AIUTI DI STATO Modifica GBER Posizione Italia
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7/26/2019 AIUTI DI STATO Modifica GBER Posizione Italia
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIDipartimento per le Politiche Europee
POSIZIONE DELLE AUTORIT ITALIANECONCERNENTE LA
CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL PROGETTO DI
Regolamento (UE) della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n.651/2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli107 e 108 del trattato.
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In risposta alla consultazione pubblica relativa al progetto di Regolamento (UE) della Commissionerecante modifica del Regolamento (UE) n.651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato lanciata il 07.03.2016, diseguito si trasmette il presente documento contenente le proposte e le osservazioni delle Autorititaliane. Detto documento stato redatto in stretta consultazione e collaborazione con tutte le Autoritnazionali, centrali e regionali, coinvolte ed interessate, nonch tenendo conto di tutte le osservazioni,le proposte ed i commenti da parte delle stesse Autorit.
PARTE I - OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE E SINTESI DELLEPRINCIPALI CONSIDERAZIONI
Il Regolamento (UE) della Commissione europea n.651/2014 (c.d. GBER) costituisce uno deiprincipali pilastri del processo di modernizzazione degli aiuti di Stato nellUE, avviato dalla
Commissione europea con la relativa Comunicazione COM(2012) 209 final dell8.5.2012, nonchstrumento normativo fondamentale per conseguire gli obiettivi e le finalit della corretta applicazionedelle norme in materia di aiuti di Stato; semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi;certezza giuridica in materia.
Le Autorit italiane hanno valutato con attenzione il progetto di Regolamento della Commissione edapprezzano la ratio generale del documento con il quale si intende principalmente estenderelesclusione dallobbligo di notifica a taluni aiuti per porti e aeroporti, nonch precisare le condizioni
per lesclusione dallobbligo di notifica anche per talune categorie di aiuti gi contemplate dal
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finanziamenti agli stessi possano produrre effetti distorsivi della concorrenza tra imprese o, ancor pi,sugli scambi tra Stati dellUE. Quindi, detti eventuali finanziamenti dovrebbero essere sottratti del
tutto dal campo di applicazione degli aiuti di Stato nonch da quello del Regolamento (UE)n.651/2014.
In aggiunta, affinch il campo di applicazione sia significativo, nonch al fine di tener conto delleindicazioni fornite nella recentissima Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto diStato dello scorso 19 maggio, necessario stabilire le fattispecie di piccoli aeroporti sottratte al campodi applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, nonch innalzare le soglie del numero dei passeggeristabilite per le disposizioni relative al bacino dutenza.
Infine, opportuno che il campo di applicazione delle norme di esenzione tenga conto delle specificite criticit delle regioni remote, come definite al punto 7dellart.2 del Regolamento (UE) dellaCommissione europea n.651/2014 attualmente vigente.
In materia di aiuti ai porti, innanzitutto bisogna chiarire le relative definizioni, in particolare ladefinizione di infrastruttura portuale, laddove va considerato che talune opere quali muri disponda di difesa marina o bacini interni e terreni di colmata non soggetti a concessioni o sfruttamento
economico sono di diretta competenza dello Stato, e la definizione di porto interno.
In secondo luogo, affinch il campo di applicazione sia significativo e per massimizzare la finalit disemplificazione, gli scaglioni previsti per i costi ammissibili e le relative intensit di aiuto andrebberoridotti a tre, invece che quattro, e le relative soglie innalzate.
Inoltre, si ritiene che i costi per il dragaggio di manutenzione non debbano essere esclusi dai costi
i ibili i d l di R l d ll C i i L dd l
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Si rende, pertanto, necessario assicurare certezza giuridica ed allineare il Considerando n.72 delGBER con quanto previsto dalla richiamata Comunicazione.
In materia di controllo, si rileva preliminarmente che nel progetto di Regolamento dellaCommissione oggetto della consultazione non stato incluso alcun considerando relativoallintroduzione del comma 2 dellarticolo 12. Pertanto, non agevole comprendere la ratio e lemotivazioni di detta disposizione, n le modalit di applicazione della stessa nelle intenzioni dellaCommissione.
La norma prevede la istituzione di meccanismi di controllo ex post e a campione per gli aiuti fiscaliautomatici. LItalia riconosce limportanza dei controlli anche per tale categoria di aiuti e, infatti,lordinamento tributario italiano gi prevede leffettuazione di controlli sulle agevolazioni fiscali.
La disposizione di cui al comma 2 dellarticolo 12 va, innanzitutto, chiarita e, soprattutto, non devecreare una duplicazione dei controlli e un aggravio delle procedure con conseguente aumento deglioneri amministrativi tanto sulle autorit pubbliche quanto sui beneficiari finali.
Pertanto, laddove mantenuta dalla Commissione, la disposizione di cui al comma 2 dellarticolo 12
deve trovare applicazione solo nel caso di Stati che non abbiano gi in piedi i richiesti meccanismi dicontrollo.
Le proposte puntuali di modifica al testo, sulle suddette categorie di aiuti e sulle altre disposizioni dicui al progetto di regolamento della Commissione, sono fornite nella Parte II di detto documento.
Come riportato nel considerando 10 del progetto di Regolamento in consultazione, la modifica al
R l (UE) 651/2014 i i i bil i hi i difi
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PARTE II - PROPOSTE PUNTUALI DI MODIFICA E DI CHIARIMENTO
AIUTI A FAVORE DI AEROPORTI REGIONALIAIUTI AGLI INVESTIMENTI
Considerando/Articolo,comma
Testo di progetto di regolamento della CE Proposte di emendamento o dichiarimento dellItalia
Eventuali Commenti
Art. 1, comma 1, lettera m)
nel progetto di Regolamento dimodifica del GBER
Larticolo 1 cos modificato:
a) Al paragrafo 1, le lettere da k) a l) sonosostituite dalle seguenti:k) aiuti per le infrastrutture sportive e le
infrastrutture ricreative multifunzionali;l) aiuti per le infrastrutture locali;m) aiuti a favore degli aeroporti regionali; en) aiuti a favore dei porti.
Larticolo 1 cos modificato:
a) Al paragrafo 1, le lettere da k) a l)sono sostituite dalle seguenti:k) aiuti per le infrastrutture sportive e
le infrastrutture ricreativemultifunzionali;l) aiuti per le infrastrutture locali;m) aiuti a favore agli investimenti edal funzionamento degli aeroportiregionali; en) aiuti a favore dei porti.
Art. 2, punto 144 a (nuovo)
Definizioni relative agliaiuti a favore degliaeroporti regionali
Punto 144a. Aeroporto regionale: un
aeroporto con volume di trafficoannuo di passeggeri fino a 3 milioni.Nel caso delle regioni remote di cuiallarticolo 2, punto 7), per
aeroporto regionale deve intendersi
Si chiede alla CE di
inserire la definizione diaeroporto regionale di cuialla Comunicazione dellaCommissioneOrientamenti sugli aiuti
di Stato agli aeroporti e
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un aeroporto con volume di trafficoannuo di passeggeri fino a 5 milioni.
alle compagnie aeree
(2014/C 99/03), tenendoanche conto delle criticitdelle regioni remote.
Art. 2, punto 151nel progetto di Regolamento dimodifica del GBER
Punto 151. attivit non aeronautiche: servizicommerciali forniti alle compagnie aeree o ad altriutenti dellaeroporto, inclusi servizi ausiliari apasseggeri, spedizionieri o altri fornitori di servizi,affitto di uffici e negozi, parcheggi e alberghi;
La definizione di attivit non
aeronautiche (151) generica. Si
ritiene necessario richiedere alla
Commissione di precisare nel dettaglio
tali attivit.
Art.56 bis, comma 1nel progetto di Regolamento dimodifica del GBER
1. Gli aiuti agli investimenti a favore di unaeroporto sono compatibili con il mercato internoai sensi dellarticolo 107, paragrafo 3, del trattato
e sono esentati dallobbligo di notifica di cuiallarticolo 108, paragrafo 3, del trattato purch
soddisfino le condizioni di cui al presente articoloe al capo I.
1. Gli aiuti agli investimenti a favore diun aeroporto regionale sonocompatibili con il mercato interno aisensi dellarticolo 107, paragrafo 3, del
trattato e sono esentati dallobbligo di
notifica di cui allarticolo 108,
paragrafo 3, del trattato purchsoddisfino le condizioni di cui alpresente articolo e al capo I.
Art. 56 bis, comma 4
nel progetto di Regolamento dimodifica del GBER
4. Laiuto non concesso ad aeroporti ubicati
entro una distanza di 100 chilometri o a 60 minutidi percorrenza in automobile, autobus, treno otreno ad alta velocit da un aeroporto esistente dacui operano servizi aerei di linea, secondo ladefinizione di cui allarticolo 2, punto 16, del
4. Laiuto non concesso ad aeroporti
da cui operano servizi aerei di lineaubicati entro una distanza di 100chilometri o a 60 minuti di percorrenzain automobile, autobus, treno o trenoad alta velocit da un aeroportoesistente e con la medesima tipologia
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regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio.
di servizi aerei da cui operano serviziaerei di linea, secondo la definizione dicui allarticolo 2, punto 16, delregolamento (CE) n. 1008/2008 delParlamento europeo e del Consiglio.
Art. 56 bis, comma 5nel progetto di Regolamento dimodifica del GBER
5. Laiuto non concesso ad aeroporti con una
media annuale di traffico passeggeri superiore atre milioni nei due esercizi finanziari precedenti
quello nel quale laiuto stato effettivamenteconcesso. Laiuto non produrr presumibilmente
un aumento della media annuale di trafficodellaeroporto oltre i tre milioni di passeggeri nei
due esercizi finanziari che seguono la suaconcessione.
5. Laiuto non concesso ad aeroporti
con una media annuale di trafficopasseggeri superiore a tre milioni o 5
milioni nel caso di regioni remotenei due esercizi finanziari precedentiquello nel quale laiuto statoeffettivamente concesso. Laiuto non
produrr presumibilmente un aumentodella media annuale di trafficodellaeroporto oltre i tre milioni di
passeggeri o 5 milioni nel caso diregioni remotenei due esercizifinanziari che seguono la suaconcessione.
Art. 56 bis, comma 7nel progetto di Regolamento dimodifica del GBER
7. Il paragrafo 4 non si applica agli aeroporti conun traffico annuo fino a 50 000 passeggeri nei dueesercizi finanziari precedenti quello nel qualelaiuto stato effettivamente concesso, acondizione che laiuto non produca
7. Il paragrafo 4 non si applica agliaeroporti con un traffico annuo fino a50 000 200 000passeggeri nei dueesercizi finanziari precedenti quellonel quale laiuto stato effettivamente
concesso, a condizione che laiuto non
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presumibilmente un aumento della media annualedi traffico dellaeroporto oltre i 50 000 passeggeri.
produca presumibilmente un aumentodella media annuale di trafficodellaeroporto oltre i 50 000 200 000passeggeri.
Art. 56 bis, comma 9nel progetto di Regolamento dimodifica del GBER
9. Limporto dellaiuto non supera la differenzatra i costi ammissibili e il risultato operativodellinvestimento. Il risultato operativo viene
dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base diproiezioni ragionevoli, o mediante un
meccanismo di recupero.
Si chiede alla CE di chiarire la
corrispondenza con la definizione di
deficit di finanziamento di cui ai punti
11 delle definizioni e 99 degli
"Orientamenti".
Si chiede alla CE di chiarire se debbaintendersi l'intero progetto
d'investimento. Se la risposta fosse
affermativa andrebbe aggiunto
"progetto".
Tale metodo di calcolodellammontare dellaiuto non
corrisponde con quello di cui al punto
99 degli "Orientamenti". Andrebbe
inoltre chiarito se tale calcolo debba
essere effettuato prendendo in
considerazione il progettod'investimento nella sua interezza,
comprendendo quindi le attivit avio,
non avio e se del caso il public remit.Se cos fosse, i considerata, le
definizioni e l'articolato, dovrebbero
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essere emendati in modo tale da fare
maggiore chiarezza sul punto.Art. 56 bis, comma 11nel progetto di Regolamento dimodifica del GBER
11. Gli aiuti non superano:(a) il 50% dei costi ammissibili per gli aeroporticon una media annuale di traffico compresa trauno e tre milioni di passeggeri nei due esercizifinanziari precedenti quello in cui laiuto stato
concesso;
11. Gli aiuti non superano:(a) il 50% dei costi ammissibili per gliaeroporti con una media annuale ditraffico compresa tra uno e tre milionidi passeggeri oo 5 milioni di passeggerinel caso diregioni remotenei due esercizi
finanziari precedenti quello in cuilaiuto stato concesso;
Considerando n. 3nel progetto di Regolamento dimodifica del GBER
Gli aiuti agli investimenti a favore di aeroporti conun volume di traffico annuo fino a tre milioni dipasseggeri possono migliorare sia laccessibilit
di determinate regioni sia lo sviluppo locale, asecondo delle specificit di ciascun aeroporto.Alla luce dellesperienza acquisita dalla
Commissione in seguito allapplicazione degli
orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e
alle compagnie aeree, gli aiuti agli investimenti afavore degli aeroporti regionali, se rispettanodeterminate condizioni, non danno luogo adindebite distorsioni degli scambi e delleconcorrenza. Tali aiuti dovrebbero pertantobeneficiano dellesenzione per categoria laddove
Gli aiuti agli investimenti e alfunzionamento a favore di aeroporticon un volume di traffico fino a tremilioni di passeggeri o 5 milioni nelcaso di regioni remote possonomigliorare sia laccessibilit di
determinate regioni sia lo sviluppolocale, a secondo delle specificit di
ciascun aeroporto.Alla luce dellesperienza acquisita
dalla Commissione in seguitoallapplicazione degli orientamenti
sugli aiuti di Stato agli aeroporti e allecompagnie aeree, gli aiuti agli
La necessit di tenereconto delle criticit delleregioni remote (e quindidi prevedere delledisposizioni specifiche) gi riconosciuta dalGBER vigente, nonchdal progetto di
Regolamento CE dimodifica del GBER: conla proposta italiaana siintende mettere a
sistema, sulla base della
scarsa o nulla incidenza
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soddisfano le condizioni di cui al presenteregolamento.Non opportuno fissare una soglia di notifica intermini di importo dellaiuto, in quanto limpatto
di una misura di aiuto sulla concorrenza dipendein larga misura dalle dimensioni dellaeroporto e
non dalla portata dellinvestimento.
investimenti e al funzionamento afavore degli aeroporti regionali, serispettano determinate condizioni, nondanno luogo ad indebite distorsionidegli scambi e delle concorrenza. Taliaiuti dovrebbero pertanto beneficianodellesenzione per categoria laddove
soddisfano le condizioni di cui alpresente regolamento.
Non opportuno fissare una soglia dinotifica in termini di importodellaiuto, in quanto limpatto di una
misura di aiuto sulla concorrenzadipende in larga misura dalledimensioni dellaeroporto e non dalla
portata dellinvestimento delfinanziamento per linvestimento o
per il funzionamento.
sugli scambi tra StatMembri.
Considerando n. 4nel progetto di Regolamento di
modifica del GBER
(omissis) Per essere proporzionata, lintensitdellaiuto non dovrebbe superare lintensit
massima ammissibile di cui al presenteregolamento, la quale varia in funzione delledimensioni dellaeroporto, e non dovrebbe andare
oltre il deficit di finanziamento dellinvestimento.Le condizioni di compatibilit dovrebbero
(omissis) Per essere proporzionata,lintensit dellaiuto non dovrebbe
superare lintensit massimaammissibile di cui al presenteregolamento, la quale varia in funzionedelle dimensioni dellaeroporto, e non
dovrebbe andare oltre il deficit difinanziamento dellinvestimento o
In questo considerando chiaro che, per essere
proporzionato, l'aiutodeve essere calcolato inapplicazione dellaspecifica intensit diaiuto e comunque nellimite del deficit di
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garantire un accesso aperto e non discriminatorioalle infrastrutture.Gli aiuti non dovrebbero essere concessi adaeroporti situati in prossimit di aeroporti esistentida cui operano servizi aerei di linea, poich taliaiuti comporterebbero un maggior rischio didistorsione della concorrenza e dovrebberopertanto essere notificati alla Commissione, ameno che siano concessi ad aeroporti di
dimensioni molto ridotte (fino a 50.000 passeggerilanno) per i quali si escludono significativedistorsione della concorrenza in ragione deltraffico alquanto limitato.
oltre le soglie ritenute ammissibiliper gli aiuti al funzionamento dallaCommissione nella Comunicazione2014/C 99/01.Le condizioni di compatibilitdovrebbero garantire un accesso apertoe non discriminatorio alleinfrastrutture.Gli aiuti non dovrebbero essere
concessi ad aeroporti situati inprossimit di aeroporti esistenti da cuioperano servizi aerei di linea, da cuioperano servizi aerei di linea situatiin prossimit di aeroporti esistenti econ la medesima tipologia di serviziaerei, poich tali aiuticomporterebbero un maggior rischio didistorsione della concorrenza edovrebbero pertanto essere notificatialla Commissione, a meno che siano
concessi ad aeroporti di dimensionimolto ridotte (fino a 50.000 200.000passeggeri lanno), per i quali si
escludono significative distorsionedella concorrenza in ragione deltraffico alquanto limitato.
finanziamento. Talechiarezza non si ritrovanell'articolato.La Commissionedovrebbe inoltre chiarirese, in linea con ledisposizioni di cui agli"Orientamenti", ilcalcolo del deficit di
finanziamento debbaessere fatto tenendo inconsiderazione tutto ilprogetto d'investimento,comprensivo quindi delleattivit avio, non avio e,se del caso, del publicremit. Se la rispostafosse affermativaandrebbe aggiunto"progetto" sia nel
considerando sianell'articolato.
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AIUTI A FAVORE DI AEROPORTI REGIONALI - AIUTI AL FUNZIONAMENTO
Considerando/Articolo,comma
Testo di progetto di regolamento della CE Proposte di emendamento o dichiarimento dellItalia
Eventuali Commenti
Nuovo Articolato da inserire 1. Gli aiuti al funzionamento afavore di un aeroporto regionalesono compatibili con il mercatointerno ai sensi dellarticolo 107,
paragrafo 3, del trattato, per unperiodo transitorio di 10 anni adecorrere dal 4 aprile 2014,e sonoesentati dallobbligo di notifica di cui
allarticolo 108, paragrafo 3, del
trattato purch soddisfino lecondizioni di cui al presente articoloe al capo I.2.Gli aiuti al funzionamentoriguardanoaeroporti che, sulla basedi previsioni di traffico ragionevoli,
hanno, a medio termine, prospettivesoddisfacenti duso della propria
capacit.3. Laeroporto aperto a tutti i
potenziali utenti e non riservato aun utente specifico.
P.133 Orientamenti
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In caso di limitazione fisica dicapacit, lallocazione effettuata
sulla base di criteri pertinenti,obiettivi, trasparenti e nondiscriminatori.4.Laiuto non concesso ad
aeroporti da cui operano serviziaerei di linea ubicati entro unadistanza di 100 chilometri o a 60
minuti di percorrenza in automobile,autobus, treno o treno ad altavelocit da un aeroporto esistente econ la medesima tipologia di serviziaerei, secondo la definizione di cuiallarticolo 2, punto 16, delregolamento (CE) n. 1008/2008 delParlamento europeo e del Consiglio.
P.136 lett.b)Orientamenti
5. Laiuto non concesso ad
aeroporti con una media annuale ditraffico passeggeri superiore a tre
milioni o 5 milioni nel caso di regioniremote nei due esercizi finanziariprecedenti quello nel quale laiuto
stato effettivamente concesso.Laiuto non produrr
presumibilmente un aumento della
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media annuale di trafficodellaeroporto oltre i tre milioni dipasseggeri o 5 milioni di passeggeriin caso di regioni remote nei dueesercizi finanziari che seguono la suaconcessione.6. Il presente articolo non si applicaagli aeroporti con un traffico medioannuo di merci superiore a 200.000
tonnellate nei
due esercizi finanziariprecedenti quello in cui laiuto stato effettivamente concesso. Essoinoltre non si applica qualora laiuto
produca presumibilmente unaumento della media annuale ditraffico merci dellaeroporto oltre le
200.000 tonnellate nei due esercizifinanziari che seguono la suaconcessione.
P.136 lett.a)Orientamenti
7. Il paragrafo 4 non si applica agli
aeroporti con un traffico annuo finoa 200.000 passeggeri nei due esercizifinanziari precedenti quello nelquale laiuto stato effettivamente
concesso, a condizione che laiuto
non produca presumibilmente un
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aumento della media annuale ditraffico dellaeroporto oltre i
200.000 passeggeri.8. Limporto dellaiuto non supera:a) per gli aeroporti con un trafficoannuale fino a 700.000 passeggeri eper un periodo di 5 anni successiviallinizio del periodo transitorio dicui alla Comunicazione della
Commissione 2014/C 99/03, lamisura massima dell80% del deficitdi finanziamento di esercizioinizialecalcolato come media dei 5 anni cheprecedono il periodo transitoriostesso (2009-2013);b) per gli aeroporti con un trafficoannuale fino a 3 milioni di passeggerio 5 milioni di passeggeri in caso diregioni remote e per la durata delperiodo transitorio di 10 anni di cui
alla medesima Comunicazione, lamisura massima del 50%, del deficitdi finanziamento di esercizioiniziale,calcolato come media dei 5 anni cheprecedono il medesimo periodo(2009-2013);
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AIUTI A FAVORE DI PORTI - PORTI MARITTIMI
Considerando/Articolo,comma
Testo Proposte di emendamento o dichiarimento dellItalia
Eventuali Commenti
Art. 56 ter, comma 2nel progetto di Regolamento dimodifica del GBER
2. I costi ammissibili corrispondono ai costi degliinvestimenti (incluse le spese di programmazione)per:
(a) la creazione o lammodernamento diinfrastrutture e sovrastrutture di un portomarittimo, ad eccezione delle apparecchiaturemobili; e
(b) la creazione o lammodernamento diinfrastrutture di accesso, incluso il dragaggio (manon il dragaggio di manutenzione), destinate allosfruttamento commerciale di uninfrastruttura
portuale
Non sono ammissibili i costi di investimentorelativi ad attivit non connesse al trasporto,inclusi gli impianti di produzione industriale cheoperano nel perimetro del porto, gli uffici o inegozi.
2. I costi ammissibili corrispondono aicosti degli investimenti (incluse lespese di programmazione) per:
(a) la creazione o lammodernamentodi infrastrutture e sovrastrutture di unporto marittimo, ad eccezione delleapparecchiature mobili; e
(b) la creazione o lammodernamentodi infrastrutture di accesso, incluso ildragaggio (ma non il dragaggio dimanutenzione), destinate allosfruttamento commerciale diuninfrastruttura portuale
Non sono ammissibili i costi diinvestimento relativi ad attivit nonconnesse al trasporto, inclusi gliimpianti di produzione industriale che
Si chiede leliminazione
del riferimento aldragaggio di
manutenzione.In via meramentesubordinata, laddove laproposta non fosseaccolta, si chiede dichiarire nel considerandoche il dragaggio dimanutenzione rientra nelpublic remit.
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operano nel perimetro del porto, gliuffici o i negozi.
Art 56 ter, comma 3nel progetto di Regolamento dimodifica del GBER
Limporto dellaiuto non supera la differenza tra i
costi ammissibili e il risultato operativodellinvestimento. Il risultato operativo vienededotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base diproiezioni ragionevoli, o mediante unmeccanismo di recupero.
Si chiede alla CE di chiarire se debba
intendersi progetto dinvestimento
nella sua interezza.
Si chiede alla CE di chiarire il punto
sulla differenza tra costo ammissibile e
risultato operativo.
Art 56 ter, comma 4nel progetto di Regolamento dimodifica del GBER
4. Lintensit massima di aiuto per gliinvestimenti di cui al paragrafo 2, lettera a), nonsupera:a) per costi ammissibili fino a [20] milioni diEUR: [100%] dei costi ammissibili;b)per costi ammissibili oltre i [20] milioni di EURe fino a [50] milioni di EUR: [80%] dei costiammissibili;c)per costi ammissibili oltre i [50] milioni di EURe fino a [100] milioni di EUR: [50%] dei costiammissibili;
d) per costi ammissibili fino a [120] milioni diEUR per i porti marittimi che figurano nel pianodi lavoro di un corridoio della rete centrale di cuiallarticolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio: [50%] deicosti ammissibili.
4. Lintensit massima di aiuto per gliinvestimenti di cui al paragrafo 2,lettera a), non supera:a)per costi ammissibili fino a [20 50]milioni di EUR: [100%] dei costiammissibili;b)per costi ammissibili oltre i [20 50]milioni di EUR e fino a [50 120]milioni di EUR: [80 75%] dei costiammissibili;c) per costi ammissibili fino a [120
200] milioni di EUR per i portimarittimi che figurano nel piano dilavoro di un corridoio della retecentrale di cui allarticolo 47 del
regolamento (UE) n. 1315/2013 del
Con riferimentoallintensit massima diaiuto per gli investimentidi cui al paragrafo 2lettera a) si chiede dimodificarne i limitiriducendoli a tre range,con lincremento della
soglia dei costiammissibili inconsiderazione
dellelevato costo mediodelle opere in ambitoportuale.La finalit di renderesignificativo il campo diapplicazione del
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Lintensit massima di aiuto per gli investimenti
di cui al paragrafo 2, lettera b), non supera [100%]dei costi ammissibili.
Parlamento europeo e del Consiglio:[50%] dei costi ammissibili.
Lintensit massima di aiuto per gli
investimenti di cui al paragrafo 2,lettera b), non supera [100%] dei costiammissibili.
Regolamento cherisulterebbe altrimentidepotenziato e ci incoerenza con lo spiritodella proposta dimodifica delRegolamento stesso.
Art. 56 ter, comma 4bis(nuovo)
Allarticolo 56 ter, dopo il paragrafo 4,
aggiunto il seguente paragrafo:
4bis. I costi ammissibili di cui alparagrafo 4 sono incrementati di 20punti percentuali per i beneficiarisituati in regioni remote
Art. 56 ter, comma 5nel progetto di Regolamento dimodifica del GBER
5.Le intensit di aiuto di cui al paragrafo 4, primocomma, lettere b), c) e d), possono esseremaggiorate di [10] punti percentuali perinvestimenti effettuati in zone assistite chesoddisfano le condizioni di cui allarticolo 107,paragrafo 3, lettera a), del trattato e di [5] puntipercentuali per investimenti effettuati in zone
assistite che soddisfano le condizioni dellarticolo107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
5. Le intensit di aiuto di cui alparagrafo 4, primo comma, lettere b),c) e d), possono essere maggiorate di[20] punti percentuali perinvestimenti effettuati in zoneremote, di [10] punti percentuali perinvestimenti effettuati in zone assistite
che soddisfano le condizioni di cuiallarticolo 107, paragrafo 3, lettera a),
del trattato e di [5] punti percentualiper investimenti effettuati in zoneassistite che soddisfano le condizioni
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dellarticolo 107, paragrafo 3, lettera
c), del trattato.Art 56 ter, comma 6nel progetto di Regolamento dimodifica del GBER
6. Gli investimenti avviati dallo stessobeneficiario entro un periodo di [tre] anni dalladata di avvio dei lavori relativi a un altroinvestimento sovvenzionato nello stesso portomarittimo sono considerati parte di un unicoprogetto di investimento.
6. Gli investimenti avviati dallo stessobeneficiario entro un periodo di [tre]anni dalla data di avvio dei lavorirelativi a un altro investimentosovvenzionato nello stesso portomarittimo sono considerati parte di ununico progetto di investimento.
Considerando n.7nel progetto di Regolamento dimodifica del GBER
(7) Le condizioni di esenzione degli aiuti afavore dei porti dovrebbero essere tese a limitarele distorsioni della concorrenza suscettibili diimpedire pari condizioni di concorrenza nelmercato interno, in particolare garantendo laproporzionalit dellimporto dellaiuto. Per
essere proporzionato, laiuto non dovrebbe
superare lintensit massima ammissibile di cui
al presente regolamento, la quale, per i portimarittimi, varia in funzione delle dimensioni delprogetto di investimento. Limporto dellaiuto
non dovrebbe superare la differenza tra i costiammissibili e il risultato operativodellinvestimento. Dovrebbe inoltre essere
garantito un accesso aperto e non discriminatorioalle infrastrutture.
Si chiede se debba intendersi l'interoprogetto d'investimento, comprensivoquindi anche, se del caso, delle altre
attivit quali ad esempio il public
remit. Se la risposta fosse affermativa
andrebbe aggiunto "progetto" sia nel
considerando sia nell'articolato.
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AIUTI A FAVORE DI PORTI - PORTI INTERNI
Considerando/Articolo,comma
Testo Proposte di emendamento o dichiarimento dellItalia
Eventuali Commenti
Considerando 76 bis(nuovo)
Gli aiuti agli investimenti per le
infrastrutture relative ai porti dinavigazione interna, nella misura incui costituiscono aiuti di Stato,
dovrebbero beneficiaredell'esenzione per categoria purchsoddisfino le condizioni di cui alpresente regolamento. Nel settoredei porti di navigazione internavarie misure adottate dagli Statimembri possono non costituire aiutidi Stato in quanto il beneficiarionon svolge un'attivit economica operch le misure non incidono sugliscambi tra Stati membri. Questo
potrebbe essere, in determinatecircostanze, il caso delle misure diaiuto su infrastrutture portualiinterne che hanno un caratterepuramente locale o in relazione adinfrastrutture di porti interni che,
Non tutti i finanziamential funzionamento einvestimento per i portidi navigazione interna
costituiscono aiuto,soprattutto in quei casi incui il porto dinavigazione interna nonpermette lacomunicazione con altriStati membri,escludendo, pertanto,lincidenza sugli scambi.
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non avendo sbocco diretto sul maren permettendo scambi ocomunicazioni con altri Statimembri per vie navigabili, noncomportano distorsione allaconcorrenza.
Art. 2 punto 154nel progetto di Regolamento dimodifica del GBER
154) porto interno: un porto diverso da un portomarittimo dotato di un accesso indiretto al mareaperto per vie navigabili interne;
154) porto interno: un porto diversoda un porto marittimo dotato di unaccesso indiretto al mare aperto per vie
navigabili interne, o con la possibilitdi comunicazione e scambioper vienavigabili interne con altri Statimembri;
In concreto a nostroavviso rientrerebberonella nozione di aiuto
solo porti di navigazioneinterna che abbianoaccesso al mare in mododiretto o che comunquepermettano lacomunicazione escambio tra Stati membriper la conformazionegeografica del bacino delfiume a differenza di queicasi di porti che seppur
importanti da un punto divista di scambi locali /intermodalit nonimpattano sullo scambiotra Stati membri.
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Art. 56 quater, comma 2nel progetto di Regolamento dimodifica del GBER
2. I costi ammissibili corrispondono ai costi degliinvestimenti (incluse le spese di programmazione)per:(a) la creazione o lammodernamento di
infrastrutture e sovrastrutture di un porto interno,ad eccezione delle apparecchiature mobili; e
(b) la creazione o lammodernamento di
infrastrutture di accesso, incluso il dragaggio (manon il dragaggio di manutenzione), destinate allo
sfruttamento commerciale di uninfrastruttura diporto interno.
Non sono ammissibili i costi di investimentorelativi ad attivit non connesse al trasporto,inclusi gli impianti di produzione industriale cheoperano nel perimetro del porto, gli uffici o inegozi.
2. I costi ammissibili corrispondono aicosti degli investimenti (incluse lespese di programmazione) per:(a) la creazione o lammodernamento
di infrastrutture e sovrastrutture di unporto interno, ad eccezione delleapparecchiature mobili; e
(b) la creazione o lammodernamento
di infrastrutture di accesso, incluso il
dragaggio (ma non il dragaggio dimanutenzione), destinate allosfruttamento commerciale diuninfrastruttura di porto interno.
Non sono ammissibili i costi diinvestimento relativi ad attivit nonconnesse al trasporto, inclusi gliimpianti di produzione industriale cheoperano nel perimetro del porto, gliuffici o i negozi.
Art. 56 quater, comma 3nel progetto di Regolamento dimodifica del GBER
Limporto dellaiuto non supera la differenza tra i
costi ammissibili e il risultato operativodellinvestimento. Il risultato operativo viene
dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di
Si chiede alla CE di chiarire se debba
intendersi progetto dinvestimento
nella sua interezza.
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proiezioni ragionevoli, o mediante unmeccanismo di recupero.
Art. 56 quater, comma 5nel progetto di Regolamento dimodifica del GBER
5. Gli investimenti avviati dallo stessobeneficiario entro un periodo di [tre] anni dalladata di avvio dei lavori relativi a un altroinvestimento sovvenzionato nello stesso portomarittimo sono considerati parte di un unicoprogetto di investimento.
5. Gli investimenti avviati dallo stessobeneficiario entro un periodo di [tre]anni dalla data di avvio dei lavorirelativi a un altro investimentosovvenzionato nello stesso portomarittimo sono considerati parte di ununico progetto di investimento.
Vale analogaosservazione formulataper lArt. 56 ter, comma6
Considerando n.7nel progetto di Regolamento dimodifica del GBER
(7) Le condizioni di esenzione degli aiuti afavore dei porti dovrebbero essere tese a limitarele distorsioni della concorrenza suscettibili diimpedire pari condizioni di concorrenza nelmercato interno, in particolare garantendo laproporzionalit dellimporto dellaiuto. Per
essere proporzionato, laiuto non dovrebbe
superare lintensit massima ammissibile di cui
al presente regolamento, la quale, per i portimarittimi, varia in funzione delle dimensioni delprogetto di investimento. Limporto dellaiuto
non dovrebbe superare la differenza tra i costiammissibili e il risultato operativodellinvestimento. Dovrebbe inoltre essere
garantito un accesso aperto e non discriminatorioalle infrastrutture.
Si chiede se debba intendersi l'interoprogetto d'investimento, comprensivoquindi anche, se del caso, delle altre
attivit quali ad esempio il public
remit. Se la risposta fosse affermativa
andrebbe aggiunto "progetto" sia nel
considerando sia nell'articolato.
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AIUTI PER LA CULTURA E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
Considerando/Articolo,comma
Testo Proposte di emendamento o dichiarimento dellItalia
Eventuali Commenti
Considerando n.72del Regolamento (UE)
N.651/2014
Nel settore della cultura e della conservazione delpatrimonio culturale, determinate misure adottate
dagli Stati membri possono non costituire aiuti diStato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cuiall'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, peresempio perch l'attivit svolta non economica onon incide sugli scambi tra Stati membri. Se talimisure rientrano nell'ambito dell'articolo 107,paragrafo 1, del trattato () videogiochi.
Nel settore della cultura e dellaconservazione del patrimonio
culturale, determinate misure adottatedagli Stati membri possono noncostituire aiuti di Stato in quanto nonsoddisfano tutti i criteri di cuiall'articolo 107, paragrafo 1, deltrattato, per esempio perch l'attivitsvolta non economica o non incidesugli scambi tra Stati membri, poichad esempio improbabile che taliattivit siano in grado di sottrarrefruitori o visitatori a offerte similari
in altri Stati membri. In particolare,gli interventi a favore della tutela,gestione e conservazione delpatrimonio culturale noncostituiscono aiuti di Stato nei casiin cui gli interventi rientrano nelle
La modifica necessitatada esigenze di certezza
giuridica e di allineare ilconsiderando delRegolamento GBER conquanto previsto dallarecentissimaComunicazione dellaCommissione europeasulla nozione di aiuto diStato adottata il 19maggio scorso.
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funzioni essenziali dello Stato o sonoconnessi a queste funzioni; quandogli interventi non sonoprevalentemente finanziati dacontributi dei visitatori o degliutilizzatori o da altri mezzicommerciali; quando gli interventiriguardano beni infungibili; quandolutilizzo economico puramenteancillare. Se tali misure rientranonell'ambito dell'articolo 107,paragrafo 1, del trattato ()videogiochi.
Art. 53, comma 8,del Regolamento (UE)N.651/2014
8. Per gli aiuti che non superano 1 milione di EUR,l'importo massimo dell'aiuto pu essere fissato, inalternativa almetodo di cui ai paragrafi 6 e 7, all'80 % dei costiammissibili.
8. Per gli aiuti che non superano 1 2milione di EUR, l'importo massimodell'aiuto pu essere fissato, inalternativa almetodo di cui ai paragrafi 6 e 7, all'80% dei costi ammissibili.
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OPZIONI COSTI SEMPLIFICATI
Considerando/Articolo,comma
Testo Proposte di emendamento o dichiarimento dellItalia
Eventuali Commenti
Art.7, comma 1, terza frasenel progetto di Regolamento dimodifica del GBER
Gli importi dei costi ammissibili possono esserecalcolati conformemente alle opzioni dei costisemplificati previste agli articoli 67 e 68 delregolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, a condizione che
loperazione sia sovvenzionata almeno in parte daun fondo dellUE che consenta il ricorso alle
suddette opzioni dei costi semplificati e che lacategoria dei costi sia ammissibile a norma dellapertinente disposizione di esenzione.
Ai fini del calcolo dell'intensit di aiutoe dei costi ammissibili, tutte le cifreutilizzate sono intese al lordo diqualsiasi imposta o altro onere. I costiammissibili sono accompagnati da
prove documentarie chiare, specifichee aggiornate. Gli importi dei costiammissibili possono essere calcolaticonformemente alle opzioni dei costisemplificati previste agli articoli 67 e68 del regolamento (UE) n. 1303/2013del Parlamento europeo e delConsiglio, a condizione cheloperazione sia sovvenzionata
almeno in parte da un fondo dellUE
che consenta il ricorso alle suddette
opzioni dei costi semplificati e chelacategoria dei costi sia ammissibile anorma della pertinente disposizione diesenzione.
IN VIA SUBORDINATA:
Non sembra esserciragione di prevederemetodi diversi per ilcalcolo dei costiammissibili a seconda
della fonte finanziaria dicopertura del regime datoche proprio ilRegolamento generalesui fondi (1303/2013)presuppone che talimetodologie sianolegittimamente applicatenelle misure finanziatecon fondi nazionali, percui sarebbe
contraddittorio che ilregolamento 651 loescludesse.
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Gli importi dei costi ammissibili
possono essere calcolaticonformemente alle opzioni dei costisemplificati previste agli articoli 67 e68 del regolamento (UE) n. 1303/2013del Parlamento europeo e delConsiglio, a condizione cheloperazione sia sovvenzionata almenoin parte da un fondo dellUE che
consenta il ricorso alle suddetteopzioni dei costi semplificati, o acondizione che si tratti di operazionie beneficiari analoghi a quellesovvenzionate con i fondi, e che lacategoria dei costi sia ammissibile anorma della pertinente disposizione diesenzione.
Considerando n. 23del Regolamento (UE)N.651/2014
(23) Per il calcolo dell'intensit di aiuto devonoessere compresi solo i costi ammissibili. Ilregolamento non esenta gli aiuti che superano larelativa intensit di aiuto in quanto sono statiinclusi costi non ammissibili. Per individuare i
(23) Per il calcolo dell'intensit di aiutodevono essere compresi solo i costiammissibili. Il regolamento non esentagli aiuti che superano la relativaintensit di aiuto in quanto sono stati
Per garantire una tenutadella revisione delregolamento nel suocomplesso, si ritiene cheanche i considerando
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costi ammissibili occorrono prove documentariechiare, specifiche e aggiornate. Tutte le cifreutilizzate dovrebbero essere intese al lordo diqualsiasi imposta o altri oneri. Gli aiuti erogabiliin pi quote dovrebbero essere attualizzati al lorovalore al momento della concessione. Anche icosti ammissibili dovrebbero essere attualizzati alloro valore al momento della concessione. Il tassodi interesse da applicare ai fini dell'attualizzazionee del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso diaiuti diversi dalle sovvenzioni dovrebbe essererispettivamente il tasso di attualizzazione e il tassodi riferimento applicabili al momento dellaconcessione, come stabilito nella comunicazionedella Commissione relativa alla revisione delmetodo di fissazione dei tassi di riferimento e diattualizzazione. Se gli aiuti vengono concessisotto forma di agevolazioni fiscali, le rate di aiutodovrebbero essere attualizzate in base ai tassi diattualizzazione applicabili nei vari momenti in cui
l'agevolazione fiscale diventa effettiva. Occorreincoraggiare il ricorso agli aiuti sotto forma dianticipi rimborsabili, in quanto questi strumenti dicondivisione del rischio consentono di rafforzarel'effetto di incentivazione dell'aiuto. quindiopportuno stabilire che, qualora gli aiuti siano
inclusi costi non ammissibili. Perindividuare i costi ammissibilioccorrono prove documentarie chiare,specifiche e aggiornate. In caso diapplicazione delle opzioni dei costisemplificati previste agli articoli 67 e68 del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo edel Consiglio le metodologieapplicate devono consentire diidentificare chiaramente i costiammissibili usati per stabilire ilvalore dellopzione scelta escludendoi costi non ammissibili. Tutte le cifreutilizzate dovrebbero essere intese allordo di qualsiasi imposta o altri oneri.Gli aiuti erogabili in pi quotedovrebbero essere attualizzati al lorovalore al momento della concessione.Anche i costi ammissibili dovrebbero
essere attualizzati al loro valore almomento della concessione. Il tasso diinteresse da applicare ai finidell'attualizzazione e del calcolodell'importo dell'aiuto nel caso di aiutidiversi dalle sovvenzioni dovrebbe
possano esserecoerentemente rivisti. Inparticolare si ritiene unamodifica potrebbe essereprevista ai considerando23 e 25.
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concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, leintensit di aiuto applicabili previste nel presenteregolamento possono essere aumentate, tranne nelcaso degli aiuti a finalit regionale che possonoessere esentati solo se conformi alle carteapprovate.
essere rispettivamente il tasso diattualizzazione e il tasso di riferimentoapplicabili al momento dellaconcessione, come stabilito nellacomunicazione della Commissionerelativa alla revisione del metodo difissazione dei tassi di riferimento e diattualizzazione. Se gli aiuti vengonoconcessi sotto forma di agevolazionifiscali, le rate di aiuto dovrebberoessere attualizzate in base ai tassi diattualizzazione applicabili nei varimomenti in cui l'agevolazione fiscalediventa effettiva. Occorre incoraggiareil ricorso agli aiuti sotto forma dianticipi rimborsabili, in quanto questistrumenti di condivisione del rischioconsentono di rafforzare l'effetto diincentivazione dell'aiuto. quindiopportuno stabilire che, qualora gli
aiuti siano concessi sotto forma dianticipi rimborsabili, le intensit diaiuto applicabili previste nel presenteregolamento possono essereaumentate, tranne nel caso degli aiuti afinalit regionale che possono essere
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esentati solo se conformi alle carteapprovate.
Considerando n.25del Regolamento(UE) N.651/2014
(25) Per verificare il rispetto delle soglie dinotifica e delle intensit massime di aiuto stabilitedal presente regolamento, occorre tenere contodell'importo totale delle misure di aiuto di Statoconcesse all'attivit o al progetto sovvenzionati. inoltre opportuno che il presente regolamentoprecisi le circostanze in cui possibile il cumulotra diverse categorie di aiuti. Gli aiuti esentati dalpresente regolamento possono essere cumulaticon altri aiuti compatibili esentati a norma di altriregolamenti o autorizzati dalla Commissione,purch riguardino diversi costi ammissibiliindividuabili. Qualora diverse fonti di aiutoriguardino gli stessi costi ammissibiliindividuabili, in tutto o in parte coincidenti, ilcumulo dovrebbe essere consentito finoall'intensit o all'importo di aiuto pi elevatiapplicabili agli aiuti in questione in base al
presente regolamento. inoltre opportuno che ilpresente regolamento introduca norme specificheper il cumulo tra misure di aiuto con e senza costiammissibili individuabili, per il cumulo con aiutide minimis e per il cumulo con gli aiuti a favoredei lavoratori con disabilit. Spesso gli aiuti de
(25) Per verificare il rispetto dellesoglie di notifica e delle intensitmassime di aiuto stabilite dal presenteregolamento, occorre tenere contodell'importo totale delle misure di aiutodi Stato concesse all'attivit o alprogetto sovvenzionati. inoltreopportuno che il presente regolamentoprecisi le circostanze in cui possibileil cumulo tra diverse categorie di aiuti.Gli aiuti esentati dal presenteregolamento possono essere cumulaticon altri aiuti compatibili esentati anorma di altri regolamenti o autorizzatidalla Commissione, purch riguardinodiversi costi ammissibili individuabili.Qualora diverse fonti di aiutoriguardino gli stessi costi ammissibili
individuabili, in tutto o in partecoincidenti, il cumulo dovrebbe essereconsentito fino all'intensit oall'importo di aiuto pi elevatiapplicabili agli aiuti in questione inbase al presente regolamento. inoltre
Per garantire una tenutadella revisione delregolamento nel suocomplesso, si ritiene cheanche i considerandapossano esserecoerentemente rivisti. Inparticolare si ritiene unamodifica potrebbe essereprevista ai consideranda23 e 25.
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minimis non sono concessi per specifici costiammissibili o non sono a essi imputabili. In talcaso, dovrebbe essere possibile cumulareliberamente l'aiuto de minimis con gli aiuti diStato esentati ai sensi del presente regolamento.Se, tuttavia, gli aiuti de minimis e gli aiuti diStato esentati ai sensi del presente regolamentosono concessi per gli stessi costi ammissibiliindividuabili, il cumulo dovrebbe essereconsentito solo fino all'intensit massima di aiutodi cui al capo III.
opportuno che il presente regolamentointroduca norme specifiche per ilcumulo tra misure di aiuto con e senzacosti ammissibili individuabili, e tramisure con e senza costi calcolaticonformemente alle opzioni dei costisemplificati, per il cumulo con aiutide minimis e per il cumulo con gliaiuti a favore dei lavoratori condisabilit. Spesso gli aiuti deminimis non sono concessi perspecifici costi ammissibili o non sonoa essi imputabili. In tal caso, dovrebbeessere possibile cumulare liberamentel'aiuto de minimis con gli aiuti diStato esentati ai sensi del presenteregolamento. Se, tuttavia, gli aiuti deminimis e gli aiuti di Stato esentati aisensi del presente regolamento sonoconcessi per gli stessi costi ammissibili
individuabili, il cumulo dovrebbeessere consentito solo fino all'intensitmassima di aiuto di cui al capo III.
Art.12, comma 1nel progetto di Regolamento dimodifica del GBER
1.
Per consentire alla Commissione dicontrollare gli aiuti esentati dallobbligo di
1. Per consentire alla Commissione dicontrollare gli aiuti esentatidallobbligo di notifica ai sensi del
Per assicurare coerenzacon lesplicitazione
inserita allarticolo 7
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notifica ai sensi del presente regolamento, gli Statimembri o, nel caso di aiuti concessi a progetti dicooperazione territoriale europea, lo Statomembro in cui ha sede lautorit di gestione,conservano registri dettagliati contenenti leinformazioni e i documenti giustificativi necessariper verificare il rispetto di tutte le condizioni di cuial presente regolamento. I registri vengono
conservati per dieci anni dalla data in cui statoconcesso laiuto ad hoc o lultimo aiuto a normadel regime.
presente regolamento, gli Stati membrio, nel caso di aiuti concessi a progettidi cooperazione territoriale europea, loStato membro in cui ha sede lautorit
di gestione, conservano registridettagliati contenenti le informazioni ei documenti giustificativi necessari perverificare il rispetto di tutte lecondizioni di cui al presenteregolamento. I registri vengonoconservati per dieci anni dalla data incui stato concesso laiuto ad hoc o
lultimo aiuto a norma del regime.Nelcaso di aiuti i cui costi ammissibilisono calcolati conformemente alleopzioni dei costi semplificati, comerichiamati dallarticolo 7 del
presente Regolamento, gli StatiMembri conservano i documentigiustificativi compatibilmente con la
specifica disciplina pertinente.
paragrafo 1, ed in lineacon le revisionisui Regolamenti suiFondi SIE e le relativelinee guida comunitarie,si suggerisce di integrarelarticolo 12 con un
apposito paragrafo chechiarisca qualidocumenti possibileconservare in caso diaiuti i cui costi sonocalcolati ricorrendo aduna delle opzioni di costisemplificati ex art. 67 e68 del RegolamentoN.1303/2013. Daltrocanto gli Stati membri,ex ante, nella fase dielaborazione del metodo
o definizionedellopzione disemplificazione,assicurano che i costisiano ammissibili anorma delle pertinenti
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disposizioni delregolamento diesenzione.
CONTROLLO
Considerando/Articolo,comma
Testo Proposte di emendamento o dichiarimento dellItalia
Eventuali Commenti
Art.12, comma 1nel progetto di Regolamento dimodifica del GBER
1. Per consentire alla Commissione di controllaregli aiuti esentati dallobbligo di notifica ai sensidel presente regolamento, gli Stati membri o, nelcaso di aiuti concessi a progetti di cooperazioneterritoriale europea, lo Stato membro in cui hasede lautorit di gestione, conservano registri
dettagliati contenenti le informazioni e idocumenti giustificativi necessari per verificare ilrispetto di tutte le condizioni di cui al presenteregolamento. I registri vengono conservati perdieci anni dalla data in cui stato concesso laiuto
ad hoc o lultimo aiuto a norma del regime.
1. Fatto salvo quanto previsto alcomma 2 per gli aiuti fiscali fruitiautomaticamente, per consentire allaCommissione di controllare gli aiutiesentati dallobbligo di notifica ai sensi
del presente regolamento, gli Statimembri o, nel caso di aiuti concessi aprogetti di cooperazione territorialeeuropea, lo Stato membro in cui hasede lautorit di gestione, conservano
registri dettagliati contenenti le
informazioni e i documentigiustificativi necessari per verificare ilrispetto di tutte le condizioni di cui alpresente regolamento. I registrivengono conservati per dieci anni dalladata in cui stato concesso laiuto ad
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hoc o lultimo aiuto a norma delregime.
Art.12, comma 2nel progetto di Regolamento dimodifica del GBER
2. Nel caso di regimi nellambito dei quali gli aiuti
fiscali sono concessi automaticamente sulla basedelle dichiarazioni fiscali dei beneficiari, e se nonesiste alcun controllo ex ante del rispetto dellecondizioni di compatibilit per ciascunbeneficiario, gli Stati membri istituiscono unmeccanismo di controllo adeguato per la verificaperiodica una volta ogni esercizio finanziario,almeno ex post e a campione, del rispetto di tuttele condizioni di compatibilit e per trarre leopportune conclusioni. Gli Stati membriconservano registri dettagliati dei controlli peralmeno dieci anni dalla data del controllo.
2. Nel caso di regimi nellambito dei
quali gli aiuti fiscali sono concessifruiti automaticamente sulla basedelle dichiarazioni fiscali deibeneficiari, e se non esiste alcuncontrollo ex ante del rispetto dellecondizioni di compatibilit perciascun beneficiario, gli Stati membriistituiscono, se non gi esistenti, unmeccanismo di controllo adeguato expost e a campioneper la verificaperiodica una volta ogni eserciziofinanziario, almeno ex post e acampione, del rispetto di tutte lecondizioni di compatibilit e per trarrele opportune conclusioni. Gli Statimembri conservano registri dettagliatidei controlli per almeno dieci anni
dalla data del controllo dellafruizione.
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IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO
Considerando/Articolo,comma
Testo Proposte di emendamento o dichiarimento dellItalia
Eventuali Commenti
Art.22, comma 2nel progetto di Regolamento dimodifica del GBER
Le imprese ammissibili sono le piccole impresenon quotate fino a cinque anni dalla loroiscrizione al registro delle imprese, a condizioneche la piccola impresa iscritta di recente:a) avvii unattivit nuova,
b) non abbia ancora distribuito utili ec) non sia stata costituita a seguito di fusione.Per le imprese ammissibili non soggetteallobbligo di iscrizione al registro delle imprese,
il periodo di ammissibilit di cinque anni puessere considerato a partire dal momento in cuilimpresa avvia lasua attivit o soggetta aimposta per tale attivit.
Le imprese ammissibili sono lepiccole imprese non quotate fino acinque anni dalla loro iscrizione alregistro delle imprese, a condizioneche la piccola impresa iscritta direcente:a) avvii unattivit nuova,b a) non abbia ancora distribuito utiliec b) non sia stata costituita a seguito difusione.Per le imprese ammissibili nonsoggette allobbligo di iscrizione al
registro delle imprese, il periodo diammissibilit di cinque anni pu
essere considerato a partire dalmomento in cui limpresa avvia la suaattivit o soggetta a imposta per taleattivit.
In riferimento al limitedei 5 anni questa nuovaformulazione lasciaspazio alla possibilit chesi debba restringerelambito applicativo aquelle imprese che nonsolo siano costituite dameno di 5 anni ma cheabbiano anche apertounulteriorenuova attivit che sianuova per limpresa. Tale
interpretazione potrebbeportare a una
inaccettabile limitazione.
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7/26/2019 AIUTI DI STATO Modifica GBER Posizione Italia
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TRASPARENZA AIUTI
Considerando/Articolo,comma
Testo Proposte di emendamento o dichiarimento dellItalia
Eventuali Commenti
Art. 5, comma 2, lettera k)nel progetto di Regolamento dimodifica del GBER
Allarticolo 5, paragrafo 2, aggiunta la seguente
lettera:k) gli aiuti sotto forma di vendita o locazione diattivi materiali a tassi inferiori a quelli di mercatose il valore stabilito sulla base di una valutazionedi un esperto indipendente realizzata prima dellavendita o della locazione o sulla base di unparametro di riferimento pubblico, regolarmenteaggiornato e generalmente accettato.
Allarticolo 5, paragrafo 2, aggiunta
la seguente lettera:k) gli aiuti sotto forma di vendita o
locazione di attivi materiali a tassiprezzi inferiori a quelli di mercato se ilvalore stabilito sulla base di unavalutazione di un esperto indipendenterealizzata prima della vendita o dellalocazione o sulla base di un parametrodi riferimento pubblico, regolarmenteaggiornato e generalmente accettato.
AIUTI A FINALIT REGIONALE
Considerando/Articolo,comma
Testo Proposte di emendamento o dichiarimento dellItalia
Eventuali Commenti
Art. 2, lettera c), punto 55)nel progetto di Regolamento dimodifica del GBER
- c) Il punto 55 sostituito dal seguente:55) zone ammissibili agli aiuti al
funzionamento: le regioni ultraperiferiche di cui
- c) Il punto 55 sostituito dalseguente:
Si ricorda la risoluzionedi Strasburgo del 4febbraio 2016 sulla
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allarticolo 349 del trattato o le zone scarsamente
popolate definite al punto 48;55) zone ammissibili agli aiuti al
funzionamento: le regioniultraperiferiche di cui allarticolo 349
del trattato, le regioni remote definiteal punto 7 o le zone scarsamentepopolate definite al punto 48;
condizione di insularit(2015/3014[RSP]).
AIUTI PER LA TUTELA DELLAMBIENTE
Considerando/Articolo,comma
Testo Proposte di emendamento o dichiarimento dellItalia
Eventuali Commenti
Art. 39, comma 2del Regolamento (UE)N.651/2014
Sono ammissibili agli aiuti a norma del presentearticolo i progetti per l'efficienza energeticariguardanti gli immobili.
Si chiede alla CE di specificare latipologia di interventi rientranti
nellambito di applicazione del
presente articolo (ad esempio
sostituzione serramenti e infissi,
isolamento termico, sostituzione
impianti climatizzazione, etc.)
Considerando n.59del Regolamento (UE)N.651/2014
Si chiede di riportare nel Con.59 delGBER qualche esempio applicativo
per lindividuazione dei costi
ammissibili in quanto allart.39, par.3si specifica che corrispondono ai costi
complessivi del progetto. Ad esempio
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si chiede se sono ricompresi anche i
costi relativi alla sicurezza (ponteggi),
opere edili ed impiantistiche
necessarie a realizzare lintervento,
spese tecniche di progettazione,
direzione lavori, etc.
Art. 39, comma 4del Regolamento (UE)N.651/2014
4. Gli aiuti possono essere concessi sotto formadi una dotazione, di equity, di una garanzia o diun prestito a favore di un fondo per l'efficienzaenergetica o di un altro intermediario finanziario,che li trasferiscono integralmente ai proprietaridegli immobili o ai locatari.
4. Gli aiuti possono essere concessisotto forma di sovvenzioni dirette aiproprietari degli immobili o ailocatari, ovvero sotto forma di unadotazione, di equity, di una garanzia odi un prestito a favore di un fondo perl'efficienza energetica o di un altrointermediario finanziario, che litrasferiscono integralmente aiproprietari degli immobili o ailocatari.
La modifica giustificataper allineare ilconsiderando 59 elarticolato. Infatti, il
considerando 59 giprevede la possibilit diaiuti sotto forma disovvenzioni dirette aiproprietari degliimmobili o ai locatari.
Articolo 40, comma 2del Regolamento (UE)N.651/2014
2. Gli aiuti agli investimenti sono concessisolamente a capacit installate o ammodernate direcente.
Si chiede alla CE di specificare il
significato di installate o
ammodernate di recente.