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SOCIETÁ ORNITOLOGICA REGGIANA 2018 ALLEVATORI SPORTIVI: RISORSA NON MINACCIA allevare PER proteggere - Breeding to protect A cura di Enrico Banfi, con la collaborazione di G. Canali, I. Gualerzi e M. Bavaresco Design: Marco Cotti. P r e m e s s a : i l c o n t e s t o , g l i o b i e t t i v i 1

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S O C I E T Á O R N I T O L O G I C A R E G G I A N A

2018ALLEVATORI

SPORTIVI:RISORSA NON

MINACCIA

allevare PER proteggere - Breeding to protect

A cura di Enrico Banfi, con la collaborazione di G. Canali,

I. Gualerzi e M. BavarescoDesign: Marco Cotti.

Prem

essa

: il contesto, gli obiettivi1

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IndiceSommario/Summary

Premessa: il contesto, gli obiettivi

1- Le norme mondiali e locali.

2- Gestire avifauna in All. A

3- Gestire avifauna in All. B

4- Gestire avifauna autoctona

5- Sull’anello del marcaggio

6- Nei panni oggi di un allevatore sportivo

e commerciante acquirenti

Appendice 1 - Fauna protetta e gli allevatori sportivi.

La realtà COM

Summary

Appendice 2 - Le mutazioni: gli esemplari mutati

non sono certamente di cattura…

Summary

Appendice 3 - La modulistica italiana

-All, A

-All. B

-Autoctona

Appendice 4 - Il commercio legale e l’acquisto

consapevole

Summary

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allevare PER proteggere - Breeding to protect

Ara araraunaMutation Opaline blue yellow or golden macaw( The opaline mutation is sex linked )

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Sommario/Summary

Il Movimento degli allevatori sportivi si pone l’obiettivo di aprire lo scrigno costituito dal patrimonio genetico contenuto in ciascun esemplare di avifauna e di sviluppare, secondo Natura, le infinite com-binazioni da esso consentite. L’ attività degli allevatori sportivi, ad un tempo, rende visibili e godibili all’Uomo molte specie, decine di varietà che allo stato naturale non sono in grado di emergere e di stabilizzarsi e contribuisce ad evitare la scomparsa di specie ancora presenti allo stato selvatico. Il Movimento degli allevatori è presente in tutto il mondo ed è organizzato a livello locale e raccolto nella COM-Confederazione Ornitologica Mondiale, strutture ufficiali che, ovunque sia possibile, operano in collaborazione con le istituzioni. Non ha finalità di lucro. Il documento prende in esame, in particolare, il riflesso delle leggi mondiali, europee ed italiane nella tutela delle specie protette di avifauna. Mostra limiti, problematiche e minacce all’obiettivo di difesa delle specie selvatiche. Evidenzia la differenza in termini di genotipo e di fenotipo fra gli esemplari selvatici e domestici della stessa specie, anche con una ricca rappresentazione fotografica. Normalmente, nell’attività degli allevatori sportivi gli esemplari di cattura non costituiscono motivo di interesse: gli ancestrali, che interessano, quelli domestici, sono già presenti nelle collezioni in cattività.Il documento avanza precise proposte, soprattutto alle Istituzioni italiane, di modifica di normative e prassi che, forse non conoscendo gli obiettivi ed i risultati del Movimento, introducono ostacoli molto gravi all’ attività protezionistica degli allevatori sportivi.

Summary

The movement of sport breeders of cage and aviary birds aims to open the casket consisting of the genetic heritage contained in each bird species, to develop, according to Nature, the infinite combina-tions allowed by it. The activity of sport breeders, at the same time, makes visible and enjoyable many species, dozens of varieties of birds that in the wild state are not able to emerge and stabilize and helps to avoid the disappearance of species still present at the wild. The Breeders Movement is present all over the world through not profit Organizations: C.O.M. (Confederation Ornithologique Mondiale), 45 Countrywide Federations and thousand of local Associations able to collaborate with the Institutions. The document examines the World, European and Italian laws in the protection of protected species of birds. The document show limits, problems and threats to the objective of defending wild species. It highlights the difference in terms of genotype and phenotype between wild and domestic specimens of the same species, even with a rich photographic representation. Normally, in the activity of sport

2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES

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allevare PER proteggere - Breeding to protect

Blue and white jewels..Blue Scarlet Macaws Mutation ..A Blue mutation is under development in the Scarlet Macaw.Blue (Recessive Mutation )

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breeders, the capture specimens are not a reason for interest: the ancestral ones are already present in the captive collections.The document puts forward precise proposals, especially to the Italian institutions, to modify regu-lations and practices that, perhaps not knowing the objectives and results of the Movement, introduce very serious obstacles and hinder the protectionist activity of sport breeders.

Premessa: il contesto, gli obiettivi

La tipologia delle attività amatoriali riguar-

danti l’avifauna ci porta a sottolineare alcu-

ni aspetti :

-gli allevatori sportivi allevano per la vita degli esemplari della collezione;

-la riproduzione è-per loro- un fatto vitale: pongono il massimo impegno ad ottenere discen-

denti dalle coppie in collezione. Quindi, ricerca delle condizioni ottimali di ambientazione ed

alimentazione;

-la ricerca degli allevatori sportivi è prevalentemente volta a selezionare, fare esprimere e con-

solidare le potenzialità contenute nel patrimonio genetico dei riproduttori. La ricerca di muta-

zioni ed il loro consolidamento e stabilizzazione è uno degli obiettivi fondamentali;

-gli allevatori sportivi lavorano su riproduttori selezionati che siano portatori di mutazioni.

Il ricorso ad ancestrali (prelevati in natura) è normalmente escluso, poiché porterebbe ad un

“inquinamento” delle linee selezionate;

-di fatto, si è creato un patrimonio, diffuso in tutto il mondo, di linee genetiche facenti capo

a soggetti geneticamente e fenotipicamente “ancestrali”, responsabili delle mutazioni. Si è

sviluppato, fra gli allevatori sportivi, un continuo scambio di tali riproduttori selezionati, che

sono in quantità tale da assicurare il pieno soddisfacimento delle esigenze riproduttive di

selezione. Le eccedenze e gli scarti come riproduttori finiscono come uccelli da compagnia;

-con il termine ancestrale intendiamo anche quelli di linee ”domestiche” di soggetti presenti

negli allevamenti, geneticamente e fenotipicamente “ancestrali “ rispetto razze presenti so-

lamente in collezioni in cattività e non in natura. Tali “ancestrali domestici” sono utili negli

accoppiamenti per poter esprimere al massimo le combinazioni genetiche naturalmente

presenti nel patrimonio genetico dei selvatici;

2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES

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-la finalità commerciale nello scambio di riproduttori non è certamente prevalente. Lo è la ricer-

ca di riproduttori in grado di aiutare a realizzare gli obiettivi genetici (esemplari portatori di una

qualche mutazione).

Questa impostazione caratterizza le collezioni di migliaia di allevatori sportivi in tutto

il mondo. Sono organizzati in comunità locali (Associazioni senza finalità di lucro), nazionali

(Federazioni) e Mondiali (Confederazione Ornitologica Mondiale). Si tratta di organizzazioni

registrate, riconosciute dalle istituzioni (con cui abitualmente dialogano), trasparenti, acces-

sibili a chiunque, con loro mezzi di comunicazione e presenza sui social. Organizzano mostre

sportive competitive, mostre scambio, esposizioni.

Operano su specie protette e non, applicando le normative esistenti, partendo da una

constatazione: il patrimonio genetico di un essere vivente è uno scrigno, diceva un bravo al-

levatore ed ottimo conoscitore della genetica. Ecco, gli allevatori sportivi di avifauna aprono

con delicatezza lo scrigno e mostrano al mondo il suo prezioso contenuto. Lo stanno facendo

da decenni, in totale trasparenza, senza violenze, con umiltà e nel rispetto della Natura.

Il risultato di questa attività è che vengono prodotti ogni anno, in ambiente controllato, mi-

lioni di esemplari. Rispetto l’obiettivo della tutela dell’ambiente naturale e delle specie di

avifauna che la popolano, è indubbio che:

- con riferimento alla specie, quanto maggiore è il numero di esemplari vivi, tanto maggiore

è la probabilità che la specie non si estingua;

-la quantità di esemplari prodotti dagli allevamenti sportivi è tale da poter soddisfare le

richieste del mercato tradizionale e di quelli emergenti. Si tratta, a livello mondiale, di decine

di milioni di esemplari. Il vero problema è, eventualmente, l’informazione diffusa, soprattutto

nei Paesi emergenti come potenziali

mercati, dell’esistenza di questa of-

ferta e dei vantaggi che offre rispetto

al prelievo in natura (gran numero di

varietà derivate dagli ancestrali, certa-

mente molto più appariscenti ed inte-

ressanti, abitudine alla vita in cattività

ed alla riproduzione in tali condizioni

nettamente migliori rispetto gli esem-

plari di cattura).

allevare PER proteggere - Breeding to protect

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Due sono i nemici di questa filiera, che offre un valido contributo alla tutela dell’ambiente:

-normative che limitano le attività o intimidiscono gli allevatori sportivi a causa di regole

confuse e contrastanti e sistemi sanzionatori non chiari e non graduati. La non conoscenza

di questa organizzazione mondiale e delle sue attività può condurre a questi eccessi;

-le offerte di vendita on line, che vanificano ogni attività di promozione commerciale da

parte del commercio trasparente. Un insufficiente controllo da parte delle autorità porta

sicuramente allo sviluppo di queste attività, per lo più oscure, e che spesso nascondono

dietro l’anonimato operazioni malavitose ai danni della Natura..

.

Ritornando al mondo dell’avifauna domestica, è opportuno un chiarimento circa il chi fa

che cosa. Dividiamo in settori specialistici, così come si sono sviluppati assieme alle attività

umane.

a)- Abbiamo a che fare con avifauna i cui ancestrali si perdono nella notte dei tempi ed oggi

sono presenti soltanto risultati di incroci selettivi promossi dall’uomo e che poco hanno da

condividere con i loro ancestrali: ad esempio le linee utilizzate per l’alimentazione umana.

b)- Ma abbiamo anche a che fare con avifauna i cui ancestrali d’origine vivono ancora liberi

in natura, con caratteristiche simili agli esemplari presenti in cattività: ad esempio gli ondu-

lati, lo stesso canarino, tutte le specie in CITES e di avifauna autoctona che dalla fine degli

anni ’70 sono presenti nelle case e nelle collezioni..

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Sul piano pratico si tratta di mondi molto diversi, la cui protezione suscita reazioni emoziona-

li e normative molto differenti. Eppure, si tratta sempre di salvare dalla scomparsa specie

di “interesse” del genere umano. Ogni perdita di specie, animale o vegetale, che abbia gli

occhi oppure no, rappresenta sempre un impoverimento del nostro pianeta, al di là dell’em-

patia che scambiamo con lui e degli effetti emotivi. In comune, fra i due casi, resta sempre la

volontà di impedire la scomparsa definitiva di un genere di avifauna prodotta dalla natura o

selezionata ( “lavorando con la natura” ) dall’uomo.

Questa premessa ci serve per inquadrare il problema generale e per evidenziare un fatto che

ci ha molto sorpreso e da cui, probabilmente, nascono alcune difficoltà piuttosto serie per gli

allevatori sportivi e per la Natura stessa: il comportamento delle istituzioni mondiali di fronte

a queste esigenze di salvataggio è diverso nell’un caso rispetto l’altro.

Nel caso a), l’allevamento in cattività è ovviamente l’unico strumento disponibile per realizza-

re l’obiettivo fondamentale di produrre costantemente, ogni anno, un numero di esemplari

di ciascuna delle specie di cui si vuole evitare la scomparsa. Vengono concessi addirittura

finanziamenti a chi fa nascere ed alleva esemplari domestici di queste specie.

Nel caso b), alla detenzione, allevamento in cattività e commercio degli esemplari

delle specie da proteggere si impongono tanti e tali ostacoli da costituire un disincentivo

a fare nascere in cattività esemplari di tali specie (ora qualcuno considera gli allevatori ed i

commercianti addirittura “contigui” al malaffare internazionale…). Eppure, anche in questo

caso come nel caso a), vale la regola che più esemplari nascono e sono in circolazione e

minore è il rischio che la specie scompaia. Quindi, più aumentiamo gli ostacoli alla deten-

zione in cattività e meno difendiamo le specie: pare che questa sia la conclusione che possia-

mo trarre da questa politica.

Non crediamo di essere presuntuosi se poniamo queste considerazioni all’attenzione ed

alla riflessione di chi governa queste tematiche. Abbiamo solo il fondato motivo che si guar-

di all’allevamento in cattività in modo prevenuto. E, probabilmente, senza conoscerlo. Ma

anche, accomunando specie che in comune hanno solo il fatto che possono essere utilizza-

te per attività illegali. Ad esempio, non crediamo esistano centinaia di migliaia di allevatori

sportivi senza finalità di lucro di coccodrilli, elefanti, ippopotami. Né crediamo che esista

alcuna possibilità che il giro d’affari dei trafficanti di aves selvatici possa essere paragonabile

a quello dei trafficanti d’avorio: per realizzare 19 miliardi di dollari USA di fatturato con il con-

trabbando di uccellini, ne occorrono alcuni milioni….

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Se vogliamo affrontare davvero il tema della tutela dell’Ambiente Naturale, in tutte le sue

componenti, vegetali ed animali, allora crediamo si debba avere una visione integrata delle

minacce e delle azioni da intraprendere.

Quello che noi allevatori di avifauna domestica (intesa come autoctona ed alloctona) fino-

ra abbiamo conosciuto è solo una parte dell’obiettivo complessivo Tutela dell’Ambiente

Naturale: conosciamo solo l’organizzazione che dà attuazione agli obiettivi ed alle determi-

nazioni della Convenzione di Washington (1973): intervenire nel controllo del commercio

internazionale “…è essenziale per la protezione di determinate specie della fauna e della

flora selvatica contro un eccessivo sfruttamento a seguito del commercio internazionale;..”

Vale a dire: il compito degli organismi generati a livello internazionale dalla Convenzione

di Washington è la tutela dell’ambiente attraverso la regolamentazione ed il controllo del

commercio di ”determinate specie della fauna e della flora selvatica”.

Parole chiave: “commercio” e “selvatico”. Nelle norme operative introdotte successivamente,

le due parole vengono meglio definite, attraverso il riferimento a qualsiasi attività di lucro

(“commercio”) e a esemplari di specie protette di provenienza non domestica (“selvatico”)

oppure opportunamente autorizzata. Fondamentale è non confondere “specie” con “esem-

plare”, così come importante è attribuire correttamente l’aggettivo “selvatico” all’esemplare sin-

golo e non alla specie. Infatti, di una medesima specie, possiamo avere contemporaneamente,

esemplari selvatici ed esemplari domestici.

Obiettivo: evitare che l’eccessivo prelievo dalla natura di esemplari selvatici produca il ri-

schio di scomparsa di specie. Queste organizzazioni istituzionali usano solamente la leva

del controllo del commercio. Secondo la Convenzione di Washington, gli esemplari, anche

di specie protette, che non siano oggetto di lucro o siano nate in cattività non sono sotto-

posti a limiti di commercio , o scambio, o movimentazione o, comunque di detenzione ed

allevamento. Lo ribadisce il Regolamento CE n. 338/97 e s.m.i. Tanto è vero che, all’interno

dell’All. A (contiene le specie più protette) è nato l’All. X (ex VIII) che regolamenta diversamen-

te gli esemplari domestici di specie protette, facilmente e comunemente allevate (soprattutto

dagli allevatori sportivi), per le quali vige un regime di vincoli meno severo.

Le normative CITES sono chiarissime in proposito, le leggi italiane un po’ meno.

Praticamente l’All. B è sottoposto a vincoli estremi, sostanzialmente identici a quelli dell’All.

A. Per esempio: alcune leggi regionali pongono un limite al numero di coppie di esemplari

di specie autoctone negli allevamenti amatoriali, qualunque sia la finalità del detentore. Se

si tratta di esemplari nati in cattività, cioè di legittima detenzione, e vengono utilizzati senza

finalità di lucro, cosa giustifica- in base alle leggi mondiali generali- questa impostazione?

Perché limitare il numero di coppie, che significa limitare il numero di nascite, cioè di esem-

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plari viventi di specie minacciate. Nel caso di allevatori sportivi di avifauna autoctona può

essere che un collezionista detenga ed allevi- come capita di solito- riproduttori portatori di

diverse mutazioni, per cui avrà – per ciascuna specie/mutazione- un certo numero di coppie

per selezionare linee di riproduttori delle varie mutazioni. Dov’è il problema “tutela natura”,

visto che opera su esemplari domestici, nati ed allevati in cattività?

Ma il prelievo di esemplari dalla Natura non è la sola minaccia alla Natura stessa: la distru-

zione dell’habitat o le sue modifiche che comportano un sovvertimento degli equilibri, de-

licatissimi, fra ambiente, specie vegetali e specie animali è pure un elemento in grado di

produrre cambiamenti irreversibili alle condizioni di vita animale e vegetale. Analogamente

alla Convenzione di Washington, occorre- se ancora non c’è- un organismo omogeneo e

sovranazionale che si occupi di questo tema. Vedremo in seguito quanto sia determinante

preservare l’Ambiente, non solo per se stesso ma anche e soprattutto per l’ Uomo.

C’è un terzo elemento fondamentale per raggiungere l’obiettivo conservazionista, un ele-

mento che- a differenza dei primi due ( evitare la rapina dell’habitat e la sua distruzione)

non è anti- qualcosa. Si tratta della riproduzione, in ambiente controllato, di esemplari di

determinate specie, vegetali o animali. Questa attività, scientificamente delicata e comples-

sa, anche dal punto di vista industriale, se applicata a grandi numeri produce almeno due

vantaggi, sempre con riferimento all’obiettivo protezionista:

-genera una moltitudine di nuovi esemplari, riducendo in tal modo, come detto, il rischio

della scomparsa dell’intera specie per “mancanza di rappresentanti”;

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-il prelievo dalla natura di esemplari selvatici è alimentato dalla domanda da parte di un merca-

to che cresce costantemente, sollecitando un prelievo sempre crescente ( il Commercio inter-

nazionale di cui parlano la Convenzione e CITES), che rompe l’equilibrio naturale. La produzione

in ambiente controllato (cattività) mette a disposizione “esemplari non selvatici” competitivi- non

solo sul prezzo - con quelli selvatici, agendo in concorrenza e limitando in quantità sempre cre-

scente l’interesse economico a prelevare in natura (per un approfondimento, vedi Appendice

1 e 2) .

Dunque, a nostro giudizio, tre sono le direttrici su cui lavorare per la Tutela dell’Ambiente :

a)-contrasto al prelievo indiscriminato in natura;

b)-contrasto alla distruzione dell’habitat ;

allevare PER proteggere - Breeding to protect

1 C’è un limite di numero di esemplari prodotti che genera un eccesso di offerta, con un prezzo di mercato

inferiore a quello degli esemplari di cattura. Inoltre, e questo è importante, la mortalità nel trasferimento di

proprietà degli esemplari nati in cattività è praticamente nulla, a differenza dei selvatici, e lo loro disponibilità

e capacità riproduttiva è nettamente migliore. La messa a punto della “tecnologia” di allevamento coinvolge le

industrie specializzate in alimenti, attrezzature, presidi sanitari….: nasce un processo industriale a supporto.

E’ nata una piccola/media isola economica attorno all’allevamento in cattività.

2 C’è un interessante documento intitolato: Risoluzione del Parlamento europeo sui reati contro le specie sel-

vatiche (2013/2747(RSP)- B7-0013/2014, approvato dal Parlamento europeo il 15 gennaio 2014), che cita tutti

gli attori coinvolti in vario modo sull’obiettivo di salvaguardia dell’ambiente, in particolare delle specie selvati-

che: Organizzazione delle Nazioni Unite, UE, Conferenza Washington , conferenza Berna e loro emanazioni,

Organizzazioni regionali africane ed asiatiche, Interpol, Europol, Fondo Internazionale benessere animale, G8,

accordi multilaterali fra Stati…

3 La distruzione dell’habitat. Un esempio. L’habitat del Pappagallo cenerino (Psittacus erithacus) è la foresta;

la distruzione della foresta, per i più vari motivi , è stata costante. In particolare nel corso degli anni ’90 si sono

raggiunti livelli notevolissimi ed è tuttora crescente in praticamente tutti i Paesi interessati. Tra il 2005 ed il

2010 la perdita percentuale annua di foresta va dall’1% in Benin, Burundi e Cameroon, al 2.19% (115.000 ha

distrutti all’anno!) in Ghana, fino al 4% in Nigeria e il 5.75% in Togo. In particolare, secondo FAO, il Ghana, tra

il 2000 ed il 2010 ha perso il 19% delle sue foreste, la Nigeria il 48% tra il 1990 ed il 2010 (FAO, 2010). L’Africa

centrale, lato ovest, è stato stimato che nel 2003 avesse già perso circa il 90% delle sue foreste originarie ! (

World Resources Institute, 2003). Nell’arco di una generazione umana in questi Paesi e con questo trend la

foresta pluviale sarà scomparsa perché distrutta

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c)-agevolazione della riproduzione in ambiente controllato per la moltiplicazione degli

esemplari delle varie specie.

Quest’ultimo punto ha un terzo aspetto potenziale importante, oltre ai due citati. Con-

sente di mettere a punto- se occorressero- tecnologie per riprodurre, in ambiente control-

lato, in loco e con esemplari ancestrali, esemplari da reimmettere in ambiente naturale, se

questo ambiente naturale è stato salvaguardato o ricostituito. Il reinserimento richiede na-

turalmente un percorso scientificamente messo a punto per ciascuna specie e habitat. Se

l’ambiente non c’è più, buonanotte: di determinate specie rimarranno solo gli esemplari

riprodotti ed allevati in cattività, esattamente come le galline…... Spero che il concetto, nella

sua gravità, sia chiaro.

Le attività di cui al punto a) sono di competenza della Convenzione di Washington e degli

organismi ad hoc istituiti, nonché da quelli dei Paesi che hanno aderito.

Le attività di cui al punto b) sono affidate ad una molteplicità di organizzazioni. Vedi nota 2

Le attività di cui al punto c) sono svolte prevalentemente da allevatori sportivi e da qualche

operatore commerciale. La presenza di questa benemerita categoria, che- di fatto- contri-

buisce come detto alla tutela ambiente, è pressochè sconosciuta in questo ruolo. Una delle

notizie più allarmanti –e deprimenti- lette in questo ultimo anno è la seguente:

-“verifiche documentate confermano che l’allevamento in cattività funziona come copertura

per il contrabbando di esemplari di cattura, sfruttando le condizioni di detenzione e controllo

meno rigorose previste per gli esemplari allevati in cattività (Decisioni - n. 16.63 e 16.66 di CoP

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16-2013) ;

-conseguenza: “se la domanda è in aumento e non crescono gli sforzi per applicare le leggi anti

contrabbando, allora la produzione in cattività risulta sempre più uno strumento di copertura del

traffico illegale” ; queste affermazioni sono una evidente messa in stato di accusa dell’alleva-

mento in ambiente controllato.

E’ doveroso ed urgente approfondire queste interpretazioni della realtà, interpretazioni che

appaiono superficiali se non arbitrarie: forse il fatturato è fatto con avorio e pelle pregiata per

uso industriale….vedi Appendice 1

C’è anche un altro tema su cui sta aumentando la sensibilità e l’attenzione: la tutela della biodi-

versità. Siamo appena agli inizi. Non è materia di Convenzione di Washington (CITES). La tratta

direttamente UE assieme alla tutela penale dell’ambiente (v. Dir. 2008/99/CE e succ) ed alla

conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale (Convenzione di Berna, 1979. Sigla-

ta anche da Paesi non UE).

dall’uomo. Immaginiamo gli effetti climatici e sulla vita e l’economia di quei Paesi e di quelle popolazioni.

Dunque, il problema della minaccia ad una specie animale (il cenerino) è solo la punta di un problema ben

più grave, drammatico: la distruzione di un ambiente in un continente già ampiamente desertico.

4 Sarebbe interessante capire quali sono i vincoli più rigorosi previsti per gli esemplari di cattura…

5 Occorre analizzare con attenzione le verifiche citate. Il consentire ai Paesi d’origine di catturare una certa

quota di esemplari in natura , lasciando a loro la certificazione è una grave leggerezza: facilità di sforamento

delle quote. L’attività di gruppi di “allevamento “ in Sud Africa sono molto sospette: si tratta di esemplari di

cattura, provenienti dai Paesi dell’Africa centrale, dotati di falsi documenti, che traggono in inganno poten-

ziali acquirenti di altri continenti.

6 Questo è il punto di grandissima importanza su cui riflettere: è un punto critico! Le leggi anticontrab-

bando vanno applicate innanzitutto nei Paesi di prelievo illegale e nei Paesi di arrivo e smistamento.

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2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES

La conclusione di queste paginette è: dei tre pilastri che potrebbero/dovrebbero tutelare

l’Ambiente Naturale, uno- presidio del commercio internazionale- è operativo, il secondo-

contrasto alla distruzione dell’habitat- non è visibile operativamente o appare comunque

inefficace, il terzo- gli allevatori in cattività- sono ignorati dalle istituzioni mondiali, anzi,

sono guardati con diffidenza, e sotto scacco continuo di norme, divieti ed esami, anche se,

di fatto, non sono conosciuti.

Ci sarebbe poi da ricordare che a moltissimi Paesi in cui vivono naturalmente specie anima-

li a rischio è consentita cattura e commercio di esemplari delle stesse. Naturalmente, alcuni

di questi Paesi si dedicano abitualmente al “contrabbando legalizzato”, oggetto di ineffi-

cace contrasto da parte delle organizzazioni di controllo, nonostante le raccomandazioni

ufficiali ad evitare commerci con tali Paesi. Dai quali escono migliaia di esemplari di cattura,

accompagnati da Certificati ufficiali di regolarità. Per lo più diretti ai mercati vergini, come

medio ed estremo oriente.

Chi ha una visione generale del problema? chi cuce il tutto? Pare, nessuno delle organizza-

zioni mondiali.

E che fa il preposto Ministero italiano dell’Ambiente?

Sintetizzando, fa regole sue. Quali?

-All. A: in tale allegato sono iscritte specie a reale ed immediato rischio scomparsa, come

la tortora selvatica ( Streptopelia turtur) e l’anatra marzaiola (Anas querquedula). In alcune

parti d’Italia ne è consentita la caccia ! A nulla è valso porre il problema: la risposta è sta-

ta secca e “convincentemente” motivata: “se hanno fatto una legge così vuol dire che va

bene!”

Streptopelia turtur

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allevare PER proteggere - Breeding to protect

Anas querquedula

-All. B: sostanzialmente sono prescritte per le specie in All. B, in cui sono iscritte specie

non ad immediato rischio di scomparsa, le stesse severe obbligazioni richieste in All. A:

origine, registro, dichiarazione di nascita ed anello ( oggi non applicato, per mancanza

del regolamento)

Tutto questo ha una logica? Si consente la uccisione di specie a rischio immediato di

scomparsa e si vincolano le specie di All. B (rischio molto eventuale) alle stesse regole

severe di All. A, con sanzioni salatissime, anche per violazioni burocratiche involontarie.

Con il primo comportamento, si contribuisce alla accelerazione della scomparsa, con la

seconda si disincentiva l’allevamento e, dunque, si riduce la possibilità di salvezza delle

specie.

Inoltre: da qualche tempo è impossibile ogni forma di dialogo.

Della serie: “Papà, è lontana l’America? ” Risposta: “Taci e nuota ! ”

Questo è il contesto, il nostro punto di partenza, sul piano delle Istituzioni Internazionali

e nazionali, e con questa posizione dobbiamo confrontarci.

Gli obiettivi del nostro Movimento internazionale? Allevare amatorialmente volatili

di tutte le specie, anche protette, con finalità sportive e di tutela delle stesse.

Ora, avuta una visione generale del tema “fauna protetta” possiamo esaminare le nor-

mative e la loro applicazione. Certo, ci rimane illuminata una fastidiosissima spia: essere

considerati una parte importante della malavita internazionale !

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2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES

1- Le normative mondiali e nazionali.

1.1- Avifauna protetta

Per gli scopi di questo lavoro, per “avifauna protetta” intendiamo:

- avifauna autoctona, nazionale ed europea;

-avifauna mondiale (CITES), che comprende anche esemplari della precedente;

-avifauna invasiva: vale a dire, quelle specie che- proveniente dai territori d’origine, è pre-

sente in nuovi territori e mette a rischio l’equilibrio biologico dello stesso (minaccia grave

all’avifauna autoctona e/o impatto negativo grave sulle attività agricole).

L’ultima categoria è di introduzione relativamente recente nelle normative e non ha anco-

ra un grande significato nel nostro mondo ornitologico sportivo. Viene ricordata solo per

sensibilizzare gli allevatori sul problema delle fughe di esemplari esotici, ad esempio in

CITES: potrebbero appartenere a specie invasive. La fuga di un esemplare in CITES, come

dovrebbe essere noto, deve essere notificato alla forestale con apposita comunicazione,

per “scaricarla” dal registro: in quel momento potrebbe scattare, per la fuga, una sanzione

se si tratta di fauna classificata invasiva, in grado di “inquinare biologicamente” la Natura..

Molte regole / deroghe sono simili, che si tratti di autoctona o di CITES.

Regola generale consigliabile: la fauna protetta (autoctona e CITES) non va mai acqui-

stata via internet. Gli esemplari e la documentazione vanno sempre controllati dal vivo. Ed

accuratamente per essere certi che non siano di cattura i primi e falsa la seconda.

1.2- Le sanzioni vigenti in Italia

L. n. 150/92, modificata da L. n. 68/2015

Detenzione, vendita, acquisto, esposizione ecc.:

a)- L. n. 150/92, Art. 1, c. 1f

“f ) (chiunque) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la

vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la pre-

scritta documentazione.”

>>> All. A: arresto 6 mesi – 2 anni + 15-000-150.000 euro; in caso di recidiva: arresto da 1 a

3 anni + 30.000-300.000 euro

>>> All. B : arresto 6 mesi-1 anno o 20-200.000 euro (art. 2, c. 1L. n. 68/2015). In caso di reci-

diva: sia ammenda (invariata) sia arresto da 6 a 18 mesi.

Confrontiamo con:

“ Traffico ed abbandono di materiali ad alta radioattività”

“ chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad

altri, detiene, trasferisce , abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radio-

attività”. Sanzione: >>>> detenzione 2-6 anni + sanzione amministrativa di 10.000-50.000.(

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allevare PER proteggere - Breeding to protect

Amazzone fronte blu Lutino - blue fronted Amazon yellow lutino

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2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES

L. n. 68/2015: art. 1: modifica art. 452 sexies c. p.:>>>non c’è bisogno di commento….

Mancata iscrizione a registro:

All. A: (L. 150/92, art.5, comma 6) la sanzione è di euro 6.000-30.000

All. B: (L. 150/92, art.5, comma 6) la sanzione è di euro 6.000-30.000

La L. n. 157/92 (autoctona) rimanda alla 150/92.

Ed infine, il divenire, il possibile futuro:

DDL n. 1345, proposta modifica Cirinnà, Puppato, Lumia del codice penale:

«Art. 452-quinquies.1. - (Misure connesse alle attività illecite inerenti flora e fauna protette). - 1.

Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative, prelevi in

natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie anima-

li protette, ………, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protette, “senza la

prescritta documentazione”, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 15.000 a

90.000 euro. Non fa distinzioni fra All. A e B o altra fauna protetta..>>>> sanzioni equiparabili o

superiori a quelle previste per il traffico di testate nucleari…..Supera le richiesta del Parlamento

UE, che auspica un max di 4 anni. Manca solo il plotone di esecuzione…..

Di tutto questo, rimanga stampato nella mente che stiamo parlando di rischi reali e di dimensioni

esorbitanti rispetto le normali capacità di assorbimento di un operatore nel settore ornitologico,

allevatore sportivo o commerciante che sia. Non sono sanzioni applicabili solo ai grandi traffican-

ti: sono infatti indipendenti dal numero di esemplari, il che non ottempera a quanto predisposto

dalla Direttiva comunitaria 2008/99/CE (Considerando 7 e artt. 3 e 5)

1.3- Cosa si richiede a normative perché siano efficaci?

a)-Tengano conto del contesto, che deve essere ben conosciuto. Vedi punto d)

b)- Siano chiare, intellegibili, accessibili a tutti coloro che devono applicarle. E ben note a

coloro che devono controllare che siano rispettate.

c)- Siano omogenee: cioè coordinate fra di loro, in modo da consentire il rispetto della

libera circolazione delle merci, almeno in tutta l’Unione europea.

d)- Siano frutto della collaborazione fra la molteplicità di attori coinvolti sull’argomento.

Difficile che sia soddisfatto il punto a) se il legislatore non dialoga con i destinatari della

legge.

e)- Naturalmente devono essere eque, equilibrate, disincentivanti ma commisurate

all’entità della violazione, come prescrivono le leggi. Ci sono ampi e motivati dubbi in

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allevare PER proteggere - Breeding to protect

7 dall’uomo. Immaginiamo gli effetti climatici e sulla vita e l’economia di quei Paesi e di quelle popolazioni.

Dunque, il problema della minaccia ad una specie animale (il cenerino) è solo la punta di un problema ben

più grave, drammatico: la distruzione di un ambiente in un continente già ampiamente desertico.

4 Sarebbe interessante capire quali sono i vincoli più rigorosi previsti per gli esemplari di cattura…

5 Occorre analizzare con attenzione le verifiche citate. Il consentire ai Paesi d’origine di catturare una certa

quota di esemplari in natura , lasciando a loro la certificazione è una grave leggerezza: facilità di sforamento

delle quote. L’attività di gruppi di “allevamento “ in Sud Africa sono molto sospette: si tratta di esemplari di

cattura, provenienti dai Paesi dell’Africa centrale, dotati di falsi documenti, che traggono in inganno poten-

ziali acquirenti di altri continenti.

6 Questo è il punto di grandissima importanza su cui riflettere: è un punto critico! Le leggi anticontrab-

bando vanno applicate innanzitutto nei Paesi di prelievo illegale e nei Paesi di arrivo e smistamento.

Aratinga nenday mutazione lutino mutation

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proposito che oggi tutto questo sia rispettato.

La decisione ultima sul testo rimane del legislatore, ma questi deve decidere con professio-

nalità ed onestà intellettuale. La vita è oggi molto complessa: per essere efficaci occorre il

concorso di più punti di vista, di diverse professionalità.

1.4- Cosa constatiamo, oggi?

a) Le organizzazioni mondiali non hanno- per quanto ne sappiamo- alcuna conoscenza

del sistema COM (oltre 45 Paesi vi aderiscono, con centinaia di migliaia di allevatori, vedi

Appendice 1), con cui non hanno rapporti né strutturati, né occasionali. Si tratta di realtà

completamente separate.

Ma, ci sono spiragli ed occasione di dialogo e di miglioramento della conoscenza: nel 2017

le Organizzazioni si sono accorte degli allevamenti in cattività, nel 2019 ci sarà una Confe-

renza delle Parti sul tema. E’ l’occasione per tentare un approccio collaborativo, perché, nei

fatti, gli allevatori sportivi di COM sono uno degli strumenti più importanti per la continuità

delle specie: allevano e fanno riprodurre per la vita esemplari delle specie protette. Natural-

mente, affinchè ci sia aumento della conoscenza occorre ci siano scambi fra più parti, cioè

dialogo. Uno dei problemi è: le potenziali parti sono consapevoli della necessità e dell’op-

portunità che si presenta nel 2019?

Fino ad oggi, dobbiamo amaramente constatare che tale consapevolezza non c’è stata,

neppure da parte dell’organizzazione mondiale degli allevatori. Non ci sono tracce. Sull’al-

tro versante, i comportamenti e le dichiarazioni/risoluzioni delle istituzioni, anche recenti,

portano a concludere che non solo non si è compreso quanto utile possa essere l’attività

degli allevatori sportivi, ma addirittura li si accusa di essere strumento, se non di collusione,

con le grandi organizzazioni malavitose internazionali.

L’organizzazione internazionale degli allevatori sportivi è una risorsa per la tutela

dell’ambiente e non una minaccia.

L’Istituzione italiana- Ministero Ambiente- più che scarsamente ricettiva- è da qualche tem-

po ostile a intrattenere “normali “rapporti con le nostre organizzazioni (allevatori, commer-

cianti, organizzatori). C’è un serio problema di direzione della Divisione che si occupa dei

nostri argomenti. Il motivo è ignoto. Prendiamo atto che il cambiamento è avvenuto re-

centemente, con la sostituzione del Direttore Generale. L’attuale vuoto politico non facilità

eventuali attività.

Conseguentemente a queste situazioni, le normative non tengono conto del reale

contesto cui sono dirette. Il “caso Cenerino” (Psittacus erithacus) ne è un esempio.

2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES

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allevare PER proteggere - Breeding to protect

Psittacus erithacus red pied

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C’è una evidente carenza di intellegibilità nelle norme. Cosa significa : “senza la prescritta

documentazione” (l. n. 150/92), senza altra precisazione, oppure una prescritta documen-

tazione della loro acquisizione (Reg. CE n. 338/97) prevista per le specie in All. B ? Mentre

in All. A le prescrizioni, soprattutto quelle contenute in Reg. (CE) n. 338/97 sono chiare,

intellegibili e dunque praticabili (denuncia di possesso e- se ci sono le condizioni- registro,

marcaggio, obbligo di richiesta del certificato commerciale ed altre registrazione di varia-

zioni, come documento di cessione, possibile controllo a mezzo Dna tra nati e parentali-

questo sarebbe agevolato da una dichiarazione nascita che però non è esplicitata- co-

municazione di spostamento e morte), per l’All. B il reg. 338/97 prescrive solo che venga

documentata le regolare acquisizione. “Tutto proibito” identico ad All. A. Ma, cambiano le

condizioni per l’esenzione dal divieto. In luogo della condizione base: “esemplari nati ed

allevati in cattività”, si usa una dizione molto diversa: “prova sufficiente della loro acquisi-

zione”.(Reg. n. 338/97, art. 8, par. 5).Questa dizione, nettamente diversa rispetto la prece-

dente, mostra un orientamento meno puntuale e preciso nella definizione della prova.

Sul piano pratico, questo significa che non sono richieste le medesime condizioni proce-

durali e documentali richieste per l’All. A. E’ sufficiente qualcosa di più semplice, meno

strutturato, coerente col fatto che le specie in All. B non sono immediatamente a rischio di

scomparsa. Questa semplice riflessione è di per sé una piccola rivoluzione per gli italiani

ma, contemporaneamente, un pieno e semplice accoglimento del volere comunitario.

Le regole della Comunità non entrano nei dettagli: spetta agli Stati membri.

Quale strumento utilizzare? Abbiamo già un riferimento, sempre comunitario: lo strumento

previsto per le specie massimamente protette perché a rischio reale (All. A) ma” facilmente e

comunemente allevate”(elencate nell’All. X), il marcaggio.

Non si spiegherebbe, alla luce dei regolamenti dell’Unione Europea, una normativa

più complessa e costosa per esemplari di specie non ancora minacciate di estinzione (All. B).

La normativa italiana è di tutt’altro orientamento (vedi).

b) Approfondiremo (punto 3) questa ambigua disposizione.

Questo termine vago ed indefinito sul piano pratico crea imbarazzo insuperabile per gli

scambi: gli operatori non sanno cosa fornire/chiedere al momento dello scambio/acquisto

di un esemplare di specie in All. B. Medesima incertezza mostrano gli operatori preposti

ai controlli di legge. E spesso si procede con interpretazioni non coerenti fra le varie sedi

locali. Non si tratta di un fatto di poco conto: la legge italiana prevede, oltre alla confisca

degli esemplari, sanzioni economiche onerosissime e l’arresto (v. punto 1.2b) ! E’ possibile,

forse probabile, che molte di queste azioni giudiziarie siano immotivate ed illegittime.

2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES

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allevare PER proteggere - Breeding to protect

Ara Ararauna lutino

Analoga situazione troviamo nella gestione dell’All. 1, che custodisce le specie in deroga

dell’All. B: possono essere in deroga se gli esemplari sono accompagnati, contemporane-

amente, e dal marcaggio e dalla dichiarazione di nascita. Ma la dichiarazione di nascita per

All. B è un istituto tutto e solo italiano, non richiesto da CITES: per cui, esemplari di specie di All.

B nati in cattività fuori dall’Italia non possono godere della deroga? Eppure, secondo le regole

del loro Paese sono nati in cattività….Anche qui pare di essere in violazione dei capisaldi

UE (v. punto 3).

Un delicato problema attuativo lo troviamo nella gestione dell’avifauna autoctona

italiana non inserita in CITES (nel caso lo fosse, rientrerebbe nelle regole CITES). Lo Stato ha

definito gli indirizzi a livello centrale, riguardante la fauna autoctona italiana, ed ha delegato

le Regioni a normare il “dettaglio”, in particolare la detenzione e l’allevamento. Avendo a loro

volta delegato alle Province, (assieme alla gestione della caccia…) ci troviamo di fronte ad

una pluralità di norme anche fortemente differenti fra di loro. Impossibile in un lavoro come

questo esaminarle in dettaglio. Ciò che è importante è verificare se questa pluralità di norme

decentrate impedisce spostamenti, detenzione e scambio ed esposizioni (punto 4).

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2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES

c) Il problema nasce soprattutto nei rapporti con interlocutori di residenza estera, nei cui Paesi

certamente non esistono, per All. B, registri, denuncia nascita ecc. Magari, in quei Paesi, è suffi-

ciente il marcaggio, al più accompagnato da una autocertificazione di cessione. Solo la legge

italiana, andando ben oltre le prescrizioni e gli indirizzi della normativa CITES UE, aggiunge,

per le specie in All. B, quasi tutto ciò che quella comunitaria prescrive per le ben più a rischio,

e dunque protette, specie in All. A. Si arriva ad un assurdo: gli esemplari di All. A nati ed alle-

vati in cattività, quindi agevolati, seguono la normativa prevista per All. B, intesa come meno

onerosa da Reg. CE n. 338/97. Ma se l’Italia ne adotta una molto simile a quella di All. A…..

Questa incoerenza fra norme comunitarie e italiane crea grande penalizzazione per i detento-

ri italiani ed una solida, quanto inaccettabile barriera all’ingresso in Italia di esemplari allevati

in altri Paesi comunitari, con palese violazione delle regole sul libero commercio comunitarie.

Inoltre ricordiamo che la normativa CITES prescrive che per gli esemplari provenienti da un

altro Paese comunitario, valgono le regole vigenti nel Paese d’origine. Se nel paese d’origine

per gli esemplari in All. B è previsto solo una autodichiarazione, questa deve essere assunta

valida anche in Italia.

In questo caso si manifesta, a volte, una insufficiente informazione ai preposti ai controlli.

Constatiamo che sulle specie di All. B, l’Italia ha costruito un singolare quanto complesso ed

oneroso castello di incombenze burocratiche, inesistenti in norme UE e nei Paesi aderenti. Ba-

sti pensare che specie di All. A/ All. X ( ex VIII) necessitano solamente del marcaggio a norma

! Perché l’Italia si pone in queste condizioni non necessarie, non richiesta da giurisprudenza

superiore, che creano gravi rischi per detentori ed oneri per gli stessi e lo Stato?

E’ impossibile aprire un dialogo con la Direzione Generale del Ministero, alla quale abbiamo

avanzato una molteplicità di proposte (e di rilievi motivati…..). Inutilmente.

d) L’ultima riga precedente esprime un dato di fatto che è la misura dell’assenza di dialogo

fra coloro che ispirano l’azione legislativa del governo ed indirizzano il controllo e chi le leggi

deve applicare. In questa condizione, tutti soffrono.

e) Il buonsenso dice che le norme e le sanzioni conseguenti devono essere eque, equilibrate

e commisurate all’entità della violazione. Lo suggerisce il buonsenso, lo affermano le leggi, in

particolare la Direttiva n. 2008/99/CE, come ricordato alla nota 7. L’Italia sta , probabilmente,

violando, fra le altre, anche questa Direttiva.

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allevare PER proteggere - Breeding to protect

2- Gestione dell’avifauna protetta- All. A

Il Reg. CE/ n. 338/97 stabilisce che : “ Sono vietati l’acquisto, l’offerta di acquisto, l’acquisizione

in qualunque forma a fini commerciali, l’esposizione in pubblico per fini commerciali, l’uso a

scopo di lucro e l’alienazione, nonché la detenzione, l’offerta o il trasporto a fini di alienazio-

ne, di esemplari delle specie elencate nell’allegato A.” (art. 8 comma 1) nonché nell’allegato B

(Comma 5).

In grande evidenza è più volte ripetuta la finalità di lucro.

La legge nazionale (L. n. 150/92) recepisce , anche nelle sue successive modificazioni questo

vincolo assoluto di divieto, mentre la L. n. 157/90 adotta analoghi provvedimenti per le spe-

cie di avifauna autoctona italiana. Questo ferreo divieto è volto a tutelare l’ambiente naturale,

proibendo il prelievo da esso di esemplari attraverso il divieto di acquisto, cessione ecc…L’atto

di prelievo in quanto tale e l’uccisione sono pure regolamentati specificamente, nei casi in cui

sono consentiti.

Posto il vincolo assoluto del divieto c’è poi qualche deroga. Ciò che è vietato dall’art.

8 (CITES) e analoghi è consentito in presenza di particolari condizioni: gli esemplari detenuti

provengono da prelievo autorizzato oppure sono derivati dall’allevamento in cattività.

Gli allevatori sportivi vivono questa seconda realtà: quando acquistano un esemplare di specie

protetta- cardellino e ara ararauna che sia- devono verificare che provengano da allevamento

in cattività. Dunque, è oggetto di limitazioni e divieti non la specie ma solo gli esemplari in

cattività.

Come provare la nascita in cattività?

8 A questo proposito ci chiediamo: l’adozione dell’All. VIII (specie “facilmente e comunemente allevate”) risale al

2001 con il Reg. CE n. 1808/2001, cioè diciassette anni fa! In tanti anni, non è stata effettuata alcuna “manutenzio-

ne” di detto allegato. Eppure le stesse istituzioni nate dalla Convenzione di Washington ammettono che, da allora,

c’è stato uno sviluppo straordinario dell’allevamento in cattività….

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2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES

- Per gli esemplari di specie in CITES allegato A, è semplice: il Certificato Commerciale rilasciato

dal Servizio CITES nazionale. E’ incontrovertibile e sufficiente, se in originale, cioè non fotocopia.

Questo delicato documento va conservato nel registro e deve accompagnare lo specifico esem-

plare per cui è rilasciato. In caso di cessione, il Certificato deve seguire l’esemplare: è il suo perso-

nale passaporto.

Quindi, sono certificati singoli, non collettivi.

Tutti i Paesi dell’UE sono assoggettati alla medesime regole e certificazioni: per cui in qualunque

Paese UE viene rilasciato, in una forma standard, questo certificato commerciale- se ricorrono le

condizioni- che garantisce la nascita in cattività di un esemplare di specie protetta, collocata in

All. A.

Dunque: se un esemplare di specie in All. A è accompagnato dal Certificato Commerciale rila-

sciato dall’Autorità CITES del Paese d’origine in originale, può essere acquistato con sicurezza. Se

non ha il documento o è una fotocopia oppure appare manomesso o comunque al minimo

dubbio non va acquistato per nessunissimo motivo.

Seconda possibilità:

-l’esemplare può essere accompagnato da un documento internazionale che attesta essere pro-

veniente da cattura autorizzata. Due motivi per non acquistare un tale esemplare, anche se am-

messo dalle leggi, oltre al fatto della provenienza di cattura: molti certificati sono falsi (motivo

giuridico), un simile esemplare rischia di non sopravvivere o di avere difficoltà a riprodursi (moti-

vo pratico). Consiglio: non acquistare.

Le norme che regolamentano le specie in All. A sono chiare, comprensibili e praticabili, sia

se devi acquistare che se vuoi cedere: il Certificato commerciale e l’anello/marcaggio come da

legge. Questo vale anche per la fauna autoctona in All. A.

C’è poi un caso particolare: quello dell’avifauna di All. A, ma collocata in un gruppo a parte

ed oggetto di deroga, perché “comunemente e facilmente allevata” (All. X, ex VIII, del Reg.CE n.

1808/2001). Per gli esemplari di questa specie (di interesse degli allevatori sportivi sono: piccione

selvatico (Columba Livia), Cardinalino del Venezuela (Carduelis Cucullata), Kakariki Fronte Rossa

(Cyanoramphus Novaezelandiae), Parrocchetto dal Cappuccio (Psephotus Dissimilis), è sufficien-

te il marcaggio (anello) secondo le norme CITES. Non è necessaria la denuncia di nascita,

come detto.

Vedremo che questa disposizione è molto importante per le proposte circa All. B autoctona e

Mutati.

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allevare PER proteggere - Breeding to protect

Golden jewels..( lutino macaw )

Mutations of the blue and yel-low macaw..Lutino (Non-Sexlinked Ino)Lutino is a term used to de-scribe birds that exhibit a yel-low pigmentation known as xanthochromism. Birds exhi-biting genetic xanthochromi-sm, especially deliberately bred mutations of several species of parrot in avicul-ture, are termed “lutinos”. Lu-tino are extremely rare, par-ticularly in Australia. Instead of having a black beak, claws and facial features, and the usual vibrant blue and gold feathers of a standard Blue & Gold Macaw, Lutino has bright yellow-orange feathers and white features - including a white beak, tongue, legs and claws. It’s eyes are a pin-kish grey instead of black.The lutino gene is sex linked and visibly carried on the fe-male. The male has two Z chromosomes and the female has a Z and a W chromoso-me. The lutino gene is carried on the Z chromosome so a fe-male that has the lutino gene will always visually show the mutation where a male that has it can either be split and not show it visually or will have both chromosomes with the mutation and visually show the mutation. If you breed a fema-le that visually shows the mu-tation with a male that is split, any females you get will defi-nitely show the mutation but males may or may not be split. All babies from two visual luti-nos will be visual lutinos.

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2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES

3- Gestione di CITES All. B

Sembrerà strano, ma oggi è molto più rischioso- nel nostro Paese- detenere esemplari di All.

B (specie meno protette) che non di All. A (specie più protette perché a rischio immediato di

scomparsa). Perché? Perché- come abbiamo visto- la normativa di All. B è solo abbozzata e

non risolutiva, ed inganna tutti: acquirenti e controllori. Rileviamo, altro elemento critico, che

la normativa italiana non è omogenea con quella degli altri Paesi UE: questo crea, come vedre-

mo, gravi problemi di gestione degli esemplari provenienti dall’estero.

-Per gli esemplari di specie di allegato B, non è previsto il documento “Certificato commer-

ciale” o qualcosa di similare. Dice il Reg. CE n. 338/97, art.8 c.5: “I divieti di cui al paragrafo 1

si applicano altresì agli esemplari delle specie elencate nell’allegato B, salvo che all’autorità

competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prescritta documentazione della

loro acquisizione”.

Se non si conosce cosa intenda la legge per “prescritta documentazione”, è impossibile richie-

derlo al venditore: né lui né colui dal quale lo ha avuto ha la possibilità di fornire un “qualcosa”

di cui non sono note le caratteristiche. Ogni Paese comunitario intende queste due paroline

come ritiene opportuno. La soluzione giuridica c’è: le norme comunitarie stabiliscono che

valgono le leggi esistenti nel Paese di provenienza dell’esemplare/i. Soluzione chiara, anche

se di difficile applicazione, in un’epoca in cui i mercati sono globali: tutti gli acquirenti ed i

controllori dovrebbero conoscere le leggi degli altri 26 Paesi della Comunità europea.

Una cosa importante afferma: del Paese d’origine e non di destinazione.

A questa indefinita “prescritta documentazione” ed alla altrettanto ambigua “prova sufficien-

te della acquisizione”, si aggiunge il fatto che la normativa italiana di All. B prevede obblighi

inesistenti in CITES e negli altri Paesi (comunicazione di detenzione sostituita dalla richiesta

del registro, registro d’allevamento, denuncia nascita, anello, disponibilità a verifica genetica

ecc)

Ricordiamo, peraltro, che se viene contestata la detenzione senza la prescritta documenta-

zione (la famosa “ prova sufficiente della loro acquisizione”…) la sanzione amministrativa è di

euro da 20.000 a 200.000. E’ previsto anche l’arresto da 6 a 12 mesi (L. n. 150/92, art. 2, parag.

1f e confermata da art. 2, c. 1L. n. 68/2015). Non si tratta di sanzioni di poco conto, essendo ri-

volta, nel nostro caso, non a criminali appartenenti ad organizzazioni malavitose ma a sempli-

ci allevatori. La L. n. 150/92, nata prima del Reg. n. 338/97-definisce se stessa ( v. Introduzione )

come applicazione della Convenzione di Washington ed in particolare del regolamento (CEE)

n. 3626/82 e s.m.i, cioè del Reg. 338/97, che invece modifica profondamente. Ad esempio con gli

obblighi previsti per l’All. B.

Dunque, secondo la norma e la prassi italiana, la prescritta documentazione è la denuncia di na-

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allevare PER proteggere - Breeding to protect

Military Macaw..(Ara militaris)

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2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES

scita. Poiché questo documento è previsto

solo in Italia, ne segue che non si possono

detenere in Italia esemplari di specie in All. B

che siano nati all’estero! Da cui, verbale di se-

questro con sanzioni (pesantissime) relative,

quindi le procedure di ricorso che si conclu-

deranno, probabilmente, con due risultati:

l’allevatore italiano acquirente assolto e l’e-

semplare- ricoverato presso un Cras- morto.

E pessima figura delle istituzioni. Ed in tanto

ci sono stati costi inutili a carico di tutti.

Vediamo se c’è una soluzione, ragionata,

praticabile e coerente con la prassi vigente

nella normativa CITES.

Quello che in All. B si deve garantire non è la

tracciabilità degli esemplari ma la loro “origine non di cattura, nei limiti previsti dal Reg. CE

n. 338/97 “: la famosa prova sufficiente. Che non è il percorso imposto per le specie di All. A.

A nostro giudizio è concretamente praticabile solo una opzione:

a)-adozione obbligatoria dell’anello inamovibile, secondo Reg. CE 1808/01, art. 31 e 34, e

Reg.CE n. 865/06 art. 66, per gli esemplari di All. B. La presenza dell’anello regolare non mano-

messo garantisce il “non prelievo” in natura. Questa è certamente la soluzione più efficace. Se

adottata, in Italia consentirebbe di eliminare registri e denunce di nascita per specie di allega-

to B, non previsti da CITES, non adottati nel resto di Paesi UE e fonte di problemi al controllo,

nonchè con relativi costi di gestione. E’ consigliabile inserire un vincolo: la costruzione dell’a-

nello deve avvenire mediante materiale non elastico oppure a rottura prestabilita per evitare

manomissioni. La soluzione “anello” può essere ritenuta valida anche per la fauna autoctona:

anche qui, forte sburocratizzazione (v. punto 4)

L’adozione del marcaggio come “prescritta documentazione”, è accettata anche dalle

normative CITES : è la “prova sufficiente dell’acquisizione dell’esemplare”, perchè proviene

dalla cattività. Ci sono importanti precedenti. E’ la stessa prova che CITES ha adottato per i de-

licati esemplari di specie di ALL. A , comunemente e facilmente allevate, ed elencate nell’All.

X (ex VIII). Che cosa accomuna le specie in All. X e quelle in All. B? il fatto che, per due motivi

differenti ma di peso analogo, si possono ridurre il controlli incrociati a garanzia della nascita

in cattività ( o del non prelievo in natura). In All. X il motivo è: facilmente e comunemente al-

levati. In All. B il motivo è: il minore rischio scomparsa che minaccia le specie di All. B.

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allevare PER proteggere - Breeding to protect

Questi vincoli tutti italiani hanno almeno due gravi limiti: uno, limitano la libertà di commercio

fra i Paesi UE, l’altro che sono ben lontani da decisioni di buon senso, poiché sono dotate di

una complessità ingombrante e priva di utilità ed in difformità delle indicazioni CITES. Stupisce

questo essere affezionati alla dichiarazione di nascita, già superata da ben 14 anni dallo stesso Mi-

nistero DPN ( dell’Ambiente) e dagli organi di controllo CFS. Leggiamo:

“4-Ragionevole ed aderente alla disciplina comunitaria, sembra quindi, per le richiamate specie

elencate nell’All. VIII al Reg. (CE) 1808/01- a fronte della ben più ampia esenzione di obblighi

stabilita in sede comunitaria (ferma , peraltro, la permanenza dell’obbligo del marcaggio)-indi-

viduare una modalità alternativa, differenziata e semplificata, di assolvimento dell’obbligo di

denuncia di nascita in cattività, stabilito dall’art. 8 bis della L. n. 150/92.

Tale modalità differenziata e semplificata di assolvimento dell’obbligo appare opportuno e

congruente individuarla nel marcaggio, cui le specie in discorso, come già notato, sono assog-

gettate di ogni singolo esemplare, con marca numerata e conforme a modello approvato.”

(Fonte: DPN/ 5D/2004/1929, firmato il Direttore DPN Aldo Cosentino ed il V. Capo CFS Fausto

Martinelli).

Crediamo non ci sia altro da aggiungere: la “prova sufficiente dell’acquisizione” è costituita

dal marcaggio dell’esemplare e, eventualmente, come ulteriore precauzione, dal documento

di cessione con gli estremi dell’esemplare e di cedente ed acquirente. Questo documento re-

sponsabilizza il cedente, come nelle normali autocertificazioni (stiamo parlando di All. B: mini-

mi rischi scomparsa della specie)

Questa soluzione, semplice, a basso costo gestionale e di facile controllo, consente la libera

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2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES

circolazione delle merci, tutela le specie poiché è la stessa procedura adottata per All. X di

allegato A.

Osserviamo che l’avifauna autoctona è normalmente ad un livello di rischio scomparsa

inferiore a quella inserita in All. B (altrimenti sarebbe inserita in tale categoria). Nel caso il

livello di rischio fosse maggiore, dovrebbe essere inserita in CITES. Dunque, l’avifauna au-

toctona “normale” non può richiedere provvedimenti simili a quelli di All. A (registri, di-

chiarazione nascita ecc.): si tratterebbe di provvedimenti non giustificati secondo le linee

di prudenza mondiali, dei cui maggiori costi allevatori e controllori dovrebbero farsi carico.

Può adottare, ragionevolmente, l’anello più il documento di cessione.

Con una scelta di questo genere scompare anche l’All. 1 , creato dal DM 5 ottobre 2010,

comprendente alcune delle specie di All. B ritenute facilmente e comunemente allevate. E

con questa scompare anche quella improponibile interpretazione di un Centro CITES Cfs,

il quale afferma che un esemplare di specie compresa in All. 1 e l’All. B che non abbia la

dichiarazione di nascita deve essere posto a Registro: è un’altra violazione delle norma co-

munitarie.

In conclusione: si propone che tutti gli esemplari di All. B debbano essere anellati in confor-

mità ad art. 56 del Reg.n. 865/06. E, se si vuole un riferimento alla provenienza: dichiarazio-

ne di cessione/acquisto con generalità di cedente e acquirente ed estremi dell’anello del/

gli esemplare/i.

Sul marcaggio (anello), vedi anche Punto 5

4- Gestione fauna autoctona

Riprendiamo un’affermazione: Osserviamo che l’avifauna autoctona è normalmente ad un

livello di rischio scomparsa inferiore a quella inserita in All. B. Nel caso il livello di rischio

fosse maggiore, è inserita in CITES. Leggi italiane di riferimento: L. n. 150/92 e L. n. 157/92 (

o legge sulla caccia).

La L. n. 157/92 ha solo la funzione di delegare alle Regioni la regolamentazione degli alleva-

menti di fauna autoctona, in particolare per fini ornamentali (art. 17, comma 1).

La norma italiana tratta la fauna autoctona (detenzione autorizzata solo se nata in cattività) in

questo modo:

- Se ricompresa in CITES, va gestita secondo le norme CITES;

- Se non lo è, occorre autorizzazione alla detenzione, all’allevamento, registri e marcaggio,

documenti di cessione, più eventualmente altri vincoli stabiliti dalle singole Regioni/province.

I limiti di questa gestione:

-la grande libertà concessa a Regioni e Province produce una totale difformità normativa fra

le varie aree italiane. Da un punto di vista operativo, questo non è un bene né per la finalità

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allevare PER proteggere - Breeding to protect

primaria ( protezione della Natura) né organizzativa. Ricordiamo, ad esempio due aspetti

dei più evidenti:

°alcune regioni ammettono la caccia alla tortora selvatica e alla marzaiola, pure es-

sendo entrambe in All. A CITES;

°la movimentazione, lo scambio, il commercio degli esemplari incontra delle diffi-

coltà, causate dalla provenienza degli stessi da aree a normative differenti (province italia-

ne o dall’estero). Questo viene parzialmente superato con il riconoscimento che valgono le

leggi previste della provincia o Paese d’origine: si tratta di centinaia di norme da verificare.

Ma è anche vero che molte province accettano il documento di cessione/ acquisto fra gli

operatori e- addirittura- l’autodichiarazione dell’acquirente italiano, nel caso in cui il ce-

dente (estero) non lo rilasci.(consiglio: sempre , però, l’esemplare è bene sia correttamente

anellato!).

In linea di massima si va dall’obbligo del marcaggio al documento d’origine inteso come

autocertificazione fra acquirente e venditore oppure autodichiarazione. Da un numero

massimo di esemplari per specie oppure no al registro si ma anche no (Regione Veneto:

previsto nella prima stesura, poi eliminato). Ibridi e mutati esclusi dal computo e dall’inse-

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rimento nel registro, poiché la 157/92 parla di tutela della fauna selvatica “delle specie di cui

esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul

territorio nazionale”. (art. 2 della L. 157/92) ed in stato di naturale libertà non esistono popolazioni

di mutati ed ibridi: osservazione molto acuta (v. Appendice 2)

Ogni provincia ha la sua modulistica standard.

Sul Regolamento della Regione Lazio ci sarebbe da scrivere una biblioteca…..

5- Sull’anello del marcaggio

Premessa: il marcaggio non si compone solo dell’anello o microchip, ma anche del regi-

stro informatizzato dei codici alfanumerici riportati sullo stesso e che identificano univo-

camente il singolo esemplare ed il suo “produttore”. Deve essere accertata l’identità del

produttore che risulterà rappresentato, ornitologicamente, dal codice RNA, che è bene sia

associato ad un codice fiscale. Inoltre, l’anello dotato di codice riportato sul registro non

può essere ceduto ad altri: è strettamente personale. D’ora in poi citeremo solo e sempli-

cemente l’anello, intendendo il tutto. Un ulteriore avvertimento la cessione ( l’uso da par-

te dei non titolari) di anelli ad altri è sanzionato sul piano sportivo dalle regole FOI/COM e

può creare non trascurabili problemi anche nei confronti della legge italiana.

Attualmente, l’anello come marcaggio è obbligatorio per le specie di All. A, quando sia obbli-

gatorio il registro (spostamento, riproduzione, cessione con finalità di lucro…). Non è obbliga-

torio, secondo le leggi CITES, per le specie di All. B. E’ obbligatorio per gli esemplari di specie

autoctone di cui è consentito l’allevamento, secondo i regolamenti provinciali. Per l’autoctona

e All. B è previsto dalle norme italiane, ma in All. B manca il regolamento d’applicazione Se il

marcaggio con anello ha un ruolo, allora l’anello deve avere caratteristiche definite formalmen-

te, secondo il Regolamento CITES (CE) n. 865/06, art. 66, che sono:

a)-fabbricato industrialmente da nastro continuo;

b)-applicato nei primi giorni di vita;

c)-diametro tale da impedire la rimozione dalla zampa di un esemplare adulto (è l’equivalente

di “inamovibile”);

d)-non abbia subito alcun tipo di manomissione.

e)-fornire marcatura individuale (anello parlante: associa allevatore e esemplare, nonché anno

e Paese almeno).

Crediamo sia utile aggiungere questi altri elementi:

f )- 1 solo codice allevatore (RNA) per ogni allevatore ed a vita;

g)- costruito con materiale non elastico: forzature di allargamento devono produrre frattura e

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Blue Scarlet Macaws Mutation ..( Recessive Mutation )A Blue mutation is under development in the Scarlet Macaw

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non devono essere danneggiati dall’esemplare (i pappagalli !).Deve consentire il facile taglio

in caso di esigenze mediche.

Tutte queste condizioni devono essere soddisfatte: se lo sono, la presenza di anello alla zampa

di un esemplare adulto garantisce di per sé il non prelievo in natura, con una sola eccezione:

il caso dell’anellamento di nidiacei direttamente nel nido in natura. Per garantire da questo

evento occorre altro:

h)- registro dell’allevatore;

i)- dichiarazione nascita (con indicazione dei genitori non obbligatoria per All. B);

l)- esame del DNA Difficile per specie allevati in colonia….

Nel caso degli esemplari di All. A anche queste tre condizioni sono previste.

Questo impone la normativa CITES. Considerata la sostanziale differenza di rischio fra All. B ed

A, è da valutare con attenzione l’opportunità di spingere i limiti dei vincoli sull’origine fino a

questo livello. La L. n. 150/92 italiana impone queste tre ultime caratteristiche anche per All.

B. Riteniamo oggettivamente esagerata questa disposizione, non in equilibrio con i be-

nefici, molto onerosa e comunque non prevista dalle normative comunitarie. Quindi, fra

l’altro, di difficile gestione con esemplari provenienti da altri Paesi UE.

Infine, in ambito COM, occorre andare verso due obiettivi:

-gestione il più possibile unitaria dell’anello : caratteristiche, codici alfanumerici, registro in-

formatizzato pubblico; in particolare, provvedimenti per impedire la manomissione (materia-

li, a frattura prestabilita,…);

-riconoscimento formale di questa standardizzazione per garantire le istituzioni.

6- Nei panni-oggi- di allevatori e commercianti acquirenti

Ricordiamo che in tutto questo documento quando parliamo di fauna protetta intendiamo

sia quella autoctona che quella CITES. Abbiamo evidenziato maggiormente la casistica CITES

perché più “normata” a livello comunitario, ma i problemi evidenziati per esemplari di ALL. B

li abbiamo anche per esemplari di fauna autoctona, laddove ogni Paese governa con sue nor-

me la tutela della avifauna autoctona. O forse non ha specifiche norme. Pertanto tali esempla-

ri, portati in Italia e valutati alla luce della normativa italiana non appaiono in regola. Che fare?

Abbiamo due certezze:

-per le specie di All. A (le più minacciate) la normativa è semplice, chiara, applicabile, identica

per tutti i Paesi comunitari;

-per le specie di All. B la normativa comunitaria si riduce ad affermazioni generiche (“prescritta

documentazione”, “sia fornita una prova sufficiente della loro acquisizione”). Di più. Le legisla-

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allevare PER proteggere - Breeding to protect

zioni dei singoli Paesi membri sono molto difformi mentre lo scambio fra Paesi di esemplari (“

merce”) è libero ed ampio, da cui le contraddizioni.

Abbiamo avanzato una proposta: il marcaggio a norma, riconosciuto da CITES ed in tutta Eu-

ropa. Abbiamo pure suggerito, come ulteriore cautela, l’adozione ufficiale del documento di

cessione/acquisto: è un documento in cui il sig. A, cedente, dichiara di cedere gratuitamente

al sig. B, che accetta, un esemplare Y della specie X di sua proprietà. Questo atto sottoscritto

dalle parti significa 2 cose:

-l’esemplare Y non è di cattura, per quanto riguarda l’acquirente B;

-di questo è garante il cedente A, di fronte all’acquirente, con un’autodichiarazione.

Attenzione: tutto questo è già prassi, in Italia, per l’autoctona. Infatti, la quasi totalità delle

Regioni e province ha definito la via d’uscita più semplice e ragionevole: anello e documento

cessione/acquisto gratuito, o- in assenza- autodichiarazione dell’acquirente.

Riducendo l’inutile burocrazia, tuteleremo l’ambiente con minori costi.

All’allevatore sportivo e al commerciante il caldo consiglio è: senza anello ed i dati del ceden-

te, non si compra, la sanzione sarebbe inevitabile (e corretta).

“Allevare è Proteggere”