Alberghi e ristoranti: rimborsi o spese di rappresentanza? Marco Mosconi.
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Alberghi e ristoranti: rimborsi o spese di rappresentanza?
Marco Mosconi
• la finanziaria per il 2008 (Legge 244/2007 ) ha modificato l’Art. 108, comma 2 del TUIR (disciplina delle spese di rappresentanza);• tale modifica normativa ha avuto pieno compimento grazie alle disposizioni attuative contenute nel Decreto Ministeriale 19/11/2008 (pubblicato nella G.U. del 15/1/2009);
Recenti novità normative hanno modificato la gestione contabile e fiscale delle spese per alberghi e ristoranti:
Il DL 112 / 2008 – convertito con la Legge 133/2008 – •ha modificato l’art.19-bis1 lett.e) del DPR n.633/72, disponendo l’eliminazione dell’ipotesi di indetraibilità oggettiva per le spese alberghiere e di ristorazione• ha introdotto disposizioni volte a limitare la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dei costi sostenuti per prestazioni alberghiere e di ristorazione
Le spese di ristorazione e alberghiere
Legge 133/2008
Abrogata l’indetraibilità dell'I.V.A. sulle prestazioni alberghiere
Ridotta la deducibilità degli stessi costi nel limite del 75 %.
La detraibilità ai fini IVA decorre dal 1°settembre 2008 mentre ai fini delle imposte dirette il cambiamento decorre dal 1°gennaio 2009.
L’amministrazione finanziaria ha affermato che ai fini della detrazione è
necessario che la fattura rechi una doppia intestazione laddove la prestazione
alberghiera e di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dall’effettivo
committente del servizio (Circolare 53/E del 5 settembre 2008 )
Il datore di lavoro, per godere del diritto alla detrazione per le prestazioni rese al proprio dipendente, dovrebbe ricevere fatture cointestate
La detraibilità dell’IVA
Assonime (circolare n.55 del 21 ottobre 2008) osserva al riguardo come l’indicazione nella fattura del soggetto beneficiario della prestazione non può essere considerata una condizione per l’esercizio della detrazione, semmai può rivelarsi opportuna al fine di provare l’inerenza.
La detraibilità dell’IVA
Resta ferma (per il momento) l’indetraibilità
dell'I.V.A. ove le prestazioni alberghiere e di
ristorazione siano qualificabili come spese di
rappresentanza (come definite ai fini delle
imposte sui redditi), in base al disposto
(immutato) di cui all’art. 19-bis1, comma 1,
lettera h) del DPR 633/1972
L’I.V.A.
Per quanto riguarda ...
Le imposte dirette
la detrazione
dell’imposta pagata
sulle prestazioni in
esame compete solo se
la spesa è
documentata da
fattura, non essendo
ammesso lo scorporo
dell’imposta dalla
ricevuta fiscale.
la spesa può essere documentata da fattura, ricevuta fiscale o scontrino fiscale.
Nel caso della fattura sarà possibile detrarre l'I.V.A. relativa, negli altri due casi l'I.V.A. rimane indetraibile
E’ deducibile ai fini del TUIR
l'I.V.A. non detratta in ipotesi di
ricevute fiscali?
Dottrina: Sì, se il costo è inerente
Agenzia delle Entrate: No
(circolare 6/E/09 - Risoluzione 84/E/09)
La deducibilità ai fini del TUIR
(la detrazione dell’imposta è un diritto del contribuente non un obbligo)
Se, pertanto, la gestione di una fattura connessa a spese alberghiere e di
ristorazione dovesse risultare più costosa rispetto al beneficio dato
dall’esercizio della detrazione, il contribuente può legittimamente
rinunciarvi.
Il requisito dell’inerenza, la cui ricorrenza è essenziale per la deducibilità di
un costo, va riconosciuto per il solo fatto che un certo costo od onere si
pone in una scelta di convenienza per l’imprenditore, ossia quando il fine
perseguito è quello di pervenire al maggior risultato economico.
La deducibilità ai fini del TUIR
Per fatture di importo unitario non superiore a € 154,94
ricevute nell’arco dello stesso periodo (mese o trimestre) è
consentito riportare tutte le dette fatture in un unico documento
riepilogativo che costituisce oggetto di autonoma
registrazione.
Adempimenti amministrativi e semplificazioni
Redditi di lavoro autonomo
• Art. 54, comma 5, primo periodo del TUIR :
“Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e
bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo
complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi
percepiti nel periodo d’imposta”
Conseguenze
Il limite di deducibilità si duplica in quanto i costi sostenuti ora rilevano solo al 75 per cento ma pur sempre entro i limiti del 2 per cento dei compensi.
Redditi di lavoro autonomo
•Art 54 del TUIR, comma 5:
Deducibilità spese di rappresentanza nei limiti dell’1 per cento
dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
La nuova formulazione del comma 5
Porta a ritenere che tale limite di deducibilità dei costi (75%), concorra con il limite già previsto dell’1 per cento dei compensi realizzati nel periodo d’imposta.
Redditi di lavoro autonomo
Comma 28-quater, lett. a) dell’articolo 83 del decreto-legge n. 112 apporta la
riduzione di costo modificando l’articolo 109, comma 5 del TUIR .
Le spese relative a prestazioni alberghiere sono deducibili nella misura del 75
per cento sempre che si tratti di spese inerenti l’esercizio d’impresa.
L’articolo 108 comma 2 del TUIR stabilisce i criteri di inerenza.
Redditi di impresa
Trattamento fiscale delle spese di rappresentanza (art. 108, TUIR)
Riferimenti normativi:• Art. 108, comma 2 TUIR (modificato dalla Legge 244/2007, Finanziaria 2008)• Disposizioni attuative Decreto Ministeriale 19/11/2008 (G.U. del 15/1/2009)
Novità sostanziali della nuova normativa:1. Identificazione delle spese di rappresentanza.2. Deducibilità parametrata al fatturato aziendale.3. Previsione di fattispecie escluse da limitazioni alla deduzione4. Obblighi documentali a carico del contribuente
Trattamento fiscale delle spese di rappresentanza (art. 108, TUIR)
In linea di massima per spese di rappresentanza si intendono quelle sostenute con
• finalità promozionali
o di
• pubbliche relazioni
e che hanno come
• obiettivo quello di generare benefici economici per l’impresa.
1. Identificazione delle spese di rappresentanza.
Criteri generali
• Spese effettivamente sostenute ed erogate
• Erogazioni gratuite di beni e servizi
• Finalità promozionali e/o di pubbliche relazioni
• “Ragionevolezza” in funzione dell’obiettivo aziendale
• “Coerenza” con pratiche di settore
Trattamento fiscale delle spese di rappresentanza (art. 108, TUIR)
2. Deducibilità parametrata al fatturato aziendale.
• Plafond di deducibilità pari alla somma di:
1,3% del fatturato sino a Eur 10 mil;
0,5% del fatturato > Eur 10 mil e sino a Eur 50 mil;
0,1% del fatturato > Eur 50 mil
• Spese eccedenti indeducibili (salvo le eccezioni di
seguito illustrate)
Trattamento fiscale delle spese di rappresentanza (art. 108, TUIR)
Trattamento fiscale delle spese di rappresentanza (art. 108, TUIR)
Deducibilità parametrata al fatturato aziendale:
le start up
• Per le imprese di nuova costituzione le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione del reddito dello stesso periodo e di quello successivo, se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile
3. Fattispecie escluse da limitazioni alla deduzione.
• Beni di valore unitario non superiore ad Euro 50
• Spese di ospitalità a clienti e potenziali clienti per
visite alla sede aziendale o a mostre e fiere.
Trattamento fiscale delle spese di rappresentanza (art. 108, TUIR)
4. Obblighi documentali a carico del contribuente
• L’impresa deve conservare e rendere disponibili
all’Agenzia evidenza di:
Generalità dei soggetti ospitati;
Durata e luogo di svolgimento degli eventi;
Natura dei costi sostenuti.
Trattamento fiscale delle spese di rappresentanza (art. 108, TUIR)
Aspetti contabili
1) conto Omaggi di beni non
superiori a 50 Euro
Imposte sui redditi
IVA
1a) sottoconto
Omaggi fino a 25,82 euro
Deducibile al 100% ai fini Tuir
Detraibile 100%
1b) sottoconto
Omaggi superiori a
25,82 e fino a 50 euro
Deducibile al 100% ai fini Tuir
Non detraibile
Aspetti contabili
2) conto Spese di rappresentanza
con limiti in base ai ricavi (A1 e A5)
Imposte Sui redditi
IVA
2a) sottoconto Spese di rappresentanza quali
vitto ed alloggio,
Limite ulteriore del
75% dal 1/1/2009
Non detraibile
2b) sottoconto Altre spese di rappresentanza comprese spese
viaggi, omaggi sup. 50 euro e stand fiere
Solo limite dei ricavi
Non detraibile
Aspetti contabili
3) conto Spese di ospitalità(relative a clienti)
Vitto e alloggio dipendenti
Imposte Sui redditi
IVA
3a) sottoconto Vitto ed alloggio (clienti)
Limite del 75% dal 1/1/2009
detraibile
3b) sottoconto Viaggi (clienti) Deducibile al 100%
Normalmente indetraibile
3c) sottoconto Vitto e alloggio (dipendenti)
Deducibile al 100%
(limiti art. 95 co. 3)
detraibile