Agosto 2002 Aziende e nuove tecnologie: sostegni statali ... · Da parte loro, infatti, le...
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Aziende e nuovetecnologie:sostegni stataliin Ticino
Agosto 2002
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I nostri servizi
Aziende e nuovetecnologie:sostegni stataliin Ticino
Agosto 2002
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Introduzione
Le necessità di opportunamente adeguare processi e prodottialla continua evoluzione tecnologica e merceologica non cono-sce soste e non ammette ritardi. Nella sua pianificazione del futu-ro aziendale l’imprenditore deve quindi considerare anche even-tuali incentivi previsti dall’ente pubblico.
Da parte loro, infatti, le autorità cantonali e federali hanno a dis-posizione delle basi legali valide a sostegno del rafforzamentogenerale delle strutture economiche e della creazione di posti dilavoro e a sostegno di obiettivi più specifici quali il rilancio eco-nomico, il potenziamento quantitativo e qualitativo del settoreindustriale, il mantenimento di un alto grado innovativo e la crea-zione di strutture con alto valore aggiunto.
Questi sono, in sintesi, i principali obiettivi delle misure legislativee di applicazione illustrate nel presente opuscolo.
Le basi legislative sono a due livelli:
• la legge cantonale per l’innovazione economica e
• il decreto federale in favore delle zone di rilancio economico(cosiddetto “decreto Bonny”).
Riteniamo importante sottolineare che queste misure di rafforza-mento del settore industriale non sono destinate (come soventesi sente dire) solo a nuovi insediamenti provenienti dall’estero,ma anche ad aziende già residenti nel Cantone, che intendo-no ampliare o modificare la loro struttura produttiva introducen-do nel contempo dei processi o dei prodotti tecnologicamenteinnovativi.
Dal Rendiconto del Consiglio di Stato si rileva infatti che “nel2001 sono stati stanziati aiuti finanziari diretti a sostegno d’inve-stimenti d’alto livello tecnologico o innovativi realizzati da 28aziende (21 esistenti e 7 nuove di cui 2 aziende di servizio)”.
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Indice
Attività economiche in Ticino: 7la nostra esperienza
Sono previsti aiuti da parte dello Stato? 9
Quali aziende vengono considerate eper quali iniziative? 10
Gli aiuti cantonali 121. Contributi a fondo perso
2. Agevolazioni fiscali
3. Fideiussioni
4. Altri aiuti
Gli aiuti federali 141. Fideiussioni
2. Contributi ai costi finanziari
3. Agevolazioni fiscali
Aiuti federali alle società d’investimentoin capitale di rischio 16
Come procedere 17
Allegati:
A. Estratto dalla legge cantonaleper l’innovazione economica 19
B. Estratto dal decreto federale in favore delle zonedi rilancio economico (Decreto Bonny) 26
C. Elenco per distretto dei comuni ticinesi che beneficiano delle agevolazioni federali 30
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Attività economiche in Ticino:la nostra esperienza
La nostra trentennale esperienza ci permette di affermare chegli operatori economici con i quali abbiamo avuto la fortu-na di collaborare non si sono mai pentiti di aver sviluppatoun’attività in Ticino, nel campo industriale o in quello deiservizi.
Abbiamo avuto l’onore e la fortuna di assistere sia operatoriindigeni, sia imprenditori nord-italiani e di altri Paesi.Vale in generale l’ammissione che lo svantaggio, spesso solonominale, di dover operare in un paese con prezzi relativa-mente alti, è ben compensato dai fattori positivi riscontrati.
Qual è l’esperienza?
1.Il costo del personale è ritenuto concorrenzialese si tiene conto:
• dell’incidenza degli oneri sociali;• della preparazione del personale;• dei rapporti con i sindacati, che permettono una chiara pia-
nificazione e una buona gestione aziendale;• della possibilità di far capo a personale estero con partico-
lare esperienza e disponibilità per operare positivamentenel settore industriale (ulteriore flessibilità dopo l’introduzio-ne degli accordi bilaterali con l’UE);
• della elasticità dei rapporti d’impiego;• del maggior numero di ore lavorative annuali.
2.I tassi di interesse sono bassi rispetto a quelli che paga laconcorrenza estera, specie se ci si trova confrontati con ope-ratori che godono della fiducia degli istituti bancari; i tassidipendono infatti dal “rating” che la banca riserva all’iniziativa.Per il traffico internazionale dei pagamenti e la gestione delle
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valute (pur sempre complicata anche dopo l’introduzione del-l’euro) si fa capo ad un’esperienza bancaria affermata, assisti-ta da una delle più estese reti di rapporti mondiali.
3.L’incidenza fiscale è favorevole, specie se si tiene conto del-l’intelligente e responsabile comportamento delle autoritàfiscali. La massima sicurezza del diritto e degli accordi stipula-ti è altamente apprezzata.
4.Le infrastrutture pubbliche e private, efficienti e ben distri-buite sul territorio, permettono al Ticino di vivere a stretto con-tatto con i centri economici vitali.
5.L’operatore trova in Ticino una buona stabilità politica e deiprezzi.In parallelo opera con una valuta forte e stabile.
6.Nel Cantone, così come nel bacino naturale di vita del Nord-Italia, si gode di una buona qualità di vita (ambiente, clima,sicurezza, offerta culturale, svago).
A nostro giudizio l’esperienza ticinese continuerà a dimo-strare la sua attualità e positiva potenzialità, anche in unambito di maggiore concorrenzialità da parte di Paesiemergenti ed all’interno dell’Europa.
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Sono previsti aiuti da parte dello Stato?
Da molti anni possiamo rispondere di sì.
Il Cantone Ticino si è infatti da tempo dotato di una base lega-le intesa al promovimento economico del Cantone. Questabase legale, più volte opportunamente adeguata all’evoluzioneeconomica ed agli obiettivi del Cantone, è ora rappresentatadalla legge cantonale per l’innovazione economica, del25.6.1997.
L’intervento federale (denominato generalmente “DecretoBonny”) è stato realizzato nella forma del Decreto federale infavore delle zone di rilancio economico, del 6.10.1995 edelle relative ordinanze di applicazione.
Di recente pubblicazione è l’ordinanza sulla determinazionedelle zone di rilancio economico, del 12.6.2002, con un modi-ficato elenco dei Comuni Ticinesi che possono beneficiaredelle misure federali previste (vedi pag. 30).
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Quali aziende vengonoconsiderate e per quali iniziative?
Lo Stato intende sostenere le iniziative che esso giudica diinteresse economico generale.
Quali sono?
Sono le aziende di qualsiasi forma giuridica, esistenti onuove, che introducono innovazioni rispetto al mercato.
Di quali innovazioni si tratta?
L’autorità cantonale pensa alle seguenti:
• innovazioni nel prodotto; si pensi alla riconversione indu-striale o allo sviluppo di particolari prodotti nuovi;
• innovazioni nel servizio, per le aziende del terziario avanzato;• innovazioni nel processo produttivo;• innovazioni nell’organizzazione, fattore di successo spesso
poco considerato nel passato.
Quali sono i campi nei quali la nuova legge intende operare?
In presenza, come abbiamo visto, di iniziative di interessegenerale,
• nel campo industriale;• in quello dell’artigianato industriale;• ed in quello del terziario avanzato, in particolare per quelle
aziende che svolgono funzioni connesse con l’innovazionenella produzione industriale.
Interessante è la progressiva apertura al settore del terziarioquando questo è attivo, direttamente o indirettamente, nelcampo delle iniziative industriali o dell’artigianato industriale; sipensi a servizi che si situano a monte e a valle della catena
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produttiva. Negli atti legislativi si indicano, ad esempio, alcunearee operative di questi servizi del terziario legati alla produ-zione industriale:
• area organizzativa;• area tecnico-produttiva;• area commerciale;• area amministrativa;• area dei servizi informatici.
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Gli aiuti cantonali
1. Contributi a fondo perso
Principalmente l’aiuto viene concesso nella forma di un cre-dito d’imposta, riconosciuto in non più di cinque annualità.
Con altre parole: per un importo corrispondente all’aiuto annuoriconosciuto non si paga l’imposta cantonale dovuta. Se l’im-posta dovuta risulta inferiore all’aiuto annuo, la differenza vieneversata dal Cantone all’azienda. Per il calcolo dell’aiuto sonoconsiderati gli investimenti materiali (ad eccezione dei terreni edegli immobili) ed immateriali.Il contributo va da un minimo (si dice, “di regola”) del 10% sinoad un massimo del 25% degli investimenti.
L’importo dell’aiuto non viene computato per il calcolo dell’u-tile imponibile.
2. Agevolazioni fiscali
La legge prevede una seconda possibilità di aiuto: la con-cessione di un’agevolazione fiscale, fino all’esonero com-pleto, per le imposte cantonali sull’utile e sul capitale.
Di regola l’esonero, parziale o totale, è concesso per unperiodo massimo di 5 anni, prolungabile al massimo per altri5 anni.
Anche il Comune è autorizzato a concedere agevolazioni. Larelativa decisione spetta all’autorità comunale.
La disposizione riguarda le nuove aziende, con la precisazioneche una riconversione essenziale dell’attività di un’azienda èparagonata alla neo-costituzione.
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3. Fideiussioni
È da tempo operante una società di fideiussione costituitacon la partecipazione del Cantone, della Banca dello Stato e dialtre banche attive in Ticino; il suo compito è quello di conce-dere fideiussioni semplici per il perfezionamento del finanzia-mento di aziende o progetti di investimento. Le fideiussionivengono concesse agli istituti bancari membri della società difideiussione.
In sostanza la società di fideiussione permette ad una suabanca associata di concedere crediti di iniziativa superiori aquelli che concederebbe se fosse l’unico ente finanziatore.
La concessione di una fideiussione ad un’azienda che nefa richiesta è indipendente da un’eventuale richiesta dialtre forme di sussidio contemplate nella presente legge; vipossono pertanto essere dei cumuli di prestazione, adesempio sussidio diretto e fideiussione, o richieste di pre-stazioni singole, solo sussidio o solo fideiussione.
4. Altri aiuti
La legge prevede altri aiuti che qui non riteniamo di doverapprofondire. Si tratta del sostegno per lo sviluppo di areeindustriali, per le azioni di promozione, di consulenza e di inter-mediazione, per la riqualifica professionale e per l’auto-imprenditorialità (si pensi al “management buy out”).
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Gli aiuti federali
Anche la Confederazione svolge opera di sostegno alle attivitàindustriali in senso ampio.Sulla base degli obiettivi del Decreto federale (interventi infavore di zone di rilancio economico e rilevanza della creazio-ne e del mantenimento di posti di lavoro) l’intervento dellaConfederazione è espressamente riservato a zone geografichedelimitate, con l’elaborazione di un elenco di Comuni per ogniCantone.In comune con la legislazione cantonale vi è invece l’obiettivo,rispettivamente la condizione per poter beneficiare delle misu-re, dell’innovazione tecnologica.Le principali misure previste sono la concessione di fideiussio-ni, di contributi al servizio dell’interesse e di agevolazioni fiscali.
1. Fideiussioni
La Confederazione garantisce crediti di investimento con una fideius-sione per al massimo un terzo dell’investimento complessivo delprogetto, vale a dire per
• immobile, terreno, macchinari di produzione, ecc.;• investimenti immateriali;• spese di sviluppo del prodotto e di marketing nella prima fase di
commercializzazione del prodotto a condizione che il valore diquest’ultime non superi 1/3 del credito coperto dalla fideiussionefederale.
L’aiuto è concesso al massimo per 8 anni.
La fideiussione viene concessa a condizione che:
• il capitale proprio investito copra una parte sufficiente dell’investi-mento totale del progetto;
• una banca abbia esaminato il progetto secondo gli usuali principi
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commerciali ed abbia concesso i crediti necessari alle condizioninormali del mercato;
• il Cantone assuma la metà delle eventuali perdite di fideiussione.
2. Contributi ai costi finanziari
La Confederazione può accordare contributi ai costi di interesse,ritenuto che questi sono concessi al massimo su di un terzo del costocomplessivo del progetto e ritenuto che il credito massimo considera-to è di 5 milioni di franchi.
Gli aiuti rappresentano al massimo 1/4 del saggio commerciale usua-le e sono concessi al massimo per 5 anni.
I contributi ai costi di interesse sono concessi alle medesime condi-zioni del punto precedente; il Cantone deve inoltre contribuire ai costidi interesse in uguale misura della Confederazione. Se l’aiuto è rico-nosciuto al suo massimo e se il tasso di interesse fosse, ad esempio,del 6%, lo stesso sarebbe così ripartito:
• 3% a carico dell’azienda,• 1,5% a carico della Confederazione,• 1,5% a carico del Cantone.
3. Agevolazioni fiscali
Un’azienda può beneficiare di un esonero fiscale, parziale o totale,per l’imposta federale diretta a condizione che il Cantone accordi puredelle agevolazioni fiscali nel quadro della sua legislazione.
Queste agevolazioni vengono di regola concesse solo per la creazio-ne di nuove aziende industriali o artigianali di produzione e non perinvestimenti di aziende già esistenti.
Il periodo di esonero è concesso di regola per 5 anni, prolungabile almassimo per altri 5 anni.
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Aiuti federali alle società d’investimentoin capitale di rischio
La recente legge federale sulle società d’investimento in capi-tale di rischio, entrata in vigore l’1.5.2000, prevede sostanzial-mente agevolazioni fiscali ad enti o persone che investono in(art. 3, cpv. 1, LF):
• società di nuova costituzione;
• con progetti innovativi di portata internazionale nel settoredei beni e dei servizi.
Elementi essenziali sono dunque l’inizio di attività e l’esistenzadi progetti innovativi: quest’ultimo criterio è dunque l’impor-tante filo conduttore degli interventi statali brevemente illu-strati in questo opuscolo.Le agevolazioni vengono concesse non direttamente allasocietà operativa, ma a coloro che in questo tipo di societàinvestono.
Beneficiarie delle agevolazioni possono essere:
• cosiddette società d’investimento in capitale a rischio,con una riduzione dell’imposta sugli utili provenienti da par-tecipazioni in nuove società con progetti innovativi;
• persone fisiche che con sostanza privata concedono mutuidi rango posteriore a nuove società con progetti innovativi,con la facoltà di dedurre dall’imposta sul reddito una partedelle eventuali perdite derivanti da questi crediti.
Queste agevolazioni esplicano effetto per ora solo a livellofederale, ma il Parlamento ha già accettato una mozione chechiede di inserire analoghe norme nella Legge di armonizza-zione delle imposte dirette, con l’estensione quindi alle impo-ste cantonali e comunali.
Come procedere?
Quando l’imprenditore ci sottopone il suo progetto, noi diamoun primo parere sull’ottenibilità dell’aiuto o degli aiuti, tenu-to conto delle disposizioni di legge e di regolamento, nonchédella prassi.
Collaboriamo poi alla stesura della presentazione generaledell’iniziativa, come pure per la compilazione dei necessaridocumenti formali, per poterli sottoporre all’ufficio cantonalecompetente.
In particolare si cura il contatto con l’istituto bancario di rife-rimento per una prima indicazione della struttura del finanzia-mento (allestimento "business plan").
Ci preoccupiamo inoltre di indicare preliminarmente la possibi-lità di insediamento e quella dell’assunzione di personaleproveniente dall’estero.
Poi siamo in grado di seguire l’imprenditore durante tutta larealizzazione del progetto avvalendoci della nostra esperien-za e delle necessarie collaborazioni tecnico-specialistiche.
Per la consulenza specialistica in materia non esitate a rivol-gervi ai nostri professionisti delle sedi di Chiasso e Lugano(vedi nostro sito www.fiduciariamega.com oppure la copertinadel presente opuscolo).
Allegati
A. Estratto dalla legge cantonaleper l’innovazione economica 19
B. Estratto dal decreto federale in favore delle zonedi rilancio economico (Decreto Bonny) 26
C. Elenco per distretto dei comuni che beneficianodelle agevolazioni federali 30
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A. Estratto dalla legge cantonaleper l’innovazione economica(del 25 giugno 1997; stato 28 aprile 2000)
Scopo
Art. 1La presente legge disciplina le misure di sostegno adottatedallo Stato e destinate ad incentivare le iniziative che favori-scono l’innovazione economica (in particolare quella industria-le) e l’occupazione.
Iniziative economiche innovative
Art. 2Sono iniziative di interesse economico generale:
a) lo sviluppo di aziende esistenti che introducono innovazionirispetto al mercato nel prodotto, nel servizio, nel processoproduttivo o nell’organizzazione;
b) la creazione di nuove aziende che introducono innovazionirispetto al mercato nel prodotto, nel servizio, nel processoproduttivo o nell’organizzazione.
Settori economici
Art. 3Sono considerate aziende ai sensi della presente legge:
a) le aziende industriali e di artigianato industriale che si occu-pano della produzione e trasformazione di beni e che nonappartengono all’artigianato artistico ai sensi della leggesull’artigianato;
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b) le aziende di terziario avanzato, in particolare quelle chesvolgono funzioni connesse con l’innovazione nella produ-zione industriale.
Principio
Art. 41Lo Stato può concedere un aiuto finanziario alle aziende per pro-getti conformi allo scopo della legge.
2Possono beneficiare dell’aiuto le aziende con stabilimenti d’im-presa nel Cantone che rispettano le condizioni di salario e dilavoro usuali nell’impiego di manodopera.1
3L’aiuto può essere concesso per progetti a carattere di investi-mento materiale o immateriale. Il regolamento stabilisce i costicomputabili quali investimento.
4Nel commisurare l’intensità dell’aiuto per i singoli progetti, siconsidera la misura in cui i medesimi concorrono alla realizza-zione degli scopi della legge, avendo pure riguardo per l’impe-gno delle aziende nella formazione di base e continua.
Aiuto cantonale
Art. 51Progetti di investimento materiale o immateriale di aziendeesistenti o costituende possono essere stimolati con la con-cessione di un contributo percentuale minimo fissato di rego-la al 10% e massimo fino al 25% del costo del progetto,esclusi i terreni e gli immobili.
2Il contributo viene concesso in non più di cinque annualità. 3Le annualità vengono bonificate sotto forma di esonero dalpagamento delle imposte cantonali, esclusa l’imposta immo-biliare. L’eventuale eccedenza dell’annualità sull’impostaviene versata all’azienda al momento della notifica dell’impo-sta esonerata. Essa non viene computata per la determinazio-ne dell’utile imponibile.
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Agevolazioni fiscali
Art. 61Il Cantone può concedere alle nuove aziende agevolazioni perle imposte cantonali (sull’utile e sul capitale), di regola per unmassimo di 5 anni, e fino all’esonero completo. In casi ecce-zionali, l’agevolazione può estendersi per un periodo massimodi 10 anni. Un cambiamento essenziale dell’attività aziendalepuò essere equiparato ad una neocostituzione di un’azienda.
2Il Comune può concedere alle aziende agevolazioni per le impo-ste comunali, previa autorizzazione del Consiglio di Stato.
Zone industriali di interesse cantonale
Art. 71Le zone industriali di interesse cantonale, come pure i parchitecnologici, vengono definiti dal Consiglio di Stato nell’ambitodella pianificazione cantonale.
2Il piano di utilizzazione cantonale conferisce la presunzione dipubblica utilità per tutte le espropriazioni, impostazioni eopere pubbliche previste.
3I Piani regolatori comunali devono essere conseguentementemodificati.
Promozione delle zone industriali di interesse cantonale
Art. 81Le zone industriali ai sensi dell’art. 7 possono essere promos-se dallo Stato, dai Comuni e altri enti di diritto pubblico o dasocietà miste. In particolare può essere avviato il riordino deifondi. È applicabile la legge sul raggruppamento e la permutadei terreni del 23 novembre 1970.
2Lo Stato può partecipare direttamente come socio a societàmiste aventi per scopo la realizzazione e la gestione di zoneindustriali di interesse cantonale.
3Lo Stato può provvedere all’acquisto in proprio di terreni ido-nei alla realizzazione di zone industriali di interesse cantonale.
4Lo Stato può realizzare in proprio o sussidiare nella misuramassima del 50% le infrastrutture nelle zone industriali di inte-
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resse cantonale, compresi se del caso servizi collettivi.
Zone industriali di interesse locale
Art. 91Lo Stato può concedere sussidi a un Comune o a più Comuniassociati per la realizzazione di infrastrutture in relazione diret-ta con l’insediamento di imprese industriali ed artigianali.
2Il sussidiamento non supera, di regola, il 30% del costo delleinfrastrutture e può raggiungere al massimo il 50% se le con-dizioni finanziarie del Comune o dei Comuni associati e l’inte-resse della realizzazione lo giustificano.
3La realizzazione di zone industriali di interesse locale deveinserirsi nel disciplinamento pianificatorio cantonale.
Promozione, consulenza e intermediazione
Art. 101Lo Stato, con lo scopo di promuovere la piazza economicaticinese, può sostenere o intraprendere azioni promozionali infavore delle aziende.
2Gli organi dello Stato preposti al promovimento economicosvolgono, in favore degli interessati, opera di consulenza,intermediazione e coordinamento; in particolare tali organi siadoperano per snellire le pratiche amministrative e burocrati-che fra le aziende e gli enti pubblici.
3Lo Stato può sussidiare le attività di società o istituzioni costi-tuite da associazioni economiche e professionali che svolgo-no opera di informazione, consulenza e intermediazione inmateria di innovazione e sviluppo di attività economiche. Essopuò partecipare a tali società direttamente come socio.
Formazione professionale
Art. 111Lo Stato può incentivare la riqualifica professionale dei dipen-denti per i quali occorre un breve periodo di formazione e diistruzione in azienda.
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2Per il periodo di formazione complementare, alle aziende assun-trici può essere riconosciuto un contributo finanziario (bonus)corrispondente alla differenza tra il salario effettivo ed il salarionormale che il dipendente può pretendere al termine del periododi formazione, ma al massimo al 40% del salario normale.
3Il contributo finanziario è versato per una durata massima disei mesi.
4Il contributo non può essere cumulato con quello previstodalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai dis-occupati.
Autoimprenditorialità
Art. 121Per incentivare le attività lucrative indipendenti, come pure leriprese di aziende da parte di collaboratori, che realizzano gliscopi della presente legge, la Sezione del promovimento econo-mico e del lavoro cura la selezione, l’aiuto finanziario e l’assi-stenza tecnica di progetti per l’avvio di attività autonome.
2Lo Stato può assumere, mediante fideiussione, fino al 20% delleeventuali perdite per progetti particolarmente innovativi, ma almassimo fr. 180’000.–.
3Durante il primo anno di attività, il beneficiario degli aiuti puòessere affiancato da un consulente specializzato designato dallaSezione del promovimento economico e del lavoro.
4Lo Stato può inoltre sostenere le nuove attività indipendenti,economicamente sostenibili e durature, tramite un aiuto finan-ziario corrispondente al 100% degli oneri sociali obbligatori(AVS/AI/IPG) a carico del o dei titolari, per una durata massimadi 24 mesi.
5Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento il reddito mas-simo di riferimento.
Denominazione (della società di fideiussione)
Art. 13Sotto la denominazione «società di fideiussione per lo sviluppodell’economia ticinese» (detta in seguito Società) è istituita una
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cooperativa di diritto pubblico ai sensi dell’art. 829 CO, aventepersonalità giuridica propria con sede a Bellinzona.
Disposizioni applicabili (alla società di fideiussione)
Art. 14In quanto la presente legge o gli statuti della Società non dis-pongano altrimenti, tornano applicabili per analogia gli articolidel CO sulle cooperative di diritto privato.
Scopo (della società di fideiussione)
Art. 151La Società, nel quadro istituzionale del promovimento econo-mico cantonale, collabora a promuovere la base economicadel Cantone.
2Essa è costituita allo scopo di concedere fideiussioni sempli-ci a istituti bancari membri per il finanziamento di aziende oprogetti d’investimento.
Organizzazione (della società di fideiussione)
Art. 161Gli statuti disciplinano dettagliatamente l’organizzazione el’attività della Società. Gli statuti e le relative modifiche sonosoggetti all’approvazione del Consiglio di Stato.
2In seno all’assemblea generale ogni socio ha diritto a un voto.3Il Consiglio di amministrazione è composto in maggioranza darappresentanti dello Stato e della Banca dello Stato. Gli altrimembri sono eletti dall’assemblea generale.
Capitale sociale (della società di fideiussione)
Art. 17Il capitale sociale sarà fissato dagli statuti.
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Garanzie (per la società di fideiussione)
Art. 181Lo Stato garantisce le fideiussioni concesse dalla Società, copren-do in ciascun caso fino al 50% delle eventuali perdite subite.
2Le garanzie fornite dal Cantone per le perdite derivanti dafideiussione sono limitate all’importo massimo di 10 mio. IlConsiglio di Stato può adeguare tale importo a eventuali futu-ri aumenti del capitale sociale della Società.
Esenzione fiscale (per la società di fideiussione)
Art. 19La società è esente da imposte cantonali e comunali.
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B. Estratto dal decreto federale infavore delle zone di rilancioeconomico (Decreto Bonny)(del 6 ottobre 1995; stato 14 agosto 2001)
Principio
Art. 11La Confederazione può, mediante fideiussioni, contributi alservizio dell’interesse e agevolazioni fiscali, incoraggiare larealizzazione di progetti dell’economia privata volti a creare eriorientare impieghi nelle zone di rilancio economico.
2Essa può concedere aiuti finanziari a istituzioni e progetti chepromuovono a livello sovraziendale il potenziale imprendito-riale, gli investimenti e l’innovazione nelle zone di rilancio eco-nomico (aiuti finanziari sovraziendali).
Zone di rilancio economico
Art. 2 1I Gruppi di Comuni limitrofi e interdipendenti dal profilo dellastruttura economica e del mercato del lavoro, sono conside-rati zone di rilancio economico se:
a) vi è un bisogno particolare di adattamento strutturale, oppure
b) esiste o minaccia di verificarsi una disoccupazione pronun-ciata, superiore alla media nazionale, oppure
c) si è prodotta o è probabile una forte diminuzione del nume-ro degli impieghi.
2L’inclusione di una zona nel campo d’applicazione è subordi-nata inoltre alla considerazione dei rispettivi livelli e potenzialidi sviluppo.
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3Il Consiglio federale precisa i criteri di valutazione.
Condizioni generali
Art. 31Fideiussioni, contributi al servizio dell’interesse e agevolazionifiscali possono essere concessi per progetti d’imprese indu-striali o d’imprese di prestazione di servizi affini alla produzio-ne se questi progetti sono innovativi, generano un elevatovalore aggiunto e consentono all’impresa stessa o ai suoi for-nitori o partner di:
a) creare nuovi impieghi;
b) mantenere a lungo termine gli impieghi esistenti adeguan-doli alle nuove esigenze.
2Aiuti finanziari sovraziendali possono essere concessi per isti-tuzioni nuove o esistenti e per progetti del settore privato opubblico, se
a) sostengono iniziative imprenditoriali oppure promuovono lacreazione e il collegamento di competenze aziendali e tec-nologiche che non siano presenti, o siano presenti in modoinsufficiente, in una zona di rilancio economico;
b) giovano a più aziende nella zona di rilancio economico inte-ressata; e
c) imprimono un impulso supplementare durevole allo sviluppoeconomico nella zona di rilancio economico.
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Fideiussioni
Art. 41La Confederazione può garantire sotto forma di fideiussione icrediti d’investimento sino a concorrenza di un terzo del costototale del progetto a condizione che:
a) il capitale proprio investito copra una parte ragionevole delcosto totale del progetto;
b) una banca assoggettata alla legge federale sulle banche e lecasse di risparmio conceda, alle condizioni usuali del mer-cato, i crediti necessari al finanziamento del progetto dopoaverlo esaminato secondo i principi commerciali usuali;
c) nella determinazione del tasso d’interesse del credito garan-tito, la banca tenga sufficientemente conto della solvibilitàdella Confederazione;
d) il Cantone in cui è realizzato il progetto sopporti la metàdella perdita che dovesse risultare dalla fideiussione.
2Gli impegni sotto forma di fideiussione possono essere con-tratti per la durata massima di 8 anni.
Contributo al servizio dell’interesse
Art. 5 1La Confederazione può contribuire al servizio dell’interessedei crediti d’investimento sino a concorrenza di un terzo delcosto totale del progetto se:
a) il capitale proprio investito copre una parte ragionevole delcosto totale del progetto;
b) una banca assoggettata alla legge federale sulle banche e lecasse di risparmio concede, alle condizioni usuali del mer-cato, i crediti necessari al finanziamento del progetto dopo
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averlo esaminato secondo i principi commerciali usuali;
c) il Cantone in cui è realizzato il progetto concede contributi alservizio dell’interesse almeno equivalenti a quelli concessidalla Confederazione.
2I contributi al servizio dell’interesse non devono superare unquarto dell’interesse commerciale usuale; sono concessi percinque anni al massimo.
Agevolazioni fiscali
Art. 61Un’impresa può beneficiare di agevolazioni dell’imposta fede-rale diretta solo se anche il Cantone in cui è realizzato il pro-getto le concede agevolazioni fiscali.
2Le agevolazioni fiscali concesse dalla Confederazione nonpossono superare per modalità, importanza e durata quelleconcesse all’impresa da parte del Cantone.
3La Confederazione concede agevolazioni fiscali in proporzioneall’importanza che il progetto ha per l’economia regionaleanche quando il Cantone accorda agevolazioni fiscali maggiori.
Aiuti finanziari sovraziendali
Art. 6a1La Confederazione può concedere aiuti finanziari sovrazien-dali se anche il Cantone o i Cantoni in cui l’istituzione oppureil progetto esplica i suoi effetti concedono aiuti finanziari.
2Essa li concede, sotto forma di importo forfetario unico oannuo, in proporzione all’importanza dell’istituzione o del pro-getto per l’economia regionale.
3L’importo degli aiuti finanziari della Confederazione non deveeccedere il totale degli aiuti finanziari concessi dai Cantoni. Aogni istituzione o progetto può essere concesso un aiuto di300 000 franchi al massimo per anno civile.
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C. Elenco per distretto dei comuniticinesi che beneficiano delleagevolazioni federaliOrdinanza sulla determinazione delle zone
di rilancio economico (del 12 giugno 2002)
Bellinzona (1)
Arbedo-Castione
Bellinzona *
Cadenazzo
Camorino
Giubiasco
Lumino
Moleno *
Preonzo
Sant’Antonino
Sementina
Blenio (2)
Dongio
Malvaglia
Leventina (3)
Airolo
Bodio
Chiggiogna
Chironico *
Dalpe *
Faido
Giornico
Personico
Pollegio
Prato Leventina *
Quinto
Mendrisio (5)
Balerna
Castel San Pietro
Chiasso
Coldrerio
Genestrerio
Ligornetto
Mendrisio
Morbio Inferiore
Novazzano
Rancate
Riva San Vitale
Stabio
VacalloLocarno (6)
Contone
Cugnasco
Gerra Verzasca
Gordola
Lavertezzo
Locarno
Losone *
Magadino
Tenero-Contra
Riviera (7)
Biasca
Claro
Cresciano
Iragna
Lodrino
Osogna
Vallemaggia (8)
Avegno
Lugano (4)
Agno
Agra *
Barbengo
Bedano
Bioggio
Bironico
Cadempino
Camignolo
Carabbia *
Carabbietta *
Carona *
Caslano
Croglio
Gentilino *
Grancia
Gravesano
Lamone
Magliaso
Manno
Melide *
Mezzovico-Vira
Montagnola *
Monteggio
Morcote *
Muzzano *
Pambio-Noranco
Pazzallo *
Pura
Rivera
Sigirino
Torricella-Taverne
Vico Morcote ** Nuovo
31
1
Lugano
Chiasso
23
4
5
6
78
Adriano GallettiLic. rer. pol.Direttore e responsabile Fideconsul
Massimo BianchiEsperto fiscale dipl.Vicedirettore
Luca MaestriDott. in economiaVicedirettore
Brunella RossiniContabile-Controller dipl.Vicedirettrice
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Giuseppe PignatielloContabile con att. prof.Procuratore
Matteo SoldatiDott. in economiaProcuratore
Tullio TacchellaProcuratore
Emilio MattaDott. in economiaCollaboratore esterno promozione mercati esteri
Emanuele BianchiProcuratore
Remo GiacomelloProcuratore
Andrea LuisoniContabile con att. prof.Procuratore
Luganocollaboratoridi direzione
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Luigi GaffuriDelegato e Direttore Chiasso
Tiziano TallariniMembro eDirettore Chiasso
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