AGGIORNAMENTI ••••• LA NUOVA DISCIPLINA … · come un efficace strumento destinato alla...

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1 © 2012 RCS Libri S.p.A. – Tutti i diritti sono riservati ••• AGGIORNAMENTI ••••• La relazione tra formazione e lavoro costituisce un aspetto fondamentale dell’ap- prendistato, un istituto giuridico presente nel nostro ordinamento fin dal 1955. La forte evoluzione sia dei processi formativi sia delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa hanno reso necessarie, in oltre cinquant’anni, numerose mo- difiche di questo istituto al fine di adattarlo e renderlo attuale rispetto alle mutate esigenze del mondo lavorativo e formativo. Le principali tappe dell’evoluzione normativa dell’apprendistato L’istituto dell’apprendistato è stato oggetto di numerosi interventi legislativi. I principali sono stati: legge n. 25/1955: si tratta del testo normativo che per la prima volta ha regolamen- tato l’apprendistato nel nostro sistema legislativo; legge n. 56/1987: è la prima importante revisione dell’istituto, con regole più pre- cise in tema di durata e modalità di utilizzo dell’apprendistato; legge n. 196/1997: il cosiddetto pacchetto Treu amplia il sistema dell’apprendista- to introducendo, tra l’altro, novità in tema di formazione da impartire all’appren- dista; d.lgs. n. 276/2003: si tratta delle norme che danno attuazione alla cosiddetta rifor- ma Biagi. L’apprendistato viene organizzato in tre diverse tipologie (per l’espleta- mento del diritto/dovere di istruzione e formazione, professionalizzante e diretto all’acquisizione di un diploma o di un percorso di alta formazione; legge n. 247/2007: la necessità di fornire al nostro Paese nuovi ed efficaci strumen- ti in tema di previdenza, lavoro e competitività sollecita una serie di riforme tra le quali rientra anche una riprogettazione complessiva dell’apprendistato; d.lgs. n. 167/2011: esce, a oltre 55 anni dal primo testo normativo in materia, il nuovo Testo unico in tema di apprendistato. PRECARIETÀ E STABILITÀ NEL RAPPORTO DI LAVORO Da molti anni il tema della precarietà ha progres- sivamente assunto un’importanza fondamentale nella nostra società e nel lavoro, intendendo, con quest’espressione, l’esistenza di rapporti lavorativi connotati dalla temporaneità. Si tratta di un problema di vastissime dimensioni, che riguarda prevalente- mente (ma non esclusivamente) il mondo lavorativo giovanile. La recente riforma dell’apprendistato costituisce una risposta al problema del precariato, considerato che LA NUOVA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO di Carlo AIME

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La relazione tra formazione e lavoro costituisce un aspetto fondamentale dell’ap-prendistato, un istituto giuridico presente nel nostro ordinamento fin dal 1955.La forte evoluzione sia dei processi formativi sia delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa hanno reso necessarie, in oltre cinquant’anni, numerose mo-difiche di questo istituto al fine di adattarlo e renderlo attuale rispetto alle mutate esigenze del mondo lavorativo e formativo.

Le principali tappe dell’evoluzione normativa dell’apprendistato

L’istituto dell’apprendistato è stato oggetto di numerosi interventi legislativi. I principali sono stati:

legge n. 25/1955: si tratta del testo normativo che per la prima volta ha regolamen-tato l’apprendistato nel nostro sistema legislativo;

legge n. 56/1987: è la prima importante revisione dell’istituto, con regole più pre-cise in tema di durata e modalità di utilizzo dell’apprendistato;

legge n. 196/1997: il cosiddetto pacchetto Treu amplia il sistema dell’apprendista-to introducendo, tra l’altro, novità in tema di formazione da impartire all’appren-dista;

d.lgs. n. 276/2003: si tratta delle norme che danno attuazione alla cosiddetta rifor-ma Biagi. L’apprendistato viene organizzato in tre diverse tipologie (per l’espleta-mento del diritto/dovere di istruzione e formazione, professionalizzante e diretto all’acquisizione di un diploma o di un percorso di alta formazione;

legge n. 247/2007: la necessità di fornire al nostro Paese nuovi ed efficaci strumen-ti in tema di previdenza, lavoro e competitività sollecita una serie di riforme tra le quali rientra anche una riprogettazione complessiva dell’apprendistato;

d.lgs. n. 167/2011: esce, a oltre 55 anni dal primo testo normativo in materia, il nuovo Testo unico in tema di apprendistato.

PRECARIETÀ E STABILITÀ NEL RAPPORTO DI LAVORO

Da molti anni il tema della precarietà ha progres-sivamente assunto un’importanza fondamentale nella nostra società e nel lavoro, intendendo, con quest’espressione, l’esistenza di rapporti lavorativi connotati dalla temporaneità. Si tratta di un problema di vastissime dimensioni, che riguarda prevalente-mente (ma non esclusivamente) il mondo lavorativo giovanile.La recente riforma dell’apprendistato costituisce una risposta al problema del precariato, considerato che

LA NUOVA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATOdi Carlo AIME

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tale rapporto di lavoro viene definito “a tempo indeterminato” ed è finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.Il confronto tra la precedente definizione di apprendistato e quella attuale evidenzia come il tema della stabilità del rapporto di lavoro costituisca un tratto fondamentale del nuovo Testo unico.

La definizione di apprendistato contenuta nella legge n. 25/1955 e nel d.lgs. 167/2011 a confronto

legge n. 25/1955, art. 2 «L’apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l’imprendi-

tore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa consegui-re la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa medesima.»

d.lgs. n. 167/2011, art. 1 «L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla

formazione e alla occupazione dei giovani.»

L’ulteriore aspetto su cui si focalizza la legge è quello di utilizzare l’apprendistato come un efficace strumento destinato alla lotta contro la disoccupazione giovanile, che sta raggiungendo dimensioni sempre più preoccupanti, attraverso alcuni stru-menti che osserveremo tra poco, che vanno da incentivi, anche di natura fiscale, a favore di chi assume, a un quadro di garanzie maggiori per chi viene assunto.

La disoccupazione giovanile in Italia

I dati statistici evidenziano che la disoccupazione in Italia è soprattutto giovanile, con punte altissime nella fascia d’età tra i 15 e i 24 anni soprattutto nel sud.

TASSO DI DISOCCUPAZIONE 15-24 ANNI PER SESSO E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

III trimestre 2011

Ripartizioni geografiche

Valori percentuali

Maschi e femmine Maschi Femmine

Totale 26,5 25,1 28,6

Nord 19,1 18,0 20,6

Centro 27,3 24,6 31,0

Mezzogiorno 36,7 35,2 39,0

Fonte Istat 2011

Se invece confrontiamo il dato della disoccupazione nella fascia di età tra i 15 e i 29 anni (è il dato di comparazione solitamente utilizzato nelle medie europee) emerge che quasi due milioni di giovani sono senza occupazione (il 26%) contro una media europea di circa il 16%. È dunque evidente che l’apprendistato può costituire un importante volano per incrementare l’occupazione giovanile.

I PRINCIPI DEL TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO

La riforma dell’apprendistato è basata su alcuni principi fondamentali volti a garan-tire che il rapporto di lavoro si svolga nel pieno rispetto della tutela del lavoratore e dei suoi diritti.

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A tal fine l’art. 2 del d.lgs. n. 167/2011, dopo avere previsto che la disciplina del contratto di apprendista-to è rimessa ad appositi accordi interconfederali o ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazio-nale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano na-zionale, ha individuato i seguenti principi a tutela del rapporto di lavoro:

a) obbligatorietà della forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di modu-li e formulari stabiliti dalla contrattazione collet-tiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;

b) divieto di retribuzione a cottimo;

c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla ca-tegoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispon-denti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto, ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio;

d) presenza di un tutore o referente aziendale;

e) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti tramite i fondi paritetici interprofessionali e attraverso accordi con le Regioni;

f) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professio-nale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;

g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino;

h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infor-tunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;

i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo;

l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo;

m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione (ai sensi dell’art. 2118 c.c.).

Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di forma-zione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Le norme in materia di previdenza e assistenza

La riforma introduce, per gli apprendisti, un’ampia tutela che comprende:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) assicurazione contro le malattie;

c) assicurazione contro l’invalidità e la vecchiaia;

d) maternità;

e) assegno familiare.

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Individuazione del numero massimo di apprendisti

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente (o indirettamente tramite le agenzie di somministrazione di lavoro) non può superare il cento per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Tuttavia il datore di lavoro che non ha alle proprie dipenden-ze lavoratori qualificati o specializzati, o comunque in numero inferiore di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre, con una deroga per le imprese artigiane.

Le diverse tipologie di contratto di apprendistato

Come abbiamo già rilevato, l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeter-minato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.Il mondo dell’occupazione giovanile è però molto vario e comprende, ad esempio, sia giovani con bassi livelli di scolarità, sia persone con alti livelli di scolarità, sia, infine, persone interessate a imparare un mestiere.Per rispondere alle più svariate situazioni, il legislatore ha previsto tre differenti tipologie di apprendistato:

a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Nella tabella seguente sono confrontate queste differenti tipologie.

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI NUOVI CONTRATTI DI APPRENDISTATO

Tipologia di contratto

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Apprendistato di alta formazione e ricerca

Soggetti destinatari Giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni

Giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di una qualifi-ca professionale) e i 29 anni che devono ancora completare il per-corso formativo e professionale

Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che aspirano a un livello di formazione più alto di quello da loro posseduto

Settore di attività Qualsiasi settore produttivo, sia pubblico sia privato

Qualsiasi settore produttivo, sia pubblico sia privato

Qualsiasi settore produttivo, sia pubblico sia privato

Obiettivo e finalità Consentire, a coloro che sono usciti dai percorsi scolastici, di conseguire la qualifica o il di-ploma professionale a seguito dell’assunzione con contratto di apprendistato

Consentire il conseguimento di una qualifica professionale

Consentire, a seconda della differente tipologia di profilo di entrata, il conseguimento di un diploma di istruzione seconda-ria superiore, di titoli di studio universitari, dottorati di ricerca, praticantato per l’accesso alle professioni, esperienze profes-sionali

Durata Varia a seconda della qualifica e del diploma: in ogni caso non può superare i 3 anni (salvo se il destinatario sia in possesso di un diploma regionale quadriennale, che permette di prolungare la durata dell’apprendistato di un anno)

In generale può superare i 3 an-ni. Per particolari profili profes-sionali nell’artigianato può durare fino a 5 anni

La durata e la regolamentazione dovranno essere definite dalle Regioni o, in mancanza, da ap-posite convenzioni stipulate tra singoli datori di lavoro e Universi-tà, istituti tecnici o professionali, e istituzioni formative e di ricerca

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Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze

Il Testo unico prevede che prima della fine del 2012, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, della uni-versità e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le Province autonome, definisca, nel rispetto delle competenze delle Regioni e Province autonome e di quanto stabilito nell’intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard forma-tivi per la verifica dei percorsi formativi in apprendi-stato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione. Per quanto riguarda i percorsi formativi in apprendi-stato professionalizzante e in apprendistato di ricerca

gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti colletti-vi nazionali di categoria o, in mancanza, dalle intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale. La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro.

Inadempimento formativo da parte del datore di lavoro

Il Testo unico ha infine previsto l’ipotesi (che nell’esperienza precedente si è spesso verificata) in cui il datore di lavoro ometta gli aspetti formativi del rapporto di lavo-ro, con evidente svantaggio per l’apprendista.Se l’inadempimento nell’erogazione della formazione ricade esclusivamente nel-la responsabilità del datore di lavoro (e sia tale da impedire la realizzazione delle finalità previste dal Testo unico) egli sarà tenuto a pagare la differenza tra la con-tribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento con-trattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del cento per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.

Considerazioni finali

La riforma dell’apprendistato, prevista dal d.lgs. n. 167/2011, è frutto di un intenso lavoro compiuto dal Governo sviluppato mediante un’attenta considerazione delle diverse istante avanzate dalle parti sociali (sindacati, associazioni di categoria dei datori di lavoro).Ne è scaturito un testo che presenta aspetti di forte miglioramento rispetto alla nor-mativa preesistente, con particolare riferimento alla qualificazione dell’apprendista-to come rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tutto ciò dovrebbe contribuire a uno sviluppo dell’istituto finalizzato alla diminuzione della precarizzazione lavora-tiva nel nostro Paese.

Recenti incentivi economici per il contratto di apprendistato

La legge di stabilità del 2012 (legge 12/11/2011, n. 183), al fine di promuovere l’oc-cupazione giovanile, ha stabilito in materia di incentivi economici che, a decorrere dal 1° gennaio 2012 sino al 31 dicembre 2016, i datori di lavoro con meno di 9 di-pendenti possono godere di uno sgravio contributivo (contributi previdenziali Inps e Inail) del 100% della contribuzione dovuta in caso di assunzione di apprendisti per i primi tre anni di contratti.