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ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE
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REV. 00 del 2-12-2013 Settore Igiene degli alimenti e bevande e istruttoria pratiche depenalizzazione
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Direzione generale della Sanità Direzione generale dell’Industria Servizio prevenzione Servizio Bilancio contenzioso AAGG
allegato A alla determina n. 1448 del 5-12-2013
LINEE GUIDA APPLICATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI CHE
PRODUCONO/CONFEZIONANO ALIMENTI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE, INTEGRATORI
ALIMENTARI, ALIMENTI ADDIZIONATI DI VITAMINE E MINERALI.
(Regolamento CE n. 852/2004, articolo 6, comma 3, lettera a))
1. PREMESSA
Gli stabilimenti nazionali adibiti alla produzione e/o al confezionamento di alimenti destinati ad una
alimentazione particolare (prodotti dietetici e alimenti per la prima infanzia), di integratori alimentari e di
alimenti addizionati di vitamine e/o minerali, devono essere preventivamente autorizzati in forma di
riconoscimento.
A decorrere dal 14 settembre 2012, data di entrata in vigore del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158,
“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”,
il riconoscimento degli stabilimenti in questione, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, punto a) del Regolamento
CE 852/2004, è demandato alle Regioni, alle Province autonome ed alle Aziende sanitarie locali previo
accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa in vigore.
L’autorizzazione alla vendita esula dalle competenze regionali e l’iter concernente tale autorizzazione, può
essere consultato presso il portale del Ministero della Salute al seguente link:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3667&area=Alimenti particolari e
integratori&menu=registri
Cosi come precisato nel sito ufficiale del Ministero della Salute “L'immissione in commercio di alimenti
destinati ad una alimentazione particolare, di integratori alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e/o
minerali, è subordinata alla procedura di notifica al Ministero, che ne valuta la conformità alla normativa
vigente al fine di garantire la sicurezza dei prodotti e la corretta informazione ai consumatori. La notifica va
fatta, singolarmente per ogni prodotto, al Ministero della Salute. In caso di rilievi, il Ministero informerà
l'azienda notificante, che ha 30 giorni per adeguarsi a quanto richiesto attraverso l'invio di risposta scritta,
contenente le informazioni indicate nell'apposito modulo risposta.”
Ciò premesso, in riferimento a quanto indicato nella circolare del Ministero della Salute n. 35179 del 19
ottobre 2012 “Art. 8 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (G.U. 13 settembre 2012, n. 214) per quanto
concerne gli stabilimenti di produzione e confezionamento assoggettati alla procedura di autorizzazione ai
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sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111 sui prodotti destinati ad una alimentazione particolare.
Nota esplicativa”, le presenti linee guida si pongono l’obiettivo di fornire agli Operatori del Settore Alimentare
(OSA) ed agli organi del Controllo Ufficiale, indicazioni in merito alle procedure per il riconoscimento e
l’autorizzazione degli stabilimenti che producono/confezionano:
a) alimenti destinati ad una alimentazione particolare, disciplinati dalla Direttiva 2009/39/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione
particolare, che rappresenta la codifica della Direttiva 89/398/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989
relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati
ad un'alimentazione particolare, attuata dal decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 111, “Attuazione
della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare”;
b) integratori alimentari, disciplinati dalla Direttiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
10 giugno 2002 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori
alimentari, attuata dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 “Attuazione della direttiva 2002/46/CE
relativa agli integratori alimentari”;
c) alimenti addizionati di vitamine e minerali, disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1925 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre
sostanze agli alimenti.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Gli stabilimenti soggetti al riconoscimento ai sensi dell’articolo 6, comma 3 Reg. CE 852/2004 e ai sensi
dell’articolo 8 del Decreto Legge 158/2012 sono quelli indicati nella tabella 1.
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TABELLA 1
MACROAREA DESCRIZIONE ATTIVITA’ TIPOLOGIA PRODUTTIVA (ES: FARINA, CAPSULE, SCIROPPI, ECC…)
☐ Industrie Produz./Trasform./confezionamento
Alimenti addizionati di vitamine e minerali ex Reg. 1925/2006 e di Integratori alimentari ex Dir. 2002/46/CE
� 1.1 PRODUZIONE DI INTEGRATORI ALIMENTARI
� 1.2 CONFEZIONAMENTO DI INTEGRATORI ALIMENTARI
� 1.3 PRODUZIONE DI DERIVATI DEL LATTE ADDIZIONATI DI VITAMINE E MINERALI
� 1.4 PRODUZIONE DI PASTE ALIMENTARI, PRODOTTI DA FORNO E PASTICCERIA, E PRODOTTI SIMILI ADDIZIONATI DI VITAMINE E MINERALI
� 1.5 PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI NCA (NON CLASSIFICATI ALTROVE) ADDIZIONATI DI VITAMINE E MINERALI .
� 1.6 PRODUZIONE DELLE BIBITE ANALCOLICHE, E ALTRE BEVANDE ADDIZIONATE DI VITAMINE E MINERALI
� 1.7 CONFEZIONAMENTO DI ALIMENTI ADDIZIONATI DI VITAMINE E MINERALI
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☐ Industrie Produz.Trasform./confezionamento
Alimenti senza glutine, Alimenti a fine medici speciali e altri alimenti ex Dir. 2009/39/CE e modifiche e/o aggiornamenti ad esclusione di quelli destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia
� 2.1 PRODUZIONE DI ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI
� 2.2 CONFEZIONAMENTO DI ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI
� 2.3 PRODUZIONE DI ALIMENTI SENZA GLUTINE
� 2.4 CONFEZIONAMENTO DI ALIMENTI SENZA GLUTINE
� 2.5 PRODUZIONE DI ALTRI ALIMENTI EX DIR. 2009/39/CE E MODIFICHE
� 2.6 CONFEZIONAMENTO DI ALTRI ALIMENTI EX DIR. 2009/39/CE E MODIFICHE
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Industrie Produz./Trasform/confezionamento formule per lattanti e di proseguimento (Dir 141/2006/CE, modifiche e/o aggiornamenti), latti destinati ai bambini e alimenti per prima infanzia (Dir 125/2006/CE, modifiche e/o aggiornamenti), alimenti a fini medici speciali e altri dietetici (Dir. 2009/39/CE e modifiche e/o aggiornamenti) destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia
� 3.1 PRODUZONE DI FORMULE PER LATTANTI E DI PROSEGUIMENTO E LATTI DESTINATI AI BAMBINI NELLA PRIMA INFANZIA
� 3.2 CONFEZIONAMENTO DI FORMULE PER LATTANTI E DI PROSEGUIMENTO E LATTI DESTINATI AI BAMBINI NELLA PRIMA INFANZIA
� 3.3 PRODUZIONE DI ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI PER LATTANTI E/O BAMBINI NELLA PRIMA INFANZIA
� 3.4 CONFEZIONAMENTO DI ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI PER LATTANTI E/O BAMBINI NELLA PRIMA INFANZIA
� 3.5 PRODUZIONE DI ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA
� 3.6 CONFEZIONAMENTO DI ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA
� 3.7 PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI NCA (NON CLASSIFICATI ALTROVE) PER LATTANTI O BAMBINI NELLA PRIMA INFANZIA
� 3.8 CONFEZIONAMENTO DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI NCA (NON CLASSIFICATI ALTROVE) PER LATTANTI O BAMBINI NELLA PRIMA INFANZIA
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3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Le presenti LLGG disciplinano le tipologie di intervento di seguito riportate:
3.1. AVVIO DI NUOVI STABILIMENTI;
3.2 AGGIORNAMENTO DEL RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O
IMPIANTISTICHE E/O DI GAMMA PRODUTTIVA TALI DA RICHIEDERE UNA RIVALUTAZIONE DEI REQUISITI
IGIENICO SANITARI;
3.3 CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE E/O VOLTURA DI TITOLARITÀ DELLO STABILIMENTO GIÀ RICONOSCIUTO;
3.4 SOSPENSIONE/CESSAZIONE VOLONTARIA;
3.5 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE O REVOCA DEL RICONOSCIMENTO.
3.1 AVVIO DI NUOVI STABILIMENTI
La procedura autorizzatoria per l’avvio di nuovi stabilimenti prevede adempimenti a carico dell’Operatore del
Settore Alimentare (OSA), dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), della Azienda Sanitaria
Locale (ASL) e della Regione.
3.1.1. Adempimenti dell’OSA
Il rappresentante legale/titolare dell’impresa alimentare che intende produrre/confezionare tipologie di
alimenti di cui alla tabella n. 1, presenta al SUAP del Comune dove è situato lo stabilimento, la dichiarazione
unica autocertificativa di attività produttiva (DUAAP) accompagnata in particolare dagli allegati E1 ed E20.
Nella DUAAP e negli allegati specifici dovrà essere indicato:
a) l’anagrafica dello stabilimento;
b) la macroarea, la descrizione dell’attività, la tipologia produttiva (es. capsule, sciroppi, ecc), indicate nella
tabella 1 (che fa parte integrante del modello E20);
c) la disponibilità di un laboratorio di analisi proprio (annesso allo stabilimento) o esterno (inserito
nell’elenco regionale dei Laboratori di Autocontrollo consultabile all’indirizzo
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1250&idscheda=287196) a cui affidare le
analisi microbiologiche, chimiche e fisiche, con l’indicazione degli estremi della convenzione;
d) il nominativo e la qualifica del responsabile del controllo qualità di tutte le fasi del processo produttivo
(laureato in biologia, in chimica, in chimica e tecnologia farmaceutica, in farmacia, in medicina o in
scienza e tecnologia alimentare, ai sensi del comma 5, art. 10, D. Lgs 111/92).
La documentazione necessaria affinché l’Assessorato possa concedere il riconoscimento, da trasmettere al
SUAP unitamente alla DUAP è la seguente:
1. Planimetria aggiornata dei locali in scala almeno 1:100, datata e firmata da un tecnico abilitato, dal
titolare (o dal legale rappresentante), completa di legenda, da cui risulti evidente la disposizione: dei
locali e delle attrezzature, degli arredi, della rete idrica, degli scarichi, della/le linea/e di produzione, del
percorso sporco/pulito, dell’ingresso delle materie prime, dei locali stoccaggio, ecc.
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2. Relazione tecnico-descrittiva, datata e firmata da un tecnico abilitato, degli impianti e del ciclo di
lavorazione, con l’indicazione dell’approvvigionamento idrico, degli scarichi, delle procedure per lo
smaltimento dei rifiuti ed eventuale emissione di fumi in atmosfera.
L’OSA è tenuto a notificare direttamente alla Regione il cambio del rappresentante legale, del laboratorio di
analisi (se esterno allo stabilimento) e del responsabile della qualità e, per il tramite del SUAP, è tenuto a
notificare ogni cambiamento della ragione sociale, di attività, estensione di attività, strutturale. La mancata
comunicazione di quanto sopra ne determina da parte della Regione la sospensione del riconoscimento.
3.1.2. Adempimenti delle Autorità Competenti
Per l’avvio di nuovi stabilimenti, si segue uno speciale procedimento in conferenza di servizi. Secondo
quanto previsto in linea generale dalla Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3, il SUAP, verificata la correttezza
formale dell’istanza e degli allegati, ne da comunicazione, secondo la tempistica definita, agli Enti coinvolti
nel procedimento, tra i quali il Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) della ASL ed il
Servizio prevenzione regionale; tutta la documentazione è resa disponibile nella piattaforma SUAP.
1. Il SIAN della ASL, esaminata la DUAAP e la documentazione a corredo, effettua una visita in loco per
verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti relativi alle infrastrutture ed alle attrezzature, ivi
compreso il requisito concernente la predisposizione di procedure adeguate basate sui principi del
sistema HACCP, la sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici, prescritti dalla
normativa vigente, utilizzando apposita lista di riscontro messa a disposizione dalla regione (allegato B).
2. Qualora lo stabilimento è anche oggetto di riconoscimento ai sensi del Reg. CE 853/2004 il SIAN si
dovrà coordinare con il competente Servizio veterinario della ASL, al fine della valutazione della
documentazione e dell’effettuazione del sopralluogo congiunto.
3. La ASL caricherà sulla piattaforma SUAP la lista di riscontro, redatta in occasione del sopralluogo
presso lo stabilimento e ne darà contestuale informazione al Servizio prevenzione regionale (unicamente
via mail [email protected]) indicando il codice univoco della pratica SUAP; il documento
dovrà riportare, oltre a tutte le indicazioni relative alla struttura, la macroarea, la descrizione dell’attività,
la tipologia produttiva (es. capsule, sciroppi, ecc), indicate nella tabella 1 e, ove esistente, il numero di
riconoscimento ai sensi del regolamento CE n. 853/2004. Inoltre dovrà riportare il giudizio complessivo
ed il parere favorevole o sfavorevole al rilascio del riconoscimento.
4. Nel caso di approvvigionamento idrico autonomo dello stabilimento, il SIAN trasmette al Servizio
prevenzione regionale (unicamente via mail: [email protected]) indicando il codice univoco
della pratica SUAP, il giudizio di idoneità d’uso dell’acqua ed il parere sulla idoneità dell’area di
salvaguardia (vedasi circolari dell’Assessorato n. 6353 del 25/3/2010 e n. 11237 del 9/5/2011) o in
alternativa, comunica gli estremi dell’atto nella lista di riscontro.
5. La documentazione di cui ai punti 3 e 4 deve essere messa a disposizione prima della Conferenza dei
Servizi affinché il Servizio prevenzione possa esprimersi in sede di Conferenza.
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6. In caso di esito positivo della Conferenza di Servizi, il SUAP inserisce in piattaforma il relativo verbale e
ne da comunicazione agli enti incaricati dei singoli endoprocedimenti; in caso di esito negativo, emette il
provvedimento di diniego.
7. Il Servizio prevenzione regionale, acquisito il verbale della Conferenza provvede a redigere apposita
determina di riconoscimento dello stabilimento; successivamente carica tale atto nella piattaforma SUAP
e ne da contestuale comunicazione alla ASL tramite posta elettronica.
8. Il SUAP emana il provvedimento unico finale al quale viene allegata la determinazione regionale per
farne parte integrante, e provvede quindi a notificarlo, oltre che al titolare dell’impresa alimentare, al
Servizio prevenzione regionale e al Dipartimento di prevenzione della ASL.
9. La ASL da immediata comunicazione al Servizio prevenzione dell’Assessorato di eventuali
provvedimenti limitativi adottati nei confronti degli stabilimenti riconosciuti o già riconosciuti, anche in via
transitoria, dal Ministero della Salute.
3.2 AGGIORNAMENTO DEL RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O
IMPIANTISTICHE E/O DI GAMMA PRODUTTIVA TALI DA RICHIEDERE UNA RIVALUTAZIONE DEI
REQUISITI IGIENICO SANITARI.
In tale circostanza è previsto il medesimo procedimento descritto al punto 3.1.
3.3 CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE E/O VOLTURA DI TITOLARITÀ’ DELLO STABILIMENTO GIÀ
RICONOSCIUTO.
Il rappresentante legale/titolare dell’impresa alimentare comunica al SUAP del Comune dove è situato lo
stabilimento, utilizzando l’apposita modulistica fornita dal SUAP stesso, il Cambio di Ragione Sociale e/o la
voltura di titolarità dello Stabilimento già Riconosciuto, citando gli estremi dell’atto che attesta le modifiche
avvenute. In particolare:
a) per le variazioni societarie che non modificano la persona giuridica è sufficiente il solo modello C5;
b) per il cambio di titolarità occorre presentare la DUAAP con i modelli E1 ed E20.
In entrambi i casi si segue il procedimento di immediato avvio a zero giorni.
Nello specifico caso in cui il cambio di ragione sociale e/o la voltura di titolarità siano accompagnati da una
modifica dei requisiti strutturali e/o gestionali, si segue il procedimento di cui al precedente punto 3.1.
Il Servizio prevenzione acquisiti tutti i documenti, provvede ad emettere la determina di cambio di ragione
sociale e/o di voltura di titolarità per l’aggiornamento dell’elenco delle Ditte riconosciute e a caricarla nella
piattaforma SUAP dandone contestuale comunicazione alla ASL.
3.4 SOSPENSIONE/CESSAZIONE VOLONTARIA DELL’ATTIVITA’
Ai sensi della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 1 c. 16 la cessazione dell’attività è comunicata, a
cura del rappresentante legale/titolare dell’impresa alimentare, al SUAP competente, attraverso la
compilazione della modulistica pertinente; successivamente il SUAP provvederà a trasmettere la
comunicazione alla ASL e al Servizio prevenzione regionale per gli adempimenti di rispettiva competenza; in
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caso di sospensione volontaria dell’attività si precisa che lo stabilimento potrà essere riavviato solo previo
parere favorevole della ASL a seguito di sopralluogo ispettivo. Considerato che ai sensi articolo 6 paragrafo
2 del Regolamento CE 852/2004, l’OSA è tenuto a comunicare all’Autorità Competente ogni variazione
intervenuta nell’attività, la ASL vigila sulla corretta applicazione di tale disposizione.
3.5 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE O REVOCA DEL RICONOSCIMENTO
Ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento CE 882/2004 tali provvedimenti sono adottati dal Servizio
prevenzione regionale su richiesta della ASL e non prevedono il coinvolgimento del SUAP. Il Servizio
prevenzione regionale provvede a trasmettere la determina alla ASL e a darne contestuale comunicazione al
SUAP.
4. FLUSSO DATI
Il Servizio prevenzione trasmette al Ministero della Salute, trimestralmente e per mezzo della posta
elettronica certificata [email protected] l’elenco degli stabilimenti riconosciuti come di seguito
riportato:
(Tabella Schema di trasmissione in formato excel)
REGIONE SARDEGNA
ELENCO STABILIMENTI AUTORIZZATI ALLA DATA DEL _________________
NOME/RAGIONE
SOCIALE
INDIRIZZO
(sede legale)
MACROAREA
(individuata
come da tab. 1)
DESCRIZIONE
ATTIVITA'
(individuata come
da tab. 1)
TIPOLOGIA PRODUTTIVA
(es. capsule, sciroppi, ecc.)
RICONOSCIMENTO AI
SENSI DEL REG. 853/2004
(si n°__/no)
Il Ministero della Salute effettuerà a campione verifiche ispettive presso gli stabilimenti oggetto delle presenti
linee guida.
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Il Ministero, sulla base dei dati trasmessi dalle regioni, provvederà alla pubblicazione ed al periodico
aggiornamento sul sito www.salute.gov/alimenti/ADAP dell’elenco degli stabilimenti riconosciuti.
Il Direttore del Servizio prevenzione
Dott.ssa Gabriella Sirigu
Il Direttore del Servizio Bilancio, Contenzioso e Affari
Generali
Coordinamento Regionale SUAP
Dott.ssa Delfina Spiga
UFFICIO REGIONALE SUAP
GI/Resp. 4.3
SC/4.3
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5. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Regolamento (CE) n. 178 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
- Regolamento (CE) n. 41 della Commissione del 20 gennaio 2009 relativo alla composizione e
all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine.
- Regolamento (CE) n. 1925 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'aggiunta di
vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti.
- Regolamento (CE) n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei
prodotti alimentari.
- Direttiva 2009/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 relativa ai prodotti
alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
- Direttiva 89/398/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
- Direttiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari.
- Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela della salute”.
- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, “Attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i
prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare”.
- Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 “Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori
alimentari”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 “Regolamento di esecuzione della Legge
30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
- Decreto Ministro della Salute del 23 febbraio 2006 “Requisiti tecnici e criteri generali per l'abilitazione alla
produzione e al confezionamento di integratori alimentari.”
- l’art. 38 del Decreto Legislativo 25 giugno 2008, n. 112 “Impresa in un giorno” convertito dalla Legge 6
agosto 2008, n. 133;
- Decreto del Presidente della repubblica 7 settembre 2010 n.160 “Regolamento per la semplificazione ed
il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”;
- l’art. 1, commi 16-32 della Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/55 del 23 settembre 2011 riguardante “Direttive in materia di
Sportello Unico per le Attività Produttive. Raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art. 1 e il D.P.R. n. 160/2010”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/40 del 23 ottobre 2012 che istituisce l’Ufficio Regionale
SUAP costituito dal Coordinamento Regionale SUAP, dalla Rete dei Referenti Regionali, da un’area
dedicata ai SUAP comunali e da un’area dedicata alle Imprese.