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Alcol, per il lavoro di pubblica utilità valore diverso dalla pena pecuniaria GUIDA ALTERATA La Consulta «salva» la conversione del carcere in somma da pagare Codice di procedura penale diverso ma compatibile con quello stradale Guido Camera Nel caso di guida in stato di ebbrez- za, lo svolgimento del lavoro di pub- blica utilità è inconciliabile con la conversione della pena detentiva in sanzione pecuniaria. È il monito che viene dalla Corte costituzionale. Con l’ordinanza 59 del 20 marzo, infatti, la Consulta ha stabilito che l’articolo 186, comma 9 del Codice della Strada - che contiene la disci- plina della sostituzione in lavoro di pubblica utilità della sanzione pe- nale (arresto congiunto ad ammen- da) inflitta per la guida in stato di ebbrezza - non è incostituzionale anche se, nei casi di decreto penale di condanna, prevede un valore giornaliero economico di conver- sione della porzione economica del- la pena (250 euro per giorno di lavo- ro di pubblica utilità) più alto di quello previsto per la sostituzione della pena detentiva in pecuniaria (da 75 a 225 euro). Ciò in quanto si tratta di due forme sanzionatorie non equiparabili, che rispondono a finalità rieducative tra loro diverse. La questione di costituzionalità era stata sollevata dal Tribunale di Torino e muoveva dalla lettura del comma 1-bis dell’articolo 459 del Codice di procedura penale, intro- dotto dalla legge 103/2017: la norma prevede che il giudice, quando emette un decreto penale di con- danna, possa sostituire la pena de- tentiva in pecuniaria, attribuendo un valore giornaliero di conversio- ne oscillante tra 75 e 225 euro, alla luce «della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare». Prima della legge 103, il criterio di conversione era 250 euro per giorno di pena sostitu- ita. L’articolo 186, comma 9, non modificato dalla legge 103, prevede che il giudice, anche con il decreto penale di condanna, possa sostitui- re la pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità, ovvero attività non retribuita in favore della collettività, da svolgersi prioritariamente nel campo della sicurezza e dell’educa- zione stradale. Poiché il reato di guida in stato di ebbrezza prevede la pena con- giunta dell’arresto e dell’ammen- da, l’articolo 186 stabilisce che il la- voro di pubblica utilità abbia una durata corrispondente a quella del- la pena detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro a un gior- no di lavoro. Secondo il giudice di Torino, la modifica che ha riguardato l’artico- lo 459, in assenza di un corrispon- dente intervento sull’articolo 186 comma 9, avrebbe comportato «no- tevole incertezza» sul regime san- zionatorio applicabile, e «disparità di trattamento ingiustificata tra si- tuazione analoghe», dato che il cal- colo per stabilire la durata del lavoro di pubblica utilità avverrebbe con parametri disomogenei rispetto a quelli fissati per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. La Corte ha dichiarato manife- stamente inammissibile la questio- ne. Il cuore della motivazione ruota intorno alla diversità che esiste tra la conversione della pena detentiva in pecuniaria e la sostituzione della pena nel suo complesso con il lavo- ro di pubblica utilità, che «costitui- scono strumenti distinti di adegua- mento della sanzione al caso con- creto e alle caratteristiche personali dell’imputato, corrispondenti a di- versificate e non sovrapponibili esi- genze afferenti alla funzione riedu- cativa della pena». Dunque, conclude la Consulta ri- chiamando anche la giurisprudenza della Cassazione, i due regimi san- zionatori sostitutivi non possono essere applicati cumulativamente. Si tratta di una decisione condi- visibile, che mira alla responsabiliz- zazione dell’imputato. In caso di trasgressione degli obblighi con- nessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, infatti, egli può su- bire il ripristino della pena sostitui- ta: se questa è anche di natura de- tentiva, e non solo pecuniaria, starà ben attento a svolgere scrupolosa- mente il lavoro di pubblica utilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA Rc auto e revisione, controlli anche automatici Alcol, per il lavoro di pubblica utilità valore diverso dalla pena pecuniaria GUIDA ALTERATA La Consulta «salva» la conversione del carcere in somma da pagare Codice di procedura penale diverso ma compatibile con quello stradale Guido Camera Nel caso di guida in stato di ebbrez- za, lo svolgimento del lavoro di pub- blica utilità è inconciliabile con la conversione della pena detentiva in sanzione pecuniaria. È il monito che viene dalla Corte costituzionale. Con l’ordinanza 59 del 20 marzo, infatti, la Consulta ha stabilito che l’articolo 186, comma 9 del Codice della Strada - che contiene la disci- plina della sostituzione in lavoro di pubblica utilità della sanzione pe- nale (arresto congiunto ad ammen- da) inflitta per la guida in stato di ebbrezza - non è incostituzionale anche se, nei casi di decreto penale di condanna, prevede un valore giornaliero economico di conver- sione della porzione economica del- la pena (250 euro per giorno di lavo- ro di pubblica utilità) più alto di quello previsto per la sostituzione della pena detentiva in pecuniaria (da 75 a 225 euro). Ciò in quanto si tratta di due forme sanzionatorie non equiparabili, che rispondono a finalità rieducative tra loro diverse. La questione di costituzionalità era stata sollevata dal Tribunale di Torino e muoveva dalla lettura del comma 1-bis dell’articolo 459 del Codice di procedura penale, intro- dotto dalla legge 103/2017: la norma prevede che il giudice, quando emette un decreto penale di con- danna, possa sostituire la pena de- tentiva in pecuniaria, attribuendo un valore giornaliero di conversio- ne oscillante tra 75 e 225 euro, alla luce «della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare». Prima della legge 103, il criterio di conversione era 250 euro per giorno di pena sostitu- ita. L’articolo 186, comma 9, non modificato dalla legge 103, prevede che il giudice, anche con il decreto penale di condanna, possa sostitui- re la pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità, ovvero attività non retribuita in favore della collettività, da svolgersi prioritariamente nel campo della sicurezza e dell’educa- zione stradale. Poiché il reato di guida in stato di ebbrezza prevede la pena con- giunta dell’arresto e dell’ammen- da, l’articolo 186 stabilisce che il la- voro di pubblica utilità abbia una durata corrispondente a quella del- la pena detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro a un gior- no di lavoro. Secondo il giudice di Torino, la modifica che ha riguardato l’artico- lo 459, in assenza di un corrispon- dente intervento sull’articolo 186 comma 9, avrebbe comportato «no- tevole incertezza» sul regime san- zionatorio applicabile, e «disparità di trattamento ingiustificata tra si- tuazione analoghe», dato che il cal- colo per stabilire la durata del lavoro di pubblica utilità avverrebbe con parametri disomogenei rispetto a quelli fissati per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. La Corte ha dichiarato manife- stamente inammissibile la questio- ne. Il cuore della motivazione ruota intorno alla diversità che esiste tra la conversione della pena detentiva in pecuniaria e la sostituzione della pena nel suo complesso con il lavo- ro di pubblica utilità, che «costitui- scono strumenti distinti di adegua- mento della sanzione al caso con- creto e alle caratteristiche personali dell’imputato, corrispondenti a di- versificate e non sovrapponibili esi- genze afferenti alla funzione riedu- cativa della pena». Dunque, conclude la Consulta ri- chiamando anche la giurisprudenza della Cassazione, i due regimi san- zionatori sostitutivi non possono essere applicati cumulativamente. Si tratta di una decisione condi- visibile, che mira alla responsabiliz- zazione dell’imputato. In caso di trasgressione degli obblighi con- nessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, infatti, egli può su- bire il ripristino della pena sostitui- ta: se questa è anche di natura de- tentiva, e non solo pecuniaria, starà ben attento a svolgere scrupolosa- mente il lavoro di pubblica utilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA

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Page 1: Alcol, per il lavoro di pubblica utilità valore diverso ...€¦ · 1. Il Codice L’articolo 180, comma 8, del Codice della strada consente agli organi di polizia di invitare chiunque

22 2 Aprile 2019

Norme & Tributi

Alcol, per il lavoro di pubblica utilità valore diverso dalla pena pecuniariaGUIDA ALTERATA

La Consulta «salva»

la conversione del carcere

in somma da pagare

Codice di procedura penale

diverso ma compatibile

con quello stradale

Guido Camera

Nel caso di guida in stato di ebbrez-za, lo svolgimento del lavoro di pub-blica utilità è inconciliabile con laconversione della pena detentiva insanzione pecuniaria. È il monito cheviene dalla Corte costituzionale.

Con l’ordinanza 59 del 20 marzo,infatti, la Consulta ha stabilito chel’articolo 186, comma 9 del Codicedella Strada - che contiene la disci-

plina della sostituzione in lavoro dipubblica utilità della sanzione pe-nale (arresto congiunto ad ammen-da) inflitta per la guida in stato diebbrezza - non è incostituzionaleanche se, nei casi di decreto penaledi condanna, prevede un valoregiornaliero economico di conver-sione della porzione economica del-la pena (250 euro per giorno di lavo-ro di pubblica utilità) più alto diquello previsto per la sostituzionedella pena detentiva in pecuniaria(da 75 a 225 euro). Ciò in quanto sitratta di due forme sanzionatorienon equiparabili, che rispondono afinalità rieducative tra loro diverse.

La questione di costituzionalitàera stata sollevata dal Tribunale diTorino e muoveva dalla lettura delcomma 1-bis dell’articolo 459 delCodice di procedura penale, intro-dotto dalla legge 103/2017: la normaprevede che il giudice, quandoemette un decreto penale di con-

danna, possa sostituire la pena de-tentiva in pecuniaria, attribuendoun valore giornaliero di conversio-ne oscillante tra 75 e 225 euro, allaluce «della condizione economicacomplessiva dell’imputato e del suonucleo familiare». Prima della legge103, il criterio di conversione era 250 euro per giorno di pena sostitu-ita. L’articolo 186, comma 9, nonmodificato dalla legge 103, prevedeche il giudice, anche con il decretopenale di condanna, possa sostitui-re la pena irrogata con il lavoro dipubblica utilità, ovvero attività nonretribuita in favore della collettività,da svolgersi prioritariamente nelcampo della sicurezza e dell’educa-zione stradale.

Poiché il reato di guida in statodi ebbrezza prevede la pena con-giunta dell’arresto e dell’ammen-da, l’articolo 186 stabilisce che il la-voro di pubblica utilità abbia unadurata corrispondente a quella del-

la pena detentiva irrogata e dellaconversione della pena pecuniariaragguagliando 250 euro a un gior-no di lavoro.

Secondo il giudice di Torino, lamodifica che ha riguardato l’artico-lo 459, in assenza di un corrispon-dente intervento sull’articolo 186comma 9, avrebbe comportato «no-tevole incertezza» sul regime san-zionatorio applicabile, e «disparitàdi trattamento ingiustificata tra si-tuazione analoghe», dato che il cal-colo per stabilire la durata del lavorodi pubblica utilità avverrebbe conparametri disomogenei rispetto aquelli fissati per la conversione dellapena detentiva in pena pecuniaria.

La Corte ha dichiarato manife-stamente inammissibile la questio-ne. Il cuore della motivazione ruotaintorno alla diversità che esiste trala conversione della pena detentivain pecuniaria e la sostituzione dellapena nel suo complesso con il lavo-

ro di pubblica utilità, che «costitui-scono strumenti distinti di adegua-mento della sanzione al caso con-creto e alle caratteristiche personalidell’imputato, corrispondenti a di-versificate e non sovrapponibili esi-genze afferenti alla funzione riedu-cativa della pena».

Dunque, conclude la Consulta ri-chiamando anche la giurisprudenzadella Cassazione, i due regimi san-zionatori sostitutivi non possonoessere applicati cumulativamente.

Si tratta di una decisione condi-visibile, che mira alla responsabiliz-zazione dell’imputato. In caso ditrasgressione degli obblighi con-nessi allo svolgimento del lavoro dipubblica utilità, infatti, egli può su-bire il ripristino della pena sostitui-ta: se questa è anche di natura de-tentiva, e non solo pecuniaria, staràben attento a svolgere scrupolosa-mente il lavoro di pubblica utilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rc auto e revisione, controlli anche automatici

Maurizio Caprino

Di fatto,i controlli automatici sulle in-frazioni stradali diventano possibili anche su chi non ha l’assicurazione obbligatoria Rc auto o circola con la revisione scaduta. Dopo anni in cui sisono susseguite norme che lo hannostabilito ma non erano applicabili, oraun parere del servizio Polizia stradaledel ministero dell’Interno pare aprirela strada a una soluzione che elude-

rebbe i problemi sollevati sin da no-vembre 2011, quando entrò in vigorela prima norma sui controlli Rc auto.

Il parere non è vincolante: non èuna circolare (che vincolerebbe tutti gli organi di polizia, sui quali il mini-stero ha poteri di coordinamento in base all’articolo 11 del Codice della strada), ma solo la risposta a un quesi-to inviato dalla Polizia locale di CasaleMonferrato (Alessandria). Ma tra gli addetti ai lavori se n’è già avuta noti-zia, per cui la prassi “suggerita” dalministero potrebbe prendere piede.

In sostanza, il parere ministerialeconferma l’attuale impossibilità di ef-fettuare controlli automatici veri epropri (mancano apparecchi omolo-gati o approvati specificamente, per vari problemi, si veda «Il Sole 24 Ore»

del 19 settembre 2017). Ma subito do-po si indica quella che potrebbe essereletta come una via d’uscita.

Infatti, senza omologazione o ap-provazione per il funzionamento completamente automatico, ciascunapparecchio può essere utilizzato solocome supporto agli agenti, indicandoloro i veicoli che potrebbero non esse-re in regola. La pattuglia dovrebbequindi accertare l’infrazione ferman-doli e controllando i documenti. Ma,visto che spesso è impossibile intima-re l’alt, il parere ministeriale arriva alpunto più importante: dice che il con-trollo dei documenti può essere sosti-tuito da una verifica sulle banche datidella Motorizzazione.

Dunque, non sarebbe necessarioinvitare il proprietario del veicolo a

mostrare i documenti in un ufficio dipolizia (si veda la scheda a sinistra). Proprio tale invito è stato per anni motivo di attrito fra organi di poliziae ministero delle Infrastrutture e tra-sporti, perché sposta aggravi di lavoroe responsabilità. Ora il parere della Polizia stradale dribbla il problema.

Se aggiungiamo che non di radonella prassi si adduce nei verbali l’im-possibilità di fermare un veicolo an-che quando sarebbe possibile e che laverifica alla Motorizzazione è quasi sempre superflua (gli apparecchi rile-vano che un veicolo non è in regola perché agiscono sulla stessa bancadati), arriviamo a una situazione in cuiil sanzionamento può diventare di fatto automatico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Multa non pagata?Il fermo del veicolodiventa effettivo

Silvio Scotti

Un manuale operativo completo, dopo le incertezze causate dall’ulti-mo decreto sicurezza (Dl 113/2018).La circolare del ministero dell’Inter-no 300/A/559/19/101/20/21/4 del21 gennaio 2019 sulle nuove proce-dure per applicare la misura caute-lare del sequestro amministrativo edella sanzione accessoria del fermoamministrativo del veicolo è com-plessa, ma coordina il Codice dellastrada con le altre norme su seque-stro e fermo.

La circolare prende le mosse dal-le modifiche introdotte nel Codice della strada, limitatamente alla di-sciplina del fermo e del sequestro, dal Dl 113/2018, sottolineando comel’affidamento del veicolo al posses-sore costituisca la regola generale.Regola introdotta per non appesan-tire più il bilancio pubblico con one-ri di custodia che tendono a lievitarein modo incontrollato. E che re-sponsabilizza l’avente diritto, sulquale incombono doveri precisi di custodia del mezzo.

Per espresso richiamo della cir-colare, questa regola tende anche aprevalere su disposizioni particolariquale, ad esempio, l’ipotesi di circo-lazione con ciclomotori e motovei-coli senza indossare il casco protet-tivo prevista dall’articolo 171 del Co-dice. Tuttavia continuano a sussi-stere casi in cui l’affidamento all’avente diritto non può avvenire,in quanto la finalità stessa delle nor-me verrebbe esautorata:

mancato pagamento immediatoo versamento della cauzione per i titolari di patente di categoria C,

C+E, D o D+E nell’esercizio dell’atti-vità di autotrasporto di persone o cose che abbiano violato il limite divelocità di oltre 40 km/h, nel caso disorpasso vietato, di eccedenza del carico in misura superiore al 10%della massa complessiva totale o superamento dei limiti temporali diguida di oltre il 10%;

qualora il conducente di un veico-lo immatricolato all’estero o munitodi targa EE non provveda al paga-mento immediato della sanzioneamministrativa ovvero non presti lacauzione prevista dall’art. 207;

trasporti di cabotaggio in viola-zione delle disposizioni di cui al re-golamento CE n. 1072/2009 (artico-lo 46-bis della legge 298/1974);

mancata esibizione della docu-mentazione relativa allo svolgi-mento di trasporti internazionali(articolo 46-ter della legge298/1974).

La circolare esamina tutti i casi difermo e sequestro, accompagnan-do l’operatore passo per passo, an-che per quanto riguarda l’apposi-zione dei sigilli, le caratteristichedel luogo di custodia, le conseguen-ze in caso di rifiuto dell’affidamen-to del veicolo da parte dell’aventediritto (da 777 a 3.114 euro in caso difermo, da 1.835 a 7.341 euro in casodi sequestro, sospensione della pa-tente di guida da uno a tre mesi in entrambi i casi).

Inoltre, viene descritta compiu-tamente la procedura di affidamen-to al custode-acquirente o ai centriautorizzati dalle Prefetture. Unanotevole opera di razionalizzazio-ne, con tanto di modulistica da uti-lizzare, destinata a ricondurre da unità l’azione degli organi di poliziastradale, soprattutto nell’ambito delle polizie municipali e provincia-li, che alcune volte risentono della mancanza di unità verticistica. Que-sta caratteristica tende a tradursi indifferenti prassi applicative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SICUREZZA

Il parere non vincolante

della Stradale supera

i vincoli del Codice

DECRETO SICUREZZA

La circolare dell’Interno

spiega i casi in cui il mezzo

non si affida al proprietario

L’INVITO

1. Il Codice

L’articolo 180, comma 8, del Codice della strada consente agli organi di polizia di invitare chiunque a esibire documenti o chiedere informazioni attinenti a possibili infrazioni stradali

2. L’applicazione pratica

L’invito andrebbe fatto pure a chi, perché fermato senza documenti o segnalato da un apparecchio, è sospettato di circolare senza assicurazione o revisione

Per continuare a innovare non smettiamo mai di metterci alla prova. Ecco perché abbiamo unito

o. Per arrivare ovunque, aff rontando

trarapida e un’autonomia di oltre 400 Km.

L’elettrico ora è Audi. L’elettrico ora è quattro.

L’innovazione ha un nuovo

punto di partenza.

Audi e-tron. Consumo ciclo di prova combinato: 26,2 - 22,5 kWh/100 km; emissioni CO₂ ciclo di prova combinato: 0 gr/km.di carburante ed alle emissioni di CO₂ sono rilevati dal Costruttore in base a metodo di omologazione

WLTP (Regolamento UE 2017/1151). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori non tecnici, possono m care i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Audi. È disponibile gratuitamente presso ogni

Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i valori inerenti a tutti i n

22 2 Aprile 2019

Norme & Tributi

Alcol, per il lavoro di pubblica utilità valore diverso dalla pena pecuniariaGUIDA ALTERATA

La Consulta «salva»

la conversione del carcere

in somma da pagare

Codice di procedura penale

diverso ma compatibile

con quello stradale

Guido Camera

Nel caso di guida in stato di ebbrez-za, lo svolgimento del lavoro di pub-blica utilità è inconciliabile con laconversione della pena detentiva insanzione pecuniaria. È il monito cheviene dalla Corte costituzionale.

Con l’ordinanza 59 del 20 marzo,infatti, la Consulta ha stabilito chel’articolo 186, comma 9 del Codicedella Strada - che contiene la disci-

plina della sostituzione in lavoro dipubblica utilità della sanzione pe-nale (arresto congiunto ad ammen-da) inflitta per la guida in stato diebbrezza - non è incostituzionaleanche se, nei casi di decreto penaledi condanna, prevede un valoregiornaliero economico di conver-sione della porzione economica del-la pena (250 euro per giorno di lavo-ro di pubblica utilità) più alto diquello previsto per la sostituzionedella pena detentiva in pecuniaria(da 75 a 225 euro). Ciò in quanto sitratta di due forme sanzionatorienon equiparabili, che rispondono afinalità rieducative tra loro diverse.

La questione di costituzionalitàera stata sollevata dal Tribunale diTorino e muoveva dalla lettura delcomma 1-bis dell’articolo 459 delCodice di procedura penale, intro-dotto dalla legge 103/2017: la normaprevede che il giudice, quandoemette un decreto penale di con-

danna, possa sostituire la pena de-tentiva in pecuniaria, attribuendoun valore giornaliero di conversio-ne oscillante tra 75 e 225 euro, allaluce «della condizione economicacomplessiva dell’imputato e del suonucleo familiare». Prima della legge103, il criterio di conversione era 250 euro per giorno di pena sostitu-ita. L’articolo 186, comma 9, nonmodificato dalla legge 103, prevedeche il giudice, anche con il decretopenale di condanna, possa sostitui-re la pena irrogata con il lavoro dipubblica utilità, ovvero attività nonretribuita in favore della collettività,da svolgersi prioritariamente nelcampo della sicurezza e dell’educa-zione stradale.

Poiché il reato di guida in statodi ebbrezza prevede la pena con-giunta dell’arresto e dell’ammen-da, l’articolo 186 stabilisce che il la-voro di pubblica utilità abbia unadurata corrispondente a quella del-

la pena detentiva irrogata e dellaconversione della pena pecuniariaragguagliando 250 euro a un gior-no di lavoro.

Secondo il giudice di Torino, lamodifica che ha riguardato l’artico-lo 459, in assenza di un corrispon-dente intervento sull’articolo 186comma 9, avrebbe comportato «no-tevole incertezza» sul regime san-zionatorio applicabile, e «disparitàdi trattamento ingiustificata tra si-tuazione analoghe», dato che il cal-colo per stabilire la durata del lavorodi pubblica utilità avverrebbe conparametri disomogenei rispetto aquelli fissati per la conversione dellapena detentiva in pena pecuniaria.

La Corte ha dichiarato manife-stamente inammissibile la questio-ne. Il cuore della motivazione ruotaintorno alla diversità che esiste trala conversione della pena detentivain pecuniaria e la sostituzione dellapena nel suo complesso con il lavo-

ro di pubblica utilità, che «costitui-scono strumenti distinti di adegua-mento della sanzione al caso con-creto e alle caratteristiche personalidell’imputato, corrispondenti a di-versificate e non sovrapponibili esi-genze afferenti alla funzione riedu-cativa della pena».

Dunque, conclude la Consulta ri-chiamando anche la giurisprudenzadella Cassazione, i due regimi san-zionatori sostitutivi non possonoessere applicati cumulativamente.

Si tratta di una decisione condi-visibile, che mira alla responsabiliz-zazione dell’imputato. In caso ditrasgressione degli obblighi con-nessi allo svolgimento del lavoro dipubblica utilità, infatti, egli può su-bire il ripristino della pena sostitui-ta: se questa è anche di natura de-tentiva, e non solo pecuniaria, staràben attento a svolgere scrupolosa-mente il lavoro di pubblica utilità.

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Rc auto e revisione, controlli anche automatici

Maurizio Caprino

Di fatto,i controlli automatici sulle in-frazioni stradali diventano possibili anche su chi non ha l’assicurazione obbligatoria Rc auto o circola con la revisione scaduta. Dopo anni in cui sisono susseguite norme che lo hannostabilito ma non erano applicabili, oraun parere del servizio Polizia stradaledel ministero dell’Interno pare aprirela strada a una soluzione che elude-

rebbe i problemi sollevati sin da no-vembre 2011, quando entrò in vigorela prima norma sui controlli Rc auto.

Il parere non è vincolante: non èuna circolare (che vincolerebbe tutti gli organi di polizia, sui quali il mini-stero ha poteri di coordinamento in base all’articolo 11 del Codice della strada), ma solo la risposta a un quesi-to inviato dalla Polizia locale di CasaleMonferrato (Alessandria). Ma tra gli addetti ai lavori se n’è già avuta noti-zia, per cui la prassi “suggerita” dalministero potrebbe prendere piede.

In sostanza, il parere ministerialeconferma l’attuale impossibilità di ef-fettuare controlli automatici veri epropri (mancano apparecchi omolo-gati o approvati specificamente, per vari problemi, si veda «Il Sole 24 Ore»

del 19 settembre 2017). Ma subito do-po si indica quella che potrebbe essereletta come una via d’uscita.

Infatti, senza omologazione o ap-provazione per il funzionamento completamente automatico, ciascunapparecchio può essere utilizzato solocome supporto agli agenti, indicandoloro i veicoli che potrebbero non esse-re in regola. La pattuglia dovrebbequindi accertare l’infrazione ferman-doli e controllando i documenti. Ma,visto che spesso è impossibile intima-re l’alt, il parere ministeriale arriva alpunto più importante: dice che il con-trollo dei documenti può essere sosti-tuito da una verifica sulle banche datidella Motorizzazione.

Dunque, non sarebbe necessarioinvitare il proprietario del veicolo a

mostrare i documenti in un ufficio dipolizia (si veda la scheda a sinistra). Proprio tale invito è stato per anni motivo di attrito fra organi di poliziae ministero delle Infrastrutture e tra-sporti, perché sposta aggravi di lavoroe responsabilità. Ora il parere della Polizia stradale dribbla il problema.

Se aggiungiamo che non di radonella prassi si adduce nei verbali l’im-possibilità di fermare un veicolo an-che quando sarebbe possibile e che laverifica alla Motorizzazione è quasi sempre superflua (gli apparecchi rile-vano che un veicolo non è in regola perché agiscono sulla stessa bancadati), arriviamo a una situazione in cuiil sanzionamento può diventare di fatto automatico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Multa non pagata?Il fermo del veicolodiventa effettivo

Silvio Scotti

Un manuale operativo completo, dopo le incertezze causate dall’ulti-mo decreto sicurezza (Dl 113/2018).La circolare del ministero dell’Inter-no 300/A/559/19/101/20/21/4 del21 gennaio 2019 sulle nuove proce-dure per applicare la misura caute-lare del sequestro amministrativo edella sanzione accessoria del fermoamministrativo del veicolo è com-plessa, ma coordina il Codice dellastrada con le altre norme su seque-stro e fermo.

La circolare prende le mosse dal-le modifiche introdotte nel Codice della strada, limitatamente alla di-sciplina del fermo e del sequestro, dal Dl 113/2018, sottolineando comel’affidamento del veicolo al posses-sore costituisca la regola generale.Regola introdotta per non appesan-tire più il bilancio pubblico con one-ri di custodia che tendono a lievitarein modo incontrollato. E che re-sponsabilizza l’avente diritto, sulquale incombono doveri precisi di custodia del mezzo.

Per espresso richiamo della cir-colare, questa regola tende anche aprevalere su disposizioni particolariquale, ad esempio, l’ipotesi di circo-lazione con ciclomotori e motovei-coli senza indossare il casco protet-tivo prevista dall’articolo 171 del Co-dice. Tuttavia continuano a sussi-stere casi in cui l’affidamento all’avente diritto non può avvenire,in quanto la finalità stessa delle nor-me verrebbe esautorata:

mancato pagamento immediatoo versamento della cauzione per i titolari di patente di categoria C,

C+E, D o D+E nell’esercizio dell’atti-vità di autotrasporto di persone o cose che abbiano violato il limite divelocità di oltre 40 km/h, nel caso disorpasso vietato, di eccedenza del carico in misura superiore al 10%della massa complessiva totale o superamento dei limiti temporali diguida di oltre il 10%;

qualora il conducente di un veico-lo immatricolato all’estero o munitodi targa EE non provveda al paga-mento immediato della sanzioneamministrativa ovvero non presti lacauzione prevista dall’art. 207;

trasporti di cabotaggio in viola-zione delle disposizioni di cui al re-golamento CE n. 1072/2009 (artico-lo 46-bis della legge 298/1974);

mancata esibizione della docu-mentazione relativa allo svolgi-mento di trasporti internazionali(articolo 46-ter della legge298/1974).

La circolare esamina tutti i casi difermo e sequestro, accompagnan-do l’operatore passo per passo, an-che per quanto riguarda l’apposi-zione dei sigilli, le caratteristichedel luogo di custodia, le conseguen-ze in caso di rifiuto dell’affidamen-to del veicolo da parte dell’aventediritto (da 777 a 3.114 euro in caso difermo, da 1.835 a 7.341 euro in casodi sequestro, sospensione della pa-tente di guida da uno a tre mesi in entrambi i casi).

Inoltre, viene descritta compiu-tamente la procedura di affidamen-to al custode-acquirente o ai centriautorizzati dalle Prefetture. Unanotevole opera di razionalizzazio-ne, con tanto di modulistica da uti-lizzare, destinata a ricondurre da unità l’azione degli organi di poliziastradale, soprattutto nell’ambito delle polizie municipali e provincia-li, che alcune volte risentono della mancanza di unità verticistica. Que-sta caratteristica tende a tradursi indifferenti prassi applicative.

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SICUREZZA

Il parere non vincolante

della Stradale supera

i vincoli del Codice

DECRETO SICUREZZA

La circolare dell’Interno

spiega i casi in cui il mezzo

non si affida al proprietario

L’INVITO

1. Il Codice

L’articolo 180, comma 8, del Codice della strada consente agli organi di polizia di invitare chiunque a esibire documenti o chiedere informazioni attinenti a possibili infrazioni stradali

2. L’applicazione pratica

L’invito andrebbe fatto pure a chi, perché fermato senza documenti o segnalato da un apparecchio, è sospettato di circolare senza assicurazione o revisione

Per continuare a innovare non smettiamo mai di metterci alla prova. Ecco perché abbiamo unito l’intelligenza della tecnologia a performance sorprendenti e abbiamo raggiunto nuovi livelli di sicurezza e di controllo, g grazie alla trazione integrgrale quattro. Per arrivare ovunque, aff rontando qualsiasi condizione. È così che è nata Audi e-tron, la prima Audi completamente elettrica con una velocità di ricarica ultrarapida e un’autonomia di oltre 400 Km. audi.it

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