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ADOZIONE: DELIBERA CC N.37 del 30.09.2011

ADEGUAMENTO AL PARERE SULLA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA

ADEGUAMENTO AL PARERE DELLA COMMISSIONE REGIONALE VAS sul RAPPORTO AMBIENTALE

ADEGUAMENTO AL PARERE DELLA CONFERENZA di SERVIZI DECISORIA del 2 aprile 2013

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PARTE PRIMA - NORME DI CARATTERE GENERALE 6

TITOLO PRIMO - IL P.A.T. 6

Art. 1 – Finalità e obiettivi generali 6

Art. 2 – Contenuti e ambito di applicazione 7

Art. 3 – Elaborati del P.A.T. 8

Art. 4 – Limiti e validità delle Norme Tecniche di Attuazione 9

Art. 5 – Efficacia del P.A.T. 10

TITOLO SECONDO - ATTUAZIONE DEL P.A.T. 11

Art. 6 – Generalità 11

Art. 7 – Accordi tra soggetti pubblici e privati – accordo di programma 12

Art. 8 – Perequazione urbanistica 13

8.1 Definizione 13

8.2 Criteri e modalità di applicazione 13

8.3 Attuazione 14

Art. 8 bis – Perequazione territoriale ed ambientale 16

Art. 9 – Credito edilizio 17

Art. 10 – Compensazione urbanistica 19

Art. 11 – Dotazione di servizi 20

Art. 12 – Opere di urbanizzazione 21

Art. 13 – Destinazioni d’uso 22

PARTE SECONDA - NORME DI CARATTERE SPECIFICO 23

TITOLO PRIMO – VINCOLI 23

Art. 14 – Generalità 23

Art. 15 – Norme specifiche 24

15.1 Vincolo paesaggistico - DLgs 42/2004 - Parte Terza - aree di notevole interesse pubblico e corsi d’acqua 25

15.2 Vincolo monumentale - DLgs 42/2004 - Parte Seconda ed immobili con più di 70 anni 27

15.3 Vincolo sismico 28

15.4 Centri storici 29

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15.5 Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI 31

15.5.1 Aree boscate 33

15.6 Idrografia 34

15.7 Pozzi di prelievo per uso idropotabile 35

15.8 Cimiteri / fasce di rispetto 37

15.9 Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico 38

15.10 Elettrodotti / fasce di rispetto 39

15.11 Cave 40

15.12 Allevamenti zootecnici 41

15.13 Viabilità e fasce di rispetto 44

15.14 Ambito naturalistico d’interesse regionale 45

15.15 Ambiti naturalistici e zone umide 46

15.16 Paesaggi da rigenerare 47

15.17 Gasdotti 48

15.18 Impianto di depurazione 49

15.19 Centri abitati 50

TITOLO SECONDO – INVARIANTI 51

Art. 16 – Generalità 51

Art. 17 – Norme specifiche 52

17.1 Invarianti di natura paesaggistica 52

17.2 Invarianti di natura ambientale 55

17.3 Invarianti di natura storico-monumentale –architettonica 57

17.4 Invarianti di natura geomorfologica: geosito e paleoalvei 59

17.5 Invarianti di natura agricolo - produttiva 61

17.6 Invarianti di natura idraulica: specchi lacuali 62

TITOLO TERZO – FRAGILITÀ 63

Art. 18 – Generalità 63

Art. 19 – Norme specifiche 64

19.1 Classificazione delle aree in funzione della compatibilità geologica ai fini urbanistici 64

19.2 Aree soggette a dissesto idrogeologico 64

19.3 Zone di tutela (L.R. 11/04 art. 41) 68

19.4 Argini demaniali di acque pubbliche 72

TITOLO QUARTO - TRASFORMABILITÀ E AZIONI PROGETTUALI STRATEGICHE DEL P.A.T. 73

Art. 20 – Generalità 73

Art. 21 – Norme specifiche 75

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21.1 Ambito urbanizzato e aree di trasformazione 75

21.2 Opere incongrue ed elementi di degrado 82

21.3 Limiti fisici all’espansione 83

21.4 Linee preferenziali di sviluppo insediativo 84

21.5 Valori e tutele naturali 85

21.6 Servizi ed attrezzature d’interesse comune di maggiore rilevanza 94

21.7 Infrastrutture del sistema della viabilità 94

21.8 Valori e tutele culturali 97

21.9 Contesti figurativi dei complessi monumentali, delle ville venete ed altri immobili di interesse storico-architettonico e culturale di interesse comunale 104

21.10 Centri storici 105

21.11 Attività produttive in zona impropria 106

21.12 Indirizzi e criteri per l’applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive e per le varianti di cui al DPR 447/1998 107

21.13 Grandi e medie strutture di vendita, parchi commerciali 109

TITOLO QUINTO - DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI 110

Art. 22 – Generalità 110

Art. 23 – Norme specifiche per gli A.T.O. 111

Disciplina per le zone aperte 111

Edificabilità rurale 113

Dimensionamento del P.A.T. 116

A.T.O. e dimensionamento 117

A.T.O. 1 - Isola Mantegna 118

A.T.O. 2 - Carturo 126

A.T.O. 3 - Presina 135

A.T.O. 4 - Capoluogo 143

A.T.O. 5 - Tremignon 154

A.T.O. 6 – Vaccarino 163

PARTE TERZA - INDIRIZZI PER LA FORMAZIONE DEL P.I. 172

TITOLO UNICO 172

Art 24 – Generalità 172

PARTE QUARTA - NORME TRANSITORIE E FINALI 174

TITOLO PRIMO - NORME TRANSITORIE 174

Art. 25 – Misure di salvaguardia 174

TITOLO SECONDO - NORME FINALI 175

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Art. 26 - Efficacia del P.R.G. previgente 175

Art. 27 - Entrata in vigore del P.A.T. 176

Art. 28 – Varianti al P.A.T. 177

Art. 29 – Sanzioni 178

Art. 30 - Successive disposizioni legislative 179

Art. 31 – Sostenibilità 180

31.1 Sostenibilità ambientale 180

31.2 Sostenibilità ambientale nel settore edilizio 181

Art. 32 – Disposizioni varie in materia di monitoraggio 186

Art. 33 – Disposizioni varie in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale 188

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PARTE PRIMA - NORME DI CARATTERE GENERALE

TITOLO PRIMO - IL P.A.T.

Art. 1 – Finalità e obiettivi generali

1. In coerenza con gli articoli 1 e 2 della legge regionale 23 aprile 2004, n° 11 (L.R. 11/2004), finalità del Piano di

Assetto del Territorio (d’ora in poi “P.A.T.”) sono:

a) promozione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di

benessere della comunità locale, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto

delle risorse naturali;

b) tutela della identità storico-culturale e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani, attraverso la

riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con particolare riferimento alla

salvaguardia e valorizzazione dei centri storici;

c) tutela del paesaggio e delle aree di importanza naturalistica;

d) utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando siano insufficienti le alternative di riorganizzazione e

riqualificazione degli insediamenti esistenti;

e) messa in sicurezza degli abitanti e del territorio dai rischi naturali o di origine antropica e dal dissesto idraulico

ed idrogeologico;

f) coordinamento con le dinamiche del territorio sovra-locale e con le politiche di sviluppo nazionali ed europee.

2. Ai sensi dell’articolo 12 della L.R. n. 11/2004, il P.A.T. delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il

governo del territorio e individua le specifiche vocazioni e le invarianti, in conformità agli obiettivi e indirizzi espressi

nella pianificazione territoriale di livello superiore( PTRC, PTCP, P.A.T.I. del MEDIO BRENTA) e alle esigenze della

comunità locale.

3. Il P.A.T. è conformato al metodo del confronto e della concertazione e, in relazione all’articolo 5 della L.R. n.

11/2004, progettato con procedura di pianificazione concertata fra Regione, Provincia e Comune L.R. n. 11/2004.

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Art. 2 – Contenuti e ambito di applicazione

1. Il P.A.T. definisce le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale.

2. In relazione all’articolo 13 della L.R. n. 11/2004, il P.A.T.:

a) verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessarie alla costituzione del Quadro Conoscitivo;

b) disciplina le invarianti;

c) individua gli ambiti per la formazione di un’oasi agricolo - fluviale;

d) determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da

quella agricola;

e) detta una specifica disciplina per i centri storici, per le zone di tutela, per il sistema del verde, per le zone

agricole e per le fasce di rispetto;

f) assicura il rispetto delle dotazioni minime di servizi;

g) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza;

h) individua gli ambiti territoriali omogenei (d’ora in poi “A.T.O.”) e ne determina i parametri teorici di

dimensionamento; conferma altresì i “sub-A.T.O.” individuati dal Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

(d’ora in poi “P.A.T.I.”) relativamente al sistema insediativi-produttivo;

i) definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;

j) precisa le modalità di applicazione della perequazione, della compensazione urbanistica e del credito edilizio;

k) detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento e di dismissione delle attività produttive;

l) individua le aree di urbanizzazione consolidata e le aree di urbanizzazione programmata e gli ambiti di

edificazione diffusa;

m) le opere incongrue e gli elementi di degrado.

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Art. 3 – Elaborati del P.A.T.

1. In relazione all’articolo 13 della L.R. n. 11/2004, agli Atti d’Indirizzo (ai sensi dell’articolo 50 della L.R. n. 11/2004 -

DGR 3178/2004 e ss.mm.ii.) e ai criteri regionali, il P.A.T. è formato dai seguenti elaborati, che costituiscono il

documento di Piano:

a) Cartografia di base;

b) Cartografia di progetto:

o 9.1 carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;

o 9.2 carta delle invarianti;

o 9.3 carta delle fragilità;

o 9.4.a carta degli Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.);

o 9.4.b carta delle azioni di piano (la trasformabilità);

o 9.5. carta della compatibilità del P.R.G. con il P.A.T.;

c) Quadro Conoscitivo;

d) Norme Tecniche di Attuazione;

e) Relazione Tecnica Generale;

f) Studio geologico;

g) Studio agronomico;

h) Rapporto ambientale e VAS;

i) Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA);

j) Verifica di compatibilità idraulica;

k) Tavole di analisi non ufficiali propedeutiche al progetto.

Tra gli elaborati costitutivi del P.A.T., come elencati al precedente comma del presente articolo, hanno valore prescrittivo

i seguenti:

tav .9.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale sc. 1:10.000

tav. 9.2 – Carta delle invarianti sc. 1:10.000

tav. 9.3 – Carta delle fragilità sc. 1:10.000

tav. 9.4.a – Carta degli Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) sc. 1:10.000

tav. 9.4.b – Carta delle azioni di piano (la trasformabilità) sc. 1:10.000

– Rapporto ambientale (V.A.S.)

– Norme Tecniche.

Nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici prevale il testo normativo.

In caso di contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggior grado di tutela degli obiettivi di sostenibilità del

Piano evidenziati nella V.A.S., ed in ogni caso quelle disciplinanti i vincoli, le invarianti e le limitazioni della

trasformabilità.

Nell’eventuale contrasto tra elaborati a scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute negli elaborati a scala

maggiormente dettagliata.

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Art. 4 – Limiti e validità delle Norme Tecniche di Attuazione

1. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione (d’ora in poi N.T.A.) sono articolate in direttive, prescrizioni e vincoli in

correlazione con le indicazioni cartografiche.

2. Le direttive rappresentano indirizzi e sono recepite in sede di formazione del Piano degli Interventi (d’ora in poi

“P.I.”).

3. Le prescrizioni e i vincoli sono norme immediatamente prevalenti e assumono efficacia con esito immediato nei

confronti dei soggetti pubblici e privati che operano sul territorio.

4. I vincoli del P.A.T. sono:

a) conseguenti a Direttive Comunitarie e a leggi dello Stato e della Regione;

b) derivanti dalla Pianificazione sovraordinata (P.T.R.C. , P.T.C.P. e P.A.T.I del Medio Brenta) e dai Piani di

Settore;

c) propri del P.A.T..

5. I vincoli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 4 sono efficaci con effetto immediato.

6. I vincoli di cui alla lettera c) del precedente comma 4 diventano efficaci con l’approvazione del P.A.T.; dall’adozione

del P.A.T., si applicano ad essi le misure di salvaguardia.

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Art. 5 – Efficacia del P.A.T.

1. Il P.A.T., essendo strumento d’indirizzo e di coordinamento, non produce effetti conformativi della proprietà per le

parti non oggetto di vincolo, se non attraverso il P.I. e i PUA.

2. Il P.A.T., redatto sulla base di previsioni decennali, ha efficacia a tempo indeterminato dal quindicesimo giorno

dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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TITOLO SECONDO - ATTUAZIONE DEL P.A.T.

Art. 6 – Generalità

1. Il P.A.T. definisce sei (6) Ambiti Territoriali Omogenei che si attuano mediante il P.I., secondo gli indirizzi della

PARTE TERZA delle presenti NTA e ai sensi dell’articolo 17 della L.R. n. 11/2004. Il P.A.T. recepisce gli “A.T.O.”

(3) individuati dal P.A.T.I. relativamente al sistema insediativo-produttivo e li qualifica come “SUB-A.T.O.” rispetto a

quelli di appartenenza.

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Art. 7 – Accordi tra soggetti pubblici e privati – accordo di programma

1. Il Comune, nei limiti delle competenze disciplinate dalle norme vigenti, può concludere accordi con soggetti privati

per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico.

2. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime

forme di pubblicità e di partecipazione; l’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di

pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano approvato.

3. Per la definizione e la realizzazione di programmi di intervento o di opere pubbliche o d’interesse pubblico, che

richiedono l’azione integrata e coordinata con la Provincia, la Regione e altri soggetti pubblici e privati, il Comune

promuove Accordi di Programma ai sensi dell’articolo 7 della L.R. n. 11/2004 e dell’articolo 34 del DLgs 18 agosto

2000, n° 267, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi , le modalità , il finanziamento

ed ogni altro connesso adempimento.

4. Ai fini dell’assoggettamento alla procedura VAS detti Accordi dovranno essere sottoposti, ai sensi dell’art. 12 del

D.Lgs. 152/2006, alla Verifica di Assoggettabilità stessa.

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Art. 8 – Perequazione urbanistica

8.1 Definizione

La perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei

diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalle dotazioni territoriali.

Il Piano degli Interventi (P.I.), i piani urbanistici attuativi (P.U.A.), i comparti urbanistici e gli atti di programmazione

negoziata attuano la perequazione disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare unitariamente, assicurando

un’equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati

dall’intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d’uso assegnate alle singole aree.

Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva derivante dall’indice di edificabilità attribuito, i piani urbanistici

attuativi (P.U.A.), i comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata, individuano gli eventuali edifici esistenti,

le aree ove è concentrata l’edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al Comune o da asservirsi per la

realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche ai sensi dell’art. 37 della LR 11/2004.

8.2 Criteri e modalità di applicazione

Gli interventi di nuova urbanizzazione, ristrutturazione e/o riqualificazione urbanistica da sottoporre a P.U.A., sono

definiti in sede di P.I. con riferimento alle linee preferenziali di sviluppo ed agli ambiti di riqualificazione di cui alla Tav.

9.4b del P.A.T. secondo il principio perequativo di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi previsti dal P.R.G.

vigente confermati dal P.A.T., relativamente ai quali continuano ad applicarsi, fino all’adozione della prima

variante al P.I., le N.T.A. del P.R.G. medesimo, vigente all’adozione del presente P.A.T..

Con l’adozione della prima variante al P.I. i criteri perequativi dovranno essere integralmente adeguati al presente

articolo, anche con riferimento ai P.U.A. previsti dal previgente P.R.G. non ancora convenzionati.

Gli interventi oggetto di perequazione urbanistica devono essere definiti tramite progetto unitario, attuabile anche per

stralci, tale da garantire quanto previsto all'art.8.1. delle presenti norme.

Nel caso in cui gli interventi di cui al primo comma possano assumere un rilevante interesse pubblico, l'Amministrazione

comunale può procedere alla stipula di accordi pubblico – privati. In tal caso, nell'ambito della procedura negoziata,

potrà essere concordata la cessione, da parte del privato proponente, di opere, aree o servizi finalizzate a conseguire il

rilevante interesse pubblico collegato all'intervento, fatte salve le dotazioni minime di aree per servizi di cui all’art. 32

della L.R. 11/04.

Ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 gli Accordi Pubblico – privati costituiscono parte integrante dello strumento di

pianificazione a cui accedono e quindi dovranno condividere lo stesso procedimento di approvazione del P.I. o dei

P.U.A. a cui fanno riferimento.

Nelle aree residenziali soggette a P.U.A., in cui il il P.I., ai sensi dell'art. 39 della L.R. 11/2004, ha previsto che siano

riservate, anche mediante perequazione, quote di superficie o di volume per la realizzazione di edilizia residenziale

pubblica, nella misura massima non superiore al 40% del totale dell'intervento, l'eventuale applicazione della

perequazione avverrà tramite la stipula di un accordo pubblico – privato.

Si sottolinea che, nella definizione degli accordi con i privati, si dovrà garantire:

- a) la discrezionalità del provvedimento finale, ovvero che l'Amministrazione si riservi la facoltà di valutare l’effettiva

opportunità della proposta ed in particolare se essa sia idonea a conseguire un dato interesse pubblico;

- b) che l'accordo sia conseguente ad una proposta pervenuta dai soggetti destinatari del provvedimento finale e non

dall'Amministrazione procedente;

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- c) il perseguimento di un equilibrato rapporto pubblico/privato , ovvero che l'interesse pubblico che l’art. 6 L.R.

n.11/2004 impone di perseguire, sia di valenza primaria ma, nel contempo, sia assicurato anche il soddisfacimento

dell’interesse privato.

In sede di formazione della variante al P.I., al fine di individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuova

urbanizzazione o riqualificazione e nell'intento di perseguire maggior trasparenza, condivisione e concreta attuabilità

nell'attuazione, il Comune può anche promuovere bandi di evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli

immobili, nonché gli operatori interessati e finalizzati a valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a

soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T., per le quali si potrà

eventualmente procedere alla stipula di Accordi pubblico – privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004.

In questo caso il Comune, con opportuni avvisi pubblici, invita i proprietari degli immobili, nonché gli operatori

interessati, a trasmettere, ai sensi del IV comma dell’art. 17 della L.R. 11/04, proposte di intervento, nei termini

previsti nell’avviso di cui al seguente punto 8.3.a).

L’Amministrazione comunale valuta quindi le proposte in base alla rispondenza con gli obiettivi urbanistici derivanti

principalmente dalle strategie del P.A.T. o dal programma triennale delle opere pubbliche ed in base agli standards di

qualità urbana ed ecologico – ambientale previsti dal P.A.T..

La valutazione delle proposte dovrà basarsi dunque principalmente su criteri qualitativi e prestazionali, oltre che in base

alla convenienza pubblica in termini economici.

Nel caso in cui le proposte formulate dai privati assumano effettivamente rilevante interesse pubblico, sarà quindi

attivata la procedura di cui all'art. 6 della L.R. 11/2004.

Nel caso gli interventi oggetto di perequazione urbanistica non assumano un rilevante interesse pubblico, ovvero non

possano influenzare in maniera significativa il conseguimento degli obiettivi urbanistici derivanti principalmente dalle

strategie del P.A.T. o dal programma triennale delle opere pubbliche, non si potrà procedere alla stipula di Accordi

pubblico – privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004.

In tal caso la perequazione urbanistica dovrà perseguire l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati

dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalle dotazioni

territoriali, senza cessione, da parte del privato proponente, di opere, aree o servizi oltre alle dotazioni minime di aree

per servizi di cui all’art. 32 della L.R. 11/04. ed alle eventuali dotazioni territoriali ritenute indispensabili ai fini della

sicurezza e sostenibilità ambientale dell'intervento.

8.3 Attuazione

1. Per gli interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione che rivestono rilevante interesse pubblico e per i

quali il Comune abbia deciso di promuovere procedure di evidenza pubblica, al fine di valutare eventuali proposte

per cui procedere alla stipula di Accordi pubblico – privati, il relativo avviso per la formulazione di tali proposte

dovrà indicare:

a) I principali obiettivi di rilevante interesse pubblico, gli standard di qualità urbana rapportati con il P.A:T., con il

bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti

comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali che l’Amministrazione Comunale intende

perseguire nei termini di validità del P.I.. Dovranno quindi essere evidenziate le possibili dotazioni territoriali ai

quali il privato può contribuire nella formazione di un comparto continuo o ad arcipelago;

b) I criteri di valutazione delle proposte. Tali criteri dovranno essere sia di tipo qualitativo e quindi inerenti alla

qualità urbanistico / architettonica ed alla sostenibilità energetica ed ambientale dell'intervento, sia di tipo

prestazionale, consistenti quindi nel raggiungimento di un determinato obiettivo di Piano (realizzazione di

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un'opera pubblica, presenza di Erp, realizzazione di specifiche destinazioni d'uso, ecc.), sia relativi alla

convenienza pubblica in termini economici.

c) Le eventuali misure di incentivazione all'intervento;

d) La quantità massima di S.A.U. trasformabile in ogni singolo A.T.O. nei termini di validità del P.I., nel rispetto

della quantità massima complessiva di Piano;

e) Le destinazioni d’uso ed i parametri dimensionali ammissibili;

f) Il metodo di calcolo del plusvalore economico conseguente alla trasformazione urbanistica, relativamente al

quale dovrà essere individuata la convenienza pubblica in termini economici, sostanzialmente attraverso la

proposta di ripartizione, tra pubblico e privato, del plusvalore economico. Per “plusvalore economico” legato alla

valorizzazione urbanistica si intende la differenza tra il valore degli immobili conseguente alla trasformazione

urbanistica operata dal P.I. per tramite dei P.U.A. ed il valore iniziale degli stessi nel loro stato di effettiva

consistenza e di originaria destinazione urbanistica.

g) Lo schema tipo di atto unilaterale d’obbligo da sottoscrivere a cura dei soggetti proponenti, con i seguenti

contenuti minimi:

− definizione dei rapporti intercorrenti tra i soggetti proponenti ed il Comune;

− modello economico dimostrativo della convenienza pubblica, attraverso l’analisi finanziaria e la valutazione

dei risultati dell’investimento, misurata in termini percentuali rispetto al profitto conseguendo dal proponente,

determinato dal piano finanziario della trasformazione urbanistica dell’ambito territoriale interessato, esclusa la

componente edificatoria, con la ripartizione degli oneri, distinguendo tra eventuali risorse finanziarie private

ed eventuali risorse finanziarie pubbliche;

− garanzie di carattere finanziario;

− tempi e fasi per la realizzazione del programma;

− previsione di sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi assunti;

h) Lo schema tipo della relazione illustrativa della proposta, finalizzata alla rappresentazione del programma sotto

il profilo ambientale, urbanistico ed economico, con particolare riguardo ai benefici derivanti al Comune ed ai

soggetti proponenti.

Saranno quindi individuate le proposte più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico

ambientale, secondo i criteri previsti dal bando.

Le componenti qualitative e prestazionali delle proposte, dovranno quindi essere valutate tramite criteri di natura non

economica, mentre la convenienza pubblica in termini economici sarà valutata in base alla ripartizione pubblico –

privata di quota del plusvalore economico.

2. Per gli interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, che assumono rilevante interesse pubblico, e per i

quali l'Amministrazione comunale procede alla definizione di Accordi pubblico – privati, senza però promuovere, in

via preliminare, procedura di evidenza pubblica di cui al punto a), si dovrà comunque individuare quanto già

descritto ai punti 1) – 8) del punto precedente e sarà comunque necessario valutare la proposta di accordo in base

a criteri sia di tipo qualitativo, che prestazionale, sia in base alla convenienza pubblica in termini economici.

Per gli interventi di cui ai punti 1) e 2), prima dell’adozione della variante al P.I. da parte del Consiglio Comunale,

dovranno essere presentati dai soggetti proponenti, nel caso di bando ad evidenza pubblica dai titolari delle proposte

che sono risultate più idonee a soddisfare i requisiti del bando, gli atti unilaterali d’obbligo, registrati e trascritti, con i

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contenuti innanzi descritti, corredati di polizza fideiussoria di importo non inferiore al valore della convenienza

pubblica in termini economici complessiva da trasferire al Comune, conseguente alla trasformazione urbanistica e di una

scheda urbanistica che definisca:

• ambiti ed interventi previsti;

• parametri dimensionali;

• elaborati grafici in scala 1:500 rappresentativi delle indicazioni progettuali.

La procedura relativa alle proposte selezionate, attraverso procedure di evidenza pubblica o meno, si conclude con le

forme e nei modi previsti dall’art. 6 della L.R. 11/04.

3. Nei casi in cui la perequazione urbanistica non si attui attraverso la sottoscrizione di Accordi pubblico – privati ai

sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, i PUA dovranno rispettare quanto previsto agli art. 19 e 20 della L.R. 11/2004 e

potranno prevedere, oltre alle dotazioni minime di aree per servizi di cui all’art. 32 della L.R. 11/04., solo eventuali

dotazioni territoriali ritenute indispensabili ai fini della sicurezza e sostenibilità ambientale dell'intervento.

Art. 8 bis – Perequazione territoriale ed ambientale

Definizione

La perequazione territoriale persegue la ripartizione equa tra i Comuni dei vantaggi derivanti dalla concentrazione

insediativa e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle infrastrutture di interesse generale; essa è riferita ad interventi

di livello “intercomunale” e ha lo scopo di rendere “indifferente”, per quanto riguarda gli effetti sulla finanza dei Comuni,

la localizzazione degli insediamenti stessi in determinati Comuni piuttosto che in altri e, in particolare, di evitare le

sperequazioni derivanti dalla tendenziale concentrazione dei nuovi insediamenti produttivi, commerciali e terziari negli

ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale specificatamente previsti dal P.T.C.P..

Analogamente e per le finalità sopra descritte, la perequazione ambientale persegue la ripartizione equa tra i Comuni

degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi necessari alla creazione delle condizioni di sostenibilità dello

sviluppo.

Il presente articolo può trovare applicazione anche ai fini del coordinamento e dell’attuazione dei servizi a scala

sovracomunale.

La perequazione territoriale viene attuata all’interno del P.A.T.I. del Medio Brenta e, nel caso vengano coinvolti Comuni

esterni all’ambito territoriale del P.A.T.I. del Medio Brenta, tramite la partecipazione della Provincia di Padova e

l’eventuale adozione di variante agli strumenti urbanistici intercomunali.

Il Piano degli interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di

perequazione ambientale in ambito rurale.

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Art. 9 – Credito edilizio

1. Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica o di superficie edificabile riconosciuta a seguito della

demolizione di opere incongrue, l’eliminazione di elementi di degrado, la realizzazione di interventi di miglioramento

della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale, anche all’interno degli ambiti di riqualificazione e

riconversione degli ambiti di riqualificazione urbanistica e ambientale, ovvero a seguito delle compensazioni di cui

all’art. 37 della L.R. 11/04, definita all’art. 8 delle presenti N.T..

2. Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione necessari per eliminare o ridurre le incongruità e i degradi rilevati ed

individua altresì gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo dei crediti edilizi disciplinando le modalità di trasferimento.

3. Costituiscono credito edilizio le cubature demolite a cura e spese del proprietario e con l’onere del ripristino dello

stato dei luoghi, dei seguenti manufatti, previa verifica della loro legittimità:

a) capannoni destinati all’attività di allevamento o agricolo produttiva e rustici inagibili;

b) edifici relativi ad attività produttive in zona impropria;

c) edifici in disuso, civili, industriali, commerciali, artigianali e produttivi in genere;

d) opere incongrue ed elementi di degrado;

e) edificato degradante l’ambiente urbano, a giudizio del Comune.

4. Il P.I. disciplina l’uso delle aree di pertinenza delle cubature demolite dei commi precedenti in sintonia con gli

indirizzi e le prescrizioni del P.A.T..

5. Gli ambiti nei quali è consentito l’utilizzo del credito edilizio, individuati dal P.I., possono ricadere:

a) nelle aree cedute al Comune a seguito dell’applicazione della perequazione urbanistica;

b) in aree di proprietà comunale opportunamente individuate e con caratteristiche idonee;

c) in ambiti edificabili privati ai quali il P.I. attribuisca indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi

precedentemente esposti, o riservi quota parte degli indici di edificabilità all’utilizzo, facoltativo od obbligatorio,

del credito edilizio;

d) nelle stesse aree oggetto degli interventi relativi alle fattispecie di cui al precedente comma 4, compatibilmente

con gli obiettivi di riordino e di riqualificazione.

e) le nuove costruzioni derivanti da crediti edilizi dovranno essere realizzate in area trasformabile non agricola e

quindi anche nei nuclei residenziali in ambito agricolo, individuati dal PI;

f) non possono essere individuati crediti edilizi semplicemente a fronte di una capacità edificatoria inespressa a

causa della presenza di vincoli, tutele o modifiche di destinazione urbanistica. I crediti edilizi potranno essere

riconosciuti a fronte di una effettiva trasformazione urbanistica/edilizia della situazione esistente o a fronte della

cessione dell’area oggetto di vincolo, tutela, trasformazione;

6. Il Comune annota i crediti edilizi in apposito registro, allegato al P.I., indicando:

a) il titolare del credito edilizio;

b) il volume o la superficie coperta edificabili riconosciute all’avente titolo, nonché le destinazioni d’uso, in rapporto

alle fattispecie d’intervento di cui al precedente comma 4;

c) i termini di validità del credito edilizio;

d) eventuali particolari modalità di utilizzo o ambiti nei quali ne sia consentito l’utilizzo.

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7. In sede di P.I., la quantità volumetrica riferita al credito edilizio va comunque verificata nel rispetto del

dimensionamento complessivo del P.A.T..

8. Per i beni culturali localizzati all’interno delle fasce contigue alla viabilità provinciale e regionale il P.I. stabilisce gli

interventi di trasformazione necessari per mitigare i degradi generati dal traffico, da attuarsi mediante la riduzione

del numero degli alloggi con accorpamento degli stessi, la riconversione d’uso in destinazioni non abitative e la

contestuale costruzione del volume oggetto del credito in aree esterne alle fasce.

Il P.I. definisce:

• la profondità delle fasce di cui al comma precedente, con riferimento all’inquinamento acustico ed ambientale e

individua i fabbricati sui quali applicare il credito;

• con apposita scheda individua altresì le destinazioni d’uso compatibili per i beni interessati dal credito, determina

l’entità e la localizzazione della nuova volumetria assegnata con il credito, detta le condizioni per la realizzazione

dell’intervento.

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Art. 10 – Compensazione urbanistica

1. Nella forma del credito edilizio di cui al precedente articolo 9, è ammessa la compensazione della cessione gratuita

di aree oggetto di vincolo preordinato all’esproprio con adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito

edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all’amministrazione dell’area oggetto

di vincolo.

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Art. 11 – Dotazione di servizi

1. Il dimensionamento delle aree per servizi è disciplinato dal P.A.T. attraverso i singoli A.T.O. di cui al successivo

articolo 23

2. In ottemperanza all’articolo 31 della L.R. n. 11/2004, il P.A.T. fissa 890.192 mq la dotazione complessiva di servizi,

di cui 814.922 mq. di P.R.G. confermati, quantità sufficiente per soddisfare il rapporto minimo stabilito in 30

mq./ab.

Infatti, a monte di una previsione di 13.522 abitanti ( 11.113 insediati + 2409 previsti dal P.A.T. con il rapporto 150

mc/ab), il rapporto mq/ab risulta essere di 64 mq e quindi superiore a quello minimo richiesto (30 mq/ab.).

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Art. 12 – Opere di urbanizzazione

1. Il P.I. specifica le opere di urbanizzazione prescritte dalla legge e può prevederne altre in sintonia con gli indirizzi e

le prescrizioni del P.A.T..

2. Definisce altresì la loro localizzazione.

3. Per ciascuna categoria di spazi, il P.I. definisce infine le modalità di acquisizione, gli scomputi e la monetizzazione,

parziale o totale, in sintonia con gli indirizzi e le prescrizioni del P.A.T. e della legislazione in materia.

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Art. 13 – Destinazioni d’uso

1. Il P.I. definisce le destinazioni d’uso ammissibili e non ammissibili, i cambi di destinazione e le destinazioni

improprie.

2. Il P.I. detta norme per le attività esistenti e legittime in zona impropria, secondo i criteri definiti dal P.A.T. di cui al

successivo articolo 21.10, nonché gli eventuali incentivi per il trasferimento e la riconversione, anche nella forma di

credito edilizio.

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PARTE SECONDA - NORME DI CARATTERE SPECIFICO

TITOLO PRIMO – VINCOLI

Art. 14 – Generalità

1. In relazione all’articolo 50 della L.R. n. 11/2004 e agli Atti d’Indirizzo, la tavola 1 individua :

1. i vincoli paesaggistici di cui al DLgs 42/2004 – parte terza - e corsi d’acqua; Art. 15.1

2. i vincoli monumentali, di cui al DLgs 42/2004 - parte seconda ed immobili con più di 50 anni; Art. 15.2

3. il vincolo sismico, di cui all’OPCM 3274/2003; Art. 15.3

4. i centri storici; Art. 15.4

5. le aree a rischio idraulico e idrogeologico; Art. 15.5.

6. aree boscate; Art. 15.5.1

7. l’idrografia; Art. 15.6

8. i pozzi di prelievo idropotabile, con le relative fasce di rispetto; Art. 15.7

9. i cimiteri, con le relative fasce di rispetto; Art. 15.8

10. gli impianti di comunicazione elettronica; Art. 15.9

11. gli elettrodotti con le relative fasce di rispetto; Art. 15.10

12. le cave; Art. 15.11

13. gli allevamenti zootecnici rilevanti (intensivi); Art. 15.12

14. la viabilità, con le relative fasce di rispetto; Art. 15.13

15. l’ambito naturalistico d’interesse regionale (dal PTRC); Art. 15.14

16. ambiti naturalistici e zone umide Art 15.15

17. paesaggi da rigenerare ( P.T.C.P. – N.T. art.24); Art. 15.16

18. gasdotti; Art. 15.17

19. l’impianto di depurazione; Art. 15.18

20. centri abitati. Art. 15.19

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Art. 15 – Norme specifiche

1. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli.

2. Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nel P.A.T. hanno valore ricognitivo e non esaustivo.

3. La mancata indicazione nel P.A.T. di ambiti o immobili vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa

applicazione della disciplina di cui al presente articolo per quegli ambiti e immobili, ancorché non riportati nel Quadro

Conoscitivo.

4. Analogamente, l’errata indicazione di ambiti o immobili vincolati che non risultino tali a norma di legge non comporta

l’applicazione della disciplina di cui al presente articolo per quegli ambiti o immobili, ancorché riportati nel Quadro

Conoscitivo.

5. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e delle relative disposizioni di legge, fa venir meno anche la

cogenza delle relative norme di tutela.

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15.1 Vincolo paesaggistico - DLgs 42/2004 - Parte Terza - aree di notevole interesse pubblico e corsi d’acqua

Prescrizioni e vincoli

1. Nelle aree e negli edifici assoggettati a vincolo paesaggistico ai sensi del DLgs 42/2004 – Parte III - Codice dei

Beni Culturali e del Paesaggio, gli interventi ammessi sono subordinati al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica

di cui alla Parte III del citato DLgs.

2. Gli interventi ammessi in aree vincolate devono rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal

P.A.T., dagli atti di pianificazione paesistica di cui all’articolo 135 del DLgs 42/2004, nonché delle indicazioni della

DGRV 986/1996 - Atti di indirizzo e coordinamento relativi alla subdelega ai comuni delle funzioni concernenti la

materia dei beni ambientali.

3. Dalla data di adozione del P.A.T., le indicazioni di natura paesaggistica in esso contenute costituiscono prescrizioni

immediatamente efficaci sulla valutazione di ammissibilità degli interventi di trasformazione e saranno ulteriormente

specificate nella prima variante al P.I.

4. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni contenute nel P.A.T. si applicano nell’ambito dei

procedimenti di approvazione dei PUA e di rilascio dei titoli abilitativi relativi agli interventi di trasformazione

urbanistico-edilizia e agli interventi oggetto di Denuncia di Inizio Attività Edilizia.

Direttive per la formazione del P.I.

5. In base alle caratteristiche naturali e storiche e in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori ambientali e

paesaggistici, il P.I., sulla base delle indicazioni del P.A.T., precisa la ripartizione del territorio in ambiti omogenei,

da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli compromessi o degradati.

6. In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il P.I. attribuisce a ciascun ambito corrispondenti

obiettivi di qualità paesaggistica.

7. In attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio, costituiscono obiettivi di qualità paesaggistica:

a) la conservazione delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenendo conto anche delle

tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;

b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da

non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;

c) il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, compromessi o degradati, al fine di

reintegrare i valori preesistenti, ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti e integrati con quelli

esistenti.

8. Le destinazioni d’uso e le destinazioni urbanistiche ammesse sono indicate dal P.I..

9. Il Comune, in sede di elaborazione del P.I.:

a) predispone, in attesa dell’approvazione del nuovo PTRC e quindi degli ambiti di paesaggio, un atto di indirizzo

per la progettazione negli ambiti vincolati,affinché la Commissione Edilizia Integrata, adotti criteri e parametri di

valutazione omogenei in fase di rilascio dei pareri in materia ambientale;

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b) nella gestione delle funzioni amministrative in materia ambientale - paesaggistica tiene in considerazione il

presupposto della “continuità territoriale” della tutela ambientale, attraverso una progressività dei livelli di

salvaguardia e di vincolo applicati ad aree contigue tra loro, al fine di attenuare i bruschi passaggi tra ambiti

territoriali assoggettati a norme di tutela e ambiti pur di pregio ambientale non sottoposti a tutela.

10. La normativa del P.I. deve indirizzare gli interventi negli ambiti vincolati e nelle zone limitrofe in particolare ai

seguenti obiettivi:

a) ripristino dell’originario stato di fatto, con eventuale eliminazione di superfetazioni non architettonicamente

importanti, compatibilmente con l’obiettivo del risanamento igienico - edilizio e con le possibili ridestinazioni

funzionali;

b) mantenimento e ripristino dei caratteri tipologico - edilizi propri del luogo (scatola muraria, strutture orizzontali,

verticali e di copertura, porticati, forme e dimensioni dei fori, ecc.);

c) mantenimento e ripristino di finiture originarie (manti di copertura, materiali dell’intonaco, cornici, ringhiere,

specchiature, ecc.);

d) uso di materiali e di colori tradizionali;

e) omogeneità dell’intervento con il contesto ambientale circostante;

f) tutela delle specie arboree esistenti e impianto di specie arboree tipiche del luogo.

11. Per la formulazione degli atti di indirizzo, si deve partire da uno studio, esteso anche ai territori limitrofi, sulla

struttura del paesaggio aperto e del paesaggio urbano, sulle tipologie edilizie prevalenti, sulle tecniche costruttive

tradizionali, sui materiali normalmente utilizzati, ecc., per identificare, elencare, descrivere e analizzare gli elementi

caratterizzanti del paesaggio, le opere e gli elementi tipologici significativi che, insieme, concorrono a determinare

e a contrassegnare un particolare contesto ambientale, nei suoi aspetti morfologici, nella struttura dei suoi

insediamenti e nella tipologia dei suoi edifici. L’atto di indirizzo potrà essere corredato con schemi grafici e

illustrazioni, per meglio identificare le situazioni interessate alla tutela e le soluzioni suggerite per perseguirla.

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15.2 Vincolo monumentale - DLgs 42/2004 - Parte Seconda ed immobili con più di 70 anni

Prescrizioni e vincoli

1. Gli immobili sottoposti a tutela diretta e indiretta ai sensi del DLgs 42/2004, non possono essere distrutti,

danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio

alla loro conservazione.

2. Gli interventi su detti immobili devono garantire la conservazione e il recupero dei caratteri dell’impianto originario,

con particolare riferimento ai rapporti tra pieni e vuoti, alla tutela degli apparati decorativi degli esterni e degli

interni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni.

3. Gli interventi di recupero e riuso degli immobili vincolati sono subordinati alla contestuale sistemazione delle aree

scoperte circostanti e al mantenimento e ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico - documentale

caratterizzanti il sito.

4. L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sugli immobili vincolati è subordinata all’autorizzazione della

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.

Direttive per la formazione del P.I.

5. Il P.I. provvede all’eventuale aggiornamento del censimento e dell’individuazione cartografica dei manufatti di cui al

presente articolo, promuovendone la catalogazione e individuandone i rispettivi ambiti di protezione e di fruizione.

6. Sulla base di quanto disposto in materia dal Titolo Secondo del DLgs 42/2004 e dagli strumenti urbanistici di livello

superiore, il P.I. detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti

indicati e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile

con le loro caratteristiche.

7. Il P.I. detta norme puntuali affinché l’assetto dei luoghi in prossimità di ville o corti monumentali e, in genere, in

prossimità di edifici di particolare rilevanza storico-artistica, sia conservato nella sua conformazione originaria

(individuata attraverso una ricognizione delle pertinenze storiche), inibendo l’edificazione ove questa comporti

l’alterazione della prospettiva e la limitazione del pubblico godimento del quadro storico - ambientale e del contesto

figurativo.

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15.3 Vincolo sismico

Prescrizioni e vincoli

1. Si applica a tutti gli interventi edilizi la normativa di cui all’OPCM 3274/2003, che classifica “zona 3” l’intero territorio

comunale, alla DCR 67/2003, all’OPCM 28 aprile 2006, n° 3519 e alla DGR 71/2008.

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15.4 Centri storici

1. I centri storici individuati nel P.A.T. fanno riferimento agli ambiti già regolamentati dal P.R.G. previgente adeguato

alla ex L.R. n. 80/1980 e all’Atlante Regionale dei Centri Storici; in tali ambiti si applica la suddetta disciplina.

Prescrizioni e vincoli

2. I perimetri dei centri storici riportati nel P.R.G. previgente e aggiornati dal P.A.T., possono essere modificati in

termini di estensione in sede di formazione del P.I., in funzione degli obiettivi di salvaguardia e tutela di cui alle

presenti NTA.

Direttive per la formazione del P.I.

3. In sede di P.I. dovrà essere verificata la perimetrazione del centro storico in base alla qualità e alle caratteristiche

dell’esistente; individuati inoltre gli spazi esterni (parchi, giardini, piazze, spazi aperti) di interesse storico–

ambientale e/o collegati alla tradizione locale e percorsi di collegamento e formulate le norme per la progettazione

di un sistema integrato di spazi comprendente il Centro Storico, le zone di recente edificazione ed il sistema di beni

storico–ambientali con particolare attenzione agli interventi afferenti l’arredo urbano. Nella realizzazione dei

parcheggi di superficie sono privilegiate pavimentazioni a tecnica e tipologia tradizionali e specifiche del sito.

Dovranno essere idoneamente potenziate le funzioni culturali e ricreative di Villa Contarini mediante la promozione

a livello regionale dell’unicum costituito da Villa – Parco – Loggiato e Piazza Camerini.

In sede di redazione del P.I., dovranno essere predisposte norme per :

- la tutela e la valorizzazione della viabilità e dei fronti appartenenti alla tradizione locale;

- favorire e agevolare il recupero degli edifici di interesse storico-architettonico e culturale individuati attraverso

una accurata indagine storica e catastale;

- perimetrare gli eventuali interventi di nuova edificazione con modalità di intervento tali da non pregiudicare la

lettura complessiva degli elementi e aggregazioni storiche;

- favorire l’insediamento di attività commerciali collegate ai prodotti tipici dell’artigianato artistico, dell’agro-

alimentare e della cultura.

4. Il P.I. recepisce la disciplina già dettata dal P.R.G. previgente adeguato ai sensi della ex L.R. n.80/1980,

verificandone la congruenza e provvedendo, se necessario, all’integrazione di tale disciplina nel rispetto dei

seguenti obiettivi e metodologie:

a) promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la conservazione, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri

storici e di ogni altra struttura insediativa che costituisca eredità significativa di storia locale;

b) rendere possibile la migliore fruizione individuale e collettiva degli insediamenti di carattere storico, recuperando

il patrimonio edilizio e urbanistico esistente abbandonato, degradato o utilizzato in modo contrastante con la

sua destinazione naturale e favorendo al tempo stesso il mantenimento delle funzioni tradizionali.

Metodologie

1. Individuazione delle aree e degli edifici destinati a servizi pubblici o di uso pubblico, nonché ad opere o impianti

d’interesse collettivo o sociale, precisando l’ambito urbano o territoriale cui essi fanno riferimento;

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2. delimitazione delle aree in cui, per la particolare configurazione o destinazione dell’insediamento o per natura delle

opere che si rendono necessarie, si deve procedere attraverso un PUA.

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15.5 Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI

La Tav. 9.1 “ Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” riporta le aree individuate dal P.A.I., classificandole in

relazione al livello di pericolosità idraulica in:

F area del Fiume Brenta e della sua piena ordinaria (art.15 delle N.T. del P.A.I.);

P1 aree a moderata pericolosità (art.10 delle N.T. del P.A.I.);

P2 aree a media pericolosità (art.10 delle N.T. del P.A.I.);

P3 aree a elevata pericolosità (art.10 delle N.T. del P.A.I.);

I vincoli, le norme e le direttive del P.A.I., finalizzate a prevenire la pericolosità idraulica e la creazione di nuove

condizioni di rischio nelle aree vulnerabili, sono di applicazione obbligatoria e vincolante.

La normativa urbanistica ed edilizia a corredo del P.I. e dei P.U.A. dovrà prevedere specifiche norme volte a garantire

una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel P.A.I. e nelle presenti

norme. In generale tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni

sulle necessarie opere di mitigazione da porre in essere e sulle modalità costruttive degli interventi.

Le presenti norme si applicano anche ai progetti di opere pubbliche la cui approvazione costituisce variante al P.R.C.

1. Trattasi di aree ricomprese nel Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta,

adottato con la delibera n. 4 del 19.06.2007 da parte del Comitato Istituzionale.

2. La mancata indicazione nel P.A.T. di ambiti e immobili, disciplinati dal Progetto di Piano Stralcio per l'assetto

idrogeologico, non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui al presente articolo, compresa quella di

salvaguardia, nei suddetti ambiti e immobili, ancorché non riportati nel Quadro Conoscitivo.

3. Analogamente, l’errata indicazione nel P.A.T. di ambiti e immobili non disciplinati dal Progetto di Piano Stralcio per

l'assetto idrogeologico, non comporta l’applicazione della disciplina di cui al presente articolo nei suddetti ambiti e

immobili, ancorché riportati nel Quadro Conoscitivo.

4. L’eventuale decadenza del regime di salvaguardia del Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico fa venir

meno la cogenza della relativa disciplina.

5. Analogamente, l’approvazione del Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico e le eventuali modifiche

apportate in tale sede comportano l’automatica introduzione della relativa disciplina nel P.A.T..

Il PAT recepisce tutti i vincoli e le misure di salvaguardia (norme tecniche di attuazione e cartografia) del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta Bacchiglione adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 28/11/2012 che risultano immediatamente vincolanti.

In sede di redazione del primo Piano degli interventi (PI) adottato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, il comune provvederà a valutare le condizioni di dissesto delle aree di attenzione in relazione alle previsioni urbanistiche in esse previste secondo la procedura dell'art. 5 e 6 delle NTA del PAI adottato.

Fino alla conclusione dell'iter di ricognizione e di valutazione su tali aree, da considerarsi non idonee all'edificazione, è preclusa la nuova edificazione e qualsiasi intervento sugli edifici che comporti aumento del carico edilizio, urbanistico o insediativo ad esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati esistenti. Per tali aree vige pertanto fino, alla conclusione dell'iter, l'art. 8 “Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica, valanghiva e per le zone di attenzione” del PAI adottato.

Non costituisce variante al PAT ogni eventuale futura modifica o variante del PAI al quale il piano urbanistico si intende automaticamente adeguato attraverso una presa d’atto da parte del Consiglio Comunale, della variazione degli elaborati di Piano.

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Il comune provvederà periodicamente all'aggiornamento del quadro conoscitivo, della cartografia e delle norme tecniche in conformità alla modifica/variante al PAI in quel momento adottata o vigente.

Prescrizioni e vincoli

6. In queste aree il Comune deve rispettare la disciplina del Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico e le

relative norme di salvaguardia.

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15.5.1 Aree boscate

1. Trattasi di aree sottoposte a vincolo di destinazione forestale ai sensi degli artt.14 e 15 e 16 della L.R. 13.09.1978

n.52 e a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.142 comma 1 lett .g) D.Lgs 42/2004.

Prescrizioni

2. E’ vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale, salvo casi autorizzati dalla Regione Veneto e relative misure

di compensazione.

3. E’ vietata qualsiasi costruzione edilizia nei boschi, salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici.

Direttive

4. Il Comune, in sede di variante al P.I., attraverso rilievi sul campo verificherà la destinazione a scopo produttivo o a

scopo naturalistico del bosco, in accordo con le Autorità regionali competenti, ed in osservanza della definizione di

bosco, di cui all’art.14 della LR 52/1978.

5. Nel caso si riscontrino abbattimenti di superfici boschive identificate ai sensi del presente articolo, il Comune

verifica la congruità normativa ed operativa degli abbattimenti stessi con le autorità competenti e le eventuali opere

di ripristino.

15.5.2 Vincolo paesaggistico e di Destinazione agro-silvo-pastorale – Usi Civici

Riferimenti Legislativi: D.Lgs. 42/2004 art.142- R.D. 26.02.1928, n.332 – LR 22.07.1994, n.31.

Direttive

In relazione alla eventuale presenza di terreni di uso civico soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale

ai sensi della LR 22.07.1994, n.31 e al vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.142, lett.h), del D.Lgs 42/04, in sede

di redazione del P.I. dovrà essere verificata ed indicata la localizzazione di tali terreni, da assoggettare alla

normativa degli usi civici (L.1766/1927).

Prescrizioni

Il P.I. verifica ed aggiorna le aree di cui al presente articolo eventualmente presenti nel territorio comunale sulla

base della situazione di fatto documentata.

I beni di uso civico eventualmente presenti sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di destinazione

agro-silvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. L’inalienabilità e il vincolo di destinazione

dei terreni ad uso civico con destinazione attuale a bosco/pascolo possono essere derogati solo a seguito di

specifica autorizzazione della Regione rilasciata, ai sensi dell’articolo 8 della LR 31/94 e dell’art.12 della legge

1766/1927, per le finalità agro-forestali richiamate dall’articolo 41 del RD 332/1928, ovvero per altre finalità

d’interesse pubblico. Qualora l’alienazione avvenga tramite permuta di terreni di uso civico con terreni patrimoniali,

i terreni acquisiti in permuta dal Comune vengono assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed entrano a far

parte del demanio civico. Eventuali contratti di alienazione o di concessione a terzi di beni di uso civico stipulati in

assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 della LR 31/94 e dell’articolo 12 della legge 1766/1927 sono nulli.

Il certificato di destinazione urbanistica deve riportare il vincolo di uso civico.

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15.6 Idrografia

15.6.1. Fiumi, torrenti e canali

In conformità all’art. 96 del R.D. 25 luglio 1904 n° 523:

- va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori, una fascia di

almeno m 4,00 a partire dal piede dell’unghia arginale o dal ciglio del corso d’acqua;

- sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di m 10,00 su entrambi i lati del corso d’acqua, a partire dal

piede dell’unghia arginale o dal ciglio del corso d’acqua.

Eventuali interventi entro la fascia di rispetto devono essere sottoposti al parere dell’Autorità idraulica competente.

Per quanto non espressamente riportato si richiamano le prescrizioni di natura idraulica del Genio Civile di Padova e dei

Consorzi di Bonifica di cui alla Conferenza dei Servizi del 4 novembre 2009.

15.6.2. Corsi d’acqua consorziali In conformità all’art. 133 del R.D. 8 maggio 1904 n° 368:

- va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori, una fascia di

almeno m 4,00 a partire dal piede dell’unghia arginale o dal ciglio del corso d’acqua;

- sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di m 10,00 su entrambi i lati dei corsi d’acqua, a partire dal

piede dell’unghia arginale o dal ciglio del corso d’acqua;

- le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza

minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) dell’art. 133 del R.D. 368/04, sono tollerate qualora non rechino un

riconosciuto pregiudizio; ma giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle

distanze stabilite.

Qualsiasi intervento o modificazione della esistente configurazione all’interno della fascia di rispetto e servitù idraulica

dei corsi d’acqua dovrà essere oggetto di specifica autorizzazione a titolo precario da parte dell’Ente Gestore (Consorzio

di Bonifica o Genio Civile), fermo restando che dovrà permanere completamente sgombero da ostacoli e impedimenti al

libero transito dei mezzi adibiti alla manutenzione e all’eventuale deposito dei materiali di espurgo una fascia di

larghezza pari a 4,00 m.

Le distanze da manufatti, recinzioni, edifici, ecc. dal ciglio superiore della scarpata di un corso d’acqua, o dal piede

esterno dell’argine se presente, vanno computate dalla proiezione in pianta di eventuali sporgenze, aggetti o altro; le

fasce di rispetto si applicano anche alle eventuali opere insistenti nel sottosuolo (sottoservizi, piani interrati, ecc.).

La realizzazione di attraversamenti e, più in generale, di qualsiasi opera o intervento che possa comportare

un’occupazione, anche temporanea, del sedime dei corsi d’acqua gestiti dal consorzio, dovrà essere oggetto di specifica

Concessione a titolo precario. Per quanto non espressamente riportato si richiamano le prescrizioni di natura idraulica

del Genio Civile di Padova e dei Consorzi di Bonifica di cui alla Conferenza dei Servizi del 4 novembre 2009.

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15.7 Pozzi di prelievo per uso idropotabile

La Tav. 1 del P.A.T. “Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale” , individua i pozzi di prelievo per uso idropotabile

e le relative fasce di rispetto.

Prescrizioni e vincoli

1. Si applicano le disposizioni del DLgs 152/2006.

2. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in

caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno 10 metri

di raggio dal punto di captazione, dev’essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente ad

opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio.

3. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a

vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata; in assenza

dell'individuazione regionale ai sensi dell’articolo 94.1 del citato DLgs, la zona di rispetto ha un'estensione di 200

metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

4. All’interno della suddetta zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento

delle seguenti attività:

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla

base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione, che tenga conto della natura dei suoli, delle colture

compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

e) aree cimiteriali;

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano;

h) gestione dei rifiuti;

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

k) pozzi perdenti;

l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al

netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; è comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di

rispetto ristretta.

5. Per gli insediamenti o le attività di cui sopra, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree

cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso dev’essere garantita la loro messa in

sicurezza.

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6. Ai sensi del citato decreto, la Regione può disciplinare diversamente, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti

strutture o attività:

a) fognature;

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;

c) opere viarie e in genere infrastrutture di servizio;

d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione.

In tal caso la disciplina regionale prevale automaticamente su quella del P.A.T..

Direttive per la formazione del P.I.

7. Il P.I., all’interno della fascia di rispetto, adotta misure, in linea con le disposizioni del citato DLgs 152/2006,

comprese limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici e agroforestali.

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15.8 Cimiteri / fasce di rispetto

La Tav.9.1 del P.A.T. “Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale” , individua i cimiteri esistenti e le relative fasce

di rispetto.

Prescrizioni e vincoli

1. Gli interventi nelle aree di rispetto dei cimiteri devono avvenire nel rispetto del Regio Decreto 1265/1934, come

modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n° 166 – Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali.

2. Le fasce di rispetto sono in ogni caso quelle determinate dalla suddetta disciplina, anche in caso di contrasto con le

indicazioni cartografiche del P.A.T..

3. Le eventuali variazioni delle fasce di rispetto eventualmente operate dal Comune secondo le procedure previste

dalle vigenti disposizioni, comporta l’automatico adeguamento delle individuazioni nel P.A.T..

4. All'interno della zona di rispetto cimiteriale non sono ammesse nuove costruzioni, salvo quelle strettamente

funzionali al cimitero o ai suoi ampliamenti, nonché gli interventi previsti dalla Legge 1/8/2002, n.166.

5. Per gli edifici esistenti all’interno delle citate zone di rispetto, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c)

e d) del primo comma dell’articolo 3 del DPR 380/2001; è consentito altresì il loro ampliamento nella percentuale

massima del 10 per cento della volumetria lorda e i cambi di destinazione d'uso, nei limiti di cui al successivo

articolo 21.1.2.

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15.9 Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico

1. La Tavola 9.1 del P.A.T. individua gli impianti esistenti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Prescrizioni e vincoli

2. In prossimità dei suddetti impianti e per l’installazione di quelli nuovi, devono essere rispettate le seguenti

disposizioni di legge:

o DPCM 08/07/2003;

o DLgs 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

o LR 9 luglio 1993, n° 29.

o LR 35/2001

Direttive per la formazione del P.I.

3. Il P.I. integra la ricognizione degli impianti presenti nel territorio comunale. in ossequio alle disposizioni sopra

richiamate.

4. Gli obiettivi di qualità per la localizzazione di nuovi impianti, consistenti in criteri localizzativi, standard urbanistici,

prescrizioni e incentivazioni, orientati al rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e tali da

non impedirne od ostacolarne in modo non giustificato l’insediamento, sono in ordine di importanza i seguenti:

a. escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l’installazione degli impianti su distretto

sanitario, case di riposo, scuole e asili nido e in corrispondenza delle aree sensibili; su aree caratterizzate da

particolare densità abitativa; in presenza di infrastrutture e servizi ad elevata intensità d'uso; in presenza di

immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e paesaggistico - ambientale;

b. escludere la localizzazione di impianti che per tipologia, aggregazione o disaggregazione, non conformità a

standard urbanistici ed edilizi, prescrizioni e incentivazioni, non prevedano l’uso delle migliori tecnologie

disponibili;

c. escludere la localizzazione di impianti che non rispondano a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi,

trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo sull’ambiente in termini di emissioni,

oltre che in termini di “consumo” o alterazione delle risorse territoriali e ambientali;

d. privilegiare la localizzazione nell’ambito di un piano annuale o pluriennale rispondente ai criteri che precedono,

da concertare secondo un protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune e i soggetti gestori degli impianti.

5. Il P.I. può definire e localizzare le nuove opere e i servizi pubblici e d’interesse pubblico relative a reti e servizi di

comunicazione, di cui alla sopracitata normativa, secondo i criteri che precedono, anche mediante le previsioni di

piani di cui alla lettera d) del precedente comma.

6. Sono ammesse nel territorio le localizzazioni di nuovi impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico

secondo le indicazioni sopra riportate, senza la necessità di variare il P.A.T..

7. La localizzazione delle nuove sorgenti o la modifica delle esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le

disposizioni di legge e con l’eventuale piano annuale o pluriennale di localizzazione, redatto in conformità con le

direttive che precedono.

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15.10 Elettrodotti / fasce di rispetto

La Tavola 9.1 del P.A.T. individua gli elettrodotti esistenti e le relative fasce di rispetto;

Prescrizioni e vincoli

1. Gli interventi nelle aree di rispetto degli elettrodotti devono avvenire nel rispetto della disciplina statale.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione statale 22 febbraio 2001,n.36, il DPCM 8 luglio 2003 e il DM 29

maggio 2008), nell’ambito delle aree interessate da campi magnetici generati da elettrodotti eccedenti i limiti di

esposizione e i valori di attenzione di cui alle disposizioni vigenti, non sono di norma consentiti:

o aree verdi attrezzate ed aree di gioco per l’infanzia

o ambienti abitativi

o ambienti scolastici

o asili nido e scuole per l’infanzia

o distretto sanitario

3. Sono ammessi usi diversi, compatibilmente con le norme vigenti e purché l’eventuale presenza di persone non

superi il limite delle quattro ore giornaliere.

4. Per gli edifici residenziali esistenti e legittimi, stabilmente abitati al 31 gennaio 2000, sono ammessi i seguenti

interventi , ad uso esclusivamente residenziale:

o manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;

o dotazione servizi igienici e copertura scala esterne esistenti;

a condizione che gli interventi non comportino l’aumento delle unità immobiliari e l’avanzamento dell’edificio

esistente verso l’elettrodotto da cui ha origine il rispetto.

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15.11 Cave

Il PAT individua le cave con termini scaduti e non più in attività ma non ancora estinte (cave EX BASTIANELLO e

POLATA).

Prescrizioni e vincoli

1. Per le cave con termini scaduti e non più in attività sono ammessi interventi di recupero per la messa in sicurezza e

per la realizzazione di oasi agricolo-fluviale da prevedere nel PI secondo le seguenti direttive.

2. Sono sottoposti al rispetto della procedura di Valutazione di Incidenza di cui alla D.G.R. 3173/06 gli strumenti

pianificatori, i progetti e gli interventi inerenti gli ambiti di cava di cui al presente articolo.

Direttive per la formazione del PI

3. Il PI, in coerenza con il PAT, per le cave con termini scaduti e non più in attività, in relazione alla ricomposizione

ambientale prevista e allo stato di fatto, disciplina l’utilizzazione dei “laghetti” in tali aree, in modo da creare i

presupposti per la realizzazione di un’oasi agricolo-fluviale, denominata “corridoio degli aironi”, come meglio

precisato nel successivo art.21.5, lett.f), integrata con adeguate aree per servizi secondari, destinate allo sport e al

tempo libero.

4. Ai fini della massimizzazione del potenziale ecologico e ambientale degli ex bacini di cava, nonché della loro

messa in sicurezza rispetto ad eventi di contaminazione delle acque, i progetti di ricomposizione e recupero

ambientale, di cui al punto precedente, dovranno seguire precise indicazioni progettuali:

a. riprofilatura delle sponde con riduzione della loro pendenza per consentire alla vegetazione palustre di

insediarsi;

b. modifica dell’andamento delle sponde con la realizzazione di piccole baie, penisole e isole appena affioranti o

sommersi per la sosta dei limicoli, da assoggettare a specifica gestione;

c. modellazione del fondo con la creazione di zone a diversa profondità per aumentare la diversità vegetazionale

e faunistica, accrescere le capacità fitodepurative delle acque e di ravvenamento delle falde;

d. impianto di formazioni vegetali permanenti di specie autoctone con funzione di filtro e mitigazione di eventuali

elementi di disturbo e/o di impatto.

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15.12 Allevamenti zootecnici

Il P.A.T. individua i potenziali allevamenti zootecnici intensivi esistenti nella tav. n. 9.1 “Carta dei vincoli e della

pianificazione territoriale”, come definiti dalla normativa vigente.

Eventuali allevamenti intensivi potranno essere individuati in sede di P.I. e riportati anche nella tav. 9.1 del P.A.T. senza

comportare variante allo stesso.

Prescrizioni e vincoli

1. Fino alla formazione della prima variante al P.I. sono ammessi per gli allevamenti zootecnici rilevanti (intensivi)

soltanto interventi di manutenzione, oltre a quelli relativi alla Direttiva Comunitaria 91/676/CEE del Consiglio del 12

dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti

agricole, al DLgs 152/2006 , al DM 7 aprile 2006 relativo ai “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina

regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11

maggio 1999, n° 152”, alle DGR 2495/2006 e 2439/2007 di adeguamento al relativo Decreto citato, nonché al

Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R.V. n° 107 del 5 novembre 2009;

2. Gli allevamenti zootecnici intensivi individuati nella Tav. 9.1 sono da intendersi come vincolo dinamico non cogente

ma ricognitivo.

L'aggiornamento della loro situazione in termini, ad esempio, di consistenza, tipologia di animali allevati, ubicazione

dell'attività, dovrà essere costantemente monitorato dagli Uffici Comunali competenti, anche d’intesa con gli altri

Enti pubblici preposti, con i soggetti interessati e/o con le associazioni di categoria (ULSS, ARPAV, Associazioni

Agricole, AVEPA ecc.), attraverso specifica e formale convenzione..

Come previsto dalla vigente normativa regionale, qualora le modifiche possano influenzare le fasce di rispetto

dell'allevamento stesso, così come definite in sede di stesura del P.A.T., tali modifiche alle fasce di rispetto non

costituiscono variante urbanistica al P.A.T. medesimo, purché non incidano sui criteri informatori e sulle scelte

strategiche operate dal Piano.

Analoghe indicazioni valgono anche per allevamenti zootecnici che in sede di stesura del P.A.T. siano stati

considerati come strutture agricolo-produttive, qualora a seguito di modifiche possa venir meno il nesso funzionale

tra l'allevamento e l'azienda agricola facendoli così rientrare nella categoria di allevamenti zootecnici intensivi.

L'eventuale aumento di potenzialità intensiva dell'allevamento, potrà avvenire previa valutazione di compatibilità

tecnica, al fine di evitare che il conseguente ampliamento della relativa fascia di rispetto, non contrasti con le

previsioni del P.A.T. – P.I. e non vada a ledere eventuali diritti acquisiti da parte di altri soggetti.

Eventuali allevamenti non intensivi presenti in zona non agricola, che possano presentare conflittualità con la zona

dove sono inseriti, vengono individuati e normati in sede di P.I.”

Direttive per la formazione del P.I.

4. Il P.I. definisce le tipologie e i parametri degli eventuali nuovi allevamenti (superficie lorda di pavimento, altezze,

distanze e distacchi), in relazione alle dimensioni del fondo rustico.

5. Il P.I. per gli ambiti relativi agli allevamenti zootecnici intensivi esistenti, aggiorna, il censimento sulla base di

un’indagine e schedatura puntuale con distinzione delle tipologie di allevamento, secondo quanto dettato dalla

normativa vigente e nel rispetto dei criteri informatori del P.A.T.

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6. Il P.I. provvede, inoltre ad individuare:

a) gli ambiti in cui è consentito il permanere degli allevamenti a fronte di opere di mitigazione ambientale e/o di

interventi relativi alla tutela igienico-sanitaria;

b) gli edifici soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il

raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico-sanitaria, valorizzazione ambientale e paesaggistica,

disciplinando il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, qualora ricorrano le

condizioni di legge, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali di cui alle presenti norme.

7. Il P.I. individua gli allevamenti esistenti che determinano situazioni di incompatibilità con il contesto ambientale e gli

insediamenti residenziali esistenti, in particolare laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate

dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali.

8. Il P.I. indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il

coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando anche le possibilità di

operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e

della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti ed i contenuti.

9. Per gli allevamenti esistenti il P.I. predispone norme che incentivano l’adozione di tecniche e tecnologie innovative

per la razionalizzazione della raccolta e del trattamento delle deiezioni animali degli allevamenti zootecnici prima

del loro utilizzo agronomico con produzione di ammendanti o compost e di energia. Inoltre, prevede

l’incentivazione di progetti collettivi per la valorizzazione di peculiarità produttive, storiche, culturali, paesaggistiche

e ambientali del territorio da cui traggono origine.

10 Il P.I. potrà definire ulteriori precisazioni circa la documentazione da allegare ai progetti rispetto a quella indicata

nelle “prescrizioni e vincoli” del successivo punto 11 del presente articolo.

11 A corredo dei progetti edilizi riguardanti gli allevamenti zootecnici intensivi e non, dovranno essere allegati, oltre a

quanto richiesto dalla L.R. n. 11/2004 e s.m.i., atti di indirizzo compresi:

- un elaborato tecnico-agronomico sulle modalità di gestione delle deiezioni animali nel centro aziendale durante

la loro eventuale distribuzione agronomica; in questo caso si deve allegare copia della comunicazione e/o copia

del piano di utilizzazione agronomica previsto dalla normativa vigente per allevamenti esistenti;

- un elaborato agronomico-urbanistico che definisca le motivazioni della localizzazione prescelta per le strutture,

in relazione alla consistenza ed alle caratteristiche delle aree di pertinenza dell'intervento, le caratteristiche dei

corpi idrici presenti in un raggio di 400 m e la direzione dei venti dominanti;

- l’elaborato tecnico-agronomico deve riportare il calcolo del peso vivo a fine ciclo dell'allevamento, il numero di

capi previsto, il tipo di stabulazione e il sistema di pulizia, il sistema di ventilazione, il sistema di stoccaggio delle

deiezioni, il numero e la durata dei cicli e la loro distribuzione temporale nell'arco di un anno, l'eventuale

predisposizione di impianti di abbattimento delle polveri e trattamento delle emissioni ed ogni altra indicazione

che si ritenga utile ai fini di una migliore caratterizzazione dell'allevamento stesso; per tali interventi va descritto

a seconda della tipologia degli animali allevati la tipologia costruttiva e materiali che possono essere diversi

rispetto a quelli degli altri fabbricati rurali quali strutture metalliche, tamponamenti e coperture in pannelli

sandwich facilmente pulibili ed igienicamente più validi;

- un elaborato grafico con individuazione della consistenza e l'ubicazione della siepe arborea prevista a

mascheramento dell'allevamento e le eventuali altre misure da adottarsi per il contenimento dell'impatto

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ambientale con eventualmente per gli allevamenti intensivi anche un rendering che visualizzi il risultato

ottenibile;

- una completa documentazione fotografica del sito.

Il P.I., per gli ambiti relativi agli allevamenti zootecnici intensivi esistenti e di nuova realizzazione, dovrà osservare le disposizioni contenute nella D.G.R.V. n. 856 del 15.05.2012 allegato A “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett.d) della L.R. 11/2004. Modifiche ed integrazioni alla lett.d) “Edificabilità zone agricole” , punto 5) “Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell’allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto”.

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15.13 Viabilità e fasce di rispetto

1. Il P.A.T., nella Tavola 9.1 individua la viabilità esistente o con progetto esecutivo approvato.

Prescrizioni e vincoli

2. In corrispondenza dei sedimi stradali esistenti o con progetto esecutivo approvato e nell’ambito delle fasce di

rispetto definite dal DLgs 30 aprile 1992, n° 285 - Nuovo Codice della Strada, dal DPR 16 dicembre 1992, n° 495 e

dal DPR 26 aprile 1993, n° 147 - Regolamento di esecuzione e di attuazione, è vietata ogni nuova costruzione o

ampliamento di quelle esistenti sopra e sotto suolo, nonché qualsiasi tipo di deposito permanente o provvisorio di

materiali, sia all'aperto, sia sotto tettoie precarie.

3. Per gli edifici esistenti e legittimi ubicati nelle fasce di rispetto, sono consentite le seguenti opere:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 3 del DPR

380/2001.

Direttive per la formazione del P.I.

4. Il P.I. classifica ciascuna strada in relazione al citato Codice della Strada e al suo Regolamento e definisce per

ciascuna classificazione l’ampiezza delle fasce di rispetto.

5. Disciplina altresì i parcheggi e gli accessi.

A norma dell’art. 37 della L.R. 11/04, sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici

oggetto di eventuale vincolo preordinato all’esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma di

credito edilizio su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all’amministrazione procedente,

dell’area oggetto di vincolo.

Il P.I. individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all’esproprio di cui al punto precedente disciplinando il

procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria

coerentemente con le norme di cui alla Parte Prima – Titolo Secondo delle presenti Norme Tecniche.

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15.14 Ambito naturalistico d’interesse regionale

1. Il P.A.T. recepisce l’ambito naturalistico d’interesse regionale ( MEDIO CORSO DEL BRENTA, articolo 33 delle

NTA del vigente PTRC) posto al margine est del territorio comunale, e segnala l’area già ricompresa nel SIC

Ambito Fluviale del Brenta alla quale attribuisce specifica tutela.

Prescrizioni e vincoli

2. Fino all’approvazione della variante al P.I., sono ammessi esclusivamente gli interventi consentiti dalle NTA del

vigente PTRC, come recepite dal P.R.G.; per gli interventi ricadenti all’interno e prossimi all’area SIC/ZPS IT

3260018 dovrà essere prodotta la relazione di valutazione d’incidenza ambientale.

Direttive per la formazione del P.I.

3. Il P.I., previa consultazione dei comuni contermini e in coerenza con le previsioni del P.A.T.I., disciplina gli

interventi urbanistici ed edilizi.

4. Dovranno essere dettate idonee linee guida, coerentemente con quanto disposto dal futuro Piano di Gestione,

relativamente a:

• interventi di miglioramento boschivo;

• gestione dei boschi di salice bianco;

• conversione dei pioppeti colturali abbandonati e regolamentazione di quelli sfruttati;

• operazioni di taglio della vegetazione riparia e del bosco;

• conservazione dei boschi disetanei e delle radure;

• mantenimento degli alberi vetusti;

• ripristino di eventuali prati stabili.

5. In particolare, nelle aree agricole interne al SIC-ZPS del Brenta andrà favorita l’adozione di pratiche di gestione

compatibili in relazione all’utilizzo di habitat di interesse comunitario o di ambiti a essi contermini.

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15.15 Ambiti naturalistici e zone umide

La Tav. 9.1 del P.A.T. individua : - gli ambiti naturalistici ; - zone umide.

Nel rispetto degli Articoli 19 e 21 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C., valgono le seguenti disposizioni. Non sono consentiti:

• le attività e gli interventi che possono provocare distruzione, danneggiamento,compromissione della consistenza e dello stato dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi finalizzati alla migliore gestione dell'ambiente, alle attività di studio e ricerca scientifica e all'esercizio delle tradizionali attività e utilizzazioni compatibili

• i movimenti di terra e scavi, fatte salve le operazioni per la manutenzione dei canali esistenti e per le

sistemazioni ambientali dei luoghi;

• il danneggiamento della flora spontanea e l’introduzione di specie vegetali suscettibili di provocare

alterazione all'ecosistema esistente.

Oltre agli interventi, anche edilizi, di manutenzione ordinaria, straordinaria e di protezione civile e somma urgenza,sono

consentiti:

• gli interventi di sistemazione e di difesa idraulica e di mantenimento e miglioramento delle condizioni di deflusso

delle acque, da parte degli organi competenti, che dovranno essere effettuate, tenendo conto del mantenimento

e salvaguardia delle caratteristiche ambientali ed ecologiche esistenti, anche con adozione di tecniche di

consolidamento proprie della bioingegneria forestale;

• le attività tradizionali di acquacoltura, la pesca, quando ciò non contrasti con la conservazione e la salvaguardia

di particolare specie o biocenosi di rilevante interesse naturalistico

• i sentieri con finalità didattiche, scientifiche e culturali, nonché la formazione dei percorsi pedonali e ciclabili per

il tempo libero.

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15.16 Paesaggi da rigenerare

Riferimento: art.24 delle NTA del PTCP.

1. Il P.A.T. recepisce le aree individuate dall’articolo 24 delle NTA del vigente PTCP poste al margine est (fiume

Brenta) e i prati stabili compresi nel territorio comunale,identificate quali paesaggi portatori di valori ambientali e

paesaggistici da tutelare e valorizzare.

Prescrizioni e vincoli

2. Fino all’approvazione della prima variante al P.I. sono ammessi in questi ambiti esclusivamente gli interventi volti a

garantire l’integrità fisica ed ambientale delle componenti specifiche del paesaggio stesso.

La valorizzazione di tali aree deve essere progettata in una prospettiva di turismo territoriale sostenibile.

Direttive per la formazione del P.I.

3. Il P.I., previa consultazione dei comuni contermini e in coerenza con le previsioni del P.A.T.I., disciplina in

quell’ambito gli interventi urbanistici ed edilizi.

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15.17 Gasdotti

La Tav. 9.1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” del P.A.T. individua i gasdotti esistenti e le relative servitù

di metanodotto (D.M. 24/11/1984):

1) 4500280 DERIV. TREMIGNON ABANO DN 150 - fascia di servitù 23 m.

2) 4104543 POTENZ. TREMIGNON ABANO DN 300 - fascia di servitù 23 m.

3) 5018 MET. CREMONA MESTRE DN 400 - fascia di servitù 23 m.

4) 4500780 POTENZ. CREMONA MESTRE DN 750 - fascia di servitù 40 m.

5) 4101663 ALLACC. COMUNE DI PIAZZOLA S. B. DN 100 - fascia di servitù 23 m

6) 4500340 MET. TARVISIO SERGNANO DN 900 - fascia di servitù 42 m

7) 4500736 POTENZ. TARVISIO SERGNANO DN 1050 - fascia di servitù 40 m

8) 6250180 POT. IMPORT. DA CSI DN 1200 - fascia di servitù 40 m

9) 74064 DERIV. PER BASSANO DEL GRAPPA DN 200 - fascia di servitù 23 m

Prescrizioni e vincoli

La realizzazione di nuovi interventi è subordinata al rispetto assoluto delle servitù di metanodotto sopra descritte, da

misurarsi prendendo l’asse del gasdotto come riferimento.

Le fasce di rispetto del gasdotto riportate nella tav. 1 sono quelle indicate dall’ente gestore; eventuali riduzioni possono

essere concesse previo accordo tra l’ente gestore e i proprietari dei fondi nei quali ricadono le condotte.

Per gli edifici esistenti e legittimi ubicati nelle fasce di rispetto, sono consentite le seguenti opere:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria, e restauro conservativo , come definiti dall’articolo 3 del DPR

380/2001.

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15.18 Impianto di depurazione

Il P.A.T., nella Tavola 9.1 , individua l’impianto di depurazione esistente in frazione Carturo e la relativa fascia di rispetto

(D.M. 24/11/1984).

Prescrizioni e vincoli

Attorno ai depuratori è istituita una fascia di rispetto inedificabile di m. 100.

Per gli edifici esistenti e legittimi ubicati nelle fasce di rispetto, sono consentite le seguenti opere:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 3 del DPR

380/2001.

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15.19 Centri abitati

La tavola 9.1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” del P.A.T. riporta il limite dei centri abitati del

Capoluogo e delle frazioni in relazione a quanto disposto dal DPR 16/12/1992 n.495 – Regolamento di esecuzione e di

attuazione del nuovo codice della strada.

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TITOLO SECONDO – INVARIANTI

Art. 16 – Generalità

1. In relazione all’articolo 50 della LR 11 e agli Atti d’Indirizzo, la tavola 9.2 rappresenta le invarianti di natura:

a) paesaggistica; Art. 17.1.

b) ambientale; Art. 17.2.

c) storico-monumentale- Architettonica Art. 17.3

d) geomorfologica; Art. 17.4.

e) agricola produttiva Art. 17.5

f) idraulica Art. 17.6

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Art. 17 – Norme specifiche

17.1 Invarianti di natura paesaggistica

1. Il P.A.T. in coerenza con il P.A.T.I. del Medio Brenta completa l’individuazione degli ambiti a cui attribuire specifici

obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione sulla base del riconoscimento della loro valenza ambientale e

paesaggistica caratterizzata dal particolare rapporto tra il territorio aperto in gran parte integro, il sistema idraulico

che conserva notevoli elementi di naturalità e particolari emergenze architettoniche o ambiti di elevata integrità

ambientale.

2. Le invarianti di natura paesaggistica sono quegli elementi con caratteri specifici ed identificativi che caratterizzano

e distinguono un luogo o un territorio e la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei

caratteri fondamentali degli stessi.

3. In tali ambiti, oltre alla connotazione naturale (morfologica, biologico-vegetazionale, paesaggistica) risulta rilevante

la componente dovuta all’intervento antropico.

4. Si tratta dei seguenti elementi:

A. elementi areali:

o tipo 01: Ambiti di pregio paesaggistico;

P1 – Paesaggio dei prati stabili a Nord;

P2 – Aree di valenza naturalistica del Medio Brenta;

P3 – Villa Contarini e il sistema del parco storico;

P4 – Parco di Villa Trieste;

B. elementi lineari:

o tipo 01: Formazioni arboree vegetali sul territorio aperto: principali filari e siepi;

o tipo 02: Viale delle Magnolie;

o tipo 03: Roggia/Investita Trieste;

o tipo 04: Roggia Contarina;

o tipo 05: Rete idraulica “Camerini”;

C. elementi puntuali:

o tipo 01: Esemplari arborei sul territorio aperto;

Direttive

1. Per gli elementi indicati valgono le seguenti indicazioni normative generali che dovranno trovare sviluppo e

puntuale applicazione nell’ambito della successiva pianificazione operativa.

2. Eventuali nuove strutture agricolo-produttive dovranno essere realizzate entro ambiti che garantiscano l’integrità

paesaggistica ed ambientale dell’area, individuati all’uopo dal Piano degli Interventi.

3. In queste aree nel P.I. andranno tutelate le sistemazioni agrarie e paesaggistiche esistenti (unità poderali, rete

idrografica minore, ecc), la viabilità minore e le formazioni arboree presenti.

4. Eventuali interventi di trasformazione dovranno essere realizzati garantendo l’integrità paesaggistica ed ambientale

dell’area, anche ricorrendo a fasce boscate di mitigazione.

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A. elementi areali

1. Per le aree di pregio paesaggistico il P.I. integra tale individuazione e definisce gli interventi ammessi sulla base

dei seguenti criteri:

a) difesa dell’integrità del territorio agricolo e contrasto al consumo di suolo;

b) tutela delle parti dove sono ancora conservati e riconoscibili i caratteri del paesaggio agrario tradizionale;

c) individuazione di tipologie edilizie rapportate alle caratteristiche di questi ambiti;

d) incentivazione di attività complementari a quella agricola compatibili con gli obiettivi di tutela;

e) individuazione di percorsi tematici per la riscoperta dei fattori di identità storico-territoriale;

f) mantenimento ed incremento dei sistemi di siepi, filari, aree alberate ed in genere delle componenti

paesaggistico - ambientali tipiche dell’area;

g) eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio;

h) controllo sulla qualità dei nuovi interventi edificatori ammissibili;

i) disciplina del recupero del patrimonio edilizio esistente.

2. In particolare:

o area P1 – Paesaggio dei prati stabili a Nord;

o area P2 – Aree di valenza naturalistica del Medio Brenta;

aree agricole di valore paesaggistico, con particolare concentrazione di sistemazioni fondiarie a prato stabile

irriguo; presenza di aziende agricole vitali di media dimensione; particolare concentrazione di alberate/piantate

nelle divisioni poderali. Sono ambiti di particolare valore anche perché offrono un’immagine tipica dell'agricoltura

veneta di alta pianura. Vanno tutelate le sistemazioni agrarie esistenti (sistemazioni irrigue, rete idrografica minore

ecc), la viabilità minore e le formazioni arboree presenti.

o area P3 – Villa Contarini e il sistema del parco storico;

o area P4 – Parco di Villa Trieste.

Si tratta di ambiti di primaria importanza paesaggistica, in cui oltre ad indicazioni di tutela e valorizzazione

complessiva di carattere sovraordinato, va tenuto in particolare conto il mantenimento della unitarietà funzionale e

formale tra gli edifici storici ed il parco.

B. elementi di natura lineare presenti sul territorio aperto

o Principali filari e siepi:

sono tutelate le principali piantate, alberate, siepi presenti sul territorio comunale che rivestono interesse

ambientale e/o paesaggistico in ragione delle specie, dimensioni, ruolo di identità; per esse valgono i seguenti

indirizzi:

a) gli abbattimenti sono consentiti solo in caso di dimostrate ragioni fitosanitarie, di sicurezza, o per pubblica utilità;

b) in caso di abbattimento, anche accidentale o doloso, dovranno essere sostituite con altre piante analoghe,

seguendo le indicazioni riportate al successivo P.I.;

c) il Piano degli Interventi potrà individuare ulteriori elementi vegetali di interesse paesaggistico o di valore storico-

culturale e le modalità di compensazione/sostituzione, anche in attuazione del P.S.R. 2007-2013, utilizzando

preferibilmente specie vegetali indigene e naturalizzate;

o Viale delle magnolie:

il viale Camerini presenta un filare su ambo i lati costituito da esemplari di magnolia (Magnolia grandiflora) di

elevate dimensioni, in discrete condizioni stazionali in quanto poste a dimora su aiuole inerbite sufficientemente

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spaziose. Oltre a quanto indicato dalla normativa di cui al D.Lsg 42/2004 e smi, vale quanto riportato al comma

precedente.

C. elementi di natura puntuale:

o Gli esemplari arborei:

sono tutti gli alberi specificatamente individuati nella tavola 9.2 del P.A.T. per lo loro caratteristiche di specie,

dimensione, portamento, particolare ubicazione; oltre a quelli esistenti e aventi diametro del fusto misurato a 130

cm da terra, superiore a 60 cm.:

a) l’abbattimento, la potatura e gli interventi di dendrochirurgia su tali piante dovranno essere autorizzati dal

Comune, su precisa richiesta contenente relazione tecnica giustificativa, a firma di tecnico agronomo o

forestale;

b) le piante tagliate o delle quali se ne sia causata la morte, dovranno essere sostituite con esemplari di specie

analoga;

c) per gli esemplari vegetali isolati valgono le prescrizioni di cui al punto precedente: per una corretta integrità

dell’esemplare non è permesso porre cartelli, chiodature, fasciature, verniciature o altro che li deturpi o

danneggi.

Prescrizioni e vincoli

1. Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, sono comunque vietati tutti gli interventi che

possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto. Interventi diversi, possono essere

ammessi previo nulla osta da parte delle competenti autorità o, se non richiesto obbligatoriamente, sono comunque

subordinati a preventivo parere favorevole della Commissione , così come modificata dalle indicazioni del Codice

del Paesaggio di cui al DLgs 42/2004 4 e smi.

2. L’abbattimento di alberi con diametro superiore a 40 cm. misurato all’altezza di 1,30 m. da terra deve essere

comunicato agli Uffici Comunali competenti a mezzo lettera in carta semplice e documentazione fotografica.

L’abbattimento si ritiene autorizzato se l’Amministrazione non esprime parere contrario entro 30 giorni dal

ricevimento della comunicazione. Sono esclusi gli interventi di legnatico e su alberi da frutto. Le piante abbattute

dovranno essere sostituite con altrettanti esemplari, seguendo le indicazioni espresse e precisate dal P.I..

3. Si applicano altresì le prescrizioni e le direttive del precedente articolo 15.1.

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17.2 Invarianti di natura ambientale

1. Il P.A.T. ha identificato le seguenti aree di tutela per la loro valenza ecosistemica (rifugio di flora e fauna, nuclei e

riserve di biodiversità, sostegno alla rete ecologica), specifiche di un luogo o di un territorio, ove la tutela e la

salvaguardia dei valori ambientali risulta indispensabile all’attuazione di uno sviluppo sostenibile.

2. Negli ambiti definiti “invarianti di natura ambientale”, è prevalente la connotazione naturale (morfologica, biologica,

floro-faunistica, idrogeologica) rispetto all’intervento antropico sul paesaggio.

A. elementi areali:

o tipo 01: ambiti di pregio ambientale;

A1 – Ambito fluviale del Brenta;

A2 – “Bacino” di Isola Mantegna;

A3 – Area umida ex cava Polata;

A4 – Area umida ex cava Bastianello-Tellatin.

3. Si tratta di ambiti che assumono notevole valenza ambientale, rappresentando elementi morfologico e naturali di

estrema importanza. Essi costituiscono infatti perno sostanziale della idrografia e della morfologia del paesaggio,

connotando in modo peculiare e stabile nel tempo la percezione visiva da e verso di essi. Ne vanno quindi

conservate la continuità sostanziale evitando qualsiasi intervento che possa alterarne la struttura morfologica e

visuale, oltre che la funzione idrologica o di area umida.

4. Nonostante gli ambiti identificati con il codice A2, A3, A4 siano confermati come elementi di invariante ambientale,

è necessario provvedere alla loro riqualificazione attraverso adeguati piani di ricomposizione ambientale così come

previsto dall’art. 15.11 delle presenti norme. Proprio sulla base delle direttive contenute nel suddetto articolo, si

ammettono i seguenti interventi:

• riprofilatura delle sponde con riduzione della loro pendenza per consentire alla vegetazione palustre di

insediarsi;

• modifica dell’andamento delle sponde con la realizzazione di piccole baie, penisole e isole appena affioranti o

sommersi per la sosta dei limicoli, da assoggettare a specifica gestione;

• modellazione del fondo con la creazione di zone a diversa profondità per aumentare la diversità vegetazionale

e faunistica, accrescere le capacità fotodepurative delle acque e di ravvenamento delle falde;

• impianto di formazioni vegetali permanenti di specie autoctone con funzione di filtro e mitigazione di eventuali

elementi di disturbo e/o di impatto.

5. In particolare, per quanto riguarda l’ambito A2 – Bacino di Isola dovrà essere predisposto un progetto di

riqualificazione ambientale finalizzato non solo alla rinaturalizzazione delle attuali morfologie, ma anche alla messa

in sicurezza rispetto a fenomeni di sversamento delle acque di dilavamento della vicina strada provinciale, anche

attraverso la piantumazione di fasce boscate in grado di mitigare gli impatti generati dal traffico veicolare.

Direttive

1. In sede di formazione del P.I. dovrà essere perseguita la massima tutela delle invarianti di tipo ambientale,

garantendo la conservazione degli habitat naturali e la loro corretta tutela, valorizzazione e manutenzione.

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Prescrizioni e vincoli

1. Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, anche in deroga alla previgente disciplina di zona,

sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene

protetto. Interventi diversi, nel rispetto della disciplina di zona, possono essere ammessi previo nulla osta da parte

delle competenti autorità o, se non richiesto obbligatoriamente, sono comunque subordinati a preventivo parere

favorevole della Commissione Edilizia Integrata ex LR 63/’94, così come modificata dalle indicazioni del Codice del

Paesaggio di cui al DLgs 42/2004 4 e smi.

2. Si applicano altresì le prescrizioni e le direttive del precedente articolo 15.1.

3. Il PI disciplina le azioni concrete finalizzate al raggiungimento degli obiettivi derivanti dalla VAS e, in particolare:

a) potenzia la copertura vegetale;

b) attua tutte le iniziative tese a proteggere la falda superficiale;

c) rafforza la rete ecologica e gli spazi di connessione ecologica;

d) utilizza le tecnologie attive e passive atte a ridurre l'impatto acustico;

e) prescrive pavimentazioni drenanti;

f) attua politiche e strumenti per il contenimento del consumo energetico e per mitigare gli impatti ambientali.

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17.3 Invarianti di natura storico-monumentale –architettonica

1. Trattasi di elementi puntuali, lineari ed aerali ed in particolare:

a) immobili ed aree di cui ai precedenti articoli 15.2 e 15.4;

b) il giardino monumentale di Villa Trieste;

c) il grande complesso monumentale di Villa Contarini comprensivo della Piazza Camerini e del “Loggiato

Palladiano”;

d) i centri storici;

e) il “piano Camerini”, costituito dagli edifici residenziali, residenziali/rurali, pubblici, di archeologia industriale,

realizzati tra il 1890 e il 1924, la rete ferroviaria, la rete idraulica e infine l’impianto viario;

f) le architetture realizzate tra le due guerre, in particolare l’ex Casa del Fascio di Quirino Di Giorgio;

g) le ville venete:

- Villa Contarini, Camerini PD 395

- Villa Contarini, Paccagnella PD 396

- Villa Fabbro PD 397

- Villa “ La Colombina” PD 398

- Villa Savonarola, Trieste, De Benedetti PD 399

h) gli edifici di valore documentale di interesse comunale;

i) le strade storiche

2. Si applicano altresì le prescrizioni e le direttive dei precedenti articoli 15.2, 15.4 e 21.8.

Le strade storiche.

La Tv. 9.2 individua una rete di percorsi storici che interessano l’intero territorio comunale; questi percorsi attualmente

classificati come strade comunali/vicinali raggiungono i centri abitati, i principali edifici di valore documentale di interesse

comunale e ne definiscono quasi sempre i contesti figurativi di quest’ultimi. In particolare viene individuata nella tavola

delle invarianti l’antica strada romana nota come “Arzeron della Regina” che conduceva le greggi da Padova all’Altipiano

di Asiago per l’alpeggio.

Direttiva

Il P.I.:

- favorire la valorizzazione complessiva dell’impianto storico-archeologico per la facile fruizione dei visitatori e dei

residenti, attraverso un sistema di relazioni in grado di guidare gli interessati alla visita dei principali edifici di

interesse storico che costituiscono la principale identità della comunità,

- favorire l’uso ciclabile dell’apparato viario storico, anche attraverso la realizzazione di alberate

- documentare con una idonea cartellonistica i percorsi e gli edifici storici

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Trama della rete stradale storica “Piano Camerini”

L’impianto del Piano Camerini, risalente ai primi anni del novecento, strutturato su una rigida maglia viaria ortogonale, ha

fortemente condizionato anche l’edificazione successiva creando i presupposti per l’armatura urbana sulla quale si è

sviluppato l’abitato del Capoluogo di Piazzola Sul Brenta.

Il P.I. dovrà:

definire un progetto unitario degli interventi di tutela e salvaguardia dei segni rimasti della “lottizzazione” Camerini al fine

di evitare la loro modificazione od eliminazione a causa di interventi inadeguati. Andranno quindi tra l’altro evitati ripristini

attraverso il collegamento di vari spezzoni con tracciati viari nuovi provocando in tal modo la difficile lettura delle

connotazioni di relitti originari. Gli interventi dovranno pertanto essere finalizzati alla conservazione dei caratteri unitari

della maglia viaria, quindi avendo cura, nel caso di necessità di adeguamenti funzionali, di limitare le alterazioni (delle

sezioni stradali, dei materiali di pavimentazione, delle opere di arredo rcct.) e comunque di caratterizzarle in modo

unitario.

Rete ferroviaria storica “Camerini” e la ferrovia “Ostiglia”

La prima come collegamento ferroviario realizzato dal Camerini a partire dalla fine ottocento tra Padova e Carmignano di

Brenta e dal centro di Piazzola fino alle cave di ghiaia in località Carturo, dismesso alla fine degli anni 50. La seconda

come ferrovia militare di collegamento tra Treviso e Ostiglia, con nodo nel Capoluogo.

Il P.I. dovrà:

favorire il loro riutilizzo come asse portante della trama dei percorsi ciclopedonali a scala territoriale, in coerenza con le

previsioni del PATI del Medio Brenta

Rete idraulica “Camerini”

L’area retrostante Villa Contarini , oltre il parco storico, adibita originariamente dal “Contarini” a risaia , viene sistemata

dal Camerini a partire dalla fine ottocento a prato stabile, strutturata con una maglia di piccoli fossati con finalità irrigue ,

arricchita da una serie di piccoli manufatti in ferro per regolarne la portata e i livelli, struttura con un assetto

paesaggistico ancora integro.

Il P.I. dovrà: - avviare un programma di valorizzazione del paesaggio agrario con i seguenti contenuti: favorire la

conservazione degli elementi tipici del paesaggio rurale ( roggette, siepi, alberature, prati stabili), sia tramite accordi con il Consorzio di Bonifica , sia promuovendo apposite iniziative presso gli agricoltori.

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17.4 Invarianti di natura geomorfologica: geosito e paleoalvei

GEOSITO: Rif. Legislativo: Art. 22 NTA P.T.R.C.

La Regione Veneto nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono

l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, tenendo altresì conto

della Raccomandazione Rec(2004)3 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 5 maggio 2004 sulla

conservazione del patrimonio geologico e delle aree di speciale interesse geologico, nonché nel rispetto del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio

2002, n. 137):

a) riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiversità regionale e del patrimonio

geologico ad essa collegato, in quanto depositari di valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi;

b) promuove la conoscenza, la fruizione pubblica sostenibile nell'ambito della conservazione del bene, e l'utilizzo

didattico dei luoghi di interesse geologico, delle grotte e dei paesaggi geologici;

c) riconosce inoltre la specificità del patrimonio geologico.

Si assumono le seguenti definizioni:

a) Patrimonio geologico: viene definito come Patrimonio geologico della Regione Veneto l'insieme dei luoghi ove sono

conservate importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione geologica, geomorfologica e pedologica del

territorio regionale;

b) Tra gli elementi del patrimonio geologico è stato rilevato un geosito in frazione Carturo.

Il Geosito può essere qualsiasi località, area o territorio in cui sia definibile un interesse geologico-geomorfologico e

pedologico per la conservazione. Al fine di tutelare il patrimonio geologico, la Regione istituisce presso la struttura

regionale competente in materia di geologia il catasto dei geositi di rilevante importanza scientifica, paesaggistica e

culturale.

Prescrizioni e vincoli

a) l'accesso è da intendersi libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti e fatte salve norme

territoriali specifiche più restrittive;

b) i nuovi interventi devono avere caratteristiche di impianto rispettose dell’andamento del terreno, del quale deve

essere mantenuta la morfologia preesistente”;

c) è esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la

messa in sicurezza dei siti;

d) per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza

ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall’art. 31

della Legge 457/1978”.

PALEOALVEI:

Sono definiti paleoalvei le invarianti di natura geologica con potenziale valore ambientale e paesaggistico.

Il P.A.T. tutela e valorizza, attraverso la loro conservazione, i paleoalvei:

• con rilevanza paesaggistica, in quanto morfologicamente apprezzabili;

• con rilevanza naturalistica, come zone umide, in quanto relitti dei vecchi corsi d’acqua.

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In sede di P.I. potranno essere individuati, mediante una specifica ricognizione e indagine, ulteriori paleoalvei e quelli di

cui è vietata la rimozione, il colmamento ed il mascheramento con manufatti di natura antropica.

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17.5 Invarianti di natura agricolo - produttiva

Il PAT individua un Ambito dove è presente una attività economica agricola vitale e competitiva.

Tale contesto costituisce invariante da tutelare e definisce quelle aree ove, in relazione alla contemporanea presenza di

aziende agricole vitali, sistemazioni idraulico-agrarie di pregio,allevamenti zootecnici, coltivazioni di qualità, è presente

una attività economica agricola competitiva e vitale.

Tali ambiti devono essere assoggettati a particolari forme di tutela.

Si tratta di ambiti caratterizzati da elevate estensioni e limitata frammentazione sui quali sono presenti aziende agricole e

zootecniche vitali di media ed elevata dimensione. I suoli presentano buone caratteristiche agronomiche e gli

investimenti fondiari, in specie quelli consortili (irrigazioni e scoli), sono notevoli.

Per tali aree gli indirizzi di politica territoriale dovranno prevedere l’incentivazione dell’utilizzo di strumenti finanziari

connessi al Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 (misure specifiche per l’aumento dell’innovazione e della produttività

agricola, in particolare per il settore zootecnico; la promozione di un incremento delle attività agricole competitive ed

innovative, favorendo anche uno sviluppo turistico leggero, la vendita diretta dei prodotti e la trasformazione in azienda;

attività agrituristiche e didattico-ricreative (albergo diffuso, fattorie didattiche, anche in rapporto con il mondo della scuola

e della terza età); l’applicazione rigorosa delle norme di buona pratica agricola, di incremento del benessere animale e di

salvaguardia della fertilità del suolo, anche in funzione di un incremento della biodiversità.

In tale ambito sono favoriti ed incentivati:

- gli interventi di nuova edificazione solo se connessi all’attività agricola o agrituristica, da collocarsi

preferibilmente in adiacenza a fabbricati esistenti nel rispetto di tipologie , caratteri e uso di materiali;

- negli edifici esistenti connessi e non con l’agricoltura, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e

ristrutturazione e ampliamento, nel rispetto delle altre norme del PAT;

Eventuali interventi edificatori, miglioramenti fondiari, interventi di ampliamento della viabilità esistente e di nuova

previsione, o in generale interventi di trasformazione del territorio devono essere localizzati, dimensionati e progettati:

- in modo da non penalizzare l’indirizzo agricolo produttivo dell’area;

- secondo tipologie e criteri coerenti con il contesto e con la composizione generale del paesaggio, al fine di non

alterare negativamente l’assetto percettivo, eventuali impatti negativi vanno opportunamente schermati/mitigati.

Direttive

Il P.I.:

• favorisce la fruizione turistica del territorio aperto, attraverso l’organizzazione di percorsi ciclopedonali connessi

con gli insediamenti, e, dove possibile, l’individuazione e idonea attrezzatura di punti rilevanti per la percezione

del paesaggio;

• promuove le attività agrituristiche e di servizio, impostate e condotte secondo modalità rispettose dell’ambiente;

• individua, tutela, recupera e valorizza gli elementi che rivestono particolare valenza dal punto di vista storico-

paesaggistico e quelli caratterizzanti la struttura agricola tradizionale del territorio (reticolo dei corsi d’acqua,

manufatti storici, viabilità vicinale, sistemazioni agricole tradizionali. ecc.):

• promuove la riqualificazione di eventuali parti incoerenti, con rimozione degli elementi di degrado ambientale;

• promuove la rimozione e/o mitigazione degli impatti visivi, acustici, olfattivi legati a manufatti/fabbricati/attività

non coerenti presenti nel territorio;

• favorisce la riqualificazione di aree con sistemazioni incoerenti e dei fabbricati fatiscenti o detrattori di qualità;

• ulteriori direttive sono contenute nel successivo articolo 19.3;

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17.6 Invarianti di natura idraulica: specchi lacuali

Gli specchi lacuali devono essere mantenuti tutto l’anno in presenza di un adeguato livello idrico. Con divieto assoluto di

immettere inquinanti o rifiuti di qualsiasi tipo; deve inoltre essere mantenuta una fascia di rispetto dalle sponde estesa

per metri dieci (10). Tale fascia si misura dal ciglio, e nella fascia è vietato impiegare fitofarmaci chimici di sintesi e

diserbanti.

E’ inoltre vietato rivestire le sponde naturali con materiali artificiali, mentre è obbligatorio mantenere la vegetazione

riparia.

Nelle fasce non sono ammesse costruzioni, ma la loro superficie concorre alla volumetria ammessa nelle zone limitrofe.

Sono ammessi allestimenti di ponticelli di collegamento pedonale e ciclabile, di sentieri inerbiti o in terra battuta, di

recinzioni con siepi di specie vegetali autoctone nell’ambito di progetti di fruibilità ricreativa.

Per gli edifici esistenti valgono i dispositivi di cui all’art.44 della LR 23/04/2004 n.11. Tali interventi comportano l’obbligo

di apportare alle costruzioni e alle aree di pertinenza le migliorie necessarie per una maggiore compatibilità con il

paesaggio. Gli interventi edilizi non devono comportare l’avanzamento dell’edificio esistente verso la zona umida o

provocare il taglio della vegetazione esistente.

E’ammessa la demolizione e ricostruzione degli annessi rustici, purché i volumi siano trasferiti al di fuori delle fasce di

tutela, e rispettino le tipologie rurali della zona e le distanze dagli edifici residenziali.

Sono vietati gli scarichi di acque reflue, se non trattate da idonei impianti di biofitodepurazione.

E’ istituita una fascia di tutela di metri 300, a partire dalla linea di battigia (vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004, n.142 –

corsi d’acqua e laghi), sui territori contermini agli specchi lacuali riportati nel sistema delle invarianti.

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TITOLO TERZO – FRAGILITÀ

Art. 18 – Generalità

1. In relazione all’articolo 50 della L.R. n. 11/2004 e agli Atti d’Indirizzo, la tavola 9.3 rappresenta:

a) la classificazione delle aree in funzione della compatibilità geologica ai fini urbanistici

(area idonea, area idonea a condizione, area non idonea); art. 19.1

b) le aree soggette a dissesto idraulico e idrogeologico (aree esondabili o a ristagno idrico); art. 19.2

c) le zone di tutela (L.R. 11/04 art. 41)

- corsi d’acqua art. 19.3

- le aree d’interesse storico, ambientale e artistico; art. 19.3

- le aree per il rispetto dell’ambiente naturale della flora e della fauna; art. 19.3

- le golene; art. 19.3

- le aree comprese fra gli argini maestri e il corso d’acqua del fiume e nelle isole fluviali; art. 19.3

- aree boscate art. 19.3

- le aree ad elevata utilizzazione agricola art. 19.3

- le aree rappresentative dei paesaggi storici del veneto art. 19.3

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Art. 19 – Norme specifiche

La tav. 9.3 “Carta delle fragilità” delimita le aree esondabili o a rischio idraulico e classifica il territorio comunale, ai fini

edificatori, in tre classi (aree idonee, aree idonee a condizione e aree non idonee)sulla base delle caratteristiche

geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e al rischio idraulico.

Il P.I., sulla scorta di puntuali e specifiche analisi geologiche e idrauliche, può ridefinire i limiti delle penalità ai fini

edificatori individuati nella tav.9.3 “Carta delle fragilità” Il Comune di Piazzola Sul Brenta si impegna assieme ai Comuni dell’Ambito territoriale del Medio Brenta a sviluppare un progetto coordinato con i Consorzi di Bonifica, Genio Civile, Autorità di Bacino, Protezione Civile ecc., eventualmente tramite apposito P.A.T.I. tematico, da considerare quale “ambito di pianificazione coordinata per la sicurezza sociale”, indirizzato a conseguire gli obiettivi di tutela idraulica nonché collegati alla salvaguardia verso i fenomeni franosi, incendi boschivi, e gli altri rischi che possono interessare la popolazione, e dovrà inoltre affrontare organicamente la previsione e l'individuazione degli “Edifici strategici ed aree di emergenza per la protezione civile”, secondo quanto previsto dall'art. 35 del P.T.R.C. adottato.””

19.1 Classificazione delle aree in funzione della compatibilità geologica ai fini urbanistici

Prescrizioni e vincoli

1. Gli interventi edilizi sono in generale assoggettati alle disposizioni relative alle norme tecniche sulle costruzioni.

2. Per le aree “idonee a condizione”, l’edificazione è inoltre subordinata alla verifica e al rimedio delle cause di fragilità

e di rischio; valgono in particolare le seguenti prescrizioni:

a) è richiesta un’adeguata indagine geognostica che definisca in modo dettagliato le caratteristiche meccaniche e

idrogeologiche dei terreni interessati dall’intervento di progetto, oltre ad una valutazione di compatibilità

idraulica degli interventi che dettagli ed affini gli indirizzi e le scelte strategiche introdotte dalla valutazione di

compatibilità idraulica del P.A.T.;

3. Nelle aree geologicamente non idonee non è ammesso alcun intervento diverso dalla normale conduzione dei

fondi agricoli e dalle opere di ricomposizione ambientale; sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti e legittimi,

senza aumento di volume.

19.2 Aree soggette a dissesto idrogeologico

Prescrizioni e vincoli

Per le aree identificate dal PAI valgono le NT del PAI stesso come strumento di pianificazione sovraordinata.

Va identificata come prioritaria l’attuazione delle previsioni di edificazione in aree non classificate nel Piano stralcio di

Assetto Idrogeologico (PAI).

1. Indipendentemente dalla suddivisione in aree a diversa idoneità, quindi a valere sull’intero territorio comunale, si

richiamano le precisazioni e prescrizioni contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica che analizza le

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modifiche del regime idraulico provocate dalle nuove previsioni urbanistiche(anche puntuali), nonché individua

idonee misure compensative per ridurre il rischio ed attenuare le condizioni di pericolo.

2. In tutto il territorio comunale devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) lo svuotamento degli invasi idrici deve avvenire preferibilmente a gravità, ovvero attraverso sollevamenti

meccanici, ma sempre nel rispetto delle norme, prescrizioni ed indicazioni elencate nella Valutazione di

Compatibilità Idraulica;

b) le acque provenienti dai tetti dei nuovi fabbricati devono essere trattate e smaltite secondo modalità qualitative

e quantitative definite nelle norme, prescrizioni ed indirizzi di cui all’allegato A della Valutazione di Compatibilità

Idraulica;

c) per garantire un effettivo riempimento degli invasi e per un’efficace modulazione delle portate si deve realizzare

un manufatto di controllo in grado di garantire le portate massime definite dall’allegato A della Valutazione di

Compatibilità Idraulica per classe di superficie di drenaggio interessata;

d) le quote d’imposta degli interventi edilizi non debbono comportare limitazioni alla capacità di deflusso delle

acque dei terreni circostanti, ne produrre una riduzione del volume di invaso preesistente. Il calpestio del piano

terra degli edifici di nuova costruzione deve essere fissato ad una quota tale da non consentire l’ingresso delle

acque in caso di allagamento storicamente avvenuto in zona, ovvero teoricamente prevedibile a tempo di

ritorno non inferiore a 50 anni, interessante le aree esterne. Gli eventuali piani interrati devono essere

impermeabilizzati al di sotto del calpestio del piano terra e possono essere previste aperture (bocche di lupo)

ma sempre con limite superiore rispettoso della citata quota d’imposta ed in grado, comunque, di garantire la

disconnessione idraulica con evento alluvionale;

e) le aperture di ogni tipo al piano terra dei nuovi edifici devono essere impermeabilizzate al di sotto del piano di

calpestio e parimenti sollevate al piano d’imposta di cui al punto precedente;

f) la sommità del centro strada costituisce livello di riferimento per la determinazione dei livelli delle costruende

abitazioni;

g) per le pavimentazioni di aree scoperte sono prescritte tipologie costruttive drenanti oppure grigliati erbosi nel

rispetto delle norme, prescrizioni ed indicazioni della Valutazione di Compatibilità Idraulica;

h) è necessario verificare periodicamente i percorsi dell'acqua dall'emissario fino al corso d'acqua principale e

provvedere alla pulizia dei fossi intermedi che rappresentano il primo recapito delle acque meteoriche;

i) laterali alle nuove strade debbono essere realizzate opportune scoline e opportuni manufatti di

attraversamento, dimensionati in modo da essere facilmente ispezionabili e da ridurre il rischio di intasamento.

In ogni caso la costruzione di nuovi assi viari devono rispettare le norme,prescrizioni ed indicazioni della

Valutazione di Compatibilità Idraulica;

j) le acque meteoriche provenienti da strade e piazzali devono essere trattate con adeguati sistemi di

disoleazione e sedimentazione secondo la casistica e nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi imposti dal

Piano Regionale di Tutela delle Acque;

l) le acque meteoriche provenienti dai piazzali e dalle aree esterne adibiti ad usi produttivi devono essere raccolte

separatamente e depurate in base all’attività produttiva svolta.

3. Per i corsi d’acqua si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 15.1, 15.6 e 15.16.

4. Per le aree d’interesse storico, ambientale e artistico si applicano le norme del precedente articolo 15.

Direttive per la formazione del P.I.

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5. Il P.I., attraverso lo studio di compatibilità idraulica (VCI) redatto in base alla DGR 1322/2006 e DGR 1841/2007 e

s.m.i., detta norme idrauliche integrative con particolare riferimento a:

a) adeguati rialzi rispetto al piano campagna;

b) smaltimento delle acque meteoriche tramite realizzazione di sistemi di invaso e laminazione;

c) adozione di adeguati dispositivi per la salvaguardia della risorsa idrica (dissabbiatori e disoleatori);

d) realizzazione di adeguati sistemi di drenaggio delle acque meteoriche per le aree pavimentate;

e) realizzazione delle linee fognarie e di smaltimento;

f) divieto di copertura dei corsi d’acqua (articolo 115 del DLgs 152/2006).

6. Si precisa che l’adozione delle misure di mitigazione previste nello studio di compatibilità idraulica va incentivata

anche nelle aree di urbanizzazione consolidata.

7. Per il rilascio, da parte dell'Amministrazione Comunale, del Permesso di Costruire (ai sensi del D.P.R. n. 380 del

06/06/2001), relativo ad ogni opera o urbanizzazione che comporti aggravio al regime idraulico attuale, il soggetto

richiedente dovrà allegare agli elaborati progettuali, uno studio idraulico relativo alla progettazione specifica delle

opere idrauliche di compensazione e mitigazione previste per l'area in esame. La relazione idraulica dovrà essere

redatta conformemente alla D.G.R. n. 1841 del 19 Giugno 2007 e s.m.i..

In particolare, dovrà contenere una valutazione quantitativa delle portate di massima piena effettuate in

corrispondenza della sezione di chiusura relativa al bacino sotteso dall'area in esame.

Tale valutazione dovrà essere svolta sia per la condizione attuale della superficie in oggetto, sia per quella di

progetto. Dal confronto tra le due condizioni di calcolo dovrà emergere con chiarezza l'alterazione nel regime

idraulico della rete idrografica locale, per effetto dell'impermeabilizzazione del suolo (cagionata dalla realizzazione

del progetto).

La relazione idraulica dovrà contenere:

• il dimensionamento delle opere idrauliche necessarie per la compensazione dei maggiori deflussi (dovrà

essere garantito il principio dell'invarianza idraulica);

• il dimensionamento delle opere di modulazione delle portate al corpo idrico di recapito;

• il dimensionamento delle opere di infiltrazione nella falda freatica (dove consentito).

8. Nelle zone a pericolo idraulico, non sono ammessi piani interrati. Il piano d'imposta degli edifici, di accesso alle

rampe e delle bocche di lupo sarà il seguente in base al tipo di terreno e alla zona di pericolo idraulico

d'appartenenza:

Tabella - quota del piano d'imposta degli edifici

TERRENO PERMEABILE

basso rischio idraulico: + 20 cm rispetto alla quota di riferimento

moderato rischio idraulico: + 30 cm rispetto alla quota di riferimento

medio rischio idraulico: + 40 cm rispetto alla quota di riferimento

TERRENO POCO PERMEABILE O IMPERMEABILE

basso rischio idraulico: + 30 cm rispetto alla quota di riferimento

moderato rischio idraulico: + 40 cm rispetto alla quota di riferimento

medio rischio idraulico: + 50 cm rispetto alla quota di riferimento

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La quota zero o quota di riferimento è definita come la quota del colmo della pavimentazione stradale più prossima

all'area urbanizzata.

Nella costruzione di recinzioni, marciapiedi e in genere nella progettazione stessa dell'intervento edilizio, devono essere

individuate e garantite, con adeguati manufatti, le vie di deflusso naturale delle acque. Il progettista dovrà verificare con

sopralluoghi, constatare presso gli enti di gestione della rete di smaltimento degli afflussi meteorici e documentare la

continuità della rete fognaria e l'esistenza di un corpo idrico di recapito finale.

All'interno delle fasce di tutela dei corsi d'acqua demaniali della rete idrica minore non possono essere assentite

costruzioni (edifici, muri, recinzioni, cancelli, sbarramenti o altri manufatti) o la messa a dimora di colture nelle fasce di

rispetto, a meno di cinque metri dagli alvei di bonifica.

Al fine dell'applicazione delle presenti norme, per alveo di bonifica deve intendersi, preminentemente, quello di una via

d'acqua artificiale, ovvero di un canale di bonifica, mentre per alveo idraulico deve intendersi, eminentemente, quello di

un corso d'acqua naturale, in cui si distinguono, a monte e a valle, un bacino di raccolta ed un cono di deiezione

strettamente connessi col regime delle acque (fiumi, torrenti, rii).

Per canali privati od alvei minori, vigono le limitazioni del combinato disposto degli art. 893 – 892 del Codice Civile,

nonché del disposto dell'articolo 891 dello stesso.

Dove è concesso, gli interrati devono essere ben impermeabilizzati , non sono permessi scarichi di drenaggio continuo.

La portata raccolta dalle coperture, laddove possibile, può essere smaltita nel sottosuolo. Lo stesso tipo di smaltimento

può essere adottato per l'interno dei soli lotti di tipo residenziale.

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19.3 Zone di tutela (L.R. 11/04 art. 41)

Costituiscono zone di tutela ai sensi dell’art. 41 della L.R. n.11/2004:

Corsi d’acqua

1 È istituita una fascia di tutela di metri 100 dall’unghia esterna dell'argine principale dei corsi d’acqua (fiumi, torrenti

e canali) individuati dal P.A.T., ai sensi dell’articolo 41 della LR 11.

2 All’interno della suddetta fascia di tutela fluviale non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni, né le

trasformazioni dello stato dei luoghi incompatibili con gli obiettivi di salvaguardia e tutela del P.A.T..

3 Entro tali fasce sono consentiti gli ampliamenti degli edifici legittimamente esistenti, nel rispetto delle disposizioni

regionali e statali, compatibilmente con le altre previsioni del P.A.T. e con la disciplina degli strumenti sovraordinati,

purché non sopravanzino il fronte esistente, e fatto salvo il rispetto della distanza dal demanio idrico di cui al

successivo comma 4.

Direttive per la formazione del P.I.

4 Nel rispetto della vincolistica dettata da Leggi e Piani sovraordinati, Il P.I. integra la disciplina relativa alle fasce di

tutela fluviale prevedendo la realizzazione di interventi di ripristino / miglioramento della qualità paesaggistica e

ambientale.

5 Le aree che costituiscono il sedime dei corsi d’acqua demaniali e le relative fasce di rispetto non possono essere

incluse all’interno dei perimetri di nuovi interventi di trasformazione territoriale, se non come aree specificatamente

destinate alla tutela del corpo idrico, precisando che le stesse non possono contribuire alla determinazione della

capacità edificatoria, ma soltanto ad un eventuale incremento degli indici di edificabilità nelle zone contigue tramite

l’istituto della perequazione.

5. Il P.I. individua le eventuali destinazioni d’uso ammissibili all’interno delle fasce di tutela fluviali, che devono in ogni

caso essere compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e tutela del P.A.T..

6. Il P.I. individua altresì i manufatti del patrimonio storico, culturale e architettonico legati alla presenza di corsi

d'acqua, nonché gli interventi artificiali d’interesse storico - testimoniale (centraline idroelettriche, derivazioni, ecc.)

prevedendo un’adeguata normativa di tutela e recupero.

7. Con riferimento alla rete idrografica il P.I. definirà le misure compensative alle modificazioni al tasso di

impermeabilizzazione create dagli interventi edilizi ed urbanistici secondo quanto previsto nella Valutazione di

Compatibilità Idraulica allegata al P.A.T. e secondo quanto prescritto nel parere espresso dall’Ufficio Regionale del

Genio Civile competente. La Valutazione di Compatibilità Idraulica, redatta in sede di P.A.T., è prescritta per ogni

P.I. ed è estesa a tutto il territorio comunale se il P.I. interessa tutto il territorio Comunale.

Il P.A.T. individua la rete idrografica su cui promuovere azioni di tutela e valorizzazione.

La tutela viene attuata dal Comune, assicurando il monitoraggio e richiedendo pareri agli Enti competenti (Consorzi di

Bonifica, A.T.O., Unità Periferica del Genio Civile competente, Regione, Provincia, A.R.P.A.V., U.L.S.S.), secondo i casi

e le modalità previste dalla normativa vigente:

- nel caso di nuovi interventi (impatto delle infrastrutture, attraversamenti, ponti, ecc.; degli insediamenti civili e

produttivi, delle attività agricole);

- nel controllo dei punti di possibile contaminazione lungo l’intero corso dei fiumi, che richiedono un monitoraggio

costante contro il rischio idraulico, di siccità e di inquinamento.

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La valorizzazione viene promossa dal Comune, mediante progetti anche intercomunali a vocazione naturalistica

(creazione di fasce tampone, siepi, ecc.) e per il tempo libero (percorsi, studio ecc.).

I progetti di valorizzazione vengono precisamente individuati, programmati e regolamentati in sede di P.I.

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Le aree d’interesse storico, ambientale e artistico

Valgono le direttive e le prescrizioni/vincoli di cui ai precedenti art.15.1, 15.2, 15.4..

Aree per il rispetto dell’ambiente naturale, della flora e fauna

Si identificano in queste aree le componenti essenziali della rete ecologica del P.A.T.I. del Medio Brenta, ossia:

• Aree della rete Natura 2000 (SIC/ZPS):

- SIC/ZPS “Grave e zone umide della Brenta (IT 3260018);

• Oasi di protezione faunistica del PFV:

- Villa Contarini;

• In queste aree vige quanto dettato dalle norme relative alle corrispondenti invarianti ambientali e paesaggistiche.

Le golene

Trattasi di ambiti golenali tutelati, individuati per il loro pregio naturalistico e/o paesistico; in tali ambiti è vietata la

realizzazione di qualsiasi opera che non sia finalizzata esclusivamente al miglioramento della sicurezza idraulica.

Le aree comprese fra gli argini maestri e il corso d’acqua del fiume e nelle isole fluviali

• Tali aree saranno identificate puntualmente in sede di stesura del P.I.;

• Trattasi di aree classificate non idonee ai fini edificatori;

• In tali ambiti valgono le disposizioni previste dal D.Lgs 42/2004. Le azioni sono monitorate degli enti competenti

preposti ai controlli ed agli interventi di tutela (Consorzi di Bonifica, Uffici del Genio Civile, Arpav, ULS);

• Sono ammesse trasformazioni finalizzate esclusivamente al miglioramento della sicurezza idraulica ( rafforzamento

argini, allargamento golene, ecc.);

• Per quanto attiene al rischio idraulico si fa riferimento alle aree f) definite nelle NTA del PAI – art.15, punto 7, punto

2.

Aree boscate

Il P.A.T. tutela il contesto territoriale in cui si inseriscono le aree boscate , anche per il potenziamento della rete

ecologica e, nello specifico il consolidamento degli ambiti di specifico interesse naturalistico.

In tali ambiti di invariante paesaggistica il P.I.:

• individua le principali strutture/attrezzature che necessitano dell'adozione di opportune azioni di mitigazione,

finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo in termini acustici , visivi, olfattivi o di altra natura, da esse prodotte rispetto

ad insediamenti contigui o, in generale, rispetto al contesto ambientale e paesaggistico;

• il P.I., con il permanere degli effetti di disturbo, valuta e precisa, in base alle specifiche situazioni, le azioni di

mitigazione da apportare (ad esempio l'inserimento di fasce tampone, schermi vegetali, ecc.), limitando gli

interventi alla sola manutenzione ordinaria e/o straordinaria, sino all'attuazione delle stesse;

• il P.I. promuove e incentiva l'organizzazione e la sistemazione delle parti di territorio aperto interessato dalla

presenza di infrastrutture viarie di distribuzione territoriale ed extraurbana, che esercitano impatti negativi, al fine di:

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- ridisegnare il paesaggio rispetto all'elemento infrastrutturale inserito, riducendone gli impatti anche attraverso

interventi di rimboschimento dei fondi;

- mitigare l'impatto visivo, acustico e da polveri legato alle infrastrutture, in particolare rispetto agli insediamenti

esistenti;

- individuare i principali elementi vegetazionali che caratterizzano il paesaggio, costituiti da piantumazioni

spontanee.

L'abbattimento degli esemplari arborei è consentito per sole ragioni fitosanitarie o di sicurezza; gli esemplari abbattuti

dovranno essere sostituiti con altri scelti tra le specie autoctone.

Sono comunque ammessi gli interventi finalizzati alla riqualificazione naturalistica ed ambientale dei filari alberati e, in

particolare, del relativo assetto vegetazionale, nonché per le attività connesse alla pratica agricola se opportunamente

compensate.

Il P.I., sulla base delle previsioni del P.A.T., provvederà ad identificare, normare e mantenere aggiornato, anche con

prescrizioni, la tipologia degli interventi da attuare per le invarianti di natura paesaggistica.

Il P.I. provvede inoltre ad individuare e ad organizzare eventuali spazi privi di alberature, valutando la possibilità di

ampliamento delle “alberature e siepi” esistenti, mediante piantumazione di siepi, boschetti, ecc., con le seguenti

caratteristiche:

• fasce vegetative, siepi fitte e boschetti, nelle zone di maggiore fragilità ambientale, in vicinanza di parchi, aree

protette, ecc;

• fasce vegetative, siepi fitte di connessione ecologica, nelle zone ove emergono i valori di dispositivi di filtro efficaci

ed adeguati alla specifica situazione territoriale e alle relative esigenze (fasce tampone boscate di adeguata

profondità e correttamente strutturate, barriere vegetali, ecc.). Per la scelta delle specie vegetali promuove

l'impiego di quelle autoctone, scelte tra quelle le cui caratteristiche generali meglio rispondono alla specifica

situazione che potranno essere precisate in sede di P.I.

Le aree ad elevata utilizzazione agricola (art.10 NTA PTRC adottato)

Direttiva.

Nell’ambito delle aree ad elevata utilizzazione agricola il Comune, in sede di P.I.,individua le azioni volte a:

a. limitare la trasformazione delle zone agricole in zone con altra destinazione, al fine di garantire la conservazione e lo

sviluppo dell’agricoltura e della zootecnia, nonché il mantenimento delle diverse componenti del paesaggio agrario in

esse presenti.

b. limitare l’inserimento di attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle attività agricole e del paesaggio

agrario;

c. promuovere la multifunzionalità dell’agricoltura e il mantenimento della rete infrastrutturale territoriale locale, anche

irrigua;

d. garantire la conservazione e il miglioramento della biodiversità, anche attraverso la diversificazione degli ordinamenti

produttivi e la realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni arboree, lineari o boscate, salvaguardando

anche la continuità eco sistemica.

Le aree rappresentative dei paesaggi storici del veneto

La tav. 9.3 “Carta delle fragilità” individua coerentemente con il PTRC adottato e il PTCP i seguenti ambiti omogenei

della carta degli ambiti di paesaggio di cui alla DGRV n.3712/2004, già individuati nella tav.9.1 “Carta dei Vincoli”:

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- Alta pianura vicentina

- Pianura tra Padova e Vicenza

L’individuazione di tali ambiti territoriali è finalizzata alla redazione dei singoli Piani Paesaggistici intesi come parti del

PTRC:

19.4 Argini demaniali di acque pubbliche

1. Il P.A.T. recepisce nella tavola delle fragilità , la n. 9.3, gli argini demaniali posti al margine ovest del fiume Brenta

e in particolare nella parte meridionale del territorio comunale,identificati dall’ufficio del Magistrato Alle Acque ora

Genio Civile.

Prescrizioni e vincoli

2. Qualsiasi intervento o modificazione della esistente configurazione all’interno della fascia di m10 dal piede della

scarpata esterna dell’argine esistente di acque pubbliche (consortili o demaniali), è soggetto, anche ai fini delle

servitù di passaggio, a quanto previsto dalle disposizioni di Polizia Idraulica del R.D.368/1904 e del R.D. 523/1904;

sono in ogni caso vietate nuove edificazioni a distanza dal piede della scarpata inferiori a m 10, con riduzione di

tale limite per i corsi d’acqua consorziali solo previa deroga autorizzata dal Consorzio di Bonifica e deve essere

mantenuta completamente libera da ostacoli e impedimenti, sia per i corsi d’acqua di competenza regionale che

per i corsi d’acqua di competenza del Consorzio di Bonifica, una fascia per le manutenzioni non inferiore a mt 4.

3. Gli interventi di nuova edificazione, nonché gli ampliamenti degli edifici esistenti posti all’interno dell’argine di

seconda categoria, se consentiti, necessitano del preventivo nulla-osta idraulico.

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TITOLO QUARTO - TRASFORMABILITÀ E AZIONI PROGETTUALI STRATEGICHE DEL P.A.T.

Art. 20 – Generalità

1. Il P.A.T. individua nel territorio comunale sei Ambiti Territoriali Omogenei (“A.T.O.”) e in coerenza con quanto

previsto dal P.A.T.I. del Medio Brenta, conferma tre sub – “A.T.O.” parte del sistema insediativo-produttivo, di

cui due compresi nell’A.T.O. n.4 del Capoluogo e uno nell’A.T.O. 5 di Tremignon.

Gli A.T.O. sono stati identificati sulla base dei caratteri insediativi, fisici, urbanistici ed ambientali più significativi ; la

perimetrazione degli “A.T.O.” è contenuta nella tavola 9.4/a.

2. Gli “A.T.O.” individuati nel territorio comunale sono:

o A.T.O. 1 – ISOLA MANTEGNA;

o A.T.O. 2 – CARTURO;

o A.T.O. 3 – PRESINA;

o A.T.O. 4 – CAPOLUOGO, comprende l’individuazione dei sub-A.T.O. produttivi 11e12 previsti dal P.A.T.I.;

o A.T.O. 5 – TREMIGNON, comprende l’individuazione del sub-A.T.O. produttivo 13 previsto dal P.A.T.I.;

o A.T.O. 6 – VACCARINO.

3. Per quanto riguarda le misure di compensazione e mitigazione, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella

VAS specifiche per ciascun A.T.O..

4. In relazione all’articolo 50 della L.R. n. 11/2004 e agli Atti d’Indirizzo, la tavola 9.4/b indica le trasformabilità e,

attraverso gli “A.T.O.”, le azioni strategiche, i valori e le tutele.

5. Il P.I. definisce gli indici e i parametri urbanistici e edilizi e le relative modalità di misurazione e di calcolo.

6. Per la disciplina di ogni A.T.O., si veda il successivo Titolo Quinto.

7. Per le azioni strategiche, la tavola 9.4/b individua:

a) le aree di urbanizzazione consolidata; art. 21.1.a

b) le aree di urbanizzazione programmata; art. 21.1.b

c) gli ambiti di edificazione diffusa; art. 21.1.c

d) aree idonee al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione

e riconversione o al riordino ; art. 21.1.d

e) le opere incongrue e gli elementi di degrado; art. 21.2

f) i limiti fisici alla nuova edificazione; art. 21.3

g) le linee preferenziali di sviluppo insediativo; art. 21.4

h) valori e tutele naturali Art.21.5

i) i servizi d’interesse comune di maggiore rilevanza; art. 21.6

j) le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza. Art. 21.7

8. Per i valori e tutele culturali, la tavola 9.4/b individua:

a) le ville venete; art. 21.8

b) gli edifici e i complessi di valore monumentale e testimoniale; art. 21.8

c) le pertinenze scoperte da tutelare; art. 21.8

d) i contesti figurativi dei complessi monumentali, delle Ville venete ed altri immobili

di interesse storico-architettonico e culturale

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e) i coni visuali; art. 21.8

f) gli edifici del primo novecento, compresi nell’elenco in calce alla relazione

g) del nuovo PTRC. Art. 21.8

h) di interesse locale, in particolare il sistema insediativo noto come “Piano Camerini”; art. 21.9

i) i centri storici; art. 21.10

8. Per i valori e le tutele naturali, la tavola 9.4/b individua:

a) le aree nucleo;

b) le aree di connessione naturalistica;

c) i corridoi ecologici principali e secondari, i varchi urbani;

d) la maglia eco relazionale urbana;

e) le barriere infrastrutturali.

9. Attività produttive in zona impropria art. 21.11

10. Indirizzi e criteri per l’applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive e per le varianti di

cui al DPR 447/1998 art. 21.12

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Art. 21 – Norme specifiche

21.1 Ambito urbanizzato e aree di trasformazione

a) – Aree di urbanizzazione consolidata

1. Il perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata è individuato nella tavola di progetto n.9.4/b – Carta della

trasformabilità: si tratta delle parti del territorio dove i processi di trasformazione hanno dato forma ad insediamenti

strutturati, dotati delle principali opere di urbanizzazione.

Sono caratteri dell’edificazione consolidata:

a) il maggior grado di densità urbana, intesa come compresenza delle diverse destinazioni d’uso e concentrazione

dei servizi pubblici di interesse comunale e sovra comunale, l’adeguata urbanizzazione del territorio in termini di

aree e di opere, l’elevato rapporto tra spazi edificati e spazi aperti;

b) l’edificazione lineare, anche non continua, lungo i tracciati stradali ed in diretto rapporto con questi, che ha

assunto dimensioni , caratteri insediativi e grado di urbanizzazione tali da rendere riconoscibili gli insediamenti

per la chiara struttura urbana.

2. Le aree di urbanizzazione consolidata possono altresì comprendere modeste parti inedificate di territorio che il

P.R.G. previgente classificava come edificabili, purché convenzionate al momento dell’adozione del P.A.T.

Al fine di definire in maniera più lineare i margini del tessuto urbanizzato e mettere a punti interventi di

miglioramento e riqualificazione urbanistica, il P.I. potrà eventualmente prevedere scostamenti di modesta entità e

di carattere non strategico dai perimetri individuati dal P.A.T. per le aree di urbanizzazione consolidata. Le

ridefinizioni di tali perimetri dovranno essere funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti, con

relative aree di pertinenza, posti in contiguità con il tessuto consolidato esistente ed al miglioramento e

riqualificazione dei margini urbani, nel rispetto del limite quantitativo di S.A.U. trasformabile determinato dal P.A.T.

e del dimensionamento complessivo previsto per l’A.T.O. di appartenenza.

Le suddette variazioni dovranno avvenire in coerenza con le scelte strategiche del P.A.T. e nel rispetto degli

obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e avendo cura di verificare che non siano alterati l’equilibrio

ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

La ridefinizione dei margini del tessuto urbanizzato, eventualmente finalizzata ad ampliamenti di immobili esistenti

od a nuova edificazione, potrà avvenire soltanto attraverso una revisione della zonizzazione di “completamento”,

utilizzando i servizi di rete e le opere di urbanizzazione primaria esistenti e senza comportare la necessità della

predisposizione di P.U.A..

3. Le trasformazioni edilizie e le residue potenzialità edificatorie si attuano prevalentemente per mezzo di intervento

edilizio diretto, nel rispetto degli obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione stabiliti dal P.A.T. ed in coerenza

con i limiti quantitativi fissati nella disciplina del singolo A.T.O. e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 6.

4. Il P.I. disciplina gli interventi ammessi e li condiziona ad azioni volte al complessivo miglioramento della struttura

insediativa con le seguenti finalità:

a) integrazione delle opere di urbanizzazioni carenti o mancanti;

b) riqualificazione e potenziamento dei servizi pubblici e di uso pubblico di servizio alla zona;

c) estensione della rete dei percorsi pedonali e ciclabili interni agli insediamenti;

d) riordino morfologico dell’edificato e delle aree scoperte pertinenziali;

e) mitigazione della situazione di incompatibilità legate alla contiguità di funzioni differenti;

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f) eliminazione delle barriere architettoniche.

5. Per i fini sopra elencati, il P.I. provvede a:

a) precisare il perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata;

b) disciplinare gli interventi ammessi in termini quantitativi e di destinazione d’uso, individuando anche gli ambiti

da assoggettare a PUA;

c) valutare la compatibilità delle funzioni presenti diverse da quelle prevalenti definendo la disciplina per:

o l’eliminazione o il trasferimento delle funzioni incompatibili o incoerenti;

o il mantenimento accompagnato da riqualificazione e mitigazione delle funzioni che possono essere rese

compatibili o il cui effetto può essere mitigato;

o il consolidamento delle funzioni compatibili.

d) individuare la possibilità di completamento del sistema insediativo in adiacenza alle aree di urbanizzazione

consolidata o nei vuoti residui al loro interno, prevedendo, se necessario, l’inserimento di adeguati servizi e

luoghi centrali, stabilendone le quantità e le modalità, nel rispetto e in coerenza con gli obiettivi predisposti per

ogni singolo A.T.O.;

e) rispondere alle esigenze abitative di carattere familiare e non speculativo con la previsione di limitati interventi

puntuali di nuova edificazione residenziale, nel rispetto del dimensionamento dei singoli A.T.O.;

f) stabilire i parametri edificatori;

g) prevedere incentivi volumetrici nel caso di recupero e riqualificazione dei fabbricati e degli insediamenti

esistenti, finalizzati alla riduzione degli accessi stradali, alla realizzazione di opere e infrastrutture d’interesse

collettivo e al miglioramento complessivo sotto il profilo paesaggistico ed ambientale.

6. Fino all’approvazione del P.I., si applicano del norme del P.R.G. previgente.

b) – aree di urbanizzazione programmata

1. Il perimetro delle aree di urbanizzazione programmata è individuato nella tavola di progetto n.9.4/b - Carta della

Trasformazioni: si tratta di aree trasformabili del piano urbanistico vigente che il P.A.T. intende confermare e per le

quali è stato attivato un procedimento finalizzato alla loro trasformazione urbanistica ( approvazione del P.U.A. da

parte del Consiglio Comunale, ancorché prive di convenzionamento)

Le diverse situazioni sono contraddistinte in legenda con un’apposita simbologia.

2. Le trasformazioni edilizie e le potenzialità edificatorie si attuano prevalentemente per mezzo di strumenti urbanistici

attuativi, nel rispetto degli obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione stabiliti dal P.A.T. ed in coerenza con i

limiti quantitativi fissati nella disciplina dei singoli A.T.O..

3. Il P.I. disciplina gli interventi ammessi e li condiziona ad azioni volte al complessivo miglioramento della struttura

insediativa con le seguenti finalità:

a) integrazione delle opere di urbanizzazione carenti o mancanti;

b) potenziamento dei servizi pubblici e di uso pubblico di servizio alla zona;

c) estensione della rete dei percorsi pedonali e ciclabili interni agli insediamenti;

d) mitigazione delle situazioni di incompatibilità legate alla contiguità di funzioni differenti.

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c) – ambiti di edificazione diffusa

1. Gli ambiti di edificazione diffusa sono individuati nella tavola di progetto n.9.4/b – Carta della Trasformabilità; sono

gli aggregati edilizi sorti in zona periurbana o rurale

Sono caratteri dell’urbanizzazione diffusa:

a) le aggregazioni edilizie isolate, servite dalla viabilità e dai principali sottoservizi, a destinazione prevalentemente

non agricola;

b) l’edificazione lineare discontinua lungo i tracciati stradali ed in diretto rapporto con questi, in cui i processi di

trasformazione non hanno originato insediamenti chiaramente riconoscibili per dimensione e grado di

urbanizzazione della struttura insediativa;

c) i nuclei edilizi riconoscibili che si sono formati nelle zone agricole del P.R.G. previgente.

L’individuazione degli ambiti di edificazione diffusa all’interno del PAT ha esclusivamente valore ricognitivo-

strategico dello stato dei luoghi, non conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, funzione questa

demandata, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 11/04, al PI.

2. Gli eventuali interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento devono perseguire il

miglioramento del contesto dell’insediamento mediante il recupero, riuso, ristrutturazione edilizia e urbanistica, con

particolare riguardo alle aree già interessate da attività dismesse e devono essere indirizzati prevalentemente alle

esigenze abitative di ordine famigliare, da attuare mediante tipologie edilizie appropriate al contesto agricolo

circostante, nel rispetto dei parametri di dimensionamento dei singoli A.T.O.;

3. Al fine di migliorare la qualità della struttura insediativa, il rapporto degli insediamenti con l’ambiente rurale e,

coerentemente con quanto previsto dall’art. 1 delle N.T. del PTCP, frenare la tendenza alla dispersione edilizia

indifferenziata, negli Ambiti di Edificazione diffusa il PAT definisce i seguenti obiettivi, da perseguire attraverso il PI:

a) integrazione delle opere di urbanizzazione carenti o mancanti;

b) eventuale integrazione dei servizi pubblici e di uso pubblico;

c) riordino e riqualificazione delle aree di pertinenza;

d) sistemazione e messa in sicurezza degli accessi diretti dalla strada;

e) estensione della rete dei percorsi pedonali e ciclabili, da connettere a quelli individuati nel territorio aperto;

f) ricomposizione del fronte edificato verso il territorio agricolo, adeguandolo al contesto ambientale, per mezzo

dell’utilizzo di sistemazioni e buffer a verde;

g) l’integrazione e la riorganizzazione dell’edificazione diffusa esistente e prossima ad “ambiti di urbanizzazione

consolidata” ed a “linee preferenziali di sviluppo insediativo” tramite la correlazione degli ambiti e l’integrazione

delle urbanizzazioni e delle infrastrutture;

h) valutare la compatibilità delle funzioni presenti diverse da quella residenziale definendo la disciplina per:

o l’eliminazione o il trasferimento delle funzioni incompatibili o incoerenti;

o il mantenimento accompagnato da riqualificazione e mitigazione delle funzioni che possono essere

compatibili o il cui effetto può essere mitigato;

Vanno in ogni caso esclusi dagli ambiti di edificazione diffusa, gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto

funzionale con lo svolgimento dell’attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende

agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-

produttive esistenti e utilizzate.

Le attività produttive in zona impropria, eventualmente presenti all'interno dell'ambito di edificazione diffusa, potranno

essere confermate solo se considerate compatibili con la residenza, prevedendo nella scheda relativa all'ambito, se

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necessario, le opportune opere di miglioramento quali opere di mitigazione, potenziamento degli accessi stradali,

parcheggi, ecc..

Il P.I., in coerenza e in attuazione del P.A.T., sulla base di una approfondita analisi della effettiva consistenza e

destinazione d’uso degli edifici presenti nei vari ambiti di edificazione diffusa, documentata in apposita scheda,

individuerà, all’interno di questi, eventuali “nuclei residenziali in ambito agricolo” che potranno ricomprendere anche aree

ed edifici esistenti, contigui agli “ambiti di edificazione diffusa”.

Il P.I. potrà quindi classificare tali “nuclei residenziali in ambito agricolo” quali zone territoriali omogenee diverse da

quella propriamente agricola. Tale riclassificazione comporta anche un consumo della SAT disponibile, per le aree che

erano state considerate dal P.A.T. come SAU.

Per tali zone il P.I. definirà quindi:

- le destinazioni d’uso ammesse;

- i modi di intervento relativi all’edilizia esistente e alla nuova edificazione;

- i parametri edificatori (volumetria massima edificabile, distanze, altezze, superficie coperta, permeabilità

fondiaria, ecc.);

- le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi definiti dal P.A.T..

L’individuazione, in sede di P.I., dei “nuclei residenziali in ambito agricolo” all’interno degli ambiti di edificazione diffusa

previsti dal P.A.T., dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- presenza delle principali opere di urbanizzazione;

- superficie territoriale non inferiore a m2 10.000;

- indice di edificabilità fondiaria, riferito allo stato di fatto, non inferiore a 0,5 m3/m2 (rif. ex art. 24 L.R. 61/85);

- rapporto di copertura, riferito allo stato di fatto, non inferiore a 7,5% (rif. ex art. 24 L.R. 61/85);

La disciplina dei “nuclei residenziali in ambito agricolo” dovrà prevedere:

- la limitazione della dilatazione degli insediamenti esistenti consentendo, esclusivamente per una sola volta ed

allo scopo di rispondere a problemi abitativi di carattere familiare, l'individuazione di lotti liberi di testa che, alla

data di adozione della prima variante al P.I., risultino di proprietà di persone residenti o proprietarie di una

superficie di terreno tale da consentire un lotto edificatorio all'interno del relativo nucleo residenziale;

- l'individuazione di lotti liberi con capacità edificatoria unitaria non superiore a m3 650 , per una variazione della

volumetria residenziale complessiva, non superiore al 25% della volumetria residenziale esistente alla data di

adozione del P.A.T.; sono consentiti comunque interventi sugli edifici esistenti di cui alle lettere a, b, c, d

dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 nonché ampliamenti fino ad un massimo di m3 800. Il conseguente aumento di

volumetria residenziale riferito alle nuove edificazioni, andrà quindi previsto sulla base della volumetria

residenziale contemplata dal P.A.T. nel dimensionamento residenziale dell'A.T.O. corrispondente;

- che in tali nuclei residenziali non sia ammesso creare una seconda fila di lotti. Nel caso essa sia già esistente,

le nuove edificazioni potranno avvenire solo al fine di saturare l'edificazione attraverso la previsione di nuovi

“lotti liberi” in adiacenza a lotti di seconda fila già edificati;

- che debba essere inoltre evitata la formazione di "corridoi urbanizzati" su entrambi i lati delle strade,

mantenendo la discontinuità dell'edificato e l'intercomunicazione visiva con il paesaggio agrario. A tal fine e per

favorire una effettiva saturazione dei nuclei a scapito di una dilatazione lineare, non potranno essere

ricomprese all'interno dei nuclei residenziali in ambito agricolo, le fasce di terreno agricolo di ampiezza

superiore ai 100 m. ove non siano presenti abitazioni;

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- che la volumetria relativa alle eventuali attività in zona impropria rilevate all'interno dell'ambito, non possa

concorrere alla determinazione degli indici precedentemente citati necessari per la definizione dei “nuclei

residenziali in ambito agricolo” .

- che nella scheda relativa al singolo ambito di edificazione diffusa debbano essere indicati gli edifici che risultino

non più funzionali alla conduzione del fondo. La superficie coperta ed il volume degli edifici non più funzionali

alla conduzione del fondo, come rilevati alla data di adozione della prima variante al P.I., potranno essere

conteggiati al fine del conseguimento dei parametri necessari per l’individuazione dei “nuclei residenziali in

ambito agricolo”. Non potrà invece essere considerato il volume degli edifici non più funzionali alla conduzione

del fondo, al fine del calcolo dell'eventuale 25 % del volume esistente, destinato alle nuove edificazioni. Il

volume degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, deve infatti essere calcolato all'interno del

volume concesso in ampliamento al fabbricato esistente.

- che nella scheda relativa al singolo ambito di edificazione diffusa, il P.I. possa individuare nuove attività di

servizio alla residenza, che siano compatibili con il contesto rurale e residenziale adiacente. Il P.I. dovrà

elencare, all'interno della normativa di Piano, le attività ritenute compatibili per l'insediamento all'interno degli

Ambiti di edificazione diffusa. L'eventuale volumetria necessaria alla localizzazione di tale attività, dovrà essere

ricompresa all'interno del limite del 25% della volumetria residenziale esistente alla data di adozione del P.A.T.,

già citato in precedenza.

- che gli edifici ed aree interessati da vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e schedati dal P.R.G. ai

sensi dell’art. 10 della L.R. 24/1985 o che possano rientrare tra quelli individuati ai sensi dell'art. 40 della L.R.

11/2004, in quanto già sottoposti a specifica disciplina di tutela e valorizzazione, che risultano localizzati dal

P.A.T. all'interno di ambiti di edificazione diffusa, la cui volumetria superi 1200 mc, dovranno essere esclusi, in

sede di P.I., dagli eventuali “nuclei residenziali in ambito agricolo” individuati dal P.I..

Nel caso in cui, all'interno degli ambiti di edificazione diffusa, non vengano individuate aree che rispondano ai criteri

sopra evidenziati, gli aggregati edilizi di modesta entità ricompresi in tali ambiti non potranno essere assimilati a zone

diverse da quella agricola; per tali aree il P.I. potrà definire una specifica disciplina tale da prevedere esclusivamente

interventi sull'edificazione esistente e finalizzati a conseguire gli obiettivi del P.A.T. di cui al presente articolo, nel rispetto

delle disposizioni normative di cui agli artt. 44 e 45 della LR 11/04.

Il P.A.T. individua come ambiti di edificazione diffusa le aree classificate Z.T.O C1.1 dal vigente P.R.G., ed il P.I. potrà

riconfermarne i parametri, nel caso che anche il perimetro non risulti variato rispetto al P.R.G. vigente, od adeguarli a

quelli sopra indicati per i nuclei residenziali in zona agricola. Per tali zone, fino all’adozione del primo P.I., valgono le

N.T.A. del P.R.G. vigente.

In sede di P.I. dovrà essere redatto un opportuno elaborato contenente le schedature degli Ambiti di edificazione diffusa

individuati nel territorio, ed un registro delle proprietà e dei lotti edificabili presenti all'interno degli stessi, prevedendo il

suo costante aggiornamento. ”

d) – aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e

riconversione o al riordino.

Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e riconversione:

trattasi di aree collocate all’interno o a ridosso della città consolidata, la cui pianificazione e attuazione risulta altresì

strategica per il completamento dell’abitato. Tali aree sono da considerarsi unità di minimo intervento a livello

progettuale. Le stesse sono individuate nella tavola 9.4b, descritte nelle criticità dell’A.T.O. 4 del Capoluogo e dell’A.T.O.

6 di Vaccarino e nello specifico “Allegato alla relazione illustrativa – Aree idonee per interventi diretti al miglioramento

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della qualità urbana” e gli interventi finalizzati al loro miglioramento fanno parte delle direttive alle quali dovrà attenersi il

P.I. e ì perimetri riportati nelle planimetrie del P.A.T. potranno essere parzialmente rivisti in sede di P.I. in ragione di una

maggiore scala di dettaglio e fino al limite del 10% della superficie.

I Piani/Programmi relativi alle aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla

riqualificazione e riconversione o al riordino dovranno esse sottoposti a Verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi

dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006. In particolare, il Rapporto preliminare relativo agli ambiti riportati nella tavola 9.4b,

compresi negli A.T.O. 4 del Capoluogo e dell’A.T.O. 6 di Vaccarino, andranno analizzati con specifico riferimento alle

tematiche evidenziate nella VAS al capitolo 9.1 del Rapporto Ambientale. Non si esclude in ogni caso che, in relazione

ai contenuti specifici dei suddetti Piani/Programmi, possano essere individuati ulteriori temi di analisi degli impatti.

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Direttive

Il P.I., tenuto conto delle direttive contenute nell’A.T.O. interessata, provvederà alla redazione di una scheda di analisi e

di sintesi progettuale per il recupero urbanistico ed edilizio di tali aree e manufatti, ed a disciplinare gli interventi

ammissibili al fine di definirne gli utilizzi compatibili con la zona omogenea di riferimento ed i relativi parametri urbanistici,

stabilendo i criteri di recupero, ampliamento e/o nuova costruzione, nonché la dotazione prescritta dalle vigenti

disposizioni di legge e gli interventi di mitigazione ambientale da adottarsi.

L’attuazione potrà essere fatta tramite accordi con i soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti

e iniziative di rilevante interesse pubblico. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui

accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione; l’accordo è recepito con il provvedimento di

adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano approvato.

Il P.I., per le attività di cui non ritenesse ammissibile la permanenza, provvederà alla disciplina delle modalità di

attribuzione e gestione del credito edilizio a fini compensativi.

Prescrizioni e vincoli

Nelle more di quanto previsto dalle direttive sono ammessi esclusivamente interventi sugli edifici esistenti nei limiti di cui

alla lett. c), comma 1, art. 3, del D.P.R. 380/2001.

Sono sottoposti al rispetto della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della D.G.R. 3173/06 gli strumenti

pianificatori, i progetti e gli interventi da realizzarsi in corrispondenza degli ambiti individuati tramite apposita grafia nella

Tavola 94.b Carta delle Trasformabilità del P.A.T..

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21.2 Opere incongrue ed elementi di degrado

Nel territorio comunale non esistono opere incongrue ed elementi di notevole degrado. Eventuali ambiti, a cui applicare il

credito edilizio, potranno rientrare nella fattispecie ed essere individuati dal P.I. se di rilevanza non strategica e fatti salvi

comunque il dimensionamento del P.A.T. ed i criteri di sostenibilità evidenziati dalla V.A.S.

Prescrizioni e vincoli

1. Nelle more di formazione del P.I. o in assenza di uno specifico piano di riqualificazione, si applicano le norme del

P.R.G. previgente.

Direttive per la formazione del P.I.

2. Il P.I. definisce i più appropriati strumenti per ripristinare le corrette condizioni ambientali e paesaggistiche nelle

aree occupate da opere incongrue, nonché le tipologie d’intervento ammesse sugli edifici esistenti.

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21.3 Limiti fisici all’espansione

1. Al fine di evitare la compromissione di aree ed ambiti di particolare interesse, Il P.A.T. individua nella tav.9. 4/b i

limiti fisici all’espansione, ovvero le parti del territorio oltre le quali non si ritiene opportuno prevedere interventi di

espansione urbana, considerate le caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche ,di integrità

fondiaria del territorio, o di fragilità di diversa natura.

Prescrizioni e vincoli

2. All’interno di questi limiti e nel rispetto complessivo del dimensionamento del P.A.T., possono essere attuati:

a) lo sviluppo degli insediamenti secondo quantità e modalità meglio definite dal P.I. e in sintonia con le linee

preferenziali di sviluppo insediativo del P.A.T.;

b) gli interventi di recupero di manufatti classificati come opere incongrue o elementi di degrado di cui al

precedente articolo 21.2, attraverso lo strumento del credito edilizio;

c) le opere pubbliche in attuazione del P.A.T..

Direttive per la formazione del P.I.

3. Il P.I. definisce gli interventi relativi allo sviluppo insediativo e al riordino urbanistico, avendo attenzione alla

sostenibilità degli interventi e all’esigenza di soddisfare, oltre le esigenze abitative, la realizzazione di servizi e

attrezzature che consentano la riqualificazione dei margini urbani e degli ambiti di frangia periurbana.

4. Il P.I. può prevedere limitate modifiche fisiche dei limiti di cui al presente articolo sulla base del maggior dettaglio

della scala urbanistica, nel rispetto delle quantità edificatorie ammesse, delle caratteristiche paesaggistico-

ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio, nonché degli obiettivi generali di sostenibilità,

sempre che dette modifiche non comportino l’alterazione dell’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità

degli interventi evidenziate negli elaborati di VAS.

All’interno delle urbanizzazioni previste dagli strumenti urbanistici attuativi, gli standard a servizi costituiti da spazi

verdi potranno quindi essere collocati anche esternamente ai limiti fisici alla nuova edificazione.

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21.4 Linee preferenziali di sviluppo insediativo

1. Il P.A.T. indica nella tav.9. 4/b le linee preferenziali di sviluppo insediativo, ossia le parti del territorio che sulla base

delle verifiche di sostenibilità risultano maggiormente idonee allo sviluppo degli insediamenti.

Va precisato che tali indicazioni hanno valore strategico non conformativo delle proprietà, e pertanto non vogliono

presupporre né prefigurare, in sede di P.A.T., l’attribuzione di diritti edificatori di alcun tipo.

Le linee preferenziali hanno lo scopo primario di delineare gli orientamenti strategici per le eventuali espansioni

insediative da operarsi attraverso il P.I. e sono vincolanti per nuovi insediamenti dimensionalmente significativi

sotto il profilo strategico.

Prescrizioni e vincoli

2. Il P.I. in conformità al dimensionamento del P.A.T. relativamente ai singoli A.T.O., precisa gli interventi di

espansione urbana, coerenti con le di sviluppo insediativo previste dal P.A.T..

3. Gli interventi di espansione urbana devono, in tutti i casi:

a) configurarsi in modo coerente e compatibile con le aree di urbanizzazione consolidata contigue;

b) relazionarsi e integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti e programmati, per quanto riguarda le

funzioni, l’immagine urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;

c) inserirsi visivamente in maniera armonica nel territorio, ricomponendo e riqualificando adeguatamente

il fronte dell’edificato verso il territorio agricolo.

d) la nuova espansione non può superare i “limiti fisici della nuova edificazione” fatte salve variazioni di

assestamento previste dal precedente articolo 21.3;

e) tutte le nuove aree di espansione dovranno essere soggette a P.U.A..

Direttive per la formazione del P.I.

4. Il P.I.:

a) definisce, in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli A.T.O., gli ambiti di

sviluppo insediativo, individuando le specifiche zone d’intervento;

b) indica gli strumenti urbanistici attuativi, le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, gli indici

stereometrici e in generale i parametri insediativi in riferimento ai criteri di sostenibilità del P.A.T. e della VAS;

c) garantisce il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplina le destinazioni d’uso e la perequazione

urbanistica e definisce gli ambiti e i contenuti;

d) disciplina gli interventi comunque ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo, sulle parti di

territorio edificate, incluse negli ambiti di trasformazione urbanistica.

5. Il P.I. garantisce il corretto inserimento dei nuovi insediamenti nel territorio in rapporto alle condizioni di

accessibilità rispetto agli insediamenti adiacenti e alla viabilità esistente.

6. Il P.I. definisce le modalità di trasferimento o di eliminazione di eventuali attività presenti non compatibili con il

carattere dei nuovi insediamenti.

7. Per le previsioni di sviluppo insediativo a carattere produttivo, il P.I. deve riferirsi obbligatoriamente alle scelte

effettuate dal P.A.T.I. del Medio Brenta.

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21.5 Valori e tutele naturali

Rete ecologica locale

Fanno parte della rete ecologica locale le aree nucleo (“core area”, serbatoi di naturalità), le aree di connessione

naturalistica (“buffer zone”), i corridoi ecologici e le isole ad elevata naturalità (“stepping stones”) come individuate nella

Tav. 9.4/b del P.A.T., e dalla tavola delle analisi agronomico-ambientali.

Costituiscono la rete ecologica locale le parti del territorio di ampia estensione a maggior contenuto di biodiversità

animale e vegetale, ovvero i seguenti ambiti:

1. Le aree nucleo:

a) Area fluviale del Brenta, coincidente con il SIC “Grave e zone umide della Brenta” (IT3260018);

b) Parco di Villa Contarini (P.A.T.I.).

2. Le aree di connessione naturalistica (aree di rinaturalizzazione):

a) Aree agricole integre;

b) Ambiti di paesaggio dei prati stabili e di valenza naturalistica del Medio Brenta.

3. I corridoi ecologici:

Sono costituiti dai principali corsi d’acqua con funzione di collegamento per alcune specie o gruppi di specie in

grado di spostarsi, sia autonomamente (animali) che attraverso vettori (piante o parti di esse).I corridoi ecologici

indicati dal P.A.T. si dividono in (nominandoli da ovest ad est):

a) Principali:

o fiume Ceresone;

o roggia Rezzonica e Roggia Limenella;

o fiume Brenta

b) Secondari:

o roggia Giustiniana-scolo Refosco:

o roggia Camerini.

La tavola 9.4b del P.A.T individua, recependo le previsioni del P.A.T.I. del Medio Brenta, i corridoi terrestri

“greenways” di nuova progettazione, come dorsali delle aree di connessione naturalistica; questi non poggiano su

elementi naturalistici esistenti ma intendono collegare, ove esistenti, spazi agricoli integri ad elevata conservazione,

corsi d’acqua e parchi storici. Si richiamano come parte integrante del punto 3) le prescrizioni ed indirizzi contenuti

all’art.6.1.4.3 e 6.1.4.4 delle N.T. del P.A.T.I. del Medio Brenta.

4. Isola di elevata naturalità (stepping stones):

a) Bacino di Isola

Si tratta di un’area che, pur avendo dimensioni limitate, riveste ugualmente una funzione ecosistemica, come

appoggio per trasferimenti faunistici, anche in quanto posta in prossimità di altri elementi della rete ecologica.

La pianificazione operativa (P.I.) provvederà a specificare i modi d’uso e di tutela per l’insieme delle suddette

componenti ecologico-strutturali del territorio di Piazzola sul Brenta, operando in particolare per garantire le opportune

connessioni e continuità di carattere fisico, vegetazionale e faunistico tra i diversi elementi della rete, coerente con la

programmazione provinciale tale da costituire la rete ecologica locale.

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Gli ambiti di connessione naturalistica indicati nella tavola 9.4b vengono esattamente definiti e localizzati in sede di P.I.,

in coerenza e attuazione del P.A.T., garantendo in ogni caso il mantenimento delle connessioni individuate dal P.A.T.I.

del Medio Brenta. Esse si distinguono secondo il grado di priorità degli interventi in:

grado “1”, individuate prevalentemente su:

- fasce adiacenti ai corsi d’acqua già tutelati da vincolo paesaggistico; - aree ove sussistano le condizioni di naturalità o l’esigenza di garantire la connettività e la continuità dei flussi

faunistici; - aree dove le infrastrutture o gli insediamenti produttivi, sia esistenti che di progetto, richiedano azioni di

mitigazione.

grado “2”, individuate prevalentemente su:

- aree con destinazione agricola prevalente o “mista” ad insediamenti antropici, ma con minore rilevanza/potenzialità

naturalistica.

Direttive

1. Il P.I. completerà la ricognizione dei varchi e degli altri elementi della rete prevedendo il miglioramento delle aree

naturali e di rinaturalizzazione, attraverso iniziative di tutela e riqualificazione del paesaggio agrario e naturale,

coinvolgendo i proprietari delle aree interessate, di concerto anche con la Provincia, promuovendo la riconversione

verso tecniche agricole a minore impatto ambientale e la riqualificazione del paesaggio agrario.

2. Andrà favorita l’adesione alle misure agroambientali previste dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) per il Veneto

2007-2013, con particolare riferimento all’Asse 2 - Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, misure 213 e

214 (brevemente richiamate e descritte nel capitolo 8. Mitigazioni del Rapporto Ambientale). Il percorso verso una

maggiore sostenibilità andrà favorito anche con l’adesione a Progetti Integrati d’Area (P.I.A.).

3. In particolare sono da promuovere i seguenti interventi negli agroecosistemi:

a) riqualificazione dei corsi d’acqua;

b) formazione di siepi arboreo-arbustive nel territorio aperto (privilegiando le strutture e le specie descritte

sinteticamente nel capitolo 8. Mitigazioni del Rapporto Ambientale);

c) mantenimento di coltivazioni arboree e di colture tradizionali.

4. Nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio nella logica di rete ecologica,

dovranno essere previste misure di mitigazione e di inserimento ambientale, anche con la realizzazione di neo-

ecosistemi e tenendo conto dei possibili effetti positivi di interventi compatibili con la struttura naturale del

paesaggio.

5. La realizzazione di eventuali infrastrutture viarie che interferiscano con la rete, deve prevedere interventi che

garantiscano la continuità della stessa quali il posizionamento di vie di attraversamento per gli animali,

l’interruzione delle recinzioni ecc.

6. Il P.I. predispone apposita disciplina, in conformità al PTRC ed al PTCP, al fine di:

a) potenziare la biodiversità vegetazionale e faunistica;

b) individuare opere di mitigazione e compensazione ambientale;

c) realizzare neoecosistemi;

d) individuare e rafforzare i corridoi ecologici fluviali;

e) valorizzare elementi ecologicamente significativi.

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7. La tutela dell’area SIC e delle aree agricole limitrofe può essere promossa anche attraverso la formazione di un

parco e riserva naturale di interesse sovra-comunale per valorizzare gli elementi ambientali, promuovere la

conoscenza territoriale con percorsi didattico-ambientali legati all’acqua, alle risorgive e al delicato sistema

ambientale. Accordi con i comuni limitrofi possono estendere l’ambito per formare un’area di tutela e parco di livello

intercomunale.

Prescrizioni e vincoli

8. Non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità della

rete ecologica e la chiusura dei varchi ecologici.

9. Al fine di garantire l’efficacia della rete ecologica, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale,

dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che, al

termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta.

10 Nelle aree nucleo e negli ambiti di connessione naturalistica identificati dal PAT i progetti che implicano

modificazioni di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a Valutazioni di Incidenza (VINCA) ai sensi della D.G.R.

3173/2006.

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Azioni strategiche: ambiti di miglioramento della qualità urbana

1. Il P.A.T. individua, tra le azioni strategiche, gli ambiti e le tipologie di intervento per il miglioramento della qualità

urbana.

2. I diversi interventi sono di seguito elencati:

a) barriere infrastrutturali e opere di mitigazione collegate;

b) impianto di vegetazione arborea in forma lineare;

c) maglia eco-relazionale urbana;

d) itinerari ciclabili storico-ambientali e del turismo rurale;

e) viabilità minore;

f) oasi agricolo-fluviale denominata “corridoio degli aironi”;

g) aree agricole intercluse di margine;

h) riqualificazione del Viale Silvestro Camerini;

i) orientamenti per impedire le saldature nel sistema insediativo-residenziale;

j) mitigazione dell’inquinamento acustico in ambito insediativo;

k) aumento della permeabilità ecologica delle aree di urbanizzazione programmata e negli ambiti di sviluppo

insediativo;

Direttive

1. Il P.I. fornirà indicazioni più dettagliate sulla precisa localizzazione degli interventi, sull’estensione delle aree

oggetto di miglioramento della qualità urbana,alla riqualificazione e riconversione, sui criteri progettuali e sulle

modalità costruttive delle diverse realizzazioni, tenendo conto anche delle possibili fruizioni e della successiva

gestione/manutenzione.

2. Le risorse finanziarie per la loro realizzazione dovranno essere direttamente collegate

a) agli oneri di urbanizzazione;

b) alle azioni di perequazione;

c) ad impegni diretti da parte degli Enti coinvolti nella realizzazione delle opere infrastrutturali;

d) ad eventuali contributi mirati da parte della pubblica amministrazione;

e) a progetti specifici con finalità produttiva e ambientale.

3. La natura e le finalità di tali interventi vengono di seguito indicativamente riportate:

a) barriere infrastrutturali e opere di mitigazione collegate: Si definiscono tali, aree o punti di discontinuità e/o

conflitto per le vie di transizione della fauna, a causa di infrastrutture viarie o strutture e/o insediamenti

produttivi.

Il Comune ed i soggetti realizzatori, per ogni nuovo intervento (infrastruttura o insediamento produttivo) che

generi barriere infrastrutturali, oltre ad osservare la normativa vigente, devono sempre garantire il

mantenimento della connettività della rete ecologica, predisponendo adeguati passaggi ed ecodotti, nonché

prevedere sempre adeguate opere di mitigazione.

Le opere di mitigazione possono essere incluse negli standard urbanistici, qualora ne abbiano le

caratteristiche.

Le opere di mitigazione relative alle infrastrutture, nei casi in cui si realizzino su proprietà privata, non sono

soggette ad esproprio, ma all’istituzione di una fascia di rispetto e vincolo di destinazione registrato.

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Esse dovranno essere localizzate nelle fasce di rispetto dell’arteria principale, compresi svincoli, raccordi, aree

di servizio e tutte le opere e i manufatti realizzati ex novo a servizio dell’infrastruttura.

Le opere di mitigazione relative agli insediamenti produttivi sono da realizzarsi all’interno dell’area interessata

dall’intervento stesso.

Esse dovranno essere localizzate lungo il perimetro dell’area interessata , delle opere e dei manufatti realizzati

ex novo a servizio del produttivo, che confinano con il territorio agricolo.

Gli interventi di mitigazione dovranno:

• costituire barriera ambientale (inquinamento acustico e da polveri), nonché barriera visiva rispetto al

contesto paesaggistico, tramite la realizzazione di siepi e fasce tampone; allo scopo dovranno essere

predisposti studi sulla vegetazione adeguata a conseguire gli obiettivi della mitigazione;

• prevedere adeguati drenaggio e filtraggio delle acque di sgrondo dalle superfici interessate dagli interventi

infrastrutturali e/o produttivi: ciò realizzando fossature la cui sistemazione spondale abbia capacità

fitodepurativa, grazie ad adeguata geometria della sezione e alla presenza di vegetazione riparia;

• predisporre adeguati passaggi ed ecodotti, ossia strutture predisposte al fine di superare una barriera

artificiale e finalizzate a consentire la continuità dei flussi di transizione. La posizione, la frequenza distale

e le caratteristiche progettuali degli attraversamenti, costituiti da sottopassi e sovrappassi, si individuano in

base alle specie faunistiche e alle loro abitudini. Per la realizzazione di ecodotti andranno redatti studi

specifici quindi sulle specie faunistiche da far transitare e sulla vegetazione adeguata a creare l’invito

all’ecodotto medesimo.

Le barriere infrastrutturali (aree) si distinguono in:

• 1° grado: quando la barriera infrastrutturale o l’insediamento produttivo si interfacciano direttamente con

aree della Rete ecologica, o quando le infrastrutture viarie sono di primaria importanza è stabilita la

obbligatorietà degli interventi di mitigazione per una fascia di intervento di larghezza non inferiore a 20 m

(computati dalla linea di confine ll’infrastruttura o dalla linea di confine dell’insediamento produttivo);

• 2° grado: quando la barriera infrastrutturale o l’insediamento produttivo si interfacciano con suoli agrari

ancora integri o ambiti non ancora edificati in generale.

Obbligatorietà degli interventi di mitigazione: per una fascia di intervento di larghezza non inferiore a 10 m

(computati dalla linea di confine dell’infrastruttura o dalla linea di confine dell’insediamento produttivo).

Le barriere infrastrutturali (punti) si creano in ogni caso di intersezioni tra nuovi interventi infrastrutturali ed i

corridoi ecologici.

Esse sono da considerare sempre di 1° grado e comportano perciò l’obbligatorietà delle opere di mitigazione

finalizzate a garantire la continuità dei flussi faunistici di transizione.

I costi di realizzazione dell’opera di mitigazione e gli indennizzi, dovuti alla presenza di tali opere su terreni di

proprietà privata, sono a carico del soggetto attuatore dell’infrastruttura/insediamento produttivo.

I costi di gestione dell’opera di mitigazione, per tutta la durata del tempo di esercizio

dell’infrastruttura/insediamento produttivo, sono a carico del medesimo ente realizzatore e, nel caso insista su

altrui proprietà, eventualmente oggetto di apposita convenzione con i soggetti presenti nel territorio, in primis

con i conduttori dei terreni agricoli limitrofi.

b) impianto di vegetazione arborea in forma lineare: si tratta della realizzazione di filari alberati eminentemente

come accompagnamento stradale, ma sempre inseriti all’interno di una logica di riqualificazione ambientale e di

connessione ecologica e paesaggistica, ma anche di difesa dell’avifauna (volo radente).

c) maglia eco-relazionale urbana - ambiti prevalentemente verdi lungo i corridoi: nella progettazione del sistema

del verde urbano si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d’area,

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mediante opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole

periurbane e ai “serbatoi di naturalità” (aree fluviali, isole di naturalità).

Uno degli elementi più caratterizzanti il sistema insediativo del Capoluogo di Piazzola Sul Brenta è la presenza

di ampie aree verdi pubbliche e private che attraversano la città consolidata fino a giungere alla città storica

che, unitamente ai corridoi urbani, costituiscono uno dei principali sistemi ambientali del P.A.T.. Sistema

esaltato dalla sovrapposizione con l’armatura reticolare posta in atto dal Duca Camerini a partire dal 1890, noto

come “ Piano Camerini”, esempio di urbanizzazione diffusa che ha interessato l’intera area centrale e non, fino

a costituirne l’armatura urbana.

Il P.A.T. individua i corridoi esistenti, ne indica la conservazione anche nel caso di cambio di destinazione d’uso

con l’obiettivo di favorire la funzione di rigenerazione ambientale di questi ambiti. Fatte salve le situazioni

preesistenti , la dimensione minima dei corridoi è stabilita in 15 metri. Qualora il corridoio ecologico non sia

continuo, le parti interposte dovranno essere dotate di una adeguata continuità dei percorsi e del sistema del

verde (es .viale alberato, siepe…). L’andamento potrà essere modificato in ragione di una progettazione più

dettagliata per meglio adeguarlo alla situazione reale. Il P.I., con una dettagliata progettazione, può modificare

l’andamento e la perimetrazione dei corridoi urbani per meglio adeguarli alla situazione reale, dando anche

puntuali disposizioni circa la possibilità di recupero e riorganizzazione degli edifici esistenti o di realizzazione di

eventuali nuovi volumi con funzione pubblica in coerenza con i principi del P.A.T..

Il P.I. dovrà approfondire ulteriormente gli elementi di elevata qualità territoriale che comprendono l’insieme

degli spazi naturali, seminaturali e residuali – ovvero tutti quei siti che già posseggono una valenza ambientale

riconosciuta o che, oggi degradati o abbandonati o dismessi, potrebbero comunque acquisirla tramite interventi

mirati, in particolare per quanto riguarda il centro del Capoluogo.

Questa “griglia”, incernierata sulla struttura del “Piano Camerini” e in particolare sul sedime delle ex ferrovie

(Ostiglia e Padova – Carmignano di Brenta) dovrà strutturarsi in una “armatura eco relazionale” in grado di

garantire la continuità ambientale e porre attenzioni e quindi indirizzare il disegno delle trasformazioni future nel

segno della sostenibilità.

d) itinerari ciclabili storico-ambientali e del turismo rurale: è stata individuata la rete della viabilità minore ciclo-

pedonale, esistente e di progetto, che sfruttando anche la maglia esistente delle carrarecce in zona agricola (il

cui utilizzo dovrà essere convenzionato con gli agricoltori proprietari e/o utilizzatori), permetta la creazione di

percorsi a valenza paesaggistico-ambientale per il godimento e la conoscenza del territorio aperto (con funzioni

didattiche e ricreative); la rete così individuata evidenzia le possibilità di connessione con i percorsi

sovracomunali (ad es. con l’itinerario ciclabile storico-ambientale di destra Brenta e con i percorsi culturali di

promozione dei valori del territorio individuati dal P.A.T.I.).

e) viabilità minore: l’Amministrazione Comunale provvederà nella successiva fase operativa (P.I.) alla

valorizzazione di tali percorsi minori e delle strutture di supporto ed accessorie, formulando proposte di

recupero, utilizzo funzionale, inserimento in circuiti culturali attrezzati, dettando norme per la loro salvaguardia,

anche al fine di favorire l’incentivazione di attività agrituristiche e del tempo libero. Inoltre dovranno essere evitati

tutti gli interventi di impermeabilizzazione (asfaltatura ecc.) delle strade interpoderali in quanto ciò, oltre a

procurare problemi di inquinamento di vario genere, comporta una progressiva perdita di caratterizzazione del

paesaggio rurale (alterazione del ciclo delle acque, abbattimento di siepi, chiusura fossi, ecc...); le eventuali

recinzioni sui lati dei percorsi minori dovranno essere realizzate con elementi naturali quali siepi, staccionate in

legno e simili; devono essere tutelate, valorizzate ed integrate le alberate e siepi stradali rilevanti; si dovranno

inoltre realizzare fasce alberate e saranno messe a dimora siepi di protezione delle coltivazioni e dei corpi idrici

da fonti di inquinamento urbano o stradale.

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f) oasi agricolo – fluviale “Corridoio degli aironi”: Il P.A.T., in coerenza con le NT del PTCP (art.24) e con il P.A.T.I.

del MEDIO BRENTA, individua nella tav.9.4/b gli ambiti nei quali realizzare l’oasi naturalistica denominata

“corridoio degli aironi”, facenti parte del contesto più ampio e riassumibile come il paesaggio fluviale del Brenta

da rigenerare . Il P..I. individua lo strumento attuativo più idoneo per la creazione dell’oasi, prevedendo anche il

coinvolgimento dei proprietari delle aree comprese nell’ambito individuato dal P.A.T.).

All’interno dell’oasi, da considerarsi comunque zona agricola anche per quanto attiene alle norme per

edificabilità, quest’ultima limitata agli interventi eseguiti dall’imprenditore a titolo principale in funzione

dell’azienda agricola (art.43 e succ., LR 11/2004).

Il P.I. individuerà con apposita schedatura gli edifici esistenti per i quali in base a posizione, tipologia e/o qualità

architettoniche è consentito il cambio d’uso in strutture di servizio all’oasi stessa, indicando in modo puntuale

anche gli eventuali ampliamenti.

Il P.I. provvederà a precisare i perimetri delle aree interessate, alla luce di una analisi dettagliata degli elementi

fisici esistenti. Provvederà altresì a definire la tipologia delle attrezzature da realizzarvi che potranno essere

ricavate all’interno degli edifici esistenti o di nuova realizzazione.

Tali edifici potranno ospitare anche strutture ricettive (bed & breakfast),culturali e informative, purché destinate

alla fruizione dell’oasi.

All’interno di tale ambito sono vietati gli interventi che modificano la morfologia dei luoghi, fatto salvo quanto

previsto dall’art. 15.11 delle N.T.A.. Nell’intero ambito destinato a” oasi agricolo – fluviale “Corridoio degli

aironi”:si persegue la valorizzazione e la leggibilità dei paleo alvei, golene, e qualsiasi altro segno nel territorio

legato all’elemento fiume e alla sua storia, incentivando colture a basso impatto (e con ridotto carico di

inquinanti sugli acquiferi).

A seguito di indagini specifiche sulle esigenze ecologiche delle comunità e delle specie floro faunistiche

insediate, oltre che sui processi evolutivi e la potenzialità di fitocenosi, il P.I. dovrà dettare precise linee guida

affinché lo strumento attuativo finalizzato alla realizzazione dell’oasi definisca prescrizioni sulle possibilità di

accesso al sito di protezione, individuando zone a diverso grado di tutela in relazione ai caratteri delle comunità

insediate (aree in cui permettere attività ricreative, aree in cui consentire attività di educazione ambientale, aree

in cui vietare l’accesso e la fruizione),.

g) aree agricole intercluse di margine: il P.A.T. indica con apposito retino le aree agricole intercluse dall’edificato e

dalle infrastrutture che, pur non avendo particolare interesse agricolo o paesaggistico, svolgono la funzione di

separazione tra gli ambiti e di conservazione dei corridoi verdi. Tali aree non possono essere interessate da

espansione edilizia; sono però consentiti interventi previsti dalla legislazione vigente per la zona agricola e

interventi sugli edifici esistenti, purché accompagnati da un progetto di mitigazione ambientale che tuteli i

caratteri della zona.

Il P.I. potrà, rivedere la perimetrazione di tali ambiti con l’obiettivo di definire meglio i margini della città

consolidata da mettere in relazione con interventi di mitigazione dell’impatto con la zona agricola.

h) riqualificazione del Viale Silvestro Camerini: la conservazione e la riqualificazione del Viale di accesso al centro

di Piazzola Sul Brenta rappresenta uno dei progetti strategici del P.A.T.. Dovranno essere predisposte apposite

linee guida ( studio di prefattibilità) da utilizzare nella valutazione dei progetti urbanistici ed edilizi nelle quali

siano valutati indicativamente i seguenti punti:

• sistema degli accessi in relazione al funzionamento viario;

• funzionalità e sicurezza degli incroci;

• definizione degli allineamenti verso strada dell’edificato;

• apparato vegetazionale esistente e previsto;

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• mobilità debole, pedonale e ciclabile;

• linee e fermate dei mezzi pubblici;

• materiali e sistemazioni della sezione stradale;

• illuminazione;

• arredo urbano.

i) orientamenti per impedire le saldature nel sistema insediativo-residenziale: per impedire l’edificazione lungo

strada, il P.A.T. indica con apposita simbologia i tratti stradali che sono ancora liberi da edificazione. Lungo

questi tracciati e in presenza dell’apposita simbologia, è vietata l’edificazione anche legata all’attività agricola

per una profondità tale da mantenere libera la percezione degli spazi aperti. Il P.I. potrà definire meglio le

relazioni tra funzionalità dell’asse stradale, valore percettivo, necessità delle abitazioni insediate, avendo come

riferimento l’indicazione di tutela riportata dal P.A.T..

j) mitigazione dell’inquinamento acustico in ambito insediativo: per mitigare l’impatto generato dal rumore sulla

popolazione insediata, il P.A.T.. prevede la necessità di:

• verificare l’aggiornamento e il rispetto delle linee guida regionali del Piano di Zonizzazione acustica

comunale;

• adeguare il Piano comunale di zonizzazione acustica in relazione alle previsioni attuative del Piano degli

Interventi;

• pianificare e realizzazione una campagna di misure fonometriche per la conoscenza dello stato di

inquinamento acustico esistente, anche con la collaborazione di ARPAV;

• valutare la necessità di un Piano di risanamento acustico, secondo le modalità e le procedure previste

dalla normativa regionale vigente.

k) aumento della permeabilità ecologica delle aree di urbanizzazione programmata e negli ambiti di sviluppo

insediativo: in relazione alla necessità di aumentare la permeabilità ecologica delle aree di urbanizzazione

programmata e idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla

riqualificazione e riconversione o al riordino, si propone:

• l’incremento della dotazione di aree a verde all’interno dei nuovi insediamenti, pur mantenendo lo stesso

volume edificatorio;

• la piantumazione di specie arboree anche e soprattutto nei parcheggi;

• la piantumazione di siepi e alberature lungo le nuove strade di collegamento. Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità, pari almeno ad una quota proporzionale della superficie fondiaria interessata dall’intervento. Su tale superficie è auspicabile la piantumazione di alberi e arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate:

• nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:

• 40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo a maturità) e 10% di copertura

arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);

• nelle zone produttive;

• 50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo a maturità) e 20% di copertura

arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);

• nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture

ricettive/commerciali, dove essere prevista la sistemazione a verde di una superficie pari almeno al 20% dell’area

complessiva occupata dal parcheggio. Le scelte delle soluzioni progettuali dovrebbero essere finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale ed all’ottimizzazione del rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico. In ogni caso valgono le seguenti linee guida:

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• ai fini della realizzazione di nuovi impianti devono essere utilizzate specie autoctone, anche se può essere valutata

l’opportunità di provvedere all’impianto di specie esotiche caratterizzate da un elevato valore ornamentale. Va in

ogni caso precisato che l’utilizzo di specie esotiche deve essere limitato a casi di eccezionalità;

• la copertura arborea-arbustiva deve essere calcolata secondo le proiezioni della chioma (nel Rapporto Ambientale

capitolo 8 - Mitigazioni si riportano alcune specie arboree particolarmente indicate nella realizzazione di tali

impianti, accompagnate dalle relative coperture);

• nella realizzazione dei parcheggi è utile assicurare una superficie libera ad albero non inferiore a quelle di seguito

riportate:

a) 1° grandezza (h > 18 m) sup. minima 2,8 mq; raggio minimo 1,6 m;

b) 2° grandezza (h 12 – 18 m) sup. minima 3,5 mq; raggio minimo 1,0 m;

c) 3° grandezza (h < 12 m) sup. minima 2,0 mq; raggio minimo 0,8 m. Le alberature andranno distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. Nei parcheggi sono da evitare le seguenti specie arboree:

• Pino domestico (Pinus pinea);

• Ippocastano (Aesculus hippocastanum);

• Bagolaro (Celtis australis);

• Spino di Giuda (Gleditsia triacanthos).

Prescrizioni e vincoli

1. Gli ambiti di intervento individuati, pur non avendo efficacia su una superficie vincolante, impongono la necessità di

una definizione precisa che dovrà essere eseguita in sede di pianificazione operativa.

2. Le aree individuate costituiscono ambiti di non edificazione.

3. La più precisa definizione riguarderà, oltre alla superficie esatta, la progettazione degli interventi, la loro cura,

fruizione e manutenzione, secondo linee guida fornite dalla Amministrazione Comunale.

4. Nella progettazione ed esecuzione delle opere considerate, dovranno essere utilizzati e sviluppati i criteri e le

indicazioni previste nelle NTA del P.A.T.I. del “Medio Brenta” all’art. 12.7, commi f) e g).

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21.6 Servizi ed attrezzature d’interesse comune di maggiore rilevanza

La tav. n. 9.4b “Carta della trasformabilità” individua i servizi e le attrezzature di interesse comune di maggiore

rilevanza.

Sono attrezzature e servizi destinati a funzioni diverse quali aree per l’istruzione, per attrezzature di interesse comune,

impianti e poli sportivi, parchi urbani, parcheggi.

Il P.I., in coerenza ed in attuazione del P.A.T., provvede a:

• definire e localizzare le opere ed i servizi pubblici;

• disciplinare gli interventi ammissibili, le modalità di trasformazione urbanistica e le destinazioni d’uso;

• utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizi e della compensazione definendone gli

ambiti e i contesti.

Per le attrezzature esistenti il P.I. potrà prevedere interventi di miglioramento qualitativo delle strutture, con possibilità di

potenziamento delle stesse.

Il PATI del Medio Brenta individua nella tav. A4, tra i servizi ed attrezzature d’interesse comune di maggiore rilevanza , il

Museo delle Mappe Antiche e la Villa Contarini Camerini; l’art. 9.1 delle N.T. del P.A.T.I. indica che il P.I. prevederà un

organico progetto di valorizzazione in collegamento con il sistema Mussale Provinciale di interesse regionale e con gli

altri grandi complessi monumentali del territorio provinciale.

1. Sono sottoposti al rispetto della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della D.G.R. 3173/06 gli strumenti

pianificatori, i progetti e gli interventi da realizzarsi in corrispondenza degli ambiti individuati tramite apposita grafia

nella Tavola 9. 4/b Carta delle Trasformabilità del P.A.T.

21.7 Infrastrutture del sistema della viabilità

1. Il P.A.T. individua gli spazi per la viabilità veicolare e ciclopedonale e le relative fasce di rispetto, nonché i

parcheggi, in relazione al DLgs 30 aprile 1992, n. 285 e al DPR 16 dicembre 1992, n.495.

2. Il P.A.T. recepisce lo studio di inquadramento generale per la mobilità ciclopedonale, “adottato” dal Comune.

All’interno dei “varchi” indicati nelle cartografie del Piano attraverso barriere infrastrutturali, inerenti le previsioni di

progetto delle infrastrutture viarie di carattere sovracomunale/intercomunale e comunale, i cui tracciati non sono

ancora definiti da progetti di massima, preliminari e definitivi, non sono consentiti interventi di trasformazione

urbanistico-edilizia che possano compromettere l’attuabilità delle infrastrutture stesse o aumentarne i costi di

realizzazione.

Conseguentemente alla definizione del tratto stradale di progetto, attraverso l’approvazione del progetto definitivo

dell’opera, esso verrà riportato nella Tavola 1 del PAT congiuntamente alla relativa fascia di rispetto, senza

comportare variante al Piano.

In ogni caso le varie fasi di progettazione interessanti la viabilità di competenza provinciale dovranno essere

preventivamente concordate con il Settore Viabilità della Provincia di Padova e dovranno essere formalmente

approvati/concessionati i progetti definitivi-esecutivi.

Le previsioni di nuovi tracciati e il potenziamento di quelli esistenti recepiscono obiettivi e previsioni della

pianificazione del Piano della Viabilità Provinciale, del P.A.T.I. del Medio Brenta e del P.R.G. vigente.

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La rappresentazione cartografica dei tracciati riportata nella tav. n. 9.4b “Carta della trasformabilità”, costituisce

indicazione sommaria rispetto alla ubicazione degli effettivi tracciati che andranno definiti in sede di specifica

progettazione preliminare e definitiva.

Non costituiscono variante al P.A.T. le modifiche alle previsioni viarie di interesse comunale purché non

interferiscano con la viabilità di livello sovracomunale.

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Prescrizioni e vincoli

3. Nelle aree destinate dal P.A.T. alla viabilità veicolare e ciclopedonale, sono ammessi esclusivamente gli interventi

di iniziativa pubblica coerenti con le previsioni del P.A.T..

4. Le “ricalibrature” delle strade di collegamento provinciali (interessanti i centri di Isola Mantegna, Carturo,

Capoluogo e Vaccarino) sono disciplinate dal P.A.T.I.. e confermate per coerenza dal P.A.T., così per gli interventi

previsti per la strada regionale n.47.

5. Per quanto riguarda gli interventi previsti sulla viabilità di livello sovracomunale, in particolare il potenziamento degli

assi provinciali in località Carturo e Vaccarino, oltre che la realizzazione della circonvallazione a sud di Piazzola, a

fronte del recepimento delle indicazioni del PATI Medio Brenta e della mancata definizione di ulteriori elementi

progettuali, si ritiene opportuna un’analisi più approfondita delle tipologie di habitat presenti in corrispondenza e in

prossimità del tracciato della viabilità (quando sarà conosciuto in sede di progetto preliminare, ovvero quando si

sarà a conoscenza dell’esatta localizzazione del tracciato, della modalità di costruzione, dell’ampiezza dei cantieri,

della durata degli stessi, della tipologia stradale adottata, etc). La progettazione preliminare dovrà poi essere

oggetto di valutazione di incidenza specifica ai sensi della D.G.R. 3173/2006. La medesima procedura dovrà

essere seguita nella progettazione delle piste ciclabili previste all’interno del SIC/ZPS IT3260018.

Direttive per la formazione del P.I.

6. Il P.I. disciplina gli spazi destinati alla viabilità veicolare e ciclopedonale, nonché le relative fasce di rispetto,

precisando topograficamente i tracciati.

7. Nella definizione del tracciato della viabilità ciclo pedonale, il P.I. valuta l’opportunità di individuare specifiche

soluzioni progettuali (quali sottopassaggi o semafori a chiamata) per garantire la continuità dei percorsi,

assicurandone la messa n sicurezza.

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21.8 Valori e tutele culturali

21.8.1 Ville venete, edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale,architetture del novecento, pertinenze scoperte da tutelare e coni visuali.

La tav. n° 9.1 del P.A.T. “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” identifica a titolo ricognitivo le aree ed i fabbricati sottoposti a vincolo diretto e indiretto ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42.

L’esatta individuazione catastale è quella contenuta negli specifici provvedimenti di vincolo.

La tavola n° 9.4.b del P.A.T. “Carta della trasformabilità” identifica gli immobili di cui al primo comma ed inoltre, ai

sensi del comma 4 dell’art. 40 della L.R. 11/04, a titolo ricognitivo, i centri storici, le Ville individuate nella

pubblicazione dell’Istituto Regionale per le Ville Venete – Catalogo ed Atlante del Veneto – e le relative pertinenze

scoperte da tutelare, nonché gli immobili che ancorché non compresi tra quelli dei commi precedenti sono

comunque di interesse testimoniale, le architetture del novecento ( vedi elenco contenuto nel PTRC adottato)

vincolati e non vincolati, e i coni visuali

Ai sensi dell’articolo 43 della L.R. n. 11/2004, il P.A.T. individua nel territorio agricolo gli edifici con valore storico-

ambientale.

Sistema dell’archeologia industriale del Piano Camerini:

Iutificio, fabbrica delle conserve, bagni pubblici, nonché il sistema delle ex centraline idroelettriche dismesse ed

altri manufatti:

Il P.I. qualora individui altre presenze minori ma collegate all’identità della tradizione locale, adotta misure volte

all’applicazione dell’art. 29 del P.T.R.C.; in particolare i manufatti dovranno essere recuperati e riutilizzati

preferibilmente per usi culturali, didattici ed espositivi, ma non escludendo le destinazioni commerciale, direzionale

e turistico ricettiva purché compatibili con gli insediamenti e l’ambiente circostanti e coerenti con le caratteristiche

tipologiche originarie. In particolare potrà essere realizzato un ecomuseo mediante la rifunzionalizzazione delle ex

centrali idroelettriche.

Aggregazioni di epoca inizio novecento

Ex Casa del Fascio (edificio pubblico, 1936)

L’Amministrazione Comunale attraverso una progettazione organica conclusasi nell’agosto del 2008, prima

dell’adozione del P.A.T.I. del MEDIO BRENTA e in coerenza con quanto disposto dalle NTA annesse al PRG

vigente, ha inteso riorganizzare l’intero compendio immobiliare riconducibile alla’ex Casa del Fascio progettata

negli anni venti del secolo scorso dall’arch. Quirino De Giorgio, progettazione strutturata per fasi:

• Rifunzionalizzazione del fabbricato esistente attraverso un restauro rigoroso, con contestuale

destinazione d’uso pubblico, biblioteca-mediateca;

• Realizzazione di un nuovo fabbricato a Sud di quello esistente , oggetto di restauro, con destinazione

d’uso pubblico, cinema- teatro e sala convegni;

anche l’area esterna di pertinenza è stata definita con cura in ogni dettaglio, il tutto con il nulla-osta della

Soprintendenza ai BB.AA.

Il P.I. dovrà prevedere:

1) l’istituzione di zone di rispetto comprendenti la costruzione principale e il volume di progetto e l’area storica di

pertinenza;

2) la salvaguardia di coni ottici aperti verso il complesso;

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3) la possibilità di cambi di destinazione d’uso purché compatibili con i valori storico – artistico – ambientali del

bene;

4) la conservazione delle tecniche edilizie originarie superstiti.

Case in cooperativa a schiera (edificio residenziale, 1980, Adriano Cornoldi);

Complesso residenziale SADE (complesso residenziale,1957, Daniele Calabi) Prescrizioni e vincoli

Ai sensi del comma 3 dell’art. 40 della L.R. 11/04 per gli edifici di cui al presente articolo, vengono determinate le

seguenti categorie, cui far corrispondere appropriate tutele e interventi di recupero e valorizzazione: a. immobili sottoposti a tutela monumentale; b. Ville Venete non sottoposte a tutela di cui al Catalogo ed Atlante del Veneto; c. Immobili non compresi tra quelli di cui alle precedenti lettera a, b, di interesse storico , architettonico e

culturale di rilevanza sovra comunale; Il P.I. attribuisce a ciascun manufatto la caratteristica tipologica di riferimento tra quelle determinate nel presente articolo, nonché la corrispondente categoria di intervento edilizio ai sensi del comma 3 lettere a) e b) dell’art.40 della LR 11/2004.

Il P.I. , per gli immobili di cui al presente articolo, può definire le destinazioni d’uso incongrue e comunque

incompatibili, ovvero privilegiare destinazioni d’uso che possano meglio favorire il mantenimento delle peculiarità

storiche, architettoniche ed ambientali, quali: utilizzi turistico-ricettivi, funzioni di tipo culturale, per il tempo libero, di

rappresentanza ed in ogni caso tutte le destinazioni compatibili con i valori storico testimoniali presenti.

Per quanto non previsto il P.I. attua le prescrizioni dell’art.26 del PTCP.

Per i coni visuali sono previste le seguenti disposizioni di tutela:

a) sono vietate modifiche allo stato dei luoghi che alterino in modo significativo e/o impediscano le visuali anche

quando consentite dalle normative relative alle classificazioni di zona, salvo la collocazione di cartelli e

insegne indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione;

b) la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata mediante puntuale istruttoria e

prescrizioni specifiche da parte del responsabile del procedimento, dei membri esperti in materia ambientale e

responsabile del provvedimento finale, che dia conto del rispetto delle condizioni sopra indicate inerenti la

localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite dal provvedimento abilitativo in esame, nonché

attraverso prescrizioni relative alla messa a dimora di essenze vegetali o altre opere di mitigazione, purché

non concorrano ad impedire la visuale sul contesto tutelato.

Il P.I., recependo le previsioni del P.A.T., definisce ed integra un repertorio dei “coni visuali”, che costituisce il

risultato di una ricerca sulle vedute paesaggistico-ambientali.

In particolare il P.I. dovrà:

a) per le vedute nelle quali è stata riscontrata la conservazione dei caratteri originali, individuare l’area oggetto

della veduta e disciplinare la tutela anche in rapporto al punto di osservazione;

b) per le vedute nelle quali è stata riscontrata la trasformazione dei caratteri originali, verificare il rapporto tra la

necessità delle scelte urbanistiche comunali e la trasformazione della veduta panoramica indagata, definire il

tipo di azione da praticare al fine di arrestare o invertire la tendenza dei processi anomali, ovvero introdurre

correttivi e mitigazioni in modo da recuperare gli elementi di qualità delle vedute;

c) verificare le possibili interferenze con la visuale interessata e il grado di incidenza, definendo le eventuali

mitigazioni, disciplinando la pianificazione paesaggistica, introducendo norme per la manutenzione della

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vegetazione ed al realizzarsi di situazioni armoniche coerenti fra la valenza naturalistica e quella

paesaggistica.

Direttive per la formazione del P.I.

E’ comunque demandata al P.I., in coerenza con i contenuti del presente articolo, la possibilità di individuare ulteriori

immobili ritenuti meritevoli di tutela e/o valorizzazione.

Ai sensi del comma 3 lettere a) e b) dell’art. 40 della L.R. 11/04, il P.I. attribuisce a ciascun manufatto la caratteristica

tipologica di riferimento tra quelle determinate dal presente articolo, nonché la corrispondente categoria di intervento

edilizio tra quelle individuate all’art. 21.8.b.

In linea generale e di principio le modalità di intervento vanno finalizzate, nel rispetto dell’articolazione storico-funzionale,

a garantire la conservazione dei caratteri dell’impianto originario degli edifici e relative aree di pertinenza, con particolare

riferimento alla tutela e valorizzazione degli apparati decorativi sia interni che esterni, degli intonaci, degli infissi e dei

portoni. Vanno inoltre mantenuti gli originali impianti strutturali con divieto di nuovi

lucernari ed abbaini sulle coperture, salvo diverse prescrizioni dettate nell’ambito di competenza dell’ente preposto alla

tutela.

In sede di progetto edilizio o di P.U.A. è ammessa la dimostrazione di appartenenza di edifici o loro parti funzionali a

diversa categoria di intervento rispetto a quello previsto dal P.I.; la dimostrazione deve essere provata da documenti di

archivio, ricerche storiche, analisi o indagini non distruttive.

Il Consiglio Comunale, sulla base della documentazione prodotta, prende in esame l’istanza e, ove la ritenga esaustiva,

attribuisce all’edificio la nuova classificazione, con formale provvedimento che diventa efficace con l’esecutività della

deliberazione, senza costituire variante al P.I..

Tale facoltà per ogni singolo fabbricato è ammessa per una volta e per scostamenti di un solo grado.

Il P.I. individua inoltre, per le superfetazioni soggette a demolizione parziale o totale, in contrasto con gli obiettivi di tutela

e disciplina, i procedimenti e le modalità di attribuzione del credito edilizio e/o della compensazione urbanistica,

coerentemente con i criteri previsti dalle presenti norme.

Il P.I. potrà pure prevedere eventuali interventi di parziale ricostruzione di parti di edifici crollate e/o mancanti finalizzati

alla ricomposizione dell’assetto originale, storicamente documentato. Sono in ogni caso esclusi interventi che

comportano l’integrale demolizione e ricostruzione degli immobili tutelati di cui al presente articolo.

Il P.I., recependo le previsioni del P.A.T., definisce ed integra un repertorio dei “coni visuali”, che costituisce il risultato di

una ricerca sulle vedute paesaggistico-ambientali.

Dalla data di adozione del PAT, l’eventuale potenzialità edificatoria espressa dalle aree pertinenziali e/o contesti

figurativi di immobili di valore monumentale e/o testimoniale, e che siano classificate come residenziali dallo strumento

urbanistico generale(P.R.G. vigente), potrà essere utilizzata nella stessa Z.T.O. a destinazione residenziale ma

esternamente all’area di pertinenza e/o contesto figurativo; potrà essere oggetto di credito edilizio senza cessione

dell’area pertinenziale e/o del contesto figurativo ed istituendo sulla stessa un vincolo di in edificabilità.

I riconoscimenti della potenzialità edificatoria descritti al comma precedente potranno essere attuati a condizione che le

aree pertinenziali e/o dei contesti figurativi non siano già soggette ad altro tipo di vincolo e ad avvenuto accertamento

che l’edificazione non risulti più realizzabile senza la compromissione della tutela prevista dalle NT del P.A.P.

riguardante i contesti figurativi e/o le aree pertinenziali.

In particolare il P.I. dovrà:

a) per le vedute nelle quali è stata riscontrata la conservazione dei caratteri originali, individuare l’area oggetto

della veduta e disciplinare la tutela anche in rapporto al punto di osservazione;

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b) per le vedute nelle quali è stata riscontrata la trasformazione dei caratteri originali, verificare il rapporto tra la

necessità delle scelte urbanistiche comunali e la trasformazione della veduta panoramica indagata, definire il

tipo di azione da praticare al fine di arrestare o invertire la tendenza dei processi anomali, ovvero introdurre

correttivi e mitigazioni in modo da recuperare gli elementi di qualità delle vedute;

c) verificare le possibili interferenze con la visuale interessata e il grado di incidenza, definendo le eventuali

mitigazioni, disciplinando la pianificazione paesaggistica, introducendo norme per la manutenzione della

vegetazione ed al realizzarsi di situazioni armoniche coerenti fra la valenza naturalistica e quella

paesaggistica.

Fino all’approvazione della prima variante al P.I. , adeguato al P.A.T., sugli immobili di cui al presente articolo sono

ammessi esclusivamente gli interventi consentiti dal vigente P.R.G..

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21.8.2. Disciplina delle categorie tipologiche d’intervento

Per la categoria a) del precedente articolo sono consentiti gli interventi di cui al successivo articolo 21.8.3 ( lett.a, lett.b,

lett.c,);

Per la categoria b) del precedente articolo sono consentiti gli interventi di cui al successivo articolo 21.8.3 ( lett.a, lett.b,

lett.c, lett.d,);

Per la categoria c) del precedente articolo sono consentiti gli interventi di cui al successivo articolo 21.8.3 ( lett.a, lett.b,

lett.c, lett.d, lett.e.);

21.8.3 Interventi su immobili di valore monumentale, testimoniale e sulle Ville Venete

Il P.I. definisce il grado di protezione e la tipologia degli interventi edilizi sui manufatti, ai sensi dei precedenti articoli

21.8.1 e 21.8.2 delle presenti N.T. secondo quanto segue:

a. Interventi di manutenzione ordinaria Sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e

quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; dovranno essere utilizzate

tecnologie e materiali uguali o analoghi a quelli originali. b. Interventi di manutenzione straordinaria

Sono interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere, quando siano eseguite con materiali di caratteristiche

diverse da quelle originali esistenti:

1. rifacimento di intonaci e coloriture esterne;

2. rifacimento degli infissi esterni;

3. rifacimento della sistemazione esterna;

4. rifacimento dei pavimenti o rivestimenti esterni

5. riparazione, restauro e ripristino conservativo delle coperture e degli altri organismi strutturali esistenti.

In particolare, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli sottoelencati, quando comportino

esecuzione di opere murarie:

a) rifacimento o installazione di materiale di isolamento;

b) rifacimento o installazione di impianti di riscaldamento e di raffreddamento;

c) rifacimento o installazione di impianti di accumulazione o di sollevamento idrico;

d) rifacimento di impianti igienici.

Sono comunque considerati interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere:

e) installazione di impianti igienico-sanitari ricavati nell’ambito del volume dell’unità immobiliare;

f) realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo;

g) consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione;

h) costruzione di vespai di isolamento.

Dovranno essere utilizzate tecnologie e materiali uguali o analoghi a quelli originali, in particolare:

a) in caso di sostituzione degli infissi esterni i nuovi serramenti, porte, portoni e scuri, dovranno essere preferibilmente in

legno di disegno tradizionale; le finestre dovranno avere due ante salvo dimensioni sottomisura;

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b) nel caso non fosse possibile il mantenimento degli intonaci originali, i nuovi intonaci dovranno essere realizzati a

calce con la conservazione e il ripristino delle cornici e degli elementi decorativi secondo il disegno e le sagome

esistenti; non dovranno essere lasciati in vista archi, archetti di scarico e murature in mattoni, se non nei casi in cui siano

documentati come caratteristiche formali originali;

c) le tinteggiature dovranno essere a base di calce idrata e terre coloranti;

d) particolare cura dovrà essere dedicata alla salvaguardia di pavimenti tradizionali esistenti sia all’interno degli edifici

che nelle aree esterne;

e) i materiali utilizzati per il rifacimento del manto di copertura, la sostituzione delle grondaie, dei pluviali, delle canne

fumarie e relative torrette, dovranno essere coerenti con le preesistenze.

c. Interventi di restauro e risanamento conservativo

Sono quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di

opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni

d’uso con esso compatibili e comunque da definire esattamente in sede di P.I..

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento

degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei

all’organismo edilizio.

Sono in particolare consentiti i seguenti interventi:

a) il consolidamento, il rinnovo, il ripristino ed il recupero degli elementi formali e strutturali costitutivi dell’edificio,

dell’impianto distributivo sia orizzontale che verticale, nonché degli elementi decorativi;

b) per i locali ad uso abitativo, previo parere U.L.S.S., il mantenimento delle altezze esistenti anche qualora inferiori a

quelle minime prescritte;

c) l’inserimento di elementi secondari (tramezze, controsoffitti) mediante la realizzazione di opere reversibili e comunque

compatibili con le caratteristiche architettoniche e decorative;

d) il ripristino di nuovi fori quanto ne sia dimostrata la preesistenza con saggi o documentazione iconografica;

e) l’inserimento o la modifica di servizi igienici senza alterazioni volumetriche degli edifici;

f) la realizzazione o adeguamento di impianti tecnologici senza compromissioni strutturali irreversibili e senza degrado

stilistico, alterazioni volumetriche, modifiche dell’andamento delle falde di copertura e occupazione di spazi aperti;

g) il P.I. potrà consentire, sulla scorta di una schedatura dei singoli manufatti e relative aree pertinenziali, la variazione di

destinazione d’uso che dovrà in ogni caso essere compatibile con l’esigenza di tutela, in particolare dell’impianto

strutturale;

h) dovranno essere demoliti eventuali ampliamenti superfetativi e ogni elemento deturpante l’immagine dell’immobile.

d. Interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A

Gli interventi devono salvaguardare la riconoscibilità dell’unità originaria e tutti quegli elementi, sia esterni che interni,

aventi significativa caratterizzazione e valore sotto il profilo storico, culturale ed ambientale.

Con uso di tecnologie e materiali tradizionali sono ammessi, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,

restauro e risanamento conservativo:

a) interventi di risanamento e/o ripristino dell’involucro murario esterno e del suo corredo decorativo;

b) interventi di rinnovo, di sostituzione o integrazione degli impianti ed elementi distributivi verticali e orizzontali, nonché

di integrazione di impianti igienicosanitari e tecnologici, conservando la leggibilità dello schema generale dell’impianto

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tipologico di riferimento; in particolare non dovrà essere modificata la partitura originale delle strutture portanti;

c) per i locali ad uso abitativo è consentito, previo parere U.L.S.S., il mantenimento delle altezze esistenti anche qualora

inferiori a quelle minime prescritte;

d) la ricostruzione di parti demolite purché:

- le preesistente demolite siano adeguatamente suffragate da accurate analisi e testimonianze documentarie;

- l’intervento di ricostruzione non comporti alterazione del valore architettonico/ambientale del fabbricato;

- l’altezza della parte da ricostruire non ecceda quella della parte esistente;

- l’intervento di ricostruzione rispetti le norme di zona in materia di distanze dai confini e dai fabbricati.

e. Interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B Si applicano agli immobili di cui al presente articolo che presentano sostanziali modifiche, per i quali è prescritta la

conservazione dei singoli elementi superstiti; per tali edifici, oltre agli interventi di ristrutturazione di tipo A, sono

consentiti:

- ricomposizione degli immobili modificati nel tempo, con possibilità di inserire nuove aperture su tutti i prospetti,

ad eccezione di quelli con originaria valenza storico-architettonica, con l’avvertenza che per le porzioni di

immobili già snaturate dovranno essere adottati interventi atti a ridurre l’eventuale impatto negativo delle opere

già realizzate;

- modifiche distributive e dimensionali dei locali non coerenti con l’impianto originario.

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21.9 Contesti figurativi dei complessi monumentali, delle ville venete ed altri immobili di interesse storico-architettonico e culturale di interesse comunale

1. Il P.A.T. nella Tav.9.4/b “ Carta della trasformabilità” individua, ai sensi del comma 4 dell’art.40 della LR. 11/2004, i

contesti figurativi anche non funzionalmente pertinenziali agli immobili di cui al precedente articolo.

2. La finalità è la tutela delle aree comprese all’interno dei contesti con la valorizzazione dei percorsi, il mantenimento

degli elementi costitutivi del paesaggio, degli accessi, degli assi prospettici e la conservazione dei coni visuali

esistenti anche se non indicati dagli strumenti urbanistici.

3. Il P.I. potrà precisare i perimetri degli ambiti definiti dal P.A.T. attenendosi, quando presenti all’uso di limiti fisici

evidenti (strade e percorsi, corsi d’acqua) e coerenti con i caratteri dell’area considerata.

4. All’interno degli ambiti il P.I., alla luce di una schedatura dei singoli manufatti e degli spazi liberi, provvederà alla

specificazione per ciascuno di essi delle modalità di intervento di dettaglio con esclusione degli interventi edilizi,

infrastrutturali e tecnologici incompatibili con il contesto da tutelare.

Direttive per la formazione del P.I.

5. Il P.I. dovrà adottare misure volte a:

a) vietare smembramenti e comunque separazioni tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico che possano

compromettere l’integrità e le relazioni con l’immediato intorno;

b) conservare i beni attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso

previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree;

c) evitare l’introduzione di essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico

presenti.

Fino all’approvazione della prima variante al P.I., sugli immobili ricadenti nei contesti figurativi di cui al presente articolo-

sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a),b),c), comma 1 dell’art.3 del D.P.R. 380/01, nonché la

eliminazione delle superfetazioni incongrue.

Il P.I. individuerà inoltre gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale perché in contrasto con gli obiettivi di tutela e

disciplinerà i procedimenti e le modalità di attribuzione del credito edilizio e/o della compensazione urbanistica, in

accordo con i criteri previsti dalle presenti norme.

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21.10 Centri storici

Il P.A.T. individua , nella tav. 9.4a, i centri storici in relazione all’articolo 40 della LR. n. 11/2004.

Prescrizioni e vincoli

1. Fino all’entrata in vigore della prima variante al P.I., si applicano le norme del P.R.G. previgente.

Direttive per la formazione del P.I.

2. In relazione alle diverse categorie tipologiche, il P.I. verifica i perimetri del P.A.T. e classifica gli edifici in relazione

al loro valore storico, monumentale e testimoniale e attribuisce a ciascuno i tipi di intervento consentiti.

Il P.I. disciplina le destinazioni d’uso, con riferimento a quelle prescritte nel precedente articolo 21.8

IL P.I. individua e disciplina come centro commerciale naturale i piani terra del complesso monumentale noto come

Loggiato Palladiano, compresa la Piazza Paolo Camerini.

3. Il P.I. ha la facoltà di prescrivere allineamenti, sagome limite e altezze particolari, nonché di consentire nuovi

volumi.

4. Per le attività produttive e/o commerciali esistenti che il PI giudicasse incompatibili con i caratteri della zona, si

procede ai sensi del successivo articolo 21.11.

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21.11 Attività produttive in zona impropria

1. Il P.A.T., sulla base delle informazioni contenute nel Quadro Conoscitivo, definisce gli interventi di miglioramento,

di ampliamento e di dismissione delle attività produttive in zona impropria.

Prescrizioni e vincoli

2. Fino all’adozione del P.I., valgono le disposizioni contenute nel previgente P.R.G..

3. La rilocalizzazione degli insediamenti dismessi deve avvenire all’interno degli ambiti espressamente destinati agli

insediamenti produttivi.

Direttive per la formazione del P.I.

4. Il P.I., sulla base di specifici approfondimenti analitici, individua le attività produttive esistenti in zona impropria ed

elabora la normativa per la disciplina degli interventi di miglioramento, di ampliamento e di dismissione, attraverso

una valutazione di compatibilità rispetto:

a) alla tipologia specifica di attività, allo stato degli impianti e agli eventuali effetti di disturbo provocati sugli

insediamenti presenti;

b) agli eventuali impatti esercitati sul contesto insediativo, naturalistico e ambientale;

c) alle condizioni di accessibilità e agli effetti sul traffico;

d) alla dotazione di opere di urbanizzazione.

5. Rispetto a tale valutazione, il P.I. indica le attività da confermare, bloccare e trasferire.

6. Il P.I. può prevedere la demolizione anche totale degli insediamenti contrastanti con gli obiettivi del P.A.T.,

disciplinando l’attribuzione e la gestione del credito edilizio; per questi insediamenti detta altresì le modalità di

recupero delle aree dismesse.

7. La demolizione di costruzioni legittime prive di specifico valore storico, architettonico o ambientale che si

configurino come opere incongrue o elementi di degrado e che in ogni caso si qualifichino come elementi

contrastanti le finalità e gli obiettivi del P.A.T. (invarianti), determina la formazione di credito edilizio secondo

quanto previsto all’articolo 36 della L.R. n. 11/2004.

8. L’eventuale modifica delle utilizzazioni in atto dev’essere compatibile con gli obiettivi indicati dal P.A.T., eliminando

o riducendo gli impatti sull’ambiente circostante e in particolare sugli insediamenti residenziali.

9. Il P.I. definisce la disciplina delle attività esistenti da confermare, nonché le possibilità di adeguamenti tecnologici o

di ampliamento mediante specifico convenzionamento, subordinate, ove necessario, alla sistemazione e messa in

sicurezza degli accessi, all’integrazione delle opere di urbanizzazione e ai servizi interni previsti per legge, se

carenti, alla riqualificazione dell’ambito di pertinenza, alle opere di mitigazione degli impatti visivi, sonori e olfattivi

sul contesto circostante;

10. l’eventuale ampliamento (con esclusione delle attività commerciali) non potrà essere superiore all’80% della

superficie coperta esistente con il limite di m2 1.500 di s.l.p., escludendo – in ogni caso – la possibilità di

demolizione e ricostruzione, aumento del numero delle unità immobiliari e l’inserimento di ulteriori e diverse attività,

rispetto a quelle regolarmente insediate alla data di adozione del P.A.T.I..

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21.12 Indirizzi e criteri per l’applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive e per le varianti di cui al DPR 447/1998

Il P.A.T. assume i criteri generali di riferimento per l’applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 447/98, come modificato ed integrato con DPR 440/2000,nonché della deliberazione della Giunta Regionale n.832 del 15 marzo 2010 e della L.R. n. 55 del 31.12.2012; come più puntualmente precisati di seguito: • l’estensione dell’area interessata dal progetto non può eccedere le esigenze produttive prospettate dall’azienda nel

progetto stesso;

• deve essere garantito il rispetto degli standard urbanistici per le parti oggetto di intervento;

• deve essere verificato l’integrale rispetto delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e di settore sovra

comunali. Sono fatte salve solo deroghe all’altezza massima dei fabbricati motivate da esigenze legate all’attività o

all’utilizzo di particolari impianti;

• è necessario prevedere ogni altro intervento utile per mitigare l’impatto ambientale dell’attività produttiva;

• gli interventi dovranno essere coerenti con la caratteristiche morfologiche del contesto in cui ineriscono;

• è da escludere la possibilità di applicare le procedure di cui all’art.5 del DPR 447/98 ai casi di progetti che occupino

aree destinate ai servizi che incidono sul dimensionamento del piano;

• è da escludere la possibilità di applicare le procedure di cui all’art.5 del DPR 447/98 ai casi di progetti che

interessano:

o aree nucleo;

o aree di connessione naturalistica di grado “1”;

o isole di elevata naturalità;

o aree a rischio idraulico –P3- secondo classificazione PAI;

o pertinenze scoperte da tutelare;

o contesti figurativi dei complessi monumentali, delle Ville Venete ed altri immobili di interesse storico-

architettonico e culturale di interesse comunale; o comunque con esclusione di tutte quelle attività ricadenti in zone vincolate e in ambiti agricoli di buona

integrità. • sono fatte salve eventuali norme più restrittive in applicazione della legislazione vigente e di sue modifiche o

integrazioni.

Per i progetti che comportino modificazioni in variante al P.A.T., si coordinano le procedure previste dagli articoli 2 e 5

del DPR 447/98, con quelle di variazione del P.A.T. mediante procedura concertata, secondo il combinato disposto

dell’art.14, comma 10 ed art.15 della LR 11/2004. Resta in ogni caso l’obbligo di integrare la documentazione

progettuale ed il procedimento con gli obblighi conseguenti alla VAS della variante proposta e di verifica della

sostenibilità ambientale secondo la normativa vigente.

Per i progetti che comportino modificazioni al P.I., previo diniego, allorché la richiesta sia conforme alle norme vigenti in

materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate

all’insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, o si verifichino

i casi previsti dalla LR 11/2004 e da eventuali modifiche (spostamento di una attività,…) l’Amministrazione Comunale

può, motivatamente, procedere con le procedure previste dagli artt.2 e 5 del DPR 447/98 e in coerenza con tutte le

indicazioni tecniche di cui al punto 3 della Circolare Regionale n.16 del 2001 e della L.R. n. 55 del 31.12.2012 .

Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di adozione del presente strumento urbanistico per i quali l’eventuale

approvazione comporterà un recepimento, nel PI, dello stesso senza attivare la procedura di variante al P.A.T. ai sensi

dell’art.16 della LR 11/2004.

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Il campo di applicazione dello sportello unico di cui al D.P.R. n. 447/1998 e ss.mm.ii relativamente alle attività

economiche, in variante al P.A.T.I. al P.A.T. ed al P.I., è limitato all’ampliamento di quelle esistenti in Z.T.O. D che

hanno saturato la capacità edificatoria del lotto di pertinenza e di quelle esistenti in zona agricola ed è comunque

soggetto alle disposizioni contenute nella LR n.55 del 31.12.2012.

Gli interventi ammessi in zona agricola con le procedure dello sportello unico devono essere contenute in una

percentuale non superiore all’80% della superficie coperta esistente con il limite di m2 1.500 di s.l.p., escludendo di

norma gli ampliamenti che:

1. comportino la demolizione e ricostruzione anche parziale degli edifici produttivi esistenti, con un investimento

aziendale tale da far propendere al trasferimento dell’attività in zona propria;

2. comportino aumento del numero delle unità immobiliari e l’inserimento di ulteriorie diverse attività, rispetto a

quelle regolarmente insediate alla data di adozione del P.A.T.I.;

3. comportino l’ampliamento di strutture precarie;

4. comportino il trasferimento di attività esistenti in altri siti diversi da zone proprie;

5. comportino nuove costruzioni di edifici isolati rispetto al fabbricato produttivo esistente;

6. comportino ampliamenti incompatibili con le valenze architettoniche di edifici di particolare pregio;

7. comportino ampliamenti lesivi delle integrità ambientali e paesaggistiche di aree di pregio, parchi, ville venete,

visuali panoramiche, ecc..

Inoltre, nel rispetto del principio dello sviluppo ambientalmente sostenibile, gli ampliamenti sono consentiti a condizione

si favorisca un approccio ecologico da prevedersi nella fase di progettazione.

Si richiamano i contenuti dell’allegato A alla D.G.R.V. n.832 del 15.03.2010 (Atto di indirizzo ai sensi dell’art.46 , c.2,

lett.c.), della L.R. 11/2004 “ Criteri per l’applicazione della procedura dello Sportello Unico di cui all’articolo 13, comma 1,

lettera n) della L.R. 11/2004”

Dovrà essere quantificata la “capacità di carico ambientale”, ossia il livello soglia di attività antropiche associabile ad una

determinata scelta progettuale oltre il quale si verifica il degrado delle risorse naturali, ossia degli ecosistemi presenti nel

territorio, quindi la necessità di approntare interventi compensativi/mitigativi maggiori o minori (es. contenimento del

consumo energetico) a tutela dell’ecosistema di cui fanno parte le aree interessate dalle nuove antropizzazioni.

A tal fine possono trovare applicazione le metodiche, i criteri ed i parametri contenute nelle “Linee guida per una

progettazione energeticamente ed ambientalmente sostenibile” e nelle “Linee guida per la progettazione ambientale

delle aree destinate ad insediamenti produttivi” di cui ai quaderni 4 e 5 allegati al P.T.C.P..

Al fine di ridurre l’impatto dei nuovi interventi antropici su ecosistemi e paesaggio, utile diventa l’utilizzo del “verde come

strumento di recupero dell’ambiente”, finalizzato a quanto di seguito sintetizzato:

1. controllo dell’inquinamento diffuso:

- inquinamento atmosferico (particolato solido, inquinanti gassosi, ciclo biochimico del carbonio);

- inquinamento acustico (riduzione inquinamento acustico stradale);

- inquinamento idrico (i processi di depurazione, zone umide artificiali, relazioni pianta-terreno);

2. regolazione idrotermica dell’ambiente e salvaguardia del suolo:

- regimazione acque meteoriche e conservazione del suolo;

3. funzione di equilibrio tra le specie;

4. riduzione dell’impatto ambientale;

5. miglioramento del paesaggio.

I quaderni forniscono, infine, alcuni sussidi progettuali relativi alle principali tipologie dei sistemi vegetali:

1. quinte vegetative (siepi, fasce vegetali lungo infrastrutture lineari, fasce di forestazione urbana, rilevati con

copertura vegetale);

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2. schermi a struttura mista (terre armate rinforzate vegetate, muri vegetati);

3. realizzazione delle nuove unità naturali (localizzazione, vincoli normativi).

L’area di pertinenza della attività produttiva dovrà comunque essere oggetto di adeguata riqualificazione

ambientale/ecologica attraverso interventi di mitigazione che ne riducano gli impatti, in relazione al contesto territoriale

circostante.

Gli interventi ammessi in zona propria (z.t.o. “D”) dovranno rispettare le limitazioni di cui alla vigente normativa in

materia.

21.13 Grandi e medie strutture di vendita, parchi commerciali

Si richiamano come parte integrante delle presenti Norme Tecniche le disposizioni contenute nella Legge Regionale n.

50 del 28 dicembre 2012 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” per lo sviluppo

del sistema commerciale nella Regione del Veneto con riferimento al commercio al dettaglio su area privata.

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TITOLO QUINTO - DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

Art. 22 – Generalità

1. In relazione all’articolo 13.1.k della LR. n. 11/2004, il P.A.T. determina per ciascun A.T.O. i parametri teorici di

dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, confermando per quelli

industriali, commerciali, direzionali e turistico-ricettivi le indicazioni contenute nel P.A.T.I. del Medio Brenta,

perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili.

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Art. 23 – Norme specifiche per gli A.T.O.

Disciplina per le zone aperte

1. Il P.A.T. individua 6 A.T.O., e conferma i 3 sub – A.T.O. facenti parte del sistema insediativo - produttivo già previsti

dal P.A.T.I. adottato:

1. ISOLA MANTEGNA

2. CARTURO

3. PRESINA

4. CAPOLUOGO

5. TREMIGNON

6. VACCARINO.

2. Per ciascun A.T.O., i parametri e i limiti quantitativi del precedente articolo 24 sono appresso sintetizzati, in forma

tabulare.

3. Il carico residenziale aggiuntivo, disciplinato dal P.I., non può superare 178.147 metri cubi, oltre a 210.353 metri

cubi residui (virtuali), tuttora inutilizzati nelle zone di espansione/completamento del P.R.G. previgente, per un

totale parziale di 388.500 metri cubi:

• vanno aggiunti 15.000 metri cubi da localizzare nei nuclei residenziali posti all’interno degli ambiti di

edificazione diffusa;

• vanno aggiunti 40.000 da utilizzare per il recupero funzionale degli annessi rustici non più funzionali con i fondi

agricoli di riferimento mediante il cambio di destinazione d’uso.

Quindi il carico aggiuntivo complessivo sarà pari a 443.500 metri cubi; pari a 1774 abitanti equivalenti, tenuto conto di

un parametro di 250 metri cubi/abitante, a fronte di un dato di fatto complessivo pari a 464 metri cubi/abitante

4. In ottemperanza agli Atti d’Indirizzo e alla Nota Regionale di Prevalente Orientamento in materia, il limite massimo

di zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola è fissato in 39,70 ettari, come

risulta dal calcolo che segue:

� Superficie comunale ha 4094,63

� Superficie corpi idrici ha 167,53

� Superficie OOPP realizzate dopo 1990 ha 0,00

� Superficie territoriale Comunale STC ha 3927,10

� SAU (frutteti, vigneti, seminativo-arativo, vivaio), ha 30,54

� SAU corretta (comprensiva sup. OO.PP realizzate post 1990), ha 30,54

� SAU corretta/STC , 77,77 > 61,3%

� SAU trasformabile, ha 39,70

mq. 397.026,50……….

5. Il P.I. disciplina le zone aperte in relazione agli articoli 43, 44 e 45 della .L.R. n. 11/2004.

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6. Il territorio agricolo, costituito dall’insieme degli spazi aperti non interessati da interventi di urbanizzazione, riservato

alla produzione agricola. In tale ambito sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal P.A.T. e dal P.I.,

esclusivamente interventi edilizi in funzione dell’attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture

agricolo-produttive, così come definite con provvedimento della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 50), comma 1),

lettera d), n. 3, ai sensi degli art. 44 e 45 della L.R. 11/2004 e smi; nonché eventuali interventi di riordino insediativo

espressamente previsti dal P.A.T..

7. Il P.A.T. individua:

a) i principali edifici con valore storico-ambientale;

b) gli ambiti territoriali di tutela (17.1.) e le invarianti (art.17) con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-

ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio;

c) gli allevamenti zootecnici.

Direttive

1. Nel territorio agricolo:

a) vanno incentivati, anche attraverso le misure previste dai regolamenti comunitari, gli interventi finalizzati

all'accrescimento delle produzioni tipiche, al miglioramento dell'ambiente, alla valorizzazione dello spazio

naturale ed in generale del territorio rurale;

b) si dovrà perseguire l’obiettivo del mantenimento della residenza connessa all’attività agricola a tutela del

territorio, della equilibrata integrazione con esso delle funzioni non residenziali e della qualificazione dei

servizi pubblici;

c) saranno favorite la conservazione e lo sviluppo di siepi e fasce alberate di collegamento e frangivento, ivi

comprese aree a radura, costituite da formazioni vegetali a carattere permanente, tese a favorire la

biodiversità e la complessità ambientale sia dal punto di vista ecologico che paesaggistico. Tali interventi

vanno eseguiti nelle aree marginali o in quelle prossime ad infrastrutture, alle aree peri-urbane, ai corsi

d'acqua ed alle fasce interne ai tratti arginati;

d) sarà promossa la produzione agricola e zootecnica, nonché le attività connesse, quali attività agrituristiche, di

ippoterapia, maneggio, di trasformazione e vendita diretta dei prodotti prevalentemente ottenuti in azienda,

volta a sviluppare il settore primario e la fruizione pubblica del territorio rurale;

e) dovrà essere prevista la ricostituzione di ambienti di elevato significato paesaggistico e di riequilibrio

ecologico ovunque ciò risulti compatibile con i caratteri dei suoli;

f) dovrà essere definita, per gli edifici considerati meritevoli di tutela ed individuati dal presente piano,

un’apposita soluzione progettuale, specificando sia le modalità di intervento negli edifici esistenti, sia le

caratteristiche morfologiche – architettoniche e ambientali da adottarsi per le aree libere, da concepirsi in

stretta correlazione con quelle edificate;

g) negli ambiti agricoli individuati come invarianti ambientale e/o paesaggistica, gli interventi edilizi dovranno

contenere, tra gli elaborati progettuali, una valutazione ambientale-paesaggistica che illustri la compatibilità

degli interventi e le eventuali opere di mitigazione;

h) Il PAT favorisce il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo al

fine di preservare il territorio aperto;tali trasformazioni sono ammesse esclusivamente se gli immobili

interessati sono stati realizzati prima dell’efficacia del P.R.G. vigente . L'individuazione di tali manufatti e le

modalità per il loro riuso sono precisate dal PI nel rispetto delle direttive che seguono.

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Il P.I. predisporrà una schedatura puntuale e planivolumetrica degli annessi non più funzionali alla conduzione del fondo. L'attestazione della non funzionalità dell'annesso alla conduzione del fondo dovrà avvenire previa relazione agronomica. In zona agricola non è ammesso l'ampliamento volumetrico degli edifici non più funzionali alla conduzione del

fondo, se non nel caso in cui essi siano riconosciuti come case d'abitazione, come previsto dal Titolo V della

LR 11/2004, e solo a seguito di acquisizione di credito edilizio o compensazione e fino al limite di 800 mc.

compreso il volume esistente, e un massimo di due alloggi realizzabili nella volumetria oggetto di intervento:

l'eventuale proposta di recupero dei manufatti precari, è da considerarsi ammissibile, solo nel caso che gli

stessi siano stati regolarmente assentiti o legittimati. All’interno dei nuclei residenziali in zona agricola, è ammessa la ricomposizione degli annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo anche per usi non residenziali, nei limiti precisati dal PI. E’ ammessa l'eventuale possibilità di inserimento di attività connesse con l'attività agricola quali vendita e riparazione di mezzi agricoli, agrituristiche di somministrazione e ricettive. Nel PI, con la riconversione dei fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo, viene automaticamente a decadere la possibilità di costruire nuove strutture agricolo-produttive nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nel fondo di riferimento, fatte salve le prerogative di cui agli artt. 44 e 45 della LR 11/'04 e s.m.i. riferite al complesso dei fabbricati aziendali. Non è consentito il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo, se non in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, quando non sia prevista apposita schedatura puntuale nel PI.”

i) si dovrà disciplinare la distribuzione dei reflui zootecnici, tenendo presente che il comune di Piazzola Sul

Brenta è considerato dalla Direttiva Nitrati (DGR 2495/2006 e smi), Zona NON Vulnerabile da Nitrati.

Edificabilità rurale

A. Edifici residenziali

1. E’ fatto salvo quanto previsto dagli artt. 43, 44 e 45 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.

2. Per le case di abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del P.A.T. , il P.I. definisce gli interventi ammessi

tenuto conto delle esigenze abitative delle famiglie insediate.

3. Per gli edifici, individuati quali beni culturali e ambientali disciplinati da specifiche norme di P.R.C., sono confermate

le possibilità di intervento previste nello strumento urbanistico comunale.

4. I nuovi edifici rurali residenziali, al fine di preservare il territorio agricolo, dovranno essere localizzati in prossimità

della strada di accesso e/o di altre costruzioni preesistenti salvo il caso in cui ciò contrasti con l’esigenza primaria

del contenimento dell’impatto paesaggistico. Nella realizzazione dei fabbricati e delle altre opere edilizie (murature,

strade di accesso ecc.) deve essere salvaguardato, per quanto possibile, l’andamento naturale del terreno evitando

le alterazioni non strettamente necessarie.

B. Caratteri tipologici degli edifici

Gli interventi di edilizia residenziale dovranno, di norma rispettare i seguenti indirizzi che saranno perfezionati in sede di

P.I.:

- disporre, per quanto possibile, l’edificio con l’asse maggiore orientato secondo l’asse est-ovest allo scopo di

migliorare le condizioni di soleggiamento;

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- adottare forme planivolumetriche semplici e compatte, in armonia con la tipologia rurale, evitando gli sfalsamenti

delle falde del tetto;

- adottare coperture con tetto a due o quattro falde con manto in coppi e tegole similari;

- adottare, al piano terra e primo, fori esterni con larghezza compresa tra 70 e 100 cm. ed altezza compresa tra 130

e 150 cm, nel rapporto larghezza/altezza compreso tra 0,54 e 0,66 per le finestre;

- larghezza massima di 130 cm ed altezza massima di 250 cm per le porte;

- adottare serramenti con anta d’oscuro, porte, portoncini in legno; pur tuttavia i serramenti interni potranno essere

realizzati anche con materiali diversi, evitando comunque le superfici lucide;

- evitare le soluzioni architettoniche a piani sfalsati, i piani interrati o seminterrati, ad eccezione delle cantine, ed i

rialzi del terreno circostante o antistante l’edificio;

- evitare i poggioli aggettanti, le pensiline, le coperture piane e le scale esterne aperte;

- eventuali poggioli potranno essere realizzati in nicchia o comunque entro la sagoma dell’edificio, salvo le

sporgenze necessarie allo sgrondo delle acque meteoriche;

- Sono da preferire gli intonaci di tipo tradizionale con eventuale colore incorporato o a calce e, nel caso di murature

esterne in cotto, è prevista la sola rabboccatura delle fughe;

- Sono ammesse soluzioni progettuali e d’ornato in deroga ai suddetti indirizzi che si armonizzino con il contesto

ambientale in cui la costruzione viene inserita; in tal caso il progetto dovrà essere adeguatamente motivato ed il

parere espresso dalla CE riguardo all’ornato sarà vincolante ai fini del rilascio del permesso di costruire;

- Per le opere di ristrutturazione, ampliamento , restauro e risanamento conservativo e di manutenzione di edifici con

caratteristiche tipiche della tipologia rurale (ancorché privi di grado di protezione espressamente indicato), oltre gli

indirizzi dei precedenti commi si dovrà porre particolare attenzione alla sistemazione esistente con la quale gli

interventi di progetto devono armonizzarsi nei seguenti elementi fondamentali:

- inclinazione delle falde e manti di copertura;

- sporgenze, fili di cornice e colmo dei tetti;

- dimensione e allineamento dei fori;

- paramenti e finiture esterni ( fasce marcapiano, marca davanzali, ecc.)

- camini esterni, comignoli, abbaini torrette ed altane, se di pregio;

- sono ammessi i portici purché all’interno del corpo di fabbrica.

Al fine di favorire l’aspetto unitario dei singoli edifici, per gli interventi di ampliamento di modesta entità relativi a

costruzioni prive dei tradizionali caratteri formali e tipologici della zona agricola, è consentita la riproposizione di

elementi quali serramenti, inclinazione dei tetti, tipi di copertura e forometrie omogenei con le preesistenze.

Ove l’azienda agricola sia composta di più edifici in posizione tale da non configurare un aggregato abitativo, le nuove

costruzioni abitative dovranno essere ubicate nei pressi o comunque nei punti più vicini al nucleo o centro rurale, o nelle

vicinanze dell’eventuale preesistente casa di abitazione.

C. Strutture agricolo-produttive:

1) Le nuove strutture agricolo-produttive, al fine di preservare il territorio agricolo, dovranno essere localizzate in

prossimità della strada di accesso e/o di altre costruzioni preesistenti, salvo il caso in cui ciò contrasti con

l’esigenza primaria del contenimento dell’impatto paesaggistico. Nella realizzazione dei fabbricati e delle altre

opere edilizie (murature, strade di accesso ecc.) deve essere salvaguardato, per quanto possibile, l’andamento

naturale del terreno evitando le alterazioni non strettamente necessarie:

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1.1 dovranno essere salvaguardati i coni visuali su elementi e fabbricati di particolare interesse, storico o

ambientale;

1.2 le costruzioni di cui al punto B.1 devono conformarsi ai criteri costruttivi elencati nel precedente punto A), con

la possibilità di costruire coperture anche ad un’unica falda con manto anche diverso dalle tegole in laterizio

(coppi), purché non in lamiera . Sono possibili variazioni nelle dimensioni dei fori per motivate esigenze d’uso,

inoltre le murature di norma dovranno essere intonacate al civile

D. Interventi di trasformazione del territorio agricolo

1. Gli interventi consentiti devono rispettare i caratteri ambientali definiti dalla morfologia dei luoghi, dagli insediamenti

rurali, dalla tipologia e dall'allineamento delle alberature e delle piantate, dalla maglia poderale e/o di bonifica, dalle

capezzagne, dai corsi d'acqua, ecc.

2. Il P.I. valuta le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione

urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone eventualmente gli ambiti e i

contenuti, per la realizzazione di:

a) infrastrutture stradali o impianti tecnologici di interesse pubblico;

b) interventi per la riqualificazione ambientale e paesaggistica (parchi agrari, boschi di pianura, eliminazione di

attività incompatibili con l’ambiente e fabbricati o altri elementi detrattori di qualità, fasce tampone e barriere di

mitigazione per elementi ad impatto negativo sul contesto ambientale ecc.);

c) interventi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio agricolo.

E. Tutela ambientale

1. Il P.I. promuove le seguenti azioni, orientate in generale al mantenimento e alla valorizzazione della varietà,

ricchezza e riconoscibilità del paesaggio e dell’ambiente rurale:

a) mantenimento delle alberature di valore ambientale, con obbligo di sostituire gli esemplari da abbattere con

specie analoghe o compatibili, tipiche del paesaggio rurale;

b) mantenimento degli elementi vegetazionali singoli o associati (boschetti marginali, alberature, piante

arbustive, siepi, ecc.) di valore naturalistico e/o storico-ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione

esistente con specie autoctone in armonia con gli elementi paesaggistici esistenti;

c) recupero e riqualificazione delle strade aziendali, inter-aziendali e vicinali, anche se poco utilizzate, che

potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che

per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione; in tale caso i percorsi devono essere

sistemati con fondo stradale naturale;

d) interventi di manutenzione delle sedi stradali esistenti;

e) mantenimento della trama costitutiva dell’assetto agrario;

f) promozione degli interventi che mantengano gli ordinamenti colturali diversificati come elemento di pregio

paesaggistico, e i caratteri tipologici degli insediamenti storici rurali;

g) le recinzioni devono essere realizzate con elementi naturali (siepi) o con reti metalliche mascherate da

vegetazione arbustiva, salvo deroghe concesse per gravi motivi previa verifica di impatto ambientale, ed

essere limitate all’area di pertinenza dei fabbricati esistenti e/o di progetto;

2. Il Comune promuove, con la collaborazione delle associazioni di categoria, la riqualificazione del territorio agricolo.

A tal fine valgono i seguenti indirizzi:

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a) incentivazione dei metodi di produzione agricola rispettosi degli agro-ecosistemi e compatibili con il carattere

del paesaggio;

b) riqualificazione della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale;

c) orientamento della attività aziendale verso la produzione di servizi ambientali, anche in relazione alle

potenzialità ricreative, sportive e culturali presenti;

d) sostegno alle iniziative e alle pratiche colturali finalizzate all’imboschimento e, in generale, alla

rinaturalizzazione delle aree dismesse o marginali.

Prescrizioni e vincoli

1. Gli ampliamenti e le nuove realizzazioni di strutture agricole produttive per allevamenti zootecnici dovranno essere

accompagnate da opportune opere di mitigazione e inserimento ambientale la cui tipologia sarà precisata in sede

di P.I.

2. La realizzazione di serre fisse, semifisse e mobili è regolata dalle norme generali di cui al comma 6 art. 44 LR

11/2004 e, specificamente, dalla DGR n. 172 del 3 febbraio 2010.

3. Per gli interventi edilizi nel territorio agricolo vige quanto disposto dall’art. 44 della L.R. 11/04 e smi.

4. Il P.I. disciplinerà la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e

pertanto di palese removibilità, necessari per la conduzione del fondo, in deroga ai commi 2 e 3 dell’art. 45 della LR

11/04, così come previsto dall’art. 5-ter della medesima normativa regionale.

5. Fino dell'adeguamento del P.I. alla presente disciplina, restano in vigore le norme del P.R.G. previgente.

Dimensionamento del P.A.T.

1. Per le attività produttive, il P.I. in coerenza con quanto previsto dal P.A.T.I., colloca il carico aggiuntivo dell’A.T.O. 5

ai margini meridionali della zona produttiva esistente a sud della VIA FERMI , strada di collegamento di rango

provinciale.

2. Il P.I. conferma la capacità insediativa residua delle aree di urbanizzazione consolidata, programmata e dei nuclei

residenziali in zona agricola, intendendo per capacità insediativa residua il volume che può essere ancora edificato

in relazione alla normativa previgente.

3. La destinazione turistica comprende anche le attività di ristorazione, di ricezione

4. Nelle tabelle che seguono, gli abitanti teorici esistenti sono calcolati in ragione di 464 metri cubi/abitante, pari al

rapporto fra l’intera cubatura residenziale esistente e il numero degli abitanti esistenti; gli abitanti teorici aggiuntivi

sono calcolati invece in ragione di 250 mc/abitante,in relazione al fabbisogno dei nuovi nuclei familiari dovuto allo

incremento demografico e in particolare al frazionamento delle famiglie esistenti, oltre al fabbisogno edilizio

commerciale/direzionale nelle zone residenziali.

5. Le aree per servizi primari e secondari, tabulate di seguito, sono aggiuntive rispetto alle esistenti.

6. P.I. non può superare per ciascun A.T.O. il carico di volume aggiuntivo previsto nelle tabelle che seguono, essendo

ammessa una variazione massima del 10% in più o in meno dei valori tabulati, senza tuttavia superare il tetto

complessivo dei sei A.T.O..

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A.T.O. e dimensionamento

Il P.A.T. suddivide il territorio comunale in 6 A.T.O. coincidenti sostanzialmente con il limite geografico delle frazioni.

Le schede che seguono contengono per ogni A.T.O.:

• la “descrizione” degli aspetti caratteristici storico-ambientali e morfologico-insediativi;

• l’individuazione delle “criticità” con riferimento allo stato attuale e alle tendenze evolutive;

• le “direttive per la formazione del Piano degli interventi” con riferimento al sistema della mobilità, al sistema

ambientale, al sistema insediativo e produttivo;

• Il dimensionamento

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A.T.O. 1 - Isola Mantegna • Ha 394,64

• Abitanti 472

Descrizione

L’A.T.O. n.1 comprende la realtà urbana-rurale della frazione omonima di Isola Mantegna, e si estende dalla

Provinciale n.94 (prima diramazione a sinistra) fino ai confini nord e nord-ovest del territorio comunale con i comuni di

Grantorto e Gazzo Padovano.

Al 2008 risultano insediati 472 abitanti, dei quali 109 nel centro della frazione e i rimanenti nelle case sparse, dato che

evidenzia chiaramente il carattere “rurale” della frazione stessa.

La frazione, che anticamente si chiamava "Isola di Carturo", cambiò il nome nel 1963 in onore del grande pittore

padovano Andrea Mantegna (1431-1506) che qui nacque.

Si ritiene che il nome Isola derivi dal fatto che il suo territorio era circoscritto da due rami del Medoacus. Accanto alle

antiche denominazioni di "Villa de Lisola" e di "Insula Carturii" si trova anche quello di "Isola Padovana" in occasione

della nomina del primo vicario foraneo di Cittadella nel 1567. Gran parte del suo territorio, che era incorporato nella

tenuta di proprietà dei Carraresi, alla caduta di questi, pervenne nel 1493 in proprietà ai conti Da Thiene, che la

mantennero fino al 1778, e che vi costruirono anche una villa in pregevole stile, poi abbandonata e caduta.

E’ ancora possibile vedere la Villa Colombina, residenza estiva dei nobili Bragadin, oggi edificio rurale. La piccola ma

graziosa chiesa parrocchiale è dedicata ai Santi Matteo e Gottardo.

Nel suo territorio è conservata la palladiana Villa Contarini,Paccagnella del XVI secolo, oggi non utilizzata, ma il cui

aspetto esterno mantiene l’impronta del grande architetto Andrea Palladio.

Il centro abitato si sviluppa all’incrocio tra le Vie Isola e Colombina e si identifica nella parte storica, risultante

dall’aggregazione dei due complessi rurali e nell’edificazione più recente allineata a pettine lungo la strada provinciale.

I servizi di carattere generale sono limitati alla Chiesa Parrocchiale, al Patronato e ai vicini impianti sportivi comunali,

oltre a un’area verde attrezzata per il gioco.

L’edificazione rurale si attesta lungo la viabilità minore. L’unica aggregazione di un certo rilievo è riscontrabile

territorialmente a Sud dell’incrocio tra la strada provinciale e la comunale Via Grantorto, individuata nella tavola delle

trasformabilità come ambito di edificazione diffusa.

Le poche attività commerciali e artigianali presenti nella frazione sono frammiste alla residenza e sono localizzate a

Nord della Provinciale.

Il P.R.G. vigente è stato realizzato limitatamente agli impianti sportivi ma non per la parte residenziale che ora viene

integralmente confermata dal P.A.T. nella sua posizione , con l’obiettivo di rafforzare il nucleo urbano.

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Figura 1. Immagine aerea dell’A.T.O. 1

Criticità

Proprio la presenza della strada provinciale determina ricadute negative sulla qualità degli insediamenti a causa

dell’inquinamento da traffico e ai problemi legati alla sicurezza, in parte mitigati con l’installazione di un efficiente

impianto semaforico e contestuale realizzazione di un percorso ciclo/pedonale esteso sull’intero tratto urbano della

Provinciale.

Il polo dei servizi generali è attualmente costituito dalla Chiesa Parrocchiale, dal centro giovanile e dagli impianti sportivi

, nonché dell’area attrezzata a gioco; l’offerta dei servizi privati è limitata ad un negozio di vicinato (ex latteria sociale) e

alla presenza di un pub con attività peraltro discontinua inoltre con la chiusura dell’attrezzatura scolastica il centro è

venuto a perdere un importante fattore di aggregazione.

Il carattere sparso degli insediamenti e l’attrazione esercitata dai centri urbani confinanti rende critica la possibilità di

rafforzare l’offerta di servizi del centro e quindi il suo sviluppo urbanistico. Occorre allora far leva sugli aspetti critici per

farne opportunità di sviluppo: il notevole traffico potrebbe essere motivo di insediamento di attività di esercizio (spacci di

prodotti locali, rivendite, bar, trattorie ecc.); l’atmosfera di piccolo borgo rurale, che ha dato i natali al grande pittore,

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potrebbe essere distintiva e attraente se accentuata da un appropriato “arredo urbano” e da una edilizia pubblica e

privata di qualità e con caratteri estetici consoni al luogo; le attività agricole sparse, messe in rete con un sistema di

percorsi eno-gastronomici e didattici, potrebbero essere motivo di coesione territoriale e di condivisione di strategie di

sviluppo economico locale che dal borgo ne fanno tratto distintivo e marchio.

Tabella aree a standard – A.T.O. 1

Mq realizzati Mq non realizzati Totale

Istruzione --- *

aree a parco 8.848 4.505** 13.353

interesse comune 5.575 ---- 5.575

Parcheggi 1.705 ---- 1.705

Totale 20.633

*L’area integrativa per l’istruzione è localizzata nella frazione di Presina per ragioni organizzative

** Le aree destinate a servizi, non realizzate ma confermate, sono poste all’interno degli ambiti programmati

Direttive per la formazione del Piano degli Interventi

(Sistema della mobilità, Sistema ambientale, Sistema insediativo e produttivo)

a) IL SISTEMA DELLA MOBILITA'

• completare la messa in sicurezza del tratto urbano della Strada Provinciale;

• moderare il traffico interno al nucleo urbano centrale limitrofo alla Chiesa prevedendo "Isole Ambientali" (Zone 30)

in modo da favorire una migliore convivenza tra auto, biciclette e pedoni, aumentando lo spazio riservato a questi

ultimi;

• riqualificare gli spazi pubblici stabilendo continuità ed integrazione dei percorsi e delle aree di relazione pedonali

completando il progetto di riqualificazione del centro (progetto urbanità); nella scelta tra soluzioni alternative di

collegamento pedonale si dovranno preferire soluzioni indipendenti dalla viabilità carrabile;

• localizzare nuovi parcheggi per le auto e per le biciclette integrati nel sistema delle aree d’uso pubblico. In ogni

caso, ma soprattutto per l'area centrale, le aree attrezzate a parcheggio dovranno essere progettate o ristrutturate in

modo da integrare usi/funzioni alternative diverse, fatti salvi gli aspetti di funzionalità e sicurezza: ad esempio

un'area a parcheggio opportunamente alberata potrà integrarsi in una rete ecologica; un'area per la sosta dovrebbe

servire più attività e funzioni magari con intensità d'uso diverse nell'arco della giornata; un'area a parcheggio

potrebbe assomigliare più ad una piazza ed esserlo nei fatti in alcuni giorni particolari e viceversa una piazza

potrebbe essere compatibile con l'uso a parcheggio in situazioni eccezionali;

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• attrezzare e mettere in sicurezza le aree di fermata del trasporto pubblico: le principali aree di fermata del trasporto

pubblico devono essere attrezzate adeguatamente per aumentare il confort, la sicurezza degli utenti e del traffico.

Possibilmente devono essere previste aree per la fermata opportunamente disimpegnate dalla sede stradale;

banchine, pensiline, panche per i viaggiatori in attesa, parcheggi per le biciclette, segnaletica ed interventi finalizzati

alla sicurezza;

• recuperare e integrare la rete dei sentieri e dei percorsi ciclabili rurali.

b) IL SISTEMA AMBIENTALE

• incentivare, anche attraverso le misure previste dai regolamenti comunitari, gli interventi finalizzati all'accrescimento

delle produzioni tipiche, al miglioramento dell'ambiente, alla valorizzazione e tutela dello spazio naturale ed in

generale del territorio rurale;

• ricostituire ambienti di elevato significato paesaggistico e di riequilibrio ecologico ovunque ciò risulti compatibile con

i caratteri dei suoli ;

• salvaguardare e recuperare gli ecosistemi dei corridoi fluviali e dei corsi d'acqua;

• rafforzare la continuità ecologica delle connessioni;

• valorizzare ed integrare la rete degli spazi aperti e verdi nella struttura urbana (armatura ecorelazionale);

considerata la bio-permeabilità, non compromessa, dell'intero ambiente urbano di Isola Mantenga , nei progetti

edilizi, urbanistici e infrastrutturali, si dovrà definire il contributo che ogni luogo può dare al rafforzamento della

armatura ecorelazionale;

• recuperare e valorizzare con funzioni ecologico- ambientale il complesso naturalistico costituito dal “bacino

Camerini”, dalla centralina idroelettrica, unitamente al contiguo ristorante “osteria al bacino”, il tutto anche in chiave

turistico-didattica;

• i progetti di intervento edilizio, urbanistico, infrastrutturale e ambientale oltre alla verifica di compatibilità geologica,

geomorfologia e idrogeologica devono comprendere la verifica di compatibilità ecologico-ambientale; a tal fine il

"Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale", da definirsi ai sensi dell'art.17 della L.R.

11/2004, dovrà stabilire gli interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che, al

termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva non risulti compromessa.

c) IL SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO

• gli interventi edilizi, infrastrutturali e urbanistici devono essere coerenti con le azioni/priorità tese a rafforzare le

sinergie derivanti dall'appartenenza al sistema insediativo – ambientale rurale , considerando la qualità insediativa

come elemento significativo di valorizzazione delle potenzialità di sviluppo locale. Così gli interventi edilizi ed

urbanistici devono tendere alla conservazione dei caratteri dell'insediamento sviluppandone gli aspetti migliori (la

dimensione di borgo, l'omogeneità tipologica) valorizzando le risorse ambientali (la campagna prima di tutto) e

storico-architettoniche;

• risulta essenziale, ai fini della salvaguardia della qualità del centro, completare l’intervento sul tratto urbano della

strada provinciale integrandola in un progetto che, a partire dagli interventi finalizzati alla sicurezza e alla

moderazione del traffico già realizzati, consideri necessaria la ricomposizione del centro, ora spaccato in due parti,

proprio intervenendo sulla strada e sulle aree di incrocio per metterle in relazione piuttosto che separarle;

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• integrare Isola Mantegna nel contesto rurale rafforzandone l'identità;

• integrare le funzioni residenziali, produttive e di servizio evitando le localizzazioni mono-funzionali; si valuti

positivamente la compresenza di funzioni residenziali miste a funzioni artigianali di servizio, direzionali, commerciali,

servizi pubblici e privati all'interno dell'area centrale, fatta salva la rigorosa verifica di impatto di vicinanza rispetto

alle abitazioni. Si ritiene auspicabile unicamente la localizzazione di attrezzature e servizi di vicinato a scala locale;

• stabilire apposite linee guida per interventi di riqualificazione del costruito finalizzate alla conservazione, al

completamento e alla integrazione delle espansioni edilizie; il recupero del patrimonio edilizio esistente,

compatibilmente con il rispetto delle norme sulle distanze e sulle altezze, può realizzarsi anche aumentando la

capacità ricettiva dei volumi, ampliandoli o saturando i lotti ancora inedificati. Il recupero è funzionale anche alla

politica di contenimento del consumo di suolo potendo dare risposta al fabbisogno abitativo senza compromettere le

aree agricole;

• conservare l'unitarietà tipologica del costruito caratterizzato da abitazioni uni-bifamiliari;

• controllare la compatibilità delle destinazioni d'uso e aumentare la sicurezza (idrogeologica, ambientale,ecc) degli

abitati;

• ricucire il fronte urbano; l'assetto planivolumetrico dei fabbricati e la sistemazione delle aree esterne ha un ruolo

rilevante nel conferire attrattività al centro. Gli edifici dovrebbero affacciarsi, anche con portici, direttamente su aree

pubbliche o di uso pubblico riservate ai pedoni senza interruzioni, con larghi marciapiedi e significativi elementi di

arredo urbano, limitando al massimo le recinzioni specie nelle aree centrali;

• preservare le discontinuità del costruito nello spazio aperto; mantenere aree agricole o naturali di separazione tra gli

insediamenti urbani è un obiettivo di valore paesaggistico che serve anche alla valorizzazione dei centri stessi,

rafforzandone l'identità; nella realizzazione di opere infrastrutturali e di interventi di trasformazione in genere

(viabilità, illuminazione, impianti distributori di carburante ecc.) ridurre al minimo le alterazioni paesaggistiche

evitando di dare continuità al paesaggio urbano;

• migliorare la qualità paesaggistica dei margini dell'edificato;

• inserire le opere viarie nel contesto ambientale e paesistico (valorizzare la viabilità di accesso all’area urbana)

mediante alberature di margine e opere di arredo;

• valorizzare la struttura edilizia storica;

• valorizzare e tutelare il contesto figurativo delle emergenze di valore storico-artistico;

• riconvertire, riqualificare o rimuovere attività, edifici e manufatti in contrasto con i valori tutelati o con l’ambiente;

• adeguare il design dei manufatti di arredo urbano all’ambiente rurale;

• incentivare gli interventi, es. edilizi e infrastrutturali, pubblici e privati ecosostenibili e biocompatibili;

• Incentivare il miglioramento della qualità architettonica degli edifici e degli interventi urbanistico-ambientali; a tal fine

il "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale", da definirsi ai sensi dell'art.17 della L.R.

11/2004, dovrà stabilire apposite linee guida operative, prontuari, incentivi ecc.; in particolare, superata una prima

fase sperimentale, gli interventi edilizi pubblici e privati dovranno essere progettati tenendo in considerazione i

principi di eco sostenibilità e bio compatibilità, la formazione del risparmio energetico e la riduzione degli

inquinamenti e in particolare favorendo le seguenti azioni strutturali di:

- risparmio idrico;

- contenimento rischio esposizione da campi elettromagnetici;

- miglioramento della qualità dell'aria interna, l'illuminazione e la ventilazione naturali;

- contenimento della esposizione al rumore;

- utilizzo materiali e componenti bio-ecologici;

- utilizzo di criteri progettuali bioclimatici;

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- utilizzo di risorse energetiche rinnovabili;

- contenimento dei rifiuti edili da costruzione;

• la qualità architettonica dei fabbricati (e degli interventi in genere) si può migliorare orientando i progetti su più

linee guida concorrenti:

- Tecnologica : consiste nel mettere in pratica i principi della bio sostenibilità ed eco sostenibilità. Infatti gli

interventi realizzati seguendo i principi ecologici hanno sempre una qualità superiore, non necessariamente

estetica;

- Compositiva : qualsiasi opera o manufatto ha un suo proprio scopo che si traduce in aspetti funzionali e

strutturali; compito del progettista è di sviluppare l’aspetto formale nel quale potrà imprimere il suo sentire

estetico ed artistico, tuttavia limitando gli eccessi; è auspicabile invece il riferimento agli stilemi ricorrenti

nell’edilizia tradizionale piazzolese;

- Materiale: è da preferire l’utilizzo di materiali della tradizione costruttiva locale, anche reinterpretati in chiave

moderna, perché coerenti con il contesto;

- Culturale/Ambientale: il momento tecnologico, compositivo e materiale di ogni progetto deve essere rapportato

alla cultura e all’ambiente del luogo in cui sarà collocate;

- Nella impostazione dei progetti si dovrà considerare come il fabbricato si relaziona con l’immediato intorno,

edificato e non, e con il paesaggio più ampio;

• recuperare i grandi contenitori storico-monumentali per funzioni turistico-ricettive e di servizio;

• valorizzare i percorsi del turismo enogastronomico in coerenza con quanto previsto dal P.A.T.I. (strada del grana

padano);

• perseguire l’obiettivo del mantenimento della residenza connessa all’attività agricola a tutela del territorio, della

equilibrata integrazione con esso delle funzioni non residenziali;

• promuovere la produzione agricola e zootecnica, nonché le attività connesse, quali attività agrituristiche, di

ippoterapia, maneggio, di trasformazione e vendita diretta dei prodotti prevalentemente ottenuti in azienda, volta a

sviluppare il settore primario e la fruizione pubblica del territorio rurale;

• recupero e valorizzazione ecologico- ambientale del complesso naturalistico costituito dal “bacino Camerini”, della

centralina idroelettrica, unitamente al contiguo ristorante “osteria al bacino”, il tutto anche in chiave turistico-

didattica;

• completare il progetto di riqualificazione del centro (Progetto Urbanità), anche stabilendo le funzioni dell’ex plesso

scolastico;

• promuovere la realizzazione della nuova area residenziale , intervenendo anche con l’istituto dell’edilizia

convenzionata, in grado di assicurare la permanenza nella frazione delle giovani coppie;

• disciplinare le modalità di intervento e le destinazioni d’uso delle costruzioni esistenti già destinate ad annessi

rustici, ma non più funzionali alle esigenze delle aziende agricole, fermo restando quanto previsto dal P.A.T. per gli

edifici con valore storico-ambientale e compatibilmente con l’equilibrio dell’assetto infrastrutturale territoriale.

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Carico insediativo aggiuntivo

1 Area agricola trasformabile mq 18.745

2 Volume aggiuntivo all’interno degli ambiti di edificazione diffusa mc ------------

3 Volume aggiuntivo in relazione alla trasformazione in residenza degli annessi rustici mc 2199

4 Volume aggiuntivo nelle aree agricole mc 11.247

5 Capacità insediativa residua (da P.R.G.) mc 0

6 Capacità insediativa residua con destinazione com/dir mq 0

7 Volume residenziale aggiuntivo totale mc 13446

8 Abitanti insediati n 472

9 Abitanti insediabili, determinati in ragione del rapporto 250 mc/ab. n 54

10 Abitanti totali n 526

11 Superficie a standard di P.R.G., confermati mq 20.633

12 Domanda di servizi alla residenza espressa dai nuovi abitanti (30 mq/ab), determinata in ragione del rapporto 150 mc/ab. ( mc13.446:150=mc/ abx 90*30 mq/ab)

mq 2.700

13 Volume aggiuntivo ad usi turistici mc 0

14 Superfici aggiuntive con destinazioni com/dir compatibili con la residenza mq 0

15 Superfici aggiuntive con destinazioni produttive mq 0

16 Domanda di servizi connessi alle destinazioni commerciali/direzionali compatibili con la residenza

mq 0

17 Domanda di servizi connessi alle destinazioni produttive 0

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Figura 2. Particolare della Carta della Trasformabilità – A.T.O. 1 Isola Mantegna

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A.T.O. 2 - Carturo

• Ha 333,83

• Abitanti 412

Descrizione

L’A.T.O. n.2 comprende la realtà urbana-rurale della frazione omonima di Carturo, e si estende dalla Provinciale n.94

fino ai confini nord e nord-est del territorio comunale con i comuni di Grantorto e San Giorgio in Bosco.

Al 2008 risultano insediati 412 abitanti, dei quali 158 nel centro della frazione e i rimanenti nelle case sparse, dato che

evidenzia chiaramente il carattere “rurale” della frazione stessa.

Carturo è paese antico, come hanno dimostrato i ruderi romani rinvenuti vicino all’antico cimitero nel XIX secolo.

Andrea Gloria ritenne che il nome di Carturo derivi direttamente dalla "Gens Cartoria" di chiara origine romana. A riprova

di ciò riferisce che su parecchie tegole ritrovate durante scavi o lavori di sterro era impresso il timbro "cartoriana". Indizio

di antichità furono anche i ruderi di una casa romana scoperti nel secolo scorso tra il sagrato e il cimitero della vecchia

chiesa. Il tutto però andò distrutto nel corso delle devastanti inondazioni del Brenta.

Il tutto però andò distrutto nel corso delle devastanti inondazioni del Brenta.

Carturo, intorno all’anno 1000, fu la sede di uno di quei castelli che rappresentarono il punto di forza e di partenza per la

riaffermazione del dominio dei padovani sul territorio circostante. In questo caso esso significava il controllo reale sul

passaggio del fiume e su una importante via di comunicazione tra Vicenza, Treviso e Padova. I primi signori del luogo

furono i Maltraversi, divenuti poi Da Carturo e quindi Da Cittadella, che ottennero l’investitura di queste terre

direttamente dall’imperatore Ottone, poco prima del Mille.

Carturo venne depredata una prima volta dai veronesi nel 1198, con uccisione degli abitanti. Successivamente, nel

1202, i veronesi e i vicentini uniti catturarono e distrussero i due castelli di Carturo e Canfriolo.

Nel 1222 Guglielmo Da Carturo lo riedificò, ma fu nuovamente distrutto nel 1236 dall’imperatore Federico II nel suo

passaggio di ritorno in Germania. Nonostante i Da Carturo si schierassero con Ezzelino, non poterono evitare di

incorrere nei suoi sospetti: egli li fece trucidare, così come fece incendiare il castello uccidendone le guardie e facendo

prigionieri gli abitanti. Il castello probabilmente non fu più ricostruito e da una testimonianza del 1623 apprendiamo che

all’epoca ne rimanevano solo i ruderi della torre, che emergevano dalle acque del Brenta.

Il centro abitato si sviluppa a cavallo della strada provinciale; la parte più storica ad OVEST, quella di più recente

formazione si sviluppa invece sul lato EST in direzione del ponte sul fiume Brenta.

I servizi di carattere generale sono limitati alla Chiesa Parrocchiale, al Circolo Anspi e ai vicini impianti sportivi comunali

(campi da rugby, oltre a un’area verde attrezzata per il gioco a ridosso della Chiesa.

L’edificazione rurale si attesta lungo la viabilità minore, l’unica aggregazione di un certo rilievo è riscontrabile

territorialmente a ridosso dell’incrocio tra le due strade provinciali, in località “Due Albere”, parte al margine dell’omonima

località di Grantorto, individuata nella tavola delle trasformabilità come ambito di edificazione diffusa.

Le poche attività commerciali e artigianali presenti nella frazione, tra queste un mobilificio, sono frammiste alla residenza

e sono localizzate a cavallo della Provinciale nel centro della frazione.

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Il P.R.G. vigente è stato realizzato limitatamente agli impianti sportivi (campi da Rugby con annessi spogliatoi),

altrettanto non si può dire per la nuova l’area residenziale prevista a Nord della Provinciale, in quanto gli intenti si sono

limitati alla redazione di un piano di coordinamento.

Per quanto attiene alle previsioni relative all’iniziativa pubblica, oltre alla moderazione del traffico è stato realizzato un

impianto sportivo dedicato al rugby che, per la frazione costituisce anche un punto di aggregazione e di riferimento sovra

locale.

Figura 1. Immagine aerea dell’A.T.O. 2

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Criticità

Proprio la presenza della strada provinciale determina ricadute negative sulla qualità degli insediamenti a causa

dell’inquinamento da traffico e ai problemi legati alla sicurezza, peraltro in parte mitigati con l’installazione di un efficiente

impianto semaforico e dalla contestuale realizzazione di un percorso ciclo/pedonale esteso sul tratto urbano della

Provinciale, limitatamente alla parte storica.

Con la chiusura dell’attrezzatura scolastica il centro è venuto a perdere un importante fattore di aggregazione, senza

peraltro averne identificato uno alternativo.

Il polo dei servizi generali è attualmente costituito dalla Chiesa Parrocchiale e dagli impianti sportivi , nonché dell’area

attrezzata a gioco; l’offerta dei servizi privati è limitata ad un negozio di vicinato, ad un ristorante, dalla presenza di un

circolo Anspi. E’ debole l’integrazione dei servizi e delle residenze mancando adeguati spazi a piazza, percorsi pedonali

e ciclabili.

Il centro manca di riferimenti al proprio retroterra geografico: il fiume, la campagna, le attività sparse, i percorsi turistico-

naturalistici, ecc..

Tabella aree a standard – A.T.O. 2

Mq realizzati Mq non realizzati Totale

Istruzione 3.33-1 3.331

aree a parco 11.927 11.927

interesse comune 10.259 3.188** 13.447

Parcheggi 7.064 7.064

Totale 35.769

** Le aree destinate a servizi, non realizzate ma confermate, sono poste all’interno degli ambiti programmati

Direttive per la formazione del Piano degli Interventi

(Sistema della mobilità, Sistema ambientale, Sistema insediativo e produttivo)

a) IL SISTEMA DELLA MOBILITA'

• completare la messa in sicurezza del tratto urbano della Strada Provinciale;

• moderare il traffico interno al nucleo urbano centrale limitrofo alla Chiesa prevedendo "Isole Ambientali" (Zone

30) in modo da favorire una migliore convivenza tra auto, biciclette e pedoni, aumentando lo spazio riservato a

questi ultimi;

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• riqualificare gli spazi pubblici stabilendo continuità ed integrazione dei percorsi e delle aree di relazione pedonali

completando il progetto di riqualificazione del centro (progetto urbanità). Nella scelta tra soluzioni alternative di

collegamento pedonale si dovranno preferire soluzioni indipendenti dalla viabilità carrabile principale: in particolare

si dovrà prevedere una sistema continuo di spazi pedonali (piazzette e percorsi) parallelo alla s.p., ma posizionato

a nord dei fabbricati esistenti, con funzione di integrare i nuovi insediamenti previsti con la piazza,le attrezzature

esistenti e quelle di nuova previsione;

• localizzare nuovi parcheggi per le auto e per le biciclette integrati nel sistema delle aree d’uso pubblico. In ogni

caso, ma soprattutto per l'area centrale, le aree attrezzate a parcheggio dovranno essere progettate o ristrutturate

in modo da integrare usi/funzioni alternative diverse, fatti salvi gli aspetti di funzionalità e sicurezza: ad esempio

un'area a parcheggio opportunamente alberata potrà integrarsi in una rete ecologica; un'area per la sosta

dovrebbe servire più attività e funzioni magari con intensità d'uso diverse nell'arco della giornata; un'area a

parcheggio potrebbe assomigliare più ad una piazza ed esserlo nei fatti in alcuni giorni particolari e viceversa una

piazza potrebbe essere compatibile con l'uso a parcheggio in situazioni eccezionali;

• attrezzare e mettere in sicurezza le aree di fermata del trasporto pubblico: le principali aree di fermata del trasporto

pubblico devono essere attrezzate adeguatamente per aumentare il confort, la sicurezza degli utenti e del traffico.

Dove possibile devono essere previste aree per la fermata opportunamente disimpegnate dalla sede stradale;

banchine, pensiline, panche per i viaggiatori in attesa, parcheggi per le biciclette, segnaletica ed interventi

finalizzati alla sicurezza;

• recuperare e integrare la rete dei sentieri e dei percorsi ciclabili rurali in particolare con le aree rivierasche al fiume

e con la ciclopista del Brenta.

b) IL SISTEMA AMBIENTALE

• incentivare, anche attraverso le misure previste dai regolamenti comunitari, gli interventi finalizzati

all'accrescimento delle produzioni tipiche, al miglioramento dell'ambiente, alla valorizzazione e tutela dello spazio

naturale ed in generale del territorio rurale;

• ricostituire ambienti di elevato significato paesaggistico e di riequilibrio ecologico ovunque ciò risulti compatibile

con i caratteri dei suoli ;

• salvaguardare e recuperare gli ecosistemi dei corridoi fluviali e dei corsi d'acqua;

• rafforzare la continuità ecologica delle connessioni;

• valorizzare ed integrare la rete degli spazi aperti e verdi nella struttura urbana (armatura ecorelazionale);

considerata la bio-permeabilità, non compromessa, dell'intero ambiente urbano di Carturo, nei progetti edilizi,

urbanistici e infrastrutturali, si dovrà definire il contributo che ogni luogo può dare al rafforzamento della armatura

ecorelazionale;

• i progetti di intervento edilizio, urbanistico, infrastrutturale e ambientale oltre alla verifica di compatibilità geologica,

geomorfologia e idrogeologica devono comprendere la verifica di compatibilità ecologico-ambientale; a tal fine il

"Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale", da definirsi ai sensi dell'art.17 della L.R.

11/2004, dovrà stabilire gli interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che,

al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva non risulti compromessa.

Page 131: ADOZIONE: DELIBERA CC N.37 del 30.09.2011 ......2013/04/02  · 21.9 Contesti figurativi dei complessi monumentali, delle ville venete ed altri immobili di interesse storico-architettonico

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c) IL SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO

• gli interventi edilizi, infrastrutturali e urbanistici devono essere coerenti con le azioni/priorità tese a rafforzare le

sinergie derivanti dall'appartenenza al sistema insediativo – ambientale rurale, considerando la qualità insediativa

come elemento significativo di valorizzazione delle potenzialità di sviluppo locale. Così gli interventi edilizi ed

urbanistici devono tendere al miglioramento dei caratteri dell'insediamento a partire dalle specificità (la dimensione

di borgo) valorizzando le relazioni con le risorse ambientali (la campagna e il fiume prima di tutto) e storico-

architettoniche;

• risulta essenziale, ai fini della salvaguardia della qualità del centro, completare l’intervento sul tratto urbano della

strada provinciale integrandola in un progetto che, a partire dagli interventi finalizzati alla sicurezza e alla

moderazione del traffico già realizzati, consideri necessaria la ricomposizione del centro, ora spaccato in due parti,

proprio intervenendo sulla strada e sulle aree di incrocio per caratterizzarle come aree di relazione piuttosto che di

separazione;

• integrare Carturo nel contesto rurale rafforzandone l'identità;

• integrare le funzioni residenziali, produttive e di servizio evitando le localizzazioni mono-funzionali; si valuti

positivamente la compresenza di funzioni residenziali miste a funzioni artigianali di servizio, direzionali,

commerciali, servizi pubblici e privati all'interno dell'area centrale, fatta salva la rigorosa verifica di impatto di

vicinanza rispetto alle abitazioni. Si ritiene auspicabile unicamente la localizzazione di attrezzature e servizi di

vicinato a scala locale;

• stabilire apposite linee guida per interventi di riqualificazione del costruito finalizzate alla conservazione, al

completamento e alla integrazione delle espansioni edilizie; il recupero del patrimonio edilizio esistente,

compatibilmente con il rispetto delle norme sulle distanze e sulle altezze, può realizzarsi anche aumentando la

capacità ricettiva dei volumi, ampliandoli o saturando i lotti ancora inedificati. Il recupero è funzionale anche alla

politica di contenimento del consumo di suolo potendo dare risposta al fabbisogno abitativo senza compromettere

le aree agricole;

• conservare l'unitarietà tipologica del costruito caratterizzato da abitazioni uni-bifamiliari;

• controllare la compatibilità delle destinazioni d'uso e aumentare la sicurezza ( idrogeologici, ambientali ecc.) degli

abitati;

• ricucire il fronte urbano; l'assetto planivolumetrico dei fabbricati e la sistemazione delle aree esterne ha un ruolo

rilevante nel conferire attrattività al centro. Gli edifici prospicienti aree pubbliche dovrebbero affacciarsi, anche con

portici, direttamente su aree pubbliche o di uso pubblico riservate ai pedoni senza interruzioni, con larghi

marciapiedi e significativi elementi di arredo urbano, limitando al massimo le recinzioni specie nelle aree centrali;

• preservare le discontinuità del costruito nello spazio aperto; mantenere aree agricole o naturali di separazione tra

gli insediamenti urbani è un obiettivo di valore paesaggistico che serve anche alla valorizzazione dei centri stessi

rafforzandone l'identità; nella realizzazione di opere infrastrutturali e di interventi di trasformazione in genere

(viabilità, illuminazione, impianti distributori di carburante ecc.) ridurre al minimo le alterazioni paesaggistiche

evitando di dare continuità al paesaggio urbano;

• migliorare la qualità paesaggistica dei margini dell'edificato;

• inserire le opere viarie nel contesto ambientale e paesistico (valorizzare la viabilità di accesso all’area urbana)

mediante alberature di margine e opere di arredo;

• valorizzare la struttura edilizia storica;

• valorizzare e tutelare il contesto figurativo delle emergenze di valore storico-artistico;

• riconvertire, riqualificare o rimuovere attività, edifici e manufatti in contrasto con i valori tutelati o con l’ambiente;

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• adeguare il design dei manufatti di arredo urbano all’ambiente rurale;

• incentivare il miglioramento della qualità architettonica degli edifici e degli interventi urbanistico-ambientali; a tal

fine il "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale", da definirsi ai sensi dell'art.17 della

L.R. 11/2004, dovrà stabilire apposite linee guida operative, prontuari, incentivi ecc.; in particolare, superata una

prima fase sperimentale, gli interventi edilizi pubblici e privati dovranno essere progettati tenendo in

considerazione i principi di eco sostenibilità e bio compatibilità, la formazione del risparmio energetico e la

riduzione degli inquinamenti e in particolare favorendo le seguenti azioni strutturali di:

- risparmio idrico;

- contenimento rischio esposizione da campi elettromagnetici;

- miglioramento della qualità dell'aria interna, l'illuminazione e la ventilazione naturali;

- contenimento della esposizione al rumore;

- utilizzo materiali e componenti bio-ecologici;

- utilizzo di criteri progettuali bioclimatici;

- utilizzo di risorse energetiche rinnovabili;

- contenimento dei rifiuti edili da costruzione;

• la qualità architettonica dei fabbricati ( e degli interventi in genere) si deve migliorare orientando i progetti su più

linee guida concorrenti:

- Tecnologica : consiste nel mettere in pratica i principi della bio sostenibilità ed eco sostenibilità. Infatti gli

interventi realizzati seguendo i principi ecologici hanno sempre una qualità superiore, non necessariamente

estetica;

- Compositiva : qualsiasi opera o manufatto ha un suo proprio scopo che si traduce in aspetti funzionali e

strutturali; compito del progettista è di sviluppare l’aspetto formale nel quale potrà imprimere il suo sentire

estetico ed artistico, tuttavia limitando gli eccessi; è auspicabile invece il riferimento agli stilemi ricorrenti

nell’edilizia tradizionale piazzolese;

- Materiale: è da preferire l’utilizzo di materiali della tradizione costruttiva locale, anche reinterpretati in chiave

moderna, perché coerenti con il contest;

- Culturale/Ambientale: il momento tecnologico, compositivo e materiale di ogni progetto deve essere rapportato

alla cultura e all’ambiente del luogo in cui sarà collocate;

- Nella impostazione dei progetti si dovrà considerare come il fabbricato si relaziona con l’immediato intorno,

edificato e non, e con il paesaggio più ampio;

• perseguire l’obiettivo del mantenimento della residenza connessa all’attività agricola a tutela del territorio, della

equilibrata integrazione con esso delle funzioni non residenziali;

• promuovere la produzione agricola e zootecnica, nonché le attività connesse, quali attività agrituristiche, di

ippoterapia, maneggio, di trasformazione e vendita diretta dei prodotti prevalentemente ottenuti in azienda, volta a

sviluppare il settore primario e la fruizione pubblica del territorio rurale;

• promuovere la realizzazione della nuova area residenziale , intervenendo anche con l’istituto dell’edilizia

convenzionata, in grado di assicurare la permanenza nella frazione delle giovani coppie;

• disciplinare le modalità di intervento e le destinazioni d’uso delle costruzioni esistenti già destinate ad annessi

rustici, ma non più funzionali alle esigenze delle aziende agricole, fermo restando quanto previsto dal P.A.T. per gli

edifici con valore storico-ambientale e compatibilmente con l’equilibrio dell’assetto infrastrutturale territoriale;

• vanno incentivati, anche attraverso le misure previste dai regolamenti comunitari, gli interventi finalizzati

all'accrescimento delle produzioni tipiche, al miglioramento dell'ambiente, alla valorizzazione dello spazio naturale

ed in generale del territorio rurale;

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• ricostituire ambienti di elevato significato paesaggistico e di riequilibrio ecologico ovunque ciò risulti compatibile

con i caratteri dei suoli;

• conferma e potenziamento del complesso ricreativo costituito dall’ex cava posta a ridosso del ponte sul fiume

Brenta, unitamente al contiguo agriturismo, il tutto in chiave turistico-ricettiva e quale porta di accesso al fiume;

• definire le destinazioni d’uso degli immobili e delle aree pubbliche e/o di uso pubblico (ex scuola elementare, ex

scuola materna) e più in generale di tutte le aree di pertinenza della Chiesa Parrocchiale;

• in relazione alle dinamiche innescate dall’impianto sportivo, il P.A.T. intende potenziarlo ulteriormente, creando i

presupposti per esercitare lo sport del rugby a livello semiprofessionale e allo stesso tempo realizzare ulteriori aree

dedicate al tempo libero, favorendo la creazione di luoghi di aggregazione e di interesse per la comunità locale;

• anche la localizzazione abitativa, rimasta inattuata, viene rivisitata dal P.A.T., prevedendo che il P.I. attui

l’integrazione perequativa con gli impianti pubblici, e quella morfologica funzionale con il centro urbano, mediante

collegamenti alternativi alla viabilità provinciale;

• la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Brenta, in fase di progettazione definitiva, dovrà costituire un’occasione

per rivedere tutta la viabilità principale di accesso alla frazione e costituire un elemento di accessibilità all’area

naturalistica del fiume, utilizzando le pertinenze del complesso agrituristico come punto di interscambio

auto/bicicletta con la prevista pista ciclabile del Brenta, oramai in fase di progettazione definitiva;

Prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi

• In corrispondenza degli ambiti individuati tramite apposita grafia nella Tavola 9.4.b Carta delle Trasformabilità del

P.A.T. gli strumenti pianificatori, i progetti e gli interventi da realizzarsi in attuazione dell’art. 21.1 e 21.6 delle

presenti norme sono sottoposti al rispetto della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della D.G.R.

3173/06.

• Per quanto riguarda gli interventi previsti sulla viabilità di livello sovracomunale, in particolare il potenziamento

dell’asse provinciale in località Carturo, a fronte del recepimento delle indicazioni del PATI Medio Brenta e della

mancata definizione di ulteriori elementi progettuali, si ritiene opportuna un’analisi più approfondita delle tipologie

di habitat presenti in corrispondenza e in prossimità del tracciato della viabilità (quando sarà conosciuto in sede di

progetto preliminare, ovvero quando si sarà a conoscenza dell’esatta localizzazione del tracciato, della modalità di

costruzione, dell’ampiezza dei cantieri, della durata degli stessi, della tipologia stradale adottata, etc). La

progettazione preliminare dovrà poi essere oggetto di valutazione di incidenza specifica ai sensi della D.G.R.

3173/2006.

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Carico insediativo aggiuntivo

1 Area agricola trasformabile mq 30.000

2 Volume aggiuntivo all’interno degli ambiti di edificazione diffusa mc ----------

3 Volume aggiuntivo in relazione alla trasformazione in residenza degli annessi rustici mc 6.000

4 Volume aggiuntivo nelle aree agricole mc 13.500

5 Capacità insediativa residua (da P.R.G.) mc 0

6 Capacità insediativa residua con destinazione com/dir mq 0

7 Volume residenziale aggiuntivo totale mc 19.500

8 Abitanti insediati n 412

9 Abitanti insediabili, determinati in ragione del rapporto 250 mc/ab. n 78

10 Abitanti totali n 490

11 Superficie a standard di P.R.G., confermati mq 35.769

12 Domanda di servizi alla residenza espressa dai nuovi abitanti (30 mq/ab), determinata in ragione del rapporto 150 mc/ab. (mc. 19500:150=mc/ abx 130*30 mq/ab)

mq 3.900

13 Volume aggiuntivo ad usi turistici mc 0

14 Superfici aggiuntive con destinazioni com/dir compatibili con la residenza mq 0

15 Superfici aggiuntive con destinazioni produttive mq 0

16 Domanda di servizi connessi alle destinazioni commerciali/direzionali compatibili con la residenza

mq 0

17 Domanda di servizi connessi alle destinazioni produttive 0

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Figura 2. Particolare della Carta della Trasformabilità – A.T.O. 2 Carturo

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A.T.O. 3 - Presina

• Ha 673,46

• Abitanti 1331

Descrizione

L’A.T.O. n.3 comprende la realtà urbana-rurale della frazione omonima di Presina, e si estende dalla Provinciale n.94

fino ai confini est e ovest del territorio comunale con i comuni di San Giorgio in Bosco e Camisano Vicentino, a Nord con

la frazioni di Isola Mantegna e Carturo, a Sud con il Capoluogo.

Al 2008 risultano insediati 1331 abitanti, dei quali 644 nel centro della frazione.

Presina compare per la prima volta in uno statuto padovano del 1276 col nome di "Predesina".

E’ posta su un terreno un tempo ricco di rogge e risaie, e forse lo stesso nome è un riferimento a una parte di terra

strappata alle acque. Gran parte del suo territorio un tempo era incorporato nella tenuta Carrarese, ma alla caduta di

questi fu suddiviso fra i Thiene, i Bragadin, i Contarini e i Da Ponte.

Interessante anche l’antica "chiesa campestre" dedicata a Santa Colomba, già parrocchiale nel XIII secolo, situata a

levante di Presina, dove si rinvennero due bellissime sculture: una Madonna col Bambino in marmo della scuola del

Donatello ed un altorilievo in pietra raffigurante S. Bartolomeo con S. Pietro e Paolo, squisito lavoro del XVI secolo, di

scuola lombardesca.

Il centro abitato si sviluppa tra la vecchia provinciale, ora comunale Via Grantorto e la nuova provinciale 75, realizzata

intorno agli anni settanta sul sedime dell’ex ferrovia Padova- Carmignano; la parte storica si sviluppa a cavallo della

strada comunale Via Grantorto e la Roggia Contarina ne delimita i confini sul lato orientale.

La nuova edificazione, attuata principalmente attraverso un piano attuativo, occupa la zona orientale del centro urbano e

risulta compresa tra la Roggia Contarina e la Via Carbogna a Nord e Via Della Vittoria a Sud.

I servizi di carattere generale sono costituiti dalla Chiesa Parrocchiale, dal centro giovanile, dal circolo Anspi, dalle

scuole elementari e materna, da un “parco zoofilo” dall’ufficio postale e dai vicini impianti sportivi comunali (campi da

calcio), oltre a un’area verde attrezzata a ridosso della Roggia, vero e proprio corridoio ecologico “secondario” che

attraversa il centro urbano in senso NORD-SUD e che funge da varco tra la parte agricola posta a Sud e quella posta a

Nord dell’abitato.

L’edificazione rurale si attesta lungo la viabilità minore, con alcune aggregazioni di un certo rilievo riscontrabili in località

Santa Colomba, lungo la comunale Via Grantorto a Sud del centro della frazione, in Via Borghetto II°, in Via Carbogna,

individuate nella tavola delle trasformabilità come ambiti di edificazione diffusa.

La frazione ospita due Ville Venete, Villa “Fabbro” e Villa “Contarini-Paccagnella” e numerose testimonianze di

architettura minore degne di tutela.

Le attività commerciali , così come le direzionali presenti nella frazione, sono concentrate nella parte centrale dell’abitato

e garantiscono un buon livello di servizio per la popolazione residente.

Il P.R.G. è stato realizzato limitatamente alle aree classificate “ di completamento”, mentre altrettanto non si può dire per

le nuove aree residenziali previste a nord est della frazione, in quanto gli intenti si sono limitati alla redazione di un piano

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particolareggiato, approvato ma non attuato, le aree di espansione poste a sud-ovest del centro urbano non hanno

trovato attuazione, principalmente a causa dell’eccessiva frammentazione;

Figura 1. Immagine aerea dell’A.T.O. 3

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Criticità

Il polo dei servizi generali costituito dalla Chiesa Parrocchiale, dal centro giovanile,dal Circolo Anspi, manca di adeguate

aree per la sosta, nonché di aree in grado di creare momenti di aggregazione (piazzette e percorsi pedonali); l’offerta dei

servizi generali è ritenuta comunque sufficientemente adeguata ai bisogni della frazione.

La frazione non risulta adeguatamente collegata al Capoluogo relativamente alla mobilità lenta, in particolare quella

ciclabile, attualmente interrotta a OVEST della Provinciale; questo fatto induce gli abitanti ad utilizzare l’auto per fruire

dei servizi offerti dal Capoluogo, in particolare quelli dell’istruzione e sanitari.

Tabella aree a standard – A.T.O. 3

Mq realizzati Mq non realizzati Totale

Istruzione 13.508 13.508

aree a parco 32.557 5.294** 37.851

interesse comune 9.257 270** 9.527

Parcheggi 1.220 1.845** 3.065

Totale 63.951

** Le aree destinate a servizi, non realizzate ma confermate, sono poste all’interno degli ambiti programmati

Direttive per la formazione del Piano degli Interventi

(Sistema della mobilità, Sistema ambientale, Sistema insediativo e produttivo)

a) IL SISTEMA DELLA MOBILITA'

• prevedere la messa in sicurezza degli incroci della viabilità principale;

• moderare il traffico interno al nucleo urbano centrale limitrofo alla Chiesa prevedendo "Isole Ambientali" (Zone 30)

in modo da favorire una migliore convivenza tra auto, biciclette e pedoni, aumentando lo spazio riservato a questi

ultimi;

• riqualificare gli spazi pubblici stabilendo continuità ed integrazione dei percorsi e delle aree di relazione pedonali.

Nella scelta tra soluzioni alternative di collegamento pedonale si dovranno preferire soluzioni indipendenti dalla

viabilità carrabile principale;

• completare il progetto di riqualificazione del centro (progetto urbanità) ricavando aree per parcheggi e spazi

collettivi (piazzette e percorsi pedonali) in grado di rendere accessibili i servizi e le attrezzature esistenti, nonché

rendere più sicuri gli spostamenti tra l’edificazione diffusa e il centro urbano;

• localizzare nuovi parcheggi per le auto e per le biciclette integrati nel sistema delle aree d’uso pubblico. In ogni

caso, ma soprattutto per l'area centrale, le aree attrezzate a parcheggio dovranno essere progettate o ristrutturate

in modo da integrare usi/funzioni alternative diverse, fatti salvi gli aspetti di funzionalità e sicurezza: ad esempio

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un'area a parcheggio opportunamente alberata potrà integrarsi in una rete ecologica; un'area per la sosta

dovrebbe servire più attività e funzioni magari con intensità d'uso diverse nell'arco della giornata; un'area a

parcheggio potrebbe assomigliare più ad una piazzetta ed esserlo nei fatti in alcuni giorni particolari e viceversa

una piazzetta potrebbe essere compatibile con l'uso a parcheggio in situazioni eccezionali;

• attrezzare e mettere in sicurezza le aree di fermata del trasporto pubblico: le principali aree di fermata del trasporto

pubblico devono essere attrezzate adeguatamente per aumentare il confort, la sicurezza degli utenti e del traffico.

Dove possibile devono essere previste aree per la fermata opportunamente disimpegnate dalla sede stradale;

banchine, pensiline, panche per i viaggiatori in attesa, parcheggi per le biciclette, segnaletica ed interventi

finalizzati alla sicurezza;

• recuperare e integrare la rete dei sentieri e dei percorsi ciclabili rurali in particolare con le aree rivierasche al fiume

e con la ciclopista del Brenta.

b) IL SISTEMA AMBIENTALE

• incentivare, anche attraverso le misure previste dai regolamenti comunitari, gli interventi finalizzati

all'accrescimento delle produzioni tipiche, al miglioramento dell'ambiente, alla valorizzazione e tutela dello spazio

naturale ed in generale del territorio rurale;

• ricostituire ambienti di elevato significato paesaggistico e di riequilibrio ecologico ovunque ciò risulti compatibile

con i caratteri dei suoli ;

• salvaguardare e recuperare gli ecosistemi dei corridoi fluviali e dei corsi d'acqua;

• rafforzare la continuità ecologica delle connessioni;

• valorizzare ed integrare la rete degli spazi aperti e verdi nella struttura urbana (armatura ecorelazionale);

considerata la bio-permeabilità, non compromessa, dell'intero ambiente urbano di Presina, nei progetti edilizi,

urbanistici e infrastrutturali, si dovrà definire il contributo che ogni luogo può dare al rafforzamento della armatura

eco relazionale;

• i progetti di intervento edilizio, urbanistico, infrastrutturale e ambientale oltre alla verifica di compatibilità geologica,

geomorfologica e idrogeologica devono comprendere la verifica di compatibilità ecologico-ambientale; a tal fine il

"Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale", da definirsi ai sensi dell'art.17 della L.R.

11/2004, dovrà stabilire gli interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che, al

termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva non risulti compromessa.

c) IL SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO

• gli interventi edilizi, infrastrutturali e urbanistici devono essere coerenti con le azioni/priorità tese a rafforzare le

sinergie derivanti dall'appartenenza al sistema insediativo – ambientale rurale , considerando la qualità insediativa

come elemento significativo di valorizzazione delle potenzialità di sviluppo locale. Così gli interventi edilizi ed

urbanistici devono tendere al miglioramento dei caratteri dell'insediamento a partire dalle specificità (la dimensione

di piccolo centro urbano) valorizzando le relazioni con le risorse ambientali (la campagna e il fiume prima di tutto)

e storico-architettoniche;

• integrare le funzioni residenziali, produttive e di servizio evitando le localizzazioni mono-funzionali; si valuti

positivamente la compresenza di funzioni residenziali miste a funzioni produttive artigianali e di servizio,

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direzionali, commerciali, servizi pubblici e privati all'interno dell'area centrale, fatta salva la rigorosa verifica di

impatto di vicinanza rispetto alle abitazioni. Si ritiene auspicabile unicamente la localizzazione di attrezzature e

servizi di vicinato a scala locale;

• stabilire apposite linee guida per interventi di riqualificazione del costruito finalizzate alla conservazione, al

completamento e alla integrazione delle espansioni edilizie; il recupero del patrimonio edilizio esistente,

compatibilmente con il rispetto delle norme sulle distanze e sulle altezze, può realizzarsi anche aumentando la

capacità ricettiva dei volumi, ampliandoli o saturando i lotti ancora inedificati. Il recupero è funzionale anche alla

politica di contenimento del consumo di suolo potendo dare risposta al fabbisogno abitativo senza compromettere

le aree agricole;

• conservare l'unitarietà tipologica del costruito caratterizzato da abitazioni uni-bifamiliari;

• controllare la compatibilità delle destinazioni d'uso e aumentare la sicurezza ( idrogeologica, ambientale ecc) degli

abitati;

• ricucire il fronte urbano: l'assetto planivolumetrico dei fabbricati e la sistemazione delle aree esterne ha un ruolo

rilevante nel conferire attrattività al centro. Gli edifici prospicienti aree pubbliche dovrebbero affacciarsi, anche con

portici, direttamente su aree pubbliche o di uso pubblico riservate ai pedoni senza interruzioni, con larghi

marciapiedi e significativi elementi di arredo urbano, limitando al massimo le recinzioni specie nelle aree centrali;

• preservare le discontinuità del costruito nello spazio aperto; mantenere aree agricole o naturali di separazione tra

gli insediamenti urbani è un obiettivo di valore paesaggistico che serve anche alla valorizzazione dei centri stessi

rafforzandone l'identità; nella realizzazione di opere infrastrutturali e di interventi di trasformazione in genere

(viabilità, illuminazione, impianti distributori di carburante ecc.) ridurre al minimo le alterazioni paesaggistiche

evitando di dare continuità al paesaggio urbano;

• migliorare la qualità paesaggistica dei margini dell'edificato;

• inserire le opere viarie nel contesto ambientale e paesistico (valorizzare la viabilità di accesso all’area urbana)

mediante alberature di margine e opere di arredo;

• valorizzare e tutelare la struttura edilizia storica;

• valorizzare e tutelare il contesto figurativo delle emergenze di valore storico-artistico;

• riconvertire, riqualificare o rimuovere attività, edifici e manufatti in contrasto con i valori tutelati o con l’ambiente;

• adeguare il design dei manufatti di arredo urbano all’ambiente rurale;

• incentivare il miglioramento della qualità architettonica degli edifici e degli interventi urbanistico-ambientali; a tal

fine il "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale", da definirsi ai sensi dell'art.17 della

L.R. 11/2004, dovrà stabilire apposite linee guida operative, prontuari, incentivi ecc.; in particolare, superata una

prima fase sperimentale, gli interventi edilizi pubblici e privati dovranno essere progettati tenendo in

considerazione i principi di eco sostenibilità e bio compatibilità, la formazione del risparmio energetico e la

riduzione degli inquinamenti e in particolare favorendo le seguenti azioni strutturali di:

- risparmio idrico;

- contenimento rischio esposizione da campi elettromagnetici;

- miglioramento della qualità dell'aria interna, l'illuminazione e la ventilazione naturali;

- contenimento della esposizione al rumore;

- utilizzo materiali e componenti bio-ecologici;

- utilizzo di criteri progettuali bioclimatici;

- utilizzo di risorse energetiche rinnovabili;

- contenimento dei rifiuti edili da costruzione;

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• la qualità architettonica dei fabbricati ( e degli interventi in genere) si deve migliorare orientando i progetti su più

linee guida concorrenti:

- Tecnologica : consiste nel mettere in pratica i principi della bio sostenibilità ed eco sostenibilità. Infatti gli

interventi realizzati seguendo i principi ecologici hanno sempre una qualità superiore, non necessariamente

estetica;

- Compositiva : qualsiasi opera o manufatto ha un suo proprio scopo che si traduce in aspetti funzionali e

strutturali; compito del progettista è di sviluppare l’aspetto formale nel quale potrà imprimere il suo sentire

estetico ed artistico, tuttavia limitando gli eccessi; è auspicabile invece il riferimento agli stilemi ricorrenti

nell’edilizia tradizionale piazzolese;

- Materiale: è da preferire l’utilizzo di materiali della tradizione costruttiva locale, anche reinterpretati in chiave

moderna, perché coerenti con il contesto;

- Culturale/Ambientale: il momento tecnologico, compositivo e materiale di ogni progetto deve essere rapportato

alla cultura e all’ambiente del luogo in cui sarà collocate;

- Nella impostazione dei progetti si dovrà considerare come il fabbricato si relaziona con l’immediato intorno,

edificato e non, e con il paesaggio più ampio;

• perseguire l’obiettivo del mantenimento della residenza connessa all’attività agricola a tutela del territorio, della

equilibrata integrazione con esso delle funzioni non residenziali;

• promuovere la produzione agricola e zootecnica, nonché le attività connesse, quali attività agrituristiche, di

ippoterapia, maneggio, di trasformazione e vendita diretta dei prodotti prevalentemente ottenuti in azienda, volta a

sviluppare il settore primario e la fruizione pubblica del territorio rurale;

• promuovere la realizzazione della nuova area residenziale , intervenendo anche con l’istituto dell’edilizia

convenzionata, in grado di assicurare la permanenza nella frazione delle giovani coppie;

• disciplinare le modalità di intervento e le destinazioni d’uso delle costruzioni esistenti già destinate ad annessi

rustici, ma non più funzionali alle esigenze delle aziende agricole, fermo restando quanto previsto dal P.A.T. per gli

edifici con valore storico-ambientale e compatibilmente con l’equilibrio dell’assetto infrastrutturale territoriale;

• vanno incentivati, anche attraverso le misure previste dai regolamenti comunitari, gli interventi finalizzati

all'accrescimento delle produzioni tipiche, al miglioramento dell'ambiente, alla valorizzazione dello spazio naturale

ed in generale del territorio rurale;

• ricostituire ambienti di elevato significato paesaggistico e di riequilibrio ecologico ovunque ciò risulti compatibile

con i caratteri dei suoli;

• definire le destinazioni d’uso degli immobili e delle aree pubbliche e/o di uso pubblico e più in generale di tutte le

aree di pertinenza della Chiesa Parrocchiale;

• anche la localizzazione abitativa, rimasta inattuata, viene rivisitata dal P.A.T., prevedendo che il P.I. attui

l’integrazione perequativa con gli impianti pubblici, e quella morfologica funzionale con il centro urbano, mediante

collegamenti alternativi alla viabilità provinciale;

• promuovere la realizzazione dell’oasi agricolo – fluviale denominata “Corridoio degli aironi”: Il P.A.T., in coerenza

con il P.A.T.I., individua nella tav.9.4/b gli ambiti nei quali realizzare l’oasi naturalistica denominata “corridoio degli

aironi”. La valorizzazione dell’area dovrà essere attuata mediante apposito piano ambientale, finalizzato alla

individuazione delle qualità ecologico-naturalistiche presenti;

• completare il progetto di riqualificazione del centro (progetto urbanità), attraverso politiche tese alla definizione

delle destinazioni d’uso degli immobili non sufficientemente utilizzati, e in generale di tutte le aree di pertinenza

della Chiesa Parrocchiale, ricavando aree per parcheggi e spazi collettivi (piazzette e percorsi pedonali) in grado di

renderle accessibili, nonché rendere più sicuri gli spostamenti tra l’edificazione diffusa e il centro urbano;

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• completare la pista ciclabile, ora ferma su via Garibaldi, garantendo il collegamento strategico con il Capoluogo e

in particolare con tutti i servizi ivi presenti.

• Completare il “Parco Zoofilo” con una sezione “sanitaria, ampliando in direzione EST:

Prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi .

In corrispondenza degli ambiti individuati tramite apposita grafia nella Tavola 9.4.b Carta delle Trasformabilità del P.A.T.

gli strumenti pianificatori, i progetti e gli interventi da realizzarsi in attuazione dell’art. 21.1 e 21.6 delle presenti norme

sono sottoposti al rispetto della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della D.G.R. 3173/06.

Carico insediativo aggiuntivo

1 Area agricola trasformabile mq 36.739

2 Volume aggiuntivo all’interno degli ambiti di edificazione diffusa mc 1.400

3 Volume aggiuntivo in relazione alla trasformazione in residenza degli annessi rustici mc 3.000

4 Volume aggiuntivo nelle aree agricole mc 22.414

5 Capacità insediativa residua (da P.R.G.) mc 27.852

6 Capacità insediativa residua con destinazione com/dir mc 3095

7 Volume residenziale aggiuntivo totale mc 50.266

8 Abitanti insediati n 1.331

9 Abitanti insediabili, determinati in ragione del rapporto 250 mc/ab. n 201

10 Abitanti totali n 1.532

11 Superficie a standard di P.R.G., confermati mq 63.951

12 Domanda di servizi alla residenza espressa dai nuovi abitanti (30 mq/ab), determinata in ragione del rapporto 150 mc/ab. (mc.50.266:150=mc/ ab.335x 30 mq/ab)

mq 10.050

13 Volume aggiuntivo ad usi turistici mc 0

14 Superfici aggiuntive con destinazioni com/dir (mc 5604:3.50) compatibili con la residenza

mq 1.601

15 Superfici aggiuntive con destinazioni produttive mq 0

16 Domanda di servizi connessi alle destinazioni commerciali/direzionali compatibili con la residenza

mq 1.601

17 Domanda di servizi connessi alle destinazioni produttive 0

18 Completamento del “Parco Zoofilo” con una sezione “sanitaria con un ampliamento in direzione EST

mq 3.000

I servizi correlati alle superfici con destinazioni com/dir residue del PRG, sono contenuti nella dotazione degli standards di PRG confermati.

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Figura 2. Particolare della Carta della Trasformabilità – A.T.O. 3 Presina

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A.T.O. 4 - Capoluogo • Ha 1405,86

• Abitanti 5585

Descrizione

L’A.T.O. n.4 comprende la realtà urbana e rurale del Capoluogo, e si estende dalla Provinciale n.75 fino ai confini ovest

del territorio comunale con i comuni di Campodoro, Villafranca Padovana e Camisano Vicentino, a est con i Comuni di

Campo San Martino e Curtarolo, coincidente con il fiume Brenta, a nord con la frazione di Presina, a sud con quella di

Tremignon.

Al 2008 risultano insediati 5585 abitanti, dei quali 4152 nel centro della frazione.

L’insediamento del Capoluogo si sviluppa per fatti di occupazione del suolo successivi e discontinui nel tempo. Il primo

di questi si può considerare la costruzione di un castello di difesa contro le invasioni barbariche attorno al quale si

raccolse un modesto gruppo di abitazioni (circa 900 d.c.). Per i cinque secoli successivi l’entità di questo insediamento

praticamente non muta.

Nel 1513 il territorio passa alla nobile famiglia veneziana dei Contarini, la quale nei tre secoli successivi costruisce uno

dei più notevoli complessi architettonici che si possono reperire in tutto il veneto. Basti ricordare il Palazzo Palladiano

iniziato nel 1546, il colonnato monumentale, il fastoso viale di accesso, il parco, il “Loco delle Vergini”, il teatro, la

cappella patrizia ricostruita dal Temanza.

Sullo scorcio del 1800 e dopo un lungo periodo di stasi seguito alla caduta della Repubblica Veneta, il Capoluogo

subisce un ulteriore e poderoso intervento dovuto all’iniziativa della famiglia Camerini.

Sulla base, ed attorno al nucleo mediovale e al complesso monumentale del Rinascimento il Camerini, acquista la

proprietà di gran parte del territorio comunale(incluso totalmente il centro), instaura un formidabile programma di

sviluppo del quale fa parte la struttura agricola, la fondazione di alcune notevoli industrie ( alimentate da nuovi impianti

idroelettrici che sfruttano un sistema idrico appositamente progettato per usi multipli) un estensivo sistema di costruzioni

coloniche, la fondazione dei principali edifici pubblici ( dalla nuova chiesa alle scuole, ai ricreatori, ai bagni pubblici, agli

asili, ecc.) ed infine una linea ferroviaria di collegamento con Padova e Carmignano.

Il tutto riassunto nel piano regolatore di Paolo Camerini in grandissima parte realizzato, a partire dalla maglia stradale

ortogonale tracciata secondo lo schema in uso nei progetti di company-town di fine ottocento.

Col passare degli anni il sistema instaurato dal Camerini subì le conseguenze delle evoluzioni economica e tecnologica

maturatesi nella prima metà del novecento, finché scossa più volte da gravi crisi finanziarie, finì per sfaldarsi

completamente.

Il centro abitato si sviluppa tra la provinciale n.75 (Via Corsica), e la Via Malta, la Via San Silvestro e Dell’Orto e a Nord

Via Garibaldi, praticamente utilizzando l’armatura urbana disegnata da Paolo Camerini all’inizio del novecento,

riassumibile in un modello di urbanizzazione diffusa; la parte storica è costituita dall’insieme monumentale della Villa e

dalla Piazza con le Logge che, unitamente al grande viale, si protende e permea tutto il centro urbano.

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Le nuove urbanizzazioni realizzate principalmente attraverso piani attuativi, alcuni di iniziativa pubblica, occupano la

zona occidentale e meridionale del centro urbano e sono comprese tra il Viale Camerini, via Fermi a sud via Corsica a

Ovest e via Garibaldi a Nord; l’espansione dell’edificato è avvenuta all’interno dei vuoti del Piano Camerini, avendo cura

di rispettarne nelle trasformazioni l’assetto viario e la trama colturale.

Sono presenti tutti i servizi di carattere generale, le scuole di ogni ordine e grado (dall’asilo nido alla scuola superiore) ,

l’ufficio postale e gli istituti di credito e assicurativi; gli impianti sportivi comunali (campi da calcio e impianto natatorio),

oltre ad aree verdi attrezzate di notevoli entità, tra tutte l’area a ridosso della piazza Camerini; il polo museale costituito

da Villa Contarini, il distretto sanitario, il centro anziani, la residenza sociale per anziani non autosufficienti e il nuovo

centro residenziale per anziani; infine una nuova struttura ricettiva ( albergo) in fase di completamento in prossimità della

piscina.

L’edificazione rurale si attesta lungo la viabilità minore, con alcune aggregazioni di un certo rilievo riscontrabili in località

Boschiera, lungo la comunale via Dell’Orto, via San Silvestro, via Corsica, via Marostegana, via Malta e via Garibaldi,

individuate nella tavola delle trasformabilità come ambiti di edificazione diffusa o come edilizia consolidata.

Il Capoluogo, oltre al complesso monumentale incentrato su Villa Contarini e adiacenze, ospita notevoli complessi di

archeologia industriale, edifici testimoniali di epoca razionalista ( casa del fascio dell’arch. Quirino Di Giorgio),

architetture del novecento (elencate nel PTRC adottato) e numerose significative testimonianze di architettura minore.

Le attività commerciali , così come le direzionali presenti nel Capoluogo, sono concentrate nella parte centrale

dell’abitato e garantiscono un buon livello di servizio per la popolazione residente.

Le attività artigianali e industriali sono concentrate in quattro aree produttive, tre di vecchia formazione (via San

Silvestro, via Fiume e via Dante) una di recente formazione, compresa nell’A.T.O. n.5 di Tremignon, tutte oggetto di

pianificazione sovra comunale da parte del P.A.T.I. del Medio Brenta.

Per quanto riguarda la residenza il P.R.G. è stato realizzato in gra parte nelle aree classificate “di completamento” e di

recupero, mentre nelle nuove’aree residenziali previste prevalentemente a sud del centro, gli interventi edilizi sono

limitati anche se le opere di urbanizzazione sono state quasi totalmente realizzate.

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Figura 1. Immagine aerea dell’A.T.O. 4

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Criticità

Il P.R.G. vigente è stato attuato relativamente agli impianti sportivi (campi da calcio con annessi spogliatoi e impianto

natatorio), per un gran numero di aree verdi attrezzate, per le strutture educative, ma non per l’intera componente

residenziale che, peraltro viene integralmente confermata dal P.A.T. nella sua posizione, comprese alcune nuove

previsioni, il tutto finalizzato al rafforzamento del nucleo urbano.

La rete dei percorsi ciclabili e pedonali che mette in connessione i principali servizi del capoluogo con le zone

residenziali e produttive oggi è quasi ultimata, ma non ancora completa; in particolare si nota una discontinuità tra il

centro e la località Boschiera, nonché con le aree residenziali collocate in Via Dell’Orto e San Silvestro e da ultimo tra il

centro e le aree naturali contigue al fiume.

La struttura commerciale è poco sviluppata. Risultano presenti alcuni esercizi di vicinato, tuttavia appena sufficienti a

soddisfare la domanda locale.

Il cuore commerciale di Piazzola, coincidente con il Loggiato Palladiano, si è nel tempo svuotato delle funzioni

commerciali, sostituite da funzioni prettamente direzionali, impoverendo così la vitalità.

La Villa Contarini, di proprietà della Regione Veneto, non assolve pienamente il ruolo che le sarebbe proprio nel

contesto della politica culturale della Regione Veneto, ossia quello di diventare nodo della rete del sistema delle Ville

Venete, ma neppure quello di motore culturale della vita cittadina, limitandosi per ora ad organizzare sporadiche

manifestazioni.

La presenza della Provinciale 10 “Desman” che “taglia” il centro abitato a sud, in direzione est-ovest determina ricadute

negative sulla qualità degli insediamenti a causa dell’inquinamento da traffico e ai problemi legati alla sicurezza, creando

di fatto una frattura tra le due componenti residenziali.

La mancanza di un polo culturale adeguato ai bisogni della collettività, nonché di una biblioteca/mediateca di maggiori

dimensioni, limita le potenzialità espresse dalla comunità e in genere dai giovani.

Le aree artigianali datate anni 70 e ancora presenti nel centro urbano, determinano in alcuni casi una forte conflittualità

con le funzioni residenziali, in termini di inquinamento acustico.

La presenza di una stalla ” contumaciale” a ridosso del centro urbano, che limita e riduce la qualità delle aree

residenziali poste immediatamente a Nord, e rappresenta un elemento detrattore per la percezione del Viale Camerini;

analogo discorso per il consorzio agrario, oramai inglobato nel centro abitato, praticamente a ridosso della parte storica.

Anche la zona orientale del centro storico vede la commistione tra varie funzioni, oltre a quella che le è propria, ossia

quella residenziale/commerciale.

La mancanza di un polo scolastico, in relazione alle nuove esigenze dettate dalle norme in materia di sicurezza e

funzionalità e quindi l'adeguamento dell'offerta degli spazi per la didattica, risulta un'esigenza prioritaria al fine di dare

risposta alla crescente richiesta di questo tipo di servizi.

Tabella aree a standard – A.T.O. 4

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Mq realizzati Mq non realizzati Totale

istruzione 44.303 9.835** 54.138 *

aree a parco 165.064 217.177** 382.241

interesse comune 46.512 3088** 49.600

parcheggi 38.987 25.610** 64.597

Totale 550.576

* Contiene anche il dato relativo all’istruzione – scuola superiore

** Le aree destinate a servizi, non realizzate ma confermate, sono poste per la maggior parte all’interno degli ambiti programmati

Direttive per la formazione del Piano degli Interventi

(Sistema della mobilità, Sistema ambientale, Sistema insediativo e produttivo)

a) IL SISTEMA DELLA MOBILITA'

• favorire l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico. Attrezzare le aree di fermata del trasporto pubblico mediante

interventi finalizzati ad aumentare il confort, la sicurezza degli utenti e del traffico. Dove possibile devono essere

previste aree per la fermata opportunamente disimpegnate dalla sede stradale, banchine, pensiline, panche per i

viaggiatori in attesa, parcheggi anche per le biciclette, segnaletica ed ogni altra opera finalizzata ad agevolare

l'utenza dei mezzi pubblici;

• prevedere la messa in sicurezza degli incroci della viabilità principale;

• previa definizione di un piano urbano della mobilità, prevedere interventi di moderazione del traffico interno al

nucleo centrale, almeno all’area interessata dalla maglia del piano Camerini, prevedendo "Isole Ambientali" (Zone

30) in modo da favorire una migliore convivenza tra auto, biciclette e pedoni, aumentando lo spazio riservato a

questi ultimi;

• completare il progetto di riqualificazione del centro (progetto urbanità) ricavando aree per parcheggi e spazi

collettivi (piazzette e percorsi ciclo-pedonali) in grado di rendere più accessibili i servizi e le attrezzature esistenti,

nonché rendere più sicuri gli spostamenti tra l’edificazione diffusa e il centro urbano; nella scelta tra soluzioni

alternative di collegamento ciclo-pedonale si dovranno preferire soluzioni indipendenti dalla viabilità carrabile

principale;

• localizzare nuovi parcheggi per le auto e per le biciclette integrati nel sistema delle aree d’uso pubblico. In ogni

caso, ma soprattutto per l'area centrale, le aree attrezzate a parcheggio dovranno essere progettate o ristrutturate

in modo da integrare usi/funzioni alternative diverse, fatti salvi gli aspetti di funzionalità e sicurezza: ad esempio

un'area a parcheggio opportunamente alberata potrà integrarsi in una rete ecologica; un'area per la sosta potrà

servire più attività e funzioni magari con intensità d'uso diverse nell'arco della giornata; un'area a parcheggio

dovrebbe assomigliare più ad una piazzetta ed esserlo nei fatti in alcuni giorni particolari e viceversa una piazzetta

potrebbe essere compatibile con l'uso a parcheggio in situazioni eccezionali;

• recuperare e integrare la rete dei sentieri e dei percorsi ciclabili rurali in particolare con le aree rivierasche al fiume

e con la ciclopista del Brenta;

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• completare il progetto di connessione ciclabile del territorio comunale e in particolare le piste ciclabili realizzate sul

sedime della ex ferrovia Padova – Carmignano di Brenta e della ex ferrovia “Ostiglia”, garantendo anche il

collegamento strategico con le frazioni;

• realizzare il progetto di riqualificazione del Viale Camerini nel rispetto delle linee progettuali definite dal gruppo di

lavoro I.U.A.V. coordinato dal prof. arch. Bruno Dolcetta.

b) IL SISTEMA AMBIENTALE

• incentivare, anche attraverso le misure previste dai regolamenti comunitari, gli interventi finalizzati

all'accrescimento delle produzioni tipiche, al miglioramento dell'ambiente, alla valorizzazione e tutela dello spazio

naturale ed in generale del territorio rurale;

• ricostituire ambienti di elevato significato paesaggistico e di riequilibrio ecologico ovunque ciò risulti compatibile

con i caratteri dei suoli;

• salvaguardare e recuperare gli ecosistemi dei corridoi fluviali e dei corsi d'acqua;

• rafforzare la continuità ecologica delle connessioni;

• valorizzare ed integrare la rete degli spazi aperti e verdi nella struttura urbana (armatura eco relazionale);

considerata la bio-permeabilità, non compromessa, dell'intero ambiente urbano di Piazzola, nei progetti edilizi,

urbanistici e infrastrutturali, si dovrà definire il contributo che ogni luogo può dare al rafforzamento della armatura

eco relazionale;

• anche nella progettazione del sistema del verde urbano privilegiare azioni di collegamento funzionale con il

sistema reticolare d’area (armatura eco relazionale), mediante opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi

ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole periurbane e ai “serbatoi di naturalità” (aree fluviali, isole di

naturalità…);

• i progetti di intervento edilizio, urbanistico, infrastrutturale e ambientale oltre alla verifica di compatibilità

geologica, geomorfologia e idrogeologica devono comprendere la verifica di compatibilità ecologico-ambientale; a

tal fine il "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale", da definirsi ai sensi dell'art.17 della

L.R. 11/2004, dovrà stabilire gli interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale

che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva non risulti compromessa;

• ricostituire ambienti di elevato significato paesaggistico e di riequilibrio ecologico ovunque ciò risulti compatibile

con i caratteri dei suoli ;

• promuovere la realizzazione dell’oasi agricolo – fluviale denominata “Corridoio degli aironi”: Il P.A.T., in coerenza

con il P.A.T.I., individua nella tav.9.4/b gli ambiti nei quali realizzare l’oasi naturalistica denominata “corridoio degli

aironi”. La valorizzazione dell’area dovrà essere attuata mediante apposito piano ambientale, finalizzato alla

individuazione e alla tutela delle qualità ecologico-naturalistiche presenti.

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c) IL SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO

• completare il progetto di riqualificazione del centro (progetto urbanità) per quanto attiene al sistema della mobilità

ed anche mediante la definizione delle destinazioni d’uso degli immobili e delle aree non adeguatamente

utilizzate;

• rafforzare l’offerta di servizi di rango territoriale, sia pubblici che privati, integrandoli nella struttura urbana;

• rafforzare l’offerta di servizi di rango comunale realizzando un nuovo polo scolastico, completo di mensa e

palestra, nonché di attrezzature sportive all’aperto, preferibilmente riconvertendo e riqualificando aree

attualmente occupate da attività incongrue con il contesto urbano, facendo ricorso all’istituto del credito edilizio;

• perseguire l’equilibrio delle funzioni residenziali, commerciali, artigianali, industriali e direzionali ed il rafforzamento

della diffusa ed efficiente rete di servizi pubblici e privati, sia orientati alla produzione che alle famiglie;

• perseguire la “qualità architettonica e dell’abitare”, intesa come esito di un coerente sviluppo progettuale, che

recepisca le esigenze di carattere funzionale (confort, flessibilità, sicurezza, durata, sostenibilità ambientale ecc.)

ed estetiche, posto a base della progettazione e della realizzazione delle opere e il loro armonico inserimento nel

paesaggio e nell’ambiente circostante;

• integrare le funzioni residenziali, produttive e di servizio evitando le localizzazioni mono-funzionali; si valuti

positivamente la compresenza di funzioni residenziali miste a funzioni produttive artigianali di servizio, direzionali,

commerciali, servizi pubblici e privati all'interno dell'area centrale, fatta salva la rigorosa verifica di impatto di

vicinanza rispetto alle abitazioni. Tuttavia nelle aree a prevalenza residenziale si ritiene auspicabile unicamente la

localizzazione di attrezzature e servizi di vicinato a scala locale;

• incentivare la localizzazione delle attività manifatturiere, o comunque non compatibili con l'abitato e con l'ambiente,

nella zona artigianale attrezzata di via Fermi;

• orientare le attuali zone artigianali presenti nel centro urbano, frammiste alla residenza, verso funzioni più

prettamente terziarie o comunque più compatibili con le altre funzioni centrali;

• stabilire apposite linee guida per interventi di riqualificazione del costruito finalizzate alla sua conservazione, al

completamento e alla integrazione delle espansioni edilizie; il recupero del patrimonio edilizio esistente,

compatibilmente con il rispetto delle norme sulle distanze e sulle altezze, può realizzarsi anche aumentando la

capacità ricettiva dei volumi, ampliandoli o saturando i lotti ancora inedificati. Il recupero è funzionale anche alla

politica di contenimento del consumo di suolo potendo dare risposta al fabbisogno abitativo senza compromettere

le aree agricole;

• conservare l'unitarietà tipologica del costruito prevalentemente caratterizzato da abitazioni uni-bifamiliari, isolati di

case a schiera, in linea o a piccole strutture condominiali;

• controllare la compatibilità delle destinazioni d'uso e aumentare la sicurezza (idrogeologica, ambientale ecc.) degli

abitati;

• ricucire il fronte urbano: l'assetto planivolumetrico dei fabbricati e la sistemazione delle aree esterne ha un ruolo

rilevante nel conferire attrattività al centro. Gli edifici prospicienti aree pubbliche centrali dovrebbero affacciarsi,

anche con portici, direttamente su aree pubbliche o di uso pubblico riservate ai pedoni senza interruzioni, con

larghi marciapiedi e significativi elementi di arredo urbano, limitando al massimo le recinzioni;

• preservare le discontinuità del costruito nello spazio aperto; mantenere aree agricole o naturali di separazione tra

gli insediamenti urbani è un obiettivo di valore paesaggistico che serve anche alla valorizzazione dei centri stessi

rafforzandone l'identità; nella realizzazione di opere infrastrutturali e di interventi di trasformazione in genere

(viabilità, illuminazione, impianti distributori di carburanti ecc.) ridurre al minimo le alterazioni paesaggistiche

evitando di dare continuità al paesaggio urbano;

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• migliorare la qualità paesaggistica dei margini dell'edificato;

• inserire le opere viarie nel contesto ambientale e paesistico (valorizzare la viabilità di accesso all’area urbana)

mediante alberature di margine e opere di arredo;

• migliorare la qualità ambientale delle aree poste ai lati del Viale Camerini, riducendo fino ad eliminare gli elementi

detrattori esistenti, tra tutti annessi rustici e stalle, recuperando elementi fisici di pregio (il sedime e i manufatti

dell’ex ferrovia Padova-Carmignano) integrando le previsioni di insediamenti residenziali previsti dal vigente

strumento urbanistico, utilizzando l’istituto dell’accordo pubblico-privato formalizzato dalla nuova legge urbanistica

regionale;

• valorizzare e tutelare la struttura edilizia storica mediante una classificazione di tutela che tenga conto del valore

storico-artistico e architettonico dei fabbricati, dei contesti urbani o rurali e dell'appartenenza ai diversi periodi della

storia locale (pre-Contarini, Contarini, Camerini, novecento);

• valorizzare e tutelare il contesto figurativo delle emergenze di valore storico-artistico;

• riconvertire, riqualificare o rimuovere attività, edifici e manufatti in contrasto con i valori tutelati o con l’ambiente, in

particolare riannodando quegli elementi fisici ed ambientali ancora rinvenibili nel settore orientale del Centro

Storico, interessato dalla presenza di edifici pubblici (magazzino comunale, ex centrale elettrica Camerini e

centralina idroelettrica sempre del Camerini), dalla Roggia Camerini, nonché dalla presenza di edifici del secondo

dopoguerra con destinazione produttiva, oramai incompatibili con le funzioni del centro città;

• utilizzare manufatti di arredo urbano consoni all'ambiente e di buon design;

• incentivare il miglioramento della qualità architettonica degli edifici e degli interventi urbanistico-ambientali; a tal

fine il "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale", da definirsi ai sensi dell'art.17 della L.R.

11/2004, dovrà stabilire apposite linee guida operative, prontuari, incentivi ecc.; in particolare, superata una prima

fase sperimentale, gli interventi edilizi pubblici e privati dovranno essere progettati tenendo in considerazione i

principi di eco sostenibilità e bio compatibilità, la formazione del risparmio energetico e la riduzione degli

inquinamenti e in particolare favorendo le seguenti azioni strutturali di:

- risparmio idrico;

- contenimento rischio esposizione da campi elettromagnetici;

- miglioramento della qualità dell'aria interna, l'illuminazione e la ventilazione naturali;

- contenimento della esposizione al rumore;

- utilizzo materiali e componenti bio-ecologici;

- utilizzo di criteri progettuali bioclimatici;

- utilizzo di risorse energetiche rinnovabili;

- contenimento dei rifiuti edili da costruzione;

• la qualità architettonica dei fabbricati ( e degli interventi in genere) si deve migliorare orientando i progetti su più

linee guida concorrenti:

- Tecnologica : consiste nel mettere in pratica i principi della bio sostenibilità ed eco sostenibilità. Infatti gli

interventi realizzati seguendo i principi ecologici hanno sempre una qualità superiore, non necessariamente

estetica;

- Compositiva : qualsiasi opera o manufatto ha un suo proprio scopo che si traduce in aspetti funzionali e

strutturali; compito del progettista è di sviluppare l’aspetto formale nel quale potrà imprimere il suo sentire

estetico ed artistico, tuttavia limitando gli eccessi; è auspicabile invece il riferimento agli stilemi ricorrenti

nell’edilizia tradizionale piazzo lese;

- Materiale: è da preferire l’utilizzo di materiali della tradizione costruttiva locale, anche reinterpretati in chiave

moderna, perché coerenti con il contesto;

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- Culturale/Ambientale: il momento tecnologico, compositivo e materiale di ogni progetto deve essere rapportato

alla cultura e all’ambiente del luogo in cui sarà collocato. Nella impostazione dei progetti si dovrà considerare

come il fabbricato si relaziona con l’immediato intorno, edificato e non, e con il paesaggio più ampio;

• perseguire l’obiettivo del mantenimento della residenza connessa all’attività agricola a tutela del territorio, della

equilibrata integrazione con esso delle funzioni non residenziali;

• promuovere la produzione agricola e zootecnica, nonché le attività connesse, quali attività agrituristiche, di

ippoterapia, maneggio, di trasformazione e vendita diretta dei prodotti prevalentemente ottenuti in azienda, volta a

sviluppare il settore primario e la fruizione pubblica del territorio rurale;

• promuovere la realizzazione delle nuove aree residenziali , intervenendo anche con l’istituto dell’edilizia

convenzionata in grado di assicurare una offerta adeguata, per dimensione e costo, alla domanda locale;

• disciplinare le modalità di intervento e le destinazioni d’uso delle costruzioni esistenti già destinate ad annessi

rustici, ma non più funzionali alle esigenze delle aziende agricole, fermo restando quanto previsto dal P.A.T. per gli

edifici con valore storico-ambientale e compatibilmente con l’equilibrio dell’assetto infrastrutturale territoriale;

• incentivare, anche attraverso le misure previste dai regolamenti comunitari, gli interventi finalizzati

all'accrescimento delle produzioni tipiche, al miglioramento dell'ambiente, alla valorizzazione dello spazio naturale

ed in generale del territorio rurale.

Prescrizioni per la formazione del piano degli interventi

• In corrispondenza degli ambiti individuati tramite apposita grafia nella Tavola 9.4.b Carta delle Trasformabilità del

P.A.T. gli strumenti pianificatori, i progetti e gli interventi da realizzarsi in attuazione dell’art. 21.1 delle presenti

norme sono sottoposti al rispetto della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della D.G.R. 3173/06.

• Per quanto riguarda gli interventi previsti sulla viabilità di livello sovracomunale, in particolare la realizzazione della

circonvallazione a sud di Piazzola, a fronte del recepimento delle indicazioni del PATI Medio Brenta e della

mancata definizione di ulteriori elementi progettuali, si ritiene opportuna un’analisi più approfondita delle tipologie

di habitat presenti in corrispondenza e in prossimità del tracciato della viabilità (quando sarà conosciuto in sede di

progetto preliminare, ovvero quando si sarà a conoscenza dell’esatta localizzazione del tracciato, della modalità di

costruzione, dell’ampiezza dei cantieri, della durata degli stessi, della tipologia stradale adottata, etc). La

progettazione preliminare dovrà poi essere oggetto di valutazione di incidenza specifica ai sensi della D.G.R.

3173/2006.

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Carico insediativo aggiuntivo

1 Area agricola trasformabile mq 60.366

2 Volume aggiuntivo all’interno degli ambiti di edificazione diffusa mc 4.000

3 Volume aggiuntivo in relazione alla trasformazione in residenza degli annessi rustici mc 15.801

4 Volume aggiuntivo nelle aree agricole mc 50.354

5 Capacità insediativa residua (da P.R.G.) mc 104.531

6 Capacità insediativa residua con destinazione com/dir mc 23.639

7 Volume residenziale aggiuntivo totale mc 154.885

8 Abitanti insediati n 5.585

9 Abitanti insediabili, determinati in ragione del rapporto 250 mc/ab. n 619

10 Abitanti totali n 6.204

11 Superficie a standard di P.R.G., confermati mq 550.576

12 Domanda di servizi alla residenza espressa dai nuovi abitanti (30 mq/ab), determinata in ragione del rapporto 150 mc/ab. (mc.154.885:150=mc/ ab.1.033 x 30 mq/ab)

mq 30.990

13 Volume aggiuntivo ad usi turistici mc 0

14 Superfici aggiuntive con destinazioni com/dir (mc12.589:3.50) compatibili con la residenza

mq 3597

15 Superfici aggiuntive con destinazioni produttive mq 0

16 Domanda di servizi connessi alle destinazioni commerciali/direzionali compatibili con la residenza

mq 3.597

17 Domanda di servizi connessi alle destinazioni produttive 0

I servizi correlati alle superfici con destinazioni com/dir residue del PRG, sono contenuti nella dotazione degli standards di PRG confermati.

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Figura 2. Particolare della Carta della Trasformabilità – A.T.O. 4 Capoluogo

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A.T.O. 5 - Tremignon • Ha 719,91

• Abitanti 1971

Descrizione

L’A.T.O. n.5 comprende la realtà urbana-rurale della frazione omonima di Tremignon, e si estende dalla Provinciale n.94

fino ai confini est del territorio comunale con il comune di Curtarolo e verso ovest con il comune di Camisano Vicentino,

a nord con il Capoluogo, a sud con la frazione di Vaccarino.

Al 2008 risultano insediati 1971 abitanti, dei quali 1008 nel centro della frazione.

Tremignon dal latino "terminus", vecchio confine tra i ducati longobardi di Treviso e Vicenza e la "judicaria" di Monselice,

è citato dal 1231.

Prima degli attuali spostamenti del fiume Brenta la sua antica chiesa sorgeva sulla riva ove il Medoacus faceva curva; di

essa, fino a qualche tempo fa sul sagrato della vecchia chiesa, esisteva una croce a ricordo. Ora della vecchia chiesa

non è rimasta traccia: il sito è tuttavia identificabile lungo la strada dell’argine a est della cosiddetta "casa del corno”

Nel XIII e XIV secolo il territorio di Tremignon fu più volte saccheggiato e devastato.

Dapprima da Ezzelino da Romano, quindi nel 1312, nella guerra tra padovani e vicentini, dallo "Scaligero" come scrive il

Salomonio, successivamente, nel 1327, da Nicolò da Carrara. Fu ancora infine "depredato" dallo Scaligero nella

primavera 1386, in risposta a un’analoga incursione di fanti e cavalieri padovani nel territorio veronese.

Tremignon ha la sua parrocchiale dedicata a S. Giorgio, come ricorda la balaustra sulla cella campanaria ed il

bassorilievo della facciata raffigurante il Santo nell’atto di uccidere il drago. L’attuale chiesa, costruita fra il 1843 e il

1863, fu successivamente ampliata e decorata (1914-1935). All’interno si trovano alcune lapidi che dovevano essere

infisse nella vecchia chiesa, e una pregevole tela di S. Gaetano da Thiene.

La località dei "Boschi", che ricorda le estese foreste un tempo presenti, è ora abbastanza ridotta e circoscritta a cavallo

tra il territorio di Piazzola e Tremignon, ma anticamente comprendeva una fascia di terreno che partiva da Camisano e

Piazzola (Boschiera) e arrivava a Vaccarino,comprendendo anche la villa di Tolleo ora scomparsa.

Il toponimo Tolleo stava proprio a indicare lo sfruttamento del bosco, ovvero il luogo da cui si ricavavano le tolle, le assi,

dalla probabile presenza di segherie.

In paese nacque il beato Stefano da Tremignon, Vincenzo Giaconi, incisore, e Alessandro da Tremignon, architetto.

Molti suoi abitanti, alla fine della Prima Guerra mondiale, sollecitati dal parroco, don Luciano Zanchetta, migrarono nella

Maremma grossetana e fondarono il paese di Alberese, dove ancora si parla uno strano dialetto veneto-toscano.

L’abitato si sviluppa tra la strada provinciale e l’argine demaniale, la parte storica è limitata a nord dove è presente la

chiesa parrocchiale e la piazzetta utilizzata per le manifestazioni locali.

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La nuova edificazione, realizzata principalmente attraverso piani attuativi, occupa la zona orientale del centro urbano e

risulta compresa tra la l’argine e la strada provinciale.

I servizi di carattere generale sono costituiti dalla Chiesa Parrocchiale, dal centro giovanile, dalle scuole elementari e

materna, dall’ufficio postale, dagli impianti sportivi (campi da calcio e tennis) e dal cimitero.

L’edificazione rurale si attesta lungo la viabilità minore, con alcune aggregazioni di un certo rilievo riscontrabili

territorialmente lungo la comunale Via Tolleo a Sud del centro della frazione, in Via Fatima, in Via Argine, precisamente

individuate nella tavola della trasformabilità come ambiti di edificazione diffusa.

La frazione ospita numerose testimonianze di architettura minore meritevoli di tutela.

Le attività commerciali , così come le direzionali presenti nella frazione, sono concentrate nella parte centrale dell’abitato

e garantiscono un buon livello di servizio per la popolazione residente.

Le attività artigianali e industriali sono concentrate nella nuova zona industriale, posta a nord del centro urbano di

Tremignon, di recente costruzione ( anni 90) e oggetto di potenziale ampliamento in coerenza con le previsioni del

P.A.T.I. del Medio Brenta.

Il P.R.G. è stato realizzato limitatamente alle aree classificate “di completamento”, e solo parzialmente per quelle di

“espansione” mentre altrettanto non si può dire per le nuove aree residenziali previste a est della frazione, a cavallo di

Via Secchi, in quanto gli intenti si sono limitati alla redazione di piani di coordinamento senza che vi sia stato un seguito

convinto da parte dell’iniziativa privata nonostante numerosi inviti e solleciti da parte pubblica.

Penalizzato da sempre dall’attraversamento della strada provinciale che divide in due l’area urbana, oggi il centro del

paese, a seguito di rilevanti investimenti in opere pubbliche di sicurezza (progetto urbanità), ha riacquistato una

fisionomia vivibile e a misura d’uomo.

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Figura 1. Immagine aerea dell’A.T.O. 5

Criticità

Perdurando una intensità di traffico non sostenibile, la presenza della strada provinciale continua a determinare ricadute

negative sulla qualità dell’abitare a causa dell’inquinamento e ai problemi legati alla sicurezza, peraltro mitigati con

importanti interventi di moderazione, pressoché ultimati. Conseguentemente la strada non potrà più essere il luogo

centrale della frazione anche se su di essa potranno affacciarsi attività, commercio e servizi. Mancano luoghi comunitari

e di aggregazione alternativi all’area di affaccio sulla strada posto che gli interventi privati stabiliti dal P.R.G. sono rimasti

sulla carta non per inerzia del comune.

Il polo dei servizi generali costituito dalla Chiesa Parrocchiale, dal centro giovanile, dall’ufficio postale, manca di

adeguate aree per la sosta; l’offerta dei servizi generali è ritenuta comunque sufficientemente adeguata ai bisogni della

frazione.

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La frazione risulta adeguatamente collegata al Capoluogo relativamente alla mobilità lenta, in particolare quella

ciclabile,fatta salva l’interruzione in prossimità dell’incrocio con via Fermi e il Viale Camerini.

Il P.R.G. vigente è stato realizzato relativamente agli impianti sportivi (campi da tennis con annessi spogliatoi), per le

strutture educative, ma non per l’intera componente residenziale che, peraltro, viene integralmente confermata dal

P.A.T. nella sua posizione , con l’obiettivo di rafforzare il nucleo urbano e dare risposta sia alla domanda inevasa di

abitazioni che allo sviluppo di luoghi comunitari centrali (piazzette, aree verdi ecc).

Tabella aree a standard – A.T.O. 5

Mq realizzati Mq non realizzati Totale

Istruzione 16.364 16.364 *

aree a parco 3.000 31.878** 34.878

interesse comune 15.565 15.565

Parcheggi 1.783 11.230** 13.013

Totale 79.820

*L’area integrativa per l’istruzione è localizzata nel Capoluogo

** Le aree destinate a servizi, non realizzate ma confermate, sono poste per la maggior parte all’interno degli ambiti programmati

Direttive per la formazione del Piano degli Interventi

(Sistema della mobilità, Sistema ambientale, Sistema insediativo e produttivo)

a) IL SISTEMA DELLA MOBILITA'

• prevedere la messa in sicurezza degli incroci della viabilità principale;

• moderare il traffico interno al nucleo urbano centrale limitrofo alla scuola materna prevedendo “Isole Ambientali”

(Zone 30) in modo da favorire una migliore convivenza tra auto, biciclette e pedoni, aumentando lo spazio

riservato a questi ultimi;

• riqualificare gli spazi pubblici stabilendo continuità ed integrazione dei percorsi e delle aree di relazione pedonali.

Nella scelta tra soluzioni alternative di collegamento pedonale si dovranno preferire soluzioni indipendenti dalla

viabilità carrabile principale;

• completare il progetto di riqualificazione del centro (progetto urbanità) ricavando nelle aree di trasformazione poste

ad est del centro, spazi per parcheggi e collettivi (piazzette e percorsi pedonali) in grado di migliorare

l’accessibilità dei servizi e delle attrezzature esistenti integrandole con i nuovi quartieri urbani ivi previsti e

confermati dal P.A.T.;

• in ogni caso, ma soprattutto per l’area centrale, le aree attrezzate a parcheggio dovranno essere progettate o

ristrutturate in modo da integrare usi/funzioni alternative diverse, fatti salvi gli aspetti di funzionalità e sicurezza: ad

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esempio un’area a parcheggio opportunamente alberata potrà integrarsi in una rete ecologica; un’area per la sosta

dovrebbe servire più attività e funzioni magari con intensità d’uso diverse nell’arco della giornata; un’area a

parcheggio potrebbe assomigliare più ad una piazzetta ed esserlo nei fatti in alcuni giorni particolari e viceversa

una piazzetta potrebbe essere compatibile con l’uso a parcheggio in situazioni eccezionali;

• attrezzare e mettere in sicurezza le aree di fermata del trasporto pubblico: le principali aree di fermata del trasporto

pubblico devono essere attrezzate adeguatamente per aumentare il confort, la sicurezza degli utenti e del traffico.

Dove possibile devono essere previste aree per la fermata opportunamente disimpegnate dalla sede stradale;

banchine, pensiline, panche per i viaggiatori in attesa, parcheggi per le biciclette, segnaletica ed interventi

finalizzati alla sicurezza;

• recuperare e integrare la rete dei sentieri e dei percorsi ciclabili rurali in particolare con le aree rivierasche al fiume

e con la ciclopista del Brenta;

• completare la pista ciclabile, ora ferma all’inizio del Viale Camerini, garantendo il collegamento strategico con il

Capoluogo e quindi con tutti i servizi ivi presenti.

b) IL SISTEMA AMBIENTALE

• incentivare, anche attraverso le misure previste dai regolamenti comunitari, gli interventi finalizzati

all'accrescimento delle produzioni tipiche, al miglioramento dell'ambiente, alla valorizzazione e tutela dello spazio

naturale ed in generale del territorio rurale;

• ricostituire ambienti di elevato significato paesaggistico e di riequilibrio ecologico ovunque ciò risulti compatibile

con i caratteri dei suoli;

• salvaguardare e recuperare gli ecosistemi dei corridoi fluviali e dei corsi d'acqua;

• rafforzare la continuità ecologica delle connessioni;

• valorizzare ed integrare la rete degli spazi aperti e verdi nella struttura urbana (armatura ecorelazionale);

considerata la bio-permeabilità, non compromessa, dell'intero ambiente urbano di Tremignon, nei progetti edilizi,

urbanistici e infrastrutturali, si dovrà definire il contributo che ogni luogo può dare al rafforzamento della armatura

ecorelazionale;

• i progetti di intervento edilizio, urbanistico, infrastrutturale e ambientale oltre alla verifica di compatibilità geologica,

geomorfologia e idrogeologica devono comprendere la verifica di compatibilità ecologico-ambientale; a tal fine il

"Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale", da definirsi ai sensi dell'art.17 della L.R.

11/2004, dovrà stabilire gli interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che, al

termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva non risulti compromessa.

c) IL SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO

• gli interventi edilizi, infrastrutturali e urbanistici devono essere coerenti con le azioni/priorità tese a rafforzare le

sinergie derivanti dall'appartenenza al sistema insediativo – ambientale rurale, considerando la qualità insediativa

come elemento significativo di valorizzazione delle potenzialità di sviluppo locale. Così gli interventi edilizi ed

urbanistici devono tendere al miglioramento dei caratteri dell'insediamento a partire dalle specificità (la dimensione

di piccolo centro urbano) valorizzando le relazioni con le risorse ambientali (la campagna e il fiume prima di tutto)

e storico-architettoniche;

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• integrare le funzioni residenziali, produttive e di servizio evitando le localizzazioni mono-funzionali; si valuti

positivamente la compresenza di funzioni residenziali miste a funzioni produttive artigianali di servizio, direzionali,

commerciali, servizi pubblici e privati all'interno dell'area centrale, fatta salva la rigorosa verifica di impatto di

vicinanza rispetto alle abitazioni. Si ritiene auspicabile unicamente la localizzazione di attrezzature e servizi di

vicinato a scala locale;

• stabilire apposite linee guida per interventi di riqualificazione del costruito finalizzate alla conservazione, al

completamento e alla integrazione delle espansioni edilizie; il recupero del patrimonio edilizio esistente,

compatibilmente con il rispetto delle norme sulle distanze e sulle altezze, può realizzarsi anche aumentando la

capacità ricettiva dei volumi, ampliandoli o saturando i lotti ancora inedificati. Il recupero è funzionale anche alla

politica di contenimento del consumo di suolo potendo dare risposta al fabbisogno abitativo senza compromettere

le aree agricole.

• conservare l'unitarietà tipologica del costruito caratterizzato da prevalenza di abitazioni uni-bifamiliari pur in

presenza di un quartiere a condomini;

• controllare la compatibilità delle destinazioni d'uso e aumentare la sicurezza (idrogeologica, ambientale ecc.) degli

abitati;

• ricucire il fronte urbano: l'assetto planivolumetrico dei fabbricati e la sistemazione delle aree esterne ha un ruolo

rilevante nel conferire attrattività al centro. Gli edifici prospicienti le aree pubbliche (la strada provinciale, le piazze

ecc,) dovrebbero avere affaccio diretto , anche con portici, con larghi marciapiedi e significativi elementi di arredo

urbano, limitando al massimo le recinzioni, specie nelle aree centrali;

• preservare le discontinuità del costruito nello spazio aperto; mantenere aree agricole o naturali di separazione tra

gli insediamenti urbani è un obiettivo di valore paesaggistico che serve anche alla valorizzazione dei centri stessi

rafforzandone l'identità; nella realizzazione di opere infrastrutturali e di interventi di trasformazione in genere

(viabilità, illuminazione, impianti distributori di carburanti ecc.) ridurre al minimo le alterazioni paesaggistiche

evitando di dare continuità al paesaggio urbano;

• migliorare la qualità paesaggistica dei margini dell'edificato;

• inserire le opere viarie nel contesto ambientale e paesistico (valorizzare la viabilità di accesso all’area urbana)

mediante alberature di margine e opere di arredo;

• valorizzare e tutelare la struttura edilizia storica;

• valorizzare e tutelare il contesto figurativo delle emergenze di valore storico-artistico;

• riconvertire, riqualificare o rimuovere attività, edifici e manufatti in contrasto con i valori tutelati o con l’ambiente;

• adeguare il design dei manufatti di arredo urbano all’ambiente rurale;

• incentivare il miglioramento della qualità architettonica degli edifici e degli interventi urbanistico-ambientali; a tal

fine il "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale", da definirsi ai sensi dell'art.17 della

L.R. 11/2004, dovrà stabilire apposite linee guida operative, prontuari, incentivi ecc.; in particolare, superata una

prima fase sperimentale, gli interventi edilizi pubblici e privati dovranno essere progettati tenendo in

considerazione i principi di eco sostenibilità e bio compatibilità, la formazione del risparmio energetico e la

riduzione degli inquinamenti e in particolare favorendo le seguenti azioni strutturali di:

- risparmio idrico;

- contenimento rischio esposizione da campi elettromagnetici;

- miglioramento della qualità dell'aria interna, l'illuminazione e la ventilazione naturali;

- contenimento della esposizione al rumore;

- utilizzo materiali e componenti bio-ecologici;

- utilizzo di criteri progettuali bioclimatici;

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- utilizzo di risorse energetiche rinnovabili;

- contenimento dei rifiuti edili da costruzione.

• la qualità architettonica dei fabbricati ( e degli interventi in genere) si deve migliorare orientando i progetti su più

linee guida concorrenti:

- Tecnologica: consiste nel mettere in pratica i principi della bio sostenibilità ed eco sostenibilità. Infatti gli

interventi realizzati seguendo i principi ecologici hanno sempre una qualità superiore, non necessariamente

estetica;

- Compositiva: qualsiasi opera o manufatto ha un suo proprio scopo che si traduce in aspetti funzionali e

strutturali; compito del progettista è di sviluppare l’aspetto formale nel quale potrà imprimere il suo sentire

estetico ed artistico, tuttavia limitando gli eccessi; è auspicabile invece il riferimento agli stilemi ricorrenti

nell’edilizia tradizionale piazzo lese;

- Materiale: è da preferire l’utilizzo di materiali della tradizione costruttiva locale, anche reinterpretati in chiave

moderna, perché coerenti con il contesto;

- Culturale/Ambientale: il momento tecnologico, compositivo e materiale di ogni progetto deve essere rapportato

alla cultura e all’ambiente del luogo in cui sarà collocato. Nella impostazione dei progetti si dovrà considerare

come il fabbricato si relaziona con l’immediato intorno, edificato e non, e con il paesaggio più ampio;

• perseguire l’obiettivo del mantenimento della residenza connessa all’attività agricola a tutela del territorio, della

equilibrata integrazione con esso delle funzioni non residenziali;

• promuovere la produzione agricola e zootecnica, nonché le attività connesse, quali attività agrituristiche, di

ippoterapia, maneggio, di trasformazione e vendita diretta dei prodotti prevalentemente ottenuti in azienda, volta a

sviluppare il settore primario e la fruizione pubblica del territorio rurale;

• promuovere la realizzazione delle nuove aree residenziali, intervenendo anche con l’istituto dell’edilizia

convenzionata;

• disciplinare le modalità di intervento e le destinazioni d’uso delle costruzioni esistenti già destinate ad annessi

rustici, ma non più funzionali alle esigenze delle aziende agricole, fermo restando quanto previsto dal P.A.T. per gli

edifici con valore storico-ambientale e compatibilmente con l’equilibrio dell’assetto infrastrutturale territoriale;

• incentivare anche attraverso le misure previste dai regolamenti comunitari, gli interventi finalizzati

all'accrescimento delle produzioni tipiche, al miglioramento dell'ambiente, alla valorizzazione dello spazio naturale

ed in generale del territorio rurale;

• completare la nuova zona industriale, qualora il fabbisogno localizzativo delle attività sia manifesto, con le

opportune mitigazioni ambientali e nei limiti consentiti dal P.A.T.I.

Prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi

• In corrispondenza degli ambiti individuati tramite apposita grafia nella Tavola 9.4.b Carta delle Trasformabilità del

P.A.T. gli strumenti pianificatori, i progetti e gli interventi da realizzarsi in attuazione dell’art. 21.1 delle presenti

norme sono sottoposti al rispetto della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della D.G.R. 3173/06.

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Carico insediativo aggiuntivo

1 Area agricola trasformabile mq 100.248

2 Volume aggiuntivo all’interno degli ambiti di edificazione diffusa mc 8.000

3 Volume aggiuntivo in relazione alla trasformazione in residenza degli annessi rustici mc 10.000

4 Volume aggiuntivo nelle aree agricole mc 69.627

5 Capacità insediativa residua (da P.R.G.) mc 18.999

6 Capacità insediativa residua con destinazione com/dir mc 2.809

7 Volume residenziale aggiuntivo totale mc 88.626

8 Abitanti insediati n 1.971

9 Abitanti insediabili, determinati in ragione del rapporto 250 mc/ab. n 354

10 Abitanti totali n 2.325

11 Superficie a standard di P.R.G., confermati mq 79.820

12 Domanda di servizi alla residenza espressa dai nuovi abitanti (30 mq/ab), determinata in ragione del rapporto 150 mc/ab. (mc.88.626:150=mc/ ab.591 x 30 mq/ab)

mq 17.730

13 Volume aggiuntivo ad usi turistici mc 0

14 Superfici aggiuntive con destinazioni com/dir (mc. 17.407:3.50) compatibili con la residenza

mq 4.973

15 Superfici aggiuntive con destinazioni produttive mq 35.094

16 Domanda di servizi connessi alle destinazioni commerciali/direzionali compatibili con la residenza

mq 4.973

17 Domanda di servizi connessi alle destinazioni produttive 7.019

I servizi correlati alle superfici con destinazioni com/dir residue del PRG, sono contenuti nella dotazione degli standards di PRG confermati.

Previsione di una zona per attività ricreative e sportive di interesse collettivo (allevamento equino e attrezzature di supporto;l’attuazione è subordinata all’approvazione dell’accordo pubblico-privato ex art6 della LR 11/2004. E’ prescritta la valutazione di incidenza ambientale (VINCA) e specifiche valutazioni in ordine alla contaminazione dei suoli a causa elevata concentrazione deiezioni animali.

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Figura 2. Particolare della Carta della Trasformabilità – A.T.O. 5- Tremignon

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A.T.O. 6 – Vaccarino • Ha 545,00

• Abitanti 1342

Descrizione

L’A.T.O. n.6 comprende la realtà urbana-rurale della frazione omonima di Vaccarino, e si estende dalla Strada

Regionale “Valsugana” fino ai confini est del territorio comunale con il comune di Curtarolo e verso ovest con il comune

di Villafranca Padovana, a nord con la frazione di Tremignon, a sud con il comune di Limena.

Al 2008 risultano insediati 1342 abitanti, dei quali 869 nel centro della frazione.

Si ritiene che il nome derivi direttamente dalla nobile e omonima famiglia padovana che qui “signoreggiò”, lungo la

statale della Valsugana, e ricordato per la prima volta in un documento del 1137.

L’antichità del sito di Vaccarino è dimostrata dal rinvenimento, durante alcuni lavori nei pressi di villa Trieste, a Est

dell’abitato, di un castelliere, ovvero di un manufatto fortificato risalente alla tarda età imperiale (III-IV secolo d.C.).

La parrocchiale dedicata a S. Michele è preciso riferimento all’influenza longobarda nella zona.

Quasi di fronte alla chiesa, al di là della strada, si trova l’interessante Villa Trieste, già Savonarola, eretta nella metà del

XVII secolo ad opera di Gaetano Savonarola.

La villa e le proprietà di Vaccarino vennero cedute nel 1808 alla famiglia Trieste di Padova, i quali affidarono, intorno alla

prima metà dell’800, all’architetto Giuseppe Jappelli (lo stesso del Caffè Pedrocchi di Padova) l’ideazione e la

realizzazione del grande parco romantico.

L’abitato si sviluppa a Ovest della strada regionale della “Valsugana”, a cavallo della provinciale Via Trieste; la parte

storica si sviluppa verso il limite Nord –Est dove è presente la Villa Trieste-Savonarola con il Parco storico dello Jappelli,

la chiesa Parrocchiale e la piazzetta utilizzata per le manifestazioni locali.

La nuova edificazione, attuata principalmente attraverso piani attuativi, occupa la zona nord del centro urbano e risulta

compresa tra la strada regionale e la strada provinciale e la Via Tremignon Vaccarino.

I servizi di carattere generale sono costituiti dalla Chiesa Parrocchiale, dal centro giovanile, dalla scuola materna e dai

vicini impianti sportivi (campi da calcio), nonché da una significativa area verde attrezzata.

L’edificazione rurale si attesta lungo la viabilità minore, con una aggregazione di un certo rilievo riscontrabile

territorialmente lungo la comunale Via Tremignon Vaccarino, a Nord del centro della frazione, individuata nella tavola

delle trasformabilità come ambito di edificazione diffusa.

La frazione ospita numerose testimonianze di architettura minore degne di tutela, oltre alla citata Villa Trieste Savonarola

con relativo parco storico.

Le poche attività commerciali , frammiste alla residenza, così come le direzionali , sono localizzate nella parte centrale

dell’abitato e non garantiscono un accettabile livello di servizi per la popolazione residente, eccezion fatta per la

ristorazione.

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Il P.R.G. per la componente residenziale è stato interamente realizzato, con l’eccezione della zona posta a Nord dell’ex

scuola elementare, peraltro destinata ad accogliere anche funzioni commerciali, direzionali , ricettive e per il tempo libero

(palestra), necessarie per rafforzare l’identità e il ruolo della frazione, i cui intenti si sono limitati al progetto di piano

particolareggiato, approvato dal consiglio comunale ma non convenzionato.

Figura 1. Immagine aerea dell’A.T.O. 6

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Criticità

La presenza della strada regionale Valsugana e di quella provinciale, via Trieste, determina ricadute negative sulla

qualità degli insediamenti a causa dell’inquinamento da traffico e ai problemi legati alla sicurezza.

Il polo dei servizi generali costituito dalla Chiesa Parrocchiale, dal centro giovanile, manca di adeguate aree per la sosta;

l’offerta dei servizi comunali , compresa la scuola materna e gli impianti sportivi, deve essere ulteriormente sviluppata

non essendo ritenuta sufficientemente adeguata ai bisogni della frazione specie quelli insorgenti.

Considerata la distanza gli abitanti devono utilizzare l’auto per fruire dei servizi offerti dal Capoluogo, in particolare quelli

amministrativi, ricreativi e sanitari.

Inoltre la attrattività del centro per quanto attiene la localizzazione delle attrezzature terziarie e di servizio è limitata dalla

concorrenza dei capoluoghi dei comuni limitrofi (Limena e Curtarolo) e dalle politiche urbanistiche di sviluppo delle

destinazioni commerciali anche di medie e grandi strutture messe in atto dagli stessi comuni. Ditalchè gli stessi esercizi

di vicinato non trovano spazio economico per svilupparsi.

Tabella aree a standard – A.T.O. 6

Mq realizzati Mq non realizzati Totale

Istruzione 8.413 8.413

aree a parco 34.278 34.278

interesse comune 12.495 12.495

Parcheggi 8.987 8.987

Totale 64.173

Direttive per la formazione del Piano degli Interventi

(Sistema della mobilità, Sistema ambientale, Sistema insediativo e produttivo)

a) IL SISTEMA DELLA MOBILITA'

• Prevedere la messa in sicurezza degli incroci della viabilità principale;

• moderare il traffico interno al nucleo urbano centrale (limitrofo alla scuola materna, limitrofo alla chiesa, all'interno

dei quartieri di recente edificazione) prevedendo "Isole Ambientali" (Zone 30) in modo da favorire una migliore

convivenza tra auto, biciclette e pedoni, aumentando lo spazio riservato a questi ultimi;

• riqualificare gli spazi pubblici stabilendo continuità ed integrazione dei percorsi e delle aree di relazione pedonali.

Nella scelta tra soluzioni alternative di collegamento pedonale si dovranno preferire soluzioni indipendenti dalla

viabilità carrabile principale;

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• completare il progetto di riqualificazione del centro (progetto urbanità) ricavando nelle aree di trasformazione poste

ad ovest del centro, spazi verdi (giardini e piazzette) e percorsi ciclo-pedonali in grado di migliorare l'accessibilità

dei servizi e delle attrezzature esistenti integrandole con i nuovi quartieri urbani ivi previsti e confermati dal P.A.T.;

• in ogni caso, ma soprattutto per l'area centrale, le aree attrezzate a parcheggio dovranno essere progettate o

ristrutturate in modo da integrare usi/funzioni alternative diverse, fatti salvi gli aspetti di funzionalità e sicurezza: ad

esempio un'area a parcheggio opportunamente alberata potrà integrarsi in una rete ecologica; un'area per la sosta

dovrebbe servire più attività e funzioni magari con intensità d'uso diverse nell'arco della giornata; un'area a

parcheggio potrebbe assomigliare più ad una piazzetta ed esserlo nei fatti in alcuni giorni particolari e viceversa

una piazzetta potrebbe essere compatibile con l'uso a parcheggio in situazioni eccezionali;

• attrezzare e mettere in sicurezza le aree di fermata del trasporto pubblico: le principali aree di fermata del trasporto

pubblico: devono essere attrezzate adeguatamente per aumentare il confort, la sicurezza degli utenti e del traffico.

Dove possibile devono essere previste aree per la fermata opportunamente disimpegnate dalla sede stradale;

banchine, pensiline, panche per i viaggiatori in attesa, parcheggi per le biciclette, segnaletica ed interventi

finalizzati alla sicurezza;

• recuperare e integrare la rete dei sentieri e dei percorsi ciclabili rurali in particolare con le aree rivierasche al fiume

e con la ciclopista del Brenta;

• dare continuità alla rete delle piste ciclabili, ora realizzate per tratti, garantendo il collegamento strategico con il

Fiume Brenta e con le aree poste a Sud in Comune di Limena, con la località Via Del Medico anch’essa in

Comune di Limena, ma i cui abitanti fruiscono dei servizi della frazione, e con il Capoluogo mediante la progettata

pista del Brenta che costituirà una connessione tra tutti i comuni posti lungo l’asta del fiume, da Padova a

Bassano;

• attivare tutte le iniziative per la riqualificazione del centro, in particolare per quanto riguarda l’asta viaria

denominata Via Trieste, attualmente classificata come strada provinciale: ovvero riclassificare quest’ultima come

trovando valide alternative per il traffico di attraversamento della frazione.

b) IL SISTEMA AMBIENTALE

• Incentivare, anche attraverso le misure previste dai regolamenti comunitari, gli interventi finalizzati

all'accrescimento delle produzioni tipiche, al miglioramento dell'ambiente, alla valorizzazione e tutela dello spazio

naturale ed in generale del territorio rurale;

• ricostituire ambienti di elevato significato paesaggistico e di riequilibrio ecologico ovunque ciò risulti compatibile

con i caratteri dei suoli;

• salvaguardare e recuperare gli ecosistemi dei corridoi fluviali e dei corsi d'acqua;

• rafforzare la continuità ecologica delle connessioni;

• valorizzare ed integrare la rete degli spazi aperti e verdi nella struttura urbana (armatura ecorelazionale);

considerata la bio-permeabilità, non compromessa, dell'intero ambiente urbano di Vaccarino, nei progetti edilizi,

urbanistici e infrastrutturali, si dovrà definire il contributo che ogni luogo può dare al rafforzamento della armatura

ecorelazionale;

• i progetti di intervento edilizio, urbanistico, infrastrutturale e ambientale oltre alla verifica di compatibilità geologica,

geomorfologia e idrogeologica devono comprendere la verifica di compatibilità ecologico-ambientale; a tal fine il

"Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale", da definirsi ai sensi dell'art.17 della L.R.

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11/2004, dovrà stabilire gli interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che, al

termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva non risulti compromessa.

c) IL SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO

• Gli interventi edilizi, infrastrutturali e urbanistici devono essere coerenti con le azioni/priorità tese a rafforzare le

sinergie derivanti dall'appartenenza al sistema insediativo – ambientale rurale, considerando la qualità insediativa

come elemento significativo di valorizzazione delle potenzialità di sviluppo locale. Così gli interventi edilizi ed

urbanistici devono tendere al miglioramento dei caratteri dell'insediamento a partire dalle specificità (la dimensione

di piccolo centro urbano) valorizzando le relazioni con le risorse ambientali (la campagna e il fiume prima di tutto) e

storico-architettoniche;

• perseguire la “qualità architettonica e dell’abitare”, intesa come esito di un coerente sviluppo progettuale, che

recepisca le esigenze di carattere funzionale (confort, flessibilità. sicurezza, durata, sostenibilità ambientale ecc.)

ed estetiche, posto a base della progettazione e della realizzazione delle opere e il loro armonico inserimento nel

paesaggio e nell’ambiente circostante;

• riqualificare l’area posta Sud del centro urbano, prospiciente Villa Trieste, collegamento “verde” tra la strada

regionale Valsugana e la provinciale Contarina, suggellato da un corso d’acqua, vecchia diramazione denominata

“Investita Trieste”, corso d’acqua che alimenta il laghetto di Villa Trieste - Savonarola, che il P.A.T. identifica come

invariante di natura paesaggistica;

• integrare le funzioni residenziali, produttive e di servizio evitando le localizzazioni mono-funzionali; si valuti

positivamente la compresenza di funzioni residenziali miste a funzioni artigianali di servizio, direzionali,

commerciali, servizi pubblici e privati all'interno dell'area centrale, fatta salva la rigorosa verifica di impatto di

vicinanza rispetto alle abitazioni. Si ritiene auspicabile unicamente la localizzazione di attrezzature e servizi di

vicinato a scala locale;

• stabilire apposite linee guida per interventi di riqualificazione del costruito finalizzate alla conservazione, al

completamento e alla integrazione delle espansioni edilizie; il recupero del patrimonio edilizio esistente,

compatibilmente con il rispetto delle norme sulle distanze e sulle altezze, può realizzarsi anche aumentando la

capacità ricettiva dei volumi, ampliandoli o saturando i lotti ancora inedificati. Il recupero è funzionale anche alla

politica di contenimento del consumo di suolo potendo dare risposta al fabbisogno abitativo senza compromettere

le aree agricole.

• conservare l'unitarietà tipologica del costruito caratterizzato da prevalenza di abitazioni uni-bifamiliari pur in

presenza di un quartiere a condomini;

• controllare la compatibilità delle destinazioni d'uso e aumentare la sicurezza (idrogeologica, ambientale ecc.) degli

abitati;

• ricucire il fronte urbano: l'assetto planivolumetrico dei fabbricati e la sistemazione delle aree esterne ha un ruolo

rilevante nel conferire attrattività al centro. Gli edifici prospicienti le aree pubbliche (via Trieste, via San Gaetano, le

piazzette ecc,) dovrebbero avere affaccio diretto, anche con portici, con larghi marciapiedi e significativi elementi

di arredo urbano, limitando al massimo le recinzioni, specie nelle aree centrali;

• preservare le discontinuità del costruito nello spazio aperto; mantenere aree agricole o naturali di separazione tra

gli insediamenti urbani è un obiettivo di valore paesaggistico che serve anche alla valorizzazione dei centri stessi

rafforzandone l'identità; nella realizzazione di opere infrastrutturali e di interventi di trasformazione in genere

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(viabilità, illuminazione, impianti distributori di carburanti ecc.) ridurre al minimo le alterazioni paesaggistiche

evitando di dare continuità al paesaggio urbano;

• migliorare la qualità paesaggistica dei margini dell'edificato;

• inserire le opere viarie nel contesto ambientale e paesistico (valorizzare la viabilità di accesso all’area urbana)

mediante alberature di margine e opere di arredo;

• valorizzare e tutelare la struttura edilizia storica;

• valorizzare e tutelare il contesto figurativo delle emergenze di valore storico-artistico;

• riconvertire, riqualificare o rimuovere attività, edifici e manufatti in contrasto con i valori tutelati o con l’ambiente;

• adeguare il design dei manufatti di arredo urbano all’ambiente rurale;

• incentivare il miglioramento della qualità architettonica degli edifici e degli interventi urbanistico-ambientali; a tal

fine il "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale", da definirsi ai sensi dell'art.17 della

L.R. 11/2004, dovrà stabilire apposite linee guida operative, prontuari, incentivi ecc.; in particolare, superata una

prima fase sperimentale, gli interventi edilizi pubblici e privati dovranno essere progettati tenendo in

considerazione i principi di eco sostenibilità e bio compatibilità, la formazione del risparmio energetico e la

riduzione degli inquinamenti e in particolare favorendo le seguenti azioni strutturali di:

- risparmio idrico;

- contenimento rischio esposizione da campi elettromagnetici;

- miglioramento della qualità dell'aria interna, l'illuminazione e la ventilazione naturali;

- contenimento della esposizione al rumore;

- utilizzo materiali e componenti bio-ecologici;

- utilizzo di criteri progettuali bioclimatici;

- utilizzo di risorse energetiche rinnovabili;

- contenimento dei rifiuti edili da costruzione;

• la qualità architettonica dei fabbricati ( e degli interventi in genere) si deve migliorare orientando i progetti su più

linee guida concorrenti:

- Tecnologica : consiste nel mettere in pratica i principi della bio sostenibilità ed eco sostenibilità. Infatti gli

interventi realizzati seguendo i principi ecologici hanno sempre una qualità superiore, non necessariamente

estetica;

- Compositiva : qualsiasi opera o manufatto ha un suo proprio scopo che si traduce in aspetti funzionali e

strutturali; compito del progettista è di sviluppare l’aspetto formale nel quale potrà imprimere il suo sentire

estetico ed artistico, tuttavia limitando gli eccessi; è auspicabile invece il riferimento agli stilemi ricorrenti

nell’edilizia tradizionale piazzolese;

- Materiale: è da preferire l’utilizzo di materiali della tradizione costruttiva locale, anche reinterpretati in chiave

moderna, perché coerenti con il contesto;

- Culturale/Ambientale: il momento tecnologico, compositivo e materiale di ogni progetto deve essere rapportato

alla cultura e all’ambiente del luogo in cui sarà collocato. Nella impostazione dei progetti si dovrà considerare

come il fabbricato si relaziona con l’immediato intorno, edificato e non, e con il paesaggio più ampio;

• perseguire l’obiettivo del mantenimento della residenza connessa all’attività agricola a tutela del territorio, della

equilibrata integrazione con esso delle funzioni non residenziali;

• promuovere la produzione agricola e zootecnica, nonché le attività connesse, quali attività agrituristiche, di

ippoterapia, maneggio, di trasformazione e vendita diretta dei prodotti prevalentemente ottenuti in azienda, volta a

sviluppare il settore primario e la fruizione pubblica del territorio rurale;

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• promuovere la realizzazione delle nuove aree residenziali, intervenendo anche con l’istituto dell’edilizia

convenzionata;

• disciplinare le modalità di intervento e le destinazioni d’uso delle costruzioni esistenti già destinate ad annessi

rustici, ma non più funzionali alle esigenze delle aziende agricole, fermo restando quanto previsto dal P.A.T. per gli

edifici con valore storico-ambientale e compatibilmente con l’equilibrio dell’assetto infrastrutturale territoriale;

• incentivare anche attraverso le misure previste dai regolamenti comunitari, gli interventi finalizzati

all'accrescimento delle produzioni tipiche, al miglioramento dell'ambiente, alla valorizzazione dello spazio naturale

ed in generale del territorio rurale.

Prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi

• In corrispondenza degli ambiti individuati tramite apposita grafia nella Tavola 9.4.b Carta delle Trasformabilità del

P.A.T. gli strumenti pianificatori, i progetti e gli interventi da realizzarsi in attuazione dell’art. 21.1 delle presenti

norme sono sottoposti al rispetto della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della D.G.R. 3173/06.

• Per quanto riguarda gli interventi previsti sulla viabilità di livello sovracomunale, in particolare il potenziamento

dell’asse provinciale in località Vaccarino, a fronte del recepimento delle indicazioni del PATI Medio Brenta e della

mancata definizione di ulteriori elementi progettuali, si ritiene opportuna un’analisi più approfondita delle tipologie

di habitat presenti in corrispondenza e in prossimità del tracciato della viabilità (quando sarà conosciuto in sede di

progetto preliminare, ovvero quando si sarà a conoscenza dell’esatta localizzazione del tracciato, della modalità di

costruzione, dell’ampiezza dei cantieri, della durata degli stessi, della tipologia stradale adottata, etc). La

progettazione preliminare dovrà poi essere oggetto di valutazione di incidenza specifica ai sensi della D.G.R.

3173/2006.

Carico insediativo aggiuntivo

1 Area agricola trasformabile mq 16.902

2 Volume aggiuntivo all’interno degli ambiti di edificazione diffusa mc 1.600

3 Volume aggiuntivo in relazione alla trasformazione in residenza degli annessi rustici mc 3.000

4 Volume aggiuntivo nelle aree agricole mc 6.385

5 Capacità insediativa residua (da P.R.G.) mc 23.542

6 Capacità insediativa residua con destinazione com/dir mc 5.886

7 Volume residenziale aggiuntivo totale mc 34.527

8 Abitanti insediati n 1.342

9 Abitanti insediabili, determinati in ragione del rapporto 250 mc/ab. n 138

10 Abitanti totali n 1.480

11 Superficie a standard di P.R.G., confermati mq 79.820

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12 Domanda di servizi alla residenza espressa dai nuovi abitanti (30 mq/ab), determinata in ragione del rapporto 150 mc/ab. (mc.34.527:150=mc/ ab.240 x 30 mq/ab)

mq 7.200

13 Volume aggiuntivo ad usi turistici mc 0

14 Superfici aggiuntive con destinazioni com/dir (mc.1.221:3.50) compatibili con la residenza

mq 349

15 Superfici aggiuntive con destinazioni produttive mq 0

16 Domanda di servizi connessi alle destinazioni commerciali/direzionali compatibili con la residenza

mq 349

17 Domanda di servizi connessi alle destinazioni produttive 0

I servizi correlati alle superfici con destinazioni com/dir residue del PRG, sono contenuti nella dotazione degli standards di PRG confermati.

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Figura 2. Particolare della Carta della Trasformabilità – A.T.O. 6- Vaccarino

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PARTE TERZA - INDIRIZZI PER LA FORMAZIONE DEL P.I.

TITOLO UNICO

Art 24 – Generalità

1. Il P.A.T. si attua mediante il P.I., che ne recepisce le direttive, le prescrizioni e i vincoli.

2. I contenuti del P.I. sono elencati nell’articolo 17 della L.R. n. 11/2004.

3. In particolare, il P.I. suddivide il territorio comunale in zone territoriali omogenee, ai sensi del citato articolo 17.

4. Preliminare alla formazione del P.I. e in occasione del documento del Sindaco di cui all’articolo 18 della L.R. n.

11/2004, il Comune può attivare una procedura ad evidenza pubblica per valutare l’ubicazione ottimale di

residenze, attività produttive e servizi, sotto i profili della sostenibilità e del rilevante interesse pubblico; in relazione

a questa procedura, i P.I. successivi al primo verificano lo stato di attuazione del P.A.T..

5. Per le zone destinate ad attività produttive il P.I. disciplina la riqualificazione delle aree di antica formazione,

propone le riconversioni di cui al DPR 447/1998 e alla circolare regionale 31 luglio 2001, n° 16, in coerenza con il

P.A.T.I. del Medio Brenta.

6. Il P.I. inoltre disciplina:

a) gli ambiti territoriali nei quali è ammesso l’intervento edilizio diretto, anche per unità minime;

b) gli ambiti territoriali nei quali è prescritto un PUA, con intervento sostitutivo in caso d’inerzia;

c) l’eventuale cessione di aree per edilizia residenziale pubblica nelle aree residenziali soggette a PUA;

d) le opere incongrue e gli elementi di degrado, verificando le indicazioni del P.A.T., e gli interventi di

trasformazione per eliminarli;

e) il vincolo di non edificabilità delle aree di pertinenza delle cubature demolite con credito edilizio;

f) la cessione di aree per servizi o il relativo vincolo di destinazione d’uso;

g) le opere di urbanizzazione e gli spazi riservati alle attività collettive, a verde e a parcheggio, in misura non

minore di quanto prescritto nel precedente articolo 13, nonché le eventuali reiterazioni, le modalità di

acquisizione, gli scomputi e la monetizzazione parziale o totale;

h) le destinazioni d’uso ammissibili e non ammissibili, i cambi di destinazione e le destinazioni improprie;

i) le attività produttive in zona impropria, verificando le indicazioni del P.A.T. e individuando per ciascuna le

tipologie d’intervento ammissibili;

j) gli incentivi per il trasferimento e la riconversione;

k) l’ampiezza delle fasce e dei raggi di rispetto e di vincolo; in particolare, eventuali modifiche delle fasce di

rispetto stradale, nel rispetto della legge, non costituiscono variante al P.A.T.;

l) gli spazi per la viabilità veicolare e ciclopedonale, definendo topograficamente i tracciati;

m) gli allevamenti zootecnici rilevanti (intensivi), dei quali verifica la classificazione, con le relative fasce di

rispetto;

n) gli ambiti, le destinazioni d’uso e le modalità costruttive di cui all’articolo 43.2 della L.R. n. 11/2004;

o) le agevolazioni e gli incentivi per l’applicazione dei principi e delle regole della bioarchitettura e del risparmio

energetico.

7. Il P.I. disciplina gli ambiti territoriali corrispondenti agli A.T.O. del P.A.T., secondo le direttive tabulate nel

precedente articolo 23.

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8 Il P.I. disciplina gli interventi sugli edifici vincolati, nonché sulle ville venete e sugli edifici e sui manufatti di valore

monumentale e storico-testimoniale non vincolati ,nonché sulle architetture del novecento, verificando le indicazioni

del P.A.T. mediante adeguata analisi delle carte storiche e sul campo; disciplinano altresì gli interventi sulle relative

aree scoperte e sui contesti figurativi.

9. Il P.I. disciplina i centri storici, i coni visuali, i parchi pubblici e privati, le aree nucleo, le aree di connessione

naturalistica, il sistema del verde, i corridoi ecologici e le barriere infrastrutturali.

10. Le NTA del P.I. danno specificazioni normative per i vincoli, per le invarianti e per le fragilità rappresentate

rispettivamente nelle tavole 1, 2 e 3 del P.A.T. e specificano le modalità di misurazione e di calcolo dei parametri

urbanistici e edilizi.

11. Ai sensi degli articoli 35 e 37 della L.R. n. 11/2004 il P.I. disciplina l’onerosità degli interventi e le modalità di

applicazione della perequazione urbanistica e la compensazione urbanistica, in coerenza con una delibera

consiliare quadro.

12. Ai sensi dell’articolo 36 della L.R. n. 11/2004 il P.I. disciplina il credito edilizio e gli ambiti in cui ne è consentito

l’utilizzo; disciplina altresì i crediti edilizi per restauri ambientali.

13. Ai sensi dell’articolo 34.2 della L.R. n. 11/2004 il P.I. quantifica le risorse finanziarie occorrenti per l’espropriazione

degli immobili vincolati dai piani medesimi.

14. Mediante un atto di indirizzo, di cui al precedente articolo 15.1.9, il P.I. può disciplinare gli spazi urbani, con

particolare riferimento a quelli antistanti le emergenze architettoniche, nonché il colore degli edifici, la

cartellonistica, gli apparecchi di arredo urbano e gli elementi morfologici più rilevanti degli edifici.

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PARTE QUARTA - NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO PRIMO - NORME TRANSITORIE

Art. 25 – Misure di salvaguardia

1. Dalla data dell’adozione del P.A.T. e delle sue eventuali varianti e fino alla loro entrata in vigore, si applicano le

misure di salvaguardia, secondo le modalità della legge 3 novembre 1952, n° 1902.

2. Il periodo massimo è di cinque anni, qualora il P.A.T. sia stato trasmesso per l’approvazione entro un anno

dall’adozione.

3. In ogni altro caso, il periodo massimo è di tre anni.

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TITOLO SECONDO - NORME FINALI

Art. 26 - Efficacia del P.R.G. previgente

1. Ai sensi dell’articolo 48 comma 5 della LR 11, il P.R.G. previgente mantiene efficacia fino all’approvazione del

P.A.T; a seguito dell’approvazione del primo P.A.T., il P.R.G. previgente diventa il P.I.. per le sole parti compatibili

con il P.A.T. stesso. I contrasti sono individuati sulla tavola 5 – Carta delle compatibilità del P.A.T. con il P.R.G.. Il

rapporto tra il P.R.G. ed il P.A.T. è cosi definito:

� Compatibilità: quando le norme di zona del P.R.G. sono compatibili con il P.A.T. sia perché attuano quanto

previsto sia perché in ogni caso non ne impediscono la futura attuazione;

� Contrasto: quando le zone/aree del P.R.G. sono incompatibili con il P.A.T. per tipo di zona. Fino

all’approvazione del P.I. adeguato al P.A.T., sugli immobili ricadenti in ambiti in contrasto sono ammessi

esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a),b), e c) comma 1, art.3 DPR 380/2001.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3.3 della L.R. n. 11/2004, il P.I. o il provvedimento di localizzazione di un'opera

pubblica in variante al P.I., modificano automaticamente il P.A.T. senza che sia necessario procedere ad una

variante, secondo i seguenti criteri e limiti:

a) nel caso di opere pubbliche in sintonia con la VAS, previa verifica di sostenibilità;

b) nel caso di applicazione di norme giuridiche e atti di pianificazione comunque predominanti che comportino

automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore, salvi i casi

in cui l'efficacia del precetto sia esplicitamente subordinata all'approvazione di una variante di adeguamento e

sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali del P.A.T. e il raggiungimento degli

obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;

c) nel caso di localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste dal Decreto del Presidente della

Repubblica 8 giugno 2001, n° 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

espropriazione per pubblica utilità e dalla L.R. 7 novembre 2003, n° 27 - Disposizioni generali in materia di

lavori pubblici d’interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche;

d) nei casi in cui la capacità di modifica sia prevista da norme regionali e statali e da atti di pianificazione di

livello superiore.

3. La variazione o la sostituzione di riferimenti a norme e strumenti di pianificazione di livello superiore al P.A.T.,

riportati nelle presenti NTA, operano con le modalità previste al successivo articolo 28 comma 2.

4. In caso di abrogazione senza sostituzione con altra norma o atto di pianificazione, o quando la modifica comporti

una variazione non automatica delle previsioni del piano, continuano ad applicarsi al P.A.T. i soli contenuti

funzionali alla sua attuazione, sino alla adozione della variante di adeguamento, con le modalità previste al

successivo articolo 28 comma 2.

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Art. 27 - Entrata in vigore del P.A.T.

1. Il P.A.T. entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino Ufficiale

della Regione.

2. Il P.A.T. in vigore è depositato presso la Segreteria del Comune a disposizione del pubblico e ha validità a tempo

indeterminato.

3. L’entrata in vigore del P.A.T. e delle sue varianti comporta automaticamente la decadenza dei PUA e dei Permessi

di Costruire, limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i

termini per la loro ultimazione.

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Art. 28 – Varianti al P.A.T.

1. Le varianti al P.A.T. sono adottate e approvate con le medesime procedure di adozione e approvazione del P.A.T..

2. L’adeguamento degli elaborati di Piano alle previsioni del P.T.C.P. e P.T.R.C. comporta la necessità di

provvedere ad una variante al P.A.T., ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 5 della L.R. 11/04. L’adeguamento

degli elaborati del PAT, a seguito di varianti al P.A.T.I. o recepimento di normative sovra comunali, ad esclusione di

quelle derivanti da PTRC e PTCP, od a seguito di variazioni di tutele di competenza comunale potrà avvenire tramite

presa d’atto da parte del Consiglio Comunale.

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Art. 29 – Sanzioni

1. Si applicano le sanzioni previste dal DPR 6 giugno 2001, n° 380.

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Art. 30 - Successive disposizioni legislative

1. L’entrata in vigore di disposizioni legislative o di Piani Territoriali che modifichino o integrino disposizioni legislative

esplicitamente citate nelle presenti NTA, costituisce automatica modifica o integrazione dei riferimenti legislativi

citati, salvo diversa disposizione o necessità di variante di adeguamento.

L’adeguamento degli elaborati di Piano alle previsioni degli strumenti sovraordinati, comporta la necessità di

provvedere ad una variante al P.A.T., ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 5 della L.R. 11/04.

L’adeguamento degli elaborati del PAT a quanto previsto dal P.A.T.I., o a scelte pianificatorie di competenza del

PI, potrà avvenire tramite presa d’atto da parte del Consiglio Comunale.

2. Per quanto non normato dalle presenti NTA si fa riferimento alle disposizioni statali e regionali, che prevalgono

anche nel caso di contrasto con le norme e con le previsioni del P.A.T..

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Art. 31 – Sostenibilità

31.1 Sostenibilità ambientale

La sostenibilità ambientale degli interventi di cui al presente articolo è integrativa di quanto già previsto dalle presenti

N.T.A:

a) corridoi ecologici:

il P.I. regolamenta le vie di accesso alle aree protette e la predisposizione di “corridoi ecologici” di collegamento tra le

strutture naturali delle aree protette e le aree esterne;

b) impatto delle infrastrutture:

il P.I. regolamenta le modalità di realizzazione delle diverse tipologie di infrastrutture viarie ed in particolare detta

specifiche condizioni per:

− individuare i punti in cui, in fase progettuale, sarebbe opportuno inserire degli attraversamenti sottopassanti al fine di

limitare l’isolamento della fauna locale;

− prevedere l’inserimento di siepi e filari a lato delle infrastrutture, al fine di abbattere parzialmente i rumori e

l’inquinamento da polveri sottili, gas di scarico, ecc.;

c) allevamenti:

il P.I. individua gli allevamenti eventualmente soggetti a trasferimento per il raggiungimento degli obiettivi di tutela e

valorizzazione ambientale e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, in

conformità a quanto previsto all’art. 6 delle presenti N.T.; il P.I. inoltre individua le azioni di mitigazione ambientale per gli

allevamenti esistenti, riguardanti, a titolo esemplificativo:

− la gestione dei reflui ai sensi della nuova normativa nitrati a livello nazionale D. Lgs. n° 152/99 e la normativa

regionale in fase di definizione;

− la produzione di liquami e del colaticcio di concimaia;

− la stabulazione all’aperto degli animali;

− gli odori;

− il trattamento delle acque reflue;

d) inquinamento luminoso:

la realizzazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, dovrà essere improntata al contenimento

dell’inquinamento luminoso nella misura massima ottenibile con l’utilizzo delle tecnologie disponibili al fine di tutelare e

migliorare l’ambiente e di favorire il risparmio energetico.

Nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna,dovranno dotarsi le seguenti

precauzioni:

• dovranno essere adottate lampade a maggior efficienza luminosa quali lampade al sodio ad alta o bassa

pressione; in particolare lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici, nei giardini

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pubblici e nei passaggi pedonali andranno utilizzate preferibilmente lampade al sodio ad alta pressione, negli altri

luoghi possono essere usate anche lampade al sodio a bassa pressione);

• selezionare, ove possibile, per le strade con traffico motorizzato, i livelli minimi di luminanza e illuminamento

ammessi dalle norme vigenti;

• evitare per i nuovi impianti l’adozione di sistemi di illuminazione e diffusione libera o diffondenti, o che comunque

emettano un flusso luminoso nell’emisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla

sorgente; andranno adottati sistemi con corpi illuminanti senza emissione di flusso luminoso oltre i 90° dall’asse

verticale, come le armature stradali tipo “Cu-Off” o i proiettori con ottica di tipo asimmetrica opportunamente

orientati;

• limitare l’uso di proiettori ai casi di reale necessità mantenendo, ove possibile, l’orientamento del fascio verso il

basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale;

• adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento del totale, dopo

le ore ventidue;

• andrà opportunamente limitato l’utilizzo di fasci di luce roteanti, anche in maniera provvisoria;

• l’illuminazione di insegne pubblicitarie non dotate di luminosità propria deve essere realizzata dall’alto verso il

basso;

• Le disposizioni di cui al punto precedente non si applicano alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, la cui

progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali, nonché agli impianti di

illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose, con un flusso luminoso per ciascuna sorgente

non superiore a 1500 lumen;

• L’installazione di impianti di illuminazione esterna privati collocati in fregio alle strade è subordinata al preventivo

parere dell’Amministrazione Comunale qualora vengano superate le tre sorgenti luminose.

31.2 Sostenibilità ambientale nel settore edilizio

Le presenti norme definiscono i requisiti e le forme di incentivazione finalizzate alla promozione del risparmio energetico

e all’utilizzo di fonti rinnovabili.

a) Nella qualificazione delle aree per gli insediamenti produttivi, il P.A.T.,coerentemente con l’art. 31 del P.T.C.P.,

persegue i seguenti obiettivi specifici da attuarsi in sede di P.I. e di P.U.A.:

1. sviluppo di una progettualità strategica, orientata a creare e rafforzare i fattori territoriali di competitività

favorendo la costruzione di strategie cooperative e di investimento in progetti e istituzioni comuni, favorendo

funzioni sin qui solo in parte sfruttate, quali la comunicazione, il marketing e più in generale l’immagine anche

architettonica delle aziende;

2. lo sviluppo di servizi comuni alle imprese e di servizi per il lavoro e l’occupazione;

3. riduzione dell’impatto ambientale degli insediamenti, attuando le linee guida indicate nel Quaderno n° 5 del

P.T.C.P.;

4. raccolta dell’acqua meteorica, anche tramite l’uso degli impianti per il contenimento dell’impatto idraulico, per un

loro riutilizzo compatibile con le attività dell’area;

5. riduzione dell’impatto ambientale degli insediamenti;

6. previsione delle linee preferenziali di sviluppo in contiguità con aree già individuate;

7. particolare attenzione rivolta agli insediamenti prossimi a zone residenziali, da separarsi, in ogni caso con

opportune barriere vegetali;

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8. compensazione di almeno il 10% della CO2 prodotta nelle aree per i nuovi insediamenti nelle aree di

trasformazione;

b) le modalità di compensazione della CO2 saranno stabilite in sede di P.U.A. scegliendo tra i seguenti interventi:

1. aree da adibire a bosco di pianura (min. 10% della compensazione);

2. energie alternative (fotovoltaico, solare termico, biomasse);

3. efficienza energetica (edifici, impianti produttivi);

4. acquisto crediti di emissione;

c) nel caso in cui, già in sede di P.U.A., si conoscessero le attività da insediare (tipologia degli edifici, degli impianti e

dei cicli produttivi), si possono sostituire le stime di CO2 da compensare, così come indicate nel Rapporto

Ambientale, con i dati esatti forniti dalle attività produttive, comprensivi della quota afferente al trasporto delle

merci;

d) le aree da adibire a bosco di pianura potranno essere monetizzate ma non compensate con opere. I Comuni

riporteranno annualmente, in occasione della redazione del bilancio amministrativo, un elenco dei titoli abilitativi

rilasciati dai quali risulti la quantità di CO2 compensata, le modalità di compensazione richieste e il valore

economico introitato per le aree da adibire a bosco di pianura;

e) con tali introiti i Comuni si impegnano a realizzare congiuntamente, in pro-quota della quantità di nuove aree

produttive del P.A.T., i boschi di pianura all’interno della rete ecologica prevista nell’area intercomunale, dando

priorità alle aree indicate come “Aree di connessione naturalistica” di primo e secondo grado e “Ambiti a cui

attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione”.

Impianti di produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse

Per gli impianti di produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse siano osservate le disposizioni contenute nella D.G.R.V. n. 856 del 15.05.2012 allegato A “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett.d) della L.R. 11/2004. Modifiche ed integrazioni alla lett. d) “Edificabilità zone agricole” , punto 5) “Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell’allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto”, in particolare il punto 10) dei CONTENUTI OPERATIVI.

31.2.1 Interventi di edilizia sostenibile e linee guida

Ai fini delle presenti norme s’intendono, per interventi di edilizia sostenibile, gli interventi edilizi caratterizzati dai requisiti

che seguono:

31.2.1a Efficienza energetica

L’efficienza energetica si attua mediante il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, attraverso la

riduzione del fabbisogno di energia primaria (fep).

Requisiti prestazionali:

Il regolamento di cui all’art.31.2.1l definirà le classi energetiche parametrate al fabbisogno di energia primaria massima

prevista (fep).

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183

31.2.1b Comfort estivo

Il fabbisogno energetico per raffrescare gli edifici, spesso supera il fabbisogno energetico per riscaldarli. Il requisito

“Comfort estivo” si pone l’obiettivo di migliorare il comportamento dell’organismo edilizio in termini di efficienza

energetica nella stagione estiva.

Requisiti prestazionali:

Il regolamento di cui all’art.31.2.1l definirà l’indice di inerzia termica dell’edificio e cioè l’attitudine del contorno opaco di

uno spazio ad accumulare calore e a rimetterlo lentamente e con ritardo verso lo spazio stesso e individuerà eventuali

incentivi per il suo avvenimento.

31.2.1c Risparmio idrico

Il requisito incentiva l’impiego di dispositivi tecnici, da applicare all’impianto idricosanitario, per ridurre gli sprechi di

acqua potabile.

Requisiti prestazionali:

L’esigenza è soddisfatta se gli impianti idrico-sanitario e di riscaldamento prevedono una serie di dispositivi, tra loro

compatibili, capaci di assicurare una riduzione del consumo di acqua potabile, in percentuale da stabilire con il

regolamento di cui all’art.31.2.1l, rispetto al consumo medio previsto per la funzione abitativa.

A solo scopo esemplificativo, si fornisce un elenco, non esaustivo, di dispositivi da applicare all’impianto idrico-sanitario

per raggiungere i livelli di risparmio idrico richiesti:

1. dispositivi per ridurre i tempi di erogazione dell’acqua calda ai singoli elementi erogatori;

2. dispositivi di controllo della portata dell’acqua di adduzione in entrata nell'edificio;

3. dispositivi di controllo della portata dell’acqua di adduzione in entrata nelle singole unità immobiliari;

4. dispositivi frangi-getto da applicare ai singoli elementi erogatori;

5. dispositivi per la limitazione della portata idrica da applicare ai singoli elementi erogatori;

6. dispositivi a controllo elettronico e/o dispositivi a tempo da applicare ai singoli elementi erogatori;

7. cassette di scarico dei W.C. con dispositivi di erogazione differenziata del volume d’acqua (6 – 3 litri);

8. dispositivi di decalcarizzazione e/o purificazione dell’acqua potabile con ridotti consumi energetici e idrici (a norma

del Decreto del Ministero della Sanità n° 443 del 21/12/90 e norma CEE 1999).

31.2.1d Utilizzo di materiali bioecologici

Si vuole incentivare l’uso di materiali da costruzione, di componenti per l’edilizia e di elementi di finitura di arredi fissi che

non determinano lo sviluppo di gas tossici, l’emissione di particelle, le radiazioni o i gas pericolosi, l’inquinamento

dell’acqua e del suolo.

Si vuole inoltre privilegiare l’impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di

vita dell’edificio e la cui produzione comporti un basso consumo energetico.

Requisiti prestazionali:

Vanno impiegati esclusivamente materiali da costruzione scelti in base ai parametri che verranno stabiliti dal

regolamento di cui all’art.31.2.1l.

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184

31.2.1e Utilizzo del solare termico

Si vuole favorire la realizzazione di impianti a pannelli solari per il riscaldamento dell’acqua sanitaria nel periodo estivo.

Requisiti prestazionali:

L’impianto a pannelli solari deve essere dimensionato in modo da coprire l’intero fabbisogno energetico dell'organismo

edilizio per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria,nel periodo in cui l’impianto di riscaldamento è disattivo.

Il calcolo di progetto dell’impianto e la descrizione dettagliata del medesimo devono evidenziare che l’impianto è

dimensionato per raggiungere il livello di prestazione suddetto.

Il regolamento di cui all’art.31.2.1l definirà le modalità di calcolo propedeutico alla determinazione della prestazione.

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31.2.1f Utilizzo di pannelli fotovoltaici

Si vuole favorire l’impiego di generatori di energia elettrica da fonte rinnovabile, quali ad esempio i pannelli fotovoltaici

per la produzione di energia elettrica.

Requisiti prestazionali:

Il regolamento di cui all’art.31.2.1l definirà le modalità di calcolo per la determinazione della prestazione.

31.2.1g Realizzazione di coperture e terrazzi verdi

Si intende incentivare la realizzazione di coperture e terrazzi verdi, con il vantaggio di una elevata ritenzione idrica, un

maggior isolamento acustico e termico, l’incremento dell’inerzia termica delle strutture, la riduzione delle polveri sospese

e dell’effetto “isola di calore”.

Requisiti Prestazionali:

Il regolamento di cui all’art.31.2.1l definirà le modalità di calcolo propedeutico alla determinazione ella prestazione.

31.2.1h Recupero delle acque meteoriche

Gli edifici devono essere concepiti e realizzati, in modo da consentire il recupero, per usi compatibili, delle acque

meteoriche provenienti dalle coperture, al fine di ridurre il consumo di acqua potabile (e/o di falda), consentendo inoltre

l’immissione nel sistema di smaltimento, di una minore quantità d’acqua, in caso di concentrazione di fenomeni

meteorici.

Requisiti Prestazionali:

L’esigenza è convenzionalmente soddisfatta se vengono predisposti sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque

meteoriche, provenienti dalla copertura degli edifici, per consentirne l’impiego per usi compatibili (annaffiatura delle aree

verdi, usi tecnologici relativi a sistemi di climatizzazione passiva/attiva, alimentazione delle cassette di scarico dei W.C.,

ecc.) e se viene contestualmente predisposta una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque (rete duale)

all’interno e all’esterno dell’organismo edilizio.

Il regolamento di cui all’art.31.2.1l definirà le modalità di calcolo propedeutico alla determinazione della prestazione.

31.2.1i Incentivi

Le presenti norme, con carattere di adesione volontaria, individuano le modalità di assegnazione di incentivi, calibrati a

seconda dell’impegno progettuale e di realizzazione previsto.

L’entità e tipologia degli incentivi ed i criteri di assegnazione dei medesimi verranno stabiliti con apposito regolamento di

cui al punto31.2.1l.

31.2.1l Regolamento attuativo

Il Comune entro 240 giorni dall’approvazione del P.A.T. predispone, sulla scorta delle linee guida in materia di edilizia

sostenibile un apposito regolamento attuativo per la definizione dell’entità, della tipologia e dei criteri di attribuzione degli

incentivi e delle linee guida organizzative del circuito certificatorio, nonché gli schemi tipo della dichiarazione preventiva

e della scheda tecnica di fine lavori che potranno essere deliberati dal Comune contestualmente all’adozione del P.I.

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Art. 32 – Disposizioni varie in materia di monitoraggio

1. In attuazione dell'articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE, il P.A.T. determina le modalità di controllo degli effetti

ambientali significativi conseguenti all'attuazione del Piano stesso, al fine di individuare gli impatti previsti ed essere

in grado di adottare le opportune misure correttive, verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità

prefissati, e gli effetti cumulativi ancorchè non direttamente derivanti dalle azioni di Piano.

2. In sede di attuazione del P.A.T. dovranno essere verificati i sotto riportati indicatori per i quali si individuano l’unità

di misura, la frequenza di misurazione (BP breve periodo, MP medio periodo, LP lungo periodo) e la fonte dei dati

utili alla misurazione.

INDICATORI UNITÁ DI MISURA FONTE

PERIODICITÁ

MONITORAGGIO

BIO

DIV

ERSI

Dotazione di verde pubblico (totale

e pro capite) mq e ubicazione annuale

Comune di Piazzola sul

Brenta

Funzionalità dei corridoi ecologici –

connettività ambientale annuale

Comune di Piazzola sul

Brenta

Superficie forestale mq annuale Comune di Piazzola sul

Brenta

Diversificazione delle colture

agricole annuale

Comune di Piazzola sul

Brenta

Aree dedicate alla rete ecologica mq annuale Comune di Piazzola sul

Brenta

Recupero e messa in sicurezza

cave annuale

Comune di Piazzola sul

Brenta / Ente gestore

Potenziale ecologico e ambientale

degli ex bacini di cava annuale

Comune di Piazzola sul

Brenta / Ente gestore

ACQ

UA

Qualità delle acque ex bacini di

cava annuale

Comune di Piazzola sul

Brenta / ETRA spa

Pozzi per approvigionamento

idropotabile n° annuale

Comune di Piazzola sul

Brenta

Pozzi per approvigionamento

industriale n° annuale

Comune di Piazzola sul

Brenta

Prelievi di acque sotterranee mc annuale Comune di Piazzola sul

Brenta / Ente gestore

RU

MO

RE

Classificazione acustica (valori

misurati per la redazione del Piano

di Zonizzazione Acustica e

successivi aggiornamenti)

Localizzazione e

descrizione delle aree annuale

Comune di Piazzola sul

Brenta

Dati relativi alla rumorosità delle

strade in particolare vicine agli

ambiti edificati a uso residenziale

Localizzazione e

descrizione delle aree

annuale Comune di Piazzola sul

Brenta, ARPAV, Provincia

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187

Interventi di bonifica acustica n. ubicazione e tipologia annuale Comune di Piazzola sul

Brenta, ARPAV, Provincia EL

ETTR

O

MAG

NET

ISM

O Sorgenti di inquinamento

elettromagnetico e elementi

vulnerabili posti in prossimità degli

stessi (abitazioni, scuole, etc.)

n. caratteristiche annuale ARPAV, Enti gestori

INQ

UIN

AMEN

TO

LUM

INO

SO

Controllo emissioni – fonti verso la

volta celeste

n. ubicazione e

caratteristiche annuale

Comune di Piazzola sul

Brenta

Emissioni legate agli impianti di

illuminazione pubblica

n. ubicazione e

caratteristiche annuale

Comune di Piazzola sul

Brenta

POPO

LAZI

ON

E

Residenti n. annuale Comune di Piazzola sul

Brenta

Alloggi sfitti - disabitati n. caratteristiche annuale ISTAT - Comune

Attuazione superfici espansione

residenziale mq, mc annuale

Comune di Piazzola sul

Brenta

Superficie urbanizzata mq annuale Comune di Piazzola sul

Brenta

ATTI

VITÁ

PR

OD

UTT

IVE

Equipaggiamento verde delle aree

produttive (aree verdi, presenza

alberi, filari, siepi, etc.)

Caratteristiche quantitative

(mq verde/mq totale, n.

elementi vegetazionali

presenti etc.) e qualitative

(caratteristiche)

annuale Comune di Piazzola sul

Brenta

Aziende con sistemi di gestione

ambientali

n. settore tipologia % sul

totale annuale

Comune di Piazzola sul

Brenta

Aziende e superfici ad agricoltura

biologica Ubicazione e tipologia annuale

Comune di Piazzola sul

Brenta

Intensità agricola (area utilizzata

per agricoltura intensiva) mq annuale

Comune di Piazzola sul

Brenta

TRAS

POR

TO E

MO

BILI

Parco veicolare circolante n. veicoli per categoria biennale ACI

Tratti viabilistici e punti

maggiormente critici per

incidentalità

Ubicazione e caratteristiche biennale Comune di Piazzola sul

Brenta e Polizia stradale

Mobilità ciclabile e pedonale Km ubicazione tipologie biennale Comune di Piazzola sul

Brenta

Percorsi minori di matrice agricola e

campestre Km ubicazione tipologie biennale

Comune di Piazzola sul

Brenta

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188

ENERGIA Consumi gas metano Mc/abitanti/anno annuale Ente gestore

Consumi energia elettrica Kwh/abitante/anno annuale Ente gestore

Produzione locale di energia da

fonte rinnovabile

n. ubicazione tipologia

kw/anno Mensile/annuale

Comune di Piazzola sul

Brenta e Ente gestore

% Raccolta differenziata t/anno Ente gestore annuale

3. Il set di indicatori sarà ampliato e perfezionato in funzione di eventuali specifiche esigenze.

4. L’Amministrazione comunale attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni e, in considerazione

dell'assetto territoriale ed ambientale di PIAZZOLA SUL BRENTA, prevede che le variabili individuate debbano

essere assoggettate a verifica con cadenza annuale/biennale e,comunque, nel caso di specifici eventi turbativi.

5. Per la misurazione degli indicatori edilizio/urbanistici, il Comune attiverà una specifica sezione dell'ufficio tecnico

(ambiente/urbanistica), mentre per i parametri ambientali individuati si avvarrà dell'ARPAV.

6. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nei commi da 1 a 5 del presente

articolo, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi, nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli

effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Art. 33 – Disposizioni varie in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale

Direttive generali:

1. In sede di Piano degli Interventi dovranno essere realizzati nel complesso del territorio comunale, specifici

monitoraggi sulle specie tutelate dalla Direttiva Habitat e Uccelli, al fine di identificare la presenza di eventuali

habitat delle suddette specie, posti all’esterno della rete Natura 2000.

Prescrizioni e vincoli:

2. Si precisa che i termini “mitigazione” e “compensazione ambientale” utilizzati all’interno delle presenti norme non

sono da considerarsi corrispondenti a quanto stabilito dalla DGR 3173/2006 Allegato A;

3. Nelle aree nucleo e negli ambiti di connessione naturalistica identificati dal PAT a completamento della Rete

Natura 2000 i progetti che implicano modificazioni di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a Valutazione di

Incidenza (VINCA) ai sensi della DGR 3173/2006, così come previsto dall’art. 21.5 delle presenti norme;

4. Per quanto riguarda gli interventi previsti sulla viabilità di livello sovracomunale (potenziamenti e nuove

realizzazioni), a fronte del recepimento delle indicazioni del PATI Medio Brenta e della mancata definizione di

ulteriori elementi progettuali, si ribadisce quanto già contenuto nella VINCA allegata allo strumento intercomunale.

In relazione a ciò, si ritiene opportuna un’analisi più approfondita delle tipologie di habitat presenti lungo il tracciato

della viabilità (quando sarà conosciuto in sede di progetto preliminare, ovvero quando si sarà a conoscenza

dell’esatta localizzazione del tracciato, della modalità di costruzione, dell’ampiezza dei cantieri, della durata degli

stessi, della tipologia stradale adottata , etc). La progettazione preliminare dovrà poi essere oggetto di valutazione

di incidenza specifica. Si rimanda in ogni caso a quanto contenuto all’art. 21.7 del presente articolato normativo;

5. Vanno sottoposti al rispetto della procedura di Valutazione di Incidenza di cui alla D.G.R. 3173/06 gli strumenti

pianificatori e i progetti e interventi da realizzarsi in attuazione del presente Piano ai sensi degli articoli:

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- art. 21.1 Ambito urbanizzato e aree di trasformazione, per gli ambiti identificati con apposita grafia

all’interno della tavola 9.4.b Carta delle trasformabilità del P.A.T.;

- art. 21.6 Servizi e attrezzature d’interesse comune di maggiore rilevanza compresi nel buffer indicato

con apposita grafia all’interno della tavola 9.4b Carta delle trasformabilità del P.A.T.;

Rimangono ferme le fattispecie di esclusione di cui all’Allegato A par.3 della D.G.R. 3173/06. Si precisa che in sede

di Piano degli Interventi potranno essere individuati ulteriori ambiti e/o interventi specifici da assoggettare a

Valutazione di Incidenza Ambientale in relazione alla scala di maggior dettaglio delle previsioni e all’individuazione

di nuovi habitat connessi al SIC-ZPS.

5. Vanno sottoposti a procedura di valutazione di incidenza tutti gli interventi volti alla conservazione e alla

riqualificazione degli elementi tutelati nell’ambito del sito della Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT3260018;

6. nell’attuazione del Piano dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare n.184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione

relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi della direttiva

79/409/CEE e D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e D.M. del 17/10/07”.

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