Adesione al pvc e agli inviti a comparire

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ADESIONE AL PVC E AGLI INVITI A COMPARIRE

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Adesione al pvc e agli inviti a comparire . Art . 83, comma 18, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n.133, ha introdotto nel D.Lgs n.218/1997 il nuovo art. 5- bis. - PowerPoint PPT Presentation

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ADESIONE AL PVC E AGLI INVITI A COMPARIRE

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Art. 83, comma 18, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n.133, ha introdotto nel D.Lgs n.218/1997 il nuovo art. 5-bis(primo comma) “Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”

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…..Rispetto all’ accertamento con adesione, l’ambito soggettivo e oggettivo del nuovo istituto risultano notevolmente limitati.• Oggetto: non tutti i tributi, ma soltanto le violazioni in

materia di imposte sul reddito e iva di cui all’art. 24 della L. n.4/1929, riferendosi quindi ai soli titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo

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• L’espresso riferimento alle imposte sui redditi e iva fa escludere la possibilità di utilizzare questo strumento per la definizione delle altre imposte indirette, come imposta di registro, ipotecaria, catastale, ecc

• l’adesione può riguardare solo i verbali di constatazione che consentono l’emissione di accertamenti parziali previsti dagli articoli 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54, quarto comma, del D.P.R n. 633/1972, cioè atti emessi dagli uffici senza pregiudizio per l’ulteriore azione accertatrice, in quanto privi di una valutazione complessiva della posizione del contribuente

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exart. 5-bis, comma 1, possono formare oggetto di adesione solo i processi verbali • che contengono la constatazione di violazioni “sostanziali”

alla normativa in materia di imposte sui redditi e iva, • che riguardano l’esistenza di redditi imponibili non

dichiarati, deduzioni, esenzioni o agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, imposte non versate, imposta sul valore aggiunto non dichiarata e detrazioni non spettanti essendo queste le uniche violazioni per cui è possibile emettere accertamenti parziali

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• soltanto i periodi d’imposta per i quali, all’atto della consegna del processo verbale di constatazione, siano già scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni, dato che solo per essi è possibile procedere all’emissione di un accertamento parziale

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….• L’adesione deve riferirsi al contenuto integrale del verbale

di constatazione, ma il riferimento all’accertamento parziale fa si che ci siano comunque delle eccezioni, dalle quali deriva che non tutto quanto contestato nel verbale è definibile con adesione

• esclusi dalla definizione, anche se contenuti nel p.v.c, tutti quegli elementi che «non hanno diretta attinenza con quanto può formare oggetto precipuo dell’adesione»

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Procedura • l’adesione al p.v.c. è «lasciata alla libera iniziativa del

contribuente, il quale potrà valutare la convenienza o meno a chiudere il rapporto con il Fisco» beneficiando delle agevolazioni previste dal D.Lgs n.218/1997, con sanzioni ridotte ad un sesto, oppure potrà decidere di presentare memorie difensive, ai sensi dell’art. 12 della L. 212/2000, attendendo l’emissione dell’avviso di accertamento, e nel caso, presentando poi istanza di accertamento con adesione, beneficiando però di una riduzione inferiore delle sanzioni, pari ad un terzo.

• Se il soggetto decide di non aderire al p.v.c., l’eventuale invito a comparire successivo non può essere oggetto di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 5, comma 1-quinquies del D.lgs n. 218/1997.

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• Se si propende invece per la definizione del processo verbale, occorre seguire la semplice procedura prevista dal comma 2 dell’art. 5-bis:

il contribuente, entro 30 giorni dalla data di consegna del p.v.c., può aderire presentando una comunicazione sia al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente per i periodi d’imposta che possono formare oggetto di definizione, che all’organo che ha redatto il verbale

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• La comunicazione deve essere effettuata usando l’apposito modello sottoscritto, a pena di invalidità, dal contribuente o da chi legalmente lo rappresenta, non essendo valida la possibilità di rappresentanza mediante procuratore speciale, come invece previsto per l’accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 7, comma 1-bis, del D.Lgs n.218/1997

• deve inoltre essere allegato un documento d’identità del soggetto sottoscrittore.

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• La comunicazione può essere sia consegnata direttamente agli Uffici destinatari, i quali rilasciano attestazione di ricezione, sia spedita a mezzo posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno

• Il termine di trenta giorni dalla consegna del p.v.c., per presentare la comunicazione, è perentorio quindi è importante sottolineare che ai fini del rispetto di questo limite temporale, se il contribuente utilizza il servizio postale, farà fede la data di spedizione, e non di ricezione da parte degli uffici e non è necessario utilizzare il plico raccomandato senza busta

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• diretta conseguenza procedimentale: emissione di un atto di definizione dell’accertamento parziale, recante le indicazioni previste dall’art. 7 del D.Lgs n.218/1997.

• In sostanza, esso conterrà quanto rilevato nel p.v.c., indicando, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione nonché la liquidazione delle imposte dovute, degli interessi e delle sanzioni amministrative, ridotte ad un sesto.

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• principale vantaggio: ulteriore riduzione delle sanzioni rispetto a quanto previsto per l’accertamento con adesione ordinario. Il comma 3 dell’art. 5-bis del D.Lgs n.218/1997 prevede infatti che «In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla metà», che oggi, a seguito delle modifiche introdotte con la Legge di stabilità 2011, sono pari ad un sesto

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• altro effetto premiale previsto dal legislatore è la possibilità di provvedere al pagamento rateale senza che si renda necessaria la prestazione della garanzia fideiussoria.

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Adesione agli inviti a comparire • Con art. 27 del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito,

con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2. inseriti i commi da 1-bis a 1-quinquies nell’art. 5 del D.Lgs n.218/1997, per disciplinare l’adesione agli inviti al contraddittorio ai fini delle imposte sul reddito ed Iva, ed il comma 1-bis all’art. 11, per l’adesione agli inviti al contraddittorio ai fini delle altre imposte indirette.

• Fine: colmare la lacuna che finora penalizzava i contribuenti a cui non era stato consegnato alcun p.v.c ma che, in ragione degli elementi raccolti dagli Uffici, venivano invitati a comparire, con evidente disparità di trattamento dal punto di vista sanzionatorio rispetto ai soggetti legittimati a definire i p.v.c.

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Infatti invito inviato dall’Ufficio deve contenere: • oltre ai periodi d’imposta suscettibili di accertamento e il

giorno e il luogo di comparizione, • anche l’indicazione delle maggiori imposte, ritenute,

contributi, sanzioni e interessi dovuti, nel caso intervenga l’adesione in parola, e le motivazioni che hanno portato alla determinazione dei suddetti maggiori importi

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in modo da permettergli di valutare attentamente tra le alternative possibili: • definizione immediata, aderendo integralmente ai

contenuti dell’invito,• instaurazione del contraddittorio con l’Ufficio • oppure inerzia, in attesa di ricevere l’avviso di

accertamento.

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• Valenza dell’invito a comparire inviato dall’Ufficio: esclusivamente informativa e non vincolante, pertanto, il contribuente può non aderire all’invito a comparire e recarsi, nel luogo e nella data stabiliti, presso l’Ufficio per avviare un contraddittorio

• ambito di operatività: coincide con quello dell’ordinario accertamento con adesione, e quindi molto più ampio di quello previsto per l’adesione al verbale, che al contrario limita la sua applicabilità ai soli p.v.c. che consentano l’emissione di accertamenti parziali.

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• Unico limite: la causa di esclusione espressamente indicata all’art. 5, comma 1-quinquies,

l’istituto non si applica quando l’invito è preceduto da un processo verbale di constatazione definibile ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, per il quale non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nel p.v.c. che consentono l'emissione di accertamenti parziali• Quindi l’adesione agli inviti può riguardare solo le

violazioni non preventivamente contestate in un p.v.c, oppure, anche se già contestate in un p.v.c., che non siano suscettibili di generare un avviso di accertamento parziale

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• Il comma 1-bis dell’art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997 stabilisce che l’adesione ai contenuti dell’invito è effettuata con comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e con il versamento delle somme dovute, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

• La comunicazione deve essere effettuata usando l’apposito modello, lo stesso previsto per l’adesione ai pvc, il quale deve essere sottoscritto, a pena di invalidità, dal contribuente o da chi legalmente lo rappresenta, restando anche in questo caso esclusa la possibilità di rappresentanza mediante procuratore speciale, come invece previsto per l’accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 7, comma 1-bis del D.Lgs n.218/1997.

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• Può essere consegnata direttamente agli Uffici che hanno emesso l’invito, i quali rilasciano attestazione di ricevuta, oppure può essere spedita a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, nel cui caso, ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data del timbro postale

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• Particolarità: necessità che entro lo stesso termine di presentazione della comunicazione per l’adesione debba avvenire il versamento delle somme dovute, potendo scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione oppure rateale senza prestazione di alcuna garanzia.

• Ai fini del perfezionamento:necessario che il contribuente, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, effettui la comunicazione agli uffici competenti e provveda al pagamento delle somme dovute, in un’unica soluzione o della prima rata, in caso di opzione per la rateazione. La quietanza di versamento dovrà essere allegata alla comunicazione insieme ad un documento d’identità del soggetto sottoscrittore.

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• Se il contribuente non provvede al versamento delle rate successive alla prima, l’Ufficio competente iscriverà a ruolo a titolo definitivo le somme residue, a norma dell’art. 14 del D.P.R. n.600/1973. Conseguentemente, l’ipotesi di mancato versamento delle somme oggetto del pagamento dilazionato integra la violazione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997

• Il termine entro cui presentare la comunicazione di adesione ed effettuare il pagamento è perentorio, e per questo l'Agenzia delle entrate, nella Circolare n.4/E del 16 febbraio 2009, raccomanda ai propri uffici di recapitare l'invito almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per l'eventuale avvio del contraddittorio

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• principale effetto premiale: riduzione delle sanzioni previste relative al contenuto della dichiarazione e di quelle collegate al tributo