Aggiornamento Art. 303 TULD

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Violazioni nelle dichiarazioni doganali: il nuovo impianto sanzionatorio dell’art. 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali (o TULD)

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Violazioni nelle dichiarazioni doganali: aggiornamento dell’art. 303 TULD

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Violazioni nelle dichiarazioni doganali: il nuovo impianto sanzionatorio

dell’art. 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali (o TULD)

L’art. 303 del TULD è la norma sanzionatoria più ricorrente nella pratica doganale, in

quanto prevede i casi di differenza tra dichiarato e riconosciuto attinenti agli elementi

della qualità, della quantità e del valore della merce sulle bollette doganali emesse per

il regime dell'importazione definitiva, del transito comunitario e del deposito doganale.

L’art. 11 comma 4 del Dl n. 16/2012 sulle semplificazioni fiscali, ha introdotto delle

novità a quest’articolo del Testo Unico delle Leggi Doganali.

In base al nuovo testo, qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al

valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito od al transito

(esterno), non corrispondano all’accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione

amministrativa da 103 euro a 516 euro, a meno che l’inesatta indicazione del valore

non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine, nel qual caso si

applicano le misure sanzionatorie più gravi di cui al comma 3 dell’articolo.

Sono previste le seguenti esimenti (art. 303, comma 2):

1. In caso di errata denominazione della tariffa, tuttavia compensata dall’esatta

indicazione della denominazione commerciale della merce, in modo da rendere

possibile l’applicazione dei diritti;

2. Quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono

considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e

l’ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la

dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un

terzo;

3. Quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il

cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

Anche il comma 3 dell’art. 303, relativo alla variazione tra i diritti di confine dovuti a

seguito dell’accertamento e quelli calcolati in base alla dichiarazione, è stato

modificato.

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Se i diritti di confine complessivamente dovuti …....

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