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D.Magni - Corso di Sistemi Catastali – a.a. 2004/2005 Aspetti normativi del Catasto: approfondimenti
Aggiornamento e conservazione
del Catasto:
approfondimenti
1. Le operazioni relative al tipo di frazionamento
2. Le operazioni relative al tipo mappale
3. La rettifica degli errori
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1. Le operazioni relative al tipo di frazionamento
Le operazioni necessarie per la stesura di un tipo di frazionamento si presentano piuttosto
articolate; nel seguito esse verranno indicate con gli elementi fondamentali che le
contraddistinguono.
A - OPERAZIONI PRELIMINARI E DI RILIEVO
A1. Definizione dell’incarico
Il tecnico libero professionista deve trattare con il committente le modalità di assunzione
dell’incarico ed in particolare deve esaminare se sia necessario risolvere eventuali
incertezze sulla posizione di preesistenti confini del fondo e se quindi sia il caso di
interpellare i possessori confinanti. In una situazione di questo tipo occorre fare distinzione
fra l’incarico di frazionamento e quello preliminare di verifica e controllo dei confini
preesistenti.
In caso di situazioni controverse e comunque per utilità generale è consigliabile prendere
in visione eventuali tipi di aggiornamento precedenti relativi all’oggetto del frazionamento.
Se non è richiesto dalle parti il rilievo dei confini, il committente deve informarle che il tipo
di frazionamento potrà essere interamente eseguito sulla base delle superfici catastali1,
indicando il grado di imprecisione di tali superfici; in questo caso la partizione sarà definita
a corpo.
Se invece si vuole effettuare una partizione a misura, il tipo di frazionamento dovrà
fungere da tipo particellare e contenere anche l’indicazione degli elementi del rilievo
utilizzato per il calcolo delle superfici reali.
Il professionista può chiedere la lettera d’incarico al competente Ufficio provinciale
dell’Agenzia del Territorio.
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1 Secondo i metodi visti nel corso delle esercitazioni.
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A2. Richiesta agli uffici dell’Agenzia del Territorio dei documenti necessari
Definito l’incarico, il perito deve far richiesta agli Uffici dell’Agenzia del Territorio della
Provincia di competenza dei documenti necessari per la redazione del tipo di
frazionamento.
In particolare dev’essere richiesto l’estratto della mappa particellare relativo alle
particelle da frazionare, con particolare attenzione al livello di aggiornamento e alla
presenza di particolari topocartografici utili per un inquadramento locale del rilievo.
L’Ufficio rilascia estratti autenticati delle mappe o copioni di interi fogli di mappa, con le
caratteristiche censuarie delle particelle richieste.
Occorre poi provvedere al reperimento di informazioni relative ai punti fiduciali (PF) da
utilizzare. A questo scopo alcune indicazioni sono stampate a tergo dell’estratto rilasciato
dall’Ufficio dell’A.T., altre sono desumibili dalla consultazione di appositi fascicoli e
monografie presso gli Uffici stessi, altre ancora sono ricavabili da precedenti tipi di
aggiornamento.
Sono infine disponibili anche archivi magnetici dei PF di una Provincia distribuiti dai Collegi
degli Ordini Professionali, oltre ai file TAF (Tabella Attuale dei Punti Fiduciali), DIS
(Mutue Distanze tra i punti fiduciali) e MON (Monografie dei punti fiduciali), scaricabili
dal sito dell’Agenzia del Territorio.
A3. Ricognizione e sopralluogo
La ricognizione in sito, che deve’essere effettuata per quanto possibile in presenza delle
parti, è indispensabile soprattutto nei casi in cui le linee dividenti siano state stabilite a
priori dalle parti stesse o quando debbano essere chiariti i criteri2 per effettuare la
partizione.
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2 Ad esempio dividenti parallele o perpendicolari ad un confine esistente, dividenti lungo una determinata direzione, dividenti uscenti da un particolare punto (vertice della particella, punto appartenente al confine, punto interno, ecc…).
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Se il tecnico ha anche il compito di rilevare, sia pure parzialmente, i confini della particella
da frazionare, deve farsi indicare dal possessore committente la precisa posizione dei
confini e riportare la descrizione dei relativi manufatti (ad esempio asse del muro, ciglio
del fosso, lato destro della mulattiera, ecc…) nel proprio elaborato e nell’eventuale
relazione per l’ufficiale rogante (soprattutto in casi di contraddittorio fra le parti).
In questa fase il professionista può anche verificare, utilizzando per confronto l’estratto di
mappa, l’attendibilità e l’utilizzabilità dei punti fiduciali. Se questi risultano inidonei o
inutilizzabili ai fini del rilievo, il professionista può proporne la sostituzione all’Ufficio
dell’Agenzia del Territorio tramite l’apposito modello “Allegato A”.
A4. Tracciamento in loco delle nuove linee dividenti
Il tracciamento in loco delle linee dividenti, noto anche come picchettazione, ha lo scopo
di collocare sul terreno le nuove linee dividenti secondo il volere delle parti e di
materializzarle mediante termini provvisori (picchetti) o definitivi (tondini di ferro in
basamenti di calcestruzzo gettati in opera).
Un’altra procedura può essere quella di effettuare in prima battuta il rilievo topografico di
tutti i punti necessari per il frazionamento (compresi, almeno in parte, i confini del fondo
ed escluse solo le nuove linee dividenti) e di individuare successivamente sul tipo di
frazionamento le linee dividenti, mediante misure calcolate analiticamente sulla base delle
misure rilevate sul posto. La picchettazione avviene alla fine delle operazioni, cioè alla
consegna effettiva del tipo, o quando le parti volessero prendere visione dell’oggetto
dell’operazione.
A5. Rilievo topografico
Il rilievo topografico deve avvenire nel rispetto delle norme catastali, avendo cura di
riferire ad un unico schema l’intero oggetto del rilievo, vale a dire tanto l’oggetto
dell’aggiornamento quanto i punti fiduciali interessati, in modo che l’uno e gli altri siano
rigidamente collegati. - 4 / L6 -
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Lo schema dev’essere rigido e possibilmente autocontrollato.
La rigidità dello schema è condizione necessaria, poiché si deve poter determinare e
rideterminare la reciproca posizione di tutti i punti oggetto del rilievo, compresi i punti
fiduciali, come se la loro posizione non fosse nota.
È opportuno poi che almeno parte delle misure siano autocontrollate, in modo che il
controllo non avvenga da elementi estranei al rilievo o dai punti fiduciali.
Come indicato da circolari catastali, è richiesta anche la battitura di punti facoltativi,
identificati dalle sigle PV (punti vertice, particolari topocartografici isolati) e PD (punti
direzione, punti intermedi non distinguibili in mappa di una linea retta, preferibilmente di
confine, materializzata sul terreno; vengono utilizzati per detereminare direzioni e
orientamenti), estranei alla maglia fiduciale e da intendersi come integrativi di essa. Questi
punti serviranno per una restituzione cartografica coerente e corretta col locale contesto
della mappa, soprattutto per la rappresentazione dei confini del fondo.
I punti vanno scelti nello stesso foglio a cui appartiene l’oggetto primario del rilievo e
possono essere:
- alcuni vertici di contorno del fondo,
- alcuni particolari di mappa circonvicini ritenuti idonei in funzione della loro natura, del
loro numero e della loro ubicazione.
La precisione delle misure e la geometria degli schemi devono essere tali da contenere gli
errori nei limiti previsti dalla normativa catastale (Istruzione approvata in data 19/1/1988,
priva di valore retroattivo3), che indica le tolleranze valide per il collaudo da parte degli
Uffici dell’A.T. dei tipi di aggiornamento eseguiti con qualsiasi metodo e strumentazione.
Indicata con d la distanza riportata nell’elaborato professionale, si hanno le seguenti
tolleranze t:
- In zone urbane o di espansione urbanistica:
t = 0,05 + (0,0013 d) m per d ≤ 300 m
t = 0,45 m per d > 300 m
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3 Per i tipi di aggiornamento effettuati prima della Circolare 2/88 si usano cioè le tolleranze precedentemente in vigore.
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- In zone extraurbane pianeggianti o parzialmente ondulate:
t = 0,05 + (0,0016 d) m per d ≤ 300 m
t = 0,55 m per d > 300 m
- In zone extraurbane con terreno sfavorevole:
t = 0,10 + (0,0020 d) m per d ≤ 300 m
t = 0,70 m per d > 300 m
B – CALCOLI E RESTITUZIONE GRAFICA DEL RILIEVO
B1. I calcoli e i controlli preliminari
Per tutti i calcoli necessari all’elaborazione delle misure di rilievo è ovviamente consigliato
l’utilizzo dei programmi informatici appositamente studiati ed in particolare il software
Pregeo.
La prima operazione da compiere è quella della compilazione del libretto delle misure ma,
per evitare l’introduzione di errori negli elaborati ufficiali è opportuno che il professionista,
tramite l’elaborazione e la grafica prevista dal programma Pregeo, controlli:
- che gli scarti quadratici medi (s.q.m.) siano contenuti entro limiti accettabili;
- che le distanze fra i punti fiduciali calcolate con le sole misure del rilievo corrispondano,
entro i limiti delle tolleranze viste in precedenza, con quelle misurate in eventuali tipi di
aggiornamento precedenti o, in assenza di questi ultimi, con quelle meno significative
determinate tramite i PF desunti dalla TAF;
- che gli errori di chiusura di eventuali poligonali rientrino nelle tolleranze ufficiali
previste dalla normativa;
- che il grafico del rilievo ottenuto da Pregeo sia corretto e sovrapponibile alla mappa;
- che le differenze di superficie rientrino nelle tolleranze previste.
A questo possono essere aggiunti confronti su base numerica delle misure riferite ai
confini del fondo con quelle ottenibili da eventuali precedenti tipi di aggiornamento.
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B2. Restituzione cartografica del rilievo sull’estratto di mappa
Sebbene la normativa catastale non dia al riguardo direttive precise, è auspicabile, e a
volte necessario per le esigenze dell’utenza esterna, che la restituzione cartografica sia
congruente con il locale contesto della mappa e in particolare con i confini del fondo
oggetto di frazionamento.
Per riduzione semplificata si intende la procedura frequentemente adottata dai
professionisti ed accettata dagli Uffici dell’A.T. per frazionamenti di piccola e media entità
e consistente nella sovrapposizione manuale del grafico ottenuto da Pregeo all’estratto di
mappa. In tale sovrapposizione si deve fare in modo che le discordanze rimangano
equamente ripartite fra i vari particolari topocartografici d’appoggio, ad esclusione di quelli
notevolmente discordanti.
Gli elementi da privilegiare per la sovrapposizione sono:
- i confini del fondo;
- gli immediati riferimenti topocartografici circonvicini, ossia i punti PV e PD
precedentemente accennati. Questi sono molto importanti perché producono la
restituzione di coerenza cartografica locale migliore possibile e tendono a minimizzare
le differenze tra la restituzione cartografica del professionista e quella che farà l’Ufficio
dell’A.T., visto che anche quest’ultima è basata preferibilmente sui punti PV e PD.
Sono invece da evitare, per la restituzione cartografica, i punti fiduciali, a causa
dell’insufficiente attendibilità delle coordinate fornite dalle TAF.
In alternativa alla riduzione semplificata vengono effettuate, in caso di rilievi vasti o di fogli
di mappa privi di sufficienti punti di inquadramento topocartografico, restituzioni basate
sull’uso delle coordinate tramite metodi grafici, metodi grafo-numerici e metodi
analitici. Questi ultimi sono particolarmente indicati per il Catasto numerico.
Con la versione 8.00 di Pregeo, inoltre, è possibile intervenire sull’estratto di mappa
(EDM) direttamente dal programma, grazie alle funzionalità di gestione dell’estratto
mappa, che permettono di:
- 7 / L6 - - caricare un estratto mappa in Pregeo;
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- produrre l’aggiornamento dell’EDM (produzione autoallestito);
- associare l’EDM al libretto delle misure;
- produrre uno stralcio di EDM;
- stendere una proposta di aggiornamento;
- confermare la proposta di aggiornamento.
B3. Definizione e calcolo delle superfici nominali e reali
Come visto in precedenza, la superficie nominale o catastale è quella indicata negli
atti catastali ed è stata determinata durante la fase di formazione ed eventualmente
variata in fase di conservazione. Sono nominali anche le superfici derivate da un
frazionamento e determinate per via grafica o per differenza.
La superficie reale di un fondo, invece, è determinata analiticamente, con gli opportuni
calcoli numerici, direttamente dalle misure prese sul terreno ed estese all’intero perimetro
del confine, materializzato con accertata o presunta correttezza. La normativa non
specifica se come superficie reale debba essere intesa quella topometrica (cioè riferita
all’orizzonte), quella topografica (riferita al geoide) o quella cartografica (riferita al
piano della rappresentazione cartografica utilizzata); la definizione data poco sopra ha
caratteristiche topometriche, in quanto all’utenza esterna interessa proprio la superficie
misurabile al livello del terreno. Con l’introduzione del Catasto numerico, tuttavia, la
superficie utilizzata sarà probabilmente quella cartografica.
Talvolta, quando si presume che le recinzioni rilevate non siano ovunque collocate sul
virtuale confine di proprietà, la superficie reale non può essere considerata e definita tale,
ma superficie di fatto o utile. Questo caso è molto frequente quando un confine è
costituito da strade, presso le quali le recinzioni possono essere arretrate rispetto al
confine vero.
Infine si parla di superficie calcolata nei Comuni dove sia già attivo il Catasto numerico:
essa è ottenuta automaticamente sulla base delle coordinate numerizzate dei vertici delle
particelle. La superficie calcolata, di natura cartografica catastale, compare a tergo degli
estratti di mappa e non deve essere utilizzata se non per esigenze di controllo.
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In passato il tipo di frazionamento era eseguito esclusivamente sulla base delle superfici
nominali e spesso anche le superfici delle particelle derivate che fossero state calcolate
analiticamente venivano compensate, cioè alterate, per evitare che la differenza tra
superficie reale e superficie nominale della particella originaria rimanesse tutta accumulata
in poche particelle derivate. Come risultato si ha l’impossibilità di conoscere la vera natura
e precisione di una superficie nominale derivata con un vecchio tipo di frazionamento.
Ora però, a seguito della circolare 11/1988, nei tipi di aggiornamento le superfici reali e
nominali vengono specificate rispettivamente tramite le sigle SR e SN. La prima delle due
compare anche negli atti catastali.
L’utilizzo di una o l’altra delle due superfici dipende dalle situazioni in cui ci si trova e
precisamente:
- Se il perimetro del fondo è stato rilevato solo parzialmente, il bilancio delle superfici
delle particelle derivate va effettuato sulla base della superficie nominale delle
particelle originarie.
La precisione delle dividenti introdotte dovrà essere verificata in modo che sia
congruente con i confini del fondo e con idonei particolari topografici circostanti.
Se però tra le particelle derivate dovessero essere presenti particelle integralmente
rilevate nei loro contorni, per esse dovrà essere calcolata la superficie reale e la
differenza tra la superficie nominale originaria e la somma delle superfici reali dovrà
essere ripartita tra le particelle derivate. La ripartizione viene effettuata in proporzione
diretta alle superfici determinate graficamente.
- Se il perimetro del fondo (e ovviamente di tutte le particelle derivate) è stato rilevato
integralmente, la ripartizione delle superfici verrà fatta esclusivamente sulla base della
superficie reale.
Come conseguenza di quest’operazione si ha la variazione negli atti catastali della
superficie nominale della particella originaria. Se però negli atti la precedente superficie
è accompagnata dalla sigla SR, le superfici derivate dovranno essere bilanciate sulla
base della superficie precedente.
In entrambi i casi la variazione non deve eccedere le tolleranze previste. In ogni caso,
comunque, le variazioni di superficie devono essere valutate insieme alla committenza e
preferibilmente facendo riferimento a precedenti atti traslativi.
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C – ALLESTIMENTO DEGLI ELABORATI
A seconda della versione di Pregeo che si ha a disposizione, con un unico tipo di
frazionamento è possibile frazionare un notevole numero di particelle, anche appartenenti
a proprietari differenti, purchè siano ubicati nello stesso Comune censuario, anche se sono
prevedibili diverse stipulazioni in tempi distinti.
Gli elaborati devono essere eseguiti esclusivamente sulla base di misure prese sul posto,
mai tramite misure prese sulla mappa o di natura cartografica generale.
Fanno parte del tipo di frazionamento, che deve essere redatto sul modello 51:
- l’estratto di mappa aggiornato;
- lo schema del rilievo;
- il libretto delle misure (con il dischetto relativo);
- il mod. 51 F TP e/o il modello integrato;
- la relazione tecnica.
Questi documenti devono essere allegati al mod. 51, preferibilmente fisicamente uniti ad
esso.
C1. Estratto di mappa aggiornato
L’estratto di mappa dev’essere richiesto all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio
e non deve essere anteriore a 6 mesi dalla data di redazione del tipo di frazionamento.
Esso può essere riprodotto direttamente sul mod. 51 o ad esso fisicamente congiunto o
allegato.
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Nell’estratto di mappa vanno indicati in rosso gli oggetti primari dell’aggiornamento e in
nero le preesistenti linee di mappa, anche nel caso in cui fossero state rideterminate col
nuovo rilievo.
Non è necessariamente richiesta la presenza dei punti fiduciali e possono essere omessi
anche i numeri identificativi dei punti rilevati e le misure del rilievo, perché riportate
altrove.
Deve essere presente, sempre in rosso, l’identificazione definitiva o provvisoria delle
particelle derivate dal frazionamento. L’identificazione provvisoria è effettuata associando
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al numero della particella originaria un subalterno letterale (a, b, c, … , z, aa, ab, …),
quella definitiva mediante nuovi numeri di mappa.
Per facilitare il disegno da parte dell’Ufficio è opportuno evidenziare a quali particolari di
mappa si riferiscono i punti PD e PV utilizzati.
Esempio di estratto di mappa con identificazione provvisoria delle particelle derivate.
Come già detto in precedenza, Pregeo 8 permette la gestione di un estratto mappa
digitale, caricando l’immagine dell’EDM come raster di sfondo e intervenendo su di essa
con elementi vettoriali che possono essere tradotti in righe del libretto delle misure.
C2. Schema del rilievo
Lo schema del rilievo rappresenta alla scala opportuna (in genere inferiore all’1:500
suggerito dalla normativa) gli schemi di inquadramento del rilievo (in particolare il
collegamento dei punti fiduciali) e la configurazione dell’oggetto dell’aggiornamento.
Esso non deve contenere misure ed è meglio che non sia sovrapposto all’estratto di
mappa.
Può presentare ai margini delle dimostrazioni grafiche (eventualmente corredate di misure
non riportabili nel libretto delle misure) degli artifici usati in fase di rilievo e che non siano
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direttamente desumibili dallo schema stesso. Devono essere ben distinti gli elementi
misurati sul terreno e quelli calcolati, affinchè l’Ufficio dell’A.T. possa valutare
correttamente la qualità del rilievo in fase di collaudo.
Nello schema del rilievo dev’essere adottata la seguente simbologia:
Per i punti fiduciali nn rappresenta il numero d’ordine del PF adottato dall’Ufficio all’interno
del foglio di mappa interessato dall’aggiornamento geometrico. Se si utilizzano punti
fiduciali esterni al foglio di lavoro si usa il simbolo PF nn/fffa, dove fff indica il foglio di
appartenenza e a la lettera indicativa dell’eventuale allegato del foglio (si usa 0 – zero – se
non ci sono allegati). Se addirittura il punto fiduciale appartiene ad un Comune diverso da
quello di lavoro, il codice di tale Comune compare come cccc nel simbolo PF
nn/fffa/cccc.
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Esempio di schema di rilievo.
C3. Libretto delle misure
Il libretto delle misure è costituito da un prospetto contenente, in forma codificata,
tutte le misure del rilievo. Il carattere codificato del libretto delle misure lo distingue dal
libretto di campagna, che è il registro delle misure effettuate nel corso del rilievo.
Durante la codifica e il passaggio dei dati dal libretto di campagna al libretto delle misure
occorre seguire le specifiche sotto riportate:
- misure angolari in gradi centesimali;
- misure lineari in metri;
- misure lineari ridotte all’orizzonte (non al geoide o al piano della rappresentazione
cartografica).
La codifica prevista per il libretto delle misure ha lo scopo di favorire la meccanizzazione
delle operazioni: dalla sequenza degli elementi riportati in questo elaborato, un operatore
meccanografico del Catasto, non necessariamente esperto di cartografia e senza guardare
alcuna figura, deve poter ricostruire automaticamente l’oggetto del rilievo (PF compresi) e
calcolarne le coordinate.
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Sempre per facilitare queste operazioni è necessario che venga redatto un libretto delle
misure per ogni foglio di mappa interessato dal frazionamento.
Il libretto delle misure è organizzato in una serie di dieci righe di informazione
strutturate a loro volta in campi. Ogni campo è riservato ad un’informazione specifica; in
particolare il primo campo di ogni riga indica, con un numero da 0 a 9, la riga in esame e
quindi il tipo di informazione riportato.
Si rimanda alla dispensa relativa a Pregeo 8.00 per una descrizione dettagliata delle righe
del libretto delle misure; qui sotto, invece, è presentato un elenco schematico
dell’informazione contenuta da ciascuna riga.
RIGA INFORMAZIONE
0 Aggiornamento dei dati identificativi del tipo
9 Quota, Est media e precisione lineare
1 Dati della stazione celerimetrica oppure Vertice iniziale baseline GPS
2 Osservazione celerimetrica oppure Vertice finale baseline GPS
3 Poligonale topografica
4 Origine/riferimento di allineamento oppure Livellamento dal mezzo
5 Progressiva e squadro oppure Osservazione diretta di dislivello
6 Commento
7 Oggetto catastale (linea o punto isolato)
8 Punti fiduciali plano-altimetrici e punti utente
Si ricordi inoltre che:
- Si definisce con il termine nome la sigla numerica o alfanumerica identificativa di una
stazione o di un punto. Per i punti generatori o di dettaglio si usano sigle numeriche
con al massimo cinque caratteri, per i punti fiduciali, invece, si adotta la simbologia
vista per lo schema del rilievo. I punti iperdeterminati vanno identificati con il primo
nome utilizzato.
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- Nel campo materializzazione del punto può essere riportata la descrizione del
manufatto o del contrassegno che materializzano il punto al momento del rilievo,
eventualmente con l’utilizzo di abbreviazioni prestabilite4.
- Il corretto ordine di compilazione del libretto è, indicando i numeri delle righe:
0 – 9 – (6) – 3 – 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 8
- Le righe 6 sono righe di commento e possono essere collocate ovunque nel libretto
dopo la riga 9. Alcune righe di commento, però, sono espressamente richieste dopo
l’inserimento di righe particolari, come nel caso dell’inserimento della riga 1 per il
vertice iniziale di una baseline GPS, che comporta che tale riga sia seguita da una riga
di tipo 6 (riga 6 in versione “Informazioni GPS”).
- Con la verisone 8.00 di Pregeo, la struttura e il contenuto informativo delle righe del
libretto sono diventati più complessi; per questo motivo uno stesso tipo di riga può
avere più versioni: la riga 2, ad esempio, viene utilizzata sia per il rilievo celerimetrico
che per il rilievo GPS. Una versione, poi, può avere a sua volta delle sottoversioni: la
stessa riga 2, per completare l’esempio precedente, prevede tre sottoversioni
(direzione azimutale con distanza ridotta all’orizzonte; azimutale, zenitale e distanza
inclinata; azimutale, zenitale, distanza inclinata e altezza di mira) per il rilievo
celerimetrico e due sottoversioni (con matrice di covarianza; con matrice dei cofattori)
per il rilievo GPS.
C4. Modello 51 F TP e/o modello integrato
Il modello 51 F TP è parte integrante del mod. 51, sebbene sia un allegato staccato
costituito da tre parti da compilare contemporaneamente.
In questo modello vanno riportati i risultati del frazionamento, ossia:
- il foglio della mappa in cui è avvenuto il frazionamento (colonna 1);
- l’elenco di tutte le particelle originarie e derivate dal frazionamento, individuate con la
stessa simbologia, provvisoria (colonne 2 e 3) o definitiva (colonne 4 e 5) utilizzata
nell’estratto di mappa aggiornato;
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4 Le abbreviazioni ammesse sono: cs = come sopra, sf = spigolo di fabbricato, pl = picchetto in legno, pf = picchetto in ferro, pa = punto ausiliario non stabilmente materializzato.
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- la superficie, nominale o reale a seconda dei casi5, delle particelle originarie e derivate
(colonna 7), con la corrispondente specifica SR o SN (a margine della colonna 106);
- i redditi dominicale (colonna 8) e agrario (colonna 9) delle particelle.
Il modello integrato o censuario è stato introdotto con la versione 7.00 di Pregeo e
serve per definire automaticamente la parte censuaria del frazionamento. Pur essendo
nato come elaborato aggiuntivo del mod. 51 F TP, questo modello viene utilizzato da
alcuni Uffici provinciali in alternativa al 51 F TP, corredato di una visura a stampa con i
redditi delle particelle derivate, altrimenti non previsti nel modello integrato.
Un fac simile del modello 51 F TP è disponibile sul sito dell’Agenzia del Territorio alla
pagina http://www.agenziaterritorio.it/modulistica/index.htm.
C5. Relazione tecnica
La relazione tecnica serve per indicare le eventuali difficoltà e i possibili impedimenti che
possono giustificare la non integrale osservanza della normativa catastale sul rilievo di
aggiornamento, dimostrando le precauzioni adottate per rendere accettabili le deroghe.
Se non si hanno osservazioni da riportare, la relazione tecnica va consegnata con la
dicitura: “Nessuna osservazione particolare da segnalare”.
C6. Elaborati facoltativi
Il professionista può consegnare, a completamento e integrazione del tipo di
frazionamento, alcuni elaborati facoltativi, tra i quali:
- monografie di particolari topografici,
- tabulato delle coordinate,
- altri elaborati quali grafici esplicativi, schizzi, riferimenti topometrici, monografie, al fine
di ottenere maggiore completezza e chiarezza.
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5 Cfr. Parte 1 § B3. 6 Nel modello integrato le sigle SR e SN vanno inserite nella colonna 9.
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C7. Disposizioni conclusive
Una volta ultimato, il modello 51, completo di tutti gli elaborati ad esso allegati, deve
essere consegnato, per la sua approvazione definitiva, al competente Ufficio provinciale
dell’Agenzia del Territorio. La consegna deve essere in doppio originale firmato dal
professionista che l’ha redatto e che sia regolarmente iscritto all’albo professionale della
propria categoria. Vale la pena in questa sede di elencare quale siano le categorie a cui è
permesso effettuare operazioni di aggiornamento/conservazione catastale:
- ingegneri,
- architetti,
- geometri,
- dottori in scienze agrarie,
- periti edili,
- periti agrari,
- periti agrimensori.
I modelli consegnati devono essere sottoscritti anche da tutti i titolari di diritti reali sulle
particelle frazionate, salvo casi di deroghe, da richiedersi tramite apposita modulistica, o di
espropriazioni.
Deve infine essere presente un’attestazione che provi che il tipo di frazionamento è stato
depositato presso gli uffici del Comune competente.
D – APPROVAZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO
Dopo essere stato allestito, firmato e depositato in Comune, il tipo di frazionamento, prima
di essere utilizzato come allegato di un atto traslativo, dev’essere, come accennato
poc’anzi, presentato all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio per ottenere
l’approvazione preventiva.
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La richiesta di approvazione può essere normale, con un periodo di attesa di circa 20
giorni prima che il tipo di frazionamento venga approvato, o urgente (entro due giorni).
Se l’Ufficio non è in grado di verificare la regolarità del tipo entro il periodo indicato deve
restituire, su richiesta e per decorrenza dei termini, uno degli originali ed autorizzarne
l’uso. È comunque auspicabile che quest’ultima procedura sia il più possibile evitata: a tal
fine occorrerebbe una forte collaborazione tra l’Ufficio, i professionisti, le parti e gli ufficiali
roganti e un buon livello di informatizzazione dell’Ufficio stesso.
Quando un tipo di frazionamento viene esaminato, le fasi più veloci sono l’acquisizione
dei dati statistici e metrici, effettuata tramite semplice digitazione a computer o
inserimento di floppy disk, e il calcolo automatico di tutti gli elementi che derivano
dall’elaborazione di Pregeo. Tali calcoli vengono effettuati con lo stesso Pregeo, disponibile
presso gli Uffici in una versione in grado di calcolare anche le distanze tra i punti fiduciali,
operazione non prevista per le versioni in uso ai liberi professionisti.
In seguito l’approvazione vera e propria del tipo di frazionamento (approvazione
tecnica) viene affidata ad un tecnico esperto dell’Agenzia del Territorio che si occupa,
oltre al resto, del controllo della corretta redazione dell’elaborato e dell’esame dei calcoli
effettuati nella fase precedente.
Una volta effettuata la perizia tecnica, il tipo di frazionamento può essere:
- approvato come regolare;
- trattenuto per prassi di sanatoria mediante convocazione in Ufficio del tecnico
professionista;
- sospeso e restituito al professionista per essere perfezionato. La sospensione e la
restituzione avvengono in caso di manchevolezze tecniche non sanabili in Ufficio, ossia:
o inesistenza o incompletezza degli elaborati previsti,
o insufficienza delle misure,
o inosservanza delle previste disposizioni tecniche catastali,
o discordanze metriche con precedenti tipi di aggiornamento non giustificate
nella relazione tecnica;
- annullato, qualora, anche dopo una prima sospensione, vengano riscontrate
manchevolezze non sanabili mediante convocazione del professionista in Ufficio.
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Spesso situazioni di questo tipo sono riconducibili anche alla mancanza di una
tempestiva comunicazione tra Ufficio e professionisti.
Una volta che il tipo di frazionamento sia stato approvato come regolare, il tecnico
incaricato provvede, fra l’altro, a:
- apporre il numero di protocollo e la data di approvazione;
- attribuire (se presenti come provvisori nel tipo di frazionamento) o confermare (se
presenti come definitivi) i nuovi numeri di mappa a tutte le particelle derivate dal
frazionamento;
- attribuire il codice di attendibilità al rilievo (al momento determinato secondo regole
non ben definite a causa dell’introduzione delle procedure automatiche di calcolo di
Pregeo che hanno tolto rilevanza alle precedenti norme di attendibilità) ed
eventualmente aggiornare l’archivio dei punti fiduciali.
In seguito si effettua l’introduzione del tipo di frazionamento nella cartografia, sia cartacea
(sul copione di visura mediante colore rosso) che numerica.
E – PERIODO DI VALIDITÀ DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO
Dalla data di approvazione da parte dell’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, il tipo
di frazionamento ha una validità di 6 mesi: in questi sei mesi il tipo può essere unito ad
un atto traslativo per farne parte integrante.
Scaduti i sei mesi, possono presentarsi le seguenti situazioni:
- l’Ufficio rinnova la validità del tipo;
- l’Ufficio non interviene e lascia il tipo con la validità scaduta ma in seguito potrà
intervenire per rinnovarne la validità se non sono state introdotte in mappa variazioni
delle linee interessate dal tipo di frazionamento;
- l’Ufficio annulla il tipo se riscontra che questo è ormai fuori corso a causa di nuove
variazioni delle linee interessate dal tipo di frazionamento.
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2. Le operazioni relative al tipo mappale
In origine7 con il termine mappale si indicava l’allegato grafonumerico di una particolare
denuncia di cambiamento delle sole costruzioni urbane, ma in seguito il “tipo mappale”
venne ad indicare anche la denuncia stessa.
Con il regolamento del Catasto dei Fabbricati8 il tipo mappale viene esteso anche alle
costruzioni rurali di qualsiasi tipo (abitazioni e annessi agricoli) e assume la sua funzione
attuale, con l’obbligo di denuncia al CdF tramite il modello 51. Parallelamente devono
comunque essere attestati al NCT i cambiamenti che subisce la particella sulla quale un
edificio - urbano o rurale che sia - viene edificato, demolito o variato in perimetro; per
quest’ultima denuncia si utilizza il modello 3 SPC.
Le fasi dell’iter di presentazione di un tipo mappale sono:
1) il tecnico redattore presenta al NCT il tipo mappale con i modelli 3 SPC e 51, con
un originale e due copie, queste ultime denominate copia e attestato;
2) se l’Ufficio provinciale dell’ AT riconosce regolare il tipo mappale,
- restituisce l’attestato,
- effettua la conferma o la variazione dei numeri di mappa che identificano l’immobile
(l’Ufficio cura infatti la corrispondenza degli identificativi tra i due catasti, NCT e CdF) e
la ditta catastale;
3) il tecnico redattore presenta al CdF:
- l’attestato e i modelli 3 SPC e 51,
- il modello D1 che riepiloga, per la parte corrispondente alla situazione in esame (ad
esempio: nuova costruzione), il tipo di denuncia effettuata;
- i modelli 1N e/o 2N, che descrivono l’edificio nel suo complesso (parte I) o la singola
UIU in esso contenuta (parte II),
- le planimetrie,
- il modello EP (quadro dimostrativo delle planimetrie),
- l’elenco subalterni,
- la copertina di denuncia.
7 Cfr. L.679/69 e DM 1969. 8 Cfr. DM 28/1998.
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Parlando di conservazione del CdF, si era già detto che devono essere denunciate
1) le nuove costruzioni,
2) le demolizioni,
3) le variazioni oggettive,
che costituiscano un’ UIU e che abbiano autonomia funzionale reddituale.
Se non sono accessori di UIU ordinarie, non vanno quindi denunciati
a) manufatti con superficie coperta < 8 m2;
b) serre;
c) vasche per acquacoltura o per accumulo di acqua a scopi irrigui;
d) manufatti isolati senza copertura;
e) cassotti, tettoie, pollai, pozzi, ecc…;
- con altezza < 1,80 m
- con volumetria < 150 m3;
f) manufatti precari senza fondazioni e non stabilmente ancorati al suolo.
Rilievo topografico
Il rilievo topografico per il tipo mappale presenta modalità simili a quelle viste per il tipo di
frazionamento e al quale si rimanda per una sua descrizione.
Sono tuttavia possibili alcune semplificazioni rispetto alla procedura rigorosa, nei
seguenti casi:
A) costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già esistenti in mappa e comportanti un
incremento in superficie coperta inferiore al 50% della superficie coperta preesistente;
B) unità afferenti a fabbricati già censiti;
C) nuove costruzioni con superficie inferiore o uguale a 20 m2;
D) manufatti precari in lamiera, legname, muratura di pietrame;
E) costruzioni non abitabili, non agibili o non utilizzabili per fatiscenza o inesistenza di
elementi strutturali o impiantistici;
F) demolizioni parziali;
G) immobili interrati.
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Le semplificazioni consistono nella possibilità di consegnare, al posto del tipo mappale, che
è inquadrato sui punti fiduciali, un documento per l’aggiornamento cartografico con
compilazione del libretto delle misure sulla base di elementi desunti da fonti cartografiche
(foto aeree incluse), al fine di posizionare il fabbricato rispetto ai confini della particella.
Al libretto delle misure va quindi allegato l’estratto di mappa con indicata la costruzione in
esame.
Lo stesso Pregeo è predisposto per la stesura di un tipo semplificato (Pregeo Modesta
Entità).
Oltre alle semplificazioni appena viste per le situazioni di tipo A),…,G), la circolare 2 del
1988 introduce anche una semplificazione generale.
Essa dà la possibilità di appoggiare il rilievo di un tipo mappale esclusivamente ai vertici di
contorno di un lotto e non ai punti fiduciali se i vertici del lotto sono già stati rilevati con
attaccamento alla rete dei PF. Se si utilizza questa semplificazione è necessario specificare
il tipo di frazionamento o particellare utilizzato per l’attaccamento dei vertici alla rete dei
PF. Tali vertici di appoggio, però, devono anche essere costituiti da particolari topografici
di certa identificazione (occorre poterli vedere bene sulla carta!) e di corretta
corrispondenza topografica.
In tutti i casi in cui non siano applicabile né la semplificazione generale né quelle dei casi
A),…, G), si deve effettuare il rilievo del tipo mappale attaccandolo alla rete dei punti
fiduciali.
Allestimento degli elaborati
Gli elaborati previsti per il tipo mappale sono quelli propri della conservazione del CdF e
quelli propri del tipo di frazionamento, con in più il modello 3 SPC e in meno il modello 51
FT P.
Devono quindi essere consegnati:
al Nuovo Catasto Terreni, come per il tipo di frazionamento:
- il modello 51,
- il modello 3 SPC,
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- l’estratto di mappa aggiornato,
- lo schema del rilievo,
- il libretto delle misure,
- la relazione tecnica;
al Catasto dei Fabbricati, oltre all’attestato rilasciato dal NCT:
- il modello D1,
- i modelli 1N o 2N,
- il modello EP,
- la copertina di denuncia,
- il libretto delle misure.
In particolare si consideri il modello 3 SPC.
Nella prima pagina devono essere riportati il comune e la zona censuaria, il tipo di
operazione, i soggetti dei diritti catastali - che devono essere indicati in modo completo e
con le relative quote di competenza -, l’indicazione del professionista incaricato alla stesura
del documento, le firme dei possessori e del professionista.
La seconda pagina comprende tre quadri distinti. Il quadro A viene compilato se è
necessario stralciare da maggior corpo l’area di pertinenza delle nuove costruzioni,
situazione tipica di un tipo di frazionamento. Il quadro B comprende le informazioni
relative alle particelle oggetto di denuncia di cambiamento, da specificare con i numeri di
mappa dati dal NCT; la superficie da indicare è quella reale, ma se la superficie misurata
differisce di oltre 1/20 rispetto a quella nominale, si usa quest’ultima, segnalando in calce
che SR-SN>1/20. Il quadro C, infine, serve per eventuali fusioni di particelle.
Nella terza pagina si specifica solo se la ditta indicata in catasto non corrisponde a quella
indicata nella prima pagina ed effettivamente titolare dei diritti, con eventuali informazioni
su domande di rettifica.
Da ultimo una nota sull’estratto mappa.
In esso, come per il tipo di frazionamento, per le demolizioni vanno segnate le linee
perimetrali demolite tramite il tratteggio previsto dalla normativa. Se però l’indicazione
delle demolizioni crea confusione nel disegno, conviene allegare un grafico esplicativo
sgombro delle linee da depennare, che in ogni caso non devono mai rappresentare
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particolari topografici. In generale è possibile e consigliabile allegare anche annotazioni
utili per dare la corretta rappresentazione in mappa delle costruzioni.
Casi d’uso particolari del tipo mappale
Si tengano presenti i seguenti casi particolari di utilizzo del tipo mappale.
1) Quando la delimitazione della corte delle nuove costruzioni o una sua variazione è
assimilabile a un tipo di frazionamento si usa comunque il tipo mappale anche per
accertare il frazionamento.
2) L’uso di procedure semplificate nel rilievo (cioè senza PF) comporta variazioni nel
libretto delle misure di Pregeo e in particolare nelle righe 8.
3) Per i fabbricati già correttamente rappresentati in mappa ma che hanno perso ruralità
o non sono mai stati denunciati al CdF/NCEU ma riportati in mappa per iniziativa
diretta dell’ufficio dell’AT, si usa sempre il modello 3 SPC ma non il modello 51, al quale
si sostituisce un estratto aggiornato di mappa del NCT, con dichiarazione a tergo della
già avvenuta rappresentazione in mappa.
4) Quando si hanno particelle di una stessa ditta con confini dovuti solo alla diversità di
coltura (qualità) o classe e questa diversità è incerta o instabile, le particelle vengono
fuse in un’unica particella risultante.
Approvazione e collaudo del tipo mappale
Le operazioni di approvazione e collaudo del tipo mappale vengono eseguite in maniera
coordinata tra il NCT e il CdF.
Quando l’attestato ritorna approvato dall’Ufficio dell’Agenzia del Territorio con le stesse
modalità viste per l’approvazione del tipo di frazionamento, il professionista deve
controllare che in fase di approvazione non siano state introdotte modifiche, per poi
passare tutti i documenti necessari al CdF, che attiva un iter simile al precedente.
In seguito si ha la fase di collaudo, che verrà qui sotto brevemente esposta per il tipo
mappale; si tenga però presente che essa è valida nelle stesse modalità anche per il tipo
di frazionamento.
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Il collaudo è il sopralluogo in sito per verificare la rispondenza topometrica delle misure
riportate nei tipi.
L’Agenzia del Territorio può fare il collaudo a sua discrezione, ma è preferibile che lo faccia
in fase di approvazione preventiva degli elaborati perché in tal modo possono essere
prevenuti gli errori e possono essere trovate le stesse condizioni nelle quali ha operato il
professionista.
In realtà, tuttavia, l’Ufficio dell’AT non collauda sul terreno tutti i tipi, ma solo
- i più importanti, anche ai fini della ricomposizione topocartografica,
- quelli che interessano zone di intenso sviluppo edilizio, soprattutto se incipiente,
- quelle che rivelano discordanze o dubbia regolarità.
Il collaudo è favorevole quando la discordanza tra le misure fatte dal professionista e
quelle fatte dal collaudatore (che è un tecnico dell’AT) rientrano nelle tolleranze previste
dalla normativa.
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3. Rettifica degli errori
Durante le operazioni catastali è possibile commettere errori, che possono essere
imputabili
- alle parti,
- agli Uffici dell’Agenzia del Territorio,
- ad entrambi i soggetti
e verificarsi durante
- la fase di formazione,
- la fase di conservazione
- la meccanizzazione e la numerizzazione degli atti catastali; questi ultimi errori sono
sempre imputabili agli Uffici e corretti attraverso la semplice segnalazione.
Importante, in ogni caso, è sanare gli errori con tempestività affinchè non si amplifichino
nel tempo e non comportino altri errori.
In generale, per errori molto evidenti e imputabili agli Uffici si ha una riduzione delle
formalità di segnalazione e correzione.
Se invece gli errori possono coinvolgere gli interessi di altri possessori e non sono
imputabili agli Uffici, le parti devono presentare istanza di rettifica, corredata
dell’opportuna documentazione.
Per gli errori imputabili alle parti o ai professionisti da esse incaricati, l’Ufficio invita i
responsabili all’eliminazione delle irregolarità, concedendo loro a tal fine 30 giorni di
tempo. Se questo periodo viene oltrepassato, oltre alle spese di correzione degli errori
sono comminate anche pene pecuniarie.
Ultimo aggiornamento: 20/12/2004
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