Aggiornamento sulle disposizioni in materia di entrate introdotte dalla Legge di stabilità 2016

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Aggiornamento sulle disposizioni in materia di entrate introdotte dalla Legge di stabilità 2016 29 gennaio 2016 Pasquale Mirto In collaborazione con Dipartimento Finanza Locale IFEL

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Aggiornamento sulle disposizioni in materia di entrate introdotte dalla Legge di stabilità 2016

29 gennaio 2016

Pasquale Mirto

In collaborazione con Dipartimento Finanza Locale IFEL

1. Esenzione abitazione principale

2. I casi di assimilazione

3. I comodati

4. I concordati

5. Gli imbullonati

6. Il nuovo regime di imposizione dei terreni agricoli

7. Gli immobili merce

8. Proroghe per la Tari

9. Disposizioni varie

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Indice

P. Mirto

L’esenzione dell’abitazione principale

•La novità più rilevante è sicuramente il ritorno all’esenzione per le abitazioni

principali.

•Il comma 14 dell’unico articolo della legge n. 208 del 2015 riscrive il comma

669 della legge n. 147 del 2013, prevedendo che il presupposto impositivo

della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di

aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e

dell’abitazione principale, escluse quelle di lusso classificate nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9.

•Dal 2016, quindi, l’abitazione principale non sarà soggetta né a Tasi né ad

Imu, salvo quelle di lussoquelle di lusso, che continuano ad essere soggette ad Imu e per

le quali spetta la detrazione di 200 euro. Le abitazioni di lusso continueranno

ad essere assoggettate anche a Tasi, se già prevista nel 2015.

(attenzione l’aliquota è quella deliberata dal Comune e non del 4 per mille, di cui

al comma 16, che riguarda l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a

qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato)

P. Mirto 33

L’esenzione dell’abitazione principale

•L’esenzione opera non solo per il possessore ma anche per il detentore. Con una modifica al

comma 639 della legge n. 147 del 2013 è ora previsto che la Tasi è «a carico sia del

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad

abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».

•L’esenzione per l’abitazione principale del detentore opera in tutti i casi di detenzione, quindi

non solo nel caso di immobili locati ma anche per quelli utilizzati in base ad un contratto di

comodato, o qualsiasi altro titolo.

•Se la Tasi dovuta dal detentore di abitazione principale è stata esentata altrettanto non può

dirsi per la quota a carico del possessore. Con una modifica al comma 681 della legge n.

147 del 2013 è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto

che la destina ad abitazione principale, escluse quelle di lusso, il possessore versa la Tasi

nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015.

•Se il Comune non ha determinato la quota a carico del possessore, è previsto che si applichi

la quota “standard” del 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo dovuto.

4P. Mirto 4

Precisazione dei casi di assimilazione all’abitazione principale

•Il nuovo comma 669 della legge n. 147 del 2013 precisa che per abitazioni

principali si intendono quelle di cui all’art. 13, comma 2 del Dl n. 201 del

2011.

•La precisazione è quanto meno opportuna, perché in realtà l’art. 13, comma

2 non prevede espressamente ipotesi di assimilazione, ma solo ipotesi di

“non applicazione” dell’Imu.

•Che le ipotesi ivi contemplate fossero ipotesi di assimilazione all’abitazione

principale però lo si desumeva dal comma 677, che per la Tasi prevedeva la

possibilità per i Comuni di utilizzare una maggiorazione dell’aliquota pari allo

0,8 per mille a condizione che fossero finanziate detrazioni o riduzioni

d’imposta relativamente “alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad

esse equiparateesse equiparate” di cui all’art. 13, comma 2, del Dl n. 201 del 2011.

5P. Mirto 5

Assimilazioni ex legeSi ricorda che sono assimilati per legge alle abitazioni principali:•a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; •b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; •c) la casa coniugale la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; •d) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;•e) a partire dall'anno 2015, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti residenti all'estero (AIRE), all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.A tali ipotesi di assimilazione il comma 15 della legge di stabilità 2016 aggiunge le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.

6P. Mirto 6

Assimilazioni per regolamento

Oltre alle assimilazioni che operano ex lege, il Comuni possono considerare

direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la

predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Problema diritto reale di abitazione

P. Mirto 77

I comodati•Dopo un’imbarazzante percorso parlamentare il legislatore interviene sulla

disciplina dei comodati, abrogando, da un lato, la possibilità per i Comuni di

disporre con proprio regolamento l’assimilazione all’abitazione, e, dall’altro

lato, aggiungendo la lettera “0a0a” (e perché non la lettera c)?) all’art. 13 comma

3 del Dl n. 201 del 2011, la quale dispone la riduzione del 50% riduzione del 50% della base

imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo

ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione

principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante

possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori

abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in

comodato.

•La riduzione della base imponibile opera anche nel caso in cui il comodante

oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un

altro immobile adibito a propria abitazione principale, a condizione che non sia

di lusso.

P. Mirto 88

I comodati

•La riduzione di base imponibile opererà ovviamente anche per la TasiLa riduzione di base imponibile opererà ovviamente anche per la Tasi; il

comodatario non pagherà nulla in quanto trattasi di abitazione principale, mentre il

comodante pagherà la quota a carico del possessore, considerando la base

imponibile ridotta a metà.

•La norma crea non pochi problemi applicativi, soprattutto a causa del generico

riferimento agli “immobili”, categoria questa che in Imu include i fabbricati, i terreni

agricoli e le aree.

•Il termine immobile in Imu ha un significato ben preciso. L’art. 13, comma 2 del Dl

n. 201 del 2011 prevede che il presupposto d’imposta si realizzi con il possesso di

immobili, per la cui definizione si rinvia alla disciplina Ici, dove per immobili si

intendono i fabbricati, i terreni agricoli e le aree fabbricabili.

DUE POSSIBILI INTERPRETAZIONI

1)Interpretazione di «contesto»

2)Interpretazione «letterale», restrittiva

P. Mirto 99

•Si può sostenere che il riferimento agli immobili sia atecnico, e che

esso vado riferito alle sole unità immobiliari ad uso abitativo. Peraltro

tale lettura non è avulsa neanche dal contesto letterale, visto che lo

si desume anche dalla previsione che il comodato è agevolato

anche nell’ipotesi in cui “oltre all’immobile concesso in comodato” –

quindi necessariamente un’abitazione – il comodante possieda, nello

stesso Comune, “un altro immobile adibito a propria abitazione”,

quindi, ancora una volta necessariamente un’abitazione.

•Tale interpretazione eviterebbe le eccessive limitazioni cui

porterebbe l’interpretazione restrittiva di cui si dirà.

Interpretazione di «contesto»

P. Mirto 1010

Interpretando alla lettera il termine «immobile», Interpretando alla lettera il termine «immobile»,

invece, occorrerebbe escludere dall’agevolazione invece, occorrerebbe escludere dall’agevolazione

tutti i casi in cui il comodante possieda un altro tutti i casi in cui il comodante possieda un altro

immobile diverso da un abitazione, come un immobile diverso da un abitazione, come un

negozio, un ufficio, un area fabbricabile, un terreno negozio, un ufficio, un area fabbricabile, un terreno

agricoloagricolo.

Se così è però si possono verificare situazioni a

limite della ragionevolezza.

Interpretazione «letterale»

P. Mirto 1111

Interpretazione «letterale»•Facendo rientrare nel limite degli immobili posseduti anche le pertinenze all’abitazione, il comodato non opererebbe nell’ipotesi in cui il comodante possieda oltre all’abitazione data in comodato un propria abitazione principale con due garage, perché uno solo può essere considerato pertinenza ma il secondo andrebbe qualificato come altro immobile.•Si può arrivare poi a situazioni ancora più assurde, come nel caso di possesso in percentuali ridotte di terreni agricoli. Se si ha la “sfortuna” di aver ereditato lo 0,1% di un terreno agricolo, magari montano e quindi esente da Imu, l’agevolazione per i comodati non potrà più operare.•L’interpretazione rigorosa e restrittiva richiederebbe anche il mancato riconoscimento nell’ipotesi di possesso di fabbricato inagibile o di fabbricato collabente, accatastato in categoria F/2 senza rendita.

P. Mirto 1212

L’immobile storico in comodato•Poi ci sono ulteriori problemi di nicchia, come la possibilità o meno di cumulare la riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni storiche date in comodato.•Il problema era già presente con riferimento ai fabbricati storici ed inagibili, e per i quali il MEF aveva ritenuto che non operasse il cumulo delle riduzioni.•Si potrebbe sostenere che non operi il cumulo delle riduzioni in quanto entrambe le disposizioni parlano di riduzione della base imponibile, che è unica, quindi una riduzione assorbe l’altra.•Ma si può anche ritenere che in realtà la normativa non prevede alcuna limitazioni o concatenamento delle riduzioni e queste operano per finalità differenti, sicché nel caso di abitazione storica (ovviamente non di lusso) concessa in comodato possa operare sia la riduzione del 50% per i fabbricati storici sia la riduzione del 50% per immobili in comodato.•Diversamente ragionando vi sarebbe un’ulteriore limitazione per i comodati (ovvero oltre a possedere al massimo due immobili quello concesso in comodato non deve essere né di lusso né storico), espressamente non prevista.•In altri termini si ritiene che l’abitazione storica non di lusso concessa in comodato debba corrispondere l’IMU considerando il 25% della base imponibile

P. Mirto 1313

In attesa del MEFLa nuova disciplina sui comodati si sta quindi dimostrando un vero e proprio ginepraio, come dimostra “la mancata risposta” all’interrogazione n. 5-07445 del 21 gennaio 2015, visto che si rimanda ad una circolare ministeriale in corso di predisposizione da parte del Dipartimento delle finanze.

Se si ha riguardo alla «posizione» storicamente assunta dal Mef è facile immaginare che verrà data una risposta pro-contribuente, ritenendo che il riferimento all’immobile sia da considerare all’unità abitativa.

Si così sarà, ricordandosi che le circolari ministeriali non vincolano in nessun modo i Comuni, ogni Comune dovrà decidere che interpretazione seguire dandone la massima pubblicità sul proprio sito comunale.

È anche facilmente immaginabile un possibile contenzioso tra i Comuni che sposano l’interpretazione restrittiva ed i contribuenti che seguono le indicazioni ministeriali.

P. Mirto 1414

Comodanti e pertinenze

•Il comodato opera nei confronti del soggetto passivo, quindi rilevano tutte le forme

di possesso previste dalla normativa che danno luogo alla soggettività passiva,

compreso l’usufrutto. L’agevolazione spetterà quindi anche nel caso di soggetto

passivo che concede in comodato al nudo proprietario l’abitazione posseduta a

titolo di usufrutto.•L’agevolazione spetta ovviamente anche alle pertinenze dell’abitazione

concessa in comodato, ma non operando più l’assimilazione all’abitazione

principale, verranno meno anche i vincoli al numero e tipo di pertinenze previste

per queste (uno solo C/2, C/6 e C/7). Pertanto, la riduzione della base imponibile

opererà anche per due C/6 dati in comodato, a condizione, ovviamente, che questi

siano previsti nel contratto di comodato registrato.•Inoltre, ben potrà verificarsi l’ipotesi di abitazione che sia agevolabile solo in

parte, come nel caso di abitazioni in comproprietà di due coniugi di cui solo uno

rispetta le condizioni imposte dalla norma.•Per il comodatario non sono posti limiti di possesso. Il comodato opera anche nel

caso in cui il comodatario possieda centinaia di immobili

P. Mirto 1515

I comodati

•L’aliquota Imu da utilizzare è quella ordinaria, che può arrivare al 10,6 per mille.

•Il Comune, comunque, potrebbe decidere di agevolare con proprie risorse i

comodati, portando l’aliquota al minimo del 4,6 per mille ed azzerando la Tasi,

visto che è fatto divieto nel 2016 di aumentare le aliquote ma non di ridurle.

•Condizione necessaria per accedere all’agevolazione è che il contratto di

comodato sia registrato.

•Ultimo adempimento a carico del comodante è l’obbligo di presentare la l’obbligo di presentare la

dichiarazione Imu 2016, entro il 30 giugno 2017, dichiarazione Imu 2016, entro il 30 giugno 2017, a nulla rilevando le precedenti

dichiarazioni o comunicazioni inviate ai Comuni, visto che le condizioni per

l’accesso sono cambiate e la normativa ora prevede espressamente che ai fini

dell’applicazione dell’agevolazione il soggetto passivo deve attestare nella

dichiarazione Imu la sussistenza di tutti i requisiti.

P. Mirto 1616

Comodati -registrazione

Per avere il beneficio fin dal 1/1/2016 posso registrare il comodato entro il

4/2/2016, ovvero entro 20 giorni dal 15/1/2016 (anzi si potrebbe passare al

16).

Posso registrare tardivamente il comodato?

Ravvedimento

[*] entro 90 giorni 1/10 del 120% (12%);

[*] entro 1 anno 1/8 (15%);

[*] entro 2 anni 1/7 (17%);

[*] oltre 2 anni 1/6 (20%)

Va comunque ricordato che l’agevolazione spetta se c’è anche la residenza,

quindi il ravvedimento sana l’obbligo dichiarativo di una situazione di fatto già

esistente e certificabile

17P. Mirto 17

Le agevolazioni per gli affitti concordati•Doppia agevolazione per gli affitti concordati. Ai fini Imu, Ai fini Imu, il comma 53 della

legge n. 208 del 2015 aggiunge all’art. 13 del Dl n. 201 del 2011 il comma 6-

bis, a mente del quale “per gli immobili locati a canone concordato di cui alla per gli immobili locati a canone concordato di cui alla

legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota

stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per centostabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento”.

•Ai fini TasiAi fini Tasi, il comma 54 modifica il comma 678 della legge n. 147 del 2013,

prevedendo analoga riduzione.

•La norma fa riferimento all’aliquota applicata dai Comuni, quindi se è stata

deliberata nel 2015 un’aliquota agevolata, la riduzione opererà sull’imposta

determinata con la suddetta aliquota.

•Molti enti hanno deliberato riduzioni di aliquote solo con riferimento a

determinate ipotesi, come quella relativa ad immobili locati a canone

concordato a soggetti che la utilizzano come abitazione principale, e ciò in

continuità con il passato. In tale ipotesi, i concordati che soddisfano le

condizioni per l’applicazione dell’aliquota agevolata corrisponderanno il 75%

dell’imposta calcolata con tale aliquota, mentre gli alti concordati

corrisponderanno il 75% dell’imposta calcolata con l’aliquota ordinaria.

P. Mirto 1818

Problemi di stima•Per quanto riguarda la compensazione della minore entrata per i Comuni, va evidenziato che nella relazione governativa si è stimata una perdita di gettito pari a 81,14 milioni di euro. La stima è stata operata considerando gli immobili indicati in dichiarazione dei redditi con codice utilizzo “8” . Ciò potrebbe portare ad una sottostima della perdita di gettito, in quanto il codice utilizzo “8” deve essere inserito per l’immobile locato con contratto concordato che insiste in uno dei Comuni ad alta intensità abitativa, mentre occorre utilizzare il codice utilizzo “3” per l’immobile locato in regime di libero mercato o “patti in deroga”, oppure concesso in locazione a canone “concordato” in mancanza dei requisiti relativi al codice ‘8’. •Le agevolazioni per i Comuni ad alta intensità abitativa si applicano:• nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;• negli altri comuni capoluoghi di provincia;• nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;• nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;•nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;•nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.•Il CIPE provvede ogni 24 mesi all’aggiornamento dell’elenco dei comuni ad alta densità abitativa.

P. Mirto 1919

Comuni con canoni concordatiIn realtà in tutti i Comuni possono esserci canoni concordati, anche in In realtà in tutti i Comuni possono esserci canoni concordati, anche in

assenza di accordi territoriali.assenza di accordi territoriali.

D.M. 14 luglio 2004

1. 1. Nei comuni nei quali non siano state convocate le organizzazioni della

proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano stati definiti gli accordi

territoriali … le fasce di oscillazione dei canoni sono quelle risultanti dagli

accordi previgenti già sottoscritti. In tal caso i limiti inferiori e superiori

delle fasce di oscillazione dei canoni sono incrementati applicando le

variazioni ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione

degli accordi, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo

contratto di locazione da stipularsi.

2. Per quei comuni per i quali non siano mai mai stati definiti accordi territoriali ….

si fa riferimento all'Accordo vigente nel comune demograficamente

omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione.

Quindi potenzialmente i canoni concordati ci possono essere in ogni Quindi potenzialmente i canoni concordati ci possono essere in ogni

comune ed facile immaginare un loro incremento nei prossimi anni. comune ed facile immaginare un loro incremento nei prossimi anni.

P. Mirto 2020

Concordati dichiarazione

•La normativa non prevede espressamente, come per i comodati, l’obbligo di

presentare la dichiarazione Imu.

•Occorre ricordarsi che per il MEF non sussiste l’obbligo di presentazione

della dichiarazione allorquando il Comune è in grado di reperire

«autonomamente» l’informazione necessaria al controllo di quanto dovuto.

•Per i concordati si ritiene che sussista comunque l’obbligo di presentazione

della dichiarazione perché dal portale punto fisco, sezione atti del registro,

non è sempre possibile ricavare l’informazione che il contratto è a canone

concordato e questo soprattutto nei comuni non ad alta intensità abitativa

dove si usa il codice 3 e non l’8.

•Quindi, fintanto che non verranno aggiornate le procedure di interscambio si

ritiene che la dichiarazione Imu debba essere presentata, ma è un problema

del 2017!

P. Mirto 2121

Gli imbullonati

•Il comma 21 della legge n. 208 del 2015 detta i nuovi criteri per la

valorizzazione degli impianti nella rendita catastale.

•A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale

degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie

catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto

del suolosuolo e delle costruzionicostruzioni, nonché degli elementi ad essi elementi ad essi

strutturalmente connessi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti

dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta i

macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico

processo produttivo.

P. Mirto 2222

Gli imbullonati

•Per gli immobili già accatastati il comma 22 prevede che a decorrere dal 1°

gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili possono presentare atti di

aggiornamento mediante Docfa per la rideterminazione della rendita

catastale degli immobili già censiti.

•Il successivo comma 23 chiarisce che se il Docfa è presentato entro il 15

giugno 2016 la nuova rendita proposta può essere utilizzata per pagare

l’intera Imu 2016. La norma infatti chiarisce che in questo caso le nuove

rendite hanno effetto dal 1° gennaio 2016, “in deroga” all’art. 13, comma 4 del

Dl n. 201 del 2011, ovvero in deroga alla norma che stabilisce che per

determinare la base imponibile Imu occorre far riferimento alle rendite

catastali vigenti al 1° gennaio. Si tratta, quindi, di revisione della rendita e non

di rettifica della stessa, con la conseguenza che per tutti i Docfa presentati

dal 16 giugno 2016 in poi la nuova rendita avrà efficacia dal 1° gennaio

successivo a quello di iscrizione in catasto.

P. Mirto 2323

Gli imbullonati

•Nella relazione illustrativa alla legge di stabilità si richiamano le stime operate

dall’Agenzia delle entrate, in base alle quali il valore degli impianti valorizzati nelle

rendite catastali ha un’incidenza media del 18% dell’ammontare complessivo

delle rendite dei fabbricati di categoria D/1 e D/7. La riduzione di rendita per tali

fabbricati è stimata in circa 766 milioni di euro766 milioni di euro, ai quali sono aggiunti ulteriori 95

milioni di euro di riduzioni per le altre categorie D. Il mancato gettito per i Comuni

viene stimato in 155 milioni annuali.

•Per il 2016 il contributo annuale di 155 milioni sarà ripartito sulla base delle

variazioni di rendita presentate entro il 15 giugno 2016. A tal fine, l’Agenzia delle

entrate comunicherà al Ministero dell’economia, per ciascun immobile, la nuova

rendita e quella originaria, ed il Ministero dell’economia, di concerto con l’Interno,

emanerà entro il 31 ottobre 2016, in base ad una metodologia concordata in

Conferenza Stato-città, il decreto ministeriale con il riparto per Comune.

P. Mirto 2424

Gli imbullonati

“A decorrere dall’anno 2017” il contributo annuo di 155 milioni di euro è

invece ripartito con decreto da emanarsi entro il 30 giugno 2017 sulla base

delle variazioni complessivamente proposte nel corso del 2016, che saranno

comunicate dall’Agenzia delle entrate al Ministero dell’economia entro il 31

marzo 2017.

Quindi, sembra potersi affermare che il contributo annuo sarà ripartito tra i

Comuni esclusivamente sulla base delle modifiche di rendita richieste nel

corso del 2016, restando ininfluenti quelle presentate dal 2017 in poi.

P. Mirto 2525

Gli imbullonati

il processo di revisione delle rendite già iscritte non sarà immune da contenzioso. La normativa, infatti, non definisce cosa siano gli “elementi strutturalmente connessi” ai fabbricati o ai terrei, che dovranno continuare ad essere valorizzati nella rendita catastale, o meglio non si comprende immediatamente qual è la differenza tra questi e gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo, che invece non vanno valorizzati. Quest’incertezza è sicuramente rilevante nel caso delle centrali elettriche, per le quali la riduzione della rendita potrebbe assumere valori significativi, anche per i bilanci comunali.A complicare il quadro c’è poi il fatto che risulta ancora vigente l’art. 1-quinquies del Dl n. 44 del 2005, che proprio al fine di risolvere l’enorme contenzioso nato sulla valorizzazione delle turbine delle centrali elettriche, ha disposto che ai fini dell’accatastamento delle centrali elettriche “i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connessedalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso”. Questa disposizione ha superato il vaglio della Corte Costituzionale, che nella sentenza 7 maggio 2008, n. 162 ha ritenuto che l'art. 1-quinquies non ha creato un regime particolare per le centrali elettriche, ma, anzi, ha riportato le stesse nell'ambito della tipologia di beni cui sono state sempre accomunate, come, tra l'altro, gli altiforni, i carri-ponte, i grandi impianti di produzione di vapore, eliminando qualsiasi dubbio sorto sulla determinazione della rendita catastale delle stesse.

P. Mirto 2626

Imbullonati e controversie catastali

I Comuni, dal canto loro, subiranno fin da subito gli effetti del contenzioso,

perché dal 2016 le sentenze sulle materie catastali sono immediatamente

esecutive, sicché se la commissione tributaria annulla la rettifica operata

dall’Agenzia delle entrate il contribuente è legittimato fin da subito a pagare

l’Imu sulla base di quanto statuito in sentenza, a differenza del passato,

quando il contribuente era tenuto a pagare sulla base della rendita

impugnata, fino al passaggio in giudicato della sentenza.

P. Mirto 2727

Il nuovo regime di imposizione dei terreni agricoli

•Altra rilevante novità per i contribuenti è il nuovo regime di esenzione per i terreni

agricoli.

•Il comma 10 della legge n. 208 del 2015 interviene sulla disciplina Imu, abrogando

le disposizioni di favore previste per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti

e dagli imprenditori agricoli professionali e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. In

particolare è abrogato l’ultimo periodo dell’art. 13, comma 5 del Dl n. 201 del 2011,

che prevedeva il moltiplicatore 75 per i terreni in questione ed il comma 8-bis, che

prevedeva l’esenzione per la parte di valore dei terreni fino a 6 mila euro e riduzioni

per valori superiori ma fino a 32 mila euro.

•Dopo il caos creato nel 2014 e 2015 dal decreto interministeriale del 28

novembre 2014 e dal Dl n. 4 del 2015,Dl n. 4 del 2015, viene ripristinata, a decorrere dall'anno 2016,

l'esenzione dall'Imu prevista già per l’Ici dalla lettera h) dell’art. 7, comma 1, del

D.lgs. n. 504 del 1992, che si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare

del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

P. Mirto 2828

Il nuovo regime di imposizione dei terreni agricoli

•Sono, altresì, esenti dall'Imu esenti dall'Imu i terreni agricoli:

•a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli

professionali di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza

agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

•b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n.

448 del 2001;

•c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile

e inusucapibile. •Anche dopo le modifiche normative permangono problemi applicativi con riferimento alle società agricole, visto che la normativa riserva le agevolazioni agli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola e le società, benché Iap, non sono certamente iscritte alla previdenza agricola. In altri termini, nonostante le non condivisibili affermazioni ministeriali di cui alla circolare n. 3 del 2012, sembra che gli unici Iap agevolabili siano le persone fisiche, analogamente a quanto previsto dalla disciplina Ici.

P. Mirto 2929

Immobili merce

•Per gli immobili merce, già esenti da Imu, il comma 14, lett. c) della legge n.

208 del 2015 modifica il comma 678 della legge n. 147 del 2013 prevedendo

che ai fini Tasi per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso

locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di

modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in

diminuzione, fino all'azzeramento.

•Ciò implica che nell’ipotesi in cui il Comune abbia deliberato per il 2015

un’aliquota superiore a 2,5 per mille, questa deve intendersi

automaticamente ridotta alla misura massima consentita dalla legge,

indipendentemente dal fatto che il Comune provveda a modificare al ribasso,

nel 2016, l’aliquota deliberata per l’anno prima.

P. Mirto 3030

Conferma maggiorazione Tasi dello 0,8

•L’abrogazione della Tasi per le abitazioni principali avrebbe dovuto far venire

meno la possibilità per i Comuni di applicare la maggiorazione del 0,8 per mille

finalizzata a finanziare detrazioni o riduzioni per le abitazioni principali e per quelle

a queste assimilate. Tuttavia, anche in considerazione del fatto che i Comuni

hanno utilizzato tale maggiorazione per finanziare solo in parte le agevolazioni per

l’abitazione principale, non essendo espressamente previsto un vincolo di

destinazione totale del maggior gettito, il comma 28 della legge di stabilità

prevede, limitatamente all’anno 2016, la possibilità di continuare ad applicare la

maggiorazione anche per gli altri immobili diversi dall’abitazione principale, a

condizione però che venga adottata un’espressa deliberazione del consiglio

comunale, confermativa della misura applicata per il 2015.

P. Mirto 3131

Blocco aumenti dei tributi •Il comma 26 prevede, “al fine di contenere il livello complessivo della pressione

tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica”, la sospensione

per l'anno 2016 dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali

nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle

regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe

applicabili per l'anno 2015.

•Rispetto alla prima versione del disegno di legge di stabilità, nel quale era previsto il

divieto di disporre aumenti, la nuova formulazione evita qualsiasi incertezza anche

con riferimento a delibere già adottate nel 2015 ma contenenti misure d’imposta per

il 2016.

•È prevista, tuttavia, una deroga per la Tari, la cui entrata ovviamente deve garantire

la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti.

•Alla sospensione non soggiacciono, inoltre, i Comuni che deliberano il predissesto

(art. 243-bis del D.lgs. n. 267 del 2000) o il dissesto (artt. 246 e seguenti del D.lgs. n.

267 del 2000).

P. Mirto 3232

Blocco aumenti dei tributi

La restrizione non opera per il Cosap, visto che tale entrata ha natura

patrimoniale, a differenza del canone di pubblicità. Si ritiene, poi, possibile

per i Comuni deliberare il passaggio da Tosap a Cosap. Inoltre, non è

preclusa ai Comuni la possibilità di deliberare valori venali delle aree

fabbricabili superiori a quelle del 2015, visto che questi riguardano la

quantificazione della base imponibile e non l’aliquota.

Parimenti, si ritiene che incorra nel divieto anche la possibilità per i Comuni di

“revocare” aliquote agevolate, perché in tale modo per queste fattispecie

viene automaticamente disposto un aumento di aliquota.

P. Mirto 3333

Modifiche alla disciplina Tari

•Il comma 27 interviene sulla disciplina Tari prorogando fino al 2017 la possibilità per i Comuni di determinare le tariffe Tari con la stessa metodologia già in uso per la Tarsu, senza considerare i coefficienti di produzione di cui alle tabelle allegate al Dpr. n. 158 del 1999. Inoltre, anche per i Comuni che utilizzano il metodo normalizzato viene concessa, sempre fino al 2017, la possibilità di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del Dpr. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per centocento, oltre alla possibilità per le utenze domestiche di non tener conto del numero dei componenti la famiglia.•Il comma 27 poi proroga al 2018 l’obbligo per i comuni di tener conto, nella determinazione dei costi da coprire con l’entrata Tari, delle risultanze dei fabbisogni standard. Tale disposizione, peraltro autofunzionante, non richiedendo l’emanazione di un decreto attuativo, sarebbe stata di difficile applicazione nel 2016. Infatti, fermo restando che i costi da includere nel piano finanziario devono essere necessariamente quelli previsti dal metodo normalizzato di cui al Dpr. n. 158/1999, l’unica lettura possibile è che in applicazione di tale disposizione il preventivo dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti deve collocarsi non al di sopra dei fabbisogni standard. •Tuttavia oggi sul sito OpenCivitas sono disponibili informazioni datate, relative ai bilanci 2010. I fabbisogni pubblicati sono i pro capite della spesa aggiustati per alcune variabili di contesto, come popolazione e flussi turistici (nota metodologica FC05B, allegato 6 disponibile sul sito Copaff). Considerata la modalità di determinazione dei fabbisogni, e le diverse modalità di svolgimento del servizio rifiuti nei Comuni, questi non potevano essere validamente utilizzati come benchmarking per la contrattazione del costo del servizio per il 2016.

P. Mirto 3434

Inadempienza ministeriale•In tema di Tari, occorre infine evidenziare un’inadempienza ministeriale che sta

determinando una babele di modalità applicative della Tari corrispettiva. Il comma 667

della legge n. 147/2013 prevedeva l’emanazione entro giugno 2014 di un decreto con il

quale dovevano essere definiti i “sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di

correttivi ai criteri di ripartizione del costo” finalizzati ad attuare un modello di tariffa

commisurata al servizio reso. In altri termini, in assenza di veri e propri sistemi di

misurazione di tutti i rifiuti conferiti, si è prevista la possibilità di adottare delle

metodologie che attraverso stime dei rifiuti conferiti autorizzano comunque

l’applicazione della Tari corrispettiva, incassata direttamente dal gestore dei rifiuti. •A causa del vuoto normativo che si protrae da anni, ogni gestore si è scritto il proprio sistema e ciò ha portato livelli di tariffazione significativamente diversi da Comune a Comune. Peraltro, nella generalità dei casi, le metodologie adottate si basano principalmente su sistemi di misurazione presuntivi e quindi molto lontani dal realizzare una forma di prelievo che abbia quel minimo di corrispettività che giustifica l’applicazione dell’Iva. Basta rileggere i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 238/2009, che ha dichiarato la Tia un tributo, per capire che in realtà difficilmente si potrà arrivare a sistemi che autorizzano un prelievo di natura corrispettiva, visto che all’utente non è data comunque la possibilità di sganciarsi dal servizio pubblico e che esiste una quota significativa di servizi indivisibili.

P. Mirto 3535

Bozza regolamento ministeriale

•Invero, a novembre 2015, il Ministero dell’Ambiente ha prodotto una bozza del regolamento che sicuramente

avrà il pregio di mettere ordine nella babele applicativa oggi in essere, anche se in realtà autorizza l’utilizzo

della Tari corrispettivo anche con la sola misurazione del rifiuto indifferenziato, che potrà essere effettuata

con pesatura o con il sistema dello svuotamento “vuoto per pieno”, considerando presuntivamente che a

volumi di 100 litri corrispondono 8-12 kg di rifiuti.•Il regolamento è molto importante perché correttamente detta criteri di addebito della parte variabile della tariffa rifiuti esclusivamente collegati alla quantità di rifiuti conferiti, contrariamente ai sistemi oggi in uso che sono di natura mista, in quanto addebitano la quota variabile della tariffa in parte in base ad un quantitativo presuntivo di conferimento minimo “obbligatorio” ed in parte in base ai rifiuti effettivamente conferiti, sistemi questi che ovviamente di corrispettivo hanno ben poco.

•Altra novità importante, è che la quota fissa della tariffa dovrebbe continuare a rimanere collegata alla

superficie occupata dall’utenza, sia essa domestica che non domestica. Anche in questo caso vengono messi

in discussione i sistemi oggi in uso in diverse realtà territoriali, che prevedono per le utenze non domestiche il

riferimento a classi di superfici e non alla superficie effettiva.

•Non resta che sperare che la bozza diventi presto regolamento, in modo da porre finalmente fine alla babele

applicativa, anche perché la Tari rimane comunque un’imposta o un corrispettivo regolato da norme statali.

P. Mirto 3636

DLGS Madia- già marcia indietro•Art. 7 - Diritti di esclusiva•1. L’articolo 1, comma 1, numeri 8), 10), 11) e 17), del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578,e l’articolo 1 del regio decreto 20 dicembre 1928, n.3298 sono o restano abrogati e i diritti di privativa e di esclusiva ivi previsti sono o restano estinti.•2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:•a) all’articolo 198, dopo il comma 1 è inserito il seguente : “1-bis. Il regime di privativa di cui al comma 1, previsto sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara a evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito, cessa in ogni caso alla data del 31 dicembre 2016”;•……………………..•omissis

•3. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:•a) dopo il comma 649 è inserito il seguente: “649-bis. Dalla cessazione del regime di privativa cui all’articolo 198, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al produttore che dimostri di avere avviato i rifiuti alla gestione, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di gestione stessa, la TARI è applicata unicamente per le eventuali componenti accessorie effettivamente prestate e contabilmente separate che non siano già altrimenti remunerate. La TARI così determinata può, con delibera motivata e previa verifica analitica dei costi secondo i criteri indicati dal regolamento di cui all’articolo 238, comma 6, del decreto 3 aprile 2006, n. 152, includere un contributo a copertura della garanzia del servizio universale”;•b) al comma 654, la parola “speciali” è soppressa;•c) al comma 668 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Resta fermo quanto previsto dall’articolo 238, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal comma 649-bis.”.

P. Mirto 3737

Abolizione dell’imposta municipale secondaria

Il comma 25 della legge n. 208 del 2015 abroga l’art. 11 del D.lgs. n. 23 del

2011, norma questa, che dopo numerose proroghe prevedeva nel 2016

l’istituzione dell’imposta municipale secondaria, destinata a sostituire la tassa

per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di

spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle

pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi

pubblicitari.

Con l’abrogazione anche di questo articolo il D.lgs. n. 23 del 2011, recante

disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, può considerarsi un

completo fallimento, visto che ormai del testo originario è rimasto ben poco.

P. Mirto 3838

Nuovo termine di invio delle deliberazioni Imu e Tasi

•Il comma 10, lett. e) anticipa al 14 ottobre il “termine perentorio” previsto

dall’art. 13, comma 13-bis del Dl n. 201 del 2011 per l’inserimento nel Portale

del federalismo fiscale delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e

delle detrazioni nonché dei regolamenti relativi all’Imu.

•Il comma 14, lett. e) prevede analoga disposizione, modificando l’identico

termine previsto per la Tasi dal comma 688 della legge n. 147 del 2013.

•Rimane fermo, invece, per entrambi i tributi l’obbligo per i contribuenti di

effettuare il versamento a saldo sulla base degli atti pubblicati sul sito

ministeriale alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta.

•Si ricorda che in caso di mancata pubblicazione entro i predetti termini si

rendono applicabili automaticamente gli atti adottati per l’anno precedente.

P. Mirto 3939

Sanatoria parziale delibere comunali

•Sulla sanatoria delle delibere tributarie approvate in ritardo si è assistito ad un

balletto incredibile, visto che il Senato ha approvato in prima battuta la sanatoria,

poi cancellata dalla Camera, che a sua volta ne ha previsto una più limitata con

norma a dir poco stramba.

•Il comma 49 della legge n. 208 del 2015 infatti reca una norma “di interpretazione

autentica” secondo la quale il termine del 30 luglio stabilito dal decreto ministeriale

13 maggio 2015 per la deliberazione del bilancio di previsione deve “intendersi

riferito al 31 luglio 2015, in quanto ultimo giorno del mese di luglio”.

•La previsione difatti salva i Comuni che avevano approvato le delibere con un

giorno di ritardo. Per gli altri Comuni, invece, le delibere tributarie sono prive di

efficacia e le misure tariffarie da applicare non solo nel 2015 ma anche nel 2016,

diventano automaticamente quelle deliberate per il 2014.

P. Mirto 4040

Interpretazione autentica in tema di tariffe dell’imposta di pubblicità

•Il comma 739 reca una norma di interpretazione autentica in merito alla

portata dell’art. 23, comma 7, del Dl n. 83 del 2012. Tale norma ha disposto

l’abrogazione dell’art. 11, comma 10 della legge n. 449 del 1997 che dava la

facoltà ai Comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla

pubblicità, sicché è sorto fin da subito il dubbio se l’abrogazione avesse

comportato anche l’eliminazione degli aumenti già disposti dal Comune prima

dell’entrata in vigore del Dl n. 83 del 2012 o se al contrario, fosse preclusa la

possibilità di disporre aumenti solo per il futuro.

•Su tale dubbio, peraltro è nato fin da subito un contenzioso, che ha visto

generalmente prevalere la seconda ipotesi, ora confermata dalla legge di

stabilità che ha chiarito che l’abrogazione non ha effetto per i Comuni che si

erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore dell’art.

23, comma 7, del Dl n.83 del 2012.

•(Cfr., da ultimo, TAR Veneto, sentenza n. 1001 del 7 ottobre 2015)

P. Mirto 4141

Misure compensative per i Comuni (cenni)

•Il comma 17 della legge n. 208 del 2015 apporta modifiche al fondo di solidarietà comunale

(FSC) al fine di tener conto dell’esenzione dell’abitazione principale e di tutte le altre norme

che comporteranno un minor gettito Imu/Tasi per i Comuni.

•In particolare la dotazione del FSC, con riferimento ai Comuni delle regioni a statuto ordinario

e delle regioni Sicilia e Sardegna, è incrementata di 3.767,45 milioni di euro di cui:

•abolizione Tasi abitazione principale (circa 3.500 mln di euro);

•esenzione Imu terreni agricoli (152,4 mln di euro), cui si aggiungono i circa 250 mln. dovuti

per il ritorno al regime di esenzione dei terreni montani previgente al dl 4/2015, di cui al co.

13;

•esenzione Tasi inquilini abitazioni principali (15,6 mln di euro);

•esenzione Imu per immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti

universitari indipendentemente dalla residenza (circa 260 mila euro);

•riduzione del 50% base imponibile abitazioni date in comodato gratuito registrato a parenti di

1° grado ad uso ab. principale (20,7 mln di euro);

•riduzione del 25% dell’IMU e della TASI per immobili locati a canone concordato (circa 81,14

mln di euro).

P. Mirto 4242

Misure compensative per i Comuni (cenni)

•Il comma 17 introduce il comma 380-sexies alla legge n. 228 del 2012, il quale specifica che l’incremento della dotazione del FSC per 3.767,45 milioni d euro per gli anni 2016 e successivi “è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativi all’anno derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativi all’anno 20152015”. È poi previsto un accantonamento di 80 milioni di euro da ripartire tra quei Comuni che non hanno deliberato un’aliquota Tasi inferiore all’aliquota standard dell’1 per mille.

Per quanto riguardo il «rischio complessivo» di non aver tutte le risorse compensative occorre rilevare che mentre per le abitazioni principali e terreni le stime sono ampiamente affidabili e i problemi saranno marginali, per comodati e concordati le stime sono meno affidabili ed il riparto tra i comuni è più incerto, ovviamente con riflessi degni di nota solo per gli enti con concentrazioni di rilievo dei due fenomeni.Gli imbullonati hanno rischi in parte diversi perché lì c'è una procedura di riscontro "perfetta" che potrebbe risultare in contrasto con lo stanziamento di 155 mln. cosa che sarà utilizzata in caso di insufficienza del fondo senza dover battagliare su stime alternative.Quindi si potranno presentare problemi sui riparti, poco o niente sui valori complessivi

Infine, il comma 20 prevede per il 2016 un contributo di 390 milioni di euro finalizzato a compensare i Comuni per i quali la sostituzione del prelievo sull’abitazione principale da Imu a Tasi non permetteva di avere dalla Tasi lo stesso gettito che si aveva dall’Imu, a causa del limite posto alle aliquote.•Tale contributo, peraltro, è significativamente diminuito nel tempo, passando dai 625 milioni del 2014, ai 472,5 del 2015, agli attuali 390 milioni, che dovranno essere ridistribuiti con i medesimi criteri 2015.

P. Mirto 4343

Grazie per l’attenzione

Dr. Pasquale Mirto

e-mail ([email protected])

In collaborazione col Dipartimento Finanza Locale IFEL

I materiali sono disponibili su: www.fondazioneifel.it/formazione

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