ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2225 DEL 13 DICEMBRE 2012mtom.regione.fvg.it/storage//2012_2225/Allegato 1...

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ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2225 DEL 13 DICEMBRE 2012 Premesso che il comune di MONTEREALE VALCELLINA è dotato di Piano regolatore generale comunale, entrato in vigore in data 16.11.2006, adeguato alle indicazioni del Piano urbanistico regionale generale ed alle disposizioni della L.R. 52/1991, e di successive varianti; Atteso che il comune di Montereale Valcellina, con deliberazione consiliare n. 31 del 24.8.2007, ha fissato, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 52/1991, le direttive da seguirsi nell'elaborazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale; Atteso che il comune di Montereale Valcellina, con deliberazione consiliare n. 9 del 26.3.2010, ha adottato, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 52/1991, il progetto della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale; Atteso che alla suddetta deliberazione consiliare del comune di Montereale Valcellina n. 9/2010 è allegata una relazione tecnica con cui è dichiarata e motivata l’assenza di incidenze significative della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale sui siti di importanza comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE, denominati IT3310004 “Forra del torrente Cellina” ed IT3310009 “Magredi del Cellina” e sulla zona di protezione speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE, denominata IT3311001 “Magredi di Pordenone”; Atteso che la Giunta comunale di Montereale Valcellina, con la deliberazione n. 40 del 22.3.2011, ha disposto di escludere la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale in argomento dalla procedura di valutazione ambientale strategica prevista dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale “… non essendo ravvisati impatti significativi sul’ambiente …” nonché di “tenere in considerazione le prescrizioni e precisazioni contenute nei pareri dell’ARPA e dell’A.S.S. N° 6 del “Friuli Occidentale” …”; Atteso che l'avviso di adozione della predetta variante è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 32, co. 1, della L.R. 52/1991, sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 dell’11.5.2011; Vista la deliberazione n. 1446 del 28.7.2011, con cui la Giunta regionale ha disposto di esprimere, quali proprie riserve vincolanti in ordine alla variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale del comune di Montereale Valcellina, le riserve proposte dal Vicedirettore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici nel parere n. 037/11 del 25.7.2011 nonché le osservazioni formulate dal Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Friuli Venezia Giulia, nella nota n. 3349 del 31.5.2011; Vista la deliberazione consiliare n. 16 del 16.5.2012, con cui il comune di Montereale Valcellina ha approvato la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale con l'introduzione delle modifiche conseguenti al parziale accoglimento delle osservazioni ed opposizioni presentate alla variante medesima nonché con l'introduzione di modifiche ed integrazioni e con la proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, preordinate al superamento delle suddette riserve vincolanti regionali; Visto l’art. 63, co. 1, della L.R. 23.2.2007, n. 5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”, e successive modifiche ed integrazioni; Visti gli elaborati relativi alla variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale, allegati alla deliberazione consiliare del comune di Montereale Valcellina n. 16/2012; Visto il parere n. 043/12 del 6.12.2012, con cui il Vicedirettore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici ha ritenuto che le riserve vincolanti, formulate in

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ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2225 DEL 13 DICEMBRE 2012

Premesso che il comune di MONTEREALE VALCELLINA è dotato di Piano regolatore generale comunale, entrato in vigore in data 16.11.2006, adeguato alle indicazioni del Piano urbanistico regionale generale ed alle disposizioni della L.R. 52/1991, e di successive varianti; Atteso che il comune di Montereale Valcellina, con deliberazione consiliare n. 31 del 24.8.2007, ha fissato, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 52/1991, le direttive da seguirsi nell'elaborazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale; Atteso che il comune di Montereale Valcellina, con deliberazione consiliare n. 9 del 26.3.2010, ha adottato, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 52/1991, il progetto della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale; Atteso che alla suddetta deliberazione consiliare del comune di Montereale Valcellina n. 9/2010 è allegata una relazione tecnica con cui è dichiarata e motivata l’assenza di incidenze significative della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale sui siti di importanza comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE, denominati IT3310004 “Forra del torrente Cellina” ed IT3310009 “Magredi del Cellina” e sulla zona di protezione speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE, denominata IT3311001 “Magredi di Pordenone”; Atteso che la Giunta comunale di Montereale Valcellina, con la deliberazione n. 40 del 22.3.2011, ha disposto di escludere la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale in argomento dalla procedura di valutazione ambientale strategica prevista dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale “… non essendo ravvisati impatti significativi sul’ambiente …” nonché di “… tenere in considerazione le prescrizioni e precisazioni contenute nei pareri dell’ARPA e dell’A.S.S. N° 6 del “Friuli Occidentale” …”; Atteso che l'avviso di adozione della predetta variante è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 32, co. 1, della L.R. 52/1991, sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 dell’11.5.2011; Vista la deliberazione n. 1446 del 28.7.2011, con cui la Giunta regionale ha disposto di esprimere, quali proprie riserve vincolanti in ordine alla variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale del comune di Montereale Valcellina, le riserve proposte dal Vicedirettore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici nel parere n. 037/11 del 25.7.2011 nonché le osservazioni formulate dal Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Friuli Venezia Giulia, nella nota n. 3349 del 31.5.2011; Vista la deliberazione consiliare n. 16 del 16.5.2012, con cui il comune di Montereale Valcellina ha approvato la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale con l'introduzione delle modifiche conseguenti al parziale accoglimento delle osservazioni ed opposizioni presentate alla variante medesima nonché con l'introduzione di modifiche ed integrazioni e con la proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, preordinate al superamento delle suddette riserve vincolanti regionali; Visto l’art. 63, co. 1, della L.R. 23.2.2007, n. 5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”, e successive modifiche ed integrazioni; Visti gli elaborati relativi alla variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale, allegati alla deliberazione consiliare del comune di Montereale Valcellina n. 16/2012; Visto il parere n. 043/12 del 6.12.2012, con cui il Vicedirettore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici ha ritenuto che le riserve vincolanti, formulate in

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ordine alla variante n. 16 in argomento con deliberazione della Giunta regionale n. 1446/2011, non siano pienamente superate, e ha definito le modifiche ritenute indispensabili per il loro totale e corretto superamento; Ritenuto di far proprio il suddetto parere del Vicedirettore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, che pertanto viene a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Visto il decreto del Presidente della Regione 27.8.2004, n. 0277/Pres., recante “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione”, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la deliberazione della Giunta regionale 24.9.2010, n. 1860, e successive modifiche ed integrazioni; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. del ;

Decreta 1. E' confermata l'esecutività della deliberazione consiliare n. 16 del 16.5.2012, con cui il comune di MONTEREALE VALCELLINA ha approvato la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale, con l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indicate nell'allegato parere del Vicedirettore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici n. 043/12 del 6.12.2012, da ritenersi indispensabili al totale e corretto superamento delle riserve formulate in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 1446 del 28.7.2011; 2. L'Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, del quale sarà pubblicato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa copia conforme all’originale al comune di Montereale Valcellina.

- dott. Renzo Tondo -

PARERE N. 043/12 D.D. 06.12.2012 Oggetto: L.R. 5/2007, art. 63, co. 1. L.R. 52/1991, art. 32, co. 9. Comune di Montereale Valcellina. Variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale. Del. C.C. di approvazione n. 16 del 16/5/2012.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE Vista e considerata la relazione istruttoria a firma del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

ITER AMMINISTRATIVO

Il Comune di Montereale Valcellina ha adottato la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 63, comma 1, della L.R. 5/2007 e dell’art. 32, comma 1, della L.R. 52/1991, con deliberazione consiliare n. 9 del 26/3/2010.

La Giunta regionale, con delibera n. 1446 del 28/7/2011, ha ritenuto di esprimere, su detto strumento, quali proprie riserve vincolanti, le riserve proposte dal Vicedirettore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici di cui al parere n. 037/11 del 25/7/2011, nonchè le osservazioni formulate dal Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Friuli Venezia Giulia, nella nota n. 3349 del 31/5/2011.

A seguito del deposito degli atti ed elaborati della variante in questione, sono state presentate n. 40 tra osservazioni ed opposizioni da parte di privati cittadini e dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Conseguentemente il Consiglio comunale di Montereale Valcellina, con deliberazione n. 16 del 16/5/2012, ha approvato lo strumento urbanistico suddetto, introducendo le modifiche conseguenti all’accoglimento delle riserve regionali e all’accoglimento totale o parziale di n. 6 osservazioni/opposizioni.

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La citata deliberazione con la relativa documentazione è pervenuta al Servizio pianificazione territoriale in data 4/6/2012, con nota comunale prot. n. 6631 del 31/5/2012.

Gli elementi della presente variante n. 16 al PRGC, come approvati dal Consiglio comunale, riguardano gli elaborati adottati, che pur non essendo materialmente allegati alla deliberazione di approvazione n. 16 del 16/5/2012 vengono dalla stessa considerati facenti parte integrante della documentazione di approvazione della variante. Sono, inoltre, stati approvati gli elaborati: “1 Riserve” e “2 Osservazioni/opposizioni” contenenti le modifiche ed integrazioni agli elaborati adottati apportate - in sede di approvazione da parte del Consiglio comunale - in seguito al superamento delle riserve regionali e all’accoglimento delle osservazioni/opposizioni. CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI SULLA VARIANTE APPROVATA

1. piano struttura e flessibilità

Riserva formulata dalla Giunta regionale

“Prima di entrare nel merito delle previsioni strutturali afferenti la presente variante, si ritiene utile richiamare alcuni punti salienti del processo logico che deve sostenere l’impianto strutturale del PRGC secondo l’approccio desumibile dalla L.R. 52/1991, approccio che non può non tener conto anche delle esperienze che si sono registrate nell’arco dei quasi venti anni di applicazione della normativa medesima. Quanto sopra, al fine di poter accertare se la definizione del quadro generale degli obiettivi e delle strategie messo a punto dalla variante, oltre a garantire un coerente recepimento del contesto normativo e previsionale sovraordinato, assicuri: • il necessario quadro di cogenza con il livello di approfondimento progettuale profuso o che s’intenderà definire per

quegli obiettivi da conseguire attraverso la predisposizione di successive varianti al piano operativo; • di prefigurare, con la dovuta precisione, la possibilità di modularne l’attuazione senza dover mettere in discussione

l’impianto strutturale dello stesso. Ciò posto, e ferma restando la necessità di attribuire alla definizione del quadro degli obiettivi e delle strategie il delicato compito di interpretare e di tradurre, in termini urbanistici, gli indirizzi politico-programmatici impartiti dal Comune con la delibera delle direttive (in assonanza al livello di progettualità dei meccanismi di gestione propri del piano operativo), si deve anzitutto ricordare come l’obiettivo di garantire una lettura strutturale del PRGC poggi su una serie di “momenti” che ne attraversano la formazione costituendo un vero e proprio asse portante ai fini della definizione degli interventi di attuazione nonché di revisione od aggiornamento dello stesso. In tale prospettiva va interpretato il contenuto dell’art. 30, lett. a), primo comma, della L.R. 52/1991 (obiettivi e strategie), che si collega direttamente a quanto espresso al punto 2 del quinto comma, lett. a), in cui si chiede la rappresentazione schematica di tali strategie ed inoltre agli artt. 31, secondo comma (direttive per la formazione), 32, settimo, ottavo (bis) e nono comma (adozione ed approvazione) e 42, secondo comma (finalità del PRPC). Di conseguenza è anzitutto opportuno sottolineare il significato che riveste la deliberazione comunale delle direttive per poter inquadrare in un contesto più ampio le possibili ricadute delle problematiche proposte da un nuovo strumento urbanistico, ma anche per poter approfondire da subito la portata degli obiettivi e delle strategie del Piano. E’ quindi importante che venga definito con precisione il senso del contenuto della precedente lett. a) dell’art. 30, poichè il quadro di riferimento costituito dagli obiettivi e dalle strategie che deriva dalle direttive impartite dal Comune, va a delimitare anche il campo di determinazione sia della fase preliminare di revisione od aggiornamento del Piano, sia di quella interna alla procedura di approvazione (esame delle osservazioni-opposizioni), sia infine di quella attuativa. Per rispondere a questa richiesta, è pertanto necessario che in ogni PRGC venga, di volta in volta, definito il “dominio” degli obiettivi e delle strategie, onde poter prefigurare il contenuto delle variazioni che ne travalicano i limiti e che pertanto presuppongono o la riformulazione delle direttive politico-programmatiche con la conseguente riadozione del Piano, ovvero la sua rielaborazione. In altri termini, vanno prefissati le procedure ed i margini entro cui i contenuti progettuali di un nuovo strumento urbanistico possono essere modificati senza incidere sulla struttura generale, sull’impostazione complessiva e sulla “filosofia” del Piano. In tal senso, dal combinato disposto della lett. a) del primo comma e del punto 1 bis, lett. b), quinto comma, dell’art. 30, è possibile delineare due livelli di flessibilità: strutturale ed operativa e due fasi procedurali: ordinaria e semplificata.

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Il primo, di tipo “strutturale”, relativo all’indicazione, soltanto nel piano struttura, di nuove previsioni infrastrutturali ed insediative (anche con incrementi superiori al 10% delle funzioni previste nel piano operativo), ovvero di possibili “campi spaziali” in cui localizzare le future direttrici di sviluppo, purché motivate e soprattutto verificate nel contesto del piano struttura medesimo. Queste debbono anche risultare compatibili con il quadro generale degli obiettivi e delle strategie dello strumento urbanistico, e vanno comunque trasferite nel piano operativo con la procedura ordinaria. Attraverso lo strumento del piano struttura è pertanto possibile delineare e graduare l’approccio progettuale da mettere a punto per sostenere e garantire il trasferimento delle previsioni insediative ed infrastrutturali suddette nel piano operativo (temporalizzazione delle scelte progettuali), nonché le azioni da precedere per assicurare la giusta coerenza nel piano operativo. Il secondo livello di flessibilità, di tipo “operativo”, relativo all’incremento delle aree destinate alle funzioni previste nell’assetto azzonativo non superiore al 10%, purchè motivate e da assumersi con la procedura semplificata. Tali due possibili livelli di flessibilità sottolineano l’importanza che riveste nello strumento urbanistico prefigurato dalla L.R. 52/1991 la rappresentazione schematica delle strategie (piano struttura) e quindi il rapporto di interdipendenza che deve sussistere fra il piano struttura (in grado di prevedere scenari a medio-lungo periodo) ed il piano operativo (in grado di gestire gli interventi trasformativi nel breve periodo). Giova ricordare che il piano struttura, essendo una prefigurazione di assetti futuri dello sviluppo territoriale comunale attuabili anche nel medio o lungo periodo, può correttamente contenere previsioni insediative o infrastrutturali non immediatamente operative. Queste indicazioni progettuali devono comunque armonizzarsi vuoi con le indicazioni del quadro di riferimento sovraordinato, vuoi con le previsioni del piano operativo, nel senso che il piano struttura non può essere considerato un “contenitore” di previsioni slegate da valutazioni di necessità, compatibilità e sostenibilità in relazione alle potenzialità del contesto. In tale ottica, non può ritenersi metodologicamente corretto che il PRGC non affronti per le previsioni (insediative e non) indicate nel piano struttura (anche per quelle non riportate al livello operativo), il compito di verificarne la compatibilità urbanistica, infrastrutturale e paesaggistico-ambientale, anche qualora fosse precisato che ciò debba avvenire a seguito della predisposizione di specifici studi e progetti di fattibilità preordinati a definire e a risolvere le problematiche connesse con la sostenibilità delle attività e delle infrastrutture che s’intendono sviluppare nell’ambito del territorio comunale. Va, infatti, sottolineato che il PRGC, sin dalla stesura del piano struttura, pur potendo individuare in quella sede ambiti di nuova previsione che per dimensione risultano superiori alle dotazioni conseguenti ai fabbisogni insediativi ed infrastrutturali stimati per il futuro decennio, non può comunque trascurare una delle principali finalità indicate dalla legge urbanistica regionale (art. 29, comma 3), cioè il perseguimento dell’equilibrato sviluppo degli insediamenti. Tale approccio metodologico, quindi, non esime il PRGC dalla necessità di sostenere queste ulteriori previsioni insediative con una analisi preliminare sui prevedibili effetti prodotti o indotti dalle stesse sul territorio inteso come insieme delle attività, degli insediamenti, delle infrastrutture e delle risorse naturali. Un tanto, al fine di poter prefigurare, anche rispetto a questa scala progettuale ed a questo livello di determinazione delle funzioni insediabili, il grado di compatibilità/sostenibilità delle nuove previsioni rispetto al contesto territoriale interessato. Ciò consentirà da un lato di esplicitare meglio le motivazioni che sorreggono tali scelte progettuali e dall’altro di definire, fin d’ora, gli eventuali ulteriori pre-requisiti da mettere a punto e da sviluppare nelle successive varianti urbanistiche per rendere compatibili gli effetti suddetti con il territorio stesso. Questa modalità progettuale consentirà di utilizzare la possibilità di operare disgiuntamente sul livello strutturale ed operativo del PRGC, permettendo al Comune di privilegiare l’attuazione di quelle previsioni che dimostrano maggiore dinamismo, introducendo uno specifico meccanismo di elasticità di tipo “strutturale-operativo”. In questa prospettiva, quindi, la definizione del quadro strategico-strutturale non solo va interpretata come scenario di supporto alle scelte urbanistiche interne all’ambito della flessibilità così detta operativa, ma costruisce un progetto di sviluppo territoriale di più ampio respiro, temporalmente e quantitativamente svincolato dai limiti propri del piano operativo. In tale fattispecie, infatti, i piani struttura delineano ipotesi di trasformazione territoriale non sempre mature che, quindi, avranno bisogno di successivi approfondimenti ed affinamenti, ma che già si pongono in coerenza con il quadro degli obiettivi e per le quali viene verificata la sostenibilità dal punto di vista dell’equilibrato sviluppo del territorio. Dette previsioni assumono prevalentemente la forma di “campi di determinazione”, nell’ambito dei quali sono indicati criteri progettuali, modalità operative ed elementi invarianti che necessariamente dovranno essere presi in considerazione nel momento del loro eventuale trasferimento nel livello operativo.

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Nel caso della variante in esame la messa a punto di un percorso metodologico secondo l’approccio delineabile dalla L.R. 52/1991 è particolarmente appropriata per poter sostenere e governare le indicazioni previste soltanto nel piano struttura.

Dopo questa necessaria premessa di carattere metodologico volta ad inquadrare le “funzioni” attribuite dalla normativa regionale all’impianto strutturale del PRGC, di seguito si entra nel merito del piano struttura adottato. Le previsioni di carattere strutturale afferenti la variante in questione si desumono per la parte grafica in una rappresentazione schematica in scala 1:15.000 che riporta sinteticamente - individuando in sistemi (ambientale, degli insediamenti e della viabilità), che a loro volta si suddividono in ambiti - quanto previsto nella zonizzazione. A questa tavola si accompagna la “Relazione su obiettivi e strategie” che individua per ciascun sistema e ciascun ambito specifici e particolari obiettivi, obiettivi invarianti e strategie. La flessibilità, invece, è riferita alla diverse zone omogenee in cui è articolato il piano operativo.

Quanto sopra argomentato, relativamente ai due tipi di flessibilità: la flessibilità cosiddetta strutturale e quella più propriamente di tipo operativo, riveste particolare importanza nei riguardi delle previsioni per gli insediamenti residenziali. Infatti per l’ampliamento degli stessi nel piano struttura sono state individuate aree denominate “principali ambiti di verde privato di riserva dell’abitato” - a cui corrisponde in zonizzazione la zona V3 verdi di riserva dell’abitato – che sono stati localizzati in parte negli interstizi degli insediamenti esistenti, ma in prevalenza costituiscono la conurbazione degli abitati di Grizzo e di Malnisio. In queste aree, secondo quanto precisato nella “Relazione sui limiti di flessibilità”, si applica unicamente la flessibilità di tipo operativo. L’estensione degli ambiti di cui sopra fa invece pensare ad una flessibilità di tipo strutturale, cioè ad un “campo spaziale” in cui localizzare le future direttrici di sviluppo del settore residenziale, che verranno poi trasposte nel piano operativo con la procedura ordinaria. Come sopra già ricordato, qualsiasi previsione contenuta nel piano struttura necessita di essere preventivamente motivata e valutata, dovrà essere inoltre verificata la sua compatibilità con le altre funzioni presenti nel piano struttura stesso. Orbene, visto che gli ambiti in questione hanno la dimensione e le caratteristiche per poter essere utilizzati tramite la flessibilità strutturale, allora per gli stessi è necessario innanzi tutto che sia operata una preverifica di sostenibilità nei confronti delle altre funzioni del piano, in secondo luogo dovranno essere implementati gli obiettivi e le strategie per individuare tempistiche e modalità con le quali trasferire i suddetti ambiti in zonizzazione. In concreto, relativamente alla necessità di implementare la definizione degli obiettivi e soprattutto delle strategie, si tratta di stabilire sin d’ora quando, come e a quali condizioni potranno darsi varianti al PRGC secondo le procedure ordinarie in corrispondenza dei “Principali ambiti di verde privato di riserva dell’abitato” indicati nel Piano struttura. Ad esempio a fronte di un dimostrato fabbisogno abitativo nuovo e subordinatamente alla verifica e dimostrazione della prevalente effettiva attuazione ed edificazione delle aree libere a carattere residenziale al momento dell’adozione dello strumento urbanistico comunale.

Per quanto riguarda la flessibilità così detta operativa, contenuta nell’elaborato “Relazione sui limiti di flessibilità”, si ritiene che alla stessa debbano essere apportate le seguenti modifiche: • riportare, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 52/1991, la percentuale massima di flessibilità consentita per tutte le zone

omogenee dal 20 al 10%; • specificare nel punto 1 Zone residenziali, per le varianti che riguardano la trasformazione da zone V3 a zone C1, la

data di riferimento per calcolare i due anni a partire dai quali è possibile tale variante; inoltre, precisare alla fine del punto 2 del secondo comma che le zone B dovranno attenersi per quanto possibile alle caratteristiche loro assegnate dal PURG e dall’art. 5 del DPGR 126/1995 (Revisione degli standard urbanistici regionali);

• indicare, nel punto 4 Zone di interesse ambientale, agricole e forestali e di verde privato, la percentuale massima di flessibilità incrementale per le zone F, E e V, sempre nei limiti del 10% delle singole zone omogenee;

• precisare, nel punto 5 Zone per servizi ed attrezzature collettive ed elementi puntuali e lineari, a proposito di “Rogge e altri corsi d’acqua”, in che cosa possono essere trasformate, e in che percentuale, le aree occupate dal sistema elettro-irriguo ora dismesso;

• per quanto riguarda il punto 6 Rettifica delle zone omogenee e varianti delle norme di attuazione, ricalibrare il comma 1 tenendo conto che la percentuale massima di flessibilità per la varie zone omogenee non può essere superiore al 10%;

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• nel punto 7 Piani attuativi, mettere in relazione la flessibilità dei PRPC con quella consentita per le diverse zone omogenee, tenendo conto che la loro somma non potrà eccedere quanto stabilito al riguardo dalla normativa vigente (10%).

In definitiva si ritiene di sollevare la riserva n. 1 affinchè l’Amministrazione comunale ricalibri ed integri il piano struttura e modifichi la relazione di flessibilità secondo quanto sopra specificato.” Controdeduzioni dell’Amministrazione comunale

Come si è spiegato nei documenti di variante, i “principali ambiti di verde privato di riserva dell’abitato” costituiscono la risposta ad una serie di politiche finalizzate a razionalizzare e ottimizzare il completamento delle aree edificabili. In questa categoria la variante ha fatto confluire, “congelandole”, le aree di nuovo impianto non ancora attuate situate in ambiti delicati dal punto di vista storico-ambientale o paesaggistico, così come aree libere, poste all’interno o ai margini dell’insediamento urbano, suscettibili di urbanizzazione ed edificazione ai fini residenziali. Si tratta di aree che hanno da tempo perso qualsiasi destinazione agricola e troppo contigue a nuclei residenziali per assumere una destinazione produttiva. Questa contiguità alla residenza, assieme alla loro localizzazione lungo i principali assi di comunicazione di interesse territoriale, dunque in ambiti già parzialmente urbanizzati, inoltre, rende spesso necessario prevedere una loro riconfigurazione e riqualificazione anche in un’ottica di valorizzazione degli ambiti di interesse storico-ambientale o paesaggistico circostanti. I “principali ambiti di verde privato di riserva dell’abitato” sono, in sostanza, aree strutturalmente vocate alla residenza. Allo stesso tempo, però, hanno una dimensione tale da risultare sovrabbondanti rispetto alle necessità abitative correnti della popolazione del Comune di Montereale Valcellina. E per questo motivo tutte queste aree vengono rese attualmente inedificabili dalla variante e sono fatte confluire in una sorta di “serbatoio” da cui l’Amministrazione comunale possa attingere per dare risposta a future esigenze residenziali, sviluppando così una propria capacità programmatoria sul controllo della crescita urbana. Ai “principali ambiti di verde privato di riserva dell’abitato” l’Amministrazione comunale potrà attingere sia attraverso varianti non sostanziali, che attraverso varianti a procedura normale. Nel primo caso, nell’elaborato n. 5.3 “Relazione sui limiti di flessibilità” la variante già disciplina le condizioni che si devono verificare per poter procedere alla trasformazione di una Zona V.3 - verde di riserva dell’abitato in zona residenziale. Visto che, invece, nulla di simile viene stabilito a livello di piano strutturale, una variante a procedura normale potrebbe attivare una parte qualsiasi di questi ambiti anche al di fuori di ogni logica insediativa. Per questo la riserva regionale chiede di implementare gli obiettivi e le strategie individuando a questo livello tempistiche e modalità che regolino il trasferimento dei suddetti ambiti in zonizzazione. Visto che la richiesta è volta a garantire un ordinato ed equilibrato sviluppo del territorio, essa viene accolta con l’introduzione di opportuni criteri nell’elaborato n. 5.2 “Relazione su obiettivi e strategie”.

La riserva chiede, poi, che nella relazione di flessibilità vengano apportate alcune modifiche. Con riferimento al primo punto, la variante in oggetto si appoggia a direttive deliberate dal Consiglio comunale di Montereale Valcellina il 24/8/2007, dunque antecedenti all’entrata in vigore della nuova legge urbanistica regionale. E il comma 1 dell’art. 63 della legge regionale n. 5/2007 recita: “la procedura di formazione degli strumenti urbanistici, per i quali siano state deliberate le direttive alla data di entrata in vigore della presente legge, è definita sulla base delle norme previgenti”. Su questa base la riserva argomenta che per la variante vale integralmente quanto previsto dall’abrogata legge regionale n. 52/1991 e dunque la percentuale massima di flessibilità consentita per tutte le zone omogenee è del 10% e non del 20%. Tuttavia nello stesso articolo, al successivo comma 8 bis, la legge stabilisce anche che “L’ articolo 63 bis trova applicazione anche nei confronti delle procedure di formazione in corso degli strumenti urbanistici di cui al comma 1”. Per questo motivo nella redazione della variante si era ritenuto doveroso osservare le prescrizioni di tale articolo. E l’art. 63 bis, comma 7, lettera b), punto 1), stabilisce che “per i Comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti, risultante dall’ultimo censimento, la flessibilità può consentire variazioni fino al 20 per cento”. Considerato che in base all’ISTAT al 21 ottobre 2001 nel Comune di Montereale Valcellina la popolazione residente censita risultava pari a 4.656 abitanti, questa Amministrazione aveva ritenuto di poter avvalersi dell’opportunità di una maggiore flessibilità prevista dalla legge. Ora, con questo parere, la Regione stabilisce che con direttive deliberate precedentemente si applica integralmente la legge regionale n. 52/1991 e dunque la flessibilità può consentire variazioni solo fino al 10%. Ciò non impedirà in futuro al Comune di adottare nuove direttive finalizzate all’utilizzazione dell’art. 63 bis. Poiché riportare la flessibilità dal 20 al 10 per cento non causa particolari problemi, il primo punto viene accolto.

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Con riferimento al secondo punto esso viene accolto in quanto si considera implicito nel testo proposto, concorrendo a chiarire le condizioni di applicabilità della flessibilità residenziale. Nell’elaborato n. 5.3 “Relazione sui limiti di flessibilità”, a pag. 7 si stabilisce, infatti, che “le varianti urbanistiche che riguardano la trasformazione di zone V.3 - verdi di riserva dell’abitato in zone C.1 - residenziali di nuovo impianto non potranno avvenire prima di due anni dall’approvazione del presente PRGC o dall’approvazione della precedente variante di analogo contenuto”. La riserva impone di fornire una data certa da cui calcolare i due anni. Si inserisce, quindi, come riferimento la data di adozione della variante. Con lo stesso spirito, dato che costituisce comunque un obbligo di legge, si precisa anche, come richiesto nello stesso punto, che perché una zona V.3 possa essere riclassificata come zona B.2, tale zona dovrà attenersi per quanto possibile alle caratteristiche loro assegnate dal PURG e dall’art. 5 del DPGR 126/1995 (Revisione degli standard urbanistici regionali).

Con riferimento al terzo punto, si ricorda che l’art. 17 del DPR 20 marzo 2008, n. 086/Pres. “Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5”, al comma 1, lettera b), stabilisce che vanno intese per varianti non sostanziali quelle che “prevedono l’ampliamento delle zone agricole”, senza definire alcuna percentuale in merito. Dunque, l’ampliamento delle zone agricole dovrebbe poter avvenire sempre a procedura semplificata ai sensi della legislazione regionale. Considerato, però, che per queste zone, date le loro dimensioni complessive, definire una percentuale per la flessibilità sarà ininfluente a livello pratico, si accoglie la riserva introducendo le modifiche richieste.

Con riferimento al quarto punto esso viene accolto stralciando la parte relativa a “Rogge e altri corsi d’acqua”, in quanto si ritiene che in questo momento non siano disponibili informazioni adeguate a definire il tipo di trasformazione e la soglia di trasformabilità di tali elementi. In seguito sarà comunque possibile intervenire con una variante a procedura “semplificata” qualora la modifica sia correlata ad un’ opera pubblica.

Con riferimento al quinto punto esso non viene accolto in quanto il dettato del paragrafo in questione riporta in forma letterale e virgolettata il testo della norma di legge. Infatti, ai sensi e per effetto della lettera c) del comma 1 dell’ art. 17 del DPR 20 marzo 2008, n. 086/Pres. “Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5”, si intendono per varianti non sostanziali quelle che: “prevedono la rettifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B, C, D, G, H ed I, entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la quantità complessiva delle superfici previste per le zone omogenee D, G, H ed I, ovvero prevedono la modifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B e C, entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la capacità insediativa teorica di piano”.

Con riferimento al sesto punto esso viene accolto. Nel punto 7 “Piani attuativi” si mette, quindi, in relazione la flessibilità dei PRPC con quella consentita per le diverse zone omogenee, tenendo conto che la loro somma non potrà eccedere il limite del 20% stabilito al riguardo dalla normativa vigente.

Alla luce di queste considerazioni e motivazioni, la riserva n. 1 della Regione viene parzialmente accolta. Il suo parziale accoglimento ha comportato le modifiche degli elaborati del PRGC descritte nell’elaborato “1 Riserve”. Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto argomentato e modificato dal Comune in sede di approvazione, non si può ritenere completamente superata la riserva formulata. E’ necessario, infatti, introdurre un’integrazione volta a specificare che le nuove zone residenziali di espansione potranno essere introdotte nella zonizzazione - la cosiddetta flessibilità strutturale – all’emergere di un fabbisogno nuovo rispetto a quello valutato per il PRGC vigente e a fronte della prevalente saturazione delle zone di espansione già previste nella zonizzazione del PRGC stesso. Inoltre, sono da riportare a termini di legge (art. 30 della L.R. 52/1991) alcuni contenuti della relazione di flessibilità in ordine alla quantità totale (10%) dell’incremento delle zone omogenee rispetto alla quantità complessiva delle stesse già prevista in zonizzazione. Peraltro, è da specificare la data di riferimento per calcolare quando è possibile procedere alla trasformazione delle zone V3 in zone C1. 2. ambiti residenziali

Riserva formulata dalla Giunta regionale

“Per quanto concerne gli ambiti residenziali, la modifica più rilevante consiste nella riorganizzazione dell’assetto delle aree residenziali di matrice storica.

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Al riguardo si ricorda che, secondo la normativa sovraordinata vigente (PURG), in comune di Montereale Valcellina, oltre al Castello, non sono previsti nuclei ambientali di tipo A o B, nè altre tipologie di interesse storico-artistico e di pregio ambientale. Sulla scorta di un’indagine accurata effettuata sulla base della Circolare “Pianificazione comunale dei nuclei urbani di più antica formazione” (predisposta dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale nel 1996), estesa a tutto il territorio comunale e condotta edificio per edificio – come precisato nella relazione – vengono raggruppati e classificati, nelle planimetrie di progetto e in normativa, gli ambiti edilizi così individuati per zone, in base al loro grado di storicità, e stabilendo, per ciascuna zona, le categorie di intervento consentite, suddivise in prevalenti o caso per caso. Gli edifici sono stati catalogati in base al livello di interesse: storico-monumentale, storico-architettonico e storico-ambientale, nonchè alle condizioni di conservazione e all’esistenza o al tipo di vincolo. Con tali criteri sono state individuate un’unica zona A1, del Castello di Montereale, da assoggettarsi a PRPC, e la zona A0 suddivisa a sua volta in: • A01 soggetta a restauro, per edifici vincolati dal Dlgs 42/2004 e per altri ad essi assimilabili per caratteristiche

storico-monumentali o storico-architettoniche, nonchè categorie di intervento per edifici di interesse storico-ambientale o di formazione recente;

• A02 soggetta a conservazione tipologica per edifici di interesse storico-ambientale; • A03 per edifici di interesse storico a formazione recente e quindi soggetti ad interventi per adeguarli e renderli

compatibili con il contesto storico; • A04 costituita da aree libere intercluse o contigue agli ambiti storici, per la quale si prevede la nuova edificazione

secondo allineamenti individuati. Tutti gli interventi previsti nelle varie zone devono conformarsi a criteri e prescrizioni particolari contenuti nella normativa. Gli edifici di interesse storico nei quali sono ubicate attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura sono stati censiti ed individuati negli appositi elaborati ma non sono stati poi inseriti nelle zone A0, sono rimasti a far parte della zona per servizi ed attrezzature collettive. Alcuni di questi edifici risultano vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004.

Pur condividendo l’impostazione generale sottesa alla previsione delle zone A0, si ritiene tuttavia necessario vengano apportati alcuni aggiustamenti alla zonizzazione e alla normativa.

Al riguardo, si ricorda che a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 19 dell’11/11/2009 (Codice regionale dell’edilizia), la Regione ha disciplinato questa materia ed in particolare la definizione degli interventi edilizi (art. 4) suddividendoli in “Interventi aventi rilevanza urbanistica e edilizia” subordinati a permesso di costruire ed in “Interventi non aventi rilevanza urbanistica, ma solo rilevanza edilizia”, adeguandosi così alle disposizioni sovraordinate emanate in proposito nell’art. 3 – Definizione degli interventi edilizi – del DPR n. 380/2001 (Testo unico per l’edilizia).

Si ricorda altresì che, ai sensi dell’art. 61 della L.R. 19/2009, le definizioni di cui al precedente art. 4 della legge stessa prevalgono, a decorrere dalla sua entrata in vigore, su quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti e adottati e nei regolamenti edilizi comunali.

Più precisamente si fa presente che, a mente dell’art. 4 della L.R. 19/2009, gli interventi non aventi rilevanza urbanistica sono riconducibili alle categorie seguenti: - manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo - attività edilizia libera. Inoltre, nell’ambito della categoria del “Restauro e risanamento conservativo”, il succitato art. 4 precisa che rientrano in tale categoria gli interventi di “Conservazione tipologica” individuati dagli strumenti urbanistici comunali. Richiamato quindi il quadro normativo nazionale e regionale in vigore in materia di definizione degli interventi edilizi, si rileva che la categoria della conservazione tipologica non figura più tra gli interventi ammissibili e che qualora tale definizione fosse individuata negli strumenti urbanistici comunali in vigore anteriormente alla data di efficacia della L.R. 19/2009, la definizione stessa rientra nella categoria del restauro e risanamento conservativo come stabilita dalla legge stessa.

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Ciò posto, considerato che nell’ambito della definizione delle categorie d’intervento aventi rilevanza edilizia, come individuate dalla presente variante, figura, in particolare, anche la conservazione tipologica (artt. 13 e 16), si ravvisa la necessità di sollevare la riserva n. 2, affinchè l’Amministrazione comunale: • aggiorni nel Titolo I, Capo III - Definizione delle categorie di intervento, le definizioni contenute negli artt. 13, 14, 15,

16 e 17 alle corrispondenti o similari contenute nell’art. 4 della L.R. 19/2009, tenendo conto vuoi della necessità di rimuovere la categoria della conservazione tipologica, vuoi della constatazione che le zone A.0.1 e A.0.2 sono costituite da ambiti edilizi caratterizzati dalla prevalenza di edifici di interesse storico, mentre per gli altri edifici di formazione recente, qualora eventualmente presenti, sono comunque consentite categorie edilizie diverse da quelle del restauro e del risanamento conservativo;

• sostituisca nel Titolo II, Capo II – Zone A di interesse storico, art. 26 – Disposizioni generali, art. 28 – zona A.0.1 e art. 29 – zona A.o.2, il riferimento alla categoria d’intervento della conservazione tipologica con la categoria del risanamento conservativo, come ridefinita a seguito di quanto evidenziato in proposito nell’alinea precedente;

• sostituisca nella legenda della zonizzazione in scala 1:1000 il riferimento alla categoria d’intervento della conservazione tipologica con la categoria del risanamento conservativo;

• utilizzi, per l’individuazione nella zona A.0.1 degli edifici che non sono soggetti a restauro, la cartografia esistente (tavole: 7.1.1, 7.2.1, 7.3.1, 7.4.1) al posto dell’analisi dello stato di fatto, modificando di conseguenza il secondo comma del punto 3 (Modalità e categorie d’intervento) dell’art. 28. Un tanto allo scopo di consentire un’univoca interpretazione della norma, visto che tali elaborati discendono già – come specificato anche nella relazione – da un’analisi accurata dello stato di fatto;

• modifichi, nella tavola 7.4.1 Specificazioni zonizzative: Montereale, i numeri riportati nella campitura viola corrispondente a Villa Vianello, inquanto gli stessi rimandano alla campitura rossa.”

Controdeduzioni dell’Amministrazione comunale

La definizione dello strumento urbanistico in oggetto quale variante generale al PRGC, non contemplata durante la redazione dello stesso, comporta il prevalere di tutte le definizioni di cui alla legge regionale n. 19/2009 su quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti e adottati. Di conseguenza la legge impone che negli elaborati di progetto siano inserite tutte le modifiche specificate dalla Regione. Infine, si osserva che i numeri riportati nella tavola 7.4.1 “Specificazioni zonizzative: Montereale” in corrispondenza di Villa Vianello sono corretti, mentre è errata la campitura, che invece che viola deve essere rossa in quanto si tratta di “Edifici vincolati ai sensi della ex L. 1089/1939, di interesse storico-architettonico” e non di “Edifici vincolati ai sensi della ex L. 1089/1939, di interesse storico-monumentale”. Di conseguenza si modifica la campitura. Alla luce di queste considerazioni e motivazioni, la riserva n. 2 viene accolta. Il suo accoglimento ha comportato le modifiche degli elaborati del PRGC descritte nell’elaborato “1 Riserve”. Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto modificato dal Comune in sede di approvazione, si può ritenere superata la riserva formulata. 3. ambiti produttivi

Riserva formulata dalla Giunta regionale

“Con la variante all’esame si prevedono, sia nel piano struttura che in zonizzazione, un ampliamento della zona D1 ad est della SP 19 e ad est della stessa zona D1 una fascia di zona V4 “verde di riserva delle zone industriali di interesse regionale”. Nell’elaborato “La struttura del piano” del Piano Territoriale Infraregionale, approvato con DPReg n. 0156/Pres. del 27/5/2005, l’ampliamento della zona D1 e la zona V4 sono individuate come “aree di riserva previste dal PRGC”. A tal fine si ricorda che la legislazione vigente in materia (L.R. 3/1999) prevede che all’interno degli agglomerati industriali di interesse regionale – come la zona D1 in questione – individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali - operino i Consorzi a cui è stata attribuita anche la funzione di pianificazione territoriale per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Infatti il singolo Consorzio predispone ed adotta il Piano Territoriale Infraregionale (PTI) per la zona D1 di propria competenza. L’accertamento della compatibilità tra questo piano e la pianificazione comunale e sovracomunale viene

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effettuato di concerto dal Consorzio e dalla Regione sentiti i Comuni territorialmente interessati. Con questa variante il processo sopra richiamato risulta invertito: infatti il Comune individua un ampliamento della zona industriale di interesse regionale prima dell’adozione da parte del Consorzio del relativo PTI. Sulla scorta di quanto sopra argomentato, si solleva la riserva n. 3a affinchè l’Amministrazione comunale, anche in accordo e con l’ausilio del Consorzio NIP, dia conto dei fabbisogni insediativi a carattere prevalentemente industriale che giustifichino l’ampliamento della zona D1 di Montereale rispetto alle altre zone produttive comprese nell’ambito territoriale di competenza del Consorzio stesso.

Altra previsione nel settore produttivo riguarda l’ampliamento della zona D2 localizzata a sud di Montereale e confinante con la zona D1 di interesse regionale. La motivazione di tale ampliamento risiede nel fatto di favorire la rilocalizzazione delle zone D3 site in ambito urbano. Ora, in considerazione del fatto che l’art. 37 delle NdA del PURG specifica che le zone D2 “non dovranno ricadere nell’area di influenza degli agglomerati di interesse regionale”, che le destinazioni d’uso e i parametri della zona D1 e quelli della zona D2 risultano di fatto analoghi, si ritiene che debba essere dato conto del motivo per il quale la rilocalizzazione delle zone D3 di ambito urbano non possa avvenire nella adiacente zona D1. A tal fine si solleva la riserva n. 3b.” Controdeduzioni dell’Amministrazione comunale

Per rispondere alla riserva n. 3a, in data 3/10/2011 il Comune di Montereale Valcellina ha invitato il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della provincia di Pordenone a collaborare per il suo superamento motivando le esigenze a suo tempo prospettate. Il Consorzio ha risposto con un documento dove evidenzia le proprie necessità e i motivi per cui era addivenuto all’accordo con il Comune di inserire la modifica delle zone D.1.1 nella variante al PRGC. La lettera di richiesta da parte del Comune e la risposta del Consorzio vengono allegate in quanto costituiscono di per se stesse la risposta alla riserva regionale. Nei documenti allegati si ravvisa un’ulteriore questione emersa dopo l’adozione del Piano relativamente all’ambito industriale regionale di competenza del Consorzio. Si tratta dello svincolo sulla strada provinciale n. 19, per il quale prevede una configurazione diversa rispetto a quella del PRGC vigente. Al proposito non si ritiene necessario inserire modifiche ai documenti di variante in quanto l’art. 84 - Viabilità stradale delle Norme tecniche di attuazione al comma 7 precisa che: “L’individuazione grafica delle strade e dei relativi nodi nella zonizzazione del PRGC ha valore indicativo. In fase di progettazione il loro tracciato potrà essere modificato all’interno delle corrispondenti fasce di rispetto stradale”. Di conseguenza il tracciato dello svincolo potrà essere modificato in fase di progettazione. Inoltre, qualora si ritenesse comunque opportuno inserire la modifica al Piano, in quanto opera pubblica, il progetto può fare direttamente variante al PRGC. E, per di più, il Consorzio ha la facoltà di proporre una variante al PRGC anche senza opere, adeguando il Piano territoriale infraregionale di sua competenza alle nuove scelte che ha assunto o intende assumere.

Con riferimento alla riserva n. 3b, si osserva che la zona D.2 - industriale e artigianale di interesse comunale è stata già approvata dalla Regione come zona D.2 vigente il PURG ed è stata semplicemente confermata da questa variante nella nominazione e nelle caratteristiche già vigenti per coerenza con gli atti burocratici pregressi (variante n. 8 al PRGC e conseguente Piano per insediamenti produttivi in Comune di Montereale Valcellina). Il limitato ampliamento della zona D.2, inoltre, è motivato dalla volontà di consentire la rilocalizzazione delle attività industriali e artigianali attualmente inserite nel contesto urbano. Infatti, esso è stato dimensionato su tale necessità. Considerato che nella zona D.2 vigente sono liberi solo due lotti, sui quali è già presente un’opzione, si è infatti reso necessario individuare nuove superfici. A fronte dei 4,1 ettari costituiti dalle zone D.3 interne alle aree abitative (e dunque non contando altre attività non zonizzate perché non compatibili), la variante prevede un ampliamento della zona D.2 pari a quattro ettari. La rilocalizzazione delle attività industriali e artigianali attualmente inserite nel contesto urbano avverrà infatti in buona misura verso gli insediamenti a gestione comunale (zona D.2) e non già verso quelli gestiti dal Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone (zona D.1). Le zone D.2 di Montereale Valcellina hanno infatti caratteristiche prevalentemente artigianali, come le attività che si vorrebbero rilocalizzare, a fronte delle caratteristiche decisamente industriali delle contigue zone D.1 - industriali di interesse regionale. Le zone D.1 sono gestite direttamente dal Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone e sono disciplinate da un Piano territoriale infraregionale (PTI). AI loro interno il Consorzio è libero di stabilire non solo i parametri urbanistici ed edilizi ma anche le imprese che andranno ad insediarsi, accettando o meno le richieste sulla base delle proprie politiche insediative. Le zone D.2

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- industriali e artigianali di interesse comunale costituiscono, già dai tempi della variante n. 8 al PRGC, il naturale completamento delle precedenti, consentendo l’insediamento di attività complementari a quelle previste dal Consorzio, favorendo le attività artigianali e industriali a minor uso di suolo e infrastrutture. La diversità di gestione crea infatti diversità di prospettive: le aziende di grande dimensione si localizzano preferibilmente nella zona di competenza del Consorzio, mentre il Comune dà risposta alle realtà produttive medio-piccole locali. La dimensione dell’azienda introduce, infatti, specifiche problematiche ed esigenze in termini di localizzazione, ampliamento, ristrutturazione, dotazione di servizi e infrastrutture, qualità ambientale, di cui il PRGC ha tenuto conto riconoscendo una zona a gestione comunale accanto a quella di interesse regionale. Quanto detto trova un riscontro oggettivo nelle diverse dimensioni dei lotti nelle due zone. In media nelle zone D.1 il PTI prevede lotti di almeno 10.000 mq, nella contigua zona D.2 il piano per insediamenti produttivi approvato ha programmato lotti in media di 2.400 mq. Per rendere esplicito quanto già naturalmente avviene e dare un chiaro indirizzo alle modalità di gestione della zona comunale, in risposta alla riserva regionale, si propone di inserire l’indicazione che le attività produttive che si insedieranno nella zona, di norma, siano attività locali a carattere artigianale, con la prescrizione che il lotto massimo sia di 3.000 mq. Alla luce di queste considerazioni e motivazioni, la riserva n. 3b viene accolta. Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto argomentato dal Comune in sede di approvazione, si possono ritenere superate le riserve formulate. 4. ambiti commerciali

Riserva formulata dalla Giunta regionale

“Per quanto riguarda il settore commerciale, con la variante si prevede: • l’individuazione di una zona H2 per attività commerciali, localizzata nell’antica fornace di via dell’Omo a sud del

centro abitato di Montereale; • la riconferma delle attività commerciali esistenti in zona H3; • la destinazione d’uso per commercio al minuto nelle zone residenziali A, B e C e per commercializzazione di prodotti

agricoli in zona G2.4. A proposito di dette previsioni si ritiene opportuno ricordare quello che la vigente disciplina urbanistico-commerciale prevede per queste fattispecie. Innanzi tutto va precisato che, secondo l’art. 2, comma 1, lett. l, della L.R. 29/2005, un complesso commerciale è costituito da un insieme di più esercizi insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro o che facciano parte di un unico piano attuativo, la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a 1.500 mq. Parimenti il limite di 1.500 mq di superficie di vendita può essere raggiunto anche da un singolo esercizio commerciale e allora si parla di esercizio di vendita al dettaglio di grande struttura (art. 2, comma 1, lett. j, della L.R. 29/2005). Nel caso di insediamento di esercizio singolo o di centro commerciale di grande struttura, ai sensi degli artt. 13 e 15 della citata L.R. 29/2005, i Comuni sono tenuti ad approvare preventivamente un piano comunale di settore del commercio con l’osservanza dei criteri di localizzazione di cui all’art. 15, comma 7, della legge medesima. Come si può ben notare, è pertanto il piano comunale di settore e non il PRGC lo strumento deputato a legittimare l’insediamento di esercizi di vendita in grande struttura o in complesso commerciale, con ciò intendendosi l’esercizio o la somma di esercizi aventi superficie di vendita complessivamente superiore a 1.500 mq. Qualora lo stesso piano comunale di settore del commercio costituisse variante al PRGC, esso segue le procedure di cui all’art. 63 bis della L.R. 5/2007 in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica. A tale riguardo, nel predisporre il piano comunale di settore, al Comune viene richiesto da una parte di tenere conto, nella definizione del nuovo sistema di distribuzione delle attività commerciali, delle esigenze di consolidamento del tessuto socio–economico e di integrazione con il sistema insediativo esistente; dall’altra di verificare il rapporto e la compatibilità degli insediamenti commerciali con le infrastrutture della mobilità, attraverso specifici studi redatti secondo modalità tecniche che sono a loro volta indicate nel relativo Regolamento di esecuzione. Viene inoltre richiesto che vi sia una documentazione atta a dimostrare la congruenza ambientale e paesaggistica degli interventi proposti. Ciò sta a dimostrare come la pianificazione della grande distribuzione non può essere fatta separatamente ma debba essere analizzata e valutata preventivamente dalla pianificazione di settore. Qualora, invece, l’Amministrazione comunale intenda collocare all’interno delle zone che si attuano con piano attuativo - ovviamente escludendo l’instaurarsi della contiguità fisica o funzionale con zone esterne al piano stesso - o all’interno

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di ogni singola zona ad attuazione diretta - sempre escludendo l’instaurarsi della contiguità fisica o funzionale con zone limitrofe - un massimo di superficie di vendita di 1.500 mq, con tale limite si rientra tra gli esercizi di media struttura. In questo caso il Comune, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 29/2005 e dell’art. 17 del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.Reg. n. 069/Pres. del 23/3/2007, individua criteri e modalità per la localizzazione delle medie strutture di vendita. I suddetti criteri e modalità devono tenere conto delle “caratteristiche delle infrastrutture viarie”.

In conclusione, si ritiene necessario formulare la riserva n. 4 affinchè il Comune ricalibri, sulla scorta di quanto sopra esposto, le previsioni afferenti la funzione commerciale stabilendo un tetto massimo di superficie di vendita per gli esercizi commerciali nelle zone H2 soggette a piano attuativo e nelle zone H3 nonchè per i singoli esercizi commerciali, nei limiti localizzativi e dimensionali di cui all’art. 16 della L.R. 29/2005, allocati nelle zone residenziali A, B, C e G2.4, ovviamente tenendo conto della contiguità fisica o funzionale che si può instaurare. Di conseguenza, sono da adeguare secondo la normativa vigente nel settore anche le quantità delle relative aree di parcheggio, comprese le loro modalità realizzative.” Controdeduzioni dell’Amministrazione comunale

Con riferimento alla riserva in oggetto, si osserva che le norme delle zone citate contengono già il riferimento alle classi consentite dalla legislazione regionale sul commercio, limitando l’insediabilità ad attività commerciali al dettaglio di vicinato e di media struttura. A tali classi nella legge corrispondono specifici limiti massimi di superficie di vendita, che verranno riportati nelle norme di zona. Verrà, altresì, verificato che nelle norme di ciascuna zona sia riportato il divieto di insediare centri commerciali al dettaglio o complessi commerciali. Nella variante è, d’altro canto, già fatto divieto di insediare centri commerciali in tutte le zone H, dove le attività commerciali al dettaglio non possono superare la media struttura. E nella zona G.2.4 - di interesse turistico-agricolo non è consentita l’attività commerciale, se non come attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli connessa all’attività agricola principale. Per quanto riguarda i parcheggi relativi alle attività commerciali, la variante rimanda, secondo il loro tipo e dimensione, alle disposizioni regionali sul commercio. Poiché la riserva chiede di esplicitare ulteriormente tale parametro, si riporta integralmente il combinato normativo delle prescrizioni di cui all’art. 18 della legge regionale n. 29/2005 e all’art. 21 del Regolamento di esecuzione approvato con il decreto del Presidente della Regione n. 069/Pres del 23.03.2007. Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto modificato dal Comune in sede di approvazione, non si può ritenere del tutto superata la riserva formulata. Si ritiene necessario, pertanto, introdurre nelle norme approvate afferenti le zone A, B, C, G ed H degli adeguamenti alla normativa regionale di settore vigente (L.R. 29/2005) in ordine alla precisazione del limite della superficie coperta complessiva pari a 5.000 mq, all’esclusione della contiguità fisico-funzionale per le zone H2 ed H3 e allo stralcio di specificazioni relative a destinazioni d’uso non comprese nella rispettiva zona.

Inoltre, nella zona G2.4 è necessario precisare che, qualora la commercializzazione dei prodotti agricoli non sia effettuata da imprenditori agricoli, i limiti di superficie di vendita e di superficie coperta complessiva non potranno superare rispettivamente 1.500 mq e 5.000 mq.

Infine, si ritiene che le modifiche apportate alla norma delle zone D siano da stralciare, inquanto non sono state oggetto della riserva formulata. 5. ambiti agricoli

Riserva formulata dalla Giunta regionale

“Nella zona E4.2 si prevede che gli allevamenti di tipo industriale esistenti possano essere oggetto di interventi di ristrutturazione, ampliamento e di un aumento fino al 10% del numero dei capi allevati; ciò vale anche nella zona E5 con allevamenti di tipo industriale esistenti a distanze inferiori a quelle prescritte. Ora, visto che la normativa vigente in materia (art. 38 delle NdA del PURG) prevede che gli allevamenti di tipo industriale non possano situarsi ad una distanza inferiore ai 300 metri dai centri abitati, si ritiene che ciò sia applicabile anche nel caso di ampliamenti e di aumento della capacità produttiva (capi allevati).

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Alla luce di quanto sopra, si solleva la riserva n. 5a affinchè l’Amministrazione comunale: • stralci dalla norma della zona E5 gli interventi di ampliamento e di aumento fino al 10% del numero dei capi allevati

per gli allevamenti di tipo industriale posti a distanza inferiore a 300 metri dai centri abitati; • valuti, in base ad apposita ricognizione, se e a quali condizioni consentire agli allevamenti di tipo industriale posti a

distanza inferiore a 300 metri dai centri abitati, la realizzazione di contenuti ampliamenti da finalizzarsi esclusivamente a miglioramenti igienico-sanitari.

Inoltre, considerato che nel territorio comunale sono presenti diversi allevamenti zootecnici e che gli stessi possono avere una consistenza superiore a 50 UBA, si ritiene che per adempiere al disposto di cui all’art. 23 della L.R. 25/2005 gli stessi debbano essere individuati in zonizzazione allo scopo di verificare la presenza di nuove zone omogenee A e B individuate ad una distanza inferiore a 300 metri dai medesimi. Un tanto visto che in questo caso è necessario ottenere il parere favorevole dell’ASS competente per territorio. A tal fine si solleva la riserva n. 5b.” Controdeduzioni dell’Amministrazione comunale

Il primo punto della riserva n. 5a fornisce un’interpretazione dell’art. 38 delle Norme di attuazione del PURG, dove stabilisce che per gli edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale “dovrà essere garantita una distanza dai centri abitati non inferiore a ml. 300”. Tale articolo è stato generalmente interpretato come vincolante nei confronti della nuova realizzazione di allevamenti industriali. Il documento regionale precisa, invece, che tale prescrizione è “applicabile anche nel caso di ampliamenti e di aumento della capacità produttiva (capi allevati)”. Accogliendo questa interpretazione, il primo punto della riserva viene accolto. Si stralcia dalla norma della zona E5 la possibilità di interventi di ampliamento e di aumento del numero dei capi allevati per gli allevamenti di tipo industriale posti a distanza inferiore a 300 metri dai centri abitati. Il secondo punto della riserva n. 5a è conseguente al primo e anch’esso viene accolto. Posto che ad allevamenti zootecnici di tipo industriale posti a distanza inferiore a quelle prescritte non si possa concedere un incremento del numero di capi, possono comunque essere valutate altre forme di ampliamento che rispondano alle necessità di queste attività. In base al numero di capi allevati, nel territorio comunale sono presenti sei allevamenti zootecnici di tipo industriale: uno di bovini, tre avicoli e due di suini (all. n. 5a.1). Quasi tutti ricadono in zona E.5 (all. n. 5a.2). Nessuno di loro è a meno di 300 metri dai centri abitati, ma due ricadono nella fascia di 150 metri dalle rogge e altri corsi d’acqua di cui alla zonizzazione del PRGC. Per garantire la loro riorganizzazione e l’adeguamento degli impianti obsoleti, si propone di consentire agli allevamenti di tipo industriale posti a distanze inferiori a quelle prescritte la realizzazione di ampliamenti fino al 10% della superficie coperta ai fini di miglioramenti igienico-sanitari.

Per verificare se vi siano allevamenti zootecnici con più di 50 UBA ad una distanza inferiore a 300 metri dalle nuove zone omogenee A e B, di cui alla riserva n. 5b, tutte le attività sono state individuate cartograficamente in una carta dove sono state riportate le zone A e B nel loro complesso (all. n. 5b.1). Si sono, quindi, analizzati i valori in UBA dei capi presenti nelle diverse strutture sulla base dei dati più aggiornati a disposizione del Comune (all. n. 5a.1) ed è stato verificato che nessun allevamento con più di 50 UBA ricada nella fascia di rispetto di 300 metri dalle zone A e B. Dall’analisi della cartografia si può evincere come all’interno di tale fascia ricadano solo allevamenti con una consistenza inferiore al limite di legge. Alcune aziende con un valore di UBA superiore si trovano subito al di là, ma comunque sempre con tutta l’area di pertinenza dell’allevamento completamente fuori dall’ambito di rispetto sanitario. Non essendovi nessuna zona A o B a meno di 300 metri da allevamenti con più di 50 UBA, non è stato necessario verificare gli ampliamenti per queste zone introdotti dalla variante, né richiedere il conseguente parere dell’ASS competente per territorio. Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto argomentato e modificato dal Comune in sede di approvazione, non si può ritenere del tutto superata la riserva formulata. Infatti a proposito della parte di riserva n. 5a, è necessario introdurre una specificazione relativa al divieto di aumento del numero di capi allevati negli interventi di ampliamento di allevamenti di tipo industriale posti ad una distanza inferiore a 300 metri da zone residenziali. Si precisa, inoltre, che la ricognizione effettuata dall’Amministrazione comunale relativa alla localizzazione degli allevamenti di tipo industriale, conferma la richiesta della riserva di stralcio, solo dalla norma della zona E5, degli

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interventi di ampliamento e di aumento del numero dei capi allevati per gli allevamenti posti a distanza inferiore a 300 metri da zone residenziali, inquanto gli stessi sono ubicati solo in zona E5. 6. prati stabili

Riserva formulata dalla Giunta regionale

“La L.R. 9/2005 ha definito le tipologie dei prati stabili naturali e ha dettato norme per la loro conservazione e con la DGR n. 2166/2007 è stato approvato l’inventario dei prati stabili naturali. Ora, considerato che in Comune di Montereale Valcellina sono stati individuati diversi prati stabili naturali, che gli elaborati del piano struttura, compresi gli obiettivi e strategie, la zonizzazione e la normativa non contengono i riferimenti ai prati stabili individuati nel suddetto inventario e che, di conseguenza, alcune modifiche della variante potrebbero sovrapporsi ad essi, si solleva la riserva n. 6 affinchè l’Amministrazione comunale: • individui, come peraltro già precisato nella precedente riserva n. 1, i prati stabili di maggiori dimensioni nel piano

struttura, elaborato grafico e obiettivi e strategie; • individui in apposito elaborato i prati stabili ed operi una ricognizione ed una eventuale ricalibratura delle previsioni

che si sovrappongono ai prati stabili; • predisponga una normativa “ad hoc” nei confronti delle aree interessate dai prati stabili.” Controdeduzioni dell’Amministrazione comunale

Quanto richiesto nel primo alinea della riserva viene accolto. Vengono, perciò, introdotti i prati stabili di maggiori dimensioni nell’elaborato n. 5.1 “Piano struttura; area comunale, 1:15.000” (all. n. 6.1) e nell’elaborato n. 5.2 “Relazione su obiettivi e strategie”, dove si parla di “Ambiti, elementi ed attività di interesse ambientale”. Anche quanto richiesto nel secondo alinea viene accolto. Viene, perciò, introdotto un apposito allegato nell’elaborato n. 9 “Norme tecniche di attuazione” dove sono riportati sulla zonizzazione i prati stabili di competenza comunale catalogati nell’inventano regionale. Inoltre, la ricognizione effettuata ha consentito di verificare come quasi tutti ricadano in zone F - di interesse ambientale o zone E - agricole e forestali (all. n. 6.2). Solo tre rimangono fuori da tale fattispecie: il primo al confine ovest, a sud della strada provinciale pedemontana; gli altri due nell’area non edificata a nord della strada pedemontana tra Grizzo e Malnisio. In tutti e tre i casi vengono interessate zone classificate, con l’adozione, V.3 - verdi di riserva dell’abitato. Di conseguenza si riclassificano in zona maggiormente consona alla loro salvaguardia: quello esterno all’abitato in zona E.4.1 - di interesse agricolo-paesaggistico dei colli (all. n. 6.3); quelli compresi nell’elaborato delle aree abitative in zone V.1.1 - verdi di interesse storico-paesaggistico (all. n. 6.4). Infine, anche il terzo alinea viene accolto. Si riportano, dunque, nelle “Norme tecniche di attuazione” le prescrizioni di tutela e salvaguardia previste dalla legislazione regionale per i prati stabili nell’art. 96 - Vincoli e rispetti. E viene, inoltre, inserito un apposito rimando nelle disposizioni generali sia delle zone E - agricole e forestali che delle zone F - di interesse ambientale, che nelle zone V.1.1 - verdi di interesse storico-paesaggistico. Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto modificato dal Comune in sede di approvazione, non si può ritenere del tutto superata la riserva formulata. E’ necessario, infatti, introdurre qualche aggiustamento alla norma redatta per i prati stabili in adeguamento alle modifiche effettuate alla L.R. 9/2005 dalla L.R. 14/2012. 7. normativa

Riserva formulata dalla Giunta regionale

“Il corpo normativo del piano richiede alcuni interventi correttivi per rendere le norme stesse conformi alle disposizioni legislative vigenti; tali modifiche costituiscono la riserva n. 7 e vengono di seguito descritte e motivate.

a) Nell’art. 9 – Indici e parametri di tipo edilizio, sono da adeguare le definizioni di: superficie utile, superficie accessoria, superficie coperta, altezza della fronte di un edificio, altezza di un edificio, volume dell’edificio alle corrispondenti o similari contenute nell’art. 3 della L.R. 19/2009 - Codice dell’edilizia.

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b) Nell’art. 11 – Oneri di urbanizzazione, è da stralciare l’ultimo alinea del punto 3 “- opere di ... superficie di vendita”, inquanto le quantità di parcheggi per le attività commerciali al minuto dipendono dalla superficie di vendita massima e dal contesto in cui ricadono. Tali quantità si ritrovano, più opportunamente, nelle varie zone omogenee dove sono localizzate le attività commerciali. Stralciare, inoltre, dalla 3.a riga del punto 4, quanto segue “il nucleo elementare di verde e per”, inquanto la legislazione vigente in materia (art. 22, comma 2, della L.R. 19/2009) non consente la monetizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

c) Nel Titolo I, Capo III - Definizione delle categorie di intervento, adeguare le definizioni contenute negli artt. 19, 20 e 24 alle corrispondenti o similari contenute nell’art. 4 della L.R. 19/2009.

d) Nell’art. 26 – Disposizioni generali, punto 2 Destinazioni d’uso e nell’art. 50 – Disposizioni generali, punto 2 Destinazioni d’uso, stralciare rispettivamente il comma 2 e il comma 3: “La modifica ... autorizzazione edilizia”, inquanto la legislazione vigente in materia (L.R. 19/2009) non prevede più tale fattispecie e l’autorizzazione edilizia non rientra più tra le autorizzazioni previste per le diverse categorie di intervento con o senza opere.

e) Nell’art. 29 – Zone A.0.2, nel punto 2 - Modalità e categorie d’intervento, il secondo comma va riformulato analogamente a quanto previsto dalla precedente riserva n. 2 per l’art. 28 (Zona A.0.1).

f) Nell’art. 35 – Disposizioni generali, nel punto 5 Parametri urbanistici, stralciare dal penultimo comma quanto segue: “al nucleo elementare di verde e”, inquanto la legislazione vigente in materia (art. 22, comma 2, della L.R. 19/2009) non consente la monetizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

g) Nell’art. 36 – Zone C0 residenziali di nuovo impianto con piano attuativo vigente, nel punto 3 di Parametri edificatori, sostituire alla 3.a riga il numero “39” con “35”.

h) Negli artt. 40 – Zone D2 industriali e artigianali di interesse comunale e 41 – Zone D3 per attività industriali ed artigianali singole esistenti: nel punto 2 Destinazioni d’uso, aggiungere nella 1.a riga del secondo alinea, dopo la parola “imprese”, quanto segue: “ivi localizzati”, per adeguamento al PURG laddove (art. 37 delle NdA) precisa che nelle zone D sono consentite le attività produttive e le attrezzature ad esse pertinenti. Inoltre, è necessario introdurre, per adeguamento alla legislazione vigente in materia, nel punto 4 Parametri edificatori ed urbanistici, le altezze massime afferenti gli interventi consentiti.

i) Nell’art. 40 - Zone D2 industriali e artigianali di interesse comunale, nel punto 5 Prescrizioni particolari, sostituire nella penultima riga la parola “urbanistiche” con quanto segue: “in zona propria” per rendere univoca la comprensione del testo.

j) Nell’art. 41 – Zone D3 per attività industriali ed artigianali singole esistenti, stralciare dal punto 4 Parametri edificatori, l’ultimo comma: “Negli impianti ... di distanza”, inquanto la legislazione di settore vigente (art. 5 dell’Allegato al Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, approvato con D.P.Reg. n. 0394/Pres. del 6/12/2002) non ammette deroghe.

k) Nell’art. 43 – Disposizioni generali: adeguare il contenuto del punto 2 Destinazioni d’uso, relativo ad “edifici esistenti destinati ad uso residenziale” e a “residenze in zona agricola”, con quanto prescritto dall’art. 36 della L.R. 19/2009; aggiungere nel punto 6 Disciplina delle strutture produttive aziendali, alla fine del quarto alinea, dopo la parola “agricola”, quanto segue: “solo nel caso in cui siano realizzati da produttori agricoli”, per adeguamento alla legislazione regionale vigente (art. 40 della L.R. 5/2007 e art. 36 della L.R. 16/2008) come specificata dal parere dell’Avvocatura della Regione del 19/7/2010.

l) Negli artt. 44, 45, 46, 47, 55, 57, 71, afferenti rispettivamente le zone E2.1, E2.2, E3, E4.1, F4.3, F4.5, V1.1, tra le varie destinazioni d’uso ammesse si annoverano anche “la sistemazione ed il ripristino della viabilità agro-forestale e dei sentieri esistenti e la realizzazione di punti di sosta attrezzati per attività escursionistiche e turistico-ricreative”. Ora, considerato che non risulta chiaro che cosa si intenda precisamente con tali punti di sosta, e soprattutto se per la loro realizzazione sia necessaria una qualche edificazione, si ritiene che vada specificata tale funzione e, nel caso di edificazione, siano da introdurre adeguati indici e parametri. Ciò, tenendo nel dovuto conto l’indice previsto, per le zone E2, dall’art. 38 delle NdA del PURG per la tipologia in questione.

m) Nell’art. 46 – Zone E3 silvo-zootecniche, si consente di ridurre le superfici a bosco per il ripristino dei pascoli e dei prati. Ora, considerato che il bosco come definito dall’art. 6 della L.R. 9/2007 è vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e come tale non può essere ridotto - salvo i casi di compensazione – si ritiene che quanto sopra possa,

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invece, rientrare nella casistica contemplata dall’art. 7 della medesima legge che definisce la tipologia delle superfici che non si considerano bosco. Pertanto, è necessario che un tanto vada specificato nelle destinazioni d’uso dell’articolo stesso.

n) Nell’art. 51 – Zona F2 di interesse naturalistico della Riserva regionale: aggiungere nel punto 1 Definizioni e finalità, nella 2.a riga dopo “13/1998”, quanto segue: “art. 9, comma 5”; sostituire nella 1.a riga del punto 2 Prescrizioni particolari, le parole “legislazione regionale” con quanto segue: “L.R. 42/1996, art. 69, comma 2,”.

o) Nell’art. 52 – Zona F4 di rilevante interesse ambientale dell’ARIA n. 7 “Fiume Meduna e torrente Cellina”, stralciare l’ultimo comma del punto 7 di Prescrizioni particolari: “E’ tuttavia ... loro diffusione”, inquanto non compete allo strumento urbanistico normare la fattispecie “caccia” che è invece disciplinata da specifica legislazione di settore.

p) Nell’art. 52 - Zona F4 di rilevante interesse ambientale dell’ARIA n. 7 “Fiume Meduna e torrente Cellina”, si precisa che la zona è subordinata all’esecutività di un piano attuativo e nell’art. 57 – Zona F4.5 d’alveo e golenali del torrente Cellina, si dice altresì che la realizzazione di alcune tipologie di intervento è subordinata all’esecutività di un piano attuativo che potrà essere predisposto anche per parti. Per non creare appesantimenti procedurali con sovrapposizione di piani, si ritiene necessario che le norme di cui sopra siano messe in coerenza specificando se il piano attuativo previsto per la sottozona F4.5 sia o meno il medesimo di quello indicato per la zona F4 e secondo quale logica può essere suddiviso per parti.

q) Nell’art. 60 – Zona F4.8 dell’impianto di estrazione ghiaia, aggiungere nel punto 2 (Destinazioni d’uso), alla prima riga, dopo la parola “consentito”, quanto segue: “nel rispetto della L.R. 24 del 18.5.1993”.

r) Nell’art. 61 – Zona F4.9 degli impianti idroelettrici ed irrigui, indicare la misura dell’ampliamento previsto per i due impianti idroelettrico ed irriguo, vista la delicatezza dell’ambito (ARIA) in cui sono localizzati. Ferme restando, per gli impianti idroelettrici, le disposizioni dell’art. 36 della L.R. 16/2008.

s) Nell’art. 76 – Disposizioni generali, aggiungere alla fine del punto 8 di Prescrizioni particolari, quanto segue: “Tutti gli interventi ammessi dovranno essere realizzati secondo i criteri di cui alle disposizioni generali contenute nell’art. 26”. Un tanto per garantire il mantenimento delle caratteristiche tipologiche dei singoli edifici e del tessuto insediativo nel suo complesso, visto che gli edifici in questione fanno parte del tessuto insediativo delle zone A0.

t) Nell’art. 96 – Vincoli e rispetti: nel punto 3 Vincolo paesaggistico, è da specificare che l’aggiornamento della tavola contenente i vincoli territoriali si effettuerà con variante urbanistica e non con delibera del Consiglio comunale, visto che tale elaborato è parte integrante del PRGC; è da stralciare l’intero punto 10 Valutazione di impatto ambientale e aree sensibili, inquanto si riferisce a procedure autorizzative che non sono di competenza comunale e ad un regolamento non più in vigore.

u) Nell’art. 99 – Reti e impianti tecnologici, adeguare il contenuto del punto 4 di Prescrizioni particolari alle disposizioni della L.R. 3/2011 Norme in materia di telecomunicazioni.”

Controdeduzioni dell’Amministrazione comunale

Considerato che le modifiche proposte contribuiscono a meglio precisare la normativa di Piano, adeguandola alle ultime disposizioni legislative e fornendo un valido approfondimento delle problematiche affrontate, la riserva viene integralmente accolta. Vengono, perciò, introdotte le modifiche richieste nell’elaborato n. 9 “Norme tecniche di attuazione” del PRGC. Al proposito si ritiene utile fornire solo alcune precisazioni. Per quanto riguarda l’adeguamento alla legge regionale n. 3/2011 delle prescrizioni relative agli impianti per la telefonia mobile, si propone di inserire le disposizioni relative al procedimento autorizzativo in assenza del regolamento previsto dalla legge, in quanto tale è la situazione attuale. Quando il Comune approverà l’apposito regolamento comunale per la telefonia mobile, contestualmente provvederà ad adottare una coerente variante urbanistica per aggiornare la normativa. In merito alla richiesta di introdurre tra i parametri edificatori delle zone D.2 - industriali e artigianali di interesse comunale e delle zone D.3 - per attività industriali ed artigianali singole esistenti “le altezze massime afferenti gli interventi consentiti”, si è ottemperato alla stessa riportando i valori previgenti.

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Per gli impianti di distribuzione dei carburanti esistenti (zone D.3.2) si è riportato integralmente quanto prescritto nell’art. 5 dell’Allegato al “Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti”, approvato con D.P.Reg. n. 0394/Pres del 6/12/2002, ovvero l’obbligo per gli edifici e i manufatti relativi all’impianto di rispettare la distanza minima dai confini di proprietà e da quelli stradali pari a cinque metri. In merito alla richiesta di adeguare a quanto prescritto dall’art. 36 della L.R. 19/2009 quanto previsto nelle disposizioni generali delle zone E relativamente ad “edifici esistenti destinati ad uso residenziale” e a “residenze in zona agricola”, si osserva che l’articolo della legge regionale norma solo gli edifici destinati a residenza agricola in zona agricola. La variante riporta, quindi, integralmente il testo di legge per tale tipologia, ritenendo che stia invece nella potestà dell’Amministrazione comunale normare quanto non espressamente previsto dalla legge, ovvero gli edifici residenziali esistenti non collegati all’attività contadina, in base alle specificità del proprio territorio e coerentemente con l’obiettivo del massimo sfruttamento del volume edilizio esistente. Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto argomentato e modificato dal Comune in sede di approvazione, si può ritenere superata la parte di riserva di cui alle lettere: a), b), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), q), r), s), t) prima parte ed u), mentre in relazione al resto della riserva si precisa quanto segue.

Con la riserva di cui alla lettera c), si richiedeva, tra le altre cose, di riportare le definizioni delle categorie di intervento alle corrispondenti e similari contenute nell’art. 4 della L.R. 19/2009. A proposito dell’art. 19, si ritiene debba essere operata una modifica al testo approvato stralciando il riferimento agli interventi aventi rilevanza edilizia, inquanto questi ultimi sono elencati e definiti in altro articolo (n. 13) delle NdA.

La riserva di cui alla lettera k) richiedeva, tra le altre cose, di adeguare le previsioni relative agli edifici esistenti destinati ad uso residenziale e alle residenze in zona agricola al disposto di cui all’art. 36 della L.R. 19/2009. Con le modifiche apportate in sede di approvazione non si può ritenere del tutto superata la riserva formulata, inquanto, ai sensi della sopra citata legge, non si ritiene possa essere consentita la realizzazione di un’unità immobiliare aggiuntiva per gli edifici ad uso residenziale in zona agricola. Di conseguenza è necessario operare il relativo stralcio alla norma approvata.

Infine, a proposito della riserva di cui alla lettera t) seconda parte, si rileva che alla stessa è stata data risposta non in questa sede, ma nell’ambito della controdeduzione alla precedente riserva n. 6. Con ciò la riserva in questione risulta, pertanto, superata. Osservazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali

Il Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Friuli Venezia Giulia, con la nota n. 3349 del 31/5/2011 ha espresso le seguenti osservazioni. “ ... Si osserva che risultano vincolati con provvedimento dichiarativo ai sensi della ex L. 1089/39 e dell’art. 10 vigente D.Lgs 42/04 gli immobili già elencati nel documento in oggetto, inclusi tutti gli Immobili di cui all’art. 12 co. 1 quali chiese, canoniche, ed altre proprietà Ecclesiastiche e Comunali con più di cinquanta anni, ed anche le piazze e le vie pubbliche del centro storico ai sensi dell’art. 10, co. 4 lett. g) del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42. Si osserva anche che, da un esame delle prescrizioni per le zone A.0.2 contenute nelle N.T.A., i previsti 200 mc di ampliamento appaiono eccessivi e comunque non dovrebbero riguardare immobili esposti alla pubblica via, sui quali non dovrebbero essere consentite, altresì, sopraelevazioni. Le demolizioni dovrebbero essere limitate a casi di edificazione recente o insignificante o per ragioni di grave fatiscenza strutturale minacciante la pubblica incolumità. Si osserva che non è stata prevista alcuna norma riguardante le finiture o la cartellonistica pubblicitaria, o la limitazione alla installazione di pannelli fotovoltaici o solari nella zona “A”: si richiama, in proposito, la Circolare n. 5450 del 24.6.10 di questa Soprintendenza, inviata a tutti Comuni della Regione, che fornisce indicazioni operative in merito, e che si auspica venga recepita nella presente variante.”. La DGR n. 1446 del 28/7/2011 ha formulato una riserva vincolante in conseguenza a dette osservazioni. Il Comune di Montereale Valcellina nelle proprie controdeduzioni, formulate in sede di approvazione della presente variante, ha specificato quanto segue.

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Il parere della Soprintendenza viene accolto integralmente dalla variante, in quanto pienamente coerente con i suoi obiettivi, in particolare con quello relativo alla massima tutela del patrimonio storico-culturale esistente, anche se - per quanto riguarda i beni soggetti a vincolo - si osserva come essi siano già tutti tutelati all’interno della variante. Infatti, tutti i beni privati vincolati con provvedimento dichiarativo ai sensi della ex legge n. 1089/39 e dell’art. 10 del decreto legislativo n. 42/2004 sono inseriti in “zona A.1 - di interesse storico del Castello di Montereale” e “zone A.0.1 - di interesse storico soggette a restauro”. Gli immobili di cui all’art. 12 comma 1 (quali chiese, canoniche ed altre proprietà ecclesiastiche e comunali con più di cinquant’anni) sono urbanisticamente inseriti in “zona per servizi ed attrezzature collettive”, ma sono anche identificati in zonizzazione con apposita simbologia quali attrezzature localizzate in ambiti di interesse storico e specificamente normati dal comma 8 dell’art. 76 delle norme tecniche di attuazione. Per essi è stabilito che le categorie di intervento consentite siano solo la manutenzione edilizia e il restauro. Infine, anche le piazze e le vie pubbliche del centro storico, vincolate ai sensi dell’art. 10, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 42/2004, sono individuate negli stessi elaborati di PRGC quali “viabilità e piazze di interesse storico”. Il comma 5 dell’art. 84 delle norme tecniche di attuazione stabilisce che “potranno essere oggetto di sistemazione e riqualificazione. Gli interventi sulla viabilità e le piazze di interesse storico devono essere inseriti in una visione di contesto, devono utilizzare tipi, forme e materiali congruenti con la tradizione locale e con l’ambiente storico, devono essere improntati ai criteri della essenzialità formale, della semplicità costruttiva e dell’uso, il più contenuto possibile, di segni, materiali e colori”. È, però, vero che, come osserva la Soprintendenza, quando in normativa si elencano e descrivono i diversi vincoli, nell’articolo 96 delle norme tecniche di attuazione sono stati erroneamente inseriti come beni soggetti a “Vincolo storico-artistico” i soli “edifici, con le relative aree di pertinenza, soggetti a vincolo culturale ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 42/2004”. Manca, perciò, il riferimento alle piazze e alle vie pubbliche del centro storico, vincolate ai sensi dell’art. 10, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 42/2004. Si provvede, quindi, a integrare l’elenco riportando tutte le definizioni di legge richiamate nel parere e a citare specificamente il vincolo nell’articolo di riferimento di ogni bene. Ciò non comporta ulteriori modifiche agli elaborati del PRGC, in quanto la variante, come si è testé dimostrato, aveva già richiamato il vincolo per ogni specifico bene nelle diverse zone in cui gli stessi ricadono. Per quanto riguarda l’osservazione della Soprintendenza secondo cui i 200 mc di ampliamento previsti in generale per le zone A.0.2 appaiono eccessivi, si rileva come essi derivino da un’equiparazione a quanto la legislazione regionale edilizia prevede per le altre zone residenziali. A fronte dell’osservazione della Soprintendenza, si ritiene però opportuno ridurre tale valore nelle zone A.0.2, portandolo a 150 mc. Si fa propria inoltre la prescrizione secondo cui i 150 mc di ampliamento previsti in zona A.0.2 e le sopraelevazioni non debbano riguardare immobili esposti alla pubblica via, modificando di conseguenza la norma di tale zona. Per quanto riguarda l’osservazione che nelle zone storiche “le demolizioni dovrebbero essere limitate a casi di edificazione recente o insignificante o per ragioni di grave fatiscenza strutturale minacciante la pubblica incolumità”, la norma generale delle zone A già limita in tal senso la demolizione, sia con che senza ricostruzione. La demolizione con ricostruzione è ricompresa nella ristrutturazione edilizia. L’art. 26 “Disposizioni generali” delle “zone A - di interesse storico” al comma 4 stabilisce che: “La ristrutturazione edilizia è consentita negli edifici di formazione recente e negli edifici di interesse storico- ambientale, che siano particolarmente degradati, caratterizzati da condizioni statico-costruttive precarie o che siano stati profondamente alterati. In tal caso il progetto dovrà motivare le ragioni della ristrutturazione, specificando le parti da demolire e ricostruire. Dovranno essere comunque conservate o ripristinate le parti e gli elementi storici significativi (fronti principali, aperture, coperture, ecc.)”. La demolizione è, dunque, possibile solo in casi di edificazione recente o insignificante (edifici di interesse storico-ambientale profondamente alterati) o per ragioni di grave fatiscenza strutturale (edifici di interesse storico-ambientale particolarmente degradati, caratterizzati da condizioni statico-costruttive precarie). All’interno dello stesso comma si limita ulteriormente la demolizione senza ricostruzione: “La demolizione senza ricostruzione può riguardare edifici di formazione recente non compatibili o provvisori e pertinenze di interesse storico-ambientale gravemente degradate o alterate”. Il dettato normativo è, dunque, già nella direzione richiesta dal parere del Ministero. Onde evitare problemi di interpretazione, si ritiene in ogni caso utile adottare per la demolizione le limitazioni definite dalla Soprintendenza. Le norme richiamate verranno, perciò, modificate di conseguenza riportando integralmente tale definizione. Per quanto riguarda l’osservazione che nelle zone storiche non sia stata prevista alcuna norma riguardante le finiture o la cartellonistica pubblicitaria, si precisa che la norma generale delle zone A già fornisce le necessarie indicazioni in merito ai materiali e alle finiture di portata urbanistica ed edilizia. Elementi quali le finiture o la

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cartellonistica pubblicitaria dovrebbero, più correttamente, essere oggetto di regolamento edilizio. Tuttavia, per fornire indicazioni utili ad un eventuale modifica del regolamento edilizio comunale e consentire da subito il controllo di questi elementi, si inseriscono in normativa le prescrizioni richieste. In merito, poi, alle prescrizioni relative all’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici in zona A, esse sono già state fornite dalla variante nell’art. 99 “Reti e impianti tecnologici”, comma 6, delle norme tecniche di attuazione. L’installazione di pannelli solari è stata, infatti, considerata da questo strumento urbanistico come un fenomeno diffuso che interessa tutte le zone. Per questo si è ritenuto necessario valutare complessivamente la portata delle deroghe di legge relative agli impianti tecnologici per questa specifica tipologia. Non era sfuggito, infatti, che, come si osserva nella circolare n. 5450 del 24/6/2010 della Soprintendenza richiamata dal parere (di seguito “Circolare”): “La posa di pannelli solari o fotovoltaici, generalmente sulle falde di tetto, rappresenta per le dimensioni dell’intervento (decine di mq di estensione) una evidente alterazione della percezione degli edifici e, nel caso di immobili di valore storico artistico, dei caratteri peculiari del “monumento”. Sono elementi di disturbo visivo, al pari certo, per rimanere alle coperture degli edifici, delle parabole, delle antenne, dei velux, ma di ancor più difficile inserimento, come detto, per l’estensione della superficie coperta, direttamente proporzionata, come è evidente, alla redditività dell’intervento” e, soprattutto, “A tutt’ oggi per l’edilizia storica, caratterizzata da manti di copertura tradizionale (cotto, pietra, legno ecc.), non sono disponibili sul mercato soddisfacenti soluzioni “mimetiche””. Nell’art. 99 delle norme tecniche di attuazione la variante prescrive che: “non è consentita l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici in zona A.1 - di interesse storico del Castello di Montereale e nelle zone A.0.1 - di interesse storico soggette a restauro. In tutte le altre zone di interesse storico è consentito purché integrati nella copertura e purché non siano visibili ad occhio nudo dagli spazi pubblici”. La zona A.1 assieme alle zone A.0.1 comprende tutti gli edifici vincolati. La Circolare dispone esattamente che negli edifici vincolati non sia di norma ammessa la posa di impianti solari o fotovoltaici. Inoltre, chiede che per gli edifici in zona A non vincolati sia “fortemente disincentivata la posa di impianti su falde visibili da spazi. pubblici (es. piazze, viali ampi...) o da punti emergenti panoramici (belvedere, torri), per garantire la visione unitaria dell’edilizia storica”, come è già nella norma di Montereale Valcellina. Dunque, a tutti gli effetti, per quanto l’adozione della variante sia avvenuta antecedentemente all’invio della Circolare, per quanto riguarda gli impianti solari e fotovoltaici i contenuti del documento della Soprintendenza sono già stati recepiti da questo strumento urbanistico. Al fine di sottolineare l’importanza di tale tematica, si ritiene comunque opportuno richiamare nella norma la Circolare della Soprintendenza. Alla luce di queste considerazioni e motivazioni, il parere del Ministero per i beni e le attività culturali viene integralmente accolto. Il suo accoglimento comporta le sopra descritte modifiche nell’elaborato n. 9 “Norme tecniche di attuazione” del PRGC del Comune di Montereale Valcellina. In base a quanto argomentato dal Comune in sede di approvazione, si può ritenere superata la riserva formulata dalla Giunta regionale. ESAME DELLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

A seguito del deposito degli atti ed elaborati della variante sono state presentate n. 40 tra osservazioni ed opposizioni da parte di privati cittadini e dell’Ufficio Tecnico Comunale, di cui n. 6 sono state accolte o parzialmente accolte. L’istruttoria di competenza si limita alla verifica di eventuali conflitti tra le modifiche introdotte a seguito delle osservazioni/opposizioni e gli obiettivi e strategie del piano, nel qual caso non sarebbe possibile confermare l’esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell’art. 32, comma 8 bis, della L.R. 52/1991. Si dà atto che le modifiche derivanti dall’accoglimento totale o parziale delle osservazioni/opposizioni non confliggono con gli obiettivi e le strategie della variante n. 16 al PRGC. Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME IL PARERE che, in base a quanto rilevato ed evidenziato nei precedenti paragrafi “Considerazioni e valutazioni sulla variante approvata“ ed “Esame delle osservazioni/opposizioni”, la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale del

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Comune di Montereale Valcellina, approvata con deliberazione consiliare n. 16 del 16/5/2012, sia meritevole di conferma di esecutività con l’introduzione delle seguenti modifiche: 1. piano struttura e flessibilità

Nell’elaborato n. 5.2 “Relazione su obiettivi e strategie”, nel capitolo 2.4 Ambiti insediativi di completamento e di nuovo impianto, sostituire le ultime due righe delle frasi inserite con l’approvazione: “Inoltre ... per la residenza” con quanto segue: “Le nuove zone residenziali potranno essere previste a fronte dell’emergere di un fabbisogno nuovo rispetto a quello valutato per il PRGC vigente e a fronte della prevalente saturazione delle zone di espansione già previste nella zonizzazione del PRGC stesso.”

Nell’elaborato n. 5.3 “Relazione sui limiti di flessibilità”: - nel capitolo 1. Zone residenziali, stralciare dal paragrafo modificato a pag. 7, dall’ultima riga quanto segue: “o

dalla data di adozione della precedente variante di analogo contenuto”; - nel capitolo 6, stralciare: dal titolo la prima parte “Rettifica delle zone omogenee e” e l’intero primo comma “E’

consentito ... di tutela ambientale”; - nel capitolo 7. Piani attuativi, nell’ultimo paragrafo inserito con l’approvazione, sostituire nella penultima riga la

parola: “20” con: “10”. 4. ambiti commerciali

Nell’art. 26 - Disposizioni generali delle zone A: - nel punto 2 Destinazioni d’uso, nel 3° alinea, alla penultima riga dopo la parola “quadrati”, aggiungere quanto

segue: “e 5.000 mq di superficie coperta complessiva”; - nel punto 8 Parametri urbanistici, dalla lettera d) attività commerciali, stralciare: il 2° e il 3° alinea, nonchè il

terzultimo e il penultimo comma.

Nell’art. 32 - Disposizioni generali delle zone B: - nel punto 2 Destinazioni d’uso, nel 3° alinea, alla penultima riga dopo la parola “quadrati”, aggiungere quanto

segue: “e 5.000 mq di superficie coperta complessiva”; - nel punto 5 Parametri urbanistici, dalla lettera d) attività commerciali, stralciare: il 2° e il 3° alinea, nonchè i primi

tre commi.

Nell’art. 35 - Zone C residenziali di nuovo impianto, nel punto 2 Destinazioni d’uso, nel 3° alinea, alla penultima riga dopo la parola “quadrati”, aggiungere quanto segue: “e 5.000 mq di superficie coperta complessiva”.

Nell’art. 38 – Disposizioni generali delle zone D, stralciare le modifiche apportate in sede di approvazione all’ultimo paragrafo del punto 5 di Parametri urbanistici.

Nell’art. 62 – Disposizioni generali delle zone G, nel punto 3 Parametri urbanistici, dalla lettera a), come modificata, stralciare: il 3° alinea, nonchè l’intero ultimo comma.

Nell’art. 66 – Zona G2.4 di interesse turistico-agricolo, inserire alla fine del 2° alinea del punto 2 Destinazioni d’uso, quanto segue: “svolta da imprenditori agricoli. Invece, nel caso di commercializzazione effettuata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, nelle singole zone la superficie di vendita e la superficie coperta complessiva non potranno superare rispettivamente 1.500 mq e 5.000 mq”.

Nell’art. 67 – Disposizioni generali delle zone H: - nel punto 2 Destinazioni d’uso, nell’ultimo comma come modificato in sede di approvazione, aggiungere: nella

seconda riga dopo la parola “dettaglio” quanto segue: “facenti parte di un’unica zona H2 o H3”; nella penultima riga dopo la parola “quadrati” quanto segue: “e 5.000 mq di superficie coperta complessiva. Dovrà essere escluso l’instaurarsi di contiguità fisico-funzionale tra le diverse zone H2 e/o H3.”.

- nel punto 5 di Parametri urbanistici, dalla lettera a) come modificata stralciare il 4° alinea. 5. ambiti agricoli

Nell’art. 49 – Zone E5 di preminente interesse agricolo, aggiungere alla fine dell’ultimo paragrafo, come modificato, del punto 3 Parametri edificatori, quanto segue: “e l’aumento del numero dei capi”.

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6. prati stabili

Nell’art. 96 – Vincoli e rispetti, al punto 10 Prati stabili naturali: - dal comma 3, stralciare la frase: “Al fine ... ogni tre anni.”; - nel comma 4 sostituire nell’ultima riga le parole: “qualora derivino da precedente coltivazione”, con quanto

segue: “e derivino da coltivazione effettuata successivamente all’1 gennaio 1992; derivino da ritiro dei seminativi dalla produzione in attuazione di disposizioni comunitarie; ricadano in zone interessate da opere idrauliche di cui al regio decreto n. 523/1904, nonchè in aree dove sono posizionate le opere necessarie per la vigilanza, il controllo, la riparazione e il monitoraggio delle medesime.”.

7. normativa

c) Nell’art. 19 – Definizione degli interventi di rilevanza urbanistica, nella prima riga del punto 1, stralciare le parole: “e edilizia”.

k) Nell’art. 43 – Disposizioni generali delle zone E, stralciare dal punto 2 ter l’intero ultimo comma: “La ristrutturazione ... del fondo.”

Il presente parere viene reso in n.ro due originali.

F.to ing. Luciano Agapito IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE