Agevolazioni legge Smuraglia

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AGEVOLAZIONI DELLA LEGGE “SMURAGLIA” IPOTESI 1 ( attività produttiva dentro gli istituti penitenziari) Le Imprese private e le Cooperative sociali,se assumono detenuti e internati in attività produttiva dentro l’istituto penitenziario,previa Convenzione con le Direzioni penitenziarie, con contratto di lavoro di tipo subordinato, parziale o a tempo pieno, per un minino di giorni 30 e con trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, hanno diritto a: A) un credito d’imposta complessivo di Euro 516,46 mensili , in misura comunque proporzionale “alle effettive giornate lavorative” prestate dal lavoratore ; per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il suddetto credito mensile d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore effettivamente prestate. B) La riduzione, - sia per quanto riguarda la quota a carico dei datori di lavoro, sia per quanto riguarda la quota a carico dei lavoratori-, dell’80% delle aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti, agli internati e agli ammessi al lavoro all’esterno, ai sensi dell’art. 21 dell’Ordinamento penitenziario, sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore. C) Tali sgravi contributi e fiscali si applicano anche per i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, se anche in tale periodo persiste l’assunzione da parte dell’impresa o cooperativa sociale, sempre con contratto di tipo subordinato. D) Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali. Tale credito è utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 241/97, e non è comunque rimborsabile. Esso è però cumulabile con altri benefici (in particolare, con l’incentivo all’incremento dell’occupazione di cui all’art. 7 della L. 388/91) E) Per istituire produzioni nel carcere si procede mediante stipula di convenzione con le Direzioni d’istituto, con la possibilità di ricevere in comodato gratuito i laboratori, le attrezzature e fabbricati esistenti, secondo lo schema di una convenzione tipo , con il vantaggio che trovandosi in carcere tali locali non richiedono…spese di vigilanza. Ovviamente, occorre rispettare i vincoli specifici previsti dalle convenzioni (perizia e messa a norma fino alle prese degli ambienti e delle attrezzature, ecc.) F) Tali agevolazioni fiscali e contributive valgono, anche se si tratta di brevi periodi ( max 1 mese) di formazione/addestramento, cui però segua immediatamente l’assunzione per attività produttiva dentro il carcere con contratto di lavoro di tipo subordinato. Tali brevi corsi, diretti all’assunzione dei detenuti e degli internati formati, non danno diritto però alle agevolazioni fiscali e contributive in presenza di convenzioni per finanziamenti formativi di enti locali.

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agevolazione legge Smuraglia per l'inserimento lavorativo dei detenuti

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AGEVOLAZIONI DELLA LEGGE “SMURAGLIA”

IPOTESI 1 ( attività produttiva dentro gli istituti penitenziari)

Le Imprese private e le Cooperative sociali,se assumono detenuti e internati in attività produttiva dentro l’istituto penitenziario,previa Convenzione con le Direzioni penitenziarie, con contratto di lavoro di tipo subordinato, parziale o a tempo pieno, per un minino di giorni 30 e con trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, hanno diritto a:

A) un credito d’imposta complessivo di Euro 516,46 mensili, in misura comunqueproporzionale “alle effettive giornate lavorative” prestate dal lavoratore; per ilavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il suddetto credito mensile d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore effettivamente prestate.

B) La riduzione, - sia per quanto riguarda la quota a carico dei datori di lavoro, siaper quanto riguarda la quota a carico dei lavoratori-, dell’80% delle aliquotecomplessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale edassistenziale, relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti, agli internati eagli ammessi al lavoro all’esterno, ai sensi dell’art. 21 dell’Ordinamentopenitenziario, sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore.

C) Tali sgravi contributi e fiscali si applicano anche per i sei mesi successivi allacessazione dello stato di detenzione, se anche in tale periodo persiste l’assunzioneda parte dell’impresa o cooperativa sociale, sempre con contratto di tipo subordinato.

D) Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile delleimposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e non assumerilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spesegenerali. Tale credito è utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.L.241/97, e non è comunque rimborsabile. Esso è però cumulabile con altri benefici (inparticolare, con l’incentivo all’incremento dell’occupazione di cui all’art. 7 della L.388/91)

E) Per istituire produzioni nel carcere si procede mediante stipula di convenzione con leDirezioni d’istituto, con la possibilità di ricevere in comodato gratuito i laboratori,le attrezzature e fabbricati esistenti, secondo lo schema di una convenzione tipo,con il vantaggio che trovandosi in carcere tali locali non richiedono…spese divigilanza. Ovviamente, occorre rispettare i vincoli specifici previsti dalle convenzioni(perizia e messa a norma fino alle prese degli ambienti e delle attrezzature, ecc.)

F) Tali agevolazioni fiscali e contributive valgono, anche se si tratta di brevi periodi (max 1 mese) di formazione/addestramento, cui però segua immediatamente l’assunzioneper attività produttiva dentro il carcere con contratto di lavoro di tipo subordinato. Talibrevi corsi, diretti all’assunzione dei detenuti e degli internati formati, non danno dirittoperò alle agevolazioni fiscali e contributive in presenza di convenzioni per finanziamentiformativi di enti locali.

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IPOTESI 2 ( assunzione di detenuti e internati ammessi al lavoro all'esterno da parte di imprese private)

Le Imprese private non cooperative sociali, se assumono con contratto di lavoro di tipo subordinato, parziale o a tempo pieno, per un minimo di giorni 30 e con trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro, previa Convenzione con le Direzioni penitenziarie, detenuti e internati ammessi al lavoro all’esterno, ai sensi e nelle forme dell’art. 21 dell’Ordinamento Penitenziario (L.354/75)(Attenzione però: non si trattadi detenuti ammessi alla Semilibertà, ma di detenuti ammessi con atto formale al lavoro all’esterno!), hanno diritto a:

A) un credito d’imposta complessivo di Euro 516,46 mensili, in misura comunque proporzionale “alle effettive giornate lavorative” prestate dal lavoratore; per i lavorato riassunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il suddetto credito mensile d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore effettivamente prestate.

B) Tali sgravi solo fiscali si applicano anche per i sei mesi successivi alla cessazionedello stato di detenzione, se anche in tale periodo persiste l’assunzione da parte dell’impresa o cooperativa sociale, sempre con contratto di tipo subordinato.

C) Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e non assumerilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali. Tale credito è utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 241/97, e non è comunque rimborsabile. Esso è però cumulabile con altri benefici (in particolare, con l’incentivo all’incremento dell’occupazione di cui all’art. 7 della L.388/2000)

D) Tali agevolazioni solo fiscali valgono anche se si tratta di brevi periodi ( max 1mese) di formazione/addestramento di detenuti e internati ammessi all’art.21 dellaL. 354/75, cui però segua immediatamente l’assunzione con contratto di lavoro di tipo subordinato.Tali brevi corsi, diretti all’assunzione dei detenuti in art. 21 formati, non danno diritto però alle agevolazioni fiscali e contributive in presenza di convenzioniper finanziamenti formativi di enti locali.

IPOTESI 3 ( assunzione di detenuti ed internati ammessi al lavoro all'esterno da parte di cooperative sociali)

Le Cooperative Sociali se assumono con contratto di lavoro di tipo subordinato, parziale o a tempo pieno, per un minimo di giorni 30 e con trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro, previa Convenzione con le Direzioni penitenziarie, detenuti e internati ammessi al lavoro all’esterno, ai sensi e nelle forme dell’art.21 dell’Ordinamento Penitenziario (L.354/75)(Attenzione però: non si tratta di detenuti ammessi alla Semilibertà, ma di detenuti ammessi con atto formale al lavoro all’esterno!), hanno diritto a:

A) un credito d’imposta complessivo di Euro 516,46 mensili, in misura comunque proporzionale “alle effettive giornate lavorative” prestate dal lavoratore; per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il suddetto credito mensile

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d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore effettivamente prestate.

B) La riduzione, - sia per quanto riguarda la quota a carico dei datori di lavoro, siaper quanto riguarda la quota a carico dei lavoratori-, dell’80% delle aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti, agli internati e agli ammessi al lavoro all’esterno, ai sensi dell’art. 21 dell’Ordinamento penitenziario, sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore.

C) Tali sgravi contributivi e fiscali si applicano anche per i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, se anche in tale periodo persiste l’assunzione da parte dell’impresa o cooperativa sociale, sempre con contratto di tipo subordinato.

D) Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali. Tale credito è utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 241/97, e non è comunque rimborsabile. Esso è però cumulabile con altri benefici(in particolare, con l’incentivo all’incremento dell’occupazione di cui all’art. 7 della L. 388/2000)

E) Tali agevolazioni fiscali e contributive valgono anche se si tratta di brevi periodi ( max 1 mese) di formazione/addestramento di detenuti ammessi all’art.21 della L. 354/75, cui però segua immediatamente l’assunzione con contratto di lavoro di tipo subordinato. Tali brevi corsi, diretti all’assunzione dei detenuti in art. 21 formati, non danno diritto però alle agevolazioni fiscali e contributive in presenza di convenzioni per finanziamenti formativi di enti locali.

Normativa di riferimento: L.354/75 e successive modificazioni; L. 381/91, L. 193/2000 (Legge Smuraglia); D.P.R. 230/2000 (Regolamentodi esecuzione dell’Ordinamento penitenziario); D.M. 9.11.2001 sugli sgravi contributivi; D.M. 25.2.2002, n.87 sugli sgravi fiscali; per la disciplina delle procedure in rapporto con l’Amministrazione Penitenziaria è fondamentalela Circolare sulle direttive applicative della Legge Smuraglia: Circolare del 18.7.2002 del Direttore generale dell’Ufficio IV del DAP; per le Convenzioni con le Direzioni si deve far riferimento allo schema di Convenzione-tipo dello stesso Ufficio IV del DAP .