
-normative che limitano le attività o intimidiscono gli allevatori sportivi a causa di regole
confuse e contrastanti e sistemi sanzionatori non chiari e non graduati. La non conoscenza
di questa organizzazione mondiale e delle sue attività può condurre a questi eccessi;
-le offerte di vendita on line, che vanificano ogni attività di promozione commerciale da
parte del commercio trasparente. Un insufficiente controllo da parte delle autorità porta
sicuramente allo sviluppo di queste attività, per lo più oscure, e che spesso nascondono
dietro l’anonimato operazioni malavitose ai danni della Natura..
.
Ritornando al mondo dell’avifauna domestica, è opportuno un chiarimento circa il chi fa
che cosa. Dividiamo in settori specialistici, così come si sono sviluppati assieme alle attività
umane.
a)- Abbiamo a che fare con avifauna i cui ancestrali si perdono nella notte dei tempi ed oggi
sono presenti soltanto risultati di incroci selettivi promossi dall’uomo e che poco hanno da
condividere con i loro ancestrali: ad esempio le linee utilizzate per l’alimentazione umana.
b)- Ma abbiamo anche a che fare con avifauna i cui ancestrali d’origine vivono ancora liberi
in natura, con caratteristiche simili agli esemplari presenti in cattività: ad esempio gli ondu-
lati, lo stesso canarino, tutte le specie in CITES e di avifauna autoctona che dalla fine degli
anni ’70 sono presenti nelle case e nelle collezioni..
Sul piano pratico si tratta di mondi molto diversi, la cui protezione suscita reazioni emoziona-
li e normative molto differenti. Eppure, si tratta sempre di salvare dalla scomparsa specie
di “interesse” del genere umano. Ogni perdita di specie, animale o vegetale, che abbia gli
occhi oppure no, rappresenta sempre un impoverimento del nostro pianeta, al di là dell’em-
patia che scambiamo con lui e degli effetti emotivi. In comune, fra i due casi, resta sempre la
volontà di impedire la scomparsa definitiva di un genere di avifauna prodotta dalla natura o
selezionata ( “lavorando con la natura” ) dall’uomo.
Questa premessa ci serve per inquadrare il problema generale e per evidenziare un fatto che
ci ha molto sorpreso e da cui, probabilmente, nascono alcune difficoltà piuttosto serie per gli
allevatori sportivi e per la Natura stessa: il comportamento delle istituzioni mondiali di fronte
a queste esigenze di salvataggio è diverso nell’un caso rispetto l’altro.
Nel caso a), l’allevamento in cattività è ovviamente l’unico strumento disponibile per realizza-
re l’obiettivo fondamentale di produrre costantemente, ogni anno, un numero di esemplari
di ciascuna delle specie di cui si vuole evitare la scomparsa. Vengono concessi addirittura
finanziamenti a chi fa nascere ed alleva esemplari domestici di queste specie.
Nel caso b), alla detenzione, allevamento in cattività e commercio degli esemplari
delle specie da proteggere si impongono tanti e tali ostacoli da costituire un disincentivo
a fare nascere in cattività esemplari di tali specie (ora qualcuno considera gli allevatori ed i
commercianti addirittura “contigui” al malaffare internazionale…). Eppure, anche in questo
caso come nel caso a), vale la regola che più esemplari nascono e sono in circolazione e
minore è il rischio che la specie scompaia. Quindi, più aumentiamo gli ostacoli alla deten-
zione in cattività e meno difendiamo le specie: pare che questa sia la conclusione che possia-
mo trarre da questa politica.
Non crediamo di essere presuntuosi se poniamo queste considerazioni all’attenzione ed
alla riflessione di chi governa queste tematiche. Abbiamo solo il fondato motivo che si guar-
di all’allevamento in cattività in modo prevenuto. E, probabilmente, senza conoscerlo. Ma
anche, accomunando specie che in comune hanno solo il fatto che possono essere utilizza-
te per attività illegali. Ad esempio, non crediamo esistano centinaia di migliaia di allevatori
sportivi senza finalità di lucro di coccodrilli, elefanti, ippopotami. Né crediamo che esista
alcuna possibilità che il giro d’affari dei trafficanti di aves selvatici possa essere paragonabile
a quello dei trafficanti d’avorio: per realizzare 19 miliardi di dollari USA di fatturato con il con-
trabbando di uccellini, ne occorrono alcuni milioni….
allevare PER proteggere - Breeding to protect
Se vogliamo affrontare davvero il tema della tutela dell’Ambiente Naturale, in tutte le sue
componenti, vegetali ed animali, allora crediamo si debba avere una visione integrata delle
minacce e delle azioni da intraprendere.
Quello che noi allevatori di avifauna domestica (intesa come autoctona ed alloctona) fino-
ra abbiamo conosciuto è solo una parte dell’obiettivo complessivo Tutela dell’Ambiente
Naturale: conosciamo solo l’organizzazione che dà attuazione agli obiettivi ed alle determi-
nazioni della Convenzione di Washington (1973): intervenire nel controllo del commercio
internazionale “…è essenziale per la protezione di determinate specie della fauna e della
flora selvatica contro un eccessivo sfruttamento a seguito del commercio internazionale;..”
Vale a dire: il compito degli organismi generati a livello internazionale dalla Convenzione
di Washington è la tutela dell’ambiente attraverso la regolamentazione ed il controllo del
commercio di ”determinate specie della fauna e della flora selvatica”.
Parole chiave: “commercio” e “selvatico”. Nelle norme operative introdotte successivamente,
le due parole vengono meglio definite, attraverso il riferimento a qualsiasi attività di lucro
(“commercio”) e a esemplari di specie protette di provenienza non domestica (“selvatico”)
oppure opportunamente autorizzata. Fondamentale è non confondere “specie” con “esem-
plare”, così come importante è attribuire correttamente l’aggettivo “selvatico” all’esemplare sin-
golo e non alla specie. Infatti, di una medesima specie, possiamo avere contemporaneamente,
esemplari selvatici ed esemplari domestici.
Obiettivo: evitare che l’eccessivo prelievo dalla natura di esemplari selvatici produca il ri-
schio di scomparsa di specie. Queste organizzazioni istituzionali usano solamente la leva
del controllo del commercio. Secondo la Convenzione di Washington, gli esemplari, anche
di specie protette, che non siano oggetto di lucro o siano nate in cattività non sono sotto-
posti a limiti di commercio , o scambio, o movimentazione o, comunque di detenzione ed
allevamento. Lo ribadisce il Regolamento CE n. 338/97 e s.m.i. Tanto è vero che, all’interno
dell’All. A (contiene le specie più protette) è nato l’All. X (ex VIII) che regolamenta diversamen-
te gli esemplari domestici di specie protette, facilmente e comunemente allevate (soprattutto
dagli allevatori sportivi), per le quali vige un regime di vincoli meno severo.
Le normative CITES sono chiarissime in proposito, le leggi italiane un po’ meno.
Praticamente l’All. B è sottoposto a vincoli estremi, sostanzialmente identici a quelli dell’All.
A. Per esempio: alcune leggi regionali pongono un limite al numero di coppie di esemplari
di specie autoctone negli allevamenti amatoriali, qualunque sia la finalità del detentore. Se
si tratta di esemplari nati in cattività, cioè di legittima detenzione, e vengono utilizzati senza
finalità di lucro, cosa giustifica- in base alle leggi mondiali generali- questa impostazione?
Perché limitare il numero di coppie, che significa limitare il numero di nascite, cioè di esem-
2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES
allevare PER proteggere - Breeding to protect
plari viventi di specie minacciate. Nel caso di allevatori sportivi di avifauna autoctona può
essere che un collezionista detenga ed allevi- come capita di solito- riproduttori portatori di
diverse mutazioni, per cui avrà – per ciascuna specie/mutazione- un certo numero di coppie
per selezionare linee di riproduttori delle varie mutazioni. Dov’è il problema “tutela natura”,
visto che opera su esemplari domestici, nati ed allevati in cattività?
Ma il prelievo di esemplari dalla Natura non è la sola minaccia alla Natura stessa: la distru-
zione dell’habitat o le sue modifiche che comportano un sovvertimento degli equilibri, de-
licatissimi, fra ambiente, specie vegetali e specie animali è pure un elemento in grado di
produrre cambiamenti irreversibili alle condizioni di vita animale e vegetale. Analogamente
alla Convenzione di Washington, occorre- se ancora non c’è- un organismo omogeneo e
sovranazionale che si occupi di questo tema. Vedremo in seguito quanto sia determinante
preservare l’Ambiente, non solo per se stesso ma anche e soprattutto per l’ Uomo.
C’è un terzo elemento fondamentale per raggiungere l’obiettivo conservazionista, un ele-
mento che- a differenza dei primi due ( evitare la rapina dell’habitat e la sua distruzione)
non è anti- qualcosa. Si tratta della riproduzione, in ambiente controllato, di esemplari di
determinate specie, vegetali o animali. Questa attività, scientificamente delicata e comples-
sa, anche dal punto di vista industriale, se applicata a grandi numeri produce almeno due
vantaggi, sempre con riferimento all’obiettivo protezionista:
-genera una moltitudine di nuovi esemplari, riducendo in tal modo, come detto, il rischio
della scomparsa dell’intera specie per “mancanza di rappresentanti”;
-il prelievo dalla natura di esemplari selvatici è alimentato dalla domanda da parte di un merca-
to che cresce costantemente, sollecitando un prelievo sempre crescente ( il Commercio inter-
nazionale di cui parlano la Convenzione e CITES), che rompe l’equilibrio naturale. La produzione
in ambiente controllato (cattività) mette a disposizione “esemplari non selvatici” competitivi- non
solo sul prezzo - con quelli selvatici, agendo in concorrenza e limitando in quantità sempre cre-
scente l’interesse economico a prelevare in natura (per un approfondimento, vedi Appendice
1 e 2) .
Dunque, a nostro giudizio, tre sono le direttrici su cui lavorare per la Tutela dell’Ambiente :
a)-contrasto al prelievo indiscriminato in natura;
b)-contrasto alla distruzione dell’habitat ;
allevare PER proteggere - Breeding to protect
1 C’è un limite di numero di esemplari prodotti che genera un eccesso di offerta, con un prezzo di mercato
inferiore a quello degli esemplari di cattura. Inoltre, e questo è importante, la mortalità nel trasferimento di
proprietà degli esemplari nati in cattività è praticamente nulla, a differenza dei selvatici, e lo loro disponibilità
e capacità riproduttiva è nettamente migliore. La messa a punto della “tecnologia” di allevamento coinvolge le
industrie specializzate in alimenti, attrezzature, presidi sanitari….: nasce un processo industriale a supporto.
E’ nata una piccola/media isola economica attorno all’allevamento in cattività.
2 C’è un interessante documento intitolato: Risoluzione del Parlamento europeo sui reati contro le specie sel-
vatiche (2013/2747(RSP)- B7-0013/2014, approvato dal Parlamento europeo il 15 gennaio 2014), che cita tutti
gli attori coinvolti in vario modo sull’obiettivo di salvaguardia dell’ambiente, in particolare delle specie selvati-
che: Organizzazione delle Nazioni Unite, UE, Conferenza Washington , conferenza Berna e loro emanazioni,
Organizzazioni regionali africane ed asiatiche, Interpol, Europol, Fondo Internazionale benessere animale, G8,
accordi multilaterali fra Stati…
3 La distruzione dell’habitat. Un esempio. L’habitat del Pappagallo cenerino (Psittacus erithacus) è la foresta;
la distruzione della foresta, per i più vari motivi , è stata costante. In particolare nel corso degli anni ’90 si sono
raggiunti livelli notevolissimi ed è tuttora crescente in praticamente tutti i Paesi interessati. Tra il 2005 ed il
2010 la perdita percentuale annua di foresta va dall’1% in Benin, Burundi e Cameroon, al 2.19% (115.000 ha
distrutti all’anno!) in Ghana, fino al 4% in Nigeria e il 5.75% in Togo. In particolare, secondo FAO, il Ghana, tra
il 2000 ed il 2010 ha perso il 19% delle sue foreste, la Nigeria il 48% tra il 1990 ed il 2010 (FAO, 2010). L’Africa
centrale, lato ovest, è stato stimato che nel 2003 avesse già perso circa il 90% delle sue foreste originarie ! (
World Resources Institute, 2003). Nell’arco di una generazione umana in questi Paesi e con questo trend la
foresta pluviale sarà scomparsa perché distrutta
c)-agevolazione della riproduzione in ambiente controllato per la moltiplicazione degli
esemplari delle varie specie.
Quest’ultimo punto ha un terzo aspetto potenziale importante, oltre ai due citati. Con-
sente di mettere a punto- se occorressero- tecnologie per riprodurre, in ambiente control-
lato, in loco e con esemplari ancestrali, esemplari da reimmettere in ambiente naturale, se
questo ambiente naturale è stato salvaguardato o ricostituito. Il reinserimento richiede na-
turalmente un percorso scientificamente messo a punto per ciascuna specie e habitat. Se
l’ambiente non c’è più, buonanotte: di determinate specie rimarranno solo gli esemplari
riprodotti ed allevati in cattività, esattamente come le galline…... Spero che il concetto, nella
sua gravità, sia chiaro.
Le attività di cui al punto a) sono di competenza della Convenzione di Washington e degli
organismi ad hoc istituiti, nonché da quelli dei Paesi che hanno aderito.
Le attività di cui al punto b) sono affidate ad una molteplicità di organizzazioni. Vedi nota 2
Le attività di cui al punto c) sono svolte prevalentemente da allevatori sportivi e da qualche
operatore commerciale. La presenza di questa benemerita categoria, che- di fatto- contri-
buisce come detto alla tutela ambiente, è pressochè sconosciuta in questo ruolo. Una delle
notizie più allarmanti –e deprimenti- lette in questo ultimo anno è la seguente:
-“verifiche documentate confermano che l’allevamento in cattività funziona come copertura
per il contrabbando di esemplari di cattura, sfruttando le condizioni di detenzione e controllo
meno rigorose previste per gli esemplari allevati in cattività (Decisioni - n. 16.63 e 16.66 di CoP
allevare PER proteggere - Breeding to protect
16-2013) ;
-conseguenza: “se la domanda è in aumento e non crescono gli sforzi per applicare le leggi anti
contrabbando, allora la produzione in cattività risulta sempre più uno strumento di copertura del
traffico illegale” ; queste affermazioni sono una evidente messa in stato di accusa dell’alleva-
mento in ambiente controllato.
E’ doveroso ed urgente approfondire queste interpretazioni della realtà, interpretazioni che
appaiono superficiali se non arbitrarie: forse il fatturato è fatto con avorio e pelle pregiata per
uso industriale….vedi Appendice 1
C’è anche un altro tema su cui sta aumentando la sensibilità e l’attenzione: la tutela della biodi-
versità. Siamo appena agli inizi. Non è materia di Convenzione di Washington (CITES). La tratta
direttamente UE assieme alla tutela penale dell’ambiente (v. Dir. 2008/99/CE e succ) ed alla
conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale (Convenzione di Berna, 1979. Sigla-
ta anche da Paesi non UE).
dall’uomo. Immaginiamo gli effetti climatici e sulla vita e l’economia di quei Paesi e di quelle popolazioni.
Dunque, il problema della minaccia ad una specie animale (il cenerino) è solo la punta di un problema ben
più grave, drammatico: la distruzione di un ambiente in un continente già ampiamente desertico.
4 Sarebbe interessante capire quali sono i vincoli più rigorosi previsti per gli esemplari di cattura…
5 Occorre analizzare con attenzione le verifiche citate. Il consentire ai Paesi d’origine di catturare una certa
quota di esemplari in natura , lasciando a loro la certificazione è una grave leggerezza: facilità di sforamento
delle quote. L’attività di gruppi di “allevamento “ in Sud Africa sono molto sospette: si tratta di esemplari di
cattura, provenienti dai Paesi dell’Africa centrale, dotati di falsi documenti, che traggono in inganno poten-
ziali acquirenti di altri continenti.
6 Questo è il punto di grandissima importanza su cui riflettere: è un punto critico! Le leggi anticontrab-
bando vanno applicate innanzitutto nei Paesi di prelievo illegale e nei Paesi di arrivo e smistamento.
2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES
La conclusione di queste paginette è: dei tre pilastri che potrebbero/dovrebbero tutelare
l’Ambiente Naturale, uno- presidio del commercio internazionale- è operativo, il secondo-
contrasto alla distruzione dell’habitat- non è visibile operativamente o appare comunque
inefficace, il terzo- gli allevatori in cattività- sono ignorati dalle istituzioni mondiali, anzi,
sono guardati con diffidenza, e sotto scacco continuo di norme, divieti ed esami, anche se,
di fatto, non sono conosciuti.
Ci sarebbe poi da ricordare che a moltissimi Paesi in cui vivono naturalmente specie anima-
li a rischio è consentita cattura e commercio di esemplari delle stesse. Naturalmente, alcuni
di questi Paesi si dedicano abitualmente al “contrabbando legalizzato”, oggetto di ineffi-
cace contrasto da parte delle organizzazioni di controllo, nonostante le raccomandazioni
ufficiali ad evitare commerci con tali Paesi. Dai quali escono migliaia di esemplari di cattura,
accompagnati da Certificati ufficiali di regolarità. Per lo più diretti ai mercati vergini, come
medio ed estremo oriente.
Chi ha una visione generale del problema? chi cuce il tutto? Pare, nessuno delle organizza-
zioni mondiali.
E che fa il preposto Ministero italiano dell’Ambiente?
Sintetizzando, fa regole sue. Quali?
-All. A: in tale allegato sono iscritte specie a reale ed immediato rischio scomparsa, come
la tortora selvatica ( Streptopelia turtur) e l’anatra marzaiola (Anas querquedula). In alcune
parti d’Italia ne è consentita la caccia ! A nulla è valso porre il problema: la risposta è sta-
ta secca e “convincentemente” motivata: “se hanno fatto una legge così vuol dire che va
bene!”
Streptopelia turtur
allevare PER proteggere - Breeding to protect
Anas querquedula
-All. B: sostanzialmente sono prescritte per le specie in All. B, in cui sono iscritte specie
non ad immediato rischio di scomparsa, le stesse severe obbligazioni richieste in All. A:
origine, registro, dichiarazione di nascita ed anello ( oggi non applicato, per mancanza
del regolamento)
Tutto questo ha una logica? Si consente la uccisione di specie a rischio immediato di
scomparsa e si vincolano le specie di All. B (rischio molto eventuale) alle stesse regole
severe di All. A, con sanzioni salatissime, anche per violazioni burocratiche involontarie.
Con il primo comportamento, si contribuisce alla accelerazione della scomparsa, con la
seconda si disincentiva l’allevamento e, dunque, si riduce la possibilità di salvezza delle
specie.
Inoltre: da qualche tempo è impossibile ogni forma di dialogo.
Della serie: “Papà, è lontana l’America? ” Risposta: “Taci e nuota ! ”
Questo è il contesto, il nostro punto di partenza, sul piano delle Istituzioni Internazionali
e nazionali, e con questa posizione dobbiamo confrontarci.
Gli obiettivi del nostro Movimento internazionale? Allevare amatorialmente volatili
di tutte le specie, anche protette, con finalità sportive e di tutela delle stesse.
Ora, avuta una visione generale del tema “fauna protetta” possiamo esaminare le nor-
mative e la loro applicazione. Certo, ci rimane illuminata una fastidiosissima spia: essere
considerati una parte importante della malavita internazionale !
2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES
1- Le normative mondiali e nazionali.
1.1- Avifauna protetta
Per gli scopi di questo lavoro, per “avifauna protetta” intendiamo:
- avifauna autoctona, nazionale ed europea;
-avifauna mondiale (CITES), che comprende anche esemplari della precedente;
-avifauna invasiva: vale a dire, quelle specie che- proveniente dai territori d’origine, è pre-
sente in nuovi territori e mette a rischio l’equilibrio biologico dello stesso (minaccia grave
all’avifauna autoctona e/o impatto negativo grave sulle attività agricole).
L’ultima categoria è di introduzione relativamente recente nelle normative e non ha anco-
ra un grande significato nel nostro mondo ornitologico sportivo. Viene ricordata solo per
sensibilizzare gli allevatori sul problema delle fughe di esemplari esotici, ad esempio in
CITES: potrebbero appartenere a specie invasive. La fuga di un esemplare in CITES, come
dovrebbe essere noto, deve essere notificato alla forestale con apposita comunicazione,
per “scaricarla” dal registro: in quel momento potrebbe scattare, per la fuga, una sanzione
se si tratta di fauna classificata invasiva, in grado di “inquinare biologicamente” la Natura..
Molte regole / deroghe sono simili, che si tratti di autoctona o di CITES.
Regola generale consigliabile: la fauna protetta (autoctona e CITES) non va mai acqui-
stata via internet. Gli esemplari e la documentazione vanno sempre controllati dal vivo. Ed
accuratamente per essere certi che non siano di cattura i primi e falsa la seconda.
1.2- Le sanzioni vigenti in Italia
L. n. 150/92, modificata da L. n. 68/2015
Detenzione, vendita, acquisto, esposizione ecc.:
a)- L. n. 150/92, Art. 1, c. 1f
“f ) (chiunque) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la
vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la pre-
scritta documentazione.”
>>> All. A: arresto 6 mesi – 2 anni + 15-000-150.000 euro; in caso di recidiva: arresto da 1 a
3 anni + 30.000-300.000 euro
>>> All. B : arresto 6 mesi-1 anno o 20-200.000 euro (art. 2, c. 1L. n. 68/2015). In caso di reci-
diva: sia ammenda (invariata) sia arresto da 6 a 18 mesi.
Confrontiamo con:
“ Traffico ed abbandono di materiali ad alta radioattività”
“ chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad
altri, detiene, trasferisce , abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radio-
attività”. Sanzione: >>>> detenzione 2-6 anni + sanzione amministrativa di 10.000-50.000.(
allevare PER proteggere - Breeding to protect
Amazzone fronte blu Lutino - blue fronted Amazon yellow lutino
2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES
L. n. 68/2015: art. 1: modifica art. 452 sexies c. p.:>>>non c’è bisogno di commento….
Mancata iscrizione a registro:
All. A: (L. 150/92, art.5, comma 6) la sanzione è di euro 6.000-30.000
All. B: (L. 150/92, art.5, comma 6) la sanzione è di euro 6.000-30.000
La L. n. 157/92 (autoctona) rimanda alla 150/92.
Ed infine, il divenire, il possibile futuro:
DDL n. 1345, proposta modifica Cirinnà, Puppato, Lumia del codice penale:
«Art. 452-quinquies.1. - (Misure connesse alle attività illecite inerenti flora e fauna protette). - 1.
Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative, prelevi in
natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie anima-
li protette, ………, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protette, “senza la
prescritta documentazione”, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 15.000 a
90.000 euro. Non fa distinzioni fra All. A e B o altra fauna protetta..>>>> sanzioni equiparabili o
superiori a quelle previste per il traffico di testate nucleari…..Supera le richiesta del Parlamento
UE, che auspica un max di 4 anni. Manca solo il plotone di esecuzione…..
Di tutto questo, rimanga stampato nella mente che stiamo parlando di rischi reali e di dimensioni
esorbitanti rispetto le normali capacità di assorbimento di un operatore nel settore ornitologico,
allevatore sportivo o commerciante che sia. Non sono sanzioni applicabili solo ai grandi traffican-
ti: sono infatti indipendenti dal numero di esemplari, il che non ottempera a quanto predisposto
dalla Direttiva comunitaria 2008/99/CE (Considerando 7 e artt. 3 e 5)
1.3- Cosa si richiede a normative perché siano efficaci?
a)-Tengano conto del contesto, che deve essere ben conosciuto. Vedi punto d)
b)- Siano chiare, intellegibili, accessibili a tutti coloro che devono applicarle. E ben note a
coloro che devono controllare che siano rispettate.
c)- Siano omogenee: cioè coordinate fra di loro, in modo da consentire il rispetto della
libera circolazione delle merci, almeno in tutta l’Unione europea.
d)- Siano frutto della collaborazione fra la molteplicità di attori coinvolti sull’argomento.
Difficile che sia soddisfatto il punto a) se il legislatore non dialoga con i destinatari della
legge.
e)- Naturalmente devono essere eque, equilibrate, disincentivanti ma commisurate
all’entità della violazione, come prescrivono le leggi. Ci sono ampi e motivati dubbi in
allevare PER proteggere - Breeding to protect
7 dall’uomo. Immaginiamo gli effetti climatici e sulla vita e l’economia di quei Paesi e di quelle popolazioni.
Dunque, il problema della minaccia ad una specie animale (il cenerino) è solo la punta di un problema ben
più grave, drammatico: la distruzione di un ambiente in un continente già ampiamente desertico.
4 Sarebbe interessante capire quali sono i vincoli più rigorosi previsti per gli esemplari di cattura…
5 Occorre analizzare con attenzione le verifiche citate. Il consentire ai Paesi d’origine di catturare una certa
quota di esemplari in natura , lasciando a loro la certificazione è una grave leggerezza: facilità di sforamento
delle quote. L’attività di gruppi di “allevamento “ in Sud Africa sono molto sospette: si tratta di esemplari di
cattura, provenienti dai Paesi dell’Africa centrale, dotati di falsi documenti, che traggono in inganno poten-
ziali acquirenti di altri continenti.
6 Questo è il punto di grandissima importanza su cui riflettere: è un punto critico! Le leggi anticontrab-
bando vanno applicate innanzitutto nei Paesi di prelievo illegale e nei Paesi di arrivo e smistamento.
Aratinga nenday mutazione lutino mutation
proposito che oggi tutto questo sia rispettato.
La decisione ultima sul testo rimane del legislatore, ma questi deve decidere con professio-
nalità ed onestà intellettuale. La vita è oggi molto complessa: per essere efficaci occorre il
concorso di più punti di vista, di diverse professionalità.
1.4- Cosa constatiamo, oggi?
a) Le organizzazioni mondiali non hanno- per quanto ne sappiamo- alcuna conoscenza
del sistema COM (oltre 45 Paesi vi aderiscono, con centinaia di migliaia di allevatori, vedi
Appendice 1), con cui non hanno rapporti né strutturati, né occasionali. Si tratta di realtà
completamente separate.
Ma, ci sono spiragli ed occasione di dialogo e di miglioramento della conoscenza: nel 2017
le Organizzazioni si sono accorte degli allevamenti in cattività, nel 2019 ci sarà una Confe-
renza delle Parti sul tema. E’ l’occasione per tentare un approccio collaborativo, perché, nei
fatti, gli allevatori sportivi di COM sono uno degli strumenti più importanti per la continuità
delle specie: allevano e fanno riprodurre per la vita esemplari delle specie protette. Natural-
mente, affinchè ci sia aumento della conoscenza occorre ci siano scambi fra più parti, cioè
dialogo. Uno dei problemi è: le potenziali parti sono consapevoli della necessità e dell’op-
portunità che si presenta nel 2019?
Fino ad oggi, dobbiamo amaramente constatare che tale consapevolezza non c’è stata,
neppure da parte dell’organizzazione mondiale degli allevatori. Non ci sono tracce. Sull’al-
tro versante, i comportamenti e le dichiarazioni/risoluzioni delle istituzioni, anche recenti,
portano a concludere che non solo non si è compreso quanto utile possa essere l’attività
degli allevatori sportivi, ma addirittura li si accusa di essere strumento, se non di collusione,
con le grandi organizzazioni malavitose internazionali.
L’organizzazione internazionale degli allevatori sportivi è una risorsa per la tutela
dell’ambiente e non una minaccia.
L’Istituzione italiana- Ministero Ambiente- più che scarsamente ricettiva- è da qualche tem-
po ostile a intrattenere “normali “rapporti con le nostre organizzazioni (allevatori, commer-
cianti, organizzatori). C’è un serio problema di direzione della Divisione che si occupa dei
nostri argomenti. Il motivo è ignoto. Prendiamo atto che il cambiamento è avvenuto re-
centemente, con la sostituzione del Direttore Generale. L’attuale vuoto politico non facilità
eventuali attività.
Conseguentemente a queste situazioni, le normative non tengono conto del reale
contesto cui sono dirette. Il “caso Cenerino” (Psittacus erithacus) ne è un esempio.
2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES
allevare PER proteggere - Breeding to protect
Psittacus erithacus red pied
C’è una evidente carenza di intellegibilità nelle norme. Cosa significa : “senza la prescritta
documentazione” (l. n. 150/92), senza altra precisazione, oppure una prescritta documen-
tazione della loro acquisizione (Reg. CE n. 338/97) prevista per le specie in All. B ? Mentre
in All. A le prescrizioni, soprattutto quelle contenute in Reg. (CE) n. 338/97 sono chiare,
intellegibili e dunque praticabili (denuncia di possesso e- se ci sono le condizioni- registro,
marcaggio, obbligo di richiesta del certificato commerciale ed altre registrazione di varia-
zioni, come documento di cessione, possibile controllo a mezzo Dna tra nati e parentali-
questo sarebbe agevolato da una dichiarazione nascita che però non è esplicitata- co-
municazione di spostamento e morte), per l’All. B il reg. 338/97 prescrive solo che venga
documentata le regolare acquisizione. “Tutto proibito” identico ad All. A. Ma, cambiano le
condizioni per l’esenzione dal divieto. In luogo della condizione base: “esemplari nati ed
allevati in cattività”, si usa una dizione molto diversa: “prova sufficiente della loro acquisi-
zione”.(Reg. n. 338/97, art. 8, par. 5).Questa dizione, nettamente diversa rispetto la prece-
dente, mostra un orientamento meno puntuale e preciso nella definizione della prova.
Sul piano pratico, questo significa che non sono richieste le medesime condizioni proce-
durali e documentali richieste per l’All. A. E’ sufficiente qualcosa di più semplice, meno
strutturato, coerente col fatto che le specie in All. B non sono immediatamente a rischio di
scomparsa. Questa semplice riflessione è di per sé una piccola rivoluzione per gli italiani
ma, contemporaneamente, un pieno e semplice accoglimento del volere comunitario.
Le regole della Comunità non entrano nei dettagli: spetta agli Stati membri.
Quale strumento utilizzare? Abbiamo già un riferimento, sempre comunitario: lo strumento
previsto per le specie massimamente protette perché a rischio reale (All. A) ma” facilmente e
comunemente allevate”(elencate nell’All. X), il marcaggio.
Non si spiegherebbe, alla luce dei regolamenti dell’Unione Europea, una normativa
più complessa e costosa per esemplari di specie non ancora minacciate di estinzione (All. B).
La normativa italiana è di tutt’altro orientamento (vedi).
b) Approfondiremo (punto 3) questa ambigua disposizione.
Questo termine vago ed indefinito sul piano pratico crea imbarazzo insuperabile per gli
scambi: gli operatori non sanno cosa fornire/chiedere al momento dello scambio/acquisto
di un esemplare di specie in All. B. Medesima incertezza mostrano gli operatori preposti
ai controlli di legge. E spesso si procede con interpretazioni non coerenti fra le varie sedi
locali. Non si tratta di un fatto di poco conto: la legge italiana prevede, oltre alla confisca
degli esemplari, sanzioni economiche onerosissime e l’arresto (v. punto 1.2b) ! E’ possibile,
forse probabile, che molte di queste azioni giudiziarie siano immotivate ed illegittime.
2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES
allevare PER proteggere - Breeding to protect
Ara Ararauna lutino
Analoga situazione troviamo nella gestione dell’All. 1, che custodisce le specie in deroga
dell’All. B: possono essere in deroga se gli esemplari sono accompagnati, contemporane-
amente, e dal marcaggio e dalla dichiarazione di nascita. Ma la dichiarazione di nascita per
All. B è un istituto tutto e solo italiano, non richiesto da CITES: per cui, esemplari di specie di All.
B nati in cattività fuori dall’Italia non possono godere della deroga? Eppure, secondo le regole
del loro Paese sono nati in cattività….Anche qui pare di essere in violazione dei capisaldi
UE (v. punto 3).
Un delicato problema attuativo lo troviamo nella gestione dell’avifauna autoctona
italiana non inserita in CITES (nel caso lo fosse, rientrerebbe nelle regole CITES). Lo Stato ha
definito gli indirizzi a livello centrale, riguardante la fauna autoctona italiana, ed ha delegato
le Regioni a normare il “dettaglio”, in particolare la detenzione e l’allevamento. Avendo a loro
volta delegato alle Province, (assieme alla gestione della caccia…) ci troviamo di fronte ad
una pluralità di norme anche fortemente differenti fra di loro. Impossibile in un lavoro come
questo esaminarle in dettaglio. Ciò che è importante è verificare se questa pluralità di norme
decentrate impedisce spostamenti, detenzione e scambio ed esposizioni (punto 4).
2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES
c) Il problema nasce soprattutto nei rapporti con interlocutori di residenza estera, nei cui Paesi
certamente non esistono, per All. B, registri, denuncia nascita ecc. Magari, in quei Paesi, è suffi-
ciente il marcaggio, al più accompagnato da una autocertificazione di cessione. Solo la legge
italiana, andando ben oltre le prescrizioni e gli indirizzi della normativa CITES UE, aggiunge,
per le specie in All. B, quasi tutto ciò che quella comunitaria prescrive per le ben più a rischio,
e dunque protette, specie in All. A. Si arriva ad un assurdo: gli esemplari di All. A nati ed alle-
vati in cattività, quindi agevolati, seguono la normativa prevista per All. B, intesa come meno
onerosa da Reg. CE n. 338/97. Ma se l’Italia ne adotta una molto simile a quella di All. A…..
Questa incoerenza fra norme comunitarie e italiane crea grande penalizzazione per i detento-
ri italiani ed una solida, quanto inaccettabile barriera all’ingresso in Italia di esemplari allevati
in altri Paesi comunitari, con palese violazione delle regole sul libero commercio comunitarie.
Inoltre ricordiamo che la normativa CITES prescrive che per gli esemplari provenienti da un
altro Paese comunitario, valgono le regole vigenti nel Paese d’origine. Se nel paese d’origine
per gli esemplari in All. B è previsto solo una autodichiarazione, questa deve essere assunta
valida anche in Italia.
In questo caso si manifesta, a volte, una insufficiente informazione ai preposti ai controlli.
Constatiamo che sulle specie di All. B, l’Italia ha costruito un singolare quanto complesso ed
oneroso castello di incombenze burocratiche, inesistenti in norme UE e nei Paesi aderenti. Ba-
sti pensare che specie di All. A/ All. X ( ex VIII) necessitano solamente del marcaggio a norma
! Perché l’Italia si pone in queste condizioni non necessarie, non richiesta da giurisprudenza
superiore, che creano gravi rischi per detentori ed oneri per gli stessi e lo Stato?
E’ impossibile aprire un dialogo con la Direzione Generale del Ministero, alla quale abbiamo
avanzato una molteplicità di proposte (e di rilievi motivati…..). Inutilmente.
d) L’ultima riga precedente esprime un dato di fatto che è la misura dell’assenza di dialogo
fra coloro che ispirano l’azione legislativa del governo ed indirizzano il controllo e chi le leggi
deve applicare. In questa condizione, tutti soffrono.
e) Il buonsenso dice che le norme e le sanzioni conseguenti devono essere eque, equilibrate
e commisurate all’entità della violazione. Lo suggerisce il buonsenso, lo affermano le leggi, in
particolare la Direttiva n. 2008/99/CE, come ricordato alla nota 7. L’Italia sta , probabilmente,
violando, fra le altre, anche questa Direttiva.
allevare PER proteggere - Breeding to protect
2- Gestione dell’avifauna protetta- All. A
Il Reg. CE/ n. 338/97 stabilisce che : “ Sono vietati l’acquisto, l’offerta di acquisto, l’acquisizione
in qualunque forma a fini commerciali, l’esposizione in pubblico per fini commerciali, l’uso a
scopo di lucro e l’alienazione, nonché la detenzione, l’offerta o il trasporto a fini di alienazio-
ne, di esemplari delle specie elencate nell’allegato A.” (art. 8 comma 1) nonché nell’allegato B
(Comma 5).
In grande evidenza è più volte ripetuta la finalità di lucro.
La legge nazionale (L. n. 150/92) recepisce , anche nelle sue successive modificazioni questo
vincolo assoluto di divieto, mentre la L. n. 157/90 adotta analoghi provvedimenti per le spe-
cie di avifauna autoctona italiana. Questo ferreo divieto è volto a tutelare l’ambiente naturale,
proibendo il prelievo da esso di esemplari attraverso il divieto di acquisto, cessione ecc…L’atto
di prelievo in quanto tale e l’uccisione sono pure regolamentati specificamente, nei casi in cui
sono consentiti.
Posto il vincolo assoluto del divieto c’è poi qualche deroga. Ciò che è vietato dall’art.
8 (CITES) e analoghi è consentito in presenza di particolari condizioni: gli esemplari detenuti
provengono da prelievo autorizzato oppure sono derivati dall’allevamento in cattività.
Gli allevatori sportivi vivono questa seconda realtà: quando acquistano un esemplare di specie
protetta- cardellino e ara ararauna che sia- devono verificare che provengano da allevamento
in cattività. Dunque, è oggetto di limitazioni e divieti non la specie ma solo gli esemplari in
cattività.
Come provare la nascita in cattività?
8 A questo proposito ci chiediamo: l’adozione dell’All. VIII (specie “facilmente e comunemente allevate”) risale al
2001 con il Reg. CE n. 1808/2001, cioè diciassette anni fa! In tanti anni, non è stata effettuata alcuna “manutenzio-
ne” di detto allegato. Eppure le stesse istituzioni nate dalla Convenzione di Washington ammettono che, da allora,
c’è stato uno sviluppo straordinario dell’allevamento in cattività….
2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES
- Per gli esemplari di specie in CITES allegato A, è semplice: il Certificato Commerciale rilasciato
dal Servizio CITES nazionale. E’ incontrovertibile e sufficiente, se in originale, cioè non fotocopia.
Questo delicato documento va conservato nel registro e deve accompagnare lo specifico esem-
plare per cui è rilasciato. In caso di cessione, il Certificato deve seguire l’esemplare: è il suo perso-
nale passaporto.
Quindi, sono certificati singoli, non collettivi.
Tutti i Paesi dell’UE sono assoggettati alla medesime regole e certificazioni: per cui in qualunque
Paese UE viene rilasciato, in una forma standard, questo certificato commerciale- se ricorrono le
condizioni- che garantisce la nascita in cattività di un esemplare di specie protetta, collocata in
All. A.
Dunque: se un esemplare di specie in All. A è accompagnato dal Certificato Commerciale rila-
sciato dall’Autorità CITES del Paese d’origine in originale, può essere acquistato con sicurezza. Se
non ha il documento o è una fotocopia oppure appare manomesso o comunque al minimo
dubbio non va acquistato per nessunissimo motivo.
Seconda possibilità:
-l’esemplare può essere accompagnato da un documento internazionale che attesta essere pro-
veniente da cattura autorizzata. Due motivi per non acquistare un tale esemplare, anche se am-
messo dalle leggi, oltre al fatto della provenienza di cattura: molti certificati sono falsi (motivo
giuridico), un simile esemplare rischia di non sopravvivere o di avere difficoltà a riprodursi (moti-
vo pratico). Consiglio: non acquistare.
Le norme che regolamentano le specie in All. A sono chiare, comprensibili e praticabili, sia
se devi acquistare che se vuoi cedere: il Certificato commerciale e l’anello/marcaggio come da
legge. Questo vale anche per la fauna autoctona in All. A.
C’è poi un caso particolare: quello dell’avifauna di All. A, ma collocata in un gruppo a parte
ed oggetto di deroga, perché “comunemente e facilmente allevata” (All. X, ex VIII, del Reg.CE n.
1808/2001). Per gli esemplari di questa specie (di interesse degli allevatori sportivi sono: piccione
selvatico (Columba Livia), Cardinalino del Venezuela (Carduelis Cucullata), Kakariki Fronte Rossa
(Cyanoramphus Novaezelandiae), Parrocchetto dal Cappuccio (Psephotus Dissimilis), è sufficien-
te il marcaggio (anello) secondo le norme CITES. Non è necessaria la denuncia di nascita,
come detto.
Vedremo che questa disposizione è molto importante per le proposte circa All. B autoctona e
Mutati.
allevare PER proteggere - Breeding to protect
Golden jewels..( lutino macaw )
Mutations of the blue and yel-low macaw..Lutino (Non-Sexlinked Ino)Lutino is a term used to de-scribe birds that exhibit a yel-low pigmentation known as xanthochromism. Birds exhi-biting genetic xanthochromi-sm, especially deliberately bred mutations of several species of parrot in avicul-ture, are termed “lutinos”. Lu-tino are extremely rare, par-ticularly in Australia. Instead of having a black beak, claws and facial features, and the usual vibrant blue and gold feathers of a standard Blue & Gold Macaw, Lutino has bright yellow-orange feathers and white features - including a white beak, tongue, legs and claws. It’s eyes are a pin-kish grey instead of black.The lutino gene is sex linked and visibly carried on the fe-male. The male has two Z chromosomes and the female has a Z and a W chromoso-me. The lutino gene is carried on the Z chromosome so a fe-male that has the lutino gene will always visually show the mutation where a male that has it can either be split and not show it visually or will have both chromosomes with the mutation and visually show the mutation. If you breed a fema-le that visually shows the mu-tation with a male that is split, any females you get will defi-nitely show the mutation but males may or may not be split. All babies from two visual luti-nos will be visual lutinos.
2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES
3- Gestione di CITES All. B
Sembrerà strano, ma oggi è molto più rischioso- nel nostro Paese- detenere esemplari di All.
B (specie meno protette) che non di All. A (specie più protette perché a rischio immediato di
scomparsa). Perché? Perché- come abbiamo visto- la normativa di All. B è solo abbozzata e
non risolutiva, ed inganna tutti: acquirenti e controllori. Rileviamo, altro elemento critico, che
la normativa italiana non è omogenea con quella degli altri Paesi UE: questo crea, come vedre-
mo, gravi problemi di gestione degli esemplari provenienti dall’estero.
-Per gli esemplari di specie di allegato B, non è previsto il documento “Certificato commer-
ciale” o qualcosa di similare. Dice il Reg. CE n. 338/97, art.8 c.5: “I divieti di cui al paragrafo 1
si applicano altresì agli esemplari delle specie elencate nell’allegato B, salvo che all’autorità
competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prescritta documentazione della
loro acquisizione”.
Se non si conosce cosa intenda la legge per “prescritta documentazione”, è impossibile richie-
derlo al venditore: né lui né colui dal quale lo ha avuto ha la possibilità di fornire un “qualcosa”
di cui non sono note le caratteristiche. Ogni Paese comunitario intende queste due paroline
come ritiene opportuno. La soluzione giuridica c’è: le norme comunitarie stabiliscono che
valgono le leggi esistenti nel Paese di provenienza dell’esemplare/i. Soluzione chiara, anche
se di difficile applicazione, in un’epoca in cui i mercati sono globali: tutti gli acquirenti ed i
controllori dovrebbero conoscere le leggi degli altri 26 Paesi della Comunità europea.
Una cosa importante afferma: del Paese d’origine e non di destinazione.
A questa indefinita “prescritta documentazione” ed alla altrettanto ambigua “prova sufficien-
te della acquisizione”, si aggiunge il fatto che la normativa italiana di All. B prevede obblighi
inesistenti in CITES e negli altri Paesi (comunicazione di detenzione sostituita dalla richiesta
del registro, registro d’allevamento, denuncia nascita, anello, disponibilità a verifica genetica
ecc)
Ricordiamo, peraltro, che se viene contestata la detenzione senza la prescritta documenta-
zione (la famosa “ prova sufficiente della loro acquisizione”…) la sanzione amministrativa è di
euro da 20.000 a 200.000. E’ previsto anche l’arresto da 6 a 12 mesi (L. n. 150/92, art. 2, parag.
1f e confermata da art. 2, c. 1L. n. 68/2015). Non si tratta di sanzioni di poco conto, essendo ri-
volta, nel nostro caso, non a criminali appartenenti ad organizzazioni malavitose ma a sempli-
ci allevatori. La L. n. 150/92, nata prima del Reg. n. 338/97-definisce se stessa ( v. Introduzione )
come applicazione della Convenzione di Washington ed in particolare del regolamento (CEE)
n. 3626/82 e s.m.i, cioè del Reg. 338/97, che invece modifica profondamente. Ad esempio con gli
obblighi previsti per l’All. B.
Dunque, secondo la norma e la prassi italiana, la prescritta documentazione è la denuncia di na-
allevare PER proteggere - Breeding to protect
Military Macaw..(Ara militaris)
2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES
scita. Poiché questo documento è previsto
solo in Italia, ne segue che non si possono
detenere in Italia esemplari di specie in All. B
che siano nati all’estero! Da cui, verbale di se-
questro con sanzioni (pesantissime) relative,
quindi le procedure di ricorso che si conclu-
deranno, probabilmente, con due risultati:
l’allevatore italiano acquirente assolto e l’e-
semplare- ricoverato presso un Cras- morto.
E pessima figura delle istituzioni. Ed in tanto
ci sono stati costi inutili a carico di tutti.
Vediamo se c’è una soluzione, ragionata,
praticabile e coerente con la prassi vigente
nella normativa CITES.
Quello che in All. B si deve garantire non è la
tracciabilità degli esemplari ma la loro “origine non di cattura, nei limiti previsti dal Reg. CE
n. 338/97 “: la famosa prova sufficiente. Che non è il percorso imposto per le specie di All. A.
A nostro giudizio è concretamente praticabile solo una opzione:
a)-adozione obbligatoria dell’anello inamovibile, secondo Reg. CE 1808/01, art. 31 e 34, e
Reg.CE n. 865/06 art. 66, per gli esemplari di All. B. La presenza dell’anello regolare non mano-
messo garantisce il “non prelievo” in natura. Questa è certamente la soluzione più efficace. Se
adottata, in Italia consentirebbe di eliminare registri e denunce di nascita per specie di allega-
to B, non previsti da CITES, non adottati nel resto di Paesi UE e fonte di problemi al controllo,
nonchè con relativi costi di gestione. E’ consigliabile inserire un vincolo: la costruzione dell’a-
nello deve avvenire mediante materiale non elastico oppure a rottura prestabilita per evitare
manomissioni. La soluzione “anello” può essere ritenuta valida anche per la fauna autoctona:
anche qui, forte sburocratizzazione (v. punto 4)
L’adozione del marcaggio come “prescritta documentazione”, è accettata anche dalle
normative CITES : è la “prova sufficiente dell’acquisizione dell’esemplare”, perchè proviene
dalla cattività. Ci sono importanti precedenti. E’ la stessa prova che CITES ha adottato per i de-
licati esemplari di specie di ALL. A , comunemente e facilmente allevate, ed elencate nell’All.
X (ex VIII). Che cosa accomuna le specie in All. X e quelle in All. B? il fatto che, per due motivi
differenti ma di peso analogo, si possono ridurre il controlli incrociati a garanzia della nascita
in cattività ( o del non prelievo in natura). In All. X il motivo è: facilmente e comunemente al-
levati. In All. B il motivo è: il minore rischio scomparsa che minaccia le specie di All. B.
allevare PER proteggere - Breeding to protect
Questi vincoli tutti italiani hanno almeno due gravi limiti: uno, limitano la libertà di commercio
fra i Paesi UE, l’altro che sono ben lontani da decisioni di buon senso, poiché sono dotate di
una complessità ingombrante e priva di utilità ed in difformità delle indicazioni CITES. Stupisce
questo essere affezionati alla dichiarazione di nascita, già superata da ben 14 anni dallo stesso Mi-
nistero DPN ( dell’Ambiente) e dagli organi di controllo CFS. Leggiamo:
“4-Ragionevole ed aderente alla disciplina comunitaria, sembra quindi, per le richiamate specie
elencate nell’All. VIII al Reg. (CE) 1808/01- a fronte della ben più ampia esenzione di obblighi
stabilita in sede comunitaria (ferma , peraltro, la permanenza dell’obbligo del marcaggio)-indi-
viduare una modalità alternativa, differenziata e semplificata, di assolvimento dell’obbligo di
denuncia di nascita in cattività, stabilito dall’art. 8 bis della L. n. 150/92.
Tale modalità differenziata e semplificata di assolvimento dell’obbligo appare opportuno e
congruente individuarla nel marcaggio, cui le specie in discorso, come già notato, sono assog-
gettate di ogni singolo esemplare, con marca numerata e conforme a modello approvato.”
(Fonte: DPN/ 5D/2004/1929, firmato il Direttore DPN Aldo Cosentino ed il V. Capo CFS Fausto
Martinelli).
Crediamo non ci sia altro da aggiungere: la “prova sufficiente dell’acquisizione” è costituita
dal marcaggio dell’esemplare e, eventualmente, come ulteriore precauzione, dal documento
di cessione con gli estremi dell’esemplare e di cedente ed acquirente. Questo documento re-
sponsabilizza il cedente, come nelle normali autocertificazioni (stiamo parlando di All. B: mini-
mi rischi scomparsa della specie)
Questa soluzione, semplice, a basso costo gestionale e di facile controllo, consente la libera
2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES
circolazione delle merci, tutela le specie poiché è la stessa procedura adottata per All. X di
allegato A.
Osserviamo che l’avifauna autoctona è normalmente ad un livello di rischio scomparsa
inferiore a quella inserita in All. B (altrimenti sarebbe inserita in tale categoria). Nel caso il
livello di rischio fosse maggiore, dovrebbe essere inserita in CITES. Dunque, l’avifauna au-
toctona “normale” non può richiedere provvedimenti simili a quelli di All. A (registri, di-
chiarazione nascita ecc.): si tratterebbe di provvedimenti non giustificati secondo le linee
di prudenza mondiali, dei cui maggiori costi allevatori e controllori dovrebbero farsi carico.
Può adottare, ragionevolmente, l’anello più il documento di cessione.
Con una scelta di questo genere scompare anche l’All. 1 , creato dal DM 5 ottobre 2010,
comprendente alcune delle specie di All. B ritenute facilmente e comunemente allevate. E
con questa scompare anche quella improponibile interpretazione di un Centro CITES Cfs,
il quale afferma che un esemplare di specie compresa in All. 1 e l’All. B che non abbia la
dichiarazione di nascita deve essere posto a Registro: è un’altra violazione delle norma co-
munitarie.
In conclusione: si propone che tutti gli esemplari di All. B debbano essere anellati in confor-
mità ad art. 56 del Reg.n. 865/06. E, se si vuole un riferimento alla provenienza: dichiarazio-
ne di cessione/acquisto con generalità di cedente e acquirente ed estremi dell’anello del/
gli esemplare/i.
Sul marcaggio (anello), vedi anche Punto 5
4- Gestione fauna autoctona
Riprendiamo un’affermazione: Osserviamo che l’avifauna autoctona è normalmente ad un
livello di rischio scomparsa inferiore a quella inserita in All. B. Nel caso il livello di rischio
fosse maggiore, è inserita in CITES. Leggi italiane di riferimento: L. n. 150/92 e L. n. 157/92 (
o legge sulla caccia).
La L. n. 157/92 ha solo la funzione di delegare alle Regioni la regolamentazione degli alleva-
menti di fauna autoctona, in particolare per fini ornamentali (art. 17, comma 1).
La norma italiana tratta la fauna autoctona (detenzione autorizzata solo se nata in cattività) in
questo modo:
- Se ricompresa in CITES, va gestita secondo le norme CITES;
- Se non lo è, occorre autorizzazione alla detenzione, all’allevamento, registri e marcaggio,
documenti di cessione, più eventualmente altri vincoli stabiliti dalle singole Regioni/province.
I limiti di questa gestione:
-la grande libertà concessa a Regioni e Province produce una totale difformità normativa fra
le varie aree italiane. Da un punto di vista operativo, questo non è un bene né per la finalità
allevare PER proteggere - Breeding to protect
primaria ( protezione della Natura) né organizzativa. Ricordiamo, ad esempio due aspetti
dei più evidenti:
°alcune regioni ammettono la caccia alla tortora selvatica e alla marzaiola, pure es-
sendo entrambe in All. A CITES;
°la movimentazione, lo scambio, il commercio degli esemplari incontra delle diffi-
coltà, causate dalla provenienza degli stessi da aree a normative differenti (province italia-
ne o dall’estero). Questo viene parzialmente superato con il riconoscimento che valgono le
leggi previste della provincia o Paese d’origine: si tratta di centinaia di norme da verificare.
Ma è anche vero che molte province accettano il documento di cessione/ acquisto fra gli
operatori e- addirittura- l’autodichiarazione dell’acquirente italiano, nel caso in cui il ce-
dente (estero) non lo rilasci.(consiglio: sempre , però, l’esemplare è bene sia correttamente
anellato!).
In linea di massima si va dall’obbligo del marcaggio al documento d’origine inteso come
autocertificazione fra acquirente e venditore oppure autodichiarazione. Da un numero
massimo di esemplari per specie oppure no al registro si ma anche no (Regione Veneto:
previsto nella prima stesura, poi eliminato). Ibridi e mutati esclusi dal computo e dall’inse-
2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES
rimento nel registro, poiché la 157/92 parla di tutela della fauna selvatica “delle specie di cui
esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul
territorio nazionale”. (art. 2 della L. 157/92) ed in stato di naturale libertà non esistono popolazioni
di mutati ed ibridi: osservazione molto acuta (v. Appendice 2)
Ogni provincia ha la sua modulistica standard.
Sul Regolamento della Regione Lazio ci sarebbe da scrivere una biblioteca…..
5- Sull’anello del marcaggio
Premessa: il marcaggio non si compone solo dell’anello o microchip, ma anche del regi-
stro informatizzato dei codici alfanumerici riportati sullo stesso e che identificano univo-
camente il singolo esemplare ed il suo “produttore”. Deve essere accertata l’identità del
produttore che risulterà rappresentato, ornitologicamente, dal codice RNA, che è bene sia
associato ad un codice fiscale. Inoltre, l’anello dotato di codice riportato sul registro non
può essere ceduto ad altri: è strettamente personale. D’ora in poi citeremo solo e sempli-
cemente l’anello, intendendo il tutto. Un ulteriore avvertimento la cessione ( l’uso da par-
te dei non titolari) di anelli ad altri è sanzionato sul piano sportivo dalle regole FOI/COM e
può creare non trascurabili problemi anche nei confronti della legge italiana.
Attualmente, l’anello come marcaggio è obbligatorio per le specie di All. A, quando sia obbli-
gatorio il registro (spostamento, riproduzione, cessione con finalità di lucro…). Non è obbliga-
torio, secondo le leggi CITES, per le specie di All. B. E’ obbligatorio per gli esemplari di specie
autoctone di cui è consentito l’allevamento, secondo i regolamenti provinciali. Per l’autoctona
e All. B è previsto dalle norme italiane, ma in All. B manca il regolamento d’applicazione Se il
marcaggio con anello ha un ruolo, allora l’anello deve avere caratteristiche definite formalmen-
te, secondo il Regolamento CITES (CE) n. 865/06, art. 66, che sono:
a)-fabbricato industrialmente da nastro continuo;
b)-applicato nei primi giorni di vita;
c)-diametro tale da impedire la rimozione dalla zampa di un esemplare adulto (è l’equivalente
di “inamovibile”);
d)-non abbia subito alcun tipo di manomissione.
e)-fornire marcatura individuale (anello parlante: associa allevatore e esemplare, nonché anno
e Paese almeno).
Crediamo sia utile aggiungere questi altri elementi:
f )- 1 solo codice allevatore (RNA) per ogni allevatore ed a vita;
g)- costruito con materiale non elastico: forzature di allargamento devono produrre frattura e
allevare PER proteggere - Breeding to protect
Blue Scarlet Macaws Mutation ..( Recessive Mutation )A Blue mutation is under development in the Scarlet Macaw
2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES
non devono essere danneggiati dall’esemplare (i pappagalli !).Deve consentire il facile taglio
in caso di esigenze mediche.
Tutte queste condizioni devono essere soddisfatte: se lo sono, la presenza di anello alla zampa
di un esemplare adulto garantisce di per sé il non prelievo in natura, con una sola eccezione:
il caso dell’anellamento di nidiacei direttamente nel nido in natura. Per garantire da questo
evento occorre altro:
h)- registro dell’allevatore;
i)- dichiarazione nascita (con indicazione dei genitori non obbligatoria per All. B);
l)- esame del DNA Difficile per specie allevati in colonia….
Nel caso degli esemplari di All. A anche queste tre condizioni sono previste.
Questo impone la normativa CITES. Considerata la sostanziale differenza di rischio fra All. B ed
A, è da valutare con attenzione l’opportunità di spingere i limiti dei vincoli sull’origine fino a
questo livello. La L. n. 150/92 italiana impone queste tre ultime caratteristiche anche per All.
B. Riteniamo oggettivamente esagerata questa disposizione, non in equilibrio con i be-
nefici, molto onerosa e comunque non prevista dalle normative comunitarie. Quindi, fra
l’altro, di difficile gestione con esemplari provenienti da altri Paesi UE.
Infine, in ambito COM, occorre andare verso due obiettivi:
-gestione il più possibile unitaria dell’anello : caratteristiche, codici alfanumerici, registro in-
formatizzato pubblico; in particolare, provvedimenti per impedire la manomissione (materia-
li, a frattura prestabilita,…);
-riconoscimento formale di questa standardizzazione per garantire le istituzioni.
6- Nei panni-oggi- di allevatori e commercianti acquirenti
Ricordiamo che in tutto questo documento quando parliamo di fauna protetta intendiamo
sia quella autoctona che quella CITES. Abbiamo evidenziato maggiormente la casistica CITES
perché più “normata” a livello comunitario, ma i problemi evidenziati per esemplari di ALL. B
li abbiamo anche per esemplari di fauna autoctona, laddove ogni Paese governa con sue nor-
me la tutela della avifauna autoctona. O forse non ha specifiche norme. Pertanto tali esempla-
ri, portati in Italia e valutati alla luce della normativa italiana non appaiono in regola. Che fare?
Abbiamo due certezze:
-per le specie di All. A (le più minacciate) la normativa è semplice, chiara, applicabile, identica
per tutti i Paesi comunitari;
-per le specie di All. B la normativa comunitaria si riduce ad affermazioni generiche (“prescritta
documentazione”, “sia fornita una prova sufficiente della loro acquisizione”). Di più. Le legisla-
allevare PER proteggere - Breeding to protect
zioni dei singoli Paesi membri sono molto difformi mentre lo scambio fra Paesi di esemplari (“
merce”) è libero ed ampio, da cui le contraddizioni.
Abbiamo avanzato una proposta: il marcaggio a norma, riconosciuto da CITES ed in tutta Eu-
ropa. Abbiamo pure suggerito, come ulteriore cautela, l’adozione ufficiale del documento di
cessione/acquisto: è un documento in cui il sig. A, cedente, dichiara di cedere gratuitamente
al sig. B, che accetta, un esemplare Y della specie X di sua proprietà. Questo atto sottoscritto
dalle parti significa 2 cose:
-l’esemplare Y non è di cattura, per quanto riguarda l’acquirente B;
-di questo è garante il cedente A, di fronte all’acquirente, con un’autodichiarazione.
Attenzione: tutto questo è già prassi, in Italia, per l’autoctona. Infatti, la quasi totalità delle
Regioni e province ha definito la via d’uscita più semplice e ragionevole: anello e documento
cessione/acquisto gratuito, o- in assenza- autodichiarazione dell’acquirente.
Riducendo l’inutile burocrazia, tuteleremo l’ambiente con minori costi.
All’allevatore sportivo e al commerciante il caldo consiglio è: senza anello ed i dati del ceden-
te, non si compra, la sanzione sarebbe inevitabile (e corretta).
“Allevare è Proteggere”