ALESSANDRO MANCINI - La formazione del personale civile
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ALESSANDRO MANCINI
La Convenzione Internazionale di New York del 1956.
Competenza “residuale” del Ministero dell’Interno.
Attualità, prassi, gestione e visibilità di una competenza al confine con altre attribuzioni di
altri Ministeri (Esteri Giustizia).
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Premessa
Nasce il 20 giugno del 1956 nel palazzo di cristallo dell’O.N.U. a New York
uno strumento normativo di portata internazionale a carattere particolare,
finalizzato a garantire la realizzazione transazionale del diritto agli alimenti.
Tramite la fonte convenzionale (dal latino conventionem, accordo), gli Stati
facenti parte delle Nazioni Unite, vollero stabilire regole certe per
realizzare in concreto il diritto al mantenimento a favore dei minori e più in
generale ai familiari, che a seguito della interruzione di una relazione
familiare finiscono, di perdere la stabilità e il sostegno alimentare da colui o
colei che rappresenta la principale, se non l’unica fonte di reddito.
Il preambolo della C.I.d.N.Y. del 56 utilizza e sottolinea con enfasi quello
che allora rappresentava uno dei problemi maggiori, qualificando come
“problema umanitario” la situazione delle persone che versavano (e tuttora
versano), in stato di bisogno.
Nel preambolo della C.I.d.N.Y. del 56 si pone altresì come prioritario
(urgente), il fine di riuscire a garantire la soluzione del sostentamento
alimentare.
La necessità di fare ricorso allo strumento convenzionale era la prova
evidente che all’epoca tra gli Stati del mondo, non esistevano forme di
cooperazione giudiziaria e la questione da superare, in campo civile, era
quella di trovare un’intesa comune, che prevedesse forme e procedure
standardizzate per affrontare e superare le “gravi difficoltà legali e
pratiche” e per affermare e realizzare in modo efficace, il diritto al
mantenimento alimentare, facendo in modo che gli accordi stragiudiziali o
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le decisioni giudiziarie in materia di alimenti assunte oltre confine, fossero
rese efficaci sul territorio di altri Stati contraenti.
SCOPO DELLA CONVENZIONE.
Prima di entrare nell’esame delle finalità della C.I.d.N.Y. del 56, si deve far
cenno alla portata “particolare” della norma internazionale ed al suo
campo di applicazione; la Convenzione in parola si applica infatti solo nel
territorio degli Stati che hanno ratificato o aderito alla stessa nei termini
indicati dall’art 13 della stessa Convenzione e che possono per questo
definirsi Stati “contraenti”.
L’Italia ha provveduto a ratificare la C.I.d.N.Y. del 56 con legge n.338 del
23.3.1958 -pubblicata nella Gazz.ta Uff.le del 17.4.1958- promulgata
dall’allora III Presidente della Repubblica Italiana, Giovanni Gronchi.
Il contesto storico nel quale il consesso internazionale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite si trovava a discutere il testo della Convenzione è di
facile intuizione; erano da poco trascorsi 10 anni dalla fine del secondo
conflitto mondiale, la ricostruzione post bellica è ben lungi dall’essere
realizzata.
La presenza di due grandi potenze mondiali ed il ruolo degli
aiuti internazionali di assistenza, rappresentavano sia una
necessità umanitaria, ma anche “piani” all’uopo predisposti
per vincolare ed legare i Governi degli Stati vinti, assicurandosi
il controllo nei diversi continenti.
Era inoltre l’epoca dell’affermazione e della dichiarazione dei
diritti umani (Parigi 10.12.1948), a ciò si aggiunge che mancavano
strumenti normativi transnazionali e la cultura di cooperazione giudiziaria
internazionale.
Contesto storico
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È l’epoca in cui si affermano molti diritti e così l’assistenza alla famiglia al
soddisfacimento delle sue esigenze primarie ed al sostentamento viene
sentito di dominio comune, come diritto naturale e quindi dovuto.
Proprio nell’era della ricostruzione, il desiderio di realizzare condizioni di
vita migliori comporta, l’allontanamento e l’abbandono delle aree
economicamente depresse e rurali. La necessità di cercare lavoro per
sostenere se stessi e la propria famiglia, spingono molti uomini e donne a
lasciare la Patria per cercare fortuna all’estero; continua cosi anche
durante gli anni 50 e 60 l’epoca delle migrazioni dei popoli verso altri
continenti.
Nella stragrande maggioranza dei casi le famiglie degli emigrati si
ricongiungono dopo aver trovato condizioni di vita stabili, e la
famiglia segue l’emigrato all’estero; altre volte invece l’emigrato
ritorna nel Paese di origine, ma in entrambi i casi il capo famiglia
sente il dovere di provvedere spontaneamente e provvedere alle
obbligazioni alimentari.
Non sempre però l’obbligato (padre o madre), adempie ai suoi doveri
genitoriali; alcune volte l’allontanamento dalla famiglia attenua se non
addirittura rimuove il senso del dovere di provvedere al
mantenimento dei propri famigliari che versano in stato di
bisogno.
Per questo nel 1956 a New York si decise di adottare un testo
aperto alla firma non solo degli Stati Membri
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, ma anche di ogni Stato non Membro dello Statuto della
Corte Internazionale di Giustizia o Membro di un’Istituzione specializzata, nonché ad ogni altro
Stato non Membro invitato dal Consiglio economico e sociale a divenire Parte della
Convenzione.
La Convenzione quindi riguarda molti più Stati di quelli appartenenti
all’O.N.U., attualmente 76 Stati.
Ampie adesioni
Principio di reciprocità
Condizione di “bisogno”
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Per estendere al massimo l’adesione alla Convenzione, l’art.17 prevede la
possibilità che uno Stato aderente possa aderire anche ponendo riserve su
alcuni articoli della stessa, in tal caso gli altri Stati contraenti, dopo aver
preso conoscenza della riserva, possono singolarmente dichiarare di
disapplicare la Convenzione nei riguardi dello Stato riservatario.
È per questo che è sancito espressamente al successivo art. 18, il principio
della reciprocità, secondo il quale una Parte contraente non può invocare a
proprio favore le disposizioni della Convenzione avverso altre Parti
contraenti se non nei limiti in cui essa stessa sia vincolata dalla
Convenzione stessa.
Caratteristiche della C.I.d.N.Y. del 56.
Il secondo paragrafo dell’art.1 sottolinea come la Convenzione
Internazionale in parola, sia un mezzo legale alternativo ad altri esistenti ed
infatti recita testualmente: “i mezzi legali previsti nella presente
Convenzione completano senza sostituirlo, ogni altro mezzo
legale esistente nel diritto interno e internazionale”. Deve
quindi ritenersi che la stessa C.I.d.N.Y. del 56 si affianca ad
altre procedure di recupero dei crediti alimentari, lasciando
scegliere alle parti lo strumento ritenuto più efficace.
In merito all’onere di ottenere un titolo giudiziario che quantifichi il credito
alimentare e alla “libertà di scegliere lo strumento più adeguato”si veda il
parere dell’Avvocatura Generale dello Stato prot.107026 del 25.9.2006 nel
senso di una interpretazione restrittiva residuale a casi altrimenti non
tutelati (cfr. appendice n.1).
A differenza dei meccanismi legali di tipo privatistico, invocare
l’applicazione della C.I.d.N.Y. del 56 significa il titolare del diritto
alimentare, od un suo legale rappresentante, deve rivolgersi al proprio
Mezzo alternativo
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Stato, affinché attivi il procedimento di recupero del credito nei confronti
dell’obbligato che si trovi in un altro Stato contraente. L’interesse
dell’avente diritto è quindi mediato dall’Autorità pubblica statale e questo
intervento conferisce la caratteristica “pubblicistica” ad un diritto che resta
nella sfera dei diritti personali del singolo cittadino, senza snaturarsi per il
fatto di essere mediato da una Istituzione terza.
Le parti attrici della Convenzione sono individuate nei primi articoli della
stessa, che si occupano di attribuire qualificazioni terminologiche ai
principali interlocutori della C.I.d.N.Y.. Gli Stati contraenti sono infatti gli
attori delle norme della Convenzione, i destinatari sono le
persone titolari del “diritto” e del “dovere” al mantenimento.
Ai sensi dell’art. 2 2°§ gli Stati contraenti possono rivestire sia
la qualificazione di Autorità Speditrice che quella di
Istituzione Intermediaria.
È Autorità Speditrice lo Stato contraente che avvia il procedimento e che
trasmette la richiesta alimentare all’Autorità di un altro Stato contraente,
affinché questo realizzi la richiesta di esigere il credito alimentare da un
soggetto che si trova nella propria giurisdizione territoriale.
È invece Istituzione Intermediaria, il Governo che riceve la richiesta di
assistenza e che ha il dovere di raggiungere il debitore tenuto a
corrispondere gli alimenti.
Nella pratica avviene che lo stesso Stato si comporta sia da Autorità
Speditrice che da Istituzione Intermediaria, l’Italia per esempio riveste la
qualifica di Autorità Speditrice in limitati casi (attualmente 54 richieste),
mentre svolge prevalentemente la veste d’Istituzione Intermediaria nei
confronti degli altri Stati contraenti.
La C.I.d.N.Y. all’art. 2 lascia a ciascuno Stato la scelta di individuare ed
indicare all’atto del deposito dello strumento di ratifica o di adesione,
Autorità Speditrice
Istituzione Intermediaria
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l’organo amministrativo o giurisdizionale della propria organizzazione
interna che dovrà assumere la veste di Autorità Speditrice e/o Istituzione
Intermediaria.
La scelta di designare, all’interno del proprio ordinamento
un’Amministrazione anziché un’altra, comporta il diverso approccio dal
punto di vista pratico e tecnico. Laddove come in Italia, l’Autorità
Speditrice ha la veste di un’Amministrazione Pubblica di tipo prettamente
amministrativo si avrà bisogno necessariamente di organi tecnici giuridici
per raggiungere risultati di tipo legale-giudiziario.
La Convenzione definisce coloro che sono i destinatari della
stessa distinguendo i cittadini in due categorie: il creditore (o
creditori), ossia colui che vanta “pretende di aver diritto” ad
essere assistito il debitore, che ha il dovere di provvedere
all’assistenza materiale del primo.
Nella casistica italiana i creditori sono rappresentati prevalentemente dai
figli del debitore, più raramente dal coniuge.
I debitori per la maggioranza sono di sesso maschile (intorno all’80%), non
sempre legati da una relazione coniugale (patners, anche occasionali). Le
donne “debitrici” sono percentualmente in quote minori, ma
presenti.
Ulteriore caratteristica e presupposto della C.I.d.N.Y. del 56 e
che la stessa può essere applicata soltanto laddove il creditore
ed il debitore si trovano sotto due giurisdizioni diverse.
L’art. 3 definisce lo “Stato del debitore” e lo “Stato del
creditore” individuando così il Paese a seconda della presenza
delle “parti” del procedimento di recupero, non può applicarsi
la Convenzione se creditore e debitore si trovano sotto la
Creditore - Debitore
Giurisdizione dello Stato
del debitore
Stato del creditore
Stato del debitore
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medesima giurisdizione. Laddove il debitore torni nello Stato di
provenienza o il creditore raggiunga il creditore nello Stato richiesto,la
Convenzione cessa di operare d’ufficio.
Ulteriore presupposto, da solo sufficiente a determinare l’avvio dell’azione
di recupero, e regolato separatamente dall’art. 5 dalla Convenzione, è la
presenza di un titolo in base al quale agire.
La Convenzione menziona tra i provvedimenti atti a consentire il recupero
degli alimenti, “ogni decisione provvisoria e definitiva od ogni altro atto
giudiziario di ordine alimentare intervenuti a favore del creditore da parte
di un Tribunale competente di una delle parti contraenti”, ma anche un
accordo stipulato dalle parti in forma scritta, consente di procedere nei
confronti del debitore.
Autorità Speditrice e Istituzione Intermediaria in Italia.
Ratificata in Italia il 28.7.1958, la C.I.d.N.Y. è entrata in vigore il 27 agosto
dello stesso anno. Inizialmente con il deposito della ratifica venivano
designate Autorità Speditrici sia Il Ministero dell’Interno che il Ministero
degli Esteri.
Di fatto, in Italia la competenza relativa all’applicazione della
C.I.d.N.Y. è stata svolta, sia in qualità di Autorità Speditrice che di
Istituzione Intermediaria, dal Ministero dell’Interno.
Dopo essere passata dal Servizio Interventi di Assistenza Sociale,
all’Ufficio Studi e Cooperazione Internazionale della Direzione Generale dei
Servizi Civili, l’esazione delle prestazioni alimentari all’estero è attualmente
attribuita al Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione Direzione
Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze Area III^.
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Le pratiche sono assegnate al personale in servizio (sette unità)
secondo una sorta di specializzazione, in quanto ci sono alcune
differenziazioni nell’applicazione pratica con i diversi Stati con cui si
stabiliscono le relazioni.
Poiché il numero di richieste in cui il Ministero funge da Autorità Speditrice
sono minori, la loro trattazione è affidata ad un solo addetto.
Come Autorità Speditrice il Viminale cura le relazioni con le singole
Prefetture, che a loro volta ricevono le istanze ai sensi della C.I.d.N.Y. da
parte di cittadini o stranieri, che si trovano sul suolo italiano e che
“pretendono” di essere titolari del diritto al mantenimento alimentare.
Ogni documento deve essere fornito a cura del richiedente, sia in lingua
italiana che in quella del Paese che assumerà la veste di Istituzione
Intermediaria.
Il fascicolo pervenuto al Ministero dell’Interno viene protocollato e
verificato per riscontrare l’esistenza dei presupposti richiesti dalla
Convenzione.
Ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno del 18.4.2000 n.142 -
Regolamento d’integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli
artt. 2 e 4 della L. 7.8.1990 n.241-, il termine per dare
applicazione all’istanza del privato inoltrata a mezzo della
Prefettura competente o dell’Autorità Intermediaria è di 90
giorni.
Se ricorrono tutte le condizioni previste dalla Convenzione, si
procede alla cosiddetta apertura in tal caso, previa individuazione
dell’Istituzione Intermediaria dello Stato estero, si formula un parere che
accompagnerà la documentazione fornita dal “creditore”.
“Apertura”
“Parere”
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Nella prassi questi fascicoli vengono denominati “pratiche verdi” in virtù
della colorazione del fascicolo che contiene gli atti trasmessi dalle
Prefetture e tutta la corrispondenza con l’Autorità straniera.
I procedimenti in cui il Ministero dell’Interno riveste invece la veste di
Istituzione Intermediaria rappresentano la maggioranza; al restante
personale della III^ Area è infatti dedicata la trattazione delle pratiche in
qualità di Istituzione Intermediaria.
In tale veste, il Viminale si occupa di “aprire” ed istruire le
richieste che pervengono dalle Autorità Speditrici straniere.
Anche questi fascicoli si caratterizzano per la particolare
colorazione che assumono e si definiscono “pratiche rosa” e si
tratta delle richieste di creditori esteri che dal loro Paese tramite la loro
Autorità Speditrice chiedono al Ministero dell’Interno di realizzare il diritto
alimentare in quanto i loro creditori si trovano in Italia.
I Paesi che nell’esperienza italiana hanno sinora chiesto il recupero degli
alimenti in applicazione della Convenzione di New York verso i creditori
residenti in Italia (italiani e non) sono 30.
Attualmente sono 26 i Paesi in veste di Autorità Speditrici che hanno
pratiche in trattazione; il numero complessivo delle pratiche sinora trattate
(dalle prime aperture), alla data del 01.12.2009 è di n 1703.
Per evidenziare i Paesi in base al numero di aperture delle pratiche, si
rappresentano in ordine quelli con il numero più elevato sino a quelli con il
numero minore di istanze.
Pratiche Rosa
Pratiche Verdi
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40:
Stati che hanno sino a 10 pratiche in trattazione:
Come si evince dai grafici,oltre il 50% delle pratiche rosa in trattazione è
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relativo alle istanze provenienti dalla Repubblica di Polonia, i
rimanenti fascicoli sono distribuiti tra i 25 Paesi.
Caratteristiche della competenza dell’Area III^ della Direzione Centrale per i Diritti Civili,
la Cittadinanza e le Minoranze del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione.
Può sorprendere che tra le competenze del Ministero dell’Interno ci sia
quella dell’applicazione della C.I.d.N.Y. che è una materia di cooperazione
internazionale, svincolata da riflessi in materia di Sicurezza interna di cui si
occupa prevalentemente il Dicastero.
Potrebbe, ma impropriamente parlarsi di competenza affine a quella
dell’assistenza, sul quale il Viminale ha sempre avuto un ruolo importante.
A ben vedere però la Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e
le Minoranze, ha compiti che si connotano per l’interazione con altri
ordinamenti, esterni al nostro i quali hanno un impatto e dei
risvolti sulle persone (cittadini e non), che si trovano sul suolo
italiano.
È così in tema di applicazione della disciplina del riconoscimento
della cittadinanza agli stranieri (parte delle competenze istruttorie
ora demandate alle singole Prefetture); in materia di profughi (Area III^), e
in quella dell’assistenza e beneficenza per quanto riguarda l’applicazione
della normativa Comunitaria della distribuzione gratuita dei prodotti
ortofrutticoli (Area III^).
In realtà nella Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le
Minoranze sono confluite delle competenze prettamente internazionali
che derivano dalla ex Direzione dei Servizi Civili che aveva a sua volta
assorbito le competenze dell’assistenza pubblica di stampo prettamente
internazionale dalla soppressa Amministrazione per le Attività Assistenziali
Italiane ed Internazionali. Sino al 1977 l’A.A.I. gestiva i fondi lire UNRRA e
Elementi di
internazionalità
Cenni storici ed origini
in campo
dell’assistenza
internazionale
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AUSA assolvendo a funzioni di contatto tra l’Italia ed i vari
organismi internazionali che negli anni 50” andavano sorgendo nei
settori economici e sociali con le neoistituzioni internazionali
O.N.U: WHO, FAO, IRO ecc.
Il fondo lire UNRRA, acronimo di United Nations Relief and
Rehabilitation Administration -amministrazione delle Nazioni Unite per
l'assistenza e la riabilitazione- ben rappresenta questo aspetto, e le sue
nobili origini, legate agli scopi prevalentemente assistenziali in un epoca di
ricostruzione post bellica (anni 50”) e di aiuti internazionali non sempre
disinteressati, ma legati ad interessi strategici e politici dei Paesi alleati del
patto atlantico ne sono la conferma. Attualmente anche il fondo lire
UNRRA è una competenza del Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione (Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle
risorse finanziarie e strumentali).
L’evoluzione e l’applicazione concreta della C.I.d.N.Y. nella Area III^ ha
assunto negli anni una complessità ed una specializzazione che abbraccia
discipline amministrative e giuridiche di livello soprattutto in campo
internazionale ed è in continua evoluzione.
La materia è interdisciplinare e può certamente farsi rientrare in una
branca interministeriale in collegamento con i dicasteri degli Esteri e della
Giustizia.
Il legislatore in effetti nel 1958 ratificando la Convenzione ed indicando
quali Autorità Speditrici il Ministero dell’Interno e degli Esteri, aveva
compreso il campo di applicazione di tale strumento normativo ed oggi più
che mai risulterebbe utile l’apporto interministeriale.
Competenza
Interdisciplinare.
Materia in fieri
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Prassi applicativa del recupero dei crediti alimentari ai sensi della C.I.d.N.Y
Il Ministero dell’Interno nel corso degli anni in cui si è occupato
dell’applicazione della C.I.d.N.Y. ha modificato la prassi operativa che è
tuttora de iure condendo.
L’aumento progressivo del numero delle istanze in trattazione,
l’applicazione dei mutati principi ispiratori della Pubblica
Amministrazione (trasparenza, efficienza, imparzialità e buon
andamento), e delle Leggi (testo unico sulla riservatezza del 30.6.2003;
L.218/95 di riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato),
l’influenza delle norme internazionali (ad esempio Convenzione sulla legge
applicabile alle obbligazioni alimentari conclusa all’Aia il 2.1.0.1973) e dei
Regolamenti Comunitari (in tema di notifiche all’estero Reg. (CE)
1348/2000 del Consiglio;in tema di competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale Reg. (CE) 44/2001 del Consiglio; riguardo all’esecutorietà: il
titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati Reg. (CE) 805/2004 del
Parlamento e del Consiglio) non consentono di affermare che la materia
non subisca ulteriori sviluppi.
Le operazioni materiali e la pratica quotidiana connessa alla
esecuzione delle pretese alimentari si modificano costantemente
grazie all’interagire ed alle intense relazioni con le altre Autorità
Nazionali (Prefetture, Avvocatura Generale e Distrettuali dello
Stato, Ministero della Giustizia, Forze di polizia, Guardia di
Finanza, Consolati ecc).
Evoluzione della
normativa interna,
Comunitaria ed
internazionale
Interazioni con le altre
Istituzioni nazionali
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Il sopravvenire di ostacoli burocratici al perseguimento dell’obiettivo
(conseguire l’assegno alimentare), sollecita l’operatore ad una ricerca
costante di strumenti legali per superare ogni impasse.
Il mancato rispetto della “ragionevole durata del procedimento” di
recupero del credito alimentare, ad esempio ha già esposto il Ministero
dell’Interno, che è stato chiamato a difendersi avanti alla Corte Europea dei
diritti dell’Uomo di Strasburgo a causa dei ricorsi presentati dai creditori
insoddisfatti, che hanno lamentato la mancata applicazione dell’art. 61
della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà
Fondamentali (Roma 4.11.1950).
Per questo la prassi applicativa e le modalità di attuazione della
C.I.d.N.Y. da parte del Ministero dell’Interno si sono via via
modificate e ciò è confermato dalle tre Circolari Ministeriali
emanate nel corso del tempo e precisamente la n.30641/68 del
18.4.1964; la n.1958 del 9.2.1999 ed in ultimo la 126 Aff. Gen. III
del 20.5.2005 c.d. “di snellimento della procedura di recupero”.
Procedura del recupero dei crediti alimentari ai sensi della C.I.d.N.Y.,il
Ministero dell’Interno in qualità di Autorità Speditrice.
Fermo restando che ai sensi dell’art. 9 3°§ della C.I.d.N.Y. nessun compenso
può essere percepito dalle Autorità Speditrici e dalle Istituzioni
Intermediarie per i servizi che rendono in applicazione delle
disposizioni della Convenzione, si analizza l’iter di questa
modalità di recupero dei crediti alimentari, che prende avvio
dalla istanza presentata dal “creditore” che si trova in Italia
1 Articolo 6 . Diritto a un equo processo “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente edentro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsisulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti....”
Ragionevole durata e
rischio di sanzioni della
Corte di Strasburgo
Le Circolari Ministeriali
applicative della
procedura di recupero
dei crediti alimentari
Il creditore residente e
l’istanza alla Prefettura
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(cittadino o straniero), e che vanta il diritto a percepire gli alimenti nei
confronti di una persona, “debitore” residente in uno Stato estero
contraente a cui è legata da vincoli genitoriali e/o familiari.
Il creditore cittadino o straniero presentano la propria istanza dai sensi
della C.I.d.N.Y. presso la Prefettura dove sono residenti.
L’Autorità Speditrice deve assicurare che i documenti da trasmettere siano
nella forma prescritta dalla legge dello Stato del Creditore.
L’Autorità Speditrice deve inoltre curare che le esigenze di legge (formali e
procedurali), dello Stato dell’Istituzione Intermediaria siano rispettate e
salvo ulteriori formalità e documenti da quest’ultimo richieste, richiede al
creditore la produzione di documenti (tradotti in forma legalizzata), indicati
dall’art. 3 della C.I.d.N.Y.:
1. la procura all’Istituzione Intermediaria affinché abbia la
rappresentanza del creditore o possa nominare una persona
abilitata ad agire in nome del creditore; una fotografia del creditore
e (se possibile) del debitore;
2. l’indicazione del nome, cognome, indirizzo, data di nascita,
nazionalità e professione del creditore e dell’eventuale
rappresentante legale;
3. nome, cognome, data di nascita, nazionalità,
professione del debitore, con l’indicazione degli indirizzi
successivi durante gli ultimi 5 anni, se conosciuti;
4. esposto particolareggiato dei motivi su cui si basa la domanda,
l’oggetto della stessa ed ogni altra informazione specie di natura
patrimoniale sulla famiglia del creditore e del debitore;
5. ogni decisione provvisoria o definitiva od ogni altro atto giudiziario
di ordine alimentare intervenuto a favore del creditore da parte di
Requisiti e
documentazione per
l’istanza di recupero
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un Tribunale competente di una delle parti contraenti e se
necessario il verbale dove è stata presa la decisione. Ai sensi
dell’art. 5 paragrafo 2 della C.I.d.N.Y. le decisioni giurisdizionali sono
da sole sufficienti a promuovere l’azione di recupero.
L’Autorità Speditrice, al termine dell’iter appena descritto, se non ritiene la
richiesta temeraria, trasmette la pratica all’Istituzione Intermediaria
designata dallo Stato del debitore accompagnando la documentazione da
un parere sulla fondatezza della domanda.
Una volta ricevuta la pratica, l’Istituzione Intermediaria deve
porre in essere ogni misura atta ad assicurare la riscossione degli
alimenti.
La C.I.d.N.Y. prevede che la procedura per dare efficacia alla
decisone straniera può essere di tipo ricognitivo dei presupposti
di legge e quindi di delibazione oppure presupporre
l’incardinazione di un vero e proprio procedimento “nuova
azione” fondata sul provvedimento straniero.
L’evoluzione degli ordinamenti nazionali in tema di diritto
internazionale privato processuale, ed in Europa il
sopraggiungere dei Regolamenti di cui si è fatto cenno, in
materia di esecutività e di riconoscimento delle decisioni giudiziarie
straniere, ha di fatto superato tale previsione normativa, in quanto si sono
venuti a creare degli automatismi che consentono di dare
riconoscimento e/o efficacia immediata ai provvedimenti
giurisdizionali stranieri, laddove sono conformi ai principi di
diritto riconosciuti nei singoli ordinamenti nazionali. Tuttavia il
testo della Convenzione resta cogente.
L’art. 6 della C.I.d.N.Y. attribuisce priorità allo strumento
transattivo, dell’accordo, prevedendo che l’Istituzione Intermediaria
Parere dell’Autorità
Speditrice
Procedimenti di
riconoscimento ed
efficacia del titolo
straniero
Priorità al
componimento
bonario
-Transazione-
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“transige”; solo se necessario può ricorrere all’azione giudiziaria per
ottenere il pagamento.
Tra i principi cardini della C.I.d.N.Y. vi è quindi la strada del dialogo e la
forma contenziosa rappresenta l’estrema ratio e la soluzione residuale.
Tra i doveri dell’Istituzione Intermediaria previsti dalla Convenzione,
sancito dall’art. 6 2°§, vi è quello d’informare l’Autorità Speditrice, circa lo
stato del recupero del credito alimentare. Lo stesso onere ricorre anche nel
caso in cui lo Stato del debitore, non ritiene di poter procedere e quindi
deve restituire la pratica.
Laddove si rendesse necessario il ricorso all’azione giudiziaria la legge
applicabile è quella di diritto internazionale privato dello Stato del
debitore; la cui Autorità giudiziaria ha la possibilità riconosciuta dall’art.7
della Convenzione di acquisire documenti e prove attraverso lo strumento
della rogatoria.
Ai sensi dell’art. 9 della C.I.d.N.Y. nelle azioni proposte
nell’interesse dei creditori questi beneficiano del trattamento di
esenzione delle spese, mentre se trattasi di creditori stranieri o
che non hanno la residenza (nello Stato Creditore), non possono
essere tenuti a fornire una cauzione “iudicatum solvi”.
In qualità di Autorità Speditrice l’Italia non incontra difficoltà particolari, in
genere la collaborazione con gli altri Stati con cui ci si confronta (ad
esempio Svizzera, Germania, Austria, Francia), garantisce un buon risultato,
laddove il debitore ha un patrimonio capiente e disponibile.
Generalmente i Paesi esteri hanno una sensibilità maggiore e i loro sistemi
giudiziari e le procedure burocratiche adottate offrono
effettivamente ai creditori residenti in Italia, migliori possibilità
di recupero.
Dovere d’informazione
dell’Autorità Speditrice
Esenzione delle spese
del creditore
20
Attualmente le pratiche verdi in trattazione dal Ministero dell’Interno son
56; di cui 4 sono le nuove aperture nel 2009. Le pratiche archiviate nel
2009 sono 15.
Procedura del recupero dei crediti alimentari ai sensi della C.I.d.N.Y.,del
Ministero dell’Interno in qualità di Istituzione Intermediaria.
Maggiore attenzione e responsabilità hanno gli Stati, nel momento in cui
sono chiamati a svolgere i compiti previsti dalla Convenzione in qualità di
Istituzione Intermediaria.
La responsabilità si assume sia nei confronti dell’altro Stato contraente, ma
soprattutto nei riguardi del creditore/i che confida/no nella realizzazione
del suo/loro interesse in modo efficace.
Il Ministero dell’Interno infatti acquista la veste d’Istituzione Intermediaria
agendo in nome e per conto del creditore (residente all’estero), tramite la
procura (in originale) fatta pervenire, insieme all’altra documentazione
tradotta in italiano, dall’Autorità Speditrice.
Sulla natura della procura di un privato cittadino (residente all’estero), al
Ministero dell’Interno e la realizzazione di un diritto privato si è espressa
anche l’Avvocatura Generale dello Stato che nel parere del 23.4.2004 (cfr.
n. 2 in appendice), ha affermato e riconosciuto al suddetto Dicastero, sulla
scorta di precedenti giurisprudenziali (Cass. 11.3.1996 I. n.1992; Cass.
17.7.1980 n.4648; e Cass. 18.12.1974 n.4346) che “allorquando chiede la
delibazione delle sentenze straniere recanti la condanna di
alimenti a favore di minori agisce con propria legittimazione
come portatore di un interesse proprio di natura pubblicistica
ed il relativo potere di azione è svincolato al rilascio della
procura da parte del soggetto creditore degli alimenti
Rappresentanza
“speciale” del
Ministero dell’Interno
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restando subordinato solo alla richiesta avanzata dalle Autorità Speditrici
...[…]… il Ministero dell’Interno ….[…]… non si pone come rappresentante
legale del minore …., ma assume una rappresentanza “speciale”… .[…]… che
risponde all’interesse generale di assicurare che le posizioni
dell’alimentando trovino effettivo soddisfacimento”.
Oggettivamente in questo caso il Governo pur essendo portatore di un
diritto privato, persegue un interesse generale conferito dalla legge (di
ratifica).
Questo aspetto ha comportato in sede applicativa, e quindi in tema di
esecuzione delle sentenze, delle conseguenze importanti che tuttora
restano da risolvere e che rappresentano l’empasse più importante del
procedimento di recupero di cui appresso di dirà.
Ci si riferisce infatti alla possibilità di portare a termine la procedura di
recupero del credito alimentare e di far eseguire coattivamente il titolo
straniero.
Le Avvocature Distrettuali dello Stato, prima della vigenza della L.218/95 -
nuovo diritto internazionale privato- che ha introdotto il riconoscimento
automatico delle sentenze straniere rispettose dei principi enunciati
nell’art. 64 della predetta legge (rispetto diritto di difesa, ordine pubblico,
conflitto di giudicati ecc), per rendere efficace le sentenze straniere, erano
tenute a procedere al giudizio di delibazione delle sentenze straniere avanti
le Corti di Appello competenti.
Al termine del giudizio di delibazione, laddove il debitore soccombente non
avesse adempiuto spontaneamente, si doveva procedere all’esecuzione
notificando la sentenza di delibazione, successivamente l’atto di precetto e
poi iniziare il procedimento di esecuzione vero e proprio sino a giungere al
pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi (INPS, datori di lavoro
ecc.).
22
Questa procedura richiedeva dai 6 ai 9 anni di attesa, e nelle more il
debitore aveva tutto il tempo per sottrarre il suo patrimonio con azioni
elusive (vendite, donazioni, intestazione di beni a terzi di comodo ecc.) ai
danni del creditore.
Con l’introduzione della L.218/95 il ricorso alle Avvocature Distrettuali per
“delibare” la sentenza si è attenuato, ma restava sempre il problema
dell’esecuzione e degli adempimenti relativi.
Dopo il 1999, molte Avvocature infatti, in virtù della mole di lavoro
istituzionale che erano chiamate a svolgere, in rappresentanza degli Organi
dello Stato, cominciarono a sollevare la questione, suggerendo al
Ministero dell’Interno di recuperare il credito alimentare
ricorrendo all’iscrizione a ruolo a norma dell’art. 17 del D.Lgs.
26.2.1999 n.46.
Tale orientamento veniva inoltre sostenuto dall’Avvocatura
Generale dello Stato con il parere da ultimo citato (cfr. appendice
n.2) assumendo che l’articolo in questione, intitolato “entrate riscosse
mediante ruolo” consentisse di riscuotere somme da un privato (debitore),
nell’interesse e in nome e per conto di un altro privato (il creditore). Pur
non trattandosi di somme dovute all’Erario l’Avvocatura Generale ritiene
che “… il Ministero è da ritenere legittimato a valersi dello strumento di
riscossione mediante ruolo in applicazione dell’art. 17 del D-Lgs. N.26 del
1999, che ha recentemente esteso tale tipo di riscossione coattiv alle
entrate patrimoniali extratributarie dello Stato. Infatti con tale disposizione
il legislatore ha usato il termine “entrate” e non quello di “crediti” dello
Stato, intendendo con l’utilizzazione della nozione più estesa identificare la
realizzazione della “ratio legis”, intesa alla semplificazione, dell’esecuzione
esattoriale mediante ruolo..”.
La soluzione prospettata dall’Avvocatura di via dei Portoghesi pur
consentendo una rapida soluzione alle numerosissime pratiche pronte e
Codice tributo e
Capitolo di entrata
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ineseguite ad oggi non è realizzabile per due dettagli tecnici di cui è
indispensabile l’intervento dell’Agenzia delle Entrate.
Le Prefetture infatti già da tempo sono organizzate per recuperare le
somme derivanti dai cosiddetti reati depenalizzati con l’iscrizione a ruolo
delle sanzioni curate dai Concessionari.
Tale procedimento non si può applicare al recupero dei crediti alimentari in
quanto ogni iscrizione, presuppone un “codice tributo” rilasciato appunto
dall’Agenzia delle Entrate, senza tale codice di tributo le Prefetture non
possono iscrivere al ruolo i crediti alimentari in quanto le somme incassate
si confonderebbero con le altre entrate dello Stato.
Il secondo strumento occorrente sarebbe istituire un apposito capitolo di
entrata del Ministero dell’interno ove far confluire tutte le entrate con il
codice tributo istituito. Ad oggi tutto questo non c’è!
Senza questi due strumenti il Ministero dell’Interno, in veste di Istituzione
Intermediaria è impossibilitato a recuperare le somme che i creditori, in
alcuni casi aspettano da anni.
L’attività finalizzata al recupero del credito alimentare.
L’attività e la mediazione del Ministero dell’Interno in veste di Istituzione
intermediaria può avere percorsi differenti a seconda dell’atteggiamento
del debitore.
Ricevuta la richiesta da parte dell’Autorità Speditrice, il Ministero verifica la
completezza dei documenti e se del caso procede all’apertura della pratica
rosa, in caso contrario assegna un termine all’Autorità Speditrice per
integrare i documenti, trascorso il quale procede all’archiviazione.
24
La presentazione delle pratiche da parte delle Autorità Speditrici è
standardizzata e generalmente le richieste giungono complete.
L’unico Paese che registra frequenti problemi procedurali è la Repubblica di
Polonia. A parte il numero delle richieste di apertura e le pratiche in
trattazione (ad oggi n. 941), la Polonia ha un sistema giudiziario
frammentato, infatti mentre la totalità dei Paesi contraenti all’atto della
ratifica o dell’adesione hanno indicato come Autorità Speditrice un ente
Amministrativo o Giudiziario (in genere i Ministeri della Giustizia), la
Polonia ha ben 43 Autorità Speditrici, tra Tribunali Circondariali e
Mandamentali uno per ogni provincia.
Manca quindi un collegamento e una visione d’insieme per dire
“nomofilattica” del Governo polacco, dal quale giungono
richieste spesso non suffragate da documentazione.
I Tribunali polacchi spesso inoltrano sentenze (esecutive) nei confronti di
cittadini italiani o polacchi residenti in Italia ignari di un procedimento civile
a loro carico per mancanza della citazione o per vizi della notifica. La
sentenza viene comunque emessa in quanto il codice di
procedura polacco assegna “all’irreperibile”, definito tale
dall’attore, un sostituto processuale che di fatto rappresenta
formalmente il convenuto senza avere strumenti per sostenere
la difesa, e per resistere all’attore ed ai suoi testimoni.
La sentenza contumaciale che ne scaturisce è palesemente emessa in
violazione dei basilari principi di difesa e del diritto al contraddittorio per
cui in questi casi (frequenti), la pratica è dichiarata irricevibile. Dalla
frequenza delle sentenze polacche emesse in tal modo, specie
negli anni precedenti, emerge il sospetto che la causa venga
promossa non tanto al fine di procedere nei confronti del
Verifica della
documentazione
La Polonia e le sue 43
Autorità Speditrici
Sentenze contumaciali
polacche
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debitore quanto per ottenere il sussidio dall’Ente assistenziale polacco
(ZUS), che però nel 2007 è fallito.
In realtà la maggior parte degli ordinamenti, in particolare Austria, Svizzera,
Francia, in presenza di una sentenza di condanna agli alimenti e
dell’inadempienza del debitore, prevedono un sistema di
protezione del creditore minorenne e quindi, intervengono in
vece dell’obbligato sostenendo economicamente i minori e la
famiglia.
Successivamente attraverso il Ministero dell’Interno chiedono la
ripetizione di quanto anticipato per conto dell’inadempiente. In tali casi la
risposta del Ministero dell’Interno consiste nell’affermare che la C.I.d.N.Y. è
finalizzata a recuperare gli alimenti nei confronti dell’avente diritto,
debitore in quanto persona fisica, e non anche degli enti assistenziali,
persone giuridiche che hanno sostenuto “spontaneamente” il relativo
onere.
Esiste quindi una ulteriore differenza culturale in ordine alle misure di
protezione ed assistenza sociale dei minori e delle famiglie.
Si notano infine delle differenze importanti nella formazione ed elementi
tipici delle sentenze di alcuni ordinamenti stranieri, specie quelli di Svezia e
Norvegia che molto spesso non indicano la misura dell’assegno mensile del
creditore, ma si limitano indicare una quota percentuale dei redditi che
percepisce il debitore(ad esempio ¼); in questo modo viene meno la
determinazione dell’assegno mensile nel quantum e occorre
necessariamente l’intervento delle Avvocature Distrettuali.
Una volta aperta la pratica rosa, il Ministero individua la
Prefettura U.T.G. competente, che invita il debitore a
presentarsi, a rendere delle dichiarazioni ed a effettuare il
Enti di assistenza
stranieri e richiesta di
rimborso al debitore
Sentenze
indeterminate nel
quantum
Competenze delle
Prefetture U.T.G.
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pagamento degli alimenti oppure a proporre una transazione.
È sempre la Prefettura che su impulso del Ministero provvede ad eseguire
indagini anagrafiche, economiche-patrimoniali o a notificare provvedimenti
al debitore anche con l’ausilio delle Autorità Competenti.
Laddove il debitore risulti incapiente, nullatenente o disoccupata, senza
ulteriori redditi, viene comunicato all’Autorità Speditrice l’esito degli
accertamenti (quasi sempre compiuti dalla Guardia di Finanza), per
proporre l’archiviazione.
Molto spesso il debitore non si presenta o presentandosi dichiara a verbale
davanti al funzionario della Prefettura, di voler adempiere, ma
successivamente si sottrae, per questo recentemente si chiede agli Uffici
Territoriali del Governo di responsabilizzare i debitori sulle
conseguenze che il mancato adempimento costituisce reato ai
sensi dell’art. 570 del codice penale per violazione degli obblighi
di assistenza familiare.
Nella casistica i debitori che abbandonano la famiglia di origine
allontanandosi dapprima per motivi di lavoro, rappresentano la
maggioranza, circa il 60%; la restante parte delle richieste ai sensi della
Convenzione, proviene da persone di cittadinanza diversa, che hanno
instaurato delle relazioni more uxorio o rapporti occasionali a cui è seguita
la nascita di un bambino, il cui legale rappresentante (al 90% la madre),
chiede il mantenimento. Solitamente in questa fattispecie, il debitore
intervistato contesta le sue responsabilità e disconosce la paternità del
figlio arrivando a minacciare azioni legali per impugnare il provvedimento
straniero senza però darvi alcun seguito.
Altre volte la trattazione della pratica rosa, diventa complessa a causa della
presenza di giudicati tra loro contrastanti che appartengono a giurisdizioni
diverse (civile e penale), di diversi Stati, è il caso classico
Violazione degli
obblighi di assistenza
familiare
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dell’allontanamento dalla casa coniugale della moglie che torna al Paese di
origine con il bambino e che per questo viene denunciata dal marito.
Laddove il debitore non collabora versando gli alimenti al minore o
contesta il titolo straniero o questo non è conforme ai principi dell’ art. 64
della L.218/95, occorre necessariamente l’interessamento tecnico
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato competente che dovrà incardinare
presso la relativa Corte di Appello una causa per delibare il titolo giudiziario
straniero … ciò comporta necessariamente un attesa lunga stimata in
almeno 4 anni.
L’eccessiva durata delle procedure di recupero alimentare, la mancanza di
strumenti normativi adeguati del nostro ordinamento, il mancato
investimento ed implementazione delle risorse umane formatesi
prevalentemente in modo empirico, sul campo, non consentono al
Ministero dell’Interno in veste d’Istituzione Intermediaria, la soluzione in
tempi ragionevoli di gran parte delle pratiche rosa in trattazione e ciò
frustra le aspettative del creditore, prevalentemente minori.
Attualmente le pratiche in trattazione sono complessivamente n.1703, così
distribuite per Stati:
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Le aperture tra il 2008 ed il 2009 sono state n.608, con un aumento dei
Paesi dell’Est Europa e suddivise tra i seguenti Stati:
Il ritardo nell’adempiere e dare esecuzione alla nobile Convenzione di New
York del 1956 comporta il richiamo da parte di alcune Autorità Speditrici e
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(ad esempio la Polonia), delle rappresentanze consolari e diplomatiche, ed
espone l’Italia a sanzioni pecuniarie da parte della Corte di Strasburgo che
ha già condannato il Ministero dell’Interno (incolpevole), ma
oggettivamente responsabile per la violazione dei diritti umani, in quanto
l’iter di recupero dei crediti alimentari, in alcuni casi, ha violato il principio
della “ragionevole durata del procedimento”, nonostante il lavoro e
l’attività sottesa che resta poco visibile rispetto agli sforzi compiuti.