Accoglimento totale del 11/01/2016 RG n. 71464/2015 · od sursuld lql]ldwlyd frpphufldoh hg...
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N. R.G. 2015/71464
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 71464/2015 promosso da:
CHANTECLER S.P.A. (C.F. 06073220631) con il patrocinio dell’avv. SIMONE GIOVANNI e
dell’avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SIMONE
GIOVANNI
ricorrente
contro
GENS AUREA S.P.A. (C.F. 06702220960 ) , con il patrocinio dell’avv. POZZI PAOLO e
domiciliato in Piazza San Babila, 5 20122 MILANO presso il difensore avv. POZZI PAOLO
resistente
Il Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 23/12/2015,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
CHANTECLER S.p.A., nota maison orafa nata a Capri nel 1947, che progetta, produce e
commercializza gioielli d’eccellenza (doc. 1, visura camerale) ha proposto ricorso per sequestro ed
inibitoria ai sensi dell’art.129 e 131 d.lgs. n.30/2005, chiedendo al giudice di:
1. autorizzare nei confronti di GENS AUREA S.p.A. il sequestro, presso la propria sede legale
e presso gli stabilimenti, i magazzini, i depositi, le pertinenze, le unita locali, i negozi di
proprieta (ivi incluso il punto vendita ad insegna “LUXURY ZONE” sito all’interno de “La
Reggia Designer Outlet” di Marcianise, CE) ovvero presso chiunque ne faccia commercio,
nei limiti di cui all’art. 130 C.P.I., di tutti i prodotti recanti il segno CHANTECLER, di
tutto il materiale pubblicitario e promozionale, e di tutti gli elementi di prova quali i
documenti di natura amministrativa, tecnica e contabile relativo a detti prodotti;
2. autorizzare nei confronti GENS AUREA S.p.A., la descrizione di tutta la documentazione
contabile (quali ordini, fatture, bolle di accompagnamento, registri di carico e scarico del
magazzino, documenti doganali) inerente i prodotti recanti il segno CHANTECLER, nonche
della documentazione promozionale e pubblicitaria, e di qualsiasi altro modello comunque
riportante segni in violazione dei diritti della ricorrente;
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3. inibire, ai sensi dell’art.131, c.1 C.P.I., dell’art. 2599 c.c. e dell’art. 700 c.p.c., la
produzione, la distribuzione, la commercializzazione e la pubblicizzazione, anche tramite
internet dei prodotti recanti il marchio “CHANTECLER”;
4. inibire, ai sensi dell’art.131, c.1 C.P.I., dell’art. 2599 c.c. e dell’art. 700 c.p.c., l’uso del
marchio “CHANTECLER”, in guisa di marchio e in genere, di segno distintivo;
5. ordinare il ritiro dal commercio dei prodotti e del relativo materiale pubblicitario, anche nei
confronti dei soggetti che ne abbiano comunque la disponibilita per violare i diritti di
CHANTECLER S.p.A., cosi come previsto dall’art. 131 del C.P.I.;
6. fissare, ai sensi dell’art.131,c.2 C.P.I., una somma a titolo di penale non inferiore ad
€.5.000,00.= e, comunque, pari alla somma che sara ritenuta di giustizia, per ogni violazione
o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del
provvedimento, al fine di ristorare il pregiudizio che le violazioni arrecherebbero alla stessa;
7. ordinare, ai sensi dell’art. 121 bis C.P.I., al legale rappresentante di GENS AUREA S.p.A.,
di voler fornire informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione dei prodotti contestati,
ivi incluso, il nome ed indirizzo dei fornitori, nonche informazioni sulle quantita,
consegnate, ricevute e ordinate, nonche sul prezzo dei prodotti contestati;
8. ordinare, ai sensi dell’art. 126 C.P.I., la pubblicazione dell’Ordinanza cautelare, a cura e
spese della resistente, entro trenta giorni dal deposito in cancelleria dell’Ordinanza, sulle
edizioni nazionali dei quotidiani “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica” ed “Il Mattino”,
con facolta in capo a CHANTECLER S.p.A. di provvedervi in autonomia in caso di
inottemperanza della resistente e con attribuzione alla medesima ricorrente del diritto di
ripetere dalla resistente le spese che si renderanno necessarie per tale attivita;
A fondamento del ricorso ha dedotto che:
CHANTECLER, in un’ottica di costante attenzione all’unicita ed esclusivita dei propri prodotti
e collezioni, si è avvalsa da sempre per la commercializzazione degli stessi, di una rete di
distribuzione costituita da esercizi commerciali (rivenditori/concessionari autorizzati)
rispondenti a determinati requisiti qualitativi d’eccellenza, richiedendo che tutti i propri
concessionari autorizzati: a) si avvalgano di personale esperto e qualificato; b) offrano nei punti
vendita una presentazione adeguata alle diverse collezioni riconducibili al proprio marchio; c)
utilizzino il materiale promozionale ed espositivo messo a disposizione direttamente dalla
maison orafa;
la ricorrente ha, perciò, dedotto di avvalersi - per promuovere e commercializzare i propri
prodotti sul territorio italiano - di una rete di distribuzione selettiva, costituita attualmente da
n. 135 concessionari autorizzati, con il precipuo scopo di garantire il mantenimento di quegli
standard qualitativi che reputa il consumatore ritenga inscindibilmente legati al marchio
CHANTECLER;
a seguito della segnalazione di un cliente ha, tuttavia, appreso il fatto che Gens Aurea S.p.A.
commercializza, nel proprio punto vendita a insegna LUXURY ZONE, sito all’interno de “La
Reggia Designer Outlet” di Marcianise (CE), alcuni prodotti a marchio CHANTECLER, pur
senza essere ricompresa nella rete di distribuzione selettiva del produttore;
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tali prodotti sarebbero, peraltro, venduti a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati dai
rivenditori autorizzati1;
la logica sottesa all’adozione del sistema di distribuzione selettiva sarebbe vanificata dalla
condotta illecita posta in essere dalla resistente: CHANTECLER S.p.A. non sarebbe piu nelle
condizioni di poter controllare ne lo standard qualitativo richiesto al venditore, ne le modalita di
vendita, ne il prezzo applicato al consumatore dei propri prodotti;
con raccomandata r.r. di data 30 novembre 2015, anticipata al recapito telefax riconducibile
all’odierna resistente, CHANTECLER S.p.A. ha,inutilmente, diffidato GENS AUREA S.p.A. e
lo showroom LUXURY ZONE dall’uso del marchio “Chantecler” e dalla commercializzazione
non autorizzata dei propri prodotti2.
Ad avviso della ricorrente, la condotta di Gens Aurea integrerebbe:
i) una violazione dei diritti di Chantecler sull’omonimo marchio, ai sensi dell’art. 20 c.p.i., lett.a),
e sull’omonimo marchio notorio3, ai sensi dell’art. 20, c.p.i., lett. c),
nel senso che, da un lato, violerebbe i diritti di esclusiva del titolare del marchio
“CHANTECLER” sul marchio stesso e sui prodotti da esso contraddistinti; dall’altro, nel
cercare di realizzare un “agganciamento” al notorio marchio “CHANTECLER” onde favorire
la propria iniziativa commerciale ed accrescere l’interesse dei consumatori, produrrebbe
“l’impoverimento” del marchio della ricorrente (la vendita dei prodotti CHANTECLER ad
opera della resistente nel contesto di un outlet e a prezzi scontati pregiudicherebbe l’immagine
di lusso del marchio della ricorrente, neutralizzandone il valore ed il significato promozionale
ed attrattivo, frutto dei costanti ed ingenti sforzi pubblicitari profusi da molti decenni);
ii) un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, comma 1, n. 3, c.c. :
nel senso che la resistente, pur consapevole del fatto che la reiterata vendita di prodotti a marchio
“CHANTECLER” in violazione del sistema di distribuzione selettiva organizzata dal titolare del
marchio costituirebbe condotta illecita, e pur diffidata dal proseguire nell’attivita, avrebbe
continuato a vendere i prodotti della ricorrente nel proprio punto vendita ad insegna “LUXURY
ZONE” a prezzi ridotti rispetto a quelli ufficiali imposti dalla maison orafa ai propri rivenditori
autorizzati.
*
Parte resistente Gens Aurea s.p.a. ha replicato in fatto che :
“La Reggia Designer Outlet” di Marcianise e un centro commerciale con 137 negozi dei
marchi piu rinomati (Gucci, Prada, Armani, Versace, tra gli altri) ed afflussi per oltre 3,5
milioni di visitatori annui, che lo qualificano come il centro commerciale piu frequentato
dell’intero Sud Italia (doc. 3,4), che ha ricevuto una nomination come miglior centro
commerciale di Europa per il 2016 (doc. 5);
1 gli orecchini appartenenti alla collezione CHANTECLER denominata “Logo” vengono commercializzati dallo showroom
“LUXURY ZONE” al prezzo di euro 1.925,00.= anziche al prezzo di vendita ufficiale applicato dalla maison di gioielli, pari ad Euro
2.750,00.= e, dunque, con l’applicazione di uno sconto pari al 30% (cfr. doc. 11); con ulteriore iniziativa promozionale la resistente
avrebbe offerto sconti elevati non ( “la raffinata eleganza di Chantecler ti aspetta week end del 5 e 6 dicembre con uno strepitoso -
20% sul prezzo Outlet” cfr. sub cit. doc. 8). con evidente e grave nocumento in capo all’odierna ricorrente in termini di immagine e
di prestigio. 2 “..considerato che la Vostra Societa non risulta tra i concessionari autorizzati di Chantecler S.p.A., considerato dunque che lo
showroom in questione non e autorizzato a commercializzare prodotti a marchio CHANTECLER, Vi diffido ed invito a cessare, con
effetto immediato e dandone tempestiva comunicazione allo scrivente Studio Legale, la promozione e la commercializzazione non
autorizzata di prodotti a marchio “CHANTECLER” in tutte le sue forme ...” (doc. 14). 3 cui è accordata una tutela estesa oltre il rischio di confusione, allo scopo di impedire che i terzi imitatori si approprino, senza il
consenso del titolare del marchio, dei messaggi e dell’immagine di cui il marchio notorio e portatore, con indebito vantaggio in
termini di aquisizione di spazio di mercato che i terzi mai avrebbero raggiunto e impoverimento del marchio imitato)
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all’interno de “La Reggia Designer Outlet” di Marcianise, Gens Aurea gestisce un punto
vendita di alto profilo collocato nella zona dei brand di piu elevato prestigio, la cosi detta
“Luxury Area” (doc. 6) ove e collocato il negozio LUXURY ZONE, situato a fianco di
insegne del lusso come “Valentino”, “Prada”, “Roberto Cavalli” e simili, nel quale Gens
Aurea, avvalendosi di personale di elevata competenza tecnica ed esperienza di vendita,
commercializza diversi prodotti di gioielleria, tra i quali anche alcuni prodotti a marchio
CHANTECLER: il contesto, dunque, e l’estrema cura e raffinatezza degli ambienti della
gioielleria dove vengono offerti prestigiosi marchi (tra gli altri, “Damiani”, “Morellato”,
“Alfieri & St. John” e “Bliss”) non giustificherebbe alcun timore di svilimento o
impoverimento del marchio;
i prodotti di alta gamma verrebbero commercializzati a prezzi scontati in quanto appartenenti
alle passate stagioni ( e ciò anche nel caso dei prodotti CHANTECLER), onde la condotta di
Gens Aurea non lederebbe i diritti della ricorrente;
e, pertanto, che in diritto:
non sussisterebbe alcuna violazione dell’art. 20 cpi in quanto la funzione distintiva del
marchio non sarebbe nella specie compromessa, dato che la ricorrente non contesta
l’orginalita dei prodotti a marchio CHANTECLER commercializzati da Gens Aurea;
ne, per analoghe ragioni sussisterebbe alcuna violazione ai sensi dell’art. 20, c. 1, lett. c), c.p.i
del marchio CHANTECLER quale marchio notorio, poiché nella specie: (a) il marchio
rinomato viene utilizzato da un terzo per contraddistinguere proprio i prodotti del titolare del
segno (in funzione descrittiva, garantita dall’art. 21 c.p.i.); (b) non si potrebbe ravvisare una
ipotesi di dilution by turnishing (che si verifica quando il prestigio del segno viene svalutato
dall’utilizzo dello stesso in un contesto non consono all’immagine che il titolare del marchio
ha voluto costruire) dal momento che la resistente utilizza il segno CHANTECLER per
commercializzare proprio i prodotti originali della ricorrente in un contesto che soddisferebbe
pienamente le esigenze di una gioielleria di alto livello e di una clientela raffinata;
non sussisterebbe, comunque, alcun sistema di distribuzione selettiva creato per “garantire il
mantenimento di quegli standard qualitativi che il consumatore ritiene inscindibilmente legati
al marchio CHANTECLER” in quanto di esso la ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova;
alla resistente non potrebbe essere contestata alcuna condotta concorrenzialmente illecita ai
sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c.
Poichè Chantecler avrebbe proposto il ricorso pretestuosamente e senza alcun fondamento
giuridico, arrecando un’ingiustificata turbativa dell’attivita di Gens Aurea, peraltro nel pieno del
periodo delle festivita natalizie, il momento piu delicato della stagione di vendita per chi opera nel
settore della gioielleria, circostanza che – evidentemente – ha creato rilevanti disagi alla resistente
nella predisposizione delle proprie difese, la resistente ha domandato che, con il rigetto del ricorso,
la ricorrente venga condannata al pagamento in favore di Gens Aurea di una somma
equitativamente determinata ex art. 96, 3° comma, c.p.c.
*
Ciò premesso si osserva:
Chantecler ha dedotto la sussistenza di un sistema di distribuzione selettiva che sarebbe stato
violato dalla resistente, in contrasto con l’art. 20 c.p.i e con le norme che vietano la concorrenza
sleale cagionando danni di cui richiede la riparazione anzitutto attraverso la concessione di misure
cautelari; sussiste, quindi, la competenza del Giudice adito sia in ragione della materia
(concorrenza sleale interferente con diritti di proprietà industriale) che quella per territorio
(considerata la sede in Milano della società resistente).
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I fatti dedotti da Chantecler sono sostanzialmente incontestati da Gens Aurea che rivendica,
tuttavia, la liceità della propria condotta, anche per il caso in cui fosse ritenuto sussistente quel
sistema di distribuzione selettiva di cui - a suo dire - la ricorrente non avrebbe fornito la prova, e
che, comunque, non la vincolerebbe essendo fondato su accordi negoziali cui essa è estranea.
Le questioni quindi da risolvere sul piano del fumus boni iuris sono : a) se sussista un sistema di
distribuzione selettiva; b) quali conseguenze comporta la scelta di detto tipo di distribuzione in
termini di esercizio dei diritti di privativa del titolare del marchio, non solo con riguardo ai
distributori selezionati ma anche a distributori terzi non autorizzati.
*
a) Il fumus boni iuris.
a.1) La questione della prova della sussistenza del sistema di distribuzione selettiva.
Secondo l’art. 1, lett. e, del Regolamento Europeo n. 330 /2010 (che riprende, nella sostanza, quanto
indicato nell’art. 1, lett. d, del Regolamento Europeo n. 2790/99) il sistema di distribuzione selettiva
e quel sistema “... nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto,
direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel
quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati
nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema ...”.
Nella specie la ricorrente ha sufficientemente documentato - in questa sede di cognizione sommaria
- attraverso il sito internet (cfr doc. 5, estratto sito web www.chantecler.it/punti vendita) che
l’attivita di distribuzione avviene attraverso rivenditori autorizzati e specializzati, cui è concessa
l’esclusiva nel territorio di pertinenza, i quali devono garantire determinate modalita di
realizzazione dell’attivita commerciale idonee a salvaguardare l’immagine ed il prestigio del
prodotto; né il fatto che la ricorrente non abbia allegato i singoli contratti di distribuzione/licenza
(come sottolinea la resistente) vale a far dubitare del fatto che la stessa si avvalga effettivamente di
un siffatto sistema di distribuzione, come, invero, pare comprovi il fatto stesso che due
concessionari autorizzati CHANTECLER4, preso atto della vendita di prodotti CHANTECLER
presso l’Outlet “La Reggia Designer” di Marcianise (CE), hanno ritenuto di dover sospendere
immediatamente il ritiro degli ordini in corso con la ricorrente (doc. 17);
inoltre, nel corso del contraddittorio svoltosi all’udienza di discussione, il Direttore Generale di
Chantecler, sig. API, ha non solo riferito che alcuni dei monili esposti non sono affatto prodotti di
passate stagioni c.d. “fuori catalogo”, ma soprattutto per quel che qui interessa, che la società ha
accordi precisi con i propri distributori per il ritiro eventuale della merce che è rimasta in
magazzino, sicché l'eventuale cessione a terzi non autorizzati di merce invenduta costituisce una
violazione del contratto; il che conferma, quantomeno allo stato, che attraverso gli accordi di
distribuzione in essere Chantecler ha realizzato un sistema di distribuzione selettiva in senso
proprio;
a.2) Legittimità del sistema di distribuzione selettiva e sua efficacia a fronte del principio di
“esaurimento” dei diritti di privativa.
4 nello specifico la societa LE FER Sas di Castellamare di Stabia e la societa IANNICELLI S.r.l. di Caserta
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Il sistema di distribuzione selettiva creando – attraverso specifici accordi negoziali – vincoli
“verticali” tra produttore/fornitore e distributore, pone almeno due questioni di preliminare
rilevanza nella decisione del caso di specie:
(i) quella della sua compatibilita con il principio della tutela della “libera concorrenza”: siffatte
intese, infatti, restringono il numero dei distributori, applicando criteri di selezione per
l’ammissione all’incarico di rivenditore autorizzato; inoltre i distributori autorizzati sono limitati
nelle loro possibilita di rivendita, in quanto non e loro consentito vendere a distributori non
autorizzati, ma solo ad altri distributori autorizzati o a consumatori finali, sicche questo tipo di
accordi puo ridurre la concorrenza all’interno di un marchio e, soprattutto quando vari fornitori
applicano un sistema di distribuzione selettiva, possono provocare l’esclusione dal mercato del
prodotto di determinati tipi di distributori;
(ii) quella della determinazione del perimetro di efficacia e del tipo di reazioni ammesse in caso di
violazione: gli accordi che realizzano in concreto un sistema di distribuzione selettiva di
determinati beni o servizi, infatti , da un lato non vincolano i terzi; dall’altro se e chiaro che
consentono di ravvisare nella condotta di chi, essendone “parte”, li viola almeno un inadempimento
contrattuale ai danni della “controparte”, piu problematico e valutare se e sotto quale profilo la
loro violazione possa “interferire” con i diritti di privativa del titolare del marchio, ed in che
termini ed entro quali limiti possa dirsi illecita la condotta di chi – estraneo a tali accordi –
proponga comunque sul mercato detti beni o servizi;
come avviene nel caso di specie, ove Gens Aurea, quale successivo rivenditore del prodotto, reputa
che nessuna contestazione le possa essere mossa, non solo in quanto non ha alcun vincolo
contrattuale rispetto al produttore, ma anche perché non sarebbe ravvisabile alcuna scorrettezza nel
suo comportamento;
(i) sotto il primo profilo – liceità del sistema - vale considerare che :
la regola generale all’interno del territorio dell’Unione Europea e la libera circolazione dei
prodotti, sono, infatti, vietate le intese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
restringere o falsare il gioco della concorrenza;
tuttavia, secondo quanto affermato dalla Commissione della Comunità Europea5, i sistemi di
distribuzione selettiva, in quanto riguardanti i soli accordi verticali tra imprenditori non
concorrenti collocati su livelli differenti della stessa catena produttiva o distributiva, non
ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 81 trattato CE (che vieta accordi
anticoncorrenziali e i comportamenti collusivi) qualora la scelta dei rivenditori avvenga sulla
base di criteri oggettivi di carattere qualitativo, inerenti alla capacità del rivenditore, del
personale impiegato e dei suoi impianti, rispetto alle esigenze della distribuzione del prodotto, e
a condizione che tali criteri siano stabiliti uniformemente nei confronti di tutti i rivenditori
potenziali e applicati in maniera non discriminatoria6;
perciò, per esempio, per prodotti di prestigio, la cui qualita e data anche dall’ “aura” di lusso
che li caratterizza, si reputa ammessa la commercializzazione attraverso una rete di
distribuzione selettiva, in quanto essa, per le sue obiettive caratteristiche (modalità di
5 Docuemnto di lavoro dei servizi della Commissione su “eventuali abusi dei diritti di marchio nella UE nel contesto del loro
esaurimento comunitario” Bruxelles 21.5.2003, SEC 2003,575; 6 L'obbligo di utilizzare i supporti pubblicitari forniti dal produttore per la presentazione dei suoi articoli e quello di non mescolare
detti articoli a prodotti di aspetto simile, ma di qualità differente, non costituiscono a parere della Commissione restrizioni della
concorrenza; tali obblighi, infatti, servono a migliorare la presentazione e l’identificazione degli articoli in vendita ma non
impediscono in alcun modo la vendita da parte dei rivenditori al dettaglio di prodotti concorrenti.
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presentazione del prodotto, tecniche di vendita e di accoglienza del cliente) sia funzionale a
salvaguardarne il pregio e l’immagine del bene a vantaggio dei consumatori7;
nella specie, peraltro, la resistente contesta la sussistenza in fatto di un sistema siffatto non che
esso sia eventualmente “illecito”, tenuto conto della tipologia dei prodotti o delle sue
caratteristiche (quali come detto risultano dalla narrativa del ricorso e dalle produzioni
documentali effettuate dalla resistente);
(ii) sotto il secondo profilo – limiti del diritto di esclusiva del titolare del marchio - vale
considerare che:
gli art. 5 - 7 della direttiva 89/104 definiscono i diritti di cui godono i titolari dei marchi
all’interno dell’Unione; in particolare l’art.5 attribuisce al titolare del marchio un diritto
esclusivo che gli consente di vietare ai terzi, in particolare, di importare prodotti recanti il suo
marchio, di offrirli, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini; l’art. 7 n.1 8 contiene
un’eccezione a tale norma prevedendo che il diritto del titolare si esaurisca qualora i prodotti
siano stati immessi in commercio nel SEE dal titolare stesso o con il suo consenso: si tratta del
principio c.d. dell’esaurimento del diritto di esclusiva;
anche nell’ordinamento interno vige il ‘principio di esaurimento dei diritti di privativa’ (art. 5
D.lgs 30/2005, c.d. c.p.i ) per il quale, salvo che esistano “motivi legittimi” perche il titolare si
opponga, il marchio ed i prodotti che esso contraddistingue, possono circolare liberamente ed
indipendentemente dal consenso del titolare successivamente al “primo utilizzo” da parte del
titolare stesso: per assicurare la protezione dei diritti conferiti dal marchio è quindi essenziale
che quest’ultimo possa controllare la “prima immissione in commercio” dei prodotti recanti il
marchio nel SEE;
dunque la prima immissione – sia essa effettuata direttamente dallo stesso titolare o da un
operatore economicamente vincolato a questi (come un licenziatario ) e quindi con il suo
consenso (espresso o tacito) – costituisce un elemento che determina l’estinzione del diritto
esclusivo;
in altre parole, una volta che il prodotto contraddistinto da un marchio sia messo in commercio
il prodotto potra circolare liberamente a prescindere dall’autorizzazione da parte del titolare,
cosi come potra circolare liberamente il relativo marchio9;
tuttavia sia l’art. 5 cit., che la stessa normativa comunitaria (D. 2008/95/CE, art.7.2 ) prevedono
la disapplicazione del principio di esaurimento del marchio qualora sussistano “motivi legittimi
perche il titolare si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti (...)”, ed e proprio
facendo leva su detti “motivi legittimi” che le aziende che costituiscono reti di distribuzione
selettiva dei loro prodotti – in deroga ai divieti di esclusiva – invocano il diritto ad opporsi alla
commercializzazione ulteriore dei propri prodotti in quanto appunto esterna alla “rete”;
infatti è la Giurisprudenza comunitaria10
che ha ricondotto la rete di distribuzione selettiva tra i
“motivi legittimi” che possono escludere il principio di esaurimento del marchio dopo la prima
7 Cfr Trib.CE,12 dicembre 1996, in proc.T-88/92 8 come modificato dall’Accordo sullo Spazio Economico Europeo 2/5/1992 e dall’art.13 del Reg.CE 40/94
9 come indicato dal Tribunale di Milano nell’ordinanza del 7 ottobre 2010, causa Artemide S.p.A. / Sistemi di luce, R.G. 51687/10, in
Darts-ip.com, il titolare del marchio non puo interferire nella commercializzazione ulteriore del bene contrassegnato, anche se
avviene in ambiti commerciali non conformi a quelli abitualmente da lui prescelti; il solo fatto di rivendere prodotti originali pur non
appartenendo alla rete di distributori autorizzati del fornitore, non puo costituire una violazione dei diritti del titolare del marchio ai
sensi dell’art. 5 c.p.i;
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immissione in commercio del prodotto, specificando che il titolare del marchio puo opporsi
all’introduzione in uno Stato Membro di prodotti di proprio marchio proveniente da altro Stato
membro ( importazione parallela) in presenza di distribuzione selettiva, sempre che:
(i) il prodotto commercializzato sia un articolo di lusso o di prestigio che legittimi le
scelta di attuare una distribuzione selezionata e
(ii) sussista un pregiudizio, effettivo o quanto meno potenziale, all’immagine di lusso
o di prestigio per effetto della commercializzazione dello stesso che avvenga al di
fuori della rete distributiva autorizzata;
in particolare è stato affermato11
che il titolare di un marchio può opporsi, con l’azione di
contraffazione, alla rivendita dei suoi prodotti di prestigio da parte di venditori di partite in saldo
ai quali i prodotti in questione sono stati ceduti dal licenziatario del marchio, e ciò alla luce delle
seguenti considerazioni:
come emerge dalla costante giurisprudenza delle corti comunitarie il marchio deve
costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati
fabbricati o forniti sotto il controllo di un’unica impresa alla quale possa attribuirsi la
responsabilità della loro qualità;
la qualita dei prodotti di prestigio “non risulta solo dalle loro caratteristiche materiali,
ma anche dallo stile e dall’immagine di prestigio che conferisce loro un’aura di lusso”;
“poiche i prodotti di prestigio costituiscono articoli esclusivi, l’aura di lusso che li
circonda è un elemento essenziale affinché i consumatori li distinguano da altri prodotti
simili”:
“un danno a tale aura di lusso può compromettere la qualità stessa di tali prodotti”;
il licenziatario cedendo prodotti di prestigio a rivenditori di partite in saldo non
appartenenti alla rete di distribuzione selettiva può arrecare danno e compromettere la
qualità stessa di tali prodotti;
premesse queste considerazioni la Corte, ha attribuito al Giudice Nazionale il compito di
verificare, caso per caso, se, in concreto, la vendita da parte del licenziatario a terzi non
facenti parte della “rete” di distribuzione selettiva, e parimenti la commercializzazione da questi
successivamente realizzata, possa pregiudicare la qualità dei prodotti di prestigio; e ciò sulla
base di criteri dalla stessa indicati, i quali comprendono: “la natura dei prodotti di prestigio
contraddistinti dal marchio, il volume e il carattere sistematico oppure saltuario delle vendite
di tali prodotti da parte del licenziatario a rivenditori di partite in saldo che non fanno parte
della rete di distribuzione selettiva,… la natura dei prodotti commercializzati abitualmente da
10 CGCE sentenza del 23 aprile 2009, caso C-59/08, Copad/ Christian Dior e Société industrielle lingerie, SIL, ha affermato che il
licenziante può opporsi ad una rivendita solo nel caso in cui accerti, tenuto conto delle circostanze proprie della fattispecie, che tale
rivendita nuoce alla notorietà dl marchio. 11 la Corte di Giustizia CE nella sentenza Copad (citata in nota ) ha affrontato la questione degli strumenti di tutela esperibili dal
titolare di un marchio - rectius titolare di un marchio per prodotti di prestigio - in caso di inadempimento del licenziatario degli
obblighi posti dal contratto di licenza relativamente alla commercializzazione dei prodotti contrassegnati con tale marchio; ed in
particolare la questione se costui, oltre alla tutela per inadempimento contrattuale, può contare sulla tutela per contraffazione del
marchio (invocando l’articolo 8.2 della direttiva marchi) tutela che presuppone che con il contratto di licenza non si sia verificato
l’esaurimento del diritto del titolare sul marchio: invero secondo il consolidato orientamento delle corti comunitarie, per l’articolo 7
della direttiva marchi la commercializzazione di prodotti contrassegnati dal marchio da parte del licenziatario equivale alla
commercializzazione di tali prodotti con il consenso del titolare; ne consegue che il diritto del titolare sul marchio si esaurisce anche
quando i prodotti contrassegnati dal marchio sono messi in commercio dal licenziatario; tuttavia, come precisa la Corte, il contratto
di licenza non equivale al consenso assoluto e incondizionato del titolare del marchio, quest’ultimo, quindi in caso di violazione del
contratto di licenza, può ancora far valere – a determinate condizioni- i diritti sul marchio nei confronti del licenziatario anche con
l’azione di contraffazione.
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tali rivenditori, nonché le forme di normale commercializzazione nel settore in cui essi
esercitano la loro attivita”.
Sicchè, si può concludere che:
il titolare del marchio ha un diritto di esclusiva che si “estingue” con la prima immissione in
commercio (nello spazio economico europeo) con il suo consenso (espresso o tacito) del
prodotto recante il marchio;
il “principio di esaurimento del marchio” non puo essere ristretto o vanificato da restrizioni
contrattuali (donde la violazione di un contratto che stabilisse limitazioni alla successiva
immissione in commercio costituisce, in linea generale, solo un inadempimento contrattuale);
l’esistenza, tuttavia, di una rete di “distribuzione selettiva” conferisce al titolare di un
marchio di prestigio un diritto di utilizzo esclusivo particolarmente “forte” in ragione del
quale può vietare al licenziatario (esperendo non solo l’azione contrattuale di inadempimento
bensì quella di contraffazione) e ai terzi che da questo abbiano acquistato, di vendere i prodotti
contrassegnati dal segno distintivo quando, trattandosi di un prodotto di lusso o di prestigio, le
condizioni di vendita possano determinare, in ragione di un accertamento da compiersi caso per
caso e in concreto alla luce dei criteri indicati dalla stessa Corte di Giustizia, un pregiudizio
anche solo potenziale per l’immagine di lusso o di prestigio collegata al marchio.
*
A fronte di una giurisprudenza comunitaria che rafforza, dunque, la posizione dei titolari di marchi
apposti a prodotti di prestigio, e di conseguenza, anche la tutela dell’impermeabilita della rete di
distribuzione selettiva, deve valutarsi, dunque, il caso di specie, in cui:
o la ricorrente si serve di un sistema di distribuzione selettiva per commercializzare prodotti
(pacificamente) di lusso e di prestigio;
o la resistente non appartiene alla rete di distribuzione selezionata;
o la resistente vende i prodotti Chantecler in un centro commerciale (con 137 negozi dei marchi
piu rinomati) e 3,5 milioni di visitatori annui, denominato “La Reggia Designer Outlet”, a
prezzi assai scontati.
In proposito si osserva:
1. anzitutto appaiono infondate le argomentazioni difensive con cui la resistente afferma che non si
applicherebbero nella specie le norme poste a tutela del marchio invocate dalla ricorrente (art.
20 c.p.i.) in quanto non si tratterebbe di un caso in cui è messa in discussione la capacità
distintiva del marchio: invero l’art. 20 comma 1 lett. a) nel protegge il carattere distintivo del
marchio consente al titolare di agire con l’azione di contraffazione non solo a fronte di condotte
di riproduzione servile e confusoria del segno, bensì anche a fronte del fatto che un soggetto
immetta in commercio i suoi prodotti (c.d. prima immissione) senza autorizzazione;
semmai, nella specie e il principio “di esaurimento dei diritti di privativa” spettante al titolare
del marchio a venire in rilievo, principio che la stessa resistente ha richiamato onde respingere
l’accusa di porre in essere un’attivita di contraffazione, e scongiurare le misure di tutela
previste per un siffatta ipotesi dal legislatore ( in primis il sequestro);
2. la risposta alla questione della ravvisabilità nella specie di una contraffazione ( ex art. 20 cpi)
implica, perciò, la necessità di valutare se in questo caso la distribuzione del prodotto abbia
oppure non abbia (in quanto distribuzione selettiva di un prodotto di pregio) esaurito il diritto
di esclusiva di Chantecler: solo nel caso in cui il diritto di esclusiva non potesse ritenersi in
concreto esaurito per la presenza di legittimi motivi di opposizione alla commercializzazione di
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prodotti recanti il proprio marchio, infatti, quest’ultima potrebbe invocare la tutela concessa
dall’azione di contraffazione; e cio allegando e provando, alla luce dei criteri indicati dai
giudici comunitari, che il “terzo” ( unitamente all’ignoto licenziatario che ha ceduto il prodotto
al di fuori della rete “selezionata”, violando, comunque, il contratto di distribuzione) anche solo
“possa” pregiudicare con la sua attivita di vendita l’ “aura” dei prodotti contraddistinti dal
marchio “Chantecler”, ovvero minare l’ attitudine del marchio notorio ad evocare nella mente
del consumatore una associazione immediata con quell’ “aura” di “lusso” e di “esclusiva” che
connotano i prodotti che esso contraddistingue;
3. ciò chiarito va rilevato che, in concreto, sulla base dei criteri indicati dai giudici comunitari -
e pur sempre alla luce di una valutazione necessariamente sommaria qual’e quella tipica del
presente fase - paiono sussistere nella specie i presupposti di un uso del marchio Chantecler
idoneo a produrne uno “svilimento”; e ciò per:
a. “la natura dei prodotti di prestigio contraddistinti dal marchio” che sono prodotti di
gioielleria molto esclusivi - come si evince dalla storia e dall’evoluzione della maison -
che si propongono come simboli di eleganza, raffinatezza e prestigio;
b. il “carattere sistematico” della vendite di tali prodotti da parte del licenziatario a
rivenditori di partite in saldo che non fanno parte della rete di distribuzione selettiva,
come risulta dalla documentazione prodotta (da ultimo anche all’udienza ) e come
conferma il fatto stesso che la resistente non invoca certo l’eccezionalita dell’evento
promozionale intercettato dalla ricorrente, ed anzi rivendica la legittimità di siffatta
attività di acquisizione e rivendita dei prodotti Chantecler in suo possesso come prassi
lecita e corretta con riguardo a “prodotti di passate stagioni”;
c. “la natura dei prodotti commercializzati abitualmente da tali rivenditori”, che sono,
quand’anche contraddistinti con noti marchi di lusso, pur sempre rimanenze di passate
stagioni,
d. “le forme di normale commercializzazione nel settore in cui essi esercitano la loro
attività” che è – al di là del nome altisonante - pur sempre quella dell’ “outlet”, ovvero
una forma di commercializzazione che, contrariamente a quanto sostiene parte resistente,
offre una dimensione di accesso al prodotto ontologicamente opposta a quella di
“escluisivita” cui sono (vogliono essere) associati i prodotti Chantecler: agli effetti del
prestigio del marchio e dell’immagine del prodotto cui e strettamente legata la sua
“qualita”;
infatti non è rilevante il fatto che il prodotto venga proposto insieme ad altri prodotti
“di lusso” in un contesto a suo modo “elegante e lussuoso”, bensi il fatto che venga
proposto, appunto, in un centro commerciale “outlet” che per quanto, allestito ed
arredato con ogni cura, costituisce per sua natura un luogo che contraddice la
dimensione “esclusiva” tipica dei prodotti di lusso (e soprattutto di prodotti di raffinata
gioielleria come quello in questione) poiché - proprio al contrario di quanto fanno
maison come Chantecleir - propone prodotti c.d. di lusso ( rimasti invenduti per varie
ragioni) “a tutti”, al grande pubblico (come dimostrano i dati dell’affluenza che la
stessa resistente registra), che vi può accedere perché detti prodotti sono ivi proposti a
prezzi assai ridotti (con 30% di sconto sul prezzo di listino) in ragione del fatto che
costituiscono “rimanenze di magazzino di passate stagioni”12
;
12 Il voltantino, prodotto quale doc. 8 del ricorso, conteneva, addirittura, uno sconto sul prezzo outlet con la seguente dicitura: “la
raffinata eleganza di Chantecler ti aspetta il week end del 5 e 6 dicembre con uno strepitoso - 20% sul prezzo outlet”.
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peraltro nel caso specifico non è neppure vero – quantomeno per ciò che si è potuto
appurare in una sede di cognizione sommaria – che i prodotti Chantecler offerti in
promozione con forti sconti siano “di passate stagioni” o – meglio, stante la natura del
prodotto non certo soggetto alle stagioni come un abito – “fuori catalogo”, come ha
riferito in udienza il Direttore Generale; il che appare ancora più chiaramente suscettibile
di produrre un effetto svilente del marchio e della sua “aura”;
è, quindi, del tutto indifferente che il punto vendita di Gens Aurea presenti una cura
nell’arredamento e nei dettagli che a adire della resistente “soddisfano pienamente le
esigenze di una gioielleria di alto livello e di una clientela raffinata”, poiche non e,
comunque, questo il contesto cui intende alludere l’immagine e l’aura che si
accompagnano ai gioielli di Chantecler: come la giurisprudenza13
afferma, lo svilimento
del marchio,e dovuto “al suo offuscamento (dilution by tarnishing) e si verifica nei casi
in cui l'uso del segno possa svalutare l'immagine o il prestigio acquisito presso il
pubblico dal marchio notorio, sia perche il segno viene riprodotto in un contesto
osceno, degradante o inappropriato, sia perche, pur non ricorrendo tali ipotesi, il
contesto nel quale viene inserito sia semplicemente incompatibile con una particolare
immagine che il marchio anteriore ha acquisito agli occhi del pubblico in conseguenza
degli sforzi impiegati dal suo titolare per promuoverla”; come appunto a parere del
giudicante avviene nel caso posto all’attenzione del Tribunale;
4. ciò considerato resta da chiarire se la ricorrente possa reagire con l’azione di contraffazione non
solo nei confronti del distributore autorizzato che - violando il contratto e cedendo il prodotto
ad un rivenditore non autorizzato che commercializza il bene in modo da poter recare
pregiudizio, svilendolo, al marchio - ha altresì violato il persistente diritto di esclusiva del
titolare del marchio di pregio, ma anche nei confronti del terzo;
sul punto vale osservare che nella misura in cui il distributore autorizzato vìola il canale
distributivo riservato in modo da poter arrecare pregiudizio al marchio, compie una “prima”
immissione in commercio del prodotto che non puo considerarsi “autorizzata” dal consenso del
titolare, e che quindi non esaurisce il suo diritto di privativa: ne deriva che il terzo che acquista
quel prodotto a sua volta viola l’esclusiva del titolare e potra incorrere, parimenti, nella sanzioni
previste per il contraffattore14
;
deve, invece, escludersi che la condotta della resistente possa essere considerata parimenti
illecita ex art. 2598 comma 1 e 3 c.c. come pure richiesto dalla ricorrente15
e ritenuto anche da
recente sentenza di merito16
: se infatti, da un lato, non pare sussistere nella specie alcuna
condotta illecita di natura “confusoria” (ai sensi del n.1), dall’altro, la valutazione dell’illecito
concorrenziale sotto il profilo della violazione dei principi di correttezza professionale resta o
assorbita nella gia “accertata” (nei limiti di questa sede cautelare e sommaria) sussistenza della
contraffazione: in mancanza di specifiche situazioni di danno diverse da quelle correlate alla
contraffazione e peculiarmente riconducibili alla condotta sleale della resistente ed in mancanza
13 Tribunale di Bologna del 6 febbraio 2009, in banca dati De Jure, 14 La CGCE stessa, nel noto procedimento C-59/08 ritenuto che l’interesse del titolare del marchio a tutelare l’immagine dei propri
prodotti può essere considerato motivo legittimo per impedirne la vendita da parte di soggetti non autorizzati e, dunque, non
rispondenti agli standard imposti ai rivenditori della rete selettiva, ha affermato che e compito del giudice valutare “….se la
commercializzazione ulteriore dei prodotti di prestigio contrassegnati dal marchio effettuata da terzi, con modalita correnti nel
settore di attivita del titolare del marchio, nuoccia alla notorieta di detto marchio”; 15 “nel caso di specie, la condotta posta in essere dall’odierna resistente e senza dubbio contraria ai principi di correttezza
professionale. La resistente, difatti, beneche resa edotta dell’esistenza di un sistema di distribuzione selettiva esistente tra la ricorrente
e i propri rivenditori autorizzati e, dunque, consapevole che la reiterata vendita di prodotti a marchio CHANTECLER costituisce una
condotta illecita, ha continuato a vendere i prodotti della ricorrente nel proprio punto vendita a insegna LUXURY ZONE a prezzi
ridotti rispetto a quelli ufficiali imposti dalla maison orafa ai propri rivenditori autorizzati” (pag. 14 del ricorso). 16 Trib. Palermo, Sez. Imprese, ordinanza del 1.03.2013 ha affermato che costituisce atto di concorrenza sleale la condotta tenuta dal
venditore consistente nel continuare a commercializzare prodotti di una certa marca, anche dopo che il produttore ha reso nota
l’esistenza di un sistema di distribuzione selettiva; ha, infatti, rilevato che la continuata commercializzazione dei prodotti secondo
modalita non selezionate rischia, altrimenti, di “vanificare, almeno parzialmente, gli investimenti fatti dal produttore per promuovere
i prodotti ed il marchio e per garantirsi il consolidamento dell’immagine e la fidelizzazione di una certa fascia di consumatori.
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della possibilità di applicare sanzioni ulteriori rispetto a quanto già garantito dalla violazione
della privativa, si rivela privo di interesse l’accertamento legato alla concorrenza sleale;
*
b. sul periculum in mora:
il danno da svilimento del marchio determinato dalla circolazione dei prodotti con modalità
interferenti con la privativa della ricorrente, e l’indebito guadagno derivante da tale illecita
attività – pacificamente ancor in atto - appare di per sé non solo difficilmente reversibile ma
anche, come noto, di difficile ristoro ex post;
c. le cautele da concedere in coerenza con la ritenuta attività di contraffazione sono:
tra quelle richieste dalla ricorrente, il sequestro, di tutti i prodotti recanti il segno
CHANTECLER, di tutto il materiale pubblicitario e promozionale; l’inibitoria dell’illegittima
condotta posta in essere dalla resistente ai sensi dell’art.131, c.1 C.P.I., e dell’art. 700 c.p.c.
dell’uso del marchio “CHANTECLER, e, quindi, della distribuzione, commercializzazione
pubblicizzazione, anche tramite internet, dei prodotti recanti il marchio “CHANTECLER” e la
fissazione ai sensi dell’art.131, c.2 C.P.I., di una somma a titolo di penale non inferiore, stante il
valore dei prodotti in questione, ad €.3.000,00.= per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento a
partire dal 10° giorno successivo alla notifica del presente provvedimento
vanno invece respinte le richiesta di (i) autorizzare “descrizione” (non sussistendo un pericolo di
dispersione della prova costituita dalla documentazione contabile - ordini, fatture, bolle di
accompagnamento, registri di carico e scarico del magazzino, documenti doganali – la cui
regolare tenuta è peraltro obbligatoria), (ii) ordinare il ritiro dal commercio (la cui funzionalità
cautelare anticipatoria è assorbita dalla misura del sequestro), (iii) ordinare ai sensi dell’art. 121
bis cpi al legale rappresentante di GENS AUREA S.p.A., di voler fornire informazioni
sull’origine e sulle reti di distribuzione dei prodotti contestati, ivi incluso, il nome ed indirizzo
dei fornitori, nonche informazioni sulle quantita, consegnate, ricevute e ordinate, nonche sul
prezzo dei prodotti contestati, non ravvisandosi ( e non essendo stato neppure specificamente
allegato) in questa sede cautelare un pericolo imminente o irreparabile che la concessione di tale
cautela dovrebbe scongiurare nelle more dell’instaurazione del giudizio di merito; (iv) ordinare,
ai sensi dell’art. 126 C.P.I., la pubblicazione dell’Ordinanza cautelare sulle edizioni nazionali dei
quotidiani “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica” ed “Il Mattino”, poiche – avuto riguardo al
bilanciamento in punto degli opposti interessi, ed alla limitata dimensione – allo stato - della
violazione appare congruo riservare il provvedimento alla conclusione del giudizio di merito.
d. le spese della presente fase andranno regolate nel giudizio di merito;
P.Q.M.
Visti gli artt. 129 e 131 c.p.i., e 669 sexies e 700 c.p.c.
1) inibisce con effetto immediato alla resistente GENS AUREA s.p.a l’uso del marchio
“CHANTECLER” e la produzione, la distribuzione, la commercializzazione e la
pubblicizzazione, anche tramite internet dei prodotti recanti il marchio “CHANTECLER”,
fissando a titolo di penale, stante il valore dei prodotti in questione, la somma di €.3.000,00
per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo
nell’esecuzione del provvedimento a partire dal 10° giorno successivo alla notifica dello
stesso;
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2) autorizza l'immediato sequestro nei confronti di GENS AUREA S.p.A. presso la sede
legale, presso gli stabilimenti, i magazzini, i depositi, le pertinenze, le unita locali, i negozi
di proprieta (ivi incluso il punto vendita ad insegna “LUXURY ZONE” sito all’interno de
“La Reggia Designer Outlet” di Marcianise, CE) ovvero presso chiunque ne faccia
commercio, nei limiti di cui all’art. 130 C.P.I., di tutti i prodotti recanti il segno
CHANTECLER, nonché di tutto il materiale pubblicitario e promozionale relativo a detti
prodotti.
Si comunichi.
Milan, 11 gennaio 2016
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Dal Moro
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