Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei ... · PDF fileConferenza...
date post
18-Feb-2019Category
Documents
view
213download
0
Embed Size (px)
Transcript of Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei ... · PDF fileConferenza...
Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei
contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e
gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi
dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni.
Repertorio Atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016
relatore: michele montrano ASL TO3 - SPreSAL
art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008
disposizioni relative all'individuazione
delle capacit e dei requisiti
professionali dei responsabili e degli
addetti dei servizi di prevenzione e
protezione (RSPP e ASPP)rinvia, per la definizione dei
contenuti dei percorsi formativi,
all'Accordo sancito il 26/01/2006 n.
2407, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006;
Accordo n. 2635 del 5/10/ 2006 -
linee guida interpretative
dell'Accordo sancito in
Conferenza Stato-Regioni il 26
gennaio 2006
Sentenza della Corte Giustizia
europea (V Sezione) del 15/11/2001.
- Commissione delle Comunit
europee contro Repubblica italiana.
- Inadempimento di uno Stato -
Incompleta trasposizione della
direttiva 89/391/CEE - Sicurezza e
salute dei lavoratori. Causa C-49/00.
art. 8-bis, comma 3, del D. Lgs. n.
626/94, introdotto dall'articolo 2
del D. Lgs. n. 195/2003
PARTENZA
Accordo 26/01/2006 n. 2407
Accordo 5/10/2006 n. 2635
PERCHE UN NUOVO ACCORDO SULLA FORMAZIONE RSPP/ASPP
Il nuovo Accordo 128/2016 revisiona lAccordo del 2006 in quanto ritenuto
non pi coerente con il quadro normativo delineato da:
- D. Lgs. n. 81/2008;
- Accordi del 21 dicembre 2011 (ai sensi degli articoli 34 e 37 del d.lgs. n.
81/2008);
- Accordo sull'uso delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 73,
comma 5;
- Decreto del MLPS del 6 marzo 2013, con il quale sono stati individuati i
criteri del formatore;
MA NON E SOLO UN ACCORDO
SULLA FORMAZIONE RSPP/ASPP
-revisione Accordo 2407 del 2006 (formazione RSPP/ASPP);
- sostituzione dell'allegato I Accordo del 21/12/2011 per la formazione dei
lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D. Lgs. n.81/2008, relativo
alla formazione in modalit e-Iearning, al fine di superare le incertezze
applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della
pertinente disciplina;
-eliminazione di qualsiasi riferimento agli enti bilaterali in quanto non
contemplati dal D. Lgs. n. 81/2008;
-modifica del punto 9.2 dell'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, concernente
"le attrezzature di lavoro per le quali richiesta una specifica abilitazione
degli operatori" al fine di superare alcuni problemi applicativi relativamente al
riconoscimento della formazione pregressa;
- attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 1, lettere c) e d), del
decreto-legge n. 69/2013 (C.d. decreto del fare) convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 98/2013, relativamente alla disciplina relativa al riconoscimento
dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si
sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro;
requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di
prevenzione e protezione previsti dall'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. n.
81/2008
REQUISTI RICHIESTI DALLA NORMA
1. titolo di studio non inferiore al diploma
di istruzione secondaria superiore;
2. attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di
formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attivit lavorative.
durata e i contenuti dei corsi richiamati nel nuovo
Accordo sono da considerarsi come minimi
Art. 32 comma 5
Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9,
L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro
delluniversit e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla
G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del
Ministro delluniversit e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto
2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella
classe 4 di cui al decreto del Ministro delluniversit e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5
giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute
corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro
dellistruzione, delluniversit e della ricerca, su parere conforme del Consiglio
universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla
frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo.
Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano.
ALTRE LAUREE INDIVIDUATE
tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed
Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.
1652
ALTRI ESONERI
La Conferenza con il nuovo accordo d la
possibilit di esonero a tutti i moduli (A, B e
C) se il soggetto:
- in possesso di un certificato universitario
attestante il superamento di uno o pi esami
relativi ad uno o pi insegnamenti specifici
del corso di laurea nel cui programma siano
presenti i contenuti previsti nell Accordo;
- in possesso di attestato di partecipazione
ad un corso universitario di specializzazione,
perfezionamento o master i cui contenuti e le
relative modalit di svolgimento siano
conformi ai contenuti del presente Accordo.
Per maggiore chiarezza relativa al
possesso di una laurea che permette
lesonero prima citato nell'allegato I
del nuovo accordo viene riportato
l'elenco delle classi di laurea per
l'esonero dalla frequenza ai corsi di
formazione di cui all'articolo 32,
comma 2, primo periodo, del D. Lgs. n.
81/2008 (modulo A e B).
COSA DICE LA NORMA art. 32 D. LGS. N. 81/2008
I corsi di formazione sono organizzati da:
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
universit;
ISPESL (ora INAIL), INAIL, o IPSEMA (ora INAIL)
per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale
dei Vigili del Fuoco
dallamministrazione della Difesa
dalla Scuola superiore della pubblica Amministrazione
dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni
dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori o dagli organismi paritetici
dai soggetti di cui al punto 4 dellAccordo 26/01/2006 nel
rispetto dei limiti e delle specifiche modalit ivi previste.
Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in
sede di Conferenza Stato Regioni/Province autonome di
Trento e di Bolzano.
COSA DICE IL NUOVO ACCORDO
Ulteriori soggetti
formatori che operano
a livello nazionale
potranno essere
eventualmente
individuati, in sede di
Conferenza Stato-
Regioni
congiuntamente dalle
amministrazioni statali
interessate e dalle
Regioni e Province
autonome, ai sensi
dell'articolo 32,
comma 4, del D. Lgs.
n. 81/2008.
COSA DICE IL NUOVO ACCORDO
PER QUANTO ATTIENE LE ASSOCIAZIONI SINDACALI
E GLI ORGANISMI PARITETICI
POSSONO OPERARE DA SOLI O AVVALENDOSI DI
STRUTTURE DI LORO DIRETTA ED ESCLUSIVA
EMANAZIONE CHE COMUNQUE DEVONO ESSERE
ACCREDITATE SECONDO IL MODELLO REGIONALE
QUESTIONE DELLA RAPPRESENTATIVITA DELLE
ASSOCIAZIONI SINDACALI E DEGLI ORGANISMI
PARITETICI - CRITERI
1. consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali
collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di casi di sottoscrizione per
mera adesione);
4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.
I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei
requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6
marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6,
comma 8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/2008.
OCCORRE
responsabile del progetto formativo, che pu essere
individuato tra i docenti dello stesso corso;
nominativi dei docenti;
numero massimo di partecipanti = 35
registro di presenza dei partecipanti;
frequenza obbligatoria del 90% delle ore di
formazione previste
GRANDE NOVITA DELLACCORDO
Il percorso formativo per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e
protezione strutturato in tre distinti moduli: A, B e C.
28 ORE
escluse verifiche finali
PROPEDEUTICO
per accesso altri
moduli
E-LEARNING
Consentito (allegato
II)
OBIETTIVI FORMATIVI
la normativa generale e specifica in te