ALLEGATO A (Schema di convenzione Regione – Banca...
Transcript of ALLEGATO A (Schema di convenzione Regione – Banca...
ALLEGATO A (Schema di convenzione Regione –
Banca Mediocredito)
-----------------REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA-----------------
------------DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO-----------
----------------AREA INTERVENTI A FAVORE DEL TERRITORIO------------------
-----------------SCHEMA DI CONVENZIONE-----------------
TRA
la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Banca Mediocredito del Friuli
Venezia Giulia S.p.A. concernente la gestione degli incentivi di edilizia
agevolata di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, di
seguito indicata "legge regionale 1/2016", ed al Regolamento attuativo
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres. del 13
luglio 2016, di seguito indicato "Regolamento";-----------------------------------
L’anno duemila________, il giorno ____________ del mese di ____________
(__/__/_____) in Trieste, nella sede della Presidenza della Regione, in Piazza Unità
d’Italia n. 1, avanti a me __________________, Ufficiale rogante aggiunto della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 51 della legge regionale
27 marzo 1996, n. 18, così come modificato dall’art. 18 della legge regionale 17
febbraio 2004, n. 4, giusta conferimento di incarico adottato con D.P.Reg.
__________________/Pres. e da ultimo riconfermato con D.P.Reg.
__________________/Pres. senza l’assistenza dei testimoni per concorde richiesta
fatta dalle parti, sono comparsi: ---------------------------------------------------------------
2
1. REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, di seguito indicata “Regione”,
con sede legale in Trieste, p.zza Unità d’Italia 1, codice fiscale 80014930327,
rappresentata da ________________________________________, nella sua qualità di
Direttore dell’Area interventi a favore del Territorio della Direzione centrale
Infrastrutture e Territorio conferita con decreto n. _______ di data __________ del
Direttore centrale della medesima Direzione, e a ciò autorizzato ai sensi degli
articoli 17 e 21 del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale
e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg., n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e
successive modifiche e integrazioni;---------------------------------------------------
2. BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A., di seguito indicata
“Banca Mediocredito”, con sede in Udine, Via Aquileia, n. 1, codice fiscale e numero
di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Udine 00269390308, iscritto all'Albo delle Banche al
numero 10640.1 presso la Banca d'Italia, rappresentato da
_____________________________________________ in esecuzione della deliberazione
del Consiglio di Amministrazione di data __________ 2016, che si allega “sub A”.--
LE PARTI PREMETTONO CHE: ------------------------------------------------------
• l’articolo 15, comma 1, lettera c) della legge regionale 1/2016 individua l’edilizia
agevolata tra le azioni prioritarie attraverso le quali la Regione attua il Programma
delle politiche abitative di cui all’articolo 4 della legge medesima;-------------------
• l’articolo 18, comma 1, della legge regionale 1/2016 individua l’azione
dell’edilizia agevolata quale azione finalizzata alla realizzazione di interventi attuati
da parte dei privati cittadini, a condizioni di mercato, diretti al recupero o
all’acquisto con contestuale recupero, della prima casa di abitazione;---------------
• il Regolamento, in esecuzione dell’articolo 12, comma 1, della legge regionale
3
1/2016, ha disciplinato l’azione dell’edilizia agevolata, che prevede tra l’altro le
caratteristiche delle iniziative e degli interventi oggetto di agevolazione, i requisiti
dei beneficiari, le tipologie e misure delle agevolazioni, i criteri e le modalità per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni e gli obblighi in capo ai beneficiari
delle stesse;-----------------------------------------------------------------------------
• l’articolo 18, comma 3, della legge regionale 1/2016 autorizza la Regione a
delegare la gestione degli incentivi per l’edilizia agevolata a Banca Mediocredito e
stipulare con la stessa apposita convenzione al fine di disciplinare i conseguenti
rapporti;---------------------------------------------------------------------------------
• la Giunta regionale con deliberazione n. ____ del __________ 2016, ha ritenuto
opportuno ed idoneo avvalersi della facoltà sopra indicata e ha delegato la
gestione degli incentivi per l’edilizia agevolata a Banca Mediocredito, pur
mantenendo in capo alle strutture regionali competenti oltre alla vigilanza sulla
corretta attuazione della materia contributiva delegata anche le attività di
programmazione, indirizzo e ripartizione delle risorse finanziarie, controllo e
monitoraggio;-------------------------------------------------------------------------
• l’articolo 34 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) autorizza per lo
svolgimento dell’istruttoria dei procedimenti contributivi la stipula di convenzioni
con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e
organizzativi;---------------------------------------------------------------------------
• la Giunta regionale con la già citata deliberazione n. ____ del __________ 2016, in
forza della facoltà sopra indicata al paragrafo precedente, ha ritenuto opportuno e
conveniente delegare, mediante stipula di apposite convenzioni, la funzione di
ricevimento delle domande di contributo per l’edilizia agevolata alle Banche
4
iscritte all’Albo ex articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in quanto Enti in possesso
di requisiti professionali e organizzativi, la cui capillare presenza sul territorio
regionale agevola l’utenza, pur riservandosi la facoltà di estendere
successivamente tale funzione anche a enti pubblici; --------------------------------
• la Regione ha predisposto tramite l’INSIEL S.p.A. un sistema informativo
dedicato, di seguito denominato “sistema”, con il quale viene supportata l’attività
di acquisizione della domanda da parte delle Banche che a tal fine si
convenzioneranno, e degli altri Enti pubblici che a tale funzione potranno essere
dalla Regione individuati;-------------------------------------------------------------
• il nuovo sistema informativo di acquisizione della domanda di contributo di cui
all’edilizia agevolata di cui all’art. 18 della legge regionale 1/2016 prevede che i
dati della domanda da acquisire da parte degli enti convenzionati fanno
riferimento a quelli anagrafici dei richiedenti (nome, cognome, codice fiscale, data
e luogo di nascita), all’importo del contributo richiesto (comprensivo anche
dell’eventuale maggiorazione), al Comune sede dell’iniziativa, agli identificativi
catastali o tavolari o descrittivi dell’alloggio, al tipo di iniziativa che i richiedenti il
contributo intendono realizzare (tramite semplice evidenza di campo già
indicativo) all’importo del costo presunto dell’iniziativa da realizzare;----------------
• che pertanto non viene richiesta agli enti convenzionati per l’acquisizione delle
domande nel sistema informativo, alcuna istruttoria sui dati dichiarati dai titolari
delle domande in relazione sia ai dati oggetto di acquisizione informatica sia ai
requisiti soggettivi dei richiedenti i contributi o oggettivi relativi agli immobili
oggetto delle iniziative;---------------------------------------------------------------
• con deliberazione della Giunta regionale n. 2646 del 29 dicembre 2015 è stato
5
approvato il Bilancio finanziario gestionale 2016 che comprende, tra l’altro, il
programma per gli interventi per il diritto alla casa di competenza del Servizio
Edilizia della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio;----------------------------
• con la citata deliberazione della Giunta regionale n. ____ del __________ 2016 è
stato anche approvato lo schema della presente convenzione ed è stato
autorizzato il Direttore pro-tempore del Servizio edilizia alla stipula del relativo
contratto;-----------------------------------------------------------------------------
Tutto ciò premesso e considerato, e nel concordare che le premesse sopra citate
formano parte integrante della presente convenzione, tra la Regione e Banca
Mediocredito si conviene e si stipula quanto segue: ---------------------------------
------------------------------------ ARTICOLO 1 -------------------------------------
---------------------- (Rinvio alle norme del regolamento) -----------------------
1. Le parti dichiarano di conoscere il regolamento di esecuzione dell'articolo 18
della legge regionale 1/2016 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 144 del 13 luglio 2016.-----
2. Qualora dovessero intervenire modifiche di carattere non sostanziale al
Regolamento, le stesse verranno recepite quale parte integrante della presente
convenzione mediante accordo fra le parti espresso con apposita comunicazione
scritta. --------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ ARTICOLO 2 -------------------------------------
--------------------------- (Oggetto della convenzione) ---------------------------
1. Con la presente convenzione la Regione, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della
legge regionale 1/2016, delega a Banca Mediocredito, disciplinandone i
conseguenti rapporti, la gestione degli incentivi di edilizia agevolata previsti
dall'articolo 18 della legge regionale 1/2016, finalizzati alla realizzazione di
6
interventi edilizi attuati da privati cittadini a condizioni di mercato, diretti al
recupero o all’acquisto con contestuale recupero di alloggi da destinare a prima
casa di abitazione. ----------------------------------------------------------------------
2. Banca Mediocredito attuerà i propri interventi quale mandatario munito di
rappresentanza ai sensi dell’articolo 1704 del codice civile e con la diligenza di cui
all’articolo 1710 del medesimo codice. In particolare è delegata e a carico di Banca
Mediocredito la gestione dei seguenti adempimenti nell’ambito del procedimento
amministrativo valutativo a sportello - ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso) - previsto all’articolo 11 del
Regolamento:-------------------------------------------------------------------------
a) raccolta delle domande di contributo presentate presso gli enti convenzionati di
cui all'articolo 3;------------------------------------------------------------------------
b) acquisizione nel sistema informativo di cui all’articolo 4 punto 3, realizzato da
Banca Mediocredito, dei dati e delle dichiarazioni indicate in domanda, non già
registrati dagli enti convenzionati ai sensi dell’articolo 3 nel “sistema” messo a
disposizione dalla Regione;----------------------------------------------------------
c) istruttoria delle domande di contributo, anche per quanto attiene
all'accertamento dei requisiti soggettivi dei richiedenti ed oggettivi
dell'intervento;-------------------------------------------------------------------------
d) concessione, determinazione dei contributi e conseguente erogazione dei
relativi importi;-------------------------------------------------------------------------
e) verifica di ottemperanza agli obblighi posti in capo ai beneficiari; ----------------
f) qualsiasi altra attività necessaria alla gestione del canale contributivo, compresa
l’eventuale adozione di provvedimenti di diniego e archiviazione delle domande
7
nonché di subentro, revoca, decadenza e annullamento anche in autotutela degli
atti di concessione, determinazione ed erogazione dei contributi, con esclusione di
quelle di competenza della Regione e degli enti convenzionati per l’acquisizione
delle domande.-------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------ARTICOLO 3--------------------------------------
-----------------------------(Convenzioni con altri enti)-----------------------------
1. L’attività connessa alla fase di ricezione della domanda di contributo, e
all’inserimento nel “sistema” dei dati previsti, viene svolta dalle banche iscritte
all’Albo ex articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia), e dagli altri Enti pubblici che a tale
funzione dalla Regione potranno essere individuati, previa stipula con la Regione
delle specifiche convenzioni, sulla base dello schema approvato dalla Giunta
regionale, in quanto enti in possesso di necessari requisiti professionali e
organizzativi, la cui capillare presenza sul territorio regionale agevola l’utenza;------
2. A tal fine la Regione provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione
e sul sito web istituzionale della Regione apposito avviso al fine di rendere nota
agli enti che ne fossero interessati la possibilità di convenzionarsi onde definire le
modalità e le tecniche operative che devono essere osservate nella gestione delle
funzioni attribuite.--------------------------------------------------------------------
3. La Regione si impegna a rendere nota la denominazione degli enti convenzionati
con appositi comunicati da diffondersi mediante i principali organi di informazione
a livello regionale e mediante il sito web istituzionale.--------------------------------
--------------------------------------ARTICOLO 4--------------------------------------
-------------------------(Sistemi informativi di supporto)--------------------------
1. L'attuazione e la gestione dei procedimenti relativi alla ricezione, alla
8
registrazione delle domande di cui agli articoli 12 e 13 del Regolamento vengono
supportate dal sistema realizzato dal concessionario informativo della Regione e
dalla stessa messo a disposizione di Banca Mediocredito e degli enti
convenzionati.---------------------------------------------------------------------------
2. Il sistema informativo di cui al punto 1, in applicazione di quanto disposto
dall’articolo 13 del Regolamento, registra la domanda di contributo assegnando
ad ognuna un numero identificativo progressivo.------------------------------------
3. L’acquisizione dei dati e delle dichiarazioni presenti nelle domande e non già
oggetto di registrazione nel sistema informativo di cui al primo comma,
l’attuazione e la gestione delle restanti fasi procedimentali del canale contributivo
vengono supportate da un sistema informativo realizzato da Banca Mediocredito
in ambiente proprio che dovrà interfacciarsi con il sistema messo a disposizione
dalla Regione tramite invio di dati con modalità e periodicità che saranno definite
con scambio di corrispondenza.--------------------------------------------------------
4. La Regione e Banca Mediocredito assicurano la piena funzionalità e
completezza dei sistemi informativi onde garantire la gestione dell’intero
procedimento previsto dal regolamento e la completa evidenza degli elementi
soggettivi, oggettivi e propri riferiti ai singoli rapporti contributivi. ------------------
-------------------------------------ARTICOLO 5---------------------------------------
----------------------(Modalità di inoltro delle comunicazioni)--------------------
1. Le comunicazioni e i provvedimenti di cui al Regolamento sono trasmessi ai
richiedenti/beneficiari dei contributi a mezzo lettera raccomandata A.R., fatta
salva la facoltà per Banca Mediocredito di utilizzare la Posta Elettronica Certificata
relativamente a tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta e che abbiano
preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.------
9
2. Banca Mediocredito può trasmettere le comunicazioni e i provvedimenti di cui al
Regolamento ai professionisti, ai Comuni, alle altre Amministrazioni e Enti pubblici
via P.E.C. ai sensi del DPR 68 del 11/02/2005 (Regolamento recante disposizioni
per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge
16 gennaio 2003, n. 3.).---------------------------------------------------------------
--------------------------------------ARTICOLO 6--------------------------------------
-------------------------(Determinazione degli stanziamenti)----------------------
1. La Giunta regionale tramite il Piano annuale di attuazione di cui all’articolo 4
della legge regionale 1/2016 ripartisce la quota annuale dei finanziamenti
stanziati dalla legge regionale di stabilità, o leggi alla stessa collegate, per il
perseguimento delle politiche abitative regionali, assegnando le risorse da
destinare all’azione dell’edilizia agevolata suddividendole tra le iniziative di
acquisto e contestuale recupero di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) e le
iniziative di recupero di cui all’articolo 3 comma 1 lettera b) del Regolamento. Le
domande sono ammesse a contributo fino a concorrenza delle risorse di volta in
volta assegnate.----------------------------------------------------------------------
2. Lo stanziamento annuo deliberato potrà essere oggetto di rideterminazione nel
corso dell'esercizio finanziario.-------------------------------------------------------
---------------------------------------ARTICOLO 7-------------------------------------
-----------------------------(Gestione degli stanziamenti)--------------------------
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge regionale 1/2016
trasferisce a Banca Mediocredito le risorse necessarie alla gestione dei contributi,
con accredito in uno o più conti corrente dedicati aperti da Banca Mediocredito
nella propria contabilità e intestati a “Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia –
Contributi legge regionale 1/2016, articolo 18”. -------------------------------------
10
2. Su tali conti verranno effettuate da Banca Mediocredito tutte le operazioni
attinenti la gestione dei contributi di cui all’articolo 18 della legge regionale
1/2016, compresi i prelevamenti finalizzati all’erogazione dei contributi ai
beneficiari e alla restituzione alla Regione dei contributi non spettanti ai
beneficiari ovvero recuperati a seguito di provvedimenti di revoca.------------------
3. Sulle eventuali giacenze dei predetti conti, determinate dalle valute di addebito
e di accredito dei relativi movimenti, matura un interesse semplice al tasso
praticato tempo per tempo dal Tesoriere regionale con conteggio dei giorni
secondo l’anno civile (365/365), al lordo della ritenuta fiscale. La Regione notifica
formalmente a Banca Mediocredito l’entità di detto tasso d’interesse nonché le
eventuali variazioni e la decorrenza delle stesse. -------------------------------------
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno e sino alla completa naturale definizione dei
procedimenti Banca Mediocredito riconosce alla Regione, al netto della ritenuta
fiscale, gli interessi sulle giacenze dei fondi calcolati dall’1 gennaio al 31 dicembre
dell’esercizio precedente. ------------------------------------------------------------
5. Entro il 31 marzo di ogni anno Banca Mediocredito notifica alla Regione il
conseguente ammontare degli interessi maturati ed i relativi elementi di calcolo. --
--------------------------------------ARTICOLO 8--------------------------------------
---------------------(Presentazione delle domande di contributo)----------------
1. Gli incentivi di edilizia agevolata oggetto della presente convenzione sono
concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell’articolo 36, comma
4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso). -------------------------------
2. Le domande di contributo sono presentate da parte dei privati durante tutto
l'anno. Le domande, in regola con la normativa fiscale sul bollo, devono essere
11
redatte utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Regione e presentate a
mano ad uno degli enti di cui all’articolo 3. ------------------------------------------
3. Ogni domanda presentata viene acquisita immediatamente in via telematica da
parte degli enti convenzionati nel “sistema” realizzato dal concessionario
informativo regionale e al richiedente viene consegnata la ricevuta di
presentazione dalla quale risulta, tra l'altro, il numero identificativo progressivo
attribuito alla domanda.---------------------------------------------------------------
4. Il “sistema” informativo di acquisizione della domanda prevede l’inserimento da
parte degli enti convenzionati dei dati anagrafici dei richiedenti (nome, cognome,
data e luogo di nascita), del loro codice fiscale, dell’importo del contributo richiesto
(comprensivo anche dell’eventuale maggiorazione), del Comune sede
dell’iniziativa, degli identificativi catastali o tavolari o descrittivi dell’alloggio, del
tipo di iniziativa che i richiedenti il contributo intendono realizzare (tramite
semplice evidenza di campo già indicativo) dell’importo del costo presunto
dell’iniziativa da realizzare;------------------------------------------------------------
5. Per lo svolgimento dell’attività di acquisizione delle domande nel sistema
informativo non viene richiesta agli enti convenzionati alcuna istruttoria sui dati
dichiarati dai titolari delle domande in relazione sia ai dati oggetto di acquisizione
informatica sia ai requisiti soggettivi dei richiedenti i contributi o oggettivi relativi
agli immobili oggetto delle iniziative;-------------------------------------------------
6. La data di registrazione informatica della domanda coincide con quella della sua
presentazione. Unitamente alla domanda, il richiedente presenta fotocopia del
codice fiscale e di un documento d’identità valido, nonché dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Disposizioni
12
legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante il possesso
dei requisiti soggettivi dei richiedenti. Sia la domanda sia la dichiarazione resa ai
sensi del DPR 445/2000 devono essere debitamente sottoscritte. La non
sottoscrizione è di per sé causa di inaccoglibilità della domanda che viene
restituita brevi manu al richiedente. --------------------------------------------------
7. Le domande presentate ed acquisite in detto “sistema” da parte degli enti
convenzionati sono dagli stessi trasmesse e devono pervenire a Banca
Mediocredito entro 7 (sette) giorni dalla loro ricezione per il proseguimento
dell’iter istruttorio.----------------------------------------------------------------------
8. La Giunta regionale, sulla base delle determinazioni assunte nel Piano annuale
approvato ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 1/2016 ovvero qualora
l’importo complessivo dei contributi richiesti dalle domande non ancora ammesse
a finanziamento supera di due volte le risorse assegnate nell’anno, può con atto
motivato sospendere la presentazione delle domande fino a diversa nuova
determinazione. Tale determinazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione e sul sito web istituzionale della Regione. Con medesima modalità viene
comunicato il riavvio nella facoltà di presentazione delle domande.-----------------
--------------------------------------ARTICOLO 9--------------------------------------
-------------------(Ammissione a finanziamento delle domande)-----------------
1. Le domande di contributo presentate e registrate nel sistema informativo sono
ammesse a contributo con atto di prenotazione in base all’ordine cronologico di
registrazione delle stesse e fino a concorrenza delle risorse di volta in volta
assegnate con il Piano annuale di cui all’articolo 4 della legge regionale 1/2016
rispettivamente alle iniziative di acquisto e contestuale recupero di cui all’articolo
4 del regolamento e alle iniziative di recupero di cui agli articoli 5 e 6 del
13
regolamento.----------------------------------------------------------------------------
2. Con successivo provvedimento la Regione impegna le medesime risorse a
favore di Banca Mediocredito.---------------------------------------------------------
3. Qualora, a causa del numero delle prenotazioni precedenti, le risorse assegnate
non consentano la copertura finanziaria di tutte le domande presentate, la
domanda non coperta interamente resta inserita nel Sistema e partecipa alle
seguenti ammissioni a finanziamento. ------------------------------------------------
------------------------------------ARTICOLO 10--------------------------------------
---------------------------(Concessione dei contributi)------------------------------
1. Banca Mediocredito procede al completamento dell'acquisizione nel sistema di
cui all’articolo 4 comma 3 dei dati e delle dichiarazioni presenti nelle domande già
presentate e registrate nel sistema informativo regionale. ---------------------------
2. Banca Mediocredito comunica con le modalità indicate all’articolo 5
l’ammissione a finanziamento e invita alla presentazione entro il termine
perentorio della documentazione prevista dall’articolo 16 del Regolamento.--------
3. Banca Mediocredito verifica la documentazione prodotta dall'interessato ai
sensi dell'articolo 16 del Regolamento nonché la corrispondenza della stessa con i
dati indicati nella domanda e provvede entro i termini e con le modalità di cui
all’articolo 17 del Regolamento alla concessione del contributo ovvero all’avvio
della procedura di diniego con conseguente archiviazione. --------------------------
4. Nel caso in cui, dalle documentazioni prodotte risulti un ammontare della spesa
sostenuta inferiore a quello richiesto dall’articolo 7, comma 4, del regolamento,
Banca Mediocredito provvede all’avvio della procedura di diniego con conseguente
archiviazione.----------------------------------------------------------------------------
14
-------------------------------------ARTICOLO 11-------------------------------------
-------------------(Determinazione ed erogazione del contributo)----------------
1. Banca Mediocredito verifica la documentazione prodotta dall'interessato ai
sensi dell'articolo 18 del Regolamento nonché la corrispondenza della stessa con i
dati indicati nella domanda e nell'atto di concessione e provvede entro i termini e
con le modalità di cui all’articolo 19 del Regolamento alla determinazione del
contributo ovvero all’avvio della procedura di revoca con conseguente
archiviazione della domanda.-----------------------------------------------------------
2. Nel caso in cui, dalle documentazioni prodotte ai sensi dell’articolo 17 del
Regolamento, risulti un ammontare della spesa sostenuta inferiore a quello
richiesto dall’articolo 7, comma 4, del regolamento, Banca Mediocredito provvede
al diniego del contributo e conseguente archiviazione della domanda ovvero
all’avvio della procedura di revoca del contributo con conseguente archiviazione
della domanda.-------------------------------------------------------------------------
3. A seguito del trasferimento dei fondi operato dalla Regione, con le modalità di
cui all’articolo 7 (Gestione degli stanziamenti) e sulla base delle richieste di cui
all’articolo 16 (Conferimento dei contributi), Banca Mediocredito provvede
all’erogazione del contributo mediante accreditamento su conto corrente bancario
o postale indicato dal beneficiario.-----------------------------------------------------
-------------------------------------ARTICOLO 12-------------------------------------
-------------------(Controlli e verifiche di Banca Mediocredito)-------------------
1. Al fine di attuare la vigilanza prevista dall’articolo 25 del Regolamento, Banca
Mediocredito effettua controlli e verifiche, anche a campione, nei confronti dei
beneficiari sulla sussistenza dei requisiti sia soggettivi sia oggettivi previsti dal
Regolamento, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite nel rispetto di
15
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, e sull’osservanza degli obblighi previsti dalla legge regionale 1/2016 e dalla
disciplina di settore.--------------------------------------------------------------------
2. I controlli e verifiche dovranno riguardare una percentuale di pratiche non
inferiore al 5% (cinque %) di tutte quelle istruite nell'anno, scelte utilizzando il
metodo del sorteggio. -----------------------------------------------------------------
3. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli allo scopo di
verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi posti in
capo ai beneficiari e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai
beneficiari.------------------------------------------------------------------------------
4. Banca Mediocredito acquisisce d’ufficio, per il tramite della Regione se
necessario, le informazioni utili disponibili presso altre pubbliche amministrazioni.
A tal fine Banca Mediocredito può avvalersi di eventuali specifici atti d’intesa
sottoscritti dalla Regione con tali pubbliche amministrazioni ovvero con altre
autorità competenti in materia di pubblica vigilanza.---------------------------------
------------------------------------ARTICOLO 13--------------------------------------
----------------------(Contenzioso in sede giurisdizionale)-------------------------
1. Per i rapporti contributivi attuati in forza del presente atto convenzionale, in
tutti i casi di contenzioso giurisdizionale determinati da diniego e archiviazione
della domanda di contributo e/o da revoca e/o decadenza e/o annullamento in
autotutela del provvedimento di concessione e/o determinazione e/o erogazione
del contributo stesso e/o da qualunque altra causa, ivi compresi quelli avviati con
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, la costituzione in giudizio
sarà a carico della Regione. Nei provvedimenti emessi da Banca Mediocredito deve
essere precisato che la legittimazione passiva in caso di giudizio spetta
16
esclusivamente alla Regione.-----------------------------------------------------------
2. La costituzione in giudizio avverrà come di seguito: -------------------------------
a) in caso di notifica dell’atto introduttivo del giudizio alla sola Regione, alla
costituzione e difesa in giudizio provvederà la Regione stessa a sua esclusiva cura
e spese; ---------------------------------------------------------------------------------
b) in caso di notifica dell’atto introduttivo del giudizio alla sola Banca Mediocredito
questa all’atto di costituzione e difesa in giudizio, oltre a svolgere le difese ritenute
più opportune, se consentito dal rito, eccepirà il difetto di legittimazione passiva e
notizierà entro il termine sotto indicato la Regione, che interverrà nel giudizio civile
chiedendo l’estromissione di Banca Mediocredito; pur in mancanza di domanda di
manleva e/o di chiamata in garanzia da parte di Banca Mediocredito, la Regione
rimborserà le spese legali effettivamente sostenute dalla medesima Banca
Mediocredito entro il limite massimo dei compensi medi di cui al decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014. Fermo restando quanto
disposto dall’art. 24 e pur in mancanza di domanda di manleva e/o di chiamata in
garanzia da parte di Banca Mediocredito, la stessa sarà tenuta indenne e/o
manlevata e/o risarcita e/o rimborsata dalla Regione da ogni conseguenza
patrimoniale negativa ad essa eventualmente derivante dalle domande proposte
dall’attore-ricorrente. Banca Mediocredito con urgenza ed entro dieci giorni
lavorativi dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio, lo trasmetterà in copia
all’Avvocatura della Regione, anticipatamente in via telematica;---------------------
c) in caso di notifica dell’atto introduttivo del giudizio sia alla Regione che a Banca
Mediocredito, alla costituzione e difesa in giudizio provvederà esclusivamente la
Regione. Peraltro, ogniqualvolta vengano proposte domande anche nei confronti
di Banca Mediocredito (ivi compresa la domanda di rifusione delle spese legali),
17
quest’ultima avrà facoltà di costituirsi in giudizio a propria cura e spese. Salvo che
per le spese legali eventualmente sostenute per la propria costituzione in giudizio,
fermo restando quanto disposto all’art. 24 e pur in mancanza di domanda di
manleva e/o di chiamata in garanzia da parte di Banca Mediocredito, la stessa
sarà tenuta indenne e/o manlevata e/o risarcita e/o rimborsata dalla Regione da
ogni conseguenza patrimoniale negativa ad essa eventualmente derivante dalle
domande proposte dall’attore-ricorrente.---------------------------------------------
3. Resta ferma ogni possibile rivalsa da parte della Regione per spese legali
sostenute a causa del non corretto e puntuale espletamento delle attività
costituenti la gestione oggetto della presente convenzione come segnatamente
indicate all’articolo 24. -----------------------------------------------------------------
4. Banca Mediocredito si impegna a trasmettere al Servizio Edilizia della Direzione
centrale Infrastrutture e Territorio della Regione entro 30 (trenta) giorni dalla
notifica dell’atto introduttivo del giudizio ogni atto, documento e notizia utili alla
difesa in giudizio. In caso di azione con richiesta di sospensiva e/o cautelare i
termini di cui sopra sono ridotti a giorni 10 (dieci). ------------------------------------
5. Ciascuna parte si obbliga a trasmettere all’altra che non si sia costituita in
giudizio, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, ogni sentenza nonché ogni altro
provvedimento avente natura cautelare e/o passibile di esecuzione forzata e/o
che definisca il giudizio.---------------------------------------------------------------
6. Ciascuna parte si obbliga a trasmettere all’altra entro 60 (sessanta) giorni dal
ricevimento, ogni atto, verbale, sentenza o decreto di Tribunale o di autorità di
pubblica vigilanza che a seguito dell’esercizio delle funzioni di polizia economico
finanziaria riconosciute dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68
(Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo
18
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78) a tutela del bilancio pubblico delle Regioni,
degli Enti locali e dell’Unione europea hanno implicazioni sui rapporti contributivi.-
-----------------------------------ARTICOLO 14---------------------------------------
---------------------(Recupero di contributi non spettanti)------------------------
1. In caso di contributo revocato già trasferito da Regione a Banca Mediocredito ai
sensi dell’articolo 16 ovvero già erogato da Banca Mediocredito al beneficiario ma
non spettante, l’importo viene restituito alla Regione maggiorato, se dovuti, degli
interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7.
2. Il rimborso alla Regione dovrà avvenire rispettivamente con valuta
corrispondente alla data di trasferimento da Regione a Banca Mediocredito dello
stanziamento medesimo ovvero con valuta corrispondente alla data di
restituzione del beneficiario. Gli importi sono restituiti con le modalità indicate
all’articolo 7. ----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ ARTICOLO 15--------------------------------------
-------------------------------(Recupero dei crediti)----------------------------------
1. In caso di mancato pagamento da parte dei beneficiari entro i termini assegnati
di somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca e/o decadenza e/o
annullamento in autotutela del contributo, Banca Mediocredito trasmette al
debitore un ulteriore invito di pagamento e, qualora anche a tale invito non venga
data ottemperanza, trasmette entro 60 (sessanta giorni) all’Avvocatura della
Regione gli elementi per l’avvio della procedura di recupero del credito, dandone
notizia alla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio. ----------------------------
2. Le pratiche sono corredate da documentazione e notizie utili ad attestare la
situazione patrimoniale–reddituale del debitore ottenute con strumenti e
procedure normalmente utilizzate da Banca Mediocredito per il recupero dei propri
19
crediti. ----------------------------------------------------------------------------------
3. La Regione procederà al recupero del credito chiedendo al debitore che gli
importi vengano versati direttamente all’Amministrazione regionale. ---------------
4. In caso di richiesta di rateazione presentata dal debitore, Banca Mediocredito
trasmette entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione completa la
pratica, unitamente alla documentazione e alle notizie presentate dal debitore per
attestare la propria situazione patrimoniale, all’Avvocatura Regionale per il parere
di competenza, dandone notizia alla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio.-
------------------------------------ARTICOLO 16--------------------------------------
--------------------------(Conferimento dei contributi)-----------------------------
1. Banca Mediocredito trasmette alla Regione la richiesta di liquidazione per i
rapporti contributivi attuati in forza del presente atto convenzionale, ordinati per
provvedimento regionale di ammissione a finanziamento delle singole domande e
con specificati il numero di domanda, i nominativi dei beneficiari, la data di
determinazione e l’entità del contributo oltre all’eventuale maggiorazione in
relazione alle disposizioni regolamentari.----------------------------------------------
2. La richiesta deve pervenire entro le seguenti scadenze:----------------------------
- 15 (quindici) marzo, relativamente alle determinazioni di contributo avvenute nei
precedenti mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio;-------------------------
- 15 (quindici) luglio, relativamente alle determinazioni di contributo avvenute nei
precedenti mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;-----------------------------------
- 15 (quindici) novembre, relativamente alle determinazioni di contributo avvenute
nei precedenti mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre.---------------------------
3. Sulla base di dette richieste, la Regione trasferisce a Banca Mediocredito entro il
31 (trentuno) dicembre dell’anno corrispondente a quello in cui è stata richiesta la
20
liquidazione, l’importo del contributo definito ai sensi dell’articolo 7 del
regolamento, e l’eventuale maggiorazione di cui all’articolo 8 del regolamento
stesso; ----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ARTICOLO 17--------------------------------------
---------------------------(Erogazione dei contributi)--------------------------------
1. I contributi sono prelevati dai conti di cui all’articolo 7 e sono erogati al
beneficiario con riferimento ai contributi determinati ai sensi dell’articolo 19 del
Regolamento mediante accredito sul conto corrente bancario o postale, indicato
dal beneficiario stesso, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione dei fondi
trasferiti dalla Regione a Banca Mediocredito. ----------------------------------------
------------------------------------ARTICOLO 18--------------------------------------
---------------(Condizioni imposte dal Patto di Stabilità interno)----------------
1. Quanto previsto dall’articolo 16 per il conferimento dei contributi è comunque
subordinato alla limitazione dei flussi di cassa derivanti dai limiti di disponibilità di
bilancio correlati al rispetto del patto di stabilità e di crescita per l’esercizio
finanziario di riferimento. -----------------------------------------------------------
2. Nei provvedimenti di concessione e determinazione dei contributi verrà inserita
apposita clausola di “salvaguardia” in forza della quale l’erogazione dei contributi
stessi è subordinata alle disponibilità finanziarie messe a disposizione di Banca
Mediocredito con i flussi di cassa derivanti dai limiti di disponibilità di bilancio
correlati al rispetto del patto di stabilità e di crescita per l’esercizio finanziario di
riferimento. -------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ARTICOLO 19--------------------------------------
--------------------------(Procedure di rendicontazione)----------------------------
1. Al fine di consentire alla Regione la verifica sull'andamento degli interventi
21
agevolativi, Banca Mediocredito trasmetterà alla Direzione centrale Infrastrutture
e Territorio - Servizio Edilizia, entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno e con
riferimento al 31 (trentuno) dicembre precedente, anche mediante utilizzo di ausili
di tipo informativo, un rendiconto della gestione consistente in:---------------------
a) un prospetto evidenziante gli importi complessivi delle concessioni disposte
nell'anno;--------------------------------------------------------------------------------
b) un prospetto evidenziante gli importi complessivi delle determinazioni disposte
nell’anno; -------------------------------------------------------------------------------
c) un prospetto evidenziante l'utilizzo dei fondi conferiti dalla Regione con indicati,
relativamente all’anno precedente e alle singole posizioni contributive: i dati
anagrafici dei beneficiari, il tipo di intervento, l'importo del contributo determinato
e l’importo erogato; --------------------------------------------------------------------
d) un prospetto evidenziante le pratiche archiviate ovvero revocate nell’anno con
indicazione della fase procedimentale che le ha interessate e dei relativi importi di
contributi non più spettanti; -----------------------------------------------------------
e) un prospetto evidenziante gli importi complessivi annui restituiti alla Regione a
seguito di revoche di contributo; ------------------------------------------------------
f) un prospetto evidenziante gli importi complessivi annui relativi a contributi
oggetto di successione nell’immobile e trasferimento del contributo, ai sensi degli
articoli 22 e 23 del Regolamento; ------------------------------------------------------
g) un prospetto evidenziante il corrispettivo di cui all’articolo 22 con l’indicazione
dell'importo e degli elementi di calcolo. -----------------------------------------------
2. Banca Mediocredito si impegna inoltre a trasmettere al Servizio Edilizia, entro il
mese di marzo di ogni anno, l’elenco delle pratiche revocate, ordinate per anno di
revoca, per le quali al 31 dicembre dell’anno precedente risulta ancora non
22
restituita, anche parzialmente da parte del beneficiario, la somma dovuta,
specificando per ogni pratica gli importi da restituire e quelli già restituiti, le
eventuali concessioni di restituzioni in forma rateale e riscontro dei relativi rientri,
l’evidenza delle posizioni inviate all’Avvocatura della Regione per il recupero del
credito, le segnalazioni dei crediti di dubbia o difficile esazione o inesigibili
secondo l’articolo 55 della legge regionale 7/2000 ed i crediti di modico valore
rinunciati secondo l’articolo 56 della legge regionale 7/2000. -----------------------
-------------------------------------ARTICOLO 20-------------------------------------
----------(Competenza della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio)---
1. La vigilanza in ordine al corretto adempimento delle prescrizioni convenzionali
ed alla corretta attuazione della materia contributiva è esercitata dalla Direzione
centrale Infrastrutture e Territorio – Area Interventi a favore del Territorio, Servizio
Edilizia, avvalendosi anche della possibilità di effettuare eventuali visite presso i
locali di Banca Mediocredito -----------------------------------------------------------
2. Banca Mediocredito si impegna a consentire l'accesso presso la propria sede e
le proprie dipendenze ai funzionari regionali per l'esercizio delle funzioni di
controllo di cui sopra. ------------------------------------------------------------------
3. Gli indirizzi forniti dalla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio - Area
Interventi a favore del Territorio, Servizio Edilizia in merito alla corretta attuazione
della materia contributiva a seguito di espressi quesiti, sia di carattere generale
che relativamente a casi particolari, posti da Banca Mediocredito, dovranno essere
formulati entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dei quesiti
medesimi. ------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------ARTICOLO 21---------------------------------------
----------------------------(Attività di monitoraggio)--------------------------------
23
1. Al fine di assicurare il flusso dei dati inerenti le domande ed i relativi
finanziamenti, Banca Mediocredito fornirà alla Direzione centrale Infrastrutture e
Territorio - Servizio Edilizia estrapolazioni di dati. -------------------------------------
2. Banca Mediocredito si impegna altresì a fornire la propria disponibilità ed il
proprio supporto tecnico per la realizzazione di studi e analisi sulle informazioni
trattate.---------------------------------------------------------------------------------
3. Le modalità e le tipologie di tali monitoraggi saranno definite mediante
apposita corrispondenza tra le parti. --------------------------------------------------
------------------------------------ARTICOLO 22--------------------------------------
-----------------(Corrispettivo a favore di Banca Mediocredito)------------------
1. Per gli adempimenti e le funzioni affidate dalla Regione con la presente
convenzione, è riconosciuto a Banca Mediocredito un corrispettivo, a copertura di
tutti gli adempimenti e le funzioni da porre in essere sino alla completa naturale
estinzione di ogni singolo rapporto contributivo, pari a ------------------------------
a) 300 (trecento) euro per ogni pratica che concluderà l’iter agevolativo
antecedentemente alla determinazione del contributo; ------------------------------
b) 390 (trecentonovanta) euro per ogni pratica con provvedimento di
determinazione con erogazione emesso; ---------------------------------------------
c) 390 (trecentonovanta) euro ulteriori agli importi di cui alla lettera a) o b) qualora
vengano emessi, anche nel periodo di vigenza degli obblighi posti in capo ai
beneficiari, provvedimenti di decadenza, trasferimento del contributo o subentro o
rateazione del debito anche a seguito di sentenze giurisdizionali o di accertamenti
da parte di altre autorità competenti in materia di pubblica vigilanza.---------------
2. Gli importi del predetto corrispettivo si intendono al netto dell’Imposta sul
Valore Aggiunto e verranno pagati direttamente dalla Regione a Banca
24
Mediocredito su presentazione di apposita fattura da trasmettere alla Direzione
centrale Infrastrutture e Territorio – Area Interventi a favore del Territorio, Servizio
Edilizia entro il mese di settembre di ogni anno. Il corrispettivo verrà pagato con
cadenza annuale entro il mese di ottobre dell'anno successivo a quello in cui sono
stati emessi i provvedimenti in base ai quali è determinato il corrispettivo stesso.--
3. Per l’attività svolta a fronte della presente convenzione Banca Mediocredito,
anche dopo la scadenza della presente convenzione e/o la sua risoluzione di
diritto, non avrà diritto a corrispettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente
articolo.----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------ARTICOLO 23------------------------------------
--------------------------(Obblighi di Banca Mediocredito)-------------------------
1. Banca Mediocredito è responsabile del corretto e puntuale espletamento delle
attività costituenti la gestione oggetto della presente convenzione e
segnatamente: -------------------------------------------------------------------------
a) del rispetto dei termini e delle modalità procedimentali previsti dal regolamento
e dalla presente convenzione; ---------------------------------------------------------
b) della completezza e della idoneità della documentazione e delle comunicazioni
acquisite in corso di istruttoria, nonché in sede di verifiche e controlli di cui
all'articolo 12; ---------------------------------------------------------------------------
c) del tempestivo accreditamento dei contributi ai beneficiari; ----------------------
d) della corretta acquisizione dei documenti necessari per l’attività istruttoria o di
controllo, con particolare riguardo alla conservazione in forma unitaria, per
ciascuna domanda di tutta la documentazione prodotta dal beneficiario e
acquisita d'ufficio da Banca Mediocredito; --------------------------------------------
e) della tenuta delle evidenze contabili previste dalla presente convenzione; -------
25
f) del trattamento dei dati personali acquisiti in ragione dei procedimenti in carico
a Banca Mediocredito; -----------------------------------------------------------------
g) del rispetto delle misure minime di sicurezza indicate dal decreto di nomina a
responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 26 ; ---------------
h) della puntuale trasmissione della documentazione elencata all’articolo 19 e
della rendicontazione elencata all'articolo 7. ------------------------------------------
2. Banca Mediocredito è obbligata a portare a termine tutti i procedimenti
amministrativi, ivi comprese le fasi di controllo e di verifica anche a campione del
rispetto degli obblighi gravanti sui beneficiari, riguardanti le domande che saranno
presentate sino alla scadenza della presente convenzione e/o la sua risoluzione di
diritto. -----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ARTICOLO 24--------------------------------------
-----------------------------(Inadempimenti e sanzioni)-----------------------------
1. Il mancato rispetto dei termini convenzionali da parte di Banca Mediocredito
comporta le sanzioni civilistico-risarcitorie o amministrative applicabili, secondo le
regole generali dell’ordinamento, alla presente convenzione. ------------------------
------------------------------------ARTICOLO 25--------------------------------------
-----------------------------(Responsabili del procedimento)-----------------------
1. Per le altre fasi di completamento dell'acquisizione dei dati indicati nelle
domande già presentate presso gli enti convenzionati e dagli stessi acquisite,
nonché di istruttoria, concessione, determinazione, erogazione, diniego,
archiviazione, revoca, successione e trasferimento dei contributi, come pure per i
controlli e le verifiche di cui all'articolo 12 e le attività correlate al contenzioso
giurisprudenziale ovvero alle azioni poste in essere da autorità competenti in
materia di pubblica vigilanza, si conviene che il responsabile del procedimento, ai
26
sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, sia il responsabile dell’unità
organizzativa di Banca Mediocredito alla quale sono attribuite le predette
funzioni.---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------ARTICOLO 26-------------------------------------
-----------------(Responsabili del trattamento dei dati personali)---------------
1. Per le fasi di ricezione, acquisizione nel sistema realizzato dal concessionario
informativo regionale in base alle convenzioni di cui all’articolo 3 delle domande di
contributo e relativi adempimenti, il responsabile del trattamento dei dati
personali è il soggetto individuato con i predetti atti convenzionali. -----------------
2. Per le altre fasi di completamento dell'acquisizione dei dati indicati nelle
domande già presentate presso gli enti convenzionati e dagli stessi acquisite,
nonché d’istruttoria, concessione, determinazione, erogazione, diniego,
archiviazione, revoca, successione, trasferimento dei contributi, come pure per i
controlli e le verifiche di cui all'articolo 12 e le attività correlate al contenzioso
giurisprudenziale ovvero alle azioni poste in essere da autorità competenti in
materia di pubblica vigilanza, il responsabile del trattamento dei dati personali è il
Direttore pro tempore di Banca Mediocredito. ---------------------------------------
3. Con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale Infrastrutture e
Territorio – Area interventi a favore del Territorio, sono nominati i responsabili del
trattamento dei dati personali ed impartite le istruzioni relative alle misure minime
di sicurezza da adottare nella gestione del procedimento di contributo.-------------
-----------------------------------ARTICOLO 27---------------------------------------
---------------(Autenticazione al sistema informativo regionale)----------------
1. La definizione dei profili e delle passwords di accesso al sistema informativo
messo a disposizione dalla Regione a Banca Mediocredito ed agli enti
27
convenzionati di cui all’articolo 3 sarà gestita dal concessionario informativo
regionale, anche tramite il rilascio di opportune transazioni in ambiente web
previste nel progetto esecutivo della procedura di Edilizia agevolata a sportello,
idonee alla definizione di profili ed anche all’acquisizione e gestione delle
passwords stesse. ----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------ARTICOLO 28---------------------------------------
--------( Proprietà dei prodotti software del concessionario informativo------
-------------------- regionale e dei dati - Requisiti tecnici)-------------------------
1. Tutti i prodotti software predisposti ed originati dal concessionario informativo
della Regione per il sistema di propria competenza ed utilizzati da Banca
Mediocredito e dagli enti convenzionati durante il periodo di efficacia della
presente convenzione, inclusi i programmi e la manualistica fornita in dotazione,
rimangono di proprietà della Regione. ------------------------------------------------
2. La manutenzione relativa ai prodotti sopra menzionati viene fornita a Banca
Mediocredito e agli enti convenzionati dal concessionario informativo medesimo,
in conformità a quanto previsto dagli atti convenzionali disciplinanti i rapporti tra
la Regione ed il soggetto predetto. ----------------------------------------------------
3. I dati contenuti nel data base del predetto sistema sono di proprietà esclusiva
della Regione e, come tali, messi a disposizione di Banca Mediocredito e degli enti
convenzionati al fine di svolgere le attività previste dai rispettivi atti convenzionali.
4. Banca Mediocredito e gli enti convenzionati dovranno dotarsi degli strumenti
minimi hardware e software, le cui caratteristiche saranno loro comunicate a
mezzo corrispondenza, necessarie a supportare il sistema. --------------------------
-------------------------------------ARTICOLO 29-------------------------------------
---------------------------------(Rinvio a normativa)---------------------------------
28
1. Per quanto non specificatamente stabilito con il presente atto, si fa rinvio alle
disposizioni contenute nella legislazione regionale o nazionale di settore, nonché
alle norme del codice civile che regolano il contratto di mandato, in quanto
applicabili. ------------------------------------------------------------------------------
2. Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dalla presente convenzione si
intende effettuato al testo vigente dei medesimi al momento dell'applicazione
delle clausole. --------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ARTICOLO 30--------------------------------------
--------------------------(Contenzioso e foro competente)-------------------------
1. Per ogni controversia, non risolvibile in via amministrativa, che dovesse sorgere
in ordine alla presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di
Trieste.----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------ARTICOLO 31---------------------------------------
----------------------(Durata e decorrenza della convenzione)---------------------
1. La presente convenzione – che nel rispetto della facoltà conferita dall’articolo
18 della legge regionale 1/2016 disciplina i rapporti e le prestazioni in relazione
alle fasi del procedimento amministrativo delle agevolazioni previste all’articolo 15
comma 1 lettera x) e all’articolo 18 della legge regionale 1/2016 – resta in vigore
fino alla definizione dei procedimenti amministrativi riguardanti le domande che
saranno presentate dalla data di avvio del canale contributivo, come determinato
con deliberazione della Giunta regionale, entro i successivi dieci anni ovvero entro
altra diversa data qualora l’Amministrazione regionale intendesse proseguire dopo
tale data ovvero concludere anticipatamente il canale agevolativo. -----------------
2. Il termine iniziale di efficacia della presente convenzione è fissato nella data del
9 gennaio 2017. ------------------------------------------------------------------------
29
-----------------------------------ARTICOLO 32---------------------------------------
-----------------------------(Spese ed oneri fiscali)----------------------------------
1. Le spese inerenti e conseguenti all'attivazione del presente atto convenzionale
aggiuntivo, comprese quelle della registrazione fiscale, rimangono a carico di
Banca Mediocredito. ------------------------------------------------------------------
----------------------------------ARTICOLO 33----------------------------------------
-------------------------------------(Validità)------------------------------------------
1. Il presente atto convenzionale è esecutivo per entrambe le parti dal momento
della sua sottoscrizione. ---------------------------------------------------------------
-----------------------------------ARTICOLO 34---------------------------------------
------------------------(Espressa approvazione clausole)---------------------------
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, le parti contraenti
dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 24
(Inadempimenti e sanzioni), 30 (Contenzioso e foro competente) e 31 (Durata e
decorrenza della convenzione). --------------------------------------------------------
-----------------------------------ARTICOLO 35---------------------------------------
----------------------------------(Registrazione)--------------------------------------
1. Per norma dell’Ufficio del Registro, agli effetti della decorrenza dei termini di
registrazione, si richiama l’articolo 14 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.-------------------
2. Si chiede inoltre, a norma dell’articolo 11 della Tariffa parte prima allegata al
D.P.R. 131/1986, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa non avendo
il presente atto per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.------------------
3. Ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, il
contraente – sottoscrivendo il presente contratto – attesta di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
30
incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti
dell’Amministrazione regionale, che si trovino nella condizione di limitazione
temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che,
avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per
conto dell’Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Il contraente è a conoscenza
che il contratto concluso in violazione di quanto previsto nel precedente punto è
nullo.------------------------------------------------------------------------------------
Si richiama la vigenza del D.P.Reg. n. 039/Pres. dd. 24 febbraio 2015, pubblicato
nel BUR n. 10 dell’11 marzo 2015 e reperibile sul sito web della Regione, che
prevede l’applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, per
quanto compatibile, anche ai titolari e collaboratori, a qualsiasi titolo, dei
contraenti con la Pubblica Amministrazione.------------------------------------------
Il mancato rispetto delle citate norme di comportamento potrà costituire causa di
risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale, previa procedura di
contestazione degli addebiti e valutazione della gravità degli stessi.-----------------
A tal fine, il contraente si impegna a rendere edotti i propri collaboratori a qualsiasi
titolo dei contenuti del suddetto Codice di comportamento impegnandosi altresì
ad osservarli e a farli osservare ai medesimi. ------------------------------------------