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D.Magni - Corso di Sistemi Catastali – a.a. 2004/2005 Aspetti normativi del Catasto: approfondimenti Aggiornamento e conservazione del Catasto: approfondimenti 1. Le operazioni relative al tipo di frazionamento 2. Le operazioni relative al tipo mappale 3. La rettifica degli errori - 1 / L6 -

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D.Magni - Corso di Sistemi Catastali – a.a. 2004/2005 Aspetti normativi del Catasto: approfondimenti

Aggiornamento e conservazione

del Catasto:

approfondimenti

1. Le operazioni relative al tipo di frazionamento

2. Le operazioni relative al tipo mappale

3. La rettifica degli errori

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1. Le operazioni relative al tipo di frazionamento

Le operazioni necessarie per la stesura di un tipo di frazionamento si presentano piuttosto

articolate; nel seguito esse verranno indicate con gli elementi fondamentali che le

contraddistinguono.

A - OPERAZIONI PRELIMINARI E DI RILIEVO

A1. Definizione dell’incarico

Il tecnico libero professionista deve trattare con il committente le modalità di assunzione

dell’incarico ed in particolare deve esaminare se sia necessario risolvere eventuali

incertezze sulla posizione di preesistenti confini del fondo e se quindi sia il caso di

interpellare i possessori confinanti. In una situazione di questo tipo occorre fare distinzione

fra l’incarico di frazionamento e quello preliminare di verifica e controllo dei confini

preesistenti.

In caso di situazioni controverse e comunque per utilità generale è consigliabile prendere

in visione eventuali tipi di aggiornamento precedenti relativi all’oggetto del frazionamento.

Se non è richiesto dalle parti il rilievo dei confini, il committente deve informarle che il tipo

di frazionamento potrà essere interamente eseguito sulla base delle superfici catastali1,

indicando il grado di imprecisione di tali superfici; in questo caso la partizione sarà definita

a corpo.

Se invece si vuole effettuare una partizione a misura, il tipo di frazionamento dovrà

fungere da tipo particellare e contenere anche l’indicazione degli elementi del rilievo

utilizzato per il calcolo delle superfici reali.

Il professionista può chiedere la lettera d’incarico al competente Ufficio provinciale

dell’Agenzia del Territorio.

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1 Secondo i metodi visti nel corso delle esercitazioni.

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A2. Richiesta agli uffici dell’Agenzia del Territorio dei documenti necessari

Definito l’incarico, il perito deve far richiesta agli Uffici dell’Agenzia del Territorio della

Provincia di competenza dei documenti necessari per la redazione del tipo di

frazionamento.

In particolare dev’essere richiesto l’estratto della mappa particellare relativo alle

particelle da frazionare, con particolare attenzione al livello di aggiornamento e alla

presenza di particolari topocartografici utili per un inquadramento locale del rilievo.

L’Ufficio rilascia estratti autenticati delle mappe o copioni di interi fogli di mappa, con le

caratteristiche censuarie delle particelle richieste.

Occorre poi provvedere al reperimento di informazioni relative ai punti fiduciali (PF) da

utilizzare. A questo scopo alcune indicazioni sono stampate a tergo dell’estratto rilasciato

dall’Ufficio dell’A.T., altre sono desumibili dalla consultazione di appositi fascicoli e

monografie presso gli Uffici stessi, altre ancora sono ricavabili da precedenti tipi di

aggiornamento.

Sono infine disponibili anche archivi magnetici dei PF di una Provincia distribuiti dai Collegi

degli Ordini Professionali, oltre ai file TAF (Tabella Attuale dei Punti Fiduciali), DIS

(Mutue Distanze tra i punti fiduciali) e MON (Monografie dei punti fiduciali), scaricabili

dal sito dell’Agenzia del Territorio.

A3. Ricognizione e sopralluogo

La ricognizione in sito, che deve’essere effettuata per quanto possibile in presenza delle

parti, è indispensabile soprattutto nei casi in cui le linee dividenti siano state stabilite a

priori dalle parti stesse o quando debbano essere chiariti i criteri2 per effettuare la

partizione.

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2 Ad esempio dividenti parallele o perpendicolari ad un confine esistente, dividenti lungo una determinata direzione, dividenti uscenti da un particolare punto (vertice della particella, punto appartenente al confine, punto interno, ecc…).

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Se il tecnico ha anche il compito di rilevare, sia pure parzialmente, i confini della particella

da frazionare, deve farsi indicare dal possessore committente la precisa posizione dei

confini e riportare la descrizione dei relativi manufatti (ad esempio asse del muro, ciglio

del fosso, lato destro della mulattiera, ecc…) nel proprio elaborato e nell’eventuale

relazione per l’ufficiale rogante (soprattutto in casi di contraddittorio fra le parti).

In questa fase il professionista può anche verificare, utilizzando per confronto l’estratto di

mappa, l’attendibilità e l’utilizzabilità dei punti fiduciali. Se questi risultano inidonei o

inutilizzabili ai fini del rilievo, il professionista può proporne la sostituzione all’Ufficio

dell’Agenzia del Territorio tramite l’apposito modello “Allegato A”.

A4. Tracciamento in loco delle nuove linee dividenti

Il tracciamento in loco delle linee dividenti, noto anche come picchettazione, ha lo scopo

di collocare sul terreno le nuove linee dividenti secondo il volere delle parti e di

materializzarle mediante termini provvisori (picchetti) o definitivi (tondini di ferro in

basamenti di calcestruzzo gettati in opera).

Un’altra procedura può essere quella di effettuare in prima battuta il rilievo topografico di

tutti i punti necessari per il frazionamento (compresi, almeno in parte, i confini del fondo

ed escluse solo le nuove linee dividenti) e di individuare successivamente sul tipo di

frazionamento le linee dividenti, mediante misure calcolate analiticamente sulla base delle

misure rilevate sul posto. La picchettazione avviene alla fine delle operazioni, cioè alla

consegna effettiva del tipo, o quando le parti volessero prendere visione dell’oggetto

dell’operazione.

A5. Rilievo topografico

Il rilievo topografico deve avvenire nel rispetto delle norme catastali, avendo cura di

riferire ad un unico schema l’intero oggetto del rilievo, vale a dire tanto l’oggetto

dell’aggiornamento quanto i punti fiduciali interessati, in modo che l’uno e gli altri siano

rigidamente collegati. - 4 / L6 -

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Lo schema dev’essere rigido e possibilmente autocontrollato.

La rigidità dello schema è condizione necessaria, poiché si deve poter determinare e

rideterminare la reciproca posizione di tutti i punti oggetto del rilievo, compresi i punti

fiduciali, come se la loro posizione non fosse nota.

È opportuno poi che almeno parte delle misure siano autocontrollate, in modo che il

controllo non avvenga da elementi estranei al rilievo o dai punti fiduciali.

Come indicato da circolari catastali, è richiesta anche la battitura di punti facoltativi,

identificati dalle sigle PV (punti vertice, particolari topocartografici isolati) e PD (punti

direzione, punti intermedi non distinguibili in mappa di una linea retta, preferibilmente di

confine, materializzata sul terreno; vengono utilizzati per detereminare direzioni e

orientamenti), estranei alla maglia fiduciale e da intendersi come integrativi di essa. Questi

punti serviranno per una restituzione cartografica coerente e corretta col locale contesto

della mappa, soprattutto per la rappresentazione dei confini del fondo.

I punti vanno scelti nello stesso foglio a cui appartiene l’oggetto primario del rilievo e

possono essere:

- alcuni vertici di contorno del fondo,

- alcuni particolari di mappa circonvicini ritenuti idonei in funzione della loro natura, del

loro numero e della loro ubicazione.

La precisione delle misure e la geometria degli schemi devono essere tali da contenere gli

errori nei limiti previsti dalla normativa catastale (Istruzione approvata in data 19/1/1988,

priva di valore retroattivo3), che indica le tolleranze valide per il collaudo da parte degli

Uffici dell’A.T. dei tipi di aggiornamento eseguiti con qualsiasi metodo e strumentazione.

Indicata con d la distanza riportata nell’elaborato professionale, si hanno le seguenti

tolleranze t:

- In zone urbane o di espansione urbanistica:

t = 0,05 + (0,0013 d) m per d ≤ 300 m

t = 0,45 m per d > 300 m

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3 Per i tipi di aggiornamento effettuati prima della Circolare 2/88 si usano cioè le tolleranze precedentemente in vigore.

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- In zone extraurbane pianeggianti o parzialmente ondulate:

t = 0,05 + (0,0016 d) m per d ≤ 300 m

t = 0,55 m per d > 300 m

- In zone extraurbane con terreno sfavorevole:

t = 0,10 + (0,0020 d) m per d ≤ 300 m

t = 0,70 m per d > 300 m

B – CALCOLI E RESTITUZIONE GRAFICA DEL RILIEVO

B1. I calcoli e i controlli preliminari

Per tutti i calcoli necessari all’elaborazione delle misure di rilievo è ovviamente consigliato

l’utilizzo dei programmi informatici appositamente studiati ed in particolare il software

Pregeo.

La prima operazione da compiere è quella della compilazione del libretto delle misure ma,

per evitare l’introduzione di errori negli elaborati ufficiali è opportuno che il professionista,

tramite l’elaborazione e la grafica prevista dal programma Pregeo, controlli:

- che gli scarti quadratici medi (s.q.m.) siano contenuti entro limiti accettabili;

- che le distanze fra i punti fiduciali calcolate con le sole misure del rilievo corrispondano,

entro i limiti delle tolleranze viste in precedenza, con quelle misurate in eventuali tipi di

aggiornamento precedenti o, in assenza di questi ultimi, con quelle meno significative

determinate tramite i PF desunti dalla TAF;

- che gli errori di chiusura di eventuali poligonali rientrino nelle tolleranze ufficiali

previste dalla normativa;

- che il grafico del rilievo ottenuto da Pregeo sia corretto e sovrapponibile alla mappa;

- che le differenze di superficie rientrino nelle tolleranze previste.

A questo possono essere aggiunti confronti su base numerica delle misure riferite ai

confini del fondo con quelle ottenibili da eventuali precedenti tipi di aggiornamento.

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B2. Restituzione cartografica del rilievo sull’estratto di mappa

Sebbene la normativa catastale non dia al riguardo direttive precise, è auspicabile, e a

volte necessario per le esigenze dell’utenza esterna, che la restituzione cartografica sia

congruente con il locale contesto della mappa e in particolare con i confini del fondo

oggetto di frazionamento.

Per riduzione semplificata si intende la procedura frequentemente adottata dai

professionisti ed accettata dagli Uffici dell’A.T. per frazionamenti di piccola e media entità

e consistente nella sovrapposizione manuale del grafico ottenuto da Pregeo all’estratto di

mappa. In tale sovrapposizione si deve fare in modo che le discordanze rimangano

equamente ripartite fra i vari particolari topocartografici d’appoggio, ad esclusione di quelli

notevolmente discordanti.

Gli elementi da privilegiare per la sovrapposizione sono:

- i confini del fondo;

- gli immediati riferimenti topocartografici circonvicini, ossia i punti PV e PD

precedentemente accennati. Questi sono molto importanti perché producono la

restituzione di coerenza cartografica locale migliore possibile e tendono a minimizzare

le differenze tra la restituzione cartografica del professionista e quella che farà l’Ufficio

dell’A.T., visto che anche quest’ultima è basata preferibilmente sui punti PV e PD.

Sono invece da evitare, per la restituzione cartografica, i punti fiduciali, a causa

dell’insufficiente attendibilità delle coordinate fornite dalle TAF.

In alternativa alla riduzione semplificata vengono effettuate, in caso di rilievi vasti o di fogli

di mappa privi di sufficienti punti di inquadramento topocartografico, restituzioni basate

sull’uso delle coordinate tramite metodi grafici, metodi grafo-numerici e metodi

analitici. Questi ultimi sono particolarmente indicati per il Catasto numerico.

Con la versione 8.00 di Pregeo, inoltre, è possibile intervenire sull’estratto di mappa

(EDM) direttamente dal programma, grazie alle funzionalità di gestione dell’estratto

mappa, che permettono di:

- 7 / L6 - - caricare un estratto mappa in Pregeo;

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- produrre l’aggiornamento dell’EDM (produzione autoallestito);

- associare l’EDM al libretto delle misure;

- produrre uno stralcio di EDM;

- stendere una proposta di aggiornamento;

- confermare la proposta di aggiornamento.

B3. Definizione e calcolo delle superfici nominali e reali

Come visto in precedenza, la superficie nominale o catastale è quella indicata negli

atti catastali ed è stata determinata durante la fase di formazione ed eventualmente

variata in fase di conservazione. Sono nominali anche le superfici derivate da un

frazionamento e determinate per via grafica o per differenza.

La superficie reale di un fondo, invece, è determinata analiticamente, con gli opportuni

calcoli numerici, direttamente dalle misure prese sul terreno ed estese all’intero perimetro

del confine, materializzato con accertata o presunta correttezza. La normativa non

specifica se come superficie reale debba essere intesa quella topometrica (cioè riferita

all’orizzonte), quella topografica (riferita al geoide) o quella cartografica (riferita al

piano della rappresentazione cartografica utilizzata); la definizione data poco sopra ha

caratteristiche topometriche, in quanto all’utenza esterna interessa proprio la superficie

misurabile al livello del terreno. Con l’introduzione del Catasto numerico, tuttavia, la

superficie utilizzata sarà probabilmente quella cartografica.

Talvolta, quando si presume che le recinzioni rilevate non siano ovunque collocate sul

virtuale confine di proprietà, la superficie reale non può essere considerata e definita tale,

ma superficie di fatto o utile. Questo caso è molto frequente quando un confine è

costituito da strade, presso le quali le recinzioni possono essere arretrate rispetto al

confine vero.

Infine si parla di superficie calcolata nei Comuni dove sia già attivo il Catasto numerico:

essa è ottenuta automaticamente sulla base delle coordinate numerizzate dei vertici delle

particelle. La superficie calcolata, di natura cartografica catastale, compare a tergo degli

estratti di mappa e non deve essere utilizzata se non per esigenze di controllo.

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In passato il tipo di frazionamento era eseguito esclusivamente sulla base delle superfici

nominali e spesso anche le superfici delle particelle derivate che fossero state calcolate

analiticamente venivano compensate, cioè alterate, per evitare che la differenza tra

superficie reale e superficie nominale della particella originaria rimanesse tutta accumulata

in poche particelle derivate. Come risultato si ha l’impossibilità di conoscere la vera natura

e precisione di una superficie nominale derivata con un vecchio tipo di frazionamento.

Ora però, a seguito della circolare 11/1988, nei tipi di aggiornamento le superfici reali e

nominali vengono specificate rispettivamente tramite le sigle SR e SN. La prima delle due

compare anche negli atti catastali.

L’utilizzo di una o l’altra delle due superfici dipende dalle situazioni in cui ci si trova e

precisamente:

- Se il perimetro del fondo è stato rilevato solo parzialmente, il bilancio delle superfici

delle particelle derivate va effettuato sulla base della superficie nominale delle

particelle originarie.

La precisione delle dividenti introdotte dovrà essere verificata in modo che sia

congruente con i confini del fondo e con idonei particolari topografici circostanti.

Se però tra le particelle derivate dovessero essere presenti particelle integralmente

rilevate nei loro contorni, per esse dovrà essere calcolata la superficie reale e la

differenza tra la superficie nominale originaria e la somma delle superfici reali dovrà

essere ripartita tra le particelle derivate. La ripartizione viene effettuata in proporzione

diretta alle superfici determinate graficamente.

- Se il perimetro del fondo (e ovviamente di tutte le particelle derivate) è stato rilevato

integralmente, la ripartizione delle superfici verrà fatta esclusivamente sulla base della

superficie reale.

Come conseguenza di quest’operazione si ha la variazione negli atti catastali della

superficie nominale della particella originaria. Se però negli atti la precedente superficie

è accompagnata dalla sigla SR, le superfici derivate dovranno essere bilanciate sulla

base della superficie precedente.

In entrambi i casi la variazione non deve eccedere le tolleranze previste. In ogni caso,

comunque, le variazioni di superficie devono essere valutate insieme alla committenza e

preferibilmente facendo riferimento a precedenti atti traslativi.

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C – ALLESTIMENTO DEGLI ELABORATI

A seconda della versione di Pregeo che si ha a disposizione, con un unico tipo di

frazionamento è possibile frazionare un notevole numero di particelle, anche appartenenti

a proprietari differenti, purchè siano ubicati nello stesso Comune censuario, anche se sono

prevedibili diverse stipulazioni in tempi distinti.

Gli elaborati devono essere eseguiti esclusivamente sulla base di misure prese sul posto,

mai tramite misure prese sulla mappa o di natura cartografica generale.

Fanno parte del tipo di frazionamento, che deve essere redatto sul modello 51:

- l’estratto di mappa aggiornato;

- lo schema del rilievo;

- il libretto delle misure (con il dischetto relativo);

- il mod. 51 F TP e/o il modello integrato;

- la relazione tecnica.

Questi documenti devono essere allegati al mod. 51, preferibilmente fisicamente uniti ad

esso.

C1. Estratto di mappa aggiornato

L’estratto di mappa dev’essere richiesto all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio

e non deve essere anteriore a 6 mesi dalla data di redazione del tipo di frazionamento.

Esso può essere riprodotto direttamente sul mod. 51 o ad esso fisicamente congiunto o

allegato.

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Nell’estratto di mappa vanno indicati in rosso gli oggetti primari dell’aggiornamento e in

nero le preesistenti linee di mappa, anche nel caso in cui fossero state rideterminate col

nuovo rilievo.

Non è necessariamente richiesta la presenza dei punti fiduciali e possono essere omessi

anche i numeri identificativi dei punti rilevati e le misure del rilievo, perché riportate

altrove.

Deve essere presente, sempre in rosso, l’identificazione definitiva o provvisoria delle

particelle derivate dal frazionamento. L’identificazione provvisoria è effettuata associando

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al numero della particella originaria un subalterno letterale (a, b, c, … , z, aa, ab, …),

quella definitiva mediante nuovi numeri di mappa.

Per facilitare il disegno da parte dell’Ufficio è opportuno evidenziare a quali particolari di

mappa si riferiscono i punti PD e PV utilizzati.

Esempio di estratto di mappa con identificazione provvisoria delle particelle derivate.

Come già detto in precedenza, Pregeo 8 permette la gestione di un estratto mappa

digitale, caricando l’immagine dell’EDM come raster di sfondo e intervenendo su di essa

con elementi vettoriali che possono essere tradotti in righe del libretto delle misure.

C2. Schema del rilievo

Lo schema del rilievo rappresenta alla scala opportuna (in genere inferiore all’1:500

suggerito dalla normativa) gli schemi di inquadramento del rilievo (in particolare il

collegamento dei punti fiduciali) e la configurazione dell’oggetto dell’aggiornamento.

Esso non deve contenere misure ed è meglio che non sia sovrapposto all’estratto di

mappa.

Può presentare ai margini delle dimostrazioni grafiche (eventualmente corredate di misure

non riportabili nel libretto delle misure) degli artifici usati in fase di rilievo e che non siano

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direttamente desumibili dallo schema stesso. Devono essere ben distinti gli elementi

misurati sul terreno e quelli calcolati, affinchè l’Ufficio dell’A.T. possa valutare

correttamente la qualità del rilievo in fase di collaudo.

Nello schema del rilievo dev’essere adottata la seguente simbologia:

Per i punti fiduciali nn rappresenta il numero d’ordine del PF adottato dall’Ufficio all’interno

del foglio di mappa interessato dall’aggiornamento geometrico. Se si utilizzano punti

fiduciali esterni al foglio di lavoro si usa il simbolo PF nn/fffa, dove fff indica il foglio di

appartenenza e a la lettera indicativa dell’eventuale allegato del foglio (si usa 0 – zero – se

non ci sono allegati). Se addirittura il punto fiduciale appartiene ad un Comune diverso da

quello di lavoro, il codice di tale Comune compare come cccc nel simbolo PF

nn/fffa/cccc.

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Esempio di schema di rilievo.

C3. Libretto delle misure

Il libretto delle misure è costituito da un prospetto contenente, in forma codificata,

tutte le misure del rilievo. Il carattere codificato del libretto delle misure lo distingue dal

libretto di campagna, che è il registro delle misure effettuate nel corso del rilievo.

Durante la codifica e il passaggio dei dati dal libretto di campagna al libretto delle misure

occorre seguire le specifiche sotto riportate:

- misure angolari in gradi centesimali;

- misure lineari in metri;

- misure lineari ridotte all’orizzonte (non al geoide o al piano della rappresentazione

cartografica).

La codifica prevista per il libretto delle misure ha lo scopo di favorire la meccanizzazione

delle operazioni: dalla sequenza degli elementi riportati in questo elaborato, un operatore

meccanografico del Catasto, non necessariamente esperto di cartografia e senza guardare

alcuna figura, deve poter ricostruire automaticamente l’oggetto del rilievo (PF compresi) e

calcolarne le coordinate.

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Sempre per facilitare queste operazioni è necessario che venga redatto un libretto delle

misure per ogni foglio di mappa interessato dal frazionamento.

Il libretto delle misure è organizzato in una serie di dieci righe di informazione

strutturate a loro volta in campi. Ogni campo è riservato ad un’informazione specifica; in

particolare il primo campo di ogni riga indica, con un numero da 0 a 9, la riga in esame e

quindi il tipo di informazione riportato.

Si rimanda alla dispensa relativa a Pregeo 8.00 per una descrizione dettagliata delle righe

del libretto delle misure; qui sotto, invece, è presentato un elenco schematico

dell’informazione contenuta da ciascuna riga.

RIGA INFORMAZIONE

0 Aggiornamento dei dati identificativi del tipo

9 Quota, Est media e precisione lineare

1 Dati della stazione celerimetrica oppure Vertice iniziale baseline GPS

2 Osservazione celerimetrica oppure Vertice finale baseline GPS

3 Poligonale topografica

4 Origine/riferimento di allineamento oppure Livellamento dal mezzo

5 Progressiva e squadro oppure Osservazione diretta di dislivello

6 Commento

7 Oggetto catastale (linea o punto isolato)

8 Punti fiduciali plano-altimetrici e punti utente

Si ricordi inoltre che:

- Si definisce con il termine nome la sigla numerica o alfanumerica identificativa di una

stazione o di un punto. Per i punti generatori o di dettaglio si usano sigle numeriche

con al massimo cinque caratteri, per i punti fiduciali, invece, si adotta la simbologia

vista per lo schema del rilievo. I punti iperdeterminati vanno identificati con il primo

nome utilizzato.

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- Nel campo materializzazione del punto può essere riportata la descrizione del

manufatto o del contrassegno che materializzano il punto al momento del rilievo,

eventualmente con l’utilizzo di abbreviazioni prestabilite4.

- Il corretto ordine di compilazione del libretto è, indicando i numeri delle righe:

0 – 9 – (6) – 3 – 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 8

- Le righe 6 sono righe di commento e possono essere collocate ovunque nel libretto

dopo la riga 9. Alcune righe di commento, però, sono espressamente richieste dopo

l’inserimento di righe particolari, come nel caso dell’inserimento della riga 1 per il

vertice iniziale di una baseline GPS, che comporta che tale riga sia seguita da una riga

di tipo 6 (riga 6 in versione “Informazioni GPS”).

- Con la verisone 8.00 di Pregeo, la struttura e il contenuto informativo delle righe del

libretto sono diventati più complessi; per questo motivo uno stesso tipo di riga può

avere più versioni: la riga 2, ad esempio, viene utilizzata sia per il rilievo celerimetrico

che per il rilievo GPS. Una versione, poi, può avere a sua volta delle sottoversioni: la

stessa riga 2, per completare l’esempio precedente, prevede tre sottoversioni

(direzione azimutale con distanza ridotta all’orizzonte; azimutale, zenitale e distanza

inclinata; azimutale, zenitale, distanza inclinata e altezza di mira) per il rilievo

celerimetrico e due sottoversioni (con matrice di covarianza; con matrice dei cofattori)

per il rilievo GPS.

C4. Modello 51 F TP e/o modello integrato

Il modello 51 F TP è parte integrante del mod. 51, sebbene sia un allegato staccato

costituito da tre parti da compilare contemporaneamente.

In questo modello vanno riportati i risultati del frazionamento, ossia:

- il foglio della mappa in cui è avvenuto il frazionamento (colonna 1);

- l’elenco di tutte le particelle originarie e derivate dal frazionamento, individuate con la

stessa simbologia, provvisoria (colonne 2 e 3) o definitiva (colonne 4 e 5) utilizzata

nell’estratto di mappa aggiornato;

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4 Le abbreviazioni ammesse sono: cs = come sopra, sf = spigolo di fabbricato, pl = picchetto in legno, pf = picchetto in ferro, pa = punto ausiliario non stabilmente materializzato.

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- la superficie, nominale o reale a seconda dei casi5, delle particelle originarie e derivate

(colonna 7), con la corrispondente specifica SR o SN (a margine della colonna 106);

- i redditi dominicale (colonna 8) e agrario (colonna 9) delle particelle.

Il modello integrato o censuario è stato introdotto con la versione 7.00 di Pregeo e

serve per definire automaticamente la parte censuaria del frazionamento. Pur essendo

nato come elaborato aggiuntivo del mod. 51 F TP, questo modello viene utilizzato da

alcuni Uffici provinciali in alternativa al 51 F TP, corredato di una visura a stampa con i

redditi delle particelle derivate, altrimenti non previsti nel modello integrato.

Un fac simile del modello 51 F TP è disponibile sul sito dell’Agenzia del Territorio alla

pagina http://www.agenziaterritorio.it/modulistica/index.htm.

C5. Relazione tecnica

La relazione tecnica serve per indicare le eventuali difficoltà e i possibili impedimenti che

possono giustificare la non integrale osservanza della normativa catastale sul rilievo di

aggiornamento, dimostrando le precauzioni adottate per rendere accettabili le deroghe.

Se non si hanno osservazioni da riportare, la relazione tecnica va consegnata con la

dicitura: “Nessuna osservazione particolare da segnalare”.

C6. Elaborati facoltativi

Il professionista può consegnare, a completamento e integrazione del tipo di

frazionamento, alcuni elaborati facoltativi, tra i quali:

- monografie di particolari topografici,

- tabulato delle coordinate,

- altri elaborati quali grafici esplicativi, schizzi, riferimenti topometrici, monografie, al fine

di ottenere maggiore completezza e chiarezza.

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5 Cfr. Parte 1 § B3. 6 Nel modello integrato le sigle SR e SN vanno inserite nella colonna 9.

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C7. Disposizioni conclusive

Una volta ultimato, il modello 51, completo di tutti gli elaborati ad esso allegati, deve

essere consegnato, per la sua approvazione definitiva, al competente Ufficio provinciale

dell’Agenzia del Territorio. La consegna deve essere in doppio originale firmato dal

professionista che l’ha redatto e che sia regolarmente iscritto all’albo professionale della

propria categoria. Vale la pena in questa sede di elencare quale siano le categorie a cui è

permesso effettuare operazioni di aggiornamento/conservazione catastale:

- ingegneri,

- architetti,

- geometri,

- dottori in scienze agrarie,

- periti edili,

- periti agrari,

- periti agrimensori.

I modelli consegnati devono essere sottoscritti anche da tutti i titolari di diritti reali sulle

particelle frazionate, salvo casi di deroghe, da richiedersi tramite apposita modulistica, o di

espropriazioni.

Deve infine essere presente un’attestazione che provi che il tipo di frazionamento è stato

depositato presso gli uffici del Comune competente.

D – APPROVAZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO

Dopo essere stato allestito, firmato e depositato in Comune, il tipo di frazionamento, prima

di essere utilizzato come allegato di un atto traslativo, dev’essere, come accennato

poc’anzi, presentato all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio per ottenere

l’approvazione preventiva.

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La richiesta di approvazione può essere normale, con un periodo di attesa di circa 20

giorni prima che il tipo di frazionamento venga approvato, o urgente (entro due giorni).

Se l’Ufficio non è in grado di verificare la regolarità del tipo entro il periodo indicato deve

restituire, su richiesta e per decorrenza dei termini, uno degli originali ed autorizzarne

l’uso. È comunque auspicabile che quest’ultima procedura sia il più possibile evitata: a tal

fine occorrerebbe una forte collaborazione tra l’Ufficio, i professionisti, le parti e gli ufficiali

roganti e un buon livello di informatizzazione dell’Ufficio stesso.

Quando un tipo di frazionamento viene esaminato, le fasi più veloci sono l’acquisizione

dei dati statistici e metrici, effettuata tramite semplice digitazione a computer o

inserimento di floppy disk, e il calcolo automatico di tutti gli elementi che derivano

dall’elaborazione di Pregeo. Tali calcoli vengono effettuati con lo stesso Pregeo, disponibile

presso gli Uffici in una versione in grado di calcolare anche le distanze tra i punti fiduciali,

operazione non prevista per le versioni in uso ai liberi professionisti.

In seguito l’approvazione vera e propria del tipo di frazionamento (approvazione

tecnica) viene affidata ad un tecnico esperto dell’Agenzia del Territorio che si occupa,

oltre al resto, del controllo della corretta redazione dell’elaborato e dell’esame dei calcoli

effettuati nella fase precedente.

Una volta effettuata la perizia tecnica, il tipo di frazionamento può essere:

- approvato come regolare;

- trattenuto per prassi di sanatoria mediante convocazione in Ufficio del tecnico

professionista;

- sospeso e restituito al professionista per essere perfezionato. La sospensione e la

restituzione avvengono in caso di manchevolezze tecniche non sanabili in Ufficio, ossia:

o inesistenza o incompletezza degli elaborati previsti,

o insufficienza delle misure,

o inosservanza delle previste disposizioni tecniche catastali,

o discordanze metriche con precedenti tipi di aggiornamento non giustificate

nella relazione tecnica;

- annullato, qualora, anche dopo una prima sospensione, vengano riscontrate

manchevolezze non sanabili mediante convocazione del professionista in Ufficio.

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Spesso situazioni di questo tipo sono riconducibili anche alla mancanza di una

tempestiva comunicazione tra Ufficio e professionisti.

Una volta che il tipo di frazionamento sia stato approvato come regolare, il tecnico

incaricato provvede, fra l’altro, a:

- apporre il numero di protocollo e la data di approvazione;

- attribuire (se presenti come provvisori nel tipo di frazionamento) o confermare (se

presenti come definitivi) i nuovi numeri di mappa a tutte le particelle derivate dal

frazionamento;

- attribuire il codice di attendibilità al rilievo (al momento determinato secondo regole

non ben definite a causa dell’introduzione delle procedure automatiche di calcolo di

Pregeo che hanno tolto rilevanza alle precedenti norme di attendibilità) ed

eventualmente aggiornare l’archivio dei punti fiduciali.

In seguito si effettua l’introduzione del tipo di frazionamento nella cartografia, sia cartacea

(sul copione di visura mediante colore rosso) che numerica.

E – PERIODO DI VALIDITÀ DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO

Dalla data di approvazione da parte dell’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, il tipo

di frazionamento ha una validità di 6 mesi: in questi sei mesi il tipo può essere unito ad

un atto traslativo per farne parte integrante.

Scaduti i sei mesi, possono presentarsi le seguenti situazioni:

- l’Ufficio rinnova la validità del tipo;

- l’Ufficio non interviene e lascia il tipo con la validità scaduta ma in seguito potrà

intervenire per rinnovarne la validità se non sono state introdotte in mappa variazioni

delle linee interessate dal tipo di frazionamento;

- l’Ufficio annulla il tipo se riscontra che questo è ormai fuori corso a causa di nuove

variazioni delle linee interessate dal tipo di frazionamento.

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2. Le operazioni relative al tipo mappale

In origine7 con il termine mappale si indicava l’allegato grafonumerico di una particolare

denuncia di cambiamento delle sole costruzioni urbane, ma in seguito il “tipo mappale”

venne ad indicare anche la denuncia stessa.

Con il regolamento del Catasto dei Fabbricati8 il tipo mappale viene esteso anche alle

costruzioni rurali di qualsiasi tipo (abitazioni e annessi agricoli) e assume la sua funzione

attuale, con l’obbligo di denuncia al CdF tramite il modello 51. Parallelamente devono

comunque essere attestati al NCT i cambiamenti che subisce la particella sulla quale un

edificio - urbano o rurale che sia - viene edificato, demolito o variato in perimetro; per

quest’ultima denuncia si utilizza il modello 3 SPC.

Le fasi dell’iter di presentazione di un tipo mappale sono:

1) il tecnico redattore presenta al NCT il tipo mappale con i modelli 3 SPC e 51, con

un originale e due copie, queste ultime denominate copia e attestato;

2) se l’Ufficio provinciale dell’ AT riconosce regolare il tipo mappale,

- restituisce l’attestato,

- effettua la conferma o la variazione dei numeri di mappa che identificano l’immobile

(l’Ufficio cura infatti la corrispondenza degli identificativi tra i due catasti, NCT e CdF) e

la ditta catastale;

3) il tecnico redattore presenta al CdF:

- l’attestato e i modelli 3 SPC e 51,

- il modello D1 che riepiloga, per la parte corrispondente alla situazione in esame (ad

esempio: nuova costruzione), il tipo di denuncia effettuata;

- i modelli 1N e/o 2N, che descrivono l’edificio nel suo complesso (parte I) o la singola

UIU in esso contenuta (parte II),

- le planimetrie,

- il modello EP (quadro dimostrativo delle planimetrie),

- l’elenco subalterni,

- la copertina di denuncia.

7 Cfr. L.679/69 e DM 1969. 8 Cfr. DM 28/1998.

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Parlando di conservazione del CdF, si era già detto che devono essere denunciate

1) le nuove costruzioni,

2) le demolizioni,

3) le variazioni oggettive,

che costituiscano un’ UIU e che abbiano autonomia funzionale reddituale.

Se non sono accessori di UIU ordinarie, non vanno quindi denunciati

a) manufatti con superficie coperta < 8 m2;

b) serre;

c) vasche per acquacoltura o per accumulo di acqua a scopi irrigui;

d) manufatti isolati senza copertura;

e) cassotti, tettoie, pollai, pozzi, ecc…;

- con altezza < 1,80 m

- con volumetria < 150 m3;

f) manufatti precari senza fondazioni e non stabilmente ancorati al suolo.

Rilievo topografico

Il rilievo topografico per il tipo mappale presenta modalità simili a quelle viste per il tipo di

frazionamento e al quale si rimanda per una sua descrizione.

Sono tuttavia possibili alcune semplificazioni rispetto alla procedura rigorosa, nei

seguenti casi:

A) costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già esistenti in mappa e comportanti un

incremento in superficie coperta inferiore al 50% della superficie coperta preesistente;

B) unità afferenti a fabbricati già censiti;

C) nuove costruzioni con superficie inferiore o uguale a 20 m2;

D) manufatti precari in lamiera, legname, muratura di pietrame;

E) costruzioni non abitabili, non agibili o non utilizzabili per fatiscenza o inesistenza di

elementi strutturali o impiantistici;

F) demolizioni parziali;

G) immobili interrati.

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Le semplificazioni consistono nella possibilità di consegnare, al posto del tipo mappale, che

è inquadrato sui punti fiduciali, un documento per l’aggiornamento cartografico con

compilazione del libretto delle misure sulla base di elementi desunti da fonti cartografiche

(foto aeree incluse), al fine di posizionare il fabbricato rispetto ai confini della particella.

Al libretto delle misure va quindi allegato l’estratto di mappa con indicata la costruzione in

esame.

Lo stesso Pregeo è predisposto per la stesura di un tipo semplificato (Pregeo Modesta

Entità).

Oltre alle semplificazioni appena viste per le situazioni di tipo A),…,G), la circolare 2 del

1988 introduce anche una semplificazione generale.

Essa dà la possibilità di appoggiare il rilievo di un tipo mappale esclusivamente ai vertici di

contorno di un lotto e non ai punti fiduciali se i vertici del lotto sono già stati rilevati con

attaccamento alla rete dei PF. Se si utilizza questa semplificazione è necessario specificare

il tipo di frazionamento o particellare utilizzato per l’attaccamento dei vertici alla rete dei

PF. Tali vertici di appoggio, però, devono anche essere costituiti da particolari topografici

di certa identificazione (occorre poterli vedere bene sulla carta!) e di corretta

corrispondenza topografica.

In tutti i casi in cui non siano applicabile né la semplificazione generale né quelle dei casi

A),…, G), si deve effettuare il rilievo del tipo mappale attaccandolo alla rete dei punti

fiduciali.

Allestimento degli elaborati

Gli elaborati previsti per il tipo mappale sono quelli propri della conservazione del CdF e

quelli propri del tipo di frazionamento, con in più il modello 3 SPC e in meno il modello 51

FT P.

Devono quindi essere consegnati:

al Nuovo Catasto Terreni, come per il tipo di frazionamento:

- il modello 51,

- il modello 3 SPC,

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- l’estratto di mappa aggiornato,

- lo schema del rilievo,

- il libretto delle misure,

- la relazione tecnica;

al Catasto dei Fabbricati, oltre all’attestato rilasciato dal NCT:

- il modello D1,

- i modelli 1N o 2N,

- il modello EP,

- la copertina di denuncia,

- il libretto delle misure.

In particolare si consideri il modello 3 SPC.

Nella prima pagina devono essere riportati il comune e la zona censuaria, il tipo di

operazione, i soggetti dei diritti catastali - che devono essere indicati in modo completo e

con le relative quote di competenza -, l’indicazione del professionista incaricato alla stesura

del documento, le firme dei possessori e del professionista.

La seconda pagina comprende tre quadri distinti. Il quadro A viene compilato se è

necessario stralciare da maggior corpo l’area di pertinenza delle nuove costruzioni,

situazione tipica di un tipo di frazionamento. Il quadro B comprende le informazioni

relative alle particelle oggetto di denuncia di cambiamento, da specificare con i numeri di

mappa dati dal NCT; la superficie da indicare è quella reale, ma se la superficie misurata

differisce di oltre 1/20 rispetto a quella nominale, si usa quest’ultima, segnalando in calce

che SR-SN>1/20. Il quadro C, infine, serve per eventuali fusioni di particelle.

Nella terza pagina si specifica solo se la ditta indicata in catasto non corrisponde a quella

indicata nella prima pagina ed effettivamente titolare dei diritti, con eventuali informazioni

su domande di rettifica.

Da ultimo una nota sull’estratto mappa.

In esso, come per il tipo di frazionamento, per le demolizioni vanno segnate le linee

perimetrali demolite tramite il tratteggio previsto dalla normativa. Se però l’indicazione

delle demolizioni crea confusione nel disegno, conviene allegare un grafico esplicativo

sgombro delle linee da depennare, che in ogni caso non devono mai rappresentare

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particolari topografici. In generale è possibile e consigliabile allegare anche annotazioni

utili per dare la corretta rappresentazione in mappa delle costruzioni.

Casi d’uso particolari del tipo mappale

Si tengano presenti i seguenti casi particolari di utilizzo del tipo mappale.

1) Quando la delimitazione della corte delle nuove costruzioni o una sua variazione è

assimilabile a un tipo di frazionamento si usa comunque il tipo mappale anche per

accertare il frazionamento.

2) L’uso di procedure semplificate nel rilievo (cioè senza PF) comporta variazioni nel

libretto delle misure di Pregeo e in particolare nelle righe 8.

3) Per i fabbricati già correttamente rappresentati in mappa ma che hanno perso ruralità

o non sono mai stati denunciati al CdF/NCEU ma riportati in mappa per iniziativa

diretta dell’ufficio dell’AT, si usa sempre il modello 3 SPC ma non il modello 51, al quale

si sostituisce un estratto aggiornato di mappa del NCT, con dichiarazione a tergo della

già avvenuta rappresentazione in mappa.

4) Quando si hanno particelle di una stessa ditta con confini dovuti solo alla diversità di

coltura (qualità) o classe e questa diversità è incerta o instabile, le particelle vengono

fuse in un’unica particella risultante.

Approvazione e collaudo del tipo mappale

Le operazioni di approvazione e collaudo del tipo mappale vengono eseguite in maniera

coordinata tra il NCT e il CdF.

Quando l’attestato ritorna approvato dall’Ufficio dell’Agenzia del Territorio con le stesse

modalità viste per l’approvazione del tipo di frazionamento, il professionista deve

controllare che in fase di approvazione non siano state introdotte modifiche, per poi

passare tutti i documenti necessari al CdF, che attiva un iter simile al precedente.

In seguito si ha la fase di collaudo, che verrà qui sotto brevemente esposta per il tipo

mappale; si tenga però presente che essa è valida nelle stesse modalità anche per il tipo

di frazionamento.

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Il collaudo è il sopralluogo in sito per verificare la rispondenza topometrica delle misure

riportate nei tipi.

L’Agenzia del Territorio può fare il collaudo a sua discrezione, ma è preferibile che lo faccia

in fase di approvazione preventiva degli elaborati perché in tal modo possono essere

prevenuti gli errori e possono essere trovate le stesse condizioni nelle quali ha operato il

professionista.

In realtà, tuttavia, l’Ufficio dell’AT non collauda sul terreno tutti i tipi, ma solo

- i più importanti, anche ai fini della ricomposizione topocartografica,

- quelli che interessano zone di intenso sviluppo edilizio, soprattutto se incipiente,

- quelle che rivelano discordanze o dubbia regolarità.

Il collaudo è favorevole quando la discordanza tra le misure fatte dal professionista e

quelle fatte dal collaudatore (che è un tecnico dell’AT) rientrano nelle tolleranze previste

dalla normativa.

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3. Rettifica degli errori

Durante le operazioni catastali è possibile commettere errori, che possono essere

imputabili

- alle parti,

- agli Uffici dell’Agenzia del Territorio,

- ad entrambi i soggetti

e verificarsi durante

- la fase di formazione,

- la fase di conservazione

- la meccanizzazione e la numerizzazione degli atti catastali; questi ultimi errori sono

sempre imputabili agli Uffici e corretti attraverso la semplice segnalazione.

Importante, in ogni caso, è sanare gli errori con tempestività affinchè non si amplifichino

nel tempo e non comportino altri errori.

In generale, per errori molto evidenti e imputabili agli Uffici si ha una riduzione delle

formalità di segnalazione e correzione.

Se invece gli errori possono coinvolgere gli interessi di altri possessori e non sono

imputabili agli Uffici, le parti devono presentare istanza di rettifica, corredata

dell’opportuna documentazione.

Per gli errori imputabili alle parti o ai professionisti da esse incaricati, l’Ufficio invita i

responsabili all’eliminazione delle irregolarità, concedendo loro a tal fine 30 giorni di

tempo. Se questo periodo viene oltrepassato, oltre alle spese di correzione degli errori

sono comminate anche pene pecuniarie.

Ultimo aggiornamento: 20/12/2004

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